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Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2016 Art. 3 Cost.: Il principio d’eguaglianza formale 10 Riproduzione riservata 1 ART. 3 COSTITUZIONE 1.Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese • L’eguaglianza: principio di coerenza dell’ordinamento giuridico eguaglianza formale (1° c.) come pari trattamento di tutti [i cittadini] dinanzi alla legge perché di pari dignità sociale = Stato liberale (artt. 24 St.; 1 UDHR,14 CEDU,capo III CDFUE) eguaglianza sostanziale come promozione dell’eguaglianza (2° c.) = Stato sociale

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Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2016

Art. 3 Cost.: Il principio d’eguaglianza formale10

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ART. 3 COSTITUZIONE1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, diopinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economicoe sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini,impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettivapartecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,economica e sociale del Paese

• L’eguaglianza: principio di coerenza dell’ordinamento giuridico� eguaglianza formale (1° c.) come pari trattamento di tutti [i

cittadini] dinanzi alla legge perché di pari dignità sociale= Stato liberale (artt. 24 St.; 1 UDHR,14 CEDU,capo III CDFUE)

� eguaglianza sostanziale come promozione dell’eguaglianza(2° c.) = Stato sociale

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SIGNIFICATO DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA

• Né uniformità di trattamento (eguaglianza aritmetica):� non “a tutti la stessa cosa” (Aristotele) perché “nulla è più

ingiusto che far parti uguali tra diseguali” (Don Milani); «lademagogia dell’uguaglianza rende impraticabile qualsiasiselezione, ed anzi costringe tutti a misurare il passo dellegambe su chi le ha più corte» (Platone, La Repubblica)

• Né egualitarismo tramite equa distribuzione dei beni e dellerisorse “a ciascuno secondo i suoi bisogni” perché in contrastocon la libertà d’iniziativa economica e il diritto di proprietà

• Né mera legge di mercato (“a ciascuno secondo i suoi meriti”)indipendentemente dalle condizioni di partenza

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• Uguaglianza come parità di trattamento tra individui eguali

• Uguaglianza come parità di opportunità di gruppi socialistoricamente svantaggiati (neri, donne, ebrei, omosessuali) persuperare non la loro diversità ma inferiorità e ripristinare paricondizioni di partenza� “agli stessi la stessa cosa” (Aristotele) mediante “diritto

diseguale che produce uguaglianza” (derecho disegual

egualatorio S.T.C. 269/1994)� pari opportunità di mezzi e non di risultato (eguaglianza

proporzionale)

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EGUAGLIANZA SOSTANZIALE E EGUAGLIANZA FORMALE

• Eguaglianza sostanziale ed eguaglianza formale come principinon contraddittori ma complementari

� l’eguaglianza sostanziale consente di non fermarsi al datoformale (azioni positive o affirmative actions)

�eguaglianza formale impedisce che l’eguaglianza sostanzialesi traduca in discriminazioni al contrario (reverse

discrimination)- l’abrogazione nel 2008 per referendum in Nebraska del programma

di discriminazioni positive lanciato da Kennedy nel 1961 a favore dei

neri in coincidenza dell’elezione di Obama

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EGUAGLIANZA E LIBERTA’

• Il difficile equilibrio tra eguaglianza e libertà� l’uguaglianza se assolutizzata nega la libertà

� la libertà non può che nascere dalle diseguaglianze

• L’uguaglianza è il presupposto, non il fine della libertà� “uguaglianza ad avere una pari libertà che altri hanno e che ora non

ho; uguaglianza per essere libero di essere ciò che si è nella propria

identità anche se si è diversi dagli altri senza che tale diversità sia

ragione di trattamento deteriore” (Amato)

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IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FORMALE

• L’eguaglianza dinanzi alla legge per affermare il potere degliStati nazionali assoluti in reazione al particolarismo medioevalepiù che i diritti dei sudditi

