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UNICO 740/2013:

casi pratici

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GLI AUTORI

Antonio Gigliotti

Direttore e autore della collana di aggiornamento professionale

“Fiscal-Focus.it” e del quotidiano “Fiscal-Focus.info”.

Dottore Commercialista dello “Studio Tributario Gigliotti &

Associati”, revisore legale, pubblicista, specializzato in materia tributaria,

autore di diverse pubblicazioni in materia fiscale. Collabora con “Il Sole

24 ore” e altri importanti quotidiani di carattere nazionale.

Esperto fiscale in materia tributaria per le rubriche Radio Rai 1

“Economia in tasca” e “Prima di tutto” e in diverse edizioni del TG1

Hanno collaborato:

Carla De Luca

Devis Nucibella

Giuseppe Moschella

I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi. L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per e-ventuali involontari errori o inesattezze.

Testo chiuso in redazione in data 10 Maggio 2013

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Sommario 1.  UNICO PF: esonero e presentazione ............................................................. 15 

1.1.  Utilizzo del Modello Unico ....................................................................... 15 

1.2.  Esonero dalla presentazione ................................................................... 16 

1.3.  Obbligo di presentazione della dichiarazione .............................. 16 

1.4.  Termini e modalità di presentazione .................................................. 18 

1.5.  Dichiarazione persona non residente ................................................ 20 

1.6.  Presentazione telematica diretta ......................................................... 20 

1.7.  Presentazione agli uffici postali ............................................................ 21 

1.8.  Dichiarazione presentata dall’estero ................................................. 22 

1.9.  La conservazione dei documenti ........................................................... 23 

1.10.  La correzione del Modello 730/2013 e Unico PF ......................... 23 

1.11.  Il modello Unico “Mini” ............................................................................... 25 

1.12.  Redditi fondiari soggetti ad IMU ........................................................... 26 

1.13.  Per l’obbligo di Unico basta il reddito da locazione ................. 26 

1.14.  Modello Unico ed eredità .......................................................................... 27 

1.15.  Errori e dimenticanze ................................................................................... 28 

2.  Quadri ............................................................................................................................. 30 

2.1.  QUADRO RA – Reddito dei terreni ........................................................ 30 

2.1.1.  Terreni esenti da IMU ............................................................................ 32 

2.1.2.  Terreni posseduti da coltivatori diretti ....................................... 33 

2.1.3.  La rivalutazione del reddito dominicale e agrario dal 2013

............................................................................................................................ 34 

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2.1.4.  Terreno concesso in affitto per usi non agricoli ..................... 35 

2.1.5.  Socio e terreno condotto dalla società semplice, soggetto

ad IMU ............................................................................................................. 36 

2.1.6.  Socio e terreno condotto dalla società semplice, esente

IMU .................................................................................................................... 37 

2.1.7.  Collaboratore di impresa familiare ............................................... 38 

2.1.8.  Variazioni di coltura: aumento del reddito ............................... 39 

2.1.9.  Affitto del terreno in regime legale del canone e mancata

coltivazione del fondo ........................................................................... 40 

2.1.10.  Perdita del prodotto per eventi naturali ..................................... 41 

2.1.11.  Terreno concesso in affitto a giovani agricoltori ................... 42 

2.1.12.  Il nudo proprietario non dichiara il terreno .............................. 43 

2.1.13.  I giardini non vanno dichiarati nel quadro RA ......................... 43 

2.1.14.  Titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di

impresa familiare ..................................................................................... 44 

2.1.15.  Terreno in conduzione associata .................................................... 45 

2.2.  QUADRO RB – Reddito dei fabbricati .................................................. 47 

2.2.1.  Contratto avente ad oggetto la locazione di più immobili

............................................................................................................................. 52 

2.2.2.  Locazione di più porzioni di un immobile abitativo ............ 53 

2.2.3.  Cedolare secca e possibilità di non inviare la

raccomandata ............................................................................................ 54 

2.2.4.  Omesso versamento del secondo acconto cedolare secca

sanabile con il ravvedimento ............................................................ 55 

2.2.5.  Abitazione principale parzialmente locata .............................. 57 

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2.2.6.  Gli acconti dovuti per chi opta per la cedolare secca ........ 59 

2.2.7.  La sostituzione dell’IRPEF e delle addizionali grazie

all’IMU ............................................................................................................ 59 

2.2.8.  Fabbricati esenti da IMU ...................................................................... 60 

2.2.9.  Immobili di interesse storico-artistico: la nuova tassazione

............................................................................................................................ 61 

2.2.10. Ricalcolo degli acconti per gli immobili di interesse

storico-artistico ......................................................................................... 62 

2.2.11. Assegnazione della casa familiare al coniuge separato o

divorziato ...................................................................................................... 64 

2.2.12. Parti comuni di condominio ................................................................ 66 

2.2.13. Fabbricati rurali strumentali montani esenti da IMU e

IRPEF ................................................................................................................ 66 

2.2.14. Canoni non percepiti nell’anno oggetto di dichiarazione

(2012) .............................................................................................................. 67 

2.2.15. Canoni non percepiti già assoggettati a tassazione ............. 68 

2.3.  QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati ....... 70 

2.3.1.  Il reddito dei transfrontalieri ............................................................. 72 

2.3.2.  Stipendi prodotti all’estero ................................................................ 75 

2.3.3.  Borse di studio esenti e non ............................................................... 76 

2.3.4.  Rientro in Italia .......................................................................................... 79 

2.3.5.  Somme erogate per incremento della produttività ............. 80 

2.3.6.  Somme per l’incremento della produttività e indennità per

trasfertisti (art. 51, comma 6 del Tuir) .......................................... 82 

2.3.7.  Assegno all’ex coniuge ......................................................................... 83 

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2.3.8.  Compensi per attività libero-professionale intramuraria . 84 

2.3.9.  Addetti del comparto sicurezza, difesa e soccorso .............. 86 

2.3.10.  Conguaglio di più CUD .......................................................................... 87 

2.3.11.  Cassa Integrazione Guadagni ........................................................... 87 

2.3.12.  Compenso percepito da un giardiniere ....................................... 88 

2.3.13.  Altre tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro

dipendente: le remunerazioni dei sacerdoti ............................ 89 

2.3.14.  Compensi percepiti da soci di cooperative ............................... 90 

2.3.15.  TFM – trattamento di fine mandato .............................................. 91 

2.4.  QUADRO RW – Monitoraggio fiscale ................................................... 92 

2.4.1.  Compilazione del quadro RW necessaria? ................................ 95 

2.4.2.  Immobile detenuto all’estero a disposizione ........................... 97 

2.4.3.  Immobile detenuto all’estero locato ............................................ 98 

2.4.4.  Acquisto/cessione (nello stesso anno) dell’immobile

estero ............................................................................................................... 98 

2.4.5.  Adesione allo scudo fiscale e compilazione del quadro RW

............................................................................................................................. 99 

2.4.6.  Conto corrente a Londra ................................................................... 100 

2.4.7.  Bonifico nel conto corrente in Belgio ........................................ 100 

2.4.8.  La delega di firma fa scattare la segnalazione .................... 101 

2.4.9.  Comproprietari di un immobile a disposizione ................... 101 

2.4.10.  Segnalazione non necessaria per conti correnti esteri ... 102 

2.4.11.  Esonero per i transfrontalieri ......................................................... 102 

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2.4.12.  Costituzione di società estera con apporto di capitale

sociale .......................................................................................................... 104 

2.4.13.  Partecipazione in una società tedesca..................................... 105 

2.4.14.  Partecipazione e finanziamento di una società rumena 106 

2.4.15.  I finanziamenti infruttiferi vanno comunque segnalati .. 106 

2.5.  Quadro RE – Reddito da lavoro autonomo .................................. 108 

2.5.1.  Professionista e beni immateriali ................................................ 108 

2.5.2.  Rimborso spese ...................................................................................... 110 

2.5.3.  Auto per promotore finanziario ................................................... 111 

2.5.4.  Prestito d’onore per un professionista ..................................... 111 

2.5.5.  Professionista defunto ....................................................................... 112 

2.5.6.  L’uso promiscuo dell’immobile per il lavoratore autonomo

......................................................................................................................... 113 

2.5.7.  Transazione .............................................................................................. 115 

2.5.8.  Contributo Inarcassa eredi .............................................................. 116 

2.5.9.  Prestazione legale ................................................................................ 117 

2.5.10.  Inerenza della sanzione .................................................................... 118 

2.5.11.  Indennità sostitutiva ............................................................................ 118 

2.5.12.  Spese vitto e alloggio ......................................................................... 119 

2.5.13.  Sponsorizzazione .................................................................................. 119 

2.5.14.  Autoconsumo .......................................................................................... 120 

2.5.15.  Iscrizione albo ......................................................................................... 121 

2.6.  Quadro LM – Il reddito dei minimi ..................................................... 122 

2.6.1.  Esonero scritture contabili per i nuovi minimi ..................... 122 

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2.6.2.  Principio di cassa ................................................................................... 123 

2.6.3.  Determinazione del reddito ............................................................ 125 

2.6.4.  Certificazione corrispettivi .............................................................. 127 

2.6.5.  Contribuenti minimi e auto .............................................................. 129 

2.6.6.  Minimi e figli a carico .......................................................................... 130 

2.6.7.  Minimi e Iva non detratta ................................................................. 131 

2.6.8.  Minimi e modello INE ......................................................................... 132 

2.6.9.  Regime dei minimi e cessione bene strumentale ............... 133 

2.6.10.  Contribuenti minimi e riscatto laurea ....................................... 135 

2.6.11.  Sopravvenienze attive ........................................................................ 136 

2.6.12.  Base imponibile previdenziale ...................................................... 138 

2.6.13.  Trasparenza .............................................................................................. 139 

2.6.14.  Ritenuta d’acconto ................................................................................ 141 

2.6.15.  Autoconsumo ........................................................................................... 141 

2.7.  Quadri RF e RG ............................................................................................... 143 

2.7.1.  Ammortamento beni a noleggio .................................................. 143 

2.7.2.  Detrazioni e contabilità semplificata ........................................ 145 

2.7.3.  Limiti di deducibilità per gli interessi passivi ........................ 146 

2.7.4.  Interessi relativi ad autovettura data in uso promiscuo . 148 

2.7.5.  Interessi su mutuo per la costruzione di immobile merce

.......................................................................................................................... 149 

2.7.6.  Interessi passivi per l’acquisto di un immobile .................... 150 

2.7.7.  Contributi per il coadiuvante ......................................................... 151 

2.7.8.  Deduzione sponsor sportivo ........................................................... 151 

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2.7.9.  Rol pari a zero ......................................................................................... 153 

2.7.10.  Servizi multipli ........................................................................................ 154 

2.7.11.  Deduzione autotrasporti .................................................................. 155 

2.7.12.  Debito ristrutturato .............................................................................. 155 

2.7.13.  Rimborsi ...................................................................................................... 156 

2.7.14.  Srl agricola ................................................................................................ 157 

2.7.15.  Locazione per dipendenti ................................................................ 158 

2.8.  Quadro RP – Oneri deducibili e detraibili ..................................... 160 

2.8.1.  Detrazioni spese mediche solo per familiari a carico ..... 160 

2.8.2.  Disabile e aliquota Iva ridotta ....................................................... 162 

2.8.3.  Perdita delle rate delle spese mediche ................................... 163 

2.8.4.  Spese per l’assistenza personale ................................................. 164 

2.8.5.  Spese funebri ........................................................................................... 165 

2.8.6.  Interessi passivi e abitazione principale ................................. 166 

2.8.7.  Gli integratori non sono medicinali ........................................... 167 

2.8.8.  Detrazione cani guida per non vedenti ................................... 168 

2.8.9.  Deducibilità contributi consortili ................................................. 169 

2.8.10.  Riscatto della laurea ........................................................................... 170 

2.8.11.  Assegno di mantenimento ............................................................... 170 

2.8.12.  Detrazione cure mediche all’estero........................................... 171 

2.8.13.  Spese mediche con causale generica ....................................... 172 

2.8.14.  Detrazioni in caso di decesso di un genitore ........................ 173 

2.8.15.  Termine perentorio per il trasferimento della dimora ... 174 

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2.9.  Quadro RP – Interventi di recupero del patrimonio edilizio

................................................................................................................................. 175 

2.9.1.  Pluralità di interventi .......................................................................... 175 

2.9.2.  Benefici fiscali per la ristrutturazione ....................................... 176 

2.9.3.  Soggetti beneficiari dei bonus fiscali ......................................... 177 

2.9.4.  Bonifico non riconosciuto ................................................................. 178 

2.9.5.  Impianto fotovoltaico e detrazione del 36%-50% .............. 180 

2.9.6.  Sostituzione parte degli impianti elettrici .............................. 181 

2.9.7.  Agevolate le opere per l’allacciamento del gas ................. 182 

2.9.8.  Casa senza riscaldamento ................................................................ 183 

2.9.9.  Trasformazione dell’impianto ....................................................... 183 

2.9.10.  Ripartizione della detrazione ........................................................ 184 

2.9.11.  Variazione delle unità abitative ................................................... 184 

2.9.12.  Dati catastali in Unico ........................................................................ 186 

2.9.13.  Indicazione degli estremi di registrazione del contratto

.......................................................................................................................... 186 

2.9.14.  Tapparelle anti intrusione ................................................................ 187 

2.9.15.  Bonus fiscale e piano casa ............................................................... 188 

2.10.  Quadro RP – Interventi di riqualificazione energetica........... 189 

2.10.1.  Detrazione risparmio energetico ................................................. 189 

2.10.2.  Mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate (lavori

pluriennali) ................................................................................................ 190 

2.10.3.  Comunicazioni all’ENEA .................................................................... 192 

2.10.4.  L’asseverazione delle certificazioni ........................................... 193 

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2.10.5.  Soggetti ammessi alla detrazione e reddito insufficiente

......................................................................................................................... 193 

2.10.6.  Rifacimento del tetto agevolato al 55% .................................. 194 

2.10.7.  La detrazione del 55% in Unico PF ............................................. 194 

2.10.8.  Riqualificazione energetica ............................................................ 195 

2.10.9.  Cumulabilità del 55% ......................................................................... 196 

2.10.10. Rettifica della scheda informativa ............................................ 197 

2.10.11. Asseverazione del tecnico abilitato ......................................... 198 

2.10.12. Effettuazione dei pagamenti ........................................................ 199 

2.10.13. Documentazione da conservare ................................................. 200 

2.10.14. Detrazione per la caldaia a condensazione ........................ 200 

2.10.15. Sostituzione porta d’ingresso ....................................................... 202 

2.11.  Altri quadri del Modello UNICO PF – RR, RM, AC ..................... 203 

2.11.1.  Quadro RR - L’indicazione del reddito d’impresa per la

determinazione della base imponibile .................................... 203 

2.11.2.  Quadro RM ed RW – immobile estero concesso in

locazione ................................................................................................... 206 

2.11.3.  L’IVIE versata nel 2012 diventa acconto 2012 ...................... 209 

2.11.4.  Soggetti passivi IVIE ............................................................................. 211 

2.11.5.  Immobile in comproprietà all’estero ........................................ 212 

2.11.6.  Base imponibile IVIE ........................................................................... 213 

2.11.7.  IVIE per immobili in Europa ............................................................ 215 

2.11.8.  Dimissioni amministratori e differimento del termine

canonico ..................................................................................................... 219 

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2.11.9.  Compilazione del quadro RM – sezione IVIE ....................... 221 

2.11.10. CANONE RAI speciale ........................................................................ 224 

2.11.11. Veicolo in godimento al socio di Srl: reddito diverso o da

lavoro dipendente? .............................................................................. 226 

2.11.12. Contribuente dimorante stabilmente in Spagna ma che

produce reddito anche in Italia ..................................................... 228 

2.11.13 Unico PF 2012 integrativo per scontare il 100% della

detrazione per figli a carico non goduta ................................. 230 

2.11.14. Quadro AC: la compilazione .......................................................... 231 

2.11.15. Esonero dalla presentazione del quadro AC ....................... 232 

3.  Strumenti di lavoro e schede operative .................................................... 234 

3.1.  Dichiarazione del cliente circa la correttezza dei dati

contabili ............................................................................................................. 234 

3.2.  Scheda variazioni in aumento e in diminuzione ai fini Irpef

................................................................................................................................. 236 

3.3.  Scheda operativa Cedolare secca sugli affitti ............................. 240 

3.4.  Scheda ACE ...................................................................................................... 254 

3.5.  Check-list UNICO PF 2013 ....................................................................... 258 

3.6.  Raccordo tra piano dei conti - dati contabili quadro RE e gli

Studi di settore ............................................................................................... 282 

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1. UNICO PF: esonero e presentazione

1.1. Utilizzo del Modello Unico

… Chi deve utilizzare il modello UNICO PF?

… Tutti i contribuenti, se sono persone fisiche, possono utilizzare il

modello Unico PF. Il Modello UNICO Persone Fisiche deve essere utiliz-

zato per dichiarare i redditi relativi all’anno considerato sia nel caso in

cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non

sussiste tale obbligo.

Chi è obbligato ad utilizzare il Modello Unico PF

Sono invece obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i

contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti di-

chiarazioni:

dei redditi;

dell’IVA;

dell’IRAP.

Sono obbligati a presentare il modello Unico anche quei contribuenti

che hanno già presentato il modello 730, ma che devono dichiarare altri

redditi non previsti in quel modello.

È obbligato a presentare il modello Unico PF anche l’erede del contribu-

ente deceduto, in questo caso l’erede deve compilare il Modello UNICO

indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiara-

zione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro “Erede, cura-

tore fallimentare o dell’eredità o altro dichiarante diverso dal contribu-

ente” per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiara-

zione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente

alla propria qualifica.

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1.2. Esonero dalla presentazione

… Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione?

… È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuen-

te che possiede esclusivamente i seguenti redditi:

→ Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non

locati;

→ Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative

pertinenze e altri fabbricati non locati;

→ Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i

lavori a progetto;

→ Redditi esenti. (Rendite erogate dall’Inail esclusivamente per in-

validità permanente o per morte, alcune borse di studio, pen-

sioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai mi-

litari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di ac-

compagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai

ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli

hanseniani, pensioni sociali);

→ Redditi soggetti ad imposta sostitutiva;

→ Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Alle seguenti condizioni

Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad

effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti

purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;

Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono

dovute le addizionali regionale e comunale.

1.3. Obbligo di presentazione della dichiarazione

… Chi è obbligato a presentare la dichiarazione Unico 2013?

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… Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i

contribuenti che:

→ hanno conseguito redditi nell’anno 2012 e non rientrano nei casi

di esonero previsti;

→ sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in gene-

re, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano con-

seguito alcun reddito.

In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei

redditi:

→ i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono

in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati

(CUD 2013 e/o CUD 2012), nel caso in cui l’imposta corrispondente

al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ri-

tenute subite;

→ i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti

hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione sala-

riale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le

ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle

precedenti tabelle;

→ i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto

deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tut-

to o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2013 o CUD

2012);

→ i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi

da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto

(per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla ca-

sa);

→ i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta non ha tratte-

nuto il contributo di solidarietà (art. 2 comma 2 D.L. n. 138/2011);

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→ i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si

applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono es-

sere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rappor-

to ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la ces-

sazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,

anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da

soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);

→ i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai

quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella

misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal

caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addi-

zionale supera euro 10,33;

→ i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capi-

tale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri

RT e RM;

Nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque

presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri so-

stenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura in-

feriore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze

di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2012 o da acconti

versati nello stesso anno.

1.4. Termini e modalità di presentazione

… Si può presentare il modello Unico “cartaceo”?

… Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive

modifiche, il Modello UNICO Persone Fisiche 2013 deve essere presenta-

to entro i termini seguenti:

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→ dal 2 maggio 2013 al 1° luglio 2013 (il 30 giugno è domenica) se

la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite

di un ufficio postale;

→ entro il 30 settembre 2013 se la presentazione viene effettuata

per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene

trasmessa

→ da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di

un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Bisogna tuttavia fare attenzione in quanto le scadenze possono anche

subire delle proroghe

I contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello UNI-

CO 2013 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite in-

termediario abilitato.

Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello

Unico 2013 cartaceo i contribuenti che:

pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod.

730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di

lavoro o non titolari di pensione;

pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni

redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello

UNICO (RM, RT, RW, AC);

devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti de-

ceduti;

sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presenta-

zione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

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1.5. Dichiarazione persona non residente

… Una persona fisica residente in Spagna inizia un rapporto di lavoro

dipendente in Italia alla fine del secondo semestre 2011, cessandolo nel

secondo semestre 2012. Tale persona nel 2012 è da considerare resi-

dente fiscale in Italia.

Come fa un soggetto residente fiscalmente, ma non anagraficamente in

Italia a fare la dichiarazione come "residente" con l'obbligo di indicare

nel frontespizio la propria residenza anagrafica in Italia?

… Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Ita-

lia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararli

all’amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressa-

mente. I non residenti, dovranno utilizzare il Modello UNICO 2013 nella

stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia. Dovranno

presentare la dichiarazione UNICO 2013, qualificandosi come non resi-

denti, le persone fisiche che nel 2012 erano residenti all’estero e che nel-

lo stesso anno hanno posseduto redditi di fonte italiana imponibili in Ita-

lia.

Nel modello Unico in particolare nel frontespizio vi è una apposita se-

zione che deve essere compilata dal contribuente “ Residente

all’estero”.

1.6. Presentazione telematica diretta

… Si può presentare la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle

Entrate?

… I contribuenti possono trasmettere la dichiarazione per via telema-

tica direttamente all’Agenzia delle Entrate.

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La dichiarazione, della quale va conservata una copia cartacea, si consi-

dera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da

parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data

dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa.

I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione

da essi stessi predisposta, si avvalgono:

→ del servizio telematico Entratel, se siano obbligati a presentare la

dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 SEMPLIFICATO o

ORDINARIO) in relazione ad un numero di soggetti superiore a

venti;

→ del servizio telematico Fisconline qualora siano obbligati a presen-

tare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un nu-

mero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a

presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta ma devono tra-

smettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal

D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Questo ser-

vizio può essere utilizzato ai fini della presentazione della dichia-

razione, anche nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di presenta-

re per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato.

La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la

dichiarazione, già compilata, presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia del-

le Entrate, che ne curerà l’invio telematico.

1.7. Presentazione agli uffici postali

… Si può presentare il modello Unico PF presso gli uffici postali? Chi

può presentarla?

… La dichiarazione dei redditi si può anche presentare agli uffici po-

stali, il cui servizio è gratuito per il contribuente. La dichiarazione va in-

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serita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del

frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che at-

traverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data

di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario

gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. Le singole dichiara-

zioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono esse-

re inseriti nella busta senza fermagli o cuciture. La busta da utilizzare è

in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni.

Gli uffici postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni di-

chiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal

contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documen-

tazione personale, per determinare l’importo degli eventuali acconti

d’imposta da pagare nel 2013.

Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei con-

tribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritener-

si non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente,

si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8,

comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

1.8. Dichiarazione presentata dall’estero

… La dichiarazione può essere presentata dall’Estero?

… La dichiarazione può essere presentata per via telematica anche

dall’estero se il contribuente è in possesso del codice Pin.

In alternativa, la dichiarazione può essere spedita dai contribuenti non

titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo entro il 30 settembre

2013 mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risul-

ti con certezza la data di spedizione. In caso di spedizione postale, la di-

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chiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza

di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle entrate - Centro Ope-

rativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Ita-

lia e deve recare scritto, a carattere evidente: cognome, nome e codice

fiscale del contribuente e la dicitura “Contiene dichiarazione Modello

UNICO 2013 Persone Fisiche”.

1.9. La conservazione dei documenti

… Fino a quando deve essere conservata la documentazione relativa

ad Unico?

… Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli one-

ri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere con-

servata dal contribuente fino al 31 dicembre 2017, termine entro il quale

l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla.

Se il contribuente, a seguito di richiesta dell’Agenzia, non è in grado di

esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni,

alle ritenute, ai crediti d’imposta indicati o ai versamenti, si applica una

sanzione amministrativa.

1.10. La correzione del Modello 730/2013 e Unico PF

… Cosa succede se vengono riscontrati errori nel 730?

… Se il contribuente, dopo aver presentato il Modello 730/2013, si è

accorto di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione,

l’integrazione e/o la rettifica possono comportare:

un maggior credito o un minor debito (ad esempio oneri non

precedentemente indicati) o non influire sulla determinazione

dell’imposta risultante dalla dichiarazione originaria.

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In questo caso il contribuente può presentare entro il 25 ottobre 2013 un

Modello 730 integrativo con la relativa documentazione, ovvero un Mo-

dello Unico 2013, entro 30 settembre 2013 (correttiva nei termini), oppu-

re entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico rela-

tivo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore). La differen-

za rispetto all’importo del credito o del debito risultante dal Modello

730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in

diminuzione per l’anno successivo.

Si ricorda che, anche se il modello precedente è stato presentato al da-

tore di lavoro o all’ente pensionistico, il Modello 730 integrativo deve es-

sere presentato ad un intermediario che può chiedere un compenso;

un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto

o in parte non indicati). In questo caso il contribuente deve pre-

sentare un Modello Unico 2013 Persone fisiche:

→ entro il 30 settembre 2013 (correttiva nei termini), e pagare

direttamente le somme dovute compresa la differenza ri-

spetto all’importo del credito risultante dal Modello 730, che

verrà comunque rimborsato dal sostituto d‘imposta;

→ entro il termine previsto per la presentazione del Modello

Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa)

e pagare direttamente le somme dovute;

→ entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in

cui è stata presentata la dichiarazione e pagare direttamente

le somme dovute.

Il Modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si

sono avvalsi dell’assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessa-

zione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso

delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione.

Detto credito può comunque essere riportato direttamente nella dichia-

razione da presentare nell’anno successivo, quale eccedenza risultante

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dalla precedente dichiarazione, senza necessità di presentare un Model-

lo Unico sostitutivo. Quest’ultima procedura potrà essere seguita anche

dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la di-

chiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.

1.11. Il modello Unico “Mini”

… Cosa è e chi può presentare il modello Unico MINI?

… Il modello Unico Persone fisiche "Mini" è una versione semplificata,

ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno

complesse.

Chi può utilizzarlo

Possono utilizzare Unico Mini i contribuenti residenti in Italia che:

non hanno cambiato il domicilio fiscale dal 1° novembre

dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiara-

zione (per esempio, dal 1° novembre 2011 per Unico 2013)

non sono titolari di partita Iva

hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:

redditi di terreni e di fabbricati

redditi di lavoro dipendente o assimilati (per esempio, compensi

percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remune-

razioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge) e

di pensione;

redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo

non esercitate abitualmente e quelli derivanti dall’assunzione di

obblighi di fare, non fare e permettere;

vogliono fruire delle detrazioni (per esempio, spese sanitarie, in-

teressi passivi su mutui, ecc...), e delle deduzioni (per esempio,

contributi previdenziali e assistenziali, spese sanitarie sostenute

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dai disabili, ecc...) per le spese sostenute, nonché delle detrazio-

ni per carichi di famiglia e lavoro (per esempio, per coniuge e/o

figli a carico, per lavoro dipendente, ecc..)

non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (per

esempio, erede, tutore)

non devono indicare un domicilio per la notificazione degli atti

diverso dalla propria residenza anagrafica

non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini

o integrativa.

Il modello Unico Mini deve essere presentato, in via telematica, entro il

30 settembre. Per il 2012, il 1° ottobre perché il 30 settembre è domeni-

ca. Chi può presentare la dichiarazione ancora in modalità cartacea,

presso gli uffici postali, deve farlo entro il 30 giugno.

1.12. Redditi fondiari soggetti ad IMU

… Chi ha solo redditi derivanti da beni soggetti all'IMU deve comun-

que presentare la dichiarazione dei redditi?

… No. Nella Circolare n. 5/E dell'11 Marzo 2013 l'Agenzia ha chiarito

che se il contribuente possiede soltanto redditi fondiari assoggettati ad

IMU non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Invece, nel caso in cui il contribuente possieda altri redditi, va verificata

la sussistenza dell’esonero.

1.13. Per l’obbligo di Unico basta il reddito da locazione

… Una cittadina italiana iscritta all'Aire (anagrafe italiani residenti

all'estero) e residente negli Usa, è proprietaria di un appartamento a Mi-

lano, dato in locazione, per il quale ha optato per la cedolare secca.

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Non avendo altri redditi in Italia, se non quelli derivanti dal canone di lo-

cazione, per il quale paga con modello F24 l'imposta del 21%, è tenuta a

presentare il modello Unico?

… L’esclusivo possesso di un reddito da locazione di fabbricanti as-

soggettato al regime della cedolare secca, non costituisce un motivo di

esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (a differenza

di quanto riconosciuto in ipotesi di solo possesso di immobili non locati,

a seguito dell’entrata in vigore dell’IMU).

Pertanto ancorché la cedolare si configuri come imposta sostitutiva

dell’irpef e delle relative addizionali, occorre provvedere alla presenta-

zione di Unico PF 2013 compilando nel quadro RB sia la sezione I e van-

no indicati i dati dell’immobile (in particolare va barrata la casella di co-

lonna 11 cedolare secca) che la sezione II, per l’indicazione degli estremi

di registrazione del contratto di locazione.

1.14. Modello Unico ed eredità

… A seguito della rinuncia dell’eredità da parte degli eredi e a fronte

della richiesta di un terzo creditore, viene nominato un curatore per

l’eredità giacente. Per l’incasso dei canoni di affitto di un immobile in at-

tesa dell’asta, viene chiesto un codice fiscale ad hoc per aprire un conto

corrente sui cui accreditare gli affitti. Come si deve comportare il curato-

re nelle dichiarazioni fiscali?

… L’eredità giacente viene disciplinata dagli articoli dal 528 al 532

del Codice Civile, il primo dei quali stabilisce che quando il chiamato

non accetta l’eredità, il tribunale su istanza di chi ne ha interesse o an-

che d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità.

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Il curatore è tenuto a redigere l’inventario dell’eredità, ne cura

l’amministrazione e provvede al pagamento dei debiti ereditari e dei le-

gati, previa autorizzazione del tribunale.

Le funzioni del curatore cessano quando l’eredità viene accettata.

Per quanto riguarda il profilo degli adempimenti fiscali con riferimento

all’Irpef il comma 1 dell’articolo 187 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), dispone

che se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo d’imposta nel

corso del quale si è aperta la successione (dalla data della morte) il red-

dito dei beni ereditari è determinato in via provvisoria secondo le dispo-

sizioni che regolano la tassazione delle persone fisiche (Risoluzione AE

n. 216 del 29 maggio 2008). Trattandosi di un patrimonio distinto e sepa-

rato, il curatore dovrà presentare un’autonoma dichiarazione dei redditi

(modello Unico) in base alla quale effettuerà la liquidazione provvisoria

e il relativo versamento delle imposte.

In particolare, i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi per

conto di altri (come nel suddetto caso) devono compilare il modello Uni-

co Persone Fisiche, indicando i dati anagrafici e i redditi del contribuente

cui la dichiarazione si riferisce (la persona deceduta).

Sarà necessario compilare il riquadro riservato a chi presenta la dichia-

razione per conto di altri, per indicare le generalità del soggetto che

presenta la dichiarazione (in questo caso del curatore dell’eredità gia-

cente), evidenziando in particolare il proprio codice fiscale e il codice 2

nella casella “codice carica”.

1.15. Errori e dimenticanze

… Cosa succede in caso di errori e dimenticane nella dichiarazione?

… I contribuenti possono integrare la dichiarazione eventualmente

già presentata, presentandone una successiva interamente compilata. In

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questo modo sarà possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in

parte o evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione,

non indicati in tutto o in parte nella dichiarazione precedente. La diffe-

renza tra il maggior credito o il minor debito risultante dalla dichiara-

zione, rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla prece-

dente, potrà essere indicata a rimborso, o come credito da portare in di-

minuzione da ulteriori importi a debito.

Se viene presentata entro il 31 luglio si tratterà di una dichiarazione cor-

rettiva nei termini. Se viene presentata successivamente al 31 luglio si

tratterà di una dichiarazione integrativa.

Per presentare una dichiarazione correttiva nei termini il contribuente

deve barrare la casella "Correttiva nei termini" posta sul rigo "Tipo di di-

chiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.

I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la preceden-

te, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addi-

zionali regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal nuovo Mo-

dello UNICO risulta un minor credito, dovrà essere versata la differenza

rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi

a debito risultanti dalla precedente dichiarazione. Se dal Modello UNICO

risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispet-

to all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione pre-

cedente potrà essere indicata a rimborso, o come credito da portare in

diminuzione da ulteriori importi a debito.

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2. Quadri

2.1. QUADRO RA – Reddito dei terreni

TERRENI SOGGETTI A IMU

Un contribuente possiede al 100% per l’intero anno 2012 due

terreni, soggetti ad IMU:

• terreno 1: reddito dominicale € 13,00, reddito agrario € 10,00;

• terreno 2: reddito dominicale € 19,00, reddito agrario € 15,00.

Prima di indicare i terreni nel quadro RA, il contribuente deve procedere

alla rivalutazione:

• terreno 1 reddito dominicale rivalutato: € 13,00 x 1,80 = € 23,40

arrotondato a € 23,00 reddito agrario rivalutato: € 10,00 x 1,70 =

€ 17,00

• terreno 2 reddito dominicale rivalutato: € 19,00 x 1,80 = € 34,20

arrotondato a € 34,00 reddito agrario rivalutato: € 15,00 x 1,70 =

€ 25,50 arrotondato a € 26,00

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UNICO 740/2013: casi pratici

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AFFITTO DI TERRENO IN REGIME VINCOLISTICO

Un contribuente ha concesso in affitto, per l’intero anno 2012

un terreno (reddito dominicale € 30,00, reddito agrario € 38,00) in regime

vincolistico del canone, percependo un canone d’affitto annuo di € 40,00.

Prima di indicare i terreni nel quadro RA, il contribuente deve procedere

alla rivalutazione:

• reddito dominicale rivalutato: € 30,00 x 1,80 = € 54,00;

• reddito agrario rivalutato: € 38,00 x 1,70 = € 64,60 (arrotondato a

€ 65,00).

Poiché il canone d’affitto (€ 40,00) risulta minore dell’80% del reddito

dominicale rivalutato (€ 54,00 x 80% = € 43,20), il reddito imponibile da

indicare a colonna 10, del quadro RA sarà pari a € 40,00.

TERRENO DATO IN AFFITTO IN REGIME NON VINCOLISTICO

Reddito dominicale € 205,17

Reddito agrario € 240,25

Canone annuo di locazione € 5.500,00

Nell’ipotesi di affitto in regime non vincolistico, il canone percepito non

ha alcuna rilevanza e pertanto non va dichiarato.

Il reddito imponibile, coincidente con il solo reddito dominicale rivaluta-

to, andrà indicato al rigo RA1 del Mod. UNICO PF 2013: € 205,00 x 1,80 =

€ 369,00

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2.1.1. Terreni esenti da IMU

… I terreni esenti da IMU pagano ugualmente Irpef e addizionali.

Come va indicata tale casistica nel quadro RA?

… Con Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF, il Ministero dell’Economia e

delle Finanze ha precisato che: “...devono, comunque, ritenersi assogget-

tati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali gli immobili esen-

ti dall’IMU, come, ad esempio, i terreni di cui all’art. 7, comma 1, lett. h),

del D.Lgs. n. 504 del 1992”. Tale chiarimento è intervenuto a seguito del-

la modifica all’art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23 del 2011, effettuata dal

D.L. n. 16 del 2012, in base alla quale si specifica che “sono comunque

assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove do-

vute, gli immobili esenti dall’imposta municipale propria”. Dunque, nel

momento in cui si verifica un’esenzione ai fini IMU, devono comunque

continuare ad applicarsi le regole ordinarie proprie che disciplinano

l’IRPEF e le relative addizionali. Secondo l’art. 9, comma 8, D.Lgs. n.

23/2011 sono esenti dall’IMU i terreni:

- agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi

dell’art. 15, Legge 27 dicembre 1977, n. 984 (lettera h). Sul punto la

Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF stabilisce inoltre che, fino

all’emanazione del decreto attuativo, l’esenzione in questione si

rende applicabile per i terreni contenuti nell’elenco allegato alla

Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

- posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio

territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità

montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti

del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compi-

ti istituzionali.

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In tutti i casi di esenzione da IMU, gli immobili devono essere ordinaria-

mente assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali,

ove queste siano dovute.

Nel Mod. UNICO 2013 quadro RA è stata inserita la nuova colonna 9 “E-

senzione IMU” a tale scopo. In caso di terreno esente da IMU, sarà quindi

necessario barrare la casella di colonna 9, e l’immobile sconterà le ordi-

narie imposte sui redditi, se dovute.

2.1.2. Terreni posseduti da coltivatori diretti

… I terreni posseduti da un coltivatore diretto iscritto alla previdenza

agricola hanno agevolazioni ai fini Irpef ?

… Dal 2013 La Legge 24 dicembre 2012, n. 228, all’articolo 1, comma

512, prevede un’ulteriore rivalutazione del reddito dominicale ed agra-

rio, a partire dal periodo di imposta 2013. In particolare, per il triennio

2013 - 2015, ai fini delle imposte dirette, il reddito dominicale ed agrario

è rivalutato:

• del 15%;

• del 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e

condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

(IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Tale incremento va applicato sull’importo risultante dalla rivalutazione

ex art. 50, Legge n. 662/96, pari all’80% per il reddito dominicale e al 70%

per il reddito agrario.

La nuova colonna 13 è stata inserita ai fini della determinazione

dell’acconto 2013; la colonna in esame dovrà essere barrata in caso di

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UNICO 740/2013: casi pratici

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terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da

coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella

previdenza agricola. Ai soli fini dell’acconto 2013, con casella di colonna

13 barrata sarà necessario rivalutare ulteriormente i redditi dominicale

ed agrario del 5%; se la casella di colonna 13 non viene barrata,

l’ulteriore rivalutazione sarà pari al 15%.

2.1.3. La rivalutazione del reddito dominicale e agrario dal 2013

… Il reddito dominicale e agrario per l’anno 2012 (Unico PF 2013)

viene rivalutato con le solite regole o sono stati previsti degli aumenti?

Ipotizzando un reddito dominicale risultante dalla visura catastale pari a

100, a quanto ammonta il reddito imponibile?

… L’art. 3, comma 50 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previ-

sto un coefficiente di rivalutazione da applicare ai terreni pari a:

- 80% per il reddito dominicale;

- 70% per il reddito agrario.

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. “Legge di Stabilità 2013”

all’articolo 1, comma 512, prevede un’ulteriore rivalutazione dei redditi

dominicale ed agrario, a partire dal periodo d’imposta 2013. In particola-

re, per il triennio 2013 - 2015, ai fini delle imposte dirette, il reddito do-

minicale ed agrario è rivalutato:

- del 15%;

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UNICO 740/2013: casi pratici

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- del 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posse-

duti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli

professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Le nuove disposizioni devono essere considerate per la determinazione

dell’acconto IRPEF 2013.

Il valore del reddito dominicale ipotizzato nel quesito, deve essere riva-

lutato dell’80% (180). Nel caso in cui il terreno agricolo/non coltivato sia

posseduto o condotto da coltivatori diretti e imprenditori agricoli profes-

sionali, il reddito dovrà essere ulteriormente rivalutato del 5%, ossia: 180

+ (180 x 5%) = 189. Nella generalità dei casi, invece, dovrà essere ulte-

riormente rivalutato del 15%, ossia: 180 + (180 x 15%) = 207.

Reddito agrario risultante dalla visura catastale = 100. Tale valore deve

essere rivalutato del 70% (170). Nel caso in cui il terreno agricolo/non

coltivato, sia posseduto o condotto da coltivatori diretti e imprenditori

agricoli professionali, il reddito dovrà essere ulteriormente rivalutato del

5%, ossia: 170 + (170 x 5%) = 179. Nella generalità dei casi, dovrà essere

ulteriormente rivalutato del 15%, ossia: 170 + (170 x 15%) = 196.

2.1.4. Terreno concesso in affitto per usi non agricoli

… Se un terreno è utilizzato per la realizzazione di una fiera per 20

giorni; canone d’affitto percepito € 315,00 e Reddito Dominicale pari a €

18,36 – Reddito Agrario pari a € 11,88. Tale terreno va dichiarato nel

quadro RA?

… Il contribuente dovrà dichiarare nel quadro RA di Unico PF 2013

per 345 giorni con titolo “1” il terreno indicando in colonna 1 e 3:

- Reddito dominicale : € 18,00 x 1,80 : 365 x 345 = € 30,62 -> € 31,00

- Reddito agrario: € 12,00 x 1,70 : 365 x 345 = € 19,28 -> € 19,00

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Il reddito dominicale del terreno non è soggetto ad IRPEF, per effetto

dell’entrata in vigore dell’IMU.

Per i restanti 20 giorni, in cui il terreno viene dato in uso per scopi non

agricoli, si genera un reddito diverso da indicare nel quadro RL.

2.1.5. Socio e terreno condotto dalla società semplice, soggetto

ad IMU

… Terreno di proprietà della società semplice al 100% soggetto ad

IMU. I soci sono:

- A 20%

- B 40%

- C 40%

Il reddito dominicale è pari a € 38,22; quello agrario a € 53,65.

Come va imputato ai singoli soci il reddito agrario?

… La società è tenuta a presentare il Mod. UNICO – SP nel cui quadro

RA indicherà l’ammontare dei redditi; in base ai dati indicati nei quadri

RN e RK, verrà in seguito redatto apposito prospetto di imputazione dei

redditi ai singoli soci.

Da quest’anno il prospetto di riparto, dovrà indicare separatamente le

quote di reddito dominicale (imponibile e non imponibile) e di reddito

agrario.

Nel prospetto di riparto consegnato al socio A vengono indicati i seguen-

ti redditi:

• quota spettante di reddito agrario rivalutato imponibile IRPEF:

€ 18,36 = (€ 54,00 x 1,70 x 20%)

• quota spettante di reddito dominicale rivalutato non imponibile

IRPEF:

€ 13,68 = (€ 38,00 x 1,80 x 20%).

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UNICO 740/2013: casi pratici

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Il socio A può presentare il Mod. UNICO PF e compilerà il quadro RA uti-

lizzando due righi:

• nel rigo RA1 la quota di reddito agrario imponibile ai fini IRPEF

(€ 18,00 arrotondato), utilizzando a colonna 2 il codice 5;

• nel rigo RA2 la quota di reddito dominicale (€ 14,00 arrotondato)

non imponibile ai fini IRPEF (il terreno ha già scontato l’IMU), uti-

lizzando a colonna 2 il codice 10.

2.1.6. Socio e terreno condotto dalla società semplice, esente IMU

… Terreno di proprietà della società semplice al 100% soggetto ad

IMU. I soci sono:

- A 20%

- B 40%

- C 40%

Il reddito dominicale è pari a € 38,22 – quello agrario a € 53,65. Come

va imputato ai singoli soci il reddito agrario?

… La società è tenuta a presentare il Mod. UNICO – SP nel cui quadro

RA indicherà l’ammontare dei redditi; in base ai dati indicati nei quadri

RN e RK, verrà in seguito redatto apposito prospetto di imputazione dei

redditi ai singoli soci. Da quest’anno il prospetto di riparto, dovrà indica-

re separatamente le quote di reddito dominicale (imponibile e non im-

ponibile) e di reddito agrario.

Nel prospetto di riparto consegnato al socio A vengono indicati i seguen-

ti redditi:

• quota spettante di reddito agrario rivalutato imponibile IRPEF:

€ 18,36 = (€ 54,00 x 1,70 x 20%)

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• quota spettante di reddito dominicale rivalutato non imponibile

IRPEF:

€ 13,68 = (€ 38,00 x 1,80 x 20%).

Il socio A può presentare il Mod. UNICO PF 2013 e compilerà il qua-

dro RA utilizzando un rigo:

• nel rigo RA1 la quota di reddito agrario imponibile ai fini IRPEF

(€ 18,00 arrotondato), utilizzando a colonna 2 il codice 5;

• la quota di reddito dominicale (€ 14,00) imponibile ai fini IRPEF e

la quota di reddito agrario imponibile ai fini IRPEF (€ 18,00), uti-

lizzando a colonna 2 il codice 5.

Si ritiene che la casella “Esenzione IMU” non vada barrata, posto che

l’utilizzo del codice 5 identifica già che il reddito dominicale risulta im-

ponibile.

2.1.7. Collaboratore di impresa familiare

… Terreno di proprietà dell’imprenditore al 100%, con :

- reddito dominicale pari a € 47,16

- e reddito agrario pari a € 33,00.

Quota di collaborazione del familiare 49%.

Come va compilato UNICO PF 2013 da parte del titolare dell’impresa e

del collaboratore?

… Il titolare dell’impresa familiare non può compilare il Mod. 730; in-

fatti, egli è tenuto a presentare il Mod. UNICO 2013 – Persone fisiche. Nel

quadro RA, il titolare dell’impresa familiare agricola dovrà indicare un

ammontare pari al 100% del reddito dominicale ed al 51% del reddito

agrario (entrambi i valori rivalutati). Nel quadro RS del Mod. UNICO, che

contiene i dati relativi all’imputazione del reddito dell’impresa familiare

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UNICO 740/2013: casi pratici

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ai collaboratori, dovrà essere calcolata la percentuale (pari al 49%) del

reddito agrario rivalutato spettante al collaboratore.

Dal quadro RS del Mod. UNICO del titolare dell’impresa familiare, risul-

terà il seguente reddito agrario: € 33,00 x 1,70 x 49% = € 27,49.

Il collaboratore dovrà indicare nel quadro RH il reddito agrario imputa-

to. Nel quadro RA, se fosse stato comproprietario, la quota del reddito

dominicale relativa.

2.1.8. Variazioni di coltura: aumento del reddito

… Un terreno, posseduto al 100% per 365 giorni con reddito domini-

cale pari a € 87,15 e agrario pari a € 78,80, in data 15/08/2012 il contri-

buente modifica la tipologia di coltivazione svolta sul fondo. Tale circo-

stanza viene regolarmente denunciata all’Ufficio del Territorio il

15/01/2013.

… La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata com-

porta la seguente rideterminazione degli importi dei redditi dominicale

ed agrario:

- RD € 97,33

- RA € 85,80

Le istruzioni al modello Unico PF affermano che le variazioni colturali

che comportano un aumento del reddito imponibile devono essere de-

nunciate all’Ufficio del Territorio entro il 31 gennaio dell’anno successi-

vo a quello in cui si sono verificate, ed hanno ugualmente effetto a parti-

re dall’anno successivo a quello in cui si sono verificate.

Per il periodo di imposta 2012, e pertanto nella compilazione del Model-

lo UNICO PF 2013, il contribuente potrà quindi ancora dichiarare i vecchi

importi dei redditi dominicale ed agrario (RD pari a 87,15 e RA pari a

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78,80), che andranno rivalutati all’80% e al 70% e indicati nel rigo RA1

del modello.

Nell’UNICO PF 2014 per l’anno 2013 verranno recepiti i nuovi valori.

