UNIVERSITà DEGLI STUDI DI BERGAMO · 2020. 5. 14. · La Collana del Dipartimento di...

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  • UNIVERSITà DEGLI STUDI DI BERGAMOCollana del Dipartimento di Giurisprudenza

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  • La Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo pubblica prodotti della ricerca scientifica, in primo luogo opere scientifiche a carattere monografico i cui autori afferiscono al Dipar-timento. Possono essere pubblicati anche altri lavori a carattere scientifico quali raccolte di saggi e articoli, con qualificata introduzione critica; edi-zioni critiche di testi o fonti, corredate da opportuno studio introdutti-vo; atti di convegni di respiro nazionale o internazionale, finanziati dal Dipartimento o da soggetti esterni, quando componenti del Dipartimento abbiano provveduto o contribuito alla curatela degli atti e/o all’organizza-zione o allo svolgimento del convegno. Sulla base del parere motivato del Comitato scientifico della Collana possono presentare i loro lavori anche studiosi esterni che siano inseriti in gruppi di ricerca del Dipartimento o abbiano rapporti di collaborazione scientifica con il Dipartimento.

    Tutte le opere monografiche pubblicate nella collana sono sottoposte a re-feraggio double blind, con l’eccezione degli atti di convegno, il referaggio dei quali ricade sotto la responsabilità del curatore dei medesimi, previa appro-vazione da parte del Comitato scientifico della Collana di Dipartimento.

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  • IL PROCESSO SPORTIVO DOPO IL CODICE CONI

    G. Giappichelli Editore – Torino

    Stefano Papa

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    Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell’U-niversità degli Studi di Bergamo.

  • Indice VII

    INDICE

    pag.

    CAPITOLO PRIMO

    IL FENOMENO SPORTIVO NELLA SUA SPECIFICITÀ

    1. Considerazioni introduttive e ambito di approfondimento 1 2. Lo studio del fenomeno sportivo quale disciplina giuridica

    autonoma: l’ordinamento sportivo 4 3. Lo studio del fenomeno sportivo quale disciplina giuridica

    autonoma: la giustizia sportiva ed i suoi rapporti con la giu-risdizione statale 19

    4. I tratti distintivi dei procedimenti innanzi agli organi della giustizia sportiva 43

    CAPITOLO SECONDO

    LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELL’OTTICA DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

    1. Il CONI quale organo di vertice dello sport italiano 51 2. Le prerogative del CONI nell’individuazione dei principi re-

    golanti la giustizia sportiva: lo Statuto 57 3. I principi della giustizia sportiva. La deliberazione del Con-

    siglio Nazionale Coni n. 1519 del 15 luglio 2014 61 4. Il Codice della Giustizia Sportiva adottato dal CONI 73

    CAPITOLO TERZO

    LA GIUSTIZIA SPORTIVA FEDERALE

    1. L’ordinamento e l’organizzazione della giustizia sportiva presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio: lo Statuto 109

  • VIII Il processo sportivo dopo il codice Coni

    pag.

    2. La Commissione federale di garanzia ed il regolamento di-sciplinare per i componenti degli organi di giustizia 116

    3. Il Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Visione di sintesi 121

    CAPITOLO QUARTO

    GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA ISTITUITI PRESSO LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO:

    LA GIURISDIZIONE FEDERALE E LA COMPETENZA

    1. Premessa 127 2. Gli organi di giustizia istituiti presso la Federazione Italiana

    Giuoco Calcio: giurisdizione, prerogative e competenza 128 3. La giurisdizione nei confronti di soggetti non facenti parte

    dell’ordinamento sportivo: la giurisdizione federale nei con-fronti dei soggetti non più tesserati 137

    4. La giurisdizione nei confronti di soggetti non facenti parte dell’ordinamento sportivo: la giurisdizione federale nei con-fronti dei non soci a cui sia riconducibile direttamente o in-direttamente il controllo delle società 146

    5. La giurisdizione degli ulteriori organi di giustizia insistenti nell’ambito federale: gli organi disciplinari dell’AIA (Asso-ciazione Italiana Arbitri) 150

    6. La giurisdizione degli ulteriori organi di giustizia insistenti nell’ambito federale: la Commissione disciplinare presso il settore tecnico 157

    CAPITOLO QUINTO

    IL PROCEDIMENTO INNANZI AGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA

    GIUOCO CALCIO: LA FASE PREDIBATTIMENTALE

    1. Il procedimento volto all’esercizio dell’azione disciplinare: i termini di espletamento dell’attività di indagine 161

    2. L’attività inquirente 168 3. L’archiviazione del procedimento 171

  • Indice IX

    pag.

    4. Il deferimento 175 5. La definizione del procedimento mediante l’applicazione

    delle sanzioni su richiesta delle parti 176

    CAPITOLO SESTO

    IL PROCEDIMENTO DI PRIMA ISTANZA INNANZI AGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

    DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

    1. Il procedimento innanzi agli organi della giustizia sportiva: norme generali 181

    2. I procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svol-gimento delle gare 188

    3. I procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori 196 4. I procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento

    della gara, alla regolarità del campo di giuoco ed alla posi-zione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara 199

    5. I procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale 203

    6. I procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, pro-poste o irrogate dalla società nei confronti dei tesserati 204

    7. I procedimenti per illecito sportivo e per violazioni in mate-ria gestionale ed economica 204

    8. Il procedimento per l’impugnazione delle delibere federali 210 9. I procedimenti innanzi alla Commissione tesseramenti ed al-

    la Commissione vertenze economiche 211

    CAPITOLO SETTIMO

    I PROCEDIMENTI DI SECONDA ISTANZA INNANZI AGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

    DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO. I PROCEDIMENTI DI REVISIONE E REVOCAZIONE

    1. I procedimenti di seconda istanza innanzi alla Corte sporti-

    va di appello a livello territoriale e nazionale 213

  • X Il processo sportivo dopo il codice Coni

    pag.

    2. I procedimenti di seconda istanza innanzi alla Corte federa-le di appello 217

    3. I procedimenti di revocazione e revisione 220

    CAPITOLO OTTAVO

    LA PROVA NEL PROCESSO SPORTIVO

    1. La prova nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva 223

    2. La legge n. 401/1989 229 3. La fase istruttoria 234 4. Presunzione di colpevolezza, presunzione di innocenza e

    onere della prova 238

    Conclusioni 243

    Bibliografia 247

  • CAPITOLO PRIMO

    IL FENOMENO SPORTIVO NELLA SUA SPECIFICITÀ

    SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive e ambito di approfondimento. – 2. Lo studio del fenomeno sportivo quale disciplina giuridica autonoma: l’ordina-mento sportivo. – 3. Lo studio del fenomeno sportivo quale disciplina giuridi-ca autonoma: la giustizia sportiva ed i suoi rapporti con la giurisdizione stata-le. – 4. I tratti distintivi dei procedimenti innanzi agli organi della giustizia sportiva.

    1. Considerazioni introduttive e ambito di approfondimento.

    Con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1518, in data 15 lu-glio 2014, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha adottato il co-dice della giustizia sportiva.

    Giungeva così a compimento il percorso riformatore che da tempo interessava la giustizia sportiva, chiamata a rinnovarsi al fine di poter maggiormente garantire il regolare svolgersi delle competizioni spor-tive ed a coniugare, nei procedimenti giustiziali di sua titolarità, il ri-spetto di contrapposte esigenze di celerità e garantismo.

    L’organo di vertice dello sport nazionale ha elaborato una discipli-na organica del processo sportivo, con l’evidente intento di armoniz-zare l’intera giustizia domestica operante nell’ordinamento.

    Le disposizioni codicistiche imponevano infatti alle Federazioni sportive nazionali di conformare al codice i rispettivi statuti e rego-lamenti di giustizia, in tempo utile per l’inizio della prima stagione sportiva successiva alla sua entrata in vigore.

    In ottemperanza a tale precetto, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (indubbiamente la federazione più importante fra quelle ope-ranti nel panorama nazionale, quanto meno per numero di tesserati e rilievo economico delle attività alla stessa riconducibili) ha emanato anch’essa il proprio codice di giustizia sportiva, adottato con decreto

  • 4 Il processo sportivo dopo il codice Coni

    aspetti, al fine di poter o meno qualificare l’ordinamento sportivo alla stregua di un ordinamento giuridico autonomo e, in caso affermati-vo, di procedere all’individuazione delle sue specificità e del grado di autonomia dello stesso rispetto all’ordinamento statuale.

    Pur tuttavia, evidenti motivi di sistematicità di trattazione, impon-gono di non poter prescindere da un’iniziale disamina della nozione di ordinamento sportivo e da una sintetica rivisitazione delle fasi del-la sua elaborazione.

    2. Lo studio del fenomeno sportivo quale disciplina giuridica au-tonoma: l’ordinamento sportivo.

    La concezione della pratica sportiva come attività ricreativa e mi-gliorativa delle proprie abilità, è da sempre connaturata con l’essenza stessa della personalità umana.

    All’attività fisica è infatti originariamente attribuito uno spazio di rilievo nella vita del singolo e della collettività.

    Anche la regolamentazione delle attività riconducibili al fenomeno sportivo ha caratterizzato ogni epoca di sua manifestazione.

    Se la pura competizione agonistica era in grado di esaltare le doti degli atleti e le aspettative della collettività degli spettatori ad essa in-teressati, le manifestazioni pubbliche di suo espletamento divenivano rilevanti anche per chi era chiamato a garantirne la liceità e regolari-tà, interessando così da subito il mondo del diritto (lato sensu inteso) per il carattere pubblico e universale che assumevano, e per la geneti-ca possibilità di generare controversie, disciplinabili attraverso una regolamentazione della materia.

    Anche volendo tralasciare l’età classica, nella quale la cultura elle-nistica, come del resto quella romana, celebrava l’esaltazione della competizione fisica, e le competizioni olimpiche non erano solamen-te un avvenimento sportivo, sostanziandosi in una celebrazione del-l’eccellenza individuale e delle virtù di un intero popolo, con rilevanti effetti dal punto di vista, politico, religioso e militare; addirittura nel periodo delle dominazioni barbariche e nella successiva legislazione longobarda e medievale, sono dati rilevare numerosi esempi di rego-lamentazione di attività riconducibili al fenomeno sportivo 1.

    1 Per un approfondimento della genesi storica della regolamentazione delle attività sportive, di imprescindibile interesse risulta il contributo di U. GUALAZZINI, Premesse storiche al diritto sportivo, Milano, 1965.

