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  • Universit degli Studi di NapoliFederico II

    Facolt di Economia

    Profili giuridici dello ias 39 sugli strumenti finanziari

    di Claudia Fescina

    Relatore: Ermanno Bocchini

    A. A. 2009-10

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    CAPITOLO PRIMO

    LA DISCIPLINA GIURIDICA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

    1.1 Dai valori mobiliari agli strumenti finanziari.

    Prima di esaminare la disciplina contabile degli strumenti finanziari

    prevista dai principi contabili internazionali, importante individuare la

    definizione di strumento finanziario che costituisce loggetto di quella

    rappresentazione.

    Per tentare di pervenire a tale definizione, appare opportuno

    ricostruire, in questa sede, liter che la normativa ha seguito per

    determinarla.

    Nellordinamento giuridico italiano il concetto di mercato mobiliare si

    basava fondamentalmente sulla nozione vaga e frammentata, di valore

    mobiliare, presente in varie disposizioni legislative1.

    In particolare, secondo alcuni autori2, nellordinamento nazionale si

    sarebbe potuta rintracciare una definizione unica di valore mobiliare;

    1 COSTI-ENRIQUES, Il mercato mobiliare, in COTTINO, Trattato di diritto commerciale, vol. VIII,

    Padova, 2004, p. 29

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    secondo altri3, per contro, le nozioni presenti nelle varie norme non

    conducevano ad una caratterizzazione univoca dei valori in commento.

    In sostanza, era certo che lintero insieme dei beni presi in

    considerazione dalle disposizioni relative al mercato mobiliare veniva

    individuato con lespressione valori mobiliari4, intesi come ogni

    documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti

    diritti in societ, associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi

    compresi i fondi di investimento italiani od esteri, ogni documento o

    certificato rappresentativo di un credito o di un interesse negoziabile e

    non, ogni documento o certificato rappresentativo di diritti relativi a

    beni materiali o propriet immobiliari, nonch ogni documento

    certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno dei valori

    mobiliari sopra indicati ed ivi compresi i titoli emessi dagli enti di

    gestione fiduciaria.5

    Tale situazione mut radicalmente con il decreto Eurosim6, il quale,

    nel disciplinare i servizi di investimento, introdusse, recuperando la

    2 CAPRIGLIONE, Lordinamento finanziario italiano, Padova, 2008, p. 443.

    3 DRAGONETTI-PIACENTINI-SFONDRINI, Manuale di fiscalit internazionale, Milano, 2008, p. 647.

    4 COSTI, Il mercato mobiliare, sesta edizione, Torino, 2010, p. 7

    5 Artt. 1/18 della l. n. 216/74, come modificato dallart. 12 della l. 23 marzo 1983, n. 77, che ha

    introdotto in italia i fondi comuni di investimento. 6 D.Lgs. n. 415 del 23 luglio 1996.

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    terminologia delle direttive comunitarie alle quali dava attuazione, la

    nozione di strumento finanziario.

    , quindi, dalla normativa comunitaria che il legislatore nazionale mutua

    la centralit della concezione di strumento finanziario, ponendo

    questultima alla base della disciplina delle attivit di intermediazione

    mobiliare e marginalizzando7, di contro, il concetto di valore mobiliare,

    divenuto, questultimo, uno tra i diversi oggetti dellattivit degli

    intermediari mobiliari.

    Tuttavia, altre norme perseveravano nel riferimento alla nozione di

    valore mobiliare, determinando la coesistenza nellordinamento

    giuridico italiano di entrambe le espressioni, almeno fino a quando il

    d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ha apportato un contributo di chiarezza e

    razionalizzazione, incrementando limportanza del concetto di

    strumento finanziario.8 Questultima, infatti, diventa non solo la

    categoria generale di riferimento cui sono relative le attivit e i servizi di

    investimento, le offerte fuori sede e i mercati, ma va a sostituire,

    inoltre, la categoria dei valori mobiliari anche nellambito della

    7GABRIELLI-LENER, I contratti del mercato finanziario, vol. I, Torino, 2004. p. 17

    8BASSO, Art. 1, commi 2, 3 e 4, Strumenti finanziari, in RABITTI BEDOGNI, Il testo unico della

    intermediazione finanziaria, , Milano, 1998, p. 10

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    disciplina della gestione accentrata.9 In tale mutato quadro giuridico, i

    valori mobiliari costituiscono una species del pi vasto genus degli

    strumenti finanziari, che a loro volta, rientrano nella classe dei prodotti

    finanziari. opportuno specificare, per, che la categoria in ultimo

    menzionata non riflette quanto stabilito dal legislatore comunitario, il

    quale conferma il binomio valore mobiliare-strumento finanziario.10

    In ultimo giova sottolineare che, conseguentemente al sensibile

    aumento degli investitori, dei mercati, nonch degli strumenti offerti, si

    resa indispensabile la revisione delle precedenti direttive tramite la

    successiva direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive).

