Trattamento contabile di crediti e debiti in valuta - Fiscal Focus · 2019. 10. 25. · imputata a...

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Fisco & Contabilità Direttore Antonio Gigliotti N. 41 Del 28/10/2019 1 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata Tel. 0968.425805 - E-mail: [email protected] - www.fiscal-focus.it - A cura di Marco Baldin Trattamento contabile di crediti e debiti in valuta Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Principi contabili Nell’attuale mondo globalizzato capita sempre più spesso che le imprese si trovino ad intrattenere rapporti commerciali con soggetti esteri. Nel momento in cui questi scambi commerciali siano posti in essere utilizzando valute diverse dall’Euro una delle problematiche più ricorrenti che si trovano ad affrontare gli addetti alla rilevazione di queste operazioni è la registrazione di crediti e debiti in valuta. Lo scopo del presente contributo è quello di offrire una guida operativa per il trattamento contabile (e fiscale) di crediti e debiti in valuta sia nel caso in cui siano regolati nell’esercizio che nel caso in cui la loro regolazione avvenga in un esercizio contabile successivo. Di cosa si tratta? Premessa ........................................................................................................................ 2 Trattamento contabile di crediti e debiti in valuta ...................................................... 2 Rilevazione iniziale.................................................................................................. 2 Attività o passività regolate entro la chiusura dell’esercizio ............................... 3 Attività o passività NON regolate entro la chiusura dell’esercizio ...................... 4 Casi particolari ........................................................................................................ 7 Riserva non distribuibile ......................................................................................... 9 Trattamento fiscale di crediti e debiti in valuta ........................................................ 11 Riferimenti normativi ................................................................................................... 12 Allegato 1 L’Esperto risponde….............................................................................................. 13

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A cura di Marco Baldin

Trattamento contabile di crediti e debiti in valuta

Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Principi contabili

Nell’attuale mondo globalizzato capita sempre più spesso che le imprese si trovino ad intrattenere rapporti commerciali con soggetti esteri. Nel momento in cui questi scambi commerciali siano posti in essere utilizzando valute diverse dall’Euro una delle problematiche più ricorrenti che si trovano ad affrontare gli addetti alla rilevazione di queste operazioni è la registrazione di crediti e debiti in valuta. Lo scopo del presente contributo è quello di offrire una guida operativa per il trattamento contabile (e fiscale) di crediti e debiti in valuta sia nel caso in cui siano regolati nell’esercizio che nel caso in cui la loro regolazione avvenga in un esercizio contabile successivo.

Di cosa si tratta?

Premessa ........................................................................................................................ 2

Trattamento contabile di crediti e debiti in valuta ...................................................... 2

Rilevazione iniziale .................................................................................................. 2

Attività o passività regolate entro la chiusura dell’esercizio ............................... 3

Attività o passività NON regolate entro la chiusura dell’esercizio ...................... 4

Casi particolari ........................................................................................................ 7

Riserva non distribuibile ......................................................................................... 9

Trattamento fiscale di crediti e debiti in valuta ........................................................ 11

Riferimenti normativi ................................................................................................... 12

Allegato 1

L’Esperto risponde… .............................................................................................. 13

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Premessa

I crediti ed i debiti in valuta hanno un trattamento contabile particolare. Infatti, gli utili e le perdite

su cambi sono grandezze generate e determinate dall’oscillazione del valore delle valute

verificatesi tra il momento:

• di effettuazione dell’operazione;

• di regolazione finanziaria della stessa (incasso o pagamento) ovvero di chiusura del bilancio.

Solo il momento del realizzo consente di determinare in via definitiva l’entità dell’utile o della

perdita relativa all’operazione in valuta. Il Principio Contabile OIC n. 26 “Operazioni, attività e

passività in valuta estera”, paragrafo 4, definisce le operazioni in valuta estera:

“Un’operazione in valuta estera è un’operazione effettuata dalla società che redige

il bilancio, che è espressa in una valuta diversa dall’euro. Tra le operazioni in valuta

estera vi possono essere: acquisto o vendita di beni o servizi i cui prezzi sono espressi

in valuta estera; prestiti erogati o ricevuti in cui l’ammontare è espresso in valuta estera;

acquisto di un bene strumentale in valuta estera”.

