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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione I composto dai signori: Corrado Calabrò Presidente Nicola Gaviano Consigliere Davide Soricelli Primo Referendario, estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1556 del 2004 R.G., proposto da ROTELLA TIZIANA, ABBATE MARISA, ABRAMO GIUSEPPA, ALBERTAZZI PATRIZIA, ALFONSO MARIA ROSARIA, ALTARE GIANBEBBE, ANDREOZZI GIULIANA, APICELLA STEFANO, ARGENTINO GIUSEPPE EDOARDO, ASSISI TIZIANA, ASTORINO ROSA, BACCI FABRIZIO, BALESTRIERI STEFANIA, BARBUTO MARIAROSARIA, BARRIA PATRIZIA, BELLOMO ALBERTO, BENEDDUCE SABRINA, BIAGI AMALIA, BIANCALANA FELICITA, BIANCHI BRUNO, BISCEGLIA FRANCESCO, BOGHI PATRIZIA, BONACCORSI ELENA, BONANNI FILIPPO, BONANNI PARAGALLO VINCENZO, BONFIRRARO DANIELA, BRUGNONE VITA MARIA, BUONGIORNO ANNA MARIA, BURGO BASILIO, CACOPARDO GIOVANNA, CAMPISI GIUSEPPINA, CANZONI GLORIA, CAPORASO TERESA, CARCHIN MARIA CONCETTA, CARDEA MARINA, CARICATO ANTONELLA, CASALASPRO MARIA ANTONIETTA, CASELLA SANDRA, CASSANO TERESA, CENTORBI MARIO, CERINI SANDRO, CHIEFFALLO VINCENZO, CHINIGO RENATO, CILLO ANNA RITA, CIVOLANI CHIARA,

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione I

composto dai signori:

Corrado Calabrò Presidente

Nicola Gaviano Consigliere

Davide Soricelli Primo Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1556 del 2004 R.G., proposto da ROTELLA TIZIANA, ABBATE

MARISA, ABRAMO GIUSEPPA, ALBERTAZZI PATRIZIA, ALFONSO

MARIA ROSARIA, ALTARE GIANBEBBE, ANDREOZZI GIULIANA,

APICELLA STEFANO, ARGENTINO GIUSEPPE EDOARDO, ASSISI

TIZIANA, ASTORINO ROSA, BACCI FABRIZIO, BALESTRIERI

STEFANIA, BARBUTO MARIAROSARIA, BARRIA PATRIZIA, BELLOMO

ALBERTO, BENEDDUCE SABRINA, BIAGI AMALIA, BIANCALANA

FELICITA, BIANCHI BRUNO, BISCEGLIA FRANCESCO, BOGHI

PATRIZIA, BONACCORSI ELENA, BONANNI FILIPPO, BONANNI

PARAGALLO VINCENZO, BONFIRRARO DANIELA, BRUGNONE VITA

MARIA, BUONGIORNO ANNA MARIA, BURGO BASILIO, CACOPARDO

GIOVANNA, CAMPISI GIUSEPPINA, CANZONI GLORIA, CAPORASO

TERESA, CARCHIN MARIA CONCETTA, CARDEA MARINA, CARICATO

ANTONELLA, CASALASPRO MARIA ANTONIETTA, CASELLA SANDRA,

CASSANO TERESA, CENTORBI MARIO, CERINI SANDRO, CHIEFFALLO

VINCENZO, CHINIGO RENATO, CILLO ANNA RITA, CIVOLANI CHIARA,

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CONIDI MARIA ANGELITA, COPPETTI COSTANZA, CORRADO

PASQUALE, CORREALE FEDERINANDO, CORTESE MILENA, COTUGNO

FRANCESCA, COZZINO VINCENZA, CUCCHIARARO GIOVANNI,

CUCINELLA ROSANGELA, CUCURACHI STEFANO, D'AGOSTINO

ABELARDO, D'ALESSIO MARIA VITTORIA, D'AMORE ILARIA, DE

ANGELIS TIZIANA, DE ANSERIS MARIA ROSARIA, DE BENEDICTIS

VINCENZO, DE CECILIA ROMINA, DE FEO PAOLO, DE MASI

MARCELLA, DE MATTEIS ANNA LUCE, DE RE ELEONORA, DELINNA

AGOSTINO, DESOGUS CRISTINA, DI FRANCO BRUNO, DI GIULIO

MARIAPIA, DI LEO MARIA CONCETTA, DI LORENZO ANNA, DI

MARTINO PAOLO, DI MARTINO STEFANIA, DI PRIMA GIUSEPPE, DI

STASIO CATIA, DINA GIAMMARCO, DINARDO GIUSEPPE,

DIPASQUALE ROSA, DOMINICI DONATELLA, DONGU ANNA MARIA,

ESPOSITO ANNA, ESPOSITO NICOLA, FABBRI MICHELE, FARRIS LIDIA,

ANDREANA FAZIO ANTONINO, FAZIO ARABELLA, FAZIO

DESIDERATA, FEDERIGHI MARIA CRISTINA, FENOCCHIO MARIA

PIERA, FERRARI VALERIA, FIMIANI ROSA, FIORILLO GIUSEPPINA,

FIORINI LAURA, FOGACCI PIER LUIGI, FONTANA ROSANNA,

FOSSATARO ELIANA, FRAGOMENO GIUSEPPE, FRANCOMANO

CATERINA, FRASCHILLA LIVIO, GALLUCCI MELANIA, GERBINO

CHIARA, GHEZZI TEA GLORIANA, GIACOMELLI IRINA, GIRONDA

VERALDI ANNAMARIA, GIUFFRIDA GIUSEPPE, GIUSTI MARIO,

GUADA MARILINDA, GUARNIERI ALBERTO, GUIDA PAOLA, GUIDO

LAURA, GULLO GIUSEPPA, IZZO LUIGI, LA MANNA RENATO

GIUSEPPE, LAGRAVINESE ROSANNA, LAI ANTONIO, LEONE ADA,

LOMBARDI DANILO, LULINI ALESSANDRA, MADAIO PATRIZIA,

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MAGRELLI ANNA MARIA, MALLAMACE ROCCO, MANCA GRAZIELLA,

MANCINI GIOVANNI, MANCUSO FEDERICO, MARCON LUCIA,

MARIANO ELISABETTA, MARINO ADELE, MASALA ANNA MARIA,

MATTA MARIA RITA, MAZZA VANIA, MEI DANIELA, MELAPPIONI

FRANCESCA, MELONI LOURDES, MELONI PAOLA, MERCIARI ELENA,

MILANA ROBERTO, MILANESE CRISTINA, MINERVA NICOLA,

MINGIONE MARIA ROSARIA, MINIGRINO MASSIMO, MIRENNA ALFIO,

MONTECALVO GIUSEPPE, MONTEFUSCO LUCA, MRCHESE CARMELA,

MUSU GIOVANNA, NAPPI GIOVANNI, NASTRI ALIGHIERI, NATALE

CATERINA, NAVIGANTE MARIA TERESA, NICOSIA LEO SILVIA,

NOTARIANNI ANTONIO, OROFINO AGNESE, PALLADINO LUCIA,

PANETTIERI ASSUNTA, PANZANO MARIA, PASQUALETTO FILIPPO,

PERAZZI ANTONELLA, PERRICONE CARMELA, PETTINICCHI MARIA

ROSARIA, PINGITORE MARIA GABRIELLA, PINO VINCENZO, PIRAS

ELISABETTA, PIRRO PAOLA, PIZZO DARIA, PORRA' LUISA, PORRA'

PAOLA, PRESUTTI CLELIA, PRIMAVERA PASQUALE FRANCESCO,

PULVIRENTI MARIA, RABUANO UMBERTO, RACITI ANNA ROSSELLA,

RATTI CLAUDIA, RICCI CAROLINA, RIZZO GRAZIA, ROGGIO

GAETANO, ROMITI MICHAELA, ROSCIANO MARGHERITA, ROSSO

PAOLA, RUOCCO PAOLA, SABINI CARMELA, SALZANO ROSA,

SANSEVERINO ANNA, SANTORO OLIMPIA RITA, SARLASSARE

ANTONIA, SCANO FEDERICA, SCANO LEA, SCANU MARIA

ELISABETTA, SCARPA VALENTINA, SCERBO MARIA RITA, SCOTTI

PASQUALE, SEMERARO CRISTINA, SIGNORELLO ANNA MARIA,

SPATA SANDRO, SPOSATO LUCIANO, TASSITANO EUGENIO ANTONIO,

TAVARIS SANDRA, TERRIZZI ROSA, TORTORA GIOVANNI,

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TRAPANESE PATRIZIA, TUVERI FABIOLA, UCCHEDDU CATERINA,

URBANI FLAVIA, VALENTI FAUSTINA, VASSALLO LORENZO,

VATTIMO FRANCESCO, VENTURINO UMBERTO, VESCOVI FABIO,

VITALBA MARIA, VOLTAN GIANFRANCO, ZANGARACI LUCIA,

ZICCONE MARCELLO e ZITO FILOMENA, rappresentati e difesi

dall’avvocato Flavio Maria Polito, presso il cui studio in Roma, via Pasubio n. 2,

sono elettivamente domiciliati

contro

il ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege

e nei confronti di

Piemontesi Libera, Raponi Delia Serena, Rizzo Maria Luisa, Mazzù Salvatrice,

Morozzini Roberta, Perrone Filomena, Mulas Catia Maria, Montereale Giuseppe,

Lo Nigro Eugenia Lucrezia, Lunardini Paola, Pascale Gerardo, Mames Francesco,

Miceli Francesco, Quattrocchi Angelo, Montalto Pietro Blasco, Messeni

Petronilla, Rosa Silvana, Taglieri Elisabetta Anna, Calò Iolanda, Zaccheo Liliana,

Russo Lucia, Pireddu Maria Vittoria, Vianelli Maria, Santi Daniele, Vattimo

Maria Antonietta, Poggioni Giovanni, Petruzzi Daniele, Strano Giovanna,

Micucci Raffaele, Lofano Raffaele, Menci Raul, Orrico Maddalena, Mancini

Angela, Giudice Grazia, La Mantia Giuseppe, Mate Francesca, Pezzi Mara,

Migliore Biagio, Liggieri Carmelo, Lucentini Franca, Lombardo Maria, Moni

Federico, Giliberti Maria, Gorbi Danilo, Del Giudice Rosa, Ventola Rita,

Pappalardo Michelangelo, Pennacchio Luisa, Paolucci Maria Luisa, Pratellesi

Paola, Falcone Enza, Ferlito Maria, Leoni Raul, Orsini Marina, Conti Marcella,

Di Russo Filomena, Lontano Loredana, Mandarino Anna, Gelli Graziano, Benanti

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Enrico, Leo Antonella, Svezia Giuseppa, Di Cara Ignazio, Gibbardo Vittorio, De

Angelis Caterina, Cavallaro Santo, Minelli Anna Maria, Battecca Elisabetta, Piras

Salvatore Antonio, Scioscia Carlo, Sartori Arturo, Carnevalini Maria Luisa, Di

Cola Fausta, Cesari Ornella, Iannaccone Maria, Del Monte Arcangelo, Leonardi

Anna Rita, Gianoglio Maria Teresa, Di Cesare Rosa Pacina, D’Antonio Pierluigi,

Donati Fiorella, Bardini Anna Rita, Genco Grazia, De Lullo Egisto, Cavallucci

Silva, Di Chiara Federico, Cusati Pietro, Farnelli Margherita, Civardi Leonarda,

Silvana Daniele, Biancolilli Angelo, D’Amato Luigi, Bassignana Liliana, Dinoi

Maria Lucrezia, Bosco Rosaria, D’Auria Giuliana, Belnudo Tiziana e Cecchi

Riccardo Massimo, rappresentati e difesi dall’avvocato Claudio Rossano, presso il

cui studio in Roma, via Veneto n. 108, sono elettivamente domiciliati

Cusani Anna Maria, Ferroni Anna Maria, Puglielli Gabriele e Bonifacio Antonio,

rappresentati e difesi dall’avvocato Claudio Rossano, presso il cui studio in Roma,

via Veneto n. 108, sono elettivamente domiciliati

Sole Antonio e Senatore Assunta, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico

Iossa e Francesco Cinque, presso il cui studio in Roma, via Leto n. 2, sono

elettivamente domiciliati

Morreale Felice, Mondello Onofrio Maurizio, Vaccarello Alfonso, Montaperto

Calogero, Caramanno Francesco, Morreale Pietro Antonio, Vinti Italia, Fragapane

Paolo, Sciortino Giuseppina, Gagliano Vincenza, Messina Maria Giovanna,

Bellomo Carmela, Amato Francesco, Butera Antonio, La Placa Fiorella, Gentile

Anna, Russo Vincenzo, Romano Rosario, Pullara Pasquale, Taibi Concetta, Di

Benedetto Giuseppe, Virga Concetta, Caramella Giuseppe, Pullara Giuseppe,

Chianetta Antonino, Sindaco Isabella, Mostarda Massimo, Sanesi Giovannino,

Miccichè Luciano, Vidoni Luigina, Graziani Luana, Camponeschi Cristina, Rossi

Sauro, Fino Rosamaria, Fregni Daniela, Amoroso Carla, Cavallaro Aniello,

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Zardin Annamaria, Alberti Antonella, Fornasini Annarita, Felice Maria, Lippolis

Rosida, Giucciardi Deanna, Spaggiari Simona, Nizzoli Donatella, Farina Maria

Rosa, Fino Donato, Caruso Salvatore, Giusti Barbara, Zito Luisa, Etna Francesco,

Lettera Rosa, Natale Fausto, Arcaro Tiziana, Caselli Claudia, Azzaro Grazia,

Bellucci, Patrizia, De Biase Rachele, Guerrera Daniela, Esposito Antonio, Ferola

Carmine, Sferrazza Calogero, Basanisi Maria Giovanna, Ferrantino Francesco,

Abbamonte Maria, Gualtieri Deanna, Martinelli Vanna, Carone Paolo Michele

Antonio, Gazzotti Renata, Silvestrini Gioedana, Zanasi Bianca Maria, Artioli

Liana, Oleari Roberta, Garuti Paola, Di Mattia Manuela, Pignatti Angela, Bettelli

