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TRIBUNALE DI MILANO RITO COLLEGIALE SEZIONE I PENALE DOTT.SSA ICHINO Presidente DOTT.SSA BERTOJA Giudice a latere DOTT.SSA RIZZARDI Giudice a latere VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE PAGINE VERBALE: n. 100 PROCEDIMENTO PENALE N. 14037/09 R.G. A CARICO DI: BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 20 UDIENZA DEL 01/07/2010 MI0005 Aula 1^ Penale Esito: RINVIO AL 16.09.2010 ___________________________________________________________________________ Caratteri: 127482

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TRIBUNALE DI MILANORITO COLLEGIALE SEZIONE I PENALE

DOTT.SSA ICHINO PresidenteDOTT.SSA BERTOJA Giudice a latereDOTT.SSA RIZZARDI Giudice a latere

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 100

PROCEDIMENTO PENALE N. 14037/09 R.G.

A CARICO DI: BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 20

UDIENZA DEL 01/07/2010

MI0005 Aula 1^ Penale

Esito: RINVIO AL 16.09.2010___________________________________________________________________________

Caratteri: 127482

Società Cooperativa ATHENA

R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 202

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

Perito SPITALI CRISTIANA ................................................................................................. 7Deposizione consulente RESTI ANDREA ........................................................................... 22

Pubblico Ministero.................................................................................................... 22Ordinanza ................................................................................................................. 95

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TRIBUNALE DI MILANO - RITO COLLEGIALE SEZIONE I PENALEMI0005 Aula 1^ Penale

Procedimento penale n. 14037/09 Udienza del 01/07/2010

DOTT.SSA ICHINO PresidenteDOTT.SSA BERTOJA Giudice a latereDOTT.SSA RIZZARDI Giudice a latere

DOTT. RUTA Pubblico Ministero

SIG.RA TERRAVECCHIA CLAUDIA Ass. d'UdienzaSig.ra Quadraccia Ornella Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO+ 20 -

Alle ore 9.51 si apre il verbale.

PRESIDENTE - Il Collegio aderisce allo sciopero indetto

dall’Associazione Nazionale Magistrati per protestare

contro una manovra che colpisce in maniera indiscriminata

ed iniqua soprattutto i giovani magistrati, che subiscono

una riduzione dello stipendio pari quasi al 30%, mentre

sempre l’Associazione chiede attraverso lo sciopero che

vengano effettuati altri interventi strutturali che

consentirebbero di ridurre le spese del settore

giustizia, recuperare risorse per lo Stato quale la

soppressione di piccoli tribunali, il recupero di pene

pecuniarie e spese di giustizia, la sospensione dei

processi con imputati irreperibili. Peraltro

l’Associazione Magistrati si è data un codice di

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autoregolamentazione, che impone di garantire i servizi

essenziali e non consente la celebrazione di procedimenti

con detenuti o per i quali sia la prescrizione prossima.

Alla luce della durata del processo di primo grado, della

celebrazione di questo processo di primo grado, i termini

della prescrizione non sono lontani e pertanto questo

Collegio ha ritenuto di procedere ugualmente all’udienza

odierna pur aderendo allo sciopero. Anche il P.M.

Si dà atto che sono altresì presenti in aula:

Il Pubblico Ministero, Dott. RUTA

I Difensori di fiducia dell’Imputato BERNESCHI GIOVANNI

ALBERTO (non comparso già contumace), Avv. N. Garaventa e

Avv. P. Sommella.

Il Difensore d’ufficio dell’Imputato BONSIGNORE VITO (non

comparso già contumace), Avv. in sostituzione dell’Avv.

M. Feno.

Il Difensore di fiducia dell’Imputato CALTAGIRONE

FRANCESCO GAETANO, Avv. P. Severino.

Il Difensore di fiducia dell’Imputato CIMBRI CARLO (non

comparso già contumace), Avv. E. Costabile, anche in

sostituzione dell’Avv. C. Zaccone.

I Difensori di fiducia dell’Imputato CONSORTE GIOVANNI

Avv. G. M. Dedola e Avv. Sgubbi.

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Il Difensore di fiducia dell’Imputato COPPOLA DANILO Avv.

F. De Matteis.

Il Difensore di fiducia dell’Imputato DE NICOLAIS

FILIPPO, Avv. G. Iannaccone.

Il Difensore di fiducia dell’Imputato GIL-ALBERDI RAFAEL

(non comparso già contumace), Avv. F. Isolabella.

Il Difensore di fiducia dell’Imputato FAZIO ANTONIO, Avv.

R. Borgogno anche in sostituzione dell’Avv. F. Coppi.

Il Difensore di fiducia dell’Imputato FRASCA FRANCESCO

MARIA (presente), Avv. R. Borgogno anche in sostituzione

dell’Avv. F. Coppi.

Il Difensore di fiducia dell’Imputato GNUTTI EMILIO, Avv.

M. De Luca, e l’Avv. Buonvicini.

Il Difensore d’ufficio dell’Imputato GRAZIOLI GIULIO,

Avv. Paliero in sostituzione dell’Avv. E. Gismondi.

I Difensori di fiducia dell’Imputato GRONCHI DIVO, Avv.

N. Diodà e Avv. E. Ambrosetti.

Il Difensore di fiducia dell’Imputato LEONI GUIDO, Avv.

G. Biancolella.

Il Difensore di fiducia dell’Imputato LONATI ETTORE,

Avv. S. Ravaglia.

Il Difensore di fiducia dell’Imputato LONATI TIBERIO,

Avv. S. Ravaglia.

Il Difensore d’ufficio dell’Imputato RICUCCI STEFANO,

Avv. Olivo, in sostituzione dell’Avv. G. Volo.

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I Difensori di fiducia dell’Imputato SACCHETTI IVANO,

Avv. G. M. Dedola e Avv. F. Sgubbi.

Il Difensore di fiducia dell’Imputato STATUTO GIUSEPPE,

Avv. G. Biancolella anche in sostituzione dell’Avv. P.

Trofino.

Il Difensore di fiducia dell’Imputato STEFANINI

PIERLUIGI, Avv. C. Baccaredda Boy, anche in sostituzione

dell’Avv. Padovani.

I Difensori di fiducia dell’Imputato ZONIN GIOVANNI

ALBERTO, Avv. N. Diodà e Avv. E. Ambrosetti.

Si dà atto che per quanto riguarda gli enti ex Legge 231:

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A., rappresentata dal Vice

Presidente del Consiglio d’Amministrazione, è

rappresentata dall’Avv. Luca Sirotti;

COOP. ADRIATICA è rappresentata dall’Avv. Luca Sirotti;

BANCA CARIGE S.P.A. è rappresentata dall’Avv. Andrea

Garaventa;

BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA è rappresentata dall’Avv.

Carlo Enrico Paliero;

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA è rappresentata

dall’Avv. Guido Carlo Alleva.

HOPA S.p.A. è rappresentata dall’Avv. Cesare Zaccone,

sostituito dall’Avv. Costabile;

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DEUTSCHE BANK è rappresentata dall’Avv. Guido Carlo

Alleva e dall’Avv.ssa Severino.

Si dà atto che per le Parti Civili:

CONSOB è rappresentata dall’Avv. Speditati;

BBVA è rappresentata dall’Avv. Giovanni Paolo Accinni;

BAVA GEREMIA MARCO è rappresentato dall’Avv. Matteo Del

Giudice, assente;

ZOLA PIERLUIGI è rappresentato dall’Avv. Ibrahim Diarra,

assente;

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A. è rappresentata

dall’Avv. Paliero.

* * * * * *

Viene chiamato

Perito SPITALI CRISTIANA

Per l’affidamento dell’incarico, il quale dà lettura della

dichiarazione impegnativa peritale. Il Perito viene

generalizzato in aula (nata il 17.06.1966 a Milano).

Il Presidente pone al Perito il seguente quesito:

Trascriva il Perito sia in lingua spagnola che nella

traduzione italiana la deposizione resa all’udienza del 24

giugno 2010 dal teste Edoardo Adizu Losao.

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PRESIDENTE – Quando inizierà le operazioni?

PERITO SPITALI – Inizierò oggi.

PRESIDENTE – Oggi dove? Nella sua abitazione?

PERITO SPITALI – Sì, nella mia abitazione di Milano in via

Lattanzio, 57.

PRESIDENTE – Quanto tempo? Saranno tre/quattro ore di udienza.

Saranno tre ore di deposizione.

PERITO SPITALI – Solo del teste?

PRESIDENTE – Sì.

PERITO SPITALI – Io direi una settimana.

PRESIDENTE – Semmai ci chiede una proroga.

PERITO SPITALI – Caso mai vi chiedo una proroga.

PRESIDENTE – Quindi, se potesse depositarla per l’8 luglio,

gli avvocati ne possono fare copia. Se poi invece vede

che ci sono delle difficoltà o dei problemi, ci chiede

una proroga.

PERITO SPITALI – D’accordo.

PRESIDENTE - Inizierà oggi e depositerà entro l’8 luglio in

Cancelleria. Ci sono questioni? No. Questo è il

dischetto.

Il Perito viene congedato.

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PRESIDENTE - Do atto che è stata ieri depositata una richiesta

di proroga dei periti Santini e Rossati, i quali dicono

che “la perizia oggetto di incarico risulta in fase di

completamento in quanto sono stati estratti tutti i

progressivi e trascritti per la maggior parte, e

depositate le trascrizioni. Da una valutazione fatta per

la revisione dei progressivi trascritti e sull’ulteriore

mole del lavoro da sviluppare, visto che i file audio da

trascrivere risultano incisi per parecchi minuti, al fine

di completare l’incarico chiedono che ci venga concessa

una proroga di 30 giorni”. 30 giorni vuol dire che

andiamo già nel periodo feriale. Ci sono esigenze

particolari per le intercettazioni? Comunque ci hanno

depositato intanto le telefonate richieste con urgenza

sull’utenza di Fiorani del 22 giugno.

Il Collegio, sentite le Parti, concede il termine.

AVV. SIROTTI – Presidente, ci sono alcune questioni sui

documenti, perché ieri è stato depositato il dischetto in

Procura e in più rimane il problema che si potrà porre

nella prosecuzione dell’esame del consulente tecnico

dell’acquisizione delle memorie di Consorte. Dicevo,

Presidente, che vi sono alcune questioni sulle produzioni

documentali che il Pubblico Ministero ha svolto come

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allegate alla consulenza tecnica. Solo ieri, anzi no,

ieri l’altro, il 29 giugno il Pubblico Ministero ha dato

notizie via mail – quantomeno a questa Difesa – che quel

famoso dischetto è stato depositato nella Cancelleria del

Pubblico Ministero. Ieri per la verità abbiamo tentato di

prenderne una copia, ma ci voleva del tempo e un collega

ce l’ha messa a disposizione, una parte, ieri pomeriggio

e su questo poi dirò. Ma prima di tutto, Presidente,

vorrei affrontare, signori Giudici, il problema

dell’acquisibilità delle memorie di Consorte, perché oggi

il Pubblico Ministero vorrà depositare come allegato alla

consulenza tecnica questo dischetto, che contiene tra

l’altro anche tutte le memorie dell’allora indagato, oggi

imputato, Giovanni Consorte, nonché degli imputati Fazio

e Frasca. Io mi oppongo all’acquisizione al fascicolo del

dibattimento di questi atti. Sotto questo profilo il

Pubblico Ministero cita l’art. 237 per cui sarebbero

sempre acquisibili al fascicolo del dibattimento i

documenti provenienti dall’imputato ed allega anche, a

sostegno di questa sua interpretazione, una sentenza

della Corte di Cassazione. Ora la distinzione fra atti e

documenti è una distinzione per così dire classica ormai

elaborata da decenni nell’ambito della procedura ripresa

in toto dal vigente Codice di rito e che distingue l’atto

dal documento a seconda della ragione per cui il

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documento è formato. Voglio dire che l’atto e il

documento possono essere non sempre, ma talvolta può

accadere che nella loro...

PRESIDENTE – Mi scusi.

AVV. SIROTTI – Prego, Presidente.

P.M. - Noi non è che possiamo far tornare... Lei l’aveva già

illustrata la distinzione fra atto del procedimento, atto

formato fuori dal procedimento...

AVV. SIROTTI – Sì, ma ci eravamo semplicemente poi fermati

perché non c’era ancora la disposizione, quindi non si

sapeva ancora cosa Lei intendeva allegare.

PRESIDENTE – Avvocato, il Tribunale ha già deciso l’altra

volta con delle ordinanze. Ora in questo momento noi

dobbiamo proseguire l’audizione del teste e del

consulente. Il Tribunale ha già detto che legittimamente

ha fatto la sua consulenza sulla base degli atti del

Pubblico Ministero. All’esito dell’esame, quando il

Pubblico Ministero chiederà di produrre questi documenti

a cui Lei fa riferimento, valuteremo. Ma lasciamo finire

l’esame adesso.

AVV. SIROTTI – Sì, però Presidente chiedo scusa. Il Pubblico

Ministero ha già chiesto l’acquisizione al fascicolo del

dibattimento di questi atti.

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PRESIDENTE – Il Tribunale si riserverà all’esito dell’esame,

quando materialmente disporremo l’acquisizione o la non

acquisizione, valuteremo.

AVV. SIROTTI – Però, Presidente, nel prosieguo dell’esame

abbiamo visto le slides etc., e più volte si fa

riferimento alle memorie di Consorte, etc. A questo punto

riservo però all’esito del suo esame, perché all’esito

dell’esame prima del nostro controesame...

PRESIDENTE – Certo, ma è questo che abbiamo detto la volta

scorsa. Lasciamo finire questo esame, poi ci ponete tutte

le questioni che volete e il controesame è rinviato alla

settimana prossima, se sarò necessario non farlo oggi.

Per cui è inutile adesso riproporre un ulteriore

incidente, che ci costringe a...

AVV. SIROTTI – Ritiro. Farò la questione ed altre dopo. Però

prima dell’inizio del controesame...

PRESIDENTE – Avvocato, ma l’abbiamo già detto la volta scorsa.

AVV. SIROTTI – Presidente, chiedo scusa, una ulteriore

rapidissima questione.

PRESIDENTE – Anche questa prima dell’esame?

AVV. SIROTTI – Sì, perché questa è pertinente, Presidente; è

molto pertinente alla prosecuzione dell’esame perché si è

fatto riferimento la volta scorsa alla prassi per cui il

consulente tecnico espone la sua tesi prima delle

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domande. Però intanto si fa riferimento a una prassi in

cui solitamente il consulente tecnico interviene molto

sinteticamente, come per esempio è avvenuto nel

procedimento Antonveneta, dove quello che è successo per

esempio la scorsa udienza nel corso dell’esame non è

avvenuto, proprio perché c’è stata una rapidissima,

sintetica esposizione del consulente tecnico, a cui ha

fatto seguito una serie di domande del Pubblico

Ministero.

P.M. - Ho una memoria diversa di quello che è accaduto in

Antonveneta.

AVV. SIROTTI – Chiedo scusa, Pubblico Ministero. Noi qui

stiamo assistendo ad un intervento di ore del consulente

tecnico. Sotto questo aspetto noi siamo in presenza

oltretutto di una consulenza singolare, perché è una

consulenza non pertinente per la gran parte, perché non

fa delle valutazioni tecniche ma valuta – e sotto questo

aspetto è sicuramente valutativa – i fatti; cosa che

spetterebbe alle Parti. Per tanti passaggi avete visto le

slides, etc., i profili e il taglio dell’arringa. La

preoccupazione non tanto di sostanza, perché poi sulla

sostanza vedremo con il controesame e con i nostri

consulenti. Ma la preoccupazione processuale è che si

introduca nella forma comunque della consulenza tecnica,

che ha un valore probatorio di un certo tipo, ciò che in

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realtà non è. Poi è chiaro che il Tribunale ha

esperienza, ha fatto l’ordinanza che ben conosciamo, etc.

Tuttavia la normativa processuale impone che si proceda

con delle domande e delle risposte precise; domande

oltretutto pertinenti relativamente all’oggetto della

prova e a ciò che quella prova mira ad apportare alla

conoscenza dei fatti, e quindi i profili tecnici. Ecco

che allora sotto questo profilo rinnovo l’invito che il

Tribunale chiede al Pubblico Ministero di procedere con

domande e risposte, di modo tale da consentire

l’esercizio della difesa delle altre Parti, che solo in

questo modo può essere esercitato, ovvero consistente

nell’opporsi e quindi nel sottoporre al Tribunale la

valutazione circa la pertinenza delle domande. Perché

diversamente noi stiamo qui del tempo, contrariamente a

ciò che impone la Legge processuale, sentendo una serie

di valutazioni sui fatti che non sono assolutamente

pertinenti circa quello che deve essere il senso di

questa prova. Quindi rinnovo la richiesta già svolta

precedentemente.

AVV. SEVERINO – Io avevo una nuova e diversa questione,

Presidente. Non so se vuol far prima rispondere il P.M.

su questa. Questa questione riguarda la documentazione

depositata il 30 giugno 2010 si assume da parte della

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Procura a supporto della consulenza tecnica del professor

Resti.

