UNICO 740/2013: casi pratici - osra-adriatica.it 740_2013 CASI RISOLTI.pdf · UNICO 740/2013: casi...
Transcript of UNICO 740/2013: casi pratici - osra-adriatica.it 740_2013 CASI RISOLTI.pdf · UNICO 740/2013: casi...
UNICO 740/2013:
casi pratici
GLI AUTORI
Antonio Gigliotti
Direttore e autore della collana di aggiornamento professionale
“Fiscal-Focus.it” e del quotidiano “Fiscal-Focus.info”.
Dottore Commercialista dello “Studio Tributario Gigliotti &
Associati”, revisore legale, pubblicista, specializzato in materia tributaria,
autore di diverse pubblicazioni in materia fiscale. Collabora con “Il Sole
24 ore” e altri importanti quotidiani di carattere nazionale.
Esperto fiscale in materia tributaria per le rubriche Radio Rai 1
“Economia in tasca” e “Prima di tutto” e in diverse edizioni del TG1
Hanno collaborato:
Carla De Luca
Devis Nucibella
Giuseppe Moschella
I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi. L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per e-ventuali involontari errori o inesattezze.
Testo chiuso in redazione in data 10 Maggio 2013
UNICO 740/2013: casi pratici
5
Sommario 1. UNICO PF: esonero e presentazione ............................................................. 15
1.1. Utilizzo del Modello Unico ....................................................................... 15
1.2. Esonero dalla presentazione ................................................................... 16
1.3. Obbligo di presentazione della dichiarazione .............................. 16
1.4. Termini e modalità di presentazione .................................................. 18
1.5. Dichiarazione persona non residente ................................................ 20
1.6. Presentazione telematica diretta ......................................................... 20
1.7. Presentazione agli uffici postali ............................................................ 21
1.8. Dichiarazione presentata dall’estero ................................................. 22
1.9. La conservazione dei documenti ........................................................... 23
1.10. La correzione del Modello 730/2013 e Unico PF ......................... 23
1.11. Il modello Unico “Mini” ............................................................................... 25
1.12. Redditi fondiari soggetti ad IMU ........................................................... 26
1.13. Per l’obbligo di Unico basta il reddito da locazione ................. 26
1.14. Modello Unico ed eredità .......................................................................... 27
1.15. Errori e dimenticanze ................................................................................... 28
2. Quadri ............................................................................................................................. 30
2.1. QUADRO RA – Reddito dei terreni ........................................................ 30
2.1.1. Terreni esenti da IMU ............................................................................ 32
2.1.2. Terreni posseduti da coltivatori diretti ....................................... 33
2.1.3. La rivalutazione del reddito dominicale e agrario dal 2013
............................................................................................................................ 34
UNICO 740/2013: casi pratici
6
2.1.4. Terreno concesso in affitto per usi non agricoli ..................... 35
2.1.5. Socio e terreno condotto dalla società semplice, soggetto
ad IMU ............................................................................................................. 36
2.1.6. Socio e terreno condotto dalla società semplice, esente
IMU .................................................................................................................... 37
2.1.7. Collaboratore di impresa familiare ............................................... 38
2.1.8. Variazioni di coltura: aumento del reddito ............................... 39
2.1.9. Affitto del terreno in regime legale del canone e mancata
coltivazione del fondo ........................................................................... 40
2.1.10. Perdita del prodotto per eventi naturali ..................................... 41
2.1.11. Terreno concesso in affitto a giovani agricoltori ................... 42
2.1.12. Il nudo proprietario non dichiara il terreno .............................. 43
2.1.13. I giardini non vanno dichiarati nel quadro RA ......................... 43
2.1.14. Titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di
impresa familiare ..................................................................................... 44
2.1.15. Terreno in conduzione associata .................................................... 45
2.2. QUADRO RB – Reddito dei fabbricati .................................................. 47
2.2.1. Contratto avente ad oggetto la locazione di più immobili
............................................................................................................................. 52
2.2.2. Locazione di più porzioni di un immobile abitativo ............ 53
2.2.3. Cedolare secca e possibilità di non inviare la
raccomandata ............................................................................................ 54
2.2.4. Omesso versamento del secondo acconto cedolare secca
sanabile con il ravvedimento ............................................................ 55
2.2.5. Abitazione principale parzialmente locata .............................. 57
UNICO 740/2013: casi pratici
7
2.2.6. Gli acconti dovuti per chi opta per la cedolare secca ........ 59
2.2.7. La sostituzione dell’IRPEF e delle addizionali grazie
all’IMU ............................................................................................................ 59
2.2.8. Fabbricati esenti da IMU ...................................................................... 60
2.2.9. Immobili di interesse storico-artistico: la nuova tassazione
............................................................................................................................ 61
2.2.10. Ricalcolo degli acconti per gli immobili di interesse
storico-artistico ......................................................................................... 62
2.2.11. Assegnazione della casa familiare al coniuge separato o
divorziato ...................................................................................................... 64
2.2.12. Parti comuni di condominio ................................................................ 66
2.2.13. Fabbricati rurali strumentali montani esenti da IMU e
IRPEF ................................................................................................................ 66
2.2.14. Canoni non percepiti nell’anno oggetto di dichiarazione
(2012) .............................................................................................................. 67
2.2.15. Canoni non percepiti già assoggettati a tassazione ............. 68
2.3. QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati ....... 70
2.3.1. Il reddito dei transfrontalieri ............................................................. 72
2.3.2. Stipendi prodotti all’estero ................................................................ 75
2.3.3. Borse di studio esenti e non ............................................................... 76
2.3.4. Rientro in Italia .......................................................................................... 79
2.3.5. Somme erogate per incremento della produttività ............. 80
2.3.6. Somme per l’incremento della produttività e indennità per
trasfertisti (art. 51, comma 6 del Tuir) .......................................... 82
2.3.7. Assegno all’ex coniuge ......................................................................... 83
UNICO 740/2013: casi pratici
8
2.3.8. Compensi per attività libero-professionale intramuraria . 84
2.3.9. Addetti del comparto sicurezza, difesa e soccorso .............. 86
2.3.10. Conguaglio di più CUD .......................................................................... 87
2.3.11. Cassa Integrazione Guadagni ........................................................... 87
2.3.12. Compenso percepito da un giardiniere ....................................... 88
2.3.13. Altre tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente: le remunerazioni dei sacerdoti ............................ 89
2.3.14. Compensi percepiti da soci di cooperative ............................... 90
2.3.15. TFM – trattamento di fine mandato .............................................. 91
2.4. QUADRO RW – Monitoraggio fiscale ................................................... 92
2.4.1. Compilazione del quadro RW necessaria? ................................ 95
2.4.2. Immobile detenuto all’estero a disposizione ........................... 97
2.4.3. Immobile detenuto all’estero locato ............................................ 98
2.4.4. Acquisto/cessione (nello stesso anno) dell’immobile
estero ............................................................................................................... 98
2.4.5. Adesione allo scudo fiscale e compilazione del quadro RW
............................................................................................................................. 99
2.4.6. Conto corrente a Londra ................................................................... 100
2.4.7. Bonifico nel conto corrente in Belgio ........................................ 100
2.4.8. La delega di firma fa scattare la segnalazione .................... 101
2.4.9. Comproprietari di un immobile a disposizione ................... 101
2.4.10. Segnalazione non necessaria per conti correnti esteri ... 102
2.4.11. Esonero per i transfrontalieri ......................................................... 102
UNICO 740/2013: casi pratici
9
2.4.12. Costituzione di società estera con apporto di capitale
sociale .......................................................................................................... 104
2.4.13. Partecipazione in una società tedesca..................................... 105
2.4.14. Partecipazione e finanziamento di una società rumena 106
2.4.15. I finanziamenti infruttiferi vanno comunque segnalati .. 106
2.5. Quadro RE – Reddito da lavoro autonomo .................................. 108
2.5.1. Professionista e beni immateriali ................................................ 108
2.5.2. Rimborso spese ...................................................................................... 110
2.5.3. Auto per promotore finanziario ................................................... 111
2.5.4. Prestito d’onore per un professionista ..................................... 111
2.5.5. Professionista defunto ....................................................................... 112
2.5.6. L’uso promiscuo dell’immobile per il lavoratore autonomo
......................................................................................................................... 113
2.5.7. Transazione .............................................................................................. 115
2.5.8. Contributo Inarcassa eredi .............................................................. 116
2.5.9. Prestazione legale ................................................................................ 117
2.5.10. Inerenza della sanzione .................................................................... 118
2.5.11. Indennità sostitutiva ............................................................................ 118
2.5.12. Spese vitto e alloggio ......................................................................... 119
2.5.13. Sponsorizzazione .................................................................................. 119
2.5.14. Autoconsumo .......................................................................................... 120
2.5.15. Iscrizione albo ......................................................................................... 121
2.6. Quadro LM – Il reddito dei minimi ..................................................... 122
2.6.1. Esonero scritture contabili per i nuovi minimi ..................... 122
UNICO 740/2013: casi pratici
10
2.6.2. Principio di cassa ................................................................................... 123
2.6.3. Determinazione del reddito ............................................................ 125
2.6.4. Certificazione corrispettivi .............................................................. 127
2.6.5. Contribuenti minimi e auto .............................................................. 129
2.6.6. Minimi e figli a carico .......................................................................... 130
2.6.7. Minimi e Iva non detratta ................................................................. 131
2.6.8. Minimi e modello INE ......................................................................... 132
2.6.9. Regime dei minimi e cessione bene strumentale ............... 133
2.6.10. Contribuenti minimi e riscatto laurea ....................................... 135
2.6.11. Sopravvenienze attive ........................................................................ 136
2.6.12. Base imponibile previdenziale ...................................................... 138
2.6.13. Trasparenza .............................................................................................. 139
2.6.14. Ritenuta d’acconto ................................................................................ 141
2.6.15. Autoconsumo ........................................................................................... 141
2.7. Quadri RF e RG ............................................................................................... 143
2.7.1. Ammortamento beni a noleggio .................................................. 143
2.7.2. Detrazioni e contabilità semplificata ........................................ 145
2.7.3. Limiti di deducibilità per gli interessi passivi ........................ 146
2.7.4. Interessi relativi ad autovettura data in uso promiscuo . 148
2.7.5. Interessi su mutuo per la costruzione di immobile merce
.......................................................................................................................... 149
2.7.6. Interessi passivi per l’acquisto di un immobile .................... 150
2.7.7. Contributi per il coadiuvante ......................................................... 151
2.7.8. Deduzione sponsor sportivo ........................................................... 151
UNICO 740/2013: casi pratici
11
2.7.9. Rol pari a zero ......................................................................................... 153
2.7.10. Servizi multipli ........................................................................................ 154
2.7.11. Deduzione autotrasporti .................................................................. 155
2.7.12. Debito ristrutturato .............................................................................. 155
2.7.13. Rimborsi ...................................................................................................... 156
2.7.14. Srl agricola ................................................................................................ 157
2.7.15. Locazione per dipendenti ................................................................ 158
2.8. Quadro RP – Oneri deducibili e detraibili ..................................... 160
2.8.1. Detrazioni spese mediche solo per familiari a carico ..... 160
2.8.2. Disabile e aliquota Iva ridotta ....................................................... 162
2.8.3. Perdita delle rate delle spese mediche ................................... 163
2.8.4. Spese per l’assistenza personale ................................................. 164
2.8.5. Spese funebri ........................................................................................... 165
2.8.6. Interessi passivi e abitazione principale ................................. 166
2.8.7. Gli integratori non sono medicinali ........................................... 167
2.8.8. Detrazione cani guida per non vedenti ................................... 168
2.8.9. Deducibilità contributi consortili ................................................. 169
2.8.10. Riscatto della laurea ........................................................................... 170
2.8.11. Assegno di mantenimento ............................................................... 170
2.8.12. Detrazione cure mediche all’estero........................................... 171
2.8.13. Spese mediche con causale generica ....................................... 172
2.8.14. Detrazioni in caso di decesso di un genitore ........................ 173
2.8.15. Termine perentorio per il trasferimento della dimora ... 174
UNICO 740/2013: casi pratici
12
2.9. Quadro RP – Interventi di recupero del patrimonio edilizio
................................................................................................................................. 175
2.9.1. Pluralità di interventi .......................................................................... 175
2.9.2. Benefici fiscali per la ristrutturazione ....................................... 176
2.9.3. Soggetti beneficiari dei bonus fiscali ......................................... 177
2.9.4. Bonifico non riconosciuto ................................................................. 178
2.9.5. Impianto fotovoltaico e detrazione del 36%-50% .............. 180
2.9.6. Sostituzione parte degli impianti elettrici .............................. 181
2.9.7. Agevolate le opere per l’allacciamento del gas ................. 182
2.9.8. Casa senza riscaldamento ................................................................ 183
2.9.9. Trasformazione dell’impianto ....................................................... 183
2.9.10. Ripartizione della detrazione ........................................................ 184
2.9.11. Variazione delle unità abitative ................................................... 184
2.9.12. Dati catastali in Unico ........................................................................ 186
2.9.13. Indicazione degli estremi di registrazione del contratto
.......................................................................................................................... 186
2.9.14. Tapparelle anti intrusione ................................................................ 187
2.9.15. Bonus fiscale e piano casa ............................................................... 188
2.10. Quadro RP – Interventi di riqualificazione energetica........... 189
2.10.1. Detrazione risparmio energetico ................................................. 189
2.10.2. Mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate (lavori
pluriennali) ................................................................................................ 190
2.10.3. Comunicazioni all’ENEA .................................................................... 192
2.10.4. L’asseverazione delle certificazioni ........................................... 193
UNICO 740/2013: casi pratici
13
2.10.5. Soggetti ammessi alla detrazione e reddito insufficiente
......................................................................................................................... 193
2.10.6. Rifacimento del tetto agevolato al 55% .................................. 194
2.10.7. La detrazione del 55% in Unico PF ............................................. 194
2.10.8. Riqualificazione energetica ............................................................ 195
2.10.9. Cumulabilità del 55% ......................................................................... 196
2.10.10. Rettifica della scheda informativa ............................................ 197
2.10.11. Asseverazione del tecnico abilitato ......................................... 198
2.10.12. Effettuazione dei pagamenti ........................................................ 199
2.10.13. Documentazione da conservare ................................................. 200
2.10.14. Detrazione per la caldaia a condensazione ........................ 200
2.10.15. Sostituzione porta d’ingresso ....................................................... 202
2.11. Altri quadri del Modello UNICO PF – RR, RM, AC ..................... 203
2.11.1. Quadro RR - L’indicazione del reddito d’impresa per la
determinazione della base imponibile .................................... 203
2.11.2. Quadro RM ed RW – immobile estero concesso in
locazione ................................................................................................... 206
2.11.3. L’IVIE versata nel 2012 diventa acconto 2012 ...................... 209
2.11.4. Soggetti passivi IVIE ............................................................................. 211
2.11.5. Immobile in comproprietà all’estero ........................................ 212
2.11.6. Base imponibile IVIE ........................................................................... 213
2.11.7. IVIE per immobili in Europa ............................................................ 215
2.11.8. Dimissioni amministratori e differimento del termine
canonico ..................................................................................................... 219
UNICO 740/2013: casi pratici
14
2.11.9. Compilazione del quadro RM – sezione IVIE ....................... 221
2.11.10. CANONE RAI speciale ........................................................................ 224
2.11.11. Veicolo in godimento al socio di Srl: reddito diverso o da
lavoro dipendente? .............................................................................. 226
2.11.12. Contribuente dimorante stabilmente in Spagna ma che
produce reddito anche in Italia ..................................................... 228
2.11.13 Unico PF 2012 integrativo per scontare il 100% della
detrazione per figli a carico non goduta ................................. 230
2.11.14. Quadro AC: la compilazione .......................................................... 231
2.11.15. Esonero dalla presentazione del quadro AC ....................... 232
3. Strumenti di lavoro e schede operative .................................................... 234
3.1. Dichiarazione del cliente circa la correttezza dei dati
contabili ............................................................................................................. 234
3.2. Scheda variazioni in aumento e in diminuzione ai fini Irpef
................................................................................................................................. 236
3.3. Scheda operativa Cedolare secca sugli affitti ............................. 240
3.4. Scheda ACE ...................................................................................................... 254
3.5. Check-list UNICO PF 2013 ....................................................................... 258
3.6. Raccordo tra piano dei conti - dati contabili quadro RE e gli
Studi di settore ............................................................................................... 282
UNICO 740/2013: casi pratici
15
1. UNICO PF: esonero e presentazione
1.1. Utilizzo del Modello Unico
… Chi deve utilizzare il modello UNICO PF?
… Tutti i contribuenti, se sono persone fisiche, possono utilizzare il
modello Unico PF. Il Modello UNICO Persone Fisiche deve essere utiliz-
zato per dichiarare i redditi relativi all’anno considerato sia nel caso in
cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non
sussiste tale obbligo.
Chi è obbligato ad utilizzare il Modello Unico PF
Sono invece obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i
contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti di-
chiarazioni:
dei redditi;
dell’IVA;
dell’IRAP.
Sono obbligati a presentare il modello Unico anche quei contribuenti
che hanno già presentato il modello 730, ma che devono dichiarare altri
redditi non previsti in quel modello.
È obbligato a presentare il modello Unico PF anche l’erede del contribu-
ente deceduto, in questo caso l’erede deve compilare il Modello UNICO
indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiara-
zione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro “Erede, cura-
tore fallimentare o dell’eredità o altro dichiarante diverso dal contribu-
ente” per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiara-
zione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente
alla propria qualifica.
UNICO 740/2013: casi pratici
16
1.2. Esonero dalla presentazione
… Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione?
… È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuen-
te che possiede esclusivamente i seguenti redditi:
→ Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non
locati;
→ Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative
pertinenze e altri fabbricati non locati;
→ Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i
lavori a progetto;
→ Redditi esenti. (Rendite erogate dall’Inail esclusivamente per in-
validità permanente o per morte, alcune borse di studio, pen-
sioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai mi-
litari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di ac-
compagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai
ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli
hanseniani, pensioni sociali);
→ Redditi soggetti ad imposta sostitutiva;
→ Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Alle seguenti condizioni
Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad
effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti
purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono
dovute le addizionali regionale e comunale.
1.3. Obbligo di presentazione della dichiarazione
… Chi è obbligato a presentare la dichiarazione Unico 2013?
UNICO 740/2013: casi pratici
17
… Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i
contribuenti che:
→ hanno conseguito redditi nell’anno 2012 e non rientrano nei casi
di esonero previsti;
→ sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in gene-
re, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano con-
seguito alcun reddito.
In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei
redditi:
→ i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono
in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati
(CUD 2013 e/o CUD 2012), nel caso in cui l’imposta corrispondente
al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ri-
tenute subite;
→ i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti
hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione sala-
riale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le
ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle
precedenti tabelle;
→ i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto
deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tut-
to o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2013 o CUD
2012);
→ i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi
da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto
(per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla ca-
sa);
→ i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta non ha tratte-
nuto il contributo di solidarietà (art. 2 comma 2 D.L. n. 138/2011);
UNICO 740/2013: casi pratici
18
→ i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si
applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono es-
sere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rappor-
to ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la ces-
sazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da
soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
→ i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai
quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella
misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal
caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addi-
zionale supera euro 10,33;
→ i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capi-
tale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri
RT e RM;
Nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque
presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri so-
stenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura in-
feriore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze
di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2012 o da acconti
versati nello stesso anno.
1.4. Termini e modalità di presentazione
… Si può presentare il modello Unico “cartaceo”?
… Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive
modifiche, il Modello UNICO Persone Fisiche 2013 deve essere presenta-
to entro i termini seguenti:
UNICO 740/2013: casi pratici
19
→ dal 2 maggio 2013 al 1° luglio 2013 (il 30 giugno è domenica) se
la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite
di un ufficio postale;
→ entro il 30 settembre 2013 se la presentazione viene effettuata
per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene
trasmessa
→ da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di
un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
Bisogna tuttavia fare attenzione in quanto le scadenze possono anche
subire delle proroghe
I contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello UNI-
CO 2013 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite in-
termediario abilitato.
Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello
Unico 2013 cartaceo i contribuenti che:
pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod.
730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di
lavoro o non titolari di pensione;
pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni
redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello
UNICO (RM, RT, RW, AC);
devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti de-
ceduti;
sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presenta-
zione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.
UNICO 740/2013: casi pratici
20
1.5. Dichiarazione persona non residente
… Una persona fisica residente in Spagna inizia un rapporto di lavoro
dipendente in Italia alla fine del secondo semestre 2011, cessandolo nel
secondo semestre 2012. Tale persona nel 2012 è da considerare resi-
dente fiscale in Italia.
Come fa un soggetto residente fiscalmente, ma non anagraficamente in
Italia a fare la dichiarazione come "residente" con l'obbligo di indicare
nel frontespizio la propria residenza anagrafica in Italia?
… Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Ita-
lia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararli
all’amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressa-
mente. I non residenti, dovranno utilizzare il Modello UNICO 2013 nella
stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia. Dovranno
presentare la dichiarazione UNICO 2013, qualificandosi come non resi-
denti, le persone fisiche che nel 2012 erano residenti all’estero e che nel-
lo stesso anno hanno posseduto redditi di fonte italiana imponibili in Ita-
lia.
Nel modello Unico in particolare nel frontespizio vi è una apposita se-
zione che deve essere compilata dal contribuente “ Residente
all’estero”.
1.6. Presentazione telematica diretta
… Si può presentare la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle
Entrate?
… I contribuenti possono trasmettere la dichiarazione per via telema-
tica direttamente all’Agenzia delle Entrate.
UNICO 740/2013: casi pratici
21
La dichiarazione, della quale va conservata una copia cartacea, si consi-
dera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da
parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data
dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa.
I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione
da essi stessi predisposta, si avvalgono:
→ del servizio telematico Entratel, se siano obbligati a presentare la
dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 SEMPLIFICATO o
ORDINARIO) in relazione ad un numero di soggetti superiore a
venti;
→ del servizio telematico Fisconline qualora siano obbligati a presen-
tare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un nu-
mero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a
presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta ma devono tra-
smettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Questo ser-
vizio può essere utilizzato ai fini della presentazione della dichia-
razione, anche nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di presenta-
re per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato.
La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la
dichiarazione, già compilata, presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia del-
le Entrate, che ne curerà l’invio telematico.
1.7. Presentazione agli uffici postali
… Si può presentare il modello Unico PF presso gli uffici postali? Chi
può presentarla?
… La dichiarazione dei redditi si può anche presentare agli uffici po-
stali, il cui servizio è gratuito per il contribuente. La dichiarazione va in-
UNICO 740/2013: casi pratici
22
serita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del
frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che at-
traverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data
di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario
gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. Le singole dichiara-
zioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono esse-
re inseriti nella busta senza fermagli o cuciture. La busta da utilizzare è
in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni.
Gli uffici postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni di-
chiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal
contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.
La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documen-
tazione personale, per determinare l’importo degli eventuali acconti
d’imposta da pagare nel 2013.
Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei con-
tribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritener-
si non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente,
si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8,
comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
1.8. Dichiarazione presentata dall’estero
… La dichiarazione può essere presentata dall’Estero?
… La dichiarazione può essere presentata per via telematica anche
dall’estero se il contribuente è in possesso del codice Pin.
In alternativa, la dichiarazione può essere spedita dai contribuenti non
titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo entro il 30 settembre
2013 mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risul-
ti con certezza la data di spedizione. In caso di spedizione postale, la di-
UNICO 740/2013: casi pratici
23
chiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza
di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle entrate - Centro Ope-
rativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Ita-
lia e deve recare scritto, a carattere evidente: cognome, nome e codice
fiscale del contribuente e la dicitura “Contiene dichiarazione Modello
UNICO 2013 Persone Fisiche”.
1.9. La conservazione dei documenti
… Fino a quando deve essere conservata la documentazione relativa
ad Unico?
… Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli one-
ri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere con-
servata dal contribuente fino al 31 dicembre 2017, termine entro il quale
l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla.
Se il contribuente, a seguito di richiesta dell’Agenzia, non è in grado di
esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni,
alle ritenute, ai crediti d’imposta indicati o ai versamenti, si applica una
sanzione amministrativa.
1.10. La correzione del Modello 730/2013 e Unico PF
… Cosa succede se vengono riscontrati errori nel 730?
… Se il contribuente, dopo aver presentato il Modello 730/2013, si è
accorto di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione,
l’integrazione e/o la rettifica possono comportare:
un maggior credito o un minor debito (ad esempio oneri non
precedentemente indicati) o non influire sulla determinazione
dell’imposta risultante dalla dichiarazione originaria.
UNICO 740/2013: casi pratici
24
In questo caso il contribuente può presentare entro il 25 ottobre 2013 un
Modello 730 integrativo con la relativa documentazione, ovvero un Mo-
dello Unico 2013, entro 30 settembre 2013 (correttiva nei termini), oppu-
re entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico rela-
tivo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore). La differen-
za rispetto all’importo del credito o del debito risultante dal Modello
730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in
diminuzione per l’anno successivo.
Si ricorda che, anche se il modello precedente è stato presentato al da-
tore di lavoro o all’ente pensionistico, il Modello 730 integrativo deve es-
sere presentato ad un intermediario che può chiedere un compenso;
un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto
o in parte non indicati). In questo caso il contribuente deve pre-
sentare un Modello Unico 2013 Persone fisiche:
→ entro il 30 settembre 2013 (correttiva nei termini), e pagare
direttamente le somme dovute compresa la differenza ri-
spetto all’importo del credito risultante dal Modello 730, che
verrà comunque rimborsato dal sostituto d‘imposta;
→ entro il termine previsto per la presentazione del Modello
Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa)
e pagare direttamente le somme dovute;
→ entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione e pagare direttamente
le somme dovute.
Il Modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si
sono avvalsi dell’assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessa-
zione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso
delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione.
Detto credito può comunque essere riportato direttamente nella dichia-
razione da presentare nell’anno successivo, quale eccedenza risultante
UNICO 740/2013: casi pratici
25
dalla precedente dichiarazione, senza necessità di presentare un Model-
lo Unico sostitutivo. Quest’ultima procedura potrà essere seguita anche
dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la di-
chiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.
1.11. Il modello Unico “Mini”
… Cosa è e chi può presentare il modello Unico MINI?
… Il modello Unico Persone fisiche "Mini" è una versione semplificata,
ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno
complesse.
Chi può utilizzarlo
Possono utilizzare Unico Mini i contribuenti residenti in Italia che:
non hanno cambiato il domicilio fiscale dal 1° novembre
dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiara-
zione (per esempio, dal 1° novembre 2011 per Unico 2013)
non sono titolari di partita Iva
hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
redditi di terreni e di fabbricati
redditi di lavoro dipendente o assimilati (per esempio, compensi
percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remune-
razioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge) e
di pensione;
redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente e quelli derivanti dall’assunzione di
obblighi di fare, non fare e permettere;
vogliono fruire delle detrazioni (per esempio, spese sanitarie, in-
teressi passivi su mutui, ecc...), e delle deduzioni (per esempio,
contributi previdenziali e assistenziali, spese sanitarie sostenute
UNICO 740/2013: casi pratici
26
dai disabili, ecc...) per le spese sostenute, nonché delle detrazio-
ni per carichi di famiglia e lavoro (per esempio, per coniuge e/o
figli a carico, per lavoro dipendente, ecc..)
non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (per
esempio, erede, tutore)
non devono indicare un domicilio per la notificazione degli atti
diverso dalla propria residenza anagrafica
non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini
o integrativa.
Il modello Unico Mini deve essere presentato, in via telematica, entro il
30 settembre. Per il 2012, il 1° ottobre perché il 30 settembre è domeni-
ca. Chi può presentare la dichiarazione ancora in modalità cartacea,
presso gli uffici postali, deve farlo entro il 30 giugno.
1.12. Redditi fondiari soggetti ad IMU
… Chi ha solo redditi derivanti da beni soggetti all'IMU deve comun-
que presentare la dichiarazione dei redditi?
… No. Nella Circolare n. 5/E dell'11 Marzo 2013 l'Agenzia ha chiarito
che se il contribuente possiede soltanto redditi fondiari assoggettati ad
IMU non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Invece, nel caso in cui il contribuente possieda altri redditi, va verificata
la sussistenza dell’esonero.
1.13. Per l’obbligo di Unico basta il reddito da locazione
… Una cittadina italiana iscritta all'Aire (anagrafe italiani residenti
all'estero) e residente negli Usa, è proprietaria di un appartamento a Mi-
lano, dato in locazione, per il quale ha optato per la cedolare secca.
UNICO 740/2013: casi pratici
27
Non avendo altri redditi in Italia, se non quelli derivanti dal canone di lo-
cazione, per il quale paga con modello F24 l'imposta del 21%, è tenuta a
presentare il modello Unico?
… L’esclusivo possesso di un reddito da locazione di fabbricanti as-
soggettato al regime della cedolare secca, non costituisce un motivo di
esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (a differenza
di quanto riconosciuto in ipotesi di solo possesso di immobili non locati,
a seguito dell’entrata in vigore dell’IMU).
Pertanto ancorché la cedolare si configuri come imposta sostitutiva
dell’irpef e delle relative addizionali, occorre provvedere alla presenta-
zione di Unico PF 2013 compilando nel quadro RB sia la sezione I e van-
no indicati i dati dell’immobile (in particolare va barrata la casella di co-
lonna 11 cedolare secca) che la sezione II, per l’indicazione degli estremi
di registrazione del contratto di locazione.
1.14. Modello Unico ed eredità
… A seguito della rinuncia dell’eredità da parte degli eredi e a fronte
della richiesta di un terzo creditore, viene nominato un curatore per
l’eredità giacente. Per l’incasso dei canoni di affitto di un immobile in at-
tesa dell’asta, viene chiesto un codice fiscale ad hoc per aprire un conto
corrente sui cui accreditare gli affitti. Come si deve comportare il curato-
re nelle dichiarazioni fiscali?
… L’eredità giacente viene disciplinata dagli articoli dal 528 al 532
del Codice Civile, il primo dei quali stabilisce che quando il chiamato
non accetta l’eredità, il tribunale su istanza di chi ne ha interesse o an-
che d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità.
UNICO 740/2013: casi pratici
28
Il curatore è tenuto a redigere l’inventario dell’eredità, ne cura
l’amministrazione e provvede al pagamento dei debiti ereditari e dei le-
gati, previa autorizzazione del tribunale.
Le funzioni del curatore cessano quando l’eredità viene accettata.
Per quanto riguarda il profilo degli adempimenti fiscali con riferimento
all’Irpef il comma 1 dell’articolo 187 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), dispone
che se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo d’imposta nel
corso del quale si è aperta la successione (dalla data della morte) il red-
dito dei beni ereditari è determinato in via provvisoria secondo le dispo-
sizioni che regolano la tassazione delle persone fisiche (Risoluzione AE
n. 216 del 29 maggio 2008). Trattandosi di un patrimonio distinto e sepa-
rato, il curatore dovrà presentare un’autonoma dichiarazione dei redditi
(modello Unico) in base alla quale effettuerà la liquidazione provvisoria
e il relativo versamento delle imposte.
In particolare, i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi per
conto di altri (come nel suddetto caso) devono compilare il modello Uni-
co Persone Fisiche, indicando i dati anagrafici e i redditi del contribuente
cui la dichiarazione si riferisce (la persona deceduta).
Sarà necessario compilare il riquadro riservato a chi presenta la dichia-
razione per conto di altri, per indicare le generalità del soggetto che
presenta la dichiarazione (in questo caso del curatore dell’eredità gia-
cente), evidenziando in particolare il proprio codice fiscale e il codice 2
nella casella “codice carica”.
1.15. Errori e dimenticanze
… Cosa succede in caso di errori e dimenticane nella dichiarazione?
… I contribuenti possono integrare la dichiarazione eventualmente
già presentata, presentandone una successiva interamente compilata. In
UNICO 740/2013: casi pratici
29
questo modo sarà possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in
parte o evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione,
non indicati in tutto o in parte nella dichiarazione precedente. La diffe-
renza tra il maggior credito o il minor debito risultante dalla dichiara-
zione, rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla prece-
dente, potrà essere indicata a rimborso, o come credito da portare in di-
minuzione da ulteriori importi a debito.
Se viene presentata entro il 31 luglio si tratterà di una dichiarazione cor-
rettiva nei termini. Se viene presentata successivamente al 31 luglio si
tratterà di una dichiarazione integrativa.
Per presentare una dichiarazione correttiva nei termini il contribuente
deve barrare la casella "Correttiva nei termini" posta sul rigo "Tipo di di-
chiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la preceden-
te, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addi-
zionali regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal nuovo Mo-
dello UNICO risulta un minor credito, dovrà essere versata la differenza
rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi
a debito risultanti dalla precedente dichiarazione. Se dal Modello UNICO
risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispet-
to all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione pre-
cedente potrà essere indicata a rimborso, o come credito da portare in
diminuzione da ulteriori importi a debito.
UNICO 740/2013: casi pratici
30
2. Quadri
2.1. QUADRO RA – Reddito dei terreni
TERRENI SOGGETTI A IMU
Un contribuente possiede al 100% per l’intero anno 2012 due
terreni, soggetti ad IMU:
• terreno 1: reddito dominicale € 13,00, reddito agrario € 10,00;
• terreno 2: reddito dominicale € 19,00, reddito agrario € 15,00.
Prima di indicare i terreni nel quadro RA, il contribuente deve procedere
alla rivalutazione:
• terreno 1 reddito dominicale rivalutato: € 13,00 x 1,80 = € 23,40
arrotondato a € 23,00 reddito agrario rivalutato: € 10,00 x 1,70 =
€ 17,00
• terreno 2 reddito dominicale rivalutato: € 19,00 x 1,80 = € 34,20
arrotondato a € 34,00 reddito agrario rivalutato: € 15,00 x 1,70 =
€ 25,50 arrotondato a € 26,00
UNICO 740/2013: casi pratici
31
AFFITTO DI TERRENO IN REGIME VINCOLISTICO
Un contribuente ha concesso in affitto, per l’intero anno 2012
un terreno (reddito dominicale € 30,00, reddito agrario € 38,00) in regime
vincolistico del canone, percependo un canone d’affitto annuo di € 40,00.
Prima di indicare i terreni nel quadro RA, il contribuente deve procedere
alla rivalutazione:
• reddito dominicale rivalutato: € 30,00 x 1,80 = € 54,00;
• reddito agrario rivalutato: € 38,00 x 1,70 = € 64,60 (arrotondato a
€ 65,00).
Poiché il canone d’affitto (€ 40,00) risulta minore dell’80% del reddito
dominicale rivalutato (€ 54,00 x 80% = € 43,20), il reddito imponibile da
indicare a colonna 10, del quadro RA sarà pari a € 40,00.
TERRENO DATO IN AFFITTO IN REGIME NON VINCOLISTICO
Reddito dominicale € 205,17
Reddito agrario € 240,25
Canone annuo di locazione € 5.500,00
Nell’ipotesi di affitto in regime non vincolistico, il canone percepito non
ha alcuna rilevanza e pertanto non va dichiarato.
Il reddito imponibile, coincidente con il solo reddito dominicale rivaluta-
to, andrà indicato al rigo RA1 del Mod. UNICO PF 2013: € 205,00 x 1,80 =
€ 369,00
UNICO 740/2013: casi pratici
32
2.1.1. Terreni esenti da IMU
… I terreni esenti da IMU pagano ugualmente Irpef e addizionali.
Come va indicata tale casistica nel quadro RA?
… Con Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha precisato che: “...devono, comunque, ritenersi assogget-
tati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali gli immobili esen-
ti dall’IMU, come, ad esempio, i terreni di cui all’art. 7, comma 1, lett. h),
del D.Lgs. n. 504 del 1992”. Tale chiarimento è intervenuto a seguito del-
la modifica all’art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23 del 2011, effettuata dal
D.L. n. 16 del 2012, in base alla quale si specifica che “sono comunque
assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove do-
vute, gli immobili esenti dall’imposta municipale propria”. Dunque, nel
momento in cui si verifica un’esenzione ai fini IMU, devono comunque
continuare ad applicarsi le regole ordinarie proprie che disciplinano
l’IRPEF e le relative addizionali. Secondo l’art. 9, comma 8, D.Lgs. n.
23/2011 sono esenti dall’IMU i terreni:
- agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell’art. 15, Legge 27 dicembre 1977, n. 984 (lettera h). Sul punto la
Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF stabilisce inoltre che, fino
all’emanazione del decreto attuativo, l’esenzione in questione si
rende applicabile per i terreni contenuti nell’elenco allegato alla
Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio
territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità
montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti
del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compi-
ti istituzionali.
UNICO 740/2013: casi pratici
33
In tutti i casi di esenzione da IMU, gli immobili devono essere ordinaria-
mente assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali,
ove queste siano dovute.
Nel Mod. UNICO 2013 quadro RA è stata inserita la nuova colonna 9 “E-
senzione IMU” a tale scopo. In caso di terreno esente da IMU, sarà quindi
necessario barrare la casella di colonna 9, e l’immobile sconterà le ordi-
narie imposte sui redditi, se dovute.
2.1.2. Terreni posseduti da coltivatori diretti
… I terreni posseduti da un coltivatore diretto iscritto alla previdenza
agricola hanno agevolazioni ai fini Irpef ?
… Dal 2013 La Legge 24 dicembre 2012, n. 228, all’articolo 1, comma
512, prevede un’ulteriore rivalutazione del reddito dominicale ed agra-
rio, a partire dal periodo di imposta 2013. In particolare, per il triennio
2013 - 2015, ai fini delle imposte dirette, il reddito dominicale ed agrario
è rivalutato:
• del 15%;
• del 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e
condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
(IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Tale incremento va applicato sull’importo risultante dalla rivalutazione
ex art. 50, Legge n. 662/96, pari all’80% per il reddito dominicale e al 70%
per il reddito agrario.
La nuova colonna 13 è stata inserita ai fini della determinazione
dell’acconto 2013; la colonna in esame dovrà essere barrata in caso di
UNICO 740/2013: casi pratici
34
terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella
previdenza agricola. Ai soli fini dell’acconto 2013, con casella di colonna
13 barrata sarà necessario rivalutare ulteriormente i redditi dominicale
ed agrario del 5%; se la casella di colonna 13 non viene barrata,
l’ulteriore rivalutazione sarà pari al 15%.
2.1.3. La rivalutazione del reddito dominicale e agrario dal 2013
… Il reddito dominicale e agrario per l’anno 2012 (Unico PF 2013)
viene rivalutato con le solite regole o sono stati previsti degli aumenti?
Ipotizzando un reddito dominicale risultante dalla visura catastale pari a
100, a quanto ammonta il reddito imponibile?
… L’art. 3, comma 50 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previ-
sto un coefficiente di rivalutazione da applicare ai terreni pari a:
- 80% per il reddito dominicale;
- 70% per il reddito agrario.
La Legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. “Legge di Stabilità 2013”
all’articolo 1, comma 512, prevede un’ulteriore rivalutazione dei redditi
dominicale ed agrario, a partire dal periodo d’imposta 2013. In particola-
re, per il triennio 2013 - 2015, ai fini delle imposte dirette, il reddito do-
minicale ed agrario è rivalutato:
- del 15%;
UNICO 740/2013: casi pratici
35
- del 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posse-
duti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Le nuove disposizioni devono essere considerate per la determinazione
dell’acconto IRPEF 2013.
Il valore del reddito dominicale ipotizzato nel quesito, deve essere riva-
lutato dell’80% (180). Nel caso in cui il terreno agricolo/non coltivato sia
posseduto o condotto da coltivatori diretti e imprenditori agricoli profes-
sionali, il reddito dovrà essere ulteriormente rivalutato del 5%, ossia: 180
+ (180 x 5%) = 189. Nella generalità dei casi, invece, dovrà essere ulte-
riormente rivalutato del 15%, ossia: 180 + (180 x 15%) = 207.
Reddito agrario risultante dalla visura catastale = 100. Tale valore deve
essere rivalutato del 70% (170). Nel caso in cui il terreno agricolo/non
coltivato, sia posseduto o condotto da coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali, il reddito dovrà essere ulteriormente rivalutato del
5%, ossia: 170 + (170 x 5%) = 179. Nella generalità dei casi, dovrà essere
ulteriormente rivalutato del 15%, ossia: 170 + (170 x 15%) = 196.
2.1.4. Terreno concesso in affitto per usi non agricoli
… Se un terreno è utilizzato per la realizzazione di una fiera per 20
giorni; canone d’affitto percepito € 315,00 e Reddito Dominicale pari a €
18,36 – Reddito Agrario pari a € 11,88. Tale terreno va dichiarato nel
quadro RA?
… Il contribuente dovrà dichiarare nel quadro RA di Unico PF 2013
per 345 giorni con titolo “1” il terreno indicando in colonna 1 e 3:
- Reddito dominicale : € 18,00 x 1,80 : 365 x 345 = € 30,62 -> € 31,00
- Reddito agrario: € 12,00 x 1,70 : 365 x 345 = € 19,28 -> € 19,00
UNICO 740/2013: casi pratici
36
Il reddito dominicale del terreno non è soggetto ad IRPEF, per effetto
dell’entrata in vigore dell’IMU.
Per i restanti 20 giorni, in cui il terreno viene dato in uso per scopi non
agricoli, si genera un reddito diverso da indicare nel quadro RL.
2.1.5. Socio e terreno condotto dalla società semplice, soggetto
ad IMU
… Terreno di proprietà della società semplice al 100% soggetto ad
IMU. I soci sono:
- A 20%
- B 40%
- C 40%
Il reddito dominicale è pari a € 38,22; quello agrario a € 53,65.
Come va imputato ai singoli soci il reddito agrario?
… La società è tenuta a presentare il Mod. UNICO – SP nel cui quadro
RA indicherà l’ammontare dei redditi; in base ai dati indicati nei quadri
RN e RK, verrà in seguito redatto apposito prospetto di imputazione dei
redditi ai singoli soci.
Da quest’anno il prospetto di riparto, dovrà indicare separatamente le
quote di reddito dominicale (imponibile e non imponibile) e di reddito
agrario.
Nel prospetto di riparto consegnato al socio A vengono indicati i seguen-
ti redditi:
• quota spettante di reddito agrario rivalutato imponibile IRPEF:
€ 18,36 = (€ 54,00 x 1,70 x 20%)
• quota spettante di reddito dominicale rivalutato non imponibile
IRPEF:
€ 13,68 = (€ 38,00 x 1,80 x 20%).
UNICO 740/2013: casi pratici
37
Il socio A può presentare il Mod. UNICO PF e compilerà il quadro RA uti-
lizzando due righi:
• nel rigo RA1 la quota di reddito agrario imponibile ai fini IRPEF
(€ 18,00 arrotondato), utilizzando a colonna 2 il codice 5;
• nel rigo RA2 la quota di reddito dominicale (€ 14,00 arrotondato)
non imponibile ai fini IRPEF (il terreno ha già scontato l’IMU), uti-
lizzando a colonna 2 il codice 10.
2.1.6. Socio e terreno condotto dalla società semplice, esente IMU
… Terreno di proprietà della società semplice al 100% soggetto ad
IMU. I soci sono:
- A 20%
- B 40%
- C 40%
Il reddito dominicale è pari a € 38,22 – quello agrario a € 53,65. Come
va imputato ai singoli soci il reddito agrario?
… La società è tenuta a presentare il Mod. UNICO – SP nel cui quadro
RA indicherà l’ammontare dei redditi; in base ai dati indicati nei quadri
RN e RK, verrà in seguito redatto apposito prospetto di imputazione dei
redditi ai singoli soci. Da quest’anno il prospetto di riparto, dovrà indica-
re separatamente le quote di reddito dominicale (imponibile e non im-
ponibile) e di reddito agrario.
Nel prospetto di riparto consegnato al socio A vengono indicati i seguen-
ti redditi:
• quota spettante di reddito agrario rivalutato imponibile IRPEF:
€ 18,36 = (€ 54,00 x 1,70 x 20%)
UNICO 740/2013: casi pratici
38
• quota spettante di reddito dominicale rivalutato non imponibile
IRPEF:
€ 13,68 = (€ 38,00 x 1,80 x 20%).
Il socio A può presentare il Mod. UNICO PF 2013 e compilerà il qua-
dro RA utilizzando un rigo:
• nel rigo RA1 la quota di reddito agrario imponibile ai fini IRPEF
(€ 18,00 arrotondato), utilizzando a colonna 2 il codice 5;
• la quota di reddito dominicale (€ 14,00) imponibile ai fini IRPEF e
la quota di reddito agrario imponibile ai fini IRPEF (€ 18,00), uti-
lizzando a colonna 2 il codice 5.
Si ritiene che la casella “Esenzione IMU” non vada barrata, posto che
l’utilizzo del codice 5 identifica già che il reddito dominicale risulta im-
ponibile.
2.1.7. Collaboratore di impresa familiare
… Terreno di proprietà dell’imprenditore al 100%, con :
- reddito dominicale pari a € 47,16
- e reddito agrario pari a € 33,00.
Quota di collaborazione del familiare 49%.
Come va compilato UNICO PF 2013 da parte del titolare dell’impresa e
del collaboratore?
… Il titolare dell’impresa familiare non può compilare il Mod. 730; in-
fatti, egli è tenuto a presentare il Mod. UNICO 2013 – Persone fisiche. Nel
quadro RA, il titolare dell’impresa familiare agricola dovrà indicare un
ammontare pari al 100% del reddito dominicale ed al 51% del reddito
agrario (entrambi i valori rivalutati). Nel quadro RS del Mod. UNICO, che
contiene i dati relativi all’imputazione del reddito dell’impresa familiare
UNICO 740/2013: casi pratici
39
ai collaboratori, dovrà essere calcolata la percentuale (pari al 49%) del
reddito agrario rivalutato spettante al collaboratore.
Dal quadro RS del Mod. UNICO del titolare dell’impresa familiare, risul-
terà il seguente reddito agrario: € 33,00 x 1,70 x 49% = € 27,49.
Il collaboratore dovrà indicare nel quadro RH il reddito agrario imputa-
to. Nel quadro RA, se fosse stato comproprietario, la quota del reddito
dominicale relativa.
2.1.8. Variazioni di coltura: aumento del reddito
… Un terreno, posseduto al 100% per 365 giorni con reddito domini-
cale pari a € 87,15 e agrario pari a € 78,80, in data 15/08/2012 il contri-
buente modifica la tipologia di coltivazione svolta sul fondo. Tale circo-
stanza viene regolarmente denunciata all’Ufficio del Territorio il
15/01/2013.
… La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata com-
porta la seguente rideterminazione degli importi dei redditi dominicale
ed agrario:
- RD € 97,33
- RA € 85,80
Le istruzioni al modello Unico PF affermano che le variazioni colturali
che comportano un aumento del reddito imponibile devono essere de-
nunciate all’Ufficio del Territorio entro il 31 gennaio dell’anno successi-
vo a quello in cui si sono verificate, ed hanno ugualmente effetto a parti-
re dall’anno successivo a quello in cui si sono verificate.
Per il periodo di imposta 2012, e pertanto nella compilazione del Model-
lo UNICO PF 2013, il contribuente potrà quindi ancora dichiarare i vecchi
importi dei redditi dominicale ed agrario (RD pari a 87,15 e RA pari a
UNICO 740/2013: casi pratici
40
78,80), che andranno rivalutati all’80% e al 70% e indicati nel rigo RA1
del modello.
Nell’UNICO PF 2014 per l’anno 2013 verranno recepiti i nuovi valori.
2.1.9. Affitto del terreno in regime legale del canone e mancata
coltivazione del fondo
…Il Sig. Pepper Mint è proprietario dal 2001 al 50% di un terreno con:
- RD € 604,85
- RA € 311,48
Egli nel 2012 ha affittato il proprio terreno ad un agricoltore in regime
legale del canone € 1.800,00. Per cause non riconducibili alla tecnica a-
graria, il fondo non è stato coltivato per tutto il 2012. Come va compilato
il modello Unico PF 2013 e determinato il reddito relativo?
… Il sig. Pepper dovrà compilare il rigo RA1 di Unico PF 2013 indi-
cando il reddito dominicale e agrario rivalutati, con codice titolo “2” e
indicando i 1.800 euro nella colonna 6, nonché il codice “1” nella casella
“casi particolari”.