Il Codice civile prevede specifiche regole in merito alla valutazione delle operazioni in valuta:

• nel momento in cui le stesse sono effettuate (articolo 2425-bis del Codice civile);

• fine esercizio, in sede di redazione del bilancio (articolo 2426, numero 8-bis del Codicecivile). In questo caso si possono determinare due ipotesi ovvero che:o le attività e/o passività in valuta estera siano state regolate alla data di chiusura

dell’esercizio;o le attività e/o passività in valuta estera non siano ancora state regolate alla data di

chiusura dell’esercizio.

Trattamento contabile di crediti e debiti in valuta

Rilevazione iniziale

Ai sensi dell’articolo 2425-bis, comma 2 del Codice civile

“I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere

determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”.

In merito alla rilevazione iniziale delle operazioni in valuta estera il Principio contabile OIC n. 26 precisa che:

• il cambio corrente individuato dal comma 2, dell’articolo 2425-bis del Codice civile è iltasso di cambio a pronti alla data dell’operazione;

• la rilevazione iniziale delle attività e passività generate dall’operazione è effettuata in euro,applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione;

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• la data dell’operazione definita in base al criterio di competenza rappresenta il momento incui l’operazione si qualifica per la rilevazione iniziale;

• sebbene la rilevazione iniziale sia effettuata in euro finché non vi è il successivoregolamento, i futuri flussi finanziari collegati a tali operazioni sono in valuta estera.

Esempio 1

L’impresa Alfa Srl effettua un’esportazione verso gli Stati Uniti per un importo di Dollari 2.000,00. Il cambio del giorno è pari a 1,1031. L’importo da rilevare in contabilità è: Dollari 2.000,00 / 1,1031 = Euro 1.813,07. Tenendo conto della non imponibilità IVA prevista dall’articolo 8 del D.p.r. 633/1972, la relativa scrittura contabile è:

Crediti vs cliente extra UE a Ricavi di vendita export 1.813,07

Attività o passività regolate entro la chiusura dell’esercizio

L’incasso della fattura nello stesso esercizio può portare alla rilevazione di una differenza dovuta a

variazioni nel tasso di cambio. Essa va registrata tra i proventi e oneri finanziari, alla voce C.17-bis

“Utili e perdite su cambi”. In merito alla voce C 17-bis “Utili e perdite su cambi” il Principio Contabile

OIC n. 26, paragrafo 15, chiarisce che in tale voce vanno rilevati:

“gli utili e le perdite su cambi realizzati, derivanti dalla conversione di attività e

passività in valuta regolate (cioè incassate o pagate) nell’esercizio, quale, ad esempio

l’incasso di un credito”.

OSSERVA - Inoltre, viene precisato che le differenze di cambio non rettificano i ricavi e i costi già iscritti in sede di rilevazione iniziale dell’operazione in valuta, nemmeno nell’ipotesi in cui la liquidazione finanziaria avvenga nello stesso esercizio in quanto: “Il regolamento finanziario è aspetto distinto e successivo rispetto alla rilevazione iniziale dei ricavi o dei costi dell’operazione”.

Esempio 2

Il credito di cui all’esempio precedente (Euro 1.813,07) viene incassato al cambio di 1,1207. La conversione evidenzia una differenza di cambio attiva pari a: Dollari 2.000,00 / 1,1207 = € 1.784,60. Euro 1.784,60 – 1.813,07 = € 28,47 e la relativa scrittura è:

Diversi a Crediti vs cliente extra UE 1.813,07

Banca C/c 1.784,60

Perdita su cambi 28,47

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Attività o passività NON regolate entro la chiusura dell’esercizio

L’articolo 2426, comma 1, numero 8-bis) del Codice civile così dispone:

“Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: [...] 8-bis) le attività e

passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura

dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto

economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile

fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al

cambio vigente al momento del loro acquisto”.

Il Codice Civile per la valutazione delle operazioni e partite in moneta estera prevede che le attività

e passività:

monetarie (in valuta estera) vanno iscritte al cambio a pronti alla chiusura dell’esercizio. I

conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al Conto economico e l’eventuale

utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo;

non monetarie (in valuta estera) vanno iscritte al cambio vigente al momento del loro

acquisto.

L’articolo 2426, comma 2, Codice civile prevede, inoltre, che per la definizione di:

“...attività monetaria e passività monetaria, ... si fa riferimento ai principi contabili

internazionali adottati dall’Unione europea”.

