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Anno 3 Nr. 6 2 Luglio 2012 Un semestre ricco di novità Il primo semestre del 2012 è stato ricco di novità legislative e di norme tecniche che riteniamo valga la pena di elencare e sintetizzare. Norma UNI EFC. Partendo proprio dalle norme tecniche non possiamo non menzionare le due nuove norme che rientrano tra gli strumenti a disposizione del tecnico per una efficace protezione attiva contro gli incendi. L’UNI ha infatti pubblicato la norma UNI 9494-1 per i sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC) e, novità assoluta, la UNI 9494-2 relativa ai sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC). La norma relativa ai sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (che sostituisce la UNI 9494:2007) è parte di una serie relativa ai sistemi di controllo di fumo e calore che consiste delle seguenti parti: - parte 1: progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore; - parte 2: progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore; - parte 3: controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore; - parte 4: metodi ingegneristici per la progettazione dei sistemi di evacuazione fumo e calore. In questo numero Quesito Il serbatoio del gruppo elettrogeno Quesito Carica dei muletti elettrici Quesito Estensione dell'impianto sprinkler Quesito Fonderia Quesito Estintori per impianti sotto tensione Quesito Uffici isolati Quesito Campi da tennis Quesito Aerazione vano scala Quesito Importo dei versamenti

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Anno 3 Nr. 6 2 Luglio 2012

Un semestre ricco di novità

Il primo semestre del 2012 è stato ricco di novità legislative e di norme tecniche che riteniamo valga la pena di elencare e sintetizzare. Norma UNI EFC. Partendo proprio dalle norme tecniche non possiamo non menzionare le due nuove norme che rientrano tra gli strumenti a disposizione del tecnico per una efficace protezione attiva contro gli incendi. L’UNI ha infatti pubblicato la norma UNI 9494-1 per i sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC) e, novità assoluta, la UNI 9494-2 relativa ai sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC). La norma relativa ai sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (che sostituisce la UNI 9494:2007) è parte di una serie relativa ai sistemi di controllo di fumo e calore che consiste delle seguenti parti:

- parte 1: progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore;

- parte 2: progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore;

- parte 3: controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore;

- parte 4: metodi ingegneristici per la progettazione dei sistemi di evacuazione fumo e calore.

In questo numero

Quesito Il serbatoio del gruppo elettrogeno

Quesito Carica dei muletti elettrici

Quesito Estensione dell'impianto sprinkler

Quesito Fonderia

Quesito Estintori per impianti sotto tensione

Quesito Uffici isolati

Quesito Campi da tennis

Quesito Aerazione vano scala

Quesito Importo dei versamenti

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In particolare i sistemi forzati (SEFFC) sono definiti sistemi di estrazione costituiti da uno o più ventilatori (predisposti per trattare gas a temperature più alte di quella ambiente) in grado di convogliare verso l’esterno i fumi generati dall'incendio in modo indipendente dalla spinta di galleggiamento risultante dalla differenza di densità. Permettono di limitare le forometrie in copertura, possono estrarre i fumi freddi, e possono essere utilizzati anche per la ventilazione e climatizzazione degli ambienti in cui sono presenti (Appendice D: impianti a doppia funzione). Per quanto riguarda invece le novità legislative di prevenzione incendi ricordiamo: Impianti fotovoltaici. La “Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici Edizione Anno 2012” (Nota prot. n. 1324 del 07.02.2012) che ha indicato tre modalità alternative di installazione, nonché la altrettanto importante nota di precisazioni prot. n. 6334 del 04.05.2012 “Chiarimenti alla nota prot. DCPREV 1324 del 07.02.2012” che ha specificato nei dettagli l’impiego di impianti FV a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Adeguamento alberghi. Il D.M. 16 marzo 2012 “Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive”, la Circolare n.1 prot. n. 5949 del 24.04.2012 recante i primi indirizzi applicativi al DM 16 marzo 2012, e il DM 15 maggio 2012 che differisce, al 31 ottobre 2012, i termini per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio. Uscite di emergenza. Le Circolari prot. n. 4962 del 04.04.2012 - Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante 'tornelli' e prot. n. 4963 del 04.04.2012 - Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di 'dispositivi di apertura automatici ridondanti'. Vulnerabilità sismica impianti antincendio. Lettera Circolare Ministeriale Prot. 4621 del 16.04.2012, Pubblicazione della guida tecnica "Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilità sismica dell'impiantistica antincendio" che forniscono criteri e indicazioni operative per ridurre la vulnerabilità sismica degli impianti antincendio e definiscono i requisiti minimi di sicurezza sismica ritenuti necessari per ottenere condizioni e caratteristiche di installazione che garantiscano, a seconda delle esigenze, l'incolumità delle persone, il mantenimento della funzionalità, il pronto ripristino post sisma. Distributori domestici di metano. Citiamo Infine, altra novità assoluta, il Decreto Ministeriale 30.04.2012 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione” che permette, a determinate condizioni, l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione (VRA), ad uso privato, di gas naturale per