I passi da effettuare per determinare il reddito sono i seguenti:
1. Determinazione del primo imponibile, considerando l’agevolazione
per mancata coltivazione del fondo
Il primo imponibile è costituito dal reddito dominicale rivalutato, abbat-
tuto del 70%:
Reddito dominicale x 1,80 x giorni di possesso/365 x percentuale di pos-
sesso/100 x 0,3 che nel caso in esame è quindi pari a:
€ 605,00 x 1,80 x 50/100 x 0,3 = € 163,35.
2. Determinazione secondo imponibile, non considerando l’agevolazione
per mancata coltivazione del fondo
UNICO 740/2013: casi pratici
41
Il secondo imponibile è dato dal confronto tra l’80% del reddito domini-
cale rivalutato ed il canone di locazione:
(Reddito dominicale x 1,80 x giorni di possesso/365 x percentuale di pos-
sesso/100) x 80%
€ 544,50 x 80% = € 435,60
La quota spettante del canone di affitto è data da:
€ 1.800,00 x 50/100 = € 900,00
Poiché € 435,60 < € 900,00, il secondo imponibile è dato dalla rendita ca-
tastale rivalutata (€ 544,50).
3. Individuazione del minore dei due imponibili
Poiché € 163,35 < € 544,50, il reddito dominicale da riportare in dichia-
razione è pari a € 163,00.
2.1.10. Perdita del prodotto per eventi naturali
… Il contribuente (sig. Pepper) è proprietario di un terreno con RD €
252,89 e RA € 111,56. Egli ha subito la perdita del 50% del prodotto nel
corso dell’anno per eventi naturali. Come va compilato il modello Unico
PF 2013 e determinato il reddito relativo?
… La perdita del prodotto per eventi naturali, se almeno pari al 30%
del prodotto ordinario del fondo nell’anno, dà luogo alla totale esenzio-
ne dall’IRPEF sia per ciò che attiene il reddito dominicale sia per ciò che
attiene il reddito agrario.
Il sig. Pepper dovrà compilare il rigo RA1 di Unico PF 2013 indicando il
reddito dominicale e agrario rivalutati, con codice titolo “1” nonché il
codice “2” nella casella “casi particolari”.
Per poter usufruire dell’esenzione è necessario aver presentato denuncia
all’Ufficio del territorio (ex ufficio tecnico erariale):
UNICO 740/2013: casi pratici
42
- entro 3 mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dan-
noso,
- ovvero almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto se
la data dell’evento dannoso non è esattamente determi-
nabile
2.1.11. Terreno concesso in affitto a giovani agricoltori
… Il sig. Pepper è proprietario di un terreno con RD € 86,04 - RA €
35,78. Il Canone annuo d’affitto in regime non vincolistico è pari a €
1.065,00 e il contratto d’affitto di durata decennale è stato stipulato con
un coltivatore diretto di 35 anni.
… Nel caso in esame si prospetta l’ipotesi di un terreno concesso in
affitto per usi agricoli:
• ad un giovane che non ha ancora compiuto 40 anni;
• avente la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo
a titolo principale;
• con contratto d’affitto non inferiore a 5 anni.
Il quadro RA e il rigo RA1 andrà compilato indicando il reddito dominica-
le e agrario rivalutati con titolo “3” e nella casella casi particolari il codi-
ce “4”.
Nella determinazione del reddito, tuttavia, va fatta attenzione, in quanto
per i periodi d’imposta coincidenti con la durata del contratto, non si ap-
plica la rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari (80% e 70%). Dun-
que dovrà essere indicato il solo reddito dominicale non rivalutato.
UNICO 740/2013: casi pratici
43
2.1.12. Il nudo proprietario non dichiara il terreno
… Il nudo proprietario è tenuto a dichiarare il terreno?
… Il quadro A relativo ai redditi dei terreni deve essere utilizzato da
“coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro
diritto reale sui terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devo-
no essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita”. In caso di usu-
frutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve
dichiarare il terreno.
2.1.13. I giardini non vanno dichiarati nel quadro RA
… Il giardino di un’abitazione va dichiarato nel quadro RA?
… Il quadro RA non deve essere utilizzato da coloro che possiedono
terreni che non danno luogo a reddito dominicale e agrario, pertanto
non devono essere dichiarati:
• terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (es. il
giardino dell'abitazione);
• i terreni, i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui conserva-
zione è riconosciuta, dal Ministero per i Beni e le attività Cultura-
li, di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per
tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione.
Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia
delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata
riconosciuta di pubblico interesse.
UNICO 740/2013: casi pratici
44
2.1.14. Titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di
impresa familiare
… Come deve compilare il quadro RA il titolare dell’impresa indivi-
duale agricola?
… Il titolare dell’impresa agricola individuale, esercente attività agri-
cole indicate nell’articolo 2135 del c.c., deve dichiarare il reddito deri-
vante dall’utilizzo del fondo. In particolare, dovrà indicare:
- a colonna 3 del quadro RA il reddito agrario (rivalutato) del
terreno dove viene svolta l’attività agricola;
- a colonna 1 del quadro RA, qualora il contribuente sia anche
proprietario del fondo, il reddito dominicale rivalutato. In li-
nea generale, il reddito imponibile del terreno è costituito dal
reddito agrario rivalutato rapportato ai giorni ed alla percen-
tuale di possesso.
Nel caso in cui il contribuente sia anche proprietario del fondo, il reddito
imponibile è costituito:
- dal reddito agrario rivalutato rapportato ai giorni ed alla per-
centuale di possesso, se il terreno è soggetto ad IMU, il reddito
dominicale non è infatti imponibile IRPEF;
- dal valore del reddito dominicale e del reddito agrario, en-
trambi rivalutati e rapportati ai giorni e alla percentuale di
possesso, se il terreno è esente IMU (colonna 9 barrata).
In presenza di percentuali di possesso del reddito agrario e del reddito
dominicale differenti tra loro (in relazione allo stesso terreno) è necessa-
rio compilare due distinti righi senza barrare la casella “continuazione”.
Tale situazione si può verificare, ad esempio, se il titolare dell’impresa
agricola individuale è proprietario al 50% del fondo ma lo coltiva inte-
UNICO 740/2013: casi pratici
45
ramente. In quest’ipotesi, infatti, possono essere compilati due righi, co-
me di seguito esposto (hp. terreno sia esente IMU):
Il suo reddito imponibile sarà costituito da:
- 50% del reddito dominicale rivalutato;
- 100% del reddito agrario rivalutato.
Le istruzioni dispongono che se il titolare dell’impresa agricola non in
forma di impresa familiare:
- è anche proprietario del fondo, a colonna 2 “Titolo” del qua-
dro RA potrà indicare indifferentemente il codice 1 o il codi-
ce 7;
- è soltanto conduttore del fondo può scrivere indifferente-
mente 4 o 7.
2.1.15. Terreno in conduzione associata
… Come va dichiarato il reddito di un terreno condotto in conduzione
associata?
… Nel caso di conduzione associata è necessario fare una distinzione
tra le due tipologie di reddito:
- il reddito dominicale va dichiarato per intero dal proprieta-
rio;
- il reddito agrario deve essere dichiarato per la propria quota
di spettanza da ogni singolo conduttore.
UNICO 740/2013: casi pratici
46
Nel quadro RA in colonna 3 e colonna 11 deve essere indicata la quota di
reddito agrario relativo alla percentuale di partecipazione e al periodo
di durata del contratto. La percentuale in questione è quella che risulta
da apposito atto, da conservare a cura del contribuente ed esibire a ri-
chiesta dell’ufficio, sottoscritto da tutti gli associati; in mancanza
dell’atto, la percentuale si presume ripartita in parti uguali.
UNICO 740/2013: casi pratici
47
2.2. QUADRO RB – Reddito dei fabbricati
Si propongono di seguito le casistiche più frequenti di determinazione
del reddito dei fabbricati.
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Un contribuente possiede un appartamento nel comune di Lec-
ce utilizzato come abitazione principale, la cui rendita catastale è pari
ad € 800,00. In aggiunta all’abitazione principale possiede anche un ga-
rage (pertinenza) la cui rendita catastale è pari ad € 140,00.
Il quadro RB risulterà così compilato:
UNICO 740/2013: casi pratici
48
Dal 2012 gli immobili non locati, abitazione principale e relati-
ve pertinenze comprese, non scontano IRPEF e addizionali, es-
sendo soggetti ad IMU; il relativo reddito andrà indicato a colonna 16 e
successivamente a rigo RN50, col. 1; tale importo rileverà esclusivamen-
te nell’ambito delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.
IMMOBILE A DISPOSIZIONE E SUCCESSIVAMENTE LOCATO
Un contribuente possiede un immobile nel comune di Firenze,
con rendita catastale pari a € 600,00, concesso in locazione in regime di
libero mercato dal 1° maggio 2012 e precedentemente a disposizione. Il
canone percepito nel 2012 è pari a € 5.000,00.
Gli importi relativi ai redditi imponibili e non imponibili (colonne da 13 a
17) devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati
per indicare i dati del fabbricato stesso. Il reddito derivante dalla loca-
zione è sottoposto al regime di tassazione ordinaria. Per il periodo in cui
l’immobile risultava a disposizione la rendita rivalutata (rapportata ai
giorni di tale destinazione) va aumentata di un terzo e va indicata a co-
lonna 17 (non imponibile IRPEF):
€ 600,00 x 1,05 x 4/3 = € 840,00;
€ 840,00 x 120/365 = € 276,16 arrotondato a € 276,00.
Per il periodo in cui l’immobile risultava locato, la rendita rivalutata
(rapportata ai giorni di tale destinazione) va confrontata con l’85% del
canone e il maggiore dei due valori va sottoposto a tassazione ordinaria,
confluendo a colonna 13.
UNICO 740/2013: casi pratici
49
Rendita rapportata a giorni = € 600,00 x 1,05 = € 630,00;
€ 630,00 x 245/365 = € 422,88 arrotondato a € 423,00
Canone da sottoporre a tassazione (85%) = € 4.250,00
Confronto: € 4.250,00 > € 423,00
Il reddito effettivo è maggiore della rendita e quindi l’importo di €
4.250,00 confluisce a rigo RB1, colonna 13.
IMMOBILE LOCATO A CANONE CONVENZIONALE (TASSAZIONE
ORDINARIA)
Un contribuente possiede un immobile sito a Bergamo con rendita cata-
stale pari a € 700,00 locato con contratto a canone convenzionale. Il ca-
none percepito per l’anno 2012 ammonta a € 9.000,00.
Il quadro RB viene compilato nel seguente modo:
A colonna 6 deve essere indicato il reddito effettivo, cioè il canone di lo-
cazione ridotto del 15%; tale importo è quindi pari a: € 9.000,00 x 0,85 =
€ 7.650,00 Per determinare il reddito imponibile da indicare a colonna 13
si deve:
- confrontare il reddito effettivo (€ 7.650,00) con la rendita ca-
tastale rivalutata (€ 735,00);
- prendere il maggiore dei due valori (€ 7.650,00);
UNICO 740/2013: casi pratici
50
- ridurre del 30% l’importo ottenuto dal confronto: € 7.650,00 x
0,70 = € 5.355,00.
Il proprietario deve compilare anche il riquadro “Dati relativi ai contratti
di locazione” - (righi da RB21 a RB23), nel quale deve essere indicato:
- il rigo del quadro RB nel quale è riportata l’unità immobiliare
locata “a canone convenzionale” (colonna 1 - “N. ord. di rife-
rimento”);
- il numero del Mod. UNICO nel caso in cui siano stati compilati
più modelli (colonna 2 “Modello n.__”);
- gli estremi di registrazione del contratto di locazione: colon-
ne da 3 a 6 - data, serie, numero e codice identificativo
dell’Ufficio delle Entrate;
- l’anno di presentazione della denuncia ICI (colonna 8).
IMMOBILE LOCATO CON CEDOLARE SECCA
Il sig. Stefano Bianchi ha un immobile a Milano con una rendita
catastale rivalutata di € 1.000,00. L’appartamento è stato locato:
- fino al 28 febbraio 2012 (contratto a canone concordato con
canone mensile di € 270,00);
- dal 1° ottobre 2012 (nuovo contratto a libero mercato, canone
mensile € 450,00);
- dal 1° marzo al 31 settembre l’abitazione è rimasta sfitta.
Il sig. Bianchi ha optato per il regime della cedolare secca per il contrat-
to che decorre del 1° ottobre 2012; i redditi derivanti da locazione relati-
UNICO 740/2013: casi pratici
51
vi al periodo 1° gennaio - 28 febbraio 2012 sono invece sottoposti a tas-
sazione ordinaria.
IMMOBILE CONCESSO IN USO GRATUITO AL FIGLIO
Un contribuente possiede a titolo di proprietà due immobili, siti
nel Comune di Bergamo (BG):
- immobile abitazione principale (categoria A/2), rendita cata-
stale € 516,42;
- immobile concesso in uso gratuito al figlio per tutto il 2012
(come risulta da residenza anagrafica), rendita catastale €
803,71.
Rendita catastale dell’immobile concesso in uso gratuito (codice 10) va
calcolata nel seguente modo: € 804,00 x 1,05 = € 844,20 arrotondato €
844,00.
Rendita catastale dell’immobile abitazione principale: € 516,00 x 1,05 =
€ 541,80 arrotondato € 542,00.
UNICO 740/2013: casi pratici
52
2.2.1. Contratto avente ad oggetto la locazione di più immobili
… Dovrei registrare un unico contratto di locazione nel quale vengo-
no concessi in locazione più immobili. Le suddette unità sono locate in
parte ad uso abitativo e in parte ad uso diverso. Posso optare per la ce-
dolare limitatamente agli immobili destinati all’uso abitativo? In partico-
lare nel contratto vengono concessi in locazione due immobili autono-
mamente accatastati:
- un negozio (C/1) con rendita catastale: € 570,00;
- un appartamento (A/2) con rendita catastale: € 300,00.
Nel contratto è pattuito un canone mensile di € 2.500,00 per l’utilizzo
dell’intero stabile.
… Qualora le suddette unità siano locate in parte ad uso abitativo e
in parte ad uso diverso, il locatore potrà optare per la cedolare limitata-
mente agli immobili destinati all’uso abitativo. Per gli altri immobili, in-
vece, egli dovrà applicare la disciplina ordinaria, versando l’imposta di
registro. In riferimento a questi immobili:
- se per ogni fabbricato è stabilito un preciso canone, il locato-
re verserà l’imposta di registro sulla base del canone relativo
all’immobile per il quale non ha optato per la cedolare secca:
il reddito conseguito da tale locazione, inoltre, sarà assogget-
tato a tassazione ordinaria;
UNICO 740/2013: casi pratici
53
- se il canone è pattuito unitariamente, invece, l’imposta di re-
gistro da versare è calcolata sulla parte di canone imputabile
all’immobile non abitativo in proporzione alle rispettive ren-
dite.
Il Provvedimento del 7 aprile 2011 specifica che è comunque dovuta
l’imposta di bollo sul contratto. Ciò è dovuto al fatto l’opzione per la ce-
dolare secca è esercitata solamente per alcuni degli immobili.
Nel caso prospettato il locatore non può esercitare l’opzione per la ce-
dolare secca sul negozio, ma solamente sull’appartamento utilizzato dal
locatario quale civile abitazione. Al momento della registrazione del
contratto, si dovrà versare:
- l’imposta di bollo di € 14,62 per ogni 4 pagine (o 100 righe)
sull’originale e sulla copia del contratto nonché i diritti di se-
greteria;
- l’imposta di registro riferita all’immobile così determinata:
570,00/(570,00+300,00)*100= 65,52%
(€ 2.500,00 x 12) x 65,52% = € 19.656,00
€ 19.656,00 x 2% = € 393,12
In sede di dichiarazione dei redditi, il locatore dovrà imputare:
- a tassazione ordinaria il reddito derivante dalla locazione del
negozio ovvero € 16.707,60 (€ 19.656,00 - 15%)
- ad imposta sostitutiva il canone percepito per la locazione
dell’appartamento ovvero € 10.344,00 (30.000 - 19.656) .
2.2.2. Locazione di più porzioni di un immobile abitativo
… Un locatore stipula più contratti di locazione di porzioni di un’unità
abitativa con studenti universitari:
- porzione A, contratto di durata 01.01.2013 – 31.05.2013;
UNICO 740/2013: casi pratici
54
- porzione B, contratto di durata 01.02.2013 – 30.6.2013;
- porzione A, nuovo contratto di durata 01.09.2013 – 30.11.2013.
… Con la Circolare n. 26/2011, l’Agenzia ha precisato che l’opzione
per la cedolare secca può essere esercitata anche in caso di locazione di
una o più porzioni di un immobile abitativo. In tal caso, diversamente da
quanto previsto in caso di locazione di più unità immobiliari, il reddito
derivante dalla locazione di porzioni dell’immobile, cui è attribuita
un’unica rendita catastale, deve essere assoggettato al medesimo regi-
me impositivo.
Conseguentemente, in caso di locazione di più porzioni della stessa uni-
tà immobiliare, anche con contratti diversi, l’opzione per la cedolare
secca per un contratto di locazione relativo a una porzione
dell’immobile vincola il contribuente all’esercizio dell’opzione anche per
il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni
dell’immobile stesso. Nel caso prospettato l’esercizio dell’opzione per la
cedolare secca per la locazione della porzione A vincola all’esercizio
dell’opzione anche per la porzione B. Successivamente, in sede di regi-
strazione del nuovo contratto per la porzione A è possibile scegliere se
esercitare o meno l’opzione per la cedolare secca.
2.2.3. Cedolare secca e possibilità di non inviare la raccomandata
… Un contribuente titolare del diritto di proprietà di un immobile abi-
tativo intende stipulare un contratto di locazione per uso abitativo della
durata di quattro anni in cui è previsto in apposita clausola la rinuncia
all’aggiornamento del canone ai fini Istat. Si chiede di conoscere se, ai fi-
ni dell'applicazione della cedolare secca, sia comunque necessario invia-
re l’apposita raccomandata al conduttore con la quale comunicare l'in-
UNICO 740/2013: casi pratici
55
tenzione di avvalersi del nuovo regime e la rinuncia all'aggiornamento
del canone a qualsiasi titolo.
… La Circolare n. 20/E del 04 giugno 2012 chiarisce un tema spinoso
relativo alla cedolare secca. In base al comma 11 dell’art. 3 del decreto
legislativo n. 23 del 2011, il locatore deve comunicare preventivamente
al conduttore tramite lettera raccomandata la scelta del regime alterna-
tivo e la conseguente rinuncia per il corrispondente periodo di durata
dell'opzione ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del ca-
none a qualsiasi titolo.
Con la Circolare n. 26 del 2011, è stato precisato, con particolare riferi-
mento all'applicazione del regime della cedolare secca per l'anno 2011,
che per i contratti di locazione che prevedono espressamente la rinuncia
agli aggiornamenti del canone non è necessario inviare al conduttore la
comunicazione in questione. L’Agenzia ha ritenuto (cfr. punto 9 della Cir-
colare n. 20/E del 04 giugno 2012) che la medesima conclusione può es-
sere estesa anche ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
che non rientrano nel regime transitorio del 2011, qualora nel contratto
di locazione sia espressamente prevista la rinuncia ad esercitare la fa-
coltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, contro la
prassi di molti Uffici dell’Agenzia che richiedevano comunque
l’allegazione della raccomandata, nonostante l’inserimento della clauso-
la.
2.2.4. Omesso versamento del secondo acconto cedolare secca
sanabile con il ravvedimento
… Ho fatto l’opzione per la cedolare secca ma non ho versato il se-
condo acconto il 30 novembre scorso; posso versarlo ora o sono destina-
to a decadere dal regime sostitutivo?
UNICO 740/2013: casi pratici
56
… Il contribuente che ha omesso il versamento del secondo acconto
della cedolare secca può avvalersi dello strumento del ravvedimento
operoso previsto dall’art.13 del D.lgs. 472/97.
La Circolare n.20/E del 04 giugno 2012 al punto 2 ha precisato che l'o-
messo versamento dell'acconto della cedolare secca per l’anno 2012 al-
le date previste non precluda la possibilità di assoggettare i canoni di lo-
cazione ad imposta sostitutiva.
Il contribuente interessato può avvalersi a tal fine dell'istituto del ravve-
dimento c.d. operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, ap-
plicabile alla cedolare secca per effetto del rinvio operato dall'articolo 3
del D.Lgs. n. 23 del 2011 alle disposizioni in materia di imposte sui redditi
per regolarizzare gli omessi versamenti, effettuando il pagamento delle
imposte dovute, unitamente agli interessi e la sanzione nella misura ri-
dotta stabilita dal citato articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. A tal fine
devono essere utilizzati i codici tributo “1992”, denominato "Interessi sul
ravvedimento - Imposte sostitutive" (2,5% dal 01.01.2012), e “8913”, de-
nominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui red-
diti” (3,75%).
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia tenuto conto del reddito derivan-
te dalla locazione dell’immobile abitativo ai fini del versamento
dell’acconto IRPEF 2012, non è comunque preclusa la possibilità di as-
soggettare i canoni di locazione ad imposta sostitutiva, sempreché ne ri-
corrano tutte le condizioni previste, qualora il contribuente presenti i-
stanza per la correzione del codice tributo indicando l’importo versato a
titolo di acconto IRPEF da considerare versato a titolo di acconto per la
cedolare secca per il 2012.
Una volta effettuato il versamento o la correzione dell’F24, gli importi
andranno indicati al rigo RB11 colonna 6 in Unico PF 2013:
UNICO 740/2013: casi pratici
57
A colonna 6 del modello Unico PF 2013 va indicato l’ammontare degli
acconti della cedolare secca versati dal contribuente per l’anno 2012
con il Modello F24.
In pratica, nella colonna 6 del rigo RB11 si deve indicare l’importo di e-
ventuali versamenti in acconto (95%) eseguiti autonomamente con mo-
dello F24 a titolo di prima rata di acconto della cedolare secca 2012 con
codice tributo 1840 e anno di riferimento 2012 e di seconda o unica rata
di acconto della cedolare secca 2012, con codice tributo 1841 e anno di
riferimento 2012.
2.2.5. Abitazione principale parzialmente locata
… Un contribuente utilizza come abitazione principale un immobile
di sua proprietà (rendita catastale € 700,00); nei mesi estivi concede in
locazione a canone libero una stanza del suo appartamento, dietro cor-
rispettivo (€ 500,00). Come va tassato il reddito fondiario? Se il corrispet-
tivo fosse di € 1.500,00, cosa cambierebbe?
… Può capitare che l’unità immobiliare sia in parte utilizzata come
abitazione principale del contribuente ed in parte concessa in locazione.
E’ il caso, ad esempio, del contribuente che affitta una stanza della pro-
pria abitazione principale ad uno studente universitario. Per identificare
tale situazione, sono stati creati due nuovi codici utilizzo:
- codice “11”, relativo all’abitazione principale locata in regime
di libero mercato;
- codice “12”, relativo all’abitazione principale locata a canone
concordato.
UNICO 740/2013: casi pratici
58
Il reddito imponibile è determinato dal confronto tra la rendita catastale
rivalutata (eventualmente rapportata ai giorni e alla percentuale di pos-
sesso) e il reddito effettivo (canone di locazione ridotto della deduzione
forfetaria e rapportato al periodo ed alla percentuale di possesso.
Nel caso in cui la rendita catastale sia superiore od uguale al reddito ef-
fettivo, l’immobile verrà considerato non locato; non saranno quindi do-
vute IRPEF e addizionali e la rendita catastale confluirà a colonna 16.
Nel caso in cui, invece, la rendita catastale sia inferiore al reddito effetti-
vo, l’immobile verrà considerato locato, e soggetto quindi sia ad IMU che
ad IRPEF e relative addizionali; tale reddito andrà indicato a colonna 13.
Nel primo caso:
Quota rendita: € 700,00 x 1,05 x 365/365 x 100/100 = € 735,00;
Quota canone: € 500,00 x 85% x 100/100 = € 425,00;
Quota rendita > quota canone => sull’immobile è dovuta la sola IMU.
Il fabbricato si dichiara con codice utilizzo 11.
Il reddito (€ 735) va riportato solo a rigo RN50, col. 1, quadro RN, in
quanto non soggetto ad IRPEF.
Nel secondo caso:
Quota rendita: € 700,00 x 1,05 x 365/365 x 100/100 = € 735,00;
Quota canone: € 1.500,00 x 85% x 100/100 = € 1.275,00;
Quota rendita > quota canone => sull’immobile è dovuta l’IMU e anche
l’IRPEF calcolata sul reddito percepito per la locazione (€ 1.275,00).
Anche in questo caso il fabbricato va dichiarato con codice utilizzo 11.
L’importo di € 1.275,00 concorre alla formazione del reddito complessivo
e confluisce a rigo RN1, col. 5.
UNICO 740/2013: casi pratici
59
2.2.6. Gli acconti dovuti per chi opta per la cedolare secca
… Un contribuente ha previsto contrattualmente un canone 2012
annuo pari a € 4.000,00. A quanto ammontano gli acconti dovuti per il
2013 e come vanno calcolati?
… Per la cedolare secca è previsto il versamento in acconto e a saldo.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 23/2011 l’acconto è dovuto in
misura pari al 95% dell’imposta dovuta a partire dal 2012.
Il Provvedimento dell’Agenzia Entrate del 7 aprile 2011, al paragrafo 7.2
precisa che il versamento dell’acconto, a partire dal periodo d’imposta
2012, è pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.
Ai fini del calcolo di quanto dovuto si tiene, quindi, in considerazione
l’imposta sostitutiva dovuta per l’annualità precedente.
Nel caso prospettato, quindi, per il calcolo degli acconti dovuti per il
2013, si procede nel seguente modo: € 4.000,00 x 21% = € 840,00 (misura
della “cedolare secca”); € 840,00 x 95% = € 798,00. Tale valore è maggio-
re di € 257,52 e pertanto l’acconto deve essere versato in due rate: €
840,00 x 38% = € 319,20 (prima rata) e € 840,00 x 57% = € 478,80 (secon-
da rata).
Come per gli acconti IRPEF, anche l’acconto della cedolare secca non è
dovuto se l’imposta sostitutiva su cui calcolare l’acconto risulta pari o in-
feriore ad € 51,65.
Dovrà essere pagato in un’unica rata se l’acconto d’imposta sostitutiva è
inferiore a € 257,52, in due rate se tale valore è maggiore o uguale a €
257,52.
2.2.7. La sostituzione dell’IRPEF e delle addizionali grazie all’IMU
… E’ corretto dire che un immobile non locato soggetto a IMU non
produce reddito fondiario imponibile?
UNICO 740/2013: casi pratici
60
… L’art. 13 del Decreto c.d. “Salva Italia” ha previsto l’applicazione an-
ticipata dell’IMU (art.8 del D.Lgs. 23/11) a tutti i comuni del territorio na-
zionale al 2012. L’IMU sostituisce la vecchia ICI e per la componente
immobiliare l’Irpef e le addizionali dovute in riferimento al reddito fon-
diario per i beni non locati.
La sostituzione dell'Irpef comporta, in via generale, che:
per gli immobili non locati (compresi quelli concessi in comodato
d'uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista)
o non affittati risulta dovuta la sola Imu,
mentre per quelli locati o affittati risultano dovute tanto l'Imu
quanto l'Irpef.
Per gli immobili non locati il contribuente verserà IMU e non più Irpef,
mentre per i terreni non affittati va fatta una distinzione tra reddito do-
minicale e reddito agrario, in quanto il reddito agrario verrà tassato con
le ordinarie regole delle imposte sui redditi (art.32 Tuir), mentre il reddi-
to dominicale sarà soggetto a imposizione Irpef solo se affittato.
I terreni non affittati, non producono base imponibile Irpef per la parte
di reddito dominicale.
Dunque quanto affermato nel quesito è corretto.
2.2.8. Fabbricati esenti da IMU
… I fabbricati esenti da IMU pagano ugualmente Irpef e addizionali.
Come va indicata tale casistica nel quadro RB?
… Con Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha precisato che: “...devono, comunque, ritenersi assogget-
tati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali gli immobili esen-
ti dall’IMU, come, ad esempio, i terreni di cui all’art. 7, comma 1, lett. h),
del D.Lgs. n. 504 del 1992”. Tale chiarimento è intervenuto a seguito del-
UNICO 740/2013: casi pratici
61
la modifica all’art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23 del 2011, effettuata dal
D.L. n. 16 del 2012, in base alla quale si specifica che “sono comunque
assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove do-
vute, gli immobili esenti dall’imposta municipale propria”. Dunque, nel
momento in cui si verifica un’esenzione ai fini IMU, devono comunque
continuare ad applicarsi le regole ordinarie proprie che disciplinano
l’IRPEF e le relative addizionali.
In tutti i casi di esenzione da IMU, gli immobili devono essere ordinaria-
mente assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali,
ove queste siano dovute.
Nel quadro RB sezione I° una nuova colonna (colonna 12) sarà dedicata
proprio ai fabbricati, la quale se barrata, indicherà che il reddito fondia-
rio è tassato con le vecchie regole Irpef, nonostante l’esenzione da IMU
(es. immobili detenuti da privati per usi culturali) - codici utilizzo immo-
bile 2- 9 -15 .
In caso di fabbricato esente da IMU, sarà quindi necessario barrare la ca-
sella di colonna 12, e l’immobile sconterà le ordinarie imposte sui reddi-
ti, se dovute.
2.2.9. Immobili di interesse storico-artistico: la nuova tassazione
… Come cambia la tassazione per gli immobili storico-artistici dal
2012?
… Il D.L. n. 16/2012 ha modificato notevolmente la disciplina relativa
al trattamento fiscale degli immobili di interesse storico artistico. Tale
intervento legislativo, in particolare, con decorrenza 1° gennaio 2012:
UNICO 740/2013: casi pratici
62
- ha abrogato l’art. 11, comma 2, Legge 30 dicembre 1991, n. 413
(art. 4, comma 5-quater, D.L. n. 16/2012) con il quale si prevedeva
un regime di particolare favore per gli immobili riconosciuti di in-
teresse storico o artistico; in pratica, tale modifica non consente
più di determinare il reddito imponibile mediante l’applicazione
della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della
zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato;
- ha disposto che qualora tali immobili risultino locati, la base im-
ponibile IRPEF è pari al canone di locazione annuo ridotto forfe-
tariamente del 35%, se superiore alla rendita catastale “effettiva”,
rivalutata del 5% (ridotta al 50%).
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2012, per i redditi di locazione relativi a
fabbricati di interesse storico artistico è necessario confrontare:
- il 65% dei canoni di locazione,
- con la rendita catastale effettiva rivalutata, ridotta del 50%
(Risoluzione n. 114/2012),
e sottoporre a tassazione il maggiore dei due valori.
2.2.10. Ricalcolo degli acconti per gli immobili di interesse storico-
artistico
… Se un contribuente possiede un immobile di interesse storico-
artistico locato deve ricalcolare gli acconti 2012? Come va indicato il ri-
calcolo nel quadro RB di Unico PF 2013?
… L’art. 4, comma 5-septies, D.L. n. 16/2012 ha, inoltre, disposto che
gli acconti relativi al 2012 vadano (ri)calcolati assumendo come imposta
del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la
nuova disciplina. Non è invece previsto il ricalcolo dell’acconto in caso di
immobili di interesse storico-artistico non locati, in quanto tali immobili
UNICO 740/2013: casi pratici
63
per il 2012 sono assoggettati solamente ad IMU e non ad IRPEF e addi-
zionali.
Con Circolare 1° giugno 2012, n. 19 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato
nel dettaglio il procedimento da seguire al fine di effettuare il ricalcolo
degli acconti 2012 in presenza di redditi derivanti dalla locazione di im-
mobili di interesse storico artistico locati. In base a quanto descritto dal
documento di prassi, il contribuente era tenuto a:
- ridurre il proprio reddito complessivo relativo all’anno 2011
di un importo pari al reddito del fabbricato di interesse stori-
co o artistico locato, riportato secondo le regole stabilite dal-
la previgente disciplina;
- determinare il reddito imponibile di locazione in base alle
“nuove” disposizioni costituito dal maggiore importo tra ren-
dita catastale effettiva rivalutata del 5% e canone di locazio-
ne ridotto del 35%;
- sommare l’importo di cui al punto precedente al reddito
complessivo relativo all’anno 2011 determinato con le moda-
lità di cui al precedente punto. Con il reddito così ridetermi-
nato, il contribuente doveva procedere al ricalcolo degli ac-
conti 2012.
Considerato che la Circolare Agenzia delle Entrate 1° giugno 2012, n. 19
è intervenuta in corrispondenza del versamento delle imposte, alcuni
contribuenti hanno provveduto a versare correttamente gli acconti do-
vuti (già ricalcolati) alle scadenze prefissate, mentre altri hanno provve-
duto ad effettuare un versamento integrativo a titolo di IR-
PEF/addizionale comunale.
In particolare, il contribuente poteva versare:
- entro il 9 luglio 2012 (20 agosto con maggiorazione dello
0,4%) l’integrazione del primo acconto senza pagamento di
interessi rateali;
UNICO 740/2013: casi pratici
64
- entro il 30 novembre l’integrazione del secondo acconto.
In base alla citata Circolare n. 19/2012, gli eventuali versamenti “integra-
tivi” dovuti potevano essere versati entro il 30 novembre 2012, senza ap-
plicazione delle sanzioni; in tal caso, tuttavia, sulla quota relativa al pri-
mo acconto erano dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, previsti
per i pagamenti rateali.
Per monitorare il ricalcolo degli acconti, nel Mod. UNICO 2013, quadro
RB, è stato inserito il nuovo rigo RB31; le colonne da 1 a 4 vanno compi-
late in presenza di redditi derivanti da immobili di interesse storico arti-
stico locati, indicando, in particolare:
- a colonna 1 l’ammontare del rigo “Differenza” (rigo RN33 del
Mod. UNICO PF 2012, oppure rigo 57 del prospetto di liquida-
zione 730-3/2012) rideterminato;
- a colonna 2, l’importo dell’acconto IRPEF 2012 rideterminato;
- a colonna 3, l’imponibile relativo all’addizionale comunale
2011 rideterminato;
- a colonna 4, l’importo dell’acconto dell’addizionale comunale
2012 rideterminato.
2.2.11. Assegnazione della casa familiare al coniuge separato o
divorziato
… In caso di abitazione assegnata al coniuge separato o divorziato,
non comproprietario o contitolare di diritti reali di godimento
sull’immobile, reddito dell’immobile deve essere dichiarato dall’altro
coniuge, proprietario dell’immobile o dal coniuge assegnatario?
UNICO 740/2013: casi pratici
65
… Ai sensi dell’art. 26, comma 1 del TUIR, i redditi da fabbricati vanno
imputati ai soggetti che hanno il possesso dell’immobile a titolo di pro-
prietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, superficie).
Fino al 2005 le istruzioni alla compilazione del modello, quadro RB, red-
diti da fabbricati, riportavano la precisazione che il diritto di abitazione
spettante al coniuge separato (convenzionalmente o per sentenza) po-
teva essere assimilato ai diritti reali di godimento.
Il reddito del fabbricato veniva quindi imputato al coniuge assegnatario
dell’immobile (contitolare della proprietà sullo stesso), mentre l’altro
coniuge non doveva dichiarare nulla. Tuttavia la qualificazione del dirit-
to di abitazione fra i diritti reali invece che personali di godimento è
sempre stata questione controversa dal punto di vista giuridico; in giuri-
sprudenza inoltre può considerarsi ormai consolidato l’orientamento in
base al quale il diritto ad abitare la casa familiare, riconosciuto ad uno
dei coniugi in caso di separazione legale o divorzio, costituisce un diritto
personale di godimento e non un diritto reale di godimento.
Con Circolare 18 maggio 2006, n. 17, l’Amministrazione finanziaria ha ri-
tenuto opportuno adeguarsi a tale orientamento ed anche le istruzioni
del modello UNICO non contengono più la citata precisazione, limitan-
dosi a ricordare che fra i diritti reali di godimento rientra il diritto spet-
tante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540, Codice civile, e non quel-
lo del coniuge separato/divorziato. In caso di abitazione assegnata al
coniuge separato o divorziato, non comproprietario o contitolare di dirit-
ti reali di godimento sull’immobile, quindi, il reddito dell’immobile deve
essere dichiarato dall’altro coniuge, proprietario dell’immobile o titolare
di altro diritto reale sullo stesso, mentre il coniuge assegnatario (assimi-
labile ad un inquilino) non deve indicare nulla. Ovviamente nel caso in
cui il coniuge separato risulti comproprietario dell’immobile o titolare di
un qualche diritto reale di godimento sullo stesso, il reddito sarà a lui
imputato secondo la quota di titolarità del diritto stesso.
UNICO 740/2013: casi pratici
66
2.2.12. Parti comuni di condominio
… Un’unità immobiliare che è parte comune di un condominio va in-
serita nel quadro RB del contribuente proprietario, per la sua quota di
millesimi?
… Non vanno dichiarate le unità immobiliari di proprietà condominia-
le con rendita autonoma attribuita o attribuibile (locali per la portineria,
alloggio del portiere, ecc.) la cui quota di reddito spettante al singolo
condomino non superi € 25,82.
L’esclusione non si applica, tuttavia, per gli immobili concessi in locazio-
ne e per i negozi.
2.2.13. Fabbricati rurali strumentali montani esenti da IMU e IRPEF
…Le stalle, essendo fabbricati rurali strumentali, site in un comune
montano non pagano né IMU né IRPEF?
… Anche se c’e’ esenzione Imu (art. 9 D. Lgs 23/2011) per alcuni fab-
bricati, l’irpef riemerge ove dovuta.
I fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del
Dl n. 557 del 1993, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmen-
te montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT,
contenute nel citato co. 8, dell'art. 9 del Dlgs n. 23/2011 sono esenti da
IMU.
Detta esenzione disposta ai fini Imu non determina, tuttavia, l'assogget-
tamento di tali immobili a Irpef e alle relative addizionali, poiché per tali
fattispecie non sono dovute le imposte sui redditi.
FABBR. RUR. STRUM. MONTANI ------ NO IRPEF ED ESENTI DA IMU
UNICO 740/2013: casi pratici
67
2.2.14. Canoni non percepiti nell’anno oggetto di dichiarazione
(2012)
… Un contribuente che loca un immobile a terzi e non percepisce nel
2012 il canone previsto contrattualmente. deve comunque dichiarare il
reddito derivante ai fini Irpef?
… Il locatore di immobili ad uso abitativo che non ha incassato il ca-
none di locazione e che contemporaneamente ha ottenuto una sentenza
di sfratto per morosità, può non assoggettare a tassazione il relativo im-
porto. Nella dichiarazione dei redditi, comunque, egli è tenuto a riporta-
re la rendita catastale dell’immobile nel quadro dedicato agli immobili
(RB). In pratica, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi
relativa al 2012, deve essere dichiarata la rendita catastale dell’unità
immobiliare in luogo del canone di locazione.
La sentenza di sfratto consente di non assoggettare a tassazione i canoni
di locazione relativi al 2012, se la stessa è emessa anteriormente al ter-
mine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso
contrario, non resterà che beneficiare del credito d’imposta nella dichia-
razione dei redditi successiva, non appena si sarà in possesso della sen-
tenza di sfratto per morosità.
Di difficile soluzione appare il caso di un contratto di locazione riferito
oltre che all’abitazione anche alle sue pertinenze (ad esempio garage,
cantina, ecc.), provviste di autonoma rendita. In tal caso, bisognerebbe
riportare nel quadro dei fabbricati del modello dichiarativo la quota del
canone relativa alle singole unità immobiliari (determinata ripartendo il
canone in misura proporzionale alle rendite catastali di ciascuna unità
immobiliare). In tale situazione si potrebbe sostenere che il canone non
riscosso relativo alle pertinenze dovrebbe essere dichiarato, in quanto
non è relativo ad unità immobiliari ad uso abitativo. Tuttavia, tale solu-
zione crea disparità di trattamento in relazione alle pertinenze senza
UNICO 740/2013: casi pratici
68
un’autonoma rendita. Di conseguenza, sarebbe più logico estendere la
non tassabilità dei canoni anche alle quote relative alle pertinenze.
2.2.15. Canoni non percepiti già assoggettati a tassazione
… Un contribuente che ha locato un immobile a terzi e non ha perce-
pito il canone previsto contrattualmente, ma lo ha comunque assogget-
tato a tassazione negli anni precedenti come deve comportarsi oggi in
Unico PF 2013?
… L’ipotesi prevista nel quesito è quella di canoni di locazione non
incassati, ma comunque, già assoggettati a tassazione negli anni prece-
denti.
Relativamente ai periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la ride-
terminazione delle imposte, nonché del relativo credito d’imposta vale il
termine di prescrizione ordinaria di dieci anni.
Pertanto, si può effettuare il calcolo con riferimento alle dichiarazioni
presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi
2003, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosi-
tà del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfrat-
to conclusosi nel 2012.
A fronte di tale situazione, viene concesso al locatore un credito
d’imposta in misura pari alle maggiori imposte pagate in conseguenza
dei canoni non riscossi ma comunque dichiarati. Per la determinazione
del credito, il contribuente deve rideterminare le imposte sul reddito del
periodo interessato e poi sottrarla dall’imposta a suo tempo versata.
Il conteggio dell’ammontare del beneficio fiscale prevede:
- la riliquidazione delle imposte di tutte le dichiarazioni in cui i
canoni non sono stati effettivamente percepiti a partire dalla
UNICO 740/2013: casi pratici
69
decorrenza indicata nel provvedimento di convalida di sfrat-
to;
- la considerazione di eventuali rettifiche ed accertamenti ope-
rati dagli Uffici.
Al fine del ricalcolo dell’imposta dovuta si dovrà sottrarre dal reddito
complessivo il canone non percepito, aggiungere il valore della rendita
catastale in modo da ottenere il “nuovo” reddito imponibile sul quale
applicare le aliquote vigenti nel periodo interessato dal ricalcolo.
Il credito d’imposta sarà riconosciuto solo se alla formazione del reddito
complessivo della precedente dichiarazione ha concorso il canone e non
la rendita catastale (perché superiore al canone ridotto della percentua-
le forfetaria).
UNICO 740/2013: casi pratici
70
2.3. QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Casi di compilazione del quadro RC
Trasfertista con € 2.000,00 soggetti ad imposta sostitutiva
Si ipotizzi un operatore di vendita che abbia percepito nel
2012, 30.000,00 euro di ordinaria retribuzione più 2.000,00 euro di inden-
nità trasfertisti. L’azienda, in forza di un accordo collettivo aziendale ha
provveduto ad applicare l’imposta sostitutiva pari a 200,00 euro.
Il CUD 2013 è stato compilato come segue:
Con Codice BX nelle Annotazioni l’azienda attesta che tale somma (1.000
+ 1.000) è detassabile.
Se il contribuente intende optare per la tassazione ordinaria di dette
somme dovrà riportare a tassazione IRPEF solo l’importo indicato nel
UNICO 740/2013: casi pratici
71
punto 251 del CUD poiché l’importo indicato al punto 255 rimane esclu-
so dall’imponibile IRPEF ai sensi dell’art. 51, comma 6 del TUIR. 2.
Nel caso in cui sia stata applicata la tassazione ordinaria risulta barrato
il punto 254 e l’importo indicato nel punto 251 è ricompreso nel punto 1
del Mod CUD 2013, mentre quello indicato nel punto 255 non è ricom-
preso nel punto 1 del Mod CUD 2013.
Trasfertista con € 2.000,00 non soggetti ad imposta sostitutiva
ma detassabili
Si ipotizzi un operatore di vendita che abbia percepito nel 2012,
30.000,00 euro di ordinaria retribuzione più 2.000,00 euro di indennità
trasfertisti. L’azienda, in forza di un accordo collettivo aziendale ha con-
siderato la somma di € 2.000,00 come detassabile ma il dipendente, suc-
cessivamente, ha richiesto la non applicazione della detassazione.
Il CUD 2013 è stato compilato come segue.
Con Codice AF, nelle Annotazioni è stata indicata la non applicazione
del 10% su richiesta del dipendente e con BX l’azienda ha attestato che
tale somma è detassabile
Se il contribuente intende optare per la tassazione sostitutiva in Unico
PF di dette somme dovrà essere riportato a tassazione sostitutiva sia
l’importo indicato nel punto 251 del CUD (incluso nell’imponibile indica-
to nel punto 1 del CUD) sia l’importo indicato al punto 255 (escluso da
detto imponibile IRPEF ai sensi dell’art. 51, comma 6 del TUIR)
UNICO 740/2013: casi pratici
72
In pratica, si dovrà sottoporre € 2.000,00 a tassazione sostitutiva (impo-
sta sostitutiva di € 200,00) e condurre a tassazione ordinaria IRPEF
l’importo di € 30.000,00, cioè il reddito di lavoro dipendente indicato al
punto 1 del CUD (€ 31.000,00) ridotto dell’ importo indicato al punto 251
del CUD (€ 1.000,00).
2.3.1. Il reddito dei transfrontalieri
… Un soggetto transfrontaliero che vive ad Aosta e si reca giornal-
mente in Svizzera per lavoro come deve tassare il reddito percepito?
… L’art. 1, comma 204, Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007), così co-
me modificato dall’art. 1, comma 7-bis, D.L. n. 194/2009 (convertito con
modificazioni dalla Legge n. 25/2010) aveva previsto per gli anni 2008,
2009, 2010 e 2011, l’esenzione dall’IRPEF, nel limite di € 8.000,00, per i
redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano
attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rap-
porto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.
L’articolo 29, comma 16-sexies D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, intervenen-
do sul comma 204 dell’articolo 1, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha
previsto che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via con-
tinuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di
frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello
Stato concorrono a formare il reddito complessivo:
- a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l’importo ecceden-
te 8.000 euro;
- b) per l’anno 2012, per l’importo eccedente 6.700 euro.
Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2013 non si tiene conto
dei benefici fiscali. Pertanto, per l’anno 2012:
UNICO 740/2013: casi pratici
73
- tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo per
l’importo eccedente € 6.700,00 (e non più € 8.000,00 come per
gli anni dal 2008 al 2011);
- in presenza di redditi transfrontalieri sarà necessario rideter-
minare l’acconto 2013 considerando anche la quota esente
come soggetta a tassazione.
La modalità di tassazione di tali soggetti è quindi la seguente:
- i primi € 6.700,00 complessivamente percepiti nel periodo
d’imposta, non concorrono alla formazione del reddito;
- le somme eccedenti € 6.700,00 sono soggette a tassazione se-
condo gli ordinari criteri (art. 51, commi 1-8, TUIR);
- l’eventuale acconto dovuto per il 2013 dovrà essere rideter-
minato, considerando anche la quota esente come soggetta a
tassazione.
La C.M. 3 gennaio 2001, n. 1/E, limita l’agevolazione IRPEF ai soli redditi
derivanti da attività lavorative:
- prestate in via continuativa, nelle zone di frontiera (ad esem-
pio, Francia, Austria e San Marino) ed in altri Paesi limitrofi
(ad esempio il Principato di Monaco);
- svolte come oggetto esclusivo del rapporto;
- da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Si tratta quindi esclusivamente di quei lavoratori dipendenti che sono re-
sidenti in Italia e che quotidianamente si recano all’estero (zone di fron-
tiere o paesi limitrofi ) per svolgere la prestazione di lavoro.
Non rientrano, invece, in tale previsione le ipotesi di lavoratori dipen-
denti, anch’essi residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto
che prevede l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e
continuativa, previa collocazione nel ruolo estero, soggiornano all’estero
UNICO 740/2013: casi pratici
74
per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di un periodo di 12 mesi.
Per tali soggetti il reddito è determinato sulla base di retribuzioni con-
venzionali stabilite con Decreto annuale del Ministero del lavoro. Nel
punto 1 del CUD 2013 o CUD 2012, tali redditi sono riportati al netto del-
la quota esente.
I redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera im-
ponibili ai fini Irpef per la parte eccedente euro 6.700, devono essere e-
videnziati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia di reddito) dei
righi da RC1 a RC3.
Nella colonna 3 (reddito) va riportato l’intero ammontare dei redditi
percepiti comprensivo della quota esente. Chi presta l’assistenza fiscale
terrà conto per l’anno 2012 della sola parte di reddito eccedente 6.700
euro, mentre per il calcolo dell’acconto Irpef dovuto per il 2013 verrà
considerato l’intero ammontare del reddito percepito.
