Webinar: Il Provvedimento della Banca d'Italia sull'adeguata verifica della clientela - Casi pratici...

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BENVENUTO AL WEBINAR Provvedimento della Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela - Casi pratici e indicazioni operative DISCLAIMER - Materiale riservato preparato come base di discussione per l’utilizzo esclusivo da parte del destinatario cui é indirizzato. Ogni utilizzo di questo documento al di fuori dell’ambito per cui e’ stato preparato e’ vietato. mercoledì, 30 ottobre 2013 inizio ore 15:30 - termine ore 16:30 1 www.conformisinfinance.it 1 giovedì 31 ottobre 13

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Il 1° gennaio 2014 entra in vigore il Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 sull’adeguata verifica della clientela. Per gli intermediari si rende necessario effettuare un check sulle procedure inerenti gli adempimenti antiriciclaggio e i questionari utilizzati nei rapporti con la clientela. Il Provvedimento detta disposizioni di dettaglio che incidono su aspetti e fasi operative differenti – dai criteri per la profilazione della clientela alle modalità e tempistiche di aggiornamento del profilo, dalle fonti utilizzabili per la verifica dell’identità dei clienti e dei titolari effettivi, al riscontro attraverso banche dati di supporto, dalle modalità per l’identificazione a distanza in assenza di intermediari terzi ai rapporti tra società prodotto e collocatori – precisando e in alcuni casi integrando le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007. A poco più di due mesi dell’entrata in vigore del Provvedimento, l’incontro offre la possibilità di realizzare un focus sulle principali questioni applicative individuate da professionisti del settore in fase di implementazione e recepimento delle nuove norme. RELATORE: Avv. Roberto Pallante - Partner Studio Valentino & Partners - Avvocati Associati di Roma

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BENVENUTO AL WEBINAR

Provvedimento della Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela -

Casi pratici e indicazioni operative

DISCLAIMER - Materiale riservato preparato come base di discussione per l’utilizzo esclusivo da parte del destinatario cui é indirizzato. Ogni utilizzo di questo documento al di fuori dell’ambito per cui e’ stato preparato e’ vietato.

mercoledì, 30 ottobre 2013inizio ore 15:30 - termine ore 16:30

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ModeratoreRoberto LovisettoPartner at Conformis in Finance [email protected]

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Relatore Avv. Roberto PallantePartner Studio Valentino & Partners avvocati associati di Roma

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Agenda

• Approccio basato sul rischio

• Identificazione e verifica dell’identità

• Controllo costante ne corso dei rapporti continuativi

• Misure di verifica rafforzata

• Identificazione diretta a distanza

• Esecuzione da parte di terzi

• Ancora sull’operatività tramite soggetti terzi

• A&Q

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Approccio basato sul rischio

• Criteri di valutazione e metodologia di profilazione della clientela.

• Per cosa rileva la definizione del livello di rischio? Per l’individuazione degli adempimenti da porre in essere nelle diverse aree dell’adeguata verifica (cfr. Nota 6 del Provvedimento):

• frequenza ordinaria di aggiornamento del profilo di rischio;

• modalità di verifica dei dati identificativi ulteriori rispetto a quelle minimali prescritte;

• ambito delle informazioni su scopo e natura del rapporto o dell’operazione;

• modalità e frequenza del controllo costante;

• applicazione e disapplicazione di misure di verifica semplificata;

• applicazione di misure di verifica rafforzata e determinazione di tali misure;

• valutazioni in presenza di segnalazioni di operazioni sospette;

• verifiche in caso di pep.

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Approccio basato sul rischio

• Ambito soggettivo della profilazione e applicabilità di alcuni criteri a soggetti diversi dal cliente.

• Profilo del “cliente” e profilo del “contratto”.

• La profilazione è delegabile?

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Identificazione e verifica dell’identità

• Identificazione (cliente/esecutore/titolare effettivo).

• Verifica dell’identità (cliente/esecutore/titolare effettivo).

• Fonti affidabili e indipendenti:

• documenti d’identità non scaduti:

• atti pubblici, scritture private autenticate, certificati per la generazione di firme digitali;

• dichiarazioni della rappresentanza diplomatica e autorità consolare italiana;

• archivi camerali, albi ed elenchi di soggetti autorizzati, atti costitutivi, statuti, bilanci, prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate;

• siti web di autorità pubbliche.

• Tempistica dell’identificazione e della verifica dell’identità e dilazioni nei rapporti continuativi.

