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EDIFICI A ENERGIA “QUASI ZERO” Il quadro normativo nazionale per l’Efficienza Energetica degli edifici Rossano Basili. Auditorio Regionale ERF – ANCONA - 8 Giugno 2011 UTEE UNITA’ TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA

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EDIFICI A ENERGIA “QUASI ZERO”

Il quadro normativo nazionale per l’Efficienza Energetica degli edifici

Rossano Basili.

Auditorio Regionale ERF – ANCONA - 8 Giugno 2011

UTEEUNITA’ TECNICA

EFFICIENZA ENERGETICA

Prima del 30/04/1976, data di emanazione della Legge 373, non esistevano obblighi . Ad oggi le abitazioni costruite senza alcuna attenzione ai problemi energetici risultano essere il 64 % circa del parco edilizio (17 milioni di abitazioni).La Legge 373/76 era costituita da tre parti: la prima riguardava gli impianti di produzione del calore e gli annessi sistemi di termoregolazione, la seconda trattava l’isolamento termico degli edifici e la terza le sanzioni previste per la mancata osservanza della Legge.Nel tempo la Legge 373 è stata integrata da tre documenti: il DPR 1052/77 che definiva i criteri di applicazione della Legge e i termini di presentazione della Relazione Tecnica, il DM 10/3/1977 che stabiliva le zone climatiche e i valori del coefficiente di dispersione del calore negli edifici e il DM 30/7/1986 che aggiornava il coefficiente di dispersione termica Cd, sulla base del rapporto di forma S/V(superficie disperdente/volume riscaldato) dell’edificio e della fascia climatica di ubicazione.

LA LEGGE 373/76 LA LEGGE 373/76

La normativa italiana ante D.lgs. 192/05La normativa italiana ante D.lgs. 192/05

La Legge 9 gennaio 1991 n.10 attuativa del Piano Energetico Nazionale è la prima legge quadro che regolava, ed in parte ancora regola, le modalità progettuali e la gestione del sistema edificio – impianto.

Art. 4 Legge 10/81: DPR 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10” (Verifica del Fabbisogno Energetico Normalizzato in funzione dei GG della località e de l rapporto S/V ). Modificato successivamente con il DPR 551/99Art. 11 Legge 10/91: norme per il risparmio dell’energia e l’utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate

LA LEGGE 10/91 e il DPR 412/93 LA LEGGE 10/91 e il DPR 412/93

Art. 28 Legge 10/91: relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni

Art. 30 Legge 10/91: certificazione energetica degli edifici (Decreto applicativo mai emanato)

La normativa italiana ante D.lgs. 192/05La normativa italiana ante D.lgs. 192/05

Le politiche europee per lLe politiche europee per l’’E.E. nel settore civileE.E. nel settore civile

Decisione 91/565/CEE del Consiglio: Programma SAVE inteso a migliorare l'efficienza energetica tramite maggiore coscienza del consumo energetico, formazione, etichettatura degli elettrodomestici, forme di incentivazione, ecc...

NEGLI ANNI 90NEGLI ANNI 90

Evidenza dell’effetto serra dovuto all’aumento di anidride carbonica

Conflittualità nelle aree di estrazione del petrolio

Forte crescita domanda mondiale di energia

Le politiche europee per lLe politiche europee per l’’E.E. nel settore civileE.E. nel settore civile

certificazione energetica degli edifici - diagnosi energetiche presso le imprese - climatizzazione ed acqua calda - finanziamento tramite terzi degli investimenti di efficienza energetica nel Pubblico - isolamento termico degli

edifici nuovi - controllo periodico delle caldaie

NEGLI ANNI 90NEGLI ANNI 90

Direttiva 96/57/CE - requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni

Direttiva 92/42/CEE - requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

Direttiva 93/76/CEE - limitare le emissioni di CO2 migliorando l'efficienza energetica (SAVE) tramite programmi riguardanti:

Definiscano una metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici

Impongano il rispetto di requisiti minimi di efficienza energetica per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici in via di ristrutturazione (solo se di metratura superiore a 1000m2)

