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Pignoramento presso terzi e ruolo del sostituto d’impostaa cura di Cristian Valsiglio – Consulente del Lavoro in Varese

A distanza di un anno dal provvedimento che ha dato attuazione al prelievo fiscale del 20% sugli importi oggetto di pignoramento interviene l’Agenzia delle Entrate con la circolare interpretativa del 3 marzo 2011, n.8/E.Le istruzioni contenute nella circolare, fortemente complessa e ricca di spunti operativi e di analisi normative non solo fiscali, arrivano in estremo ritardo, anche relativamente alla consegna, entro il 28 febbraio, della certificazione delle predette somme da consegnare al creditore pignoratizio ad opera del terzo erogatore.Le riflessioni che si andranno a elaborare nel presente articolo verteranno principalmente sugli impatti nella gestione del personale e, in particolare, sugli obblighi operativi del datore di lavoro quale sostituto d’imposta.

Quadro normativoL’articolo 21, co.15 della L. n.449/07, così come modificato dall’art.15, co.2, L. n.102/09, ha previsto che, in caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal soggetto erogatore che rivesta la qualità di sostituto di imposta, con un’aliquota pari al 20%, rinviando, per le modalità di attuazione, all’emanazione di un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 3 marzo 2010, n.34755, in applicazione dell’art.21, co.15 della L. n.449/07, così come modificato dall’art.15, co.2 della L. n.102/09, ha previsto, con effetto dal 5 marzo 2010, l’applicazione della ritenuta del 20% sugli importi oggetto di pignoramento.Successivamente a tale provvedimento, l’Agenzia delle Entrate (R.M. n.18/E/10) ha rilasciato il codice tributo 1049 utile per il versamento dell’imposta del 20% tramite modello F24.

I soggetti interessati alla procedura del pignoramento dello stipendio I soggetti coinvolti nel pignoramento dello stipendio sono:

4 creditore pignoratizio: colui che richiede tramite il giudice il pignoramento dello stipendio;4 debitore: il dipendente pignorato;4 terzo erogatore: il datore di lavoro che deve provvedere a trattenere l’importo pignorato dal

cedolino del dipendente e bonificare al Creditore Pignoratizio il predetto importo.Sotto l’aspetto prettamente giuslavoristico è bene ricordare che il pignoramento dello stipendio è disciplinato dalle seguenti due norme:1. Art.545 c.p.c., co.3, 4, 5 e 6 “Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 24n.12 del 21 marzo 2011

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Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge”.2. Art.2 DPR n.180/50 (reso applicabile anche ai dipendenti privati dalla L.

n.31 1/04)L’art.2 del DPR n.180/50 prevede che è consentito il pignoramento e il sequestro di stipendi, salari, retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni e gli altri assegni di quiescenza per rifondere i seguenti obblighi:` per i soli crediti alimentari è stabilito nella misura fissa del terzo al netto di

ritenute;` per tutti i debiti verso lo Stato e verso gli altri enti e aziende e imprese da cui il

debitore dipende, derivanti dal rapporto di impiego, è stabilito nel limite del quinto, al netto delle ritenute;

` per tributi allo Stato, alle province e comuni, rientra nel limite del quinto, al netto di ritenute.

Il pignoramento non può colpire una quota maggiore del quinto dello stipendio al netto delle ritenute di legge, in caso di simultaneo concorso di crediti, derivanti dal rapporto di lavoro e per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni. In caso di contemporaneo concorso di crediti, tra cui quelli alimentari, il pignoramento non può colpire una quota maggiore della metà dello stipendio, sempre valutato al netto delle ritenute di legge; il limite del quinto, quindi, risulta applicabile non solo per i tributi, ma per ogni specie di credito, qualunque sia la sua causa, alla stessa stregua dell'art.545, co.4 c.p.c. (Corte Cost. n.89/87 e n .878/88).Per quanto riguarda il pignoramento e il sequestro del trattamento di fine rapporto, che l'art.545, co.3 c.p.c. include tra le indennità pignorabili e sequestrabili nei limiti del quinto, la disciplina risultante dall'avvenuta estensione del regime dei dipendenti pubblici a quelli privati non è cambiata; infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.99/93, anche il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici (ora anche dei dipendenti privati) deve considerarsi pignorabile e sequestrabile.

