TRIBUNALE DI LUCCA RITO COLLEGIALE SEZIONE PENALE … · AMODEO GIUSEPPE DOTT. GIANNINO SALVATORE...

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TRIBUNALE DI LUCCA RITO COLLEGIALE SEZIONE PENALE DOTT. BORAGINE GERARDO Presidente DOTT.SSA MARINO VALERIA Giudice a latere DOTT.SSA GENOVESE NIDIA Giudice a latere DOTT. AMODEO GIUSEPPE DOTT. GIANNINO SALVATORE Pubblico Ministero SIG.RA LOVI NICLA Cancelliere SPINELLI SIG.RA MARILENA - Stenotipista Ausiliario tecnico VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA PAGINE VERBALE: n. 118 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. TRIB. 2135/13 - R.G.N.R. 6305/09 A CARICO DI: ANDRONICO SALVATORE + 40 UDIENZA DEL 19/03/2014 LU0010 POLO FIERISTICO Esito: RINVIO AL 14 MAGGIO 2014 ORE 09.30 ___________________________________________________________________________ Caratteri: 158458

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TRIBUNALE DI LUCCARITO COLLEGIALE SEZIONE PENALE

DOTT. BORAGINE GERARDO PresidenteDOTT.SSA MARINO VALERIA Giudice a latereDOTT.SSA GENOVESE NIDIA Giudice a latere

DOTT. AMODEO GIUSEPPE DOTT. GIANNINO SALVATOREPubblico Ministero

SIG.RA LOVI NICLA CancelliereSPINELLI SIG.RA MARILENA - Stenotipista Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA

PAGINE VERBALE: n. 118

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. TRIB. 2135/13 - R.G.N.R. 6305/09

A CARICO DI: ANDRONICO SALVATORE + 40

UDIENZA DEL 19/03/2014

LU0010 POLO FIERISTICO

Esito: RINVIO AL 14 MAGGIO 2014 ORE 09.30___________________________________________________________________________

Caratteri: 158458

SENTOSCRIVO Società Cooperativa

N. R.G. TRIB. 2135/13 - R.G.N.R. 6305/09 - 19/03/2014 c/ANDRONICO SALVATORE + 402

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

Pubblico Ministero – Dott. Amodeo.......................................................................... 4Difesa – Avvocato D’Apote....................................................................................... 5Pubblico Ministero – Dott. Giannino......................................................................... 7Difesa – Avvocato D’Apote....................................................................................... 7Parte Civile – Avvocato Antonini.............................................................................. 8Parte Civile – Avvocato Bagatti................................................................................. 8Parte Civile – Avvocato Bartolini............................................................................ 11Parte Civile – Avvocato Brachi ............................................................................... 12Parte Civile – Avvocato Colangelo.......................................................................... 19Parte Civile – Avvocato Carloni ............................................................................. 19Parte Civile – Avvocato Cecchetti........................................................................... 20Parte Civile – Avvocato Carloni.............................................................................. 21Parte Civile – Avvocato Colangelo.......................................................................... 22Parte Civile – Avvocato Antonini............................................................................ 22Parte Civile – Avvocato Dalla Casa......................................................................... 22Parte Civile – Avvocato Brachi................................................................................ 24Parte Civile – Avvocato Dalle Luche....................................................................... 24Parte Civile – Avvocato Frezza................................................................................ 25Parte Civile – Avvocato Bagatti............................................................................... 25Parte Civile – Avvocato Frezza................................................................................ 25Parte Civile – Avvocato Maffei................................................................................ 26Parte Civile – Avvocato Marzaduri.......................................................................... 26Parte Civile – Avvocato Massara............................................................................. 27Parte Civile – Avvocato Antonini............................................................................ 27Parte Civile – Avvocato Nicoletti............................................................................ 27Parte Civile – Avvocato Petrocchi........................................................................... 28Parte Civile – Avvocato Quartararo......................................................................... 29Parte Civile – Avvocato De Prete............................................................................. 31Parte Civile – Avvocato Galtieri.............................................................................. 31Difesa – Avvocato Francini...................................................................................... 32Parte Civile – Avvocato Stortoni.............................................................................. 33Difesa – Avvocato Ferro.......................................................................................... 33Responsabile Civile – Avvocato Labruna ............................................................... 34Responsabile Civile – Avvocato Bazzani................................................................ 34Responsabile Civile – Avvocato Manduchi ............................................................ 35Responsabile Civile – Avvocato Giorgi................................................................... 38Responsabile Civile – Avvocato Giarda.................................................................. 40Responsabile Civile – Avvocato Masucci................................................................ 43Difesa – Avvocato Piazza......................................................................................... 43Difesa – Avvocato Agatau........................................................................................ 45Difesa – Avvocato Raffaelli..................................................................................... 45Difesa – Avvocato Mittone...................................................................................... 46Difesa – Avvocato Stortoni...................................................................................... 49Difesa – Avvocato Giovene...................................................................................... 54

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Difesa – Avvocato Ferro.......................................................................................... 55Difesa – Avvocato Casartelli.................................................................................... 56Difesa – Avvocato D’Apote..................................................................................... 59Parte Civile – Avvocato Marzaduri.......................................................................... 76Difesa – Avvocato Valignani................................................................................... 76Difesa – Avvocato Ruggeri Laderchi....................................................................... 76Difesa – Avvocato Siniscalchi................................................................................. 79Difesa – Avvocato Scalise........................................................................................ 80Difesa – Avvocato Francini...................................................................................... 91Difesa – Avvocato Fiorella....................................................................................... 92Difesa – Avvocato Raffaelli..................................................................................... 92Difesa – Avvocato Stortoni...................................................................................... 92Difesa – Avvocato Stile............................................................................................ 93Pubblico Ministero – Dott. Amodeo........................................................................ 97Difesa – Avvocato Stortoni...................................................................................... 98Pubblico Ministero – Dott. Amodeo........................................................................ 99Parte Civile – Avvocato Marzaduri........................................................................ 102Parte Civile – Avvocato Cecchetti......................................................................... 105Parte Civile – Avvocato Brachi.............................................................................. 105Parte Civile – Avvocato Antonini.......................................................................... 107Parte Civile – Avvocato Dalla Casa....................................................................... 108Parte Civile – Avvocato Dalle Luche..................................................................... 109Parte Civile – Avvocato Bagatti............................................................................. 110Parte Civile – Avvocato Quartararo....................................................................... 110Parte Civile – Avvocato Nicoletti.......................................................................... 110Parte Civile – Avvocato Dalla Casa....................................................................... 110Pubblico Ministero – Dott. Amodeo...................................................................... 111Difesa – Avvocato Scalise...................................................................................... 111Pubblico Ministero – Dott. Amodeo...................................................................... 111Pubblico Ministero – Dott. Giannino..................................................................... 113Difesa – Avvocato D’Apote................................................................................... 113Pubblico Ministero – Dott. Amodeo...................................................................... 113Difesa – Avvocato D’Apote................................................................................... 113Pubblico Ministero – Dott. Amodeo...................................................................... 114Difesa – Avvocato D’Apote................................................................................... 114Pubblico Ministero – Dott. Giannino..................................................................... 115

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PROCEDIMENTO PENALE n. R.G. TRIB. 2135/13 - R.G.N.R. 6305/09Udienza del 19/03/2014

DOTT. BORAGINE GERARDO PresidenteDOTT.SSA MARINO VALERIA Giudice a latereDOTT.SSA GENOVESE NIDIA Giudice a latere

DOTT. AMODEO GIUSEPPE DOTT. GIANNINO SALVATORE PubblicoMinistero

SIG.RA LOVI NICLA CancelliereSPINELLI SIG.RA MARILENA - Stenotipista Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – ANDRONICO SALVATORE + 40 -

[Il Giudice autorizza la verbalizzazione a mezzo stenotipia.]

PRESIDENTE – Abbiamo aperto il dibattimento alla scorsa

udienza, avevamo concesso il termine rinviato ad oggi.

Diamo atto che l’Avvocato Stortoni deposita nomina in

originale per l’Imputato Fumi. Possiamo dare inizio alla

fase relativa alle richieste di prova dando la parola al

Pubblico Ministero.

Pubblico Ministero – Dott. Amodeo

P.M. AMODEO – Chiedo che siano ammesse tutte le testimonianze

indicate nelle tre liste testi depositate da questa

Procura e chiedo che siano acquisiti agli atti del

fascicolo del Tribunale tutti i documenti contenuti nel

fascicolo originario, cioè in quello originariamente

depositato in sede di richiesta di rinvio a giudizio,

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nonché tutti i documenti acquisiti successivamente alla

conclusione dell’Udienza Preliminare e depositati con

rituali avvisi agli Imputati della Difesa fino a questa

data. Chiedo altresì che sia effettuato l’esame degli

imputati.

PRESIDENTE – Scusi, Pubblico Ministero, ha fatto riferimento

ad una serie di documenti che lei ha qui con sé per

produrli?

P.M. AMODEO – No, materialmente, Presidente, verranno prodotti

in corso...

PRESIDENTE - Si vede che...

P.M. AMODEO – Si riserva di farlo.

PRESIDENTE – Quindi di fatto lista testi, tutte quelle già

depositate, esame degli imputati e documenti...

P.M. AMODEO – Riserva di produzione al momento

dell’escussione. Il fascicolo è composto da quasi

centomila pagine, Presidente, quindi fare la produzione

adesso potrebbe bloccare completamente l’attività del

Tribunale.

PRESIDENTE – È una facoltà delle Parti di produrre nel corso

dell’istruttoria.

P.M. AMODEO – Comunque dovevo dirlo all’inizio, Presidente.

PRESIDENTE - Nulla questio. Diamo la parola quindi ai...

Trovate un...? Prego?

Difesa – Avvocato D’Apote

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AVV. DIF. D’APOTE – Abbiamo preso atto di come il Pubblico

Ministero ha formulato le sue richieste di prova e quindi

senza illustrazione specifica come tra l’altro, molto

spesso, avviene. La questione del metodo è questa: nel

caso che da parte delle Difese ci siano delle questioni

su gruppi di richieste di prova o singole richieste di

prova o singoli richiesti di prova ad avviso... A mio

avviso il Pubblico Ministero non avrebbe diritto di

replica.

PRESIDENTE – Perché si pone questo problema ora?

AVV. D’APOTE – Me lo pongo fin dall’inizio per mettere in

condizione il Pubblico Ministero di conoscere il mio

pensiero innanzitutto, il Tribunale anche, nel senso che

siamo di fronte ad una questione che si regola come le

questioni preliminari, cioè senza repliche, il problema

di fondo è che in questo caso è una... siamo di fronte ad

una richiesta.

PRESIDENTE – Certo.

AVV. D’APOTE - È una scelta della parte motivare o non

motivare la richiesta. Nel caso che a fronte di questa

richiesta vi siano delle questioni, opposizioni...

PRESIDENTE – Il Tribunale decide. Il Codice lo dice “Il

Tribunale, sentite le Parti... Il Giudice, sentite le

Parti, decide sull’ammissione delle prove”.

AVV. D’APOTE – Quello che volevo chiarire fin d’ora è che il

“sentite le Parti” la parte che ha fatto la richiesta è

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già stata sentita.

PRESIDENTE – Noi stiamo anticipando un giudizio.

Pubblico Ministero – Dott. Giannino

P.M. GIANNINO – Le questioni preliminari sono concluse se il

diritto di replica si usa solo per le questioni

preliminari.

PRESIDENTE – È una questione di merito. Il Pubblico Ministero

ha ritenuto di introdurre così le sue prove e di

richiederle in questo modo senza indicare...

Difesa – Avvocato D’Apote

AVV. D’APOTE – Senza indicare...

PRESIDENTE - Poteva farlo.

AVV. D'APOTE – Poteva svolgere un’esposizione introduttiva,

ecco.

PRESIDENTE – Che è ormai abrogata immagino.

AVV. D’APOTE – Ma non dall’articolo 494.

PRESIDENTE – Che dice esaurita l’esposizione introduttiva.

AVV. D'APOTE – Terminata l’esposizione introduttiva.

PRESIDENTE - Io andrei avanti così e poi il Tribunale

pronuncerà la sua ordinanza.

AVV. D'APOTE – Era per un chiarimento iniziale su questo.

PRESIDENTE – Capisco a cosa mira. Allora, io darei la parola

alle Parti Civili con... Facciamo una cosa, seguiamo

l’ordine del verbale così forse torna meglio per tutti.

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Io comincerei dall’Avvocato Antonini.

Parte Civile – Avvocato Antonini

AVV. ANTONINI – L’Avvocato Antonini anche per l’Avvocato

Menzione e Avvocato Cordaro chiede che sia ammessa la

lista depositata, l’esame della lista dei testi, esame

delle Persone Offese e ci si riserva produzione

documentale e controesame come per legge.

PRESIDENTE – Quindi esame testi di lista e riserva produzione

documentale.

AVV. ANTONINI – Sì, esame anche Persona Offesa.

PRESIDENTE – Esame Persona... Che a questo punto è Parte

Civile.

Parte Civile – Avvocato Bagatti

AVV. BAGATTI – Signor Presidente, l’Avvocato Bagatti come

Parte Civile costituita Rombi Riccardo e Serena Rossi

chiede l’esame dei testi e dei consulenti di cui alla

propria lista depositata il 4 novembre del 2013, l’esame

delle proprie Parti Civili e quindi dei signori Rombi

Riccardo e Serena Rossi e per quanto riguarda la

specifica posizione che assisto riserva di produzione

documentale in corso d’istruttoria. Per quanto riguarda

poi la produzione documentale congiuntamente e quindi

come Avvocato Bagatti, Avvocato Dalla Casa, Avvocato

Nicoletti, Avvocato Pedonese, Avvocato Brachi, Avvocato

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Bartolini e l’Avvocato Maccioni, vengo a produrre una

serie di documenti, ho qui un cartolare, sin da ora, ho

un elenco inserito nel cartolare, sono tutti documenti

estratti dal fascicolo del Pubblico Ministero, ho un

elenco da... in copia da consegnare ai colleghi delle

difese per il vaglio eventuale, sono una novantina di

documenti già predisposti e che quindi produco. Mi

permetto solo e soltanto di spendere due parole riguardo

a questi documenti riguardo alla produzione delle due

relazioni redatte dalla Commissione Ministeriale di

Inchiesta che già furono oggetto di discussione e

dibattito in corso di Udienza Preliminare, e di cui si

chiede a questo Collegio autorizzarsi la produzione quale

mero documento, tengo a sottolineare, quindi ai sensi

dell’articolo 234, quindi al di là delle valutazioni in

esse contenute, quale mero documento attestante che una

Commissione di Inchiesta è stata nominata, una

Commissione d’Inchiesta ha svolto attività e ha poi

elaborato due relazioni che appunto vengo a depositare.

Mi richiamo in questo a quella che è la giurisprudenza

sul punto costante oserei dire, cito a titolo di esempio

alcune sentenze: la Cassazione 10996 del 2010; Cassazione

Sezione Quinta del 2011, la 14759 e soprattutto vorrei...

comunque i riferimenti giurisprudenziali sono inseriti in

calce all’elenco dei documenti che produciamo a sostegno

della richiesta di autorizzazione alla produzione e

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soprattutto vorrei ricordare la sentenza della

Cassazione, la 22614 del 2008 che ha chiuso il

procedimento per quanto riguarda l’incidente di Linate,

all’aeroporto di Linate. Non è massimata questa sentenza,

però nella parte motiva, il paragrafo 16.1 analizza uno

dei motivi di censura che erano stati prospettati dalle

Difese proprio riguarda all’acquisibilità, quale

documento, ripeto a questo stato del processo la

richiesta è finalizzata solo alla produzione come mero

documento ex articolo 234, che la sentenza appunto su

questo punto di censura respinge la questione ritenendo

acquisibile come documento ex articolo 234 le tre

relazioni che l’autorità amministrativa, in questo caso

l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, aveva

redatto e quindi sono ovviamente in copia, se ne chiede

quindi che il Collegio autorizzi la produzione di tutta

questa serie di documenti.

PRESIDENTE – I documenti li facciamo mettere perché poi vanno

esaminati. Facciamo una cosa, li riusciamo a tenerli sul

banco centrale che è stato lasciato...?

AVV. BAGATTI – Ripeto, ho venti copie dell’elenco dei

documenti che noi produciamo che metto a disposizione

delle Difese, l’originale è nel cartolare dell’elenco.

PRESIDENTE – Le mette a disposizione qua così poi le Difese

avranno modo di visionarli.

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Parte Civile – Avvocato Bartolini

AVV. BARTOLINI – L’Avvocato Bartolini richiede l’esame dei

testi di cui alla lista depositata il 5 novembre 2013,

l’esame delle Persone Offese costituite Parti Civili, il

controesame dei testi e poi, signor Presidente, avrei da

produrre, per quanto riguarda le costituzioni di Parte

Civile e le Persone Offese Parrini Federico, Pusello

Caterina e Falorni Cristiano alcuni documenti che le vado

ad elencare e che sostanzialmente sono comunque dei

certificati medici. Per quanto riguarda Parrini Federico

produco fatture emesse dal Centro Psicologico Caleidos;

il verbale di Pronto Soccorso dell’A.s.l. di Livorno;

certificato medico del 19 marzo e del 17 agosto 2010;

certificazione del Centro Caleidos del 18 dicembre 2009,

2 settembre 2010, 16 settembre 2010; cartella clinica

azienda A.s.l. Livorno del 9 marzo 2010; certificato

medico del 22 aprile 2010; certificato Azienda

Ospedaliera Pisana del 4 maggio 2010 e 15 giugno 2010;

referto Azienda Ospedaliera Pisana del 25 marzo 2010...

PRESIDENTE – È lungo l’elenco?

AVV. BARTOLINI – Ho quasi finito. Monitoraggio

cardiorespiratorio del 27 marzo 2010; verbale Pronto

Soccorso del 13 marzo 2010 e del 21 aprile; e lettera di

dimissione del 31 marzo, questo per quanto riguarda

Parrini Federico. Per quanto riguarda Falorni Cristiano

produco solamente il certificato del 25 settembre 2009

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del dottor Alessandro Del Carlo e l’accertamento di

invalidità civile. Infine, per quanto riguarda la signora

Pusello Caterina produco un contratto di locazione di

immobile e le fatture emesse dal centro psicopedagogico

Caleidos e certificati medici del 9 agosto, 27 agosto, 8

dicembre 2009 e 16 ottobre 2010, 2 settembre 2010;

prescrizione farmaci del 27 agosto 2010 e un bonifico di

spese mediche del 29 settembre. Poi ho fatto per ogni

posizione, signor Presidente, un elenco per maggior

chiarezza.

PRESIDENTE – Bene. Anche lei, cortesemente, se non ha fatto

copie, soprattutto... deposita lì i documenti.

Parte Civile – Avvocato Brachi

AVV. BRACHI – Parlo sia come sostituito dell’Avvocato Bevacqua

che per la Parte Civile che rappresento direttamente,

sono l’Avvocato Brachi. Allora, nelle mie richieste di

prova ci sono due parti, una distinta per l’Immobiliare

Fiorenza e una per la Regione Toscana e mentre invece c’è

una trattazione per un profilo comune che vorrei

sottoporre all’attenzione del Collegio. Richieste di

prova per la Regione Toscana. C’è una lista testimoniale

depositata in data 5 novembre 2013 e quindi insisto per

la ammissione di tali testi e ovviamente mi riservo la

produzione documentale, poi ovviamente mi riservo tutti i

diritti delle Parti in ordine all’escussione delle fonti

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ammesse. Per quanto concerne l’Immobiliare Fiorenza,

Presidente, insisto per l’ammissione della lista

depositata per tale Parte Civile in ordine alla

produzione documentale, mi richiamo semplicemente a

quanto osservato dal collega Bagatti che ha presentato

una lista comune e sottoscritta anche da questo

difensore, ovviamente anche io mi riservo la produzione

documentale nel corso dello svolgimento del dibattimento.

