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TRIBUNALE DI MILANO RITO COLLEGIALE SEZIONE I PENALE DOTT.SSA ICHINO GIOVANNA Presidente DOTT.SSA BERTOJA ANTONELLA Giudice a latere DOTT.SSA RIZZARDI BRUNA Giudice a latere VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE PAGINE VERBALE: n. 52 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 A CARICO DI: BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 20 UDIENZA DEL 28/10/2011 MI0005 Aula 1^ Penale Esito: RINVIO AL 31.10.2011 ___________________________________________________________________________ Caratteri: 65467

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TRIBUNALE DI MILANORITO COLLEGIALE SEZIONE I PENALE

DOTT.SSA ICHINO GIOVANNA PresidenteDOTT.SSA BERTOJA ANTONELLA Giudice a latereDOTT.SSA RIZZARDI BRUNA Giudice a latere

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 52

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08

A CARICO DI: BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 20

UDIENZA DEL 28/10/2011

MI0005 Aula 1^ Penale

Esito: RINVIO AL 31.10.2011___________________________________________________________________________

Caratteri: 65467

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INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

Repliche................................................................................................................................... 6Difesa, Avv. Sirotti..................................................................................................... 6

Dichiarazioni spontanee Imputato FRASCA FRANCESCO MARIA.................................. 35

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TRIBUNALE DI MILANO - RITO COLLEGIALE SEZIONE I PENALEMI0005 Aula 1^ Penale

Procedimento penale n. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 Udienza del28/10/2011

DOTT.SSA ICHINO GIOVANNA PresidenteDOTT.SSA BERTOJA ANTONELLA Giudice a latereDOTT.SSA RIZZARDI BRUNA Giudice a latere

SIG.RA BEGLIUTTI SILVIA Ass. d'UdienzaSig.ra Quadraccia Ornella Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO+ 20 -

Alle ore 10.00 si apre il verbale.

Si dà atto che sono altresì presenti in aula:

Il Pubblico Ministero, Dott. Gaetano RUTA;

I Difensori di fiducia dell’Imputato BERBNESCHI GIOVANNI

Alberto, Avv.ssa Nicoletta GARAVENTA e Avv. Paolo

SOMMELLA;

Il Difensore dell’Imputato BONSIGNORE VITO, Avv.ssa Paola

SEVERINO in sostituzione dell’Avv. Cesare GIORDANENGO e

dall’Avv. Marco FENO;

Il Difensore di fiducia dell’Imputato CALTAGIRONE

FRANCESCO GAETANO, Avv.ssa Paola SEVERINO;

Il Difensore dell’Imputato CIMBRI CARLO, Avv. Ermenegildo

COSTABILE, anche in sostituzione dell’Avv. Filippo

ZACCONE;

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Il Difensore di fiducia dell’Imputato CONSORTE GIOVANNI,

Avv. Giovanni Maria DEDOLA;

I Difensori di fiducia dell’Imputato COPPOLA DANILO, Avv.

Fabio DE MATTEIS e dall’Avv. David SANTODONATO;

Il Difensore dell’Imputato DE NICOLAIS FILIPPO, Avv.

BECHERONI, in sostituzione dell’Avv. Giuseppe IANNACCONE;

Il Difensore dell’Imputato GIL-ALBERDI RAFAEL, Avv. DE

SANNA in sostituzione dell’Avv. Francesco ISOLABELLA;

Il Difensore di fiducia dell’Imputato FAZIO ANTONIO e

dell’Imputato FRASCA FRANCESCO MARIA (presente), Avv.

Roberto BORGOGNO;

Il Difensore dell’Imputato GNUTTI EMILIO, Avv.ssa GHETTI

in sostituzione dell’Avv. Marco DE LUCA e dell’Avv.

Massimo BONVICINI;

Il Difensore dell’Imputato GRAZIOLI GIULIO, Avv.ssa Paola

SEVERINO in sostituzione dell’Avv.ssa Emanuela GISMONDI;

Il Difensore di fiducia dell’Imputato GRONCHI DIVO, Avv.

Nerio DIODÀ;

Il Difensore dell’Imputato LEONI GUIDO, Avv.ssa GHETTI in

sostituzione dell’Avv. Giampiero BIANCOLELLA;

Il Difensore dell’Imputato LONATI ETTORE e dell’Imputato

LONATI TIBERIO, Avv.ssa CRESPI in sostituzione dell’Avv.

Sergio RAVAGLIA;

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Il Difensore dell’Imputato RICUCCI STEFANO, Avv.ssa

FURLAN in sostituzione dell’Avv. Grazia VOLO e dell’Avv.

Riccardo OLIVO;

Il Difensore di fiducia dell’Imputato SACCHETTI IVANO,

Avv. Giovanni Maria DEDOLA;

Il Difensore dell’Imputato STATUTO GIUSEPPE, Avv.ssa

GHETTI in sostituzione dell’Avv. Gian Piero BIANCOLELLA e

dell’Avv. Paolo TROFINO;

Il Difensore di fiducia dell’Imputato STEFANINI

PIERLUIGI, Avv. Carlo BACCAREDDA BOY;

Il Difensore di fiducia dell’Imputato ZONIN GIOVANNI

ALBERTO, Avv. Nerio DIODÀ.

Si dà atto che per quanto riguarda gli Enti:

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A., rappresentata dal Vice

Presidente del Consiglio d’Amministrazione, è

rappresentata dall’Avv. Luca SIROTTI;

COOP. ADRIATICA è rappresentata dall’Avv. Luca SIROTTI;

BANCA CARIGE S.p.A. è rappresentata dall’Avv.ssa

Nicoletta GARAVENTA in sostituzione dell’Avv. Andrea

GARAVENTA;

BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA è rappresentata dall’Avv.

DE SANNA in sostituzione dell’Avv. Enrico PALIERO;

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BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA è rappresentata

dall’Avv.ssa GHETTI in sostituzione dell’Avv. Guido Carlo

ALLEVA;

HOPA S.p.A. è rappresentata dall’Avv. COSTABILE in

sostituzione dell’Avv. Cesare ZACCONE;

DEUTSCHE BANK è rappresentata dall’Avv.ssa Paola SEVERINO

e Avv.ssa GHETTI in sostituzione dell’Avv. ALLEVA.

Si dà atto che le Parti Civili:

CONSOB è rappresentata dall’Avv.ssa Deborah SPEDICATI;

BBVA è rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Paolo

ACCINNI;

BAVA GEREMIA MARCO è rappresentato e difeso dall’Avv.

Tommaso CUNIETTI;

ZOLA PIERLUIGI è rappresentato e difeso dall’Avv. Tommaso

CUNIETTI.

Responsabili Civili:

BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA è rappresentata e difesa

dall’Avv. DE SANNA in sostituzione dell’Avv. Carlo Enrico

PALIERO.

Repliche

Difesa, Avv. Sirotti

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AVV. SIROTTI – Dopo questo lungo processo, questa lunga

istruttoria e questa ricca discussione sarò piuttosto

sintetico cercando proprio di riportarmi a quelle che

sono state le obiezioni delle repliche del Pubblico

Ministero e della Parte Civile; più puntali quelle del

Pubblico Ministero, più ad ampio raggio quelle della

Parte Civile che un po’ ha ripreso, così un po’ qua e là,

ma di fatto tutti i temi centrali fondamentali del

processo.

Una prima osservazione proprio molto puntale rispetto

alle repliche del Pubblico Ministero. Il Pubblico

Ministero ha citato un commento, quando ha ragionato

dell’articolo 7 della legge 231 e quindi del principio di

autonomia della responsabilità della persona giuridica,

ha citato un commento Cadoppi, Veneziani ed altri, sul

problema della responsabilità della persona giuridica

anche in difetto di imputabilità, di questo ha già detto

magistralmente la collega che ha parlato ieri, mi

interessa così richiamare l’attenzione del Tribunale su

un passaggio, in questo commento si dice: “Autonomia

della responsabilità della persona giuridica in assenza

di imputabilità della apicale che ha commesso il reato ma

anche di colpevolezza”, questo naturalmente ha richiamato

la mia attenzione proprio perché, sia nella discussione

che anche nella nota scritta, abbiamo dedicato ampio

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spazio nella dimostrazione dell’assenza dell’elemento

soggettivo in base agli apicali in via subordinata

ovviamente rispetto all’insussistenza oggettiva del

fatto.

