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Università degli Studi di Catania “Previdenza, fiscalità ed adempimenti del sostituto d’imposta” Area del Sostituto d’Imposta e-mail [email protected] Catania, 22 marzo 2011

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Università degli Studi di Ca tania “Previdenza, fiscalità ed adempimenti del sostituto d’imposta”. Area del Sostituto d’Imposta e-mail [email protected] Catania, 22 marzo 2011. I contenuti del corso. Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente – slide 3 - PowerPoint PPT Presentation

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Università degli Studi di Catania

“Previdenza, fiscalità ed adempimenti del sostituto d’imposta”Area del Sostituto d’Imposta

e-mail [email protected]

Catania, 22 marzo 2011

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I contenuti del corso Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente – slide 3

Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza - slide 11

La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale - slide 21

La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: brevi cenni al trattamento di quiescenza - slide 33

Altri adempimenti previdenziali del Sostituto d’Imposta – la DMA - slide 41

Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il conguaglio di fine anno - slide 43

Gli adempimenti generali del Sostituto d’Imposta - Il CUD – slide 50

La dichiarazione dei redditi del lavoro dipendente – Il mod. 730 – slide 57

L’Assistenza fiscale – slide 65

Ulteriori obblighi del Sostituto d’Imposta – slide 71

Discussione

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Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente

L’attuale ordinamento legislativo prevede a favore di tutti i lavoratori l'iscrizione obbligatoria ad una Cassa previdenziale e assistenziale al fine di garantire, alla data di cessazione dal servizio, l’erogazione del trattamento di quiescenza.

Pertanto, tutti i dipendenti anche se assunti a tempo determinato o per attività non istituzionali o adibiti a servizi di carattere straordinario, devono essere obbligatoriamente iscritti alla Cassa pensione istituita a favore della categoria d’appartenenza.

La contribuzione grava sia sul lavoratore che sull’Amministrazione o Ente datore di lavoro e la tipologia e la misura dei contributi dovuti, a favore di ciascuna Cassa, è diversificata in base alle disposizioni normative che ne regolano l’attività.

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Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente

La contribuzione viene applicata, con diverse modalità, sia sul trattamento fisso che sui compensi accessori.

In occasione del conguaglio di fine anno l’Amministrazione centrale provvede ad acquisire le informazioni inerenti eventuali somme accessorie liquidate dalle strutture decentrate e le relative ritenute applicate al fine dell’elaborazione del conguaglio previdenziale e del rilascio del modello CUD.

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Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente

La cassa previdenziale ed assistenziale dei dipendenti universitari è l’INPDAP

L'INPDAP, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, ente pubblico non economico a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha in carico la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali e delle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato. E’ inoltre competente per la gestione delle prestazioni pensionistiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritte alle Casse degli ex Istituti di previdenza.

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Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente

La presenza dell’INPS nella busta paga dei dipendenti universitari

Viene versata all'INPS la contribuzione inerente il trattamento di disoccupazione spettante al personale assunto a tempo determinato.

La quota è totalmente a carico del datore di lavoro ed è fissata nella misura dell’ 1,61%.

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Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente

Nella tabella di seguito riportata vengono indicate le ritenute previdenziali e le relative aliquote applicate al personale universitario strutturato iscritto alla Cassa Trattamenti pensionistici statali:

Personale iscritto alla Cassa Stato

FONDO PENSIONE INPDAP

OPERA DI PREVIDENZA / TFR FONDO CREDITO I.R.A.P.

%dip. %Datore lavoro %dip. %D. %Datore lavoro %dip. %Datore lavoro %dip. %Datore

lavoro

8,80 24,20 2,00 5,68 0,35 - - 8,50

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Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente

Viene versata all’Inpdap anche la contribuzione pensionistica aggiuntiva prevista dall’art. 3-TER della Legge n. 438/92, istituita nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto "tetto" rivalutato annualmente in base agli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di Operai ed Impiegati).

Si tratta dunque di una ritenuta tesoro aggiuntiva all’8,80% a carico del lavoratore dipendente. Per il 2011 la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in 43.042,00 euro. Pertanto, l'aliquota aggiuntiva suddetta (1%) viene applicata sulla quota di retribuzione eccedente detto limite, il quale, rapportato a 12 mesi, viene mensilizzato in 3.587,00 euro. (Nota Operativa Inpdap del 9/2/2011 n°4)

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Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall‘art.2 comma 18, della legge 335/95 per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per lo pensione con il Sistema contributivo è pari ad € 93.621,38

Si tratta dei lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dall'1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi come calcolato dall'Istat.

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Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente

L'importo del massimale contributivo previsto dall'art.3, comma 7 del Decreto Legislativo n.24 aprile 1997, n.181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'art.3 bis, comma 11, del Decreto Legislativo n.19 giugno 1999, n.229, è pari ad Euro 170.656,92.

Il minimale contributivo, previsto dall'art.1, del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito in Legge 7 dicembre 1989, n.389 e dal comma 8 dell'art.6 del decreto Legislativo 2 settembre 1997, n.314, è pari ad Euro 9.741,68

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Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza

Il dipendente universitario all'atto in cui cessa di lavorare, oltre che alla pensione, se ne ha maturato il diritto, ha in ogni caso diritto o all’indennità di buonuscita (per i dipendenti degli enti locali è il TFS) o al trattamento di fine rapporto (TFR). Tale trattamento viene erogato dall'INPDAP.

L’indennità di buonuscita è stata regolata dal D.P.R. 29/12/1973 n.1032.

Ha diritto all'indennità di buonuscita - gestita dall'INPDAP- il personale universitario, assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000, che ha conseguito almeno un anno di iscrizione al fondo. Il personale assunto dopo tale data ha diritto al Trattamento di fine rapporto. Permangono in regime di TFS, quale che sia la data della loro assunzione nella Pubblica Amministrazione, i professori ed i ricercatori universitari in quanto personale non soggetto a privatizzazione.