• L’eguaglianza dei cittadini nei loro diritti (Stato liberale):� generalità ed astrattezza della legge (norme di diritto privato)� divieto di discriminazioni nel contenuto della legge� pari efficacia della legge applicata imparzialmente sull’intero

territorio a tutti i cittadini- dalla P.A. (art. 97 Cost.): concorso pubblico Lombardia;

graduatoria di merito precari scolastici (C. cost. 41/2011)

- dal giudice (art. 101 Cost.): “tutti sono eguali davanti allalegge”

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• L’eguaglianza non solo dei cittadini ma di tutte le persone fisiche(su stranieri v. cap. III) e giuridiche (C. cost. 2/1969)

• Il divieto di discriminazioni dirette (formali) e indirette (di fatto) nelluogo di lavoro per religione, convinzioni personali, handicap, etào orientamento sessuale (d.lgs. 216/2003 in attuazione direttiva

2000/78/CE)

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Dall’eguaglianza alla ragionevolezza della legge

• L’eguaglianza come doverosa ragionevolezza della legge(Stato sociale): “trattamento eguale di condizioni eguali etrattamento diseguale di condizioni diseguali” (C. cost. 3/1957;

56/1958; 15/1960)

• Divieto di parificazioni e differenziazioni irragionevoli nell’attivitànormativa� privata nello svolgimento di attività d’interesse generale (art.

118.4 Cost.) (“gabbie salariali”; tutela consumatore)

� pubblica: il contenuto della legge che può essere determinatoe particolare in favore di: categorie sociali, gruppi, zone (c.d.leggi provvedimento)

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IL PRINCIPIO D’EGUAGLIANZA NELLA GIURISPUDENZA COSTITUZIONALE

• La discrezionalità legislativa prima ammessa (C. cost. 28/1957)

poi sindacabile per il pericolo di arbitrii legislativi che svuotino otradiscano il principio di eguaglianza (C. cost. 53/1958).

• Il rimedio del controllo della Corte costituzionale sullaragionevolezza e sull’eccesso di potere legislativo� le legge deve trattare in modo uguale situazioni

ragionevolmente uguali ed in modo diverso situazioniragionevolmente diverse (C. cost. 163/1993)

- es.: stessa altezza minima per uomini e donne (C. cost.163/1993); stessa pena per chi ruba per necessità e per chino; prestazioni sociali per cittadini e stranieri

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• Il pericolo da evitare del “governo dei giudici” dato che “ilcontrollo di legittimità della Corte costituzionale su una legge oun atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di naturapolitica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale delParlamento” (art. 28 l. 87/1953)

• L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul canone dellaragionevolezza1) il controllo sulla palese incoerenza e contraddittorietà interna

alla legge (46/1959-1980)2) l’utilizzo del tertium comparationis (1980-1988)3) l’intrinseca irragionevolezza sganciata dall’art. 3 (991/1988-

oggi)

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1) il controllo della Corte sulla contraddittorietà della legge

• L’incostituzionalità delle disposizioni affette da «patenteirragionevolezza» o frutto di «manifesto arbitrio» dellegislatore (C. cost. 46/1959) perché fondate su una delle settecategorie esemplificative dell’art. 3 Cost. (1) sesso; 2) razza; 3)

lingua; 4) religione; 5) opinioni politiche; 6) condizioni personali; 7)

condizioni sociali) salvo� che fondate sulla “natura delle cose”

- condizioni di fatto (costituzione fisica); criteri attitudinali(agenti polizia carceraria)

� deroghe costituzionali: es. minoranze linguistiche, status

parlamentare

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2) Controllo di ragionevolezza tramite il tertium comparationis

• Il procedimento logico: il raffronto tra la norma impugnata edaltra norma che regola una situazione simile o analoga

• Conseguenza: la legge è incostituzionale quandoa) ha irragionevolmente distinto situazioni da parificare

