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Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
INDICE
Art.0 – Definizioni e abbreviazioni
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I - Generalità
Art.1 – Scopo delle norme - Elenco elaborati del PUC
Art.2 – Norme generali
Art.3 – Finalità della disciplina urbanistica
Capo II - Indici urbanistici e destinazioni d’uso
Art.4 – Descrizione degli indici urbanistici 1) Lotto – Lotto libero o inedificato – Lotto di nuova formazione
2) Costruzione
3) Edificio
4) ST – Superficie Territoriale (mq)
5) SF – Superficie Fondiaria (mq)
6) SFc – Superficie occupata da costruzioni (mq)
7) Sp – Superficie da conferire per standard (mq)
8) Sv – Superficie da conferire al sistema della mobilità (mq)
9) IT – Indice di Fabbricabilità Territoriale (mc/mq)
10) IF ÷ IFc – Indice di Fabbricabilità Fondiaria (mc/mq)
11) RC – Rapporto di Copertura (mq/mq)
12) Sm – Superficie Minima di Intervento (mq)
13) Lm – Lotto minimo (mq)
14) Sc – Superficie Coperta (mq)
15) H – Altezza del Fabbricato (m)
16) SL – Superficie lorda (mq)
17) V – Volume (mc)
18) Casa di guardianaggio
19) CU – Carico urbanistico
20) Su ÷ Sn – Superficie Utile (mq)
21) Snr ÷ Sa – Superficie Non Residenziale (mq)
22) NP – Numero dei Piani (n°)
23) Distanza radiale – Distanza frontale ed edifici fronteggianti
24) Luci e vedute
25) Parete
26) Parete finestrata
27) Pensilina
28) Pergolato
29) Tettoia
30) Dc – Distanza dai Confini (mt.)
31) De – Distanza dagli Edifici (mt.)
32) OP1 – Opere di Urbanizzazione Primaria (mq.)
33) OP2 – Opere di Urbanizzazione Secondaria (mq.)
34) StUr – Standard Urbanistici del PUC
35) Superficie di vendita
36) Applicazione degli Standard Urbanistici del PRG
37) Planovolumetrico
38) Vt – Volumi tecnici
39) Spm – Superficie permeabile
40) IP – Indice di piantumazione (n°/ha)
41) Cantiere temporaneo o mobile
42) Manufatti stagionali
43) Manufatti temporanei
44) Scheletri
Art.5 – Descrizione degli interventi edilizi a) interventi di manutenzione ordinaria
b) interventi di manutenzione straordinaria
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c) interventi di restauro e di risanamento conservativo
d) interventi di ristrutturazione edilizia
e) interventi di nuova costruzione
f) interventi di ristrutturazione urbanistica.
g) manutenzione di bene culturale
h) restauro di bene culturale
Art.6 – Applicazione degli indici urbanistici
Art.7 – Destinazioni d’uso, attrezzature e servizi: simbologia
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO
Capo I
Art.8 – Modalità di attuazione del PUC a) Intervento edilizio diretto
b) Intervento urbanistico preventivo
c) Programma Pluriennale di Attuazione
d) Attività edilizia libera
e) Lavori ammessi in assenza dei PUA e delle verifiche di legittimità
f) Intervento urbanistico postumo
g) PUA con valore di Piano di Recupero degli Insediamenti Abusivi (PRIA)
Art.9 – Programmazione degli interventi e relativi atti
Art.10 – Procedimento di formazione dei PUA
Art.11 – Contenuti ed elaborati dei PUA
Art.12 – Cambiamento di destinazione d’uso
Art.13 – Perequazione urbanistica
Art.14 – Comparti edificatori
Art.15 – Utilizzazione degli indici e composizione del lotto
Capo II - Zonizzazione
Art.16 – Zonizzazione
Art.17 – Il sistema della mobilità
Art.18 – Spazi di manovra, sosta e parcheggio
Art.19 – Fasce di rispetto a) fasce di rispetto stradale
b) fasce di rispetto dei corsi d’acqua e ferroviario
c) fasce di rispetto cimiteriale
d) fasce di rispetto da elettrodotto
Art.20 – Divisione del territorio in Zone Omogenee
Capo III - Zone dell’Ambito Urbano
Art.21 – Zone residenziali
Art.22 – Zona “A – centro storico”
Art.23 – Zona “Bs – centro urbano residenziale edificata satura”
Art.24 – Zona “B – centro urbano residenziale di completamento”
Art.25 – Zona “B12 – residenziale edificata di recupero urbano”
Art.26 – Zona “Ca – residenziale di espansione a verifica dell’esistente”
Art.27 – Zona “Cb – residenziale di espansione”
Art.28 – Zona “Cc – mista di riqualificazione urbanistica ed ambientale”
Art.29 – Zona “D1 – insediamenti produttivi di tipo manifatturiero a carattere artigianale e/o industriale
Art.30 – Zona “D2 – insediamenti produttivi di tipo commerciale-direzionale-turistico”
Art.31 – Zona “D3 – insediamenti produttivi con probabile rischio rilevante”
Art.32 – Aree a destinazione turistica
Art.33 – Asservimento di aree non contigue per insediamenti produttivi
Art.34 – Zona “F – attrezzature ed infrastrutture di interesse collettivo”
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Art.35 – Zona “VPR – verde privato di rispetto”
Art.36 – Sanatoria delle costruzioni abusive ed immobili realizzati in base ad un PdC annullato
Capo IV - Zone dell’Ambito Extraurbano
Art.37 – Zona “E – agricola”
Art.38 – Zona “SRA – sorgente di rischio ambientale”
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I - Disposizioni Finali
Art.39 – Norma transitoria per il recupero ed utilizzo di scheletri in c.a. già esistenti sul territorio
comunale alla data di adozione del PUC
Art.40 – Allineamento degli edifici esistenti
Art.41 – Norme di salvaguardia
Art.42 – Coordinamento tra le varie parti del PUC
Appendice 1
Spazi minimi per parcheggio privato da riservare nell’area di pertinenza di edifici ed attrezzature
Appendice 2
Norme di Attuazione del PRG
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Art.0
Definizioni e abbreviazioni
LUN Legge Urbanistica Nazionale: legge 17 agosto 1942 n°1150 (testo vigente);
DM 1444/68 Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n°1444, concernente i “Limiti inderogabili
di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n°765 del 1967”;
ZTO Zone Territoriali Omogenee, di cui all’art.2 del DM 1444/68;
TU Edilizia D.P.R. 6 giugno 2001, n°380, (testo vigente) concernente “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
PdC Permesso di Costruire, di cui al Capo II, Titolo II, Parte I del TU Edilizia;
DIA Dichiarazione di Inizio Attività, di cui al Capo III del medesimo TU Edilizia;
SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all’art. 19 della legge
n°241 del 07/08/1990, come precisato dal D.L. n°70 del 13/05/2011, convertito
nella legge n°106 del 12/07/2011 “Decreto Sviluppo”;
PPA Programma Pluriennale di Attuazione, di cui all’art.13 della Legge 28 gennaio
1977, n°10, ed all’art.6 del Decreto Legge 23 gennaio 1982, n°9, convertito con
modificazioni dalla Legge 25 marzo 1982, n°94;
D.Lgs. 42/04 Decreto Legislativo 22/01/2004, n°42, (testo vigente) concernente “Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n°137”
PRG Variante al Piano Regolatore Generale di Orta di Atella, approvata con Decreto
del Presidente della Provincia di Caserta n°33 del 04/05/2001;
LR 14/82 Allegato alla Legge Regionale 20 marzo 1982, n°14, (testo vigente), concernente
“Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle
funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell’art. 1 – II comma – della
legge regionale 1 settembre 1981, n°65”;
LURC Legge Urbanistica Regione Campania: legge regionale 22 dicembre 2004, n°16,
(testo vigente) concernente “Norme sul Governo del Territorio”;
Regolamento n°5/2011 Regolamento regionale del 4 agosto 2011, n°5, concernente
“Regolamento di attuazione per il governo del territorio”;
PTR Piano Territoriale Regionale della Campania, approvato con L.R. n°13/2008;
PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Caserta,
approvato e vigente dal 17/07/2012;
PUC Piano Urbanistico Comunale, di cui all’art. 23 della LURC;
NTA Norme Tecniche di Attuazione del PUC;
RUEC Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, di cui all’art. 28 della LURC;
PUA Piano Urbanistico Attuativo, di cui all’art.26 della LURC;
PRIA PUA con valore di Piani di Recupero degli Insediamenti Abusivi, di cui all’art.23
comma 5 della LURC;
STU Società di Trasformazione Urbana, di cui all’art.120 del Decreto Legislativo
n°267 del 18/08/2000 (Testo Unico Enti Locali) ed all’art.36 della LURC.
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - GENERALITA’
Art.1
Scopo delle norme - Elenco elaborati del PUC
Ai sensi della LUN nonché delle leggi di questa Regione LR 14/82 e LURC, le presenti
Norme Tecniche di Attuazione (NTA), che costituiscono parte integrante del Piano Urbanistico
Comunale (PUC), in conformità dell’art.23 della LURC, disciplinano la tutela ambientale, le
trasformazioni urbanistiche ed edilizie, le opere di urbanizzazione, l’edificazione di nuovi
fabbricati, il restauro ed il risanamento dei fabbricati esistenti, le trasformazioni d’uso, la
realizzazione dei servizi e di impianti, e qualsiasi altra opera che comunque comporti mutamenti
dello stato fisico del territorio del Comune di Orta di Atella.
Con particolare riferimento al comma 8 del citato art. 23 della LURC, esse riguardano in
modo specifico la manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la
trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il mantenimento e
lo sviluppo delle attività agricole e la regolamentazione dell’attività edilizia.
Il PUC, i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), il Regolamento Urbanistico Edilizio
Comunale (RUEC), ai sensi dell’art. 22 della citata LURC, sono gli strumenti della
pianificazione comunale, mediante i quali il Comune di Orta di Atella cura la pianificazione del
territorio di sua competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in
coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale, dettata dal PTR, e
provinciale, dettata dal PTCP.
Il PUC divide il territorio comunale in Zone Territoriali Omogenee (ZTO), ai sensi e per
gli effetti del DM 1444/68.
A ciascuna di esse le NTA assegnano una regolamentazione operativa (quale, ad
esempio: limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, e così via).
Gli elaborati del PUC sono i seguenti:
Codice Denominazione Scala
Tav. 1 Inquadramento generale territoriale 1 : 75.000
varie
Tav. 2 Inquadramento generale – PTCP Caserta vigente 1 : 75.000
varie
Tav. 3 Inquadramento generale – proposta PTCP Napoli 1 : 75.000
varie
Tav. 4 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 5.000
Tav. 5.1 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000
Tav. 5.2 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000
Tav. 5.3 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000
Tav. 5.4 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000
Tav. 5.5 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000
Tav. 5.6 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000
Tav. 5.7 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000
Tav. 5.8 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000
Tav. 5.9 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000
Tav. 5.10 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000
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Tav. 5.11 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000
Tav. 5.12 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000
Tav. 5.13 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000
Tav. 5.14 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000
Tav. 5.15 RICOGNIZIONE immobili realizzati a partire dall’anno 2000 1 : 2.000
Tav. 5.16 RICOGNIZIONE Concessioni Edilizie e Permessi di Costruire degli anni 2000 - 2012
Tav. 6.1 CENSIMENTO dati assunti dal catasto urbano - Planimetria
Tav. 6.2 CENSIMENTO dati assunti dal catasto urbano – Dati analitici
Tav. 7 PRG VIGENTE – Sovrapposizione della zonizzazione vigente all’aerofotogrammetria
aggiornata al dicembre 2009 1 : 5.000
Tav. 7.a PRG VIGENTE – Piani Urbanistici Attuativi in attuazione 1 : 5.000
Tav. 7.b PRG con limite del territorio rurale e aperto complementare alla città (art. 44 norme
PTCP) 1 : 5.000
Tav. 8.1.a CARTA DEI VINCOLI interessanti il territorio comunale: aree di presunto interesse
archeologico
Tav. 8.2 CARTA DEI VINCOLI interessanti il territorio comunale: immobili sottoposti a vincolo
- indicazione del tessuto edilizio storico
Tav. 8.3 CARTA DEI VINCOLI interessanti il territorio comunale: vincoli idrogeologici –
cimiteriali – paesaggistici – ambientali
Tav. 8.4 CARTA DEI VINCOLI interessanti il territorio comunale: fasce di rispetto stradale,
ferroviario e da elettrodotto
Tav. 9 Nuova ZONIZZAZIONE del territorio comunale 1 : 5.000
Tav. 10.1 Nuova ZONIZZAZIONE del territorio comunale 1 : 2.000
Tav. 10.2 Nuova ZONIZZAZIONE del territorio comunale 1 : 2.000
Tav. 10.3 Nuova ZONIZZAZIONE del territorio comunale 1 : 2.000
Tav. 10.4 Nuova ZONIZZAZIONE del territorio comunale 1 : 2.000
Tav. 10.5 Nuova ZONIZZAZIONE del territorio comunale 1 : 2.000
Tav. 10.6 Nuova ZONIZZAZIONE del territorio comunale 1 : 2.000
Tav. 10.7 Nuova ZONIZZAZIONE del territorio comunale 1 : 2.000
Tav. 10.8 Nuova ZONIZZAZIONE del territorio comunale 1 : 2.000
Tav. 10.9 ZONIZZAZIONE con limite del territorio rurale e aperto complementare alla città (art.
44 norme PTCP) 1 : 5.000
Tav. 11.1 Viabilità esistente e di progetto 1 : 5.000
Tav. 11.2 Fognature esistenti e di progetto 1 : 5.000
Tav. Relazione generale
Tav. Norme tecniche di attuazione
Ai sensi di legge, fanno parte del PUC anche:
All.01 Studio geologico del territorio comunale (ex L.R. 9/83), composto da:
Relazione geologica
Prove di laboratorio geotecnico
Tav. 1 – Carta geolitologica
Tav. 1bis – Sezioni geolitologiche
Tav. 2 – carta geolitologica
Tav. 3 – Carta della Stabilità
Tav. 4 – Carta micro zonazione sismica
Tav. 5 – Carta ubicazione indagini geognostiche
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All.02 Carte dell’uso agricolo dei suoli, composto da:
Tav. 1 – Relazione illustrativa
Tav. 2 – Carta dell’uso agricolo del suolo e delle attività colturali in atto
All.03 Piano Comunale del Commercio (L.R. 1/2000), composto da:
Piano di Urbanistica commerciale
All.04 Piano di Zonizzazione Acustica, composto da:
Tav. 1 – Piano comunale di classificazione acustica 1 : 5.000
Tav. 2 – Relazione descrittiva
Tav. 3 – Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose
All.05 Valutazione Ambientale Strategica, formata dai seguenti elaborati:
Tav. 1 – Rapporto ambientale,
Tav. 2 – Carta delle criticità ambientali 1 : 6.000
Tav. 3 – Sintesi non tecnica
Art.2
Norme generali
Gli edifici esistenti alla data di adozione del PUC, e le aree urbane su cui insistono, sono
oggetto della normativa introdotta per la ZTO del PUC stesso, nella quale ricadono.
Gli edifici che risultassero in contrasto con i tipi edilizi e le destinazioni d’uso previsti nel
PUC, potranno essere oggetto di trasformazioni che ne modifichino la consistenza edilizia
soltanto nell’ambito di interventi di adeguamento alle presenti NTA.
Art.3
Finalità della disciplina urbanistica
La disciplina urbanistica tende alla corretta utilizzazione del territorio, alla conservazione
dell’ambiente ed all’uso ottimizzato delle risorse.
In coerenza con la pianificazione sovraordinata:
• individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale;
• raccorda gli interventi di trasformazione con la salvaguardia, con la tutela e la valorizzazione
delle risorse naturali e paesaggistico – ambientali; detta, inoltre, i criteri per la valutazione
degli effetti ambientali;
• determina i fabbisogni insediativi, stabilisce le ZTO, indica le trasformazioni fisiche e
funzionali nelle varie zone, promuove la qualità edilizia;
• tutela e valorizza il paesaggio agrario;
• assicura la compatibilità delle previsioni con l’assetto geologico e geomorfologico;
• integra e disciplina i sistemi di mobilità.
Di conseguenza, essa orienta in tal senso lo sviluppo urbanistico ed edilizio assicurando
un ordine ed una programmazione nel tempo e nel territorio, degli insediamenti e delle
infrastrutture.
Il diritto di edificare è della comunità rappresentata dall’Ente locale; il permesso di
costruire, di cui al Capo II, Titolo II, Parte I del TU Edilizia, è concesso a titolo oneroso,
secondo la vigente legislazione statale e regionale.
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CAPO II - INDICI URBANISTICI E DESTINAZIONI D’USO
Art.4
Descrizione degli indici urbanistici e definizioni varie
L’edificazione e l’urbanizzazione, nel territorio comunale, sono regolate dai seguenti
indici, meglio precisati nel RUEC:
1) Lotto – Lotto libero o inedificato – Lotto di nuova formazione
Per “lotto” o “fondo” si intende la porzione di suolo soggetta ad intervento edilizio
unitario, comprensiva dell’edificio esistente o da realizzarsi.
Si definisce “lotto libero” o “lotto inedificato” l’unità fondiaria preordinata alla
edificazione libera da costruzioni di ogni tipo e genere alla data di adozione del PUC; può essere
costituito da una o da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica.
Per “lotto di nuova formazione” si intende un’area che, alla data di adozione del PUC,
fosse dotata di autonoma identificazione catastale, mediante attribuzione di un proprio numero di
mappa, e fosse inedificata per l’intera sua estensione.
Sono altresì considerati “lotto di nuova formazione” le aree la cui identificazione
catastale in atto derivi dal frazionamento di un’area rispondente ai requisiti di cui al comma 2
che sia stato presentato in periodo successivo alla data di adozione del PUC.
Non sono “lotti liberi” né posso concorrere alla formazione di “lotti di nuova formazione”
le aree di corte e le pertinenze accatastate con l’edificio. 1
Non possono essere computate, ai fini dell’individuazione del lotto, superfici appartenenti
alla medesima particella catastale che ricadano in zone urbanistiche diverse ovvero risultino
separate da superfici con destinazione d’uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni
caso la contiguità e l’omogeneità di destinazione d’uso.
2) Costruzione
Ai fini delle presenti NTA per “costruzione” deve intendersi qualsiasi manufatto avente
le caratteristiche della solidità, della stabilità, della compattezza ed immobilizzazione rispetto al
suolo, e non deve trattarsi di opera completamente interrata 2.
“Costruzione”, quindi, è un concetto che non si esaurisce nella dicotomia di “edificio –
fabbricato” o di struttura realizzata con muri di cemento o laterizi, ma, come ha chiarito la
giurisprudenza, si estende a qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo. Ai fini dell’osservanza
delle norme in materia di distanze o da norme regolamentari integrative, la nozione di
“costruzione” comprende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della
solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo 3
3) Edificio
Per edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi inedificati,
oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevino senza soluzione di continuità
1 Viene fatto riferimento alle sole aree scoperte che costituiscono intima pertinenza dell’edificio stesso e censite in
catasto fabbricati unitamente al bene principale (cioè insieme con il fabbricato oppure graffate allo stesso), in quanto
“le aree autonomamente censite al catasto terreni non possono considerarsi pertinenza di un fabbricato urbano,
anche se durevolmente destinate al servizio dello stesso” (Circolare Agenzia delle Entrate n°38/E del 12/08/2005).
E’ appena il caso di notare che qui non trattasi della disciplina corrente dettata dal codice civile per le pertinenze
(art. 817 e segg. c.c. ), che non prevede distinzioni in base alle risultanze catastali, né dell’orientamento della Corte
di Cassazione, che attribuisce rilevanza solo alle situazioni di fatto (sentenza 5755 del 16/03/2005). 2 Trib. Treviso, Sez. I, 09/03/2010
3 Cass. civ., Sez. II, 19/10/2009, n°22127
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dalle fondazioni al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e possa avere una o più
scale autonome.
4) ST – Superficie Territoriale (mq)
Per Superficie Territoriale si intende l’estensione di un territorio avente superficie non
inferiore alla superficie minima di intervento riportata nelle ZTO del PUC o assegnata agli
interventi urbanistici preventivi.
Essa comprende in genere le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria nonché la
Superficie Fondiaria “SF”, e comunque tutta la superficie dei fondi interessati da episodi
costruttivi di data precedente alla data di adozione del PUC.
5) SF – Superficie Fondiaria (mq)
Si intende la superficie che si ottiene deducendo dalla Superficie Territoriale “ST”, le
superfici per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, comunque, tutte le superfici a
destinazione e proprietà pubblica (“Sp” ed “Sv”), nonché i lotti già edificati “SFc”.
Al fine della utilizzazione dell’Indice di Fabbricabilità Fondiaria “IF”, nonché della
verifica del Rapporto di Copertura “RC”, nella “SF” si includono le fasce di rispetto stradale, da
intendersi esclusivamente quali superfici di arretramento degli edifici ed ogni altra parte che
rimanga di proprietà privata, con esclusione di ogni superficie che rimanga o sia destinata a
rimanere pubblica.
6) SFc – Superficie occupata da costruzioni (mq)
Si intende la superficie di un lotto già edificato, ovvero, estensivamente, la somma delle
superfici dei lotti già interessati da episodi costruttivi di un determinato comparto o ZTO o altro
(dove indicata), al netto della viabilità esistente. In detta area, se il caso ricorre, si includono le
fasce di rispetto, da intendersi esclusivamente quali superfici di arretramento dei corpi di
fabbrica.
7) Sp – Superficie da conferire per standard (mq)
Si intende l’aliquota della ST, libera da costruzioni, da riservare, quale integrazione delle
destinazioni abitative, all’insediamento di nuove attrezzature per l’istruzione, per la sanità, per
attività di interesse sociale, per lo sport ed il tempo libero, e più in generale, per Opere di
Urbanizzazione Primaria “OP1” e per Opere di Urbanizzazione Secondaria “OP2”.
8) Sv – Superficie da conferire al sistema della mobilità (mq)
Si intende la quota di superficie territoriale, libera da costruzioni, da riservare alle strade,
ai nodi stradali, alle rotatorie, ai marciapiedi, alle cunette, ai fossi e quanto altro, come meglio
precisato al successivo articolo 17.
