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COMUNE DI PEZZAZE P ROVINCIA DI B RESCIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: Modifica convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di novembre nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 10:00 nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti i Signori: N. Cognome e nome Presente Assente 1. Gipponi Oliviero Sindaco X 2. Buscio Fabio Consigliere X 3. Richiedei Marco Consigliere X 4. Richiedei Simone Consigliere X 5. Bregoli Marziano Ulisse Consigliere X 6. Raza Sara Consigliere X 7. Bontacchio Marco Consigliere X 8. Viotti Chiara Consigliere X 9. Balduchelli Manuel Consigliere X 10. Bontacchio Quirino Consigliere X 11. Fontana Roberto Consigliere X Assiste il Segretario comunale: Velardi Dr. Salvatore. Il Signor Gipponi Oliviero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. O R I G I N A L E Codice Ente: 10390 DELIBERAZIONE N. 46

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C OM UN E D I PE ZZA ZE P R O V I N C I A D I B R E S C I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali

L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di novembre nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 10:00 nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti i Signori:

N. Cognome e nome Presente Assente

1. Gipponi Oliviero Sindaco X 2. Buscio Fabio Consigliere X 3. Richiedei Marco Consigliere X 4. Richiedei Simone Consigliere X 5. Bregoli Marziano Ulisse Consigliere X 6. Raza Sara Consigliere X 7. Bontacchio Marco Consigliere X 8. Viotti Chiara Consigliere X 9. Balduchelli Manuel Consigliere X 10. Bontacchio Quirino Consigliere X 11. Fontana Roberto Consigliere X

Assiste il Segretario comunale: Velardi Dr. Salvatore. Il Signor Gipponi Oliviero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

O R I G I N A L E

Codice Ente: 1 0 3 9 0

DELIBERAZIONE N. 46

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Deliberazione N. 46

Oggetto: Modifica convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali

_________________________________________________________________________

L’assessore Richiedei Marco, su invito del Sindaco, introduce l’argomento e, dopo aver ricordato la

deliberazione consiliare n. 31 in data 27.09.2012 con la quale è stata approvata la convenzione

quadro riguardante la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali, con capofila la

Comunità Montana di Valle Trompia, rende nota l’esigenza di apportare alcune modifiche, vuoi per

recepire le modifiche normative registratesi in questo lasso di tempo e che hanno introdotto tra i

servizi da gestire in forma associata anche quelli in materia statistica, vuoi anche per prevedere la

possibilità di allargare l’accordo la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in

materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di

competenza statale, per la quale non sussiste l'obbligo della gestione associata, nonché per

precisare che per la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale verrà

formalizzato un accordo tra i comuni di Bovegno, Irma, Pezzaze e Marcheno, ove quest’ultimo

assumerà il ruolo di Capoconvenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso: che all'art. 42, comma 2, lett. e), del Testo Unico delle Autonomie Locali, TU. 267/2000, tra le

competenze del Consiglio Comunale è compreso l'affidamento di attività o servizi mediante

convenzione;

che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del citato Testo Unico, alle Comunità Montane spetta

l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché ogni altra funzione ad esse conferite dai

comuni;

Ricordato: A. in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni fino a 5.000 abitanti

(3.000 per le comunità montane) :

che l'articolo 14, commi da 25 a 31, della legge n. 122/2010, come successivamente

modificato e integrato dall'art. 16 della legge n. 148/2011 e dall'art. 29, comma 11 e 11-bis,

della legge n. 14/2012 e dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con

legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato con il comma 305 dell'art. 1

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone in merito alla gestione associata delle

funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione compresa fino a 5.000 abitanti

(3.000 per le zone montane) ;

che le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011,

n. 23, in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che

esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

che la presente gestione associata è rivolta al raggiungimento delle seguenti finalità:

a) migliorare la qualità dei servizi erogati;

b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;

c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

che, qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice

della normativa richiamata;