2.1.9. Affitto del terreno in regime legale del canone e mancata

coltivazione del fondo

…Il Sig. Pepper Mint è proprietario dal 2001 al 50% di un terreno con:

- RD € 604,85

- RA € 311,48

Egli nel 2012 ha affittato il proprio terreno ad un agricoltore in regime

legale del canone € 1.800,00. Per cause non riconducibili alla tecnica a-

graria, il fondo non è stato coltivato per tutto il 2012. Come va compilato

il modello Unico PF 2013 e determinato il reddito relativo?

… Il sig. Pepper dovrà compilare il rigo RA1 di Unico PF 2013 indi-

cando il reddito dominicale e agrario rivalutati, con codice titolo “2” e

indicando i 1.800 euro nella colonna 6, nonché il codice “1” nella casella

“casi particolari”.

I passi da effettuare per determinare il reddito sono i seguenti:

1. Determinazione del primo imponibile, considerando l’agevolazione

per mancata coltivazione del fondo

Il primo imponibile è costituito dal reddito dominicale rivalutato, abbat-

tuto del 70%:

Reddito dominicale x 1,80 x giorni di possesso/365 x percentuale di pos-

sesso/100 x 0,3 che nel caso in esame è quindi pari a:

€ 605,00 x 1,80 x 50/100 x 0,3 = € 163,35.

2. Determinazione secondo imponibile, non considerando l’agevolazione

per mancata coltivazione del fondo

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Il secondo imponibile è dato dal confronto tra l’80% del reddito domini-

cale rivalutato ed il canone di locazione:

(Reddito dominicale x 1,80 x giorni di possesso/365 x percentuale di pos-

sesso/100) x 80%

€ 544,50 x 80% = € 435,60

La quota spettante del canone di affitto è data da:

€ 1.800,00 x 50/100 = € 900,00

Poiché € 435,60 < € 900,00, il secondo imponibile è dato dalla rendita ca-

tastale rivalutata (€ 544,50).

3. Individuazione del minore dei due imponibili

Poiché € 163,35 < € 544,50, il reddito dominicale da riportare in dichia-

razione è pari a € 163,00.

2.1.10. Perdita del prodotto per eventi naturali

… Il contribuente (sig. Pepper) è proprietario di un terreno con RD €

252,89 e RA € 111,56. Egli ha subito la perdita del 50% del prodotto nel

corso dell’anno per eventi naturali. Come va compilato il modello Unico

PF 2013 e determinato il reddito relativo?

… La perdita del prodotto per eventi naturali, se almeno pari al 30%

del prodotto ordinario del fondo nell’anno, dà luogo alla totale esenzio-

ne dall’IRPEF sia per ciò che attiene il reddito dominicale sia per ciò che

attiene il reddito agrario.

Il sig. Pepper dovrà compilare il rigo RA1 di Unico PF 2013 indicando il

reddito dominicale e agrario rivalutati, con codice titolo “1” nonché il

codice “2” nella casella “casi particolari”.

Per poter usufruire dell’esenzione è necessario aver presentato denuncia

all’Ufficio del territorio (ex ufficio tecnico erariale):

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- entro 3 mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dan-

noso,

- ovvero almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto se

la data dell’evento dannoso non è esattamente determi-

nabile

2.1.11. Terreno concesso in affitto a giovani agricoltori

… Il sig. Pepper è proprietario di un terreno con RD € 86,04 - RA €

35,78. Il Canone annuo d’affitto in regime non vincolistico è pari a €

1.065,00 e il contratto d’affitto di durata decennale è stato stipulato con

un coltivatore diretto di 35 anni.

… Nel caso in esame si prospetta l’ipotesi di un terreno concesso in

affitto per usi agricoli:

• ad un giovane che non ha ancora compiuto 40 anni;

• avente la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo

a titolo principale;

• con contratto d’affitto non inferiore a 5 anni.

Il quadro RA e il rigo RA1 andrà compilato indicando il reddito dominica-

le e agrario rivalutati con titolo “3” e nella casella casi particolari il codi-

ce “4”.

Nella determinazione del reddito, tuttavia, va fatta attenzione, in quanto

per i periodi d’imposta coincidenti con la durata del contratto, non si ap-

plica la rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari (80% e 70%). Dun-

que dovrà essere indicato il solo reddito dominicale non rivalutato.

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2.1.12. Il nudo proprietario non dichiara il terreno

… Il nudo proprietario è tenuto a dichiarare il terreno?

… Il quadro A relativo ai redditi dei terreni deve essere utilizzato da

“coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro

diritto reale sui terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devo-

no essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita”. In caso di usu-

frutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve

dichiarare il terreno.

2.1.13. I giardini non vanno dichiarati nel quadro RA

… Il giardino di un’abitazione va dichiarato nel quadro RA?

… Il quadro RA non deve essere utilizzato da coloro che possiedono

terreni che non danno luogo a reddito dominicale e agrario, pertanto

non devono essere dichiarati:

• terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (es. il

giardino dell'abitazione);

• i terreni, i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui conserva-

zione è riconosciuta, dal Ministero per i Beni e le attività Cultura-

li, di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per

tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione.

Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia

delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata

riconosciuta di pubblico interesse.

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2.1.14. Titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di

impresa familiare

… Come deve compilare il quadro RA il titolare dell’impresa indivi-

duale agricola?

… Il titolare dell’impresa agricola individuale, esercente attività agri-

cole indicate nell’articolo 2135 del c.c., deve dichiarare il reddito deri-

vante dall’utilizzo del fondo. In particolare, dovrà indicare:

- a colonna 3 del quadro RA il reddito agrario (rivalutato) del

terreno dove viene svolta l’attività agricola;

- a colonna 1 del quadro RA, qualora il contribuente sia anche

proprietario del fondo, il reddito dominicale rivalutato. In li-

nea generale, il reddito imponibile del terreno è costituito dal

reddito agrario rivalutato rapportato ai giorni ed alla percen-

tuale di possesso.

Nel caso in cui il contribuente sia anche proprietario del fondo, il reddito

imponibile è costituito:

- dal reddito agrario rivalutato rapportato ai giorni ed alla per-

centuale di possesso, se il terreno è soggetto ad IMU, il reddito

dominicale non è infatti imponibile IRPEF;

- dal valore del reddito dominicale e del reddito agrario, en-

trambi rivalutati e rapportati ai giorni e alla percentuale di

possesso, se il terreno è esente IMU (colonna 9 barrata).

In presenza di percentuali di possesso del reddito agrario e del reddito

dominicale differenti tra loro (in relazione allo stesso terreno) è necessa-

rio compilare due distinti righi senza barrare la casella “continuazione”.

Tale situazione si può verificare, ad esempio, se il titolare dell’impresa

agricola individuale è proprietario al 50% del fondo ma lo coltiva inte-

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ramente. In quest’ipotesi, infatti, possono essere compilati due righi, co-

me di seguito esposto (hp. terreno sia esente IMU):

Il suo reddito imponibile sarà costituito da:

- 50% del reddito dominicale rivalutato;

- 100% del reddito agrario rivalutato.

Le istruzioni dispongono che se il titolare dell’impresa agricola non in

forma di impresa familiare:

- è anche proprietario del fondo, a colonna 2 “Titolo” del qua-

dro RA potrà indicare indifferentemente il codice 1 o il codi-

ce 7;

- è soltanto conduttore del fondo può scrivere indifferente-

mente 4 o 7.

2.1.15. Terreno in conduzione associata

… Come va dichiarato il reddito di un terreno condotto in conduzione

associata?

… Nel caso di conduzione associata è necessario fare una distinzione

tra le due tipologie di reddito:

- il reddito dominicale va dichiarato per intero dal proprieta-

rio;

- il reddito agrario deve essere dichiarato per la propria quota

di spettanza da ogni singolo conduttore.

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Nel quadro RA in colonna 3 e colonna 11 deve essere indicata la quota di

reddito agrario relativo alla percentuale di partecipazione e al periodo

di durata del contratto. La percentuale in questione è quella che risulta

da apposito atto, da conservare a cura del contribuente ed esibire a ri-

chiesta dell’ufficio, sottoscritto da tutti gli associati; in mancanza

dell’atto, la percentuale si presume ripartita in parti uguali.

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2.2. QUADRO RB – Reddito dei fabbricati

Si propongono di seguito le casistiche più frequenti di determinazione

del reddito dei fabbricati.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Un contribuente possiede un appartamento nel comune di Lec-

ce utilizzato come abitazione principale, la cui rendita catastale è pari

ad € 800,00. In aggiunta all’abitazione principale possiede anche un ga-

rage (pertinenza) la cui rendita catastale è pari ad € 140,00.

Il quadro RB risulterà così compilato:

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Dal 2012 gli immobili non locati, abitazione principale e relati-

ve pertinenze comprese, non scontano IRPEF e addizionali, es-

sendo soggetti ad IMU; il relativo reddito andrà indicato a colonna 16 e

successivamente a rigo RN50, col. 1; tale importo rileverà esclusivamen-

te nell’ambito delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

IMMOBILE A DISPOSIZIONE E SUCCESSIVAMENTE LOCATO

Un contribuente possiede un immobile nel comune di Firenze,

con rendita catastale pari a € 600,00, concesso in locazione in regime di

libero mercato dal 1° maggio 2012 e precedentemente a disposizione. Il

canone percepito nel 2012 è pari a € 5.000,00.

Gli importi relativi ai redditi imponibili e non imponibili (colonne da 13 a

17) devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati

per indicare i dati del fabbricato stesso. Il reddito derivante dalla loca-

zione è sottoposto al regime di tassazione ordinaria. Per il periodo in cui

l’immobile risultava a disposizione la rendita rivalutata (rapportata ai

giorni di tale destinazione) va aumentata di un terzo e va indicata a co-

lonna 17 (non imponibile IRPEF):

€ 600,00 x 1,05 x 4/3 = € 840,00;

€ 840,00 x 120/365 = € 276,16 arrotondato a € 276,00.

Per il periodo in cui l’immobile risultava locato, la rendita rivalutata

(rapportata ai giorni di tale destinazione) va confrontata con l’85% del

canone e il maggiore dei due valori va sottoposto a tassazione ordinaria,

confluendo a colonna 13.

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Rendita rapportata a giorni = € 600,00 x 1,05 = € 630,00;

€ 630,00 x 245/365 = € 422,88 arrotondato a € 423,00

Canone da sottoporre a tassazione (85%) = € 4.250,00

Confronto: € 4.250,00 > € 423,00

Il reddito effettivo è maggiore della rendita e quindi l’importo di €

4.250,00 confluisce a rigo RB1, colonna 13.

IMMOBILE LOCATO A CANONE CONVENZIONALE (TASSAZIONE

ORDINARIA)

Un contribuente possiede un immobile sito a Bergamo con rendita cata-

stale pari a € 700,00 locato con contratto a canone convenzionale. Il ca-

none percepito per l’anno 2012 ammonta a € 9.000,00.

Il quadro RB viene compilato nel seguente modo:

A colonna 6 deve essere indicato il reddito effettivo, cioè il canone di lo-

cazione ridotto del 15%; tale importo è quindi pari a: € 9.000,00 x 0,85 =

€ 7.650,00 Per determinare il reddito imponibile da indicare a colonna 13

si deve:

- confrontare il reddito effettivo (€ 7.650,00) con la rendita ca-

tastale rivalutata (€ 735,00);

- prendere il maggiore dei due valori (€ 7.650,00);

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- ridurre del 30% l’importo ottenuto dal confronto: € 7.650,00 x

0,70 = € 5.355,00.

Il proprietario deve compilare anche il riquadro “Dati relativi ai contratti

di locazione” - (righi da RB21 a RB23), nel quale deve essere indicato:

- il rigo del quadro RB nel quale è riportata l’unità immobiliare

locata “a canone convenzionale” (colonna 1 - “N. ord. di rife-

rimento”);

- il numero del Mod. UNICO nel caso in cui siano stati compilati

più modelli (colonna 2 “Modello n.__”);

- gli estremi di registrazione del contratto di locazione: colon-

ne da 3 a 6 - data, serie, numero e codice identificativo

dell’Ufficio delle Entrate;

- l’anno di presentazione della denuncia ICI (colonna 8).

IMMOBILE LOCATO CON CEDOLARE SECCA

Il sig. Stefano Bianchi ha un immobile a Milano con una rendita

catastale rivalutata di € 1.000,00. L’appartamento è stato locato:

- fino al 28 febbraio 2012 (contratto a canone concordato con

canone mensile di € 270,00);

- dal 1° ottobre 2012 (nuovo contratto a libero mercato, canone

mensile € 450,00);

- dal 1° marzo al 31 settembre l’abitazione è rimasta sfitta.

Il sig. Bianchi ha optato per il regime della cedolare secca per il contrat-

to che decorre del 1° ottobre 2012; i redditi derivanti da locazione relati-

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vi al periodo 1° gennaio - 28 febbraio 2012 sono invece sottoposti a tas-

sazione ordinaria.

IMMOBILE CONCESSO IN USO GRATUITO AL FIGLIO

Un contribuente possiede a titolo di proprietà due immobili, siti

nel Comune di Bergamo (BG):

- immobile abitazione principale (categoria A/2), rendita cata-

stale € 516,42;

- immobile concesso in uso gratuito al figlio per tutto il 2012

(come risulta da residenza anagrafica), rendita catastale €

803,71.

Rendita catastale dell’immobile concesso in uso gratuito (codice 10) va

calcolata nel seguente modo: € 804,00 x 1,05 = € 844,20 arrotondato €

844,00.

Rendita catastale dell’immobile abitazione principale: € 516,00 x 1,05 =

€ 541,80 arrotondato € 542,00.

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2.2.1. Contratto avente ad oggetto la locazione di più immobili

… Dovrei registrare un unico contratto di locazione nel quale vengo-

no concessi in locazione più immobili. Le suddette unità sono locate in

parte ad uso abitativo e in parte ad uso diverso. Posso optare per la ce-

dolare limitatamente agli immobili destinati all’uso abitativo? In partico-

lare nel contratto vengono concessi in locazione due immobili autono-

mamente accatastati:

- un negozio (C/1) con rendita catastale: € 570,00;

- un appartamento (A/2) con rendita catastale: € 300,00.

Nel contratto è pattuito un canone mensile di € 2.500,00 per l’utilizzo

dell’intero stabile.

… Qualora le suddette unità siano locate in parte ad uso abitativo e

in parte ad uso diverso, il locatore potrà optare per la cedolare limitata-

mente agli immobili destinati all’uso abitativo. Per gli altri immobili, in-

vece, egli dovrà applicare la disciplina ordinaria, versando l’imposta di

registro. In riferimento a questi immobili:

- se per ogni fabbricato è stabilito un preciso canone, il locato-

re verserà l’imposta di registro sulla base del canone relativo

all’immobile per il quale non ha optato per la cedolare secca:

il reddito conseguito da tale locazione, inoltre, sarà assogget-

tato a tassazione ordinaria;

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- se il canone è pattuito unitariamente, invece, l’imposta di re-

gistro da versare è calcolata sulla parte di canone imputabile

all’immobile non abitativo in proporzione alle rispettive ren-

dite.

Il Provvedimento del 7 aprile 2011 specifica che è comunque dovuta

l’imposta di bollo sul contratto. Ciò è dovuto al fatto l’opzione per la ce-

dolare secca è esercitata solamente per alcuni degli immobili.

Nel caso prospettato il locatore non può esercitare l’opzione per la ce-

dolare secca sul negozio, ma solamente sull’appartamento utilizzato dal

locatario quale civile abitazione. Al momento della registrazione del

contratto, si dovrà versare:

- l’imposta di bollo di € 14,62 per ogni 4 pagine (o 100 righe)

sull’originale e sulla copia del contratto nonché i diritti di se-

greteria;

- l’imposta di registro riferita all’immobile così determinata:

570,00/(570,00+300,00)*100= 65,52%

(€ 2.500,00 x 12) x 65,52% = € 19.656,00

€ 19.656,00 x 2% = € 393,12

In sede di dichiarazione dei redditi, il locatore dovrà imputare:

- a tassazione ordinaria il reddito derivante dalla locazione del

negozio ovvero € 16.707,60 (€ 19.656,00 - 15%)

- ad imposta sostitutiva il canone percepito per la locazione

dell’appartamento ovvero € 10.344,00 (30.000 - 19.656) .

2.2.2. Locazione di più porzioni di un immobile abitativo

… Un locatore stipula più contratti di locazione di porzioni di un’unità

abitativa con studenti universitari:

- porzione A, contratto di durata 01.01.2013 – 31.05.2013;

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- porzione B, contratto di durata 01.02.2013 – 30.6.2013;

- porzione A, nuovo contratto di durata 01.09.2013 – 30.11.2013.

… Con la Circolare n. 26/2011, l’Agenzia ha precisato che l’opzione

per la cedolare secca può essere esercitata anche in caso di locazione di

una o più porzioni di un immobile abitativo. In tal caso, diversamente da

quanto previsto in caso di locazione di più unità immobiliari, il reddito

derivante dalla locazione di porzioni dell’immobile, cui è attribuita

un’unica rendita catastale, deve essere assoggettato al medesimo regi-

me impositivo.

Conseguentemente, in caso di locazione di più porzioni della stessa uni-

tà immobiliare, anche con contratti diversi, l’opzione per la cedolare

secca per un contratto di locazione relativo a una porzione

dell’immobile vincola il contribuente all’esercizio dell’opzione anche per

il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni

dell’immobile stesso. Nel caso prospettato l’esercizio dell’opzione per la

cedolare secca per la locazione della porzione A vincola all’esercizio

dell’opzione anche per la porzione B. Successivamente, in sede di regi-

strazione del nuovo contratto per la porzione A è possibile scegliere se

esercitare o meno l’opzione per la cedolare secca.

2.2.3. Cedolare secca e possibilità di non inviare la raccomandata

… Un contribuente titolare del diritto di proprietà di un immobile abi-

tativo intende stipulare un contratto di locazione per uso abitativo della

durata di quattro anni in cui è previsto in apposita clausola la rinuncia

all’aggiornamento del canone ai fini Istat. Si chiede di conoscere se, ai fi-

ni dell'applicazione della cedolare secca, sia comunque necessario invia-

re l’apposita raccomandata al conduttore con la quale comunicare l'in-

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tenzione di avvalersi del nuovo regime e la rinuncia all'aggiornamento

del canone a qualsiasi titolo.

… La Circolare n. 20/E del 04 giugno 2012 chiarisce un tema spinoso

relativo alla cedolare secca. In base al comma 11 dell’art. 3 del decreto

legislativo n. 23 del 2011, il locatore deve comunicare preventivamente

al conduttore tramite lettera raccomandata la scelta del regime alterna-

tivo e la conseguente rinuncia per il corrispondente periodo di durata

dell'opzione ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del ca-

none a qualsiasi titolo.

Con la Circolare n. 26 del 2011, è stato precisato, con particolare riferi-

mento all'applicazione del regime della cedolare secca per l'anno 2011,

che per i contratti di locazione che prevedono espressamente la rinuncia

agli aggiornamenti del canone non è necessario inviare al conduttore la

comunicazione in questione. L’Agenzia ha ritenuto (cfr. punto 9 della Cir-

colare n. 20/E del 04 giugno 2012) che la medesima conclusione può es-

sere estesa anche ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo

che non rientrano nel regime transitorio del 2011, qualora nel contratto

di locazione sia espressamente prevista la rinuncia ad esercitare la fa-

coltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, contro la

prassi di molti Uffici dell’Agenzia che richiedevano comunque

l’allegazione della raccomandata, nonostante l’inserimento della clauso-

la.

2.2.4. Omesso versamento del secondo acconto cedolare secca

sanabile con il ravvedimento

… Ho fatto l’opzione per la cedolare secca ma non ho versato il se-

condo acconto il 30 novembre scorso; posso versarlo ora o sono destina-

to a decadere dal regime sostitutivo?

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… Il contribuente che ha omesso il versamento del secondo acconto

della cedolare secca può avvalersi dello strumento del ravvedimento

operoso previsto dall’art.13 del D.lgs. 472/97.

La Circolare n.20/E del 04 giugno 2012 al punto 2 ha precisato che l'o-

messo versamento dell'acconto della cedolare secca per l’anno 2012 al-

le date previste non precluda la possibilità di assoggettare i canoni di lo-

cazione ad imposta sostitutiva.

Il contribuente interessato può avvalersi a tal fine dell'istituto del ravve-

dimento c.d. operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, ap-

plicabile alla cedolare secca per effetto del rinvio operato dall'articolo 3

del D.Lgs. n. 23 del 2011 alle disposizioni in materia di imposte sui redditi

per regolarizzare gli omessi versamenti, effettuando il pagamento delle

imposte dovute, unitamente agli interessi e la sanzione nella misura ri-

dotta stabilita dal citato articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. A tal fine

devono essere utilizzati i codici tributo “1992”, denominato "Interessi sul

ravvedimento - Imposte sostitutive" (2,5% dal 01.01.2012), e “8913”, de-

nominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui red-

diti” (3,75%).

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia tenuto conto del reddito derivan-

te dalla locazione dell’immobile abitativo ai fini del versamento

dell’acconto IRPEF 2012, non è comunque preclusa la possibilità di as-

soggettare i canoni di locazione ad imposta sostitutiva, sempreché ne ri-

corrano tutte le condizioni previste, qualora il contribuente presenti i-

stanza per la correzione del codice tributo indicando l’importo versato a

titolo di acconto IRPEF da considerare versato a titolo di acconto per la

cedolare secca per il 2012.

Una volta effettuato il versamento o la correzione dell’F24, gli importi

andranno indicati al rigo RB11 colonna 6 in Unico PF 2013:

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A colonna 6 del modello Unico PF 2013 va indicato l’ammontare degli

acconti della cedolare secca versati dal contribuente per l’anno 2012

con il Modello F24.

In pratica, nella colonna 6 del rigo RB11 si deve indicare l’importo di e-

ventuali versamenti in acconto (95%) eseguiti autonomamente con mo-

dello F24 a titolo di prima rata di acconto della cedolare secca 2012 con

codice tributo 1840 e anno di riferimento 2012 e di seconda o unica rata

di acconto della cedolare secca 2012, con codice tributo 1841 e anno di

riferimento 2012.

2.2.5. Abitazione principale parzialmente locata

… Un contribuente utilizza come abitazione principale un immobile

di sua proprietà (rendita catastale € 700,00); nei mesi estivi concede in

locazione a canone libero una stanza del suo appartamento, dietro cor-

rispettivo (€ 500,00). Come va tassato il reddito fondiario? Se il corrispet-

tivo fosse di € 1.500,00, cosa cambierebbe?

… Può capitare che l’unità immobiliare sia in parte utilizzata come

abitazione principale del contribuente ed in parte concessa in locazione.

E’ il caso, ad esempio, del contribuente che affitta una stanza della pro-

pria abitazione principale ad uno studente universitario. Per identificare

tale situazione, sono stati creati due nuovi codici utilizzo:

- codice “11”, relativo all’abitazione principale locata in regime

di libero mercato;

- codice “12”, relativo all’abitazione principale locata a canone

concordato.

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Il reddito imponibile è determinato dal confronto tra la rendita catastale

rivalutata (eventualmente rapportata ai giorni e alla percentuale di pos-

sesso) e il reddito effettivo (canone di locazione ridotto della deduzione

forfetaria e rapportato al periodo ed alla percentuale di possesso.

Nel caso in cui la rendita catastale sia superiore od uguale al reddito ef-

fettivo, l’immobile verrà considerato non locato; non saranno quindi do-

vute IRPEF e addizionali e la rendita catastale confluirà a colonna 16.

Nel caso in cui, invece, la rendita catastale sia inferiore al reddito effetti-

vo, l’immobile verrà considerato locato, e soggetto quindi sia ad IMU che

ad IRPEF e relative addizionali; tale reddito andrà indicato a colonna 13.

Nel primo caso:

Quota rendita: € 700,00 x 1,05 x 365/365 x 100/100 = € 735,00;

Quota canone: € 500,00 x 85% x 100/100 = € 425,00;

Quota rendita > quota canone => sull’immobile è dovuta la sola IMU.

Il fabbricato si dichiara con codice utilizzo 11.

Il reddito (€ 735) va riportato solo a rigo RN50, col. 1, quadro RN, in

quanto non soggetto ad IRPEF.

Nel secondo caso:

Quota rendita: € 700,00 x 1,05 x 365/365 x 100/100 = € 735,00;

Quota canone: € 1.500,00 x 85% x 100/100 = € 1.275,00;

Quota rendita > quota canone => sull’immobile è dovuta l’IMU e anche

l’IRPEF calcolata sul reddito percepito per la locazione (€ 1.275,00).

Anche in questo caso il fabbricato va dichiarato con codice utilizzo 11.

L’importo di € 1.275,00 concorre alla formazione del reddito complessivo

e confluisce a rigo RN1, col. 5.

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2.2.6. Gli acconti dovuti per chi opta per la cedolare secca

… Un contribuente ha previsto contrattualmente un canone 2012

annuo pari a € 4.000,00. A quanto ammontano gli acconti dovuti per il

2013 e come vanno calcolati?

… Per la cedolare secca è previsto il versamento in acconto e a saldo.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 23/2011 l’acconto è dovuto in

misura pari al 95% dell’imposta dovuta a partire dal 2012.

Il Provvedimento dell’Agenzia Entrate del 7 aprile 2011, al paragrafo 7.2

precisa che il versamento dell’acconto, a partire dal periodo d’imposta

2012, è pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

Ai fini del calcolo di quanto dovuto si tiene, quindi, in considerazione

l’imposta sostitutiva dovuta per l’annualità precedente.

Nel caso prospettato, quindi, per il calcolo degli acconti dovuti per il

2013, si procede nel seguente modo: € 4.000,00 x 21% = € 840,00 (misura

della “cedolare secca”); € 840,00 x 95% = € 798,00. Tale valore è maggio-

re di € 257,52 e pertanto l’acconto deve essere versato in due rate: €

840,00 x 38% = € 319,20 (prima rata) e € 840,00 x 57% = € 478,80 (secon-

da rata).

Come per gli acconti IRPEF, anche l’acconto della cedolare secca non è

dovuto se l’imposta sostitutiva su cui calcolare l’acconto risulta pari o in-

feriore ad € 51,65.

Dovrà essere pagato in un’unica rata se l’acconto d’imposta sostitutiva è

inferiore a € 257,52, in due rate se tale valore è maggiore o uguale a €

257,52.

2.2.7. La sostituzione dell’IRPEF e delle addizionali grazie all’IMU

… E’ corretto dire che un immobile non locato soggetto a IMU non

produce reddito fondiario imponibile?

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… L’art. 13 del Decreto c.d. “Salva Italia” ha previsto l’applicazione an-

ticipata dell’IMU (art.8 del D.Lgs. 23/11) a tutti i comuni del territorio na-

zionale al 2012. L’IMU sostituisce la vecchia ICI e per la componente

immobiliare l’Irpef e le addizionali dovute in riferimento al reddito fon-

diario per i beni non locati.

La sostituzione dell'Irpef comporta, in via generale, che:

per gli immobili non locati (compresi quelli concessi in comodato

d'uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista)

o non affittati risulta dovuta la sola Imu,

mentre per quelli locati o affittati risultano dovute tanto l'Imu

quanto l'Irpef.

Per gli immobili non locati il contribuente verserà IMU e non più Irpef,

mentre per i terreni non affittati va fatta una distinzione tra reddito do-

minicale e reddito agrario, in quanto il reddito agrario verrà tassato con

le ordinarie regole delle imposte sui redditi (art.32 Tuir), mentre il reddi-

to dominicale sarà soggetto a imposizione Irpef solo se affittato.

I terreni non affittati, non producono base imponibile Irpef per la parte

di reddito dominicale.

Dunque quanto affermato nel quesito è corretto.

2.2.8. Fabbricati esenti da IMU

… I fabbricati esenti da IMU pagano ugualmente Irpef e addizionali.

Come va indicata tale casistica nel quadro RB?

… Con Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF, il Ministero dell’Economia e

delle Finanze ha precisato che: “...devono, comunque, ritenersi assogget-

tati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali gli immobili esen-

ti dall’IMU, come, ad esempio, i terreni di cui all’art. 7, comma 1, lett. h),

del D.Lgs. n. 504 del 1992”. Tale chiarimento è intervenuto a seguito del-

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la modifica all’art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23 del 2011, effettuata dal

D.L. n. 16 del 2012, in base alla quale si specifica che “sono comunque

assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove do-

vute, gli immobili esenti dall’imposta municipale propria”. Dunque, nel

momento in cui si verifica un’esenzione ai fini IMU, devono comunque

continuare ad applicarsi le regole ordinarie proprie che disciplinano

l’IRPEF e le relative addizionali.

In tutti i casi di esenzione da IMU, gli immobili devono essere ordinaria-

mente assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali,

ove queste siano dovute.

Nel quadro RB sezione I° una nuova colonna (colonna 12) sarà dedicata

proprio ai fabbricati, la quale se barrata, indicherà che il reddito fondia-

rio è tassato con le vecchie regole Irpef, nonostante l’esenzione da IMU

(es. immobili detenuti da privati per usi culturali) - codici utilizzo immo-

bile 2- 9 -15 .

In caso di fabbricato esente da IMU, sarà quindi necessario barrare la ca-

sella di colonna 12, e l’immobile sconterà le ordinarie imposte sui reddi-

ti, se dovute.

2.2.9. Immobili di interesse storico-artistico: la nuova tassazione

… Come cambia la tassazione per gli immobili storico-artistici dal

2012?

… Il D.L. n. 16/2012 ha modificato notevolmente la disciplina relativa

al trattamento fiscale degli immobili di interesse storico artistico. Tale

intervento legislativo, in particolare, con decorrenza 1° gennaio 2012:

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- ha abrogato l’art. 11, comma 2, Legge 30 dicembre 1991, n. 413

(art. 4, comma 5-quater, D.L. n. 16/2012) con il quale si prevedeva

un regime di particolare favore per gli immobili riconosciuti di in-

teresse storico o artistico; in pratica, tale modifica non consente

più di determinare il reddito imponibile mediante l’applicazione

della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della

zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato;

- ha disposto che qualora tali immobili risultino locati, la base im-

ponibile IRPEF è pari al canone di locazione annuo ridotto forfe-

tariamente del 35%, se superiore alla rendita catastale “effettiva”,

rivalutata del 5% (ridotta al 50%).

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2012, per i redditi di locazione relativi a

fabbricati di interesse storico artistico è necessario confrontare:

- il 65% dei canoni di locazione,

- con la rendita catastale effettiva rivalutata, ridotta del 50%

(Risoluzione n. 114/2012),

e sottoporre a tassazione il maggiore dei due valori.

2.2.10. Ricalcolo degli acconti per gli immobili di interesse storico-

artistico

… Se un contribuente possiede un immobile di interesse storico-

artistico locato deve ricalcolare gli acconti 2012? Come va indicato il ri-

calcolo nel quadro RB di Unico PF 2013?

… L’art. 4, comma 5-septies, D.L. n. 16/2012 ha, inoltre, disposto che

gli acconti relativi al 2012 vadano (ri)calcolati assumendo come imposta

del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la

nuova disciplina. Non è invece previsto il ricalcolo dell’acconto in caso di

immobili di interesse storico-artistico non locati, in quanto tali immobili

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per il 2012 sono assoggettati solamente ad IMU e non ad IRPEF e addi-

zionali.

Con Circolare 1° giugno 2012, n. 19 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato

nel dettaglio il procedimento da seguire al fine di effettuare il ricalcolo

degli acconti 2012 in presenza di redditi derivanti dalla locazione di im-

mobili di interesse storico artistico locati. In base a quanto descritto dal

documento di prassi, il contribuente era tenuto a:

- ridurre il proprio reddito complessivo relativo all’anno 2011

di un importo pari al reddito del fabbricato di interesse stori-

co o artistico locato, riportato secondo le regole stabilite dal-

la previgente disciplina;

- determinare il reddito imponibile di locazione in base alle

“nuove” disposizioni costituito dal maggiore importo tra ren-

dita catastale effettiva rivalutata del 5% e canone di locazio-

ne ridotto del 35%;

- sommare l’importo di cui al punto precedente al reddito

complessivo relativo all’anno 2011 determinato con le moda-

lità di cui al precedente punto. Con il reddito così ridetermi-

nato, il contribuente doveva procedere al ricalcolo degli ac-

conti 2012.

Considerato che la Circolare Agenzia delle Entrate 1° giugno 2012, n. 19

è intervenuta in corrispondenza del versamento delle imposte, alcuni

contribuenti hanno provveduto a versare correttamente gli acconti do-

vuti (già ricalcolati) alle scadenze prefissate, mentre altri hanno provve-

duto ad effettuare un versamento integrativo a titolo di IR-

PEF/addizionale comunale.

In particolare, il contribuente poteva versare:

- entro il 9 luglio 2012 (20 agosto con maggiorazione dello

0,4%) l’integrazione del primo acconto senza pagamento di

interessi rateali;

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- entro il 30 novembre l’integrazione del secondo acconto.

In base alla citata Circolare n. 19/2012, gli eventuali versamenti “integra-

tivi” dovuti potevano essere versati entro il 30 novembre 2012, senza ap-

plicazione delle sanzioni; in tal caso, tuttavia, sulla quota relativa al pri-

mo acconto erano dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, previsti

per i pagamenti rateali.

Per monitorare il ricalcolo degli acconti, nel Mod. UNICO 2013, quadro

RB, è stato inserito il nuovo rigo RB31; le colonne da 1 a 4 vanno compi-

late in presenza di redditi derivanti da immobili di interesse storico arti-

stico locati, indicando, in particolare:

- a colonna 1 l’ammontare del rigo “Differenza” (rigo RN33 del

Mod. UNICO PF 2012, oppure rigo 57 del prospetto di liquida-

zione 730-3/2012) rideterminato;

- a colonna 2, l’importo dell’acconto IRPEF 2012 rideterminato;

- a colonna 3, l’imponibile relativo all’addizionale comunale

2011 rideterminato;

- a colonna 4, l’importo dell’acconto dell’addizionale comunale

2012 rideterminato.

2.2.11. Assegnazione della casa familiare al coniuge separato o

divorziato

… In caso di abitazione assegnata al coniuge separato o divorziato,

non comproprietario o contitolare di diritti reali di godimento

sull’immobile, reddito dell’immobile deve essere dichiarato dall’altro

coniuge, proprietario dell’immobile o dal coniuge assegnatario?

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… Ai sensi dell’art. 26, comma 1 del TUIR, i redditi da fabbricati vanno

imputati ai soggetti che hanno il possesso dell’immobile a titolo di pro-

prietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, superficie).

Fino al 2005 le istruzioni alla compilazione del modello, quadro RB, red-

diti da fabbricati, riportavano la precisazione che il diritto di abitazione

spettante al coniuge separato (convenzionalmente o per sentenza) po-

teva essere assimilato ai diritti reali di godimento.

Il reddito del fabbricato veniva quindi imputato al coniuge assegnatario

dell’immobile (contitolare della proprietà sullo stesso), mentre l’altro

coniuge non doveva dichiarare nulla. Tuttavia la qualificazione del dirit-

to di abitazione fra i diritti reali invece che personali di godimento è

sempre stata questione controversa dal punto di vista giuridico; in giuri-

sprudenza inoltre può considerarsi ormai consolidato l’orientamento in

base al quale il diritto ad abitare la casa familiare, riconosciuto ad uno

dei coniugi in caso di separazione legale o divorzio, costituisce un diritto

personale di godimento e non un diritto reale di godimento.

Con Circolare 18 maggio 2006, n. 17, l’Amministrazione finanziaria ha ri-

tenuto opportuno adeguarsi a tale orientamento ed anche le istruzioni

del modello UNICO non contengono più la citata precisazione, limitan-

dosi a ricordare che fra i diritti reali di godimento rientra il diritto spet-

tante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540, Codice civile, e non quel-

lo del coniuge separato/divorziato. In caso di abitazione assegnata al

coniuge separato o divorziato, non comproprietario o contitolare di dirit-

ti reali di godimento sull’immobile, quindi, il reddito dell’immobile deve

essere dichiarato dall’altro coniuge, proprietario dell’immobile o titolare

di altro diritto reale sullo stesso, mentre il coniuge assegnatario (assimi-

labile ad un inquilino) non deve indicare nulla. Ovviamente nel caso in

cui il coniuge separato risulti comproprietario dell’immobile o titolare di

un qualche diritto reale di godimento sullo stesso, il reddito sarà a lui

imputato secondo la quota di titolarità del diritto stesso.

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2.2.12. Parti comuni di condominio

… Un’unità immobiliare che è parte comune di un condominio va in-

serita nel quadro RB del contribuente proprietario, per la sua quota di

millesimi?

… Non vanno dichiarate le unità immobiliari di proprietà condominia-

le con rendita autonoma attribuita o attribuibile (locali per la portineria,

alloggio del portiere, ecc.) la cui quota di reddito spettante al singolo

condomino non superi € 25,82.

L’esclusione non si applica, tuttavia, per gli immobili concessi in locazio-

ne e per i negozi.

2.2.13. Fabbricati rurali strumentali montani esenti da IMU e IRPEF

…Le stalle, essendo fabbricati rurali strumentali, site in un comune

montano non pagano né IMU né IRPEF?

… Anche se c’e’ esenzione Imu (art. 9 D. Lgs 23/2011) per alcuni fab-

bricati, l’irpef riemerge ove dovuta.

I fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del

Dl n. 557 del 1993, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmen-

te montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT,

contenute nel citato co. 8, dell'art. 9 del Dlgs n. 23/2011 sono esenti da

IMU.

Detta esenzione disposta ai fini Imu non determina, tuttavia, l'assogget-

tamento di tali immobili a Irpef e alle relative addizionali, poiché per tali

fattispecie non sono dovute le imposte sui redditi.

FABBR. RUR. STRUM. MONTANI ------ NO IRPEF ED ESENTI DA IMU

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2.2.14. Canoni non percepiti nell’anno oggetto di dichiarazione

(2012)

… Un contribuente che loca un immobile a terzi e non percepisce nel

2012 il canone previsto contrattualmente. deve comunque dichiarare il

reddito derivante ai fini Irpef?

… Il locatore di immobili ad uso abitativo che non ha incassato il ca-

none di locazione e che contemporaneamente ha ottenuto una sentenza

di sfratto per morosità, può non assoggettare a tassazione il relativo im-

porto. Nella dichiarazione dei redditi, comunque, egli è tenuto a riporta-

re la rendita catastale dell’immobile nel quadro dedicato agli immobili

(RB). In pratica, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi

relativa al 2012, deve essere dichiarata la rendita catastale dell’unità

immobiliare in luogo del canone di locazione.

La sentenza di sfratto consente di non assoggettare a tassazione i canoni

di locazione relativi al 2012, se la stessa è emessa anteriormente al ter-

mine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso

contrario, non resterà che beneficiare del credito d’imposta nella dichia-

razione dei redditi successiva, non appena si sarà in possesso della sen-

tenza di sfratto per morosità.

Di difficile soluzione appare il caso di un contratto di locazione riferito

oltre che all’abitazione anche alle sue pertinenze (ad esempio garage,

cantina, ecc.), provviste di autonoma rendita. In tal caso, bisognerebbe

riportare nel quadro dei fabbricati del modello dichiarativo la quota del

canone relativa alle singole unità immobiliari (determinata ripartendo il

canone in misura proporzionale alle rendite catastali di ciascuna unità

immobiliare). In tale situazione si potrebbe sostenere che il canone non

riscosso relativo alle pertinenze dovrebbe essere dichiarato, in quanto

non è relativo ad unità immobiliari ad uso abitativo. Tuttavia, tale solu-

zione crea disparità di trattamento in relazione alle pertinenze senza

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un’autonoma rendita. Di conseguenza, sarebbe più logico estendere la

non tassabilità dei canoni anche alle quote relative alle pertinenze.

2.2.15. Canoni non percepiti già assoggettati a tassazione

… Un contribuente che ha locato un immobile a terzi e non ha perce-

pito il canone previsto contrattualmente, ma lo ha comunque assogget-

tato a tassazione negli anni precedenti come deve comportarsi oggi in

Unico PF 2013?

… L’ipotesi prevista nel quesito è quella di canoni di locazione non

incassati, ma comunque, già assoggettati a tassazione negli anni prece-

denti.

Relativamente ai periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la ride-

terminazione delle imposte, nonché del relativo credito d’imposta vale il

termine di prescrizione ordinaria di dieci anni.

Pertanto, si può effettuare il calcolo con riferimento alle dichiarazioni

presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi

2003, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosi-

tà del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfrat-

to conclusosi nel 2012.

A fronte di tale situazione, viene concesso al locatore un credito

d’imposta in misura pari alle maggiori imposte pagate in conseguenza

dei canoni non riscossi ma comunque dichiarati. Per la determinazione

del credito, il contribuente deve rideterminare le imposte sul reddito del

periodo interessato e poi sottrarla dall’imposta a suo tempo versata.

Il conteggio dell’ammontare del beneficio fiscale prevede:

- la riliquidazione delle imposte di tutte le dichiarazioni in cui i

canoni non sono stati effettivamente percepiti a partire dalla

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decorrenza indicata nel provvedimento di convalida di sfrat-

to;

- la considerazione di eventuali rettifiche ed accertamenti ope-

rati dagli Uffici.

Al fine del ricalcolo dell’imposta dovuta si dovrà sottrarre dal reddito

complessivo il canone non percepito, aggiungere il valore della rendita

catastale in modo da ottenere il “nuovo” reddito imponibile sul quale

applicare le aliquote vigenti nel periodo interessato dal ricalcolo.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto solo se alla formazione del reddito

complessivo della precedente dichiarazione ha concorso il canone e non

la rendita catastale (perché superiore al canone ridotto della percentua-

le forfetaria).

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2.3. QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Casi di compilazione del quadro RC

Trasfertista con € 2.000,00 soggetti ad imposta sostitutiva

Si ipotizzi un operatore di vendita che abbia percepito nel

2012, 30.000,00 euro di ordinaria retribuzione più 2.000,00 euro di inden-

nità trasfertisti. L’azienda, in forza di un accordo collettivo aziendale ha

provveduto ad applicare l’imposta sostitutiva pari a 200,00 euro.

Il CUD 2013 è stato compilato come segue:

Con Codice BX nelle Annotazioni l’azienda attesta che tale somma (1.000

+ 1.000) è detassabile.

Se il contribuente intende optare per la tassazione ordinaria di dette

somme dovrà riportare a tassazione IRPEF solo l’importo indicato nel

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punto 251 del CUD poiché l’importo indicato al punto 255 rimane esclu-

so dall’imponibile IRPEF ai sensi dell’art. 51, comma 6 del TUIR. 2.

Nel caso in cui sia stata applicata la tassazione ordinaria risulta barrato

il punto 254 e l’importo indicato nel punto 251 è ricompreso nel punto 1

del Mod CUD 2013, mentre quello indicato nel punto 255 non è ricom-

preso nel punto 1 del Mod CUD 2013.

Trasfertista con € 2.000,00 non soggetti ad imposta sostitutiva

ma detassabili

Si ipotizzi un operatore di vendita che abbia percepito nel 2012,

30.000,00 euro di ordinaria retribuzione più 2.000,00 euro di indennità

trasfertisti. L’azienda, in forza di un accordo collettivo aziendale ha con-

siderato la somma di € 2.000,00 come detassabile ma il dipendente, suc-

cessivamente, ha richiesto la non applicazione della detassazione.

Il CUD 2013 è stato compilato come segue.

Con Codice AF, nelle Annotazioni è stata indicata la non applicazione

del 10% su richiesta del dipendente e con BX l’azienda ha attestato che

tale somma è detassabile

Se il contribuente intende optare per la tassazione sostitutiva in Unico

PF di dette somme dovrà essere riportato a tassazione sostitutiva sia

l’importo indicato nel punto 251 del CUD (incluso nell’imponibile indica-

to nel punto 1 del CUD) sia l’importo indicato al punto 255 (escluso da

detto imponibile IRPEF ai sensi dell’art. 51, comma 6 del TUIR)

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In pratica, si dovrà sottoporre € 2.000,00 a tassazione sostitutiva (impo-

sta sostitutiva di € 200,00) e condurre a tassazione ordinaria IRPEF

l’importo di € 30.000,00, cioè il reddito di lavoro dipendente indicato al

punto 1 del CUD (€ 31.000,00) ridotto dell’ importo indicato al punto 251

del CUD (€ 1.000,00).

2.3.1. Il reddito dei transfrontalieri

… Un soggetto transfrontaliero che vive ad Aosta e si reca giornal-

mente in Svizzera per lavoro come deve tassare il reddito percepito?

… L’art. 1, comma 204, Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007), così co-

me modificato dall’art. 1, comma 7-bis, D.L. n. 194/2009 (convertito con

modificazioni dalla Legge n. 25/2010) aveva previsto per gli anni 2008,

2009, 2010 e 2011, l’esenzione dall’IRPEF, nel limite di € 8.000,00, per i

redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano

attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rap-

porto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.

L’articolo 29, comma 16-sexies D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, intervenen-

do sul comma 204 dell’articolo 1, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha

previsto che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via con-

tinuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di

frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello

Stato concorrono a formare il reddito complessivo:

- a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l’importo ecceden-

te 8.000 euro;

- b) per l’anno 2012, per l’importo eccedente 6.700 euro.

Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul

reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2013 non si tiene conto

dei benefici fiscali. Pertanto, per l’anno 2012:

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- tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo per

l’importo eccedente € 6.700,00 (e non più € 8.000,00 come per

gli anni dal 2008 al 2011);

- in presenza di redditi transfrontalieri sarà necessario rideter-

minare l’acconto 2013 considerando anche la quota esente

come soggetta a tassazione.

La modalità di tassazione di tali soggetti è quindi la seguente:

- i primi € 6.700,00 complessivamente percepiti nel periodo

d’imposta, non concorrono alla formazione del reddito;

- le somme eccedenti € 6.700,00 sono soggette a tassazione se-

condo gli ordinari criteri (art. 51, commi 1-8, TUIR);

- l’eventuale acconto dovuto per il 2013 dovrà essere rideter-

minato, considerando anche la quota esente come soggetta a

tassazione.

La C.M. 3 gennaio 2001, n. 1/E, limita l’agevolazione IRPEF ai soli redditi

derivanti da attività lavorative:

- prestate in via continuativa, nelle zone di frontiera (ad esem-

pio, Francia, Austria e San Marino) ed in altri Paesi limitrofi

(ad esempio il Principato di Monaco);

- svolte come oggetto esclusivo del rapporto;

- da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Si tratta quindi esclusivamente di quei lavoratori dipendenti che sono re-

sidenti in Italia e che quotidianamente si recano all’estero (zone di fron-

tiere o paesi limitrofi ) per svolgere la prestazione di lavoro.

Non rientrano, invece, in tale previsione le ipotesi di lavoratori dipen-

denti, anch’essi residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto

che prevede l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e

continuativa, previa collocazione nel ruolo estero, soggiornano all’estero

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UNICO 740/2013: casi pratici

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per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di un periodo di 12 mesi.

Per tali soggetti il reddito è determinato sulla base di retribuzioni con-

venzionali stabilite con Decreto annuale del Ministero del lavoro. Nel

punto 1 del CUD 2013 o CUD 2012, tali redditi sono riportati al netto del-

la quota esente.

I redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera im-

ponibili ai fini Irpef per la parte eccedente euro 6.700, devono essere e-

videnziati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia di reddito) dei

righi da RC1 a RC3.

