UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE 23AB

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DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIAUFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

23AB

23AB.2018/D.00827 2/8/2018

D. Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.).Verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 15-A che accompagna il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, reso con D.G.R. n.287 del 6/04/2018, relativamente al "Progetto per la prosecuzione ed ampliamento della coltivazione della cava La Pedicara nel territoriodel Comune di Balvano (PZ)". Proponente: Società Cava La Pedicara di Santagata Gerardo & C snc

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IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale” e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante “Iter procedurale delle Determinazioni e Disposizioni, Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi;

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Modifica parziale DGR n. 227/14”;

VISTA la D.G.R. n. 1314 del 7 novembre 2014, recante “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale DGR n. 693/14”;

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla DGR n. 694/14”;

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 recante “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento incarichi dirigenziali”;

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “DGR n. 691/2015. Rettifica”;

VISTA la D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR N. 689/15”;

VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017 recante “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 – Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Parte II (e s.m.i.), recante “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento alla Parte Seconda recante “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)”;

VISTA la D.G.R. n. 287 del 6 aprile 2018 avente ad oggetto: D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II e Parte V; L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.); D.L.vo n. 42/2004 (e s.m.i.); L.R. n. 12/1979 (e s.m.i.); – Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, Autorizzazione Paesaggistica, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e Autorizzazione alla Coltivazione Mineraria relativamente al "Progetto per la prosecuzione ed ampliamento della coltivazione della cava La Pedicara nel territorio del Comune di Balvano (PZ)". Proponente: Società Cava La Pedicara di Santagata Gerardo & C snc.

ATTESO che con la predetta D.G.R. n. 287/2018 è stato espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale con l’obbligo di osservanza delle seguenti prescrizioni:

A) Prescrizioni Generali 1. Osservare, in fase di esercizio della cava, tutte le misure di mitigazione ed attenuazione previste negli elaborati

progettuali, nello Studio di Impatto Ambientale. 2. Adottare le opportune precauzioni per evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le

caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi circostanti quelli interessati dalla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di coltivazione mineraria di che trattasi.

3. Modificare l’intero progetto adeguandolo alla riduzione dell’area di ampliamento disposta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

4. Richiamare il proponente al rispetto di tutte le prescrizioni imposte dagli Enti coinvolti nel presente

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procedimento che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 5. Procedere con le attività di estrazione secondo le 3 fasi previste, partendo dalla zona a monte, con contestuale

avvio delle operazioni di ripristino ambientale. Si potrà passare alle successive fasi, con interessamento delle zone poste più a valle, solo quando saranno state completate almeno il 50% delle operazioni di ripristino ambientale della zona interessata dalla fase precedente.

6. Contenere le emissioni sonore nei limiti previsti dal D.P.C.M. del 1/03/1991 (valido in quanto mancante la zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. n. 447/1995), secondo cui il limite diurno è pari a 70 Db, vietando qualsiasi lavorazione nel periodo notturno.

7. Disattivare i mezzi d’opera ogni qualvolta non sono in esercizio al fine di contenere le emissioni dei gas di scarico.

8. Prevedere che le manutenzioni ed i controlli dei mezzi impiegati nell’area di cava avvengano in una idonea postazione adeguatamente impermeabilizzata, al fine di evitare eventuali dispersioni di inquinanti nel terreno.

9. Procedere, nei lavori di ricomposizione ambientale dell’area di cava secondo la seguente cronologia delle attività: a) realizzazione di un sottofondo drenante di idoneo spessore, sulle superfici delle pedate dei gradoni e dei

piazzali, con materiale ghiaioso di varia pezzatura posizionando quello più grossolano in basso e quello minuto in alto;

b) riporto di terreno vegetale per uno spessore di circa 40 cm; c) ricostituzione della componente naturale utilizzando per circa il 60% specie arboree e per il restante 40%

specie arbustive; d) prevedere sulle pedate dei macrogradoni un sesto d’impianto naturaliforme ed irregolare cercando di realizzare

dei microcollettivi di circa 10-15 esemplari in media, con una densità d’impianto non inferiore a 700 piante/ha;

e) le superfici a pascolo dei pianori dovranno essere interessate anche dalla messa a dimora di specie arboree ed arbustive, in microcollettivi di 40-50 esemplari con sesto irregolare, per una densità d’impianto non inferiore a 250 piante/ha;

f) tutte le piantine arboree dovranno essere corredate da un palo tutore e un disco pacciamante; g) la piantagione dovrà avvenire preferibilmente prima dell’inizio dell’inverno (da ottobre a dicembre) oppure alla

fine dell’inverno (da marzo ad aprile); h) effettuare la semina di essenze erbacee nel periodo maggio-ottobre, utilizzando miscugli di specie erbacee

autoctone in quantità non inferiori a 80 gr/mq.; i) i fronti di cava della zona B, lavorata con macrogradoni, dovranno essere interessati da una idrosemina a

spessore con distribuzione, mediante l'impiego di idonea idroseminatrice, di una miscela costituita da: acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee (35-40 g/mq), fertilizzante organico-minerale bilanciato (150 g/mq), leganti o collanti, sostanze ammendanti, fibre di legno in ragione di almeno 250 g/mq;

j) eseguire le necessarie cure colturali per i primi 5 anni successivi alla realizzazione degli interventi di ripristino mediante: risarcimento fallanze, risemine, concimazioni, irrigazioni, rincalzatura delle piantine e quant’altro utile alla definitiva affermazione delle piantine.

10. Assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, con la ricalibratura e/o la realizzazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava.

11. Prevedere che il terreno vegetale proveniente dalle operazioni di scoticamento superficiale, da utilizzare nelle opere di ripristino ambientale, venga accantonato in una apposita area all’interno dell’area di cava e separato dal restante materiale inerte, provvedendo alla semina con essenze erbacee di leguminose autoctone, al fine di evitare la perdita di sostanze organiche, e regolarmente innaffiato, soprattutto durante i periodi secchi.

12. Modificare il progetto di compensazione ambientale che dovrà essere previsto a carico di terreni comunali, previa concertazione con il Comune di Balvano, e destinato ad interventi di rimboschimento, preferibilmente in aree che presentano criticità ambientali quali: dissesti idrogeologici, incendi boschivi, danni da neve e/o venti, fitopatie, ecc.

13. Assoggettare il programma di monitoraggio proposto alla preventiva approvazione dell’ARPAB, prima dell’inizio dei lavori, con indicazione delle opportune misure di mitigazione da attuare in caso di superamenti dei valori limiti fissati.

14. Rimuovere al termine della coltivazione mineraria della cava tutte le infrastrutture e/o manufatti realizzati in funzione dell’attività estrattiva e non necessari per gli interventi di ripristino ambientale.

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15. Assoggettare a verifica di ottemperanza, prima dell’inizio dei lavori, il rispetto delle prescrizioni indicate ai nn. 3, 4, 9, 11, 12 e 13, trasmettendo all’Ufficio Compatibilità Ambientale il progetto modificato per la sua preventiva approvazione.

16. Presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, ai fini della vigilanza, controllo, monitoraggio e sanzioni richiamate dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 152/2006 – Parte II (e s.m.i.), una relazione tecnica di monitoraggio delle attività di progetto corredata da idonea documentazione (cartografia tematica, report fotografici, rilievi e misurazioni in campo) che analizzi lo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione mineraria comprensivi dei contestuali ripristini ambientali. Detta relazione tecnica dovrà essere prodotta a cadenza semestrale a partire dalla data di inizio dei lavori di coltivazione mineraria e per almeno 2 anni successivi alla data di ultimazione dei ripristini ambientali.

B) Prescrizioni per le emissioni in atmosfera (con riferimento al parere espresso dalla Provincia di Potenza – Ufficio Pianificazione Territoriale e Ambiente del 27/04/2017)

1. Le caratteristiche dei camini di emissione, gli inquinanti da monitorare e i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono riportati nella seguente tabella riassuntiva:

Punto di emissione - fase lavorativa - impianto di abbattimento

Caratteristiche tecniche impianto Durata Inquinanti Valori limite

NOTE (riferimenti normativi per i limiti

di emissione) Portata Nm3/h

Altezza m

Sezione M2

ore/g g/a

E1A - essiccatore - filtro a maniche

7.500 14 0,14 8 300 Polveri

NOx

40

280

Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, Parte II, par. 5; Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, Parte III, par.1.3; ridotti del 20% - C.R.I.A.B. - D.G.R. n. 3340 28/12/1999 -Allegato 1

EIB - trasferimento

materiale nei silos - filtro a maniche

28.000 14 0,44 8 300 Polveri 40 Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, Parte II, par. 5; ridotti del 20% - C.R.I.A.B. - D.G.R. n. 3340 28/12/1999 -Allegato 1

2. per la verifica dei limiti di emissione dei camini di cui al punto precedente devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo e analisi (eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili dell'effettuazione delle verifiche stesse dovranno essere preventivamente concordate con l'A.R.P.A.B.):

- metodo UNI EN 16911-1:2013 per la determinazione della portata;

- metodo UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione delle polveri totali;

- metodo UNI 14792:2006 e D.M. 25/08/2000, allegato I, per la determinazione della concentrazione di NOx;

3. per la verifica di conformità ai limiti di emissione si fa riferimento ai criteri indicati nell’allegato VI alla parte V del D.Lgs 152/2006, in particolare al punto 2.3 (“….in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione”);

4. i sistemi di estrazione e depurazione dell’aria devono essere mantenuti in condizioni di efficienza secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto; le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite in una procedura operativa predisposta dall’esercente ed opportunamente registrate (attraverso un registro da tenere a disposizione delle autorità preposte al controllo, dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: la data di effettuazione dell’intervento, il tipo di intervento - ordinario, straordinario, ecc. -, la descrizione sintetica dell’intervento, l’indicazione dell’autore dell’intervento);

