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prezzo di vendita: OpenContent (alla soddisfazione del lettore) 11 anno 1 numero 11 Mensile edito dall'Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro Partito Pirata O T T O B R E 2 0 0 8 *I sovversivi sono loro di A. Bottoni *Copyleft Festival 2008 riflessioni di professionisti open *Guido Iodice intervista R. Stallman *Il software si acquista davvero? di D. Masini *Diffamazione a mezzo stampa e diritto di cronaca di V. Falcone

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anno 1 numero 11

Mensile edito dall'Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro Partito PirataIscrizione Tribunale di Rovereto Tn n° 275 direttore responsabile Mario Cossali p. IVA/CF01993330222

OTTOBRE

2008

*I sovversivi sono loro di A. Bottoni*Copyleft Festival 2008 riflessioni diprofessionisti open*Guido Iodice intervista R. Stallman

*Il software si acquista davvero? di D. Masini*Diffamazione a mezzo stampa e diritto dicronaca di V. Falcone

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SSee AAlleekkssaannddrr SSoollggeenniittssiinn ffoossssee nnaattoo iinn IIttaa-lliiaa,, nnoonn aavvrreebbbbee ppoottuuttoo tteenneerree uunn bbllooggOtto Febbraio 1948Dove eravate l'otto febbraio del 1948? Cosa sta-vate facendo quel giorno? Quelli di voi chehanno più di 60 anni, probabilmente non lo ri-cordano. Il 40% degli italiani attualmente viventi,non era ancora nato.Il primo gennaio di quell'anno, dopo circa 18 me-si di lavoro, era entrata in vigore la Costituzionedella Repubblica Italiana, carica di speranze e diambiziosi progetti per il futuro.Il 30 gennaio, a New Delhi, era stato assassi-nato il Mahatma Gandhi. Lo sprito della “GrandeAnima” era stato stroncato da alcuni colpi di pi-stiola.Tra il 22 ed il 28 febbraio, la Cecoslovacchia erastata travolta da un colpo di stato che avrebbepoi portato al potere i comunisti.Il 2 aprile, il senato degli Stati Uniti aveva appro-vato il cosiddetto “Piano Marshall”.Il 18 aprile, al termine delle prime elezioni liberedella Repubblica Italiana, la Democrazia Cristia-na aveva ottenuto il 49% dei voti e lamaggioranza assoluta dei seggi.In mezzo a questo turbine di eventi, l'otto febbra-io 1948, un governo temporaneo, ancora nonlegittimato dal voto popolare, posto sotto pressio-ne dall'azione sovversiva dei comunisti da unlato e dei fascisti dall'altro, si era trovato co-stretto a varare frettolosamente una legge cheregolasse la pubblicazione di giornali e altri pro-dotti di stampa.In quel momento storico ed in quel clima, è natala legge che tutt'ora regola le attività di stampa ela libertà di espressione del pensiero nel nostropaese.Sono passati oltre 60 anni da allora.Il 6 Agosto del 1945, Hiroshima è stata oggettodel primo bombardamento atomico della storia,seguita, il 9 agosto, da un analogo bombarda-mento su Nagasaki.Il 20 Luglio del 1969, l'uomo è “atterrato” sulla Lu-na.

Nei primi anni '70, due ricercatori dei Bell Labs,Ken Thompson e Dennis Ritchie, hanno svi-luppato il linguaggio C ed il sistema operativoUnix.Nel 1958 hanno avuto inizio i primi studi suARPANet, divenuta Internet nel 1974.Nel 1991, grazie ad un ricercatore del CERN,Tim Berners-Lee, è nato il World Wide Web.Nel 1948, gli unici ”organismi” dotati di telefono(fisso) erano gli uffici pubblici (questure, prefettu-re, caserme, etc.). Oggi, 60 anni dopo, ogniitaliano (compresi i minori) dispone di almeno untelefono cellulare, spesso due o tre, spesso asso-ciato ad un telefono fisso.Il reato di stampa clandestinaLa Legge Numero 47 dell'8 Febbraio 1948,“Disposizioni sulla stampa”, stabilisce:Art. 16 - (Stampa clandestina)Chiunque intraprenda la pubblicazione di ungiornale o altro periodico senza che sia stata ese-guita la registrazione prescritta dall'art. 5, èpunito con la reclusione fino a due anni o con lamulta fino a lire 500.000.La stessa pena si applica a chiunque pubblicauno stampato non periodico, dal quale non risultiil nome dell'editore né quello dello stampatore onel quale questi siano indicati in modo nonconforme al vero.Questo articolo è associato ad un provvedimentodel codice penale:Codice penaleArt. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina)Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque inqualsiasi modo divulga stampe o stampati pubbli-cati senza l'osservanza delle prescrizioni dilegge sulla pubblicazione e diffusione dellastampa periodica e non periodica, è punito conla sanzione amministrativa pecuniaria da lire due-centomila a un milione duecentomila.Per le violazioni di cui al presente articolo non èammesso il pagamento in misura ridotta previstodall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689.Per molti anni, per “stampa” si è sempre inteso

II ssoovvvveerrssiivvii ssoonnoo lloorroodi Alessandro Bottoni

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dizionario: “stampa su carta”.Per tale motivo, la pubblicazione di materiali conaltri mezzi, è sempre stata ritenuta estranea aifatti regolati dalla Legge N° 47 dell'8 Febbraio1948. Questo è stato vero fino alla pubblicazionesulla Gazzetta Ufficiale della Legge N° 62 del 21Marzo 2001 "Nuove norme sull'editoria e suiprodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto1981, n. 416".A firmarla è stato il Governo Amato II, eletto il 25Aprile del 2000 e terminato l'11 Giugno 2001,cioè 110 giorni dopo la pubblicazione di questalegge.La Legge N° 62 del 21 Marzo 2001 "Nuovenorme sull'editoria e sui prodotti editoriali emodifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416",stabilisce:Articolo 1: Per «prodotto editoriale», ai fini dellapresente legge, si intende il prodotto realizzatosu supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o susupporto informatico, destinato allapubblicazione o, comunque, alla diffusione diinformazioni presso il pubblico con ogni mezzo,anche elettronico, o attraverso la radiodiffusionesonora o televisiva, con esclusione dei prodottidiscografici o cinematografici.In altri termini, tutto è stampa. Tutto è soggetto acontrollo, ad autorizzazione preventiva ed aregistrazione.

La Condanna di Carlo Ruta, StoricoDa Wikipedia:Carlo Ruta, nato a Ragusa nel 1953, giornalistae saggista.Ha conseguito la laurea in filosofia pressol'università degli studi di Messina. Da varidecenni opera nei campi della storiografia e delgiornalismo d'inchiesta. Fino ai primi anninovanta è stato direttore della rivista bibliografica"Libri meridionali". Ha pubblicato libri diinvestigazione storica e sociale come: Il binomioGiuliano-Scelba (Rubbettino 1995), Gulag Sicilia(Rubbettino 1993), Appunti di fine regime(Rubbettino 1994), Cono d'ombra. La mafia aRagusa (La Zisa, Palermo 1997), Il processocome tarlo della Repubblica (Era Nuova, Perugia1994) Politica e mafia negli Iblei (La Zisa, 1998),Giuliano e lo Stato (Edi.bi.si., Messina 2003),Segreti di banca. L'Antonveneta dai miracoli delnord-est agli intrighi siciliani (Edizioni Le Pietre,2004), Morte a Ragusa (Edi.bi.si. 2005),sull'assassinio del giornalista de L'Ora e deL'Unità Giovanni Spampinato. Dirige alcunecollane editoriali, in particolare "Biblioteca storicadel viaggio in Sicilia" della casa editrice Edi.bi.si.

di Messina. Per tale collana ha firmato diversititoli, fra cui Viaggiatori in Sicilia nel Settecento.L'immagine dell'isola nel secolo dei lumi. Hacurato il sito accadeinsicilia.net, di cui è statoimposto l'oscuramento nel dicembre 2004. Dalfebbraio 2005 cura il blog di documentazionestorica e sociale leinchieste.com. Collabora con ilportale telematico per la pace "Peacelink", con"L'Isola possibile", rivista-inserto mensile delquotidiano "Il Manifesto", e con il mensile"Casablanca" di Riccardo Orioles.L'8 maggio 2008 è stato condannato per "stampaclandestina" perché proprietario di un sitointernet www.accadeinsicilia.net che facevainformazione civile senza che fosse stataeseguita la registrazione presso la cancelleriadel Tribunale di Modica. La violazione è quelladell'art. 16 della legge 47 del 1948 che riguardaprincipalmente i giornali cartacei ma che è statain questo caso applicata al web e ai blog.

Il Giudice penale monocratico dr.ssa Patricia DiMarco, del Tribunale di Modica, nella pubblicaudienza dell’8 Maggio 2008 ha pronunciato laseguente sentenza:“Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara Ruta Carlocolpevole del reato allo stesso ascritto e,concesse le attenuanti generiche, lo condannaalla pena di € 150 di multa oltre al pagamentodelle spese processuali; visto l’art. 544 c.p.p.”Il reato ascritto a Carlo Ruta era appunto quellodi stampa clandestina, a causa del suo blogwww.accaddeinsicilia.net.Come spiega Punto Informatico del 16 Giugno2008:Roma - Un blogger italiano è il primo ad esserecondannato perché considerato alla stregua distampa clandestina, perché pubblicato in barbaalle normative sull'informazione, sanzionato inparticolare perché la sua periodicità non èregolare. Lo storico Carlo Ruta, che cura quelblog apprezzato da molti, ha subito per questaragione una condanna pecuniaria presso ilTribunale di Modica, lui che il suo blogAccadeinSicilia lo aveva già visto finire sull'orlodell'oscuramento.Un fatto inedito. Per la prima volta un blogsubisce una sentenza di questo genere perché lasua pubblicazione, il blog appunto, non segue icanoni e i ritmi della stampa tradizionale. Unasentenza che fa discutere perché con un colposolo associa legge sulla stampa e blog. Ladecisione dei magistrati, che non sembra proprioavere precedenti neppure in Europa, allarma gliosservatori.