Nella colonna 3 (reddito) va riportato l’intero ammontare dei redditi

percepiti comprensivo della quota esente. Chi presta l’assistenza fiscale

terrà conto per l’anno 2012 della sola parte di reddito eccedente 6.700

euro, mentre per il calcolo dell’acconto Irpef dovuto per il 2013 verrà

considerato l’intero ammontare del reddito percepito.

Nel rigo RC5 è stata inserita la nuova colonna 1 denominata “Quota e-

sente transfrontalieri”. In tale colonna va indicata la quota esente (€

6.700,00) dei redditi prodotti in zone di frontiera da lavoratori residenti

in Italia (codice 4 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3).

In merito alla compilazione della colonna 1 le istruzioni precisano che

se il reddito prodotto in zona di frontiera è:

- superiore o uguale a € 6.700,00 nella colonna in oggetto va

indicato l’importo di € 6.700,00 (quota esente);

- è inferiore a € 6.700,00 nella colonna in oggetto va riportato

l’intero importo del reddito, in quanto totalmente esente.

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2.3.2. Stipendi prodotti all’estero

… Il reddito prodotto all’estero va dichiarato nel quadro RC?

… Costituiscono redditi di lavoro dipendente e devono essere dichia-

rati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti

residenti in Italia, prodotti in un Paese estero con il quale:

1. non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;

2. esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali

redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Sta-

to estero;

3. esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali

redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi 1 e 2, il contribuente ha diritto ad un abbattimento sull’imposta

IRPEF di pari ammontare per le imposte pagate all’estero a titolo defini-

tivo (ex art. 165, TUIR). Tale credito non può comunque superare la quota

IRPEF relativa al reddito estero.

Nel caso 3 se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato

estero di erogazione, il contribuente, residente in Italia, non ha diritto al

credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato este-

ro. Il rimborso va chiesto all’autorità estera competente in base alle pro-

cedure da questa stabilite. Nella tabella sotto riportata si indicano, per

alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le

pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia. Per il trattamento di

stipendi e pensioni non compresi nell’elenco o provenienti da altri paesi

è necessario consultare le singole convenzioni.

In quasi tutte le convenzioni (ad esempio, Argentina, Australia, Belgio,

Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è previsto

che il reddito sia tassato esclusivamente in Italia quando esistono con-

temporaneamente le seguenti condizioni:

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- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese

estero per meno di 183 giorni;

- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residen-

te in Italia;

- l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base

fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Il comma 8-bis, art. 51, TUIR, prevede che il compenso percepito per le

attività lavorative prestate all’estero per un periodo superiore a 183

giorni, è imponibile sulla base di retribuzioni convenzionali definite an-

nualmente con apposito Decreto. Per l’anno 2012 si fa riferimento al De-

creto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 gennaio 2012.

2.3.3. Borse di studio esenti e non

… Quali borse di studio sono esenti da IRPEF e quali vanno, invece,

dichiarate nel quadro RC?

… Le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio

o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (compresi

piani inserimento professionale) costituiscono reddito di lavoro dipen-

dente, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sem-

preché non sia prevista una specifica esenzione.

Devono essere dichiarate anche le borse di studio estere percepite da

contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzio-

ne specifica.

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla

base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad

esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è

previsto che:

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- se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di stu-

dio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pa-

gata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile solo in

Italia;

- se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente

nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddi-

to ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il

credito per l’imposta pagata all’estero.

La Risoluzione 25 novembre 2009, n. 280 ha chiarito che gli incentivi e-

conomici erogati agli studenti delle scuole superiori (con età compresa

tra i 14 e i 18 anni), non costituiscono borse di studio tassabili ai fini IR-

PEF come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tali incentivi,

infatti, perseguono finalità di interesse generale al fine di stimolare e ac-

crescere l’interesse degli studenti a conseguire un più elevato livello di

formazione culturale e professionale e non sono invece finalizzati a so-

stenere la frequenza di corsi di istruzione per favorire una futura occu-

pazione.

Con tale previsione, l’Agenzia ha rivisto in senso completamente oppo-

sto l’interpretazione fornita in precedenza con la Risoluzione 12 giugno

2009, n. 156, in base alla quale tali somme erano state qualificate come

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50,

comma 1, lettera c del TUIR.

Con Risoluzione 22 novembre 2010, n. 120, l’Agenzia delle Entrate ha i-

noltre chiarito che le borse di studio assegnate dalle università ai dotto-

randi, e più in generale per attività di ricerca post laurea, sono esenti ai

fini IRPEF, anche qualora non siano subordinate alla frequenza di corsi di

ricerca. In particolare, il regime di esenzione si riferisce a tutte le borse

di studio erogate da università e istituti di ricerca universitaria per:

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- frequenza di corsi di perfezionamento e scuole di specializzazio-

ne;

- corsi di dottorato e ricerca;

- attività di ricerca post dottorato;

- frequenza di corsi di perfezionamento all’estero.

Per essere assimilate a reddito di lavoro dipendente devono essere ero-

gate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempreché non sia

prevista una specifica esenzione, come accade per le borse di studio:

- corrisposte da Regioni a statuto ordinario (Legge n. 390/91), spe-

ciale e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano a studenti

universitari;

- corrisposte da università e istituti di istruzione universitaria per

corsi, in Italia, di perfezionamento (anche all’estero), specializza-

zione, dottorato di ricerca, ricerca post dottorato (Legge n.

398/89);

- corrisposte per frequenza di scuole universitarie di specializza-

zione delle facoltà di medicina e chirurgia (D.Lgs. n. 257/91);

- bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socra-

tes”, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a

condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a

€ 7.746,85;

- destinate a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

nonché ai figli e agli orfani di questi ultimi.

Da quest’anno il sostituto d’imposta deve rilasciare il CUD per indicare

nelle annotazioni (cod. BQ) ulteriori categorie di redditi esenti quali:

- retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio

dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rap-

presentanze diplomatiche e consolari e missioni;

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- somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività

di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normati-

ve, ad esempio:

- le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle u-

niversità e dagli istituti d’istruzione universitaria previste dal-

la Legge n. 398/1989;

- le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previste

dalla Legge n. 210/1998;

- gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010.

2.3.4. Rientro in Italia

… Come va compilata la casella “Rientro in Italia” presente nel qua-

dro RC?

… Nella casella in oggetto va indicato uno dei seguenti codici:

- 1 se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i la-

voratori dipendenti che rientrano in Italia dall’estero. In presenza

dei requisiti previsti dalla Legge n. 238/2010, i redditi di lavoro

dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo

nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori;

- 2 se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i

docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti

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all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o do-

cenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o uni-

versità per almeno 2 anni continuativi e che dalla data di entrata

in vigore del D.L. n. 185/2008 o in uno dei cinque anni solari suc-

cessivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conse-

guentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello

Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione

del reddito complessivo nella misura del 10%.

Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di

lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente

nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto ricono-

scere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne in dichiarazione

dei redditi.

In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da RC1 a

RC3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%).

Nelle Annotazioni del CUD 2013,

- codice BM, per lavoratori e lavoratrici;

- codice BC per docenti e ricercatori, è indicato l’ammontare ridotto

che ha concorso a formare il reddito, se l’agevolazione è stata ri-

conosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il so-

stituto non ha operato l’abbattimento.

2.3.5. Somme erogate per incremento della produttività

… Quali somme sono soggette all’agevolazione della sostitutiva al

10% in luogo della tassazione ordinaria?

… L’articolo 2, comma 1, D.L. n. 93/2008 aveva previsto, in via speri-

mentale e con riferimento al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2008, la “de-

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tassazione” di straordinari e premi di produttività (fino ad un importo

massimo pari ad € 3.000,00) erogati a lavoratori dipendenti del settore

privato mediante applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% in luogo

della tassazione ordinaria IRPEF. Tale agevolazione è stata successiva-

mente oggetto di una serie di proroghe da parte del Legislatore.

La “Legge di stabilità 2012” (articolo 33, comma 12, Legge 12 novembre

2011, n. 183) ha previsto:

- la proroga dell’agevolazione anche per il 2012;

- l’emanazione di un apposito Decreto attuativo. Con il DPCM

23 marzo 2012 viene data attuazione a quanto previsto con la

Legge di Stabilità 2012 e vengono fissati i requisiti reddituali e

in particolare:

- l’imponibile assoggettabile ad imposta sostitutiva per l’anno

2012 sarà pari a € 2.500,00 mentre

- il reddito da lavoro dipendente relativo all’anno 2011, dovrà

essere stato pari ad un importo massimo di € 30.000,00

Si ricorda che con Circolare n. 3/2011, l’Agenzia delle Entrate, di concer-

to con il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in materia afferman-

do che il beneficio fiscale spetta alle somme:

- erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o con-

tratti collettivi territoriali o aziendali;

- correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, in-

novazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati ri-

feribili all’andamento economico o agli utili della impresa o

a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento del-

la competitività aziendale;

- nella misura del 10% prevista dal D.L. n. 185/2008;

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- nel limite di 6.000,00 euro (€ 2.500,00 per il 2012) al netto

della contribuzione;

- se il reddito da lavoro dipendente relativo al 2010 (2011 con

riferimento al 2012) è stato pari o inferiore a € 40.000,00 (€

30.000,00 con riferimento al 2012).

2.3.6. Somme per l’incremento della produttività e indennità per

trasfertisti (art. 51, comma 6 del Tuir)

… E’ possibile comprendere l’indennità di volo minima garantita nel

compenso per il lavoro notturno da assoggettare ad imposta sostitutiva

del 10%?

… L’Agenzia delle Entrate con Circolare 13 maggio 2011, n. 20 ha

chiarito che il regime della detassazione (imposta sostitutiva del 10%) è

applicabile anche:

- alle indennità o alle maggiorazioni di turno in caso di lavoro

diurno;

- all’intero compenso percepito (compenso ordinario più mag-

giorazione) in caso di lavoro notturno;

- a condizione che gli stessi siano subordinati al perseguimento

di un incremento di produttività che trovi riscontro in una di-

chiarazione dell’impresa da rendere nelle apposite annota-

zioni del CUD.

Per il 2012, l’agevolazione è subordinata alla riconducibilità di tali com-

pensi alla contrattazione collettiva territoriale o aziendale.

Per quanto concerne la possibilità di comprendere l’indennità di volo

minima garantita nel compenso per il lavoro notturno da assoggettare

ad imposta sostitutiva del 10%, si deve considerare che ai sensi dell’art.

51, comma 6 del TUIR, tale indennità concorre alla determinazione del

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reddito imponibile IRPEF nella misura del 50% del suo ammontare. Per-

tanto, l’Agenzia nella citata circolare ritiene che tale disposizione, che

detta il criterio ordinario di determinazione del reddito di lavoro dipen-

dente, sia alternativa all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%

prevista per i premi di produttività e che conseguentemente si debba

scegliere tra:

- assoggettare ad imposta sostitutiva l’intero importo

dell’indennità di volo compresa nel compenso per il lavoro

notturno;

- optare per la tassazione in modo ordinario dell’intero premio

facendo concorrere l’indennità di volo alla determinazione

del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del suo

ammontare.

Compenso complessivo per lavoro notturno pari a € 2.000,00 di cui €

500,00 per indennità di volo notturno. Se il lavoratore opta per

l’applicazione dell’imposta sostitutiva la tassazione sarà pari al 10% di €

2.000,00 ovvero € 200,00.

Se invece il lavoratore opta per la tassazione ordinaria, la ritenuta IRPEF

ordinaria si applicherà sull’importo di € 1.750,00, composto per €

1.500,00 da compenso per lavoro notturno al netto dell’indennità di volo

e per € 250,00 dal 50% dell’indennità di volo di € 500,00.

2.3.7. Assegno all’ex coniuge

… Se il Tribunale non ha specificato nella sentenza di separazione

legale quale importo è destinato alla moglie e quale al mantenimento

del figlio, come viene stabilita tale quota?

… La Sezione II, quadro RC, righi da RC7 a RC9, è riservata

all’indicazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

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L’assegno periodico, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o

annullamento del matrimonio, percepito dal coniuge con esclusione di

quelli destinati al mantenimento dei figli, è assimilato al reddito di lavo-

ro dipendente; se la sentenza non distingue la quota dell’assegno perio-

dico destinato al coniuge da quella destinata ai figli, l’assegno si consi-

dera destinato al coniuge per il 50%.

Ad esempio se un contribuente, a seguito della sentenza di separazione

ha percepito un assegno periodico di mantenimento da parte del coniu-

ge di importo pari ad Euro 12.000; nella sentenza non viene indicata la

quota parte dell'assegno destinata al mantenimento del figlio.

Il quadro RC dovrà essere così compilato:

2.3.8. Compensi per attività libero-professionale intramuraria

… I compensi per attività libero-professionale intramuraria sono as-

similati a redditi di lavoro dipendente o vanno dichiarati nel quadro RE

di UNICO PF ?

… Essi sono assimilati a un rapporto di lavoro dipendente dall’art. 1,

comma 7, Legge n. 662/96, come quella svolta da personale dipendente

del S.S.N.:

- appartenente ai profili medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario

e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmaci-

sti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente del S.S.N. Rientra-

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no in tale categoria, in base alla Risoluzione dell’Agenzia delle En-

trate n. 254/2009, anche gli studenti specializzandi in chirurgia di

medicina che svolgono la loro attività all’interno dell’Azienda Sani-

taria;

- docente universitario e ricercatori che esplicano attività assisten-

ziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura;

- laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di

medicina e chirurgia delle aree tecnicoscientifica e socio-sanitaria;

- dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,

degli enti e istituti di cui all’art. 4, comma 12, D.Lgs. n. 502/92, delle

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgono atti-

vità sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio per-

sonale l’istituto dell’attività intramuraria della dirigenza del S.S.N.

La disciplina vigente per l’attività libero professionale intramuraria si

applica anche ai compensi relativi all’attività di ricerca e consulenza

stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, po-

sti in essere dalle Università con la collaborazione del personale docen-

te e non docente. Resta fermo che le attività intramurarie diverse da

quelle sopra elencate, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi

dell’art. 53, comma 1 del TUIR, e pertanto non possono essere dichiarati

nel quadro RC ma devono essere dichiarati nel quadro RE.

La lettera a-bis), comma 1, art. 52 del TUIR, dispone, inoltre, che i com-

pensi (attività esercitata presso studi privati a seguito di autorizzazione

del direttore generale dell’azienda sanitaria)costituiscono reddito nella

misura del 75%.

Si tenga presente che l’importo riportato nel Mod. CUD “Parte B, dati fi-

scali”, campo 2, risulta già al netto della deduzione del 25%. Pertanto,

detti compensi vanno indicati nella Sez. II, quadro RC, così come indicati

nel Mod. CUD.

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2.3.9. Addetti del comparto sicurezza, difesa e soccorso

… Gli addetti impiegati nel comparto sicurezza, difesa e soccorso

possono godere anche per il 2012 della detrazione Irpef? Nell’UNICO PF

la scontano o già viene applicata dal sostituto nel CUD?

… La Legge di Stabilità 2012, (articolo 33, comma 13, Legge 12 no-

vembre 2011, n. 183) ha disposto la proroga dell’agevolazione per il

comparto sicurezza anche per il 2012, aumentando il relativo importo:

pertanto, rispetto allo scorso anno la misura massima dell’agevolazione

passa da € 141,90 ad € 145,75.

Nello specifico, sono state confermate senza modificazioni le condizioni

necessarie per beneficiare del bonus, rivolto al personale dipendente del

comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che, nel 2011, abbia per-

cepito un reddito da lavoro dipendente di ammontare non superiore a €

35.000,00.

Ai sensi del D.P.C.M. 25 maggio 2012, la detrazione in esame è determi-

nata e applicata direttamente dal sostituto d’imposta sul trattamento

economico accessorio erogato (punti 118 e 119 del Mod. CUD 2013 com-

pilati).

Dunque, nel rigo RC13 deve essere semplicemente riportato l’importo

della detrazione, entro il limite massimo di € 145,75, indicato al punto

118 del Mod. CUD 2013 o del Mod. CUD 2012.

Qualora il risultato sia superiore a € 145,75 (limite massimo di detrazio-

ne spettante) nel rigo RC13 si deve comunque riportare l’importo di €

145,75.

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UNICO 740/2013: casi pratici

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2.3.10. Conguaglio di più CUD

… Se un contribuente riceve due CUD: uno 2012 e uno 2013, come

quelli di seguito riportati, dove si verifica se è stato fatto il conguaglio o

meno dal nuovo datore di lavoro?

… La mancata effettuazione dei conguagli d’imposta può essere veri-

ficata da chi presta assistenza fiscale (CAF) attraverso i campi 204 e 205

(Parte B) del Mod. CUD 2013 rilasciato dal secondo datore di lavoro. Nel

caso di mancato conguaglio, infatti, non risultando compilati detti campi,

si desume che non è stato tenuto conto dei redditi erogati da altri datori

di lavoro.

2.3.11. Cassa Integrazione Guadagni

… La cassa integrazione guadagni va dichiarata nel quadro RC di U-nico PF? … Le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte

a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di altri

Enti sono considerate redditi di lavoro dipendente.

Alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori di-

pendenti dall’INPS o da altri enti direttamente o tramite il datore di lavo-

ro, che vanno assoggettate a tassazione, sono le seguenti:

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- cassa integrazione guadagni;

- indennità di mobilità;

- indennità di disoccupazione ordinaria e speciale;

- indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta ero-

gata dall’INAIL;

- indennità di malattia;

- maternità ed allattamento;

- TBC e post-tubercolare;

- donazione di sangue;

- congedo matrimoniale.

2.3.12. Compenso percepito da un giardiniere

… Il compenso erogato a un giardiniere da un privato, va dichiarato

dal percettore nel quadro RC?

… Sì. Sono considerate redditi di lavoro dipendente anche le retribu-

zioni corrisposte agli autisti, giardinieri, portieri, collaboratori familiari

ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla

legge, non sono state effettuate le ritenute d’acconto in quanto il datore

di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.

Il lavoratore in linea generale porterà a tassazione il reddito al netto dei

contributi trattenuti dal datore di lavoro.

Nell’ipotesi, non infrequente, che il datore di lavoro non abbia trattenuto

l’importo contributivo a carico del domestico, sostenendo quindi l’intero

onere contributivo, il lavoratore dovrà portare a tassazione l’importo

lordo delle retribuzioni (in pratica il contribuente lavoratore non potrà

portare i contributi in diminuzione della retribuzione in quanto non li ha

effettivamente sostenuti).

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2.3.13. Altre tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro

dipendente: le remunerazioni dei sacerdoti

… Le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica sono assimi-

late a redditi di lavoro dipendente?

… Si , le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica, in base al-

la Legge n. 222/85, costituiscono redditi assimilati a quello di lavoro di-

pendente.

Dal 2012 anche:

- gli assegni corrisposti dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed

Esarcato Meridionale;

- gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia per il sosten-

tamento totale o parziale dei propri ministri di culto.

Rientrano in questa categoria anche le seguenti tipologie di reddito:

- pensioni integrative corrisposte dai Fondi Pensione maturate fino

al 31.12.2006 nonché l’ammontare imponibile erogato della pre-

stazione maturata dal 01.01.2001 al 31.12.2006, nel caso di riscat-

to esercitato ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. n. 252/2005, a condizione

che non dipenda:

o dal pensionamento dell’iscritto;

o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità;

o da altre cause non riconducibili alla volontà delle parti

(c.d. riscatto volontario);

- assegni corrisposti per il sostentamento dei ministri del culto del-

le Chiese Cristiane Avventiste del 7º giorno (Legge n. 516/88);

- assegni corrisposti ai ministri di culto dell’Assemblea di Dio in Ita-

lia (Legge n. 517/88);

- assegni corrisposti per il sostentamento dei propri ministri del

culto dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (U.C.E.B.I.)

e dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità collegate;

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- emolumenti corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali, ai me-

dici addetti all’attività della medicina dei servizi ed altre figure

operanti nelle Aziende sanitarie locali, con contratto di lavoro

dipendente;

- compensi e indennità a carico di terzi percepiti dai prestatori di

lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità,

ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono es-

sere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono

essere riversati allo Stato;

2.3.14. Compensi percepiti da soci di cooperative

… I compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produ-

zione e lavoro sono assimilati a reddito di lavoro dipendente?

… Sono qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipen-

dente i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati

del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, del-

le cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasfor-

mazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca.

Tali redditi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione

che:

- la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario

generale della cooperazione (sostituiti dall’Albo delle Società coo-

perative a seguito della riforma del diritto societario);

- nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mu-

tualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente

osservati.

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2.3.15. TFM – trattamento di fine mandato

… Il TFM percepito da un amministratore alla cessazione del rappor-

to di collaborazione va dichiarato nel quadro RC o RM di Unico PF?

… Le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione co-

ordinata e continuativa o trattamento di fine mandato (TFM) hanno un

diverso trattamento fiscale a seconda che le stesse:

1. risultino da atto scritto avente data certa anteriore alla data di i-

nizio del rapporto o derivino da controversie o transazioni in ma-

terie di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e

continuativa;

2. non risultino da atto scritto avente data certa anteriore alla data

di inizio del rapporto.

Nel primo caso (TFM risultante da atto scritto avente data certa anterio-

re alla data di inizio del rapporto), l’indennità non andrà dichiarata da

parte del contribuente, se il soggetto erogatore ha effettuato le ritenute.

Qualora invece il soggetto erogatore dell’indennità non abbia effettuato

le ritenute, il TFM sarà soggetto a tassazione separata e potrà essere in-

dicato nel quadro RM del Mod. UNICO 2013. Nel secondo caso (TFM non

risultante da atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio

del rapporto) l’indennità sarà soggetta a tassazione ordinaria e va indi-

cata nella Sezione I del quadro RC.

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2.4. QUADRO RW – Monitoraggio fiscale

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Conto corrente in Germania nel 2012

Il Sig. Pepper detiene un conto corrente in Germania il cui saldo

al 31.12.2012 risulta pari a 150.000 €.

Gli interessi sono direttamente accreditati nel conto.

È necessario procedere alla compilazione della sezione II del quadro RW

come segue:

Ipotizzando che l’apporto iniziale sia stato di 145.000 €, nella Sezione III

del quadro RW dovrà essere indicato quanto segue:

L’obbligo di compilazione viene meno se gli interessi sul c/c sono trasfe-

riti direttamente nel c/c italiano, invece di essere accreditati nel c/c te-

desco.

Conto corrente cointestato (vecchia e nuova interpretazione)

In questo esempio abbiamo seguito la vecchia impostazione

secondo cui il saldo veniva generalmente indicato pro quota:

Il Sig. Pepper e la Signora Gabanelli detengono un conto corrente coin-

testato in Francia il cui saldo al 31.12.2008 risulta pari a 150.000 €. Gli in-

teressi sono direttamente accreditati nel conto. È necessario procedere

alla compilazione della sezione II del quadro RW da parte di ciascuno

come segue:

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Ipotizzando che l’apporto iniziale del conto sia stato di 145.000 €, nella

Sezione III del quadro RW dovrà essere indicato quanto segue:

Peraltro se il bonifico viene effettuato da un conto cointestato italiano è

incerto se sia da segnalare l’importo complessivo da parte di ciascun co-

niuge o la quota di ciascuno.

La seconda soluzione sembra la preferibile.

Nel 2009 maturano interessi attivi per 1.000 €. Il saldo a fine anno è di

151.000 €. Il modulo RW dovrà essere compilato con le seguenti modali-

tà:

Nell’anno di riferimento 2012, la compilazione del Modulo RW deve av-

venire con le seguenti modalità: la sezione II deve essere compilata per

entrambi i soggetti con l’importo complessivo.

Nell’esempio si proponeva un apporto iniziale di € 145.000 effettuato al

50% da ciascuno.

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Essendo ancora incerto se ciascuno debba indicare solo la sua quota o

l’intero, si ritiene di optare per la seconda soluzione, in quanto la C.M. n.

45/E/2010 ha chiarito che bisogna indicare anche i bonifici effettuati da

altri a nostro favore.

2.4.1. Compilazione del quadro RW necessaria?

… Quali sono gli obblighi cui è tenuto un contribuente che invia de-

naro (circa 100.000 euro in un anno) al figlio, che, da diversi anni, vive

stabilmente in Svizzera, allo scopo di finanziare l’acquisto di una casa di

abitazione nella vicina confederazione? Il trasferimento avviene con bo-

nifico tramite operatore bancario italiano, dal conto corrente in Italia al

conto corrente del figlio presso una banca svizzera. E’ necessario compi-

lare il modello Unico PF quadro RW?

… A oggi la norma prevede che il quadro RW vada compilato dai con-

tribuenti, residenti in Italia, per le attività finanziarie e gli investimenti

esteri che al 31 dicembre presentano uno stock superiore a 10.000 euro,

nonché per i trasferimenti da, verso e sull'estero di ammontare (compresi

dei disinvestimenti), superiore a 10.000 euro.

Sul presupposto che si tratti di somme oggetto di donazione (e non di fi-

nanziamento) a favore del figlio, si ritiene che, sotto il profilo degli ob-

blighi fiscali, le somme in questione non siano da indicare nel modulo

RW, tenuto conto che il trasferimento è avvenuto per il tramite di inter-

mediari residenti. L’obbligo in questione riguarderebbe piuttosto il sog-

getto che fruisce del trasferimento, nell’ipotesi in cui quest’ultimo si qua-

lifichi come soggetto fiscalmente residente in Italia.

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Con la conversione in legge del D.L. 16/2012è stato formalizzata a livello

normativo la possibilità di evitare la compilazione del modulo RW attra-

verso la stipula di un mandato a gestire con un intermediario finanziario

italiano.

Inoltre, citando la recentissima NDC n.185 dei dottori commercialisti, la

mancata compilazione del quadro RW, nei casi in cui i trasferimenti in

questione siano effettuati dall'Italia all'estero ovvero dall'estero all'Italia

con l'intervento di intermediari residenti in Italia, non è in alcun modo

sanzionabile.

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 11 del DL n. 201 del 2011, a far

data dal 1º gennaio 2012, tutti gli operatori finanziari sono, infatti, tenuti

alla comunicazione periodica dei dati di natura finanziaria relativi ai

rapporti di cui all'articolo 7, comma 6, del già menzionato Dpr n. 605 del

1973.

In tale accezione appaiono rientrare sicuramente quelle movimentazioni

dall'Italia all'estero e dall'estero all'Italia nelle quali sono intervenuti in-

termediari residenti.

In sede contenziosa il contribuente potrebbe, in caso di interpretazione

diversa da parte dell’Amministrazione finanziaria, citare tre norme di

grande interesse in tal senso:

- articolo 6, co. 4, della L. n. 212 del 2000:

“al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e

informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria”

- articolo 7, co. 1, lett. f) del DL n. 70/2011

“i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso

del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere

direttamente acquisite da altre amministrazioni”

- articolo 6, co. 5 bis, del D. Lgs. n. 472 del 1997

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“non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'eserci-

zio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della

base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”. In tale ipote-

si, infatti, il controllo è assicurato dal flusso dei dati comunicati all'am-

ministrazione finanziaria da parte degli intermediari residenti.

2.4.2. Immobile detenuto all’estero a disposizione

… Se un contribuente è proprietario di un immobile detenuto

all’estero e tenuto a disposizione come deve compilare il quadro RW?

… Con Circolare n. 45/2010 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiari-

menti in merito alla compilazione del quadro RW nel caso di immobili

detenuti all’estero.

In particolare per un immobile a disposizione detenuto all’estero:

- va compilata la Sezione II del quadro RW indicando il costo storico

dell’immobile;

- nell’ipotesi che l’acquisto dell’immobile in oggetto sia stato finan-

ziato con un mutuo acceso all’estero o un trasferimento di denaro

dall’Italia andrà compilata anche la Sezione III del quadro RW.

Nella Circolare viene ulteriormente specificato che in tal caso:

- nessuna segnalazione va effettuata negli anni successivi per i

trasferimenti relativi all’estinzione del mutuo;

- al 31 dicembre va indicata nella Sezione II la consistenza del c/c

bancario estero (sempreché di importo superiore a 10.000 euro),

acceso per la stipula del mutuo o per la gestione delle spese re-

lative all’immobile;

- se lo Stato estero, nel quale è situato l’immobile tenuto a dispo-

sizione, assoggetta lo stesso a tassazione (ad esempio, applica-

zione di tariffe d’estimo o meccanismi similari), “l’ammontare ri-

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sultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto

delle spese ivi riconosciute” va tassato anche in Italia mediante

indicazione a rigo RL12, Mod. UNICO 2013 PF. In tal caso spette-

rà il credito d’imposta ex art. 165, TUIR, per le imposte pagate

all’estero. Va evidenziato che in tali ipotesi non è ammessa la

deduzione forfetaria del 15%.

2.4.3. Immobile detenuto all’estero locato

… Se un contribuente è proprietario di un immobile detenuto

all’estero e concesso in locazione, come deve compilare il quadro RW?

… Va compilata la sezione II del quadro RW indicando il costo storico

dell’immobile, mentre non va compilata la sezione III del quadro RW, per

i trasferimenti correlati all’incasso dei canoni di locazione (per quanto

riguarda la tassazione del reddito sarà compilato il rigo RL12).

2.4.4. Acquisto/cessione (nello stesso anno) dell’immobile estero

… Se un contribuente acquista e cede nello stesso anno un immobile

detenuto all’estero, come deve compilare il quadro RW?

… In questo caso, non va compilata la Sezione II, visto che l’immobile

è stato ceduto nello stesso anno.

Va compilato il quadro RL al fine di determinare la plusvalenza ex art.

67, comma 1, lett. b) del TUIR, salvo l’opzione per l’applicazione

dell’imposta sostitutiva del 20% all’atto della cessione per il tramite di

un notaio italiano ex art. 1, comma 496, Legge n. 266/2005.

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2.4.5. Adesione allo scudo fiscale e compilazione del quadro RW

… Se un contribuente ha effettuato il rimpatrio di denaro detenute

fuori dallo Stato è necessaria la presentazione del quadro RW?

… Con il D.L. n. 78/2009, si è consentito ai soggetti fiscalmente resi-

denti in Italia possessori alla data del 31/12/2008 di denaro e/o altre at-

tività finanziarie fuori del territorio dello Stato in violazione delle dispo-

sizioni del c.d. monitoraggio fiscale, di procedere al rimpatrio o alla re-

golarizzazione delle stesse, sanando la posizione pregressa con

l’Amministrazione finanziaria con il pagamento di un’imposta straordi-

naria in “origine” del 5% (c.d. “Scudo fiscale ter”), poi con le proroghe

aumentate al 6% e al 7%.

In merito alla connessione tra adesione allo scudo fiscale e compilazio-

ne del quadro RW si precisa che:

- se è stato effettuato il rimpatrio di denaro e/o altre di attività fi-

nanziarie detenute fuori dallo Stato non è necessaria la presenta-

zione del quadro RW (tali attività finanziarie sono ormai rientrate

in Italia);

- se è stata effettuata la regolarizzazione, di denaro e/o altre di atti-

vità finanziarie detenute fuori dallo Stato invece è necessaria la

compilazione del quadro RW in quanto tali attività sono comunque

detenute ancora all’estero.

La Circolare 19 febbraio 2010, n. 6, ha chiarito che nel caso di “rimpatrio

giuridico”, vale l’esonero dalla compilazione del quadro RW. Tale esone-

ro permane fintanto che perdura il rapporto di custodia, deposito, am-

ministrazione o gestione con l’intermediario residente; in caso di cessa-

zione del rapporto il contribuente sarà obbligato alla compilazione del

quadro RW per tutte le attività (finanziarie e non) che non risultano affi-

date all’intermediario finanziario.

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2.4.6. Conto corrente a Londra

… Il sig. Pepper, residente in Italia, ha acceso nel 2012 un conto cor-

rente a Londra depositando € 5.000,00. Al 31 dicembre 2012 il saldo del

conto è di € 3.100,00, in quanto pur essendo stati accreditati gli interessi

al netto delle spese, è stato fatto un prelevamento in occasione di una

vacanza nel Regno Unito. Tale conto va segnalato nel quadro RW?

… Il conto corrente non deve essere segnalato nella sezione II, in

quanto pur fruttifero, non supera i 10.000 €. Si ricorda inoltre che anche

il flusso non deve essere segnalato nella Sezione III.

2.4.7. Bonifico nel conto corrente in Belgio

… Il sig. Pepper apre nel 2012 un conto corrente in Belgio versando

50.000 € attraverso una banca italiana. Come andrà compilato il quadro

RW?

… Il modello RW andrà compilato così:

A fine esercizio deve segnalare sia lo stock che il flusso, poiché l’importo

è superiore a 10.000 €.

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2.4.8. La delega di firma fa scattare la segnalazione

… Il sig. Pepper è l’unico titolare di un conto corrente in Francia, tut-

tavia Agnes ha una delega di prelievo. Il saldo al 31 dicembre 2012 am-

monta a 45.300 euro. Come va compilato il modulo RW?

… Il modulo RW deve essere compilato con le seguenti modalità da

entrambi i soggetti:

Anche se il conto non è cointestato, il fatto che entrambi i soggetti ab-

biano diritto di prelevare dallo stesso fa sì che la segnalazione dovrà av-

venire per l’intero ammontare da parte di entrambi.

2.4.9. Comproprietari di un immobile a disposizione

… Due coniugi possiedono un immobile in Francia tenuto a disposi-

zione del valore di 200.000 euro. Siamo in presenza, dunque, di

un’attività patrimoniale cointestata.

… L’obbligo di compilazione nel modulo RW è a carico di ciascun

soggetto intestatario con riferimento al valore relativo alla propria quo-

ta di possesso. Tale indicazione, tuttavia, vale solo se l’esercizio dei diritti

relativi all’intero bene richiede un analogo atto di disposizione da parte

degli altri cointestatari (ad esempio, azioni in comunione, immobili in

comproprietà). In tale ipotesi, quindi, ciascun coniuge deve indicare la

quota di possesso (50%). La compilazione del Modulo RW, Sezione II, è la

seguente:

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Si può barrare la casella finale per indicare che non è compilato alcun

quadro della dichiarazione dei redditi relativamente all’immobile estero.

2.4.10. Segnalazione non necessaria per conti correnti esteri

… Il sig. Pepper ha prestato in via continuativa attività lavorative

presso la Commissione Europea ed è titolare di un conto corrente estero

in Lussemburgo dove confluiscono gli stipendi. Il conto estero al 31 di-

cembre 2012 ammonta a 40.000 euro. Si ipotizza che lo stesso non di-

sponga di altre attività finanziarie all’estero. Deve compilare il quadro

RW?

… Il soggetto in esame non deve compilare il modulo RW.

L’art. 38, co. 13, D.L. 78/2010 ha stabilito l’inapplicabilità degli obblighi di

monitoraggio fiscale per le persone fisiche che prestano lavoro all’estero

per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o

per un suo ente locale e per le persone fisiche che lavorano all’estero

presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza

fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal

TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica

limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta

all’estero. La norma da un lato recepisce il contenuto della C.M.

48/E/2009, dall’altro ne amplia la portata. L’esonero, per i dipendenti

pubblici che svolgono un attività all’estero riguarda tutti gli investimenti

e le attività detenute all’estero e non solamente il conto corrente sul

quale vengono accreditati gli stipendi.

2.4.11. Esonero per i transfrontalieri

… Un transfrontaliero è tenuto a segnalare il conto corrente detenuto

nel paese estero in cui si reca al lavoro?

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… L’art. 38, co. 13, D.L. 78/2010, ha introdotto un’ulteriore ipotesi di

esonero dalla disciplina sul monitoraggio fiscale per i soggetti residenti

in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa

all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi , con riferimento

agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel

Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. L’esonero opera

quindi:

- per i lavoratori transfrontalieri;

- per i lavoratori che operano in paesi limitrofi con riferimento

a tutti gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria

ove viene svolta l’attività lavorativa.

Rispetto alla C.M. 48/E/2009 l’esonero non si limita al conto corrente sul

quale vengono accreditati gli stipendi ma riguarda anche le altre attività

finanziarie. Tuttavia, il nuovo esonero opera solamente se la attività fi-

nanziarie sono detenute nel paese in cui il dipendente svolge l’attività

lavorativa e se il paese è considerato “di frontiera o limitrofo”.

Andrà chiarito cosa si intende per “paese limitrofo”; si ritiene rientrino, in

tale definizione, i paesi confinanti con l’Italia e quindi la Francia, la Sviz-

zera, la Slovenia, l’Austria, San Marino e lo Stato del Vaticano, ma po-

trebbero essere inclusi anche paesi non confinanti, ma vicini, come la

Croazia.

Probabilmente saranno esclusi paesi come il Regno Unito. Si evidenzia,

inoltre, come mentre per i dipendenti pubblici l’esonero riguardi tutti gli

investimenti e le attività detenute all’estero, per gli altri lavoratori, come

i transfrontalieri, l’esonero è limitato agli investimenti e alle attività este-

re di natura finanziaria.

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2.4.12. Costituzione di società estera con apporto di capitale

sociale

… Il sig. Pepper ha costituito una società estera apportando un capi-

tale sociale corrispondente a € 80.000. L’apporto è avvenuto il 15 aprile

2012. Alla fine dell’esercizio il valore corrente della partecipazione am-

monta a € 140.000. Egli dovrà indicare il valore di 80.000 o di 140.000 nel

modulo RW?

Oppure

… In passato si riteneva che entrambe le modalità di compilazione

fossero corrette anche se la prima è da preferire.

La C.M. n. 45/2010 ha chiarito che si deve utilizzare il costo storico. Il

punto 4 della C.M. n. 45/2010 chiarisce che nella sezione II relativa agli

stock il contribuente deve riportare il costo storico dell’attività finanzia-

ria o dell’investimento come risultante dalla relativa documentazione

probatoria, maggiorato degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio,

le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione degli inte-

ressi passivi.

Come presumibile, è stato confermato che il costo storico va indicato per

intero, indipendentemente dall’eventuale finanziamento richiesto per

l’acquisto del bene.

A volte il costo storico non è disponibile. Ad esempio, nel caso delle op-

zioni gratuite, deve essere riportato direttamente il costo riferito alle a-

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zioni sottostanti (prezzo delle azioni fissato alla data dell’offerta come

risultante dal piano di assegnazione, ossia il prezzo di esercizio).

Se manca il prezzo, come in caso di conferimento, acquisto per donazio-

ne o successione o permuta, si deve fare riferimento alle specifiche di-

sposizioni contenute nel TUIR che individuano il costo fiscalmente rico-

nosciuto in tali occasioni.

2.4.13. Partecipazione in una società tedesca

… Un soggetto ha apportato un capitale sociale pari a € 80.000 in una

società tedesca in data 13 marzo 2012. Come deve compilare il quadro

RW?

… Egli deve compilare la Sezione II del quadro RW relativa allo stock

detenuto all’estero:

e la sezione III relativa al flusso:

Il codice “094” individua la Germania, mentre il codice “2” indica

l’investimento in partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti

non residenti.

Nella Sezione III, colonna 2 il numero “2” indica i trasferimenti dall’Italia

all’estero.

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2.4.14. Partecipazione e finanziamento di una società rumena

… Il Sig. Rossi ha acquistato, in data 17 settembre 2012, una parteci-

pazione in una società rumena apportando un capitale sociale corri-

spondente a € 50.000. Ha, inoltre, erogato alla stessa società un finan-

ziamento fruttifero di € 20.000. Come deve compilare il quadro RW?

… Relativamente al Modello UNICO 2013, si ritiene di suggerire la

seguente modalità di compilazione del Modulo RW:

A differenza dei precedenti esercizi, dove il codice operazione da utiliz-

zare era 0726 “erogazione di prestiti”, nei nuovi codici la fattispecie in

esame non è di facile identificazione, oggi il codice 7 “contratti di natura

finanziaria stipulati con controparti non residenti” potrebbe essere quel-

lo corretto.

2.4.15. I finanziamenti infruttiferi vanno comunque segnalati

… I finanziamenti a società estere non fruttiferi di interessi vanno in-

dicati nel Modulo RW?

… In passato si riteneva che i finanziamenti infruttiferi non fossero

oggetto di segnalazione nel Modulo RW, in quanto non suscettibili per

definizione di essere produttivi di reddito imponibile in Italia.

Il punto 2.3. della C.M. n. 49/2009 ha tuttavia rivisto questa posizione,

chiarendo che i finanziamenti a società estere sono in astratto produttivi

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di redditi di capitale di fonte estera ai sensi dell’articolo 41, comma 1,

lettera a) del TUIR, nonché di redditi diversi di natura finanziaria a nor-

ma dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies) del TUIR. Trattandosi

di attività finanziarie, si applica infatti la presunzione di fruttuosità di cui

all’articolo 6, D.L. n. 167/1990, salvo prova contraria. Pertanto, considera-

to che è suscettibile di produrre redditi, il finanziamento anche se infrut-

tifero va indicato nel Modulo RW.

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2.5. Quadro RE – Reddito da lavoro autonomo

2.5.1. Professionista e beni immateriali

… Un professionista utilizza un software applicativo del valore di €

1.270 (superiore a 516,46 €). Come deve essere dedotto tale costo dal

reddito del professionista? Per cassa oppure il costo deve essere ammor-

tizzato?

… Come è noto, nella determinazione del reddito professionale, ai

sensi dell'art. 54, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, si applica il cd. principio di cas-

sa (regola generale), in base al quale concorrono a formare il reddito i

compensi percepiti (incassati) e le spese effettivamente sostenute (paga-

te) nel periodo di imposta.

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Tuttavia, vale il principio di competenza (quale eccezione alla regola

generale) nel caso di:

ammortamento dei beni strumentali;

canoni di leasing;

spese di ristrutturazione di immobili;

quote di indennità di Tfr e di cessazione dei rapporti di co.co.co.

maturati nel periodo di imposta.

In tali casi, infatti, la deduzione deve avvenire in relazione al periodo in

cui detto costo è riferibile (principio di competenza) e non, invece, nel

momento in cui il costo è stato pagato.

Per i software e i programmi applicativi per il computer recentemente la

Dre Liguria ha pubblicato una guida dove ha ritenuto che le spese per ta-

li beni immateriali, anche se acquistati in proprietà dal professionista,

siano deducibili interamente nell'anno di pagamento sia ai fini Irpef che

Irap, al pari di quanto sempre sostenuto in dottrina (si veda ad esempio

la norma di comportamento dell'Associazione Italiana Dottori Commer-

cialisti n. 151).

La R.M. 25.5.2006, n. 72/E, che tante critiche aveva sollevato, ha invece

sostenuto che il software professionale, ovvero la "banca dati professio-

nale" (su cd rom), può essere dedotto solo mediante ammortamento (con

il coefficiente del 15%).

In precedenza, la R.M. 16.2.2006, n. 30/E (in controtendenza rispetto alla

R.M. 72/E/2006) aveva specificato che per il professionista il costo per

l'utilizzo del marchio (bene immateriale) è deducibile nell'esercizio in

cui viene pagato (principio di cassa).

Pertanto, alla luce di quanto riportato nella guida, la controversia pare

possa essere superata, poiché viene ritenuto applicabile il principio di

cassa anche per l'acquisto dei vari beni immateriali del professionista.

In sostanza in mancanza di specifiche previsioni nell'articolo 54 del TUIR

("Determinazione del reddito di lavoro autonomo"), il costo in questione

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può essere dedotto, secondo il principio di cassa, nel periodo d'imposta

in cui lo stesso è stato sostenuto.

2.5.2. Rimborso spese

… Un professionista richiede mensilmente a un altro lavoratore auto-

nomo, non unito da vincoli associativi, una somma a titolo di rimborso

per il riparto delle spese relative alla stessa struttura utilizzata in comu-

ne (utenze telefoniche, energia elettrica, spese di segreteria). Vorrei sa-

pere come debbano essere trattati dal punto di vista fiscale questi rim-

borsi.

… Le somme così percepite non hanno natura di compensi derivanti

dallo svolgimento dell’attività (tipica) di lavoro autonomo. Pertanto, sul-

le somme incassate non deve essere operata alcuna ritenuta d’acconto

ai sensi del Dpr n. 600/1973, né le somme devono essere indicate model-

lo Unico.

Gli importi addebitati all’altro professionista, anche se non hanno natura

di compensi tassabili, devono essere considerati in diminuzione delle

spese deducibili sostenute dal lavoratore autonomo titolare dei contrat-

ti, delle utenze e proprietario delle attrezzature. Infatti, in questo caso,

mancherebbe il requisito di inerenza con riferimento alle spese oggetto

di specifico addebito. Pertanto, l’intestatario delle fatture indicherà nella

dichiarazione dei redditi gli importi delle spese (telefoniche, per energia

elettrica e così via) al netto della quota addebitata a coloro che utilizza-

no (in comune) lo studio. La soluzione è stata fornita dall’Agenzia delle

Entrate con la circolare n. 58 del 18 giugno 2001.

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2.5.3. Auto per promotore finanziario

… Un promotore finanziario in quale misura può dedurre i costi rela-

tivi all’autovettura utilizzata per l’esercizio dell’attività?

… Come precisato nella CM 10.2.98, n. 48/E, quesito 2.1.3.5 avente ad

oggetto la deducibilità dei costi relativi alle autovetture ex art. 164,

TUIR, “i criteri di deducibilità dettati per coloro che svolgono l’attività di

agenzia o di rappresentanza di commercio sono applicabili anche nei ri-

guardi dei promotori finanziari e degli agenti di assicurazione”, in virtù

dell’assimilazione sancita anche nella RM 11.11.95, n. 267/E.

Di conseguenza i promotori finanziari possono dedurre i costi relativi

all’autovettura (quote di ammortamento, spese carburante, manutenzio-

ni e riparazioni, ecc.) nella misura dell’80%, analogamente a quanto pre-

visto per gli agenti e rappresentanti di commercio. Va evidenziato che

per i soggetti in esame il costo di acquisto dell’autovettura è deducibile

nel limite di € 25.822,84.

2.5.4. Prestito d’onore per un professionista

… Un professionista ha beneficiato di un contributo a fondo perduto

(il cosiddetto prestito d’onore) erogato per l’acquisto di beni strumentali

e per le spese sostenute durante il primo anno di esercizio dell’attività. Si

chiede se tali somme debbano essere considerate, ai fini della tassazio-

ne, quali compensi percepiti nell’esercizio dell’attività di lavoro autono-

mo.

… L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 163/2011 ha ritenuto

che “i contributi concessi, rispettivamente, per l’acquisto di attrezzature

e per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività, in assenza di

specifiche prescrizioni, non possano considerarsi compresi nel concetto

di compenso. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati, tenuto

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conto che l’articolo 50, comma 2, del citato TUIR, dispone che per i beni

strumentali sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamen-

to non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei

coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Mi-

nistro delle finanze, il valore da attribuire al bene di cui trattasi è pari al

costo di acquisto effettivamente sostenuto e, quindi, al netto del contri-

buto ricevuto.

Allo stesso modo, le spese di esercizio sostenute nel primo anno di attivi-

tà possono essere dedotte dai compensi nella misura effettivamente so-

stenuta dal professionista, al netto dei contributi ricevuti.

In sostanza le somme percepite dal professionista indicato nel quesito

non spettano per l’opera professionale prestata, pertanto i contributi

non sono riconducibili nell’ambito dei compensi tassabili. I contributi

concorrono alla diminuzione del costo dei beni ammortizzabili le cui

quote di ammortamento saranno calcolate sul costo di acquisto dei beni,

al netto dei predetti contributi.