Sviluppino un sistema di certificazione del rendimento energetico degli edifici

La direttiva prevede che gli Stati membri La direttiva prevede che gli Stati membri

Definisce gli orientamenti comunitari in tema di prestazioni energetiche nell’edilizia

Assicurino lo svolgimento di regolari ispezioni di caldaie ed impianti di condizionamento dell’aria ; in sede di svolgimento delle ispezioni, devono essere rese disponibili consulenze in merito ai possibili miglioramenti dell’efficienza dell’impianto e ad una sua possibile sostituzione

La direttiva 2002/91/CELa direttiva 2002/91/CE

RENDIMENTO ENERGETICO DIUN EDIFICIO

ATTESTATO DEL RENDIMENTOENERGETICO DI UN EDIFICIO

“ rendimento energetico di un edificio”: la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi, tra gli altri, il riscaldamento, il riscaldamento dell’acqua, il raffreddamento, la ventilazione e l’ illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori calcolati tenendo conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole, e dell’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di generazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico.

“attestato di rendimento energetico di un edificio: un documento riconosciuto dallo Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo del rendimento energetico di un edificio effettuato seguendo una metodologia sulla base del quadro generale descritto in allegato”

“attestato di rendimento energetico di un edificio: un documento riconosciuto dallo Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo del rendimento energetico di un edificio effettuato seguendo una metodologia sulla base del quadro generale descritto in allegato”

Si considerano tutti i consumi:Riscaldamento, Acqua calda,Raffrescamento e Usi elettrici

REQUISITI DI RENDIMENTOENERGETICO

Si applicano a:edifici nuovi e a edifici esistenti se subiscono ristrutturazioni importanti

La direttiva 2002/91/CELa direttiva 2002/91/CE

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi La validità è di dieci anni al massimo. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi:- Su una certificazione comune dell’intero edificio per i condomini dotati di un impianto termico ovvero- Sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio.Gli Stati membri possono escludere le categorie di cui all’articolo 4, paragrafo 3, dall’applicazione del presente paragrafo (edifici adibiti al culto, fabbricati temporanei utilizzati per non piùdi 2 anni, edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all’anno, fabbricati indipendenti con sup. utile inferiore a 50 m2).L’attestato di certificazione energetica degli edifici comprende dati di riferimento, quali i valori vigenti a norma di legge e valori diriferimento, che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell’edificio. L’attestato ècorredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico n termini di costi-benefici.L’obiettivo degli attestati di certificazione èlimitato alla fornitura di informazioni e qualsiasi effetto di tali attestati in termini di procedimenti giudiziari o di altra natura sono decisi conformemente alle norme nazionali.

Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi La validità è di dieci anni al massimo. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi:- Su una certificazione comune dell’intero edificio per i condomini dotati di un impianto termico ovvero- Sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio.Gli Stati membri possono escludere le categorie di cui all’articolo 4, paragrafo 3, dall’applicazione del presente paragrafo (edifici adibiti al culto, fabbricati temporanei utilizzati per non piùdi 2 anni, edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all’anno, fabbricati indipendenti con sup. utile inferiore a 50 m2).L’attestato di certificazione energetica degli edifici comprende dati di riferimento, quali i valori vigenti a norma di legge e valori diriferimento, che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell’edificio. L’attestato ècorredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico n termini di costi-benefici.L’obiettivo degli attestati di certificazione èlimitato alla fornitura di informazioni e qualsiasi effetto di tali attestati in termini di procedimenti giudiziari o di altra natura sono decisi conformemente alle norme nazionali.

