TRIBUNALE DI ROMA - Dipartimento di Web viewLa sottoscritta Bianca Bianchi, rappresentata e difesa...

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EEMPIO DEL RICORSO PER SEPARAZIONE Con figli TRIBUNALE DI ROMA Ricorso ex articolo 706 del c.p.c. La sottoscritta Bianca Bianchi, rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato De Judicibus, premesso: - di aver contratto matrimonio il 12 settembre del 2001, con il signor Bruno Rossi; - che dal matrimonio sono nati due figli minori nel 2002 e nl 2004; - che il matrimonio non si è rivelato felice, dopo i primi anni, per incompatibilità di carattere e per la mancanza di una vera affectio coniugalis; - chi il signor Rossi ha tenuto comportamenti contrari ai propri doveri di coniuge e di padre come sarà precisato nel seguito del giudizio; chiede che convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione venga pronunciata la separazione, con riserva di chiedere che la separazione sia addebitata al proprio coniuge. Sulla situazione patrimoniale La sottoscritta ha un reddito mensile netto di € 1.500,00, come risulta dal modello 730 allegato. Il signor Bianchi, affermato medico specialista, ha un reddito di almeno € 6.000,00 mensili, come risulterà dalle certificazioni che saranno prodotte ovvero dalle indagini patrimoniali che il tribunale potrà compere; Sulla situazione dei figli Marco ed Elisabetta, di 5 e 3 anni, sono stati sempre accuditi dalla madre che li ha seguiti nello studio e nella educazione, con scarsi contributi del padre. Hanno sempre vissuto nella casa coniugale di via Silvio Pellico 44. Hanno un buon rapporto con il padre. Sulla casa coniugale La famiglia ha sempre vissuto in Roma, via Silvio Pellico 44, di proprietà di entrambi i coniugi in regime di comunione legale. Si chiede che Qualora il tentavo di conciliazione non abbia esito positivo e nella ipotesi in cui, in mancanza di un accordo, il Presidente debba prendere i provvedimenti provvisori, nell’interesse dei coniugi e della prole a) che i figli vengano affidati alla madre o, in subordine che venga stabilito che gli stessi abbiano domicilio presso la ricorrente; b) che vengano stabiliti i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, determinando in favore della madre la quotidianità

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EEMPIO DEL RICORSO PER SEPARAZIONECon figli

TRIBUNALE DI ROMARicorso ex articolo 706 del c.p.c.

La sottoscritta Bianca Bianchi, rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato De Judicibus, premesso:- di aver contratto matrimonio il 12 settembre del 2001, con il signor Bruno Rossi;- che dal matrimonio sono nati due figli minori nel 2002 e nl 2004;- che il matrimonio non si è rivelato felice, dopo i primi anni, per incompatibilità di carattere e per la mancanza di una vera affectio coniugalis;- chi il signor Rossi ha tenuto comportamenti contrari ai propri doveri di coniuge e di padre come sarà precisato nel seguito del giudizio;

chiede checonvocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione venga pronunciata la separazione, con riserva di chiedere che la separazione sia addebitata al proprio coniuge.Sulla situazione patrimonialeLa sottoscritta ha un reddito mensile netto di € 1.500,00, come risulta dal modello 730 allegato. Il signor Bianchi, affermato medico specialista, ha un reddito di almeno € 6.000,00 mensili, come risulterà dalle certificazioni che saranno prodotte ovvero dalle indagini patrimoniali che il tribunale potrà compere;Sulla situazione dei figliMarco ed Elisabetta, di 5 e 3 anni, sono stati sempre accuditi dalla madre che li ha seguiti nello studio e nella educazione, con scarsi contributi del padre. Hanno sempre vissuto nella casa coniugale di via Silvio Pellico 44. Hanno un buon rapporto con il padre.Sulla casa coniugaleLa famiglia ha sempre vissuto in Roma, via Silvio Pellico 44, di proprietà di entrambi i coniugi in regime di comunione legale.

Si chiede cheQualora il tentavo di conciliazione non abbia esito positivo e nella ipotesi in cui, in mancanza di un accordo, il Presidente debba prendere i provvedimenti provvisori, nell’interesse dei coniugi e della prolea) che i figli vengano affidati alla madre o, in subordine che venga stabilito che gli stessi abbiano

domicilio presso la ricorrente;b) che vengano stabiliti i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, determinando in favore

della madre la quotidianità del rapporto e in favore del padre tempi certi, con obbligo per lo stesso di ricevere e tenere i figli almeno per tre giorni alla settimana, secondo quanto sarà ritenuto opportuno;

c) che venga stabilito l’esercizio congiunto della potestà genitoriale, salvo che per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascuno potrà decidere secondo i tempi di permanenza dei figli presso di lui;

d) che la casa coniugale venga assegnata alla ricorrente;e) che venga stabilito un assegno di mantenimento per la ricorrente, che, si indica in € 1.500,00 mensilif) che venga posto a carico del Rossi un assegno di € 2.000,00 mensili quale contributo per il

mantenimento dei figlig) che vengano poste a carico del Rossi le spese mediche, scolastiche, ricreativi e di istruzione, nella

misura del 70%Si allegano:- estratto dell’atto di matrimonio- modello 730;- certificato di residenza e di stato di famiglia

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ESEMPIO DEL RICORSO PER SEPARAZIONE Senza figli

TRIBUNALE DI ROMARicorso ex articolo 706 del c.p.c.