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Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza

Ai fini della liquidazione del Trattamento di fine Servizio, sulle competenze mensili spettanti al personale universitario, è applicato il contributo per “opera di previdenza”. L'aliquota dell’opera di previdenza è stabilita nel 2,50% sull'80% della retribuzione (pari al 2% sul 100%), per la parte a carico del dipendente e nel 7,10% sull'80% della retribuzione (pari al 5,68% sul 100%) per la quota a carico del datore di lavoro.

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Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza

La riforma del sistema pensionistico - legge 335/95 - e successivi atti normativi (legge 448/98, DPCM 20/12/1999 e DPCM 2/3/2001) hanno disposto in merito al trattamento di fine rapporto (TFR) spettante al personale Universitario.

Con le citate disposizioni e con successive circolari dell’Inpdap, che ne hanno chiarito gli aspetti applicativi, è stato stabilito che il TFR è immediatamente applicabile:

ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 1 gennaio 2001,

ai lavoratori assunti a tempo determinato successivamente al 30 maggio 2000.

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Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza

La base di calcolo del TFR comprende gli emolumenti già valutati ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita. Anche la percentuale complessiva per la determinazione del contributo è uguale a quella per l’indennità di buonuscita e cioè: 9,60% dell’attuale base contributiva per il personale universitario

La differenza nel calcolo contributivo è che per il personale in TFR il contributo del 2,5% a carico del lavoratore viene soppresso e il versamento del 9,60% è a totale carico del datore di lavoro.

L’effetto dell’abolizione del contributo a carico del lavoratore, che avrebbe creato un incremento della retribuzione dei dipendenti soggetti a TFR, è stato di fatto vanificato da una disposizione del DPCM del 20/12/1999 che stabilisce che la retribuzione del personale in TFR sia ridotta di una ritenuta figurativa pari al contributo ex opera previdenza.

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Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza

La buonuscita viene così calcolato per il personale universitario:La retribuzione utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita è pari ad un dodicesimo dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo valutabile a tale fine, comprensivo dell'indennità integrativa speciale (nella misura del 60%), e della tredicesima mensilità.L'importo così ottenuto deve essere moltiplicato per il periodo utile, computando per intero la frazione di anno superiore a sei mesi e trascurando quella uguale o inferiore.

(ultima retribuzione + retribuzione individuale di anzianità + indennità integrativa speciale (ridotta al 60% L.87/1994) conglobata + indennità di amministrazione) x (anni utili) x 0,80

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Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza

Diritto al TFR

Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un Ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all'INPDAP ai fini TFS o TFR.L'iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l'altro ovvero all'atto della definitiva cessazione dal servizio.La prestazioni a carico dell'Istituto viene liquidata dalla Sede Provinciale nel cui territorio l'iscritto ha la propria residenza.

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Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza

Diritto al TFR Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata

minima di 15 giorni continuativi nell'arco di un mese. Ciò significa che nell'ipotesi di un servizio continuativo di almeno 15 gg. effettuato però nell'arco di due mesi (Esempio: dal 20 aprile al 4 maggio) il lavoratore non matura il diritto alla prestazione.

Più servizi, ognuno dei quali inferiore ai quindici giorni, ma prestati senza soluzione di continuità con obbligo di iscrizione all'Istituto, fanno maturare il diritto al TFR qualora ovviamente la loro durata complessiva sia almeno di 15 giorni in un mese.

Il TFR va corrisposto d'ufficio; il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione ma limitarsi a sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro "G" del Mod. TFR/1 Ai sensi dell'art. 2948 c.c. il diritto al TFR è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dal giorno successivo al termine ultimo fissato dalla legge per il pagamento.

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Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza

In un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese, il lavoratore, anche se il contributo è dovuto dal datore di lavoro sulla retribuzione effettivamente corrisposta, ha diritto al TFR calcolato sulla retribuzione virtuale riferita all'intero mese.

Se più periodi di servizio prestati con continuità di iscrizione all'INPDAP a stipendio ed orari diversi ricoprano l'intero arco temporale del mese, il TFR sarà calcolato sulla somma delle retribuzioni effettivamente percepite.

Il titolare di due contratti di lavoro contemporanei, di cui uno a tempo indeterminato in regime di TFS e l'altro a tempo determinato in regime di TFR, avrà diritto al pagamento del TFR al momento della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato sempreché non stipuli un nuovo contratto il giorno successivo alla scadenza del precedente.Il TFS sarà ovviamente corrisposto alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza

Il trattamento di fine rapporto è accantonato figurativamente ed è liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297

Tale accantonamento ammonta al 9,60% della retribuzione annua (calcolata nella misura dell'80%) utile ai fini dello stesso TFR e della I.I.S. (calcolata nella misura del 48%).L'eventuale valutazione di altre voci retributive comporta una corrispondente rideterminazione della misura del contributo.La quota di accantonamento è determinata con l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sulla retribuzione utile considerata al 100% per ogni anno di servizio o frazione di anno, computandosi, come mese intero, la frazione di mese uguale o superiore ai 15 giorni.

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Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza

La retribuzione utile ai fini del TFR

Per il personale pubblico, in linea con quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, la retribuzione utile per il calcolo degli accantonamenti contiene le seguenti voci:

l'intero stipendio tabellare; l'indennità integrativa speciale; la retribuzione individuale di anzianità; gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità

di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa.

Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto.

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La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale

In questa parte tenteremo di capire come la struttura della retribuzione del personale universitario che com’è noto si compone di due parti fondamentali:

Il trattamento fondamentale; Il trattamento accessorio.

impatta:

a) sul diverso assoggettamento a ritenuta previdenziale delle somme costitutive della retribuzione stessa a seconda che esse rientrino nel trattamento fisso e continuativo o in quello accessorio;

b) sulla loro diversa valutazione ai fini pensionistici.