Aspetti giuridici e processuali del pignoramento presso terziLa C.M. n.8/E/11 illustra gli aspetti distintivi processuali e giuridici collegati al pignoramento, in particolare, l’Agenzia delle Entrate precisa che:4 in base all’art.1 173 c.c. le obbligazioni possono derivare da contratto, da fatto

illecito e da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l’ordinamento giuridico;

4 l’art.2740 c.c. prevede che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri, salve le limitazioni espressamente stabilite dalla legge;

4 se l’adempimento dell’obbligazione non avviene spontaneamente da parte del debitore, il creditore, salvi i casi in cui possieda già un titolo esecutivo, può agire in giudizio per la tutela dei propri diritti al fine di ottenere una pronuncia giurisdizionale che ne disponga l’adempimento;

4 in caso di pronuncia favorevole al creditore passata in giudicato, se il debitore

Aspettigiuridici e

processuali

La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 25n.12 del 21 marzo 2011

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non osserva il comando contenuto nella stessa, il creditore può intraprendere l’espropriazione forzata attraverso il pignoramento dei beni del debitore, ai sensi degli artt.491 e ss. c.p.c.;

4 il pignoramento può riguardare beni immobili o mobili;4 se il pignoramento riguarda beni mobili, può essere eseguito presso il debitore

medesimo ovvero presso un terzo, a sua volta debitore del debitore; in quest’ultimo caso, a mente dell’art.543 del c.p.c., il pignoramento può riguardare i crediti del debitore verso terzi o le cose del debitore che sono in possesso di terzi.

Quando operare la ritenuta del 20%Come previsto dall’art.1, co.1 del provvedimento 3 marzo 2010, il terzo erogatore-sostituto d’imposta (ai sensi dell’art.23 del DPR n.600/73) opera, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20% sulle somme oggetto di pignoramento assoggettabili a ritenuta alla fonte in base alle seguenti disposizioni (art.1, co.1 ultimo periodo del Provvedimento 3 marzo 2010).L’art.1, co.1 del Provvedimento 3 marzo 2010, in particolare, prevede che

“Il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni, nell'articolo 11, commi 5, 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 nonché nell'articolo 33, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42”.

4 Titolo III del DPR n.600/73- ritenute su redditi di lavoro dipendente (art.23);- ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art.24); - ritenute su redditi di lavoro autonomo (art.25);- ritenute su redditi da provvigioni (art.25-bis);- ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (art.25-ter); - ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale (art.26);- ritenuta sui dividendi (art.27);- ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli

enti pubblici (art.28);- ritenuta compensi dello stato (art.29);- ritenute su premi e vincite (art.30).

4 Art.11, co.5, 6 e 7, L. n.413/91: ritenute alla fonte da effettuare sulle indennità di esproprio, occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva;

4 Art.33, co.4, DPR n.42/98 ritenute alla fonte sul reddito di lavoro autonomo e altri redditi di cui all’articolo 25 del DPR n.600/72.

Al fine di evitare oneri di indagini da parte del terzo erogatore, in un’ottica di semplificazione, l’Agenzia delle Entrate precisa che è onere del creditore “dimostrare che le stesse attengono ad ipotesi per le quali la ritenuta non deve essere operata, restando inteso che altrimenti il terzo provvederà ad applicarla”, pertanto “Il Pro vvedimento non pone a carico del terzo obblighi di indagine in merito

Ritenute20%

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alla qualificazione reddituale delle somme, anzi, nel prevedere una ritenuta in misura fissa, presuppone che il terzo non sia normalmente a conoscenza della tipologia di reddito che sta erogando”.In sostanza, il sostituto d’imposta dovrà applicare automaticamente e senza nessuna ulteriore verifica della tipologia reddituale di riferimento la ritenuta del 20% in presenza delle tre seguenti condizioni:9 deve trattarsi di una somma per la quale deve essere operata una ritenuta alla

fonte, ai sensi delle richiamate disposizioni;9 il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef;9 il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta.