5. i camini di emissione devono essere dotati di presa di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente indicato dal metodo UNI EN 10169:2001 e per quanto riguarda l’accessibilità devono essere

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garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoratori sensi del D.Lgs 81/2008; ove non diversamente stabilito dai regolamenti comunali o dall’autorità competente in materia igienico-sanitaria, la quota minima dello scarico è quella fissata nella presente autorizzazione;

6. i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante l’apposizione di idonee segnalazioni; 7. deve essere definita da parte dell’esercente dell’impianto un’opportuna procedura di gestione degli eventi o dei

malfunzionamenti, così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi; nel caso di malfunzionamenti o eventi incidentali l’esercente deve provvedere all’arresto degli impianti interessati, dandone comunicazione entro le otto ore successive all’evento alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza – Ufficio Pianificazione Territoriale ed Ambiente, al Comune di Balvano ed all’A.R.P.A.B.; gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell’efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati;

8. l’azienda deve comunicare alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza - Ufficio Pianificazione Territoriale e Ambiente, al Comune di Balvano e all’A.R.P.A.B., la data fissata per l’avviamento e la messa a regime dello stabilimento modificato, almeno quindici giorni prima; il termine ultimo per la messa a regime dello stesso è di un mese a partire dalla data di messa in esercizio;

9. l’azienda deve effettuare due controlli analitici delle emissioni convogliate siglate E1A ed E1B riportate nella tabella riassuntiva di cui al punto 1, nell’arco di dieci giorni dalla messa a regime dello stabilimento, con intervallo di cinque giorni l’uno dall’altro;

10. gli esiti delle rilevazioni analitiche di cui al punto precedente, devono essere presentati entro 30 gg. dalla data di messa a regime dello stabilimento alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza - Ufficio Pianificazione Territoriale e Ambiente, all’A.S.P. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Balvano e all’A.R.P.A.B.;

11. l’azienda, a partire dalla data di messa a regime dello stabilimento modificato, deve effettuare i controlli analitici con una periodicità pari a mesi sei (6) per i camini siglati E1A, E1B;

12. i risultati delle misurazioni devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo (annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell’impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l’orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti);

13. i risultati delle analisi eseguite devono riportare i seguenti dati:

- portata di aeriforme, espressa in Nm3/h, riferita alle condizioni normali, cioè alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;

- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm3, riferita alle condizioni normali;

- temperatura (°C), pressione (mbar), umidità (% v/v) e tenore di ossigeno dell’effluente;

- le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate;

- le analisi devono essere corredate da una breve relazione sui metodi e criteri utilizzati per il campionamento (che devono essere conformi a quanto indicato nel presente provvedimento) e dalla documentazione fotografica della postazione di campionamento e delle attività svolte, il tutto firmato da tecnico abilitato;

14. la data fissata per i controlli sulle emissioni deve essere comunicata alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza - Ufficio Pianificazione Territoriale e Ambiente, al Comune di Balvano e all’A.R.P.A.B.;

15. gli esiti delle rilevazioni analitiche periodiche devono essere comunicati Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza - Ufficio Pianificazione Territoriale e Ambiente, all'ASP - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Balvano e all’A.R.P.A.B.;

16. lo stabilimento deve essere esercito secondo quanto previsto dalla Parte I dell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si producono, manipolano, caricano e scaricano, immagazzinano materiali polverulenti; in particolare:

- i macchinari e i sistemi usati per la preparazione e la produzione dei materiali polverulenti devono essere incapsulati;

- le attività di scotico del terreno vegetale e sbancamento del materiale di produzione, di movimentazione, carico e scarico, trasferimento sui nastri trasportatori degli inerti devono essere effettuate in condizioni di sicurezza ed

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in modo da limitare le emissioni polverulente mantenendo, in particolare nei periodi siccitosi e ventosi, una umidificazione costante e sufficiente delle aree di lavoro e delle superfici soggette al transito dei mezzi di lavoro e trasporto;

- lo stoccaggio degli inerti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente mantenendo, in alternativa alla realizzazione di coperture, una umidificazione costante e sufficiente della superficie dei cumuli;

- per il trasporto dei materiali polverulenti devono essere utilizzati automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura;

- i mezzi di lavoro e trasporto devono spostarsi a basse velocità sulle aree di lavoro; 17. la ditta, prima di ogni conferimento di materiale da utilizzare per il ripristino ambientale della cava, dovrà

trasmettere alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza - Ufficio Pianificazione Territoriale e Ambiente e agli altri Enti competenti:

- idonea documentazione che attesti che i materiali di risulta impiegati per il ricarico/ripristino dell'area non contengono silice cristallina e tremolite;

- la documentazione tecnica che attesti che il materiale non è classificabile come rifiuto con particolare riferimento a quanto previsto nel D.M. 161/2012, per i cantieri soggetti ad AIA e/o VIA, e all'art. 41-bis del D.L. 69/2013, convertito in legge dall'art. 1 della L. 98/2013, per gli altri cantieri.

