Utilizzo di denaro contante

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MANOVRA di FERRAGOSTO N. 38 - 21 ottobre 2011 13 Manovra di Ferragosto/1 RIDOTTO il LIMITE per l’UTILIZZO di DENARO CONTANTE di Gioacchino Pantoni e Claudio Sabbatini L’art. 2, co. 4, D.L. 13.8.2011, n. 138, conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148 (cd. Manovra di Ferragosto), al fine di combattere il riciclaggio di de- naro sporco, riduce – modificando l’art. 49, D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 [CFF 2976] – da 5.000 a 2.500 la soglia massima per l’utilizzo del contan- te e dei titoli al portatore. Analoga soglia vale per l’emissione di assegni bancari e circolari privi della clausola di non trasferibilità. L’intervento avrà effetti anche in tema di accerta- menti fiscali. L’art. 2, co. 35-octies, D.L. 138/2011, ha istituito una nuova imposta di bollo per i trasferimenti all’este- ro di denaro effettuati da banche e money transfer. L’art. 2, co. 36-vicies ter, D.L. 138/2011, introduce infine un meccanismo premiale per i soggetti che utilizzano, per l’attività d’impresa o professionale, solo strumenti di pagamento tracciabili. QUADRO NORMATIVO TRACCIABILITÀ dei MOVIMENTI FINANZIARI: la Manovra di Ferragosto contiene un importante strumento in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanzia- mento del terrorismo. La tracciabilità dei flussi finanziari, infatti, è fondamentale per agevolare le indagini contro i fenomeni di riciclaggio. In estrema sintesi, viene ridotta da 5.000 a 2.500 la soglia a partire dalla quale non è consentito l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore. Le limitazioni all’uso del denaro contante e mezzi similari riguardano tutti i soggetti che pongono in essere delle transazioni: imprendi- tori, professionisti e privati. EXCURSUS STORICO: la L. 197/1991, di conversione del D.L. 143/1991, aveva per prima introdotto alcune regole volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro costituente il frutto o il provento di reati (il limite massimo di utilizzo di denaro contante era fissato a £ 20 milioni). Successivamente, l’art. 49, D.Lgs. 231/2007 [CFF 2976], in attuazione della Direttiva 2005/60/ CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, aveva modifi- cato, con decorrenza 30.4.2008, le regole relative ai limiti di trasferimento del denaro contante e quelle sulla disciplina degli assegni, riducendo la soglia massima di utilizzo di contante (e di emissione di assegni trasferibili) da 12.500 a 4.999,99. L’art. 32, D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133, ha successiva- mente cancellato gran parte delle disposizioni introdotte a partire dalla fine di aprile del mede- simo anno, così che dal 25.6.2008 la situazione era tornata, per alcuni versi, quasi simile a quella precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007. La novità più rilevante era consistita nell’innalzamento del limite all’uso di contante o di titoli trasferibili da 4.999,99 a 12.499,99. Il «ritorno al passato» era stato decretato dal nuovo Governo che aveva tacciato come atto illiberale l’obbligo di utilizzare, in luogo del contante, altre forme di pagamento. (1) (1) Come si legge nella Relazione illustrativa al D.L. 112/2008 a commento delle modifiche arrecate dall’art. 32: «Le modifiche del presente intervento nascono dall'esigenza di adeguare la normativa italiana a quella europea, al

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RIDOTTO IL LIMITE PER L'UTILIZZO DI DENARO CONTANTE -

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MANOVRA di FERRAGOSTO

N. 38 - 21 ottobre 201113

Manovra di Ferragosto/1

RIDOTTO il LIMITE per l’UTILIZZO di DENARO CONTANTE

di Gioacchino Pantoni e Claudio Sabbatini

L’art. 2, co. 4, D.L. 13.8.2011, n. 138, conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148 (cd. Manovra di Ferragosto), al fine di combattere il riciclaggio di de-naro sporco, riduce – modificando l’art. 49, D.Lgs.

21.11.2007, n. 231 [CFF 2976] – da € 5.000 a €

2.500 la soglia massima per l’utilizzo del contan-

te e dei titoli al portatore. Analoga soglia vale per l’emissione di assegni bancari e circolari privi della clausola di non trasferibilità.

L’intervento avrà effetti anche in tema di accerta-

menti fiscali.L’art. 2, co. 35-octies, D.L. 138/2011, ha istituito una nuova imposta di bollo per i trasferimenti all’este-ro di denaro effettuati da banche e money transfer.L’art. 2, co. 36-vicies ter, D.L. 138/2011, introduce infine un meccanismo premiale per i soggetti che utilizzano, per l’attività d’impresa o professionale, solo strumenti di pagamento tracciabili.