Formazione e informazione

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l'autotrazione, anche derivati da rete domestica. Domenico de Pinto Direttore Vice Dirigente - Comando VV.F. Foggia

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Quesito 30 Giugno 2012

Il serbatoio del gruppo elettrogeno Domanda Il deposito di gasolio interrato, a servizio di un gruppo elettrogeno da 500 kW, rientra nell'attività 12 oppure risulta soggetto al controllo VV .F. solo il gruppo elettrogeno considerando che il deposito di gasolio è a servizio esclusivo del gruppo? Risposta Ad opinione dello scrivente il serbatoio di gasolio interrato nel caso specifico è direttamente asservito al gruppo elettrogeno e non è ricompreso al punto 12 del DPR 151/2011 relativo a “Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 mc”. Mario Abate Direttore Vice Dirigente - Comando provinciale VV.F. Milano

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Quesito 29 Giugno 2012

Carica dei muletti elettrici Domanda Locali adibiti a ricarica carrelli. L'azienda per cui lavoro ha nelle disponibilità diversi depositi in cui viene svolta attività di logistica e si è trovata ad affrontare il problema legato all'ambiente di ricarica dei carrelli elevatori. Nelle recenti realizzazioni, pur non rientrando nel campo di applicazione del DM 27.07.2010, non essendo associato il deposito ad una attività commerciale attigua, si è preferito realizzare un locale specifico, compartimentato REI120 e dotato di idonea ventilazione naturale. Il problema è nato in particolare sui vecchi depositi già dotati di certificato di prevenzione incendi che nella relazione o nell’elaborato grafico non riportavano specificatamente l’area di ricarica o si limitavano semplicemente a citarlo come esterna al fabbricato. In molti casi, laddove è stato possibile, si è preferito dedicare un’area coperta esterna, completamente grigliata adiacente all’immobile; in altri casi, ove questo non è stato possibile per problemi autorizzativi di carattere urbanistico, si è dedicato un’area interna, opportunamente delimitata e segnalata, ventilata ma non compartimentata, corredata di relazione firmata da tecnico abilitato per la “Classificazione delle zone con rischio di esplosione per la presenza di gas” che esclude il rischio specifico. I quesiti sono quindi: E’ corretto prevedere nelle nuove realizzazioni di depositi ad uso logistico un locale compartimentato REI120 pur non rientrando nel DM del 27.07.2010 o è sufficiente dedicare un’area ben delimitata, segnalata ed opportunamente ventilata? Per i depositi già in essere e con certificato di prevenzione incendi anteriore al 2010 è consigliato o obbligatorio, prevedere un locale compartimentato REI 120 nel caso si intendesse effettuare la ricarica all’interno del fabbricato e questo non fosse specificatamente chiarito sulla pratica antincendio approvata? Risposta Occorre effettuare specifiche valutazioni del rischio di incendio, in funzione delle specifiche configurazioni dell’attività. In linea di massima i punti di carica dei muletti possono generare, oltre che problematiche di innesco elettrico, anche emissione di gas infiammabili in fase di sovraccarica elettrica delle batterie. Qualora quindi vi siano muletti elettrici in ricarica, è sempre necessario garantire un opportuno distanziamento da qualsiasi materiale combustibile ed una sufficiente aerazione in prossimità dei punti di ricarica stessi. Maggiore sicurezza in tal senso viene certamente garantita dalla predisposizione di un locale specificamente destinato alla ricarica dei muletti elettrici, protetto rispetto all’edificio da strutture ed infissi di idonea resistenza al fuoco ed idoneamente aerato. Il DM 27.07.2010 trova applicazione “per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.” Mario Abate Direttore Vice Dirigente - Comando provinciale VV.F. Milano

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Quesito 28 Giugno 2012

Estensione dell'impianto sprinkler Domanda Devo realizzare un impianto sprinkler all'interno di un'autorimessa a box posta al primo piano interrato di un edificio multipiano per la quale il comando Provinciale VVF ha concesso deroghe in riferimento alle prescrizioni obbligatorie del DM 01.02.1986, rivolte in particolare anche alla presenza di vincoli di proprietà. In particolare volevo sapere se oltra a realizzare la completa protezione sprinkler delle aree comuni, sono obbligato per legge ad estendere quest'ultima all'interno di ogni singolo box, visti appunto i vincoli di proprietà. Risposta Costituisce un elementare criterio di prevenzione incendi il fatto di considerare un’area protetta da un impianto antincendio, solo se la protezione si estende all’intera area, ivi compresi evidentemente, nel caso specifico, anche i box. Tale criterio è peraltro ripreso dalla norma UNI 12845, al punto 5.1. Mario Abate Direttore Vice Dirigente - Comando provinciale VV.F. Milano