Certificazione di condomini

Esclusioni

Deve essere corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico

Limiti del certificato: fornitura di informazioni

La direttiva 2002/91/CELa direttiva 2002/91/CE

Il processo di certificazione può essere accompagnato da programmi per agevolare un accesso equo al miglioramento del rendimento energetico basato su accordi tra associazioni di soggetti interessati e un organismo designato dagli Stati membri e attuato da società di servizi energetici che accettano di impegnarsi a realizzare gli investimenti prestabiliti.I progetti adottati dovrebbero essere oggetto di sorveglianza e controllo da parte degli Stati membri che dovrebbero inoltre facilitare il ricorso a sistemi incentivanti. Per quanto possibile, l’attestato dovrebbe descrivere la reale situazione dell’edificio in termini di rendimento energetico e può essere riveduto di conseguenza.Gli edifici occupati dalle pubbliche autorità o aperti al pubblico dovrebbero assumere un approccio esemplare nei confronti dell’ambiente e dell’energia assoggettandosi alla certificazione energetica ad intervalli regolari.I relativi dati sulle prestazioni energetiche andrebbero resi pubblici affliggendo gli attestati in luogo visibile.Potrebbero inoltre essere affisse le temperature ufficialmente raccomandate per gli ambienti interni, raffrontate alle temperature effettivamente riscontrate, onde scoraggiare l’uso scorretto degli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione.Ciò dovrebbe contribuire ad evitare gli sprechi di energia e a mantenere condizioni climatiche interne confortevoli (comfort termico) in funzione della temperatura esterna.

Certificazione come punto di partenza per migliorare la qualitàenergetica dell’edificio

Ruolo delle ESCO (Energy Service Company)

Edifici pubblici come esempio

Esposizione al pubblico dell’Attestato

La direttiva 2002/91/CELa direttiva 2002/91/CE

Debbono ridurre del 20% le emissioni di anidride carbonica

Debbono raggiungere il 20% di produzione energetica da fonti rinnovabili

Riduzione del 13% nelle emissioni di anidride carbonica

Il piano prevede che entro il 2020 gli Stati membri Il piano prevede che entro il 2020 gli Stati membri

(meglio noto con la sigla 20-20-20)

Definisce gli obiettivi da raggiungere entro il 2020

Raggiungimento del 17% della produzione energetica da fonti rinnovabili (uno sforzo rilevante se si pensa che nel 2005 era solo del 5,2%)

Per l’Italia gli obiettivi al 2020 sono Per l’Italia gli obiettivi al 2020 sono

Il piano dIl piano d’’azione per lazione per l’’efficienza energeticaefficienza energetica

Il livello nazionaleIl livello nazionale

Energia e cambiamenti climaticiEnergia e cambiamenti climatici

Bilancio energetico nazionale 2008 – impieghi finali in Mtep

Le fonti che producono emissioni di CO2 raggiungono il 79% a cui occorre sommare la percentuale di E.E. prodotta dalle stesse fonti Le fonti che producono emissioni di CO2 raggiungono il 79% a cui occorre sommare la percentuale di E.E. prodotta dalle stesse fonti

Fonte: ENEA

LA DELIBERA CIPE DEL 1998LA DELIBERA CIPE DEL 1998

Mt CO2

2002

Mt CO2

2006

Mt CO2

2008-2012

min max min max min max

Aumento di efficienza nel parco termoelettrico -4 -5 -10 -12 -20 -23

Riduzione dei consumi energetici

nel settore trasporti-4 -6 -9 -11 -18 -21

Produzione di energia da fonti rinnovabili -4 -5 -7 -9 -18 -20

Riduzione dei consumi energetici

nei settori industriale/abitativo--6 -7 -12 -14 -24 -29

Riduzione delle emissioni

nei settori non energetici-2 -7 -9 -15 -19

Assorbimento delle emissioni di CO2dalle foreste (-0,7)

TOTALE -20 -25 -45 -55 -95 -112

Il livello nazionaleIl livello nazionale

Energia e cambiamenti climaticiEnergia e cambiamenti climatici

Emissioni di gas serra in Mt di CO2 eq.