Ebbene, si tratta di una voce assolutamente isolata, per

altro di una voce – io adesso qui avevo il materiale,

spero di trovarlo perché vorrei lasciarlo al Tribunale –

in cui l’autore cita due autorevolissimi riferimenti,

infatti questi mi avevano per la verità preoccupato, io

non conoscevo questo commentario, perché rinvia Paliero e

anche a un altro autore, Musco. In realtà, poi andando a

prendere i lavori diretti di Paliero e di Musco, dicono

esattamente il contrario nel senso che entrambi gli

autori si dolgono della previsione dell’autonomia della

responsabilità della persona giuridica in presenza di

imputabilità e nessuno dei due prende posizione rispetto

all’autonomia della persona giuridica in assenza degli

altri elementi della colpevolezza che pure la legge

richiede per l’affermazione della responsabilità ovvero

il dolo e la colpa, nel caso che ci interessa è il dolo.

Quindi non c’è nessuna posizione, se non questa - che mi

consentano di dire - superficiale ed errata, che prendano

posizione rispetto a un’autonomia della responsabilità

della persona giuridica in assenza dell’elemento

soggettivo richiesto dalla legge per la responsabilità

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della apicale, io qui ho riportato l’articolo e anche i

riferimenti dottrinali citati in modo inesatto da questo

commentatore, una precisazione che volevo fare subito;

sugli aspetti del dolo che sono stati toccati in sede di

repliche ritornerò.

Nel frattempo – nel frattempo rispetto alla mia

discussione e rispetto ad oggi - è stata depositata

veramente questa bella sentenza, mi riferisco alla

sentenza di Cassazione sul caso Parmalat, dove si toccano

alcuni punti, esaminati da questa Difesa come da altre

Difese, e in modo assolutamente sovrapponibile rispetto a

quanto avevamo originariamente sostenuto. Mi riferisco in

particolare al problema che in questa vicenda

dell’interpretazione della fattispecie concreta

sottoposta all’attenzione e di qui a poco alla decisione

del Tribunale, mi pare assolutamente centrale ovvero

l’individuazione dello specifico e concreto bene

giuridico di questa fattispecie dell’articolo 185. Questa

sentenza, in modo assolutamente preciso, anche rispetto

alle sentenze che l’hanno proceduta, prende posizione in

termini assolutamente netti. Voglio citare proprio alcuni

passaggi, sono tanti, per esempio quello a pagina 46, si

occupa di aggiotaggio informativo ovviamente ma il bene

giuridico è naturalmente comune, in altri punti lo dice

esplicitamente: “L’aggiotaggio informativo protegge la

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regolarità del mercato mobiliare, più specificatamente la

corretta formazione dei valori dei titoli quotati e la

fisiologica genesi della volontà negoziale in capo ai

risparmiatori”. Ebbene, Presidente e Signori Giudici,

questa ricostruzione è assolutamente sovrapponibile a

quanto questa Difesa aveva sostenuto nella memoria.

La Parte Civile obietta, citando una frase nella parte in

diritto della mia memoria a pagina 23, per cui noi

avremmo individuato una protezione relativa a un livello

di prezzo e ci muove un addebito che parafrasa la frase

di Petraffi: l’articolo, la legge, la norma non tutela un

livello di prezzo; ma non ho mai voluto sostenere che la

norma tutela un livello di prezzo, è chiarissimo il punto

di pagina 23, un po’ sintetico ma perché riprendeva la

disposizione dell’articolo 185. La memoria è chiara sotto

questo profilo, non so su altri ma sotto questo profilo

in modo mi pare assoluto, per esempio a pagina 28: “Nel

caso di delitto di abuso di informazioni privilegiate,

pur nella comune prospettiva finale di beni strumentali

da riconoscersi nella trasparenza del mercato e nella

efficienza informazionale – eccetera, eccetera – il bene

specifico è da individuarsi in ossequio della

formulazione della fattispecie nella corretta formazione

del prezzo dei titoli quotati”, è esattamente quello che

ci dice oggi la sentenza Parmalat e sotto questo profilo,

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badate, si allinea anche la Parte Civile e questo ve lo

voglio rimarcare perché in sede di replica, a mio avviso,

io ho sempre pensato così, gli aggiustamenti di tiro

rispetto a quanto sostenuto sulla più ampia discussione

principale del processo sono significativi. Ebbene la

Parte Civile si era battuta con forza nella sua memoria

ma anche nel suo intervento orale, per esempio a pagina

5, per estendere il bene giuridico tant’è che io ero

intervento sotto questo profilo, a pagina 5 per esempio

dice: “L’aggiotaggio è delitto contro l’economia

pubblica, il disvalore penalmente sanzionato, che è

l’essenza della manipolazione, si radica nella

distorsione della realtà”, poi dice: “L’oggetto di tutela

dell’aggiotaggio è il regolare funzionamento del mercato

ravvisabile nella trasparenza e nella correttezza del

mercato stesso nella sua dimensione pubblica”.

Questa estensione del bene giuridico aveva un senso

perché in questo ampio bene giuridico si collocava la

pretesa integrazione dell’articolo 185 attraverso la

violazione delle norme sulla concorrenza, attraverso il

ricorso a sistemi illeciti di competizione economica che

integravano quell’artificio che violava quel bene

giuridico asseritamente così esteso. Ebbene oggi la Parte

Civile sotto questo profilo fa un passo indietro, nel

senso di stringersi nella contenzione del cerchio

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dell’individuazione del bene giuridico, assolutamente

significativo perché va a ricadere nel bene giuridico

identificato da questa Difesa e oggi avallato dalla

sentenza Parmalat, così bene scritta, così autorevole.

Ecco però una prima aporia, su cui ritornerò, perché a

questo punto questo cambiamento di prospettiva forte,

basta leggere la memoria originaria della Parte Civile,

ci pone un interrogativo: ma cosa c’entra con la corretta

formazione del prezzo il ricorso a sistemi inammissibili

di competizione economica la normativa, la pretesa

violazione della normativa sull’OPA eccetera, eccetera,

oltre tutto in una vicenda dove mai si è superata la

soglia del 30% fino al 18 luglio ed è una soglia

estremamente significativa da questo punto di vista

perché è quello che porta alla immediata comunicazione,

eccetera, eccetera, del superamento con conseguente

obbligo di OPA obbligatoria; mai si è superata questa

soglia fino al 18 luglio. Ebbene tutto questo cosa

c’entra con questo oggi correttamente individuato bene

giuridico? Siamo di fronte a un cambio di prospettiva

obbligato dalla giurisprudenza, obbligato da questi

recenti pronunciamenti ma che avvita su sé stessa la

costruzione accusatoria fino a farla crollare.

Quindi il bene giuridico è la corretta formazione del

prezzo, ma attenzione - e questo rileva anche sotto il

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profilo del dolo - anche nelle repliche si è ritornati

sul dolo dicendo: ma il dolo è un dolo di manipolazione,

è un dolo di alterazione della realtà. Anche in questo

caso il tentativo è scoperto, si vuole dilatare la

fattispecie, rendere più generica la fattispecie, che per

altro non avrebbe bisogno di questi interventi, vista la

formulazione attuale, con lo scopo quasi di trasformare

il dolo, il reato di cui all’articolo 185 in un reato di

falso; ma non è così. È chiaro che l’alterazione della

realtà è uno dei profili perché l’informazione deve

essere falsa, l’operatività dove veicolare anch’essa

un’informazione falsa - su questo sinteticamente dopo

ritornerò discorrendo della citazione di Mucciarelli – ma

è un primo passo, su che cosa si incentra l’offensività,

il senso punitivo? nella frode, il 185 non è un reato di

falso e quindi non ha un dolo di falso della colpevolezza

dell’immutatio veri, perché ciò che ci interessa è la

capacità, la concreta possibilità di condizionare il

comportamento degli investitori, di coloro che leggono i

comunicati e che valutano la mia operatività, questo è il

senso dell’offensività.

Allora, sotto questo profilo, pensiamo al dolo, il dolo è

particolarmente ricco ma non perché sia specifico, cosa

che questa Difesa non ha mai inteso sostenere, ma perché

è ricco per la semplice riflessione di questi profili

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della condotta che sono ineludibili perché l’artificio

sottende la volontà di ingannare, l’intenzione di

ingannare che deve essere riflessa dal dolo,

un’intenzione di ingannare capace di alterare

sensibilmente il prezzo del titolo e quindi capace di

condizionare il comportamento degli investitori.

Tutti questi passaggi devono essere riflessi

dall’elemento soggettivo del reato e questi passaggi non

ci sono né in fatto dal punto di vista oggettivo né sotto

il profilo soggettivo dell’elemento psicologico che si

può indurre dalle condotte dei protagonisti di questa

vicenda.