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B. in merito alla gestione associata dei servizi per i comuni che non ne sono obbligati:

che la Comunità Montana ha da tempo in atto significative esperienze sia per i comuni

interni che dei comuni esterni sulla base della vigente convenzione;

che è intenzione procedere non solo garantendo il mantenimento dell' attuale livello

quantitativo e qualitativo dei servizi, ma qualificando ulteriormente gli stessi;

C. in merito alla centrale unica di committenza:

che la normativa, con l’ art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

ha disposto l’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia procedono alla acquisizione

di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo

consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province,

ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile

2014, n. 56;

che è stata costituita presso la Comunità Montana di Valle Trompia la Centrale Unica di

Committenza della Valle Trompia, la cui convenzione è stata approvata con delibera

consiliare n. 31 del 27.09.2012, a cui hanno aderito i comuni di Brione, Bovegno, Irma,

Marcheno, Lodrino, Pezzaze e Polaveno;

Visto che la Regione Lombardia, nell’ambito delle proprie competenze, ha legiferato in merito,

approvando la legge regionale n. 22 del 28 dicembre 2011, che prevede che i comuni partecipanti

ad una comunità montana che stipulino convenzioni per le gestioni associate possono avvalersi di

uffici della comunità montana, anche appositamente istituiti, quali uffici comuni, ai sensi dell’art.

30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ricordata la deliberazione consiliare n. 31 in data 27.09.2012 con la quale è stata approvata la

convenzione quadro riguardante la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali, con

capofila la Comunità Montana di Valle Trompia;

Atteso che in detta deliberazione sono state individuate le seguenti tre funzioni fondamentali

attivate in forma associata dal 1° gennaio 2013 con capofila la Comunità Montana di Valle

Trompia:

a) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi

soccorsi;

c) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative

prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’ articolo 118, quarto comma, della

Costituzione;

Visto che successivamente a tale deliberazione, con l'art. 1, comma 305, della legge 24 dicembre

2012, n. 228, la normativa di riferimento delle gestioni associate ha subito modifiche con

l'introduzione di una nuova funzione fondamentale e precisamente: l-bis) i servizi in materia

statistica;

Dato atto:

che le funzioni fondamentali oggetto di gestione associata obbligatoria sono le seguenti:

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i

servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla

pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

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e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei

primi soccorsi;

f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative

prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’ articolo 118, quarto comma, della

Costituzione;

h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione

e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l-bis) i servizi in materia statistica.

che la funzione fondamentale "l) - tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in

materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio

delle funzioni di competenza statale", per la quale non sussiste l'obbligo, può essere gestita

in forma associata;

Ribadito che la Comunità Montana di Valle Trompia nel campo della gestione associata si serve

della Civitas Srl., società a partecipazione pubblica e sottoposta al controllo analogo, per la gestione

de funzioni e servizi sociali e attività di rilievo sociale e per il coordinamento e la gestione di

attività in ambito culturale;

Preso atto:

che i comuni di Collio, Marmentino e Tavernole S/M hanno costituito una unione di comuni

denominata “Unione dei comuni montani dell’Alta valle Trompia – La Via del Ferro” - con

trasferimento di tutte le funzioni fondamentali ad eccezione di quelle del catasto, protezione

civile e servizi sociali, e del Sistema informativo e Sistema Bibliotecario e Museale già gestiti

in convenzione con la Comunità Montana;

che relativamente alla funzione fondamentale “ i) - polizia municipale e polizia amministrativa

locale” l’amministrazione comunale intende gestire detta funzione associata tramite

convenzione con i comuni di Bovegno, Irma, Lodrino, Pezzaze e Marcheno, individuando

quest’ultimo come ente capofila;

che il comune di Caino fa parte dell’Unione dei Comuni del Garza a cui ha delegato o intende

delegare le seguenti funzioni fondamentali:

a) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione

e gestione dei servizi scolastici;

b) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

c) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i

servizi di trasporto pubblico comunale;

d) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

e) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla

pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

mentre ha delegato o intende delegare alla Comunità Montana di Valle Trompia le restanti

funzioni fondamentali;