QUADRO NORMATIVO

TRACCIABILITÀ dei MOVIMENTI FINANZIARI: la Manovra di Ferragosto contiene un importante strumento in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanzia-mento del terrorismo. La tracciabilità dei flussi finanziari, infatti, è fondamentale per agevolare le indagini contro i fenomeni di riciclaggio.

In estrema sintesi, viene ridotta da € 5.000 a € 2.500 la soglia a partire dalla quale non è consentito l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore.

Le limitazioni all’uso del denaro contante e mezzi similari riguardano tutti i soggetti che pongono in essere delle transazioni: imprendi-tori, professionisti e privati.

EXCURSUS STORICO: la L. 197/1991, di conversione del D.L. 143/1991, aveva per prima introdotto alcune regole volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro costituente il frutto o il provento di reati (il limite massimo di utilizzo di denaro contante era fissato a £ 20 milioni).

Successivamente, l’art. 49, D.Lgs. 231/2007 [CFF 2976], in attuazione della Direttiva 2005/60/

CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, aveva modifi-cato, con decorrenza 30.4.2008, le regole relative ai limiti di trasferimento del denaro contante e quelle sulla disciplina degli assegni, riducendo la soglia massima di utilizzo di contante (e di emissione di assegni trasferibili) da € 12.500 a € 4.999,99.

L’art. 32, D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133, ha successiva-mente cancellato gran parte delle disposizioni introdotte a partire dalla fine di aprile del mede-simo anno, così che dal 25.6.2008 la situazione era tornata, per alcuni versi, quasi simile a quella precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007. La novità più rilevante era consistita nell’innalzamento del limite all’uso di contante o di titoli trasferibili da € 4.999,99 a € 12.499,99. Il «ritorno al passato» era stato decretato dal nuovo Governo che aveva tacciato come atto illiberale l’obbligo di utilizzare, in luogo del contante, altre forme di pagamento. (1)

(1) Come si legge nella Relazione illustrativa al D.L. 112/2008 a commento delle modifiche arrecate dall’art. 32: «Le

modifiche del presente intervento nascono dall'esigenza di adeguare la normativa italiana a quella europea, al

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Non passa molto tempo che il medesimo Ese-cutivo, con l’art. 20, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122, riporta, con decorrenza dal 31.5.2010, la soglia massima a € 4.999,99 e, ora (a partire dal 13.8.2011), con l’art. 2, co. 4, D.L. 138/2011 abbassa la soglia a € 2.499,99. (2)

Resta comunque ferma la possibilità di mo-dificare gli importi tramite decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (art. 66, co. 7, D.Lgs. 231/2007).

SOGLIA MASSIMA: non può non osservarsi come la tecnica legislativa utilizzata nella stesura del D.L. 138/2011 sia quantomeno poco felice. La norma recita: «Ai fini dell’adeguamento delle disposizioni adottate in ambito comunitario (...) le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro duemilacinquecento (...)».

Sarebbe stato molto meglio intervenire modi-ficando i commi menzionati, anziché prevedere, come fa il testo riportato, che «le limitazioni all’uso del denaro contante (...) sono adeguate all’importo di euro duemilacinquecento»

Già nella circolare dei Presidenti delle Camere 20.4.2001, «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi», n. 3, lett. a), si legge che «è privilegiata la modifica testuale («novella») di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette».

Invero, letteralmente la norma fissa una limi-tazione all’uso di denaro contante all’importo di € 2.500, modificando le regole precedenti che vietavano il trasferimento di contante per un

importo «pari o superiore a 5.000 euro».

Si noti che il precedente testo vietava trasfe-rimenti «da» € 5.000 (quindi l’uso del contante era ammesso fino a € 4.999,99), mentre l’art. 2, co. 4, D.L. 138/2011 sembrerebbe consentire l’utilizzo «fino a» € 2.500 (mentre il divieto è confinato ad importi superiori, ossia da € 2.500,01).

Sennonché, occorre considerare che la Mano-vra di Ferragosto è intervenuta, impropriamente, su alcuni commi dell’art. 49, D.Lgs. 231/2007, in-tendendo sostituire la precedente parola «5.000» con «2.500», così che l’art. 49, co. 1, D.Lgs. 231/2007 debba leggersi nel seguente modo: «È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portato-re o di titoli al portatore (...) quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro (...)».