Quindi falsa comunicazione, falsa informazione, altro

artificio. Falsa comunicazione, ancora la sentenza

Parmalat e sotto questo profilo veramente ho letto con

soddisfazione questo pronunciamento perché prende

esplicitamente posizione sul punto della rilevanza

dell’omissione nella falsità e la esclude – badate - a

pagina 40, con un passaggio particolare pregnante nella

motivazione: “È condotta commissiva non essendo

ipotizzabile la responsabilità per omissione come

rettamente ritenuto dalle decisioni del merito realizzata

mediante notizie e informazioni caratterizzate da un

connotato oggettivo e contrassegnate dalla loro concreta

idoneità di influire nel corso delle quotazioni”,

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eccetera, ancora l’incidenza sul processo di formazione

dei prezzi. Anche questo è una statuizione della

Cassazione, che per altro lo si ricavava anche in sede

sistematica, io avevo ricordato la vecchia formulazione

del 181, l’attuale formulazione dell’articolo 187 ter,

che è particolarmente significativa in questo processo,

dove le asserite censure ai comunicati UNIPOL sono di

natura omissiva: non hai comunicato la stipulazione del

patto? non hai completamente comunicato le PUT? eccetera,

sono tutte di natura omissiva; non hai comunicato

l’intenzione di promuovere l’OPA? io avevo capito fino,

almeno nei comunicati, al 20 di giugno, in replica il

Pubblico Ministero è ritornato anche sul comunicato del

20 giugno, che mi pare però che ricomprenda in modo

assolutamente indiscutibile l’opzione OPA tra quelle

indicate come uno degli aspetti, uno dei progetti, delle

valutazioni che erano in quel momento sul tavolo di

UNIPOL. Sono tutti profili, tutte contestazioni omissive

che non possono rilevare ai sensi del 185 nell’aspetto

informativo.

La Cassazione, sempre discutendo di questa struttura del

reato, dice: informazione, manipolazione informativa,

manipolazione operativa, distinte condotte. Dice in via

alternativa, siamo sempre a pagina 40: “Si tratta della

cosiddetta manipolazione informativa distinta da quella

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operativa” e su questo voglio richiamare un aspetto su

cui sono già intervento, la manipolazione operativa è

riferita all’operatività borsistica, questo è il concetto

a cui fa riferimento il legislatore, ce lo dice la

lettera della legge, informazione falsa, così si dà

tipicità alla condotta consistente nell’informare in modo

diretto. Simulazione e artifici quanto all’aspetto

operativo, cioè alla condotta consistente in

comportamenti rilevanti, direttamente rilevanti sul

mercato borsistico. Badate, ce lo dice la lettera della

norma, ma ce lo dice tutta l’esperienza e l’analisi

processuale e fenomenologia di questo particolare settore

dell’economia, basti pensare, per esempio, al 187 ter, il

187 ter, che è norma che nasce in un momento dove la

cultura in questo settore è di gran lunga superiore

rispetto all’originale formulazione delle manipolazioni,

descrive la manipolazione informativa e la manipolazione

operativa, quanto alla manipolazione operativa riporta

tutta una serie di esempi che sono ricavati dalla

disciplina comunitaria, la quale disciplina comunitaria è

anche assimilata ed omogenea a tutta la casistica e la

disciplina statunitense e quindi siamo di fronte ad una

casistica che tenta di sintetizzare l’esperienza ad oggi

maturata con grande prudenza perché si dice - su questo

interverrà anche il professor Mucciarelli – badate che,

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anche se si individua una di queste condotte

manipolative, non è detto che sia integrato un illecito,

occorrerà valutare, eccetera, eccetera; con tutte queste

cautele però si indicano alcune tra le più frequenti

prassi manipolative. Ebbene, sono tutte casistiche

riferite all’operatività borsistica, tutte: il make in

the point, l’operatività che va a fissare il prezzo alla

chiusura della Borsa; l’improper matched orders,

l’operatività consistente in due che si mettono d’accordo

di comprare e di vendere in modo da determinare il

prezzo; lo pseudo cross order, colui che passa il

pacchetto di azioni da una società sua a un’altra società

sua passando non per i blocchi ma attraverso il mercato.

Sono tutte esemplificazioni riferite all’operatività

borsistica.

Tra l’altro la Consob - su questo ritornerò - di queste

esemplificazioni del CESR ne esamina una riferita al caso

specifico, quella della Conseli ownership, del

nascondimento della proprietà del titolo escludendo che

ricorra nel caso di specie ma non perché, come dice il

Pubblico Ministero, la Consob nella relazione del 22

ottobre del 2008 ha usato un’ottica riduttiva

focalizzando soltanto l’analisi sugli aspetti informativi

di questa vicenda, non è così, la Consob li esamina

tutti, informativi ed operativi, e poi dice: l’unica

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ipotesi che possiamo considerare è quella del

nascondimento, della prassi manipolativa di natura

informativa consistente nel nascondimento, ma perché?

perché dal punto di vista operativo non ha ravvisato

nulla, pur avendo seguito, nel corso della ricostruzione

di tutti gli interventi che Consob ha fatto, questa

operatività giorno per giorno dal 2005 e avendola

valutata e rivalutava per anni successivamente.

Quindi dicevo informazione, manipolazione operativa. Di

nuovo il problema dell’artificio, che cos’è questo

artificio? io avevo sostenuto che l’artificio è un fatto

che parla ingannando, questa era la sintesi della

descrizione che avevo fatto. La Parte Civile oggi ci

intrattiene, e devo dire che questo è un merito sia della

Parte Civile che del Pubblico Ministero perché è

piuttosto raro che in un procedimento così ci sia una

discussione così approfondita e così interessante su temi

giuridici anche proprio di natura teorica ma che hanno

una ricaduta pratica significativa, in questo articolo

del professor Mucciarelli, che dà un contributo

scientifico alla definizione del concetto di artificio,

ebbene in alcune pagine di questo scritto, laddove si va

a definire il concetto di artificio, vi è una assoluta

sovrapposizione rispetto al concetto che avevo tentato di

descrivere; Mucciarelli lo fa molto meglio di me, ma il

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concetto, Presidente e Signori Giudici, è questo: da un

lato abbiamo un’operatività che è informazione di sé

stessa, dall’altro lato abbiamo un motivo illecito

dell’agire diverso da quello che operatività veicola il

mercato perché l’operatività trasmette al mercato nella

supposizione di un comportamento lecito e razionale una

determinata informazione sull’esistenza di una domanda,

di un’offerta e di un prezzo su un determinato strumento

finanziario, questa operatività può essere decettiva

nella misura in cui si discosta dalla reale ragione

economica che muove l’agente, ragione economica illecita,

perché questo è il caso, l’illiceità della ragione

economica celata considerata da Mucciarelli come unico

parametro di determinazione della natura artificiosa

dell’operazione borsistica. Per altro illiceità della

ragione economica che, anche assumendo le ragioni

economiche e ritenute dal Pubblico Ministero - le assumo

proprio in via meramente ipotetica, le contesto

radicalmente - non sussiste nel nostro caso, dove di

illiceità dello scopo nessuno ha mai parlato. Dicevo, è

esattamente il concetto che io avevo cercato di esporre a

questo Tribunale. Sotto questo profilo la Parte Civile

dice conviene su questo concetto, ma ritorna però

nell’intervento orale del 4 ottobre su quel concetto

diverso di artifici su cui tanto aveva insistito perché,

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per esempio, a pagina 41 delle trascrizioni noi troveremo

l’originario concetto in cui si dice: “L’artificio sta

nel ricorso a sistemi illegittimi di competizione

economica”, che è un concetto che non c’entra nulla col

bene giuridico così come l’abbiamo oggi correttamente

determinato alla luce della sentenza della Corte di

Cassazione, che non c’entra nulla con quello che dice il

professor Mucciarelli in quell’articolo.

Ma facciamoci una domanda, alterazione della realtà,

informazione falsa. Ma domandiamoci: quale informazione

falsa? quale sarebbe la falsità che deriva dalla

operatività che è sottoposta oggi al vostro giudizio,

perché nell’intervento, anche in sede di repliche, anche

del Pubblico Ministero, si è interventi su questo, la

distorsione della realtà. Si dice di nuovo sempre a

pagina 41 delle trascrizioni: “Il combinarsi delle

singole di per sé lecite operazioni compiute questo era

il significato, le condotte non diventano fraudolente per

il fatto di approfittare di condizioni anormali in cui

versa il mercato, ma di determinare quelle condizioni

anormali, cioè a dire appunto distorsive del regolare

funzionamento del mercato sotto il profilo della corretta

formazione del prezzo cagionando o determinando quelle

condizioni anormali - poi prosegue in questo concetto -

amplificando gli effetti”.