Mentre invece debbo e credo sia questo il momento,

prevenendo in qualche modo anche l’inciso dell’Avvocato

D’Apote di pochi minuti fa, questo difensore sia per

l’Immobiliare Fiorenza e sia per la Regione Toscana deve

porre un problema in ordine alla richiesta di ammissione

che troviamo in numerose liste testimoniali dei Periti

nominati dal Giudice per le Indagini Preliminari nel

Tribunale di Lucca nell’Incidente Probatorio, mi

riferisco al professor Dario Vangi e all’ingegner

Riccardo Liciardello. Io debbo offrire qualche

riflessione non tanto e solo sulla ammissibilità di

queste fonti, quanto sulla veste delle loro fonti e sulla

forma della loro eventuale assunzione, anticipando subito

che questo difensore ritiene che trattasi di soggetti che

possono essere sentiti esclusivamente come parte ai sensi

dell’articolo 63 comma 2 del nostro Codice di Procedura

Penale con conseguente applicazione dell’articolo 192

comma terzo Codice di Procedura Penale in ordine alle ore

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dichiarazioni. Cerco di essere più sintetico possibile,

ma la questione non è brevissima, Presidente e signori

Giudici, mi risulta che i due Periti che ho nominato e

che sono stati indicati in lista, in ordine proprio

all’attività che hanno svolto come Periti del Giudice

nell’ambito dell’Incidente Probatorio, e sui cui esiti

ovviamente dovranno essere esaminati, sono stati indagati

avanti la Procura della Repubblica di Lucca, per quanto

mi costa e ovviamente è documentabile, il punto centrale

del procedimento penale per cui vi è stata indagine

riguarda l’accertamento avente ad oggetto la verifica

dell’esistenza di una o più tipologie di vernice presenti

sull’assile, la rottura del cui fusello aveva provocato

il deragliamento - ora se hanno pazienza dovrò anche

richiamarle qualche passaggio – nella stazione di

Viareggio, ciò costituiva l’indice tecnico o degli indici

tecnici della correttezza o meno della manutenzione

compiuta sull’assile fratturatosi. Ora di là dalle

qualificazioni giuridiche dei fatti loro ascritti che

sinceramente non mi competono, a me pare rilevante il

dato che è sottolineato e che credo sia l’oggetto della

denuncia che fu presentata a suo tempo, è dato per cui

nella perizia che fu depositata nell’ottobre del 2011 ed

in ordine alla quale il 2 novembre furono sentiti i

Periti davanti al G.I.P., dottor Silvestri, si faceva

riferimento o meglio non viene allegato un report che era

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sottoscritto, non vorrei sbagliare nomi, dall’ingegnere

Rossetti e dal dottor Taffurelli, tecnici della CSI che

erano stati delegati a delle analisi, ma invece era stato

allegato un report che invece era stato sottoscritto da

nessuno di essi e di contenuto diverso, questo era un po’

il punto. Poi nella denuncia vengono descritti i passaggi

“è stato consegnato nella P.G. in data 9 settembre e poi

in originale il 12 di ottobre etc.” e quindi c’era una

vertenza su questi elementi. Fra l’altro si tratta di

dati tecnici non indifferenti, ma soprattutto, per quanto

mi consta, poi arriverò all’esito del procedimento

penale, il dato dirimente è che questa diversità di

allegazione, almeno per il fumus di noi esterni e senza

approfondimento era quello che non poteva essere legato

ad una svista perché alle domande delle difese era stato

ribadito il riferimento al report non firmato anziché

quello sottoscritto che era invece stato consegnato il 9

settembre alla Polizia Giudiziaria, consegnato in

originale, salvo il vero, il 12 di ottobre. Perché è

importante questo? Se questo è il dato di partenza,

signori del Tribunale, da un lato da questa ipotesi di

reato, che è oggetto della denuncia proposta contro Vangi

e Licciardello e fatti per cui si procede in questo

processo, c’è sicuramente un profilo di collegamento ai

sensi 371 comma 2 lettera B Codice di Procedura Penale,

quantomeno un collegamento probatorio anche perché il

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fatto che viene contestato nella denuncia e che è oggetto

del procedimento penale ai Periti, al di là dalla loro

responsabilità o meno, è tra virgolette diretto a

garantire formalmente la impunità o meno di reati

commessi da altri. Dall’altro lato in questo

dibattimento... ah ecco, scusate, uno degli oggetti di

esame di questo dibattimento sarà anche questa parte che

è oggetto della denuncia, perché delle domande su questo

assile se era il report A o il report B e come mai si è

fatto riferimento all’uno o all’altro sarà inevitabile,

quindi a me parrebbe (inc.) la riflessione preliminare

sulla veste che assumono fonti di prova che si trovano

nella posizione dei due citati Periti, nonché sulle forme

del loro esame. Arrivo al dunque. C’è stata archiviazione

del procedimento ed è qui che mi si impone un attimino la

riflessione, faccio un passo indietro: se fosse vero

questo, queste persone nel momento in cui sono oggetto di

domande che riguardano l’approfondimento e l’oggetto del

procedimento penale sono chiamati a compiere delle

dichiarazioni per i quali sono indagati, il rischio

quindi di dichiarazioni autoindizianti e quant’altro. Il

principio generale che informa il nostro Codice vigente è

quello per cui quando un soggetto ha assunto la veste di

Imputato in un procedimento ai fini processuali la

mantiene sempre, a meno che non vi sia un decreto penale

di condanna, una sentenza penale definitiva, una sentenza

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di non luogo a procedere non altrimenti impugnabile, in

tutti gli altri casi, ai fini processuali, quando ci sono

tali criteri di collegamento, questo soggetto mantiene la

veste di Imputato e questo ce lo dice l’articolo 60,

salvo il vero, del Codice di Procedura Penale.

Presidente, è pacifico, lo dico più per economia

espositiva, perché credo sia un dato acquisito per tutti

noi, che l’articolo 61 estende le garanzie o la posizione

dell’Imputato automaticamente a chi ha assunto la veste

di Indagato. Bene, stando così le cose io credo che la

posizione quindi di Licciardello e Vangi debba ricondursi

all’articolo 63 comma 2, precetto in ragione del quale la

persona chiamata davanti... l’articolo dice “davanti

all’Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria a

rendere dichiarazioni su fatti per i quali o è stato

Indagato o è Indagato, non po’ essere obbligato a

rispondere ed in ogni caso questa persona deve essere

sentita da subito e sempre con l’assistenza difensiva”, è

d’obbligo in questi casi, ma questo è un corollario che

magari in questa fase interessa e giova anticiparlo,

l’applicazione poi alle loro dichiarazioni dell’articolo

192 comma terzo. Ora io vorrei anche far presente,

Giudice, che di là da tutto il Perito non è un testimone,

ma ha comunque un obbligo di verità, ma è vero che non

c’è una corrispondenza biunivoca tra la verità che si

chiede ad un teste e la cosiddetta verità tecnica sul

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quale depone il Perito, ma nelle deposizioni che rende la

cosiddetta fonte tecnica, sia esso il Consulente Tecnico

di parte, sia esso il Perito del Giudice, ci sono degli

elementi di oggettività sulle quali questi ha l’obbligo

di verità, guarda il caso le domande vanno a vertere o

meglio l’oggetto del procedimento penale nei confronti di

Licciardello e Vangi non riguardano un elemento

valutativo, ma un fatto, una oggettività, è quello il

report o non è quello il report? Cioè su un fatto che è

presupposto della loro valutazione tecnica. Qui

l’articolo 226 del Codice di Procedura Penale impone

l’obbligo di verità al Perito e vale per tutte le fonti

tecniche. Io mi sono posto anche un’altra problematica,

Giudice, sul quale ovviamente... Giudici, sul quale mi

dovrei dilungare oltre, credo che in ogni caso laddove

proprio per questi elementi di contiguità, anche se non

somiglianza o analogia completa, del Perito quell’obbligo

di verità rispetto al testimone e quindi quantomeno un

obbligo di verità sulla realtà oggettiva, si possa in

ultima analisi comunque fare riferimento ai meccanismi

dell’articolo 197 bis del nostro Codice di Procedura

Penale, per cui comunque si tratterebbe, tra virgolette,

di una fonte comunque assistita, proprio perché -

ribadisco - il Perito sui punti su cui è stato indagato,

anche se c’è stata archiviazione, trattandosi di realtà

oggettive, non doveva dare delle verità tecniche ma delle

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verità. Quindi, Presidente e Giudici del Tribunale,

l’ammissibilità delle fonti, le chiamo fonti

coerentemente con la prospettazione che ho rivolto oggi

al Tribunale, dicevo Licciardello e Vangi vanno

necessariamente sentiti come parte con l’assistenza

difensiva e con quanto ne segue a livello di valutazione

delle loro dichiarazioni. Ho finito, grazie. Chiedo

scusa, ho l’archiviazione, la richiesta di archiviazione

e la denuncia... ve le produco.

PRESIDENTE – Grazie. Prego Avvocato Colangelo.

Parte Civile – Avvocato Colangelo

AVV. COLANGELO – L’Avvocato Caivano si riserva la produzione

documentale e tutti i diritti processualmente consentiti

alla parte.

PRESIDENTE – Avvocato Carloni.

Parte Civile – Avvocato Carloni

AVV. CARLONI – Per quanto riguarda la sostituzione della

collega Mara si chiede l’ammissione dei testi e dei

consulenti di cui alla lista a suo tempo e

tempestivamente depositata, l’esame degli Imputati ed il

controesame dei testi e consulenti delle altre Parti,

riservandosi la prova documentale. Per quanto riguarda

invece la Parte Civile Menichetti Claudio chiediamo

l’ammissione dei testi di cui alla lista a suo tempo

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depositata, l’ammissione dei consulenti, si tratta di

consulenti nominati, alcuni sul tema delle conseguenze

fisiche patite dalla Parte Civile, dottor Alberto

Petracca e dottor Giorgio Puntoni, un consulente in

ordine alle questioni relative alla sicurezza sul lavoro

e quindi in un senso generico contestate nei capi

d’imputazione, l’ingegner Maurizio Orsini. Il dottor De

Luca e il dottor Paolo Rivella che si occuperanno invece

dell’analisi del gruppo societario e si riserva la

produzione documentale.

PRESIDENTE – Avvocato Cecchetti.

Parte Civile – Avvocato Cecchetti

AVV. CECCHETTI – Non avendo depositato liste testimoniali si

richiede il controesame dei testi ammessi dalle altre

Parti, l’esame degli Imputati, l’esame delle due Parti

Civili costituite. Per quanto riguarda le produzioni

documentali vengo ad effettuare, su autorizzazione del

Collegio, due produzioni che sono le seguenti: la prima è

una tesi di laurea e quindi è equiparabile ad un libro,

di due studenti del Politecnico di Milano Bianca Sannoner

e Mattia Beresestri, Dipartimento di Energia Facoltà di

Ingegneria Industriale Politecnico di Milano, sul tema

Sicurezza dell’Impiego del trasporto dei gas di petrolio

liquefatto GPL. È una tesi di laurea che riguarda tutta

la tematica del trasporto e prende in esame anche alcuni

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incidenti che sono avvenuti in relazione al trasporto di

GPL e fra questi viene dedicato un capitolo anche

all’incidente di Viareggio. Ripeto, è un documento perché

è una tesi di laurea ed in quanto tale equiparabile ad un

volume sul mercato che può essere tranquillamente

recuperato, non è quindi una attività di carattere

peritale. La seconda produzione è, per così dire, una

specie di antologia di accordi sindacali, di lettere di

intenti, di protocolli d’intesa fatti tra le

organizzazioni sindacali che rappresento e le

organizzazioni ferroviarie R.F.I. e Trenitalia etc. ed il

fine della seconda produzione è di dimostrare diciamo

l’attività dei due sindacati ai fini della prevenzione

dell’incidente e della sicurezza. Ho un elenco, in poche

copie a dire la verità, delle produzioni.

PRESIDENTE – Cortesemente, Avvocato, al primo banco.

Parte Civile – Avvocato Carloni

AVV. CARLONI – Signor Presidente, scusi se mi inserisco,

volevo dare atto che è presente il... Non è stato

chiamato, il signor Ticciati Silvano.

PRESIDENTE – L’avevamo detto prima, l’avevamo chiamato... Sì,

l’avevo chiamato Ticciati, comunque è presente,

benissimo.

AVV. CARLONI – Io sostituisco, mi scusi, la collega Mara anche

per questo e la richiesta prove vale anche ovviamente per

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questa Parte Civile, grazie.

PRESIDENTE – Quello mi pare l’avesse già detto. Avvocato

Colangelo.

Parte Civile – Avvocato Colangelo

AVV. COLANGELO – Ammissione dei testi di cui alla lista

depositata il 30 ottobre 2013, controesame come per legge

e mi riservo la produzione documentale.

PRESIDENTE – Avvocato Cordaro.

Parte Civile – Avvocato Antonini

AVV. ANTONINI – Sostituito dall’Avvocato Antonini e quindi

ammissione dei testi in lista depositata, esame della

Parte Civile e controesame e si riserva produzione

documentale.

PRESIDENTE – Avvocato Dalla Casa.

Parte Civile – Avvocato Dalla Casa

AVV. DALLA CASA – Per quanto concerne la posizione di tutte le

Parti Civili da me rappresentante ricordo che la

produzione menzionata dall’Avvocato Bagatti è fatta anche

a nome del sottoscritto, mi riservo ulteriori produzioni

documentali nel corso dell’istruttoria, chiedo l’esame di

tutti i testi e consulenti indicati nelle liste

testimoniali dei consulenti da me depositate, nonché

l’esame delle Parti Civili. Sono anche sostituito di tre

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colleghi, io formulerei già le richieste anche per loro.

Allora, per conto dell’Avvocato Capri, Parte Civile

Codacons, chiedo l’esame degli imputati, il controesame e

mi riservo la produzione di documenti nel corso

dell’istruttoria. Come sostituto dell’Avvocato Stefano

Maccioni Parte Civile Cittadinanza Attiva, mi riservo la

produzione documentale nel corso dell’istruttoria, anche

l’Avvocato Maccioni è firmatario di quell’elenco di

documenti depositati dall’Avvocato Bagatti del quale

quindi chiedo l’acquisizione, chiedo inoltre l’esame

degli imputati e il controesame dei testi indicati dalle

altre Parti processuali. Per conto dell’Avvocato

Pedonese, chiedo l’esame delle Parti Civili dalla stessa

rappresentate, anche ella è sottoscrittore dell’elenco di

documenti di cui oggi l’Avvocato Bagatti ha chiesto

l’acquisizione e quindi anche per suo conto chiedo

l’acquisizione degli stessi, chiedo l’esame di tutti i

testi e consulenti indicati nelle liste testimoniali e

dei consulenti depositati dall’Avvocato Pedonese e

inoltre deposito pochissimi documenti che riguardano le

posizioni delle Parti Civili Nicola Andreini, Moreno

Federigi nonché Mirella Pucci e Vincenzo Massimo

Orlandini. Io ho preparato... Sono pochissimi documenti e

ho una lista, ho fatto venti copie per poter distribuire

ai difensori e ovviamente la lista è allegata ai

documenti stessi in modo che il Tribunale può prenderne

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visione facilmente, grazie.

Parte Civile – Avvocato Brachi

AVV. BRACHI – Presidente, chiedo scusa, mi inserisco solo per

una questione logistica operativa, sono l’Avvocato

Brachi. Non ho la copia della denuncia, l’ho nella

chiavetta, ho sentito che è possibile stampare, magari...

Purtroppo sono stato lunedì a Milano e ieri a Roma tutto

il giorno e quindi c’è stato qualche disguido

nell’inserzione dei fascicoli.

PRESIDENTE – Faccia pure.

AVV. BRACHI – Quindi magari ve la offro dopo. Se il Tribunale

ha bisogno c’è un piccolo promemoria scritto in maniera

sgrammaticata su quello che riassume quello che ho detto.

PRESIDENTE – Bene. Andiamo avanti. Avvocato Dalle Luche.

Parte Civile – Avvocato Dalle Luche

AVV. DALLE LUCHE – Sì, Giudice...

PRESIDENTE – Diamo atto che l’Avvocato Frezza è presente.

AVV. DALLE LUCHE – Ammissione ed esame dei propri testi e

consulenti indicati in lista, esame delle Parti Civili,

controesame come per legge ovviamente, mi riservo ogni

produzione documentale.

PRESIDENTE – Avvocato Di Celmo.

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Parte Civile – Avvocato Frezza

AVV. FREZZA – Avvocato Frezza in sostituzione dell’Avvocato Di

Celmo, esame...

PRESIDENTE – Lei ha la sostituzione per...?

AVV. FREZZA – C’è una sostituzione generale depositata alla

scorsa o ancora precedente udienza. Chiedo l’ammissione

dei testi di cui alla lista, l’esame dei testi delle

liste del Pubblico Ministero e delle Parti Civili, esame

degli imputati, controesame dei testi di cui alle liste

degli imputati e con riserva di produzione documentale.

PRESIDENTE – Avvocato Fazzini da chi era sostituito?

Dall’Avvocato Bagatti.

Parte Civile – Avvocato Bagatti

AVV. BAGATTI – Sì, signor Presidente. Per conto dell’Avvocato

Fazzini chiedo l’esame dei testi e dei consulenti di cui

alle liste che il collega ha depositato, ma detto

dovrebbero essere quattro liste riferite a ciascuna delle

quattro costituzioni di Parti Civili da lui presentate.

L’esame delle Parti Civili rappresentate dal collega e

riserva di produzione documentale in corso di

istruttoria.

PRESIDENTE – Avvocato Frezza per CGIL Toscana e Regionale e

Provinciale, più Galano e Nocerino.

Parte Civile – Avvocato Frezza

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AVV. FREZZA – Esame testi e consulenti, controesame dei testi

e dei consulenti degli Imputati, delle difese degli

Imputati, esame degli imputati se vi consentono e sempre

con riserva di produzione documentale.

PRESIDENTE – Avvocato Maffei.

Parte Civile – Avvocato Maffei

AVV. MAFFEI – Per le parti già individuate in atti esprimo

adesione totale alle riflessioni e alle richieste

formulate dall’Avvocato Luca Brachi in ordine alla

eventuale assunzione dei Periti. Poi passo ad indicare

più partitamente le mie specifiche richieste: richiesta

di ammissione dei testi e dei consulenti indicati nelle

liste per ciascuna delle Parti Civili costituite; esame

di tutti gli imputati; riserva di produzione documentale;

riserva di dedurre in ordine alle richieste eventualmente

avanzate dai difensori degli Imputati.

PRESIDENTE – Avvocato Marzaduri.

Parte Civile – Avvocato Marzaduri

AVV. MARZADURI – Ammissione dei testimoni e consulenti così

come in lista per le parti civili da me assistite, esame

degli imputati, esame delle Parti Civili con riserva di

produzione documentale in corso di escussione delle prove

orali.

PRESIDENTE – Avvocato Massara.

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Parte Civile – Avvocato Massara

AVV. MASSARA – Chiedo l’ammissione dei testi di cui alle

proprie liste presentate, l’esame delle Parti Civili e si

riserva la produzione documentale.

PRESIDENTE – Avvocato Menzione.

Parte Civile – Avvocato Antonini

AVV. ANTONINI – Avvocato Menzione sostituito dall’Avvocato

Antonini. Esame dei testi in lista, della lista

depositata per il Dopolavoro Ferroviario, controesame

come per legge, si riserva produzione documenta ed esame

della Parte Civile ed esame dell’Imputato.

PRESIDENTE – Avvocato Nicoletti.

Parte Civile – Avvocato Nicoletti

AVV. NICOLETTI – L’Avvocato Nicoletti per la Parte Civile

costituite Beretti Luciana chiede l’ammissione e l’esame

dei consulenti e dei testimoni indicati nella propria

lista depositata il 4 novembre 2013, l’esame della Parte

Civile e per quanto riguarda la produzione documentale mi

riporto a quanto dedotto dall’Avvocato Bagatti per i

documenti già prodotti e per la posizione specifica della

signora Beretti Luciana produco sei documenti per i quali

ho una lista che deposito a vostra disposizione, sei

documenti molto semplici, certificati di morte,

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certificati di residenza.

PRESIDENTE – Avvocato Petrocchi.

Parte Civile – Avvocato Petrocchi

AVV. PETROCCHI – Avvocato Petrocchi per le Parti Civili

Profili Antonio e Noon.Ward Linda Ellen. Questa difesa

non ha una lista autonoma per cui chiede esame degli

imputati, esame delle Persone Offese costituite Parti

civili, il controesame come per legge dei testi indicati

dalle altre Parti e chiede la produzione di 12 documenti

che brevemente vado a leggere: l’atto di compravendita

notaio Torrisi dell’11 marzo 1980; una relazione di stima

sui danni subiti dall’immobile del geometra Bertolani del

23/12/2009; una planimetria del Viareggio Patrimonio del

16 luglio 2009; contratto di locazione immobile dell’8

gennaio 2013 e poi due certificati medici sulla persona

di Profili Antonio del 27 giugno 2012 e 15 maggio 2013 e

poi sono 4 ricevute di spese mediche e due offerte ai

sensi del 1220 del Codice Civile pervenuti da Generali e

non accettate dalle Persone Offese. Ho predisposto un

fascicolo con i documenti e con le copie per i difensori,

inoltre la Difesa si riserva sia la produzione di

ulteriori documenti nel corso del procedimento, sia si

riserva di chiedere una C.T.U. medica psicologica sulla

persona di Profili Antonio, questo all’esito dell’esame

della parte. Deposito.