    Tra le novit introdotte, quella pi rilevante riguarda lampliamento

    dellelenco degli strumenti finanziari, al fine di adeguare gli ordinamenti

    giuridici dei vari Stati membri alle mutevoli esigenze dei mercati, anche

    in vista dellutilizzo di strumenti finanziari pi sofisticati.11

    9ARTALE-CRISCUOLO-PANICO, Le attivit, i soggetti i collaboratori esterni, in GALANTI, Diritto delle

    banche e degli intermediari finanziari, Padova, 2008, p. 329 10

    BANCADORO, Strumenti finanziari e mercato mobiliare, Milano, 2005, p. 39 11

    CARDIA, intervento presso lUniversit di Roma LUISS, Roma 28 gennaio 2009, in www.consob.it

    http://www.consob.it/

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    1.2. Gli strumenti finanziari nel d.lgs n. 58/98.

    Secondo quanto stabilito dallart. 1 del T.U. n. 58 del 1998 sono prodotti

    finanziari gli strumenti finanziari ed ogni altra forma di investimento di

    natura finanziaria. Il 2comma dello stesso articolo specifica poi che per

    strumenti finanziari si intendono12:

    i. valori mobiliari;

    ii. strumenti del mercato monetario;

    iii. quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio

    iv. contratti derivati costituiti da: qualsiasi titolo il cui rendimento

    determinato con riferimento a valori mobiliari, a valute, a tassi

    di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure;

    contratti di opzione, contratti finanziari a termine

    standardizzati (future), swap, accordi per scambi futuri di tassi

    di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari,

    valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti

    derivati, indici finanziari o misure finanziarie, a merci, a

    variabili climatiche, a tariffe di trasporto, a quote di emissione,

    a tassi di inflazione o ad altre statistiche economiche ufficiali;

    12

    COSTI, Il mercato mobiliare, quinta edizione, Torino 2008, p. 9

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    strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;

    contratti finanziari differenziali.

    Lelenco degli strumenti finanziari appena citato da considerarsi

    tassativo, tanto che il legislatore ha dovuto utilizzare una riserva di

    legge per lindividuazione di nuove categorie di strumenti o per

    sussumere in categorie note fattispecie non espressamente

    contemplate.13 Dunque, da un lato, il legislatore, tramite un elenco

    tassativo dei vari strumenti finanziari, pone una riserva di legge

    considerando il carattere di interesse collettivo della negoziazione di

    tali strumenti, stabilendo, quindi, un limite alla libert di iniziativa

    economica delle imprese di investimento; dallaltro, per, levidenza

    dellintroduzione e delluso di nuovi strumenti finanziari ha reso

    necessaria la previsione di un eventuale ampliamento normativo.

    Giova sottolineare, per, che la chiusura di tale elenco risulta essere

    soltanto apparente14 se si tiene in considerazione lampiezza delle

    espressioni utilizzate dal legislatore per individuare i vari strumenti

    finanziari. Ci, evidentemente, ha come ratio, da un lato, la volont

    13

    COSTI-ENRIQUES, Il mercato mobiliare, in COTTINO, Trattato di diritto commerciale, vol. VIII, Padova, 2004, p. 38 14

    PARRELLA, Attivit finanziarie e strumenti finanziari, in AMOROSINO, Manuale di diritto del mercato finanziario, Torino, 2008, p. 77

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    di non ingessare la disciplina relativa a fenomeni in continua

    evoluzione e, dallaltro, la necessit di omologare la suddetta

    disciplina a quella comunitaria, cos da evitare svantaggi competitivi

    ingiustificabili agli intermediari nazionali rispetto a quelli

    comunitari.15 Pertanto, accanto a strumenti finanziari conosciuti e

    tipizzati, il legislatore richiama altri strumenti che hanno natura

    giuridica equivalente agli strumenti considerati. A tal proposito, da

    sottolineare che la dottrina ha individuato nella negoziabilit16 il

    tratto caratterizzante di tutti gli strumenti finanziari. Per quanto

    attiene al significato da attribuirsi allespressione negoziabilit,

    ragionevole