  • Il fenomeno sportivo nella sua specificità 5

    Nell’editto di Rotari 2, ad esempio, si riscontrano norme atte ad impedire fattispecie riconducibili a casi che, nell’epoca attuale, quali-ficheremmo come “frode sportiva”, da applicarsi sia nel caso di duel-lo giudiziario che, presumibilmente, in caso di competizioni a mero fine ricreativo. Il capitolo CCCLXVIII del citato editto, infatti, pur non contenendo sanzioni specifiche nei confronti di chi contravveni-va alle norme disciplinanti i cosiddetti certamina, autorizzava il con-tendente ad esporre al giudice i propri sospetti circa la liceità degli atti che stava per compiere il suo avversario. La frode poteva, ad esempio, consistere nell’occultamento sul proprio corpo di sostanze o di erbe atte al maleficio, ed il giudice era al riguardo investito di ampi poteri inquisitori, essendo, fra l’altro, autorizzato a procedere ad una ispezione corporale nei confronti dell’atleta, al fine di verificare l’e-ventuale suo possesso di mezzi fraudolenti 3.

    Eppure, a fronte di così vasti precedenti riconducibili ad un’atti-vità di regolazione dell’attività sportiva e delle manifestazioni dalla stessa derivanti, solo in epoca relativamente recente le specifiche di-scipline giuridiche riconducibili al fenomeno sportivo in generale so-no entrate a far parte del novero delle materie di studio nell’ambito della teoria generale del diritto 4.

    2 L’editto di Rotari è stata la prima raccolta scritta delle leggi dei Longobardi, promulgato tra il 22 novembre ed il 23 novembre 643 dal re Rotari.

    3 Nell’esempio che qui occupa, i poteri del giudice erano stati indicati con l’in-tendimento di moralizzare il cosiddetto duello giudiziario e di impedire che la frode e l’inganno potessero coartare la volontà divina. Tuttavia quando il legislatore longo-bardo intendeva riferirsi al duello giudiziario usava la voce pugna, nel caso dell’e-sempio che precede, invece, è stato appunto utilizzato il termine certamen, derivante dal verbo certare (gareggiare), senza ulteriori specificazioni, autorizzando, pertanto, la possibilità di estensione del provvedimento anche alla competizione agonistica, come tale priva di finalità giudiziali. Si veda, al riguardo, U. GUALAZZINI, Premesse storiche al diritto sportivo, cit., 69.

    4 In letteratura è stato efficacemente evidenziato come lo studio della materia affe-rente al fenomeno sportivo possa essere cronologicamente suddiviso in cinque perio-di. Il primo periodo, collocabile tra il 1948 e l’entrata in vigore della legge 91/81, può considerarsi il momento iniziale dello studio dell’ordinamento sportivo, non avendo avuto sino ad allora il medesimo un particolare spazio nella produzione, pur abbon-dante, del legislatore e, pertanto, nell’analisi dei cultori delle scienze giuridiche. Il se-condo periodo del processo evolutivo afferente allo studio del diritto sportivo e dell’ordinamento della giustizia settoriale in esso operante, ha trovato indubbio im-pulso dal primo rilevante scandalo che aveva investito il calcio italiano nella primave-ra del 1980, caratterizzato peraltro da numerosi arresti che avevano coinvolto atleti di primissimo piano nel panorama sportivo nazionale. Le decisioni adottate al riguardo dagli organi di giustizia sportiva, l’interesse suscitato nell’opinione pubblica, e le or-mai numerose pronunce della giurisprudenza statale in materia, avevano infatti ancor

  • 6 Il processo sportivo dopo il codice Coni

    Si deve per lo più ad uno studio di Massimo Severo Giannini, pub-blicato dopo la promulgazione della Carta costituzionale 5, ed avente

    più contribuito a destare l’interesse della comunità scientifica in ordine alle peculiari-tà in grado di caratterizzare l’ordinamento sportivo. In quell’epoca entrava peraltro in vigore una legge regolante i rapporti fra società e sportivi professionisti (legge 23 marzo 1981, n. 91) che costituirà, sino alla metà degli anni novanta, la normativa di riferimento del settore. La nota sentenza della Corte di Giustizia sul cosiddetto caso Bosman (C-415/93) ha portato inevitabilmente il legislatore nazionale a modificare sensibilmente le disposizioni contenute nella citata legge n. 91/1981, mediante l’ap-provazione della legge 18 novembre 1996, n. 586, che, fra l’altro, ha comportato il ve-nir meno della configurazione del rapporto di collaborazione dello sportivo quale rapporto di lavoro subordinato, superando peraltro la configurazione delle società sportive come società per azioni senza fine di lucro. Il terzo periodo (1996/2001) risul-ta caratterizzato dall’entrata in vigore del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, mediante il quale furono apportati notevoli cambiamenti in materia di ripartizione dei benefici economici comportati dalla vendita dei cosiddetti diritti televisivi, nonché operata una rivisitazione delle competenze del CONI e delle Federazioni sportive. Il quarto periodo del processo evolutivo afferente allo studio del fenomeno sportivo è peraltro quello di maggior interesse per il sistema della giustizia sportiva, caratterizzato dalle molteplici pronunce giurisprudenziali originate dai rilevanti scandali che avevano in-teressato il fenomeno sportivo ed in special modo il mondo del calcio. In tale contesto l’interesse della giurisprudenza si era soprattutto soffermato sul rapporto fra ordina-mento statale ed ordinamento sportivo. Proprio l’evidente contrasto fra pronunce vol-te a preservare l’autonomia dell’ordinamento sportivo e quelle maggiormente propen-se a consentirne una sindacabilità ad opera della giurisdizione statale, portò il legisla-tore, per la prima volta, a promulgare una legge (n. 280 in data 17ottobre 2003) aven-te specificamente ad oggetto la disciplina del riparto di giurisdizione fra l’ordina-mento sportivo e l’ordinamento nazionale. L’entrata in vigore di tale fondamentale normativa, le molteplici e rilevanti decisioni successivamente pronunciate dagli orga-ni di vertice della giustizia domestica, dalla magistratura ordinaria ed amministrativa, ed anche dalla Corte Costituzionale (specificamente adita per sindacarne la legittimi-tà), hanno traghettato il processo evolutivo dello studio dell’ordinamento sportivo e della sua giustizia domestica all’ultimo attuale periodo, nel quale, a fronte dei conti-nui contributi forniti dalla comunità scientifica, non può essere messo in dubbio che la materia afferente al diritto dello sport e della giustizia sportiva costituisca ormai una materia di autonoma rilevanza, nell’ambito dello studio delle discipline giuridiche insistenti nell’ordinamento. In ordine alle fasi di evoluzione dello studio della disci-plina afferente al fenomeno sportivo, si veda, M. SANINO-F. VERDE, Il diritto sportivo, III ed., Padova, 2011, 453 ss.

    5 Nel testo originario della Carta costituzionale, il termine sport non era contem-plato, essendo stato ivi inserito (avuto specifico riguardo all’indicazione dell’“ordi-namento sportivo”, quale materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni) solo a seguito della riforma del titolo V, di cui alla legge costituzionale 3/2001. Pur eviden-ziando che i gruppi sociali praticanti l’attività sportiva (lato sensu intesa) potevano trarre indiretta tutela costituzionale, quanto meno dalle norme poste a salvaguardia della libertà associativa (art. 18) e comportanti il riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo (art. 2), non può non destare un certo stupore il mancato accenno, in una Costituzione contraddistinta da riferimenti e disposizioni afferenti a molti ambiti del vivere civile, ad una tematica di così rilevante interesse come il fenomeno sportivo e la sua regolamentazione. Han-

  • Il fenomeno sportivo nella sua specificità 7

    ad oggetto l’ordinamento sportivo 6, il destarsi dell’interesse, ad opera della dottrina, sull’inquadramento ordinamentale del fenomeno spor-tivo, e sul rapporto tra il medesimo e l’ordinamento giuridico statale, con l’inizio di una notevole produzione di studi scientifici, origina-riamente incentrati su aspetti eminentemente privatistici, per poi via via progressivamente abbracciare ambiti sempre più afferenti alla scienza pubblicistica.

    Ad eccezione dei precedenti scritti di Cesarini Sforza 7, si può dire che prima di tale imprescindibile contributo, infatti, lo studio del fe-nomeno sportivo era stato oggetto di non frequenti approfondimenti che, pur a firma di insigni studiosi, avevano per lo più affrontato il tema in via incidentale, nel contesto dello studio della teoria della pluralità degli ordinamenti.

    In quest’ambito deve evidenziarsi come la prima sistemazione teo-rica del fenomeno sportivo trae indubbiamente origine dall’alveo del-la teoria della pluralità degli ordinamenti 8, discendente a sua volta diretta della concezione “istituzionale” del diritto.

    Nel contesto culturale europeo imperante fra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, si affermarono in Francia le teorie dell’istitu-zione ed in Italia quella dell’ordinamento giuridico. no particolarmente approfondito la tematica dell’inquadramento costituzionale del fenomeno sportivo, M. MANCINI, Attività sportive “ufficiali”, intervento pubblico e sussi-diarietà, Padova, 2012, 46 ss.; L. DI NELLA, Il fenomeno sportivo nell’ordinamento giuri-dico, Napoli, 1999. Di quest’ultimo autore si vedano anche Costituzionalità della “Giu-stizia sportiva” e principio della specificità dello Sport, in Rass. dir. ec. sport, 2012, 45 ss., e Manuale di diritto dello Sport (a cura di), Napoli, 2010. Maggiormente rivolti ad aspetti di giustizia sportiva risultano essere i contributi di M. RUOTOLO, Giustizia spor-tiva e Costituzione, in Riv. dir. sport., 1998, 403 ss.; G. FACCI, Il risarcimento del danno come punto di bilanciamento tra il controverso principio dell’autonomia dell’ordina-mento sportivo e l’art. 24 Cost., in Resp. civ. e prev., 2011, 6, 417 ss.

    6 M.S. GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici e sportivi, in Riv. dir. sport., 1949, 1 ss. Dopo essere tornato sull’argomento (M.S. GIANNINI, Gli elementi de-gli ordinamenti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, 219 ss.) l’autore, a distanza di quasi cinquant’anni, ebbe peraltro modo di pubblicare un ulteriore saggio di partico-lare importanza. Si veda, al riguardo, M.S. GIANNINI, Ancora sugli ordinamenti giuridi-ci e sportivi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1996, 671 ss.

    7 Sui quali torneremo in prosieguo. 8 Hanno diffusamente affrontato i profili ordinamentali del fenomeno sportivo,

    avuto particolare riguardo anche alla rivisitazione delle tappe che hanno contraddi-stinto il formarsi della sua teorizzazione, R. MORZENTI PELLEGRINI, in L’evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale, Milano, 2007; F. GOISIS, La giu-stizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato, Milano, 2007; G. MANFREDI, Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giu-stizia sportiva, Torino, 2007.

  • 8 Il processo sportivo dopo il codice Coni

    Grazie all’opera di Santi Romano 9, quest’ultima divenne una pie-tra miliare nel pensiero giuridico italiano 10.

