TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO - Comune di - ORTA DI … · ... Coordinamento tra le varie parti...

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Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

INDICE

Art.0 – Definizioni e abbreviazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Generalità

Art.1 – Scopo delle norme - Elenco elaborati del PUC

Art.2 – Norme generali

Art.3 – Finalità della disciplina urbanistica

Capo II - Indici urbanistici e destinazioni d’uso

Art.4 – Descrizione degli indici urbanistici 1) Lotto – Lotto libero o inedificato – Lotto di nuova formazione

2) Costruzione

3) Edificio

4) ST – Superficie Territoriale (mq)

5) SF – Superficie Fondiaria (mq)

6) SFc – Superficie occupata da costruzioni (mq)

7) Sp – Superficie da conferire per standard (mq)

8) Sv – Superficie da conferire al sistema della mobilità (mq)

9) IT – Indice di Fabbricabilità Territoriale (mc/mq)

10) IF ÷ IFc – Indice di Fabbricabilità Fondiaria (mc/mq)

11) RC – Rapporto di Copertura (mq/mq)

12) Sm – Superficie Minima di Intervento (mq)

13) Lm – Lotto minimo (mq)

14) Sc – Superficie Coperta (mq)

15) H – Altezza del Fabbricato (m)

16) SL – Superficie lorda (mq)

17) V – Volume (mc)

18) Casa di guardianaggio

19) CU – Carico urbanistico

20) Su ÷ Sn – Superficie Utile (mq)

21) Snr ÷ Sa – Superficie Non Residenziale (mq)

22) NP – Numero dei Piani (n°)

23) Distanza radiale – Distanza frontale ed edifici fronteggianti

24) Luci e vedute

25) Parete

26) Parete finestrata

27) Pensilina

28) Pergolato

29) Tettoia

30) Dc – Distanza dai Confini (mt.)

31) De – Distanza dagli Edifici (mt.)

32) OP1 – Opere di Urbanizzazione Primaria (mq.)

33) OP2 – Opere di Urbanizzazione Secondaria (mq.)

34) StUr – Standard Urbanistici del PUC

35) Superficie di vendita

36) Applicazione degli Standard Urbanistici del PRG

37) Planovolumetrico

38) Vt – Volumi tecnici

39) Spm – Superficie permeabile

40) IP – Indice di piantumazione (n°/ha)

41) Cantiere temporaneo o mobile

42) Manufatti stagionali

43) Manufatti temporanei

44) Scheletri

Art.5 – Descrizione degli interventi edilizi a) interventi di manutenzione ordinaria

b) interventi di manutenzione straordinaria

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c) interventi di restauro e di risanamento conservativo

d) interventi di ristrutturazione edilizia

e) interventi di nuova costruzione

f) interventi di ristrutturazione urbanistica.

g) manutenzione di bene culturale

h) restauro di bene culturale

Art.6 – Applicazione degli indici urbanistici

Art.7 – Destinazioni d’uso, attrezzature e servizi: simbologia

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO

Capo I

Art.8 – Modalità di attuazione del PUC a) Intervento edilizio diretto

b) Intervento urbanistico preventivo

c) Programma Pluriennale di Attuazione

d) Attività edilizia libera

e) Lavori ammessi in assenza dei PUA e delle verifiche di legittimità

f) Intervento urbanistico postumo

g) PUA con valore di Piano di Recupero degli Insediamenti Abusivi (PRIA)

Art.9 – Programmazione degli interventi e relativi atti

Art.10 – Procedimento di formazione dei PUA

Art.11 – Contenuti ed elaborati dei PUA

Art.12 – Cambiamento di destinazione d’uso

Art.13 – Perequazione urbanistica

Art.14 – Comparti edificatori

Art.15 – Utilizzazione degli indici e composizione del lotto

Capo II - Zonizzazione

Art.16 – Zonizzazione

Art.17 – Il sistema della mobilità

Art.18 – Spazi di manovra, sosta e parcheggio

Art.19 – Fasce di rispetto a) fasce di rispetto stradale

b) fasce di rispetto dei corsi d’acqua e ferroviario

c) fasce di rispetto cimiteriale

d) fasce di rispetto da elettrodotto

Art.20 – Divisione del territorio in Zone Omogenee

Capo III - Zone dell’Ambito Urbano

Art.21 – Zone residenziali

Art.22 – Zona “A – centro storico”

Art.23 – Zona “Bs – centro urbano residenziale edificata satura”

Art.24 – Zona “B – centro urbano residenziale di completamento”

Art.25 – Zona “B12 – residenziale edificata di recupero urbano”

Art.26 – Zona “Ca – residenziale di espansione a verifica dell’esistente”

Art.27 – Zona “Cb – residenziale di espansione”

Art.28 – Zona “Cc – mista di riqualificazione urbanistica ed ambientale”

Art.29 – Zona “D1 – insediamenti produttivi di tipo manifatturiero a carattere artigianale e/o industriale

Art.30 – Zona “D2 – insediamenti produttivi di tipo commerciale-direzionale-turistico”

Art.31 – Zona “D3 – insediamenti produttivi con probabile rischio rilevante”

Art.32 – Aree a destinazione turistica

Art.33 – Asservimento di aree non contigue per insediamenti produttivi

Art.34 – Zona “F – attrezzature ed infrastrutture di interesse collettivo”

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Art.35 – Zona “VPR – verde privato di rispetto”

Art.36 – Sanatoria delle costruzioni abusive ed immobili realizzati in base ad un PdC annullato

Capo IV - Zone dell’Ambito Extraurbano

Art.37 – Zona “E – agricola”

Art.38 – Zona “SRA – sorgente di rischio ambientale”

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I - Disposizioni Finali

Art.39 – Norma transitoria per il recupero ed utilizzo di scheletri in c.a. già esistenti sul territorio

comunale alla data di adozione del PUC

Art.40 – Allineamento degli edifici esistenti

Art.41 – Norme di salvaguardia

Art.42 – Coordinamento tra le varie parti del PUC

Appendice 1

Spazi minimi per parcheggio privato da riservare nell’area di pertinenza di edifici ed attrezzature

Appendice 2

Norme di Attuazione del PRG

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Art.0

Definizioni e abbreviazioni

LUN Legge Urbanistica Nazionale: legge 17 agosto 1942 n°1150 (testo vigente);

DM 1444/68 Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n°1444, concernente i “Limiti inderogabili

di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli

spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o

riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini

della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli

esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n°765 del 1967”;

ZTO Zone Territoriali Omogenee, di cui all’art.2 del DM 1444/68;

TU Edilizia D.P.R. 6 giugno 2001, n°380, (testo vigente) concernente “Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

PdC Permesso di Costruire, di cui al Capo II, Titolo II, Parte I del TU Edilizia;

DIA Dichiarazione di Inizio Attività, di cui al Capo III del medesimo TU Edilizia;

SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all’art. 19 della legge

n°241 del 07/08/1990, come precisato dal D.L. n°70 del 13/05/2011, convertito

nella legge n°106 del 12/07/2011 “Decreto Sviluppo”;

PPA Programma Pluriennale di Attuazione, di cui all’art.13 della Legge 28 gennaio

1977, n°10, ed all’art.6 del Decreto Legge 23 gennaio 1982, n°9, convertito con

modificazioni dalla Legge 25 marzo 1982, n°94;

D.Lgs. 42/04 Decreto Legislativo 22/01/2004, n°42, (testo vigente) concernente “Codice dei

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,

n°137”

PRG Variante al Piano Regolatore Generale di Orta di Atella, approvata con Decreto

del Presidente della Provincia di Caserta n°33 del 04/05/2001;

LR 14/82 Allegato alla Legge Regionale 20 marzo 1982, n°14, (testo vigente), concernente

“Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle

funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell’art. 1 – II comma – della

legge regionale 1 settembre 1981, n°65”;

LURC Legge Urbanistica Regione Campania: legge regionale 22 dicembre 2004, n°16,

(testo vigente) concernente “Norme sul Governo del Territorio”;

Regolamento n°5/2011 Regolamento regionale del 4 agosto 2011, n°5, concernente

“Regolamento di attuazione per il governo del territorio”;

PTR Piano Territoriale Regionale della Campania, approvato con L.R. n°13/2008;

PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Caserta,

approvato e vigente dal 17/07/2012;

PUC Piano Urbanistico Comunale, di cui all’art. 23 della LURC;

NTA Norme Tecniche di Attuazione del PUC;

RUEC Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, di cui all’art. 28 della LURC;

PUA Piano Urbanistico Attuativo, di cui all’art.26 della LURC;

PRIA PUA con valore di Piani di Recupero degli Insediamenti Abusivi, di cui all’art.23

comma 5 della LURC;

STU Società di Trasformazione Urbana, di cui all’art.120 del Decreto Legislativo

n°267 del 18/08/2000 (Testo Unico Enti Locali) ed all’art.36 della LURC.

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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - GENERALITA’

Art.1

Scopo delle norme - Elenco elaborati del PUC

Ai sensi della LUN nonché delle leggi di questa Regione LR 14/82 e LURC, le presenti

Norme Tecniche di Attuazione (NTA), che costituiscono parte integrante del Piano Urbanistico

Comunale (PUC), in conformità dell’art.23 della LURC, disciplinano la tutela ambientale, le

trasformazioni urbanistiche ed edilizie, le opere di urbanizzazione, l’edificazione di nuovi

fabbricati, il restauro ed il risanamento dei fabbricati esistenti, le trasformazioni d’uso, la

realizzazione dei servizi e di impianti, e qualsiasi altra opera che comunque comporti mutamenti

dello stato fisico del territorio del Comune di Orta di Atella.

Con particolare riferimento al comma 8 del citato art. 23 della LURC, esse riguardano in

modo specifico la manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la

trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il mantenimento e

lo sviluppo delle attività agricole e la regolamentazione dell’attività edilizia.

Il PUC, i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), il Regolamento Urbanistico Edilizio

Comunale (RUEC), ai sensi dell’art. 22 della citata LURC, sono gli strumenti della

pianificazione comunale, mediante i quali il Comune di Orta di Atella cura la pianificazione del

territorio di sua competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in

coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale, dettata dal PTR, e

provinciale, dettata dal PTCP.

Il PUC divide il territorio comunale in Zone Territoriali Omogenee (ZTO), ai sensi e per

gli effetti del DM 1444/68.

A ciascuna di esse le NTA assegnano una regolamentazione operativa (quale, ad

esempio: limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, e così via).

Gli elaborati del PUC sono i seguenti:

Codice Denominazione Scala

Tav. 1 Inquadramento generale territoriale 1 : 75.000

varie

Tav. 2 Inquadramento generale – PTCP Caserta vigente 1 : 75.000

varie

Tav. 3 Inquadramento generale – proposta PTCP Napoli 1 : 75.000

varie

Tav. 4 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 5.000

Tav. 5.1 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000

Tav. 5.2 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000

Tav. 5.3 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000

Tav. 5.4 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000

Tav. 5.5 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000

Tav. 5.6 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000

Tav. 5.7 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000

Tav. 5.8 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000

Tav. 5.9 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000

Tav. 5.10 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000

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Tav. 5.11 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000

Tav. 5.12 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000

Tav. 5.13 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000

Tav. 5.14 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000

Tav. 5.15 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000

Tav. 5.16 RICOGNIZIONE Concessioni Edilizie e Permessi di Costruire degli anni 2000 - 2012

Tav. 6.1 CENSIMENTO dati assunti dal catasto urbano - Planimetria

Tav. 6.2 CENSIMENTO dati assunti dal catasto urbano – Dati analitici

Tav. 7 PRG VIGENTE – Sovrapposizione della zonizzazione vigente all’aerofotogrammetria

aggiornata al dicembre 2009 1 : 5.000

Tav. 7.a PRG VIGENTE – Piani Urbanistici Attuativi in attuazione 1 : 5.000

Tav. 7.b PRG con limite del territorio rurale e aperto complementare alla città (art. 44 norme

PTCP) 1 : 5.000

Tav. 8.1.a CARTA DEI VINCOLI interessanti il territorio comunale: aree di presunto interesse

archeologico

Tav. 8.2 CARTA DEI VINCOLI interessanti il territorio comunale: immobili sottoposti a vincolo

- indicazione del tessuto edilizio storico

Tav. 8.3 CARTA DEI VINCOLI interessanti il territorio comunale: vincoli idrogeologici –

cimiteriali – paesaggistici – ambientali

Tav. 8.4 CARTA DEI VINCOLI interessanti il territorio comunale: fasce di rispetto stradale,

ferroviario e da elettrodotto

Tav. 9 Nuova ZONIZZAZIONE del territorio comunale 1 : 5.000

Tav. 10.1 Nuova ZONIZZAZIONE del territorio comunale 1 : 2.000

Tav. 10.2 Nuova ZONIZZAZIONE del territorio comunale 1 : 2.000

Tav. 10.3 Nuova ZONIZZAZIONE del territorio comunale 1 : 2.000

Tav. 10.4 Nuova ZONIZZAZIONE del territorio comunale 1 : 2.000

Tav. 10.5 Nuova ZONIZZAZIONE del territorio comunale 1 : 2.000

Tav. 10.6 Nuova ZONIZZAZIONE del territorio comunale 1 : 2.000

Tav. 10.7 Nuova ZONIZZAZIONE del territorio comunale 1 : 2.000

Tav. 10.8 Nuova ZONIZZAZIONE del territorio comunale 1 : 2.000

Tav. 10.9 ZONIZZAZIONE con limite del territorio rurale e aperto complementare alla città (art.

44 norme PTCP) 1 : 5.000

Tav. 11.1 Viabilità esistente e di progetto 1 : 5.000

Tav. 11.2 Fognature esistenti e di progetto 1 : 5.000

Tav. Relazione generale

Tav. Norme tecniche di attuazione

Ai sensi di legge, fanno parte del PUC anche:

All.01 Studio geologico del territorio comunale (ex L.R. 9/83), composto da:

Relazione geologica

Prove di laboratorio geotecnico

Tav. 1 – Carta geolitologica

Tav. 1bis – Sezioni geolitologiche

Tav. 2 – carta geolitologica

Tav. 3 – Carta della Stabilità

Tav. 4 – Carta micro zonazione sismica

Tav. 5 – Carta ubicazione indagini geognostiche

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All.02 Carte dell’uso agricolo dei suoli, composto da:

Tav. 1 – Relazione illustrativa

Tav. 2 – Carta dell’uso agricolo del suolo e delle attività colturali in atto

All.03 Piano Comunale del Commercio (L.R. 1/2000), composto da:

Piano di Urbanistica commerciale

All.04 Piano di Zonizzazione Acustica, composto da:

Tav. 1 – Piano comunale di classificazione acustica 1 : 5.000

Tav. 2 – Relazione descrittiva

Tav. 3 – Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose

All.05 Valutazione Ambientale Strategica, formata dai seguenti elaborati:

Tav. 1 – Rapporto ambientale,

Tav. 2 – Carta delle criticità ambientali 1 : 6.000

Tav. 3 – Sintesi non tecnica

Art.2

Norme generali

Gli edifici esistenti alla data di adozione del PUC, e le aree urbane su cui insistono, sono

oggetto della normativa introdotta per la ZTO del PUC stesso, nella quale ricadono.

Gli edifici che risultassero in contrasto con i tipi edilizi e le destinazioni d’uso previsti nel

PUC, potranno essere oggetto di trasformazioni che ne modifichino la consistenza edilizia

soltanto nell’ambito di interventi di adeguamento alle presenti NTA.

Art.3

Finalità della disciplina urbanistica

La disciplina urbanistica tende alla corretta utilizzazione del territorio, alla conservazione

dell’ambiente ed all’uso ottimizzato delle risorse.

In coerenza con la pianificazione sovraordinata:

• individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale;

• raccorda gli interventi di trasformazione con la salvaguardia, con la tutela e la valorizzazione

delle risorse naturali e paesaggistico – ambientali; detta, inoltre, i criteri per la valutazione

degli effetti ambientali;

• determina i fabbisogni insediativi, stabilisce le ZTO, indica le trasformazioni fisiche e

funzionali nelle varie zone, promuove la qualità edilizia;

• tutela e valorizza il paesaggio agrario;

• assicura la compatibilità delle previsioni con l’assetto geologico e geomorfologico;

• integra e disciplina i sistemi di mobilità.

Di conseguenza, essa orienta in tal senso lo sviluppo urbanistico ed edilizio assicurando

un ordine ed una programmazione nel tempo e nel territorio, degli insediamenti e delle

infrastrutture.

Il diritto di edificare è della comunità rappresentata dall’Ente locale; il permesso di

costruire, di cui al Capo II, Titolo II, Parte I del TU Edilizia, è concesso a titolo oneroso,

secondo la vigente legislazione statale e regionale.

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CAPO II - INDICI URBANISTICI E DESTINAZIONI D’USO

Art.4

Descrizione degli indici urbanistici e definizioni varie

L’edificazione e l’urbanizzazione, nel territorio comunale, sono regolate dai seguenti

indici, meglio precisati nel RUEC:

1) Lotto – Lotto libero o inedificato – Lotto di nuova formazione

Per “lotto” o “fondo” si intende la porzione di suolo soggetta ad intervento edilizio

unitario, comprensiva dell’edificio esistente o da realizzarsi.

Si definisce “lotto libero” o “lotto inedificato” l’unità fondiaria preordinata alla

edificazione libera da costruzioni di ogni tipo e genere alla data di adozione del PUC; può essere

costituito da una o da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica.

Per “lotto di nuova formazione” si intende un’area che, alla data di adozione del PUC,

fosse dotata di autonoma identificazione catastale, mediante attribuzione di un proprio numero di

mappa, e fosse inedificata per l’intera sua estensione.

Sono altresì considerati “lotto di nuova formazione” le aree la cui identificazione

catastale in atto derivi dal frazionamento di un’area rispondente ai requisiti di cui al comma 2

che sia stato presentato in periodo successivo alla data di adozione del PUC.

Non sono “lotti liberi” né posso concorrere alla formazione di “lotti di nuova formazione”

le aree di corte e le pertinenze accatastate con l’edificio. 1

Non possono essere computate, ai fini dell’individuazione del lotto, superfici appartenenti

alla medesima particella catastale che ricadano in zone urbanistiche diverse ovvero risultino

separate da superfici con destinazione d’uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni

caso la contiguità e l’omogeneità di destinazione d’uso.

2) Costruzione

Ai fini delle presenti NTA per “costruzione” deve intendersi qualsiasi manufatto avente

le caratteristiche della solidità, della stabilità, della compattezza ed immobilizzazione rispetto al

suolo, e non deve trattarsi di opera completamente interrata 2.

“Costruzione”, quindi, è un concetto che non si esaurisce nella dicotomia di “edificio –

fabbricato” o di struttura realizzata con muri di cemento o laterizi, ma, come ha chiarito la

giurisprudenza, si estende a qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo. Ai fini dell’osservanza

delle norme in materia di distanze o da norme regolamentari integrative, la nozione di

“costruzione” comprende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della

solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo 3

3) Edificio

Per edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi inedificati,

oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevino senza soluzione di continuità

1 Viene fatto riferimento alle sole aree scoperte che costituiscono intima pertinenza dell’edificio stesso e censite in

catasto fabbricati unitamente al bene principale (cioè insieme con il fabbricato oppure graffate allo stesso), in quanto

“le aree autonomamente censite al catasto terreni non possono considerarsi pertinenza di un fabbricato urbano,

anche se durevolmente destinate al servizio dello stesso” (Circolare Agenzia delle Entrate n°38/E del 12/08/2005).

E’ appena il caso di notare che qui non trattasi della disciplina corrente dettata dal codice civile per le pertinenze

(art. 817 e segg. c.c. ), che non prevede distinzioni in base alle risultanze catastali, né dell’orientamento della Corte

di Cassazione, che attribuisce rilevanza solo alle situazioni di fatto (sentenza 5755 del 16/03/2005). 2 Trib. Treviso, Sez. I, 09/03/2010

3 Cass. civ., Sez. II, 19/10/2009, n°22127

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dalle fondazioni al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e possa avere una o più

scale autonome.

4) ST – Superficie Territoriale (mq)

Per Superficie Territoriale si intende l’estensione di un territorio avente superficie non

inferiore alla superficie minima di intervento riportata nelle ZTO del PUC o assegnata agli

interventi urbanistici preventivi.

Essa comprende in genere le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria nonché la

Superficie Fondiaria “SF”, e comunque tutta la superficie dei fondi interessati da episodi

costruttivi di data precedente alla data di adozione del PUC.

5) SF – Superficie Fondiaria (mq)

Si intende la superficie che si ottiene deducendo dalla Superficie Territoriale “ST”, le

superfici per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, comunque, tutte le superfici a

destinazione e proprietà pubblica (“Sp” ed “Sv”), nonché i lotti già edificati “SFc”.

Al fine della utilizzazione dell’Indice di Fabbricabilità Fondiaria “IF”, nonché della

verifica del Rapporto di Copertura “RC”, nella “SF” si includono le fasce di rispetto stradale, da

intendersi esclusivamente quali superfici di arretramento degli edifici ed ogni altra parte che

rimanga di proprietà privata, con esclusione di ogni superficie che rimanga o sia destinata a

rimanere pubblica.

6) SFc – Superficie occupata da costruzioni (mq)

Si intende la superficie di un lotto già edificato, ovvero, estensivamente, la somma delle

superfici dei lotti già interessati da episodi costruttivi di un determinato comparto o ZTO o altro

(dove indicata), al netto della viabilità esistente. In detta area, se il caso ricorre, si includono le

fasce di rispetto, da intendersi esclusivamente quali superfici di arretramento dei corpi di

fabbrica.

7) Sp – Superficie da conferire per standard (mq)

Si intende l’aliquota della ST, libera da costruzioni, da riservare, quale integrazione delle

destinazioni abitative, all’insediamento di nuove attrezzature per l’istruzione, per la sanità, per

attività di interesse sociale, per lo sport ed il tempo libero, e più in generale, per Opere di

Urbanizzazione Primaria “OP1” e per Opere di Urbanizzazione Secondaria “OP2”.

8) Sv – Superficie da conferire al sistema della mobilità (mq)

Si intende la quota di superficie territoriale, libera da costruzioni, da riservare alle strade,

ai nodi stradali, alle rotatorie, ai marciapiedi, alle cunette, ai fossi e quanto altro, come meglio

precisato al successivo articolo 17.

Non include le fasce di rispetto stradale eventualmente relative alla nuova mobilità.

9) IT – Indice di Fabbricabilità Territoriale (mc/mq)

L’Indice di Fabbricabilità Territoriale esprime il volume massimo (espresso in metri cubi)

edificabile per ogni metro quadrato di Superficie Territoriale “ST”, misurata al netto della

Superficie occupata da costruzioni “SFc”. L’indice in parola, ai fini dell’utilizzazione edilizia

nell’ambito urbano assume nella generalità dei casi l’espressione:

IT = ITr + ITp

nella quale:

ITr esprime il volume massimo edificabile (mc/mq), con destinazione residenziale;

ITp esprime il volume massimo edificabile (mc/mq), per destinazione non residenziale e/o per

uso e/o interesse pubblico.

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10) IF ÷ IFc – Indice di Fabbricabilità Fondiaria (mc/mq)

L’Indice di Fabbricabilità Fondiaria “IF” esprime il valore massimo (espresso in metri

cubi) edificabile per ogni metro quadrato di “SF”, ovvero il valore “IFc” dei metri cubi già

edificati su ogni metro quadrato di “SFc”.

11) RC – Rapporto di Copertura (mq/mq)

Il Rapporto di Copertura esprime l’aliquota massima della “SF”, ovvero della “SFc”,

impegnata dalla Superficie Coperta “Sc”.

12) Sm – Superficie Minima di Intervento (mq)

Si intende la Superficie Territoriale minima richiesta dalle NTA, in genere diversa per

ogni ZTO, o predeterminata graficamente dalle tavole di PUC come unità urbanistica minima

(comparto), per poter attuare un intervento urbanistico attuativo (PUA). Come già esposto nella

definizione di “ST”, essa potrà essere libera ovvero occupata da edificazioni.

13) Lm – Lotto minimo (mq)

Si intende l’area minima richiesta per poter attuare un intervento edilizio diretto.

14) Sc – Superficie Coperta (mq)

E’ la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell’ingombro

planimetrico dell’edificio fuori terra, esclusi tutti gli elementi che non costituiscono Superficie

Lorda “SL”.

15) H – Altezza del Fabbricato (m)

E’ la media dell’altezza delle varie fronti o pareti che compongono il fabbricato.

L’altezza di ciascuna fronte o parete del fabbricato è data dalla differenza tra la più bassa

delle due quote:

a) media del marciapiede o del terreno circostante secondo la sistemazione prevista dal

progetto approvato;

b) piano del calpestio del piano terreno;

e la più alta delle quote:

c) soffitto dell’ultimo piano abitabile, sia orizzontale che inclinato (in questo caso calcolata

nel punto medio);

d) bordo superiore della linea di gronda o media dell’inclinazione delle coperture.

Nel caso di fronte del fabbricato delimitata da linee a quota non costante, ovvero

composta da pareti a pianta mistilinea, si individueranno parti di facciata a contorno rettangolare

o trapezoidale, delle quali resta definita l’altezza media (quale semisomma delle altezze minima

e massima). L’altezza di ciascuna fronte o parte della stessa, così come definita, non potrà

eccedere più del 20% l’altezza massima fissata dal PUC per la zona omogenea di appartenenza.

Sono esclusi dal computo dell’altezza i Volumi Tecnici “Vt”, quali torrini, gabbie scale e

ascensori ed assimilabili, nonché i muri tagliafuoco ove prescritti dalle norme vigenti.

16) SL – Superficie lorda (mq)

E’ la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo degli

elementi verticali (murature, locali di servizio, scale esterne a servizio di piani oltre al primo) con

esclusione de:

a) i porticati a piano terreno asserviti ad uso pubblico;

b) i porticati a piano terreno ad uso privato e delle logge, limitatamente ad una superficie

complessivamente non superiore al 20% della “SL” interessata dal progetto;

c) i balconi a sbalzo e delle terrazze scoperte;

d) le pensiline con sporgenze fino a ml. 4,50;

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11

e) i locali per Volumi Tecnici “Vt” e delle parti comuni destinate all’ingresso ed al

collegamento negli edifici costituiti da più unità immobiliari, quali androni di ingresso, pozzi

scala condominiali, passerelle e ballatoi, ascensori, ecc. (fermo restando che gli stessi elementi

costituiscono “SL” quando interni a singole unità immobiliari);

f) il piano parzialmente interrato che non fuoriesca dal perimetro dell’edificio fuori terra per

una superficie eccedente il 100% della superficie coperta, purché di altezza interna netta non

superiore a ml. 3,50 e sempre che i locali seminterrati non fuoriescano di oltre mt. 1,00 dalla

quota “più bassa” utilizzata per il calcolo del “H”;

g) i piani completamente interrati;

h) i parcheggi coperti entro terra o parzialmente interrati che non fuoriescano di oltre mt. 1,00

dalla quota “più bassa” utilizzata per il calcolo del “H”;

i) i parcheggi coperti fuori terra (anche chiusi in box auto), purché non eccedenti il 100% della

superficie coperta esistente o quella ammessa, nelle zone ove previsto, dall’indice “RC”;

j) i piani sottotetto, sottostanti coperture a falde inclinate con pendenza pari o superiore al 20%,

a condizione che l’altezza media del piano sia inferiore a ml. 2,40;

k) i piani sottotetto sottostanti coperture con pendenza inferiore al 20% (ivi comprese le

coperture piane) a condizione che l’altezza media del piano non sia superiore a ml. 1,80;

l) i soppalchi sottostanti coperture a falde inclinate, con pendenza pari o superiore al 20%, a

condizione che l’altezza media del soppalco sia inferiore a ml. 2,40;

m) i soppalchi sottostanti solai con pendenza inferiore al 20% (ivi comprese le coperture piane) a

condizione che l’altezza media del soppalco non sia superiore a ml. 2,10;

n) i patii, cavedi, chiostrine e simili;

o) le piscine e vasche all’aperto;

p) le parti accessorie di edifici emergenti dal suolo fino all’altezza massima di mt. 1,00, le quali

non siano coperte (rampe di accesso, camere d’aria ecc.);

q) le aie, concimaie e serre di coltura a struttura precaria, nelle zone agricole (se non

diversamente indicato da leggi specifiche).

Le superfici di cui alle lettere “f”, “g”, “j”, “k”, “l” ed “m” non vengono escluse dal

computo della “SL”, ma, viceversa, debbono essere conteggiate per intero, quando a seguito di

specifica deroga già concessa da leggi speciali, ovvero per la vetusta epoca di costruzione, siano

legittimamente utilizzate come locali abitabili o come ambienti di lavoro, di vendita, di ufficio o

di supporto (come definiti dal RUEC) o per funzioni che comunque presuppongano la

permanenza continuativa di persone e siano pertanto assimilabili a quelle in precedenza indicate.

17) V – Volume (mc)

Si definisce “Volume” dell’edificio la somma dei volumi dei singoli piani, ottenuti come

prodotto della “Sc” di ogni piano per l’altezza lorda dal calpestio del piano stesso all’estradosso

del solaio del piano superiore. Da tale valore si detraggono i volumi tecnici “Vt”, come descritti

nel prosieguo; maggiori dettagli di calcolo sono riportati nel RUEC.

Per il primo livello l’altezza di piano si misura con riferimento alla quota media secondo

la sistemazione prevista dal progetto approvato. Se l’edificio è dotato di piano seminterrato,

allora l’altezza si misura dal piano di calpestio del piano rialzato se, e solo se, il piano

seminterrato stesso non concorre a formare “SL” (rientra nella casistica di cui al punto “f” del

precedente apposito paragrafo illustrante la “SL”).

Per l’ultimo livello o piano sottotetto, l’altezza sarà misurata dal calpestio alla quota

media di estradosso della falda.

18) Casa di guardianaggio

Si definisce “Casa di guardianaggio” di un impianto produttivo l’alloggio del custode, o

del titolare dell’attività, ovvero l’abitazione per il personale addetto alla sorveglianza e

manutenzione degli impianti, la cui realizzazione deve essere non scindibile dall’attività stessa.

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19) CU – Carico urbanistico

Partendo dall’osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento

cosiddetto primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere

pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico,

condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all’insediamento primario ossia

al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell’attività da costoro svolte, si definisce

“Carico urbanistico” l’effetto che viene prodotto dall’insediamento primario come domanda di

strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un

determinato territorio 4, relativamente alle destinazioni d’uso e all’entità dell’utenza.

E’ pertanto considerato aumento del “CU” l’aumento delle superfici utili e comunque dei

parametri dimensionali degli edifici e/o del numero di unità immobiliari, come pure il cambio

della destinazione d’uso rispetto alla classificazione degli usi urbanistici o a quella delle

categorie e/o classi catastali, quando ciò comporta l’aumento delle esigenze di cui al precedente

comma, sempreché tale cambio di destinazione riguardi più di 30 mq. o comunque più del 30%

della superficie utile Su dell’unità immobiliare.

20) Su ÷ Sn – Superficie Utile (mq)

La Superficie Utile “Su”, o superficie utile abitativa, è la somma delle superfici utili

abitabili dell’edificio, misurate al netto delle murature, ossia delimitate dal contorno interno delle

murature, con esclusione delle eventuali parti di uso condominiale o pubblico.

Se è riferita ad attività non residenziali (turistiche, commerciali, direzionali, e simili), più

propriamente è chiamata “Sn” (superficie netta non residenziale).

21) Snr ÷ Sa – Superficie Non Residenziale (mq)

Per Superficie Non Residenziale “Snr” si intende quella destinata a servizi ed accessori a

stretto servizio delle residenze, misurata al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani

di porte e finestre. Tali superfici riguardano:

- cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni,

- centrali termiche e altri locali similari;

- autorimesse singole o collettive;

- androni di ingresso e porticati liberi;

- logge e balconi.

Se è riferita ad attività non residenziali (turistiche, commerciali, direzionali, e simili), più

propriamente è chiamata “Sa” (superficie netta accessori).

22) NP – Numero dei Piani (n°)

E’ il numero totale di piani edificati fuori terra abitabili.

23) Distanza radiale – Distanza frontale ed edifici fronteggianti

La distanza “radiale” è la distanza minima geometrica tra due punti qualsiasi di fabbricati,

di muri, di confini, ecc.

La distanza radiale è comunque sempre applicata nel caso delle fasce di rispetto (ad

esempio nel vincolo cimiteriale).

La distanza frontale tra due pareti è la dimensione del segmento che si diparte dallo

spigolo di una di queste, secondo una delle direttrici dell’angolo dello spigolo medesimo, e va ad

intersecare il perimetro della costruzione che si vuole opposta; laddove tale linea non attraversi

idealmente il corpo dell’edificio vicino, non v’è frontalità.

Conseguentemente, due edifici si considerano fronteggianti quando la parete di uno di

essi, idealmente traslata in direzione perpendicolare, incontri una o più pareti dell’altro edificio.

4 Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, 20 marzo 2003, sentenza n°12878

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24) Luci e vedute 5

Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie:

- luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del

vicino;

- vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o

lateralmente.

Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:

1) essere munite di un’inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in

metallo le cui maglie non siano maggiori di 3,00cmq;

2) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di 2,50mt dal pavimento o dal suolo del luogo al

quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di 2,00mt, se sono

ai piani superiori;

3) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di 2,50mt dal suolo del fondo vicino, a meno

che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la

condizione dei luoghi non consenta di osservare l’altezza stessa.

L’apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche

se non sono state osservate le prescrizioni prima indicate. Il vicino ha sempre il diritto di esigere

che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell’articolo predetto.

Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui. Se il

muro è comune nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell’altro; ma chi ha

sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto

contribuire.

La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del

muro medesimo né di costruire in aderenza. Chi acquista la comunione del muro non può

chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.

Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il

tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute

dirette non vi è la distanza radiale di 1,50mt. Non si possono parimenti costruire balconi o altri

sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo

del vicino, se non vi è la distanza radiale di 1,50mt tra questo fondo e la linea esteriore di dette

opere. Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica.

Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la

distanza radiale di 0,75mt., la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più

vicino sporto.

Quando si e acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino (a norma

dell’art. 1027 e segg. Codice Civile), il proprietario di questo non può fabbricare a distanza

minore di 3,00mt, misurata radialmente. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la

distanza di 3,00mt deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.

Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od

oblique, essa deve arrestarsi almeno a 3,00mt sotto la loro soglia.

25) Parete

E’ l’elemento verticale di un edificio che delimita uno spazio e che quando costituisce

elemento perimetrale prende il nome di facciata.

26) Parete finestrata

E’ l’elemento verticale perimetrale di un edificio, sul quale siano presenti finestre o altre

aperture sul fondo del vicino, che permettano di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente

o lateralmente.

5 Articoli da 900 a 907 del Codice Civile.

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27) Pensilina

E’ una struttura accessoria di copertura, realizzata con materiali durevoli, posta in aggetto

alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno e di qualsiasi

tipo di tamponamento perimetrale.

28) Pergolato

E’ una struttura ombreggiante leggera, per il supporto di vegetazione rampicante o altri

elementi aventi esclusivamente funzione ombreggiante non destinati ad offrire riparo dalle

precipitazioni atmosferiche. La struttura è costituita da montanti verticali e traversi orizzontali in

legno o materiale metallico, priva di tamponamenti perimetrali, copertura, canale e discendenti.

Se ancorata alla parete dell’edificio prende il nome di “pompeiana”.

29) Tettoia

E’ una struttura ombreggiante dotata di copertura piana o inclinata ed aperta su tutti i lati

sorretta da pilastri o altri elementi strutturali puntiformi. Se realizzata a sbalzo ancorata alla

parete dell’edificio, fermo restando che non sono ammessi tamponamenti perimetrali, prende il

nome di “pensilina”.

30) Dc – Distanza dai Confini (mt.)

La distanza dai confini è misurata dal distacco minimo tra la “Sc” del fabbricato, compresi

gli sporti, le pensiline, gli aggetti delle coperture e gli elementi decorativi, qualora eccedenti la

profondità di mt. 1,50, valutata in maniera “radiale” tra i prospetti ed il confine del lotto stesso.

La “Dc” minima di una costruzione dal confine di proprietà non può essere inferiore a ml.

5,00-, salvo disposizioni diverse riportate nei successivi specifici articoli descriventi le singole

ZTO, e le deroghe di seguito illustrate. Al riguardo si precisa che i limiti stradali e le superfici di

aree pubbliche o da cedersi quali standard equivalgono a confine, indipendentemente dalla

effettiva realizzazione delle opere stesse.

Sono ammesse costruzioni sul limite di ZTO.

Sono altresì ammesse in genere distanze inferiori a ml. 5,00 dal confine (comunque nel

rispetto dell’art. 875 e segg. del Codice Civile), in caso di:

- gruppi di edifici che formino oggetto di PUA con previsioni plano volumetriche;

- costruzioni di qualsivoglia natura edificate entroterra (piscine, vasche, ecc.) o a raso senza

elementi sporgenti (campi da gioco, ecc.);

- tettoie aperte per due lati e box auto, entrambi di “H” inferiore a mt. 2,60-;

- per costruire e sopraelevare lungo il confine già impegnato da altra costruzione esistente nel

lotto adiacente (in tal caso si considera “impegnato” anche il confine solo parzialmente

edificato);

- edifici costruiti legittimamente in data precedente alla data di approvazione del PUC in base ad

un titolo abilitativo edilizio successivamente annullato, e poi sanati in conformità della legge

nazionale vigente;

- edifici costruiti abusivamente in data precedente alla data di approvazione del PUC e poi

condonati ai sensi delle leggi 47/85, 724/94, 326/2003 e relative Leggi Regionali applicative,

ovvero sanati in conformità dell’art. 36 del DPR 380/2001.

31) De – Distanza dagli Edifici (mt.)

Si intende la distanza minima frontale tra la “Sc” di due fabbricati nei punti di massima

sporgenza, inclusi gli sporti, pensiline, tettoie, se eccedenti la profondità di mt. 1,50. La “De” si

considera frontale, cioè quando gli edifici si fronteggiano.

La “De” minima prescritta nel prosieguo delle presenti NTA deve essere rispettata, anche

quando le costruzioni si fronteggiano parzialmente, nonché per le pareti di una stessa costruzione

non prospicienti spazi interni (chiostrine, cavedi, ecc.) salvo quando i fronti di uno stesso edificio

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15

costituiscono rientranze planimetriche la cui profondità non superi un quarto della loro

lunghezza.

La “De” minima prescritta va osservata anche nelle sopraelevazioni degli edifici, se pure

verificata piano per piano (consentendosi così un edificio con i piani che rientrano “a scalare”).

A mente dell’articolo 9 del D.M. 02/04/1968 n°1444 6, le “De” minime per le diverse

Zone Omogenee sono stabilite come segue:

1) ZTO A: per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le

distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati

preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di

valore storico, artistico o ambientale.

2) Nuovi edifici ricadenti in altre ZTO: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di

ml. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Nel caso che le pareti di edifici

fronteggiatesi siano entrambi non finestrate o cieche, purché l’area frapposta sia sottratta al

pubblico transito mediante chiusura, la loro distanza minima dovrà essere non minore di

6,00ml.

3) ZTO “Ca”, “Cb” e “Cc”: è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la

distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una

sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a

12,00ml.

Le “De” minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei

veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di

insediamenti), debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00-;

- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00;

- ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15,00-.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del

fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura

corrispondente all’altezza stessa.

E’ ammesso derogare alle “De” prima riportate:

- nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA con previsioni plano volumetriche 7,

nel rispetto dell’art. 6 comma 4 della legge 25 novembre 1962 n°1684 8;

- per costruzioni da edificarsi in aderenza ;

- per costruire a 5,00 mt. dal confine, anche se la distanza dal confine dei fabbricati fronteggianti

esistenti, purché costruiti antecedentemente al 01/09/1967, è inferiore a mt. 5,00-;

- edifici costruiti legittimamente in data precedente alla data di approvazione del PUC in base ad

un titolo abilitativo edilizio successivamente annullato, e poi sanati in conformità della legge

nazionale vigente;

6 … le distanze tra le costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, in

considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, di modo che al giudice non è

lasciato alcun margine di discrezionalità nell’applicazione della disciplina in materia di equo contemperamento

degli opposti interessi (Consiglio Stato , sez. IV, 05 dicembre 2005, n°6909). 7 L’eccezione è fondata sul presupposto che la realizzazione ex novo e così pure la sistemazione integrale di un

insieme di edifici consentano di adottare soluzioni progettuali e accorgimenti tecnici in grado di evitare problemi

igienico-sanitari anche con una distanza inferiore a 10 metri. Di conseguenza la deroga è logicamente riferibile

soltanto all’ambito territoriale ricompreso nei suddetti piani e considerato nella progettazione unitaria (TAR

Lombardia, sez. II Brescia, sent. n°730 del 17 maggio 2011). 8 L. n°1684/1962 “Provvedimenti per l’edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche”- Art.6 comma 4: La

larghezza degli intervalli di isolamento tra due edifici, cioè la distanza minima tra i muri frontali di essi, deve essere

non inferiore a 6,00mt., purché l’area frapposta sia sottratta al pubblico transito mediante chiusura. In caso diverso

tali intervalli sono dai considerarsi come strade

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

16

- edifici costruiti abusivamente in data precedente alla data di approvazione del PUC e poi

condonati ai sensi delle leggi 47/85, 724/94, 326/2003 e relative Leggi Regionali applicative,

ovvero sanati in conformità dell’art. 36 del DPR 380/2001.

32) OP1 – Opere di Urbanizzazione Primaria (mq.)

Le opere di urbanizzazione primaria, definite dalla legge 29/09/1964 n°847 e s.m.i.,

vengono di seguito elencate con lo scopo di chiarire ed integrare le definizioni contenute in tale

disciplina. Esse sono:

• Sistema viario residenziale pedonale, veicolare e ciclabile,

• Spazi di sosta e di parcheggio,

• Opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica,

• Reti fognarie ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi,

• Rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas,

• Reti telefoniche,

• Spazi di verde pubblico attrezzato,

• Reti ed impianti di pubblica illuminazione,

• Impianti cimiteriali (L.n°38/1990),

• Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative

(articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n°259 del 2003),

• Cavedii multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, (articolo 40,

comma 8, della legge n°166 del 2002).

33) OP2 – Opere di Urbanizzazione Secondaria (mq.)

Le opere di urbanizzazione secondaria, definite dalla legge 29/09/1964 n°847 e s.m.i.,

vengono di seguito elencate con lo scopo di chiarire ed integrare le definizioni contenute in tale

disciplina. Esse sono:

• asili nido e scuole materne,

• scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo,

• mercati di quartiere,

• delegazioni comunali,

• chiese e altri edifici religiosi,

• impianti sportivi di quartiere,

• aree verdi di quartiere,

• centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese

le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla

distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree

inquinate.

34) StUr – Standard Urbanistici del PUC

Al fine di assicurare una dotazione di spazi pubblici per servizi di attrezzature, e

nell’intento di costituire una riserva di aree per le esigenze future, specie nell’interno dei centri

abitati, si ritiene proporzionare la dotazione degli standard urbanistici in relazione all’entità degli

insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistici, sulla base dei seguenti

parametri:

1) aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali: la dotazione minima delle aree per

servizi sociali deve essere pari a mq 20 per abitante; essa è da intendersi così ripartita:

a) 5,00 mq per abitante per aree per l’istruzione (asili nidi, scuole materne, scuole elementari,

scuole medie d’obbligo);

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

17

b) 2,50 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali,

sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative);

c) 10,00 mq per abitante di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, ripartiti in:

2,50mq/abitante per “Spazi di verde pubblico attrezzato” e 5,00mq/abitante per “impianti

sportivi di quartiere” e 2,50mq/abitante per “aree verdi di quartiere”;

d) 2,50 mq per abitante di aree per parcheggio pubblico.

2) aree per attrezzature e servizi in insediamenti produttivi: la dotazione minima è da intendersi

come appresso:

e) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle ZTO

“Di” (i=1, 2, 3), la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive,

a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10%

dell’intera superficie destinata a tali insediamenti;

f) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda

di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio,

escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (le superfici di

parcheggio sono riportate nell’allegata Tabella A); tale quantità, per le ZTO “A”, “Bs”,

“B” e “B1

2” è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.

35) Superficie di vendita

E’ la superficie destinata alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature,

vetrine e quella dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati

direttamente all’esercizio di vendita, nonché gli spazi di “cassa” e “avancassa”. E’ esclusa la

superficie dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti

tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso ai clienti e lo spazio oltre le casse.

36) Applicazione degli Standard Urbanistici del PRG 9

In base alle previsioni dell’art. 8 delle Norme di Attuazione del PRG, concernente

“Contenuti del Piano di Lottizzazione”, un PUA redatto in conformità del PRG stesso, deve

prevedere:

• relativamente ad aree residenziali

a) la cessione gratuita, entro termini stabiliti, delle aree per le opere di urbanizzazione primaria,

come indicate nell’art. 4 della legge 29/09/1964, n°847 10

;

b) per quanto attiene alle aree per le opere di urbanizzazione secondaria, considerato che il PRG,

nel suo dimensionamento complessivo, già individua le aree per standard urbanistici, tali da

soddisfare la misura minima prevista dalla legge, dovrà essere prevista la cessione gratuita di:

- b1 un’area, non inferiore a 10 mq. per abitante da insediare o 100 metri cubi da costruire, da

utilizzarsi prevalentemente per aree a giardino, per lo sport e per il parcheggio;

- b2 nonché l’obbligo di versare al Comune una somma per l’acquisizione di un’area

equivalente nelle apposite aree predisposte nel PRG.

Qualora l’acquisizione delle aree di cui al capo b1 non venga ritenuta opportuna dal Comune

in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai

programmi comunali di intervento, in alternativa totale o parziale della cessione i lottizzanti

corrispondono al Comune una somma comunque non inferiore al costo di acquisizione delle

aree.

9 Combinato disposto degli artt. 8 e 15, punti 12) e 13), delle Norme di Attuazione del PRG

10 Da intendersi come sola superficie stradale e sottoservizi idrici, fognari, elettrici, ecc., poiché i successivi punti b1

e b2 assorbono i 20mq/ab previsti da legge.

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

18

c) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di quelle

necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, nonché di una quota parte di quella

secondaria;

All’Amministrazione comunale spetta, in ogni caso la possibilità, in alternativa alla realizzazione

diretta delle opere, di richiedere il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle

opere di urbanizzazione inerenti alla lottizzazione, nonché all’entità ed alle caratteristiche

dell’insediamento e comunque non inferiori agli oneri previsti dalla deliberazione comunale di

cui all’art. 1 della deliberazione del Consiglio Regionale n°119/1 del 28/07/1977 e s.m.i.

• relativamente ad aree di tipo produttivo

a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree per le opere di urbanizzazione primaria

indicate nell’art. 4 della legge 29/09/1964 n°847 nonché la cessione gratuita delle aree per le

opere di urbanizzazione secondaria, stabilite dall’art. 5 del DM 1444/68, cioè :

a.a) in misura non inferiore al 10% dell’intera superficie destinata all’insediamento produttivo

o artigianale previsto se nello stesso non viene svolta attività commerciale;

a.b) nel caso trattasi di insediamento commerciale o di servizi, in aggiunta a quanto stabilito

dall’art. 18 della L. 765/967, come modificato dall’art. 2 comma 2 della L. 122/89 (1mq di

parcheggio per ogni 10 mc di costruzione) deve essere assicurata una quantità pari a 80 mq.

per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici aventi tale destinazione, di cui

almeno la metà riservata a parcheggio (le superfici di cui sopra devono essere esterne

all’intervento e possono anche comprendere le aree di rispetto dei nastri stradali);

b) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di quelle

necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, nonché di una quota parte di quella

secondaria.

All’Amministrazione Comunale spetta in ogni caso la possibilità, in alternativa alla realizzazione

diretta delle opere, di richiedere il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle

opere di urbanizzazione inerenti alla lottizzazione, nonché all’entità ed alle caratteristiche

dell’insediamento e comunque non inferiori agli oneri previsti dalla deliberazione comunale di

cui all’art. 1 della deliberazione del Consiglio Regionale n°119/1 del 28/07/1977.

37) Planovolumetrico

Esso serve a suddividere in comparti un’intera singola ZTO, nel caso in cui sia frazionata

in più proprietà, al fine di non residuare zone o lotti interclusi.

Esso è costituito da planimetrie, non inferiore alla scala 1:500, da cui risulti lo stato di

fatto e le previsioni di modifica.

38) Vt – Volumi tecnici

Sono i volumi e relativi spazi di accesso strettamente necessari a contenere quelle parti

degli impianti tecnici che, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, non trovano luogo

entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche, come meglio

precisati nel RUEC.

Sono comunque qualificati come volumi tecnici: le cabine elettriche ed i locali caldaia;

gli impianti per il trattamento ed il condizionamento dell’aria ed i relativi locali; gli impianti per

il trattamento ed il deposito delle acque idrosanitarie ed i relativi locali; gli extracorsa degli

ascensori ed i relativi locali macchine; lo spazio necessario per l’accantonamento o

accatastamento dei rifiuti urbani talquale o differenziati in conformità alle leggi igienico-sanitarie

vigenti, sia a servizio della società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti nel comune, sia a

servizio delle singole unità immobiliari; i serbatoi idrici; le scale esterne, a servizio di qualsiasi

piano, quando abbiano carattere di sicurezza e siano finalizzate a garantire l’evacuazione

dell’edificio in caso di emergenza; gli impianti tecnologici in genere.

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

19

Sono compresi tra i volumi tecnici anche i maggiori spessori dei muri perimetrali,

eccedenti la consueta dimensione massima pari a 35cm., nonché i maggiori spessori dei terrazzi e

dei lastrici di copertura, se necessari allo scopo del contenimento dei consumi energetici degli

edifici, nonché per l’ottenimento dello “Attestato di certificazione energetica dell’edificio” ai

sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i.

39) Spm – Superficie permeabile

Si considera superficie permeabile quella, non bitumata, né pavimentata con materiali

chiusi e non impegnata da costruzioni dentro e fuori terra, con esclusione delle opere idrauliche

di raccolta, che consente l’assorbimento delle acque meteoriche senza il ricorso a sistemi di

drenaggio e canalizzazioni. Generalmente tale superficie dovrà essere inerbata e dotata di

opportune masse vegetali.

40) IP – Indice di piantumazione (n°/ha)

Si intende il numero di piante di alto fusto prescritto per ogni ettaro nelle singole ZTO,

con la eventuale specificazione delle essenze.

41) Cantiere temporaneo o mobile

Si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civili, la cui

durata coincide con la realizzazione delle opere.

42) Manufatti stagionali

Sono costituiti da elementi facilmente amovibili a corredo di un’attività produttiva (quali

ad esempio pedane, paratie laterali frangivento, tende ombreggianti o altri elementi non rigidi di

copertura).

Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia solo se aventi obiettivo carattere temporaneo,

contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, e comunque privi di tamponamenti esterni

continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli; la durata non potrà essere

superiore a 90 giorni consecutivi, e comunque a non più di 180 giorni complessivi nell’anno

solare, ad eccezione dei casi specificamente normati nei regolamenti di occupazione del suolo

pubblico.

43) Manufatti temporanei

Privi di rilevanza urbanistico-edilizia solo se aventi obiettivo carattere temporaneo, la cui

durata coincide con lo svolgimento di un’attività temporanea (ad es. manufatto di cantiere, opere

legate allo svolgimento di un evento quale carnevale, sagre ecc…).

44) Scheletri

Vengono denominati “scheletri” le strutture nude in calcestruzzo cementizio armato,

esistenti sul territorio comunale alla data di adozione del PUC.

Uno “scheletro” è una costruzione che non ha alcun Volume urbanistico (è priva di

qualsiasi parete) né Superfici utili (non avendo alcuna superficie denotabile come “utile”).

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

20

Art.5

Descrizione degli interventi edilizi

Come riportato all’art. 3 del DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”, ai fini delle

presenti NTA e delle disposizioni riportate nel RUEC, si intendono per:

a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad

integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e

sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi

igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole

unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare

l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere

che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne

consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il

consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento

degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli

elementi estranei all’organismo edilizio;

d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in

tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la

sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e

l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione

edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la

stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie

per l’adeguamento alla normativa antisismica;

e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio

non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi

tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli

esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali,

quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal

Comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la

trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i

servizi di telecomunicazione;

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,

quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,

ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a

soddisfare esigenze meramente temporanee;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione

alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come

interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume

superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività

produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione

permanente del suolo inedificato;

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

21

f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto

urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,

anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Con specifico riferimento ai cosiddetti “beni culturali”, ricadenti sotto le disposizioni del

D.Lgs. 42/04, restano ferme le seguenti definizioni:

g) per “manutenzione di bene culturale” si intende il complesso delle attività e degli interventi

destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità,

dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti;

h) per “restauro di bene culturale” si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso

di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla

protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle

zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende

l’intervento di miglioramento strutturale.

Art.6

Applicazione degli indici urbanistici

Ai sensi delle presenti NTA:

a) l’indice di fabbricabilità territoriale “IT” si utilizza nella formazione dei Piani Urbanistici

Attuativi (PUA) di ogni tipo e genere. Si utilizza, altresì, ogniqualvolta le NTA consentano di

procedere all’edificazione diretta, in luogo del PUA, quando la “ST” disponibile sia inferiore

alla “Sm”.

b) l’indice di fabbricabilità fondiaria “IF” si applica per l’edificazione nei singoli lotti liberi e di

nuova formazione (laddove non diversamente precisato), sia nel caso di attuazione di PUA

approvati, sia nel caso di interventi diretti, dove previsto. Il valore dell’indice in parola è in

genere specificato nella normativa di attuazione del PUA.

Art.7

Destinazioni d’uso, attrezzature e servizi: simbologia

Si raggruppano in maniera omogenea:

A) Destinazioni d’uso compatibili con gli insediamenti residenziali:

1. R Residenze

2. AP Attrezzature private

3. AS Attrezzature per lo spettacolo e lo svago, teatri

4. ACp Attrezzature commerciali per la piccola e media distribuzione

5. G Autorimesse private e di uso pubblico

6. P Parcheggi pubblici e privati

7. LD Laboratori e depositi sussidiari alle attività commerciali

8. LA Laboratori artigiani

9. PE Pubblici esercizi, ristoranti e bar, sale giochi / bingo e centri scommesse

10. PF Pensioni, fittacamere, ostelli, bed and breakfast

11. SP Attrezzature sportive private di uso pubblico

12. IS Impianti sportivi, stadio

13. U Uffici privati, studi professionali.

14. An Asili nido e scuole materne

15. Sm Scuole elementari e medie

16. Bi Biblioteca

17. Dc Delegazione comunale

18. Va Verde attrezzato sia pubblico sia privato

19. Vp Verde privato

20. Sb Sportello bancario

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

22

21. Cs Centro sociale

22. Ch Chiese ed istituti religiosi

23. EP Edifici pubblici e/o di interesse pubblico

24. MI Attrezzature ed installazioni militari, delle forze dell’ordine e di polizia, caserma

dei carabinieri, ecc.

B) Destinazioni d’uso compatibili con gli insediamenti produttivi:

25. ACg Attrezzature commerciali per la grande distribuzione

26. CI Commercio all’ingrosso

27. I Impianti industriali

28. TR Attrezzature turistico ricettive e a rotazione d’uso, residenze turistiche,

29. Al Alberghi, motels, pubblici servizi

30. Pf Polo fieristico

C) Destinazioni d’uso compatibili con gli insediamenti agricoli:

31. AA Annessi ed impianti occorrenti per la conduzione dei fondi agricoli

32. RA Residenze agricole

33. Cg Camping

D) Altre destinazioni d’uso:

34. Ass Attrezzature sanitarie - assistenziali

35. Un Attrezzature per l’istruzione universitaria, corsi di specializzazione, ecc.

36. SS Scuola superiore

In base alla divisione del territorio, in ogni ZTO sono sempre consentite le destinazioni

d’uso compatibili con la tipologia di insediamento previsto, mentre sono escluse (tranne quando

non diversamente specificato) quelle per destinazioni d’uso differenti.

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

23

TITOLO II

ATTUAZIONE DEL PIANO

CAPO I

Art.8

Modalità di attuazione del PUC

Le previsioni del PUC e l’esecuzione degli interventi di urbanizzazione e riqualificazione

individuati dagli atti di programmazione di cui al successivo articolo 9 vengono attuate attraverso

uno o più dei seguenti interventi:

- interventi diretti, posti in essere sulla base di titoli abilitativi, quali il PdC e/o titoli

equipollenti per legge;

- interventi differiti e/o subordinati a PUA preventivo;

- interventi subordinati a PUA postumo;

- interventi subordinati a PUA con valore di Piani di Recupero degli Insediamenti Abusivi

(PRIA).

Le presenti NTA definiscono gli ambiti urbani ovvero le unità di territorio sulle quali

sono consentite le diverse modalità di intervento.

a) Intervento edilizio diretto:

1. Nelle ZTO dove non è prescritta l’attuazione attraverso l’esclusiva definizione di

PUA, ma è consentito l’intervento edilizio diretto, l’edificazione è ammessa per lotti dietro

rilascio del PdC, ovvero, nei casi previsti dalla norma vigente e dal RUEC, mediante DIA o

mediante SCIA.

2. Si precisa che, ai sensi dell’art. 41-quinques, comma 6, della LUN, anche se non è

espressamente prescritto l’intervento urbanistico preventivo o postumo o di recupero degli

insediamenti abusivi, non sono eseguibili direttamente gli interventi edilizi (normali o in

sanatoria) che diano come risultato finale una costruzione con volumetria residenziale “IF” o

“IFc” maggiore o uguale a 3,00mc/mq e/o altezza “H” maggiore o uguale a 25 mt.

3. Gli interventi diretti sono comunque subordinati all’esistenza delle opere di

urbanizzazione primaria ovvero alla concreta previsione da parte del Comune sull’attuazione o

completamento delle stesse nel successivo triennio, come da atti di programmazione di cui al

successivo articolo 9. L’impegno del Comune potrà essere sostituito da specifica convenzione

che obblighi il richiedente alla realizzazione totale o parziale delle opere di urbanizzazione

mancanti.

b) Intervento urbanistico attuativo preventivo:

Nelle ZTO, dove è specificamente prescritta l’attuazione attraverso intervento urbanistico

preventivo, le previsioni del PUC e l’esecuzione degli interventi di urbanizzazione e

riqualificazione individuati dagli atti di programmazione, di cui al successivo articolo 9, vengono

poste in essere a seguito della definizione di PUA, che, ai sensi dell’art. 26 della LURC, in

relazione al contenuto, hanno valore e portata dei seguenti strumenti:

a) Piani Particolareggiati di Esecuzione (PPE), di cui agli artt. 13 e seguenti della LUN, nonché

al Titolo III Capo II della LR 14/82;

b) Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP), di cui alla legge 18/04/1962 n°167;

c) Piani delle aree da destinare ad Insediamenti Produttivi (PIP), di cui all’art. 27 della legge

22/10/1971 n°865, nonché al Titolo III Capo V della LR 14/82;

d) Piani di Lottizzazione Convenzionata (PLC), di cui all’art. 28 della LUN, nonché al Titolo III

Capo III della LR 14/82;

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

24

e) Programmi Integrati di Intervento (PI), di cui all’art.16 della legge 17/02/1992 n°179 ed alle

Leggi Regionali 19/02/1996 n°3, e 18/10/2002 n°26;

f) Piani di Recupero (PdR) di cui alla legge 05/08/1978 n°457;

g) Programmi di Recupero Urbano (PRU), di cui al decreto legge 05/10/1993, n°398, art.11,

convertito in legge 04/12/1993, n°493.

c) Programma Pluriennale di Attuazione.

Il Programma Pluriennale di Attuazione (PPA) promuove la correlazione tra temi e

funzioni, tra soggetti chiamati a responsabilità attuative, prescelti anche sulla base di procedure

di evidenza pubblica e strumenti di attuazione, tra aspetti territoriali ed interessi sociali,

stabilendo gerarchie e priorità attuative.

Il PPA conferma per l’attuazione urbanistica l’intervento differito, con le modalità

prescelte dal PUC, ed è equipollente agli atti di programmazione, di cui al successivo articolo 9.

Ai sensi dell’art.5 della Legge Regionale 28/11/2001 n°19, fino all’adozione del PPA, è

consentita l’approvazione di PUA, anche di iniziativa privata, qualora le opere di urbanizzazione

primaria previste negli stessi siano funzionalmente collegabili a quelle comunali esistenti.

d) Attività edilizia libera:

Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività

edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/04, i seguenti interventi

possono essere eseguiti in ogni ZTO senza titolo abilitativi, qualunque sia la modalità di

attuazione del PUC, previa sola comunicazione dell’inizio dei lavori, come meglio precisato nel

RUEC:

• interventi di manutenzione ordinaria, di cui al punto a) del precedente articolo 5;

• interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la

realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma

dell’edificio;

• opere temporanee per attività di ricerca del sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad

esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne alle ZTO

“A”, “Bs”, “B” e “B1

2”;

• i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche

agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

• le serre mobili stagionali, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, se non altrimenti

previsto dalle leggi regionali vigenti in materia;

• l’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a

13 mc 11

.

e) Lavori ammessi in assenza dei PUA e delle verifiche di legittimità:

1. Prima dell’approvazione dei PUA, nelle ZTO dove il PUC si attua mediante intervento

urbanistico preventivo, sono consentiti solo i lavori di cui ai punti a), b), c), d), g), h), del

precedente articolo 5, che non comportino aumento di “V” e di “Su ÷ Sn”, nonché quelli del

precedente paragrafo d).

2. Dove non diversamente indicato nel prosieguo relativamente alle singole ZTO, prima

delle verifiche di legittimità sugli immobili, laddove è necessario eseguirle, al fine di evitare il

degrado degli edifici esistenti sono consentiti solo i lavori di cui ai punti a), b), c), g), h), del

precedente articolo 5, che non comportino aumento di “V” e di “Su ÷ Sn”, nonché quelli del

precedente paragrafo d). Non è, inoltre, consentita alcuna modifica dell’esistente destinazione

11

ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n°128 del 2006.

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

25

d’uso, se non per adeguarla a quella prevista dal PUC. Detta modifica va comunque attuata in

osservanza del successivo articolo 12.

3. Sono invece sempre consentiti: l’apertura di cantieri temporanei o mobili a servizio di

costruzioni in lotti viciniori anche di diversa ZTO, l’installazione di manufatti stagionali o

temporanei.

f) Intervento urbanistico attuativo postumo: 12

Nelle ZTO residenziali in cui non è possibile fornire prova rigorosa della preesistenza e

sufficienza delle Opere di Urbanizzazione Primaria tali da rendere del tutto superfluo lo

strumento urbanistico attuativo, si opera con PUA 13

cosiddetti “postumi”, poiché intervengono

quando il comparto edificatorio è quasi del tutto già edificato. 14

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni obbligate dalla legge primaria, i PUA

postumi sono redatti al fine di definire le condizioni (parametri, indici, rapporti, ecc.)

urbanistiche dei vari lotti costituenti sia la “SF” sia la “SFc”, inserendoli nelle previsioni del

PRG da cui tali condizioni sono rigorosamente desunte. Così operando si ottengono i dati

urbanistici di ogni singolo lotto, necessari al fine di verificare se vi è o meno la possibilità della

rimozione parziale o totale dei vizi dei titoli abilitativi edilizi rilasciati direttamente (senza

preventiva approvazione di intervento urbanistico attuativo) per la realizzazione dei fabbricati

presenti nell’ambito oggetto di analisi, in virtù del dettato dell’art.38 del TU Edilizia.

E’ pertanto prioritario interesse dell’Amministrazione Comunale privilegiare, laddove ciò

sia possibile, la riedizione dei PdC emendati dai vizi riscontrati, prima di affrontare le ulteriori

casistiche prevista dalla norma di riferimento, quali l’applicazione della sanzione pecuniaria o la

demolizione quale estrema ratio.

L’approvazione di un PUA, ora per allora, consente di dotare il comparto edificatorio in

esame della norma di dettaglio, ripristinando le premesse di legalità necessarie, la cui assenza

non consente di procedere alla verifica della possibilità o meno di eliminare i vizi da cui erano

affetti i PdC annullati 15

.

Pertanto i PUA postumi, in osservanza dei criteri del PRG, le cui norme sono riportate in

allegato alla Appendice 2, devono (oltre che rispettare quanto è previsto per i PUA normali, in

merito a procedure di progettazione e corredo di elaborati):

1. Essere estesi all’intero ambito previsto dal PUC ovvero alla Superficie Minima d’Intervento

prevista dalle NTA;

12

Si tratta di ipotesi che non trova riscontro nella LUN né nella LURC, anche se oggettivamente è fatta propria dalla

giurisprudenza, soprattutto dalla Cassazione Penale (tra le altre, oltre quelle citate, Cassazione Penale, sez. III,

27/09/2010 n°34881; TAR Palermo Sicilia, sez. II, 15/10/2012 n°2008). 13

Concetto nuovamente ribadito dalla Cassazione Penale, sez. III, 6 febbraio 2013, n°5870. 14

Cassazione penale Sez. III sent. 36940 del 12 ottobre 2005 (ud. 15 maggio 2005): La fattispecie lottizzatoria esula

dalle situazioni di zone completamente urbanizzate, però sussiste non soltanto nelle ipotesi estreme di zone

assolutamente inedificate, ma anche in quelle, intermedie, di zone parzialmente urbanizzate, nelle quali si configuri

un’esigenza di raccordo col preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione. Anzi,

per escludere la lottizzazione, deve sussistere una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della

zona tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo (vedi C. Stato, Sez. 5^; 15/02/2001, n°790; 07/01/1999,

n°2; 25/10/1997, n°1189). 15

Si ricorda, in merito all’efficacia dell’autorizzazione a lottizzare postuma, che <<L’eventuale autorizzazione a

lottizzare, concessa “in sanatoria”, non estingue il reato di lottizzazione abusiva, non essendo espressamente

prevista dalla legge come causa estintiva (cfr. Cass. Sez. 3^: 06/03/1996, n°2408, Antonioli e altro; 12/12/1997,

n°11436, Sapuppo ed altri); qualora essa sia legittimamente intervenuta, tuttavia, il giudice non può disporre la

confisca (art. 44, comma 2, D.P.R. 380/2001), perché l’autorità amministrativa competente, riconoscendo ex post la

conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici generali vigenti sul territorio, ha inteso evidentemente

lasciare il terreno lottizzato alla disponibilità dei proprietari, rinunciando implicitamente ad acquisirlo al

patrimonio indisponibile del Comune>> (Cassazione penale , sez. III, 18 maggio 2006, n°23154).