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PRESIDENTE – Deposita, grazie. Avvocato Quartararo per

l’Inail.

Parte Civile – Avvocato Quartararo

AVV. QUARTARARO – Presidente e Onorevole Collegio l’Avvocato

Quartararo per l’Inail preliminarmente si associa alla

richiesta delle altre Parti Civili di acquisizione delle

due relazioni ministeriali anche alla luce della limpida

sentenza della Cassazione recentemente emessa sui tragici

eventi di Linate. Si associa altresì alle osservazioni e

quindi all’opposizione dell’Avvocato Luca Brachi in

relazione alla posizione che, ad avviso anche di questa

difesa, dovrebbero rivestire i due Periti chiamati a

testimoniare dalla Difesa, Vangi e Licciardello, e poi

passo a questo punto ad esplicare le mie prove.

Preliminarmente naturalmente insisto per l’ammissione dei

testi e dei consulenti come da listi testi ritualmente

depositata. Poi chiedo il controesame dei testi e dei

periti delle difese e del Pubblico Ministero, esame degli

imputati e riserva di prova documentale. Inoltre ferma

comunque la riserva di prova documentale oggi deposito,

chiedo l’ammissione di numero 8 documenti,

progressivamente numerati da 7 a 14 rispetto ai documenti

già prodotti all’atto di costituzione di Parte Civile.

Molto brevemente preciso che i primi sei documenti sono

semplicemente... riguardano la nuova attestazione dei

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costi infortunio relativi ai due lavoratori deceduti

Farnocchia e Campo che sono medio tempore diciamo

aumentati e specificamente il costo infortunio Campo è

passato da 246 mila 535 a 273 mila 268 e quello del

defunto signor Farnocchia da 298 mila 666 a 333 mila 238.

Quindi questi documenti sono semplicemente l’attestazione

del Dirigente dell’Inail, il prospetto del valore

capitale della rendita e il calcolo dei relativi

interessi. Poi invece volevo spendere due parole in più

sugli altri due gruppi di documenti, sono composti da più

pagine ciascuno, sono sempre documenti Inail, questa

volta rilasciati dal dirigente della sede di La Spezia

perché il dirigente... Le altre documentazioni vengono

dalla sede di Viareggio che ovviamente era la sede

competente per l’erogazione delle prestazioni dei due

lavoratori deceduti, invece queste altre prestazioni sono

documenti Inail che riguardavano prestazioni relative ai

due macchinisti del treno che praticamente causò il

tragico evento per cui oggi è causa che sono i signori

Fochesato Roberto D’Alessandro Andrea. Per questi due

meccanismi, preciso, l’Inail non agisce, non agisce

rivalsa in quanto siamo sono stati transattivamente

soddisfatti per quanto riguarda l’Inail, quasi

nell’immediatezza dell’evento, però produco ugualmente la

documentazione allo stato relativa solo alle prestazioni

erogate a questi due lavoratori, allo scopo di dimostrare

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che l’vento tragico di questo infortunio collettivo è

stato anche un infortunio sul lavoro in senso stretto,

inteso in senso stretto dal momento che i due macchinisti

comunque, anche se non hanno subito lesioni dal punto di

vista visibile, nel senso non sono... Per loro fortuna

sono riusciti in tempo ad allontanarsi e quindi non

venire bruciati nel rogo, però hanno riportato dei danni

psichici molto gravi e sono quantificati anche come

cifre, solo a questo scopo perché ha formato oggetto di

grande diciamo... nella fase soprattutto del giudizio

preliminare, quasi vorrei di (inc.) anche fra le difese

il fatto che questo non potesse essere qualificabile come

infortunio sul lavoro. Lo produco e ho una seconda copia

anche a disposizione delle Parti.

PRESIDENTE – Avvocato De Prete Massimo.

Parte Civile – Avvocato De Prete

AVV. DE PRETE – La Difesa del signor Di Vicino chiede l’esame

della Parte Civile, chiede l’ammissione dei testi di

lista e si riserva deposito produzione documentale e

controesame come per legge degli imputati.

PRESIDENTE – Avvocato Galtieri.

Parte Civile – Avvocato Galtieri

AVV. GALTIERI – Allora, l’Avvocato Galtieri, signor

Presidente, chiede innanzitutto l’esame dei testi e

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periti della propria lista deposita in data 05/11/2013,

l’esame delle Parti Civili, il controesame dei testi

delle altre liste e praticamente produco oggi della

certificazione, della documentazione medica relativa alla

posizione della signora Vignatelli Miranda e dei minori

Davide Ramaioli e Francesca Ramaioli, sono praticamente

dei certificati medici e delle relazioni cliniche

attestazioni i danni subiti dai minori. Ovviamente mi

riservo in una ulteriore produzione documentale.

PRESIDENTE – Finite le Parti Civili e la parola ora ai

responsabili Civili, ai difensori dei Responsabili

Civili.

Difesa – Avvocato Francini

AVV. FRANCINI – Presidente, scusi, visto che la produzione

documentale è abbastanza copiosa, anche se sembrerebbe

corrispondere ad atti già a nostra conoscenza, ci potete

dare magari una mezzora?

PRESIDENTE – Sì, dopo ve la do sicuramente. Vi faccio fare le

richieste di prova e dopo vi faccio anche guardare gli

atti.

AVV. FRANCINI – Quindi diciamo c’è una doppia fase? Richiesta

di prove e poi replica sulle prove altrui?

PRESIDENTE – Il Codice dice che il Tribunale ascolta le

richieste di Prova e poi dice agli Imputati che possono

rendere dichiarazioni spontanee e poi sentite le Parti

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ammette le prove e quindi io...

AVV. FRANCINI – Era solamente... Va bene, grazie.

PRESIDENTE – Se poi... No, “sentite le parti” sento le parti

sulle richieste di prova, questo è quanto.

Parte Civile – Avvocato Stortoni

AVV. STORTONI – Solo per capire: l’eventuale, non lo so,

opposizione all’acquisibilità la facciamo dopo?

PRESIDENTE – Certo. Se poi voi riuscite voleste collaborare

Non c’è dubbio che il Tribunale apprezzerebbe il fatto

che se riuscite ad anticipare le questioni e a fare le

vostre opposizioni fin da ora per me va più che bene.

AVV. STORTONI – È che sui documenti...

PRESIDENTE – Non li avete ancora visti, è questo il senso.

AVV. STORTONI – Darci un’occhiata e poi così nell’esporre

diremmo se chiamo d’accordo o se non siamo d’accordo.

PRESIDENTE – Volete guardarli ora allora?

AVV. STORTONI – Credo che sarebbe più comodo.

PRESIDENTE – Va bene? Benissimo. Come chiedeva l’Avvocato

Stortoni sospendiamo e vi do la possibilità un quarto

d’ora di visionare i documenti, così se volete... a quel

punto dovete interloquire anche su quello.

Difesa – Avvocato Ferro

AVV. FERRO – Presidente, mi scusi, ma un quarto d’ora... è un

faldone di atti, ci sono anche atti che non provengono

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dal fascicolo del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE – Certificati medici. Certificati medici e liste...

elencazioni Inail. Un quarto d’ora, venti minuti.

SOSPENSIONE

PRESIDENTE – Accomodiamoci. Io continuerei nell’ordine del

verbale e quindi darei la parola al difensore dei

Responsabili Civili, Avvocato Labruna GATX Austria, GATX

Germania, Officina Jungenthal.

Responsabile Civile – Avvocato Labruna

AVV. LABRUNA – Io chiedo l’esame dei testi e l’audizione dei

consulenti come da ciascuna lista depositata, il

controesame dei testi di controparte come per legge e mi

riservo ogni produzione documentale.

PRESIDENTE – Avvocato Bazzani per Ferrovie dello Stato S.p.A.

Responsabile Civile – Avvocato Bazzani

AVV. BAZZANI – Questo Responsabile Civile non ha richieste

autonome di prova nel senso che non ho depositato e non

ho provveduto a depositare alcuna lista, mi riservo la

produzione di documenti nel corso dell’istruzione

dibattimentale. Se posso approfittare anticipo

probabilmente una questione che sarà affrontata meglio

dagli altri colleghi sia dei Responsabili Civili e sia

degli Imputati ed in particolar modo mi riferisco alle

considerazioni che sono state fatte in ordine

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all’ammissibilità dei periti. Francamente non capisco se

si tratta di una lacuna mia o forse ho inteso male, mi

manca qualche passaggio, però mi sembrava che il problema

fosse stato risolto dalle Sezioni Unite se non ricordo

male, nel senso le Sezioni Unite 12077 del 2009

ricorrente De Simone, mi sembra, che mi sembra abbia

chiarito in maniera inequivoca che l’Indagato

probatoriamente connesso a norma dell’articolo 12 lettera

C piuttosto che di reato probatoriamente collegato al 471

comma 2 lettera B qualora sia stato archiviato deve

essere sentito come testimone puro e non certo come

testimone assistito, quindi al di là di registrare questo

dato insomma non vedo quale altra ulteriore

argomentazione potrà estendere a supporto della mia

eccezione, se vogliamo chiamarla eccezione, quindi

insisto affinché i periti Vangi e Licciardello vengano

sentiti nella qualità che è loro propria.

PRESIDENTE – Avvocato Manduchi.

Responsabile Civile – Avvocato Manduchi

AVV. MANDUCHI – Presidente, io chiedo l’esame indicati nella

lista già depositata, lista congiunta a quella del

professor Stile e chiedo... Per quanto riguarda le

produzioni documentali faccio mie le indicazioni del

Pubblico Ministero e quindi mi riservo la produzione di

volta in volta in corso di escussione dei testimoni e

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dell’istruttoria dibattimentale. Alcune questioni sulle

richieste delle altre parti, per quello che ho potuto

rapidamente vedere nel tempo cortesemente concesso, mi

associo innanzitutto al rilievo dell’Avvocato Bazzani in

ordine alla veste in cui dovrebbero eventualmente essere

sentiti i periti Vangi e Licciardello, richiamo appunto

la stessa sentenza già citata, rappresentando che quella

sentenza si rivolge peraltro al testimone che come la

stessa parte aveva osservato ha delle garanzie, se

vogliamo, ha un ruolo e un contenuto la sua posizione

diversa da quella del consulente, quindi a forziori vale

certamente per il consulente e per il Perito. D’altro

canto devo anche pormi un problema relativo alla

richiesta di produzione dell’Avvocato Cecchetti circa la

tesi di Laurea Bianca Sannoner e Mattia Bresetti, cioè si

chiede la produzione di una tesi di laurea in questa

sede, ora non so come e a che titolo possa entrare una

tesi di laurea negli atti documentali di questo processo,

ma certamente non mi risulta neanche che queste persone

siano indicate nella lista testi della parte che chiede

l’acquisizione di questa tesi di laurea e quindi chiedo

che venga escluso questo documento. Alcuni rilievi, mi

corre l’obbligo di svolgere, in relazione alle richieste

istruttorie presentate dagli Avvocati Dalla Casa ed

altri, mi riferisco in particolare al punto E “varie”,

laddove si chiede l’acquisizione dei risultati della

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Commissione di Inchiesta Ministeriale invocando a

sostegno di questa richiesta l’articolo 234 del Codice di

Procedura Penale e alcune sentenze della Corte di

Cassazione in relazione ai risultati dell’attività

ispettiva della Consob e della Banca d’Italia. Ebbene, mi

sembra che il riferimento sia fallace, le sentenze, la

sentenza del 2011 citata in questa produzione con

allegate osservazioni dell’Avvocato Dalla Casa e gli

altri, sentenza peraltro richiamata da successive

pronunce, richiamo per esempio la numero 4324 del 2012

con riferimento alla Consob, dava una indicazione ben

precisa ben precisa dei limiti di utilizzo di questi

risultati dell’attività ispettiva, cioè possono essere

utilizzati solo con riferimento ai dati oggettivi, ai

dati quantitativi e giammai potrebbero essere acquisiti o

valutati sotto il profilo delle considerazioni

valutative. Basta leggere per esteso la sentenza citata

dalle stesse Parti Civili per rendersi conto che si fa

riferimento a giudizi fondati su dati quantitativi, in

quei casi ci si riferiva ai dati di bilancio, a dati

oggettivi e al superamento di soglie quantitative con

esclusione di qualsiasi concezione ad interpretazione di

tipo valutativo.

PRESIDENTE – Ad onor del vero l’Avvocato Bagatti aveva

precisato come 234.

AVV. MANDUCHI – Ne deriva chiaramente che occorre un attimo

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vedere che cosa si va a produrre e se si va a vedere la

produzione documentale ci si rende conto che sono gli

stessi documenti a parlare di relazione tecnica, cioè si

parla... I documenti di cui si vuole avere la produzione

si autodefiniscono come relazioni tecniche. Sotto questo

profilo “relazioni tecniche” evidentemente contengono

argomentazioni di tipo evidentemente valutati e quindi

non trova applicazione, a mio modesto avviso, quel... la

giurisprudenza richiamata, per cui in questa fase mi

oppongo a questa produzione e valuterà poi il Collegio,

se è del caso, siccome tutti i membri della Commissione

Ministeriale di Inchiesta sono indicati sia nella lista

testi del Pubblico Ministero e sia nella lista testi di

altre Parti tra i quali la nostra se e a che titolo e con

che limiti acquisirli all’esito dell’esame

dibattimentale.

PRESIDENTE – Avvocato Giorgi.

Responsabile Civile – Avvocato Giorgi

AVV. GIORGI – Per F.S. Logistica come Responsabile Civile non

ho una mia lista testimoniale e quindi in questo senso

non ho richieste di prova testimoniale, riservando

invece, per quanto riguarda la produzione documentale, la

produzione nel corso dell’esame... dell’istruzione

dibattimentale. Non posso che associarmi a quanto esposto

dall’Avvocato Bazzani in punto di audizione quali

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testimoni dei periti nominati dal G.U.P., stessa cosa per

quanto ora ha riferito l’Avvocato Manduchi e cioè in

punto di inammissibilità dell’acquisizione delle

relazioni delle Commissioni di Inchiesta da qualificarsi

propriamente consulenze e sotto questo profilo faccio

notare come nelle liste testimoniali che la stessa

Avvocato Manduchi ha citato, i componenti delle

Commissioni Ministeriali vengano individuati come

testimoni piuttosto che come consulenti, laddove credo

che più propriamente sarebbe qualificare gli stessi in

termini di consulenti ed eventualmente consentire

l’acquisizione delle relazioni redatte all’esito

dell’esame in giudizio come consulenti medesimi. Faccio

notare che per quanto riguarda le produzioni documentali

di questa mattina, quelle effettuate sempre dagli

Avvocati Dalla Casa, Pedonese, Nicoletti, Bagatti,

Bartolini, Brachi e Maccioni senz’altro vi sono due

documenti, diciamo due atti qualificati documenti, in

verità due atti di indagine qualificati documenti

indicati alle lettere 48 e 49, non mi ricordo se ne è

chiesta l’acquisizione al fascicolo del dibattimento già

al momento in cui fu predisposto il contenuto del

fascicolo del dibattimento davanti al Giudice

dell’Udienza Preliminare, certo è che i documenti

indicati agli articoli 48 e 49 non sono documenti quanto

piuttosto sono risposte a richieste fatte mediante

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rogatoria. Diciamo che hanno il contenuto e la sostanza

di Sommarie Informazioni Testimoniali, questo emerge

tanto nell’atto numerato come 48 nella richiesta, quanto

a maggior ragione in quello indicato come 49 laddove

proprio ci sono la domanda e la risposta, la domanda e la

risposta e quindi di fatto sono Sommarie Informazioni

Testimoniali senz’altro non acquisibili al fascicolo del

dibattimento, grazie.

PRESIDENTE – Vengono qualificati invece come, diceva?

AVV. GIORGI – Sono qualificati documenti, Presidente, perché

sono stati prodotti come documenti, in verità sono

appunto risposte rese nel corso della rogatoria, mediante

rogatoria dalle autorità tedesche. Tedesche mi pare. Sì,

esatto. Quindi 48 e 49, grazie.

PRESIDENTE – Avvocato Giarda.

Responsabile Civile – Avvocato Giarda

AVV. GIARDA – Presidente, per comodità io interverrei per

tutte le posizioni che assisto o sostituisco in modo tale

che così evito di alzarmi tre o quattro volte. Quindi

farei la richiesta prove sia per Cima quale Responsabile

Civile e sia per Cima quale Responsabile Amministrativo

ex Decreto Legislativo 231 che per gli imputati

Pacchioni, Pizzadini, Vighini e Gobbi Frattini, in modo

tale che così completo, tanto le questioni sono uguali.

Si chiede l’ammissione dei testi indicati in lista che

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sono identici per le posizioni degli imputati persone

fisiche e persona giuridica Cima. Il Responsabile Civile

non ha una sua lista testimoniale e quindi non ho

richieste di ammissione di testi in lista, chiedo l’esame

degli imputati e mi riservo la produzione documentale.

Per quanto riguarda la questione relativa all’audizione

dei Periti Licciardello e Vangi, essendo credo l’unico ad

averli indicati in lista testi mi riguarda personalmente

e non posso che richiamare la sentenza che è stata già

richiamata da chi mi ha preceduto e cioè la sentenza

delle Sezioni Unite del 29 marzo 2010 numero 12 mila 067

e credo e voglio sperare che questo principio sia

sfuggito all’Avvocato Brachi perché tutta la

dissertazione che ha fatto era la dissertazione che è

contenuta nelle premesse di quella sentenza delle Sezioni

Unite cui le Sezioni Unite non aderiscono. Le Sezioni

Unite avevano un preciso compito, analizzare un’altra

questione relativa alla Persona Offesa indicata come

Imputato, come testimone e verificare in che veste

dovesse essere sentita, poi si sono spinti più in là

perché la questione era una questione spinosa che non

aveva una soluzione prevista dal nostro Codice, sia il

soggetto che è stato archiviato e sia il soggetto che è

stato oggetto di un provvedimento di proscioglimento

all’esito dell’Udienza Preliminare. Le Sezioni Unite

hanno distinto le due posizioni chiarendo che le

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limitazioni previste dal Codice in tema di testimonianza

valgono per il soggetto prosciolto all’esito dell’Udienza

Preliminare ma non valgono per il soggetto archiviato, il

principio di diritto è chiarissimo, “la disciplina

limitativa della capacità testimoniale di cui

all’articolo 197 comma 1 lettera A e B, 197 bis e 210 non

è applicabile alle persone sottoposte ad indagini nei cui

confronti sia stato emesso provvedimento di

archiviazione” e quindi il principio di diritto che viene

emanato è chiarissimo ed è applicabile esattamente al

caso concreto perché Licciardello e Vangi, è stato

prodotto dalla stessa Parte Civile, sono stati

destinatari di un decreto di archiviazione e quindi credo

che la soluzione e la questione sia ampiamente risolta

con l’applicazione puntuale del principio di diritto

espresso nella sentenza delle Sezioni Unite penali. Mi

riservo la produzione documentale e volevo solo far

rilevare che nei documenti che sono stati depositati

dagli Avvocati Della Casa e altri nell’elenco dei

documenti indicati con la lettera A ci sono una serie di

documenti che sono in lingua straniera e chiederei che di

questi documenti venisse ammessa la produzione solo nel

momento in cui ci dovesse essere presentata dalle Parti

una traduzione giurata di questi documenti e quindi che

vengano ammessi solo a seguito della presentazione di una

traduzione giurata. Per quanto riguarda anche gli stralci

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delle abilitazioni... Delle... Che vengono indicati delle

linee guida VPI chiedo che vengano invece depositate

tutte le linee guida VPI perché è chiaro che gli stralci

sono documenti che sono estrapolati dalle Parti a proprio

vantaggio e quindi chiedo che vengano depositate tutte le

linee guida nella loro interezza.

PRESIDENTE – Lei richiede che vengano depositate integralmente

rispetto agli stralci, ho capito bene?

AVV. GIARDA – Sì, esatto.

PRESIDENTE – Avvocato Masucci.

Responsabile Civile – Avvocato Masucci

AVV. MASUCCI – Chiedo il controesame come per legge ove

occorra e possa e mi riservo produzione documentale.

PRESIDENTE – Passiamo... per Andronico Salvatore Avvocato

Piazza e Avvocato Agatau.