ASSEGNI e LIBRETTI: alla luce dell’attuale disciplina, gli assegni bancari e postali di conto corrente, nonché gli assegni circolari e i vaglia postali e cambiari devono essere emessi indicando il nominativo del prenditore e devono riportare la clausola «non trasferibile» (3) quando il re-lativo importo unitario (4) sia pari o superiore a € 2.500. (5)

Gli assegni emessi a «me medesimo» si possono emettere anche per somme superiori a detta soglia, ma solo per la presentazione all’incasso.

Con un intervento al co. 13, dell’art. 49, D.Lgs. 231/2007 è stato fissato al 30.9.2011 il termine entro cui i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a € 2.500 dovevano essere estinti ovvero il loro saldo

fine di rendere più semplici le transazioni di importo inferiore a 12.500 euro, anche in considerazione del fatto che

l'Italia si distingue, nel confronto europeo, per lo scarso ricorso a mezzi di pagamento diversi dal contante. Per

quanto attiene ai limiti stabiliti dal legislatore italiano, solo in Francia sono rinvenibili disposizioni comparabili a

quelle italiane. Altri Stati membri non vietano l'uso del contante anche per importi elevati richiedendo agli ope-

ratori un vaglio critico sulle caratteristiche della transazione al fine di verificarne eventuali aspetti di anomalia».(2) Le limitazioni non trovano applicazione se il trasferimento in contanti avviene per il tramite di un intermediario

abilitato che, a sua volta, accettando per iscritto l’incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante (art. 49, co. 1 e 2, D.Lgs. 231/2007). La deroga si giustifica in quanto l’intermediario abilitato libera il solvens ancor prima della consegna della somma nelle mani dell’accipiens; infatti, al destinatario viene comunicato che la somma per il pagamento è stata posta a sua disposizione presso l’intermediario.

(3) Si ricorda che i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50.

(4) Il limite va inteso soltanto per il singolo assegno, mentre gli assegni utilizzati, anche per la medesima operazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento (circolare MEF 5.8.2010, n. 281178).

(5) Mutuando i chiarimenti forniti in passato in occasione di precedenti modifiche delle soglie (circolare MEF 20.3.2008, n. 33124), si deve ritenere che gli assegni emessi fino al 12.8.2011, di importo pari o superiore a € 2.500, debbano essere ritenuti validi ancorché incassati dopo tale data.

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doveva essere ridotto entro tale importo.

Pertanto, i libretti al portatore emessi al 13.8.2011 non dovranno superare detto limite, mentre per quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. 138/2011 si doveva, entro il 30.9.2011, alternativamente procedere alla loro estinzione ovvero ridurre il relativo saldo ad una somma inferiore al predetto limite.

Prima di tale ultima modifica era previsto, per i libretti con saldo pari o superiore a € 5.000, l’obbligo di estinguerli (ovvero di ridurne il saldo nel limite) entro il 30.6.2011.

MONEY TRANSFER e IMPOSTA di BOLLO: il co. 4-bis, dell’art. 2, D.L. 138/2011 abroga le speciali regole per i money transfer secondo cui (art. 49, co. 18 e 19, D.Lgs. 231/2007):

era vietato il trasferimento di denaro con-

tante per importi pari o superiori a € 2.000, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali ci si avvaleva di agenti in attività finanziaria;

il trasferimento di denaro contante per im-

porti pari o superiori a € 2.000 e inferiori a € 2.500, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, era consentito solo se il soggetto che ordinava l’operazione consegnava all’intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.

Dall’abrogazione delle suddette soglie deriva che anche ai money transfer e agli agenti in attività finanziaria è applicabile l’unica soglia di € 2.499,99, senza obblighi di documentazione.

A fronte di questa liberalizzazione di trasferi-menti (senza richiedere, cioè, la documentazione di congruità), con l’art. 2, co. 35-octies, D.L. 138/2011, è stata istituita una nuova imposta di bollo dovuta per i trasferimenti di denaro verso Paesi extra-Ue per il tramite di:

banche ;

agenzie di money transfer;

agenti in attività finanziaria.

L’importo è dovuto nella misura del 2%

dell’importo trasferito (con un minimo di € 3).

Sono esclusi dal prelievo i trasferimenti effettuati da cittadini Ue, verso Paesi Ue o effettuati da soggetti muniti di matricola Inps e codice fiscale.