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

26

2. Procedere al calcolo delle superfici degli Standard Urbanistici del PRG (di cui al precedente

articolo 4 punto 36) per la “ST” oggetto di PUA;

3. Valutare la “Sv” esistente e prevedere, laddove possibile, gli adeguamenti del caso; valutare

la possibilità di reperire la “Sp” all’interno del comparto;

4. Procedere all’individuazione della “SF” e della “SFc”;

5. Applicare l’Indice di Fabbricabilità Fondiaria risultante dalla ripartizione dello “IT” sia sui

lotti componenti la “SF” sia (eccezionalmente, senza tener conto di quanto già edificato) su

quelli componenti la “SFc”; calcolare per ognuno di essi la volumetria massima esprimibile

di competenza;

6. Calcolare per ogni lotto, in funzione della volumetria di competenza, sia le somme

necessarie per l’acquisizione di aree per l’urbanizzazione secondaria sia per la

monetizzazione delle eventuali superfici non reperite all’interno della “ST”, necessarie ad

integrare gli Standard Urbanistici del PRG a cedersi all’Amministrazione (in conformità al

precedente articolo 4 punto 36);

7. Analizzare le opere di urbanizzazione già realizzate, verificandone la collaudabilità, e

quantificare le ulteriori opere da realizzare determinandone tipologia e stimando il relativo

costo;

8. Stimare per ciascun lotto le somme relative al valore dei suoli presenti da cedere al Comune

e degli oneri di urbanizzazione già versati;

9. Valutare, per ciascun lotto, il costo di attuazione del PUA derivante alle somme pro quota di

cui ai precedenti punti 6 e 7, decurtate di quelle di cui al precedente punto 8.

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni obbligate dalla legge primaria, in attuazione

del PUA postumo, per ciascun fabbricato ricompreso nel comparto il concessionario (oltre ai

rimedi giurisdizionali) può tentare di risolvere la propria posizione chiedendo l’applicazione

dell’art.38 del TU Edilizia, che sarà valutato dal Settore competente.

In pratica, laddove possibile, deve essere richiesto un nuovo PdC, il cui rilascio è

condizionato alla “Verifica di legittimità” ed al versamento delle somme previste dalla legge,

oltre a quelle di cui al precedente punto 9.

Nel caso che il PUA “postumo” sia applicato ad una ZTO non residenziale del PUC,

nella procedura suriportata, le considerazioni sulla volumetria massima attribuibile ad ogni lotto

è sostituita dalla valutazione dell’altro indice dominante (ad es.: il Rapporto di Copertura “RC”,

ecc.), e le verifiche degli Standard Urbanistici del PRG sono fatte relativamente ai valori di essi

applicabili ad aree di tipo produttivo.

Prima del completamento della procedura su riportata, non potrà essere rilasciato alcun

certificato di agibilità 16

per edifici e/o parti di edifici esistenti.

Fermo restando tutte le attività obbligatorie per legge di repressione dell’abusivismo

edilizio ex art. 27 e segg. TU Edilizia, il PdC in attuazione del PUA postumo dovrà essere

richiesto nei tempi che le norme di attuazione del PUA stesso riporteranno. In ogni caso, quale

disposizione programmatica si prevede che detto tempo non possa essere superiore a 18

(diciotto) mesi dalla data di approvazione del PUA. Trascorso inutilmente detto tempo,

l’Amministrazione applicherà la procedura riportata nell’art. 31 del TU Edilizia.

Si opererà altresì con il PUA applicato all’intero comparto ovvero alla “Sm” indicata

nelle NTA, laddove il valore “IFc” ecceda il valore indicato nel precedente paragrafo a.2.) di

questo articolo.

16

Art.24 e segg. del TU Edilizia.

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

27

g) PUA con valore di Piano di Recupero degli Insediamenti Abusivi (PRIA):

1. Nelle ZTO in cui esistono immobili abusivi o affetti da difformità essenziali o con

permessi annullati, che siano stati sanati nelle ipotesi di cui agli artt. 36 e 38 TU Edilizia,

l’Amministrazione Comunale si riserva di operare con PUA aventi valore di Piani di Recupero

degli Insediamenti Abusivi (PRIA).

La perimetrazione dei comparti è individuata al fine di:

a) realizzare un’adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;

b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed

idrogeologico;

c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti.

Le risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni ex art.36 e art.38 TU Edilizia e dagli oneri

concessori dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi diretti ed in sanatoria, per gli immobili

esistenti nel comparto, sono utilizzate prioritariamente per l’attuazione degli interventi di

recupero e riqualificazione urbanistica ed ambientale.

2. Il procedimento di formazione di tali PRIA segue la disciplina prevista per la

formazione dei PUA preventivi o postumi, tenendo però in conto che:

- le destinazioni d’uso degli edifici sono quelle esistenti (nel caso in cui l’edificio sia già

completo ed utilizzabile) ovvero quelle che chiaramente si evincono dallo stato dei luoghi (se

l’edificio è già chiaramente predisposto per una funzione specifica) ovvero quelle dell’ultimo

titolo abilitativo edilizio rilasciato dall’Ente (annullato o meno); in caso di edifici di tipo

misto, si fa riferimento alla destinazione d’uso maggioritaria per volume;

- la destinazione d’uso di ogni lotto è data dalla destinazione d’uso di riferimento degli edifici su

di esso esistenti;

- la valutazione e verifica degli Standard Urbanistici del PRG necessari, loro dimensione e

relativa monetizzazione, verrà effettuata tenendo conto della variabilità della destinazione

d’uso dei vari lotti e dei valori riportati al precedente articolo 4 punto 36).

I PRIA definiscono, in conformità delle presenti NTA, le modalità del recupero e della

riqualificazione urbanistica ed edilizia degli insediamenti nel comparto in esame, gli interventi

obbligatori di riqualificazione e le procedure, anche coattive, per l’esecuzione degli stessi.

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

28

Art.9

Programmazione degli interventi e relativi atti

Ai sensi dell’art. 25 della LURC, in conformità delle previsioni del PUC, il consiglio

comunale, con propria delibera, disciplina gli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione

e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell’arco temporale di tre anni,

prevedendo:

• destinazioni d’uso e indici edilizi;

• forme e modalità di esecuzione di trasformazione e conservazione;

• opere di urbanizzazione;

• interventi di riqualificazione e reintegrazione ambientale e paesaggistica;

• quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici,

indicandone le fonti, per la realizzazione delle opere previste.

La delibera consiliare, al fine di realizzare opere pubbliche, ha valore di dichiarazione di

pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori previsti, nonché valore ed effetto del

programma poliennale di attuazione di cui all’art. 13 della legge 28/01/1978 n°10 e Legge

Regionale 28/11/2001 n°19.

Gli atti di programmazione da approvarsi, per la prima volta contestualmente al PUC,

stabiliscono, peraltro, gli interventi da attuare mediante società di trasformazione urbana e

costituiscono base su cui formulare il programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art.

128 del decreto legislativo n°163/2006 “Codice dei Contratti”.

In ogni caso, salvo maggiori dettagli che saranno riportati negli atti consiliari, quale

disposizione programmatica si prevede che:

• durante il primo anno di attuazione del PUC, il Comune redigerà i PUA nelle ZTO “D1”,

“D2” e “D3”;

• durante il secondo anno di attuazione del PUC, il Comune redigerà i PUA nelle ZTO “Cc”,

laddove non avessero già provveduto i proprietari dei lotti interessati;

• durante il terzo anno di attuazione del PUC, il Comune redigerà i PUA nelle ZTO “Ca”,

laddove non avessero già provveduto i proprietari, od il Comune stesso se precedentemente

delegato da quest’ultimi.

Art.10

Procedimento di formazione dei PUA

Il PUC prevede le zone da assoggettare alla disciplina dei PUA, così come previsto dalle

leggi vigenti.

Ai sensi dell’art. 27 della LURC, i PUA sono redatti, in ordine prioritario:

a) dal Comune;

b) dalle Società di Trasformazione Urbana (STU) di cui all’articolo 36 della LURC;

c) dai proprietari, con oneri a loro carico, nei casi previsti dalle presenti NTA, o nei casi in cui,

essendo prevista la redazione dei PUA da parte del Comune, questi non vi provvede nei

termini definiti dagli atti di programmazione degli interventi, purché il PUA non sia

subordinato alla necessità di acquisire immobili da parte dell’Amministrazione Comunale. La

proposta di PUA deve essere formulata dai proprietari degli immobili rappresentanti il

cinquantuno per cento del complessivo valore imponibile dell’area interessata dagli interventi,

accertato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili. Se in tale area sono inclusi immobili

per i quali non risulta accertato il valore dell’imponibile relativo all’imposta comunale sugli

immobili, lo stesso è determinato dall’ufficio tecnico comunale entro trenta giorni dalla

formulazione della richiesta da parte degli interessati, sulla base dei valori accertati per altri

immobili aventi caratteristiche analoghe.

d) dal Comune, se i privati, tenuti alla redazione dei PUA a proprie cura e spese, non presentano

le relative proposte definite dagli atti di programmazione degli interventi nei termini da queste

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

29

previsti. In tal caso il Comune ha diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti dei

proprietari inadempienti. Resta a cura del Comune la redazione dei PUA se la stessa

amministrazione respinge le proposte di pianificazione attuativa avanzate dai proprietari.

Il PUA, in conformità dell’art. 27 della LURC, è adottato dalla giunta comunale.

La procedura di approvazione è riportata nel Regolamento n°5/2011.

Se il PUA comporta la modifica degli atti di programmazione degli interventi, il PUA

adottato è rimesso al consiglio comunale per l’approvazione.

Art.11

Contenuti ed elaborati dei PUA

1. I contenuti minimi e gli elaborati di cui sono formati i PUA, previsti dalle presenti

NTA sono riportati nel RUEC.

2. Ai sensi dell’art. 26 della LURC, l’approvazione dei PUA non può comportare

variante al PUC. A tal fine non costituiscono varianti al PUC:

a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del

piano;

b) la precisazione dei tracciati viari;

c) le modificazioni del perimetro del PUA rese necessarie da esigenze sopravvenute quali

ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi

geologici;

d) le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, di cui al precedente

articolo 5, lettere a), b), c) e d);

e) la diversa dislocazione, nel perimetro del PUA, degli insediamenti, dei servizi, delle

infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi.

f) gli interventi in attuazione dell’articolo 7 della legge regionale n°19/2009.

3. L’adozione delle modifiche di cui al comma precedente è motivata dal Comune, al fine

di dimostrare i miglioramenti conseguibili e in ogni caso l’assenza di incremento del Carico

Urbanistico.

4. La giunta comunale può decidere di conferire alla delibera di approvazione dei PUA

valore di PdC abilitante gli interventi previsti, subordinando tale permesso all’acquisizione dei

pareri, autorizzazioni, nulla-osta e provvedimenti all’uopo necessari. In tal caso, le varianti al

PdC seguono il procedimento ordinario, senza adozione di atti deliberativi.

5. L’amministrazione comunale provvede alla stipula di convenzioni disciplinanti i

rapporti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dai PUA 17

.

6. In merito ai PUA relativi a ZTO residenziali, si precisa che, per quanto attiene alle aree

per gli standard urbanistici, di cui al precedente articolo 4 punto 34.1), considerato che il PUC,

nel suo dimensionamento complessivo, già individua le aree tali da soddisfare la misura minima

prevista dalla legge, dovrà essere prevista la cessione gratuita di:

I) le aree per le opere di infrastrutturazione del comparto edificatorio, oggetto di studio, quali:

“Sv”, reti idriche, fognarie, di energia e di segnale, ecc. (riconducibili all’urbanizzazione

primaria, come indicate nell’articolo 4 punto 32); le infrastrutture stesse realizzate, secondo

come indicato nella convenzione summenzionata;

II) un’area, non inferiore a 5 mq. per abitante da insediare, da utilizzarsi quale parcheggio

pubblico e spazio di verde pubblico attrezzato; le opere stesse realizzate, secondo come

indicato nella convenzione summenzionata;

17

La convenzione-tipo per i PUA è stata approvata con delibera di C.C. n°26 del 28/09/2011 e modificata con

delibera C.C. n°14 del 03/05/2013

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

30

III) un’ulteriore area, non inferiore a 5 mq. per abitante da insediare, da utilizzarsi quale impianto

sportivo di quartiere;

IV) nonché l’obbligo di versare al Comune una somma per l’acquisizione di un’area equivalente

a 10 mq per abitante nelle apposite aree predisposte nel PUC.

Qualora l’acquisizione di aree fuori comparto, di cui al punto IV) non venga ritenuta

opportuna dal Comune, in toto o in parte, è possibile prevedere un incremento della cessione di

cui al punto III).

7. In merito ai PUA relativi a ZTO per insediamenti produttivi, si precisa che le aree per

gli standard urbanistici sono riportati al precedente articolo 4 punto 34.2).

Per le attività produttive esistenti e già insediate, considerato che il PUC, nel suo

dimensionamento complessivo, già individua le aree tali da soddisfare la misura minima prevista

dalla legge, per queste e solo per queste dovrà essere previsto l’obbligo di:

- cessione gratuita delle aree per le opere di infrastrutturazione del comparto edificatorio, oggetto

di studio, quali: “Sv”, reti idriche, fognarie, di energia e di segnale, ecc. (riconducibili

all’urbanizzazione primaria, come indicate nell’articolo 4 punto 32), se del caso sottraendola

alla “IFc”; le infrastrutture stesse realizzate, secondo come indicato nella convenzione

summenzionata;

- cessione gratuita di un’area (nello stesso comparto, o nella stessa ZTO, o nella ZTO “F”) non

inferiore a quella riportata al precedente articolo 4 punto 34.2); alternativamente versare al

Comune una somma per l’acquisizione di un’area equivalente a quella appena descritta nelle

apposite aree predisposte nel PUC.

Art.12

Cambiamento di destinazione d’uso

Le destinazioni di uso devono essere indicate nei progetti di intervento edilizio diretto,

con riferimento agli articoli precedenti ed alle norme per ciascuna ZTO.

Qualsiasi cambiamento di destinazione d’uso dovrà essere autorizzato con le modalità

previste dalle presenti NTA, e risultare conforme alle previsioni ed agli indici urbanistici IF e

RC della singola ZTO in cui ricade l’edificio, oggetto di richiesta.

Art.13

Perequazione urbanistica

La perequazione urbanistica persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari

di immobili interessati da interventi di trasformazione urbanistica, diritti edificatori ed obblighi

nei confronti del Comune.

Gli atti di programmazione degli interventi, di cui al precedente articolo 9, e i PUA

ripartiscono le quote edificatorie e i relativi obblighi tra i proprietari degli immobili ricompresi

nelle Zone Omogenee, mediante comparti di cui al successivo articolo 14, indipendentemente

dalla destinazione specifica delle aree interessate.

Il Regolamento n°5/2011 ed il RUEC individuano le modalità per la definizione dei

diritti edificatori dei singoli proprietari, tenendo conto dello stato sia di fatto che di diritto in cui

versano i relativi immobili.

Art.14

Comparti edificatori

I comparti edificatori sono aree del territorio comunale appartenenti alla stessa ZTO,

delimitati da strade (esistenti e/o di progetto riportate nelle tavole grafiche del PUC), ZTO

diverse, confini territoriali di Comune e di Provincia.

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

31

I comparti edificatori sono formati da una o più Superfici Minime d’Intervento “Sm”, le

quali costituiscono le unità minime di intervento utili alla definizione degli strumenti urbanistici

attuativi.

Nelle tavole grafiche del PUC non è riportata alcuna perimetrazione di detti comparti

edificatori, né tale può essere considerata una divisione con linee grafiche e di costruzione.

Il PUA relativo a ciascun comparto indica le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i tipi

di intervento, le funzioni urbane ammissibili, la volumetria complessiva realizzabile e le quote

edificatorie attribuite ai proprietari degli immobili inclusi nel comparto, la quantità e la

localizzazione delle aree da cedere gratuitamente al Comune o ad altri soggetti pubblici, per la

realizzazione di infrastrutture, attrezzature ed aree verdi.

Risulta pertanto opportuno che la definizione dei PUA, relativi a ciascun ambito venga

preceduta dalla manifestazione della volontà dell’Amministrazione in riferimento alle dotazioni

pubbliche prioritarie ed alla viabilità a servizio di ambiti urbani tra loro contigui.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione dei PUA o degli atti di

programmazione degli interventi, il Comune determina la quantità di quote edificatorie attribuite

dagli atti di programmazione degli interventi ai proprietari di immobili inclusi in ciascun

comparto, nonché gli obblighi in favore del Comune o di altri soggetti pubblici funzionali

all’attuazione del comparto stesso e ne dà comunicazione ai proprietari interessati.

Le quote edificatorie attribuite ai proprietari sono liberamente commerciabili ma non

possono essere trasferite in altre ZTO, come riportato al successivo articolo 15.

Ferme restando le quote edificatorie attribuite ai proprietari di immobili, i PUA e gli atti

di programmazione degli interventi definiscono le caratteristiche e il dimensionamento degli

interventi edilizi funzionali alla realizzazione, nei comparti edificatori, di attrezzature e di altre

opere di urbanizzazione.

Art.15

Utilizzazione degli indici e composizione del lotto

L’utilizzazione degli indici “RC”, “IF” ed “IT”, corrispondenti ad una determinata

superficie fondiaria e territoriale, esclude una successiva richiesta di altro PdC sulle stesse

superfici.

L’utilizzazione, pertanto, della capacità edificatoria di un suolo, che prescinda dalla sua

trasformazione urbana e da processi costruttivi che ne interessino la superficie, può avvenire a

seguito di regolare procedura di asservimento, che, avendo origine in specifico atto

convenzionale definito tra i proprietari interessati, venga conclusa e resa pubblica, con la

trascrizione del vincolo presso la Conservatoria dei RR.II.

La capacità edificatoria, utilizzata ai fini di un intervento edilizio può, quindi, derivare

dalla titolarità del diritto a costruire di più proprietà finitime 18

, ovvero di lotti non adiacenti ed

asserviti, anche ai sensi dei successivi articoli 33 e 37, purché esista un atto pubblico che

legittimi il trasferimento, alla cui trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. resta

subordinato il rilascio del permesso di costruire.

La capacità edificatoria può anche derivare da trasferimento di diritti mediante contratti

ex art.2643, n°2/bis, del Codice Civile 19

, purché derivanti dalla stessa ZTO in cui è ubicato il

lotto che ne usufruisce.

18

La nozione di fondi finitimi è diversa da quella di fondi meramente “vicini”, dovendo per fondi finitimi intendersi

quelli che hanno in comune, in tutto o in parte, la linea di confine. 19

Art.5 comma 3 della Legge 12 luglio 2011, n°106 “Decreto Sviluppo”

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

32

CAPO II - ZONIZZAZIONE

Art.16

Zonizzazione

a) Suddivisione del territorio in Ambiti

Il territorio comunale si considera suddiviso in ambiti con diversa caratterizzazione.

Si definisce, quindi, “Ambito Urbano” la parte del territorio caratterizzato dalla presenza

delle aree destinate agli usi urbani (residenziali e/o produttivi).

Si dice “Ambito Extraurbano” la parte del territorio che comprende le aree diverse dalle

precedenti e quelle destinate alla produzione agricola, forestale e/o pascoliva.

b) Suddivisione del territorio nei Sistemi che ne configurano l’uso

L’ambito urbano è costituito da sistemi di aree, tra loro interrelate con caratteristiche e

dotazioni diverse in relazione all’uso cui sono destinate.

In funzione dell’uso delle aree, si distinguono:

- il Sistema della mobilità:

Tale Sistema comprende il complesso delle aree destinate alla mobilità costituenti la rete

viaria principale e secondaria, i percorsi pedonali o ciclabili, le infrastrutture ferroviarie, le

grandi superfici e gli invasi volti all’organizzazione dei servizi di trasporto.

- il Sistema insediativo:

Il Sistema racchiude:

- le aree destinate all’utilizzazione residenziale del territorio ed ingloba tanto le superfici

interessate dalle abitazioni quanto le aree più direttamente a servizio delle stesse e del vivere

sociale. Queste ultime comprendono le aree utilizzate per attività ed attrezzature collettive,

nonché le aree destinate a verde;

- le aree utilizzate per le attività produttive, manifatturiere e/o commerciali, comunque diverse da

quelle naturali ed agricole;

- le aree utilizzate per funzioni amministrative e di interesse generale; per funzioni e/o attività di

interesse comune, di carattere sociale o culturale, tra queste comprendendo le attività per il

tempo libero e lo sport.

- il Sistema ambientale:

Tale sistema ingloba i suoli dell’ambito extraurbano, riservati agli usi agricoli e

pascolavi, e quelli oggetto di particolari limitazioni nell’utilizzazione.

Ai fini della definizione della normativa che disciplina gli interventi edilizi che

interessano il patrimonio immobiliare e la trasformazione urbana, il Sistema insediativo è

suddiviso in Zone Territoriali Omogenee (ZTO), che nelle tavole del PUC vengono distinte

come: residenziali “A”, “Bs”, “B”, “B1

2”, “Ca”, “Cb”; mista “Cc”; produttive “D1”, “D2”, “D3”;

di interesse generale “F”; di altro tipo “VPR”.

L’ambito extraurbano, ai fini della individuazione delle limitazioni cui è assoggettato, è

suddiviso nella zona agricola “E” e nella zona “SRA”, che - trovandosi, nell’interesse comune,

ad essere sede di funzioni, di attività e/o deposito di materiali potenzialmente inquinanti - risulta

essere sorgente di rischio ambientale.

Art.17

Il sistema della mobilità

Le aree che costituiscono il sistema comprendono le strade, i nodi stradali, le rotatorie, i

marciapiedi, le cunette, i fossi e quanto altro.

Salvo che non diversamente disposto in maniera più restrittiva da norme sovracomunali, e

comunque nel rispetto delle disposizioni del vigente codice della strada, che s’intendono qui

trascritte:

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

33

• nelle zone agricole la distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale della viabilità

poderale è di mt. 5,00-; la distanza minima delle recinzioni dal ciglio stradale della viabilità

poderale è di mt. 3,00-;

• per le strade comunali, classificate di interesse locale con apposita delibera, tale distanza sarà,

invece, di mt. 10,00-;

• in mancanza di specifiche disposizioni, la distanza minima dalla strada è regolamentata al pari

di quella dai confini e non potrà essere inferiore a quella stabilita al precedente articolo 4,

nella illustrazione degli indici “Dc” e “De”.

Il limite della fascia di rispetto equivale al limite di edificabilità.

Le strade esistenti ricadenti nel territorio comunale, non specificatamente indicate nelle

tavole di PUC, sono classificate secondo l’art.3 del D.M. 01/04/1968 n°1404 e le disposizioni del

codice della strada (D.lg. 30/04/1992 n°285) e del relativo Regolamento di esecuzione e di

attuazione del codice della strada D.P.R. 16/12/1992 n°495 testo vigente.

Le sezioni delle carreggiate di dette strade sono conformi a detto regolamento ed alle

norme tecniche emanate in materia.

La viabilità esistente e di progetto è riportata nella TAV. 11.1. In caso di discordanza tra

questa e le tavole della zonizzazione di progetto, fa fede di validità la medesima TAV. 11.1.

Le sezioni delle carreggiate di dette strade di progetto sono solo accennate nel grafico e

fanno fede le sezioni tipo previste dalla normativa nazionale vigente in materia.

Art.18

Spazi di manovra, sosta e parcheggio

Oltre agli spazi per parcheggio pubblico, indicati quali opere di urbanizzazione primaria

dal PUC, vanno previsti, nell’ambito delle progettazioni stradali, gli spazi per la sosta, la

manovra e l’accesso degli autoveicoli.

Gli spazi per parcheggi privati vanno previsti per ogni intervento di nuova costruzione e

secondo le destinazioni d’uso degli edifici nelle quantità specificate nella Tabella A allegata in

Appendice 1 alle presenti NTA.

Qualsiasi trasformazione della destinazione d’uso di insediamenti esistenti alla data di

adozione del PUC implica l’adeguamento alla Tabella A citata delle relative aree di parcheggio.

In quest’ultimo caso tali aree potranno essere ricavate nelle costruzioni stesse, in aree

esterne di pertinenza dell’edificio oppure promiscuamente ed anche su aree che non facciano

parte del lotto, purché asservite all’edificio per vincolo permanente di destinazione a parcheggio

con dichiarazione impegnativa da esibire a cura del proprietario in un raggio di sufficiente

accessibilità pedonale.

Art.19

Fasce di rispetto

a) Fasce di rispetto stradale:

Nelle fasce di rispetto stradale è vietata ogni nuova costruzione o l’ampliamento di quelle

esistenti.

Sono ammesse destinazioni a percorsi carrai, pedonali e ciclabili, sistemazione a verde,

conservazione delle coltivazioni agricole e parcheggi, piccole estroflessioni di locali interrati di

edifici a confine, cantieri temporanei, manufatti stagionali e manufatti temporanei purché non

impediscano la vista negli incroci e nelle confluenze di traffico, recinzioni private nei limiti delle

previsioni del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992).

E’ consentita, altresì, mediante apposita convenzione, la costruzione di stazioni di

rifornimento per autoveicoli nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia.

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

34

L’arretramento dei corpi di fabbrica dal filo stradale non modifica la destinazione di ZTO

dell’area compresa nella fascia di rispetto, nei cui confronti sono ancora applicabili gli indici

urbanistici che regolamentano la ZTO stessa.

Per le costruzioni esistenti sono consentite esclusivamente operazioni di manutenzione

ordinaria e straordinaria e di adeguamento igienico-funzionale.

I soli edifici rurali possono essere ristrutturati con incremento volumetrico del 10%, ma

gli ampliamenti dovranno essere realizzati sul lato opposto dell’infrastruttura da salvaguardare.

b) Fasce di rispetto dei corsi d’acqua e ferroviario:

Le fasce di rispetto dei corsi d’acqua e ferroviario, assoggettano le aree in esse comprese

all’assoluta inedificabilità di nuove costruzioni di qualsiasi genere. E’ tuttavia consentita la

manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti.

In dette fasce di rispetto è ammessa la realizzazione di strade, parcheggi e verde

attrezzato.

L’inedificabilità prevista all’interno del perimetro di tali fasce di rispetto non modifica la

destinazione di ZTO dell’area in essa compresa, nei cui confronti sono applicabili gli indici

urbanistici che regolamentano la ZTO stessa.

c) Fasce di rispetto cimiteriale:

La fascia di rispetto del vecchio cimitero, condiviso con il Comune di Succivo, è pari a

100 metri. Quella relativa al nuovo cimitero in corso di realizzazione è pari a 200 metri.

Ai sensi dell’art. 28 della Legge 01/08/2002 n°166, è vietato costruire nuovi edifici entro

la fascia di rispetto del perimetro dell’impianto cimiteriale.

Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico,

purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo

parere favorevole della competente ASL CE/2, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto

degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o

la costruzione di nuovi edifici.

La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la

realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive,

locali tecnici e serre.

Al fine dell’acquisizione del parere della competente ASL CE/2, previsto dal presente

articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All’interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti lecitamente realizzati, sono

consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra

cui i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del precedente

articolo 5.

L’inedificabilità prevista all’interno del perimetro di tali fasce di rispetto non modifica la

destinazione di ZTO dell’area in essa compresa, nei cui confronti sono applicabili gli indici

urbanistici che regolamentano la ZTO stessa.

d) Fasce di rispetto da elettrodotto:

Si intende per:

- Fascia di rispetto: è lo spazio circostante un elettrodotto, che comprende tutti i punti, al di sopra

e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un’induzione magnetica di intensità

maggiore o uguale all’obiettivo di qualità. Come prescritto dall’articolo 4, comma 1 lettera h

della Legge Quadro n°36 del 22 febbraio 2001, all’interno delle fasce di rispetto non è

consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad

uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore;

- Distanza di Prima Approssimazione (DPA): per le linee è la distanza, in pianta sul livello del

suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al

suolo disti dalla proiezione del centro linea più di Dpa si trovi all’esterno delle fasce di

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

35

rispetto. Per le cabine è la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della

cabina stessa che garantisce i requisiti di cui sopra.

- Autorità competenti ai fini delle autorizzazioni: sono le autorità competenti al rilascio delle

autorizzazioni per la costruzione e/o l’esercizio di elettrodotti e/o insediamenti e/o aree di cui

all’art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

La Tav. 8.4 del PUC riporta gli elettrodotti che attraversano il territorio comunale, con

particolare riferimento all’Ambito Urbano.

Per ognuno di essi è riportata graficamente la fascia costruita in base alla Distanza di

Prima Approssimazione (D.M. 29/05/2008), che analiticamente è pari a:

Liv.

Tensione Denominazione linea DPA

Proprietà

(Autorità competente)

60 kV Astroni - Fratta e Derivaz. * 25 mt TRI S.r.l.

150 kV Fratta - Gricignano * 25 mt TRI S.r.l.

220 kV Fratta - S. Giuseppe II 18 mt Terna S.p.A.

220 kV Fratta - S. Maria C.V. 27 mt Terna S.p.A.

220 kV Fratta - Aversa 30 mt Terna S.p.A.

220 kV Acerra - Fratta 25 mt Terna S.p.A.

* Linee in Doppia Terna (condividono lo stesso sostegno)

Ogni intervento edilizio, di cui al precedente articolo 5, che interessi un edificio ricadente

nella fascia summenzionata, deve ottenere preventivo nulla-osta alla sua esecuzione dalla

Autorità citata, che valuterà la fascia di rispetto, in funzione della forma plano-altimetrica

dell’immobile.

Se l’intervento de quo non modifica la forma geometrica dell’edificio, e per tale

immobile è già stato rilasciato un precedente nulla-osta, non occorre chiederne uno nuovo.

Art.20

Divisione del territorio in zone omogenee

L’ambito urbano del territorio comunale è diviso in zone, come risulta dalle tavole

grafiche del PUC, secondo la seguente classificazione:

a) Zone per l’insediamento delle residenze che comprendono:

- una Zona “A – centro storico”,

- una Zona “Bs – centro urbano edificata satura”,

- una Zona “B – centro urbano di completamento”,

- una Zona “B1

2 – edificata di recupero urbano”,

- una Zona “Ca – di espansione a verifica dell’esistente”;

- una Zona “Cb – di espansione”;

b) Zona per l’insediamento di edifici di tipo misto che comprende:

- una Zona “Cc – di riqualificazione urbanistica ed ambientale”,

c) Zone per l’insediamento di attività produttive:

- una Zona “D1 – insediamenti di tipo manifatturiero a carattere artigianale e/o industriale”,

- una Zona “D2 – insediamenti di tipo commerciale-direzionale-turistico”,

- una Zona “D3 – insediamenti con probabile rischio rilevante,

d) Zona per l’insediamento di funzioni e/o di attività di interesse generale e di altro tipo:

- una Zona “F – attrezzature e infrastrutture di interesse collettivo”,

- una Zona “VPR – verde privato di rispetto”.

L’ambito extraurbano del territorio comunale costituisce, viceversa:

e) Zona agricola :

- sede delle attività agricole e della coltivazione dei campi (Zona E).

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

36

f) Zona sorgente di rischio ambientale :

- la zona si caratterizza perché in essa trovano localizzazione o deposito attività, funzioni e/o

sostanze a rischio di produzione o di diffusione di inquinamento ambientale ( SRA ).

Per la perimetrazione delle zone e delle attrezzature, indicate in tavole a diversa scala, fa

sempre testo la tavola a scala maggiore.

CAPO III - ZONE DELL’AMBITO URBANO

Art. 21

Zone residenziali

Sono destinate prevalentemente alle costruzioni da utilizzare per abitazioni, ma non

escludono le destinazioni ad alberghi, negozi, uffici, piccoli laboratori artigianali, locali di

pubblico ritrovo e ad attività commerciali connesse con la residenza.

Da dette zone sono invece escluse le industrie, la grande distribuzione commerciale, i

macelli, i ricoveri per animali e tutte quelle destinazioni che risultano incompatibili per la tutela

dell’igiene pubblica e delle norme sull’inquinamento in genere, ivi compreso l’inquinamento

acustico.

Sono quindi compatibili con le caratteristiche delle zone residenziali le destinazioni

indicate al precedente articolo 7 con le lettere: TR, Al, Ass.

Nelle nuove costruzioni, ricostruzioni, modifiche ed ampliamenti di qualsiasi entità e

natura, devono essere osservate le norme, le prescrizioni ed i vincoli previsti per ciascuna zona.

Per gli immobili dismessi, già adibiti ad attività manifatturiere industriali, di allevamento

intensivo, artigianali e di grande distribuzione commerciale, si precisa che la loro volumetria non

è stata computata come esistente nelle ZTO “A”, “Bs”, “B”, “B1

2”, “Ca” e “Cb”, pertanto non è

consentita alcuna operazione ordinaria che permetta l’utilizzo di detta cubatura in interventi di

sostituzione edilizia: tali immobili dismessi dovranno essere trattati con procedure speciali, quali

l’accordo di programma di cui all’art.12 della LURC, la L.R. 19/2009 “Piano Casa”, e simili.

Nel centro abitato, ZTO “A” e “Bs”, dovrà essere favorita la trasformazione delle

volumetrie esistenti (soprattutto al piano terra) in piccole attività commerciali, botteghe artigiane

e di prodotti tipici, locali per ristoranti-bar-paninoteche, locali etnici, ecc. nonché la

trasformazione di volumi residenziali in fittacamere, bed & breakfast, ecc.. Sarà impedito il

processo a ritroso.

Art.22

Zona “A – centro storico”

1. Nella ZTO il PUC si attua per intervento urbanistico preventivo, mediante la redazione

di PUA aventi valore di Programma Integrato ex L.R. 3/1996 ovvero di Piani di Recupero di cui

alla legge 457/78.