La sottoscritta Bianca Bianchi, rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato De Judicibus, premesso:- di aver contratto matrimonio il 12 settembre del 2001, con il signor Bruno Rossi;- che il matrimonio non si è rivelato felice, dopo i primi anni, per incompatibilità di carattere e per la mancanza di una vera affectio coniugalis;- chi il signor Rossi ha tenuto comportamenti contrari ai propri doveri di coniuge e di padre come sarà precisato nel seguito del giudizio;

chiede checonvocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione venga pronunciata la separazione, con riserva di chiedere che la separazione sia addebitata al proprio coniuge.Sulla situazione patrimonialeLa sottoscritta ha un reddito mensile netto di € 1.500,00, come risulta dal modello 730 allegato. Il signor Bianchi, affermato medico specialista, ha un reddito di almeno € 6.000,00 mensili, come risulterà dalle certificazioni che saranno prodotte ovvero dalle indagini patrimoniali che il tribunale potrà compere;Sulla casa coniugaleLa famiglia ha sempre vissuto in Roma, via Silvio Pellico 44, di proprietà di entrambi i coniugi in regime di comunione legale. La ricorrente non ha altra abitazione;Il signor Rossi si è già allontanato dalla stessa da oltre un anno e vive stabilmente in altra abitazione

Si chiede cheQualora il tentavo di conciliazione non abbia esito positivo e nella ipotesi in cui, in mancanza di un accordo, il Presidente debba prendere i provvedimenti provvisori, nell’interesse dei coniugi e della prolea) che la casa coniugale venga assegnata alla ricorrente, quanto meno in via provvisoria;b) che venga stabilito un assegno di mantenimento per la ricorrente, che, si indica in € 2.000,00 mensiliSi allegano:- estratto dell’atto di matrimonio- modello 730;- certificato di residenza e di stato di famiglia-

ESEMPIO DEL RICORSO PER SEPARAZIONE Con figli maggiorenni

TRIBUNALE DI ROMARicorso ex articolo 706 del c.p.c.

La sottoscritta Bianca Bianchi, rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato De Judicibus, premesso:- di aver contratto matrimonio il 12 settembre del 1984, con il signor Bruno Rossi;- che dal matrimonio sono nati due figli 1985 e nel 1988; entrambi maggiorenni;- che il matrimonio non si è rivelato felice, dopo i primi anni, per incompatibilità di carattere e per la mancanza di una vera affectio coniugalis;- chi il signor Rossi ha tenuto comportamenti contrari ai propri doveri di coniuge e di padre come sarà precisato nel seguito del giudizio;

chiede checonvocate le parti davanti al Presidente del Tribunale ed esperito il tentativo di conciliazione venga pronunciata la separazione, con riserva di chiedere che la separazione sia addebitata al proprio coniuge.Sulla situazione patrimoniale

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La sottoscritta ha un reddito mensile netto di € 1.500,00, come risulta dal modello 730 allegato. Il signor Bianchi, affermato medico specialista, ha un reddito di almeno € 6.000,00 mensili, come risulterà dalle certificazioni che saranno prodotte ovvero dalle indagini patrimoniali che il tribunale potrà compere;Sulla situazione dei figliMarco ed Elisabetta, di 20 e 18 anni, sono studenti e non sono quindi economicamente autonomi, stati sempre accuditi dalla madre che li ha seguiti nello studio e nella educazione, con scarsi contributi del padre. Hanno sempre vissuto nella casa coniugale di via Silvio Pellico 44. Hanno un buon rapporto con il padre, ma desiderano rimanere a convivere con la madre.Sulla casa coniugaleLa famiglia ha sempre vissuto in Roma, via Silvio Pellico 44, di proprietà di entrambi i coniugi in regime di comunione legale.

Si chiede cheQualora il tentavo di conciliazione non abbia esito positivo e nella ipotesi in cui, in mancanza di un accordo, il Presidente debba prendere i provvedimenti provvisori, nell’interesse dei coniugi e della prolea) che la casa coniugale venga assegnata alla ricorrente con cui i figli convivono;b) che venga stabilito un assegno di mantenimento per la ricorrente, che, si indica in € 1.500,00 mensilic) che venga posto a carico del Rossi un assegno di € 2.000,00 mensili quale contributo per il

mantenimento dei figli;d) che vengano poste a carico del Rossi le spese mediche, scolastiche, ricreativi e di istruzione, nella misura

del 70%;e) che detto assegno e detti contributi siano corrisposti in tutto o in parte alla madre, che provvede al

mantenimento, in considerazione dell’età dei ragazzi e del loro desiderio, che potrà essere confermato davanti al giudice;

Si allegano:- estratto dell’atto di matrimonio- modello 730;- certificato di residenza e di stato di famiglia

ESEMPIO DI MEMORIA DIFENSIVA DEL RESISTENTE(prima dell’udienza di comparizione)

Con figli minori

TRIBUNALE DI ROMAMemoria difensiva ex art. 706 terzo comma del c.p.c.