Nonostante le misure fin qui prese l’emissioni di gas serra restano lontane dall’obiettivo della delibera CIPE del 1998Nonostante le misure fin qui prese l’emissioni di gas serra restano lontane dall’obiettivo della delibera CIPE del 1998

Fonte: Il protocollo diKyoto in Italia

Il livello nazionaleIl livello nazionale

Energia e cambiamenti climaticiEnergia e cambiamenti climatici

(fonte: elaborazioni su dati del Ministero dello Sviluppo Economico ed ENEA)

Consumi energetici anno 2008 – Raffronto Regione Marche - Italia

33,9%

ITALIAITALIA

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHE

34,7%

Civile

Energia e cambiamenti climaticiEnergia e cambiamenti climatici

I consumi energetici nel settore civileI consumi energetici nel settore civile

I consumi energetici nel settore civileI consumi energetici nel settore civile

I consumi energetici nel settore civileI consumi energetici nel settore civile

I consumi energetici nel settore civileI consumi energetici nel settore civile

I consumi energetici nel settore civileI consumi energetici nel settore civile

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLE EMISSIONI DI CO2 ANNUALE, IMPUTABILE ALLE ABITAZIONI EUROPEE

I consumi energetici nel settore civileI consumi energetici nel settore civile

PERDITE TERMICHE TOTALI ANNUALI NELLE ABITAZIONI IN EUROPA

I consumi energetici nel settore civileI consumi energetici nel settore civile

Dispersioni di energia termica in una “casa media” italianaDispersioni di energia termica in una “casa media” italiana

Fonte: AIPE

I consumi energetici nel settore civileI consumi energetici nel settore civile

Numero di unità abitative per anno di costruzione e tipologia edilizia (CRESME 2000)

Numero di unità abitative per anno di costruzione e tipologia edilizia (CRESME 2000)

Fino al 1980 ∼∼∼∼ 17,4 milioni unità abitative (65%)Fino al 1980 ∼∼∼∼ 17,4 milioni unità abitative (65%)

I consumi energetici nel settore civileI consumi energetici nel settore civile

Quadro di riferimentoQuadro di riferimento

Edifici residenziali 11.6 Milioni

�Abitazioni 29,4 milioni

�di cui 5,4 milioni non abitate

�65% ante 1980

Edifici del terziario (consistenza non nota del tutto) :

Alcuni dati sulla consistenza di alcune destinazioni d’uso:

�Uffici 64.911 di cui 13.581 pubblici

�Scuole 51.904 (circa il 70% ante anni 80)

�Alberghi 25.945 (52% anni ‘50-’80)

L’intero patrimonio edilizio per uso civile (residenziale e terziario) consumava, nel 2007 42,8 Mtep ,

nel 2009 è passato a 46,9 Mtep ripartite in:

�28,6 Mtep del settore residenziale

�18,3 Mtep del terziario.

Consumi energetici degli edifici ad uso civile nel 2009:

�Residenziale +3%

�Terziario +4,1%

�In particolare nel solo residenziale i consumi per riscaldamento, affrescamento e produzione di acqua calda sanitaria rappresentano il 22% del consumo di energia

Quadro di riferimentoQuadro di riferimento

La domanda potenziale per il settore CivileLa domanda potenziale per il settore Civile

� Potenzialità di risparmio negli usi finali nel Civile

�15 MTep (~35% rispetto al consumo attuale),

�1.500 M€ in termini di Titoli Efficienza Energetica (TEE –Certificati Bianchi)

� Composizione della domanda

�Soluzioni tecnologiche per la Generazione Distribuita (pompe di calore – fotovoltaico)

� Soluzioni tecnologiche per l’Efficienza Energetica degli edifici (Soprattutto in quelli vecchi)

�Supporto alle Politiche Energetiche e allo sviluppo della Normativa

�Servizi integrati avanzati, Formazione e Consulenza

Provvedimenti emanati:�Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (*)�Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 (*)

(*) Climatizzazione invernale, certificazione ed ispezione impianti di riscaldamento.

Provvedimenti attuativi emanati�DM 26 giugno 2009: “Linee guida per la certificazione energetica”�DPR 2 aprile 2009, n. 59: metodologie di calcolo, requisiti edifici.