Il Principio Contabile OIC n. 26, rifacendosi a quanto contenuto nello IAS 21 “Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere”, definisce:

• elementi monetari: attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Sono elementi monetari: o i crediti e debiti; o le disponibilità liquide; o i ratei attivi e passivi; o i titoli di debito.

• elementi non monetari: attività e passività che non comportano il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Sono elementi non monetari: o le immobilizzazioni materiali e immateriali; o le partecipazioni e altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio

dell’emittente; o le rimanenze; o gli anticipi per l’acquisto o la vendita di beni e servizi; o i risconti attivi e passivi.

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NOTA BENE - Occorre tenere ben presente che il problema della valutazione delle attività e passività in valuta a fine esercizio si pone per quelle operazioni che non hanno trovato la loro regolazione finanziaria nel corso dell’esercizio, ma il cui incasso o pagamento è rimandato agli esercizi successivi.

� Attività e passività monetarie

Come già anticipato sono elementi monetari:

• crediti e debiti;

• le disponibilità liquide;

• i ratei attivi e passivi;

• i titoli di debito.

OSSERVA - Attività e passività monetarie in valuta estera, ai sensi dell’articolo 2426 del Codice civile, vanno iscritte in bilancio come regola generale al tasso di cambio a pronti del giorno di chiusura dell’esercizio.

In merito il Principio Contabile OIC n. 26, paragrafo 28, precisa che:

“Sotto il profilo procedurale, in sede di redazione del bilancio si applica prima il

criterio valutativo della posta espressa in valuta previsto dal principio contabile di

riferimento e poi si effettua la conversione in euro del risultato ottenuto”.

INFORMA - Il confronto tra il cambio della data in cui l’operazione è stata effettuata e il cambio del giorno in cui l’esercizio si chiude dà luogo alla rilevazione di una differenza di cambio che va imputata a Conto economico, alla voce C.17-bis “Utili e perdite su cambi”.

e poi il relativo risultato determinato in valuta è convertito al cambio di fine esercizio.

Ad esempio, nel caso di:

debiti espressi in valuta estera va applicato il criterio di valutazione dei debiti (costo ammortizzato e attualizzazione o valore nominale) previsto dal Principio Contabile OIC n. 19 “Debiti”;

crediti espressi in valuta estera va applicato il criterio di valutazione dei crediti (costo ammortizzato, attualizzazione e presumibile valore di realizzo) previsto dal Principio Contabile OIC n. 15 “Crediti”;

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Il principio Contabile OIC 26 precisa, infatti, che in sede di redazione del bilancio deve essere data

separata evidenza tra la componente:

• valutativa che deve essere iscritta nella relativa voce di Conto Economico;

• di conversione che va invece iscritta a Conto economico, alla voce C.17-bis “Utili e perdite su

cambi”.

� Attività e passività non monetarie

Sono elementi non monetari:

• le immobilizzazioni materiali e immateriali;

• le partecipazioni e altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio

dell’emittente;

• le rimanenze;

• gli anticipi per l’acquisto o la vendita di beni e servizi;

• i risconti attivi e passivi.

Il Principio Contabile OIC 26 precisa che le attività e le passività in valuta aventi natura non

monetaria sono iscritte nello Stato patrimoniale:

→ al tasso di cambio storico, ossia al cambio che si aveva al momento del loro acquisto;

⇒ pertanto, le differenze di cambio positive o negative non danno luogo ad una autonoma

e separata rilevazione.

Il Documento OIC precisa, inoltre, che è necessario verificare se il costo iscritto al momento

dell’acquisto possa essere mantenuto in bilancio confrontandolo con il:

• valore recuperabile (immobilizzazioni materiali e immateriali);

• valore di realizzazione desumibile dal mercato (poste in valuta non monetarie iscritte

nell’attivo circolante). In questo ultimo caso saranno da considerare gli effetti della variazione

dei tassi di cambio che andranno ad influenzare il valore realizzabile.

In ordine a quest’ultimo punto, qualche importante precisazione è dovuta relativamente ai titoli ed alle partecipazioni.

I generali criteri di valutazione dispongono che le immobilizzazioni che alla data di chiusura dell’esercizio risultino di valore durevolmente inferiore a quello di acquisto o di produzione, debbano essere iscritte a tale minor valore.

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Anche per le immobilizzazioni costituite da partecipazioni rilevate al costo, espresse in valuta, è

necessario verificare che il valore di mercato alla fine dell’esercizio non sia durevolmente inferiore

rispetto a quello di acquisto.