Valutato di individuare le seguenti tre funzioni fondamentali da gestire in forma associata entro il

30 settembre 2014, ai sensi dell’art. 23 della legge 11 agosto 2014, n. 114:

con capofila la Comunità Montana di Valle Trompia:

a) i servizi in materia statistica;

b) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione

e gestione dei servizi scolastici;

con capofila il Comune di Marcheno

c) polizia municipale e polizia amministrativa locale,

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Ricordato che ogni funzione o servizio da gestire sulla base della presente convenzione sarà

individuato dal consiglio comunale e attivato sulla base di specifici progetti, regolamenti o

accordi;

Ritenuto quindi necessario modificare, come da bozza allegata opportunamente integrata, la

precedente convenzione approvata con deliberazione consiliare n. n. 31 del 27.09.2012;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico Enti Locali” ed in particolare gli articoli 27 e 28

relativi alla natura e alle funzioni delle comunità montane, l’art. 30 relativo alle convenzioni tra enti

locali e l’art. 32 relativo alle unioni di comuni montani;

Visto il vigente Statuto del Comune di Pezzaze;

Acquisiti in proposito i sottoriportati e favorevoli pareri del Segretario Comunale e della

Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Enti Locali

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e verificati dal Presidente, che ne

proclama il risultato;

D E L I B E R A

1) Di dare atto che, a seguito della modifica introdotta con l'art. 1, comma 305, della legge 24

dicembre, n. 228, si rende necessaria l’integrazione della convenzione quadro relativa alla

gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali precedentemente approvata, avendo la

nuova normativa individuato la nuova funzione obbligatoria "l-bis) i servizi in materia

statistica";

2) Di approvare la nuova formulazione (risultante dall'allegato A) della convenzione quadro

riguardante la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali, già approvata con la

precedente deliberazione consiliare n. n. 31 del 27.09.2012 riguardante:

per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (3.000 per le comunità montane) la

gestione associata delle funzioni fondamentali e ogni altro servizio di competenza

comunale, anche non incluso nelle funzioni fondamentali;

per i comuni non obbligati, la gestione associata dei servizi di competenza comunale, anche

non compresi nelle funzioni fondamentali;

per tutti i comuni le funzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi

e forniture;

3) Di confermare la Comunità Montana di Valle Trompia quale ente coordinatore delle funzioni

fondamentali di cui all’allegata convenzione ad eccezione della funzione “i) polizia municipale

e polizia amministrativa locale” che verrà svolta tramite convenzione con capofila il Comune di

Marcheno;

4) Di voler gestire in forma associata tramite la Comunità Montana di Valle Trompia anche la

funzione fondamentale "l) - tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in

materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni

di competenza statale";

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5) Di sostituire con la nuova formulazione della convenzione ora approvata quella

precedentemente approvata con deliberazione consiliare n. n. 31 del 27.09.2012;

6) Di precisare che ogni funzione o servizio da gestire sulla base della presente convenzione sarà

individuato dai singoli consigli comunali e attivato sulla base di specifico documento

progettuale, regolamento o accordo;

7) di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della Convenzione a norma del

vigente statuto comunale;

8) Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 125

del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000, contestualmente all’affissione all’albo pretorio on

line;

9) Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella

Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013;

10) Di dare atto, ai sensi dell’art 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che

qualunque soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente

leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. – Sezione di Brescia – al quale è possibile

rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni

dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all’art. 134, comma 4, del

più volte citato D.Lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli uanimi, espressi nelle forme di legge e verificati dal Presidente, che ne

proclama il risultato;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.

134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

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Allegato A) all'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 46 del 29.11.2014

CONVENZIONE QUADRO PER

LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI

I sottoscritti comparenti in rappresentanza dei comuni e della Comunità Montana di Valle Trompia

convengono di svolgere in forma associata e coordinata ai sensi della vigente normativa le funzioni

ed i servizi comunali deliberati dai singoli consigli comunali.

