COME SI È PASSATI DALL’INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONE · DPR n° 394/99 -Normativa riguardante il...

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AID – progetto “Il ruolo del referente BES-DSA - referentidsa@aiditalia.org - www.referentidsa.com COME SI È PASSATI DALL’INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONE L'Italia, a differenza degli altri Paesi Europei, può vantare un'esperienza di ormai 30 anni di integrazione scolastica degli alunni con disabilità nella scuola ordinaria, a partire dalla prima legge datata 1971, fino ad arrivare a quella principale più attuale, la Legge Quadro 104 del 1992. Negli ultimi anni anche la Comunità Europea ha focalizzato la sua attenzione sull'educazione dei bambini con bisogni speciali e sulla loro situazione nelle scuole. Citando soltanto i documenti più importanti, facciamo riferimento alla Dichiarazione di Salamanca (UE, 1997), la Carta di azione per i bisogni educativi speciali (UNESCO 1994); e sopra ogni documento, la Convenzione dei diritti delle Persone con Disabilità redatta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (2006), sottoscritta da molti paesi del mondo. Nella Convenzione il concetto di disabilità non indica più un assoluto della persona come in passato, ma riguarda il rapporto tra la persona e il suo ambiente di riferimento. In tal senso, negli ultimi anni, soprattutto con l’avvento di nuove tecnologie, sono state abbattute numerose barriere, riducendo il grado di disabilità, qualunque fosse il suo genere. La via italiana dell’inclusione è stato lunga e complessa: ce la riassume la seguente tabella Pre anni ’60: dall’esclusione alla medicalizzazione Anni ’60 – metà anni 70: dalla medicalizzazione all’inserimento Metà anni ’70 – anni ’90: dall’inserimento all’integrazione Post anni ’90: dall’integrazione all’inclusione (fonte: MIUR Seminario nazionale sui BES, Roma 6/12/ 2012) In trent'anni di integrazione scolastica degli alunni con disabilità all'interno delle scuole, tante sono state le esperienze svolte, di inserimento, di integrazione, di inclusione. Molte sono state le prassi e le strategie didattiche utilizzate, e chi lavora nella scuola da anni può sicuramente essere testimone dei grandi passaggi che nel corso del tempo sono stati fatti. Il momento storico in cui si trova oggi la scuola italiana necessita di una sensibilizzazione e di un'operatività forte relativamente ai processi inclusivi. Infatti l'inclusione comincia da un cambiamento culturale interno alla scuola; analizzando e valorizzando le risorse presenti, la collaborazione tra le persone, definendone i ruoli, le competenze personali e professionali degli operatori, al fine di condividere gli obiettivi formativi ed educativi.

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COME SI È PASSATI DALL’INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONE

L'Italia, a differenza degli altri Paesi Europei, può vantare un'esperienza di ormai 30 anni di

integrazione scolastica degli alunni con disabilità nella scuola ordinaria, a partire dalla prima

legge datata 1971, fino ad arrivare a quella principale più attuale, la Legge Quadro 104 del

1992.

Negli ultimi anni anche la Comunità Europea ha focalizzato la sua attenzione

sull'educazione dei bambini con bisogni speciali e sulla loro situazione nelle scuole. Citando

soltanto i documenti più importanti, facciamo riferimento alla Dichiarazione di Salamanca

(UE, 1997), la Carta di azione per i bisogni educativi speciali (UNESCO 1994); e sopra ogni

documento, la Convenzione dei diritti delle Persone con Disabilità redatta

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (2006), sottoscritta da molti paesi del mondo.

Nella Convenzione il concetto di disabilità non indica più un assoluto della persona come in

passato, ma riguarda il rapporto tra la persona e il suo ambiente di riferimento. In tal senso,

negli ultimi anni, soprattutto con l’avvento di nuove tecnologie, sono state abbattute

numerose barriere, riducendo il grado di disabilità, qualunque fosse il suo genere.