Senza entrate nel merito della disposizione, si osserva che la norma risulta facilmente aggi-rabile, potendo imputare il trasferimento ad un soggetto diverso dal reale ordinante. Per un ap-profondimento si veda E. Vial «Imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero», ne «La Settimana fiscale» n° 37/2011, pagg. 27-30.

CONTRASTO dell’EVASIONE FISCALE: i nuovi limiti sopra individuati riguardano il valore oggetto di trasferimento e si applicano anche alle cd. «operazioni frazionate» (ossia per importi in-feriori al limite) che appaiono artificiosamente ripartite, salvo che il frazionamento non sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali. (6)

Sul punto si ricorda che i soggetti tenuti alla vigilanza degli obblighi antiriciclaggio (tra cui commercialisti, ma anche altri soggetti che si occupano della gestione contabile di terzi) devono prestare particolare attenzione alle informazioni di cui vengono a conoscenza (es. tramite i movimenti contabili della cassa con-tante che registrano nella contabilità del cliente) al fine di segnalare:

entro 30 giorni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) (7) le infrazioni circa l’uso del contante delle quali hanno avuto co-noscenza. Il D.L. 138/2011 ha altresì previsto che, dall’1.9.2011, le sanzioni per la violazione della normativa di cui trattasi siano applicate attraverso gli Uffici territoriali del MEF;

all’UIF le operazioni sospette. Ai sensi dell’art.

41, co. 1, ultimo periodo, D.Lgs. 231/2007, rappresenta un elemento di sospetto, da valutare caso per caso (circolare MEF 11.10.2010, n. 297944), «il ricorso frequente e ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro».

Inoltre, evidentemente, la stretta all’uso del contante impone, per le transazioni commerciali, un maggior utilizzo di strumenti di pagamento

(6) Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia a P. Ceroli e C. Sabbatini «Tracciabilità dei pagamenti – Novità

della Manovra estiva 2010», ne «La Settimana fiscale» n° 23/2010, pagg. 27-31. In tale sede è stata fatta una pa-

noramica anche sugli aspetti sanzionatori, nonché sulla disciplina relativa ai pagamenti frazionati.(7) Agli indirizzi riportati nell’Allegato alla circolare MEF 1.8.2008, n. 80414.

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tracciabili. Ciò dovrebbe:ridurre la possibilità, da parte degli operatori

economici, di effettuare operazioni «in nero» (con un immediato e diretto effetto di gettito nelle casse erariali);incrementare la mole di informazioni a dispo-

sizione del Fisco utilizzabili ai fini dell’accer-tamento sintetico puro (cd. «spesometro», previsto dall’art. 38, co. 4, D.P.R. 600/1973 [CFF 6338]).L’ampliamento dei trasferimenti che dovran-

no essere effettuati per mezzo di strumenti tracciabili consente anche di individuare, con sufficiente certezza, il soggetto che ha effettuato un’operazione economica.

Il riferimento va all’obbligo di comunica-zione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (art. 21, D.L. 78/2010 [CFF 1853], l’ultimo invio è slittato al 31.12.2011) di importo superiore a € 3.000 o € 3.600: l’operatore economico dovrà trasmettere all’Amministrazione finanziaria, tra l’altro, la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente.

La presenza di due limiti monetari (€ 3.000/€ 3.600 (8) per la comunicazione e € 5.000 per l’uso di strumenti tracciabili) avrebbe potuto creare problemi per gli operatori interessati.

Si pensi al consumatore privato che comuni-ca al dettagliante, presso il quale ha effettuato un acquisto di importo superiore a € 3.600, un codice fiscale errato o appartenente ad altro soggetto.

Oppure al dettagliante che, volutamente, co-munica il codice fiscale di una persona diversa

rispetto a quella che ha fatto l’acquisto.

Inoltre, la stessa persona fisica raggiunta da un accertamento induttivo da «spesometro» ben avrebbe potuto sostenere di non essere il reale acquirente.

Riducendo il limite di utilizzo del contante al di sotto delle soglie di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva dovrebbe potersi collegare ogni singola operazione economica ad una movimentazione finanziaria tracciata.

SANATORIA delle VIOLAZIONI: in sede di conver-sione in legge del D.L. 138/2011, al fine di con-sentire un’adeguata divulgazione del contenuto della nuova disciplina, consentendo altresì agli intermediari finanziari di allineare i propri sistemi di controllo interno, è stato inserito nell’art. 2, D.L. 138/2011 il co. 4-bis, con il quale è stato previsto che è esclusa l’applicazione delle san-zioni di cui all’art. 58, D.Lgs. 231/2007 per le violazioni commesse nel periodo dal 13.8.2011 al 31.8.2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte con la Manovra di Ferragosto.