PRESIDENTE – Non è stata depositata.

AVV. SEVERINO – Allora verrà depositata.

PRESIDENTE – Allora lo trattiamo dopo. L’abbiamo detto prima,

queste qui le tratteremo dopo.

AVV. SEVERINO – Il problema è se la consulenza si svolgerà

anche su questi documenti o no.

PRESIDENTE – La consulenza legittimamente si è svolta su tutti

gli atti delle indagini, come avete già sentito.

AVV. SEVERINO – Sì, sono stati depositati - e certamente il

Tribunale non può saperlo – il 29 o il 28 giugno dei

documenti nuovi, che la Procura asserisce essere da

allegare o allegati alla consulenza, sui quali quindi

presumibilmente dovrebbe o potrebbe svolgersi l’esame.

Questi documenti sono documenti nuovi.

PRESIDENTE – Ma sono le fonti normative.

AVV. SEVERINO – Sono ulteriori, Presidente.

PRESIDENTE – Quali sono allora?

AVV. SEVERINO – Sono documenti non originariamente inclusi nel

fascicolo delle indagini, in particolare il decreto che

dispone il giudizio e la sentenza di patteggiamento

Antonveneta – non parlo di quelli di cui abbiamo già

discusso – nei confronti di 53 persone per un totale di

107 pagine. Rilevo peraltro che queste sentenze sono

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state depositate nel maggio del 2008 e sono divenute

definitive nel giugno del 2008, quindi in tempo

assolutamente utile per poter essere acquisite in sede di

ammissione delle prove. Si tratta di documenti corposi

sui quali, se si dovesse svolgere l’esame del consulente

tecnico, la Difesa dovrebbe avere il tempo di vedere

anche per interrogarsi – e credo che questo sia un

interrogativo da porre anche al Tribunale – sulla loro

rilevanza e pertinenza rispetto all’elaborato del

consulente, dato che non risultano citati nel medesimo

elaborato né in alcun modo allegati o menzionati tra gli

allegati. Da questo punto di vista mi interrogavo appunto

sulla loro pertinenza. Poi c’è una considerazione che va

fatta con riguardo ai verbali di accertamento CONSOB

indicati nella mail del dottor Ruta come già acquisiti al

fascicolo delle indagini; parlo del procedimento

sanzionatorio nei confronti di Boni e Fiorani e in

qualità di responsabile in solido del Banco Popolare

Società Cooperativa, nonché di Deutsche Bank, soggetto

difeso da questo difensore unitamente all’avvocato

Accinni: BPER e CARIGE. Rilevo innanzitutto che, per quel

che risulta a questa Difesa, non si tratta di

documentazione già versata nel fascicolo del P.M., tanto

che all’udienza preliminare del 20 luglio 2009 la Difesa

del BBVA tentò senza successo la produzione. La stessa

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Difesa ha poi prodotto in sede di ammissione delle prove

soltanto le delibere di applicazione delle sanzioni da

parte di CONSOB. Rilevo inoltre, ma questo è solo un

problema di leggibilità, che i documenti sono stati

prodotti in formato word e sono privi di intestazione,

data e sottoscrizione, e dunque è del tutto incerta la

provenienza. Sotto questo aspetto, se dovessero essere

oggi depositati - e non capisco come potrebbero non

esserlo se sono citati come allegati alla consulenza -

c’è questa mia opposizione alla loro acquisizione.

AVV. SIROTTI – Gli stessi argomenti valgono anche per gli

altri atti di accertamento sanzionatorio della CONSOB che

sono stati prodotti, e che sono qui privi di intestazione

e privi di sottoscrizione. E in più non risultano aver

fatto parte del fascicolo del Pubblico Ministero. Quindi

la medesima opposizione anche per gli altri atti di

accertamento.

AVV. BORGOGNO – Presidente, solo per ordine delle questioni.

La Difesa anticipa una richiesta, che probabilmente dovrà

essere effettuata dopo, di differimento del controesame

del professor Resti e di concessione di un termine

congruo per preparare il controesame. Mi dica se devo

svolgere adesso le ragioni che sostengono questa Difesa,

altrimenti la farò alla fine dell’esame del professor

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Resti. Comunque gliela anticipo, intendo argomentare su

questa questione. Grazie.

P.M. – Io non vorrei apparire scortese nei confronti degli

avvocati. È vero che le ordinanze per loro natura sono

provvedimenti revocabili, per cui il Tribunale volendo

può ritornare sulle decisioni prese, ma qui dalle

argomentazioni che ho ascoltato mi sembra che le

ordinanze del Tribunale non valgano assolutamente niente,

perché alla scorsa udienza il Tribunale si è ritirato

almeno un paio d’ore in Camera di Consiglio e ha emesso

una ordinanza nella quale ha affermato la legittimità

della modalità espositiva del consulente rispetto

all’illustrazione delle fonti alle quali aveva attinto e

si ritorna in continuazione sugli stessi temi. Quindi io

penso che la cosa migliore da fare sia consentire al

consulente di illustrare la propria consulenza secondo le

linee guida che erano state tracciate dall’ordinanza del

Tribunale alla scorsa udienza. Io non vorrei neppure

prendere posizione in questo momento sulla documentazione

che è stata messa a disposizione delle Parti su questo

specifico DVD effettivamente soltanto pochi giorni fa, ma

che è una documentazione sostanzialmente ampiamente nota

a tutti quanti, se non per tre atti specifici: un verbale

di audizione di Fazio al CRICR, che è rinvenibile su

internet, una sentenza di patteggiamento e un decreto che

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dispone il giudizio che, come tutti sappiamo, hanno il

valore processuale che hanno e che io ho depositato

soltanto – evidentemente la sentenza di patteggiamento ai

sensi del 238 bis - il decreto che dispone il giudizio

soltanto per una chiarezza illustrativa, perché dal punto

di vista probatorio vale zero un decreto che dispone il

giudizio, quindi non è che fondo nulla. Quindi io l’unica

richiesta che vi faccio è di non interloquire adesso

nello specifico su tutte queste questioni, di consentire

al consulente di fare la sua deposizione. Mi opporrò – lo

dico subito – a delle richieste di differimento del

controesame, perché noi non abbiamo più molto da

chiedere; ci sono tre/quattro temi da approfondire, tutta

la documentazione è nota ed è stata messa a disposizione

da tempo alle Parti, quindi non c’è nessun motivo per

differire il controesame.

AVV. ACCINNI – Presidente, telegraficamente. Mi pare che

l’eccezione da discutere in questo momento sia una:

quella proposta dell’avvocato Sirotti sull’affermata

mancanza di pertinenza dei temi oggetto di consulenza

tecnica. Già lo avevo fatto, mi corre a questo punto

l’obbligo di ricordare che l’imputazione di cui al capo

a) è una imputazione di aggiotaggio nella forma degli

agli artifici. Che cosa concretizzano gli altri artifici

- e dunque in costanza della loro sussistenza o meno -

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dell’ipotesi delittuosa oggetto di imputazione? Il

contesto e le modalità della condotta. Che dunque il

consulente tecnico non solo possa, ma debba ricostruire

quel contesto e quelle modalità della condotta, è cosa

certa ed ovviamente pertinente e rilevante ai fini della

valutazione che tutte le Parti possono esprimere, e

quindi del giudizio da parte del Tribunale. Non so se ci

si debba esprimere anche sull’eccezione proposta dalla

professoressa Severino rispetto alla quale ricordo

soltanto al Tribunale che il Tribunale ha già acquisito i

provvedimenti sanzionatori di CONSOB avendo ammesso le

prove richieste in sede di relazione introduttiva da

questa parte civile. La mancanza di intestazione di

alcune deriva semplicemente dal fatto che sono scaricate

da internet. CONSOB potrebbe produrle anche con

l’intestazione di CONSOB. Altre eccezioni non credo che

debbano essere trattate ora ancorché preannunciate o

meno. Legittimamente e doverosamente le Difese esercitano

i loro diritti e doveri e lo fanno particolarmente bene.

Credo che identicamente però debba poter fare anche il

consulente tecnico del Pubblico Ministero, per cui

diventa molto difficile espletare il proprio incarico

continuando ad avere dilazioni e/o interruzioni anche

rispetto a temi già decisi.

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A questo punto l’Avvocato Severino e il Pubblico Ministero

producono le mail al Collegio.

Il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio. Rientra il

Tribunale e si procede come di seguito.

PRESIDENTE - Il Tribunale si riporta integralmente

all’ordinanza resa nell’udienza del 17 giugno sulla quale

non vuole più ridiscutere in questo momento. Sulla

questione dei documenti da acquisire parleremo dopo

l’esposizione dell’esame, perché noi in questo momento

non abbiamo ancora la consulenza né abbiamo i documenti,

quindi prima di quel momento non discutiamo nemmeno.

Abbiamo già precisato su quali documenti ha potuto e come

ha potuto operare il perito. Non intendiamo più ammettere

nuove questioni su questo. Prima del controesame

discuteremo sulle questioni oggi poste. Per quanto

riguarda il prosieguo della consulenza, io invito

veramente le Parti tutte a consentire di chiudere l’esame

nel più breve tempo possibile. Invito il Pubblico

Ministero a porre delle domande su questioni tenendo

presente il discorso: partendo da determinate ipotesi

accusatorie, che sono ipotesi evidentemente accusatorie,

quali sono le conseguenze e quali possono essere gli

impatti sul mercato. Possibilmente ponendo delle domande

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su questioni specifiche a cui il perito risponderà,

dopodiché tutto quanto abbiamo già detto per quanto

riguarda la valutazione dei fatti da parte del Tribunale,

è inutile ribadirlo per l’ennesima volta. Quindi, il

consulente si accomodi.

* * * * * *

Deposizione consulente RESTI ANDREA

Il quale viene avvertito dal Presidente dell’impegno già

assunto.

Pubblico MinisteroP.M. – Uno degli aspetti che Lei ha esaminato riguarda

l’importanza strategica che BNL Vita aveva per UNIPOL.

Allora io la invito ad illustrare quali erano i rapporti

che UNIPOL aveva con BNL Vita e quali le ripercussioni

che questo rapporto può avere avuto, secondo gli

accertamenti che Lei ha compiuto, sulle determinazioni di

UNIPOL rispetto alla scalata alla Banca BNL.

TESTE RESTI – Io mi sono interessato di BNL Vita, perché

questa compagnia viene citata più volte nel fascicolo;

viene citata come motivo principale, se non esclusivo,

dell’interesse di UNIPOL per una quota in BNL. Questo,

per esempio, nella richiesta di autorizzazione del maggio

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2023

2005: viene citata la tutela dell’investimento in BNL

Vita come ragione unica ed esclusiva. Nella richiesta di

autorizzazione del 30 giugno viene citata nuovamente

insieme a una seconda motivazione per la verità

abbastanza onnicomprensiva. Se non ricordo male, la

possibilità di attivare delle sinergie tra UNIPOL e il

gruppo BNL. Anche l’ingegnere Consorte ha ribadito nella

sua memoria – se volete, vi leggo la frase; se non

volete, non ve la leggo – che la perdita di BNL Vita

avrebbe determinato per UNIPOL un rilevante danno, e l’ha

ribadito anche in udienza preliminare. Nella trascrizione

ho trovato scritto che la cessione del 50% di UNIPOL

sarebbe stata una (inc.). Per inciso, andando a

documentarmi su questa vicenda, io ho ritrovato una

dichiarazione che risale ad un anno prima rispetto ai

fatti di cui ci stiamo occupando, quindi la primavera del

2004 – non del 2005 – in cui in realtà l’ingegnere

consorte si diceva disponibile a vendere il 50% di BNL

Vita; è una dichiarazione pubblica riportata dalla

(inc.), la trovate su internet con Google e mi è sembrato

interessante riportarla alla luce delle considerazioni

sul peso di BNL Vita che mi accingo a svolgere. Cosa era

BNL Vita? È una joint venture posseduta al 50% da BNL e

al 50% da UNIPOL; era una società di Banca Assicurazione,

come ne erano state create tante in condominio tra banche

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2024

e compagnie assicurative. In sostanza, la banca metteva a

disposizione i propri sportelli – erano circa 700

sportelli – per la vendita di prodotti assicurativi, che

venivano confezionati da questa società posseduta in

comune. Quanto pesava BNL Vita per UNIPOL? Ho provato a

svolgere qualche calcolo; aveva una incidenza piuttosto

elevata in termini di raccolta premi: 2 miliardi e mezzo

su un totale di 9 miliardi e mezzo del Gruppo UNIPOL. In

termini di utile, nell’ultimo Bilancio disponibile aveva

segnato un utile di circa 100 milioni al lordo delle

tasse; 100 milioni voleva dire 22% dell’utile lordo di

tutto il Gruppo UNIPOL. 102,5 per l’esattezza, me lo sono

scritto per non sbagliare. In realtà però una buona

parte, 40 milioni di questi cento - 38,4 per l’esattezza

– avevano natura straordinaria, non ripetibile, perché

derivavano dalla cessione di un ramo d’azienda

sostanzialmente, il portafoglio premi gestito da un

gruppo di promotori, che era stato ceduto da BNL Vita a

un’altra compagnia assicurativa, al Gruppo RAS. Quindi

diciamo al netto di questi 38 milioni siamo ad un utile

lordo di 64 milioni, che quindi a questo punto è il 15%

dell’utile lordo del Gruppo UNIPOL. In termini di utile

netto, i 102 milioni diventano 66/67 milioni, cioè il 24%

del Gruppo UNIPOL. Tuttavia bisogna ricordare una cosa,

che il Gruppo UNIPOL controllava soltanto il 50% di BNL

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2025

Vita, quindi alla fine soltanto la metà dell’utile di BNL

Vita era di pertinenza del Gruppo UNIPOL; il restante 50%

andava a BNL, che era l’altro socio. Questo naturalmente

non succedeva soltanto per BNL Vita. Nel Gruppo UNIPOL

c’erano altre società, dove c’erano dei soci di minoranza

e in cui parte dell’utile andava ai soci di minoranza.

Allora io ho preso il 50% dell’utile netto di BNL Vita e

l’ho rapportato all’utile complessivo del Gruppo UNIPOL

sempre al netto degli utili di pertinenza dei soci di

minoranza; questo secondo aggregato si chiama “utile di

pertinenza del Gruppo” ed è l’utile consolidato al netto

degli utili che sono di pertinenza dei soci di minoranza

delle diverse società controllate. Allora, in questi

termini si arriva ad un 16%. Se andiamo a togliere

l’effetto di quella plusvalenza di 38 milioni,

immaginando che l’incidenza delle imposte su quella

plusvalenza sia in linea con la media dell’intera società

BNL Vita, arriviamo a una stima di circa il 10%

dell’utile di pertinenza del Gruppo. Quindi una incidenza

molto elevata, o relativamente elevata in termini di

raccolta premi, una incidenza che io stimo nell’ordine

del 10% sull’utile netto di pertinenza del Gruppo UNIPOL,

giusto per fissare un po’ alcuni dati contabili per

capire quanto era rilevante questa società. Ho cercato di

capire per quale motivo fosse così vitale non cedere BNL

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2026

Vita. Avevo cercato di capirlo andandomi a leggere le

dichiarazioni dell’ingegnere Consorte udienza, credo

nell’udienza preliminare; se non ricordo male, mi pare

che lui citasse essenzialmente due ragioni, che ho

cercato di comprendere dal punto di vista tecnico. La

prima ragione era che con i nuovi principi contabili, i

cosiddetti IAS, UNIPOL non avrebbe potuto consolidare

integralmente BNL Vita nel proprio bilancio consolidato,

il bilancio di gruppo, ma avrebbe potuto consolidarne

soltanto il 50%, cioè la quota posseduta. Perché? Perché

non arrivava alla maggioranza assoluta, e quindi gli IAS,

indipendentemente dall’esistenza di eventuali accordi di

governance, diritto di nomina del Presidente o

quant’altro, dicono che se non hai la maggioranza

assoluta non puoi consolidare. Quindi la società di fatto

sarebbe uscita per metà dal consolidato; avrebbe potuto

tenerne soltanto il 50% e non più il 100%. Questo mi pare

assolutamente corretto sul piano tecnico, tuttavia mi

pare una questione di rilevanza prettamente formale,

perché già prima dell’avvento degli IAS un analista che

leggeva il bilancio consolidato di UNIPOL ci trovava la

quota di partecipazione, che era il 50%, tutti sapevano

che gli utili erano di pertinenza del gruppo soltanto per

il 5%. E quindi il fatto che cambiassero le modalità di

esposizione in Bilancio, francamente non mi sembra un

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2027

argomento sufficiente perché gli analisti o gli

investitori potessero rivedere le proprie stime sul

valore di una partecipazione in UNIPOL. In più un’altra

cosa che non ho ben compreso è che in realtà UNIPOL

perseguiva un incremento della propria partecipazione in

BNL. Ora portando la propria partecipazione in BNL dal 2

al 15%, la partecipazione in BNL Vita rimaneva sempre il

50, non il 51, e quindi non era in nessun modo possibile

consolidarla e metterla nel conto del Gruppo solo perché

era aumentata la partecipazione in BNL, cioè nella casa

madre. Quindi di nuovo questa è una cosa che mi è

sembrata un po’ singolare. Un’altra motivazione che è

stata citata dall’ingegnere Consorte era la necessità di

poter avere degli esponenti UNIPOL nel Consiglio di

Amministrazione di BNL affinché le filiali di BNL

mantenessero un adeguato livello di impegno nella vendita

di prodotti della compagnia. Cioè l’idea sostanzialmente

è quella di dire: se noi passiamo al 2 al 15%, abbiamo

poi il diritto di nominare uno/due consiglieri ed ogni

volta che in Consiglio di Amministrazione si parla di

accordi di distribuzione di prodotti assicurativi, magari

anche con un eventuale nostro concorrente, noi siamo in

grado di saperlo, opporci, pretendere qualche cosa in

cambio, insomma siamo presenti laddove si prendono le

decisioni. Mi è sembrata una logica assolutamente

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2028

condivisibile questa. Tuttavia la cosa che mi ha colpito

è che già prima che il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

facesse l’OPS di marzo su BNL, UNIPOL non aveva nessun

tipo di rappresentanza negli organi sociali di BNL,

quindi da questo punto di vista non cambiava nulla con

l’OPS. Anzi, OPS dava una possibilità di uscita dal

Consiglio di BNL, dall’Azionariato di BNL, alle GENERALI

che in quel momento erano invece in Consiglio e

nell’Azionariato, e che erano un concorrente di UNIPOL.

