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Università degli Studi di Catania “Previdenza, fiscalità ed adempimenti del sostituto d’imposta” Area del Sostituto d’Imposta e-mail [email protected] Catania, 21 e 22 marzo 2011

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Università degli Studi di Catania

“Previdenza, fiscalità ed adempimenti del sostituto d’imposta”Area del Sostituto d’Imposta

e-mail [email protected]

Catania, 21 e 22 marzo 2011

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I contenuti del corso

Il quadro di riferimento – I sostituti d’imposta

I redditi da lavoro dipendente

I redditi assimilati al lavoro dipendente

La struttura della retribuzione del personale universitario

Determinazione del reddito da lavoro dipendente

Detrazioni e deduzioni

La tassazione separata

Le novità fiscali dal 2011

Discussione

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Il quadro di riferimento – I sostituti d’imposta

Il riferimento normativo ai Sostituti d’imposta va ricercato nel D.P.R. 600 del 1973 ex art. 64.

Definizione: è quella persona fisica o giuridica che la legge tributaria sostituisce completamente al soggetto passivo nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria. Si definisce infatti, colui che in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri per tutte le situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto.

L’obbligo del pagamento del tributo viene imposto al sostituto a prescindere dalla sua relazione con i presupposti del pagamento stesso. La peculiarità del sostituto e quella di essere debitore del sostituito cioè del lavoratore dipendente e/o assimilato.

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Il quadro di riferimento – I sostituti d’imposta

Nel campo delle imposte dirette la sostituzione produce il duplice effetto di anticipare i tempi di riscossione dei tributi e di obbligare colui che ha conseguito compensi soggetti a ritenuta di presentare la dichiarazione dei redditi: proprio per ottenere tale scopo al sostituto fanno carico tutta una serie di incombenze di carattere contabile (certificazione delle somme erogate e delle trattenute operate, registrazione delle operazioni effettuate, ecc..) dette ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA.

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Il quadro di riferimento – I sostituti d’imposta

Teniamo presente che l’Università è ricompresa tra i sostituti d’imposta di cui all’art. 23 del DPR 600/73 e non fra quelli di cui all’art. 29 del decreto medesimo, se essa ricevesse comunicazione da un sostituto d’imposta di cui all’art. 29 del DPR 600/73 (Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo) per compensi dallo stesso erogati a titolo di trattamento accessorio di lavoro dipendente, sarebbe corretta la semplice comunicazione diretta all’Università ove il percipiente fosse strutturato; qualora si addivenisse invece a qualificare il compenso come art. 50 lett. B) del TUIR dovrebbe essere rilasciato solo il CUD al lavoratore da parte del sostituto e non un’altra forma di comunicazione, che quindi dovrebbe essere respinta.

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Il quadro di riferimento – I sostituti d’imposta

QUADRO NORMATIVO GENERALE D.P.R. n.600/1973 Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi - e successive modifiche ed integrazioni

D.P.R. n.917/1986 T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sul Reddito) e successive modifiche ed integrazioni

D.P.R. n.322/1998 - Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi - e successive modifiche ed integrazioni

C.C.N.L. comparto Università

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I redditi da lavoro dipendente

I redditi di lavoro dipendente sono definiti dalla normativa tributaria (art. 49 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) come “quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri”.

La retribuzione percepita mensilmente dai lavoratori universitari è classificata nell’ambito della categoria dei redditi di lavoro dipendente e come tale è assoggettata ad imposizione fiscale

Sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente tutte le indennità e le somme percepite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, o a questi equiparati (ad esempio, la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, ecc.).

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I redditi da lavoro dipendente

Vi sono alcune tipologie di redditi che sono considerati “assimilati” a quelli di lavoro dipendente. L’art. 50 del TUIR riporta un elenco tassativo di questi redditi

L’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, in linea di principio, comporta un trattamento tributario quasi identico a quello riservato a tali redditi, se si esclude, per alcuni redditi assimilati il diritto alle detrazioni e alcune altre specificità.

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I redditi da lavoro dipendente

art. 50 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

comma 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33 lett. a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44;

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative.

comma 2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.

comma 3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo 14.

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I redditi da lavoro dipendente

Occorre, in primo luogo, ricordare come l’inserimento della lettera C) bis nel TUIR, che ha operato così la trasformazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da redditi da lavoro autonomo a redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente,riguardi il solo profilo fiscale senza incidere sulla disciplina del rapporto contrattuale;

La nuova qualificazione fiscale comporta, da un lato, la cessazione della ritenuta fissa del 20% a titolo d'acconto dell'IRPEF e, dall'altro, il calcolo di una ritenuta operato sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito all'atto del pagamento del compenso.

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I redditi assimilati al lavoro dipendente

La normativa di riferimento Codice Civile – libro V del Lavoro – titolo III: del Lavoro

Autonomo : art. 2222 contratto d’opera: Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (lavoro autonomo);

Codice di Procedura Civile (regole processuali in materia di lavoro) – art. 409 comma 3° ..omissis altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

D. Lgs. 165/2001 art. 7 comma 6° - evidenzia la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere a contratti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità e provata competenza, contraddistinte da elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo

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I redditi assimilati al lavoro dipendente

La normativa di riferimento art. 3, comma 76, della legge finanziaria 2008, che aveva in un primo tempo

innovato l'art. 7, comma 6, del dlgs 165/2001, prevedendo che le Amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non potessero far fronte con personale in servizio, potessero conferire incarichi individuali (con contratti di lavoro autonomo professionale, occasionale o co.co.co.) a esperti di «particolare e comprovata specializzazione universitaria».

la Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 46 riscrive nuovamente il comma 6 dell’art. 7 del D. lgs n. 165/2001 introducendo significativi correttivi alla disciplina dettata dalla legge Finanziaria 2008.Innanzitutto la norma prevede che per l’affidamento degli incarichi esterni è necessario il possesso, da parte dell’affidatario, di una “particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”. Quindi non necessariamente la specializzazione richiesta all’affidatario, comunque comprovata e particolare, scaturisce dalla formazione universitaria.

D.Lgs del 24 ottobre 2004, attuativo della c.d. legge Biagi, che all’art. 61 enuncia che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso…omissis introducendo dunque le CO.CO.PRO

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I redditi assimilati al lavoro dipendente

La normativa di riferimentoCircolare 5 del 2006 – punto di incontro tra la Legge Biagi e il Dipartimento della Funzione Pubblica relativamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, avente ad oggetto “Collaborazioni coordinate e continuative. Presupposti e limiti alla stipula dei contratti. Regime fiscale e previdenziale. Autonomia contrattuale ..omissis … anche le Pubbliche Amministrazioni sono profondamente orientate da logiche programmatorie, finalizzate al controllo delle attività ed alla valutazione dei risultati, pertanto le collaborazioni esterne dovrebbero già naturalmente inserirsi nell’ambito di attività oggetto dell’indirizzo politico-amministrativo che trovano logica attuazione attraverso la definizione di obiettivi strategici ed obiettivi operativi. Pertanto, in generale, qualsiasi contratto di lavoro autonomo contiene un progetto un programma, perché il progetto o il programma altro non è che il contenuto della prestazione.

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I redditi assimilati al lavoro dipendente

I SOGGETTI FISCALMENTE RESIDENTI IN ITALIA

ART. 2 DEL T.U.I.R.Le persone fisiche sono considerate residenti in Italia se: Soggetti iscritti nelle anagrafi delle popolazioni residente per la maggior parte del periodo

d’imposta; Soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte

del periodo d’imposta (il domicilio è nel luogo in cui essi hanno stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. Art. 43 c.c.);

Soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale – art. 43 c.c.).Queste citate condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d’imposta se sussistono per oltre 183 gg anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e il decesso o la nascita e la fine dell’anno. La circolare 304 del 2.2.97 precisa che il riferimento temporale all’iscrizione anagrafica,al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. In ogni caso sono considerati sempre residenti dalla legislazione italiana, coloro che se pur cancellati dalle anagrafi delle popolazioni, perché emigrati, risiedono in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il DM 4.5.99

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I redditi assimilati al lavoro dipendente

La trasformazione fiscale dei redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa

l'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) operando così la trasformazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da redditi da lavoro autonomo a redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

le modifiche riguardino il solo profilo fiscale senza incidere sulla disciplina del rapporto contrattuale;

La nuova qualificazione fiscale comporta, da un lato, la cessazione della ritenuta fissa del 20% a titolo d'acconto dell'IRPEF e, dall'altro, il calcolo di una ritenuta operato sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito all'atto del pagamento del compenso.

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I redditi assimilati al lavoro dipendente

RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E COONTINUATIVA PREVALENTEMENTE ERSONALE SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE, RICONDUCIBILE A UNO O PIÙ PROGETTI SPECIFICI DI LAVORO O FASI DI ESSO DETERMINATI DAL COMMITTENTE E GESTITI AUTONOMAMENTE DAL COLLABORATORE IN FUNZIONE DEL RISULTATO

nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del

committente

indipendentemente dal tempo

impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa

caratteristiche principali:•Tipo di obbligazione: di risultato•Soggetti contrattualizzabili: Tutti tranne professionisti ai quali si richiede l’iscrizione ad un albo per l’esercizio dell’attività richiesta. •Oggetto: Se l’incarico ha una durata pari a quella del progetto o programma di lavoro, l’attività

può essere generica purchè finalizzata al raggiungimento dello scopo di progetto. Se l’incarico riguarda una fase di progetto o del programma di lavoro l’attività deve essere svolta da un soggetto con peculiari attitudini professionali.

TIPOLOGIE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA: CONTRATTO A PROGETTO

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I redditi assimilati al lavoro dipendente

QUANDO UNA PERSONA SI OBBLIGA A COMPIERE VERSO UN CORRISPETTIVO UN’OPERA O UN SERVIZIO CON LAVORO PREVALENTEMENTE PROPRIO E SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

caratteristiche principali:

•Tipo di obbligazione: Di risultato e di mezzi •Soggetti contrattualizzabili: Liberi professionisti iscritti ad albi; Professionisti per i quali non esiste un albo ma, che esercitano abitualmente una determinata attività; Dipendenti pubblici purché preventivamente autorizzati; Lavoratori occasionali che non esercitano abitualmente una determinata attività. •Oggetto: Attività di lavoro svolta in completa autonomia, per il compimento di un’opera materiale e/o intellettuale o la prestazione di un servizio.

TIPOLOGIE DI CONTRATTI D’OPERAINCARICO PROFESSIONALEINCARICO OCCASIONALE

CONTRATTO D’OPERA

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si considerano rapporti di lavoro aventi ad oggetto attività di lavoro autonomo abitualmente esercitate dal prestatore d’opera.

caratteristiche principali:•Tipo di obbligazione: di mezzi e di risultato•Soggetti contrattualizzabili: Soggetti iscritti in albi o elenchi professionali se l’esercizio di una determinata attività ne è condizionato; soggetti che esercitano abitualmente una determinata professione, per la quale non esiste alcun albo. •Oggetto: incarichi aventi ad oggetto la prestazione di opere intellettuali e/o materiali o la fornitura di servizi

INCARICO PROFESSIONALE

I redditi assimilati al lavoro dipendente

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I redditi assimilati al lavoro dipendente

sono rapporti di lavoro autonomo, non esercitati abitualmente dal prestatore d’opera.

caratteristiche principali:•Tipo di obbligazione: di mezzi e di risultato•Soggetti contrattualizzabili: Non è richiesto alcun requisito particolare tranne per i dipendenti pubblici che devono essere preventivamente autorizzati dal loro ente•Oggetto: Attività che non necessitano di alcun coordinamento o continuità, in quanto di durata minima.

INCARICO OCCASIONALE

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I REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE

SONO QUELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E COONTINUATIVE CHE NON DEVONO SVOLGERSI NELL’AMBITO DI UN PROGETTO

caratteristiche principali:• Tipo di obbligazione: di mezzi e di risultato• Soggetti contrattualizzabili: Professionisti iscritti ad albi ma, senza P.Iva. (solo se il contratto ha per oggetto un’attività rientrante tra quelle previste dall’albo di appartenenza e l’ordine professionale prevede tale possibilità ad esempio: l’elenco dei pubblicisti nell’ambito dell’ordine dei giornalisti) • Pensionati di vecchiaia • Componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti. • Oggetto: Un’unica attività, ben definita

VECCHIE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

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I REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE

Con riferimento allo specifico delle collaborazioni, al fine di individuare la qualificazione tributaria occorre avere riguardo ad una pluralità di elementi:

Oggetto dell’attività prestata e modalità contrattuali, ai fini del configurarsi delle fattispecie oggettivamente previste dall’art. 50 lett. c bis) del TUIR (collaborazioni tipiche ed atipiche);

Rilettura delle tipologia di attività alla luce delle fonti (normative, statutarie, regolamentari, atti amministrativi) istitutive del rapporto ai fini di un possibile contemporaneo configurarsi di altra fattispecie di reddito assimilato (frequentemente lett. b) e lett. c) dell’art. 50 del TUIR);

Qualora il percipiente sia legato da rapporti di lavoro dipendente con il committente, verifica dell’eventuale legame con i compiti istituzionali del prestatore medesimo (assorbimento nel lavoro dipendente della prestazione);

Rilettura della qualificazione tributaria delle co.co.co. alla luce delle caratteristiche fiscali soggettive del percipiente (assorbimento nella professione)

1. La qualificazione tributaria delle collaborazioni

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I REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE

Il problema della qualificazione tributaria è in qualche modo un problema alquanto complesso soprattutto con riferimento all’aspetto dell’assorbimento della collaborazione nella professione. Peraltro diverse pronunce ministeriali, soprattutto su interpelli, si sono susseguiti negli anni, tanto che si possono sintetizzare nei seguenti concetti:

esistono attività, che in quanto previste da ordinamenti professionali, si presumono assorbite dal reddito professionale indipendentemente dalla loro abitualità (ad esempio l’attività di revisore per i commercialisti);

Vi sono invece altre attività le quali, non rientrando nell’oggetto della professione specifica, necessitano di analisi circa l’abitualità con le quali sono esercitate;

2. La qualificazione tributaria delle collaborazioni

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I REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE

molte singole fattispecie hanno ottenuto un pronunciamento che esonera il committente datore di lavoro dal dubbio della sua qualificazione tributaria, ma è anche vero, che in realtà molti pronunciamenti che sono diventati prassi sembrano in effetti violare il dispositivo previsto dal TUIR. Ci riferiamo per esempio alla tipologia di professioni per le quali non essendo previsto un albo professionale, come per i consulenti informatici, prassi vuole che essi siano assorbiti dalla professione se titolari di partita IVA, quando in effetti questa professione potrebbe essere esercitata in maniera abituale pur senza partita IVA ed avere tutte le caratteristiche per la qualificazione di co.co.co..Dunque, in generale, ogni qualvolta un’attività lavorativa sia svolta da un professionista la prassi prevede l’assorbimento della collaborazione nella professione indipendentemente dall’oggetto dell’incarico.

3. La qualificazione tributaria delle collaborazioni

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I REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE

Linea di demarcazione sottile tra

1. lavoro autonomo professionale;

2. lavoro occasionale;

3. Lavoro da collaborazione coordinata o a progetto.

il punto di riferimento è dato dalla definizione di reddito di lavoro autonomo che è un definizione c.d. per differenza rispetto ai redditi d’impresa in quanto il lavoro autonomo è quello derivante dall’esercizio di arti e professioni esercitate in maniera abituale che siano diverse dalle tipologie del reddito d’impresa richiamate dall’art. 55) del TUIR. In tali fattispecie, l’abitualità si presume nell’ipotesi di esercizio di attività per lo svolgimento delle quali è prescritta l’iscrizione ad albo professionale. La collaborazione occasionale o prestazione d’opera occasionale si definisce per differenza rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative: si tratta, quindi, di una prestazione di lavoro autonomo che, rispetto all’attività del committente, oltre a non richiedere un coordinamento, si presenta saltuaria.

La linea di demarcazione tra le diverse sfere di reddito assimilato

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La struttura della retribuzione del personale universitario

La struttura della retribuzione del personale universitario si compone di due parti fondamentali:

Il trattamento fondamentale; Il trattamento accessorio.

Questa struttura vale sia per i professori universitari e i ricercatore che per il personale tecnico amministrativo non dirigente, per il quale è stata confermata anche dall’ultima tornata della contrattazione collettiva (in particolare dall’art. 83).

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La struttura della retribuzione del personale universitario

Il personale tecnico amministrativo è classificato in quattro categorie, di cui una riservata alle elevate professionalità denominate rispettivamente B, C, D, EP. Ognuna delle categorie ha 7 livelli economici.

Il trattamento fondamentale, calcolato su 13 mensilità annue, del personale tecnico amministrativo e composto da:

stipendio tabellare posizioni economiche eventuali assegni ad personam retribuzione individuale di anzianità ove acquisita equiparazione stipendiale prevista dall’art.31 del DPR n.761/79

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La struttura della retribuzione del personale universitario

Il trattamento accessorio è composto da: indennità d’Ateneo indennità accessoria mensile indennità di responsabilità retribuzione di posizione e retribuzione di risultato del personale EP posizioni organizzative indennità e compensi retribuiti con il fondo d’Ateneo compensi per lavoro straordinario altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge

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La struttura della retribuzione del personale universitario

LA TREDICESIMA la tredicesima, così denominata per il fatto che costituisce una mensilità aggiuntiva, ormai prevista da

tutti i contratti nazionali di lavoro. Poiché la Tredicesima mensilità matura per dodicesimi, nell’ipotesi di inizio e di cessazione di rapporti di lavoro nel corso dell’anno, l’importo spettante a tale titolo sarà commisurato in proporzione ai dodicesimi lavorati. E’ soggetta a contributi previdenziali ed assistenziali; a tal fine il relativo importo viene sommato alla retribuzione del mese di corresponsione (in genere lo stipendio di dicembre); è soggetta al prelievo Irpef ad aliquota massima e per tale erogazione il datore di lavoro non opera alcuna detrazione d’imposta. La retribuzione di riferimento è quella percepita dal dipendente al momento dell’erogazione, vale a dire lo stipendio del mese di dicembre. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, invece, si fa riferimento alla retribuzione del mese di cessazione. E’ utile precisare che non tutte le voci stipendiali corrisposte ai dipendenti vengono considerate ai fini della determinazione della tredicesima:

rientra nel calcolo di tale valore la retribuzione globale; non rientrano nel calcolo, gli importi stipendiali non aventi carattere retributivo, quali, ad esempio:

le maggiorazioni per lavoro straordinario; le indennità per ferie; le indennità per la reperibilità (nell’ipotesi di sevizio facoltativo); i rimborsi spese; le indennità sostitutive.

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La struttura della retribuzione del personale universitario

Tutte le voci di trattamento economico sia fondamentale che accessorio sono sempre corrisposti al lordo delle ritenute sia fiscali che previdenziali di competenza, a carico sia del datore di lavoro che del dipendente, nelle misure stabilite dalle attuali disposizioni in materia.

Ovviamente, quando viene modificato il trattamento tabellare od iniziale di ciascuna categoria di inquadramento di un dipendente in pari data e decorrenza si modificano anche tutti gli altri trattamenti economici, contrattualmente previsti, che a questo valore facciano riferimento, come gli importi orari delle prestazioni di lavoro straordinario, ecc..

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Determinazione del reddito da lavoro dipendente

Per la determinazione del reddito di lavoro dipendente si utilizza il cosiddetto “principio di cassa”. In sostanza, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori che il lavoratore percepisce in un periodo d’imposta, anche se sotto forma di erogazioni liberali.

Il criterio di cassa ha una sola deroga in base alla quale si considerano percepite nel periodo d’imposta anche le somme corrisposte dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono (in tal caso, si parla di “principio di cassa allargato”).

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Determinazione del reddito da lavoro dipendente

La determinazione del reddito di lavoro dipendente vale anche come base imponibile ai fini previdenziali (cosiddetto “principio della unificazione della base imponibile fiscale e previdenziale”), salvo alcune eccezioni appositamente stabilite.

Tuttavia, ai fini previdenziali, si applica il criterio di competenza, poiché si fa riferimento solo ai redditi maturati nel periodo di imposta.

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Determinazione del reddito da lavoro dipendente

Il lavoratore dipendente paga le imposte sui redditi da lavoro (Irpef e addizionali) attraverso il sistema della ritenuta alla fonte. In sostanza, la tassazione avviene tramite il datore di lavoro che, in qualità di sostituto d’imposta, ha l’obbligo di effettuare, all’atto del pagamento delle somme, una trattenuta a titolo di acconto delle imposte dovute dal dipendente.

Le ritenute sono soggette a conguaglio fiscale che si effettua normalmente nel mese di febbraio successivo all’anno fiscale di riferimento, allorché sono acquisite anche le somme dei compensi accessori liquidati direttamente dagli uffici presso i quali presta servizio il lavoratore dipendente.

L’imposizione diretta sul lavoro dipendente si basa essenzialmente sul meccanismo della ritenuta alla fonte a fronte di entrambe le tipologie di tassazione previste dal TUIR, vale a dire la tassazione ordinaria e la tassazione separata (sui compensi percepiti in un unico periodo ma imputabili ad anni precedenti).

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Determinazione del reddito da lavoro dipendente

Sul trattamento fondamentale, i sostituti d‘imposta devono operare le ritenute erariali con la tecnica dello scaglionamento. Sui trattamenti accessori deve essere operata ritenuta con l’aliquota marginale (percentuale di imposta applicata alla porzione di reddito ricadente nell’ultimo scaglione del lavoratore)

Le competenze differite (es. tredicesima) sono tassate invece sulla base dell’aliquota massima, mentre gli eventuali arretrati relativi ad anni precedenti, sono sottoposti a tassazione separata applicando l’aliquota media del biennio precedente.

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Determinazione del reddito da lavoro dipendente

Per ritenute erariali si intende l’insieme delle trattenute mensili aventi natura fiscale operate dal Sostituto d’Imposta sui redditi di lavoro dipendente erogati ai lavoratori amministrati. In sede di elaborazione della rata mensile il sostituto provvede, infatti, alla determinazione dell’imponibile fiscale (dato dal compenso lordo diminuito del totale delle ritenute previdenziali) e al calcolo delle imposte dovute.

IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) Addizionale all’Irpef regionale e comunale

Ad esclusione dell’IRPEF che è calcolata su base mensile a titolo d’acconto d’imposta, le ritenute per addizionale sono calcolate in sede di conguaglio fiscale effettuato normalmente nel mese di febbraio successivo all’anno di riferimento. Sulle competenze mensili al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali il sostituto provvede alla determinazione e al versamento dell’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) totalmente a carico del datore di lavoro.

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Determinazione del reddito da lavoro dipendente

L’IRPEF è l'imposta sul reddito delle persone fisiche. E' un'imposta progressiva che cresce in funzione di fasce di reditto prestabilite. Ossia non si applica uniformemente sul totale del reddito annuale bensì varia secondo scalini predeterminati e denominati per l'appunto Scaglioni IRPEF. Così il reddito imponibile viene scomposto in tranches, non necessariamente proporzionali fra loro, a ognuno dei quali si applica una specifica tassazione denominata Aliquota IRPEF.

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Determinazione del reddito da lavoro dipendente

Scaglioni reddito 2011 Aliquota Irpef lordo

da 0 a 15.000 euro 23% 23% del reddito

da 15.000,01 a 28.000 euro 27%3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro

da 28.000,01 a 55.000 euro 38%6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro

da 55.000,01 a 75.000 euro 41%17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro

oltre 75.000 euro 43%25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro

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Determinazione del reddito da lavoro dipendente

Come calcolare l'Irpef lorda 2011 Irpef lorda = [ (Reddito totale) - (tutti gli oneri

deducibili) - (deduzione abitazione principale)] * (% aliquote))

Come calcolare l'Irpef netta 2011 Irpef netta = (Irpef lorda) - (tutte le detrazioni a cui si

ha diritto: familiari a carico, tipologia di reddito, oneri sostenuti,

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Determinazione del reddito da lavoro dipendente

per determinare il reddito imponibile ai fini Irpef dunque è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo soltanto gli oneri deducibili (vale a dire tutte le somme indicate nell’articolo 10 del TUIR) e la rendita catastale dell’abitazione principale.

Una volta quantificato il reddito imponibile, per ottenere l’imposta (lorda) occorre applicare a detto importo le relative aliquote.

Il prelievo Irpef effettivo (imposta netta) si calcola diminuendo l’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per familiari a carico, per tipologia di reddito posseduto, per spese sostenute, ecc.).

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Determinazione del reddito da lavoro dipendente

Per effetto delle aliquote andiamo a definire

l’Area di Esenzione (vecchia no-tax area):Si tratta cioè di quella fascia di redditi percepiti dalle persone fisiche che per effetto

delle detrazioni per tipologia reddituale non è soggetta all’imposizione irpef. Essa risulta così determinata:

8.000 euro, per i lavoratori dipendenti, se il periodo di lavoro coincide con l’intero anno; 7.500 euro, per i pensionati al di sotto dei 75 anni, se la pensione è riscossa per l’intero

anno, e per coloro che percepiscono assegni di mantenimento dagli ex-coniugi; 7.750 euro, per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni, sempre con periodo di

pensione coincidente con l’intero anno; 4.800 euro, indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell’anno, per i contribuenti

con reddito da lavoro autonomo e con altri tipi di reddito espressamente indicati: redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro; rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati per un importo complessivo non superiore a 500

euro.

Ovviamente, l’area esente da Irpef aumenta ulteriormente se ci sono familiari a carico.

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Determinazione del reddito da lavoro dipendente

LE ADDIZIONALI IRPEFOltre alla ritenuta Irpef, il datore di lavoro deve

trattenere dalle somme corrisposte al lavoratore anche l’addizionale regionale e quella comunale. Queste si calcolano applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell’Irpef, al netto degli oneri deducibili, le aliquote stabilite dalle Regioni e dagli enti locali.

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Determinazione del reddito da lavoro dipendente

Addizionale regionale L’addizionale regionale all’Irpef è dovuta alla Regione nella

quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa. L’importo dovuto è calcolato dal datore di lavoro all’atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre la retribuzione corrisposta nel mese di novembre.

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Determinazione del reddito da lavoro dipendente

Addizionale comunaleL’addizionale comunale all’Irpef è un’imposta istituita direttamente

da ogni singolo Comune (l’elenco dei Comuni che l’hanno deliberata è pubblicato sul sito internet www.finanze.gov.it e riportato annualmente nel modello Unico Persone Fisiche). Essa è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.

L’aliquota può variare dallo 0,2 allo 0,8 per cento, ma in alcuni casi sono previste maggiorazioni (0,3 per cento per quei Comuni che non rispettano il “Patto di stabilità”) o soglie di esenzione per i contribuenti in possesso di determinati redditi.

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Detrazioni e deduzioni

La deduzione fiscale è un'agevolazione che opera sul reddito imponibile anziché (come per le detrazioni) sull'imposta.

Che cosa significa?Al momento di calcolare il reddito "imponibile" (quello su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle imposte sui redditi) vengono "dedotte" le somme che costituiscono una deduzione. Queste somme possono essere previste dal fisco (art. 10 e 10 bis del TUIR) o possono essere applicate dal contribuente, qualora si tratti di spese sostenute per cui il fisco conceda questo tipo di agevolazione (spese "deducibili").

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Detrazioni e deduzioni

La detrazione fiscale è un'agevolazione che opera sull'imposta anziché (come per le deduzioni) sul reddito imponibile.

Che cosa significa?Dopo che sul reddito imponibile (quello su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle imposte sui redditi) è stata calcolata l'imposta, da questa somma vengono "detratte" le somme che costituiscono una detrazione. Queste somme possono essere previste dal fisco (detrazioni per carichi familiari, per categorie di lavoro) o possono essere applicate dal contribuente, qualora si tratti di spese sostenute per cui il fisco conceda questo tipo di agevolazione (spese "detraibili").

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Detrazioni e deduzioni

Meglio le detrazioni o le deduzioni?

Dipende innanzitutto dagli importi delle deduzioni o detrazioni determinate dal fisco.

Dipende anche dall'aliquota applicata sulle spese detraibili: se questa – come accade nel sistema fiscale italiano degli ultimi anni - è del 19%, allora converrebbe la deduzione, visto che consente di non pagare l'imposta su quell'importo tenendo conto di un'aliquota marginale che è quasi sempre più alta del 19%.

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Detrazioni e deduzioni

Il sistema delle deduzioni è basato su quanto espressamente indicato all’art. 10 e 10 bis del TUIR, nel senso che gli oneri deducibili sono tassativamente enucleati.

Tra di essi merita particolare attenzione la deduzione per abitazione principale in conseguenza del passaggio dal sistema delle deduzioni della Riforma “Tremonti” a quello delle detrazioni d’imposta introdotto con la Riforma “Visco” del 2007

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Detrazioni e deduzioni

Va, anzitutto, chiarito che nessuna modifica è stata apportata all’art. 10 comma 3 bis del TUIR che continua a prevedere che “se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze….

La novità nasce dal fatto che la rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze continua sì ad essere dedotta dal reddito complessivo per la determinazione del reddito imponibile, ma - ed è questa la novità – riconfluisce nel reddito complessivo per il calcolo delle detrazioni d’imposta, il cui ammontare è, dunque, direttamente influenzato dalla presenza del reddito dell’abitazione principale.

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Detrazioni e deduzioni

dall’imponibile fiscale già al netto di eventuali oneri deducibili applicati direttamente dal datore di lavoro, devono essere applicate le detrazioni d’imposta. Esse sono:

Detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 TUIR)Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR)Detrazioni per canoni di locazione (finanziaria

2008)

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Detrazioni e deduzioni

Detrazioni per lavoro dipendente L’art.13 del TUIR elenca tutte le detrazioni spettanti a seconda del tipo di

reddito che confluisce nel reddito complessivo e indica le modalità di calcolo delle stesse. Esse spettano in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi a 55.000 euro di reddito.

Per il calcolo degli importi effettivi si assume come parametro di riferimento non la specifica categoria reddituale (ad es. il totale del reddito di lavoro dipendente, di pensione o di lavoro autonomo) ma l’intero reddito complessivo.

Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati devono essere rapportate al periodo di lavoro o di pensione (espresso in giorni). Le altre si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno.

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Detrazioni e deduzioni

Le detrazioni base di cui i lavoratori dipendenti possono fruire dal periodo d’imposta 2007 devono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno, ma l’importo effettivamente spettante non può mai essere superiore a 1.840 euro ed inferiore a 690 euro per i lavoratori a tempo indeterminato;

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Detrazioni e deduzioni

mentre se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva non può essere inferiore a 1.380 euro.

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Detrazioni e deduzioni

La detrazione per lavoro dipendente spetta anche per alcuni redditi a questo assimilati, tra i quali:

redditi percepiti dai lavoratori soci di cooperative; indennità e compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti con contratto di

lavoro interinale (detto anche temporaneo o in affitto); somme percepite a titolo di borsa di studio; compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa; remunerazioni dei sacerdoti; prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare; compensi percepiti dai lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

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Detrazioni e deduzioni

LE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICOI contribuenti che con il proprio reddito provvedono al mantenimento

del coniuge, dei figli o di altri familiari usufruiscono dal 2007 di detrazioni diverse a seconda della persona fiscalmente a carico e dell’ammontare del reddito complessivo. Essi, infatti, diminuiscono progressivamente con l’aumentare del reddito complessivo posseduto nell’anno, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

Si tratta di una rilevante modifica al meccanismo di determinazione dell’Irpef, rappresentata dalla sostituzione delle precedenti deduzioni per carichi familiari con detrazioni dall’imposta.

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Detrazioni e deduzioni

Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale, purché in possesso di redditi non superiori a 2.840,51 euro:

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli

affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e

sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

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Detrazioni e deduzioni

Vediamo i criteri per poter ritenere una persona fiscalmente a carico e le altre disposizioni che regolano il riconoscimento

della detrazione: Il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico rimane pari a

2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Ai fini del calcolo del citato reddito massimo occorre considerare anche la rendita dell’abitazione principale Se le retribuzioni sono esenti dall’Irpef e non sono quindi comprese nel reddito complessivo di coloro che le

percepiscono, sono rilevanti ai fini della determinazione del limite per l’attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

L’importo delle detrazioni va sempre rapportato ai mesi dell’anno per i quali i familiari sono stati a carico. Il diritto alla detrazione decorre dal mese in cui si verificano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni del mese.

La detrazione per i figli è assegnata per intero al genitore che ha a carico anche il coniuge. Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non

risiedono in Italia. Rimane la possibilità di applicare per il primo figlio, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a

carico, nel caso in cui l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, oppure quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

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Detrazioni e deduzioni

La detrazione per il coniugeLa detrazione “base” per il coniuge a carico è stata stabilita in 800 euro.

L’ammontare effettivamente spettante varia, però, in funzione del reddito.Per i redditi complessivi fino a 15.000 euro la detrazione si determina dal risultato del rapporto:

800 - [110 x (reddito complessivo /15.000)], che se è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 euro. Se uguale a zero la detrazione non spetta.

La detrazione d’imposta è pari ad un importo fisso (690 euro) solo quando il reddito complessivo del beneficiario è compreso tra 15.001 e 40.000 euro. Inoltre, per i contribuenti che si collocano all’interno di questa fascia, e precisamente per coloro il cui reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 euro, è previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro.

Negli altri casi, per calcolare l’importo effettivamente spettante occorre utilizzare una delle formule indicate nello schema seguente.

Per i redditi compresi tra 40.001 e 80.000 euro la detrazione si determina dal risultato del rapporto 690 x [80.000 - (reddito complessivo /40.000)], Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta. Si annulla, infatti, quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro.

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Detrazioni e deduzioni

La detrazione per i figli figlio minore di tre anni: 900 euro, l’importo decresce fino

ad azzerarsi per i redditi superiori a 95.000 euro. Nel caso ci siano più di tre figli l’importo di partenza aumenta di 200 euro per ogni figlio (compresi i primi tre).

 figlio maggiore di tre anni: 800 euro, che diminuiscono in modo progressivo fino ad azzerarsi per i redditi superiori a 95.000 euro. Anche in questo caso con più di tre figli l’importo di partenza aumenta di 200 euro per ogni figlio (compresi i primi tre).

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Detrazioni e deduzioni

Come fa divisa la detrazioneLe detrazioni per i figli non si possono ripartire liberamente tra i genitori come

prevedeva il precedente ordinamento. E’ prevista, infatti, la divisione al 50 per cento della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo il godimento per intero delle detrazioni, in caso, per esempio, di incapienza del genitore con reddito più basso.

N.B. E’ il caso di ricordare che l’incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

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La tassazione separata

Diversa modalità di tassazione dei redditi da lavoro dipendenteQuando il lavoratore dipendente percepisce redditi che derivano da fatti economici risalenti a periodi d’imposta precedenti a quello di percezione, essi sono percepiti una tantum e sono soggetti ad una tassazione c.d. separata. Questi redditi non rappresentano una categoria reddituale a sé, ma discendono da tante fattispecie diverse, specificamente elencate all’art. 17 del TUIR:

I redditi percepiti alla cessazione del rapporto (per es. la percezione del TFR); gli arretrati da lavoro dipendente e da pensione riferibili ad anni precedenti per

effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Non trova applicazione la disciplina degli arretrati se la corresponsione in periodo successivo è fisiologica (ad esempio incentivi legati alla produttività);

redditi percepiti da eredi.

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La tassazione separata

Le modalità per la tassazione di questi redditi, sono diverse a seconda della tipologia da trattare, comune è invece il fatto che questi redditi non si cumulano con quelli dell’anno in corso. E’ inoltre fermo l’obbligo del datore di lavoro di effettuare le ritenute secondo la specifica tipologia di tassazione separata, altrettanto fermi sono gli obblighi e le tempistiche di versamento certificazione e dichiarazione. Norma di riferimento delle varie tipologie di tassazione separata è l’art. 17) del TUIR, anche se esiste una regola generale applicabile alla maggior parte dei casi, e alcune regole specifiche applicabili a casi particolari.

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La tassazione separata

La regola generale consiste nella individuazione dell’aliquota media calcolata con riferimento al reddito medio del biennio precedente all’anno di maturazione del diritto alla percezione del reddito. Per meglio comprendere la regola generale di determinazione dell’imposta dovuta può essere utile un esempio:

Anno di percezione del reddito 2010

Reddito percepito arretrati per € 3.000

Biennio di riferimento per il calcolo dell’aliquota media 2008-2009

Reddito complessivo 2009 € 30.000

Reddito complessivo 2008 € 20.000

Reddito medio € 25.000

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La tassazione separata

Soluzione dell’esempio:

Al reddito medio di € 25.000 si applicano le aliquote in vigore nel 2010 e si determina l’imposta, che supponiamo essere per es. di € 6.250 che corrisponde al 25% del reddito medio. L’aliquota media così ottenuta (25%) si applicherà agli arretrati percepiti (€ 3.000). L’imposta, pertanto, sarà pari a € 750,00.

Nel caso in cui il reddito manchi in tutti e 2 gli anni di riferimento si applicherà l’aliquota minima IRPEF.

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Le novita’ fiscali dal 2011

Detrazioni per figli a caricoL’Agenzia conferma che, in caso di affidamento congiunto ai genitori divorziati, è consentita la fruibilità totale della detrazione ad uno solo dei due genitori laddove l’altro genitore non abbia redditi; rimane l’obbligo del fruitore di restituire all’altro genitore il 50% della detrazione (Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 143/E del 30 dicembre 2010).

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Le novita’ fiscali dal 2011

Bonus fiscale per il “rientro dei cervelli”Per rimediare alla cosiddetta “fuga di cervelli”, è entrata in vigore lo scorso 28 gennaio la legge 238/2010 che ha introdotto nuove agevolazioni fiscali, sotto forma di riduzione del reddito imponibile, a favore dei laureati al di sotto dei 40 anni che, dopo aver avuto esperienze di studio o di lavoro all’estero, tornano in Italia a lavorare.

Per poter usufruire di questa agevolazione è necessario essere cittadini dell’Unione europea, essere nati dopo il 1° gennaio 1969, aver risieduto continuativamente per almeno due anni in Italia, avere una laurea e aver esercitato negli ultimi due anni in maniera continuativa un’attività lavorativa fuori dalla madrepatria e dall’Italia (oppure aver studiato ininterrottamente per almeno due anni fuori dalla madrepatria e dall’Italia per conseguire una laurea o un titolo post-lauream) e essere stati assunti o aver intrapreso un’attività lavorativa autonoma in Italia (con un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze verranno individuate le categorie professionali ammesse al beneficio). Il beneficio fiscale, usufruibile fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, consiste nella riduzione della base imponibile ai fini Irpef del reddito da lavoro dipendente, d’impresa e autonomo in misura pari all’80% per le donne e al 70% per gli uomini. I beneficiari perderanno il diritto allo sconto fiscale se, qualora venga riconosciuta la riduzione di base imponibile, trasferiscono nuovamente all’estero la residenza o il domicilio prima che siano passati cinque anni dalla data di prima fruizione del bonus. In tal caso, dovranno restituire la quota di tasse non pagate, con applicazione di sanzione e interessi. L’agevolazione introdotta non è cumulabile con quella già in vigore per docenti e ricercatori, introdotta dal D.L. 269/03 e poi prorogata dal D.L. 185/08 e dal D.l. 78/10 (Legge n. 238 del 30 dicembre 2010 – G.U. n. 9 del 13/01/2011).

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Le novità fiscali dal 2011

Il blocco degli stipendi TRIENNIO 2011/2013Un Comune, ponendo una questione interpretativa dell’art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2010 (a mente del quale per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010), ha chiesto se per “trattamento in godimento nell’anno 2010” si intenda quello complessivamente percepito nel 2010 ovvero il trattamento stabilito nel provvedimento di attribuzione (che, nella specie, ha mutato il salario accessorio in corso d’anno in conseguenza della responsabilità di un servizio); la Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti ha affermato che per “il limite al trattamento complessivo dei dipendenti pubblici per il triennio 2011-2013 dovrà farsi riferimento a quanto giuridicamente spettante, nei limiti di cui sopra, al dipendente pubblico come trattamento economico ordinario per l’anno 2010”. La Corte, quindi, non ha fatto altro che confermare l’orientamento che era già emerso in sede di conversione del D.L. 78/2010 poiché la nozione di “trattamento in godimento" è stata sostituita con un’altra più specifica ossia “il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno” (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte).

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Le novità fiscali dal 2011

Assenze per malattia: ulteriori chiarimenti

Il Dipartimento della Funzione Pubblica richiama l'attenzione su alcuni aspetti delicati della disciplina relativa alle assenze per malattia dei pubblici dipendenti, prevista dall'art. 71 del D.L. n. 112/2008, convertito con la Legge n. 133/2008. Ricordando, preliminarmente, di attuare la decurtazione retributiva in caso di assenza per malattia secondo le indicazioni fornite nella circolari n. 7 e n. 8 del 2008, viene chiarito che restano escluse dalla decurtazione stipendiale le assenze per particolari tipologie di assenze (quali, ad esempio, le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, le assenze per ricovero ospedaliero o day hospital, le assenze relative a patologie gravi) per le quali i contratti collettivi o la normativa di settore prevedono un trattamento più favorevole. Altresì non è soggetta a decurtazione la retribuzione di risultato dei dirigenti, in quanto volta a remunerare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi e quindi non assimilabile ad una indennità giornaliera legata alla presenza in servizio; principio identico deve valere per le analoghe voci previste per le altre categorie di personale (Dipartimento della Funzione Pubblica – Circolare n. 8 del 19 luglio 2010).

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Le novità fiscali dal 2011

Tassazione dei ticket restaurant e oneri di utilità sociale In occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate si è

pronunciata in merito all’imponibilità dei “ticket restaurant” : non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente fino all’importo giornaliero di 5,29 euro ma nessuno sconto Irpef spetta per la quota eccedente; viene cioè negata la possibilità di applicare l’agevolazione prevista dall’articolo 51, comma 3, del Tuir in quanto essa è limitata ai beni e servizi forniti al dipendente e non può essere estesa alle erogazioni in denaro : l’Agenzia sostiene ora che i ticket sono equiparati ad erogazioni in denaro.

In merito alla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera f) dell’art. 51 co. 2 del Dpr 917/86, l’Agenzia sostiene che non si può dar luogo alla fattispecie agevolativa nei casi in cui il datore di lavoro provveda ad erogare somme al dipendente che aveva previamente sostenuto la spesa (Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010).