tutto impresa giugno 2010

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Tutto impresa ANNO XX - n. 04 GIUGNO 2010 www.cgiamestre.com Periodico mensile - Registrazione Tribunale di Venezia n.924 del 08/03/1988 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1, comma1, DCB Venezia - Proprietà dell’Ass. Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA, redazione in via Torre Belfredo 81/D-E, Mestre VE - Direttore responsabile Renato Mason Realizzazione grafica e impaginazione IDEAAZIONE via Felisati 24 Mestre VE - Stampa Arti Grafiche Molin s.a.s. via Torino 109 Mestre VE.

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TuttoimpresaANNO XX - n. 04

GIUGNO 2010

www.cgiamestre.com

Periodico mensile - Registrazione Tribunale di Venezia n.924 del 08/03/1988 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46)art.1, comma1, DCB Venezia - Proprietà dell’Ass. Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA, redazione in via Torre Belfredo 81/D-E, Mestre VE - Direttore responsabile Renato MasonRealizzazione grafica e impaginazione IDEAAZIONE via Felisati 24 Mestre VE - Stampa Arti Grafiche Molin s.a.s. via Torino 109 Mestre VE.

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CULTURA D’IMPRESA:LA LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZINELL’ARTIGIANATO E NEL COMMERCIO

Il 9 giugno 2010 alle ore 20.00 si è tenuto, presso la sede nuova dell’Associazione in via Torre Belfredo 81/e a Mestre, l’incontro tecnico sul nuovo decreto legislativo nr. 59/2010 (“Direttiva Servizi”). La relatrice, l’Avv. Lorella di Giambattista, del Dipartimento delle Politiche Comunitarie- Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha illustrato le novità del decreto soffermandosi sui punti che maggiormente interesseranno le attività delle categorie artigiane.

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Ufficio Segreteria / / Credito ➤ tel041.2386611 ➤ fax041.975243

Ufficio Ambiente / / Sicurezza ➤ tel041.2386637 ➤ fax041.970978

Ufficio Contabilità Semplificata ➤ tel041.2386620 ➤ fax041.974302

Ufficio Contabilità Ordinaria ➤ tel041.2386680 ➤ fax041.961322

Ufficio Tenuta Libri Paga ➤ tel041.2386640 ➤ fax041.972095

Ufficio Sindacale ➤ tel041.2386700 ➤ fax041.984501

Ufficio Cassa ➤ tel041.2386607 ➤ fax041.975243

Ufficio Amministrazione ➤ tel041.2386626 ➤ fax041.975243

Le nostre sedi

MESTRE,viaTorreBelfredo,81/d/e tel041.2386611 fax041.975243 [email protected]

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notiziein evidenza

› sindacale apagina4Telecamereeprivacy apagina7LacrisiinVeneto

›fisco apagina10Leasingperl'autonuova apagina11Contocorrentebancario apagina12Accertamentofiscale:cosafare

›ambiente&sicurezza apagina18Novitàperirifiutispeciali apagina21MUD:rinvioal30giugno apagina24AutovalutazioneSicurezzaAziendale

›lavoro apagina28Socioamministratoredis.r.l. apagina29Haiassuntounminore?

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Nuove regole varate dal Garante della privacy per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. Da un minimo di 6 mesi a un massimo di un anno il periodo per adeguarsi. Il provvedimento sostituisce l'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per

diverse finalità (prevenzione accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale etc.).

Insintesileprincipalinovitàpreviste:

CONSERVAZIONEIMMAGINILe immagini

registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino a un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente

rischiose, come per esempio le banche, è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

INFORMATIVA I cittadini che

transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere. Cartelli visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Se i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) sono collegati alle forze di polizia,

è necessario apporre uno specifico cartello, sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere istallate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.

LUOGHIDILAVOROLe telecamere possono

essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei

lavoratori sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (ad esempio, cantieri, veicoli).

SISTEMIINTEGRATIPer i sistemi che

collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (come società di vigilanza, Internet provider) mediante collegamento telematico a un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (per esempio contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.

TAXILe telecamere non

devono riprendere in modo stabile la postazione di guida.

VIOLAZIONIALCODICEDELLASTRADA

Obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.

telecamere e privacy

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L’Agenzia delle entrate ha approvato le nuove targhette autoadesive per i registratori di cassa: i nuovi prodotti autoadesivi devono offrire le stesse garanzie del sigillo di piombo e le modalità e i meccanismi di sigillo fi scale approvati con il registratore di cassa in fase di omologa. Devono essere mantenuti per tutto il ciclo di vita dello stesso registratore. Se nel ciclo di vita del registratore il produttore vuole cambiare tipologia di sigillo, deve esserci apposita istanza approvata e annotata nel libretto fi scale. Anche i laboratori abilitati alla verifi ca periodica devono usare sigilli coerenti in maniera fi sica e funzionale a quelli approvati insieme al misuratore fi scale.

CATEGORIA AUTOTRASPORTATORIeletto il nuovo vicepresidente di categoria

se hai un registratoredi cassa…

Diego Ruzzon è stato eletto Vicepresidente della Categoria Autotrasportatori.Ruzzon andrà ad affi ancare il Presidente Claudio Mancin e potrà dar voce a quella parte della categoria che si occupa di trasporti utilizzando mezzi al di sotto dei 35 q, i quali spesso si trovano ad affrontare problematiche diverse rispetto ai colleghi che usano per il loro lavoro automezzi di portata maggiore.Nella riunione di maggio, contestualmente all’elezione, si sono svolti il saluto e il ringraziamento al Vicepresidente uscente Giuseppe Brollo.Durante la medesima riunione, è stata fatta chiarezza sulle questioni legate all’utilizzo del modulo assenze e della scheda di trasporto. Si è discusso inoltre di quelle che saranno le probabili modifi che delle sanzioni sul mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, salutando con favore l’introduzione della gradualità delle sanzioni. Da ultimo è stato affrontata la spinosa questione legata all’inserimento del costo del gasolio in fattura.

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LaCommissioneEuropeahaapprovatoilregolamento461/2010invigoredall’1giugno2010chedovrebbeassicuraremaggiorigaranzieditutelaalleofficineindipendentiepotrebbeportareadunadiminuzionedellaspesaperipezzidiricambio,conunasferzatadicompetitività,specialmenteperilsettoredelpost-vendita.

>QUALILENOVITA’PERL’ASSISTENZAALVEICOLOINGARANZIA?

Con la nuova normativa europea, gli automobilisti potranno liberamente scegliere l’offi cina, senza timore di perdere la garanzia. Solo per

gli interventi gratuiti, come di norma per il primo tagliando e la risoluzione di difetti del veicolo coperti dalla garanzia, gli automobilisti dovranno necessariamente rivolgersi alla rete uffi ciale di assistenza della casa. La riforma del vecchio regolamento Ber (Legge Monti) di settore dovrebbe permettere l’accesso alle informazioni tecniche per tutti i meccanici indipendenti: la normativa prevede, infatti, che i costruttori mettano a disposizione, senza condizioni, le caratteristiche tecniche, permettendo anche la partecipazione alle attività formative.

>RIVOLGERSIAUNMECCANICOGENERICOPOTREbbECOMPROMETTERELAGARANZIA?

No, se l’offi cina indipendente è qualifi cata ed eseguire il lavoro in modo corretto e dispone delle informazioni della casa utilizzando ricambi originali o di qualità corrispondente. >QUALIREGOLECONTRIbUIRANNOADAUMENTARELACOMPETITIVITÀ?

I fornitori della componentistica originale usata dal costruttore del veicolo potrà immetterli nel mercato, liberamente, apponendo il proprio marchio; così facendo, le offi cine autorizzate e indipendenti potranno scegliere tra ricambi alternativi. Se l’autoffi cina indipendente usasse pezzi non originali per la riparazione, non è obbligata a provare che siano di qualità corrispondente, in quanto la certifi cazione della qualità del prodotto sarà di competenza diretta dell’azienda produttrice.

AbREVEL’UFFICIOSINDACALE

ORGANIZZERA’UNINCONTRODIAPPROFONDIMENTOCONESPERTIDELSETTORE.

autoriparatori:cambia il regolamento monti

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Inunannoilcalodeglioccupatinellapiccolaimpresavenetaèstatodioltreil2%eleprevisionisegnanounulteriore-1%.Igiovanidisoccupatisonoaumentatidel38,8%eil22,4%deigiovanioccupatièprecario.