C) Prescrizioni per la coltivazione mineraria 1. La Ditta titolare dell’autorizzazione alla coltivazione mineraria è obbligata:

- a recintare e delimitare l’intera area di cava mediante apposizione di termini fissi ed inamovibili (georeferenziati, documentati con relazione tecnica e libretto di campagna e certificati con attestazione del corretto svolgimento delle procedure, da tecnico abilitato secondo modalità in uso per le operazioni topografiche di natura catastale) in corrispondenza dei principali vertici di perimetrazione dell’area interessata dalla coltivazione mineraria come indicati nella planimetria catastale di progetto (Allegato A);

- ad installare, all’ingresso alla cava apposita barra mobile nonché una tabella indicativa dei lavori riportante, tra l’altro, gli estremi dell’autorizzazione, la data di scadenza della stessa, la denominazione della ditta esercente, i nominativi del direttore di cava e del sorvegliante;

- a tenere in efficienza, per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione, quanto sopra riportato;

- a trasmettere anche all’Ufficio Geologico ed Attività Estrattive il documento di sicurezza e salute, ai sensi dell’art. 6 del D. L.vo 624/96.

2. A seguito della comunicazione di avvenuta ottemperanza a quanto sopra richiesto, che dovrà pervenire all’Ufficio Geologico entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, verrà predisposto da parte dell’Ufficio Geologico apposito sopralluogo di verifica, congiuntamente alla Ditta autorizzata, al Direttore dei Lavori minerari ed al tecnico incaricato dalla Ditta per le operazioni topografiche. La Ditta successivamente al suddetto sopralluogo ove nulla osti, provvederà:

- a depositare presso l’Ufficio Geologico ed Attività Estrattive, a garanzia dell’esecuzione dei lavori di sistemazione finale e della corretta conduzione dei lavori minerari, idonea polizza fidejussoria dell’importo complessivo di € 2.042.886,99 (come risulta dal computo metrico estimativo del ripristino dell’area pari a € 1.839.286,99 maggiorato dell’importo pari ad 1,00 € per ogni metro quadrato della superficie di cava autorizzata corrispondente ad € 203.600,00) ai sensi della L.R. n. 12 del 27 marzo 1979 che dovrà essere riscontrata per accettazione dall’Ufficio Geologico ed Attività Estrattive;

- a formalizzare, successivamente all’accettazione della polizza suddetta, la denuncia di esercizio di cava, ai sensi degli artt. 24 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Ditta estrattrice dovrà rispettare il progetto di coltivazione mineraria approvato e depositato agli atti d’Ufficio. Qualsiasi variazione (areale, volumetrica e temporale) dovrà essere sottoposta all’approvazione preventiva dell’Ufficio Compatibilità Ambientale, dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale e dell’Ufficio Geologico, ciascuno per le rispettive competenze.

4. La cava deve essere tenuta in attività a norma dell’art. 7 della L.R. n. 12/1979. Eventuali sospensioni dei lavori per periodi superiori a sei mesi dovranno essere preventivamente autorizzate.

5. La Ditta titolare dell’autorizzazione è obbligata ad eseguire le opere necessarie al fine di salvaguardare la

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sicurezza di terzi e di evitare danni a beni ed attività altrui. 6. Per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall’esercizio della cava, sono ritenuti

responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, l’Imprenditore ed il Direttore dei Lavori. 7. Nell’eventualità che, nel corso dei lavori di estrazione, venissero alla luce reperti, mobili ed immobili, di interesse

storico, artistico, archeologico ed etnografico, la Ditta estrattrice è tenuta, a norma del D.L.vo n. 42/2004 (e s.m.i.), a sospendere immediatamente i lavori nella zona dandone comunicazione all’Ufficio Geologico e facendone contestualmente denunzia alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, provvedendo alla conservazione temporanea dei reperti nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

8. Ogni eventuale rinvenimento di ordigni bellici o di oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che possa riferirsi alla loro reale o presunta esistenza, dovrà essere tempestivamente e direttamente segnalata, da parte della Ditta estrattrice, alla più vicina Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

9. La Società estrattrice dovrà informare l’Ufficio Geologico dell’andamento dei lavori di coltivazione mineraria (comunicazione periodica dei dati statistici circa i materiali estratti – art. 17 L.R. 12/1979 e Determinazione Dirigenziale n. 75G/2002/D/649 del 28.05.2002) e del termine degli stessi con almeno 6 (sei) mesi di anticipo. La sistemazione finale dell’area di cava dovrà essere verificata da parte del medesimo Ufficio Geologico.

10. La Società estrattrice, al termine delle fasi di coltivazione e di recupero ambientale, dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all’asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di recupero ambientale finali.

11. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi nonché la competenza di altri Enti e/o Uffici.