Aspetto oggettivo: natura delle sommeRelativamente alla natura delle somme da assoggettare al predetto prelievo, l’Agenzia delle Entrate illustra i seguenti esempi:

0 Somme per le quali è applicabile la ritenuta

ESEMPIO 1Se il dipendente (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro (debitore) al pagamento di retribuzioni arretrate, ottiene il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente bancario del datore di lavoro, l’istituto bancario (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare la ritenuta del 20% all’atto del pagamento delle somme in favore del dipendente, trattandosi di redditi di lavoro dipendente, per i quali, a norma dell’art.23 del DPR n.600/73, è previsto il prelievo alla fonte.

ESEMPIO 2Sarà tenuto ad operare la ritenuta il terzo che eroga a un soggetto Irpef utili o dividendi su partecipazioni sociali per i quali l’art.27 del DPR n.600/73 prevede l’assoggettamento ad imposta mediante ritenuta alla fonte.

ESEMPIO 3Se il terzo eroga somme di cui all’art.11, co.5 e 6, della L. n.413/91 (indennità di esproprio, occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva ecc) per le quali il successivo co.7 ne prevede, all’atto della corresponsione, una ritenuta alla fonte nella misura del 20%.

0 Somme per le quali non è applicabile la ritenuta

ESEMPIO 1Se il locatore di un immobile (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del locatario (debitore) al pagamento di pigioni di affitto arretrate, riesce a pignorare lo stipendio dell’inquilino presso il suo datore di lavoro (terzo erogatore), quest’ultimo non deve effettuare alcuna ritenuta, in quanto i redditi di fabbricato non rientrano tra quelli che, ai sensi delle disposizioni enunciate, devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte.

ESEMPIO 2Se il terzo eroga somme che costituiscono componenti positive del reddito d’impresa, ad eccezione delle ipotesi in cui anche per tale tipologia di reddito è previsto un prelievo alla fonte, come nel caso di provvigioni inerenti a rapporti di

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Aspetto oggettivo

Ritenutaapplicabile

Ritenuta non applicabile

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La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 27

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commissione (art .25-bis del DPR n.600/73) o di corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore (art.25-ter del medesimo decreto) il terzo erogatore non deve applicare alcuna ritenuta.

ESEMPIO 3Se le somme sono erogate dal terzo a titolo di risarcimento di un danno emergente, che abbia, cioè, provocato una lesione effettiva e immediata al patrimonio del creditore pignoratizio (art. 6, co.2 del Tuir) il terzo erogatore non deve applicare alcuna ritenuta.

0 Somme per le quali è applicabile la ritenuta solo parzialmenteQualora l’importo pignorato comprenda redditi di diversa natura il terzo erogatore applicherà la ritenuta solo sulla parte imponibile che il creditore pignoratizio avrà indicato nella dichiarazione di responsabilità utile.A titolo esemplificativo la circolare illustra il seguente caso:

ESEMPIO 1Somma da corrispondere: 100,00 euroDi cui:· reddito da prestazioni di lavoro autonomo: 70,00 euro;· Iva: 14,00 euro (70,00 euro x 20%);· spese anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente: 16,00 euro La ritenuta sarà pari a euro 14,00 (70,00 euro x 20%) in quanto l’Iva e le spese vive anticipate non concorrono a formare reddito imponibile.