Miriam, Mantovani Maddalena, Camaioni Eliana, Vanni Agnese, Di Vita Mario,

Lilo Claudio, Tassinari Marta, Oliveri Rosa Maria, Giordano Maria Concetta,

Spampinato Maria Letizia, Fogliani Loretta, Rinaldi Nadia, Munarini Viller,

Rossetti Giovanna, Brunetti Mirko, Luppi Renata, Golia Marianna, Matrone

Raffaele, Cavalletti Maria Rosa, Tebaldi Maria, Astolfi Gabriella, Miraglia

Franco Vittorio, Trenti Franca, Ancona Maria Beatrice, Poltronieri Cristina,

Amore Olimpia, Bondi Domenica, Cutrì Antonio, Palazzi Lorenza, Ferrante

Giovanna, Rosso Federica, Andreina Lidia, Boni Urbano, Cuscire Antonio,

Grieco Isabella, Romanzini Cathia, Pappalardo Sebastiano, Cataudella Emanuele,

Cirrone Maria, Romano Nicola Antonio, Mingoia Nicolò, Mangone Vittoria,

Motto Ros Franco, Barale Maria Rosa, Azzaro Giuseppe, Scarito Libonia,

Pappagallo Francesca, Talamanca Tommaso, Vellotti Ermelinda, Negrini Oriano,

Ambrogi Alina, Rosalia Rosa, Soldatini Cosetta, Mazzara Giacomina, Pastorino

Claudia, Caselli Cristiana, Magi Anna Maria, Fabbrini Carla, Sensi Giancarlo,

Picca Antonella, Carraro Antonella, Bardi Liana, Guerrini Massimo, Rotunno

Massimo, Marcotulli Manuela, Musella Italia, Macchi Anna Maria, Giacosa

Giovanna, Maccherini Ornella, Paolini Marco, Mencacci Gianpaolo, De Rosa

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Gregorio, Granai Marcello, Baccetti Marcella, Carla Bisogni, Cepparulo Carolina,

Giorgi Gianangela, Tiriboco Mirella, Caiello Fausta, Nuvolone Simonetta,

Corradori Giovanna, Fabbri Susanna, Ferrini Benedetta, Giusti Meri, Iezzi

Patrizio, Madiai Maria Cristina, Nannetti Lucia, Neri Cinzia, Panuccio Cristina,

Perri Lilia, Capitanelli Alessandro, Guanti Antonella, Anselmi Daniela, Caporali

Enrica, Turchetti Mario, Marinelli Vania, Scarpitti Barbara, Caporaletti Gigliola,

Dentato Assunta, Casaccia Patrizia, Andreoni Alessandro, Brandimarti Maria Pia,

Curzi Sabrina, Cingolani Marisa, Zannotti Giancarla, Boiani Angela, Battista

Raffaella, Cannito Francesco, Capsalachi Calliope, Chiazzolla Livia, Chitani

Giuseppe, Coppi Adele, Dell’Acqua Leonardo, Di Molfetta Giuseppe, Galietti

Nicola, Gagliardi Rosalba, Guarnieri Felice Paolo, Maralfa Renato, Marsigliano

Maddalena, Modugno Angela, Musicco Giuseppe, Marino Angela, Memoli

Caterina, Mongelli Lucia, Paparella Antonella, Rivoir Ilda, Stornata Nunzia,

Serrano Carlo Vincenzo, Sivo Maria, Squeo Valentino, Susca Rosa, Tateo Anna

Maria, Violante Irma, Volpe Vincenzo, Squeo Costantino, Romagnoli Dario,

Picillo Silvana, Maderna Gianluca, Cannazza Alessandra, Cannazza Gabriella,

Stella Antonella, Tencalla Eva, Callobicchio Paola, Di Lorenzo Ermenegildo,

Carrieri Fortunata, Andreone Lucia, Ferraris Ermanna, Mandalari Giovanna,

Moccia Rita Teresa, Quaglio Lorenza, Porzio Giuseppe, Montanaro Paola, Pennisi

Rosa, Vaccaro Gina, Triolo Francesco, Di Cola Sandro, Fiorino Antonina Silva,

Levari Maria Carmela, Cortelezzi Daniela, Golisano Silvana, Cavalieri Renato,

Palumbo Aniello, Berghella Paola, Leomazzi Quirino, Valleriani Emanuela,

Caruso Martino, Pietrosanti Giovanna, Sassano Giovanna, Orlandi Ivana, Forti

Matilde, Rinaldi Carlo, Venanzi Delia, Boscarino Giuseppe, Di Domenico Anna,

Izzo Domenico, Bernazza Maria Grazia, Bontà Antonina, Corrias Luisa, Palombi

Luigi, Santangelo Francesco, Pansera Gabriella, Cioffi Rosaria Maria, Macheda

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Graziella, Mallozzi Antonia, Franco Antonio, Di Donato Dilia, Andreocci Lucia,

Baglio Antonino, Prisco Maria Consiglia, Di Falco Gabriella, Lombardi

Annamaria Pia, Marzano Antonio, Catania Rosalba Maria, Caputo Antonello,

Voli Maria Grazia, Visconti Luigi, Carlotta Mirella, Montalto Alfredo,

Bonaccolta Concetta, De Longis Paola, D’Amico Rossella, Protomanni Rita,

Grippa Anna, Mancini Sonia, Sportiello Rosa, Baldassarre Silvana,

Dall’Armellina Doriana, Nastro Alessandra, Raho Giancesare, Macera Maria

Grazia, Lepore Mariannina, Gangi Crocifissa Antonina, Dell’Utri Calogero

Antonio, Alaimo Margherita, Alfieri Pina, Amenta Sonia Rosaria, Amico Alida

Emma, Anzalone Asabrina, Arnone Anna Maria, Aurnia Sarina, Averna

Arcangelo, Bellanti Maria Stella, Bottari Alfonsinba, Bottari Francesco, Buhagiar

Filippo, Burgio Carmelina, Cagnina Angela, Cagnina Maria, Calà Rosaria Maria,

Cani Vincenza, Capritta Antonella, Cassetti Tiziana Daria, Castellano Graziella

Francesca Lucia, Castellano Pia Rita Grazia, Chiolo Ignazia, Chipato Giuseppe

Coco Rasario, Cognata Ottavia Maria, Colombo Vincenzo, Corbo Angelo,

Cordaro Giuseppe, Cartese Maria Carmela, Cosentino Salvatore, Culmone

Salvatore, Cumbo Rosario Mario Aurelio, Curatolo Cinzia, Curto Rasaria,

D’Amario Giovanni, D’Anca Calogero, D’Anna carmelo, D’Asaro Maria, Dellutri

Ferdinando, Dell’Utri Michelangelo, Dell’Utri Rosa, Dell’Utri Silvana, Di Bella

Piera, Di Benedetta Mirella, Di Francesco Paola, Difrancesco Maria Teresa,

Distefano Michele Francesco, Faletra Angela, Falsone Michelina, Falsone

Vincenzo, Favata Giuseppe, Ferrara Maria Antonia, Ferrara Silvana, Ferreri

Franca, Ferro Ignazia, Ficarra Giovanna, Fina Rosa, Formica Salvatore, Galletti

Cinzia, Galletti Salvatore, Giambra Maria Assunta, Giambra Nicolina, Giordano

Siverio, Giumento Grazia Rita, Golisano Giuseppe, Grado Carmela, Grande

Carmelo Francesco, GruttadauriaLuigia, Gurrera Olga Giovanna, Iacolina Silvana,

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Iannello vincenza, Impellizzeri Antonia, Indorato Maria Crocifissa, La Furia

Maria Rosa, La Magna Vincenzo Fabrizio, Lacagnina Antonietta, Ladduca

Antonina, Lanzarone Giuseppe, Leonardi Nicolino Pio, Li Pera Maria Fatima,

Livecchi Laura Maria, Lo Cascio Giuseppa, Lo Curto Gabriella Lo Manto Maria,

Lo Vetere Vincenza, Locascio Concetta, Lombardo Carmela, Lunetta Giuseppa,

Maiorana Arcangela Grazia Pia, Malerba Antonia, manno Rosa, Martorana

Salvatore, Mastrosimone Tiziana Claudia, Mazzapica Giuseppa, Mazzapica

Sonia, Melfa Maria Ignazia,Messina Fabiola Giuseppa Antonella, Messina

Filomena, Lilia Mauro,Mugavero Croce, Naro Salvatore, Nicosia Michelina,

Ninotta Teresa, Nocera Salvatore, Panzica Armando, Panzica Filippo Francesco,

Parisi Donatella, Passeo Maria, Pecoraro Stefano, Piazza Giuseppe Gaetano,

Piccicuto Giovanna, Picone Grazia Maria, Polizzano Salvatore, Pollara Lucia,

Riggi Salvatore, Ristuccia Rita Maria Pia, Rizzari Maria Luisa, Rizzo Giustina,

Rizzo Riccardo Fasto, Romito Gero, Rotondo Orazio, Sanfilippo Antonino,

Santoro Maria Rosa, Scalzo Ausilia, Scalzo Salvatore, Scalzo Salvatore Valerio,

Scarlatta Rosalia, Scarpello Rita Lucia, Scarpulla Francesca, Scarpulla Maria

Laura, Scribani Lucia, Semola Gaetana, Sole Simonetta, Spitaleri Maria Fatima,

Taibi Giuseppina, Tavella Maria Rita, Tocco Maddalena, Tomasella Valeria,

Trafficante Fausto, Trupia Salvatore, Tumminelli Maria Pia, Tuttolomondo Maria

Ausiliatrice, Vaccari Nicoletta Valentina, Vaccaro Luigi, Valle Gaetano, Vonoli

Claudio, Vassallo Maurizio, Verso Ugo, Vitali Giuseppe, Vitrano Mariarita,

Bettini Mauro, Brandolini Mirna, Colonna Lucia, De Luca Rosaria Antonietta,

Dell’Amore Alessandra, Dell’Amore Lidia, Dell’Amore Raffaella, Francese Lucia

Giuseppina, Giorgini Maria Angela, Manuzzi Elisabetta, Morelli Morena,

Romagnoli Milvia, Tarantino Maria Paola, Triboli Giorgio, Zanetti Marinella,

Zavalloni Dauria, Budellazzi Lorenzo, Abete Anacleto, Cheli Lucia, Allegri

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Loredana, Pierantoni Stefania, Cavina Miriam, Dameluzzo Giuseppina, Minguzzi

Liliana, Bezzi Paola, De Notaris Matteo, Mazza Carmelo, Biondi Antonio,

D’Amico Antonino, De Leo Carlo, Corbelli Patrizia, Zaganelli Giordana,

Donatini Saula, Iglio Angela, Granili Anna, Zucchini Roberta, Pandolfi Patrizia,

Biral Anna Maria, Ilari Rita, Montanari Cristina, Magnani Tania, Tomasi Valeria,

Piu Maria Bonaria, Senatore Filomena, Cavallucci Mirella, Lamargese

Michelangelo, Zamagni Maurizio, Napolitano Raffaele, Manaresi Graziella,

D’Amore Anna, Binzoni Rita, Rondoni Claudia Romana, Paesanti Nadia, Sodini

Tiziana, Laghi Maura, Cavallini Anna Maria, Bartolini Settimia, Berti Vincenza,

Tondelli Marinella, Zappia Silvana, Valentini Valeria, Tramonti Cristina, Profili

Stefania, Caricato Massimo, Minghetti Gian Paolo, Vizzati Flavio, Augello

Antonino, Panelli Paola, Marinoni Laura, Cellini Sauro, Spada Luisa, Costa

Antonino, Baruzzi Claudio, Coretalla Angela, Piraccini Donatella, Zaccarini Olga,

Corbara Loretta, Gasperini Miria, Tommasini Tamara, Gordini Anna Rita, Bertoni

Alessandra, Loreta Serena, Versari Catia, Mastropietro Claudia, Cortesi Adalgisa,

Aragona Maria, Alonge Alfonso, Falsetti Nicola, Sangiorgi Roberto, Scalisi Licia,

Pini Patrizia, Donati Gabriella, Nardini Graziella, Randi Susi, De Angelis Patrizia,

Lippi Bruni Antonella, Di Giuseppe Loredana, Pazzi Antonella, Gasdia Palmiro,

Zaffagnini Daniela, D’Angelosante Onorina, Valenti Carlotta, Morangoni

Daniela, Mondini Mara, Marasco Alessandra, Liverani Lidia, Liverani Anna,

Taliercio Francesco, Loperfido Vincenza, Montanari Leonida, Prato Carmine, Lo

Russo Loredana, Caliendro Irene, Gencarelli Felicetta, Pazi Enrica, Nitti Maria

Aurora, Fanni Patrizia, Moretti Carmelina, Genoli Carla, Piastra Regina, Ciotta

Marisa, Di Pinti Mario Romano, Garlaschelli Andreana, Bressi Concetta, Frezza

Antonella, Centamore Benedetto, Bretti Barbara, Cifonelli Anna Rita, Righi

Laura, Colasanti Anna, Cardarelli Alberto, Bruni Pietro, Coletti Maria Cristina,

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Marino Giuseppe, Gugliucci Liliana, Romeo Michelina, Venditti Rita, Sacripanti

Leonardo, Camillo Venerina, Freguglia Gabriella, Navarra Maria Teresa, Talarico

Paolo, Marino Giovanni, Gianfelice Patrizia, La Greca Fiorenzo, Venga Beatrice,

Madonnini Sabrina, Martino Cinzia, Passeri Orietta, Luziatelli Daniela, Emili

simonetta, Sementilli Elena, Torrasi Francesco, Pizzillo Annunziata, Palaggi

Virginio, Vittozzi Anna, Federici Anna, Mauriello Laura, Pedico Sandra, Baratti

Massimo, Thouverai Claudia, Perrino Maria Teresa, Sorbello Carlo, Galante

Maria Luisa, Cicco Gianna, Blonna Michele, Taglieri Marina, Carassai Daniela,

Pandimiglio Monica, Oddo Giuseppina, De Biasio Bernardino, Aschettino Grazia

Silvana, De Luca Lucia, Minichiello Armida, Baratti Lizzi, Oribone Pietro,

Antamanti Maria Luisa, Regidore Mauro, Menichini Daniela, Caternuolo

Salvatore, Miccichè Vincenso Salvatore, Iozza Antonio, Furneri Francesco

Antonio, Zonovello marina, Razza Accursia, Stornello Mariella, Picone Giuseppe,

Capizzi Carmelo, Cacciatore Salvatore Collura Gaetano, Valenti Francesco,

Abbisso Gaetano, Tabbì Carmelo, Scarpinato Grazia Maria, Catalano Antonio

Giuseppe, Cannarozzo Ignazio, Zuccalà Rosaria, Carrao Carmelo, Tuccio Marisa,

Ferrante Giuseppina Rita, Lizzio Emanuela, Cassarino Salvatore, De Luca

Silvana, Nicastro Mariella, Cassarino Maria, Orlando Sabino Ernaldo, Cascavilla

Grazia, De Vito Rutilio, Petrellese Carmela, Schettino Clara, D’Ercole Carla,

Vassallo Sabino, Ferola Giuseppe, Stisi Paola, Mancaniello Paolo, Di Giovanni

Antonio, De Stefano Dora, Napolitano Alba, Pulvirenti Salvatore, Monica

Giuseppe, Bruno Giovanni, Festa Rosalba, Della Cerra Francesco, Vitulano

Francesco, Spina Antonietta, D’Aniello Maria, Capolupo Lucia, Marino

Giovanni, Freda Michelina, Ambrosio Consiglia, Capuano Vitantonio, De Maria

Gerardo, Picardi Rosa, D’Ercole Gianfranco, Rosa Silvana, De Gruttola Giovanni,

Schiavo Antonietta, Moscariello Giosuè, Iannella Maria, Vitagliano Gerardo, De

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Pippa Adriana, De Filippis Carmela, Zecchino Antonio, Cioffi Gaetano, Barbieri