Difesa – Avvocato Piazza

AVV. PIAZZA – Sia per la Difesa di Andronico e sia per la

Difesa di Maestrini. Chiedo che vengano ammesse le prove

di cui alle liste depositate il 4 novembre del 2013 che

sono pressoché identiche, ma sono... Sono diverse solo in

questo, che Maestrini chiede egli stesso di essere

esaminato come Imputato e quindi consente il suo esame

come Imputato. Debbo con l’occasione, peraltro, fare una

osservazione alle richieste di prova del Pubblico

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Ministero, io non ho ben capito e invece mi interessa

molto sapere se tutti i nominativi indicati nella lista

del Pubblico Ministero sono indicati come testimoni o

sono indicati come consulenti, perché non c’è

distinzione. Per alcuni viene indicato dopo il nome...

Viene indicato la parola “consulente” e non si dice su

che cosa e peraltro non si dice nulla e sono poi quelli

che invece hanno fatto da ausiliario e da consulente al

Pubblico Ministero nel corso delle indagini e allora

anche ai fini di sapere come attestare l’attendibilità,

perché un testimone, una volta si diceva giura, va bene

giura e si impegna solennemente, mentre il consulente

esprime delle opinioni che sono attendibili per quello

che possono essere.

PRESIDENTE – Quindi la sua si traduce in una eccezione

questa...? La lista è quella depositata, manca

l’indicazione...

AVV. PIAZZA – Manca l’indicazione separata tra testimoni e

consulenti, perché se deve essere sentito un personaggio

come testimone e allora nel momento in cui esprime una

valutazione io dovrò sollevare eccezione di

inammissibilità delle domande, se invece si ratta di un

consulente allora è un consulente che però troverà

contraddittorio nei consulenti delle Parti e quindi è un

modo diverso di esaminare. Aggiungo che per esempio ci

sono dei nomi nella lista al 68, al 69 la lista sono

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persone che non so... qui non sono indicate come

consulenti, però si dice che devono dire qualcosa sulle

caratteristiche e le funzionalità del dispositivo

antisvio, non mi sembra che sia... possa essere oggetto

di testimonianza una cosa di questo genere, ma semmai di

valutazione tecnica e quindi anche su questi io sollevo

eccezione chiedendo al Pubblico Ministero e anche alle

Parti Civili che si sono adeguate alla lista del Pubblico

Ministero di voler distinguere fin da ora esattamente chi

vogliono sentire come testimone e chi invece indicano

come consulente, grazie.

PRESIDENTE – Avvocato Agatau.

Difesa – Avvocato Agatau

AVV. AGATAU – Per ingegner Andronico, Agatau, mi associo alla

difesa appesa espletata dall’Avvocato Piazza.

PRESIDENTE – Avvocato Raffaelli.

Difesa – Avvocato Raffaelli

AVV. RAFFAELLI – Parlo in proprio e quale sostituto

dell’Avvocato Pezzani per Barth, Carlsson e Koennecke e

poi come sostituto degli Avvocati professor Mucciarelli,

Mazzola e Danelli parlo anche nell’interesse di

Kogelheide, Linowski, Mansbart, Mayer e Brodel. Per tutti

questi imputati sono state tempestivamente depositate e

per ciascuno di essi rituali liste testi e con

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indicazione testi e i consulenti tecnici ne chiedo

l’ammissione integrale e mi riservo la produzione

documentale e controesame come per legge. Per quanto

riguarda le produzioni delle Parti Civili mi associo

all’eccezione formulata dall’Avvocato Giorgi per quanto

riguarda i documenti 48 e 49 della produzione

dell’Avvocato Bagatti, mi riporto a quanto osservato

dall’Avvocato Giarda per quanto riguarda la produzione di

documenti non tradotti e a quanto dirà anche l’Avvocato

Luceri sul tema.

PRESIDENTE – Avvocato Mittone.

Difesa – Avvocato Mittone

AVV. MITTONE – Allora, nell’interesse del dottor Castaldo e

dell’ingegner Soprano questa difesa insiste affinché

vengano ammessi i testi indicati in lista. Al momento non

vi sono documenti. In questa occasione però ci sono

alcuni appunti da fare in ordine alle richieste di prove

delle controparti, incominciando per ordini istituzionali

dal Pubblico Ministero ed in particolare sulle liste

testi si nota come queste tre successive liste testi

abbiano nella realtà delle indicazioni nominative che non

adempiono al principio della rilevanza, che è il criterio

che noi dobbiamo assumere. Mi riferisco in particolare,

per quanto riguarda la prima lista testi, i testi

indicati dall’86 al 94 e per quanto riguarda la seconda

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lista dal 96 al 117, per quanto riguarda la terza lista

dal 118 al 126. Voi, signori del Tribunale, avrete modo

di considerare nel dettaglio le indicazioni che vi ho

fornito, ma può essere già soltanto significativo, per

quanto concerne la prima lista, dal numero 86 Luca

Cordero di Montezemolo, Della Valle Diego, Canatelli

Vincenzo, Giuseppe Arena che tra l’altro non è quello del

pollo ma è quello del treno Arena che tra l’altro è anche

fallito, Giovanni Pitruzzella, Salvatore Rebecchini.... e

potrei andare avanti con tutti i numeri e perché dico

della rilevanza? Dico della rilevanza perché sono

circostanze indicate dalla Procura tutte successive ai

fatti e allora se il parametro orientativo ai sensi del

187 e 190 del Codice di Rito deve essere quello della

rilevanza della prova siamo fuori da questo canone.

Sempre nell’ambito testimoniale analogo rilievo viene da

questa difesa promosso riguardo a due indicazioni

soggettive delle Parti Civili, in particolare per quanto

riguarda la Parte Civile O.R.S.A. rappresentata

dall’Avvocato Antonini, mi riferisco al punto 37 dove

viene indicato un segretario nazionale dell’O.R.S.A. ma

non viene specificato se le circostanze di cui viene

chiamato a deporre siano antecedenti o successive ai

fatti, altrettanto per quanto riguarda la lista

dell’Avvocato Dalle Luche sui numeri 14, 19 e 21. Venendo

adesso al profilo documentale vi è una osservazione di

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fondo, la Procura della Repubblica ha chiesto

l’acquisizione, se ho capito bene, ma penso di aver

capito bene, del materiale delle Indagini Preliminari e

del materiale che ha via via depositato nell’ambito delle

facoltà concesse dall’articolo 430 del Codice di Rito,

facoltà che vi sono estranee ma che rappresentano una

discovery nei nostri confronti perché sono state delle

attività compiute dopo il Decreto che Dispone il

Giudizio, nulla da eccepire, quale è il rilievo però che

viene fatto? È che ai fini della formazione del fascicolo

del dibattimento già formato in sede di chiusura

dell’Udienza Preliminare, ma oggi rimpinguato rispetto

alle nostre richieste documentali, le nostre... di tutte

le richieste documentali, non si può perdere di vista

quale è il criterio a cui bisogna uniformarsi e cioè che

debbono essere documenti e cioè che va rispettato

l’articolo 234 e cioè che in ogni caso il principio della

rilevanza continua ad essere una bussola orientativa che

non si può perdere. Ed allora la proposta di ammissione

documentale dell’intero fascicolo delle Indagini

Preliminari pone a voi una fatica titanica perché

significa esaminare...

PRESIDENTE – Era questa la richiesta?

AVV. MITTONE – Sì, io... è questa o no?

PRESIDENTE – Dell’intero fascicolo...

P.M. AMODEO – Nel corso del processo di volta in volta i

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documenti...

P.M. GIANNINO – Proprio per evitare questo problema.

AVV. MITTONE – Allora il problema ce lo porremmo volta volta.

In ogni modo a futura memoria io pongo come criterio

sempre e comunque da parte di questa Difesa l’osservanza

di questa regola, anche perché tutto ciò che è stato

deposito ex 430 dopo il decreto che ha disposto il

giudizio deve sottostare ugualmente a questi criteri,

grazie.

PRESIDENTE – Avvocato Stortoni.

Difesa – Avvocato Stortoni

AVV. STORTONI – Farei cumulativamente la richiesta per tutti i

miei assistiti, io assistito, come loro sanno, l’ingegner

Costa, l’ingegner Margarita e purtroppo, non perché sia

onorato della sua difesa, ma per le circostanze che lo

hanno provato, l’ingegnere Fumi. Le richieste... la prima

richiesta è quella di ammissione dei testi indicati nella

lista testi da me depositata nel... per conto dei miei

originari assistiti in cui sono dettagliatamente esposte

le circostanze per cui mi esimo dal ripeterle alle

Signorie Loro e l’ammissione dei testi e dei consulenti,

anche prima mi riferivo sia ai testi che ai consulenti,

della lista presentata a suo tempo dall’Avvocato

Giannaccari per l’ingegnere Fumi. Chiedo poi il

controesame dei testi delle altre Parti, mi riservo la

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produzione documentale nel corso dell’istruttoria

dibattimentale e chiedo l’interrogatorio dei miei

assistiti.

PRESIDENTE – L’esame per tutti?

AVV. STORTONI – L’esame di tutti i miei assistiti. Detto

questo, per quello che riguarda invece le prove richieste

dalle controparti, vorrei verbalizzare innanzitutto che

mi associo alle eccezione fatte dalla collega Manduchi,

dalla collega Giorgi, dall’Avvocato Piazza e

dall’Avvocato Mittone. Per quello che riguarda l’Avvocato

Piazza in realtà più che una eccezione è una richiesta di

chiarimenti che abbiamo... che rivolgiamo alla Pubblica

Accusa nel senso che appunto per molti di quei soggetti

che l’Avvocato Piazza indicava non è specificata quale è

la posizione processuale con i quali vogliono essere

assunti e io aggiungo una cosa: laddove si volesse

assumerli come testimoni, trattandosi di circostanze che

non sono relative a fatti, ma a giudizi, sarebbero

altrimenti inammissibili. Per quello che riguarda la

questione che è stata posta rispetto all’assunzione quali

testimoni... all’assunzione delle dichiarazioni che

dovranno andare a riferire e a fare i periti

dell’Incidente Probatorio mi associo a quanto hanno detto

i colleghi che mi hanno proceduto e all’Avvocato Giarda

in particolare, al chiaro responso dell’arresto delle

Sezioni Unite del 2009/2010 che è stato citato, mi

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permetto anche di dire che c’è una ragionevolezza

assoluta in quella scelta delle Sezioni Unite perché si

arriverebbe altrimenti al vero e proprio paradosso che

un’accusa infondata, quale poi si rivela... e quindi

quello che tecnicamente è da definirsi un errore, posto

che l’Accusa viene poi conclusa con un’archiviazione,

qualcuno potrebbe dire quella che è una persecuzione nei

confronti del soggetti, mai termine forse più appropriato

nel caso di specie se dovessimo ripercorrere quella

triste vicenda dell’ingiusta inscrizione e ingiuste

indagini condotte nei confronti dei due periti, ecco

questa situazione a cui l’ordinamento pone rimedio

archiviando e chiudendo la vicenda senza lasciare il

minimo dubbio, sarebbe invece fonte di un ulteriore

effetto negativo nei confronti del soggetto che

giuridicamente è stato ingiustamente iscritto e come tale

diciamo, se non accusato, perché non c’è probabilmente

violazione, è stato quantomeno sospettato. Soltanto come

paradosso, per dimostrare l’assunto, se si andasse di

contrario avviso rispetto a quello che è

l’interpretazione corretta del sistema, così come le

Sezioni Unite ce le indicano, si darebbe la possibilità

ad una delle parti processuali e cioè al Pubblico

Ministero, come dire, di buttar giù come tanti pupazzetti

al tiro a segno i testi di controparte perché basterebbe

iscriverli e la mattina dopo archiviarli e in questo modo

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non potrebbero essere più testi. Il sistema in un

processo di parti e in un processo che vede le parti

contrapposte sullo stesso piano per quello che riguarda i

ruoli processuali nella diversità delle funzioni ben si

intende questo sarebbe davvero un paradosso. Dicevo, mi

associo a tutte le eccezioni e mi associo anche alle

eccezioni formulate dall’Avvocato Mittone rispetto ai

testi che vanno dal numero 85 in poi, salvo il 95, che

sono tra l’altro in due liste testi che so che questa

cosa può essere opinabile, ma io credo che sia fondata

l’opinione di chi ritiene che quelle liste testi possono

essere considerate tardive in quanto presentata una il 13

novembre 2013 e una il 10 gennaio del 2014 e quindi anche

sotto questo profilo rilevo la tardività. Rispetto alla

pertinenza e rispetto alla rilevanza mi associo a quanto

ha detto Mittone soltanto facendo una piccolissima

aggiunta, non solo quei testi sono chiamati a rispondere

su circostanze successive, ma successive e antecedenti o

concomitanti, per riprendere il 41 capoverso che non

c’entra nulla, che siano le circostanze, sono circostanze

assolutamente irrilevanti rispetto a quello che si deve

decidere in questo processo e in questa causa.

Francamente quando io ho letto la prima volta ho pensato

che per errore fosse stata depositata la lista testi di

un altro processo in cui si parlava di concorrenza

sleale, che so io o di altre cose, perché credo che prima

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ancora di invocare i criteri giuridici a qualsiasi

persona di buon senso che legge quella lista testi non

può non saltare sulla sedia dicendo “ma che cosa

c’entrano queste questioni sui quali si vorrebbe chiamare

a rispondere siffatti signori e siffatti alti

personaggi?” non è questo un processo in cui si parla di

quello, non è questo neanche il palcoscenico di uno

spettacolo, è una sede rispettosissima dove si discute di

fatti penali e quindi credo che quella eccezione vada

presa in seria considerazione. Per quello che riguarda le

produzioni mi associo anche qui alle eccezioni che sono

state fatte rispetto all’estemporanea produzione

addirittura di una tesi di laurea che peraltro in un

capitolo, non paragrafo si occupa di Viareggio che non

sia stata commissionata, niente di male per indagare su

quel fatto, ma allora certamente non è pertinente che

entri negli atti del processo. Non ho altro da aggiungere

perché anche io avrei avuto quel dubbio rispetto alle

produzioni dei Pubblici Ministeri, i Pubblici Ministeri

non hanno ancora prodotto, si riservano di farlo?

PRESIDENTE – Sì.

AVV. STORTONI – Quindi le eventuali obiezioni ed eccezioni le

faremo...

PRESIDENTE – Di volta in volta.

AVV. STORTONI – Anche io non avevo ben capito e adesso che è

chiaro non ho altro da aggiungere, grazie.

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PRESIDENTE – Avvocato Giovene.

Difesa – Avvocato Giovene

AVV. GIOVENE – Presidente, ovviamente io mi riporto,

associandomi, alle osservazioni e varie eccezioni che

sono state svolte dai difensori che mi hanno preceduto e

se possibile anche da quelli che mi succederanno, nel

senso che sono questioni comuni di cui questa Difesa è

già a conoscenza. Per quanto riguarda le richieste di

questa difesa noi abbiamo tempestivamente depositato le

nostre liste testi il 5 di novembre del 2013 e alle

stesse mi riporto, chiediamo l’esame degli imputati,

sulle produzioni documentali vale evidentemente quanto

già detto anche con riferimento al comportamento che

questa difesa assumerà e cioè ci riserviamo le produzioni

in corso di dibattimento e di volta in volta valuteremo

evidentemente anche quelle delle altre Parti. In modo

particolare, fermo restando l’eccezione che è stata

svolta dai colleghi che mi hanno preceduto, in ordine

alla rilevanza delle circostanze che si riferiscono ai

testi indicati nella prima lista depositata di Pubblici

Ministeri, quella depositata il 5 di novembre che è

integrativa di quella del 4, faccio richiamo alle

osservazioni dell’Avvocato Mittone e dell’Avvocato

Stortoni e cioè le circostanze indicate dai Pubblici

Ministeri in relazione ai testimoni da 86 a 94, fermo

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restando dico questa eccezione, valga comunque la

indicazione di questa difesa su un teste a controprova su

quelle circostanze, ove quei testi venissero ammessi,

nella persona dell’ingegner Claudio Maria Oriolo che è un

dipendente di R.F.I., dirigente della struttura

organizzativa Affari Regolamentari, che potrà riferire in

merito al contenzioso intercorso tra R.F.I., R.F.I. ed

NTV dinanzi all’autorità garante della concorrenza.

Ricordo al Tribunale che questi temi indicati dal

Pubblico Ministero in riferimento ai testi da 86 a 94

ineriscono specificamente alla circostanza su cui in

controprova io offro al Tribunale questa indicazione,

sempre evidentemente subordinata alla ammissione di

queste.

PRESIDENTE - Mi può solo ripetere il nome?

AVV. GIOVENE – Claudio Maria Oriolo.

PRESIDENTE – Grazie. Proseguendo Avvocato Sgubbi che è

sostituito dall’Avvocato Ferro.

Difesa – Avvocato Ferro

AVV. FERRO – Questa difesa sia per il signor Farneti che per

l’ingegner Rossi si riporta alle liste testimoniali

ritualmente depositate, si associa alle questioni fin qui

poste dai colleghi e fa riserva di produzione

documentale.

PRESIDENTE – Avvocati Amodio e Casartelli, è presente

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l’Avvocato Casartelli.

Difesa – Avvocato Casartelli

AVV. CASARTELLI – Avvocato Casartelli difesa di Favo. Allora,

per quanto riguarda la prova orale mi riporto alla lista

testi ritualmente depositata e chiede o anche l’esame

dell’imputato da me assistito. Per quanto riguarda invece

la prova documentale mi riservo le produzioni. Mi associo

a tutte le considerazioni che sono state già fatte dai

colleghi che mi hanno preceduto, volevo spendere due

parole, veramente due, prometto e manterrò, sulle liste

integrative del Pubblico Ministero, in particolare quella

del 19 novembre e quella del 13 gennaio che ritengo

inammissibili in quanto tardive ai sensi di quanto

previsto dall’articolo 468 del Codice di Procedura

Penale. Mi spiego: nella memoria depositata dall’ufficio

del Pubblico Ministero alla scorsa udienza si fa

riferimento ad un precedente della Corte di Cassazione

del 2010 che ben conosciamo, cioè sostanzialmente quello

che ci dice che nel caso di rinvio ad udienza fissa

qualora non siano state ancora esaurite le formalità

degli atti (inc.) in dibattimento la parte

sostanzialmente recupera il diritto o mantiene il diritto

se si vuole, ma forse recupera il diritto di presentare

una nuova lista testimoniale, poiché sostanzialmente lo

spirare del termine previsto dal 468 non sia compiuto.

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Ora il punto è che questo principio di diritto non è

certamente applicabile al caso di specie, perché? Si

tratta un attimo di fare una chiarezza su quello che sono

magari anche delle... Diciamo dei principi che non sono

terminologici usati nella prassi ma anche di sostanza, in

particolare codesto Tribunale ben sa che la

giurisprudenza in questione, la Corte di Cassazione era

partita in pratica ammettendo questa possibilità di

recupero nel caso in cui ci fosse un rinvio a nuovo

ruolo. Il rinvio a nuovo ruolo sappiamo benissimo che è

il rinvio sostanzialmente a tempo indeterminato, quando

però? Quando ci sono dei casi particolari e cioè

sostanzialmente quando c’è una irritualità nella

citazione oppure comunque nella notificazione o una

mancata conoscenza incolpevole della parte, in questo

caso... Ed è l’esempio del 420 bis, del 420 comma 2, del

424 del Codice di Procedura Penale cosa succede? Il

Tribunale rinvia appunto a nuovo ruolo e quindi dispone

una nuova citazione e la rinnovazione. A questo diciamo

fenomeno fa riscontro, secondo la giurisprudenza indicata

dall’Ufficio del Pubblico Ministero anche il rinvio ad

udienza fissa, il rinvio ad udienza fissa che, come

sappiamo, nasce da una prassi (inc.) del Codice del 1930

quando? Quando si doveva rinviare l’udienza a breve

termine senza che per il breve termine tra un’udienza e

l’altra si potesse sostanzialmente rispettare il termine

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di legge per la citazione, per la nuova citazione e la

rinnovazione della stessa. Ora nel Codice del 1988, che

pure ha mantenuto diciamo nella prassi anche questa

dizione, il fenomeno è precisamente quello previsto

dall’articolo 420 TER, cioè quando sostanzialmente si è

in presenza di un impedimento a comparire del difensore o

dell’imputato e in questo caso il Tribunale che cosa fa

appunto? Dispone la rinnovazione della citazione e della

sua notificazione tranne per le Parti che comunque devono

considerarsi presenti. Ciò premesso è chiaro che quindi

questi due fenomeni non si sono verificati nel caso di

specie, né un rinvio a nuovo ruolo e cioè a tempo

indeterminato e né tantomeno un rinvio ad udienza fissa,

i rinvii che si sono succeduti nel nostro caso non sono

nell’altro che ma manifestazione di quello che possiamo

definire, ma non noi, ma il Codice, la sospensione del

dibattimento ai sensi dell’articolo 477 comma 2, né più

né meno, quindi questo cosa comporta? Comporta che siamo

in presenza del diverso fenomeno del rinvio in proseguo

dell’udienza e quindi se c’è un rinvio in proseguo

dell’udienza non trova applicazione l’effetto

interruttivo delle formalità introduttive e la

possibilità delle Parti di riassumere i diritti ex novo

ed ex integro così come richiesto dall’ufficio del

Pubblico Ministero, ergo dobbiamo concludere che le liste

del 13 gennaio e del 19 novembre sono tardive.