ESEMPIO 2Somma da corrispondere: 100,00 euroDi cui:· reddito da prestazioni di lavoro autonomo: 70,00 euro;· Iva: 14,00 euro (70,00 euro x 20%);· Interessi moratori: 16,00 euroLa ritenuta sarà pari a euro 17,20 (86,00 euro x 20%) in quanto l’Iva non concorre a formare reddito imponibile mentre gli interessi moratori, ai sensi dell’art.6, co.2 del Tuir costituiscono redditi della stessa natura del reddito principale (in questo caso reddito di natura autonoma).

Il terzo erogatore sarà, comunque, tenuto a indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta i vari importi corrisposti, specificando per quali di essi è stato effettuato il prelievo alla fonte e in che misura.

0 Somme per le quali è già stata applicata la ritenuta

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Ritenutaapplicabile

in parte

Ritenuta giàapplicata“il terzo erogatore che corrisponda somme in favore di soggetti dive rsi dalle

persone fisiche e dalle società di persone, non è tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte, fermo restando l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta i dati del percettore e l’ammontare delle somme erogate; quest’ultimo adempimento, infatti, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d), del Provvedimento, è posto a carico dell’erogatore anche nei casi in cui egli non operi un prelievo alla fonte o perché il creditore pignoratizio non è un soggetto Irpef ovvero perché le somme erogate non hanno natura reddituale (salvo quanto si dirà in seguito in merito alle somme erogate agli Agenti della riscossione) o non scontano ritenute alla fonte in base alle disposizioni richiamate”.

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Se dal provvedimento del giudice dovesse risultare che le somme da erogare sono già al netto di ogni ritenuta di legge, il terzo erogatore deve operare il prelievo alla fonte del 20%, ricorrendone le condizioni, se il creditore non è in grado di dimostrare l’avvenuta effettuazione della ritenuta.

ESEMPIO 1Creditore pignoratizio: lavoratore dipendenteNatura delle somme pignorate: reddito di lavoro dipendenteTerzo pignoratore: la Banca (è stato pignorato il conto corrente del datore di lavoro).Se gli importi pignorati sono già stati assoggettati al prelievo fiscale, il lavoratore dipendente, per non subire l’ulteriore decurtazione del 20% (ritenuta che deve applicare la banca/terzo pignorato), deve dimostrare che il datore di lavoro ha già applicato sulle retribuzioni per le quali è stato attivato il pignoramento le ritenute di cui all’art.23 del DPR n.600/73.Il terzo erogatore (la banca) dovrà riportare nel proprio modello 770 le somme erogate con indicazione o meno della avvenuta effettuazione della ritenuta del 20%.

Spese di lite distratte in favore del difensore del creditore pignoratizioLa C.M. n.8/E/1 1 precisa che le spese processuali distratte in favore del difensore del creditore pignoratizio per il giudizio di esecuzione sono soggette alla ritenuta del 10% in quanto indicate nell’ordinanza di assegnazione.

Agenti di riscossioneNon trova applicazione la ritenuta del 20% sugli importi previsti da procedure di esecuzione promosse dall’Agenzia delle Entrate per recupero dei crediti (tali crediti difatti hanno natura tributaria e pertanto non possono scontare un ulteriore prelievo fiscale).

Assegni divorzili e assegni alimentariA tal proposito la circolare ribadisce che:· gli assegni divorzili sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex

art.50, co.1, lett.i) del Tuir;· gli assegni alimentari (per i figli) non generano reddito.A tale riguardo la circolare n.8/E/1 1 precisa che:

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Spese di lite

Agentiriscossione

Assegni

Aspettosoggettivo:

creditorepignoratizio

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“esigenze di semplificazione degli adempimenti a carico del terzo erogatore, il quale, peraltro, non è tenuto a individuare la parte dell’assegno destinata al mantenimento dei figli, comporta che le somme in questione non devono essere assoggettate alla presente ritenuta, fermo restando l’obbligo del terzo erogatore di indicarle nel proprio modello 770, nella sezione I del prospetto SY. Diversamente, se il terzo erogatore conosce la natura delle somme che sta erogando (ad esempio, perché datore di lavoro del coniuge obbligato), applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito”.