Salvatore, Giordano Vincenzo, Sabato Irene, Canarino Luigi, Lombardi Giovanni,

Pacifico Annunziatina, Bove Immacolata, Spiezio Antonio, Mitrione Rosa Maria,

Genovese Maria, Greco Anna, Gambale Giovanna, Buonanno Massimo,

D’Amelio Giustina, Suma Maria, Sorrentino Carmencita, Andreozzo Giulia,

Savignano Patrizia, Cannaviello Lucio, Guerriero Giovanna, Aliperti Gelsomina,

Picariello Claudio, Russo Elvira, Piano Vincenza Lucia, Chieffo Maria Teresa,

Pagliuca Concetta Giuseppina, Muscetta Carmen, Raimondi Alfredo,

Romagnuolo Maria Grazia, Ronconi Antonia, Liriti, Loredana, Censullo

Francesco, Schiavone Maria Teresa, Bartolucci Laura, Argenio Antonella,

Castaldo Massimo, Cava Francesca, D’Aniello Antonio, Donadio Filippo, Rubino

Giovanni, Vece Carlo, Villani Raffaella, Zola Carlo, Cantelmo Antonio,

Iannaccone Rosa, Ganci Alba Carmen, Cioffi Carmine, Cerbino Tedesco Carla,

Fiorenzi Elio, Cardinale Rocco Mario, De Leo Licia Emma, Lotano Giuseppe,

Vivolo Domenico, Di Milia Rosetta, Strazza Angelina, Antonelli Gianpaolo,

Batista Luciana, Bolognone Carmelina, Bonasera Maria Luisa, Bussola Maurizio,

Corigliano Maria, Cunsolo Giuseppina, D’Ermes Rachelina, Di Domenico Felice,

Di Pietrantonio Romana, Donadio Ines, Fedele Vincenzo, Fergola Rosaria,

Giaccoli Annamaria, Incalza Pietro Antonio, Leni Santi, Lombardo Giuseppe,

Maniscalco Salvatore, Marzano Domenico, Medici Enrico, Melidona Concetta,

Merola Patrizia, Minora Carlo, Mistretta Benedetta, Nardone Martino, Naso

Maria Pia, Nava Marisa, Panarelli Vittorio, Pavanini Lea, Praticò Anna, Puma

Carmela, Riefoli Oronzo, Rizzo Eugenia, Saporito Mariella, Serio Maria

Concetta, Somonetti Antonio, Sisinno Anna Filomena, Vecchio Bernardina,

Zaccaria Angelo, Zigliai Maddalena Bruna, Rinaldo Aldo, Mongelli Francesco,

Tucci Caterina, Muscetta Franca, Gargano Michele, Sansonetti Pasqua, Ciardi

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Nicola, Cortigliano Antonia, Cantatore Elio Domenico, Lacitignola Mariangela,

Schilizzi Francesco Antonio Rocco, Tarantini Flavia, Petruzzelli Teresa,

Montanari Leonida, Raffone Antonio, Maiorano Erminia, Lamusta Giuseppe

Bruno, Zaccaria Luigi, Lenti Raffaele, Di Noi Damiano, Mastrovito Anna Maria,

Iannella Angelo, Semeraro Dora, Di Mitri Grazia, Sebastio Donato, Caputi Luigi,

De Sanctis Angelo, Spataro Elena, Rinaldo Bruno, Prillo Michele, Muro Canio,

Via Maria Antonietta, Armiento Rosa, Iacovino Mario, De Fata, Antonio,

Cordisco Pasqualino, Padula Cesira Maria, Cilla Antonio, Larocca Rosa, Miele

Anna Maria, Moscaritolo Lorenzo, Festa Michele, Carriero Imacolata, Romaniello

Andrea, Fierro Giuseppina, La Torre Lucia, Imbriano Rosario, Lanzotti Ida,

Parenti Gildo, Balestra Maria Felicia, Buongiardino Salvatore, De Meo Angelo,

Pizza Angelo, Lanzillotti donato, Gallo Franca, Spirito Filomena, Iuliano

Giuseppe, Chieffo Anna Maria, Roselli Grazia, Cuccinello Maria, Gambale

Generoso, De Benedictis Marco, Carbone Flavia, Guarino Federico, Corona Ciro,

Amoroso Vincenza, Del Gaudio Cinzia, Rainone Angelo Michele, De Falco

Eugenio, Tomeo laura, Mainolfi Perone Giuseppa, Iorillo Maria Antonia,

Moscatiello Luigi, Lettieri Vincenzo, Manzo Alessandro, Bova Claudia,

Iannaccone Giuseppina, Lo Gatto Giuseppe, Verosimile Paolo, Santoro Maria

Michela, Mstarazzo Giuseppe, De Lucia Maria, Petroccione Caterina, Ciamillo

Iliana, D’Argenio Maria Giovanna, Urciuoli Luciana, Sgambati Angela,

Granatino Anna Maria, Scillia Giuseppe, La Blunda Giuseppa, Montapero Santa,

Politi Anna Maria, Spinelli Maria Luisa, Piredda Pasqualina, Masia Rosa Luisella,

Pisu Graziella, Atzori Mariangela, Cuomo Brusco Giorgio Giuseppe, Lai Marco,

Sotgiu Francesco, Marini Ernesto Maria, Meloni Laura, Rombi Sandra, Casu

Sara, Caredda Giovanni, Gana Raimondo Salvatore, Locci Francesco, Meloni

Annalisa, Demuro Maria Bonaria, Melis Maria Bonaria, Belfiori Clara Maria,

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Cocco Maria Elisabetta, Costa Mario, Sorgia Daniela, Costa Silvana, Nateri

Vittorio, Pili Tiberia, Omù Aldina, Santandrea Cesare, Bertolusso Carla, Tatti

Giuseppina, Marchetti Antonio, Orrù Isabella, Cambuli Marisa, Puddu Anna

Maria, Cuccu Ileana, Altomonte Anna, Cangemi Francesco, Comparetto Angela,

De Maria La Rosa Rosa Maria, Del Grosso Ledda Anna, Distefano Giovanni,

Falcone Francesca, Federico Francesco, Garrapa Leonardo, Gedda Annalisa,

Gedda Ilaria, Gianoncelli Mauro, Grandieri Angela, La Rocca Maria, Longo

Angelina, Marabella Grazia, Mazzucco Anna Maria, Novello Maria Grazia, Perini

Tiziana, Regazzi Maria Teresa, Romano Maria Rita, Turco Antonella, Valvo

Maria, Ventriglia Vincenzo, Vannella Claudio, Baum Guido, Bressan Maurizio,

de Savorgnani Miranda, Franzò Claudio, Izzo Tommaso, Leandro Mariateresa,

Lodolo Ombretta, Malvani Lucia, Pedicini Maria Francesca, Picillo Francesco,

Puzzer Patrizia, Schiavone Caterina, Sclaunich Renata, Semprini Eliana, Semprini

Maurizio, Strussia Silvana, Tambalo Maria Grazia, Michelutti Nadia, Piccillo

Maria Rosa, Tomat Chiara, Maccariello Giambattista, Ramot Fulvio, Barbera

Andrea, Ranise Daniela, Piccinini Patrizia, Calzato Patrizia, Fontana Caterina,

Corradi Annamaria, Cervetto Maria Rita, Fabrizio Maria Stella, Castagno Maria

Gabriella, Rizzato Nadia, Santato Giovanni, Aureli Gianfranco, Cavaliere Nicola,

Cerasoli Licia, Cetra Franca, Cialone Tommaso, Ciccarelli Antonietta, Cinaglia

Teresa, Colaiuda Delfina, Consolati Tiziana, Corellas Virginia, Cripoli Patrizia,

D’Aprile Annamaria, Di Donato Tullio, Gianfrancesco Anna, Miglio Marinella

Laura, Morelli Nadia, Rosettini Beatrice, Troiani Giuseppe, Valente Palmerina,

Vittorini Maria Paola, Laria Angelo, Allegri Rosangela, Carbone Gabriele,

Scarica Antonio, Sposito Maria Albina, Schettini Giuseppe, Rizzi Biagio Luigi,

Santangelo Amedeo Giuseppe, Andreozzi Vanda, Antonelli Assunta, Antonietti

Frine, Campisi Rita, Campoli Adriano Loreto, Campoli Giuseppe, Celani Laura,

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Cristofari Massimo, D’Agostini Rosalba, Grossi Rocco, Lembo Rossana,

Magnante Franco, Martina Alessandra, Polletta Emanuela, Scala Maria, Sinopoli

Daniela, Spaziani Margherita, Vanvitelli Francesco, Zeppieri Orietta, Inglese

Michelina, Fiorenza Maurizio, Barraco Salvatore, Creta Giuseppe, Ottaviani

Edoardo, Fratazzi Laura, D’Antoni Patrizia, Lentricchia Piero, Gottardolini

Simonetta, Geraci Annunziata, Manetti Giampiero, Papini Nadia, Vargiu Anna,

Gagliano Antonio, Legora Giordana, Paita Annamaria, Anzalone Matteo,

Vernazzani Giovanna, Lombardi Tiziana, Lazzarotti Stefano, Sommovico

Daniela, Musetti Rossella, De Maio Anna, Cafagno Riccardo, D’Oriano Luigi,

Bracci Gabriella, Ravani Mirella, Aveta Concetta, Baratta Giuseppe, Bottone

Maria Teresa, Buono Adriana, Cacace Cira, Capasso Giovanna, Del Gaudio

Francesco, De Rosa De Ponte Mario, Di Biase Maria Antonietta, Fedele Pasquale,

Fortunato Amedeo, Grimaldi Domenico, Intavaja Alfonso, Lombardi Nunzio,

Manganaro Letterio, Marinaccio Luigi, Marra Luciano, Napoletano Giovanna,

Orlacchio Caterina, Palazzo Giuseppina, Palumbo Gabriella, Posilipo Giuseppe,

Ruggiero Gennaro, Spena Vincenza, Cuomo Claudio, Esposito Maria, Galdi Elisa,

Maglione Domenico, Carrino Fortunata, Di Domenico Teresa, Arpaia Anna,

Bianco Maria Antonietta, Ciuoffo Salvatore, Ferraro Ignazio Antonio, Fontana

Anna, Fucci Antonio, Grillo Maria, Maione Angela, Merola Immacolata, Ottaiano

Giovanna, Nettuno Alfredo, Palma Anna Maria, Palomba Tiziana, Pellegrino

Concetta, Valente Gilda, Algeri Patrizia, Bertano Edia, Cannizzaro Claudio,

Capoluongo Emilio, Capuano Giuseppe, Cigni Barbara, Costi Fiorella, Cutroni

Maria, D’Avino Domenico, D’Avino Rosalba, De Mitri Tiziana, Ferretti

Elisabetta, Ferri Giovanna, Friello Franco, Gaddi Cristina, Galantino Paola,

Ghiacci Mirca, Lauria Antonietta, Marchiò Anna, Pepe Gianni, Pini Lorena,

Radichieri Cosetta, Renna Lucrezia, Ritorto Francesca Lucia, Rosselli Danila,

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Stornaiuolo Michele, Spinelli Alfonso, Suriano Maria, Zecchetti Romano, Amore

Giorgio, Buscemi Pasqualina, Campagnolo Gaetano, Coniglio Giancarlo, Di

Bernardo Angelo, Di Giovanni Francesco, Falcone Gesualdo, Ferrante Rosa,

Gibellino Eleonora, Libertini Giuseppe, Lombardo Cecilia, Montalto Filippina,

Ninfa Francesca, Noto Santa, Palazzo Gabriella, Paolata Caterina, Pepi Pasquale,

Reina Daniele, Rizzo Carlo Giulio, Runza Saverio, Santangelo Luca Michele,

Scalzo Agata, Scarcella Carmela, Sciacca Antonino, Taccia Adriana, Vellini

Giovanna, Zisa Giuseppe Donato, Angilello Carmela, Piluso Marco, Taibba

Concettina, Testa Eugenio, Di Filippo Giuseppe, Barricella Oreste, Castiello

Rosalba, Cecere josephina, Ciervo Elio Luciano, D’Aronzo Rita, De Lorenzo

Corrado, Diglio Emilia, Fiore Geppino, Goglia Adriana, Limata Alessandra,

Liucci Angela, Lombardi Candida, Maglione Maria, Mucci Candida, Muscaritolo

Rosa, Ritirato Pio Carmine, Soricelli Elisa, Scarinzi Concetta, Ziccardi Ciriaco,

Assini Pietro, Foschini Maria, Plenzick Filippo, Falato Giuseppe, Civitillo

Innocenzio, Acciaro Maria Sandra, Arena Salvatore, Barbera Marisa Antonia,

Bevilacqua Rosa, Blanca Nicolò, Bonomo Augusto Maria Cesarino, Campagna

Gaetana Vita, Cannata Roberto, Cianci Angela, Conti Loredana, Conti Rosaria

Maria, D’Alù Francesca, Di Maita Concetta, Di Salvo Carmela, Di Salvo

Salvatore, Fioriglio Basilio, Flores Carolina, Grasso Calogera, La Porta Enrico,

Lavuri Salvatrice Silvana, Lentini Carmelo, Lisacchi Concetta, Macaluso Dora

Maria, Manto Maria Dionisia, Merlo Carmelo Maria Claudio, Messina Daamiana,

Morante Pietra Rita, Morgana Gaetano, Novello Catena, Paternicò Tecla, Petitto

Raffaello, Polonia Concetto, Puglisi Palmira Mirella, Puzzo Mario, Rabito

Loredana, Raimondo Emilia, Refano Mario Armando, Rigo Maria Pia, Rivoli

Maria Anna, Russo Dora, Scillia Umberto, Spallina Maria Grazia, Sutera Luigi,

Tilaro Angelo Massimo, Tramontana Vincenzo, Tudisco Antonio Salvatore,

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Ventura Rita Antonia, Veronica Roberto, Tarducci Leonarda, Spaterna Maria