Fino all’approvazione dello strumento attuativo, in questa ZTO sono consentiti solo gli

interventi di cui al precedente articolo 8, lettera e.1). In particolare, per gli edifici vincolati (come

riportato nella Tav. 8.2 del PUC) vi è l’obbligo di sottoporre qualsiasi intervento di

trasformazione dello stato esteriore dei luoghi all’autorizzazione prescritta dall’art.21 del D.Lgs.

42/04.

2. E’ consentita l’utilizzazione abitativa dei sottotetti nel rispetto di quanto prescritto

dalla Legge Regionale del 28/11/2000, n°15, e purché possiedano i requisiti igienici di abitabilità

o possano acquisirli mediante trasformazioni interne che non alterino la sagoma esterna

dell’edificio e le facciate. In ogni caso dette trasformazioni non dovranno dar luogo ad aumento

del numero delle unità immobiliari.

Per adeguamenti e miglioramenti igienico-funzionali delle abitazioni esistenti è

consentito una-tantum un aumento della volumetria esistente, purché tale volume non superi il

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

37

15% del volume (vuoto per pieno) dell’abitazione esistente ed oggetto di intervento e con un

massimo assoluto di 80mc.: i nuovi volumi dovranno essere inseriti senza produrre turbativa

all’ambiente ed al decoro urbano.

Sulla facciata degli edifici è vietata l’installazione di apparecchi di condizionamento

d’aria, caldaie, tubazioni e antenne, nonché l’inserimento di nuovi elementi che compromettono

il decoro architettonico degli stessi (nulla vietando, invece, sugli affacci nelle corti interne).

3. Le ristrutturazioni edilizie, ottenute attraverso la generale demolizione e ricostruzione

degli immobili, nei limiti del volume v.p.p. preesistente, ma racchiuso in una sagoma anche

diversa da quella originaria, nonché nuove costruzioni su lotti liberi, potranno essere previste dai

PUA con valenza di Programma Integrato ex Legge Regionale n°3/1996. L’individuazione della

Superficie minima di intervento “Sm” di ciascun PUA dovrà essere oggetto di apposita delibera

della Giunta Comunale; comunque la superficie minima da assoggettare a PUA non potrà essere

inferiore a mq. 3.000. Salvo quanto nel prosieguo richiesto, in deroga alle indicazioni del

precedente articolo 11, gli Standard Urbanistici si considerano soddisfatti nelle zone al contorno.

I limiti inderogabili di densità edilizia e di altezza sono stabiliti come segue:

- in merito all’altezza “H”, non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti,

computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche

strutture;

- per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, l’indice di

fabbricabilità territoriale “ITr” e l’indice di fabbricabilità fondiario “IFc” non debbono

superare quelli preesistenti; “IFc” può essere maggiorato del cinque per cento (5%), allorché

l’intervento consenta la realizzazione di aree di parcheggio in conformità della Tabella A

riportata in Allegato 1;

- per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come meglio definiti nel

precedente articolo 5, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria

media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq;

Nell’ambito degli strumenti attuativi dovranno essere recuperate, anche con interventi di

premialità, aree “Sp” per almeno 5mq/ab, da destinare a verde pubblico e parcheggi. In tale

ipotesi la premialità di volumetria si quantifica in 3,00 mc per ciascun metro quadrato ceduto per

“Sp” 20

.

Gli interventi previsti dal PUA dovranno, in ogni caso, rispettare i caratteri architettonici,

decorativi, storici degli edifici, evitando il loro snaturamento formale.

Superficie da conferire per standard (verde e parcheggi) Sp = cessione di aree libere, se

disponibile

Indice di fabbricabilità territoriale: alle condizioni indicate ITr = attuale + 3xSp mc/mq

Indice di fabbricabilità fondiaria: alle condizioni indicate IF

IFc

= di competenza da PUA

= esistente + 5% + 3xSp mc/mq

Indice fabbricabilità fondiario:valore massimo assoluto IF max = 5,00 mc/mq

Estensione minima del PUA Sm = 3.000 mq

Altezza max degli edifici: per risanamento conservativo Hmax = valori attuali

Altezza max degli edifici: per ristrutturazione urbana Hmax = valori circostanti

20

A 100 mq di superficie ceduta corrisponde una maggiorazione della consistenza realizzabile di 300 mc.

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

38

Art.23

Zona “Bs – centro urbano residenziale edificata satura”

1. In detta ZTO non si consentono volumetrie additive. Sul patrimonio edilizio esistente

sono previsti interventi di cui al precedente articolo 8, lettera a), limitatamente alle opere di cui ai

punti a), b), c), d), g), h), del precedente articolo 5, che non comportino aumento di “V”, con la

precisazione che la ristrutturazione edilizia potrà ottenersi anche attraverso la generale

demolizione e ricostruzione degli immobili, nei limiti del volume v.p.p. preesistente, ma

racchiuso in una sagoma anche diversa da quella originaria. In tal caso l’altezza massima del

nuovo edificio ristrutturato, pur potendo eccedere quella preesistente, non può superare l’altezza

degli edifici preesistenti e circostanti.

Nella ZTO sono altresì consentiti adeguamenti funzionali degli alloggi ai fini della

razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché della creazione di servizi, mediante un

aumento della volumetria esistente, purché tale volumetria non superi il 20% del volume (vuoto

per pieno) dell’abitazione esistente; se le unità immobiliari sono adibite ad uso diverso da quello

abitativo l’adeguamento funzionale sarà costituito da un incremento massimo pari al 10% (dieci

per cento) della superficie coperta 21

.

Gli interventi richiamati, di tipo diretto, verranno autorizzati nelle forme e con le

procedure previste dal TU Edilizia.

2. Per particolari e giustificate esigenze del territorio comunale, la ZTO “Bs” potrà essere

oggetto anche di PUA con valore di Programma Integrato ex Legge Regionale n°3/96; in tal caso

l’individuazione del comparto oggetto di ciascun PUA dovrà essere oggetto di apposita delibera

della Giunta Comunale e la superficie minima di intervento “Sm” non potrà avere estensione

inferiore a mq 3.000.

Per tale ipotesi, l’Indice di Fabbricabilità Territoriale resta fissato in “ITr” = 1,6 mc/mq.

L’altezza massima degli edifici sarà mai superiore a mt. 13,00. I rimanenti parametri, compreso

la dimensione del lotto minimo “Lm”, saranno fissati nel PUA.

Indice di fabbricabilità territoriale: per PUA con valore di PI ITr = 1,60 mc/mq

Indice di fabbricabilità fondiario: valore massimo assoluto IFmax = 5,00 mc/mq

Superficie minima di intervento Sm = 3.000 mq

Altezza max degli edifici Hmax = 13,00 m

3. Per “Dc” e “De” si fa riferimento all’articolo 4 punti 30) e 31).

Art.24

Zona “B – centro urbano residenziale di completamento”

1. Nella ZTO “B” sono praticabili interventi edilizi diretti di cui al precedente articolo 8,

lettera a).

2. In merito agli interventi praticabili sul patrimonio edilizio esistente, si precisa che la

ristrutturazione edilizia potrà anche ottenersi attraverso la generale demolizione e la ricostruzione

degli immobili, che conservi agli stessi identico volume v.v.p., racchiuso in una sagoma

corrispondente ed anche diversa da quella originaria. In tal caso l’altezza massima del nuovo

edificio ristrutturato, pur potendo eccedere quella preesistente, non può superare l’altezza degli

edifici preesistenti e circostanti.

Sono altresì consentiti adeguamenti funzionali degli alloggi ai fini della razionalizzazione

del patrimonio edilizio esistente nonché della creazione di servizi, mediante un aumento della

volumetria esistente, purché tale volumetria non superi il 20% del volume (vuoto per pieno)

dell’abitazione esistente; se le unità immobiliari sono adibite ad uso diverso da quello abitativo

21

Comma 9 e segg. dell’art.5 della Legge n°106 del 12/07/2011 “Decreto Sviluppo”.

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

39

l’adeguamento funzionale sarà costituito da un incremento massimo pari al 10% (dieci per cento)

della superficie coperta 22

.

3. In merito agli interventi praticabili sui lotti liberi, essi sono rivolti ad incrementare la

dotazione delle aree di uso pubblico “Sp” ed “Sv”: la volumetria realizzabile sui lotti in edificati

è pari a 3,5 volte l’incremento della dotazione delle aree di uso pubblico che l’intervento

produce. Più chiaramente, per ogni metro quadrato ceduto al patrimonio pubblico per “Sp” ed

“Sv” si potranno realizzare 3,50mc sulla parte residua del lotto. Non è possibile monetizzare tale

cessione.

L’altezza degli edifici sarà pari alla massima altezza degli edifici preesistenti e circostanti

e, comunque, mai superiore a mt. 12,50. Il valore di RC è 0,33 mq/mq.

4. Per “Dc” e “De” si fa riferimento all’articolo 4 punti 30) e 31).

Gli interventi richiamati, di tipo diretto, verranno autorizzati nelle forme e con le

procedure previste dal TU Edilizia.

Art.25

Zona “B12 – residenziale edificata di recupero urbano”

1. Nella ZTO in oggetto è possibile fornire prova rigorosa della preesistenza e sufficienza

delle Opere di Urbanizzazione Primaria tali da rendere del tutto superfluo lo strumento

urbanistico attuativo postumo.

2. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni obbligate dalla legge primaria, nonché le

attività di controllo obbligatorie per legge di repressione dell’abusivismo edilizio ex art. 27 e

segg. TU Edilizia:

2.1. Sul patrimonio edilizio esistente è prevista una preventiva “Verifica di legittimità”,

da eseguirsi da parte del concessionario prima di effettuare qualsiasi intervento di cui ai punti a),

b), c), d), g), h), del precedente articolo 5, affinché il concessionario stesso (oltre ai rimedi

giurisdizionali) possa tentare di risolvere la propria posizione chiedendo l’applicazione

dell’art.38 del TU Edilizia, che sarà valutato dal Settore competente.

Gli indici urbanistici, rispetto ai quali occorre verificare ogni edificio esistente, sono 23

:

Lotto minimo Lm = 400 mq

Rapporto di copertura RC 0,33 mq/mq

Altezza max degli edifici Hmax = 11,00 m

Numero dei piani NP = n°3

Distanza minima tra gli edifici in arretrato De = H (min.10,00 mt.)

Distanza minima dai confini per edifici in arretrato Dc = H/2 (min.5,00 mt.)

Indice di fabbricabilità fondiaria zona individuata con “1” IFc1 = 1,15 mc/mq = IT1

Indice di fabbricabilità fondiaria zona individuata con “2” IFc2 = 1,05 mc/mq = IT2

In ogni caso, quale disposizione programmatica si prevede che i proprietari degli

immobili effettuino detta verifica di legittimità entro e non oltre quattro anni dalla data di

adozione del PUC. Scaduto detto tempo, o anche prima se necessario (per procedimenti

amministrativi già avviati e/o da avviarsi e/o per richiesta di Autorità superiori), il Comune

opererà secondo i disposti dell’art.31 del TU Edilizia.

2.2. Laddove, effettuando la verifica di legittimità, si riscontri un valore “IFc” di uno o

più lotti costituenti la “SFc” eccedente il valore indicato nel precedente articolo 8 lettera a.2.), si

22

Comma 9 e segg. dell’art.5 della Legge n°106 del 12/07/2011 “Decreto Sviluppo”. 23

Fatte salve le deroghe previste ai punti 30) e 31) dell’articolo 4.

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

40

opererà con un PUA postumo applicato ad un comparto comprendente i suddetti lotti ed avente

una complessiva “Sm” non minore di 3.000mq.

In tal caso, sui lotti liberi verranno applicati i seguenti indici urbanistici:

Indice di fabbricabilità fondiaria IF = 1,15 mc/mq

Lotto minimo Lm = 400 mq

Rapporto di copertura RC 0,33 mq/mq

Altezza max degli edifici Hmax = 11,00 m

Numero dei piani NP = n°3

Distanza minima tra gli edifici in arretrato De = H (min.10,00 mt.)

Distanza minima dai confini per edifici in arretrato Dc = H/2 (min.5,00 mt.)

3. Fatta salva la casistica del precedente punto 2.2., sui lotti liberi, sono praticabili

interventi edilizi diretti, di cui al precedente articolo 8, lettera a). Essi sono in special modo

rivolti ad incrementare la dotazione delle aree di uso pubblico “Sp” ed “Sv”: la volumetria

realizzabile sui lotti inedificati è pari a 2,3 volte l’incremento della dotazione delle aree di uso

pubblico che l’intervento produce. Più chiaramente, per ogni metro quadrato ceduto al

patrimonio pubblico per “Sp” ed “Sv” si potranno realizzare 2,30mc sulla parte residua del lotto.

L’altezza degli edifici sarà pari alla massima altezza degli edifici preesistenti e circostanti

e, comunque, mai superiore a mt. 11,00. Il valore di RC è 0,33 mq/mq. Per “Dc” e “De” si fa

riferimento all’articolo 4 punti 30) e 31).

Gli interventi richiamati, di tipo diretto, verranno autorizzati nelle forme e con le

procedure previste dal TU Edilizia.

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

41

Art.26

Zona “Ca – residenziale di espansione a verifica dell’esistente”

1. Le ZTO “Ca” del PUC comprendono tutto il tessuto urbano già classificato nel PRG

come “C2”, che attualmente risulta in buona parte edificato per interventi di tipo diretto

(invocando le circostanze di cui al 5° comma dell’art. 31 della L. 1150/42, oggi comma 2 art.12

TU Edilizia), senza mai aver ricevuto (contrariamente alle indicazioni del PRG) una

pianificazione attuativa.

2. Nelle ZTO “Ca” potrà procedersi ad interventi tesi alla trasformazione urbana soltanto

attraverso la definizione di un PUA “postumo”, di cui al precedente articolo 8, lettera f), esteso

ad ogni comparto in cui la ZTO è divisa, ovvero ad ambiti di “Sm” non minore di 6.000mq.

I parametri utili al proporzionamento e verifica del PUA “postumo” sono:

Indice di fabbricabilità territoriale per residenze ITr = 0,90 mc/mq

Indice di fabbricabilità fondiaria IF = 1,40 mc/mq

Superficie minima di intervento (il minore dei due valori) Sm = intero comparto

= 6.000 mq.

Rapporto di copertura RC = 0,33 mq/mq

Lotto minimo Lm = 500 mq

Altezza max degli edifici Hmax = 11,00 ml

Numero dei piani NP = n°3

Distanza minima tra gli edifici in arretrato De = Hmax – min.10,00 mt.

Distanza minima dai confini per edifici in arretrato Dc =Hmax/2- min. 5,00 mt.

3. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni obbligate dalla legge primaria, nonché le

attività di controllo obbligatorie per legge di repressione dell’abusivismo edilizio ex art. 27 e

segg. TU Edilizia, prima delle verifiche di legittimità sugli immobili, successivamente

all’approvazione dei PUA “postumi”, sugli edifici esistenti sono consentiti solo gli interventi

indicati al precedente articolo 8, lettera e.2.).

4. Anche nelle more dell’attuazione della trasformazione urbana, non è consentito l’uso

del suolo ai fini agricoli.

Art.27

Zona “Cb – residenziale di espansione”

1. La ZTO “Cb” del PUC comprende le aree non ancora interessate da fenomeni di

edificazione, ma posizionate sul territorio, in maniera tale da costituire la naturale futura zona di

espansione residenziale del paese.

2. Nella ZTO sono praticabili interventi muniti di titolo abilitativo diretto – permesso di

costruire o equipollenti – solo sugli edifici esistenti e limitatamente alle indicazioni del

precedente articolo 8, lettera e.1.).

3. In essa potrà procedersi ad interventi tesi alla trasformazione urbana soltanto attraverso

la definizione di un PUA con carattere di Piano di Lottizzazione ovvero di Piano

Particolareggiato Esecutivo, di cui al precedente articolo 8, lettera b), esteso ad ogni comparto in

cui la ZTO è divisa, ovvero ad ambiti di “Sm” non minore di 3.000mq.

I parametri utili al proporzionamento del PUA sono:

Indice di fabbricabilità territoriale IT = 1,05 mc/mq

Indice di fabbricabilità territoriale per residenze ITr = 0,90 mc/mq

Indice di fabbricabilità territoriale non residenziale e/o per uso e/o

interesse pubblico ITp = 0,15 mc/mq

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

42

Indice di fabbricabilità fondiaria IF = definito dal PUA

Superficie minima di intervento (il minore dei due valori) Sm = intero comparto

= 3.000 mq.

Rapporto di copertura RC = definito dal PUA

Lotto minimo Lm = definito dal PUA

Altezza max degli edifici Hmax = 11,00 m

Numero dei piani NP = n°3

Distanza minima tra gli edifici in arretrato De = Hmax – min.10,00 mt.

Distanza minima dai confini per edifici in arretrato Dc =Hmax/2- min. 5,00 mt.

Lo strumento attuativo potrà essere proposto ad iniziativa di privati, ovvero potrà essere

predisposto dalla Pubblica Amministrazione.

4. Per comparti edificatori residuali, di superficie non superiore a 2.000mq, è consentita la

edificazione diretta, senza la procedura dei PUA, fermo restando l’obbligo di cedere le superfici

necessarie per gli standard urbanistici, o in alternativa procedere alla loro monetizzazione.

5. Nelle more dell’attuazione della trasformazione urbana, è consentito l’uso del suolo ai

soli fini agricoli.

Art. 28

Zona “Cc – mista di riqualificazione urbanistica ed ambientale”

1. Le ZTO “Cc” sono il “Milieu urbanistico” di Orta di Atella, l’Ambito Urbano in cui

sono presenti edificazioni di vario tipo e specie, in genere incompatibili con le destinazioni d’uso

precedentemente previste dal PRG e/o con le sue Norme di Attuazione, ovvero non sono presenti

idonee Opere di Urbanizzazione Primaria.

In linea di massima, comprendono buona parte del tessuto urbano già destinato nel PRG

ad impianti produttivi (quindi, precedentemente classificato come “D1”-“D2”-“D3”-“D4”-“D5”),

a zone di standard e di servizi pubblici (quindi, precedentemente classificato come “F” e “S”); vi

sono anche episodi costruttivi nella zona “E”, nelle fasce di rispetto stradale (che il PRG

considerava alla stregua di ZTO), all’interno della fascia di rispetto cimiteriale.

Le ZTO “Cc” risultano fortemente connotate da edifici eseguiti in base a PdC oggi (quasi

tutti) annullati per una o più delle concause seguenti (le più frequenti):

- mancata preventiva esistenza di PUA,

- difformità essenziali di destinazione d’uso (quella attualmente più presente è la “civile

abitazione”),

- modifica in eccesso dei parametri urbanistici rispetto a quelli del PRG (maggior numero di

piani, maggiore altezza, minore distanza tra edifici, ecc.),

- assoluta incompatibilità dell’edificio con le previsioni di zona (quelli realizzati con titoli

abilitativi edilizi del tutto fantasiosi in ZTO “F” ed “S”),

- esecuzione di interventi di tipo diretto (invocando le circostanze di cui al 5° comma dell’art. 31

della L. 1150/42 24

), in parti del territorio comunale del tutto prive di urbanizzazioni.

2. Per gli immobili abusivi o affetti da difformità essenziali o con permessi annullati si

continuerà a procedere con le sanzioni previste dalla legge, sempre che non siano ritenute dal

Settore competente applicabili le ipotesi di cui agli artt. 36 e 38 TU Edilizia, fissate dalla legge

primaria, e laddove richieste dagli interessati nei tempi previsti dalle norme.

3. Sulle aree libere, per attuare la riqualificazione urbanistica ed ambientale della ZTO

“Cc”, per realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti e per

24

Oggi comma 2 art.12 TU Edilizia

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

43

consentire il completamento razionale della trasformazione urbana, si opererà con PUA, di cui al

precedente articolo 8, lettera b), esteso ad ogni comparto in cui la ZTO è divisa, ovvero ad

ambiti di “Sm” non minore di 12.500mq.

I parametri utili al proporzionamento del PUA sono:

Superficie minima di intervento (il minore dei due valori) Sm = intero comparto

= 12.500 mq.

Indice di fabbricabilità territoriale IT = 1,80 mc/mq

Indice di fabbricabilità territoriale per residenze ITr = 1,10 mc/mq

Indice di fabbricabilità territoriale non residenziale e/o per uso e/o

interesse pubblico ITp = 0,70 mc/mq

Indice di fabbricabilità fondiaria IF = definito dal PUA

Rapporto di copertura RC = definito dal PUA

Lotto minimo Lm = definito dal PUA

Altezza max degli edifici Hmax = 18,50 m

Numero dei piani NP = n°5

Distanza minima tra gli edifici in arretrato De = Hmax – min.10,00 mt.

Distanza minima dai confini per edifici in arretrato Dc =Hmax/2- min. 5,00 mt.

Indice di piantumazione IP = 50 /Ha

Superficie permeabile Spm ≥ 0,50 (“SF” – “Sc”)

3.1. Gli Standard Urbanistici a prevedersi sono quelli di cui all’articolo 4 punto 34.1)

delle NTA.

3.2. La componente residenziale deve essere esclusivamente di Edilizia Residenziale

Sociale ed il PUA (ed i successivi interventi edilizi) devono essere improntati ai dettami della

Delibera G.R.C. n°231 del 06/02/2008 “Linee Guida per la programmazione in materia di

Edilizia Residenziale Pubblica” 25

, ed a quelli desunti dalla Delibera G.R.C. n°572 del

22/07/2010 “Linee Guida in materia di ERS”.

Per migliorare la condizione abitativa è necessario creare una mixité funzionale e

integrare gli interventi fisici, di riqualificazione dell’ambiente, della residenza, degli spazi e dei

servizi pubblici, di attività produttive che si integrino con le residenze, con interventi inclusivi

che riescano ad incidere sulla struttura economica e sociale delle aree urbane interessate.

Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle riportate all’articolo 7, punto A), punto B)

con eccezione di I e di ACg, punto D). Sono comunque escluse le attività produttive con

lavorazioni nocive e/o incompatibili con la vicinanza di residenze e con le prescrizioni del Piano

di Zonizzazione Acustica.

Le superfici per parcheggio, per le varie destinazioni d’uso devono soddisfare i minimi di

cui alla successiva Tabella A allegata in Appendice 1 alle presenti NTA.

25

In cui si legge: … Al giorno d’oggi le nuove tematiche urbanistiche delle città non sono più legate alla crescita e

all’espansione attraverso il consumo di nuove parti del territorio, ma racchiuse piuttosto su temi che riguardano la

riqualificazione delle parti già costruite.

Le nuove normative in materia di ERS impongono il superamento del carattere esclusivamente

residenziale attraverso la previsione di nuove tipologie di intervento, come il recupero del costruito di dimensioni

più complesse, contestualmente alla riqualificazione del tessuto urbanistico e ambientale.

Bisogna creare, oltre che alloggi idonei, anche strutture sociali e quanto possa essere utile all’integrazione

socio-economica nelle aree d’intervento, per produrre coesione e inclusione sociale.

Bisogna fare in modo che, alle parti residenziali, periferiche, di espansione e di centro storico degradate

sia restituito il piacere di abitarci, avviando un ridisegno urbanistico e morfologico accompagnato da una strategia

condivisa con il contesto locale…

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

44

4. Lo strumento attuativo potrà essere proposto ad iniziativa di privati, ovvero potrà

essere predisposto dalla Pubblica Amministrazione.

5. Nelle more dell’attuazione della trasformazione urbana, è consentito l’uso del suolo ai

soli fini agricoli.

6. L’Amministrazione Comunale si riserva, entro 24 mesi dall’approvazione del PUC, di

individuare comparti omogenei di edificati nel frattempo legittimati, al fine di attivare i PRIA di

cui al precedente articolo 8 lettera g), e garantire, con costi a carico dei costruttori proprietari, i

necessari servizi e le quote di standard mancanti. In tal senso provvedendo a particolari

condizioni nei titoli a rilasciarsi.

I parametri utili al proporzionamento del PRIA sono gli stessi di cui al precedente comma

3, per i lotti di tipo residenziale; per i lotti a destinazione produttiva, ovvero per la parte

produttiva del comparto, si applicano i seguenti indici urbanistici, nonché si devono prevedere gli

Standard Urbanistici di cui all’articolo 4 punto 34.2) delle NTA:

Rapporto di copertura nei lotti a destinazione produttiva RC = 0,50 mq/mq

Rapporto di copertura nei lotti a destinazione turistica RC = 0,25 mq/mq

Altezza max degli edifici produttivi Hmax = 15,00 m

Altezza max degli edifici turistici Hmax = 18,50 m

Distanza minima tra gli edifici De = H, con minimo di 10 mt.

Distanza minima dai confini per edifici Dc = H/2, con minimo di 5 mt.

Indice di piantumazione IP = 50 /Ha

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

45

Art. 29

Zona “D1 – insediamenti produttivi di tipo manifatturiero a carattere artigianale e/o

industriale”

1. Comprende quasi tutta la vasta area che nel PRG veniva classificata come “D1 -

Insediamenti Produttivi di tipo Industriale o Artigianale” e “D2 - Insediamenti Produttivi di tipo

Artigianale e Commerciale”. Tale ZTO è attualmente già occupata per quasi il 40% da lotti

edificati, mai fatti oggetto di pianificazione attuativa, mentre risultano ad oggi in attuazione due

aree normate da P.I.P., per superficie pari al 14% della ZTO, assegnate ma non ancora edificate.

2. La ZTO è destinata ad ospitare esclusivamente edifici ed attrezzature per attività,

artigianali e/o industriali, razionalizzando e completando il tessuto produttivo già esistente.

Le destinazioni d’uso consentite sono quelle del precedente articolo 7, punto B) num.25,

26 e 27; è consentita altresì la realizzazione di uffici annessi alle attività, laboratori, magazzini,

depositi anche di grandi dimensioni, centri logistici, rimesse, attrezzature sociali al servizio degli

addetti e connesse all’attività produttiva, nonché l’edificazione di una casa di guardianaggio, con

il limite di un alloggio per ciascun lotto ed una cubatura residenziale massima di 400 mc. v.p.p.

In tale ZTO sono vietati gli insediamenti per attività nocive di qualsiasi genere e natura e

non sono consentiti scarichi fognanti senza preventiva depurazione, secondo le disposizioni che

saranno impartite di volta in volta dall’ASL competente per territorio, in relazione alla natura

delle acque stesse, tenuto conto della legislazione vigente e dei regolamenti igienico - sanitari.

3. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni obbligate dalla legge primaria, nonché le

attività di controllo obbligatorie per legge di repressione dell’abusivismo edilizio ex art. 27 e

segg. TU Edilizia, sul patrimonio edilizio esistente, già completo ed utilizzabile, o già utilizzato,

è prevista una preventiva “Verifica di legittimità”, da eseguirsi da parte del concessionario prima

di effettuare qualsiasi intervento di cui ai punti a), b), c), g), h), del precedente articolo 5,

affinché il concessionario stesso (oltre ai rimedi giurisdizionali) possa tentare di risolvere la

propria posizione chiedendo l’applicazione dell’art.38 del TU Edilizia, che sarà valutato dal

Settore competente.

Gli indici urbanistici, rispetto ai quali occorre verificare ogni edificio esistente, sono

quelli riportati nelle Norme di Attuazione del PRG (allegate alla presente in Appendice 2) della

relativa ZTO in cui l’edificazione è stata eseguita.

4. Nella ZTO in argomento, il PUC si attua mediante intervento urbanistico preventivo,

PUA, con valore di Piano di Insediamenti Produttivi ai sensi della legge 865/71, oppure mediante

PRIA di cui al precedente articolo 8, lettera g), il quale dovrà obbedire ai seguenti parametri:

Superficie minima di intervento = Superficie territoriale

(il minore dei due valori) Sm = ST

= intero comparto

= 15.000 mq

Superficie da conferire a standard urbanistici: min. Sp = 0,10 ST

Superficie da conferire al sistema della mobilità: min. Sv = 0,10 ST

Superficie da utilizzare per insediamenti produttivi: max SF÷SFc = 0,80 ST

Rapporto di copertura RC = 0,50 mq/mq

Lotto minimo Lm = definito dal PUA

Altezza max degli edifici Hmax = 15,00 mt

Distanza minima tra gli edifici De = H, con un minimo di 10 mt.

Distanza dai confini Dc = H/2, con un minimo di 5 mt.

Volume v.p.p. per casa di guardianaggio V = 400 mc / lotto

Indice di piantumazione IP = 50 /Ha

5. Nelle more dell’attuazione della trasformazione urbana, è consentito l’uso del suolo ai

soli fini agricoli.

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46

Art. 30

Zona “D2 – insediamenti produttivi di tipo commerciale – direzionale - turistico”

1. Comprende una pluralità di aree poste sia ai due lati dello svincolo della S.S. 7 Bis Dir.

Nola-Villa Literno “Asse di Supporto”, sia di connettivo tra altre ZTO. Il riferimento con la

precedente zonizzazione del PRG nel caso di specie non è in genere rilevante, se non nella

considerazione che essa ricomprende molte delle antiche aree “D5 - Insediamenti Produttivi di

tipo Misto: Artigianale-Commerciale-Direzionale-Turistico ricettivo-Servizi per il Tempo

Libero” già edificate o in corso di edificazione.

Tale ZTO “D2” è attualmente già occupata per quasi il 51% da lotti edificati, mai fatti

oggetto di pianificazione attuativa.

2. La ZTO è destinata ad ospitare edifici ed attrezzature per attività commerciali,

direzionali e turistiche, razionalizzando e completando il tessuto urbanistico esistente e di

progetto.

Le destinazioni d’uso consentite sono quelle del precedente articolo 7, punto A) escluso il

num.1, punto B) escluso il num.27, punto D) per attività private; è consentita altresì la

realizzazione di uffici annessi alle attività insediate e ad insediarsi, magazzini, depositi anche di

grandi dimensioni, centri logistici, sale giochi / bingo e centri scommesse, attrezzature sociali al

servizio degli addetti e connesse all’attività produttiva, nonché l’edificazione di case di

guardianaggio, con il limite di un alloggio per ciascun lotto ed una cubatura residenziale

massima di 400 mc. v.p.p.

In tale ZTO sono vietati gli insediamenti per attività nocive di qualsiasi genere e natura e

non sono consentiti scarichi fognanti senza preventiva depurazione, secondo le disposizioni che

saranno impartite di volta in volta dall’ASL competente per territorio, in relazione alla natura

delle acque stesse, tenuto conto della legislazione vigente e dei regolamenti igienico - sanitari.

3. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni obbligate dalla legge primaria, nonché le

attività di controllo obbligatorie per legge di repressione dell’abusivismo edilizio ex art. 27 e

segg. TU Edilizia, sul patrimonio edilizio esistente, già completo ed utilizzabile, o già utilizzato,

è prevista una preventiva “Verifica di legittimità”, da eseguirsi da parte del concessionario prima

di effettuare qualsiasi intervento di cui ai punti a), b), c), g), h), del precedente articolo 5,

affinché il concessionario stesso (oltre ai rimedi giurisdizionali) possa tentare di risolvere la

propria posizione chiedendo l’applicazione dell’art.38 del TU Edilizia, che sarà valutato dal

Settore competente.

Gli indici urbanistici, rispetto ai quali occorre verificare ogni edificio esistente, sono

quelli riportati nelle Norme di Attuazione del PRG (allegate alla presente in Appendice 2) della

relativa ZTO in cui l’edificazione è stata eseguita.

4. Nella ZTO in argomento, il PUC si attua mediante intervento urbanistico preventivo,

PUA, con valore di Piano di Insediamenti Produttivi ai sensi della legge 865/71 ovvero di Piano

Particolareggiato Esecutivo, di cui al precedente articolo 8, lettera b), oppure mediante PRIA di

cui al precedente articolo 8, lettera g), il quale dovrà obbedire ai seguenti parametri:

Superficie minima di intervento = Superficie territoriale (il

minore dei due valori) Sm = ST

= intero comparto

= 15.000 mq

Superficie da conferire ad utilizzazioni collettive e di

servizio (Le aree da destinare a standard urbanistici dovranno comunque

rispettare le previsioni del precedente articolo 4, punto 34.2)

Sp = 0,15ST

Superficie da conferire al sistema della mobilità: Sv = definito dal PUA

Rapporto di copertura nei lotti a destinazione commerciale e

direzionale RC = 0,50 mq/mq

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

47

Rapporto di copertura nei lotti a destinazione turistica RC = 0,25 mq/mq

Lotto minimo Lm = definito dal PUA

Altezza max degli edifici a destinazione commerciale e

direzionale Hmax = 15,00 m

Altezza max degli edifici a destinazione turistica Hmax = 18,50 m

Distanza minima tra gli edifici De = H, con un minimo di 10 mt.

Distanza dai confini Dc = H/2, con un minimo di 5 mt.

Volume v.p.p. per casa di guardianaggio nei lotti a

destinazione commerciale e direzionale V = 400 mc / lotto

Volume v.p.p. per casa di guardianaggio nei lotti a

destinazione turistica V Non consentito

Numero dei piani NP = 6 (compreso P.T)

Indice di piantumazione IP = 50 /Ha

Sono consentiti gli edifici a destinazione mista: in tal caso si fa riferimento alla

destinazione d’uso maggioritaria per volume.

Le superfici per parcheggio, per le varie destinazioni d’uso devono soddisfare i minimi di

cui alla successiva Tabella A.

Maggiori dettagli per i lotti a destinazione turistica sono riportati nell’apposito successivo

articolo 32.

5. Nelle more dell’attuazione della trasformazione urbana, è consentito l’uso del suolo ai

soli fini agricoli.