Non include le fasce di rispetto stradale eventualmente relative alla nuova mobilità.
9) IT – Indice di Fabbricabilità Territoriale (mc/mq)
L’Indice di Fabbricabilità Territoriale esprime il volume massimo (espresso in metri cubi)
edificabile per ogni metro quadrato di Superficie Territoriale “ST”, misurata al netto della
Superficie occupata da costruzioni “SFc”. L’indice in parola, ai fini dell’utilizzazione edilizia
nell’ambito urbano assume nella generalità dei casi l’espressione:
IT = ITr + ITp
nella quale:
ITr esprime il volume massimo edificabile (mc/mq), con destinazione residenziale;
ITp esprime il volume massimo edificabile (mc/mq), per destinazione non residenziale e/o per
uso e/o interesse pubblico.
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10) IF ÷ IFc – Indice di Fabbricabilità Fondiaria (mc/mq)
L’Indice di Fabbricabilità Fondiaria “IF” esprime il valore massimo (espresso in metri
cubi) edificabile per ogni metro quadrato di “SF”, ovvero il valore “IFc” dei metri cubi già
edificati su ogni metro quadrato di “SFc”.
11) RC – Rapporto di Copertura (mq/mq)
Il Rapporto di Copertura esprime l’aliquota massima della “SF”, ovvero della “SFc”,
impegnata dalla Superficie Coperta “Sc”.
12) Sm – Superficie Minima di Intervento (mq)
Si intende la Superficie Territoriale minima richiesta dalle NTA, in genere diversa per
ogni ZTO, o predeterminata graficamente dalle tavole di PUC come unità urbanistica minima
(comparto), per poter attuare un intervento urbanistico attuativo (PUA). Come già esposto nella
definizione di “ST”, essa potrà essere libera ovvero occupata da edificazioni.
13) Lm – Lotto minimo (mq)
Si intende l’area minima richiesta per poter attuare un intervento edilizio diretto.
14) Sc – Superficie Coperta (mq)
E’ la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell’ingombro
planimetrico dell’edificio fuori terra, esclusi tutti gli elementi che non costituiscono Superficie
Lorda “SL”.
15) H – Altezza del Fabbricato (m)
E’ la media dell’altezza delle varie fronti o pareti che compongono il fabbricato.
L’altezza di ciascuna fronte o parete del fabbricato è data dalla differenza tra la più bassa
delle due quote:
a) media del marciapiede o del terreno circostante secondo la sistemazione prevista dal
progetto approvato;
b) piano del calpestio del piano terreno;
e la più alta delle quote:
c) soffitto dell’ultimo piano abitabile, sia orizzontale che inclinato (in questo caso calcolata
nel punto medio);
d) bordo superiore della linea di gronda o media dell’inclinazione delle coperture.
Nel caso di fronte del fabbricato delimitata da linee a quota non costante, ovvero
composta da pareti a pianta mistilinea, si individueranno parti di facciata a contorno rettangolare
o trapezoidale, delle quali resta definita l’altezza media (quale semisomma delle altezze minima
e massima). L’altezza di ciascuna fronte o parte della stessa, così come definita, non potrà
eccedere più del 20% l’altezza massima fissata dal PUC per la zona omogenea di appartenenza.
Sono esclusi dal computo dell’altezza i Volumi Tecnici “Vt”, quali torrini, gabbie scale e
ascensori ed assimilabili, nonché i muri tagliafuoco ove prescritti dalle norme vigenti.
16) SL – Superficie lorda (mq)
E’ la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo degli
elementi verticali (murature, locali di servizio, scale esterne a servizio di piani oltre al primo) con
esclusione de:
a) i porticati a piano terreno asserviti ad uso pubblico;
b) i porticati a piano terreno ad uso privato e delle logge, limitatamente ad una superficie
complessivamente non superiore al 20% della “SL” interessata dal progetto;
c) i balconi a sbalzo e delle terrazze scoperte;
d) le pensiline con sporgenze fino a ml. 4,50;
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e) i locali per Volumi Tecnici “Vt” e delle parti comuni destinate all’ingresso ed al
collegamento negli edifici costituiti da più unità immobiliari, quali androni di ingresso, pozzi
scala condominiali, passerelle e ballatoi, ascensori, ecc. (fermo restando che gli stessi elementi
costituiscono “SL” quando interni a singole unità immobiliari);
f) il piano parzialmente interrato che non fuoriesca dal perimetro dell’edificio fuori terra per
una superficie eccedente il 100% della superficie coperta, purché di altezza interna netta non
superiore a ml. 3,50 e sempre che i locali seminterrati non fuoriescano di oltre mt. 1,00 dalla
quota “più bassa” utilizzata per il calcolo del “H”;
g) i piani completamente interrati;
h) i parcheggi coperti entro terra o parzialmente interrati che non fuoriescano di oltre mt. 1,00
dalla quota “più bassa” utilizzata per il calcolo del “H”;
i) i parcheggi coperti fuori terra (anche chiusi in box auto), purché non eccedenti il 100% della
superficie coperta esistente o quella ammessa, nelle zone ove previsto, dall’indice “RC”;
j) i piani sottotetto, sottostanti coperture a falde inclinate con pendenza pari o superiore al 20%,
a condizione che l’altezza media del piano sia inferiore a ml. 2,40;
k) i piani sottotetto sottostanti coperture con pendenza inferiore al 20% (ivi comprese le
coperture piane) a condizione che l’altezza media del piano non sia superiore a ml. 1,80;
l) i soppalchi sottostanti coperture a falde inclinate, con pendenza pari o superiore al 20%, a
condizione che l’altezza media del soppalco sia inferiore a ml. 2,40;
m) i soppalchi sottostanti solai con pendenza inferiore al 20% (ivi comprese le coperture piane) a
condizione che l’altezza media del soppalco non sia superiore a ml. 2,10;
n) i patii, cavedi, chiostrine e simili;
o) le piscine e vasche all’aperto;
p) le parti accessorie di edifici emergenti dal suolo fino all’altezza massima di mt. 1,00, le quali
non siano coperte (rampe di accesso, camere d’aria ecc.);
q) le aie, concimaie e serre di coltura a struttura precaria, nelle zone agricole (se non
diversamente indicato da leggi specifiche).
Le superfici di cui alle lettere “f”, “g”, “j”, “k”, “l” ed “m” non vengono escluse dal
computo della “SL”, ma, viceversa, debbono essere conteggiate per intero, quando a seguito di
specifica deroga già concessa da leggi speciali, ovvero per la vetusta epoca di costruzione, siano
legittimamente utilizzate come locali abitabili o come ambienti di lavoro, di vendita, di ufficio o
di supporto (come definiti dal RUEC) o per funzioni che comunque presuppongano la
permanenza continuativa di persone e siano pertanto assimilabili a quelle in precedenza indicate.
17) V – Volume (mc)
Si definisce “Volume” dell’edificio la somma dei volumi dei singoli piani, ottenuti come
prodotto della “Sc” di ogni piano per l’altezza lorda dal calpestio del piano stesso all’estradosso
del solaio del piano superiore. Da tale valore si detraggono i volumi tecnici “Vt”, come descritti
nel prosieguo; maggiori dettagli di calcolo sono riportati nel RUEC.
Per il primo livello l’altezza di piano si misura con riferimento alla quota media secondo
la sistemazione prevista dal progetto approvato. Se l’edificio è dotato di piano seminterrato,
allora l’altezza si misura dal piano di calpestio del piano rialzato se, e solo se, il piano
seminterrato stesso non concorre a formare “SL” (rientra nella casistica di cui al punto “f” del
precedente apposito paragrafo illustrante la “SL”).
Per l’ultimo livello o piano sottotetto, l’altezza sarà misurata dal calpestio alla quota
media di estradosso della falda.
18) Casa di guardianaggio
Si definisce “Casa di guardianaggio” di un impianto produttivo l’alloggio del custode, o
del titolare dell’attività, ovvero l’abitazione per il personale addetto alla sorveglianza e
manutenzione degli impianti, la cui realizzazione deve essere non scindibile dall’attività stessa.
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19) CU – Carico urbanistico
Partendo dall’osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento
cosiddetto primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere
pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico,
condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all’insediamento primario ossia
al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell’attività da costoro svolte, si definisce
“Carico urbanistico” l’effetto che viene prodotto dall’insediamento primario come domanda di
strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un
determinato territorio 4, relativamente alle destinazioni d’uso e all’entità dell’utenza.
E’ pertanto considerato aumento del “CU” l’aumento delle superfici utili e comunque dei
parametri dimensionali degli edifici e/o del numero di unità immobiliari, come pure il cambio
della destinazione d’uso rispetto alla classificazione degli usi urbanistici o a quella delle
categorie e/o classi catastali, quando ciò comporta l’aumento delle esigenze di cui al precedente
comma, sempreché tale cambio di destinazione riguardi più di 30 mq. o comunque più del 30%
della superficie utile Su dell’unità immobiliare.
20) Su ÷ Sn – Superficie Utile (mq)
La Superficie Utile “Su”, o superficie utile abitativa, è la somma delle superfici utili
abitabili dell’edificio, misurate al netto delle murature, ossia delimitate dal contorno interno delle
murature, con esclusione delle eventuali parti di uso condominiale o pubblico.
Se è riferita ad attività non residenziali (turistiche, commerciali, direzionali, e simili), più
propriamente è chiamata “Sn” (superficie netta non residenziale).
21) Snr ÷ Sa – Superficie Non Residenziale (mq)
Per Superficie Non Residenziale “Snr” si intende quella destinata a servizi ed accessori a
stretto servizio delle residenze, misurata al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani
di porte e finestre. Tali superfici riguardano:
- cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni,
- centrali termiche e altri locali similari;
- autorimesse singole o collettive;
- androni di ingresso e porticati liberi;
- logge e balconi.
Se è riferita ad attività non residenziali (turistiche, commerciali, direzionali, e simili), più
propriamente è chiamata “Sa” (superficie netta accessori).
22) NP – Numero dei Piani (n°)
E’ il numero totale di piani edificati fuori terra abitabili.
23) Distanza radiale – Distanza frontale ed edifici fronteggianti
La distanza “radiale” è la distanza minima geometrica tra due punti qualsiasi di fabbricati,
di muri, di confini, ecc.
La distanza radiale è comunque sempre applicata nel caso delle fasce di rispetto (ad
esempio nel vincolo cimiteriale).
La distanza frontale tra due pareti è la dimensione del segmento che si diparte dallo
spigolo di una di queste, secondo una delle direttrici dell’angolo dello spigolo medesimo, e va ad
intersecare il perimetro della costruzione che si vuole opposta; laddove tale linea non attraversi
idealmente il corpo dell’edificio vicino, non v’è frontalità.
Conseguentemente, due edifici si considerano fronteggianti quando la parete di uno di
essi, idealmente traslata in direzione perpendicolare, incontri una o più pareti dell’altro edificio.
4 Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, 20 marzo 2003, sentenza n°12878
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24) Luci e vedute 5
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie:
- luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del
vicino;
- vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o
lateralmente.
Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un’inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in
metallo le cui maglie non siano maggiori di 3,00cmq;
2) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di 2,50mt dal pavimento o dal suolo del luogo al
quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di 2,00mt, se sono
ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di 2,50mt dal suolo del fondo vicino, a meno
che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la
condizione dei luoghi non consenta di osservare l’altezza stessa.
L’apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche
se non sono state osservate le prescrizioni prima indicate. Il vicino ha sempre il diritto di esigere
che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell’articolo predetto.
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui. Se il
muro è comune nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell’altro; ma chi ha
sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto
contribuire.
La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del
muro medesimo né di costruire in aderenza. Chi acquista la comunione del muro non può
chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.
Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il
tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute
dirette non vi è la distanza radiale di 1,50mt. Non si possono parimenti costruire balconi o altri
sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo
del vicino, se non vi è la distanza radiale di 1,50mt tra questo fondo e la linea esteriore di dette
opere. Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica.
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la
distanza radiale di 0,75mt., la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più
vicino sporto.
Quando si e acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino (a norma
dell’art. 1027 e segg. Codice Civile), il proprietario di questo non può fabbricare a distanza
minore di 3,00mt, misurata radialmente. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la
distanza di 3,00mt deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od
oblique, essa deve arrestarsi almeno a 3,00mt sotto la loro soglia.
25) Parete
E’ l’elemento verticale di un edificio che delimita uno spazio e che quando costituisce
elemento perimetrale prende il nome di facciata.
26) Parete finestrata
E’ l’elemento verticale perimetrale di un edificio, sul quale siano presenti finestre o altre
aperture sul fondo del vicino, che permettano di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente
o lateralmente.
5 Articoli da 900 a 907 del Codice Civile.
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27) Pensilina
E’ una struttura accessoria di copertura, realizzata con materiali durevoli, posta in aggetto
alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno e di qualsiasi
tipo di tamponamento perimetrale.
28) Pergolato
E’ una struttura ombreggiante leggera, per il supporto di vegetazione rampicante o altri
elementi aventi esclusivamente funzione ombreggiante non destinati ad offrire riparo dalle
precipitazioni atmosferiche. La struttura è costituita da montanti verticali e traversi orizzontali in
legno o materiale metallico, priva di tamponamenti perimetrali, copertura, canale e discendenti.
Se ancorata alla parete dell’edificio prende il nome di “pompeiana”.
29) Tettoia
E’ una struttura ombreggiante dotata di copertura piana o inclinata ed aperta su tutti i lati
sorretta da pilastri o altri elementi strutturali puntiformi. Se realizzata a sbalzo ancorata alla
parete dell’edificio, fermo restando che non sono ammessi tamponamenti perimetrali, prende il
nome di “pensilina”.
30) Dc – Distanza dai Confini (mt.)
La distanza dai confini è misurata dal distacco minimo tra la “Sc” del fabbricato, compresi
gli sporti, le pensiline, gli aggetti delle coperture e gli elementi decorativi, qualora eccedenti la
profondità di mt. 1,50, valutata in maniera “radiale” tra i prospetti ed il confine del lotto stesso.
La “Dc” minima di una costruzione dal confine di proprietà non può essere inferiore a ml.
5,00-, salvo disposizioni diverse riportate nei successivi specifici articoli descriventi le singole
ZTO, e le deroghe di seguito illustrate. Al riguardo si precisa che i limiti stradali e le superfici di
aree pubbliche o da cedersi quali standard equivalgono a confine, indipendentemente dalla
effettiva realizzazione delle opere stesse.
Sono ammesse costruzioni sul limite di ZTO.
Sono altresì ammesse in genere distanze inferiori a ml. 5,00 dal confine (comunque nel
rispetto dell’art. 875 e segg. del Codice Civile), in caso di:
- gruppi di edifici che formino oggetto di PUA con previsioni plano volumetriche;
- costruzioni di qualsivoglia natura edificate entroterra (piscine, vasche, ecc.) o a raso senza
elementi sporgenti (campi da gioco, ecc.);
- tettoie aperte per due lati e box auto, entrambi di “H” inferiore a mt. 2,60-;
- per costruire e sopraelevare lungo il confine già impegnato da altra costruzione esistente nel
lotto adiacente (in tal caso si considera “impegnato” anche il confine solo parzialmente
edificato);
- edifici costruiti legittimamente in data precedente alla data di approvazione del PUC in base ad
un titolo abilitativo edilizio successivamente annullato, e poi sanati in conformità della legge
nazionale vigente;
- edifici costruiti abusivamente in data precedente alla data di approvazione del PUC e poi
condonati ai sensi delle leggi 47/85, 724/94, 326/2003 e relative Leggi Regionali applicative,
ovvero sanati in conformità dell’art. 36 del DPR 380/2001.
31) De – Distanza dagli Edifici (mt.)
Si intende la distanza minima frontale tra la “Sc” di due fabbricati nei punti di massima
sporgenza, inclusi gli sporti, pensiline, tettoie, se eccedenti la profondità di mt. 1,50. La “De” si
considera frontale, cioè quando gli edifici si fronteggiano.
La “De” minima prescritta nel prosieguo delle presenti NTA deve essere rispettata, anche
quando le costruzioni si fronteggiano parzialmente, nonché per le pareti di una stessa costruzione
non prospicienti spazi interni (chiostrine, cavedi, ecc.) salvo quando i fronti di uno stesso edificio
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15
costituiscono rientranze planimetriche la cui profondità non superi un quarto della loro
lunghezza.
La “De” minima prescritta va osservata anche nelle sopraelevazioni degli edifici, se pure
verificata piano per piano (consentendosi così un edificio con i piani che rientrano “a scalare”).
A mente dell’articolo 9 del D.M. 02/04/1968 n°1444 6, le “De” minime per le diverse
Zone Omogenee sono stabilite come segue:
1) ZTO A: per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le
distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati
preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di
valore storico, artistico o ambientale.
2) Nuovi edifici ricadenti in altre ZTO: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di
ml. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Nel caso che le pareti di edifici
fronteggiatesi siano entrambi non finestrate o cieche, purché l’area frapposta sia sottratta al
pubblico transito mediante chiusura, la loro distanza minima dovrà essere non minore di
6,00ml.
3) ZTO “Ca”, “Cb” e “Cc”: è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la
distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una
sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a
12,00ml.
Le “De” minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei
veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di
insediamenti), debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00-;
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00;
- ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15,00-.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del
fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura
corrispondente all’altezza stessa.
E’ ammesso derogare alle “De” prima riportate:
- nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA con previsioni plano volumetriche 7,
nel rispetto dell’art. 6 comma 4 della legge 25 novembre 1962 n°1684 8;
- per costruzioni da edificarsi in aderenza ;
- per costruire a 5,00 mt. dal confine, anche se la distanza dal confine dei fabbricati fronteggianti
esistenti, purché costruiti antecedentemente al 01/09/1967, è inferiore a mt. 5,00-;
- edifici costruiti legittimamente in data precedente alla data di approvazione del PUC in base ad
un titolo abilitativo edilizio successivamente annullato, e poi sanati in conformità della legge
nazionale vigente;
6 … le distanze tra le costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, in
considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, di modo che al giudice non è
lasciato alcun margine di discrezionalità nell’applicazione della disciplina in materia di equo contemperamento
degli opposti interessi (Consiglio Stato , sez. IV, 05 dicembre 2005, n°6909). 7 L’eccezione è fondata sul presupposto che la realizzazione ex novo e così pure la sistemazione integrale di un
insieme di edifici consentano di adottare soluzioni progettuali e accorgimenti tecnici in grado di evitare problemi
igienico-sanitari anche con una distanza inferiore a 10 metri. Di conseguenza la deroga è logicamente riferibile
soltanto all’ambito territoriale ricompreso nei suddetti piani e considerato nella progettazione unitaria (TAR
Lombardia, sez. II Brescia, sent. n°730 del 17 maggio 2011). 8 L. n°1684/1962 “Provvedimenti per l’edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche”- Art.6 comma 4: La
larghezza degli intervalli di isolamento tra due edifici, cioè la distanza minima tra i muri frontali di essi, deve essere
non inferiore a 6,00mt., purché l’area frapposta sia sottratta al pubblico transito mediante chiusura. In caso diverso
tali intervalli sono dai considerarsi come strade
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- edifici costruiti abusivamente in data precedente alla data di approvazione del PUC e poi
condonati ai sensi delle leggi 47/85, 724/94, 326/2003 e relative Leggi Regionali applicative,
ovvero sanati in conformità dell’art. 36 del DPR 380/2001.
32) OP1 – Opere di Urbanizzazione Primaria (mq.)
Le opere di urbanizzazione primaria, definite dalla legge 29/09/1964 n°847 e s.m.i.,
vengono di seguito elencate con lo scopo di chiarire ed integrare le definizioni contenute in tale
disciplina. Esse sono:
• Sistema viario residenziale pedonale, veicolare e ciclabile,
• Spazi di sosta e di parcheggio,
• Opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica,
• Reti fognarie ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi,
• Rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas,
• Reti telefoniche,
• Spazi di verde pubblico attrezzato,
• Reti ed impianti di pubblica illuminazione,
• Impianti cimiteriali (L.n°38/1990),
• Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative
(articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n°259 del 2003),
• Cavedii multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, (articolo 40,
comma 8, della legge n°166 del 2002).
33) OP2 – Opere di Urbanizzazione Secondaria (mq.)
Le opere di urbanizzazione secondaria, definite dalla legge 29/09/1964 n°847 e s.m.i.,
vengono di seguito elencate con lo scopo di chiarire ed integrare le definizioni contenute in tale
disciplina. Esse sono:
• asili nido e scuole materne,
• scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo,
• mercati di quartiere,
• delegazioni comunali,
• chiese e altri edifici religiosi,
• impianti sportivi di quartiere,
• aree verdi di quartiere,
• centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese
le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla
distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree
inquinate.
34) StUr – Standard Urbanistici del PUC
Al fine di assicurare una dotazione di spazi pubblici per servizi di attrezzature, e
nell’intento di costituire una riserva di aree per le esigenze future, specie nell’interno dei centri
abitati, si ritiene proporzionare la dotazione degli standard urbanistici in relazione all’entità degli
insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistici, sulla base dei seguenti
parametri:
1) aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali: la dotazione minima delle aree per
servizi sociali deve essere pari a mq 20 per abitante; essa è da intendersi così ripartita:
a) 5,00 mq per abitante per aree per l’istruzione (asili nidi, scuole materne, scuole elementari,
scuole medie d’obbligo);
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b) 2,50 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali,
sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative);
c) 10,00 mq per abitante di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, ripartiti in:
2,50mq/abitante per “Spazi di verde pubblico attrezzato” e 5,00mq/abitante per “impianti
sportivi di quartiere” e 2,50mq/abitante per “aree verdi di quartiere”;
d) 2,50 mq per abitante di aree per parcheggio pubblico.
2) aree per attrezzature e servizi in insediamenti produttivi: la dotazione minima è da intendersi
come appresso:
e) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle ZTO
“Di” (i=1, 2, 3), la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive,
a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10%
dell’intera superficie destinata a tali insediamenti;
f) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda
di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio,
escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (le superfici di
parcheggio sono riportate nell’allegata Tabella A); tale quantità, per le ZTO “A”, “Bs”,
“B” e “B1
2” è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.