Il sottoscritto Bruno Rossi, assistito (o rappresentato in giudizio) dall’avvocato De Judicibus, Premesso che il proprio coniuge Bianca Bianchi ha chiesto la separazione personale adducendo- di aver contratto matrimonio il 12 settembre del 2001- che dal matrimonio sono nati due figli minori nel 2002 e nl 2004;- che il matrimonio non si è rivelato felice, dopo i primi anni, per incompatibilità di carattere e per la

mancanza di una vera affectio coniugalis;- chi il signor Rossi avrebbe tenuto comportamenti contrari ai propri doveri di coniuge e di padre come

sarà precisato nel seguito del giudizio;- di avere un reddito mensile netto di € 1.500,00; che il resistente, medico specialista, avrebbe un

reddito di almeno € 6.000,00 mensili;- che Marco ed Elisabetta, di 5 e 3 anni, sono stati sempre accuditi dalla madre che li ha seguiti nello

studio e nella educazione, con scarsi contributi del padre. Hanno sempre vissuto nella casa coniugale di via Silvio Pellico 44. Hanno un buon rapporto con il padre;

- che la famiglia ha sempre vissuto in Roma, via Silvio Pellico 44, di proprietà di entrambi i coniugi in regime di comunione legale.

deduce che- il resistente non ha mai tenuto comportamenti contrari ai propri doveri di coniuge e padre;- che il proprio reddito mensile non supera € 4000,00;

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- che la ricorrente Bianchi, oltre al proprio stipendio di insegnante elementare ricava altri emolumenti “in nero”, dando ripetizioni private;

- che Marco ed Elisabetta sono sempre stati seguiti dal padre che li ha sempre accompagnati a scuola ed all’asilo, tutte le mattine;

- che la ricorrente Bianchi è affetta da disturbi caratteriali che la rendono incapace di provvedere alla cura dei figli;

si chiede chequalora il tentavo di conciliazione non abbia esito positivo e nella ipotesi in cui, in mancanza di un accordo, il Presidente debba prendere i provvedimenti provvisori, nell’interesse dei coniugi e della prole

a) che i figli vengano affidati al padre o, in subordine che venga stabilito che gli stessi abbiano domicilio presso il resistente;

b) che vengano stabiliti i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, determinando in favore padre la quotidianità del rapporto e in favore della madre tempi certi, con obbligo per di ricevere e tenere i figli almeno per tre giorni alla settimana, secondo quanto sarà ritenuto opportuno;

c) che venga comunque stabilito l’esercizio congiunto della potestà genitoriale, salvo che per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascuno potrà decidere secondo i tempi di permanenza dei figli presso di lui;

d) che la casa coniugale venga assegnata al resistente;e) che venga posto a carico della Bianchi un assegno mensile di € 500,00 quale contributo per il

mantenimento dei figlif) che vengano poste a carico della Bianchi le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione,

nella misura del 50%Si allegano:- modello 730;

ESEMPIO DI MEMORIA DIFENSIVA DEL RESISTENTE(prima dell’udienza di comparizione)

Senza figli

TRIBUNALE DI ROMAMemoria difensiva ex art. 706 terzo comma del c.p.c.

Il sottoscritto Bruno Rossi, assistito (o rappresentato in giudizio) dall’avvocato De Judicibus, premesso che il proprio coniuge Bianca Bianchi ha chiesto la separazione personale adducendo- di aver contratto matrimonio il 12 settembre del 2001- che dal matrimonio non sono nati figli;- che il matrimonio non si è rivelato felice, dopo i primi anni, per incompatibilità di carattere e per la

mancanza di una vera affectio coniugalis;- chi il signor Rossi avrebbe tenuto comportamenti contrari ai propri doveri di coniuge come sarà

precisato nel seguito del giudizio;- di avere un reddito mensile netto di € 1.500,00, come risulta dal modello 730 allegato; - che il resistente, medico specialista, avrebbe un reddito di almeno € 6.000,00 mensili;- che i coniugi hanno sempre vissuto in Roma, via Silvio Pellico 44, in una casa di proprietà di entrambi

i coniugi in regime di comunione legale;- che la Bianche si è allontanata dalla abitazione da oltre due mesi;

Si deduce che- il resistente non ha mai tenuto comportamenti contrari ai propri doveri di coniuge;- che il proprio reddito mensile non supera € 4000,00;- che la ricorrente Bianchi, oltre al proprio stipendio di insegnante elementare ricava altri emolumenti

“in nero”, dando ripetizioni private;-

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si chiede chequalora il tentavo di conciliazione non abbia esito positivo e nella ipotesi in cui, in mancanza di un accordo, il Presidente debba prendere i provvedimenti provvisori, nell’interesse dei coniugi e della prole

a) che la casa coniugale venga assegnata al resistente, quantomeno in via provvisoria;b) che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;

Si allegano:- modello 730;

ESEMPIO DI MEMORIA DIFENSIVA DEL RESISTENTE(prima dell’udienza di comparizione)

Con figli maggiorenni

TRIBUNALE DI ROMAMemoria difensiva ex art. 706 terzo comma del c.p.c.

Il sottoscritto Bruno Rossi, assistito (o rappresentato in giudizio) dall’avvocato De Judicibus, premesso che il proprio coniuge Bianca Bianchi ha chiesto la separazione personale adducendo- di aver contratto matrimonio il 12 settembre del 1984- che dal matrimonio sono nati due figli nel 1985 e nel 1988;- che il matrimonio non si è rivelato felice, dopo i primi anni, per incompatibilità di carattere e per la mancanza di una vera affectio coniugalis;- chi il signor Rossi avrebbe tenuto comportamenti contrari ai propri doveri di coniuge e di padre come sarà precisato nel seguito del giudizio;- di avere un reddito mensile netto di € 1.500,00, come risulta dal modello 730 allegato; - che il resistente, medico specialista, avrebbe un reddito di almeno € 6.000,00 mensili;- che Marco ed Elisabetta, di 20 e 18 anni, hanno un buon rapporto con il padre;- che la famiglia ha sempre vissuto in Roma, via Silvio Pellico 44, in una casa di proprietà di entrambi i coniugi in regime di comunione legale.