Teresa, Pasciuto Iole Maria, Agabitini Giuliana, Curcio Raffaele, Severi

Francesca, Severi Patrizia, Fiorucci Mirella, Maggiore Ruth Najda, Corridoni

Luigia, Maggiore Maria Delizia, Cappelletti Sandrina, Mascalzoni Maria Rita, Di

Maria Angela, Pagliarini Francesco, Capoccia Aldo, Zuccherini Serenella, Minelli

Annamaria, Galardini Anna Rita, Abbondandolo Annina, Abrile Matilde, Aleo

Antonino, Asinaro Tiziana, Barbieri Annalisa, Basile Paolo, Bertonasco Silvana,

Botto Maria Carla, Buratto Ivana, Carletto Nicola Mario, Cattana Riccarda,

Cattarin Gabriele, Cavaliero Laura, Chierchia Rita, Chiodi Maria Paola, Conforti

Domenico, Corino Elisabetta, Cornara Maria, Cuttica Rosa, Di Dio Concetta,

Elefante Antonietta, Fabbri Davide, Ferraioli Antonietta, Franco Angela,

Gallareto Maurizia, Genovese Mirella, Giordano Elena,Giordano Michele,

Giuliano Giuseppina, Grillo Carlo, Grossi Mariarosa, Rosa Arcangela, Laguzzi

Marina, Lavaselli Maura, Leto Maria Pia, Libralesso Lorella, Mazzucca

Bartolomeo, Menzoni Marisa, Montemerlo Anna Luisa, Nicotra Alessandro,

natale Alice Paola, Nunzi Anna Teresa Nunzi Maria Carmen Loredana, Oddone

Giuseppina, Pesce Adele, Pratesi Davide, Prearo Luciana, Premer Margherita,

Priora Fulvio,, Romano Ezio, Romeo Clotilde, Romiti Pio, Ronchi Roberta,

Sansone Loretta, Santiero Maria Margherita, Secondi Patrizia, Speranza Rocco,

Spirito Floriana, Tabucchi Nadia, Vezzoso Giovanna, Zaccara Maria Gaetana,

Gabellone Giuseppe, panico Antonio, Altieri Maria Rosaria, Aprea Annamaria

maddalena, Chirico Luisa, Correggia Maria, D’Amore Maria, Del Coro Carmela,

Della Corte Ciro, De Rosa Giuseppe, De Vito Rolando, Di Rosa Bianca, Fierro

Flavio, Fiore Pirone Petronilla, Fontana Giuseppina, Frangipani Luzio, Fratta

Alessandro, Galise Luciana, Giorgini Maria Teresa, Guerrasio Maria Grazia,

Iamarco Donatella, Luongo Anna, Luongo Assunta, Majella Lucia, Manna Adele,

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Mignona Michelino, Morra Monica, NocerinoAssunta, Perez Barbara, Rizzo

Maria, Starace Brigida, Stendardo Luigi, Travaglione Elisabetta, Urciolo Evelina,

Zuccarini Gaetano, Palermo Enza, Messina Paolo, Mirabella Salvatore, Scarpinato

Anna Maria, Franchini Giuseppe, Nicolosi Rocco Domenico, Rizzo

GiovannaMaria Marta, Neri Giuseppina, Belcastro Vincenzo, Sammarco Gaetana,

Fichera Carmelina, Costantino Maria Carmela, Russo Vincenzina, Vaccaro

Giuseppe, Borrometi Salvatore, Marletta Rosaria, Pafumi Fulvia, Santuccio

Corrado, Camilleri Dario, D’Angelo Francesca, Magra Domenico, Pantano Vito,

Ingrao Ortensia, Martinez Bazan Fabio, Buccheri Andreana, Scozzoni Maria

Angela, Scaravilli Giuseppe, Ranno Carmelo, Tudisco Serafina, Fabozzi Vincenza

Urzì Rosa, Grosso Fortunato Penna Matteo, Germanà Rita, Zichittella Anna Rita,

Giglio Olga, Giustolisi Francesca, Lombardo Innocenza Aprile Mafalda, Costanza

Alfia, Valastro Grazia, D’urso Rosetta Angela, Campisi Aurora, Garozzo Mario,

Defelice Liliana, Cannavò Angela, Rinceri Gaetana, Terravecchia Calogero,

Buscema Salvatore, Russo Licia, Marcellino Marina, Musmeci Vincenzo, Fichera

Giuseppina, Silvestro Antonio, Carrara Francesco, Sciacca Giosuele, Ferlito

Maria, Sferlazzo Mario Carlo, Capodicasa Bernardo, Fede Franco, Carbone Paolo,

Tomaselli Lucia, Barbagallo Riccardo, Riganati Angelo, Rubino Rosa, Scibilia

Franca, Amuso Grazia, Galvagno Anna Maria, Conte Corradina, Nanfitò Marisa,

Savoca Giuseppa, Panascì Giorgio, Guerrera Liliana, Demma Salvatore, Sortino

Maria, Spina Franca, Minuto Rosa, Aureliano Salvatore, Samperi Maria Paola

Loredana, Dimaiuta Giuseppa, Rizzo Amalia, Burcheri Arcangela Grazia, Di

Bella Caterina, Cuffari Cosimo, Laudani Salvatore, Campisi Angela Maria,

Cannizzaro Vittorio, Scalia Paola, Iozzia Giovanna, Giuffrida Giuseppe, Morsello

Luigi Sebastiano Artale Antonio, Cazzetta Donatella, Coco Alessandra, Di Pietro

Cesario, Drago Silvana, Franza Ugo, Giannone Salvatore, Lorefice Salvatore,

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Meloni Natalizia, Minniti Corrado, Mirabito Giuseppe, Oliveri Grazia, Pannuzzo

Salvatore, Pistritto Luciano, Santino Andrea, Valvo Pietro, Vinci Emilia, Zappalà

Angelo, Guglielmo Ignazio, Cugno Corrado, Gennaro Maria Carmela, Buonomo

Antonietta, Cafararo Matilde, Crispo Alberto, Ferriere Antonietta, Fiocco Maria

Rosaria, Forlani Barbara Noemi, Frattini Raimondo, Gianquinto Anna Maria,

Loffredo Anna, Mazzeo Gennaro, Monfrecola Salvatore, Ruggiero Rosaria, Serra

Giancarlo, Velente Vittorio, Virot Liliana, Urciuolo Maria, Zannella Francesco,

Biasco Maurizio, Caropreso Nicoletta, Casillo Assunta, Colonna Lucia, Conte

Procolo, Coronato Patrizia, Cuomo Anna, D’Ambrosio Matilde, De Vita Rosaria,

Di Leva CarMine, D’Onofrio Fulvia, Esposito Antonio, Favilla Albina, Ferraiolo

Maria Immacolata, Foggia Teresa, Fuccio Igina, Germanò Vincenzo, Manno

Salvatore, Masullo Giannino, Mazzella Salvatore, Mottola Franco, Orpello Diego,

Nocella Lucio, Pavia Elena, Pignatelli Maria Rosaria, Paterno Enrichetta, Pompeo

Rosaria, Quarantiello Giuseppe, Ricciardi Anna, Racca Antonio, Sarpa Anna

Maria, Sabatelli Patrizia, Sepe Aldo Franco, Vitale Angelina, Carano Antonio,

Cuomo Domenico, Di Martino Vincenzo, Di Somma Carla, Donnarumma

Gaetana, Esposito Virginia, Forte Anna Maria, Iaccarino Giovanna, martone

Raffaele, Regli Mariarosaria, Pacchiarotta Annamaria, Cotticelli Giuseppe,

Lignola Alfonso, Vitaglione Ida, Accogli Carmela, Blanc Silvio, Bruzzese

Giuseppe, Cantore Vito, Cecchinel Caterina, Cutugno Anna Maria, Di Bernardo

Amato Aldo, Gagliardi Carmela, Geracitano Maurizia, Lo Cascio Filippa, Marcon

Anna Maria, Marsocci Salvatore, Putzolu Maria Antonietta, Re Rosalia, Rosito

Gennaro, Siepi Antonella, Soverchia Rosalba, Aderigi Claudio, Aragona Raffaele,

Bullera Tamara, Ceccarelli Riccardo, Cini Anna Maria, Firrera Roberto, Franchi

Maria Ercolana, Frediani Mara, Galletti Moreno, Grassini Lorella, Iorio Lorenzo,

Leoni Maria Cristina, Manna Luciana, Marinoni Roberta, Meucci Silvio,

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Pellegrini Elvira, Pernisco Francesca, Puntoni Silvia, Agrimi Lidia, Alloggio

Angelica, Arachi Vincenzo, Arnesano Carlo, Brucchietti Gilda, Caforio Franca,

Candido Maria Grazia, Capone Marinella, Caprino Giuseppina, Carcagnì Luigi,

Cesarino Rita, Ciminiello Antonella, Contaldi Rodolfo, Costantini Maria Cesaria,

Cuna Maria Antonia, De Blasi Lucia, De Matteis Daniela, De Matteis Franco, De

Pascalis Maria Liliana, De Pascalis Maria Teresa, De Vitis Giuseppe, Del Giudice

Sabrina, Donatio Anna Luisa, Forcignanò Maria Colomba, Fracasso Anna Maria,

Gervasi Fernando, Giannuzzi Teresa, Grillo Antonio, Guida Maria Teresa,

Ingrosso Francesca, Lodeserto Maria, Lorenzo Massimo, Marcuccio Luigia,

Margarito Pantaleo, Marzo Rocco Luigi, Masciullo Fabiola, Mastrolia Vincenzo,

Molendini Ottavio, Morbidelli Anna, Morello Gianfranco, Mulas Franca Maria,

Nicolau Stefano, Nobile Giovanni, Nuzzo Rita, Orlando Vincenzo, Pantaleo Vera

Maria, Pascalicchio Michele, Pellegrino Tommaso, Pesce Armando, Pirelli

Roberto, Podo Antonio, Renna Antonio Giovanni, Renna Corrado, Rizzo

Giovanni, Rizzo William, Rolè Raimonda, Rollo Adriana, Rollo Anna Rita,

Romano Antonio, Rosato Elio, Saponaro Carmelina, Serafino Anacilda, Simmini

Anna Maria, Spada Claudia, Spata Giancarlo, Stamer Carmela, Tamburetto

Franco, Tarantino Egidio Ugo, Trazza Angelo, Turdo Pietrina, Uleri Giovanna,

Vedruccio Fabio, Vergori Lorella, Goffredo MAurizia, Gemma Lucia, Donno

Fania, Gallo Silvia, Cicoira Maria Pia, Veccari Domenica, Anastasia Maria Lucia,

Antonazzo Addolorata, Antonucci Amalia, Armeno Martina, Arseni Angela,

Bergamo Ermelinda, Bottalico Silvana, Bruno Mariolina, Cafaro Luigi, Calabrese

Antonella, Capoti Rita, Cappello Giuseppa, Cappello Maria Rosaria, Caracciolo

Antonella, Castrignanò Maria Lucia, Chiriatti Claudia, Cisternino Giovanni,

Civino Giovanna, Colella Loredana, Colizzi Maria Rita, Contino Annamaria,

D’Andrea Donatella, D’Andrea Maria Nerina, De Gaetanis Gioacchino Roberto,

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De Giorgi Oronza, De Pascalis Lucia, Dell’Anna Paolo, Di Maria Carmela, Di

Muro Giovanni, Dongiovanni Giovanni Paolo, Esposito Anna, Faggiano Luigi,

Alessandrì Marta Maria Maddalena, Fattizzo Giovanna, Gaetani Salvatore, Garrisi

Daniela, Gerardi Sergio, Gainnotta Domenica, Gioia Maria, Giura Giovanni,

Giustizieri Edvige, Goffredo Rosaria, Grazioli Giovanni, Greco Antonio, Greco

Raffaele, Lamosa Anna Carmela, Legittimo Marilena Pazienza, Luchena Patrizia,

Magagnino Agnese, Mancarella Maria Domenica, Marra Silvana, Marchello

Francesco, Marcucci Michelina, Marinosci Vincenzo, Masciullo Carmela,

Mastrolia Maria Antonietta, Mazzeo Anna Rita, Mazzeo Concetta, Mazzeo

Vincenza, Mazzotta Patrizia, Megha Roberta, Melcarne Donato, Mele Maria

Rosaria, Milillo Giacoma, Monastero Giancarlo, Morgagni Andrea, Nesta Lucilla,

Padula Giulia, Pano Gregorio, Parlangeli Cosima Consiglia, Parlangeli Esterina,

Pastore Giovanni, Pastorelli Giovanna, Pedone Antonia, Pedone Antonio,

Petracca Antonio, Potera Valeria, Quaranta Anna, Quarta Elio, Rampino

Giuseppa, Renna Anna Maria, Ricchiuto Antonio, Ripa Nicola, Rizzo Oronzo,

Romano Angelo, Russo Antonio, Scillieri Giorgio, Siciliano Marcello, Sicuro

Antonio, Tafuro Maria Rosaria, Tanieli Marisa, Toma Luciana, Toma Miliana,

Troisi Vincenzo, Urso Anna Lucia, Veca Maria Rita, Vese Gabriele Salvatore,

Vetere Rossi Anna, Vicentelli Maria, Villani Leonardo, Martignetti Maria Gioia,

Villa Fernando, Sgravo Luisa, Cimmino Roberto, Scialla Simona Rita,

Montagnani Mariarosa, Ciolfi Emma, Mangione Paola, Cangemi Liliana, Corriero

Monica, Natale Luciana, Lodovichi Mara, De Martinis Ada, Spina Giuditta,

Pifferi Luigia, Palazzi Marinella, Natali Marisa, De Vito Wanda, Nizza Giuseppe,

Cecconami Fabrizio, Bertolucci Mara, Tizzi Silvio, Corbo Maria Rosaria, Galli

Clotilde, Baldi Rossella, Borri Stefania, Caiazzo Leonardo, Cencini Luciano,

Duchini Sergio, Forti Massimo, Fusi Alessandro, Gagnarli Patrizia, Giani Angela,

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Luinguanti Donella, Marascio Giuseppina, Marcocci Fiorella, Marzano Tullio,

Menchini Maria Teresa, Migliorucci Loriana, Oci Enrico, Palazzo Maria Rosa,

Ricci Mariella, Rinaldini Francesco, Romani Roberta, Santeanesi Anna Rita,

Turchi Mariangela, Basile Gerardo, Biondo Luigi, Costantino Vincenzo, Di

Domenico Domenico, Fiorentino Maria, Grimaldi Eliseo, Gasparro Anna,

Gasparro Luigi, Guarracino Maria, Lettieri Rocco, Marano Vito, Santucci

Giocondo, Spagnuolo Vincenzo, Napoli Maria Luisa, Giordano Regina, Girardi

Francesca, Laudonia Clara, Livrieri Michele, Sibilio Mario, Caroniti Ida, Sessa

Antonio, Guarino Cleonice, Abbate Maria Luisa, Baruffo Maria Grazia, Carli

Silvana, De Rosa Daniela, Di Vaio Lucia, Di Vincenzo Raffaele, Esposito

Rosanna, Ferrara Giustina, Finizio Camillo, Forgione Umberto, Fummo Olga,

Guida Mariano, Ippolito Maria, Labate Rosaria, Manfellotti Roberta, Marseglia

Daniela, Mirabile Anna, Montella Umberto, Paliotti Anna Maria, Postiglione

Anna, Priore Caterina, Ronga Emilia, Sammarco Concetta, Terlizzi Vincenzo

Paolo e Taglialatela Angelo, rappresentati e difesi dall’avvocato Pasquale Lattari

ed elettivamente domiciliati presso la sede del Sag-Sindacato Autonomo Giustizia

in Roma, Largo dei Lombardi n. 21

UIL Pubblica amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Elisabetta Rende, presso il cui studio in