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Ed ancora:Secondo Articolo 21, l'Associazione che si batteper la libertà di espressione, la decisione deigiudici crea grande incertezza. "Non siamoabituati a commentare le sentenze - hadichiarato Giuseppe Giulietti esponentedell'associazione - ma non vogliamo che questaresti avvolta nell'ombra perché riguarda l'articolo21 della Costituzione e la libertà della rete, in unmomento tra l'altro particolarmente delicato perl'informazione, in cui si decreta il carcere per igiornalisti che pubblicano le intercettazioni chenon rientrano in quelle consentite".Una osservazione pubblicata sul blog di FrancoAbruzzo, per molti anni tra i massimi dirigentidell'Ordine dei Giornalisti, sottolinea come laregistrazione presso un Tribunale di unapubblicazione web sia richiesta, tra le varieragioni, anche quando "rispetta una particolareperiodicità". "Si può sostenere legittimamente eragionevolmente - si legge - che sono daregistrare nei tribunali (con un direttoreresponsabile) tutte le libere manifestazioni delpensiero rivolte al pubblico e strutturate comegiornale".In altri termini, ciò che per anni è stato uncoltello puntato alla gola dei blogger, ora èdiventato una triste realtà.Se vale per uno, vale per tuttiL'Associazione Partito Pirata Italiano, di cuisono segretario, il 19 Settembre 2008 hapresentato presso il Tribunale di Rovereto unesposto di questo tono:“i siti di seguito riportati sembrano possedereidentiche caratteristiche rispetto ad “Accade inSicilia” con conseguente eventualeconfigurabilità, in capo ai rispettivi gestori, dellamedesima ipotesi di reato:

http://www.democraticidavvero.it/http://it.wordpress.com/tag/roberto-maroni/http://www.storace.it/http://www.antoniodipietro.it/index.phphttp://www.pecoraroscanio.it/http://www.paologentiloni.it/http://www.massimodalema.it/http://www.dsonline.it/http://www.forzaitalia.it/http://www.antoniopalmieri.it/http://www.luca-volonte.it/http://www.marcofollini.it/

TUTTO CIO’ PREMESSO

quest'AssociazioneSEGNALA QUANTO SOPRAaffinché codesta onorevole Procura vogliaaccertare se nelle circostanze e nei fatti sopraesposti siano ravvisabili estremi di fattispeciepenalmente rilevanti.”Tradotto dal Legalese: se Carlo Ruta ècolpevole del reato di stampa clandestina, alloralo sono anche molti dei nostri politici, molti deinostri imprenditori, gran parte dei nostriintellettuali e tutti i circa nove milioni di bloggerattivi nel nostro paese.I sovversivi sono loroOra, noi dell'Associazione Partito Pirata, cometutti gli Italiani, restiamo in attesa di sapere, dalTribunale competente, se è ancora vero ciò cheabbiamo letto sui libri ai tempi della scuolamedia:Costituzione della Repubblica ItalianaArt. 21.Tutti hanno diritto di manifestare liberamente ilproprio pensiero con la parola, lo scritto e ognialtro mezzo di diffusione.La stampa non può essere soggetta adautorizzazioni o censureSe quanto asserito dalla Costituzione nondovesse risultare più vero, nei fatti, allora questosarebbe la dimostrazione lampante che, ancorauna volta, sono loro a violare le leggi, non iragazzini dediti al file sharing. Sono loro atentare di sovvertire in ogni modo i meccanismidella vita democratica, in nome di oscuriinteressi.E “loro” sono sempre gli stessi: coloro cheancora non sanno rassegnarsi alla Democrazia,al principio di Uguaglianza di fronte alla Leggeed all'inevitabile Progresso della Società e dellaTecnologia.Alessandro BottoniSegretario Associazione Partito Pirata Italiano

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Sabato scorso ho partecipato come relatore alCopyleft Festival di Arezzo, all'interno di una ta-vola rotonda intitolata su mia proposta"Professionisti open: lavorare con il copyleft".L'idea, nata da un brainstorming fatto tempo facon Marco Gallorini (organizzatore del festival),era quella di riflettere sulla possibilità di fare delcopyleft una professione a tutti gli effetti. Si èpensato quindi di radunare attorno a un tavolocoloro che in Italia hanno voluto muoversi in que-sta direzione ed ascoltare le loro diretteesperienze, compresi i lati oscuri.Quando Gallorini mi ha chiesto di partecipareanche quest'anno al festival, gli ho subito fattopresente quanto sentivo inutile, banale e pococostruttivo confezionare il classico dibattito incui ciascun ospite faceva uno spot pubblicitarioal suo progetto o alla sua azienda. Nella mia otti-ca, o riuscivamo a mettere in piedi qualcosa dioriginale, nuovo, o era meglio evitare. Allora si èpensato a questa formula, nella quale i relatoriparlassero da "uomini" prima che da promotoridi progetti nell'ambito copyleft e open source.Una scelta coraggiosa (visto che andava ad infi-larsi in una nicchia nella nicchia) ma di certointellettualmente più onesta e innovativa.Per rendere la cosa a mio avviso più vera ed effi-cace abbiamo deciso di coinvolgere solopersone che avessero un'esperienza vissuta inprima persona e sostenuta interamente sulle pro-prie spalle: quindi liberi professionisti oimprenditori indipendenti. D'altronde, già il fattodi appartenere ad una organizzazione medio-grande rischia di sfalsare la percezione di certeproblematiche.Ci siamo trovati quindi dietro al tavolo io nellamia duplice veste di divulgatore/autore e di avvo-cato/consulente in materia di nuovi modelli per ildiritto d'autore; Diego Zanga, informatico indi-pendente, responsabile del progettowww.elawoffice.it; e lo stesso Marco Gallorini,organizzatore di uno dei principali eventi italianidedicati monograficamente al fenomeno copy-left. Tre esperienze differenti in tre settoridifferenti, uniti però dal filo conduttore della filoso-fia open e dell'approccio etico che vi sta dietro.Di cosa si è parlato, in sostanza? Della sostenibi-lità economica delle professioni copyleft, diquanto sia concretamente realizzabile fare del co-

pyleft la propria attività principale, nonché delledifficoltà che un indipendente può incontrare inquesto cammino.Che cosa ne è emerso? Ne è emerso che non èfacile; che trasformare iniziative a scopo cultura-le e divulgativo in fonti di reddito non è cosaautomatica, che il rispetto e la notorietà di alcuniprogetti non generano sempre in modo pro-porzionale occasioni lavorative reali... Ciòovviamente con considerazioni e proporzionidifferenti a seconda del settore: vendere compe-tenze giuridiche è sicuramente diverso dalvendere competenze informatiche, com'è di-verso ancora dall'organizzare eventi culturali.Qualcuno, abituato ai miei interventi appassio-nati sulla portata innovativa del copyleft comefenomeno giuridico e culturale, è rimastospiazzato. Ma come detto poco sopra (e comeprecisato nel preambolo del mio intervento) que-sta volta non stavo parlando in veste diportavoce del progetto Copyleft-Italia. E non cre-do nemmeno di aver fornito un'interpretazionetroppo pessimistica della situazione... D'altrocanto in questo caso mi ero promesso di parlaredella realtà, quindi di fatti, di numeri, di bilanci,non di idee e prospettive.E poi in fondo il pessimismo non esiste: esisto-no solo il realismo e l'ottimismo. Giusto? So chei pessimisti saranno d'accordo.

Copyleft Festival 2008:riflessioni di professionisti open

di Simone Aliprandi

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Approfittiamo degli interventi di Simone Aliprandie Diego Zanga e di un piccolo dibattito nato sullacommunity di creativecommons.it per riportare

alcune considerazioni in merito al dibattitosvoltosi sabato scorso durante la terza giornatadel Copyleft Festival e più in generale sull’utilitàe l’efficacia di manifestazioni simili per divulgarela cultura copyleft.Crediamo che sulle reali possibilità di vivere e

Ebbene si, ho portato il PCT persino al Copyleftfestival...Tralasciando il dettaglio che praticamente nonriesco a parlare di Pubblica Amministrazionesenza citare il Processo Civile Telematico, colgol'occasione per proseguire la discussoneinterrotta dalla pioggia nella piazza di Arezzo do-ve si teneva l'incontro, che e' gia' stata ripresadall'esimio avv. Aliprandi :-) sul suo bloghttp://aliprandi.blogspot.com/2008/09/copyleft-fe-stival-2008-riflessioni-di.htmlDevo premettere che sono allibito: ovunque c'e'un seminario o un dibattito sul FLOSS, Copyleft,e quant'altro attiene a questa tematica e' possibi-le reperire tra il pubblico qualche insegnante,maestra, professore "impiegato" nella scuolapubblica, che nel tempo libero si preoccupa di se-guire questi temi perche' impattano suglistrumenti informatici che sempre piu' pervadonoanche la nostra scuola pubblica.Aliprandi e Gallorini quest'anno ad Arezzohanno portato un tema diverso dal solito perparlare di copyleft, trascinandomi in piazza conloro : ... questo lo riporto pari pari dal blog di Ali-prandi...Di cosa si è parlato, in sostanza? Dellasostenibilità economica delle professioni copy-left, di quanto sia concretamente realizzabilefare del copyleft la propria attività principale,nonché delle difficoltà che un indipendente puòincontrare in questo cammino.... beh questi ambi-ti sono a cavallo tra l'attivita' economica e laricerca filosofica ;-) Indubbiamente se chi trainal'attivita' non lo fa come individuo ma come socie-ta', di spazi economici se ne trovano parecchi,certo e' che non sono cosi' visibili, perche' comespero di poter chiarire il mese prossimo, ci sonocose che si preferisce fare in silenzio, perche' il

silenzio giova agli affari :-)La Free Software Foundation che segue l'ambi-to del software FLOSS, non ha mai pensato cheil settore dovessere essere no-profit, al contrariodai suoi esordi e' stato un ambito completa-mente libero per ogni esperienza, commercialeo non commerciale: a partire dalle licenze dasempre FSF contesta l'espressione licenzecommerciali vs licenze libere, quanto licenzeproprietarie vs licenze libere...Quindi se il FLOSS nell'ambito del copyleft hada sempre un ambito commerciale, lo spazioche ha in Italia e' abbastanza limitato, ma quitutto e' limitato e non conosco un programmato-re che non abbia trovato l'america spostandosiin Europa per lavorare (nota personale per Mi-chele: tra un po ci scrivi un best seller)Nel mio caso pero' io non mi sono occupato diFLOSS puntando ad un ambito commericale:quest'anno qualche porta si e' aperta piu' del so-lito, cosa che non era capitata nel passato, ma ilcopyleft rimane sempre un punto di partenzapersonale per conoscere ed apprendere. Non vi-vo di copyleft, ho sempre lavorato con softwareclosed source, principalmente di Microsoft e diNovell, ora mentre continuo ad offrire consu-lenza in questi ambiti, sono pero' piu' motivatoed interessato a fornire consulenza nell'ambitodel FLOSS e preferisco rischiare di miopuntando su progetti come eLawOffice, che nonrincorrendo altro. Il copyleft e' un po una ma-lattia ;-) ed il peggio e' che quando pervade ituoi pensieri non ti importa in alcun modo di es-sere curato...