    In tale fondamentale opera, principiando dalla constatazione della ritenuta insufficienza del diritto come mera regola di condotta, sono stati enucleati gli elementi essenziali in grado di connotare la nozione stessa di diritto, ricondotta al concetto di società (nel duplice senso secondo il quale non possa essere qualificabile come diritto ciò che non esce dalla sfera puramente individuale, e che non vi possa essere società senza che in essa si manifesti il fenomeno giuridico – ubi ius ibi societas e ubi societas ibi ius) e di ordine sociale.

    Prima di essere norma e di riguardare un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, il diritto deve dunque sostanziarsi in orga-nizzazione, struttura, posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità: ogni ordinamento giuridico è un’isti-tuzione e, viceversa, ogni istituzione è un ordinamento giuridico, in ossequio a quella che appare un’equazione necessaria ed assoluta 11.

    Conseguente corollario di tale impostazione, nei suoi elementi es-senziali qui succintamente indicati, risulta essere la tesi della plurali-tà degli ordinamenti giuridici, la quale ritiene sussistere tanti ordi-

    9 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, I ed., Firenze, 1918; ID., op. cit., II ed., Fi-renze, 1946; ID., op. cit., III ed., Firenze, 1977. Sul pensiero di Santi Romano, per gli aspetti che rilevano ai fini della presente trattazione si vedano, tra gli altri, S. CASSESE, Ipotesi sulla formazione de “l’ordinamento giuridico” di S. Romano, in AA.VV., Quaderni fiorentini, Milano, 1972, 243 ss.; P. BISCARETTI DI RUFFIA (a cura di), Le dottrine giuri-diche di oggi e l’insegnamento di S. Romano, Milano, 1977; F. CANFORA, Gli ordinamenti giuridici (pluralità e rapporti), in Temi romana, 1977, 449 ss.; N. BOBBIO, Teoria ed ideo-logia nella dottrina di S. Romano, in Amministrare, 1975, 447 ss.; M. BARILLARI, Consi-derazioni sulla dottrina dell’ordinamento giuridico, in AA.VV., Scritti giuridici in onore di S. Romano, Padova, 1940, 65 ss.; P. GROSSI, Santi Romano, un messaggio da ripensa-re nella odierna crisi delle fonti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 377 ss.; V. FROSINI, Santi Romano e l’interpretazione giuridico della realtà sociale, in Riv. int. fil. dir., 1989, 706 ss.; C. PINELLI, Limiti degli ordinamenti e rilevanza di un ordinamento per un altro nel pensiero di Santi Romano, in Giur. cost. 1986, II, 1856 ss.; M. FIORAVANTI, Per l’in-terpretazione dell’opera giuridica di Santi Romano: nuove prospettive della ricerca, in AA.VV., Quaderni fiorentini, Milano, 1981, 169 ss.; A. TARANTINO, La teoria della necessi-tà nell’ordinamento giuridico. Interpretazione della dottrina di Santi Romano, Milano, 1980.

    10 Come sottolinea Sabino Cassese, l’opera giuridica italiana più tradotta all’estero è quasi certamente “L’ordinamento giuridico” di Santi Romano. Così S. CASSESE, Ipo-tesi sulla fortuna all’estero de “L’ordinamento giuridico” di Santi Romano, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 177.

    11 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, III ed., cit., 27. Una sintesi del pensiero di Santi Romano, unitamente ad una disamina della teoria pluralistico-ordinamentale nella dottrina risalente al XX secolo, è contenuta in R. MORZENTI PELLEGRINI, op. ult. cit., cap. 1.

  • Il fenomeno sportivo nella sua specificità 9

    namenti quante istituzioni e quindi quanti gruppi organizzati, in con-trasto, pertanto, con la teoria che vedeva nello Stato l’unico ordina-mento a cui poter ricondursi la titolarità del diritto. In tale ottica, pertanto, lo Stato viene a rappresentare solo una delle istituzioni, sia pur la più complessa, che tuttavia non elide la giuridicità di altre formazioni sociali.

    La teoria del pluralismo giuridico, pertanto, trova la propria sinte-si nell’attribuzione dello status di ordinamento giuridico anche a cor-pi sociali organizzati diversi dallo Stato, consentendo il riconosci-mento di realtà sociali (e normative) non suscettibili di assorbimento nell’ordinamento statale 12.

    Traendo origine dalla teoria pluralistico-ordinamentale, la prima elaborazione dogmatica afferente alla qualificazione del fenomeno sportivo nell’ambito ordinamentale, si deve all’opera di Cesarini Sfor-za che, nel primo novecento, ha codificato la cosiddetta tesi del “dirit-to dei privati” 13.

    Partendo dalla citata opera di Santi Romano, e dall’affermazione ivi contenuta, secondo la quale ogni raggruppamento sociale tende a generare un proprio diritto positivo, e ogni ordinamento sociale deve intendersi giuridico proprio in quanto ordinamento, il citato autore

    12 Cfr. R. MORZENTI PELLEGRINI, op. cit., 12. Richiamando un contributo di, G. FIANDACA, La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma, in Fo-ro it., 1995, 21 ss., l’autore evidenzia come l’esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici trova conferma attraverso la considerazione di alcune aree del diritto, ad esempio nell’ambito internazionale ed in quello canonico, che si presentano in termi-ni indubitabilmente autonomi rispetto alla sfera statale. Vengono inoltre citati anche gli ordinamenti considerati illeciti dallo Stato i quali, secondo la logica sottesa al-l’orientamento in esame, costituirebbero comunque delle istituzioni, e dunque degli ordinamenti giuridici, in quanto corpi sociali organizzati. In quest’ottica, il carattere contrario all’ordinamento statale risulterebbe pertanto oggetto di un apprezzamento di carattere meramente etico. La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici è stata approfondita da ampia ed autorevole dottrina. Al riguardo, senza pretesa di esaustività, si richiamano, almeno, i seguenti contributi, N. BOBBIO, Teoria dell’ordina-mento giuridico, Torino, 1960; E. ALLORIO, La pluralità degli ordinamenti giuridici e l’accertamento giudiziale, in Riv. dir. civ., 1955, 247 ss.; G. AMBROSINI, La pluralità degli ordinamenti giuridici nella Costituzione italiana, in AA.VV., Studi in onore di G. Chiarel-li, Milano, 1973, I, 3 ss.; F. MODUGNO, Pluralità degli ordinamenti giuridici, in Enc. dir., XXIV, Milano, 1985, 1 ss.; G. CAPOGRASSI, Note sulla molteplicità degli ordinamenti giu-ridici, in Opere, IV, Milano, 1959, 181 ss.

    13 W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati, Milano, ristampa 1963, originariamente pubblicato in Riv. it. sc. giur., 1929, 43 ss. Dello stesso autore si vedano anche, La teo-ria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo, in Foro it., 1933, I, 1381 ss.; Il diritto dei privati. Il corporativismo come esperienza giuridica, Milano, 1963; Ordinamenti giu-ridici (pluralità degli) (ad vocem), in Nss. Dig. it., XII, Torino, 1965, 1 ss.

  • 10 Il processo sportivo dopo il codice Coni

    affronta la problematica del rapporto tra l’ordinamento dello Stato e gli altri ordinamenti, ai quali deve essere comunque riconosciuta esi-stenza e piena dignità.

    Nella prospettazione dello Sforza, lo Stato può fare proprio un al-tro ordinamento o parte di esso, considerandolo rilevante, riprodu-cendone le norme o effettuando un rinvio alle stesse, oppure può ignorare il medesimo, ritenendolo invece irrilevante e negandone ogni ausilio. Nel primo caso l’ordinamento diverso dallo Stato verrà inglobato in quello statale, arrivando di fatto a scomparire, nel se-condo caso l’ordinamento godrà di invece di esistenza propria, accan-to a quella dell’ordinamento statale 14.

    In quest’ottica le norme afferenti al diritto sportivo, o quanto me-no quelle relative alla regolamentazione della pratica sportiva, sareb-bero disciplinate da un diritto di natura privatistica di titolarità delle comunità sportive, alla cui attuazione e tutela sarebbero deputati or-gani giurisdizionali propri delle citate comunità, operanti in termini di indipendenza dall’ordinamento statale. Consequenzialmente, a fronte del riconoscimento per ogni comunità organizzata dell’esisten-za di un proprio autonomo ordinamento giuridico, non desterebbe alcuna preoccupazione la circostanza dell’imposizione agli associati, tramite norma statutaria o regolamentare, dell’impossibilità di avva-lersi della giurisdizione statale per risolvere controversie disciplinate dalle norme di settore, adottate dalle stesse comunità 15.

    Si deve pertanto agli studi del Cesarini Sforza, una prima disami-na specificamente riferita al fenomeno sportivo ed al suo rapporto con l’ordinamento dello Stato.

    È tuttavia indubbiamente riconducibile all’opera di Massimo Se-vero Giannini, la fonte ispiratrice di una visione del fenomeno sporti-vo che (quanto meno sino ad un recente orientamento dottrinale che ha inteso mettere in dubbio l’inquadramento ordinamentale del me-desimo 16, ha caratterizzato la quasi unanime letteratura in materia.

    È ormai classica la definizione del fenomeno sportivo quale ordi-namento giuridico “liminale” 17.

    14 W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati, cit., 33. 15 W. CESARINI SFORZA, La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo, cit.,

    1394-1397. 16 Per la disamina del quale si rimanda all’ultima parte del presente paragrafo. 17 Liminale appare, per certi versi, sinonimo di liminare o del più comune subli-

    minale. In psicologia e fisiologia si intende quale fatto o fenomeno che è al livello del-la soglia della coscienza e della percezione.

  • Il fenomeno sportivo nella sua specificità 11

    In via di generalità, Massimo Severo Giannini si pone in una posi-zione critica nei confronti della teoria elaborata dal suo Maestro, de-finendola, appunto, una tesi “liminale”: “… può essere che lo stesso Romano abbia dato origine alla concezione che critichiamo, per quanto egli diceva che ove è ordinamento ivi è norma, è che ove è norma ivi è ordinamento; ma mentre la prima di queste proposizioni è da accettare, non è invece interamente accettabile la seconda. Noi ci proponiamo ora non una rielaborazione, che sarebbe troppo ambi-ziosa meta, ma una rilettura dell’ipotesi di lavoro degli ordinamenti giuridici, per porre in evidenza alcuni profili che ci sembrano, in fon-do, già impliciti, anche se non scoperti, nella recente dottrina giuridi-ca … abbiamo già altra volta espresso la nostra opinione che il con-cetto di ordinamento sia un concetto giuridico liminale e che esso non possa essere penetrato se non ricorrendo al concetto sociologico di gruppo, al quale, proprio perché liminale, esso strettamente si connette …” 18.

    Il rinvio ad un’altra disciplina, nella fattispecie alla sociologia, consente all’insigne studioso di evidenziare come la scienza del dirit-to sarebbe in grado di registrare il concetto di ordinamento, di pren-derne atto e magari di fornire proprie qualificazioni particolari e qua-lificatorie in merito, ma non di definirlo, vedendosi appunto costret-to, a tale scopo, a rinviare ad altra disciplina 19.