I comuni sottoscrittori della presente convenzione sono così suddivisi:

A. Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (3.000 per le comunità montane) obbligati

alla gestione associata che con la presente convenzione possono gestire:

1. Le funzioni fondamentali obbligatoriamente da gestire in forma associata:

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e

controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi

compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione

alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento

dei primi soccorsi;

f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle

relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’ articolo 118, quarto

comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province,

organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale

l-bis) i servizi in materia statistica;

L'esercizio di tali funzioni comporta la gestione associata delle tecnologie dell'informazione

e della comunicazione che comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture

tecnologiche, banche dati, di applicativi software, l’approvvigionamento di licenze per il

software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell’informatica.

2. I servizi inclusi nella funzione fondamentale "l) - tenuta dei registri di stato civile e di

popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi

elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale" per la quale non sussiste

l'obbligo della gestione associata.

3. Ogni singolo servizio di competenza comunale, sia esso incluso o non incluso nelle

funzioni individuate dalla normativa come fondamentali.

4. La funzione di centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui

all'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

B. Altri comuni non obbligati alla gestione associata che con la presente convenzione possono

gestire:

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1. Ogni servizio di competenza comunale, anche non compreso nelle funzioni individuate dalla

normativa come fondamentali;

2. La funzione di centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servi zi e forniture

di cui all'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

I patti e le condizioni che regolano il rapporto della convenzione sono definiti nel seguente

articolato.

1. Art. 1 – Oggetto

Sono parti della presente convenzione la Comunità Montana di Valle Trompia ed i Comuni

sottoscrittori della presente convenzione.

Le attività da svolgere in forma associata verranno identificate dal consiglio comunale e attivato

sulla base di specifici progetti, regolamenti o accordi.

Art. 2 – Finalità Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata le funzioni ed i

servizi oggetto della convenzione secondo le disposizioni della normativa, del presente atto e degli

accordi esecutivi che ne derivano, al fine di ottenere una migliore qualità dei servizi e di farne

derivare economie di scala.

La presente convenzione consente comunque una totale autonomia decisionale in materia

regolamentare, tributaria e tariffaria per i comuni aderenti.

La presente convenzione, inoltre, si prefigge lo scopo di operare nel seguente modo:

attuazione piena della normativa relativa alla gestione associata di funzioni per i comuni di piccole

dimensioni;

costituzione di servizi efficaci, efficienti ed economici;

attuazione delle indicazioni degli organi dei comuni aderenti;

apprendimento ed aggiornamento per l’applicazione di tutte le norme che atterranno alle specifiche

materie;

impostazione di procedure semplici e chiare;

razionalizzazione dell’utilizzo del personale degli enti aderenti mediante organizzazione finalizzata

al raggiungimento degli obiettivi prima elencati;

massima collaborazione tra gli enti aderenti;

avvio e rafforzamento della concertazione territoriale.

Art. 3 – Durata La presente convenzione quadro avrà durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione e potrà

essere rinnovata alla scadenza previa adozione di idoneo atto deliberativo, da adottarsi entro il

termine di scadenza della stessa.

In difetto di rinnovo la convenzione perderà efficacia.

La convenzione potrà essere sciolta anticipatamente qualora vi sia la volontà espressa ed unanime di

tutti i comuni aderenti con idoneo atto deliberativo.

Si precisa che l’affidamento delle funzioni e dei singoli servizi, sulla base della presente

convenzione quadro, se non diversamente specificato avrà la stessa scadenza della convenzione

quadro.

Art. 4 – Recesso Durante il periodo di validità della convenzione, ciascun comune aderente potrà recedere dal

presente accordo solo dopo due anni.

Il recesso sarà formalizzato con delibera consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite

debitorie a carico nonché le decisioni in merito alle risorse umane coinvolte, da assumersi entro il

30 giugno.

Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

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Art. 5 - Ente coordinatore La Comunità Montana di Valle Trompia è ente coordinatore e referente per la attuazione della

presente convenzione e per la gestione associata e coordinata delle funzioni e dei servizi in essa

previsti.