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PRESIDENTE – Prego Avvocato D’Apote.

Difesa – Avvocato D’Apote

AVV. D’APOTE – Allora, chiedo l’ammissione dei testi e dei

consulenti che ho indicato in lista e rispettivamente per

la posizione Galloni l’Avvocato Piero Vicino e il

professor Roberto Roberti. Per le posizioni invece

Moretti e Ferrovie dello Stato, come dicevo parlo per

tutte le posizioni di cui mi occupo, e per quello che

riguarda la lista presentate per F.S. in cui chiedevo

l’ammissione dei testi Maurizio Marchetti e... non

l’ammissione, in cui indicavo il teste Maurizio Marchetti

e Domenico Braccialarghe chiedo l’ammissione solo del

teste Domenico Braccialarghe. Per quello che riguarda la

lista presentata per l’ingegner Moretti in cui chiedevo,

indicavo il consulente professor Ferruccio Resta chiedo

l’ammissione del professor Ferruccio Resta come

consulente. Chiedo altresì l’esame degli imputati. Per

quello che riguarda la posizione Moretti successivamente

alla modificazione o integrazione dell’imputazione ho

depositato una lista il 18 febbraio, quindi nei termini

del 468, in cui ho indicato i testi Burlando e Signorini

e ne chiedo l’ammissione. Successivamente si è dato

luogo... anzi contemporaneamente a quella mia produzione,

come si ricorderà, si... Produzione di lista si è dato

luogo ad una massiccia produzione documentale da parte

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della Procura ciò che ha anche indotto il Tribunale ad

acconsentire un rinvio per esaminarla, a seguito

dell’esame di quella documentazione e quindi del

chiarimento anche che l’esame di quella documentazione ha

dato rispetto ad alcuni incomprensibili, ad avviso di

questo difensore, temi di prova che erano sintetizzati

nelle tre liste testimoniali depositate dal Pubblico

Ministero, chiedo quindi a controprova, rispetto al punto

126, al tema 126 della lista del Pubblico Ministero,

l’ultima, quella depositata a gennaio ed in particolare

il 10 gennaio, l’ammissione del teste Sergio Chiamparino,

cioè a controprova sostanzialmente del capitolo di prova

in cui si evoca un incontro tenutosi tra Mercedes Bresso,

tutto questo riguarda il traffico nella regione Piemonte,

e l’ingegner Moretti, Sergio Chiamparino era presente e

quindi... se interessa al Tribunale, non credo perché i

documenti non sono depositati, posso dare il riferimento

documentale, i documenti pur non ancora prodotti del

Pubblico Ministero, che danno conto di questa mia

richiesta.

PRESIDENTE – Per ora se non sono prodotti i documenti...

AVV. D’APOTE – No...

PRESIDENTE – Ci dice che è in controprova rispetto alle

circostanze indicate dal Pubblico Ministero.

AVV. D’APOTE – Sono in controprova e diciamo che visto che

tengo a giustificarlo, può darsi che sia sovrabbondante,

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la controprova... La mia richiesta di controprova è

particolarmente giustificata dai chiarimenti che rispetto

a questa generica... Quindi non ripeterò questo stesso

ragionamento per le altre che vengono. Rispetto... c’è

una premessa in quello che sto dicendo adesso quando sto

parlando di controprova, tutto questo, nell’ipotesi che

io tenderei ad escludere...

PRESIDENTE – Ad escludere che il Tribunale ammettesse...

AVV. D’APOTE – Che il Tribunale ammetta una serie di prove,

diciamo dall’86 in poi, che questo difensore, come è già

stato peraltro indicato da altri difensori, sia pur per

motivi diversi, questioni di tempi e... Ritiene

totalmente impertinenti, ma di questo ne parliamo tra un

attimo. Quindi nella stessa logica rispetto ai punti

86... Da 86 ad 88 della prima lista, da 97... 97 e da 107

a 109 della seconda lista e più in generale diciamo

questioni e rapporti Ferrovie dello Stato NTV e cioè

gruppo Montezemolo etc., allora a controprova su un... in

particolare in relazione all’incontro promosso dalla

presidenza del consiglio ed intervenuto presso il Palazzo

Chigi e non sponsorizzato diciamo ma sollecitato da... o

promosso, meglio, dal Sottosegretario della Presidenza

del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta, in cui

intervennero per Ferrovie delle Stato Moretti e il

Presidente (Inc.) e per al Gruppo NTV Luca Cordero di

Montezemolo e Sciarrone chiedo che vengano ammessi i

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testi Gianni Letta che ho appena indicato come il

promotore di quell’incontro e Altero Matteoli allora

Ministro che a quell’incontro partecipò. Non ripeto la

condizione per cui chiedo... Per quello invece che

riguarda in particolare il punto, mi sembra, 89 Della

Valle... direi 88... no, 87 ed in particolare il

riferimento volevo fare sia pure per conoscenza del

Tribunale, ad un incontro che si sarebbe tenuto in un

albergo romano, a cui fanno riferimento le dichiarazione

che sono state assunte dalla Polizia Giudiziaria nei

confronti di Diego Dalla Valle e che se vale il notorio è

vero che da una parte sono custodite nel fascicolo del

Pubblico Ministero, però dall’altra parte sono state

integralmente pubblicate, lasciamo stare se è un reato

integralmente pubblicato da vari quotidiani

nell’immediatezza e cioè nei giorni successivi

all’udienza scorsa, ma questo semplicemente per dire che

questo incontro che è evocato indirettamente dal capitolo

87 è un incontro che poi invece il Della Valle

approfondisce in proprie dichiarazioni, ecco su questo

incontro io chiederei l’ammissione del testimone Lorenzo

Cipolletta... Innocenzo, scusi. Innocenzo Cipolletta che

a quell’incontro fu presente, non so dirle in questo

momento se fu addirittura il promotore e credo di avere

concluso sulla mia richiesta di controprova. Adesso due

parole. Ripeto la premessa pauca non bona dicta, forse la

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cosa che mi ha colpito di più in questa udienza è stata

la richiesta che è stata fatta al Tribunale di escludere

la testimonianza o comunque di limitarla ad una

testimonianza, parlo impropriamente di testimonianza

perché l’articolo 501 equipara il consulente al testimone

e diciamo per un attimo che questa equiparazione vale

anche per il perito e quindi alla testimonianza e,

chiamiamola così, atipicamente dei periti. Dico con

rammarico sì, la questione tecnica è già stata indicata,

è stata anche approfondita direi in questa sede e la

questione è totalmente risolta dalle Sezioni Unite

Simone, già ripetutamente citate, e dietro ci sta

qualcosa, cioè ci sta quella che io chiamo una sorta di

premeditazione, cioè la questione che si fa oggi è

l’esito naturale, è la conclusione naturale di quello che

accadde quando in quell’udienza nel novembre 2011 i

Periti dichiararono di aver raggiunto una convinzione che

era contraria agli interessi e alle impostazioni (inc.).

In quella sede si dichiarò che si sarebbero attivati

delle Indagini Preliminari, delle indagini penali sul

comportamento dei periti, le indagini hanno fatto la fine

che è stata detta, è stata dichiarata anche in questa

udienza e cioè con un’ordinanza di archiviazione, non

ricordo se un’ordinanza o un decreto, probabilmente un

decreto perché è stata dichiarata inammissibile una

opposizione, decreto di archiviazione che se non ho

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capito male non sono riuscito a vedere tutto (inc.) che è

prodotto in questa sede, in questa mattina, non ho ben...

PRESIDENTE – C’era la chiavetta e poi è stato prodotto, è

stato fotocopiato, no? Sì.

AVV. D’APOTE – Avrei necessità di sapere, se posso, se oltre

al decreto di archiviazione sono stati prodotti gli atti

di quel processo, di quel procedimento o se è stato

prodotto solo il decreto di archiviazione.

PRESIDENTE – Mi sembra il decreto di archiviazione.

AVV. D’APOTE – È un peccato perché quel procedimento è un

procedimento in cui si è dato conto della totale,

radicale infondatezza dell’accusa che era stata

ipotizzata da parte del Giudice per le Indagini

Preliminari (inc.) e lo dico perché? Perché mi riaggancio

a quanto è stato egregiamente detto dal professor

Stortoni pochi minuti fa, cioè per dare conto anche del

significato di quelle Sezioni Unite, le quali

sostanzialmente dicono un qualcosa che si diceva già

prima, da tempo, non si può impunemente consentire di

azzerare un teste, un potenziale teste, un potenziale

testimone denunciandolo per una qualsiasi fantomatica

accusa che possa venire in mente, in qualche modo

connessa con il procedimento principale ed in modo tale

di poter impedire per il futuro che questo testimone

possa dire quello che (inc.). Allora, io debbo dire che

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probabilmente... mi riservo in questa sede perché ne ho

una versione soltanto informatica, ma mi riservo, a

conferma, a conferma di quell’archiviazione che è, come

si dice certe volte con linguaggio molto poco tecnico,

tirata lì, cioè è molto rapida, ma trova le sue radici in

due forti, pesanti incisivi... che trova, dicevo, il

decreto di archiviazione che è un po’ rapido, è un po’

veloce... posso?

PRESIDENTE – Un attimo solo.

AVV. D’APOTE – Trova linfa in due, dicevo, forti incisivi

molto molto sentiti anche, provvedimento del Giudice per

le Indagini Preliminari di Lucca che respinge... che

respinge per ben due volte, con parole forti, non le sto

a leggere perché non voglio appesantire, richieste di

intercettazioni dicendo si tratta e lo dice nel... non

solo e non tanto nel decreto di archiviazione ma bene

prima e due volte nel corso degli anni ripetutamente, si

tratta di una notizia di reato manifestamente infondata,

cioè quello che questa difesa le ha detto a voi...

signori del Tribunale in altra occasione dicendo che

l’atteggiamento della Procura in questo processo certe

volte sconcerta e la prima volta che sconcertò fu appunto

in quell’occasione. Io credo che ferma restando la

implausibilità in diritto di considerare i due periti

come testimoni assistiti, vi sia anche una seria

considerazioni di fatto che giustificano una forte

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opposizione a questa richiesta che sembra veramente, come

dicevo prima, il tirare le fila di una strategia iniziata

molto tempo fa e cioè quella di azzerare un elemento

probatorio forte che a sostegno della difesa in questo

processo, a sostegno della difesa poi in questo processo

l’ha già detto che in maniera poi del fatto così perché

la questione, il tormentone picchetto zampa di lepre che

ha rinvertito e ha appassionato stampa e addetti o non

addetti ai lavori in realtà dal punto di vista di questo

difensore non è poi una questione così rilevante

considerando che... non è il caso di parlarne. Questo è

il punto numero 1. Punto numero 2, devo prendere un’altra

volta la strategia dei Pubblici Ministeri e d’altra parte

(inc.) ma amabilmente sennò cosa ci sto a fare? E sto

parlando delle richieste di prova. Debbo prendermela in

un certo senso perché? Perché la (inc.) delle liste

testimoniali che può avere due vizi, uno è già stato

sviscerato, lo dirà a fondo e magistralmente la collega

che mi ha proceduto, e cioè quello temporale e l’altro

quello, diciamo così, sostanziale e questo è un discorso

che deve essere preceduto da due parole anche se le ho

detto... sono intervenuto su questo punto anche

nell’udienza precedente su quella che è la strategia di

fondo e cioè questo è un processo...

PRESIDENTE – Avvocato, le ripetizione o le divagazioni è mio

compito impedirle.

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AVV. D’APOTE – No, non voglio divagare, voglio soltanto

tentare di mostrare in maniera...

PRESIDENTE – Brevemente, Avvocato.

AVV. D’APOTE – Brevemente la totale impertinenza. Per

dimostrare la totale impertinenza di almeno metà dei

(inc.) ci sono altre questioni, per esempio quella della

superpetrazione dei consulenti che è stata accennata dal

collega Piazza e anche lì bisogna tirare le fila, anzi

faccio prima questo, tirare le file di quello che ha

detto il collega, cioè il collega ha detto “bisognerebbe

che decidessero i signori Pubblici Ministeri quali sono i

testimoni e quali sono i consulenti” e non ha detto

altro, io aggiungo: certo, bisogna tirare le fila nel

senso che bisogna chiarirlo anche perché a norma del 225

poi dobbiamo sapere quali di questi consulenti sono in

più. Attenzione, non mi riferisco alle consulenze

medico-legali di cui nulla questio e che probabilmente

questa difesa potrà anche e forse anche altre difese

potranno dare il consenso all’acquisizione degli

elaborati, ma il fatto che qui ci sono una diecina almeno

di consulenti che sono citati come tali e almeno in sette

o otto casi indicati espressamente come consulenti del

Pubblico Ministero, poi ce ne sono alcuni che non sono

indicati come tali ma lo sono stati e che sono stati

nominati e che hanno depositato degli elaborati di

consulenza, per esempio Chiavacci Mauro che è indicati

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sugli interventi e rilievi effettuati sul luogo

dell’incidente e che è l’Ispettore Capo della Scientifica

di Viareggio è anche il correlatore di una consulenza...

P.M. – (Inc. per fuori microfono).

PRESIDENTE – Pubblico Ministero, dopo chiarite.

AVV. D’APOTE – No, se c’è un errore...

PRESIDENTE – Questo è un errore, mi sembra di capire.

AVV. D’APOTE – Ho sempre detto che amo essere interrotto a

differenza di molti e quindi se mi si interrompe...

PRESIDENTE – Nei dibattiti...

AVV. D’APOTE – È un altro Chiavacci? Ho capito, non è quello e

allora lasciamo stare il Chiavacci. Allora, abbiamo il

51, il 52, il 53, il 54 e poi abbiamo che sono consulenti

del Pubblico Ministero ed indicati come tali e poi

veniamo... poi il 74, il 75, il 76 sono espressamente

indicati come consulenti del Pubblico Ministero, poi

abbiamo un’operazione che a mio avviso il Pubblico

Ministero non può fare però lo sta facendo, in cui indica

anche consulenti degli altri, qui non faccio questione di

superamento nel numero di due previsto dall’articolo 225

del Codice di Procedura Penale, semplicemente non penso

che il Pubblico Ministero possa trasformare in suo

testimone un consulente 55 dell’O.R.S.A., 56 della

Provincia di Lucca, 57 della Presidenza del Consiglio dei

Ministeri e Regione Toscana, perché se questo fosse

consentito questo impedirebbe a quei consulenti, che a me

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non interessano perché sono consulenti avversari, ma

tanto per fare un po’ di chiarezza su una serie di

difetti gravi anche contenuto da questi atti,

consentirebbe al Pubblico Ministero, ripeto, di azzerare

un consulente teoricamente avversario, in questo caso non

lo è. La cosa però avviene, per quello che ci riguarda,

anche se non riguarda me, per un consulente credo

indicato da R.F.I. o credo è indicato dal difensore di

R.F.I. ex 231, che è Ponti, è indicato come consulente,

il quale viene indicato non si sa a che titolo dal

Pubblico Ministero, il non si sa a che titolo è formale

nel senso che in quel caso il Pubblico Ministero non lo

indica come proprio consulente, lo indica, Ponti, che è

un noto professore universitario di Milano, esperto in

traffico ferroviario, come esperto sui rapporti fra...

diciamo di forza che hanno consentito al gruppo Ferrovie

dello Stato di impedire in un certo modo l’accesso alla

rete, ostacolare l’accesso alla rete ad altri operatori e

qui entro nel punto che avevo iniziato a trattare e che

poi mi sono fermato e che adesso riprendo. Cioè... e qui

merita veramente un accenno però la politica del processo

del Pubblico Ministero, perché qui, ripeto, stiamo

trattando di un incidente avvenuto a Viareggio e ad un

certo punto già con la prima lista il Pubblico Ministero

entra in un campo nuovo, con la prima lista non siamo

ancora alla modificazione dell’accusa nei confronti di

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Moretti, entra in un campo nuovo che è detto in parole

molto povere ed anche brutali la dimostrazione che le

Ferrovie delle Stato sono cattive da una parte, da

un’altra alcuni temi che tentano di evocare... è capitato

in molti processi ferroviari, questo all’inizio, nella

fase delle indagini, ma non si è mai arrivati al

dibattimento su questo, tenta di trasformare il processo

su un fatto specifico in una sorta di indagine sulle

Ferrovie, bah io non voglio parlare genericamente,

veniamo ai temi. E i temi sono singolari, almeno uno lo

devo leggere, almeno uno, è il primo dei capitoli di

prova indicati dai Pubblici Ministeri che trasformano

quello che fino a quel momento era il processo sui fatti

di Viareggio, sulla sicurezza ferroviaria, sulla tecnica,

sui picchetti, sulle zampe di lepre, sulla velocità,

sulle barriere e così via, lo trasformano in un processo

contro i, tra virgolette, cattivi, Luca Cordero di

Montezemolo. È chiaro, Giudice, che come dicevo un attimo

fa successivamente noi abbiamo anche un problema forse di

tardività, qui dall’86 al ‘94 problemi di tardività non

ce ne sono, però c’è un problema di pertinenza che è

straordinario, è straordinario. È vero, io so bene che

molte volte i problemi che riguardano la pertinenza e la

rilevanza del testimone si risolvono nel corso della

testimonianza, è vero che si è avallato fin dall’inizio,

da 88 in poi, un concetto del capitolo di prova che è

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diverso da quello civilistico per cui insomma basta che

in tema di prova... però quando il tema di prova è

specifico qui e vorrei dimostrare tra un attimo, se me lo

consente, che questo non viene inficiato nemmeno dalla

modifica dell’accusa nei confronti di Moretti, questi...

i primi... cioè abbiamo una sorta di non pertinenza

totale come cerco di dimostrare adesso e un’altra non

pertinenza che tale era certamente, al cento per cento

all’epoca in cui il capitolo di prova è stato presentato

e depositato e che diventa incerto, salvo che non è stato

riproposto, e che diventa incerto alla luce della

modificazione dell’accusa nei confronti del Moretti e la

indicazione e quindi il tentativo di provare che Moretti

non è solo Moretti amministratore delegato di F.S., non è

solo il Moretti che si occupa della politica del gruppo e

dei rapporti anche politici, pubblici etc., ma è anche il

Moretti che fa di fatto l’amministratore di fatto.

PRESIDENTE – Non la trasformiamo, Avvocato, in una discussione

anticipata.

AVV. D’APOTE – No, ma io devo dimostrarle...

PRESIDENTE – Quale è l’eccezione in questo caso?

AVV. D’APOTE – Devo dire che in certi casi abbiamo

un’impertinenza assoluta.

PRESIDENTE – In certi casi.

AVV. D’APOTE – In certi casi. In altri casi abbiamo

un’impertinenza che all’epoca in cui è stata depositata

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la lista era altrettanto assoluta, adesso se ne potrebbe

discutere.

PRESIDENTE – Dopo la modifica.

