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UUNIVERSITNIVERSITAA’ ’ DDEGLI EGLI SSTUDI DI TUDI DI NNAPOLI APOLI “F“FEDERICO EDERICO II”II”Facoltà di Giurisprudenza

Urbanistica e governo del Urbanistica e governo del territorio nella territorio nella

prospettiva statale e regionale prospettiva statale e regionale Prof.ssa Giuliana Di

Fiore

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Dall’urbanistica al governo del territorio: breve excursus storico-

normativo

La pianificazione territoriale nei diversi livelli di governo

Gli strumenti comunali di pianificazione territoriale

La lottizzazione: nozione e strumenti

La l. r. Campania 22 dicembre 2004, n. 16 recante “Norme sul

governo del territorio”

La Denuncia di Inizio Attività

IndicIndicee

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Dall’urbanistica al governo del territorio: Dall’urbanistica al governo del territorio: breve excursus storico-normativobreve excursus storico-normativoLa storia dell’urbanistica può essere suddivisa in tre fasi fondamentali:

11aa Fase: Fase:Gli interessi di rilievo urbanistico trovano considerazione occasionale ed indiretta nell’ambito di provvedimenti normativi disciplinanti materie diverse.

22aa Fase: Fase:Grazie ad interventi normativi di carattere organico, l’urbanistica si configura come materia autonoma.

33aa Fase: Fase:La materia urbanistica evolve verso la più ampia nozione di “governo del territorio”.

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I provvedimenti legislativi da prendere in considerazione nella prospettiva accennata sono quattro:

L. 25 giugno 1865, n. 2359Orientata essenzialmente alla dimensione locale, nel disciplinare l’espropriazione per pubblica utilità, introduce gli strumenti del piano regolatore edilizio e del piano di ampliamento con il duplice scopo di “rimediare alla viziosa disposizione degli edifici” e di “provvedere alla salubrità degli abitati” L. 15 gennaio 1885, n. 2892Promulgata per far fronte alla situazione di emergenza venutasi a creare dopo lo scoppio di un’epidemia di colera nel napoletano, prevede la possibilità di risanamento dell'abitato, attraverso la dichiarazione di pubblica utilità per tutte quelle opere necessarie al risanamento (case insalubri, pozzi, acque, fognature). L. 1 giugno 1939, n. 1089 L. 29 giugno 1939, n. 1497Dedicate rispettivamente alla tutela, su scala nazionale, delle cose di interesse “artistico, storico, archeologico ed etnografico” ed alla protezione delle bellezze naturali, prevedono procedimenti diretti ad accertare il valore dei beni, nonché poteri repressivi per controllare l'uso del bene tutelato e reprimere gli eventuali abusi, sino alla possibilità di espropriarli onde salvaguardarli.

Dall’urbanistica al governo del territorio: 1Dall’urbanistica al governo del territorio: 1aa fase fase

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Dall’urbanistica al governo del Dall’urbanistica al governo del territorio: 2territorio: 2aa fase faseIl complesso normativo sedimentatosi nel corso del tempo non si rivelò idoneo a disciplinare in maniera organica il fenomeno dell’espansione urbana dando luogo, inoltre, a rilevanti problemi di coordinamento. Ciò condusse ad un primo intervento di tipo sistematico.

