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Verso le nuove linee guida sullo schema dei TEE Enrico Biele, FIRE Convegno FIRE “Certificati bianchi: il mercato dei TEE” Rimini, 10 novembre 2016

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Verso le nuove linee guida sullo schema dei TEE

Enrico Biele, FIRE

Convegno FIRE “Certificati bianchi: il mercato dei TEE”

Rimini, 10 novembre 2016

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www.fire-italia.org

La Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia è un’associazione tecnico-scientifica che dal 1987 promuove per statuto efficienza energetica e rinnovabili, supportando chi opera nel settore.

Oltre alle attività rivolte ai circa 450 soci, la FIRE opera su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico per gestire l’elenco e promuovere il ruolo degli Energy Manager nominati ai sensi della Legge 10/91.

La Federazione collabora con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e varie Associazioni per diffondere l’uso efficiente dell’energia ed opera a rete con gli operatori di settore e gli utenti finali per individuare e rimuovere le barriere di mercato e per promuovere buone pratiche.

La FIRE certifica gli EGE attraverso il SECEM.

Cos’è la FIRE?

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445 associati, di cui 228 persone fisiche e 217 organizzazioni.

La compagine sociale

Alcuni dei soci FIRE: A2A calore e servizi S.r.l. - ABB S.p.a. - Acea S.p.a. - Albapower S.p.a. - Anigas - Atlas Copco S.p.a. - Avvenia S.r.l. - AXPO S.p.a. - Banca d’Italia - Banca Popolare di Sondrio - Bit Energia S.r.l. - Bosh Energy and Building Solution Italy S.r.l. - Bticino S.p.a. - Burgo Group S.p.a. - Cabot Italiana S.p.a. - Carraro S.p.a. - Centria S.p.a. - Certiquality S.r.l. - Cofely Italia S.p.a. - Comau S.p.a. - Comune di Aosta - CONI Servizi S.p.a. - CONSIP S.p.a. - Consul System S.r.l. - CPL Concordia Soc. Coop - Comitato Termotecnico Italiano - DNV S.r.l. - Egidio Galbani S.p.a. - ENEL Distribuzione S.p.a. - ENEL Energia S.p.a. - ENEA - ENI S.p.a. - Fenice S.p.a. - Ferriere Nord S.p.a. - Fiat Group Automobiles - Fiera Milano S.p.a. - FINCO - FIPER - GSE S.p.a. - Guerrato S.p.a. - Heinz Italia S.p.a. - Hera S.p.a. - IBM Italia S.p.a. - Intesa Sanpaolo S.p.a. - Iren Energia e Gas S.p.a. - Isab s.r.l. - Italgas S.p.a. - Johnson Controls Systems and Services Italy S.r.l. - Lidl Italia s.r.l. - Manutencoop Facility Management S.p.a. - Mediamarket S.p.a. - M&G Polimeri Italia - Omron Electronics S.p.a. - Pasta Zara S.p.a. - Pirelli Industrie Pneumatici S.p.a. - Politecnico di Torino - Provincia di Cremona - Publiacqua S.p.a. - Raffineria di Milazzo S.c.p.a. - RAI S.p.a. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Rockwood Italia S.p.a. - Roma TPL S.c.a.r.l. - Roquette Italia S.p.a. - RSE S.p.a. - Sandoz Industrial Products S.p.a. - Schneider Electric S.p.a. - Siena Ambiente S.p.a. - Siram S.p.a. - STMicroelectronics S.p.a. - TIS Innovation Park - Trenitalia S.p.a. - Turboden S.p.a. - Università Campus Bio-Medico di Roma - Università Cattolica Sacro Cuore - Università degli studi di Genova - Varem S.p.A. - Wind Telecomunicazioni S.p.a. - Yousave S.p.a.

La compagine associativa comprende sia l’offerta di energia e servizi, sia la domanda.

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Oltre a partecipare a progetti europei, di cui a fianco sono indicati i principali in atto, la FIRE realizza studi e analisi di mercato e di settore su temi di interesse energetico, campagne di informazione e di sensibilizzazione, attività formativa a richiesta.