Provvedimenti in preparazione:�DPR: requisiti soggetti certificatori;

Altri decreti attuativi 192/05:… climatizzazione estiva, illuminazione

Attuazione della Direttiva 2002/91/CE

La normativa attuale italianaLa normativa attuale italiana

Il D.Lgs. 192/05 e successive modifiche Il D.Lgs. 192/05 e successive modifiche

Art. 3(Ambito di intervento )

Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:

Art. 3(Ambito di intervento )

Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:

a) esistenti, delle opere di ristrutturazione degli ed ifici e degliimpianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici

b) all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agliarticoli 7, 9 e 12;

c) alla certificazione energetica degli edifici , secondo quanto previsto all’articolo 6.

�Rimodulazione dei livelli minimi prestazionali degli edifici dal punto di vista energetico;

�Rimodulazione dei livelli minimi prestazionali degli edifici dal punto di vista energetico;

�Obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili (solare termico e fotovoltaico)

�Obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili (solare termico e fotovoltaico)

progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati

Il D.Lgs. 192/05 e successive modifiche Il D.Lgs. 192/05 e successive modifiche

Rimodulazione dei livelli minimi prestazionaliRimodulazione dei livelli minimi prestazionali

Caratterizzazione dell’edificio attraverso tre grandezze:

� trasmittanza termica dell’involucro edilizio (W/m2K) ;

� rendimento globale medio stagionale dell’impianto;

� fabbisogno annuo di energia primaria (kWh/m2anno)

Il D.Lgs. 192/05 e successive modifiche Il D.Lgs. 192/05 e successive modifiche

E’ obbligatorio il ricorso sia per la produzione di energia elettrica che termica alle fonti di energia rinnovabile . Questo obbligo èprevisto per i nuovi edifici pubblici e privati, per le ristrutturazioni di impianti esistenti e per le nuove installazioni di impianti termici. In particolare deve essere coperta da fonti rinnovabili l’energia termica necessaria alla produzione del 50% di acqua calda s anitaria (il 20% nei centri storici). L’impossibilità tecnica a realizzare tali interventi deve essere motivata nella relazione tecnica.

Il dettaglio delle modalità attuative di quanto sopra sarà pubblicato su decreti attuativi non ancora emessi..

Obbligo del ricorso all’utilizzo di fonti di energia rinnovabileObbligo del ricorso all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile

Il D.Lgs. 192/05 e successive modifiche Il D.Lgs. 192/05 e successive modifiche

> Regime delle ispezioni degli impianti termici> Nuovi limiti del rendimento minimo dei generatori> Nel caso di impianti termici di età superiore a 15 anni, le ispezioni sono

effettuate sull'impianto nel suo complesso, per gli impianti con potenza uguale o superiore a 350 kW va calcolato il rendimento medio stagionale ed occorre effettuare una diagnosi energetica; per gli impianti con potenza inferiore a 350 kW va calcolato il rendimento di produzione medio stagionale ed occorre effettuare una relazione sulla convenienza della sostituzione del generatore.> Periodicità delle manutenzioni (Allegati F e G) e delle verifiche del rendimento della combustione

Esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici

Esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici

Il D.Lgs. 192/05 e successive modifiche Il D.Lgs. 192/05 e successive modifiche

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

� Edifici nuovi� Edifici esistenti :• In caso di passaggi di proprietà di interi immobili di qualunque

superficie utile, dal 1° luglio 2009 anche per i passaggi di proprietàdi singole unità immobiliari;

• Interventi di riqualificazione energetica per i quali si richiede la detrazione del 55% attraverso la dichiarazione dei redditi;

• tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici ;

• Contratti servizio energia (Dlgs 115/2008);• Edifici pubblici con superficie superiore ai 1000 mq (Dlgs

115/2008).

E’ obbligatoria nei seguenti casi:

Il D.Lgs. 192/05 e successive modifiche Il D.Lgs. 192/05 e successive modifiche

…omissis…le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE

Art. 17CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA

Il D.Lgs. 192/05 e successive modifiche Il D.Lgs. 192/05 e successive modifiche

LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Il Decreto permette di redigere il certificato energetico di un edificio.

All’intermo del Decreto, in particolare nell’allegato A, vengono definite le linee guida nazionali per la certificazione energetica, dove si trovano i principi generali relativi alla figura del certificatore energetico e del certificato energetico.