AVV. D’APOTE – Dopo la modifica dell’imputazione, però allora

io vorrei anche riprendere un momento l’argomento che è

stato... dell’Avvocato Casartelli un attimo fa, ma una

volta modificata l’imputazione così come io ho presentato

una lista testi, non doveva fare altrettanto il Pubblico

Ministero? Non so, me lo chiedo. Torniamo

all’impertinenza assoluta, mi lasci leggere almeno uno di

questi capitoli, ricordandosi che stiamo parlando di un

incidente ferroviario, grave e quindi il capitolo è per

Luca Cordero di Montezemolo, sarà ripetuto per Della

Valle, per Tanaselli e per altri esponenti di NTV “sui

rapporti di NTV S.p.A. con il gruppo Ferrovie dello

Stato, sulla segnalazione avanzata dall’autorità garante

della concorrente del mercato avente ad oggetto

l’adozione da parte delle imprese del gruppo Ferrovie

dello Stato, di strategie volte ad ostacolare l’accesso

all’infrastruttura ferroviaria da parte della società

concorrente. Ad operare restrizioni al competitore e

comunque su quanto a sua conoscenza in merito - mica al

processo di Viareggio, mica a tutti... no - in merito

all’esistenza di atti, comportamenti, decisioni, scelte

di impresa da parte delle società facenti parte del

predetto gruppo - uno si aspetterebbe ah non so non

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occuparsi abbastanza di sicurezza, una cosa del genere,

no - idonea a pregiudicare l’ingresso di altri

concorrenti nel mercato del trasporto ferroviario”. Io mi

chiedo con quale cuore l’ufficio della Procura ha

presentato questa e altre quaranta, più o meno, richieste

di prova sul punto, se non sono quaranta saranno trenta,

non voglio essere esagerato, e con quale motivazione

rispetto a questo che è una manifestazione di grave

perplessità da parte di questo difensore, una richiesta

di prova (inc.) possa essere accolta. Non dico altro

perché per altre cose, mi riferisco per esempio per la

documentazione è chiaro che mi riservo di produrla nel

corso dell’esame e mi riservo eccezioni alle produzioni

altrui. Se vuole io rispetto a questo indico i capitoli

di prova che sono palesemente, spudoratamente

impertinenti e per una distinzione, se vuole, con altri

per cui potrei dire ancora qualcosa, però visto che siamo

in tanti ancora che dobbiamo parlare io lascerei

un’indicazione, se... un’indicazione l’86, l’87, l’88,

l’89, il 90, il 91, il 92, il 93, il 94 della prima lista

e cioè tutti, tutti i capitoli di prova della prima lista

che esulano dal tema incidente ferroviario di Viareggio e

in maniera palese. Seconda lista: 96, 97, 102, 107, 108,

109, 111 e 117. Una parola su alcuni diciamo temi

generali che sono evocati da queste seconde indicazioni

che ho dato, si tratta di testimoni e cioè di componenti

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di autorità direi giurisdizionali in senso lato, in senso

lato, che dovrebbero venire a testimoniare su atti da

loro deliberati, già questo lo trovo diciamo

straordinario, anche se non voglio fare il paragone sul

fatto che venga citato un Giudice per... perché venga a

spiegare perché ha deliberato una certa... perché ha

preso una certa decisione e con quali presupposti, non lo

voglio paragonare perché non si tratta di questo livello

di giurisdizionalità, comunque la trovo francamente

sconcertante il fatto che si indichino appunto componenti

dell’autorità garante della concorrenza del mercato o di

altre autorità del genere su decisioni prese, però questo

è niente in confronto al vizio più grave, quello di

fondo, quello su cui ormai credo di aver detto anche

troppo prima, ma anche se qui è diverso, che è la

radicale impertinenza, cioè quale tipo di pertinenza

rispetto all’incidente di Viareggio può avere il fatto

che ci sia stata presa una delibera dell’autorità garante

della concorrenza di mercato l’istruttoria compiuta, gli

atti acquisiti etc. etc.? Perché si è discusso su

comportamenti, decisioni, scelte di impresa da parte di

società facenti parte del gruppo Ferrovie dello Stato

idonee a pregiudicare l’ingresso di altri concorrenti nel

mercato del trasporto ferroviario. Cioè io credo che

siamo di nuovo in quel macroscopico vizio, il vizio più

grave che può avere una prova, cioè quello di non

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centrare per nulla sull’oggetto del tema probandum. È

chiaro che ci sono... ne ho saltata qualcuna perché?

Perché quelle che ho saltato possono in qualche modo

avvicinarsi all’altro tema che ho evocato e cioè quello

connesso con la modificazione dell’imputazione. Sia ben

chiaro, Giudice, io un ho nessuna preoccupazione per una

sola dei temi di prova di cui sto parlando, per uno solo

dei temi di prova evocati in questa lista, e così non

preoccupano questi altri che non ho citato e che

riguardano... in cui si tratta di questioni... non so

interenti dell’ingegner Moretti in convegni, interviste

rilasciate o cose del genere, lì va beh che vengano, ma

che venga anche il Della Valle a dire, come abbiamo letto

su tutti i giornali, che Moretti è cattivo, che venga

anche Montezemolo a dire “Moretti ha fatto qualcosa...”

non Moretti poi, il tema di prova non è così, ma Ferrovie

dello Stato, (inc.)... hanno fatto qualcosa per impedirci

di stare sul mercato, mah è un problema, secondo me, di

serietà di questo processo e anche, visto che io ho detto

l’altra che non vedo l’ora, che non vedo l’ora di farlo

questo processo ed è anche il motivo di cui mi sono

lasciato andare quando dicevo che molto probabilmente non

avrei chiesto poi, per ragioni anche che il mio

cliente... ho esposto l’altra volta non avrei... non

avrei lasciato questa comitiva, non vedo l’ora di farlo

questo processo e anche per questo motivo comincio a

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sentirlo, da molto tempo come mio, e quindi il tema della

serietà, il tema della pertinenza, il tema di facciamo un

processo su quello che è accaduto a Viareggio dei motivi

e delle eventuali responsabilità, se ce ne sono, e

secondo questo difensore di responsabilità italiane non

ce ne sono, parliamo di questo e non di Della Valle che

dice “ma in un incontro a (inc.) ho incontrato Moretti e

mi è sembrata una persona (inc.)”.

Parte Civile – Avvocato Marzaduri

AVV. MARZADURI – Mi scusi, Presidente, ma se si potesse

delimitare l’intervento...

AVV. D’APOTE – Ho chiuso. Già limitato.

PRESIDENTE – Bene. Proseguendo Avvocato Valignani.

Difesa – Avvocato Valignani

AVV. VALIGNANI – Nell’interesse dell’ingegner Pezzati io

chiedo l’ammissione dei testi e dei consulenti di cui

alla lista depositata il 4 novembre, esame degli Imputati

e riserva di produzione documentale. Faccio mie tutte le

considerazioni svolte dai difensori che mi hanno

preceduto di cui l’ultimo, il collega D’Apote, grazie.

PRESIDENTE – Avvocato Ruggeri Laderchi.

Difesa – Avvocato Ruggeri Laderchi

AVV. RUGGIERI LADERCHI – Noi ci riportiamo alle liste che

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abbiamo depositato, quindi chiediamo l’esame dei testi e

l’ammissione dei consulenti, il controesame come per

legge e con riserva di produzione documentale. Se mi

permette sul tema della produzione documentale oltre ad

associarmi a quanto ha già detto l’Avvocato Raffaelli e

l’Avvocato Giorgi, vorrei aggiungere sul tema della

produzione documentale fatta dal gruppo degli Avvocati

Dalla Casa, Pedonese, Nicoletti, Bagatti, etc.

relativi... mi limiterò ad alcune considerazioni sul

capitolo A della loro lista, del loro elenco ossia

documenti essenzialmente afferenti alla società tedesca.

Allora diverse considerazioni sono state fatte e mi

permetto di riassumerle, in generale vi sono una serie di

documenti in tedesco del quale viene prodotta una

traduzione di cui non abbiamo... diciamo non si tratta di

traduzione giurata e non c’è nessuna attestazione sulla

corrispondenza all’originale e quindi il documento è

l’originale tedesco, la traduzione non ha alcun valore,

non è un documento in quanto non riferibile

all’originale. Problema in qualche modo inverso esiste

invece con il documento di cui si producono diversi

estratti che è il famoso manuale della VPIC(?) e come

vedrete è un documento molto importante nel corso del

processo e ne viene prodotta una traduzione italiana, non

viene prodotto l’originale tedesco e questa versione

italiana non si sa chi l’ha prodotta, è un documento del

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quale quindi è assolutamente ignoto lo stato e che sembra

non corrispondere in diversi passaggi critici

all’originale tedesco e quindi di nuovo non è un

documento. E poi... e questo è un punto che è stato

sollevato già da chi mi ha preceduto e sul quale vorrei

però appunto sottolineare che i documenti 47, 48, 49 e 50

sono sostanzialmente delle SIT fatte durante la

rogatoria. Come vedrete si tratta in sostanza di risposte

a domande fatte dal Pubblico Ministero tedesco, domande

che secondo le procedure utilizzate lì sono state fatte

attraverso uno scambio di corrispondenza, ma non si

tratta di un documento in senso proprio resistente, si

tratta di risposte a domande degli inquirenti su fatti di

indagini, documenti che proprio per questa ragione voi

stessi, signor Giudici, avete escluso in parte... erano

stati introdotti erroneamente nel fascicolo e durante le

fasi precedenti voi avete escluso dal fascicolo. Vorrei

sottolineare che le persone che firmano queste lettere

sono persone che sono state chiamate come testimoni e mi

riferisco in particolare alla signora Sandra Otto del

Dibattimento Legale Deutsche Bank e la signora Urri

(Inc.) Deutsche Bank, sono stati chiamati dai Pubblici

Ministeri, dall’Avvocato Pedonese, Bartolini, Dalla Casa,

e quindi Brachi, Marzaduri e direi quindi non si tratta

di documenti... non si tratta di documenti ammissibili,

vanno esclusi ed in ogni modo solo subordinatamente al

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fatto che queste persone vengano e testimonino, cioè non

è... non sono assolutamente ammissibili queste SIT come

documenti, grazie.

PRESIDENTE – Avvocato Siniscalchi.

Difesa – Avvocato Siniscalchi

AVV. SINISCALCHI – Nell’interesse dell’ingegner Lehmann io

chiedo innanzitutto l’ammissione dei testi e dei

consulenti indicati nella lista testimoniale, chiedo

l’esame dell’imputato e mi riservo la produzione

documentale nel corso del dibattimento. Per quanto

riguarda le prove proposte dalle controparti io faccio

mie le considerazioni che sono state svolte dai colleghi

che mi hanno preceduto per la parte direttamente

pertinente alla mia posizione, in particolare chiedo

l’espulsione dalla lista dei documenti presentata

dall’Avvocato Dalla Casa e dei documenti numero 48, 49 e

50 per le considerazione che ha appena svolto il collega

Ruggieri Laderchi. Poi chiedo che comunque i Periti siano

assunti nella veste, ove diciamo la loro testimonianza

fosse ammessa, nella veste appunto di testimoni puri e

chiedo che da un lato gli atti presenti nel fascicolo del

dibattimento siano ovviamente tradotti in lingua italiana

e quindi che siano estromessi quelli depositati in lingua

tedesca e che comunque le traduzioni siano asseverate

perché effettivamente quello delle traduzioni, per quanto

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riguarda la posizione che assisto, è un tema molto

rilevante e quindi sotto questo profilo credo che

qualsiasi traduzione che debba essere fatta da documenti

in lingua straniera debba essere asseverata e anche

quindi sotto questo profilo avere la possibilità di

essere controllata diciamo del contradditorio, grazie.

PRESIDENTE – Avvocato Scalise.

Difesa – Avvocato Scalise

AVV. SCALISE – Intanto chiedo l’ammissione dei testi e dei

consulenti indicati nella lista depositata nei termini,

riservo la produzione documentale alla prossima udienza

anticipando già fin da ora che probabilmente la

produzione documentale si limiterà agli stessi documenti

già prodotti ed allegati ad una memoria depositata

nell’Udienza Preliminare e quindi non ci saranno novità

di rilievo, lo dico questo anche per i colleghi di Parte

Civile e per il Pubblico Ministero che certamente hanno

già esaminato quella documentazione, comunque immagino

già che alla prossima udienza sarò in grado di

depositarne una nuova copia al Tribunale. Alcune

considerazioni mi tocca farle in relazione alle richieste

di prova che sono state avanzate questa mattina, mi

riferisco innanzitutto alla produzione documentale fatta

dai colleghi di Parte Civile e mi riferisco anche... dal

resoconto finale della Commissione Ministeriale che si

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intenderebbe produrre alle Signorie Loro. Io credo che

quella produzione sia una produzione inammissibile, anche

nei termini così come sono stati illustrati e cioè come

mero documento. Spenderò pochissime parole, ruberò cinque

minuti al Tribunale, ma credo che sia importante ai fini

di valutare la fondatezza o meno di questa mia eccezione,

dare un po’ un inquadramento generale di quelli che sono

i compiti e le competenze della Commissione e quale sia

stato nel nostro ordinamento la interpretazione che la

Suprema Corte di Cassazione e il Codice di Rito danno

delle relazioni che vengono effettuate da organi

amministrativi all’interno o parallelamente ad un

procedimento penale. Come tutti sanno questa Commissione

è stata istituita dall’articolo 18 del Decreto

Legislativo 162 del 2007 che ha istituito questo

organismo investigativo che ha una sede propria

all’interno del Ministero dei Trasporti e quindi è una

commissione autonoma rispetto alle varie azienda che poi

fanno capo al Ministero dei Trasporti, quindi ha assoluta

autonomia funzionale e questo è lo scopo con il quale

viene istituito. La commissione però, lo stesso Decreto

Legislativo che istituisce questa Commissione,

esplicitamente indica all’articolo 19 comma 4 che in

alcun caso la Commissione può attribuire colpe o

responsabilità riguardo ad un’indagine ispettiva che la

stessa Commissione sta volgendo, in sostanza si

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tratterebbe e si tratta di una commissione che deve

valutare da un punto di vista strettamente ferroviario o

relativo al trasporto di cui si sta occupando, l’evento

che si è concretizzato. Va detto che la Commissione trova

anche un limite di indagine in quella che è la direttiva

49 del 2004 che all’articolo 22 comma 3 di questa

direttiva stabilisce che l’indagine deve essere condotta

nella massima trasparenza possibile e che tutti i

soggetti che possono essere coinvolti o attinti da un

qualunque giudizio della Commissione devono poter

partecipare ai lavori di questa Commissione, vedremo, è

pacifico, l’abbiamo già eccepito, questo difensore lo ha

già eccepito, nel corso dell’Udienza Preliminare che non

tutti i soggetti indagati all’epoca oggi imputati di

questo processo hanno partecipato ai lavori di questa

Commissione. Ovviamente questa norma va letta anche in

relazione alla disposizione di cui all’articolo 220 delle

Disposizioni di Attuazione del nostro Codice di Rito la

quale prevede espressamente che quando nel corso di

attività ispettiva o di vigilanza previste da legge o

decreti emergano indizi di reato la Commissione ha

l’obbligo di far partecipare ai suoi lavori coloro verso

i quali sono emersi questi indizi di reato e deve

individuare gli atti necessari per assicurare le fonti di

prova e raccogliere quant’altro possa servire per

l’applicazione della legge penale e questa attività della

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Commissione è una attività che deve essere compiuta

secondo le disposizioni del Codice e questi sono i

principi che devono essere osservati dalla Commissione.

La Cassazione penale con la sentenza 20 gennaio 2006

della Seconda Sezione numero 2 mila 601 ha proprio

stabilito in modo preciso che rilevano essere osservate

le disposizioni di cui all’articolo 220 del Codice...

delle Disposizioni di Attuazione. Ora il problema

riguarda se sia possibile attribuire ai lavori di questa

Commissione la natura documentare a cui faceva

riferimento prima il patrono di Parte Civile, ci stavo

arrivando, Presidente, ma era obbligatorio, come dire,

una premessa anche per fare vedere che ho studiato, non

per altro. Se si può attribuire la... dicevo la

qualificazione di documento al lavoro di questa

Commissione, è stato fatto un riferimento, lo diceva

prima l’Avvocato Manduchi, ad una sentenza della Corte di

Cassazione che riguardava gli atti di una Commissione

della Consob che sono stati acquisiti come documento a

quel processo penale perché in quegli atti, in quel

lavoro della Commissione si faceva un lavoro parallelo a

quello che è stato fatto dall’ufficio della Procura e

quindi nell’ambito del giudizio penale e venivano

valutati e acquisiti dati contabili che non erano stati

acquisiti nel processo penale e pertanto quei dati

contabili avevano essi sì una natura documentale e allora

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ci dobbiamo interrogare se in questo caso questa

Commissione ha effettuato un lavoro e un percorso

ispettivo autonomo rispetto al processo penale, e - come

dicevo prima - per non incorrere nella limitazione di cui

all’articolo 220 Disposizioni di Attuazione se

nell’ambito di questa sua attività abbia incontrato fatti

che in ipotesi potessero essere inquadrati in fatti reato

e quindi come tale avrebbe dovuto fermare i lavori o

comunque farli in modo diverso. Bene, la commissione, è

pacifico, ha utilizzato nel fare il suo lavoro solo ed

esclusivamente gli atti provenienti dalla Procura della

Repubblica di Lucca che sono stati trasmessi alla

Commissione la quali li ha verificati, utilizzati,

elaborati, elaborati in modo anche parziale ed autonomo

senza contraddittorio per poi arrivare alla sua... alla

stesura della relazione finale. Mi sembra evidente che in

questo caso scatti la disposizione di cui all’articolo

220 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di

Procedura Penale e vi sia una nullità di ordine generale

che non consente l’utilizzabilità e l’acquisizione di

quella relazione nemmeno come documento...

PRESIDENTE – Nemmeno come documento.

AVV. SCALISE – ...perché non vi è stata una attività autonoma

della Commissione, la Commissione ha solo fatto propri

gli atti della Procura della Repubblica ed ha elaborato

quegli atti, peraltro con un sistema che poi vedremo se

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nel processo, nella discovery, verrà illustrato se sia

corretto o non sia corretto, se sia giusto farlo oppure

no. Io credo che il Tribunale debba assolutamente

espungere da quelle produzioni la relazione della

Commissione. Ove mai si dovesse, come dire, fare da...

qualcuno delle Parti Civili o dall’ufficio del Pubblico

Ministero un problema inerente alla tempestività di

questa mia eccezione, ricordo che l’eccezione è stata già

sollevata ed è stata già rigettata dall’ufficio del

G.U.P. che era di avviso diverso rispetto a quanto questo

difensore ha argomentato con un’ordinanza assai generica,

credo di due, se non sbaglio di tre righe al massimo, e

quindi la questione può essere riproposta dinanzi alle

Signorie Loro. Passo ad un altro argomento e mi

riferisco...

PRESIDENTE – Rapidamente, Avvocato, che dobbiamo dare la

parola...

AVV. SCALISE – Lo so, presidente, però io la capisco... se lei

vuole dare la parola prima agli altri e io poi parlo per

ultimo così le diamo il tempo...

PRESIDENTE – No, ormai è bello caldo.

AVV. SCALISE – C’è un altro argomentino da sottoporre alle

Signorie Loro. Mi sono chiesto e devo dire che non ho poi

fatto molta fatica nel tentare di inquadrarlo nei giusti

binari, per utilizzare un tema caro a questo processo,

un’altra questione che riguarda alcuni testi della lista

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del Pubblico Ministero e di alcune delle Parti Civili,

per comodità mi riferirò ai numeri della lista del

Pubblico Ministero, però poi quando snocciolerò i nomi di

questi testi vedrà che sono comuni a molte delle parti e

mi riferisco al numero 48 della lista del 4 novembre

2013, al numero 49, al numero 50, al numero 79 della

lista del 5 novembre che poi sarebbe la seconda lista che

sostituiva concretamente...

PRESIDENTE – Guardiamo prima, seconda e terza.

