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Verso gli edifici a energia quasi zero Errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. Il 1° ottobre entrano in vigore i tre Decreti attuativi della Direttiva sullʼefficienza energetica che introducono parecchie novità in materia di edilizia I temi che riguardano lʼefficienza energetica, le energie rinnovabili, la sostenibilità e il rispetto dellʼambiente sono i punti cardine su cui si basano le politiche comunitarie e internazionali, soprattutto in riferimento allʼedilizia, che è il settore al centro dello sviluppo dellʼeconomia dei diversi Paesi dellʼUnione. La riduzione dei consumi energetici e la migliore qualità della vita sono i presupposti per la corretta progettazione dei nuovi edifici o la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, che, oltre a essere obsoleto, è “energivoro”. In materia di efficienza energetica, la Comunità Europea ha inizialmente indicato a tutti i Paesi membri la strada da percorrere con lʼemanazione della Direttiva 2002/91/CE: “Rendimento energetico nellʼedilizia”, indicata con lʼacronimo EPBD (Energy Performance Buildings Directive).

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Verso gli edifici a energia quasi zero

Errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

Il 1° ottobre entrano in vigore i tre Decreti attuativi della Direttiva sullʼefficienza

energetica che introducono parecchie novità in materia di edilizia

I temi che riguardano lʼefficienza energetica, le energie rinnovabili, la

sostenibilità e il rispetto dellʼambiente sono i punti cardine su cui si basano le

politiche comunitarie e internazionali, soprattutto in riferimento allʼedilizia, che è

il settore al centro dello sviluppo dellʼeconomia dei diversi Paesi dellʼUnione.

La riduzione dei consumi energetici e la migliore qualità della vita sono i

presupposti per la corretta progettazione dei nuovi edifici o la ristrutturazione del

patrimonio edilizio esistente, che, oltre a essere obsoleto, è “energivoro”.

In materia di efficienza energetica, la Comunità Europea ha inizialmente

indicato a tutti i Paesi membri la strada da percorrere con lʼemanazione della

Direttiva 2002/91/CE: “Rendimento energetico nellʼedilizia”, indicata con

lʼacronimo EPBD (Energy Performance Buildings Directive).

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LʼItalia ha risposto a queste indicazioni in modo altalenante negli anni,

pubblicando diversi Decreti legislativi.

Il D.Lgs. 192/2005 ha recepito la Direttiva a livello nazionale ed è entrato in

vigore lʼ8 ottobre 2005; successivamente, il suo contenuto è stato modificato ed

integrato dal D.Lgs. 311/06, valido dal 2 febbraio 2007.

Due anni dopo vengono pubblicati i Decreti attuativi di riferimento, ossia il DPR

59/09, sui requisiti minimi da rispettare, e le Linee Guida Nazionali, uscite con il

DM 26 giugno 2009, sul tema della certificazione energetica.

A luglio 2010 la Comunità Europea ha, poi, modificato le indicazioni

sullʼefficienza energetica, con la nuova Direttiva 2010/31/UE sul rendimento

energetico nellʼedilizia, che ha mandato in pensione la Direttiva 2002/91/CE.

In Italia, la risposta a questa Direttiva tarda ad arrivare e bisogna attendere fino

a giugno 2013, quando viene pubblicato il DL 63/13: “Disposizioni urgenti per il

recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nellʼedilizia per la definizione

delle procedure dʼinfrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre

disposizioni in materia di coesione sociale”, documento convertito in Legge ad

agosto dello stesso anno con la Legge 90/13.

Ripercorrendo questo percorso, si potrebbe pensare che in Italia siano state

finalmente recepite tutte le Norme e le indicazioni dellʼUnione Europea in

materia di efficientamento energetico, ma purtroppo non è così: mancano,

infatti, a questo punto ancora i Decreti attuativi.

È solo a fine giugno 2015 che vengono emessi i 3 tanto attesi Decreti attuativi,

che finalmente il 15 luglio sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, definendo:

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le prescrizioni minime e le modalità di verifica per edifici di nuova costruzione

ed esistenti in funzione dellʼambito dʼintervento, nonché le prescrizioni

minime dellʼedificio a energia quasi zero;

la nuova classificazione energetica;

i nuovi modelli per la relazione tecnica.

I Decreti entreranno in vigore il 1° ottobre 2015 e porteranno significative

modifiche in materia di efficienza energetica, indirizzando la progettazione delle

nuove strutture di fatto verso gli edifici a energia quasi zero.