Aspetto soggettivo0 Creditore pignoratizioLa ritenuta deve essere effettuata nei confronti dei creditori pignoratizi soggetti Irpef e non anche nei confronti di enti e società soggetti Ires.A tale scopo la circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che:

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0 Terzo erogatoreIl terzo erogatore deve essere un sostituto d’imposta.

Il ruolo e l’attività del sostituto d’imposta terzo erogatore: il datore di lavoro Come correttamente evidenzia la circolare in commento in caso di pignoramento presso terzi vi sono due distinti rapporti obbligatori:Debitore Pignoratizio 4 Creditore Pignoratizio (procedura esecutiva)Debitore Pignoratizio 4 Terzo erogatoreDifatti “I crediti oggetto di pignoramento (...) sono quelli che il debitore vanta nei

con fronti del terzo esecutato e che quest’ultimo estingue effettuando il pagamento, anziché nelle mani del proprio creditore (il debitore nel meccanismo del pignoramento), in quelle di un terzo soggetto (il creditore pignoratizio), con effetti liberatori nei con fronti del primo (il debitore) ”.Qualora il rapporto tra debitore e terzo fosse anche corrispondente a un rapporto tra lavoratore dipendente e datore di lavoro, potrebbe sorgere una duplice rilevanza dal punto di vista fiscale:· prelievo sui redditi di lavoro dipendente ex art.23 del DPR n.600/73;· prelievo sull’importo pignorato ex art.21, co.15, L. n.449/97.

ESEMPIOCreditore pignoratizio: professionistaNatura delle somme pignorate: reddito di lavoro autonomo professionale Debitore pignorato: lavoratore dipendenteTerzo erogatore: il datore di lavoro (è stato pignorato lo stipendio del dipendente) Il datore di lavoro dovrà effettuare una duplice ritenuta:· sullo stipendio (da versare con il codice tributo 1001)· sull’importo pignorato (da versare con il codice tributo 1049)

Esempio cedolino paga (con controllo 1/5) (*)

Descrizione Competenza Trattenuta Fig. Imp. Aliq./NoteStipendio 1.000,00Ctr. c/dipe INPS -91,90 1.000,00 9,19%I.R.Pe.F. Lorda 208,86 908,10 23,00%Detrazione art.13 T.u.i.r. 125,82I.R.Pe.F Netta (1001) -83,04Netto pre-pignoramento 825,06Pignoramento Lordo 1.500,00Pignoramento Lordo nel rispetto del 1/5 - 1 6 5 , 0 1 825,06 (verifica 1/5)I.R.Pe.F. su pign. (1049) -33,00 -165,01 20%Importo da bonificare a creditore pign. 132,01Netto al dipendente 660,05

(*) L'atto di pignoramento definisce il rispetto di 1/5 dello stipendio

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Datoredi lavoro

Esempi

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Non si pongono particolari problemi ove il pignoramento ha per oggetto somme considerate al netto della ritenuta relativa al reddito derivante dal rapporto intercorrente fra terzo erogatore e debitore (nell’esempio, quella relativa al reddito di lavoro dipendente), in quanto, come afferma la circolare, “ il terzo (che nell’esempio è anche datore di lavoro) dovrà operare la sola ritenuta ai sensi dell’art. 21, comma 15, della legge n. 449 del 1997, nel presupposto che abbia già operato la ritenuta ordinariamente prevista (nell’esempio, per il reddito di lavoro dipendente)”.

Esempio cedolino paga (valore pignorato al netto delle imposte) (*)

Descrizione Competenza Trattenuta Fig. Imp. Aliq./NoteStipendio 1.000,00Ctr. c/dipe INPS -91,90 1.000,00 9,19%I.R.Pe.F. Lorda 208,86 908,10 23,00%Detrazione art. 13 T.u.i.r. 125,82I.R.Pe.F Netta (1001) -83,04Netto pre-pignoramento 825,06Pignoramento Lordo 600,00Pignoramento Lordo senza rispetto 1/5 -600,00I.R.Pe.F. su pign. (1049) -120,00 -600,00 20%Importo da bonificare a creditore pign. 480,00Netto al dipendente 225,06

(*)L'atto di pignoramento non definisce un limite alla pignorabilità dello stipendio.