    Senza poter prescindere da tale osservazione, gli elementi costitu-tivi di un ordinamento giuridico vengono individuati nella plurisog-gettività, nella normazione e nell’organizzazione, presupponendo il concetto stesso di ordinamento giuridico l’esistenza di un gruppo, e dunque di un congruo numero di soggetti, persone fisiche o enti, av-vinti dall’osservanza di un corpo comune di norme, alle quali i mede-simi riconoscono un valore vincolante 20.

    Nella visuale proposta, ed avuto specifico riguardo al fenomeno sportivo, il medesimo viene qualificato come entità in grado di con-tenere tutti gli elementi costitutivi di un ordinamento giuridico vero e proprio.

    Viene infatti riscontrata la plurisoggettività che caratterizza l’ordi-namento sportivo, costituito oltre che dagli atleti anche da tutte le al-tre componenti che concorrono allo svolgimento delle attività allo

    18 M.S. GIANNINI, Gli elementi degli ordinamenti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, 220.

    19 R. MORZENTI PELLEGRINI, op. ult. cit., 21. 20 M.S. GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici e sportivi, cit., 13.

  • 12 Il processo sportivo dopo il codice Coni

    stesso riconducibili, tecnici, sanitari, arbitri e giudici di gara, oltre che dagli spettatori che, come vedremo in prosieguo, possono rien-trare fra i soggetti dell’ordinamento. Questi ultimi sono infatti chia-mati a rispettare dei comportamenti indicati dalle disposizioni di set-tore, la cui violazione potrebbe essere foriera di sanzioni da irrogare a carico dei soggetti propri dell’ordinamento sportivo, quali le società sportive e/o gli enti organizzatori.

    Indubitabile è la sussistenza di un’organizzazione propria dell’or-dinamento sportivo che, composto da più organismi operanti in am-bito mondiale e nazionale, si sostanzia per una capillare struttura-zione di soggetti, costituenti un’articolazione in grado di consentire sia lo svolgimento dell’attività fisica amatoriale che quella sportiva professionistica.

    Anche la normazione non difetta nell’ordinamento sportivo, dato che il medesimo si basa su una regolamentazione propria, il cui ri-spetto condiziona anche la stessa ammissione o espulsione dei sog-getti facenti parte del medesimo.

    Pur se inquadrabili in un contesto ordinamentale, il sistema di norme proprio dell’ordinamento sportivo dovrà comunque interagire e convivere con il sistema normativo operante nell’ordinamento stata-le, dando così vita ad un difficile connubio che dovrà essere necessa-riamente in grado di contemperare le esigenze di autonomia del pri-mo e la salvaguardia delle prerogative poste dall’ordinamento statua-le a tutela delle posizioni soggettive dei singoli e delle comunità ope-ranti nel proprio ambito.

    Nella visione del Giannini, le articolazioni sportive nazionali, pur conservando, sia pur in misura mutevole, un sicuro margine di pote-stà auto-organizzativa, non possono pertanto porsi al di fuori dei confini della sovranità statale, la quale potrà esplicarsi in una gamma di interventi oscillanti fra quelli comportanti un minimo impatto, nei casi in cui non esistono norme statali operanti nell’ambito sportivo e questo si svolga pertanto in un regime del tutto privatistico, e quelli di massima influenza, nel caso in cui gli istituti sportivi risultino del tutto attratti nell’orbita statale. A livello mediano fra le ipotesi che precedono, si pongono i casi, invero più frequenti, a cosiddetto regi-me misto, nei quali organi dello Stato, enti pubblici, enti privati e al-tre figure soggettive, formano un complesso di apparati dediti alla cura del fenomeno sportivo 21.

    21 R. MORZENTI PELLEGRINI, op. ult. cit., 26.

  • Il fenomeno sportivo nella sua specificità 13

    Al riguardo il Giannini individua specifici casi nei quali l’inte-razione fra l’ordinamento sportivo e quello statale possono dar luogo ad un “concorso di normazioni contrastanti”, comportati dalle norme dell’ordinamento sportivo che contengono qualificazioni giuridiche di fatti divergenti da quelle poste da norme statali, oppure dalle norme che, pur consentendo una medesima qualificazione dei fatti, ne fanno derivare differenti conseguenze giuridiche, ed infine dalle norme che, pur consentendo una medesima qualificazione dei fatti e facendone derivare le stesse conseguenze giuridiche, stabiliscono misure giuri-diche diverse per la tutela dei diritti 22.

    Nel solco della teoria del Giannini, gli studi sul fenomeno sportivo, ormai assurto a vero e proprio ordinamento giuridico, hanno inteso sempre più approfondire gli elementi costitutivi e le caratteristiche proprie del proprio ordinamento: “non vi è stata monografia, voce enciclopedica, saggio, articolo o nota a sentenza che, affrontando in chiave giuridica il fenomeno sportivo, non abbia preso le mosse dal-l’inquadramento del medesimo quale ordinamento giuridico” 23.

    Tralasciando gli studi più risalenti 24, si evidenzia come la preva-lente dottrina aveva pertanto, almeno inizialmente, abbracciato la te-si dell’inquadramento ordinamentale del fenomeno sportivo.

    In questo contesto, l’attenzione della letteratura si è per lo più ri-volta allo studio della problematica relativa al rapporto fra l’ordina-mento statale e quello sportivo. Se il fenomeno sportivo poteva inten-dersi alla stregua di un ordinamento giuridico, risultava necessario

    22 M.S. GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici e sportivi, cit., 26. 23 Così L. FERRARA, Giustizia sportiva (ad vocem), in Enc. dir. Ann., Milano, 2010,

    491 ss. Come verremo a riferire in prosieguo, l’autore si pone in posizione di forte cri-ticità rispetto alla riproposizione acritica della teoria dell’inquadramento ordinamen-tale del fenomeno sportivo.

    24 In ordine ai quali devono però almeno citarsi i contributi di, C. FURNO, Note cri-tiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1955, 619 ss.; F. CARNELUTTI, Figura giuridica dell’arbitro sportivo, in Riv. dir. proc., 1953, 20 ss.; I. MARANI TORO-A. MARANI TORO, Gli ordinamenti sportivi, Milano, 1977. In estrema sintesi, il primo autore esprime considerevoli riserve in ordine al carattere giuridico del fenomeno sportivo visto come ordinamento autonomo, valorizzando l’aspetto tecnico-agonistico, rappresentato dall’esercizio effettivo di una pratica spor-tiva, vero e proprio fulcro del sistema. Il secondo autore indica nel fenomeno sportivo un insieme che, pur regolato dalle regole del diritto e ferma restando la sovranità del-lo Stato, necessiterebbe di un approccio di tipo sociologico, in grado di esercitare, ri-spetto al diritto, una funzione vicaria. Nel terzo contributo citato, si evidenzia come ogni specialità sportiva darebbe vita ad un ordinamento ludico ispirato ad un fine sportivo comune, consistente nel miglioramento continuo dei risultati, la cui regola-mentazione potrebbe essere assicurata solamente da un ordinamento giuridico dotato di autonomi poteri.

  • 14 Il processo sportivo dopo il codice Coni

    procedere ad un’esegesi afferente ai suoi rapporti con l’ordinamento dello Stato.

    L’ordinamento sportivo è stato visto quale ordinamento in grado di porsi in una posizione di non indifferenza rispetto a quello statale, non riscontrandosi alcuna antitesi fra i due ordinamenti, dato che il primo è chiamato a muoversi nell’ambito di una sua ben marcata au-tonomia, condivisa e difesa dallo Stato che, a fronte della circostanza che vede l’ordinamento di settore perseguire finalità e scopi non con-trastanti, ed anzi concorrenti, rispetto a quelli perseguiti dall’ordina-mento statale, ne riconosce la legittimità 25.

    Come già accennato, in epoca recente si è originato un orienta-mento dottrinale che si è posto criticamente rispetto all’inquadra-mento ordinamentale del fenomeno sportivo, quanto meno sul piano di una sua effettiva inutilità in merito alla possibilità di sue proficue applicazioni a livello di analisi di diritto positivo 26.

    Si è detto come la teoria ordinamentale avesse costituito, per mol-to tempo, un significativo baluardo, ancorché a valenza ideologica, nella prospettiva di preservare lo sport da invadente statali, sia politi-che che giurisdizionali.

    Ad oggi detta esigenza è meno sentita, alla luce di quanto verremo a riferire in ordine al sempre maggior spazio dedicato allo sport dal diritto comunitario, ed anche dalla necessità di coinvolgere i pubblici poteri sovranazionali e nazionali nel perseguimento di obiettivi comu-ni volti alla salvaguardia della liceità delle competizioni sportive 27.

    Punto di partenza della rielaborazione critica della teoria ordina-mentale è la considerazione che vede l’ordinamento sportivo 28 dover

    25 A. QUARANTA, Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico, in Riv. dir. sport., 1979, 35. In uno studio del 1986, Guido Alpa aveva inteso evidenziare come l’ordinamento dello Stato si ponesse in un’ottica di non tolleranza rispetto ad ordina-menti separati, come quello sportivo. Cfr. G. ALPA, L’ordinamento sportivo, in Nuova giur. civ. comm., 1986, II, 321 ss.

    26 Si veda, al riguardo, A. DE SILVESTRI, in AA.VV., Diritto dello sport, Firenze, 2008, 5 ss. Dello stesso autore si vedano, con riferimento all’inquadramento ordinamentale del fenomeno sportivo, A. DE SILVESTRI, La c.d. autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, in P. MORO (a cura di), La giustizia sportiva, Forlì, 2004, 83 ss.; A. DE SILVE-STRI, Il discorso sul metodo: osservazioni minime sul concetto di ordinamento sportivo, in Giustiziasportiva.it, 2009, 1 ss.

    27 Si veda, al riguardo, L. CASINI, Il diritto globale dello sport, Milano, 2010, 21 ss. L’autore richiama, fra l’altro, la necessità di coinvolgere i pubblici poteri sovranazionali e nazionali nel perseguimento di obiettivi comuni, per esempio in materia di anti doping.

    28 Visto quale “plesso delle norme emanate dal gruppo sociale che si occupa delle attività sportive” da G. MANFREDI, Ordinamento statale e ordinamento sportivo. Tra plu-ralismo giuridico e diritto globale, in Dir. amm., 2012, 299 ss.

  • Il fenomeno sportivo nella sua specificità 15

    necessariamente coesistere con l’ordinamento giuridico dello Stato, in quanto ritenuto parte di quest’ultimo.

    Già in un’ormai celebre definizione del primo dopoguerra, l’ordi-namento sportivo era stato visto quale species dell’ordinamento giuri-dico dello Stato, al quale quest’ultimo rinviava per la soluzione delle questioni relative all’organizzazione amministrativa ed alla disciplina tecnica dello sport 29.