Art.31

Zona “D3 - insediamenti produttivi con probabile rischio rilevante”

1. Comprende un’area ben lontana dal centro abitato e da altri tipi di infrastrutture (sia

esistenti che di progetto) con presenza e permanenza anche limitata nel tempo di popolazione. E’

posizionata al di là della fascia di rispetto del nuovo cimitero in costruzione, e separata dalla

zona del depuratore dei regi Lagni da una barriera di Verde Privato di Rispetto.

Al momento è del tutto in edificata, tranne un impianto di betonaggio esistente.

2. La ZTO è destinata ad ospitare edifici ed attrezzature per attività produttive in genere,

nocive di qualsiasi genere e natura (per trattamento di materiali potenzialmente pericolosi ai

sensi della “Direttiva Seveso III”, per emissioni di inquinanti, di fumi, per attività

particolarmente rumorose, ecc.); non sono consentiti scarichi fognanti senza preventiva

depurazione, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall’ASL competente

per territorio, in relazione alla natura delle acque stesse, tenuto conto della legislazione vigente e

dei regolamenti igienico - sanitari.

Le destinazioni d’uso consentite sono quelle del precedente articolo 7, punto B); è

consentita altresì la realizzazione di uffici annessi alle attività, laboratori, magazzini, depositi

anche di grandi dimensioni, cinema-teatro all’aperto (drive-inn), attrezzature sociali al servizio

degli addetti e connesse all’attività produttiva, di ristorazione e somministrazione, nonché

l’edificazione di una casa di guardianaggio, con il limite di un alloggio per ciascun lotto ed una

cubatura residenziale massima di 400 mc. v.p.p.

3. Nella ZTO in argomento, il PUC si attua mediante intervento urbanistico preventivo,

PUA, con valore di Piano di Insediamenti Produttivi ai sensi della legge 865/71, il quale dovrà

obbedire ai seguenti parametri:

Superficie minima di intervento = Superficie territoriale Sm = ST = intero comparto

Superficie da conferire a standard urbanistici: min. Sp = 0,10 ST

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

48

Superficie da conferire al sistema della mobilità: min. Sv = 0,10 ST

Superficie da utilizzare per insediamenti produttivi: max SF÷SFc = 0,80 ST

Rapporto di copertura RC = 0,50 mq/mq

Lotto minimo Lm = definito dal PUA

Altezza max degli edifici Hmax = 15,00 mt

Distanza minima tra gli edifici De = H, con un minimo di 10 mt.

Distanza dai confini Dc = H/2, con un minimo di 5 mt.

Volume v.p.p. per casa di guardianaggio V = 400 mc / lotto

Indice di piantumazione IP = 50 /Ha

4. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni obbligate dalla legge primaria, nonché le

attività di controllo obbligatorie per legge di repressione dell’abusivismo edilizio ex art. 27 e

segg. TU Edilizia, sul patrimonio edilizio esistente, già completo ed utilizzabile, o già utilizzato,

è prevista una preventiva “Verifica di legittimità”, da eseguirsi da parte del concessionario prima

di effettuare qualsiasi intervento di cui ai punti a), b), c), g), h), del precedente articolo 5,

affinché il concessionario stesso (oltre ai rimedi giurisdizionali) possa tentare di risolvere la

propria posizione chiedendo l’applicazione dell’art.38 del TU Edilizia, che sarà valutato dal

Settore competente.

Gli indici urbanistici, rispetto ai quali occorre verificare ogni edificio esistente, sono

quelli riportati nelle Norme di Attuazione del PRG (allegate alla presente in Appendice 2) della

relativa ZTO in cui l’edificazione è stata eseguita.

5. Nelle more dell’attuazione della trasformazione urbana, è consentito l’uso del suolo ai

soli fini agricoli solo a distanza di almeno 50mt dal perimetro dei lotti insediati.

Art.32

Aree a destinazione turistica

L’indice di fabbricabilità fondiaria per l’edilizia alberghiera di nuova costruzione

ricadente al di fuori delle Zone A, Bs, B, B1

2, non potrà, in alcun caso, superare 1,50 mc / mq ed

il rapporto di copertura non potrà superare il 25% della superficie del lotto disponibile.

Inoltre almeno il 70% delle superfici scoperte dovrà essere sistemato a verde ed

opportunamente attrezzato e, a servizio di ogni impianto, saranno previste aree per parcheggio

nelle misure minime di 8 mq / posto letto. Per tali parcheggi può essere utilizzato il residuo 30%

di superficie scoperta non attrezzata a verde, in caso occorre una maggiore superficie questa

potrà essere reperita anche in aree che non formino parte del lotto, purché asservite all’albergo

con vincolo permanente di destinazione a parcheggio.

Per quanto riguarda la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso di

abitazioni e di campeggio o la predisposizione di aree per l’impiego continuativo di mezzi di

qualsiasi genere, roulottes e case mobili, è da precisare che tali opere dovranno essere

proporzionate per accogliere non più di 1.200 utenti ed essere dotate di apposite aree di

parcheggi (dimensionate nel progetto caso per caso, in funzione del tipo di attività), di servizi

igienici adeguati, con impianto per il trattamento di liquami e di attrezzature atte ad assicurare la

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi. Per tali tipi di interventi valgono, oltre quelli della

particolare zona, i seguenti indici urbanistici:

Superficie permeabile Spm ≥ 0,70 (“SF” – “Sc”)

Indice di Piantumazione IP = n°1 albero / 10 posti letto

Distanza minima tra gli edifici De = H, con un minimo di 10 mt.

Distanza minima dai confini per edifici Dc = H/2, con un minimo di 5 mt.

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

49

Viene in ogni caso prescritta la conservazione del patrimonio arboreo esistente; l’indice

IP si riferisce ad apposite essenze arboree di alto fusto.

Art.33

Asservimento di aree non contigue per insediamenti produttivi

E’ consentito l’accorpamento di lotti a destinazione produttiva non contigui, appartenenti

alla medesima ZTO Di (i=1, 2, 3), quando esso è giustificato e necessario nella trafila produttiva

dell’impresa 26

.

Quindi il ricorso all’asservimento può essere consentito ogni volta che esso riguardi fondi

anche fisicamente separati, purché fra i lotti interessati sussista un’identità funzionale che venga

ad essere espressamente giustificata.

Le richieste presentate in tal senso vanno motivate adeguatamente dal richiedente negli

atti a corredo della pratica.

Quanto sopra dovrà comunque essere conforme a quanto previsto dal precedente articolo

15.

Art. 34

Zona “F – attrezzature ed infrastrutture di interesse collettivo”

1. La ZTO è riservata all’insediamento di attrezzature per l’istruzione, per la sanità, per

funzioni ed attrezzature di interesse sociale e/o religioso, per lo sport ed il tempo libero, per i

parcheggi, verde pubblico attrezzato e tutto quanto altro elencato all’articolo 4 punti 32) e 33).

La ZTO “F” è individuata nelle planimetrie del PUC, divisa tra la parte già occupata da

edifici o da funzioni svolte dalla Pubblica Amministrazione (aree distinte da numeri) e la parte di

standard di previsione nel progetto di PUC (aree distinte da lettere).

L’ulteriore superficie ad essa assegnata dal PUC sarà precisata per ciascuna ZTO

attraverso la prescrizione della superficie da conferire in essa, in sede di definizione del PUA e/o

del PRIA, ovvero, per le ZTO “B” e “B1

2” dalla cessione di aree contro indice di edificabilità.

2. I parametri urbanistici da rispettare per le nuove costruzioni risultano essere:

Indice di Fabbricabilità fondiaria IF = 2,5 mc/mq

Distanza minima tra gli edifici De ≤ H, con un minimo di 10,00 mt.

Distanza minima dai confini Dc = 10,00 mt.

Superficie destinata a parcheggio Si veda la Tabella A riportata in Allegato 1

26

Vale brevemente premettere che il cd. “asservimento” costituisce, in fatto e diritto, un trasferimento di potenzialità

edificatorie da un fondo ad un altro, a mezzo di un atto negoziale di jus civilis con il quale il titolare di un fondo

(quello asservito) rinunzia alle relative facoltà a favore di un altro fondo (asservente), cedendo al proprietario di

quest’ultimo (o comunque al soggetto che su tale fondo vanti titoli reali o obbligatori) la cubatura necessaria a

consentire o implementare il rilascio del permesso di costruire nel rispetto del rapporto area-volume.

Nel caso di tale espressione di volontà da parte del titolare del fondo asservito, in qualunque forma

concludente essa venga manifestata al Comune interessato, l’Ente deve prenderne atto e provvedere di conseguenza,

in conformità alle richieste del privato istante, fatta salva l’annotazione del sopravvenuto vincolo di inedificabilità –

totale o parziale – a carico del fondo asservito.

Occorre peraltro precisare che il concetto di “contiguità” dei fondi è stato ripetutamente vagliato dalla

giurisprudenza sia civile che amministrativa, la quale è passata da una originaria interpretazione restrittiva -

improntata alla sussistenza di una immediata vicinanza dei lotti, delimitati da una mera retta di confine, di carattere

fisico o ideale, tutt’al più costituita da fossi di scolo, strade o canali (vedasi Cons. di Stato, Sez. V, 19/3/1991, n.

291, o ancora Cons. di Stato, Sez. V, 4/1/1993, n. 26) – ad una più ampia accezione, nella quale rilevano piuttosto

l’identità di destinazione urbanistica e la sussistenza di una “effettiva e significativa vicinanza fra i fondi asserviti e il

lotto edificato” (Cons. di Stato, Sez. V, 1/4/1998, n. 400; Cass. Civ., Sez. II, 12/9/1998, n. 9081). Ad oggi, non

appare discutibile che il ricorso all’asservimento debba essere consentito ogni volta che esso riguardi fondi anche

fisicamente separati, purché fra i lotti interessati sussista una identità funzionale – da escludersi laddove, ad esempio,

si tratti di aree con diversa destinazione urbanistica.

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

50

Da tali valori è possibile derogare mediante deliberazione di consiglio comunale che

approvi apposito progetto definitivo di realizzazione di un intervento.

3. Nelle ZTO “F”, destinate dal PUC ad attrezzature ed impianti di interesse generale,

l’Amministrazione mediante convenzione (che disciplini modalità d’uso e tariffe) può

autorizzare la ditta proprietaria dei beni immobili a realizzare l’opera prevista nel PUC stesso.

4. Nelle more dell’attuazione della trasformazione urbana, è consentito l’uso del suolo ai

soli fini agricoli.

Art. 35

Zona “VPR – verde privato di rispetto”

La ZTO è riservata a fasce verdi (di larghezza pari a 20mt.) che assolvono a funzione di

filtro rispetto all’edificato urbano e tra ambiti a diversa specializzazione funzionale.

Per tali fasce si persegue la conservazione dell’assetto esistente caratterizzato da forte

prevalenza di naturalità, senza alcuna possibilità di realizzare nessun tipo di costruzione.

Nelle ZTO “VPR” sono consentite solo le attività agricole; sugli edifici esistenti sono

ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. E’ possibile,

inoltre, realizzare passaggi anche carrai che le attraversino, sia per collegare le ZTO separate da

detta fascia, sia per collegare una ZTO laterale alla viabilità esistente sull’altro lato.

Art. 36

Sanatoria delle costruzioni abusive ed immobili realizzati in base ad un PdC annullato

1. La procedura “straordinaria” di sanatoria delle costruzioni abusivamente realizzate

avviene con il completamento del procedimento, secondo le modalità di legge, delle domande

presentate di “condono edilizio”, ai sensi della legge n°47/85, dell’art. 39 della legge n°724/94 e

della legge n°326/2003.

2. La procedura “ordinaria” di sanatoria delle costruzioni, o di parti di costruzioni,

abusivamente realizzate avviene con le procedure previste dall’art.36 del TU Edilizia,

riguardante lo “Accertamento di conformità”.

3.1. Gli immobili realizzati in base ad un PdC annullato potranno usufruire

dell’applicazione della procedura riportata nell’art. 38 del TU Edilizia, che consta nella

preventiva valutazione tecnica sulla tipologia di azioni e conseguenti sanzioni amministrative da

applicare ai casi specifici. Nella fattispecie, è possibile prevedere tre tipologie di azioni:

- la rimozione dei vizi procedurali,

- la riduzione in pristino (demolizione);

- l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti

abusivamente eseguite.

La sanzione applicabile è valutata dall’Agenzia del Territorio, anche sulla base di accordi

stipulati tra quest’ultima e l’Amministrazione Comunale. La valutazione dall’Agenzia è

notificata all’interessato dal Responsabile del Settore preposto e diviene definitiva decorsi i

termini di impugnativa

3.2. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi

effetti del PdC in sanatoria di cui all’art. 36 del TU Edilizia.

3.3. Se il pagamento dell’oblazione non avviene entro 12 (dodici) mesi dalla notifica, si

applicheranno le procedure previste dall’art. 31 del TU Edilizia.

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

51

CAPO IV - ZONE DELL’AMBITO EXTRAURBANO

Art.41

Zona “E – agricola” 27

1. La ZTO comprende l’intero ambito extraurbano, che non sia classificato diversamente,

nel quale la multifunzionalità agricola è principalmente imperniata sulla funzione produttiva. In

queste aree l’obbiettivo delle politiche rurali è sostenere un mosaico di aziende agricole, orientate

a produzioni di filiera lunga, con il ricorso a tecniche produttive sostenibili. Le politiche

territoriali di PUC sono orientate al contenimento dei consumi di suolo e dei processi di

frammentazione dello spazio rurale ad opera della maglia infrastrutturale.

In detta ZTO è consentita la sola attività agricola e la coltivazione dei fondi. Sono

analogamente consentite tutte le attività di trasformazione, connesse alla coltivazione ed

all’allevamento (gli impianti di raccolta, trasformazione, immagazzinaggio, imballaggio nonché

quelli dedicati all’allevamento di specie animali). Quindi l’edificabilità del territorio deve essere

strettamente funzionale all’attività agricola multifunzionale 28

, deve essere esercitata da

imprenditori agricoli professionali definiti ai sensi del D.Lgs. 29/03/2004 n°99 29

, e nel rispetto

del principio del previo riuso dei manufatti esistenti. L’edificabilità rurale comprende:

27

Combinato disposto degli art.37-38-41 delle Norme del PTCP e dell’art. 1.8 del Titolo II della LR 14/82. 28

Si veda l’art. 2 della L.R. 06/11/2008, n°15 concernente la “Disciplina per l’attività di agriturismo”. 29

D.Lgs. 29/03/2004 n°99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione

amministrativa in agricoltura”, art.1 (testo vigente):

[1] Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in

possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n°1257/1999 del

Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o

in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi

dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni

genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche,

ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da

lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l’attività svolta dai soci

nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al

primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al

riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l’attività svolta dagli amministratori

nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è

idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per

l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’art.17 del citato regolamento (CE) n°1257/1999, i requisiti

di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

[2] Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. E’ fatta salva la facoltà

dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie

ai sensi del DPR 07/12/2001, n°476.

[3] Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli

professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui

all’articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo

professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) abrogato;

c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società

cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

[3-bis] La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una

sola società.

[4] omissis.

[5] Le indennità e le somme percepite per l’attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali,

anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente

articolo, e consentono l’iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per

l’agricoltura.

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

52

- manufatti a uso abitativo per gli addetti all’agricoltura;

- annessi agricoli;

- annessi relativi alle attività agrituristiche e agricole multifunzionali.

2. La carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto individua il carattere

prevalente delle colture.

3. In detta ZTO il PUC si attua a mezzo di intervento diretto previo rilascio di PdC, alle

condizioni di seguito riportate.

4. Sul patrimonio edilizio esistente sono previsti interventi di cui al precedente articolo 8,

lettera a), limitatamente alle opere di cui ai punti a), b), c), d), g), h), del precedente articolo 5,

che non comportino aumento di Volume “V”, con la precisazione che la ristrutturazione edilizia

potrà ottenersi anche attraverso la generale demolizione e ricostruzione degli immobili, nei limiti

del volume v.p.p. preesistente, ma racchiuso in una sagoma anche diversa da quella originaria. In

tal caso l’altezza massima del nuovo edificio ristrutturato non può eccedere quella preesistente.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere

ampliate fino ad un massimo di 20% dell’esistente cubatura, purché esse siano direttamente

utilizzate per la conduzione del fondo (opportunamente documentata).

5. La nuova edificabilità della ZTO è subordinata alle disposizioni di un Piano di

Sviluppo Aziendale (Psa).

5.1. Il Psa, obbligatorio per l’imprenditore agricolo professionale, contiene:

- la descrizione della situazione attuale dell’azienda;

- la descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività agricola e/o delle

attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la gestione degli elementi

di naturalità e biodiversità (boschi aziendali, filari arborei, siepi, alberi isolati), delle

consociazioni tradizionali, delle sistemazioni agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti), anche

con riferimento al Codice di buona pratica agricola ed alle misure silvoambientali ed agro

ambientali contenuti nel Psa;

- la descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di

lavoro agricolo degli aventi titolo, nonché all’adeguamento delle strutture produttive;

- l’individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati agli stessi;

- la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.

5.2. L’approvazione del Psa da parte del Comune costituisce condizione preliminare per

il rilascio del PdC.

5.3. La realizzazione del Psa è garantita da un’apposita convenzione, da registrare e

trascrivere a spese e cura del richiedente, che stabilisca in particolare l’obbligo per il richiedente:

- di effettuare gli interventi previsti nel Psa, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di

nuove costruzioni rurali;

[5-bis] L’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative,

ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per

l’agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n°142

[5-ter] Le disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche

o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento

della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all’apposita

gestione dell’INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso

termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi

1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l’Agenzia delle entrate definiscono

modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.

[5-quater] Qualunque riferimento nella legislazione vigente all’imprenditore agricolo a titolo principale si intende

riferito all’imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.

[5-quinquies] L’art.12 della legge 09/05/1975, n°153, è abrogato.

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

53

- di non modificare la destinazione d’uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate

necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di 20

anni;

- di non modificare la destinazione d’uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente a

realizzare, per almeno 20 anni dall’ultimazione della costruzione;

- di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite

le stesse;

- di rimuovere gli annessi agricoli al termine della validità del Psa, in mancanza di sue proroghe

o dell’inserimento degli annessi in un nuovo Psa.

5.4. L’edificazione di ciascuna nuova abitazione rurale è ammissibile a condizione che,

nell’insieme dei fondi rustici dell’azienda agricola interessata, la somma delle superfici fondiarie

mantenute in produzione, anche secondo diverse qualità colturali, consenta l’edificazione di ogni

unità a uso abitativo con una superficie lorda di pavimento non inferiore a 160 metri quadrati, in

base agli indici di utilizzazione fondiaria indicati nella seguente tabella:

Qualità di coltura Indice di utilizzazione fondiaria [mq/ha]

Colture ortofloricole protette 160,0

Colture orticole di pieno campo, tabacco 53,3

Frutteti 40,0

Vigneti 32,0

Oliveti 26,7

Castagneti da frutto 22,9

Mais 20,0

Cereali, foraggere avvicendate 16,0

Bosco, pascolo cespugliato e arborato 5,3

Ai fini della definizione dell’Indice di utilizzazione fondiaria utilizzabile, la qualità della

coltura sarà quella riportata nella carta dell’uso agricolo, di cui al precedente comma 2, ovvero

riportata nel Psa, ovvero comprovata dal richiedente mediante perizia giurata redatta da tecnico

agronomo o dotato di abilitazione equivalente. Non sarà ritenuta probatoria la classificazione

catastale.

Per le necessità abitative dell’imprenditore agricolo professionale è consentito

l’accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull’area asservita venga

trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del

Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l’Ufficio

Tecnico Comunale, come indicato ai precedenti articoli 15 e 33. In ogni caso l’asservimento non

potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc. Per le aziende che insistono su terreni di

Comuni limitrofi è ammesso l’accorpamento dei volumi nell’area di un solo Comune.

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori restano vincolate alla

inedificabilità e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

Il PdC per residenze può essere rilasciato per la conduzione del fondo esclusivamente ai

proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti,

nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell’esecuzione delle

opere e considerati imprenditori agricoli professionali. Gli altri indici urbanistici sono:

Rapporto di copertura per edifici residenziali RC = 0,10 mq/mq

Distanza minima tra gli edifici in arretrato De = 10,00 mt.

edifici in aderenza De = 0,00 mt.

Altezza max degli edifici residenziali Hmax = 7,00 m

Numero dei piani NP = 2 (compreso P.T)

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

54

Nel computo dei volumi abitativi non sono da conteggiarsi gli annessi agricoli, quali: le

stalle, i silos, i magazzini e i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della

conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate, nonché gli

impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.

5.5. Il Psa preciserà quali annessi agricoli sono necessari per l’azienda; per tali

realizzazioni è consentito un Indice di Fabbricabilità aggiuntivo di 0,10 mc/mq.

Per gli allevamenti zootecnici, che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone

boschive, incolte e pascolive, con l’eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire

ovunque, non vanno superati i limiti di rapporto di copertura e di distanza dai confini riportati

nella tabella seguente:

Indice di Fabbricabilità per pertinenze agricole, raccolta e lavorazione

prodotti lattiero-caseari, ecc. IF = 0,10 mc/mq

Rapporto di copertura per allevamenti zootecnici, anche bufalini RC = 0,05 mq/mq

Distanza minima dai confini per allevamenti zootecnici, anche bufalini Dc = 20 mt

Distanza minima tra gli edifici in arretrato De = 10,00 mt.

edifici in aderenza De = 0,00 mt.

5.6. In assenza di Psa, la realizzazione di annessi agricoli deve rispettare, oltre che gli

indici sopra riportati, la limitazione delle seguenti superfici massime, detratte le superfici

esistenti:

- 20mq/ha per i primi 3 ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione,

- 10mq/ha per gli ulteriori 3 ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione,

- 5mq/ha per gli ulteriori ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione.

6. La nuova edificazione e la riedificazione di serre fisse, cioè a ciclo ininterrotto, ovvero

con la ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità, deve avvenire con

estensione non superiore al 60% della superficie agricola totale (Sat). Restano fermi i disposti

delle leggi regionali in materia.

7. E’ possibile richiedere PdC per lo svolgimento di attività agrituristica e per Country-

House, ai sensi, rispettivamente, della Legge Quadro nazionale sull’agriturismo n°96/2006 e

della L.R. n°17 del 24/11/2001.

Nel caso di attività agrituristica, i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad

ogni effetto alle abitazioni rurali (art. 3 comma 3, L. 96/2006) e quindi per essi valgono gli stessi

indici di utilizzazione fondiaria e “RC” delle residenze agricole. Gli annessi relativi a tali attività

sono consentiti con riferimento al numero massimo di 20 posti-letto per esercizio, nel rispetto

della norma vigente in materia.

Nel caso di Country-House gli immobili, oltre che essere conformi alle discipline

urbanistiche ed edilizie dei fabbricati rurali, devono avere i requisiti ed i servizi minimi di cui

all’allegato “E” della L.R. 17/2001.

8. Nella ZTO sarà possibile realizzare una grande struttura di vendita, ubicata dove le

esigenze lo richiederanno, il cui sito sarà individuato mediante Conferenza dei Servizi e/o

Accordo di Programma 30

.

9. Nella parte di ZTO individuabile nella Tav. 10.9 quale “Territorio rurale e aperto

complementare alla città” (art.44 norme PTCP), cioè la parte di ZTO “E” compresa tra il

territorio insediato e il limite di demarcazione riportato nel grafico citato, è vietata ogni tipo di

edificazione, salvo il recupero dell’edilizia esistente, mediante interventi indicati al precedente

comma 4. Tale parte di ZTO può altresì ospitare attrezzature di verde pubblico e spazi per

attività ricreative e sportive senza nuova edificazione anche attraverso la realizzazione di un

30

Indicazione espressamente richiesta dalle Norme del PTCP art. 69

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

55

parco agricolo urbano, come previsto dalla L.R. 17/2003.

Art.38

Zona “SRA – sorgente di rischio ambientale”

La ZTO in parola racchiude le aree sulle quali è localizzato l’impianto di depurazione

delle acque dei Regi Lagni. Tale utilizzazione rappresenta per il territorio e per l’ambiente un

rischio elevato, rispetto al quale è opportuno assumere provvedimenti cautelativi, a tutela della

salute.

Nella ZTO “SRA” è severamente vietata ogni forma di attività diversa da quella specifica

della destinazione d’uso, anche agricola. Per l’ampliamento, manutenzione, nuova costruzione di

parti di strutture ed impianti connessi alla tipica destinazione d’uso della ZTO si applicano gli

indici “RC”, “De” e “Dc” della ZTO “D1”.

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

56

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

Art.39

Norma transitoria per il recupero ed utilizzo di scheletri in c.a. già esistenti sul territorio

comunale alla data di adozione del PUC

1. E’ possibile il recupero ed il successivo utilizzo degli scheletri in calcestruzzo

cementizio armato (come identificati al precedente articolo 4 punto 44) esistenti sul territorio

comunale alla data di adozione del PUC, a condizione che:

a) se la struttura è stata realizzata abusivamente, che possa essere sanata ai sensi dell’art. 36 del

DPR 380/2001, effettuando la verifica conformemente alle indicazioni del RUEC;

b) la struttura esistente sia stata favorevolmente collaudata ovvero verrà favorevolmente

collaudata prima dell’inizio dei lavori di completamento;

c) sia dimostrato a cura del richiedente che la struttura è stata realizzata prima della data di

adozione del PUC.

Nel caso in cui quanto sopra risulti verificato, si precisa, inoltre, che:

d) trattandosi di manufatto esistente, ricade nella casistica di cui al precedente articolo 8, lettera

e);

e) il progetto di completamento deve essere conforme al PUC, in relazione alla ZTO in cui la

struttura è ubicata;

f) la volumetria complessiva realizzabile deve essere al massimo pari alla quota edificatoria

attribuita ai proprietari degli immobili (eventualmente incrementata dalle ulteriori quote dai

proprietari stessi acquistate ovvero ricevute nello stesso comparto).

2. Classificazione dell’intervento: secondo le definizioni riportate nel precedente articolo

5, l’intervento di completamento si classifica come:

d) “Ristrutturazione edilizia”, in quanto la struttura nuda in c.a. è già stata autorizzata con atti

amministrativi precedenti, ovvero risulta sanato secondo la procedura indicata nel prosieguo.

3. In merito a:

- esempi di verifica urbanistica per la sanatoria di “scheletri” abusivi,

- quota edificatoria per il completamento degli “scheletri”,

- calcolo oneri concessori,

si rimanda al RUEC.

Art.40

Allineamento degli edifici esistenti

Gli edifici da realizzare su lotti aventi già edificati entrambi i confini che delimitano

quello sulla via pubblica, possono rispettare l’allineamento determinato dalla congiungente il filo

dei fabbricati esistenti sui confini del lotto, anche se la congiungente risulti a distanza inferiore a

quella minima prescritta dalle norme in rapporto alla larghezza della sede stradale.

Art.41

Norme di salvaguardia

Dalla data di adozione del presente Piano Urbanistico Comunale e fino all’entrata in

vigore dello stesso, valgono le norme di salvaguardia che impongono il rispetto delle prescrizioni

di cui all’art. 10 della LURC.

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

57

Art.42

Coordinamento tra le varie parti del PUC

1. Il Piano Urbanistico Comunale è composto non solo dalla parte squisitamente

urbanistica, cui appartengono le presenti NTA, ma anche dai seguenti allegati:

- All. 01 – Studio geologico del territorio comunale (L.R. 9/83),

- All. 02 – Carte dell’uso agricolo dei suoli,

- All. 03 – Piano Comunale del Commercio (L.R. 1/2000),

- All. 04 – Piano di Zonizzazione acustica.

- All. 05 – Valutazione Ambientale strategica.

Ogni intervento edilizio disciplinato dal PUC deve essere conforme a questo ed a tutti i

suoi allegati, anche se particolari indicazioni e prescrizioni riportati negli allegati medesimi non

sono nuovamente ripetuti ed esplicitati nelle presenti NTA.

2. In merito agli interventi interessanti il sottosuolo e ricadenti nelle aree di presunto

interesse archeologico individuate nella Tav. 8.1.a, i concessionari dovranno informare

dell’inizio dei lavori la Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

1

APPENDICE 1

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

2

TABELLA A

Spazi minimi per parcheggio privato da riservare nell’area di pertinenza di edifici ed attrezzature

Destinazione d’uso degli edifici Superfici di parcheggio

Residenziale 1 mq ogni 10 mc di Volume

Residenziale turistico a rotazione d’uso 80 mq ogni 100 mq di Sn con minimo di 8 mq

per posto letto

Supermercati e centri di vendita 150 mq ogni 100 mq di Sn

Commercio di piccola distribuzione in ZTO

“A” e “Bs” (nuove autorizzazioni) 8 mq ogni 100 mq di Superficie di vendita

Commercio di piccola distribuzione in tutte le

altre ZTO 80 mq ogni 100 mq di Sn

Magazzini di deposito 20 mq ogni 100 mq di Sn

Cliniche private 15 % di Sn

Ristoranti, bar, ecc. 20 % di Sn

Teatri, cinematografi, luoghi di svago,

impianti sportivi mq 10 per ogni posto di capienza

Ludoteche, centri scommesse, locali per

bingo, sale giochi, ecc. 80 mq ogni 100 mq di Sn

Impianti industriali e artigianali mq 20 ogni 100 mq di Su

Uffici e studi professionali mq 80 ogni 100 mq di Su

Scuole dell’obbligo mq 50 per aula

Scuole superiori mq 40 per aula

Ambulatori, uffici pubblici, attrezzature di

interesse comune mq 50 ogni 100 mq di Su

N.B.1: Nelle zone, ove le presenti NTA prescrivono superfici da destinare a parcheggio in misura

superiore a quelle della tabella A si è obbligati a riservare la maggior superficie.

N.B.2: Per le strutture di vendita medie e grandi si fa riferimento ai disposti della L.R. 1/2000,

che prevalgono (se maggiori) su quelle riportate nella presente tabella.

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

3

APPENDICE 2

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

4

COMUNE DI ORTA DI ATELLA

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE

ADOZIONE : Delibera di C.C. n°12 del 28/02/2000 di adozione della Variante al P.R.G. munito di visto

di conformità rilasciato dal P.G.R.C. n°527 del 03/02/1999.

APPROVAZIONE : Decreto n°33 del 04/05/2001 del Presidente dell’Amm/ne Prov/le di Caserta in

conformità della Deliberazione di Consiglio Prov/le di Caserta n°8 del 10/04/2001;

VISTO DI CONFORMITA’ del Presidente della G.R. della Campania : Decreto n°001634 del

06/08/2001

NORMATIVA di ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO 1 - Disposizioni Generali

Art. 1 Riferimenti legislativi

Art. 2 Contenuti del NUOVO P.R.G.

Art. 3 Elaborati costitutivi del NUOVO P.R.G.

Art. 4 Attuazione del PRG

Art. 5 Contenuti del Piano di Recupero (P.d.R.)

Art. 6 Contenuti del Programma Integrati di Riqualificazione Urbanistica (P.R.U.)

Art. 7 Contenuti del Piano Particolareggiato (P.P.E.)

Art. 8 Contenuti del Piano di Lottizzazione (P.d.L.)

Art. 9 Contenuti del Programma Costruttivo per interventi di edilizia economica e popolare

Art.10 Contenuti del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.)

Art.11 Elaborati dei Piani Esecutivi

Art.12 Spazi ed Edifici pubblici

Art.13 Definizioni Urbanistiche

Art.14 Definizioni Edilizie

Art.15 Altre Definizioni

TITOLO 2 - Zonizzazione del Territorio Comunale e parametri di intervento

Art.16 Zonizzazione del Territorio comunale

Art.17 Parametri di Intervento

Art.18 Zona “A”- Edifici Vincolati

Art.19 Zona “A1” - Centro Storico

Art.20 Zona “B1” - Centro Urbano, Zona Edificata Satura

Art.21 Zona “B2” - Centro Urbano, Zona Edificata con integrazioni

Art.22 Zona “B3” - Centro Urbano, Zona di completamento

Art.23 Zona “B4” - Centro Urbano, Zona di completamento della recente espansione

Art.24 Zona “C1” - Residenziale di Nuova Espansione

Art.25 Zona “C2” - Residenziale di Nuova Espansione estensiva

Art.26 Zona “D1” - Insediamenti Produttivi di tipo Industriale o Artigianale

Art.27 Zona “D2” - Insediamenti Produttivi di tipo Artigianale e Commerciale

Art.28 Zona “D3” - Insediamenti Produttivi di tipo Commerciale, Direzionale e Servizi

Art.29 Zona “D4” - Insediamenti Produttivi di tipo Turistico/Alberghiero

Art.30 Zona “D5” - Insediamenti Produttivi di tipo Misto

Art.31 Zona “E” - Agricola

Art.32 Zone “F” - Impianti Pubblici a Scala Urbana e Territoriali

Art.33 Zone “S” - Attrezzature Pubbliche a scala Urbana - Standards

Art.34 Fasce di Rispetto

TITOLO 3 – Prescrizioni Generali

Art.35 Destinazioni d’Uso

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

5

Art.36 Norme Tecniche Antisismiche e Prescrizioni di carattere geologico

Art.37 Recupero Urbanistico degli Insediamenti Abusivi

Art.38 Rinvio e Compatibilità

Art.39 Misure di Salvaguardia

TITOLO 1 - Disposizioni Generali

Art. 1 – Riferimenti legislativi

La presente Variante al P.R.G. sostituisce il P.R.G. adottato con delibera del Consiglio Comunale

n°17 del 28/03/1998, approvato con Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Caserta

n°18/1999 e divenuto esecutivo con pubblicazione sul BURC n°11 del 22/02/1999.