Ciò comporta la necessità di valutare diversi fattori, inerenti alla diminuzione di valore dell’immobilizzazione:

• la diminuzione patrimoniale può essere provocata da variazioni negative del cambio: in questo caso la perdita potrebbe non essere durevole, se nel breve-medio termine è possibile aspettarsi una ripresa del cambio stesso;

• la perdita di valore ha natura durevole, essendo indipendente dalla variazione negativa del cambio: in questo caso è possibile che una variazione positiva del cambio compensi in tutto o in parte l’andamento sfavorevole del mercato, tuttavia occorre considerare che l’andamento del cambio ha normalmente natura temporanea, pertanto potrebbe essere opportuno procedere comunque alla svalutazione dell’immobilizzazione.

Tali considerazioni riguardano principalmente le partecipazioni, ma si applicano, allo stesso modo,

anche alle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Casi particolari

Il Principio Contabile OIC n. 26 esplica, inoltre, i criteri di conversione da adottare per:

• titoli e partecipazioni;

• fondi rischi ed oneri,

• lavori in corso su ordinazione

espressi in valuta estera.

� Titoli e partecipazioni

Anche i titoli espressi in valuta vanno, in linea di principio, valutati al cambio di fine esercizio.

Tuttavia, a differenza dei crediti, il valore di carico in valuta va prima allineato al loro valore di

Considerato che tali immobilizzazioni non risultano più iscritte al loro costo originario, risulta non coerente la conversione al tasso di cambio storico. Anche in questo caso, pertanto, viene preso in considerazione il cambio del giorno di chiusura dell’esercizio.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate, il cui valore risulti durevolmente inferiore rispetto a quello di acquisto, è ammessa la valutazione con il metodo del Patrimonio netto.

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mercato espresso in valuta, se inferiore, nel rispetto della previsione di cui al numero 9), comma 1,

dell’articolo 2426 del Codice civile:

“9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il

numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se

minore”.

� Fondo rischi ed oneri

Il Principio Contabile OIC 26 assimila i fondi per rischi ed oneri in valuta estera alle poste

monetarie. L’importo stimato in valuta del fondo rischi ed oneri deve essere quindi convertito al

tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio.

� Lavori in corso su ordinazione in valuta estera

In merito ai criteri di conversione da applicare ai lavori in corso su ordinazione in valuta estera il

Principio contabile OIC 26 precisa che se viene adottato:

• il metodo della commessa completata va utilizzato il criterio di conversione relativo alle

poste non monetarie. Il documento OIC, paragrafo 37, precisa infatti che:

⇒ “i ricavi ed il margine della commessa sono riconosciuti soltanto quando il contratto è

completato. Per cui, la posta dell’attivo rappresenta l’importo della rimanenza per opere

eseguite, ma non ancora completate, da valorizzare per un importo pari al costo di

produzione. Si tratta dunque di poste non monetarie e come tali, quando riferite a costi

sostenuti in valuta, sono iscritte al loro cambio storico”;

• il metodo della percentuale di completamento va utilizzato il criterio di conversione relativo

alle poste monetarie. Il documento OIC, paragrafo 38, precisa infatti che:

⇒ “Il criterio della percentuale di completamento comporta la valutazione delle rimanenze

per lavori in corso su ordinazione in base al corrispettivo contrattuale previsto. In tal

caso, la logica è diversa da quella ordinaria prevista per le rimanenze di beni (logica del

rinvio dei costi) in quanto vi è la valutazione dei lavori in corso su ordinazione in misura

Il Principio Contabile OIC n. 26 con riferimento alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, precisa che qualora i bilanci delle partecipate siano espressi in valuta estera, occorre procedere:

alla traduzione degli stessi in euro; alla valutazione della partecipazione.

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corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato con

riferimento allo stato di avanzamento dei lavori.

La quota di corrispettivo maturata contrattualmente per competenza nell’esercizio è

infatti sostanzialmente assimilabile ad un credito e quindi trattato alla stregua di una

posta monetaria.

Conseguentemente, i lavori in corso iscritti nell’attivo sono convertiti al cambio a pronti

alla data di chiusura dell’esercizio.”.