Particolari problemi, afferma l’Agenzia delle Entrate, potrebbero sorgere ove il pignoramento abbia ad oggetto somme considerate al lordo della prima ritenuta, quella cioè, relativa, nell’esempio, al reddito di lavoro dipendente. In tal caso, infatti, posto che:` sulla base del provvedimento di assegnazione del giudice, il terzo è tenuto a

corrispondere al creditore l’esatto ammontare delle somme assegnate, al netto della ritenuta prevista dalla nuova disposizione;

` il terzo è comunque tenuto ad operare anche la ritenuta ordinariamente prevista per il reddito di lavoro dipendente, qualora le somme disponibili presso il terzo esecutato non siano sufficienti, in tutto o in parte, a garantire l’effettuazione di entrambe le ritenute:- il debitore (sostituito) è obbligato a fornire al terzo erogatore (sostituto) le

somme necessarie al versamento;- il sostituto dovrà comunque versare le ritenute all’erario nei termini

ordinariamente previsti, anche se il sostituito non ha ancora provveduto al pagamento (circolare n.326/97, paragrafo n .3.2).

In tal modo è assicurato l’esatto adempimento da un lato dell’ordine contenuto nel provvedimento giurisdizionale, dall’altro delle disposizioni generali in materia di sostituzione d’imposta.

n.12 del 21 marzo 2011

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La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 31

n.12 del 21 marzo 2011

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Descrizione Competenza Trattenuta Fig. Imp. Aliq./NoteStipendio 1.000,00Ctr. c/dipe INPS -91,90 1.000,00 9,19%I.R.Pe.F. Lorda 208,86 908,10 23,00%Detrazione art. 13 T.u.i.r. 125,82I.R.Pe.F Netta (1001) -83,04Netto pre-pignoramento 825,06Pignoramento Lordo 850,00Pignoramento Lordo senza rispetto 1/5 -850,00I.R.Pe.F. su pign. (1049) -170,00 -850,00 20%Importo da bonificare a creditore pign. 680,00Netto al dipendente -24,94Importo sul quale il D.L. può rivalersi per effettuare la ritenuta da 1001 58,10 (908,10-850)Importo da rich iedere al lavoratore -24,94(*)L'atto di pignoramento non definisce un limite alla pignorabilità dello stipendio.

Esempio cedolino paga (valore pignorato al lordo delle imposte) (*)

In realtà i problemi si posso riscontare ove l’atto di pignoramento (di somme al lordo o al netto delle ritenute) non preveda un limite alla pignorabilità dello stipendio.A tale scopo, come suggerito dalla C.M. n.8/E/11, poiché in sede di espropriazione forzata assume un ruolo fondamentale l’udienza in cui il terzo è chiamato a comparire e ad asseverare l’esistenza e l’ammontare del debito ai sensi dell’art.547 c.p.c., sarebbe opportuno che in detta sede il terzo esecutato rappresentasse di essere il soggetto tenuto all’effettuazione anche del prelievo alla fonte in qualità di datore di lavoro, in modo che la somma che costituirà oggetto di pignoramento e di successiva assegnazione sia quella che residua al netto di tale prelievo.