12. La presente autorizzazione, da conservarsi sul posto di lavoro unitamente agli elaborati grafici e descrittivi del progetto approvato, è valida per un periodo di anni 9 (nove), a partire dalla data di effettivo inizio dell’attività estrattiva, di cui al presente progetto, desumibile dalla denuncia di esercizio di cava (da presentare nei termini e modi stabiliti dalla L.R. n. 12/1979 e s.m.i.), e potrà essere prorogata, su istanza degli interessati aventi diritto, previa verifica dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente in materia di estrazione mineraria, paesaggistica ed ambientale.

13. La presente autorizzazione è personale e, pertanto, non può essere trasferita senza autorizzazione della Regione, così come previsto dall’art. 6 della L.R. 12/1979. Essa decade di diritto in caso di mancata proroga, di scioglimento del contratto con i proprietari dell’area di cava e, comunque, di cessazione del diritto della Ditta estrattrice.

ATTESO CHE la Società Cava La Pedicara di Santagata Gerardo & C snc, con nota registrata al prot. dipartimentale al n. 0032926/23AB in data 20/02/2018, ha presentato istanza relativa alla Verifica di ottemperanza alle prescrizioni imposte dal Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente (C.T.R.A.) del 25/01/2018.

CONSIDERATO che con la citata D.G.R. n. 287 del 6/04/2018 è stato espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, subordinandolo al rispetto delle prescrizioni imposte dal C.T.R.A. del 20/02/2018.

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, risulta quanto segue:

La società proponente in data 20/02/2018, con nota registrata al prot. dipartimentale al n. 0032926/23AB, ha presentato istanza per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni imposte dal Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente (C.T.R.A.) del 25/01/2018. La documentazione tecnica, allegata all’istanza, risulta composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 -Relazione tecnico economica e di recupero ambientale – computo metrico estimativo;

Tav. 3 - Planimetria catastale – scala 1:4.000;

Tav. 4 - Planimetria stato attuale – scala 1:1.000;

Tav. 5 - Planimetria di progetto;

Tav. 6A - Sezioni trasversali – scala 1:1.000;

Tav. 6B - Sezioni trasversali – scala 1:1.000;

Tav. 6C - Sezioni trasversali – scala 1: 1.000;

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Tav. 7 - Sezione longitudinale – scala 1:1.000;

Tav. 8 - Planimetria Fase 1 con indicazione dei lotti di intervento n° 1-2-3 – scala 1:1.000;

Tav. 9 - Planimetria Fase 2 con indicazione dei lotti di intervento n° 4-5-6 – scala 1:1.000;

Tav. 10 - Planimetria Fase 3 con indicazione dei lotti di intervento n° 7-8-9 – scala 1:1.000;

Tav. 11A - Sezioni trasversali (con evidenziati i lotti annuali di coltivazione) – scala 1:1.000;

Tav. 11B - Sezioni trasversali (con evidenziati i lotti annuali di coltivazione) – scala 1:1.000;

Tav. 11C - Sezioni trasversali (con evidenziati i lotti annuali di coltivazione) – scala 1:1.000;

Tav. 12 – Sezione longitudinale (con evidenziati i lotti annuali di coltivazione) – scala 1:1.000;

Tav. 13 – Planimetria Fase 1 di ricomposizione ambientale (planimetria e sezione) – scala 1:1000;

Tav. 14 - Planimetria Fase 2 di ricomposizione ambientale (planimetria e sezione) – scala 1:1000;

Tav. 15 – Sistemazione idrografica (planimetria e particolari) – scala 1:1000;

Tav. 16 – Planimetria stato finale (planimetria e sezione tipo) – scala 1:1.000;

Tav. 17 – Diagramma di Gantt;

Tav. 18 – Planimetria area – Manutenzione e controllo mezzi – scala 1:2.000.

Successivamente all’adozione della D.G.R. n. 287/2018 l’Ufficio scrivente, con nota n. 0067328/23AB del 16/04/2018, ha chiesto al proponente di integrare la documentazione trasmessa in relazione a: verifica delle prescrizioni imposte dagli altri Enti/Uffici coinvolti nel procedimento, progetto di recupero ambientale non conforme alla prescrizione 9-A, mancanza del progetto di compensazione ambientale e del piano di monitoraggio, Tav. 14 “Planimetria Fase 2 di ricomposizione ambientale (planimetria e sezione)”.

La società proponente, con nota del 6/05/2018 (registrata al prot. dipartimentale al n. 0077996/23AB in data 7/05/2018), ha trasmesso il Piano di Monitoraggio.

La società proponente, con nota del 14/05/2018 (registrata al prot. dipartimentale al n. 0084302/23AB in data 15/05/2018), ha trasmesso il progetto di recupero ambientale.

L’Ufficio scrivente, con nota n. 0089245/23AB del 22/05/2018, ha evidenziato al proponente che le integrazioni trasmesse in data 7/05/2018 e 15/05/2018 non sono esaustive delle richieste avanzate in data 16/04/2018.