AVV. SCALISE – Dalla seconda lista... e al numero 80 della

seconda lista. Diciamo che potrei riferirmi solo alla

seconda perché il Pubblico Ministero l’ha titolata... la

presente lista testi annulla e sostituisce integralmente

quella precedente e quindi diciamo (inc.). Mi riferisco a

Laurino Angelo, Cremonesi Paolo, la Spina Lorena,

Zallotto Alfredo e Landozzi Riccardo, questi testi

vengono indicati dall’ufficio del Pubblico Ministero

Laurino Angelo come Ispettore Superiore Comandante della

Squadra Polfer di Milano, Cremonesi Paolo Assistente Capo

della P.G. Polfer di Milano, Spina Lorena Ufficiale

Giudiziario del Compartimento Polfer di Milano, Zallotto

Alfredo Ufficiale di P.G. della A.s.l. di Prato, Landozzi

Riccardo Ufficiale di P.G. della A.s.l. di Siena. Ora se

noi leggessimo la lista testi solo sulla mera qualifica

professionale mi si potrebbe dire “ma mi sembra evidente

che questi sono testi che debbono essere ammessi e

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debbono essere sentiti in questo processo”, devo dire che

il Pubblico Ministero è stato molto abile anche nel

formulare il capitolo sul quale avrebbero dovuto riferire

questi testi, perché ad una prima lettura di quel

capitolo di... sul quale dovremmo sentire questi testi

sembrerebbe che questi testi dovessero riferire su quanto

hanno obiettivamente verificato nel corso delle indagini

che il Pubblico Ministero di volta in volta gli ha

delegato. Beh, esiste un problema però e il problema è

questo: tutti e cinque questi testi hanno coadiuvato il

Pubblico Ministero fin dal primo momento di questo

processo, nel senso che i testi dopo aver fatto una

piccola trance di indagine autonoma hanno assistito e

coadiuvato l’ufficio del Pubblico Ministero durante la

fase dell’Incidente Probatorio, basterà scorrere i

verbali dell’Incidente Probatorio e lei vedrà che sempre

questi testi sono stati presenti ai vari accessi e ai

vari sopralluoghi, mi si dirà, per sminuirne la portata

che forse erano necessari per poter far accedere i Periti

alle cose che erano state sequestrate e quindi dover

aprire e chiudere i sequestri, ma poi vedremo che non è

così, i luoghi oggetti di sequestro, hanno partecipato

questi testi e già questo potrebbe, come dire, forse

essere superato con una affermazione di questi tipo e

cioè erano necessari perché siccome era tutto sotto

sequestro per poter far accedere i Periti e le Parti era

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necessaria la presenza dell’Ufficiale di P.G. delegato

dal Pubblico Ministero per poter verificare le cose sotto

sequestro e quindi per poter fare tutte le prove che i

Periti hanno potuto fare, ma questi signori hanno

partecipato ed erano presenti a tutte le udienze che si

sono svolte nel corso dell’Incidente Probatorio e quindi

hanno assistito a tutta la discussione tecnica che si è

svolta nell’ambito dell’Incidente Probatorio prendendo

parte attiva a quella discussione tecnica coadiuvando il

Pubblico Ministero nella produzione di slide e di

quant’altro nel corso di quella udienza dell’Incidente

Probatorio, terminato l’Incidente Probatorio questi

testi, tutti questi testi, risulta dai verbali

dell’Udienza Preliminare, hanno partecipato a tutta la

fase dell’Udienza Preliminare e quindi hanno avuto modo

di apprendere direttamente nel corso dell’Udienza

Preliminare quelle che sono state le tesi difensive, le

critiche che la difesa ha fatto al... al portato

dell’indagine del Pubblico Ministero, in sostanza hanno,

anche in questo caso, nella fase della discussione per le

repliche del Pubblico Ministero, avuto un atteggiamento

attivo nel corso della discussione coadiuvando e aiutando

il Pubblico Ministero nell’utilizzo delle slide nel corso

della discussione e chiunque è stato presente ha avuto

modo di verificare quanto io le sto raccontando. E allora

io credo che francamente l’attività di questi cinque

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Ufficiali di Polizia Giudiziaria, alcuni delle Polfer e

altri della A.s.l., non può che essere inquadrata

nell’attività tipica dell’ausiliario del Pubblico

Ministero, perché hanno non solo compiuto delle indagini,

ma hanno soprattutto coadiuvato il Pubblico Ministero nel

corso delle fasi processuali fino ad oggi... che si sono

consumate fino ad oggi e quindi hanno, come dire, avuto

una partecipazione attiva a quelle fasi processuali e

questi testi incorrono nel limite previsto dall’articolo

197 primo comma lettera D laddove questo... il nostro

Codice prevede che non possono essere sentiti in qualità

di testimoni gli ausiliari del Pubblico Ministero. È come

se noi oggi volessimo sentire come teste uno dei Pubblici

Ministeri perché in sostanza l’attività svolta da questi

cinque signori è assolutamente assimilabile all’attività

di ausiliario del Pubblico Ministero vietata

dall’articolo 197. Io mi sono permesso, signor

Presidente, di redigere una brevissima memoria, sono

sette paginette, sul tema dell’inammissibilità,

ovviamente affronto in questo tema anche tutte le varie

sfaccettature che la giurisprudenza ha fino adesso voluto

verificare per arrivare a quanto io le stavo

rappresentando, sia in relazione dell’interpretazione da

dare all’articolo 197 primo comma lettera D e sia per

quanto riguarda l’interpretazione (inc.) dell’articolo

373 ai limiti del 373 e ai limiti dell’articolo 195 comma

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4 in riferimento all’articolo 351. Il risultato di questo

studio è che, a mio avviso ed avviso anche degli altri

colleghi difensori che insieme a me hanno sottoscritto

questa memoria, non potrete che dichiarare inammissibile

la testimonianza di questi cinque soggetti in quanto

hanno svolto nel corso delle indagini fino a qui

espletate l’ufficio di ausiliario del Pubblico Ministero.

Questa volta sono stato diligente anche io e ho fatto una

quindicina di copie di questa memoria per il Pubblico

Ministero e per le altre Parti Civili perché i colleghi

difensori la conoscono come la conosco io. Per quanto

riguarda le altre questioni, stavo dicendo, mi associo a

quanto fino ad oggi è stato illustrato dagli altri

colleghi e soprattutto con riferimento all’eccezione

sollevata per quello che riguarda la posizione dei due

periti dell’Incidente Probatorio che secondo uno dei

patroni di Parte Civile non potrebbero essere sentiti in

qualità di testimoni, la sentenza è stata più volte

citata, la 12 mila 067 del 2010 delle Sezioni Unite ha

fatto, mi sembra, chiarezza da questo punto di vista a

tutto tondo.

PRESIDENTE – Grazie, Avvocato Scalise.

AVV. SCALISE – Non ho chiesto l’esame dell’imputato che invece

intendo chiedere.

PRESIDENTE – Prego Avvocato Francini.

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Difesa – Avvocato Francini

AVV. FRANCINI – Signor Giudice e signor Presidente, parlo

anche per il collega Avvocato Padovani difensore delle

altre due società e quindi parlo per le due tre società

GATX Austria e GATX Germania e Jungenthal. Il mio

intervento è semplice e celere, per quanto riguarda le

questioni sollevate dai colleghi, mi riferisco e mi

riporto a tutte le questioni che sono state sollevate e

segnatamente l’ultima proposta dal collega Scalise e

quella sulla questione relativa alle procedure sollevata

dall’Avvocato Ruggeri Laderchi. Per quanto riguarda

invece le richieste che le società propongono in sede di

ammissione di prove chiedo l’ammissione dei testi e dei

consulenti indicati nelle liste depositate in atti,

controesame dei testi e dei consulenti indicati dalle

altre Parti e nessun’altra istanza. Riserva di produzione

documentale in corso di giudizio, grazie.

PRESIDENTE – Grazie, Avvocato.

AVV. FRANCINI – Le chiederei una cortesia, Presidente, mi

perdoni, io purtroppo ho udienza a Livorno e quindi mi

devo allontanare, nomino la collega Avvocato Belaise che

è presente in sostituzione mia e ci dovrebbe essere agli

atti già una nomina come sostituto anche per l’Avvocato

Padovani.

PRESIDENTE – Avvocato Fiorella.

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Difesa – Avvocato Fiorella

AVV. FIORELLA – Per quanto riguarda le due società che io

assisto, vale a dire la società Trenitalia e la società

Logistica chiedo l’ammissione di testi e consulenti i

quali risultano nelle liste appunto di testi e consulenti

già ritualmente presentate e per quanto riguarda, sempre

con riferimento alle due società, presento richiesta

scritta di acquisizione documentale con relativo

fascicolo ed indice, mi riservo ulteriori documentazioni

in rapporto a singole attività processuali. Controesame

come per legge e mi associo alle eccezioni formulate

dagli Avvocati Bazzani, Manduchi, Giorgi, Piazza, Mittone

e Scalise.

PRESIDENTE – Grazie. Avvocato Giarda aveva già parlato per

Cima, vero? Danelli per Brodel Helmut.

Difesa – Avvocato Raffaelli

AVV. RAFFAELLI – Ho già fatto richieste.

PRESIDENTE – Abbiamo praticamente finito, manca l’Avvocato

Stile e abbiamo fatto...

Difesa – Avvocato Stortoni

AVV. STORTONI – Presidente, vorrei solo verbalizzare che mi

associo anche alle eccezioni formulate dopo il mio

intervento dall’Avvocato Scalise e dall’Avvocato D’Apote.

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PRESIDENTE – Avvocato Stile.

Difesa – Avvocato Stile

AVV. STILE – In difesa di R.F.I. per la responsabilità

amministrativa chiedo l’ammissione dei testi e dei

consulenti di cui alla lista depositata in termini e

l’acquisizione della produzione documentale che è

relativa esclusivamente ai profili della responsabilità

amministrativa e quindi riguardo a modelli organizzativi,

organismi di vigilanza che adesso produco su... con

indice su CD, mi riservo poi ulteriore produzione

documentale laddove fosse necessario. Chiedo il

controesame dei testi di controparte, almeno di quelli

che saranno ammessi, su questo poi devo ritornare per un

istanze e mi riservo per quanto riguarda le prove

documentali, le altre prove di cui al fascicolo del

Pubblico Ministero che ovviamente non ho avuto modo di

esaminare in funzione dei profili di ammissibilità, mi

riservo quanto sarà il momento di fare le mie

valutazioni, perché il fascicolo è conosciuto, ma

naturalmente non nell’ottica dell’ammissibilità in sede

probatoria.

PRESIDENTE – Non ho capito su cosa si riserva, Avvocato.

AVV. STILE – Mi riservo di eccepire l’inammissibilità di prove

documentali nel momento in cui...

PRESIDENTE – Anche se non si riserva.

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AVV. STILE – No...

PRESIDENTE - Ce lo voleva ricordare, lo so.

AVV. STILE – Esattamente. A questo riguardo, ma in particolar

modo per quanto riguarda le liste testi del Pubblico

Ministero, io non starò a sottolineare come

opportunamente ha fatto l’Avvocato D’Apote, alcuni

profili che mi sembrano macroscopici di inammissibilità e

di estensione dell’oggetto diciamo di questa vicenda che

già è sufficientemente complesso, io mi limito, a

proposito delle liste testi del Pubblico Ministero, a

rilevare che ai sensi della verifica che il Tribunale,

anche d’ufficio, deve fare ai sensi dell’articolo 190 del

Codice di Procedura Penale il profilo costituzionale

relativo all’articolo 111 della costituzione in funzione

della ragionevole durata del processo. A me pare, questo

lo devo dire, tanto sono pochi secondi, però mi pare che

sia opportuno evidenziarlo in questo momento, questo è un

processo che penso tutti quanti vogliamo fare ed è un

processo che ha una sua complessità e avrà certamente una

durata... una durata accettabile, logica in rapporto alla

complessità, se però si aggiungono una sua di

considerazioni, che come ha messo in evidenza l’Avvocato

D’Apote, ma potrei anche più sinteticamente... molto

sinteticamente e con una battuta evidenziare che si vuole

trasformare l’oggetto di questo processo da profili

tecnici già ampiamente verificati, esaminati nel corso

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delle indagini e nell’Incidente Probatorio allora io a

questo punto mi devo appellare al Tribunale perché

ovviamente tenga presente il proprio potere e dovere di

ammissione e di selezione di quelle che sono prove

palesemente non pertinenti e palesemente esorbitanti,

naturalmente non posso che fare altro che rimettermi alla

saggezza del Tribunale in funzione delle prospettive

future di questo processo. Vorrei solamente su due

punti... innanzitutto mi riporto alle eccezioni e le

considerazioni dei colleghi, di tutti i colleghi ed in

particolar modo specificamente l’Avvocato Manduchi,

dell’Avvocato Mittone, dell’Avvocato Bazzani,

dell’Avvocato Giorgi, dell’Avvocato Piazza, dell’Avvocato

Giovene, dell’Avvocato Stortoni, dell’Avvocato Casartelli

e dell’Avvocato Scalise poco fa facendole tutte quante

mie e quindi non devo aggiungere altro se non due

brevissime annotazioni. Uno, oggi mi pare che per quanto

riguarda la vicenda come dovrebbero essere sentiti i due

Periti del Giudice, Vangi e Licciardello, io mi pare che

questa mattina proprio la Parte Civile ha correttamente

prodotto un esposto denunzia nei confronti di questo, è

esatto? No, mi pare. Ecco, un esposto... mi chiedo se

sia...

PRESIDENTE – Sì, unitamente al decreto di archiviazione.

AVV. STILE – Siamo arrivati all’archiviazione...

PRESIDENTE – Unitamente ha prodotto anche la denuncia.

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AVV. STILE – Sì. Ecco, mi chiedo se un’attività di questo

genere, cioè volta naturalmente ad inficiare i contenuti

di un Incidente Probatorio così complesso possa essere

tale, come atto di parte, da inficiare la posizione

testimoniale dei due consulenti, a me quello che

interressa personalmente è l’Incidente Probatorio nel suo

complesso che nessuno vuole mettere in discussione, non

sono i professori Vangi e Licciardello nella nostra lista

testi e quindi non ho nessuna ragione specifica di

intervenire sul punto, però mi sembra veramente

fuoriposto pensare che la posizione di questi possa

essere modificata attraverso una denunzia che si è

rilevata assolutamente infondata. Seconda annotazione è

in rapporto alla relazione dell’Agenzia Nazionale sulla

Sicurezza Ferroviaria, è stato richiamato a questo

riguardo non mi pare... dico non mi pare del tutto

propriamente l’analoga relazione invece dell’ANSV,

Agenzia Nazionale sulla Sicurezza del Volo in relazione

al processo del disastro di Linate, mi sono consultato

anche con il collega Siniscalchi perché eravamo tutti e

due difensori in posizioni diverse nel processo di

Linate, le cose andarono così: vi fu un accordo delle

parti per l’acquisizione della relazione dell’Agenzia

Nazionale della Sicurezza sul Volo e fondamentalmente in

una situazione... perciò ce la ricordiamo, perché sono

passati parecchi anni, perché la relazione fu resa

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pubblica successivamente alla chiusura dell’istruttoria

dibattimentale, questo (inc.) e ci fu un accordo delle

Parti, per tutto il resto, per quanto riguarda il valore

di questa relazione io mi riporto a quello che è stato

detto precedentemente e quindi ritengo che questa

relazione possa essere eventualmente acquisita soltanto

dopo che si siano sentiti gli autori di questa relazione

che sono stati citati come testi un po’ da tutti quanti.

Questa è la posizione, grazie.

PRESIDENTE – Abbiamo finito con le richieste di prova e a

questo punto il... ah voleva produrre dei documenti,

certo. Così è a disposizione delle Parti e il Tribunale

avverte gli Imputati, se ci sono, che in qualsiasi

momento possono rendere dichiarazioni spontanee e a

questo punto c’è da sentire le Parti prima di

pronunciarsi sull’ammissione delle prove e quindi al

Pubblico Ministero chiederemo anche di chiarire, se lo

ritiene, in relazione al profilo sollevato dai difensori

sulla qualifica di alcuni testi o consulenti e

controdedurre poi in ordine alle richieste di prova delle

controparti.

Pubblico Ministero – Dott. Amodeo

P.M. AMODEO – Cercheremo di rispondere su tutto, sul nutrito

fuoco di sbarramento, ma non poteva che essere così, che

è stato svolto in questa sede. Cercherò di esplicitare i

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punti che mi stanno più a cuore con riserva poi

dell’intervento del collega che approfondirà

eventualmente altri temi. Allora...

Difesa – Avvocato Stortoni

AVV. STORTONI – Presidente mi chiedo e chiedo al Tribunale,

l’Avvocato D’Apote è intervenuto proprio in apertura di

questa (inc.)...

PRESIDENTE – Che cosa vuole chiederci, Avvocato?

AVV. STORTONI – Può replicare il Pubblico Ministero?

PRESIDENTE – Non sta replicando, gli abbiamo dato la parola

per controdedurre sulle vostre richieste di prova, ci

mancherebbe. Ci mancherebbe! Prima di decidere il

Tribunale... sulle vostre il Tribunale deve sentire le

Parti prima di decidere, il Pubblico Ministero non è

stato sentito su quanto avete voi richiesto di acquisire,

ho chiesto... abbiamo chiesto al Tribunale di chiarire,

peraltro su vostra richiesta, mi pare l’Avvocato Piazza è

stato il primo che ha chiesto al Pubblico Ministero di

chiarire quale sia la (inc.).

AVV. STORTONI – Quindi questo intervento è sulle prove da noi

richieste e non sulle obiezioni da noi fatte alle prove?

Che è una cosa molto diverse.

PRESIDENTE – Sulle prove richieste. È una cosa diversa, ma è

chiaro.

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Pubblico Ministero – Dott. Amodeo

P.M. AMODEO – Presidente, io non vorrei avere, diciamo così,

un (inc.) restraente nel replicare, cioè non la capisco

questa osservazione della Difesa, non ho interrotto

l’Avvocato Stortoni, ma voglio dire mi sembra

assolutamente inconferente, comunque se posso riprendere

il mio discorso e cercando comunque di essere veramente

breve e seguendo l’ordine degli interventi il primo

intervento mi pare che è stato relativo alla mancata

distinzione tra C.T.U. e testimoni, Presidente, basta

scorrere la lista testi e non voglio essere dissacrante

con nessuno, sia ben chiaro, ma ci sta scritto C.T.U.,

laddove non ci sta scritto è scritto sulla consulenza

tecnica, cioè... ed è una lista insomma in lingua

italiana, c’è dappertutto. Leggo qui Domenici Ranieri per

esempio, vado così a caso, C.T.U. medico legale sugli

accertamenti tecnici svolti; Paolo Toni la stessa cosa;

Bettini Leonardo... insomma è espressamente chiarito che

si tratta di C.T.U. Se poi questa osservazione era

prodromica ed eventualmente collegata a fare cadere in

contraddizione il Pubblico Ministero e a collegarsi

all’osservazione, peraltro correttamente svolta

dall’Avvocato D’Apote, in funzione dell’articolo 225 del

Codice di Procedura Penale dire “ah hai visto, hai più di

due consulenti tecnici” e Presidente lo ricordo solo a me

stesso, l’unica volta in cui la Corte Costituzionale ha

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avuto modo di pronunciarsi sull’eventuale limitazione del

numero dei consulenti tecnici nella sentenza del 1999, la

numero 33, se non vado errato, che riguardava il tema del

decaduto patrocinio ha detto chiaramente che non ci

stanno limiti, ma mi sembra che è giusto, la Corte

Costituzionale non poteva contraddire il principio della

mancata dispersione dei mezzi di prova ed introdurre ad

dibattimento un limite che è proprio della perizia svolta

dal Giudice. La collocazione sistematica di una norma è

uno dei criteri interpretativi, questa è una delle prime

cose che ci insegnano all’Università, insegnavano, ormai

per me sono passati tantissimi anni, voglio dire la

collocazione sistematica è uno dei (inc.), unitamente

alla mancata dispersione dei mezzi di prova il Pubblico

Ministero ha accertato di svolgere una indagine, ci è

riuscito oppure no, poi dopo lo vedremo, ma diciamo il

più completa possibile ed è chiaro che di fronte... Ed è

evidente che di fronte ad un disastro di queste

dimensioni che coinvolgeva numerosi aspetti tecnici,

perché se io devo andare ad indagare quali erano i

comportamenti potenzialmente impeditivi dell’evento è

chiaro che devo necessariamente rivolgermi e andare a

bussare a svariate competenze tecniche e questo si rileva

chiaramente, voglio dire, anche dalla formulazione dei

capi d’imputazione che da questo punto di vista piaccia o

no mi sembrano chiarissimi. Questo è sul primo tema. Una

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cosa che poi tra l’altro mi... Perdonatemi, non voglio

fare polemiche, sia ben chiaro, che mi lascia poi

perplesso, ecco ora siamo al secondo tema, è che, voglio

dire, mentre la Difesa di Moretti ha tutto, secondo me,

dal mio modestissimo punto di vista, ma faccio male il

Pubblico Ministero e men che meno potrei fare il

difensore, ha tutto l’interesse, il diritto e la voglia e

la tensione a scardinare, diciamo così, le richieste di

testi che sono mirate a dire che non c’è distinzione

alcuna tra Ferrovie Italiane S.p.A., R.F.I. e Trenitalia

ma in realtà anche cento stazioni e chi più ne ha più ne

metta, in barba diciamo alla liberalizzazione del

trasporto ferroviario che era una delle... Mi pare che

era previsto già nel trattato di Roma del 1957, se non

vado errato, mentre io capisco che la Difesa di Moretti

diciamo miri a demolire questo punto, ad onor del vero

non capisco perché tutti gli altri difensori attacchino

una cosa che è relativa alla contestazione, alle

contestazioni che sono mosse a Mauro Moretti e che sono

state ulteriormente rafforzate in sede di integrazione

probatoria. Presidente, se noi andiamo a vedere, diciamo

così, rapidamente le testimonianze che vengono contestate

riguardano o per esempio quella che è stata citata...

PRESIDENTE – Pubblico Ministero, mi perdoni, non è una

replica.

P.M. AMODEO – Sono assolutamente conferenti e coordinate e

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relative alla contestazione fatta a Mauro Moretti. Per

quanto riguarda Vangi e Licciardello, io mi associo

ovviamente alle osservazioni e alle richieste che ha

fatto l’Avvocato Brachi. Presidente, si tratta non di non

accettare il risultato della perizia, ma Dio me ne

guardi, ma il modo in cui si è arrivato con misurazione

ad occhio, con misurazioni parziali, report... con report

infondati.

PRESIDENTE – La devo invitare...

P.M. AMODEO – Sto concludere, Presidente. Sulla tardività

delle liste testi, Presidente, non vale neanche la pena

soffermarsi più di tanto...