La necessità dell’elaborazione di un nuovo strumento urbanistico si è resa necessaria per

adeguare la pianificazione del territorio ad alcune sopravvenute occasioni e situazioni di sviluppo

economico, insediativo ed infrastrutturale, che, fermi restando gli obiettivi principali, hanno suggerito la

revisione della proposta di pianificazione per il prossimo futuro.

La Variante al P.R.G. interessa l’intero territorio comunale e, pertanto, deve considerarsi come

un NUOVO P.R.G.; in tal modo verrà definito negli articoli che seguono.

Il nuovo strumento urbanistico è stato redatto ai sensi della legge 17/08/1942 n°1150 e

successive modificazioni ed integrazioni, della Legge regionale 20/03/1982 n°14 e successive modifiche

ed integrazioni, nonché ai sensi della Legge 28/02/1985 n°47, in riferimento alla necessità del recupero

urbanistico degli insediamenti abusivi.

Si precisa che il Comune di Orta di Atella è incluso negli elenchi dei Comuni danneggiati dai

terremoti del Novembre 1980 e Febbraio 1981 e dal terremoto del Maggio 1984, ed è stato classificato

sismico con grado di sismicità’ S= 6-.

Il presente NUOVO P.R.G. si propone di favorire e disciplinare lo sviluppo urbanistico e

socioeconomico del paese avendo come arco temporale di riferimento il decennio 01/01/2000 /

31/12/2009.

Art. 2 – Contenuti del NUOVO P.R.G.

Il NUOVO P.R.G. regola l’organizzazione ed il disegno del territorio in relazione alle

caratteristiche storico-culturali, ambientali, geotecniche e produttive delle diverse aree.

In particolare esso definisce, mediante previsioni e prescrizioni grafiche e normative, la graduale

trasformazione del territorio non edificato, dei tessuti urbani e dei singoli edifici esistenti, le destinazioni

d’uso specifiche, le modalità ed i parametri d’intervento, le aree ambientali e storiche da tutelare, la

mobilità sul territorio, la distribuzione e la fruibilità degli spazi e degli edifici pubblici, lo sviluppo delle

attività produttive, assumendo come parametro di confronto per ogni scelta i bisogni e la tutela dell’uomo

ed il miglioramento della qualità della vita.

Art. 3 – Elaborati costitutivi del NUOVO P.R.G.

Il NUOVO P.R.G. di Orta di Atella è costituito dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE

Tav 1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE (1 : 25.000)

Tav 1b. INQUADRAMENTO TERRITORIALE (1 : 10.000) (Con individuazione dell’area archeologica della antica Atella)

Tav 2. IL TERRITORIO COMUNALE (1 : 5.000) (con individuazione dei Vincoli, delle attrezzature esistenti e delle colture agricole)

Tav. 3. IL CENTRO URBANO (1 : 2.000) (con individuazione dei Vincoli e delle attrezzature esistenti)

Tav. 4. ZONE OMOGENEE ESISTENTI (1 : 5.000) (intero territorio comunale)

Tav. 5. ZONE OMOGENEE ESISTENTI (1 : 2.000) (centro urbano)

Tav. 6. VIABILITA’ di PROGETTO (1 : 5.000) (intero territorio comunale)

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

6

Tav. 7. VIABILITA’ di PROGETTO (1 : 2.000) (centro urbano)

Tav. 8. ZONIZZAZIONE (1 : 5.000) (intero territorio comunale)

Tav. 9. ZONIZZAZIONE (1 : 2.000) (centro urbano)

Tav.10. ATTREZZATURE PUBBLICHE (1 : 2.000 e stralci 1/5000)

Tav.11. PIANI ATTUATIVI (1 : 2.000 e stralci 1/5000)

Tav.12. TABELLA dei TIPI EDILIZI

- NORMATIVA di ATTUAZIONE

Al Piano sono inoltre allegati:

1- Carta dell’ uso agricolo e delle attività colturali in atto nel territorio comunale redatta dal dott.

Michele D’ Ambrosio e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa

- Planimetria 1/5000

- Attestato del redattore

2- Studio geologico - geognostico (L.R. 9/83) del territorio comunale redatto dalla dott. Giuseppe

Russo e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale Illustrativa

- Carta Idrogeologica (1/5000)

- Carta Geolitologica (1/5000)

- Carta della Stabilità (1/5000)

- Carta delle ubicazioni prove (1/5000)

- Carta degli incrementi sismici (1/5000)

- Carta della Zonizzazione in prospettiva sismica (1/5000)

- Sezioni geologiche (1/5000)

Tale studio costituisce l’aggiornamento delle indagini allegate al PRG già esaminate con “Parere

Favorevole” dalla Sezione provinciale del CTR di Caserta nella seduta del 07/04/1995 (verb. n°8 - dec.

n°9).

3 - Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale costituito dai seguenti elaborati:

- Elab. 1 Relazione Tecnica

- Elab. 2 Norme Tecniche di Attuazione

- Elab. 3 Tavole delle Zone (1/5000)

- Elab. 4 Piano di Zonizzazione Acustica (1/5000)

(intero territorio comunale)

- Elab. 5 Piano di Zonizzazione Acustica (1/2000)

(centro urbano)

In merito alle Tavole di Zonizzazione del PRG, redatte in rapp. 1/5000 per l’intero territorio

comunale e in rapp. 1/2000 per il Centro Edificato, si precisa che le eventuali discrepanze che si

dovessero riscontrare tra gli elaborati a scala differente sono da considerarsi meri errori di trasposizione

grafica; in tali casi, ai fini della esatta interpretazione delle prescrizioni del PRG, prevalgono le

indicazioni contenute nella Tav. 9, in scala 1/2000.

ART. 4 – Attuazione del NUOVO P.R.G.

Secondo le indicazioni relative alle diverse Zone Territoriali le prescrizioni del presente

NUOVO P.R.G. si attuano mediante la preventiva approvazione di strumenti urbanistici esecutivi oppure

mediante il rilascio della singola Concessione Edilizia o Autorizzazione.

In particolare il NUOVO PRG si attua:

1) Per le zone omogenee di tipo “A” e “A1” mediante la preventiva approvazione di un Piano di

Recupero redatto ai sensi dell’art. 28 della L. 457/78 esteso alla intera area, così come individuata

nella tav 11.

2) Per le zone omogenee di tipo “B1”, “B2”, “B3” e “B4”, il P.R.G. mediante il rilascio di Concessione

Edilizia o Autorizzazione ovvero mediante la predisposizione di P.R.U.

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

7

3) Per le zone omogenee di tipo “C1” e “C2”, mediante la preventiva approvazione di Piani di

Lottizzazione Convenzionata. Nella normativa specifica delle diverse zone vengono indicati i casi in

cui è consentita la possibilità di attuazione mediante Concessione edilizia diretta, nel rispetto di

quanto stabilito dal c.5 dell’art. 31 della L. 1150/42 e sue successive modifiche ed integrazioni.

4) Per le zone produttive di tipo “D1”, “D2”, “D3”, “D4” e “D5” il NUOVO P.R.G. si attua mediante la

predisposizione di Piani di Insediamento Produttivo, ad iniziativa pubblica, ai sensi dell’art. 27 della

L. 865/71, ovvero mediante PdL produttivi ad iniziativa privata.

5) Per le zone omogenee di tipo “S” ed “F” il NUOVO P.R.G. si attua mediante Piani Particolareggiati ai

sensi della L. 1150/42, oppure mediante Progetti approvati in Consiglio Comunale (predisposti

dall’Amministrazione Comunale o da privati concessionari) che investono l’intero ambito di

intervento.

L’Amministrazione Comunale potrà, inoltre, predisporre ulteriori strumenti esecutivi,

comprendenti una o più zone contigue, al fine di un adeguato sviluppo del territorio.

• Piani attuativi

I Piani Attuativi, da elaborarsi nel rispetto delle vigenti leggi in materia e delle prescrizioni del

presente NUOVO P.R.G., dovranno interessare, nell’ ambito di ciascuna zona, superfici non inferiori alle

Unità Minime di Intervento (UMI) stabilite dalle presenti Norme.

Considerata la ridotta estensione di alcune delle aree destinate ad essere urbanizzate previo

strumento attuativo, l’Amministrazione può procedere alla formazione di raggruppamenti di aree da

pianificare con un unico strumento esecutivo; in tale caso si avrà cura di evitare il formarsi di

appezzamenti residui di area inferiore alla UMI di zona.

Per tutto quanto concerne l’attuazione delle previsioni del NUOVO P.R.G. sui raggruppamenti

suddetti, potrà farsi riferimento all’art. 23 della legge 17/08/1942 n°1150-.

Per tutto quanto concerne il dimensionamento delle strade, in sede di formazione dei Piani

esecutivi, dovrà farsi riferimento alle “Norme tecniche sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle

strade urbane” (Boll. Uff. CNR n°60/78) e alle norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle

intersezioni stradali urbane (Boll. Uff. n°90/83).

• Interventi diretti

Nelle zone per le quali è consentito l’intervento diretto e nei lotti edificabili individuati da piani

esecutivi approvati, l’edificazione è subordinata al rilascio della concessione edilizia che dovrà garantire

il rispetto delle vigenti norme di legge, delle disposizioni del NUOVO P.R.G., delle prescrizioni

scaturenti dalle Relazioni sulle indagini geologiche, nonché delle prescrizioni dell’allegato Piano di

Zonizzazione Acustica.

Nelle zone oggetto di intervento diretto dovrà essere comunque garantito l’accesso da pubblica

strada ai singoli lotti; nel caso di lotti interclusi, l’accesso agli stessi sarà garantito attraverso la

predisposizione di un Programma Integrato di Riqualificazione Urbana redatto dal Comune su istanza

degli interessati. Tali piani non costituiranno variante di NUOVO P.R.G. e seguiranno le procedure di

approvazione previste dalla L.R. 3/96. Le zone con tali caratteristiche, in uno all’approvazione del

NUOVO P.R.G., si intendono individuate come zone di degrado ai sensi e per gli effetti della citata L.R.

3/96.

Art. 5 – Contenuti del Piano di Recupero

Il Piano di recupero (“P.d.R.”) di cui all’art.28 della Legge 05/08/1978 n°457 definisce,

nell’ambito delle norme e delle destinazioni d’uso previste dal NUOVO P.R.G., il disegno organico

dell’area assoggettata in relazione all’individuazione delle zone urbane come aree degradate e perciò

bisognevoli d’interventi volti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione od alla migliore

utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

In particolare il P.d.R. deve contenere :

• La delimitazione del perimetro del territorio interessato;

• L’individuazione delle aree e degli edifici espropriati o da espropriare per la realizzazione degli

interventi pubblici, ivi compresi quelli eventualmente destinati all’edilizia sovvenzionata ed

agevolata;

• La destinazione d’uso delle singole aree e dei singoli edifici;

• L’individuazione delle unità minime d’intervento, con l’indicazione di quelle alle quali va applicata la

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

8

disciplina prevista dall’art. 23 della Legge 17/08/1942 n°1150 e successive modificazioni e delle

relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di quelle da attuare mediante rilascio di

concessione singola;

• L’individuazione degli eventuali edifici in cui vanno effettuati interventi di recupero edilizio e le

relative modalità esecutive;

• I termini di attuazione del Piano ed i termini di attuazione degli interventi previsti.

Il PdR è approvato dal Consiglio Comunale secondo le procedure definite dal citato art. 28 della

L. 457/78.

Art. 6 – Contenuto del Programma Integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale

Il Programma Integrato di Riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale (P.R.U.), in

attuazione dell’art. 16 della L. 179/92 e della L.R. n°3/96, è finalizzato ad una più organica

valorizzazione del territorio ed utilizzazione delle infrastrutture.

Il Programma Integrato è rivolto ad ambiti di edilizia preesistente ai fini della riqualificazione

urbanistica, edilizia ed ambientale di aree centrali urbanizzate e/o di periferie degradate.

Esso si basa su analisi del patrimonio edilizio, delle urbanizzazioni primarie e secondarie, nonché

delle funzioni urbane presenti nell’ambito di interventi al fine del riordino complessivo del sistema

insediativo preesistente e/o ripristino della qualità ambientale del territorio.

Il Programma Integrato è di iniziativa comunale; esso comunque può essere proposto anche da

soggetti pubblici o privati, singoli o riuniti in consorzio o associati tra loro, i quali lo propongono al

Comune.

Il Programma integrato deve essere costituito da:

a) il progetto urbanistico/ architettonico;

b) la normativa gestionale;

c) il piano di fattibilità finanziaria.

Il Programma è approvato dal Comune secondo le modalità fissate dalla L.R. n°3/96

Art. 7 – Contenuti del Piano Particolareggiato

Il Piano Particolareggiato Esecutivo (“P.P.E.”), di cui all’art. 13 della Legge 17/08/1942 n°1150

e successive modificazioni, definisce nell’ambito delle zone e delle destinazioni del NUOVO P.R.G., il

disegno urbano organico dell’area assoggettata in relazione alla individuazione della viabilità

automobilistica e/o pedonale, alla determinazione della gerarchia tra le strade, alla distribuzione e

quantificazione degli edifici e degli spazi pubblici, alla definizione degli allineamenti degli edifici e della

distanza tra di essi, alla qualità architettonica complessiva.

In particolare il P.P.E. deve contenere:

• La delimitazione del perimetro del territorio interessato;

• L’individuazione delle aree e degli edifici espropriati o da espropriare per la realizzazione degli

interventi pubblici, ivi compresi quelli relativi alla eventuale edilizia sovvenzionata ed agevolata;

• La destinazione d’uso delle singole aree e dei singoli edifici;

• L’individuazione delle unità minime d’intervento, con l’indicazione di quelle alle quali va applicata la

disciplina prevista dall’art. 23 della Legge 17/08/1942 n°1150 e successive modificazioni e delle

relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di quelle da attuare mediante rilascio di

concessione singola, con l’indicazione delle opere di urbanizzazione ad esse relative;

• Le definizioni delle tipologie edilizie e delle tipologie stradali, con le relative prescrizioni grafiche

plano-volumetriche.

• L’individuazione degli eventuali edifici in cui vanno effettuati interventi di recupero edilizio e le

relative modalità esecutive;

• I termini di attuazione del Piano ed i termini di attuazione degli interventi previsti.

Il PPE è redatto ed approvato ai sensi e con le modalità della Legge 1150/42 nonché della Legge

Regionale 20/03/1982, n°14 e successive modificazioni.

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

9

Art. 8 – Contenuti del Piano di Lottizzazione

Il Piano di Lottizzazione Convenzionato (“PdL”) può essere redatto e presentato dai proprietari,

singoli o riuniti in consorzio, o dal Comune, nei casi stabiliti dal penultimo ed ultimo comma dell’art. 28

della Legge 17/08/1942, n°1150 e successive modificazioni, solo per le zone di espansione residenziale

specificatamente individuate nel Titolo II delle presenti Norme.

Il PdL, oltre alle medesime indicazione stabilite per i PPE di cui al art.7, deve prevedere, a norma

del Capo III del Titolo II delle Direttive allegate alla L.R.14/82, anche una Convenzione da stipularsi con

il Comune e contenente le seguenti prescrizioni:

• Nei P.d.L. relativi ad aree residenziali

a) la cessione gratuita, entro termini stabiliti, delle aree per le opere di urbanizzazione primaria, come

indicate nell’art. 4 della legge 29/09/1964, n°847;

b) per quanto attiene alle aree per le opere di urbanizzazione secondaria, considerato che il PRG, nel suo

dimensionamento complessivo, già individua le aree per standards urbanistici, tali da soddisfare la

misura minima prevista dalla legge, dovrà essere prevista la cessione gratuita di:

- b1 un’area, non inferiore a 10 mq. per abitante da insediare o 100 metri cubi da costruire, da

utilizzarsi prevalentemente per aree a giardino, per lo sport e per il parcheggio;

- b2 nonché l’obbligo di versare al Comune una somma per la acquisizione di un’area equivalente

nelle apposite aree predisposte nel NUOVO PRG.

Qualora l’acquisizione delle aree di cui al capo b1 non venga ritenuta opportuna dal Comune in

relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi

comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione

che all’atto della stipula i lottizzanti corrispondano al Comune una somma comunque non inferiore al

costo di acquisizione delle aree.

c) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di quelle necessarie

per allacciare la zona ai pubblici servizi, nonché di una quota parte di quella secondaria;

All’Amministrazione comunale spetta, in ogni caso la possibilità, in alternativa alla realizzazione

diretta delle opere, di richiedere il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle

opere di urbanizzazione inerenti alla lottizzazione, nonché all’entità ed alle caratteristiche

dell’insediamento e comunque non inferiori agli oneri previsti dalla deliberazione comunale di cui

all’art. 1 della deliberazione del Consiglio Regionale n°119/1 del 28/07/1977.

d) le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

• Nei P.d.L. relativi alle aree di tipo produttivo

a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree per le opere di urbanizzazione primaria indicati

nell’art. 4 della legge 29/09/1964 n°847 nonché la cessione gratuita delle aree per le opere di

urbanizzazione secondaria, stabilite dall’art. 5 del DM 1444/68, cioè:

a) in misura non inferiore al 10% dell’intera superficie destinata all’insediamento produttivo o

artigianale previsto se nello stesso non viene svolta attività commerciale;

b) nel caso trattasi di insediamento commerciale o di servizi, in aggiunta a quanto stabilito dall’art.

18 della L. 765/967, come modificato dall’art. 2 comma 2 della L. 122/89 (1mq di parcheggio

per ogni 10 mc di costruzione) deve essere assicurata una quantità pari a 80 mq. per ogni 100

mq di superficie lorda di pavimento di edifici aventi tale destinazione, di cui almeno la metà

riservata a parcheggio (le superfici di cui sopra devono essere esterne all’intervento e possono

anche comprendere le aree di rispetto dei nastri stradali);

b) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di quelle necessarie

per allacciare la zona ai pubblici servizi, nonché di una quota parte di quella secondaria.

All’Amministrazione Comunale spetta in ogni caso la possibilità, in alternativa alla realizzazione

diretta delle opere, di richiedere il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle

opere di urbanizzazione inerenti alla lottizzazione, nonché all’entità ed alle caratteristiche

dell’insediamento e comunque non inferiori agli oneri previsti dalla deliberazione comunale di cui

all’art. 1 della deliberazione del Consiglio Regionale n°119/1 del 28/07/1977.

c) le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

a) la cessione gratuita, entro termini stabiliti, delle aree per le opere di urbanizzazione

Il PdL deve essere costituito dagli elaborati di cui ai commi a), b), c), d), e), f) e g) del CAPO III

stessa legge regionale 20/03/1982 n°14 e successive modificazioni e integrazioni.

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

10

I contenuti e le modalità attuative del Pdl sono più compiutamente disciplinati dagli specifici

articoli contenuti nel Regolamento Edilizio Comunale.

Il PdL è approvato ai sensi e con le modalità della Legge 1150/42 nonché della Legge Regionale

20/03/1982, n°14 e successive modificazioni.

Art. 9 – Contenuti del Programma Costruttivo per interventi di Edilizia Economica e Popolare

Il Comune di Orta di Atella, ai sensi del 1° comma dell’art. 1 della L. 167/62, non è obbligato a

prevedere, nell’ambito del proprio strumento urbanistico, una specifica zona da destinare ad insediamenti

di Edilizia Residenziale Pubblica, pertanto il presente NUOVO P.R.G. non individua aree

specificatamente destinate alla formazione di Piano per la Edilizia Economica e Popolare (PEEP).

In presenza di iniziative concrete, sia da parte di Enti pubblici che di consorzi e/o cooperative

singole, tendenti a realizzare, sul territorio comunale, interventi di Edilizia Residenziale Pubblica

(agevolata o convenzionata) il Consiglio Comunale potrà individuare aree su cui localizzare specifici

Programmi Costruttivi, ai sensi dell’art. 51 della L. 865/71 nonché dell’art. 22 della L. 179/92.

Il Programma costruttivo, approvato con delibera di Consiglio Comunale, secondo le modalità

definite dal citato art. 51, costituisce un vero e proprio piano urbanistico esecutivo, alle cui prescrizioni

dovranno uniformarsi le successive Concessioni dei singoli interventi edilizi.

Il Programma Costruttivo deve contenere:

• la delimitazione del perimetro del territorio interessato;

• l’individuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

• i parametri di intervento;

• la definizione delle tipologie edilizie e delle tipologie stradali, con le relative prescrizioni grafiche

plano-volumetriche;

• la destinazione d’uso delle singole aree e dei singoli edifici;

• l’individuazione degli eventuali edifici in cui vanno effettuati interventi di recupero edilizio e le

relative modalità esecutive;

• l’individuazione delle unità minime d’intervento.

Art. 10 – Contenuti del Piano per gli Insediamenti Produttivi

Il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di cui all’art. 27 della legge 22/10/1971, n°865,

definisce, nell’ambito delle aree e degli edifici destinati dal NUOVO P.R.G. ad insediamenti industriali,

artigianali, commerciali direzionali e turistico-alberghieri, il disegno organico del territorio in relazione

alle esigenze di sviluppo produttivo, di razionalizzazione degli impianti tecnologici e della viabilità,

anche al fine di garantire condizioni di lavoro soddisfacenti e di tutelare e salvaguardare la qualità

dell’ambiente dall’impatto connesso alla realizzazione di impianti produttivi.

In particolare il PIP deve contenere:

• l’estensione delle aree da comprendere nel piano;

• l’individuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

• i parametri di intervento;

• la definizione delle tipologie degli insediamenti produttivi, in riferimento al ciclo produttivo ed al

presunto numero di addetti;

• la definizione delle tipologie stradali e degli impianti tecnologici di approvvigionamento e di scarico;

• la definizione plano-volumetrice di tutte le opere;

• l’individuazione delle unità di intervento e degli stralci funzionali di attuazione;

• la previsione di massima di spesa, suddivisa per natura delle opere (acquisizione delle aree, strade,

impianti tecnologici, ecc.).

Il PIP, ad iniziativa pubblica, è approvato ai sensi e con le modalità dell’art. 27 della L. 865/71

della Legge 1150/42 nonché della Legge Regionale 20/03/1982, n°14 e successive modificazioni.

Art. 11 – Elaborati dei Piani esecutivi

Gli elaborati minimi di cui devono essere costituiti i piani esecutivi, descritti agli articoli che

precedono, sono, di norma, i seguenti:

• Relazione di progetto nella quale siano precisati il rispetto delle prescrizioni del NUOVO P.R.G. e

siano descritti i criteri generali di progettazione, lo stato dei luoghi nonché gli interventi pubblici e

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

11

privati da realizzare, le modalità, i tempi ed i costi d’intervento;

• Planimetria dello stato di fatto, disegnata su fogli catastali, con la delimitazione dell’area oggetto di

piano, l’individuazione delle curve di livello e dei capisaldi altimetrici di riferimento, dei valori

ambientali e culturali da tutelare, degli eventuali vincoli, delle infrastrutture esistenti e di progetto, nel

rapporto non inferiore ad 1:1.000;

• Stralcio del NUOVO P.R.G. e delle relative norme di attuazione, comprensivo alle zone adiacenti e

quelle oggetto del piano;

• Planimetrie di progetto, nel rapporto non inferiore ad 1: 500, indicanti:

a) la rete viaria, automobilistica e pedonale, le aree di parcheggio e le piazze, con sezioni di

riferimento;

b) la delimitazione dei lotti edificabili, delle superfici massime d’ingombro e degli allineamenti di

tutti gli edifici di progetto ed esistenti, con le relative altezze, le tipologie edilizie e l’indicazione

della loro destinazione d’uso;

c) la individuazione e la specificazione degli edifici e degli spazi pubblici, nei rapporti indicati dalle

presenti norme, nonché delle aree da cedere al Comune;

d) la individuazione della piantumazione obbligatoria delle eventuali essenze arboree nonché delle

aree private da coltivare a giardino;

• Grafici nel rapporto non inferiore ad 1:500 delle tipologie edilizie e delle tipologie delle strade, con

indicazioni planovolumetriche ed in sezione;

• Profili regolatori, di cui almeno due perpendicolari tra di loro, indicanti il rapporto tra i principali

edifici, le strade e le aree libere, nel rapporto non inferiore ad 1:500;

Oltre agli elaborati di cui al primo comma, si deve presentare , inoltre:

• Estratto catastale con elenco delle proprietà comprese nel piano;

• Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture tecnologiche, nel

rapporto non inferiore ad 1:500.

Art.12 – Spazi ed Edifici pubblici

Il proporzionamento degli spazi pubblici e di quelli riservati ad attrezzature e servizi, alle attività

collettive, a parco, per lo sport ed a parcheggi, di cui all’art. 3 del D.M. 02/04/1968, n°1444, è stabilito in

misura superiore a 18 mq ad abitante così come previsto dalla L.R. 14/82;

Oltre che nelle Tavole di Zonizzazione, nello specifico elaborato Tav. 10 del presente NUOVO

PRG sono indicati gli spazi pubblici per attrezzature di livello comunale e sovracomunale e la relativa

destinazione specifica, con riferimento alla ripartizione stabilita al punto 1.4, titolo II, degli Indirizzi

Programmatici allegati alla L.R. 20/03/1982, n°14 e successive modificazioni.

Nelle norme relative alle diverse Z.T.O. vengono indicati gli ulteriori fabbisogni di aree per

attrezzature pubbliche da soddisfare nell’ambito delle zone stesse, in fase di pianificazione esecutiva.

Qualora i progetti di OO.PP. non siano conformi alle specifiche destinazioni del NUOVO PRG,

ai sensi del 4°c. dell’art. 1 della L.n°1/78, come modificato dalla L. 415/98, l’approvazione da parte del

Consiglio comunale non comporta necessità di variante allo strumento urbanistico nel caso in cui le

opere sono localizzate su aree comunque destinate ad attrezzature pubbliche (S o F) ed il mutamento non

determina il venir meno del rispetto dei parametri di dimensionamento delle diverse tipologie di

attrezzature; in tutti gli altri casi, invece, ai sensi del 5°c. dell’art. 1 della L. n°1/78, detta approvazione

costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico e viene approvata con le modalità previste

dagli art. 6 e seguenti della L. 167/62 e sue successive integrazioni e modifiche.

Ad esclusione delle aree destinate ad attrezzature scolastiche della fascia dell’obbligo, i

proprietari o gli aventi titolo delle aree vincolate nella variante del NUOVO P.R.G. ad attrezzature di

interesse comune, a parcheggio ed a verde, possono chiedere al Comune di realizzare, a propria cura e

spese, analoghe attrezzature pubbliche con l’obbligo della stipula, allegata alla concessione edilizia, di

una convenzione con le seguenti prescrizioni:

• le modalità di utilizzo delle attrezzature, con la riserva di una quota, non inferiore al 30 % dell’utenza

stimata, a disposizione di categorie di utenti indicati dal Comune;

• le modalità di prelazione da parte del Comune di acquisizione delle aree e delle attrezzature realizzate,

da esercitarsi non prima di dieci anni dalla ultimazione dei lavori, o la possibilità di cessione al

Comune da parte della proprietà;

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

12

• le modalità di locazione diretta da parte del Comune, per un periodo non superiore a dieci anni;

• le quote da cedere al Comune degli eventuali proventi derivanti dalla gestione delle attrezzature,

esclusivamente nel caso che dette attrezzature siano state realizzate con il contributo finanziario della

Regione, dello Stato o da altri Enti abilitati, sui quali sono esercitati il controllo o la vigilanza della

Regione o dello Stato.

Nelle aree con destinazione residenziale, previste dal presente NUOVO P.R.G., è consentita la

realizzazione di attrezzature scolastiche private, in dotazione aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dal

piano stesso; le aree di pertinenza delle sovracitate attrezzature scolastiche, dimensionate ai sensi della

Legge 05/08/1975, n°412, devono essere specificamente asservite e vincolate ad attrezzature pubbliche,

mediante trascrizione presso la competente Conservatoria Immobiliare.

Art. 13 – Definizioni Urbanistiche

L’edificazione e l’urbanizzazione, nel territorio comunale, sono regolate da indici e parametri

definiti come segue:

1) Superficie territoriale (St)

La superficie, di norma espressa in ettari, comprendente le aree edificabili di una stessa zona prevista

dallo strumento urbanistico vigente, comprensiva della viabilità interna alla zona e delle opere di

urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle già

specificatamente individuate dal Piano.

Nelle zone già parzialmente edificate, ai fini del computo della St vanno escluse, altresì, le aree di

pertinenza degli interventi edilizi esistenti.

2) Superficie fondiaria (Sf)

La superficie, di norma espressa in mq., costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza

degli edifici (esistenti o da realizzare). Si calcola sottraendo dalla superficie territoriale le aree

interessate dalla viabilità interna e dalle opere di urbanizzazione.

3) Indice di fabbricabilità territoriale (It)

Rappresenta il volume massimo costruibile sulla Superficie territoriale come innanzi definita;

di norma si esprime in mc/Ha oppure in mc/mq.

4) Indice di fabbricabilità fondiaria (If)

Rappresenta il volume massimo costruibile per ogni mq di Superficie fondiaria, come innanzi

definita; si esprime in mc/mq.

5) Superficie minima di intervento

a) del Piano Urbanistico Attuativo (U.M.I.)

Rappresenta la area territoriale minima per proporre un Piano urbanistico attuativo; si esprime in

mq. oppure in Ha.

b) del lotto (Lm)

Rappresenta la area fondiaria minima per operare un intervento edilizio diretto o, nell’ambito di un

Piano urbanistico esecutivo, l’area minima in cui è possibile frazionare la superficie fondiaria.

6) Rapporto di Copertura (Rc)

Rappresenta il rapporto percentuale che deve intercorrere tra la superficie coperta di tutte le opere

edificate e la superficie fondiaria di riferimento; si esprime in mq/mq.

7) Distanza minima dalle strade (Ds)

Rappresenta la lunghezza, misurata in proiezione orizzontale, del segmento che collega i punti più

vicini della superficie coperta del fabbricato al ciglio stradale; è espressa in ml.

Le distanze minime ammissibili per ciascuna zona sono imposte dal DM 1444/68-.

Per le zone del centro urbano (di tipo A e B) in cui è ammessa la costruzione in aderenza va rispettato

l’allineamento stradale o l’allineamento a fabbricati preesistenti o l’arretramento a ml.3,00 minimo.

8) Distanza minima dai confini (Dc)

Rappresenta la lunghezza, misurata in proiezione orizzontale, del segmento che collega i punti più

vicini della superficie coperta del fabbricato al perimetro della superficie fondiaria (lotto di

pertinenza); è espressa in ml.

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

13

Per le zone in cui è ammessa la costruzione in aderenza è considerato già impegnato anche il confine

solo parzialmente edificato.

9) Distanza fra pareti di fabbricati fronteggianti (Df)

Rappresenta la distanza tra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima

sporgenza; è espressa in ml.

Balconi, pensiline e simili, fino alla larghezza di ml 1,50-, sono esclusi dal conteggio della distanza.

Se le pareti fronteggiantisi non sono finestrate, ovvero sono interessate da sole finestre di wc o scale,

è consentita una distanza minima pari al rapporto H/L= 1.

Le distanze minime ammissibili per ciascuna zona sono conformi a quelle imposte dal DM 1444/68.

10) Edificio

Per edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi inedificati, oppure

separata da altre costruzioni mediante muri che si elevino senza soluzione di continuità dalle

fondazioni al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e possa avere una o più scale

autonome.

11) Ciglio stradale

Rappresenta la linea di limite della sede o piattaforma stradale, comprendente tutte le sedi viabili, sia

veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine ed altre strutture laterali alle predette sedi quando siano

transitabili , nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).

12) Agli effetti dell’applicazione delle norme di NUOVO P.R.G. per costruzioni “a schiera”, “a sistema

lineare aperto” ed “a blocco isolato” si intendono le tipologie edilizie qui di seguito specificate:

- Costruzioni a schiera: edifici formati da due o più alloggi disposti in serie, con almeno un lato in

comune, ciascuno dotato di accesso diretto dall’esterno;

- Costruzione a sistema lineare aperto: edifici formati da due o più alloggi, con scale che servono

due o più alloggi per piano, disposti in serie e collegati anche mediante ballatoio o corridoio

interno;

- Costruzioni a blocco isolato: edifici formati da più di due alloggi, con scale che servono più alloggi

per piano non disposti in serie.

Art. 14 - Definizioni Edilizie

1) Superficie Coperta (Sc)

Rappresenta la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti dell’edificio delimitate dalle superfici

esterne delle murature perimetrali.

Non concorrono alla formazione della superficie coperta: le scale a vista, le pensiline, gli sporti di

gronda ed i balconi a sbalzo fino a ml 1,50-.

Gli elementi innanzi menzionati, per la parte eccedente ml. 1,50, nonché i bow-windows, concorrono

alla formazione della Sc.

Non concorrono alla formazione della Superficie Coperta anche le eventuali cabine per impianti ed i

box auto in misura di uno per ogni alloggio di dimensione max. 18 mq e di altezza media inferiore a

ml 2,50.

2) Altezza della fronte di un fabbricato (H)

E’ costituita dalla differenza di quota tra la linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa

sistemazione esterna del progetto, interessata dalla facciata che si considera ed il livello costituito

dalla linea superiore di gronda del tetto, considerata con una sporgenza massima di ml. 1,20; nel caso

in cui la pendenza del tetto superi il 35% l’altezza va misurata fino ai due terzi della proiezione

verticale del tetto stesso, indipendentemente dalla utilizzazione del sottotetto.

Essa non può superare i limiti fissati per le singole zone dagli strumenti urbanistici o da particolari

norme tecniche vigenti, ad eccezione dei volumi tecnici.

