UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO Facoltà di Giurisprudenza LA GESTIONE DEGLI ESUBERI DI PERSONALE....

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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO Facoltà di Giurisprudenza Facoltà di Giurisprudenza LA GESTIONE DEGLI ESUBERI DI LA GESTIONE DEGLI ESUBERI DI PERSONALE. PERSONALE. LICENZIAMENTI COLLETTIVI LICENZIAMENTI COLLETTIVI Avv. Roberto Respinti Avv. Roberto Respinti partner Studio Associato Pagani partner Studio Associato Pagani Milano, 22 Aprile 2013 Milano, 22 Aprile 2013

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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANOUNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANOFacoltà di Giurisprudenza Facoltà di Giurisprudenza

LA GESTIONE DEGLI ESUBERI DI LA GESTIONE DEGLI ESUBERI DI PERSONALE. PERSONALE.

LICENZIAMENTI COLLETTIVILICENZIAMENTI COLLETTIVI

Avv. Roberto RespintiAvv. Roberto Respinti

partner Studio Associato Paganipartner Studio Associato Pagani

Milano, 22 Aprile 2013Milano, 22 Aprile 2013

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NORME DI RIFERIMENTONORME DI RIFERIMENTO

ART. 4 L. 223/91ART. 4 L. 223/91ART. 4 L. 223/91ART. 4 L. 223/91

1. 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articoloarticolo..

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per 2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell' articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell' articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di 3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita`; del numero, della porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita`; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilita`; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilita`; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo; del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo; del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. (2)numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. (2)

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere 4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. (5)contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. (5)

1. 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articoloarticolo..

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per 2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell' articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell' articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di 3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita`; del numero, della porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita`; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilita`; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilita`; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo; del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo; del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. (2)numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. (2)

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere 4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. (5)contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. (5)

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NORME DI RIFERIMENTONORME DI RIFERIMENTO

ART. 4 L. 223/91ART. 4 L. 223/91ART. 4 L. 223/91ART. 4 L. 223/91

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze 5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, é esaminata la possibilità di di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, é esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti. esperti.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della 6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da` all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da` all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori. comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione 7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6. dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta`.e 7 sono ridotti alla meta`.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze 5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, é esaminata la possibilità di di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, é esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti. esperti.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della 6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da` all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da` all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori. comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione 7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6. dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta`.e 7 sono ridotti alla meta`.

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NORME DI RIFERIMENTONORME DI RIFERIMENTO

ART. 4 L. 223/91ART. 4 L. 223/91ART. 4 L. 223/91ART. 4 L. 223/91

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare 9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel in mobilità gli impiegati, gli operai e quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilita`, con l'indicazione per rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilita`, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello 10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilita`.mobilita`.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento 11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell' articolo totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell' articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma 12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di 13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.integrazione salariale, rientrano in azienda.

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare 9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel in mobilità gli impiegati, gli operai e quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilita`, con l'indicazione per rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilita`, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello 10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilita`.mobilita`.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento 11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell' articolo totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell' articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma 12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di 13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.integrazione salariale, rientrano in azienda.

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NORME DI RIFERIMENTONORME DI RIFERIMENTO

ART. 4 L. 223/91ART. 4 L. 223/91ART. 4 L. 223/91ART. 4 L. 223/91

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di 13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e 14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più 15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

15 bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal 15 bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure. (4)l'apertura delle predette procedure. (4)

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 le disposizioni del decreto legge 30 marzo 1978, 16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 le disposizioni del decreto legge 30 marzo 1978, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215 ad eccezione dell'articolo 4 bis, nonché il n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215 ad eccezione dell'articolo 4 bis, nonché il decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36. decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di 13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e 14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più 15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

15 bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal 15 bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure. (4)l'apertura delle predette procedure. (4)

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 le disposizioni del decreto legge 30 marzo 1978, 16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 le disposizioni del decreto legge 30 marzo 1978, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215 ad eccezione dell'articolo 4 bis, nonché il n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215 ad eccezione dell'articolo 4 bis, nonché il decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36. decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.

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NORME DI RIFERIMENTONORME DI RIFERIMENTO

ART. 24 L. 223/91ART. 24 L. 223/91ART. 24 L. 223/91ART. 24 L. 223/91

1. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15 bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15 bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino piu` di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita` o imprese che occupino piu` di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita` o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unita` produttiva, di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unita` produttiva, o in piu` unita` produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i o in piu` unita` produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. riduzione o trasformazione.

1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15 bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni 15 bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.

1 ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di 1 ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. ovvero di religione o di culto.

1 quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che 1 quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni. si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni.

2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1 bis si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non 2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1 bis si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività. imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività.

1. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15 bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15 bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino piu` di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita` o imprese che occupino piu` di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita` o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unita` produttiva, di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unita` produttiva, o in piu` unita` produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i o in piu` unita` produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. riduzione o trasformazione.

1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15 bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni 15 bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.

1 ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di 1 ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. ovvero di religione o di culto.

1 quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che 1 quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni. si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni.

2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1 bis si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non 2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1 bis si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività. imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività.

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segue NORME DI RIFERIMENTOsegue NORME DI RIFERIMENTO

3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese 3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e` dovuto dalle imprese di cui all'articolo di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e` dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita` spettante al lavoratore ed e` ridotto a tre volte 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita` spettante al lavoratore ed e` ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale (2).nei casi di accordo sindacale (2).

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attivita` stagionali o saltuarie.fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attivita` stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell' articolo 11 della legge 15 5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell' articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall' articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e` disciplinata dal presente luglio 1966, n. 604, come modificato dall' articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e` disciplinata dal presente articolo.articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge. 6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge. (1) (6)(1) (6)

3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese 3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e` dovuto dalle imprese di cui all'articolo di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e` dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita` spettante al lavoratore ed e` ridotto a tre volte 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita` spettante al lavoratore ed e` ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale (2).nei casi di accordo sindacale (2).