Quindi da questo punto di vista l’OPS di BBVA poteva

rappresentare un leggero miglioramento rispetto allo

status coante e non credo un peggioramento. Detto questo,

ho provato a vedere quanto era il valore di BNL Vita e

quanto era invece il costo dell’investimento in BNL per

portarsi al 15%. Sulla base dei prezzi medi del periodo

mi sono fatto una mia equivalenza, che dice che l’1% di

BNL erano grossomodo 80 milioni di euro, poi naturalmente

dipende dal prezzo del giorno. Ho trovato una

dichiarazione dell’ingegnere Consorte, credo in udienza

preliminare se non ricordo male, che conferma questa

banale valutazione Algebrica, perché lui dice: il 10% che

avevamo in BNL ai primi di luglio 2005 valeva attorno

agli 800 milioni di euro. Quando poi si portano al 15,

evidentemente diventa una volta e mezzo, cioè diventa 1,2

miliardi di euro. Allora questo investimento va

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2029

confrontato con il valore di BNL Vita, se l’obiettivo era

la tutela di BNL Vita, o meglio il valore del 50% di BNL

Vita che ancora UNIPOL non aveva. Ora la valutazione di

una compagnia assicurativa, come la valutazione in

qualunque azienda, è evidentemente un compito altamente

soggettivo; dipende anche dalle previsioni che uno fa sui

flussi di cassa futuri, sull’andamento futuro del

business. In quest’opera di valutazione mi ha aiutato il

fatto di aver trovato una valutazione condotta da

UNIPOL..., quindi da una società che conosceva bene BNL

Vita. Nel piano presentato in Banca d’Italia il 29

aprile, dove si parla appunto del passaggio di proprietà

del 50% di BNL Vita, questa partecipazione viene valutata

in 170 milioni. Allora, secondo me non è corretto fare

una meccanica proporzione tra le due cifre, perché

naturalmente UNIPOL poteva essere convinta che attraverso

una gestione più forte, più presente, più attiva di BNL

Vita fosse possibile aumentarne il valore, però c’è

evidentemente una sproporzione, una differenza tra due

cifre molto sensibile, anche tenendo conto del fatto che

l’investimento in BNL avrebbe probabilmente fruttato un

dividendo di suo, e quindi avrebbe fruttato altri

vantaggi. Mi pare che la sproporzione rimanga. Alla luce

di queste considerazioni credo che il modo più razionale

di salvaguardare gli interessi di UNIPOL fosse quello di

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2030

trovare un accordo, un accordo commerciale che mettesse

al riparo negli anni futuri UNIPOL da eventuali sorprese

nell’utilizzo della rete distributiva BNL da parte

appunto di BNL stessa, per esempio l’ingresso di un altro

partner assicurativo i cui prodotti venivano classati in

concorrenza rispetto a quelli di BNL Vita. Eventualmente

un accordo commerciale di questo tipo poteva essere

accompagnato dalla cessione di un ulteriore 1% di BNL

Vita, che consentisse di risolvere il problema degli IAS,

quindi il consolidamento del 100% della partecipazione in

BNL Vita. Peraltro un accordo di questo tipo dal punto di

vista economico sembra assolutamente razionale anche dal

punto di vista del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria nel

senso che la partecipazione in BNL Vita non era

evidentemente l’oggetto principale del suo interesse per

BNL. Non è una compagnia assicurativa il Banco Bilbao

Vizcaya, è una grande banca universale che fa banca al

dettaglio, corporate banking e quindi era evidente che

erano queste le attività di BNL che interessavano

maggiormente al nuovo acquirente. Sono andato un po’ a

ricostruirmi anche la scansione delle date, perché una

trattativa per un possibile accordo commerciale, o per la

possibile cessione di un’ulteriore partecipazione in BNL

Vita vi fu tra UNIPOL e Banco Bilbao. Quello che risulta

è che il 16 giugno vi fu un primo incontro a Roma, il 20

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2031

giugno vi fu un secondo incontro a Milano a cui

parteciparono anche gli uffici legali e gli avvocati

delle due controparti, e nel corso del quale UNIPOL

presentò una bozza di accordo. Poi il 28 giugno vi fu un

terzo incontro e, secondo l’ingegner Consorte, quel

giorno intervenne la rottura delle trattative tra UNIPOL

e BBVA, in particolare in quanto BBVA aveva rifiutato il

deposito del contratto in CONSOB. Questo è un aspetto

tecnico su cui vorrei darvi qualche ragguaglio tra

pochissimo. Concludo la cronologia. Il giorno 30 risulta

che sia stato steso un ulteriore contratto in bozza e che

vi sia stato un quarto ed ultimo incontro. Questo è il

riferimento materiale della memoria dell’ingegner

Consorte, il 28 giugno 2005: rottura dell’accordo in

quanto viene rifiutato il deposito del contratto in

CONSOB. Adesso però vorrei spiegare la questione da un

punto di vista tecnico. Quando si fa un OPA o un OPS, la

Legge impone di offrire lo stesso prezzo a tutti, cioè la

ratio dell’OPA è quella di evitare una discriminazione

tra azionisti e di tutelare i piccoli risparmiatori,

offrendo a tutti lo stesso prezzo. Allora è evidente che

se io con una mano offro a tutti lo stesso prezzo e con

l’altra però tratto separatamente con singoli soci,

concedendo degli accordi collaterali particolarmente

vantaggiosi, io sto violando la sostanza della norma. Era

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2032

proprio questa la preoccupazione dei contraenti in quel

momento, cioè che si perfezionasse un accordo che poi

però sarebbe risultato invalido, illegittimo, in quanto

violava lo spirito della legge sull’OPA. Per questo

motivo si discusse dell’opportunità di chiedere alla

CONSOB un parere sulla legittimità di questa operazione,

che di per sé non è illegittima in assoluto. Perché è

evidente che se il contratto collaterale avviene a prezzi

di mercato, senza un particolare vantaggio per uno dei

due contraenti – e se si riesce a dimostrarlo in maniera

soddisfacente – non esiste nessun vantaggio accessorio,

addizionale, collaterale al prezzo d’OPA. Quindi non era

in assoluto illegittima una soluzione di questo tipo,

però era opportuno verificarne la legittimità. Come già

vi ho detto, l’ingegner Consorte afferma che BBVA si

rifiuta di depositare il contratto in CONSOB. Tuttavia

esiste una bozza di contratto – credo sia stata prodotta

anche qui in udienza preliminare – predisposta e datata

30 giugno da BBVA, siglata anche dai legali di UNIPOL che

prevede questo deposito in CONSOB. Questa è una

circostanza, a mio modo di vedere, abbastanza

interessante. Peraltro nell’udienza del 20 maggio 2010, è

intervenuto il dottor Giai, che se non ricordo male è il

responsabile dell’ufficio legale di UNIPOL; anche lui si

ricorda che nel corso dell’incontro del 30 giugno fu

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2033

consegnata da parte degli avvocati di BBVA all’avvocato

Marini, che agiva per conto di UNIPOL, una bozza di

contratto che prevedeva il deposito in CONSOB. A suo modo

di vedere la rottura delle trattative non interviene il

28, ma interviene il giorno 30, e non è motivata dal

mancato deposito in CONSOB a questo punto, ma è motivata

da altre ragioni: dal fatto che non si voleva concedere

un consigliere di UNIPOL nel Consiglio di Amministrazione

di BNL, dal fatto che non si trovasse l’accordo sulla

cessione di Artigiancassa e forse c’era qualcos’altro

ancora che non ricordo. Mi sembrava importante anche

presentarvi queste due diverse fotografie della

conclusione. Credo di aver chiuso e ricostruito

l’episodio.

P.M. – La slide successiva prelude al tema nuovo da

affrontare: gli accordi con le banche italiane. Si è

visto che UNIPOL aveva siglato degli accordi con quattro

istituti di credito italiani: la Banca Popolare

dell’Emilia Romagna, la Banca Popolare di Lodi, la Banca

Popolare di Vicenza e la CARIGE. Io le chiederei di

illustrare, in questa ulteriore fase della sua

deposizione, l’evoluzione dei rapporti tra UNIPOL e

questi quattro istituti di credito, avuto riguardo

all’incremento delle partecipazioni che ciascuno di essi

ha avuto nel corso del tempo fino al 18 luglio 2005.

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2034

TESTE RESTI – Io ho cercato di ricostruire un po’ l’attività

delle banche italiane prima del 18 luglio, intanto perché

questa attività è stata oggetto di provvedimenti da parte

della CONSOB, che ha dichiarato l’esistenza di patti

occulti tra UNIPOL e questi istituti. Ma al di là dei

provvedimenti della CONSOB, emerge una serie di fatti, di

contatti dagli atti che ci sono nei documenti

dell’inchiesta e del dibattimento. Un aspetto che mi

sembra rilevante è che da questi fatti, da questi

contatti emerge un ruolo di supervisione molto attivo

della Banca d’Italia; un ruolo di stimolo, non solo di

monitoraggio rispetto a queste operazioni. E questo,

secondo me, è un aspetto che è importante sul piano

tecnico, cioè è importante per qualificare la sussistenza

di un patto tra questi intermediari. Quindi vorrei

soffermarmi un attimo su questi aspetti, perché li

ritengo rilevanti sul piano tecnico al fine della

definizione di un vero e proprio patto tra i soggetti che

citeremo. Ho ricostruito brevemente - anche con l’aiuto

di una grafica che cerca di limitare la noia per chi mi

ascolta - i principali contatti e fatti intervenuti tra

la Banca d’Italia, UNIPOL e alcune banche italiane.

Intanto la volta scorsa ho ricordato i due incontri con

il governatore del 19 marzo, il fatto che secondo il

dottor Fiorani nell’incidente probatorio, ma credo anche

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2035

nell’ultima udienza a cui io non c’ero, nasce in questa

fase il progetto con il governatore di fare assumere

quote in BNL da parte di banche come dire in qualche modo

vicine agli auspici del governatore. Peraltro la Banca

Popolare di Lodi in questa fase svolgeva un ruolo di

supporto tecnico per il governatore, che emerge anche da

altri fatti. In particolare è a verbale degli incidenti

probatori che già verso la fine del mese di febbraio/i

primi di marzo c’era stato un altro incontro di BPL in

Banca d’Italia, dove era stato chiesto un parere sulla

reperibilità del cosiddetto pacchetto argentino, cioè di

questo fantomatico pacchetto di azioni BNL che sarebbe

stato controllato da investitori argentini. Poi leggendo

le udienze di questo dibattimento ho ritrovato una

dichiarazione dell’amministratore delegato di allora, del

Banco Popolare di Verona e Novara, il quale dice che a

fronte delle difficoltà emerse nella trattativa con gli

immobiliaristi – siamo attorno alla metà di marzo – il

governatore lo invitò a consigliarsi con Fiorani, e che

la cosa gli sembrò un po’ irrituale, ma lui comunque la

fece. Quindi Banca Popolare di Lodi, sulla base dei fatti

che ho ricordato, sembra assumere un ruolo di consulenza

attiva ai vertici della Banca d’Italia in questa fase.

Peraltro, Banca Popolare di Lodi ha anche rapporti molto

stretti con UNIPOL non solo in relazione alla vicenda

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2036

BNL, ma anche in rilelazione alla vicenda Antonveneta.

Voi ricorderete che Banca Popolare di Lodi era impegnata

in un OPA sulla Banca Padovana e in questa OPA ottenne in

supporto oggettivo di UNIPOL. Agli atti c’è traccia di un

incontro all’aeroporto di Bologna credo il 20 aprile,

dove secondo il dottor Boni sarebbe stato concordato una

sorta di reciproco supporto di BPL a UNIPOL nella scalata

BNL e di UNIPOL a BPL nella scalata all’Antonveneta. Ma

al di là di questo racconto del dottor Boni, è un fatto

che il 22 aprile, cioè due giorni dopo, BPL abbia aiutato

UNIPOL ad acquistare delle azioni della Banca

Antonveneta. In particolare questo emerge

dall’accertamento della CONSOB, dove si dice che BPL

aveva parcheggiato azioni Antonveneta che non poteva

comprare in mano ad un elenco di soggetti, di prestanome

sostanzialmente, a cui aveva intestato questi titoli.

Secondo la CONSOB, questi sono degli interposti, quindi

dei prestanome; è la CONSOB che lo ha accertato e in

effetti, se volete, vi racconto le modalità di questo

investimento: sono molto singolari, avvengono con fidi

erogati in giornata senza garanzia, sono a volte soggetti

che non hanno mai comprato azioni, oppure hanno già un

deposito titoli però queste azioni gli vengono messe su

un altro deposito titoli separato.

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2037

P.M. – Al limite per evitare di allargare troppo lo spettro

della sua deposizione, se ricorda eventualmente le

modalità di acquisizione delle azioni Antonveneta da

parte di UNIPOL il 22 aprile. Forse questo è l’unico

elemento collaterale che ci possiamo permettere.

TESTE RESTI – Benissimo. Volevo soltanto chiarire chi erano i

signori Tamagni, Pacchiarini e Besozzi, che il 22 aprile

cedono azioni a UNIPOL e le cedono con un meccanismo

molto particolare, che viene definito improper match

orders, cioè ordini abbinati in modo improprio. Ed è un

meccanismo che la CONSOB qualifica come manipolativo del

Mercato. Cerco di essere il più sintetico e chiaro

possibile. Sul mercato telematico azionario in ogni

momento si incontrano proposte di acquisto e proposte di

vendita, che vengono inserite in un sistema elettronico

chiamato book, il libro, il registro. Allora naturalmente

c’è una serie di proposte di acquisto per diverse

quantità e diversi prezzi, ci sarà la migliore proposta

di acquisto che è quella al prezzo più elevato. Qualcuno

è disposto ad acquistare l’azione a 100. Poi c’è una

serie di proposte di vendita per diverse quantità e per

diversi prezzi. La migliore proposta di vendita è quella

al prezzo più basso: sono disposto a vendere a 101.

Solitamente non appena la migliore proposta di vendita e

la migliore proposta di acquisto si toccano, viene

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2038

perfezionato un contratto tra due controparti che, come

dire, sono reciprocamente sconosciute cioè hanno immesso

degli ordini, delle proposte e poi queste proposte

vengono sposate dal computer. Poiché la proposta sposata

esce istantaneamente dal circuito, dal book, nel book io

solitamente osservo un differenziale tra la migliore

proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita.

Cioè c’è uno che è disposto a comprare a 100 ed uno che è

disposto a vendere a 101, e c’è questa cosa che si chiama

bid ask spraid o spraid denaro..., è il differenziale.

Allora che cosa viene fatto in data 22 aprile? Immaginate

che appunto per semplicità i prezzi siano questi che vi

ho detto: 100 e 101, esattamente nello stesso istante,

esattamente per la stessa quantità da una parte BPL che

agisce per conto dei signori Tamagni, Pacchiarini e

Besozzi, immette una proposta di vendita a 100,5 e

dall’altra parte UNIPOL immette una proposta in acquisto

a 100,5. Lo fanno evidentemente di comune accordo, in

modo che l’operazione possa transitare istantaneamente

dal book e i titoli di questi signori finiscano

direttamente proprio a UNIPOL. Naturalmente si può sempre

negoziare direttamente un trasferimento fuori mercato;

esiste il mercato dei blocchi e si poteva tranquillamente

perfezionare un’operazione di questo tipo fuori mercato,

o se la quantità lo consente sul mercato dei blocchi.

