Verifica periodica, di parte terza, delle attrezzature di cui Allegato 7 del D.Lgs. 81/08
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Comma 11 Art.71 D.Lgs. 81/08, ulteriore aspetto degli obblighi di cui al comma 8, derivante dall’applicazione dell’ex D.P.R.
547/55; il Datore di Lavoro è obbligato ad effettuare le Verifiche Periodiche per la valutazione dello stato di conservazione ed
efficienza ai fini della sicurezza, secondo uno scadenzario previsto nell’Allegato 7
Comma 8 Art.71 D.Lgs. 81/08, derivante dall’originaria applicazione del D.Lgs. 626/94: il Datore di Lavoro è impegnato
in maniera continua sulla verifica della conservazione delle condizioni di uso delle attrezzature in maniera tale che siano
sempre in grado di garantire livelli di sicurezza nell’uso
I Soggetti Titolari, nei confronti dei Datori di Lavoro, per l’effettuazione delle verifiche periodiche o delle verifiche iniziali
sono le ASL e L’INAIL.
Verifica periodica, di parte terza, delle attrezzature di cui Allegato 7 del D.Lgs. 81/08
D.M. 11/04/2011: attuazione delle attività di Verifica Periodica e delle Verifiche Iniziali
Soggetto Titolare INAIL per le Verifiche Iniziali
Soggetto Titolare ASL per le Verifiche Periodiche
Tempo previsto per l’espletazione della Verifica dalla data di richiesta del Datore di
Lavoro – 30 gg.
Tempo previsto per l’espletazione della Verifica dalla data di richiesta del Datore di
Lavoro – 60 gg.
La verifica viene
espletata nei termini previsti
La verifica viene
espletata nei termini previsti
Il S.T. non è più il dominus della verifica
Il S.T. effettua la verifica ed è il dominus della stessa
Il S.T. effettua la verifica ed è il dominus della stessa
no
si
no
si
Il S.T. è in grado di fare le
verifiche
no
si
Il S.T. non è più dominus della
verifica in quanto sono superati i termini previsti
per l’espletazione della verifica
Il S.T. procede alle
verifiche mediante
accordi con altri S.T.
Il S.T. si avvale del
S.A. indicato dal Datore di Lavoro
La verifica viene effettuato dal S.T. il quale è dominus della stessa
Il S.T. è supportato nelle verifiche da altro S.T.
mediante atti/protocolli ben definiti con le
corrispondenti modalità di collaborazione
Il S.T. opera direttamente in piena autonomia
organizzativa e gestionale in virtù dalla titolarità di
cui è portatore
Il S.A. garantisce l’intervento
entro il termine
indicato dal S.T..
Il S.T. non è più dominus della
verifica e il S.A. rischia la
segnalazione per mancato
adempimento degli impegni assunti all’atto della richiesta
dell’inserimento dei S.A.
no
no
no
si
si
si
Il S.T. non è in grado di operare direttamente ma può farsi supportare da altro S.T.
I due S.T. stipulano atti/protocolli ben definiti e devono indicare gli anni di reciproca attività (chi fa che cosa) e le corrispondenti
modalità di collaborazione
È legittimo considerare che gli accordi possano essere stipulati già da subito tra i S.T., indipendentemente dall’entrata in vigore del
D.M.. Detti soggetti sono portatori giuridici della funzione inerenti le verifiche e pertanto sono legittimati ad attuare autonome scelte organizzative. L’applicazione degli accordi consente di allargare la
risposta alle domande di verifiche periodiche per i Datori di Lavoro, che prima dell’entrata in vigore del decreto non riescono
ad essere serviti dal S.T.