Studio Legale open source

Diego Zanga

avv. Marco Gallorini

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guadagnare solo ed esclusivamente di progettilegati al copyleft abbia dato un quadro abba-stanza aderente alla realtà Simone: moltedifficoltà, un mercato in certi segmenti ancorapoco recettivo, pochi guadagni a fronte di unagrande passione e di uno slancio propositivoaltrettanto forte. Ma crediamo anche occorradistinguere bene a seconda dei campi nei qualici si muove. Un esempio: mentre crescono i pro-getti legati al mondo del web, dalle pubblicheamministrazioni che scelgono di “convertirsi”all’open source (anche se chi scrive preferisceparlare di free software, la differenza sarà sotti-le, ma come Stalmann insegna [cfr. RichardStalmann, Software libero, ed. Stampa Alternati-va, 2003, pag. 17] sostanziale) a privati cheoperano nel settore come sviluppatori/progetti-sti, in altri ambiti come quello giuridico (intesoda un punto di vista professionale: avvocati cheprestano assistenza nell’ambito del diritto d’auto-re) la cultura copyleft fatica ancora a trovarespazi e dignità. Questo può essere sicuramenteconseguenza di un modo tutto italiano diaffrontare questioni giuridiche: non si cercatanto di utilizzare contratti ben congegnati avva-lendosi dell’opera di giuristi ultra specializzatinel settore, ma piuttosto si ricorre all’avvocatopoi, in sede di controversia. E spesso, in temadi diritto d’autore, o “nuovo” diritto d’autore chedir si voglia, l’avvocato al quale ci si rivolge nonha quella formazione necessaria ad inquadrareottimamente la vicenda. Inoltre chi è disposto apagare per un libro o un concerto non ritieneopportuno spendere per una consulenza legale,abbondano (Simone potrà confermare) richie-ste di consigli, contratti tipo, consulenze a titolo“amicale”. Ehi, non vorrai dei soldi da chi lapensa come te e chiede solo un consiglio? Tuche parli di libera cultura chiedi denaro? Vergo-gna! Incoerente ed ipocrita. E qui si aprirebbeuna discussione infinita sull’italico modo di ragio-nare, più vicino a poco nobili zone anatomichepiuttosto che alla grigia sede deputata. Ma ri-torniamo a noi: dunque il mercato, dal punto divista della domanda, in certi settori, è carente,e di conseguenza l’offerta non cresce, offertafatta di persone che non trovando opportunitàlavorative ma con bollette figli a carico e tasseda pagare cercano come chiunque altrosbocchi e prospettive lavorative in ambiti di-versi. Il problema è allora: come aumentare ladomanda? Le risposte possono essere moltepli-ci, di certo nel momento in cui aumentanosoggetti che scelgono di rilasciare le proprie ope-re con licenze creative commons e similari,

specie se questi soggetti sono forti sul mercato(in termini di copie vendute se trattasi di scritto-ri, di remunerazione per i diritti legati al branomusicale o di live se trattasi di musicisti e via di-cendo) stando al solo settore giuridico,aumenta il bisogno di tecnici che tutelino, consi-glino, perfezionino contratti pensati persituazioni legate al tradizionale modello di copy-right. E qui entrano in gioco le esperienze ditaglio divulgativo, come Copyleft festival. Mispiego meglio, se cinque autori della più grandescuola per fumettisti in Italia per la prima volta ri-lasciano delle tavole in creative commons (nellospecifico i disegni del racconto “Notturno a VillaWanda”, realizzati live nei piovosi giorni del fe-stival), se Giancarlo De Cataldo dopo il nostroinvito decide di parlare con Einaudi, casa editri-ce per la quale pubblica, e con il proprio legalecirca la possibilità di rilasciare il prossimo librosotto licenza creative commons, se i disegnato-ri di Iuk e di conseguenza Xl, non propriol’ultima delle riviste musicali italiane, scopronograzie al festival il copyleft, se circa l’80% deiquotidiani nazionali tratta del festival, per nonparlare delle radio e delle riviste on-line (vedirassegna stampa) allora un piccolo contributoalla conoscenza del movimento è stato dato.Non credo esistano ricette magiche, ma chi haocchi per vedere e testa per pensare noteràche laddove c’è qualità, professionalità, e tantapassione (o sbattimento, che dir si voglia) i ri-sultati lentamente arrivano, a mo’ di esempiopotremmo citare Wu Ming, Kai Zen, Self Co-mics, Beatpick, Anomolo Records, Homework,Gaffi, Fronte Popolare Per La Musica Libera,tanto per stare ad alcuni degli ospiti di due edi-zioni del festival. Ehi ragazzi, in fondo vogliamocambiare il modo di diffondere la cultura e aben vedere il concetto di cultura stessa, non lu-crare su piccoli artisti e tassare assurdamentechi prova a creare spazi culturali (per quello c’ègià la Siae).Pensavate fosse una passeggiata?InProspettivase anche tu vuoi contribuire al dibattito scrivi a

[email protected]

Marco Gallorini

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Richard M. Stallman, il fondatore del progettoGNU, è in questi giorni in Italia. Ne ho appro-fittato per porgli un po’ domande, alcune dellequali di “attualità”, altre “personali”. Ne è venutafuori un’intervista secondo me interessante, conalcune novità, anche al di là dei suoi “classici”.Eccola.Mr. Stallman, il progetto GNU ha 25 anni. I no-stri lettori generalmente conoscono bene la suastoria. Hai detto: “Il mondo libero è un nuovocontinente nel cyberspazio” [qui]. Nel 1983, avre-sti immaginato che questo continente sarebbecresciuto così tanto? Quali sono gli obiettivi piùimportanti nel movimento del software liberooggi?Nel 1983 non ho cercato di prevedere cosa sa-rebbe successo dopo il completamento delsistema GNU. Ho pensato attentamente sulleprincipali difficoltà nello sviluppo del sistema,ma non ho tentato di anticipare cosa sarebbesuccesso dopo, come gli ostacoli che le compa-gnie del software proprietario avrebbero postosul nostro cammino, o che avremmo inco-minciato ad influenzare la legislazione in alcunipaesi. E così non ho mai immaginato chequalcun’altro avrebbe aggiunto l’ultimo pezzo ela maggior parte delle persone avrebbe dato alui il merito per il tutto. (Stallman si riferisce alkernel Linux e al fatto che la maggioranza dellepersone crede che l’intero sistema sia opera di Li-nus Torvalds, ndr).Questo perché la maggiorparte della discussione sul sistema GNU/Linuxnon parla di libertà. Le società coinvolte inGNU/Linux preferiscono parlare di vantaggi prati-

ci, piuttosto che di etica. Molte di lorousano il termine “open source”, che è statopromosso come un modo di evitare il temadella libertà degli utenti. Leggete qui:http://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.it.htmlAlcuni “fan” di GNU/Linux e del software li-bero pensano che le copie non autorizzatedel software proprietario (largamente diffu-se nel nostro Paese) sono un freno alladiffusione del software libero. Quando lapolizia colpisce chi usa tali copie non auto-rizzate, questi fan sono contenti. Pensano:“Bene, ora questi utenti di Windows‘crackato’ installeranno software libero”.Questi fan hanno ragione o no?A livello tattico la loro conclusione è logica:se ci fosse maggiore difficoltà a copiareWindows, sarebbe più costoso da usare, eil prezzo dirotterebbe alcuni utenti versoGNU/Linux e altri sistemi liberi. Se il mero

incremento dell’uso di questi sistemi fosse il no-stro scopo finale, sarebbe razionale applaudirela repressione della condivisione del softwarenon libero. Ma questo modo di pensare è amora-le. Noi non dobbiamo applaudire un atto direpressione, anche se pensiamo che sia contro-producente e indirizzi le persone verso laribellione. L’idea basilare del movimento per ilsoftware libero è che impedire alla gente dicondividere e cambiare il software sia un’ingiusti-zia. Quando la polizia colpisce qualcuno acausa della condivisione, commette un’ingiusti-zia. Non dobbiamo dire che è una cosa buona!Se riesci a copiare Windows, ciò non significache è effettivamente software libero. Non haianche il codice sorgente, quindi non puoicambiarlo. Non puoi eliminare le sue caratteristi-che malevoli (sorveglianza, restrizioni perl’utente, nonché back doors, e ce ne possonoessere altre che non conosciamo). Non dobbia-mo applaudire la repressione, ma possiamoparlarne. Quando la polizia colpisce qualcuno acausa della condivisione, noi dovremmo dire:“Attento, se usi copie proibite di Windows, i bullidella Microsoft ti possono prendere e attaccare.Fuggi da Windows, fuggi da Mac OS, fuggi dalsoftware non libero e unisciti a noi nel Mondo Li-bero!”Alcuni giorni fa Google ha rilasciato un web bro-wser, Google Chrome. Il suo codice sorgente èsoftware libero (qui la licenza), ma i binari sonosotto una licenza restrittiva. L’Electronic FrontierFoundation ha parlato dei pericoli per la privacyper chi usa Chrome. Qual è la tua opinione?

Guido Iodice intervista R. Stallman

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La licenza di quei binari è inaccettabile per di-verse ragioni. Per esempio dice che dai aGoogle il diritto di cambiare il tuo software e ri-chiede che accetti qualsiasi cambiamentoGoogle decida di imporre. Proibisce il reverseengineering. E inoltre usa il termine “proprietàintellettuale”, propagandistico, tendenzioso econfondente. (Si veda http://www.gnu.org/philo-sophy/not-ipr.it.html sul perché questo terminenon dovrebbe essere usato).Non si dovrebberoaccettare questi vincoli.Google sta seguendo ipassi di Firefox. Firefox ha fatto questo sin dallasua prima apparizione: il codice sorgente è libe-ro, ma i binari rilasciati dalla Mozilla Foundationsono forniti con una licenza per l’utente finale(EULA) inaccettabile.(Nota mia: nella prossima versione diUbuntu, per rispettare i termini della MozillaFoundation, gli utenti potrebbero essere co-stretti a clickare per accettare l’EULA diMozilla. Ma sarà possibile comunque installa-re una versione de-brandizzata di Firefox chenon richiede questa cosa francamente ridico-la).Il progetto GNU rilascierà un browser completa-mente libero basato sul sorgente dichromium.org, così come GNU IceCat è basatosul codice di Firefox? Se no, pensi che unaversione completamente libera di Chrome sa-rebbe una buona cosa?Spero che qualcuno distribuirà dei binari liberifatti con il codice sorgente di Chrome. C’è chi loha fatto con Firefox per anni. Non c’è bisognoche a farlo sia il progetto GNU.La ragione per laquale abbiamo sviluppato GNU IceCat da Fire-fox è più specifica. Le varianti libere di Firefoxrilasciate da altri, con nomi come IceWeasel eBurningDog, già evitano l’EULA dei binari di Fire-fox. Ma Firefox ha un altro problema: offrel’installazione di plug-in non liberi. I nostri princi-pi dicono che non possiamo offrire oraccomandare software non libero. Abbiamo svi-luppato IceCat per offrire solo plug-in liberi enon menzionare quelli non liberi. Non so se Chro-me abbia questo tipo di problemi.Google sembra essere una società dalla“doppia faccia”. Aiuta la comunità e gli sviluppato-ri di software libero (attraverso donazioni ostrumenti come Google code) ma non accetta laGNU Affero GPL e utilizza EULA problematicheper la privacy. Qual è il tuo punto di vista su Goo-gle?Google fa cose buone, neutrali e cattive. Distri-buisce programmi non liberi, incluso il client