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2039

Però il problema è che le negoziazioni che avvengono sul

mercato dei blocchi devono essere dichiarate; bisogna

dichiarare gli intermediari e gli intermediari a loro

volta devono dichiarare il cliente finale. In questo modo

invece c’era una transazione completamente anonima; per

questo motivo la CONSOB, oltre che per il fatto che è una

transazione che spesso avviene tra due soggetti economici

intrinsecamente collegati e sporca invece il prezzo

ufficiale come se fosse una transazione tra soggetti

terzi, ma per questo motivo principalmente la CONSOB

ritiene che operazioni di questo tipo siano manipolative.

Perdonatemi se mi sono dilungato, ma era soltanto per

spiegarvi le modalità e perché dico che BPL aiuta UNIPOL

ad acquistare queste azioni; azioni che peraltro otto

giorni dopo vengono portate in assemblea BAV da UNIPOL e

qui UNIPOL vota a favore della lista sostenuta da BPL,

consentendo a BPL di nominare nuovi amministratori nella

banca che sta scalando.

P.M. – Torniamo, dopo questa parentesi, sulla nostra vicenda e

sugli acquisti che invece BPL fa di azioni BNL questa

volta.

TESTE RESTI – Tornando a questo punto sulla nostra vicenda,

ricorderete – perché già vi ho dato una serie di dati e

di date due settimane fa – che tra il 10 e il 16 maggio

BPL, che peraltro aveva qualche problema di liquidità,

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2040

compra una quota in BNL e il 20 maggio vota insieme a

UNIPOL nell’assemblea di BNL in seconda convocazione. Un

altro aspetto che merita di essere rapidamente ricordato

è l’acquisto il 17 maggio da parte della Banca Popolare

dell’Emilia Romagna; un acquisto finalizzato alla

partecipazione all’assemblea del 20 maggio di BNL, come

ha dichiarato in udienza il dottor Vandelli; un acquisto

dell’1,97% di BNL. Sempre come ricordato dal dottor

Vandelli, l’acquisto avviene tramite il direttore

finanziario di BPL, il quale si interessa affinché

vengano reperiti questi titoli e contatta l’intermediario

in modo che vengano acquistati da BPER. Peraltro va

segnalato che questo acquisto avviene dopo ripetuti

contatti con i dirigenti dei vertici dell’autorità di

vigilanza e contatti telefonici diretti tra

l’amministratore delegato Leoni e il governatore Fazio.

Questo lo dico perché è stato messo a verbale nella

riunione del Consiglio di Amministrazione o Comitato

Esecutivo della BPER che ha deliberato questi acquisti.

P.M. – È stato messo a verbale da chi? Dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione VIPER?

AVV. BIANCOLELLA – Se magari specificasse un po’ meglio, no?

P.M. – Lei non intervenga mentre lo conduco io l’esame. Stiamo

parlando di un documento, non sta facendo il testimone de

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2041

relato questo caso. Sta parlando di un documento che ha

acquisito, che ha visto.

PRESIDENTE – Pubblico Ministero, può riproporre la domanda,

per piacere.

P.M. – Volevo sapere, siccome ha fatto riferimento ad un

verbale di un Consiglio di Amministrazione di una banca,

se poteva specificare quale era la fonte alla quale aveva

attinto.

TESTE RESTI – Assolutamente sì. Io per brevità cerco di essere

conciso in queste cose, anche perché poi nella relazione

che vi consegnerò trovate riferimenti e trovate i

virgolettati. Tuttavia ogni volta che lo ritenete

importante, non ho nessuna difficoltà a farlo. Sto

parlando del verbale del Consiglio di Amministrazione di

BPER dell’11 aprile 2005, dove l’amministratore delegato

informa su colloqui avuti negli ultimi giorni con

esponenti di Banche Popolari e dirigenti di vertice

dell’autorità di vigilanza in ordine ad un ipotetico

investimento nel capitale di Banca Nazionale del Lavoro.

C’è anche un verbale, sempre del C.D.A. di BPER, del 21

marzo 2005 – la data mi sembra importante perché abbiamo

parlato di una riunione del 19 marzo con il governatore –

dove l’amministratore delegato riferisce su una serie di

contatti avuti nel corso dell’week-end con esponenti del

sistema bancario e dell’autorità di vigilanza in ordine a

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2042

una eventuale iniziativa tesa ad acquisire una quota non

marginale, complessivamente intorno al 10% del capitale,

in Banca Nazionale del Lavoro. Il relativo progetto è

stato sommariamente illustrato dall’amministratore

delegato della Banca Popolare di Lodi, cioè si fa

riferimento a contatti con il dottor Fiorani, e si

realizzerebbe attraverso l’acquisto di azioni BNL da

parte di alcuni immobiliaristi. Posso andare avanti, ma a

beneficio della concisione vi lascio poi consultare le

carte. Io peraltro ho sempre messo nella mia relazione il

riferimento al fascicolo del Pubblico Ministero e alla

pagina dove ho tratto il documento, proprio per

consentire a tutti di poter esaminare il documento

originale.

P.M. – Proseguiamo oltre.

TESTE RESTI – Allora, un altro fatto che mi sembra importante

richiamare è che tra il 28 e il 30 giugno la Banca

Popolare di Vicenza acquista lo 0,74% di BNL su

indicazioni diretta del dottor Cimbri di UNIPOL. La

circostanza è stata confermata in udienza dal dottor

Duval di Euromobiliare, il quale dichiara testualmente:

“Io sicuramente la trattativa l’ho fatta con UNIPOL”. Una

cosa abbastanza singolare che ho trovato in questo

verbale e che lui chiama UNIPOL l’acquirente

testualmente, perché dal suo punto di vista chi gli dà

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2043

l’ordine per telefono e spende il suo nome perché venga

perfezionato questo acquisto è in effetti l’acquirente.

Venendo a questo punto ai legami con Banca CARIGE, vi

sono legami sia con Banca Popolare di Lodi che con

UNIPOL. Per quanto riguarda Banca Popolare di Lodi,

CARIGE dà oggettivamente un supporto alla scalata di BPL

in BAV, perché il 19 aprile avviene un’operazione di

improper macht orders analoga a quella del 22 avvenuta

con UNIPOL. Undici giorni dopo all’assemblea del 30

aprile, dove si decide il ribaltone nel Consiglio di

Amministrazione della banca padovana, il voto di Banca

CARIGE va a favore della lista presentata da BPL. Un

altro aspetto significativo ai fini della vicenda che ci

occupa è che il 4 luglio CARIGE acquista l’1,49 di BNL;

si tratta di acquisti concordati con UNIPOL. Il Consiglio

di Amministrazione di CARIGE viene informato della cosa

precisando che avviene nel quadro di un disegno comune

guidato da UNIPOL e si fa riferimento al fatto che la

banca otterrà da UNIPOL dei contratti PUT, quindi dei

diritti di vendere a prezzo fisso – che poi sarà il

prezzo d’acquisto a chi se l’è messe in portafoglio

queste azioni – che la terranno indenne da qualunque

rischio finanziario sull’investimento, che non sia

evidentemente un rischio di fallimento di UNIPOL ed

inadempimento del contratto PUT. Merita forse richiamare

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2044

anche rapidamente la vicenda del derivato perfezionato

tra Banca Popolare di Lodi e Barclays. Sostanzialmente

Barclays acquista il 1° luglio uno 0,5% di BNL, quindi

l’acquisto lo fa Barclays, però il relativo rischio

finanziario viene subito spostato in capo a BPL, quindi a

questo punto dal fatto di mantenere questa partecipazione

in futuro Barclays non avrebbe avuto né danni né benefici

economici, quindi da questo punto di vista era

indifferente per lei tenere questa partecipazione o

cederla materialmente a BPL, se necessario. L’acquisto

viene disposto da BPL su iniziativa di UNIPOL. C’è un

contatto con Cimbri del 1° luglio, ed anche il dottor

Boni in incidente probatorio ha ricordato con molti

particolari questi contatti con UNIPOL per il contratto

di Barclays. Si usano espressioni tipo “parcheggiare

delle azioni BNL” che fanno capire che sostanzialmente

Barclays svolge un ruolo ancillare rispetto ad un

progetto più grande. Tornando a questo punto ancora a

BPER, sappiamo che uno degli acquirenti che il 18 luglio

acquistano azioni quando gli immobiliaristi decidono di

uscire, di cedere la loro partecipazione, acquista

l’1,98% di BNL. Lo stesso giorno BPV, cioè Popolare di

Vicenza, acquista uno 0,4 e questo avviene evidentemente

nel quadro di una intesa, ma questo è pacifico, con

UNIPOL che infatti tratta lei per conto di tutti gli

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acquirenti con gli immobiliaristi, fissa lei il prezzo,

etc. Lo stesso giorno il dottor Leoni avverte

direttamente il governatore che l’operazione è stata

completata. Parlando di contatti tra UNIPOL e la Banca

d’Italia, l’ingegner Consorte ha dichiarato che il 30

giugno, quindi prima che venisse presentata alcuna

informativa preventiva, anche quell’informativa

preventiva dal formato un po’ irrituale, che vi ho

mostrato la volta scorsa, lui aveva riferito a Fazio sul

fatto di disporre dei fondi per l’OPA; si noti che il

giorno dopo UNIPOL fa un comunicato in cui dichiara di

non avere mai presentato alcuna informativa preventiva in

Banca d’Italia e UNIPOL naturalmente in quel momento non

è autorizzata nemmeno a salire al 15% perché

l’autorizzazione arriverà, se non ricordo male, il 15

luglio. L’ingegnere Consorte riferisce poi che il 14

luglio il governatore gli avrebbe telefonato per sapere

se ha risolto gli ultimi contrattempi sulle modalità e

trasferimento dei titoli con i venditori del controparto.

A questo riguardo faccio ammenda, perché c’è un

riferimento sbagliato nella mia relazione, c’è scritto

“faldone 10, pagina 48”. Non è così, perdonatemi, è

faldone 7, pagina 258. La mole dei documenti era tale che

qualche svista purtroppo può essere capitata. Credo che

siano abbondantemente...

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P.M. – Va bene, vengo incontro ai difensori. Non era tanto il

discorso del contenuto.

PRESIDENTE – Signor Pubblico Ministero, può fare una memoria

delle considerazioni Lei su queste questioni, se vuole.

P.M. – Quest’ultima slide la tolga pure, professore, e

passiamo invece ad un aspetto che è ovviamente abbastanza

delicato, che riguarda l’impatto di queste operazioni

sull’andamento del titolo. Se può ricostruire, se può

spiegare che tipo di impatto queste operazioni hanno

avuto sull’andamento del titolo e in ragione di quale

eventualmente fatto queste variazioni, queste alterazioni

possono essere state determinate.

TESTE RESTI – Sì. La prima considerazione che viene fatta

sulla base di quanto ho riferito in precedenza è che il

Mercato non era stato informato di una serie di fatti

rilevanti. Questi ultimi fatti che ho richiamato, cioè

l’esistenza evidentemente di intese tra diversi soggetti:

banche italiane e UNIPOL, che reciprocamente si

agevolavano nell’acquisizione delle azioni, il che se ci

pensate è abbastanza singolare perché se io voglio

acquistare azioni di una banca e ho magari anche in animo

la possibilità che è stata presentata in un primo piano

industriale del 17 maggio e in un progetto sottoposto al

Consiglio di Olmo il 20 maggio, di dover fare poi un OPA

sul 51%...

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AVV. DEDOLA – (intervento fuori microfono)

P.M. – Avvocato, non va bene proprio. Faccia il controesame

dopo.

PRESIDENTE – Avvocato, Lei avrà tutto il tempo che vuole nel

controesame per farlo. Come facciamo a dirvelo? Lei se lo

segna: ore 11.17 ha detto una cosa inesatta.

TESTE RESTI – Volevo soffermarmi un attimo su questa

questione. Noi abbiamo dei documenti del 17 maggio e del

20 maggio. Io nell’esaminare questa documentazione mi

sono scritto al Consiglio di Amministrazione, se è stato

presentato solo al Presidente questo poi lo accerteremo

dalle carte che io stesso ho indicato. Ho dei documenti

in cui già si prefigura la possibilità di dover

acquistare il 51%. Ora se io so che c’è quantomeno la

possibilità di dover acquisire il 51%, difficilmente mi

spendo per agevolare l’acquisto di quote che vanno a

ridurre il flottante da parte di altre banche, sempre che

naturalmente non esista una intesa funzionale

all’acquisto del 51%. Quindi questo mi sembra un fatto

abbastanza palmare e mi sembrava giusto soffermarmici un

attimo. Tra i fatti taciuti al mercato c’è anche

l’esistenza delle famose PUT, quelle del mese di maggio e

quelle del mese di giugno, fine giugno, che di fatto

abbiamo visto assoggettavano UNIPOL ad un danno

patrimoniale molto rilevante: 75 milioni il primo caso e

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200/250 milioni nel secondo caso, qualora le

autorizzazioni alla Banca d’Italia non fossero state

concesse rapidamente. Questa era una informazione che

avrebbe consentito al Mercato di valutare in maniera ben

più precisa quali erano le possibilità di successo della

richiesta di autorizzazione che UNIPOL aveva

evidentemente presentato e a cui era subordinato il

prosieguo della crescita di UNIPOL nel capitale di BNL.

Sempre parlando di comunicazioni che non hanno

rappresentato correttamente al Mercato la realtà, il 7

luglio UNIPOL emette un comunicato dove riprendendo

comunicati precedenti dice che la possibile OPA è solo

una delle tre opzioni strategiche illustrate nei

precedenti comunicati stampa, quindi l’OPA, la consegna

delle azioni all’OPS di BBVA, o il raggiungimento di un

accordo con BBVA mi pare emerso abbastanza pacificamente

anche in dibattimento che la trattativa con BBVA vuoi il

28 giugno, vuoi il 30 giugno fosse terminata. Allora,

avendo richiamato che vi fu una informativa al Mercato a

mio modo di vedere fuorviante, ho cercato di capire se

questi fatti fossero concretamente idonei ad alterare la

dinamica del prezzo. Se parliamo di concreta idoneità, io

credo che sia importante ragionare sulla concreta

idoneità prima ancora di andare a vedere cosa è successo

materialmente ai prezzi, perché sono due questioni

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2049

diverse. Se parliamo di concreta idoneità, credo che sia

pacifico che in presenza di un’OPA su una società

quotata, OPA che viene solitamente lanciata ad un prezzo

più alto rispetto al prezzo prevalente sul Mercato perché

incorpora un premio per il controllo, i prezzi tendono a

convergere verso il prezzo dell’OPA non in maniera

meccanica – è ben inteso – ma in maniera tanto più rapida

e precisa quanto più è giudicato probabile il successo di

quell’OPA, e quindi che quell’OPA avrà effettivamente

luogo. Se poi si ritiene che quell’OPA possa indurre un

rilancio, e il Mercato è in grado di valutare

correttamente la probabilità di un eventuale rilancio,

allora è possibile che il Mercato si sposti anche su un

prezzo superiore al prezzo d’OPA. E se ritiene che vi

sarà a fronte di una controfferta di terzi una ulteriore

controfferta del proponente originario, il prezzo

potrebbe ulteriormente salire. Ma affinché questo

avvenga, cioè affinché il prezzo segua il percorso

naturale legato all’esistenza di un’OPA, è necessario che

il Mercato sia in condizione di valutare correttamente la

probabilità di successo della prima offerta, la

probabilità che vi sia una controfferta, la probabilità

che vi sia un eventuale rilancio, perché questa

probabilità insieme al prezzo offerto entra a determinare

i corsi che prevarranno sul Mercato. Quindi gli

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2050

investitori devono disporre di informazioni veritiere e

comprensibili per capire la probabilità che ci sia,

intanto che l’offerta originaria venga autorizzata e

venga compiuta, poi che ci sia una controfferta e che chi

eventualmente vuole proporre una controfferta abbia tutti

gli strumenti che gli consentono di avere successo in

questa controfferta, quindi le disponibilità finanziarie

per esempio piuttosto che le autorizzazioni obbligatorie

delle autorità competenti. Da questo punto di vista si

potrebbe dire che il Mercato di informazioni

sull’esistenza di una iniziativa di UNIPOL e di possibili

soggetti amici ne aveva pure troppe in quel periodo, cioè

che c’erano articoli di stampa, voci, corsivi,

editoriali, in cui si adombrava la possibilità di un

intervento di UNIPOL. Addirittura anche report di

analisti, in cui si diceva: “Il valore di BNL è questo,

però teniamo presente che ci può essere un intervento di

UNIPOL nella contesa” e quant’altro. Però io credo che

sia molto importante da questo punto di vista comprendere

la differenza che c’è ai fini della formazione dei corsi

di Borsa tra le informazioni e le voci. Le voci non sono

informazioni e, laddove incomplete, contraddittorie,

parziali, parzialmente erronee, sono l’esatto contrario

delle informazioni perché creano nel Mercato confusione,

non informazione, cioè accrescono incertezza. E

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l’incertezza si accresce anche quando sul Mercato si