35) Superficie di vendita
E’ la superficie destinata alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature,
vetrine e quella dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati
direttamente all’esercizio di vendita, nonché gli spazi di “cassa” e “avancassa”. E’ esclusa la
superficie dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti
tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso ai clienti e lo spazio oltre le casse.
36) Applicazione degli Standard Urbanistici del PRG 9
In base alle previsioni dell’art. 8 delle Norme di Attuazione del PRG, concernente
“Contenuti del Piano di Lottizzazione”, un PUA redatto in conformità del PRG stesso, deve
prevedere:
• relativamente ad aree residenziali
a) la cessione gratuita, entro termini stabiliti, delle aree per le opere di urbanizzazione primaria,
come indicate nell’art. 4 della legge 29/09/1964, n°847 10
;
b) per quanto attiene alle aree per le opere di urbanizzazione secondaria, considerato che il PRG,
nel suo dimensionamento complessivo, già individua le aree per standard urbanistici, tali da
soddisfare la misura minima prevista dalla legge, dovrà essere prevista la cessione gratuita di:
- b1 un’area, non inferiore a 10 mq. per abitante da insediare o 100 metri cubi da costruire, da
utilizzarsi prevalentemente per aree a giardino, per lo sport e per il parcheggio;
- b2 nonché l’obbligo di versare al Comune una somma per l’acquisizione di un’area
equivalente nelle apposite aree predisposte nel PRG.
Qualora l’acquisizione delle aree di cui al capo b1 non venga ritenuta opportuna dal Comune
in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai
programmi comunali di intervento, in alternativa totale o parziale della cessione i lottizzanti
corrispondono al Comune una somma comunque non inferiore al costo di acquisizione delle
aree.
9 Combinato disposto degli artt. 8 e 15, punti 12) e 13), delle Norme di Attuazione del PRG
10 Da intendersi come sola superficie stradale e sottoservizi idrici, fognari, elettrici, ecc., poiché i successivi punti b1
e b2 assorbono i 20mq/ab previsti da legge.
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c) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di quelle
necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, nonché di una quota parte di quella
secondaria;
All’Amministrazione comunale spetta, in ogni caso la possibilità, in alternativa alla realizzazione
diretta delle opere, di richiedere il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle
opere di urbanizzazione inerenti alla lottizzazione, nonché all’entità ed alle caratteristiche
dell’insediamento e comunque non inferiori agli oneri previsti dalla deliberazione comunale di
cui all’art. 1 della deliberazione del Consiglio Regionale n°119/1 del 28/07/1977 e s.m.i.
• relativamente ad aree di tipo produttivo
a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree per le opere di urbanizzazione primaria
indicate nell’art. 4 della legge 29/09/1964 n°847 nonché la cessione gratuita delle aree per le
opere di urbanizzazione secondaria, stabilite dall’art. 5 del DM 1444/68, cioè :
a.a) in misura non inferiore al 10% dell’intera superficie destinata all’insediamento produttivo
o artigianale previsto se nello stesso non viene svolta attività commerciale;
a.b) nel caso trattasi di insediamento commerciale o di servizi, in aggiunta a quanto stabilito
dall’art. 18 della L. 765/967, come modificato dall’art. 2 comma 2 della L. 122/89 (1mq di
parcheggio per ogni 10 mc di costruzione) deve essere assicurata una quantità pari a 80 mq.
per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici aventi tale destinazione, di cui
almeno la metà riservata a parcheggio (le superfici di cui sopra devono essere esterne
all’intervento e possono anche comprendere le aree di rispetto dei nastri stradali);
b) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di quelle
necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, nonché di una quota parte di quella
secondaria.
All’Amministrazione Comunale spetta in ogni caso la possibilità, in alternativa alla realizzazione
diretta delle opere, di richiedere il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle
opere di urbanizzazione inerenti alla lottizzazione, nonché all’entità ed alle caratteristiche
dell’insediamento e comunque non inferiori agli oneri previsti dalla deliberazione comunale di
cui all’art. 1 della deliberazione del Consiglio Regionale n°119/1 del 28/07/1977.
37) Planovolumetrico
Esso serve a suddividere in comparti un’intera singola ZTO, nel caso in cui sia frazionata
in più proprietà, al fine di non residuare zone o lotti interclusi.
Esso è costituito da planimetrie, non inferiore alla scala 1:500, da cui risulti lo stato di
fatto e le previsioni di modifica.
38) Vt – Volumi tecnici
Sono i volumi e relativi spazi di accesso strettamente necessari a contenere quelle parti
degli impianti tecnici che, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, non trovano luogo
entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche, come meglio
precisati nel RUEC.
Sono comunque qualificati come volumi tecnici: le cabine elettriche ed i locali caldaia;
gli impianti per il trattamento ed il condizionamento dell’aria ed i relativi locali; gli impianti per
il trattamento ed il deposito delle acque idrosanitarie ed i relativi locali; gli extracorsa degli
ascensori ed i relativi locali macchine; lo spazio necessario per l’accantonamento o
accatastamento dei rifiuti urbani talquale o differenziati in conformità alle leggi igienico-sanitarie
vigenti, sia a servizio della società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti nel comune, sia a
servizio delle singole unità immobiliari; i serbatoi idrici; le scale esterne, a servizio di qualsiasi
piano, quando abbiano carattere di sicurezza e siano finalizzate a garantire l’evacuazione
dell’edificio in caso di emergenza; gli impianti tecnologici in genere.
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
19
Sono compresi tra i volumi tecnici anche i maggiori spessori dei muri perimetrali,
eccedenti la consueta dimensione massima pari a 35cm., nonché i maggiori spessori dei terrazzi e
dei lastrici di copertura, se necessari allo scopo del contenimento dei consumi energetici degli
edifici, nonché per l’ottenimento dello “Attestato di certificazione energetica dell’edificio” ai
sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i.
39) Spm – Superficie permeabile
Si considera superficie permeabile quella, non bitumata, né pavimentata con materiali
chiusi e non impegnata da costruzioni dentro e fuori terra, con esclusione delle opere idrauliche
di raccolta, che consente l’assorbimento delle acque meteoriche senza il ricorso a sistemi di
drenaggio e canalizzazioni. Generalmente tale superficie dovrà essere inerbata e dotata di
opportune masse vegetali.
40) IP – Indice di piantumazione (n°/ha)
Si intende il numero di piante di alto fusto prescritto per ogni ettaro nelle singole ZTO,
con la eventuale specificazione delle essenze.
41) Cantiere temporaneo o mobile
Si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civili, la cui
durata coincide con la realizzazione delle opere.
42) Manufatti stagionali
Sono costituiti da elementi facilmente amovibili a corredo di un’attività produttiva (quali
ad esempio pedane, paratie laterali frangivento, tende ombreggianti o altri elementi non rigidi di
copertura).
Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia solo se aventi obiettivo carattere temporaneo,
contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, e comunque privi di tamponamenti esterni
continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli; la durata non potrà essere
superiore a 90 giorni consecutivi, e comunque a non più di 180 giorni complessivi nell’anno
solare, ad eccezione dei casi specificamente normati nei regolamenti di occupazione del suolo
pubblico.
43) Manufatti temporanei
Privi di rilevanza urbanistico-edilizia solo se aventi obiettivo carattere temporaneo, la cui
durata coincide con lo svolgimento di un’attività temporanea (ad es. manufatto di cantiere, opere
legate allo svolgimento di un evento quale carnevale, sagre ecc…).
44) Scheletri
Vengono denominati “scheletri” le strutture nude in calcestruzzo cementizio armato,
esistenti sul territorio comunale alla data di adozione del PUC.
Uno “scheletro” è una costruzione che non ha alcun Volume urbanistico (è priva di
qualsiasi parete) né Superfici utili (non avendo alcuna superficie denotabile come “utile”).
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20
Art.5
Descrizione degli interventi edilizi
Come riportato all’art. 3 del DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”, ai fini delle
presenti NTA e delle disposizioni riportate nel RUEC, si intendono per:
a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare
l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne
consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli
elementi estranei all’organismo edilizio;
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la
stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie
per l’adeguamento alla normativa antisismica;
e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio
non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi
tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli
esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali,
quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal
Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i
servizi di telecomunicazione;
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione
alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come
interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività
produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;
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21
f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Con specifico riferimento ai cosiddetti “beni culturali”, ricadenti sotto le disposizioni del
D.Lgs. 42/04, restano ferme le seguenti definizioni:
g) per “manutenzione di bene culturale” si intende il complesso delle attività e degli interventi
destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità,
dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti;
h) per “restauro di bene culturale” si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso
di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla
protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle
zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende
l’intervento di miglioramento strutturale.
Art.6
Applicazione degli indici urbanistici
Ai sensi delle presenti NTA:
a) l’indice di fabbricabilità territoriale “IT” si utilizza nella formazione dei Piani Urbanistici
Attuativi (PUA) di ogni tipo e genere. Si utilizza, altresì, ogniqualvolta le NTA consentano di
procedere all’edificazione diretta, in luogo del PUA, quando la “ST” disponibile sia inferiore
alla “Sm”.
b) l’indice di fabbricabilità fondiaria “IF” si applica per l’edificazione nei singoli lotti liberi e di
nuova formazione (laddove non diversamente precisato), sia nel caso di attuazione di PUA
approvati, sia nel caso di interventi diretti, dove previsto. Il valore dell’indice in parola è in
genere specificato nella normativa di attuazione del PUA.
Art.7
Destinazioni d’uso, attrezzature e servizi: simbologia
Si raggruppano in maniera omogenea:
A) Destinazioni d’uso compatibili con gli insediamenti residenziali:
1. R Residenze
2. AP Attrezzature private
3. AS Attrezzature per lo spettacolo e lo svago, teatri
4. ACp Attrezzature commerciali per la piccola e media distribuzione
5. G Autorimesse private e di uso pubblico
6. P Parcheggi pubblici e privati
7. LD Laboratori e depositi sussidiari alle attività commerciali
8. LA Laboratori artigiani
9. PE Pubblici esercizi, ristoranti e bar, sale giochi / bingo e centri scommesse
10. PF Pensioni, fittacamere, ostelli, bed and breakfast
11. SP Attrezzature sportive private di uso pubblico
12. IS Impianti sportivi, stadio
13. U Uffici privati, studi professionali.
14. An Asili nido e scuole materne
15. Sm Scuole elementari e medie
16. Bi Biblioteca
17. Dc Delegazione comunale
18. Va Verde attrezzato sia pubblico sia privato
19. Vp Verde privato
20. Sb Sportello bancario
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22
21. Cs Centro sociale
22. Ch Chiese ed istituti religiosi
23. EP Edifici pubblici e/o di interesse pubblico
24. MI Attrezzature ed installazioni militari, delle forze dell’ordine e di polizia, caserma
dei carabinieri, ecc.
B) Destinazioni d’uso compatibili con gli insediamenti produttivi:
25. ACg Attrezzature commerciali per la grande distribuzione
26. CI Commercio all’ingrosso
27. I Impianti industriali
28. TR Attrezzature turistico ricettive e a rotazione d’uso, residenze turistiche,
29. Al Alberghi, motels, pubblici servizi
30. Pf Polo fieristico
C) Destinazioni d’uso compatibili con gli insediamenti agricoli:
31. AA Annessi ed impianti occorrenti per la conduzione dei fondi agricoli
32. RA Residenze agricole
33. Cg Camping
D) Altre destinazioni d’uso:
34. Ass Attrezzature sanitarie - assistenziali
35. Un Attrezzature per l’istruzione universitaria, corsi di specializzazione, ecc.
36. SS Scuola superiore
In base alla divisione del territorio, in ogni ZTO sono sempre consentite le destinazioni
d’uso compatibili con la tipologia di insediamento previsto, mentre sono escluse (tranne quando
non diversamente specificato) quelle per destinazioni d’uso differenti.
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23
TITOLO II
ATTUAZIONE DEL PIANO
CAPO I
Art.8
Modalità di attuazione del PUC
Le previsioni del PUC e l’esecuzione degli interventi di urbanizzazione e riqualificazione
individuati dagli atti di programmazione di cui al successivo articolo 9 vengono attuate attraverso
uno o più dei seguenti interventi:
- interventi diretti, posti in essere sulla base di titoli abilitativi, quali il PdC e/o titoli
equipollenti per legge;
- interventi differiti e/o subordinati a PUA preventivo;
- interventi subordinati a PUA postumo;
- interventi subordinati a PUA con valore di Piani di Recupero degli Insediamenti Abusivi
(PRIA).
Le presenti NTA definiscono gli ambiti urbani ovvero le unità di territorio sulle quali
sono consentite le diverse modalità di intervento.
a) Intervento edilizio diretto:
1. Nelle ZTO dove non è prescritta l’attuazione attraverso l’esclusiva definizione di
PUA, ma è consentito l’intervento edilizio diretto, l’edificazione è ammessa per lotti dietro
rilascio del PdC, ovvero, nei casi previsti dalla norma vigente e dal RUEC, mediante DIA o
mediante SCIA.
2. Si precisa che, ai sensi dell’art. 41-quinques, comma 6, della LUN, anche se non è
espressamente prescritto l’intervento urbanistico preventivo o postumo o di recupero degli
insediamenti abusivi, non sono eseguibili direttamente gli interventi edilizi (normali o in
sanatoria) che diano come risultato finale una costruzione con volumetria residenziale “IF” o
“IFc” maggiore o uguale a 3,00mc/mq e/o altezza “H” maggiore o uguale a 25 mt.
3. Gli interventi diretti sono comunque subordinati all’esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria ovvero alla concreta previsione da parte del Comune sull’attuazione o
completamento delle stesse nel successivo triennio, come da atti di programmazione di cui al
successivo articolo 9. L’impegno del Comune potrà essere sostituito da specifica convenzione
che obblighi il richiedente alla realizzazione totale o parziale delle opere di urbanizzazione
mancanti.
b) Intervento urbanistico attuativo preventivo:
Nelle ZTO, dove è specificamente prescritta l’attuazione attraverso intervento urbanistico
preventivo, le previsioni del PUC e l’esecuzione degli interventi di urbanizzazione e
riqualificazione individuati dagli atti di programmazione, di cui al successivo articolo 9, vengono
poste in essere a seguito della definizione di PUA, che, ai sensi dell’art. 26 della LURC, in
relazione al contenuto, hanno valore e portata dei seguenti strumenti:
a) Piani Particolareggiati di Esecuzione (PPE), di cui agli artt. 13 e seguenti della LUN, nonché
al Titolo III Capo II della LR 14/82;
b) Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP), di cui alla legge 18/04/1962 n°167;
c) Piani delle aree da destinare ad Insediamenti Produttivi (PIP), di cui all’art. 27 della legge
22/10/1971 n°865, nonché al Titolo III Capo V della LR 14/82;
d) Piani di Lottizzazione Convenzionata (PLC), di cui all’art. 28 della LUN, nonché al Titolo III
Capo III della LR 14/82;
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24
e) Programmi Integrati di Intervento (PI), di cui all’art.16 della legge 17/02/1992 n°179 ed alle
Leggi Regionali 19/02/1996 n°3, e 18/10/2002 n°26;
f) Piani di Recupero (PdR) di cui alla legge 05/08/1978 n°457;
g) Programmi di Recupero Urbano (PRU), di cui al decreto legge 05/10/1993, n°398, art.11,
convertito in legge 04/12/1993, n°493.
c) Programma Pluriennale di Attuazione.
Il Programma Pluriennale di Attuazione (PPA) promuove la correlazione tra temi e
funzioni, tra soggetti chiamati a responsabilità attuative, prescelti anche sulla base di procedure
di evidenza pubblica e strumenti di attuazione, tra aspetti territoriali ed interessi sociali,
stabilendo gerarchie e priorità attuative.
Il PPA conferma per l’attuazione urbanistica l’intervento differito, con le modalità
prescelte dal PUC, ed è equipollente agli atti di programmazione, di cui al successivo articolo 9.
Ai sensi dell’art.5 della Legge Regionale 28/11/2001 n°19, fino all’adozione del PPA, è
consentita l’approvazione di PUA, anche di iniziativa privata, qualora le opere di urbanizzazione
primaria previste negli stessi siano funzionalmente collegabili a quelle comunali esistenti.
d) Attività edilizia libera:
Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/04, i seguenti interventi
possono essere eseguiti in ogni ZTO senza titolo abilitativi, qualunque sia la modalità di
attuazione del PUC, previa sola comunicazione dell’inizio dei lavori, come meglio precisato nel
RUEC:
• interventi di manutenzione ordinaria, di cui al punto a) del precedente articolo 5;
• interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell’edificio;
• opere temporanee per attività di ricerca del sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne alle ZTO
“A”, “Bs”, “B” e “B1
2”;
• i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
• le serre mobili stagionali, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, se non altrimenti
previsto dalle leggi regionali vigenti in materia;
• l’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a
13 mc 11
.
e) Lavori ammessi in assenza dei PUA e delle verifiche di legittimità:
1. Prima dell’approvazione dei PUA, nelle ZTO dove il PUC si attua mediante intervento
urbanistico preventivo, sono consentiti solo i lavori di cui ai punti a), b), c), d), g), h), del
precedente articolo 5, che non comportino aumento di “V” e di “Su ÷ Sn”, nonché quelli del
precedente paragrafo d).
2. Dove non diversamente indicato nel prosieguo relativamente alle singole ZTO, prima
delle verifiche di legittimità sugli immobili, laddove è necessario eseguirle, al fine di evitare il
degrado degli edifici esistenti sono consentiti solo i lavori di cui ai punti a), b), c), g), h), del
precedente articolo 5, che non comportino aumento di “V” e di “Su ÷ Sn”, nonché quelli del
precedente paragrafo d). Non è, inoltre, consentita alcuna modifica dell’esistente destinazione
11
ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n°128 del 2006.
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25
d’uso, se non per adeguarla a quella prevista dal PUC. Detta modifica va comunque attuata in
osservanza del successivo articolo 12.
3. Sono invece sempre consentiti: l’apertura di cantieri temporanei o mobili a servizio di
costruzioni in lotti viciniori anche di diversa ZTO, l’installazione di manufatti stagionali o
temporanei.
f) Intervento urbanistico attuativo postumo: 12
Nelle ZTO residenziali in cui non è possibile fornire prova rigorosa della preesistenza e
sufficienza delle Opere di Urbanizzazione Primaria tali da rendere del tutto superfluo lo
strumento urbanistico attuativo, si opera con PUA 13
cosiddetti “postumi”, poiché intervengono
quando il comparto edificatorio è quasi del tutto già edificato. 14
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni obbligate dalla legge primaria, i PUA
postumi sono redatti al fine di definire le condizioni (parametri, indici, rapporti, ecc.)
urbanistiche dei vari lotti costituenti sia la “SF” sia la “SFc”, inserendoli nelle previsioni del
PRG da cui tali condizioni sono rigorosamente desunte. Così operando si ottengono i dati
urbanistici di ogni singolo lotto, necessari al fine di verificare se vi è o meno la possibilità della
rimozione parziale o totale dei vizi dei titoli abilitativi edilizi rilasciati direttamente (senza
preventiva approvazione di intervento urbanistico attuativo) per la realizzazione dei fabbricati
presenti nell’ambito oggetto di analisi, in virtù del dettato dell’art.38 del TU Edilizia.
E’ pertanto prioritario interesse dell’Amministrazione Comunale privilegiare, laddove ciò
sia possibile, la riedizione dei PdC emendati dai vizi riscontrati, prima di affrontare le ulteriori
casistiche prevista dalla norma di riferimento, quali l’applicazione della sanzione pecuniaria o la
demolizione quale estrema ratio.
L’approvazione di un PUA, ora per allora, consente di dotare il comparto edificatorio in
esame della norma di dettaglio, ripristinando le premesse di legalità necessarie, la cui assenza
non consente di procedere alla verifica della possibilità o meno di eliminare i vizi da cui erano
affetti i PdC annullati 15
.
Pertanto i PUA postumi, in osservanza dei criteri del PRG, le cui norme sono riportate in
allegato alla Appendice 2, devono (oltre che rispettare quanto è previsto per i PUA normali, in
merito a procedure di progettazione e corredo di elaborati):
1. Essere estesi all’intero ambito previsto dal PUC ovvero alla Superficie Minima d’Intervento
prevista dalle NTA;
12
Si tratta di ipotesi che non trova riscontro nella LUN né nella LURC, anche se oggettivamente è fatta propria dalla
giurisprudenza, soprattutto dalla Cassazione Penale (tra le altre, oltre quelle citate, Cassazione Penale, sez. III,
27/09/2010 n°34881; TAR Palermo Sicilia, sez. II, 15/10/2012 n°2008). 13
Concetto nuovamente ribadito dalla Cassazione Penale, sez. III, 6 febbraio 2013, n°5870. 14
Cassazione penale Sez. III sent. 36940 del 12 ottobre 2005 (ud. 15 maggio 2005): La fattispecie lottizzatoria esula
dalle situazioni di zone completamente urbanizzate, però sussiste non soltanto nelle ipotesi estreme di zone
assolutamente inedificate, ma anche in quelle, intermedie, di zone parzialmente urbanizzate, nelle quali si configuri
un’esigenza di raccordo col preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione. Anzi,
per escludere la lottizzazione, deve sussistere una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della
zona tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo (vedi C. Stato, Sez. 5^; 15/02/2001, n°790; 07/01/1999,
n°2; 25/10/1997, n°1189). 15
Si ricorda, in merito all’efficacia dell’autorizzazione a lottizzare postuma, che <<L’eventuale autorizzazione a
lottizzare, concessa “in sanatoria”, non estingue il reato di lottizzazione abusiva, non essendo espressamente
prevista dalla legge come causa estintiva (cfr. Cass. Sez. 3^: 06/03/1996, n°2408, Antonioli e altro; 12/12/1997,
n°11436, Sapuppo ed altri); qualora essa sia legittimamente intervenuta, tuttavia, il giudice non può disporre la
confisca (art. 44, comma 2, D.P.R. 380/2001), perché l’autorità amministrativa competente, riconoscendo ex post la
conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici generali vigenti sul territorio, ha inteso evidentemente
lasciare il terreno lottizzato alla disponibilità dei proprietari, rinunciando implicitamente ad acquisirlo al
patrimonio indisponibile del Comune>> (Cassazione penale , sez. III, 18 maggio 2006, n°23154).