La via italiana dell’inclusione è stato lunga e complessa: ce la riassume la seguente tabella

Pre anni ’60: dall’esclusione alla medicalizzazione Anni ’60 – metà anni 70: dalla medicalizzazione all’inserimento Metà anni ’70 – anni ’90: dall’inserimento all’integrazione Post anni ’90: dall’integrazione all’inclusione (fonte: MIUR Seminario nazionale sui BES, Roma 6/12/ 2012)

In trent'anni di integrazione scolastica degli alunni con disabilità all'interno delle scuole,

tante sono state le esperienze svolte, di inserimento, di integrazione, di inclusione. Molte

sono state le prassi e le strategie didattiche utilizzate, e chi lavora nella scuola da anni può

sicuramente essere testimone dei grandi passaggi che nel corso del tempo sono stati fatti.

Il momento storico in cui si trova oggi la scuola italiana necessita di una sensibilizzazione e

di un'operatività forte relativamente ai processi inclusivi. Infatti l'inclusione comincia da un

cambiamento culturale interno alla scuola; analizzando e valorizzando le risorse presenti, la

collaborazione tra le persone, definendone i ruoli, le competenze personali e professionali

degli operatori, al fine di condividere gli obiettivi formativi ed educativi.

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Per "inclusione" si intende il processo attraverso il quale il contesto scuola, attraverso i suoi

diversi protagonisti (organizzazione scolastica, studenti, insegnanti, famiglia, territorio)

assume le caratteristiche di un ambiente che risponde ai bisogni di tutti gli studenti e in

particolare di quelli con bisogni educativi speciali.

La scuola diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le diversità e riformulare al tal fine le

proprie scelte organizzative, progettuali, metodologiche didattiche. L’inclusione rappresenta

una disponibilità ad accogliere in modo “incondizionato. Non scatta come conseguenza di

qualche carenza, ma costituisce lo sfondo valoriale che rende possibili le politiche di

accoglienza e le pratiche di integrazione. Così intesa, l’inclusione diventa un paradigma

pedagogico, secondo il quale l’accoglienza non è condizionata dalla disponibilità della

“maggioranza” a integrare una “minoranza”, ma scaturisce dal riconoscimento del comune

diritto alla diversità, una diversità che non si identifica solamente con la disabilità, ma

comprende la molteplicità delle situazioni personali, così che è l’eterogeneità a divenire

normalità. Ma una scuola, per essere inclusiva, ha bisogno anche di collaborazioni esterne

e di alleanze tra scuola, famiglia, servizi, istituzioni di vario tipo, associazionismo … in una

fitta rete di solidarietà sostenuta da politiche strutturate e da normative coerenti.

La presenza di alunni stranieri è un dato infatti ormai strutturale del nostro sistema

scolastico, quindi, una particolare attenzione merita l'inserimento degli alunni stranieri, che

rientrano nella terza fascia della macrocategoria degli studenti con BES e per i quali già da

anni sono state predisposte Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni

stranieri, per realizzare percorsi finalizzati all'alfabetizzazione, alla valorizzazione delle

capacità peculiari di ciascun individuo e alla riduzione delle situazioni di disagio. Tali

percorsi, realizzati a seconda dei casi su singoli alunni, su piccoli gruppi, su classi intere o

su gruppi di interclasse, si possono intersecare continuamente sia con le attività curricolari

disciplinari che con quelle afferenti i percorsi per l'educazione di una cittadinanza attiva e

responsabile, nell'ottica di una educazione integrale della persona.

In ogni caso, per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, come da normativa, viene

proposto dal Consiglio di Classe un Piano Educativo Individualizzato per gli alunni certificati

(PEI) e un Piano Didattico Personalizzato per le altre tipologie (PDP) nel quale sono

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indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi, le metodologie didattiche, gli eventuali

strumenti compensativi e dispensativi, i percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

La progettualità didattica orientata all'inclusione deve, pertanto, favorire:

• il coinvolgimento effettivo di tutti i docenti curricolari

• la diffusione delle buone pratiche attraverso un continuo scambio e confronto fra tutte le

figure coinvolte

• l’adozione di strategie adeguate ai diversi bisogni educativi

• il potenziamento delle metodologie favorenti l'inclusione, quali: l'apprendimento

cooperativo, il lavoro di gruppo e/o coppie, le attività laboratoriali, l'utilizzo di mediatori

didattici e ausili informatici, di software e sussidi specifici, LIM, Tablet, Ebook, ecc.