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La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale

Qualora le somme accessorie riscosse nell’anno risultino inferiori al 18% della somma base stipendiale imponibile, occorre in ogni caso assoggettare al contributo fondo pensione (opera previdenza) e fondo credito, la quota di importo che consente di raggiungere tale quota minima figurativa del 18%.

Questo calcolo viene denominato conguaglio previdenziale ed è necessario in quanto in base alla normativa vigente, nel sistema pensionistico dei pubblici dipendenti l’imponibile pensionistico è come minimo pari all’imponibile base maggiorato del 18%.

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La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale

Escursur normativo che ha portato il sostituto d’imposta ad effettuare il conguaglio previdenziale:

Nel lontano 1973, con il DPR 1092/1973, venne varata una riforma delle pensioni migliorativa per i pubblici dipendenti; fino a quel momento la pensione veniva calcolata infatti fino all’ammontare massimo dell’80% dell’ultima retribuzione (con 40 anni di contributi). Con questo DPR 1092/1973 la base di calcolo delle pensioni degli statali venne aumentata del 18%, cosicché con il massimo dell’anzianità (40 anni) la pensione veniva calcolata in ragione del 94.4% dell’ultimo stipendio (80% + 18% dell’80%= 94.4 %). All'epoca non fu previsto alcun onere a carico dei dipendenti statali al fine di poter beneficiare di tale maggiorazione: ciò significa che non fu imposta alcuna maggiorazione delle trattenute previdenziali

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La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale

La legge 23.12.1994 n°724 (Legge finanziaria del 1995), all'art.15, commi 1 e 2, stabilì, invece, che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, anche la maggiorazione del 18% sarebbe stata assoggettata alla ritenuta tesoro (attualmente pari all'8,80% e versata dal 1° gennaio 1996 all'INPDAP) relativa alla costituzione della futura previdenza (pensione).

Pertanto, per tutto il 1995, la trattenuta previdenziale fu applicata mensilmente al 118% (e non al 100%) della retribuzione tabellare (esclusa l'IIS). Ciò nel contesto di un “risanamento” della finanza pubblica, che pertanto non poteva più permettersi la maggiorazione in parola senza alcun onere per i beneficiari.

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La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale

Con la legge n°335/95 (riforma del sistema previdenziale), all'art.2, commi 9 e 10, è stato sancito un importante principio:

anche per i dipendenti dello Stato tutte le retribuzioni accessorie, comunque definite, diventano pensionabili a decorrere dal 1° gennaio 1996, e quindi soggette alla trattenuta previdenziale

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La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale

A questo punto la legge 335/95 avrebbe potuto prevedere, ma non lo ha fatto, l'abolizione della maggiorazione del 18%, essendo tale maggiorazione scaturita in un contesto nel quale non era previsto reale salario accessorio pensionabile.

invece la legge 335/95 ha mantenuto anche la maggiorazione virtuale del 18%, che si “affianca” alla reale retribuzione accessoria, dal 1 gennaio 1996 pensionabile

RISULTATO si deve effettuare un conguaglio annuale sulla base del reale

salario accessorio percepito, in quanto non si può, in corso d'anno, quantificare l'ammontare definitivo del salario accessorio che si percepirà dal 1 gennaio al 31 dicembre.

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La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale

E' per questo che dal 1° gennaio 1996 la trattenuta attuale dell'8,80% viene applicata mensilmente al 100% della retribuzione tabellare (e non più, come era stato per il 1995, al 118%), fatto salvo il conguaglio annuale che viene effettuato a decorrere dai mesi di gennaio e/o febbraio del successivo anno

Pertanto, il conguaglio previdenziale consiste:

1. nel determinare quanto salario accessorio è stato corrisposto nel corso del precedente anno finanziario e su cui è stata effettuata la trattenuta dell'8,80%.

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La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale

2. nel confrontare, poi, tale salario con la maggiorazione virtuale del 18%

3.1se questa maggiorazione è maggiore del salario accessorio percepito non si ha nessun ulteriore beneficio in ordine alla base pensionabile ma si avrà comunque un beneficio in ordine al conguaglio delle ritenute previdenziali che sarà minore;

3.2 se, di contro, il salario accessorio fosse stato superiore alla maggiorazione del 18%, la parte eccedente produrrà anche un beneficio rispetto alla base pensionabile e non dovrà essere effettuato nessun conguaglio delle ritenute previdenziali.

Qualora le somme accessorie riscosse nell’anno risultino inferiori al 18% della somma base stipendiale imponibile, occorre in ogni caso assoggettare al contributo fondo pensione e fondo credito, la quota di importo che consente di raggiungere tale quota minima figurativa del 18%.

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La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale

Questo calcolo viene denominato conguaglio previdenziale ed è necessario in quanto, in base alla normativa vigente, nel sistema pensionistico dei pubblici dipendenti l’imponibile pensionistico è come minimo pari all’imponibile base maggiorato del 18%.

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La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale

In ultima analisi è come se lo Stato garantisce una salario accessorio virtuale, ai fini del futuro trattamento pensionistico, pari al 18% del tabellare lordo

Quindi è solamente in sede di conguaglio annuale che si potrà determinare l'effettivo importo della ritenuta previdenziale sulla maggiorazione virtuale della retribuzione tabellare.

Se da tale conguaglio risultasse quindi un “debito” previdenziale, questo viene rateizzato in 4 rate (da febbraio a maggio), fermo restando che l'ufficio pagatore, in caso di debiti di importo limitato, può recuperare il debito anche in un'unica soluzione.