L. 17 agosto 1942, n. 1150Fondata su una considerazione complessiva del territorio comunale, introduce due livelli di pianificazione territoriale (quello di coordinamento e quello conformativo del territorio) ordinandoli in base ad un criterio gerarchico. • Introduce l’istituto della zonizzazione zonizzazione che comporta l’attribuzione di specifiche vocazioni (residenziale, produttiva etc.) alle aree del territorio comunale che a detta destinazione, nella previsione normativa originaria, rimanevano vincolate sine die (si v. C. Cost. sent. n. 55/78).• Istituisce i Piani Regolatori GeneraliPiani Regolatori Generali configurandoli come obbligatori per i comuni compresi negli elenchi predisposti dal Ministero LL.PP..• Prevede che gli obiettivi della pianificazione generale vengano attuati prioritariamente attraverso Piani Particolareggiati di Iniziativa PubblicaPiani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica.• Le prescrizioni tecniche ed i criteri di sviluppo delle previsioni contenute nel PRG vengono affidate alle Norme Tecniche di AttuazioneNorme Tecniche di Attuazione. • Ai Regolamenti EdiliziRegolamenti Edilizi, invece, viene affidata la disciplina degli interventi sul patrimonio esistente e sulle nuove costruzioni. In essi doveva essere contenuto il programma di fabbricazione programma di fabbricazione per i comuni non tenuti all’adozione del PRG.

(segue)

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Tra i numerosi interventi normativi successivi alla l. 1150/42, si segnalano:

L. 3 novembre 1952, n. 1902Impone ai comuni l’osservanza di misure di salvaguardia volte a preservare il territorio nel periodo intercorrente tra l’adozione del PRG e l’approvazione dello stesso da parte del Ministero LL. PP..

L. 18 aprile 1962, n. 167Nata come provvedimento orientato alla riduzione della rendita fondiaria, introduce la Pianificazione dell’Edilizia Economica e Popolare consentendo ai comuni di acquisire le aree necessarie alla realizzazione delle previsioni contenute nella legge stessa. I PEEP, di durata decennale, vengono collegati alla pianificazione urbanistica attraverso la loro assimilazione ai piani particolareggiati.

(segue)

Prima delle modifiche apportate dalla l. cost. 3/2001, l’art. 117 Cost. affida la materia “urbanistica” alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni.

Art. 117 Cost.

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L. 28 gennaio 1977, n. 10 (cd. “legge Bucalossi”)Sostituisce la licenza edilizialicenza edilizia con la concessione: al fine di arginare il fenomeno della speculazione sulle aree di espansione urbana opera lo scorporo dello ius aedificandiius aedificandi dal diritto di proprietà, opzione successivamente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (sent. 5/80).Impone ai comuni la predisposizione dei Programmi Pluriennali di Programmi Pluriennali di AttuazioneAttuazione L. 8 giugno 1990, n. 142Nel predisporre il riassetto delle funzioni degli enti locali, introduce il Piano Territoriale di Coordinamento ProvincialePiano Territoriale di Coordinamento Provinciale, la pianificazione territoriale delle neoistituite aree metropolitane, l’Accordo di Accordo di programmaprogramma come istituto per la realizzazione di interventi che richiedano l’azione integrata di più soggetti pubblici.

L. 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. “legge Ponte”)Pur non realizzando, come nelle intenzioni, una riforma della l. 1150/42, presenta rilevanti elementi di novità tra i quali si segnalano: 1) introduzione di standard urbanistici minimistandard urbanistici minimi di servizi pubblici e di limiti limiti tassativi di edificabilitàtassativi di edificabilità in assenza di PRG; 2) introduzione dei piani di piani di lottizzazione convenzionatalottizzazione convenzionata in alternativa ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica.

D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia)Riduce a due tipologie i titolo abilitativi: il permesso di costruirepermesso di costruire (dando veste normativa alla censura di illegittimità formulata dalla Corte Costituzionale) e la denuncia di inizio attivitàdenuncia di inizio attività.

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Dall’urbanistica al governo del Dall’urbanistica al governo del territorio: 3territorio: 3aa fase fase

Nel trasferire le funzioni amministrative alle Regioni, il dpr 616/77 definisce l’urbanistica come “la materia concernente la disciplina dell’uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e trasformazione del suolo nonché la protezione dell’ambiente”.