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
26
2. Procedere al calcolo delle superfici degli Standard Urbanistici del PRG (di cui al precedente
articolo 4 punto 36) per la “ST” oggetto di PUA;
3. Valutare la “Sv” esistente e prevedere, laddove possibile, gli adeguamenti del caso; valutare
la possibilità di reperire la “Sp” all’interno del comparto;
4. Procedere all’individuazione della “SF” e della “SFc”;
5. Applicare l’Indice di Fabbricabilità Fondiaria risultante dalla ripartizione dello “IT” sia sui
lotti componenti la “SF” sia (eccezionalmente, senza tener conto di quanto già edificato) su
quelli componenti la “SFc”; calcolare per ognuno di essi la volumetria massima esprimibile
di competenza;
6. Calcolare per ogni lotto, in funzione della volumetria di competenza, sia le somme
necessarie per l’acquisizione di aree per l’urbanizzazione secondaria sia per la
monetizzazione delle eventuali superfici non reperite all’interno della “ST”, necessarie ad
integrare gli Standard Urbanistici del PRG a cedersi all’Amministrazione (in conformità al
precedente articolo 4 punto 36);
7. Analizzare le opere di urbanizzazione già realizzate, verificandone la collaudabilità, e
quantificare le ulteriori opere da realizzare determinandone tipologia e stimando il relativo
costo;
8. Stimare per ciascun lotto le somme relative al valore dei suoli presenti da cedere al Comune
e degli oneri di urbanizzazione già versati;
9. Valutare, per ciascun lotto, il costo di attuazione del PUA derivante alle somme pro quota di
cui ai precedenti punti 6 e 7, decurtate di quelle di cui al precedente punto 8.
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni obbligate dalla legge primaria, in attuazione
del PUA postumo, per ciascun fabbricato ricompreso nel comparto il concessionario (oltre ai
rimedi giurisdizionali) può tentare di risolvere la propria posizione chiedendo l’applicazione
dell’art.38 del TU Edilizia, che sarà valutato dal Settore competente.
In pratica, laddove possibile, deve essere richiesto un nuovo PdC, il cui rilascio è
condizionato alla “Verifica di legittimità” ed al versamento delle somme previste dalla legge,
oltre a quelle di cui al precedente punto 9.
Nel caso che il PUA “postumo” sia applicato ad una ZTO non residenziale del PUC,
nella procedura suriportata, le considerazioni sulla volumetria massima attribuibile ad ogni lotto
è sostituita dalla valutazione dell’altro indice dominante (ad es.: il Rapporto di Copertura “RC”,
ecc.), e le verifiche degli Standard Urbanistici del PRG sono fatte relativamente ai valori di essi
applicabili ad aree di tipo produttivo.
Prima del completamento della procedura su riportata, non potrà essere rilasciato alcun
certificato di agibilità 16
per edifici e/o parti di edifici esistenti.
Fermo restando tutte le attività obbligatorie per legge di repressione dell’abusivismo
edilizio ex art. 27 e segg. TU Edilizia, il PdC in attuazione del PUA postumo dovrà essere
richiesto nei tempi che le norme di attuazione del PUA stesso riporteranno. In ogni caso, quale
disposizione programmatica si prevede che detto tempo non possa essere superiore a 18
(diciotto) mesi dalla data di approvazione del PUA. Trascorso inutilmente detto tempo,
l’Amministrazione applicherà la procedura riportata nell’art. 31 del TU Edilizia.
Si opererà altresì con il PUA applicato all’intero comparto ovvero alla “Sm” indicata
nelle NTA, laddove il valore “IFc” ecceda il valore indicato nel precedente paragrafo a.2.) di
questo articolo.
16
Art.24 e segg. del TU Edilizia.
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27
g) PUA con valore di Piano di Recupero degli Insediamenti Abusivi (PRIA):
1. Nelle ZTO in cui esistono immobili abusivi o affetti da difformità essenziali o con
permessi annullati, che siano stati sanati nelle ipotesi di cui agli artt. 36 e 38 TU Edilizia,
l’Amministrazione Comunale si riserva di operare con PUA aventi valore di Piani di Recupero
degli Insediamenti Abusivi (PRIA).
La perimetrazione dei comparti è individuata al fine di:
a) realizzare un’adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed
idrogeologico;
c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti.
Le risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni ex art.36 e art.38 TU Edilizia e dagli oneri
concessori dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi diretti ed in sanatoria, per gli immobili
esistenti nel comparto, sono utilizzate prioritariamente per l’attuazione degli interventi di
recupero e riqualificazione urbanistica ed ambientale.
2. Il procedimento di formazione di tali PRIA segue la disciplina prevista per la
formazione dei PUA preventivi o postumi, tenendo però in conto che:
- le destinazioni d’uso degli edifici sono quelle esistenti (nel caso in cui l’edificio sia già
completo ed utilizzabile) ovvero quelle che chiaramente si evincono dallo stato dei luoghi (se
l’edificio è già chiaramente predisposto per una funzione specifica) ovvero quelle dell’ultimo
titolo abilitativo edilizio rilasciato dall’Ente (annullato o meno); in caso di edifici di tipo
misto, si fa riferimento alla destinazione d’uso maggioritaria per volume;
- la destinazione d’uso di ogni lotto è data dalla destinazione d’uso di riferimento degli edifici su
di esso esistenti;
- la valutazione e verifica degli Standard Urbanistici del PRG necessari, loro dimensione e
relativa monetizzazione, verrà effettuata tenendo conto della variabilità della destinazione
d’uso dei vari lotti e dei valori riportati al precedente articolo 4 punto 36).
I PRIA definiscono, in conformità delle presenti NTA, le modalità del recupero e della
riqualificazione urbanistica ed edilizia degli insediamenti nel comparto in esame, gli interventi
obbligatori di riqualificazione e le procedure, anche coattive, per l’esecuzione degli stessi.
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28
Art.9
Programmazione degli interventi e relativi atti
Ai sensi dell’art. 25 della LURC, in conformità delle previsioni del PUC, il consiglio
comunale, con propria delibera, disciplina gli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione
e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell’arco temporale di tre anni,
prevedendo:
• destinazioni d’uso e indici edilizi;
• forme e modalità di esecuzione di trasformazione e conservazione;
• opere di urbanizzazione;
• interventi di riqualificazione e reintegrazione ambientale e paesaggistica;
• quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici,
indicandone le fonti, per la realizzazione delle opere previste.
La delibera consiliare, al fine di realizzare opere pubbliche, ha valore di dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori previsti, nonché valore ed effetto del
programma poliennale di attuazione di cui all’art. 13 della legge 28/01/1978 n°10 e Legge
Regionale 28/11/2001 n°19.
Gli atti di programmazione da approvarsi, per la prima volta contestualmente al PUC,
stabiliscono, peraltro, gli interventi da attuare mediante società di trasformazione urbana e
costituiscono base su cui formulare il programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art.
128 del decreto legislativo n°163/2006 “Codice dei Contratti”.
In ogni caso, salvo maggiori dettagli che saranno riportati negli atti consiliari, quale
disposizione programmatica si prevede che:
• durante il primo anno di attuazione del PUC, il Comune redigerà i PUA nelle ZTO “D1”,
“D2” e “D3”;
• durante il secondo anno di attuazione del PUC, il Comune redigerà i PUA nelle ZTO “Cc”,
laddove non avessero già provveduto i proprietari dei lotti interessati;
• durante il terzo anno di attuazione del PUC, il Comune redigerà i PUA nelle ZTO “Ca”,
laddove non avessero già provveduto i proprietari, od il Comune stesso se precedentemente
delegato da quest’ultimi.
Art.10
Procedimento di formazione dei PUA
Il PUC prevede le zone da assoggettare alla disciplina dei PUA, così come previsto dalle
leggi vigenti.
Ai sensi dell’art. 27 della LURC, i PUA sono redatti, in ordine prioritario:
a) dal Comune;
b) dalle Società di Trasformazione Urbana (STU) di cui all’articolo 36 della LURC;
c) dai proprietari, con oneri a loro carico, nei casi previsti dalle presenti NTA, o nei casi in cui,
essendo prevista la redazione dei PUA da parte del Comune, questi non vi provvede nei
termini definiti dagli atti di programmazione degli interventi, purché il PUA non sia
subordinato alla necessità di acquisire immobili da parte dell’Amministrazione Comunale. La
proposta di PUA deve essere formulata dai proprietari degli immobili rappresentanti il
cinquantuno per cento del complessivo valore imponibile dell’area interessata dagli interventi,
accertato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili. Se in tale area sono inclusi immobili
per i quali non risulta accertato il valore dell’imponibile relativo all’imposta comunale sugli
immobili, lo stesso è determinato dall’ufficio tecnico comunale entro trenta giorni dalla
formulazione della richiesta da parte degli interessati, sulla base dei valori accertati per altri
immobili aventi caratteristiche analoghe.
d) dal Comune, se i privati, tenuti alla redazione dei PUA a proprie cura e spese, non presentano
le relative proposte definite dagli atti di programmazione degli interventi nei termini da queste
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
29
previsti. In tal caso il Comune ha diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti dei
proprietari inadempienti. Resta a cura del Comune la redazione dei PUA se la stessa
amministrazione respinge le proposte di pianificazione attuativa avanzate dai proprietari.
Il PUA, in conformità dell’art. 27 della LURC, è adottato dalla giunta comunale.
La procedura di approvazione è riportata nel Regolamento n°5/2011.
Se il PUA comporta la modifica degli atti di programmazione degli interventi, il PUA
adottato è rimesso al consiglio comunale per l’approvazione.
Art.11
Contenuti ed elaborati dei PUA
1. I contenuti minimi e gli elaborati di cui sono formati i PUA, previsti dalle presenti
NTA sono riportati nel RUEC.
2. Ai sensi dell’art. 26 della LURC, l’approvazione dei PUA non può comportare
variante al PUC. A tal fine non costituiscono varianti al PUC:
a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del
piano;
b) la precisazione dei tracciati viari;
c) le modificazioni del perimetro del PUA rese necessarie da esigenze sopravvenute quali
ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi
geologici;
d) le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, di cui al precedente
articolo 5, lettere a), b), c) e d);
e) la diversa dislocazione, nel perimetro del PUA, degli insediamenti, dei servizi, delle
infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi.
f) gli interventi in attuazione dell’articolo 7 della legge regionale n°19/2009.
3. L’adozione delle modifiche di cui al comma precedente è motivata dal Comune, al fine
di dimostrare i miglioramenti conseguibili e in ogni caso l’assenza di incremento del Carico
Urbanistico.
4. La giunta comunale può decidere di conferire alla delibera di approvazione dei PUA
valore di PdC abilitante gli interventi previsti, subordinando tale permesso all’acquisizione dei
pareri, autorizzazioni, nulla-osta e provvedimenti all’uopo necessari. In tal caso, le varianti al
PdC seguono il procedimento ordinario, senza adozione di atti deliberativi.
5. L’amministrazione comunale provvede alla stipula di convenzioni disciplinanti i
rapporti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dai PUA 17
.
6. In merito ai PUA relativi a ZTO residenziali, si precisa che, per quanto attiene alle aree
per gli standard urbanistici, di cui al precedente articolo 4 punto 34.1), considerato che il PUC,
nel suo dimensionamento complessivo, già individua le aree tali da soddisfare la misura minima
prevista dalla legge, dovrà essere prevista la cessione gratuita di:
I) le aree per le opere di infrastrutturazione del comparto edificatorio, oggetto di studio, quali:
“Sv”, reti idriche, fognarie, di energia e di segnale, ecc. (riconducibili all’urbanizzazione
primaria, come indicate nell’articolo 4 punto 32); le infrastrutture stesse realizzate, secondo
come indicato nella convenzione summenzionata;
II) un’area, non inferiore a 5 mq. per abitante da insediare, da utilizzarsi quale parcheggio
pubblico e spazio di verde pubblico attrezzato; le opere stesse realizzate, secondo come
indicato nella convenzione summenzionata;
17
La convenzione-tipo per i PUA è stata approvata con delibera di C.C. n°26 del 28/09/2011 e modificata con
delibera C.C. n°14 del 03/05/2013
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
30
III) un’ulteriore area, non inferiore a 5 mq. per abitante da insediare, da utilizzarsi quale impianto
sportivo di quartiere;
IV) nonché l’obbligo di versare al Comune una somma per l’acquisizione di un’area equivalente
a 10 mq per abitante nelle apposite aree predisposte nel PUC.
Qualora l’acquisizione di aree fuori comparto, di cui al punto IV) non venga ritenuta
opportuna dal Comune, in toto o in parte, è possibile prevedere un incremento della cessione di
cui al punto III).
7. In merito ai PUA relativi a ZTO per insediamenti produttivi, si precisa che le aree per
gli standard urbanistici sono riportati al precedente articolo 4 punto 34.2).
Per le attività produttive esistenti e già insediate, considerato che il PUC, nel suo
dimensionamento complessivo, già individua le aree tali da soddisfare la misura minima prevista
dalla legge, per queste e solo per queste dovrà essere previsto l’obbligo di:
- cessione gratuita delle aree per le opere di infrastrutturazione del comparto edificatorio, oggetto
di studio, quali: “Sv”, reti idriche, fognarie, di energia e di segnale, ecc. (riconducibili
all’urbanizzazione primaria, come indicate nell’articolo 4 punto 32), se del caso sottraendola
alla “IFc”; le infrastrutture stesse realizzate, secondo come indicato nella convenzione
summenzionata;
- cessione gratuita di un’area (nello stesso comparto, o nella stessa ZTO, o nella ZTO “F”) non
inferiore a quella riportata al precedente articolo 4 punto 34.2); alternativamente versare al
Comune una somma per l’acquisizione di un’area equivalente a quella appena descritta nelle
apposite aree predisposte nel PUC.
Art.12
Cambiamento di destinazione d’uso
Le destinazioni di uso devono essere indicate nei progetti di intervento edilizio diretto,
con riferimento agli articoli precedenti ed alle norme per ciascuna ZTO.
Qualsiasi cambiamento di destinazione d’uso dovrà essere autorizzato con le modalità
previste dalle presenti NTA, e risultare conforme alle previsioni ed agli indici urbanistici IF e
RC della singola ZTO in cui ricade l’edificio, oggetto di richiesta.
Art.13
Perequazione urbanistica
La perequazione urbanistica persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari
di immobili interessati da interventi di trasformazione urbanistica, diritti edificatori ed obblighi
nei confronti del Comune.
Gli atti di programmazione degli interventi, di cui al precedente articolo 9, e i PUA
ripartiscono le quote edificatorie e i relativi obblighi tra i proprietari degli immobili ricompresi
nelle Zone Omogenee, mediante comparti di cui al successivo articolo 14, indipendentemente
dalla destinazione specifica delle aree interessate.
Il Regolamento n°5/2011 ed il RUEC individuano le modalità per la definizione dei
diritti edificatori dei singoli proprietari, tenendo conto dello stato sia di fatto che di diritto in cui
versano i relativi immobili.
Art.14
Comparti edificatori
I comparti edificatori sono aree del territorio comunale appartenenti alla stessa ZTO,
delimitati da strade (esistenti e/o di progetto riportate nelle tavole grafiche del PUC), ZTO
diverse, confini territoriali di Comune e di Provincia.
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
31
I comparti edificatori sono formati da una o più Superfici Minime d’Intervento “Sm”, le
quali costituiscono le unità minime di intervento utili alla definizione degli strumenti urbanistici
attuativi.
Nelle tavole grafiche del PUC non è riportata alcuna perimetrazione di detti comparti
edificatori, né tale può essere considerata una divisione con linee grafiche e di costruzione.
Il PUA relativo a ciascun comparto indica le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i tipi
di intervento, le funzioni urbane ammissibili, la volumetria complessiva realizzabile e le quote
edificatorie attribuite ai proprietari degli immobili inclusi nel comparto, la quantità e la
localizzazione delle aree da cedere gratuitamente al Comune o ad altri soggetti pubblici, per la
realizzazione di infrastrutture, attrezzature ed aree verdi.
Risulta pertanto opportuno che la definizione dei PUA, relativi a ciascun ambito venga
preceduta dalla manifestazione della volontà dell’Amministrazione in riferimento alle dotazioni
pubbliche prioritarie ed alla viabilità a servizio di ambiti urbani tra loro contigui.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione dei PUA o degli atti di
programmazione degli interventi, il Comune determina la quantità di quote edificatorie attribuite
dagli atti di programmazione degli interventi ai proprietari di immobili inclusi in ciascun
comparto, nonché gli obblighi in favore del Comune o di altri soggetti pubblici funzionali
all’attuazione del comparto stesso e ne dà comunicazione ai proprietari interessati.
Le quote edificatorie attribuite ai proprietari sono liberamente commerciabili ma non
possono essere trasferite in altre ZTO, come riportato al successivo articolo 15.
Ferme restando le quote edificatorie attribuite ai proprietari di immobili, i PUA e gli atti
di programmazione degli interventi definiscono le caratteristiche e il dimensionamento degli
interventi edilizi funzionali alla realizzazione, nei comparti edificatori, di attrezzature e di altre
opere di urbanizzazione.
Art.15
Utilizzazione degli indici e composizione del lotto
L’utilizzazione degli indici “RC”, “IF” ed “IT”, corrispondenti ad una determinata
superficie fondiaria e territoriale, esclude una successiva richiesta di altro PdC sulle stesse
superfici.
L’utilizzazione, pertanto, della capacità edificatoria di un suolo, che prescinda dalla sua
trasformazione urbana e da processi costruttivi che ne interessino la superficie, può avvenire a
seguito di regolare procedura di asservimento, che, avendo origine in specifico atto
convenzionale definito tra i proprietari interessati, venga conclusa e resa pubblica, con la
trascrizione del vincolo presso la Conservatoria dei RR.II.
La capacità edificatoria, utilizzata ai fini di un intervento edilizio può, quindi, derivare
dalla titolarità del diritto a costruire di più proprietà finitime 18
, ovvero di lotti non adiacenti ed
asserviti, anche ai sensi dei successivi articoli 33 e 37, purché esista un atto pubblico che
legittimi il trasferimento, alla cui trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. resta
subordinato il rilascio del permesso di costruire.
La capacità edificatoria può anche derivare da trasferimento di diritti mediante contratti
ex art.2643, n°2/bis, del Codice Civile 19
, purché derivanti dalla stessa ZTO in cui è ubicato il
lotto che ne usufruisce.
18
La nozione di fondi finitimi è diversa da quella di fondi meramente “vicini”, dovendo per fondi finitimi intendersi
quelli che hanno in comune, in tutto o in parte, la linea di confine. 19
Art.5 comma 3 della Legge 12 luglio 2011, n°106 “Decreto Sviluppo”
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32
CAPO II - ZONIZZAZIONE
Art.16
Zonizzazione
a) Suddivisione del territorio in Ambiti
Il territorio comunale si considera suddiviso in ambiti con diversa caratterizzazione.
Si definisce, quindi, “Ambito Urbano” la parte del territorio caratterizzato dalla presenza
delle aree destinate agli usi urbani (residenziali e/o produttivi).
Si dice “Ambito Extraurbano” la parte del territorio che comprende le aree diverse dalle
precedenti e quelle destinate alla produzione agricola, forestale e/o pascoliva.
b) Suddivisione del territorio nei Sistemi che ne configurano l’uso
L’ambito urbano è costituito da sistemi di aree, tra loro interrelate con caratteristiche e
dotazioni diverse in relazione all’uso cui sono destinate.
In funzione dell’uso delle aree, si distinguono:
- il Sistema della mobilità:
Tale Sistema comprende il complesso delle aree destinate alla mobilità costituenti la rete
viaria principale e secondaria, i percorsi pedonali o ciclabili, le infrastrutture ferroviarie, le
grandi superfici e gli invasi volti all’organizzazione dei servizi di trasporto.
- il Sistema insediativo:
Il Sistema racchiude:
- le aree destinate all’utilizzazione residenziale del territorio ed ingloba tanto le superfici
interessate dalle abitazioni quanto le aree più direttamente a servizio delle stesse e del vivere
sociale. Queste ultime comprendono le aree utilizzate per attività ed attrezzature collettive,
nonché le aree destinate a verde;
- le aree utilizzate per le attività produttive, manifatturiere e/o commerciali, comunque diverse da
quelle naturali ed agricole;
- le aree utilizzate per funzioni amministrative e di interesse generale; per funzioni e/o attività di
interesse comune, di carattere sociale o culturale, tra queste comprendendo le attività per il
tempo libero e lo sport.
- il Sistema ambientale:
Tale sistema ingloba i suoli dell’ambito extraurbano, riservati agli usi agricoli e
pascolavi, e quelli oggetto di particolari limitazioni nell’utilizzazione.
Ai fini della definizione della normativa che disciplina gli interventi edilizi che
interessano il patrimonio immobiliare e la trasformazione urbana, il Sistema insediativo è
suddiviso in Zone Territoriali Omogenee (ZTO), che nelle tavole del PUC vengono distinte
come: residenziali “A”, “Bs”, “B”, “B1
2”, “Ca”, “Cb”; mista “Cc”; produttive “D1”, “D2”, “D3”;
di interesse generale “F”; di altro tipo “VPR”.
L’ambito extraurbano, ai fini della individuazione delle limitazioni cui è assoggettato, è
suddiviso nella zona agricola “E” e nella zona “SRA”, che - trovandosi, nell’interesse comune,
ad essere sede di funzioni, di attività e/o deposito di materiali potenzialmente inquinanti - risulta
essere sorgente di rischio ambientale.
Art.17
Il sistema della mobilità
Le aree che costituiscono il sistema comprendono le strade, i nodi stradali, le rotatorie, i
marciapiedi, le cunette, i fossi e quanto altro.