Il DM 26Il DM 26--66--20092009––Linee Guida per la C.E. Linee Guida per la C.E.

Il DM 26Il DM 26--66--20092009––Linee Guida per la C.E. Linee Guida per la C.E.

� Direttiva 32/2006/CE , sull’efficienza degli usi finali dell’energia e servizi energetici (recepita in Italia dal D.lgs. 115/08 ), impone agli Stati membri di dotarsi di un Piano di Azione per l’Efficienza Energetica (PAEE). A seguito di ciò gli Stati membri hanno predisposto i propri Piani di Azione che tengono conto, oltre alla Direttiva citata anche di altre che fanno riferimento all’efficienza energetica negli edifici:

� 91/2002/CE (recepita in Italia dal D.lgs. 192/2005)� 2009/125/CE per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi

all’energia (recepita in Italia dal D.lgs. 15/2011)� 32/2005/CE per l’immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera

circolazione dei prodotti che consumano energia (recepita in Italia dal D.lgs. 201/2007)

� 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale(recepita in Italia dal D.lgs. 24/2011)

� Direttiva 31/2010/CE – EPBD Recast (Energy Performance of Builings Directive) – Revisione della direttiva 2002/91/CE

Le nuove norme europee. Le nuove norme europee.

Il D.lgs 115/08 Il D.lgs 115/08 (recepimento 32/2006/CE)(recepimento 32/2006/CE)

Sintesi delle principali novità:

�Nuove funzioni per l’ENEA (supporto al Min.Svil.Econ. ed alle Regioni); �Funzioni delle ESCO: società di servizi che offrono contratti a prestazioni garantite e che partecipano al rischio finanziario degli interventi (fondo garanzia da 25 Mil.€); �Misure di armonizzazione e distribuzione delle funzioni fra Stato e Regioni; �Evoluzioni del meccanismo dei certificati bianchi (TEE), fra cui l'estensione degli obblighi alle società di vendita di energia; �Previste una serie di semplificazioni amministrative ed autorizzative; �Ruolo importante al settore pubblico che deve realizzare interventi di miglioramento dell'efficienza e per promuovere azioni sul territorio;�vengono definiti il contratto servizio energia ed il contratto servizio energia plus introdotto dal DPR 412/93, e si specifica l'importanza per il settore pubblico di individuare una controparte (l'energy manager dove presente); �sono definiti i criteri per i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

La Direttiva 31/2010/CE La Direttiva 31/2010/CE –– EPBD RecastEPBD Recast

� rafforza il concetto che i requisiti minimi della prestazione energetica degli edifici soddisfino l’analisi costi-benefici;

� prevede che i predetti requisiti siano confrontati con i corrispondenti valori calcolati con una Metodologia comparativa messa a punto dalla Commissione;

� richiede l’adozione di metodologie di calcolo conformi al quadro di riferimento generale previsto all’allegato 1 alla direttiva

(revisione della direttiva 2002/91/CE)

PRINCIPALI NOVITA’ DELLA DIRETTIVA

� Prevede che entro il 31 DICEMBRE 2020 gli edifici di Nuova Costruzione (dal 31 dicembre 2018 per gli Edifici Pubblici) abbiano un’altissima PRESTAZIONE ENERGETICA (“Edifici ad energia quasi zero ”).

EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO

“Edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonte rinnovabile, compresa l’energia da fonte rinnovabile prodotta in loco o nelle vicinanze.”

La Direttiva 31/2010/CE La Direttiva 31/2010/CE –– EPBD RecastEPBD Recast

PRINCIPALI NOVITA’ DELLA DIRETTIVA

� Per gli edifici esistenti considera tra i parametri di cui tener conto per la riqualificazione energetica quello risultante da un corretto rapporto COSTI / BENEFICI;

� Determina un sistema di METODOLOGIA DI CALCOLO COMPARATIVA per la verifica dei parametri standard determinati dagli stati membri (edifici di riferimento).