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Controllo costante nel corso

dei rapporti continuativi

• Finalità del controllo costante:

• mantenere aggiornato il profilo di rischio;

• individuare i presupposti per l’effettuazione di specifici adempimenti: segnalazioni di operazioni sospette, applicazione di misure di verifica rafforzata, astensione dall’esecuzione dell’operazione o dalla prosecuzione del rapporto.

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Controllo costante nel corso

dei rapporti continuativi

• Contenuto del controllo costante:

• esame della complessiva operatività del cliente (monitoraggio operativo);

• acquisizione di informazioni aggiornate rispetto a quelle aquisite ai fini di identificazione o per l’accertamento della natura e scopo del rapporto (monitoraggio informativo).

• In cosa consiste il monitoraggio per i cliente che hanno compiuto operazioni occasionali?

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Misure di verifica

rafforzata

• La verifica rafforzata consiste nell’adozione di misure caratterizzate da maggior profondità, estensione e frequenza nelle diverse aree dell’adeguata verifica:

• acquisizione di informazioni ulteriori rispetto ai dati identificativi ordinariamente previsti (familiari, conviventi, soggetti in rapporti d’affari);

• acquisizione di informazioni ulteriori sull’esecutore e il titolare effettivo;

• acquisizione di informazioni sulla natura e lo scopo delle operazioni occasionali;

• verifiche più incisive sulle informazioni acquisite in merito al cliente, all’esecutore o al titolare effettivo;

• indagini più approfondite sullo scopo e la natura del rapporto;

• monitoraggio nel controllo continuo più intenso e frequente.

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Identificazione diretta a distanza

• Nel caso in cui il cliente non sia fisicamente presente, qualora gli obblighi di adeguata verifica non possano considerarsi assolti attraverso terzi o nelle ipotesi previste, il destinatario è tenuto:

• ad acquisire i dati identificativi e ad effettuare il riscontro su una copia di un documento d’identità non scaduto acquisita tramite fax, a mezzo di posta o in formato elettronico; nonché

• ad effettuare un’ulteriore verifica dei dati acquisiti secondo una delle seguenti modalità, in relazione al rischio specifico:

• contatto telefonico su utenza fissa;

• invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno;

• richiesta di invio di documentazione controfirmata;

• verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici o ovvero mediante incontri in loco, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi.

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Esecuzione da parte di terzi

• Soggetti terzi utilizzabili;

• soggetti che possono effettuare tutte le fasi dell’adeguata verifica (intermediari nazionali, banche ed enti finanziari comunitari, banche con sede in Paesi terzi equivalenti);

• soggetti che possono effettuare solo l’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e l’acquisizione di copia dei documenti d’identità originali (intermediari assicurativi operanti nei rami vita, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, promotori finanziari).

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Esecuzione da parte di terzi

• Modalità: idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli in proprio in presenza del cliente in relazione a un rapporto continuativo tuttora in essere.

• Requisiti dell’attestazione:

• riconducibilità al terzo attestante (sottoscrizione cartacea, flusso informatico di dati);

• deve confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell’attestante, a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa è diretta.

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Esecuzione da parte di terzi

• Contenuto dell’attestazione:

• dati identificativi del cliente / esecutore / titolare effettivo;

• indicazione delle tipologie di fonti utilizzate per l’accertamento e la verifica dell’identità;

• informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell’operazione occasionale.

• Ai fini dell’identificazione l’attestazione può essere resa attraverso:

• la trasmissione di un bonifico con codice identificativo;

• l’utilizzo di una carta di pagamento con codice identificativo.

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Ancora sull’operatività

tramite soggetti terzi

• Obbligo di definire le fasi dell’adeguata verifica demandate a terzi. Contenuto dell’accordo col terzo:

• dati e informazioni acquisite attraverso terzi;

• modalità di trasmissione;

• tempistica di trasmissione.

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Ancora sull’operatività

tramite soggetti terzi

• Rapporti con clientela intermediata da altri destinatari. Rapporti tra intermediario committente e intermediario controparte:

• intermediario committente che agisce in nome proprio per conto del cliente, quale controparte dell’altro destinatario (es: intermediario committente gestore di portafogli o raccoglitore di ordini): l’intermediario committente assume la posizione di cliente dell’intermediario controparte e il cliente del primo intermediario è titolare effettivo sub 1. Attenzione all’operatività con società fiduciarie e imprese di assicurazione).

• L’intermediario committente che agisce in nome e per conto del cliente, assumendo una posizione di mera intermediazione tra il proprio cliente e l’intermediario controparte (es: intermediario controparte società prodotto): la relazione di clientela si instaura tra l’investitore e l’intermediario controparte.

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