Il Ministero dell’Ambiente, l’ENEA, il GSE, l’RSE, grandi organizzazioni (ad esempio Centria, ENEL, Ferrovie dello Stato, FIAT, Finmeccanica, Galbani, H3G, Schneider Electric, Telecom Italia, Unioncamere), università, associazioni, agenzie ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui sono state svolte delle collaborazioni.

Guide FIRE

Progetti e collaborazioni

www.fire-italia.org

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www.secem.eu

SECEM

SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in Energy Management, è un organismo di certificazione del personale facente capo alla FIRE.

Primo organismo a offrire la certificazione di parte terza per gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI 11339, ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da Accredia l’accreditamento secondo i requisiti della norma internazionale ISO/IEC 17024.

SECEM certifica gli EGE in virtù di un regolamento rigoroso e imparziale, basato sull’esperienza di FIRE con gli energy manager. 

Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la possibilità di accedere ai servizi informativi e formativi e di essere coinvolto nelle iniziative della FIRE.

SECEM inoltre riconosce corsi di formazione sull’energy management, su richiesta dell’ente erogatore.

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Verso i nuovi obiettivi e le nuove regole

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Fonte: MiSE,

settembre 2015

Fonte: Staffetta Quotidiana,

novembre 2016

Consultazione TEE Bozza decreto nuove LG

Fonte: conferenza FIRE TEE, audizioni

parlamentari, confronti sul tema TEE-EM

Risultanze da interventi istituzionali in convegni e

incontri bilaterali

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Il Decreto legislativo 102/14 ha stabilito per le certificazioni di ESCO ed EGE il termine in due anni a decorre

dall’entrata in vigore del Decreto stesso (entrata in vigore 19 luglio 2014).

Soggetti proponenti: situazione attuale

Articolo 7, comma 1 del D.M. 28 dicembre 2012:

a) soggetti obbligati, o da società da essi controllate;

b) imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale non soggette all’obbligo;

c) società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili;

d) soggetti con obbligo di nomina dell’energy manager (art. 19 Legge 10/91)

e) soggetti che nominano volontariamente un energy manager o soggetti con SGE ISO 50001;

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Bozza LG art. 5

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• Gli EGE certificati possono presentare direttamente i progetti;

• viene meno la categoria dei soggetti con energy manager (sia obbligati o volontari);

• se si ricade nell’obbligo di nomina dell’energy manager (art. 19 Legge 10/91), la stessa si rende necessaria anche per la richiesta dei TEE (allegato 1, punto 4.1 lettera g).

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Faq Gse ESCO-EGE D.M. 28/12/12-D.Lgs. 102/14

9Fonte: GSE al 10/11/16

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Bozza LG, nuove definizioni

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- Soggetto titolare del progetto: è il soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica;

- Soggetto proponente: è il soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità cui all’articolo 5, comma 1, che presenta l’istanza per la richiesta di incentivo e cui, previa stipula del contratto tipo, il GSE riconosce i Certificati Bianchi. Il soggetto proponente e il soggetto titolare del progetto, qualora non coincidenti, sottoscrivono entrambi il contratto di cui al precedente periodo e sono responsabili in solido per tutti gli obblighi derivanti dal presente decreto, secondo le modalità stabilite dal contratto medesimo.

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Bozza LG, nuove definizioni

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- SSE o ESCO: è la società che attraverso interventi di risparmio energetico, anche finanziati autonomamente o tramite terzi, consegue un aumento dell’efficienza del sistema di domanda e offerta di energia del cliente, assumendo la responsabilità del risultato nel rispetto del livello di servizio concordato;

- Contratto tipo: contratto che, ai fini dell’erogazione dei Certificati Bianchi, disciplina i rapporti tra il soggetto proponente e/o il soggetto titolare del progetto, e il GSE. Il contratto tipo è proposto dal GSE e approvato dal Ministero dello sviluppo economico ed è pubblicato sul sito istituzionale del GSE entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

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Metodi di valutazione

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a) metodo a consuntivo, in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto disposto all’Allegato 1, capitolo 1, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile attraverso il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati;

b) metodo standardizzato, in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto disposto all’Allegato 1, capitolo 2, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile attraverso il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrata la ripetitività dell’intervento in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto. Le tipologie di interventi interdirettoriale.