deduce che

- il resistente non ha mai tenuto comportamenti contrari ai propri doveri di coniuge e padre;- che il proprio reddito mensile non supera € 4000,00;- che la ricorrente Bianchi, oltre al proprio stipendio di insegnante elementare ricava altri emolumenti

“in nero”, dando ripetizioni private;- che Marco ed Elisabetta sono sempre stati seguiti dal padre che li ha sempre accompagnati a scuola,

tutte le mattine;- che la ricorrente Bianchi è affetta da disturbi caratteriali che la rendono incapace di provvedere alla

cura dei figli;- che i figli hanno manifestato il desiderio di restare a convivere con il padre;-

chiede chequalora il tentavo di conciliazione non abbia esito positivo e nella ipotesi in cui, in mancanza di un accordo, il Presidente debba prendere i provvedimenti provvisori, nell’interesse dei coniugi e della prolea) che la casa coniugale venga assegnata al resistente, con cui i figli rimarranno a convivere;b) che venga posto a carico della Bianchi un assegno mensile di € 500,00 quale contributo per il

mantenimento dei figli, da corrispondersi direttamente agli stessi;c) che vengano poste a carico della Bianchi le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione, nella

misura del 50%d) in subordine, qualora i figli rimanessero a vivere con la madre, che venga stabilito che il contributo al

mantenimento degli stessi sia corrisposto direttamente ai figli medesimi; Si allegano:- modello 730;

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ESEMPIO DI RICORSO ALLA CORTE DI APPELLOContro l’ordinanza presidenziale

CORTE DI APPELLO DI ROMARicorso ai sensi dell’articolo 708 quarto comma del c.p.c.

Il dott. Bruno Rossi, rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato Francesco Luoni, giusta delega in calce al presente atto;

premesso chesu ricorso della signora Bianca Bianchi, coniuge del ricorrente, che ha chiesto la separazione personale tra i coniugi, in esito al tentativo infruttuoso di conciliazione, il Presidente delegato, pronunciando l’ordinanza conclusiva, in via provvisoria, affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della potestà genitoriale limitatamente alle questioni di maggiore importanza, con collocamento presso la madre e con la previsione di tempi di permanenza presso entrambi i genitori, con onere per il ricorrente di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di 1500,00 Euro mensili ed un assegno per il contributo al mantenimento dei figli di Euro 2000,00 mensili;

propone reclamocontro l’ordinanza suddetta poiché:- la Bianchi non è in grado di assicurare ai figli una vita tranquilla e ordinata, in virtù della sua

personalità perchè continuamente li rimprovera, li picchia e pretende una esagerata disciplina che mortifica e reprime la loro personalità;

- gli assegni mensili stabiliti dal giudice sono sproporzionati alla situazione economica comparativa delle parti;

- in particolare il Presidente ha omesso di provvedere ad un accertamento medico – psicologico, a cui era tenuto d’ufficio e su richiesta del ricorrente formulata nel corso dell’udienza presidenziale, per stabilire l’idoneità della madre ad essere destinata ad un affidamento, sia pure congiunto, trascurando l’interesse dei minori;

- il Presidente non ha voluto neppure disporre alcun accertamento sulla reale consistenza economica della Bianchi, omettendo di disporre indagini o di ascoltare i testimoni che pure erano stati indicati nel corso dell’udienza presidenziale.

Si conclude pertanto Perché la Corte di Appello, sentite le parti in camera di consiglio, - annulli l’ordinanza presidenziale- previa acquisizione degli elementi indispensabili, sulla personalità della Bianchi, disponga

l’affidamento dei figli minori al ricorrente, con esercizio esclusivo della potestà genitoriale, o in subordine disponga il collocamento degli stessi presso il padre;

- assegni la casa familiare al ricorrente;- previa acquisizione degli estratti dei conti correnti bancari di entrambe le parti e eventuali altre

indagini necessarie (ivi compreso l’ascolto dei testimoni già indicati), annulli ogni disposizione economica a favore della Bianchi;

- disponga a carico della Bianchi un contributo mensile per il mantenimento dei figli minori, nella misura di € 500,00 mensili.

Si producono- estratto conto bancario del ricorrente per gli ultimi due anni;- CUD dei redditi dell’anno precedente;- buste paga dal mese di gennaio;- certificazione dell’amministrazione dell’Ospedale San Camillo di Roma;

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ESEMPIO DI MEMORIA INTEGRATIVA DEL RICORRENTE

TRIBUNALE DI ROMAMemoria integrativa del ricorrente ai sensi dell’articolo 708 del c.p.c.

La signora Bianca Bianchi, rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Dario De Judicibus, con procura in calce al ricorso introduttivopremesso che- con ricorso notificato il 21 aprile 2006, la ricorrente ha chiesto al Tribunale la separazione personale

dal coniuge Bruno Rossi;- che, comparse le parti davanti al Presidente, il tentativo di conciliazione non ha dato alcun esito

positivo;- che il Presidente, con l’ordinanza prevista dall’articolo 709 del c.p.c. ha affidato i figli minori ad

entrambi i genitori, con esercizio congiunto della potestà tranne che per gli affari di minore importanza;

- ha stabilito che i figli abiteranno in prevalenza con la madre, determinando i tempi di permanenza presso il padre, in tre giorni settimanali (un wekend ogni quindici giorni oltre a un giorno settimanale e due giorni consecutivi nella settimana successiva);