Google Earth e i Javascript usati per GoogleDocs ed altri servizi. Questo è senz’altro negati-vo.Penso sia utile giudicare queste attivitàseparatamente, nel caso di Google o altre socie-tà le cui attività includono cose buone e cattive.Alcuni produttori di hardware si stanno spo-stando su driver liberi (ad esempio Atherosadesso ha un suo driver libero “ufficiale”). E’ unavittoria per il movimento del software libero?E’ un importante passo in avanti. Non so in chemisura il movimento possa pretenderne i meriti.Cosa pensi del “Position Statement on LinuxKernel Modules” firmato da alcuni sviluppatoridel kernel Linux?Non ne so nulla.E rispetto agli accordi di non divulgazionesull’hardware (NDA)? Uno sviluppatore di driverpotrebbe sottoscrivere un NDA sulle specifichehardware se esso gli permettesse di scrivere undriver libero?Nel caso specifico, penso sia un male minoregiustificabile, poiché il rilascio del driver liberorende pubbliche le informazioni sull’hardware dicui abbiamo davvero bisogno. In effetti, il maleminore è usato per fare qualcosa di buono chein gran parte cancella le conseguenze di questomale.Alcuni produttori di pc vendono i loro computercon un sistema GNU/Linux preinstallato sulmercato di massa. E’ un bene?E’ un passo nella direzione giusta, ma questi si-stemi preinstallati non sono liberi. Contengonoprogrammi proprietari. Alcuni di questi sisteminon partono finché l’utente non accetta l’EULAper il software non libero. Non accettate l’EU-LA.E’ meglio prendere una macchina con unsistema GNU/Linux non libero preinstallato,piuttosto che una con Windows o Mac OS. Manon dovreste usare effettivamente questi sisteminon liberi. Installate un sistema GNU/Linux inte-ramente libero sulla macchina e utilizzatela inquesto modo.So che hai un OLPC XO.L’XO era sconveniente per diversi motivi, ma so-no passato ad esso lo stesso perché ha unBIOS libero. Al momento della mia decisioneogni altro laptop aveva un BIOS proprietario edero disposto ad accettare alcuni problemi praticiper sfuggire ad essi.Ma appena ho finito di mi-grare all’XO, Negroponte ha annunciato che lefuture versioni sarebbero state progettate perWindows. Così mi sono sentito obbligato a spie-gare a tutti quelli che vedevano l’XO che io nonappoggiavo il progetto OLPC.

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Il mese seguente ho trovato una società cinese,Lemote, che costruisce macchine che nonhanno software non libero, almeno per ciò chene sappiamo, e che non supportano Windows.Così adesso uso una macchina Lemote. E’ unprototipo ed ha alcuni inconvenienti ma non mivergogno di promuoverla.

Alcuni di questi produttori, come Dell e Asus, invi-tano gli utenti ad “aggiornare” a Windows XP…Davvero dicono questo? Che tristezza. Ancheper l’OLPC sarà facile l’ “upgrade” a Windows.Mi attendo che Microsoft renderà semplice per ibambini ottenere copie di Windows da metterenei loro XO.L’ultima domanda. E’ tecnica ma anche un po’ fi-losofica. Ho provato a rimuovere alcunecomponenti GNU dal mio sistema GNU/Linux.E’ stata una pessima idea! Per esempio, se ri-muovo glibc (detta anche libc6) ciò è distruttivocome un “rm -rf /”.E’ un po’ un’esagerazione. Se cancelli tutti i filesulla tua macchina, uno di questi è glibc.Sì, ma se rimuovo glibc con il mio gestorepacchetti (APT) tutti gli altri pacchetti (trannequelli non-software) verranno rimossi, poichéglibc è la libreria fondamentale di GNU/Linux co-me altre libc sono le librerie fondamentali deglialtri sistemi Unix-like. Poiché glibc è un compo-nente principale di un sistema GNU/Linux, eglibc è software GNU, credo che “GNU/Linux”sia il nome corretto per ragione tecniche, oltreche storiche. Ho ragione?Sono d’accordo con questa affermazione, ma

non vorrei basare l’intero argomento su glibc. Cisono molti pacchetti GNU importanti in un siste-ma GNU/Linux.In altre parole, un sistema GNU/Linux è un siste-ma GNU che gira sul kernel Linux?Questo è fondamentalmente ciò che è. Natu-ralmente al giorno d’oggi ci sono migliaia di altriprogrammi a cui contribuiscono migliaia di svi-luppatori e non voglio mancare di riconoscerel’importanza dei loro contributi.Quindi la domanda è: nonostante l’evidenza,perché alcune persone non sono d’accordoquando chiami l’intero sistema “GNU/Linux”?Non è razionale. La gente impara a chiamare ilsistema “Linux” e costruisce una propria immagi-ne del sistema e della sua storia a partire daquesto. E’ un’immagine sbagliata, ma la gente siaggrappa ad essa e inventa delle ragioni per giu-stificarla.Leggete http://www.gnu.org/gnu/gnu-linux-faq.html per avere una lista di tali ragioni e le ri-sposte.

——-(C) 2008 Guido Iodice - http://guio-dic.wordpress.comLa copia letterale e la distribuzione di questo arti-colo nella sua integrità sono permesse conqualsiasi mezzo senza royalty a condizione chequesta nota sia riprodotta.Quest’intervista è pubblicata anche su punto-informatico.it(C) 2008 Guido Iodice - http://guio-dic.wordpress.comLa copia letterale e la distribuzione di questo arti-colo nella sua integrità sono permesse conqualsiasi mezzo senza royalty a condizione chequesta nota sia riprodotta.

Guido Iodice

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Per rispondere al quesito è necessario capire be-ne di cosa stiamo parlando.I computer per funzionare hanno bisogno deicircuiti elettronici come CPU, scheda madre, me-moria, ... e dei dispositivi come tastiera, mouse,display, ... ma tutto ciò non è sufficiente a far sìche un computer elabori informazioni produ-cendo dei risultati. Quello appena elencatocostituisce l'hardware (la parte dura) del compu-ter, quello che si può toccare. L'anima delcomputer, ciò che gli dà vita, che lo fa funzionaree compiere le varie operazioni è il software (laparte "soffice") ovvero l'elenco di istruzioniopportunamente codificate in maniera che sianocomprensibili alla CPU.Il software è qualcosa di immateriale che rivestedunque un ruolo fondamentale nell'informatica: isistemi operativi, i driver, le varie applicazioni, so-no tutti dei software che istruiscono la macchinasu come deve comportarsi in corrispondenza dideterminate situazioni.Diritti d'autoreEssendo un'opera dell'ingegno umano esso èvincolato alle leggi sul diritto di autore (in Italia,legge 22.04.1941 n. 633 e succ. modificaz.), ana-logamente a quanto avviene per i libri, o altro,che stabiliscono essenzialmente quali sono i di-ritti dell'autore, suddividendoli in diritti morali,inalienabili, di paternità dell'opera e in diritti disfruttamento economico, cedibili a terzi.Il software viene praticamente fornito assieme aduna "licenza", o EULA (End User License Agree-ment), che ne regola l'utilizzo da partedell'utente. La licenza non è altro che una speciedi contratto contenente alcuni dettagli che pratica-mente nessuno legge quando installa unsoftware e che indica le norme che l'utente deverispettare nell'uso del software stesso, normenon coperte dalla legge sul diritto d'autore o cheeventualmente cedono all'utente parte dei dirittiprevisti dalla legge per l'autore.In sostanza dunque, un software, acquisito gratui-tamente o a pagamento, è utilizzabile dall'utentesoltanto secondo quanto riportato dalle indicazio-ni contenute nella relativa licenza, che è quindimolto importante leggere.Le aziende il cui scopo principale è la produzio-ne di software a scopo di lucro, tendono amantenere tutti i diritti sul proprio software e aconcedere all'utente soltanto la possibilità dilanciare in esecuzione il software stesso, senzaneanche prendersi alcuna responsabilità suglieffetti che l'esecuzione del software potrebbe ave-re sul sistema (perdita di dati, instabilità delsistema operativo, ...)!

Proprietari del software?Sembrerà strano, ma contrariamente a quantoavviene con i beni materiali, generalmentel'utente non è il proprietario del software anchese l'ha acquistato, ma gli è semplicementepermesso di utilizzarlo così com'è, senza poterné vedere com'è fatto né apportarvi modifiche diqualunque tipo. Incredibile ma vero. Se in una ve-trina vedo un lampadario che mi piace, possoentrare nel negozio per acquistarlo ed una voltaeffettuato l'acquisto ne divento il legittimo proprie-tario, quindi posso veramente farne quello chevoglio: smontarlo per vedere com'è fatto, modifi-carne - se ne sono capace - il funzionamento inmaniera, magari, da avere una luce intermittenteo semplicemente variare la forma del portalampa-da o altro. Ma se acquisto un software non nedivento il proprietario e di conseguenza non pos-so fare molto altro che utilizzarlo come prevede ilproprietario, cioè l'azienda che ne detiene i diritti.Licenze a confrontoMa per toccare con mano quello di cui stoparlando, cercherò di riassumere i punti salientidi una licenza di uno dei software più diffusi eprodotti a scopo di lucro, il sistema operativoWindows di Microsoft, in una delle sue innumere-voli più recenti incarnazioni Vista Home Basic,reperibile da [1].Punto 2/a - L'utente può installare una sola copiadi Windows Vista su un unico dispositivo e cheabbia al massimo 2 CPU.- Questo limita l'utilizzo che se ne può fare, infattinon si può effettuare più di un'installazioneneanche sulla stessa macchina, ad esempio sudue partizioni differenti del disco, in maniera daavere una partizione di lavoro ed una di test sullaquale effettuare prove di installazione di altrisoftware applicativi prima di installarli nella parti-zione di lavoro.Punto 2/b - Un solo utente per volta può uti-lizzarlo.- Ma con entrambe le mani? ;-) Windows è statoespressamente realizzato per essere un sistemamultiutente (come molti altri sistemi operativi uti-lizzati ad oggi) e questa cluausola praticamentevanifica anni di studio e sviluppo di tale sistema.Ma se così vuole Microsoft...Punto 5/ab - Di tanto in tanto Windows Vista ri-chiederà una convalida di se stesso chenecessita di allacciamento ad Internet e durantetale fase invierà a Microsoft informazioni relativeal sistema.- Chissà che fine fanno i miei file...Punto 6 - Windows Defender, se attivato, ri-cercherà sul sistema "software potenzialmenteindesiderato" e quindi richiederà all'utente istru-zioni sul da farsi a meno che il software trovato

IIll ssooffttwwaarree ssii aaccqquuiissttaa ddaavvvveerroo??D. Masini

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non sia "classificato a pericolosità elevata o gra-ve", poiché in tal caso il software verràautomaticamente rimosso dal sistema (a menoche l'utente non modifichi il comportamento pre-definito). E' anche espressamente indicato che

l'utilizzo di Windows Defender potrebbe disattiva-re o rimuovere dal sistema software diverso daquello potenzialmente indesiderato.- "Software indesiderato" secondo quali canoni?"Software a pericolosità elevata o grave" E chesignifica? "Modificare il comportamento predefini-to" Ma come? Se potrebbe disattivare orimuovere altro rispetto al software pericoloso acosa serve Windows Defender?Punto 8 - Windows Vista è concesso in licenzae l'utente può soltanto utilizzarlo in determinatimodi e attenendosi alle limitazioni tecniche pre-senti, mentre Microsoft si riserva tutti gli altridiritti.- Ma il giovedì dalle 14:00 alle 15:30 lo potrò uti-lizzare impugnando il mouse al contrario? ;-)Punto 10 - Windows Vista non può essere co-piato a terzi, ma ne è consentita una sola copiadi backup per una sua eventuale reinstallazione.- Speriamo che il DVD di backup non si rovini...Punto 13 - Nel caso di aggiornamento, la li-cenza sarà sostituita da quelladell'aggiornamento stesso e l'utente non potràpiù utilizzare la versione precedente Windows Vi-sta- E a me che piaceva tanto la versione prece-dente...