La società proponente, con nota del 8/06/2018 (registrata al prot. dipartimentale al n. 0100929/23AB in data 11/06/2018), ha trasmesso una relazione tecnica sulla verifica di ottemperanza.

L’ARPAB, con nota n. 0011485 del 5/07/2018 (registrata al prot. dipartimentale al n. 0117380/23AB in data 5/07/2018), ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni, sul piano di monitoraggio.

La società proponente, con pec del 11/07/2018 (registrata al prot. dipartimentale al n. 0120435/23AB in pari data), ha trasmesso il progetto di compensazione ambientale.

La società proponente, con pec del 12/07/2018 (registrata al prot. dipartimentale al n. 0121356/23AB in pari data), ha trasmesso la nota che attesta l’avvenuta trasmissione in data 8/06/2018 del progetto di compensazione ambientale al Comune di Balvano.

La verifica di ottemperanza è relativa alla prescrizione n. 15-A della D.G.R. n. 287/2018 che così recita: Assoggettare a verifica di ottemperanza, prima dell’inizio dei lavori, il rispetto delle prescrizioni indicate ai nn. 3, 4, 9, 11, 12 e 13, trasmettendo all’Ufficio Compatibilità Ambientale il progetto modificato per la sua preventiva approvazione. In relazione agli elaborati presentati, è stato verificato quanto segue: Prescrizione n. 3: “Modificare l’intero progetto adeguandolo alla riduzione dell’area di ampliamento disposta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

L’ottemperanza alla prescrizione è stata soddisfatta con la trasmissione del progetto definitivo del febbraio 2018 che risulta integrato con la riduzione planimetrica imposta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio della Basilicata. In particolare è stata stralciata una parte dell’ampliamento originario, prevista nella parte orientale dell’area di cava, con una riduzione di circa 5.300 mq interessanti il foglio di mappa 25, part. 12. Il perimetro definitivo dell’area di cava interesserà, pertanto, una superficie pari a 20.36 ha, così come individuato nell’Allegato A del presente provvedimento. A fronte della riduzione planimetrica dell’area di cava si è resa necessaria una modifica sia del piano di coltivazione che del progetto di ripristino ambientale. Relativamente al piano di coltivazione si è reso necessario diminuire la lunghezza dei gradoni posti a quota 824 e 761 m con una modifica anche della sagoma per raccordarla allo stato dei luoghi. Inoltre sono stati previsti due nuovi gradoni a quota 649 e 642 m, in seguito ad una richiesta dell’Ufficio Geologico. Con le modifiche apportate il calcolo dei volumi da estrarre è pari a 3.605.831,48, di cui circa 13.500 mc relativi al terreno vegetale di scotico superficiale, con una riduzione di circa 60.000 mc rispetto al progetto originario.

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Prescrizione n. 4: “Richiamare il proponente al rispetto di tutte le prescrizioni imposte dagli Enti coinvolti nel presente procedimento che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

La prescrizione risulta soddisfatta in quanto le modifiche apportate al progetto sono sostanzialmente esaustive delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, relativamente a quelle di carattere progettuale che, per buona parte, risultano simili a quelle imposte dall’Ufficio scrivente. Si precisa, invece, che le prescrizioni imposte dalla Provincia di Potenza riguardano le emissioni in atmosfera e, pertanto, andranno rispettate in fase di esercizio dell’attività di coltivazione mineraria.

Prescrizione n. 9: “Procedere, nei lavori di ricomposizione ambientale dell’area di cava secondo la seguente cronologia delle attività: a) realizzazione di un sottofondo drenante di idoneo spessore, sulle superfici delle pedate dei gradoni e dei piazzali, con materiale ghiaioso di varia pezzatura posizionando quello più grossolano in basso e quello minuto in alto; b) riporto di terreno vegetale per uno spessore di circa 40 cm; c) ricostituzione della componente naturale utilizzando per circa il 60% specie arboree e per il restante 40% specie arbustive; d) prevedere sulle pedate dei macrogradoni un sesto d’impianto naturaliforme ed irregolare cercando di realizzare dei microcollettivi di circa 10-15 esemplari in media, con una densità d’impianto non inferiore a 700 piante/ha; e) le superfici a pascolo dei pianori dovranno essere interessate anche dalla messa a dimora di specie arboree ed arbustive, in microcollettivi di 40-50 esemplari con sesto irregolare, per una densità d’impianto non inferiore a 250 piante/ha; f) tutte le piantine arboree dovranno essere corredate da un palo tutore e un disco pacciamante; g) la piantagione dovrà avvenire preferibilmente prima dell’inizio dell’inverno (da ottobre a dicembre) oppure alla fine dell’inverno (da marzo ad aprile); h) effettuare la semina di essenze erbacee nel periodo maggio-ottobre, utilizzando miscugli di specie erbacee autoctone in quantità non inferiori a 80 gr/mq.; i) i fronti di cava della zona B, lavorata con macrogradoni, dovranno essere interessati da una idrosemina a spessore con distribuzione, mediante l'impiego di idonea idroseminatrice, di una miscela costituita da: acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee (35-40 g/mq), fertilizzante organico-minerale bilanciato (150 g/mq), leganti o collanti, sostanze ammendanti, fibre di legno in ragione di almeno 250 g/mq; j) eseguire le necessarie cure colturali per i primi 5 anni successivi alla realizzazione degli interventi di ripristino mediante: risarcimento fallanze, risemine, concimazioni, irrigazioni, rincalzatura delle piantine e quant’altro utile alla definitiva affermazione delle piantine.”