- es.: infortuni sul lavoro uomo/donna; T.F.R. ai figli e no ai genitori (110/1981);

diversa prescrizione tra pensioni e stipendi (50/1981); permessi a sole madri;

onere per le sole donne di comunicare di voler lavorare oltre 60 anni

(275/2009)

b) ha irragionevolmente parificato situazioni da distinguere- es.: solve et repete

c) omette irragionevolmente di prevedere

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Il caso: legge che dispone provvidenze per favorire chi si iscrive alla Facoltà difisica. Mario, studente di matematica, chiede di ottenere le stesse provvidenze,ma l’Università glielo nega. Ricorre al TAR impugnando il diniego e chiedendo disollevare la questione di legittimità della legge “nella parte in cui” non si applicaal suo caso

MarioQLC della legge “nella parte in cui la norma X non si applica agli studenti Y” come lui: con ciò indica il “verso” della addizione

La Corte ricostruisce la ratio legis: essa vuole favorire l’iscrizione nelle Facoltà dove si svolge la ricerca scientifica di base

La Corte

Il tertium comparationisè costituito dalla norma che prevede le provvidenze per gli studenti di fisica

La Corte valuta se, dal punto di vista della ratio legis, l’esclusione degli studenti come Mario sia ragionevole o meno: nel primo caso emana una sentenza additiva di accoglimento, nel secondo rigetta la QLC

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3) Il controllo di ragionevolezza intrinseco della Corte

• Il controllo della coerenza e della ragionevolezza intrinseca dellalegge, per evitare l’eccesso di potere legislativo, aprescindere dal tertium comparationis

� es.: reformatio in peius del giudizio della Commissione didisciplina da parte del Ministro della difesa (62/2009)

• Il self restraint della Corte costituzionale: il problema del costodelle sentenze, risolto dichiarando incostituzionale� l’omissione, senza estendere la norma preesistente� la norma più favorevole, livellando verso il basso� la norma scaglionando nel tempo l’efficacia della sentenza

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IL DIVIETO DI DISTINZIONI BASATE SUL SESSO

• Eguaglianza dei coniugi (art. 29 Cost.) (v. § famiglia)

• Parità di diritti e, a parità di lavoro, di retribuzione (art. 37.1

Cost.) (v. § Principio lavorista)

• Diritto di voto attivo (art. 48 Cost.) (v. § Principio democratico)

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Il diritto di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive

Art. 117.7 Cost. (l. cost. 3/2001)(l. cost. 3/2001)(l. cost. 3/2001)(l. cost. 3/2001)

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce lapiena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,culturale ed economica e promuovono la parità di accessotra donne e uomini alle cariche elettive.

Art. 51 Cost.Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedereagli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni dieguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal finela Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pariopportunità tra donne e uomini (periodo(periodo(periodo(periodo aggiuntoaggiuntoaggiuntoaggiunto dadadada llll.... costcostcostcost.... 1111////2003200320032003))))

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• Diritto di accesso delle donne agli uffici pubblici incondizioni di eguaglianza (magistratura: l. 66/1963 dopo C. cost.

33/1960; militari: d.lgs. 24/2000)

� salvo “inattitudine fisiologica” (es.: levatrice, custodi carcerari;

lavori pesanti; spettacolo; v. art. 3 d.lgs. 216/2003; 27.4 d.lgs.

198/2006)

- incostituzionalità divieto maestri elementari maschi (C. cost.

173/1983 )

• Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro(l. 903/1977)

• Disposizioni per il contrasto della violenza di genere (l.

119/2013)

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• Le azioni positive: interventi legislativi volti a rimuovere unadiseguaglianza di fatto e a realizzare una effettiva pariopportunità tra i sessi, riequilibrando la posizione della donnarispetto a quella dell’uomo nel� mondo del lavoro (l. 125/1991)

� attività imprenditoriale (ll. 215/1992 e 120/2011 sulla parità diaccesso agli organi di amministrazione e di controllo dellesocietà quotate in mercati regolamentati);

� Codice delle pari opportunità tra uomo e donna che prevedeazioni positive per l’imprenditoria femminile (d.lgs. 198/2006)

- Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di

trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici

presso Ministero del lavoro

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• Le “quote rosa” elettorali� dapprima incostituzionali per violazione parità elettorato

passivo (art. 51 Cost.), a fortiori quando non di mezzi ma dirisultati a causa di lista bloccata (result oriented) (C. cost.