Adempimenti a carico dei soggetti interessati al pignoramentoF Adempimenti del terzo erogatoreLa C.M. n.8/E/11 elenca gli adempimenti a carico del terzo erogatore, il quale dovrà:` operare la ritenuta d’acconto del 20% sulle somme pignorate;` versare l’imposta entro il 16 del mese successivo (secondo le ordinarie regole

di cassa) l’imposta del 20% tramite F24 con il codice tributo 1049 (R.M. n.18/E/10). In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice è espo-

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Adempimentiterzo

erogatore

La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 32n.12 del 21 marzo 2011

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sto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versat i” , con indicazione, nel campo “Rateazione/regione/prov/mese rif” e nel campo “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, nel formato “00MM” “AAAA” (per leAmministrazioni dello Stato continueranno ad applicarsi le disposizionispecifiche relative al versamento diretto);

` comunicare al debitore l’ammontare delle somme erogate al creditorepignoratizio e delle ritenute effettuate;

` certificare al creditore pignoratizio l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro i termini previsti dall’art.4, co.6-quater del DPR n.322/98;

` indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta i dati relativi al debitore e alcreditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. Detta

indicazione deve essere effettuata anche se non sono state operate ritenute. Inoltre, ovviamente, il terzo erogatore dovrà bonificare l’importo pignorato, al netto della ritenuta (in mancanza di dichiarazione di responsabilità del creditore) al creditore pignoratizio.Per ciò che riguarda:Comunicazione al debitore delle somme erogate al creditore pignoratizio, la

circolare precisa che non vi sono particolari termini e formalità per la comunicazione che deve effettuare il terzo erogatore, tuttavia, in caso di debitore pignorato sostituto d’imposta, la predetta comunicazione dovrà pervenire in tempo utile per predisporre la dichiarazione modello 770.La predetta comun icazione inoltre:· può essere unica per tutto l’anno;· può essere inviata in forma libera anche tramite sistemi telematici;· deve essere effettuata anche al debitore non sostituto d’imposta;· deve essere effettuata anche nell’ipotesi in cui il terzo erogatore non abbia

provveduto a operare le ritenute.In riferimento ai destinatari, inoltre, la circolare afferma che in caso di

liquidazione, trasformazione, fusione, scissione o, se persona fisica, in caso di morte del debitore, i dati devono essere comunicati ai soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sul reddito, in base alle disposizioni di cui agli artt.5, 5-bis e 5-ter del DPR n.322/98.Certificazione della ritenuta nei confronti del creditore pignoratizio:

9 deve essere consegnata entro l’ordinario termine del 28 febbraio dell’annosuccessivo (termine già scaduto per le ri tenute effettuate nel 2010);

9 non è soggetta a particolari formalità;9 deve riportare le somme erogate e le ritenute effettuate.Inoltre la circolare evidenzia due casistiche particolari:1.Se le somme erogate costituiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati,

qualora il creditore pignoratizio (lavoratore dipendente o collaboratore) intenda chiedere al proprio attuale datore di lavoro di tenerne conto in sede di conguaglio, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del DPR n. 600/1973, il terzo erogatore (ad es. la banca del datore di lavoro inadempiente) dovrà consegnare la predetta certificazione entro 12 giorni dalla richiesta da parte del creditore pignoratizio;

2.Se l’ordinanza di assegnazione del giudice è riferita a più creditori, il terzo erogatore dovrà rilasciare tante certificazioni quanti sono i destinatari del provvedimento di assegnazione.

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A titolo esemplificativo, in quest’ultimo caso, se il difensore del creditore pignoratizio ha chiesto, in proprio e nella sua qualità di procuratore, l’esecuzione della sentenza di condanna del debitore al pagamento di somme sia nei confronti dell’assistito per i crediti a quest’ultimo riferiti, sia nei propri confronti per le spese distratte in suo favore, il terzo erogatore dovrà consegnare due distinte certificazioni: una al soggetto assistito, per le somme a costui riferibili, e l’altra al difensore, per le somme a costui riferibili; in tal caso, infatti, entrambi i soggetti assumono la veste di creditori pignoratizi.Qualora nell’ordinanza non fosse specificata la misura dell’importo riferibile a ciascun creditore, in mancanza di puntuale indicazione da parte dei creditori interessati, mediante dichiarazione da rendere ai sensi del DPR n.445/00, il terzo erogatore provvederà ad imputare ai creditori le somme e le ritenute in parti uguali.La dichiarazione del sostituto d’imposta: il terzo erogatore dovrà predisporre il nuovo quadro SY sia nel caso in cui abbia applicato la ritenuta sia nel caso in cui ciò non sia stato effettuato.