D.p.r. 24 luglio 1977, n. 616

Progressivamente, attraverso un processo condizionato non solo dalla produzione normativa ma anche dalla giurisprudenza e dalla riflessione dottrinale, il concetto di urbanistica inizia ad evolvere verso formulazioni più ampie e comprensive. Queste le fasi essenziali del processo:

Corte Costituzionale, sent. n. 239/82Traendo spunto dall’orientamento normativo delineato in proposito dal d.p.r. 6161/77, la Corte Costituzionale afferma che l’urbanistica comprende “tutto ciò che concerne l’uso del territorio”.

Art 117, co. 3 Cost., dopo le modifiche operate dalla l. cost. 3/01Lo Stato ha potestà legislativa concorrente in materia di governo del territoriogoverno del territorio. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

(segue)

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La Corte Costituzionale è intervenuta più volte sul tema del governo del territorio contribuendo a definirne la natura e l’estensione. Tra le pronunce della Corte si segnalano, in particolare:

Afferma: “anche l’ambito di materia costituito dall’edilizia va ricondotto al governo del territorio. Del resto, anche la formula adoperata dal legislatore della riforma costituzionale del 2001 riecheggia significativamente quelle con le quali, nella più recente evoluzione della legislazione ordinaria, l’urbanistica e l’edilizia sono state considerate unitariamente”.

Corte Costituzionale, sent. n. 362/03

Ribadisce che: “nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia, i poteri legislativi regionali sono senz’altro ascrivibili alla nuova competenza concorrente in materia di governo del territorio”, la cui disciplina ha ritenuto comprensiva “in linea di principio, di tutto ciò che attiene all’uso del territorio ed alla localizzazione di impianti o attività”.

(segue)

Corte Costituzionale, sent. n. 196/04

Definisce la disciplina del governo del territorio come “l’insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio”.

Corte Costituzionale, sent. n. 307/03

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1) Nozione di governo del territorio coincidente con quella di urbanistica intesa come sinonimo di pianificazione, cioè di regole sull’uso del territorio

2) L’urbanistica come settore di specie del governo del territorio che si preoccupa della sistemazione e dello sviluppo delle città

3) Nozione di urbanistica differente ed autonoma rispetto a quella di governo del territorio

La dottrina giuridica (Stella Richter, Morbidelli, Giannini) ha contribuito alla delimitazione del concetto di urbanistica e dei rapporti di quest’ultimo con la nozione di governo del territorio, schematizzando le opzioni ermeneutiche emerse nel corso del tempo anche sulla base della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione e delle citate pronunce della Corte Costituzionale.

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Un ulteriore concetto da precisare:Un ulteriore concetto da precisare:la nozione di ediliziala nozione di edilizia

EDILIZIA:EDILIZIA:Insieme di norme che riguardano la realizzazione di nuove costruzioni sul territorio ed il recupero dei volumi esistenti in relazione a quanto previsto in sede di pianificazione.Quanto ai rapporti tra edilizia e governo del territorio possono individuarsi due diverse posizioni:

a) l’edilizia è parte del governo del territorio e, quindi, materia oggetto di competenza legislativa concorrentecompetenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, co. 3 Cost. (tesi prevalente).

b) l’edilizia ha una sua autonoma valenza ed è riconducibile nell’alveo della competenza legislativa esclusiva delle Regionicompetenza legislativa esclusiva delle Regioni ai sensi dell’art. 117, co. 4 Cost.

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La pianificazione territoriale: La pianificazione territoriale: nozione e principi nozione e principi La pianificazionepianificazione è l’attività attraverso la quale si definiscono gli assetti complessivi del territorio.Procedendo in maniera parallela all’evoluzione dell’urbanistica verso il più ampio concetto di governo del territorio, anche la pianificazione ha visto ampliarsi il proprio dominio di riferimento dovendo contemplare e contemperare, nelle proprie scelte, una varietà di interessi sempre maggiore.

Data la necessità di tutelare interessi di dimensioni diverse, l’attività di pianificazione si distribuisce tra i diversi livelli di governo.