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attivita` stagionali o saltuarie.fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attivita` stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell' articolo 11 della legge 15 5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell' articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall' articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e` disciplinata dal presente luglio 1966, n. 604, come modificato dall' articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e` disciplinata dal presente articolo.articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge. 6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge. (1) (6)(1) (6)

ART. 24 L. 223/91ART. 24 L. 223/91ART. 24 L. 223/91ART. 24 L. 223/91

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LICENZIAMENTI COLLETTIVI: NOZIONELICENZIAMENTI COLLETTIVI: NOZIONE

IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO SI CONFIGURA IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO SI CONFIGURA QUANDO QUANDO L’AZIENDA CON ORGANICO SUPERIORE A 15 L’AZIENDA CON ORGANICO SUPERIORE A 15 DIPENDENTIDIPENDENTI, A SEGUITO DI RIDUZIONE O , A SEGUITO DI RIDUZIONE O TRASFORMAZIONE DELL’ATTIVITA’, SI TROVA NELLA TRASFORMAZIONE DELL’ATTIVITA’, SI TROVA NELLA NECESSITA’ DI EFFETTUARE NECESSITA’ DI EFFETTUARE ALMENO 5 LICENZIAMENTI ALMENO 5 LICENZIAMENTI NELL’ARCO DI 120 GIORNINELL’ARCO DI 120 GIORNI IN CIASCUNA UNITA` IN CIASCUNA UNITA` PRODUTTIVA, O IN PIU` UNITA` PRODUTTIVE PRODUTTIVA, O IN PIU` UNITA` PRODUTTIVE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI UNA STESSA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI UNA STESSA PROVINCIA. PROVINCIA. LE DISPOSIZIONI SUI LICENZIAMENTI SI LE DISPOSIZIONI SUI LICENZIAMENTI SI APPLICANO PER TUTTI I LICENZIAMENTI CHE, NELLO APPLICANO PER TUTTI I LICENZIAMENTI CHE, NELLO STESSO ARCO DI TEMPO E NELLO STESSO AMBITO, STESSO ARCO DI TEMPO E NELLO STESSO AMBITO, SIANO COMUNQUE RICONDUCIBILI ALLA MEDESIMA SIANO COMUNQUE RICONDUCIBILI ALLA MEDESIMA RIDUZIONE O TRASFORMAZIONE.RIDUZIONE O TRASFORMAZIONE.

IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO SI CONFIGURA IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO SI CONFIGURA QUANDO QUANDO L’AZIENDA CON ORGANICO SUPERIORE A 15 L’AZIENDA CON ORGANICO SUPERIORE A 15 DIPENDENTIDIPENDENTI, A SEGUITO DI RIDUZIONE O , A SEGUITO DI RIDUZIONE O TRASFORMAZIONE DELL’ATTIVITA’, SI TROVA NELLA TRASFORMAZIONE DELL’ATTIVITA’, SI TROVA NELLA NECESSITA’ DI EFFETTUARE NECESSITA’ DI EFFETTUARE ALMENO 5 LICENZIAMENTI ALMENO 5 LICENZIAMENTI NELL’ARCO DI 120 GIORNINELL’ARCO DI 120 GIORNI IN CIASCUNA UNITA` IN CIASCUNA UNITA` PRODUTTIVA, O IN PIU` UNITA` PRODUTTIVE PRODUTTIVA, O IN PIU` UNITA` PRODUTTIVE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI UNA STESSA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI UNA STESSA PROVINCIA. PROVINCIA. LE DISPOSIZIONI SUI LICENZIAMENTI SI LE DISPOSIZIONI SUI LICENZIAMENTI SI APPLICANO PER TUTTI I LICENZIAMENTI CHE, NELLO APPLICANO PER TUTTI I LICENZIAMENTI CHE, NELLO STESSO ARCO DI TEMPO E NELLO STESSO AMBITO, STESSO ARCO DI TEMPO E NELLO STESSO AMBITO, SIANO COMUNQUE RICONDUCIBILI ALLA MEDESIMA SIANO COMUNQUE RICONDUCIBILI ALLA MEDESIMA RIDUZIONE O TRASFORMAZIONE.RIDUZIONE O TRASFORMAZIONE.

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INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI IN ESUBEROINDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI IN ESUBERO

AMBITO SPAZIALE AZIENDALE:AMBITO SPAZIALE AZIENDALE:AMBITO SPAZIALE AZIENDALE:AMBITO SPAZIALE AZIENDALE:

““in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale”aziendale”

““in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale”aziendale”

CORRELAZIONE CON LE MOTIVAZIONI DICHIARATE PER L’APERTURA DELLA CORRELAZIONE CON LE MOTIVAZIONI DICHIARATE PER L’APERTURA DELLA MOBILITA’ (Cass. 14339/07)MOBILITA’ (Cass. 14339/07)

CORRELAZIONE CON LE MOTIVAZIONI DICHIARATE PER L’APERTURA DELLA CORRELAZIONE CON LE MOTIVAZIONI DICHIARATE PER L’APERTURA DELLA MOBILITA’ (Cass. 14339/07)MOBILITA’ (Cass. 14339/07)

SECONDO “BUONA FEDE E CORRETTEZZA” EX ARTT. 1175 E 1375 C.C.SECONDO “BUONA FEDE E CORRETTEZZA” EX ARTT. 1175 E 1375 C.C.SECONDO “BUONA FEDE E CORRETTEZZA” EX ARTT. 1175 E 1375 C.C.SECONDO “BUONA FEDE E CORRETTEZZA” EX ARTT. 1175 E 1375 C.C.

““COMPLESSO AZIENDALE”: COMPLESSO AZIENDALE”:

““intera azienda e non solo singole articolazioni della stessa” intera azienda e non solo singole articolazioni della stessa” (Cass. 12719/06; 11660/06)(Cass. 12719/06; 11660/06)

““COMPLESSO AZIENDALE”: COMPLESSO AZIENDALE”:

““intera azienda e non solo singole articolazioni della stessa” intera azienda e non solo singole articolazioni della stessa” (Cass. 12719/06; 11660/06)(Cass. 12719/06; 11660/06)

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TASSA DI MOBILITA’TASSA DI MOBILITA’

DEVE ESSERE VERSATA MEDIANTE MODELLO F24 DAL DATORE DEVE ESSERE VERSATA MEDIANTE MODELLO F24 DAL DATORE CONTESTUALMENTE ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVACONTESTUALMENTE ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

DEVE ESSERE VERSATA MEDIANTE MODELLO F24 DAL DATORE DEVE ESSERE VERSATA MEDIANTE MODELLO F24 DAL DATORE CONTESTUALMENTE ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVACONTESTUALMENTE ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

IN MISURA PARI AL PRODOTTO TRA:IN MISURA PARI AL PRODOTTO TRA:

