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BENVENUTO AL WEBINAR

Provvedimento della Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela -

Casi pratici e indicazioni operative

DISCLAIMER - Materiale riservato preparato come base di discussione per l’utilizzo esclusivo da parte del destinatario cui é indirizzato. Ogni utilizzo di questo documento al di fuori dell’ambito per cui e’ stato preparato e’ vietato.

mercoledì, 30 ottobre 2013inizio ore 15:30 - termine ore 16:30

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ModeratoreRoberto LovisettoPartner at Conformis in Finance [email protected]

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Relatore Avv. Roberto PallantePartner Studio Valentino & Partners avvocati associati di Roma

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Agenda

• Approccio basato sul rischio

• Identificazione e verifica dell’identità

• Controllo costante ne corso dei rapporti continuativi

• Misure di verifica rafforzata

• Identificazione diretta a distanza

• Esecuzione da parte di terzi

• Ancora sull’operatività tramite soggetti terzi

• A&Q

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Approccio basato sul rischio

• Criteri di valutazione e metodologia di profilazione della clientela.

• Per cosa rileva la definizione del livello di rischio? Per l’individuazione degli adempimenti da porre in essere nelle diverse aree dell’adeguata verifica (cfr. Nota 6 del Provvedimento):

• frequenza ordinaria di aggiornamento del profilo di rischio;

• modalità di verifica dei dati identificativi ulteriori rispetto a quelle minimali prescritte;

• ambito delle informazioni su scopo e natura del rapporto o dell’operazione;

• modalità e frequenza del controllo costante;

• applicazione e disapplicazione di misure di verifica semplificata;

• applicazione di misure di verifica rafforzata e determinazione di tali misure;

• valutazioni in presenza di segnalazioni di operazioni sospette;

• verifiche in caso di pep.

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Approccio basato sul rischio

• Ambito soggettivo della profilazione e applicabilità di alcuni criteri a soggetti diversi dal cliente.

• Profilo del “cliente” e profilo del “contratto”.

• La profilazione è delegabile?

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Identificazione e verifica dell’identità

• Identificazione (cliente/esecutore/titolare effettivo).

• Verifica dell’identità (cliente/esecutore/titolare effettivo).

• Fonti affidabili e indipendenti:

• documenti d’identità non scaduti:

• atti pubblici, scritture private autenticate, certificati per la generazione di firme digitali;

• dichiarazioni della rappresentanza diplomatica e autorità consolare italiana;

• archivi camerali, albi ed elenchi di soggetti autorizzati, atti costitutivi, statuti, bilanci, prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate;

• siti web di autorità pubbliche.

• Tempistica dell’identificazione e della verifica dell’identità e dilazioni nei rapporti continuativi.

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Controllo costante nel corso

dei rapporti continuativi

• Finalità del controllo costante:

• mantenere aggiornato il profilo di rischio;

• individuare i presupposti per l’effettuazione di specifici adempimenti: segnalazioni di operazioni sospette, applicazione di misure di verifica rafforzata, astensione dall’esecuzione dell’operazione o dalla prosecuzione del rapporto.

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Controllo costante nel corso

dei rapporti continuativi

• Contenuto del controllo costante:

• esame della complessiva operatività del cliente (monitoraggio operativo);

• acquisizione di informazioni aggiornate rispetto a quelle aquisite ai fini di identificazione o per l’accertamento della natura e scopo del rapporto (monitoraggio informativo).

• In cosa consiste il monitoraggio per i cliente che hanno compiuto operazioni occasionali?

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Misure di verifica

rafforzata

• La verifica rafforzata consiste nell’adozione di misure caratterizzate da maggior profondità, estensione e frequenza nelle diverse aree dell’adeguata verifica:

• acquisizione di informazioni ulteriori rispetto ai dati identificativi ordinariamente previsti (familiari, conviventi, soggetti in rapporti d’affari);

• acquisizione di informazioni ulteriori sull’esecutore e il titolare effettivo;

• acquisizione di informazioni sulla natura e lo scopo delle operazioni occasionali;

• verifiche più incisive sulle informazioni acquisite in merito al cliente, all’esecutore o al titolare effettivo;

• indagini più approfondite sullo scopo e la natura del rapporto;

• monitoraggio nel controllo continuo più intenso e frequente.

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Identificazione diretta a distanza

• Nel caso in cui il cliente non sia fisicamente presente, qualora gli obblighi di adeguata verifica non possano considerarsi assolti attraverso terzi o nelle ipotesi previste, il destinatario è tenuto:

• ad acquisire i dati identificativi e ad effettuare il riscontro su una copia di un documento d’identità non scaduto acquisita tramite fax, a mezzo di posta o in formato elettronico; nonché

• ad effettuare un’ulteriore verifica dei dati acquisiti secondo una delle seguenti modalità, in relazione al rischio specifico:

• contatto telefonico su utenza fissa;

• invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno;

• richiesta di invio di documentazione controfirmata;

• verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici o ovvero mediante incontri in loco, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi.

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Esecuzione da parte di terzi

• Soggetti terzi utilizzabili;

• soggetti che possono effettuare tutte le fasi dell’adeguata verifica (intermediari nazionali, banche ed enti finanziari comunitari, banche con sede in Paesi terzi equivalenti);

• soggetti che possono effettuare solo l’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e l’acquisizione di copia dei documenti d’identità originali (intermediari assicurativi operanti nei rami vita, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, promotori finanziari).

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Esecuzione da parte di terzi

• Modalità: idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli in proprio in presenza del cliente in relazione a un rapporto continuativo tuttora in essere.

• Requisiti dell’attestazione:

• riconducibilità al terzo attestante (sottoscrizione cartacea, flusso informatico di dati);

• deve confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell’attestante, a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa è diretta.

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Esecuzione da parte di terzi

• Contenuto dell’attestazione:

• dati identificativi del cliente / esecutore / titolare effettivo;

• indicazione delle tipologie di fonti utilizzate per l’accertamento e la verifica dell’identità;

• informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell’operazione occasionale.

• Ai fini dell’identificazione l’attestazione può essere resa attraverso:

• la trasmissione di un bonifico con codice identificativo;

• l’utilizzo di una carta di pagamento con codice identificativo.

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Ancora sull’operatività

tramite soggetti terzi

• Obbligo di definire le fasi dell’adeguata verifica demandate a terzi. Contenuto dell’accordo col terzo:

• dati e informazioni acquisite attraverso terzi;

• modalità di trasmissione;

• tempistica di trasmissione.

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Ancora sull’operatività

tramite soggetti terzi

• Rapporti con clientela intermediata da altri destinatari. Rapporti tra intermediario committente e intermediario controparte:

• intermediario committente che agisce in nome proprio per conto del cliente, quale controparte dell’altro destinatario (es: intermediario committente gestore di portafogli o raccoglitore di ordini): l’intermediario committente assume la posizione di cliente dell’intermediario controparte e il cliente del primo intermediario è titolare effettivo sub 1. Attenzione all’operatività con società fiduciarie e imprese di assicurazione).

• L’intermediario committente che agisce in nome e per conto del cliente, assumendo una posizione di mera intermediazione tra il proprio cliente e l’intermediario controparte (es: intermediario controparte società prodotto): la relazione di clientela si instaura tra l’investitore e l’intermediario controparte.

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Q&A

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