Alla Comunità Montana di Valle Trompia sono demandati ed affidati tutti i compiti connessi alla

gestione da attuarsi nell'ambito di successivi accordi attuativi, approvati dagli organi esecutivi

degli enti interessati e sottoscritti dai legali rappresentanti o delegati degli stessi.

A tal fin presso la Comunità Montana di Valle Trompia sarà allocato il Comitato tecnico-

amministrativo per il coordinamento della gestione associata con il compito di definire le scelte

organizzative sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 6.

I componenti del Comitato tecnico- amministrativo sono individuati dalla Conferenza dei Sindaci di

cui al successivo art. 6 in un numero compreso tra 5 e 9, di cui uno indicato dal Presidente della

Comunità Montana e gli altri scelti tra i segretari, i responsabili e gli amministratori dei comuni

aderenti. Alle riunione del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle Società partecipate

di gestione dei servizi.

Il Comitato tecnico-amministrativo riferisce inoltre sui risultati conseguiti alla Conferenza dei

Sindaci sull'attività svolta, segnalando, eventualmente, il mancato perseguimento degli obiettivi

assegnati.

La Comunità montana, nell’espletamento dei compiti derivanti dal ruolo di ente

coordinatore:

1. assegna le Responsabilità dei Servizi nei seguenti casi:

a) per i comuni in premessa individuati dalla lettera A., ad esclusione del punto 3. della

stessa lettera qualora il comune opti per la nomina diretta del Responsabile da

parte del Sindaco;

b) per i comuni individuati dalla lettera B. che non si avvalgono della facoltà di nominare il

Responsabile di Servizio con atto del Sindaco;

c) per la funzione di centrale di committenza (punto A.4. e punto B.2 delle premesse)

L’assegnazione delle responsabilità avviene con atto del Presidente, su designazione

vincolante della Conferenza dei Sindaci. Analoga procedura è prevista per la revoca

delle Responsabilità dei Servizi. La valutazione ai fini retributivi dei Responsabili di

Servizio nominati con tali modalità sarà effettuata dai competenti organismi istituiti

presso la Comunità Montana, integrati da un componente indicato dalla Conferenza

dei Sindaci. Resta inteso che per gli altri comuni con affidamento delle responsabilità

in capo al Sindaco la valutazione ai fini retributivi del Responsabile sarà

effettuata dai competenti organismi istituiti presso il Comune di appartenenza.

2. Potrà istituire apposite specifiche Posizioni Organizzative con possibilità di affidare

la responsabilità delle stesse (comprendente la gestione dei capitoli di bilancio e

la qualifica di agente contabile) a personale dei comuni associati in possesso dei

requisiti. La valutazione ai fini retributivi del personale individuato sarà effettuata

dai competenti organismi istituiti presso la Comunità Montana, integrati da

rappresentanti indicati dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 6 - Forme di consultazione Al fine di determinare gli indirizzi e gli obiettivi dell’intera gestione associata regolata dalla

presente convenzione viene costituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti alle cui

riunioni, oltre al Presidente della Comunità Montana o suo delegato, per ogni comune partecipa il

Sindaco o suo delegato.

La conferenza è convocata dal Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia.

La conferenza potrà essere convocata su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei Sindaci

aderenti con arrotondamento al numero superiore.

Nell'ambito della conferenza ciascun rappresentante dispone di un voto.

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La Conferenza dei Sindaci provvede alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico-

Amministrativo di cui al precedente art. 5.

La Conferenza dei Sindaci provvede inoltre alla designazione e alla proposta di revoca, vincolanti

per il Presidente della Comunità Montana, dei dipendenti chiamati a rivestire le Responsabilità dei

Servizi di cui al precedente art. 5.

Qualora all'interno della gestione associata si costituiscano, mediante appositi documenti

progettuali, aggregazioni per la gestione di funzioni/servizi con ambito territoriale che non include

tutti i comuni sottoscrittori della presente convenzione, la Conferenza dei Sindaci si avvarrà di

una Conferenza dei Rappresentanti dell'Aggregazione, di cui fanno parte Sindaco o delegato dei

comuni interessati, avente il compito di determinare indirizzi, obiettivi e di individuare le modalità

di gestione dell'Aggregazione stessa.