Salvo che non diversamente disposto in maniera più restrittiva da norme sovracomunali, e
comunque nel rispetto delle disposizioni del vigente codice della strada, che s’intendono qui
trascritte:
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
33
• nelle zone agricole la distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale della viabilità
poderale è di mt. 5,00-; la distanza minima delle recinzioni dal ciglio stradale della viabilità
poderale è di mt. 3,00-;
• per le strade comunali, classificate di interesse locale con apposita delibera, tale distanza sarà,
invece, di mt. 10,00-;
• in mancanza di specifiche disposizioni, la distanza minima dalla strada è regolamentata al pari
di quella dai confini e non potrà essere inferiore a quella stabilita al precedente articolo 4,
nella illustrazione degli indici “Dc” e “De”.
Il limite della fascia di rispetto equivale al limite di edificabilità.
Le strade esistenti ricadenti nel territorio comunale, non specificatamente indicate nelle
tavole di PUC, sono classificate secondo l’art.3 del D.M. 01/04/1968 n°1404 e le disposizioni del
codice della strada (D.lg. 30/04/1992 n°285) e del relativo Regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada D.P.R. 16/12/1992 n°495 testo vigente.
Le sezioni delle carreggiate di dette strade sono conformi a detto regolamento ed alle
norme tecniche emanate in materia.
La viabilità esistente e di progetto è riportata nella TAV. 11.1. In caso di discordanza tra
questa e le tavole della zonizzazione di progetto, fa fede di validità la medesima TAV. 11.1.
Le sezioni delle carreggiate di dette strade di progetto sono solo accennate nel grafico e
fanno fede le sezioni tipo previste dalla normativa nazionale vigente in materia.
Art.18
Spazi di manovra, sosta e parcheggio
Oltre agli spazi per parcheggio pubblico, indicati quali opere di urbanizzazione primaria
dal PUC, vanno previsti, nell’ambito delle progettazioni stradali, gli spazi per la sosta, la
manovra e l’accesso degli autoveicoli.
Gli spazi per parcheggi privati vanno previsti per ogni intervento di nuova costruzione e
secondo le destinazioni d’uso degli edifici nelle quantità specificate nella Tabella A allegata in
Appendice 1 alle presenti NTA.
Qualsiasi trasformazione della destinazione d’uso di insediamenti esistenti alla data di
adozione del PUC implica l’adeguamento alla Tabella A citata delle relative aree di parcheggio.
In quest’ultimo caso tali aree potranno essere ricavate nelle costruzioni stesse, in aree
esterne di pertinenza dell’edificio oppure promiscuamente ed anche su aree che non facciano
parte del lotto, purché asservite all’edificio per vincolo permanente di destinazione a parcheggio
con dichiarazione impegnativa da esibire a cura del proprietario in un raggio di sufficiente
accessibilità pedonale.
Art.19
Fasce di rispetto
a) Fasce di rispetto stradale:
Nelle fasce di rispetto stradale è vietata ogni nuova costruzione o l’ampliamento di quelle
esistenti.
Sono ammesse destinazioni a percorsi carrai, pedonali e ciclabili, sistemazione a verde,
conservazione delle coltivazioni agricole e parcheggi, piccole estroflessioni di locali interrati di
edifici a confine, cantieri temporanei, manufatti stagionali e manufatti temporanei purché non
impediscano la vista negli incroci e nelle confluenze di traffico, recinzioni private nei limiti delle
previsioni del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992).
E’ consentita, altresì, mediante apposita convenzione, la costruzione di stazioni di
rifornimento per autoveicoli nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia.
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
34
L’arretramento dei corpi di fabbrica dal filo stradale non modifica la destinazione di ZTO
dell’area compresa nella fascia di rispetto, nei cui confronti sono ancora applicabili gli indici
urbanistici che regolamentano la ZTO stessa.
Per le costruzioni esistenti sono consentite esclusivamente operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria e di adeguamento igienico-funzionale.
I soli edifici rurali possono essere ristrutturati con incremento volumetrico del 10%, ma
gli ampliamenti dovranno essere realizzati sul lato opposto dell’infrastruttura da salvaguardare.
b) Fasce di rispetto dei corsi d’acqua e ferroviario:
Le fasce di rispetto dei corsi d’acqua e ferroviario, assoggettano le aree in esse comprese
all’assoluta inedificabilità di nuove costruzioni di qualsiasi genere. E’ tuttavia consentita la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti.
In dette fasce di rispetto è ammessa la realizzazione di strade, parcheggi e verde
attrezzato.
L’inedificabilità prevista all’interno del perimetro di tali fasce di rispetto non modifica la
destinazione di ZTO dell’area in essa compresa, nei cui confronti sono applicabili gli indici
urbanistici che regolamentano la ZTO stessa.
c) Fasce di rispetto cimiteriale:
La fascia di rispetto del vecchio cimitero, condiviso con il Comune di Succivo, è pari a
100 metri. Quella relativa al nuovo cimitero in corso di realizzazione è pari a 200 metri.
Ai sensi dell’art. 28 della Legge 01/08/2002 n°166, è vietato costruire nuovi edifici entro
la fascia di rispetto del perimetro dell’impianto cimiteriale.
Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico,
purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo
parere favorevole della competente ASL CE/2, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto
degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o
la costruzione di nuovi edifici.
La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la
realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive,
locali tecnici e serre.
Al fine dell’acquisizione del parere della competente ASL CE/2, previsto dal presente
articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
All’interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti lecitamente realizzati, sono
consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra
cui i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del precedente
articolo 5.
L’inedificabilità prevista all’interno del perimetro di tali fasce di rispetto non modifica la
destinazione di ZTO dell’area in essa compresa, nei cui confronti sono applicabili gli indici
urbanistici che regolamentano la ZTO stessa.
d) Fasce di rispetto da elettrodotto:
Si intende per:
- Fascia di rispetto: è lo spazio circostante un elettrodotto, che comprende tutti i punti, al di sopra
e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un’induzione magnetica di intensità
maggiore o uguale all’obiettivo di qualità. Come prescritto dall’articolo 4, comma 1 lettera h
della Legge Quadro n°36 del 22 febbraio 2001, all’interno delle fasce di rispetto non è
consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad
uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore;
- Distanza di Prima Approssimazione (DPA): per le linee è la distanza, in pianta sul livello del
suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al
suolo disti dalla proiezione del centro linea più di Dpa si trovi all’esterno delle fasce di
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
35
rispetto. Per le cabine è la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della
cabina stessa che garantisce i requisiti di cui sopra.
- Autorità competenti ai fini delle autorizzazioni: sono le autorità competenti al rilascio delle
autorizzazioni per la costruzione e/o l’esercizio di elettrodotti e/o insediamenti e/o aree di cui
all’art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003.
La Tav. 8.4 del PUC riporta gli elettrodotti che attraversano il territorio comunale, con
particolare riferimento all’Ambito Urbano.
Per ognuno di essi è riportata graficamente la fascia costruita in base alla Distanza di
Prima Approssimazione (D.M. 29/05/2008), che analiticamente è pari a:
Liv.
Tensione Denominazione linea DPA
Proprietà
(Autorità competente)
60 kV Astroni - Fratta e Derivaz. * 25 mt TRI S.r.l.
150 kV Fratta - Gricignano * 25 mt TRI S.r.l.
220 kV Fratta - S. Giuseppe II 18 mt Terna S.p.A.
220 kV Fratta - S. Maria C.V. 27 mt Terna S.p.A.
220 kV Fratta - Aversa 30 mt Terna S.p.A.
220 kV Acerra - Fratta 25 mt Terna S.p.A.
* Linee in Doppia Terna (condividono lo stesso sostegno)
Ogni intervento edilizio, di cui al precedente articolo 5, che interessi un edificio ricadente
nella fascia summenzionata, deve ottenere preventivo nulla-osta alla sua esecuzione dalla
Autorità citata, che valuterà la fascia di rispetto, in funzione della forma plano-altimetrica
dell’immobile.
Se l’intervento de quo non modifica la forma geometrica dell’edificio, e per tale
immobile è già stato rilasciato un precedente nulla-osta, non occorre chiederne uno nuovo.
Art.20
Divisione del territorio in zone omogenee
L’ambito urbano del territorio comunale è diviso in zone, come risulta dalle tavole
grafiche del PUC, secondo la seguente classificazione:
a) Zone per l’insediamento delle residenze che comprendono:
- una Zona “A – centro storico”,
- una Zona “Bs – centro urbano edificata satura”,
- una Zona “B – centro urbano di completamento”,
- una Zona “B1
2 – edificata di recupero urbano”,
- una Zona “Ca – di espansione a verifica dell’esistente”;
- una Zona “Cb – di espansione”;
b) Zona per l’insediamento di edifici di tipo misto che comprende:
- una Zona “Cc – di riqualificazione urbanistica ed ambientale”,
c) Zone per l’insediamento di attività produttive:
- una Zona “D1 – insediamenti di tipo manifatturiero a carattere artigianale e/o industriale”,
- una Zona “D2 – insediamenti di tipo commerciale-direzionale-turistico”,
- una Zona “D3 – insediamenti con probabile rischio rilevante,
d) Zona per l’insediamento di funzioni e/o di attività di interesse generale e di altro tipo:
- una Zona “F – attrezzature e infrastrutture di interesse collettivo”,
- una Zona “VPR – verde privato di rispetto”.
L’ambito extraurbano del territorio comunale costituisce, viceversa:
e) Zona agricola :
- sede delle attività agricole e della coltivazione dei campi (Zona E).
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36
f) Zona sorgente di rischio ambientale :
- la zona si caratterizza perché in essa trovano localizzazione o deposito attività, funzioni e/o
sostanze a rischio di produzione o di diffusione di inquinamento ambientale ( SRA ).
Per la perimetrazione delle zone e delle attrezzature, indicate in tavole a diversa scala, fa
sempre testo la tavola a scala maggiore.
CAPO III - ZONE DELL’AMBITO URBANO
Art. 21
Zone residenziali
Sono destinate prevalentemente alle costruzioni da utilizzare per abitazioni, ma non
escludono le destinazioni ad alberghi, negozi, uffici, piccoli laboratori artigianali, locali di
pubblico ritrovo e ad attività commerciali connesse con la residenza.
Da dette zone sono invece escluse le industrie, la grande distribuzione commerciale, i
macelli, i ricoveri per animali e tutte quelle destinazioni che risultano incompatibili per la tutela
dell’igiene pubblica e delle norme sull’inquinamento in genere, ivi compreso l’inquinamento
acustico.
Sono quindi compatibili con le caratteristiche delle zone residenziali le destinazioni
indicate al precedente articolo 7 con le lettere: TR, Al, Ass.
Nelle nuove costruzioni, ricostruzioni, modifiche ed ampliamenti di qualsiasi entità e
natura, devono essere osservate le norme, le prescrizioni ed i vincoli previsti per ciascuna zona.
Per gli immobili dismessi, già adibiti ad attività manifatturiere industriali, di allevamento
intensivo, artigianali e di grande distribuzione commerciale, si precisa che la loro volumetria non
è stata computata come esistente nelle ZTO “A”, “Bs”, “B”, “B1
2”, “Ca” e “Cb”, pertanto non è
consentita alcuna operazione ordinaria che permetta l’utilizzo di detta cubatura in interventi di
sostituzione edilizia: tali immobili dismessi dovranno essere trattati con procedure speciali, quali
l’accordo di programma di cui all’art.12 della LURC, la L.R. 19/2009 “Piano Casa”, e simili.
Nel centro abitato, ZTO “A” e “Bs”, dovrà essere favorita la trasformazione delle
volumetrie esistenti (soprattutto al piano terra) in piccole attività commerciali, botteghe artigiane
e di prodotti tipici, locali per ristoranti-bar-paninoteche, locali etnici, ecc. nonché la
trasformazione di volumi residenziali in fittacamere, bed & breakfast, ecc.. Sarà impedito il
processo a ritroso.
Art.22
Zona “A – centro storico”
1. Nella ZTO il PUC si attua per intervento urbanistico preventivo, mediante la redazione
di PUA aventi valore di Programma Integrato ex L.R. 3/1996 ovvero di Piani di Recupero di cui
alla legge 457/78.
Fino all’approvazione dello strumento attuativo, in questa ZTO sono consentiti solo gli
interventi di cui al precedente articolo 8, lettera e.1). In particolare, per gli edifici vincolati (come
riportato nella Tav. 8.2 del PUC) vi è l’obbligo di sottoporre qualsiasi intervento di
trasformazione dello stato esteriore dei luoghi all’autorizzazione prescritta dall’art.21 del D.Lgs.
42/04.
2. E’ consentita l’utilizzazione abitativa dei sottotetti nel rispetto di quanto prescritto
dalla Legge Regionale del 28/11/2000, n°15, e purché possiedano i requisiti igienici di abitabilità
o possano acquisirli mediante trasformazioni interne che non alterino la sagoma esterna
dell’edificio e le facciate. In ogni caso dette trasformazioni non dovranno dar luogo ad aumento
del numero delle unità immobiliari.
Per adeguamenti e miglioramenti igienico-funzionali delle abitazioni esistenti è
consentito una-tantum un aumento della volumetria esistente, purché tale volume non superi il
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
37
15% del volume (vuoto per pieno) dell’abitazione esistente ed oggetto di intervento e con un
massimo assoluto di 80mc.: i nuovi volumi dovranno essere inseriti senza produrre turbativa
all’ambiente ed al decoro urbano.
Sulla facciata degli edifici è vietata l’installazione di apparecchi di condizionamento
d’aria, caldaie, tubazioni e antenne, nonché l’inserimento di nuovi elementi che compromettono
il decoro architettonico degli stessi (nulla vietando, invece, sugli affacci nelle corti interne).
3. Le ristrutturazioni edilizie, ottenute attraverso la generale demolizione e ricostruzione
degli immobili, nei limiti del volume v.p.p. preesistente, ma racchiuso in una sagoma anche
diversa da quella originaria, nonché nuove costruzioni su lotti liberi, potranno essere previste dai
PUA con valenza di Programma Integrato ex Legge Regionale n°3/1996. L’individuazione della
Superficie minima di intervento “Sm” di ciascun PUA dovrà essere oggetto di apposita delibera
della Giunta Comunale; comunque la superficie minima da assoggettare a PUA non potrà essere
inferiore a mq. 3.000. Salvo quanto nel prosieguo richiesto, in deroga alle indicazioni del
precedente articolo 11, gli Standard Urbanistici si considerano soddisfatti nelle zone al contorno.
I limiti inderogabili di densità edilizia e di altezza sono stabiliti come segue:
- in merito all’altezza “H”, non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti,
computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche
strutture;
- per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, l’indice di
fabbricabilità territoriale “ITr” e l’indice di fabbricabilità fondiario “IFc” non debbono
superare quelli preesistenti; “IFc” può essere maggiorato del cinque per cento (5%), allorché
l’intervento consenta la realizzazione di aree di parcheggio in conformità della Tabella A
riportata in Allegato 1;
- per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come meglio definiti nel
precedente articolo 5, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria
media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq;
Nell’ambito degli strumenti attuativi dovranno essere recuperate, anche con interventi di
premialità, aree “Sp” per almeno 5mq/ab, da destinare a verde pubblico e parcheggi. In tale
ipotesi la premialità di volumetria si quantifica in 3,00 mc per ciascun metro quadrato ceduto per
“Sp” 20
.
Gli interventi previsti dal PUA dovranno, in ogni caso, rispettare i caratteri architettonici,
decorativi, storici degli edifici, evitando il loro snaturamento formale.
Superficie da conferire per standard (verde e parcheggi) Sp = cessione di aree libere, se
disponibile
Indice di fabbricabilità territoriale: alle condizioni indicate ITr = attuale + 3xSp mc/mq
Indice di fabbricabilità fondiaria: alle condizioni indicate IF
IFc
= di competenza da PUA
= esistente + 5% + 3xSp mc/mq
Indice fabbricabilità fondiario:valore massimo assoluto IF max = 5,00 mc/mq
Estensione minima del PUA Sm = 3.000 mq
Altezza max degli edifici: per risanamento conservativo Hmax = valori attuali
Altezza max degli edifici: per ristrutturazione urbana Hmax = valori circostanti
20
A 100 mq di superficie ceduta corrisponde una maggiorazione della consistenza realizzabile di 300 mc.
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
38
Art.23
Zona “Bs – centro urbano residenziale edificata satura”
1. In detta ZTO non si consentono volumetrie additive. Sul patrimonio edilizio esistente
sono previsti interventi di cui al precedente articolo 8, lettera a), limitatamente alle opere di cui ai
punti a), b), c), d), g), h), del precedente articolo 5, che non comportino aumento di “V”, con la
precisazione che la ristrutturazione edilizia potrà ottenersi anche attraverso la generale
demolizione e ricostruzione degli immobili, nei limiti del volume v.p.p. preesistente, ma
racchiuso in una sagoma anche diversa da quella originaria. In tal caso l’altezza massima del
nuovo edificio ristrutturato, pur potendo eccedere quella preesistente, non può superare l’altezza
degli edifici preesistenti e circostanti.
Nella ZTO sono altresì consentiti adeguamenti funzionali degli alloggi ai fini della
razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché della creazione di servizi, mediante un
aumento della volumetria esistente, purché tale volumetria non superi il 20% del volume (vuoto
per pieno) dell’abitazione esistente; se le unità immobiliari sono adibite ad uso diverso da quello
abitativo l’adeguamento funzionale sarà costituito da un incremento massimo pari al 10% (dieci
per cento) della superficie coperta 21
.
Gli interventi richiamati, di tipo diretto, verranno autorizzati nelle forme e con le
procedure previste dal TU Edilizia.
2. Per particolari e giustificate esigenze del territorio comunale, la ZTO “Bs” potrà essere
oggetto anche di PUA con valore di Programma Integrato ex Legge Regionale n°3/96; in tal caso
l’individuazione del comparto oggetto di ciascun PUA dovrà essere oggetto di apposita delibera
della Giunta Comunale e la superficie minima di intervento “Sm” non potrà avere estensione
inferiore a mq 3.000.
Per tale ipotesi, l’Indice di Fabbricabilità Territoriale resta fissato in “ITr” = 1,6 mc/mq.
L’altezza massima degli edifici sarà mai superiore a mt. 13,00. I rimanenti parametri, compreso
la dimensione del lotto minimo “Lm”, saranno fissati nel PUA.
Indice di fabbricabilità territoriale: per PUA con valore di PI ITr = 1,60 mc/mq
Indice di fabbricabilità fondiario: valore massimo assoluto IFmax = 5,00 mc/mq
Superficie minima di intervento Sm = 3.000 mq
Altezza max degli edifici Hmax = 13,00 m
3. Per “Dc” e “De” si fa riferimento all’articolo 4 punti 30) e 31).
Art.24
Zona “B – centro urbano residenziale di completamento”
1. Nella ZTO “B” sono praticabili interventi edilizi diretti di cui al precedente articolo 8,
lettera a).
2. In merito agli interventi praticabili sul patrimonio edilizio esistente, si precisa che la
ristrutturazione edilizia potrà anche ottenersi attraverso la generale demolizione e la ricostruzione
degli immobili, che conservi agli stessi identico volume v.v.p., racchiuso in una sagoma
corrispondente ed anche diversa da quella originaria. In tal caso l’altezza massima del nuovo
edificio ristrutturato, pur potendo eccedere quella preesistente, non può superare l’altezza degli
edifici preesistenti e circostanti.
Sono altresì consentiti adeguamenti funzionali degli alloggi ai fini della razionalizzazione
del patrimonio edilizio esistente nonché della creazione di servizi, mediante un aumento della
volumetria esistente, purché tale volumetria non superi il 20% del volume (vuoto per pieno)
dell’abitazione esistente; se le unità immobiliari sono adibite ad uso diverso da quello abitativo
21
Comma 9 e segg. dell’art.5 della Legge n°106 del 12/07/2011 “Decreto Sviluppo”.
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
39
l’adeguamento funzionale sarà costituito da un incremento massimo pari al 10% (dieci per cento)
della superficie coperta 22
.
3. In merito agli interventi praticabili sui lotti liberi, essi sono rivolti ad incrementare la
dotazione delle aree di uso pubblico “Sp” ed “Sv”: la volumetria realizzabile sui lotti in edificati
è pari a 3,5 volte l’incremento della dotazione delle aree di uso pubblico che l’intervento
produce. Più chiaramente, per ogni metro quadrato ceduto al patrimonio pubblico per “Sp” ed
“Sv” si potranno realizzare 3,50mc sulla parte residua del lotto. Non è possibile monetizzare tale
cessione.
L’altezza degli edifici sarà pari alla massima altezza degli edifici preesistenti e circostanti
e, comunque, mai superiore a mt. 12,50. Il valore di RC è 0,33 mq/mq.
4. Per “Dc” e “De” si fa riferimento all’articolo 4 punti 30) e 31).
Gli interventi richiamati, di tipo diretto, verranno autorizzati nelle forme e con le
procedure previste dal TU Edilizia.
Art.25
Zona “B12 – residenziale edificata di recupero urbano”
1. Nella ZTO in oggetto è possibile fornire prova rigorosa della preesistenza e sufficienza
delle Opere di Urbanizzazione Primaria tali da rendere del tutto superfluo lo strumento
urbanistico attuativo postumo.
2. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni obbligate dalla legge primaria, nonché le
attività di controllo obbligatorie per legge di repressione dell’abusivismo edilizio ex art. 27 e
segg. TU Edilizia:
2.1. Sul patrimonio edilizio esistente è prevista una preventiva “Verifica di legittimità”,
da eseguirsi da parte del concessionario prima di effettuare qualsiasi intervento di cui ai punti a),
b), c), d), g), h), del precedente articolo 5, affinché il concessionario stesso (oltre ai rimedi
giurisdizionali) possa tentare di risolvere la propria posizione chiedendo l’applicazione
dell’art.38 del TU Edilizia, che sarà valutato dal Settore competente.
Gli indici urbanistici, rispetto ai quali occorre verificare ogni edificio esistente, sono 23
:
Lotto minimo Lm = 400 mq
Rapporto di copertura RC 0,33 mq/mq
Altezza max degli edifici Hmax = 11,00 m
Numero dei piani NP = n°3
Distanza minima tra gli edifici in arretrato De = H (min.10,00 mt.)