Nel rigo RC5 è stata inserita la nuova colonna 1 denominata “Quota e-
sente transfrontalieri”. In tale colonna va indicata la quota esente (€
6.700,00) dei redditi prodotti in zone di frontiera da lavoratori residenti
in Italia (codice 4 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3).
In merito alla compilazione della colonna 1 le istruzioni precisano che
se il reddito prodotto in zona di frontiera è:
- superiore o uguale a € 6.700,00 nella colonna in oggetto va
indicato l’importo di € 6.700,00 (quota esente);
- è inferiore a € 6.700,00 nella colonna in oggetto va riportato
l’intero importo del reddito, in quanto totalmente esente.
UNICO 740/2013: casi pratici
75
2.3.2. Stipendi prodotti all’estero
… Il reddito prodotto all’estero va dichiarato nel quadro RC?
… Costituiscono redditi di lavoro dipendente e devono essere dichia-
rati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti
residenti in Italia, prodotti in un Paese estero con il quale:
1. non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
2. esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali
redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Sta-
to estero;
3. esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali
redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
Nei casi 1 e 2, il contribuente ha diritto ad un abbattimento sull’imposta
IRPEF di pari ammontare per le imposte pagate all’estero a titolo defini-
tivo (ex art. 165, TUIR). Tale credito non può comunque superare la quota
IRPEF relativa al reddito estero.
Nel caso 3 se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato
estero di erogazione, il contribuente, residente in Italia, non ha diritto al
credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato este-
ro. Il rimborso va chiesto all’autorità estera competente in base alle pro-
cedure da questa stabilite. Nella tabella sotto riportata si indicano, per
alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le
pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia. Per il trattamento di
stipendi e pensioni non compresi nell’elenco o provenienti da altri paesi
è necessario consultare le singole convenzioni.
In quasi tutte le convenzioni (ad esempio, Argentina, Australia, Belgio,
Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è previsto
che il reddito sia tassato esclusivamente in Italia quando esistono con-
temporaneamente le seguenti condizioni:
UNICO 740/2013: casi pratici
76
- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese
estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residen-
te in Italia;
- l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base
fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
Il comma 8-bis, art. 51, TUIR, prevede che il compenso percepito per le
attività lavorative prestate all’estero per un periodo superiore a 183
giorni, è imponibile sulla base di retribuzioni convenzionali definite an-
nualmente con apposito Decreto. Per l’anno 2012 si fa riferimento al De-
creto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 gennaio 2012.
2.3.3. Borse di studio esenti e non
… Quali borse di studio sono esenti da IRPEF e quali vanno, invece,
dichiarate nel quadro RC?
… Le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio
o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (compresi
piani inserimento professionale) costituiscono reddito di lavoro dipen-
dente, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sem-
preché non sia prevista una specifica esenzione.
Devono essere dichiarate anche le borse di studio estere percepite da
contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzio-
ne specifica.
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla
base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad
esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è
previsto che:
UNICO 740/2013: casi pratici
77
- se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di stu-
dio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pa-
gata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile solo in
Italia;
- se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente
nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddi-
to ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il
credito per l’imposta pagata all’estero.
La Risoluzione 25 novembre 2009, n. 280 ha chiarito che gli incentivi e-
conomici erogati agli studenti delle scuole superiori (con età compresa
tra i 14 e i 18 anni), non costituiscono borse di studio tassabili ai fini IR-
PEF come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tali incentivi,
infatti, perseguono finalità di interesse generale al fine di stimolare e ac-
crescere l’interesse degli studenti a conseguire un più elevato livello di
formazione culturale e professionale e non sono invece finalizzati a so-
stenere la frequenza di corsi di istruzione per favorire una futura occu-
pazione.
Con tale previsione, l’Agenzia ha rivisto in senso completamente oppo-
sto l’interpretazione fornita in precedenza con la Risoluzione 12 giugno
2009, n. 156, in base alla quale tali somme erano state qualificate come
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50,
comma 1, lettera c del TUIR.
Con Risoluzione 22 novembre 2010, n. 120, l’Agenzia delle Entrate ha i-
noltre chiarito che le borse di studio assegnate dalle università ai dotto-
randi, e più in generale per attività di ricerca post laurea, sono esenti ai
fini IRPEF, anche qualora non siano subordinate alla frequenza di corsi di
ricerca. In particolare, il regime di esenzione si riferisce a tutte le borse
di studio erogate da università e istituti di ricerca universitaria per:
UNICO 740/2013: casi pratici
78
- frequenza di corsi di perfezionamento e scuole di specializzazio-
ne;
- corsi di dottorato e ricerca;
- attività di ricerca post dottorato;
- frequenza di corsi di perfezionamento all’estero.
Per essere assimilate a reddito di lavoro dipendente devono essere ero-
gate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempreché non sia
prevista una specifica esenzione, come accade per le borse di studio:
- corrisposte da Regioni a statuto ordinario (Legge n. 390/91), spe-
ciale e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano a studenti
universitari;
- corrisposte da università e istituti di istruzione universitaria per
corsi, in Italia, di perfezionamento (anche all’estero), specializza-
zione, dottorato di ricerca, ricerca post dottorato (Legge n.
398/89);
- corrisposte per frequenza di scuole universitarie di specializza-
zione delle facoltà di medicina e chirurgia (D.Lgs. n. 257/91);
- bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socra-
tes”, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a
condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a
€ 7.746,85;
- destinate a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
nonché ai figli e agli orfani di questi ultimi.
Da quest’anno il sostituto d’imposta deve rilasciare il CUD per indicare
nelle annotazioni (cod. BQ) ulteriori categorie di redditi esenti quali:
- retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio
dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rap-
presentanze diplomatiche e consolari e missioni;
UNICO 740/2013: casi pratici
79
- somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività
di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normati-
ve, ad esempio:
- le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle u-
niversità e dagli istituti d’istruzione universitaria previste dal-
la Legge n. 398/1989;
- le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previste
dalla Legge n. 210/1998;
- gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010.
2.3.4. Rientro in Italia
… Come va compilata la casella “Rientro in Italia” presente nel qua-
dro RC?
… Nella casella in oggetto va indicato uno dei seguenti codici:
- 1 se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i la-
voratori dipendenti che rientrano in Italia dall’estero. In presenza
dei requisiti previsti dalla Legge n. 238/2010, i redditi di lavoro
dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo
nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori;
- 2 se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i
docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti
UNICO 740/2013: casi pratici
80
all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o do-
cenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o uni-
versità per almeno 2 anni continuativi e che dalla data di entrata
in vigore del D.L. n. 185/2008 o in uno dei cinque anni solari suc-
cessivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conse-
guentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello
Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione
del reddito complessivo nella misura del 10%.
Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di
lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente
nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto ricono-
scere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne in dichiarazione
dei redditi.
In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da RC1 a
RC3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%).
Nelle Annotazioni del CUD 2013,
- codice BM, per lavoratori e lavoratrici;
- codice BC per docenti e ricercatori, è indicato l’ammontare ridotto
che ha concorso a formare il reddito, se l’agevolazione è stata ri-
conosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il so-
stituto non ha operato l’abbattimento.
2.3.5. Somme erogate per incremento della produttività
… Quali somme sono soggette all’agevolazione della sostitutiva al
10% in luogo della tassazione ordinaria?
… L’articolo 2, comma 1, D.L. n. 93/2008 aveva previsto, in via speri-
mentale e con riferimento al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2008, la “de-
UNICO 740/2013: casi pratici
81
tassazione” di straordinari e premi di produttività (fino ad un importo
massimo pari ad € 3.000,00) erogati a lavoratori dipendenti del settore
privato mediante applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% in luogo
della tassazione ordinaria IRPEF. Tale agevolazione è stata successiva-
mente oggetto di una serie di proroghe da parte del Legislatore.
La “Legge di stabilità 2012” (articolo 33, comma 12, Legge 12 novembre
2011, n. 183) ha previsto:
- la proroga dell’agevolazione anche per il 2012;
- l’emanazione di un apposito Decreto attuativo. Con il DPCM
23 marzo 2012 viene data attuazione a quanto previsto con la
Legge di Stabilità 2012 e vengono fissati i requisiti reddituali e
in particolare:
- l’imponibile assoggettabile ad imposta sostitutiva per l’anno
2012 sarà pari a € 2.500,00 mentre
- il reddito da lavoro dipendente relativo all’anno 2011, dovrà
essere stato pari ad un importo massimo di € 30.000,00
Si ricorda che con Circolare n. 3/2011, l’Agenzia delle Entrate, di concer-
to con il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in materia afferman-
do che il beneficio fiscale spetta alle somme:
- erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o con-
tratti collettivi territoriali o aziendali;
- correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, in-
novazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati ri-
feribili all’andamento economico o agli utili della impresa o
a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento del-
la competitività aziendale;
- nella misura del 10% prevista dal D.L. n. 185/2008;
UNICO 740/2013: casi pratici
82
- nel limite di 6.000,00 euro (€ 2.500,00 per il 2012) al netto
della contribuzione;
- se il reddito da lavoro dipendente relativo al 2010 (2011 con
riferimento al 2012) è stato pari o inferiore a € 40.000,00 (€
30.000,00 con riferimento al 2012).
2.3.6. Somme per l’incremento della produttività e indennità per
trasfertisti (art. 51, comma 6 del Tuir)
… E’ possibile comprendere l’indennità di volo minima garantita nel
compenso per il lavoro notturno da assoggettare ad imposta sostitutiva
del 10%?
… L’Agenzia delle Entrate con Circolare 13 maggio 2011, n. 20 ha
chiarito che il regime della detassazione (imposta sostitutiva del 10%) è
applicabile anche:
- alle indennità o alle maggiorazioni di turno in caso di lavoro
diurno;
- all’intero compenso percepito (compenso ordinario più mag-
giorazione) in caso di lavoro notturno;
- a condizione che gli stessi siano subordinati al perseguimento
di un incremento di produttività che trovi riscontro in una di-
chiarazione dell’impresa da rendere nelle apposite annota-
zioni del CUD.
Per il 2012, l’agevolazione è subordinata alla riconducibilità di tali com-
pensi alla contrattazione collettiva territoriale o aziendale.
Per quanto concerne la possibilità di comprendere l’indennità di volo
minima garantita nel compenso per il lavoro notturno da assoggettare
ad imposta sostitutiva del 10%, si deve considerare che ai sensi dell’art.
51, comma 6 del TUIR, tale indennità concorre alla determinazione del
UNICO 740/2013: casi pratici
83
reddito imponibile IRPEF nella misura del 50% del suo ammontare. Per-
tanto, l’Agenzia nella citata circolare ritiene che tale disposizione, che
detta il criterio ordinario di determinazione del reddito di lavoro dipen-
dente, sia alternativa all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%
prevista per i premi di produttività e che conseguentemente si debba
scegliere tra:
- assoggettare ad imposta sostitutiva l’intero importo
dell’indennità di volo compresa nel compenso per il lavoro
notturno;
- optare per la tassazione in modo ordinario dell’intero premio
facendo concorrere l’indennità di volo alla determinazione
del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del suo
ammontare.
Compenso complessivo per lavoro notturno pari a € 2.000,00 di cui €
500,00 per indennità di volo notturno. Se il lavoratore opta per
l’applicazione dell’imposta sostitutiva la tassazione sarà pari al 10% di €
2.000,00 ovvero € 200,00.
Se invece il lavoratore opta per la tassazione ordinaria, la ritenuta IRPEF
ordinaria si applicherà sull’importo di € 1.750,00, composto per €
1.500,00 da compenso per lavoro notturno al netto dell’indennità di volo
e per € 250,00 dal 50% dell’indennità di volo di € 500,00.
2.3.7. Assegno all’ex coniuge
… Se il Tribunale non ha specificato nella sentenza di separazione
legale quale importo è destinato alla moglie e quale al mantenimento
del figlio, come viene stabilita tale quota?
… La Sezione II, quadro RC, righi da RC7 a RC9, è riservata
all’indicazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
UNICO 740/2013: casi pratici
84
L’assegno periodico, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o
annullamento del matrimonio, percepito dal coniuge con esclusione di
quelli destinati al mantenimento dei figli, è assimilato al reddito di lavo-
ro dipendente; se la sentenza non distingue la quota dell’assegno perio-
dico destinato al coniuge da quella destinata ai figli, l’assegno si consi-
dera destinato al coniuge per il 50%.
Ad esempio se un contribuente, a seguito della sentenza di separazione
ha percepito un assegno periodico di mantenimento da parte del coniu-
ge di importo pari ad Euro 12.000; nella sentenza non viene indicata la
quota parte dell'assegno destinata al mantenimento del figlio.
Il quadro RC dovrà essere così compilato:
2.3.8. Compensi per attività libero-professionale intramuraria
… I compensi per attività libero-professionale intramuraria sono as-
similati a redditi di lavoro dipendente o vanno dichiarati nel quadro RE
di UNICO PF ?
… Essi sono assimilati a un rapporto di lavoro dipendente dall’art. 1,
comma 7, Legge n. 662/96, come quella svolta da personale dipendente
del S.S.N.:
- appartenente ai profili medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario
e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmaci-
sti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente del S.S.N. Rientra-
UNICO 740/2013: casi pratici
85
no in tale categoria, in base alla Risoluzione dell’Agenzia delle En-
trate n. 254/2009, anche gli studenti specializzandi in chirurgia di
medicina che svolgono la loro attività all’interno dell’Azienda Sani-
taria;
- docente universitario e ricercatori che esplicano attività assisten-
ziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura;
- laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di
medicina e chirurgia delle aree tecnicoscientifica e socio-sanitaria;
- dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
degli enti e istituti di cui all’art. 4, comma 12, D.Lgs. n. 502/92, delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgono atti-
vità sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio per-
sonale l’istituto dell’attività intramuraria della dirigenza del S.S.N.
La disciplina vigente per l’attività libero professionale intramuraria si
applica anche ai compensi relativi all’attività di ricerca e consulenza
stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, po-
sti in essere dalle Università con la collaborazione del personale docen-
te e non docente. Resta fermo che le attività intramurarie diverse da
quelle sopra elencate, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi
dell’art. 53, comma 1 del TUIR, e pertanto non possono essere dichiarati
nel quadro RC ma devono essere dichiarati nel quadro RE.
La lettera a-bis), comma 1, art. 52 del TUIR, dispone, inoltre, che i com-
pensi (attività esercitata presso studi privati a seguito di autorizzazione
del direttore generale dell’azienda sanitaria)costituiscono reddito nella
misura del 75%.
Si tenga presente che l’importo riportato nel Mod. CUD “Parte B, dati fi-
scali”, campo 2, risulta già al netto della deduzione del 25%. Pertanto,
detti compensi vanno indicati nella Sez. II, quadro RC, così come indicati
nel Mod. CUD.
UNICO 740/2013: casi pratici
86
2.3.9. Addetti del comparto sicurezza, difesa e soccorso
… Gli addetti impiegati nel comparto sicurezza, difesa e soccorso
possono godere anche per il 2012 della detrazione Irpef? Nell’UNICO PF
la scontano o già viene applicata dal sostituto nel CUD?
… La Legge di Stabilità 2012, (articolo 33, comma 13, Legge 12 no-
vembre 2011, n. 183) ha disposto la proroga dell’agevolazione per il
comparto sicurezza anche per il 2012, aumentando il relativo importo:
pertanto, rispetto allo scorso anno la misura massima dell’agevolazione
passa da € 141,90 ad € 145,75.
Nello specifico, sono state confermate senza modificazioni le condizioni
necessarie per beneficiare del bonus, rivolto al personale dipendente del
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che, nel 2011, abbia per-
cepito un reddito da lavoro dipendente di ammontare non superiore a €
35.000,00.
Ai sensi del D.P.C.M. 25 maggio 2012, la detrazione in esame è determi-
nata e applicata direttamente dal sostituto d’imposta sul trattamento
economico accessorio erogato (punti 118 e 119 del Mod. CUD 2013 com-
pilati).
Dunque, nel rigo RC13 deve essere semplicemente riportato l’importo
della detrazione, entro il limite massimo di € 145,75, indicato al punto
118 del Mod. CUD 2013 o del Mod. CUD 2012.
Qualora il risultato sia superiore a € 145,75 (limite massimo di detrazio-
ne spettante) nel rigo RC13 si deve comunque riportare l’importo di €
145,75.
UNICO 740/2013: casi pratici
87
2.3.10. Conguaglio di più CUD
… Se un contribuente riceve due CUD: uno 2012 e uno 2013, come
quelli di seguito riportati, dove si verifica se è stato fatto il conguaglio o
meno dal nuovo datore di lavoro?
… La mancata effettuazione dei conguagli d’imposta può essere veri-
ficata da chi presta assistenza fiscale (CAF) attraverso i campi 204 e 205
(Parte B) del Mod. CUD 2013 rilasciato dal secondo datore di lavoro. Nel
caso di mancato conguaglio, infatti, non risultando compilati detti campi,
si desume che non è stato tenuto conto dei redditi erogati da altri datori
di lavoro.
2.3.11. Cassa Integrazione Guadagni
… La cassa integrazione guadagni va dichiarata nel quadro RC di U-nico PF? … Le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte
a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di altri
Enti sono considerate redditi di lavoro dipendente.
Alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori di-
pendenti dall’INPS o da altri enti direttamente o tramite il datore di lavo-
ro, che vanno assoggettate a tassazione, sono le seguenti:
UNICO 740/2013: casi pratici
88
- cassa integrazione guadagni;
- indennità di mobilità;
- indennità di disoccupazione ordinaria e speciale;
- indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta ero-
gata dall’INAIL;
- indennità di malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.
2.3.12. Compenso percepito da un giardiniere
… Il compenso erogato a un giardiniere da un privato, va dichiarato
dal percettore nel quadro RC?
… Sì. Sono considerate redditi di lavoro dipendente anche le retribu-
zioni corrisposte agli autisti, giardinieri, portieri, collaboratori familiari
ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla
legge, non sono state effettuate le ritenute d’acconto in quanto il datore
di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.
Il lavoratore in linea generale porterà a tassazione il reddito al netto dei
contributi trattenuti dal datore di lavoro.
Nell’ipotesi, non infrequente, che il datore di lavoro non abbia trattenuto
l’importo contributivo a carico del domestico, sostenendo quindi l’intero
onere contributivo, il lavoratore dovrà portare a tassazione l’importo
lordo delle retribuzioni (in pratica il contribuente lavoratore non potrà
portare i contributi in diminuzione della retribuzione in quanto non li ha
effettivamente sostenuti).
UNICO 740/2013: casi pratici
89
2.3.13. Altre tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente: le remunerazioni dei sacerdoti
… Le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica sono assimi-
late a redditi di lavoro dipendente?
… Si , le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica, in base al-
la Legge n. 222/85, costituiscono redditi assimilati a quello di lavoro di-
pendente.
Dal 2012 anche:
- gli assegni corrisposti dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed
Esarcato Meridionale;
- gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia per il sosten-
tamento totale o parziale dei propri ministri di culto.
Rientrano in questa categoria anche le seguenti tipologie di reddito:
- pensioni integrative corrisposte dai Fondi Pensione maturate fino
al 31.12.2006 nonché l’ammontare imponibile erogato della pre-
stazione maturata dal 01.01.2001 al 31.12.2006, nel caso di riscat-
to esercitato ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. n. 252/2005, a condizione
che non dipenda:
o dal pensionamento dell’iscritto;
o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità;
o da altre cause non riconducibili alla volontà delle parti
(c.d. riscatto volontario);
- assegni corrisposti per il sostentamento dei ministri del culto del-
le Chiese Cristiane Avventiste del 7º giorno (Legge n. 516/88);
- assegni corrisposti ai ministri di culto dell’Assemblea di Dio in Ita-
lia (Legge n. 517/88);
- assegni corrisposti per il sostentamento dei propri ministri del
culto dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (U.C.E.B.I.)
e dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità collegate;
UNICO 740/2013: casi pratici
90
- emolumenti corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali, ai me-
dici addetti all’attività della medicina dei servizi ed altre figure
operanti nelle Aziende sanitarie locali, con contratto di lavoro
dipendente;
- compensi e indennità a carico di terzi percepiti dai prestatori di
lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità,
ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono es-
sere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono
essere riversati allo Stato;
2.3.14. Compensi percepiti da soci di cooperative
… I compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produ-
zione e lavoro sono assimilati a reddito di lavoro dipendente?
… Sono qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipen-
dente i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati
del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, del-
le cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasfor-
mazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca.
Tali redditi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione
che:
- la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario
generale della cooperazione (sostituiti dall’Albo delle Società coo-
perative a seguito della riforma del diritto societario);
- nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mu-
tualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente
osservati.
UNICO 740/2013: casi pratici
91
2.3.15. TFM – trattamento di fine mandato
… Il TFM percepito da un amministratore alla cessazione del rappor-
to di collaborazione va dichiarato nel quadro RC o RM di Unico PF?
… Le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione co-
ordinata e continuativa o trattamento di fine mandato (TFM) hanno un
diverso trattamento fiscale a seconda che le stesse:
1. risultino da atto scritto avente data certa anteriore alla data di i-
nizio del rapporto o derivino da controversie o transazioni in ma-
terie di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa;
2. non risultino da atto scritto avente data certa anteriore alla data
di inizio del rapporto.
Nel primo caso (TFM risultante da atto scritto avente data certa anterio-
re alla data di inizio del rapporto), l’indennità non andrà dichiarata da
parte del contribuente, se il soggetto erogatore ha effettuato le ritenute.
Qualora invece il soggetto erogatore dell’indennità non abbia effettuato
le ritenute, il TFM sarà soggetto a tassazione separata e potrà essere in-
dicato nel quadro RM del Mod. UNICO 2013. Nel secondo caso (TFM non
risultante da atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio
del rapporto) l’indennità sarà soggetta a tassazione ordinaria e va indi-
cata nella Sezione I del quadro RC.
UNICO 740/2013: casi pratici
92
2.4. QUADRO RW – Monitoraggio fiscale
UNICO 740/2013: casi pratici
93
Conto corrente in Germania nel 2012
Il Sig. Pepper detiene un conto corrente in Germania il cui saldo
al 31.12.2012 risulta pari a 150.000 €.
Gli interessi sono direttamente accreditati nel conto.
È necessario procedere alla compilazione della sezione II del quadro RW
come segue:
Ipotizzando che l’apporto iniziale sia stato di 145.000 €, nella Sezione III
del quadro RW dovrà essere indicato quanto segue:
L’obbligo di compilazione viene meno se gli interessi sul c/c sono trasfe-
riti direttamente nel c/c italiano, invece di essere accreditati nel c/c te-
desco.
Conto corrente cointestato (vecchia e nuova interpretazione)
In questo esempio abbiamo seguito la vecchia impostazione
secondo cui il saldo veniva generalmente indicato pro quota:
Il Sig. Pepper e la Signora Gabanelli detengono un conto corrente coin-
testato in Francia il cui saldo al 31.12.2008 risulta pari a 150.000 €. Gli in-
teressi sono direttamente accreditati nel conto. È necessario procedere
alla compilazione della sezione II del quadro RW da parte di ciascuno
come segue:
UNICO 740/2013: casi pratici
94
Ipotizzando che l’apporto iniziale del conto sia stato di 145.000 €, nella
Sezione III del quadro RW dovrà essere indicato quanto segue:
Peraltro se il bonifico viene effettuato da un conto cointestato italiano è
incerto se sia da segnalare l’importo complessivo da parte di ciascun co-
niuge o la quota di ciascuno.
La seconda soluzione sembra la preferibile.
Nel 2009 maturano interessi attivi per 1.000 €. Il saldo a fine anno è di
151.000 €. Il modulo RW dovrà essere compilato con le seguenti modali-
tà:
Nell’anno di riferimento 2012, la compilazione del Modulo RW deve av-
venire con le seguenti modalità: la sezione II deve essere compilata per
entrambi i soggetti con l’importo complessivo.
Nell’esempio si proponeva un apporto iniziale di € 145.000 effettuato al
50% da ciascuno.
UNICO 740/2013: casi pratici
95
Essendo ancora incerto se ciascuno debba indicare solo la sua quota o
l’intero, si ritiene di optare per la seconda soluzione, in quanto la C.M. n.
45/E/2010 ha chiarito che bisogna indicare anche i bonifici effettuati da
altri a nostro favore.
2.4.1. Compilazione del quadro RW necessaria?
… Quali sono gli obblighi cui è tenuto un contribuente che invia de-
naro (circa 100.000 euro in un anno) al figlio, che, da diversi anni, vive
stabilmente in Svizzera, allo scopo di finanziare l’acquisto di una casa di
abitazione nella vicina confederazione? Il trasferimento avviene con bo-
nifico tramite operatore bancario italiano, dal conto corrente in Italia al
conto corrente del figlio presso una banca svizzera. E’ necessario compi-
lare il modello Unico PF quadro RW?
… A oggi la norma prevede che il quadro RW vada compilato dai con-
tribuenti, residenti in Italia, per le attività finanziarie e gli investimenti
esteri che al 31 dicembre presentano uno stock superiore a 10.000 euro,
nonché per i trasferimenti da, verso e sull'estero di ammontare (compresi
dei disinvestimenti), superiore a 10.000 euro.
Sul presupposto che si tratti di somme oggetto di donazione (e non di fi-
nanziamento) a favore del figlio, si ritiene che, sotto il profilo degli ob-
blighi fiscali, le somme in questione non siano da indicare nel modulo
RW, tenuto conto che il trasferimento è avvenuto per il tramite di inter-
mediari residenti. L’obbligo in questione riguarderebbe piuttosto il sog-
getto che fruisce del trasferimento, nell’ipotesi in cui quest’ultimo si qua-
lifichi come soggetto fiscalmente residente in Italia.
UNICO 740/2013: casi pratici
96
Con la conversione in legge del D.L. 16/2012è stato formalizzata a livello
normativo la possibilità di evitare la compilazione del modulo RW attra-
verso la stipula di un mandato a gestire con un intermediario finanziario
italiano.
Inoltre, citando la recentissima NDC n.185 dei dottori commercialisti, la
mancata compilazione del quadro RW, nei casi in cui i trasferimenti in
questione siano effettuati dall'Italia all'estero ovvero dall'estero all'Italia
con l'intervento di intermediari residenti in Italia, non è in alcun modo
sanzionabile.
Per effetto di quanto previsto dall'articolo 11 del DL n. 201 del 2011, a far
data dal 1º gennaio 2012, tutti gli operatori finanziari sono, infatti, tenuti
alla comunicazione periodica dei dati di natura finanziaria relativi ai
rapporti di cui all'articolo 7, comma 6, del già menzionato Dpr n. 605 del
1973.
In tale accezione appaiono rientrare sicuramente quelle movimentazioni
dall'Italia all'estero e dall'estero all'Italia nelle quali sono intervenuti in-
termediari residenti.
In sede contenziosa il contribuente potrebbe, in caso di interpretazione
diversa da parte dell’Amministrazione finanziaria, citare tre norme di
grande interesse in tal senso:
- articolo 6, co. 4, della L. n. 212 del 2000:
“al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e
informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria”
- articolo 7, co. 1, lett. f) del DL n. 70/2011
“i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso
del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere
direttamente acquisite da altre amministrazioni”
- articolo 6, co. 5 bis, del D. Lgs. n. 472 del 1997
UNICO 740/2013: casi pratici
97
“non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'eserci-
zio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della
base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”. In tale ipote-
si, infatti, il controllo è assicurato dal flusso dei dati comunicati all'am-
ministrazione finanziaria da parte degli intermediari residenti.
2.4.2. Immobile detenuto all’estero a disposizione
… Se un contribuente è proprietario di un immobile detenuto
all’estero e tenuto a disposizione come deve compilare il quadro RW?
… Con Circolare n. 45/2010 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiari-
menti in merito alla compilazione del quadro RW nel caso di immobili
detenuti all’estero.
In particolare per un immobile a disposizione detenuto all’estero:
- va compilata la Sezione II del quadro RW indicando il costo storico
dell’immobile;
- nell’ipotesi che l’acquisto dell’immobile in oggetto sia stato finan-
ziato con un mutuo acceso all’estero o un trasferimento di denaro
dall’Italia andrà compilata anche la Sezione III del quadro RW.
Nella Circolare viene ulteriormente specificato che in tal caso:
- nessuna segnalazione va effettuata negli anni successivi per i
trasferimenti relativi all’estinzione del mutuo;
- al 31 dicembre va indicata nella Sezione II la consistenza del c/c
bancario estero (sempreché di importo superiore a 10.000 euro),
acceso per la stipula del mutuo o per la gestione delle spese re-
lative all’immobile;
- se lo Stato estero, nel quale è situato l’immobile tenuto a dispo-
sizione, assoggetta lo stesso a tassazione (ad esempio, applica-
zione di tariffe d’estimo o meccanismi similari), “l’ammontare ri-
UNICO 740/2013: casi pratici
98
sultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto
delle spese ivi riconosciute” va tassato anche in Italia mediante
indicazione a rigo RL12, Mod. UNICO 2013 PF. In tal caso spette-
rà il credito d’imposta ex art. 165, TUIR, per le imposte pagate
all’estero. Va evidenziato che in tali ipotesi non è ammessa la
deduzione forfetaria del 15%.
2.4.3. Immobile detenuto all’estero locato
… Se un contribuente è proprietario di un immobile detenuto
all’estero e concesso in locazione, come deve compilare il quadro RW?
… Va compilata la sezione II del quadro RW indicando il costo storico
dell’immobile, mentre non va compilata la sezione III del quadro RW, per
i trasferimenti correlati all’incasso dei canoni di locazione (per quanto
riguarda la tassazione del reddito sarà compilato il rigo RL12).
2.4.4. Acquisto/cessione (nello stesso anno) dell’immobile estero
… Se un contribuente acquista e cede nello stesso anno un immobile
detenuto all’estero, come deve compilare il quadro RW?
… In questo caso, non va compilata la Sezione II, visto che l’immobile
è stato ceduto nello stesso anno.
Va compilato il quadro RL al fine di determinare la plusvalenza ex art.
67, comma 1, lett. b) del TUIR, salvo l’opzione per l’applicazione
dell’imposta sostitutiva del 20% all’atto della cessione per il tramite di
un notaio italiano ex art. 1, comma 496, Legge n. 266/2005.
UNICO 740/2013: casi pratici
99
2.4.5. Adesione allo scudo fiscale e compilazione del quadro RW
… Se un contribuente ha effettuato il rimpatrio di denaro detenute
fuori dallo Stato è necessaria la presentazione del quadro RW?
… Con il D.L. n. 78/2009, si è consentito ai soggetti fiscalmente resi-
denti in Italia possessori alla data del 31/12/2008 di denaro e/o altre at-
tività finanziarie fuori del territorio dello Stato in violazione delle dispo-
sizioni del c.d. monitoraggio fiscale, di procedere al rimpatrio o alla re-
golarizzazione delle stesse, sanando la posizione pregressa con
l’Amministrazione finanziaria con il pagamento di un’imposta straordi-
naria in “origine” del 5% (c.d. “Scudo fiscale ter”), poi con le proroghe
aumentate al 6% e al 7%.
In merito alla connessione tra adesione allo scudo fiscale e compilazio-
ne del quadro RW si precisa che:
- se è stato effettuato il rimpatrio di denaro e/o altre di attività fi-
nanziarie detenute fuori dallo Stato non è necessaria la presenta-
zione del quadro RW (tali attività finanziarie sono ormai rientrate
in Italia);
- se è stata effettuata la regolarizzazione, di denaro e/o altre di atti-
vità finanziarie detenute fuori dallo Stato invece è necessaria la
compilazione del quadro RW in quanto tali attività sono comunque
detenute ancora all’estero.
La Circolare 19 febbraio 2010, n. 6, ha chiarito che nel caso di “rimpatrio
giuridico”, vale l’esonero dalla compilazione del quadro RW. Tale esone-
ro permane fintanto che perdura il rapporto di custodia, deposito, am-
ministrazione o gestione con l’intermediario residente; in caso di cessa-
zione del rapporto il contribuente sarà obbligato alla compilazione del
quadro RW per tutte le attività (finanziarie e non) che non risultano affi-
date all’intermediario finanziario.
UNICO 740/2013: casi pratici
100
2.4.6. Conto corrente a Londra
… Il sig. Pepper, residente in Italia, ha acceso nel 2012 un conto cor-
rente a Londra depositando € 5.000,00. Al 31 dicembre 2012 il saldo del
conto è di € 3.100,00, in quanto pur essendo stati accreditati gli interessi
al netto delle spese, è stato fatto un prelevamento in occasione di una
vacanza nel Regno Unito. Tale conto va segnalato nel quadro RW?
… Il conto corrente non deve essere segnalato nella sezione II, in
quanto pur fruttifero, non supera i 10.000 €. Si ricorda inoltre che anche
il flusso non deve essere segnalato nella Sezione III.
2.4.7. Bonifico nel conto corrente in Belgio
… Il sig. Pepper apre nel 2012 un conto corrente in Belgio versando
50.000 € attraverso una banca italiana. Come andrà compilato il quadro
RW?
… Il modello RW andrà compilato così:
A fine esercizio deve segnalare sia lo stock che il flusso, poiché l’importo
è superiore a 10.000 €.
UNICO 740/2013: casi pratici
101
2.4.8. La delega di firma fa scattare la segnalazione
… Il sig. Pepper è l’unico titolare di un conto corrente in Francia, tut-
tavia Agnes ha una delega di prelievo. Il saldo al 31 dicembre 2012 am-
monta a 45.300 euro. Come va compilato il modulo RW?
… Il modulo RW deve essere compilato con le seguenti modalità da
entrambi i soggetti:
Anche se il conto non è cointestato, il fatto che entrambi i soggetti ab-
biano diritto di prelevare dallo stesso fa sì che la segnalazione dovrà av-
venire per l’intero ammontare da parte di entrambi.
2.4.9. Comproprietari di un immobile a disposizione
… Due coniugi possiedono un immobile in Francia tenuto a disposi-
zione del valore di 200.000 euro. Siamo in presenza, dunque, di
un’attività patrimoniale cointestata.
… L’obbligo di compilazione nel modulo RW è a carico di ciascun
soggetto intestatario con riferimento al valore relativo alla propria quo-
ta di possesso. Tale indicazione, tuttavia, vale solo se l’esercizio dei diritti
relativi all’intero bene richiede un analogo atto di disposizione da parte
degli altri cointestatari (ad esempio, azioni in comunione, immobili in
comproprietà). In tale ipotesi, quindi, ciascun coniuge deve indicare la
quota di possesso (50%). La compilazione del Modulo RW, Sezione II, è la
seguente:
UNICO 740/2013: casi pratici
102
Si può barrare la casella finale per indicare che non è compilato alcun
quadro della dichiarazione dei redditi relativamente all’immobile estero.
2.4.10. Segnalazione non necessaria per conti correnti esteri
… Il sig. Pepper ha prestato in via continuativa attività lavorative
presso la Commissione Europea ed è titolare di un conto corrente estero
in Lussemburgo dove confluiscono gli stipendi. Il conto estero al 31 di-
cembre 2012 ammonta a 40.000 euro. Si ipotizza che lo stesso non di-
sponga di altre attività finanziarie all’estero. Deve compilare il quadro
RW?
… Il soggetto in esame non deve compilare il modulo RW.
L’art. 38, co. 13, D.L. 78/2010 ha stabilito l’inapplicabilità degli obblighi di
monitoraggio fiscale per le persone fisiche che prestano lavoro all’estero
per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o
per un suo ente locale e per le persone fisiche che lavorano all’estero
presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal
TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica
limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta
all’estero. La norma da un lato recepisce il contenuto della C.M.
48/E/2009, dall’altro ne amplia la portata. L’esonero, per i dipendenti
pubblici che svolgono un attività all’estero riguarda tutti gli investimenti
e le attività detenute all’estero e non solamente il conto corrente sul
quale vengono accreditati gli stipendi.
2.4.11. Esonero per i transfrontalieri
… Un transfrontaliero è tenuto a segnalare il conto corrente detenuto
nel paese estero in cui si reca al lavoro?
UNICO 740/2013: casi pratici
103
… L’art. 38, co. 13, D.L. 78/2010, ha introdotto un’ulteriore ipotesi di
esonero dalla disciplina sul monitoraggio fiscale per i soggetti residenti
in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa
all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi , con riferimento
agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel
Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. L’esonero opera
quindi:
- per i lavoratori transfrontalieri;
- per i lavoratori che operano in paesi limitrofi con riferimento
a tutti gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria
ove viene svolta l’attività lavorativa.
Rispetto alla C.M. 48/E/2009 l’esonero non si limita al conto corrente sul
quale vengono accreditati gli stipendi ma riguarda anche le altre attività
finanziarie. Tuttavia, il nuovo esonero opera solamente se la attività fi-
nanziarie sono detenute nel paese in cui il dipendente svolge l’attività
lavorativa e se il paese è considerato “di frontiera o limitrofo”.
Andrà chiarito cosa si intende per “paese limitrofo”; si ritiene rientrino, in
tale definizione, i paesi confinanti con l’Italia e quindi la Francia, la Sviz-
zera, la Slovenia, l’Austria, San Marino e lo Stato del Vaticano, ma po-
trebbero essere inclusi anche paesi non confinanti, ma vicini, come la
Croazia.
Probabilmente saranno esclusi paesi come il Regno Unito. Si evidenzia,
inoltre, come mentre per i dipendenti pubblici l’esonero riguardi tutti gli
investimenti e le attività detenute all’estero, per gli altri lavoratori, come
i transfrontalieri, l’esonero è limitato agli investimenti e alle attività este-
re di natura finanziaria.
UNICO 740/2013: casi pratici
104
2.4.12. Costituzione di società estera con apporto di capitale
sociale
… Il sig. Pepper ha costituito una società estera apportando un capi-
tale sociale corrispondente a € 80.000. L’apporto è avvenuto il 15 aprile
2012. Alla fine dell’esercizio il valore corrente della partecipazione am-
monta a € 140.000. Egli dovrà indicare il valore di 80.000 o di 140.000 nel
modulo RW?
Oppure
… In passato si riteneva che entrambe le modalità di compilazione
fossero corrette anche se la prima è da preferire.
La C.M. n. 45/2010 ha chiarito che si deve utilizzare il costo storico. Il
punto 4 della C.M. n. 45/2010 chiarisce che nella sezione II relativa agli
stock il contribuente deve riportare il costo storico dell’attività finanzia-
ria o dell’investimento come risultante dalla relativa documentazione
probatoria, maggiorato degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio,
le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione degli inte-
ressi passivi.
Come presumibile, è stato confermato che il costo storico va indicato per
intero, indipendentemente dall’eventuale finanziamento richiesto per
l’acquisto del bene.
A volte il costo storico non è disponibile. Ad esempio, nel caso delle op-
zioni gratuite, deve essere riportato direttamente il costo riferito alle a-
UNICO 740/2013: casi pratici
105
zioni sottostanti (prezzo delle azioni fissato alla data dell’offerta come
risultante dal piano di assegnazione, ossia il prezzo di esercizio).
Se manca il prezzo, come in caso di conferimento, acquisto per donazio-
ne o successione o permuta, si deve fare riferimento alle specifiche di-
sposizioni contenute nel TUIR che individuano il costo fiscalmente rico-
nosciuto in tali occasioni.
2.4.13. Partecipazione in una società tedesca
… Un soggetto ha apportato un capitale sociale pari a € 80.000 in una
società tedesca in data 13 marzo 2012. Come deve compilare il quadro
RW?
… Egli deve compilare la Sezione II del quadro RW relativa allo stock
detenuto all’estero:
e la sezione III relativa al flusso:
Il codice “094” individua la Germania, mentre il codice “2” indica
l’investimento in partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti
non residenti.
Nella Sezione III, colonna 2 il numero “2” indica i trasferimenti dall’Italia
all’estero.
UNICO 740/2013: casi pratici
106
2.4.14. Partecipazione e finanziamento di una società rumena
… Il Sig. Rossi ha acquistato, in data 17 settembre 2012, una parteci-
pazione in una società rumena apportando un capitale sociale corri-
spondente a € 50.000. Ha, inoltre, erogato alla stessa società un finan-
ziamento fruttifero di € 20.000. Come deve compilare il quadro RW?
… Relativamente al Modello UNICO 2013, si ritiene di suggerire la
seguente modalità di compilazione del Modulo RW:
A differenza dei precedenti esercizi, dove il codice operazione da utiliz-
zare era 0726 “erogazione di prestiti”, nei nuovi codici la fattispecie in
esame non è di facile identificazione, oggi il codice 7 “contratti di natura
finanziaria stipulati con controparti non residenti” potrebbe essere quel-
lo corretto.
2.4.15. I finanziamenti infruttiferi vanno comunque segnalati
… I finanziamenti a società estere non fruttiferi di interessi vanno in-
dicati nel Modulo RW?
… In passato si riteneva che i finanziamenti infruttiferi non fossero
oggetto di segnalazione nel Modulo RW, in quanto non suscettibili per
definizione di essere produttivi di reddito imponibile in Italia.
Il punto 2.3. della C.M. n. 49/2009 ha tuttavia rivisto questa posizione,
chiarendo che i finanziamenti a società estere sono in astratto produttivi
UNICO 740/2013: casi pratici
107
di redditi di capitale di fonte estera ai sensi dell’articolo 41, comma 1,
lettera a) del TUIR, nonché di redditi diversi di natura finanziaria a nor-
ma dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies) del TUIR. Trattandosi
di attività finanziarie, si applica infatti la presunzione di fruttuosità di cui
all’articolo 6, D.L. n. 167/1990, salvo prova contraria. Pertanto, considera-
to che è suscettibile di produrre redditi, il finanziamento anche se infrut-
tifero va indicato nel Modulo RW.
UNICO 740/2013: casi pratici
108
2.5. Quadro RE – Reddito da lavoro autonomo
2.5.1. Professionista e beni immateriali
… Un professionista utilizza un software applicativo del valore di €
1.270 (superiore a 516,46 €). Come deve essere dedotto tale costo dal
reddito del professionista? Per cassa oppure il costo deve essere ammor-
tizzato?
… Come è noto, nella determinazione del reddito professionale, ai
sensi dell'art. 54, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, si applica il cd. principio di cas-
sa (regola generale), in base al quale concorrono a formare il reddito i
compensi percepiti (incassati) e le spese effettivamente sostenute (paga-
te) nel periodo di imposta.
UNICO 740/2013: casi pratici
109
Tuttavia, vale il principio di competenza (quale eccezione alla regola
generale) nel caso di:
ammortamento dei beni strumentali;
canoni di leasing;
spese di ristrutturazione di immobili;
quote di indennità di Tfr e di cessazione dei rapporti di co.co.co.
maturati nel periodo di imposta.
In tali casi, infatti, la deduzione deve avvenire in relazione al periodo in
cui detto costo è riferibile (principio di competenza) e non, invece, nel
momento in cui il costo è stato pagato.
Per i software e i programmi applicativi per il computer recentemente la
Dre Liguria ha pubblicato una guida dove ha ritenuto che le spese per ta-
li beni immateriali, anche se acquistati in proprietà dal professionista,
siano deducibili interamente nell'anno di pagamento sia ai fini Irpef che
Irap, al pari di quanto sempre sostenuto in dottrina (si veda ad esempio
la norma di comportamento dell'Associazione Italiana Dottori Commer-
cialisti n. 151).
La R.M. 25.5.2006, n. 72/E, che tante critiche aveva sollevato, ha invece
sostenuto che il software professionale, ovvero la "banca dati professio-
nale" (su cd rom), può essere dedotto solo mediante ammortamento (con
il coefficiente del 15%).
In precedenza, la R.M. 16.2.2006, n. 30/E (in controtendenza rispetto alla
R.M. 72/E/2006) aveva specificato che per il professionista il costo per
l'utilizzo del marchio (bene immateriale) è deducibile nell'esercizio in
cui viene pagato (principio di cassa).
Pertanto, alla luce di quanto riportato nella guida, la controversia pare
possa essere superata, poiché viene ritenuto applicabile il principio di
cassa anche per l'acquisto dei vari beni immateriali del professionista.
In sostanza in mancanza di specifiche previsioni nell'articolo 54 del TUIR
("Determinazione del reddito di lavoro autonomo"), il costo in questione
UNICO 740/2013: casi pratici
110
può essere dedotto, secondo il principio di cassa, nel periodo d'imposta
in cui lo stesso è stato sostenuto.
2.5.2. Rimborso spese
… Un professionista richiede mensilmente a un altro lavoratore auto-
nomo, non unito da vincoli associativi, una somma a titolo di rimborso
per il riparto delle spese relative alla stessa struttura utilizzata in comu-
ne (utenze telefoniche, energia elettrica, spese di segreteria). Vorrei sa-
pere come debbano essere trattati dal punto di vista fiscale questi rim-
borsi.
… Le somme così percepite non hanno natura di compensi derivanti
dallo svolgimento dell’attività (tipica) di lavoro autonomo. Pertanto, sul-
le somme incassate non deve essere operata alcuna ritenuta d’acconto
ai sensi del Dpr n. 600/1973, né le somme devono essere indicate model-
lo Unico.
Gli importi addebitati all’altro professionista, anche se non hanno natura
di compensi tassabili, devono essere considerati in diminuzione delle
spese deducibili sostenute dal lavoratore autonomo titolare dei contrat-
ti, delle utenze e proprietario delle attrezzature. Infatti, in questo caso,
mancherebbe il requisito di inerenza con riferimento alle spese oggetto
di specifico addebito. Pertanto, l’intestatario delle fatture indicherà nella
dichiarazione dei redditi gli importi delle spese (telefoniche, per energia
elettrica e così via) al netto della quota addebitata a coloro che utilizza-
no (in comune) lo studio. La soluzione è stata fornita dall’Agenzia delle
Entrate con la circolare n. 58 del 18 giugno 2001.
UNICO 740/2013: casi pratici
111
2.5.3. Auto per promotore finanziario
… Un promotore finanziario in quale misura può dedurre i costi rela-
tivi all’autovettura utilizzata per l’esercizio dell’attività?
… Come precisato nella CM 10.2.98, n. 48/E, quesito 2.1.3.5 avente ad
oggetto la deducibilità dei costi relativi alle autovetture ex art. 164,
TUIR, “i criteri di deducibilità dettati per coloro che svolgono l’attività di
agenzia o di rappresentanza di commercio sono applicabili anche nei ri-
guardi dei promotori finanziari e degli agenti di assicurazione”, in virtù
dell’assimilazione sancita anche nella RM 11.11.95, n. 267/E.
Di conseguenza i promotori finanziari possono dedurre i costi relativi
all’autovettura (quote di ammortamento, spese carburante, manutenzio-
ni e riparazioni, ecc.) nella misura dell’80%, analogamente a quanto pre-
visto per gli agenti e rappresentanti di commercio. Va evidenziato che
per i soggetti in esame il costo di acquisto dell’autovettura è deducibile
nel limite di € 25.822,84.
2.5.4. Prestito d’onore per un professionista
… Un professionista ha beneficiato di un contributo a fondo perduto
(il cosiddetto prestito d’onore) erogato per l’acquisto di beni strumentali
e per le spese sostenute durante il primo anno di esercizio dell’attività. Si
chiede se tali somme debbano essere considerate, ai fini della tassazio-
ne, quali compensi percepiti nell’esercizio dell’attività di lavoro autono-
mo.
… L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 163/2011 ha ritenuto
che “i contributi concessi, rispettivamente, per l’acquisto di attrezzature
e per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività, in assenza di
specifiche prescrizioni, non possano considerarsi compresi nel concetto
di compenso. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati, tenuto
UNICO 740/2013: casi pratici
112
conto che l’articolo 50, comma 2, del citato TUIR, dispone che per i beni
strumentali sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamen-
to non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Mi-
nistro delle finanze, il valore da attribuire al bene di cui trattasi è pari al
costo di acquisto effettivamente sostenuto e, quindi, al netto del contri-
buto ricevuto.
Allo stesso modo, le spese di esercizio sostenute nel primo anno di attivi-
tà possono essere dedotte dai compensi nella misura effettivamente so-
stenuta dal professionista, al netto dei contributi ricevuti.
In sostanza le somme percepite dal professionista indicato nel quesito
non spettano per l’opera professionale prestata, pertanto i contributi
non sono riconducibili nell’ambito dei compensi tassabili. I contributi
concorrono alla diminuzione del costo dei beni ammortizzabili le cui
quote di ammortamento saranno calcolate sul costo di acquisto dei beni,
al netto dei predetti contributi.