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Quesito 28 Giugno 2012

Fonderia Domanda Devo presentare il progetto per una fonderia con 13 dipendenti in cui sono presenti forni funzionanti sia a metano, sia a nafta. I forni hanno tutti potenzialità superiore a 700kW: volevo sapere se devo pagare bollettino per due attività 74 (gasolio e metano) o l'attività 74 è unica. Inoltre, essendo i forni funzionanti a metano, devo considerare anche l'attività 1 come ci aveva indicato un funzionario VVF o l'attività è la numero 6? Risposta Ad opinione dello scrivente nel caso specifico, si configura l’att. 51 (Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti), l’att. 74, l’att. 1 del DM 151/2011. Può essere ragionevole considerare un unico versamento per i forni compresi nell’edificio, mentre per la sussistenza dell’att. 6 occorrerà verificare il parametro della pressione, che dovrà essere superiore a 0,5 Mpa. Mario Abate Direttore Vice Dirigente - Comando provinciale VV.F. Milano

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Quesito 27 Giugno 2012

Estintori per impianti sotto tensione Domanda Gli estintori ad anidride carbonica sono adatti a spegnere gli incendi provocati da sostanze liquide o da sostanze gassose. Vorrei sapere se è vero ed approvato che siano adatti anche per spegnere gli incendi causati da problemi elettrici e quale punto o riferimento nella normativa in fatto di sicurezza prevede che proprio questo tipo di estintore si possa installare vicino ai quadri elettrici. Risposta Gli estintori ad anidride carbonica commercializzati sul territorio nazionale sono omologati dal Ministero dell’ Interno in classe “B” poiché la classe “C“ viene oggi rilasciata solo ad apparecchi a polvere. Tali apparecchi sono pertanto idonei per lo spegnimento di liquidi infiammabili , con limitate capacità ( per gli estintori da 2 kg mediamente 34 o 55B, per gli estintori da kg 5, 89 o 113B”. Non esiste alcuna normativa di riferimento che dia indicazione in merito all’installazione di questo estintore in prossimità di quadri elettrici; è certo che le caratteristiche dell’anidride carbonica in quanto non conduttore indichino questo estintore adatto al posizionamento ed utilizzo su attrezzature con presenza di tensione. E’ il caso di effettuare una ulteriore considerazione: Un quadro elettrico è composto principalmente da materiali da considerarsi di classe “A”; pertanto una volta tolta la tensione il miglior agente estinguente risulta essere l’acqua. Nel 2005 il nostro paese ha recepito la norma UNI EN3/7 la quale ha consentito la costruzione di estintori a base di acqua con utilizzo su attrezzature in tensione fino a 1.000 volt ad un metro di distanza con test superato a 35.000 volt. Il mercato è quindi in evoluzione e certamente si potranno trovare estintori di questo genere installati in prossimità di quadri elettrici. Del resto questa situazione è già da anni in essere in altri paesi europei (Francia, Germania, Inghilterra) che hanno da tempo recepito la norma UNI suddetta. Gabriele Fusi Tecnico formatore antincendio

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Quesito 26 Giugno 2012

Uffici isolati Domanda Mi trovo spesso a che fare con uffici di nuova realizzazione con sottostante autorimessa pertinenziale. La mia domanda è questa: l'edificio per uffici è da considerarsi misto o isolato? Stessa domanda per l'autorimessa pertinenziale. Risposta Ai sensi del DM 22.02.2006 si definiscono isolati gli edifici per uffici “esclusivamente destinati ad uffici ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di fondazione comuni”. Si definiscono inoltre edifici a destinazione mista gli ”edifici non isolati con vie di esodo indipendenti”. Ad opinione dello scrivente un edificio ad uffici può essere considerato isolato, anche nel caso in cui sia presente una autorimessa sottostante, purchè la stessa sia esclusivamente ed interamente pertinenziale agli uffici. In merito alla normativa sulle autorimesse il DM 01.02.1986, al punto 1.1.0 definisce le autorimesse “a) isolate: situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi; b) miste: tutte le altre”. Sempre ad opinione dello scrivente una autorimessa sottostante un edificio uffici, sia pure pertinenziale, dovrà essere in ogni caso considerata di tipo misto ai fini antincendio. Mario Abate Direttore Vice Dirigente - Comando provinciale VV.F. Milano