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Ma allora, Presidente e Signori Giudici, domandiamoci: ma

quale alterazione della realtà, di quale alterazione

della realtà si parla? Badate, Mucciarelli nel suo

articolo interviene sul problema della finalità e del

rapporto tra elemento soggettivo ed elemento oggettivo

del reato e prende posizione esplicitamente sul punto

della finalità di tenere celata l’OPA dicendo a pagina

2042: “Una operatività si può dunque non avventatamente

concludere che in assenza di note decettive non è fatto

tipico ex articolo 185 T.U.F. qualunque sia lo scopo

perseguito dall’agente” esemplifica alcuni scopi e dice:

“Per esempio nel non manifestare il proposito di lasciare

un’OPA ostile non è tipico ai sensi del 185 T.U.F.”. Ma

domandiamoci quindi, escludendo che l’asserita volontà,

che contesto, di tenere celata l’OPA ostile possa

considerarsi come l’elemento decettivo dell’operatività

perché ricadremmo, contro l’insegnamento Crovetto, in uno

spostamento del connotato di artificio dall’oggettività

alla soggettività dell’agente, allora domandiamoci: ma

qual è l’artificio che deriva da questa operatività? E,

badate, non si può liquidare, come è stato fatto in

termini anche un po’ eccessivamente polemici –

consentitemi – la presa di posizione della Consob in

questa vicenda come è stato fatto, tenendo conto che

l’interrogativo che vi pongo è l’interrogativo che sta

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alla base della presa di posizione della Consob; ce lo

scrivono delle relazioni, ce l’hanno detto i testi della

Consob, sentiti: abbiamo esaminato il titolo BNL via,

via, giorno per giorno. E questo non significa leggere

giorno per giorno i report degli analisi come pretende il

Pubblico Ministero, perché la Consob deve monitorare il

mercato, non è che debba investire nel mercato e quindi

debba leggersi giorno per giorno i report degli analisi

per poi investire, è chiaro che chi deve investire si

legge giorno per giorno i report, la Consob li prende, li

archivia perché poi, se è necessario, li va a prendere e

intanto però ha una biblioteca su un determinato

passaggio. La Consob però esamina questa, sì,

direttamente giorno per giorno l’operatività, la Consob

ha un sistema automatico costante a cui è preposta una

serie di funzionari di altissimo livello che tante volte

sentiamo in queste aule come testi centrali dell’accusa,

testi tecnici che vengono a fare da testi e consulenti,

eccetera, che sostengono a 360 gradi l’accusa, che ci

vengono a dire: abbiamo un sistema di detection di

verifica costante, giornaliera delle sospette

manipolazioni sul titolo, mai è scattato questo sistema,

tranne che dopo il comunicato del BBVA del 18 marzo.

La Consob ha esaminato questa ora giorno per giorno e ha

preso posizione in modo netto, è un’operatività che non

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ha nulla di artificioso ex 187 ter a maggior ragione ai

sensi del 185 perché rispondiamo a questo interrogativo,

così eluso: distorsione della realtà, artificio,

manipolazione, condizioni anormali del prezzo; ma di

quale artificio stiamo parlando? quando l’operatività è

stata un’operatività assolutamente regolare, comunicata,

trasparente, effettiva, in un contesto in cui proprio

quel contesto chiariva il senso dell’operatività e sotto

questo profilo tecnicamente la Consob interviene perché,

partendo dal presupposto tecnicamente noto a tutti, che

il prezzo veicola informazioni fondamentali su quel

determinato strumento finanziario, a maggior ragione

veicola il prezzo di queste informazioni in un contesto

di OPS, di OPS già lanciata e di OPS in cui fin dal 18

marzo si è indicato il valore di concambio ed allora dice

la Consob più volte nelle sue relazioni: quando

importanti operatori finanziari intervengono sul mercato

comprando a valori superiori a quel concambio virtuale di

OPS, questa operatività parla al mercato e dice che

questi operatori, operatori primari che comprano quantità

importanti, parla al mercato e dice che questi operatori

o fanno una cordata per conto loro autonoma insieme,

stanno comprando più di un operatore in questo periodo,

antagonista a quella dell’OPS già lanciata o scommettono

sul rilancio dell’OPS ma il mercato percepisce la contesa

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e la contesa viene inglobata in termini economici nei

valori che il prezzo del titolo BNL raggiunge in questo

periodo, questo è l’elemento centrale della Consob su cui

nessuno, neanche le consulenze tecniche delle accuse

private e pubbliche in questo processo, è intervenuto, ci

si è limitati a dire: l’andamento del titolo è

incomprensibile alla luce del quadro informativo. Sotto

questo profilo la Consob interviene al punto da dire che

questa operatività è così lampante e chiara al mercato

che è in grado di correggere delle deficienze che pure la

Consob censura dei comunicati di UNIPOL, così ravvisando

le linee di idoneità e sotto questo profilo il consulente

del Pubblico Ministero concorda pienamente quando dice

che l’andamento del titolo è incompatibile con le

comunicazioni fornite.

Questo aspetto è stato bypassato completamente nonostante

le Difese vi siano ritornate nei loro interventi che sono

stati fatti in sede di discussione, nonostante ciò questo

non ha provocato una replica specifica sul punto, ma il

trincerarsi dietro artifici o falsità ma poi individuati

in che cosa in questa operatività. Allora non c’è nessun

elemento decettivo nell’operatività, nessuno l’ha

individuato, lo ha saputo indicare.

Un’altra lacuna vistosissima, Signori del Tribunale,

prendete, per esempio, la sentenza di Cassazione

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Parmalat, un caso limite, un caso dove le stesse Difese,

ce lo dice la Cassazione, non hanno contestato la falsità

dei comunicati, ebbene in un caso così eclatante le

consulenze tecniche hanno fatto quello che si fa sempre

in questi processi, cioè hanno detto: comunicato del

giorno x, andamento del prezzo del giorno successivo, e

si è così riscontrato che usciva il comunicato sulle

splendide sorti della Parmalat e il giorno dopo il prezzo

saliva del 5%, del 3%, del 2%. Ma questa analisi sul

rapporto condotte manipolative contestate e concreto

specifico andamento del prezzo perché proprio in questo

processo, così rilevante, così approfondito, non è stato

fatto, è stato totalmente bypassato; ma perché se

scendiamo, come ha fatto Consob e come hanno fatto i

consulenti delle Difese, nell’analisi dell’operatività

dell’andamento concreto del mercato si vede come

l’andamento concreto del mercato è assolutamente consono,

prevedibile data questa situazione, data una situazione

in cui l’operatività svelava una contesa sul mercato in

presenza di una OPS e così il valore di concambio è stato

dapprima superato, sì è portato a livelli

significativamente superiori, livelli che un eventuale

contro rilancio di OPA da parte del BBVA avrebbe portato

a livelli ulteriormente diversi, ma questa è un’altra

storia per scelta del BBVA che ha consapevolmente scelto

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di non rilanciare.

Perché non si è raffrontato l’andamento del mercato

rispetto al comunicato? è un contrasto, anche ragionando

in astratto, vistosissimo del ragionamento dei miei

contradditori perché la tesi è: i comunicati celavano la

volontà dell’OPA, la volontà dell’OPA svelata è un

elemento che porta al rialzo, ma se questo è un elemento

che porta al rialzo come si fa poi a contestare, per

esempio come continua fare la Parte Civile, l’effetto

distorsivo, manipolativo nel rialzo stesso, nel

superamento si dice del valore di equilibrio, si ritorna

su questo discorso dell’equilibrio perché, a pagina 41:

“Approfittamento, cagionamento, determinazione di quelle

condizioni anormali” perché si sostiene che la normalità,

l’equilibrio sarebbe il mercato fermo al valore di

concambio. Ma allora la censura di chi in realtà vuole

sostenere che il 185 tutela un certo livello di prezzo a

chi va rivolta? mi pare certamente non a chi sta parlando

ma allora sono io che dico che il 185 non tutela un

livello di prezzo ma tutela il corretto meccanismo di

formazione di un prezzo e allora non c’è un valore di

equilibrio dato dal concambio indicato nell’OPS dal Banco

di Bilbao nel mercato.

Questa è una ipotesi astratta che si cerca di introdurre

in questo processo destituita di qualsiasi fondamento,

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l’equilibro lo fa il mercato giorno per giorno e in quel

momento il mercato avvertiva, sapeva la contesa e il

prezzo inglobava quella contesa e proprio perché

inglobava la contesa in atto, nell’operatività in atto,

quel prezzo non è manipolato perché riflette la realtà,

anche quella realtà che sostiene il Pubblico Ministero

perché anche se fosse vero che già da maggio UNIPOL

pensava all’OPA, quel prezzo ingloba quel valore e quindi

non è manipolato, né manipolabile ragionando ex ante.