    Pur nella supremazia del primo, l’ordinamento dello Stato e l’or-dinamento sportivo erano già stati pertanto visti quali componenti di in un unico sistema, quello dell’ordinamento generale, nel cui conte-sto avrebbero dovuto essere risolte le inevitabili antinomie dovute ai diversi ambiti di competenza 30.

    L’orientamento dottrinale volto a minimizzare la presunta “speciali-tà” dell’ordinamento sportivo, ed addirittura la sua stessa esistenza, ha inteso osservare come “l’ipostatizzazione di un ordinamento distinto e quindi separato da quello dello Stato legittima in modo automatico l’e-sistenza di un’area fenomenica sottratta a quest’ultimo e alle sue nor-me, a cominciare da quelle costituzionali” evidenziando come “se que-sto appare del tutto ragionevole dove l’ordinamento altro è, per esem-pio, quello di un diverso Stato, il discorso cambia, e si fa addirittura pericoloso, quando si tratti di una espressione del pluralismo sociale, o formazione sociale (ex art. 2 Cost.), quale l’organizzazione sportiva” 31.

    A fronte di tali osservazioni risulterebbe pertanto ineludibile ri-pensare alla natura ordinamentale del fenomeno sportivo che, in quanto non originario, dovrebbe considerarsi quanto meno derivato (e come tale subordinato) rispetto a quello dello Stato, non risultando pertanto dallo stesso distinto.

    Viene dunque posta in dubbio la stessa qualificazione dell’ordina-mento sportivo quale vero e proprio ordinamento giuridico che, an-che volendo continuare a ritenere tale, dovrebbe comunque ritenersi “integrato in quello statale e comunitario” 32.

    29 P. MIRTO, Il sistema normativo dell’organizzazione dello sport nell’ordinamento giu-ridico, in Riv. dir. sport., 1949, 24. Dello stesso autore si veda anche L’organizzazione sportiva in Italia. Autonomia e specialità del diritto sportivo, in Riv. dir. sport., 1959, 6 ss.

    30 L. DI NELLA, Il fenomeno sportivo nell’ordinamento giuridico, cit., 92. 31 Così L. FERRARA, Giustizia sportiva (ad vocem), cit., 494. In tale voce enciclope-

    dica l’autore richiama un suo precedente scritto, nel quale egli, analiticamente ed acu-tamente, espone la propria tesi in ordine alla necessità di attualizzare la nozione e lo stesso inquadramento dogmatico dell’ordinamento sportivo. Si veda, al riguardo, L FER-RARA, L’ordinamento sportivo: meno e più della libertà privata, in Dir. pubbl., 2007, 1 ss.

    32 L. FERRARA, Giustizia sportiva (ad vocem), cit., 495. L’autore cita diversi studi e

  • 16 Il processo sportivo dopo il codice Coni

    Nel dibattito afferente alla qualificazione o meno del fenomeno sportivo quale ordinamento giuridico, ed in quello dallo stesso conse-guente, volto ad individuare se il medesimo potesse avere natura di ordinamento originario o derivato 33, viene dunque introdotto un ele-mento di indubbia pregnanza.

    A suffragio del medesimo deve innanzitutto evidenziarsi come

    contributi in grado di costituire un ampio orientamento in merito. Fra questi, si ve-dano, E. PICOZZA, I rapporti generali tra ordinamenti, in C. FRANCHINI (a cura di), Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi, Torino, 2004, 1 ss.; A. DE SILVESTRI, Le nuove frontiere del diritto dello sport, in J. TOGNON (a cura di), Diritto comunitario dello sport, Torino, 2009, 78 ss. L’autore richiama poi diversi contribuiti di G. MANFREDI, Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale, cit.; Osservazioni sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, in Foro amm.-Tar, 2006, 2967 ss.; Norme sportive e principio pluralistico, in Dir. sport, 2008, 25 ss.; Il sindacato del giudice amministrativo sulle norme emanate dagli organismi sportivi, in Dir. proc. amm., 2008, 608 ss. Come di notevole interesse vengono inoltre segnalati i contributi di S. LANDINI, Pluralismo giu-ridico e ordinamento sportivo: un binomio in crisi?, in Rass. dir. ec. sport, 2006, 415 ss.; N. PAOLANTONIO, Ancora su sport e giustizia, in Foro amm.-CdS, 2007, 3537 ss. (dello stesso autore si veda anche, Ordinamento statale e ordinamento sportivo: spunti pro-blematici, in Foro amm.-Tar, 2007, 1152 ss.); F. ROVERSI-MONACO, Prefazione, in Dir. sport, 2007; M. CIMMINO, Rischio e colpa nella responsabilità sportiva, Napoli, 2006, 6 ss., nella parte in cui l’autrice afferma che “le trasformazioni che accompagnano il fenomeno sportivo sembrano mettere in crisi anche la lettura dello sport in termini ordinamentali secondo la teoria della pluralità degli ordinamenti”. In ordine al rap-porto tra ordinamento giuridico e ordinamento sportivo, si vedano, inoltre, i seguenti contributi, G. DE MARZO, Ordinamento statale e ordinamento sportivo tra spinte auto-nomistiche e valori costituzionali, in Corr. giur., 2003, 10, 1265 ss.; G. NAPOLITANO, Sport (ad vocem), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. CASSESE, IV, Milano, 2006, 5678 ss.; C. ALVISI, Le fonti statali dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, in Giustizia sportiva e arbitrato, in C. VACCÀ (a cura di), Milano, 2006, 3 ss.; E. RUSSO, L’ordinamento sportivo e la giustizia sportiva, in Giustiziasportiva.it, n. 2/2006; A. BO-NOMI, L’ordinamento sportivo e la Costituzione, in Quad. cost., 2005, 363 ss.; G. BERNI-NI, L’autonomia dell’ordinamento sportivo: profili storici e problemi attuali, in Giustizia sportiva e arbitrato, in C. VACCÀ C. (a cura di), Milano, 2006, sez. int. IX ss.; A. MASSE-RA, Sport e ordinamenti giuridici: tensioni e tendenze nel diritto vivente in una pro-spettiva multilaterale, in Dir. pubbl., 2008, 113 ss.; M. SFERRAZZA, Spunti per una ri-considerazione dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in Giusti-ziasportiva.it, n. 2/2009; M. SERIO, Il processo disciplinare sportivo: rapporti tra ordi-namento sportivo e ordinamento statale, in Europa e dir. priv., 2009, 773 ss.; T.E. FROSINI, L’ordinamento sportivo nell’ordinamento costituzionale, in AA.VV., Fenome-no sportivo e ordinamento giuridico, Napoli, 2009, 235 ss. (dello stesso autore si ve-da anche, I. DEMURO-T.E. FROSINI (a cura di), Calcio professionistico e diritto, Mila-no, 2009); G. GENTILE, Ordinamento giuridico sportivo: nuove prospettive, in Riv. dir. ec. sport, 2014, 45 ss.

    33 Si richiama al riguardo la celebre affermazione del Luiso, secondo il quale ogni ordinamento giuridico è per sua natura originario, stabilendo i propri rapporti con ogni altro ordinamento solo ed esclusivamente mediante le sue norme. Solo dall’analisi di tali norme si potrebbe pertanto trarre la complessiva posizione che ogni ordinamento asse-gna a ciascun altro. Così F.P. LUISO, La giustizia sportiva, Milano, 1975, 14.

  • Il fenomeno sportivo nella sua specificità 17

    l’integrazione si ponga come ineludibile, alla luce delle disposizioni contenute nella Costituzione repubblicana.

    La Carta costituzionale consente infatti limitazioni alla sovranità statuale solamente nei confronti degli ordinamenti esterni, quale, ad esempio, l’ordinamento canonico, oppure nei confronti degli ordina-menti delle organizzazioni internazionali, alla cui categoria non ap-partengono gli organismi operanti nello sport, avuto riguardo anche a quelli posti al vertice dell’organizzazione internazionale, quale il Co-mitato Olimpico Internazionale 34.

    Leonardo Ferrara ricorda poi come l’integrazione non sia soltanto imposta dalla Costituzione repubblicana, ricorrendo in fatto e in di-ritto in quanto “i tradizionali elementi costitutivi dell’ordinamento sportivo (corrispondenti a quelli di ogni altro ordinamento giuridico: la plurisoggettività, la normazione e l’organizzazione) non sono iso-labili da quelli dell’ordinamento statale (dunque, nemmeno esisto-no)” 35.

    Un ulteriore elemento a suffragio della richiamata affermazione che ritiene necessario qualificare l’ordinamento sportivo quale ordi-namento integrato in quello statale e comunitario, è costituito dal sempre maggior interesse che il diritto comunitario ha manifestato per il fenomeno sportivo 36.

    Come è noto l’ordinamento giuridico europeo, seppur derivato da-gli Stati membri nel suo momento genetico, si è evoluto in via auto-noma, mediante e soprattutto la potestà di produrre norme giuridi-che direttamente efficaci negli ordinamenti degli Stati membri 37.

    In tale contesto e, vale ribadire, in un’epoca nella quale lo sport è così significativamente presente nella legislazione e nella giurispru-denza comunitaria, sarebbe antistorico ritenere che gli organismi e le

    34 Si veda, al riguardo, G. MANFREDI, Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizio-nale, cit., 269.

    35 Così L. FERRARA, Giustizia sportiva, cit., 495. 36 Sugli aspetti afferenti al diritto comunitario dello sport, si vedano i seguenti

    contributi: J. TOGNON (a cura di), Diritto comunitario dello sport, Torino, 2009 (dello stesso autore si vedano anche, Diritto europeo dello sport, Torino, 2011, Lo sport e il Trattato di Lisbona: l’irrisolto problema della specificità, in Giustiziasportiva.it, n. 3/2012; S. BASTIANON (a cura di) L’ Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e so-ciali, Milano, 2013; B. NASCIMBENE-S. BASTIANON, Diritto europeo dello sport. L’Europa in movimento. Raccolta di testi e documenti, Torino, 2011; C. ALVISI (a cura di), Il dirit-to sportivo nel contesto nazionale ed europeo, Milano, 2006.

    37 Al riguardo, in ordine al rapporto fra ordinamento comunitario e ordinamento statale, visto nell’ottica della formazione di un unico ordinamento giuridico, si veda, G. ITZCOVICH, Integrazione giuridica. Un’analisi concettuale, in Dir. pubbl., 2005, 749 ss.

  • 18 Il processo sportivo dopo il codice Coni

    istituzioni sportive potessero vantare una sorta di extraterritorialità 38, allorquando addirittura i singoli Stati nazionali vedono comprimere la propria autonomia sovrana, in favore delle istituzioni comunitarie.

    Si pensi, peraltro, all’incidenza sul piano sportivo della notissima sentenza Bosman 39 che, a prescindere dalle notevolissime conse-guenze comportate sul piano del rapporto tra calciatori professionisti e società di loro appartenenza 40, è risultata di straordinaria impor-tanza in quanto, per la prima volta in modo così dirompente, i prin-cipi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea sono stati applicati ad un settore, qual è quello sportivo in generale, rimasto sino ad allora in una sorta di “magico isolamento” 41 rispetto al diritto dell’Unione europea 42.