L‘IMPORTO DI UNA MENSILITA’ PIENA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITA’ L‘IMPORTO DI UNA MENSILITA’ PIENA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITA’ RELATIVO ALLA 1^ FASCIA PARI PER IL 2013 AD € 959,22RELATIVO ALLA 1^ FASCIA PARI PER IL 2013 AD € 959,22

PER PER

IL NUMERO DEI LAVORATORI DICHIARATI ECCEDENTIIL NUMERO DEI LAVORATORI DICHIARATI ECCEDENTI

IN MISURA PARI AL PRODOTTO TRA:IN MISURA PARI AL PRODOTTO TRA:

L‘IMPORTO DI UNA MENSILITA’ PIENA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITA’ L‘IMPORTO DI UNA MENSILITA’ PIENA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITA’ RELATIVO ALLA 1^ FASCIA PARI PER IL 2013 AD € 959,22RELATIVO ALLA 1^ FASCIA PARI PER IL 2013 AD € 959,22

PER PER

IL NUMERO DEI LAVORATORI DICHIARATI ECCEDENTIIL NUMERO DEI LAVORATORI DICHIARATI ECCEDENTI

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ESAME CONGIUNTO IN SEDE SINDACALEESAME CONGIUNTO IN SEDE SINDACALE

RICHIESTA SINDACALE ENTRO 7 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI APERTURARICHIESTA SINDACALE ENTRO 7 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI APERTURARICHIESTA SINDACALE ENTRO 7 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI APERTURARICHIESTA SINDACALE ENTRO 7 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI APERTURA

ESAME DELLE CAUSE E PROSPETTIVE DELL’AZIENDAESAME DELLE CAUSE E PROSPETTIVE DELL’AZIENDAESAME DELLE CAUSE E PROSPETTIVE DELL’AZIENDAESAME DELLE CAUSE E PROSPETTIVE DELL’AZIENDA

RICERCA DI SOLUZIONI CONDIVISE / ALTERNATIVE RICERCA DI SOLUZIONI CONDIVISE / ALTERNATIVE PER LA GESTIONE DEGLI ESUBERI (MISURE SOCIALI)PER LA GESTIONE DEGLI ESUBERI (MISURE SOCIALI)

RICERCA DI SOLUZIONI CONDIVISE / ALTERNATIVE RICERCA DI SOLUZIONI CONDIVISE / ALTERNATIVE PER LA GESTIONE DEGLI ESUBERI (MISURE SOCIALI)PER LA GESTIONE DEGLI ESUBERI (MISURE SOCIALI)

FINALITA’FINALITA’FINALITA’FINALITA’

OBIETTIVOOBIETTIVOOBIETTIVOOBIETTIVO ACCORDO ACCORDO SINDACALESINDACALE

ACCORDO ACCORDO SINDACALESINDACALE

PRESUNZIONE DI CORRETTEZZA DELLA PRESUNZIONE DI CORRETTEZZA DELLA PROCEDURAPROCEDURA

PRESUNZIONE DI CORRETTEZZA DELLA PRESUNZIONE DI CORRETTEZZA DELLA PROCEDURAPROCEDURA

DEPOTENZIAMENTO CONTENZIOSIDEPOTENZIAMENTO CONTENZIOSIDEPOTENZIAMENTO CONTENZIOSIDEPOTENZIAMENTO CONTENZIOSI

RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI MOBILITA’RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI MOBILITA’RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI MOBILITA’RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI MOBILITA’

TEMPITEMPITEMPITEMPI MAX 45 GIORNI DALLA DATA IN CUI I SINDACATI HANNO MAX 45 GIORNI DALLA DATA IN CUI I SINDACATI HANNO RICEVUTO LA COMUNICAZIONE DI APERTURA RICEVUTO LA COMUNICAZIONE DI APERTURA

DELL’AZIENDADELL’AZIENDA

MAX 45 GIORNI DALLA DATA IN CUI I SINDACATI HANNO MAX 45 GIORNI DALLA DATA IN CUI I SINDACATI HANNO RICEVUTO LA COMUNICAZIONE DI APERTURA RICEVUTO LA COMUNICAZIONE DI APERTURA

DELL’AZIENDADELL’AZIENDA

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DEFINIZIONE DEI DEFINIZIONE DEI CRITERICRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DEI LAVORATORI DA COLLOCARE IN MOBILITA’DA COLLOCARE IN MOBILITA’

DEFINIZIONE DEI DEFINIZIONE DEI CRITERICRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DEI LAVORATORI DA COLLOCARE IN MOBILITA’DA COLLOCARE IN MOBILITA’

A.A.A.A. ALTERNATIVI E/O INTEGRATIVI A QUELLI LEGALIALTERNATIVI E/O INTEGRATIVI A QUELLI LEGALIALTERNATIVI E/O INTEGRATIVI A QUELLI LEGALIALTERNATIVI E/O INTEGRATIVI A QUELLI LEGALI

B.B.B.B. DEFINIZIONE DI UN ORDINE DI PRECEDENZA FRA I CRITERIDEFINIZIONE DI UN ORDINE DI PRECEDENZA FRA I CRITERIDEFINIZIONE DI UN ORDINE DI PRECEDENZA FRA I CRITERIDEFINIZIONE DI UN ORDINE DI PRECEDENZA FRA I CRITERI

C.C.C.C. EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI UN UNICO CRITERIOEVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI UN UNICO CRITERIOEVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI UN UNICO CRITERIOEVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI UN UNICO CRITERIO

AMPIA AUTONOMIA CONTRATTUALEAMPIA AUTONOMIA CONTRATTUALEAMPIA AUTONOMIA CONTRATTUALEAMPIA AUTONOMIA CONTRATTUALE

POSSONO ESSERE AD ESEMPIO:POSSONO ESSERE AD ESEMPIO:

ES.: PREPENSIONAMENTO + ESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVEES.: PREPENSIONAMENTO + ESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVEES.: PREPENSIONAMENTO + ESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVEES.: PREPENSIONAMENTO + ESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVE

ESAME CONGIUNTO IN SEDE SINDACALEESAME CONGIUNTO IN SEDE SINDACALE

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ESAME CONGIUNTO IN SEDE SINDACALEESAME CONGIUNTO IN SEDE SINDACALE

CRITERI CONDIVISI PER LA GESTIONE DEGLI ESUBERI (ACCORDO SINDACALE)CRITERI CONDIVISI PER LA GESTIONE DEGLI ESUBERI (ACCORDO SINDACALE)CRITERI CONDIVISI PER LA GESTIONE DEGLI ESUBERI (ACCORDO SINDACALE)CRITERI CONDIVISI PER LA GESTIONE DEGLI ESUBERI (ACCORDO SINDACALE)