Roma, via Panaro n. 11, è elettivamente domiciliata

CISL – Federazione Lavoratori Pubblici e dei servizi, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Cardi,

presso il cui studio in Roma, via Basento n. 37, è elettivamente domiciliata

SAG – Sindacato autonomo giustizia, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Lattari ed elettivamente

domiciliato Presso la propria sede in Roma, Largo dei Lombardi n. 21

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tutti gli altri soggetti, intimati a mezzo di pubblici proclami in attuazione

dell’ordinanza T.A.R. Lazio, sezione I, n. 1634 del 16 marzo 2004 e indicati

nominativamente nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana - Foglio delle inserzioni n. 105 del 6 maggio 2004

per ottenere, previa concessione di tutela cautelare

l’annullamento e/o la declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o invalidità dei

seguenti atti:

1) graduatoria definitiva per l’ammissione al percorso formativo del procedimento

selettivo interno per l’accesso a 477 posti della posizione economica C3, profilo

professionale “direttore di cancelleria” approvata il 28 febbraio 2002;

2) atto di approvazione della graduatoria definitiva adottato il 28 febbraio 2002

dal direttore generale della formazione e del personale del ministero della

giustizia;

3) graduatoria provvisoria per l’ammissione al percorso formativo del

procedimento selettivo interno per l’accesso a 477 posti della posizione

economica C3, profilo professionale “direttore di cancelleria” approvata il 29

novembre 2001;

4) atto di approvazione della graduatoria provvisoria adottato il 29 novembre

2001 dal capo dipartimento del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del

personale e dei servizi del ministero della giustizia;

5) avviso di selezione per l’accesso a 477 posti della posizione economica C3,

profilo professionale “direttore di cancelleria” del 5 febbraio 2001;

6) criteri generali disciplinanti la selezione all’interno delle aree contenuti negli

articoli 16, 17 e 18 del contratto integrativo di lavoro del ministero della giustizia

1998/2001, sottoscritto il 5 aprile 2000;

7) accordo ministero della giustizia/ org. sind. del 14 ottobre 2003;

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8) accordo ministero della giustizia/ org. sind. del 25 marzo 2002, recante

modifiche al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di “direttore di

cancelleria, pos. C3”;

9) circolare 11 novembre 2003 del direttore generale del personale e della

formazione, recante comunicazione dell’accordo sindacale del 14 ottobre 2003;

10) circolare 28 novembre 2003 del direttore generale del personale e della

formazione, recante comunicazione della prosecuzione della procedura;

nonché l’accertamento

del diritto dei ricorrenti a partecipare al concorso per l’accesso alla qualifica di

“direttore di cancelleria pos. C3” a mezzo di procedure selettive nel rispetto dei

principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 1 del 1999 e 904

del 2002.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e degli

intervenienti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla udienza pubblica del 14 luglio 2004 il Primo Referendario Davide

Soricelli; uditi altresì l’avvocato Polito per i ricorrenti, l’avvocato Aiello per il

ministero della giustizia e gli avvocati Rende, Lattari, Iossa e Rossano per gli altri

resistenti;

FATTO

1. I ricorrenti sono funzionari del ministero della giustizia; in particolare essi sono

stati assunti a seguito di pubblico concorso nella VIII qualifica funzionale –

profilo professionale di funzionario di cancelleria.

Entrato in vigore il primo contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto

comune del comparto dei ministeri (quadriennio 1998/2001), essi, in conseguenza

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del “superamento” del sistema di classificazione e inquadramento basato sulle

qualifiche funzionali, sono stati collocati nella cd. “area funzionale C”, posizione

economica C2 (ed infatti in base alla tabella B allegata al contratto gli

appartenenti alle ex q.f. VII, VIII e IX sono stati inseriti nell’area funzionale C

rispettivamente nelle tre posizioni economiche C1, C2 e C3 in cui tale area è stata

articolata).

2. E’ opportuno premettere sin d’ora che il contratto collettivo citato prevede che i

posti corrispondenti alla posizione economica C3 siano interamente riservati (a

differenza di quelli corrispondenti alle posizioni C1 e C2 per le quali è prevista la

possibilità di accesso dall’esterno, mediante selezione pubblica, oltre che per

passaggio interno) al personale interno in possesso della posizione C1, C1S (cioè

C1 super, costituente “sviluppo economico all’interno dell’area” ex articolo 17) e

C2; in particolare l’articolo 15 del contratto stabilisce che “il passaggio dei

dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area avverrà nei limiti dei

posti di cui ai contingenti previsti dal primo comma (cioè concertati

dall’amministrazione con le organizzazione sindacali), mediante percorsi di

qualificazione e aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei

quali sarà definita una graduatoria per la cui formulazione sarà considerato, in

ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. Sono

considerati altresì elementi utili l’esperienza professionale acquisita e il possesso

di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o

innovazione tecnologica”.

2.1. E’ altresì opportuno aggiungere che, in data 5 aprile 2000, è stato stipulato il

contratto collettivo integrativo per il ministero della giustizia che ha disciplinato,

agli articoli 16, 17 e 18, le modalità di svolgimento delle selezioni per i passaggi

dei dipendenti da una posizione economica all’altra all’interno delle aree.

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2.2. Successivamente in data 5 febbraio 2001 è stata bandita la selezione interna

per “l’attribuzione di 477 posti disponibili nella figura professionale del direttore

di cancelleria, area C, posizione economica C3”.

2.3. Per quanto qui interessa, il contratto integrativo e l’avviso di selezione hanno

previsto l’ammissione alla procedura di un numero di soggetti pari al numero dei

posti da attribuire incrementato del 20% (percentuale elevata al 100% in

attuazione di un successivo accordo sindacale del 14 ottobre 2003).

2.4. Più specificamente alla procedura possono essere ammessi i dipendenti

dell’amministrazione appartenenti all’area C; è richiesto come titolo di studio la

laurea; per i dipendenti privi di laurea (che costituisce il titolo di studio

ordinariamente richiesto per l’accesso alla posizione C3) ma in possesso del

diploma di scuola secondaria superiore è prescritta un’anzianità di servizio di otto

anni nella posizione economica C1 o di quattro anni nella posizione economica

C2.

2.5. L’ammissione al percorso formativo avviene sulla base di una graduatoria

unica nazionale. In particolare, i candidati in possesso dei requisiti di ammissione

sopra indicati sono graduati tenendo conto dell’anzianità di servizio e dei titoli di

studio posseduti (sono altresì previsti punteggi negativi in corrispondenza di

condanne riportate, ma questo profilo è ininfluente ai fini del ricorso in esame).

2.6. E’ opportuno precisare che: a) a parità di punteggio il bando di selezione

prevedeva la precedenza del candidato “inquadrato nella posizione economica

superiore” (qualora i candidati fossero in possesso delle medesima posizione

economica, era preferito quello con maggiore anzianità di servizio e, in caso di

ulteriore parità, quello con maggiore anzianità presso l’amministrazione

giudiziaria; infine in caso di identica anzianità presso l’amministrazione

giudiziaria era preferito il candidato più anziano di età); b) il medesimo bando di

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selezione consentiva agli interessati di presentare domanda di partecipazione “a

non più di due procedimenti di selezione”.

L’accordo sindacale del 14 ottobre 2003 sopra citato ha innovato su entrambi i

punti; esso ha infatti stabilito che: a) in ogni caso – e quindi anche in fase di

redazione delle graduatorie di ammissione – è attribuita prevalenza alla

posizione economica più elevata (art. 2); b) ogni interessato può partecipare ad

una sola procedura con la conseguenza che coloro che si siano avvalsi della

facoltà originariamente prevista di presentare domanda di partecipazione a più di

una procedura sono obbligati a sceglierne una sola (sono cioè tenuti ad un’opzione

di cui l’accordo ha anche disciplinato modalità e termini), mentre coloro che

abbiano proposto un’unica domanda possono chiedere di partecipare alla

procedura finalizzata all’inquadramento nella posizione economica

immediatamente superiore a quella posseduta (quest’ultima previsione si riferisce,

ad es., a chi, in possesso della posizione C1, non abbia fatto domanda per la

procedura per il passaggio alla posizione C2 ma solo a quella per il passaggio alla

posizione C3) (art. 3).

2.7. Il percorso formativo consiste “in un periodo di tirocinio teorico-pratico della

durata di 2 mesi ed in 5 moduli di 3 giornate d’aula”; al termine di esso è prevista

la presentazione e discussione di una relazione su uno o più argomenti oggetto del

percorso formativo. Con l’accordo del 25 marzo 2002 è stata peraltro concordata

una riduzione del tirocinio teorico-pratico prevedendosi 30 giorni di tirocinio e 2

moduli di 5 giornate.

3. Con il loro ricorso, in concreto, i ricorrenti lamentano che le modalità di

copertura dei posti disponibili di direttore di cancelleria così individuate dagli atti

citati sono illegittime.

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3.1. Essi anzitutto sostengono che è illegittima la previsione della copertura dei

posti attraverso lo strumento della selezione riservata esclusivamente a personale

interno; al riguardo la tesi dei ricorrenti – che richiamano la nota giurisprudenza

costituzionale in materia – è che dovrebbe farsi ricorso al pubblico concorso.

3.2. In via logicamente subordinata, i ricorrenti censurano altresì le modalità con

cui la selezione interna è stata articolata.

La tesi di fondo dei ricorrenti è che il regolamento delle selezione è

sostanzialmente preordinato ad una sorta di cooptazione verso l’alto del personale

avente maggiore anzianità di servizio (in larga misura neppure in possesso del

titolo di studio, cioè la laurea, ordinariamente prescritto per l’accesso alle

complesse e delicate funzioni di direttore di cancelleria).

Questo obiettivo è stato realizzato prevedendo: a) un contingente massimo di

dipendenti da ammettere al percorso formativo e da individuare sulla base di una

graduatoria – peraltro neppure prevista dal C.C.N.L., che prevede invece la sola

graduatoria da formare dopo l’espletamento del “percorso formativo” – che

privilegia chiaramente l’anzianità di servizio rispetto al titolo di studio; b)

l’articolazione del cd. percorso formativo con modalità tali da escludere ogni

possibilità di una seria verifica del livello di preparazione e di professionalità dei

partecipanti (che non sono neppure tenuti a sostenere una prova scritta).

In concreto la sopravvalutazione dell’anzianità, ad avviso dei ricorrenti, ha come

conseguenza che nei posti utili della graduatoria di ammissione si siano collocati

colleghi forniti di elevata anzianità di servizio (spesso funzionari C1 neppure

laureati); la ulteriore conseguenza è che i dipendenti che possono vantare una

bassa anzianità di servizio pur essendo in possesso della laurea (come i ricorrenti

che, in gran parte, sostengono di essere entrati in servizio nel 1996 a seguito di

pubblico concorso) sono “automaticamente tagliati fuori” dalla possibilità di

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essere ammessi al percorso formativo. In pratica i ricorrenti lamentano che il

regolamento concordato con le organizzazioni sindacali produrrà la conseguenza

di determinare uno scivolamento dalle posizioni C1 e C2 alla posizione C3 del

personale più anziano ma meno qualificato a danno dei funzionari inseriti in

posizione C2 in possesso di bassa anzianità di servizio ma maggiormente

qualificati in ragione del reclutamento a mezzo di concorso destinato a soggetti in

possesso della laurea.

3.3. Sottolineano al riguardo i ricorrenti che questi elementi di disequilibrio a

favore dei colleghi con maggiore anzianità di servizio e con qualifica più bassa

sono solo attenuati dall’accordo sindacale del 14 ottobre 2003; questo accordo

sindacale, stabilendo la regola della prevalenza anche in sede di formazione della

graduatoria preliminare della posizione economica superiore, indubbiamente

salvaguarda la situazione del personale in posizione C2 rispetto al personale di

qualifica inferiore. In questa medesima direzione “si muove” anche la previsione

dell’incremento dei dipendenti che possono essere ammessi al percorso formativo.

Nondimeno sostengono i ricorrenti che neppure queste modifiche (incremento a

954 dei dipendenti ammissibili al percorso e prevalenza della posizione di

provenienza anche in sede di formazione della graduatoria preliminare) sono tali

da consentire loro di essere ammessi alla procedura, essendo essi collocati nelle

ultime posizioni della graduatoria provvisoria (al riguardo è opportuno precisare

che tale graduatoria comprende quasi cinquemila candidati).

In sostanza i ricorrenti sostengono che è da escludere che essi possano utilmente

collocarsi nella graduatoria definitiva rideterminata per effetto delle opzioni e in

attuazione della regola della prevalenza della posizione di provenienza più alta.

4. Si è costituito in giudizio il ministero della giustizia che resiste al ricorso.

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5. Con ordinanza n. 1634 del 16 marzo 2004, il Tribunale ha accolto l’istanza di

tutela cautelare e sospeso la procedura selettiva, ha disposto l’integrazione del

contraddittorio nei confronti dei soggetti compresi nella graduatoria impugnata e

delle organizzazioni sindacali sottoscrittici degli accordi sindacali disciplinanti la

procedura e fissato la trattazione del merito del ricorso per l’udienza del 14 luglio.

5.1. I ricorrenti hanno eseguito l’incombente nei termini stabiliti.

5.2. Si sono costituiti in giudizio i signori Libera Piemontesi e altri

nominativamente indicati in epigrafe, i signori Cusani Anna Maria, Ferroni Anna

Maria, Puglielli Gabriele e Bonifacio Antonio, i signori Sole Antonio e Senatore

Assunta e, infine, i signori Migliaccio Felice e altri pure indicati nominativamente

in epigrafe. Si sono altresì costituiti la UIL Pubblica amministrazione, la CISL –

Federazione Lavoratori Pubblici e dei servizi e la SAG – Sindacato autonomo

giustizia.

5.3. Tutti resistono al ricorso di cui deducono l’inammissibilità e, in subordine,

l’infondatezza.

DIRITTO

1. Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dai

resistenti.

1.1. Questi anzitutto denunciano che il ricorso è palesemente tardivo, in quanto la

maggior parte degli atti impugnati sono precedenti di più di sessanta giorni

rispetto a quello di notifica dell’atto introduttivo. Eccepiscono altresì che il

giudice amministrativo difetta di giurisdizione in quanto la controversia in esame

non è riconducibile alla residuale giurisdizione sui concorsi “per l’assunzione dei

dipendenti della pubblica amministrazione” di cui all’articolo 63 del d.lgs. 30

marzo 2001, n. 165.