Apro una parentesi: mai abbiamo sostenuto che il 185 è un

reato di... quindi quella contraddittorietà che diceva il

Pubblico Ministero non è un addebito che ci si possa

muovere, anzi sotto questo profilo abbiamo avuto dei

simpatici ragionamenti col collega Zaccone, che invece ha

sempre sostenuto una tesi diversa pur essendo noi sulle

stesse linee difensive fin dall’udienza preliminare, poi

successivamente io ho sempre sostenuto che siamo in

presenza di un reato di mera condotta. Volevo ritornare

sul problema del pericolo, hanno detto bene gli Avvocati

Coppi e Borgogno, mi riporto integralmente a quanto

magistralmente hanno indicato circa la necessità di una

valutazione a base ontologica totale del pericolo il

prima e il poi della condotta, solo questo dà concretezza

e rispetta quindi il criterio di selezione punitivo che

il 185 impone al Tribunale e ai Giudici.

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Ecco che quindi ritorniamo al profilo originario, a

quello che è il cuore del processo: che effetto hanno

dato le condotte asseritamente contestate su questo

prezzo, decettivo, di natura decettiva, di natura

distortiva - per usare un termine così caro altra Parte

Civile – nessuno.

Ma io, nello spingere a fondo il ragionamento, ho fatto

riferimento anche alle lacune informative che il Pubblico

Ministero censura, con questo, sia chiaro, non voglio

concedere nulla, nulla diciamo a quanto ha sostenuto

l’accusa, e mi riporto a quanto ho già scritto e

rivedendo così gli atti, nella memoria avevo citato

Gualtieri, avevo citato in nota anche Lamandini, il

professor Lamandini ha fatto una consulenza velocissima,

di poche pagine, dove tocca gli aspetti e i problemi

informativi, perché mi pare assolutamente sicuro in

questa vicenda come il parametro informativo, gli

obblighi informativi vadano raffrontati con quelli che

sono i disposti in particolare dell’articolo 102 nel

T.U.F., ovvero la comunicazione della volontà dell’OPA è

una comunicazione così delicata, così importante da fare

al mercato che deve essere rapportata alla certezza

perché una incertezza su questo punto, su questo profilo,

un’anticipazione, una fuga in avanti rispetto a fatti che

poi non si verificheranno potrebbe costare all’autore

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dell’informazione e al mercato in generale costi

altissimi, gravissimi ed è ecco che quindi la legge, i

regolamenti attuativi in questa materia ci riportano alla

certezza del fatto, all’OPA deliberata e questa certezza

in questa vicenda la si ha il 18 di luglio del 2005,

tenendo conto oltre tutto che siamo in presenza non del

lancio di un’OPA volontaria ma siamo in presenza di fatti

negoziali che hanno portato al determinarsi delle

condizioni per il lancio dell’OPA obbligatoria che non è

un fatto che si può annunciare o che si può programmare o

prevedere, è un fatto che si comunica nel momento in cui

avviene con le conseguenze che da esso dipendono tra cui

il lancio dell’OPA obbligatoria e queste condizioni ci

sono solo il 18 di luglio.

Ecco che quindi – ripeto - non concedo nulla sul piano

informativo, mi riporto poi ai patti, alle decisioni

delle Corti d’Appello, eccetera, ritengo che

l’informazione di UNIPOL sia stata assolutamente corretta

in tutti i suoi passaggi; ma tuttavia, anche assumendone

la lacunosità, non abbiamo un’idoneità concreta

all’alterazione del prezzo perché quel prezzo aveva quei

contenuti informativi che la Consob ricostruisce.

Un’ultimissima considerazione, sull’ultima pagina

dell’articolo del professor Mucciarelli, che è stato

citata dalla Parte Civile e che la Parte Civile vi ha

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invitato a leggere, è un passo che resta un po’ sospeso

per la verità, io ho avuto il privilegio di uno scambio

diretto con il caro amico che ha scritto questo

bell’articolo, allora alcune precisazioni che ci ricavano

dalle note, l’articolo 59, dice nel testo la nota 59: “Da

ultimo si può forse dire che un’operazione a natura

artificiosa se quella stessa operazione perderebbe la sua

ragion d’essere qualora dovesse esserne compiutamente

comunicato l’illecito effettivo razionale economico”, che

cosa pensa il professor Mucciarelli quando fa questa

descrizione? nota 59: “Per esemplificare si pensa a un

ingente quantitativo di titoli fatto al solo scopo di

sostenere ricorso fra controparti previamente accordatesi

per tenersi indenni dagli effetti negativi per poi

procedere su una serie di vendite sull’onda della

tendenza... così innescata”, questo esempio che cosa

c’entra con la nostra vicenda? si è mai sostenuto che in

questa vicenda ci sia stato un accordo di comprare, di

vendere simulato al fine di spostare il prezzo? perché,

quest’ultima parte della riflessione si colloca nel

capitolo... io chiedo scusa al Tribunale perché non

voglio con questa indicazione offendere pensando che i

Giudici non posso arrivarci da soli, non è assolutamente

questo il mio pensiero, il mio intento è soltanto di

evidenziare come si stia ragionando in questi casi in

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un’ipotesi in cui la condotta negoziale posta in essere

sul mercato è già illecita di per sé su un piano

amministrativo perché rientra in una di quelle prassi

manipolative indicate dal CESR e fatte proprie dal

legislatore nazionale e richiamate oggi dall’articolo 187

ter. Questo è il contesto in cui ci si muove, il contesto

in cui l’operatività posta in essere è decettiva di per

sé, perché dà le informazioni su una operatività

borsistica in realtà inesistente, si compravendono

milioni di titoli quando in realtà non c’è nessuno che li

vuole realmente comprare ma ci sono due che d’accordo si

scambiano i titoli per n volte, le stesse quantità di

titoli magari... per cui non le hanno neanche comprate.

Siamo completamente al di fuori della nostra vicenda,

dove gli scambi sono reali, i prezzi sono reali e le

compravendite sono effettivamente sostenute da

un’effettiva volontà di comprare perché questo è ciò che

si voleva, comprare le azioni al pezzo che in quel

momento il mercato imponeva; le negoziazioni seguono il

prezzo del mercato e certamente poi successivamente

concorrono a determinarlo nell’aspetto informativo

dell’operatività, i blocchi nelle ricadute che si hanno

dal punto di vista degli investitori che prendono le loro

decisioni rispetto al prezzo, ma il prezzo è assunto come

dato che proviene dal mercato ed è il riferimento delle

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negoziazioni e anche sotto questo profilo non si è detto

nulla di un’osservazione fondamentale che la Consob fa

anche nella sua ultima relazione.

Nell’operatività non si rinviene un obiettivo prezzo,

questo è un profilo importantissimo perché la Consob sta

facendo una battaglia su questo e tra l’altro abbiamo fra

poco un’udienza in Cassazione il cui problema di diritto

è proprio questo, ma se io compio negoziazioni

assolutamente lecite e legittime con l’obiettivo prezzo,

manipolo il prezzo? c’è chi dice: ma l’obiettivo prezzo è

comunque una finalità che non rientra dell’artificio,

Consob invece dice: no, l’obiettivo prezzo manipola

perché io posso intervenire sul mercato con un obiettivo

quantità, non con un obiettivo prezzo perché

strumentalizzo l’operatività a far sì che il prezzo

raggiunga un determinato livello. Ebbene in questa

vicenda si intravede nell’operatività un obiettivo

prezzo? la Consob risponde: assolutamente no. Quindi

anche l’ultima spiaggia dell’artificiosità a livello

amministrativo individuata da Consob, per altro

assolutamente discutibile, anche quest’ultima spiaggia

non è lambita dalle onde di questo fiume che ci sta

scorrendo davanti di questa vicenda ormai annosa. Non vi

è un obiettivo prezzo, è un’operatività regolare normale.

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Un’ultimissima osservazione che viene sempre anche da

Consob: dal 28 aprile l’OPS è bocciata, il 28 di aprile è

una data che precede qualsiasi operatività di qualsiasi

dei soggetti di questo processo perché viene superato il

valore di con cambio; ma analisi del nostro consulente

tecnico, non tenendo conto dell’effetto diluizione perché

se si considera l’effetto diluizione, ovvero la ricaduta

negativa sul prezzo dell’azione BBVA a seguito

dell’aumento di capitale che si determinava col concambio

e nessun operatore economico trascura l’effetto

diluizione, l’OPS è bocciata già da marzo, è bocciata sul

nascere perché vi è una banca, evidentemente contesa, e

che quindi ha un suo PIL economico rispetto alla quale si

apre un OPS che nessun operatore del mercato ritiene sia

valida, sia percorribile, è una carta, contro carta,

eccetera, eccetera; glielo dicono tutti, anche gli...

glielo dicono, il fondo Tisbury, eccetera, dovete

rilanciare, ma non rilanciano perché non voglio

rilanciare, non perché sorpresi dal mercato, e su questo

siamo già intervenuti molte volte. Anche questa è

un’osservazione fondamentale di Consob su cui non mi pare

di avere visto delle repliche, degli interventi

significativi o che vadano a smentire.