A partire dal 1° gennaio 2021, infatti, tutti i nuovi edifici e quelli sottoposti a

ristrutturazioni significative dovranno essere progettati e realizzati cercando di

ridurre al minimo i consumi energetici e favorendo lʼuso delle fonti rinnovabili.

Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1° gennaio 2019.

Questi tre provvedimenti permettono ora allʼItalia di essere perfettamente in

linea con le Direttive europee in materia.

Vediamo, in sintesi, quali sono e che cosa prescrivono le indicazioni presenti

nei 3 documenti.

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Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Il primo Decreto modifica il DM 26 giugno 2009 e introduce le nuove Linee guida

nazionali per lʼAttestazione della Prestazione Energetica degli edifici (APE

2015). Per evitare la frammentazione a livello locale delle regole sulla

certificazione energetica degli edifici, il nuovo modello di APE sarà uguale per

tutto il territorio nazionale. Questo è un passo avanti, in quanto fino ad oggi ogni

Regione aveva un proprio certificato e proprie regole tecniche per redigerlo e

per realizzare i calcoli.

Grazie alle nuove Linee guida diventerà più facile il confronto tra unità

immobiliari, orientando, insieme al database nazionale dei certificati energetici

(SIAPE), il mercato verso un nuovo concetto di qualità, che prenderà in grande

considerazione le prestazioni energetiche.

Catasto energetico: SIAPE

La realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale

è una delle novità presenti nei Decreti. Il SIAPE, il catasto energetico, comprende

la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica, degli

impianti termici e dei relativi controlli e ispezioni pubblici.

Enea dovrà istituirlo entro la fine del 2015 e a marzo di ogni anno dovrà essere

aggiornato da parte delle Regioni e Province autonome con i dati relativi agli

attestati dellʼultimo anno.

Nel Decreto viene, inoltre, indicato che Regioni e Province autonome devono

definire piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2%

allʼanno degli APE depositati territorialmente. I controlli saranno orientati alle

classi energetiche più efficienti.

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Le nuove classi energetiche sono 10: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dalla più

efficiente alla meno efficiente).

Il certificatore dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso lʼedificio o lʼunità

immobiliare e dovrà indicare nellʼAPE le eventuali proposte per migliorare

lʼefficienza energetica, consigliando gli interventi di ristrutturazione o di

riqualificazione energetica e informando il committente sugli incentivi disponibili

per realizzarli.

APE – Attestato di Prestazione Energetica

Per rappresentare meglio il concetto, possiamo dire che lʼAPE è una fotografia

che sintetizza le caratteristiche energetiche dellʼedificio o dellʼappartamento. Per

misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo/igrometriche, i

consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli

ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.

Al momento dellʼacquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere

obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e valorizzare gli edifici

ad alto risparmio energetico.

LʼAPE viene redatto da un certificatore energetico – un tecnico abilitato alla

progettazione di edifici ed impianti come lʼarchitetto, lʼingegnere ed il geometra –

la cui formazione e il successivo accreditamento vengono gestiti dalle Regioni.

Tra gli Allegati al Decreto è presente, inoltre, uno schema di annuncio di vendita

e locazione, che uniforma le informazioni da fornire sulla qualità energetica

degli edifici.

La certificazione APE ha una validità temporale massima di dieci anni, a partire

dalla data di rilascio, e deve essere aggiornata ogni volta che viene effettuato

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un intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o

impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dellʼedificio o

dellʼunità immobiliare.

Ogni APE è redatta da un soggetto abilitato e riporta obbligatoriamente, per

lʼedificio o per lʼunità immobiliare, i seguenti dati:

la prestazione energetica totale, in termini sia di energia primaria totale, sia di

energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;

la classe energetica, determinata attraverso lʼindice di prestazione energetica

globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;

la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi

energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di

prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva

dellʼedificio;

i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a

norma di legge;

lʼenergia esportata;

le emissioni di anidride carbonica;

le indicazioni per il miglioramento dellʼefficienza energetica, con le proposte

degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo

gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione

energetica.

Per quanto concerne la prestazione energetica certificata, le nuove Linee Guida

introducono una modifica sostanziale: oggi il valore di energia primaria globale

certificato comprende i consumi per la climatizzazione invernale e la produzione

di acqua calda sanitaria e, per il non residenziale, anche quelli dovuti

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allʼilluminazione, espressi in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno, in funzione della

destinazione dʼuso residenziale o no.