In Veneto il numero di occupati nella piccola impresa veneta è calato del -2,9% nel primo semestre e dell’1,7% nel secondo semestre. Anche per la prima parte del 2010 ci si attende un dato negativo con una riduzione degli occupati del -1%.

Questi alcuni dei risultati raccolti nella settima edizione del volume realizzato dalla Fondazione Leone Moressa “Osservatorio sull’occupazione italiana nella piccola impresa veneta” che ha evidenziato come ad essere stati maggiormente colpiti dalla crisi delle piccole imprese sono stati gli stranieri occupati: -5,3% la fl essione nella prima parte del 2009 e -5,8% nella seconda.

L’edilizia e la produzione sono i settori che hanno attuato i maggiori tagli ai propri organici, mentre nei servizi, specie alle persone, la fl essione è stata più contenuta.Nonostante le diffi coltà dell’ultimo anno la piccola impresa veneta consolida il proprio ruolo di elemento di integrazione dei cittadini stranieri nel tessuto sociale regionale, dal momento che la quasi totalità degli occupati

di origine straniera sono inquadrati con contratti di lavoro a tempo indeterminato. In quanto a tipologie contrattuali, non si evidenziano differenze particolari tra lavoratori italiani e stranieri, almeno nella piccola impresa veneta.

La Fondazione Leone Moressa ha inoltre

approfondito la questionegiovanile che si fa sempre più viva nel dibattito sociale nel nostro Paese. La crisi in Veneto ha lasciato senza lavoro 38,8% di giovani in più rispetto allo scorso anno e tra tutti i disoccupati il 51,1% è rappresentato proprio da giovani. Nell’ultimo anno il tassodidisoccupazionegiovanile (15-34 anni) si sia attestato al 7,6%, contro il 3,4% fatto segnare dalla popolazione più adulta.

Tipologiecontrattuali:traprecariatoelavorosicuro. I giovani veneti occupati sono prevalentemente inquadrati con contratti di lavoro a tempo indeterminato (70,1% per i maschi e 68,2% per le femmine), sebbene occorra prestare particolare attenzione alla questione legata al precariato: tra tutti i giovani occupati, il 22,4% è precario e il dato sale al 31,8% se si tratta di donne. La precarietà si traduce anche in un mancato rinnovo dei contratti a termine: ad essere in questa situazione è il 32,1% dei giovani veneti disoccupati. Anche in questo caso le donne sembrano

esserne più colpite con una quota che raggiunge il 34,3% delle disoccupate.Risulta molto diffi cile per i giovani riuscire ad ottenere un contratto “stabile” se essi lavorano come dipendenti a termine o come collaboratori. Infatti, se i giovani a tempo indeterminato rimangono tali anche l’anno successivo, i giovani atipici solo in pochissimi casi ottengono la sicurezza contrattuale: in particolare coloro che nel 2008 erano a tempo determinato e che nel 2009 hanno ottenuto il tempo indeterminato è appena il 14%, mentre se si tratta di collaborazioni il dato si abbassa al 7,9%.Preoccupante è anche il rischio di rimanere disoccupati: tra tutti i giovani senza lavoro, ben il 33,5% non l’ha trovato l’anno successivo, mentre per chi è tornato occupato lo ha fatto sottoscrivendo soprattutto contratti di lavoro a termine.

Lafamigliadeigiovani:piùindipendentiobamboccioni? Lo stato occupazionale dei giovani (così come l’età) determina lo status famigliare dei giovani veneti. Il lavoro è la condizione necessaria per rendersi indipendenti dalla propria famiglia di origine:

la crisi in venetoha colpito le piccole imprese e i giovani

esserne

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infatti chi vive da solo o in coppia (con o senza fi gli) per la quasi totalità dei casi lavora. Ma non è però condizione suffi ciente: i cosiddetti bamboccioni, cioè coloro che vivono con i genitori pur avendo un’occupazione, sono il 53,9% dei giovani maschi e il 40,7% delle giovani donne che vivono ancora in casa. Ma questa condizione è però infl uenzata dalla tipologia contrattuale: se il lavoro è precario, vi è una probabilità maggiore di

rimanere ancora nel “nido” familiare, mentre se si ha un lavoro stabile la tendenza è quella di una maggiore indipendenza.

“Lacrisi”affermano i ricercatori della

Fondazione Leone Moressa“hacolpito,comeeraprevedibile,lapartepiùdeboledellaforzalavoro:igiovanieglistranieri.Iprimiperchésoffronoleconseguenzedelprecariatoedeicontrattiatipici,isecondi

perchéfacilmenteintercambiabilinelleloroprofessionalitàabassaqualifica.E’proprioinquestomomentodiincertezzaeconomicacheèindispensabileagire,nonsolopertamponarelesituazionididisagiooccupazionalecontingente,mapercreareipresuppostidiunapoliticadellavorolungimirantecheabbraccianchelaquestionegiovanileintuttalasuacomplessità”.

“La crisi” affermano i ricercatori della Fondazione Leone Moressa “ha colpito, come era prevedibile, la parte più debole della forza lavoro: i giovani e gli stranieri. I primi perché soffrono le conseguenze del precariato e dei contratti atipici, i secondi perché facilmente intercambiabili nelle loro professionalità a bassa qualifica. E’ proprio in questo momento di incertezza economica che è indispensabile agire, non solo per tamponare le situazioni di disagio occupazionale contingente, ma per creare i presupposti di una politica del lavoro lungimirante che abbracci anche la questione giovanile in tutta la sua complessità”.

VEDI TABELLE ALLEGATE

L’OCCUPAZIONE NELLA PICCOLA IMPRESA VENETA

Dinamica occupazionale nella piccola impresa veneta

-0,2% -0,6%0,2% 0,1%

-1,0% -0,7%-2,9%

-1,7% -1,1%

1,1% 2,9%1,5%

5,3% 1,8%

2,2%

-5,3% -5,8%

I sem

2006

II sem

2006

I sem

2007

II sem

2007

I sem

2008

II sem

2008

I sem

2009

II sem

2009

I sem

2010

prev

Totale Stranieri

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Inquadramento contrattuale degli occupati nella piccola impresa veneta nel 2009

92,6%

1,5% 2,9%

88,6%

9,6%1,8%

Tempo

indeterminato

Tempo

determinato

Altro

Totale Stranieri

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

___________________________________________________________________________Fondazione L eone M oressa, Via Torre Belfredo 81/d - 30171 Mestre (VE)

Tel. 041 2386700 Fax 041 984501 CF: 90103390275Sito: www.fondazioneleonemoressa.org Mail: [email protected]

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I GIOVANI IN VENETO

Dinamica occupazionale dei giovani in Veneto (15-34 anni), anno 2009

Valore assoluto

Var % 2008/2009

% giovani / totale

Forza Lavoro 707.226 -2,7% 32,3% Disoccupati 53.998 38,8% 51,5% Occupati 653.229 -5,0% 31,3% Indipendenti 84.409 -19,4% 19,5% Dipendenti 568.820 -2,5% 34,4% A tempo indeterminato 452.492 -3,0% 30,7% A tempo determinato 116.328 -0,4% 65,5%

2009 e 2008 come media dei primi tre trimestriElaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl

Tipologie contrattuali dei giovani occupati e precariato in Veneto, anno 2009

Maschi Femmine Totale

Dipendenti 83,6 91,5 87,1

Tempo indeterminato 70,1 68,2 69,3 di cui a tempo parziale 2,1 15,7 8,0 Tempo determinato 13,5 23,3 17,8 Contratto individuale di lavoro a termine 7,5 13,0 9,9 Interinale 0,5 0,7 0,6 Apprendistato 4,1 7,7 5,7 Cfl 1,1 1,3 1,2 Altro 0,3 0,6 0,4Autonomi 15,1 6,2 11,2

Collaboratori 1,2 2,3 1,7

Totale occupati 100,0 100,0 100,0

Precari occupati / occupati 15,1 31,8 22,4

Precari disoccupati / disoccupati 29,2 34,3 32,12009 come media dei primi tre trimestri

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl

Flussi di transazione dei contratti dei giovani in Veneto, anno 2009

Condizione nel 2009

Dip. t. indet.

Dip. t. det.

Collaboratori Autonomi Disoccupati Inattivi Totale

Condiz

ione

nel

2008 Dip. tempo

indet.95,4 2,4 0,0 0,6 1,4 0,2 100,0

Dip. tempo det.