Distanza minima dai confini per edifici in arretrato Dc = H/2 (min.5,00 mt.)
Indice di fabbricabilità fondiaria zona individuata con “1” IFc1 = 1,15 mc/mq = IT1
Indice di fabbricabilità fondiaria zona individuata con “2” IFc2 = 1,05 mc/mq = IT2
In ogni caso, quale disposizione programmatica si prevede che i proprietari degli
immobili effettuino detta verifica di legittimità entro e non oltre quattro anni dalla data di
adozione del PUC. Scaduto detto tempo, o anche prima se necessario (per procedimenti
amministrativi già avviati e/o da avviarsi e/o per richiesta di Autorità superiori), il Comune
opererà secondo i disposti dell’art.31 del TU Edilizia.
2.2. Laddove, effettuando la verifica di legittimità, si riscontri un valore “IFc” di uno o
più lotti costituenti la “SFc” eccedente il valore indicato nel precedente articolo 8 lettera a.2.), si
22
Comma 9 e segg. dell’art.5 della Legge n°106 del 12/07/2011 “Decreto Sviluppo”. 23
Fatte salve le deroghe previste ai punti 30) e 31) dell’articolo 4.
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
40
opererà con un PUA postumo applicato ad un comparto comprendente i suddetti lotti ed avente
una complessiva “Sm” non minore di 3.000mq.
In tal caso, sui lotti liberi verranno applicati i seguenti indici urbanistici:
Indice di fabbricabilità fondiaria IF = 1,15 mc/mq
Lotto minimo Lm = 400 mq
Rapporto di copertura RC 0,33 mq/mq
Altezza max degli edifici Hmax = 11,00 m
Numero dei piani NP = n°3
Distanza minima tra gli edifici in arretrato De = H (min.10,00 mt.)
Distanza minima dai confini per edifici in arretrato Dc = H/2 (min.5,00 mt.)
3. Fatta salva la casistica del precedente punto 2.2., sui lotti liberi, sono praticabili
interventi edilizi diretti, di cui al precedente articolo 8, lettera a). Essi sono in special modo
rivolti ad incrementare la dotazione delle aree di uso pubblico “Sp” ed “Sv”: la volumetria
realizzabile sui lotti inedificati è pari a 2,3 volte l’incremento della dotazione delle aree di uso
pubblico che l’intervento produce. Più chiaramente, per ogni metro quadrato ceduto al
patrimonio pubblico per “Sp” ed “Sv” si potranno realizzare 2,30mc sulla parte residua del lotto.
L’altezza degli edifici sarà pari alla massima altezza degli edifici preesistenti e circostanti
e, comunque, mai superiore a mt. 11,00. Il valore di RC è 0,33 mq/mq. Per “Dc” e “De” si fa
riferimento all’articolo 4 punti 30) e 31).
Gli interventi richiamati, di tipo diretto, verranno autorizzati nelle forme e con le
procedure previste dal TU Edilizia.
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
41
Art.26
Zona “Ca – residenziale di espansione a verifica dell’esistente”
1. Le ZTO “Ca” del PUC comprendono tutto il tessuto urbano già classificato nel PRG
come “C2”, che attualmente risulta in buona parte edificato per interventi di tipo diretto
(invocando le circostanze di cui al 5° comma dell’art. 31 della L. 1150/42, oggi comma 2 art.12
TU Edilizia), senza mai aver ricevuto (contrariamente alle indicazioni del PRG) una
pianificazione attuativa.
2. Nelle ZTO “Ca” potrà procedersi ad interventi tesi alla trasformazione urbana soltanto
attraverso la definizione di un PUA “postumo”, di cui al precedente articolo 8, lettera f), esteso
ad ogni comparto in cui la ZTO è divisa, ovvero ad ambiti di “Sm” non minore di 6.000mq.
I parametri utili al proporzionamento e verifica del PUA “postumo” sono:
Indice di fabbricabilità territoriale per residenze ITr = 0,90 mc/mq
Indice di fabbricabilità fondiaria IF = 1,40 mc/mq
Superficie minima di intervento (il minore dei due valori) Sm = intero comparto
= 6.000 mq.
Rapporto di copertura RC = 0,33 mq/mq
Lotto minimo Lm = 500 mq
Altezza max degli edifici Hmax = 11,00 ml
Numero dei piani NP = n°3
Distanza minima tra gli edifici in arretrato De = Hmax – min.10,00 mt.
Distanza minima dai confini per edifici in arretrato Dc =Hmax/2- min. 5,00 mt.
3. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni obbligate dalla legge primaria, nonché le
attività di controllo obbligatorie per legge di repressione dell’abusivismo edilizio ex art. 27 e
segg. TU Edilizia, prima delle verifiche di legittimità sugli immobili, successivamente
all’approvazione dei PUA “postumi”, sugli edifici esistenti sono consentiti solo gli interventi
indicati al precedente articolo 8, lettera e.2.).
4. Anche nelle more dell’attuazione della trasformazione urbana, non è consentito l’uso
del suolo ai fini agricoli.
Art.27
Zona “Cb – residenziale di espansione”
1. La ZTO “Cb” del PUC comprende le aree non ancora interessate da fenomeni di
edificazione, ma posizionate sul territorio, in maniera tale da costituire la naturale futura zona di
espansione residenziale del paese.
2. Nella ZTO sono praticabili interventi muniti di titolo abilitativo diretto – permesso di
costruire o equipollenti – solo sugli edifici esistenti e limitatamente alle indicazioni del
precedente articolo 8, lettera e.1.).
3. In essa potrà procedersi ad interventi tesi alla trasformazione urbana soltanto attraverso
la definizione di un PUA con carattere di Piano di Lottizzazione ovvero di Piano
Particolareggiato Esecutivo, di cui al precedente articolo 8, lettera b), esteso ad ogni comparto in
cui la ZTO è divisa, ovvero ad ambiti di “Sm” non minore di 3.000mq.
I parametri utili al proporzionamento del PUA sono:
Indice di fabbricabilità territoriale IT = 1,05 mc/mq
Indice di fabbricabilità territoriale per residenze ITr = 0,90 mc/mq
Indice di fabbricabilità territoriale non residenziale e/o per uso e/o
interesse pubblico ITp = 0,15 mc/mq
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
42
Indice di fabbricabilità fondiaria IF = definito dal PUA
Superficie minima di intervento (il minore dei due valori) Sm = intero comparto
= 3.000 mq.
Rapporto di copertura RC = definito dal PUA
Lotto minimo Lm = definito dal PUA
Altezza max degli edifici Hmax = 11,00 m
Numero dei piani NP = n°3
Distanza minima tra gli edifici in arretrato De = Hmax – min.10,00 mt.
Distanza minima dai confini per edifici in arretrato Dc =Hmax/2- min. 5,00 mt.
Lo strumento attuativo potrà essere proposto ad iniziativa di privati, ovvero potrà essere
predisposto dalla Pubblica Amministrazione.
4. Per comparti edificatori residuali, di superficie non superiore a 2.000mq, è consentita la
edificazione diretta, senza la procedura dei PUA, fermo restando l’obbligo di cedere le superfici
necessarie per gli standard urbanistici, o in alternativa procedere alla loro monetizzazione.
5. Nelle more dell’attuazione della trasformazione urbana, è consentito l’uso del suolo ai
soli fini agricoli.
Art. 28
Zona “Cc – mista di riqualificazione urbanistica ed ambientale”
1. Le ZTO “Cc” sono il “Milieu urbanistico” di Orta di Atella, l’Ambito Urbano in cui
sono presenti edificazioni di vario tipo e specie, in genere incompatibili con le destinazioni d’uso
precedentemente previste dal PRG e/o con le sue Norme di Attuazione, ovvero non sono presenti
idonee Opere di Urbanizzazione Primaria.
In linea di massima, comprendono buona parte del tessuto urbano già destinato nel PRG
ad impianti produttivi (quindi, precedentemente classificato come “D1”-“D2”-“D3”-“D4”-“D5”),
a zone di standard e di servizi pubblici (quindi, precedentemente classificato come “F” e “S”); vi
sono anche episodi costruttivi nella zona “E”, nelle fasce di rispetto stradale (che il PRG
considerava alla stregua di ZTO), all’interno della fascia di rispetto cimiteriale.
Le ZTO “Cc” risultano fortemente connotate da edifici eseguiti in base a PdC oggi (quasi
tutti) annullati per una o più delle concause seguenti (le più frequenti):
- mancata preventiva esistenza di PUA,
- difformità essenziali di destinazione d’uso (quella attualmente più presente è la “civile
abitazione”),
- modifica in eccesso dei parametri urbanistici rispetto a quelli del PRG (maggior numero di
piani, maggiore altezza, minore distanza tra edifici, ecc.),
- assoluta incompatibilità dell’edificio con le previsioni di zona (quelli realizzati con titoli
abilitativi edilizi del tutto fantasiosi in ZTO “F” ed “S”),
- esecuzione di interventi di tipo diretto (invocando le circostanze di cui al 5° comma dell’art. 31
della L. 1150/42 24
), in parti del territorio comunale del tutto prive di urbanizzazioni.
2. Per gli immobili abusivi o affetti da difformità essenziali o con permessi annullati si
continuerà a procedere con le sanzioni previste dalla legge, sempre che non siano ritenute dal
Settore competente applicabili le ipotesi di cui agli artt. 36 e 38 TU Edilizia, fissate dalla legge
primaria, e laddove richieste dagli interessati nei tempi previsti dalle norme.
3. Sulle aree libere, per attuare la riqualificazione urbanistica ed ambientale della ZTO
“Cc”, per realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti e per
24
Oggi comma 2 art.12 TU Edilizia
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
43
consentire il completamento razionale della trasformazione urbana, si opererà con PUA, di cui al
precedente articolo 8, lettera b), esteso ad ogni comparto in cui la ZTO è divisa, ovvero ad
ambiti di “Sm” non minore di 12.500mq.
I parametri utili al proporzionamento del PUA sono:
Superficie minima di intervento (il minore dei due valori) Sm = intero comparto
= 12.500 mq.
Indice di fabbricabilità territoriale IT = 1,80 mc/mq
Indice di fabbricabilità territoriale per residenze ITr = 1,10 mc/mq
Indice di fabbricabilità territoriale non residenziale e/o per uso e/o
interesse pubblico ITp = 0,70 mc/mq
Indice di fabbricabilità fondiaria IF = definito dal PUA
Rapporto di copertura RC = definito dal PUA
Lotto minimo Lm = definito dal PUA
Altezza max degli edifici Hmax = 18,50 m
Numero dei piani NP = n°5
Distanza minima tra gli edifici in arretrato De = Hmax – min.10,00 mt.
Distanza minima dai confini per edifici in arretrato Dc =Hmax/2- min. 5,00 mt.
Indice di piantumazione IP = 50 /Ha
Superficie permeabile Spm ≥ 0,50 (“SF” – “Sc”)
3.1. Gli Standard Urbanistici a prevedersi sono quelli di cui all’articolo 4 punto 34.1)
delle NTA.
3.2. La componente residenziale deve essere esclusivamente di Edilizia Residenziale
Sociale ed il PUA (ed i successivi interventi edilizi) devono essere improntati ai dettami della
Delibera G.R.C. n°231 del 06/02/2008 “Linee Guida per la programmazione in materia di
Edilizia Residenziale Pubblica” 25
, ed a quelli desunti dalla Delibera G.R.C. n°572 del
22/07/2010 “Linee Guida in materia di ERS”.
Per migliorare la condizione abitativa è necessario creare una mixité funzionale e
integrare gli interventi fisici, di riqualificazione dell’ambiente, della residenza, degli spazi e dei
servizi pubblici, di attività produttive che si integrino con le residenze, con interventi inclusivi
che riescano ad incidere sulla struttura economica e sociale delle aree urbane interessate.
Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle riportate all’articolo 7, punto A), punto B)
con eccezione di I e di ACg, punto D). Sono comunque escluse le attività produttive con
lavorazioni nocive e/o incompatibili con la vicinanza di residenze e con le prescrizioni del Piano
di Zonizzazione Acustica.
Le superfici per parcheggio, per le varie destinazioni d’uso devono soddisfare i minimi di
cui alla successiva Tabella A allegata in Appendice 1 alle presenti NTA.
25
In cui si legge: … Al giorno d’oggi le nuove tematiche urbanistiche delle città non sono più legate alla crescita e
all’espansione attraverso il consumo di nuove parti del territorio, ma racchiuse piuttosto su temi che riguardano la
riqualificazione delle parti già costruite.
Le nuove normative in materia di ERS impongono il superamento del carattere esclusivamente
residenziale attraverso la previsione di nuove tipologie di intervento, come il recupero del costruito di dimensioni
più complesse, contestualmente alla riqualificazione del tessuto urbanistico e ambientale.
Bisogna creare, oltre che alloggi idonei, anche strutture sociali e quanto possa essere utile all’integrazione
socio-economica nelle aree d’intervento, per produrre coesione e inclusione sociale.
Bisogna fare in modo che, alle parti residenziali, periferiche, di espansione e di centro storico degradate
sia restituito il piacere di abitarci, avviando un ridisegno urbanistico e morfologico accompagnato da una strategia
condivisa con il contesto locale…
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
44
4. Lo strumento attuativo potrà essere proposto ad iniziativa di privati, ovvero potrà
essere predisposto dalla Pubblica Amministrazione.
5. Nelle more dell’attuazione della trasformazione urbana, è consentito l’uso del suolo ai
soli fini agricoli.
6. L’Amministrazione Comunale si riserva, entro 24 mesi dall’approvazione del PUC, di
individuare comparti omogenei di edificati nel frattempo legittimati, al fine di attivare i PRIA di
cui al precedente articolo 8 lettera g), e garantire, con costi a carico dei costruttori proprietari, i
necessari servizi e le quote di standard mancanti. In tal senso provvedendo a particolari
condizioni nei titoli a rilasciarsi.
I parametri utili al proporzionamento del PRIA sono gli stessi di cui al precedente comma
3, per i lotti di tipo residenziale; per i lotti a destinazione produttiva, ovvero per la parte
produttiva del comparto, si applicano i seguenti indici urbanistici, nonché si devono prevedere gli
Standard Urbanistici di cui all’articolo 4 punto 34.2) delle NTA:
Rapporto di copertura nei lotti a destinazione produttiva RC = 0,50 mq/mq
Rapporto di copertura nei lotti a destinazione turistica RC = 0,25 mq/mq
Altezza max degli edifici produttivi Hmax = 15,00 m
Altezza max degli edifici turistici Hmax = 18,50 m
Distanza minima tra gli edifici De = H, con minimo di 10 mt.
Distanza minima dai confini per edifici Dc = H/2, con minimo di 5 mt.
Indice di piantumazione IP = 50 /Ha
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
45
Art. 29
Zona “D1 – insediamenti produttivi di tipo manifatturiero a carattere artigianale e/o
industriale”
1. Comprende quasi tutta la vasta area che nel PRG veniva classificata come “D1 -
Insediamenti Produttivi di tipo Industriale o Artigianale” e “D2 - Insediamenti Produttivi di tipo
Artigianale e Commerciale”. Tale ZTO è attualmente già occupata per quasi il 40% da lotti
edificati, mai fatti oggetto di pianificazione attuativa, mentre risultano ad oggi in attuazione due
aree normate da P.I.P., per superficie pari al 14% della ZTO, assegnate ma non ancora edificate.
2. La ZTO è destinata ad ospitare esclusivamente edifici ed attrezzature per attività,
artigianali e/o industriali, razionalizzando e completando il tessuto produttivo già esistente.
Le destinazioni d’uso consentite sono quelle del precedente articolo 7, punto B) num.25,
26 e 27; è consentita altresì la realizzazione di uffici annessi alle attività, laboratori, magazzini,
depositi anche di grandi dimensioni, centri logistici, rimesse, attrezzature sociali al servizio degli
addetti e connesse all’attività produttiva, nonché l’edificazione di una casa di guardianaggio, con
il limite di un alloggio per ciascun lotto ed una cubatura residenziale massima di 400 mc. v.p.p.
In tale ZTO sono vietati gli insediamenti per attività nocive di qualsiasi genere e natura e
non sono consentiti scarichi fognanti senza preventiva depurazione, secondo le disposizioni che
saranno impartite di volta in volta dall’ASL competente per territorio, in relazione alla natura
delle acque stesse, tenuto conto della legislazione vigente e dei regolamenti igienico - sanitari.
3. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni obbligate dalla legge primaria, nonché le
attività di controllo obbligatorie per legge di repressione dell’abusivismo edilizio ex art. 27 e
segg. TU Edilizia, sul patrimonio edilizio esistente, già completo ed utilizzabile, o già utilizzato,
è prevista una preventiva “Verifica di legittimità”, da eseguirsi da parte del concessionario prima
di effettuare qualsiasi intervento di cui ai punti a), b), c), g), h), del precedente articolo 5,
affinché il concessionario stesso (oltre ai rimedi giurisdizionali) possa tentare di risolvere la
propria posizione chiedendo l’applicazione dell’art.38 del TU Edilizia, che sarà valutato dal
Settore competente.
Gli indici urbanistici, rispetto ai quali occorre verificare ogni edificio esistente, sono
quelli riportati nelle Norme di Attuazione del PRG (allegate alla presente in Appendice 2) della
relativa ZTO in cui l’edificazione è stata eseguita.
4. Nella ZTO in argomento, il PUC si attua mediante intervento urbanistico preventivo,
PUA, con valore di Piano di Insediamenti Produttivi ai sensi della legge 865/71, oppure mediante
PRIA di cui al precedente articolo 8, lettera g), il quale dovrà obbedire ai seguenti parametri:
Superficie minima di intervento = Superficie territoriale
(il minore dei due valori) Sm = ST
= intero comparto
= 15.000 mq
Superficie da conferire a standard urbanistici: min. Sp = 0,10 ST
Superficie da conferire al sistema della mobilità: min. Sv = 0,10 ST
Superficie da utilizzare per insediamenti produttivi: max SF÷SFc = 0,80 ST
Rapporto di copertura RC = 0,50 mq/mq
Lotto minimo Lm = definito dal PUA
Altezza max degli edifici Hmax = 15,00 mt
Distanza minima tra gli edifici De = H, con un minimo di 10 mt.
Distanza dai confini Dc = H/2, con un minimo di 5 mt.
Volume v.p.p. per casa di guardianaggio V = 400 mc / lotto
Indice di piantumazione IP = 50 /Ha
5. Nelle more dell’attuazione della trasformazione urbana, è consentito l’uso del suolo ai
soli fini agricoli.
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
46
Art. 30
Zona “D2 – insediamenti produttivi di tipo commerciale – direzionale - turistico”
1. Comprende una pluralità di aree poste sia ai due lati dello svincolo della S.S. 7 Bis Dir.
Nola-Villa Literno “Asse di Supporto”, sia di connettivo tra altre ZTO. Il riferimento con la
precedente zonizzazione del PRG nel caso di specie non è in genere rilevante, se non nella
considerazione che essa ricomprende molte delle antiche aree “D5 - Insediamenti Produttivi di
tipo Misto: Artigianale-Commerciale-Direzionale-Turistico ricettivo-Servizi per il Tempo
Libero” già edificate o in corso di edificazione.
Tale ZTO “D2” è attualmente già occupata per quasi il 51% da lotti edificati, mai fatti
oggetto di pianificazione attuativa.
2. La ZTO è destinata ad ospitare edifici ed attrezzature per attività commerciali,
direzionali e turistiche, razionalizzando e completando il tessuto urbanistico esistente e di
progetto.
Le destinazioni d’uso consentite sono quelle del precedente articolo 7, punto A) escluso il
num.1, punto B) escluso il num.27, punto D) per attività private; è consentita altresì la
realizzazione di uffici annessi alle attività insediate e ad insediarsi, magazzini, depositi anche di
grandi dimensioni, centri logistici, sale giochi / bingo e centri scommesse, attrezzature sociali al
servizio degli addetti e connesse all’attività produttiva, nonché l’edificazione di case di
guardianaggio, con il limite di un alloggio per ciascun lotto ed una cubatura residenziale
massima di 400 mc. v.p.p.
In tale ZTO sono vietati gli insediamenti per attività nocive di qualsiasi genere e natura e
non sono consentiti scarichi fognanti senza preventiva depurazione, secondo le disposizioni che
saranno impartite di volta in volta dall’ASL competente per territorio, in relazione alla natura
delle acque stesse, tenuto conto della legislazione vigente e dei regolamenti igienico - sanitari.
3. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni obbligate dalla legge primaria, nonché le
attività di controllo obbligatorie per legge di repressione dell’abusivismo edilizio ex art. 27 e
segg. TU Edilizia, sul patrimonio edilizio esistente, già completo ed utilizzabile, o già utilizzato,
è prevista una preventiva “Verifica di legittimità”, da eseguirsi da parte del concessionario prima
di effettuare qualsiasi intervento di cui ai punti a), b), c), g), h), del precedente articolo 5,
affinché il concessionario stesso (oltre ai rimedi giurisdizionali) possa tentare di risolvere la
propria posizione chiedendo l’applicazione dell’art.38 del TU Edilizia, che sarà valutato dal
Settore competente.
Gli indici urbanistici, rispetto ai quali occorre verificare ogni edificio esistente, sono
quelli riportati nelle Norme di Attuazione del PRG (allegate alla presente in Appendice 2) della
relativa ZTO in cui l’edificazione è stata eseguita.
4. Nella ZTO in argomento, il PUC si attua mediante intervento urbanistico preventivo,
PUA, con valore di Piano di Insediamenti Produttivi ai sensi della legge 865/71 ovvero di Piano
Particolareggiato Esecutivo, di cui al precedente articolo 8, lettera b), oppure mediante PRIA di
cui al precedente articolo 8, lettera g), il quale dovrà obbedire ai seguenti parametri:
Superficie minima di intervento = Superficie territoriale (il
minore dei due valori) Sm = ST
= intero comparto
= 15.000 mq
Superficie da conferire ad utilizzazioni collettive e di
servizio (Le aree da destinare a standard urbanistici dovranno comunque
rispettare le previsioni del precedente articolo 4, punto 34.2)
Sp = 0,15ST
Superficie da conferire al sistema della mobilità: Sv = definito dal PUA
Rapporto di copertura nei lotti a destinazione commerciale e
direzionale RC = 0,50 mq/mq
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
47
Rapporto di copertura nei lotti a destinazione turistica RC = 0,25 mq/mq
Lotto minimo Lm = definito dal PUA
Altezza max degli edifici a destinazione commerciale e
direzionale Hmax = 15,00 m
Altezza max degli edifici a destinazione turistica Hmax = 18,50 m
Distanza minima tra gli edifici De = H, con un minimo di 10 mt.