osservano dei prezzi che sono apparentemente

incompatibili con le informazioni ufficiali fornite al

Mercato. Per esempio, perché da un lato vi sono delle

comunicazioni che vengono emesse su preciso invito della

CONSOB, e quindi se fossero false configurerebbero un

ostacolo all’attività dell’autorità di vigilanza, dove si

dice che non vi sono intese, non vi sono accordi con

altre banche, e poi ci sono dei prezzi che è possibile

spiegare per esempio anche con la sussistenza di un

accordo. Ma non esclusivamente osservo, perché in quel

periodo qualunque soggetto poteva semplicemente essere

interessato a comprarsi delle azioni per fare una

speculazione, per fare una scommessa. In fondo c’era la

rete di salvataggio dell’OPS del Banco Bilbao per cui la

perdita, fintanto che l’OPS rimaneva aperta ed attiva,

era limitata. Penso per esempio al comunicato che fece

BPL a metà marzo, quando si era comprata l’1,67 di BNL;

invitato dalla CONSOB a indicare la ragione del suo

acquisto dice proprio questo, dice: “Stiamo facendo

trading”, cioè stiamo facendo sostanzialmente una

scommessa sul valore futuro del titolo. Quindi i prezzi

di Borsa, ancorché superiori a tratti – e vedremo quando

– al valore dell’OPA o OPS del Banco Bilbao Viscaia non

erano idonei a fornire un’indicazione univoca e chiara

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2052

sull’esistenza di una possibile contro OPA. Anzi, in

quanto motivati da acquisti promossi da una ristretta

cerchia di soggetti – e poi vedremo quando e quali –

sulla base di un accordo non reso noto al Mercato, mi

pare veramente difficile affermare che rappresentavano un

elemento di informazione o di chiarezza. Parlando dei

numerosi articoli di stampa, che in quel periodo sono

apparsi e che facevano riferimento molto spesso a una

iniziativa di UNIPOL – anche se poi quale fosse

esattamente questa iniziativa era difficile capirlo – io

ho rapidamente rintracciato alcuni articoli dell’epoca;

sono reperibili in linea di massima tramite internet,

perché lo sapete che Il Corriere della Sera e la

Repubblica hanno degli archivi pubblici e gratuiti. In

realtà, se voi guardate quello che si scriveva in quel

periodo, non coincideva con la realtà dei fatti così come

l’abbiamo appresa successivamente, proprio perché le voci

non sono informazioni. C’erano informazioni corrette,

c’erano informazioni sbagliate, c’erano informazioni

parziali. Per esempio, il Corriere della Sera dice che

UNIPOL vorrebbe arrivare al 9,9% di BNL per superire le

GENERALI e a questo punto avere il suo peso nella partita

della Banca Assicurazione. Sappiamo che in realtà

l’obiettivo è stato un altro. Il Financial Times il 2

giugno – anche la data è importante perché siamo ad uno

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2053

stadio ormai abbastanza avanzato degli acquisti dei

titoli – dice che se l’offerta del Banco Bilvao Viscaia

dovesse fallire, allora soltanto a quel punto UNIPOL si

potrebbe combinare con una banca italiana sempre che non

ci sia un rilancio da parte del BBVA. Quindi è una cosa

per carità assolutamente legittima sul piano

giornalistico fare delle congetture e provare a spiegarsi

la successiva evoluzione degli eventi, ma non si può dire

che i giornali stavano scrivendo quello che in realtà è

successo. Il Corriere della Sera del 25 maggio dice che

l’obiettivo di UNIPOL sarebbe il controllo di BNL nelle

al Monte dei Paschi. Sappiamo che in realtà non è così,

perché alla fine nel nucleo di alleati Monte dei Paschi

non compare. C’è un report di City Group, i report sulle

società quotate vengono conservati obbligatoriamente sul

sito di Borsa Italiana, quindi è possibile scaricarselo

dal sito della Borsa, che dice: vediamo un rischio che se

l’offerta di Banco Bilbao dovesse fallire – ed è un

rischio probabile, un 40/50% di probabilità – in questo

caso le azioni BNL andranno giù, reagiranno

negativamente. Allora un investitore che doveva decidere

sulla base delle informazioni che trovava sui giornali e

sui report evidentemente trovava informazioni molto

contraddittorie. Repubblica del 18 maggio diceva che si

sarebbero rimescolate le alleanze tra patto e

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2054

contropatto.

P.M. – Professore, il messaggio è chiarissimo.

TESTE RESTI – Se posso, faccio solo riferimento all’articolo

del Corriere della Sera del 26 maggio, perché lo trovo

abbastanza divertente, perché dice: “I protagonisti

negano tutti di voler fare fronte comune. Anche la

Popolare dell’Emilia che diffida chi parla di possibile

cordata” e il Monte dei Paschi ribadisce l’assoluta

neutralità. Sa perché glielo volevo citare? Perché il

giorno prima lo stesso giornale parlava di alleanza tra

UNIPOL e Monte dei Paschi. Mi sembrava abbastanza

significativo. Peraltro un aspetto che mi sembra

importante è ricordare che se da un lato sulla stampa

uscivano anche indicazioni, anticipazioni su possibili

movimenti che assomigliavano molto a quelli che poi nel

finale si sono delineati, tuttavia in parallelo

l’esistenza di un patto occulto veniva negata dai

comunicati ufficiali degli interessati. Era difficile

dire che questi comunicati potevano essere ignorati dal

Mercato a beneficio di un articolo del Corriere della

Sera o di Repubblica. Peraltro le stesse fonti di stampa,

come abbiamo visto, che adombravano la possibile

esistenza di un patto, avevano difficoltà a stimarne

l’estensione e la composizione. Questo a me sembra

importante perché dimostra che non era possibile per il

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2055

Mercato fare un semplice calcolo algebrico e dire: “Beh,

senti, mettiamo insieme le quote di UNIPOL, BPER, BPV,

BPL e CARIGE, arriviamo al 24%. Se poi si comprano anche

il 27% degli immobiliaristi, è evidente che possono

andare al 51” e quindi il Mercato in qualche misura

poteva anticipare che ci sarebbe stato un’OPA e un

passaggio del controllo. Perché in realtà il perimetro di

questi accordi, se uno lo leggeva sulla stampa, era

quantomeno ondivago, indefinito; peraltro l’acquisto di

Banca CARIGE, che contribuisce a portare oltre 51,

avviene se non ricordo male il 4 luglio, quindi comunque

questo calcolo algebrico era difficile da fare in

anticipo. Poi ancora mi sembra abbastanza importante

ricordare che la stessa trattativa con il controbatto

subì degli stop and go ancora nel mese di luglio e fu

abbastanza controversa. Avendo parlato della concreta

idoneità, che è cosa diversa dalla dinamica dei prezzi,

vorrei spendere qualche parola sulla dinamica dei prezzi

nel periodo considerato. Io ho riportato su questo

grafico le informazioni che mi sembrano maggiormente

rilevanti, cioè il prezzo di BNL che è la spezzata più

scura; un’altra spezzata a tratteggio più chiaro e

discontinuo che giorno per giorno vi dice, sulla base del

concambio di uno a cinque, quanto valeva l’OPS di BBVA.

Questo evidentemente dipende dalla quotazione dell’azione

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2056

di BBVA. Poi ho riportato l’asticella del 2,7 - che è il

prezzo offerto poi in OPA da UNIPOL – e ho riportato

anche un dato sui volumi nella parte bassa e come di

termine di confronto quell’area azzurrina che c’è in

basso è la media dei volumi 2004 ed aiuta un po’ a capire

quali erano i volumi normali su BNL. Detto questo vorrei

soffermarmi soprattutto sulle due spezzate, cioè sul

prezzo di BNL confrontato al valore dell’OPS di BBVA.

PRESIDENTE – Cosa vuol dire volumi?

TESTE RESTI – I volumi sono il numero di pezzi che vengono

scambiati sul Mercato quotidianamente. Vorrei suddividere

diversi sottoperiodi nell’analisi di questo grafico per

mostrare come la dinamica dei prezzi sia strettamente

collegata alle operazioni condotte da UNIPOL e dalle

banche alleate. Quindi non genericamente da scommesse di

tutto il Mercato che aveva capito e quindi allineava i

prezzi in un certo modo, ma sia innescata questa dinamica

dal comportamento dei soggetti che abbiamo citato e dai

fatti che abbiamo già ricostruito in precedenza. Intanto

c’è un primo sottoperiodo che va dal 21 marzo, quando il

Mercato riapre all’indomani dell’annuncio di BBVA

dell’OPS, fino al 13 maggio, dove vedete che

sostanzialmente i valori di BNL e il valore teorico sulla

base della quotazione di BBVA rimangono grossomodo

allineati e non vi sono scostamenti di particolare

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entità. L’ultimo giorno di questo sottoperiodo in realtà

la forchetta si sta un po’ aprendo, nel senso che la

differenza è stata in media 2 centesimi nel periodo da me

considerato; l’ultimo giorno del periodo si è già aperta

a 7 centesimi. Quel giorno era un venerdì; il lunedì

successivo la differenza è balzata a 18 centesimi e il

martedì è salita a 21 centesimi. Si vede molto bene dal

grafico che c’è questa apertura di un gap, di un

differenziale. Mi limito a ricordare quanto abbiamo già

esposto in precedenza. Tra il 10 e il 16 maggio BPL

acquista l’1,67% di BNL di intesa con UNIPOL e con Banca

d’Italia. Il 17 maggio la Banca Popolare dell’Emilia

Romagna, sempre di intesa con BPL e Banca d’Italia,

acquista circa il 2% di BNL. Il 23 maggio si stabilisce

un nuovo record nell’entità di questo differenziale

rispetto al valore teorico dell’OPS che è pari a 25

centesimi; più in generale in tutto il periodo che va dal

16 maggio al 6 luglio il differenziale rimane

significativamente aperto, significativamente positivo.

C’è una differenza media di 21 centesimi. Ora il 23

maggio vorrei ricordare che è proprio il giorno in cui

vengono fatti gli acquisti per le PUT e CALL che Dresdner

Kleinwort Benson firmerà a favore di UNIPOL. E vorrei

ricordare che tutto questo periodo è un periodo scandito

da importanti acquisti da parte di UNIPOL degli alleati,

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delle banche straniere che nuovamente nelle settimane

successive creano contratti di PUT e CALL fino ad

arrivare all’ultimo acquisto – mi pare l’1,5%, vado a

memoria – da parte di Banca CARIGE il 4 luglio a 2,90

euro. A me sembra che ci sia un nesso causale abbastanza

chiaro tra questa scansione di date e il comportamento

del differenziale rispetto al prezzo teorico dell’OPS.

Francamente non mi pare che un allontanamento di questo

tipo fosse giustificato dalle informazioni ufficialmente

disponibili per il Mercato, dove ricordiamo si continuava

a riaffermare l’assenza di cordate alternative all’OPS

del BBVA. Si ripeteva che l’interesse di UNIPOL era

focalizzato su BNL Vita e si poteva che non vi era ancora

nessun orientamento preciso da parte di UNIPOL in

relazione a una eventuale OPA su BNL. Un andamento di

questo tipo in realtà ex post col senno del poi lo

possiamo riconoscere come razionale soltanto che

ammettiamo l’esistenza di una iniziativa coesa,

credibile, ben cementata, alternativa al progetto

spagnolo, cioè di fatto di un’OPA concorrente che non era

stata dichiarata al Mercato; una operazione che a questo

punto rendeva possibili acquisti da parte di questo

piccolo gruppo di alleati che incidevano pesantemente sui

prezzi. Insisto. Il Mercato poteva spiegarselo in questo

modo o in un altro modo; non è corretto dire che questi

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prezzi di per sé erano la prova che ci sarebbe stata la

contro OPA e che quindi era facile capire, e che quindi

di fatto il quadro informativo del Mercato era completo.

Perché ho già detto prima persino BPL dichiara al

Mercato: stiamo facendo trading. E come BPL in teoria

altri soggetti: grossi fondi, investitori istituzionali

potevano aver deciso di fare una scommessa su un

possibile rialzo delle quotazioni, una possibile contro

OPA, tenendo come rete di sicurezza l’OPS del Banco

Bilbao Viscaia. Credo sia utile, nel momento in cui si

dice che le compravendite di UNIPOL e delle quattro

banche italiane hanno mosso il prezzo, darvi anche un

dato sull’incidenza quantitativa di questi volumi. Allora

io sono andato a vedere, ho preso il flottante di BNL al

10 maggio. Per “flottante” si intende l’insieme delle

azioni che non fanno capo ad azionisti titolari di una

partecipazione significativa. Siccome è obbligatorio

segnalare le partecipazioni dal 2% in su – vengono

registrate dalla CONSOB – allora per calcolare il

flottante uno prende tutte le partecipazioni dal 2% in su

e le somma, poi va a prendere la capitalizzazione totale,

toglie la somma delle partecipazioni dal 2% in su e gli

rimane il flottante. Allora, preso il flottante al 10

maggio sono andato a vedere i volumi acquistati da questi

cinque soggetti. Sono stati il 44% del flottante al 10

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maggio. Secondo me, è un dato importante perché non si

trattava come nel caso di tanti altri soggetti che

concorrevano alle statistiche sui volumi scambiati di

posizioni acquistate e poi successivamente cedute, e

quindi di operazioni che dal punto di vista della legge

della domanda e dell’offerta incidevano sul mercato sia

riducendo la quantità di azioni disponibili sia

successivamente aumentandola. Ma si trattava invece di

operazioni volte a ritirare dal Mercato.

P.M. – Unidirezionali.

TESTE RESTI – Sì, e quindi a ridurre l’offerta dei titoli con

un evidente e persistente effetto sul prezzo. Un’ultima

osservazione che vorrei fare in termini di impatto sul

prezzo di Mercato è anche che la mancanza di informazioni

chiare e veritiere sui patti occulti non ha consentito a

BBVA di predisporre per tempo una contro offerta di cui a

questo punto avrebbe potuto beneficiare la generalità

degli investitori, e quindi di nuovo c’è un impatto sul

prezzo nel senso che il prezzo sarebbe stato differente.

È vero che l’intenzione di UNIPOL di proporre un’OPA

venne annunciata il 18 luglio, e quindi prima che

l’offerta di BBVA fosse scaduta. L’offerta scadeva il 22

luglio e quindi si potrebbe dire: “Ma tecnicamente c’era

ancora il tempo per cercare di organizzare un possibile

rilancio, anche se in realtà i tempi tecnici erano

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risicatissimi”. Tuttavia valgono due considerazioni: la

prima, che il rilancio di UNIPOL era stato soltanto

preannunciato a mezzo stampa, non c’era stata in realtà

nessuna richiesta di autorizzazione presentata alle

autorità. Venne presentata soltanto dopo il 22 luglio.

Poi ancora c’è da dire che UNIPOL e soggetti a lei vicini

– a questo punto a lei vicini anche proprio sulla base di

quanto dichiarato nel comunicato stampa diffuso al

Mercato – controllavano all’incirca il 50%. Adesso

possiamo discutere se fosse il 51, se fosse il 49,5 ma di

fatto era impossibile promuovere un’OPA concorrente. Se

le informazioni sul patto occulto fossero state diffuse

in precedenza, quando lo stock controllato da questi

soggetti era più modesto, la possibilità di condurre un

rilancio sarebbe stata evidentemente maggiore.

P.M. – Io direi che è stato chiarissimo tutto quello che ha

detto. Le conclusioni poi le trarremo noi, quindi le

chiederei di non proiettare più le ulteriori... La

ringrazio e non ho altre domande da porle.

PRESIDENTE – A questo punto vorrei sapere.

P.M. – Io penso che si possa iniziare subito il controesame,

sempre che il Tribunale sia disponibile.

AVV. BORGOGNO – Il Pubblico Ministero all’esito del esame non

chiede l’acquisizione della consulenza e degli allegati?

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2062

PRESIDENTE – No, aspettate. Avevamo sospeso la decisione su

alcune questioni, quindi adesso un attimo, le vediamo.

Quantomeno cerchiamo di acquisirle tutte per non dovere

poi, anche in sede di controesame, fare uno stillicidio

che si interrompe. Quella è la cosa peggiore, per cui

anzi vi ringrazio di avere soprasseduto ed aver

consentito la fine. Adesso quello che forse vi pregherei

è di mettere sul tappeto tutte le questioni che ci sono,

in modo che possiamo già fare anche un piano, una

organizzazione. A parte le questioni sui documenti, c’era

da parte sua una questione di tempi. Comunque il

controesame, al di là delle possibilità di procedere

oggi, qualcuno forse lo potrebbe fare oggi? Va bene. Mi

sembra che l’avvocato Borgogno contestasse addirittura

l’individuazione della prossima udienza.