- ha fissato l’entità degli assegni dovuti dal Rossi alla ricorrente per il suo mantenimento e quella per il contributo mensile dovuto per il contributo al mantenimento dei figli;

- ha fissato l’udienza davanti al giudice istruttore, assegnando alla ricorrente termine sino a 45 giorni prima di tale udienza per il deposito della memoria integrativa, prevista dall’articolo 708 del c.p.c.;

ribadisce e chiede- la separazione personale svolta nel ricorso introduttivo- che la separazione sia pronunciata con addebito al signor Rossi- chiarisce che tale richiesta è giustificata dalla circostanza che il resistente ha intrattenuto una relazione

extraconiugale e che tale relazione è stata causa della frattura dell’armonia coniugale;- che siano confermati i provvedimenti relativi ai figli, con residenza presso la madre e con la fissazione

dei tempi di permanenza degli stessi, presso il padre;- che sia confermata la condanna alla corresponsione di un assegno mensile di mantenimento in favore

della ricorrente, determinato in € 1500,00 nonché all’assegno mensile di € 2000,00 per il contributo al mantenimento dei figli;

- che tali disposizioni si giustificano con il divario sensibile di redditi tra la ricorrente e il resistente, con la percentuale stabilita del 70% per le spese mediche, scolastiche, di istruzione e ricreative, sostenute per i figli;

produce in comunicazione- il modello CUD relativo all’ultimo anno;- le buste paga da gennaio al mese scorso;- n. tre biglietti amorosi dell’amante del coniuge;

chiede di provare le seguenti circostanze:- vero che il signor Rossi ha intrattenuto un relazione extraconiugale con una infermiera della struttura

dove opera dal marzo del 2002 e che tale relazione dura tutt’ora; testimoni: Annalisa Biondi e Maria Bruni;

- vero che tale relazione è stata scoperta dalla ricorrente tre mesi prima la presentazione del ricorso; testimoni: Annalisa Biondi e Maria Bruni;

- vero che il dott. Rossi esercita la professione di medico, specialista in ginecologia, con rapporto di lavoro presso l’ospedale San Camillo di Roma, e che esercita anche la professione privata “intra moenia”; testimone Luigi Mandraffino, direttore dell’Ospedale;

- vero che il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio è sempre stato medio – alto, con la disponibilità di una Baby sitter e di una persona di servizio, con numerosi viaggi all’estero: Testimoni: Ilaria Sandulli e Mara Tatangelo, collaboratrici domestiche, Giacomo Bianchi. padre della ricorrente;

- in caso di contestazione si chiede espressamente che vengano disposte le indagini della Polizia Tributaria ovvero una consulenza tecnica sui redditi del resistente;

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ESEMPIO DI COMPARSA DI COSTITUZIONE DEL RESISTENTE

TRIBUNALE DI ROMAComparsa di costituzione e risposta ai sensi dell’articolo 709 del c.p.c.

Il dott. Bruno Rossi, rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato Francesco Luoni, giusta delega in calce al presente atto;premesso che- è stato convenuto in giudizio dal coniuge Bianca Bianchi che ha chiesto la separazione personale con

addebito;- che il Presidente del Tribunale in esito all’udienza di comparizione delle parti, in cui le parti non

hanno trovato alcun accordo ha pronunciata l’ordinanza prevista dall’articolo 708 terzo comma del c.p.c.

- che l’ordinanza del presidente ha assunto contenuti fortemente penalizzanti per il resistente, con affidamento congiunto dei figli, che vengono collocati presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale, di proprietà di entrambi e con l’onere di corresponsione di assegni assolutamente sproporzionati ai propri redditi;

espone quanto segue e chiede di provare che- la separazione è da addebitarsi alla ricorrente, che con il suo carattere disturbato e afflitto da un

gelosia maniacale, ha reso impossibile la vita matrimoniale; testimone Camilla Sulpizi;- la Bianchi non è in grado di assicurare ai figli una vita tranquilla e ordinata, in virtù della personalità

della stessa che continuamente li rimprovera, li picchia e pretende una esagerata disciplina che li mortifica e reprime la loro personalità; su tale punto si chiede espressamente una consulenza medico psicologica sulla Bianchi e sul suo rapporto con i figli;

- non è vero che il Rossi abbia intrattenuto una relazione extraconiugale con la persona indicata nella memoria integrativa: si è trattato di un equivoco originato dalla circostanza di una forte, ma semplice, amicizia e dalla gelosia della Bianchi; testimoni gli stessi indicati dalla ricorrente in prova contraria e Camilla Sulpizi;

- il Rossi percepisce lo stipendio di assistente ospedaliero e l’attività “intra moenia”, è cessata da oltre sei mesi e comunque non ha mai dato redditi rilevanti; stesso testimone indicato dalla controparte;

- la ricorrente impartisce presso la sua abitazione ripetizione a studenti di scuola media; testimoni Ilaria Sandulli e Mara Tatangelo collaboratrci domestiche;

produce- il proprio CUD dell’anno precedente- le buste paga dal mese di gennaio al mese che precede;- dichiarazione dell’amministrazione dell’Ospedale sulla cessazione della attività “intra moenia”;

si conclude- perché il tribunale pronunci la separazione con addebito alla Bianchi;- perché i figli siano affidati al resistente, con esercizio esclusivo della potestà genitoriale, o in

subordine gli stessi vengano collocati presso di lui, con la previsione di tempi di permanenza presso la madre, limitati allo stretto necessario;

- perché il tribunale assegni la casa coniugale al resistente;- perché sia posto a carico della Bianchi un contributo al mantenimento dei figli, nella misura di un

assegno mensile di 500,00 Euro e con l’onere di sostenere il 50% delle spese mediche, scolastiche di istruzione e ricreative per i figli;

- in caso di contestazione, sui redditi, si chiede espressamente che vengano disposte le indagini della Polizia Tributaria ovvero una consulenza tecnica sui redditi del resistente;

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ESEMPIO DI RICORSO PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE O DEL DIVORZIO

TRIBUNALE DI ROMARicorso per la modifica delle condizioni conseguenti alla separazione ex articoli 709 ter e 710 del c. p.c.