TABELLA RIASSUNTIVA DEL PERCORSO NORMATIVO DELL’INCLUSIONE NORMATIVA COMMENTO Dichiarazione universale dei diritti umani 1948

Art.2: “Ad ogni individuo aspettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna di razza, di colore, di sesso, di lingua, di opinione pubblica o di altro genere (…)”. Principi confermati dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989, ratificata in Italia nel 1991 e confermata nelle normative di quegli anni sulla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza;.

Legge 517/1977 La legge ha dato il via al processo di integrazione scolastica a favore degli alunni portatori di handicap della scuola elementare e media dell'obbligo

Legge Quadro 104/1992 La Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza, e il lavoro, nell’età adulta .

DPR n° 394/99 -Normativa riguardante il processo di accoglienza

Art. 45 del DPR 394, Normativa riguardante il processo di accoglienza, Comma 1:”I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane

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di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani. L’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico.

Dichiarazione di Salamanca, C.E. 1997

Il primo significativo documento in materia di integrazione scolastica emanato dalla Comunità Europea: un piano d'intervento politico-educativo all'interno del quale viene garantito il diritto allo studio per soggetti in situazioni di handicap.Il principio ispiratore è: "ad ogni persona deve essere garantito il diritto all'educazione, abolendo ogni spazio di esclusione e di marginalizzazione". In questo modo prende forma il concetto di "scuola centrata sui bisogni degli allievi", con programmi e percorsi formativi che si adattano all'allievo e non viceversa. Infatti, il documento invita tutti i governi europei ad adottare, come legge o politica, il principio dell'educazione inclusiva.

DPR 275/99 Regolamento dell’autonomia

Il quadro normativo, imperniato sull’ autonomia delle istituzioni scolastiche, regolata dal DPR 275, ha consentito e consente di affrontare tutti gli aspetti connessi con l’integrazione degli stranieri, con soluzioni flessibili adattate al particolare contesto di ciascuna scuola. Art. 4 Autonomia didattica - 1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

ICF (International Classification of Functioning), Organizzazione Mondiale della Sanità, 2000

Il modello diagnostico ICF (Classificazione Internazionale del funzionamento e delle disabilità) considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni, assumendo un approccio decisamente educativo anche sul piano culturale. È

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infatti attraverso il lavoro sui contesti, e non soltanto sui singoli individui, che si promuove la partecipazione sociale e il coinvolgimento delle persone in difficoltà, nonostante i loro specifici problemi, come viene specificato anche dall'I.C.F (Dir. Min. 27/12/12, Premessa).

Legge 53/2003 Contiene tutti gli elementi idonei allo sviluppo delle potenzialità di tutti gli allievi attraverso la personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi educativi e didattici adeguati a ciascun studente.

Convenzione dei diritti delle Persone con Disabilità, ONU 2006

È il primo grande trattato sui diritti umani del XXI secolo. La traduzione italiana qui riprodotta (non ufficiale) è a cura del CND (Consiglio Nazionale sulla Disabilità) e della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap. La Convenzione rappresenta uno strumento condiviso dalla comunità internazionale che segna valori e obiettivi per ampliare il grado di inclusione sociale delle persone disabili. Governo e opposizione, regioni ed enti locali, imprese, mondo non profit e società civile sono tutti chiamati a realizzare, ciascuno con la propria responsabilità, una società dove le persone disabili possano essere sempre più protagoniste e libere.

Nota del 4/08/2009“Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”.

Una ricostruzione dell’iter legislativo riguardante l’integrazione è presente nelle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”. Inoltre, organo consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia di integrazione scolastica è l’Osservatorio per l’integrazione delle persone con disabilità. (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/disabilita)

Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”

La Legge 170/2010 e il D.M. 5669/11 attuativo, con allegate le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni/studenti con DSA, rappresentano dei documenti importante per l’inclusione scolastica. “La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: a) garantire il diritto all’istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed

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emozionali; …” Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (16/11/2012)

Una scuola di tutti e di ciascuno La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana promuovendone la piena integrazione. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce; a tal fine attiva risorse e iniziative mirate anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio. Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa. Per affrontare difficoltà non risolvibili dai soli insegnanti curricolari, la scuola si avvale dell’apporto di professionalità specifiche come quelle dei docenti di sostegno e di altri operatori. Tali scelte sono bene espresse in alcuni documenti di forte valore strategico per la scuola, quali ”La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” del 2007, “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” del 2009, e “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” del 2011, che sintetizzano i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti.