Il modello rigorosamente gerarchico su cui, per lungo tempo (l. 1150/42), è stato fondato il rapporto tra i diversi livelli di pianificazione, è oggi mitigato dall’operatività dei principi costituzionaliprincipi costituzionali di sussidiarietàsussidiarietà, differenziazionedifferenziazione ed adeguatezzaadeguatezza (art. 118 Cost.) e da quelli introdotti sul piano della legislazione regionale come, ad esempio, quello di flessibilitàflessibilità previsto dalla l. r. Campania 22 dicembre 2004, n. 16 recante “Norme sul governo del territorio”.

In base a tale ultimo principio (art. 11) “Le province ed i comuni possono, nei casi e con le modalità previsti dalla presente legge, proporre modificazioni agli strumenti di pianificazione sovraordinati”.

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I piani territoriali: nozione ed I piani territoriali: nozione ed organizzazione organizzazione I piani territorialipiani territoriali sono il risultato delle attività di pianificazione e scaturisce da un complesso procedimento di formazione cui partecipano soggetti pubblici e privati.Di seguito, un quadro dei principali piani territoriali e dei relativi strumenti di attuazione

Livello di governo

Piano Strumenti di attuazione

Regione P.T.R.P.T.R. Piani di settore regionali

Provincia P.T.C.P.T.C.P.P.

Piani di settore provinciali

Comune P.R.G.P.R.G. Regolamento Edilizio, Norme tecniche di attuazione, Piani particolareggiati (es. Peep, Pip), Piani attuativi.

Comune P.U.C.P.U.C. Piani Urbanistici Attuativi, Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale

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Organizzazione gerarchica Organizzazione gerarchica degli strumenti di pianificazione degli strumenti di pianificazione territorialeterritoriale

Piano Regolatore Piano Regolatore GeneraleGenerale

vi si allegano:- Norme tecniche di attuazioneNorme tecniche di attuazione

- Regolamento EdilizioRegolamento Edilizio

Piani Piani ParticolareggiatParticolareggiat

ii

PTCPPTCP

PTRPTR

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Approfondimento: il livello comunaleApprofondimento: il livello comunale

Piano Contenuto

P.R.G.P.R.G.

E’ lo strumento urbanistico che fissa le direttive generali e di sistemazione della totalità del territorio di un comune.Opera attraverso le previsioni di zonizzazione e localizzazione . Vige a tempo indeterminato.

RegolamenRegolamento Edilizio to Edilizio

Contiene le prescrizioni relative agli interventi sul patrimonio edilizio esistente ed alle nuove zone edificabili previste nei piani.

Piani Piani particolareparticolareggiati ed ggiati ed attuativi attuativi

Sono formati dall’insieme dei piani che: 1)attuano, completandole, le previsioni del PRG (es.:

piano per la riqualificazione del centro urbano);2)dettano i criteri di realizzazione di previsioni

contenute nella legislazione di settore (es. Peep, Pip)Prof.ssa Giuliana Di Fiore

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Approfondimento: la pianificazione Approfondimento: la pianificazione comunalecomunalenella l. r. Campania 22 dicembre nella l. r. Campania 22 dicembre 2004, n. 162004, n. 16Piano Contenuto

P.U.C.P.U.C.PIANO URBANISTICO COMUNALE. E’ lo strumento urbanistico generale destinato alla disciplina delle trasformazioni urbanistiche dell’intero territorio comunale ed alla tutela ambientale.Rispetto al vecchio PRG si pone come strumento di pianificazione integrata.

R.U.E.CR.U.E.C..

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIA COMUNALE. Approvato contestualmente al PUC, individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni nonché la regolamentazione dell’attività edilizia sul patrimonio esistente e da costruirsi .Disciplina gli aspetti igienici di rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e decorativi, gli arredi urbani e gli spazi verdi.Si colloca a metà strada tra la pianificazione e l’attuazione.