14,0 69,5 2,8 1,4 11,9 0,4 100,0

Collaboratori 7,9 10,1 59,5 1,5 19,5 1,3 100,0

Autonomi 2,6 2,2 0,0 93,4 1,7 0,2 100,0

Disoccupati 22,5 28,1 5,5 6,7 33,5 3,7 100,0

Inattivi 2,6 4,0 0,6 0,7 3,7 88,4 100,02009 come media dei primi tre trimestri

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl

___________________________________________________________________________Fondazione L eone M oressa, Via Torre Belfredo 81/d - 30171 Mestre (VE)

Tel. 041 2386700 Fax 041 984501 CF: 90103390275Sito: www.fondazioneleonemoressa.org Mail: [email protected]

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Per trattare correttamente questo tema è necessario tener presente il contenuto dell’articolo 19-bis1 (intitolato: Esclusione o riduzione della detrazione dell’imposta)del decreto Iva, nella versione in vigore dall’1.1.2008, originata dalla decisione del Consiglio Europeo del giugno 2007.

L’iva relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell’esercizio d’impresa, arte o professione, è ammessa nella misura del 40%.La disposizione non si applica se i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa.

Un altro passaggio dello stesso articolo 19-bis1 è stato sostituito come segue:

L’imposta relativa alle prestazioni dipendenti da:✓contrattid’opera,✓diappaltoesimili,✓chehannoperoggettolaproduzionedibeni,✓contrattidilocazione

finanziaria,✓dinoleggioesimili,si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di vendita dei beni prodotti, dati con contratti di locazione fi nanziaria, noleggio e simili.

In altre parole, ai fi ni della detrazione dell’iva, l’acquisizione di veicoli stradali a motore mediante contratti di leasing, è equiparato all’acquisizione mediante contratto di compravendita.

Per armonizzare completamente la normativa vigente è stato modifi cato anche l’articolo 13 del decreto iva (intitolato: Base imponibile) che, per quanto riguarda i veicoli di cui stiamo parlando, dispone che:

Per le vendite che hanno per oggetto beni per il cui acquisto la detrazione è stata ridotta al 40% ai sensi dell’articolo 19-bis1, la base imponibile è pari al 40% dell’imponibile determinato secondo le regole generali.

GLIEFFETTIPERL’ACQUIRENTE

Perquantoriguardal’acquirentedelcontrattodileasingeglipotràdetrarre:

✓il40%dell’impostaaddebitatadalvenditoredelcontratto,✓il40%dell’impostarelativaaicanonichepagheràsuccessivamente.

Dall’applicazione delle due nuove disposizioni e tenendo anche presente la nuova versione, discende quindi che per la vendita di un contratto di leasing relativo ad un veicolo ad uso promiscuo per il quale sia prevista la possibilità di detrarre il 40% dell’imposta relativa all’acquisto, la base imponibile è ridotta al 40%.

ILREGIMEDELMARGINEPer effetto di queste

innovazioni (detrazione del 40% dell’iva sull’acquisto) deve intendersi superata l’applicazione del regime del margine.Questo regime è basato sul fatto che, in un certo stadio di commercializzazione del bene, l’imposta non è stata detratta.La ridotta detraibilità, prima dell’introduzione del 40% (10% e, per un breve periodo, 15% fi no al 30.9. 2006), giustifi cava l’applicazione del regime, in linea anche con le disposizioni comunitarie.

Si tenga presente, tuttavia, che l’applicazione del regime del margine non è scomparsa del tutto: continuerà ad essere applicata, per esempio, quando il venditore sia un soggetto che, al momento dell’acquisto, non abbia potuto detrarre l’iva (contribuente “minimo”), o un soggetto che, all’acquisto – per esempio, avvenuto nel 2005 – abbia detratto solo il 10% dell’iva.

un leasing per l'auto nuova?

ecco come fare

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Con un recente sentenza(n. 21454/9.10.2009) la Corte di Cassazione si è occupata di un accertamento nei confronti di una società di capitali basato sull’esistenza di tre libretti al portatore e di un conto corrente bancario intestati a nomi di fantasia e gestiti da una società fi duciaria.

La sentenza ricorda innanzitutto che gli uffi ci fi nanziari, previa autorizzazione della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, possono acquisire (DPR 600/1973, articolo 32):

1.copiadeiconticorrentibancariintrattenuticonilcontribuente,conlaspecificazionedituttiirapportiinerentioconnessiataliconti,nonché2.ulterioridati,notizieedocumentidicaratterespecificorelativiataliconti.

Inoltre,lostessodecreto(articolo73)stabilisceche,insededirettificadelredditoodiaccertamento,sonoimputatialcontribuenteiredditidicuiappaionotitolarialtrisoggetti,quandosiadimostrato,anchesullebasedipresunzionigravi,preciseeconcordanti,cheeglinesial’effettivopossessore.

Da questo deriva che l’utilizzo dei dati contenuti nei conti correnti bancari non può ritenersi limitato ai conti formalmente intestati alla società, ma riguarda anche quelli intestati ai soci e agli amministratori.

Inoltre, l’Amministrazione fi nanziaria deve dimostrare, anche tramite presunzioni, che:✓ la natura fi ttizia dell’intestazione del conto, o

comunque,✓ la sostanziale riferibilità alla società del conto medesimo, o di alcuni dati in esso contenuti.Le presunzioni di cui si parla sono “presunzioni legali” di carattere relativo, nel senso che è ammessa la prova liberatoria da parte del contribuente al quale è quindi garantito il diritto di difesa in sede di contenzioso.

Fatte tutte queste premesse, la sentenza chiude con la condanna del contribuente, in quanto l’Amministrazione aveva fornito un imponente quadro indiziario, idoneo a riferire alla società i conti correnti ed i relativi movimenti, comprensivo di vari elementi tra i quali:✓ il fatto che il rappresentante legale della società ricorresse ad una società fi duciaria,✓ l’utilizzo di nomi di fantasia per l’intestazione dei libretti e dei conti,✓ il fatto che i libretti e i conti furono poi restituiti,per la gestione, allo stesso rappresentante legale della società.

Tutti questi elementi, secondo la Cassazione, erano suffi cienti a costituire il fondamento di una “presunzione legale”, presunzione legale che il contribuente non è riuscito ad annullare fornendo utili elementi in senso contrario.

conto corrente bancario

e intestazione

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Uno degli elementi sul quale gli Uffi ci fondano molti accertamenti del reddito d’impresa, è lo scostamento della percentuale di ricarico dal valore medio riscontrato nel settore.

Cosasiintendeper“ricarico”?

Per “ricarico” si intende la maggiorazione percentuale che deve essere applicata dal venditore (o dal prestatore di servizi) al prezzo di acquisto di un prodotto (o al costo sostenuto per produrre un dato bene o servizio) per fi ssare il prezzo di vendita di quel bene

o di quel servizio e realizzare un determinato “margine lordo percentuale” sul prezzo di vendita.

Eperpercentualedi“ricarico”?

La percentuale di “ricarico”, intesa come rapporto tra il margine lordo ed il costo, deve essere calcolata dagli uffi ci fi nanziari e dai verifi catori della Guardia di Finanza per valutare l’attendibilità delle scritture contabili di un’azienda, che saranno più o meno credibili a seconda che la percentuale in questione si discosti poco

o molto dal ricarico medio applicato dagli operatori del settore in cui l’azienda opera.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 21147 del 2.10.2009) ha confermato la validità dell’operato degli Uffi ci fi nanziari dichiarando la legittimità di un accertamento basato sulla percentuale di ricarico, qualoravenisseriscontrataunarilevantedifferenzafralapercentualemediamenteapplicatadalfiscoequellarisultantedallescritturecontabilidelcontribuente.