Direttiva sui Bisogni Educativi Speciali (BES) del 27/12/2012

Per l’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica per tutti gli studenti con BES, la Direttiva chiede precise strategie d’intervento personalizzato, la formazione del personale scolastico, l’organizzazione territoriale.

CM sui BES n.8 del 6/03/13 La circolare ministeriale n. 8 definisce l’operatività della Direttiva sui BES e offre alle scuole uno strumento pratico di notevole importanza per l’inclusione scolastica.

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Nota 4233 del 19/02/2014 sulle nuove "Linee guida per l’accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”

Il documento del MIUR rinnova la precedente stesura del 2006 ed offre un’importante rassegna di indicazioni e di soluzioni didattiche che fanno tesoro delle buone pratiche messe in atto in questi anni. Nel suo complesso costituisce un nuovo punto di riferimento per l’azione delle scuole e si inserisce tra i provvedimenti che in questi ultimi anni hanno sottolineato la particolare attenzione programmatica verso le pratiche inclusive del nostro sistema scolastico.

Decreto Inclusione n. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”

Il tema dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità è tornato al centro delle questioni della scuola italiana grazie all’approvazione del decreto legislativo n. 66/2017, attuativo della legge n. 107/2015. Nel decreto legislativo sono state introdotte delle nuove disposizioni per favorire l’accoglienza degli studenti con disabilità negli istituti scolastici nazionali. Tra le novità introdotte ci sono i cosiddetti gruppi per l’inclusione scolastica. Si tratta nello specifico dei seguenti organismi: il GLIR (gruppo di lavoro interistituzionale regionale), con copertura regionale; il GIT (gruppi per l’inclusione territoriale), a livello di ambito territoriale, uno per ogni provincia; il GLI (gruppi di lavoro per l’inclusione), che opera già nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica. Questi gruppi, per sostenere al meglio il piano di inclusione scolastica degli studenti con disabilità, devono anche appoggiarsi a “Scuole Polo” per poter in questo modo promuovere attività relative alla ricerca, allo sviluppo di metodologie e all’impiego di strumenti didattici per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva è presentata dai genitori all’INPS, che deve darvi riscontro entro 30 gg dalla ricezione. Nello specifico le Commissioni mediche già esistenti, presiedute dal medico legale, verranno integrate con specialisti di pediatria o neuropsichiatria infantile o specialista della specifica patologia da certificare, un medico dell’INPS e un operatore sanitario o assistente specialistico individuato dall’Ente locale. Successivamente alla certificazione, l’Unità di valutazione multidisciplinare provvederà a stilare il

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Profilo di funzionamento, redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

QUAL È IL PERCORSO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PRIMA E DOPO LA LEGGE 170/2010?

Prima della Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento

in ambito scolastico” esistevano già note e circolari con specifici riferimenti agli studenti con

DSA, ma venivano sovente non considerate, o applicate parzialmente, magari con la sola

concessione di strumenti compensativi o di misure dispensative, non sempre seguita da

azioni didattiche e valutative adeguate. Questo modo di procedere ha dato origine a

situazioni conflittuali con le famiglie e ha portato a contenziosi, come si può evincere dai

numerosi ricorsi legali.

Ed ecco perché si è arrivati alla legge 170/1010 e alla normativa specifica seguente.