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La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale

FACCIAMO UN ESEMPIO PRATICO (con cifre puramente teoriche)1. stipendio annuo lordo tabellare = €. 16.000; maggiorazione del 18% = €. 16.000x 18% = € 2.880 ;

accessorio fisso in busta paga (indennità di ateneo) = € 1.150 ritenute previdenziali riferite alla maggiorazione = € 2.880 x 8,80% = € 253,44 (da pagare); ritenute previdenziali riferite all’indennità di ateneo = 1.150 x 8,85% = € 101,20 (già pagate); per cui se il dipendente di tale esempio avesse percepito il solo salario accessorio riferito all’indennità di

Ateneo, dovrà pagare, a conguaglio: € (253,44 – 101,20) = € 152,24; ai soli fini pensionistici il suo stipendio è però di € (16.000 + 2.880) = € 18.880

2. se il dipendente, oltre all’indennità di ateneo avesse percepito altro salario accessorio, per un totale di 2.000 €, su cui è già stata applicata la ritenuta previdenziale di € 2.000 x 8,80% = € 176, dovrebbe pagare, a conguaglio, la cifra di € (253,44 – 176) = € 77,44 cioè l'8,80% sulla differenza di € (2.880 – 2.000) = € 880 (infatti 880 € x 8,80% = 77,44 €). In tale caso, però non vi sarebbero ulteriori benefici in ordine allo stipendio pensionabile, in quanto il salario accessorio reale (€ 2.000) non eccede il salario accessorio virtuale garantito del 18% (€ 2.880);

3. se il dipendente dell'esempio avesse, invece, percepito un salario accessorio complessivo di € 3.500, oltre a non dovere pagare alcun conguaglio, avrebbe un ulteriore beneficio sulla base pensionabile pari ad € 3.500 – 2.880 = € 620 per quel determinato anno. La base pensionabile pertanto sarebbe di € (16.000 + 3.500) = € 19.500, oppure: tabellare (16.000 €) + maggiorazione del 18% (2.880 €) + parte eccedente il 18% del salario accessorio (€ 620) = € 19.500 .

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La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale

si ricorda, infine, che l'iscrizione alle Casse pensioni è obbligatoria per tutti i dipendenti a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario e anche nel caso in cui l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attività non istituzionali (art. 4, legge 8 agosto 1991, n. 274).L’obbligo d'iscrizione, pertanto sussiste, qualunque sia la natura del rapporto di lavoro, anche al fine di provvedere al trattamento di quiescenza in favore dei dipendenti alla data di cessazione dal servizio.

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La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: brevi cenni al trattamento di quiescenza

Per il personale appartenente al comparto Università il calcolo del trattamento di quiescenza va effettuato secondo la normativa vigente per i dipendenti delle Amministrazioni statali. Esso può essere diviso in base a tre sistemi:

Sistema retributivo;Sistema misto;Sistema contributivo

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La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: brevi cenni al trattamento di quiescenza

Ciò premesso sono utili per il calcolo della quota di pensione di cui all’art.13 lettera a) del D.lgs 503/92 tutte le voci retributive facenti parte del trattamento fondamentale del personale non docente dell’Università.

Nell’ambito del trattamento fondamentale, sono sottoposti alla maggiorazione del 18% di cui all’art.15 della legge n.177/1976, con esclusione della I.I.S già conglobata nello stipendio a decorrere dall’1/1/2003, i seguenti emolumenti:

- stipendio tabellare annuo lordo comprensivo dell’IIS - posizioni economiche - retribuzione individuale di anzianità ove acquisita - eventuali assegni ad personam. Concorrono, inoltre, alla formazione della prima quota di pensione la retribuzione

di posizione nonché l’indennità di Ateneo attribuite al personale appartenente alla categoria EP.

Dette indennità, ancorché valutabili nella prima quota di pensione, non formano oggetto di maggiorazione del 18% di cui all’art.15 della legge 177/76.

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La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: brevi cenni al trattamento di quiescenza

Voci retributive che concorrono determinare la quota “B” di pensione

Concorrono alla formazione della quota di pensione di cui all’art.13 lettera b) del D.lgs 503/92 le seguenti voci retributive del personale non docente dell’Università:

- indennità di ateneo attribuita al personale appartenente alle categorie B, C e D - indennità di responsabilità corrisposta al personale delle categorie B,C,D - compensi per lavoro straordinario - retribuzione di risultato attribuita al personale di categoria EP - indennità e compensi retribuiti con il fondo d’Ateneo - indennità mensile istituita ai sensi dell’art.41, comma 4, del CCNL 27/1/2005

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La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: brevi cenni al trattamento di quiescenza

SISTEMA RETRIBUTIVORequisiti Destinatari del sistema di calcolo retributivo sono i lavoratori che alla data del 31.12.95

possono vantare un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.Ai fini del computo della predetta anzianità vanno calcolati tutti i periodi e servizi comunque utili a pensione, compresi quelli riscattati o ricongiunti considerati in relazione al periodo temporale al quale si riferiscono indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, anche se successiva al 31.12.95. Occorre evidenziare che per i soggetti che al 31.12.1992 possono far valere un'anzianità pari o superiore ad anni 40, il trattamento pensionistico sarà determinato secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1992.

Sistema di calcolo

La misura della pensione è pari all'1,80% (aliquota di rendimento) della retribuzione annua pensionabile (quota A) o della retribuzione media pensionabile (quota B) per ogni anno di anzianità successivo al 15° con un massimo dell'80% dopo 40 anni di contribuzione. La somma degli importi della quota A e della quota B costituirà la misura del trattamento pensionistico annuo lordo spettante al dipendente.