2.5.5. Professionista defunto
… In caso di morte di un professionista, come devono essere trattati i
compensi ancora da fatturare? Gli eredi devono emettere una ricevuta?
Tali compensi devono comunque entrare nel reddito del defunto o fanno
già parte del reddito di ciascun erede da dichiarare nel quadro redditi
diversi del modello Unico?
… I compensi che verranno incassati dagli eredi del professionista
deceduto sono disciplinati dall’articolo 7, comma 3 del Tuir, secondo il
quale “In caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le dispo-
sizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo
d’imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni
UNICO 740/2013: casi pratici
113
stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 19 e 21, salvo il
disposto del comma 3 dell’articolo 17, anche se non rientrano tra i reddi-
ti indicati nello stesso articolo 17, nei confronti degli eredi e dei legatari
che li hanno percepiti”.
In sostanza il reddito, determinato con le stesse regole che presiedono la
determinazione del reddito da lavoro autonomo, viene dichiarato
dall’erede al momento dell’incasso, potendo fruire della tassazione se-
parata.
Ciascun erede potrà, infatti, sottoporre a tassazione separata la quota a
lui attribuibile per la successione. In caso di rinuncia alla tassazione se-
parata, la quota di reddito percepita dall’erede concorre alla formazione
del suo reddito complessivo nell’anno di percezione.
2.5.6. L’uso promiscuo dell’immobile per il lavoratore autonomo
… Sono un professionista e destino a uso promiscuo (professionale e
personale) un fabbricato: in particolare destino all’attività professionale
(studio, sala riunioni e d’attesa) 75 mq di una superficie complessiva di
125 mq.
Sono tenuto a rispettare l’art.54, co.3, del Tuir, quindi a dedurre la quota
del 50% della rendita catastale del bene oppure, dato il maggiore spazio
utilizzato, è possibile beneficiare di una deduzione fiscale più elevata?
Lo stesso vale per le spese delle utenze (acqua, luce e gas)
dell’immobile?
… In occasione dell’incontro di aggiornamento Map, tenutosi il 31
maggio 2012, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto determinante,
per la fattispecie esposta nel quesito, l’interpretazione letterale e restrit-
tiva della norma (art. 54 co. 3 Tuir), che si limita a fissare nel 50% della
rendita catastale l’importo deducibile (e del canone di leasing o di loca-
UNICO 740/2013: casi pratici
114
zione) il costo deducibile di immobili promiscui, purché il contribuente
non disponga nel medesimo Comune di un altro fabbricato dedicato e-
sclusivamente all’esercizio dell’attività professionale: al ricorrere di tale
ipotesi, sono inoltre deducibili, per la metà del loro ammontare, le spese
per i servizi relativi a tale immobile. La disposizione, stabilendo già a
monte una deducibilità forfetaria, intende semplificare la determinazio-
ne del reddito e, contemporaneamente, evitare futuri contenziosi tesi ad
individuare l’effettiva porzione di edificio destinata allo svolgimento
dell’attività professionale.
La stessa norma permette di dedurre nella stessa percentuale (50%) le
spese per i servizi relativi a tali beni, oltre alle spese di ristrutturazione,
ammodernamento e manutenzione, che per loro natura non possono es-
sere imputate a incremento del valore del bene.
Sulla deducibilità dei costi relativi a beni promiscui, da sempre si pone il
dubbio (rilevante anche per le imprese individuali) se la deduzione fissa-
ta al 50% sia condizionata a un uso effettivo di uguale percentuale del
bene o se si tratti di una forfetizzazione che fissa una deduzione stan-
dardizzata, a prescindere dalla percentuale di effettivo utilizzo.
La risposta data all'incontro Map conferma che il Tuir standardizza la
deduzione, a prescindere dalla reale intensità dell'utilizzo del bene
promiscuo. Da questo chiarimento deriva che in un appartamento di 300
metri quadrati, il professionista potrebbe usare anche solo una stanza
per esercitare la propria attività e questa circostanza comunque legitti-
merebbe la deduzione del costo dei servizi relativi all'immobile nella mi-
sura del 50 per cento.
Il chiarimento è rilevante e in certe situazioni risulta favorevole al con-
tribuente: ad esempio le spese di ristrutturazione di un immobile promi-
scuo possono essere dedotte nella determinazione del reddito profes-
sionale nella misura del 50% di quanto sostenuto.
L'indicazione nel modello Unico va collocata nel rigo RE 10.
UNICO 740/2013: casi pratici
115
Per quanto concerne il calcolo della quota deducibile annua delle spese
di ristrutturazione e ammodernamento, la circolare 47/08, con riferimen-
to agli immobili strumentali del professionista, aveva affermato che per
quelli acquistati entro il 2007 va applicata la disciplina allora in vigore,
quindi spese di ristrutturazione deducibili in cinque quote costanti. Non è
chiaro se la conclusione sia applicabile anche agli immobili promiscui, o
se per questi ultimi si applichi sempre la regola delle deduzione delle
spese non capitalizzabili, quindi nell'anno di sostenimento il 50%
dell'importo calcolato sulla base del 5% dei beni strumentali, e nel quin-
quennio successivo la restante parte, sempre parametrata al 50%, come
sostenuto nella Circolare IRDCEC n. 1/08. Attendiamo i successivi chiari-
menti per questo.
Per rispondere al quesito, dunque, è irrilevante l’estensione della parte
di fabbricato realmente utilizzata per lo svolgimento di tale funzione (u-
na sola stanza, metà dell’immobile, ecc.): in altri termini, la quota del
50% è inderogabile, a prescindere da ogni prova in merito ad un diverso
utilizzo del fabbricato per finalità professionali. Lo stesso vale per le
spese relative.
2.5.7. Transazione
… La società Alfa Spa viene dichiarata fallita nel luglio 2011 e succes-
sivamente viene accertata la responsabilità civile dei sindaci, in solido
con gli amministratori, da parte del tribunale. I sindaci nel 2012 transano
la controversia pagando al curatore fallimentare una certa somma, defi-
nendo in tal modo, insieme agli amministratori, l'intero procedimento. La
somma pagata a titolo di transazione è deducibile dal reddito professio-
nale individuale del modello Unico? Oppure, essendo stata fatta dallo
UNICO 740/2013: casi pratici
116
studio associato, la fattura dei singoli membri del collegio sindacale i
deducibile nella dichiarazione di quest'ultima?
… La risposta è positiva poiché il costo rappresentato dalla transa-
zione è certamente inerente l’attività di sindaco eseguita precedente-
mente, alla stessa stregua della non contestata deducibilità dei premi
assicurativi per tutelarsi dagli errori professionali pagati da ogni libero
professionista. Tuttavia, va rispettato il principio di correlazione costi ri-
cavi, per cui se i proventi dell’attività sindacale sono stati beneficiati dal
soggetto fiscale “studio associato”, si ritiene debba essere quest’ultimo a
pagare e dedurre le somme convenute per la transazione.
2.5.8. Contributo Inarcassa eredi
… Il contributo soggettivo Inarcassa pagato dagli eredi del professio-
nista deceduto è deducibile dal loro reddito?
… La risposta è affermativa. In base a quanto affermato dalla circola-
re 122 del 1° giugno 1999 del ministero delle Finanze, le spese (nel caso
preso in considerazione si trattava di spese sanitarie) sostenute dai fami-
liari eredi di un contribuente deceduto sono dagli stessi detraibi-
li/deducibili, dato che, sulla base dei noti principi civilistici, essi suben-
trano in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius, ivi compresi gli even-
tuali crediti d’imposta derivanti dagli oneri in questione se fossero stati
direttamente sostenuti da quest’ultimo. In riferimento a un caso similare
va, tuttavia, segnalata la risoluzione 114/E/2009, che, circoscrivendo il
conseguimento del beneficio fiscale da parte dell’erede alla sussistenza
di specifiche condizioni, sembra ridimensionare le più favorevoli affer-
mazioni di principio contenute nei richiamati interventi amministrativi.
UNICO 740/2013: casi pratici
117
2.5.9. Prestazione legale
… Nell'anno 1994 iniziò una controversia di lavoro, rispettivamente
da parte di un lavoratore dipendente per differenze retributive e
dall'Inps per le relative contribuzioni, nei confronti di un datore di lavo-
ro, studio professionale associato con propria partita Iva e dei soci dello
stesso (due) quali professionisti collegati. Mentre la controversia si pro-
traeva (fino alla Corte di cassazione), lo studio associato cessava l'attivi-
tà professionale (nel 2009, e i due associati continuavano la medesima
attività in forma individuale, mai interrotta). Si chiede se le fatture emes-
se pro quota ai soci dell'ex studio associato, intestate ai singoli profes-
sionisti con partite Iva diverse da quella dello studio associato, dal legale
per l'assistenza svolta successivamente alla chiusura dello studio asso-
ciato, possano essere legittimamente acquisite nella contabilità dei sin-
goli professionisti sia per la determinazione dell'imposta dovuta, che del
reddito.
… Si ritiene di dover dare risposta negativa. La prestazione del legale
è stata eseguita a favore del cliente studio associato, per il quale la pre-
stazione legale manifesta certamente i requisiti di inerenza. Nulla vieta
che il debito sia accollato dai soci, nella loro qualità di soci persone fisi-
che del medesimo studio associato, ma una cosa è affermare che un de-
bito è trasferito al socio, altro è dire che per questo motivo la prestazio-
ne del legale è anch’essa trasferita ad un soggetto diverso dall’originario
cliente. In altri termini, si ritiene che il costo trasferito al singolo profes-
sionista difetti del requisito di inerenza e come tale comporti
l’indetraibilità dell’ Iva e la indeducibilità del costo.
UNICO 740/2013: casi pratici
118
2.5.10. Inerenza della sanzione
… Un dottore commercialista, durante l'espletamento della propria
attività, commette un errore che determina una sanzione Iva a carico di
un cliente. Il rimborso al cliente dell'importo di tale sanzione è deducibi-
le dal suo reddito professionale?
… Si ritiene che la spesa sostenuta dal professionista, per risarcire di
una sanzione il cliente raggiunto da un provvedimento dell’agenzia delle
Entrate, la cui origine è individuabile in un errore del professionista, rien-
tri tra i costi deducibili dal medesimo professionista in quanto inerenti
l’attività professionale. L’importo pagato dal professionista non presenta
per quest’ultimo natura afflittiva, come si ha per le sanzioni tributarie di-
rettamente irrogate al contribuente, ma natura risarcitoria per un danno
inerente al mandato professionale, quindi, similmente al premio pagato
dal professionista per assicurarsi civilmente contro gli errori professiona-
li, il costo presenta il requisito dell’inerenza.
2.5.11. Indennità sostitutiva
… Come un libero professionista deve considerare il rimborso per
mancato guadagno giornaliero ai sensi dell'articolo 9 del Dpr 194/2001
(sisma Abruzzo)? Reddito da lavoro autonomo, reddito da lavoro dipen-
dente, reddito diverso?
… In base all’articolo 6, comma 2, del Tuir, le somme percepite che
hanno natura di redditi sostitutivi sono riconducibili alla stessa categoria
reddituale dei redditi sostituiti; quindi, nel caso citato nel quesito si tratta
di redditi da lavoro autonomo.
UNICO 740/2013: casi pratici
119
2.5.12. Spese vitto e alloggio
… Qualora le spese di vitto e alloggio del libero professionista, per
trasferte fuori dal comune di residenza, siano pagate dal committente, e
successivamente addebitate in fattura dal professionista al committente,
al fine della loro deduzione integrale dal reddito del professionista la
fattura emessa da chi presta il servizio alberghiero o di ristorazione deve
essere intestata al committente, al professionista o a entrambi?
… Secondo la procedura indicata dall’agenzia delle Entrate con le
circolari 28/E/2006 e 11/E/2007, le spese pagate dalla società commit-
tente per conto del professionista incaricato debbono essere intestate
alla medesima società, con esplicita indicazione sul documento del no-
me del professionista che ha fruito dell’alloggio o del vitto.
2.5.13. Sponsorizzazione
… Un professionista può considerare deducibile una sponsorizzazio-
ne fatta ad un'associazione sportiva dilettantistica? Se sì, in quale misu-
ra?
… In linea di principio, non sussistono preclusioni alla circostanza
che un lavoratore autonomo deduca, in sede di determinazione del red-
dito professionale netto, il costo sostenuto a titolo di sponsor. Il riferi-
mento normativo è rappresentato dall’articolo 54 del Tuir. La norma ci-
tata non contiene alcuna espressa limitazione in proposito. Pertanto de-
vono trovare applicazione i principi generali previsti dal Testo unico. È
dunque necessario, in primo luogo, che si tratti effettivamente di una
sponsorizzazione. Pertanto, il soggetto che beneficia della sponsorizza-
zione (ad esempio una società sportiva) deve aver assunto degli obblighi
ben precisi nei confronti del professionista. Deve quindi “diffondere” il
messaggio pubblicitario non per sua libera scelta, ma in quanto obbliga-
to da una precisa previsione contrattuale. Inoltre, il costo deve essere i-
UNICO 740/2013: casi pratici
120
nerente. Pertanto, nell’esposizione degli striscioni, dei volantini o degli
altri mezzi attraverso i quali viene effettuato l’abbinamento tra l’evento
ed il nome dello sponsor si deve fare riferimento non solo alla persona
fisica che effettua la sponsorizzazione, ma deve essere inequivocabile
che la predetta sponsorizzazione sia stata effettuata da Tizio quale pro-
fessionista. In sostanza, l’attività deve promuovere non il nome di Tizio in
quanto tale, ma piuttosto Tizio e l’attività professionale dallo stesso e-
sercitata. Solo in questo caso si potrà dire esistente il requisito di ineren-
za quale presupposto fondamentale per poter considerare in deduzione
il relativo costo. Si deve poi prestare attenzione alla circostanza che alla
sponsorizzazione non sia attribuita la natura di spesa di rappresentanza.
Diversamente, la deduzione del costo risulterà integrale.
2.5.14. Autoconsumo
… Nel caso di un professionista che attua "autodifesa" in via giudizia-
le e stragiudiziale, è configurabile una ipotesi di autofattura della pre-
stazione svolta? In ipotesi di liquidazione di onorari da parte del giudice,
tali somme configurano reddito imponibile per il professionista che si è
autodifeso?
… La risposta è negativa. L’articolo 3 del Dpr 633/72 non contempla
l’ipotesi di autoconsumo di servizi professionali. La medesima soluzione
vale ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell’articolo 54 del Tuir. Ad
esempio, un dottore commercialista non è tenuto ad autofatturare la
prestazione che consiste nella predisposizione della propria dichiara-
zione dei redditi. In questo caso, il lavoratore autonomo non deve nep-
pure considerare a titolo di compenso professionale il valore normale
delle prestazione effettuata (a se stesso).
UNICO 740/2013: casi pratici
121
2.5.15. Iscrizione albo
… Uno studio associato professionale di periti industriali e ingegneri
può dedurre dal reddito libero professionale le quote pagate dai singoli
associati ai rispettivi ordini professionali, essendo comunque spese so-
stenute per la produzione del reddito dello studio?
… Si ritiene di poter dare risposta positiva. Il contributo versato per
l’iscrizione all’ordine professionale costituisce un costo necessario per
l’esercizio d’arte o professione per soggetti che svolgono un’attività tute-
lata dalla legge e riservata a chi abbia conseguito l’abilitazione. Da tale
necessarietà deriva l’inerenza, fermo restando il rispetto del principio di
cassa.
UNICO 740/2013: casi pratici
122
2.6. Quadro LM – Il reddito dei minimi
2.6.1. Esonero scritture contabili per i nuovi minimi
… Il nuovo regime dei minimi prevede l’esonero dalla tenuta delle
scritture contabili come era previsto per il vecchio regime dei minimi. Si
chiede, quindi, come possono essere raccolti i dati al fine di compilare la
dichiarazione dei redditi
… I soggetti che applicano il nuovo regime dei minimi sono esonerati
dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli al-
tri obblighi previsti dal DPR n. 633 del 1972, ossia:
registrazione delle fatture emesse (articolo 23);
registrazione dei corrispettivi (articolo 24);
registrazione degli acquisti (articolo 25);
UNICO 740/2013: casi pratici
123
tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39),
fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali
di importazione;
dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del
DPR 22 luglio 1998, n. 322).
I contribuenti minimi sono inoltre esonerati dagli obblighi di registrazio-
ne e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi
è quindi non devono tenere i registri e le scritture contabili previsti dal ti-
tolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
Le dichiarazioni dei redditi devono però essere presentate e a tal fine il
contribuente se lo trova conveniente può comunque registrare le opera-
zioni nelle scritture contabili previste per legge o in alternativa può an-
notare le entrate e le uscite in un qualsiasi libro o documento riepiloga-
tivo.
2.6.2. Principio di cassa
… Un artigiano ha applicato il regime dei minimi fino al 31.12.2012.
Nonostante per il periodo d’imposta 2012 non abbia superato il limite di
30.000 € il contribuente decide di uscire dal regime dei minimi per op-
zione e a partire dal 01.01.2013 applica il regime di contabilità “semplifi-
cato”.
Le ultime fatture emesse nel 2012 verranno pagate nel 2013. Si chiede in
che periodo d’imposta devono essere imputati tali ricavi e la relativa in-
dicazione in dichiarazione dei redditi.
UNICO 740/2013: casi pratici
124
… In considerazione delle peculiarità delle regole di determinazione
del reddito applicabili per i soggetti che rientrano nel regime dei contri-
buenti minimi, il comma 112 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008, intro-
duce alcune disposizioni volte ad effettuare un coordinamento tra i pe-
riodi di imposta nei quali tali regole trovano applicazione e i periodi
precedenti o successivi con riferimento ai quali risultano quindi applica-
bili le ordinarie regole di determinazione del reddito.
Tale coordinamento si rende necessario in particolare per i redditi di im-
presa, proprio in considerazione del diverso criterio di imputazione tem-
porale dei componenti di reddito (principio di cassa), come visto, adotta-
to dal regime in esame rispetto al criterio di imputazione previsto dalle
disposizione ordinarie (principio di competenza) al fine di evitare dupli-
cazioni o salti di imposta nei periodi di entrata o di uscita dal regime.
In particolare, la disposizione in commento stabilisce che nel caso di
passaggio da un periodo d’imposta soggetto al regime dei minimi ad un
periodo di imposta soggetto al regime ordinario e viceversa:
i ricavi, i compensi e le spese sostenute, che hanno già concorso
alla formazione del reddito nei periodi soggetti al regime dei
minimi, non assumono rilevanza nei periodi d’imposta successi-
vi;
i componenti di reddito che, sebbene di competenza dei periodi
di imposta di vigenza del regime, non hanno concorso alla for-
mazione del reddito di tali periodi d’imposta, perché non hanno
avuto, ad esempio, manifestazione finanziaria, dovranno assu-
mere rilevanza nei periodi d’imposta successivi.
Si tratta in sostanza di tutti quei componenti di reddito per i quali
l’utilizzo del criterio di cassa in luogo di quello di competenza, o vicever-
sa, porterebbe ad attribuire il componente a periodi di imposta diversi
UNICO 740/2013: casi pratici
125
per i quali la determinazione del reddito avviene secondo differenti re-
gimi.
Tali componenti:
se hanno già concorso alla formazione del reddito secondo le
regole ordinarie, non devono essere computati nella determi-
nazione del reddito secondo le regole del regime dei minimi;
se, al contrario, hanno concorso alla formazione del reddito se-
condo le regole del regime dei minimi, gli stessi non assume-
ranno rilevanza nei periodi d’imposta successivi alla fuoriuscita
dal regime.
L’artigiano indicato nel quesito ha emesso fatture non ancora incassate
al termine del periodo d’imposta 2012 quando applicava il regime dei
minimi.
Tale componente di reddito, sebbene di competenza del periodo di im-
posta di vigenza del regime dei minimi, non ha concorso alla formazione
del reddito di tale periodo d’imposta, perché non ha avuto manifestazio-
ne finanziaria. Di conseguenza dovrà assumere rilevanza nel periodo
d’imposta successivo.
I proventi in questione dovranno quindi essere tassati nel 2013 e indicati
nella Dichiarazione dei redditi 2014 (redditi 2013) nel quadro RG adibito
all’indicazione dei redditi conseguiti da imprese in contabilità semplifi-
cata.
2.6.3. Determinazione del reddito
… A partire dal 2012 un giovane ha aperto la partita Iva ed esercita la
propria attività usufruendo del nuovo regime dei minimi. Si chiede, dun-
que, come si deve calcolare il reddito.
UNICO 740/2013: casi pratici
126
… Le regole per la determinazione del reddito del nuovo regime dei
contribuenti minimi sono quelle tuttora in vigore per tale regime dettate
dal comma 104 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008.
Il comma 104 stabilisce che il reddito di impresa o di lavoro autonomo
dei soggetti che rientrano nel regime in esame:
“è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o com-
pensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese soste-
nute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o
dell’arte o della professione;
concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le
minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte
o professione”.
Tale criterio deve essere applicato anche per calcolare se risulta supera-
to il limite di 30.000,00 € di ricavi previsto per poter accedere al regime.
La disposizione in esame detta, quindi, in deroga alle disposizioni previ-
ste dal Testo Unico delle Imposte sui redditi per la determinazione dei
redditi d’impresa e di lavoro autonomo, specifiche regole che trovano
applicazione solo per i soggetti che si avvalgono del regime in esame.
In particolare, la norma in commento stabilisce che l’imputazione delle
spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effet-
tuata sulla base del cd. “principio di cassa”, e cioè in considerazione del
momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effet-
tivo sostenimento del costo o della spesa.
Si ricorda che sulla base del principio di cassa sia i componenti negativi
che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo
d’imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, anche
se la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi di im-
posta.
Proprio in applicazione del principio di cassa:
UNICO 740/2013: casi pratici
127
anche il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali concorre
alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è avvenu-
to il pagamento;
la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale
acquistato nel periodo di vigenza del regime sarà pari all’intero
corrispettivo di cessione; detta plusvalenza concorrerà integral-
mente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è
percepito il corrispettivo.
Inoltre, in caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi pre-
cedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime, l’eventuale plusva-
lenza o minusvalenza è determinata, ai sensi degli articolo 86 e 101 del
Tuir, sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo
non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore ri-
sultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il
regime.
Al reddito così determinato si applicherà l’imposta sostitutiva del 5%.
2.6.4. Certificazione corrispettivi
… Un commerciante opera in regime dei minimi. L’attività svolta cor-
risponde a cessioni di beni effettuate al minuto in un locale aperto al
pubblico. Non essendo obbligato all’emissione della fattura il contribu-
ente in questione registra giornalmente su registro dei corrispettivi l'in-
casso delle cessioni. È corretto questo modo di operare?
… Ai sensi del comma 109, dell’articolo 1 della Finanziaria 2008 i
soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi sono esonerati
dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli al-
tri obblighi previsti dal DPR n. 633 del 1972, ossia:
registrazione delle fatture emesse (articolo 23);
UNICO 740/2013: casi pratici
128
registrazione dei corrispettivi (articolo 24);
registrazione degli acquisti (articolo 25);
tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39), fat-
ta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di
importazione;
dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del
DPR 22 luglio 1998, n. 322);
compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori (articolo 8-
bis comma 4-bis del DPR n. 322 del 1998).
In capo ai contribuenti minimi permangono, invece, ai sensi delle dispo-
sizioni in commento, i seguenti adempimenti:
obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto
e delle bollette doganali;
obbligo di certificazione dei corrispettivi, sulle fatture emesse ai
sensi dell’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, dovrà annotarsi che
trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma
100, della legge finanziaria per il 2008”;
obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e
per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad e-
sempio, nell’ipotesi di operazioni soggette al regime
dell’inversione contabile o reverse charge) con l'indicazione
dell'aliquota e della relativa imposta;
obbligo di versare l'imposta di cui al punto precedente, entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle o-
perazioni;
obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat (cfr.
articolo 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331).
UNICO 740/2013: casi pratici
129
Dall’elenco sopraesposto si nota come rimanga in capo al contribuente
minimo l’obbligo di certificare le operazioni. Il comportamento tenuto ri-
sulta pertanto corretto.
Quindi, il contribuente nel regime dei minimi emette gli scontrini o le
fatture senza addebito d'imposta, così come confermato dalla Circolare
n.73 del 21 dicembre 2007, paragrafo 3-1.1. Ciò in linea generale. Resta
fermo che se per la particolare tipologia di attività, un certo contribuen-
te beneficia degli esoneri dalla certificazione dei corrispettivi disposti
dal DPR 696/96 (nel caso specifico del calzolaio, si tratta dell'articolo
2,lettera u), tale esonero viene mantenuto anche nel regime dei minimi.
2.6.5. Contribuenti minimi e auto
… Un contribuente ha applicato il regime dei minimi a partire dal
2012. Per lo svolgimento dell’attività utilizza un’auto concessa in como-
dato dal padre. Si chiede se tali costi siano deducibili dal reddito e se
l’auto concorra al calcolo del limite di 15.000 € di beni strumentali.
… Un contribuente per poter accedere al regime dei minimi non deve
aver effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali per
un ammontare superiore a € 15.000.
Si tratta di investimenti costituiti dall’acquisto di beni strumentali in:
proprietà; leasing; locazione.
I beni utilizzati in comodato non rientrano, quindi, nel computo del cal-
colo del limite di 15.000 €.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale riservato ai beni strumentali a
deducibilità limitata, l’Agenzia ha chiarito che i beni strumentali solo in
parte utilizzati nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo
sono deducibili per una percentuale pari al 50% dei relativi costi, a pre-
UNICO 740/2013: casi pratici
130
scindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel
TUIR.
A riguardo è stato precisato che si presumono, comunque, ad uso promi-
scuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102,
comma 9, del TUIR quali ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomo-
tori, motocicli, telefonini, ecc.
I costi sostenuti per l’auto utilizzata in comodato saranno quindi deduci-
bili limitatamente al 50%.
Al riguardo si fa presente che il costo deve essere “intestato” al comoda-
tario o comunque è necessario presentare un documento idoneo dal
quale risulti che il costo è stato da lui sostenuto.
2.6.6. Minimi e figli a carico
… Esercito l'attività di affittacamere (contribuenti minimi) e nel 2011
ho realizzato ricavi per 5.200 euro, soggetti all'imposta sostitutiva. Pos-
siedo, inoltre, alcuni fabbricati (non locati) la cui rendita catastale com-
plessiva è di 2.125 euro. Con questi redditi posso essere considerata a ca-
rico di mio marito oppure no?
… Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2011 non hanno pos-
seduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo
per un ammontare superiore a euro 2.840,51, i seguenti soggetti anche se
non conviventi o residenti all’estero:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati.
Inoltre i seguenti altri familiari:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
i discendenti dei figli;
i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
UNICO 740/2013: casi pratici
131
i genitori adottivi;
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle, anche unilaterali;
i nonni e le nonne (compresi quelli naturali);
possono essere considerati a carico a condizione che convivano
con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari
risultanti dall’Autorità Giudiziaria.
Il reddito derivante dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo — de-
terminato secondo il regime dei minimi previsto dai commi da 96 a 117,
articolo 1, legge 244/2007, Finanziaria 2008 — ancorché soggetto a im-
posta sostitutiva del 20%, rileva unitamente agli altri redditi posseduti
dal contribuente ai fini del riconoscimento della sua qualificazione di
familiare fiscalmente a carico, di cui all’articolo 12, comma 2 del Tuir (ar-
ticolo 9, Dm 2 gennaio 2008).
Il contribuente in questione, pertanto, non può essere considerata fi-
scalmente a carico del marito, perché la somma dei due redditi citati su-
pera la soglia di 2.840,51 euro, fissata dal citato articolo 12.
2.6.7. Minimi e Iva non detratta
… Un contribuente in regime dei minimi intende acquistare un auto-
carro del valore di 5.000 € + Iva. L’Iva non detratta ai fini Irpef come deve
essere considerata?
… La disciplina del regime fiscale semplificato ed agevolato, c.d. re-
gime dei minimi è prevista dai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della
Legge Finanziaria 2008.
UNICO 740/2013: casi pratici
132
Da tale normativa risulta che i contribuenti minimi non possono esercita-
re il diritto di rivalsa né possono detrarre l’Iva assolta sugli acquisti na-
zionali e comunitari e sulle importazioni.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E del 26 gennaio 2008 ha
chiarito che è sempre costo deducibile ai fini delle imposte dirette l’Iva
non detratta dal contribuente minimo, compresa quella pagata a seguito
di rettifica della detrazione al momento dell’ingresso nel regime.
Detta imposta, infatti, può essere assimilata, quanto al suo trattamento
ai fini delle imposte dirette, all’imposta assolta dal contribuente minimo
sugli acquisti che, in quanto non detraibile in costanza di regime, rappre-
senta un costo deducibile.
2.6.8. Minimi e modello INE
… Un contribuente ha aderito per il periodo d’imposta 2012 al “regi-
me dei minimi”. Secondo la particolare normativa prevista per tale regi-
me, il contribuente non è soggetto agli studi di settore. Si chiede, quindi,
se tale soggetto sia tenuto a presentare il modello INE.
… Per espressa previsione del comma 113 della Finanziaria 2008, i
contribuenti minimi sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e
non devono, pertanto, compilare il relativo modello.
Per quanto riguarda il modello INE, il comma 19, primo periodo della Fi-
nanziaria 2007, dispone che “nei confronti dei contribuenti titolari di
reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono appli-
cabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità
economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichia-
rati ovvero di rapporti di lavoro irregolare”.
UNICO 740/2013: casi pratici
133
L’Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni al modello INE, ha, però, espres-
samente affermato che i contribuenti minimi “sono, altresì, esonerati
dall’obbligo di invio del presente modello”.
Alla luce di quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni del
modello INE i contribuenti minimi non sono tenuti a presentare tale mo-
dello.
2.6.9. Regime dei minimi e cessione bene strumentale
… Un soggetto che adotta dal 2012 il regime dei minimi deve a breve
cedere un bene strumentale acquistato anteriormente all’accesso in tale
regime.
L’importo va assoggettato ad IVA? Come va trattato ai fini della determi-
nazione del reddito nel quadro LM del mod. UNICO?
… La cessione di un bene strumentale da parte di un soggetto che
adotta il regime dei minimi non va assoggettato ad IVA così come le or-
dinarie operazioni effettuate dallo stesso.
Per quanto riguarda le imposte dirette il comma 104 stabilisce che il
reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel
regime dei minimi:
“è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o com-
pensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese soste-
nute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o
dell’arte o della professione;
concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le
minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte
o professione”.
Sulla base del principio di cassa sia i componenti negativi che quelli po-
sitivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in
UNICO 740/2013: casi pratici
134
cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, anche se la compe-
tenza economica possa essere riferita ad altri periodi di imposta.
Proprio in applicazione del principio di cassa:
anche il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali con-
corre alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è
avvenuto il pagamento;
la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale
acquistato nel periodo di vigenza del regime sarà pari all’intero
corrispettivo di cessione; detta plusvalenza concorrerà integral-
mente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è
percepito il corrispettivo.
In caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti ri-
spetto a quello dal quale decorre il regime l’eventuale plusvalenza o
minusvalenza è determinata, ai sensi degli articolo 86 e 101 del Tuir, sul-
la base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non am-
mortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante
alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime.
Nel caso di rateizzazione del corrispettivo la rata percepita concorre al-
la formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota
del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al
rapporto tra la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispetti-
vo complessivo.
Per il contribuente indicato nel quesito il bene è stato acquistato ante-
riormente all’ingresso nel regime dei minimi pertanto concorrerà alla
formazione del reddito la plusvalenza conseguita, determinata quale
“differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato,
intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine
dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime”.
Si ritiene tuttavia che detta modalità, per i lavoratori autonomi, interessi
i beni strumentali acquistati a decorrere dal 5.7.2006, data dalla quale
UNICO 740/2013: casi pratici
135
hanno rilevanza fiscale le plusvalenze generate dalla cessione dei beni
strumentali.
2.6.10. Contribuenti minimi e riscatto laurea
… I contributi Inps per il riscatto laurea sono in genere deducibili dal
“reddito complessivo”. Un lavoratore autonomo (es. artigiano) operante
nel regime dei minimi (L 244/09 art. 1 c. 96-117), che non ha altri redditi,
può dedurli dal reddito soggetto all’imposta sostitutiva?
… I contribuenti minimi calcolano il reddito d'impresa o di lavoro au-
tonomo come differenza tra i ricavi o compensi percepiti nel periodo
d'imposta e le spese sostenute nella stessa annualità e su di esso pagano
un'imposta sostitutiva dell' IRPEF nella misura del 5%.
Tale reddito, quindi escluso dalla tassazione ordinaria e non va conside-
rato nella determinazione del reddito complessivo.
Ne consegue che il contribuente, se non possiede altri redditi da dichia-
rare, perde la possibilità di usufruire di eventuali detrazioni per carichi di
famiglia o altre spese detraibili dal reddito complessivo.
L'unica eccezione è rappresentata dai contributi previdenziali e assisten-
ziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli cor-
risposti dal titolare dell'impresa familiare per conto dei collaboratori fi-
scalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma
per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
L’articolo 5 del decreto attuativo stabilisce, infatti, che i contributi previ-
denziali ed assistenziali si deducono dal reddito determinato secondo le
regole del regime dei minimi. Qualora l’importo di tali contributi ecceda
il reddito, la parte eccedente potrà essere portata in deduzione quale
onere deducibile in sede di dichiarazione dei redditi. Si ipotizzi un reddi-
UNICO 740/2013: casi pratici
136
to derivante dall’attività d’impresa in regime dei minimi pari a 100 e un
contributo previdenziale versato pari 120.
Tale contributo per 100 potrà essere portato in deduzione del reddito
d’impresa e per l’eccedenza in sede di dichiarazione dei redditi potrà es-
sere dedotto dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 del TUIR.
Ciò premesso, al quesito non è possibile dare risposta affermativa. Per i
redditi dei "minimi", infatti, la norma ammette la deducibilità dei soli
contributi obbligatori;, versati in ottemperanza a disposizioni di legge,
cioè quelli il cui omesso pagamento comporta le applicazioni di sanzioni
da parte dell'ente pensionistico. In tale categoria non rientrano i contri-
buti per il riscatto degli anni del corso di laurea, il cui versamento, alla
gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, avviene
in maniera volontaria.
2.6.11. Sopravvenienze attive
… Le sopravvenienze attive derivanti dall’attività professionale svolta
come contribuente minimo, in quale rigo del quadro LM devono essere
indicate?
… I componenti positivi rilevanti per il contribuente che usufruisce
del regime fiscale di vantaggio, da riportarsi in colonna 2 del rigo LM2,
corrispondono ai ricavi di cui alle lett. a) e b) del c.1, dell’art. 85 del Tuir,
ovvero:
- corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla
cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;
- corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semila-
vorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o
prodotti per esser impiegati nella produzione;
UNICO 740/2013: casi pratici
137
- importo lordo globale dei compensi, in denaro e in natura, anche
sotto forma di partecipazione agli utili, scaturenti dall’attività pro-
fessionale o artistica, percepiti nel corso del 2012, inclusi quelli de-
rivanti da attività svolte all’estero.
- compensi lordi derivanti da attività rientranti nell'oggetto proprio
dell'arte o professione o anche da attività attribuita al professioni-
sta in ragione della sua particolare competenza, anche se non
rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, com-
pensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio
nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza
o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o
revisore ricoperti in società o enti, o, ancora, compensi percepiti da
un ingegnere amministratore di una società edile).
- ammontare delle sopravvenienze attive conseguite;
- ammontare delle plusvalenze attive realizzate;
- plusvalenze patrimoniali ex art. 86 del Tuir, relative ai beni riguar-
danti l’impresa, diversi da quelli la cui cessione produce
l’emersione di ricavi;
- plusvalenze patrimoniali calcolate secondo quanto dettato
dall’art. 54, cc. 1-bis e 1-ter, del Tuir, relative ai beni strumentali in-
clusi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, ed esclu-
si gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate
mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, an-
che in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei
beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o fami-
liare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee
all’arte o professione.
Alla luce di quanto sopraesposto le sopravvenienze indicate nel quesito
devono essere indicate alla colonna 2 del rigo LM2.
UNICO 740/2013: casi pratici
138
2.6.12. Base imponibile previdenziale
… Un contribuente minimo esercente l’attività di consulente informa-
tivo è iscritto alla gestione separata Inps. Si chiede come deve essere
calcolata la base imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali
dovuti.
… Come previsto dall’art. 5, DM 2.1.2008 il reddito conseguito da un
contribuente minimo assume rilevanza anche ai fini previdenziali.
Al riguardo si fa presente che, a differenza di quanto avviene per l’IRPEF,
in ambito previdenziale, nei confronti dei contribuenti minimi (art. 1,
commi 96-117, Legge n. 244/2007), non sono previste particolari agevo-
lazioni.
I minimi, infatti, devono regolarmente versare i contributi Inps, secondo
le regole ordinarie previste in base alla categoria di appartenenza, ovve-
ro:
gli iscritti alla Gestione INPS degli artigiani/commercianti devono
corrispondere i relativi contributi applicando l’aliquota contributi-
va sull'ammontare del reddito d’impresa prodotto nel 2012 ed evi-
denziato nel mod. UNICO 2013 PF eccedente il minimale;
gli iscritti alla Gestione separata INPS, ovvero i lavoratori autonomi
privi di altra copertura previdenziale (c.d. professionisti “senza cas-
sa”), devono corrispondere i relativi contributi sulla base del reddi-
to 2012 derivante dall’attività professionale.
L’INPS intervenendo con la Circolare n. 79 del 05 giugno 2009 ha specifi-
cato che:
“Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previ-
denziale, … deve essere considerato al netto delle perdite pre-
gresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribu-
ente dovrà indicare nel rigo LM7”.
UNICO 740/2013: casi pratici
139
Di conseguenza la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti da
un contribuente minimo è così determinata: LM6 (Reddito lordo o perdi-
ta) – LM9 (Perdite pregresse)
2.6.13. Trasparenza
… Il socio di una Srl intende aprire la partita Iva a partire dal 2013 e-
sercitando un’attività completamente diversa da quella della Srl. Visto
che la Srl opera in regime di trasparenza, si chiede se sia possibile acce-
dere al regime dei minimi.
… I nuovi requisiti richiesti per poter accedere al regime dei minimi a
partire dal 1.1.2012 corrispondono ai seguenti:
l’attività d’impresa arte o professione sia nuova o iniziata suc-
cessivamente al 31.12.2007;
il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti
l’inizio dell’attività di cui al comma 1, attività artistica, profes-
sionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera
prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sottofor-
ma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'at-
tività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in prece-
denza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realiz-
zati nel periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimen-
to del predetto beneficio non sia superiore a 30.000 euro.
UNICO 740/2013: casi pratici
140
Oltre che presentare tali requisiti, il contribuente deve rispettare le vec-
chie condizioni previste dalla Finanziaria 2008 per usufruire di tale regi-
me che corrispondono a:
conseguire ricavi ovvero percepire compensi, ragguagliati ad
anno, non superiori a € 30.000;
non effettuare cessioni all’esportazione;
non sostenere spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavo-
ratori a progetto, né corrisposto compensi ad associati in parte-
cipazione con apporto di solo lavoro;
nel triennio precedente non effettuare acquisti di beni strumen-
tali, anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammon-
tare superiore a € 15.000.
Non possono, inoltre, usufruire del regime dei minimi, in base all’art. 1,
comma 99, Finanziaria 2008 i soggetti che pur in possesso dei citati re-
quisiti di accesso:
si avvalgono di regimi speciali IVA;
sono non residenti;
effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex
art. 10, n. 8), DPR n. 633/72 o di mezzi di trasporto nuovi ex art.
53, comma 1, DL n. 331/93;
sono soci/associati di società di persone, associazioni professio-
nali o srl trasparenti ex art. 116, TUIR.
Visto che la Finanziaria 2008 aveva previsto il divieto di applicazione dei
minimi per chi era socio di una Srl trasparente tale ostacolo rimane an-
cora in vigore, pertanto il contribuente indicato nel quesito non potrà
accedere al regime dei minimi.
UNICO 740/2013: casi pratici
141
2.6.14. Ritenuta d’acconto
… Con l’entrata in vigore delle modifiche previste dall’art. 27 del D.L.
98/2011 ai compensi percepiti dal contribuente che applica il regime dei
minimi non si applica la ritenuta d’acconto. Si chiede quindi quali siano
le ritenute da indicare al rigo LM13
… Sino al 2011, ai contribuenti minimi sono state applicate in tema di
ritenute d'acconto le regole ordinarie di cui all'art. 25 e art. 25 bis DPR
600/73, in virtù del fatto che l'imposta sostitutiva coincideva nella mag-
gior parte dei casi con la ritenuta d'acconto. L’importo complessivo delle
ritenute d’acconto subite dai contribuenti doveva essere indicato nel
quadro CM al rigo CM13.
A partire dal 1° gennaio 2012, con la riduzione dell’aliquota sostitutiva
dal 20% al 5% l’Agenzia delle Entrate al fine di evitare l’ emergere di
numerose situazioni creditorie è intervenuta tempestivamente con prov-
vedimento direttoriale n. 185820 del 22 dicembre 2011 disponendo al
paragrafo 5, l’esonero dall’applicazione della ritenuta d'acconto.
Nel rigo LM13 (ritenute d’acconto) va pertanto indicato solo
l’ammontare delle ritenute cedute dal consorzio già compreso nella co-
lonna 4 del rigo RS33. Qualora sia stato compilato il quadro RN,
l’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo relati-
vo alle ritenute già cedute dal consorzio e riportate in colonna 4 del rigo
RN32.
2.6.15. Autoconsumo
… Un contribuente minimo, che inizia nel 2010 l'attività di commercio
al dettaglio di articoli per la casa, cessa l'attività stessa nel 2012. Le ri-
manenze ipotetiche di merce e gli attrezzi acquistati (in misura inferiore
UNICO 740/2013: casi pratici
142
al limite di legge), se non sono stati venduti prima della chiusura attività,
devono essere portati in autoconsumo e fatturati (senza Iva). Se a distan-
za di tempo, come privato, lo stesso soggetto vende a una ditta tali at-
trezzi, il ricavo dev'essere indicato nella dichiarazione dei redditi?
… L’istituto dell’autoconsumo, cioè la destinazione dei beni merce o
dei cespiti alla sfera personale, è vigente anche nel regime dei minimi,
come ha confermato la circolare 7/E del 28 gennaio 2008, al punto 6.6.
Più precisamente, si tratta di determinare un reddito imponibile pari al
valore normale delle merci e dei cespiti che non sono stati ceduti al
momento della cessazione dell'attività. Una volta che i beni siano transi-
tati alla sfera privata, la successiva cessione non genera ulteriore impo-
nibile, poiché si ritiene che tale operazione, del tutto episodica, non con-
figuri l’ipotesi di esercizio di attività commerciale occasionale.
UNICO 740/2013: casi pratici
143
2.7. Quadri RF e RG
2.7.1. Ammortamento beni a noleggio
… Una società ha come attività principale la vendita di macchinari
movimento terra. Oltre che la vendita, la società secondariamente effet-
tua l’attività di noleggio di tali macchinari per periodi superiori all’anno.
Si chiede come devono essere considerati contabilmente tali beni e co-
me deve avvenire l’imputazione del loro costo ai fini della deducibilità
dal reddito.
… La classificazione di un bene dipende in primo luogo dalla desti-
nazione a cui è adibito dall'impresa. I beni indicati nel quesito vengono
utilizzati stabilmente per il noleggio e quindi non rientrano tra i beni de-
stinati alla vendita.
Ciò comporta la loro classificazione tra i beni strumentali e non tra i beni
merce.
Come noto i beni strumentali devono essere sottoposti al processo di
ammortamento.
L’art. 102 del TUIR, che disciplina l’ammortamento fiscale dei beni mate-
riali posseduti dall’impresa, prevede, al comma 2, che la determinazione
delle quote annue di ammortamento deducibili avvenga secondo i coef-
ficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2
febbraio 1989.
L’ammortamento è una procedura tecnico – contabile che consente di
ripartire il costo di beni ad utilità pluriennale in più esercizi.
UNICO 740/2013: casi pratici
144
Civilisticamente si ricorre all’ammortamento sistematico del costo dei
beni strumentali in relazione alla residua possibilità di utilizzazione (art.
2426 del codice civile).
Fiscalmente, invece, le quote di ammortamento ammesse devono essere
determinate in misura non superiore ai coefficienti stabiliti nel citato de-
creto ministeriale e sono ridotte alla metà per il primo esercizio.
La tabella contenuta nel decreto ministeriale è suddivisa in gruppi e spe-
cie di attività produttive all’interno delle quali vengono individuati speci-
fici coefficienti di ammortamento per le diverse tipologie di beni impie-
gati.
Non si tratta di un’elencazione esaustiva perché è possibile che l’impresa
utilizzi beni non espressamente previsti in tabella.
L’assenza di un bene in un determinato gruppo di imprese sta a significa-
re che tale bene non è stato considerato strumento tipico di quel settore,
in tal caso si deve far riferimento ai coefficienti previsti per beni simili
appartenenti ad altre categorie di imprese (Risoluzione del 22 marzo
1980 n. 9/074).
Ai fini della corretta determinazione dei coefficienti di ammortamento
applicabili, occorre far riferimento in linea di principio all’attività eserci-
tata dal locatore o comodante e non al settore di attività in cui il locata-
rio/comodatario utilizza il bene (cfr. R.M. del 05/01/1981 n.9/2320 e indi-
rettamente Ris. del 09/04/2004 n. 56, Circolare del 13 marzo 2006 n. 10/E,
Cass. dell’11/06/2009 n. 13506).
Tuttavia, la regola generale appena descritta deve essere derogata nel
caso delle imprese esercitano l’attività di noleggio.
In questa ipotesi il coefficiente di ammortamento deve essere ricercato
nel gruppo di attività dell’utilizzatore in modo da dare una rappresenta-
zione più realistica del deterioramento fisico dei beni.
UNICO 740/2013: casi pratici
145
2.7.2. Detrazioni e contabilità semplificata
… Due soci al 50% di una società hanno affittato l’azienda posseduta
nel 2008, ad un’altra società. Viene rilasciata mensilmente la fattura re-
lativa all’affitto dell’immobile comprese le varie attrezzature con Iva al
20%. In dichiarazione dei redditi i ricavi vengono esposti nel quadro RG
di Unico Società di persone e ogni socio li espone poi nel quadro RH di
Unico PF. Si chiede se si ha diritto alle detrazioni di cui all’articolo 13
comma 5 del Tuir non avendo perso la qualifica di impresa commerciale
e pagando i contributi alla gestione commercianti.
… Due soci al 50% di una società hanno affittato l’azienda posseduta
nel 2008, ad un’altra società. Viene rilasciata mensilmente la fattura re-
lativa all’affitto dell’immobile comprese le varie attrezzature con Iva al
20%. In dichiarazione dei redditi i ricavi vengono esposti nel quadro RG
di Unico Società di persone e ogni socio li espone poi nel quadro RH di
Unico PF. Si chiede se si ha diritto alle detrazioni di cui all’articolo 13
comma 5 del Tuir non avendo perso la qualifica di impresa commerciale
e pagando i contributi alla gestione commercianti.
Il quadro “RG Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata”,
deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività com-
merciali in regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R. n.
600 del 1973.
Nel caso di partecipazioni in società, i soci devono indicare tali redditi
nel quadro RH del Modello Unico PF di ciascun socio.
Ricordiamo che il quadro RH va compilato:
dai soci delle società di persone ed equiparate di cui all’art. 5 del
TUIR;
dai collaboratori di imprese familiari;
dal coniuge che partecipa all’azienda coniugale non gestita in
forma societaria;
UNICO 740/2013: casi pratici
146
dalle persone fisiche, membri di Gruppi Europei di Interesse Eco-
nomico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non resi-
denti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
dai soci di società che hanno optato per il regime della traspa-
renza ai sensi dell’art. 116 del TUIR.
In particolare, se spetta la detrazione di cui all’art. 13, comma 5 del TUIR
va barrata la colonna 7.
L'articolo 13, comma 5 del Tuir prevede che "se alla formazione del red-
dito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lette-
re a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda,
rapportata al periodo di lavoro nell'anno" in sostituzione delle preceden-
ti deduzioni.