AVV. BORGOGNO – Sì, in realtà la mia richiesta gliela articolo

in questi termini. Adesso anche il Tribunale potrà

verificare, a seguito del deposito degli allegati alla

consulenza tecnica, che i documenti su cui si è basata in

gran parte la consulenza tecnica del consulente del

Pubblico Ministero per quanto riguarda la parte

“autorizzazioni”, quindi intervento della Banca d’Italia,

sono stati richiesti alla Banca d’Italia alla fine di

marzo di quest’anno e sono stati inviati – noi abbiamo la

lettera di trasmissione da parte di Banca d’Italia alla

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2063

Procura di Milano – il 30 marzo di quest’anno. La Banca

d’Italia specifica anche che un’analoga trasmissione, sia

pure in diverse tranche, era stata effettuata alla

Procura di Roma. Ora qui io elimino subito questa

possibile obiezione del Pubblico Ministero. Che ci sia

stata una trasmissione di atti alla Procura di Roma per

altri procedimenti, ovviamente non ha nessuna rilevanza

rispetto a questo procedimento. Aggiungo anche che nel

fascicolo che noi abbiamo esaminato della Procura di

Roma, quello depositato in relazione peraltro a una

diversa ipotesi di reato, quantomeno con riferimento alla

tempistica, non conteneva a nostro modo di vedere tutta

questa documentazione. Quindi probabilmente è stata

fornita in tranche, probabilmente è stata fornita in

maniera incompleta; in ogni caso è evidente che noi

facciamo riferimento a questa lettera di trasmissione,

che si riferisce a questo processo, perché ovviamente

questa documentazione diventa molto rilevante per noi

nella misura in cui è stata appunto utilizzata dal

consulente del Pubblico Ministero. Ora il Tribunale potrà

verificare, dopo il deposito di questi allegati alla

consulenza tecnica, che quello che è stato trasmesso

dalla Banca d’Italia è una documentazione

voluminosissima, estremamente tecnica, che riguarda da un

lato tutte le richieste di autorizzazione rivolte da

Società Cooperativa ATHENA

R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2064

UNIPOL alla Banca d’Italia, dall’altro tutte...

PRESIDENTE – Avvocato, prima di tutto dobbiamo chiedere: il

Pubblico Ministero chiede l’acquisizione della consulenza

e dei documenti? Perché se no parliamo di cose che noi

non abbiamo e non conosciamo assolutamente.

P.M. - Io vi ho dato poc’anzi quelle tre mail che avevo

inoltrato a tutti gli avvocati. Io chiedo l’acquisizione

della consulenza tecnica e di due DVD. Nel primo DVD c’è

la documentazione di cui vi stava parlando l’avvocato

Borgogno, che non ho nessun problema a confermare quello

che ha detto l’avvocato Borgogno. È molto voluminosa dal

punto di vista quantitativo ed è molto tecnica nel

contenuto. Questa documentazione, io della mail ne avevo

una copia sola, l’ho data a voi; dovrebbero essere state

date agli avvocati il 7 giugno, mi pare che sia quella

mail del 7 giugno. Poi c’è questo secondo DVD – che è

quello di cui alcuni difensori parlavano prima – che

contiene una serie di documenti, che sono indicati

anch’essi nella mail che ho mandato ieri l’altro - dovrei

averla mandata - e sono: i verbali di incidente

probatorio, gli atti di accertamento CONSOB, una memoria

a firma Consorte, una memoria a firma Fazio e Frasca, la

sentenza di patteggiamento col timbro di irrevocabilità

in Antonveneta, il decreto che dispone il giudizio in

Antonveneta, il verbale di audizione di Fazio al CICR del

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2065

26 agosto, alcuni contratti di opzione che ci eravamo

resi conto non avevamo prodotto in sede di originarie

produzioni documentali. Spero di non essermi dimenticato

nulla. Questi sono i documenti che io vorrei produrre.

Dico subito, per evitare di dover fare delle repliche

poi, anche perché un po’ mi erano state anticipate

informalmente le obiezioni dagli avvocati, un po’ erano

state anche introdotte, che si tratta della consulenza

che prevede il Codice dopo la deposizione viene prodotta.

Si tratta in tutti i casi di documenti che a mio avviso

possono far parte del fascicolo del dibattimento, perché

si tratta in senso tecnico proprio sulla base della

qualificazione che del mezzo di prova documento dà l’art.

234 del Codice di Procedura Penale. Si tratta di

documenti che sono tranquillamente acquisibili al

fascicolo del dibattimento. Non è un documento ovviamente

il decreto che dispone il giudizio, l’ho dato solo perché

siccome è stata evocata in più momenti, non solo in

questa consulenza, la vicenda Antonveneta, almeno che voi

potreste avere una traccia di quello che si andava a

contestare lì. Ma è chiaro che è un niente quel decreto

che dispone il giudizio. È un documento ai sensi del 238

bis, una sentenza di patteggiamento col timbro di

irrevocabilità; è un documento ai sensi dell’art. 237;

sono un documento le memorie siglate, firmate dagli

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imputati Consorte, Fazio e Frasca. Io vi deposito, per

quel che può valere, una sentenza recente della

Cassazione che addirittura qualifica come documenti uno

scritto su un block-notes di un indagato in fase

cautelare de libertate. Lo acquisisce, ovviamente non lo

qualifica come documento ai sensi del 237; ovviamente poi

questa sentenza fissa tutta una serie di paletti rispetto

alla valutazione che il Giudice poi può dare di un atto

di questo tipo. Voi ovviamente dovete scindere in questo

momento il profilo dell’acquisizione al fascicolo del

dibattimento di queste memorie dal profilo della

valutazione, che è un profilo in questo momento neutro,

che vi porrete a posteriori al momento in cui dovrete

decidere quale valore attribuire, se vi sono delle

limitazioni al principio del libero convincimento del

Giudice rispetto a una fonte di prova di questo tipo. Ma

questo è un problema che a mio avviso non vi dovete

porre. C’è un problema soltanto di legittimazione di

questo documento ad entrare nel fascicolo del

dibattimento; a mio avviso, questo problema, alla luce

soprattutto di questo precedente giurisprudenziale, si

può tranquillamente superare. Su tutti gli altri

documenti non so francamente che dire, perché mi sembra

che proprio rispecchino la dicitura di atti preesistenti

all’inizio del procedimento, la cui formazione è una

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2067

formazione che non dipende da questo procedimento, e

quindi rispetto ad essi – non so se gli avvocati avranno

da interloquire – mi pare di poter dire davvero nulla

questio. Quindi ve li do. Vi dico subito che gentilmente

il professor Resti mi ha detto informalmente prima che

l’8 lui è disponibilissimo a fare il controesame, se vi

fossero di queste esigenze.

PRESIDENTE – L’avvocato Borgogno mi sembra che lamenti che il

tempo per leggere questa documentazione della Banca

d’Italia sia troppo breve.

AVV. BORGOGNO – Volevo articolare meglio, cioè la mia

richiesta riguarda espressamente la documentazione

contenuta nel primo DVD che il Pubblico Ministero ha

detto di aver correttamente messo a disposizione delle

Difese il 7 giugno, e che guarda – come dicevo prima –

una ampia e cronologica serie di documenti attinenti da

un lato alle autorizzazioni richieste da UNIPOL alla

Banca d’Italia, dall’altro a tutta la corrispondenza fra

Banca d’Italia e BBVA; dall’altro ancora a una

documentazione relativa agli assetti societari di BNL;

ancora a rapporti fra il Presidente di BNL e la Banca

d’Italia. Quindi tutta documentazione molto corposa – si

tratta di 3.600 pagine – relativa proprio ai temi che

sono oggetto di questo procedimento. No, aspetti

Presidente, non ho finito perché devo articolarla un

Società Cooperativa ATHENA

R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2068

pochino più lungamente questa questione. Dico anche al

Tribunale che non si dica che questa documentazione

doveva essere già a disposizione di questi difensori.

Faccio presente che questa è documentazione ufficiale di

Banca d’Italia. Il dottor Frasca e il dottor Fazio

ovviamente sono tutti e due usciti da Banca d’Italia;

l’uscita da Banca d’Italia è stata precedente all’entrata

nel vivo di questo processo. La documentazione di cui noi

siamo in possesso è unicamente quella che noi abbiamo

allegato alle nostre produzioni documentali, e si tratta

di fotocopie di atti che in particolare il dottor Frasca

aveva conservato per ragioni d’ufficio e di cui aveva

fatto copia all’epoca dei fatti. Noi non abbiamo altro di

questa documentazione di Banca d’Italia. Tutto quello che

abbiamo lo abbiamo allegato e il Tribunale potrà

verificare che la nostra produzione documentale è

decisamente inferiore al materiale che è stato prodotto

il 30 marzo da parte di Banca d’Italia. Dico anche che è

per me una certa fonte di sorpresa, ma questo è un

discorso che non riguarda espressamente questa questione,

che di fronte a una imputazione che riguarda

espressamente il comportamento di Banca d’Italia in

relazione alle autorizzazioni concesse a UNIPOL e a BBVA,

questa documentazione che ovviamente doveva essere

essenziale per la valutazione dei fatti sia stata

Società Cooperativa ATHENA

R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2069

acquisita soltanto il 30 marzo. Ma naturalmente questa è

una scelta del Pubblico Ministero. Però faccio presente

che questa documentazione acquisita dalla Banca d’Italia

è sicuramente stata acquisita con un’attività integrativa

di indagine e questo credo che sia indiscutibile;

un’attività integrativa di indagine che è stata definita

entro il 30 marzo, data di protocollo della lettera di

trasmissione degli atti da Banca d’Italia al Tribunale di

Milano, è una documentazione estremamente tecnica perché

ovviamente si tratta di atti ufficiali della Banca

d’Italia tutti aventi contenuto tecnico. Questa

documentazione ai sensi dell’art. 430 doveva essere posta

immediatamente a disposizione di tutte le Difese, perché

si tratta di un’attività integrativa di indagine

indipendentemente dal fatto che il consulente l’abbia poi

utilizzata nella sua consulenza, e era documentazione

assolutamente indispensabile soprattutto per questa

Difesa, perché – ripeto – è una documentazione ampia,

organica, esaustiva di tutto quello che è stato fatto

dalla Banca d’Italia in relazione a questa vicenda. Era

una documentazione assolutamente essenziale per poter

svolgere la propria attività difensiva. Questa

documentazione, come ha ricordato lo stesso Pubblico

Ministero poco fa, è stata messa a disposizione delle

Parti solo il 7 giugno, quindi a distanza di due mesi e

Società Cooperativa ATHENA

R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2070

qualche giorno dal deposito. Questo comportamento

ovviamente non ha una sanzione processuale, non è che noi

diciamo che questa documentazione diventa nulla; si potrà

dire che forse è inutilizzabile, ma noi personalmente –

poi lascio naturalmente aperta ogni questione su questo

punto – non facciamo questione di utilizzabilità di

questa documentazione, che anzi vorremmo utilizzare

pienamente. E vorremmo utilizzarla innanzitutto per

controesaminare il consulente tecnico del Pubblico

Ministero approfonditamente. Noi abbiamo cominciato a

preparare questo controesame e ci siamo presto accorti

che su ogni questione affrontata dal consulente del

Pubblico Ministero alla luce di questa documentazione si

apre un tema di indagine estremamente ampio. Quindi su

ogni tema affrontato dal Pubblico Ministero questa

documentazione va analizzata puntualmente fino direi alle

virgole e da questa documentazione si può trarre spunto

per svolgere nuove domande. Allora, io dico semplicemente

questo: che c’è, ci deve essere un principio di tutela

del diritto di difesa e di tutela soprattutto del

principio di parità delle parti. Noi siamo di fronte ad

un consulente del Pubblico Ministero che ha avuto due

mesi di tempo – anzi, forse di più – per esaminare questa

documentazione approfonditamente e per trarne delle

considerazioni; incomprensibilmente devo dire, veramente

Società Cooperativa ATHENA

R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2071

incomprensibilmente questa volta, le Difese non sono

state messe nella condizione di svolgere questo tipo di

studio. E dico incomprensibilmente perché in questo

processo non facciamo altro che ripetere che i tempi sono

stretti, che la prescrizione è alle porte, che bisogna

andare avanti speditamente. Ora noi siamo i primi

interessati a che questo processo si svolga speditamente,

e crediamo di avere tutte le possibilità di difenderci

nel merito con compiutezza, e quindi siamo i primi a

volere la definizione più rapida possibile di questo

procedimento. Però non si può da parte di chi invoca la

necessità di speditezza di questo procedimento creare le

condizioni per necessariamente far sorgere degli

incidenti in questo procedimento. Io non riesco a

comprendere francamente sul piano della logica e del

buonsenso, anche direi del fair play processuale le

ragioni per le quali il Pubblico Ministero, acquisito

questo corposissimo materiale di indagine il 30 marzo, il

1° aprile non lo abbia messo a disposizione delle Difese.

Questo è un comportamento veramente incomprensibile sul

piano della correttezza anche dei rapporti con le altre

parti processuali. Allora non si può poi dire che si

respingono le eccezioni rispetto al rinvio del

controesame perché bisogna fare in fretta, perché c’è la

prescrizione etc. Bisogna creare le condizioni perché il

Società Cooperativa ATHENA

R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2072

controesame si possa realizzare nel pieno del

contraddittorio. Se noi avessimo avuto questa

documentazione il 1° aprile, l’avremmo studiata per due

mesi e l’8 luglio saremmo in condizione di fare

adeguatamente il nostro controesame su temi che, come

ripeto e come il Tribunale comprenderà facilmente, sono

assolutamente centrali soprattutto per la Difesa del

governatore, dell’ex governatore e del dottor Frasca.

Quindi io credo che la mia richiesta non possa che essere

questa. No, aspetti, siccome questo materiale è stato

messo a disposizione del consulente il 30 marzo e il

consulente ha avuto due mesi di tempo per valutarlo, e le

Difese lo hanno avuto soltanto il 7 giugno, credo che

quantomeno sul principio di una ovvia parità delle Parti,

le Difese debbano avere un termine della stessa entità,

quindi dal 7 giugno fino quantomeno al 7 agosto per

poterlo esaminare nello stesso modo in cui l’ha esaminato

il Pubblico Ministero. Con la conseguenza che

evidentemente il controesame di questa Difesa io chiedo

venga differito alla prossima udienza dopo la pausa

estiva.

PRESIDENTE – Vorrei sapere: questo materiale è pervenuto

informaticamente o cartaceamente?

P.M. – No, infatti. Io dico con molta sincerità. Premesso che

sono sinceramente perfettamente d’accordo con quello che

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2073

ha detto l’avvocato Borgogno e che c’è stato da parte

nostra un errore nel non mettere a disposizione subito

questa documentazione, quindi nel merito devo dire che il

principio della parità delle Parti non sarò certo io a

contrastarlo. Quando arrivano questi atti ci sono tutta

una serie di problemi pratici, perché questa

documentazione doveva essere scannerizzata tutta quanta

perché è arrivata su supporto cartaceo e non informatico,

perché è inutile che io vi stia a dire che di problemi

pratici nella soluzione di questi problemi noi ne abbiamo

tanti. Detto questo, se l’avessimo messa a disposizione

un po’ di tempo prima, non dico il 30 marzo o il 1°

aprile come dice l’avvocato Borgogno, che era impossibile

perché dovevamo risolvere tutta una serie di problemi

pratici, posso riconoscere che un errore da parte nostra

c’è stato. In tutto questo resta il fatto che la

documentazione per quanto voluminosa e copiosa dal

consulente non è stata esaminata in due mesi; questo lo

posso dare assolutamente per certo. Dal 7 giugno all’8

luglio c’è un mese di tempo, credo che una udienza

successiva sia il...

PRESIDENTE – Scusi se la interrompo, ma il consulente l’ha

esaminata informaticamente o cartaceamente?

TESTE RESTI – Io l’ho esaminata su supporto cartaceo. L’ho

avuta con ritardo perché in un primo tempo sembrava che

Società Cooperativa ATHENA

R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2074

potesse essere scannerizzata e mi potesse essere fornita

su supporto informatico. Poi invece in realtà, siccome

non si riusciva ad ottenere la scannerizzazione, mi è

stato chiesto di lavorare sul supporto cartaceo.

PRESIDENTE – Lei quando l’ha ricevuta, circa?

TESTE RESTI – Cerco di dirle delle cose giuste, perché

chiaramente devo fare mente locale su questa cosa. Se mi

dite che i P.M. l’hanno ricevuta a fine marzo, il 31

marzo, posso immaginare che mi abbiano telefonato una

settimana dopo dicendo: “Cerchiamo di farla scannerizzare

e le faremo sapere”. Posso immaginare che dopo due

settimane mi abbiano detto: “Non ci riusciamo” e posso

immaginare che dopo una settimana/dieci giorni io

fisicamente col taxi sono venuto qui.

PRESIDENTE – Il teste è sotto giuramento. È stata fatta una

domanda, ha risposto in questi termini.

TESTE RESTI – Sto cercando di mettere in buona fede la mia

memoria al vostro servizio.

PRESIDENTE – Ne prendiamo atto. Adesso era solo una

informazione. Lei dice che sono passate quattro

settimane. Volevo sapere cosa la Parte Civile vuole dire

su questo, se no acquisiamo tutte le questioni e poi

magari è meglio discutere di tutte. Le altre questioni

che erano state poste riguardavano. L’avvocato Sirotti

aveva posto la questione dei documenti.

Società Cooperativa ATHENA

R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2075

AVV. SIROTTI – Presidente, ancora due parole su questa

questione posta dalla Difesa Fazio Frasca.

PRESIDENTE – Dei tempi?

AVV. SIROTTI – Sì. Sono assolutamente d’accordo...