La Corte di Cassazione sostiene anche che, se il giudice tributario (in presenza di un avviso di accertamento, ritenuto legittimo, basato sulla percentuale di ricarico calcolata dall’Uffi cio fi nanziario in contrasto con quella risultante dalle scritture contabili) ritenesse che il ricarico calcolato dall’Uffi cio non fosse compatibile con il criterio di normalità e ragionevolezza, nondevelimitarsiadannullarel’avvisodiaccertamento,madeveentrarenelmeritodell’operatodell’Ufficio, rideterminando i criteri adottati, per determinare la percentuale di ricarico e quantifi cando nuovamente la percentuale in questione.

cosa fare in caso di accertamento fi scale

sostiene anche che, se il giudice tributario (in presenza di un avviso di accertamento, ritenuto legittimo, basato sulla percentuale di ricarico calcolata dall’Uffi cio fi nanziario in contrasto con quella risultante dalle scritture contabili) ritenesse che il ricarico calcolato dall’Uffi cio non fosse compatibile con il criterio di normalità e ragionevolezza, nondevelimitarsiadannullarel’avvisodiaccertamento,madeveentrarenelmeritodell’operatodell’Ufficiorideterminando i criteri adottati, per determinare la percentuale di ricarico e quantifi cando nuovamente la percentuale in questione.

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Chisiaccingeadacquistare,ohagià

acquistato,unimmobiledaunvenditorecheeffettual’operazionenell’eserciziod’impresa,devetenercontodelladisposizionediriferimento,introdottadallaleggeFinanziaria2008.chestabiliscechel’acquirente,chenonagiscenell’eserciziod’impresa,arteoprofessione,èresponsabileinsolidoconilvenditoreperilpagamentodell’iva(edellasanzione)relativaalladifferenzatrailcorrispettivoeffettivoequelloindicatoinfatturadalvenditore.

CHECOS’ÈILCORRISPETTIVOEFFETTIVO?Il Fisco deve essere in grado di dimostrare che il prezzo pagato

è maggiore di quello indicato in fattura.Il parametro di riferimento non è, quindi, il valore “normale”, che rappresenta una presunzione legale (è ammessa la prova contraria) utilizzabile in sede di accertamento, ma il corrispettivo effettivo di cui il Fisco deve dimostrare la consistenza con elementi certi.

Si ricorda che per “valore normale” si intende “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi”.

QUANDObISOGNAREGOLARIZZARE?L’acquirente ha la possibilità di regolarizzare la violazione versandoentrosessantagiornidallastipula la maggior imposta dovuta.

Entro lo stesso termine, l’acquirente deve presentare all’uffi cio competente copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

E’ evidente che un’azione del genere da parte dell’acquirente spingerà il Fisco a rivolgersi al venditore per contestargli i maggiori ricavi non dichiarati nella fattura di vendita.

per acquistareun immobile

è maggiore di quello indicato in

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Dal1°gennaio2010:saggiod’interesse

legaleall’1%!

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze (art.1284 Codice Civile) può modifi care il saggio dell’interesse legale per l’anno successivo con proprio decreto da pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno.

Quest’anno, nella Gazzetta Uffi ciale del 15 dicembre, è stato pubblicato il decreto del Ministro che modifi ca il saggio d’interesse legale per il 2010,abbassandolodal3%all’1%.

Il saggio d’interesse legale è stato del 3% per gli anni 2008 e 2009;

precedentemente, dal 1° gennaio 2004, era stato del 2,50%.

Ovviamente, la variazione del saggio legale non è a discrezione del Ministro: l’articolo 1284 stabilisce i criteri da seguire e prevede che la variazione debba avvenire sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di infl azione registrato nell’anno.La variazione del saggio di interesse legale risente quindi sia dell’andamento del mercato fi nanziario, che dell’andamento dei prezzi (dell’anno precedente).

> Il saggio d’interesse legale è importante

perché ad esso è legata, in moltissimi casi, la misura degli interessi dovuti dal debitore che non rispettasse i tempi stabiliti per il pagamento di un debito.

La variazione dell’interesse legale non si ripercuote solo nei rapporti tra privati cittadini o nel mondo commerciale; anche l’Erario ne risentirà: diminuiscono infatti anche gli interessi di mora ancorati al saggio legale, o stabilititi nella sua stessa misura, dovuti dai contribuenti che ritardano il pagamento delle imposte dovute.

sei in ritardocon alcuni pagamenti?

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Quando la fattura viene emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettivamente eseguito la fornitura dei beni o dei servizi, viene considerata operazione “soggettivamente inesistente”.Infatti, anche se i beni sono stati effettivamente consegnati o i servizi sono stati effettivamente prestati e il corrispettivo è stato effettivamente pagato, il Fisco non riconosce all’acquirente né il diritto alla detrazione dell’iva, né quello alla detrazione del costo.Il comportamento del Fisco è stato riconosciuto legittimo dalla Corte di Cassazione con una recente sentenza.

Cosa deve fare l’acquirente per evitare questa contestazione? Deve dimostrare di non aver avuto consapevolezza della falsità “ideologica” delle fatture emesse.Deve cioè dimostrare che il soggetto che ha emesso la fattura è proprio quello che ha eseguito la fornitura o la prestazione.

Noncostituisceprova,aquestofine,ladimostrazionediaverricevutolamerceediaverpagatoilcorrispondente

corrispettivo.

Ma chi è il soggetto che emette la fattura pur non avendo eseguito la fornitura?E’ un soggetto appositamente creato dal vero fornitore o a questi proposto da terzi per eseguire l’operazione: èla“societàcartiera”,cosìchiamataperchénonsvolgealtraattivitàsenonquelladiprodurrefatturefalse; si tratta di una srl che non assolve nessun obbligo fi scale ed è destinata a scomparire in breve tempo.

L’operazione,nellaversionepiùsemplice,

avvieneinquestomodo:

- il vero fornitore consegna la merce al cliente usando un altro nominativo (quello della “cartiera”) giustifi cando il fatto – se l’acquirente è all’oscuro dell’operazione – in vari modi possibili (accordi commerciali, momentanea non disponibilità della merce ecc.):- il vero fornitore non fattura la vendita a nessuno;- la vendita viene fatturata all’acquirente dalla società “cartiera”;- il cliente paga la fattura alla società “cartiera”;- la società “cartiera” non versa all’erario l’iva sulla fattura emessa e riscossa;- la società “cartiera”, trattiene il proprio

fai attenzione achi emette la fattura

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compenso e versa il netto al vero fornitore;- il vero fornitore non contabilizza l’incasso (non sarebbe giustificato non avendo emesso nessuna fattura) e si crea una disponibilità extracontabile avendo, in pratica, eseguito una vendita “in nero”;- dopo aver eseguito alcune operazioni di questo genere, la società “cartiera” scompare.

Comesivede,l’operazionepuò

esserefattasenzalacomplicitàdell’acquirente,che,infatti,nonrealizzaalcunbeneficio.Maselamotivazionedelcambiodifornitoreèdifficileo,piùsemplicemente,sel’acquirenteviene“motivato”conunconcretoriconoscimentoinpercentualesulvaloredellamerce(ovviamente“innero”),eglidiventacomplicedelfornitoreedella“cartiera”.

L’operazione è stata descritta dettagliatamente per capire il motivo per cui la Corte di Cassazione, ma anche molte Commissioni tributarie, ha caricato sull’acquirente l’onere di dimostrare la propria buona fede.In effetti, questa dimostrazione non sembra di facile realizzazione, ma ciò soprattutto perché, spesso, l’acquirente è complice.

Nel 2006, nell’ambito della riforma del trasporto di merci per conto terzi, è stata abolita la tariffa “a forcella”, che prevedeva un minimo ed un massimo stabiliti per legge e che in pochi rispettavano, almeno fino a quando, per mancanza di lavoro o per altri motivi, l’autotrasportatore non iniziava una causa giudiziaria per farsi riconoscere la tariffa minima.

Alla tariffa “a forcella” è subentrata la libera contrattazione tra committente e autotrasportatore. Quindi, la nuova tariffa è

costituita da due elementi:

✓laparterelativaalcostodelcarburante,✓laparterelativaaglicostidieserciziodell’impresadiautotrasporto(diversidalcarburante).

ILCOSTODELCARbURANTE

Attualmente,ilMinisterodelleinfrastrutturedeterminamensilmenteilcostomediodelcarburanteperchilometrodipercorrenza,conriferimentoallediversetipologiediveicoli.Inoltre,determinalaquota,espressain

percentuale,deicostidieserciziodell’impresadiautotrasportorappresentatadaicostidelcarburante.

IlnuovoadempimentoConsiste nel fatto che nella fattura emessa dall’autotrasportatore deve essere indicata la parte della tariffa corrispondente al costo del carburante, calcolata usando i dati pubblicati dal Ministero.Se il trasporto viene eseguito in forza di un contratto NON SCRITTO, la fattura deve indicare anche la parte della tariffa corrispondente ai costi diversi dal costo del

autotrasportatori: quanto pagano?