A seguito di tale disposizione la colonna 7, dei righi da RH1 a RH4, che
deve essere barrata nel caso in cui spetti la detrazione di cui all'articolo
sopra citato, è stata rinominata "detrazioni" .
Si ritiene che spettino le sopra detrazioni indicate nel quesito.
2.7.3. Limiti di deducibilità per gli interessi passivi
… Una società di persone, proprietaria di un unico opificio industriale
dato in locazione, ha contratto un mutuo ipotecario per l’installazione di
pannelli fotovoltaici sul tetto dello stesso. Si chiede se gli interessi pagati
siano interamente deducibili oppure se sono soggetti ai limiti di deduci-
bilità previsti dall’articolo 96 del TUIR.
… Le regole relative alla deducibilità degli interessi passivi (per i
soggetti IRES), società di capitali (Srl e S.p.A.) e gli enti commerciali (non-
ché per le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti esteri), sono
fissate dall’art. 96 del DPR 917/86 (TUIR). La normativa in oggetto si ap-
UNICO 740/2013: casi pratici
147
plica esclusivamente ai soggetti IRES, quindi ne sono esclusi i soggetti
IRPEF per i quali si applica l’art. 61.
In base all’art. 96, comma 1 del TUIR, i soggetti IRES che svolgono
un’attività industriale o commerciale subiscono una limitazione nella de-
traibilità fiscale degli interessi passivi. Infatti, l’eventuale eccedenza di
interessi passivi rispetto a quelli attivi è deducibile solamente nei limiti
del 30% del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica.
Per risultato operativo lordo (ROL) si intende la differenza tra il valore
della produzione (lettera A) e i costi della produzione (lettera B) del Con-
to economico, con l’esclusione:
degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immate-
riali iscritti nelle voci di cui al numero 10) lettere a) e b);
dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali.
Per determinare gli interessi passivi deducibili ai sensi dell’art. 96 del
TUIR, occorre determinare il ROL quale differenza tra: aggregato A) e
aggregato B) – ammortamenti – canoni di leasing, quindi calcolare il 30%
del ROL.
Per le società di persone (imprenditori individuali e società di persone) si
applica l’art. 61 Tuir e la deducibilità degli interessi passivi è ammessa a
condizione che si tratti di interessi inerenti all’esercizio di impresa nei
limiti del pro rata generale di deducibilità dato dal seguente rapporto:
Ricavi e proventi imponibili / Ricavi e proventi totali (ad eccezione di
quelli esclusi, compresi quelli esenti)
L’art. 61 del TUIR stabilisce che gli interessi passivi, inerenti all’esercizio
d’impresa, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddi-
to d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi, nonché
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
UNICO 740/2013: casi pratici
148
Per le imprese individuali e per le società di persone, gli interessi passivi
risulteranno, pertanto, quasi nella totalità dei casi, interamente deducibi-
li.
Nel caso prospettato gli interessi passivi sono certamente deducibili.
2.7.4. Interessi relativi ad autovettura data in uso promiscuo
… Una società ha acquistato un’autovettura da concedere ad uso
promiscuo ai propri dipendenti. Per l’utilizzo dell’autovettura è stato
contratto un finanziamento che ha generato per il 2012 interessi passivi
pari a € 1.200. Per tale periodo d’imposta l’autovettura è stata concessa
ai dipendenti per un totale di 150 giorni. Si chiede come possono essere
dedotti tali interessi passivi
… Gli interessi passivi derivanti da finanziamenti contratti per
l’acquisto di un’autovettura sono considerati al pari delle altre spese re-
lative ai mezzi di trasporto e, quindi, “dedotti” nella misura del:
40% , se considerati ad uso aziendale;
100%, se considerati “utilizzati esclusivamente come beni stru-
mentali”;
90% se dati in uso promiscuo ai dipendenti.
La deduzione del 90% dei costi è subordinata al fatto che l’utilizzo pro-
miscuo dell’autovettura da parte del dipendente avvenga per la maggior
parte del periodo d’imposta.
Se il periodo coincide con l’anno solare, la concessione in uso dovrà ri-
sultare per almeno 183 giorni.
Se il veicolo è stato dato in uso promiscuo ai dipendenti per un periodo
inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta le spese e gli altri
componenti negativi sono deducibili secondo i criteri ordinari di deduci-
bilità delle autovetture.
UNICO 740/2013: casi pratici
149
Nel caso esposto nel quesito l’auto è stata data in uso promiscuo per una
durata inferiore a metà del periodo d’imposta pertanto gli interessi pas-
sivi saranno deducibili nel limite del 40%.
2.7.5. Interessi su mutuo per la costruzione di immobile merce
… Le imprese che accendono mutui ipotecari per l'acquisto di un ter-
reno e la successiva costruzione sullo stesso di immobili-merce da met-
tere in vendita, e utilizzano il mutuo solo per finanziare la costruzione,
possono esercitare la facoltà di capitalizzare gli interessi passivi sui be-
ni-merce, trattando, quindi, gli interessi passivi come costi di produzione
(al pari, ad esempio, del calcestruzzo per la costruzione dei muri)? A
queste condizioni, gli interessi passivi non soggiacciono all'articolo 96
del Tuir, e saranno esclusi dal calcolo dei limiti di deducibilità del 30%
del Rol del medesimo (articolo 96 del Tuir)?
… La risposta è positiva. Nella procedura di capitalizzazione, gli inte-
ressi passivi restano contabilizzati nella voce C17 del conto economico,
poiché la capitalizzazione avviene in modo indiretto incrementando la
voce A2, sempre del conto economico. Pertanto, gli interessi passivi capi-
talizzati, inerenti a immobili ceduti nel corso del 2010, compaiono nella
stessa voce C17 insieme a quelli capitalizzati su immobili non ceduti. In
entrambi i casi tali interessi sono interamente deducibili senza necessità
di confronto con il 30% del Rol (risultato operativo lordo).
Si ricorda che secondo quanto previsto dal Principio Contabile OIC n.13,
gli interessi in questione possono essere capitalizzati:
limitatamente al periodo di fabbricazione;
solo se l’onere sia stato realmente sostenuto;
solo se il costo incrementato non sia superiore al valore di realizzo;
solo se in nota integrativa si dia notizia della capitalizzazione.
UNICO 740/2013: casi pratici
150
2.7.6. Interessi passivi per l’acquisto di un immobile
… Una società di capitali, che svolge l’attività esclusiva di locazione
di immobili propri, vorrebbe acquistare un immobile a destinazione abi-
tativa (categoria A/2) per poi concederlo in locazione a un privato. Qual
è il trattamento fiscale degli interessi passivi che derivano dal mutuo i-
potecario contratto per l’acquisto dell’immobile?
… L’articolo 1, comma 35, legge 244/2007 con norma interpretativa
ha chiarito che gli interessi passivi su finanziamenti contratti per acquisi-
re immobili patrimonio di cui all’articolo 90 del Tuir non rientrano fra le
spese indeducibili inerenti gli immobili patrimonio da tassare in base ai
criteri catastali. Accanto all’articolo 1, comma 35, Finanziaria 2008 si in-
serisce l’articolo 1, comma 36, della medesima legge che prevede e-
spressamente un esonero dalle regole del Rol per gli interessi passivi re-
lativi a finanziamenti ipotecari su immobili destinati alla locazione.
Quest’ultima disposizione ha una valenza transitoria fino al completa-
mento della revisione della fiscalità delle immobiliari. La circolare 19/E
del 21 aprile 2009 al paragrafo 2.2.5, ha chiarito che non sottostanno al
vincolo del Rol gli interessi passivi su finanziamenti ipotecari contratti
per la costruzione o l’acquisizione di immobili patrimonio. Si specifica, in
questo contesto, che affinché la previsione di deducibilità integrale degli
interessi sia operante è necessario che:
il mutuo ipotecario abbia per oggetto gli stessi immobili concessi
in locazione;
il mutuo ipotecario sia relativo all’acquisto o alla costruzione di
immobili.
UNICO 740/2013: casi pratici
151
2.7.7. Contributi per il coadiuvante
… Il titolare di un’impresa versa i contributi previdenziali per il coa-
diuvante che non è a carico ma ha un reddito da pensione. Tali contributi
possono essere dedotti dal reddito non applicando così il diritto di rival-
sa?
… In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la
legge preveda l’esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla
persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in
caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare
dell’impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali an-
che per i familiari che collaborano nell’impresa; tuttavia, poiché per leg-
ge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai de-
durli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il col-
laboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece,
possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell’impresa ha effet-
tivamente esercitato detta rivalsa
Pertanto qualora i contributi siano corrisposti per conto di altro soggetto
la deduzione compete unicamente al soggetto per conto del quale i con-
tributi sono versati.
2.7.8. Deduzione sponsor sportivo
… Una Srl di intermediazione creditizia effettua sponsorizzazioni
sportive in ambito dilettantistico per 10 mila euro. La società chiude
sempre il bilancio in utile anche ante deduzione delle spese di sponso-
rizzazione. Può la società dedurre integralmente le spese di sponsoriz-
zazione?
UNICO 740/2013: casi pratici
152
… L’articolo 90 comma 8 della legge del 27 dicembre 2002 n. 289 pre-
vede che i corrispettivi erogati a favore di associazioni o società sporti-
ve dilettantistiche costituiscono, per il soggetto erogante, spese di pub-
blicità fino ad un importo annuo non superiore a 200 mila euro. Tali spe-
se sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art.
108 comma 2 primo periodo del TUIR. Eventuali erogazioni di ammonta-
re superiore sono comunque deducibili dall’impresa che li eroga, a con-
dizione che sussistano i requisiti stabiliti per fruire dell’agevolazione.
Sull’argomento è intervenuta la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
del 23 giugno 2010 n. 57/E, secondo la quale il tetto di 200mila euro an-
nui, entro il quale le somme versate a favore di società e associazioni
sportive dilettantistiche costituiscono per presunzione assoluta spese di
pubblicità e sono di conseguenza interamente deducibili dal reddito
d'impresa, non esclude che corrispettivi superiori a tale soglia fruiscano
anch'essi dello stesso trattamento. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, le
somme corrisposte devono essere erogate a fronte di contratti che pre-
sentino tutti i requisiti formali e sostanziali di un rapporto di sponsoriz-
zazione. In definitiva non vige la presunzione assoluta della natura dei
corrispettivi.
Le somme eccedenti tale soglia (200 mila euro) saranno ugualmente de-
ducibili a condizione, però, che la natura del contratto abbia i requisiti
formali e sostanziali che caratterizzano un rapporto di sponsorizzazione
o di altra prestazione pubblicitaria. Per la deducibilità di tali spese dal
reddito d'impresa, devono sussistere anche i requisiti prescritti dall'arti-
colo 109 del Tuir (competenza, certezza, determinabilità, inerenza). In ri-
ferimento alla posizione fiscale dell'associazione sportiva dilettantistica
che riceve le somme, questa, se nell'anno ha conseguito dall'esercizio di
attività commerciali proventi non superiori a 250mila euro, può optare
per il regime di favore (legge 398/1991), che prevede agevolazioni ai fini
delle imposte sui redditi e dell'Iva e negli adempimenti contabili. Nel ca-
UNICO 740/2013: casi pratici
153
so in cui la società sportiva abbia esercitato tale opzione, le somme per-
cepite dai contratti di sponsorizzazione concorreranno a determinare la
soglia dei 250mila euro, il superamento della quale comporta, per l'ente
sportivo, la decadenza dai benefici fiscali, con conseguente applicazione
del regime ordinario per entrambe le imposte.
2.7.9. Rol pari a zero
… In un consorzio con attività esterna che chiude il conto economico
con un risultato di pareggio rappresentato dal ribaltamento dell'utile a-
gli associati sotto forma di iscrizione di costi classificati nella voce b14
del conto economico, il Rol sarà sempre pari a zero. Si chiede se sia co-
munque applicabile anche a tali società le regole dell'art 96 del T.U.I.R?
… Né la norma né le circolari dell’Agenzia delle Entrate prevedono
alcun tipo di esimente per tali tipologie di consorzi.
Sul punto infatti l’Agenzia delle Entrate con R.M. 3 luglio 2008, n. 268/E,
ha avuto modo di precisare che i limiti previsti dall’art. 96, D.P.R. 22 di-
cembre 1986, n. 917 per la deduzione degli oneri finanziari dei soggetti
Ires, riguardano anche i consorzi con attività esterna.
Il comma 5 dell’articolo 96 del TUIR dispone che la specifica disciplina
del ROL non trova applicazione nei riguardi di:
banche e altri soggetti finanziari indicati nell’articolo 1 del decre-
to legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (ad eccezione delle società
esercenti in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di
partecipazioni in società che svolgono attività diversa da quella
creditizia e finanziaria);
imprese di assicurazione;
società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;
UNICO 740/2013: casi pratici
154
società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o par-
ziale, dei lavori, ai sensi dell’articolo 96 del regolamento di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554;
società di progetto costituite ai sensi dell’articolo 156 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di
cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni;
società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da
enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la forni-
tura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per
lo smaltimento e la depurazione.
In considerazione del tenore letterale della norma ed in forza dei pun-
tuali riferimenti normativi da essa richiamati, si ritiene che l’elenco dei
soggetti cui non si applica l’articolo 96 del TUIR sia tassativo.
Nel caso di specie, viene posto il quesito di un consorzio svolgente attivi-
tà esterna e, come tale, non è incluso nell’elenco di cui al comma 5
dell’articolo 96 del TUIR.
Di conseguenza, si ritiene che allo stesso sia applicabile la norma in
commento.
2.7.10. Servizi multipli
… Una ditta individuale prende in locazione un immobile, aprendo
uno studio medico. Subaffitta i locali a più medici, i quali pagano una
somma a titolo di locazione dei locali, nonché di godimento di un servi-
zio di segreteria, garantito dalla ditta individuale. Questa impostazione è
corretta sotto il profilo fiscale?
UNICO 740/2013: casi pratici
155
… Si ritiene sostanzialmente corretta l’impostazione descritta.
L’impresa individuale svolge un'attività articolata, che si esplica nella
prestazione di servizi multipli, dalla concessione dell’uso di parte degli
immobili a servizi di segreteria. Questi servizi generano componenti po-
sitivi di reddito per l’impresa individuale e componenti negativi deducibi-
li per i beneficiari dei servizi.
2.7.11. Deduzione autotrasporti
… Gli importi percepiti dagli autotrasportatori a titolo di riduzione
dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione (importi usati in com-
pensazione con modello F24) sono imponibili ai fini Irpef, Ires.
… L’articolo 2 del Dpr 9 giugno 2000, n. 277, prevede che il credito di
imposta (per la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti attività di
autotrasporto merci per fronteggiare gli incrementi dell'aliquota di acci-
sa sul gasolio per autotrazione) non concorre alla formazione del reddi-
to imponibile Irpef/Ires
2.7.12. Debito ristrutturato
… La sopravvenienza attiva derivante da una riduzione di debito per
accordo ex articolo 182-bis della legge fallimentare (Rd 267/1942), debi-
to originato da interessi passivi non dedotti negli anni di maturazione in
quanto non rientranti nei limiti dell'articolo 96 del Tuir, può essere con-
siderata una sopravvenienza attiva non tassabile (perché riferita a costi
non dedotti)?
… In premessa, va evidenziato che la questione relativa
all’imponibilità - o meno – della sopravvenienza attiva derivante da una
riduzione di debito per accordo ex articolo 182-bis, pare ormai essersi ri-
UNICO 740/2013: casi pratici
156
solta alla luce della nuova disposizione normativa introdotta in sede di
conversione del Dl 83/2012. In particolare, modificando il quarto comma
dell’articolo 88 del Tuir, è ora previsto che «in caso di accordo di ristrut-
turazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'ar-
ticolo 67, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato
nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costi-
tuisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregres-
se e di periodo, di cui all'articolo 84». Per completezza, va sottolineato
che la tesi del lettore, sebbene difendibile sotto un profilo logico-
sistematico (sulla base del principio generale secondo il quale non sono
imponibili i componenti di reddito positivi che si riferiscono a compo-
nenti negativi precedentemente non dedotti), si presta tuttavia al rischio
di non essere condivisa da parte dell’amministrazione finanziaria. E ciò, a
esempio, qualora risulti difficilmente dimostrabile che la sopravvenienza
attiva sia direttamente riferibile agli interessi non dedotti negli esercizi
precedenti, oppure sul presupposto che tali interessi risultano comunque
soggetti a una disciplina speciale (prevista dall’articolo 96 del Tuir) che,
più che sancirne l’indeducibilità assoluta, si limita a rinviarne la deduci-
bilità ai periodi d’imposta successivi.
2.7.13. Rimborsi
… In tema di deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di trasfer-
ta, rimborsate al dipendente o all’amministratore di società, in caso di u-
tilizzo da parte di quest’ultimo dell’autovettura personale, l’articolo 95
del DPR 917/86 sembra porre una ingiustificabile limitazione al regime
di possesso dell’autoveicolo personale. Esso richiede infatti che il dipen-
dente o l’amministratore utilizzi un autoveicolo di sua proprietà, ovvero
UNICO 740/2013: casi pratici
157
noleggiato al fine di essere impiegato per una specifica trasferta. La let-
tera della norma non prevede quindi che il dipendente o
l’amministratore possiedano il veicolo a titolo ad esempio di leasing o di
noleggio a lungo termine a titolo privato. Si chiede, pertanto, se a vostro
parere la deducibilità dei rimborsi chilometrici pagati dalla società sia
parimenti consentita anche nel caso in cui il dipendente o
l’amministratore percettore dei rimborsi utilizzi per le trasferte di lavoro
un’autovettura posseduta a titolo di leasing o noleggio a lungo termine.
… La risposta positiva. Il leasing giuridicamente inquadrabile come
noleggio, trattandosi di contratto (atipico) rientrante nel novero delle lo-
cazioni finanziarie. N la norma citata esclude che il noleggio possa esse-
re a lungo termine. La locuzione al fine di essere utilizzato per una speci-
fica trasferta infatti riferita all’autorizzazione all’utilizzo del mezzo, e
non al titolo in base al quale il mezzo posseduto. Pertanto, l’utilizzo del
mezzo di proprietà o detenuto a titolo di locazione, di qualsiasi durata e
anche finanziaria, d diritto al rimborso in caso di trasferte lavorative ine-
renti all’esercizio d’impresa.
2.7.14. Srl agricola
… Una Srl "agricola" esercita unitamente all'attività agricola quella di
agriturismo. Posto che mi sembra pacifico poter determinare i redditi
dell'attività agricola secondo il metodo forfettario del reddito agrario, si
chiede se in tale determinazione rientri anche il reddito prodotto dall'at-
tività agrituristica, e, in caso negativo, se la Srl possa optare per la de-
terminazione forfettaria del reddito e dell'Iva inerente l'attività agrituri-
stica.
… Il caso della società agricola esercente unitamente all’attività agri-
cola in senso stretto anche attività agrituristica è preso in considerazione
UNICO 740/2013: casi pratici
158
dalla circolare 50/E/2010. La circolare citata, al paragrafo 3, espressa-
mente chiarisce come l’attività agrituristica non rientra fra le attività a-
gricole ai sensi dell’articolo 32, comma 2, Tuir. Pertanto, l’attività agritu-
ristica, anche se esercitata da una società agricola, è sempre produttiva
di reddito di impresa da determinarsi in modo analitico e non con i crite-
ri forfettari propri dell’attività agricola. Quindi, la risposta alla prima par-
te del quesito è negativa. Per quanto attiene la seconda parte del quesi-
to, si ricorda che l’articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 413/1991, pre-
vede un particolare regime fiscale per i soggetti che esercitano attività
agrituristica, articolato come segue:- ai fini delle imposte dirette, nella
determinazione forfettaria del reddito, applicando ai ricavi il coefficien-
te del 25;- ai fini Iva, riducendo l’imposta relativa alle operazioni impo-
nibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione for-
fetaria. Per quanto riguarda il forfait, ai fini delle imposte dirette, il regi-
me speciale agrituristico è inibito ai soggetti Ires; è invece ammesso sen-
za limiti soggettivi per quanto attiene l’ Iva. Quindi, la risposta alla se-
conda parte del quesito è positiva limitatamente all’ambito Iva del regi-
me speciale agrituristico, non anche per le imposte dirette.
2.7.15. Locazione per dipendenti
… Una società stipula un contratto di locazione ad uso foresteria per
ospitare i propri dipendenti. Per la deducibilità dei canoni in capo alla
società è necessario che i dipendenti stessi trasferiscano la residenza
presso l'abitazione oggetto di contratto di locazione ad uso foresteria?
… L'articolo 95, comma 2, Dpr 917/1986, detta una particolare disci-
plina per i canoni di locazione, e le spese di manutenzione dei fabbricati
concessi in uso ai dipendenti, prevedendone la deducibilità per un am-
montare non superiore a quello che costituisce reddito per i lavoratori
UNICO 740/2013: casi pratici
159
dipendenti in base all'articolo 51, comma 4, lettera c), Dpr 917/1986.La
deduzione consentita, conseguentemente, è pari a un ammontare di en-
tità non superiore alla differenza positiva tra il valore della rendita cata-
stale dell'unità immobiliare, aumentata delle inerenti spese, e l'ammon-
tare trattenuto o corrisposto dal lavoratore per la concessione in uso del
bene medesimo (importo che costituisce reddito per il dipendente).La di-
sposizione stabilisce inoltre che, qualora i fabbricati siano concessi in
uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per
esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo
d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei 2 successivi i canoni di
locazione, anche finanziaria, e le inerenti spese sono interamente dedu-
cibili. Quindi, in risposta al quesito, si può concludere che ai fini della
deducibilità in capo all’impresa-datore di lavoro dei canoni di locazione
di abitazioni destinate ad alloggio dei dipendenti, non è necessario in
nessun caso il trasferimento della residenza del dipendente nell’alloggio
stesso. Al solo fine di ottenere la deducibilità intera delle spese sostenu-
te (e non nel limite dell’importo che costituisce reddito per il dipenden-
te) è richiesto il trasferimento della residenza anagrafica del dipendente
nel Comune in cui lo stesso presta l’attività, ma non anche necessaria-
mente nell’alloggio concesso.
UNICO 740/2013: casi pratici
160
2.8. Quadro RP – Oneri deducibili e detraibili
2.8.1. Detrazioni spese mediche solo per familiari a carico
… Un contribuente vive con una ragazza, senza reddito e che è nel
proprio stato di famiglia. La ragazza nel 2012 non ha percepito reddito.
Può essere considerarla a carico del contribuente in modo che si possa
detrarre le sue spese mediche che comunque sono state pagate dallo
stesso?
… Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della fa-
miglia che nel 2012 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o
inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi
con il contribuente o residenti all’estero:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
UNICO 740/2013: casi pratici
161
i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affi-
liati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di
età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio
gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detra-
zione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a
condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudizia-
ria:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
i discendenti dei figli;
i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Pertanto se tale persona presente nello stato famiglia del contribuente,
rientra in tali categorie citate, le detrazioni per spese sostenute sono
possibili, in caso contrario no.
Per usufruire del beneficio, occorre essere in possesso della documenta-
zione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o
scontrino). In particolare, per i medicinali occorre essere in possesso del-
la fattura o dello “scontrino parlante” che indichi la natura (“farmaco” o
“medicinale”), la qualità (denominazione del farmaco), la quantità dei
beni acquistati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario del me-
dicinale.
UNICO 740/2013: casi pratici
162
2.8.2. Disabile e aliquota Iva ridotta
… Cosa deve fare il disabile per fruire dell’aliquota IVA ridotta sui
sussidi tecnici e informatici? Con riferimento alla detrazione dove va in-
dicata la spesa in unico per l’acquisto e la riparazione di veicoli.
… Per poter veder applicata l'IVA ridotta al 4% sui sussidi tecnici e in-
formatici come computer, software, telefoni vivavoce ecc. il disabile
deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documen-
tazione:
specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di
appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra
la menomazione e il sussidio tecnico e/o informatico;
certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza
di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme am-
messe (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere
permanente della stessa.
Per quanto riguarda le spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per
disabili, le suddette spese vanno indicate nel rigo RP4, dove in particola-
re si potranno indicare le spese sostenute per l’acquisto:
di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati
per le limitazioni delle capacità motorie dei disabili;
di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non veden-
ti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale
da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accom-
pagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di de-
ambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.
La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il
veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico, spetta
nei limiti di spesa di euro 18.075,99, per un solo veicolo (motoveicolo o
autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva
UNICO 740/2013: casi pratici
163
o prevalente a beneficio del disabile. La detrazione si può dividere in
quattro rate dello stesso importo:
in tal caso bisogna indicare il numero 1 nella casella a
fianco al rigo RP4, per segnalare di voler fruire della pri-
ma rata, e dopo bisogna indicare l’importo della rata
spettante.
Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2009, nel 2010 o nel 2011 e nel-
la dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni si è barrato la ca-
sella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari
importo, nella casella del rigo RP4 bisogna scrivere il numero 4, 3 o 2
per segnalare che si vuole fruire della quarta, della terza o della seconda
rata, e indicare nel rigo RP4 l’importo della rata spettante.
La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano
nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di eserci-
zio.
Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità
di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non
può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese. Si precisa
che le spese suddette devono essere sostenute entro quattro anni
dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al
raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.
2.8.3. Perdita delle rate delle spese mediche
… Vengono sostenuti in un anno spese mediche fatturate per importo
rilevante, e si opta per la rateizzazione per non perdere la capienza. Due
anni chi ha sostenuto le spese muore. Come si detraggono le rate resi-
due? Vanno perse? Il figlio erede può inserire la differenza nell'ultima
dichiarazione del “de cuius” e chiedere il rimborso? È possibile acquisire
UNICO 740/2013: casi pratici
164
le spese residue in compensazione o deve chiedere necessariamente il
rimborso?
… L’erede che presenta la dichiarazione per la persona deceduta po-
trà indicare eventualmente la rata relativa all’ultimo anno di vita del ge-
nitore con l’indicazione dell’importo al rigo RP 20 colonna 2.
Le rate residue non potranno essere recuperate perché non vi è alcuna
disposizione che preveda la trasferibilità agli eredi della parte non fruita
di spese sanitarie rateizzate in quattro anni ai sensi dell’articolo 15
comma 1 lettera c) del DPR 917/86.
Quando la dichiarazione è presentata dagli eredi, sul frontespizio del
Modello Unico devono essere indicati il codice fiscale e gli altri dati per-
sonali del contribuente deceduto. L’erede deve compilare l’apposito ri-
quadro del frontespizio “Riservato a chi presenta la dichiarazione per al-
tri”.
2.8.4. Spese per l’assistenza personale
… Quanto è il limite massimo per la detrazione delle spese relative
all’assistenza personale?
… Le spese per gli addetti all’assistenza personale vanno indicate nel
Rigo RP15 del modello Unico PF. In tale quadro possono essere indicate
spese per un importo non superiore a euro 2.100,00, sostenute per gli
addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel com-
pimento degli atti della vita quotidiana. E’ inoltre possibile fruire della
detrazione solo se il reddito complessivo non supera euro 40.000,00. Nel
limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati
assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni e l’agevolazione ACE.
UNICO 740/2013: casi pratici
165
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari a cari-
co”. Non è necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la
spesa sia fiscalmente a carico del contribuente.
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita
quotidiana i soggetti che non sono in grado, di assumere alimenti, di e-
spletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di de-
ambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non
autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continua-
tiva. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione me-
dica.
Il limite di euro 2.100,00 deve essere considerato con riferimento al sin-
golo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce
l’assistenza. Se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un fami-
liare, l’importo da indicare in questo rigo non può essere comunque su-
periore a euro 2.100,00.
Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite
allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100,00 dovrà essere ri-
partito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche
consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto
all’assistenza.
2.8.5. Spese funebri
… Un soggetto fiscalmente a carico, ha sostenuto delle spese funebri
per il funerale della madre, con ricevuta fiscale intestata a lui. Si può uti-
lizzare la detrazione per tali spese?
… La normativa fiscale riconosce la detraibilità delle spese funebri
sostenute in dipendenza della morte di familiari indicati all’articolo 433
UNICO 740/2013: casi pratici
166
del Codice civile (coniuge, figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi
e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali, i genitori e, in
loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i
generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o
unilaterali) e quelle sostenute per gli affidati o affiliati.
In Unico gli importi delle spese funebri sostenute per la morte dei fami-
liari indicati nell’art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati. Devono
essere indicati nel Rigo RP 14.
La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico. Tale limite re-
sta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più e-
venti, per ciascun decesso occorre utilizzare un nuovo modulo, compi-
lando la casella “Mod. N;” posta in alto a destra. Per ciascun decesso può
essere indicato un importo non superiore a euro 1.549,37.
2.8.6. Interessi passivi e abitazione principale
… A seguito di un acquisto della prima casa ricorrendo a un mutuo,
l'abitazione verrà cointestata al 50% con la moglie. Ai fini della detrazio-
ne degli interessi passivi, considerato che la moglie non ha reddito ed è a
carico del marito, gli stessi si possono detrarre interamente? I genitori
del marito faranno da garanti nel mutuo, possono detrarre anche loro gli
interessi passivi in caso di aiuto al pagamento delle rate?
… Nell’ipotesi in cui soltanto il marito contragga il mutuo ipotecario,
potrà detrarre interamente la quota degli interessi passivi da egli pagati
(fermo restando il limite di 4.000 euro), a nulla rilevando che la proprietà
dell’abitazione principale risulti cointestata al 50% con la moglie (circo-
lare 17/E del 18 maggio 2006). Allo stesso modo, qualora la moglie sia
anche cointestataria del mutuo, il marito potrà detrarre anche gli inte-
UNICO 740/2013: casi pratici
167
ressi passivi riferiti alla quota della prima, purché essa risulti fiscalmente
a carico del coniuge.
I genitori che prestano garanzia al finanziamento non possono benefi-
ciare della detrazione degli interessi (sebbene contribuiscano al loro pa-
gamento), in quanto non titolari della proprietà dell’immobile né del
contratto di mutuo.
Nel Modello Unico PF gli interessi passivi, oneri accessori e quote di riva-
lutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipo-
tecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale si devono indicare
nel Rigo RP 7 (Interessi mutui ipotecari per l’acquisto della abitazione
principale).
2.8.7. Gli integratori non sono medicinali
… In previsione di un intervento chirurgico, il medico ha prescritto un
integratore che si trova solo in farmacia, e il cui costo è documentato
dallo scontrino completo del mio codice fiscale. Nella dichiarazione dei
redditi si può indicare tale spesa nella casella "Spese sanitarie” quanto
viene speso nel 2012 per il prodotto in questione?
… La risposta è negativa. Qualificandosi come prodotti appartenenti
all’area alimentare, ancorché assunti a scopo terapeutico su prescrizione
di un medico specialista in ragione della loro composizione, gli integra-
tori non possono essere equiparati ai medicinali, né alle altre categorie
di prodotti che possono essere acquistati come spese sanitarie per le
quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d’imposta ai sensi degli
articoli 10, comma 1, lettera b, e 15, comma 1, lettera c, del Tuir (si veda
la risoluzione 256/E del 20 giugno 2008).
UNICO 740/2013: casi pratici
168
2.8.8. Detrazione cani guida per non vedenti
… Quali sono le agevolazioni relative alle spese sostenute per i cani
guida dei non vedenti?
… La persona non vedente in generale può:
portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per
l’acquisto del cane guida, una sola volta in un periodo di 4 anni
(salvo i casi di perdita dell’animale). La detrazione può essere
calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 238/2000) ed è fruibile dal disabile o
dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico. Può es-
sere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in
quattro quote annuali di pari importo.
fruire della detrazione forfetaria di euro 516,46 per le spese so-
stenute per il mantenimento del cane guida, senza che sia neces-
sario documentare l’effettivo sostenimento della spesa.
In Unico SP le pese per l’acquisto di cani guida vanno al rigo RP5.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo,
in tal caso si deve indicare nella casella contenuta in questo rigo il nu-
mero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l’importo
della rata spettante.
Detrazione forfetaria
Per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad
una detrazione forfetaria di euro 516,46. In questo caso bisogna andare
al Rigo RP 81 e barrare la casella per fruire della detrazione forfetaria.
La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non an-
che alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere
dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. La detra-
zione deve essere indicata nel rigo RN20.
UNICO 740/2013: casi pratici
169
2.8.9. Deducibilità contributi consortili
… Il contributo obbligatorio ai consorzi di bonifica può essere dedot-
to dalla dichiarazione dei redditi? Dove va indicato?
… L’articolo 10, comma 1, lettera a) del Tuir fa dipendere la deducibi-
lità dei contributi consortili che attengono ai beni immobili dalla natura
obbligatoria del consorzio sancita per legge o in dipendenza di provve-
dimenti della pubblica amministrazione.
Come confermato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
307/E/2002, in presenza di questi requisiti e, naturalmente, della docu-
mentazione giustificativa dell’onere, il contributo ai consorzi di bonifica
può essere portato in deduzione nella dichiarazione dei redditi.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, DRE dell’ Emilia Romagna, ha precisa-
to che la deducibilità dei contributi ai consorzi di bonifica è subordinata
alla condizione che gli stessi non siano già stati dedotti dai redditi dei
terreni che concorrono a formare il reddito complessivo. Nella stessa ri-
sposta si legge, inoltre, che “Il reddito dei terreni è determinato
dall’Agenzia del Territorio mediante operazioni di misura e stima. Mo-
mento centrale delle operazioni di stima è la formazione delle tariffe
d’estimo. Conseguentemente si suggerisce, di richiedere a tale ammini-
strazione, presso l’ Ufficio territoriale competente, se nella formazione
delle tariffe d’estimo relative ai terreni suindicati si è tenuto conto anche
dei contributi corrisposti dal proprietario al consorzio di bonifica o, se
siano state oggetto di aggiornamento”.
Pertanto, verificato questo ulteriore aspetto, si ritiene che l’onere sia de-
ducibile dal reddito del contribuente, previa indicazione nel quadro RP
di Unico ed in particolare nel rigo dedicato agli altri oneri deducibili (ri-
go RP26 di Unico 2013 codice 5).
UNICO 740/2013: casi pratici
170
2.8.10. Riscatto della laurea
… Il riscatto della laurea è deducibile? Dove bisogna indicarlo in di-
chiarazione?
… L’art. 10, comma 1 lett. e) del Tuir, prevede la deducibilità dal red-
dito dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza. Tra i contributi in questione
rientrano quelli versati facoltativamente per il riscatto degli anni di uni-
versità (circ. n. 7/2001).
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 298/2002, ha precisato che
sono deducibili anche i contributi versati ai fini della buonuscita.
La facoltà di riscatto può essere esercitata anche da chi non ha mai lavo-
rato e non è iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria. In que-
sto caso, se il laureato è fiscalmente a carico di un altro soggetto, a
quest’ultimo, in base all’art. 1, comma 77, della Legge n. 247/2007 spetta
la detrazione pari al 19% dell’importo pagato.
In unico PF 2013 il riscatto della laurea va indicato nel quadro RP sez. II,
rigo RP21.
2.8.11. Assegno di mantenimento
… Con riferimento agli assegni periodici corrisposti al coniuge, si pos-
sono dedurre anche gli assegni di mantenimento destinati ai figli?
… La sezione di Unico interessata a tale voce è il rigo RP22 relativo
agli Assegni periodici corrisposti al coniuge in tale rigo bisogna indicare:
nella colonna 1 il codice fiscale del coniuge al quale sono stati cor-
risposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del codice
fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione;
UNICO 740/2013: casi pratici
171
nella colonna 2 l’importo degli assegni periodici corrisposti al co-
niuge, anche se residente all’estero, in conseguenza di separa-
zione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di
matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabi-
liti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Non si possono dedurre e quindi, non si devono indicare gli assegni o la
parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli, se il provvedi-
mento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota dell’assegno peri-
odico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli,
l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.
Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge
separato.
2.8.12. Detrazione cure mediche all’estero
… Vengono effettuate delle prestazioni mediche all’estero, in più vi
sarà anche un futuro intervento chirurgico. Le spese mediche che sono
state effettuate e che si dovranno ancora sostenere sono deducibili in
Unico?
… Le spese sanitarie, sostenute all’estero da un contribuente fiscal-
mente residente in Italia, se adeguatamente documentate, danno la pos-
sibilità di fruire della detrazione fiscale del 19% prevista per spese della
stessa natura sostenute sul territorio nazionale e anche per queste deve
essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamen-
te quietanzata. Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al sog-
giorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere compu-
tate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spe-
se sanitarie.
UNICO 740/2013: casi pratici
172
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una
traduzione in italiano.
In particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tede-
sco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuen-
te e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indi-
cate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provin-
cia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è
scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno
può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contri-
buente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla
minoranza slovena.
Le spese che danno diritto alla detrazione del 19% vanno indicate nella
sezione I del quadro RP di Unico PF 2013.
2.8.13. Spese mediche con causale generica
… Viene rilasciata una fattura relative alle spese per un intervento
chirurgico con diverse voci, e alcune descritte come “spese forfettarie
ospedaliere” Tali spese forfettarie riferite all'intervento chirurgico, si
possono riportare al rigo RP1 (spese sanitarie) di Unico?
… Ai fini Irpef, sono detraibili le spese sostenute per prestazioni chi-
rurgiche (compresi gli interventi di piccola chirurgia) e le spese diretta-
mente collegate agli interventi chirurgici.
In particolare, sono detraibili le spese per il ricovero, i medicinali indi-
spensabili all’intervento, per l’utilizzo della sala operatoria, nonché le
spese connesse all’intervento (anestesia, acquisto plasma, eccetera).
UNICO 740/2013: casi pratici
173
Per beneficiare della detraibilità, le spese devono essere sostenute per
interventi chirurgici necessari per un recupero della normalità sanitaria
e funzionale della persona o per interventi tesi a riparare inestetismi, sia
congeniti sia talvolta dovuti a eventi pregressi di vario genere, comun-
que suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone (circolare 28
gennaio 2005, n. 4/E ).
Causale generica
Ciò premesso, data la presenza in fattura di una causale generica e l'as-
soggettamento a Iva, le sopra citate (forfettarie) spese non potranno es-
sere inquadrate tra le spese sanitarie indicabili al rigo E1 del modello
730 o al rigo RP1 del modello Unico PF.
2.8.14. Detrazioni in caso di decesso di un genitore
… Nella dichiarazione dei redditi (Unico 2013), si possono aggiungere
alle mie spese mediche quelle di mio figlio (e le spese universitarie) per-
ché, deceduto il padre ad agosto 2012, ora è a mio carico al 100% da set-
tembre?
Nel 730 di mio marito, che dovrò presentare in sua vece, si dovrà inserire
la percentuale di carico del figlio (che compare nel Cud) per gli otto me-
si, o non si deve scrivere niente perché sarà nel mio Unico al 100%?
… Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 12 Tuir per figli a carico sono
attribuite in misura del 50% a ciascun genitore, o per intero a quello con
un reddito più alto. In caso di decesso di uno dei due, la ripartizione del
50% gli va riconosciuta in proporzione ai mesi di vita, mentre l'altro
compilerà due distinti righi del pertinente quadro familiari a carico in cui
distinguere, sempre su base mensile, la percentuale del 50% e del 100%.
UNICO 740/2013: casi pratici
174
Al contrario, le spese sostenute a favore del figlio non devono rispec-
chiare la medesima rigorosa ripartizione e possono essere detrat-
te/dedotte integralmente dal genitore superstite, che provvederà ad an-
notare sui documenti giustificativi di aver sostenuto l'onere nell'intera
misura.
2.8.15. Termine perentorio per il trasferimento della dimora
… È possibile detrarre gli interessi sul mutuo prima casa, essendo de-
corso più di un anno tra il rogito e il trasferimento della residenza?
… La risposta è negativa. Il termine entro il quale l’immobile deve es-
sere adibito a dimora abituale (la residenza anagrafica non costituisce
una condizione imprescindibile) è perentorio e la sua inosservanza com-
porta la perdita del diritto alla detrazione degli interessi passivi derivanti
dal relativo mutuo. In proposito, la lettera b), comma 1, articolo 15 del
Tuir prescrive che il predetto utilizzo deve avvenire entro un anno
dall’acquisto dell’unità abitativa oppure, nell’evenienza in cui essa sia
oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, non oltre i due anni
dall’acquisto stesso.
UNICO 740/2013: casi pratici
175
2.9. Quadro RP – Interventi di recupero del patrimonio edilizio
2.9.1. Pluralità di interventi
… Per le ristrutturazioni edilizie ai sensi del articolo 16-bis del TIUR
l’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione spettan-
te è fissato a Euro 48.000 (ovvero 96 mila euro fino al 30 giugno 2013).
Tale limite ha valenza annuale anche in riferimento a differenti interven-
ti effettuati sullo stesso immobile?
Ad esempio se viene realizzato nello stesso anno e per lo stesso immobi-
le un box auto e un ascensore per l'eliminazione delle barriere architet-
toniche. Qual è il tetto per la detrazione?
… Nell’ipotesi di una pluralità di interventi sullo stesso fabbricato, il
limite dei 96.000 euro, previsto ai fini dell’applicazione della detrazione
deve intendersi riferito autonomamente a ciascuno intervento (articolo
2, co. 15, legge 203/2007). Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, al-
cune precisazioni anche in merito al calcolo da effettuare nel caso in cui
nello stesso anno, oltre alla prosecuzione di precedenti interventi, si ini-
zino nuovi lavori agevolati sullo stesso immobile. In tale ipotesi, la stessa
UNICO 740/2013: casi pratici
176
Agenzia ha precisato che l’importo di spesa, su cui calcolare la detrazio-
ne spettante, non può comunque e complessivamente superare il tetto
massimo stabilito dalla legge (96.000 euro). Pertanto, se nello stesso an-
no vengono ad esser sostenute spese per due differenti interventi la de-
trazione massima complessiva è pari a 96.000 euro. Al contrario, se i due
interventi sono eseguiti in anni differenti, la detrazione complessiva
commisurata raddoppia.
2.9.2. Benefici fiscali per la ristrutturazione
… In cosa comprendono i benefici previsti per le ristrutturazioni degli
immobili previste dalla legge? Come funzionano e in che tempistica so-
no valide?
… Per quanto riguarda i benefici previsti per gli oneri sostenuti per ri-
strutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati
nel territorio dello Stato, a seguito delle novità introdotte dal decreto
legge n. 83 del 2012, i contribuenti possono usufruire delle seguenti de-
trazioni:
per il periodo d’imposta 2012:
La detrazione del 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno
2012, per un ammontare massimo di 48.000 euro;
La detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012
al termine del periodo d’imposta, per un ammontare massimo di
96.000 euro, al netto delle spese già sostenute alla predetta data,
comunque nei limiti di 48.000 euro, per le quali resta ferma la de-
trazione del 36%.
Per il periodo d’imposta 2013:
la detrazione del 50% per le spese sostenute dall’inizio del perio-
do d’imposta fino al 30 giugno 2013, per un ammontare massimo
UNICO 740/2013: casi pratici
177
di 96.000 euro, tenendo conto in caso di mera prosecuzione dei
lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti;
la detrazione del 36% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013,
per un ammontare massimo di 48.000 euro.
L’ammontare complessivo della spesa va suddiviso fra tutti i soggetti che
l’hanno sostenuta e che hanno diritto alla detrazione.
Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione
di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo
delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei mede-
simi anni, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è
già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo
previsto.
2.9.3. Soggetti beneficiari dei bonus fiscali
… Chi può beneficiare della detrazione relativa alle spese di ristruttu-
razione?
… Beneficiano della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i
contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche,
residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non so-
lo ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti rea-
li/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che
ne sostengono le relative spese:
proprietari o nudi proprietari;
titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione
o superficie);
locatari o comodatari;
soci di cooperative divise e indivise;
UNICO 740/2013: casi pratici
178
imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni
strumentali o merce;
soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in
forma associata (società semplici, in nome collettivo, in acco-
mandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familia-
ri), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o
detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spe-
se e siano a lui intestati bonifici e fatture.
In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta
anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario
dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
2.9.4. Bonifico non riconosciuto
… Viene effettuato un pagamento tramite bonifico (on line) per avva-
lersi della detrazione del 36 per cento. La banca del beneficiario, non ri-
conoscendo il bonifico come un bonifico fiscale (per motivi di formato,
ma non carente dei requisiti), non applica la ritenuta del 4 per cento. Ta-
le bonifico va considerato irregolare con la relativa comporta la perdita
del diritto alla detrazione fiscale? Se sì, può l'ordinante obbligare il be-
neficiario alla accettazione della ripetizione del pagamento (con relati-
va restituzione della somma doppiamente pagata)?
… Per lavori di ristrutturazione edilizia, non può essere riconosciuto il
diritto alla detrazione Irpef nell’ipotesi in cui
il bonifico bancario/postale, effettuato per il pagamento delle spese so-
stenute, sia carente dei requisiti richiesti dalla norma ovvero causale del
UNICO 740/2013: casi pratici
179
versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di
partita Iva del beneficiario del pagamento.
In ordine alle modalità operative di pagamento delle spese per le quali è
riconosciuto il diritto alla detrazione, con la risoluzione 55/E/2012,
l’Agenzia delle Entrate supera un proprio precedente orientamento (e-
spresso nella circolare 24/E/2004 e nelle risoluzioni 300/E/2008 e
353/E/2008), negando la possibilità di fruire dell’agevolazione fiscale
qualora il bonifico bancario/postale sia carente dei requisiti richiesti dal-
la norma. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 55/E/2012, ha nega-
to il diritto alla detrazione, chiarendo che la carenza dei requisiti nel bo-
nifico bancario/postale pregiudica la possibilità alle banche e alle Poste
italiane Spa di operare la ritenuta fiscale a titolo di acconto dell’imposta
sul reddito dovuta dai beneficiari del pagamento, adempimento intro-
dotto dal 1° luglio 2010.
Di conseguenza, precisa l’amministrazione, non sarà possibile fruire del-
la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora
il bonifico sia carente dei dati identificativi delle parti (partita Iva o codi-
ce fiscale) o non sia indicata la causale del versamento (legge 449/1997).
Ripetizione del pagamento
Resta inteso che la detrazione potrà essere riconosciuta nel caso in cui il
contribuente proceda alla ripetizione del pagamento all’impresa vendi-
trice con un nuovo bonifico bancario/postale, nel quale siano stati inseri-
ti correttamente tutti i dati richiesti dalla norma.
Nel caso posto in domanda, sembra invece che i dati indicati siano com-
pleti e siano stati indicati nello spazio diverso nel modello del bonifico
(comunicazione del beneficiario) e il bonifico non sia stato riconosciuto
solo per motivi di formato.
Pertanto, la banca ricevente il bonifico avrebbe potuto effettuare la rite-
nuta prima dell’accredito nel conto dell’impresa. In ogni caso, la possibi-
UNICO 740/2013: casi pratici
180
lità di ripetizione dell’operazione con annullamento della precedente è
fatta in accordo con l’impresa e non è obbligatoria per legge.
2.9.5. Impianto fotovoltaico e detrazione del 36%-50%
… Le spese sostenute per l’acquisto/installazione di un impianto fo-
tovoltaico per la produzione di energia elettrica possono usufruire della
detrazione IRPEF 36%-50%
… La risposta è affermativa in particolare dal 2012 è possibile usufrui-
re della detrazione del 36% (50% dal 26.6.2012) per le spese finalizzate
al risparmio energetico previste dalla lett. h) comma 1 dell’articolo 16-
bis del Tuir. Relativamente alle spese sostenute per
l’acquisto/installazione, su un edificio residenziale, di un impianto foto-
voltaico per la produzione di energia elettrica, recentemente l’Agenzia
delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013, ha fornito al-
cuni importanti chiarimenti. Con riguardo agli impianti fotovoltaici era
sorto il dubbio se gli stessi potessero rientrare nel disposto della citata
lett. h) dell’articolo 16-bis del TUIR, e pertanto beneficiare
dell’agevolazione del 36%-50%, considerato che la norma fa riferimento
alle opere finalizzate al conseguimento “di risparmi energetici”, mentre
detti impianti sono finalizzati alla produzione di energia elettrica.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che
“l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di ener-
gia elettrica, in quanto basati sull’impiego della fonte solare e,
quindi, sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, rientri
nell’ambito della lett. h) …”.