(della madre nei confronti del padre inadempiente)

La signora Bianca Bianchi, rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Dario De Judicibus, in proprio e quale rappresentante legale delle proprie figlie minori, Mara a Carolina Rossi, premesso che:- nel 2000 ha contratto matrimonio con il dott. Bruno Rossi;- dal matrimonio sono nati due figli ancora minori- che nel 2004 tra le parti è stata pronunciata la separazione (o il divorzio) con provvedimento

definitivo;- che le decisioni sancivano l’obbligo per il Rossi di corrispondere un assegno di € 1500, 00 per il

mantenimento della moglie e un assegno di € 2000,00 per il contributo al mantenimento delle figlie;- che il provvedimento era giustificato dalla circostanza che la ricorrente percepiva un reddito di €

1500,00 mensili, mentre il dott. Rossi godeva di un reddito di € 6000,00 mensili;- che le condizioni economiche delle parti sono sensibilmente mutate, in quanto la Bianchi, affetta da

una forma ingravescente di diabete è stata costretta a usufruire del part/time nel suo impiego e percepisce ora uno stipendio di circa 1000,00 Euro, mentre la situazione economica del Rossi è sensibilmente migliorata essendo stato nominato primario dell’Ospedale, per cui, tenuto conto che lo stesso continua la sua attività privata intra moenia, attualmente gode di un reddito mensile di circa € 8000,00

- che le esigenze di mantenimento delle figlie sono aumentate in relazione alla loro crescita;- che il Rossi si è reso gravemente inadempiente alle medesimo condizioni, poiché ha omesso qualsiasi

partecipazione alla vita delle figlie, mancando di vederle e di tenerle con se nei tempi di permanenza stabiliti nella decisione, arrecando alle stesse notevoli sofferenze;

- che lo stesso ha corrisposto gli assegni stabiliti con notevoli ritardi costringendo la ricorrente a procedimenti di esecuzione e ad accedere a prestiti finanziari;

chiede- che l’assegno di mantenimento per la ricorrente sia determinato in € 2500,00 e che il contributo del

padre per il mantenimento delle figlie sia aumentato a € 2500,00, ferme restando le altre condizioni;- che al Rossi siano applicate le sanzioni previste dall’articolo 709 ter del c. p.c.- che il Rossi sia condannato al risarcimento del danno morale in favore delle figlie e al risarcimento dei

danni patrimoniali subiti dalla ricorrente, che si indicano rispettivamente in € 5000,00 ed in € 10000,00

si producono- sentenza di separazione, divenuta definitiva;- buste paga della Bianchi dal mese di gennaio ad oggi- atti di precetto e di pignoramento presso terzi per il pagamento degli assegni- contratto di finanziamento privato stipulato dalla Bianchi con la Citifin;

si chiede- che il tribunale ordini al Rossi la produzione delle sue ultime dichiarazioni dei redditi e gli estratti

conto del suo conto corrente bancario;- che vengano sentite la signora Mara Tatangelo ed Ilaria Sandulli sulla circostanza: “vero che il dott.

Rossi non è mai venuto a prendere le bambine nei giorni determinati, né nei periodi di ferie né durante le festività natalizie e pasquali”.

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ESEMPIO DI COMPARSA DI COSTTUZIONE E RISPOSTAContro il ricorso per modifica

TRIBUNALE DI ROMAComparsa di costituzione e risposta del resistente

Il dott. Bruno Rossi, rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato Adolfo Leoni, permesso che- con ricorso notificato, la signora Bianca Bianchi, coniuge separato, ha chiesto la modifica delle

condizioni della separazione, adducendo che - la sua posizione economica si era deteriorata, a causa di una malattia che l’aveva costretta a chiedere la

riduzione dell’orario di lavoro, con conseguente decurtazione dello stipendio;- la posizione economica del Rossi aveva realizzato un incremento, per la sua promozione a primario

dell’Ospedale;- il Rossi si era disinteressato alla cura delle figlie, mancando gravemente ai propri doveri e a quanto

stabilito dal tribunale nella sentenza di separazione;- il Rossi aveva omesso di corrispondere puntualmente gli assegni posti a suo caricoSu tali premesse la Bianchi ha chiesto un aumento degli assegni nonché la condanna del Rossi al risarcimento del danno morale subito dalle figlie, per il proprio disinteresse nei loro confronti, nonché il risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente stessa che aveva dovuto ricorrere a prestiti.

In via preliminareSi eccepisce la mancanza di legittimazione processuale della ricorrente, per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del danno per conto delle figlie minori: Ai sensi dell’articolo 320 del c.c. l’azione avrebbe dovuto esercitarsi su autorizzazione del giudice tutelare, in quanto atto di straordinaria amministrazione.