Sempre la relazione Consob quella del 22 ottobre, non so

come si possa definire, lacunosa o mancante, pagina 20

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della relazione: “Gli elementi informativi comprendono

l’andamento del prezzo e gli scambi ai blocchi”, “Il

valore segnaletico del prezzo” pagina 21, dove proprio la

Consob indica il valore segnaletico del prezzo

riferendosi a quello specifico e concreto prezzo

raggiunto dal titolo, pagina 23 ancora, pagina 25, 26 e

27 “Non c’è l’obiettivo prezzo nell’operatività”.

Un’ultimissima osservazione sull’elemento soggettivo

perché ci si dice “Consob ubriacante”, anche questa

osservazione della Parte Civile è in linea con quanto

abbiamo sostenuto nel senso che UNIPOL ha avuto uno

scambio costante con la Consob, pensate che il comunicato

del 20 giugno viene dato alla Consob in due versioni

lasciando scegliere alla Consob quale versione

comunicare, quella Consob che il 30 maggio ha ricevuto

l’ingegner Consorte il quale gli ha descritto, gli ha

messo sul tavolo quello che effettivamente era, ed allora

questo continuo costante contatto con Consob e con Banca

d’Italia avrà – ubriacante, secondo quella che è

l’espressione della Parte Civile - un suo riflesso

sull’elemento soggettivo del reato così articolato e

complesso, insisto, ancorché di natura generica,

richiesto dal 185 T.U.F., ed ecco che allora ritorno,

sempre in via subordinata, ad evidenziale al Tribunale

come mi pare conclamata l’assenza di elemento soggettivo

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in capo a coloro che hanno agito e hanno agito anche per

conto di UNIPOL.

Vi ringrazio e insisto nell’accoglimento delle

conclusioni che ho già rassegnato.

AVV. SEVERINO – Volevo soltanto depositare delle note di

udienza che sono la sostanziale trascrizione della mia

arringa di ieri.

AVV. BORGOGNO – C’è il dottor Frasca che vorrebbe fare delle

brevissime dichiarazioni spontanee.

Dichiarazioni spontanee Imputato FRASCA FRANCESCO MARIA

IMPUTATO FRASCA – Ho chiesto di poter rendere queste

dichiarazioni spontanee perché ho assistito a quasi tutto

il processo, tranne qualche udienza che ho saltato, e

ultimamente mi sono rivisto l’intera documentazione e ho

ricavato che per alcuni punti, su alcuni elementi forse

non è stato fissato bene il fuoco e si ha una visione,

almeno da quello che emerge dall’insieme della

documentazione, qualcosa che non corrisponde alla realtà,

in alcuni casi sembra casi una parodia della realtà e

allora io mi sono permesso di voler precisare brevemente

questi aspetti che mi sembrano degni di attenzione.

Dico subito quali sono gli aspetti in modo tale da

rendere chiaro dove che cosa voglia trattare: il primo

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riguarda il modo di svolgere l’azione di vigilanza; il

secondo riguarda l’informazione nel mercato finanziario,

in larga parte già trattato, ho sentito, dall’Avvocato

Sirotti sul valore dei prezzi del mercato finanziario; il

terzo aspetto riguarda l’organizzazione della Banca

d’Italia nel prendere le decisioni. Questi sono i tre

argomenti che voglio trattare brevissimamente.

Per quanto riguarda il primo argomento, l’azione della

vigilanza, non sto qui a ripercorrere quali sono le

ragion d’essere della vigilanza, le finalità della

vigilanza, queste sono credo chiare, non c’è bisogno di

tornare su questo punto; brevemente, gli aspetti

principali che si ritrovano in tutte le normative sono la

stabilità e l’efficienza del sistema bancario nel suo

complesso, dei singoli componenti del sistema bancario,

perché è difficile avere un sistema bancario efficiente,

stabile se poi i singoli componenti non sono stabili e

non sono efficienti e la stabilità e l’efficienza del

sistema finanziario è importante del sistema bancario

perché strumentale allo sviluppo dell’economia reale.

Quindi questa è la rilevanza, è per questo fine l’azione

di vigilanza è articolata, non è un protocollo unico,

come si può trovare, per esempio, in una procedura di

tipo medico di fronte a certi mali, ma è una procedura,

una modalità di azione molto articolata che prevede

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alcuni aspetti ben precisi e, se n’è parlato anche in

questa sede, che sono gli aspetti che riguardano, per

esempio, tutte le informazioni di tipo statistico, di

tipo contabile, i ratios, i requisiti patrimoniali di cui

in quest’ultimo periodo in tutto il mondo si sta

parlando. Però c’è una parte accanto a questa, che è

estremamente importante ed è una parte informale, quella

che si chiama la moral suasion, questi due pilastri

dell’azione di vigilanza sono complementari e devono

essere svolti entrambi perché ci sono una serie di

attività che solamente di fronte a un evento bisogna

prendere delle decisioni e bisogna operare.

Ma forse voi pensate che nel 2008 di fronte al problema

di Mary Lynch ci sia stato una lettera a tutto il sistema

bancario americano da parte del signor Bernanke per dire:

abbiamo un problema sulla Mary Lynch? che cosa vogliamo

fare? O non è intervento non si ha traccia del tipo di

intervento con i modi che riteneva più opportuno per

risolvere quel problema. Questa è la moral suasion,

questo è un intervento discrezionale, un intervento,

verrei precisare, che non è al di fuori delle regole, è

previsto ma non è neanche un arbitrio da parte del

vigilante perché è sotto il controllo, un controllo

pubblico, un controllo del Governo, ne risponde la

vigilanza dell’azione che viene svolta. Nella memoria che

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è stata presentata proprio abbiamo parlato di quello che

in termini tecnici si definisce l’accountability

dell’azione di vigilanza nei confronti dei soggetti

esterni.

Quindi non è assolutamente un arbitrio come viene svolto

e questa parte che viene definita moral suasion prevede

tutta una serie di azioni, di attività che possono essere

non come le definisce il Pubblico Ministero, gli

incontri, quasi che fosse un fatto negativo, gli incontri

sono un fatto positivo perché è in quella sede che si

vengono ad apprendere nozioni di tipo importante per le

successive decisioni. Vorrei semplicemente portare, sulla

base di quello che è emerso in questo processo, quando il

dottor Abete mi incontra più volte nell’autunno del 2004

per l’aumento di capitale, forse qui è stata poi data

rilevanza semplicemente al fatto che quando gli ho

anticipato che molto probabilmente la soluzione sarebbe

stata di tipo negativo, si è messo a piangere, ma non era

quello che rilevava, quello se vogliamo dire è un po’

gossip, quello che rilevava è che forse quella decisione

avrebbe creato una crisi nella gestione della BNL, di cui

la vigilanza doveva prendersi tutta la responsabilità; in

fin dei conti si sarebbe chiesto di spostare l’aumento di

capitale di 2 mesi, a gennaio, quando era finita

l’ispezione. È stato sulla base di quegli incontri

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informali che poi si è presa una decisione di tipo

diverso, proprio quegli incontri che vengono in un certo

senso sbeffeggiati - scusate l’espressione – dal Pubblico

Ministero nella primavera del 2005 con alcuni esponenti

dei maggiori istituti, è sulla base di quegli incontri

che abbiamo percepito l’interesse o il non interesse del

sistema bancario per risolvere un problema di una banca.

Questo è quello che è emerso, nessuno ha fatto una

pressione, ma era una consultazione per capire quale era

la posizione che avrebbe aperto prospettive di tipo

diverso, quando poi è uscita una nuova iniziativa è

terminato. Quando vengo accusato di avere svolto attività

consulenziale perché il 27 aprile, così l’ha definita il

Pubblico Ministero “da quel momento svolge un’attività

consulenziale per l’ingegner Consorte”, mi presenta un

progetto e in via informale gli dico quali sono i

problemi. Poi ho scoperto, leggendo le carte che

l’Avvocato Giai all’interno di UNIPOL aveva fatto le

stesse osservazioni e non ne aveva tenuto conto

l’ingegner Consorte, gliele faccio io e ne tiene conto?

quindi forse ha avuto un rilievo. Ma cosa sarebbe

accaduto se tutto questo non fosse avvenuto in maniera

informale ma formalizzato e ci fosse arrivata in quel

momento una richiesta, bisognava prenderla in

considerazione e si poteva bocciare una richiesta

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semplicemente dicendo: c’è un’altra proposta già sul

tappeto e quindi non prendiamo in considerazione questa?

dove avrebbe retto, quale Tribunale amministrativo

avrebbe retto una considerazione di questo genere. Questo

è stato il modo, questi sono i modi informali, poi i

soggetti sono liberi di decidere se seguire quel

consiglio o non seguire. Questo volevo sottolineare.