PRESIDENTE – Mi sembra che i termini della questione siano

abbastanza...

AVV. SIROTTI – No, però io ho una subordinata, Presidente. Nel

senso che mi associo a quanto è stato richiesto dalla

Difesa Fazio Frasca, nel senso di avere un tempo

sufficiente e il tempo non è sufficiente da qui a prima

della pausa estiva. Quindi sono assolutamente d’accordo

su una richiesta di posticipare il controesame a dopo le

udienze previste dell’8 e del 15 luglio.

P.M. – Io non ho chiesto il termine quando Lei ha

depositato...

PRESIDENTE – No, Pubblico Ministero, per favore.

(a causa della concitazione gli interventi risultano

inintelligibili)

PRESIDENTE – Signor Pubblico Ministero, zitto perché adesso

sta parlando l’avvocato Sirotti.

AVV. SIROTTI – Il Pubblico Ministero conosceva le relazioni

CONSOB perché quando gliele ho fatte vedere mi ha detto:

sapevo...

Società Cooperativa ATHENA

R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2076

PRESIDENTE – Avvocato, per favore rivolga al Tribunale la sua

istanza. Non si rivolga al Pubblico Ministero, ma al

Tribunale.

AVV. SIROTTI – L’eccezione che in subordine volevo fare era

questa – e sottolineo quello che è stato ricordato dal

collega - cioè in questo momento del processo c’è un

problema che non vi dovrebbe essere, cioè un problema di

parità delle parti, che è il principio a cui è preposto

l’art. 430 quando dispone che i documenti acquisiti in

questa sede vengano messi a disposizione immediatamente

delle Parti, tanto più in un caso come questo, dove era

in corso il procedimento, e quindi c’erano già le

udienze, c’era come il Tribunale conosce il principio di

equivalenza degli atti. Bastava che il Pubblico Ministero

avvisasse di questa sua attività in sede di udienza,

tanto più che siamo in presenza di un’attività che

potrebbe essere anche grigia qualificata ai sensi

dell’art. 430. Ovvero la Banca d’Italia è un ente

pubblico, quindi è sottoposta all’ordine di acquisizione

da parte delle Procure della Repubblica. Se però noi

dovessimo ragionare come un’acquisizione documentale

svoltasi attraverso lo strumento del sequestro – e le due

attività sono sostanzialmente equivalenti – come il

Tribunale sa meglio di chi parla, il sequestro non

sarebbe esperibile da parte del Pubblico Ministero.

Società Cooperativa ATHENA

R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2077

Quindi in presenza di un’attività di questo tipo,

sostanzialmente equivalente ad un sequestro presso una

parte, perché se anziché parlare di documentazione della

Banca d’Italia, parlassimo di documentazione UNICREDIT

sarebbe stato necessario un sequestro, cosa che il

Pubblico Ministero non poteva fare, e poteva

eventualmente sollecitare i poteri d’ufficio del

Tribunale, ma non intervenire direttamente perché l’art.

430 glielo preclude. In un momento in cui il procedimento

era già in corso, e ci si muoveva comunque in questo

ambito così delicato, era tanto più doveroso una

immediata messa a disposizione. Quindi io mi associo alla

richiesta del collega che mi ha immediatamente preceduto,

però svolgo una subordinata. In subordine, rifacendomi

alla sentenza della Corte di Cassazione 11 aprile 2001 –

la metto a disposizione del Tribunale, se volete, RV

219699 – in subordine, qualora questo termine non sia

consentito, eccepisco l’inutilizzabilità di tutta questa

documentazione proprio perché, come ha stabilito la Corte

in questa sentenza, non è stato rispettato il disposto

dell’art. 430, e quindi la sensazione è

l’inutilizzabilità, e conseguentemente l’inutilizzabilità

del consulenza tecnica: sia quella orale, che le slides,

che la consulenza scritta, perché su esse si riflette la

inutilizzabilità di tutta la documentazione utilizzata al

Società Cooperativa ATHENA

R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2078

di fuori di un principio di parità delle Parti che in

dibattimento è assolutamente fondamentale. Voglio anche

dire che le relazioni CONSOB sono state acquisite presso

la Procura di Roma, nell’indagine di Roma, ed è anche

sorprendente che sotto questo profilo non ci sia un

passaggio informativo. Detto questo, ritornerei ad

illustrare sinteticamente invece la questione legata alle

memorie Consorte. Non mi ricordo a che punto ero

arrivato, non vorrei ripetere.

PRESIDENTE – Lei stava discutendo la distinzione tra atti e

documenti.

AVV. SIROTTI – La distinzione tra atti e documenti. Poi verrò

a citare il precedente menzionato dal Pubblico Ministero,

che in realtà non dice assolutamente ciò che il Pubblico

Ministero vuole che dica, ma mi rifaccio ad alcuni

concetti che vengono ripresi ad esempio nella relazione

accompagnatoria al Codice di Procedura Penale e che,

ripeto, non fanno altro che cristallizzare delle nozioni

da tempo ormai formatesi nell’ambito processuale. Ovvero

il documento e l’atto possono essere nella loro

materialità assolutamente identici, perché una lettera

rivolta al Presidente del Tribunale, in cui l’imputato

confessi il fatto – faccio una ipotesi – è assolutamente

identica ad un documento che l’imputato faccia sul suo

diario in cui dice: “Oggi ho ucciso la tal persona”.

Società Cooperativa ATHENA

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Quindi, da un punto di vista della materialità non vi è

differenza fra i due documenti. Ciò che invece li

differenzia in modo radicale anche nel regime di

acquisizione è la direzione del documento. Nel senso che

l’art. 237 consente l’acquisizione di tutti i documenti

provenienti dall’imputato, ma non formati per quel

procedimento. Ora non è un problema temporale, e questo è

l’errore a mio avviso che fa il Pubblico Ministero nel

menzionare la sentenza della Cassazione come precedente a

lui favorevole, quanto di direzione dell’atto. Cioè il

diario, a cui facevo riferimento prima come esempio di un

atto dell’imputato, può essere compilato tanto prima del

procedimento quanto durante il procedimento e, anche se

formato durante il procedimento, ricade nella disciplina

dell’art. 237. Ciò che conta è la direzione dell’atto; è

esso un atto diretto nel procedimento per il

procedimento, non è un documento ai sensi del 137. È un

atto invece che l’imputato forma per altre ragioni

diverse da quel del procedimento? Esso allora assume la

veste del documento. Sotto questo profilo l’aspetto

temporale assumerà a questo punto rilevanza, nel senso

che se l’atto è formato prima del procedimento avrà un

determinato valore probatorio. Se l’atto è formato

durante il procedimento, potrà averne un altro, perché

anziché essere una confessione è una lettera in cui si

Società Cooperativa ATHENA

R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2080

scrive: “Quel giorno ero a raccogliere margherite”,

ovviamente se va fatto durante un procedimento già in

corso avrà un valore probatorio molto diverso,

sostanzialmente nullo. Ma ciò che conta è la direzione

del documento e, badate, ripeto sotto questo profilo la

relazione al Codice di Procedura Penale è assolutamente

chiara: “In questa direzione le norme sui documenti sono

state concepite e formulate con esclusivo riferimento ai

documenti formati fuori del processo, nel quale si chiede

o si dispone che essi facciano ingresso”. Queste parole

così scolpite e chiare della relazione accompagnatrice

del Codice si ritrovano in tutti i commenti dottrinali.

Ma, badate, vi sono alcuni annotatori particolarmente

acuti nell’intervenire su questa materia – e mi riferisco

per tutti a Giulio Ubertis – in cui si evidenzia come il

profilo documentale e la disciplina dell’art. 234 e

seguenti – a noi interessa in particolare l’art. 237 -

nella fase dibattimentale sia una disciplina connotata

dall’eccezionalità, perché essa contraddice in modo

evidente quelli che sono e invece i principi cardine che

fanno la regola dell’acquisizione probatoria in

dibattimento, che sono quelli dell’oralità e

dell’immediatezza della formazione della prova. Tutto ciò

che è documentale contraddice a questi principi cardine e

quindi deve essere interpretato con i criteri che il

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2081

Tribunale ben conosce e che sono riferiti alle norme

appunto eccezionali. Ma di più, non è solo un problema di

oralità nella formazione della prova e dello svolgimento

dell’istruttoria dibattimentale. Sotto questo profilo

questo richiamo ai principi cardine dell’istruttoria

dibattimentale si attaglia particolarmente a questo

aspetto della consulenza, dove il Pubblico Ministero, sia

per il contenuto della consulenza sia per gli allegati

alla consulenza, fa una evidente forzatura al principio

dell’oralità e tenta di introdurre una valutazione dei

fatti, chiamata consulenza tecnica, ed anche tutto il

supporto documentale, tra l’altro costituito in gran

parte – e mi riferisco in particolare al DVD, non

documenti Banca d’Italia, ma l’altro – alle memorie degli

imputati, quindi che di nuovo sono valutazioni di fatti

processuali, oltre che riferimenti di fatti processuali,

e quindi è un evidente tentativo del Pubblico Ministero

di introdurre, diciamo di tradurre un pacchetto

documentale come una prova acquisita in sede invece

dibattimentale laddove le prove dovrebbe essere appunto

regolate e costituite da una diversa regola. Ma, dicevo,

tanto più laddove si consideri che stiamo discutendo di

memorie provenienti da un indagato, oggi da un imputato,

e quindi di atti dichiarativi che hanno un regime di

formazione dibattimentale assolutamente previsto e

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tipico. L’imputato depone, rende la sua versione dei

fatti in sede dibattimentale attraverso l’esame. Qualora

non si sottoponga all’esame è possibile l’acquisizione

degli interrogatori secondo diciamo la disciplina delle

letture che il Tribunale ben conosce. Se poi si sottopone

all’esame, sarà possibile svolgere tutta una serie di

contestazioni. Ed ecco che, ammettiamo che queste memorie

possano avere la veste di dichiarazioni spontanee, il

Tribunale conosce, vi sono tutta una serie di norme:

l’art. 350, etc. che prevedono la possibilità anche in

sede di indagini di rendere delle dichiarazioni

spontanee. Bene, se fossero dichiarazioni spontanee, non

potrebbero mai entrare nel fascicolo del dibattimento,

come invece chiede oggi il Pubblico Ministero. Potrebbero

essere, nei limiti in cui prevede la disciplina

processuale, utilizzati ai fini delle contestazioni. Non

entro nel merito se siano o non siano dichiarazioni

spontanee, ma se lo fossero sarebbero sottoposte a questo

tipo di disciplina. Ebbene, non sono neppure

dichiarazioni spontanee e li si vuole introdurre

spacciandoli come documenti ai sensi dell’art. 237. Uso

questa espressione “spacciandoli”, perché sempre Ubertis

in questo veramente acuto articolo, quando parla delle

memorie delle Parti per il procedimento, li chiama

“documenti camuffati”, nel senso che proprio evidenzia

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come un meccanismo di alterazione della formazione della

prova dibattimentale sia quello di tentare da parte di

una parte, in questo caso il Pubblico Ministero, di

camuffare come documento ciò che invece è un atto

difensivo che può entrare nel procedimento nelle forme in

cui le norme che disciplinano quello specifico atto

consentono l’ingresso nel fascicolo del dibattimento. Ed

ecco che quindi sotto questo profilo le memorie di

Consorte non possono avere accesso. Il Pubblico Ministero

cita una sentenza. Io l’ho reperita e ho reperito anche i

due precedenti conformi che vengono citati nella

sentenza. I due precedenti conformi si occupano di

tutt’altro: uno riguarda il verbale di un atto

processuale di un diverso procedimento, quindi formato in

un procedimento diverso se può avere accesso ai sensi del

237. Un’altra invece riguarda una lettera occasionalmente

intercettata dall’autorità giudiziaria, questa sì

sicuramente acquisibile ai sensi del 237. La sentenza poi

citata intanto si occupa di un profilo diverso, perché si

occupa di dare un valore probatorio ad un appunto fatto

da un indagato in sede di interrogatorio. Quindi, la

qualificazione ai sensi del 234 e 237 come documento

interviene in realtà in modo incidentale. Di più si

occupa di un caso dove il problema del 237 neppure si

pone perché era un appunto fornito spontaneamente

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dall’indagato. Perché se noi qui oggi fossimo in presenza

di una produzione documentale delle memorie di Consorte

da parte della Difesa di Consorte, ovviamente faremo

riferimento a norme completamente diverse; in particolare

al diritto 121; diritto comunque dell’imputato di

intervenire in qualsiasi momento. Ecco che quindi siamo

in presenza di una sentenza che già nella fattispecie

concreta e per ciò che va ad affrontare, affronta in

realtà temi diversi. Ma di più, la sentenza si occupa di

quello che prima dicevo, cioè di un appunto redatto

dall’imputato – il caso specifico è proprio un appunto di

block notes – fatto dall’indagato, ma non per il

procedimento. Io non so appunto che lui si era fatto, che

lui fornisce a supporto della genuinità delle

dichiarazioni che andava facendo. Che poi l’appunto fosse

stato formato già in corso di procedimento non ne toglie

la natura documentale, per quanto naturalmente l’indagato

in quel momento asseriva, cioè che a riprova delle sue

dichiarazioni vi era anche questo appunto, proprio perché

siamo in presenza di un atto che non era diretto al

Giudice, che non era formato per il procedimento,

quantomeno, secondo quanto asseriva in quel momento

l’indagato che aveva reso l’atto. Quindi siamo in

presenza di un precedente che non avvalora ciò che

sostiene il Pubblico Ministero, ma anzi lo contraddice e

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sono tutte sentenze che metto a disposizione. Quindi mi

oppongo al ingresso.

PRESIDENTE – Le memorie a chi erano dirette?

AVV. SIROTTI – Queste memorie sono tutte dirette all’autorità

giudiziaria procedente in quel momento.

PRESIDENTE – Chi era? P.M., G.I.P., G.U.P.?

AVV. SIROTTI – Il Pubblico Ministero, Presidente. E sono tutte

memorie che richiamano in apertura l’integrazione ad un

dato interrogatorio. In particolare all’interrogatorio

principale reso dall’indagato Consorte all’epoca, che è

quello del 27 dicembre 2005. Quindi sono tutte intese

come integrazioni a quell’interrogatorio, fatte per non

appesantire l’atto oltretutto. Quindi a maggior ragione,

se dovessero essere tratte come valore processuale

nell’atto che intendevano all’epoca integrare, cioè

l’interrogatorio reso in sede di indagini preliminari,

non potrebbero mai comunque essere acquisite al fascicolo

del dibattimento. Al più risentono della disciplina

prevista per le contestazioni quando l’ingegnere Consorte

renderà l’esame, se lo renderà.

PRESIDENTE – Però limitatamente alla necessità ce le farete

vedere.

AVV. SIROTTI – Certo, sono nel dischetto del Pubblico

Ministero.

P.M. – C’è una cartella con su scritto.

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PRESIDENTE – C’erano altre questioni sui documenti?

AVV. SIROTTI – Sì, Presidente, una velocissima: l’acquisizione

della sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 238

bis. Il Pubblico Ministero dice – ha detto anche

nell’intervento all’inizio di questa udienza – hanno un

valore probatorio zero il decreto che dispone il

giudizio, etc. Poi però chiede l’acquisizione al

fascicolo del dibattimento ai sensi di una norma che,

come il Tribunale ben conosce, introduce le sentenze come

prova dei fatti in essa descritti. Ecco che quindi mi

oppongo all’introduzione della sentenza di patteggiamento

perché non può essere assunta ai sensi di quella norma,

perché non dimostra nulla quanto ai fatti in essa

contenuti. Mi associo anche all’opposizione che ha fatto

la Difesa Caltagirone di quelle annotazioni della CONSOB

proprio perché sono in realtà annotazioni che non hanno

nessun crisma di ufficialità.

PRESIDENTE – Avvocato Severino, vuole illustrare meglio la sua

richiesta? Lei faceva riferimento alla sentenza, al

decreto?

AVV. SEVERINO – Io facevo riferimento alle sentenze di

patteggiamento. Sono sentenze che riguardano 53 persone.

PRESIDENTE – Sono varie sentenze?

P.M. – No, è una. Gli imputati, i soggetti patteggiati sono

tanti, ma la sentenza è unica.

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AVV. SEVERINO – Dicevo, riguardano sentenze di patteggiamento,

decreto che dispone il giudizio di Antonveneta e i

verbali a cui si è adesso fatto riferimento. Precisando

ovviamente che si tratta di questione meramente

processuale...

PRESIDENTE – Quali verbali?