Nel merito si deduce che- il deterioramento della posizione economica della Bianchi è frutto di una sua scelta volontaria;- la malattia lamentata dalla stessa era preesistente alla separazione ed allo stesso matrimonio;- la stessa malattia rende la Bianchi incapace di provvedere alla cura ed alla educazione delle figlie;- l’incremento stipendiale del Rossi, che non ha mai esercitato la professione privata, è stato di soli

1000,00 Euro mensili, ampiamente compensato dall’affitto dell’alloggio dove è andato ad abitare in seguito alla separazione;

- il Rossi si è preso cura delle figlie nei limiti in cui la Bianchi lo ha permesso, avendo la stessa sempre voluto gestire i rapporti padre figlie, cercando di limitarli al massimo ed escludendo il padre da qualunque scelta anche importante, sulla scuola, sul medico di famiglia e sulle attività ricreative e di istruzione;

- la Bianchi ha impedito qualsiasi rapporto tra le figlie e i nonni materni;- Il Rossi ha ritardato il pagamento degli assegni come reazione al mancato accoglimento delle sue

richieste di frequentare le figlie;ritenuto che

- La legge n. 54 del 2006, ha stabilito che i figli debbano essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;

- che la stessa legge prevede che l’esercizio della potestà genitoriale è congiunto;- che il Rossi può chiedere (articolo 4 secondo comma) che le condizioni della separazione siano riviste

ed adeguate ai nuovi principi;- che nel determinare l’assegno di mantenimento per la ricorrente (e quello per le figlie), deve comunque

tenersi conto della valenza economica del godimento gratuito della casa familiare, di esclusiva proprietà del Rossi, assegnata alla Bianchi;

- che nel determinare gli assegni per il mantenimento dei figli minori deve tenersi conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore;

si richiede che- Mara e Carolina siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della

potestà genitoriale;- Le stesse figlie siano collocate con residenza presso il padre;- L’assegnazione della casa familiare dovrà di conseguenza essere data al padre che ne è il proprietario;- Siano fissati tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore;- Sia determinato in € 500,00, l’assegno di mantenimento dovuto dal Rossi alla Bianchi;

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- Sia determinata la misura del contributo della Bianchi al mantenimento dei figli, tenuto conto dei tempi di permanenza presso il padre nonché la percentuale a carico della stessa per le spese straordinarie impiegate per le figlie;

In via istruttoria si chiede- Espletamento di una consulenza tecnica sulle condizioni della Bianchi e sulla sua idoneità

all’affidamento delle figlie;- Prova per testi sulle circostanza “vero che il dott. Rossi si è preso cura delle figlie nei limiti in cui la

Bianchi lo ha permesso, avendo la stessa sempre voluto gestire i rapporti padre figlie, cercando di limitarli al massimo ed escludendo il padre da qualunque scelta anche importante, sulla scuola, sul medico di famiglia e sulle attività ricreative e di istruzione”

- “vero che la Bianchi ha impedito qualsiasi rapporto tra le figlie e i nonni paterni”Produce in comunicazione

- Modello 740- CUD dell’anno precedente;- Buste paga da gennaio ad oggi;

ESMPIO DI RICORSO PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE

TRIBUNALE DI ROMARicorso per la modifica delle condizioni conseguenti alla separazione ex articoli 709 ter e 710 del c. p.c. e

articolo 4 comma 1 della legge 54 del 2006(del padre nei confronti della madre inadempiente)

Il dott. Bruno Rossi, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale per conto del figlio minore Mario rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato Adolfo Leoni, premesso che- nel 1985 ha contratto matrimonio con Bianca Bianchi;- dal matrimonio sono nati due figli di cui uno, Mario, ancora minore e l’altro, Giuseppe oggi

maggiorenne;- che nel 1988 tra le parti è stata pronunciata la separazione (o il divorzio) con provvedimento

definitivo;- che le decisioni sancivano l’obbligo per il Rossi di corrispondere un assegno di € 1500, 00 per il

mantenimento della moglie e un assegno di € 2000,00 per il contributo al mantenimento di figli;- che il provvedimento era giustificato dalla circostanza che la Bianchi percepiva un reddito di €

1500,00 mensili, mentre il dott. Rossi godeva di un reddito di € 6000,00 mensili;- che la decisione affidava le figlie alla madre con diritti di visita per il padre limitati a due fine

settimana mensili, ed alla consueta ripartizione delle vacanze natalizie e pasquali;- che la casa coniugale di proprietà di entrambi in regime di comunione, è stata assegnata alla Bianchi;- che la Bianchi in tutto il periodo trascorso dalla separazione ad oggi si è resa gravemente

inadempiente alle condizioni stabilite nella separazione impedendo al Rossi di esercitare il diritto di visita stabilito nella separazione, permettendo al padre di vedere i figli solo per un fine settimana al mese anziché per due e rifiutando di far godere al padre i quindici giorni di ferie stabiliti insieme alla prole;

ritenuto che- l’articolo 4 comma 1 della legge 54 del 2006, consente ai genitori separati di modificare le condizioni

della separazione secondo le regole di cui al nuovo articolo 155 del c.c.- che tale disposizione prevede l’affidamento congiunto, con esercizio congiunto della potestà

genitoriale e la fissazione di tempi certi di permanenza presso ciascun genitore;- che le stesse disposizioni prevedono che il contributo al mantenimento dei figli debba tenere conto, tra

l’altro, dei tempi di permanenza presso il genitore obbligato, nonché del valore economico della assegnazione della casa familiare in comproprietà;

- che le stesse disposizioni prevedono che l’assegno per il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni sia corrisposto direttamente all’avente diritto;

chiede- che il tribunale voglia disporre che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori,

con esercizio congiunto della potestà genitoriale;