422/1995)

� modifiche artt. 51.2 (l. cost. 1/2003) e 117.7 (l.. cost. 3/2001

regioni ordinarie; 2/2001 per regioni speciali) Cost. perpromuovere la parità di accesso tra uomini e donne allecariche elettive

� anche a seguito di tali modifiche, costituzionali purché dicandidati e non di eletti (C. cost. 49/2003), promozionali e noncoattive (C. cost. 4/2010)

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• Le diverse soluzioni previste:a) presenza in lista di candidati d’entrambi i sessi:

- senza (Calabria) o entro una percentuale massima conalternanza di genere (elezioni europee, nazionali, regionali,

locali)

b) doppia preferenza di genere: (elezioni europee, politiche; regioni

ordinarie, locali): v. C. cost. 4/2010

c) presenza di entrambi i sessi in Giunta (Campania, Enti locali)

d) accesso dei partiti al finanziamento privato se in statuto paritàdi sesso in organi collegiali e cariche elettive (art. 3.2.f) d.l.

149/2013); riduzione se candidano più del 60% d’un sesso (art.

9.2)

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Il divieto di discriminazioni fondate sulle tendenze sessuali

• Divieto repressione penale condotte omosessuali o transessuali

• Diritto alla rettifica anagrafica del sesso (l. 164/1982; v. cap. VII)

• Divieto discriminazioni lavorative dirette o indirette (d.lgs.

216/2003 in attuazione direttiva 2000/78/CE)

• Diritto al matrimonio o a regolarizzare l’unione di fatto (v. cap. IX)

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IL DIVIETO DI DISTINZIONI BASATE SULLA RAZZA

• Divieto introdotto in reazione alle leggi razziali fasciste� l. 654/1975 in attuazione Convenzione New York 7.3.1966

• Rinnovata attualità del divieto nelle odierne società multirazziali� misure contro atti di discriminazione razziale e etnica (l.

205/1993 (c.d. Mancino)

� azione civile immediata (art. 43 T.U. Imm.; v. cap. III)

� divieto di discriminazioni dirette o indirette (d.lgs. 215/2003

attuativa direttiva 2000/43/CE) applicate nel settore- pubblico (lavoro, sicurezza sociale, sanità, istruzione, sport)- privato (organizzazioni, movimenti o gruppi che incitano

alla discriminazione razziale) (v. cap. VI)

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IL DIVIETO DI DISTINZIONI BASATE SULLA LINGUA

• Divieto di discriminazione per ragioni di lingua (tutela negativa)salvo tutela minoranze linguistiche (tutela positiva): art. 6 Cost.(v. cap. IX)

� illegittimità ordinanze sindacali che imponevano l’uso dell’italiano a

singoli, associazioni, enti e comitati per riunioni in luogo pubblico o

aperto al pubblico (Trib. Brescia 19/2010; ord. n. 71/2010)

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LE ALTRE DISTINZIONI VIETATE• Opinioni politiche� manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.)

� divieto di essere privato della capacità giuridica, dellacittadinanza e del nome per motivi politici (art. 22 Cost.)

� diritto di voto (art. 48 Cost.)

� diritto di associarsi in partiti politici (art. 49 Cost.)

• Condizioni personali� tutela soggetti deboli: disabili (l. 104/1992; 67/2006 su cui C. cost.

215/1987); figli naturali (art. 30.3 Cost.; v. cap. IX)

• Condizioni sociali: la pari dignità sociale di tutti i cittadini� figli incestuosi (C. cost. 494/2002; art. 251.1 c.c.)

� non riconoscimento titoli nobiliari (XIV disp. trans. fin.)