La legge n. 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in

ambito scolastico “riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando a tutte le scuole (compresi gli

atenei) il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate

affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo. Le nuove normative in materia di DSA (Linee guida sui DSA e DM n 5669/2011 riportate

nella scheda) invitano tutte le istituzioni scolastiche, in nome dei concetti di flessibilità e di

autonomia promossi dal Regolamento dell’autonomia, a porre al centro delle proprie attività

lo studente, e, sulla base della Legge 53/2003 (riportate le fonti normative nella scheda

precedente) e dei successivi decreti, a definire e a realizzare nelle varie fasi di sviluppo e di

formazione, strategie educative e didattiche personalizzate, che tengano conto della

singolarità di ogni persona, della sua diversa identità, delle sue difficoltà, ma anche delle

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sue potenzialità. In seguito la Direttiva Profumo sui Bisogni Educativi Speciali (BES) del 27/12/2012 e la successiva CM sui BES n.8 del 6/03/13 estendono tutta la normativa

prodotta per gli studenti con DSA a tutti gli altri studenti con BES: vale a dire le misure

compensative e dispensative e la stesura di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) dell’alunno, con l’esclusione delle misure dispensative in sede di esame. In essa sono

contenute, in un’ottica inclusiva, indicazioni e strategie precise che sono proprie della

scuola italiana, volte a consentire a tutti gli alunni, qualsiasi siano le loro difficoltà, il pieno

accesso all’apprendimento.

TABELLA RIASSUNTIVA DEL PERCORSO NORMATIVO

da prima della legge 170 alla normativa sui BES

PRIMA DELLA LEGGE 170/2010 NORMATIVA COMMENTO

Costituzione italiana del 1948

Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Art. 34 “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”

Legge 517/1977"Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico"

La legge ha dato il via al processo di integrazione scolastica a favore degli alunni portatori di handicap della scuola elementare e media dell'obbligo

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Legge quadro104/1992 per l’assistenza, l’integrazione delle persone in situazione di handicap

La legge rappresenta una vera e propria rivoluzione per i diritti delle persone con disabilità.

Legge 59/1997 Capo IV- Art. 21 Comma 8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale …

DPR 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59

L’autonomia scolastica costituisce la riforma delle riforme, la più importante riforma scolastica degli ultimi venti anni, perché disegna sul piano giuridico una scuola non più dipendente dal centralismo burocratico. L’autonomia delle istituzioni scolastiche non è da intendersi come un fine, ma quale mezzo per garantire, attraverso “interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana”, il successo formativo dei soggetti che ad esse si rivolgono. L’autonomia si applica, a partire dal 1/09/2000 a tutte le istituzioni scolastiche statali e non. (Cap. 1 art.1 -2) Ogni istituzione predispone e adotta il piano dell’offerta formativa (P.O.F.), elaborato dal collegio docenti coerentemente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi di indirizzi di studio. Il POF è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale ed organizzativa di ogni singola scuola ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa. Esso viene consegnato, in formato ridotto, agli alunni e alle famiglie all’atto della iscrizione. (CAP. 2° art. 3)

Legge 53/2003 Art. 2 - Sistema educativo di istruzione e di formazione l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

D.Lgs 59/2004 D. L.gs 59/2004 Art. 7 Attività educative e didattiche

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2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l’opzione. Le predette richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione. Capo IV Scuola secondaria di primo grado Art. 9 Finalità della scuola secondaria di primo grado 1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi;…

Nota MIUR 4099/A/4 del 5.10.2004

La Nota afferma:“ … la dislessia è un disturbo specifico dell’apprendimento che riguarda il leggere e lo scrivere e che può verificarsi in persone per altri aspetti normali. Tali soggetti non presentano, quindi, handicaps di carattere neurologico o sensoriale o comunque derivanti da condizioni di svantaggio sociale. (…).Le persone affette da dislessia presentano, quindi, una difficoltà specifica nella lettura, nella scrittura e, talvolta, nel processo di calcolo, la cui entità può essere valutata con test appositi, (…). Dato che tali difficoltà si manifestano in persone dotate di quoziente intellettivo nella norma, spesso vengono attribuite ad altri fattori: negligenza, scarso impegno o interesse. Questo può comportare

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ricadute a livello personale, quali abbassamento dell’autostima, depressione o comportamenti oppositivi, che possono determinare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle potenzialità. Per ovviare a queste conseguenze, esistono strumenti compensativi e dispensativi che si ritiene opportuno possano essere utilizzati dalle scuole in questi casi.”