    La successiva giurisprudenza della Corte di giustizia 43 ha peraltro ribadito, e consolidato, la negazione di qualsivoglia rilevanza delle regole cosiddette puramente sportive per il diritto dell’Unione Euro-pea, così da comportare rilevanti conseguenze, quali il venir meno della possibilità di ritenere alcune regole sportive (in specifico le norme tecnico-sportive) ipso iure sottratte al diritto dell’Unione Eu-ropea, (in aperta antitesi, peraltro, con quanto affermato e sostenuto

    38 L’espressione è di V. ZINGALES, Provvedimenti di esclusione di società sportive da campionati agonistici e tutela giurisdizionale statale, in Riv. dir. sport., 1993, 275 ss., così come citato da L. FERRARA, Giustizia sportiva, cit., 495.

    39 Corte di giustizia dell’Unione europea, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, UR-BSFA c Bosman, in Raccolta, I-5040.

    40 La citata sentenza statuì l’impossibilità di frapporre ostacoli alla «libera circola-zione dei lavoratori» anche per calciatori professionisti, con la consequenziale decla-ratoria di illegittimità delle disposizioni comportanti elementi ostativi al trasferimen-to ad altra squadra di un giocatore tesserato presso una società professionistica, al termine di scadenza del proprio rapporto contrattuale. Il portato della citata sentenza ha pertanto consentito ai calciatori professionisti aventi cittadinanza nell’Unione Eu-ropea di trasferirsi gratuitamente ad un altro club alla scadenza del contratto con l’originaria squadra di appartenenza.

    41 L’espressione è di S. BASTIANON, La sentenza Bosman vent’anni dopo, Torino, 2015, 3.

    42 Il pronunciamento della citata sentenza ha comportato rilevanti effetti sulla qualificazione dell’ordinamento sportivo quale ordinamento speciale secondo M. CLA-RICH, in La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?, in Riv. dir. sport., 1996, 393 ss.

    43 Fra cui la più significativa è senza dubbio la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 18 luglio 2006, causa C-519/04 P. Causa C-519/04 P, David Meca-Medina e Igor Majcen c. Commissione delle Comunità europee. A commento della medesima si veda, I. DEL GIUDICE, La Corte di Giustizia delle Comunità Europee si pronuncia sulla possibile rilevanza esterna delle norme sportive, in Giust. amm., 2006, 902 ss.

  • Il fenomeno sportivo nella sua specificità 19

    dalla stessa Corte di giustizia, in un precedente e peraltro consolidato orientamento) così da assoggettare la normazione sportiva (a pre-scindere dal suo contenuto) al diritto europeo 44.

    Il fenomeno sportivo, e dunque il suo ordinamento (visto quale complesso delle norme emanate dalla comunità sportiva) può pertan-to essere analizzato anche a prescindere dalla sua qualificazione qua-le autonomo ordinamento giuridico, avuto riguardo sia alla sua evi-dente dimensione sociale, in grado di coinvolgere interessi di matrice pubblicistica, sia all’attività sua propria di gestione, organizzazione e regolamentazione dell’attività sportiva.

    Proprio tali aspetti, quali espressione di autonomia privata ricono-sciuta dall’ordinamento statale e comunitario, devono essere dagli stessi tutelati, nei limiti del rispetto dei principi e delle norme fon-damentali di titolarità di quest’ultimi.

    3. Lo studio del fenomeno sportivo quale disciplina giuridica au-tonoma: la giustizia sportiva ed i suoi rapporti con la giurisdi-zione statale.

    Dopo essersi soffermati sulla tematica afferente alla costruzione ordinamentale del fenomeno sportivo, non può non affrontarsi, nella medesima visione di sintesi e prima di procedere alla disamina del sistema della giustizia sportiva, la questione afferente all’individua-zione del confine fra la giustizia domestica e la giurisdizione statale rispetto alla risoluzione delle controversie originate, o attratte, dal-l’ambito sportivo 45.

    44 In questo senso, S. BASTIANON, La sentenza Bosman, cit., 2. 45 La letteratura in materia è ormai molto vasta. Di particolare interesse in ordine

    al rapporto fra giurisdizione statuale e giustizia sportiva, risultano, fra gli altri, i se-guenti contributi: A. VIGORITI, Validità della giustizia sportiva, in Riv. dir. sport., 1970, 3 ss.; G. VIDIRI G., Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordina-mento sportivo, in Foro it., 1994, 511 ss.; L. FUMAGALLI, La risoluzione delle controversie sportive: metodi giurisdizionali ed alternativi di composizione, in Riv. dir. sport., 1999, 254 ss.; P. SANDULLI, La legge 17 ottobre 2003, n. 280, ovvero una nuova giurisdizione esclusiva in materia di Diritto sportivo, in Temi romana, 2003, 182 ss.; G. VIDIRI, Orga-nizzazione dell’attività agonistica, autonomia dell’ordinamento sportivo e D.L. n. 220 del 2003, in Giust. civ., 2003, II, 509 ss.; L. FERRARA, Federazione italiana pallavolo e pal-leggi di giurisdizione: l’autonomia dell’ordinamento sportivo fa da spettatore?, in Foro amm.-CdS, 2004, 93 ss.; A. BONOMI, Giustizia sportiva e giustizia statuale. Qualche ri-flessione sulla legittimità costituzionale della legge 17 ottobre 2003, n. 280, in Riv. dir. cost., 2004, 171 ss.; D. NAZZARO, I rapporti tra ordinamento sportivo e diritto statuale

  • 20 Il processo sportivo dopo il codice Coni

    Il nodo cruciale che permea ogni riflessione sul sistema della giu-stizia sportiva è costantemente rappresentato “dall’individuazione del confine tra pretese sportive irrilevanti nell’ordinamento dello Stato (e, dunque, interamente rimesse alla tutela di organi sportivi) e pretese sportive statualmente azionabili” 46.

    A livello definitorio, la giustizia sportiva è stata qualificata come l’insieme degli istituti previsti e disciplinati negli statuti, nei regola-menti e nelle altre fonti emanate dalle organizzazioni sportive, allo scopo di dirimere le controversie insorte tra gli atleti, le associazioni di loro appartenenza e le federazioni, ed al fine di reprimere e san- nella giurisprudenza e nella L. n. 220/2003, in Nuovo dir., 2004, 599 ss.; L. FUMAGALLI, Giustizia sportiva, in Dir. sport, Firenze, 2004, 147 ss.; E. LUBRANO, La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n. 280, in P. MORO (a cura di), La giustizia sportiva, Forlì, 2004, 145 ss.; L. FERRARA, L’ordinamento sportivo e l’ordinamento statuale si imparruccano di fronte alla Camera di conciliazione e arbi-trato per lo sport, in Foro amm.-CdS, 2005, 1233 ss.; M. ANTONIOLI, Sui rapporti fra giu-risdizione amministrativa e ordinamento sportivo, in Dir. proc. amm., 2005, 1026 ss.; P. SANDULLI, La giurisdizione “esclusiva” in materia di diritto sportivo, in Analisi giur. econ., 2005, 395 ss.; G. VIDIRI, Le controversie sportive ed il riparto della giurisdizione, in Giust. civ., 2005, I, 1629 ss.; M. BASILE, La giurisdizione sulle controversie con le fe-derazioni sportive, in Nuova giur. civ. comm., 2005, 280 ss.; V. VIGORITI, Considerazioni sulla giustizia sportiva alla luce delle recenti vicende calcistiche, in www.judicium.it; V. VIGORITI, Giustizia statale e sport: fra ingerenza e garanzia, in Riv. arb., 2005, 435 ss.; S. DE PAOLIS, Cartellino rosso per il giudice amministrativo. Il sistema di giustizia sportiva alla luce della l. 280 del 2003, in Foro amm.-Tar, 2005, 2874 ss.; C. BELFIORE, La giusti-zia sportiva tra autonomia e diritto pubblico, in Giur. merito, 2005, 2449 ss.; P. AMATO, Il vincolo di giustizia sportiva e la rilevanza delle sanzioni disciplinari per l’ordinamento statuale. Brevi riflessioni alla luce delle recenti pronunce del TAR Lazio, in Riv. dir. ec. sport, 2006, 41 ss.; M. GRANIERI, Le forme della giustizia sportiva, in Giustizia sportiva e arbitrato, in C. VACCÀ (a cura di), Milano, 2006, 69 ss.; A. MERONE, La giustizia sportiva nell’aspetto giurisdizionale, in Giur. merito, f. 6s, 2006, 24 ss.; V. MIRRA, Il “sistema” della giustizia sportiva, in Il nuovo diritto, 2006, 1113 ss.; F. LUBRANO, Diritto dello sport e “giustizia sportiva”, in Dir. sport, 2007, 11 ss.; P. D’ONOFRIO, Giustizia sportiva, tra vincolo di giustizia e competenza del TAR, in Dir. sport, 2007, 69 ss.; P. SANDULLI, Giustizia sportiva e giurisdizione statale, in Dir. sport, 2008, 3, 429 ss.; M. DEL SIGNORE, Sanzioni sportive: considerazioni sulla giurisdizione da parte di un giudice privo della competenza funzionale, in Dir. proc. amm., 2008, 1128 ss.; P. SANDULLI, I limiti della giurisdizione sportiva, in Foro amm.-Tar, 2008, 2, 186 ss.; L. CIMELLARO L., Controversie in materia disciplinare tra giustizia sportiva e giurisdizione statale, in Danno e resp., 2009, 612 ss.; A. CARIOLA, I rapporti tra giurisdizione sportiva e statale: è possibile un ritorno al privato, in Foro amm.-Cds, 2010, 2257 ss.; L. MARZANO, La giurisdizione sulle sanzioni disciplinari sportive: il contrasto fra T.A.R. e Consiglio di Stato approda alla Corte costituzionale, in Giur. merito, 2010, 10, 2567 ss.; M. SFERRAZZA, Il riparto di giu-risdizione in materia sportiva, in Dir. e lav. Marche, 2010, 302 ss.; F. BLANDO, Sanzioni sportive, sindacato giurisdizionale, responsabilità risarcitoria, in Danno e resp., 2011, 10, 924 ss.; S. FELICETTI-M.R. SAN GIORGIO, Ordinamento sportivo e giudice ammini-strativo, in Corr. giur., 2011, 5, 696 ss.

    46 L. FERRARA, Giustizia sportiva, cit., 492.

  • Il fenomeno sportivo nella sua specificità 21

    zionare i comportamenti posti in essere dagli associati in violazione dei precetti posti dall’ordinamento domestico 47.

    Si deve a Francesco Paolo Luiso il primo e più significativo studio afferente specificamente alla giustizia sportiva 48.