ESEMPI:ESEMPI:ESEMPI:ESEMPI:

ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONEACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONEACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONEACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE

SOSTEGNO DEL REDDITO: INCENTIVAZIONI (INTEGRATIVE ALL’INDENNITA’ INPS)SOSTEGNO DEL REDDITO: INCENTIVAZIONI (INTEGRATIVE ALL’INDENNITA’ INPS)SOSTEGNO DEL REDDITO: INCENTIVAZIONI (INTEGRATIVE ALL’INDENNITA’ INPS)SOSTEGNO DEL REDDITO: INCENTIVAZIONI (INTEGRATIVE ALL’INDENNITA’ INPS)

RIQUALIFICAZIONE / RICONVERSIONE PROFESSIONALERIQUALIFICAZIONE / RICONVERSIONE PROFESSIONALERIQUALIFICAZIONE / RICONVERSIONE PROFESSIONALERIQUALIFICAZIONE / RICONVERSIONE PROFESSIONALE

RICOLLOCAMENTO PRESSO TERZI E OUTPLACEMENTRICOLLOCAMENTO PRESSO TERZI E OUTPLACEMENTRICOLLOCAMENTO PRESSO TERZI E OUTPLACEMENTRICOLLOCAMENTO PRESSO TERZI E OUTPLACEMENT

DISTACCO PRESSO TERZIDISTACCO PRESSO TERZIDISTACCO PRESSO TERZIDISTACCO PRESSO TERZI

RIASSORBIMENTO ESUBERI IN MANSIONI DIVERSE RIASSORBIMENTO ESUBERI IN MANSIONI DIVERSE (EVENTUALI ACCORDI INDIVIDUALI DI DEMANSIONAMENTO)(EVENTUALI ACCORDI INDIVIDUALI DI DEMANSIONAMENTO)

RIASSORBIMENTO ESUBERI IN MANSIONI DIVERSE RIASSORBIMENTO ESUBERI IN MANSIONI DIVERSE (EVENTUALI ACCORDI INDIVIDUALI DI DEMANSIONAMENTO)(EVENTUALI ACCORDI INDIVIDUALI DI DEMANSIONAMENTO)

TRASFORMAZIONI PART TIMETRASFORMAZIONI PART TIMETRASFORMAZIONI PART TIMETRASFORMAZIONI PART TIME

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ESAME CONGIUNTO IN SEDE AMMINISTRATIVAESAME CONGIUNTO IN SEDE AMMINISTRATIVA

MANCATO ACCORDO SINDACALE ENTRO I 45 GIORNIMANCATO ACCORDO SINDACALE ENTRO I 45 GIORNIMANCATO ACCORDO SINDACALE ENTRO I 45 GIORNIMANCATO ACCORDO SINDACALE ENTRO I 45 GIORNI

CONVOCAZIONE AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO / MINISTERO DEL CONVOCAZIONE AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO / MINISTERO DEL LAVORO ENTRO I SUCCESSIVI 30 GIORNILAVORO ENTRO I SUCCESSIVI 30 GIORNI

CONVOCAZIONE AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO / MINISTERO DEL CONVOCAZIONE AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO / MINISTERO DEL LAVORO ENTRO I SUCCESSIVI 30 GIORNILAVORO ENTRO I SUCCESSIVI 30 GIORNI

SOGGETTO TERZO EQUIDISTANTESOGGETTO TERZO EQUIDISTANTESOGGETTO TERZO EQUIDISTANTESOGGETTO TERZO EQUIDISTANTE

COMPETENTE PER AZIONI DI POLITICHE ATTIVE COMPETENTE PER AZIONI DI POLITICHE ATTIVE PER RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

COMPETENTE PER AZIONI DI POLITICHE ATTIVE COMPETENTE PER AZIONI DI POLITICHE ATTIVE PER RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE DURATA COMPLESSIVA DELL’INTERA PROCEDURA: 75 GIORNI (90)TOTALE DURATA COMPLESSIVA DELL’INTERA PROCEDURA: 75 GIORNI (90)TOTALE DURATA COMPLESSIVA DELL’INTERA PROCEDURA: 75 GIORNI (90)TOTALE DURATA COMPLESSIVA DELL’INTERA PROCEDURA: 75 GIORNI (90)

PER CERCARE DI RAGGIUNGERE L’ACCORDOPER CERCARE DI RAGGIUNGERE L’ACCORDOPER CERCARE DI RAGGIUNGERE L’ACCORDOPER CERCARE DI RAGGIUNGERE L’ACCORDO

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INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA COLLOCARE IN INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA COLLOCARE IN MOBILITA’MOBILITA’

CRITERICRITERICRITERICRITERI

ACCORDO SINDACALEACCORDO SINDACALEACCORDO SINDACALEACCORDO SINDACALECONDIVISICONDIVISICONDIVISICONDIVISI

INDICATI DALLA LEGGEINDICATI DALLA LEGGEINDICATI DALLA LEGGEINDICATI DALLA LEGGESUSSIDIARISUSSIDIARI

(Cass. 1335/99)(Cass. 1335/99)in mancanza di accordoin mancanza di accordo

SUSSIDIARISUSSIDIARI(Cass. 1335/99)(Cass. 1335/99)

in mancanza di accordoin mancanza di accordo

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INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA COLLOCARE IN INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA COLLOCARE IN MOBILITA’MOBILITA’

CRITERI DI SCELTA LEGALI CRITERI DI SCELTA LEGALI (ART. 5, COMMA 1, L. 223/91(ART. 5, COMMA 1, L. 223/91

CRITERI DI SCELTA LEGALI CRITERI DI SCELTA LEGALI (ART. 5, COMMA 1, L. 223/91(ART. 5, COMMA 1, L. 223/91

A.A.A.A. CARICHI DI FAMIGLIACARICHI DI FAMIGLIACARICHI DI FAMIGLIACARICHI DI FAMIGLIA

B.B.B.B. ANZIANITA’ (AZIENDALE)ANZIANITA’ (AZIENDALE)ANZIANITA’ (AZIENDALE)ANZIANITA’ (AZIENDALE)