� Fissazione dei requisiti minimi di prestazione energetica calcolati secondo lo schema generale dell’allegato 1 alla direttiva

� Nuove modalità per le Ispezioni degli impianti termici e di condizionamento aria

La Direttiva 31/2010/CE La Direttiva 31/2010/CE –– EPBD RecastEPBD Recast

INDIRIZZI DIRETTIVA

Richiede ai Piani nazionali:

� una progressione graduale dei requisiti minimi fino al 2020, tenendo conto delle differenti tipologie di edifici (S/V) con una definizione di limiti intermedi di efficienza energetica almeno al 2015;

� Che gli Stati Membri rafforzino il loro ruolo guida nel settore pubblico anche attraverso ristrutturazioni verso gli “edifici ad energia quasi zero” (nearly zero energy buildings).

La Direttiva 31/2010/CE La Direttiva 31/2010/CE –– EPBD RecastEPBD Recast

La direttiva rafforza il ruolo della certificazione energetica degli edifici, in particolare prevede che:

�il certificato energetico sia prodotto e consegnato al proprietario e al conduttore: in caso di nuove costruzioni, nei trasferimenti immobiliari, nel caso di nuovi contratti di affitto

�l’obbligo di certificazione degli edifici pubblici o a uso pubblico venga esteso anche agli immobili di superficie utile maggiore di 500 m2 (dopo cinque anni, 250 m2);

�gli Stati Membri prevedano l’obbligo di pubblicazione della prestazione energetica già negli annunci commerciali di vendita e di locazione

�Incentivi finanziari per favorire il passaggio ad edifici “a energia quasi zero”

INDIRIZZI DIRETTIVA

La Direttiva 31/2010/CE La Direttiva 31/2010/CE –– EPBD RecastEPBD Recast

Direttiva 31/2010/CE e Sistema PaeseDirettiva 31/2010/CE e Sistema Paese

Riunioni Comitato di Gestione del Ministero delle AttivitàProduttive

(CTI, ENEA e RSE – Ricerca Sistema Energetico ex GSE):

(settembre 2010 – marzo 2011)

Per valutare e definire in modo preliminare:

�Lo stato di applicazione del D.lgs. 192/05 e le implicazioni con la direttiva 31/2010/CE;

�La Metodologia comparativa della direttiva;

�La Revisione delle Norme Comunitarie CEN;

�L’Attestato di “certificazione” energetica unico (volontario).

Direttiva 31/2010/CE e Sistema PaeseDirettiva 31/2010/CE e Sistema Paese

Conclusioni del Comitato di Gestione del Ministero delle AttivitàProduttive

Posizione e contributo dell’Italia:

�Supporto alla CE per la definizione della Metodologia comparativa (scelta delle tipologie edilizie, costruttive, ….);

�Revisione requisiti: indici di prestazione, trasmittanze e rendimenti, ecc. in relazione a valutazioni tecnico economiche generali e specifiche (tipologie costruttive, …);

�Valutazione dell’impatto della nuova direttiva sulla certificazione energetica degli edifici con particolare riguardo agli oneri ed ai vantaggi per i cittadini, e ai riflessi sul mercato immobiliare;

�Valutazione delle interazioni tra la Direttiva 2010/31/CE e la Direttiva 2009/28/CE (Fonti rinnovabili) in relazione alla promozione delle tecnologie che coniugano efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili.

Risultati concreti Risultati concreti solosolo se si riesce a intervenire suglise si riesce a intervenire sugli

EDIFICI ESISTENTI EDIFICI ESISTENTI

Certificazione EnergeticaCertificazione Energetica

Stato-Regioni concertazione e cooperazione

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Conclusioni del Comitato di Gestione del Ministero delle AttivitàProduttive

Posizione e contributo dell’Italia:

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Attività in corso in collaborazione con CTI, ENEA e RSE

TEMI:

1.Completamento e adeguamento provvedimenti attuativi del D.lgs. 192/05;

2.Incentivi;

3.Attuazione della direttiva 2010/31/CE (fase preliminare);

4.Certificazione energetica degli edifici pubblici e a uso pubblico e loro riqualificazione;

5.Programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale.