Alla luce di ciò, quindi, le spese sostenute per l’acquisto/installazione di
un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, rientran-
UNICO 740/2013: casi pratici
181
do nella previsione di cui alla lett. h) del comma 1 del citato art. 16-bis,
e beneficiano della detrazione IRPEF del 36% - 50%.
Al fine del riconoscimento della detrazione è necessario che l’impianto
fotovoltaico sia posto direttamente a servizio dell’abitazione e che quin-
di lo stesso sia stato installato per far fronte al fabbisogno energetico
della stessa (ossia, per usi domestici).
La detrazione non spetta in presenza di un impianto di potenza superio-
re a 20 kw, ovvero non posto al servizio di un’abitazione ancorché di po-
tenza pari o inferiore a 20kw, in quanto tale fattispecie configura eserci-
zio di un’attività commerciale.
2.9.6. Sostituzione parte degli impianti elettrici
… In una abitazione, vengono sostituite prese elettriche e interruttori
installati da oltre 30 anni. Viene acquistato il materiale (prese, interrut-
tori e placche esterne), effettuato il pagamento tramite regolare bonifi-
co e l’istallazione viene fatta dal proprietario. Si può fruire delle detra-
zioni previste per le ristrutturazioni?
… La sostituzione delle prese elettriche e degli interruttori in genere è
considerata come un intervento di manutenzione ordinaria e non straor-
dinaria e, come tale non fruisce della detrazione del 50%. Tali interventi,
infatti, rientrano tra quelli detraibili solo se effettuati su parti comuni
condominiali, mentre sono esclusi per i lavori interni delle singole unità
immobiliari. Nel caso invece tali lavori facciano parte nell’ambito del ri-
facimento dell’impianto elettrico, si rientra sicuramente nella manuten-
zione straordinaria. In tal caso, anche il semplice acquisto dei materiali
fruisce della detrazione del 50%, essendo espressamente agevolate an-
che le spese di acquisto dei materiali in caso di lavori eseguiti in econo-
mia (cioè direttamente dal proprietario). Le spese sostenute per l'acqui-
UNICO 740/2013: casi pratici
182
sto delle nuove prese potrebbero essere agevolate, in senso lato, in
quanto intervento di adeguamento a norma dell'impianto elettrico pree-
sistente, ma sul punto non vi è un chiaro pronunciamento dell' Agenzia
delle Entrate.
2.9.7. Agevolate le opere per l’allacciamento del gas
… Viene sostituita una caldaia termica esistente, funzionante a gaso-
lio, con un'altra, alimentata a metano, con collegamento nuovo alla rete
gas. Il costo per l'allacciamento alla rete del gas (scavi, ecc.) rientra, uni-
tamente al resto dell'impianto (tubazioni più caldaia) nella detrazione
50%-36%?
… Con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione
dell’intervento di scavo, accessorio alla sostituzione della caldaia e delle
tubazioni la risposta è positiva. Si ricorda infatti che le spese agevolate
con la detrazione Irpef del 36%-50% sono, quelle strettamente connesse
alla realizzazione dell’intervento di recupero edilizio, quali, ad esempio,
quelle relative alla progettazione e all’esecuzione dei lavori, all’acquisto
dei materiali, agli oneri di urbanizzazione, a perizie e sopralluoghi. Tra
queste, si ritiene che non possano essere invece compresi anche gli e-
ventuali contributi pagati dal contribuente per l’allacciamento alla rete
del gas, in quanto tali spese non sono in realtà strettamente inerenti ai
lavori di recupero agevolati, quanto piuttosto rappresentano degli im-
porti corrisposti per l’attivazione di utenze. Nel caso di specie, fermo re-
stando l’assolvimento degli adempimenti previsti (cioè pagamento con
bonifico bancario o postale), la detrazione può essere fruita per le spese
relative ai lavori edili necessari all’allacciamento alla rete del gas, ecce-
zion fatta per l'eventuale contributo per l’allacciamento alla rete pubbli-
ca dei servizio.
UNICO 740/2013: casi pratici
183
2.9.8. Casa senza riscaldamento
… Si vuole installare un camino a legna in una casa priva di riscalda-
mento. Si possono usufruire le agevolazioni fiscali previste del 50%?
… La risposta è affermativa. La installazione di un camino è comun-
que un intervento che comporta il conseguimento di un risparmio ener-
getico dell’unità immobiliare e come tale, fruisce della detrazione del
36%-50% (articolo 16-bis del Tuir, DPR 917/1986, e articolo 11 del D.L.
83/2012, convertito in legge 134/2012), anche se l’immobile non era
provvisto originariamente di un impianto di riscaldamento.
Si ricorda che la presenza del riscaldamento è indispensabile ai fini
dell’applicazione della detrazione del 55%, ai fini del 36%-50% invece è
sufficiente il miglioramento termico, realizzato anche con l’installazione
di un camino a legno senza un impianto di riscaldamento preesistente.
2.9.9. Trasformazione dell’impianto
… La trasformazione dell'impianto di riscaldamento da Gpl a metano
permette la detrazione Irpef, sia per quanto riguarda il risparmio energe-
tico (55%) sia la ristrutturazione edilizia (50%)? Oppure bisogna sostituire
anche la caldaia?
… Nel caso di specie, si rende applicabile la sola detrazione del 50% e
non quella del 55 per cento. Tra gli interventi che fruiscono del 55%,
rientrano anche quelli per la sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale (riscaldamento) mediante l’installazione di caldaie a conden-
sazione, con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per
tali interventi, il valore massimo della detrazione è pari a 30.000 euro
(decreto attuativo del 19 febbraio 2007). Per poter beneficiare della de-
trazione del 55%, però, è necessaria la sostituzione della caldaia con una
a condensazione e l’adeguamento di tutto l’impianto di trasmissione,
UNICO 740/2013: casi pratici
184
mentre non è sufficiente il passaggio dall’impianto da Gpl a metano che,
invece, fruisce della detrazione del 50%
A tal fine, basta pagare le fatture con bonifico e inserire i dati catastali
dell’immobile in sede di dichiarazione dei redditi.
2.9.10. Ripartizione della detrazione
… Come va ripartita la detrazione?
… La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari
importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2011, i contribuenti di età
non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione, rispettiva-
mente, in cinque o tre rate annuali di pari importo. È necessario, però,
essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa og-
getto di intervento. Non può beneficiare di tale ripartizione, per esempio,
l’inquilino.
Dal 1° gennaio 2012 non è più prevista questa diversa modalità di ripar-
tizione.
2.9.11. Variazione delle unità abitative
… Un immobile è composto da due unità entrambe senza rendita, e
appartenenti alla categoria "collabenti" (F3). Con lavori di manutenzione
straordinaria si vogliono realizzare due posti auto e due appartamenti
(uno per piano). L'agevolazione può riguardare un solo appartamento o
tutti e due, visto che si va a ristrutturare quello che era un solo apparta-
mento, ma che, catastalmente, non risulta tale. Si devono tenere divisi,
tra le diverse nuove unità, gli importi spesi o se è possibile un unico con-
teggio cumulativo.
UNICO 740/2013: casi pratici
185
… L’Agenzia delle Entrate (circolare 121/E del 1998), ha precisato
che, nell’ipotesi di intervento con variazione del numero delle unità im-
mobiliari abitative (per esempio, da due, abitazione e cantina, a quattro,
cioè due abitazioni e due posti auto, come nel caso in questione), la de-
trazione del 36%-50% (ex articolo 16-bis del Tuir, DPR 917/1986, e artico-
lo 11 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012) si applica comun-
que, con riferimento al numero delle unità immobiliari esistenti all’inizio
dell’intervento. Inoltre, occorre mantenere la separazione tra le spese
relative a ciascuna delle nuove quattro unità (fatture e bonifici separati).
Si consiglia di conservare la eventuale documentazione di supporto, che
possa consentire, all’Agenzia delle Entrate, una ricostruzione del riparto
delle spese a posteriori. Occorre anche tenere conto che, nell’ipotesi di
contestuale intervento tra abitazione e pertinenza, il limite va riferito u-
nitariamente alle due unità immobiliari. Infatti, con la risoluzione 181/E
del 29 aprile 2008, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità di
calcolo delle spese sostenute ai fini del 36%, in caso di interventi di re-
cupero riguardanti sia l’abitazione sia le pertinenze. In particolare,
l’Amministrazione Finanziaria ha specificato che, per gli interventi di re-
cupero eseguiti contemporaneamente sull’abitazione e sulle pertinenze,
anche se accatastate separatamente, si applica il limite unitario di
48.000/96.000 euro, senza potere computare un limite autonomo per gli
interventi relativi alle pertinenze. In particolare, con la risoluzione
124/E/2007, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in virtù di quanto
stabilito dall’articolo 35, comma 35-quater, della legge 248/2006, a parti-
re dal 1° ottobre 2006, il limite di spesa per interventi effettuati conte-
stualmente su abitazioni e pertinenze opera per “unità abitativa e sue
pertinenze unitariamente considerate”.In sostanza, nel caso di specie, il
limite massimo cui commisurare la detrazione è pari, sino al 30 giugno
2013 al 50% di un importo massimo di 96.000 euro, in quanto, pur trat-
tandosi di unità collabenti non accatastate, si è comunque in presenza di
UNICO 740/2013: casi pratici
186
un fabbricato di tipo abitativo e di una cantina da considerare pertinen-
za dell’abitazione.
2.9.12. Dati catastali in Unico
… Dove vanno indicati in Unico gli identificativi catastali?
… Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio
iniziati a partire dal 2011, vanno indicati nella dichiarazione dei redditi i
dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fru-
ire della detrazione del 36 per cento o del 50 per cento. Deve essere
compilata anche la colonna 10 della sezione della precedente sezione
III-A.
La presente sezione deve essere compilata nella dichiarazione dei reddi-
ti relativa all’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa o, comun-
que, nella prima dichiarazione in cui si fruisce della detrazione per gli in-
terventi di recupero del patrimonio edilizio.
Non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immo-
bili nelle dichiarazioni dei redditi in cui vengono riportate le successive
rate della detrazione.
Se i righi disponibili non sono sufficienti va compilato un quadro aggiun-
tivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta
in alto a destra del Modello.
2.9.13. Indicazione degli estremi di registrazione del contratto
… Quando e dove devono essere riportati in Unico gli estremi di regi-
strazione del contratto?
… Se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono
essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell’immobile (righi
UNICO 740/2013: casi pratici
187
RP51 e RP53) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazio-
ne o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo RP 54).
Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione
della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di
accatastamento (colonne da 7 a 9 del rigo RP 54).
I dati relativamente agli estremi di registrazione del contratto di loca-
zione o comodato, possono essere ricavati:
dal contratto di locazione o di comodato registrato presso
l’Ufficio;
dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione
tramite Siria, Iris, ‘Locazioni web’ o ‘Contratti online’.
2.9.14. Tapparelle anti intrusione
… Si devono sostituire delle tapparelle in plastica con delle tapparel-
le anti intrusione motorizzate. È possibile fruire della detrazione fiscale
del 50%? Posso presentare tre distinti documenti giustificativi della spe-
sa (fabbro, elettricista, fattura per l'acquisto dei motori) o è necessario
che il lavoro sia giustificato da un'unica fattura?
… La risposta è affermativa. La detrazione del 50%, si applica anche in
relazione alle opere finalizzate ad impedire il compimento di atti illeciti
da parte di terzi, quali l’installazione di tapparelle metalliche con bloc-
caggi (cioè anti intrusione, come nel caso di specie). Per fruire della de-
trazione basta pagare le fatture con bonifico bancario o postale e indi-
care in dichiarazione dei redditi gli estremi catastali del fabbricato. Se si
tratta tre diverse ditte le fatture sicuramente devono essere distinte, così
come i bonifici bancari o postali. L’ Iva, non trattandosi di beni significa-
tivi (D.M. 29 dicembre 1999) è pari al 10%, sempre che trattasi di inter-
vento eseguito su edificio residenziale (articolo 2, comma 11, legge
UNICO 740/2013: casi pratici
188
191/2009). Ai fini urbanistici è sufficiente la comunicazione al comune di
esecuzione di lavori.
2.9.15. Bonus fiscale e piano casa
… Si sta ristrutturando e ampliando una casa con il “piano casa”, è
possibile beneficiare del 36-50% per il recupero dell’esistente?
… A seguito della demolizione e ricostruzione di un fabbricato con
ampliamento di volumetria, secondo le disposizioni previste dalla nor-
mativa regionale, in attuazione del piano casa è esclusa l’applicabilità
della detrazione del 36/50% riconosciuta per gli interventi di recupero
delle abitazioni.
Diversamente come nel caso di specie dove l’intervento di ampliamento
venga eseguito in base al piano casa nell’ambito di una ristrutturazione
che non comporti la demolizione dell’edificio originario, le agevolazioni
spettano soltanto per le spese riferibili ai lavori sulla porzione preesi-
stente del fabbricato .
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2011 si è
espressa a proposito dell’applicabilità delle detrazioni in presenza di la-
vori di ristrutturazione e ampliamento con o senza demolizione
dell’edificio originario, effettuati in osservanza della normativa regiona-
le in attuazione del “piano casa”.
Laddove la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esi-
stente e con ampliamento dello stesso, la detrazione del 36/50% compe-
te solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento
configura comunque una nuova costruzione.
UNICO 740/2013: casi pratici
189
2.10. Quadro RP – Interventi di riqualificazione energetica
2.10.1. Detrazione risparmio energetico
… Quali sono i limiti della detrazione del 55%?
… L’agevolazione per gli interventi sul risparmio energetico consiste
in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia
sull’Irpef che sull’Ires, in misura pari al 55% delle spese sostenute entro il
30 giugno 2013.
Più specificatamente:
per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, sono detraibili
le spese per le quali il pagamento è effettuato mediante bonifico
bancario o postale entro il 30 giugno 2013 (per unico 2013 entro il
31/12/2012);
Per interventi di risparmio energetico realizzati nel 2007 la detrazione
andava ripartita in tre quote annuali di pari importo, la prima riportata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2007 e le altre due nei due periodi d’imposta successivi.
Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2008, la detrazione poteva es-
sere ripartita in un numero di quote annuali, di pari importo, tra tre e
dieci, su scelta irrevocabile del contribuente da esprimere all’atto della
prima detrazione.
Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, la
detrazione andava ripartita in cinque quote annuali, di pari importo.
UNICO 740/2013: casi pratici
190
Per gli interventi effettuati a partire dal 2011, è obbligatorio ripartire la
detrazione in dieci rate annuali.
2.10.2. Mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate (lavori
pluriennali)
… Nel 2012 sono stati terminati alcuni lavori di ristrutturazione di un
immobile iniziati nel 2010. Sono stati sostituiti anche gli infissi esistenti
con altri di maggior risparmio energetico, pagando, nel mese di ottobre
2011, la ditta che ha eseguito i lavori con il bonifico necessario per avere
le agevolazioni per risparmio energetico (55%). Non avendo inviato nel
2012 alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate e non avendo frui-
to di alcuna detrazione Irpef nel 2012, si può ancora beneficiare di tali
agevolazioni, inviando la prescritta documentazione nei novanta giorni
dalla fine dei lavori all’ Enea?
… Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, è
stato approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni e
le modalità di trasmissione, da presentare all'Agenzia delle Entrate, nel
caso in cui il contribuente abbia sostenuto spese per interventi di riquali-
ficazione energetica, agevolati con la detrazione del 55%, e che si pro-
traggono in più periodi d’imposta. Tale modello, da presentare entro 90
giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto
inizio, deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in
via telematica, direttamente dal contribuente, o tramite intermediari
abilitati.
La comunicazione deve essere inviata per:
i lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunica-
re le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in
cui i lavori sono terminati;
UNICO 740/2013: casi pratici
191
per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta,
occorre inviare un modello per ciascun periodo d’imposta.
La comunicazione non deve essere presentata:
se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo
d’imposta;
se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non
sono state sostenute spese.
Nel caso posto in domanda, i lavori che fruiscono del 55% sono iniziati e
finiti nel 2011. Tuttavia, siccome i lavori complessivi sul fabbricato sono
terminati nel 2012, la comunicazione doveva essere inviata.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 21/E/2010, ha chiarito che il
mancato, o tardivo, invio della comunicazione da trasmettere in caso di
lavori pluriennali non comporta la decadenza dall’agevolazione, ferma
restando l’applicazione della sanzione in misura fissa (da 258 euro a
2.065 euro), prevista dall’articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/1997, per
l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme
tributarie.
Pertanto, risultano comunque detraibili le quote ai fini del 55%, ivi com-
presa quella non detratta in sede di dichiarazione dei redditi 2012 (i pa-
gamenti sono stati fatti ad ottobre 2011).
In particolare, la prima rata del 55% non detratta andrà richiesta a rim-
borso ai sensi dell'articolo 38 del DPR 602/73, mentre le altre quote di
detrazione opereranno a partire dalla dichiarazione 2013 (relativa al
2012). La comunicazione all'Enea sarà sostituita dal pagamento della
suddetta sanzione amministrativa.
UNICO 740/2013: casi pratici
192
2.10.3. Comunicazioni all’ENEA
… Per fruire delle detrazioni fiscali del 55% cosa occorre inviare
all'ENEA? Come posso sapere se la mia domanda è stata accettata?
… La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni dal
termine dei lavori debba essere trasmessa all’ Enea per via telematica
tramite l'applicativo raggiungibile dalla homepage del proprio sito, la
documentazione costituita dall’Attestato di qualificazione energetica
(Allegato A al “decreto edifici”) e la scheda descrittiva degli interventi
realizzati (Allegato E) o in alcuni casi, una documentazione semplificata,
costituita dal solo Allegato E (nel caso di sostituzione di impianti termici)
o da una sola scheda informativa semplificata (Allegato F, nel caso di so-
stituzione di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pan-
nelli solari). Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente
da ENEA una ricevuta informatica con il CPID (Codice Personale Identifi-
cativo), valida a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto invio. Non sono
previsti altri riscontri da parte di Enea, né in caso di invio corretto, né in
caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviate as-
severazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, e do-
cumentazione varia, che invece deve essere conservata a cura dell'uten-
te ed esibita in caso di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle En-
trate. Inoltre è facoltà dell'Agenzia richiedere l'esibizione degli originali
degli Allegati inviati (A, E o F), debitamente firmati e datati. L'allegato A
inoltre deve essere necessariamente firmato e timbrato dal tecnico abili-
tato a certificare il rispetto dei requisiti richiesti all'impianto per accede-
re alle detrazioni.
UNICO 740/2013: casi pratici
193
2.10.4. L’asseverazione delle certificazioni
… Chi può firmare l'asseverazione di un intervento e l'attestato di
qualificazione o certificazione? Tali spese sono detraibili?
… La documentazione prevista dal decreto (asseverazione e attestato
di qualificazione energetica) può essere redatta da un qualsiasi tecnico
abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle com-
petenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo spe-
cifico Ordine o Collegio professionale.
Tuttavia, nelle regioni in cui vige una legislazione regionale più restritti-
va, i tecnici sono soggetti a detta legislazione. Le parcelle dei professio-
nisti sono anch'esse detraibili al 55%.
2.10.5. Soggetti ammessi alla detrazione e reddito insufficiente
… In una abitazione si vuole sostituire finestre e infissi, Visto che la
proprietaria (moglie) non ha la possibilità di beneficiare delle agevola-
zioni per il reddito insufficiente può il marito pagare le spese di ristrut-
turazione e richiedere poi la relativa detrazione?
… La risposta è affermativa. I soggetti ammissibili alla detrazione so-
no i proprietari, locatari o comodatari che sostengono le spese per l'ese-
cuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o su parti di esse di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché
con impianto di riscaldamento. Esistenti sono gli immobili accatastati o
con richiesta di accatastamento in corso, se l'edificio non è esistente, non
è concessa l'agevolazione. Nel caso di immobili residenziali, a questi
possono aggiungersi anche i familiari conviventi (il coniuge, i parenti en-
tro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
UNICO 740/2013: casi pratici
194
2.10.6. Rifacimento del tetto agevolato al 55%
… Si possiedono degli immobili di categoria C/3 e C/1, ma da privato.
Si può beneficiare dell’agevolazione fiscale del 55% a seguito della sosti-
tuzione della copertura in eternit?
… Trattandosi di fabbricati accatastati in C/3 e C/1 non si rende appli-
cabile la detrazione del 50%. Il rifacimento della copertura, a prescinde-
re dalla rimozione della copertura in eternit, può fruire a determinate
condizioni della detrazione del 55% (articolo 4, comma 4, legge 22 di-
cembre 2011, n.214, di conversione in legge del D.L. 201/2011 e articolo
11, legge 134/2012, convertito in legge 134/2012) per gli interventi di ri-
qualificazione energetica (struttura opaca orizzontale).
La detrazione in tal caso è subordinata al conseguimento, al termine
dell’intervento, di una riduzione della trasmittanza termica utile U delle
strutture componenti l’involucro edilizio, in base ai valori riportati nelle
tabelle di cui all’allegato B del decreto 11 marzo 2008.
Per tale categoria di interventi, il limite massimo di detrazione è pari a
60.000 euro.
Entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori occorre inviare all’ Enea la
prescritta documentazione (asseverazione, certificazione energetica e
scheda informativa sull’intervento, rilasciati dal tecnico abilitato).
2.10.7. La detrazione del 55% in Unico PF
… Quali sono le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del
55%
… Nella sezione del modello Unico PF quadro RP sezione IV, vanno
indicate le spese sostenute nell’anno 2012 e/o negli anni dal 2008 al
2011 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esi-
UNICO 740/2013: casi pratici
195
stenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, per cui spetta la de-
trazione d’imposta del 55 per cento.
Per le spese sostenute nel 2011 e nel 2012 la detrazione va ripartita in
dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per
ciascuna tipologia di intervento effettuato).
Per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 la detrazione è ripartita in
cinque rate annuali.
Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quel-
le scelte (da tre a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero
delle rate (cinque).
Le tipologie di interventi previste sono:
→ riqualificazione energetica di edifici esistenti;
→ interventi sull’involucro di edifici esistenti;
→ installazione di pannelli solari;
→ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso
in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal paga-
mento dell’ICI, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la
fase di costruzione dell’immobile.
2.10.8. Riqualificazione energetica
… Cosa si intende per interventi di riqualificazione energetica?
… Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli di-
retti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per
soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio che permet-
tono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizza-
UNICO 740/2013: casi pratici
196
zione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori indi-
cati nelle tabelle di cui all’allegato C del citato decreto del 19/2/2007.
Rientrano in tale tipo di intervento la sostituzione o l’installazione di im-
pianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a
condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscalda-
mento, con caldaie a biomasse gli impianti di cogenerazione, rigenera-
zione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi
le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi
descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua cal-
da, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti).
Per gli interventi realizzati a partire dall’anno 2008, l’indice di prestazio-
ne energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superio-
re ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
marzo 2008;
2.10.9. Cumulabilità del 55%
… Viene ristrutturato un immobile dopo un evento simico benefician-
do degli incentivi per la ricostruzione posto terremoto. Adeguando
l’immobile alle nuove disposizioni normative in campo energetico, è
possibile usufruire anche delle detrazioni del 55% dell’IRPEF?
… L’Art. 10 del “decreto edifici” al comma 1,sostiene che le detrazioni
in oggetto “non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da
altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui
all’Art. 1, commi da 2 a 5”.
Il che significa che nel caso in cui per la stessa opera (e quindi per la
stessa spesa), si possa usufruire di più detrazioni previste da normative
nazionali (ad esempio quelle del 55%, del 36% o altri incentivi diversa-
UNICO 740/2013: casi pratici
197
mente finalizzati), non essendo questi cumulabili, l’utente deve scegliere
di avvalersi di una di queste agevolazioni.
Qualora invece tali incentivi interessino opere diverse (sia pure
nell’ambito del medesimo intervento di riqualificazione edilizia) e, in re-
lazione ad ognuna di esse, competa una diversa agevolazione, il contri-
buente potrà beneficiare dell’agevolazione prevista di volta in volta per
ciascuna di esse.
Così ad esempio, se il contribuente effettua lavori di rifacimento del tet-
to, rientranti solo nell’ambito agevolativo della ricostruzione a seguito di
eventi sismici e, allo stesso tempo, interventi di installazione di pannelli
solari interessati soltanto dalla detrazione del 55%, egli potrà beneficia-
re, per il primo intervento, dell’agevolazione post-sisma e, per il secondo,
della detrazione del 55%.
2.10.10. Rettifica della scheda informativa
… Si può rettificare la scheda informativa sugli interventi realizzati?
… La scheda informativa deve contenere i dati identificativi del sog-
getto che ha sostenuto le spese, dell’edificio su cui i lavori sono stati e-
seguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che
ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese
professionali, e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del termine pre-
visto per l’invio, eventuali errori commessi nella compilazione della
scheda informativa.
Si possono correggere, errori materiali sui dati anagrafici del contribuen-
te e dei beneficiari della detrazione, i dati identificativi dell’immobile
oggetto di intervento, gli importi di spesa indicati in misura non corri-
spondente a quella effettiva. In ogni caso, la comunicazione in rettifica
UNICO 740/2013: casi pratici
198
della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in
detrazione.
Non è necessario rettificare la scheda informativa quando è stato indica-
to un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della
fattura, o non è stato segnalato che possono aver diritto alla detrazione
più contribuenti. In questi casi, infatti, è sufficiente che il contribuente
che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei
documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui ta-
le onere è stato effettivamente sostenuto. Poiché la detrazione compete
solo per le spese effettivamente sostenute, in caso di sconti o abbuoni ri-
conosciuti successivamente all’invio della scheda informativa, il contri-
buente ha l’obbligo di assoggettare a tassazione separata le somme ri-
cevute a tale titolo e per le quali in anni precedenti ha fruito della detra-
zione.
2.10.11. Asseverazione del tecnico abilitato
… L’asseverazione del tecnico abilitato quando può essere sostituita
dalla certificazione dei produttori?
… Tra i documenti necessari per ottenere la detrazione vi è
l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli
interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dalle specifiche norme. In
caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio
l’asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo uni-
tario. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di fi-
nestre ed infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza non
superiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei pro-
duttori.
UNICO 740/2013: casi pratici
199
In base alle disposizioni introdotte dal D.M. 6 agosto 2009,
l’asseverazione può essere:
sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità
al progetto delle opere realizzate;
esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescri-
zioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e
relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni
competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del pro-
prietario dell’immobile o di chi ne ha titolo.
Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente
l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione.
2.10.12. Effettuazione dei pagamenti
… Come devono essere effettuati i pagamenti?
… Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il
soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.
In particolare è previsto che:
i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare
il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o
postale;
Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indi-
cati:
→ la causale del versamento;
→ il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale
è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
UNICO 740/2013: casi pratici
200
2.10.13. Documentazione da conservare
… Quali sono i documenti da conservare?
… Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed e-
sibire all’Amministrazione Finanziaria, ove ne faccia richiesta, la docu-
mentazione relativa agli interventi realizzati.
In particolare, va conservato:
il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccoman-
data postale all’Enea;
le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamen-
te sostenute per la realizzazione degli interventi;
per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del
bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il
pagamento.
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifi-
ci devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia
della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di riparti-
zione delle spese. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile,
deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso
all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
2.10.14. Detrazione per la caldaia a condensazione
… Un proprietario di un fabbricato con alcuni alloggi locati con con-
tratti convenzionati e con impianto di riscaldamento centralizzato, vuole
sostituire l'attuale caldaia a gasolio con una caldaia a condensazione
funzionante a gas. E’ possibili usufruire dell’agevolazione del 55%?
UNICO 740/2013: casi pratici
201
… Tra gli interventi che fruiscono del 55% rientrano anche quelli per
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento)
mediante l’installazione di caldaie a condensazione con contestuale
messa a punto del sistema di distribuzione. Per tali interventi, il valore
massimo della detrazione è pari a 30.000 euro. Per poter beneficiare del-
la detrazione del 55% è venuto meno l’obbligo, da parte del contribuen-
te, di acquisire l’attestato di qualificazione energetica. I soggetti interes-
sati al beneficio, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti
termici con caldaie a condensazione, sono tenuti ad acquisire la seguen-
te documentazione:
asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza
dell’intervento ai requisiti richiesti;
scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i
dati elencati nello schema di cui all’allegato E del decreto 19
febbraio 2007.
I produttori di caldaie a condensazione nel caso di impianti di potenza
nominale del focolare inferiore a 100 Kw possono fornire direttamente
l’asseverazione.
Il pagamento deve avvenire con bonifici bancari o postali a fronte delle
fatture intestate al proprietario. La scheda informativa deve essere invia-
ta telematicamente all’ Enea entro 90 giorni dal collaudo dell’intervento.
La sostituzione della caldaia fruisce in alternativa anche della detrazio-
ne del 50% (articolo 16-bis del Tuir 917/1986 e articolo 11, D.L. 83/2012,
convertito in legge 134/2012). A tal fine basta pagare le fatture con boni-
fico e inserire i dati catastali dell’immobile in sede di dichiarazione dei
redditi.
Si fa presente, in ogni caso, che non è sufficiente per fruire della detra-
zione solo sostituzione della caldaia preesistente con una condensazio-
ne, ma è necessaria anche la messa a punto del sistema di distribuzione
intervenendo anche su tutto l’impianto sino ai caloriferi all’interno delle
UNICO 740/2013: casi pratici
202
singole unità immobiliari, che devono consentire l’ottimale funziona-
mento della caldaia garantendo la non dispersione delle unità terminali.
2.10.15. Sostituzione porta d’ingresso
… E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso?E
quella del box auto adiacente?
… L'art. 2 del D.M. 11/3/08, come modificato dal D.M. 26/1/10, equipa-
ra definitivamente la trasmittanza di porte e finestre, indicate entrambe
come "chiusure apribili e assimilabili", imponendo il rispetto dei valori
indicati nell'allegato B al decreto ai fini delle detrazioni fiscali, ripren-
dendo e completando quanto già stabilito dall'art. 4 c. 4 lettera c) del
DPR 59/09.
Quindi la sostituzione di porte può essere agevolata ma condizione indi-
spensabile è che il locale protetto sia riscaldato.
Nel caso specifico, quindi,si ritiene che la sostituzione della porta del
box auto possa essere ammessa ad agevolazione solo se il locale è mu-
nito di impianto di riscaldamento.
UNICO 740/2013: casi pratici
203
2.11. Altri quadri del Modello UNICO PF – RR, RM, AC
2.11.1. Quadro RR - L’indicazione del reddito d’impresa per la
determinazione della base imponibile
… Le istruzioni di Unico 2013 nel quadro RR riportano l’indicazione
che la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costi-
tuita dalla totalità dei redditi d’impresa posseduti nel 2012. I soci di S.r.l.
iscritti alla Gestione commercianti o artigiani devono quindi indicare an-
che la parte di reddito d’impresa corrispondente alla loro quota, anche
se non distribuiti utili ai soci?
… La base imponibile sulla quale vanno calcolati i contributi previ-
denziali è data dalla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini IRPEF
per l’anno 2012. �
Per determinare la base imponibile IVS, deve essere considerata la quota
del reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini IRES, che spettereb-
be al socio in ragione della propria quota di partecipazione agli utili (ri-
portata a colonna 3 del rigo RR2 di Unico PF 2013).
UNICO 740/2013: casi pratici
204
Il dato è rilevabile dal Modello UNICO 2013 Società di capitali quadro
RN, rigo RN6, col. 2, naturalmente rapportato alla quota di partecipazio-
ne del socio nella società.
Ai soli fini previdenziali trova comunque applicazione il principio della
cosiddetta trasparenza, utilizzato ai fini reddituali nelle società di perso-
ne: la base imponibile IVS è quindi costituita dalla quota parte di reddito
IRES dichiarato dalla SRL ed attribuibile al singolo socio, indipendente-
mente dalla percezione effettiva dei relativi dividendi.
Ciascun socio di SRL iscritto alla gestione IVS deve provvedere pertanto
alla compilazione del quadro RR del Mod. UNICO 2013 PF, anche qualo-
ra il quadro RL della stessa dichiarazione non sia compilato e gli è pre-
clusa la possibilità di utilizzare il Mod. 730.
Come precisato nella Circolare INPS 12 giugno 2003, n. 102, per i soci la-
voratori di SRL, (per i quali vige l’obbligo contributivo IVS) ai fini previ-
denziali, il reddito di capitale ad essi attribuibile assume infatti la quali-
ficazione di reddito d’impresa.
Nel caso di soci che detengono partecipazioni in S.r.l. che hanno, invece,
optato per il regime della trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del Tuir, il
reddito cui fare riferimento ai fini della determinazione del contributo
IVS corrisponde alla quota di reddito imputata ai soci proporzionalmen-
te alla quota di partecipazione agli utili e alle perdite da essi detenuta.
UNICO 740/2013: casi pratici
205
Tale quota viene evidenziata dalla società nel quadro TN del Modello
UNICO SC 2013:
Tale reddito confluisce nel quadro RH, Mod. UNICO PF 2013:
Attraverso l’opzione per il regime della trasparenza fiscale di cui all’art.
116, TUIR, la società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria,
costituita esclusivamente da soci persone fisiche, viene infatti equiparata
ad una società di persone.
I redditi (o le perdite) imputati al socio dalla società partecipata traspa-
rente vanno infatti indicati nella Sezione II del quadro RH e concorrono
quindi alla formazione del reddito totale da partecipazione determinato
nella successiva Sezione III.
Pertanto, come nel caso dei soci di società di persone, il dato rilevante è
quello indicato nel rigo RH14, col. 2..
UNICO 740/2013: casi pratici
206
Va tenuto presente che se la partecipazione nella società trasparente è
detenuta nell’ambito dell’attività d’impresa e non a titolo personale, la
quota di reddito o di perdita concorre alla formazione del reddito
d’impresa nel quadro RG o RF e non nel quadro RH del Modello PF UNI-
CO 2013.
Conseguentemente, ai fini previdenziali è necessario fare riferimento u-
nicamente al reddito dell’impresa individuale determinato nei quadri RF
o RG.
2.11.2. Quadro RM ed RW – immobile estero concesso in locazione
… Delca Clara possiede un fabbricato a Praga che concede in loca-
zione a un canone per il 2012 pari a 15.000 euro (cambio medio di
25,1491 corone per 1 euro, come da Provv. AdE del 31 gennaio 2013).
L'immobile ha un costo di acquisto complessivo di euro 200.000. Nella
repubblica Ceca, l'immobile è soggetto all'imposta locale sul patrimonio
su una base imponibile corrispondente a 120.000 euro. L'imposta patri-
moniale estera pagata nel 2012 è stata pari a 300 euro.
L'imposta estera sul reddito da locazione è stata pari a 1.575 euro (15%
su un imponibile di 10.500 pari al canone al netto delle spese o di una
apposita deduzione forfettaria).
Nel modello Unico 2012 è già stata pagata l'Ivie che ora diventa un ac-
conto a seguito della legge 228/2012. Come vanno compilati i quadri RM
ed RW di UNICO PF?
… Ai fini Irpef, il contribuente deve dichiarare il reddito dell'immobile
locato nel quadro RL, rigo RL12 del modello Unico PF 2013, indicando
l'imponibile dichiarato all'estero (10.500 euro). Detto importo si somma
agli altri reddito di Clara per essere tassato con Irpef progressiva.
UNICO 740/2013: casi pratici
207
Se il canone non fosse imponibile all'estero, si indicherebbe l'importo al
netto della deduzione del 15% prevista in Italia.
Dato che l'immobile è locato, non spetta l'esenzione Irpef prevista solo
per i fabbricati non locati soggetti ad Ivie, dall'articolo 19, comma 15-ter,
del Dl 201/2011 (novità della legge 228/2012).
Il contribuente può fruire di un credito di imposta sulla base dell'imposta
sul reddito pagata all'estero (1.575 euro) compilando il quadro CR del
modello Unico.
Ai fini IVIE, va calcolata l’imposta e compilato il quadro RM di Unico
2013, sezione XV-A:
- Imponibile: 120.000 (RM30 colonna 1);
- quota di possesso 100% (RM30 colonna 2);
- periodo: 12 (RM30 colonna 3);
- imposta: (120.000 x 0,76%) = 912 (RM30 colonna 4);
- credito per imposta ceca: 300 (RM33 colonna 5);
- imposta dovuta (912 – 300) = 612 (RM30 colonna 7, da ripor-
tare a RM32 colonna 1);
- imposta versata nel modello Unico 2012: 612 euro (RM32 co-
lonna 2);
- imposta da versare: 612-612= zero (RM32 colonna 3).
Si dovrà invece versare l'acconto 2013 con le modalità ordinarie.
UNICO 740/2013: casi pratici
208
Ai fini del monitoraggio fiscale, va compilata la sezione II del quadro
RW.
Nel rigo RW4 si esporrà:
- il codice 275 corrispondente alla Repubblica ceca (colonna
1);
- il codice 15 corrispondente all'investimento immobiliare
(colonna 2)
- e l'importo di 200.000 (colonna 3) pari al costo di acquisto.
L’imposta deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto
per il versamento delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento, ai sensi
dell’articolo 17, commi 1 e 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.
E’ consentito rateizzare l’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 20 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le san-
zioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all’imposta sul valore
degli immobili situati all’estero si applicano le disposizioni previste per
l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
UNICO 740/2013: casi pratici
209
2.11.3. L’IVIE versata nel 2012 diventa acconto 2012
… Un contribuente che ha versato con F24 l’IVIE su un immobile
all’estero il 09 luglio 2012, può considerare quanto corrisposto come ac-
conto, a seguito del differimento dell’applicazione dell’imposta al 2012
grazie alla Legge di Stabilità 2013?
… Secondo le novità della Legge di Stabilità 2013, quanto è già stato
corrisposto dai contribuenti a luglio/agosto del 2012 non viene perso, ma
va considerato acconto dell'imposta dovuta per il 2012, il cui versamento
deve avvenire nel 2013, sia in acconto che a saldo, con lo stesso mecca-
nismo “acconto-saldo” del versamento del l'Irpef.
L'agenzia delle Entrate, con Provv. del 5 giugno 2012 e con Circolare
28/E del 2 luglio 2012, ha chiarito che, per il 2011, il versamento del l'im-
posta, da effettuare in un'unica soluzione, avrebbe dovuto avvenire:
- entro il 9 luglio 2012
- oppure entro il 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello
0,40%.
Inoltre, l'Agenzia aveva ritenuto che fosse possibile rateizzare l'imposta
versando in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli
interessi al 4 % annuo, a decorrere dal mese di scadenza (ma il paga-
mento avrebbe dovuto essere completato entro il mese di novembre del-
lo stesso anno di presentazione dell'Unico 2012).
Nella maggior parte dei casi, quindi, i contribuenti non dovranno versare
IVIE nel 2013 per il 2012, dato lo scomputo dell’importo versato per il
2011.
In altri casi, potrebbe succedere che i contribuenti che hanno versato I-
VIE nel 2011, non la debbano versare nel 2012: ad es. se l’immobile og-
getto di tassazione viene ceduto nel 2011. Il contribuente matura in tal
caso un credito di importo pari alla maggiore imposta versata.
UNICO 740/2013: casi pratici
210
Se dovessero versare ugualmente l’imposta va ricordato che la Risolu-
zione n. 27/E del 19 aprile 2013 ha ridenominato i codici tributo già isti-
tuiti, “4041”, “4042”, “4043”:
- “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati
all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti
nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con
modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO”;
- “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati
all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti
nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con
modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie –
SALDO”;
- “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie
detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla
L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”.
Inoltre, per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’Ivie
e dell’Ivafe dovute a titolo di acconto, la stessa risoluzione 27/E ha isti-
tuito i seguenti codici tributo:
- “4044” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati
all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti
nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con
modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RA-
TA”
- “4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati
all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti
nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con
modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA
RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”
UNICO 740/2013: casi pratici
211
- “4046” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati
all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti
nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con
modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie –
ACCONTO”
- “4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie
detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla
L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”
- “4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie
detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla
L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O AC-
CONTO IN UNICA SOLUZIONE”.
2.11.4. Soggetti passivi IVIE
… E’ tenuto a versare IVIE solo il proprietario dell’immobile all’estero
o anche chi ha un diritto reale sullo stesso?
… I soggetti passivi tenuti al versamento dell’IVIE sono le persone fisi-
che residenti nel territorio italiano:
- che siano proprietari di un immobile (fabbricato, area fabbricabi-
le e terreno a qualsiasi uso destinato) sito in un Paese diverso
dall'Italia;
- ovvero titolare di un diritto reale sull'immobile stesso (uso, abita-
zione, usufrutto, enfiteusi e superficie - invece, non è soggetto
passivo il titolare della nuda proprietà);
- il concessionario di aree di proprietà del demanio;
UNICO 740/2013: casi pratici
212
- il locatario per gli immobili anche se in corso di costruzione ov-
vero da costruire, concessi in leasing. In questo caso, il locatario è
soggetto passivo dal momento della stipula del contratto fino al-
la conclusione dello stesso.
N.B. Il solo diritto di proprietà fondiaria, denominato freehold nella legi-
slazione inglese, non ha l'obbligo di assoggettamento ad Ivie, così come
è stato precisato dalla Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 28/2012 del
2 luglio 2012.
Il concetto di residenza - Nella Circolare 28/E del 2 luglio 2012, l'agenzia
delle Entrate ha precisato che al fine di individuare la residenza delle
persone fisiche è necessario fare riferimento alla nozione contenuta
nell'articolo 2, comma 2, del Tuir.
Secondo questa norma, si considerano residenti “le persone che per la
maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della
popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la
residenza ai sensi del Codice civile”.
Criteri che, come noto, sono alternativi poiché è sufficiente che se ne re-
alizzi uno soltanto al fine di “legare” fiscalmente la residenza di una per-
sona fisica in Italia.
Inoltre, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati
o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4 mag-
gio 1999 (paragrafo 1).
2.11.5. Immobile in comproprietà all’estero
… Se un immobile all’estero è detenuto in comproprietà tra più sog-
getti, chi deve versare l’IVIE?
UNICO 740/2013: casi pratici
213
… Ovviamente, nel caso di immobili detenuti in comunione tra più
soggetti, l’imposta è dovuta da ognuno di essi in ragione della propria
quota.
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi
dell'anno nei quali si è protratto il possesso (a tal fine il mese durante il
quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni viene compu-
tato per intero - regola applicata anche ai fini IMU).
2.11.6. Base imponibile IVIE
… Cosa si calcola la base imponibile IVIE?
… L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore
dell’immobile e non è dovuta qualora l’importo dell’imposta così calco-
lata (prima di applicare le specifiche detrazioni previste) non superi
complessivamente euro 200 (come modificato dal DL 16/12).
Il valore è costituito dal:
- costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti
- e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine di cia-
scun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile.
Laddove l’immobile sia stato costruito si avrà riguardo al costo di costru-
zione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documenta-
zione.
Per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello
dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o, in
mancanza, il costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risul-
tante dalla relativa documentazione o, in assenza di documentazione, il
valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
UNICO 740/2013: casi pratici
214
Vi è notevole difficoltà nell’applicazione dell’IVIE in maniera uniforme,
date le differenti normative e i diversi istituti giuridici dei vari Paesi ove
si trovano gli immobili, con le quali ci si deve confrontare per la deter-
minazione della materia imponibile. Si giunge al paradosso che due sog-
getti che siano in possesso di due immobili identici, siti nello stesso luo-
go, in un medesimo Stato, potrebbero essere assoggettati a
un’imposizione notevolmente differente in relazione all’anno nel quale
hanno acquistato il bene e, quindi, al conseguente differente valore eco-
nomico dello stesso all’atto dell’acquisto.
Qualora l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 di-
cembre dell’anno si deve fare riferimento al valore
dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione.
costo di costruzione costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti (o cri-teri dettati dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è
situato)
VALORE IMMOBILE SOTTOPOSTO A IVIE
valore di mercato rilevabile al termi-ne di ciascun anno solare o al termi-
ne del periodo di detenzione
UNICO 740/2013: casi pratici
215
2.11.7. IVIE per immobili in Europa
… Come va determinata la base imponibile dell’IVIE per un immobi-
le sito in Europa?
… Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’UE o in Paesi ade-
renti allo Spazio economico europeo (SEE: Paesi membri dell’Unione Eu-
ropea, Norvegia e l’Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di in-
formazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione
dell’imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e ri-
valutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di
imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte de-
terminate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili so-
no pervenuti per successione o donazione.
Nel caso in cui ad uno stesso immobile siano attribuibili diversi valori ca-
tastali ai fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, deve
essere preso in considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle
imposte patrimoniali, comprese quelle di competenza di enti locali e ter-
ritoriali. Pertanto, per gli immobili nei predetti Stati si assume diretta-
mente il valore catastale, intendendosi per tale il valore dell’immobile
preso a base per la determinazione di imposte ivi dovute.
Non è, invece, utilizzabile, a tal fine, un valore che esprima il reddito
medio ordinario dell’immobile, a meno che la legislazione locale non
preveda l’applicazione di meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione
analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, idonei a consentire
la determinazione del valore catastale dell’immobile.
In mancanza del valore catastale come sopra definito, si deve fare rife-
rimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di
mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Per evitare di-
sparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in
epoche diverse, qualora la legislazione estera preveda un valore espres-
UNICO 740/2013: casi pratici
216
sivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplica-
zione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italia-
na, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore
dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio or-
dinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU (cfr. tabella 2 allegata alla
circolare).
Il percorso da seguire per capire quale valore prendere a riferimento per
la determinazione della base imponibile è fornito dalla stessa Agenzia
ed è il seguente:
UNICO 740/2013: casi pratici
217
Nella seguente Tabella 1 allegata alla Circolare vanno distinti i Paesi per
i quali:
- risulta compilata la colonna 2: si deve assumere quale base im-
ponibile IVIE il valore catastale dell’immobile utilizzato ai fini
dell’assolvimento delle imposte indicate in tale colonna;
- non risulta compilata la colonna 2 (Belgio, Francia, Irlanda e Mal-
ta), per la determinazione della base imponibile si deve fare rife-
rimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al
valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile
o, a scelta del contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando
il reddito medio ordinario, eventualmente previsto dalle legisla-
zioni locali, per i coefficienti IMU.
UNICO 740/2013: casi pratici
218
UNICO 740/2013: casi pratici
219
2.11.8. Dimissioni amministratori e differimento del termine
canonico
… Chi può versare l’IVIE con l’aliquota ridotta al 4 per mille?
… Il comma 15-bis dell’articolo 19 del Decreto Salva Italia, istitutivo
dell’IVIE, prevedeva che per:
i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano:
- per una sua suddivisione politica
- o amministrativa
- o per un suo ente locale,
UNICO 740/2013: casi pratici
220
e per le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizza-
zioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in
Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti
dall’articolo 2 del TUIR, in base ad accordi internazionali ratifica-
ti,
l’imposta sugli immobili detenuti all’estero si applicava nella misura ri-
dotta dello 0,4 per cento per l’immobile adibito ad abitazione principale
e per le relative pertinenze (come l’IMU).
Tutte queste previsioni sono state soppresse dalla Legge di Stabilità
2013, che ha previsto l’applicazione dell’imposta in parola nella misura
ridotta dello 0,4% per tutti gli immobili situati all’estero adibiti ad abita-
zioni principali e alle relative pertinenze e, quindi, non soltanto per quel-
li riconducibili ai soggetti cui alla versione originale del comma 15-bis.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione princi-
pale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a
concorrenza del suo ammontare, la somma di euro 200 rapportata al pe-
riodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione (DETRAZIO-
NE FISSA valevole anche ai fini IMU).
TUTTI COLORO CHE ADIBISCONO AD AB. PRINCIPALE L’IMMOBILE
SOGGETTI CHE PRESTANO LAVORO ALL’ESTERO: PRESSO ORGANISMI INTERNAZIONALI;
O PER LO STATO ITALIANO
IVIE AL 4 per mille
UNICO 740/2013: casi pratici
221
Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta, proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica, a ciascuno dei soggetti
passivi la cui residenza fiscale in Italia sia determinata sulla base delle
speciali disposizioni di cui sopra.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per cia-
scun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abi-
tualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al
netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di
euro 400.
Non spetta invece la franchigia di euro 200 di cui al comma 15
dell’articolo 19 del decreto.
2.11.9. Compilazione del quadro RM – sezione IVIE
… Come va compilata la sezione dedicata al calcolo dell’IVIE?