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carburante.La norma precisa che questi dati vengono indicati in fattura ai soli fi ni civilistici ed amministrativi.

ESEMPIOPer un determinato periodo e per un determinato tipo di veicolo, il Ministero ha stabilito questi valori:✓consumodicarburanteperchilometro(inlitri)�2,5litri

✓costomediodelcarburanteperlitro>1,50€

✓costodelcarburanteperchilometro(1,50x2,5)>3,75€

✓Incidenzadelcostodelcarburantesultotaledeicostidiesercizio>25%

Si ipotizza un trasporto che comporta la percorrenza di 70 chilometri.

CALCOLODELLEDUEPARTICHE

COMPONGONOLATARIFFA

Parte riferita al costo del carburante✓ €3,75xkm70> €262,50

Parte riferita agli altri costi✓seicarburantiincidonosultotaledeicostiperil25%,glialtricostiincidonoperil75%epossonoesserecalcolaticomesegue:

altricosti=costicarburanti(262,50)x75:25> €787,50Tariffacalcolata> €1.050,00

I primi due valori devono essere indicati nella fattura emessa dall’autotrasportatore in caso di contratto di trasporto verbale.

Se la tariffa concordata tra l’autotrasportatore ed il committente è inferiore a quella calcolata, l’autotrasportatore può chiedere il pagamento della differenza.

Se la tariffa concordata è di € 800,00 la sua suddivisione nelle due parti risulta la seguente:✓costodelcarburante:> €262,50✓altricosti:>€537,50(800,00–262,50).

La legge dice che, fermo restando che all’autotrasportatore spettI innanzitutto la parte di tariffa relativa ai costi del carburante, la parte della tariffa spettante relativa agli altri costi deve essere almeno uguale a quella calcolata utilizzando i parametri stabiliti dal Ministero. Nell’esempio: 787,50 – 537,50 = 250,00 (pari, più semplicemente, alla differenza tra la tariffa calcolata e la tariffa concordata).

Se il contratto di trasporto è verbale, l’azione di richiesta del pagamento della differenza si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento del trasporto.

QUALISANZIONIPREVISTEPERLA

MANCATAINDICAZIONEINFATTURADEIDATIPREVISTI?

Sono di due tipi:✓ esclusione fi no a sei mesi dalla procedura per l’affi damento pubblico della fornitura di beni e servizi;✓ l’esclusione per un anno dai benefi ci fi scali, fi nanziari e previdenziali di ogni tipo, previsti dalla legge.

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E’ stato pubblicato (G. Uff. n.102 del 04/05/10) il primo decreto attuativo per la gestione semplifi cata dei rifi uti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).Il decreto, in vigore dal 19/05, introduce importanti novità per distributori (negozi), centri di assistenza ed installatori delle apparecchiature in questione:

1)Dal18giugno2010,almomentodellavenditadelnuovo,idistributorisonotenutiadassicurareilritirogratuitodell’apparecchiovecchio.Idistributori,inoltre,devonoinformarelaclienteladiquestodiritto,inmodochiaroecomprensibile,ancheattraversoappositicartelliespostiinnegozio.

2)Obbligodiallestirespecificheareediproprietàperilraggruppamentotemporaneodeirifiutidaapparecchiatureelettricheedelettronicheritirate.Leareepotrannoancheesserediversedalpuntovendita.3)Obbligodiiscrizioneall’AlboGestoriAmbientaliperdistributori,centriassistenzaedinstallatorisoggettiallenuovedisposizionidettatedaldecretoinesame.L’iscrizionecomporteràilpagamentodiundirittoannualealleCCIAApariaÐ50.4)Definizionedispecifichemodalitàdiregistrazionedeidatiriguardantiirifiutidaapparecchiatureritirate.5)DefinizionedispecificadocumentazionedautilizzareperiltrasportodeiRAEEversoipropriluoghidiraggruppamentoe/oversoicentridiraccoltafinali.

novità per i rifi uti “speciali”

ATTESTAZIONI SOA:PIÙ ANNI PER DIMOSTRARE I REQUISITI

L’attestazione SOA costituisce, da gennaio 2000, un requisito obbligatorio per le imprese che intendano eseguire lavori pubblici di importi superiori a €150.000.Tuttavia, sono sempre più frequenti i casi in cui l’attestazione è richiesta come requisito anche nell’ambito di appalti privati, poiché essa è considerata una dimostrazione di affi dabilità ed effi cienza dell’impresa. I requisiti necessari per l’ottenimento dell’attestazione riguardano sia capacità fi nanziaria, sia capacità tecnica dell’impresa, ed in particolare il fatturato, l’ammortamento dell’attrezzature tecnica, il costo del personale, la presenza di un Direttore tecnico e l’ entità dei lavori eseguiti.La validità dell’attestazione è di cinque anni. Entro il terzo anno dal rilascio, c’è l’obbligo di effettuare una verifi ca sul mantenimento dei requisiti.Con il terzo correttivo al codice degli appalti, entrato in vigore dal 17 ottobre 2008, fi no al 31/12/2010, per attestarsi si possono utilizzare i lavori degli ultimi 10 anni, mentre per i requisiti economico- amministrativi si possono utilizzare i migliori 5 degli ultimi 10 depositati.

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Entrodeterminatilimititemporali,il

datoredilavoropuòchiedereilrisarcimentodeldannopermancatolavorodiundipendenteacausadiuninfortunioallostessocausatodaterzi.

Questo è quanto ha confermato anche una recente sentenza della Corte di Cassazione.Nel caso esaminato dalla

suprema Corte, il lavoratore si era infortunato a seguito di incidente stradale e secondo quanto previsto dal Codice Civile, il datore ha diritto al risarcimento nei confronti del terzo responsabile che ha causato l’infortunio, entro il termine massimo di dueanni.

Il principio esposto trova ragione nel fatto che l’infortunio impedisce al lavoratore di prestare la

propria attività lavorativa e dunque causa un danno economico al datore di lavoro. Quest’ultimo, infatti, è tenuto a pagare il lavoratore, ma senza la possibilità di ricevere la corrispondente prestazione lavorativa. Pertanto, se l’infortunio del lavoratore è stato causato da terzi, il datore di lavoro ha diritto al risarcimento del danno.

Come già comunicato nelle precedenti edizioni, da quest’anno vige l’obbligo di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) anche per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

Ladenunciadeveesserepresentataentroil30

giugno2010.

MachisonoiproduttoridiAEE?Secondo la normativa (D.Lgs.

151/05) rientra nella categoria chiunque, a prescindere dalla tecnica

di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza:

1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività

professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;4) nei limiti stabiliti dalla normativa, esporta apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per la presentazione del MUD, i produttori in questione devono collegarsi, via telematica, al sito www.registroaee.it e seguire le istruzioni ivi esposte.Il sito indicato è lo stesso che i produttori di AEE hanno utilizzato, in passato, per l’iscrizione obbligatoria al registro produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

si è infortunato un tuo dipendente?

chiedi il risarcimento

apparecchiature elettriche

e mud

Come già comunicato nelle

nella categoria chiunque, a prescindere dalla tecnica

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Secondo quanto stabilito dalla normativa ambientale (D.Lgs. 152/06 e DM 17/12/09 “SISTRI”) e dal recente DM 65/10 in materia di gestione dei rifi uti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), si confi gura la seguente situazione, a doppio binario, per la gestione dei rifi uti elettrici ed elettronici prodotti da installatori e centri di assistenza tecnica (CAT).I RAEE devono essere gestiti secondo le procedure di accumulo, di registrazione e

trasporto individuate dal DM 65/10.

PerRAEEsiintendonotutteleapparecchiature

elettricheedelettronicheusate(edintegre)cheilcentrodiassistenzaol’installatoreharaccoltodalclientenellafasediinstallazioneovenditadelnuovo.Per questa tipologia di rifi uto, il CAT o l’installatore dovrà organizzare adeguati spazi di raggruppamento, compilare le schede di registrazione di carico previste dal decreto in

esame, effettuare i trasporti secondo modalità e documenti specifi ci, nonché essere iscritti all’Albo Gestori Ambientali.