Scopo della mini-sanatoria è quello di evitare che l’entrata in vigore della norma, nel bel mez-zo del mese di agosto, crei problemi a chi non aveva avuto il tempo materiale di provvedere ai necessari adempimenti.

Continuano, ovviamente, ad applicarsi le sanzioni nel caso in cui in tale periodo non fosse stato rispettato il limite di € 4.999,99 previsto dalla precedente disciplina.

Quindi le sanzioni sono escluse solo per quei trasferimenti di denaro che hanno comunque rispettato la soglia previgente.

NOVITÀ in MATERIA di TRACCIABILITÀ

Utilizzo di denaro contante senza l’intervento di intermediari finanziari ð

Fino a € 2.499,99

Emissione di assegni senza clausola di non trasferibilità (salvo quelli emessi a «me medesimo») ð

Rilascio e conservazione di libretti di deposito al portatore con saldo non superiore alla soglia di € 2.500. Quelli con saldo superiore andavano chiusi (o il saldo andava ridotto entro detta soglia) entro il 30.9.2011

ð

(8) Detto limite, che include idealmente un’Iva con aliquota al 20%, non è stato modificato in conseguenza dell’in-

nalzamento, a far data dal 17.9.2011, al 21% dell’aliquota ordinaria dell’Iva. Sul punto si esprimerà l’Agenzia

delle Entrate in un prossimo documento di prassi a commento degli obblighi di comunicazione delle operazioni

rilevanti ai fini Iva (art. 21, D.L. 78/2010), il cui primo invio è stato prorogato al 31.12.2011 (Provv. Agenzia Entrate

16.9.2011).

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SANZIONI RIDOTTE per PICCOLE e MEDIE IMPRESE e LAVORATORI AUTONOMI : in sede di conver-sione in legge del D.L. 138/2011 è stata prevista una sorta di premio, in termini di minori san-zioni in caso di accertamento, ai contribuenti di piccole e medie dimensioni che utilizzano nella loro attività solo forme di pagamento diverse dal denaro contante.

In particolare, sono ridotte alla metà le san-zioni, previste dagli artt. 1, 5 e 6, D.Lgs. 471/1997 [CFF 1620 e 1621] e [CFF 9452], per le piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi dichiarati non superiori a € 5 milioni che non utilizzano il contante, nel caso in cui commettano omissioni nella presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva (omessa o infedele dichiarazione) nonché per quelle in materia di documentazione e registrazione delle operazioni Iva (tra cui la mancata emissione di ricevute o scontrini).

Fruiscono di una riduzione (alla metà) delle sanzioni per eventuali violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva (artt. 1, 5 e 6, D.Lgs. 471/1997), le imprese e i lavoratori auto-

nomi con ricavi o compensi dichiarati non supe-riori a € 5 milioni i quali, congiuntamente:

per tutte le operazioni attive e passive ef-fettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante;

nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e Iva indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari.

Anche in questo caso si osserva che, lette-ralmente, la norma consente lo «sconto» delle sanzioni solo per chi farà acquisti, anche di minimo ammontare, con strumenti tracciati.

Lo stesso dicasi per le operazioni attive: si dovrà rifiutare di accettare il denaro contante.

Nulla viene detto per l’estinzione di obbli-gazioni pecuniarie diverse dal pagamento (es. compensazione ex artt. 1241 e segg. c.c.) o per il pagamento di taluni beni o servizi che, nor-malmente, avvengono in contanti (es. acquisto di un biglietto per il trasporto pubblico urbano, marche da bollo o acquisti di modesta entità, come l’acquisto in cartoleria di una penna).

SANZIONI SCONTATE per CHI NON USA DENARO CONTANTE

Violazioni relative alla dichiarazione dei redditi ð

Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta (art. 1, D.Lgs. 471/1997)

Omessa presentazione della dichia-razione Iva ð

Sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (art. 5, D.Lgs. 471/1997)

Violazione degli obblighi di documen-tazione e registrazione ð

Sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta (art. 6, D.Lgs. 471/1997)

ò

Le sanzioni (amministrative) sono ridotte alla metà per le imprese e i lavoratori autonomi (con ricavi o compensi non superiori a € 5 milioni) che, nel corso del periodo d’imposta:

eseguono tutte le transazioni (attive e passive) con strumenti tracciabili;

riportano nelle dichiarazioni gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari