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Universit degli Studi di NapoliFederico II
Facolt di Economia
Profili giuridici dello ias 39 sugli strumenti finanziari
di Claudia Fescina
Relatore: Ermanno Bocchini
A. A. 2009-10
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CAPITOLO PRIMO
LA DISCIPLINA GIURIDICA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
1.1 Dai valori mobiliari agli strumenti finanziari.
Prima di esaminare la disciplina contabile degli strumenti finanziari
prevista dai principi contabili internazionali, importante individuare la
definizione di strumento finanziario che costituisce loggetto di quella
rappresentazione.
Per tentare di pervenire a tale definizione, appare opportuno
ricostruire, in questa sede, liter che la normativa ha seguito per
determinarla.
Nellordinamento giuridico italiano il concetto di mercato mobiliare si
basava fondamentalmente sulla nozione vaga e frammentata, di valore
mobiliare, presente in varie disposizioni legislative1.
In particolare, secondo alcuni autori2, nellordinamento nazionale si
sarebbe potuta rintracciare una definizione unica di valore mobiliare;
1 COSTI-ENRIQUES, Il mercato mobiliare, in COTTINO, Trattato di diritto commerciale, vol. VIII,
Padova, 2004, p. 29
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secondo altri3, per contro, le nozioni presenti nelle varie norme non
conducevano ad una caratterizzazione univoca dei valori in commento.
In sostanza, era certo che lintero insieme dei beni presi in
considerazione dalle disposizioni relative al mercato mobiliare veniva
individuato con lespressione valori mobiliari4, intesi come ogni
documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti
diritti in societ, associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi
compresi i fondi di investimento italiani od esteri, ogni documento o
certificato rappresentativo di un credito o di un interesse negoziabile e
non, ogni documento o certificato rappresentativo di diritti relativi a
beni materiali o propriet immobiliari, nonch ogni documento
certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno dei valori
mobiliari sopra indicati ed ivi compresi i titoli emessi dagli enti di
gestione fiduciaria.5
Tale situazione mut radicalmente con il decreto Eurosim6, il quale,
nel disciplinare i servizi di investimento, introdusse, recuperando la
2 CAPRIGLIONE, Lordinamento finanziario italiano, Padova, 2008, p. 443.
3 DRAGONETTI-PIACENTINI-SFONDRINI, Manuale di fiscalit internazionale, Milano, 2008, p. 647.
4 COSTI, Il mercato mobiliare, sesta edizione, Torino, 2010, p. 7
5 Artt. 1/18 della l. n. 216/74, come modificato dallart. 12 della l. 23 marzo 1983, n. 77, che ha
introdotto in italia i fondi comuni di investimento. 6 D.Lgs. n. 415 del 23 luglio 1996.
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terminologia delle direttive comunitarie alle quali dava attuazione, la
nozione di strumento finanziario.
, quindi, dalla normativa comunitaria che il legislatore nazionale mutua
la centralit della concezione di strumento finanziario, ponendo
questultima alla base della disciplina delle attivit di intermediazione
mobiliare e marginalizzando7, di contro, il concetto di valore mobiliare,
divenuto, questultimo, uno tra i diversi oggetti dellattivit degli
intermediari mobiliari.
Tuttavia, altre norme perseveravano nel riferimento alla nozione di
valore mobiliare, determinando la coesistenza nellordinamento
giuridico italiano di entrambe le espressioni, almeno fino a quando il
d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ha apportato un contributo di chiarezza e
razionalizzazione, incrementando limportanza del concetto di
strumento finanziario.8 Questultima, infatti, diventa non solo la
categoria generale di riferimento cui sono relative le attivit e i servizi di
investimento, le offerte fuori sede e i mercati, ma va a sostituire,
inoltre, la categoria dei valori mobiliari anche nellambito della
7GABRIELLI-LENER, I contratti del mercato finanziario, vol. I, Torino, 2004. p. 17
8BASSO, Art. 1, commi 2, 3 e 4, Strumenti finanziari, in RABITTI BEDOGNI, Il testo unico della
intermediazione finanziaria, , Milano, 1998, p. 10
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disciplina della gestione accentrata.9 In tale mutato quadro giuridico, i
valori mobiliari costituiscono una species del pi vasto genus degli
strumenti finanziari, che a loro volta, rientrano nella classe dei prodotti
finanziari. opportuno specificare, per, che la categoria in ultimo
menzionata non riflette quanto stabilito dal legislatore comunitario, il
quale conferma il binomio valore mobiliare-strumento finanziario.10
In ultimo giova sottolineare che, conseguentemente al sensibile
aumento degli investitori, dei mercati, nonch degli strumenti offerti, si
resa indispensabile la revisione delle precedenti direttive tramite la
successiva direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive).
Tra le novit introdotte, quella pi rilevante riguarda lampliamento
dellelenco degli strumenti finanziari, al fine di adeguare gli ordinamenti
giuridici dei vari Stati membri alle mutevoli esigenze dei mercati, anche
in vista dellutilizzo di strumenti finanziari pi sofisticati.11
9ARTALE-CRISCUOLO-PANICO, Le attivit, i soggetti i collaboratori esterni, in GALANTI, Diritto delle
banche e degli intermediari finanziari, Padova, 2008, p. 329 10
BANCADORO, Strumenti finanziari e mercato mobiliare, Milano, 2005, p. 39 11
CARDIA, intervento presso lUniversit di Roma LUISS, Roma 28 gennaio 2009, in www.consob.it
http://www.consob.it/
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1.2. Gli strumenti finanziari nel d.lgs n. 58/98.
Secondo quanto stabilito dallart. 1 del T.U. n. 58 del 1998 sono prodotti
finanziari gli strumenti finanziari ed ogni altra forma di investimento di
natura finanziaria. Il 2comma dello stesso articolo specifica poi che per
strumenti finanziari si intendono12:
i. valori mobiliari;
ii. strumenti del mercato monetario;
iii. quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio
iv. contratti derivati costituiti da: qualsiasi titolo il cui rendimento
determinato con riferimento a valori mobiliari, a valute, a tassi
di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure;
contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati (future), swap, accordi per scambi futuri di tassi
di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari,
valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti
derivati, indici finanziari o misure finanziarie, a merci, a
variabili climatiche, a tariffe di trasporto, a quote di emissione,
a tassi di inflazione o ad altre statistiche economiche ufficiali;
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COSTI, Il mercato mobiliare, quinta edizione, Torino 2008, p. 9
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strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
contratti finanziari differenziali.
Lelenco degli strumenti finanziari appena citato da considerarsi
tassativo, tanto che il legislatore ha dovuto utilizzare una riserva di
legge per lindividuazione di nuove categorie di strumenti o per
sussumere in categorie note fattispecie non espressamente
contemplate.13 Dunque, da un lato, il legislatore, tramite un elenco
tassativo dei vari strumenti finanziari, pone una riserva di legge
considerando il carattere di interesse collettivo della negoziazione di
tali strumenti, stabilendo, quindi, un limite alla libert di iniziativa
economica delle imprese di investimento; dallaltro, per, levidenza
dellintroduzione e delluso di nuovi strumenti finanziari ha reso
necessaria la previsione di un eventuale ampliamento normativo.
Giova sottolineare, per, che la chiusura di tale elenco risulta essere
soltanto apparente14 se si tiene in considerazione lampiezza delle
espressioni utilizzate dal legislatore per individuare i vari strumenti
finanziari. Ci, evidentemente, ha come ratio, da un lato, la volont
13
COSTI-ENRIQUES, Il mercato mobiliare, in COTTINO, Trattato di diritto commerciale, vol. VIII, Padova, 2004, p. 38 14
PARRELLA, Attivit finanziarie e strumenti finanziari, in AMOROSINO, Manuale di diritto del mercato finanziario, Torino, 2008, p. 77
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di non ingessare la disciplina relativa a fenomeni in continua
evoluzione e, dallaltro, la necessit di omologare la suddetta
disciplina a quella comunitaria, cos da evitare svantaggi competitivi
ingiustificabili agli intermediari nazionali rispetto a quelli
comunitari.15 Pertanto, accanto a strumenti finanziari conosciuti e
tipizzati, il legislatore richiama altri strumenti che hanno natura
giuridica equivalente agli strumenti considerati. A tal proposito, da
sottolineare che la dottrina ha individuato nella negoziabilit16 il
tratto caratterizzante di tutti gli strumenti finanziari. Per quanto
attiene al significato da attribuirsi allespressione negoziabilit,
ragionevole