Distanza dai confini Dc = H/2, con un minimo di 5 mt.
Volume v.p.p. per casa di guardianaggio nei lotti a
destinazione commerciale e direzionale V = 400 mc / lotto
Volume v.p.p. per casa di guardianaggio nei lotti a
destinazione turistica V Non consentito
Numero dei piani NP = 6 (compreso P.T)
Indice di piantumazione IP = 50 /Ha
Sono consentiti gli edifici a destinazione mista: in tal caso si fa riferimento alla
destinazione d’uso maggioritaria per volume.
Le superfici per parcheggio, per le varie destinazioni d’uso devono soddisfare i minimi di
cui alla successiva Tabella A.
Maggiori dettagli per i lotti a destinazione turistica sono riportati nell’apposito successivo
articolo 32.
5. Nelle more dell’attuazione della trasformazione urbana, è consentito l’uso del suolo ai
soli fini agricoli.
Art.31
Zona “D3 - insediamenti produttivi con probabile rischio rilevante”
1. Comprende un’area ben lontana dal centro abitato e da altri tipi di infrastrutture (sia
esistenti che di progetto) con presenza e permanenza anche limitata nel tempo di popolazione. E’
posizionata al di là della fascia di rispetto del nuovo cimitero in costruzione, e separata dalla
zona del depuratore dei regi Lagni da una barriera di Verde Privato di Rispetto.
Al momento è del tutto in edificata, tranne un impianto di betonaggio esistente.
2. La ZTO è destinata ad ospitare edifici ed attrezzature per attività produttive in genere,
nocive di qualsiasi genere e natura (per trattamento di materiali potenzialmente pericolosi ai
sensi della “Direttiva Seveso III”, per emissioni di inquinanti, di fumi, per attività
particolarmente rumorose, ecc.); non sono consentiti scarichi fognanti senza preventiva
depurazione, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall’ASL competente
per territorio, in relazione alla natura delle acque stesse, tenuto conto della legislazione vigente e
dei regolamenti igienico - sanitari.
Le destinazioni d’uso consentite sono quelle del precedente articolo 7, punto B); è
consentita altresì la realizzazione di uffici annessi alle attività, laboratori, magazzini, depositi
anche di grandi dimensioni, cinema-teatro all’aperto (drive-inn), attrezzature sociali al servizio
degli addetti e connesse all’attività produttiva, di ristorazione e somministrazione, nonché
l’edificazione di una casa di guardianaggio, con il limite di un alloggio per ciascun lotto ed una
cubatura residenziale massima di 400 mc. v.p.p.
3. Nella ZTO in argomento, il PUC si attua mediante intervento urbanistico preventivo,
PUA, con valore di Piano di Insediamenti Produttivi ai sensi della legge 865/71, il quale dovrà
obbedire ai seguenti parametri:
Superficie minima di intervento = Superficie territoriale Sm = ST = intero comparto
Superficie da conferire a standard urbanistici: min. Sp = 0,10 ST
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
48
Superficie da conferire al sistema della mobilità: min. Sv = 0,10 ST
Superficie da utilizzare per insediamenti produttivi: max SF÷SFc = 0,80 ST
Rapporto di copertura RC = 0,50 mq/mq
Lotto minimo Lm = definito dal PUA
Altezza max degli edifici Hmax = 15,00 mt
Distanza minima tra gli edifici De = H, con un minimo di 10 mt.
Distanza dai confini Dc = H/2, con un minimo di 5 mt.
Volume v.p.p. per casa di guardianaggio V = 400 mc / lotto
Indice di piantumazione IP = 50 /Ha
4. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni obbligate dalla legge primaria, nonché le
attività di controllo obbligatorie per legge di repressione dell’abusivismo edilizio ex art. 27 e
segg. TU Edilizia, sul patrimonio edilizio esistente, già completo ed utilizzabile, o già utilizzato,
è prevista una preventiva “Verifica di legittimità”, da eseguirsi da parte del concessionario prima
di effettuare qualsiasi intervento di cui ai punti a), b), c), g), h), del precedente articolo 5,
affinché il concessionario stesso (oltre ai rimedi giurisdizionali) possa tentare di risolvere la
propria posizione chiedendo l’applicazione dell’art.38 del TU Edilizia, che sarà valutato dal
Settore competente.
Gli indici urbanistici, rispetto ai quali occorre verificare ogni edificio esistente, sono
quelli riportati nelle Norme di Attuazione del PRG (allegate alla presente in Appendice 2) della
relativa ZTO in cui l’edificazione è stata eseguita.
5. Nelle more dell’attuazione della trasformazione urbana, è consentito l’uso del suolo ai
soli fini agricoli solo a distanza di almeno 50mt dal perimetro dei lotti insediati.
Art.32
Aree a destinazione turistica
L’indice di fabbricabilità fondiaria per l’edilizia alberghiera di nuova costruzione
ricadente al di fuori delle Zone A, Bs, B, B1
2, non potrà, in alcun caso, superare 1,50 mc / mq ed
il rapporto di copertura non potrà superare il 25% della superficie del lotto disponibile.
Inoltre almeno il 70% delle superfici scoperte dovrà essere sistemato a verde ed
opportunamente attrezzato e, a servizio di ogni impianto, saranno previste aree per parcheggio
nelle misure minime di 8 mq / posto letto. Per tali parcheggi può essere utilizzato il residuo 30%
di superficie scoperta non attrezzata a verde, in caso occorre una maggiore superficie questa
potrà essere reperita anche in aree che non formino parte del lotto, purché asservite all’albergo
con vincolo permanente di destinazione a parcheggio.
Per quanto riguarda la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso di
abitazioni e di campeggio o la predisposizione di aree per l’impiego continuativo di mezzi di
qualsiasi genere, roulottes e case mobili, è da precisare che tali opere dovranno essere
proporzionate per accogliere non più di 1.200 utenti ed essere dotate di apposite aree di
parcheggi (dimensionate nel progetto caso per caso, in funzione del tipo di attività), di servizi
igienici adeguati, con impianto per il trattamento di liquami e di attrezzature atte ad assicurare la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi. Per tali tipi di interventi valgono, oltre quelli della
particolare zona, i seguenti indici urbanistici:
Superficie permeabile Spm ≥ 0,70 (“SF” – “Sc”)
Indice di Piantumazione IP = n°1 albero / 10 posti letto
Distanza minima tra gli edifici De = H, con un minimo di 10 mt.
Distanza minima dai confini per edifici Dc = H/2, con un minimo di 5 mt.
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
49
Viene in ogni caso prescritta la conservazione del patrimonio arboreo esistente; l’indice
IP si riferisce ad apposite essenze arboree di alto fusto.
Art.33
Asservimento di aree non contigue per insediamenti produttivi
E’ consentito l’accorpamento di lotti a destinazione produttiva non contigui, appartenenti
alla medesima ZTO Di (i=1, 2, 3), quando esso è giustificato e necessario nella trafila produttiva
dell’impresa 26
.
Quindi il ricorso all’asservimento può essere consentito ogni volta che esso riguardi fondi
anche fisicamente separati, purché fra i lotti interessati sussista un’identità funzionale che venga
ad essere espressamente giustificata.
Le richieste presentate in tal senso vanno motivate adeguatamente dal richiedente negli
atti a corredo della pratica.
Quanto sopra dovrà comunque essere conforme a quanto previsto dal precedente articolo
15.
Art. 34
Zona “F – attrezzature ed infrastrutture di interesse collettivo”
1. La ZTO è riservata all’insediamento di attrezzature per l’istruzione, per la sanità, per
funzioni ed attrezzature di interesse sociale e/o religioso, per lo sport ed il tempo libero, per i
parcheggi, verde pubblico attrezzato e tutto quanto altro elencato all’articolo 4 punti 32) e 33).
La ZTO “F” è individuata nelle planimetrie del PUC, divisa tra la parte già occupata da
edifici o da funzioni svolte dalla Pubblica Amministrazione (aree distinte da numeri) e la parte di
standard di previsione nel progetto di PUC (aree distinte da lettere).
L’ulteriore superficie ad essa assegnata dal PUC sarà precisata per ciascuna ZTO
attraverso la prescrizione della superficie da conferire in essa, in sede di definizione del PUA e/o
del PRIA, ovvero, per le ZTO “B” e “B1
2” dalla cessione di aree contro indice di edificabilità.
2. I parametri urbanistici da rispettare per le nuove costruzioni risultano essere:
Indice di Fabbricabilità fondiaria IF = 2,5 mc/mq
Distanza minima tra gli edifici De ≤ H, con un minimo di 10,00 mt.
Distanza minima dai confini Dc = 10,00 mt.
Superficie destinata a parcheggio Si veda la Tabella A riportata in Allegato 1
26
Vale brevemente premettere che il cd. “asservimento” costituisce, in fatto e diritto, un trasferimento di potenzialità
edificatorie da un fondo ad un altro, a mezzo di un atto negoziale di jus civilis con il quale il titolare di un fondo
(quello asservito) rinunzia alle relative facoltà a favore di un altro fondo (asservente), cedendo al proprietario di
quest’ultimo (o comunque al soggetto che su tale fondo vanti titoli reali o obbligatori) la cubatura necessaria a
consentire o implementare il rilascio del permesso di costruire nel rispetto del rapporto area-volume.
Nel caso di tale espressione di volontà da parte del titolare del fondo asservito, in qualunque forma
concludente essa venga manifestata al Comune interessato, l’Ente deve prenderne atto e provvedere di conseguenza,
in conformità alle richieste del privato istante, fatta salva l’annotazione del sopravvenuto vincolo di inedificabilità –
totale o parziale – a carico del fondo asservito.
Occorre peraltro precisare che il concetto di “contiguità” dei fondi è stato ripetutamente vagliato dalla
giurisprudenza sia civile che amministrativa, la quale è passata da una originaria interpretazione restrittiva -
improntata alla sussistenza di una immediata vicinanza dei lotti, delimitati da una mera retta di confine, di carattere
fisico o ideale, tutt’al più costituita da fossi di scolo, strade o canali (vedasi Cons. di Stato, Sez. V, 19/3/1991, n.
291, o ancora Cons. di Stato, Sez. V, 4/1/1993, n. 26) – ad una più ampia accezione, nella quale rilevano piuttosto
l’identità di destinazione urbanistica e la sussistenza di una “effettiva e significativa vicinanza fra i fondi asserviti e il
lotto edificato” (Cons. di Stato, Sez. V, 1/4/1998, n. 400; Cass. Civ., Sez. II, 12/9/1998, n. 9081). Ad oggi, non
appare discutibile che il ricorso all’asservimento debba essere consentito ogni volta che esso riguardi fondi anche
fisicamente separati, purché fra i lotti interessati sussista una identità funzionale – da escludersi laddove, ad esempio,
si tratti di aree con diversa destinazione urbanistica.
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
50
Da tali valori è possibile derogare mediante deliberazione di consiglio comunale che
approvi apposito progetto definitivo di realizzazione di un intervento.
3. Nelle ZTO “F”, destinate dal PUC ad attrezzature ed impianti di interesse generale,
l’Amministrazione mediante convenzione (che disciplini modalità d’uso e tariffe) può
autorizzare la ditta proprietaria dei beni immobili a realizzare l’opera prevista nel PUC stesso.
4. Nelle more dell’attuazione della trasformazione urbana, è consentito l’uso del suolo ai
soli fini agricoli.
Art. 35
Zona “VPR – verde privato di rispetto”
La ZTO è riservata a fasce verdi (di larghezza pari a 20mt.) che assolvono a funzione di
filtro rispetto all’edificato urbano e tra ambiti a diversa specializzazione funzionale.
Per tali fasce si persegue la conservazione dell’assetto esistente caratterizzato da forte
prevalenza di naturalità, senza alcuna possibilità di realizzare nessun tipo di costruzione.
Nelle ZTO “VPR” sono consentite solo le attività agricole; sugli edifici esistenti sono
ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. E’ possibile,
inoltre, realizzare passaggi anche carrai che le attraversino, sia per collegare le ZTO separate da
detta fascia, sia per collegare una ZTO laterale alla viabilità esistente sull’altro lato.
Art. 36
Sanatoria delle costruzioni abusive ed immobili realizzati in base ad un PdC annullato
1. La procedura “straordinaria” di sanatoria delle costruzioni abusivamente realizzate
avviene con il completamento del procedimento, secondo le modalità di legge, delle domande
presentate di “condono edilizio”, ai sensi della legge n°47/85, dell’art. 39 della legge n°724/94 e
della legge n°326/2003.
2. La procedura “ordinaria” di sanatoria delle costruzioni, o di parti di costruzioni,
abusivamente realizzate avviene con le procedure previste dall’art.36 del TU Edilizia,
riguardante lo “Accertamento di conformità”.
3.1. Gli immobili realizzati in base ad un PdC annullato potranno usufruire
dell’applicazione della procedura riportata nell’art. 38 del TU Edilizia, che consta nella
preventiva valutazione tecnica sulla tipologia di azioni e conseguenti sanzioni amministrative da
applicare ai casi specifici. Nella fattispecie, è possibile prevedere tre tipologie di azioni:
- la rimozione dei vizi procedurali,
- la riduzione in pristino (demolizione);
- l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti
abusivamente eseguite.
La sanzione applicabile è valutata dall’Agenzia del Territorio, anche sulla base di accordi
stipulati tra quest’ultima e l’Amministrazione Comunale. La valutazione dall’Agenzia è
notificata all’interessato dal Responsabile del Settore preposto e diviene definitiva decorsi i
termini di impugnativa
3.2. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi
effetti del PdC in sanatoria di cui all’art. 36 del TU Edilizia.
3.3. Se il pagamento dell’oblazione non avviene entro 12 (dodici) mesi dalla notifica, si
applicheranno le procedure previste dall’art. 31 del TU Edilizia.
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
51
CAPO IV - ZONE DELL’AMBITO EXTRAURBANO
Art.41
Zona “E – agricola” 27
1. La ZTO comprende l’intero ambito extraurbano, che non sia classificato diversamente,
nel quale la multifunzionalità agricola è principalmente imperniata sulla funzione produttiva. In
queste aree l’obbiettivo delle politiche rurali è sostenere un mosaico di aziende agricole, orientate
a produzioni di filiera lunga, con il ricorso a tecniche produttive sostenibili. Le politiche
territoriali di PUC sono orientate al contenimento dei consumi di suolo e dei processi di
frammentazione dello spazio rurale ad opera della maglia infrastrutturale.
In detta ZTO è consentita la sola attività agricola e la coltivazione dei fondi. Sono
analogamente consentite tutte le attività di trasformazione, connesse alla coltivazione ed
all’allevamento (gli impianti di raccolta, trasformazione, immagazzinaggio, imballaggio nonché
quelli dedicati all’allevamento di specie animali). Quindi l’edificabilità del territorio deve essere
strettamente funzionale all’attività agricola multifunzionale 28
, deve essere esercitata da
imprenditori agricoli professionali definiti ai sensi del D.Lgs. 29/03/2004 n°99 29
, e nel rispetto
del principio del previo riuso dei manufatti esistenti. L’edificabilità rurale comprende:
27
Combinato disposto degli art.37-38-41 delle Norme del PTCP e dell’art. 1.8 del Titolo II della LR 14/82. 28
Si veda l’art. 2 della L.R. 06/11/2008, n°15 concernente la “Disciplina per l’attività di agriturismo”. 29
D.Lgs. 29/03/2004 n°99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura”, art.1 (testo vigente):
[1] Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in
possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n°1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o
in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi
dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni
genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche,
ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da
lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l’attività svolta dai soci
nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al
primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al
riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l’attività svolta dagli amministratori
nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è
idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per
l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’art.17 del citato regolamento (CE) n°1257/1999, i requisiti
di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.
[2] Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. E’ fatta salva la facoltà
dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie
ai sensi del DPR 07/12/2001, n°476.
[3] Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli
professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui
all’articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) abrogato;
c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società
cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
[3-bis] La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una
sola società.
[4] omissis.
[5] Le indennità e le somme percepite per l’attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali,
anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente
articolo, e consentono l’iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per
l’agricoltura.
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
52
- manufatti a uso abitativo per gli addetti all’agricoltura;
- annessi agricoli;
- annessi relativi alle attività agrituristiche e agricole multifunzionali.
2. La carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto individua il carattere
prevalente delle colture.
3. In detta ZTO il PUC si attua a mezzo di intervento diretto previo rilascio di PdC, alle
condizioni di seguito riportate.
4. Sul patrimonio edilizio esistente sono previsti interventi di cui al precedente articolo 8,
lettera a), limitatamente alle opere di cui ai punti a), b), c), d), g), h), del precedente articolo 5,
che non comportino aumento di Volume “V”, con la precisazione che la ristrutturazione edilizia
potrà ottenersi anche attraverso la generale demolizione e ricostruzione degli immobili, nei limiti
del volume v.p.p. preesistente, ma racchiuso in una sagoma anche diversa da quella originaria. In
tal caso l’altezza massima del nuovo edificio ristrutturato non può eccedere quella preesistente.
Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere
ampliate fino ad un massimo di 20% dell’esistente cubatura, purché esse siano direttamente
utilizzate per la conduzione del fondo (opportunamente documentata).
5. La nuova edificabilità della ZTO è subordinata alle disposizioni di un Piano di
Sviluppo Aziendale (Psa).
5.1. Il Psa, obbligatorio per l’imprenditore agricolo professionale, contiene:
- la descrizione della situazione attuale dell’azienda;
- la descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività agricola e/o delle
attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la gestione degli elementi
di naturalità e biodiversità (boschi aziendali, filari arborei, siepi, alberi isolati), delle
consociazioni tradizionali, delle sistemazioni agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti), anche
con riferimento al Codice di buona pratica agricola ed alle misure silvoambientali ed agro
ambientali contenuti nel Psa;
- la descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di
lavoro agricolo degli aventi titolo, nonché all’adeguamento delle strutture produttive;
- l’individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati agli stessi;
- la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.
5.2. L’approvazione del Psa da parte del Comune costituisce condizione preliminare per
il rilascio del PdC.
5.3. La realizzazione del Psa è garantita da un’apposita convenzione, da registrare e
trascrivere a spese e cura del richiedente, che stabilisca in particolare l’obbligo per il richiedente:
- di effettuare gli interventi previsti nel Psa, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di
nuove costruzioni rurali;
[5-bis] L’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative,
ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per
l’agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n°142
[5-ter] Le disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche
o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento
della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all’apposita
gestione dell’INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso
termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi
1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l’Agenzia delle entrate definiscono
modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.
[5-quater] Qualunque riferimento nella legislazione vigente all’imprenditore agricolo a titolo principale si intende
riferito all’imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.
[5-quinquies] L’art.12 della legge 09/05/1975, n°153, è abrogato.
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
53
- di non modificare la destinazione d’uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate
necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di 20
anni;
- di non modificare la destinazione d’uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente a
realizzare, per almeno 20 anni dall’ultimazione della costruzione;
- di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite
le stesse;
- di rimuovere gli annessi agricoli al termine della validità del Psa, in mancanza di sue proroghe
o dell’inserimento degli annessi in un nuovo Psa.
5.4. L’edificazione di ciascuna nuova abitazione rurale è ammissibile a condizione che,
nell’insieme dei fondi rustici dell’azienda agricola interessata, la somma delle superfici fondiarie
mantenute in produzione, anche secondo diverse qualità colturali, consenta l’edificazione di ogni
unità a uso abitativo con una superficie lorda di pavimento non inferiore a 160 metri quadrati, in
base agli indici di utilizzazione fondiaria indicati nella seguente tabella:
Qualità di coltura Indice di utilizzazione fondiaria [mq/ha]
Colture ortofloricole protette 160,0
Colture orticole di pieno campo, tabacco 53,3
Frutteti 40,0
Vigneti 32,0
Oliveti 26,7
Castagneti da frutto 22,9
Mais 20,0
Cereali, foraggere avvicendate 16,0
Bosco, pascolo cespugliato e arborato 5,3
Ai fini della definizione dell’Indice di utilizzazione fondiaria utilizzabile, la qualità della
coltura sarà quella riportata nella carta dell’uso agricolo, di cui al precedente comma 2, ovvero
riportata nel Psa, ovvero comprovata dal richiedente mediante perizia giurata redatta da tecnico
agronomo o dotato di abilitazione equivalente. Non sarà ritenuta probatoria la classificazione
catastale.
Per le necessità abitative dell’imprenditore agricolo professionale è consentito
l’accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull’area asservita venga
trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del
Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l’Ufficio
Tecnico Comunale, come indicato ai precedenti articoli 15 e 33. In ogni caso l’asservimento non
potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc. Per le aziende che insistono su terreni di
Comuni limitrofi è ammesso l’accorpamento dei volumi nell’area di un solo Comune.
Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori restano vincolate alla
inedificabilità e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.
Il PdC per residenze può essere rilasciato per la conduzione del fondo esclusivamente ai
proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti,
nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell’esecuzione delle
opere e considerati imprenditori agricoli professionali. Gli altri indici urbanistici sono:
Rapporto di copertura per edifici residenziali RC = 0,10 mq/mq
Distanza minima tra gli edifici in arretrato De = 10,00 mt.
edifici in aderenza De = 0,00 mt.
Altezza max degli edifici residenziali Hmax = 7,00 m
Numero dei piani NP = 2 (compreso P.T)
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
54
Nel computo dei volumi abitativi non sono da conteggiarsi gli annessi agricoli, quali: le
stalle, i silos, i magazzini e i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della
conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate, nonché gli
impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.