1.2. Le eccezioni sono infondate.

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1.3. Per quanto attiene ai profili inerenti alla tempestività del ricorso, il Collegio

ribadisce quanto già rilevato in sede cautelare in ordine alla sussistenza dei

presupposti per rimettere in termini i ricorrenti per errore scusabile dovuto alle

incertezze inerenti alla individuazione del giudice avente giurisdizione sulla

controversia.

1.3.1. Non può infatti dubitarsi della sussistenza di tali presupposti.

La definizione delle regole di riparto della giurisdizione tra il giudice ordinario e

il giudice amministrativo in ordine ai concorsi cd. interni è stata oggetto negli

ultimi anni di un intenso contenzioso e non può dirsi che in materia siano state

ancora raggiunte soluzioni oggetto di generale condivisione e tali da eliminare la

situazione di diffusa e oggettiva incertezza in ordine all’individuazione del

giudice avente giurisdizione.

Basti solo ricordare che le sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno

adottato in materia posizioni diverse; e lo stesso può dirsi sia dei giudici ordinari

di merito che dei giudici amministrativi.

Anche attualmente non può ritenersi che in materia esista un esteso consenso su

una soluzione.

1.3.2. Venendo al ricorso in esame, non può negarsi che – allorchè sono stati

adottati gli atti impugnati e, in particolare, il bando di selezione (che è l’atto che

concreta la lesione dell’interesse dei ricorrenti, dato che essi sostanzialmente

contestano la legittimità delle regole della selezione, sia sotto il profilo della

scelta, per così dire “a monte”, del concorso interno in luogo di quello pubblico

sia sotto il profilo della concreta disciplina del procedimento) – l’orientamento

giurisprudenziale prevalente fosse nel senso dell’appartenenza alla giurisdizione

dell’a.g.o. delle controversie relative a concorsi interni; lo conferma del resto la

circostanza – che i ricorrenti hanno puntualmente documentato – che numerosi

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giudici ordinari hanno adottato provvedimenti proprio sulla procedura selettiva in

esame.

Non può quindi negarsi che sussistesse una situazione di oggettiva incertezza in

ordine all’individuazione del giudice fornito di giurisdizione, che ha indotto i

ricorrenti in un errato giudizio circa esistenza ed attualità dell’onere

dell’impugnazione in sede giurisdizionale amministrativa; tanto integra i

presupposti per la rimessione in termini dei ricorrenti per errore scusabile

(Consiglio Stato, sez. V, 23 giugno 2003, n. 3714, Consiglio Stato, sez. VI, 20

giugno 2003, n. 3689, Consiglio Stato, sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5315).

1.4. Si può ora esaminare la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione

del giudice amministrativo sulla controversia.

1.5. Ritiene il Collegio che la controversia in esame sia riconducibile al

contenzioso in materia di concorsi che, secondo la disposizione già citata

dell’articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rientra nella giurisdizione di

legittimità del giudice amministrativo anche a seguito della cd.

contrattualizzazione del rapporto di impiego alla dipendenza di amministrazioni

pubbliche.

Di conseguenza l’eccezione di inammissibilità dev’essere respinta, per le

considerazioni che seguono.

1.6. Sul punto si osserva che l’articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (in cui

sono confluite le disposizioni dell’articolo 69 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e

successive modifiche e integrazioni) – nel devolvere all’a.g.o. la giurisdizione

sulle controversie relative ai rapporti di lavoro contrattualizzati, ivi comprese

quelle “concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli

incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le

indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano

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in questione atti amministrativi presupposti” – ha tuttavia disposto al quarto

comma che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le

controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti

delle pubbliche amministrazioni”.

1.7. Sul significato di questa riserva, come già accennato, si sono subito registrate

prese di posizione diversificate. Come è intuibile, si è subito posto il problema

dell’individuazione del giudice competente in materia di concorsi o selezioni

interne, cioè riservate al personale già in servizio alle dipendenze

dell’amministrazione.

1.8. In sintesi, può ricordarsi che dopo iniziali incertezze la prevalente

giurisprudenza, sia civile che amministrativa, si è orientata nel senso che le

“procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni” dovessero individuarsi esclusivamente nei pubblici concorsi

preordinati alla (prima) instaurazione del rapporto di impiego con la p.a.; per i

concorsi interni si riteneva invece che sussistesse la giurisdizione dell’a.g.o. in

quanto tali procedure, riferendosi a soggetti che rivestono già lo status di

dipendenti della p.a., venivano configurate come una vicenda modificativa di un

rapporto già in atto, che non subisce alcuna interruzione, in cui non viene in

rilievo l’esercizio di pubbliche potestà ma l’esercizio di poteri di gestione del

rapporto di lavoro, espressione dell’autonomia organizzativa del datore di lavoro.

Questo orientamento – peraltro non incontroverso in quanto sia in ambito civile

sia in ambito amministrativo non mancavano posizioni difformi – implicava che

restassero devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie inerenti a

concorsi pubblici, cioè destinati a soggetti esterni (rectius soggetti non già

dipendenti dell’amministrazione che bandisce il concorso), o misti, cioè destinati

a esterni ma con riserve a favore di candidati “interni”; venivano invece attratti

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nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le

controversie sui concorsi interamente riservati a interni, indipendentemente dal

fatto che implicassero o meno il passaggio da un’area o fascia funzionale all’altra.

A questa posizione hanno inizialmente aderito le Sezioni Unite della Corte di

Cassazione (Cass., sez. un. civ., 27 febbraio 2002 n. 2954, Cass., sez. un. civ., 11

dicembre 2001, n. 15638, Cass., sez. un. civ., 22 marzo 2001 n. 128).

1.9. Come è noto, successivamente le Sezioni Unite della Cassazione hanno

tuttavia modificato il proprio orientamento: con la sentenza 15 ottobre 2003, n.

15403 hanno infatti affermato il principio secondo cui “il comma 4 dell’articolo

63 del d.lg. n. 165 del 2001, nel riservare alla giurisdizione del giudice

amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per

l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fa riferimento non

solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta,

del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso

del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, posto che tale

accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque

denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso, al quale, di

norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni”.

La Cassazione è stata indotta a questo revirement dalla rilettura della

giurisprudenza della Corte Costituzionale e dal principio da questa più volte

affermato secondo cui il passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro

di un sistema come quello in vigore che non prevede carriere o le prevede entro

ristretti limiti, deve essere attuato mediante una forma di reclutamento che

permetta un selettivo accertamento delle attitudini e, quindi, mediante pubblico

concorso, che non può di regola essere riservato esclusivamente ai dipendenti

interni.

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“Dovendo essere considerato come un imprenscindibile presupposto … il

principio secondo cui, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche

amministrazioni, l’accesso del personale dipendente ad un’area o fascia

funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione,

comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso, al

quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati

esterni” (così letteralmente la sentenza sopra citata), le Sezioni Unite della

Cassazione sono quindi giunte alla conclusione che il quarto comma dell'articolo

63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 fa riferimento non solo alle procedure

concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di

lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale

già assunto ad una fascia o area superiore, dovendosi il termine assunzione

correlare alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso

iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che l’accesso nell’area

superiore di personale interno od esterno implica, esso stesso, un ampliamento

della pianta organica.

1.10. Questa impostazione è stata quindi ribadita dalla ordinanza 10 dicembre

2003, n. 18886, cui ha fatto seguito la ordinanza 3 febbraio 2004, n. 1989, e poi in

una recentissima nuova ordinanza con cui le Sezioni unite hanno anche fornito un

quadro riassuntivo delle regole di ripartizione della giurisdizione in materia di

concorsi prospettando quattro distinte ipotesi: a) giurisdizione del g.a. sulle

controversie relative a concorsi per soli “esterni”; b) giurisdizione del g.a. sulle

controversie relative a concorsi “misti” (cioè a concorsi cui sono ammessi anche

candidati esterni all’amministrazione risultando in tal caso irrilevante che il

vincitore interno passi ad altra area funzionale); c) giurisdizione del giudice

amministrativo sulle controversie relative a concorsi interni implicanti passaggio

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ad un’area funzionale diversa (rimanendo al giudice del merito il compito di

verificare se sia o meno legittima la riserva agli interni dei posti); d) residuale

giurisdizione dell’a.g.o. sulle controversie relative a concorsi riservati a interni

comportanti passaggio da una qualifica ad un’altra ma nell’ambito della medesima

fascia funzionale (Cass., Sez. un. civ. 26 maggio 2004, n. 10183).

1.10.1. Alla luce di quanto precede, e nel presupposto che il Collegio intende

adeguarsi a quanto statuito dal supremo organo regolatore della giurisdizione,

deve a questo punto stabilirsi se la controversia in esame debba ricondursi alla

ipotesi c) o alla ipotesi d) sopra descritte.

1.10.2. Se si seguisse una impostazione formalista si dovrebbe concludere –

aderendo alle conclusioni dei resistenti – nel senso che la procedura per cui è

causa rientri nella ipotesi sub d): nella fattispecie infatti viene in rilievo una

procedura comportante passaggio di dipendenti dell’amministrazione dalle

posizioni C1 o C2 alla posizione C3 dell’area funzionale C, così come definita dal

C.C.N.L. del comparto ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001; si

avrebbe cioè un passaggio non ad una fascia o area funzionale superiore ma un

passaggio all’interno delle medesima fascia o area funzionale.

1.10.3. E’ però opinione del Collegio che la Cassazione – nel parlare di area o

fascia funzionale – non intendesse compiere una sorta di rinvio alle classificazioni

del personale attualmente previste dai contratti collettivi ma piuttosto volesse

riferirsi, coerentemente alle premesse delle conclusioni da essa raggiunte, alla

qualifica, da intendersi come livello funzionale di inquadramento connotato da un

complesso determinato di mansioni cui corrisponde un complesso altrettanto

determinato di responsabilità.

1.10.4. In questa prospettiva non appare persuasivo il rilievo che la procedura per

cui è causa attiene al passaggio – nell’ambito della area funzionale C – di

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personale dalle posizioni economiche C1 e C2 alla posizione economica C3 e,

quindi, si riferisce (o, meglio, sembra riferirsi) a una procedura implicante una

mera progressione economica nell’ambito di una medesima area o fascia

funzionale.

In realtà, il sistema di classificazione del personale del C.C.N.L. del comparto

ministeri – nell’istituire l’area funzionale C e facendo confluire nelle “posizioni

economiche” C1, C2 e C3 il personale direttivo già inquadrato nelle ex qualifiche

funzionali VII, VIII e IX – ha solo apparentemente superato (o meglio non ha

ancora superato) il precedente sistema di articolazione di tale personale in

qualifiche (cui corrispondono distinte mansioni e distinte responsabilità)

sostituendolo con un più flessibile meccanismo di classificazione imperniato su

un’unica qualifica (o area funzionale), caratterizzata da mansioni e responsabilità

omogenee, al cui interno il personale è distinto solo in base alla posizione

economica.

Basta la semplice lettura dell’allegato A al contratto per rendersi conto che alle

“posizioni economiche” C1, C2 e C3 corrispondono mansioni distinte e di

complessità via via crescente e responsabilità parimenti diverse e crescenti. Non si

tratta quindi di semplici posizioni economiche ma di vere e proprie (distinte) aree

o fasce funzionali, nel senso in cui tali espressioni sono impiegate nella citata

giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione; in sostanza le

posizioni economiche C1, C2 e C3 non sono (ancora) qualcosa di

qualitativamente diverso dalle vecchie VII, VIII e IX qualifica funzionale.

In questo quadro deve dunque ritenersi che la procedura selettiva preordinata al

passaggio da una “posizione economica” ad altra, sia pur nell’ambito della “area

funzionale C”, non costituisca una semplice progressione economica all’interno di

un’area o fascia funzionale (cioè una selezione comportante una progressione di

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tipo “orizzontale”, immutata rimanendo la qualifica) implicando al contrario quel

passaggio da una area o fascia funzionale ad altra che, secondo la giurisprudenza

della Cassazione, radica la giurisdizione del giudice amministrativo; si tratta

dunque di una selezione che comporta un passaggio di qualifica, cioè una

progressione di tipo verticale, come del resto conferma incontestabilmente la

circostanza che la procedura è preordinata alla copertura di posti vacanti: in altri

termini si è in presenza di una selezione che determina una “nuova assunzione”

nel senso indicato dalla citata giurisprudenza della Corte Costituzionale e della

Cassazione.

1.10.5. Potrebbe sostenersi che l’interpretazione proposta implichi una sostanziale

esclusione della giurisdizione del giudice ordinario nella materia in esame.

Deve però osservarsi in contrario che: a) non è da escludere che i successivi

sviluppi della contrattazione collettiva introducano classificazioni del personale

idonee a operare una reale riduzione, mediante il loro accorpamento, delle

qualifiche esistenti, così determinando un allargamento dell’area delle selezioni

implicanti progressioni economiche nell’ambito di una medesima area o fascia

funzionale; b) già attualmente esiste uno spazio per selezioni interne non

implicanti passaggio da un’area o fascia funzionale ad altra (nel senso

specificato), dato che l’articolo 17 del C.C.N.L. in esame ha introdotto le

posizioni denominate “super” che realizzano un reale sviluppo economico

nell’ambito della posizione A1, B3, C1 e C3.

1.10.6. Deve infine osservarsi che, ove il riferimento all’area o fascia funzionale

della giurisprudenza della Cassazione si intendesse come rinvio alle

classificazioni degli odierni contratti collettivi, la conseguenza sarebbe quella di

sottoporre alla cognizione di giudici diversi procedure selettive prive di qualitativa

differenziazione; per esemplificare le controversie su procedure selettive per

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l’accesso alla posizione C3 sarebbero sempre di competenza del giudice ordinario

(dato che il C.C.N.L. esclude che tale “posizione economica” possa essere

attribuita mediante selezione pubblica, stabilendo al contrario che essa sia

attribuita mediante selezioni interne riservate al personale appartenente alla

medesima area, cioè in possesso delle posizioni C1, C1S e C2); quelle per

l’accesso alla posizione C2 sarebbero invece di competenza del giudice

amministrativo o ordinario secondo che si tratti di selezione pubblica o riservata al

personale interno in possesso della posizione C1 o C1S (ed infatti il contratto

prevede che il reclutamento del personale C2 avvenga o mediante concorso

pubblico o mediante selezione interna riservata al personale in posizione C1 o C1

S); quelle per l’accesso alla posizione C1 sarebbero invece sempre di competenza

del giudice amministrativo sia nel caso di concorso pubblico sia nel caso di

selezione riservata ai dipendenti in possesso della posizione B1, B2, B3 o B3S (ed

infatti anche per l’accesso alla posizione C1 il contratto prevede in alternativa il

pubblico concorso o la selezione interna riservata al personale proveniente

dall’area funzionale B).