Per tutte le altre tipologie di rifi uti (che non siano RAEE), prodotti dall’attività propria dei soggetti in esame (CAT o installatori impianti), devono essere rispettate le procedure ordinarie di gestione dei rifi uti stabilite dalla normativa in vigore (DLgs. 152/06 e dal recente D.M. 17/12/09).Tra queste tipologie di rifi uti

rientrano, ad esempio, per i CAT, tutti i componenti sostituiti o rimossi in fase di riparazione (es: tubi catodici, centraline, parti di apparecchiature sostituite etc.), ovvero, per gli installatori, componenti di impianti elettrici fuori uso e/o sostituiti, rottami ferrosi o non ferrosi etc.Per queste tipologie di rifi uto, il CAT o l’installatore dovrà organizzare adeguati spazi di deposito temporaneo, aggiornare il registro rifi uti o il registro cronologico SISTRI (secondo i casi) e gestire i trasporti con formulario rifi uti o schede di movimentazione SISTRI (secondo i casi).

installatori e centri di assistenza:

doppia gestione dei rifi uti

per i CAT, tutti i componenti sostituiti o rimossi in fase di riparazione (es: tubi catodici, centraline, parti di apparecchiature sostituite etc.), ovvero, per gli installatori, componenti di impianti elettrici fuori uso e/o sostituiti, rottami ferrosi o non ferrosi etc.

di rifi uto, il CAT o l’installatore dovrà organizzare adeguati spazi di deposito temporaneo, aggiornare il registro rifi uti o il registro cronologico SISTRI (secondo i casi) e gestire i trasporti con formulario rifi uti o schede di movimentazione SISTRI (secondo i casi).

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Con decreto legge del 30/04/10, il governo ha prorogato la scadenza del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) al 30/06.Si ricorda che sono soggetti alla presentazione del MUD le seguenti categorie di soggetti:✓ Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifi uti, i commercianti e gli intermediari di rifi uti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifi uti, i Consorzi istituiti per

il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifi uti ✓ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiutipericolosi;✓ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiutinonpericolosi da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dall’attività di recupero e smaltimento di rifi uti e i fanghi non pericolosi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque refl ue e da abbattimento di fumi

✓Iproduttoridiapparecchiatureelettricheedelettroniche(AEE)✓ Tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestionedeirifiutidaapparecchiatureelettricheedelettroniche(RAEE)

Sono esonerati dall’obbligo del MUD,

le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifi uti non pericolosi, nonché, per i soli rifi uti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha trattato il concorso di colpa fra un datore di lavoro e una società produttrice di un’attrezzatura, che, rivelatasi inadeguata, ha provocato l’infortunio di una lavoratrice.Nel dettaglio la lavoratrice, mentre svolgeva la sua attività, ha subito lesioni gravissime a causa dello scoppio di un utensile. L’episodio, a sua volta, è collegato alla negligenza di un lavoratore “preposto” (operaio di riferimento per gli altri colleghi in materia di utilizzo e di manutenzione degli attrezzi aziendali). Tale lavoratore, infatti, aveva omesso di segnalare, il giorno dell’incidente, l’entità

del pericolo che egli stesso aveva riscontrato durante la manutenzione del medesimo utensile.

La responsabilità dell’infortunio è stata

attribuita sia al datore di lavoro sia al produttore dell’attrezzatura difettosa per le seguenti ragioni.

1.Lasocietàproduttricedell’attrezzaturanonavevacomunicatoinmodorigorosoeprecisolemodalitàdiutilizzodell’utensileenellospecificononavevariportatol’indicazionedelnumerodigirimassimoconsentito;2.Ildatoredilavorononavevacontrollatoilcorrettoadempimentodegliobblighi

gravantisulavoratori,preposti,progettistiedinstallatori.Nellospecifico,ildatoredilavorononavevacontrollatol’operatodellavoratoreprepostononchélacompletezzadiinformazionisull’attrezzatura,fornitedalproduttore.

Infi ne, è stata addebitata anche una colpa specifi ca al suddetto preposto per non aver segnalato adeguatamente il pericolo in questione.

rinviata al 30 giugno la presentazione del mud

datore di lavoroe produttore dell’attrezzatura: quali responsabilità?

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Il deposito temporaneo di rifi uti è il raggruppamento effettuato, prima della raccolta, presso il luogo di produzione.Questo tipo di deposito non necessita di autorizzazione da parte dell’ente di controllo.Nel deposito temporaneo, i rifi uti devono essere suddivisi per categorie omogenee nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifi uti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose in essi contenute. È vietata la miscelazione dei rifi uti.

I rifi uti in deposito temporaneo devono essere avviati al recupero o allo smaltimento secondo i seguenti termini:✓ concadenzaalmenotrimestrale,indipendentementedallequantitàindeposito,oppure✓ quandoilquantitativoindepositoraggiungacomplessivamentei10mcdirifiutipericolosioi20mcdirifiutinonpericolosi.In ogni caso, ildepositotemporaneononpuòavereduratasuperioreadunanno.

In mancanza anche solo di una delle condizioni

sopra indicate, il deposito non può più essere classifi cato temporaneo.Di conseguenza, il deposito potrebbe essere identifi cato come deposito preliminare (stoccaggio in attesa di recupero o smaltimento) o deposito sul suolo (come per esempio può essere la discarica) non autorizzato, ovvero, nei casi peggiori, come deposito incontrollato di rifi uti: situazioni, queste, pesantemente sanzionate.

regole per ildeposito

temporaneo dei rifi uti

apparecchiature elettriche: ecco come iscriverle

L’Albo Gestori Ambientali, con deliberazione del 19 maggio 2010, ha provveduto a divulgare ilnuovomodelloperl’iscrizio-nedidistributori(negozi),cen-tridiassistenzatecnica(CAT),edinstallatoridiapparecchia-tureelettricheedelettroniche(AEE).L’iscrizione è obbligatoria per la gestione semplifi cata del raggruppamento e del traspor-to dei rifi uti da apparecchia-ture elettriche ed elettroniche (RAEE), secondo quanto previ-sto dal D.M. 65/10.

Entro 30 giorni dalla presen-tazione della comunicazione di iscrizione prevista dalla deliberazione in esame, l’albo provvede a verifi care la richie-sta dell’azienda ed a rilasciare il relativo provvedimento di iscrizione.Come previsto dalla normativa (DM 65/10), in sede di prima applicazione, l’iscrizione si intende assolta con la presen-tazione della comunicazione in esame.

Si ricorda, infi ne, che alla comunicazione di iscri-

zione, la ditta deve allegare attestazione del versamento annuale dei diritti di iscrizione, pari a 50 Ð.Il provvedimento in esame ed i relativi modelli di iscrizione sono reperibili all’indirizzo: http://www.albonazionalege-storiambientali.it/norma/mo-stradoc.asp?id=438024296&tipo=D&item=N2~L’associazione di categoria rimane comunque sempre a disposizione per chiarimenti ed assistenza nella procedura di iscrizione delle aziende.

regole per il

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> Il cosiddetto “testo unico sicurezza” (D.Lgs. 81/08) che ha preso il posto del più noto D. Lgs. 626/94, richiama quanto in passato stabilito dall’art 48 del DPR 303/56, in merito all’obbligo di notifi ca all’ASL dei locali produttivi.In particolare, l’art.67delnuovodecretostabiliscechelacostruzioneelarealizzazione,nonchégliampliamentieleristrutturazionidiluoghidilavoroovesiaprevistalapresenzadipiùdi3lavoratori,devonoesserenotificatiall’organodivigilanzacompetenteperilterritorio(ingenerel’ASL).La notifi ca deve contenere la descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse, nonché la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. In genere, esistono dei moduli già approvati per effettuare tale tipo di notifi ca.In relazione a quanto notifi cato, l'organo di vigilanza competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modifi cazioni in relazione ai dati notifi cati.La mancata notifi ca comporta

sanzioni amministrative pecuniarie da 1000 a 2500 euro.ATTENZIONE!! Il presente obbligo di notifi ca potrebbe in alcuni casi sommarsi o sovrapporsi a specifi ci obblighi di nulla osta igienico sanitario, imposti da regolamenti d’igiene locali vigenti nel comune di competenza.

Esempio:L’art. 68 del Regolamento

di Igiene del Comune di Venezia stabilisce che: “Perl’aperturadeglistabilimentiindustrialiedeilaboratori, per i quali si intendono tutti i locali ove lavorino contemporaneamente e fuori della loro abitazione piùpersone, tanto se il lavoro sia semplicemente manuale,

quanto se sussidiato da macchine, si deve richiedereedottenerel’autorizzazionedelSindaco, che la concederà dopo che l’Uffi cio d’Igiene abbia constatata l’osservanza delle prescrizioni disposte dagli articoli seguenti”.