0 Adempimenti del creditore pignoratizioIl creditore pignoratizio dovrà:· indicare le somme certificate dal terzo erogatore nella propria dichiarazione

reddituale (anche se trattasi di importi soggetti a tassazione separata in quanto, ad esempio, arretrati di stipendi);

· scomputare, in tale sede, le ritenute versate dal terzo erogatore.In presenza di ammontare delle ritenute subite maggiore dell’imposta risultante in fase di dichiarazione reddituale, il creditore potrà alternativamente:· scomputare l’eccedenza dall’imposta relativa al periodo di imposta successivo;· chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.Qualora:` le somme concesse siano riferite a redditi di lavoro dipendente e assimilati, il

creditore pignoratizio potrà richiedere al proprio datore di lavoro di tenerne conto in sede di conguaglio ai sensi dell’art.23, co.4, del DPR n.600/73 consegnando la certificazione rilasciatagli dal terzo erogatore;

` le somme costituiscano reddito di impresa, già tassato secondo i principi di imputazione per competenza, e il terzo erogatore abbia operato la ritenuta, il creditore pignoratizio avrà diritto di scomputare le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui le somme pignorate sono erogate.

Inoltre il creditore pignoratizio potrà rendere al terzo erogatore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.47 e 76 del DPR n.445/00 volta a esonerare il terzo erogatore dall’obbligo di operare la ritenuta, ad esempio perché l’importo pignorato non rientra tra quei redditi da assoggettare a ritenuta d’acconto.Tramite la predetta dichiarazione il creditore pignoratizio comunica al terzo anche l’ammontare eventualmente corrispondente all’imposta sul valore aggiunto che non deve essere assoggettato a ritenuta.In caso di dichiarazione mendace, ferme restando le sanzioni penali, la circostanza che il creditore non indichi nella propria dichiarazione dei redditi le somme percepite, in sede di accertamento dovrà essere valutata come circostanza aggravante ai fini dell’applicazione delle correlate sanzioni.

Adempimenticreditore

pignoratizio

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F Adempimenti del debitore pignoratoL’art.4, co.1, del Provvedimento 3 marzo 2010 recita: “Il debitore tenuto alla presentazione della dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve indicare i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito”.Pertanto, il debitore pignorato, ove sostituto d’imposta, dovrà procedere alla indicazione dei dati relativi al creditore pignoratizio e al rapporto che ha dato origine alla controversia nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770). Inoltre, l’art.4, co.2, del predetto Provvedimento prevede che “Il debitore non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguagio, di cui agli articoli 23, 24 e 29, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alle somme corrisposte dal terzo erogatore”.Tuttavia, il creditore pignoratizio potrà richiedere al debitore, ove operativo e sostituto di imposta, di tenere conto delle predette somme, certificate dal terzo erogatore, in sede di conguaglio ex art.23, co.4 del DPR n.600/73.

Adempimentidebitore

pignorato

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ESEMPIO

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1. Creditore pignoratizio: lavoratore dipendente2. Natura delle somme pignorate: reddito di lavoro dipendente3. Debitore pignorato: datore di lavoro4. Terzo pignoratore: la Banca (è stato pignorato il conto corrente del datore di lavoro)Azioni:a. Il terzo pignoratore (la Banca) applica la ritenuta del 20% e versa l’imposta;b. Il terzo pignoratore (la Banca) certifica al creditore pignoratizio (il dipendente) le somme e la

ritenuta del 20% effettuata;Il creditore pignoratizio chiede al debitore pignorato (datore di lavoro) l’effettuazione del conguaglio fiscale con le somme oggetto di pignoramento e certificate dallaBanca