CM e Note seguenti fino al 2009 Le oggettive difficoltà degli studenti dovranno essere pertanto compensate mediante l'assegnazione di tempi più distesi per l'espletamento delle prove, l'utilizzo di apparecchiature, strumenti informatici e ogni opportuno strumento compensativo, valutazioni più attente ai contenuti che alla forma." (…)

DPR 122/2009 Regolamento sulla valutazione

Art. 10. Valutazione degli alunni con DSA 1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

LEGGE 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”

Legge 170/2010 La Legge costituisce una svolta significativa per gli

alunni e gli studenti con DSA e per le loro famiglie, in quanto garantisce pari opportunità nel contesto scolastico e universitario. Art. 2 Finalità - 1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: a) garantire il diritto all'istruzione;

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b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

DOPO LA LEGGE 170/2010 D.M. 5669/11 attuativo dell'art. 7.2. In allegato le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni/studenti con DSA

Articolo 1 - Finalità del decreto 1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (di seguito “DSA”), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università.

LINEE GUIDA per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

Le Linee guida presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche e agli atenei per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. Il documento presenta la descrizione dei Disturbi Specifici di Apprendimento, amplia alcuni concetti

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pedagogico-didattici ad essi connessi e illustra le modalità di valutazione per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA nelle istituzioni scolastiche e negli atenei. Un capitolo è poi dedicato ai compiti e ai ruoli assunti dai diversi soggetti coinvolti nel processo di inclusione degli alunni e degli studenti con DSA: uffici scolastici regionali, istituzioni scolastiche (dirigenti, docenti, alunni e studenti), famiglie, atenei.”

CONFERENZA STATO-REGIONI Accordo su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)” (25 luglio 2012)

La certificazione di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l’applicazione mirata delle misure previste dalla legge. La menzione della categoria diagnostica non è infatti sufficiente per la definizione di quali misure didattiche siano appropriate per il singolo soggetto. A tal fine è necessario che la certificazione di DSA contenga anche gli elementi per delineare un profilo di funzionamento (che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza). Tale descrizione deve essere redatta in termini comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica.

DECRETO INTERMINISTERIALE MIUR-MS - "Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA" (17 aprile 2013)

La Conferenza Stato – Regioni – Province Autonome di Trento e Bolzano, con atto del 24 gennaio 2013, ha approvato le Linee guida per la stipulazione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA” in ambito scolastico, rispondendo così all’art. 7, 1° comma, della Legge n. 170/2010. L'accordo intervenuto tra i Ministeri MIUR e SALUTE indica le fasi per l'individuazione dei casi a rischio di DSA, operando una netta distinzione tra questi disturbi e le altre difficoltà di apprendimento. Il testo entra nel merito non solo dell'origine dei DSA e della resistenza del disturbo a un trattamento solo didattico, ma anche dell'opportunità di una corretta individuazione già nel momento dell’ingresso del bambino nella scuola primaria. Ripetuti anche i riferimenti agli insegnanti, al loro ruolo, alla loro formazione (necessaria per saper osservare ed individuare precocemente i segnali del persistere di certe difficoltà), alle modalità di insegnamento

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adottate e ai tempi delle proposte didattiche. Nella premessa si legge: ”L’articolo 3 della legge 170/ 2010 attribuisce alla scuola il compito di svolgere attività di individuazione precoce dei casi sospetti di Disturbo Specifico di Apprendimento (di seguito “DSA”), distinguendoli da difficoltà di apprendimento di origine didattica o ambientale, e di darne comunicazione alle famiglie per l’avvio di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti. L’iter previsto dalla legge si articola in tre fasi:

• individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative di lettura, scrittura o calcolo;

• attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà;

• segnalazione dei soggetti “resistenti” all’intervento didattico.