Un tale sistema risulterebbe poco razionale; esso, per fare un esempio inerente alla

controversia in esame, implicherebbe, in difetto di una plausibile giustificazione

sul piano logico e giuridico, l’attribuzione a giudici diversi della cognizione delle

controversie sulle selezioni riservate a collaboratori e funzionari di cancelleria

(cioè ai dipendenti ora inquadrati come C1 e C2) per il conferimento della

posizione di direttore di cancelleria (cioè della odierna posizione C3) e delle

controversie relative alle selezioni riservate ad operatori e assistenti giudiziari

(cioè ai dipendenti ora in possesso delle posizioni B1, B2 e B3) per il

conferimento della posizione di collaboratore di cancelleria (cioè della posizione

C1). Tra l’altro, sempre per restare all’esempio fatto, deve aggiungersi che, nel

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primo caso, si verifica sempre e comunque un mutamento di “figura

professionale” (il direttore di cancelleria C3 costituisce figura professionale

distinta da quella dei cancellieri, cioè dei collaboratori C1 e funzionari di

cancelleria C2), mentre nel secondo caso (in cui comunque si verifica un

passaggio di area funzionale), non necessariamente si verifica un mutamento di

figura professionale dato che anche l’assistente giudiziario B3 appartiene alla

figura professionale del cancelliere, cosicchè il vincitore della selezione già in

possesso di quest’ultima posizione economica, transitando in posizione C1,

cambia area funzionale ma non anche figura professionale.

2. La conclusione è che la giurisdizione sulle controversie inerenti a “concorsi

interni” si ripartisce tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario secondo

che la procedura selettiva sia preordinata a passaggi di area o fascia funzionale –

da intendersi nel senso di passaggio da una qualifica inferiore a una qualifica

superiore (cd. progressioni verticali) – ovvero a una semplice progressione

economica nell’ambito della medesima area o fascia (cd. progressione

orizzontale).

3. I resistenti eccepiscono altresì che il ricorso è inammissibile per carenza di

legittimazione attiva e/o interesse a ricorrere.

In concreto l’amministrazione evidenzia nella memoria depositata il 3 luglio 2004

che ben “126 su 212 ricorrenti sono inseriti nella graduatoria di ammissione al

percorso formativo, anche se alcuni con riserva” (il 23 giugno è stata depositata

anche documentazione attestante la circostanza); di conseguenza si afferma da un

lato che gli ammessi non hanno interesse al ricorso e, dall’altro, che i non

ammessi avrebbero dovuto fornire prova del loro personale interesse, cioè prova

di “poter vincere il concorso de quo” ove esso fosse legittimamente espletato.

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3.1. A questo riguardo è opportuno sottolineare che l’amministrazione sembra far

riferimento alla graduatoria rideterminata – evidentemente prima della

concessione della tutela cautelare da parte del Tribunale - per effetto dell’accordo

sindacale del 14 ottobre 2003 (ciò sembra dedursi dalla circostanza che sono

indicati come ammessi al percorso formativo candidati collocati oltre il 572°

posto, benchè in concreto la graduatoria non sia stata depositata).

3.2. L’eccezione è infondata.

Deve anzitutto premettersi che il reale oggetto dell’impugnazione proposta è

costituito dal bando di selezione; con il ricorso proposto i ricorrenti, come

accennato, contestano sia le modalità scelte dall’amministrazione per la copertura

dei posti di direttore di cancelleria (selezione interamente riservata al personale in

servizio) sia le regole della selezione interna, in quanto ritenute inidonee sia a

garantire parità di trattamento tra i partecipanti alla procedura sia un oggettivo e

trasparente accertamento del loro livello di conoscenze e professionalità.

In altri termini l’interesse fatto valere dai ricorrenti è un interesse di tipo

strumentale rivolto ad ottenere che, in sede di rinnovazione della procedura, i

posti di direttore di cancelleria di cui al bando in questione siano coperti con

modalità diverse (conformi alla Costituzione, ai principi fondamentali

dell’ordinamento e alla legge).

3.3. In questa prospettiva può osservarsi, con riferimento alla posizione dei

ricorrenti che sarebbero stati ammessi al percorso formativo e che pertanto hanno

la possibilità di risultare vincitori della selezione e di conseguire per tale via la

qualifica di direttore di cancelleria, che per gli stessi più che un “problema” di

carenza d’interesse potrebbe ipotizzarsi una sopravvenuta carenza d’interesse al

ricorso (dato che al tempo della proposizione del gravame la graduatoria definitiva

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non risultava ancora essere stata rideterminata secondo le previsioni dell’accordo

sindacale dell’ottobre 2003).

3.3.1. Ritiene però il Collegio che ciò debba escludersi.

Sul punto deve premettersi che la giurisprudenza ha chiarito che l’improcedibilità

del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse – al fine di evitare una

sostanziale elusione del dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della

domanda - può essere dichiarata solo allorchè sussista una situazione in fatto o in

diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del

ricorso e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa

conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale,

per il ricorrente (Consiglio di Stato, 21 agosto 2003, n. 4699).

3.3.2. Nella fattispecie non sembra possa ritenersi con assoluta certezza che una

tal situazione si sia verificata.

Anche a prescindere dai rilievi del difensore dei ricorrenti che alla pubblica

udienza ha insistito nell’affermare che la quasi totalità dei suoi assistiti ammessi al

percorso formativo è in posizione talmente “alta” da potersi escludere che all’esito

della procedura possano risultare vincitori (nel senso che anche ottenendo il

massimo punteggio possibile essi comunque non riuscirebbero a collocarsi in

posizione utile nella graduatoria finale), deve rilevarsi che i ricorrenti dichiarano

di agire a tutela di “un interesse morale e professionale all’effettuazione di una

seria selezione che ne valorizzi le capacità e le attitudini” (così letteralmente la

memoria depositata il 3 luglio 2004); di tale interesse – che, avendo connotati di

oggettiva consistenza e apparendo serio e non pretestuoso o emulativo, non

sembra possa essere disconosciuto dal giudice – sono effettivamente arbitri i

titolari.

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3.3.3. Deve comunque aggiungersi, con specifico riguardo a quei ricorrenti che

hanno collocazioni in graduatoria tali da far ritenere probabile che possano

risultare vincitori della procedura (si pensi al ricorrente Urbani che è collocato in

205° posizione), che questi conservano un interesse strumentale alla rinnovazione

della procedura secundum legem: essi avrebbero infatti comunque la possibilità in

sede di rinnovazione non solo di risultare vincitori (possibilità che come

accennato già hanno) ma eventualmente di ottenere – in un contesto di maggiore

“competitività” - collocazioni nella graduatoria finale migliori di quelle che loro

assicura l’attuale regolamentazione della selezione (e ciò effettivamente potrebbe

avvantaggiarli nei futuri sviluppi della vita professionale). Certamente per tali

ricorrenti ciò implica l’assoggettamento all’alea insita nella partecipazione alla

nuova selezione ma si tratta di una loro consapevole e responsabile scelta che non

può il giudice amministrativo sindacare, tenuto anche conto che alla pubblica

udienza il difensore dei ricorrenti, sollecitato su questa specifica questione, ha

confermato che tutti i suoi assistiti conservano interesse alla definizione nel

merito del ricorso.

3.3.4. Nessun dubbio può invece sussistere circa l’interesse ad agire di quei

ricorrenti che non risultano ammessi al percorso formativo. Essi hanno un

incontestabile interesse all’annullamento della procedura in esame e alla sua

rinnovazione secondo regole che consentano loro di parteciparvi.

Al riguardo deve solo aggiungersi che il Collegio non condivide il rilievo dei

resistenti secondo cui tali ricorrenti dovrebbero, al fine di dare concreta prova del

loro interesse ad agire, dimostrare di “poter vincere il concorso de quo” ove esso

fosse legittimamente espletato. L’interesse dei ricorrenti infatti si radica proprio

sulla circostanza che l’impugnata regolamentazione della selezione li esclude

dalla possibilità di partecipare; nello stesso tempo – ove i posti in contestazione

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fossero coperti con le modalità auspicate dai ricorrenti – avrebbe luogo una

selezione sulla base di principi e regole diverse, dai risultati imprevedibili, nel

senso che di essa non è possibile individuare a priori i vincitori. Al fine di poter

riconoscere in capo ai ricorrenti l’interesse e la legittimazione ad agire appare

quindi sufficiente la circostanza che essi siano in possesso dei titoli occorrenti a

partecipare a tale nuova selezione e abbiano quindi astrattamente la possibilità di

risultarne vincitori.

4. Si può quindi passare all’esame del merito del ricorso, che è fondato e deve

pertanto essere accolto nei limiti che saranno precisati in prosieguo.

5. Deve anzitutto rilevarsi che il contestato regolamento della selezione, così come

delineato dal bando impugnato, costituisce attuazione della disciplina contenuta

nel contratto collettivo nazionale del comparto ministeri relativo al quadriennio

1998/2002, nel successivo contratto integrativo relativo al ministero della giustizia

del 2000 e negli ulteriori accordi sindacali del 25 marzo 2002 e del 14 ottobre

2003. Ed infatti i resistenti evidenziano come il bando di selezione costituisca da

parte dell’amministrazione adempimento degli obblighi assunti con tali contratti,

vincolanti per le parti stipulanti e per i lavoratori interessati.

5.1. A loro volta i ricorrenti chiedono che il Tribunale annulli ovvero dichiari la

nullità e/o illegittimità e/o invalidità dei contratti collettivi disciplinanti la

selezione.

5.2. E’ opportuno precisare al riguardo che i ricorrenti non impugnano il contratto

collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri relativo al quadriennio

1998/2002 (anche alla pubblica udienza il legale dei ricorrenti ha confermato la

circostanza); sul punto i resistenti eccepiscono che tale omessa impugnazione

renderebbe inammissibile il ricorso in quanto i successivi contratti collettivi

impugnati e gli atti della selezione parimenti impugnati costituirebbero atti

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esecutivi di quanto prescritto dal C.C.N.L. (è infatti quest’ultimo che riserva

interamente al personale interno i posti corrispondenti alla posizione economica

C3 stabilendo che essi siano coperti “mediante percorsi di qualificazione ed

aggiornamento professionale con esame finale”).

In ogni caso i resistenti eccepiscono che la cognizione dei contratti collettivi di

lavoro è riservata al giudice ordinario cosicchè in materia il giudice

amministrativo difetta di giurisdizione.

5.2.1. Il Collegio in parte condivide i rilievi dei resistenti.

Deve anzitutto osservarsi che la residuale giurisdizione sui concorsi prevista dal

più volte citato articolo 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 si identifica con la generale

giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. Di conseguenza i relativi

giudizi hanno come oggetto l’impugnazione di atti e provvedimenti

amministrativi nei limiti dei vizi denunciati dal ricorrente; deve così escludersi

che nelle controversie in questione sia consentita l’impugnazione di atti di natura

negoziale, quali i contratti collettivi di lavoro disciplinanti il rapporto di servizio

dei dipendenti pubblici “contrattualizzati”, in funzione di un loro annullamento

ovvero di una declaratoria di nullità: la verifica in via principale della validità dei

contratti collettivi compete infatti al giudice ordinario, unico titolare del potere di

accertare con efficacia di giudicato e quindi erga omnes l’invalidità di tali atti

traendone le relative conseguenze con pronunce di annullamento o dichiarative di

nullità. Del resto lo stesso d.lgs. n. 165 all’articolo 64 delinea uno speciale

procedimento in materia prevedendo la competenza del giudice ordinario.

5.2.2. Quanto precede non esclude però la possibilità nell’odierno giudizio di

un sindacato sulla validità delle disposizioni dei descritti contratti collettivi

disciplinanti i passaggi di posizione del personale.

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La questione della validità- invalidità di tali disposizioni costituisce rispetto alla

questione principale oggetto del giudizio – vale a dire quella della legittimità degli

atti amministrativi disciplinanti la selezione e, in particolare, del bando di

selezione – un antecedente logico della decisione e, in particolare, una questione

pregiudiziale.

Se infatti le procedure di passaggio di qualifica del personale dipendente

contrattualizzato costituissero legittimo oggetto di disciplina da parte

dell’autonomia collettiva e se le disposizioni inerenti a tale oggetto contenute

nei contratti collettivi in esame fossero valide, gli atti amministrativi

disciplinanti la selezione e in primo luogo il relativo bando – la verifica della

cui legittimità costituisce, lo si ripete, la questione principale all’esame del

Collegio – costituirebbero nulla più che un atto dovuto da parte del

ministero, nel senso che quest’ultimo si sarebbe limitato a dare attuazione a

una valida disciplina di origine negoziale, cosicchè dovrebbero escludersi le

illegittimità denunciate dai ricorrenti. In effetti nella fattispecie in esame i

contratti collettivi hanno un contenuto assimilabile a quello di regolamenti e

costituiscono l’atto presupposto del bando di selezione.

Se la questione della validità dei contratti collettivi disciplinanti la selezione

costituisce – rispetto alla questione principale all’esame – una questione

pregiudiziale, cioè un antecedente logico della decisione, essa può e deve essere

fatta oggetto di cognizione incidentale in applicazione del principio – valevole

anche nel processo amministrativo – secondo cui il giudice ha il potere di decidere

incidenter tantum le questioni pregiudiziali la cui risoluzione sia necessaria ai fini

della definizione della questione principale portata al suo esame (articolo 8 della

legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

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In questo quadro irrilevante è la circostanza che i ricorrenti non abbiano

impugnato il C.C.N.L. del comparto ministeri relativo al quadriennio

1998/2001.

5.2.3. L’opinione del Collegio è che le disposizioni dei contratti collettivi

disciplinanti la selezione siano nulle e che, conseguentemente, il bando che ad

esse ha dato attuazione indicendo la selezione sia illegittimo.

5.2.4. Deve anzitutto rilevarsi come i contratti collettivi in questione pretendano di

regolamentare una materia – quella dei procedimenti di selezione per l'accesso al

lavoro e di avviamento al lavoro - che l’articolo 2, comma1, lett. c) n. 4) della

legge 23 ottobre 1992, n. 421 riserva alla legge, ovvero, sulla base della legge o

nell'ambito dei princìpi dalla stessa posti, ad atti normativi o amministrativi:

riserva che, con specifico riferimento ad una delle questioni poste dal ricorso, è

anche giustificata dalla circostanza che le deroghe alla regola costituzionale

dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico possono essere

introdotte soltanto dalla legge.

Per concludere riguardo al profilo in esame, sussiste quindi un primo vizio di

nullità relativo all’oggetto; essendo le materie in esame sottratte

all’autonomia collettiva e non potendo pertanto formare oggetto di

regolamentazione ad opera dei contratti collettivi, questi sono viziati da

nullità per “impossibilità giuridica dell’oggetto” ai sensi degli articoli 1346 e

1418 c.c..