Riserva non distribuibile

Quando dalla valutazione delle operazioni in valuta al cambio della chiusura dell’esercizio

emergono utili netti, il numero 8-bis), comma 1 dell’articolo 2426 del Codice civile impone

l’accantonamento di tale valore in un’apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Il Principio

Contabile OIC 26, paragrafo 45, precisa che:

“Tale disciplina si applica all’utile netto (saldo positivo tra utili e perdite non ancora

realizzati) derivante dalla conversione di attività e passività monetarie in valuta al tasso

di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio”.

NOTA BENE - Tale accantonamento deve avvenire in sede di destinazione dell’utile, anche con l’utilizzo di riserve disponibili. È peraltro da segnalare che in caso di perdita o di utile netto di misura inferiore all’utile su cambi non realizzato, solo l’eccedenza non assorbita deve essere vincolata.

Per praticità, onde agevolare la determinazione dell’importo da accantonare a riserva, può essere

utile distinguere, all’interno della voce C.17-bis, a titolo esemplificativo:

• C.17-bis.1.a Utili su cambi realizzati;

• C.17-bis.1.b Perdite su cambi realizzate;

• C.17-bis.2.a Utili su cambi non realizzati;

• C.17-bis.2.b Perdite su cambi non realizzate,

dove le prime due voci fanno riferimento alla differenza di cambio su attività e passività in valuta

che nel corso dell’esercizio hanno avuto la propria regolazione finanziaria (utili o perdite realizzati),

mentre le ultime due voci si riferiscono ad attività e passività che sono sorte nel corso

dell’esercizio, ma che troveranno realizzazione solo in esercizi successivi, obbligando, quindi, ad

effettuare una valutazione al cambio del 31 dicembre o, comunque, dell’ultimo giorno dell’esercizio,

se non coincidente con l’anno solare.

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Esempio 3

Riprendendo i dati dell’esempio precedente e ipotizzando che il credito non sia stato incassato, si supponga che 1,1207 sia il cambio del 31 dicembre 2019. Tenendo conto che l’utile è solo presunto, la scrittura contabile di fine anno è la seguente:

Perdite su cambi non realizzate a Crediti vs cliente extra UE 28,47

OSSERVA - È importante sottolineare che utile o perdita non risultano dal confronto con il valore storico dell’operazione (cambio del giorno in cui è stata effettuata), ma con il valore con il quale essa risulta iscritta nell’ultimo bilancio chiuso precedentemente alla sua regolazione finanziaria.

Il Principio Contabile OIC n. 26, paragrafo 46, inoltre, precisa che:

“L’importo dell’eventuale utile netto concorre alla formazione del risultato

d’esercizio per poi essere accantonato, in sede di destinazione dell’utile in un’apposita

riserva non distribuibile denominata “Riserva utili su cambi””.

Tale riserva può essere utilizzata per la copertura di perdite di esercizi precedenti, già a partire

dall’esercizio della sua iscrizione.

Esempio 4

La società Beta Srl presenta un utile netto complessivo, su cambi non realizzati, di Euro 1.200,00. L’utile d’esercizio risulta pari a Euro 800,00. In virtù di quanto esposto, in assenza dell’utile su cambi, l’azienda risulterebbe in perdita per Euro 400,00 (Euro 800,00 - Euro 1.200,00), di conseguenza: • l’utile netto derivante dalla valutazione delle operazioni in valuta risulta assorbito per Euro

400,00 dalla perdita d’esercizio;• i residui Euro 800,00 vanno accantonati ad apposita riserva non distribuibile fino a

realizzazione.

Esempio 5

A fronte dell’utile netto su cambi (non realizzati) di Euro 1.200,00, la società Beta Srl rileva un utile d’esercizio pari a Euro 1.650,00. Ne consegue che: • dev’essere accantonato a riserva non distribuibile l’intero importo corrispondente all’utile

non realizzato sui cambi delle operazioni in valuta (Euro 1.200,00);• il residuo, pari ad Euro 450,00 può essere liberamente distribuito.

Solo in tale momento è possibile determinare con certezza l’utile o la perdita realizzati sull’operazione in valuta estera.

La realizzazione, come già detto, corrisponde al momento dell’incasso o del pagamento.

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Trattamento fiscale di crediti e debiti in valuta

Rispetto a quanto disposto dall’articolo 2426 del Codice civile, sotto il profilo fiscale, ai sensi

dell’articolo 110, comma 3 del TUIR, attività e passività in valuta vanno mantenuti al cambio in cui

sono originariamente iscritti, salvo il caso in cui tali poste siano coperte dal rischio cambi, e

sempre che anche i contratti di copertura siano valutati in modo coerente, secondo il cambio di

chiusura dell’esercizio.