2.5.5. Professionista defunto

… In caso di morte di un professionista, come devono essere trattati i

compensi ancora da fatturare? Gli eredi devono emettere una ricevuta?

Tali compensi devono comunque entrare nel reddito del defunto o fanno

già parte del reddito di ciascun erede da dichiarare nel quadro redditi

diversi del modello Unico?

… I compensi che verranno incassati dagli eredi del professionista

deceduto sono disciplinati dall’articolo 7, comma 3 del Tuir, secondo il

quale “In caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le dispo-

sizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo

d’imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni

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stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 19 e 21, salvo il

disposto del comma 3 dell’articolo 17, anche se non rientrano tra i reddi-

ti indicati nello stesso articolo 17, nei confronti degli eredi e dei legatari

che li hanno percepiti”.

In sostanza il reddito, determinato con le stesse regole che presiedono la

determinazione del reddito da lavoro autonomo, viene dichiarato

dall’erede al momento dell’incasso, potendo fruire della tassazione se-

parata.

Ciascun erede potrà, infatti, sottoporre a tassazione separata la quota a

lui attribuibile per la successione. In caso di rinuncia alla tassazione se-

parata, la quota di reddito percepita dall’erede concorre alla formazione

del suo reddito complessivo nell’anno di percezione.

2.5.6. L’uso promiscuo dell’immobile per il lavoratore autonomo

… Sono un professionista e destino a uso promiscuo (professionale e

personale) un fabbricato: in particolare destino all’attività professionale

(studio, sala riunioni e d’attesa) 75 mq di una superficie complessiva di

125 mq.

Sono tenuto a rispettare l’art.54, co.3, del Tuir, quindi a dedurre la quota

del 50% della rendita catastale del bene oppure, dato il maggiore spazio

utilizzato, è possibile beneficiare di una deduzione fiscale più elevata?

Lo stesso vale per le spese delle utenze (acqua, luce e gas)

dell’immobile?

… In occasione dell’incontro di aggiornamento Map, tenutosi il 31

maggio 2012, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto determinante,

per la fattispecie esposta nel quesito, l’interpretazione letterale e restrit-

tiva della norma (art. 54 co. 3 Tuir), che si limita a fissare nel 50% della

rendita catastale l’importo deducibile (e del canone di leasing o di loca-

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zione) il costo deducibile di immobili promiscui, purché il contribuente

non disponga nel medesimo Comune di un altro fabbricato dedicato e-

sclusivamente all’esercizio dell’attività professionale: al ricorrere di tale

ipotesi, sono inoltre deducibili, per la metà del loro ammontare, le spese

per i servizi relativi a tale immobile. La disposizione, stabilendo già a

monte una deducibilità forfetaria, intende semplificare la determinazio-

ne del reddito e, contemporaneamente, evitare futuri contenziosi tesi ad

individuare l’effettiva porzione di edificio destinata allo svolgimento

dell’attività professionale.

La stessa norma permette di dedurre nella stessa percentuale (50%) le

spese per i servizi relativi a tali beni, oltre alle spese di ristrutturazione,

ammodernamento e manutenzione, che per loro natura non possono es-

sere imputate a incremento del valore del bene.

Sulla deducibilità dei costi relativi a beni promiscui, da sempre si pone il

dubbio (rilevante anche per le imprese individuali) se la deduzione fissa-

ta al 50% sia condizionata a un uso effettivo di uguale percentuale del

bene o se si tratti di una forfetizzazione che fissa una deduzione stan-

dardizzata, a prescindere dalla percentuale di effettivo utilizzo.

La risposta data all'incontro Map conferma che il Tuir standardizza la

deduzione, a prescindere dalla reale intensità dell'utilizzo del bene

promiscuo. Da questo chiarimento deriva che in un appartamento di 300

metri quadrati, il professionista potrebbe usare anche solo una stanza

per esercitare la propria attività e questa circostanza comunque legitti-

merebbe la deduzione del costo dei servizi relativi all'immobile nella mi-

sura del 50 per cento.

Il chiarimento è rilevante e in certe situazioni risulta favorevole al con-

tribuente: ad esempio le spese di ristrutturazione di un immobile promi-

scuo possono essere dedotte nella determinazione del reddito profes-

sionale nella misura del 50% di quanto sostenuto.

L'indicazione nel modello Unico va collocata nel rigo RE 10.

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Per quanto concerne il calcolo della quota deducibile annua delle spese

di ristrutturazione e ammodernamento, la circolare 47/08, con riferimen-

to agli immobili strumentali del professionista, aveva affermato che per

quelli acquistati entro il 2007 va applicata la disciplina allora in vigore,

quindi spese di ristrutturazione deducibili in cinque quote costanti. Non è

chiaro se la conclusione sia applicabile anche agli immobili promiscui, o

se per questi ultimi si applichi sempre la regola delle deduzione delle

spese non capitalizzabili, quindi nell'anno di sostenimento il 50%

dell'importo calcolato sulla base del 5% dei beni strumentali, e nel quin-

quennio successivo la restante parte, sempre parametrata al 50%, come

sostenuto nella Circolare IRDCEC n. 1/08. Attendiamo i successivi chiari-

menti per questo.

Per rispondere al quesito, dunque, è irrilevante l’estensione della parte

di fabbricato realmente utilizzata per lo svolgimento di tale funzione (u-

na sola stanza, metà dell’immobile, ecc.): in altri termini, la quota del

50% è inderogabile, a prescindere da ogni prova in merito ad un diverso

utilizzo del fabbricato per finalità professionali. Lo stesso vale per le

spese relative.

2.5.7. Transazione

… La società Alfa Spa viene dichiarata fallita nel luglio 2011 e succes-

sivamente viene accertata la responsabilità civile dei sindaci, in solido

con gli amministratori, da parte del tribunale. I sindaci nel 2012 transano

la controversia pagando al curatore fallimentare una certa somma, defi-

nendo in tal modo, insieme agli amministratori, l'intero procedimento. La

somma pagata a titolo di transazione è deducibile dal reddito professio-

nale individuale del modello Unico? Oppure, essendo stata fatta dallo

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studio associato, la fattura dei singoli membri del collegio sindacale i

deducibile nella dichiarazione di quest'ultima?

… La risposta è positiva poiché il costo rappresentato dalla transa-

zione è certamente inerente l’attività di sindaco eseguita precedente-

mente, alla stessa stregua della non contestata deducibilità dei premi

assicurativi per tutelarsi dagli errori professionali pagati da ogni libero

professionista. Tuttavia, va rispettato il principio di correlazione costi ri-

cavi, per cui se i proventi dell’attività sindacale sono stati beneficiati dal

soggetto fiscale “studio associato”, si ritiene debba essere quest’ultimo a

pagare e dedurre le somme convenute per la transazione.

2.5.8. Contributo Inarcassa eredi

… Il contributo soggettivo Inarcassa pagato dagli eredi del professio-

nista deceduto è deducibile dal loro reddito?

… La risposta è affermativa. In base a quanto affermato dalla circola-

re 122 del 1° giugno 1999 del ministero delle Finanze, le spese (nel caso

preso in considerazione si trattava di spese sanitarie) sostenute dai fami-

liari eredi di un contribuente deceduto sono dagli stessi detraibi-

li/deducibili, dato che, sulla base dei noti principi civilistici, essi suben-

trano in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius, ivi compresi gli even-

tuali crediti d’imposta derivanti dagli oneri in questione se fossero stati

direttamente sostenuti da quest’ultimo. In riferimento a un caso similare

va, tuttavia, segnalata la risoluzione 114/E/2009, che, circoscrivendo il

conseguimento del beneficio fiscale da parte dell’erede alla sussistenza

di specifiche condizioni, sembra ridimensionare le più favorevoli affer-

mazioni di principio contenute nei richiamati interventi amministrativi.

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2.5.9. Prestazione legale

… Nell'anno 1994 iniziò una controversia di lavoro, rispettivamente

da parte di un lavoratore dipendente per differenze retributive e

dall'Inps per le relative contribuzioni, nei confronti di un datore di lavo-

ro, studio professionale associato con propria partita Iva e dei soci dello

stesso (due) quali professionisti collegati. Mentre la controversia si pro-

traeva (fino alla Corte di cassazione), lo studio associato cessava l'attivi-

tà professionale (nel 2009, e i due associati continuavano la medesima

attività in forma individuale, mai interrotta). Si chiede se le fatture emes-

se pro quota ai soci dell'ex studio associato, intestate ai singoli profes-

sionisti con partite Iva diverse da quella dello studio associato, dal legale

per l'assistenza svolta successivamente alla chiusura dello studio asso-

ciato, possano essere legittimamente acquisite nella contabilità dei sin-

goli professionisti sia per la determinazione dell'imposta dovuta, che del

reddito.

… Si ritiene di dover dare risposta negativa. La prestazione del legale

è stata eseguita a favore del cliente studio associato, per il quale la pre-

stazione legale manifesta certamente i requisiti di inerenza. Nulla vieta

che il debito sia accollato dai soci, nella loro qualità di soci persone fisi-

che del medesimo studio associato, ma una cosa è affermare che un de-

bito è trasferito al socio, altro è dire che per questo motivo la prestazio-

ne del legale è anch’essa trasferita ad un soggetto diverso dall’originario

cliente. In altri termini, si ritiene che il costo trasferito al singolo profes-

sionista difetti del requisito di inerenza e come tale comporti

l’indetraibilità dell’ Iva e la indeducibilità del costo.

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2.5.10. Inerenza della sanzione

… Un dottore commercialista, durante l'espletamento della propria

attività, commette un errore che determina una sanzione Iva a carico di

un cliente. Il rimborso al cliente dell'importo di tale sanzione è deducibi-

le dal suo reddito professionale?

… Si ritiene che la spesa sostenuta dal professionista, per risarcire di

una sanzione il cliente raggiunto da un provvedimento dell’agenzia delle

Entrate, la cui origine è individuabile in un errore del professionista, rien-

tri tra i costi deducibili dal medesimo professionista in quanto inerenti

l’attività professionale. L’importo pagato dal professionista non presenta

per quest’ultimo natura afflittiva, come si ha per le sanzioni tributarie di-

rettamente irrogate al contribuente, ma natura risarcitoria per un danno

inerente al mandato professionale, quindi, similmente al premio pagato

dal professionista per assicurarsi civilmente contro gli errori professiona-

li, il costo presenta il requisito dell’inerenza.

2.5.11. Indennità sostitutiva

… Come un libero professionista deve considerare il rimborso per

mancato guadagno giornaliero ai sensi dell'articolo 9 del Dpr 194/2001

(sisma Abruzzo)? Reddito da lavoro autonomo, reddito da lavoro dipen-

dente, reddito diverso?

… In base all’articolo 6, comma 2, del Tuir, le somme percepite che

hanno natura di redditi sostitutivi sono riconducibili alla stessa categoria

reddituale dei redditi sostituiti; quindi, nel caso citato nel quesito si tratta

di redditi da lavoro autonomo.

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2.5.12. Spese vitto e alloggio

… Qualora le spese di vitto e alloggio del libero professionista, per

trasferte fuori dal comune di residenza, siano pagate dal committente, e

successivamente addebitate in fattura dal professionista al committente,

al fine della loro deduzione integrale dal reddito del professionista la

fattura emessa da chi presta il servizio alberghiero o di ristorazione deve

essere intestata al committente, al professionista o a entrambi?

… Secondo la procedura indicata dall’agenzia delle Entrate con le

circolari 28/E/2006 e 11/E/2007, le spese pagate dalla società commit-

tente per conto del professionista incaricato debbono essere intestate

alla medesima società, con esplicita indicazione sul documento del no-

me del professionista che ha fruito dell’alloggio o del vitto.

2.5.13. Sponsorizzazione

… Un professionista può considerare deducibile una sponsorizzazio-

ne fatta ad un'associazione sportiva dilettantistica? Se sì, in quale misu-

ra?

… In linea di principio, non sussistono preclusioni alla circostanza

che un lavoratore autonomo deduca, in sede di determinazione del red-

dito professionale netto, il costo sostenuto a titolo di sponsor. Il riferi-

mento normativo è rappresentato dall’articolo 54 del Tuir. La norma ci-

tata non contiene alcuna espressa limitazione in proposito. Pertanto de-

vono trovare applicazione i principi generali previsti dal Testo unico. È

dunque necessario, in primo luogo, che si tratti effettivamente di una

sponsorizzazione. Pertanto, il soggetto che beneficia della sponsorizza-

zione (ad esempio una società sportiva) deve aver assunto degli obblighi

ben precisi nei confronti del professionista. Deve quindi “diffondere” il

messaggio pubblicitario non per sua libera scelta, ma in quanto obbliga-

to da una precisa previsione contrattuale. Inoltre, il costo deve essere i-

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nerente. Pertanto, nell’esposizione degli striscioni, dei volantini o degli

altri mezzi attraverso i quali viene effettuato l’abbinamento tra l’evento

ed il nome dello sponsor si deve fare riferimento non solo alla persona

fisica che effettua la sponsorizzazione, ma deve essere inequivocabile

che la predetta sponsorizzazione sia stata effettuata da Tizio quale pro-

fessionista. In sostanza, l’attività deve promuovere non il nome di Tizio in

quanto tale, ma piuttosto Tizio e l’attività professionale dallo stesso e-

sercitata. Solo in questo caso si potrà dire esistente il requisito di ineren-

za quale presupposto fondamentale per poter considerare in deduzione

il relativo costo. Si deve poi prestare attenzione alla circostanza che alla

sponsorizzazione non sia attribuita la natura di spesa di rappresentanza.

Diversamente, la deduzione del costo risulterà integrale.

2.5.14. Autoconsumo

… Nel caso di un professionista che attua "autodifesa" in via giudizia-

le e stragiudiziale, è configurabile una ipotesi di autofattura della pre-

stazione svolta? In ipotesi di liquidazione di onorari da parte del giudice,

tali somme configurano reddito imponibile per il professionista che si è

autodifeso?

… La risposta è negativa. L’articolo 3 del Dpr 633/72 non contempla

l’ipotesi di autoconsumo di servizi professionali. La medesima soluzione

vale ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell’articolo 54 del Tuir. Ad

esempio, un dottore commercialista non è tenuto ad autofatturare la

prestazione che consiste nella predisposizione della propria dichiara-

zione dei redditi. In questo caso, il lavoratore autonomo non deve nep-

pure considerare a titolo di compenso professionale il valore normale

delle prestazione effettuata (a se stesso).

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2.5.15. Iscrizione albo

… Uno studio associato professionale di periti industriali e ingegneri

può dedurre dal reddito libero professionale le quote pagate dai singoli

associati ai rispettivi ordini professionali, essendo comunque spese so-

stenute per la produzione del reddito dello studio?

… Si ritiene di poter dare risposta positiva. Il contributo versato per

l’iscrizione all’ordine professionale costituisce un costo necessario per

l’esercizio d’arte o professione per soggetti che svolgono un’attività tute-

lata dalla legge e riservata a chi abbia conseguito l’abilitazione. Da tale

necessarietà deriva l’inerenza, fermo restando il rispetto del principio di

cassa.

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2.6. Quadro LM – Il reddito dei minimi

2.6.1. Esonero scritture contabili per i nuovi minimi

… Il nuovo regime dei minimi prevede l’esonero dalla tenuta delle

scritture contabili come era previsto per il vecchio regime dei minimi. Si

chiede, quindi, come possono essere raccolti i dati al fine di compilare la

dichiarazione dei redditi

… I soggetti che applicano il nuovo regime dei minimi sono esonerati

dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli al-

tri obblighi previsti dal DPR n. 633 del 1972, ossia:

registrazione delle fatture emesse (articolo 23);

registrazione dei corrispettivi (articolo 24);

registrazione degli acquisti (articolo 25);

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tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39),

fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali

di importazione;

dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del

DPR 22 luglio 1998, n. 322).

I contribuenti minimi sono inoltre esonerati dagli obblighi di registrazio-

ne e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi

è quindi non devono tenere i registri e le scritture contabili previsti dal ti-

tolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600.

Le dichiarazioni dei redditi devono però essere presentate e a tal fine il

contribuente se lo trova conveniente può comunque registrare le opera-

zioni nelle scritture contabili previste per legge o in alternativa può an-

notare le entrate e le uscite in un qualsiasi libro o documento riepiloga-

tivo.

2.6.2. Principio di cassa

… Un artigiano ha applicato il regime dei minimi fino al 31.12.2012.

Nonostante per il periodo d’imposta 2012 non abbia superato il limite di

30.000 € il contribuente decide di uscire dal regime dei minimi per op-

zione e a partire dal 01.01.2013 applica il regime di contabilità “semplifi-

cato”.

Le ultime fatture emesse nel 2012 verranno pagate nel 2013. Si chiede in

che periodo d’imposta devono essere imputati tali ricavi e la relativa in-

dicazione in dichiarazione dei redditi.

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… In considerazione delle peculiarità delle regole di determinazione

del reddito applicabili per i soggetti che rientrano nel regime dei contri-

buenti minimi, il comma 112 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008, intro-

duce alcune disposizioni volte ad effettuare un coordinamento tra i pe-

riodi di imposta nei quali tali regole trovano applicazione e i periodi

precedenti o successivi con riferimento ai quali risultano quindi applica-

bili le ordinarie regole di determinazione del reddito.

Tale coordinamento si rende necessario in particolare per i redditi di im-

presa, proprio in considerazione del diverso criterio di imputazione tem-

porale dei componenti di reddito (principio di cassa), come visto, adotta-

to dal regime in esame rispetto al criterio di imputazione previsto dalle

disposizione ordinarie (principio di competenza) al fine di evitare dupli-

cazioni o salti di imposta nei periodi di entrata o di uscita dal regime.

In particolare, la disposizione in commento stabilisce che nel caso di

passaggio da un periodo d’imposta soggetto al regime dei minimi ad un

periodo di imposta soggetto al regime ordinario e viceversa:

i ricavi, i compensi e le spese sostenute, che hanno già concorso

alla formazione del reddito nei periodi soggetti al regime dei

minimi, non assumono rilevanza nei periodi d’imposta successi-

vi;

i componenti di reddito che, sebbene di competenza dei periodi

di imposta di vigenza del regime, non hanno concorso alla for-

mazione del reddito di tali periodi d’imposta, perché non hanno

avuto, ad esempio, manifestazione finanziaria, dovranno assu-

mere rilevanza nei periodi d’imposta successivi.

Si tratta in sostanza di tutti quei componenti di reddito per i quali

l’utilizzo del criterio di cassa in luogo di quello di competenza, o vicever-

sa, porterebbe ad attribuire il componente a periodi di imposta diversi

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per i quali la determinazione del reddito avviene secondo differenti re-

gimi.

Tali componenti:

se hanno già concorso alla formazione del reddito secondo le

regole ordinarie, non devono essere computati nella determi-

nazione del reddito secondo le regole del regime dei minimi;

se, al contrario, hanno concorso alla formazione del reddito se-

condo le regole del regime dei minimi, gli stessi non assume-

ranno rilevanza nei periodi d’imposta successivi alla fuoriuscita

dal regime.

L’artigiano indicato nel quesito ha emesso fatture non ancora incassate

al termine del periodo d’imposta 2012 quando applicava il regime dei

minimi.

Tale componente di reddito, sebbene di competenza del periodo di im-

posta di vigenza del regime dei minimi, non ha concorso alla formazione

del reddito di tale periodo d’imposta, perché non ha avuto manifestazio-

ne finanziaria. Di conseguenza dovrà assumere rilevanza nel periodo

d’imposta successivo.

I proventi in questione dovranno quindi essere tassati nel 2013 e indicati

nella Dichiarazione dei redditi 2014 (redditi 2013) nel quadro RG adibito

all’indicazione dei redditi conseguiti da imprese in contabilità semplifi-

cata.

2.6.3. Determinazione del reddito

… A partire dal 2012 un giovane ha aperto la partita Iva ed esercita la

propria attività usufruendo del nuovo regime dei minimi. Si chiede, dun-

que, come si deve calcolare il reddito.

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… Le regole per la determinazione del reddito del nuovo regime dei

contribuenti minimi sono quelle tuttora in vigore per tale regime dettate

dal comma 104 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008.

Il comma 104 stabilisce che il reddito di impresa o di lavoro autonomo

dei soggetti che rientrano nel regime in esame:

“è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o com-

pensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese soste-

nute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o

dell’arte o della professione;

concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le

minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte

o professione”.

Tale criterio deve essere applicato anche per calcolare se risulta supera-

to il limite di 30.000,00 € di ricavi previsto per poter accedere al regime.

La disposizione in esame detta, quindi, in deroga alle disposizioni previ-

ste dal Testo Unico delle Imposte sui redditi per la determinazione dei

redditi d’impresa e di lavoro autonomo, specifiche regole che trovano

applicazione solo per i soggetti che si avvalgono del regime in esame.

In particolare, la norma in commento stabilisce che l’imputazione delle

spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effet-

tuata sulla base del cd. “principio di cassa”, e cioè in considerazione del

momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effet-

tivo sostenimento del costo o della spesa.

Si ricorda che sulla base del principio di cassa sia i componenti negativi

che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo

d’imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, anche

se la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi di im-

posta.

Proprio in applicazione del principio di cassa:

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anche il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali concorre

alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è avvenu-

to il pagamento;

la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale

acquistato nel periodo di vigenza del regime sarà pari all’intero

corrispettivo di cessione; detta plusvalenza concorrerà integral-

mente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è

percepito il corrispettivo.

Inoltre, in caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi pre-

cedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime, l’eventuale plusva-

lenza o minusvalenza è determinata, ai sensi degli articolo 86 e 101 del

Tuir, sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo

non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore ri-

sultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il

regime.

Al reddito così determinato si applicherà l’imposta sostitutiva del 5%.

2.6.4. Certificazione corrispettivi

… Un commerciante opera in regime dei minimi. L’attività svolta cor-

risponde a cessioni di beni effettuate al minuto in un locale aperto al

pubblico. Non essendo obbligato all’emissione della fattura il contribu-

ente in questione registra giornalmente su registro dei corrispettivi l'in-

casso delle cessioni. È corretto questo modo di operare?

… Ai sensi del comma 109, dell’articolo 1 della Finanziaria 2008 i

soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi sono esonerati

dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli al-

tri obblighi previsti dal DPR n. 633 del 1972, ossia:

registrazione delle fatture emesse (articolo 23);

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registrazione dei corrispettivi (articolo 24);

registrazione degli acquisti (articolo 25);

tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39), fat-

ta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di

importazione;

dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del

DPR 22 luglio 1998, n. 322);

compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori (articolo 8-

bis comma 4-bis del DPR n. 322 del 1998).

In capo ai contribuenti minimi permangono, invece, ai sensi delle dispo-

sizioni in commento, i seguenti adempimenti:

obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto

e delle bollette doganali;

obbligo di certificazione dei corrispettivi, sulle fatture emesse ai

sensi dell’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, dovrà annotarsi che

trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma

100, della legge finanziaria per il 2008”;

obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e

per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad e-

sempio, nell’ipotesi di operazioni soggette al regime

dell’inversione contabile o reverse charge) con l'indicazione

dell'aliquota e della relativa imposta;

obbligo di versare l'imposta di cui al punto precedente, entro il

giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle o-

perazioni;

obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat (cfr.

articolo 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331).

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Dall’elenco sopraesposto si nota come rimanga in capo al contribuente

minimo l’obbligo di certificare le operazioni. Il comportamento tenuto ri-

sulta pertanto corretto.

Quindi, il contribuente nel regime dei minimi emette gli scontrini o le

fatture senza addebito d'imposta, così come confermato dalla Circolare

n.73 del 21 dicembre 2007, paragrafo 3-1.1. Ciò in linea generale. Resta

fermo che se per la particolare tipologia di attività, un certo contribuen-

te beneficia degli esoneri dalla certificazione dei corrispettivi disposti

dal DPR 696/96 (nel caso specifico del calzolaio, si tratta dell'articolo

2,lettera u), tale esonero viene mantenuto anche nel regime dei minimi.

2.6.5. Contribuenti minimi e auto

… Un contribuente ha applicato il regime dei minimi a partire dal

2012. Per lo svolgimento dell’attività utilizza un’auto concessa in como-

dato dal padre. Si chiede se tali costi siano deducibili dal reddito e se

l’auto concorra al calcolo del limite di 15.000 € di beni strumentali.

… Un contribuente per poter accedere al regime dei minimi non deve

aver effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali per

un ammontare superiore a € 15.000.

Si tratta di investimenti costituiti dall’acquisto di beni strumentali in:

proprietà; leasing; locazione.

I beni utilizzati in comodato non rientrano, quindi, nel computo del cal-

colo del limite di 15.000 €.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale riservato ai beni strumentali a

deducibilità limitata, l’Agenzia ha chiarito che i beni strumentali solo in

parte utilizzati nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo

sono deducibili per una percentuale pari al 50% dei relativi costi, a pre-

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scindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel

TUIR.

A riguardo è stato precisato che si presumono, comunque, ad uso promi-

scuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102,

comma 9, del TUIR quali ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomo-

tori, motocicli, telefonini, ecc.

I costi sostenuti per l’auto utilizzata in comodato saranno quindi deduci-

bili limitatamente al 50%.

Al riguardo si fa presente che il costo deve essere “intestato” al comoda-

tario o comunque è necessario presentare un documento idoneo dal

quale risulti che il costo è stato da lui sostenuto.

2.6.6. Minimi e figli a carico

… Esercito l'attività di affittacamere (contribuenti minimi) e nel 2011

ho realizzato ricavi per 5.200 euro, soggetti all'imposta sostitutiva. Pos-

siedo, inoltre, alcuni fabbricati (non locati) la cui rendita catastale com-

plessiva è di 2.125 euro. Con questi redditi posso essere considerata a ca-

rico di mio marito oppure no?

… Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2011 non hanno pos-

seduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo

per un ammontare superiore a euro 2.840,51, i seguenti soggetti anche se

non conviventi o residenti all’estero:

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati.

Inoltre i seguenti altri familiari:

il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

i discendenti dei figli;

i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;

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i genitori adottivi;

i generi e le nuore;

il suocero e la suocera;

i fratelli e le sorelle, anche unilaterali;

i nonni e le nonne (compresi quelli naturali);

possono essere considerati a carico a condizione che convivano

con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari

risultanti dall’Autorità Giudiziaria.

Il reddito derivante dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo — de-

terminato secondo il regime dei minimi previsto dai commi da 96 a 117,

articolo 1, legge 244/2007, Finanziaria 2008 — ancorché soggetto a im-

posta sostitutiva del 20%, rileva unitamente agli altri redditi posseduti

dal contribuente ai fini del riconoscimento della sua qualificazione di

familiare fiscalmente a carico, di cui all’articolo 12, comma 2 del Tuir (ar-

ticolo 9, Dm 2 gennaio 2008).

Il contribuente in questione, pertanto, non può essere considerata fi-

scalmente a carico del marito, perché la somma dei due redditi citati su-

pera la soglia di 2.840,51 euro, fissata dal citato articolo 12.

2.6.7. Minimi e Iva non detratta

… Un contribuente in regime dei minimi intende acquistare un auto-

carro del valore di 5.000 € + Iva. L’Iva non detratta ai fini Irpef come deve

essere considerata?

… La disciplina del regime fiscale semplificato ed agevolato, c.d. re-

gime dei minimi è prevista dai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della

Legge Finanziaria 2008.

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Da tale normativa risulta che i contribuenti minimi non possono esercita-

re il diritto di rivalsa né possono detrarre l’Iva assolta sugli acquisti na-

zionali e comunitari e sulle importazioni.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E del 26 gennaio 2008 ha

chiarito che è sempre costo deducibile ai fini delle imposte dirette l’Iva

non detratta dal contribuente minimo, compresa quella pagata a seguito

di rettifica della detrazione al momento dell’ingresso nel regime.

Detta imposta, infatti, può essere assimilata, quanto al suo trattamento

ai fini delle imposte dirette, all’imposta assolta dal contribuente minimo

sugli acquisti che, in quanto non detraibile in costanza di regime, rappre-

senta un costo deducibile.

2.6.8. Minimi e modello INE

… Un contribuente ha aderito per il periodo d’imposta 2012 al “regi-

me dei minimi”. Secondo la particolare normativa prevista per tale regi-

me, il contribuente non è soggetto agli studi di settore. Si chiede, quindi,

se tale soggetto sia tenuto a presentare il modello INE.

… Per espressa previsione del comma 113 della Finanziaria 2008, i

contribuenti minimi sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e

non devono, pertanto, compilare il relativo modello.

Per quanto riguarda il modello INE, il comma 19, primo periodo della Fi-

nanziaria 2007, dispone che “nei confronti dei contribuenti titolari di

reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono appli-

cabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità

economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichia-

rati ovvero di rapporti di lavoro irregolare”.

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UNICO 740/2013: casi pratici

133

L’Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni al modello INE, ha, però, espres-

samente affermato che i contribuenti minimi “sono, altresì, esonerati

dall’obbligo di invio del presente modello”.

Alla luce di quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni del

modello INE i contribuenti minimi non sono tenuti a presentare tale mo-

dello.

2.6.9. Regime dei minimi e cessione bene strumentale

… Un soggetto che adotta dal 2012 il regime dei minimi deve a breve

cedere un bene strumentale acquistato anteriormente all’accesso in tale

regime.

L’importo va assoggettato ad IVA? Come va trattato ai fini della determi-

nazione del reddito nel quadro LM del mod. UNICO?

… La cessione di un bene strumentale da parte di un soggetto che

adotta il regime dei minimi non va assoggettato ad IVA così come le or-

dinarie operazioni effettuate dallo stesso.

Per quanto riguarda le imposte dirette il comma 104 stabilisce che il

reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel

regime dei minimi:

“è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o com-

pensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese soste-

nute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o

dell’arte o della professione;

concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le

minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte

o professione”.

Sulla base del principio di cassa sia i componenti negativi che quelli po-

sitivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in

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cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, anche se la compe-

tenza economica possa essere riferita ad altri periodi di imposta.

Proprio in applicazione del principio di cassa:

anche il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali con-

corre alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è

avvenuto il pagamento;

la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale

acquistato nel periodo di vigenza del regime sarà pari all’intero

corrispettivo di cessione; detta plusvalenza concorrerà integral-

mente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è

percepito il corrispettivo.

In caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti ri-

spetto a quello dal quale decorre il regime l’eventuale plusvalenza o

minusvalenza è determinata, ai sensi degli articolo 86 e 101 del Tuir, sul-

la base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non am-

mortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante

alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime.

Nel caso di rateizzazione del corrispettivo la rata percepita concorre al-

la formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota

del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al

rapporto tra la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispetti-

vo complessivo.

Per il contribuente indicato nel quesito il bene è stato acquistato ante-

riormente all’ingresso nel regime dei minimi pertanto concorrerà alla

formazione del reddito la plusvalenza conseguita, determinata quale

“differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato,

intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine

dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime”.

Si ritiene tuttavia che detta modalità, per i lavoratori autonomi, interessi

i beni strumentali acquistati a decorrere dal 5.7.2006, data dalla quale

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135

hanno rilevanza fiscale le plusvalenze generate dalla cessione dei beni

strumentali.

2.6.10. Contribuenti minimi e riscatto laurea

… I contributi Inps per il riscatto laurea sono in genere deducibili dal

“reddito complessivo”. Un lavoratore autonomo (es. artigiano) operante

nel regime dei minimi (L 244/09 art. 1 c. 96-117), che non ha altri redditi,

può dedurli dal reddito soggetto all’imposta sostitutiva?

… I contribuenti minimi calcolano il reddito d'impresa o di lavoro au-

tonomo come differenza tra i ricavi o compensi percepiti nel periodo

d'imposta e le spese sostenute nella stessa annualità e su di esso pagano

un'imposta sostitutiva dell' IRPEF nella misura del 5%.

Tale reddito, quindi escluso dalla tassazione ordinaria e non va conside-

rato nella determinazione del reddito complessivo.

Ne consegue che il contribuente, se non possiede altri redditi da dichia-

rare, perde la possibilità di usufruire di eventuali detrazioni per carichi di

famiglia o altre spese detraibili dal reddito complessivo.

L'unica eccezione è rappresentata dai contributi previdenziali e assisten-

ziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli cor-

risposti dal titolare dell'impresa familiare per conto dei collaboratori fi-

scalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma

per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.

L’articolo 5 del decreto attuativo stabilisce, infatti, che i contributi previ-

denziali ed assistenziali si deducono dal reddito determinato secondo le

regole del regime dei minimi. Qualora l’importo di tali contributi ecceda

il reddito, la parte eccedente potrà essere portata in deduzione quale

onere deducibile in sede di dichiarazione dei redditi. Si ipotizzi un reddi-

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136

to derivante dall’attività d’impresa in regime dei minimi pari a 100 e un

contributo previdenziale versato pari 120.

Tale contributo per 100 potrà essere portato in deduzione del reddito

d’impresa e per l’eccedenza in sede di dichiarazione dei redditi potrà es-

sere dedotto dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 del TUIR.

Ciò premesso, al quesito non è possibile dare risposta affermativa. Per i

redditi dei "minimi", infatti, la norma ammette la deducibilità dei soli

contributi obbligatori;, versati in ottemperanza a disposizioni di legge,

cioè quelli il cui omesso pagamento comporta le applicazioni di sanzioni

da parte dell'ente pensionistico. In tale categoria non rientrano i contri-

buti per il riscatto degli anni del corso di laurea, il cui versamento, alla

gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, avviene

in maniera volontaria.

2.6.11. Sopravvenienze attive

… Le sopravvenienze attive derivanti dall’attività professionale svolta

come contribuente minimo, in quale rigo del quadro LM devono essere

indicate?

… I componenti positivi rilevanti per il contribuente che usufruisce

del regime fiscale di vantaggio, da riportarsi in colonna 2 del rigo LM2,

corrispondono ai ricavi di cui alle lett. a) e b) del c.1, dell’art. 85 del Tuir,

ovvero:

- corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla

cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;

- corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semila-

vorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o

prodotti per esser impiegati nella produzione;

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- importo lordo globale dei compensi, in denaro e in natura, anche

sotto forma di partecipazione agli utili, scaturenti dall’attività pro-

fessionale o artistica, percepiti nel corso del 2012, inclusi quelli de-

rivanti da attività svolte all’estero.

- compensi lordi derivanti da attività rientranti nell'oggetto proprio

dell'arte o professione o anche da attività attribuita al professioni-

sta in ragione della sua particolare competenza, anche se non

rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, com-

pensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio

nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza

o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o

revisore ricoperti in società o enti, o, ancora, compensi percepiti da

un ingegnere amministratore di una società edile).

- ammontare delle sopravvenienze attive conseguite;

- ammontare delle plusvalenze attive realizzate;

- plusvalenze patrimoniali ex art. 86 del Tuir, relative ai beni riguar-

danti l’impresa, diversi da quelli la cui cessione produce

l’emersione di ricavi;

- plusvalenze patrimoniali calcolate secondo quanto dettato

dall’art. 54, cc. 1-bis e 1-ter, del Tuir, relative ai beni strumentali in-

clusi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, ed esclu-

si gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate

mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, an-

che in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei

beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o fami-

liare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee

all’arte o professione.

Alla luce di quanto sopraesposto le sopravvenienze indicate nel quesito

devono essere indicate alla colonna 2 del rigo LM2.

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2.6.12. Base imponibile previdenziale

… Un contribuente minimo esercente l’attività di consulente informa-

tivo è iscritto alla gestione separata Inps. Si chiede come deve essere

calcolata la base imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali

dovuti.

… Come previsto dall’art. 5, DM 2.1.2008 il reddito conseguito da un

contribuente minimo assume rilevanza anche ai fini previdenziali.

Al riguardo si fa presente che, a differenza di quanto avviene per l’IRPEF,

in ambito previdenziale, nei confronti dei contribuenti minimi (art. 1,

commi 96-117, Legge n. 244/2007), non sono previste particolari agevo-

lazioni.

I minimi, infatti, devono regolarmente versare i contributi Inps, secondo

le regole ordinarie previste in base alla categoria di appartenenza, ovve-

ro:

gli iscritti alla Gestione INPS degli artigiani/commercianti devono

corrispondere i relativi contributi applicando l’aliquota contributi-

va sull'ammontare del reddito d’impresa prodotto nel 2012 ed evi-

denziato nel mod. UNICO 2013 PF eccedente il minimale;

gli iscritti alla Gestione separata INPS, ovvero i lavoratori autonomi

privi di altra copertura previdenziale (c.d. professionisti “senza cas-

sa”), devono corrispondere i relativi contributi sulla base del reddi-

to 2012 derivante dall’attività professionale.

L’INPS intervenendo con la Circolare n. 79 del 05 giugno 2009 ha specifi-

cato che:

“Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previ-

denziale, … deve essere considerato al netto delle perdite pre-

gresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribu-

ente dovrà indicare nel rigo LM7”.

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Di conseguenza la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti da

un contribuente minimo è così determinata: LM6 (Reddito lordo o perdi-

ta) – LM9 (Perdite pregresse)

2.6.13. Trasparenza

… Il socio di una Srl intende aprire la partita Iva a partire dal 2013 e-

sercitando un’attività completamente diversa da quella della Srl. Visto

che la Srl opera in regime di trasparenza, si chiede se sia possibile acce-

dere al regime dei minimi.

… I nuovi requisiti richiesti per poter accedere al regime dei minimi a

partire dal 1.1.2012 corrispondono ai seguenti:

l’attività d’impresa arte o professione sia nuova o iniziata suc-

cessivamente al 31.12.2007;

il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti

l’inizio dell’attività di cui al comma 1, attività artistica, profes-

sionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera

prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sottofor-

ma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'at-

tività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica

obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in prece-

denza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realiz-

zati nel periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimen-

to del predetto beneficio non sia superiore a 30.000 euro.

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140

Oltre che presentare tali requisiti, il contribuente deve rispettare le vec-

chie condizioni previste dalla Finanziaria 2008 per usufruire di tale regi-

me che corrispondono a:

conseguire ricavi ovvero percepire compensi, ragguagliati ad

anno, non superiori a € 30.000;

non effettuare cessioni all’esportazione;

non sostenere spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavo-

ratori a progetto, né corrisposto compensi ad associati in parte-

cipazione con apporto di solo lavoro;

nel triennio precedente non effettuare acquisti di beni strumen-

tali, anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammon-

tare superiore a € 15.000.

Non possono, inoltre, usufruire del regime dei minimi, in base all’art. 1,

comma 99, Finanziaria 2008 i soggetti che pur in possesso dei citati re-

quisiti di accesso:

si avvalgono di regimi speciali IVA;

sono non residenti;

effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex

art. 10, n. 8), DPR n. 633/72 o di mezzi di trasporto nuovi ex art.

53, comma 1, DL n. 331/93;

sono soci/associati di società di persone, associazioni professio-

nali o srl trasparenti ex art. 116, TUIR.

Visto che la Finanziaria 2008 aveva previsto il divieto di applicazione dei

minimi per chi era socio di una Srl trasparente tale ostacolo rimane an-

cora in vigore, pertanto il contribuente indicato nel quesito non potrà

accedere al regime dei minimi.

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2.6.14. Ritenuta d’acconto

… Con l’entrata in vigore delle modifiche previste dall’art. 27 del D.L.

98/2011 ai compensi percepiti dal contribuente che applica il regime dei

minimi non si applica la ritenuta d’acconto. Si chiede quindi quali siano

le ritenute da indicare al rigo LM13

… Sino al 2011, ai contribuenti minimi sono state applicate in tema di

ritenute d'acconto le regole ordinarie di cui all'art. 25 e art. 25 bis DPR

600/73, in virtù del fatto che l'imposta sostitutiva coincideva nella mag-

gior parte dei casi con la ritenuta d'acconto. L’importo complessivo delle

ritenute d’acconto subite dai contribuenti doveva essere indicato nel

quadro CM al rigo CM13.

A partire dal 1° gennaio 2012, con la riduzione dell’aliquota sostitutiva

dal 20% al 5% l’Agenzia delle Entrate al fine di evitare l’ emergere di

numerose situazioni creditorie è intervenuta tempestivamente con prov-

vedimento direttoriale n. 185820 del 22 dicembre 2011 disponendo al

paragrafo 5, l’esonero dall’applicazione della ritenuta d'acconto.

Nel rigo LM13 (ritenute d’acconto) va pertanto indicato solo

l’ammontare delle ritenute cedute dal consorzio già compreso nella co-

lonna 4 del rigo RS33. Qualora sia stato compilato il quadro RN,

l’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo relati-

vo alle ritenute già cedute dal consorzio e riportate in colonna 4 del rigo

RN32.

2.6.15. Autoconsumo

… Un contribuente minimo, che inizia nel 2010 l'attività di commercio

al dettaglio di articoli per la casa, cessa l'attività stessa nel 2012. Le ri-

manenze ipotetiche di merce e gli attrezzi acquistati (in misura inferiore

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UNICO 740/2013: casi pratici

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al limite di legge), se non sono stati venduti prima della chiusura attività,

devono essere portati in autoconsumo e fatturati (senza Iva). Se a distan-

za di tempo, come privato, lo stesso soggetto vende a una ditta tali at-

trezzi, il ricavo dev'essere indicato nella dichiarazione dei redditi?

… L’istituto dell’autoconsumo, cioè la destinazione dei beni merce o

dei cespiti alla sfera personale, è vigente anche nel regime dei minimi,

come ha confermato la circolare 7/E del 28 gennaio 2008, al punto 6.6.

Più precisamente, si tratta di determinare un reddito imponibile pari al

valore normale delle merci e dei cespiti che non sono stati ceduti al

momento della cessazione dell'attività. Una volta che i beni siano transi-

tati alla sfera privata, la successiva cessione non genera ulteriore impo-

nibile, poiché si ritiene che tale operazione, del tutto episodica, non con-

figuri l’ipotesi di esercizio di attività commerciale occasionale.

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2.7. Quadri RF e RG

2.7.1. Ammortamento beni a noleggio

… Una società ha come attività principale la vendita di macchinari

movimento terra. Oltre che la vendita, la società secondariamente effet-

tua l’attività di noleggio di tali macchinari per periodi superiori all’anno.

Si chiede come devono essere considerati contabilmente tali beni e co-

me deve avvenire l’imputazione del loro costo ai fini della deducibilità

dal reddito.

… La classificazione di un bene dipende in primo luogo dalla desti-

nazione a cui è adibito dall'impresa. I beni indicati nel quesito vengono

utilizzati stabilmente per il noleggio e quindi non rientrano tra i beni de-

stinati alla vendita.

Ciò comporta la loro classificazione tra i beni strumentali e non tra i beni

merce.

Come noto i beni strumentali devono essere sottoposti al processo di

ammortamento.

L’art. 102 del TUIR, che disciplina l’ammortamento fiscale dei beni mate-

riali posseduti dall’impresa, prevede, al comma 2, che la determinazione

delle quote annue di ammortamento deducibili avvenga secondo i coef-

ficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988,

pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2

febbraio 1989.

L’ammortamento è una procedura tecnico – contabile che consente di

ripartire il costo di beni ad utilità pluriennale in più esercizi.

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Civilisticamente si ricorre all’ammortamento sistematico del costo dei

beni strumentali in relazione alla residua possibilità di utilizzazione (art.

2426 del codice civile).

Fiscalmente, invece, le quote di ammortamento ammesse devono essere

determinate in misura non superiore ai coefficienti stabiliti nel citato de-

creto ministeriale e sono ridotte alla metà per il primo esercizio.

La tabella contenuta nel decreto ministeriale è suddivisa in gruppi e spe-

cie di attività produttive all’interno delle quali vengono individuati speci-

fici coefficienti di ammortamento per le diverse tipologie di beni impie-

gati.

Non si tratta di un’elencazione esaustiva perché è possibile che l’impresa

utilizzi beni non espressamente previsti in tabella.

L’assenza di un bene in un determinato gruppo di imprese sta a significa-

re che tale bene non è stato considerato strumento tipico di quel settore,

in tal caso si deve far riferimento ai coefficienti previsti per beni simili

appartenenti ad altre categorie di imprese (Risoluzione del 22 marzo

1980 n. 9/074).

Ai fini della corretta determinazione dei coefficienti di ammortamento

applicabili, occorre far riferimento in linea di principio all’attività eserci-

tata dal locatore o comodante e non al settore di attività in cui il locata-

rio/comodatario utilizza il bene (cfr. R.M. del 05/01/1981 n.9/2320 e indi-

rettamente Ris. del 09/04/2004 n. 56, Circolare del 13 marzo 2006 n. 10/E,

Cass. dell’11/06/2009 n. 13506).

Tuttavia, la regola generale appena descritta deve essere derogata nel

caso delle imprese esercitano l’attività di noleggio.

In questa ipotesi il coefficiente di ammortamento deve essere ricercato

nel gruppo di attività dell’utilizzatore in modo da dare una rappresenta-

zione più realistica del deterioramento fisico dei beni.

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2.7.2. Detrazioni e contabilità semplificata

… Due soci al 50% di una società hanno affittato l’azienda posseduta

nel 2008, ad un’altra società. Viene rilasciata mensilmente la fattura re-

lativa all’affitto dell’immobile comprese le varie attrezzature con Iva al

20%. In dichiarazione dei redditi i ricavi vengono esposti nel quadro RG

di Unico Società di persone e ogni socio li espone poi nel quadro RH di

Unico PF. Si chiede se si ha diritto alle detrazioni di cui all’articolo 13

comma 5 del Tuir non avendo perso la qualifica di impresa commerciale

e pagando i contributi alla gestione commercianti.

… Due soci al 50% di una società hanno affittato l’azienda posseduta

nel 2008, ad un’altra società. Viene rilasciata mensilmente la fattura re-

lativa all’affitto dell’immobile comprese le varie attrezzature con Iva al

20%. In dichiarazione dei redditi i ricavi vengono esposti nel quadro RG

di Unico Società di persone e ogni socio li espone poi nel quadro RH di

Unico PF. Si chiede se si ha diritto alle detrazioni di cui all’articolo 13

comma 5 del Tuir non avendo perso la qualifica di impresa commerciale

e pagando i contributi alla gestione commercianti.

Il quadro “RG Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata”,

deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività com-

merciali in regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R. n.

600 del 1973.

Nel caso di partecipazioni in società, i soci devono indicare tali redditi

nel quadro RH del Modello Unico PF di ciascun socio.

Ricordiamo che il quadro RH va compilato:

dai soci delle società di persone ed equiparate di cui all’art. 5 del

TUIR;

dai collaboratori di imprese familiari;

dal coniuge che partecipa all’azienda coniugale non gestita in

forma societaria;

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dalle persone fisiche, membri di Gruppi Europei di Interesse Eco-

nomico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non resi-

denti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

dai soci di società che hanno optato per il regime della traspa-

renza ai sensi dell’art. 116 del TUIR.

In particolare, se spetta la detrazione di cui all’art. 13, comma 5 del TUIR

va barrata la colonna 7.

L'articolo 13, comma 5 del Tuir prevede che "se alla formazione del red-

dito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con

esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lette-

re a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda,

rapportata al periodo di lavoro nell'anno" in sostituzione delle preceden-

ti deduzioni.

A seguito di tale disposizione la colonna 7, dei righi da RH1 a RH4, che

deve essere barrata nel caso in cui spetti la detrazione di cui all'articolo

sopra citato, è stata rinominata "detrazioni" .

Si ritiene che spettino le sopra detrazioni indicate nel quesito.