P.U.AP.U.APIANO URBANISTICO ATTUATIVO. Sono gli strumenti con i quali vengono attuale le previsioni del PUC.Hanno valore e portata dei piani esecutivi previsti dalle leggi statali regionali (piani particolareggiati di settore: v. slide precedente)

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Lottizzazione: nozioni e tipologieLottizzazione: nozioni e tipologie

Per lottizzazione si intende “qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dall’entità del frazionamento fondiario e dal numero di proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale che postulino l’attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria occorrenti per le necessità dell’insediamento”.

Si possono distinguere tipologie diverse di lottizzazione: Lottizzazione di iniziativa pubblica: Si ha quando il Comune provvede d’ufficio a predisporre un piano per la piano per la lottizzazionelottizzazione di una data area. In questo caso il piano è equiparabile ai piani attuativi del PRG e si pone come presupposto per il rilascio della concessione ai proprietari delle aree lottizzate.

Lottizzazione convenzionata:Si ha quando il piano di lottizzazione viene proposto dai privati interessati, accompagnato da uno schema di convenzioneschema di convenzione che regola quei rapporti tra P.A. e privati che scaturiscono dalla lottizzazione. Una volta approvato dal Consiglio comunale, il piano ha valore e vigenza di strumento urbanistico di attuazione.Prof.ssa Giuliana Di Fiore

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La convenzione di lottizzazione: La convenzione di lottizzazione: nozione e contenuto nozione e contenuto Nozione È lo strumento con il quale il Comune autorizza i privati a costruire secondo il progetto approvato e riceve in proprietà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero le aree destinate a tale scopo.Essa può risultare da una serie di atti negoziali con efficacia obbligatoria reale, che si integrano a vicenda per lo scopo ed il contenuto, nell’ambito di un negozio complessivo. Contenuto La convenzione di lottizzazione si articola in due parti:

- Una parte necessariaparte necessaria, destinata alla pianificazione attuativa intesa come applicazione delle norme contenute nel PRG e nelle leggi di settore. Il contenuto di questa parte è indisponibile e non negoziabile.

- Una parte disponibile di natura negozialeparte disponibile di natura negoziale, relativa ai modi modi ed ai tempi tempi di esecuzionedi esecuzione del piano, dedicata, in particolare, alla cessione gratuita delle aree; all’assunzione, da parte dei proprietari, degli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; alle garanzie finanziarie.

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Disciplinato dagli artt. 10 artt. 10 e ss. del d.p.r. 380/2001d.p.r. 380/2001, il permesso di costruire è il provvedimento autorizzatorio attraverso il quale l’amministrazione comunale consente ai privati di realizzare interventi di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Ai sensi del citato art. 10, appartengono a questa categoria di interventi::

Il permesso di costruire: nozione ed Il permesso di costruire: nozione ed ambito di applicazione ambito di applicazione

1.1. Interventi di nuova costruzioneInterventi di nuova costruzione

2.2. Interventi di ristrutturazione urbanistica Interventi di ristrutturazione urbanistica

3.3. Interventi di ristrutturazione edilizia Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, mutamenti della destinazione d'uso.

NOTA:NOTA: Le regioni possono individuare con legge ulteriori interventi ulteriori interventi (connessi o meno a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti) che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. rilascio del permesso di costruire.

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Disciplinata dagli artt. 22 e 23 delartt. 22 e 23 del d.p.r. 380/2001d.p.r. 380/2001, la DIA è uno strumento di semplificazione semplificazione dell’attività amministrativa che, in ambito urbanistico, consente ai privati di realizzare, senza richiedere il rilascio senza richiedere il rilascio di un permesso di costruiredi un permesso di costruire, specifiche categorie di interventi:

La Denuncia di Inizio Attività: La Denuncia di Inizio Attività: funzione ed ambito di applicazione funzione ed ambito di applicazione

1. Interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 6 1. Interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 6 del d.p.r. 380/2001 del d.p.r. 380/2001

(Attività edilizia libera)

3. Varianti a permessi di costruire che3. Varianti a permessi di costruire che: - non incidono sui parametri urbanistici e le volumetrie - non alterano la sagome dell’edificio - non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire

2. Interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 2. Interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 d.p.r. 380/2001d.p.r. 380/2001

(Interventi subordinati a permesso di costruire)

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Ai sensi dell’art. artt. 23 artt. 23 del del d.p.r. 380/2001d.p.r. 380/2001, oltre a comunicare all’avvio dell’intervento, la DIA deve essere accompagnata da una serie di documenti ed informazioni:

La Denuncia di Inizio Attività: La Denuncia di Inizio Attività: contenuto e documentazione allegatacontenuto e documentazione allegata

1. Elaborato progettuale 1. Elaborato progettuale Descrive in termini tecnici la natura dell’intervento che si sta per intraprendere

2. Dettagliata relazione sottoscritta da un progettista 2. Dettagliata relazione sottoscritta da un progettista abilitatoabilitato Assevera: la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

3. Indicazione dell’impresa a cui si intende affidare i lavori3. Indicazione dell’impresa a cui si intende affidare i lavori

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La Denuncia di Inizio Attività: La Denuncia di Inizio Attività: iter procedimentale iter procedimentale

Il proprietario dell’immobile presenta la DIA e la documentazione relativa allo Sportello Unico

NO

Entro 30 gg dalla presentazione della DIA, la P.A. notifica al privato un ordine motivato con il quale vieta al privato di effettuare l’intervento.

Verifica del dirigente comunale

Esistono le condizioni per lo

svolgimento dell’attività oggetto di DIA?

SI

Il privato può realizzare l’intervento fatta salva la possibilità che la P.A. agisca in autotutela

Il privato deve interrompere l’attività salva la facoltà di ripresentare la DIA con le modifiche necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia

Ultimato l’intervento, il progettista o tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale

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DDISCIPLINAISCIPLINA Il termine di 30 gg. trascorso il quale è possibile dare avvio all’attività, decorre dal rilascio dal rilascio dell’atto di assensodell’atto di assenso.In caso di esito non favorevole, la DIA è priva di

effetto.

DDISCIPLINAISCIPLINA Il termine di 30 gg. trascorso il quale è possibile dare avvio all’attività, decorre dal rilascio dal rilascio dell’atto di assensodell’atto di assenso.In caso di esito non favorevole, la DIA è priva di

effetto.

La Denuncia di Inizio Attività: La Denuncia di Inizio Attività: ipotesi particolari ipotesi particolari

I commi 3 e 4 commi 3 e 4 dell’art. 23 d.p.r. 380/2001art. 23 d.p.r. 380/2001, disciplinano i casi in cui l’immobile destinatario dell’intervento sia sottoposto a vincolivincoli.

La norma distingue due ipotesidue ipotesi per le quali sono previste discipline discipline diversediverse:

11aa IIPOTESIPOTESIL’immobile è sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale.

11aa IIPOTESIPOTESIL’immobile è sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale.

22aa IIPOTESIPOTESIL’immobile è sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale ed il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non è allegato alla DIA.

22aa IIPOTESIPOTESIL’immobile è sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale ed il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non è allegato alla DIA.

DDISCIPLINAISCIPLINA L’ufficio comunale convoca una conferenza di conferenza di serviziservizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della l. 241/90l. 241/90. Il termine di 30 gg. trascorso il quale è possibile dare avvio all’attività decorre dall’esito della dall’esito della conferenzaconferenza.In caso di esito non favorevole, la DIA è priva di

effetto.

DDISCIPLINAISCIPLINA L’ufficio comunale convoca una conferenza di conferenza di serviziservizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della l. 241/90l. 241/90. Il termine di 30 gg. trascorso il quale è possibile dare avvio all’attività decorre dall’esito della dall’esito della conferenzaconferenza.In caso di esito non favorevole, la DIA è priva di

effetto. Prof.ssa Giuliana Di Fiore

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GrazieGrazie

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