• Tempistiche di valutazione GSE: 90 giorni (PC, PS, RVC). In caso di richiesta di integrazioni previsti ulteriori 60 giorni.

• Calcolo dei TEE: conservata l’addizionalità; eliminato il coefficiente di durabilità; possibile introduzione di un coefficiente “IC” legato all’intensità di capitale.

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Bozza LG: articolo 16 comma 2

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www.sviluppoeconomico.gov.it/ index.php/it/component/content/article?id=2032024:decreto-interministeriale-1-dicembre-2014-approvazione-del-grande-progetto-italo

I Grandi Progetti riconosciuti ai sensi dell’articolo 8 del DM 28 dicembre 2012 che non generano, nell’arco di un determinato anno, risparmi superiori a 35.000 tep, per l’anno in questione sono rendicontabili attraverso la Richiesta di Verifica e Certificazione a Consuntivo (RVC-C). In tali casi non sono riconosciute le eventuali premialità concesse all’atto dell’ammissione.

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Metodo PS: allegato 1 punto 2

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- L’Allegato 3 alle presenti Linee Guida riporta un elenco delle schede per PS disponibili, sul sito istituzionale del GSE, e ai sensi delle quali può essere presentato il progetto. Tale elenco è aggiornato periodicamente secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera b). Ai soggetti ammessi al meccanismo è comunque data la possibilità di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. In particolare i soggetti ammessi possono proporre al GSE […].

- Il risparmio conseguibile dal PS è rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto, e gli interventi che lo compongono, sia nella configurazione ex ante sia in quella post intervento, in conformità ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal GSE. L’algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato è applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, all’ insieme degli interventi realizzati nell’ambito del progetto.

- Per determinare i consumi di baseline, dovranno essere considerate le misure dei consumi relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti alla realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare i parametri di funzionamento che influenzano il consumo dei sistema oggetto di intervento. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative ad un periodo pari almeno a 6 mesi siano rappresentative dei consumi annuali, sarà possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati misurati.

- L’algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare e le modalità di misura di cui al presente capitolo, sono indicati nell’ambito della presentazione del PS.

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Bozza LG: allegato 1 art. 2

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2.1. I Certificati Bianchi emessi sono di quattro tipi:

a) di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;

b) di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;

c) di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti;

d) di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti.

I, II, III [….]

IV) Attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti e valutati con le modalità previste dall’articolo 30 del D.Lgs. 28/11;

V) Attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti e valutati attraverso modalità diverse da quelle previste per i titoli di tipo IV;

II-CAR) Attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria, la cui entità è stata certificata sulla base di quanto disposto dal D.M. 5 settembre 2011;

IN) emessi a seguito dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, c.3, del D.M. 28 dicembre 2012 in materia di premialità per l'innovazione tecnologica;

E) emessi a seguito dell'applicazione di quanto disposto dall’art. 8, c.3, del D.M 28 dicembre 2012 in materia di premialità per la riduzione delle emissioni in atmosfera.

Nuove tipologie Attuali tipologie

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Bozza nuove LG: FER e cumulabilità

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Art. 10 Cumulabilità

6. I Certificati Bianchi riconosciuti a fronte di progetti di efficienza energetica per cui sia stata presentata l’istanza per la richiesta dell’incentivo al GSE dopo l’entrata in vigore del presente decreto, non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, erogati da Stato, regioni o enti locali, destinati al medesimo progetto, fatti salvi i fondi di garanzia e i fondi rotativi.

D.M. 28/12/12: I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l’accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione, contributi in conto interesse, detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature.

Art. 6 comma 7 FER

7. I progetti che prevedano l’utilizzo di fonti rinnovabili sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell’efficienza energetica e, analogamente alle altre tipologie di progetti ammessi ai sensi del presente decreto, alla capacità di generare risparmi energetici addizionali.

EEN 9/11: ai combustibili solidi, liquidi e gassosi riconosciuti come energia da fonti rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 28/11 viene convenzionalmente applicato un valore di potere calorifico pari a 0.