Le condizioni aggiuntive, nel caso specifico diWindows Vista Home Basic, indicano inoltre chePunto 1 - Si possono collegare fino ad un massi-mo di 5 dispositivi per l'accesso a WindowsVista e la condivisione dei servizi

- Altrimenti salta il contatore? ;-)Punto 2 - E' permessa la condivisione di unasessione da remoto- Forse perché due sessioni contemporanee sa-ranno troppe? :-)Punto 4 - Windows Vista non può essereinstallato su un sistema hardware virtuale o emu-lato (punto 4)- Addio test con VMware! :-(Quella riportata è solo un esempio di licenzacon la quale viene rilasciata la maggior parte delsoftware commerciale.Fortunatamente esistono anche altre licenzecon le quali rilasciare un software, che vanno si-curamente più incontro all'utente. In particolareuna tra le meno restrittive è la GNU GPL (Gene-ral Public License)[2], creata da R. Stallman,l'ideatore del software libero[3]. Secondo tale li-cenza l'utente ha la possibilità di modificare ilsoftware, di copiarlo e ridistribuirlo con o senzamodifiche (sia gratuitamente che a pagamento).L'unico vincolo è essenzialmente quello direndere disponibile anche il relativo codicesorgente, ovvero di far vedere, a chi lo desidera,quali sono le istruzioni contenute all'interno delsoftware (che oltre ad essere eticamente piùcorretto e porta ad avere un sistema

Daniele Masini

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tendenzialmente più stabile e sicuro[4]). Tutti glialtri diritti sono lasciati all'utente, che può installa-re il software su quanti computer vuole,collegandoli tra loro come meglio crede, ...In particolare, la versione più recente di questa li-cenza, la GNU GPLv3, prevede delle appositeclausole che servono ad impedire che ilsoftware libero, rilasciato con questa licenza,venga usato per realizzare sistemi che possanolimitare la libertà dell'utente[5]. Inoltre, tanto percitarne un'altra, esiste anche la licenza GNU Affe-

ro GPL (GNU AGPL)[6], una versione derivatadalla GNU GPL che contiene una sezioneaggiuntiva che si riferisce all'utilizzo del softwaresu una rete di calcolatori, per garantire i diritti de-gli utenti di servizi Internet, come i servizi diwebmail e cose simili.Forse non tuti sanno che ci sono sistemi operati-vi multithread e multiutente (come ad esempioGNU/Linux e FreeBSD) e migliaia di altrisoftware (come Firefox, OpenOffice, Gimp, ...),realizzati per vari sistemi operativi, rilasciati conlicenza GNU GPL o analoga. Insomma disoftware libero ce n'è veramente tanto.

Soldi per niente?A meno di non utilizzare software libero, chemolto spesso è anche gratuito (sebbene una co-sa non implichi necessariamente l'altra), quandosi acquista un software si danno soldi adun'azienda, nella stragrande maggioranza dei ca-

si americana[7], che in realtà non ci dà niente dimateriale in cambio, eccetto la scatola diimballaggio e il supporto (DVD) sul quale è me-morizzato il software, ma ci consente diutilizzare un suo prodotto che possiamo solo ve-dere in esecuzione sullo schermo del nostro PC.Ed i soldi così spesi vanno ad arricchire altriPaesi impoverendo il nostro. Inoltre, utilizzandosoftware closed source, quello cioè di cui non sipossono vedere le istruzioni, ci portiamo in casaun software che non possiamo verificare e che

fa lavorare la nostra macchina in maniera taleche noi non possiamo controllare esponendociquindi a possibili backdoor o exploit (meccani-smi di infiltrazione sul sistema dall'esterno) obug o, peggio ancora, virus, in grado di compro-mettere il funzionamento del notro PC.Quindi, prima di acquistare un software opportu-no informarsi sull'esistenza di un'eventualealternativa gratuita, che spesso esiste e si trattaanche di ottimo software, sfatando il luogo comu-ne che collega il termine "gratuito" ad unprodotto scadente.

[1] http://www.microsoft.com/about/legal/useterms/default.aspx[2] http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html[3] http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html[4] http://www.gnu.org/software/reliability.html[5] http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html[6] http://www.fsf.org/licensing/licenses/agpl-3.0.html[7] http://en.wikipedia.org/wiki/World%27s_largest_software_companies

Daniele Masini

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Premessa

Quali sono i limiti dell’attività giornalistica difronte alla necessità di tutelare la reputazionedelle persone?Il presente contributo compie una rassegna giuri-sprudenziale sugli aspetti di liceità e illiceitàdell’attività di informazione, per la salvaguardia,da un lato, del diritto dei media di informare edei cittadini di essere informati e, dall’altro, dellareputazione delle persone coinvolte nei fatti dicronaca.I caratteri di verità, interesse pubblico e conti-nenza della notizia sono analizzati conriferimento a fattispecie concrete affrontate dallagiurisprudenza recente della Corte di Cassazio-ne civile e penale ed un’attenzione particolare èrivolta alle ipotesi di pubblicazione di interviste odichiarazioni altrui ed alle ipotesi di cronaca giudi-ziaria e cinematografica e di pubblicazione diun’interrogazione o interpellanza parlamentare.Diffamazione a mezzo stampa e diritto di cro-naca nella giurisprudenzaSommario:1. Profili generali2. Requisiti del corretto esercizio del diritto di cro-naca2.1.Verità della notizia e oneri per il giornalista.2.2. Interesse pubblico2.3. Continenza3. Casistica3.1. Pubblicazione di un’intervista o di dichiara-zioni altrui3.2. Cronaca giudiziaria3.3. Opera cinematografica3.4. Pubblicazione di un’interrogazione ointerpellanza parlamentare1. Profili generaliL’evolversi della coscienza sociale e la sempremaggiore diffusione di mezzi di comunicazionedi massa pongono il problema di individuare ilruolo e i limiti dell’informazione potenzialmente le-siva dell’altrui reputazione, al fine dicontemperare i diritti del singolo con l’esigenzadella diffusione di notizie di interesse pubbli-co(1).La diffamazione a mezzo stampa rappresentaun’ipotesi di reato a tutela dell’altrui reputazione(artt. 595 e ss. c.p.), ma anche un illecito civile,che impone al responsabile del fatto l’obbligo dirisarcire il danno(2).

L’utilizzo della stampa per diffamare una perso-na rappresenta un’aggravante del reato didiffamazione (art. 595, comma III, c.p.).D’altro canto, l’attività dei mass-media, se confi-gura corretto esercizio del diritto di cronaca, puòrappresentare un’esimente del reato di diffama-zione e un motivo di non punibilità dei giornalisti,ai sensi dell’art. 21 cost(3).L’interesse della collettività ad essere informatasu determinati fatti è considerato, quindi, priorita-rio rispetto alla necessità del singolo individuo didifendere la propria reputazione, ma non può es-sere del tutto libero e arbitrario.In sintesi, se l’articolo diffamatorio è espressio-ne dell’esercizio del diritto di cronaca,non si configura il reato di diffamazione a mezzostampa, se, invece, l’articolo diffamatorio rappre-senta esclusivamente un mezzo di lesionedell’altrui reputazione, il giornalista risponderàdel reato di diffamazione nella forma aggravata.Risulta fondamentale, pertanto, capire quando ri-corre il corretto esercizio del diritto di cronaca equando, invece, ricorre diffamazione a mezzostampa.La giurisprudenza della Corte di Cassazione haindicato, in numerose pronunce, i requisiti e i li-miti del diritto di cronaca, necessari per poterescludere la punibilità di cui all’art. 595 c.p.(4).In particolare, il diritto di cronaca è consideratolegittimamente esercitato quando ricorrano le se-guenti condizioni: a) utilità socialedell’informazione; b) verità (oggettiva o anchesolo putativa, purché frutto di un serio e dili-gente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; c) formacivile dell’esposizione, cioè non eccedente ri-spetto allo scopo informativo da perseguire

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Valeria Falcone

di Valeria Falcone

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improntata a serena obiettività e, comunque, ri-spettosa di quel minimo di dignità cui tutti hannodiritto (continenza)(5).2. Requisiti del corretto esercizio del dirittodi cronaca2.1. Verità della notizia e oneri per il giornali-sta.Nel diffondere una notizia il giornalista deveaccertare, innanzitutto, la verità del fattoraccontato nell’articolo giornalistico.Di regola, è richiesta la “verità oggettiva”. Tutta-via, se il giornalista riesce a dimostrare la suabuona fede, può beneficiare della scriminante inesame anche in caso di “verità putativa”.La Corte di Cassazione sostiene, in particolare,che la verità putativa del fatto, distinta dalla vero-simiglianza, ricorre quando il giornalista dimostriin giudizio l'involontarietà dell'errore, l'avvenutocontrollo professionale della fonte e l’attendibili-tà della stessa, ritenendo non sufficiente ilsemplice affidamento in buona fede sulla fontedella notizia(6). In presenza di tali presupposti, ilgiornalista non è punito e la scriminante viene co-munque valutata a suo favore, ai sensi dell’art.59, comma IV, c.p.In linea generale, il giornalista è tenuto a verifica-re l’attendibilità della fonte e ad effettuare unaccertamento sui fatti oggetto della notizia. Inpresenza di documenti ufficiali di una pubblicaamministrazione o dell’autorità giudiziaria dellacui veridicità non può dubitarsi, l’attendibilitàdella fonte sussiste ed è sufficiente a scriminareil giornalista(7). Negli altri casi, il giornalista è te-nuto, invece, ad una particolare diligenza e adesaminare, controllare e verificare il contenutodel suo articolo o servizio, al fine di vincere ogniragionevole dubbio. In questo modo può nonincorrere nella condanna per diffamazione amezzo stampa, anche se poi i fatti non si riveli-no veri(8).Nel settore della cronaca giudiziaria, la giurispru-denza ha affermato che la verità putativa deveessere accertata alla stregua di quanto conosciu-to o conoscibile dal giornalista alla data dipubblicazione dell'articolo e non certo all'esito fi-nale del relativo giudizio penale, avvenuto adesempio anni dopo(9).D’altro canto, la verità della notizia sussiste se ifatti sono attuali rispetto al momento di pubblica-zione dell’articolo. Se, invece, la notizia riguardaun fatto risalente nel tempo, è necessario che ilgiornalista verifichi, nel momento della suapubblicazione, se nel frattempo siano intervenu-te circostanze sopravvenute che ne modifichinoi connotati. Di recente, la Cassazione ha stabili-to che il cronista è tenuto a ricostruire l’intero enon sempre prevedibile percorso processuale diuna vicenda giudiziaria. Omettere, ad esempio,