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Quesito 22 Giugno 2012

Campi da tennis Domanda Avrei bisogno di un chiarimento in merito all'assoggettabilità degli impianti sportivi all'aperto secondo le nuove indicazioni del DM 151/2011. 1) Un impianto sportivo all'aperto a vocazione prevalente del gioco del tennis con spettatori inferiori a 100 persone, composto da cinque giochi del tennis all'aperto, un gioco del tennis sotto tendone costituito da struttura metallica e telone di copertura con tre uscite di sicurezza (superficie mq 695 senza spettatori). 2) Un'altra struttura metallica coperta da telo (superficie mq 1.090 senza spettatori con quattro uscite di sicurezza) per gioco del tennis e calcetto su erba sintetica, e due campi da beach volley all'aperto, un campetto di calcetto all'aperto, una piccola piscina all'aperto, una club-house con spogliatoio maschile e femminile totale da 90 mq, piccolo magazzino attrezzi da 22 mq, ufficio da 16 mq al piano terra e ristorante al piano primo di 126 mq. Risposta Ai sensi del DPR 151/2011 sono ad oggi assoggettati ai controlli di prevenzione incendi gli “impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.” In particolare, con riferimento ai casi prospettati: 1 - L’impianto al coperto per il gioco del tennis, di superficie superiore a 200 mq, è assoggettato ai controlli di prevenzione incendi, essendo ricompreso al punto 65B del DM 151/2011. 2 - La struttura coperta per il gioco del tennis priva di spettatori ma di superficie maggiore di 200 mq è parimenti ricompresa, in base al disposto normativo ad oggi vigente, al punto 65B del DPR 151/2011. Sono fatte salve le competenze della commissione di vigilanza, ai sensi dell’art. 80 del RD 773/1931 e degli artt. 141 e 141/bis del RD 635/1940, per le attività con presenza di pubblico. Mario Abate Direttore Vice Dirigente - Comando provinciale VV.F. Milano

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Quesito 21 Giugno 2012

Aerazione vano scala Domanda Il punto 4.1 del DM 26.8.92 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" recita: "Il vano scala, tranne quello a prova di fumo o a prova di fumo interno, deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore a 1 m². Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione di agenti atmosferici." Secondo voi devo installare un evacuatore di fumo azionato da rivelatore oppure è sufficiente un lucernario apribile manualmente? Risposta Il DM 26.08.1992 prevede che l’apertura in sommità dei vani scale sia permanentemente aperta, allo scopo di disperdere verso l’alto i fumi di un eventuale incendio che dovessero invadere il vano scala. Tale vano di aerazione deve essere di tipo permanentemente aperto, essendo ammessa dalla norma la sola protezione dagli agenti atmosferici. Un dispositivo di evacuazione fumi a protezione dell’apertura di aerazione potrebbe essere accettato, a determinate condizioni, dovendosi riprodurre in emergenza la condizione dell’apertura di aerazione completamente libera. Occorrerà quindi che l’eventuale evacuatore, azionabile elettricamente, sia alimentato da linea elettrica funzionante anche in emergenza, in assenza di corrente di rete; lo stesso evacuatore dovrà essere azionabile anche da comando manuale, comando posto in posizione visibile, raggiungibile e segnalata. Inoltre, l’eventuale evacuatore dovrebbe essere comandato da impianto di rivelazione fumi, impianto che ad opinione dello scrivente non potrà essere limitato ad un singolo rivelatore posizionato in prossimità dell’apertura di aerazione. La sola presenza di un comando manuale di apertura dell’evacuatore non costituisce condizione di sicurezza equivalente rispetto alla presenza di una superficie di aerazione sempre aperta e libera, come previsto dal DM 26.08.2992. Mario Abate Direttore Vice Dirigente - Comando provinciale VV.F. Milano

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Quesito 19 Giugno 2012

Importo dei versamenti Domanda Devo fare un rinnovo de certificato di prevenzione incendi per una autorimessa attività 75/B ed il sovrastante fabbricato attività 77/A. Volevo una conferma, quante ore sono rispettivamente necessarie? Dovrebbero esserci delle tabelle che le riportano, mi può fornire il link per trovarle? Oppure in subordine fornirmi i dati per le due attività che mi interessano al momento?

per l’attività 75/B dovrebbero essere 2 ore a 50,00 €

per l’attività 77/A dovrebbero essere quanti? Risposta L’attestazione periodica di conformità antincendio, prevista dall’art. 5 del DPR 151/2011, prevede un versamento di due ore per l’attività 75B e di una ora per l’attività 77A. L’importo orario è pari a 50€. Sul sito www.vigilfuoco.it sono disponibili sistemi di calcolo automatico degli importi per ogni tipologia di procedimento di cui al DPR 151/2011. Mario Abate Direttore Vice Dirigente - Comando provinciale VV.F. Milano