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Bozza LG: articolo 15, misure di accompagnamento

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1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone e sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, una guida operativa per promuovere l’individuazione, la definizione e la presentazione di progetti, corredata della descrizione delle migliori tecnologie disponibili, delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione che fornisca indicazioni in merito all’individuazione del consumo di riferimento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c). La guida riporta, inoltre, un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti di cui all’articolo 6. La guida operativa, che può essere organizzata per tematiche distinte, riguarda, tra l’altro, i settori caratterizzati da progetti a più elevata intensità di capitale e con maggiori ricadute in termini di riduzione dell’impatto ambientale.

3. Nell’ambito del programma triennale di informazione e formazione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 102/2014, l’ENEA dedica una specifica sezione alla promozione della conoscenza e dell’utilizzo del meccanismo dei Certificati Bianchi.

D.M. 28 dicembre 2012, articolo 15 comma 2: L’ENEA predispone e pubblica, entro il 31 dicembre 2013 e successivamente con cadenza biennale, guide operative per promuovere l’individuazione e la definizione di progetti a consuntivo con particolare riferimento ai settori industriali del cemento, del vetro, della ceramica, dei laterizi, della carta, della siderurgia, dell’agricoltura e dei rifiuti nonché ai settori di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 marzo 2012. Le guide operative sono corredate della descrizione delle migliori tecnologie disponibili e delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione.

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Consultazione MiSE: diagnosi e bancabilità

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Bozza LG: allegato 1 art.8

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Diagnosi Energetiche

8.1.I PC o PS che in fase di presentazione siano corredati da diagnosi energetica eseguita in conformità all’Allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, godono di una riduzione del 30% del corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del procedimento, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 […]. A tal fine, il soggetto proponente allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R n.445/2000, attestante il diritto a godere dell’agevolazione suddetta, fatto salvo quanto previsto al punto 8.2.

8.2.Il punto 8.1 non si applica qualora il soggetto titolare sia un soggetto obbligato a redigere la diagnosi energetica ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 102 del 2014.

Periodo di validità dei TEE

Non si rilevano restrizioni sul periodo di validità dei titoli, ipotizzato in 24 mesi nel documento di consultazione.

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1. Per i progetti standardizzati e analitici che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno raggiunto la soglia minima di progetto, come definita dalle linee guida EEN 9/11 o hanno concluso il periodo di monitoraggio, è possibile presentare le rendicontazioni dei risparmi, secondo quanto definito dal D.M. 28 dicembre 2012, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i progetti a consuntivo che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in corso di realizzazione, come attestato da idonea documentazione, è possibile presentare l’istanza per la richiesta dei Certificati Bianchi, secondo quanto definito dal DM 28 dicembre 2012, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i progetti a consuntivo, analitici e standard approvati in data precedente all’entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al DM 28 dicembre 2012.

[…]

5. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il 1 gennaio 2017 e si applica, con eccezione dell’articolo 4 e dell’articolo 12, a tutti progetti presentati a decorrere da tale data, fatto salvo quanto previsto al comma 1.

Bozza LG: articolo 16, disposizioni finali

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Brevi considerazioni: ISO 50001 e IPMVP

• I sistemi di gestione dell’energia sono uno strumento molto efficace per promuovere la competitività delle imprese e produrre risparmi energetici, ma si continua a non promuovere: in termini di applicazione di uno sconto associato ad un SGE ISO 50001, o di un incremento (premialità) in termini di TEE.

• Il protocollo IPMVP comincia ad affermarsi in Italia (ci sono già circa 60 soggetti certificati), oltre ad essere il più utilizzato a livello europeo e mondiale (dati concerted action EED). Attesa la tendenza del meccanismo verso un rafforzamento della pratica della misurazione, sia essa globale (PC) o su un campione di interventi (PS), andrebbe valutata la possibilità di adottare un linguaggio comune per la presentazione dei progetti più complessi e/o di taglia più elevata, quale può essere l’IPMVP.

www.fire-italia.org - sezione “Studi e Ricerche” www.fire-italia.org - sezione IPMVP

Indagine FIRE-CEI-CTI sulla ISO 50001 Protocollo IPMVP

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Nome relatore, FIRE

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