che l’iter processuale si è concluso con la pienaassoluzione del soggetto interessato, prece-dentemente arrestato e accusato di gravi reati,comporta, infatti, l'inosservanza del requisito diverità della notizia, per cui non è invocabile l’esi-mente del diritto di cronaca(10).Aspetto rilevante per configurare l’elementodella verità è, pertanto, la completezza dei fattiriportati dal giornalista. La notizia non deve esse-re perciò travisata né possono essere omessifatti rilevanti per tentare di indirizzare il giudiziodel lettore(11). La verità della notizia non è, adesempio, configurabile quando, pur essendo ve-re le singole vicende riferite, altri fattistrettamente ricollegabili ai primi siano dolosa-mente o anche soltanto colposamente taciuti,tanto da mutare completamente il significatodell’articolo stesso(12). La verità non si configu-ra, altresì, quando il giornalista non si limita ariferire o commentare una determinata attivitàinvestigativa o giurisdizionale, ma utilizza leinformazioni giudiziarie per ricostruzioni o ipote-si giornalistiche, che portano a reinterpretare ifatti nel contesto di un’autonoma ed indimo-strata ricostruzione del cronista(13).Si precisa, infine, che la pubblicazione diun'intervista-rettifica della persona offesa, checostituisce espressione dell'obbligo di ristabilireprontamente la verità (ex art. 8 l. 8 febbraio1948 n. 47), non è sufficiente a scriminare ilcomportamento del giornalista con riguardo alladiffusione della precedente notizia diffamato-ria(14).2.2. Interesse pubblicoAltro requisito necessario per riconoscere il le-gittimo esercizio del diritto di cronaca èl’interesse pubblico che suscita un determinatofatto o la persona coinvolta nell’avvenimento ri-portato nell’articolo. Il diritto di cronaca giustificaintromissioni nella sfera privata dei cittadini soloquando possano contribuire, infatti, alla forma-zione di una pubblica opinione su fattioggettivamente rilevanti per la collettività(15).In tema di cronaca giudiziaria, la giurisprudenzaha sottolineato che l’interesse pubblico a cono-scere una dichiarazione resa nel processo eraccolta dal giornalista non proviene tanto dallaqualità della persona che l’ha resa, quantodall’interesse che l’opinione pubblica nutre neiconfronti di quella vicenda giudiziaria(16).In particolare, nell’ipotesi di un procedimento pe-nale coinvolgente magistrati in vicendecorruttive, la Cassazione ha ravvisato l'interessesociale alla diffusione della notizia, dando rilievoal tema della corretta amministrazione della giu-stizia e della stessa sua credibilità tra iconsociati(17).

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In particolare, nell'ipotesi di un procedimento pe-nale coinvolgente magistrati in vicendecorruttive, la Cassazione ha ravvisato l'interessesociale alla diffusione della notizia, dando rilievoal tema della corretta amministrazione della giu-stizia e della stessa sua credibilità tra iconsociati (17).Secondo la Cassazione civile, infine, l'interesseal racconto è ravvisabile anche quando non sitratti di interesse della generalità dei cittadini,ma della categoria di soggetti ai quali la pubblica-zione di stampa si indirizza(18).L'attitudine della notizia a soddisfare una oggetti-va esigenza di informazione pubblica non puòessere confusa, comunque, con il mero interes-se che il pubblico, per pura curiosità“voyeristica”, può avere alla conoscenza di parti-colari attinenti alla sfera della vita privata di undeterminato soggetto, specie quando questonon sia persona investita di cariche pubbliche ocomunque dotata di rilievo pubblico(19).2.3. ContinenzaLa continenza rappresenta la correttezza forma-le del linguaggio e delle espressioni usate dalgiornalista(20).La correttezza formale dell'esposizione non impli-ca che la notizia debba essere riportata nellasua forma narrativa più elementare, dal mo-mento che, soprattutto quando la divulgazioneavviene per il tramite dei mass-media, deveconsiderarsi lecito che la notizia venga accompa-gnata da altre informazioni, sempre che nonsiano immaginarie, ma utili alla migliorecomprensione della notizia medesima da partedei lettori, in quanto solo in tal modo il diritto dicronaca trova una sua valida giustificazione(21).La continenza non va apprezzata solo con ri-guardo allo specifico scontro verbale tra isoggetti coinvolti, ma anche in relazione al costu-me sociale e alle modalità espressivecomunemente diffuse in un dato contesto o mo-mento storico(22).Ai fini della valutazione della continenza, cheonera il giornalista ad una presentazione misu-rata della notizia, la giurisprudenza dàautonomo rilievo al titolo di un articolo giornalisti-co rispetto al testo(23).La continenza espositiva va rapportata, inoltre,alla oggettiva verità o meno dei fatti attribuiti allapersona offesa. E’ lecito, pertanto, riferire ocommentare una notizia con termini anche parti-colarmente severi ed aspri, quando questi sianocomunque adeguati a rendere al lettore l'ideadella gravità di un fatto realmente accaduto, spe-cie nell'ipotesi in cui questo presenti profili dirilevante interesse pubblico(24).

Diversamente, anche se il fatto riferito è vero, ilgiornalista può essere condannato per diffama-zione a mezzo stampa, se la sua esposizioneavviene in modo unilaterale, con riferimento adaltre vicende collegate ad esso arbitrariamentee con una presentazione complessiva spro-porzionata alla sua importanza, tanto datravalicare lo stesso scopo informativo(25).3. Casistica3.1. Pubblicazione di un’intervista o di dichia-razioni altruiLa materia della pubblicazione di un’intervistadal contenuto diffamatorio e dell’eventuale re-sponsabilità dell’intervistatore è un temacomplesso ed affascinante.Secondo la giurisprudenza tradizionale, il giorna-lista viene condannato per diffamazione amezzo stampa, anche se le dichiarazioni delsoggetto intervistato vengano riportate “alla lette-ra”, qualora le stesse abbiano contenuto“oggettivamente lesivo dell'altrui reputazio-ne”(26). Rimane, infatti, a carico del giornalistal’onere di controllare la veridicità delle circo-stanze e la continenza delle espressioni riferite.Con la divulgazione delle dichiarazioni altrui, ilgiornalista ne diviene in pratica “coautore so-stanziale” e, quindi, per non risultareconsapevole strumento di diffamazione, è tenu-to ad accertare la verità delle dichiarazionimedesime e a verificare che non difetti il requisi-to della continenza e che le affermazioni altruinon scadano in insulti o in espressioni gratuite,volgari, umilianti, dileggianti o, comunque, diffa-matorie. Ne consegue che la condotta delgiornalista che, pubblicando un comunicatostampa di terzi, riporti dichiarazioni oggettiva-mente lesive dell'altrui reputazione, non èscriminata dall'esercizio del diritto di cronacaper il solo fatto che il giornalista abbia riportatofedelmente il contenuto di una dichiarazione diterzi, senza aggiungere alcun suo allusivo,suggestivo o provocatorio commento(27).La giurisprudenza si è sforzata, tuttavia, di evi-denziare le peculiarità della pubblicazione diun’intervista che portano, in determinate circo-stanze, a non condannare il giornalista, anchese lo stesso non abbia svolto indagini accuratesulla verità dei fatti dichiarati dall’intervistatore.In tal senso, ricorre la scriminante del diritto dicronaca, se “il fatto in sé” dell’intervista abbia unrilevante interesse pubblico, indipendentementedalla veridicità dei fatti narrati o dalla intrinsecaoffensività delle espressioni usate(28).E’ esclusa, pertanto, l'illiceità della condotta delgiornalista che, assumendo la posizioneimparziale di terzo osservatore, riporti le dichia-

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razioni offensive pronunciate dall'intervistatonei confronti di altri, qualora “il fatto in sèdell'intervista, in relazione alla qualità deisoggetti coinvolti, alla materia della discussioneed al più generale contesto in cui le dichiarazio-ni sono rilasciate, presenti profili di interessepubblico all'informazione tali da prevalere sullaposizione soggettiva del singolo e giustificarel'esercizio del diritto di cronaca”(29). Tanto piùè elevata la posizione sociale dell’intervistato,maggiore risulta l’interesse pubblico ad essereinformati del suo pensiero(30).Non ricorre, invece, la scriminante quandol’intervista non è divulgata come illustrazione fe-dele del pensiero dell’intervistato, ma vengautilizzata dal giornalista come occasione peresprimere sue personali opinioni(31).In caso di pubblicazione di un’intervista, il signifi-cato di verità oggettiva della notizia va inteso,pertanto, sotto un duplice significato, potendoessere intesa sia come verità del fatto oggettodelle dichiarazioni, sia come verità dell’intervi-sta come fatto in sè e, quindi,indipendentemente dalla verità del suo contenu-to. Il fatto riferito, pertanto, può non essere veroe ciò, tuttavia, non esclude che può essere ve-ro che un soggetto lo racconti. Occorre,comunque, che la diffusione dell’intervista costi-tuisca di per se stessa un fatto talmenterilevante nella vita pubblica, che la stampaverrebbe certamente meno al suo compitoinformativo se lo tacesse(32).Poiché il diritto di cronaca presuppone la fe-deltà dell'informazione e quindi l'esattarappresentazione del fatto percepito, è necessa-rio però che il giornalista, in caso di intervistadiffamatoria, metta bene in evidenza che la veri-tà asserita non si estende al contenuto delracconto(33).In tale contesto, si è riconosciuto a favore delgiornalista la scriminante dell'esercizio del di-ritto di cronaca in presenza dei seguentipresupposti, parzialmente diversi rispetto aquanto richiesto per l'ordinaria attività giornalisti-ca: 1. le dichiarazioni devono essere stateeffettivamente rese e venire correttamente ri-portate (verità del “fatto intervista”); 2.l'argomento trattato deve essere di rilievoquantomeno in un determinato settore (interes-se pubblico); 3. le dichiarazioni devono esserestate rilasciate da un personaggio pubblico qua-lificato nel settore nell'ambito del quale essesono state rese, così come analoghe caratteristi-che deve rivestire il soggetto nei cui confrontisiano dirette le affermazioni potenzialmenteoffensive (criterio di proporzionalità); 4. il giorna-lista deve avere mantenuto una posizione di