Volevo aggiungere che sono rimasto molto sorpreso, ecco

perché dico che forse è stata rappresentata una realtà

che non corrisponde al vero, insomma quando vedo che c’è

stato, specialmente dal consulente del Pubblico Ministero

un’interpretazione della vigilanza di tipo amministrativo

burocratico, lascio stare il problema del conteggio dei

giorni per il rilascio dell’autorizzazione a questo o a

quell’operatore, non è un problema che ha riguardato né

il Governatore, né il capo della vigilanza, quei tempi

sono stati determinati dagli uffici sulla base di

quell’attività che stavano svolgendo e dell’articolazione

delle richieste che venivano fatte, quindi c’era una

problema effettivo. Ma quando io leggo a proposito

dell’informativa preventiva di BBVA, cosa dice il

Pubblico Ministero citando espressamente il professor

Resti: “Ora relativamente a questo carteggio tra banca

d’Italia e Bilbao, il consulente tecnico del Pubblico

Ministero, il professor Resti, nella sua relazione a

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pagina 35 era voluto osservare che, secondo le istruzioni

di vigilanza vigente all’epoca dei fatti e istruzioni

emanate dalla stessa Banca d’Italia, l’informativa

preventiva doveva contenere indicazioni sugli elementi

essenziali dell’offerta, cioè tempi, modalità – eccetera

– quindi riflessi sul patrimonio il livello dei costi”,

fa un elenco. Però non è corretto questo tipo di

citazione perché manca la prima parte che spiega tutto

questo, è la prima parte – mi permetto di citarla – dice

che: “L’informativa preventiva, doveva consentire alla

banca d’Italia di prospettare - quindi non decidere -

l’eventuale esistenza di ostacoli a cui l’operazione può

andare incontro”, questa era la fine e poi dice che cosa

doveva contenere. Ma quello che è importante sono

prospettare gli eventuali ostacoli e se quegli ostacoli

non emergevano attraverso i tempi, le modalità le fonti

di finanziamento, la banca d’Italia, la vigilanza non li

poteva prospettare? Quello è un elenco che può essere

integrato con altre informazioni, questa è

un’interpretazione della vigilanza di tipo

amministrativo, la vigilanza va alla sostanza dei

problemi perché deve risolvere dei problemi, li deve

risolvere nell’interesse del sistema, nell’interesse del

singolo operatore.

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Mi permetto un’ultima citazione su questo argomento, è

una citazione del Presidente emerito Ciampi, che è stato

per 14 anni Governatore della Banca d’Italia, fu lui che

li chiamò nel ’91 e mi disse di andare in vigilanza

perché era una sua politica, ebbene nel libro - sono

andato a vederlo – che è uscito lo scorso anno “Da

Livorno al Quirinale” egli afferma: “La vigilanza viene

esercitata e deve esserlo in maniera molto severa, ma

anche partecipe delle esigenze delle banche, quindi

vigilanza intesa non come sorveglianza poliziesca ma

sorveglianza in collaborazione con le banche”, questo è

il spirito della vigilanza, che non è emersa

assolutamente da quanto è stato esposto. Con questo ho

terminato questo punto sulla vigilanza.

Il secondo punto riguarda le informazioni nel mercato

finanziario. Perché ho voluto trattare questo argomento?

anche perché brevemente e quindi scusatemi, perché

ovviamente quando si parla in maniera breve il

ragionamento di fatto non esiste ed è un susseguirsi di

affermazioni, ma non voglio assolutamente prendere tempo.

Che cosa ha detto nelle sue conclusioni il Pubblico

Ministero? “I rumors non sono notizie e possono

ingannare, informazioni che ovviamente sono cose diverse

dalle voci, dai rumors, dalle soffiate, insomma ci

sta...”, io non sono un esperto di semiologia, quindi non

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riesco a fare le differenze, a descrivere le differenze

tra voci, rumors, notizie, ma nel mercato finanziario

tutto conta, anche i rumors, tutte le sere se accendiamo

la televisione e vediamo il telegiornale, ci danno una

spiegazione dell’andamento della Borsa proprio sulla base

di che cosa? di ipotesi, di notizie che circolano:

l’Italia sarà in grado di fare la manovra, non sarà in

grado? le Borse scendono; la lettera è stata approvata,

le Borse salgono. Queste sono le notizie che influenzano

il mercato finanziario e queste notizie danno poi un

esito nel prezzo e quindi nell’andamento dei prezzi,

questo è il valore segnaletico dei prezzi. Certo, aspetta

all’operatore andare ad individuare, e non come dice il

Pubblico Ministero è la fonte che è rilevante, la fonte è

uno degli elementi da prendere in considerazione, ma poi

bisogna andare a guardare i comportamenti dei soggetti,

bisogna andare a guardare le dichiarazioni, bisogna

andare a guadare anche i rumors che in quel momento

girano sul mercato, bisogna andare a guardare la

variazione dei prezzi. Io l’avevo già anticipato nel

corso di una delle udienze dell’interrogatorio, qual è

stato il contributo fondamentale su questo punto

dell’economista austriaco Von Hayek a proposito del

valore lei prezzi e del valore dell’informazione del

mercato finanziario, non ve lo leggo anche perché è in

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inglese, ma insomma lo dice in maniera chiara, ha vinto

un premio Nobel su questo, proprio sulle informazioni,

sul valore delle informazioni e che cosa dice? le

informazioni sono segmentate, frammentate sul sistema,

non esiste qualcuno che ha la totalità delle

informazioni. Il mercato finanziario raccoglie tutte

quante queste informazioni, le elabora, ad alcune gli dà

una maggiore valenza, ad altre gliene dà una bassissima

valenza, quella con la maggiore valenza influirà il

mercato, quella che ha una valenza bassa non influirà sul

valore del mercato. Questo è il prezzo, il prezzo le

raccoglie. E sulla base di quell’andamento dei prezzi,

sulla base di quelle voci che giravano il problema non è

la fonte, il problema era: si poteva comprendere se c’era

un’operazione o non si poteva comprendere, questo è il

quesito a cui bisognava dare una risposta. Se si poteva

comprendere dalla variazione dei prezzi, quell’andamento

che c’è fino a una certa data e poi dopo una certa data,

allora poi ci sono le reazioni che uno si aspetta da

parte dell’operatore, in questo caso BBVA fino ad una

certa data non voleva impegnarsi, poteva chiedere il

prolungamento dei termini in modo da avere più tempo per

fare le analisi oppure poteva, come ha fatto ABN del caso

Antonveneta, rilanciare subito in modo da scremare i

possibili soggetti che si opponevano. Questo è quello che

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avrebbe potuto fare. Se lo avesse fatto la telefonata di

Ricucci con Torani avrebbe avuto tutto un altro senso, si

sarebbero congratulati a vicenda, uno avrebbe acquisito

più soldi, una maggiore plusvalenza, l’altro avrebbe

acquisito il controllo di BNL. Ma questo è quello che

avviene nel mercato, non avviene altro. Quindi celarsi

dietro l’ufficialità della fonte è eludere il problema,

evitare il problema perché non è quello il vero problema

nel sistema.

A proposito delle informazioni vorrei sempre aggiungere

un altro argomento che credo sia rilevante, in questo

caso sono le informazioni che venivano date alla Banca

d’Italia, le informazioni che la Banca d’Italia poteva

dare, informazioni che sono state date alla Banca

d’Italia, partendo da maggio in poi, sono tutte

informazioni o note o già comunicate a qualcun altro

tranne quelle specifiche che per prima dovevano essere

date alla banca d’Italia, quindi parto da maggio, doveva

essere data l’informazione che BBVA avrebbe voluto

acquisire il 10%, fu data ma poi fu comunicata

pubblicamente nei modi come doveva essere pubblicata.