2.7.3. Limiti di deducibilità per gli interessi passivi

… Una società di persone, proprietaria di un unico opificio industriale

dato in locazione, ha contratto un mutuo ipotecario per l’installazione di

pannelli fotovoltaici sul tetto dello stesso. Si chiede se gli interessi pagati

siano interamente deducibili oppure se sono soggetti ai limiti di deduci-

bilità previsti dall’articolo 96 del TUIR.

… Le regole relative alla deducibilità degli interessi passivi (per i

soggetti IRES), società di capitali (Srl e S.p.A.) e gli enti commerciali (non-

ché per le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti esteri), sono

fissate dall’art. 96 del DPR 917/86 (TUIR). La normativa in oggetto si ap-

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plica esclusivamente ai soggetti IRES, quindi ne sono esclusi i soggetti

IRPEF per i quali si applica l’art. 61.

In base all’art. 96, comma 1 del TUIR, i soggetti IRES che svolgono

un’attività industriale o commerciale subiscono una limitazione nella de-

traibilità fiscale degli interessi passivi. Infatti, l’eventuale eccedenza di

interessi passivi rispetto a quelli attivi è deducibile solamente nei limiti

del 30% del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica.

Per risultato operativo lordo (ROL) si intende la differenza tra il valore

della produzione (lettera A) e i costi della produzione (lettera B) del Con-

to economico, con l’esclusione:

degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immate-

riali iscritti nelle voci di cui al numero 10) lettere a) e b);

dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali.

Per determinare gli interessi passivi deducibili ai sensi dell’art. 96 del

TUIR, occorre determinare il ROL quale differenza tra: aggregato A) e

aggregato B) – ammortamenti – canoni di leasing, quindi calcolare il 30%

del ROL.

Per le società di persone (imprenditori individuali e società di persone) si

applica l’art. 61 Tuir e la deducibilità degli interessi passivi è ammessa a

condizione che si tratti di interessi inerenti all’esercizio di impresa nei

limiti del pro rata generale di deducibilità dato dal seguente rapporto:

Ricavi e proventi imponibili / Ricavi e proventi totali (ad eccezione di

quelli esclusi, compresi quelli esenti)

L’art. 61 del TUIR stabilisce che gli interessi passivi, inerenti all’esercizio

d’impresa, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra

l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddi-

to d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi, nonché

l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

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Per le imprese individuali e per le società di persone, gli interessi passivi

risulteranno, pertanto, quasi nella totalità dei casi, interamente deducibi-

li.

Nel caso prospettato gli interessi passivi sono certamente deducibili.

2.7.4. Interessi relativi ad autovettura data in uso promiscuo

… Una società ha acquistato un’autovettura da concedere ad uso

promiscuo ai propri dipendenti. Per l’utilizzo dell’autovettura è stato

contratto un finanziamento che ha generato per il 2012 interessi passivi

pari a € 1.200. Per tale periodo d’imposta l’autovettura è stata concessa

ai dipendenti per un totale di 150 giorni. Si chiede come possono essere

dedotti tali interessi passivi

… Gli interessi passivi derivanti da finanziamenti contratti per

l’acquisto di un’autovettura sono considerati al pari delle altre spese re-

lative ai mezzi di trasporto e, quindi, “dedotti” nella misura del:

40% , se considerati ad uso aziendale;

100%, se considerati “utilizzati esclusivamente come beni stru-

mentali”;

90% se dati in uso promiscuo ai dipendenti.

La deduzione del 90% dei costi è subordinata al fatto che l’utilizzo pro-

miscuo dell’autovettura da parte del dipendente avvenga per la maggior

parte del periodo d’imposta.

Se il periodo coincide con l’anno solare, la concessione in uso dovrà ri-

sultare per almeno 183 giorni.

Se il veicolo è stato dato in uso promiscuo ai dipendenti per un periodo

inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta le spese e gli altri

componenti negativi sono deducibili secondo i criteri ordinari di deduci-

bilità delle autovetture.

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Nel caso esposto nel quesito l’auto è stata data in uso promiscuo per una

durata inferiore a metà del periodo d’imposta pertanto gli interessi pas-

sivi saranno deducibili nel limite del 40%.

2.7.5. Interessi su mutuo per la costruzione di immobile merce

… Le imprese che accendono mutui ipotecari per l'acquisto di un ter-

reno e la successiva costruzione sullo stesso di immobili-merce da met-

tere in vendita, e utilizzano il mutuo solo per finanziare la costruzione,

possono esercitare la facoltà di capitalizzare gli interessi passivi sui be-

ni-merce, trattando, quindi, gli interessi passivi come costi di produzione

(al pari, ad esempio, del calcestruzzo per la costruzione dei muri)? A

queste condizioni, gli interessi passivi non soggiacciono all'articolo 96

del Tuir, e saranno esclusi dal calcolo dei limiti di deducibilità del 30%

del Rol del medesimo (articolo 96 del Tuir)?

… La risposta è positiva. Nella procedura di capitalizzazione, gli inte-

ressi passivi restano contabilizzati nella voce C17 del conto economico,

poiché la capitalizzazione avviene in modo indiretto incrementando la

voce A2, sempre del conto economico. Pertanto, gli interessi passivi capi-

talizzati, inerenti a immobili ceduti nel corso del 2010, compaiono nella

stessa voce C17 insieme a quelli capitalizzati su immobili non ceduti. In

entrambi i casi tali interessi sono interamente deducibili senza necessità

di confronto con il 30% del Rol (risultato operativo lordo).

Si ricorda che secondo quanto previsto dal Principio Contabile OIC n.13,

gli interessi in questione possono essere capitalizzati:

limitatamente al periodo di fabbricazione;

solo se l’onere sia stato realmente sostenuto;

solo se il costo incrementato non sia superiore al valore di realizzo;

solo se in nota integrativa si dia notizia della capitalizzazione.

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2.7.6. Interessi passivi per l’acquisto di un immobile

… Una società di capitali, che svolge l’attività esclusiva di locazione

di immobili propri, vorrebbe acquistare un immobile a destinazione abi-

tativa (categoria A/2) per poi concederlo in locazione a un privato. Qual

è il trattamento fiscale degli interessi passivi che derivano dal mutuo i-

potecario contratto per l’acquisto dell’immobile?

… L’articolo 1, comma 35, legge 244/2007 con norma interpretativa

ha chiarito che gli interessi passivi su finanziamenti contratti per acquisi-

re immobili patrimonio di cui all’articolo 90 del Tuir non rientrano fra le

spese indeducibili inerenti gli immobili patrimonio da tassare in base ai

criteri catastali. Accanto all’articolo 1, comma 35, Finanziaria 2008 si in-

serisce l’articolo 1, comma 36, della medesima legge che prevede e-

spressamente un esonero dalle regole del Rol per gli interessi passivi re-

lativi a finanziamenti ipotecari su immobili destinati alla locazione.

Quest’ultima disposizione ha una valenza transitoria fino al completa-

mento della revisione della fiscalità delle immobiliari. La circolare 19/E

del 21 aprile 2009 al paragrafo 2.2.5, ha chiarito che non sottostanno al

vincolo del Rol gli interessi passivi su finanziamenti ipotecari contratti

per la costruzione o l’acquisizione di immobili patrimonio. Si specifica, in

questo contesto, che affinché la previsione di deducibilità integrale degli

interessi sia operante è necessario che:

il mutuo ipotecario abbia per oggetto gli stessi immobili concessi

in locazione;

il mutuo ipotecario sia relativo all’acquisto o alla costruzione di

immobili.

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2.7.7. Contributi per il coadiuvante

… Il titolare di un’impresa versa i contributi previdenziali per il coa-

diuvante che non è a carico ma ha un reddito da pensione. Tali contributi

possono essere dedotti dal reddito non applicando così il diritto di rival-

sa?

… In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la

legge preveda l’esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla

persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in

caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare

dell’impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali an-

che per i familiari che collaborano nell’impresa; tuttavia, poiché per leg-

ge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai de-

durli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il col-

laboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece,

possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell’impresa ha effet-

tivamente esercitato detta rivalsa

Pertanto qualora i contributi siano corrisposti per conto di altro soggetto

la deduzione compete unicamente al soggetto per conto del quale i con-

tributi sono versati.

2.7.8. Deduzione sponsor sportivo

… Una Srl di intermediazione creditizia effettua sponsorizzazioni

sportive in ambito dilettantistico per 10 mila euro. La società chiude

sempre il bilancio in utile anche ante deduzione delle spese di sponso-

rizzazione. Può la società dedurre integralmente le spese di sponsoriz-

zazione?

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… L’articolo 90 comma 8 della legge del 27 dicembre 2002 n. 289 pre-

vede che i corrispettivi erogati a favore di associazioni o società sporti-

ve dilettantistiche costituiscono, per il soggetto erogante, spese di pub-

blicità fino ad un importo annuo non superiore a 200 mila euro. Tali spe-

se sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art.

108 comma 2 primo periodo del TUIR. Eventuali erogazioni di ammonta-

re superiore sono comunque deducibili dall’impresa che li eroga, a con-

dizione che sussistano i requisiti stabiliti per fruire dell’agevolazione.

Sull’argomento è intervenuta la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

del 23 giugno 2010 n. 57/E, secondo la quale il tetto di 200mila euro an-

nui, entro il quale le somme versate a favore di società e associazioni

sportive dilettantistiche costituiscono per presunzione assoluta spese di

pubblicità e sono di conseguenza interamente deducibili dal reddito

d'impresa, non esclude che corrispettivi superiori a tale soglia fruiscano

anch'essi dello stesso trattamento. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, le

somme corrisposte devono essere erogate a fronte di contratti che pre-

sentino tutti i requisiti formali e sostanziali di un rapporto di sponsoriz-

zazione. In definitiva non vige la presunzione assoluta della natura dei

corrispettivi.

Le somme eccedenti tale soglia (200 mila euro) saranno ugualmente de-

ducibili a condizione, però, che la natura del contratto abbia i requisiti

formali e sostanziali che caratterizzano un rapporto di sponsorizzazione

o di altra prestazione pubblicitaria. Per la deducibilità di tali spese dal

reddito d'impresa, devono sussistere anche i requisiti prescritti dall'arti-

colo 109 del Tuir (competenza, certezza, determinabilità, inerenza). In ri-

ferimento alla posizione fiscale dell'associazione sportiva dilettantistica

che riceve le somme, questa, se nell'anno ha conseguito dall'esercizio di

attività commerciali proventi non superiori a 250mila euro, può optare

per il regime di favore (legge 398/1991), che prevede agevolazioni ai fini

delle imposte sui redditi e dell'Iva e negli adempimenti contabili. Nel ca-

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so in cui la società sportiva abbia esercitato tale opzione, le somme per-

cepite dai contratti di sponsorizzazione concorreranno a determinare la

soglia dei 250mila euro, il superamento della quale comporta, per l'ente

sportivo, la decadenza dai benefici fiscali, con conseguente applicazione

del regime ordinario per entrambe le imposte.

2.7.9. Rol pari a zero

… In un consorzio con attività esterna che chiude il conto economico

con un risultato di pareggio rappresentato dal ribaltamento dell'utile a-

gli associati sotto forma di iscrizione di costi classificati nella voce b14

del conto economico, il Rol sarà sempre pari a zero. Si chiede se sia co-

munque applicabile anche a tali società le regole dell'art 96 del T.U.I.R?

… Né la norma né le circolari dell’Agenzia delle Entrate prevedono

alcun tipo di esimente per tali tipologie di consorzi.

Sul punto infatti l’Agenzia delle Entrate con R.M. 3 luglio 2008, n. 268/E,

ha avuto modo di precisare che i limiti previsti dall’art. 96, D.P.R. 22 di-

cembre 1986, n. 917 per la deduzione degli oneri finanziari dei soggetti

Ires, riguardano anche i consorzi con attività esterna.

Il comma 5 dell’articolo 96 del TUIR dispone che la specifica disciplina

del ROL non trova applicazione nei riguardi di:

banche e altri soggetti finanziari indicati nell’articolo 1 del decre-

to legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (ad eccezione delle società

esercenti in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di

partecipazioni in società che svolgono attività diversa da quella

creditizia e finanziaria);

imprese di assicurazione;

società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;

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società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o par-

ziale, dei lavori, ai sensi dell’articolo 96 del regolamento di cui al

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.

554;

società di progetto costituite ai sensi dell’articolo 156 del codice

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di

cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni;

società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da

enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la forni-

tura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per

lo smaltimento e la depurazione.

In considerazione del tenore letterale della norma ed in forza dei pun-

tuali riferimenti normativi da essa richiamati, si ritiene che l’elenco dei

soggetti cui non si applica l’articolo 96 del TUIR sia tassativo.

Nel caso di specie, viene posto il quesito di un consorzio svolgente attivi-

tà esterna e, come tale, non è incluso nell’elenco di cui al comma 5

dell’articolo 96 del TUIR.

Di conseguenza, si ritiene che allo stesso sia applicabile la norma in

commento.

2.7.10. Servizi multipli

… Una ditta individuale prende in locazione un immobile, aprendo

uno studio medico. Subaffitta i locali a più medici, i quali pagano una

somma a titolo di locazione dei locali, nonché di godimento di un servi-

zio di segreteria, garantito dalla ditta individuale. Questa impostazione è

corretta sotto il profilo fiscale?

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… Si ritiene sostanzialmente corretta l’impostazione descritta.

L’impresa individuale svolge un'attività articolata, che si esplica nella

prestazione di servizi multipli, dalla concessione dell’uso di parte degli

immobili a servizi di segreteria. Questi servizi generano componenti po-

sitivi di reddito per l’impresa individuale e componenti negativi deducibi-

li per i beneficiari dei servizi.

2.7.11. Deduzione autotrasporti

… Gli importi percepiti dagli autotrasportatori a titolo di riduzione

dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione (importi usati in com-

pensazione con modello F24) sono imponibili ai fini Irpef, Ires.

… L’articolo 2 del Dpr 9 giugno 2000, n. 277, prevede che il credito di

imposta (per la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti attività di

autotrasporto merci per fronteggiare gli incrementi dell'aliquota di acci-

sa sul gasolio per autotrazione) non concorre alla formazione del reddi-

to imponibile Irpef/Ires

2.7.12. Debito ristrutturato

… La sopravvenienza attiva derivante da una riduzione di debito per

accordo ex articolo 182-bis della legge fallimentare (Rd 267/1942), debi-

to originato da interessi passivi non dedotti negli anni di maturazione in

quanto non rientranti nei limiti dell'articolo 96 del Tuir, può essere con-

siderata una sopravvenienza attiva non tassabile (perché riferita a costi

non dedotti)?

… In premessa, va evidenziato che la questione relativa

all’imponibilità - o meno – della sopravvenienza attiva derivante da una

riduzione di debito per accordo ex articolo 182-bis, pare ormai essersi ri-

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solta alla luce della nuova disposizione normativa introdotta in sede di

conversione del Dl 83/2012. In particolare, modificando il quarto comma

dell’articolo 88 del Tuir, è ora previsto che «in caso di accordo di ristrut-

turazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio de-

creto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'ar-

ticolo 67, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato

nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costi-

tuisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregres-

se e di periodo, di cui all'articolo 84». Per completezza, va sottolineato

che la tesi del lettore, sebbene difendibile sotto un profilo logico-

sistematico (sulla base del principio generale secondo il quale non sono

imponibili i componenti di reddito positivi che si riferiscono a compo-

nenti negativi precedentemente non dedotti), si presta tuttavia al rischio

di non essere condivisa da parte dell’amministrazione finanziaria. E ciò, a

esempio, qualora risulti difficilmente dimostrabile che la sopravvenienza

attiva sia direttamente riferibile agli interessi non dedotti negli esercizi

precedenti, oppure sul presupposto che tali interessi risultano comunque

soggetti a una disciplina speciale (prevista dall’articolo 96 del Tuir) che,

più che sancirne l’indeducibilità assoluta, si limita a rinviarne la deduci-

bilità ai periodi d’imposta successivi.

2.7.13. Rimborsi

… In tema di deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di trasfer-

ta, rimborsate al dipendente o all’amministratore di società, in caso di u-

tilizzo da parte di quest’ultimo dell’autovettura personale, l’articolo 95

del DPR 917/86 sembra porre una ingiustificabile limitazione al regime

di possesso dell’autoveicolo personale. Esso richiede infatti che il dipen-

dente o l’amministratore utilizzi un autoveicolo di sua proprietà, ovvero

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noleggiato al fine di essere impiegato per una specifica trasferta. La let-

tera della norma non prevede quindi che il dipendente o

l’amministratore possiedano il veicolo a titolo ad esempio di leasing o di

noleggio a lungo termine a titolo privato. Si chiede, pertanto, se a vostro

parere la deducibilità dei rimborsi chilometrici pagati dalla società sia

parimenti consentita anche nel caso in cui il dipendente o

l’amministratore percettore dei rimborsi utilizzi per le trasferte di lavoro

un’autovettura posseduta a titolo di leasing o noleggio a lungo termine.

… La risposta positiva. Il leasing giuridicamente inquadrabile come

noleggio, trattandosi di contratto (atipico) rientrante nel novero delle lo-

cazioni finanziarie. N la norma citata esclude che il noleggio possa esse-

re a lungo termine. La locuzione al fine di essere utilizzato per una speci-

fica trasferta infatti riferita all’autorizzazione all’utilizzo del mezzo, e

non al titolo in base al quale il mezzo posseduto. Pertanto, l’utilizzo del

mezzo di proprietà o detenuto a titolo di locazione, di qualsiasi durata e

anche finanziaria, d diritto al rimborso in caso di trasferte lavorative ine-

renti all’esercizio d’impresa.

2.7.14. Srl agricola

… Una Srl "agricola" esercita unitamente all'attività agricola quella di

agriturismo. Posto che mi sembra pacifico poter determinare i redditi

dell'attività agricola secondo il metodo forfettario del reddito agrario, si

chiede se in tale determinazione rientri anche il reddito prodotto dall'at-

tività agrituristica, e, in caso negativo, se la Srl possa optare per la de-

terminazione forfettaria del reddito e dell'Iva inerente l'attività agrituri-

stica.

… Il caso della società agricola esercente unitamente all’attività agri-

cola in senso stretto anche attività agrituristica è preso in considerazione

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dalla circolare 50/E/2010. La circolare citata, al paragrafo 3, espressa-

mente chiarisce come l’attività agrituristica non rientra fra le attività a-

gricole ai sensi dell’articolo 32, comma 2, Tuir. Pertanto, l’attività agritu-

ristica, anche se esercitata da una società agricola, è sempre produttiva

di reddito di impresa da determinarsi in modo analitico e non con i crite-

ri forfettari propri dell’attività agricola. Quindi, la risposta alla prima par-

te del quesito è negativa. Per quanto attiene la seconda parte del quesi-

to, si ricorda che l’articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 413/1991, pre-

vede un particolare regime fiscale per i soggetti che esercitano attività

agrituristica, articolato come segue:- ai fini delle imposte dirette, nella

determinazione forfettaria del reddito, applicando ai ricavi il coefficien-

te del 25;- ai fini Iva, riducendo l’imposta relativa alle operazioni impo-

nibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione for-

fetaria. Per quanto riguarda il forfait, ai fini delle imposte dirette, il regi-

me speciale agrituristico è inibito ai soggetti Ires; è invece ammesso sen-

za limiti soggettivi per quanto attiene l’ Iva. Quindi, la risposta alla se-

conda parte del quesito è positiva limitatamente all’ambito Iva del regi-

me speciale agrituristico, non anche per le imposte dirette.

2.7.15. Locazione per dipendenti

… Una società stipula un contratto di locazione ad uso foresteria per

ospitare i propri dipendenti. Per la deducibilità dei canoni in capo alla

società è necessario che i dipendenti stessi trasferiscano la residenza

presso l'abitazione oggetto di contratto di locazione ad uso foresteria?

… L'articolo 95, comma 2, Dpr 917/1986, detta una particolare disci-

plina per i canoni di locazione, e le spese di manutenzione dei fabbricati

concessi in uso ai dipendenti, prevedendone la deducibilità per un am-

montare non superiore a quello che costituisce reddito per i lavoratori

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dipendenti in base all'articolo 51, comma 4, lettera c), Dpr 917/1986.La

deduzione consentita, conseguentemente, è pari a un ammontare di en-

tità non superiore alla differenza positiva tra il valore della rendita cata-

stale dell'unità immobiliare, aumentata delle inerenti spese, e l'ammon-

tare trattenuto o corrisposto dal lavoratore per la concessione in uso del

bene medesimo (importo che costituisce reddito per il dipendente).La di-

sposizione stabilisce inoltre che, qualora i fabbricati siano concessi in

uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per

esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo

d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei 2 successivi i canoni di

locazione, anche finanziaria, e le inerenti spese sono interamente dedu-

cibili. Quindi, in risposta al quesito, si può concludere che ai fini della

deducibilità in capo all’impresa-datore di lavoro dei canoni di locazione

di abitazioni destinate ad alloggio dei dipendenti, non è necessario in

nessun caso il trasferimento della residenza del dipendente nell’alloggio

stesso. Al solo fine di ottenere la deducibilità intera delle spese sostenu-

te (e non nel limite dell’importo che costituisce reddito per il dipenden-

te) è richiesto il trasferimento della residenza anagrafica del dipendente

nel Comune in cui lo stesso presta l’attività, ma non anche necessaria-

mente nell’alloggio concesso.

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2.8. Quadro RP – Oneri deducibili e detraibili

2.8.1. Detrazioni spese mediche solo per familiari a carico

… Un contribuente vive con una ragazza, senza reddito e che è nel

proprio stato di famiglia. La ragazza nel 2012 non ha percepito reddito.

Può essere considerarla a carico del contribuente in modo che si possa

detrarre le sue spese mediche che comunque sono state pagate dallo

stesso?

… Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della fa-

miglia che nel 2012 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o

inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi

con il contribuente o residenti all’estero:

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

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i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affi-

liati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di

età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio

gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detra-

zione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a

condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso

assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudizia-

ria:

il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

i discendenti dei figli;

i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);

i generi e le nuore;

il suocero e la suocera;

i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);

i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Pertanto se tale persona presente nello stato famiglia del contribuente,

rientra in tali categorie citate, le detrazioni per spese sostenute sono

possibili, in caso contrario no.

Per usufruire del beneficio, occorre essere in possesso della documenta-

zione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o

scontrino). In particolare, per i medicinali occorre essere in possesso del-

la fattura o dello “scontrino parlante” che indichi la natura (“farmaco” o

“medicinale”), la qualità (denominazione del farmaco), la quantità dei

beni acquistati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario del me-

dicinale.

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2.8.2. Disabile e aliquota Iva ridotta

… Cosa deve fare il disabile per fruire dell’aliquota IVA ridotta sui

sussidi tecnici e informatici? Con riferimento alla detrazione dove va in-

dicata la spesa in unico per l’acquisto e la riparazione di veicoli.

… Per poter veder applicata l'IVA ridotta al 4% sui sussidi tecnici e in-

formatici come computer, software, telefoni vivavoce ecc. il disabile

deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documen-

tazione:

specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di

appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra

la menomazione e il sussidio tecnico e/o informatico;

certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza

di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme am-

messe (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere

permanente della stessa.

Per quanto riguarda le spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per

disabili, le suddette spese vanno indicate nel rigo RP4, dove in particola-

re si potranno indicare le spese sostenute per l’acquisto:

di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati

per le limitazioni delle capacità motorie dei disabili;

di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non veden-

ti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale

da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accom-

pagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di de-

ambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il

veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico, spetta

nei limiti di spesa di euro 18.075,99, per un solo veicolo (motoveicolo o

autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva

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o prevalente a beneficio del disabile. La detrazione si può dividere in

quattro rate dello stesso importo:

in tal caso bisogna indicare il numero 1 nella casella a

fianco al rigo RP4, per segnalare di voler fruire della pri-

ma rata, e dopo bisogna indicare l’importo della rata

spettante.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2009, nel 2010 o nel 2011 e nel-

la dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni si è barrato la ca-

sella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari

importo, nella casella del rigo RP4 bisogna scrivere il numero 4, 3 o 2

per segnalare che si vuole fruire della quarta, della terza o della seconda

rata, e indicare nel rigo RP4 l’importo della rata spettante.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano

nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di eserci-

zio.

Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità

di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non

può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese. Si precisa

che le spese suddette devono essere sostenute entro quattro anni

dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al

raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

2.8.3. Perdita delle rate delle spese mediche

… Vengono sostenuti in un anno spese mediche fatturate per importo

rilevante, e si opta per la rateizzazione per non perdere la capienza. Due

anni chi ha sostenuto le spese muore. Come si detraggono le rate resi-

due? Vanno perse? Il figlio erede può inserire la differenza nell'ultima

dichiarazione del “de cuius” e chiedere il rimborso? È possibile acquisire

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le spese residue in compensazione o deve chiedere necessariamente il

rimborso?

… L’erede che presenta la dichiarazione per la persona deceduta po-

trà indicare eventualmente la rata relativa all’ultimo anno di vita del ge-

nitore con l’indicazione dell’importo al rigo RP 20 colonna 2.

Le rate residue non potranno essere recuperate perché non vi è alcuna

disposizione che preveda la trasferibilità agli eredi della parte non fruita

di spese sanitarie rateizzate in quattro anni ai sensi dell’articolo 15

comma 1 lettera c) del DPR 917/86.

Quando la dichiarazione è presentata dagli eredi, sul frontespizio del

Modello Unico devono essere indicati il codice fiscale e gli altri dati per-

sonali del contribuente deceduto. L’erede deve compilare l’apposito ri-

quadro del frontespizio “Riservato a chi presenta la dichiarazione per al-

tri”.

2.8.4. Spese per l’assistenza personale

… Quanto è il limite massimo per la detrazione delle spese relative

all’assistenza personale?

… Le spese per gli addetti all’assistenza personale vanno indicate nel

Rigo RP15 del modello Unico PF. In tale quadro possono essere indicate

spese per un importo non superiore a euro 2.100,00, sostenute per gli

addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel com-

pimento degli atti della vita quotidiana. E’ inoltre possibile fruire della

detrazione solo se il reddito complessivo non supera euro 40.000,00. Nel

limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati

assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni e l’agevolazione ACE.

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La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari a cari-

co”. Non è necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la

spesa sia fiscalmente a carico del contribuente.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita

quotidiana i soggetti che non sono in grado, di assumere alimenti, di e-

spletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di de-

ambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non

autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continua-

tiva. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione me-

dica.

Il limite di euro 2.100,00 deve essere considerato con riferimento al sin-

golo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce

l’assistenza. Se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un fami-

liare, l’importo da indicare in questo rigo non può essere comunque su-

periore a euro 2.100,00.

Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite

allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100,00 dovrà essere ri-

partito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche

consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto

all’assistenza.

2.8.5. Spese funebri

… Un soggetto fiscalmente a carico, ha sostenuto delle spese funebri

per il funerale della madre, con ricevuta fiscale intestata a lui. Si può uti-

lizzare la detrazione per tali spese?

… La normativa fiscale riconosce la detraibilità delle spese funebri

sostenute in dipendenza della morte di familiari indicati all’articolo 433

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del Codice civile (coniuge, figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi

e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali, i genitori e, in

loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i

generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o

unilaterali) e quelle sostenute per gli affidati o affiliati.

In Unico gli importi delle spese funebri sostenute per la morte dei fami-

liari indicati nell’art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati. Devono

essere indicati nel Rigo RP 14.

La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico. Tale limite re-

sta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più e-

venti, per ciascun decesso occorre utilizzare un nuovo modulo, compi-

lando la casella “Mod. N;” posta in alto a destra. Per ciascun decesso può

essere indicato un importo non superiore a euro 1.549,37.

2.8.6. Interessi passivi e abitazione principale

… A seguito di un acquisto della prima casa ricorrendo a un mutuo,

l'abitazione verrà cointestata al 50% con la moglie. Ai fini della detrazio-

ne degli interessi passivi, considerato che la moglie non ha reddito ed è a

carico del marito, gli stessi si possono detrarre interamente? I genitori

del marito faranno da garanti nel mutuo, possono detrarre anche loro gli

interessi passivi in caso di aiuto al pagamento delle rate?

… Nell’ipotesi in cui soltanto il marito contragga il mutuo ipotecario,

potrà detrarre interamente la quota degli interessi passivi da egli pagati

(fermo restando il limite di 4.000 euro), a nulla rilevando che la proprietà

dell’abitazione principale risulti cointestata al 50% con la moglie (circo-

lare 17/E del 18 maggio 2006). Allo stesso modo, qualora la moglie sia

anche cointestataria del mutuo, il marito potrà detrarre anche gli inte-

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ressi passivi riferiti alla quota della prima, purché essa risulti fiscalmente

a carico del coniuge.

I genitori che prestano garanzia al finanziamento non possono benefi-

ciare della detrazione degli interessi (sebbene contribuiscano al loro pa-

gamento), in quanto non titolari della proprietà dell’immobile né del

contratto di mutuo.

Nel Modello Unico PF gli interessi passivi, oneri accessori e quote di riva-

lutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipo-

tecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale si devono indicare

nel Rigo RP 7 (Interessi mutui ipotecari per l’acquisto della abitazione

principale).

2.8.7. Gli integratori non sono medicinali

… In previsione di un intervento chirurgico, il medico ha prescritto un

integratore che si trova solo in farmacia, e il cui costo è documentato

dallo scontrino completo del mio codice fiscale. Nella dichiarazione dei

redditi si può indicare tale spesa nella casella "Spese sanitarie” quanto

viene speso nel 2012 per il prodotto in questione?

… La risposta è negativa. Qualificandosi come prodotti appartenenti

all’area alimentare, ancorché assunti a scopo terapeutico su prescrizione

di un medico specialista in ragione della loro composizione, gli integra-

tori non possono essere equiparati ai medicinali, né alle altre categorie

di prodotti che possono essere acquistati come spese sanitarie per le

quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d’imposta ai sensi degli

articoli 10, comma 1, lettera b, e 15, comma 1, lettera c, del Tuir (si veda

la risoluzione 256/E del 20 giugno 2008).

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2.8.8. Detrazione cani guida per non vedenti

… Quali sono le agevolazioni relative alle spese sostenute per i cani

guida dei non vedenti?

… La persona non vedente in generale può:

portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per

l’acquisto del cane guida, una sola volta in un periodo di 4 anni

(salvo i casi di perdita dell’animale). La detrazione può essere

calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (circolare

dell’Agenzia delle Entrate n. 238/2000) ed è fruibile dal disabile o

dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico. Può es-

sere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in

quattro quote annuali di pari importo.

fruire della detrazione forfetaria di euro 516,46 per le spese so-

stenute per il mantenimento del cane guida, senza che sia neces-

sario documentare l’effettivo sostenimento della spesa.

In Unico SP le pese per l’acquisto di cani guida vanno al rigo RP5.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo,

in tal caso si deve indicare nella casella contenuta in questo rigo il nu-

mero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l’importo

della rata spettante.

Detrazione forfetaria

Per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad

una detrazione forfetaria di euro 516,46. In questo caso bisogna andare

al Rigo RP 81 e barrare la casella per fruire della detrazione forfetaria.

La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non an-

che alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere

dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. La detra-

zione deve essere indicata nel rigo RN20.

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2.8.9. Deducibilità contributi consortili

… Il contributo obbligatorio ai consorzi di bonifica può essere dedot-

to dalla dichiarazione dei redditi? Dove va indicato?

… L’articolo 10, comma 1, lettera a) del Tuir fa dipendere la deducibi-

lità dei contributi consortili che attengono ai beni immobili dalla natura

obbligatoria del consorzio sancita per legge o in dipendenza di provve-

dimenti della pubblica amministrazione.

Come confermato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

307/E/2002, in presenza di questi requisiti e, naturalmente, della docu-

mentazione giustificativa dell’onere, il contributo ai consorzi di bonifica

può essere portato in deduzione nella dichiarazione dei redditi.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, DRE dell’ Emilia Romagna, ha precisa-

to che la deducibilità dei contributi ai consorzi di bonifica è subordinata

alla condizione che gli stessi non siano già stati dedotti dai redditi dei

terreni che concorrono a formare il reddito complessivo. Nella stessa ri-

sposta si legge, inoltre, che “Il reddito dei terreni è determinato

dall’Agenzia del Territorio mediante operazioni di misura e stima. Mo-

mento centrale delle operazioni di stima è la formazione delle tariffe

d’estimo. Conseguentemente si suggerisce, di richiedere a tale ammini-

strazione, presso l’ Ufficio territoriale competente, se nella formazione

delle tariffe d’estimo relative ai terreni suindicati si è tenuto conto anche

dei contributi corrisposti dal proprietario al consorzio di bonifica o, se

siano state oggetto di aggiornamento”.

Pertanto, verificato questo ulteriore aspetto, si ritiene che l’onere sia de-

ducibile dal reddito del contribuente, previa indicazione nel quadro RP

di Unico ed in particolare nel rigo dedicato agli altri oneri deducibili (ri-

go RP26 di Unico 2013 codice 5).

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2.8.10. Riscatto della laurea

… Il riscatto della laurea è deducibile? Dove bisogna indicarlo in di-

chiarazione?

… L’art. 10, comma 1 lett. e) del Tuir, prevede la deducibilità dal red-

dito dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma

pensionistica obbligatoria di appartenenza. Tra i contributi in questione

rientrano quelli versati facoltativamente per il riscatto degli anni di uni-

versità (circ. n. 7/2001).

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 298/2002, ha precisato che

sono deducibili anche i contributi versati ai fini della buonuscita.

La facoltà di riscatto può essere esercitata anche da chi non ha mai lavo-

rato e non è iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria. In que-

sto caso, se il laureato è fiscalmente a carico di un altro soggetto, a

quest’ultimo, in base all’art. 1, comma 77, della Legge n. 247/2007 spetta

la detrazione pari al 19% dell’importo pagato.

In unico PF 2013 il riscatto della laurea va indicato nel quadro RP sez. II,

rigo RP21.

2.8.11. Assegno di mantenimento

… Con riferimento agli assegni periodici corrisposti al coniuge, si pos-

sono dedurre anche gli assegni di mantenimento destinati ai figli?

… La sezione di Unico interessata a tale voce è il rigo RP22 relativo

agli Assegni periodici corrisposti al coniuge in tale rigo bisogna indicare:

nella colonna 1 il codice fiscale del coniuge al quale sono stati cor-

risposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del codice

fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione;

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nella colonna 2 l’importo degli assegni periodici corrisposti al co-

niuge, anche se residente all’estero, in conseguenza di separa-

zione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di

matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabi-

liti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Non si possono dedurre e quindi, non si devono indicare gli assegni o la

parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli, se il provvedi-

mento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota dell’assegno peri-

odico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli,

l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.

Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge

separato.

2.8.12. Detrazione cure mediche all’estero

… Vengono effettuate delle prestazioni mediche all’estero, in più vi

sarà anche un futuro intervento chirurgico. Le spese mediche che sono

state effettuate e che si dovranno ancora sostenere sono deducibili in

Unico?

… Le spese sanitarie, sostenute all’estero da un contribuente fiscal-

mente residente in Italia, se adeguatamente documentate, danno la pos-

sibilità di fruire della detrazione fiscale del 19% prevista per spese della

stessa natura sostenute sul territorio nazionale e anche per queste deve

essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamen-

te quietanzata. Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al sog-

giorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere compu-

tate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spe-

se sanitarie.

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Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una

traduzione in italiano.

In particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tede-

sco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuen-

te e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indi-

cate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provin-

cia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è

scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno

può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contri-

buente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla

minoranza slovena.

Le spese che danno diritto alla detrazione del 19% vanno indicate nella

sezione I del quadro RP di Unico PF 2013.

2.8.13. Spese mediche con causale generica

… Viene rilasciata una fattura relative alle spese per un intervento

chirurgico con diverse voci, e alcune descritte come “spese forfettarie

ospedaliere” Tali spese forfettarie riferite all'intervento chirurgico, si

possono riportare al rigo RP1 (spese sanitarie) di Unico?

… Ai fini Irpef, sono detraibili le spese sostenute per prestazioni chi-

rurgiche (compresi gli interventi di piccola chirurgia) e le spese diretta-

mente collegate agli interventi chirurgici.

In particolare, sono detraibili le spese per il ricovero, i medicinali indi-

spensabili all’intervento, per l’utilizzo della sala operatoria, nonché le

spese connesse all’intervento (anestesia, acquisto plasma, eccetera).

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Per beneficiare della detraibilità, le spese devono essere sostenute per

interventi chirurgici necessari per un recupero della normalità sanitaria

e funzionale della persona o per interventi tesi a riparare inestetismi, sia

congeniti sia talvolta dovuti a eventi pregressi di vario genere, comun-

que suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone (circolare 28

gennaio 2005, n. 4/E ).

Causale generica

Ciò premesso, data la presenza in fattura di una causale generica e l'as-

soggettamento a Iva, le sopra citate (forfettarie) spese non potranno es-

sere inquadrate tra le spese sanitarie indicabili al rigo E1 del modello

730 o al rigo RP1 del modello Unico PF.

2.8.14. Detrazioni in caso di decesso di un genitore

… Nella dichiarazione dei redditi (Unico 2013), si possono aggiungere

alle mie spese mediche quelle di mio figlio (e le spese universitarie) per-

ché, deceduto il padre ad agosto 2012, ora è a mio carico al 100% da set-

tembre?

Nel 730 di mio marito, che dovrò presentare in sua vece, si dovrà inserire

la percentuale di carico del figlio (che compare nel Cud) per gli otto me-

si, o non si deve scrivere niente perché sarà nel mio Unico al 100%?

… Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 12 Tuir per figli a carico sono

attribuite in misura del 50% a ciascun genitore, o per intero a quello con

un reddito più alto. In caso di decesso di uno dei due, la ripartizione del

50% gli va riconosciuta in proporzione ai mesi di vita, mentre l'altro

compilerà due distinti righi del pertinente quadro familiari a carico in cui

distinguere, sempre su base mensile, la percentuale del 50% e del 100%.

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Al contrario, le spese sostenute a favore del figlio non devono rispec-

chiare la medesima rigorosa ripartizione e possono essere detrat-

te/dedotte integralmente dal genitore superstite, che provvederà ad an-

notare sui documenti giustificativi di aver sostenuto l'onere nell'intera

misura.

2.8.15. Termine perentorio per il trasferimento della dimora

… È possibile detrarre gli interessi sul mutuo prima casa, essendo de-

corso più di un anno tra il rogito e il trasferimento della residenza?

… La risposta è negativa. Il termine entro il quale l’immobile deve es-

sere adibito a dimora abituale (la residenza anagrafica non costituisce

una condizione imprescindibile) è perentorio e la sua inosservanza com-

porta la perdita del diritto alla detrazione degli interessi passivi derivanti

dal relativo mutuo. In proposito, la lettera b), comma 1, articolo 15 del

Tuir prescrive che il predetto utilizzo deve avvenire entro un anno

dall’acquisto dell’unità abitativa oppure, nell’evenienza in cui essa sia

oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, non oltre i due anni

dall’acquisto stesso.

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2.9. Quadro RP – Interventi di recupero del patrimonio edilizio

2.9.1. Pluralità di interventi

… Per le ristrutturazioni edilizie ai sensi del articolo 16-bis del TIUR

l’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione spettan-

te è fissato a Euro 48.000 (ovvero 96 mila euro fino al 30 giugno 2013).

Tale limite ha valenza annuale anche in riferimento a differenti interven-

ti effettuati sullo stesso immobile?

Ad esempio se viene realizzato nello stesso anno e per lo stesso immobi-

le un box auto e un ascensore per l'eliminazione delle barriere architet-

toniche. Qual è il tetto per la detrazione?

… Nell’ipotesi di una pluralità di interventi sullo stesso fabbricato, il

limite dei 96.000 euro, previsto ai fini dell’applicazione della detrazione

deve intendersi riferito autonomamente a ciascuno intervento (articolo

2, co. 15, legge 203/2007). Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, al-

cune precisazioni anche in merito al calcolo da effettuare nel caso in cui

nello stesso anno, oltre alla prosecuzione di precedenti interventi, si ini-

zino nuovi lavori agevolati sullo stesso immobile. In tale ipotesi, la stessa

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Agenzia ha precisato che l’importo di spesa, su cui calcolare la detrazio-

ne spettante, non può comunque e complessivamente superare il tetto

massimo stabilito dalla legge (96.000 euro). Pertanto, se nello stesso an-

no vengono ad esser sostenute spese per due differenti interventi la de-

trazione massima complessiva è pari a 96.000 euro. Al contrario, se i due

interventi sono eseguiti in anni differenti, la detrazione complessiva

commisurata raddoppia.

2.9.2. Benefici fiscali per la ristrutturazione

… In cosa comprendono i benefici previsti per le ristrutturazioni degli

immobili previste dalla legge? Come funzionano e in che tempistica so-

no valide?

… Per quanto riguarda i benefici previsti per gli oneri sostenuti per ri-

strutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati

nel territorio dello Stato, a seguito delle novità introdotte dal decreto

legge n. 83 del 2012, i contribuenti possono usufruire delle seguenti de-

trazioni:

per il periodo d’imposta 2012:

La detrazione del 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno

2012, per un ammontare massimo di 48.000 euro;

La detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012

al termine del periodo d’imposta, per un ammontare massimo di

96.000 euro, al netto delle spese già sostenute alla predetta data,

comunque nei limiti di 48.000 euro, per le quali resta ferma la de-

trazione del 36%.

Per il periodo d’imposta 2013:

la detrazione del 50% per le spese sostenute dall’inizio del perio-

do d’imposta fino al 30 giugno 2013, per un ammontare massimo

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di 96.000 euro, tenendo conto in caso di mera prosecuzione dei

lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti;

la detrazione del 36% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013,

per un ammontare massimo di 48.000 euro.

L’ammontare complessivo della spesa va suddiviso fra tutti i soggetti che

l’hanno sostenuta e che hanno diritto alla detrazione.

Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione

di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo

delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei mede-

simi anni, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è

già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo

previsto.

2.9.3. Soggetti beneficiari dei bonus fiscali

… Chi può beneficiare della detrazione relativa alle spese di ristruttu-

razione?

… Beneficiano della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i

contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche,

residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non so-

lo ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti rea-

li/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che

ne sostengono le relative spese:

proprietari o nudi proprietari;

titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione

o superficie);

locatari o comodatari;

soci di cooperative divise e indivise;

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imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni

strumentali o merce;

soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in

forma associata (società semplici, in nome collettivo, in acco-

mandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familia-

ri), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o

detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spe-

se e siano a lui intestati bonifici e fatture.

In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta

anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario

dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

2.9.4. Bonifico non riconosciuto

… Viene effettuato un pagamento tramite bonifico (on line) per avva-

lersi della detrazione del 36 per cento. La banca del beneficiario, non ri-

conoscendo il bonifico come un bonifico fiscale (per motivi di formato,

ma non carente dei requisiti), non applica la ritenuta del 4 per cento. Ta-

le bonifico va considerato irregolare con la relativa comporta la perdita

del diritto alla detrazione fiscale? Se sì, può l'ordinante obbligare il be-

neficiario alla accettazione della ripetizione del pagamento (con relati-

va restituzione della somma doppiamente pagata)?

… Per lavori di ristrutturazione edilizia, non può essere riconosciuto il

diritto alla detrazione Irpef nell’ipotesi in cui

il bonifico bancario/postale, effettuato per il pagamento delle spese so-

stenute, sia carente dei requisiti richiesti dalla norma ovvero causale del

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versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di

partita Iva del beneficiario del pagamento.

In ordine alle modalità operative di pagamento delle spese per le quali è

riconosciuto il diritto alla detrazione, con la risoluzione 55/E/2012,

l’Agenzia delle Entrate supera un proprio precedente orientamento (e-

spresso nella circolare 24/E/2004 e nelle risoluzioni 300/E/2008 e

353/E/2008), negando la possibilità di fruire dell’agevolazione fiscale

qualora il bonifico bancario/postale sia carente dei requisiti richiesti dal-

la norma. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 55/E/2012, ha nega-

to il diritto alla detrazione, chiarendo che la carenza dei requisiti nel bo-

nifico bancario/postale pregiudica la possibilità alle banche e alle Poste

italiane Spa di operare la ritenuta fiscale a titolo di acconto dell’imposta

sul reddito dovuta dai beneficiari del pagamento, adempimento intro-

dotto dal 1° luglio 2010.

Di conseguenza, precisa l’amministrazione, non sarà possibile fruire del-

la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora

il bonifico sia carente dei dati identificativi delle parti (partita Iva o codi-

ce fiscale) o non sia indicata la causale del versamento (legge 449/1997).

Ripetizione del pagamento

Resta inteso che la detrazione potrà essere riconosciuta nel caso in cui il

contribuente proceda alla ripetizione del pagamento all’impresa vendi-

trice con un nuovo bonifico bancario/postale, nel quale siano stati inseri-

ti correttamente tutti i dati richiesti dalla norma.

Nel caso posto in domanda, sembra invece che i dati indicati siano com-

pleti e siano stati indicati nello spazio diverso nel modello del bonifico

(comunicazione del beneficiario) e il bonifico non sia stato riconosciuto

solo per motivi di formato.

Pertanto, la banca ricevente il bonifico avrebbe potuto effettuare la rite-

nuta prima dell’accredito nel conto dell’impresa. In ogni caso, la possibi-

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lità di ripetizione dell’operazione con annullamento della precedente è

fatta in accordo con l’impresa e non è obbligatoria per legge.

2.9.5. Impianto fotovoltaico e detrazione del 36%-50%

… Le spese sostenute per l’acquisto/installazione di un impianto fo-

tovoltaico per la produzione di energia elettrica possono usufruire della

detrazione IRPEF 36%-50%

… La risposta è affermativa in particolare dal 2012 è possibile usufrui-

re della detrazione del 36% (50% dal 26.6.2012) per le spese finalizzate

al risparmio energetico previste dalla lett. h) comma 1 dell’articolo 16-

bis del Tuir. Relativamente alle spese sostenute per

l’acquisto/installazione, su un edificio residenziale, di un impianto foto-

voltaico per la produzione di energia elettrica, recentemente l’Agenzia

delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013, ha fornito al-

cuni importanti chiarimenti. Con riguardo agli impianti fotovoltaici era

sorto il dubbio se gli stessi potessero rientrare nel disposto della citata

lett. h) dell’articolo 16-bis del TUIR, e pertanto beneficiare

dell’agevolazione del 36%-50%, considerato che la norma fa riferimento

alle opere finalizzate al conseguimento “di risparmi energetici”, mentre

detti impianti sono finalizzati alla produzione di energia elettrica.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che

“l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di ener-

gia elettrica, in quanto basati sull’impiego della fonte solare e,

quindi, sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, rientri

nell’ambito della lett. h) …”.

Alla luce di ciò, quindi, le spese sostenute per l’acquisto/installazione di

un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, rientran-

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do nella previsione di cui alla lett. h) del comma 1 del citato art. 16-bis,

e beneficiano della detrazione IRPEF del 36% - 50%.

Al fine del riconoscimento della detrazione è necessario che l’impianto

fotovoltaico sia posto direttamente a servizio dell’abitazione e che quin-

di lo stesso sia stato installato per far fronte al fabbisogno energetico

della stessa (ossia, per usi domestici).