    In tale fondamentale contributo è dato rilevare la prima sistema-zione organica della materia afferente al contenzioso sportivo, suddi-viso dall’autore in quattro diverse fattispecie, concernenti le questioni tecniche, disciplinari, economiche ed amministrative.

    Detta ripartizione è assurta a vera e propria codificazione del si-stema della giustizia sportiva, ed è stata comunemente utilizzata, quanto meno sino all’entrata in vigore della legge n. 280/2003, sia dal-la dottrina che dalla giurisprudenza, anche al fine di individuare i rapporti ed il rispettivo ambito di competenza fra giustizia domestica e giurisdizione statale.

    In estrema sintesi, le controversie di natura tecnica possono indi-viduarsi in quelle afferenti all’organizzazione ed alla regolarità delle competizioni sportive, come tali disciplinate dalle regole domestiche di settore.

    Le controversie di natura economica si caratterizzano invece per la valutazione dei contrasti di natura patrimoniale che possono in-sorgere tra società o tra società ed i soggetti con le stesse tesserati.

    Le controversie di natura disciplinare possono ritenersi alla stre-gua del vero e proprio cosiddetto “processo sportivo”, in esito al quale l’ordinamento settoriale potrà irrogare sanzioni di natura disciplinare

    47 Cfr. L. FERRARA, Giustizia sportiva, cit., 491, ed i riferimenti da questi citati: M. SANINO-F. VERDE, Diritto sportivo, Padova, 2002, 455; ID., Sport, in Enc. giur., XXX, Roma, 1993, 2; P. D’ONOFRIO, Sport e giustizia, Repubblica di San Marino, 2005, 147. Volendo limitarsi alle sole monografie che hanno approfondito, anche a livello defini-torio, la materia, si vedano, inoltre, richiamando i contributi già citati, le seguenti opere: E. LUBRANO, L’ordinamento giuridico del giuoco calcio, Roma, 2004; G. VALORI, Il diritto nello sport, principi, soggetti, organizzazione, Torino, 2005; L. CANTAMESSA-G.M. RICCIO-G. SCIANCALEPORE (a cura di), Lineamenti di diritto sportivo, Milano, 2008; R. LOMBARDI-S. RIZZELLO, F.G. SCOCA-M.R. SPASIANO (a cura di), Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed economia, Milano, 2009; G. LIOTTA-L. SANTORO, Lezioni di diritto sportivo, Milano, 2009; P. SANDULLI-M. SFERRAZZA, Il giusto processo sportivo. Il sistema di giustizia sportiva della Federcalcio, Milano, 2015; M. SANINO, Giustizia sportiva, Milanofiori, Assago, 2016.

    48 F.P. LUISO, La giustizia sportiva, Milano, 1975. Dello stesso autore si vedano, inoltre, Giustizia sportiva (ad vocem), in Dig. disc. priv., Torino 1993, 222 ss.; Natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e questioni di giurisdizione, nota a senten-za Pret. Novara, 15 dicembre 1979, in Giust. civ., 1980, I, 2545; Ancora intorno agli arbitrati sportivi, nota a Cassazione, 6 aprile 1990, n. 2889, in Riv. arb., 1991, 270 ss.

  • 22 Il processo sportivo dopo il codice Coni

    ai soggetti ritenuti responsabili di violazioni delle norme e dei precet-ti specificamente contenuti nell’ordinamento settoriale.

    Le controversie di natura amministrativa, ad evidente carattere re-siduale, si riferiscono invece alla generalità delle questioni, corrente-mente denominate di carattere amministrativo. A titolo esemplificati-vo possono annoverarsi fra le stesse quelle aventi ad oggetto il con-trasto derivato dall’adozione di provvedimenti atti a limitare la parte-cipazione di un soggetto a manifestazioni proprie dell’ambito sporti-vo, quali il diniego di ammissione ad un campionato, la decadenza dell’affiliazione, e diverse fattispecie ad esse similari.

    Tale sintetica rivisitazione della classificazione del contenzioso ri-feribile all’ambito sportivo, costituirà il punto di partenza delle rifles-sioni che verremo ad approfondire nel prosieguo della presente trat-tazione, in tema di “autonomia” dell’ordinamento sportivo, ed in or-dine al rapporto tra il medesimo e la giurisdizione statale.

    La necessità di disciplinare l’azionabilità o meno innanzi agli or-gani della giurisdizione statale delle controversie di natura disciplina-re (ed in parte anche tecnica), e di contemperare l’intendimento della comunità sportiva di preservare al massimo l’autonomia dell’ordina-mento settoriale, con l’ingerenza di alcune pronunce giurisprudenzia-li, adottate soprattutto dalla magistratura amministrativa 49, hanno indotto il legislatore, addirittura mediante decretazione d’urgenza, a regolamentare l’ambito di competenza della giurisdizione statale in materia sportiva, ed a tentare di disciplinare analiticamente il riparto fra la stessa e gli organi della giustizia domestica.

    Con decreto legge in data 19 agosto 2003, n. 220 “disposizioni ur-genti in materia di giustizia sportiva”, emanato nel pieno periodo esti-vo ed allo scopo di consentire addirittura la ripresa delle competizio-ni sportive nazionali, ormai del tutto sconvolte dalle decisioni assunte dalla magistratura amministrativa (la quale, sconfessando le decisio-ni assunte dagli organi di giustizia domestica, avevano di fatto riscrit-to il novero delle società ammesse a partecipare alle competizioni stesse) il legislatore ha pertanto inteso regolare i rapporti tra l’or-dinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica, con il dichiara-to fine di preservare l’autonomia dell’ordinamento sportivo.

    Successivamente convertito, con modificazioni, nella legge 17 ot-

    49 Si intende principalmente richiamare il contenzioso innanzi al TAR Sicilia, adi-to a seguito dell’impugnazione di una decisione della Corte Federale della FIGC, ed inizialmente pronunziatosi in sede di cautelare, con ordinanza in data 5 giugno 2003, n. 958.

  • Il fenomeno sportivo nella sua specificità 23

    tobre 2003, n. 280, l’art. 1, comma 1, della richiamata normativa, ha inteso infatti indicare quale principio fondamentale regolante la ma-teria l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, e la necessità di sua tutela, essendo lo stesso riconosciuto e favorito dalla Repub-blica, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale, facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

    A tale fine, il successivo comma 2 ha inteso statuire come i rappor-ti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della repubblica debba-no trovare regolamentazione in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di si-tuazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.

    Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, è stata espressamente riservata all’ordinamento sportivo, ai sensi del-l’art. 2, la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, nonché l’individuazione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari spor-tive.

    Nell’ambito di tali materie le società, le associazioni gli affiliati ed i tesserati hanno dunque l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e dei regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.

    Prevede poi l’art. 3 della citata disposizione (nella formulazione originata dalla novella introdotta dall’art. 3, comma 13, dell’allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) che esauriti i gradi della giustizia spor-tiva, e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rap-porti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra contro-versia avente ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italia-no o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, sia disciplinata dal codi-ce del processo amministrativo.

    In estrema sintesi, può pertanto evidenziarsi come la legge n. 280/2003 abbia di fatto tripartito le aree di operatività della tutela giurisdizionale da prestare ai soggetti partecipanti ad attività sporti-ve, fra aree di operatività esclusiva degli organi di giustizia dell’ordi-namento sportivo (aventi ad oggetto l’applicazione di norme e di di-sposizioni di carattere tecnico necessarie per il corretto svolgimento dell’attività sportiva, e riguardanti l’irrogazione di sanzioni di natura disciplinare) aree riconosciute alla giurisdizione residuale esclusiva

  • 24 Il processo sportivo dopo il codice Coni

    del giudice amministrativo (alla quale viene attratta ogni altra con-troversia avente ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo) ed area di cognizione del giudice ordinario, afferente alla risoluzione di controversie relative a rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti.

    Le osservazioni che precedono portano a ritenere che il legislatore nazionale abbia inteso regolamentare il rapporto tra giustizia dome-stica e giurisdizione dello Stato mediante l’indicazione del novero delle controversie sportive che potessero determinare l’insorgere di una tutela esercitabile anche innanzi alla giurisdizione statale.

    Al fine di preservare l’autonomia dell’ordinamento sportivo, il legi-slatore ha poi inteso prevedere una condizione di procedibilità alla quale assoggettare il diritto dei soggetti operanti nell’ordinamento sportivo di poter proporre azione innanzi alla giurisdizione statale.

    Come già rilevato, infatti, l’art. 3 della legge n. 280/2003 ha esplici-tamente subordinato l’eventuale proposizione dell’azione innanzi alla giurisdizione statale al previo esperimento di tutti i gradi della giusti-zia sportiva, facendo esplicitamente salvo quanto eventualmente sta-bilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai rego-lamenti del CONI e delle Federazioni sportive, e dalle clausole conte-nute nei contratti stipulati a norma dell’art. 4 della legge n. 91/1981 sul professionismo sportivo.

    Al fine di potersi rivolgere al giudice statale, il soggetto che si ri-tiene leso nella propria situazione giuridica soggettiva dovrà pertanto preliminarmente valutare se il bene giuridico che costituisce l’oggetto del suo interesse si riferisca esclusivamente ad una materia destinata ad esaurirsi nell’ambito interno della giustizia sportiva, oppure se lo stesso rientri nelle categorie che, in ottemperanza al dettato normati-vo di cui alla legge n. 280/2003, potrebbero determinare una necessità di tutela innanzi alla giurisdizione statale.

    In tale seconda ipotesi il soggetto agente dovrà comunque esperire integralmente i gradi della giustizia sportiva, sia endo che esofedera-le, avuto pertanto riguardo anche al procedimento innanzi all’organo di giustizia istituito presso il CONI, e fatto salvo quanto eventualmen-te stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI stesso e delle Federazioni sportive associate.

    Nel novero dei gradi di giudizio della giustizia sportiva, devono in-fatti necessariamente considerarsi anche i procedimenti innanzi al-l’organismo di giustizia sportiva operante presso il Comitato Olimpi-co Nazionale Italiano, la cui importanza è risultata vieppiù accresciu-

  • Il fenomeno sportivo nella sua specificità 25

    ta dalle disposizioni contenute nella citata legge n. 280/2003. Al fine di meglio coordinare la disciplina interna con le disposi-

    zioni contenute nella citata legge, il CONI ha peraltro provveduto a modificare sensibilmente il proprio Statuto, prevedendo, come me-glio vedremo in prosieguo, l’istituzione di un nuovo organismo di giustizia sportiva ivi operante, il Collegio di Garanzia dello Sport, avente competenza a decidere avverso le decisioni emesse dagli orga-ni di giustizia istituiti presso le Federazioni sportive non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale 50.