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La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: brevi cenni al trattamento di quiescenza

SISTEMA MISTO Il trattamento pensionistico con il sistema misto si applica ai lavoratori che alla data del 31 dicembre

1995 possono vantare un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.Calcolo

Il trattamento pensionistico viene determinato dalla somma:della quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, per le anzianità fino al 31 dicembre 1995. Tale quota può essere di tre tipi: quota "A" per i servizi resi fino al 31 dicembre 1992;

quota "B" per i servizi resi dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 ricordando che nel caso in cui alla data del 31 dicembre 1992 si possa vantare meno di 15 anni di contribuzione, per definire il periodo di riferimento della quota B si effettua la media di tutte le retribuzioni percepite dal 1 gennaio 1993.Si ricorda che per ogni anno di anzianità precedente al 15° l'aliquota di rendimento è del 2,33%, mentre per l'anzianità maturata dall'1.1.95 al 31.12.95 tale aliquota è pari al 2%.Inoltre, l'art.2 del D.L.vo 373/93 ha introdotto un correttivo per coloro i quali alla data del 31.12.92 vantino una anzianità inferiore ad anni 15. Infatti, in questo caso, vanno escluse dal periodo di riferimento le retribuzioni annue rivalutate che risultino inferiori all'80% della retribuzione media pensionabile.La conseguente riduzione del periodo di riferimento non può però eccedere la misura del 25%.

quota "C" quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo per le anzianità acquisite dal 1° gennaio 1996 alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

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La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: brevi cenni al trattamento di quiescenza

1. SISTEMA CONTRIBUTIVO Secondo il sistema contributivo l'importo della pensione è determinato

moltiplicando il montante dei contributi versati per un coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento.Il montante è costituito dalla quantità di contributi che il dipendente ha versato, insieme al datore di lavoro, nell'intera vita lavorativa. Ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1996, viene accantonato un importo contributivo pari al 33% della retribuzione imponibile. Per le cessazioni intervenute dal 1.1.1998 tale aliquota è elevata dell'1% per la parte di retribuzione eccedente l'importo relativo al tetto pensionabile previsto per l'anno di cessazione

L'importo contributivo viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno in base al tasso di capitalizzazione, con esclusione della contribuzione dello stesso anno.

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La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: brevi cenni al trattamento di quiescenza

2. SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale (compresa quindi l'inflazione) calcolata dall'ISTAT. In caso di eventuale revisione del PIL operata dall'ISTAT, i tassi da considerare ai fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Coefficienti PIL

In caso di cessazione in corso d'anno, i contributi mensili versati vengono sommati al montante al 31 dicembre dell'anno precedente.È stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (oltre il quale non possono essere versati contributi) rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, con effetto sui periodi contributivi successivi all'assunzione ovvero alla data di esercizio dell'opzione per il sistema contributivo. Per l'anno 2011, come abbiamo visto, il massimale è pari a € 93.631,38.

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La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: brevi cenni al trattamento di quiescenza

3. SISTEMA CONTRIBUTIVO Tenuto conto della equiparazione dei periodi assicurativi fatti valere in più stati legati da regolamenti

CEE ovvero accordi di sicurezza sociale, il massimale di che trattasi non deve essere applicato ai lavoratori che abbiano maturato in Paesi comunitari o convenzionati, anteriormente all'1.1.1996, una anzianità contributiva, anche qualora la stessa sia inferiore ai 18 anni e il pro-rata italiano sia calcolato esclusivamente col il sistema contributivo.All'atto del pensionamento si effettua la somma dei contributi versati e capitalizzati giungendo così al montante contributivo individuale che verrà moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'interessato. Tabella dei coefficienti di trasformazione in relazione all'età posseduta dal dipendente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro

età= 57 valore= 4,720% età= 58 valore= 4,860% età= 59 valore= 5,006% età= 60 valore= 5,163% età= 61 valore= 5,334% età= 62 valore= 5,514% età= 63 valore= 5,706% età= 64 valore= 5,911% età= 65 valore= 6,136%

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Altri adempimenti previdenziali del Sostituto d’Imposta – la DMA

L’adempimento previdenziale più importante per i sostituti d’imposta iscritti all’INPDAP a partire dal 2005 e quello che essi devono trasmettere all'Istituto, mensilmente e per via telematica, i dati anagrafici, retributivi e contributivi relativi ai propri dipendenti entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (DMA).

Tale obbligo è stato introdotto dalla legge 326 del novembre 2003. Le informazioni così fornite consentono un tempestivo aggiornamento delle posizioni previdenziali dei lavoratori iscritti all'Ente, nonché una maggiore precisione delle informazioni retributive e contributive individuali necessarie alla liquidazione delle prestazioni e per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali previste dall'Inpdap.

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Altri adempimenti previdenziali del Sostituto d’Imposta – la DMA

La Denuncia Mensile Analitica (DMA) consente di realizzare una banca dati completa che permetta di fornire un quadro aggiornato delle singole posizioni previdenziali.

I dati contenuti nei flussi riguardano le informazioni economiche (retributive e contributive), anagrafiche, giuridiche, previdenziali e di previdenza complementare relative ai dipendenti iscritti alle Casse INPDAP.

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Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il conguaglio di fine anno

Alla fine di ogni periodo d’imposta, o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta è tenuto ad eseguire il conguaglio tra le ritenute complessivamente operate nei singoli periodi di paga e l’imposta totale dovuta sulle retribuzioni complessive corrisposte nell’anno, o fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

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Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il conguaglio di fine anno

Per ogni lavoratore dipendente il conguaglio deve avvenire:

entro il 28 febbraio dell’anno successivo per i compensi erogati nell’anno precedente (fino al 12 gennaio);

durante l’anno in caso di cessazione del rapporto, in tal caso può essere comunque ripetuto entro il 28 febbraio;

può non avvenire contemporaneamente per tutti i dipendenti.