La detrazione non spetta in presenza di un impianto di potenza superio-

re a 20 kw, ovvero non posto al servizio di un’abitazione ancorché di po-

tenza pari o inferiore a 20kw, in quanto tale fattispecie configura eserci-

zio di un’attività commerciale.

2.9.6. Sostituzione parte degli impianti elettrici

… In una abitazione, vengono sostituite prese elettriche e interruttori

installati da oltre 30 anni. Viene acquistato il materiale (prese, interrut-

tori e placche esterne), effettuato il pagamento tramite regolare bonifi-

co e l’istallazione viene fatta dal proprietario. Si può fruire delle detra-

zioni previste per le ristrutturazioni?

… La sostituzione delle prese elettriche e degli interruttori in genere è

considerata come un intervento di manutenzione ordinaria e non straor-

dinaria e, come tale non fruisce della detrazione del 50%. Tali interventi,

infatti, rientrano tra quelli detraibili solo se effettuati su parti comuni

condominiali, mentre sono esclusi per i lavori interni delle singole unità

immobiliari. Nel caso invece tali lavori facciano parte nell’ambito del ri-

facimento dell’impianto elettrico, si rientra sicuramente nella manuten-

zione straordinaria. In tal caso, anche il semplice acquisto dei materiali

fruisce della detrazione del 50%, essendo espressamente agevolate an-

che le spese di acquisto dei materiali in caso di lavori eseguiti in econo-

mia (cioè direttamente dal proprietario). Le spese sostenute per l'acqui-

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sto delle nuove prese potrebbero essere agevolate, in senso lato, in

quanto intervento di adeguamento a norma dell'impianto elettrico pree-

sistente, ma sul punto non vi è un chiaro pronunciamento dell' Agenzia

delle Entrate.

2.9.7. Agevolate le opere per l’allacciamento del gas

… Viene sostituita una caldaia termica esistente, funzionante a gaso-

lio, con un'altra, alimentata a metano, con collegamento nuovo alla rete

gas. Il costo per l'allacciamento alla rete del gas (scavi, ecc.) rientra, uni-

tamente al resto dell'impianto (tubazioni più caldaia) nella detrazione

50%-36%?

… Con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione

dell’intervento di scavo, accessorio alla sostituzione della caldaia e delle

tubazioni la risposta è positiva. Si ricorda infatti che le spese agevolate

con la detrazione Irpef del 36%-50% sono, quelle strettamente connesse

alla realizzazione dell’intervento di recupero edilizio, quali, ad esempio,

quelle relative alla progettazione e all’esecuzione dei lavori, all’acquisto

dei materiali, agli oneri di urbanizzazione, a perizie e sopralluoghi. Tra

queste, si ritiene che non possano essere invece compresi anche gli e-

ventuali contributi pagati dal contribuente per l’allacciamento alla rete

del gas, in quanto tali spese non sono in realtà strettamente inerenti ai

lavori di recupero agevolati, quanto piuttosto rappresentano degli im-

porti corrisposti per l’attivazione di utenze. Nel caso di specie, fermo re-

stando l’assolvimento degli adempimenti previsti (cioè pagamento con

bonifico bancario o postale), la detrazione può essere fruita per le spese

relative ai lavori edili necessari all’allacciamento alla rete del gas, ecce-

zion fatta per l'eventuale contributo per l’allacciamento alla rete pubbli-

ca dei servizio.

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2.9.8. Casa senza riscaldamento

… Si vuole installare un camino a legna in una casa priva di riscalda-

mento. Si possono usufruire le agevolazioni fiscali previste del 50%?

… La risposta è affermativa. La installazione di un camino è comun-

que un intervento che comporta il conseguimento di un risparmio ener-

getico dell’unità immobiliare e come tale, fruisce della detrazione del

36%-50% (articolo 16-bis del Tuir, DPR 917/1986, e articolo 11 del D.L.

83/2012, convertito in legge 134/2012), anche se l’immobile non era

provvisto originariamente di un impianto di riscaldamento.

Si ricorda che la presenza del riscaldamento è indispensabile ai fini

dell’applicazione della detrazione del 55%, ai fini del 36%-50% invece è

sufficiente il miglioramento termico, realizzato anche con l’installazione

di un camino a legno senza un impianto di riscaldamento preesistente.

2.9.9. Trasformazione dell’impianto

… La trasformazione dell'impianto di riscaldamento da Gpl a metano

permette la detrazione Irpef, sia per quanto riguarda il risparmio energe-

tico (55%) sia la ristrutturazione edilizia (50%)? Oppure bisogna sostituire

anche la caldaia?

… Nel caso di specie, si rende applicabile la sola detrazione del 50% e

non quella del 55 per cento. Tra gli interventi che fruiscono del 55%,

rientrano anche quelli per la sostituzione di impianti di climatizzazione

invernale (riscaldamento) mediante l’installazione di caldaie a conden-

sazione, con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per

tali interventi, il valore massimo della detrazione è pari a 30.000 euro

(decreto attuativo del 19 febbraio 2007). Per poter beneficiare della de-

trazione del 55%, però, è necessaria la sostituzione della caldaia con una

a condensazione e l’adeguamento di tutto l’impianto di trasmissione,

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mentre non è sufficiente il passaggio dall’impianto da Gpl a metano che,

invece, fruisce della detrazione del 50%

A tal fine, basta pagare le fatture con bonifico e inserire i dati catastali

dell’immobile in sede di dichiarazione dei redditi.

2.9.10. Ripartizione della detrazione

… Come va ripartita la detrazione?

… La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari

importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2011, i contribuenti di età

non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione, rispettiva-

mente, in cinque o tre rate annuali di pari importo. È necessario, però,

essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa og-

getto di intervento. Non può beneficiare di tale ripartizione, per esempio,

l’inquilino.

Dal 1° gennaio 2012 non è più prevista questa diversa modalità di ripar-

tizione.

2.9.11. Variazione delle unità abitative

… Un immobile è composto da due unità entrambe senza rendita, e

appartenenti alla categoria "collabenti" (F3). Con lavori di manutenzione

straordinaria si vogliono realizzare due posti auto e due appartamenti

(uno per piano). L'agevolazione può riguardare un solo appartamento o

tutti e due, visto che si va a ristrutturare quello che era un solo apparta-

mento, ma che, catastalmente, non risulta tale. Si devono tenere divisi,

tra le diverse nuove unità, gli importi spesi o se è possibile un unico con-

teggio cumulativo.

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… L’Agenzia delle Entrate (circolare 121/E del 1998), ha precisato

che, nell’ipotesi di intervento con variazione del numero delle unità im-

mobiliari abitative (per esempio, da due, abitazione e cantina, a quattro,

cioè due abitazioni e due posti auto, come nel caso in questione), la de-

trazione del 36%-50% (ex articolo 16-bis del Tuir, DPR 917/1986, e artico-

lo 11 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012) si applica comun-

que, con riferimento al numero delle unità immobiliari esistenti all’inizio

dell’intervento. Inoltre, occorre mantenere la separazione tra le spese

relative a ciascuna delle nuove quattro unità (fatture e bonifici separati).

Si consiglia di conservare la eventuale documentazione di supporto, che

possa consentire, all’Agenzia delle Entrate, una ricostruzione del riparto

delle spese a posteriori. Occorre anche tenere conto che, nell’ipotesi di

contestuale intervento tra abitazione e pertinenza, il limite va riferito u-

nitariamente alle due unità immobiliari. Infatti, con la risoluzione 181/E

del 29 aprile 2008, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità di

calcolo delle spese sostenute ai fini del 36%, in caso di interventi di re-

cupero riguardanti sia l’abitazione sia le pertinenze. In particolare,

l’Amministrazione Finanziaria ha specificato che, per gli interventi di re-

cupero eseguiti contemporaneamente sull’abitazione e sulle pertinenze,

anche se accatastate separatamente, si applica il limite unitario di

48.000/96.000 euro, senza potere computare un limite autonomo per gli

interventi relativi alle pertinenze. In particolare, con la risoluzione

124/E/2007, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in virtù di quanto

stabilito dall’articolo 35, comma 35-quater, della legge 248/2006, a parti-

re dal 1° ottobre 2006, il limite di spesa per interventi effettuati conte-

stualmente su abitazioni e pertinenze opera per “unità abitativa e sue

pertinenze unitariamente considerate”.In sostanza, nel caso di specie, il

limite massimo cui commisurare la detrazione è pari, sino al 30 giugno

2013 al 50% di un importo massimo di 96.000 euro, in quanto, pur trat-

tandosi di unità collabenti non accatastate, si è comunque in presenza di

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un fabbricato di tipo abitativo e di una cantina da considerare pertinen-

za dell’abitazione.

2.9.12. Dati catastali in Unico

… Dove vanno indicati in Unico gli identificativi catastali?

… Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio

iniziati a partire dal 2011, vanno indicati nella dichiarazione dei redditi i

dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fru-

ire della detrazione del 36 per cento o del 50 per cento. Deve essere

compilata anche la colonna 10 della sezione della precedente sezione

III-A.

La presente sezione deve essere compilata nella dichiarazione dei reddi-

ti relativa all’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa o, comun-

que, nella prima dichiarazione in cui si fruisce della detrazione per gli in-

terventi di recupero del patrimonio edilizio.

Non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immo-

bili nelle dichiarazioni dei redditi in cui vengono riportate le successive

rate della detrazione.

Se i righi disponibili non sono sufficienti va compilato un quadro aggiun-

tivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta

in alto a destra del Modello.

2.9.13. Indicazione degli estremi di registrazione del contratto

… Quando e dove devono essere riportati in Unico gli estremi di regi-

strazione del contratto?

… Se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono

essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell’immobile (righi

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RP51 e RP53) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazio-

ne o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo RP 54).

Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione

della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di

accatastamento (colonne da 7 a 9 del rigo RP 54).

I dati relativamente agli estremi di registrazione del contratto di loca-

zione o comodato, possono essere ricavati:

dal contratto di locazione o di comodato registrato presso

l’Ufficio;

dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione

tramite Siria, Iris, ‘Locazioni web’ o ‘Contratti online’.

2.9.14. Tapparelle anti intrusione

… Si devono sostituire delle tapparelle in plastica con delle tapparel-

le anti intrusione motorizzate. È possibile fruire della detrazione fiscale

del 50%? Posso presentare tre distinti documenti giustificativi della spe-

sa (fabbro, elettricista, fattura per l'acquisto dei motori) o è necessario

che il lavoro sia giustificato da un'unica fattura?

… La risposta è affermativa. La detrazione del 50%, si applica anche in

relazione alle opere finalizzate ad impedire il compimento di atti illeciti

da parte di terzi, quali l’installazione di tapparelle metalliche con bloc-

caggi (cioè anti intrusione, come nel caso di specie). Per fruire della de-

trazione basta pagare le fatture con bonifico bancario o postale e indi-

care in dichiarazione dei redditi gli estremi catastali del fabbricato. Se si

tratta tre diverse ditte le fatture sicuramente devono essere distinte, così

come i bonifici bancari o postali. L’ Iva, non trattandosi di beni significa-

tivi (D.M. 29 dicembre 1999) è pari al 10%, sempre che trattasi di inter-

vento eseguito su edificio residenziale (articolo 2, comma 11, legge

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191/2009). Ai fini urbanistici è sufficiente la comunicazione al comune di

esecuzione di lavori.

2.9.15. Bonus fiscale e piano casa

… Si sta ristrutturando e ampliando una casa con il “piano casa”, è

possibile beneficiare del 36-50% per il recupero dell’esistente?

… A seguito della demolizione e ricostruzione di un fabbricato con

ampliamento di volumetria, secondo le disposizioni previste dalla nor-

mativa regionale, in attuazione del piano casa è esclusa l’applicabilità

della detrazione del 36/50% riconosciuta per gli interventi di recupero

delle abitazioni.

Diversamente come nel caso di specie dove l’intervento di ampliamento

venga eseguito in base al piano casa nell’ambito di una ristrutturazione

che non comporti la demolizione dell’edificio originario, le agevolazioni

spettano soltanto per le spese riferibili ai lavori sulla porzione preesi-

stente del fabbricato .

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2011 si è

espressa a proposito dell’applicabilità delle detrazioni in presenza di la-

vori di ristrutturazione e ampliamento con o senza demolizione

dell’edificio originario, effettuati in osservanza della normativa regiona-

le in attuazione del “piano casa”.

Laddove la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esi-

stente e con ampliamento dello stesso, la detrazione del 36/50% compe-

te solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento

configura comunque una nuova costruzione.

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2.10. Quadro RP – Interventi di riqualificazione energetica

2.10.1. Detrazione risparmio energetico

… Quali sono i limiti della detrazione del 55%?

… L’agevolazione per gli interventi sul risparmio energetico consiste

in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia

sull’Irpef che sull’Ires, in misura pari al 55% delle spese sostenute entro il

30 giugno 2013.

Più specificatamente:

per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, sono detraibili

le spese per le quali il pagamento è effettuato mediante bonifico

bancario o postale entro il 30 giugno 2013 (per unico 2013 entro il

31/12/2012);

Per interventi di risparmio energetico realizzati nel 2007 la detrazione

andava ripartita in tre quote annuali di pari importo, la prima riportata

nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al

31 dicembre 2007 e le altre due nei due periodi d’imposta successivi.

Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2008, la detrazione poteva es-

sere ripartita in un numero di quote annuali, di pari importo, tra tre e

dieci, su scelta irrevocabile del contribuente da esprimere all’atto della

prima detrazione.

Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, la

detrazione andava ripartita in cinque quote annuali, di pari importo.

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190

Per gli interventi effettuati a partire dal 2011, è obbligatorio ripartire la

detrazione in dieci rate annuali.

2.10.2. Mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate (lavori

pluriennali)

… Nel 2012 sono stati terminati alcuni lavori di ristrutturazione di un

immobile iniziati nel 2010. Sono stati sostituiti anche gli infissi esistenti

con altri di maggior risparmio energetico, pagando, nel mese di ottobre

2011, la ditta che ha eseguito i lavori con il bonifico necessario per avere

le agevolazioni per risparmio energetico (55%). Non avendo inviato nel

2012 alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate e non avendo frui-

to di alcuna detrazione Irpef nel 2012, si può ancora beneficiare di tali

agevolazioni, inviando la prescritta documentazione nei novanta giorni

dalla fine dei lavori all’ Enea?

… Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, è

stato approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni e

le modalità di trasmissione, da presentare all'Agenzia delle Entrate, nel

caso in cui il contribuente abbia sostenuto spese per interventi di riquali-

ficazione energetica, agevolati con la detrazione del 55%, e che si pro-

traggono in più periodi d’imposta. Tale modello, da presentare entro 90

giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto

inizio, deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in

via telematica, direttamente dal contribuente, o tramite intermediari

abilitati.

La comunicazione deve essere inviata per:

i lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunica-

re le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in

cui i lavori sono terminati;

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per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta,

occorre inviare un modello per ciascun periodo d’imposta.

La comunicazione non deve essere presentata:

se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo

d’imposta;

se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non

sono state sostenute spese.

Nel caso posto in domanda, i lavori che fruiscono del 55% sono iniziati e

finiti nel 2011. Tuttavia, siccome i lavori complessivi sul fabbricato sono

terminati nel 2012, la comunicazione doveva essere inviata.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 21/E/2010, ha chiarito che il

mancato, o tardivo, invio della comunicazione da trasmettere in caso di

lavori pluriennali non comporta la decadenza dall’agevolazione, ferma

restando l’applicazione della sanzione in misura fissa (da 258 euro a

2.065 euro), prevista dall’articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/1997, per

l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme

tributarie.

Pertanto, risultano comunque detraibili le quote ai fini del 55%, ivi com-

presa quella non detratta in sede di dichiarazione dei redditi 2012 (i pa-

gamenti sono stati fatti ad ottobre 2011).

In particolare, la prima rata del 55% non detratta andrà richiesta a rim-

borso ai sensi dell'articolo 38 del DPR 602/73, mentre le altre quote di

detrazione opereranno a partire dalla dichiarazione 2013 (relativa al

2012). La comunicazione all'Enea sarà sostituita dal pagamento della

suddetta sanzione amministrativa.

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2.10.3. Comunicazioni all’ENEA

… Per fruire delle detrazioni fiscali del 55% cosa occorre inviare

all'ENEA? Come posso sapere se la mia domanda è stata accettata?

… La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni dal

termine dei lavori debba essere trasmessa all’ Enea per via telematica

tramite l'applicativo raggiungibile dalla homepage del proprio sito, la

documentazione costituita dall’Attestato di qualificazione energetica

(Allegato A al “decreto edifici”) e la scheda descrittiva degli interventi

realizzati (Allegato E) o in alcuni casi, una documentazione semplificata,

costituita dal solo Allegato E (nel caso di sostituzione di impianti termici)

o da una sola scheda informativa semplificata (Allegato F, nel caso di so-

stituzione di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pan-

nelli solari). Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente

da ENEA una ricevuta informatica con il CPID (Codice Personale Identifi-

cativo), valida a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto invio. Non sono

previsti altri riscontri da parte di Enea, né in caso di invio corretto, né in

caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviate as-

severazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, e do-

cumentazione varia, che invece deve essere conservata a cura dell'uten-

te ed esibita in caso di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle En-

trate. Inoltre è facoltà dell'Agenzia richiedere l'esibizione degli originali

degli Allegati inviati (A, E o F), debitamente firmati e datati. L'allegato A

inoltre deve essere necessariamente firmato e timbrato dal tecnico abili-

tato a certificare il rispetto dei requisiti richiesti all'impianto per accede-

re alle detrazioni.

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2.10.4. L’asseverazione delle certificazioni

… Chi può firmare l'asseverazione di un intervento e l'attestato di

qualificazione o certificazione? Tali spese sono detraibili?

… La documentazione prevista dal decreto (asseverazione e attestato

di qualificazione energetica) può essere redatta da un qualsiasi tecnico

abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle com-

petenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo spe-

cifico Ordine o Collegio professionale.

Tuttavia, nelle regioni in cui vige una legislazione regionale più restritti-

va, i tecnici sono soggetti a detta legislazione. Le parcelle dei professio-

nisti sono anch'esse detraibili al 55%.

2.10.5. Soggetti ammessi alla detrazione e reddito insufficiente

… In una abitazione si vuole sostituire finestre e infissi, Visto che la

proprietaria (moglie) non ha la possibilità di beneficiare delle agevola-

zioni per il reddito insufficiente può il marito pagare le spese di ristrut-

turazione e richiedere poi la relativa detrazione?

… La risposta è affermativa. I soggetti ammissibili alla detrazione so-

no i proprietari, locatari o comodatari che sostengono le spese per l'ese-

cuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o su parti di esse di

qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché

con impianto di riscaldamento. Esistenti sono gli immobili accatastati o

con richiesta di accatastamento in corso, se l'edificio non è esistente, non

è concessa l'agevolazione. Nel caso di immobili residenziali, a questi

possono aggiungersi anche i familiari conviventi (il coniuge, i parenti en-

tro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

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2.10.6. Rifacimento del tetto agevolato al 55%

… Si possiedono degli immobili di categoria C/3 e C/1, ma da privato.

Si può beneficiare dell’agevolazione fiscale del 55% a seguito della sosti-

tuzione della copertura in eternit?

… Trattandosi di fabbricati accatastati in C/3 e C/1 non si rende appli-

cabile la detrazione del 50%. Il rifacimento della copertura, a prescinde-

re dalla rimozione della copertura in eternit, può fruire a determinate

condizioni della detrazione del 55% (articolo 4, comma 4, legge 22 di-

cembre 2011, n.214, di conversione in legge del D.L. 201/2011 e articolo

11, legge 134/2012, convertito in legge 134/2012) per gli interventi di ri-

qualificazione energetica (struttura opaca orizzontale).

La detrazione in tal caso è subordinata al conseguimento, al termine

dell’intervento, di una riduzione della trasmittanza termica utile U delle

strutture componenti l’involucro edilizio, in base ai valori riportati nelle

tabelle di cui all’allegato B del decreto 11 marzo 2008.

Per tale categoria di interventi, il limite massimo di detrazione è pari a

60.000 euro.

Entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori occorre inviare all’ Enea la

prescritta documentazione (asseverazione, certificazione energetica e

scheda informativa sull’intervento, rilasciati dal tecnico abilitato).

2.10.7. La detrazione del 55% in Unico PF

… Quali sono le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del

55%

… Nella sezione del modello Unico PF quadro RP sezione IV, vanno

indicate le spese sostenute nell’anno 2012 e/o negli anni dal 2008 al

2011 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esi-

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stenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, per cui spetta la de-

trazione d’imposta del 55 per cento.

Per le spese sostenute nel 2011 e nel 2012 la detrazione va ripartita in

dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per

ciascuna tipologia di intervento effettuato).

Per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 la detrazione è ripartita in

cinque rate annuali.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quel-

le scelte (da tre a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero

delle rate (cinque).

Le tipologie di interventi previste sono:

→ riqualificazione energetica di edifici esistenti;

→ interventi sull’involucro di edifici esistenti;

→ installazione di pannelli solari;

→ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso

in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal paga-

mento dell’ICI, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la

fase di costruzione dell’immobile.

2.10.8. Riqualificazione energetica

… Cosa si intende per interventi di riqualificazione energetica?

… Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli di-

retti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per

soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio che permet-

tono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizza-

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zione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori indi-

cati nelle tabelle di cui all’allegato C del citato decreto del 19/2/2007.

Rientrano in tale tipo di intervento la sostituzione o l’installazione di im-

pianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a

condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscalda-

mento, con caldaie a biomasse gli impianti di cogenerazione, rigenera-

zione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi

le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi

descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua cal-

da, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti).

Per gli interventi realizzati a partire dall’anno 2008, l’indice di prestazio-

ne energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superio-

re ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11

marzo 2008;

2.10.9. Cumulabilità del 55%

… Viene ristrutturato un immobile dopo un evento simico benefician-

do degli incentivi per la ricostruzione posto terremoto. Adeguando

l’immobile alle nuove disposizioni normative in campo energetico, è

possibile usufruire anche delle detrazioni del 55% dell’IRPEF?

… L’Art. 10 del “decreto edifici” al comma 1,sostiene che le detrazioni

in oggetto “non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da

altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui

all’Art. 1, commi da 2 a 5”.

Il che significa che nel caso in cui per la stessa opera (e quindi per la

stessa spesa), si possa usufruire di più detrazioni previste da normative

nazionali (ad esempio quelle del 55%, del 36% o altri incentivi diversa-

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mente finalizzati), non essendo questi cumulabili, l’utente deve scegliere

di avvalersi di una di queste agevolazioni.

Qualora invece tali incentivi interessino opere diverse (sia pure

nell’ambito del medesimo intervento di riqualificazione edilizia) e, in re-

lazione ad ognuna di esse, competa una diversa agevolazione, il contri-

buente potrà beneficiare dell’agevolazione prevista di volta in volta per

ciascuna di esse.

Così ad esempio, se il contribuente effettua lavori di rifacimento del tet-

to, rientranti solo nell’ambito agevolativo della ricostruzione a seguito di

eventi sismici e, allo stesso tempo, interventi di installazione di pannelli

solari interessati soltanto dalla detrazione del 55%, egli potrà beneficia-

re, per il primo intervento, dell’agevolazione post-sisma e, per il secondo,

della detrazione del 55%.

2.10.10. Rettifica della scheda informativa

… Si può rettificare la scheda informativa sugli interventi realizzati?

… La scheda informativa deve contenere i dati identificativi del sog-

getto che ha sostenuto le spese, dell’edificio su cui i lavori sono stati e-

seguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che

ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese

professionali, e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del termine pre-

visto per l’invio, eventuali errori commessi nella compilazione della

scheda informativa.

Si possono correggere, errori materiali sui dati anagrafici del contribuen-

te e dei beneficiari della detrazione, i dati identificativi dell’immobile

oggetto di intervento, gli importi di spesa indicati in misura non corri-

spondente a quella effettiva. In ogni caso, la comunicazione in rettifica

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della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione

della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in

detrazione.

Non è necessario rettificare la scheda informativa quando è stato indica-

to un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della

fattura, o non è stato segnalato che possono aver diritto alla detrazione

più contribuenti. In questi casi, infatti, è sufficiente che il contribuente

che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei

documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui ta-

le onere è stato effettivamente sostenuto. Poiché la detrazione compete

solo per le spese effettivamente sostenute, in caso di sconti o abbuoni ri-

conosciuti successivamente all’invio della scheda informativa, il contri-

buente ha l’obbligo di assoggettare a tassazione separata le somme ri-

cevute a tale titolo e per le quali in anni precedenti ha fruito della detra-

zione.

2.10.11. Asseverazione del tecnico abilitato

… L’asseverazione del tecnico abilitato quando può essere sostituita

dalla certificazione dei produttori?

… Tra i documenti necessari per ottenere la detrazione vi è

l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli

interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dalle specifiche norme. In

caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio

l’asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo uni-

tario. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di fi-

nestre ed infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza non

superiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei pro-

duttori.

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In base alle disposizioni introdotte dal D.M. 6 agosto 2009,

l’asseverazione può essere:

sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità

al progetto delle opere realizzate;

esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescri-

zioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e

relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni

competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del pro-

prietario dell’immobile o di chi ne ha titolo.

Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente

l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione.

2.10.12. Effettuazione dei pagamenti

… Come devono essere effettuati i pagamenti?

… Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il

soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.

In particolare è previsto che:

i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare

il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o

postale;

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indi-

cati:

→ la causale del versamento;

→ il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale

è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

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2.10.13. Documentazione da conservare

… Quali sono i documenti da conservare?

… Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed e-

sibire all’Amministrazione Finanziaria, ove ne faccia richiesta, la docu-

mentazione relativa agli interventi realizzati.

In particolare, va conservato:

il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;

la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccoman-

data postale all’Enea;

le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamen-

te sostenute per la realizzazione degli interventi;

per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del

bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il

pagamento.

Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifi-

ci devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia

della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di riparti-

zione delle spese. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile,

deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso

all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

2.10.14. Detrazione per la caldaia a condensazione

… Un proprietario di un fabbricato con alcuni alloggi locati con con-

tratti convenzionati e con impianto di riscaldamento centralizzato, vuole

sostituire l'attuale caldaia a gasolio con una caldaia a condensazione

funzionante a gas. E’ possibili usufruire dell’agevolazione del 55%?

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… Tra gli interventi che fruiscono del 55% rientrano anche quelli per

la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento)

mediante l’installazione di caldaie a condensazione con contestuale

messa a punto del sistema di distribuzione. Per tali interventi, il valore

massimo della detrazione è pari a 30.000 euro. Per poter beneficiare del-

la detrazione del 55% è venuto meno l’obbligo, da parte del contribuen-

te, di acquisire l’attestato di qualificazione energetica. I soggetti interes-

sati al beneficio, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti

termici con caldaie a condensazione, sono tenuti ad acquisire la seguen-

te documentazione:

asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza

dell’intervento ai requisiti richiesti;

scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i

dati elencati nello schema di cui all’allegato E del decreto 19

febbraio 2007.

I produttori di caldaie a condensazione nel caso di impianti di potenza

nominale del focolare inferiore a 100 Kw possono fornire direttamente

l’asseverazione.

Il pagamento deve avvenire con bonifici bancari o postali a fronte delle

fatture intestate al proprietario. La scheda informativa deve essere invia-

ta telematicamente all’ Enea entro 90 giorni dal collaudo dell’intervento.

La sostituzione della caldaia fruisce in alternativa anche della detrazio-

ne del 50% (articolo 16-bis del Tuir 917/1986 e articolo 11, D.L. 83/2012,

convertito in legge 134/2012). A tal fine basta pagare le fatture con boni-

fico e inserire i dati catastali dell’immobile in sede di dichiarazione dei

redditi.

Si fa presente, in ogni caso, che non è sufficiente per fruire della detra-

zione solo sostituzione della caldaia preesistente con una condensazio-

ne, ma è necessaria anche la messa a punto del sistema di distribuzione

intervenendo anche su tutto l’impianto sino ai caloriferi all’interno delle

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singole unità immobiliari, che devono consentire l’ottimale funziona-

mento della caldaia garantendo la non dispersione delle unità terminali.

2.10.15. Sostituzione porta d’ingresso

… E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso?E

quella del box auto adiacente?

… L'art. 2 del D.M. 11/3/08, come modificato dal D.M. 26/1/10, equipa-

ra definitivamente la trasmittanza di porte e finestre, indicate entrambe

come "chiusure apribili e assimilabili", imponendo il rispetto dei valori

indicati nell'allegato B al decreto ai fini delle detrazioni fiscali, ripren-

dendo e completando quanto già stabilito dall'art. 4 c. 4 lettera c) del

DPR 59/09.

Quindi la sostituzione di porte può essere agevolata ma condizione indi-

spensabile è che il locale protetto sia riscaldato.

Nel caso specifico, quindi,si ritiene che la sostituzione della porta del

box auto possa essere ammessa ad agevolazione solo se il locale è mu-

nito di impianto di riscaldamento.

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2.11. Altri quadri del Modello UNICO PF – RR, RM, AC

2.11.1. Quadro RR - L’indicazione del reddito d’impresa per la

determinazione della base imponibile

… Le istruzioni di Unico 2013 nel quadro RR riportano l’indicazione

che la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costi-

tuita dalla totalità dei redditi d’impresa posseduti nel 2012. I soci di S.r.l.

iscritti alla Gestione commercianti o artigiani devono quindi indicare an-

che la parte di reddito d’impresa corrispondente alla loro quota, anche

se non distribuiti utili ai soci?

… La base imponibile sulla quale vanno calcolati i contributi previ-

denziali è data dalla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini IRPEF

per l’anno 2012. �

Per determinare la base imponibile IVS, deve essere considerata la quota

del reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini IRES, che spettereb-

be al socio in ragione della propria quota di partecipazione agli utili (ri-

portata a colonna 3 del rigo RR2 di Unico PF 2013).

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Il dato è rilevabile dal Modello UNICO 2013 Società di capitali quadro

RN, rigo RN6, col. 2, naturalmente rapportato alla quota di partecipazio-

ne del socio nella società.

Ai soli fini previdenziali trova comunque applicazione il principio della

cosiddetta trasparenza, utilizzato ai fini reddituali nelle società di perso-

ne: la base imponibile IVS è quindi costituita dalla quota parte di reddito

IRES dichiarato dalla SRL ed attribuibile al singolo socio, indipendente-

mente dalla percezione effettiva dei relativi dividendi.

Ciascun socio di SRL iscritto alla gestione IVS deve provvedere pertanto

alla compilazione del quadro RR del Mod. UNICO 2013 PF, anche qualo-

ra il quadro RL della stessa dichiarazione non sia compilato e gli è pre-

clusa la possibilità di utilizzare il Mod. 730.

Come precisato nella Circolare INPS 12 giugno 2003, n. 102, per i soci la-

voratori di SRL, (per i quali vige l’obbligo contributivo IVS) ai fini previ-

denziali, il reddito di capitale ad essi attribuibile assume infatti la quali-

ficazione di reddito d’impresa.

Nel caso di soci che detengono partecipazioni in S.r.l. che hanno, invece,

optato per il regime della trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del Tuir, il

reddito cui fare riferimento ai fini della determinazione del contributo

IVS corrisponde alla quota di reddito imputata ai soci proporzionalmen-

te alla quota di partecipazione agli utili e alle perdite da essi detenuta.

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205

Tale quota viene evidenziata dalla società nel quadro TN del Modello

UNICO SC 2013:

Tale reddito confluisce nel quadro RH, Mod. UNICO PF 2013:

Attraverso l’opzione per il regime della trasparenza fiscale di cui all’art.

116, TUIR, la società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria,

costituita esclusivamente da soci persone fisiche, viene infatti equiparata

ad una società di persone.

I redditi (o le perdite) imputati al socio dalla società partecipata traspa-

rente vanno infatti indicati nella Sezione II del quadro RH e concorrono

quindi alla formazione del reddito totale da partecipazione determinato

nella successiva Sezione III.

Pertanto, come nel caso dei soci di società di persone, il dato rilevante è

quello indicato nel rigo RH14, col. 2..

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Va tenuto presente che se la partecipazione nella società trasparente è

detenuta nell’ambito dell’attività d’impresa e non a titolo personale, la

quota di reddito o di perdita concorre alla formazione del reddito

d’impresa nel quadro RG o RF e non nel quadro RH del Modello PF UNI-

CO 2013.

Conseguentemente, ai fini previdenziali è necessario fare riferimento u-

nicamente al reddito dell’impresa individuale determinato nei quadri RF

o RG.

2.11.2. Quadro RM ed RW – immobile estero concesso in locazione

… Delca Clara possiede un fabbricato a Praga che concede in loca-

zione a un canone per il 2012 pari a 15.000 euro (cambio medio di

25,1491 corone per 1 euro, come da Provv. AdE del 31 gennaio 2013).

L'immobile ha un costo di acquisto complessivo di euro 200.000. Nella

repubblica Ceca, l'immobile è soggetto all'imposta locale sul patrimonio

su una base imponibile corrispondente a 120.000 euro. L'imposta patri-

moniale estera pagata nel 2012 è stata pari a 300 euro.

L'imposta estera sul reddito da locazione è stata pari a 1.575 euro (15%

su un imponibile di 10.500 pari al canone al netto delle spese o di una

apposita deduzione forfettaria).

Nel modello Unico 2012 è già stata pagata l'Ivie che ora diventa un ac-

conto a seguito della legge 228/2012. Come vanno compilati i quadri RM

ed RW di UNICO PF?

… Ai fini Irpef, il contribuente deve dichiarare il reddito dell'immobile

locato nel quadro RL, rigo RL12 del modello Unico PF 2013, indicando

l'imponibile dichiarato all'estero (10.500 euro). Detto importo si somma

agli altri reddito di Clara per essere tassato con Irpef progressiva.

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UNICO 740/2013: casi pratici

207

Se il canone non fosse imponibile all'estero, si indicherebbe l'importo al

netto della deduzione del 15% prevista in Italia.

Dato che l'immobile è locato, non spetta l'esenzione Irpef prevista solo

per i fabbricati non locati soggetti ad Ivie, dall'articolo 19, comma 15-ter,

del Dl 201/2011 (novità della legge 228/2012).

Il contribuente può fruire di un credito di imposta sulla base dell'imposta

sul reddito pagata all'estero (1.575 euro) compilando il quadro CR del

modello Unico.

Ai fini IVIE, va calcolata l’imposta e compilato il quadro RM di Unico

2013, sezione XV-A:

- Imponibile: 120.000 (RM30 colonna 1);

- quota di possesso 100% (RM30 colonna 2);

- periodo: 12 (RM30 colonna 3);

- imposta: (120.000 x 0,76%) = 912 (RM30 colonna 4);

- credito per imposta ceca: 300 (RM33 colonna 5);

- imposta dovuta (912 – 300) = 612 (RM30 colonna 7, da ripor-

tare a RM32 colonna 1);

- imposta versata nel modello Unico 2012: 612 euro (RM32 co-

lonna 2);

- imposta da versare: 612-612= zero (RM32 colonna 3).

Si dovrà invece versare l'acconto 2013 con le modalità ordinarie.

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208

Ai fini del monitoraggio fiscale, va compilata la sezione II del quadro

RW.

Nel rigo RW4 si esporrà:

- il codice 275 corrispondente alla Repubblica ceca (colonna

1);

- il codice 15 corrispondente all'investimento immobiliare

(colonna 2)

- e l'importo di 200.000 (colonna 3) pari al costo di acquisto.

L’imposta deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto

per il versamento delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione

dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento, ai sensi

dell’articolo 17, commi 1 e 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

E’ consentito rateizzare l’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 20 del de-

creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le san-

zioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all’imposta sul valore

degli immobili situati all’estero si applicano le disposizioni previste per

l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

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209

2.11.3. L’IVIE versata nel 2012 diventa acconto 2012

… Un contribuente che ha versato con F24 l’IVIE su un immobile

all’estero il 09 luglio 2012, può considerare quanto corrisposto come ac-

conto, a seguito del differimento dell’applicazione dell’imposta al 2012

grazie alla Legge di Stabilità 2013?

… Secondo le novità della Legge di Stabilità 2013, quanto è già stato

corrisposto dai contribuenti a luglio/agosto del 2012 non viene perso, ma

va considerato acconto dell'imposta dovuta per il 2012, il cui versamento

deve avvenire nel 2013, sia in acconto che a saldo, con lo stesso mecca-

nismo “acconto-saldo” del versamento del l'Irpef.

L'agenzia delle Entrate, con Provv. del 5 giugno 2012 e con Circolare

28/E del 2 luglio 2012, ha chiarito che, per il 2011, il versamento del l'im-

posta, da effettuare in un'unica soluzione, avrebbe dovuto avvenire:

- entro il 9 luglio 2012

- oppure entro il 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello

0,40%.

Inoltre, l'Agenzia aveva ritenuto che fosse possibile rateizzare l'imposta

versando in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli

interessi al 4 % annuo, a decorrere dal mese di scadenza (ma il paga-

mento avrebbe dovuto essere completato entro il mese di novembre del-

lo stesso anno di presentazione dell'Unico 2012).

Nella maggior parte dei casi, quindi, i contribuenti non dovranno versare

IVIE nel 2013 per il 2012, dato lo scomputo dell’importo versato per il

2011.

In altri casi, potrebbe succedere che i contribuenti che hanno versato I-

VIE nel 2011, non la debbano versare nel 2012: ad es. se l’immobile og-

getto di tassazione viene ceduto nel 2011. Il contribuente matura in tal

caso un credito di importo pari alla maggiore imposta versata.

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210

Se dovessero versare ugualmente l’imposta va ricordato che la Risolu-

zione n. 27/E del 19 aprile 2013 ha ridenominato i codici tributo già isti-

tuiti, “4041”, “4042”, “4043”:

- “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati

all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti

nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con

modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO”;

- “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati

all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti

nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con

modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie –

SALDO”;

- “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie

detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio

dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla

L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”.

Inoltre, per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’Ivie

e dell’Ivafe dovute a titolo di acconto, la stessa risoluzione 27/E ha isti-

tuito i seguenti codici tributo:

- “4044” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati

all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti

nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con

modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RA-

TA”

- “4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati

all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti

nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con

modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA

RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”

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211

- “4046” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati

all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti

nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con

modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie –

ACCONTO”

- “4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie

detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio

dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla

L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”

- “4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie

detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio

dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla

L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O AC-

CONTO IN UNICA SOLUZIONE”.

2.11.4. Soggetti passivi IVIE

… E’ tenuto a versare IVIE solo il proprietario dell’immobile all’estero

o anche chi ha un diritto reale sullo stesso?

… I soggetti passivi tenuti al versamento dell’IVIE sono le persone fisi-

che residenti nel territorio italiano:

- che siano proprietari di un immobile (fabbricato, area fabbricabi-

le e terreno a qualsiasi uso destinato) sito in un Paese diverso

dall'Italia;

- ovvero titolare di un diritto reale sull'immobile stesso (uso, abita-

zione, usufrutto, enfiteusi e superficie - invece, non è soggetto

passivo il titolare della nuda proprietà);

- il concessionario di aree di proprietà del demanio;

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212

- il locatario per gli immobili anche se in corso di costruzione ov-

vero da costruire, concessi in leasing. In questo caso, il locatario è

soggetto passivo dal momento della stipula del contratto fino al-

la conclusione dello stesso.

N.B. Il solo diritto di proprietà fondiaria, denominato freehold nella legi-

slazione inglese, non ha l'obbligo di assoggettamento ad Ivie, così come

è stato precisato dalla Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 28/2012 del

2 luglio 2012.

Il concetto di residenza - Nella Circolare 28/E del 2 luglio 2012, l'agenzia

delle Entrate ha precisato che al fine di individuare la residenza delle

persone fisiche è necessario fare riferimento alla nozione contenuta

nell'articolo 2, comma 2, del Tuir.

Secondo questa norma, si considerano residenti “le persone che per la

maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della

popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la

residenza ai sensi del Codice civile”.

Criteri che, come noto, sono alternativi poiché è sufficiente che se ne re-

alizzi uno soltanto al fine di “legare” fiscalmente la residenza di una per-

sona fisica in Italia.

Inoltre, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani

cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati

o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4 mag-

gio 1999 (paragrafo 1).

2.11.5. Immobile in comproprietà all’estero

… Se un immobile all’estero è detenuto in comproprietà tra più sog-

getti, chi deve versare l’IVIE?

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… Ovviamente, nel caso di immobili detenuti in comunione tra più

soggetti, l’imposta è dovuta da ognuno di essi in ragione della propria

quota.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi

dell'anno nei quali si è protratto il possesso (a tal fine il mese durante il

quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni viene compu-

tato per intero - regola applicata anche ai fini IMU).

2.11.6. Base imponibile IVIE

… Cosa si calcola la base imponibile IVIE?

… L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore

dell’immobile e non è dovuta qualora l’importo dell’imposta così calco-

lata (prima di applicare le specifiche detrazioni previste) non superi

complessivamente euro 200 (come modificato dal DL 16/12).

Il valore è costituito dal:

- costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti

- e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine di cia-

scun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile.

Laddove l’immobile sia stato costruito si avrà riguardo al costo di costru-

zione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documenta-

zione.

Per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello

dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o, in

mancanza, il costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risul-

tante dalla relativa documentazione o, in assenza di documentazione, il

valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

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214

Vi è notevole difficoltà nell’applicazione dell’IVIE in maniera uniforme,

date le differenti normative e i diversi istituti giuridici dei vari Paesi ove

si trovano gli immobili, con le quali ci si deve confrontare per la deter-

minazione della materia imponibile. Si giunge al paradosso che due sog-

getti che siano in possesso di due immobili identici, siti nello stesso luo-

go, in un medesimo Stato, potrebbero essere assoggettati a

un’imposizione notevolmente differente in relazione all’anno nel quale

hanno acquistato il bene e, quindi, al conseguente differente valore eco-

nomico dello stesso all’atto dell’acquisto.

Qualora l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 di-

cembre dell’anno si deve fare riferimento al valore

dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione.

costo di costruzione costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti (o cri-teri dettati dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è

situato)

VALORE IMMOBILE SOTTOPOSTO A IVIE

valore di mercato rilevabile al termi-ne di ciascun anno solare o al termi-

ne del periodo di detenzione

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UNICO 740/2013: casi pratici

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2.11.7. IVIE per immobili in Europa

… Come va determinata la base imponibile dell’IVIE per un immobi-

le sito in Europa?

… Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’UE o in Paesi ade-

renti allo Spazio economico europeo (SEE: Paesi membri dell’Unione Eu-

ropea, Norvegia e l’Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di in-

formazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione

dell’imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e ri-

valutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di

imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte de-

terminate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili so-

no pervenuti per successione o donazione.

Nel caso in cui ad uno stesso immobile siano attribuibili diversi valori ca-

tastali ai fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, deve

essere preso in considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle

imposte patrimoniali, comprese quelle di competenza di enti locali e ter-

ritoriali. Pertanto, per gli immobili nei predetti Stati si assume diretta-

mente il valore catastale, intendendosi per tale il valore dell’immobile

preso a base per la determinazione di imposte ivi dovute.

Non è, invece, utilizzabile, a tal fine, un valore che esprima il reddito

medio ordinario dell’immobile, a meno che la legislazione locale non

preveda l’applicazione di meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione

analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, idonei a consentire

la determinazione del valore catastale dell’immobile.

In mancanza del valore catastale come sopra definito, si deve fare rife-

rimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di

mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Per evitare di-

sparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in

epoche diverse, qualora la legislazione estera preveda un valore espres-

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sivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplica-

zione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italia-

na, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore

dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio or-

dinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU (cfr. tabella 2 allegata alla

circolare).

Il percorso da seguire per capire quale valore prendere a riferimento per

la determinazione della base imponibile è fornito dalla stessa Agenzia

ed è il seguente:

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Nella seguente Tabella 1 allegata alla Circolare vanno distinti i Paesi per

i quali:

- risulta compilata la colonna 2: si deve assumere quale base im-

ponibile IVIE il valore catastale dell’immobile utilizzato ai fini

dell’assolvimento delle imposte indicate in tale colonna;

- non risulta compilata la colonna 2 (Belgio, Francia, Irlanda e Mal-

ta), per la determinazione della base imponibile si deve fare rife-

rimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al

valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile

o, a scelta del contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando

il reddito medio ordinario, eventualmente previsto dalle legisla-

zioni locali, per i coefficienti IMU.

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2.11.8. Dimissioni amministratori e differimento del termine

canonico

… Chi può versare l’IVIE con l’aliquota ridotta al 4 per mille?

… Il comma 15-bis dell’articolo 19 del Decreto Salva Italia, istitutivo

dell’IVIE, prevedeva che per:

i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano:

- per una sua suddivisione politica

- o amministrativa

- o per un suo ente locale,

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e per le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizza-

zioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in

Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti

dall’articolo 2 del TUIR, in base ad accordi internazionali ratifica-

ti,

l’imposta sugli immobili detenuti all’estero si applicava nella misura ri-

dotta dello 0,4 per cento per l’immobile adibito ad abitazione principale

e per le relative pertinenze (come l’IMU).

Tutte queste previsioni sono state soppresse dalla Legge di Stabilità

2013, che ha previsto l’applicazione dell’imposta in parola nella misura

ridotta dello 0,4% per tutti gli immobili situati all’estero adibiti ad abita-

zioni principali e alle relative pertinenze e, quindi, non soltanto per quel-

li riconducibili ai soggetti cui alla versione originale del comma 15-bis.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione princi-

pale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a

concorrenza del suo ammontare, la somma di euro 200 rapportata al pe-

riodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione (DETRAZIO-

NE FISSA valevole anche ai fini IMU).

TUTTI COLORO CHE ADIBISCONO AD AB. PRINCIPALE L’IMMOBILE

SOGGETTI CHE PRESTANO LAVORO ALL’ESTERO: PRESSO ORGANISMI INTERNAZIONALI;

O PER LO STATO ITALIANO

IVIE AL 4 per mille

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Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più

soggetti passivi, la detrazione spetta, proporzionalmente alla quota per

la quale la destinazione medesima si verifica, a ciascuno dei soggetti

passivi la cui residenza fiscale in Italia sia determinata sulla base delle

speciali disposizioni di cui sopra.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per cia-

scun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abi-

tualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad

abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al

netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di

euro 400.

Non spetta invece la franchigia di euro 200 di cui al comma 15

dell’articolo 19 del decreto.

2.11.9. Compilazione del quadro RM – sezione IVIE

… Come va compilata la sezione dedicata al calcolo dell’IVIE?

… Al fine di dichiarare il valore degli immobili situati all’estero deve

essere compilata la Sezione XV-A del quadro RM del modello UNICO

Persone fisiche.

I righi da RM30 a RM32 devono essere compilati tenendo presente che:

i Righi RM30 e RM31 vanno compilati utilizzando un rigo per ciascun

immobile posseduto all’estero.