C.C.C.C. ESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE E ORGANIZZATIVEESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE E ORGANIZZATIVEESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE E ORGANIZZATIVEESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE E ORGANIZZATIVE

““IN CONCORSO FRA LORO”IN CONCORSO FRA LORO”““IN CONCORSO FRA LORO”IN CONCORSO FRA LORO” PUNTEGGIPUNTEGGIPUNTEGGIPUNTEGGI GRADUATORIAGRADUATORIAGRADUATORIAGRADUATORIA

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INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA COLLOCARE IN MOBILITA’INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA COLLOCARE IN MOBILITA’

PREVALENZA DEL CRITERIO DELLE ESIGENZE TECNICO-PREVALENZA DEL CRITERIO DELLE ESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVEPRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVE

PREVALENZA DEL CRITERIO DELLE ESIGENZE TECNICO-PREVALENZA DEL CRITERIO DELLE ESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVEPRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVE

BUONA FEDE E CORRETTEZZABUONA FEDE E CORRETTEZZABUONA FEDE E CORRETTEZZABUONA FEDE E CORRETTEZZA

SENZA INTENTO ELUSIVO O RAGIONI DI DISCRIMINAZIONESENZA INTENTO ELUSIVO O RAGIONI DI DISCRIMINAZIONESENZA INTENTO ELUSIVO O RAGIONI DI DISCRIMINAZIONESENZA INTENTO ELUSIVO O RAGIONI DI DISCRIMINAZIONE

RAZIONALITA’ DELLE REGOLE PATTUITERAZIONALITA’ DELLE REGOLE PATTUITERAZIONALITA’ DELLE REGOLE PATTUITERAZIONALITA’ DELLE REGOLE PATTUITE

““Risulta funzionale alle finalità della messa in mobilità e della Risulta funzionale alle finalità della messa in mobilità e della riduzione del Personale per costituire esso stesso il nesso di riduzione del Personale per costituire esso stesso il nesso di causalità che ricollega tutti i licenziamenti e ciascuno di essi al causalità che ricollega tutti i licenziamenti e ciascuno di essi al ridimensionamento ed alla ristrutturazione dell’organizzazione ridimensionamento ed alla ristrutturazione dell’organizzazione del lavoro” del lavoro” (per tutte Cass. 6/4/02 n. 4949)(per tutte Cass. 6/4/02 n. 4949)

““Risulta funzionale alle finalità della messa in mobilità e della Risulta funzionale alle finalità della messa in mobilità e della riduzione del Personale per costituire esso stesso il nesso di riduzione del Personale per costituire esso stesso il nesso di causalità che ricollega tutti i licenziamenti e ciascuno di essi al causalità che ricollega tutti i licenziamenti e ciascuno di essi al ridimensionamento ed alla ristrutturazione dell’organizzazione ridimensionamento ed alla ristrutturazione dell’organizzazione del lavoro” del lavoro” (per tutte Cass. 6/4/02 n. 4949)(per tutte Cass. 6/4/02 n. 4949)

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PROCEDURA DI MOBILITA’: SINTESI STEPS E TEMPIPROCEDURA DI MOBILITA’: SINTESI STEPS E TEMPI

Comunicazione a: Comunicazione a: R.S.U./R.S.A. OO.SS. R.S.U./R.S.A. OO.SS. e Agenzia Regionalee Agenzia Regionale

Comunicazione a: Comunicazione a: R.S.U./R.S.A. OO.SS. R.S.U./R.S.A. OO.SS. e Agenzia Regionalee Agenzia Regionale

Richiesta sindacale esame congiunto entro Richiesta sindacale esame congiunto entro 7 GIORNI DAL RICEVIMENTO7 GIORNI DAL RICEVIMENTO

Richiesta sindacale esame congiunto entro Richiesta sindacale esame congiunto entro 7 GIORNI DAL RICEVIMENTO7 GIORNI DAL RICEVIMENTO

45 GIORNI45 GIORNI45 GIORNI45 GIORNI

Mancato accordo: Mancato accordo: comunicazione a Agenzia comunicazione a Agenzia

Regionale / Ministero del LavoroRegionale / Ministero del Lavoro

Mancato accordo: Mancato accordo: comunicazione a Agenzia comunicazione a Agenzia

Regionale / Ministero del LavoroRegionale / Ministero del Lavoro

Tentativo di Tentativo di conciliazione entro conciliazione entro

30 GIORNI30 GIORNI

Tentativo di Tentativo di conciliazione entro conciliazione entro

30 GIORNI30 GIORNI

VERBALE MANCATO VERBALE MANCATO ACCORDOACCORDO

VERBALE MANCATO VERBALE MANCATO ACCORDOACCORDO ACCORDO SINDACALEACCORDO SINDACALE

ACCORDO SINDACALEACCORDO SINDACALE

Accordo sindacaleAccordo sindacaleAccordo sindacaleAccordo sindacale

LICENZIAMENTI CON LICENZIAMENTI CON COLLOCAMENTO IN MOBILITA’ COLLOCAMENTO IN MOBILITA’

LICENZIAMENTI CON LICENZIAMENTI CON COLLOCAMENTO IN MOBILITA’ COLLOCAMENTO IN MOBILITA’

Esame congiuntoEsame congiunto

Termine esame congiuntoTermine esame congiunto

NBNB: : I TERMINI SONO RIDOTTI ALLA META’ I TERMINI SONO RIDOTTI ALLA META’ QUANDO L’ECCEDENZA DI PERSONALE E’ QUANDO L’ECCEDENZA DI PERSONALE E’

INFERIORE A 10 DIPENDENTI INFERIORE A 10 DIPENDENTI

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CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’

1° CASO: 1° CASO: ACCORDO RAGGIUNTOACCORDO RAGGIUNTO1° CASO: 1° CASO: ACCORDO RAGGIUNTOACCORDO RAGGIUNTO

ADEMPIMENTI DEL ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

ADEMPIMENTI DEL ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

COMUNICARE IL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVOROCOMUNICARE IL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVOROA CIASCUN LAVORATOREA CIASCUN LAVORATORE

COMUNICARE IL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVOROCOMUNICARE IL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVOROA CIASCUN LAVORATOREA CIASCUN LAVORATORE

COMUNICARE IL COLLOCAMENTO IN MOBILITA’COMUNICARE IL COLLOCAMENTO IN MOBILITA’INVIANDO L’ELENCO DI TUTTI I LAVORATORI A:INVIANDO L’ELENCO DI TUTTI I LAVORATORI A:

COMUNICARE IL COLLOCAMENTO IN MOBILITA’COMUNICARE IL COLLOCAMENTO IN MOBILITA’INVIANDO L’ELENCO DI TUTTI I LAVORATORI A:INVIANDO L’ELENCO DI TUTTI I LAVORATORI A:

PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA

R.S.U./R.S.A. R.S.U./R.S.A. OO.SS.OO.SS.