Il progetto definito, unitamente alle successive integrazioni trasmesse, recepisce la prescrizione imposta in quanto il computo metrico estimativo, modificato in alcune quantità per far fronte alla riduzione planimetria dell’area di cava, prevede tutte le categorie di lavoro imposte dalla prescrizione stessa. In particolare le modifiche principali riguardano l’inserimento delle voci relative alla realizzazione del sottofondo drenante, palo tutore e telo pacciamante, idrosemina a spessore ed irrigazione di soccorso (quest’ultima voce inserita autonomamente dal proponente). Il progetto prevede, inoltre, il ripristino vegetazionale utilizzando per circa il 60% specie arboree e 40% specie arbustive, con un sesto d’impianto di circa 750 piante/ha sui gradoni e 250 piante/ha sui piazzali. Il nuovo computo metrico estimativo è pari a € 1.948.980,10, così distinto:

Categoria di lavoro Quantità Importo unitario Importo totale

Aratura terreno Ha 19,47 € 289,77 € 5.641,82

Affinamento terreno con mezzo meccanico Ha 19,47 € 96,58 € 1.880,41

Concimazione di fondo Ha. 24,35 € 629,82 € 15.336,12

Semina a spaglio di scarpate Mq. 195602,80 € 1,41 € 275.799,95

Fornitura e posa in opera di terra di coltivo Mc 64.741,12 € 5,00 € 323.705,60

Trasemina con essenze erbacee Ha. 4,89 € 170,37 € 833,11

Idrosemina a spessore Mq. 23.646,00 € 5,62 € 132.890,52

Quercus cerris, di 2 anni a radice nuda Cad. 971,25 € 0,89 € 864,41

Quercus pubescens, di 2 anni a radice nuda Cad. 1783,75 € 0,89 € 1.587,54

Fraxinus ornus, di 2 anni a radice nuda Cad. 441,25 € 0,89 € 392,71

Acer campestre, di 2 anni a radice nuda Cad. 993,75 € 0,89 € 884,44

Ostrya carpinifolia, di 2 anni a radice nuda Cad. 215,00 € 0,89 € 191,35 Pyrus piraster, di 2 anni a radice nuda Cad. 9208,75 € 0,89 € 8.195,79 Apertura buca di diametro cm 20 Cad. 10891,00 € 3,00 € 32.673,00 Collocamento a dimora di piantina forestale Cad. 10891,00 € 3,29 € 35.831,39

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Fornitura e stesura di telo pacciamante Mq 18405,79 € 1,52 € 27.976,80 Risarcimento fallanze (max 25% del totale) Cad. 13613,75 € 0,66 € 8.985,08 Fornitura e messa a dimora di talee Cad. 1856,10 € 4,37 € 8.111,16 Rivestimento scarpata con geostuoia Mq. 47.846,22 € 13,52 € 646.880,89 Gradonate con talee Ml. 3.809,00 € 23,06 € 87.835,54 Cura colturale per 5 anni Cad. 54455,00 € 0,30 € 16.336,50 Sfalcio infestanti e fresatura superficie Ha. 24,25 € 547,63 € 13.279,79 Scavo di sbancamento per canali Mc. 4.454,85 € 5,32 € 23.699,80 Dismissione impianto con smaltimento a discarica A corpo 1,00 € 150.000,00 € 150.000,00 Irrigazione di soccorso per 2/anno x 5 anni Cad 27227,50 € 1,09 € 29.677,98 Realizzazione sottofondo drenante Mc 15852,10 € 4,98 € 78.943,50 Fornitura palo tutore Cad 3524,00 € 5,83 € 20.544,92 TOTALE € 1.948.980,10

Prescrizione n. 11: “Prevedere che il terreno vegetale proveniente dalle operazioni di scoticamento superficiale, da utilizzare nelle opere di ripristino ambientale, venga accantonato in una apposita area all’interno dell’area di cava e separato dal restante materiale inerte, provvedendo alla semina con essenze erbacee di leguminose autoctone, al fine di evitare la perdita di sostanze organiche, e regolarmente innaffiato, soprattutto durante i periodi secchi.”

La prescrizione risulta soddisfatta in quanto nell’elaborato 5 “Planimetria di progetto” risulta indicata l’area di stoccaggio del terreno vegetale, posta sul piazzale in basso nella parte più occidentale dell’area di cava.