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in colonna 1, indicare il valore dell’immobile situato all’estero;

in colonna 2, indicare la quota di possesso (in percentuale)

dell’immobile situato all’estero;

in colonna 3, indicare il numero di mesi di possesso dell’immobile. Si

considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni;

in colonna 4, riportare l’imposta calcolata applicando al valore indi-

cato in colonna 1, rapportato alla quota e al periodo di possesso:

- – l’aliquota dello 0,76 per cento. L’imposta non è dovuta e

pertanto non va compilata la presente colonna 4, se

l’imposta sul valore complessivo dell’immobile (colonna 1

x 0,76) non supera 200 euro;

- – l’aliquota dello 0,40 per cento per l’immobile, e relative

pertinenze, adibito ad abitazione principale (casella di co-

lonna 7 barrata). In tal caso l’imposta è dovuta anche se

l’imposta sul valore complessivo dell’immobile non supe-

ra 200 euro;

in colonna 5, riportare il credito d’imposta pari al valore

dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato

l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi UE o aderenti allo SEE,

riportare il credito d’imposta derivante dall’eventuale eccedenza di

imposta reddituale estera. L’importo indicato in questa colonna non

può comunque essere superiore all’ammontare dell’imposta dovuta

indicata in colonna 4;

in colonna 6, riportare la detrazione spettante di 200 euro rapporta-

ta al periodo dell’anno durante il quale l’immobile e relative perti-

nenze sono state adibite ad abitazione principale (in tal caso va bar-

rata la casella 8; la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun

figlio di età non superiore a 26 anni perché dimorante abitualmente

e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abi-

tazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al

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netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo

di 400 euro;

in colonna 7, indicare l’imposta dovuta pari alla differenza tra

l’imposta calcolata (colonna 4) e il credito d’imposta spettante (co-

lonna 5) e la detrazione (colonna 6);

in colonna 8, la casella va barrata nel caso si tratti di immobile, e re-

lative pertinenze, adibito ad abitazione principale, in tal caso si ap-

plica l’aliquota ridotta dello 0,40 per cento.

Il rigo RM32 deve essere compilato dal contribuente per determinare

l’imposta dovuta ed eventualmente da versare per l’anno 2012. In parti-

colare indicare:

in colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli

importi determinati nella colonna 7 dei righi compilati nella presen-

te sezione. L’imposta non va versata se l’importo di questa colonna

non supera 12 euro.

in colonna 2, l’imposta sul valore degli immobile posseduti all’estero

calcolata nel quadro RM, sezione XVI del Modello Unico PF 2012,

che si considera eseguito in acconto per l’anno 2012;

in colonna 3, l’imposta a debito, se la differenza tra il totale imposta

dovuta (importo indicato in colonna 1) e acconto versato (importo

indicato in colonna 2) è positiva; in tal caso l’imposta sul valore degli

immobili situati all’estero va versata con il modello F24, indicando il

codice tributo 4041, con le stesse modalità e scadenze previste per

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l’Irpef ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento

dell’imposta in acconto e a saldo.

in colonna 4, imposta a credito, se la differenza tra il totale imposta

dovuta (importo indicato in colonna 1) e acconto versato (importo

indicato in colonna 2) è negativa (riportare in RX18).

2.11.10. CANONE RAI speciale

… Sono un benzinaio e ho ricevuto da pochi giorni una lettera con cui

la RAI mi invita a pagare il canone RAI speciale per l’utilizzo della radio

nei locali adibiti all’attività. Devo indicare anche questo canone nella

mia dichiarazione dei redditi?

… Il Decreto Salva Italia all’art. 17 prescrive che le imprese e le socie-

tà, in sede di dichiarazione dei redditi, debbano indicare:

→ il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione;

→ la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa

di abbonamento radiotelevisivo speciale;

→ eventuali altri dati relativi all’abbonamento, ai fini della verifica

del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo spe-

ciale.

Nel frontespizio di Unico PF 2013 il benzinaio dovrà compilare la casella

dedicata al canone Rai speciale in quanto esercita un’attività d’ impresa

e detiene un apparecchio atto o adattabile alla ricezione del segnale di

radiodiffusione. Inoltre il segnale viene diffuso in un locale aperto al

pubblico.

Il codice da indicare per l’utilizzo della radio è il codice “1” (radio)

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E’ da ricordare che se il benzinaio non avesse detenuto alcun apparec-

chio (radio o tv) sarebbe comunque tenuto a compilare la casel-

la “Canone RAI” indicando il codice “3”.

Avendo compilato la casella del frontespizio con il codice “1”, è tenuto

alla compilazione anche dei righi RS38 e RS 39, indicando nel rigo RS38 a

colonna 2 il numero di abbonamento radio, da colonna 3 a 7 l’indirizzo

per cui è stato stipulato l’ abbonamento (che in questo caso coincide-

ranno), a colonna 8 la categoria E.

La colonna 1 del rigo non va compilata se l’intestatario degli abbona-

menti è il benzinaio, che è anche dichiarante.

La colonna 9 va compilata con la data del versamento, se si tratta del

versamento di un nuovo canone rai speciale pagato nel 2012 per la pri-

ma volta, come si desume dal caso (ricezione della lettera in questi gior-

ni).

Si riporta di seguito un fac-simile di lettera che la Rai S.p.A. ha fatto re-

capitare nel 2012 e lo farà nel 2013 a benzinai e parrucchieri e altre ca-

tegorie di titolari di redditi d’impresa:

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2.11.11. Veicolo in godimento al socio di Srl: reddito diverso o

da lavoro dipendente?

… In capo a un socio amministratore di SRL (non in regime di traspa-

renza) che non percepisce compenso e alla quale è stata data

un’autovettura in godimento promiscuo, si genera un reddito diverso op-

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pure un reddito assimilato al lavoro dipendente? In questo ultimo caso

avremo un cedolino soltanto per il benefit?

… L’Agenzia delle Entrate, in caso di veicoli concessi in uso promi-

scuo agli amministratori, nella Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007 ha

confermato quanto precisato con la Circolare n.5/E del 2001, punto 10,

ossia l’assimilazione operata dall’art. 34 della L. 342/2000 del trattamen-

to fiscale dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata ai

redditi di lavoro dipendente, concernente le modalità di determinazione

del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si con-

figura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tut-

ti gli effetti di legge ed, in particolare, non opera con riferimento alle di-

sposizioni che regolano la deduzione dal reddito d’impresa o di lavoro

autonomo.

L’art. 164 del Tuir non prevede nulla in merito al trattamento da riserva-

re ai veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori posto che nel-

la lettera b-bis) la deducibilità nella misura del 90% (70% dal 2013) ri-

guarda esclusivamente i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per

la maggior parte del periodo d’imposta.

Pertanto, qualora un’autovettura venga data in uso promiscuo

all’amministratore, l’ammontare del fringe benefit che concorre a forma-

re il reddito dell’amministratore è deducibile per l’impresa, ai sensi

dell’art. 95 del Tuir, fino a concorrenza delle spese sostenute da

quest’ultima. L’eventuale eccedenza delle spese sostenute dall’impresa

rispetto al benefit è deducibile in misura pari al 40% (27,5% o 20% dal

2013) tenuto conto dei limiti massimi di costo di acquisto stabiliti

dall’art.164 del Tuir comma 1 lett. b).

In capo all’amministratore l’assegnazione dell’autovettura in uso promi-

scuo costituirà un compenso in natura tassabile in misura pari al 30%

dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale del vei-

colo pari a 15.000 Km. annui calcolati sulla base del costo chilometrico

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indicato dalle tabelle nazionali ACI. La base imponibile del benefit in ca-

po all’amministratore deve essere determinata al netto degli ammorta-

menti eventualmente trattenuti al medesimo per l’utilizzo del veicolo.

Nel caso prospettato nel quesito, dunque, non vi è nessuna tassazione

del socio quale reddito diverso; si seguono le regole del benefit: tassa-

zione sul 30% della tariffa Aci, al netto di eventuali somme pagate alla

società; per la società spese deducibili al 90% (soci-dipendenti) e al 40%

con tetto di € 18.076 come costo rilevante (soci-amministratori).

Il rimborso va indicato nel cedolino anche se non vi è compenso (si veda

Interpello Min. Lavoro n.27 del 06.07.20120).

In vista della stretta sulla deduzione dei costi in vigore dal 2013, è oppor-

tuno valutare l'intestazione personale con utilizzo del sistema dei rim-

borsi a piè di lista.

2.11.12. Contribuente dimorante stabilmente in Spagna ma che

produce reddito anche in Italia

… Sono un contribuente residente in Italia, ma vivo a Granada da or-

mai 10 anni. Non sono iscritto all’AIRE e pago le imposte in Spagna sui

redditi percepiti. Nel modello Unico PF oltre ai redditi degli immobili che

possiedo in Italia e il reddito di partecipazione che deriva da una quota

in una S.a.s., cosa devo dichiarare (anche in riferimento all’IVIE, IVAFE e

quadro RW)?

… Il caso è quello di un soggetto residente in Italia, intestatario di

immobili e di quote di società di persone, che vive stabilmente a Grana-

da, città in cui lavora e paga le imposta, non iscritto all’Aire. In merito al-

la dichiarazione dei redditi, oltre ai fabbricati e ai redditi da quadro H, si

chiede se deve dichiarare altro, facendo specifico riferimento al monito-

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raggio fiscale e alle nuove imposte patrimoniali introdotte dal Decreto

Salva Italia.

I redditi da dichiarare in Italia dipendono dalla residenza fiscale del sog-

getto, come previsto dall’articolo 3 del Tuir. La residenza fiscale è indivi-

duata in Italia qualora il soggetto sia in possesso, alternativamente, di

uno dei seguenti requisiti:

i) iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente;

ii) domicilio nel territorio dello Stato;

iii) residenza nel territorio dello Stato.

Il soggetto del quesito, non iscritto all’Aire, si deduce sia iscritto

all’Anagrafe italiana, e, dunque, va considerato fiscalmente residente in

Italia. A livello internazionale vanno esaminate le norme convenzionali

contro la doppia imposizione (Convenzione tra l’Italia e la Spagna) in

quanto, essendo accordi tra più stati prevalgono sulla normativa interna,

e definiscono i casi di doppia residenza.

Se invece il soggetto non sia fiscalmente residente in Italia egli sarà te-

nuto:

a dichiarare il reddito da fabbricati e il reddito da partecipazioni

(solo i redditi prodotti in Italia) nei quadri RB ed RH;

non è tenuto al versamento delle nuove imposte patrimoniali sui

beni esteri e sulle attività finanziarie estere (IVIE e IVAFE) poiché

il presupposto soggettivo fa scattare l’imposizione solo per con-

tribuenti residenti in Italia;

non è tenuto a segnalare i beni esteri e le attività finanziarie nel

Modulo RW poiché anche per il monitoraggio fiscale è richiesta

la residenza fiscale in Italia.

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2.11.13. Unico PF 2012 integrativo per scontare il 100% della

detrazione per figli a carico non goduta

… Lo scorso anno nel 730/2012 ho goduto della detrazione per figli a

carico al 50%, mentre mia moglie, dotata di partita iva ha dichiarato nel

modello UNICO PF 2012 nel quadro CM (adotta il regime dei minimi) un

reddito inferiore al mio. Non avendo imposta capiente per poter godere

del 50% restante della detrazione per figli a carico, posso presentare una

nuova dichiarazione per scontare io il 100% della detrazione?

… L’articolo 12 del Tuir stabilisce che ai contribuenti con familiari a

carico spettano delle detrazioni dall’imposta lorda. Le detrazioni per ca-

richi di famiglia possono essere riferite al coniuge, non legalmente ed ef-

fettivamente separato, ai figli (anche se naturali, riconosciuti, adottivi, af-

fidati o affiliati) e agli altri familiari (soggetti di cui all’art. 433 del c.c.).

Il limite reddituale per essere considerati fiscalmente a carico è fissato in

€ 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Per godere della detrazione, in particolare, per figli a carico non è neces-

saria la convivenza con il dichiarante; la mancanza di residenza in Italia;

l’età; la dedizione allo studio o al tirocinio gratuito o lo stato fisico (ina-

bilità permanente al lavoro).

Nel caso in cui entrambi i genitori provvedano al sostenimento dei figli,

le detrazioni spettanti devono essere ripartite. Tale ripartizione non è

una scelta discrezionale dei genitori ma è regolamentata da apposite di-

sposizioni.

Vi possono essere diverse casistiche di ripartizione della detrazione: nel

caso di genitori coniugati (non legalmente ed effettivamente separati),

come nel quesito, la detrazione va ripartita nella misura del 50%, per

ogni genitore (regola generale) oppure, previo accordo tra gli stessi, è

possibile attribuire la detrazione al 100% al genitore che presenta il red-

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dito complessivo più elevato, proprio per evitare che la detrazione non

possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

Infine si ricorda che con Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, l’Agenzia

delle Entrate ha chiarito che la percentuale di detrazione per figli a cari-

co deve essere considerata unitariamente per tutti i figli del nucleo fami-

liare; l’eventuale attribuzione della detrazione al solo genitore con red-

dito più elevato deve riguardare necessariamente tutti i figli dei mede-

simi genitori.

Dunque la risposta al quesito è affermativa: il marito potrà procedere al-

la presentazione del Modello Unico PF 2011 integrativo per poter recu-

perare la detrazione non goduta e se avesse più figli l’attribuzione del

100% al marito sarà valida per tutti.

2.11.14. Quadro AC: la compilazione

… Nel corso del 2012, il condominio “Europa”:

- ha pagato € 1.200,00 (+ IVA 21%) alla ditta “Rossi & Verdi S.n.c.”, per

la pulizia delle parti comuni dell’edificio (sull’importo è stata effet-

tuata una ritenuta a titolo d’acconto pari ad € 48,00);

- ha corrisposto all’amministratore € 950,00, quale compenso di col-

laborazione coordinata e continuativa;

- ha pagato bollette per i consumi di acqua e energia elettrica per €

300,00;

- ha acquistato, per la manutenzione del giardino di proprietà comu-

ne: fiori, piante, concimi e sementi dalla ditta “Verde” per € 200,00;

macchina tosaerba dalla ditta “Tutto giardino” per € 220,00;

- ha pagato alla società SEMPER Assicurazioni una polizza assicurati-

va per la copertura dei rischi incendio e danni a terzi relativi allo

stabile per € 750,00.

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Come va compilato il quadro AC di Unico PF?

… La Sezione I e III del quadro AC saranno così compilate:

Non devono essere indicati gli acquisti effettuati per la manutenzione

del giardino di proprietà in quanto l’importo per ciascun fornitore non

supera € 258,23.

Così come non devono essere indicate le spese inerenti l’energia elettri-

ca e acqua utilizzate dal condominio.

Per il compenso pagato all’Amministratore, il condominio, tramite

l’amministratore stesso, dovrà presentare il modello 770 semplificato.

Nel modello 770 dovrà inoltre essere indicata la prestazione di servizi

relativa alle operazioni di pulizia in quanto il relativo importo è stato as-

soggettato a ritenuta d’acconto; tale spesa, quindi, non dovrà essere evi-

denziata nel quadro AC.

2.11.15. Esonero dalla presentazione del quadro AC

… Quando è obbligatoria la presentazione del quadro AC per i con-

domìni?

… Con Circolare 6 novembre 2000, n. 204, il Ministero delle Finanze ha

chiarito che: “per i condomìni con non più di quattro condomini, qualora

non si è inteso nominare l’amministratore, le ritenute dovranno essere

effettuate da uno qualunque dei condomini che, utilizzando il codice fi-

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scale del condominio medesimo, provvederà ad applicare le ritenute al-

la fonte, ad effettuare i relativi versamenti e a presentare la dichiarazio-

ne dei sostituti d’imposta per le ritenute, i contributi e i premi assicurati-

vi.”

Con riferimento a questo tipo di condominio, in mancanza di nomina

dell’amministratore, non troveranno applicazione:

- né l’articolo 32, primo comma, n. 8-ter), D.P.R. n. 600/1973, discipli-

nante il potere degli uffici delle Entrate di richiedere agli ammini-

stratori di condominio dati, notizie e documenti relativi alla ge-

stione condominiale;

- né l’articolo 7, comma 9, D.P.R. n. 605/1973, concernente l’obbligo

dell’amministratore di condominio di comunicare gli acquisti effet-

tuati nell’anno solare e i dati dei relativi fornitori.

In sostanza, quindi, la presentazione del quadro AC per i condomìni con

non più di quattro condomini:

è obbligatoria, se è stato nominato l’amministratore;

non deve essere effettuata, se non è stato nominato

l’amministratore.

Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di effettuazione delle ritenute

d’acconto e di presentazione del relativo Mod. 770.

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UNICO 740/2013: casi pratici

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3. Strumenti di lavoro e schede operative

3.1. Dichiarazione del cliente circa la correttezza dei dati

contabili

Dichiarazione del cliente per la certezza dei dati inseriti dallo studio

professionale

Il sottoscritto ______________________________, nato/a a _______________________ il ___/__/____, in qualità di ___________________________ della ditta/società ________________________ con P.IVA _________________

DICHIARA

dopo essere stato adeguatamente informato sulle possibili responsabilità e conseguenze che derivano da eventuali inadempienze e, dunque, assumendosi ogni responsabilità conseguente quanto segue: - relativamente alla compilazione della casella “canone RAI”, dove viene in-

dicato il codice 3 - di non avere alcun apparecchio atto alla ricezione del segnale radiotelevisivo o radiofonico

Firma _______________________ - relativamente alle attività estere di natura finanziaria e/o investimenti este-

ri, che la situazione indicata allo studio è quella esposta nel quadro RW ed RM

Firma _______________________

oppure

- che non ha la disponibilità di tali attività (né finanziarie, né patrimoniali) e pertanto chiede allo scrivente Studio di non procedere alla compilazione del quadro RW ed RM

Firma _______________________

- relativamente la quantificazione e valutazione delle rimanenze al 31.12.2012, che il valore di magazzino (merce, materie prime, semilavorati, prodotti finiti, lavori in corso di esecuzione) da indicare ai fini civilistici e fi-scali in Euro ____________________ è rispondente al valore effettivo dei beni e servizi in giacenza al 31/12/2012.

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235

Firma _______________________

- relativamente la compilazione del prospetto extracontabile degli Studi di

Settore o dei parametri, di averlo compilato in modo corretto e cosciente, in base alle istruzioni ministeriali e chiedendo eventuali chiarimenti allo stu-dio, anche alla luce della maggiorazione delle sanzioni per infedeltà dei da-ti previste per legge.

Firma _______________________

- relativamente il mancato adeguamento ai ricavi richiesti dai parametri o da-

gli Studi di Settore, di aver preso visione del risultato disposto dall’Amministrazione Finanziaria e che essendo stati dichiarati ricavi e/o compensi compresi nel cosiddetto intervallo di confidenza (intervallo tra il ri-cavo minimo e il ricavo puntuale) calcolato dal software Gerico, pur essendo considerato “non congruo” non intende comunque procedere all’adeguamento dei ricavi dichiarati con conseguente versamento delle maggiori imposte do-vute e conscio delle eventuali conseguenze ai fini dei futuri accertamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Firma _______________________

- essendo stati dichiarati ricavi e/o compensi inferiori al ricavo minimo calco-lato dal software Gerico non intende adeguarsi al livello di ricavi dichiarati, pur essendo stato ammonito delle possibili conseguenze.

Firma _______________________ - relativamente al test di operatività della propria ditta/società, di avere preso

visione del risultato ottenuto nel triennio 2009-2010-2011 e del prospetto del quadro RF di Unico SC 2012, trovandolo rispondente alle informazioni fornite allo Studio, che ha provveduto a comunicare le regole attualmente vigenti (maggiorazione dell’aliquota Ires, maggiori imposte versate sul reddito mi-nimo, limitata riportabilità delle perdite, utilizzabilità limitata o blocco del credito iva) .

Firma _______________________ - relativamente la soggettività passiva Irap, di non essere dotato di

un’autonoma organizzazione nello svolgimento della propria attività e di avere dato, quindi, istruzioni allo Studio al fine di omettere la presentazione della relativa dichiarazione, dopo essere stato debitamente informato in me-rito alle relative conseguenze e alle possibili scelte in tal senso.

Firma _______________________

Luogo e data ___________________

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3.2. Scheda variazioni in aumento e in diminuzione ai fini Irpef

SCHEDA: VARIAZIONI AI FINI IRPEF E IRAP (metodo fiscale) Si analizzano, a partire dalle voci del conto economico, le principali variazioni fiscali ai fini IRPEF e IRAP utilizzando il metodo fiscale ex art.5-bis, D.Lgs. 446/97. Si rammenta tuttavia, che i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria possono, pre-via opzione vincolante per un triennio, determinare l’IRAP con il metodo del bi-lancio. L’analisi viene limitata alle voci delle macroclassi A e B del Conto economico.

Voce Conto economico Variazioni IRPEF Variazioni IRAP

VA= Variazioni in aumento VD= Variazioni in diminuzione

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Rigo IP1

Ricavi vendita prodotti/merci Prestazioni di servizi

VA adeguamento stu-di/parametri VA assegnazione/autoconsumo beni merce

VA adegua-mento studi VA asse-gnaz./autoconsumo beni merce

A.2 Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavo-razione, semilavorati e finiti

VA rimanenze valutate in misu-ra inferiore al criterio fiscale

Rigo IP 2 - VA come ai fini IRPEF

A.3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

A.4 Incrementi immobilizz. per la-vori interni

A.5 Altri ricavi e proventi

Plusvalenze cessione beni strumen-tali rateizzate (beni posseduti da più di 3 anni)

VA Quota plusvalenza anno in corso e quote plusvalenze ra-teizzate anni precedenti VD intera plusvalenza rateizza-ta

VA quote plu-svalenze ra-teizzate fino al 2007

Plusvalenze beni a deducibilità limi-tata

VD quota non tassabile (rap-porto ammortamenti dedot-ti/effettuati)

Voce irrilevan-te ai fini IRAP

Canoni locazione immobili civili

VA canone di locazione (even-tualmente al netto spese ma-nutenzione ordinaria, max 15%) VD canone di locazione conta-bilizzato

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Plusvalenze assegnazioni beni (NO merce) ai soci

VA ammontare plusvalenza

Contributi erogati a norma di legge Rigo IP 3

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6 Per materie prime, di consumo e di merci

Carburanti autovetture VA ammontare indeducibile art. 164 TUIR (60% o 20% per agenti)

Rigo IP 5 - VA come ai fini IRPEF

B.7 Per servizi Rigo IP 6

Spese autovetture (assicurazioni, ma-nutenzione, ecc.)

VA ammontare indeducibile art. 164 TUIR (60% o 20% per agenti) VA come ai fini

IRPEF Spese alberghi e ristoranti non di rap-presentanza

VA 100% spese sostenuteVD 75% spese sostenute

Rimborso spese chilometrico VA intero am-montare

Compensi amministratori (esclusi amministratori professionisti)

VA ammontare non pagato en-tro il 12.01 anno successivo VD ammontare pagato nell’esercizio relativo a com-pensi anni precedenti

Va ammontare compreso

Spese telefoniche VA 20% spese telefonia fissa e mobile

VA come ai fini IRPEF

Manutenzioni e riparazione beni di proprietà

VA quota eccedente plafond 5% VD 1/5 eccedenze non dedot-te anni precedenti

Spese alberghi e ristoranti di rappre-sentanza

VA 100% spese sostenute VD 75% spese sostenute nel limite del plafond (1,3% - 0,5% - 0,1%)

Altre spese di rappresentanza VA 100% spese sostenute VD spese sostenute nel limite del plafond (1,3% - 0,5% - 0,1%)

B.8 Per godimento di beni di terzi

Canoni leasing VA intero canone per contratti di durata < al minimo di legge VA quota inte-

ressi Canoni leasing

Canoni leasing immobili VA quota di capitale relativa al terreno

VA quota ter-reno (capitale) + quota inte-ressi

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Canoni leasing autovetture VA quota indeducibile art. 164 TUIR (capitale + interessi)

VA quota in-deducibile art. 164 TUIR (ca-pitale) + quota interessi

B.9 Per il personale Voce irrilevan-te ai fini IRAP

Retribuzioni, oneri sociali, quota TFR Sono previste specifiche de-duzioni

B.10 Ammortamenti e svaluta-zioni

B.10.a Ammortamenti immobiliz-zazioni immateriali

Rigo IP 8

Avviamento e marchi

VA quota eccedente 1/18 del costo VD quota 1/18 bene già am-mortizzato civilisticamente

VA come ai fini IRPEF

Ammortamento costi pluriennali Voce irrilevan-te ai fini IRAP

B.10.b Ammortamento immobilizz. materiali

Rigo IP 7

Immobili strumentali VA quota relativa al terreno, se contabilizzata unicamente al fabbricato

VA come ai fini IRPEF Immobili valutati ex DL 185/08

VA quota non riconosciuta fi-scalmente

Immobili civili VA intera quota ammortamen-to (se effettuata)

Autovetture Va quota indeducibile art.164 TUIR VA come ai fini

IRPEF Impianti di telefonia VA 20% quota indeducibile

B.10.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

VA minusvalenze non realizza-te

Voci irrilevanti ai fini IRAP

B.10.d

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circo-lante e nelle disponibilità liquide

VA quota eccedente la parte deducibile (0,5% valore entro il 5%)

B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidia-rie, di consumo e merci

VA rimanenze valutate in mi-sura inferiore al criterio fiscale

VA come ai fini IRPEF

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B.12 Accantonamenti per rischi VA intero ammontare (gene-ralmente sono indeducibili)

Voci irrilevanti ai fini IRAP B.13 Altri accantonamenti

Accantonamento fondo ripristino beni aziende in affitto

Deducibile art. 102, co. 8 TUIR

B.14 Oneri diversi di gestione

Spese relative a immobili civili VA intero importo spese con-tabilizzate

Voce irrilevan-te ai fini IRAP

Imposte e tasse deducibili Contributi associativi

VA quota non pagataVD quota pagata relativa anni precedenti

Bollo autovetture VA quota indeducibile art. 164 TUIR (60% o 20% per agenti)

Bollo altri mezzi

Giornali e riviste

Diritti CCIAA

IMU VA ammontare IMU

Perdite su crediti VA quota indeducibile (NO e-lementi certi/precisi)

Omaggi di valore unitario ≤ 50 €

Omaggi di valore unitario > 50 € VA 100% spese sostenute VD spese sostenute nel limite del plafond (1,3%, ecc.)

Minusvalenze beni strumentali

Minusvalenze beni a deducibilità limi-tata

Va quota non deducibile

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3.3. Scheda operativa Cedolare secca sugli affitti

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI (art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 e Provv.

07.04.11)

La cedolare secca ha effetto dal 1° gennaio 2011e rappresenta, per le

persone fisiche, una tassazione alternativa a quella ordinaria consistente

nell’applicazione di un’imposta sostitutiva:

- dell’IRPEF e relative addizionali

- e delle imposte indirette cui sono soggetti i contratti di locazione

(imposta di registro, di bollo e tributi speciali).

L’opzione per tale regime, inoltre, comporta la semplificazione di deter-

minati adempimenti in capo al locatore ed alcuni vantaggi per il locata-

rio. In particolare:

- per il locatore, la registrazione del contratto assorbe gli ulteriori

obblighi di comunicazione come quello verso l’autorità di pubblica

sicurezza;

- per l’inquilino, invece, è previsto che il locatore non possa chiedere

l’aggiornamento del canone di locazione, inclusa la variazione de-

gli indici ISTAT (anche se previsto dal contratto).

Possono avvalersi della cedolare secca esclusivamente le per-

sone fisiche che concedono un immobile in locazione a terzi

che lo adibiscono a loro abitazione.

ALTRI ADEMPIMENTI SOSTITUITI A SEGUITO DELLA REGISTRAZIONE DEL

CONTRATTO

Il comma 3, art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 disponeva che per il locatore che

scelga di avvalersi del regime della cedolare secca, la registrazione del

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241

contratto di locazione “assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione”.

Tale disposizione è stata abrogata dal D.L. n. 79/2012 in quanto questo

stesso provvedimento (art. 2) ha disciplinato la comunicazione di cessio-

ne di fabbricati con riferimento a tutti i contratti di locazione, compresi

quelli con l’opzione per la cedolare secca. Ora, infatti, la registrazione

del contratto di locazione assorbe anche l’obbligo di comunicazione di

cessione fabbricati di cui all’art. 12, D.L. n. 59/1978.

L’obbligo di comunicazione delle generalità del locatario permane e-

sclusivamente nel caso in cui il conduttore sia straniero o apolide (D.Lgs.

n. 286/1998, c.d. “Testo Unico sull’immigrazione”) anche quando il loca-

tore abbia optato per la cedolare secca.

SOGGETTI ESCLUSI (Circolare n. 26/2011)

Non possono accedere al regime agevolato della cedolare secca:

- tutti i soggetti IRES, in quanto il comma 1 dell’articolo 3, D.Lgs. n.

23/2011, fa espresso riferimento alle persone fisiche;

- le società di persone, comprese le società semplici;

- gli imprenditori, relativamente ai canoni percepiti per la loca-

zione dei c.d. immobili patrimonio di cui all’art. 90, TUIR, cioè di

quegli immobili che “non costituiscono beni strumentali per

l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui

SOGGETTI INTERESSATI (art.3 D.Lgs. n.23/2011 commi 1 e 6)

Possono accedere al regime agevolato della cedolare secca: �

- il proprietario

- o il titolare di diritto reale di godimento (usufruttuario)

di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo e non

nell’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una libera professione.

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242

scambio è diretta l’attività dell’impresa”.

- le persone fisiche che concedono in locazione un immobile non

utilizzato come civile abitazione dal locatario (es. appartamento

utilizzato dal conduttore come ufficio per la propria attività pro-

fessionale);

- i condomini per gli immobili affittati ad uso abitativo, oggetto di

proprietà condominiale (si pensi ad esempio all’appartamento di

proprietà condominiale, affittato al portiere/custode).

IMMOBILI OGGETTO DELL’OPZIONE

Ai fini dell’opzione per l’applicazione della “cedolare secca”:

- l’unità immobiliare deve essere accatastata in una delle cate-

gorie abitative del gruppo A (esclusa l’A/10, relativa a “uffici e

studi privati”);

- la locazione deve essere ad uso abitativo.

Pertanto, la cedolare secca non può trovare applicazione in presenza di

immobili che, nonostante risultino accatastati come “abitazione civile”

(A/2), siano in realtà locati ad “uso ufficio”. Allo stesso modo l’opzione è

esclusa anche nell’ipotesi in cui un immobile accatastato come “uso uffi-

cio” (A/10) venga locato ad uso abitativo.

EFFETTI SULLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito assoggettato a “cedolare secca” è escluso dal reddito com-

plessivo e pertanto non rileva ai fini della progressività delle aliquote

IRPEF.

Tuttavia, lo stesso rileva al fine del riconoscimento di deduzioni, detra-

zioni o benefici anche di natura non tributaria (ad esempio, ai fini del ri-

conoscimento di prestazioni di natura sociale o assistenziale) previsti

dalle vigenti disposizioni. Di conseguenza, come specificato nella Circo-

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243

lare n. 26/2011, il reddito assoggettato alla cedolare secca va computato

nel reddito complessivo del locatore al fine di:

- determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico;

- calcolare le detrazioni per carichi di famiglia e le altre detra-

zioni ex art. 13, TUIR;

- calcolare le detrazioni per canoni di locazione ex art. 16, TUIR;

- stabilire la spettanza di agevolazioni fiscali e non collegate al

possesso di redditi (ad esempio ISEE);

- stabilire la spettanza di altre detrazioni, quale, ad esempio,

quella ex art. 15, comma 1, lett. i) del TUIR, per erogazioni libe-

rali in favore di associazioni senza scopo di lucro, riconosciute

nel limite del 2% del reddito complessivo.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 19/2012, il

reddito assoggettato alla cedolare secca deve essere considerato anche

al fine di stabilire il superamento o meno della soglia di reddito, even-

tualmente stabilita dal Comune o dalla Regione, per l’esenzione

dall’applicazione delle addizionali IRPEF.

A tali fini rileva quindi anche l’importo assoggettato all’imposta sostitu-

tiva ossia:

- il canone stabilito contrattualmente;

ovvero

- la rendita catastale rivalutata del 5% riferibile ai giorni di appli-

cazione della cedolare secca qualora il canone sia inferiore alla

rendita dell’immobile oggetto di locazione.

Diversamente, la cedolare secca non influisce sulle altre deduzioni e de-

trazioni fiscali, quali, ad esempio:

- la detrazione IRPEF del 36% - 50% per gli interventi di ristrut-

turazione edilizia;

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- la detrazione IRPEF del 55% per gli interventi di risparmio e-

nergetico;

che sono applicabili indipendentemente dalla modalità di tassazione del

reddito derivante dalla locazione dell’immobile. Tali detrazioni possono

comunque essere fatte valere esclusivamente sull’IRPEF e non anche

sull’imposta sostitutiva.

REDDITO IMPONIBILE

L’imposta sostitutiva va applicata sull’intero canone di locazione se que-

sto è superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%: in caso contrario

il reddito imponibile sarà determinato dalla rendita catastale così rivalu-

tata.

Il mancato riferimento al comma 4-bis dell’art. 37, TUIR comporta, infatti,

che per determinare la base imponibile ai fini dell’applicazione

dell’imposta sostitutiva non opera la deduzione forfetaria pari a:

- al 15% (5% dal 2013) per i contratti di locazione in generale;

- al 25% per i contratti di locazione di immobili situati nel centro di

Venezia e nelle isole limitrofe (Giudecca, Murano e Burano);

- al 15% (5% dal 2013) per i contratti a canone convenzionato (più

un’ulteriore deduzione del 30%).

La cedolare secca si applica ai soli redditi derivanti da contratti di loca-

zione per i quali il locatore ha esercitato l’opzione per il nuovo sistema

di tassazione. Pertanto, nel medesimo periodo d’imposta potranno aversi

redditi fondiari derivanti da contratti di locazione assoggettati a cedola-

re secca e redditi fondiari assoggettati ad IRPEF e relative addizionali.

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245

CONTRATTI CON DECORRENZA IN CORSO D’ANNO

Per i contratti con decorrenza in corso d’anno, poiché “l’annualità con-

trattuale” non corrisponde con il periodo d’imposta, nello stesso periodo

si possono verificare le seguenti situazioni:

- coesistenza sia di annualità contrattuali per le quali è stata

esercitata l’opzione per la cedolare secca, sia di annualità

contrattuali alle quali è applicabile la tassazione ordinaria;

- coesistenza sia di annualità contrattuali per le quali è stata

esercitata l’opzione per la cedolare secca, sia di periodi in cui

l’immobile non risulta locato (ad esempio, in quanto tenuto a

disposizione o utilizzato direttamente dal proprietario).

In tali ipotesi la cedolare è applicabile esclusivamente ai canoni di loca-

zione riferiti ad annualità per le quali è stata esercitata l’opzione; diver-

samente, i canoni riferiti ad annualità non interessate dall’opzione vanno

assoggettati a tassazione ordinaria.

Di conseguenza se all’atto della registrazione del contratto o alla decor-

renza delle successive annualità è stata esercitata l’opzione in esame, la

cedolare è applicabile:

- ai canoni di tali annualità che maturano nel periodo

d’imposta, se superiori alla rendita catastale;

- alla rendita catastale riferita ai giorni del contratto oggetto di

opzione, se i canoni sono inferiori.

Un soggetto è proprietario di un immobile:

- tenuto a disposizione dall’1.1 al 10.4.2012;

- locato dall’11.4.2012 ad un canone annuo pari a €

12.000,00.

La rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, è pari a € 1.000,00.

Il contribuente ha optato per la cedolare secca all’atto della registra-

zione del contratto.

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246

Calcolo del reddito 2013

Reddito dell’immobile a disposizione (periodo 1.1. - 10.4.2012):

- dal 2012 il reddito derivante da immobile a disposizione risulta

non soggetto ad IRPEF, in quanto l’immobile ha già scontato l’IMU.

Per determinare il reddito da assoggettare a cedolare secca è ne-

cessario individuare il maggior importo tra la rendita catastale ri-

valutata e i canoni di locazione:

- canoni di locazione = € 12.000 x 265/365= € 8.712,33

- rendita catastale rivalutata = € 1.000 x 265/365 = € 726,03

Pertanto il reddito da assoggettare a cedolare secca è pari a € 8.712,33

(canoni di locazione).

Calcolo del reddito 2013

1° ipotesi – l’opzione per la cedolare non è revocata dalla seconda an-

nualità (decorrente dall’11.4.2013) In tal caso:

- non è richiesto alcun adempimento ai fini dell’imposta di registro;

- il reddito da assoggettare alla cedolare secca è pari a € 12.000,

ossia corrisponde alla somma dei canoni (residui) relativi alla

prima annualità (1.1 – 10.4.2013) e dei canoni relativi alla secon-

da annualità (11.4 – 31.12.2013).

2° ipotesi – l’opzione per la cedolare è revocata dalla seconda annualità

(decorrente dall’11.4.2013). In tal caso:

- è richiesta la comunicazione di revoca dell’opzione e il pagamen-

to dell’imposta di registro per la seconda annualità;

- il reddito da assoggettare a tassazione è così individuato:

- cedolare secca: canoni prima annualità (1.1 – 10.4.2013) = €

12.000 x 100/365 = € 3.287,67

- tassazione ordinaria: canoni seconda annualità (11.4 –

31.12.2013) = (€ 12.000 x 265/365) – 5% = € 8.276,71

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247

POSSESSO DI PIÙ UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE

Il contribuente che possiede più immobili locati può optare per la cedo-

lare secca per tutti i contratti di locazione ovvero soltanto per alcuni di

essi.

Qualora decida di optare per la tassazione sostitutiva soltanto per alcuni

contratti, deve determinare separatamente le imposte dovute (IRPEF e

cedolare secca).

Un soggetto che possiede 2 immobili locati (A e B) decide di op-

tare per la cedolare secca soltanto per uno di questi (immobile

A). Per l’altro immobile (immobile B) i canoni vanno quindi assoggettati a

tassazione ordinaria.

Si ipotizzi in particolare la seguente situazione:

- Immobile A: contratto 1.1.2012 – 31.12.2015 con canone an-

nuo pari a € 12.000,00

- Immobile B: contratto 1.12.2011 – 30.11.2015 con canone an-

nuo pari a € 6.000,00

Determinazione della tassazione 2012

- Immobile A - Cedolare secca: (12.000 x 21%) = € 2.520,00

- Immobile B - IRPEF (ad esempio, aliquota 27%) (6.000 – 15%)

x 27% = € 1.377,00

MISURA DELLA CEDOLARE SECCA

L’opzione per la cedolare secca da parte del locatore, comporta

l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’addizionale re-

gionale e comunale nelle seguenti misure:

- 21% sui canoni relativi a tutti i contratti di locazione (ad e-

sclusione dei contratti a canone convenzionato), compresi

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UNICO 740/2013: casi pratici

248

quelli non soggetti a registrazione (contratti di durata non

superiore a 30 giorni complessivi nell’anno);

- 19% sui canoni relativi ad immobili locati a canone conven-

zionato di cui all’art. 2, comma 3 e all’art. 8, Legge n.

431/1998.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE (co. 11, art. 3, D.Lgs. n. 23/2011)

Vige l’obbligo di comunicare preventivamente all’inquilino l’esercizio

dell’opzione (Provvedimento 7 aprile 2011).

Il proprietario che sceglie il regime della “cedolare secca” deve, a pena di

inefficacia della scelta fatta, comunicare preventivamente all’inquilino,

con lettera raccomandata:

- la scelta per l’applicazione della “cedolare secca”;

- la rinuncia alla facoltà di richiedere l’aggiornamento del ca-

none di locazione, anche se contrattualmente previsto, a qual-

siasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT

dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.

È escluso l’utilizzo della raccomandata consegnata a mano, anche con ri-

cevuta sottoscritta dal conduttore. Il mancato invio della raccomandata

porta all’inapplicabilità del regime.

In caso di più conduttori, l’opzione va comunicata a ciascuno di essi.

Il legislatore ha previsto che la comunicazione all’inquilino deve essere

inviata dal proprietario preventivamente alla scelta del regime della ce-

dolare.

In particolare, nel caso di nuovo contratto la raccomandata va inviata:

- prima della registrazione dello stesso ovvero entro 30 giorni

dalla data di stipula del contratto o dalla decorrenza dello

stesso, se anteriore);

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UNICO 740/2013: casi pratici

249

- prima del termine di versamento dell’imposta di registro se la

scelta è effettuata nelle annualità successive.

Si ritiene che non sia necessario spedire nuovamente al conduttore la

raccomandata contenente la rinuncia agli aggiornamenti del canone an-

che per il periodo della proroga, quando l’opzione per la cedolare secca

è stata effettuata in precedenza e quindi la relativa comunicazione sia

già stata spedita.

La Circolare n. 20/2012 al punto 4 precisa che non è necessario l’invio

all’inquilino di una nuova comunicazione per l’annualità che decorre dal

2012 e per quelle successive. Nella comunicazione preventiva

all’inquilino vanno indicate le seguenti informazioni:

- data di stipula del contratto;

- generalità della parte locatrice e conduttrice;

- opzione per la cedolare (obbligatorio);

- rinuncia all’aumento del canone (obbligatorio);

- canone annuo vigente al momento di esercizio dell’opzione;

- dati identificativi dell’immobile (indirizzo) affittato.

CONTRATTI NON SOGGETTI A REGISTRAZIONE

Con Circolare n. 20/2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo

di inviare la comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti del canone

non sussiste nell’ipotesi di contratti di locazione di durata complessiva

nell’anno inferiore a 30 giorni. Ciò è dovuto in considerazione del fatto

che in relazione a tali contratti di breve durata, per i quali non vige

l’obbligo della registrazione in termine fisso, non opera il meccanismo di

aggiornamento del canone.

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UNICO 740/2013: casi pratici

250

CONTRATTI IN CUI È ESPRESSAMENTE PREVISTA LA RINUNCIA AGLI AG-

GIORNAMENTO DEL CANONE

Per i contratti in cui il locatore ha espressamente previsto la rinuncia a-

gli aggiornamenti del canone, non è necessario inviare al conduttore la

comunicazione in questione. Tale aspetto è stato chiarito dall’Agenzia

delle Entrate nella Circolare n. 26/2011, punto 8.3, con particolare rife-

rimento all’applicazione del regime della cedolare secca per l’anno

2011.

Con Circolare n. 20/2012 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la me-

desima conclusione può essere estesa anche ai contratti di locazione

che rientrano nella disciplina a regime della cedolare secca, a patto che

nel contratto sia espressamente prevista la rinuncia ad esercitare la fa-

coltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

MODELLI UTILIZZABILI

A regime, l’opzione per la cedolare secca va effettuata:

- in sede di registrazione del contratto utilizzando la procedura

“Siria”

- o il modello 69;

- in caso di proroga o di risoluzione entro il termine di versa-

mento dell’imposta di registro presentando il modello 69;

- in sede di dichiarazione dei redditi per i contratti non soggetti

all’obbligo di registrazione (salvo registrazione in caso d’uso

o volontaria).

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UNICO 740/2013: casi pratici

251

VINCOLATIVITÀ DELL’OPZIONE E REVOCA

L’opzione vincola il locatore all’applicazione della cedolare secca per

l’intera durata del contratto o della proroga. Il locatore, tuttavia, ha la

facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità successiva. La revoca

dovrà essere effettuata (Provvedimento 7 aprile 2011) entro il termine

previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità

di riferimento (cioè all’annualità per la quale si intende ritornare al re-

gime ordinario) con contestuale pagamento dell’imposta. Resta salva la

facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive. Potrebbe per-

tanto optare per la cedolare secca in riferimento al 2011, revocarla per

l’anno 2012 ed esercitare nuovamente l’opzione per il 2013.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (Circolare n. 20/2012) che la revoca

dell’opzione è effettuabile:

- in carta libera, debitamente sottoscritta e contenente i dati

necessari all’identificazione del contratto e delle parti; �

- con il modello 69 utilizzato come schema di richiesta della

revoca.

Inoltre, sebbene non specificamente previsto, l’Agenzia conferma

l’opportunità che il locatore informi l’inquilino della revoca dell’opzione

al fine di comunicargli la “ripresa” della solidarietà nel pagamento

dell’imposta di registro dovuta. Peraltro, ciò risponde anche all’interesse

del locatore considerato che dall’anno della revoca viene meno la ri-

nuncia all’aggiornamento del canone di locazione.

OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA NEL MOD. 730/UNICO 2012 NON

RICHIEDE MOD. 69

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nell’ambito della Nota 14 febbraio

2013, che i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la cedolare

secca nel Mod. 730/UNICO 2012 non erano obbligati a presentare il Mod.

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UNICO 740/2013: casi pratici

252

69 al fine di confermare la scelta effettuata per il residuo periodo di du-

rata del contratto (obbligo previsto, invece, dalla precedente Circolare n.

26/2011). Di conseguenza, qualora un contribuente non abbia presentato

il predetto modello 69 non era / è tenuto a regolarizzare tale situazione

mediante la remissione in bonis. Il Mod. 69 va comunque presentato, alla

scadenza del contratto, al fine di rinnovare l’opzione per il periodo suc-

cessivo di durata dello stesso.

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA E DEGLI ACCONTI

La cedolare secca va versata in acconto e a saldo. Ai sensi dell’art. 3,

comma 4, D.Lgs. n. 23/2011 l’acconto è dovuto in misura pari:

- al 95% per il 2013;

- al 92% per il 2012, per effetto della riduzione di 3 punti percentuali

sulla seconda rata di acconto prevista dal D.P.C.M. 21 novembre

2011.

TRASFERIMENTO DI IMMOBILE LOCATO (Circolare 4 giugno 2012, n. 20)

Nell’ipotesi in cui l’immobile locato venga trasferito per effetto di deces-

so/donazione/cessione:

1. l’opzione esercitata dal de cuius / donante / cedente:

- cessa di avere efficacia ai fini delle imposte dirette (IRPEF e rela-

tive addizionali);

- mantiene efficacia, fino al termine dell’annualità contrattuale, ai

fini dell’imposta di registro e di bollo;

2. l’erede / donatario / acquirente:

- non è tenuto a stipulare un nuovo contratto, considerato il suben-

tro automatico nella titolarità del contratto in essere;

- può optare per la cedolare secca presentando il mod. 69 entro 30

giorni dal subentro.

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UNICO 740/2013: casi pratici

253

IMMOBILE LOCATO A NOME DI UNO SOLO DEI COMPROPRIETARI

In presenza di un immobile di proprietà di più soggetti, la locazione del-

lo stesso a nome di uno solo dei comproprietari, secondo la Circolare n.

20/E in esame, non preclude la possibilità per gli altri di optare per la

cedolare secca. A tal fine l’opzione va esercitata utilizzando il mod. 69.

Qualora il comproprietario risultante nel contratto abbia già optato per

la cedolare secca, l’altro comproprietario deve presentare all’Ufficio il

mod. 69 contenente l’opzione in esame, allegando la documentazione

dalla quale risulti la qualifica di comproprietario dell’immobile.

Anche quest’ultimo deve comunque inviare preventivamente

all’inquilino la comunicazione di avvalersi della cedolare secca con la

conseguente rinuncia all’aggiornamento del canone.

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UNICO 740/2013: casi pratici

254

3.4. Scheda ACE

ACE - AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA

PER LE PERSONE FISICHE

Incentivo alle imprese che ricapitalizzano (art.1 del DL 201/2011), fina-

lizzato ad agevolare le imprese che intendono finanziarsi con capitale

proprio anziché ricorrere all’indebitamento.