AVV. SEVERINO – I verbali di accertamento CONSOB. L’eccezione

la faccio con riferimento alla posizione di Deutsche

Bank, ovviamente sotto il profilo dell’interesse di

questo difensore ad eccepire, anche se non è un interesse

non portare all’attenzione del Tribunale alcuni

documenti, ma l’interesse di portarli all’attenzione del

Tribunale secondo le forme che il Codice di Procedura

prescrive. Io credo che ormai queste accessioni graduali

di documenti, di prove siano terminate, ma le volevo un

po’ riassumere per dare anche al Tribunale la visione

completa delle cose sul tema dei documenti da depositare

in allegato alla perizia. Abbiamo incominciato a

discutere di questo tema tre udienze fa, quando il

Pubblico Ministero disse che vi era un CD allegato alla

consulenza tecnica. Il Presidente invitò il Pubblico

Ministero a depositarlo; il Pubblico Ministero disse che

lo avrebbe depositato ancorché inutile, perché in quel CD

erano contenuti soltanto atti già presenti nella fase

delle indagini preliminari e quindi già presenti nel

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fascicolo del Pubblico Ministero. Successivamente,

interlocutoriamente emerge un documento, ma su quello non

ci sono questioni, quello delle dichiarazioni al CICR,

che non era depositato agli atti della Procura. Il 29

giugno emerge una nuova richiesta di accessione di

documenti rispetto a quelli già preannunciati, che

appunto avrebbero dovuto essere presenti nel fascicolo

del Pubblico Ministero; richiesta che viene formulata in

termini di allegazione alla consulenza tecnica. Sul punto

ci sono due questioni da affrontare: la prima è quella

dei tempi, ma ormai forse oggi è in qualche modo

superata. La mail del Pubblico Ministero arriva il 29

giugno; questo il Pubblico Ministero non poteva saperlo,

il nostro 29 giugno equivale al 7 dicembre della Procura

del Tribunale di Milano. Quindi diciamo avremmo avuto

soltanto il 30 giugno per verificare di che cosa si

trattava. Lo abbiamo fatto nei limiti del possibile

tempestivamente e abbiamo visto che si trattava di

documenti non originariamente inclusi nel fascicolo delle

indagini. In particolare tra di essi c’era il decreto che

dispone il giudizio e la sentenza di patteggiamento

emessi nell’ambito del procedimento Antonveneta, come

dicevo, nei confronti di ben 53 persone per un totale di

107 pagine. I depositi erano avvenuti nel maggio del 2008

e quindi vi sarebbe stato tutto il tempo perché questo

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deposito avvenisse – se doveva avvenire a prescindere

dalla consulenza – insieme al deposito degli atti. Al di

là di questo, come il Tribunale sa, questa Difesa non ha

partecipato al processo Antonveneta, quindi in quelle 53

sentenze di patteggiamento, che debbo presumere il

Pubblico Ministero abbia depositato perché hanno una

rilevanza processuale, altrimenti non vedo perché le

dovesse depositare, e che abbiano una connessione alla

consulenza perché anche su questo mi interrogo: nella

consulenza non vengono mai citati questi documenti, però

devono necessariamente essere comunque visionati dalla

Difesa ai fini dell’esercizio del proprio diritto di

difesa. E il tempo non c’è stato, come è evidente in un

calcolo anche molto semplice da fare. Dice ora il

Pubblico Ministero: “Se non dovessero essere comunque –

almeno così mi è sembrato di capire – ammessi come

accessori alla consulenza tecnica, comunque si tratta di

documenti che per loro natura possono essere acquisiti

come documenti in termini di produzione documentale”.

Certo, benissimo, ma il tema è: allora, se devono essere

acquisiti come produzione documentale del Pubblico

Ministero, intanto un tema di chiedersi perché ora e non

prima. Ma anche un tema di rilevanza. Io non ho sentito

spendere una parola sul tema della rilevanza di questi

documenti. Nella logica dell’Accusa, cosa dovrebbero

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provare questi documenti? Che rilevanza hanno in

relazione alla consulenza, se vogliono essere depositati

in relazione alla consulenza; in relazione invece

all’intero itinerario procedimentale, se vogliono essere

depositati indipendentemente da essa. Il tema della

rilevanza è un tema che il Tribunale si dovrà comunque

porre prima di decidere di ammettere questi documenti in

qualunque forma essi debbano essere acquisiti e la difesa

ha diritto di interloquire su questo tema. Infine, avevo

fatto un ultimo piccolo rilievo relativamente a quei

verbali di accertamento CONSOB, semplicemente per

precisare – ma mi pare che lo avessi già fatto – che

all’udienza preliminare del 20 luglio 2009 la Difesa di

BBVA ne aveva tentato senza successo la produzione, e che

la stessa Difesa ha poi prodotto in sede di ammissione

delle prove soltanto le delibere di applicazione delle

sanzioni da parte della CONSOB e non i menzionati verbali

di accertamento. Sul punto depositerei una breve nota, in

modo che il Tribunale abbia sott’occhio anche per

iscritto i documenti ai quali ho fatto riferimento.

PRESIDENTE – Ci sono altre questioni? No. È solo una proposta.

Per caso il consulente di BBVA potrebbe venire l’8 in

modo da dare un attimo il tempo al Tribunale?

AVV. ACCINNI – Io volevo poter interloquire sulle questioni.

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PRESIDENTE – Scusi. Io ho detto se c’era qualche altra

questione.

AVV. ACCINNI – No, credevo era rivolto alle Difese, perché già

avevo anticipato e giustamente il Presidente mi invitava

a farlo.

PRESIDENTE – Anche Lei è una Difesa. Però ci esponga anche su

questo. Poi sentiremo anche il professore e le sue

disponibilità.

AVV. ACCINNI – Intervengo anche sulla proposta del Tribunale.

Inizierei però, se mi è dato, dall’eccezione

dell’avvocato Sirotti in ordine alla producibilità delle

memorie provenienti dall’imputato, perché per la verità

quando a mia volta come Difesa ho ricevuto dal signor

Pubblico Ministero quell’elenco sono rimasto molto

perplesso, perché mi sembrava che la lettura del

comminato disposto degli articoli 237 e 234 dovesse far

riferimento ai documenti che hanno una formazione al di

fuori del processo e non anche all’interno del processo.

Per questa ragione abbiamo fatto una ricerca sia a

carattere giurisprudenziale che dottrinario, a carattere

giurisprudenziale il tema in questi termini – almeno a

noi – non risulta essere mai stato posto; invece per la

verità in dottrina vi sono un paio di interventi

totalmente opposti al senso della mia perplessità

iniziale. Perché nel commento al Nuovo Codice di

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Procedura Penale curato da Chiavario vi è un intervento

di Squassoni, ma simile l’intervento è ed anche nel

Trattato di Procedura Penale a cura di Spangher, con

intervento lì di Corbo, quest’ultimo del 2009, in cui il

primo dei due autori che ho citato testualmente a

proposito delle memorie difensive ex art. 237 e alla loro

acquisibilità scrive: “La norma riguarda ogni tipo di

documento, a prescindere dall’epoca di formazione e dalla

sua destinazione o funzione di modo che sono acquisibili

anche le dichiarazioni scritte concernenti i fatti del

processo ancorché formate nel corso dello stesso

indipendentemente dall’espletamento dell’esame orale”. Io

non so se il Tribunale riterrà o meno di aderire a questo

orientamento dottrinale e sono remissivo alla decisione

del Tribunale pur avendo un interesse all’acquisizione

delle memorie dell’ingegnere Consorte, perché abbiamo

interesse a far vedere, a mostrare la variazione di linea

difensiva che è stata tenuta. Mi permetto soltanto

rilevare che fu lo stesso ingegnere consorte a mettere su

internet la sua memoria e con questo quindi, a mio modo

di vedere, a dare un carattere anche per così dire

pubblico, perché questa era proprio la volontà dichiarata

dall’ingegnere Consorte in premessa della sua memoria e

nel metterla sul sito internet. Quindi sostanzialmente

così facendo ponendo il documento anche come documento al

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2093

di fuori del processo. Sulla scorta di queste

osservazioni mi rimetto quindi alla decisione del

Tribunale. In ordine alla problematica sollevata

dall’avvocato Borgogno, e al problema pratico che ne

deriva, non è senza imbarazzo che vado a dire quello che

sto per dire. L’imbarazzo deriva dal fatto che è evidente

l’interesse della parte civile alla celerità del giudizio

ed anche a facilitare in questo senso il Tribunale. È

vero che anche questa Difesa non ha completato l’esame di

tutti questi atti acquisiti da Banca d’Italia, perché non

è stato materialmente possibile farlo. Io non so se

questo imporrà effettivamente una necessità di dover

ritornare su in sede di controesame o meno, perché anche

altre possono essere le modalità, quali per esempio

redazioni di memorie, né evidentemente so se il Tribunale

deciderà o meno di acquisire questi documenti. Avevo

pensato come soluzione di carattere pratico che forse si

poteva comunque consentire alle Difese di fare i

controesami riservando semmai ad un momento successivo la

possibilità di chiedere al professor Resti di tornare

esclusivamente rispetto a problematiche concernenti la

documentazione sequestrata presso Banca d’Italia. Ma

l’intervento adesivo da parte di altre Difese l’avvocato

Sirotti mi chiarisce che questa è probabilmente soluzione

pratica non percorribile.

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PRESIDENTE – Quali Difese hanno aderito alla richiesta? Solo

Sirotti? Tutte.

AVV. ACCINNI – A questo punto il mio imbarazzo cresce, perché

va da sé che io non posso acconsentire all’audizione del

consulente tecnico della Parte Civile prima che sia stato

completato il controesame del consulente tecnico del

Pubblico Ministero.

PRESIDENTE – Altra informazione. Mi sembrava che Consorte

avesse detto che doveva fare delle dichiarazioni molto

lunghe prima del... Consorte, queste dichiarazioni

sarebbe disponibile a renderle – le dichiarazioni, poi ci

sarà l’esame – prima del termine dell’esame dei

consulenti, o no? Sono dichiarazioni spontanee, poi si

sottoporrà all’esame.

AVV. DEDOLA - (audio insufficiente)... messo a disposizione il

giorno 7 giugno, ma abbiamo impiegato una settimana per

averne copia dalla Cancelleria.

P.M. – No, questo non glielo consento perché c’erano quindici

copie a disposizione di tutti quanti. Sono venuti i

difensori il giorno dopo e sono rimaste undici copie nel

nostro ufficio perché sono stati... Quindi questo... Io

do l’avviso quando la roba è pronta.

AVV. DEDOLA – Ha ragione, ritiro. Ha ragione, abbiamo

cominciato ad aprirlo l’8. Ha ragione, confondevo io,

infatti ho chiesto alla mia collaboratrice e conferma.

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Confondevo con l’altro DVD e confondevo con la copia

delle slides, per cui poi ero andato a parlare con il

Presidente. In ogni caso la quantificazione, io ho qui

l’indice delle pagine di questa acquisizione da parte

della Banca d’Italia. Sono 3.500 pagine di documenti,

tutti documenti tecnici. Io credo che anche l’ingegnere

Consorte, che aveva preannunciato prima dichiarazioni

spontanee addirittura all’inizio di questo processo,

abbia ragione di richiedere tutto il tempo per esaminarle

e rendere dichiarazioni spontanee ed esame compiuto.

P.M. – Consorte già le conosce, perché sono le richieste fatte

dalla banca alla Banca d’Italia e le risposte. Quindi

forse...

PRESIDENTE – Credo che il Pubblico Ministero abbia diritto

ancora se voleva aggiungere qualcosa su queste ultime

richieste, o aveva già concluso?

P.M. – No, io ho detto quello che avevo da dire. L’unica cosa:

insisto perché il controesame avvenga prima della pausa

estiva.

Il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio. Rientra il

Tribunale e il Presidente dà lettura della seguente ordinanza.

Ordinanza

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Il Tribunale, in accoglimento della richiesta formulata

dall’avvocato Borgogno e dall’avvocato Accinni di differimento

del controesame del consulente, alla luce della documentazione

acquisita dal Pubblico Ministero presso la Banca d’Italia e

posta a disposizione delle Difese il 7 giugno 2010, rinvia al

16 settembre il controesame del consulente tecnico, riservando

per quella data la decisione su tutte le altre questioni

poste.

PRESIDENTE – Il 16 settembre si farà il controesame...

chiederci il 16 settembre un ulteriore termine, data la

pausa estiva e il periodo feriale. Le ragioni che hanno

determinato il Tribunale a questa decisione sono varie,

tra le altre anche una possibile concentrazione nel caso

non si riuscisse in una sola udienza. Quindi l’eventuale

prosecuzione è per il 17, però io pregherei l’avvocato

Accinni di tenere pronto il suo consulente per una

eventuale citazione al 17, perché non possiamo

permetterci di dedicare due udienze e poi non sarà

necessario. Quindi certamente il 16 sarà dedicato al

controesame.

AVV. ACCINNI – Presidente, io ho un problema: che nel processo

Banca Italease quel giorno, il 17, se il calendario non

cambia è fissata la discussione in cui io devo discutere.

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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2097

PRESIDENTE – Ma noi il calendario di settembre l’abbiamo dato

tanto tempo fa.

AVV. ACCINNI – Presidente, per la verità anche il procedimento

Banca Italease. Io non l’avevo rappresentato

semplicemente perché confidavo di potermi fare sostituire

qui in quella udienza dovendo discutere là. Se però qui

si sente il mio consulente tecnico, comprende che questo

io non posso farlo.

PRESIDENTE – Cerchiamo allora un’altra udienza magari più

avanti, perché le altre udienze del...

AVV. ACCINNI – Presidente, l’udienza del 23, che è quella

successiva le dico già che va bene. Il mio problema è che

non posso discutere di là ed esaminare il mio teste di

qua.

PRESIDENTE – Avvocato, ci sarà anche per il suo consulente

documentazione di particolare rilievo da esaminare non

conosciuta dalle altre Parti?

AVV. ACCINNI – Assolutamente no.

PRESIDENTE – Assolutamente no o no? Il suo consulente ha

svolto la sua consulenza su altri documenti ancora che le

altre Parti non conoscono?

AVV. ACCINNI – C’è qualche documento.

PRESIDENTE – Allora, non può metterne a parte?

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AVV. ACCINNI - ...che sono delle offer circular e degli equity

research. Ci impegniamo a depositarli in modo tale che

siano disponibili.

La Parte Civile si impegna a depositare in Cancelleria entro

l’8 luglio tutti gli allegati alla relazione del consulente e

tutti gli atti su cui si è fondata la relazione del suo

consulente che non siano già atti a disposizione delle Parti.

PRESIDENTE – Il 23 il suo consulente. Attualmente non abbiamo

il calendario, comunque volevamo indicare alle Parti - o

ci date cinque minuti di tempo ed andiamo un attimo a

vedere, se no lo depositiamo in Cancelleria - una o due

udienze di ottobre di venerdì che recupereremo, perché il

Pubblico Ministero è sempre lo stesso del processo

Mithos, ma sarebbe uno stacco tra la fine

dell’istruttoria e le discussioni delle Difese. Quindi

potremmo recuperare non il mercoledì, ma uno o due

venerdì di ottobre.

DIFESA – Se si può saperlo il prima possibile.

PRESIDENTE – Noi in questo momento non ce l’abbiamo.

P.M. – Ce l’ho io.

PRESIDENTE – Ha Lei i venerdì? Ce l’ha il Pubblico Ministero.

P.M. – Le udienze Mithos ad ottobre solo di venerdì?

PRESIDENTE – Sì.

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P.M. – C’è solo il 1° ottobre che io ho segnato di venerdì. A

novembre sono il 12.

PRESIDENTE – Allora il 12 novembre viene inserita una udienza,

è un venerdì.

AVV. SOMMELLA – Signor Giudice, come l’altra volta le volevamo

rappresentare il nostro impedimento per l’udienza già

fissata a Torino nel processo Tissen Corte d’Assise, dove

siamo difensori l’avvocato...

PRESIDENTE – Quando?

AVV. SOMMELLA – Il 12 novembre per esempio.

PRESIDENTE – E non potete farvi sostituire per una udienza?

Noi adesso la indichiamo, però io penso e spero che a

quell’epoca saremo già ai testi della Difesa. Potremo

indicare per quell’udienza dei testi che non riguardino

le vostre posizioni. Io credo che sarà più facile dopo,

quando saremo nella fase dei testi della Difesa,

individuare dei momenti in cui non tutti gli avvocati

hanno interesse e quindi si fanno sostituire.

AVV. SOMMELLA – Lo dico perché per il Giudice di Torino ha

fissato le udienze in base all’elenco che Lei ha

predisposto della BNL...

PRESIDENTE – Ma non sapeva, come non sapevamo noi, che sarebbe

stata eccepita una violazione della parità che ci avrebbe

portato a dare...

AVV. SOMMELLA – Produrremo questo elenco.

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PRESIDENTE – Noi la indichiamo, poi dopo vedremo in concreto

di valutare se sentire eventualmente dei testi di altre

Difese o imputati di altre Difese.

Si dispone il rinvio del dibattimento all’udienza del

16.09.2010.

* * * * * *

Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia perla documentazione e certificazione finale del computodei caratteri, risulta composto da un numero parziale dicaratteri incluso gli spazi pari a: 127482

Il presente verbale è stato redatto a cura di SocietàCooperativa ATHENA

L'ausiliario tecnico: Sig.ra Quadraccia Ornella

Il redattore: Sig.ra de Rienzo Carla - Trascrittrice

Sig.ra de Rienzo Carla - Trascrittrice ____________________