… Al fine di dichiarare il valore degli immobili situati all’estero deve
essere compilata la Sezione XV-A del quadro RM del modello UNICO
Persone fisiche.
I righi da RM30 a RM32 devono essere compilati tenendo presente che:
i Righi RM30 e RM31 vanno compilati utilizzando un rigo per ciascun
immobile posseduto all’estero.
UNICO 740/2013: casi pratici
222
in colonna 1, indicare il valore dell’immobile situato all’estero;
in colonna 2, indicare la quota di possesso (in percentuale)
dell’immobile situato all’estero;
in colonna 3, indicare il numero di mesi di possesso dell’immobile. Si
considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni;
in colonna 4, riportare l’imposta calcolata applicando al valore indi-
cato in colonna 1, rapportato alla quota e al periodo di possesso:
- – l’aliquota dello 0,76 per cento. L’imposta non è dovuta e
pertanto non va compilata la presente colonna 4, se
l’imposta sul valore complessivo dell’immobile (colonna 1
x 0,76) non supera 200 euro;
- – l’aliquota dello 0,40 per cento per l’immobile, e relative
pertinenze, adibito ad abitazione principale (casella di co-
lonna 7 barrata). In tal caso l’imposta è dovuta anche se
l’imposta sul valore complessivo dell’immobile non supe-
ra 200 euro;
in colonna 5, riportare il credito d’imposta pari al valore
dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato
l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi UE o aderenti allo SEE,
riportare il credito d’imposta derivante dall’eventuale eccedenza di
imposta reddituale estera. L’importo indicato in questa colonna non
può comunque essere superiore all’ammontare dell’imposta dovuta
indicata in colonna 4;
in colonna 6, riportare la detrazione spettante di 200 euro rapporta-
ta al periodo dell’anno durante il quale l’immobile e relative perti-
nenze sono state adibite ad abitazione principale (in tal caso va bar-
rata la casella 8; la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a 26 anni perché dimorante abitualmente
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abi-
tazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al
UNICO 740/2013: casi pratici
223
netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo
di 400 euro;
in colonna 7, indicare l’imposta dovuta pari alla differenza tra
l’imposta calcolata (colonna 4) e il credito d’imposta spettante (co-
lonna 5) e la detrazione (colonna 6);
in colonna 8, la casella va barrata nel caso si tratti di immobile, e re-
lative pertinenze, adibito ad abitazione principale, in tal caso si ap-
plica l’aliquota ridotta dello 0,40 per cento.
Il rigo RM32 deve essere compilato dal contribuente per determinare
l’imposta dovuta ed eventualmente da versare per l’anno 2012. In parti-
colare indicare:
in colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli
importi determinati nella colonna 7 dei righi compilati nella presen-
te sezione. L’imposta non va versata se l’importo di questa colonna
non supera 12 euro.
in colonna 2, l’imposta sul valore degli immobile posseduti all’estero
calcolata nel quadro RM, sezione XVI del Modello Unico PF 2012,
che si considera eseguito in acconto per l’anno 2012;
in colonna 3, l’imposta a debito, se la differenza tra il totale imposta
dovuta (importo indicato in colonna 1) e acconto versato (importo
indicato in colonna 2) è positiva; in tal caso l’imposta sul valore degli
immobili situati all’estero va versata con il modello F24, indicando il
codice tributo 4041, con le stesse modalità e scadenze previste per
UNICO 740/2013: casi pratici
224
l’Irpef ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento
dell’imposta in acconto e a saldo.
in colonna 4, imposta a credito, se la differenza tra il totale imposta
dovuta (importo indicato in colonna 1) e acconto versato (importo
indicato in colonna 2) è negativa (riportare in RX18).
2.11.10. CANONE RAI speciale
… Sono un benzinaio e ho ricevuto da pochi giorni una lettera con cui
la RAI mi invita a pagare il canone RAI speciale per l’utilizzo della radio
nei locali adibiti all’attività. Devo indicare anche questo canone nella
mia dichiarazione dei redditi?
… Il Decreto Salva Italia all’art. 17 prescrive che le imprese e le socie-
tà, in sede di dichiarazione dei redditi, debbano indicare:
→ il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione;
→ la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa
di abbonamento radiotelevisivo speciale;
→ eventuali altri dati relativi all’abbonamento, ai fini della verifica
del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo spe-
ciale.
Nel frontespizio di Unico PF 2013 il benzinaio dovrà compilare la casella
dedicata al canone Rai speciale in quanto esercita un’attività d’ impresa
e detiene un apparecchio atto o adattabile alla ricezione del segnale di
radiodiffusione. Inoltre il segnale viene diffuso in un locale aperto al
pubblico.
Il codice da indicare per l’utilizzo della radio è il codice “1” (radio)
UNICO 740/2013: casi pratici
225
E’ da ricordare che se il benzinaio non avesse detenuto alcun apparec-
chio (radio o tv) sarebbe comunque tenuto a compilare la casel-
la “Canone RAI” indicando il codice “3”.
Avendo compilato la casella del frontespizio con il codice “1”, è tenuto
alla compilazione anche dei righi RS38 e RS 39, indicando nel rigo RS38 a
colonna 2 il numero di abbonamento radio, da colonna 3 a 7 l’indirizzo
per cui è stato stipulato l’ abbonamento (che in questo caso coincide-
ranno), a colonna 8 la categoria E.
La colonna 1 del rigo non va compilata se l’intestatario degli abbona-
menti è il benzinaio, che è anche dichiarante.
La colonna 9 va compilata con la data del versamento, se si tratta del
versamento di un nuovo canone rai speciale pagato nel 2012 per la pri-
ma volta, come si desume dal caso (ricezione della lettera in questi gior-
ni).
Si riporta di seguito un fac-simile di lettera che la Rai S.p.A. ha fatto re-
capitare nel 2012 e lo farà nel 2013 a benzinai e parrucchieri e altre ca-
tegorie di titolari di redditi d’impresa:
UNICO 740/2013: casi pratici
226
2.11.11. Veicolo in godimento al socio di Srl: reddito diverso o
da lavoro dipendente?
… In capo a un socio amministratore di SRL (non in regime di traspa-
renza) che non percepisce compenso e alla quale è stata data
un’autovettura in godimento promiscuo, si genera un reddito diverso op-
UNICO 740/2013: casi pratici
227
pure un reddito assimilato al lavoro dipendente? In questo ultimo caso
avremo un cedolino soltanto per il benefit?
… L’Agenzia delle Entrate, in caso di veicoli concessi in uso promi-
scuo agli amministratori, nella Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007 ha
confermato quanto precisato con la Circolare n.5/E del 2001, punto 10,
ossia l’assimilazione operata dall’art. 34 della L. 342/2000 del trattamen-
to fiscale dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata ai
redditi di lavoro dipendente, concernente le modalità di determinazione
del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si con-
figura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tut-
ti gli effetti di legge ed, in particolare, non opera con riferimento alle di-
sposizioni che regolano la deduzione dal reddito d’impresa o di lavoro
autonomo.
L’art. 164 del Tuir non prevede nulla in merito al trattamento da riserva-
re ai veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori posto che nel-
la lettera b-bis) la deducibilità nella misura del 90% (70% dal 2013) ri-
guarda esclusivamente i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per
la maggior parte del periodo d’imposta.
Pertanto, qualora un’autovettura venga data in uso promiscuo
all’amministratore, l’ammontare del fringe benefit che concorre a forma-
re il reddito dell’amministratore è deducibile per l’impresa, ai sensi
dell’art. 95 del Tuir, fino a concorrenza delle spese sostenute da
quest’ultima. L’eventuale eccedenza delle spese sostenute dall’impresa
rispetto al benefit è deducibile in misura pari al 40% (27,5% o 20% dal
2013) tenuto conto dei limiti massimi di costo di acquisto stabiliti
dall’art.164 del Tuir comma 1 lett. b).
In capo all’amministratore l’assegnazione dell’autovettura in uso promi-
scuo costituirà un compenso in natura tassabile in misura pari al 30%
dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale del vei-
colo pari a 15.000 Km. annui calcolati sulla base del costo chilometrico
UNICO 740/2013: casi pratici
228
indicato dalle tabelle nazionali ACI. La base imponibile del benefit in ca-
po all’amministratore deve essere determinata al netto degli ammorta-
menti eventualmente trattenuti al medesimo per l’utilizzo del veicolo.
Nel caso prospettato nel quesito, dunque, non vi è nessuna tassazione
del socio quale reddito diverso; si seguono le regole del benefit: tassa-
zione sul 30% della tariffa Aci, al netto di eventuali somme pagate alla
società; per la società spese deducibili al 90% (soci-dipendenti) e al 40%
con tetto di € 18.076 come costo rilevante (soci-amministratori).
Il rimborso va indicato nel cedolino anche se non vi è compenso (si veda
Interpello Min. Lavoro n.27 del 06.07.20120).
In vista della stretta sulla deduzione dei costi in vigore dal 2013, è oppor-
tuno valutare l'intestazione personale con utilizzo del sistema dei rim-
borsi a piè di lista.
2.11.12. Contribuente dimorante stabilmente in Spagna ma che
produce reddito anche in Italia
… Sono un contribuente residente in Italia, ma vivo a Granada da or-
mai 10 anni. Non sono iscritto all’AIRE e pago le imposte in Spagna sui
redditi percepiti. Nel modello Unico PF oltre ai redditi degli immobili che
possiedo in Italia e il reddito di partecipazione che deriva da una quota
in una S.a.s., cosa devo dichiarare (anche in riferimento all’IVIE, IVAFE e
quadro RW)?
… Il caso è quello di un soggetto residente in Italia, intestatario di
immobili e di quote di società di persone, che vive stabilmente a Grana-
da, città in cui lavora e paga le imposta, non iscritto all’Aire. In merito al-
la dichiarazione dei redditi, oltre ai fabbricati e ai redditi da quadro H, si
chiede se deve dichiarare altro, facendo specifico riferimento al monito-
UNICO 740/2013: casi pratici
229
raggio fiscale e alle nuove imposte patrimoniali introdotte dal Decreto
Salva Italia.
I redditi da dichiarare in Italia dipendono dalla residenza fiscale del sog-
getto, come previsto dall’articolo 3 del Tuir. La residenza fiscale è indivi-
duata in Italia qualora il soggetto sia in possesso, alternativamente, di
uno dei seguenti requisiti:
i) iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente;
ii) domicilio nel territorio dello Stato;
iii) residenza nel territorio dello Stato.
Il soggetto del quesito, non iscritto all’Aire, si deduce sia iscritto
all’Anagrafe italiana, e, dunque, va considerato fiscalmente residente in
Italia. A livello internazionale vanno esaminate le norme convenzionali
contro la doppia imposizione (Convenzione tra l’Italia e la Spagna) in
quanto, essendo accordi tra più stati prevalgono sulla normativa interna,
e definiscono i casi di doppia residenza.
Se invece il soggetto non sia fiscalmente residente in Italia egli sarà te-
nuto:
a dichiarare il reddito da fabbricati e il reddito da partecipazioni
(solo i redditi prodotti in Italia) nei quadri RB ed RH;
non è tenuto al versamento delle nuove imposte patrimoniali sui
beni esteri e sulle attività finanziarie estere (IVIE e IVAFE) poiché
il presupposto soggettivo fa scattare l’imposizione solo per con-
tribuenti residenti in Italia;
non è tenuto a segnalare i beni esteri e le attività finanziarie nel
Modulo RW poiché anche per il monitoraggio fiscale è richiesta
la residenza fiscale in Italia.
UNICO 740/2013: casi pratici
230
2.11.13. Unico PF 2012 integrativo per scontare il 100% della
detrazione per figli a carico non goduta
… Lo scorso anno nel 730/2012 ho goduto della detrazione per figli a
carico al 50%, mentre mia moglie, dotata di partita iva ha dichiarato nel
modello UNICO PF 2012 nel quadro CM (adotta il regime dei minimi) un
reddito inferiore al mio. Non avendo imposta capiente per poter godere
del 50% restante della detrazione per figli a carico, posso presentare una
nuova dichiarazione per scontare io il 100% della detrazione?
… L’articolo 12 del Tuir stabilisce che ai contribuenti con familiari a
carico spettano delle detrazioni dall’imposta lorda. Le detrazioni per ca-
richi di famiglia possono essere riferite al coniuge, non legalmente ed ef-
fettivamente separato, ai figli (anche se naturali, riconosciuti, adottivi, af-
fidati o affiliati) e agli altri familiari (soggetti di cui all’art. 433 del c.c.).
Il limite reddituale per essere considerati fiscalmente a carico è fissato in
€ 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
Per godere della detrazione, in particolare, per figli a carico non è neces-
saria la convivenza con il dichiarante; la mancanza di residenza in Italia;
l’età; la dedizione allo studio o al tirocinio gratuito o lo stato fisico (ina-
bilità permanente al lavoro).
Nel caso in cui entrambi i genitori provvedano al sostenimento dei figli,
le detrazioni spettanti devono essere ripartite. Tale ripartizione non è
una scelta discrezionale dei genitori ma è regolamentata da apposite di-
sposizioni.
Vi possono essere diverse casistiche di ripartizione della detrazione: nel
caso di genitori coniugati (non legalmente ed effettivamente separati),
come nel quesito, la detrazione va ripartita nella misura del 50%, per
ogni genitore (regola generale) oppure, previo accordo tra gli stessi, è
possibile attribuire la detrazione al 100% al genitore che presenta il red-
UNICO 740/2013: casi pratici
231
dito complessivo più elevato, proprio per evitare che la detrazione non
possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
Infine si ricorda che con Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, l’Agenzia
delle Entrate ha chiarito che la percentuale di detrazione per figli a cari-
co deve essere considerata unitariamente per tutti i figli del nucleo fami-
liare; l’eventuale attribuzione della detrazione al solo genitore con red-
dito più elevato deve riguardare necessariamente tutti i figli dei mede-
simi genitori.
Dunque la risposta al quesito è affermativa: il marito potrà procedere al-
la presentazione del Modello Unico PF 2011 integrativo per poter recu-
perare la detrazione non goduta e se avesse più figli l’attribuzione del
100% al marito sarà valida per tutti.
2.11.14. Quadro AC: la compilazione
… Nel corso del 2012, il condominio “Europa”:
- ha pagato € 1.200,00 (+ IVA 21%) alla ditta “Rossi & Verdi S.n.c.”, per
la pulizia delle parti comuni dell’edificio (sull’importo è stata effet-
tuata una ritenuta a titolo d’acconto pari ad € 48,00);
- ha corrisposto all’amministratore € 950,00, quale compenso di col-
laborazione coordinata e continuativa;
- ha pagato bollette per i consumi di acqua e energia elettrica per €
300,00;
- ha acquistato, per la manutenzione del giardino di proprietà comu-
ne: fiori, piante, concimi e sementi dalla ditta “Verde” per € 200,00;
macchina tosaerba dalla ditta “Tutto giardino” per € 220,00;
- ha pagato alla società SEMPER Assicurazioni una polizza assicurati-
va per la copertura dei rischi incendio e danni a terzi relativi allo
stabile per € 750,00.
UNICO 740/2013: casi pratici
232
Come va compilato il quadro AC di Unico PF?
… La Sezione I e III del quadro AC saranno così compilate:
Non devono essere indicati gli acquisti effettuati per la manutenzione
del giardino di proprietà in quanto l’importo per ciascun fornitore non
supera € 258,23.
Così come non devono essere indicate le spese inerenti l’energia elettri-
ca e acqua utilizzate dal condominio.
Per il compenso pagato all’Amministratore, il condominio, tramite
l’amministratore stesso, dovrà presentare il modello 770 semplificato.
Nel modello 770 dovrà inoltre essere indicata la prestazione di servizi
relativa alle operazioni di pulizia in quanto il relativo importo è stato as-
soggettato a ritenuta d’acconto; tale spesa, quindi, non dovrà essere evi-
denziata nel quadro AC.
2.11.15. Esonero dalla presentazione del quadro AC
… Quando è obbligatoria la presentazione del quadro AC per i con-
domìni?
… Con Circolare 6 novembre 2000, n. 204, il Ministero delle Finanze ha
chiarito che: “per i condomìni con non più di quattro condomini, qualora
non si è inteso nominare l’amministratore, le ritenute dovranno essere
effettuate da uno qualunque dei condomini che, utilizzando il codice fi-
UNICO 740/2013: casi pratici
233
scale del condominio medesimo, provvederà ad applicare le ritenute al-
la fonte, ad effettuare i relativi versamenti e a presentare la dichiarazio-
ne dei sostituti d’imposta per le ritenute, i contributi e i premi assicurati-
vi.”
Con riferimento a questo tipo di condominio, in mancanza di nomina
dell’amministratore, non troveranno applicazione:
- né l’articolo 32, primo comma, n. 8-ter), D.P.R. n. 600/1973, discipli-
nante il potere degli uffici delle Entrate di richiedere agli ammini-
stratori di condominio dati, notizie e documenti relativi alla ge-
stione condominiale;
- né l’articolo 7, comma 9, D.P.R. n. 605/1973, concernente l’obbligo
dell’amministratore di condominio di comunicare gli acquisti effet-
tuati nell’anno solare e i dati dei relativi fornitori.
In sostanza, quindi, la presentazione del quadro AC per i condomìni con
non più di quattro condomini:
è obbligatoria, se è stato nominato l’amministratore;
non deve essere effettuata, se non è stato nominato
l’amministratore.
Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di effettuazione delle ritenute
d’acconto e di presentazione del relativo Mod. 770.
UNICO 740/2013: casi pratici
234
3. Strumenti di lavoro e schede operative
3.1. Dichiarazione del cliente circa la correttezza dei dati
contabili
Dichiarazione del cliente per la certezza dei dati inseriti dallo studio
professionale
Il sottoscritto ______________________________, nato/a a _______________________ il ___/__/____, in qualità di ___________________________ della ditta/società ________________________ con P.IVA _________________
DICHIARA
dopo essere stato adeguatamente informato sulle possibili responsabilità e conseguenze che derivano da eventuali inadempienze e, dunque, assumendosi ogni responsabilità conseguente quanto segue: - relativamente alla compilazione della casella “canone RAI”, dove viene in-
dicato il codice 3 - di non avere alcun apparecchio atto alla ricezione del segnale radiotelevisivo o radiofonico
Firma _______________________ - relativamente alle attività estere di natura finanziaria e/o investimenti este-
ri, che la situazione indicata allo studio è quella esposta nel quadro RW ed RM
Firma _______________________
oppure
- che non ha la disponibilità di tali attività (né finanziarie, né patrimoniali) e pertanto chiede allo scrivente Studio di non procedere alla compilazione del quadro RW ed RM
Firma _______________________
- relativamente la quantificazione e valutazione delle rimanenze al 31.12.2012, che il valore di magazzino (merce, materie prime, semilavorati, prodotti finiti, lavori in corso di esecuzione) da indicare ai fini civilistici e fi-scali in Euro ____________________ è rispondente al valore effettivo dei beni e servizi in giacenza al 31/12/2012.
UNICO 740/2013: casi pratici
235
Firma _______________________
- relativamente la compilazione del prospetto extracontabile degli Studi di
Settore o dei parametri, di averlo compilato in modo corretto e cosciente, in base alle istruzioni ministeriali e chiedendo eventuali chiarimenti allo stu-dio, anche alla luce della maggiorazione delle sanzioni per infedeltà dei da-ti previste per legge.
Firma _______________________
- relativamente il mancato adeguamento ai ricavi richiesti dai parametri o da-
gli Studi di Settore, di aver preso visione del risultato disposto dall’Amministrazione Finanziaria e che essendo stati dichiarati ricavi e/o compensi compresi nel cosiddetto intervallo di confidenza (intervallo tra il ri-cavo minimo e il ricavo puntuale) calcolato dal software Gerico, pur essendo considerato “non congruo” non intende comunque procedere all’adeguamento dei ricavi dichiarati con conseguente versamento delle maggiori imposte do-vute e conscio delle eventuali conseguenze ai fini dei futuri accertamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Firma _______________________
- essendo stati dichiarati ricavi e/o compensi inferiori al ricavo minimo calco-lato dal software Gerico non intende adeguarsi al livello di ricavi dichiarati, pur essendo stato ammonito delle possibili conseguenze.
Firma _______________________ - relativamente al test di operatività della propria ditta/società, di avere preso
visione del risultato ottenuto nel triennio 2009-2010-2011 e del prospetto del quadro RF di Unico SC 2012, trovandolo rispondente alle informazioni fornite allo Studio, che ha provveduto a comunicare le regole attualmente vigenti (maggiorazione dell’aliquota Ires, maggiori imposte versate sul reddito mi-nimo, limitata riportabilità delle perdite, utilizzabilità limitata o blocco del credito iva) .
Firma _______________________ - relativamente la soggettività passiva Irap, di non essere dotato di
un’autonoma organizzazione nello svolgimento della propria attività e di avere dato, quindi, istruzioni allo Studio al fine di omettere la presentazione della relativa dichiarazione, dopo essere stato debitamente informato in me-rito alle relative conseguenze e alle possibili scelte in tal senso.
Firma _______________________
Luogo e data ___________________
UNICO 740/2013: casi pratici
236
3.2. Scheda variazioni in aumento e in diminuzione ai fini Irpef
SCHEDA: VARIAZIONI AI FINI IRPEF E IRAP (metodo fiscale) Si analizzano, a partire dalle voci del conto economico, le principali variazioni fiscali ai fini IRPEF e IRAP utilizzando il metodo fiscale ex art.5-bis, D.Lgs. 446/97. Si rammenta tuttavia, che i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria possono, pre-via opzione vincolante per un triennio, determinare l’IRAP con il metodo del bi-lancio. L’analisi viene limitata alle voci delle macroclassi A e B del Conto economico.
Voce Conto economico Variazioni IRPEF Variazioni IRAP
VA= Variazioni in aumento VD= Variazioni in diminuzione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Rigo IP1
Ricavi vendita prodotti/merci Prestazioni di servizi
VA adeguamento stu-di/parametri VA assegnazione/autoconsumo beni merce
VA adegua-mento studi VA asse-gnaz./autoconsumo beni merce
A.2 Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavo-razione, semilavorati e finiti
VA rimanenze valutate in misu-ra inferiore al criterio fiscale
Rigo IP 2 - VA come ai fini IRPEF
A.3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
A.4 Incrementi immobilizz. per la-vori interni
A.5 Altri ricavi e proventi
Plusvalenze cessione beni strumen-tali rateizzate (beni posseduti da più di 3 anni)
VA Quota plusvalenza anno in corso e quote plusvalenze ra-teizzate anni precedenti VD intera plusvalenza rateizza-ta
VA quote plu-svalenze ra-teizzate fino al 2007
Plusvalenze beni a deducibilità limi-tata
VD quota non tassabile (rap-porto ammortamenti dedot-ti/effettuati)
Voce irrilevan-te ai fini IRAP
Canoni locazione immobili civili
VA canone di locazione (even-tualmente al netto spese ma-nutenzione ordinaria, max 15%) VD canone di locazione conta-bilizzato
UNICO 740/2013: casi pratici
237
Plusvalenze assegnazioni beni (NO merce) ai soci
VA ammontare plusvalenza
Contributi erogati a norma di legge Rigo IP 3
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
B.6 Per materie prime, di consumo e di merci
Carburanti autovetture VA ammontare indeducibile art. 164 TUIR (60% o 20% per agenti)
Rigo IP 5 - VA come ai fini IRPEF
B.7 Per servizi Rigo IP 6
Spese autovetture (assicurazioni, ma-nutenzione, ecc.)
VA ammontare indeducibile art. 164 TUIR (60% o 20% per agenti) VA come ai fini
IRPEF Spese alberghi e ristoranti non di rap-presentanza
VA 100% spese sostenuteVD 75% spese sostenute
Rimborso spese chilometrico VA intero am-montare
Compensi amministratori (esclusi amministratori professionisti)
VA ammontare non pagato en-tro il 12.01 anno successivo VD ammontare pagato nell’esercizio relativo a com-pensi anni precedenti
Va ammontare compreso
Spese telefoniche VA 20% spese telefonia fissa e mobile
VA come ai fini IRPEF
Manutenzioni e riparazione beni di proprietà
VA quota eccedente plafond 5% VD 1/5 eccedenze non dedot-te anni precedenti
Spese alberghi e ristoranti di rappre-sentanza
VA 100% spese sostenute VD 75% spese sostenute nel limite del plafond (1,3% - 0,5% - 0,1%)
Altre spese di rappresentanza VA 100% spese sostenute VD spese sostenute nel limite del plafond (1,3% - 0,5% - 0,1%)
B.8 Per godimento di beni di terzi
Canoni leasing VA intero canone per contratti di durata < al minimo di legge VA quota inte-
ressi Canoni leasing
Canoni leasing immobili VA quota di capitale relativa al terreno
VA quota ter-reno (capitale) + quota inte-ressi
UNICO 740/2013: casi pratici
238
Canoni leasing autovetture VA quota indeducibile art. 164 TUIR (capitale + interessi)
VA quota in-deducibile art. 164 TUIR (ca-pitale) + quota interessi
B.9 Per il personale Voce irrilevan-te ai fini IRAP
Retribuzioni, oneri sociali, quota TFR Sono previste specifiche de-duzioni
B.10 Ammortamenti e svaluta-zioni
B.10.a Ammortamenti immobiliz-zazioni immateriali
Rigo IP 8
Avviamento e marchi
VA quota eccedente 1/18 del costo VD quota 1/18 bene già am-mortizzato civilisticamente
VA come ai fini IRPEF
Ammortamento costi pluriennali Voce irrilevan-te ai fini IRAP
B.10.b Ammortamento immobilizz. materiali
Rigo IP 7
Immobili strumentali VA quota relativa al terreno, se contabilizzata unicamente al fabbricato
VA come ai fini IRPEF Immobili valutati ex DL 185/08
VA quota non riconosciuta fi-scalmente
Immobili civili VA intera quota ammortamen-to (se effettuata)
Autovetture Va quota indeducibile art.164 TUIR VA come ai fini
IRPEF Impianti di telefonia VA 20% quota indeducibile
B.10.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
VA minusvalenze non realizza-te
Voci irrilevanti ai fini IRAP
B.10.d
Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circo-lante e nelle disponibilità liquide
VA quota eccedente la parte deducibile (0,5% valore entro il 5%)
B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidia-rie, di consumo e merci
VA rimanenze valutate in mi-sura inferiore al criterio fiscale
VA come ai fini IRPEF
UNICO 740/2013: casi pratici
239
B.12 Accantonamenti per rischi VA intero ammontare (gene-ralmente sono indeducibili)
Voci irrilevanti ai fini IRAP B.13 Altri accantonamenti
Accantonamento fondo ripristino beni aziende in affitto
Deducibile art. 102, co. 8 TUIR
B.14 Oneri diversi di gestione
Spese relative a immobili civili VA intero importo spese con-tabilizzate
Voce irrilevan-te ai fini IRAP
Imposte e tasse deducibili Contributi associativi
VA quota non pagataVD quota pagata relativa anni precedenti
Bollo autovetture VA quota indeducibile art. 164 TUIR (60% o 20% per agenti)
Bollo altri mezzi
Giornali e riviste
Diritti CCIAA
IMU VA ammontare IMU
Perdite su crediti VA quota indeducibile (NO e-lementi certi/precisi)
Omaggi di valore unitario ≤ 50 €
Omaggi di valore unitario > 50 € VA 100% spese sostenute VD spese sostenute nel limite del plafond (1,3%, ecc.)
Minusvalenze beni strumentali
Minusvalenze beni a deducibilità limi-tata
Va quota non deducibile
UNICO 740/2013: casi pratici
240
3.3. Scheda operativa Cedolare secca sugli affitti
CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI (art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 e Provv.
07.04.11)
La cedolare secca ha effetto dal 1° gennaio 2011e rappresenta, per le
persone fisiche, una tassazione alternativa a quella ordinaria consistente
nell’applicazione di un’imposta sostitutiva:
- dell’IRPEF e relative addizionali
- e delle imposte indirette cui sono soggetti i contratti di locazione
(imposta di registro, di bollo e tributi speciali).
L’opzione per tale regime, inoltre, comporta la semplificazione di deter-
minati adempimenti in capo al locatore ed alcuni vantaggi per il locata-
rio. In particolare:
- per il locatore, la registrazione del contratto assorbe gli ulteriori
obblighi di comunicazione come quello verso l’autorità di pubblica
sicurezza;
- per l’inquilino, invece, è previsto che il locatore non possa chiedere
l’aggiornamento del canone di locazione, inclusa la variazione de-
gli indici ISTAT (anche se previsto dal contratto).
Possono avvalersi della cedolare secca esclusivamente le per-
sone fisiche che concedono un immobile in locazione a terzi
che lo adibiscono a loro abitazione.
ALTRI ADEMPIMENTI SOSTITUITI A SEGUITO DELLA REGISTRAZIONE DEL
CONTRATTO
Il comma 3, art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 disponeva che per il locatore che
scelga di avvalersi del regime della cedolare secca, la registrazione del
UNICO 740/2013: casi pratici
241
contratto di locazione “assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione”.
Tale disposizione è stata abrogata dal D.L. n. 79/2012 in quanto questo
stesso provvedimento (art. 2) ha disciplinato la comunicazione di cessio-
ne di fabbricati con riferimento a tutti i contratti di locazione, compresi
quelli con l’opzione per la cedolare secca. Ora, infatti, la registrazione
del contratto di locazione assorbe anche l’obbligo di comunicazione di
cessione fabbricati di cui all’art. 12, D.L. n. 59/1978.
L’obbligo di comunicazione delle generalità del locatario permane e-
sclusivamente nel caso in cui il conduttore sia straniero o apolide (D.Lgs.
n. 286/1998, c.d. “Testo Unico sull’immigrazione”) anche quando il loca-
tore abbia optato per la cedolare secca.
SOGGETTI ESCLUSI (Circolare n. 26/2011)
Non possono accedere al regime agevolato della cedolare secca:
- tutti i soggetti IRES, in quanto il comma 1 dell’articolo 3, D.Lgs. n.
23/2011, fa espresso riferimento alle persone fisiche;
- le società di persone, comprese le società semplici;
- gli imprenditori, relativamente ai canoni percepiti per la loca-
zione dei c.d. immobili patrimonio di cui all’art. 90, TUIR, cioè di
quegli immobili che “non costituiscono beni strumentali per
l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui
SOGGETTI INTERESSATI (art.3 D.Lgs. n.23/2011 commi 1 e 6)
Possono accedere al regime agevolato della cedolare secca: �
- il proprietario
- o il titolare di diritto reale di godimento (usufruttuario)
di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo e non
nell’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una libera professione.
UNICO 740/2013: casi pratici
242
scambio è diretta l’attività dell’impresa”.
- le persone fisiche che concedono in locazione un immobile non
utilizzato come civile abitazione dal locatario (es. appartamento
utilizzato dal conduttore come ufficio per la propria attività pro-
fessionale);
- i condomini per gli immobili affittati ad uso abitativo, oggetto di
proprietà condominiale (si pensi ad esempio all’appartamento di
proprietà condominiale, affittato al portiere/custode).
IMMOBILI OGGETTO DELL’OPZIONE
Ai fini dell’opzione per l’applicazione della “cedolare secca”:
- l’unità immobiliare deve essere accatastata in una delle cate-
gorie abitative del gruppo A (esclusa l’A/10, relativa a “uffici e
studi privati”);
- la locazione deve essere ad uso abitativo.
Pertanto, la cedolare secca non può trovare applicazione in presenza di
immobili che, nonostante risultino accatastati come “abitazione civile”
(A/2), siano in realtà locati ad “uso ufficio”. Allo stesso modo l’opzione è
esclusa anche nell’ipotesi in cui un immobile accatastato come “uso uffi-
cio” (A/10) venga locato ad uso abitativo.
EFFETTI SULLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il reddito assoggettato a “cedolare secca” è escluso dal reddito com-
plessivo e pertanto non rileva ai fini della progressività delle aliquote
IRPEF.
Tuttavia, lo stesso rileva al fine del riconoscimento di deduzioni, detra-
zioni o benefici anche di natura non tributaria (ad esempio, ai fini del ri-
conoscimento di prestazioni di natura sociale o assistenziale) previsti
dalle vigenti disposizioni. Di conseguenza, come specificato nella Circo-
UNICO 740/2013: casi pratici
243
lare n. 26/2011, il reddito assoggettato alla cedolare secca va computato
nel reddito complessivo del locatore al fine di:
- determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico;
- calcolare le detrazioni per carichi di famiglia e le altre detra-
zioni ex art. 13, TUIR;
- calcolare le detrazioni per canoni di locazione ex art. 16, TUIR;
- stabilire la spettanza di agevolazioni fiscali e non collegate al
possesso di redditi (ad esempio ISEE);
- stabilire la spettanza di altre detrazioni, quale, ad esempio,
quella ex art. 15, comma 1, lett. i) del TUIR, per erogazioni libe-
rali in favore di associazioni senza scopo di lucro, riconosciute
nel limite del 2% del reddito complessivo.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 19/2012, il
reddito assoggettato alla cedolare secca deve essere considerato anche
al fine di stabilire il superamento o meno della soglia di reddito, even-
tualmente stabilita dal Comune o dalla Regione, per l’esenzione
dall’applicazione delle addizionali IRPEF.
A tali fini rileva quindi anche l’importo assoggettato all’imposta sostitu-
tiva ossia:
- il canone stabilito contrattualmente;
ovvero
- la rendita catastale rivalutata del 5% riferibile ai giorni di appli-
cazione della cedolare secca qualora il canone sia inferiore alla
rendita dell’immobile oggetto di locazione.
Diversamente, la cedolare secca non influisce sulle altre deduzioni e de-
trazioni fiscali, quali, ad esempio:
- la detrazione IRPEF del 36% - 50% per gli interventi di ristrut-
turazione edilizia;
UNICO 740/2013: casi pratici
244
- la detrazione IRPEF del 55% per gli interventi di risparmio e-
nergetico;
che sono applicabili indipendentemente dalla modalità di tassazione del
reddito derivante dalla locazione dell’immobile. Tali detrazioni possono
comunque essere fatte valere esclusivamente sull’IRPEF e non anche
sull’imposta sostitutiva.
REDDITO IMPONIBILE
L’imposta sostitutiva va applicata sull’intero canone di locazione se que-
sto è superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%: in caso contrario
il reddito imponibile sarà determinato dalla rendita catastale così rivalu-
tata.
Il mancato riferimento al comma 4-bis dell’art. 37, TUIR comporta, infatti,
che per determinare la base imponibile ai fini dell’applicazione
dell’imposta sostitutiva non opera la deduzione forfetaria pari a:
- al 15% (5% dal 2013) per i contratti di locazione in generale;
- al 25% per i contratti di locazione di immobili situati nel centro di
Venezia e nelle isole limitrofe (Giudecca, Murano e Burano);
- al 15% (5% dal 2013) per i contratti a canone convenzionato (più
un’ulteriore deduzione del 30%).
La cedolare secca si applica ai soli redditi derivanti da contratti di loca-
zione per i quali il locatore ha esercitato l’opzione per il nuovo sistema
di tassazione. Pertanto, nel medesimo periodo d’imposta potranno aversi
redditi fondiari derivanti da contratti di locazione assoggettati a cedola-
re secca e redditi fondiari assoggettati ad IRPEF e relative addizionali.
UNICO 740/2013: casi pratici
245
CONTRATTI CON DECORRENZA IN CORSO D’ANNO
Per i contratti con decorrenza in corso d’anno, poiché “l’annualità con-
trattuale” non corrisponde con il periodo d’imposta, nello stesso periodo
si possono verificare le seguenti situazioni:
- coesistenza sia di annualità contrattuali per le quali è stata
esercitata l’opzione per la cedolare secca, sia di annualità
contrattuali alle quali è applicabile la tassazione ordinaria;
- coesistenza sia di annualità contrattuali per le quali è stata
esercitata l’opzione per la cedolare secca, sia di periodi in cui
l’immobile non risulta locato (ad esempio, in quanto tenuto a
disposizione o utilizzato direttamente dal proprietario).
In tali ipotesi la cedolare è applicabile esclusivamente ai canoni di loca-
zione riferiti ad annualità per le quali è stata esercitata l’opzione; diver-
samente, i canoni riferiti ad annualità non interessate dall’opzione vanno
assoggettati a tassazione ordinaria.
Di conseguenza se all’atto della registrazione del contratto o alla decor-
renza delle successive annualità è stata esercitata l’opzione in esame, la
cedolare è applicabile:
- ai canoni di tali annualità che maturano nel periodo
d’imposta, se superiori alla rendita catastale;
- alla rendita catastale riferita ai giorni del contratto oggetto di
opzione, se i canoni sono inferiori.
Un soggetto è proprietario di un immobile:
- tenuto a disposizione dall’1.1 al 10.4.2012;
- locato dall’11.4.2012 ad un canone annuo pari a €
12.000,00.
La rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, è pari a € 1.000,00.
Il contribuente ha optato per la cedolare secca all’atto della registra-
zione del contratto.
UNICO 740/2013: casi pratici
246
Calcolo del reddito 2013
Reddito dell’immobile a disposizione (periodo 1.1. - 10.4.2012):
- dal 2012 il reddito derivante da immobile a disposizione risulta
non soggetto ad IRPEF, in quanto l’immobile ha già scontato l’IMU.
Per determinare il reddito da assoggettare a cedolare secca è ne-
cessario individuare il maggior importo tra la rendita catastale ri-
valutata e i canoni di locazione:
- canoni di locazione = € 12.000 x 265/365= € 8.712,33
- rendita catastale rivalutata = € 1.000 x 265/365 = € 726,03
Pertanto il reddito da assoggettare a cedolare secca è pari a € 8.712,33
(canoni di locazione).
Calcolo del reddito 2013
1° ipotesi – l’opzione per la cedolare non è revocata dalla seconda an-
nualità (decorrente dall’11.4.2013) In tal caso:
- non è richiesto alcun adempimento ai fini dell’imposta di registro;
- il reddito da assoggettare alla cedolare secca è pari a € 12.000,
ossia corrisponde alla somma dei canoni (residui) relativi alla
prima annualità (1.1 – 10.4.2013) e dei canoni relativi alla secon-
da annualità (11.4 – 31.12.2013).
2° ipotesi – l’opzione per la cedolare è revocata dalla seconda annualità
(decorrente dall’11.4.2013). In tal caso:
- è richiesta la comunicazione di revoca dell’opzione e il pagamen-
to dell’imposta di registro per la seconda annualità;
- il reddito da assoggettare a tassazione è così individuato:
- cedolare secca: canoni prima annualità (1.1 – 10.4.2013) = €
12.000 x 100/365 = € 3.287,67
- tassazione ordinaria: canoni seconda annualità (11.4 –
31.12.2013) = (€ 12.000 x 265/365) – 5% = € 8.276,71
UNICO 740/2013: casi pratici
247
POSSESSO DI PIÙ UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE
Il contribuente che possiede più immobili locati può optare per la cedo-
lare secca per tutti i contratti di locazione ovvero soltanto per alcuni di
essi.
Qualora decida di optare per la tassazione sostitutiva soltanto per alcuni
contratti, deve determinare separatamente le imposte dovute (IRPEF e
cedolare secca).
Un soggetto che possiede 2 immobili locati (A e B) decide di op-
tare per la cedolare secca soltanto per uno di questi (immobile
A). Per l’altro immobile (immobile B) i canoni vanno quindi assoggettati a
tassazione ordinaria.
Si ipotizzi in particolare la seguente situazione:
- Immobile A: contratto 1.1.2012 – 31.12.2015 con canone an-
nuo pari a € 12.000,00
- Immobile B: contratto 1.12.2011 – 30.11.2015 con canone an-
nuo pari a € 6.000,00
Determinazione della tassazione 2012
- Immobile A - Cedolare secca: (12.000 x 21%) = € 2.520,00
- Immobile B - IRPEF (ad esempio, aliquota 27%) (6.000 – 15%)
x 27% = € 1.377,00
MISURA DELLA CEDOLARE SECCA
L’opzione per la cedolare secca da parte del locatore, comporta
l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’addizionale re-
gionale e comunale nelle seguenti misure:
- 21% sui canoni relativi a tutti i contratti di locazione (ad e-
sclusione dei contratti a canone convenzionato), compresi
UNICO 740/2013: casi pratici
248
quelli non soggetti a registrazione (contratti di durata non
superiore a 30 giorni complessivi nell’anno);
- 19% sui canoni relativi ad immobili locati a canone conven-
zionato di cui all’art. 2, comma 3 e all’art. 8, Legge n.
431/1998.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE (co. 11, art. 3, D.Lgs. n. 23/2011)
Vige l’obbligo di comunicare preventivamente all’inquilino l’esercizio
dell’opzione (Provvedimento 7 aprile 2011).
Il proprietario che sceglie il regime della “cedolare secca” deve, a pena di
inefficacia della scelta fatta, comunicare preventivamente all’inquilino,
con lettera raccomandata:
- la scelta per l’applicazione della “cedolare secca”;
- la rinuncia alla facoltà di richiedere l’aggiornamento del ca-
none di locazione, anche se contrattualmente previsto, a qual-
siasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
È escluso l’utilizzo della raccomandata consegnata a mano, anche con ri-
cevuta sottoscritta dal conduttore. Il mancato invio della raccomandata
porta all’inapplicabilità del regime.
In caso di più conduttori, l’opzione va comunicata a ciascuno di essi.
Il legislatore ha previsto che la comunicazione all’inquilino deve essere
inviata dal proprietario preventivamente alla scelta del regime della ce-
dolare.
In particolare, nel caso di nuovo contratto la raccomandata va inviata:
- prima della registrazione dello stesso ovvero entro 30 giorni
dalla data di stipula del contratto o dalla decorrenza dello
stesso, se anteriore);
UNICO 740/2013: casi pratici
249
- prima del termine di versamento dell’imposta di registro se la
scelta è effettuata nelle annualità successive.
Si ritiene che non sia necessario spedire nuovamente al conduttore la
raccomandata contenente la rinuncia agli aggiornamenti del canone an-
che per il periodo della proroga, quando l’opzione per la cedolare secca
è stata effettuata in precedenza e quindi la relativa comunicazione sia
già stata spedita.
La Circolare n. 20/2012 al punto 4 precisa che non è necessario l’invio
all’inquilino di una nuova comunicazione per l’annualità che decorre dal
2012 e per quelle successive. Nella comunicazione preventiva
all’inquilino vanno indicate le seguenti informazioni:
- data di stipula del contratto;
- generalità della parte locatrice e conduttrice;
- opzione per la cedolare (obbligatorio);
- rinuncia all’aumento del canone (obbligatorio);
- canone annuo vigente al momento di esercizio dell’opzione;
- dati identificativi dell’immobile (indirizzo) affittato.
CONTRATTI NON SOGGETTI A REGISTRAZIONE
Con Circolare n. 20/2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo
di inviare la comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti del canone
non sussiste nell’ipotesi di contratti di locazione di durata complessiva
nell’anno inferiore a 30 giorni. Ciò è dovuto in considerazione del fatto
che in relazione a tali contratti di breve durata, per i quali non vige
l’obbligo della registrazione in termine fisso, non opera il meccanismo di
aggiornamento del canone.
UNICO 740/2013: casi pratici
250
CONTRATTI IN CUI È ESPRESSAMENTE PREVISTA LA RINUNCIA AGLI AG-
GIORNAMENTO DEL CANONE
Per i contratti in cui il locatore ha espressamente previsto la rinuncia a-
gli aggiornamenti del canone, non è necessario inviare al conduttore la
comunicazione in questione. Tale aspetto è stato chiarito dall’Agenzia
delle Entrate nella Circolare n. 26/2011, punto 8.3, con particolare rife-
rimento all’applicazione del regime della cedolare secca per l’anno
2011.
Con Circolare n. 20/2012 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la me-
desima conclusione può essere estesa anche ai contratti di locazione
che rientrano nella disciplina a regime della cedolare secca, a patto che
nel contratto sia espressamente prevista la rinuncia ad esercitare la fa-
coltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
MODELLI UTILIZZABILI
A regime, l’opzione per la cedolare secca va effettuata:
- in sede di registrazione del contratto utilizzando la procedura
“Siria”
- o il modello 69;
- in caso di proroga o di risoluzione entro il termine di versa-
mento dell’imposta di registro presentando il modello 69;
- in sede di dichiarazione dei redditi per i contratti non soggetti
all’obbligo di registrazione (salvo registrazione in caso d’uso
o volontaria).
UNICO 740/2013: casi pratici
251
VINCOLATIVITÀ DELL’OPZIONE E REVOCA
L’opzione vincola il locatore all’applicazione della cedolare secca per
l’intera durata del contratto o della proroga. Il locatore, tuttavia, ha la
facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità successiva. La revoca
dovrà essere effettuata (Provvedimento 7 aprile 2011) entro il termine
previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità
di riferimento (cioè all’annualità per la quale si intende ritornare al re-
gime ordinario) con contestuale pagamento dell’imposta. Resta salva la
facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive. Potrebbe per-
tanto optare per la cedolare secca in riferimento al 2011, revocarla per
l’anno 2012 ed esercitare nuovamente l’opzione per il 2013.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (Circolare n. 20/2012) che la revoca
dell’opzione è effettuabile:
- in carta libera, debitamente sottoscritta e contenente i dati
necessari all’identificazione del contratto e delle parti; �
- con il modello 69 utilizzato come schema di richiesta della
revoca.
Inoltre, sebbene non specificamente previsto, l’Agenzia conferma
l’opportunità che il locatore informi l’inquilino della revoca dell’opzione
al fine di comunicargli la “ripresa” della solidarietà nel pagamento
dell’imposta di registro dovuta. Peraltro, ciò risponde anche all’interesse
del locatore considerato che dall’anno della revoca viene meno la ri-
nuncia all’aggiornamento del canone di locazione.
OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA NEL MOD. 730/UNICO 2012 NON
RICHIEDE MOD. 69
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nell’ambito della Nota 14 febbraio
2013, che i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la cedolare
secca nel Mod. 730/UNICO 2012 non erano obbligati a presentare il Mod.
UNICO 740/2013: casi pratici
252
69 al fine di confermare la scelta effettuata per il residuo periodo di du-
rata del contratto (obbligo previsto, invece, dalla precedente Circolare n.
26/2011). Di conseguenza, qualora un contribuente non abbia presentato
il predetto modello 69 non era / è tenuto a regolarizzare tale situazione
mediante la remissione in bonis. Il Mod. 69 va comunque presentato, alla
scadenza del contratto, al fine di rinnovare l’opzione per il periodo suc-
cessivo di durata dello stesso.
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA E DEGLI ACCONTI
La cedolare secca va versata in acconto e a saldo. Ai sensi dell’art. 3,
comma 4, D.Lgs. n. 23/2011 l’acconto è dovuto in misura pari:
- al 95% per il 2013;
- al 92% per il 2012, per effetto della riduzione di 3 punti percentuali
sulla seconda rata di acconto prevista dal D.P.C.M. 21 novembre
2011.
TRASFERIMENTO DI IMMOBILE LOCATO (Circolare 4 giugno 2012, n. 20)
Nell’ipotesi in cui l’immobile locato venga trasferito per effetto di deces-
so/donazione/cessione:
1. l’opzione esercitata dal de cuius / donante / cedente:
- cessa di avere efficacia ai fini delle imposte dirette (IRPEF e rela-
tive addizionali);
- mantiene efficacia, fino al termine dell’annualità contrattuale, ai
fini dell’imposta di registro e di bollo;
2. l’erede / donatario / acquirente:
- non è tenuto a stipulare un nuovo contratto, considerato il suben-
tro automatico nella titolarità del contratto in essere;
- può optare per la cedolare secca presentando il mod. 69 entro 30
giorni dal subentro.
UNICO 740/2013: casi pratici
253
IMMOBILE LOCATO A NOME DI UNO SOLO DEI COMPROPRIETARI
In presenza di un immobile di proprietà di più soggetti, la locazione del-
lo stesso a nome di uno solo dei comproprietari, secondo la Circolare n.
20/E in esame, non preclude la possibilità per gli altri di optare per la
cedolare secca. A tal fine l’opzione va esercitata utilizzando il mod. 69.
Qualora il comproprietario risultante nel contratto abbia già optato per
la cedolare secca, l’altro comproprietario deve presentare all’Ufficio il
mod. 69 contenente l’opzione in esame, allegando la documentazione
dalla quale risulti la qualifica di comproprietario dell’immobile.