Se la costruzione è terrazzata l’altezza di ciascun fronte può essere calcolata separatamente per i

singoli corpi, sempreché questi siano individuabili sia architettonicamente che strutturalmente.

Il profilo del terreno, a sistemazione avvenuta, rispetto alla piano di campagna preesistente, non deve

superare ml 3,00 in sbancamento o ml 2,00 in riporto; tali interventi sono ammissibili solo se

necessari per la natura del terreno.

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

14

Nel caso in cui la larghezza della strada o il rispetto dei distacchi non consenta di raggiungere la

massima altezza consentita per la zona, sono ammessi ritiri dei piani superiori dell’edificio.

3) Altezza dell’edificio

E’ costituita dalla media delle altezze delle fronti di un fabbricato.

4) Volume dell’edificio (V)

Ai fini della effettiva possibilità edificatoria esso va computato sommando i prodotti della superficie

lorda di ciascun piano, delimitata dal perimetro esterno delle murature, per l’altezza relativa al piano

stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti, con esclusione del volume entroterra misurato

rispetto alla superficie del terreno circostante secondo la sistemazione prevista dal progetto, salvo che

il volume seminterrato sia destinato a residenza, uffici o attività produttive, escluse quelle concernenti

la lavorazione di prodotti agricoli ad uso familiare.

Sono altresì esclusi dal calcolo del volume consentito le scale aperte almeno su tre lati, o su due negli

edifici edificati in aderenza, gli androni, i porticati o porzione di essi, se pubblici, o di uso pubblico, i

balconi, le tettoie al piano terra, i parapetti i cornicioni e gli elementi di carattere ornamentale, nonché

i volumi tecnici, come definiti dalla Circolare del Ministero LL.PP. n°2474 del 31/01/1973, e

strettamente necessari a contenere e consentire l’accesso ad impianti tecnici a servizio dell’edificio ed

emergenti dalla linea di gronda, quali extracorsa degli ascensori, vano scala chiuso, serbatoi idrici,

vasi di espansione, canne fumarie, e di ventilazione.

Qualora i porticati non siano di uso pubblico, essi vanno conteggiati nel calcolo del Volume solo per

la parte eccedente il 20% del volume totale.

Sono inoltre esclusi i sottotetti non praticabili e quelli non abitabili se l’altezza media non supera i ml

2,40.

Per i porticati o parte di essi, i sottotetti ed i volumi tecnici non conteggiati nel calcolo del Volume

deve essere, prima del rilascio della concessione, redatto apposito atto di notorietà che ne impedisca

la trasformazione.

5) Superficie Utile abitabile (Su)

E’ costituita dalla superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto delle murature, tramezzi,

pilastri, sguinci, e vani porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi, sono compresi

gli spazi per armadi a muro (secondo la definizione della L. 392/78 e art. 3 del DM 10/05/1977).

6) Superficie non Residenziale (SnR)

E’ costituita dalla superficie destinata a servizi ed accessori strettamente connessi con le residenze,

misurate al netto delle murature, pilastri, tramezzi sguinci e vani porte e finestre (art.2 DM 10/05/77).

Tali superfici riguardano:

- cantinole, soffitte, locali motore ascensori, lavatoi comuni, ed altri locali similari;

- autorimesse singole o collettive;

- androni di ingresso e porticati liberi non destinati ad uso pubblico;

- logge e balconi.

7) Numero dei Piani (Np)

Rappresenta il numero massimo dei piani abitabili di un edificio, compreso i piani in ritiro ed il

sottotetto se abitabile ad esclusione dei porticati pubblici o privati.

Art. 15 – Altre definizioni

1) Costruzioni - Ai fini del presente regolamento per “costruzioni” si intende:

- qualsiasi opera edilizia emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con

l’impiego di altro materiale;

- qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità e incorporazione al

suolo, sia in grado di costituire unità abitativa, ovvero unità utilizzabile in qualsivoglia maniera, la

quale non rientri espressamente nella categoria dei veicoli.

2) Ricostruzione - Per “ricostruzione” si intende qualsiasi intervento, anche parziale, che tende alla

riedificazione di una costruzione o di parte di essa demolita (senza aumento di volume). Se non

diversamente specificato dalle norme di zona, essa deve avvenire nel totale rispetto del preesistente

(sagoma, volumetria e S.U.).

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

15

3) Ampliamento - Per “ampliamento” si intende l’aumento dell’estensione o delle dimensioni di una

costruzione esistente con la creazione di uno spazio supplementare.

4) Sopraelevazione - Per “sopraelevazione” si intende l’estensione in senso verticale di tutto, o di parte,

della costruzione esistente.

5) Manutenzione ordinaria - Per “manutenzione ordinaria” si intende qualsiasi intervento che riguardi

le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad

integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

6) Manutenzione straordinaria - Per “manutenzione straordinaria” si intende l’insieme delle opere e

delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle edifici, nonché per

realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le

superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.

7) Restauro e risanamento conservativo - Per “restauro e risanamento conservativo” si intendono tutti

quegli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un

insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali

dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi

comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti

richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei dell’organismo edilizio.

8) Ristrutturazione edilizia - Per “ristrutturazione edilizia” si intende il complesso degli interventi

rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono

portare ad un organismo edilizio tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono

il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e

l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

9) Ristrutturazione urbanistica - Per “ristrutturazione urbanistica” si intende il complesso degli

interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme

sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete

stradale.

10) Adeguamento igienico-funzionale

L’intervento edilizio che tende, attraverso modifiche della distribuzione e/o aggiunte volumetriche, a

migliorare le condizioni igieniche e di abitabilità di un edificio o di un’unità abitativa, adeguandolo

anche a nuove funzioni.

11) Planovolumetrico

Esso serve a suddividere in comparti un’intera singola zona omogenea, nel caso in cui sia frazionata

in più proprietà, al fine di non residuare zone o lotti interclusi.

Esso è costituito da planimetrie, non inferiore alla scala 1:500, da cui risulta lo stato di fatto e le

previsioni di modifica.

12) Superficie per opere di urbanizzazione primaria - L.n. 847/64 art.4

Comprende le aree destinate alla viabilità (strade locali, strade interne e strade pedonali), spazi di

sosta e parcheggi, aree di verde primario, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia

elettrica e del gas, pubblica illuminazione.

13) Superficie per opere di urbanizzazione secondaria - L.n. 865/71 Art. 44

Comprende le aree per l’istruzione, per le attrezzature d’interesse comune e per gli spazi pubblici

attrezzati, nonché le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi ( acquedotti, elettricità, ecc.).

14) Parcheggio

Per “parcheggio” s’intende l’area di pertinenza delle costruzioni stesse riservata alla sosta, manovra

ed accesso degli autoveicoli (art. 18 della legge 06/08/1967 n°765, legge 24/03/1989 n°122).

15) Spazi interni agli edifici

Per “spazi interni agli edifici” si intendono le aree scoperte circondate da costruzioni. In particolare:

- Patio - si intende lo spazio interno di un edificio ad un sol piano, (o all’ultimo piano di un edificio

multipiani) con normali non inferiori a ml. 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a ml.

4.00;

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

16

- Chiostrina - si intende lo spazio interno di un edificio multipiani, di superficie minima superiore ad

1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali abbiano una normale minima di ml. 3,00.

- Cavedio - si intende lo spazio interno, per ventilazione dei bagni o locali di servizio e di passaggio

delle canalizzazioni interne; di superficie inferiore a quella minima della chiostrina ma comunque

superiore a 0,65 mq, non vi si aprono luci o finestre. Tale spazio deve essere percorribile per tutta

la sua altezza ed attrezzato con scala alla marinara ed avere areazione naturale.

16) Indice di Piantumazione

Rappresenta il numero di piante di alto fusto prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, con la

eventuale specificazione delle essenze arboree.

TITOLO 2 – Zonizzazione del Territorio Comunale e parametri d’intervento

Art.16 – Zonizzazione del Territorio Comunale

Le prescrizioni e le norme del presente NUOVO P.R.G. sono riferite a Zone Territoriali

Omogenee (Z.T.O.) delimitate e contrassegnate da idonea simbologia nella Tav. 8, in scala 1/5000, e

nella Tav. 9 , in scala 1/2000.

In particolare il Piano individua le seguenti zone:

zona A Edifici Vincolati

zona A1 Centro Storico

zona B1 Centro Urbano - Zona edificata satura

zona B2 Centro Urbano - Zona edificata con integrazioni

zona B3 Centro Urbano - Zona edificata di completamento

zona B4 Centro Urbano- Zona di completamento della recente espansione

zona C1 Residenziale di nuova espansione

zona C2 Residenziale di nuova espansione estensiva

zona D1 Insediamenti produttivi di tipo industriale o artigianale

zona D2 Insediamenti produttivi di tipo artigianale e commerciale

zona D3 Insediamenti produttivi di tipo commerciale e terziario

zona D4 Insediamenti produttivi d tipo turistico/alberghiero

zona D5 Insediamenti produttivi di tipo misto

zona E Agricola

zona F Attrezzature di livello superiore

F1 - impianto di depurazione consortile

F2 - centro polifunzionale per la cultura ed il tempo libero

F3 - centro direzionale di servizio alle aree produttive

F4 - aree destinate a situazioni di emergenza e protezione civile

F5 - aree cimiteriali

F6 - area destinata ad attrezzature e servizi tecnologici

zona S Attrezzature Pubbliche

di tipo a) scolastiche

di tipo b) interesse comune

di tipo c) verde e sport

di tipo d) parcheggi

Alle zone sopraelencate vanno aggiunte le fasce di rispetto, stradale e/o cimiteriale.

Le suddette Z.T.O. sono dettagliatamente descritte negli articoli che seguono.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della Legge 765/67, per ognuna delle zone individuate

dal NUOVO P.R.G. è rispettata la rispondenza alle zone territoriali omogenee di cui ai D.M.

02/04/1968, n°1444.

Art. 17 - Parametri di Intervento

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

17

Al fine di stabilire i limiti e le modalità di attuazione degli interventi edificatori per ogni singola

Z.T.O. negli articoli che seguono verranno specificati i seguenti dati:

• la descrizione delle aree assoggettate.

• i parametri di intervento edificatorio, definiti nei precedenti articoli 13, 14 e 15, dal Regolamento

Edilizio Comunale e specificati come segue:

UMI = Unità minima di intervento (mq)

It = Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)

If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq)

Lm = Lotto minimo di intervento (m)

Rc = Rapporto di copertura (mq/mq)

Hmax = Altezza massima (m)

Np = Numero di piani fuori terra (n)

Dc = Distanza dai confini (m)

Df = Distanza dai fabbricati (m)

• le destinazioni d’uso prevalenti e quelle escluse,

• le modalità per il soddisfacimento degli standards, ai sensi del precedente art. 12,

• le modalità di attuazione degli interventi edificatori (concessione edilizia diretta, autorizzazione,

obbligo e/o possibilità di ricorso a piani esecutivi),

• particolari prescrizioni o modalità di attuazione,

• vincoli o limitazioni particolari.

Art. 18 - Zona “A”

(Edifici Vincolati)

Edifici di particolare valore storico, architettonico e culturale, direttamente o indirettamente

sottoposti a vincoli di tutela, ai sensi delle leggi n°1089 e n°1497/39.

Su detti edifici sono consentiti, con concessione edilizia diretta, esclusivamente interventi di

manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico, risanamento igienico e restauro

conservativo.

Ogni ipotesi di intervento dovrà, preventivamente, essere sottoposta al parere della competente

Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS.

Nella fascia di territorio urbano intorno a tali edifici, per una larghezza di almeno 50ml, i Piani

attuativi del NUOVO P.R.G. (P.d.R., P.R.U. o P.P.E.) dovranno prevedere particolari misure di tutela e

conservazione ambientale (salvaguardia dei prospetti esterni, inedificabilità dei suoli liberi, limitazioni

alla possibilità di sostituzione edilizia ecc.).

Art. 19 - Zona “A1”

(Centro Storico)

Comprende l’intera area del centro storico di Orta e della frazione Casapuzzano, caratterizzate da

connotazioni morfologiche e tipologiche che pur se non di elevato interesse storico/architettonico,

contribuiscono tuttavia a dare forma a due nuclei (in particolare la frazione) meritevoli di salvaguardia in

quanto memoria storica della comunità locale.

In tale area, da assoggettare a Piano di Recupero o Programma Integrato di Riqualificazione

Urbana, gli interventi saranno rivolti alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio esistente ed alla

riorganizzazione degli spazi e degli edifici pubblici, per la riqualificazione complessiva della zona.

• Destinazioni d’uso:

Residenza ed attività connesse, quali le attività commerciali al dettaglio, attività terziarie e quelle per il

tempo libero.

Sono escluse le attività produttive industriali, quelle artigianali con oltre cinque addetti per azienda, con

lavorazioni nocive e/o incompatibili con le prescrizioni del Piano di Zonizzazione Acustica.

• Attrezzature pubbliche:

Standards soddisfatti nelle zone al contorno.

Nell’ambito degli strumenti attuativi dovranno essere recuperate, anche con interventi di ristrutturazione

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

18

urbanistica, aree per almeno 6mq/ab, da destinare a verde di quartiere e parcheggi.

• Modalità d’attuazione:

P.d.r. esteso a tutta l’area ed alle zone di tipo B adiacenti, secondo la delimitazione riportata nella Tav.

11 del NUOVO P.R.G.

• Prescrizioni attuative :

I piani esecutivi potranno consentire interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione

edilizia e, per le parti non significative, anche la sostituzione edilizia.

Nella fascia di territorio intorno agli edifici classificati come zona “A1”, per una larghezza di almeno 50

ml, i Piani attuativi dovranno prevedere particolari misure di tutela e conservazione ambientale

(salvaguardia dei prospetti esterni, inedificabilità dei suoli liberi, limitazioni alla possibilità di

sostituzione edilizia ecc.).

Nelle more dell’approvazione dei piani esecutivi, sono consentiti solo gli interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria, risanamento igienico e consolidamento statico (art 31 lettere a, b, c della L.

457/78) ovvero finanziati dalla L. 219/81 o 363/84.

E’ consentito, altresì, (nel limite massimo di 50 mc e 10 mq per unità abitativa) la realizzazione di servizi

igienici per le abitazioni che ne risultassero prive e per le quali non è possibile reperire spazi interni per

la realizzazione di tali servizi; i nuovi volumi dovranno inserirsi senza produrre turbativa all’ ambiente ed

al decoro urbano.

Sono, inoltre, consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia con ridistribuzione degli spazi interni,

senza demolizione e con la salvaguardia delle cortine prospicienti le strade.

Non è consentito il cambio di destinazione d’uso.

Art. 20 - Zona “B 1”

(Centro Urbano - zona edificata satura)

Comprende il tessuto urbano della prima espansione di Orta e della frazione Casapuzzano, oramai

volumetricamente saturo, ed alcune aree di più recente espansione completamente edificate.

Gli interventi, oltre che a perseguire la riqualificazione urbana ed ambientale, sono rivolti alla

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edilizia esistente con l’eventuale completamento della

edificazione nei pochi lotti liberi.

• Parametri d’intervento:

UMI = mq. ******

I t = mc./mq. ******

I f = mc./mq. ******

L m = mq. ******

R c = mq./mq. ******

H = ml. ******

N p = n° ******

D c = ml. ******

D f = ml. ******

• Destinazioni d’uso:

Residenza ed attività connesse, quali le attività artigianali e commerciali al dettaglio, le attività terziarie e

quelle per il tempo libero.

Sono escluse le attività produttive industriali, quelle artigianali con oltre cinque addetti per azienda, con

lavorazioni nocive e/o incompatibili con le prescrizioni del Piano di Zonizzazione Acustica.

• Attrezzature pubbliche:

Soddisfatte nell’ambito della zona ed al contorno;

Nell’ambito degli eventuali strumenti attuativi proposti dai privati (P.R.U.) dovranno essere recuperate,

anche con interventi di ristrutturazione urbanistica, aree per almeno 6mq/ab, da destinare a verde di

quartiere e parcheggi.

• Modalità d’attuazione:

Rilascio di Concessione o di autorizzazione edilizia, anche ai sensi della Legge n°47/85.

L’Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su proposta di soggetti privati interessati, potrà

approvare dei Programmi Integrati di Riqualificazione Urbana estesi ad ambiti territoriali comprendenti

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

19

almeno un intero isolato. In tale caso, in relazione alla più razionale utilizzazione delle aree e delle

volumetrie ed al conseguimento di una riqualificazione urbana ed ambientale, la volumetria esistente

potrà complessivamente essere aumentata fino ad un massimo del 10%, destinando tali incrementi ad

attività commerciali, direzionali o terziarie.

Lo strumento urbanistico esecutivo fisserà i parametri di intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni

di legge mentre l’altezza massima consentita non potrà comunque superare i ml.13,00.

• Prescrizioni attuative:

A) Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e

di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione della volumetria

esistente, sempre ché sia nei limiti fissati dall’art. 7 punto 2 del DM 1444/68; sono consentiti i cambi di

destinazione d’uso; è consentito, altresì, (nel limite massimo di 50 mc e 10 mq per unità abitativa) la

realizzazione di servizi igienici per le abitazioni che ne risultassero prive e per le quali non è possibile

reperire spazi interni per la realizzazione di tali servizi; i nuovi volumi dovranno inserirsi senza produrre

turbativa all’ambiente ed al decoro urbano.

Nel caso di sostituzione edilizia è richiesto il rispetto delle norme di cui ai DD.MM. LL.PP. emanati in

attuazione della Legge 64/74 e vigenti all’atto dell’intervento.

Le aree libere di pertinenza degli edifici esistenti, dovranno essere sistemate a giardino o a parcheggio.

B) Nelle poche aree libere da costruzioni, individuate come lotti alla data di adozione del presente Piano

e non asservite ad edifici preesistenti, nonché sui pochi lotti edificati che, però, non raggiungono la

densità fondiaria di 1,9 mc/mq, è consentita l’edificazione nel rispetto dei parametri stabiliti per la zona

di tipo “B2” di cui al successivo art. 21.

Art. 21 - Zona “B 2”

(Centro Urbano - zona edificata con integrazioni)

Posizionata immediatamente a ridosso della zona di prima espansione, comprende, per la maggior parte,

aree quasi completamente edificate già dotate di infrastrutture primarie, interessate anche da fenomeni di

edificazione non autorizzate di case prevalentemente unifamiliari.

Gli interventi, oltre che a perseguire la riqualificazione urbana ed ambientale, sono rivolti alla

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edilizia esistente nonché alla edificazione dei lotti liberi, al

completamento degli edifici realizzati talvolta solo a rustico, alla sistemazione delle aree di pertinenza e

della viabilità anche in riferimento al recupero degli insediamenti abusivi, ai sensi dell’art. 29 della

Legge 28.02.1985, n°47.

• Parametri d’intervento :

UMI = mq. ******

I t = mc./mq. ******

I f = mc./mq. 1,75

L m = mq. 400

R c = mq./mq. 0,33

H = ml. 15,00

N p = n° 4

D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00 ) - oppure ml. 0,00

D f = ml. H (minimo ml.10,00) - oppure in aderenza

• Destinazioni d’uso:

Residenza ed attività connesse, quali le attività artigianali e commerciali al dettaglio, le attività terziarie e

quelle per il tempo libero.

Sono escluse le attività produttive industriali, quelle artigianali con oltre cinque addetti per azienda, con

lavorazioni nocive e/o incompatibili con le prescrizioni del Piano di Zonizzazione Acustica.

• Attrezzature pubbliche:

Soddisfatte nell’ambito della zona ed al contorno;

Nell’ambito degli eventuali strumenti attuativi proposti dai privati (P.R.U.) dovranno essere recuperate,

anche con interventi di ristrutturazione urbanistica, aree per almeno 6mq/ab, da destinare a verde di

quartiere e parcheggi.

• Modalità d’attuazione:

Rilascio di Concessione o di autorizzazione edilizia, anche ai sensi della Legge n°47/85.

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

20

L’Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su proposta di soggetti privati interessati, potrà

approvare dei Programmi Integrati di Riqualificazione Urbana estesi ad ambiti territoriali comprendenti

almeno un intero isolato. In tale caso, in relazione alla più razionale utilizzazione delle aree e delle

volumetrie ed al conseguimento di una riqualificazione urbana ed ambientale, la volumetria esistente

potrà complessivamente essere aumentata fino ad un massimo del 10%, destinando tali interventi ad

attività commerciali, direzionali o terziarie.

Lo strumento urbanistico esecutivo fisserà i parametri di intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni

di legge mentre l’altezza massima consentita non potrà comunque superare i ml. 12,50.

• Prescrizioni attuative:

Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di

risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione della volumetria

esistente, sempre ché sia nei limiti fissati dall’art. 7 punto 2 del DM 1444/68; sono consentiti i cambi di

destinazione d’uso; è consentito, altresì, (nel limite massimo di 50 mc e 10 mq per unità abitativa) la

realizzazione di servizi igienici per le abitazioni che ne risultassero prive e per le quali non è possibile

reperire spazi interni per la realizzazione di tali servizi; i nuovi volumi dovranno inserirsi senza produrre

turbativa all’ambiente ed al decoro urbano.

Nel caso di sostituzione edilizia è richiesto il rispetto delle norme di cui ai DD.MM. LL.PP. emanati in

attuazione della Legge 64/74 e vigenti all’atto dell’intervento.

Le aree libere di pertinenza degli edifici esistenti, dovranno essere sistemate a giardino o a parcheggio.

Art. 22 - Zona “B 3”

(Centro Urbano - zona di completamento)

Posizionata in una frangia periferica del territorio quasi completamente dotata di infrastrutture primarie,

comprende aree parzialmente edificate di recente o interessate da costruzioni in corso di esecuzione.

Gli interventi, oltre che a perseguire la riqualificazione urbana ed ambientale, sono rivolti alla

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edilizia esistente nonché alla edificazione dei lotti liberi, al

completamento degli edifici realizzati talvolta solo a rustico, alla sistemazione delle aree di pertinenza e

della viabilità.

• Parametri d’intervento:

UMI = mq. ******

I t = mc./mq. ******

I f = mc./mq. 1,60

L m = mq. 400

R c = mq./mq. 0,33

H = ml. 11,00

N p = n° 3

D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00 ) - oppure ml. 0,00

D f = ml. H (minimo ml.10,00) - oppure in aderenza

• Destinazioni d’uso:

Residenza ed attività connesse, quali le attività artigianali e commerciali al dettaglio, le attività terziarie e

quelle per il tempo libero.

Sono escluse le attività produttive industriali, quelle artigianali con oltre cinque addetti per azienda, con

lavorazioni nocive e/o incompatibili con le prescrizioni del Piano di Zonizzazione Acustica.

• Attrezzature pubbliche:

Soddisfatte nell’ambito della zona ed al contorno;

Nell’ambito degli eventuali strumenti attuativi proposti dai privati (P.R.U.) dovranno essere recuperate,

anche con interventi di ristrutturazione urbanistica, aree per almeno 6mq/ab, da destinare a verde di

quartiere e parcheggi.

• Modalità d’attuazione:

Rilascio di Concessione o di autorizzazione edilizia, anche ai sensi della Legge n°47/85.

L’Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su proposta di soggetti privati interessati, potrà

approvare dei Programmi Integrati di Riqualificazione Urbana estesi ad ambiti territoriali comprendenti

almeno un intero isolato. In tale caso, in relazione alla più razionale utilizzazione delle aree e delle

volumetrie ed al conseguimento di una riqualificazione urbana ed ambientale, la volumetria esistente

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

21

potrà complessivamente essere aumentata fino ad un massimo del 10%, destinando tali interventi ad

attività commerciali, direzionali o terziarie.

Lo strumento urbanistico esecutivo fisserà i parametri di intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni

di legge mentre l’altezza massima consentita non potrà comunque superare i ml.13,00.

• Prescrizioni attuative:

Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di

risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione della volumetria

esistente, sempre ché sia nei limiti fissati dall’art. 7 punto 2 del DM 1444/68; sono consentiti i cambi di

destinazione d’uso; è consentito, altresì, (nel limite massimo di 50 mc e 10 mq per unità abitativa) la

realizzazione di servizi igienici per le abitazioni che ne risultassero prive e per le quali non è possibile

reperire spazi interni per la realizzazione di tali servizi; i nuovi volumi dovranno inserirsi senza produrre

turbativa all’ambiente ed al decoro urbano.

Nel caso di sostituzione edilizia è richiesto il rispetto delle norme di cui ai DD.MM. LL.PP. emanati in

attuazione della Legge 64/74 e vigenti all’atto dell’intervento.

Le aree libere di pertinenza degli edifici esistenti, dovranno essere sistemate a giardino o a parcheggio.

Art. 23 - Zona “B 4”

(Centro Urbano - zona di completamento della recente espansione)

Comprende aree già classificate residenziali nello strumento urbanistico precedente che sono state

parzialmente interessate da interventi edilizi già completati o in corso di attuazione.

Gli interventi, oltre all’edificazione sui lotti liberi, sono rivolti alla manutenzione ordinaria e

straordinaria dell’edilizia esistente nonché, al completamento degli edifici realizzati talvolta solo a

rustico, alla sistemazione delle aree di pertinenza e della viabilità.

• Parametri d’intervento:

UMI = mq. ******

I t = mc./mq. 1,15

I f = mc./mq. 1,50

L m = mq. 400

R c = mq./mq. 0,33

H = ml. 11,00

N p = n° 3

D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00 ) - oppure ml. 0,00

D f = ml. H (minimo ml.10,00) - oppure in aderenza

• Destinazioni d’uso:

Residenza ed attività connesse, quali le attività artigianali e commerciali al dettaglio, le attività terziarie e

quelle per il tempo libero.

Sono escluse le attività produttive industriali, quelle artigianali con oltre cinque addetti per azienda, con

lavorazioni nocive e/o incompatibili con le prescrizioni del Piano di Zonizzazione Acustica.

• Attrezzature pubbliche:

Soddisfatte nell’ambito della zona ed al contorno;

Nell’ambito degli eventuali strumenti attuativi proposti dai privati (P.R.U.) dovranno essere recuperate,

anche con interventi di ristrutturazione urbanistica, aree per almeno 6mq/ab, da destinare a verde di

quartiere e parcheggi.

• Modalità d’attuazione:

Rilascio di Concessione o di autorizzazione edilizia, anche ai sensi della Legge n°47/85, sempre che

ricorrano le circostanze di cui al 5°c. dell’art. 31 della L. 1150/42 e sue successive modifiche ed

integrazioni;

• Prescrizioni attuative:

Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di

risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione della volumetria

esistente; sono consentiti i cambi di destinazione d’uso.

Nel caso di sostituzione edilizia è richiesto il rispetto delle norme di cui ai DD.MM. LL.PP. emanati in

attuazione della Legge 64/74 e vigenti all’atto dell’intervento.

Le aree libere di pertinenza degli edifici esistenti, dovranno essere sistemate a giardino o a parcheggio.

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

22

Art. 24 - Zona “C 1”

(residenziale di nuova espansione)

Comprende le aree destinate alla nuova espansione residenziale ubicate ad integrazione del tessuto

urbano parzialmente edificato, secondo direttrici di sviluppo già consolidate.

Tali aree, prevalentemente frazionate in piccoli appezzamenti, sono anche caratterizzate dalla sporadica

presenza di edifici, singoli o a piccoli gruppi, di entità tale da non consentirne la classificazione in zona

B.

Gli interventi sono rivolti alla realizzazione, previa approvazione di piani attuativi (P.d.L.), la futura

espansione del centro urbano secondo una tipologia insediativa simile a quella esistente.

• Parametri d’intervento:

UMI = mq. 3.000

I t = mc./mq. 1,05

I f = mc./mq. 1,50

L m = mq. 400

R c = mq./mq. 0,33

H = ml. 11,00

N p = n° 3

D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00)

D f = ml. H (minimo ml.10,00)

• Destinazioni d’uso:

Residenza ed attività connesse, quali le attività commerciali al dettaglio, le attività terziarie e quelle per il

tempo libero.

Sono escluse le attività produttive industriali, quelle artigianali con oltre cinque addetti per azienda, con

lavorazioni nocive e/o incompatibili con le prescrizioni del Piano di Zonizzazione Acustica.

• Attrezzature pubbliche:

Sono soddisfatte in parte nelle zone destinate a standards adiacenti, ed in parte dovranno essere previste

negli strumenti attuativi, così come previsto dalle norme specifiche.

•Modalità d’attuazione:

A) L’edificazione generalmente è subordinata alla formazione di piani attuativi (P.d.L.) estesi all’intero

ambito o, in subordine, estesi ad ambiti aventi superficie territoriale minima pari a 3.000 mq.

B) Nei casi in cui ricorrono le circostanze di cui al 5° c. dell’art. 31 della L. 1150/42 e sue successive

modifiche ed integrazioni, è consentito l’intervento edilizio diretto.

• Prescrizioni attuative:

Le aree non edificate di pertinenza dei fabbricati devono essere attrezzate a giardino o per il parcheggio

Nei casi in cui è consentito l’intervento diretto mediante Concessione edilizia essa potrà essere rilasciata

previa assunzione da parte del proprietario e titolare della Concessione dell’obbligo di eseguire

contemporaneamente all’edificio, quella parte di opere di urbanizzazione primaria eventualmente

mancante, con cessione gratuite al Comune nei modi e termini da determinarsi a mezzo di apposita

convenzione;

Nelle more del rilascio delle concessioni edilizie, anche in attuazione dei P.d.L., è consentito l’uso del

suolo ai soli fini agricoli.

Art. 25 - Zona “C 2”

(residenziale di nuova espansione estensiva)

Comprende aree non ancora interessate da fenomeni di edificazione ma posizionate, sul territorio, in

maniera tale da costituire la naturale futura zona di espansione residenziale del paese.

Gli interventi sono rivolti alla realizzazione, previa approvazione di piani attuativi (P.d.L.), di

insediamenti ad alta qualità ambientale, con tipologie residenziali di tipo estensivo, caratterizzate da

abitazioni unifamiliari ( singole a blocco o a schiera) , con giardini ed aree attrezzate.

• Parametri d’intervento:

UMI = mq. 6.000

I t = mc./mq. 0,90

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

23

I f = mc./mq. 1,40

L m = mq. 500

R c = mq./mq. 0,33

H = ml. 11,00

N p = n° 3

D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00)

D f = ml. H (minimo ml.10,00)

• Destinazioni d’uso:

Residenza ed attività connesse, quali le attività commerciali al dettaglio, le attività terziarie e quelle per il

tempo libero.

Sono escluse le attività produttive industriali, quelle artigianali con oltre cinque addetti per azienda, con

lavorazioni nocive e/o incompatibili con le prescrizioni del Piano di Zonizzazione Acustica.

• Attrezzature pubbliche:

Sono soddisfatte in parte nelle zone destinate a standard adiacenti, ed in parte dovranno essere previste

negli strumenti attuativi, così come previsto dalle norme specifiche.

• Modalità d’attuazione:

L’edificazione è subordinata alla formazione di piani attuativi (P.d.L.) estesi all’intero ambito o, in

subordine, estesi ad ambiti aventi superficie territoriale minima pari a 6.000 mq.

• Prescrizioni attuative:

Le aree non edificate di pertinenza dei fabbricati devono essere attrezzate a giardino ed a parcheggio

Nelle more del rilascio delle concessioni edilizie, in attuazione dei P.d.L., è consentito l’uso del suolo ai

soli fini agricoli.

Art. 26 – Zona “D1”

(Insediamenti Produttivi di tipo Industriale o Artigianale)

Comprende aree localizzate a nord dell’Asse di supporto destinate all’insediamento di attività piccolo

industriali e/o artigianali di medio livello, anche connesse alla trasformazione dei prodotti agricoli.

• Parametri d’intervento:

UMI = mq. 15.000

It = mc./mq. *****

If = mc./mq. *****

Lm = mq. 3.000

Rc = mq./mq. 0,50

H = ml. 15,00

Np = n° *****

Dc = ml. H (minimo ml.7,50)

Df = ml. 2H (minimo ml.15,00)

• Destinazioni d’uso:

Sono consentite esclusivamente le attività produttive, industriali ed artigianali come definite dall’art.2

della L.R. 26/75.

Per ogni azienda installata è consentita la realizzazione, anche in fabbricati autonomi ma comunque entro

il limite di un quinto del volume complessivo, di spazi destinati a servizi, uffici amministrativi e

commerciali; è consentita, inoltre, la realizzazione di un alloggio di custodia o di servizio, con volume

non superiore a 400 mc.

• Attrezzature pubbliche:

Nel rispetto del Titolo II-punto 1.6 della L.R. 14/82 e del punto 1) dell’art. 5 del D.M. 1444 il Piano

attuativo dovrà prevedere, oltre alle sedi viarie, spazi per attività collettive per verde attrezzato e per

parcheggi nella misura non inferiore al 10% della superficie totale dell’area di intervento.

• Modalità d’attuazione:

Piano P.I.P di iniziativa comunale esteso a tutta l’area secondo la delimitazione riportata nella Tav. 11

del PRG, ovvero P.d.L. di iniziativa privata estesi ad UMI di 15.000 mq.

Prescrizioni attuative:

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

24

Previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale è consentito l’accorpamento di più lotti contigui

nell’ambito dello stesso Piano attuativo.

Oltre agli spazi per attrezzature pubbliche, nell’ambito di ogni lotto, dovranno essere previsti spazi per

parcheggio interno nella misura di almeno 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione (art. 18 L. 765/67);

inoltre lungo i confini di norma dovranno essere previste fasce attrezzate a verde con piantumazione di

essenze arboree ad alto fusto.