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Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il conguaglio di fine anno

In relazione ai conteggi occorre ricordare:a richiesta del lavoratore ed a fronte di consegna del

CUD entro il 12 gennaio, occorre considerare i compensi da lavoro dipendente ed assimilati corrisposti da terzi;

di considerare gli oneri deducibili e detraibili a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute;

il datore di lavoro può anche computare oneri deducibili e detraibili spettanti ma sostenuti direttamente dal lavoratore, ma ciò non costituisce obbligo del sostituto.

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Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il conguaglio di fine anno

Il risultato del conguaglio può essere alternativamente:

a credito: il rimborso del credito IRPEF sarà rimborsato dal datore di lavoro con il pagamento della retribuzione relativa al mese in cui è stato effettuato il conguaglio.

a debito: per imposte ancora dovute, che il datore di lavoro deve trattenere dalla prima retribuzione da corrispondere.

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Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il conguaglio di fine anno

Se la retribuzione spettante non è sufficiente a coprire le imposte determinate in sede di conguaglio, si può procedere, alternativamente, nel seguente modo:

il dipendente può dichiarare per iscritto al datore di lavoro di volergli versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute. In ogni caso, il sostituto ha l’obbligo di versare all’erario, il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio, le somme dovute dal dipendente, indipendentemente dal fatto che il lavoratore le abbia rimborsate o no;

il dipendente può autorizzare il datore di lavoro, sempre per iscritto, ad effettuare il prelievo anche sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi. In questo caso, sugli importi di cui è differito il pagamento è dovuto l’interesse dello 0,50 per cento mensile (trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce)

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Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il conguaglio di fine anno

Nelle operazioni di conguaglio il sostituto d’imposta può riconoscere sia le detrazioni di cui il lavoratore ha fatto richiesta solo alla fine dell’anno, sia la detrazione per oneri sostenuti (i cui importi sono stati pagati dal sostituto mediante trattenuta dalle somme corrisposte al lavoratore).

Inoltre, se il dipendente ha intrattenuto nel corso dell’anno più rapporti di lavoro dipendente o assimilati, egli può richiedere al sostituto tenuto ad eseguire il conguaglio di fine anno di tenere conto in tale sede anche di detti redditi. Insieme a tale richiesta il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro che effettua il conguaglio la certificazione rilasciata dagli altri datori di lavoro, o da coloro i quali non sono obbligati ad effettuare la ritenuta (ad esempio i privati).

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Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il conguaglio di fine anno

Conguaglio previdenziale concorre all'imponibile IRPEF Nel caso di conguaglio fiscale effettuato a dicembre

dell’anno fiscale in corso, l'eventuale conguaglio previdenziale sarà trattato al pari delle altre ritenute previdenziali dell'anno (deducibile per l'imponibile fiscale nel calcolo di liquidazione).

Nel caso le somme da trattenere/rimborsare per effetto del conguaglio fossero liquidate nell'anno successivo a quello di imposta, è facoltà del sostituto decidere se il conguaglio previdenziale debba essere deducibile fiscalmente per l'anno di imposta o quello di applicazione.

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Gli adempimenti generali del Sostituto d’Imposta – il CUD

A questo punto della nostra trattazione, abbiamo completato il primo dei tre adempimenti generali dei Sostituti d’Imposta, vale a dire quello di:

effettuare le ritenute previste dal DPR n. 600/1973 e ad eseguire i relativi versamenti, secondo il modo indicato in tale decreto;

Ci restano quelli di: rilasciare ai percipienti una dichiarazione attestante la

ritenuta d’acconto subita (CUD); presentare annualmente l’apposita dichiarazione dei

sostituti d’imposta (Mod. 770).

 

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Gli adempimenti generali del Sostituto d’Imposta – il CUD

Tutti i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati si trovano nel CUD (Certificazione Unica dei Dipendenti). Si tratta di un modello in cui sono certificati:

le somme corrisposte per lavoro dipendente (e quelle assimilate ai redditi di lavoro dipendente);

l’ammontare delle ritenute operate, delle deduzioni e delle detrazioni d’imposta effettuate;

i contributi previdenziali e assistenziali dovuti e versati agli istituti previdenziali, compresi quelli a carico del lavoratore;

gli altri dati individuati con il provvedimento di approvazione dello schema di certificazione unica.

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Gli adempimenti generali del Sostituto d’Imposta – il CUD

Oltre alla parte dedicata ai dati del datore di lavoro e del contribuente (parte A del modello), la struttura del CUD si compone di due distinte sezioni:

la prima, dedicata ai dati fiscali (parte B del modello);

la seconda, dedicata ai dati previdenziali e assistenziali (parte C del modello).

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Gli adempimenti generali del Sostituto d’Imposta – il CUD

Nel CUD sono certificate anche le somme assoggettate a tassazione separata, vale a dire, gli arretrati relativi ad anni precedenti e le indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti o anticipazioni.

Il CUD serve al lavoratore, in sostanza, per conoscere i redditi percepiti nell’anno, le deduzioni e le detrazioni riconosciute dal datore di lavoro, le ritenute subite. Tali dati occorrerà poi indicarli nella dichiarazione dei redditi (se si è tenuti alla sua presentazione)

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Gli adempimenti generali del Sostituto d’Imposta – il CUD

Il CUD, in forma cartacea, deve essere consegnato dal sostituto d’imposta (il datore di lavoro), in duplice copia, al dipendente o assimilato, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il reddito certificato.

Se il rapporto di lavoro cessa prima della fine del periodo d’imposta, la consegna al lavoratore dipendente va effettuata entro 12 giorni dalla richiesta del medesimo.