Di conseguenza, un qualsiasi laboratorio insediato nel

Comune di Venezia e nel quale operino più persone, deve essere in possesso dell’autorizzazione igienico sanitaria Comunale (NOI) e, qualora all’interno dello stesso operino più di 3 lavoratori, deve essere presente anche la notifi ca di cui all’art. 67 del D.Lgs. 81/08.

devi notifi careall’asl

il tuo laboratorio

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AUTOVALUTAZIONE SICUREZZA AZIENDALEAUTOVALUTAZIONE SICUREZZA AZIENDALE

Sono in regola con le attuali disposizioni in materia di sicurezza?

Compila il questionario (2 pagine) a crocette per verificare la tua situazione aziendale.

NOTA BENEIl questionario è rivolto alle ditte in cui operano almeno due addetti (anche se soci o collaboratori a progetto o altre forme contrattuali) e CHE NON HANNO ANCORA ADERITO AL CONTRATTO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA, CON L’ASSOCIAZIONE

NOME AZIENDA ________________________________

TELEFONO ________________________________

N. DIPENDENTI ________________________________

NO SINON

SO

AZIENDA NON

SOGGETTA

1In azienda è presente il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)?

2Il R.S.P.P. ha effettuato il corso di formazione previsto?

3 In azienda è presente il Medico Competente?

4In azienda è presente il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)?

5Il R.L.S. ha effettuato il corso di formazione previsto?

6In azienda è presente la squadra di emergenza antincendio e primo soccorso?

7Gli addetti antincendio e primo soccorso hanno effettuato il corso di formazione previsto?

8In azienda è presente il Documento di Valutazione dei Rischi?

9In azienda è presente il documento di Valutazione dei Rischi Incendio?

10E’ stato redatto il piano di emer- genza evacuazione?

11In azienda è presente il documento di Valutazione dei Rischi Rumore?

12

In azienda è presente il documento di Valutazione dei Rischi Vibrazioni (es. utilizzo trapani, carrelli elev. …)?

13In azienda si effettuano saldature o si producono polveri, fumi o altri agenti chimici?

14

In azienda è presente il documento di Valutazione del Rischi Chimico e/o il documento di protezione contro il rischio di esplosione?

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15I lavoratori effettuano movimentazione manuale dei carichi e/o movimenti ripetitivi?

DOMANDE NO SINON

SO

AZIENDA NON SOGGETTA

16

È presente il documento di valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi e/o movimenti ripetitivi?

17In azienda si producono polveri di legno duro o sono presenti sostanze / prodotti cancerogeni?

18

In azienda è presente il documento di Valutazione del Rischi polveri legno duro - cancerogeno?

19 In azienda lavorano minorenni?

20

In azienda è presente il documento di Valutazione dei Rischi specifica per le attività svolte dai minorenni?

21 In azienda ci sono lavoratrici?

22In azienda è presente il documento di Valutazione dei Rischi in caso di maternità?

23E’ stata effettuata e formalizzata la formazione ai lavoratori in materia di sicurezza?

24In azienda sono presenti dei carrelli elevatori e/o impianti di sollevamento (es. carroponte)?

25

L’azienda ha eseguito adeguata formazione e addestramento per gli addetti carrellisti e/o carroponte?

26 L’azienda opera in cantieri?

27L’azienda predispone il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)?

Osservazioni dell’azienda : _________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

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Al momento dell’inizio dell’attività di un’impresa o quando devono essere effettuate delle variazioni di azienda, devono essere necessariamente effettuate comunicazioni agli Enti preposti quali la Camera di Commercio, l’Agenzia delle Entrate, l’INAIL, l’INPS ed eventuali altri enti o casse, a seconda della tipologia di attività.

Dal 1 aprile 2010 è entrata in vigore la nuova

procedura di comunicazione unica (ComUnica).

QUALICOMUNICAZIONICOMPRENDE?

Riguarda tutte le comunicazioni obbligatorie per avviare un’impresa, le comunicazioni relative alle cessazioni o variazioni d’azienda (esempio: variazione sede, attività, rappresentante legale ecc.).

IlprogrammaComUnicaconsentediinoltrarepraticheallequattroamministrazionicoinvolte,perleseguenticomunicazioni:✓Cameredicommercio:tuttigliadempimentiperilregistroimprese(esclusoildepositodeibilanci)✓AgenziadelleEntrate:tuttigliadempimentiperlarichiestadicodicefiscalee/opartitaIva(modelliAA7/AA9)✓Inail:iscrizioni,modificheecessazionid’impresa✓Inps–ArtigianieCommercianti:iscrizioni,modificheecessazionid’impresa

✓Inps–Aziendecondipendenti:iscrizioni,modificheecessazionid’impresa✓Inps–Agricoltura:iscrizioni,modificheecessazioniperimpresecondipendentiediprossimorilasciopericoltivatoridiretti.

COSACAMbIA?

Con la procedura di comunicazione unica un’impresa potrà essere operativa in un solo giorno ed effettuare in breve periodo tutti gli adempimenti dichiarativi nei confronti del Registro delle Imprese, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate.

COMESIFA?

La comunicazione viene effettuata attraverso la presentazione di un modello informatico unifi cato, indirizzato (per via telematica o su supporto informatico) solamente alla Camera di commercio competente per territorio.

ACOSASERVE?

La nuova procedura garantisce una maggior semplifi cazione e celerità negli adempimenti burocratici obbligatori. L’azienda riceverà immediatamente, presso una casella di posta elettronica certifi cata (PEC), la ricevuta di protocollo della pratica. Il possesso di quest’ultimo costituisce titolo effi cace e valido per poter svolgere l’attività aziendale.

CHIPUÒFARLA?

Per poter effettuare la presentazione della comunicazione unica, è necessario possedere la fi rma digitale. Per la trasmissione della pratica, l’imprenditore può avvalersi del modello di procura disponibile sul sito del Registro delle Imprese(www.registroimprese.it)e conferire l’incarico a intermediari professionisti di sottoscrivere digitalmente e presentare per suo conto la comunicazione.

COS’ÈLAPEC?

L’imprenditore che utilizza la procedura ComUnica, deve possedere la PEC (Posta Elettronica Certifi cata) il cui indirizzo deve essere necessariamente indicato nella comunicazione.In caso di imprese individuali che non siano in possesso della PEC, la richiesta può comunque essere inoltrata tramite la procedura ComUnicae la Camera di commercio competente per territorio provvederà immediatamente all’assegnazione di una casella di posta elettronica certifi cata senza costi per l’impresa.Le società di nuova costituzione, invece, dovranno necessariamente iscrivere nel registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certifi cata in sede di presentazione della domanda di iscrizione all’uffi cio stesso.

se vuoi aprireun'attività

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È stata pubblicata, il 24 febbraio 2010, la risoluzione del Parlamento Europeo del 15 gennaio 2009 che riguarda il recepimento da parte degli Stati membri appartenenti all’Unione Europea delle normative comunitarie che garantiscono la parità di trattamento tra uomini e donne.

In particolare l’Unione Europea è preoccupata sulla mancata applicazione di parità di trattamento economico tra uomini e donne e sulle discriminazioni attuate dagli Stati membri per le donne in congedo di maternità che vogliano ritornare a svolgere un’attività lavorativa.

L’Unione Europea rileva che il divario nella

disparità di trattamento continua a persistere, dato

che le donne percepiscono stipendi in media del 15% più bassi rispetto a quelli degli uomini e che tale divario, dal periodo che va dal 2000 al 2006, è diminuito solo dell’1%. Inoltre, la percentuale di donne con funzioni direttive e manageriali, sempre secondo le analisi dell’Unione Europea, risulta essere di gran lunga inferiore a quella degli uomini.

Con la circolare del 9 marzo 2010 n. 36 l’INPS ha emanato le istruzioni per l’erogazione di un’unatantum per l’anno 2010 per i lavoratori a progetto nei casi di fi ne lavoro.

L’indennità erogata sarà pari al 30% del reddito

percepito nell’anno 2009 e, comunque, non superiore ai 4.000,00 euro per la richiesta formulata nell’anno 2010.

COMEFARE?