Efficienza energetica edifici

1) DPR Integrazione raffrescamento, illuminazione e ventilazione nel quadro normativo vigente (DPR 59/09, Provvedimenti regionali, …):

Fissare requisiti per le diverse prestazioni energetiche -in particolare riscaldamento e raffrescamento coerenti e congruenti tra loro e rispondenti ai criteri tecnico economici indicati dalla Commissione europea (poi da questa verificati con l’applicazione di una metodologia comparativa)

Opzione “edificio di riferimento ”

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PROGETTO DELL’EDIFICIO

Scelte del tecnico: Volumi, superfici, orientamento, caratteristiche degli elementi costruttivi, dei componenti e degli impianti

Calcolo degli indici energetici dell’edificio come progettato. Tra questi, a titolo esemplificativo, l’indice della prestazione energetica globale:

EPgl

Direttiva 31/2010/CE Direttiva 31/2010/CE –– RecepimentoRecepimentoEDIFICIO DI RIFERIMENTO

REQUISITI e VERIFICA

“Edificio di riferimento”Identico a quello progettato in termini di geometria (sagoma, volumi, superfici, elementi costruttivi e componenti), orientamento, ubicazione e situazione al contornomacon caratteristiche tecniche e parametri energetici predeterminati : U (copertura, pareti, finestre, …), Y(…),…,ηηηη(…),….Tabelle in allegato al DPR in funzione (ove necessario) delle fasce climatiche

Verifica

EPgl < EPgl, L

RequisitiCalcolo degli indici energetici dell’edificio di riferimento che costituiscono i requisiti minimi da rispettare .

A titolo esemplificativo: EPgl, L

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1) DPR Integrazione (segue):

� Ispezioni impianti di raffrescamento;

� Revisione e integrazione delle disposizioni del DPR 412/93 e del DPR 59/09 e loro abrogazione

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Efficienza energetica edifici

2) Aggiornamento e adeguamento DM “Linee guida certificazione energetica”

� Adeguamento, con le valutazioni sul raffrescamento, illuminazione, …

� “Attestato di prestazione energetica” maggiormente orientato a evidenziare le potenzialità di risparmio energetico e di spesa (anche per singolo servizio);

� Indicazione: - della “Prestazione energetica”;- della quota di fonti rinnovabili; - delle “classi energetiche” a livello regionale

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3) Procedura di infrazione

� Assenza di una procedura di informazione sulla qualitàenergetica degli edifici in occasione di compravendite e locazioni (certificazione) – D.lgs. 28/2011 “rinnovabili -;

� autocertificazione della qualità energetica degli edifici nelle predette occasioni – D.lgs. 28/2011 “rinnovabili -;

� ispezioni impianti di raffrescamento – DPR in preparazione

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Efficienza energetica edifici

5) Metodologia per la comparazione dei requisiti minimi:

� Metodologia in preparazione presso la CE (valutazione costi-benefici);

� Contributo italiano;

� Avvio dell’applicazione su un primo catalogo di edifici del residenziale per individuare i parametri tecnico-economici da proporre nel DPR in preparazione.

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Efficienza energetica edifici

6) Incentivi:

� Valutazione incentivi (detrazioni irpef, riduzione IVA, cumolo max ecc.)

� Nuovi incentivi per interventi nel settore pubblico (edifici a energia quasi zero);

� Efficacia detrazioni 55% e dei Certificati Bianchi (TEE);

� Nuovi incentivi per l’integrazione della promozione di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili.

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Efficienza energetica edifici

4) Tavolo di confronto e coordinamento

Concordare una procedura di avvio

Partecipanti:• Ministero Sviluppo Economico;• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;• Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare;• Regioni, Provincie e Comuni.

Supporto: CNR, CTI, ENEA; Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, Comitato Scientifico ITACA e il Comitato Ecolabel (marchio europeo ufficiale di qualitàecologica)

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Efficienza energetica edifici

EDIFICI A ENERGIA “QUASI ZERO”

HO TERMINATOGrazie per l’ascolto

Auditorio Regionale ERF – ANCONA - 8 Giugno 2011

UTEEUNITA’ TECNICA

EFFICIENZA ENERGETICA