Il modello può anche essere trasmesso in formato elettronico, purché il dipendente abbia la possibilità di ricevere e stampare lo stesso per i successivi adempimenti. Tale modalità deve essere esclusa, ad esempio, quando il sostituto deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto, o quando il rapporto di lavoro sia cessato. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

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Gli adempimenti generali del Sostituto d’Imposta – il CUD

UTILIZZO DEL MODELLO CUD PER LA SCELTA DELL’8 E DEL 5 PER MILLE

Il lavoratore esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi può utilizzare il CUD per effettuare le scelte della destinazione dell’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa e del cinque per mille della propria IRPEF per determinate finalità.

Per tale scelta si utilizza l’apposita scheda, che il sostituto

d’imposta è tenuto a consegnare al dipendente o assimilato e che va acclusa al CUD.

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Gli adempimenti generali del Sostituto d’Imposta – il CUD

COME PRESENTARE LA SCHEDA

Per comunicare le scelte, va presentata la scheda in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello UNICO Persone Fisiche, con le seguenti modalità:

allo sportello di un ufficio postale che provvederà, gratuitamente, a trasmettere la scheda all’Amministrazione finanziaria;

ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.

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La dichiarazione dei redditi del lavoro dipendente – Il mod. 730

I lavoratori dipendenti presentano la dichiarazione dei redditi, quando sono tenuti a farlo, mediante il modello 730 (scad. 31 maggio verso CAF esterni abilitati). In alternativa, è possibile utilizzare il modello Unico, ma con presentazione esclusivamente in via telematica (scad. 31 luglio).

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La dichiarazione dei redditi del lavoro dipendente – Il mod. 730

Non sempre, comunque, il lavoratore dipendente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ad esempio, egli è esonerato, quando i suoi redditi dell’anno derivano da:

lavoro dipendente e assimilati (interamente conguagliati dal sostituto e attestati nel CUD);

abitazione principale (con relative pertinenze); somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad

imposta sostitutiva (ad esempio interessi sui BOT)

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La dichiarazione dei redditi del lavoro dipendente – Il mod. 730

Il contribuente esonerato può, tuttavia, avere convenienza a presentare la dichiarazione dei redditi. Questo accade, ad esempio, quando egli vuole far valere oneri sostenuti che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta, oppure quando ha il diritto a usufruire di una detrazione per carichi familiari di cui il datore di lavoro non ha tenuto conto, ovvero per chiedere il rimborso di eccedenze d’imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nell’anno precedente o da acconti versati nello stesso anno.

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La dichiarazione dei redditi del lavoro dipendente – Il mod. 730

1. QUANDO il lavoratore dipendente NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

possesso di solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico sostituto d’imposta; obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto; possesso solo di redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se è stato chiesto

all’ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio, e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);

reddito complessivo, al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 4.800 euro nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale), redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità semplificata, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

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La dichiarazione dei redditi del lavoro dipendente – Il mod. 730

2. QUANDO il lavoratore dipendente NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

reddito complessivo comunque costituito, nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni, non superiore a 8.000 euro (al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze) e sul quale non sono state operate ritenute;

possesso oltre al reddito di lavoro dipendente, di redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a 7.500 euro);

possesso, oltre al reddito di lavoro dipendente, solo di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali) o di redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

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La dichiarazione dei redditi del lavoro dipendente – Il mod. 730

1. QUANDO il lavoratore dipendente È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

durante l’anno si cambia datore di lavoro (e si è in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati CUD) e l’imposta corrispondente al reddito complessivo supera 12 euro;

l’INPS o altri Enti gli hanno pagato indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute se non si tratta di redditi esenti;

al lavoratore dipendente sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte;

si percepiscono retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);

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La dichiarazione dei redditi del lavoro dipendente – Il mod. 730

2. QUANDO il lavoratore dipendente È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

si conseguono anche redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);

il datore di lavoro non ha trattenuto nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF (in tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale superi 12 euro);

nell’anno si conseguono anche plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM del modello Unico.

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La dichiarazione dei redditi del lavoro dipendente – Il mod. 730

COME CORREGGERE IL 730Chi ha utilizzato il modello 730 per dichiarare i propri redditi deve controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) o dall’intermediario (Caf, professionista), allo scopo di verificare che non ci siano errori di compilazione o di calcolo.

Qualora si riscontrassero errori bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l’assistenza affinché provveda a sanarli e a redigere un modello 730 rettificativo in tempo utile per effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, ovvero dati che non modificano la liquidazione delle imposte, vi è la possibilità di:

presentare un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione. Il modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico.

presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Se invece il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.

La dichiarazione integrativa non sospende, infatti, le procedure di conguaglio (addebito di imposte oppure accredito di rimborsi) da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico.

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L’assistenza fiscale

L'assistenza fiscale, disciplinata per la prima volta dall'art. 78 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, consiste in una procedura semplificata che permette ai contribuenti di adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, presentando il modello 730, o al proprio sostituto di imposta (assistenza diretta), o ai centri di assistenza fiscale (CAF) o ai professionisti abilitati (assistenza indiretta).

L’utilizzo del modello 730 comporta per il contribuente una serie di vantaggi come la facilità di compilazione senza effettuare calcoli, ottenere l’eventuale rimborso immediato dei crediti d’imposta direttamente nel cedolino delle competenze, di poter effettuare il versamento diretto delle imposte a saldo o in acconto, effettuato in entrambi i casi dal sostituto d’imposta , sulle competenze, nonché di delegare al sostituto d’imposta o al centro di assistenza fiscale l’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

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L’assistenza fiscale

L’assistenza indiretta comporta per il sostituto d’imposta la sola applicazione, sul cedolino delle competenze erogate dal mese di luglio, dei risultati contabili elaborati dai soggetti abilitati.

L’acquisizione di tali risultati avviene oramai in maniera elettronica e cioè, i soggetti abilitati mettono a disposizione sui loro siti web appositi link in cui comunicano al sostituto il modello 730/4 con gli importi da applicare sulle competenze mensili.