Prescrizione n. 12: “Modificare il progetto di compensazione ambientale che dovrà essere previsto a carico di terreni comunali, previa concertazione con il Comune di Balvano, e destinato ad interventi di rimboschimento, preferibilmente in aree che presentano criticità ambientali quali: dissesti idrogeologici, incendi boschivi, danni da neve e/o venti, fitopatie, ecc.

La prescrizione risulta soddisfatta in quanto il progetto di compensazione ambientale modificato prevede di interessare terreni comunali, individuati dall’amministrazione comunale, distinti al catasto rustico al foglio 38 part. 57. L’intervento interesserà una superficie di circa 5,6 ha e consisterà in un rimboschimento utilizzando 25.100 piantine, con densità d’impianto di una pianta ogni 2.25 mq, distinte tra: 88% faggio, 5% acero di monte, 5% cerro e 2% orniello.

Prescrizione n. 13: “Assoggettare il programma di monitoraggio proposto alla preventiva approvazione dell’ARPAB, prima dell’inizio dei lavori, con indicazione delle opportune misure di mitigazione da attuare in caso di superamenti dei valori limiti fissati.”

La prescrizione risulta soddisfatta atteso che l’ARPAB ha espresso parere favorevole al piano di monitoraggio con l’obbligo del rispetto di prescrizioni.

A fronte della documentazione tecnica presentata, è risultato quindi il sostanziale recepimento della prescrizione n. 15-A riportata nella D.G.R. n. 287 del 6/04/2018 avente ad oggetto: D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II e Parte V; L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.); D.L.vo n. 42/2004 (e s.m.i.); L.R. n. 12/1979 (e s.m.i.); – Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, Autorizzazione Paesaggistica, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e Autorizzazione alla Coltivazione Mineraria relativamente al "Progetto per la prosecuzione ed ampliamento della coltivazione della cava La Pedicara nel territorio del Comune di Balvano (PZ)". Proponente: Società Cava La Pedicara di Santagata Gerardo & C snc.

RITENUTO, dall’esito della succitata istruttoria, che la documentazione trasmessa dalla Società Cava La Pedicara di Santagata Gerardo & C snc per la verifica di ottemperanza recepisce la prescrizione 15-A che accompagna il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, reso con D.G.R. n. 287 del 6/04/2018 avente ad oggetto: D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II e Parte V; L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.); D. L.vo n. 42/2004 (e s.m.i.); L.R. n. 12/1979 (e s.m.i.); – Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, Autorizzazione Paesaggistica, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e Autorizzazione alla Coltivazione Mineraria relativamente al "Progetto per la prosecuzione ed ampliamento della coltivazione della cava La Pedicara nel territorio del Comune di Balvano (PZ)". Proponente: Società Cava La Pedicara di Santagata Gerardo & C snc.

DETERMINA

Di approvare, ai fini della verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 15-A indicata nella D.G.R. n. 287/2018, posta a base del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, reso con la delibera sopra

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richiamata, la documentazione relativa alla “Verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 15-A che accompagna il giudizio favorevole di compatibilità ambientale reso con D.G.R. n. 287 del 6/04/2018 avente ad oggetto: D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II e Parte V; L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.); D. L.vo n. 42/2004 (e s.m.i.); L.R. n. 12/1979 (e s.m.i.); – Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, Autorizzazione Paesaggistica, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e Autorizzazione alla Coltivazione Mineraria relativamente al "Progetto per la prosecuzione ed ampliamento della coltivazione della cava La Pedicara nel territorio del Comune di Balvano (PZ)". Proponente: Società Cava La Pedicara di Santagata Gerardo & C snc.”, proposta dalla Società Cava La Pedicara di Santagata Gerardo & C snc.

Di specificare espressamente che la summenzionata approvazione, resa ai sensi del D. L.vo n. 152/2006 – Parte II° (e s.m.i.), è riferita alla sola verifica di ottemperanza della prescrizione 15-A di cui alla D.G.R. n. 287/2018 e che, pertanto, la stessa non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.

Di porre in capo al Proponente l’obbligo di presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, per la preventiva verifica di compatibilità ambientale, ogni eventuale Variante al progetto valutato.

Di evidenziare che in caso di difformità nella realizzazione dell’opera, rispetto al progetto valutato, l’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale procederà, per quanto di propria competenza, a norma dell’art. 29 del D. L.vo n. 152/2006.

Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale alla Società Cava La Pedicara di Santagata Gerardo & C snc.

Donato Natiello

Gerardo Troiano Emilia Piemontese

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D. Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.).Verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 15-A che accompagna il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, reso con D.G.R. n.287 del 6/04/2018, relativamente al "Progetto per la prosecuzione ed ampliamento della coltivazione della cava La Pedicara nel territoriodel Comune di Balvano (PZ)". Proponente: Società Cava La Pedicara di Santagata Gerardo & C snc

Assunta Palamone 03/08/2018

Maria Carmela Santoro