imparzialità limitandosi a rendere conoscibili leopinioni espresse(34).La verità sul fatto che il soggetto intervistatoabbia effettivamente esposto le affermazioni inquestione nelle circostanze di tempo e di luogoindicate dal giornalista non è rispettata quando,pur essendo vere le affermazioni riferite, ne sia-no, dolosamente o anche soltantocolposamente taciute altre, idonee a mutare inmaniera rilevante il significato delle prime; ovve-ro quando, con il ricorso ad accostamentisuggestionanti di singole affermazionidell’intervistato capziosamente scelte e/o muta-menti dell’ordine di esposizione dellemedesime, si pervenga ad una presentazionedell’intervista oggettivamente idonea a crearenella mente del lettore (od ascoltatore) unarappresentazione della realtà dell’intervista me-desima falsa in tutto od in parte rilevante(35).L’autorevolezza della persona intervistata, valu-tata con tutte le circostanze del caso concreto,presume la c.d. verità putativa, che insieme aglialtri presupposti scrimina la condotta del giorna-lista(36).La scriminante del diritto di cronaca si estendeanche all'intervistato, quando le affermazioni ri-portate rispettino i limiti della scriminante inesame, costituiti dalla verità dei fatti, dalla conti-nenza, dalla forma e dalla congruità di quantoriportato nella pubblicazione(37).Di recente, la Corte di Cassazione si èsoffermata sul caso dell’intervista televisiva. Iprincipi elaborati dalla giurisprudenza in tema diintervista devono essere, infatti, interpretati allaluce di quelle che sono le caratteristiche tecni-che del mezzo attraverso il quale l’intervistaviene diffusa. Quando si tratta, infatti, di notiziedate in diretta e provenienti da una fonte chenon sia stata “filtrata” (ed è certo il casodell'intervista teletrasmessa), non solo non sipuò chiedere al giornalista di eseguire un (perquanto rapido) controllo prima di diffondere lanotizia medesima, ma, altresì, non si può pre-tendere, da parte sua, qualsiasi attività diverifica sulla fondatezza della notizia che, altempo stesso, viene fornita e diffusa, poiché ilmomento in cui il giornalista attinge dall'intervi-stato la notizia coincide con il momento in cuiessa viene posta a disposizione dei tele-spettatori(38). In questa ipotesi, al giornalistapuò essere richiesta al massimo un’attenzionein eligendo, atteso che, nella scelta delsoggetto da intervistare, deve essere adottatauna qualche cautela, che valga, sempre co-munque entro i limiti del diritto-dovere diinformare, a evitare di dare la parola a personeche prevedibilmente (ad esempio, per essere

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state in precedenza responsabili di performancediffamatorie) ne possano approfittare percommettere reati, non rispettando i limiti del di-ritto di cronaca o di critica(39).3.2. Cronaca giudiziariaNell’ipotesi di notizie attinenti ad una dichiarazio-ne resa in sede giudiziaria, il giornalista si pone,secondo la giurisprudenza, quale sempliceintermediario tra i fatti realmente accaduti nell’atti-vità giudiziaria e l’opinione pubblica. Egli non ètenuto, infatti, a svolgere né specifiche indaginisull’attendibilità del dichiarante (testimone,coimputato, pentito) né sulla verità delle dichiara-zioni rilasciate in sede giudiziaria; altrimenti sipretenderebbe dal giornalista l’onere di svolgereindagini analoghe a quelle giudiziarie, impe-dendo di fatto o rendendo assolutamentedisagevole l’attività di cronaca giudiziaria, dal mo-mento che solo all’esito della sentenza definitivarisulta accertata la verità delle dichiarazioni rese.Il requisito della verità va, pertanto, riferito sempli-cemente al fatto che sia stata effettivamenterilasciata quella dichiarazione in sede giudizia-ria, con indicazione del contesto giudiziario nelquale è stata resa, se è necessario per fornirecompletezza di informazione al lettore.Per l’applicazione della scriminante, è richiesto,tuttavia, che i concetti e le parole riportate sianorispondenti al reale contenuto della dichiarazio-ne e dell’atto giudiziario, senza alterazioni delsignificato sostanziale che possano creare per illettore una realtà diversa da quella effettiva-mente attribuibile alla dichiarazione. Restanofermi gli altri requisiti dell’interesse pubblico edella continenza(40).Diverso è il caso in cui il cronista raccolga laconfidenza di un ufficiale di polizia giudiziaria, aldi fuori delle comunicazioni ufficiali fornite nelcorso di una conferenza stampa, e concernenteulteriori notizie su una determinata attività di inda-gine. In questa ipotesi il giornalista ha l'onere diverificare direttamente le informazioni di cui è ve-nuto a conoscenza e di dimostrarne la pubblicarilevanza(41).E’interessante segnalare il caso di un giornalistache non è stato condannato, pur avendo ri-portato non solo le affermazioni rilasciate dagliinquirenti nel corso di una conferenza stampa,ma anche le valutazioni e gli apprezzamenti dacostoro formulati sulla personalità di colui che, aseguito di attività di indagine, è stato identificatoquale presunto responsabile del reato per il qua-le si procede (42).In un’altra ipotesi, la giurisprudenza ha postol’attenzione sulla distinzione tra diritto di difesa e

diritto di cronaca. Se, infatti, nel processo l'espo-sizione di fatti obiettivamente lesivi dell'altruireputazione è scriminata dall'esercizio del dirittodi difesa, la loro pubblicazione sulla stampa èconsentita solo se giustificata dall'interesse ge-nerale alla conoscenza della notizia e se questasia riportata in termini corretti, precisi e nonambigui. Ne consegue che, in assenza di dettecondizioni, la pubblicità del dibattimento non puòvalere di per sè a legittimare la pubblicazionedella notizia, in quanto la possibilità di presenzia-re allo svolgimento del giudizio da parte di unnumero più o meno ampio di persone non puòessere equiparata alla divulgazione della notizia,col mezzo della stampa, ad un numero inde-terminato di lettori(43).3.3. Opera cinematografica“Non vi è ostacolo alcuno che impedisca all'auto-re di un film di esercitare attraverso di esso ildiritto di cronaca”. Con queste affermazioni, il Tri-bunale di Roma ha scriminato la condotta di unautore cinematografico, coinvolto in un processoper diffamazione.Quando l’opera cinematografica richiami il conte-nuto di atti e documenti dell'autorità giudiziaria,si rinvia, secondo la giurisprudenza capitolina, aicriteri interpretativi elaborati in tema di cronacagiudiziaria.Sussiste il requisito della verità, pertanto, in ca-so di fedele corrispondenza della narrazione alcontenuto degli atti e degli accertamenti proces-suali compiuti dalla magistratura.Se l'autore dell'opera ha inteso utilizzare laversione filmica per narrare una vicenda nonancora giudizialmente definita con l'intento di ri-percorrere un accertamento giudiziale ancora initinere, occorre comunque che ciò sia ben chiaroe che la rielaborazione artistica non abbiacomportato un travisamento, anche non voluto,dei fatti narrati(44). Non sempre, tuttavia, si hauna totale assimilazione della cinematografiaalla stampa, dovendosi tener conto delle peculia-rità derivanti dalla natura creativa della prima eche l'uso del mezzo cinematografico comportaalcune specifiche valutazioni.La forza evocatrice delle immagini e la caricaemotiva che suscitano nello spettatore impongo-no, diversamente dallo scritto, la necessità dianalizzare l'intero contesto entro il quale il film sisnoda; sequenza e concatenazione delle imma-gini, scelta dei personaggi e sottolineaturemusicali(45). Non rileva, altresì, la finalità di lu-cro dell’opera cinematografica, con cui siesercita il diritto di cronaca(46).

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3.4. Pubblicazione di un’interrogazione ointerpellanza parlamentareQuanto alla possibilità per il giornalista di pubbli-care il testo diffamatorio di un’interrogazioneparlamentare, si riportano i passi di un’interes-sante pronuncia della Corte di Cassazionecivile, sentenza n. 15270 del 4 luglio 2006.L'interrogazione parlamentare consiste, come ènoto, nella domanda scritta di un parlamentareal Governo, tendente a conoscere se un fattosia vero, se alcuna informazione sia giunta al Go-verno o sia esatta, se il Governo intendacomunicare alla Camera documenti o notizie, oabbia preso o stia per prendere alcun provvedi-mento su un oggetto determinato(47). Trattasi,dunque, di un atto “ispettivo” la cui ratio è darinvenire, come per lo più si ritiene, nel poteredel Parlamento di conoscere, attraverso l'iniziati-va del singolo parlamentare, determinati fatti, aifini della tutela dell'interesse alla conservazionedella normalità democratica nell'organizzazionedel potere pubblico e all'efficienza della gestionepubblica. Essendo allora innegabile la rilevanza,nell'ordinamento pubblico, di un potere di tale ge-nere, impedire al giornalista la pubblicazione diun'interrogazione significherebbe imporgli il si-lenzio su di un fatto che, in quanto espressionedi quel potere, non può non essere d'interessegenerale.Per altro verso, i Regolamenti parlamentari pre-vedono che le interrogazioni, una volta superatoil vaglio di ammissibilità ad opera del Presidentedella Camera o del Senato, e da essoannunciate in aula, siano pubblicate nei reso-conti sommari e nei resoconti stenografici.Sarebbe assolutamente paradossale, pertanto,che la pubblicazione di un'interrogazione,perfettamente legittima se compiuta in ambitoparlamentare, non sia più tale al di fuori di esso,ossia in ambito giornalistico: quasi che i valori,alla cui tutela è rivolta l'interrogazione,appartengano al solo Parlamento, e non a tutti.Per tali ragioni, si legge nella sentenza, deve rite-nersi legittima espressione del diritto di cronacala pubblicazione di un'interrogazione parlamenta-re il cui contenuto sia diffamatorio. Il requisitodella verità del fatto è da intendersi rispettato so-lo se corrisponda al vero la riproduzione deltesto dell'interrogazione medesima, inte-gralmente o per riassunto, essendo priva dirilievo, agli stessi fini, l'eventuale falsità del suocontenuto.Gli unici requisiti necessari nella particolare fatti-specie sono, quindi, la verità del documento enon del suo contenuto, insieme a quello dell’inte-

resse pubblico, non essendo, invece, richiestoquello della correttezza dell'esposizione.Ciò detto, il giornalista è comunque tenuto a ri-produrre il documento in forma impersonale edoggettiva, quale semplice testimone, senza di-mostrare, cioè, con commenti o altro, di aderireal suo contenuto diffamatorio, abbandonando inquesto modo la necessaria posizione di narrato-re asettico ed imparziale del fattointerrogazione(48). Solo se il giornalista mostradi aderire al contenuto dell’interrogazione, dovràprovare, per andare esente da responsabilità, esecondo la regola generale che presiedeall'esercizio del diritto di cronaca, la veritàintrinseca del fatto riferito, l'interesse pubblicoalla sua conoscenza e la correttezza formaledell'esposizione(49).Può verificarsi, inoltre, che il contenutodell'interrogazione faccia chiaro riferimento adun soggetto, indicando elementi precisi per lasua individuazione da parte degli esperti delsettore, senza tuttavia nominarlo.In questa ipotesi, non snatura il diritto di crona-ca l'attività del giornalista che esplicita talenominativo. In relazione all’indicazione del nomi-nativo non espressamente enunciatonell'interrogazione, il giornalista deve, tuttavia,accertare la corrispondenza tra gli elementisoggettivi forniti nell'interrogazione ed ilsoggetto da lui individuato. In altri termini, ilgiornalista ancora una volta non risponde dellaverità dei fatti indicati nell'interrogazione parla-mentare, ma ne risponde nei soli limiti in cui egliha ritenuto che i fatti indicati nell'interrogazionesi riferissero ad un determinato soggetto nonesplicitato nell'interrogazione, mentre l'interroga-zione non si riferiva a quel soggetto.Se, invece, l'articolo relativo ad un'interrogazio-ne parlamentare rende chiaro anche al lettoremedio quello che già risulta chiaro agli espertidel settore, relativamente al contenuto di taleinterrogazione e al nome del soggetto indicato,si resta sempre nell'ambito del legittimo eserci-zio del diritto di cronaca giornalistica.