La formulazione del comma 3 stabilisce espressamente che:

“La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e

debiti in valuta [...] cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile

o di altre leggi o di altri titoli assimilati, non assume rilevanza”.

Indipendentemente dalla loro collocazione in bilancio, pertanto:

tutte le attività e le passività in valuta devono essere valutate al cambio in vigore alla data di

chiusura dell’esercizio;

i relativi utili e perdite su cambi non hanno rilevanza fiscale fino al loro effettivo realizzo.

Con la modifica dell’articolo 110, comma 2, TUIR da parte dell’articolo 7-quater, D.L. n. 193/2016 è

previsto che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, è applicabile il cambio utilizzato nel

bilancio “in base ai corretti principi contabili”, e non più quello alla data di chiusura/fine

dell’esercizio:

per la conversione in Euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all’estero;

per la tenuta della contabilità plurimonetaria per le imprese che intrattengono

sistematicamente rapporti in valuta estera.

Le suddette disposizioni sono applicabili a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in

corso al 31.12.2016. Sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi,

“posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte dal comma 2 dell’art. 110,

TUIR”.

Infine, il D.L. n. 244/2016 ha introdotto, modificando l’articolo 110, comma 9, TUIR, la possibilità di

applicare nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, tassi di cambio alternativi forniti da

operatori internazionali indipendenti, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso

fonti di informazione pubbliche e verificabili.

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Fisco & Contabilità Direttore Antonio Gigliott i N. 41 Del 28/10/2019

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Riferimenti normativi

- Articolo 2425-bis del Codice civile;

- Articolo 2426 del Codice civile;

- Principio contabile OIC 26;

- Articolo 110 del TUIR.

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Allegato 1

L’Esperto risponde…

Oggetto: Trattamento fiscale di utili e perdite su cambi

Se un’impresa cede un bene nell’esercizio 2019 al corrispettivo di 20.000,00 Dollari ed il tasso di cambio al momento della consegna è pari ad 1,1075, la società

iscriverà un ricavo per il controvalore di Euro 18.058,69. Se la termine dell’esercizio il ricavo non è ancora incassato come dovrà considerare fiscalmente l’utile o la perdita derivante da questa valutazione?

Secondo l'articolo 110, comma 2 del TUIR, la valutazione dei ricavi e dei costi deve essere effettuata a norma dell'articolo 9, comma 2, opportunamente "adattato" per tenere conto che il reddito dei soggetti imprenditori è determinato

secondo il principio di competenza. Conseguentemente, si tiene conto: • per i beni mobili, del cambio del giorno in cui avviene la consegna o spedizione;• per i beni immobili e le aziende, del giorno in cui è stipulato l'atto;• per i servizi, del giorno in cui le prestazioni sono ultimate.

Se, però, prima di questi momenti avvengono incassi o pagamenti anticipati, si applica il cambio del giorno in cui avviene l'incasso o il pagamento. Inoltre, secondo l'articolo 110, comma 3 del TUIR, sono irrilevanti fiscalmente i maggiori o minori valori derivanti dalla valutazione al cambio di chiusura di crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari. Gli utili o le perdite su cambi concorrono, in altre parole, alla determinazione del reddito d'impresa esclusivamente all'atto del loro realizzo, mentre nessun rilievo fiscale assumono gli utili o le perdite "da valutazione".

Riprendendo l'esemplificazione in precedenza svolta, se il credito di 20.000,00 Dollari, rilevato in contabilità al tasso di cambio originario, è ancora aperto alla data di chiusura dell'esercizio "n", e il cambio alla data di chiusura dell'esercizio è pari a 1,0821, occorre adeguarne il valore a quest'ultimo tasso di cambio, con la conseguenza che il controvalore del credito sale a 18.482,58. L'utile su cambi, che viene poi accantonato ad apposita riserva, è pari a euro 423,89. Trattandosi di un utile su cambi non realizzato, occorre effettuare una variazione in diminuzione nel modello REDDITI. Occorre, inoltre, segnalare il diverso valore civile e fiscale del credito nel quadro RV, sezione I, del modello REDDITI.

Nel momento in cui l'utile su cambi viene realizzato (a seguito dell'incasso del credito), il maggior valore assume rilevanza fiscale.

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RISPOSTA

DOMANDA

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