Nelle more del rilascio delle concessioni edilizie, in attuazione dei P.I.P., è consentito l’uso del suolo ai

soli fini agricoli.

Art. 27 - Zona “D 2”

(Insediamenti Produttivi di tipo Artigianale e Commerciale)

Comprende aree localizzate a sud dell’Asse di supporto destinate all’insediamento di attività piccolo

artigianali e commerciali (all’ingrosso o di grande distribuzione).

• Parametri d’intervento:

UMI = mq. 10.000

I t = mc./mq. *****

I f = mc./mq. *****

L m = mq. 2000

R c = mq./mq. 0,50

H = ml. 12,00

N p = n° *****

D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00)

D f = ml. H (minimo ml.10,00)

Destinazioni d’uso:

Sono consentite esclusivamente le attività produttive artigianali e commerciali all’ingrosso o di grande

distribuzione, come definite dall’art.2 della L.R. 26/75.

Per ogni azienda installata è consentita la realizzazione, anche in fabbricati autonomi ma comunque entro

il limite di un quinto del volume complessivo, di spazi destinati a servizi, uffici amministrativi e

commerciali; è consentita, inoltre, la realizzazione di un alloggio di custodia o di servizio, con volume

non superiore a 400 mc.

• Attrezzature pubbliche:

Nel rispetto del Titolo II-punto 1.6 della L.R. 14/82 e del punto 1) e 2) dell’art. 5 del D.M. 1444 il Piano

attutivo, oltre alle sedi viarie, dovrà prevedere:

- per l’aliquota destinata ad attività artigianali, spazi per attività collettive per verde attrezzato e per

parcheggi nella misura non inferiore al 10% della superficie totale dell’area di intervento;

- per l’aliquota destinata ad attività commerciali, 80 mq di spazio per ogni 100 mq di superficie lorda di

pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà destinata a parcheggi.

• Modalità d’attuazione:

Piano P.I.P di iniziativa comunale esteso a tutta l’area secondo la delimitazione riportata nella Tav. 11

ovvero P.d.L. di iniziativa privata estesi ad UMI di 10.000 mq.

• Prescrizioni attuative:

Previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale è consentito l’accorpamento di più lotti contigui

nell’ambito dello stesso Piano attuativo.

Oltre agli spazi per attrezzature pubbliche, nell’ambito di ogni lotto, dovranno essere previsti spazi per

parcheggio interno nella misura di almeno 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione (art. 18 L. 765/67);

inoltre lungo i confini di norma dovranno essere previste fasce attrezzate a verde con piantumazione di

essenze arboree ad alto fusto.

Nelle more del rilascio delle concessioni edilizie, in attuazione dei P.I.P., è consentito l’uso del suolo ai

soli fini agricoli.

Art. 28 - Zona “D 3”

(Insediamenti Produttivi di tipo Commerciale e Direzionale e Servizi)

Comprende aree localizzate nell’ambito del tessuto urbano di nuova espansione e destinate

all’insediamento di attività commerciali al dettaglio e terziarie in genere (direzionali e servizi).

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

25

• Parametri d’intervento:

UMI = mq. 8000

I t = mc./mq. *****

I f = mc./mq. *****

L m = mq. 1000

R c = mq./mq. 0,50

H = ml. 10,00

N p = n° 3

D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00)

D f = ml. H (minimo ml.10,00)

Destinazioni d’uso:

Sono consentite esclusivamente le attività produttive commerciali al dettaglio e terziarie in genere,

(direzionali e servizi), come definite dall’art.2 della L.R. 26/75.

Per ogni azienda installata è consentita la realizzazione, anche in fabbricati autonomi ma comunque entro

il limite di un quinto del volume complessivo, di spazi destinati a servizi, uffici amministrativi e

commerciali; è consentita, inoltre, la realizzazione di un alloggio di custodia o di servizio, con volume

non superiore a 400 mc.

• Attrezzature pubbliche:

Nel rispetto del Titolo II-punto 1.6 della L.R. 14/82 e del punto 2) dell’art. 5 del D.M. 1444 il Piano

attuativo dovrà prevedere, oltre alle sedi viarie, 80 mq di spazio per ogni 100 mq di superficie lorda di

pavimento degli edifici previsti , di cui almeno la metà destinata a parcheggi.

• Modalità d’attuazione:

Piano P.I.P, di iniziativa comunale, o PdL, di iniziativa privata, esteso a tutta l’area secondo la

delimitazione riportata nella Tav. 11 del NUOVO P.R.G.; oppure Concessione Edilizia diretta nel caso di

intervento unitario, relativo anche ad un sub-ambito, purché autonomamente definibile, e nel rispetto

delle condizioni di cui al 5° c. dell’art.31 della L.1150/42 e successive integrazioni e modifiche.

• Prescrizioni attuative:

Previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale è consentito l’accorpamento di più lotti contigui

nell’ambito dello stesso Piano attuativo.

Oltre agli spazi per attrezzature pubbliche, nell’ambito di ogni lotto, dovranno essere previsti spazi per

parcheggio interno nella misura di almeno 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione (art. 18 L. 765/67);

inoltre lungo i confini di norma dovranno essere previste fasce attrezzate a verde con piantumazione di

essenze arboree ad alto fusto.

Nelle more del rilascio delle concessioni edilizie, in attuazione dei P.I.P., è consentito l’uso del suolo ai

soli fini agricoli.

Art. 29 - Zona “D 4”

(Insediamenti Produttivi di tipo Turistico-Alberghiero)

Comprende un’area localizzata in prossimità dello svincolo dell’Asse di Supporto destinata a strutture

ricettive e per il tempo libero in relazione allo sviluppo produttivo e turistico della zona.

• Parametri d’intervento:

UMI = mq. *****

I t = mc./mq. *****

I f = mc./mq. *****

L m = mq. *****

R c = mq./mq. 0,20

H = ml. 18,50

N p = n° 6

D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00)

D f = ml. H (minimo ml.10,00)

• Destinazioni d’uso:

Sono consentite esclusivamente le attività turistico ricettive e per il tempo libero come definite dall’art.2

punto f) della L.R. 26/75.

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

26

Per ogni azienda installata è consentita la realizzazione, anche in fabbricati autonomi ma comunque entro

il limite di un quinto del volume complessivo, di spazi destinati a servizi, uffici amministrativi e

commerciali; è consentita, inoltre, la realizzazione di un alloggio di custodia o di servizio, con volume

non superiore a 400 mc.

• Attrezzature pubbliche:

Nel rispetto del Titolo II-punto 1.6 della L.R. 14/82 e del punto 2) dell’art. 5 del D.M. 1444 il Piano

attuativo dovrà prevedere, oltre alle sedi viarie, 80 mq di spazio per ogni 100 mq di superficie lorda di

pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà destinata a parcheggi; inoltre, ai sensi del punto

1.9 del Titolo II della L.R. 14/82, almeno il 70% delle superfici scoperte deve essere sistemata a verde e

ad ogni posto letto devono corrispondere n°8 mq di parcheggio.

• Modalità d’attuazione:

Piano P.I.P, di iniziativa comunale, o PdL di iniziativa privata, esteso a tutta l’area secondo la

delimitazione riportata nella Tav. 11, ovvero Concessione Edilizia diretta, nel caso di intervento unitario

e nel rispetto delle condizioni di cui al 5° c. dell’art. 31 della L. 1150/42 e successive integrazioni e

modifiche.

• Prescrizioni attuative:

Previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale è consentito l’accorpamento di più lotti contigui

nell’ambito dello stesso Piano attuativo.

Oltre agli spazi per attrezzature pubbliche, nell’ambito di ogni lotto, dovranno essere previsti spazi per

parcheggio interno nella misura di almeno 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione (art. 18 L. 765/67);

inoltre lungo i confini di norma dovranno essere previste fasce attrezzate a verde con piantumazione di

essenze arboree ad alto fusto.

Nelle more del rilascio delle concessioni edilizie, in attuazione dei P.I.P., è consentito l’uso del suolo ai

soli fini agricoli.

Art. 30 - Zona “D 5”

(Insediamenti Produttivi di tipo Misto)

(Artigianale-Commerciale-Direzionale-Turistico ricettivo-Servizi per il Tempo Libero)

Comprende un’area localizzata in prossimità dello svincolo dell’Asse di Supporto e lungo la Provinciale

per Marcianise destinate all’insediamento di attività produttive di tipo misto: piccolo artigianali,

commerciali (all’ingrosso o di grande distribuzione), direzionali, turistico/ricettive e di servizi per il

tempo libero.

• Parametri d’intervento:

(artigianato) (attività terziarie) (turistico ricettive)

UMI = mq. 8000 8000 8000

I t = mc./mq. ***** ***** *****

I f = mc./mq. ***** ***** *****

L m = mq. 2000 2000 5000

R c = mq./mq. 0,50 0,50 0,50

H = ml. 12,00 12,00 18,50

N p = n° ***** 3 5

D c = ml. H/2( min. ml. 5.00) H/2( min. ml. 5.00) H/2( min. ml. 5.00)

D f = ml. H ( min. ml. 10.00) H ( min. ml. 10.00) H ( min. ml. 10.00)

Destinazioni d’uso:

Sono consentite esclusivamente le attività produttive artigianali e commerciali all’ingrosso o di grande

distribuzione, come definite dall’art.2 della L.R. 26/75.

Per ogni azienda installata è consentita la realizzazione, anche in fabbricati autonomi ma comunque entro

il limite di un quinto del volume complessivo, di spazi destinati a servizi, uffici amministrativi e

commerciali; è consentita, inoltre, la realizzazione di un alloggio di custodia o di servizio, con volume

non superiore a 400 mc.

• Attrezzature pubbliche:

Nel rispetto del Titolo II-punto 1.6 della L.R. 14/82 e del punto 1) e 2) dell’art. 5 del D.M. 1444 il Piano

attuativo dovrà prevedere:

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

27

- per l’aliquota destinata ad attività artigianali, spazi per attività collettive per verde attrezzato e per

parcheggi nella misura non inferiore al 10% della superficie totale dell’area di intervento;

- per l’aliquota destinata ad attività commerciali, mq. 80 di spazio per ogni 100 mq. di superficie lorda di

pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà destinata a parcheggi;

- per l’aliquota destinata ad insediamenti ricettivi, ai sensi del punto 1.9 del Titolo II della L.R. 14/82

almeno il 70% delle superfici scoperte deve essere sistemate a verde, e ad ogni posto letto devono

corrispondere n°8 mq. di parcheggio.

• Modalità d’attuazione:

Piano P.I.P, di iniziativa comunale, esteso a tutta l’area secondo la delimitazione riportata nella Tav. 11,

ovvero P.d.L. di iniziativa privata estesi ad UMI di 10.000 mq.

• Prescrizioni attuative:

Previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale è consentito l’accorpamento di più lotti contigui

nell’ambito dello stesso Piano attuativo.

Oltre agli spazi per attrezzature pubbliche, nell’ambito di ogni lotto, dovranno essere previsti spazi per

parcheggio interno nella misura di almeno 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione (art. 18 L. 765/67);

inoltre lungo i confini di norma dovranno essere previste fasce attrezzate a verde con piantumazione di

essenze arboree ad alto fusto.

Nelle more del rilascio delle concessioni edilizie, in attuazione dei P.I.P., è consentito l’uso del suolo ai

soli fini agricoli.

Art. 31 - Zona “E”

(Zona Agricola)

Comprende le aree agricolo produttive del territorio di Orta di Atella disposte prevalentemente ad Nord

del territorio comunale.

Gli Interventi in queste zone devono essere rivolti allo sviluppo delle attività agricolo-produttive ed alla

tutela del territorio non edificato.

• Parametri d’intervento:

UMI = mq. *****

I t = mc./mq. *****

I f = mc./mq. 0,030 (nelle aree coltivate a seminativo irriguo e/o frutteto)

0,050 (nelle aree coltivate a colture pregiate,orti e produzioni cicliche intensive)

L m = mq. 3000

R c = mq./mq. *****

H = ml. 7,50

N p = n° 2

D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00)

D f = ml. H (minimo ml.10,00)

Nel computo dei volumi abitativi non sono da conteggiare: stalle, silos, magazzini e locali per la

lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche

colturali e aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero -

caseari; per tali realizzazioni è consentito un indice di fabbricabilità territoriale di 0,10 mc / mq.

Per gli allevamenti zootecnici, che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e

pascolive, ad eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque, non vanno superati i

seguenti limiti:

- rapporto di copertura mq./mq 0,05

- distanza dai confini m 20

L’utilizzazione dei parametri, qualora variabili in funzione della utilizzazione dei suoli, avverrà sulla

base delle indicazioni della Carta dell’Uso del Suolo ai fini Agricoli allegata al presente NUOVO P.R.G.;

nel caso in cui la effettiva coltura in atto dovesse risultare diversa da quella riportata sulla Carta

innanzidetta, farà fede una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio resa dal conduttore agricolo, dalla

quale risulti la effettiva coltura in atto da almeno un triennio.

• Destinazioni d’uso:

Sono consentite esclusivamente le attività di coltivazione agricola, quelle residenziali connesse, nonché le

attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di produzione propria.

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

28

Sono consentite, altresì, le attività di tipo agrituristico, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

• Attrezzature pubbliche:

Standard urbanistici soddisfatti nell’ambito delle previsioni del NUOVO P.R.G.

• Modalità d’attuazione:

Concessione edilizia diretta esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in

economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al

proprietario nella esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi

dell’art. 12 della Legge 09/05/1975, n°153

• Prescrizioni attuative:

Le costruzioni a destinazione agricola esistenti possono essere ampliate fino ad un massimo del 20% del

loro volume, purché tale volumetria sia direttamente utilizzata per la conduzione del fondo,

adeguatamente documentata, e destinata esclusivamente alle necessità connesse agli adeguamenti

igienico-sanitari.

Per le necessita abitative dell’imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l’accorpamento di lotti

di terreni non contigui a condizione che sull’area asservita venga trascritto, presso la competente

Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su

apposita mappa catastale depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale.

In ogni caso l’asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l’accorpamento dei volumi nell’area

del Comune di Orta di Atella.

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono

evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

Nelle zone agricole la concessione può essere rilasciata, per la conduzione del fondo, esclusivamente ai

proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia , ovvero ai proprietari concedenti, ovvero

agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell’esecuzione delle opere e considerati

imprenditori agricoli a titolo principale (ai sensi dell’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n°153).

Art. 32 - Zone “F”

(Impianti Pubblici a Scala Urbana e Territoriale)

Comprendono le aree destinate ad impianti ed attrezzature pubbliche a scala urbana o territoriale, ai sensi

dell’art. 4 punto 5 del D.M. 1444/68, già esistenti o da realizzare.

In generale, nelle zone “F” la realizzazione degli impianti e delle attrezzature deve ispirarsi ad un criterio

di attento inserimento ambientale, sia attraverso una ricercata qualità progettuale degli interventi sia

attraverso la creazione di ampie zone verdi, con alberature ad alto fusto.

Nel NUOVO P.R.G. sono state individuate n.6 zone, di tipo “F”, per ognuna delle quali, in particolare si

precisa quanto segue:

Zona “F 1” - Impianto di Depurazione Consortile

Comprende l’area, posta all’estremo nord del territorio comunale, a confine con il comune di

Marcianise, sulla quale è già realizzato l’impianto d Depurazione Consortile.

Zona “F 2” - Centro Polifunzionale le per attività culturali ed il tempo libero

Area destinata alla realizzazione di una o più strutture polifunzionali per attività culturali ed il tempo

libero (Auditorium, sala cinematografica e/o teatrale, sala convegni, centro multimediale, discoteca,

ecc.); tali strutture collocate in una zona facilmente accessibile sia dal centro urbano che dall’intero

interland, costituiranno un polo di attrazione ed interscambio con i paesi della cinta atellana.

La realizzazione delle diverse strutture, anche ad iniziativa di soggetti privati previa stipula di

apposita convenzione, è subordinata all’approvazione di un Piano Particolareggiato di esecuzione, di

iniziativa comunale, esteso all’intera zona, finalizzato alla definizione dell’organizzazione

planovolumetrica, della viabilità e delle tipologie edilizie; in caso di intervento unico il Comune, in

luogo del P.P.E., potrà approvare uno specifico progetto.

• Parametri d’intervento:

UMI = mq. *****

I t = mc./mq. 0,75

I f = mc./mq. *****

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

29

L m = mq. *****

R c = mq./mq. 0,40

H = ml. 15,00

N p = n° 4

D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00)

D f = ml. H (minimo ml.10,00)

Almeno il 40% dell’area deve essere sistemata a verde, il 10% a parcheggi.

Nelle more della attuazione dell’intervento è consentito l’uso del suolo ai soli fini agricoli.

Zona “F 3” - Centro direzionale di servizi annesso alle aree produttive.

Area destinata alla realizzazione di un Centro direzionale di servizi annesso al comprensorio per

impianti produttivi e commerciali, appositamente collocato in zona baricentrica rispetto alle zone di

tipo produttivo ed in prossimità dello svincolo dell’Asse di Supporto.

Sono previsti: edifici per assistenza import-export per l’artigianato ed il commercio; servizi contabili,

in senso lato, accentrati, con sistemi di collegamento multimediale con gli apparati produttivi

nazionali ed esteri; centri di ricerca scientifica, applicata e di mercato, al servizio dell’apparato

produttivo locale e dell’hinterland casertano; strutture sociali (di svago, di riposo, di studi e convegni,

di ristoro, etc.) centro bancario ed altre strutture similari.

La realizzazione delle diverse strutture, anche ad iniziativa di soggetti privati previa stipula di

apposita convenzione, è subordinata all’approvazione di un Piano Particolareggiato di Esecuzione, di

iniziativa comunale, esteso alla intera zona, finalizzato alla definizione dell’organizzazione

planovolumetrica, della viabilità e delle tipologie edilizie; in caso di intervento unico il Comune, in

luogo del P.P.E., potrà approvare uno specifico progetto.

• Parametri d’intervento:

UMI = mq. *****

I t = mc./mq. 0,75

I f = mc./mq. *****

L m = mq. 3.000

R c = mq./mq. 0,40

H = ml. 15,00

N p = n° 4

D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00)

D f = ml. H (minimo ml.10,00)

Nelle more dell’attuazione dell’intervento è consentito l’uso del suolo ai soli fini agricoli.

Zona “F 4” -Area destinata a situazione di emergenza e di protezione civile.

Comprende delle aree destinate ad essere attrezzate per far fronte a situazioni di emergenza e di

protezione civile per l’ammassamento di forze e risorse, nonché per l’installazione di moduli abitativi

e sociali.

Tali aree, posizionate al margine del centro urbano, in zone già parzialmente urbanizzate e facilmente

accessibili dalla grande viabilità, saranno attrezzate con la predisposizione di opere di urbanizzazione

primaria in maniera da essere utilizzabili, in caso di necessità, per insediamenti provvisori di media

e/o lunga durata.

Nelle more dell’attuazione dell’intervento è consentito l’uso del suolo ai soli fini agricoli.

Zone “F 5” - Aree cimiteriali.

Comprende le aree destinate dal NUOVO P.R.G. ai cimiteri. In particolare:

- La zona F5.a - è relativa al cimitero esistente completamente inglobato nell’ambito urbano e quasi

completamente saturo:

- La zona F5.b - è destinata alla realizzazione di un nuovo cimitero localizzato lontano dal centro

cittadino.

Il nuovo intervento è subordinato all’approvazione di un Progetto/Piano Regolatore Cimiteriale

redatto nel rispetto della vigente normativa in materia (D.P.R. 10/09/1990 n°285).

Zona “F6” - Area destinata ad attrezzature e servizi tecnologici.

Su tale area, posizionata vicino al confine con il Comune di Marcianise, lontano dal centro abitato ed

in prossimità della zona ASI, dovrà essere realizzata la Centrale Termoelettrica di cui al protocollo di

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

30

intesa approvato dal C.C. di Orta con delibera n°46 del 25/10/1999; oltre all’impianto ed ai servizi

connessi dovrà essere realizzata un’ampia fascia a verde, attrezzata a parco.

La realizzazione delle diverse strutture, anche ad iniziativa di soggetti privati previa stipula di

apposita convenzione, è subordinata all’approvazione di un Piano Particolareggiato di Esecuzione, di

iniziativa comunale, esteso alla intera zona, finalizzato alla definizione dell’organizzazione

planovolumetrica, della viabilità e delle tipologie edilizia; in caso di intervento unico, il Comune, in

luogo del P.P.E., potrà approvare uno specifico progetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 c. 1 della

L. 1/78.

Parametri d’intervento :

UMI = mq. *****

I t = mc./mq. *****

I f = mc./mq. *****

L m = mq. *****

R c = mq/mq. *****

H = ml. *****

N p = n° *****

D c = ml. *****

D f = ml. *****

Nelle more dell’attuazione dell’intervento è consentito l’uso del suolo ai soli fini agricoli.

Art. 33 - Zone “S”

(Attrezzature Pubbliche a Scala Urbana - Standard)

Comprende le aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria a scala urbana, come definite dalla

legge 29/09/1964, n°847 e successive modificazioni, e destinate al soddisfacimento degli standards di cui

al DM 02/04/1968 n°1444 ed al punto 1.4 del Titolo II delle Direttive allegate alla L.R.14/82.

In generale, in tutte le tipologie di zona S, la realizzazione degli impianti e delle attrezzature deve

ispirarsi ad un criterio di attento inserimento ambientale, sia attraverso una ricercata qualità progettuale

degli interventi sia attraverso la creazione di ampie zone verdi, con alberature ad alto fusto.

Nelle more dell’attuazione degli interventi è consentito l’uso del suolo ai soli fini agricoli.

Zona omogenea S.a - Istruzione d’obbligo.

Territorio destinato alla realizzazione di strutture pubbliche per l’istruzione d’obbligo distribuite sul

territorio secondo criteri di facile accessibilità.

Gli interventi dovranno essere realizzati secondo le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale

18/12/1975 relativo alle norme tecniche per la edilizia scolastica.

• Parametri di intervento

UMI = mq. intero ambito

I t = mc./mq. *****

I f = mc./mq. *****

L m = mq. *****

R c = mq./mq. 0,40

H = ml. 15,00

N p = n° *****

D c = ml. H/2 (minimo ml. 5,00)

D f = ml. H (minimo ml.10,00)

Zona omogenea S.b- Attrezzature di interesse comune (culturali, sociali, assistenziali, sanitarie,

amministrative).

Territorio destinato alla realizzazione di strutture pubbliche di interesse comune, secondo le

indicazioni di Piano, quali opere culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, annonarie

(mercatini coperti e scoperti); per pubblici servizi come uffici postali, telefoni, sicurezza civile,

ambulatorio veterinario, cabina di trasformazione enel, etc.

• Parametri di intervento

UMI = mq. intero ambito

I t = mc./mq. *****

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

31

I f = mc./mq. *****

L m = mq. *****

R c = mq./mq. 0,40

H = ml. 15,00

N p = n° *****

D c = ml. H/2 (minimo ml. 5,00)

D f = ml. H (minimo ml.10,00)

Nell’ambito di tali zone è stata individuata una specifica area da destinare ad attrezzature religiose

secondo quanto previsto dalla L.R. 9 del 05/03/1990.

Gli interventi di cui al comma precedente potranno essere realizzati, previo atto di convenzione con il

Comune, direttamente dagli enti religiosi nel rispetto dei seguenti parametri:

Oltre ai locali per il culto sarà consentita la realizzazione di attrezzature sociali, assistenziali e per il

tempo libero nonché la realizzazione di un alloggio di servizio, con volume non superiore a 400 mc. Il

progetto, esteso a tutta l’area secondo la delimitazione riportata nella Tav. 11 del NUOVO P.R.G.,

dovrà prevedere, tra l’altro, spazi da destinare a parcheggi pari ad almeno il 10% della superficie

complessiva.

Zona omogenea S.c- Verde pubblico , attrezzato e sport.

Territorio inedificabile destinato a verde pubblico e alla realizzazione di spazi pubblici per il gioco e

lo sport. In particolare:

1) Verde pubblico

Territorio inedificabile, destinato alla realizzazione di giardini pubblici, con i relativi arredi fissi

richiesti per la loro più completa fruizione da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai

bambini, agli adulti ed agli anziani.

Sono consentiti manufatti di modesto volume, gradevoli alla vista, non necessariamente in

muratura, destinati a chiosco bar o per la vendita di quotidiani;

V massimo 50 mc

H massimo 2.70 ml

2) Attrezzature sportive

Aree destinate alla realizzazione di attrezzature pubbliche sportive sia di base che polivalenti.

I volumi realizzabili dovranno essere strettamente connessi e correlati alla pratica dello sport.

Le aree libere saranno sistemate a verde e/o parcheggio ed adeguatamente piantumate.

Zona omogenea Sd - Per parcheggi pubblici

Aree destinate alla realizzazione di superfici pavimentate da utilizzarsi per parcheggi pubblici.

Nella realizzazione si dovrà aver cura di prevedere adeguate alberature, in particolare lungo le fasce

perimetrali.

Art. 34 – Fascia di rispetto

Comprende le aree vincolate a tutela e salvaguardia dei nastri stradali, delle sponde dei fiumi e degli

alvei di bonifica ed irrigazione e dei cimiteri, nonché le aree da proteggere per impedire la degradazione

dell’ambiente del suolo e delle risorse naturali, secondo le seguenti prescrizioni:

• Nastri stradali:

Al di fuori dei centri abitati sono previste le distanze minime a protezione del nastro stradale, ai sensi del

D.M. 01/04/1968, n°1404; nelle aree di espansione urbana, invece, è prevista la distanza minima di 10,00

m. fissata dal Titolo secondo punto 1.7 degli “Indirizzi e direttive” allegati alla Legge Regionale

20/03/1982, n°14.

Per le altre strade in progetto, da realizzare o da ampliare, va rispettate la distanza minima (D) fissata

nelle norme delle Z.T.O. prospicienti.

Nelle fasce di rispetto stradale è vietata ogni edificazione; è consentita la realizzazione di percorsi

pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole, parcheggi pubblici.

Le fasce di rispetto limitrofe a zone di standards o “F” saranno utilizzate ad estensione delle destinazioni

previste nelle norme relative; con esclusione di qualsiasi edificazione, anche di interesse pubblico.

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

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Per gli edifici esistenti è consentita solo la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione a parità di

volume, purché non in contrasto con i progetti di ampliamento, modificazione o nuovi allacciamenti in

corso.

Gli impianti per la distribuzione del carburante per autotrazione, possono essere autorizzati per un

periodo non superiore a 20 (venti) anni, eventualmente prorogabili, e purché siano intervallati ad una

distanza non inferiore a 700 m.

In alcune zone residenziali, in prossimità di snodi viari di particolare importanza, è prevista una fascia di

arretramento dal ciglio stradale al fine di assicurare un’adeguata visibilità.

• Cimiteri

a) relativamente al nuovo Cimitero, la fascia di rispetto, ai sensi del comma 1) dell’art.338 del R.D.

n°1265 del 27/07/1934, confermato dall’art.57 del D.P.R. n°285/90, è stata dimensionata pari a ml 200.

b) relativamente al vecchio Cimitero, invece, in considerazione della procedura di deroga posta in essere

dal Comune di Orta, la fascia di rispetto è stata dimensionata in ml 100.

Nelle fasce di rispetto dei cimiteri vige il divieto assoluto di edificazione.

Oltre all’uso per fini agricoli, in tali fasce possono essere realizzate strade, parcheggi ed impianti a verde.

E’ consentita solo la manutenzione ordinaria o straordinaria degli edifici esistenti.

• Alvei di bonifica

Nelle fasce di rispetto previste lungo l’alveo di bonifica possono essere esclusivamente autorizzate opere

di consolidamento degli argini, di regimentazione delle acque, parchi pubblici, percorsi pedonali e

ciclabili o la coltivazione agricola.

E’ consentita sola la manutenzione ordinaria o straordinaria degli edifici esistenti.

TITOLO 3 - PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 35 – Destinazioni d’uso

Per ognuna delle singole zone omogenee di cui al Titolo II vengono indicate le destinazioni d’uso

compatibili e quelle escluse.

In particolare per le zone “B” e “C” destinate prevalentemente a residenza sono altresì escluse le seguenti

destinazioni d’uso:

• Locali di deposito che comportino il carico e lo scarico delle merci con autocarri di peso a vuoto

superiore a 10 quintali;

• Locali per il deposito, la trasformazione o l’erogazione di gas combustibili;

• Le attività rumorose o nocive ai sensi delle vigenti norme in materia di inquinamento ambientale;

• Le attività comprese nell’elenco del D.M. 23/12/1986 in applicazione all’art.216 del R.D. 27/07/1934,

n°1265 (T.U.L.S.);

• I depositi allo scoperto di materiali ferrosi, di merci marcescibili e/o maleodoranti, di materiali

polverosi, di liquami di scarico contenenti sostanze inquinanti o velenose;

• L’allevamento o la macellazione di animali;

• Ogni altra attività che possa comportare molestia o pericolosità per l’abitato.

Le variazioni di destinazione d’uso, se compatibili con le prescrizioni di zona, devono comunque essere

denunciate e preventivamente autorizzate ai sensi dell’art. 26 della Legge 28/02/1985, n°47 e successive

modificazioni, o ai sensi della Legge 28/01/1977, n°10 relativamente al tipo di opere edilizie da eseguire.

Entro 36 mesi dall’approvazione definitiva del presente NUOVO P.R.G. le attività già esistenti e non

compatibili con le prescrizioni delle singole zone dovranno essere adeguate o delocalizzate.

Nei casi di mutamento di destinazione d’uso o di decorso dei termini del comma precedente, il Sindaco

applica le sanzioni previste dalla legge 28/02/1985, n°47.

Art. 36 – Norme Tecniche antisismiche e prescrizioni di carattere geologico.

Tutti gli interventi edilizi ricadenti nel territorio Comunale sono disciplinati dalla Legge Regionale

07/01/1982, n°9 e successive modificazioni.

APPENDICI

Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione

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Fermo restando l’obbligo per la denuncia dei lavori e dei contenuti dei progetti di cui all’art. 2 della

citata Legge Regionale 9/1983, i grafici allegati alla richiesta di autorizzazione o di concessione edilizia

devono chiaramente esplicitare gli interventi tecnici che saranno adottati per ridurre gli effetti delle

azioni sismiche ed aumentare il grado complessivo di sicurezza dell’organismo edilizio a tali azioni.

L’altezza massima e la distanza minima tra gli edifici sono prescritte nelle norme delle singole zone di

cui al Titolo II, che sono comunque subordinate alla rispondenza delle prescrizioni contenute nei vigenti

decreti emanati dal Ministero LL.PP. in applicazione della Legge 02/02/1974 n°64.

In tutte le nuove costruzioni, negli ampliamenti e/o sopraelevazione degli edifici esistenti nonché in

occasioni di interventi di manutenzione straordinaria devono essere rispettate le prescrizioni contenute

nel capitolo 6.4 dello studio geologico allegato al NUOVO PRG.

Art. 37- Recupero urbanistico degli insediamenti abusivi

Il presente NUOVO P.R.G. è stato redatto anche ai sensi dell’art. 29 della legge 28/02/1985, n°47 ai fini

del recupero edilizio degli insediamenti abusivi in riferimento alla sistemazione della rete viaria interna

ed al collegamento con quella esterna ed all’adeguamento delle area per attrezzature pubbliche.

Nell’atto di autorizzazione o di concessione edilizia devono essere specificate le modalità ed i termini per

l’adeguamento o il completamento delle opere abusive secondo le prescrizioni specifiche di zona.

Art. 38 – Rinvio e compatibilità

Per tutto quanto non previsto e per la compatibilità delle presenti norme con le leggi regionali e nazionali

si rinvia, in quanto applicabili, alle seguenti leggi:

• Legge Regionale 20/01/1982, n°14 “Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative

all’esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell’art. 1 - comma II - della

Legge regionale 01/09/1981, n°65”

• Legge 14/05/1981, n°219 “Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori

colpiti” ;

• Legge Regionale 07/01/1983, n°9 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa

del territorio da rischio sismico”;

• Legge 28/02/1985, n°47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico edilizia, sanzioni,

recupero e sanatoria delle opere abusive”,

• Legge 17/08/1942, n°1150 “Legge Urbanistica”;

• Legge 18/04/1962, n°167 “Disposizioni per favorire l’acquisizione di area fabbricabili per l’edilizia

economica e popolare”;

• Legge 22/07/1971, n°865 “Legge sulla Casa”;

• Legge Regionale 05/03/1990 n°9 “Riserva di standards per attrezzature religiose”.

Art. 39 – Misure di salvaguardia

Ai sensi e per gli effetti della legge 03/11/1952 n°1902 , e successive modificazioni ed integrazioni, a

decorrere dalla data di adozione del presente NUOVO P.R.G. e fino al Decreto del Presidente della

Amministrazione Provinciale di Caserta di approvazione definitiva dello stesso, ogni richiesta di

concessione o autorizzazione edilizia è sospesa.

Sono fatte salve dalle misure di salvaguardia:

- le concessioni o autorizzazioni richieste ai sensi del vigente P.d.F. e non in contrasto con quelle del

presente Piano;

- la realizzazione di opere in attuazione di provvedimenti concessori (C.E. o L.C.) , perfetti a termini di

legge e rilasciati prima dell’adozione del presente Piano, e sempre che i relativi lavori vengano

eseguiti nel rispetto dei termini temporali dei provvedimenti stessi;

- la realizzazione di opere pubbliche;

- la realizzazione di opere di somma urgenza per eliminare pericoli per la pubblica e privata incolumità ,

sulla base di ordinanza sindacale.