Avv. Valeria Falcone

Abilitata all'esercizio della professione forense.

Responsabile dell'ufficio studi del Consiglionazionale dell'Ordine dei giornalisti.

I riferimenti sono alla pagina successiva.

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1)D.Chindemi,Diffamazioneamezzostampa(radio–televisione–internet),Giuffrèeditore,2006.2)Aisensidell’art.595c.p.,chiunquecomunicandoconpiùpersoneoffendel'altrui reputazione,èpunitoconlareclusionefinoaunannooconlamultafinoa1.032euro.Sel'offesaconsistenell'attribuzionediun fattodeterminato, lapenaèdella reclusione finoadueanni, ovverodellamulta finoa2.065euro.Se l'offesaè recatacolmezzodellastampaoconqualsiasi altromezzodipubblicità, ovvero inattopubblico, lapenaèdellareclusionedaseimesiatreanniodellamultanoninferiorea516euro.Sel'offesaè recataaunCorpopolitico,amministrativoogiudiziario,oadunasuarappresentanza,oadunaAutoritàcostituita incollegio, lepenesonoaumentate.Ai sensidell’art. 11 legge8 febbraio1948n.47,per i reati commessi colmezzodellastampasonocivilmente responsabili, insolidocongli autori delreatoefradiloro,ilproprietariodellapubblicazioneel'editore.3)Inquesteipotesi,ricorrelacausadigiustificazionedell’eserciziodeldiritto,cherendeilfattononpunibile,aisensidell’art.51c.p.(Cassazionepenale,sez.V,19gennaio2005,n.7595inGiur.it.2005,2360).4)LaCassazionesisofferma,inoltre,sulleipotesiincuiricorreildirittodicriticaeildirittodisatira,sottolineandoleaffinitàeledifferenzeconl’eserciziodeldirittodicronaca.5)Questo filonegiurisprudenziale traeoriginedalla famosapronunciadellaCortediCassazione18ottobre1984n.5259,anchedetta “il decalogodelgiornalista”.Tra lealtre,Cassazionepenale,sez.V,9ottobre2007,n.42067,inDiritto&Giustizia2007.6)Cassazionecivile,sez.III,4febbraio2005,n.2271inGiust.civ.Mass.2005,2;Cassazionepenale,sez.V,9luglio2004,n.37435inD&G-Dir.eGiust.2004,f.36,36.7)Cassazionecivile,sez.III,4febbraio2005,n.2271inGiust.civ.Mass.2005,2.8)Cassazionepenale,sez.V,11marzo2005,n.15643inD&G-Dir.egiust.2005,2294.9)Cassazionecivile,sez.III,31marzo2006,n.7506inResp.civ.eprev.2006,111887.10)Cassazionepenale,sez.V,3aprile2008n.14062inwww.legge-e-giustizia.it;Cassazionepenale,sez.V,4marzo2005,n.15986inCedCassazione2005,RV232131.11)Cassazionecivile,sez.III,04luglio2006,n.15270inGiust.civ.Mass.2006,7-8;Cassazionepenale,sez.V,14febbraio2005,n.12859inCedCassazione2005,RV231687.12)Cassazionecivile,sez.III,n.11259del16maggio2007inwww.legge-e-giustizia.it.13)Cassazionepenale,sez.I,28gennaio2008,n.7333inGuidaaldiritto2008,1481.14)Cassazionepenale,sez.V,2luglio2002,n.32364inCass.pen.2003,2656.Sisegnala,altresì, ilcasoincui lagiurisprudenzahariconosciutolegittimoeserciziodeldirittodicronacaancheseeranostatidivulgatidatiefattinonveri,perchèritenutisuperfluiedirrilevantirispettoallanotiziaprincipale(Cassazionepenale,sez.V,21settembre2005,n.37463inCEDCass.pen.2005,232324;Cassazionepenale,sez.V,22febbraio2002,n.15174inCass.pen.2003,1899).15)Cassazionepenale,sez.V,09ottobre2007,n.42067,inDiritto&Giustizia2007.16)Cassazionecivile,sez.III,6marzo2008n.6041inwww.legge-e-giustizia.it17)Cassazionepenale,sez.V,9luglio2004,n.37435inD&G-Dir.eGiust.2004,f.36,36.18)Cassazionecivile,sez.III,18ottobre2005,n.20140inGiust.civ.Mass.2005,7/8.19)Nellaspecie, inapplicazionedi taleprincipio, laCortehaesclusochepotessetrovaregiustificazioneladiffusionedinotizieecommenti ironici relativiadunapresuntarelazioneextraconiugaletraunuomoedunadonna,suainquilina,nellacuiabitazioneeglierastatotrovatomorto(Cassazionepenale,sez.V,04ottobre2007,n.46295,inCEDCass.pen.2008,238290).20)Partedellagiurisprudenzalaintendeanchedalpuntodivistasostanziale,nelsensocheilgiornalistaè tenutoad informareesclusivamentesuciòcheèstrettamentenecessariopersoddisfarel'interessegeneraleallaconoscenzadideterminatifattidirilievosociale(Cassazionecivile,sez.III,13febbraio2002,n.2066inGiust.civ.Mass.2002,230).21)Cassazionecivile,sez.III,18aprile2006,n.8953inGiust.civ.Mass.2006,4.22)Cassazionepenale,sez.V,13febbraio2002,n.8692inD&G-Dir.eGiust.2002,f.19,75.23)Cassazionecivile,sez.III,23luglio2003,n.11455inGiust.civ.Mass.2003,f.7-8.24)Cassazionepenale,sez.V,20aprile2005,n.19381inRiv.pen.2005,954.25)Cassazionecivile,sez.III,18aprile2006,n.8953inGiust.civ.Mass.2006,4.26)Cassazionepenale,sez.un.,30maggio2001n.37140inForoit.2001,II,629.27)Cassazionecivile,sez.III,18ottobre2005,n.20137inD&G-Dir.egiust.2006,432.28)Cassazionecivile,sez.III,24aprile2008,n.10686,inwww.legge-e-giustizia.it.29)Cassazionecivile,sez.III,04luglio2006,n.15270inGiust.civ.Mass.2006,7-8.30)assazionepenale,sez.un.,30maggio2001n.37140inForo it.2001, II,629. Ilgiornalista intervistatorenonè,quindi,punibile laddoveledichiarazioni resedaunpersonaggiodialtorilievocreanodipersè lanotiziaesonomeritevolidiessereintegralmentepubblicate inquantosoddisfanol'interessedellacollettivitàall'informazione,protettodall'art.21cost(IndaginipreliminariMilano,17gennaio2002inForoambrosiano2002,170).31)Cassazionepenale,sez.V,21giugno2005,n.27236inD&G-Dir.egiust.2005,3495.32)Cassazionecivile,sez.III,24aprile2008,n.10686,inwww.legge-e-giustizia.it;Cassazionecivile,sez.III,04luglio2006,n.15270inGiust.civ.Mass.2006,7-8.33)Cassazionecivile,sez.III,26luglio2002,n.11060inGiust.civ.Mass.2002,1365.34)UfficioIndaginiPreliminariMilano4marzo2003inForoambrosiano2003,157.35)CassazioneCivile, sez. III, n.23366del15dicembre2004 inDiritto&Giustizia2004.Si rammenta, tuttavia,quellapartedigiurisprudenzapercui il fattodell’intervistanonpuòesimere il giornalistadallaverificadeipresuppostidellacontinenzaformale,dell’interessepubblico(chenonsidesumedall’intervista insè)edellaveritàdiquantonarratodall’interessato(Cassazionecivile,sez. III,18ottobre2005,n.20137inD&G-Dir.egiust.2006,432).36)DirecentelaCassazionecivileharitenutoirrilevantelacircostanzachel'autoredelladichiarazione,oggettivamentediffamatoria,nonfosseuncapodiStato,unleaderpoliticoosindacale,ounoscienziatodi indubbiafama,maunpersonaggioimputatodireatianchegravissimi.Perchésorgal’interessepubblicoallaconoscenzadelladichiarazioneèsufficiente, infatti,affermalaCassazione,“l’oggettivanotorietàdelpersonaggiocherende ladichiarazionenonchèdelsoggettocui ladichiarazione fa riferimento” (Cassazionecivile,sez. III,24aprile2008,n.10686, inwww.legge-e-giustizia.it).VediancheCassazionepenale,sez.V,9luglio2004,n.37435inD&G-Dir.eGiust.2004,f.36,36.37)UfficioIndaginipreliminariMilano8maggio2003inForoambrosiano2003,313.38)Cassazionepenale,sez.V,20dicembre2007,n.3597,inCEDCass.pen.2008,238872.39)Cassazionepenale,sez.V,20dicembre2007,n.3597,inCEDCass.pen.2008,238872.40)Cassazionecivile,sez.III, n.12358del24maggio2006inGiust.civ.Mass.2006,5;Cassazionepenale,sez.V,24settembre2001,n.43450inCass.pen.2003,135.41)Cassazionepenale,sez.V,19novembre2001n.41135, inRiv.it.dir.eproc.pen.2002,1462.42)Cassazionepenale,sez.V,18febbraio2004,n.11920inD&G-Dir.eGiust.2004,f.23,102.43)Cassazionepenale,sez.I,15novembre2001,n.4462inCass.pen.2003,901.44)Trib.Roma3maggio2002inGiur.merito2003,529.45)Trib.Roma10maggio2002inDir.informatica2002,821.46)Trib.Roma26marzo2002inDir.informatica2002,818.47)Questadefinizioneècontenutanell'art.128,comma2delRegolamentodellaCameradel1971enell’art.145delRegolamentodelSenato.48)In tal senso, alcune sentenze hanno ravvisato la responsabilità del giornalista che, nel diffondere il contenuto offensivo di una interpellanza o interrogazione parlamentare, abbia omesso la formuladubitativao interrogativadell'atto, cheaveva l'effettodiescludere la rispondenzadei fatti a veritàobiettivanonancoraaccertata (Cassazionepenale, sez.V,9ottobre2002,n.38246 inD&G-Dir. eGiust.2003,f.5,103;Cassazionepenale,sez.V,30gennaio2002,n.13159,inD&G-Dir.eGiust.2002,f.22,75).49)Cassazionecivile,sez.III,27ottobre2004n.20783,inwww.legge-e-giustizia.it;Cassazionecivile,sez.III,19dicembre2001,n.15999,inResp.civ.eprev.2002,1396.