R.S.U./R.S.A. R.S.U./R.S.A. OO.SS.OO.SS.

REGIONEREGIONEREGIONEREGIONE

VERSAMENTO A CARICO VERSAMENTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORODEL DATORE DI LAVORO

VERSAMENTO A CARICO VERSAMENTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORODEL DATORE DI LAVORO

PAGAMENTO ALL’INPS PER OGNI LAVORATORE LICENZIATO DI UNA PAGAMENTO ALL’INPS PER OGNI LAVORATORE LICENZIATO DI UNA SOMMA PARI A SOMMA PARI A 3 VOLTE3 VOLTE L’IMPORTO DELL’ INDENNITA’ DI MOBILITA’, L’IMPORTO DELL’ INDENNITA’ DI MOBILITA’,

DEDOTTA LA TASSA DI MOBILITA’ GIA’ VERSATADEDOTTA LA TASSA DI MOBILITA’ GIA’ VERSATA

PAGAMENTO ALL’INPS PER OGNI LAVORATORE LICENZIATO DI UNA PAGAMENTO ALL’INPS PER OGNI LAVORATORE LICENZIATO DI UNA SOMMA PARI A SOMMA PARI A 3 VOLTE3 VOLTE L’IMPORTO DELL’ INDENNITA’ DI MOBILITA’, L’IMPORTO DELL’ INDENNITA’ DI MOBILITA’,

DEDOTTA LA TASSA DI MOBILITA’ GIA’ VERSATADEDOTTA LA TASSA DI MOBILITA’ GIA’ VERSATA

LETTERA DI LICENZIAMENTO (ENTRO 120 GIORNI SALVO PROROGA)LETTERA DI LICENZIAMENTO (ENTRO 120 GIORNI SALVO PROROGA)LETTERA DI LICENZIAMENTO (ENTRO 120 GIORNI SALVO PROROGA)LETTERA DI LICENZIAMENTO (ENTRO 120 GIORNI SALVO PROROGA)

PAGAMENTO INDENNITA’ DI PREAVVISOPAGAMENTO INDENNITA’ DI PREAVVISOPAGAMENTO INDENNITA’ DI PREAVVISOPAGAMENTO INDENNITA’ DI PREAVVISO

ACCORDI DI TRANSAZIONE CON RATIFICAACCORDI DI TRANSAZIONE CON RATIFICAACCORDI DI TRANSAZIONE CON RATIFICAACCORDI DI TRANSAZIONE CON RATIFICA

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2° CASO: 2° CASO: ACCORDO NON RAGGIUNTOACCORDO NON RAGGIUNTO2° CASO: 2° CASO: ACCORDO NON RAGGIUNTOACCORDO NON RAGGIUNTO

VERSAMENTO A CARICO VERSAMENTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORODEL DATORE DI LAVORO

VERSAMENTO A CARICO VERSAMENTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORODEL DATORE DI LAVORO

PAGAMENTO ALL’INPS PER OGNI LAVORATORE LICENZIATO DI UNA PAGAMENTO ALL’INPS PER OGNI LAVORATORE LICENZIATO DI UNA SOMMA PARI A SOMMA PARI A 9 VOLTE9 VOLTE L’IMPORTO DELL’ INDENNITA’ DI MOBILITA’, L’IMPORTO DELL’ INDENNITA’ DI MOBILITA’,

DEDOTTA LA TASSA DI MOBILITA’ GIA’ VERSATADEDOTTA LA TASSA DI MOBILITA’ GIA’ VERSATA

PAGAMENTO ALL’INPS PER OGNI LAVORATORE LICENZIATO DI UNA PAGAMENTO ALL’INPS PER OGNI LAVORATORE LICENZIATO DI UNA SOMMA PARI A SOMMA PARI A 9 VOLTE9 VOLTE L’IMPORTO DELL’ INDENNITA’ DI MOBILITA’, L’IMPORTO DELL’ INDENNITA’ DI MOBILITA’,

DEDOTTA LA TASSA DI MOBILITA’ GIA’ VERSATADEDOTTA LA TASSA DI MOBILITA’ GIA’ VERSATA

ADEMPIMENTI DEL ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

ADEMPIMENTI DEL ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

COMUNICARE IL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO COMUNICARE IL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO CIASCUN LAVORATORECIASCUN LAVORATORE

COMUNICARE IL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO COMUNICARE IL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO CIASCUN LAVORATORECIASCUN LAVORATORE

COMUNICARE IL COLLOCAMENTO IN MOBILITA’COMUNICARE IL COLLOCAMENTO IN MOBILITA’INVIANDO L’ELENCO DI TUTTI I LAVORATORI A:INVIANDO L’ELENCO DI TUTTI I LAVORATORI A:

COMUNICARE IL COLLOCAMENTO IN MOBILITA’COMUNICARE IL COLLOCAMENTO IN MOBILITA’INVIANDO L’ELENCO DI TUTTI I LAVORATORI A:INVIANDO L’ELENCO DI TUTTI I LAVORATORI A:

PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA

R.S.U./R.S.A. R.S.U./R.S.A. OO.SS.OO.SS.

R.S.U./R.S.A. R.S.U./R.S.A. OO.SS.OO.SS.