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Risultanze a credito: Per il rimborso del credito IRPEF di deve utilizzare l’ammontare complessivo delle ritenute operate (a titolo di IRPEF e/o di addizionale regionale e comunale) relative ai redditi di lavoro dipendente erogati nel mese di luglio (da parte del sostituto d’imposta). Se l’ammontare complessivo delle ritenute dovesse risultare insufficiente, il sostituto d’imposta rimborserà gli importi residui utilizzando le ritenute operate nei mesi successivi, fino ad esaurimento dei rimborsi stessi e comunque entro il mese di dicembre. Se a fine anno il sostituto d’imposta non sia riuscito a rimborsare l’intero importo, lo stesso provvederà a indicare la parte residua sul modello CUD ed il lavoratore potrà utilizzarla nella dichiarazione dei redditi successiva.

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L’assistenza fiscale

Risultanze a debito: Versamento del debito IRPEF, nonché della 1° rata d’acconto, addizionali Regionali e Comunali, operando la trattenuta sulla retribuzione erogata nel mese di luglio (“netto in busta”) e versamento del relativo importo nel mese di agosto.

Qualora sussista incapienza nella retribuzione netta, il sostituto d’imposta provvederà a trattenere gli importi residui nei mesi successivi, fino ad esaurimento e comunque entro il mese di dicembre. Gli importi differiti saranno maggiorati dell’interesse dello 0,40% mensile da versare cumulativamente all’imposta dovuta.

L’importo dell’unica o seconda rata d’acconto IRPEF verrà trattenuta dalla retribuzione del mese di novembre. Nel caso tale retribuzione risulti insufficiente effettuerà la trattenuta dell’importo residuo sulla retribuzione netta corrisposta nel mese di dicembre (applicando gli interessi dello 0,40%).

Qualora a fine anno, il sostituto d’imposta non abbia trattenuto l’intero importo dovuto, la parte residua ed i relativi interessi dello 0,40% mensili, dovranno essere versati a cura del lavoratore stesso al concessionario della riscossione entro il mese di gennaio dell’anno successivo. Il sostituto d’imposta dovrà pertanto comunicare ai lavoratori interessati, entro il mese di dicembre, gli importi residui non versati.

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L’assistenza fiscale

Rateazione pagamenti: Se i dipendenti si avvalgono del pagamento rateale (escluso per la seconda rata di acconto irpef), per cui sul mod. 730-4 è indicato il numero delle rate (minimo 2 e massimo 5), sugli importi frazionati si applicherà l’interesse dell’0,50% mensile.

Il pagamento rateale deve concludersi entro il mese di novembre con versamento di quanto trattenuto, da parte del sostituto d’ imposta entro il successivo 16 dicembre. Se anche in questa ipotesi risultasse incapiente la retribuzione netta mensile si applicherà oltre all’interesse per il rateizzo anche la maggiorazione dello 0,40% sulla parte della ritenuta residua e trattenuta nel mese successivo.

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L’assistenza fiscale

Cessazione rapporto di lavoro: Abbiamo due ipotesi:

a) Cessazione intervenuta prima delle fasi di conguaglio, con importi a debito: il sostituto di imposta non dovrà effettuare alcun conguaglio, poiché dovrà provvedere il lavoratore direttamente al pagamento secondo le modalità e i termini previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi. Nel caso che la cessazione sia intervenuta prima del completamento delle operazioni di conguaglio (oltre il mese di luglio) il sostituto d’imposta dovrà sempre comunicare al dipendente gli importi a debito residui affinché l’interessato possa versare direttamente al Concessionario per la riscossione (con l’interesse dello 0,40%).

b) Cessazione intervenuta prima delle fasi di conguaglio, con importi a credito e a condizione che la presentazione della dichiarazione sia avvenuta nel corso del rapporto di lavoro: il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio.

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Ulteriori obblighi del Sostituto d’Imposta

A fronte dell’obbligo di certificazione per il sostituto d’imposta è posto anche l’obbligo di dichiarazione mediante la redazione del modello 770. In particolare l’Università deve redigere il modello 770 semplificato. Questo modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui, sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, indennità di fine rapporto, redditi di lavoro autonomo, nonché i dati contributivi, previdenziali e assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata per il periodo d'imposta precedente.

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Ulteriori obblighi del Sostituto d’Imposta

La Circolare n. 15/E/2008 specifica che la novità, secondo cui la richiesta annuale delle detrazioni da parte del sostituito è condizione essenziale per il riconoscimento delle detrazioni stesse, riguarda soprattutto le detrazioni per familiari a carico (art. 12 del TUIR), mentre la spettanza delle ulteriori detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR è collegata a situazioni oggettive (es. qualità di dipendente o di pensionato del sostituito) di cui il sostituto è già a conoscenza. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato.

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Ulteriori obblighi del Sostituto d’Imposta

Tale Circolare ministeriale in esame ha chiarito il dubbio relativo all’eventuale sanzionabilità del sostituto d’imposta nel caso in cui il contribuente non fornisca al proprio sostituto, nei termini da questi stabiliti, la comunicazione necessaria per fruire delle detrazioni ed il sostituto abbia riconosciuto, comunque, le detrazioni d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate specifica che, se il lavoratore dipendente (o il collaboratore) non effettua la comunicazione necessaria per fruire delle detrazioni fiscali per sé e per i familiari a carico (art. 12 del TUIR) entro il termine stabilito dal proprio sostituto d’imposta, questi deve, dal mese successivo, interrompere l’erogazione delle detrazioni concesse e recuperare quelle erogate precedentemente. In questo modo, il datore di lavoro non sarà sanzionato per aver già riconosciuto le detrazioni d’imposta anche in assenza della dichiarazione del proprio dipendente.