METODO DI CALCOLO

ACE = deduzione dal reddito complessivo del rendimento “figurativo”

dell’incremento del patrimonio netto dell’impresa. Per determinare

l’importo da portare in deduzione, ai sensi del Decreto 14 marzo 2012,

per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità

ordinaria, per natura o per opzione, si assume quale entità agevolabile

agli effetti dell’ACE il patrimonio netto risultante al termine di ciascun

esercizio (art. 8, comma 1, Decreto 14 marzo 2012). Nessuna rilevanza

assume, pertanto, la variazione del capitale proprio.

BASE IMPONIBILE

Dunque, tutto il patrimonio netto contabile costituirà la base su cui ap-

plicare il rendimento nozionale, non assumendo alcun rilievo che si tratti

di capitale:

SOGGETTI INTERESSATI ALL’AGEVOLAZIONE

gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria)

SOGGETTI ESCLUSI DALL’AGEVOLAZIONE

gli imprenditori individuali in contabilità semplificata

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UNICO 740/2013: casi pratici

255

- di vecchia formazione (cioè risultante dall’esercizio 2010)

- ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in

natura.

Il riferimento al patrimonio netto include anche l’utile o la perdita

dell’esercizio e comprende tutte le riserve di utili o di capitale; ovvia-

mente tale entità va considerata al netto di eventuali prelevamenti in

conto utili effettuati dall’imprenditore o dai soci.

La quota ACE dedotta dal reddito complessivo (Decreto 14 marzo 2012,

art. 8, comma 3) concorre alla formazione dello stesso, ai fini della de-

terminazione:

- dell’IRPEF. Ai fini della individuazione delle aliquote per scaglioni

di reddito di cui all’art. 11 del TUIR la quota ACE concorre alla

formazione del primo scaglione e dei successivi fino a concorren-

za del suo intero ammontare;

- delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia, da lavoro, per

oneri e per canoni di locazione, la quota ACE concorre alla for-

mazione del reddito complessivo, rilevando in tutti i casi in cui la

misura di tali detrazioni è correlata all’importo del reddito. In ba-

se a quanto precisato dall’INPS nella Circolare 27 giugno 2012, n.

90, l’agevolazione ACE non rileva ai fini della determinazione

della base imponibile per i contributi IVS dovuti (i contributi sono

calcolati sul reddito d’impresa effettivo, senza ACE).

Per le società di persone (SNC e SAS) viene dedotto prioritariamente il

rendimento nozionale dal reddito d’impresa. Qualora vi sia

un’eccedenza (rendimento nozionale della società > reddito dichiarato),

RENDIMENTO NOZIONALE

PATRIMONIO NET-TO CONTABILE

(-) PRELEVAMENTO UTILI

* 3% =

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UNICO 740/2013: casi pratici

256

la stessa è attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla sua

quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita a ciascun socio

concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in

deduzione dal reddito d’impresa.

Un’impresa individuale in contabilità ordinaria presenta la se-

guente situazione 2011 e 2012:

2011 2012

Patrimonio netto derivante dal bilancio al 31.12 € 250.000,00 € 210.000,00

Reddito d'impresa (quadro RF, UNICO PF) € 5.000,00 € 15.000,00

Reddito complessivo ante deduzione ACE € 6.000,00 € 15.000,00

Prelevamenti titolare € 40.000,00 € 20.000,00

Si propongono di seguito i relativi conteggi relativi alla deduzione 2011

e 2012:

2011 2012

Patrimonio netto (al net-to dei prelevamenti)

€ 210.000,00 (€ 250.000,00 - € 40.000,00)

€ 190.000,00 (€ 210.000,00 - € 20.000,00)

Rendimento 3% € 6.300,00 (€ 210.000,00 x 3%)

€ 5.700,00 (€ 190.000,00 x 3%)

Rendimento utilizzato in UNICO PF

€ 5.000,00 (minore tra € 5.000,00 e € 6.300,00)

€ 7.000,00 (€ 5.700,00 + € 1.300,00)

Eccedenza ACE riporta-bile

€ 1.300,00 (€ 6.300,00 - € 5.000,00)

---

Reddito complessivo € 1.000,00 (€ 6.000,00 - € 5.000,00)

€ 8.000,00 (€ 15.000,00 - € 7.000,00)

Ai fini del calcolo:

- delle detrazioni e degli scaglioni IRPEF, il reddito complessivo

2012 è pari ad € 15.000,00 (€ 8.000,00 + € 7.000,00);

- dei contributi previdenziali IVS, il reddito d’impresa è pari ad €

15.000,00.

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UNICO 740/2013: casi pratici

257

REDDITO INCAPIENTE

Se l’importo della deduzione è superiore al reddito di periodo, la parte

che non trova capienza in esso può essere riportata negli esercizi suc-

cessivi.

Si noti quindi che in relazione all’anno 2012 può essere riportata la quo-

ta dell’agevolazione di cui non si è usufruito in relazione all’anno 2011,

in quanto eccedente il reddito imponibile.

EFFETTI IRAP

L’agevolazione in esame non esplica alcun effetto ai fini IRAP, in quanto,

per la sua applicazione, si dovrà operare una variazione in diminuzione

nella dichiarazione dei redditi, senza modificare alcuna voce di bilancio

rilevante per la determinazione dell’IRAP.

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258

3.5. Check-list UNICO PF 2013

Gentile Cliente,

In vista dell’imminente appuntamento annuale con la redazione della dichiarazione dei

redditi, di seguito si propone il modello di raccolta dati, predisposto al fine di reperire

tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione di “UNICO Persone Fisiche

2013”, relativo ai redditi dell’anno 2012, aggiornato con le novità che interessano per

quest’anno la corretta esecuzione dell’adempimento, oltre che le operazioni connesse

alla compilazione, come versamenti e invio telematico, compresa la gestione dell’IMU.

Si prega di voler trasmettere allo Studio, entro e non oltre la data del ____________ la

documentazione richiesta, unitamente al prospetto debitamente compilato e firmato,

anche nel riquadro riservato ad esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati perso-

nali, ai sensi della legge sulla Privacy.

Si rammenta che, in caso di mancata restituzione (o di restituzione di modulo non firma-

to), lo Studio non si assumerà alcuna responsabilità circa l’inesattezza della dichiarazio-

ne.

In ogni caso, lo Studio provvederà, dopo la redazione della dichiarazione, a consegnare

copia del modello, come previsto dalle norme in materia, per la verifica dell’esattezza

dei dati in esso contenuti, rimanendo il contribuente responsabile nei casi di infedeltà

della dichiarazione.

Le chiediamo, quindi, di compilare e restituire firmata l’allegata check-list.

Si ricorda che i termini di scadenza, riferiti alla dichiarazione, sono così riassumibili:

Adempimento Scadenza

Versamento delle imposte e dei contributi eventualmen-

te dovuti

17 giugno 2013

Versamento con maggiorazione a titolo di interessi

(0,40%)

17 luglio 2013

Presentazione modello cartaceo (in posta) Dal 2 maggio 2013 al 1° lu-

glio 2013

Presentazione telematica (solo modo per i titolari di par- 30 settembre 2013

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UNICO 740/2013: casi pratici

259

tita iva)

Check-list Unico PF 2013 (anno 2012)

Nome e cognome contribuente: _____________________ ___________________

Telefono _____________________ e-mail _____________________

CANONE RAI IMPRESE:

Si possiede un apparecchio atto o adattabile alla ricezione radiotelevisiva utilizzato

nell’attività d’impresa? SI NO

Se SI’ quale? RADIO ___ TV ___

E’ stato pagato il CANONE RAI SPECIALE? ______________

Ha ricevuto la lettera da parte di RAI RADIOTELEVISIONE SPA? ____________

Allegare bollettino di pagamento (anche se effettuato per la prima volta nel 2013)

Il contribuente, relativamente alla compilazione della casella “canone RAI”, se viene in-

dicato il codice 3,

DICHIARA

di non avere alcun apparecchio atto alla ricezione del segnale radiotelevisivo o radiofo-

nico

Firma _______________________

PROSPETTO DEI FAMILIARI

COGNO-

ME E

NOME

LEGAME DI

PARENTELA

(1)

CODICE FISCA-

LE

(non indicare

per figli non re-

sidenti)

MESI A

CARICO

(2)

Minore

di 3 anni

(n. mesi)

Reddito

del fami-

liare (3)

% de-

tra-

zione

(4)

1.

2.

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260

3.

4.

5.

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con

almeno 4 figli (50%; 100% per coniuge a carico)

___%

Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente

(1) C = coniuge – F1 = primo figlio – F = figli oltre il primo – A= altro familiare – D= figlio

disabile

(2) Si ricorda che possono essere considerati a carico i membri della propria famiglia

che nel 2012 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore ad €2.840,51 al

lordo degli oneri deducibili.

Il contribuente deve tener conto che il reddito fondiario assoggettato alla ce-

dolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore per

determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico (si deve verificare

che il RIGO RN1, col. 1 sia inferiore a 2.840,51 euro).

Dal periodo d’imposta 2012, non sono più soggetti ad IRPEF (e quindi non par-

tecipano alla formazione del reddito complessivo) i redditi relativi agli im-

mobili, qualora questi risultino non locati. Se l’immobile, invece, è oggetto di

locazione, sarà soggetto sia ad IMU che IRPEF.

CONSEGUENTEMENTE, SI POTRANNO VERIFICARE CASI IN CUI, A PARITÀ DI CONDIZIO-

NI, UN SOGGETTO CHE FI NO AL 2011 ERA CONSIDERATO NON A CARICO, NEL 2012 RI-

SULTERÀ A CARICO.

Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali

riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) possono essere a carico, anche se non conviven-

ti.

Gli altri familiari (coniuge separato, genitori, discendenti dei figli, generi e nuore, suoce-

ri, fratelli e sorelle, nonni e nonne) per essere considerati a carico devono convivere con

il contribuente (o ricevere assegni alimentari non risultanti da provvedimenti

dell’autorità giudiziaria).

(3) La compilazione di questa casella serve per verificare la condizione di familiare a ca-

rico e la eventuale differente attribuzione della detrazione per figli a carico.

(4) La percentuale di detrazione è, solitamente, del 50% per ciascun genitore. È ammes-

sa l’attribuzione del 100% al genitore con reddito superiore. L’eventuale attribuzione

della detrazione al solo genitore con reddito più elevato deve riguardare necessaria-

mente tutti i figli dei medesimi genitori (Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E).

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UNICO 740/2013: casi pratici

261

DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI

Il contribuente ha l’affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli a seguito di se-

parazione? E’ il genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del

100%? SI ____ NO ____

(Barrare la colonna 8 in Unico PF prospetto FAMILIARI A CARICO)

Nel caso di affidamento la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affida-

tario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in man-

canza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Se il genitore affidatario o in caso

di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte

della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo

genitore.

In caso di separazione dei coniugi, il figlio, una volta raggiunta la maggiore

età, non può più essere considerato come soggetto affidato all’uno o all’altro

genitore. Pertanto, da quel momento, la detrazione spetta ad entrambi i co-

niugi anche se precedentemente il figlio era stato affidato in via esclusiva ad uno solo

dei genitori. Tale detrazione spetta nella misura del 50% per ciascun coniuge, salvo di-

verso accordo fra le parti (Circolare 1° giugno 2012, n. 19).

RESIDENZA ALL’ESTERO

Il contribuente è residente all’estero nel 2012? SI ___ NO ____

Se SI indicare l’indirizzo estero: __________________________

Il contribuente ha nazionalità estera oltre che italiana? ________________

VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Situazione familiare Data Allegato

MATRIMONIO Allegato certificato

SEPARAZIONE / DIVORZIO (specificare): Allegato atto/sentenza

DECESSI / NASCITE (specificare): Allegato certificato

RESIDENZA Allegato certificato

Altro (specificare): Allegato ………..

Nel caso di separazione e divorzio, verificare dalla documentazione ufficiale le modali-

tà di affidamento dei figli, in quanto incidono sulla detrazione fiscale spettante.

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UNICO 740/2013: casi pratici

262

Qualora nel corso del 2012 sia cambiata la situazione (es.: per matrimonio,

decesso, etc.) si sottolinea che: �- in caso di mutamento di situazioni preesi-

stenti, la variazione decorre dal mese successivo a quello in cui si verifica,

prescindendo dal giorno effettivo in cui avviene la modifica;

- viene considerato per intero, indipendentemente dal giorno, il mese in cui si verificano

situazioni ex novo (es.: nascita di un figlio).

SOGGETTO CHE PRESENTA

LA DICHIARAZIONE PER CONTO DI UN ALTRO

Specificare se il soggetto che sottoscrive la dichiarazione la presenta per conto di altro

soggetto; in tal caso indicare tutti i dati anagrafici e la motivazione:

DATI ANAGRAFICI

MOTIVO PER CUI SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

RATEIZZAZIONE

Con riferimento agli importi dovuti risultanti dalla presente dichiarazione, al fine di pre-

disporre le deleghe di versamento, si chiede allo Studio di:

considerare un versamento in unica soluzione con scadenza 17/06/2013;

considerare un versamento in unica soluzione con scadenza 17/07/2013;

rateizzare in _____ rate a partire dal 17/06/13;

rateizzare in _____ rate a partire dal 17/07/13;

essere contattato per valutare le modalità di versamento.

ACCONTI 2013

Con riferimento agli acconti da versare per il 2013 si chiede allo Studio di:

determinare gli acconti in base a quanto risulta dalla dichiarazione sulla base del

metodo storico (soluzione consigliata);

ricalcolare gli acconti tenendo conto che il reddito del prossimo anno sarà inferiore

per i seguenti motivi:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

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UNICO 740/2013: casi pratici

263

VERSAMENTI IMU E ACCONTI 2012 ALLEGATI

versamenti IMU 2012 (acconti e saldi): numero bollettini o Modelli F24

____________;

modelli F24 di versamento degli acconti di imposte e/o contributi: numero modelli

_______________;

VERSAMENTO ACCONTI NOVEMBRE 2012

l’acconto di novembre è stato ridotto secondo la normativa vigente

l’acconto di novembre non è stato ridotto secondo la normativa vigente

TERRENI E FABBRICATI

DA COMPILARE NEL CASO NON CI SIANO VARIAZIONI:

IL SOTTOSCRITTO dichiara che la situazione DEI TERRENI DICHIARATA lo scorso anno

NON è variata. Si impegna a comunicare le eventuali variazioni che dovessero avvenire

dopo la presente comunicazione

Firma del cliente ……………………………………….

IL SOTTOSCRITTO dichiara che la situazione DEI FABBRICATI DICHIARATA lo scorso an-

no NON è variata. Si impegna a comunicare le eventuali variazioni che dovessero avve-

nire dopo la presente comunicazione

Firma del cliente ……………………………………….

DA COMPILARE IN CASO DI VARIAZIONI:

3. ACQUISTI O VENDITE

Categoria del Fab-

bricato o dati del

terreno

Ubica-

zione

Acquisto/

Vendita

Immobile vin-

colato Data Allegato

Acquisto Vendita

sì no

Atto certificato

Acquisto Vendita

sì no

Atto certificato

Acquisto Vendita

sì no

Atto certificato

Acquisto Vendita

sì no

Atto certificato

Acquisto Vendita

sì no

Atto certificato

Note: allegare SEMPRE atto notarile o certificato catastale nei casi di ACQUISTO.

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UNICO 740/2013: casi pratici

264

2. LOCAZIONI

Dati fabbricato

o terreno

e estremi con-

tratto

Contratto

a canone

convenziona-

le

Canone

annuo

Immobile

vincolato

Canone regolar-

mente percepito

Sentenza di

sfratto per

morosità

sì no

Euro ,00

sì no

sì no

sì no

Euro ,00

sì no

sì no

sì no

Euro ,00

sì no

sì no

sì no

Euro ,00

sì no

sì no

sì no

Euro ,00

sì no

sì no

Note: si ricorda che i canoni di locazione devono essere comunque dichiarati se, entro il

termine per la presentazione della dichiarazione non è intervenuta la sentenza che con-

valida lo sfratto dell’inquilino per morosità. Qualora lo sfratto sia in corso si prega di av-

vertire tempestivamente lo Studio.

3. SITUAZIONI PARTICOLARI (per ciascun fabbricato indicare comunque il codice)

DATI FABBRI-

CATO O TER-

RENO

INDIRIZZO TIPOLOGIA SI VERSA

IMU?

ESENTE

IMU? (1)

(SI O NO)

IL POSSESSORE

È UN CD O IAP?

(2)

(SI O NO)

ANNO-

TAZIONI

ELENCO DEI CODICI DA INDICARE PER I FABBRICATI

1 Abitazione principale

2 Immobile tenuto a disposizione (c.d. seconda casa)

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UNICO 740/2013: casi pratici

265

3 Immobile locato in regime di libero mercato

4 Fabbricato locato in regime di equo canone

5 Pertinenza della abitazione principale

6 Fabbricato usato in parte come abitazione principale ed in parte per lo svolgimento di atti-

vità

8 Immobile in comune ad alta densità abitativa locato in base agli accordi locali (canone con-

venzionale)

9 Immobile che non rientra in nessuna delle altre tipologie

10 Abitazione o pertinenza data in uso a familiare che vi dimora abitualmente come risulta

dall’anagrafe ovvero unità in comproprietà utilizzate integralmente come abitazione prin-

cipale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;

11 Abitazione principale parzialmente locata in regime di libero mercato; NEW

12 Abitazione principale parzialmente locata a canone concordato; NEW

14 Immobile situato in Abruzzo e locato a soggetto terremotato

15 Immobile situato in Abruzzo e concesso in comodato a soggetto terremotato

(1) Se si indica SI si tratta di terreni agricoli ricadenti in aree di montagna o di colli-

na delimitate ai sensi dell’art. 15, Legge n. 984/77; �

(2) Se si indica SI si tratta di terreno agricolo o di terreno non coltivato posseduto e

condotto da coltivatore diretto o da imprenditore agricolo professionale iscritto

nella previdenza agricola.

A partire dal periodo di imposta 2012 l’IMU sostituisce per la componente

immobiliare l’IRPEF e relative addizionali per gli immobili non locati. Quindi

per i terreni non affittati, la componente dominicale è sostituita dall’IMU, e

non rileva ai fini della determinazione del reddito fondiario. Il reddito di tali terreni an-

drà calcolato tenendo conto del solo reddito agrario tuttavia, il reddito dominicale do-

vrà comunque essere indicato, e potrà assumere rilievo nell’ambito delle prestazioni

previdenziali ed assistenziali. Restano invece assoggettati ad IRPEF i terreni non affittati

per i quali è prevista un’esenzione IMU.

CEDOLARE SECCA

Si è optato per la cedolare secca per quali contratti?

1) ____IMPOSTA 21%___19%____CANONE LOCAZIONE: euro ______

2) ____IMPOSTA 21%___19%____CANONE LOCAZIONE: euro ______

3) ____IMPOSTA 21% __19% ____CANONE LOCAZIONE: euro ______

4) ____IMPOSTA 21% __19% ____CANONE LOCAZIONE: euro _____

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UNICO 740/2013: casi pratici

266

5) ____IMPOSTA 21% ___19% ____CANONE LOCAZIONE: euro _____

6) ____ IMPOSTA 21% ___9% _____CANONE LOCAZIONE: euro ____

ATTIVITA’ ED INVESTIMENTI ALL’ESTERO

TRASFERIMENTI DA E VERSO L’ESTERO PER RAGIONI DIVERSE DAGLI INVESTIMENTI

Barrare la casella per segnalare trasferimenti da e verso l’estero di dena-

ro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non

residenti, senza il tramite di intermediari residenti, per ragioni diverse da-

gli investimenti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria, se

l’ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di im-

posta sia stato superiore a euro 10.000,00. Nell’ammontare complessivo

vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l’estero che

quelli dall’estero;

TRASFERIMENTI DA E VERSO L’ESTERO PER INVESTIMENTI

Segnalare la presenza di trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno

hanno interessato gli investimenti e le attività sotto indicate, se l’ammontare com-

plessivo dei movimenti effettuati nel corso dell’anno, computato tenendo conto an-

che dei disinvestimenti, sia stato superiore a €10.000,00. Quest’obbligo sussiste an-

che se al termine del periodo d’imposta i soggetti interessati non detengono inve-

stimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è in-

tervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari.

ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE (EMESSE DA NON RESIDENTI, COMPRESI I TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL’ESTERO)

IMMOBILI ALL’ESTERO, IN QUALSIASI PAESE, LOCATI OPPURE TENUTI A DI-SPOSIZIONE

BENI MOBILI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (GIOIELLI E PREZIOSI, OPERE D’ARTE, YATCH)

ATTIVITÀ FINANZIARIE ITALIANE (EMESSE DA RESIDENTI, COMPRESI I TITOLI DEGLI ENTI ED ORGANISMI IN-TERNAZIONALI EQUIPARATI AI TITOLI DI STATO Barrare solo se vi è stata la cessione o il rimborso, suscettibili di generare plusvalenze imponibili

POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Segnalare solo quando il contratto non è concluso per il tramite di un intermediario finanziario

italiano o le prestazioni non sono pagate per il tramite di un intermediario finanziario italiano

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UNICO 740/2013: casi pratici

267

Con la sottoscrizione della presente scheda, il sottoscritto

______________________________, nato/a a _______________________ il

___/__/____, , C.F. ________________________

DICHIARA

dopo essere stato adeguatamente informato sulle possibili responsabilità e conseguenze

che derivano da eventuali inadempienze e, dunque, assumendosi ogni responsabilità

conseguente quanto segue:

- relativamente alle attività estere di natura finanziaria e/o investimenti esteri,

che la situazione indicata allo studio è quella esposta nel quadro RW ed RM

Firma _______________________

oppure

- che non ha la disponibilità di tali attività (né finanziarie, né patrimoniali) e per-

tanto chiede allo scrivente Studio di non procedere alla compilazione del qua-

dro RW ed RM

Firma _______________________

REDDITI PERCEPITI

(allegare per ciascuna categoria interessata i relativi documenti giustifi-

cativi del reddito)

n. ...….. mod. CUD a seguito di lavoro dipendente o assimilato, pensione;

indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche Inail);

assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al man-

tenimento dei figli;

indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali,

ecc…);

documentazione inerente prestazioni occasionali, cessioni di quote, plusvalenze su

titoli, ecc.;

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UNICO 740/2013: casi pratici

268

n. …….. certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas, Srl tra-

sparenti;

n. …….. certificati degli utili percepiti da società;

n. …….. certificazioni inerenti alle ritenute d’acconto subite;

indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte al conduttore per disposizione

di legge a seguito di cessazione della locazione di immobili adibiti ad usi diversi da

quello di abitazione.

E’ stato trattenuto il contributo di solidarietà dal sostituto? SI ____ NO ____

Se non è stato trattenuto nel CUD va versato? ________________ (verifica compilazione

rigo RC14)

DETRAZIONI E ONERI DEDUCIBILI

Barrare la casella se compilato il prospetto allegato per le detrazioni e gli oneri de-

ducibili;

Barrare la casella se si allega documentazione relativa a spese di ristrutturazione

36%;

Barrare la casella se si allega documentazione relativa a spese per il risparmio e-

nergetico 55%.

PER CIASCUNA DELLE DETRAZIONI SOTTO SPECIFICATE, FORNIRE ALLO STUDIO LA

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE (NB: indicare

solo le detrazioni relative al 2011 e non quelle che iniziate in annualità precedenti, già

acquisite dallo Studio)

Detrazioni legate al pagamento di canoni di locazione

Tipo di detrazione spettante Numero di gg. percentuale

Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione

principale

Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione

principale con contratti in regime convenzionale

Detrazioni canone di locazione spettante ai giovani tra

i 20 e 30 anni per abitazione principale

Detrazioni per canone di locazione per lavoratori di-

pendenti che trasferiscono la residenza per motivi di

lavoro

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UNICO 740/2013: casi pratici

269

Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 55%

Tipologia Importo Tipologia Importo

Riqualificazione energetica €

Installazione di

pannelli solari €

Interventi sull’involucro degli

edifici €

Impianti di

climatizzazione €

Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 36%

Tipologia Immobile Importo

Nel corso del 2011 e 2012 la disciplina del 36% è stata oggetto di numerosi

interventi legislativi. Tra le novità introdotte, si segnala la soppressione per i

lavori iniziati dal 14 maggio 2011 dell’obbligo di invio della comunicazione di

inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (art. 7, comma 1, lett. c), D.L. n. 70/2011, c.d.

“Decreto Sviluppo”). Tale eliminazione ha portato all’introduzione della nuova sezione

III B al fine di indicare i dati identificativi e gli altri dati degli immobili oggetto di inter-

venti successivi al 13 maggio 2011, informazioni che in precedenza venivano inviate

all’Agenzia delle Entrate. L’art. 4, D.L. n. 201/2011 (“Decreto Salva Italia”) introducendo

l’art. 16-bis nel TUIR, ha reso, inoltre, “strutturale”, a partire dal 2012, la detrazione del

36% apportando anche delle modifiche ad alcuni suoi caratteri essenziali.

Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 50%

Tipologia Immobile Importo

NEW Per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal

26.06.2012 al 30.06.2013 la detrazione Irpef è elevata dal 36% al 50% nel limite di spesa

di 96.000 €

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UNICO 740/2013: casi pratici

270

Dal 1° luglio 2013 si passerà definitivamente al 36% (detrazione strutturale art. 16-bis

TUIR a decorrere dall’1.01.2012)

La medesima detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristi-

no dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato

di emergenza

Non è più prevista tuttavia la rateazione in 5 o 3 rate annuali per i contribuenti di età non

inferiore a 75 e 80 anni, tutti i contribuenti devono ripartire l’importo detraibile in 10

quote annuali

La detrazione del 55%, prorogata al 30 giugno 2013, è estesa anche alle spese per inter-

venti di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedica-

ti alla produzione di acqua sanitaria

Dati identificativi catastali degli immobili oggetto di ristrutturazione 36% o 50%

DATI CATASTALI IMMOBILE

Foglio ____ particella __________ sub _____________

Foglio ____ particella __________ sub _____________

DATI CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL COMODATARIO / LOCATARIO (che effettua la ri-

strutturazione)

Data registrazione ________ Ufficio ___________ n. registrazione _______________

RACCOLTA DATI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

Contribuente: _______________________________

ONERI DETRAIBILI

Tipologia Limiti alla detrazione

N. documenti

Importo totale

Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche ge-neriche e di assistenza specifica ai portatori di

Importo ec-cedente

N.

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UNICO 740/2013: casi pratici

271

handicap, in quanto oneri deducibili). Es.: spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche, ana-lisi, indagini radioscopiche, protesi, acquisto me-dicinali, importo del ticket relativo a spese so-stenute nell’ambito del S.S.N., spese per assisten-za specifica, quali l’assistenza infermieristica e riabilitativa.

€129,11

Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche ge-neriche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza ell’imposta da questi ultimi dovuta.

Importo massimo non ecce-

dente €6.197,48

N.

Spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomo-zione, sollevamento dei portatori di handicap e le spese per sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap.

100%

N.

Spese sostenute per l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei por-tatori di handicap.

Per 1 volta in 4 anni, per 1 solo veicolo e per max

€18.075,99

N.

Spesa per l’acquisto del cane guida per non ve-denti.

100%. Per 1 solo cane e 1 volta sola in un perio-do di 4 anni

N.

Interessi passivi, relativi oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. (1)(2)(3) Se non sono già stati precedentemente conse-gnati, allegare contratto di mutuo e rogito di ac-quisto dell’immobile (per la verifica del rapporto di detraibilità degli interessi passivi).

€4.000,00 totali, da di-

videre tra tutti i conti-

tolari del mutuo. (4)

N.

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalu- €2.065,83 N.

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UNICO 740/2013: casi pratici

272

tazione pagati in dipendenza di mutui contratti per l’acquisto di abitazioni diverse dalla principa-le stipulati prima del 1993.

per ciascun intestatario del mutuo

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalu-tazione pagati in dipendenza di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordi-naria, restauro e ristrutturazione degli edifici.

€2.582,28 complessivi

N.

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalu-tazione dei mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale. Se non sono già stati precedentemente conse-gnati, allegare contratto di mutuo e copia delle spese sostenute per la costruzione / ristruttura-zione (per la verifica del rapporto di detraibilità degli interessi passivi).

€2.582,28 complessivi

N.

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalu-tazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.

100% nei limiti del

reddito dei terreni di-

chiarati

N.

Premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (contratti - sia vita che infortuni - sti-pulati fino al 31 dicembre 2000); Premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente supe-riore al 5%, di non autosufficienza nel compi-mento degli atti quotidiani (contratti dal 1° gen-naio 2001).

€1.291,14

N.

Spese per la frequenza di corsi di istruzione se-condaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso uni-versità o istituti pubblici o privati, italiani o stra-nieri.

100% nei limiti di

quanto ap-plicato da istituti sta-

tali.

N.

Spese funebri sostenute in dipendenza dalla mor-te di persone indicate dall’art.433 c.c. nonché de-gli affidati o affiliati.

€1.549,37 per ciascun

decesso

N.

Spese per addetti all’assistenza personale, soste- €2.100,00 N.

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UNICO 740/2013: casi pratici

273

nute nei casi di non autosufficienza nel compi-mento degli atti della vita quotidiana (fruibili solo se il reddito complessivo non supera €40.000).

Spese per attività sportive per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (palestre, piscine e altre strutture sportive).

€210,00 per ciascun

ragazzo

N.

Spese per intermediazione immobiliare (da ripar-tire tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà).

€1.000,00 N.

Spese canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, nonché per i canoni relati-vi a contratti di ospitalità e atti di assegnazione in godimento, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti non lucrativi e cooperative.

€2.633,00

N.

Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici effettuate mediante versamento bancario o postale.

Importi tra €51,65 ed

€103.291,38

N.

Erogazioni liberali a favore di Onlus e di iniziative umanitarie, religiose o laiche in paesi extra Ocse gestite da fondazioni, associazioni, comitati, ef-fettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall’Amministrazione Fi-nanziaria.

€2.065,83

N.

Erogazioni liberali in denaro a favore delle socie-tà sportive dilettantistiche effettuati tramite ban-ca o ufficio postale o le altre modalità indicate dall’Amministrazione Finanziaria.

€1.500,00

N.

Contributi associativi alle società di mutuo soc-corso che si propongono di venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti e di assicurare ai soci un sussidio nel caso di malattia, di impotenza al la-voro o di vecchiaia.

€1.291,14

N.

Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei previsti registri, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall’Amministrazione Finanziaria.

€2.065,83

N.

Spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interre-gionale (per abbonamento si intende il titolo che consente di potere effettuare un numero illimita-to di viaggi).

€250,00

N.

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UNICO 740/2013: casi pratici

274

Spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.

Importo ec-cedente

€129,11 e fino a

€387,34

N.

Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.

Massimo €632,00 per ogni figlio

N.

Altri oneri per i quali spetta la detrazione: spese obbligatorie relative ai beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali a favore della so-cietà di cultura “La Biennale di Venezia”; eroga-zioni liberali in denaro per attività culturali e arti-stiche; erogazioni liberali a favore di enti che o-perano nel regime dello spettacolo; erogazioni liberali a favore di fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale; spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti sordo-muti ai sensi della L. n.381/70; erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; spese sostenute dai docenti per l’autoaggiornamento e la formazione; spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea.

Il limite è variabile in relazione

alla natura della spesa.

N.

(1) Per i mutui stipulati anteriormente al 1993 la detrazione spetta su un importo massimo di €4.000 per ciascun intestatario del mutuo e a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale all’8/12/93.

(2) Nel caso di acquisto di immobile locato, la detrazione spetta a condizione che en-tro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di li-cenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

(3) Nel caso in cui l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione, la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto, pena la perdita dell’agevolazione.

(4) In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote.

ALTRE DETRAZIONI

Tipologia

Detrazioni per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano (secondo le disposizioni di cui al DPCM n.106/01).

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UNICO 740/2013: casi pratici

275

Donazioni all’ente ospedaliero “Ospedale Galliera di Genova” (nei limiti del 30% dell’imposta lorda dovuta).

Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (importo forfeta-rio di €516,46, spettante esclusivamente al soggetto non vedente, indi-pendentemente dalla documentazione di spesa).

ONERI DEDUCIBILI

Tipologia Limiti al-la detra-

zione

N. docu-menti

Importo totale

Contributi previdenziali ed assistenziali obbligato-ri per legge, nonché quelli versati facoltativamen-te alla gestione pensionistica obbligatoria di ap-partenenza, compresi quelli per la ricongiunzione assicurativa.

100%

N.

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e fa-miliari.

€1.549,37 N.

Contributi ed erogazioni liberali a favore di istitu-zioni religiose.

€1.032,91 N.

Spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap escluse le spese che gene-rano detrazioni dall’imposta.

100% N.

Assegno periodico corrisposto al coniuge in con-seguenza di separazione legale ed effettiva, esclu-sa la quota destinata al mantenimento dei figli e stabilito da un provvedimento dell’autorità giudi-ziaria.

100%

N.

Contributi e premi per forme pensionistiche com-plementari e individuali.

Per un importo massimo

di €5.164,57

N.

Altri oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righi: 1. contributi ai fondi integrativi al S.S.N. atten-

zione (nota 1);

Il limite è variabile

in relazio-N.

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UNICO 740/2013: casi pratici

276

2. contributi, donazioni, oblazioni a favore di or-ganizzazioni non governative O.N.G.;

3. erogazioni liberali a favore di Onlus, associa-zioni di promozione sociale, alcune fondazioni e associazioni riconosciute attenzione (nota 2);

4. erogazioni liberali a favore di enti universita-ri, di ricerca pubblica e di quelli vigilati non-ché degli enti parco regionali e nazionali;

5. altri oneri deducibili diversi dai precedenti (3).

ne alla na-tura della

spesa.

(3) Rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli im-

mobili; indennità corrisposta per la perdita di avviamento in caso di cessazione della locazio-

ne di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; somme restituite al sogget-

to erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non a-

vrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece

sono state assoggettate a tassazione; le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adem-

piere funzioni presso gli uffici elettorali; 50% delle imposte arretrate; 50% delle spese sostenu-

te dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento delle procedure di adozione; ero-

gazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

(nota 1) NEW L’introduzione della franchigia di 40 euro per il contributo SSN

deducibile

Nuovo campo (colonna 1) dedicato all’interno della Sezione II e del rigo RP21 al

contributo sanitario obbligatorio per l'assistenza erogata nell'ambito del Servi-

zio sanitario nazionale (SSN) effettivamente versato nel 2012 con il premio di

assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (RCA autoveicoli).

(nota 2) NEW LE NUOVE DEDUZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI

Dall’anno d’imposta 2012 è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo,

fino all’importo di euro 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore

della:

Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridio-

nale;

Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi

giorni;

o alla Chiesa apostolica in Italia.

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UNICO 740/2013: casi pratici

277

Scelta per la destinazione dell’8‰ dell’Irpef

Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’8‰ dell’Irpef. Viene ri-

chiesta preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la

dichiarazione dei redditi in formato telematico.

Stato Chiesa Cattolica Unione Chiese cri-

stiane avventiste del

7° giorno

Assemblee di Dio in

Italia

Unione delle

Chiese Metodi-

ste e Valdesi

Chiesa Evangelica

Luterana in Italia

Unione Comunità

Ebraiche Italiane

Sacra Arcidiocesi or-

todossa d’Italia ed E-

sarcato per l’Europa

Meridionale NEW

Chiesa Apostoli-

ca in Italia NEW

Unione Cristiana E-

vangelica Battista

d’Italia NEW

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UNICO 740/2013: casi pratici

278

Scelta per la destinazione del 5‰ dell’Irpef

Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 5‰ dell’Irpef. Viene ri-

chiesta preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la

dichiarazione dei redditi in formato telematico.

Sostegno del volontariato, delle organizza-zioni non lucrative di utilità sociale, delle as-

sociazioni di promozione sociale e delle asso-ciazioni e fondazioni riconosciute che opera-no nei settori di cui all’art.10, co.1, lett. a), del

D.Lgs. n.460/97 Firma ………………………………………………………………………………. Codice fiscale del |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca scientifica e della univer-

sità

Firma ………………………………………………………………………………. Codice fiscale del |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca sanitaria

Firma

………………………………………………………………………………. Codice fiscale del |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| beneficiario (eventuale)

Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribu-

ente

Firma …………………………………………………………………………

…….

Sostegno alle associazioni sportive dilettanti-stiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a

norma di legge, che svolgono una rilevante at-tività di interesse sociale

Firma

………………………………………………………………………………. Codice fiscale del |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| beneficiario (eventuale)

Sostegno alle attività di tutela, promo-zione e valorizzazione dei beni cultu-

rali e paesaggistici

Firma …………………………………………………………………………

…….

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UNICO 740/2013: casi pratici

279

LEGGE n.196/2003 - Legge sulla privacy

La L. n.196/03 disciplina il trattamento dei dati personali; La legge prevede che al sog-getto interessato vengano fornite le seguenti informazioni: I dati raccolti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima ri-servatezza, saranno organizzati e conservati in archivi informativi e/o cartacei e sa-ranno utilizzati per l’elaborazione/predisposizione della/e dichiarazioni dei redditi del cliente. I dati trattati non saranno comunicati a terzi estranei allo Studio In occasione delle operazioni di trattamento dei Vostri dati personali, a seguito di Vostra eventuale segnalazione o di elaborazione dei documenti da voi consegnati, lo Studio può venire a conoscenza di dati che la legge definisce “sensibili” (dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le o-pinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carat-tere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale del cliente). La legge prevede la possibilità di trat-tamento di dati sensibili soltanto con il consenso scritto dell’interessato. La preghia-mo, quindi, di voler sottoscrivere la presente come ricevuta dell’informativa avuta e come consenso scritto al trattamento dei Vostri dati e in particolare di quelli sensibili, pena l’impossibilità di procedere al trattamento stesso.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI Il sottoscritto, ...................................................................................................................................., in qualità di conferente l’incarico, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 della L. n.196/03 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati che riguardano l’elaborazione/predisposizione della propria dichiarazione dei redditi con particolare riferimento ai dati “sensibili”.

Firma del cliente …………………………………………..

Con l’apposizione della firma nel presente riquadro il cliente dichiara di conferire

l’incarico allo Studio di:

predisporre

predisporre e trasmettere telematica-

mente

trasmettere telematicamente

la propria dichiarazione dei redditi, confermando di aver fornito ogni informazione

necessaria al compimento dell’incarico, ed esonerando lo Studio da ogni responsabili-

tà connessa o conseguente l’eventuale inesattezza e/o incompletezza della documen-

tazione consegnata.

Data: ………………… Firma del cliente: …………………………..…

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UNICO 740/2013: casi pratici

280

Modulo per impegno a trasmettere la dichiarazione da rilasciare a cura

dell’intermediario

COPIA PER CONTRIBUENTE:

Studio …

Egr. Sig. / Gent.le Sig.ra

..........

Oggetto: assunzione impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione:

UNICO 2013 Persone Fisiche

Il sottoscritto intermediario, relativamente alla dichiarazione in oggetto, assume in data

odierna l’impegno alla:

presentazione in via telematica della dichiarazione predisposta dal contribu-

ente;

predisposizione e presentazione in via telematica della dichiarazione.

Inoltre il sottoscritto intermediario, in relazione alla ricezione degli avvisi di irregolarità

(avvisi bonari) eventualmente predisposti in relazione alle dichiarazioni presentate

conferma l’opzione manifestata dal contribuente.

Data dell’impegno: Firma dell’intermediario

_______________ ____________________

COPIA PER INTERMEDIARIO:

Studio …

Egr. Sig. / Gent.le Sig.ra

..........

Oggetto: assunzione impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione:

UNICO 2013 Persone Fisiche

Il sottoscritto intermediario, relativamente alla dichiarazione in oggetto, assume in data

odierna l’impegno alla:

presentazione in via telematica della dichiarazione predisposta dal contribu-

ente;

predisposizione e presentazione in via telematica della dichiarazione.

Inoltre il sottoscritto intermediario, in relazione alla ricezione degli avvisi di irregolarità

(avvisi bonari) eventualmente predisposti in relazione alle dichiarazioni presentate

conferma l’opzione manifestata dal contribuente.

Data dell’impegno: Firma dell’intermediario

_______________ ____________________

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UNICO 740/2013: casi pratici

281

Scelta di invio delle comunicazioni di irregolarità all’intermediario che ha trasmesso

Il sottoscritto …………………, nel confermare l’impegno alla trasmissione telematica del

modello UNICO 2013 PF allo Studio …………………………

opta per l’invio dell’avviso telematico di irregolarità eventualmente predispo-

sto in sede di controllo automatizzato della dichiarazione direttamente

all’intermediario;

non opta per l’invio dell’avviso telematico di irregolarità eventualmente predi-

sposto in sede di controllo automatizzato della dichiarazione direttamente

all’intermediario;

confermando che il recapito al quale intende ricevere eventuali comunicazioni di irre-

golarità relative alla dichiarazione in oggetto è il seguente:

indirizzo: ______________________________________

numero di fax: __________________________________

mail: _________________________________________

sollevando l’intermediario abilitato da qualsiasi responsabilità relativa alla mancata

possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni, laddove il prospetto ricevuto te-

lematicamente dall’Agenzia sia stato recapitato, nei termini di legge, in una delle tre

forme alternative sopra esposte.

Eventuali variazioni dei suddetti recapiti dovranno essere comunicate all’intermediario

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In mancanza dell’opzione per l’invio all’intermediario, la comunicazione di irregolarità

(avviso bonario) verrà inviato con raccomandata direttamente al domicilio del contri-

buente.

Data Firma

ANNOTAZIONI

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

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UNICO 740/2013: casi pratici

282

3.6. Raccordo tra piano dei conti - dati contabili quadro RE e gli

Studi di settore

Rigo quadro G

PIANO DEI CONTI Totale Rigo quadro RE

Unico 2013

G01 Compensi dichiarati

Compensi professionisti con ritenute d’acconto € -

RE2 Compensi professionisti senza ritenu-te d’acconto € -

TOTALE RIGO G01 € -

G03 Altri proven-

ti lordi

Risarcimenti assicurativi per perdita ricavi professionisti

RE3 Indennità di maternità

Interessi attivi verso clienti

TOTALE RIGO G03 € -

G04 Plusvalenze patrimoniali

Plusvalenze

RE4

TOTALE RIGO G04 € -

G05 Spese per

prestazioni di lavoro di-

pendente

Salari e stipendi € -

RE11

Rimborsi a piè di lista dipendenti

Rimborsi indennità chilometriche o forfetarie

Oneri sociali Inps € -

Oneri sociali Inail € -

Tfr accantonato € -

Accantonamento al fondo trattamen-to quiescenza previdenza integrativa

Altri costi del personale

TOTALE RIGO G05 € -

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UNICO 740/2013: casi pratici

283

G06 Spese per

prestazionidi Co.Co.Co.

Compensi Co.Co.Co. attinenti l'attivi-tà

RE11

Contributi Inps Co.Co.Co. attinenti l'attività

Contributi Inail Co.Co.Co. attinenti l'attività

Rimborsi a pie’ di lista attinenti l'atti-vità Co.Co.Co.

Rimborsi indennità chilometriche o forfetarie attinenti l'attività Co.Co.Co.

Accantonamento al Fondo per la ces-sazione di rapporti di Co.Co.Co. atti-nente l'attività

TOTALE RIGO G06 € -

G07 Compensi corrispostia terzi per prestazioni

Compensi a terzi per prestazioni af-ferenti la propria attività € -

RE12

Quota spese per attività in strutture polifunzionali

Quota spese utilizzo strutture di terzi

Quota spese di segreteria

TOTALE RIGO G07 € -

G08 Consumi

Carburanti e lubrificanti € -

RE14

Carburanti e lubrificanti parzialmen-te deducibili € -

Energia elettrica € -

Spese telefoniche deducibili € -

Spese cellulari deducibili € -

TOTALE RIGO G08 € -

G09 Altre spese

Abbuoni/arrotondamenti attivi

RE15, RE16, RE17, RE19

Sconti attivi

Materiali di manutenzione

Materiale di pulizia

Cancelleria € -

Materiale pubblicitario

Carburanti e lubrificanti ciclomotori e motocicli professionisti

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UNICO 740/2013: casi pratici

284

Manutenzione e riparazione beni di terzi (100% o parz. ded.) € -

Pedaggi autostradali (100% o parz. ded.)

Altri oneri p/automezzi (100% o parz. ded.) € -

Manutenzione e riparazione beni propri € -

Manutenzione e riparazione auto-mezzi parzialmente deducibili € -

Assicurazioni R.c.a (tot. o parzialm. ded.) € -

Assicurazioni non obbligatorie

Vigilanza

Servizi di pulizia

Compensi occasionali di impresa

Compensi professionali non attinenti l'attività

Compenso per somministrazione la-voro eccedente gli oneri, retributivi e contributivi

Pubblicità € -

Spese legali € -

Spese postali e di affrancatura € -

Pasti e soggiorni (nei limiti di deduci-bilità) € -

Spese per viaggi € -

Ricerca, addestramento e formazio-ne € -

Servizio smaltimento rifiuti € -

Oneri bancari € -

Costo per tenuta paghe e contabilità e dichiarazioni fiscali € -

Formalità amministrative € -

Assicurazioni R.C. professionali € -

Contributo annuale iscrizione ordine professionale € -

Spese di rappresentanza - profes-sionisti € -

Altre spese servizi deducibili - profes-sionisti € -

Licenza d'uso software di esercizio € -

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UNICO 740/2013: casi pratici

285

Ammortamento licenza d'uso softwa-re a tempo determinato € -

Imposta di bollo

Imposta di registro € -

Tasse di concessione governativa € -

Tasse di proprietà autoveicoli (100% o parz. ded.) € -

Tassa sui rifiuti € -

Iva su acquisti indetraibile (pro-rata) € -

Altre imposte e tasse deducibili

Abbonamenti riviste, giornali, ecc. € -

Spese banche dati € -

Abbuoni/arrotondamenti passivi € -

Sconti passivi € -

Spese per risarcimento danni a terzi - professionisti non coperti da assicu-razione

Spese per partecipazione a convegni, congressi e simili professionisti

Spese per acquisizione clientela - professionisti

Spese per liquidazione parcelle pro-fessionisti

Altri oneri diversi deducibili - profes-sionisti € -

TOTALE RIGO G09 € -

G10 Minusvalen-ze patrimo-

niali

Minusvalenze ordinarie

RE18

TOTALE RIGO G10 € -

G11 Quote di

ammorta-mento

dei beni strumentali

Ammortamento fabbricato uso uffi-cio acquistato ante 15.06.1990 o nel triennio 2007-2009 - professionisti

RE10

Ammortamento beni materiali € -

RE7

Ammortamento beni costo inferiore € 516,46

€ -

Acquisti beni - costo unitario inferio-re € 516,46

TOTALE RIGO G11 € -

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UNICO 740/2013: casi pratici

286

G12 Altre com-

ponenti negative

Combustibile per riscaldamento

RE9, RE10, RE13 RE19

Gas riscaldamento € -

Acqua € -

Manutenzione fabbricati - professio-nisti

Manutenzione e riparazione immobi-li uso promiscuo - professionisti

Spese relative agli immobili ad uso promiscuo

Fitti passivi € -

Spese condominiali

Noleggi impianti telefonici

10% Irap versata (deducibile)

Noleggio di impianti e macchinari e canoni affitto d'azienda

Noleggio deducibile € -

Altri costi per godimento beni di terzi deducibili

Ammortamento manutenzione stra-ordinaria - professionisti

Interessi passivi

TOTALE RIGO G12 € 1

REDDITO PROFESSIONALE € -