REGIONEREGIONEREGIONEREGIONE

LETTERA DI LICENZIAMENTO (ENTRO 120 GIORNI SALVO PROROGA)LETTERA DI LICENZIAMENTO (ENTRO 120 GIORNI SALVO PROROGA)LETTERA DI LICENZIAMENTO (ENTRO 120 GIORNI SALVO PROROGA)LETTERA DI LICENZIAMENTO (ENTRO 120 GIORNI SALVO PROROGA)

PAGAMENTO INDENNITA’ DI PREAVVISOPAGAMENTO INDENNITA’ DI PREAVVISOPAGAMENTO INDENNITA’ DI PREAVVISOPAGAMENTO INDENNITA’ DI PREAVVISO

ACCORDI DI TRANSAZIONE CON RATIFICAACCORDI DI TRANSAZIONE CON RATIFICAACCORDI DI TRANSAZIONE CON RATIFICAACCORDI DI TRANSAZIONE CON RATIFICA

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’

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INDENNITA’ DI MOBILITA’: DEFINIZIONEINDENNITA’ DI MOBILITA’: DEFINIZIONE

Costituisce una forma di sussidio da erogarsi ai dipendenti non dirigenti di aziende soggette Costituisce una forma di sussidio da erogarsi ai dipendenti non dirigenti di aziende soggette alla contribuzione per CIGS e mobilità, il cui rapporto di lavoro sia cessato per effetto di:alla contribuzione per CIGS e mobilità, il cui rapporto di lavoro sia cessato per effetto di:

licenziamenti collettivilicenziamenti collettivi (art.24 Legge n.223/91) (art.24 Legge n.223/91)

riduzioni di personaleriduzioni di personale effettuate da aziende in CIGS impossibilitate a garantire il reimpiego effettuate da aziende in CIGS impossibilitate a garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi (art.4 Legge n.223/91).di tutti i lavoratori sospesi (art.4 Legge n.223/91).

Costituisce una forma di sussidio da erogarsi ai dipendenti non dirigenti di aziende soggette Costituisce una forma di sussidio da erogarsi ai dipendenti non dirigenti di aziende soggette alla contribuzione per CIGS e mobilità, il cui rapporto di lavoro sia cessato per effetto di:alla contribuzione per CIGS e mobilità, il cui rapporto di lavoro sia cessato per effetto di:

licenziamenti collettivilicenziamenti collettivi (art.24 Legge n.223/91) (art.24 Legge n.223/91)

riduzioni di personaleriduzioni di personale effettuate da aziende in CIGS impossibilitate a garantire il reimpiego effettuate da aziende in CIGS impossibilitate a garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi (art.4 Legge n.223/91).di tutti i lavoratori sospesi (art.4 Legge n.223/91).

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INDENNITA’ DI MOBILITA’: BENEFICIARIINDENNITA’ DI MOBILITA’: BENEFICIARI

L’INDENNITÀ DI MOBILITÀ SPETTA A:L’INDENNITÀ DI MOBILITÀ SPETTA A:L’INDENNITÀ DI MOBILITÀ SPETTA A:L’INDENNITÀ DI MOBILITÀ SPETTA A:

OPERAIOPERAIOPERAIOPERAI

IMPIEGATIIMPIEGATIIMPIEGATIIMPIEGATI

QUADRIQUADRIQUADRIQUADRI

ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATOASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATOE LICENZIATI DA AZIENDEE LICENZIATI DA AZIENDE

CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGSCHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS

ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATOASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATOE LICENZIATI DA AZIENDEE LICENZIATI DA AZIENDE

CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGSCHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS

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INDENNITA’ DI MOBILITA’: LAVORATORI ESCLUSIINDENNITA’ DI MOBILITA’: LAVORATORI ESCLUSI

NON POSSONO BENEFICIARE DEL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ:NON POSSONO BENEFICIARE DEL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ:NON POSSONO BENEFICIARE DEL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ:NON POSSONO BENEFICIARE DEL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ:

DIRIGENTIDIRIGENTIDIRIGENTIDIRIGENTI

LAVORATORI OCCUPATI IN ATTIVITA’ STAGIONALI LAVORATORI OCCUPATI IN ATTIVITA’ STAGIONALI LAVORATORI OCCUPATI IN ATTIVITA’ STAGIONALI LAVORATORI OCCUPATI IN ATTIVITA’ STAGIONALI

LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (COMPRESI APPRENDISTI, CONTRATTI DI INSERIMENTO)(COMPRESI APPRENDISTI, CONTRATTI DI INSERIMENTO)

LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (COMPRESI APPRENDISTI, CONTRATTI DI INSERIMENTO)(COMPRESI APPRENDISTI, CONTRATTI DI INSERIMENTO)

LAVORATORI CHE ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DEL RECESSOLAVORATORI CHE ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DEL RECESSOABBIANO GIA’ MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIAABBIANO GIA’ MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA

LAVORATORI CHE ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DEL RECESSOLAVORATORI CHE ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DEL RECESSOABBIANO GIA’ MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIAABBIANO GIA’ MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA

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INDENNITA’ DI MOBILITA’: REQUISITI SOGGETTIVIINDENNITA’ DI MOBILITA’: REQUISITI SOGGETTIVI

AI FINI DELL’EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ DI MOBILITÀ:AI FINI DELL’EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ DI MOBILITÀ:AI FINI DELL’EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ DI MOBILITÀ:AI FINI DELL’EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ DI MOBILITÀ:

ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITA’ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITA’ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITA’ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITA’

ANZIANITA’ AZIENDALE NON INFERIORE A 12 MESI DI CUI 6 EFFETTIVAMENTE LAVORATIANZIANITA’ AZIENDALE NON INFERIORE A 12 MESI DI CUI 6 EFFETTIVAMENTE LAVORATIANZIANITA’ AZIENDALE NON INFERIORE A 12 MESI DI CUI 6 EFFETTIVAMENTE LAVORATIANZIANITA’ AZIENDALE NON INFERIORE A 12 MESI DI CUI 6 EFFETTIVAMENTE LAVORATI

PRESENTAZIONE DI APPOSITA DOMANDA AL CENTRO PER L’IMPIEGO E ALL’INPS PRESENTAZIONE DI APPOSITA DOMANDA AL CENTRO PER L’IMPIEGO E ALL’INPS

ENTRO 68 GIORNI DALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVOROENTRO 68 GIORNI DALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

PRESENTAZIONE DI APPOSITA DOMANDA AL CENTRO PER L’IMPIEGO E ALL’INPS PRESENTAZIONE DI APPOSITA DOMANDA AL CENTRO PER L’IMPIEGO E ALL’INPS

ENTRO 68 GIORNI DALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVOROENTRO 68 GIORNI DALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

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DURATA MASSIMA TRATTAMENTO DI MOBILITA’DURATA MASSIMA TRATTAMENTO DI MOBILITA’

LAVORATORI CON ETA’ INFERIORE A 40 ANNI COMPIUTILAVORATORI CON ETA’ INFERIORE A 40 ANNI COMPIUTILAVORATORI CON ETA’ INFERIORE A 40 ANNI COMPIUTILAVORATORI CON ETA’ INFERIORE A 40 ANNI COMPIUTI 12 MESI12 MESI