La Conferenza dei Rappresentanti dell'Aggregazione, se costituita, provvede inoltre alla

individuazione del Responsabile dell'Aggregazione, alla designazione e alla proposta di revoca,

vincolanti per il Presidente della Comunità Montana, dei dipendenti chiamati a rivestire le

Responsabilità dei Servizi di cui al precedente art. 5 - ultimo comma punto 1, surrogando in ciò la

Conferenza dei Sindaci.

Le modalità di funzionamento e gli specifici compiti della Conferenza dei Rappresentanti

dell'Aggregazione sono definiti da documento progettuale di ogni singola Aggregazione.

Art. 7 - Svolgimento del servizio La Conferenza dei Sindaci, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, disciplina l’organizzazione

delle funzioni e dei servizi mediante appositi progetti, regolamenti o accordi nel rispetto dei principi

fissati dalla legge.

Ai sensi dell’art. 30 del Testo unico degli enti locali è possibile prevedere la costituzione di uffici

comuni, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni ovvero la delega di funzioni da parte degli enti

partecipanti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti

Sul piano organizzativo i possibili uffici comuni sono incardinati nell’ambito della struttura

organizzativa del soggetto capofila e soggetti alla regolamentazione interna di quest’ultimo.

Art. 8 - Rapporti finanziari I rapporti finanziari per i servizi regolati dalla presente convenzione intercorrono esclusivamente tra

comuni sottoscrittori e la Comunità Montana di Valle Trompia.

Saranno posti a carico degli enti aderenti i soli costi relativi a funzioni e servizi in gestione associata

effettivamente svolti, ripartiti con le modalità di cui al successivo articolo 9.

Gli oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati sulla base di

accordi definiti all’interno della Conferenza dei Sindaci o della Conferenza dei Rappresentanti

l’Aggregazione che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.

Art. 9 - Riparto delle spese La quantificazione della spesa è predisposta contestualmente alla stesura dei documenti per lo

svolgimento di servizi e funzioni ed è approvata dalla Conferenza dei Sindaci o della Conferenza

dei Rappresentanti l’Aggregazione.

Art. 10 – Disposizioni finali e transitorie Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d’intesa tra i Comuni aderenti

alla gestione associata, ai sensi dell’art. 30 del Dlgs n.267/2000, in particolare tramite gli appositi

documenti progettuali approvati dalla Conferenza dei Sindaci o della Conferenza dei Rappresentanti

l’Aggregazione.

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Letto, confermato e sottoscritto

Gardone Val Trompia, ______________

Comunità Montana Valle Trompia - Il Presidente ……..……………………………..

Comune di BOVEGNO - Il Sindaco …………………………….............

Comune di BRIONE - Il Sindaco …………………………….............

Comune di IRMA - Il Sindaco …………………………….............

Comune di LODRINO - Il Sindaco …………………………….............

Comune di PEZZAZE - Il Sindaco …………………………….............

Comune di POLAVENO - Il Sindaco …………………………….............

Comune di CAINO - Il Sindaco ……………………………..........…

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ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) Il sottoscritto Velardi dott. Salvatore, Segretario Comunale e f.f. di responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, attesta la regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio

- Velardi dott. Salvatore - La sottoscritta Giovanna Bontacchio, responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1° del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, attesta la regolarità contabile della presente deliberazione.

La Responsabile del Servizio Finanziario

Bontacchio Giovanna

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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Gipponi Oliviero

IL SEGRETARIO COMUNALE

Velardi Dr. Salvatore

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09 dicembre 2014.

Reg. Pubblicazioni Nr.

IL SEGRETARIO COMUNALE Velardi Dr. Salvatore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione:

o E’ divenuta esecutiva in data 10 dicembre 2014, per la decorrenza dei termini di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134 comma 3 D.Lgs. 268/2000).

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 D.Lgs. 268/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Velardi Dr. Salvatore