5.2.5. Sotto il profilo sostanziale il Collegio – riconfermando sul punto le pur

sommarie valutazioni compiute in sede cautelare – ritiene che la disciplina della

selezione interna in contestazione, così come delineata dai contratti collettivi

sopra indicati e come dedotto dai ricorrenti, violi in modo palese i principi

che la Corte Costituzionale ha più volte enunciato in materia di reclutamento

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dei pubblici dipendenti (Corte costituzionale, 24 luglio 2003, n. 274, 4

dicembre 2002, n. 517, 23 luglio 2002, n. 373, 29 maggio 2002, n. 218, 16

maggio 2002, n. 194, 4 gennaio 1999, n. 1, 30 ottobre 1997 n. 320, 27 aprile

1995 n. 134, 29 dicembre 1995 n. 528 20 luglio 1994 n. 314, 27 dicembre 1991

n. 487 e 4 aprile 1990 n. 161).

In particolare la Corte ha più volte affermato che: 1) l’accesso ad una fascia

funzionale superiore non può essere ordinariamente sottratto alla regola del

pubblico concorso, costituendo comunque un nuovo accesso ad una nuova

posizione lavorativa e, quindi, una forma di reclutamento; 2) la previsione di

un concorso interno riservato ai dipendenti per una percentuale di posti

disponibili particolarmente elevata ed incongrua, in quanto stabilita in

mancanza di giustificazioni valide per una migliore garanzia del buon

andamento (da specificare puntualmente), è irragionevole e contrasta con gli

articoli 3, 51 e 97 Cost.; 3) contrasta con il principio del buon andamento

(articolo 97 Cost.) una procedura selettiva in realtà finalizzata ad un generale

ed indiscriminato scivolamento verso l’alto di tutto il personale; 4) una

valorizzazione ingiustificata dell’anzianità di servizio è irragionevole ed

irrazionale; 5) la deroga al titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno

viola i principi di eguaglianza e di buon andamento; 6) è illegittimo l’accesso

al posto messo a concorso anche da qualifiche non immediatamente inferiori;

7) i criteri di accertamento della formazione professionale richiesta per la

qualifica messa a concorso non possono essere talmente generici da

impedirne ogni verifica.

5.2.6. Tali principi – ricollegandosi e costituendo diretta applicazione della norma

costituzionale che sancisce l’accesso al pubblico impiego mediante concorso

pubblico, salvo le eccezioni stabilite dalla legge (che ben può essere intesa come

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norma imperativa per il suo contenuto immediatamente precettivo), e della norma

costituzionale che stabilisce i principi di imparzialità e buon andamento – si

atteggiano a veri e propri principi di ordine pubblico che, oltre a fungere da

parametro di costituzionalità delle leggi, costituiscono anche parametro per la

verifica della validità dei contratti collettivi, che sono comunque assoggettati al

limite del rispetto delle norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon

costume secondo quanto dispone l’articolo 1418 c.c..

Da questo punto di vista deve escludersi che ciò che non sarebbe consentito

alla legge – cioè la deroga ai principi costituzionali degli articoli 97 e 98 C. –

possa essere consentito al contratto collettivo. Deve in particolare negarsi che

questo possa essere uno degli effetti (o, peggio, uno degli scopi) della cd.

contrattualizzazione del rapporto di impiego alle dipendenze di

amministrazioni pubbliche; se così fosse, non sarebbero infondati i dubbi di

costituzionalità avanzati dai ricorrenti nei confronti delle disposizioni

legislative che la contrattualizzazione hanno previsto e attuato (cioè la legge

421 del 1992 e il d.lgs. n. 165 del 2001).

5.2.7. Al contrario il Collegio ritiene che i limiti costituzionali si impongano a

qualsiasi fonte regolativa della materia in questione; di conseguenza, se la

disciplina sospetta di incostituzionalità è contenuta in una legge, della questione

dev’essere investita la Corte Costituzionale; se essa è invece contenuta in un

regolamento, quest’ultimo formerà oggetto di sindacato da parte del giudice

amministrativo ai fini del suo annullamento o della sua disapplicazione; se

infine la disciplina sospetta d’incostituzionalità è contenuta, come avviene

nella fattispecie in esame, in un contratto collettivo e i suoi contenuti siano

stati trasfusi in un provvedimento amministrativo oggetto di impugnazione, il

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giudice amministrativo dovrà verificare incidenter tantum la validità del

contratto collettivo.

5.3 Nella fattispecie i principi costituzionali sopra sintetizzati sono stati

violati.

5.3.1. Anzitutto è stata prevista la copertura di tutti i posti di direttore di

cancelleria mediante il ricorso al concorso interno. In pratica quella che l’articolo

97 C. configura come eccezione – tra l’altro implicante, come più volte accennato,

una previsione legislativa - è stata trasformata nella regola senza che tale

circostanza abbia la minima giustificazione.

5.3.2. Nello stesso tempo il regolamento della selezione interna appare

abbastanza palesemente preordinato a favorire il personale fornito di

maggiore anzianità di servizio, pur in mancanza del titolo di studio

prescritto, a danno del personale più giovane.

In questo quadro si colloca per es. la previsione dell’attribuzione di punti 0,125

per ogni anno di servizio presso l’amministrazione giudiziaria dall’assunzione

fino al quinto anno compreso, a fronte dell’attribuzione di un punto per ogni anno

dal sesto al quindicesimo e di 0,5 punti per ogni anno di servizio successivo al

quindicesimo; se a ciò si aggiunge che per i lavoratori in possesso della posizione

C2 questi punteggi sono raddoppiati e che alla laurea è attribuito un punteggio di

10 a fronte del punteggio di 7 attribuito al diploma di scuola superiore, appare

evidente la fondatezza dei rilievi dei ricorrenti. Per esemplificare un dipendente

laureato in posizione C2 con cinque anni di servizio si vede riconosciuto un

punteggio complessivo di 11,250 (1,250 punti per l’anzianità e 10 per la laurea),

mentre un collega C2 non laureato con dieci anni di anzianità si vede invece

riconosciuto un punteggio di 18,250 (11,250 per l’anzianità e 7 per il titolo di

studio).

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In pratica, per effetto della previsione di una graduatoria preliminare per

l’ammissione al percorso formativo imperniata su anzianità di servizio e

titolo di studio posseduto e della evidente supervalutazione delle anzianità di

servizio medie e alte rispetto alle anzianità di servizio basse, anche se

accompagnate dal possesso della laurea, il meccanismo descritto produce la

tendenziale conseguenza di garantire l’accesso al percorso formativo al

personale con maggiore anzianità di servizio.

Sul punto deve solo aggiungersi che il regolamento iniziale della procedura,

prevedendo la prevalenza della posizione di provenienza più alta solo a parità di

punteggio esasperava la descritta conseguenza, favorendo il personale più anziano

senza distinguere tra personale inquadrato come C1 o C2 (salvo il profilo del

raddoppio del punteggio per quest’ultimo); le modifiche introdotte dall’accordo

sindacale del 14 ottobre 2003 da questo punto di vista attenuano le distorsioni

descritte (sembrando disegnare un meccanismo preordinato a far “scivolare” il

personale più anziano in posizione C1 verso la posizione C2 e, analogamente, il

personale più anziano in posizione C2 verso la posizione C3) ma non vi è dubbio

che non è venuta meno la distorsione fondamentale, cioè la supervalutazione

dell’anzianità di servizio con il conseguente pregiudizio della possibilità di

ammissione alla procedura per il personale più giovane.

5.3.3. Censurabile è anche la previsione della possibilità di accesso alla posizione

di direttore di cancelleria per il personale sfornito del titolo di studio, cioè la

laurea, ordinariamente prescritto per tale posizione.

5.3.4. Altra violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale

consiste nella prevista possibilità di transito alla posizione di direttore di

cancelleria del personale in posizione C1; in sostanza il regolamento della

procedura consente che gli ex collaboratori di cancelleria (in pratica gli

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appartenenti alla vecchia VII q.f. ora inquadrati come C1) possano transitare per

saltum alla posizione di direttore di cancelleria C3.

5.3.5. A quest’ultimo riguardo deve anche aggiungersi che tale possibilità risulta

particolarmente censurabile alla luce della obiettiva scarsa consistenza del

percorso formativo, le cui prove non appaiono idonee – come persuasivamente

sostenuto dai ricorrenti - a garantire una seria e oggettiva verifica dell’idoneità

degli ammessi al percorso formativo ad esercitare le delicate e complesse funzioni

di direttore di cancelleria.

In questo quadro altrettanto persuasive si palesano le deduzioni dei

ricorrenti che segnalano come gli ammessi al percorso formativo non

debbano sostenere neppure una prova scritta.

6. In conclusione la procedura in esame appare preordinata – attraverso la

violazione della regola costituzionale del pubblico concorso – a garantire lo

scivolamento verso una qualifica più alta del personale più anziano, anche

indipendentemente dal possesso del prescritto titolo di studio e in mancanza

di un meccanismo di seria, oggettiva e trasparente verifica delle capacità.

7. Quanto precede giustifica la valutazione di nullità per impossibilità giuridica

dell’oggetto e per contrasto con norme imperative (la regola costituzionale del

pubblico concorso) e con principi di ordine pubblico sia delle disposizioni del

contratto collettivo nazionale del comparto ministeri relativo al quadriennio

1998/2001 – e in particolare di quelle che riservano interamente al personale

interno i posti corrispondenti alla posizione economica C3 stabilendo che essi

siano coperti mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento

professionale con esame finale – sia delle disposizioni degli accordi collettivi

che ad esso hanno dato attuazione, con specifico e particolare riguardo agli

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articoli 16, 17 e 18 del contratto integrativo nazionale del ministero della

giustizia stipulato il 5 aprile 2000 (con le successive modifiche e integrazioni).

8. La nullità delle disposizioni dei contratti collettivi ha la conseguenza che

nessun vincolo poteva derivare dalle stesse a carico dell’amministrazione

della giustizia; l’indizione della selezione secondo le regole stabilite in sede di

autonomia collettiva non può pertanto ritenersi adempimento di obblighi

negoziali.

Ulteriore conseguenza di ciò è che, dovendosi le disposizioni dei contratti

collettivi indicate considerare tamquam non essent a causa della loro nullità, il

bando di selezione è illegittimo e deve essere annullato. Una volta escluso,

infatti, che possa trovare un valido presupposto nelle disposizioni dei contratti

collettivi che in concreto attua, disposizioni che, come accennato, a causa delle

loro nullità sono improduttive di qualsiasi effetto, esso risulta illegittimo per

violazione di legge, nel senso che la violazione delle norme e dei principi

costituzionali in materia di reclutamento dei pubblici impiegati - che si traduce in

vizio di nullità dei contratti collettivi “a monte” della selezione – determina un

vizio di violazione di legge degli atti amministrativi disciplinanti la selezione “a

valle” dei contratti collettivi.

9. Sostengono in contrario i resistenti che la previsione di selezioni interne

riservate dirette a consentire a chi è già dipendente il transito verso qualifiche

superiori è consentita in base al disposto dell’articolo 52, comma 1, del d.lgs. n.

165 citato secondo cui “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni

per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito

della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle

corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per

effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive”; la

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disposizione in esame prevede che chi è dipendente dell’amministrazione possa

conseguire una qualifica superiore – oltre che attraverso la partecipazione a una

procedura concorsuale – anche attraverso uno “sviluppo professionale”; in questa

prospettiva i “percorsi formativi” previsti dalla contrattazione collettiva

costituirebbero appunto lo strumento attraverso cui si attua questo sviluppo

professionale.

10. Deve osservarsi che la disposizione in questione deve essere letta – alla luce

dell’articolo 97 C. che consente deroghe legislative al principio del reclutamento a

mezzo di pubblico concorso – nel senso che siano eccezionalmente ammesse

selezioni interne riservate per favorire il transito di dipendenti verso qualifiche

superiori. Ciò può in concreto servire – risultando quindi strumentale anche a

esigenze di buon andamento – a motivare il personale, valorizzando l’impegno

dimostrato e la professionalità acquisita.

Tale possibilità però – configurandosi come una deroga a un principio generale

dell’ordinamento avente fondamento costituzionale – deve ammettersi entro limiti

rigorosi. In conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale,

deve quindi escludersi che questo strumento possa essere utilizzato per la

copertura di aliquote di posti vacanti particolarmente elevate (o addirittura

totalitarie come avviene nel caso in esame); nello stesso tempo deve anche

affermarsi che tale strumento può essere utilizzato esclusivamente per favorire il

passaggio alla qualifica immediatamente superiore a quella posseduta da parte di

chi sia in possesso del necessario titolo di studio e sulla base di una seria,

oggettiva e trasparente verifica della professionalità posseduta o acquisita.

In definitiva, il regolamento delle selezione interna in contestazione si pone in

contrasto anche con le previsioni dell’articolo 52 citato, che non può pertanto

fornirgli una “copertura legislativa”.

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11. Deve poi osservarsi in relazione alla dedotta illegittimità della previsione da

parte del bando di una graduatoria per l’ammissione al percorso formativo, in

quanto non prevista dal contratto collettivo nazionale e dal contratto integrativo,

che l’illegittimità (che in questo caso si concreta in un vizio del tutto autonomo

del bando di selezione che prescinde dai contratti collettivi presupposti) deve

ravvisarsi non tanto nella circostanza che sia stata prevista una graduazione degli

interessati ai fini dell’ammissione alla procedura, dato che, in presenza di un

elevato numero di aspiranti candidati, la previsione di un meccanismo di selezione

preliminare preordinato a contenere il numero dei partecipanti alla procedura può

ritenersi ammissibile, ma piuttosto nella circostanza che i criteri sulla cui base

avviene la graduazione sono illegittimi e ingiusti nel senso sopra specificato,

e, in particolare, nel senso che essi negano a una parte degli interessati ogni

reale e concreta possibilità di ammissione alla procedura in condizioni di

parità di trattamento.

11.1. In altri termini, se si può ritenere in linea di principio legittima la previsione

di un numero massimo di partecipanti ad una procedura concorsuale per esigenze

di semplificazione e di accelerazione del suo svolgimento, deve

contemporaneamente affermarsi che ciò non può che avvenire garantendo la parità

di trattamento degli interessati, come prescritto dall’articolo 51 C.; di conseguenza

il meccanismo che si adotta allo scopo deve essere tale da garantire a ogni

interessato la reale possibilità di essere ammesso alla procedura in condizioni

di uguaglianza con gli altri, risultando pertanto illegittimi meccanismi pre-

selettivi tali da escludere a priori di diritto o di fatto la possibilità di

concorrere per intere categorie di soggetti.

12. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra indicati; per

l’effetto sono annullati il bando di selezione e gli atti conseguenti. Novità e

Page 56: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il ... · Maria Lucrezia, Bosco Rosaria, D’Auria Giuliana, Belnudo Tiziana e Cecchi Riccardo Massimo, rappresentati e difesi dall’avvocato

complessità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle

spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione I,

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti

indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 14 luglio 2004.

Corrado Calabrò, Presidente

Davide Soricelli, Primo Referendario estensore

Segretario