Primo requisito fondamentale per poter ottenere l’indennità è la causa specifi ca della cessazione del contratto a progetto: deve infatti verifi carsi l’evento di “fi ne lavoro” e questo deve risultare dalla comunicazione obbligatoria

inviata a cura del datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro.Nell’anno in cui si è verifi cato l’evento, gli interessati, per poter ricevere l’indennità, dovranno presentare apposita domanda previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di qualifi cazione professionale.

Ci sono, inoltre, altri requisiti:- i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e l’evento “fi ne lavoro” deve essere a questi riferito;- il reddito di riferimento per l’erogazione dell’indennità è quello percepito nell’anno

2009 e comunque deve essere compreso tra i 5.000 e i 20.000 euro;- deve essere accreditata presso la Gestione separata dell’INPS almeno una mensilità nell’anno di riferimento;- il collaboratore deve essere senza contratto di lavoro da almeno due mesi;- nell’anno precedente devono essere accreditate almeno tre mensilità.

QUANDOFAREDOMANDA?

La domanda deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dal conseguimento dei requisiti alle sedi Inps territorialmente competenti attraverso il modello Mod. CoCoPro 2010.

uomini e donne: davvero uguali?

hai un lavoratorea progetto?

avvisalo che può richiedere l'indennità una tantum

uomini e donne:

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Relativamente al pagamento dei contributi previdenziali da parte del socio amministratore di società a responsabilità limitata, è stata fi nalmente chiarita una questione assai dibattuta, grazie alla sentenza 12 febbraio 2010 n. 3240.

…PRIMADELL’INTERVENTODELLACASSAZIONE

Prima di questa sentenza, l’INPS chiedeva la doppia iscrizione, in particolare IVS Commercianti e Gestione separata per i soci di s.r.l. che,

oltre a svolgere personalmente la propria attività in azienda, fossero anche soci amministratori della medesima società percependo apposito compenso.

…ADESSO

L’INPS adesso dovrà necessariamente scegliere alternativamente a quale gestione iscrivere l’amministratore e dovrà rispettare il criterio della prevalenza: ciò signifi ca che l’ente dovrà accertare la

prevalenza dell’attività svolta da parte del soggetto ed effettuare di seguito l’iscrizione alla gestione corrispondente.

La contribuzione dovrà essere calcolata sulla

base dei redditi percepiti e derivanti dall’attività appunto considerata prevalente e non dal cumulo degli stessi, e farà riferimento alle norme applicabili della gestione di competenza.

sei un socioamministratore di s.r.l.?

Nel licenziamento disciplinare è essenziale l’immediatezza della contestazione da parte del datore di lavoro del fatto del lavoratore.Lo Statuto dei lavoratori mira proprio ad assicurare al lavoratore il diritto di difesa e di consentirgli

la possibilità di preparare il materiale difensivo per poter rispondere agli addebiti che gli vengono opposti.

Pertanto,nelcasodicontestazionetardiva,

rimanepreclusoperildatoredilavorol’eserciziodelpoteredisciplinareconlaconseguenzachevieneadessereinvalidoillicenziamentodisciplinarecomminato(Cassn.13167/2009).

se licenziprepara la contestazione

Nel licenziamento disciplinare è essenziale l’immediatezza della contestazione da parte del datore di lavoro del fatto del lavoratore.Lo Statuto dei lavoratori mira proprio ad assicurare al lavoratore il diritto di difesa

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In caso di assunzione di minore, devono essere effettuati alcuni adempimenti obbligatori relativi al controllo sanitario del lavoratore.

AQUALEETÀSIPUÒINIZIAREALAVORARE?

Innanzitutto l’ammissione dei minori al lavoro è subordinata all’effettiva conclusione del periodo di istruzione obbligatoria e quindi non semplicemente all’età anagrafi ca.L’istruzione obbligatoria viene impartita per almeno dieci anni, con la conseguenza che il minore può accedere al mondo del lavoro a sedici anni.

COSADEVIFAREPERASSUMEREUNMINORE?

Dal punto di vista sanitario è obbligatorio effettuare

preventivamente una visita medica che accerti l’idoneità del minore all’attività lavorativa.Inoltre, i lavoratori minorenni devono essere sottoposti a specifi che visite mediche periodiche, a intervalli non superiori ad un anno, con riguardo all’attività lavorativa cui sono stati effettivamente adibiti.

Ildatoredilavorodevecontrollarel’esatto

adempimentodellevisitemedicheobbligatorieesostenerneintegralmenteilcosto.

La visita preassuntiva deve essere svolta secondo le seguenti modalità:✓ per i minori che svolgono mansioni per le quali non è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria, la visita medica preassuntiva deve essere effettuata presso un medico del Servizio sanitario nazionale;✓ per i minori che svolgono mansioni assoggettate all’obbligo di sorveglianza sanitaria, la visita medica d’idoneità viene effettuata dal medico competente aziendale.

ESENONRISPETTILANORMATIVASANITARIA?

Le sanzioni per aver assunto un minore senza aver effettuato gli adempimenti sanitari obbligatori sono pari ad € 1291,00 e l’arresto non superiore a sei mesi o l’ammenda fi no a € 5164,00.

Nell’ipotesi in cui venga adibito ad un determinato

lavoro un lavoratore minore che, a seguito di visita medica, sia risultato non idoneo a quel lavoro, si avrà per il datore di lavoro una sanzione pari all’arresto fi no a sei mesi.

hai assunto un minore?

è d’obbligo il controllo sanitario

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È stato avviato il nuovo sistema di procedura on-line secondo cui ogni lavoratore avrà la possibilità, accedendo al sito dell’Inps, di verifi care e correggere la propria posizione contributiva.

L’INPS sta già inviando ai lavoratori una

comunicazione contenente la prima parte del Pin (codice di accesso ) per potersi collegare telematicamente al sito internet e segnalare via internet informazioni errate o mancanti che possono interessare il nuovo “Cud previdenziale”, che fornisce al lavoratore tutte le informazioni relative alla propria posizione contributiva.Inoltre si potrà anche segnalare all’Ente eventuali

errori di inquadramento, retribuzione, accredito settimanale: l’Inps poi provvederà a trasmetterle al datore di lavoro per poter effettuare le opportune correzioni.

Al nuovo sistema informatico si accede con il Pin, con la Cns (Carta nazionale dei servizi) o con la carta Regionale (Crs). Una volta ricevuto il codice, lo si attiva mediante ilserviziodiContactCenter(numeroverde803164)

Le prime comunicazioni sono state inviate a duecentomila lavoratori che raggiungono l’età pensionabile fra il 2010 e il 2011 e che quindi sono i più interessati a conoscere la propria posizione contributiva,

ovvero se il datore di lavoro ha correttamente e periodicamente effettuato il versamento dei contributi previdenziali.

In caso venga verifi cata l’inadempienza da parte del datore di lavoro nel versamento dei contributi, il lavoratore non perderà alcun diritto (art. 2116 del codice civile) poiché l’Ente recupererà, anche in via coattiva, i contributi non versati e dovuti direttamente dal datore di lavoro.

Questa garanzia al momento non si estende ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ma è in corso una procedura parlamentare volta ad estendere anche a questi soggetti tale forma di tutela.

è attivo on linel’estratto conto previdenziale

Per poter collocare i dipendenti in cassa integrazione non è suffi ciente la mera comunicazione aziendale ma, come previsto dalla Cassazione con la sentenza 11254/2010, è necessario che il datore di lavoro avvisi il sindacato in modo da metterlo in condizione di valutare preventivamente, di

concordare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di verifi care la possibilità di applicare o meno della rotazione.

Ne consegue che, in mancanza del rispetto

della procedura, i lavoratori collocati in mobilità possono ottenere il ripristino del rapporto

e il pagamento della retribuzione piena.

La Cassazione infatti, nelle motivazioni della sentenza, precisa che i provvedimenti previsti per periodi di contrazione dell’attività

lavorativa non sono solo a tutela degli interessi pubblici e collettivi, ma anche di quelli dei singoli lavoratori ai quali deve essere garantita la parità di trattamento.

Con la stessa sentenza viene, inoltre, precisato che l’obbligo di comunicazione della procedura di cassa integrazione ai sindacati non può essere effettuato successivamente, neppure attraverso un confronto reale, dal momento che il controllo effettuato da questi ultimi per essere effi cace e produttivo, deve avere necessariamente carattere preventivo.

sulla proceduradella cassa integrazione

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