In questo modo si evita di segnalare come DSA quell’ampia popolazione di alunni che presentano difficoltà di apprendimento non legate ad un disturbo. Mentre le difficoltà di apprendimento possono essere superate, il disturbo, avendo una base costituzionale, resiste ai trattamenti messi in atto dall’insegnante e persiste nel tempo, pur potendo presentare notevoli cambiamenti. (…)

Direttiva sui Bisogni Educativi Speciali (BES) del 27/12/2012

La direttiva ricapitola e riafferma i principi alla base dell’inclusione in Italia introducendo il concetto di Bisogni Educativi Speciali. In essa vengono approfonditi in particolare i temi degli alunni con disturbi specifici di apprendimento; con disturbo dell’attenzione e dell’iperattività; con funzionamento cognitivo limite, con ADHD … ma vengono anche inserite tutti le difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio socioeconomico culturale linguistico. Per l’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica per tutti gli studenti con BES, la Direttiva chiede precise strategie d’intervento personalizzato, la formazione del personale scolastico, l’organizzazione territoriale.

CM sui BES n.8 del 6/03/13 La circolare ministeriale n. 8 definisce l’operatività della Direttiva sui BES e offre alle scuole uno strumento pratico di notevole importanza, con particolare riferimento ai Centri Territoriali di

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Supporto e all’équipe di docenti specializzati, curricolari e di sostegno.

Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 – Chiarimenti

La Nota n. 2563 chiarisce alcuni punti poco chiari della Direttiva del 2012 e ridimensiona il problema dell’individuazione dei nuovi BES e della formalizzazione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP).

LEGGE 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in

ambito scolastico”

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

NORMATIVA COMMENTO D.P.R. 275 /99 rispetto della persona che apprende Legge n. 53/2003 personalizzazione

DPR 275, art. 4, c.2: «Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende (…) le strategie didattiche devono sempre tener conto della singolarità e della complessità di ogni persona, delle sue capacità, delle sue fragilità nelle diverse fasi di sviluppo»

Legge 170/2010 sui DSA DM 5669/2011 e Linee guida allegate sui DSA

Il PDP, secondo le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” «… dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo: dati anagrafici dell’alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione personalizzate».

Direttiva BES 27/12/2012 CM n. 8 sui BES

CM n. 8 sui BES “Strumento privilegiato e il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli

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apprendimenti. Tutta la normativa sugli esami di Stato a conclusione del primo e secondo ciclo di istruzione fa riferimento al ruolo strategico del PDP.”

PDP Il Piano didattico personalizzato (PDP) è il documento in cui bisogna scrivere tutto ciò

che si riferisce allo studente con difficoltà di apprendimento non rientranti nella disabilità

certificata dalla legge 104/92. La Legge 170/2010 e la successiva normativa specifica

hanno introdotto ufficialmente il PDP per gli allievi con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA).

L’importanza del PDP è ribadita sia nelle Linee guida per gli alunni con DSA (che ne

definiscono tempi e modalità di utilizzo) sia nella C.M. n. 8 sui BES del 6/03/2013, che offre

specificazioni alla Direttiva sui BES del 27/12/2012), che inserisce i DSA all’interno della più

ampia categoria dei BES ed estende le indicazioni sulla compilazione del PDP alle altre

tipologie di BES.

Il PDP non è semplicemente un piano di interventi commisurati alle potenzialità dell’alunno

con DSA/BES, che rispetti i suoi tempi di apprendimento e che ne valuti i progressi rispetto

alle abilità di partenza, ma è anche un patto, fra docenti, famiglia e studenti, istituzioni

scolastiche e/o socio-sanitarie, per individuare e organizzare un progetto educativo e

didattico personalizzato per la realizzazione del successo scolastico dello studente. La

redazione del documento prevede una fase preparatoria di dialogo fra docenti, famiglia e

clinici (se invitati e autorizzati a partecipare), nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze.

La scuola non è chiamata a “identificare” gli alunni con BES, ma quelli che hanno bisogno di

una specifica personalizzazione, da definire, se necessario, in un PDP. Il principio metodologico della personalizzazione, già affermato nella Legge Moratti

53/2003 e nel D.lgs 59/2004, viene ripreso con forza nella normativa specifica sui DSA: «Le

Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle allegate Linee Guida,

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provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo

degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e

personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative». (D.M.

5669/11, art.4, comma1) M. E. Bianchi V. Rossi PTOF PAI RAV PM … i documenti normativi che fotografano la scuola Lattes febbraio 2017