Quando il 7 giugno, se ricordo bene, comunica in Banca

d’Italia l’ingegner Consorte le tre ipotesi, dice che il

30 maggio le ha già comunicate alla Consob, non c’è

nessun rapporto privilegiato. Quando il 16 di maggio

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informa che sono iniziati i colloqui o stanno per

iniziare i colloqui con BBVA e che nella richiesta ci

sarà Artigiancassa, ci informa che quel problema noi

l’avremmo dovuto poi esaminare, c’era un altro problema

che era quello del valore dell’OPS e quindi la parità...

ma quello non interessava noi, quello interessava la

Consob; però che Artigiancassa, che era un soggetto

bancario, doveva essere comunicato alla Banca d’Italia,

in quel momento lo apprendiamo. È alla fine di giugno che

apprendiamo come Banca d’Italia, come vigilanza che sono

fallite le trattative, altri soggetti due giorni prima

avevano già anticipato che si sarebbero concluse

malamente.

In tutto il periodo successivo non c’è nessuna

informazione specifica, non partecipiamo, non veniamo

informati di quali banche avrebbero partecipato, tant’è

vero che il 12 luglio io chiamo, su incarico del

Governatore, l’ingegner Consorte per sapere: ma quali

banche? Dice il 13 poi informerà direttamente il

Governatore quali sono le tre banche estere che

partecipano.

Il Pubblico Ministero, sempre nella sua rappresentazione

ha definito le banche italiane, le Popolari, la Carige

come i pretoriani, mi sembra, del Governatore, usa questa

espressione; la Banca d’Italia sapeva il problema delle

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CALL? I propri pretoriani avevano dei problemi con il

Consorte, se fossero stati pretoriani non avrebbe agito

sul pretoriano dicendo: ma dategli questa CALL; non lo

sapevamo nemmeno, l’abbiamo appreso successivamente.

Queste sono le informazioni che venivano date alla Banca

d’Italia nel modo come è sempre avvenuto, alcune

informazioni gli operatori ce le danno, altre

informazioni gli operatori non ce le danno, nei colloqui

le acquisiamo, le acquisiamo in maniera formale, le

acquisiamo in maniera informale, ma non vedo nessun altro

elemento rilevante.

L’ultimo punto, quello che riguarda l’organizzazione

all’interno della Banca d’Italia, sempre dalla

descrizione, dalla ricostruzione fatta dal Pubblico

Ministero nelle sue conclusioni, io sono rimasto

veramente sorpreso, non solo per le definizioni:

Governatore l’autocrate, ma Frasca razionalizza,

proceduralizza, lasciano un po’ il tempo che trovano, la

sinergia tra i due è letale, queste sono le espressioni

che vengono usate; si dà dell’attività

dell’organizzazione della banca e dell’organizzazione

della vigilanza un quadro che veramente lascia perplessi,

significa che non si conosce qual è l’organizzazione

all’interno di una struttura, di una struttura complessa,

articolata, come se esistesse semplicemente nel settore

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della vigilanza... il Governatore è il capo della

vigilanza.

Dice il Pubblico Ministero: Frasca, nella sua attività di

razionalizzatore poi prende una squadretta, forma una

squadretta per realizzare i progetti al Governatore;

forma una squadretta? ma qui stiamo veramente

all’insulto, ci sono delle regole ben precise, io voglio

ricordare l’articolo 32 del regolamento, dice che: “Il

responsabile dell’area - in questo caso il capo della

vigilanza - promuove o concorre a promuovere le decisioni

di indirizzo del direttorio, vigilando sulla loro

corretta applicazione”, poi aggiunge: “Resta attribuita

la responsabilità esclusiva per la gestione dei medesimi

ai capi dei servizi, nonché per i singoli atti che

tendono a realizzare le decisioni del direttorio”,

aspetta ai capi dei servizi l’organizzazione del lavoro

all’interno della loro struttura e ne rispondono di tutti

gli atti che vengono compiuti. Non c’è nessuna

squadretta, la squadretta è un’invenzione del Pubblico

Ministero, è un modo forse per denigrare. Ma non sarei

mai potuto intervenire e dire al dottor Clemente o al

dottor Castaldi: senti, per questa cosa dillo a caio o

dillo a sempronio che mi sembrano persone più adatte sul

piano della malleabilità; perché, se io lo avessi fatto

sul piano delle conoscenze, forse poteva avere un senso.

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Questa rappresentazione è totalmente falsa, fuori da ogni

regola, ma da ogni regola di tutte le organizzazioni, non

dico della Banca d’Italia, qui vi ho voluto leggere

l’articolo 32 e il responsabile dell’area quando sigla un

appunto al Governatore o al direttore, a seconda del

circostanze, sta dicendo che tutta la pratica viene

portata alla firma, all’attenzione di quel Governatore o

del direttorio, è completa, risponde alla normativa,

risponde agli indirizzi del direttorio; poi la

responsabilità di questo, di aderire o meno spetta

ovviamente al Governatore, aspettava al Governatore. Ma

più di questo non può fare, non poteva fare e non potrà

mai fare il capo della vigilanza, il capo di un’area

perché se no stiamo in una confusione totale del lavoro,

cosa che non è mai avvenuta. Io ho lavorato in

quell’istituto per 37 anni, è un istituto che ha dato

uomini di grande qualità, l’organizzazione è stata presa

ad esempio anche per altre istituzioni. Quindi leggere

queste cose mi hanno veramente sorpreso, ma anche ferito

come persona che ha lavorato in quell’istituzione.

Devo aggiungere che è chiaro che c’è un rapporto, è

inevitabile, col Governatore o col direttorio da parte

del capo di un’area, in questo caso il capo della

vigilanza, ci mancherebbe altro, ma questo rapporto è

suffragato, è alimentato da un altrettanto intenso

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rapporto tra il capo dell’area e tutti i suoi

collaboratori che lavorano nel settore, dove c’è uno

scambio continuo di informazioni, uno scambio continuo di

impostazioni, decisioni sulle impostazioni da dare

all’attività, questo è un modo normale.

In questa fattispecie ad un certo punto anche il resto

del direttorio è stato informato, lo avete agli atti del

processo, credo alla fine di aprile o di maggio, ad

un’ulteriore lettera del Presidente della BNL dottor

Abete, scriviamo al direttorio su queste cose e vi

ridiciamo quali sono le cose: il problema della

proprietà, il problema dei patti, eccetera, non

intendiamo rispondere ancora una volta. Il direttorio,

tutti i membri del direttorio informati dicono:

d’accordo; quindi c’è una conoscenza verso l’alto e verso

il basso secondo forme ben precise.

Quindi io veramente nel leggere, questo è stato il motivo

perché ho voluto prendere la parola e dire che certe

ricostruzioni non rispondevano a realtà, mi sembravano

una parodia della realtà, mi sembravano essenzialmente

offensive per la mia persona, che ha lavorato in

quell’istituto per un periodo così lungo che ha avuto

responsabilità perché non è mai accaduto qualcosa di

quello che è stato detto dal Pubblico Ministero. Questo

veramente è stato uno degli altri fattori che hanno

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inciso profondamente perché non solo per questa vicenda

io ho rinunciato al mio lavoro, alla mia carriera, ma

essere esposto anche al sarcasmo fino al dileggio come...

non ho voluto citare la frase usata dal Pubblico

Ministero quando parla dei conglomerati finanziari, mi

attribuisce che dico a Consorte: sì, sì, vai avanti,

fregatene; questo non è mai un linguaggio che io ho

utilizzato, signor Pubblico Ministero. Queste sono

veramente offese e quando ho sentito queste cose mi sono

ricordato degli insegnamenti forse di qualche altro

maestro, ma è sufficiente dire che anche un imputato è

una persona che ha una sua dignità e che deve essere

rispettata e non può essere utilizzata in questo modo.

Con questo io ho concluso.

Esaurite le spontanee dichiarazioni, l’Imputato viene

congedato.

PRESIDENTE – A questo punto, se non ci sono altre

dichiarazioni il Tribunale si ritira in Camera di

Consiglio effettivamente e non solo formalmente e, come

vi abbiamo detto, presumiamo di non pronunciare sentenza

prima di mezzogiorno di lunedì anche perché dovremo avere

il tempo di tornare qui in ufficio con le carte, comunque

comunicheremo in cancelleria la mattina esattamente

l’orario, quindi se voi vi tenete in contatto con la

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cancelleria dalle 9/9 e mezza in poi, ma certamente in

modo che chi venisse da fuori Milano non abbia problemi.

Il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio per emettere la

sentenza e rinvia l’udienza del 31.10.2011 per la lettura

della stessa.

* * * * * *

Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia perla documentazione e certificazione finale del computodei caratteri, risulta composto da un numero parziale dicaratteri incluso gli spazi pari a: 65467

Il presente verbale è stato redatto a cura di SocietàCooperativa ATHENA

L'ausiliario tecnico: Sig.ra Quadraccia Ornella

Il redattore: Sig.ra Moreschini Lucia - Trascrittrice

Sig.ra Moreschini Lucia - Trascrittrice ____________________