Se lʼedificio non è dotato dʼimpianto di riscaldamento e di produzione di acqua

calda sanitaria, per i calcoli si utilizza un rendimento del sistema di utilizzazione

fisso ed un generatore a combustibile gassoso con rendimento imposto dal

Decreto e non più una generazione di tipo elettrico.

Tra le novità, il nuovo indicatore della prestazione energetica invernale ed

estiva dellʼinvolucro edilizio al netto degli impianti presenti, che serve a

conoscere la qualità della struttura muraria dellʼedificio. Questo parametro è

stato introdotto per contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il

raffrescamento, poiché la maggior parte degli edifici esistenti, essendo molto

vecchi, presenta criticità relativamente allʼinvolucro edilizio.

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche

Nel secondo Decreto sono presentate le metodologie di calcolo delle

prestazioni energetiche e le definizioni delle prescrizioni e dei requisiti minimi

degli edifici e delle unità immobiliari. Queste sono applicabili agli edifici pubblici

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e privati, siano essi di nuova costruzione o esistenti e sottoposti a

ristrutturazione.

Gli standard energetici minimi per le costruzioni nuove e per quelle ristrutturate

vengono rafforzati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, in

modo da arrivare a realizzare gli edifici a energia quasi zero previsti dalla

Direttiva 2010/31/UE.

I fabbricati di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti

saranno confrontati con un edificio di riferimento, identico per geometria,

orientamento, ubicazione e destinazione dʼuso. In questo modo sarà più facile

accertare il rispetto dei requisiti minimi.

Edificio di riferimento

Per la prima volta compare lʼindicazione di “edificio di riferimento”, un modo per

cercare di agevolare lʼattestazione dei requisiti minimi di prestazione energetica.

Questo vale per una nuova costruzione o una sottoposta a ristrutturazione

importante: i requisiti minimi vengono determinati mediante un edificio identico a

quello oggetto della progettazione per geometria, orientamento, ubicazione

geografica, destinazione dʼuso e tipologia dʼimpianto, avente, però, le

caratteristiche termiche ed energetiche indicate dal DM, che definisce tutti i valori

dei dati di input e dei parametri da utilizzare.

In pratica, lʼedificio di riferimento serve per determinare il valore di energia

primaria limite di legge che lʼedificio di progetto deve rispettare e con il quale

confrontarsi.

Sono, inoltre, stati indicati come punti di riferimento lʼENEA e il CTI - Comitato

Termotecnico Italiano.

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Il Decreto contiene:

il quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli

edifici e per la loro classificazione in base alla destinazione dʼuso;

le prescrizioni comuni per gli edifici di nuova costruzione, quelli oggetto di

ristrutturazioni importanti o quelli sottoposti a riqualificazione energetica;

i requisiti e le prescrizioni specifici per gli edifici di nuova costruzione o

soggetti a ristrutturazioni importanti;

i requisiti degli edifici a energia quasi zero;

i requisiti e le prescrizioni specifici per gli edifici esistenti sottoposti a

riqualificazione energetica.

Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione

tecnica di progetto. Con lʼultimo Decreto vengono introdotti gli schemi e le modalità per la

compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dellʼapplicazione delle

prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.

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Le relazioni tecniche e gli schemi sono diversi in base alle diverse tipologie di

opere eseguite: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni

energetiche.

Il progettista o i progettisti, nellʼambito delle rispettive competenze edili,

impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, inseriranno i calcoli e

le verifiche previste dal Decreto legislativo nella relazione tecnica di progetto

attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di

energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

Gli Allegati al Decreto contengono esempi delle relazioni tecniche da compilare.

Conclusioni

Lʼobiettivo dei 3 Decreti interministeriali che, come già sottolineato, entreranno

in vigore il 1° ottobre 2015, è quello di sanare la procedura dʼinfrazione in corso

sulle prestazioni energetiche nellʼedilizia e portare alla costruzione di edifici a

energia quasi zero, concetto introdotto con la Direttiva Europea 2010/31/UE,

recepita in Italia con il Decreto legge n.63/2013, che indica tutti quegli edifici,

siano essi di nuova costruzione o esistenti con fabbisogno energetico quasi

nullo, coperto in misura significativa da fonti rinnovabili, prodotte allʼinterno del

confine energetico dellʼedificio.

In Italia si è chiuso, così, un grosso capitolo e finalmente lʼefficientamento

energetico diventa uno dei motori su cui si baserà lʼeconomia nei prossimi anni.

Ovviamente cʼè ancora tanto da fare, ma questi 3 Decreti hanno portato un poʼ

di chiarezza e, soprattutto, un poʼ di uniformità.