PRESIDENTE – No, Pubblico Ministero, mi perdoni se deve fare

obiezioni alle richieste... o eccezioni di

inammissibilità alle loro richieste di prova.

P.M. AMODEO – Nessuna, Presidente.

PRESIDENTE – Il collega non ha nulla da aggiungere. Le Parti

Civili.

Parte Civile – Avvocato Marzaduri

AVV. MARZADURI – Solo su un punto che è stato oggetto di

considerazione e che riguarda l’indicazione di un numero

di consulenti tecnici superiore rispetto al numero di due

indicato nell’articolo duecento...

PRESIDENTE – Ci dicono che non ci sono (inc.). è come prima.

AVV. MARZADURI – Il discorso penso che, se ho ben capito, ci

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fu un intervento di un collega della Difesa che aveva

chiesto se si potevano sostanzialmente scindere in due

momenti gli interventi...

PRESIDENTE – Un chiarimento richiesto.

AVV. MARZADURI – Questo secondo momento doveva essere un

momento... capisco il discorso (inc.), però bene o male

doveva essere un contributo legato agli interventi della

Difesa e così la Difesa nei confronti del nostro attuale

intervento.

PRESIDENTE – Quindi ci chiarisca quel profilo (inc.).

AVV. MARZADURI – È un profilo, a mio avviso, abbastanza

importante perché una volta individuato il significato

del consulente come momento centrale della Difesa e sul

punto ci sono vari interventi della Corte Costituzione e

forse uno tra i più significativi è proprio quello che

con riferimento alla garanzia riguardante i non abbienti

e alludo alla sentenza con la quale la Corte ha

riconosciuto il diritto anche a coloro che si avvalgono

del patrocinio (inc.) ad avere la nomina di un consulente

per ogni accertamento tecnico ritenuto necessario, la

sentenza è la 33 del 1999, bene ha individuato un

criterio interpretativo che porta a leggere nella giusta

dimensione il riferimento ad un numero massimo di

consulenti da nominare, nel senso che come la Corte

Costituzione ha osservato in quella occasione bisogna far

riferimento, per dare sfogo pieno al diritto di difesa,

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ad ogni accertamento tecnico necessario, pertanto

l’indicazione numerica, se vuol continuare ad avere un

significato, lo deve avere all’interno di quello

specifico accertamento tecnico che si traduci in una

circostanza, in un capitolo di prova, in un momento di

accertamento rispetto a quale si avverte l’esigenza di un

ricorso ad una particolare competenza tecnica e

scientifica e pertanto non è un numero massimo

insuperabile, è un numero che deve essere riferito alla

particolarità dell’accertamento tecnico. Del resto nella

disciplina della perizia, dico cose scontate per i miei

colleghi e per il Collegio, il Legislatore ipotizza la

nomina di una pluralità di periti quando le indagini e le

valutazioni risultano di notevole complessità, senza

neppure in questo caso però far riferimento specifico

alla pluralità di accertamenti, potrebbe essere un unico

accertamento che all’interno vede una pluralità di

profili che devono essere gestiti coltivati da diversi

specialisti. A maggior ragione laddove invece c’è una

pluralità di problematiche (inc.) che richiedono queste

specifiche competenze ci potrà essere la nomina di

consulenti tecnici in numero non superiore a due, ma per

ciascuno di questi (inc.). Quindi le valutazioni in

ordine alla congruità delle indicazioni numeriche, qui mi

fermo, devono essere, ad avviso di questa difesa,

riferite a questa regola di valutazione che poi, come

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abbiamo visto, è quella che è stata individuata dalla

Corte Costituzionale che grazie al lavoro del collega

Carloni individuiamo in una importante ordinanza del

Tribunale di Torino Sezione Prima Penale nel processo che

viene chiamato in gergo eternit e in questa ordinanza si

pongono proprio i problemi di cui ora stiamo discutendo

con una soluzione che segue sostanzialmente... o meglio

io seguo le linee che sono fornite da questa ordinanza,

ma comunque indica proprio questo percorso interpretativo

che mi sono permesso di riassumere alle Signorie Vostre.

Mi rimetto alle valutazioni del Collegio su tutte le

altre questioni sollevate dalla Difesa.

Parte Civile – Avvocato Cecchetti

AVV. CECCHETTI – Mi devo assentare e nomino mio sostituto

l’Avvocato Antonini che è qui presente ed insisto sulla

produzione documentale.

Parte Civile – Avvocato Brachi

AVV. BRACHI – Sempre Avvocato Luca Brachi per Regione Toscana

ed Immobiliare Fiorenza. Due rassicurazioni al Tribunale,

una quella per cui il mio intervento è strettamente

conforme al dictum della norma processuale che dice

“sentite le Parti in ordine alle richieste istruttorie”.

Vorrei precisare, Presidente e Giudici del Tribunale, che

la mia... i miei rilievi in ordine ai profili di

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ammissibilità o sulla veste del... sulla natura o sulla

veste della fonte che dovrebbe essere ammessa e sentita,

sono stati anticipati rispetto alla richiesta istruttoria

e quindi se nonostante i miei rilievi la Parte ha

insistito nella richiesta di audizione credo di avere

diritto a prendere posizione sulla richiesta di prova e

quindi vorrei rassicurare tutti che resto strettamente

inerente (inc.).

PRESIDENTE – L’ha già ampiamente illustrata.

AVV. BRACHI – Sono telegrafico, se mi consente.

PRESIDENTE – Ha già detto tutto, hanno... Le parti hanno

dedotto... hanno controdedotto e lei ha illustrato

ampiamente la sua posizione, quindi se è quello il punto

la devo invitare a fare obiezione di altro genere

rispetto a quanto chiesto.

AVV. BRACHI – Riguarda il punto... non è una obiezione su

quanto... riguarda il punto sul richiamo di una sentenza

delle Sezione Unite.

PRESIDENTE – Abbiamo sviscerato questo argomento, lei prima e

poi (inc.) e poi il Tribunale assumerà la decisione. Se

non c’è dell’altro diamo la parola...

AVV. BRACHI – Era solo ribadire la distinzione. Io insisto per

poter interloquire, poi per l’amor del cielo prendo atto

della...

PRESIDENTE – Se è una replica (inc.).

AVV. BRACHI – Non è una replica, è un una presa di posizione

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su una richiesta istruttoria che la parte ha sostenuto su

una mia anticipazione di un profilo di ammissibilità, io

avrei potuto sottacerla e porre la questione senza dare

possibilità di replica alla parte, tutto qua, se poi

questo è il dictum del Tribunale ne prendo atto.

PRESIDENTE – Avvocato, grazie.

Parte Civile – Avvocato Antonini

AVV. ANTONINI – Siccome nei miei confronti è stata fatta una

eccezione ben precisa riguardo al punto 37 che è

l’ammissione del teste Armando Romeo ex Segretario

Nazionale O.R.S.A. Ferrovie residente a Palermo su una

questione di... su una questione di pertinenza rispetto

al dato temporale, faccio presente che è se è una

eccezione taccio, se invece è un chiarimento lo esplico.

PRESIDENTE – Sul teste numero 37.

AVV. ANTONINI – Mi è stata fatta una eccezione, io la chiamo

così, però se è un chiarimento allora esplico questo

chiarimento e..

PRESIDENTE – Rapidissimamente.

AVV. ANTONINI – Se invece è un’eccezione io taccio perché non

è prevista replica.

PRESIDENTE – Chiarisca che vuole dirci.

AVV. ANTONINI – Proprio un chiarimento che in merito

all’eccezione riguardo la pertinenza della relazione ai

fatti ed in particolare al dato temporale nella

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circostanza che se... Si fa riferimento al dato temporale

nella frase “dovrà riferire su ciò che è a sua conoscenza

in ordine ai fatti di cui al capo d’imputazione” e come

ben sappiamo il capo d’imputazione formulato dalla

Procura è ben analitico e specifico anche sui fatti,

facendo presente, proprio brevemente, che l’ex segretario

era segretario al momento dei fatti e ben precedentemente

ai fatti segretario dell’O.R.S.A. e quindi è chiamato a

riferire su queste cose qui di specifico sul cabotaggio e

sull’immatricolazione.

PRESIDENTE - Grazie.

Parte Civile – Avvocato Dalla Casa

AVV. DALLA CASA – Rispetto alle liste testi e consulenti direi

di tutte le difese questo difensore...

PRESIDENTE – Finalmente.

AVV. DALLA CASA – ...aveva ritenuto di non sollevare questioni

relative al fatto che anche... che in quelle liste

l’impressione che vi sia l’indicazione di testi chiamati

poi a deporre su questioni che in realtà sono proprio di

consulenti fosse abbastanza evidente. Ho sentito però che

stamani questo tipo di osservazione è stata fatta alle

liste testi e consulenti delle Parti Civili, quindi per

quanto mi riguarda in primis io stesso sollevo questa

questione invitando il Tribunale a valutare attentamente

il contenuto delle circostanze su cui testi indicati

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nelle difese avversarie, e parlo di tutte le Difese,

saranno chiamati a deporre. In secondo luogo, per quanto

concerne le mie liste testimoniali di consulenti, credo

che francamente la questione sia facilmente risolvibile,

perché sono state dettagliatamente esposte due sezioni

tutte e quattro le liste testi e consulenti che ho

depositato, parte A testi e parte B consulenti e quindi

ritengo quantomeno improvvida l’eccezione che è stata

sollevata, grazie.

Parte Civile – Avvocato Dalle Luche

AVV. DALLE LUCHE – Mi associo a quanto poc’anzi detto dal

collega Dalla Casa e anche alla specificazione del

collega Antonini rispetto al dato temporale, perché anche

nei miei confronti di alcuni due testimoni... Di tre

testimoni il collega Mittone aveva evidenziato la mancata

indicazione del dato temporale, c’è un richiamo esplicito

al capo d’imputazione e quindi penso che sia

ampiamente... Un’unica cosa: visto che il collega Giarda

ha assistito nel sentire i periti, mi associo... Ai

periti Vangi e Licciardello, mi associo a quanto ha già

ampiamente esposto il collega Brachi. Volevo fare una

puntualizzazione, siccome è stato detto che è tutto...

Tutto nasce da un tentativo di estromettere Vangi e

Licciardello dal loro ruolo di Periti siccome quelle

denunce sono state sottoscritte da questo difensore

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insieme al collega Antonini e al collega Nicoletti, poi

non so se altri se mi scordo, vorrei invitarli e avrete

occasione a leggere le risposte che furono date (inc.)...

PRESIDENTE – Avvocato, siamo fuori da...

AVV. DALLE LUCHE – È un minuto solo. (Inc.) le risposte

imbarazzanti e avrete modo di leggere.

PRESIDENTE – L’unica...

Parte Civile – Avvocato Bagatti

AVV. BAGATTI – Mi associo alle considerazioni svolte dal

collega Dalla Casa in ordine alle liste testimoniali

delle Difese. Mi taccio sul resto perché sarebbero delle

repliche e quindi rispetto il dato normativo dell’invito

del Tribunale.

Parte Civile – Avvocato Quartararo

AVV. QUARTARARO – Anche l’Avvocato Quartararo l’INAIL si

associa.

Parte Civile – Avvocato Nicoletti

AVV. NICOLETTI – Avvocato Nicoletti si associa alle

osservazioni dell’Avvocato Dalla Casa.

Parte Civile – Avvocato Dalla Casa

AVV. DALLA CASA – Le osservazioni le ho articolate anche quale

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sostituto processuale degli Avvocati Capri, Maccioni e

Pedonese.

PRESIDENTE – Il Tribunale aveva l’esigenza di comprendere, di

avere un chiarimento dall’ufficio del Pubblico Ministero

in ordine alla questione sollevata dall’Avvocato Scalise

circa il ruolo di ausiliari di P.G. di quei testimoni che

vanno dal 47, mi pare, al 50 e avevamo necessità di un

chiarimento alla luce delle argomentazioni svolte, anche

con riferimento ai fatti specifici e alla presenza in

aula, alle slide, sono fatti che il Tribunale ignora al

momento.

Pubblico Ministero – Dott. Amodeo

P.M. AMODEO – Non mi aspettavo questa eccezione, comunque

ricordo solo a me stesso che l’articolo 149, se non vado

errato, delle Disposizioni di Attuazione, che disciplina

in qualche maniera la presenza del teste in aula in

udienza dibattimentale è stato più volte scrutinato dalla

Corte di...

Difesa – Avvocato Scalise

AVV. SCALISE – Presidente, scusi, questa però è una replica.

Pubblico Ministero – Dott. Amodeo

P.M. AMODEO – Mi viene chiesto o non mi viene chiesto.

PRESIDENTE – Vada avanti, Pubblico Ministero.

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P.M. AMODEO – È stato più volte scrutinato dalla Corte di

Cassazione che ha stabilito che la violazione

dell’obbligo del teste di non assistere all’esame delle

Parti nell’udienza dibattimentale, Presidente, non è

quella preliminare, non è sanzionata da nessuna nullità e

né da nessuna inutilizzabilità e che al più questo può,

diciamo così, legittimare il Collegio a valutare la

bontà, la sincerità, l’attendibilità delle dichiarazioni

del teste che viene a riferire al Dibattimento che ha

assistito alla dichiarazione di altri testi. Per il

principio di ovvia continenza logica io ritengo che

l’eccezione vada completamente disattesa. Devo aggiungere

una cosa, ad abundantiam, anche qui la Cassazione

individua una sorta di prezium genus tra testimoni e

testi... testimone esperto, voi siete troppo bravi perché

io vi citi l’alluvionale giurisprudenza della Cassazione

sul tema, ma è la posizione di quel teste che parla

avendo una particolare conoscenza tecnica sulle quali ha

messo le mani.

PRESIDENTE – Quindi mi pare di capire, perché il Tribunale

ignorava la circostanza, mi pare di capire che sia un

dato accertato che poi hanno preso parte alle udienze

dibattimentali?

P.M. AMODEO – Credo che sia verbalizzato nel verbale di

udienza, presidente, se non li avete li possiamo

produrre.

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PRESIDENTE – I verbali di udienza...

P.M. AMODEO – Preliminare.

PRESIDENTE – Probatoria e preliminare.

Pubblico Ministero – Dott. Giannino

P.M. GIANNINO – Che sono stati presenti in udienza, non hanno

svolto nessuna funzione di ausiliario, volevo

sottolineare questo, l’ausiliario è qualcosa di ben

preciso, redige atti e verbalizza gli atti svolti in

qualità di ausiliario e quindi deve svolgere una funzione

diversa da quella di Ufficiale o Agente di Polizia

Giudiziaria, durante questa loro presenza in aula non

hanno svolto nessuna attività di ausiliario.

Difesa – Avvocato D’Apote

AVV. D’APOTE – Non è né una replica né niente del genere,

semplicemente una precisazione di quello che ho detto,

perché forse l’ho detto male, a seguito del...

Pubblico Ministero – Dott. Amodeo.

P.M. AMODEO – Chiedo scusa, la replica non ce l’ha avuta il

Pubblico Ministero e non neanche la Difesa.

PRESIDENTE – Me non deve averla neanche l’Avvocato D’Apote,

infatti cosa voleva dire?

Difesa – Avvocato D’Apote

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AVV. D’APOTE – Non è una replica.

Pubblico Ministero – Dott. Amodeo

P.M. AMODEO – Neanche la mia era una replica ed è stata

impedita.

Difesa – Avvocato D’Apote

AVV. D’APOTE – È intervenuto su una questione che ho posto io

e quindi la sua era una replica ed è quella dei

consulenti, ma probabilmente io non mi sono spiegato

PRESIDENTE - No, si è spiegato benissimo. Si è spiegato

benissimo per il Tribunale.

AVV. D’APOTE – Avevo fatto riferimento all’articolo 225 e non

al 233 che ovvio lo conosciamo tutti, non voglio... il

problema è il 233 è un’altra cosa.

PRESIDENTE – Lo sappiamo.

AVV. D’APOTE – E il 225...

PRESIDENTE – È una replica, siamo d’accordo. Grazie, Avvocato

D’Apote.

AVV. D’APOTE – Ricordando che non mi sono opposto ai C.T.

Pubblico Ministero medico legale.

PRESIDENTE – L’ha chiarito, l’ha detto prima. Il progetto del

Tribunale era quello di... ovviamente le questioni sono

molte, articolate e prima decidere sull’ammissione dei

numerosi mezzi di prova richiesti abbiamo bisogno di uno

studio evidentemente e di una analisi più approfondita e

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quindi (inc.) del Tribunale, ma qui abbiamo bisogno della

collaborazione vostra ed in particolare del Pubblico

Ministero, era quella di non decidere ora sull’ammissione

delle prove, di non pronunciare ora l’ordinanza, di

autorizzare però sin da ora, per la prossima udienza, la

citazione di alcuni testi, fermo restando il

provvedimento successivo che potrebbe essere di

ammissione o di non ammissione. Immagino che ci siano dei

testi sui quali tutte le Parti concordano che poi possano

essere sentiti senza... i primi 48, ecco. Mi pare

particolarmente chiara la posizione dell’Avvocato

Mittone. Quindi...

Pubblico Ministero – Dott. Giannino

P.M. GIANNINO – Preciso subito che quindi salteremo

sicuramente dalla prima selezione tutti i testi su cui

c’è stata una questione o una eccezione così per tagliare

comunque al teste al toro, è intenzione di questo ufficio

iniziare dall’escussione dei quindici testi che

indicheremo, perché riteniamo possano essere esauriti in

un’unica udienza i seguenti testi, la lista del Pubblico

Ministero è progressiva e quindi indicando un numero il

teste è individuato in maniera univoca. L’unica lista che

va esclusa...

PRESIDENTE – A quale lista facciamo riferimento, chiede

l’Avvocato Scalise?

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P.M. GIANNINO – Quella depositata il 5 novembre e le due

successive, l’unica che va esclusa è quella depositata il

4 novembre perché è stata sostituita il 5 novembre perché

Excel si era mangiato due pagine, quindi abbiamo dovuto

ristamparla e ridepositarla, quindi quella del 4 la

potete cestinare e quindi farò riferimento a quella

depositata il 5 e alle due successive.

PRESIDENTE – Quindi quali ci indica?

P.M. GIANNINO – I testi sono il numero 1, 2, 3, 4, 5, 16, 18,

19, 45 per poi andare alla voce numero 95 in cui sono

indicate tutte le Persone Offese delle quali intendiamo

citare i primi sei andando nell’ordine indicato.

PRESIDENTE – Non pensa che 1, 2, 3, 4, 5, 16, 18, 19, 45...

lei lo sa molto meglio di noi quali tempi possano portare

via.

P.M. GIANNINO – Io credo rapidi.

PRESIDENTE – Ah sono testi rapidi.

P.M. GIANNINO – Sì.

AVV. STORTONI – Questi tutti per la prossima udienza?

P.M. GIANNINO – Sì. E poi la voce 95 i testi Ayad (inc.),

Frasca Claudia, Galli Laura, Maccarone Anna, Piagentini

Marco, Ullah Hichan, sono in tutto quindici testi.

PRESIDENTE – Allora, quanti sono?

P.M. GIANNINO – I numeri 1, 2, 3, 4, 5, 16, 18, 19, 45 e poi

dalla voce 95 in cui sono indicate le Persone Offese il

primo gruppo, visivamente individuato, perché sono in due

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capoversi diversi, quindi i primi sei della voce 95.

PRESIDENTE – Allora, l’udienza del 14 maggio che è la prossima

parte alle 09.30 e finirà poi... faremo la pausa e poi si

comincerà alle tre o a seconda degli orari e finiremo

quando finiremo, questa è una prima comunicazione. La

seconda comunicazione è che l’udienza del 21 maggio la

dottoressa Marino è ad un corso obbligatorio al quale non

può non andare e quindi l’udienza del 21 la

recupereremo... poi stabiliremo insieme quando la

recupereremo e quindi dal 14 poi passeremo al 28 maggio.

Il Tribunale autorizza il Pubblico Ministero alla

citazione dei testi ora indicati, riservandosi il

provvedimento di ammissione delle prove richieste

all’odierna udienza con provvedimento di cui sarà data

lettura alla prossima in data 14 maggio 2014 ore 09.30 a

cui rinvia il processo.

Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia perla documentazione e certificazione finale del computodei caratteri, risulta composto da un numero parziale dicaratteri incluso gli spazi pari a: 158458

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Il presente verbale è stato redatto a cura di: SENTOSCRIVO Società Cooperativa

L'ausiliario tecnico: SPINELLI SIG.RA MARILENA - Stenotipista

SAPONARO SIG.RA BARBARA - Trascrittrice ____________________

Ticket Udienza n° 25796

ID Procedimento n° 88344