    Se, ad una prima lettura, la citata disposizione legislativa sembra-va in grado di disciplinare esaustivamente la materia, regolamentan-do, in modo analitico, i diversi ambiti di competenza attribuiti agli organi della giustizia domestica rispetto a quelli riconosciuti di com-petenza della giurisdizione dello Stato, il dibattito ingeneratosi a se-guito della sua entrata in vigore non ha mancato di sottolineare, sia in dottrina che in giurisprudenza, notevoli criticità afferenti all’inter-pretazione ed alla stessa applicazione del dato normativo.

    In dottrina il dibattito si è soprattutto incentrato sulla nozione di “autonomia” dell’ordinamento sportivo.

    In merito si sono formati due diversi orientamenti.

    50 Come verremo ad approfondire nel prosieguo della presente trattazione, i gradi della giustizia sportiva si sostanziano nei due gradi di giustizia interna alle singole federazioni (cosiddetta giustizia endofederale) ed al grado di giudizio da svolgersi presso il CONI (cosiddetta giustizia esofederale). Alla data di entrata in vigore della legge n. 280/2003 il giudice esofederale incardinato presso il CONI era costituito dalla Camera di conciliazione ed arbitrato, operante a far data dal 2001. Come efficacemen-te evidenziato, l’aver voluto assegnare alla Camera di conciliazione la cognizione fina-le delle controversie originatesi nell’ambito dell’organizzazione sportiva, celava l’in-tento di voler istituire una sorta di “filtro” rispetto alla proposizione dei giudizi da portare innanzi alla giurisdizione statale. Invero tale intento non riuscì ad essere rag-giunto, in quanto le federazioni sportive ebbero più volte a lamentare il proprio muta-to ruolo da soggetti organizzatori del sistema di giustizia interna, a mera parte della procedura (sia conciliativa che arbitrale) da svolgersi innanzi al CONI. Contestual-mente, peraltro, l’organo di giustizia costituito presso il CONI si era dimostrato invero assai indulgente rispetto alle conclusioni ed alle prospettazioni portate dai soggetti oggetto di condanna pronunciata dai giudici della giustizia endofederale. Anche a fronte di tali criticità, la Camera di conciliazione ed arbitrato istituita presso il CONI fu sostituita, nel 2007, dall’Alta Corte e dal Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport (TNAS). A loro volta, nel 2014, anche tali organi della giustizia (la cui attività non ha lasciato un indelebile segno nel contesto del sistema giustiziale esofederale) sono stati sostituiti dal Collegio di Garanzia dello Sport, a cui, come vedremo in prosieguo, sono state assegnate competenze definite nomofilattiche in materia di giustizia sportiva. Hanno compitamente esaminato le competenze degli organi di giustizia endo ed esofederale, le già citate opere di P. SANDULLI-M. SFERRAZZA, Il giusto processo sportivo. Il sistema di giustizia sportiva della Federcalcio, e M. SANINO, Giustizia sportiva.

  • 26 Il processo sportivo dopo il codice Coni

    Il primo, anche prendendo spunto da alcune decisioni del Consi-glio di Stato 51, ha inteso il dato normativo statuente l’autonomia dell’ordinamento sportivo quale consacrazione della separazione vi-gente tra i due ordinamenti, in ossequio alla quale il giudice statale non poteva avere alcuna diretta cognizione delle norme associative tipiche dell’ordinamento sportivo.

    In tale ottica l’autonomia tenderebbe addirittura a corrispondere alla nozione di sovranità, comportando una vera e propria riserva in favore dell’ordinamento sportivo, quale unico plesso in grado di aver giurisdizione sulle categorie di controversie indicate nell’art. 2, com-ma 1, della disciplina legislativa in esame.

    Il citato orientamento ha pertanto posto il riconoscimento del-l’“autonomia” quale fondamento del cosiddetto primato del diritto e dell’ordinamento sportivo rispetto al diritto ed all’ordinamento stata-le, autonomia intesa dunque alla stregua di una garanzia di sostan-ziale, assoluta, impermeabilità all’influenza di fonti esterne 52.

    A confutazione di tale prospettazione è stato evidenziato che il le-gislatore ordinario è invero libero di garantire o meno determinati in-teressi (lasciandoli, o restituendoli, al novero di quelli di fatto, oppure elevandoli a situazioni giuridiche soggettive attive) soltanto laddove tali interessi non abbiano un fondamento costituzionale, e che “la Costituzione repubblicana non riconosce ai gruppi sportivi un’auto-nomia diversa e ulteriore rispetto a quella riconosciuta a ogni altro gruppo sociale” 53.

    Neppure il richiamo alla natura di articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Interna-zionale, riconosciuta all’ordinamento sportivo nazionale, potrebbe portare ad una diversa conclusione, dato che, come noto, il CIO è un

    51 Fra le quali si cita, ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2007, n. 268, in Dir. proc. amm., 2008, 608 ss.

    52 Fra i fautori dell’orientamento che vede affermare la sovranità dell’ordinamento sportivo, si segnalano P.M. PIACENTINI, Sport, in G. GUARINO (a cura di) Dizionario amministrativo, II, Milano, 1983, 1432 ss.; V. VIGORITI, Diritto comunitario e sport: ap-plicabilità, sporting exception, trasferimenti, nazionalità, in Contr. impr. Eur., 2001, 624 ss.; C. BOTTARI, L’ordinamento sportivo alla prova del Tar. La difficile “autonomia” dell’ordinamento sportivo, in Dir. sport, 2007, 397 ss.; così come citati da L. FERRARA, Giustizia sportiva, cit., 499.

    53 Così L. FERRARA, Giustizia sportiva, cit., 499. Secondo G. MANFREDI, Il sindacato del giudice amministrativo, cit., 628, non sussisterebbero ragioni tali da giustificare, per i gruppi sportivi, un trattamento privilegiato rispetto a quello di cui godono sog-getti collettivi ritenuti di ben maggior rilevanza costituzionale, quali i partiti politici o i sindacati.

  • Il fenomeno sportivo nella sua specificità 27

    organismo non governativo, come tale privo di una vera e propria personalità giuridica di diritto internazionale.

    Il secondo orientamento dottrinale vede pertanto nell’autonomia dell’ordinamento sportivo una manifestazione di non assoluta indi-pendenza, bensì di relazione, risultando la stessa derivata dall’ordina-mento statale, e potendo essa esplicitarsi principalmente con riferi-mento alle garanzie di cui all’art. 1322 c.c. 54.

    L’ambito di titolarità dell’autonomia dovrebbe pertanto intendersi perimetrato nei confini di un ordinamento, quale quello sportivo, pur sempre settoriale rispetto a quello generale, potendo trovare tutela nei principi fondamentali posti dalla Costituzione Repubblicana a salvaguardia delle prerogative delle formazioni sociali di suo riferi-mento.

    In tale ottica l’autonomia di titolarità della comunità sportiva (lato sensu intesa) è stata fondamentalmente qualificata quale autonomia privata 55.

    Una volta così delineati gli elementi caratterizzanti l’autonomia dell’ordinamento sportivo, la dottrina si è peraltro nuovamente divisa in ordine all’inquadramento delle regole e dei precetti contenuti nelle fonti emanate dagli organi operanti nell’ordinamento settoriale.

    Una visione maggiormente intesa alla salvaguardia della giurisdi-zione statale a tutela delle posizioni dei singoli nelle formazioni so-ciali, ha ritenuto che le regole di ispirazione domestica (anche allor-quando le medesime si sostanzino in precetti riferibili agli aspetti tecnici del giuoco) costituiscano vere e proprie norme dell’ordina-mento generale, riconducibili alla categoria del negozio giuridico od a quella delle fonti del diritto, a seconda della visione privatistica o

    54 Si vedano, al riguardo, L. FERRARA, L’ordinamento sportivo, cit., 14; R. CAPRIOLI, Il significato dell’autonomia nel sistema delle fonti del diritto sportivo nazionale, in Nuova giur. civ. comm., 2007, II, 283 ss. (dello stesso autore si veda anche, L’auto-nomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato, Napoli, 1997; C. FRANCHINI, I rapporti tra l’ordinamento statale e quello sportivo nel settore della giustizia sportiva, in C. FRANCHINI (a cura di) Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi, cit., 13 ss.; G. MANFREDI, Osservazioni sui rapporti, cit., 2986; F. FRACCHIA, Il sistema educativo di istruzione e formazione, Torino, 2008, 83.

    55 Anche se non mancano riconoscimenti della natura pubblicistica dell’autonomia sportiva (in merito si veda quanto evidenziato da, F GOISIS, La giustizia sportiva, cit.), ed interpretazioni che vedono nell’organizzazione sportiva complessiva una sostanzia-le Autorità Amministrativa Indipendente per lo Sport (si veda al riguardo E. LUBRANO, L’ordinamento sportivo come sostanziale autorità amministrativa indipendente dopo la legge n. 280/2003 e la sentenza n. 5025/2004 del Consiglio di Stato, in Giust. amm., 2004, f. 4, 643 ss.

  • 28 Il processo sportivo dopo il codice Coni

    pubblicistica riconosciuta all’autonomia operante nell’ambito sporti-vo 56.

    Una diversa visione ha inteso individuare negli atti di applicazione dei precetti tecnico-sportivi, l’emanazione di provvedimenti ammini-strativi 57.

    Un ulteriore orientamento ha ritenuto di poter confinare le norme tecnico-sportive nell’area dell’indifferenza giuridica, non potendo tut-tavia escludere possibili rilevanze nell’ordinamento statale del man-cato rispetto delle stesse: “una volta riconosciuto che vi è uno spettro regolativo (non interessa quanto ristretto) al quale non corrisponde la produzione di norme giuridiche (e la creazione di situazioni giuridi-che soggettive) non sembra vi siano ostacoli all’osservare che l’auto-nomia dei gruppi sportivi ricomprende anche l’area della generica li-ceità” 58.

    Si è ritenuto opportuno soffermarsi sul dibattito dottrinale affe-rente al concetto ed alle caratteristiche riconosciute all’autonomia propria dell’ordinamento sportivo, in quanto dal medesimo possono trarsi spunti di sicuro interesse al fine di poter correttamente inter-pretare il dato normativo vigente, così da cercare di dirimere la pro-blematica afferente al difficile connubio fra la clausola di salvezza contenuta nell’art. 1, comma 2 della legge n. 280/2003 59, e la riserva di disciplina, di cui all’art. 2 comma 1, della medesima 60.

    Come efficacemente evidenziato 61, il contemperamento fra le due disposizioni risulta infatti strettamente consequenziale all’interpreta-zione data all’autonomia delle istituzioni sportive.

    Per i fautori della visione che riconosce nell’associazionismo spor-

    56 In quest’ottica è riconducibile il pensiero di G. MANFREDI, Pluralità degli ordina-menti, cit.

    57 Si veda al riguardo il pensiero di, F. GOISIS, La giustizia sportiva tra funzione giu-risdizionale, cit.

    58 Così L. FERRARA, La giustizia, cit., 504. 59 La quale, come già evidenziato, attribuisce alla giurisdizione statale le contro-

    versie afferenti a situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo ri