Anche quest’ultimo deve comunque inviare preventivamente
all’inquilino la comunicazione di avvalersi della cedolare secca con la
conseguente rinuncia all’aggiornamento del canone.
UNICO 740/2013: casi pratici
254
3.4. Scheda ACE
ACE - AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
PER LE PERSONE FISICHE
Incentivo alle imprese che ricapitalizzano (art.1 del DL 201/2011), fina-
lizzato ad agevolare le imprese che intendono finanziarsi con capitale
proprio anziché ricorrere all’indebitamento.
METODO DI CALCOLO
ACE = deduzione dal reddito complessivo del rendimento “figurativo”
dell’incremento del patrimonio netto dell’impresa. Per determinare
l’importo da portare in deduzione, ai sensi del Decreto 14 marzo 2012,
per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità
ordinaria, per natura o per opzione, si assume quale entità agevolabile
agli effetti dell’ACE il patrimonio netto risultante al termine di ciascun
esercizio (art. 8, comma 1, Decreto 14 marzo 2012). Nessuna rilevanza
assume, pertanto, la variazione del capitale proprio.
BASE IMPONIBILE
Dunque, tutto il patrimonio netto contabile costituirà la base su cui ap-
plicare il rendimento nozionale, non assumendo alcun rilievo che si tratti
di capitale:
SOGGETTI INTERESSATI ALL’AGEVOLAZIONE
gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria)
SOGGETTI ESCLUSI DALL’AGEVOLAZIONE
gli imprenditori individuali in contabilità semplificata
UNICO 740/2013: casi pratici
255
- di vecchia formazione (cioè risultante dall’esercizio 2010)
- ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in
natura.
Il riferimento al patrimonio netto include anche l’utile o la perdita
dell’esercizio e comprende tutte le riserve di utili o di capitale; ovvia-
mente tale entità va considerata al netto di eventuali prelevamenti in
conto utili effettuati dall’imprenditore o dai soci.
La quota ACE dedotta dal reddito complessivo (Decreto 14 marzo 2012,
art. 8, comma 3) concorre alla formazione dello stesso, ai fini della de-
terminazione:
- dell’IRPEF. Ai fini della individuazione delle aliquote per scaglioni
di reddito di cui all’art. 11 del TUIR la quota ACE concorre alla
formazione del primo scaglione e dei successivi fino a concorren-
za del suo intero ammontare;
- delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia, da lavoro, per
oneri e per canoni di locazione, la quota ACE concorre alla for-
mazione del reddito complessivo, rilevando in tutti i casi in cui la
misura di tali detrazioni è correlata all’importo del reddito. In ba-
se a quanto precisato dall’INPS nella Circolare 27 giugno 2012, n.
90, l’agevolazione ACE non rileva ai fini della determinazione
della base imponibile per i contributi IVS dovuti (i contributi sono
calcolati sul reddito d’impresa effettivo, senza ACE).
Per le società di persone (SNC e SAS) viene dedotto prioritariamente il
rendimento nozionale dal reddito d’impresa. Qualora vi sia
un’eccedenza (rendimento nozionale della società > reddito dichiarato),
RENDIMENTO NOZIONALE
PATRIMONIO NET-TO CONTABILE
(-) PRELEVAMENTO UTILI
* 3% =
UNICO 740/2013: casi pratici
256
la stessa è attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla sua
quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita a ciascun socio
concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in
deduzione dal reddito d’impresa.
Un’impresa individuale in contabilità ordinaria presenta la se-
guente situazione 2011 e 2012:
2011 2012
Patrimonio netto derivante dal bilancio al 31.12 € 250.000,00 € 210.000,00
Reddito d'impresa (quadro RF, UNICO PF) € 5.000,00 € 15.000,00
Reddito complessivo ante deduzione ACE € 6.000,00 € 15.000,00
Prelevamenti titolare € 40.000,00 € 20.000,00
Si propongono di seguito i relativi conteggi relativi alla deduzione 2011
e 2012:
2011 2012
Patrimonio netto (al net-to dei prelevamenti)
€ 210.000,00 (€ 250.000,00 - € 40.000,00)
€ 190.000,00 (€ 210.000,00 - € 20.000,00)
Rendimento 3% € 6.300,00 (€ 210.000,00 x 3%)
€ 5.700,00 (€ 190.000,00 x 3%)
Rendimento utilizzato in UNICO PF
€ 5.000,00 (minore tra € 5.000,00 e € 6.300,00)
€ 7.000,00 (€ 5.700,00 + € 1.300,00)
Eccedenza ACE riporta-bile
€ 1.300,00 (€ 6.300,00 - € 5.000,00)
---
Reddito complessivo € 1.000,00 (€ 6.000,00 - € 5.000,00)
€ 8.000,00 (€ 15.000,00 - € 7.000,00)
Ai fini del calcolo:
- delle detrazioni e degli scaglioni IRPEF, il reddito complessivo
2012 è pari ad € 15.000,00 (€ 8.000,00 + € 7.000,00);
- dei contributi previdenziali IVS, il reddito d’impresa è pari ad €
15.000,00.
UNICO 740/2013: casi pratici
257
REDDITO INCAPIENTE
Se l’importo della deduzione è superiore al reddito di periodo, la parte
che non trova capienza in esso può essere riportata negli esercizi suc-
cessivi.
Si noti quindi che in relazione all’anno 2012 può essere riportata la quo-
ta dell’agevolazione di cui non si è usufruito in relazione all’anno 2011,
in quanto eccedente il reddito imponibile.
EFFETTI IRAP
L’agevolazione in esame non esplica alcun effetto ai fini IRAP, in quanto,
per la sua applicazione, si dovrà operare una variazione in diminuzione
nella dichiarazione dei redditi, senza modificare alcuna voce di bilancio
rilevante per la determinazione dell’IRAP.
UNICO 740/2013: casi pratici
258
3.5. Check-list UNICO PF 2013
Gentile Cliente,
In vista dell’imminente appuntamento annuale con la redazione della dichiarazione dei
redditi, di seguito si propone il modello di raccolta dati, predisposto al fine di reperire
tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione di “UNICO Persone Fisiche
2013”, relativo ai redditi dell’anno 2012, aggiornato con le novità che interessano per
quest’anno la corretta esecuzione dell’adempimento, oltre che le operazioni connesse
alla compilazione, come versamenti e invio telematico, compresa la gestione dell’IMU.
Si prega di voler trasmettere allo Studio, entro e non oltre la data del ____________ la
documentazione richiesta, unitamente al prospetto debitamente compilato e firmato,
anche nel riquadro riservato ad esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati perso-
nali, ai sensi della legge sulla Privacy.
Si rammenta che, in caso di mancata restituzione (o di restituzione di modulo non firma-
to), lo Studio non si assumerà alcuna responsabilità circa l’inesattezza della dichiarazio-
ne.
In ogni caso, lo Studio provvederà, dopo la redazione della dichiarazione, a consegnare
copia del modello, come previsto dalle norme in materia, per la verifica dell’esattezza
dei dati in esso contenuti, rimanendo il contribuente responsabile nei casi di infedeltà
della dichiarazione.
Le chiediamo, quindi, di compilare e restituire firmata l’allegata check-list.
Si ricorda che i termini di scadenza, riferiti alla dichiarazione, sono così riassumibili:
Adempimento Scadenza
Versamento delle imposte e dei contributi eventualmen-
te dovuti
17 giugno 2013
Versamento con maggiorazione a titolo di interessi
(0,40%)
17 luglio 2013
Presentazione modello cartaceo (in posta) Dal 2 maggio 2013 al 1° lu-
glio 2013
Presentazione telematica (solo modo per i titolari di par- 30 settembre 2013
UNICO 740/2013: casi pratici
259
tita iva)
Check-list Unico PF 2013 (anno 2012)
Nome e cognome contribuente: _____________________ ___________________
Telefono _____________________ e-mail _____________________
CANONE RAI IMPRESE:
Si possiede un apparecchio atto o adattabile alla ricezione radiotelevisiva utilizzato
nell’attività d’impresa? SI NO
Se SI’ quale? RADIO ___ TV ___
E’ stato pagato il CANONE RAI SPECIALE? ______________
Ha ricevuto la lettera da parte di RAI RADIOTELEVISIONE SPA? ____________
Allegare bollettino di pagamento (anche se effettuato per la prima volta nel 2013)
Il contribuente, relativamente alla compilazione della casella “canone RAI”, se viene in-
dicato il codice 3,
DICHIARA
di non avere alcun apparecchio atto alla ricezione del segnale radiotelevisivo o radiofo-
nico
Firma _______________________
PROSPETTO DEI FAMILIARI
COGNO-
ME E
NOME
LEGAME DI
PARENTELA
(1)
CODICE FISCA-
LE
(non indicare
per figli non re-
sidenti)
MESI A
CARICO
(2)
Minore
di 3 anni
(n. mesi)
Reddito
del fami-
liare (3)
% de-
tra-
zione
(4)
1.
2.
UNICO 740/2013: casi pratici
260
3.
4.
5.
Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con
almeno 4 figli (50%; 100% per coniuge a carico)
___%
Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente
(1) C = coniuge – F1 = primo figlio – F = figli oltre il primo – A= altro familiare – D= figlio
disabile
(2) Si ricorda che possono essere considerati a carico i membri della propria famiglia
che nel 2012 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore ad €2.840,51 al
lordo degli oneri deducibili.
Il contribuente deve tener conto che il reddito fondiario assoggettato alla ce-
dolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore per
determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico (si deve verificare
che il RIGO RN1, col. 1 sia inferiore a 2.840,51 euro).
Dal periodo d’imposta 2012, non sono più soggetti ad IRPEF (e quindi non par-
tecipano alla formazione del reddito complessivo) i redditi relativi agli im-
mobili, qualora questi risultino non locati. Se l’immobile, invece, è oggetto di
locazione, sarà soggetto sia ad IMU che IRPEF.
CONSEGUENTEMENTE, SI POTRANNO VERIFICARE CASI IN CUI, A PARITÀ DI CONDIZIO-
NI, UN SOGGETTO CHE FI NO AL 2011 ERA CONSIDERATO NON A CARICO, NEL 2012 RI-
SULTERÀ A CARICO.
Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali
riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) possono essere a carico, anche se non conviven-
ti.
Gli altri familiari (coniuge separato, genitori, discendenti dei figli, generi e nuore, suoce-
ri, fratelli e sorelle, nonni e nonne) per essere considerati a carico devono convivere con
il contribuente (o ricevere assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell’autorità giudiziaria).
(3) La compilazione di questa casella serve per verificare la condizione di familiare a ca-
rico e la eventuale differente attribuzione della detrazione per figli a carico.
(4) La percentuale di detrazione è, solitamente, del 50% per ciascun genitore. È ammes-
sa l’attribuzione del 100% al genitore con reddito superiore. L’eventuale attribuzione
della detrazione al solo genitore con reddito più elevato deve riguardare necessaria-
mente tutti i figli dei medesimi genitori (Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E).
UNICO 740/2013: casi pratici
261
DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
Il contribuente ha l’affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli a seguito di se-
parazione? E’ il genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del
100%? SI ____ NO ____
(Barrare la colonna 8 in Unico PF prospetto FAMILIARI A CARICO)
Nel caso di affidamento la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affida-
tario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in man-
canza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Se il genitore affidatario o in caso
di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte
della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo
genitore.
In caso di separazione dei coniugi, il figlio, una volta raggiunta la maggiore
età, non può più essere considerato come soggetto affidato all’uno o all’altro
genitore. Pertanto, da quel momento, la detrazione spetta ad entrambi i co-
niugi anche se precedentemente il figlio era stato affidato in via esclusiva ad uno solo
dei genitori. Tale detrazione spetta nella misura del 50% per ciascun coniuge, salvo di-
verso accordo fra le parti (Circolare 1° giugno 2012, n. 19).
RESIDENZA ALL’ESTERO
Il contribuente è residente all’estero nel 2012? SI ___ NO ____
Se SI indicare l’indirizzo estero: __________________________
Il contribuente ha nazionalità estera oltre che italiana? ________________
VARIAZIONI ANAGRAFICHE
Situazione familiare Data Allegato
MATRIMONIO Allegato certificato
SEPARAZIONE / DIVORZIO (specificare): Allegato atto/sentenza
DECESSI / NASCITE (specificare): Allegato certificato
RESIDENZA Allegato certificato
Altro (specificare): Allegato ………..
Nel caso di separazione e divorzio, verificare dalla documentazione ufficiale le modali-
tà di affidamento dei figli, in quanto incidono sulla detrazione fiscale spettante.
UNICO 740/2013: casi pratici
262
Qualora nel corso del 2012 sia cambiata la situazione (es.: per matrimonio,
decesso, etc.) si sottolinea che: �- in caso di mutamento di situazioni preesi-
stenti, la variazione decorre dal mese successivo a quello in cui si verifica,
prescindendo dal giorno effettivo in cui avviene la modifica;
- viene considerato per intero, indipendentemente dal giorno, il mese in cui si verificano
situazioni ex novo (es.: nascita di un figlio).
SOGGETTO CHE PRESENTA
LA DICHIARAZIONE PER CONTO DI UN ALTRO
Specificare se il soggetto che sottoscrive la dichiarazione la presenta per conto di altro
soggetto; in tal caso indicare tutti i dati anagrafici e la motivazione:
DATI ANAGRAFICI
MOTIVO PER CUI SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE
RATEIZZAZIONE
Con riferimento agli importi dovuti risultanti dalla presente dichiarazione, al fine di pre-
disporre le deleghe di versamento, si chiede allo Studio di:
considerare un versamento in unica soluzione con scadenza 17/06/2013;
considerare un versamento in unica soluzione con scadenza 17/07/2013;
rateizzare in _____ rate a partire dal 17/06/13;
rateizzare in _____ rate a partire dal 17/07/13;
essere contattato per valutare le modalità di versamento.
ACCONTI 2013
Con riferimento agli acconti da versare per il 2013 si chiede allo Studio di:
determinare gli acconti in base a quanto risulta dalla dichiarazione sulla base del
metodo storico (soluzione consigliata);
ricalcolare gli acconti tenendo conto che il reddito del prossimo anno sarà inferiore
per i seguenti motivi:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
UNICO 740/2013: casi pratici
263
VERSAMENTI IMU E ACCONTI 2012 ALLEGATI
versamenti IMU 2012 (acconti e saldi): numero bollettini o Modelli F24
____________;
modelli F24 di versamento degli acconti di imposte e/o contributi: numero modelli
_______________;
VERSAMENTO ACCONTI NOVEMBRE 2012
l’acconto di novembre è stato ridotto secondo la normativa vigente
l’acconto di novembre non è stato ridotto secondo la normativa vigente
TERRENI E FABBRICATI
DA COMPILARE NEL CASO NON CI SIANO VARIAZIONI:
IL SOTTOSCRITTO dichiara che la situazione DEI TERRENI DICHIARATA lo scorso anno
NON è variata. Si impegna a comunicare le eventuali variazioni che dovessero avvenire
dopo la presente comunicazione
Firma del cliente ……………………………………….
IL SOTTOSCRITTO dichiara che la situazione DEI FABBRICATI DICHIARATA lo scorso an-
no NON è variata. Si impegna a comunicare le eventuali variazioni che dovessero avve-
nire dopo la presente comunicazione
Firma del cliente ……………………………………….
DA COMPILARE IN CASO DI VARIAZIONI:
3. ACQUISTI O VENDITE
Categoria del Fab-
bricato o dati del
terreno
Ubica-
zione
Acquisto/
Vendita
Immobile vin-
colato Data Allegato
Acquisto Vendita
sì no
Atto certificato
Acquisto Vendita
sì no
Atto certificato
Acquisto Vendita
sì no
Atto certificato
Acquisto Vendita
sì no
Atto certificato
Acquisto Vendita
sì no
Atto certificato
Note: allegare SEMPRE atto notarile o certificato catastale nei casi di ACQUISTO.
UNICO 740/2013: casi pratici
264
2. LOCAZIONI
Dati fabbricato
o terreno
e estremi con-
tratto
Contratto
a canone
convenziona-
le
Canone
annuo
Immobile
vincolato
Canone regolar-
mente percepito
Sentenza di
sfratto per
morosità
sì no
Euro ,00
sì no
sì no
sì no
Euro ,00
sì no
sì no
sì no
Euro ,00
sì no
sì no
sì no
Euro ,00
sì no
sì no
sì no
Euro ,00
sì no
sì no
Note: si ricorda che i canoni di locazione devono essere comunque dichiarati se, entro il
termine per la presentazione della dichiarazione non è intervenuta la sentenza che con-
valida lo sfratto dell’inquilino per morosità. Qualora lo sfratto sia in corso si prega di av-
vertire tempestivamente lo Studio.
3. SITUAZIONI PARTICOLARI (per ciascun fabbricato indicare comunque il codice)
DATI FABBRI-
CATO O TER-
RENO
INDIRIZZO TIPOLOGIA SI VERSA
IMU?
ESENTE
IMU? (1)
(SI O NO)
IL POSSESSORE
È UN CD O IAP?
(2)
(SI O NO)
ANNO-
TAZIONI
ELENCO DEI CODICI DA INDICARE PER I FABBRICATI
1 Abitazione principale
2 Immobile tenuto a disposizione (c.d. seconda casa)
UNICO 740/2013: casi pratici
265
3 Immobile locato in regime di libero mercato
4 Fabbricato locato in regime di equo canone
5 Pertinenza della abitazione principale
6 Fabbricato usato in parte come abitazione principale ed in parte per lo svolgimento di atti-
vità
8 Immobile in comune ad alta densità abitativa locato in base agli accordi locali (canone con-
venzionale)
9 Immobile che non rientra in nessuna delle altre tipologie
10 Abitazione o pertinenza data in uso a familiare che vi dimora abitualmente come risulta
dall’anagrafe ovvero unità in comproprietà utilizzate integralmente come abitazione prin-
cipale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
11 Abitazione principale parzialmente locata in regime di libero mercato; NEW
12 Abitazione principale parzialmente locata a canone concordato; NEW
14 Immobile situato in Abruzzo e locato a soggetto terremotato
15 Immobile situato in Abruzzo e concesso in comodato a soggetto terremotato
(1) Se si indica SI si tratta di terreni agricoli ricadenti in aree di montagna o di colli-
na delimitate ai sensi dell’art. 15, Legge n. 984/77; �
(2) Se si indica SI si tratta di terreno agricolo o di terreno non coltivato posseduto e
condotto da coltivatore diretto o da imprenditore agricolo professionale iscritto
nella previdenza agricola.
A partire dal periodo di imposta 2012 l’IMU sostituisce per la componente
immobiliare l’IRPEF e relative addizionali per gli immobili non locati. Quindi
per i terreni non affittati, la componente dominicale è sostituita dall’IMU, e
non rileva ai fini della determinazione del reddito fondiario. Il reddito di tali terreni an-
drà calcolato tenendo conto del solo reddito agrario tuttavia, il reddito dominicale do-
vrà comunque essere indicato, e potrà assumere rilievo nell’ambito delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali. Restano invece assoggettati ad IRPEF i terreni non affittati
per i quali è prevista un’esenzione IMU.
CEDOLARE SECCA
Si è optato per la cedolare secca per quali contratti?
1) ____IMPOSTA 21%___19%____CANONE LOCAZIONE: euro ______
2) ____IMPOSTA 21%___19%____CANONE LOCAZIONE: euro ______
3) ____IMPOSTA 21% __19% ____CANONE LOCAZIONE: euro ______
4) ____IMPOSTA 21% __19% ____CANONE LOCAZIONE: euro _____
UNICO 740/2013: casi pratici
266
5) ____IMPOSTA 21% ___19% ____CANONE LOCAZIONE: euro _____
6) ____ IMPOSTA 21% ___9% _____CANONE LOCAZIONE: euro ____
ATTIVITA’ ED INVESTIMENTI ALL’ESTERO
TRASFERIMENTI DA E VERSO L’ESTERO PER RAGIONI DIVERSE DAGLI INVESTIMENTI
Barrare la casella per segnalare trasferimenti da e verso l’estero di dena-
ro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non
residenti, senza il tramite di intermediari residenti, per ragioni diverse da-
gli investimenti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria, se
l’ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di im-
posta sia stato superiore a euro 10.000,00. Nell’ammontare complessivo
vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l’estero che
quelli dall’estero;
TRASFERIMENTI DA E VERSO L’ESTERO PER INVESTIMENTI
Segnalare la presenza di trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno
hanno interessato gli investimenti e le attività sotto indicate, se l’ammontare com-
plessivo dei movimenti effettuati nel corso dell’anno, computato tenendo conto an-
che dei disinvestimenti, sia stato superiore a €10.000,00. Quest’obbligo sussiste an-
che se al termine del periodo d’imposta i soggetti interessati non detengono inve-
stimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è in-
tervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari.
ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE (EMESSE DA NON RESIDENTI, COMPRESI I TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL’ESTERO)
IMMOBILI ALL’ESTERO, IN QUALSIASI PAESE, LOCATI OPPURE TENUTI A DI-SPOSIZIONE
BENI MOBILI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (GIOIELLI E PREZIOSI, OPERE D’ARTE, YATCH)
ATTIVITÀ FINANZIARIE ITALIANE (EMESSE DA RESIDENTI, COMPRESI I TITOLI DEGLI ENTI ED ORGANISMI IN-TERNAZIONALI EQUIPARATI AI TITOLI DI STATO Barrare solo se vi è stata la cessione o il rimborso, suscettibili di generare plusvalenze imponibili
POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Segnalare solo quando il contratto non è concluso per il tramite di un intermediario finanziario
italiano o le prestazioni non sono pagate per il tramite di un intermediario finanziario italiano
UNICO 740/2013: casi pratici
267
Con la sottoscrizione della presente scheda, il sottoscritto
______________________________, nato/a a _______________________ il
___/__/____, , C.F. ________________________
DICHIARA
dopo essere stato adeguatamente informato sulle possibili responsabilità e conseguenze
che derivano da eventuali inadempienze e, dunque, assumendosi ogni responsabilità
conseguente quanto segue:
- relativamente alle attività estere di natura finanziaria e/o investimenti esteri,
che la situazione indicata allo studio è quella esposta nel quadro RW ed RM
Firma _______________________
oppure
- che non ha la disponibilità di tali attività (né finanziarie, né patrimoniali) e per-
tanto chiede allo scrivente Studio di non procedere alla compilazione del qua-
dro RW ed RM
Firma _______________________
REDDITI PERCEPITI
(allegare per ciascuna categoria interessata i relativi documenti giustifi-
cativi del reddito)
n. ...….. mod. CUD a seguito di lavoro dipendente o assimilato, pensione;
indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche Inail);
assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al man-
tenimento dei figli;
indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali,
ecc…);
documentazione inerente prestazioni occasionali, cessioni di quote, plusvalenze su
titoli, ecc.;
UNICO 740/2013: casi pratici
268
n. …….. certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas, Srl tra-
sparenti;
n. …….. certificati degli utili percepiti da società;
n. …….. certificazioni inerenti alle ritenute d’acconto subite;
indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte al conduttore per disposizione
di legge a seguito di cessazione della locazione di immobili adibiti ad usi diversi da
quello di abitazione.
E’ stato trattenuto il contributo di solidarietà dal sostituto? SI ____ NO ____
Se non è stato trattenuto nel CUD va versato? ________________ (verifica compilazione
rigo RC14)
DETRAZIONI E ONERI DEDUCIBILI
Barrare la casella se compilato il prospetto allegato per le detrazioni e gli oneri de-
ducibili;
Barrare la casella se si allega documentazione relativa a spese di ristrutturazione
36%;
Barrare la casella se si allega documentazione relativa a spese per il risparmio e-
nergetico 55%.
PER CIASCUNA DELLE DETRAZIONI SOTTO SPECIFICATE, FORNIRE ALLO STUDIO LA
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE (NB: indicare
solo le detrazioni relative al 2011 e non quelle che iniziate in annualità precedenti, già
acquisite dallo Studio)
Detrazioni legate al pagamento di canoni di locazione
Tipo di detrazione spettante Numero di gg. percentuale
Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione
principale
Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione
principale con contratti in regime convenzionale
Detrazioni canone di locazione spettante ai giovani tra
i 20 e 30 anni per abitazione principale
Detrazioni per canone di locazione per lavoratori di-
pendenti che trasferiscono la residenza per motivi di
lavoro
UNICO 740/2013: casi pratici
269
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 55%
Tipologia Importo Tipologia Importo
Riqualificazione energetica €
Installazione di
pannelli solari €
Interventi sull’involucro degli
edifici €
Impianti di
climatizzazione €
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 36%
Tipologia Immobile Importo
€
€
€
€
Nel corso del 2011 e 2012 la disciplina del 36% è stata oggetto di numerosi
interventi legislativi. Tra le novità introdotte, si segnala la soppressione per i
lavori iniziati dal 14 maggio 2011 dell’obbligo di invio della comunicazione di
inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (art. 7, comma 1, lett. c), D.L. n. 70/2011, c.d.
“Decreto Sviluppo”). Tale eliminazione ha portato all’introduzione della nuova sezione
III B al fine di indicare i dati identificativi e gli altri dati degli immobili oggetto di inter-
venti successivi al 13 maggio 2011, informazioni che in precedenza venivano inviate
all’Agenzia delle Entrate. L’art. 4, D.L. n. 201/2011 (“Decreto Salva Italia”) introducendo
l’art. 16-bis nel TUIR, ha reso, inoltre, “strutturale”, a partire dal 2012, la detrazione del
36% apportando anche delle modifiche ad alcuni suoi caratteri essenziali.
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 50%
Tipologia Immobile Importo
€
€
€
€
NEW Per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal
26.06.2012 al 30.06.2013 la detrazione Irpef è elevata dal 36% al 50% nel limite di spesa
di 96.000 €
UNICO 740/2013: casi pratici
270
Dal 1° luglio 2013 si passerà definitivamente al 36% (detrazione strutturale art. 16-bis
TUIR a decorrere dall’1.01.2012)
La medesima detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristi-
no dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato
di emergenza
Non è più prevista tuttavia la rateazione in 5 o 3 rate annuali per i contribuenti di età non
inferiore a 75 e 80 anni, tutti i contribuenti devono ripartire l’importo detraibile in 10
quote annuali
La detrazione del 55%, prorogata al 30 giugno 2013, è estesa anche alle spese per inter-
venti di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedica-
ti alla produzione di acqua sanitaria
Dati identificativi catastali degli immobili oggetto di ristrutturazione 36% o 50%
DATI CATASTALI IMMOBILE
Foglio ____ particella __________ sub _____________
Foglio ____ particella __________ sub _____________
DATI CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL COMODATARIO / LOCATARIO (che effettua la ri-
strutturazione)
Data registrazione ________ Ufficio ___________ n. registrazione _______________
RACCOLTA DATI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI
Contribuente: _______________________________
ONERI DETRAIBILI
Tipologia Limiti alla detrazione
N. documenti
Importo totale
Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche ge-neriche e di assistenza specifica ai portatori di
Importo ec-cedente
N.
UNICO 740/2013: casi pratici
271
handicap, in quanto oneri deducibili). Es.: spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche, ana-lisi, indagini radioscopiche, protesi, acquisto me-dicinali, importo del ticket relativo a spese so-stenute nell’ambito del S.S.N., spese per assisten-za specifica, quali l’assistenza infermieristica e riabilitativa.
€129,11
€
Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche ge-neriche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza ell’imposta da questi ultimi dovuta.
Importo massimo non ecce-
dente €6.197,48
N.
€
Spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomo-zione, sollevamento dei portatori di handicap e le spese per sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap.
100%
N.
€
Spese sostenute per l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei por-tatori di handicap.
Per 1 volta in 4 anni, per 1 solo veicolo e per max
€18.075,99
N.
€
Spesa per l’acquisto del cane guida per non ve-denti.
100%. Per 1 solo cane e 1 volta sola in un perio-do di 4 anni
N.
€
Interessi passivi, relativi oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. (1)(2)(3) Se non sono già stati precedentemente conse-gnati, allegare contratto di mutuo e rogito di ac-quisto dell’immobile (per la verifica del rapporto di detraibilità degli interessi passivi).
€4.000,00 totali, da di-
videre tra tutti i conti-
tolari del mutuo. (4)
N.
€
Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalu- €2.065,83 N.
UNICO 740/2013: casi pratici
272
tazione pagati in dipendenza di mutui contratti per l’acquisto di abitazioni diverse dalla principa-le stipulati prima del 1993.
per ciascun intestatario del mutuo
€
Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalu-tazione pagati in dipendenza di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordi-naria, restauro e ristrutturazione degli edifici.
€2.582,28 complessivi
N.
€
Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalu-tazione dei mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale. Se non sono già stati precedentemente conse-gnati, allegare contratto di mutuo e copia delle spese sostenute per la costruzione / ristruttura-zione (per la verifica del rapporto di detraibilità degli interessi passivi).
€2.582,28 complessivi
N.
€
Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalu-tazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
100% nei limiti del
reddito dei terreni di-
chiarati
N.
€
Premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (contratti - sia vita che infortuni - sti-pulati fino al 31 dicembre 2000); Premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente supe-riore al 5%, di non autosufficienza nel compi-mento degli atti quotidiani (contratti dal 1° gen-naio 2001).
€1.291,14
N.
€
Spese per la frequenza di corsi di istruzione se-condaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso uni-versità o istituti pubblici o privati, italiani o stra-nieri.
100% nei limiti di
quanto ap-plicato da istituti sta-
tali.
N.
€
Spese funebri sostenute in dipendenza dalla mor-te di persone indicate dall’art.433 c.c. nonché de-gli affidati o affiliati.
€1.549,37 per ciascun
decesso
N.
€
Spese per addetti all’assistenza personale, soste- €2.100,00 N.
UNICO 740/2013: casi pratici
273
nute nei casi di non autosufficienza nel compi-mento degli atti della vita quotidiana (fruibili solo se il reddito complessivo non supera €40.000).
€
Spese per attività sportive per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (palestre, piscine e altre strutture sportive).
€210,00 per ciascun
ragazzo
N.
€
Spese per intermediazione immobiliare (da ripar-tire tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà).
€1.000,00 N.
€
Spese canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, nonché per i canoni relati-vi a contratti di ospitalità e atti di assegnazione in godimento, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti non lucrativi e cooperative.
€2.633,00
N.
€
Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici effettuate mediante versamento bancario o postale.
Importi tra €51,65 ed
€103.291,38
N.
€
Erogazioni liberali a favore di Onlus e di iniziative umanitarie, religiose o laiche in paesi extra Ocse gestite da fondazioni, associazioni, comitati, ef-fettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall’Amministrazione Fi-nanziaria.
€2.065,83
N.
€
Erogazioni liberali in denaro a favore delle socie-tà sportive dilettantistiche effettuati tramite ban-ca o ufficio postale o le altre modalità indicate dall’Amministrazione Finanziaria.
€1.500,00
N.
€
Contributi associativi alle società di mutuo soc-corso che si propongono di venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti e di assicurare ai soci un sussidio nel caso di malattia, di impotenza al la-voro o di vecchiaia.
€1.291,14
N.
€
Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei previsti registri, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall’Amministrazione Finanziaria.
€2.065,83
N.
€
Spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interre-gionale (per abbonamento si intende il titolo che consente di potere effettuare un numero illimita-to di viaggi).
€250,00
N.
€
UNICO 740/2013: casi pratici
274
Spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.
Importo ec-cedente
€129,11 e fino a
€387,34
N.
€
Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.
Massimo €632,00 per ogni figlio
N.
€
Altri oneri per i quali spetta la detrazione: spese obbligatorie relative ai beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali a favore della so-cietà di cultura “La Biennale di Venezia”; eroga-zioni liberali in denaro per attività culturali e arti-stiche; erogazioni liberali a favore di enti che o-perano nel regime dello spettacolo; erogazioni liberali a favore di fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale; spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti sordo-muti ai sensi della L. n.381/70; erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; spese sostenute dai docenti per l’autoaggiornamento e la formazione; spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea.
Il limite è variabile in relazione
alla natura della spesa.
N.
€
(1) Per i mutui stipulati anteriormente al 1993 la detrazione spetta su un importo massimo di €4.000 per ciascun intestatario del mutuo e a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale all’8/12/93.
(2) Nel caso di acquisto di immobile locato, la detrazione spetta a condizione che en-tro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di li-cenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
(3) Nel caso in cui l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione, la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto, pena la perdita dell’agevolazione.
(4) In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote.
ALTRE DETRAZIONI
Tipologia
Detrazioni per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano (secondo le disposizioni di cui al DPCM n.106/01).
UNICO 740/2013: casi pratici
275
Donazioni all’ente ospedaliero “Ospedale Galliera di Genova” (nei limiti del 30% dell’imposta lorda dovuta).
Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (importo forfeta-rio di €516,46, spettante esclusivamente al soggetto non vedente, indi-pendentemente dalla documentazione di spesa).
ONERI DEDUCIBILI
Tipologia Limiti al-la detra-
zione
N. docu-menti
Importo totale
Contributi previdenziali ed assistenziali obbligato-ri per legge, nonché quelli versati facoltativamen-te alla gestione pensionistica obbligatoria di ap-partenenza, compresi quelli per la ricongiunzione assicurativa.
100%
N.
€
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e fa-miliari.
€1.549,37 N.
€
Contributi ed erogazioni liberali a favore di istitu-zioni religiose.
€1.032,91 N.
€
Spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap escluse le spese che gene-rano detrazioni dall’imposta.
100% N.
€
Assegno periodico corrisposto al coniuge in con-seguenza di separazione legale ed effettiva, esclu-sa la quota destinata al mantenimento dei figli e stabilito da un provvedimento dell’autorità giudi-ziaria.
100%
N.
€
Contributi e premi per forme pensionistiche com-plementari e individuali.
Per un importo massimo
di €5.164,57
N.
€
Altri oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righi: 1. contributi ai fondi integrativi al S.S.N. atten-
zione (nota 1);
Il limite è variabile
in relazio-N.
UNICO 740/2013: casi pratici
276
2. contributi, donazioni, oblazioni a favore di or-ganizzazioni non governative O.N.G.;
3. erogazioni liberali a favore di Onlus, associa-zioni di promozione sociale, alcune fondazioni e associazioni riconosciute attenzione (nota 2);
4. erogazioni liberali a favore di enti universita-ri, di ricerca pubblica e di quelli vigilati non-ché degli enti parco regionali e nazionali;
5. altri oneri deducibili diversi dai precedenti (3).
ne alla na-tura della
spesa.
€
(3) Rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli im-
mobili; indennità corrisposta per la perdita di avviamento in caso di cessazione della locazio-
ne di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; somme restituite al sogget-
to erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non a-
vrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece
sono state assoggettate a tassazione; le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adem-
piere funzioni presso gli uffici elettorali; 50% delle imposte arretrate; 50% delle spese sostenu-
te dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento delle procedure di adozione; ero-
gazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
(nota 1) NEW L’introduzione della franchigia di 40 euro per il contributo SSN
deducibile
Nuovo campo (colonna 1) dedicato all’interno della Sezione II e del rigo RP21 al
contributo sanitario obbligatorio per l'assistenza erogata nell'ambito del Servi-
zio sanitario nazionale (SSN) effettivamente versato nel 2012 con il premio di
assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (RCA autoveicoli).
(nota 2) NEW LE NUOVE DEDUZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI
Dall’anno d’imposta 2012 è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo,
fino all’importo di euro 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore
della:
Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridio-
nale;
Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi
giorni;
o alla Chiesa apostolica in Italia.
UNICO 740/2013: casi pratici
277
Scelta per la destinazione dell’8‰ dell’Irpef
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’8‰ dell’Irpef. Viene ri-
chiesta preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la
dichiarazione dei redditi in formato telematico.
Stato Chiesa Cattolica Unione Chiese cri-
stiane avventiste del
7° giorno
Assemblee di Dio in
Italia
Unione delle
Chiese Metodi-
ste e Valdesi
Chiesa Evangelica
Luterana in Italia
Unione Comunità
Ebraiche Italiane
Sacra Arcidiocesi or-
todossa d’Italia ed E-
sarcato per l’Europa
Meridionale NEW
Chiesa Apostoli-
ca in Italia NEW
Unione Cristiana E-
vangelica Battista
d’Italia NEW
UNICO 740/2013: casi pratici
278
Scelta per la destinazione del 5‰ dell’Irpef
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 5‰ dell’Irpef. Viene ri-
chiesta preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la
dichiarazione dei redditi in formato telematico.
Sostegno del volontariato, delle organizza-zioni non lucrative di utilità sociale, delle as-
sociazioni di promozione sociale e delle asso-ciazioni e fondazioni riconosciute che opera-no nei settori di cui all’art.10, co.1, lett. a), del
D.Lgs. n.460/97 Firma ………………………………………………………………………………. Codice fiscale del |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| beneficiario (eventuale)
Finanziamento della ricerca scientifica e della univer-
sità
Firma ………………………………………………………………………………. Codice fiscale del |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| beneficiario (eventuale)
Finanziamento della ricerca sanitaria
Firma
………………………………………………………………………………. Codice fiscale del |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| beneficiario (eventuale)
Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribu-
ente
Firma …………………………………………………………………………
…….
Sostegno alle associazioni sportive dilettanti-stiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a
norma di legge, che svolgono una rilevante at-tività di interesse sociale
Firma
………………………………………………………………………………. Codice fiscale del |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| beneficiario (eventuale)
Sostegno alle attività di tutela, promo-zione e valorizzazione dei beni cultu-
rali e paesaggistici
Firma …………………………………………………………………………
…….
UNICO 740/2013: casi pratici
279
LEGGE n.196/2003 - Legge sulla privacy
La L. n.196/03 disciplina il trattamento dei dati personali; La legge prevede che al sog-getto interessato vengano fornite le seguenti informazioni: I dati raccolti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima ri-servatezza, saranno organizzati e conservati in archivi informativi e/o cartacei e sa-ranno utilizzati per l’elaborazione/predisposizione della/e dichiarazioni dei redditi del cliente. I dati trattati non saranno comunicati a terzi estranei allo Studio In occasione delle operazioni di trattamento dei Vostri dati personali, a seguito di Vostra eventuale segnalazione o di elaborazione dei documenti da voi consegnati, lo Studio può venire a conoscenza di dati che la legge definisce “sensibili” (dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le o-pinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carat-tere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale del cliente). La legge prevede la possibilità di trat-tamento di dati sensibili soltanto con il consenso scritto dell’interessato. La preghia-mo, quindi, di voler sottoscrivere la presente come ricevuta dell’informativa avuta e come consenso scritto al trattamento dei Vostri dati e in particolare di quelli sensibili, pena l’impossibilità di procedere al trattamento stesso.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI Il sottoscritto, ...................................................................................................................................., in qualità di conferente l’incarico, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 della L. n.196/03 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati che riguardano l’elaborazione/predisposizione della propria dichiarazione dei redditi con particolare riferimento ai dati “sensibili”.
Firma del cliente …………………………………………..
Con l’apposizione della firma nel presente riquadro il cliente dichiara di conferire
l’incarico allo Studio di:
predisporre
predisporre e trasmettere telematica-
mente
trasmettere telematicamente
la propria dichiarazione dei redditi, confermando di aver fornito ogni informazione
necessaria al compimento dell’incarico, ed esonerando lo Studio da ogni responsabili-
tà connessa o conseguente l’eventuale inesattezza e/o incompletezza della documen-
tazione consegnata.
Data: ………………… Firma del cliente: …………………………..…
UNICO 740/2013: casi pratici
280
Modulo per impegno a trasmettere la dichiarazione da rilasciare a cura
dell’intermediario
COPIA PER CONTRIBUENTE:
Studio …
Egr. Sig. / Gent.le Sig.ra
..........
Oggetto: assunzione impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione:
UNICO 2013 Persone Fisiche
Il sottoscritto intermediario, relativamente alla dichiarazione in oggetto, assume in data
odierna l’impegno alla:
presentazione in via telematica della dichiarazione predisposta dal contribu-
ente;
predisposizione e presentazione in via telematica della dichiarazione.
Inoltre il sottoscritto intermediario, in relazione alla ricezione degli avvisi di irregolarità
(avvisi bonari) eventualmente predisposti in relazione alle dichiarazioni presentate
conferma l’opzione manifestata dal contribuente.
Data dell’impegno: Firma dell’intermediario
_______________ ____________________
COPIA PER INTERMEDIARIO:
Studio …
Egr. Sig. / Gent.le Sig.ra
..........
Oggetto: assunzione impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione:
UNICO 2013 Persone Fisiche
Il sottoscritto intermediario, relativamente alla dichiarazione in oggetto, assume in data
odierna l’impegno alla:
presentazione in via telematica della dichiarazione predisposta dal contribu-
ente;
predisposizione e presentazione in via telematica della dichiarazione.
Inoltre il sottoscritto intermediario, in relazione alla ricezione degli avvisi di irregolarità
(avvisi bonari) eventualmente predisposti in relazione alle dichiarazioni presentate
conferma l’opzione manifestata dal contribuente.
Data dell’impegno: Firma dell’intermediario
_______________ ____________________
UNICO 740/2013: casi pratici
281
Scelta di invio delle comunicazioni di irregolarità all’intermediario che ha trasmesso
Il sottoscritto …………………, nel confermare l’impegno alla trasmissione telematica del
modello UNICO 2013 PF allo Studio …………………………
opta per l’invio dell’avviso telematico di irregolarità eventualmente predispo-
sto in sede di controllo automatizzato della dichiarazione direttamente
all’intermediario;
non opta per l’invio dell’avviso telematico di irregolarità eventualmente predi-
sposto in sede di controllo automatizzato della dichiarazione direttamente
all’intermediario;
confermando che il recapito al quale intende ricevere eventuali comunicazioni di irre-
golarità relative alla dichiarazione in oggetto è il seguente:
indirizzo: ______________________________________
numero di fax: __________________________________
mail: _________________________________________
sollevando l’intermediario abilitato da qualsiasi responsabilità relativa alla mancata
possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni, laddove il prospetto ricevuto te-
lematicamente dall’Agenzia sia stato recapitato, nei termini di legge, in una delle tre
forme alternative sopra esposte.
Eventuali variazioni dei suddetti recapiti dovranno essere comunicate all’intermediario
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In mancanza dell’opzione per l’invio all’intermediario, la comunicazione di irregolarità
(avviso bonario) verrà inviato con raccomandata direttamente al domicilio del contri-
buente.
Data Firma
ANNOTAZIONI
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
UNICO 740/2013: casi pratici
282
3.6. Raccordo tra piano dei conti - dati contabili quadro RE e gli
Studi di settore
Rigo quadro G
PIANO DEI CONTI Totale Rigo quadro RE
Unico 2013
G01 Compensi dichiarati
Compensi professionisti con ritenute d’acconto € -
RE2 Compensi professionisti senza ritenu-te d’acconto € -
TOTALE RIGO G01 € -
G03 Altri proven-
ti lordi
Risarcimenti assicurativi per perdita ricavi professionisti
RE3 Indennità di maternità
Interessi attivi verso clienti
TOTALE RIGO G03 € -
G04 Plusvalenze patrimoniali
Plusvalenze
RE4
TOTALE RIGO G04 € -
G05 Spese per
prestazioni di lavoro di-
pendente
Salari e stipendi € -
RE11
Rimborsi a piè di lista dipendenti
Rimborsi indennità chilometriche o forfetarie
Oneri sociali Inps € -
Oneri sociali Inail € -
Tfr accantonato € -
Accantonamento al fondo trattamen-to quiescenza previdenza integrativa
Altri costi del personale
TOTALE RIGO G05 € -
UNICO 740/2013: casi pratici
283
G06 Spese per
prestazionidi Co.Co.Co.
Compensi Co.Co.Co. attinenti l'attivi-tà
RE11
Contributi Inps Co.Co.Co. attinenti l'attività
Contributi Inail Co.Co.Co. attinenti l'attività
Rimborsi a pie’ di lista attinenti l'atti-vità Co.Co.Co.
Rimborsi indennità chilometriche o forfetarie attinenti l'attività Co.Co.Co.
Accantonamento al Fondo per la ces-sazione di rapporti di Co.Co.Co. atti-nente l'attività
TOTALE RIGO G06 € -
G07 Compensi corrispostia terzi per prestazioni
Compensi a terzi per prestazioni af-ferenti la propria attività € -
RE12
Quota spese per attività in strutture polifunzionali
Quota spese utilizzo strutture di terzi
Quota spese di segreteria
TOTALE RIGO G07 € -
G08 Consumi
Carburanti e lubrificanti € -
RE14
Carburanti e lubrificanti parzialmen-te deducibili € -
Energia elettrica € -
Spese telefoniche deducibili € -
Spese cellulari deducibili € -
TOTALE RIGO G08 € -
G09 Altre spese
Abbuoni/arrotondamenti attivi
RE15, RE16, RE17, RE19
Sconti attivi
Materiali di manutenzione
Materiale di pulizia
Cancelleria € -
Materiale pubblicitario
Carburanti e lubrificanti ciclomotori e motocicli professionisti
UNICO 740/2013: casi pratici
284
Manutenzione e riparazione beni di terzi (100% o parz. ded.) € -
Pedaggi autostradali (100% o parz. ded.)
Altri oneri p/automezzi (100% o parz. ded.) € -
Manutenzione e riparazione beni propri € -
Manutenzione e riparazione auto-mezzi parzialmente deducibili € -
Assicurazioni R.c.a (tot. o parzialm. ded.) € -
Assicurazioni non obbligatorie
Vigilanza
Servizi di pulizia
Compensi occasionali di impresa
Compensi professionali non attinenti l'attività
Compenso per somministrazione la-voro eccedente gli oneri, retributivi e contributivi
Pubblicità € -
Spese legali € -
Spese postali e di affrancatura € -
Pasti e soggiorni (nei limiti di deduci-bilità) € -
Spese per viaggi € -
Ricerca, addestramento e formazio-ne € -
Servizio smaltimento rifiuti € -
Oneri bancari € -
Costo per tenuta paghe e contabilità e dichiarazioni fiscali € -
Formalità amministrative € -
Assicurazioni R.C. professionali € -
Contributo annuale iscrizione ordine professionale € -
Spese di rappresentanza - profes-sionisti € -
Altre spese servizi deducibili - profes-sionisti € -
Licenza d'uso software di esercizio € -
UNICO 740/2013: casi pratici
285
Ammortamento licenza d'uso softwa-re a tempo determinato € -
Imposta di bollo
Imposta di registro € -
Tasse di concessione governativa € -
Tasse di proprietà autoveicoli (100% o parz. ded.) € -
Tassa sui rifiuti € -
Iva su acquisti indetraibile (pro-rata) € -
Altre imposte e tasse deducibili
Abbonamenti riviste, giornali, ecc. € -
Spese banche dati € -
Abbuoni/arrotondamenti passivi € -
Sconti passivi € -
Spese per risarcimento danni a terzi - professionisti non coperti da assicu-razione
Spese per partecipazione a convegni, congressi e simili professionisti
Spese per acquisizione clientela - professionisti
Spese per liquidazione parcelle pro-fessionisti
Altri oneri diversi deducibili - profes-sionisti € -
TOTALE RIGO G09 € -
G10 Minusvalen-ze patrimo-
niali
Minusvalenze ordinarie
RE18
TOTALE RIGO G10 € -
G11 Quote di
ammorta-mento
dei beni strumentali
Ammortamento fabbricato uso uffi-cio acquistato ante 15.06.1990 o nel triennio 2007-2009 - professionisti
RE10
Ammortamento beni materiali € -
RE7
Ammortamento beni costo inferiore € 516,46
€ -
Acquisti beni - costo unitario inferio-re € 516,46
TOTALE RIGO G11 € -
UNICO 740/2013: casi pratici
286
G12 Altre com-
ponenti negative
Combustibile per riscaldamento
RE9, RE10, RE13 RE19
Gas riscaldamento € -
Acqua € -
Manutenzione fabbricati - professio-nisti
Manutenzione e riparazione immobi-li uso promiscuo - professionisti
Spese relative agli immobili ad uso promiscuo
Fitti passivi € -
Spese condominiali
Noleggi impianti telefonici
10% Irap versata (deducibile)
Noleggio di impianti e macchinari e canoni affitto d'azienda
Noleggio deducibile € -
Altri costi per godimento beni di terzi deducibili
Ammortamento manutenzione stra-ordinaria - professionisti
Interessi passivi
TOTALE RIGO G12 € 1
REDDITO PROFESSIONALE € -