LAVORATORI CON ETA’ COMPRESA TRA I 40 ANNI COMPIUTI E I 50 ANNI NON LAVORATORI CON ETA’ COMPRESA TRA I 40 ANNI COMPIUTI E I 50 ANNI NON ANCORA COMPIUTIANCORA COMPIUTI

LAVORATORI CON ETA’ COMPRESA TRA I 40 ANNI COMPIUTI E I 50 ANNI NON LAVORATORI CON ETA’ COMPRESA TRA I 40 ANNI COMPIUTI E I 50 ANNI NON ANCORA COMPIUTIANCORA COMPIUTI 24 MESI24 MESI

LAVORATORI CON ALMENO IL 50° ANNO COMPIUTOLAVORATORI CON ALMENO IL 50° ANNO COMPIUTOLAVORATORI CON ALMENO IL 50° ANNO COMPIUTOLAVORATORI CON ALMENO IL 50° ANNO COMPIUTO 36 MESI36 MESI

SINO AL 31.12.2014, LA DURATA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ SINO AL 31.12.2014, LA DURATA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ VARIA A SECONDAVARIA A SECONDA DELL’ETÀ DELL’ETÀ

ANAGRAFICAANAGRAFICA DEL LAVORATORE E DEL LAVORATORE E DEL TERRITORIODEL TERRITORIO NEL QUALE È UBICATA L’UNITÀ PRODUTTIVA NEL QUALE È UBICATA L’UNITÀ PRODUTTIVA

DI PROVENIENZADI PROVENIENZA

SINO AL 31.12.2014, LA DURATA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ SINO AL 31.12.2014, LA DURATA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ VARIA A SECONDAVARIA A SECONDA DELL’ETÀ DELL’ETÀ

ANAGRAFICAANAGRAFICA DEL LAVORATORE E DEL LAVORATORE E DEL TERRITORIODEL TERRITORIO NEL QUALE È UBICATA L’UNITÀ PRODUTTIVA NEL QUALE È UBICATA L’UNITÀ PRODUTTIVA

DI PROVENIENZADI PROVENIENZA

LAVORATORI CON ETA’ INFERIORE A 40 ANNI COMPIUTILAVORATORI CON ETA’ INFERIORE A 40 ANNI COMPIUTILAVORATORI CON ETA’ INFERIORE A 40 ANNI COMPIUTILAVORATORI CON ETA’ INFERIORE A 40 ANNI COMPIUTI 24 MESI24 MESI

LAVORATORI CON ETA’ COMPRESA TRA I 40 ANNI COMPIUTI E I 50 ANNI NON LAVORATORI CON ETA’ COMPRESA TRA I 40 ANNI COMPIUTI E I 50 ANNI NON ANCORA COMPIUTIANCORA COMPIUTI

LAVORATORI CON ETA’ COMPRESA TRA I 40 ANNI COMPIUTI E I 50 ANNI NON LAVORATORI CON ETA’ COMPRESA TRA I 40 ANNI COMPIUTI E I 50 ANNI NON ANCORA COMPIUTIANCORA COMPIUTI 36 MESI36 MESI

LAVORATORI CON ALMENO IL 50° ANNO COMPIUTOLAVORATORI CON ALMENO IL 50° ANNO COMPIUTOLAVORATORI CON ALMENO IL 50° ANNO COMPIUTOLAVORATORI CON ALMENO IL 50° ANNO COMPIUTO 48 MESI48 MESI

DURATA NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO:DURATA NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO:DURATA NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO:DURATA NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO:

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VALORI INDENNITA’ DI MOBILITA’VALORI INDENNITA’ DI MOBILITA’

L’INDENNITÀ DI MOBILITÀ SI COMPUTA SULLA RETRIBUZIONE ENTRO DUE MASSIMALI * :L’INDENNITÀ DI MOBILITÀ SI COMPUTA SULLA RETRIBUZIONE ENTRO DUE MASSIMALI * :L’INDENNITÀ DI MOBILITÀ SI COMPUTA SULLA RETRIBUZIONE ENTRO DUE MASSIMALI * :L’INDENNITÀ DI MOBILITÀ SI COMPUTA SULLA RETRIBUZIONE ENTRO DUE MASSIMALI * :

IMPORTO LORDO IMPORTO LORDO MENSILEMENSILE

RITENUTA A CARICO RITENUTA A CARICO LAVORATORELAVORATORE

IMPORTO NETTO IMPORTO NETTO MENSILEMENSILE

RETRIBUZIONE LORDA MENSILE RETRIBUZIONE LORDA MENSILE FINO A € 2.075,21FINO A € 2.075,21 € € 959,22959,22 5,84%5,84% € € 903,20903,20

RETRIBUZIONE LORDA MENSILE RETRIBUZIONE LORDA MENSILE SUPERIORE A € 2.075,21SUPERIORE A € 2.075,21 € € 1.152,901.152,90 5,84%5,84% € € 1.085,571.085,57

* * VALORI INCREMENTATI DELL’INDICE ISTAT DAL 1° GENNAIO 201VALORI INCREMENTATI DELL’INDICE ISTAT DAL 1° GENNAIO 201

N.B.: PER DETERMINARE IL NETTO EFFETTIVO DELL’INDENNITA’ DI MOBILITA’ N.B.: PER DETERMINARE IL NETTO EFFETTIVO DELL’INDENNITA’ DI MOBILITA’ OCCORRE TENER CONTO ANCHE DELLA TASSAZIONE OCCORRE TENER CONTO ANCHE DELLA TASSAZIONE (PRIMO SCAGLIONE IRPEF 23% O DIVERSA ALIQUOTA FISCALE APPLICABILE IN PRESENZA DI (PRIMO SCAGLIONE IRPEF 23% O DIVERSA ALIQUOTA FISCALE APPLICABILE IN PRESENZA DI

ALTRI REDDITI)ALTRI REDDITI)

N.B.: PER DETERMINARE IL NETTO EFFETTIVO DELL’INDENNITA’ DI MOBILITA’ N.B.: PER DETERMINARE IL NETTO EFFETTIVO DELL’INDENNITA’ DI MOBILITA’ OCCORRE TENER CONTO ANCHE DELLA TASSAZIONE OCCORRE TENER CONTO ANCHE DELLA TASSAZIONE (PRIMO SCAGLIONE IRPEF 23% O DIVERSA ALIQUOTA FISCALE APPLICABILE IN PRESENZA DI (PRIMO SCAGLIONE IRPEF 23% O DIVERSA ALIQUOTA FISCALE APPLICABILE IN PRESENZA DI

ALTRI REDDITI)ALTRI REDDITI)