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- che siano fissati tempi certi di permanenza del figlio presso il padre, per almeno tre giorni alla settimana;

- che il contributo per il mantenimento del figlio minore sia ridotto nella misura di 500,00 Euro mensili;- che l’assegno di mantenimento della Bianchi sia ridotto alla misura di 1000,00 Euro mensili;- che l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, di competenza del ricorrente, sia fissato in

Euro 800,00, con facoltà per il Rossi di corrispondere direttamente l’assegno al figlio anziché alla madre;

- che la Bianchi sia condannata a risarcire al figlio minore il danno morale derivante dai disagi prodotti dalla illecita riduzione dei tempi di visita, in Euro 5000,00;

si produce- sentenza di separazione, divenuta definitiva;

si chiede- che vengano ascoltati i figli del ricorrente, sulle circostanze sopra indicate;- che venga sentita la Bianchi, in interrogatorio formale, sulla circostanza: vero che non ho consentito al

padre di vedere e tenere i figli per più di un solo fine settimana al mese e che non ho consentito agli stessi di trascorrere con il padre quindici giorni consecutivi durante le ferie estive;

- che sulla stessa circostanza vengano sentiti come tesi Carmelo Bruni e Giovanna Righi, genitori del ricorrente

ESEMPIO DI COMPARSA DI RISPOSTAContro il ricorso per modifica

TRIBUNALE DI ROMAComparsa di risposta ex art. 710 del c.p.c.

La signora Bianca Bianchi, rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Daario De Judicibus, giusta delega in calce al presente atto,

premesso- che il dott. Bruno Rossi con ricorso ex articolo 710 c.p.c. ha chiesto- che il tribunale voglia disporre che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori,

con esercizio congiunto della potestà genitoriale;- che siano fissati tempi certi di permanenza del figlio presso il padre, per almeno tre giorni alla

settimana;- che il contributo per il mantenimento del figlio minore sia ridotto nella misura di 500,00 Euro mensili;- che l’assegno di mantenimento della Bianchi sia ridotto alla misura di 1000,00 Euro mensili;- che l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, di competenza del ricorrente, sia fissato in

Euro 800,00, con obbligo per il Rossi di corrispondere direttamente l’assegno al figlio anziché alla madre;

- che la Bianchi sia condannata a risarcire al figlio minore il danno morale derivante dai disagi prodotti dalla illecita riduzione dei tempi di visita, in Euro 5000,00;

in via preliminareeccepisce la mancanza di legittimazione del Rossi per agire in nome e per conto del figlio minore, di cui non ha (ancora) la potestà genitoriale, né l’autorizzazione da parte del giudice tutelare ex articolo 320 del c.c.;

deduce - che secondo quanto disposto dal tribunale con la sentenza di separazione, i figli, allora entrambi

minori, sono stati affidati alla madre, a cui è stata assegnata la casa familiare di Via Silvio Pellico n. 44, con onere per il genitore non affidatario di corrispondere gli assegni di € 1500,00 per il mantenimento della moglie e € 2000,00 per il contributo al mantenimento del figlio;

- che la convenuta gode ancora di un reddito da lavoro dipendente di € 1500,00 mensili, che il ricorrente, al contrario, gode attualmente di un reddito aumentato sino a € 8000,00 mensili, essendo stato promosso primario dell’ospedale, con una consistente attività privata intra moenia;

- che la valutazione del valore economico del godimento della casa familiare, in comproprietà, è stato già considerato nella determinazione degli assegni, e comunque si compensa con i compiti di cura e di assistenza domestici, che pure debbono essere considerati e si compensano (anche con i tempi di permanenza), se rapportati al costo medio di una domestica-baby sitter;

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- che la frequentazione dei figli da parte del padre è stato sempre limitato per esclusiva responsabilità del Rossi che si è sottratto ai suoi doveri di padre, mancando continuamente gli appuntamenti fissati per la consegna dei figli stessi e disinteressandosi completamente della loro educazione ed istruzione, tanto che deve ritenersi come la azione intraprese sia motivata solo da intenti di carattere economico;

ritenuto- che la resistente non si oppone all’affidamento congiunto né all’esercizio congiunto della potestà

genitoriale, purchè tale affidamento sia reale e non formale;- che debbono essere fissati i tempi di permanenza del figlio minore presso il padre, secondo i suoi

desideri, con assunzione da parte del medesimo dell’obbligo di rispettare tali incombenze;- che il figlio maggiorenne, Giuseppe, ha appena 18 anni e sei mesi e non è in grado di gestire un

assegno di mantenimento che gli venga direttamente corrisposto, né lo stesso lo desidera, in quanto la madre ha sempre provveduto a tutte le sue esigenze anche oltre il valore di quanto percepito in termini di contributo;

chiede- che sia dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria svolta per conto del figlio minore;- che siano respinte tutte le domande di cui al ricorso ad eccezione di quella relativa all’affidamento

congiunto del figlio minore ed all’esercizio congiunto della potestà;in via istruttoria

- si chiede che vengano sentiti i figli Marco e Giuseppe Rossi (quest’ultimo eventualmente come testimone);

- che sia ammessa prova per interrogatorio formale e per testi sulla seguente circostanza “vero che il Rossi si è sempre disinteressato dell’educazione dei figli mancando sistematicamente gli impegni presi e fissati per i rapporti con i figli”. Testimoni: Carlo Bianchi e Raffaella Zappulla, genitori della resistente.