5.5. Il Psa preciserà quali annessi agricoli sono necessari per l’azienda; per tali
realizzazioni è consentito un Indice di Fabbricabilità aggiuntivo di 0,10 mc/mq.
Per gli allevamenti zootecnici, che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone
boschive, incolte e pascolive, con l’eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire
ovunque, non vanno superati i limiti di rapporto di copertura e di distanza dai confini riportati
nella tabella seguente:
Indice di Fabbricabilità per pertinenze agricole, raccolta e lavorazione
prodotti lattiero-caseari, ecc. IF = 0,10 mc/mq
Rapporto di copertura per allevamenti zootecnici, anche bufalini RC = 0,05 mq/mq
Distanza minima dai confini per allevamenti zootecnici, anche bufalini Dc = 20 mt
Distanza minima tra gli edifici in arretrato De = 10,00 mt.
edifici in aderenza De = 0,00 mt.
5.6. In assenza di Psa, la realizzazione di annessi agricoli deve rispettare, oltre che gli
indici sopra riportati, la limitazione delle seguenti superfici massime, detratte le superfici
esistenti:
- 20mq/ha per i primi 3 ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione,
- 10mq/ha per gli ulteriori 3 ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione,
- 5mq/ha per gli ulteriori ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione.
6. La nuova edificazione e la riedificazione di serre fisse, cioè a ciclo ininterrotto, ovvero
con la ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità, deve avvenire con
estensione non superiore al 60% della superficie agricola totale (Sat). Restano fermi i disposti
delle leggi regionali in materia.
7. E’ possibile richiedere PdC per lo svolgimento di attività agrituristica e per Country-
House, ai sensi, rispettivamente, della Legge Quadro nazionale sull’agriturismo n°96/2006 e
della L.R. n°17 del 24/11/2001.
Nel caso di attività agrituristica, i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad
ogni effetto alle abitazioni rurali (art. 3 comma 3, L. 96/2006) e quindi per essi valgono gli stessi
indici di utilizzazione fondiaria e “RC” delle residenze agricole. Gli annessi relativi a tali attività
sono consentiti con riferimento al numero massimo di 20 posti-letto per esercizio, nel rispetto
della norma vigente in materia.
Nel caso di Country-House gli immobili, oltre che essere conformi alle discipline
urbanistiche ed edilizie dei fabbricati rurali, devono avere i requisiti ed i servizi minimi di cui
all’allegato “E” della L.R. 17/2001.
8. Nella ZTO sarà possibile realizzare una grande struttura di vendita, ubicata dove le
esigenze lo richiederanno, il cui sito sarà individuato mediante Conferenza dei Servizi e/o
Accordo di Programma 30
.
9. Nella parte di ZTO individuabile nella Tav. 10.9 quale “Territorio rurale e aperto
complementare alla città” (art.44 norme PTCP), cioè la parte di ZTO “E” compresa tra il
territorio insediato e il limite di demarcazione riportato nel grafico citato, è vietata ogni tipo di
edificazione, salvo il recupero dell’edilizia esistente, mediante interventi indicati al precedente
comma 4. Tale parte di ZTO può altresì ospitare attrezzature di verde pubblico e spazi per
attività ricreative e sportive senza nuova edificazione anche attraverso la realizzazione di un
30
Indicazione espressamente richiesta dalle Norme del PTCP art. 69
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
55
parco agricolo urbano, come previsto dalla L.R. 17/2003.
Art.38
Zona “SRA – sorgente di rischio ambientale”
La ZTO in parola racchiude le aree sulle quali è localizzato l’impianto di depurazione
delle acque dei Regi Lagni. Tale utilizzazione rappresenta per il territorio e per l’ambiente un
rischio elevato, rispetto al quale è opportuno assumere provvedimenti cautelativi, a tutela della
salute.
Nella ZTO “SRA” è severamente vietata ogni forma di attività diversa da quella specifica
della destinazione d’uso, anche agricola. Per l’ampliamento, manutenzione, nuova costruzione di
parti di strutture ed impianti connessi alla tipica destinazione d’uso della ZTO si applicano gli
indici “RC”, “De” e “Dc” della ZTO “D1”.
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
56
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI
Art.39
Norma transitoria per il recupero ed utilizzo di scheletri in c.a. già esistenti sul territorio
comunale alla data di adozione del PUC
1. E’ possibile il recupero ed il successivo utilizzo degli scheletri in calcestruzzo
cementizio armato (come identificati al precedente articolo 4 punto 44) esistenti sul territorio
comunale alla data di adozione del PUC, a condizione che:
a) se la struttura è stata realizzata abusivamente, che possa essere sanata ai sensi dell’art. 36 del
DPR 380/2001, effettuando la verifica conformemente alle indicazioni del RUEC;
b) la struttura esistente sia stata favorevolmente collaudata ovvero verrà favorevolmente
collaudata prima dell’inizio dei lavori di completamento;
c) sia dimostrato a cura del richiedente che la struttura è stata realizzata prima della data di
adozione del PUC.
Nel caso in cui quanto sopra risulti verificato, si precisa, inoltre, che:
d) trattandosi di manufatto esistente, ricade nella casistica di cui al precedente articolo 8, lettera
e);
e) il progetto di completamento deve essere conforme al PUC, in relazione alla ZTO in cui la
struttura è ubicata;
f) la volumetria complessiva realizzabile deve essere al massimo pari alla quota edificatoria
attribuita ai proprietari degli immobili (eventualmente incrementata dalle ulteriori quote dai
proprietari stessi acquistate ovvero ricevute nello stesso comparto).
2. Classificazione dell’intervento: secondo le definizioni riportate nel precedente articolo
5, l’intervento di completamento si classifica come:
d) “Ristrutturazione edilizia”, in quanto la struttura nuda in c.a. è già stata autorizzata con atti
amministrativi precedenti, ovvero risulta sanato secondo la procedura indicata nel prosieguo.
3. In merito a:
- esempi di verifica urbanistica per la sanatoria di “scheletri” abusivi,
- quota edificatoria per il completamento degli “scheletri”,
- calcolo oneri concessori,
si rimanda al RUEC.
Art.40
Allineamento degli edifici esistenti
Gli edifici da realizzare su lotti aventi già edificati entrambi i confini che delimitano
quello sulla via pubblica, possono rispettare l’allineamento determinato dalla congiungente il filo
dei fabbricati esistenti sui confini del lotto, anche se la congiungente risulti a distanza inferiore a
quella minima prescritta dalle norme in rapporto alla larghezza della sede stradale.
Art.41
Norme di salvaguardia
Dalla data di adozione del presente Piano Urbanistico Comunale e fino all’entrata in
vigore dello stesso, valgono le norme di salvaguardia che impongono il rispetto delle prescrizioni
di cui all’art. 10 della LURC.
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
57
Art.42
Coordinamento tra le varie parti del PUC
1. Il Piano Urbanistico Comunale è composto non solo dalla parte squisitamente
urbanistica, cui appartengono le presenti NTA, ma anche dai seguenti allegati:
- All. 01 – Studio geologico del territorio comunale (L.R. 9/83),
- All. 02 – Carte dell’uso agricolo dei suoli,
- All. 03 – Piano Comunale del Commercio (L.R. 1/2000),
- All. 04 – Piano di Zonizzazione acustica.
- All. 05 – Valutazione Ambientale strategica.
Ogni intervento edilizio disciplinato dal PUC deve essere conforme a questo ed a tutti i
suoi allegati, anche se particolari indicazioni e prescrizioni riportati negli allegati medesimi non
sono nuovamente ripetuti ed esplicitati nelle presenti NTA.
2. In merito agli interventi interessanti il sottosuolo e ricadenti nelle aree di presunto
interesse archeologico individuate nella Tav. 8.1.a, i concessionari dovranno informare
dell’inizio dei lavori la Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
2
TABELLA A
Spazi minimi per parcheggio privato da riservare nell’area di pertinenza di edifici ed attrezzature
Destinazione d’uso degli edifici Superfici di parcheggio
Residenziale 1 mq ogni 10 mc di Volume
Residenziale turistico a rotazione d’uso 80 mq ogni 100 mq di Sn con minimo di 8 mq
per posto letto
Supermercati e centri di vendita 150 mq ogni 100 mq di Sn
Commercio di piccola distribuzione in ZTO
“A” e “Bs” (nuove autorizzazioni) 8 mq ogni 100 mq di Superficie di vendita
Commercio di piccola distribuzione in tutte le
altre ZTO 80 mq ogni 100 mq di Sn
Magazzini di deposito 20 mq ogni 100 mq di Sn
Cliniche private 15 % di Sn
Ristoranti, bar, ecc. 20 % di Sn
Teatri, cinematografi, luoghi di svago,
impianti sportivi mq 10 per ogni posto di capienza
Ludoteche, centri scommesse, locali per
bingo, sale giochi, ecc. 80 mq ogni 100 mq di Sn
Impianti industriali e artigianali mq 20 ogni 100 mq di Su
Uffici e studi professionali mq 80 ogni 100 mq di Su
Scuole dell’obbligo mq 50 per aula
Scuole superiori mq 40 per aula
Ambulatori, uffici pubblici, attrezzature di
interesse comune mq 50 ogni 100 mq di Su
N.B.1: Nelle zone, ove le presenti NTA prescrivono superfici da destinare a parcheggio in misura
superiore a quelle della tabella A si è obbligati a riservare la maggior superficie.
N.B.2: Per le strutture di vendita medie e grandi si fa riferimento ai disposti della L.R. 1/2000,
che prevalgono (se maggiori) su quelle riportate nella presente tabella.
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
4
COMUNE DI ORTA DI ATELLA
VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE
ADOZIONE : Delibera di C.C. n°12 del 28/02/2000 di adozione della Variante al P.R.G. munito di visto
di conformità rilasciato dal P.G.R.C. n°527 del 03/02/1999.
APPROVAZIONE : Decreto n°33 del 04/05/2001 del Presidente dell’Amm/ne Prov/le di Caserta in
conformità della Deliberazione di Consiglio Prov/le di Caserta n°8 del 10/04/2001;
VISTO DI CONFORMITA’ del Presidente della G.R. della Campania : Decreto n°001634 del
06/08/2001
NORMATIVA di ATTUAZIONE
INDICE
TITOLO 1 - Disposizioni Generali
Art. 1 Riferimenti legislativi
Art. 2 Contenuti del NUOVO P.R.G.
Art. 3 Elaborati costitutivi del NUOVO P.R.G.
Art. 4 Attuazione del PRG
Art. 5 Contenuti del Piano di Recupero (P.d.R.)
Art. 6 Contenuti del Programma Integrati di Riqualificazione Urbanistica (P.R.U.)
Art. 7 Contenuti del Piano Particolareggiato (P.P.E.)
Art. 8 Contenuti del Piano di Lottizzazione (P.d.L.)
Art. 9 Contenuti del Programma Costruttivo per interventi di edilizia economica e popolare
Art.10 Contenuti del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.)
Art.11 Elaborati dei Piani Esecutivi
Art.12 Spazi ed Edifici pubblici
Art.13 Definizioni Urbanistiche
Art.14 Definizioni Edilizie
Art.15 Altre Definizioni
TITOLO 2 - Zonizzazione del Territorio Comunale e parametri di intervento
Art.16 Zonizzazione del Territorio comunale
Art.17 Parametri di Intervento
Art.18 Zona “A”- Edifici Vincolati
Art.19 Zona “A1” - Centro Storico
Art.20 Zona “B1” - Centro Urbano, Zona Edificata Satura
Art.21 Zona “B2” - Centro Urbano, Zona Edificata con integrazioni
Art.22 Zona “B3” - Centro Urbano, Zona di completamento
Art.23 Zona “B4” - Centro Urbano, Zona di completamento della recente espansione
Art.24 Zona “C1” - Residenziale di Nuova Espansione
Art.25 Zona “C2” - Residenziale di Nuova Espansione estensiva
Art.26 Zona “D1” - Insediamenti Produttivi di tipo Industriale o Artigianale
Art.27 Zona “D2” - Insediamenti Produttivi di tipo Artigianale e Commerciale
Art.28 Zona “D3” - Insediamenti Produttivi di tipo Commerciale, Direzionale e Servizi
Art.29 Zona “D4” - Insediamenti Produttivi di tipo Turistico/Alberghiero
Art.30 Zona “D5” - Insediamenti Produttivi di tipo Misto
Art.31 Zona “E” - Agricola
Art.32 Zone “F” - Impianti Pubblici a Scala Urbana e Territoriali
Art.33 Zone “S” - Attrezzature Pubbliche a scala Urbana - Standards
Art.34 Fasce di Rispetto
TITOLO 3 – Prescrizioni Generali
Art.35 Destinazioni d’Uso
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
5
Art.36 Norme Tecniche Antisismiche e Prescrizioni di carattere geologico
Art.37 Recupero Urbanistico degli Insediamenti Abusivi
Art.38 Rinvio e Compatibilità
Art.39 Misure di Salvaguardia
TITOLO 1 - Disposizioni Generali
Art. 1 – Riferimenti legislativi
La presente Variante al P.R.G. sostituisce il P.R.G. adottato con delibera del Consiglio Comunale
n°17 del 28/03/1998, approvato con Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Caserta
n°18/1999 e divenuto esecutivo con pubblicazione sul BURC n°11 del 22/02/1999.
La necessità dell’elaborazione di un nuovo strumento urbanistico si è resa necessaria per
adeguare la pianificazione del territorio ad alcune sopravvenute occasioni e situazioni di sviluppo
economico, insediativo ed infrastrutturale, che, fermi restando gli obiettivi principali, hanno suggerito la
revisione della proposta di pianificazione per il prossimo futuro.
La Variante al P.R.G. interessa l’intero territorio comunale e, pertanto, deve considerarsi come
un NUOVO P.R.G.; in tal modo verrà definito negli articoli che seguono.
Il nuovo strumento urbanistico è stato redatto ai sensi della legge 17/08/1942 n°1150 e
successive modificazioni ed integrazioni, della Legge regionale 20/03/1982 n°14 e successive modifiche
ed integrazioni, nonché ai sensi della Legge 28/02/1985 n°47, in riferimento alla necessità del recupero
urbanistico degli insediamenti abusivi.
Si precisa che il Comune di Orta di Atella è incluso negli elenchi dei Comuni danneggiati dai
terremoti del Novembre 1980 e Febbraio 1981 e dal terremoto del Maggio 1984, ed è stato classificato
sismico con grado di sismicità’ S= 6-.
Il presente NUOVO P.R.G. si propone di favorire e disciplinare lo sviluppo urbanistico e
socioeconomico del paese avendo come arco temporale di riferimento il decennio 01/01/2000 /
31/12/2009.
Art. 2 – Contenuti del NUOVO P.R.G.
Il NUOVO P.R.G. regola l’organizzazione ed il disegno del territorio in relazione alle
caratteristiche storico-culturali, ambientali, geotecniche e produttive delle diverse aree.
In particolare esso definisce, mediante previsioni e prescrizioni grafiche e normative, la graduale
trasformazione del territorio non edificato, dei tessuti urbani e dei singoli edifici esistenti, le destinazioni
d’uso specifiche, le modalità ed i parametri d’intervento, le aree ambientali e storiche da tutelare, la
mobilità sul territorio, la distribuzione e la fruibilità degli spazi e degli edifici pubblici, lo sviluppo delle
attività produttive, assumendo come parametro di confronto per ogni scelta i bisogni e la tutela dell’uomo
ed il miglioramento della qualità della vita.
Art. 3 – Elaborati costitutivi del NUOVO P.R.G.
Il NUOVO P.R.G. di Orta di Atella è costituito dai seguenti elaborati:
- RELAZIONE
Tav 1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE (1 : 25.000)
Tav 1b. INQUADRAMENTO TERRITORIALE (1 : 10.000) (Con individuazione dell’area archeologica della antica Atella)
Tav 2. IL TERRITORIO COMUNALE (1 : 5.000) (con individuazione dei Vincoli, delle attrezzature esistenti e delle colture agricole)
Tav. 3. IL CENTRO URBANO (1 : 2.000) (con individuazione dei Vincoli e delle attrezzature esistenti)
Tav. 4. ZONE OMOGENEE ESISTENTI (1 : 5.000) (intero territorio comunale)
Tav. 5. ZONE OMOGENEE ESISTENTI (1 : 2.000) (centro urbano)
Tav. 6. VIABILITA’ di PROGETTO (1 : 5.000) (intero territorio comunale)
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
6
Tav. 7. VIABILITA’ di PROGETTO (1 : 2.000) (centro urbano)
Tav. 8. ZONIZZAZIONE (1 : 5.000) (intero territorio comunale)
Tav. 9. ZONIZZAZIONE (1 : 2.000) (centro urbano)
Tav.10. ATTREZZATURE PUBBLICHE (1 : 2.000 e stralci 1/5000)
Tav.11. PIANI ATTUATIVI (1 : 2.000 e stralci 1/5000)
Tav.12. TABELLA dei TIPI EDILIZI
- NORMATIVA di ATTUAZIONE
Al Piano sono inoltre allegati:
1- Carta dell’ uso agricolo e delle attività colturali in atto nel territorio comunale redatta dal dott.
Michele D’ Ambrosio e costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione Illustrativa
- Planimetria 1/5000
- Attestato del redattore
2- Studio geologico - geognostico (L.R. 9/83) del territorio comunale redatto dalla dott. Giuseppe
Russo e costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione Generale Illustrativa
- Carta Idrogeologica (1/5000)
- Carta Geolitologica (1/5000)
- Carta della Stabilità (1/5000)
- Carta delle ubicazioni prove (1/5000)
- Carta degli incrementi sismici (1/5000)
- Carta della Zonizzazione in prospettiva sismica (1/5000)
- Sezioni geologiche (1/5000)
Tale studio costituisce l’aggiornamento delle indagini allegate al PRG già esaminate con “Parere
Favorevole” dalla Sezione provinciale del CTR di Caserta nella seduta del 07/04/1995 (verb. n°8 - dec.
n°9).
3 - Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale costituito dai seguenti elaborati:
- Elab. 1 Relazione Tecnica
- Elab. 2 Norme Tecniche di Attuazione
- Elab. 3 Tavole delle Zone (1/5000)
- Elab. 4 Piano di Zonizzazione Acustica (1/5000)
(intero territorio comunale)
- Elab. 5 Piano di Zonizzazione Acustica (1/2000)
(centro urbano)
In merito alle Tavole di Zonizzazione del PRG, redatte in rapp. 1/5000 per l’intero territorio
comunale e in rapp. 1/2000 per il Centro Edificato, si precisa che le eventuali discrepanze che si
dovessero riscontrare tra gli elaborati a scala differente sono da considerarsi meri errori di trasposizione
grafica; in tali casi, ai fini della esatta interpretazione delle prescrizioni del PRG, prevalgono le
indicazioni contenute nella Tav. 9, in scala 1/2000.
ART. 4 – Attuazione del NUOVO P.R.G.
Secondo le indicazioni relative alle diverse Zone Territoriali le prescrizioni del presente
NUOVO P.R.G. si attuano mediante la preventiva approvazione di strumenti urbanistici esecutivi oppure
mediante il rilascio della singola Concessione Edilizia o Autorizzazione.
In particolare il NUOVO PRG si attua:
1) Per le zone omogenee di tipo “A” e “A1” mediante la preventiva approvazione di un Piano di
Recupero redatto ai sensi dell’art. 28 della L. 457/78 esteso alla intera area, così come individuata
nella tav 11.
2) Per le zone omogenee di tipo “B1”, “B2”, “B3” e “B4”, il P.R.G. mediante il rilascio di Concessione
Edilizia o Autorizzazione ovvero mediante la predisposizione di P.R.U.
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
7
3) Per le zone omogenee di tipo “C1” e “C2”, mediante la preventiva approvazione di Piani di
Lottizzazione Convenzionata. Nella normativa specifica delle diverse zone vengono indicati i casi in
cui è consentita la possibilità di attuazione mediante Concessione edilizia diretta, nel rispetto di
quanto stabilito dal c.5 dell’art. 31 della L. 1150/42 e sue successive modifiche ed integrazioni.
4) Per le zone produttive di tipo “D1”, “D2”, “D3”, “D4” e “D5” il NUOVO P.R.G. si attua mediante la
predisposizione di Piani di Insediamento Produttivo, ad iniziativa pubblica, ai sensi dell’art. 27 della
L. 865/71, ovvero mediante PdL produttivi ad iniziativa privata.
5) Per le zone omogenee di tipo “S” ed “F” il NUOVO P.R.G. si attua mediante Piani Particolareggiati ai
sensi della L. 1150/42, oppure mediante Progetti approvati in Consiglio Comunale (predisposti
dall’Amministrazione Comunale o da privati concessionari) che investono l’intero ambito di
intervento.
L’Amministrazione Comunale potrà, inoltre, predisporre ulteriori strumenti esecutivi,
comprendenti una o più zone contigue, al fine di un adeguato sviluppo del territorio.
• Piani attuativi
I Piani Attuativi, da elaborarsi nel rispetto delle vigenti leggi in materia e delle prescrizioni del
presente NUOVO P.R.G., dovranno interessare, nell’ ambito di ciascuna zona, superfici non inferiori alle
Unità Minime di Intervento (UMI) stabilite dalle presenti Norme.
Considerata la ridotta estensione di alcune delle aree destinate ad essere urbanizzate previo
strumento attuativo, l’Amministrazione può procedere alla formazione di raggruppamenti di aree da
pianificare con un unico strumento esecutivo; in tale caso si avrà cura di evitare il formarsi di
appezzamenti residui di area inferiore alla UMI di zona.
Per tutto quanto concerne l’attuazione delle previsioni del NUOVO P.R.G. sui raggruppamenti
suddetti, potrà farsi riferimento all’art. 23 della legge 17/08/1942 n°1150-.
Per tutto quanto concerne il dimensionamento delle strade, in sede di formazione dei Piani
esecutivi, dovrà farsi riferimento alle “Norme tecniche sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle
strade urbane” (Boll. Uff. CNR n°60/78) e alle norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle
intersezioni stradali urbane (Boll. Uff. n°90/83).
• Interventi diretti
Nelle zone per le quali è consentito l’intervento diretto e nei lotti edificabili individuati da piani
esecutivi approvati, l’edificazione è subordinata al rilascio della concessione edilizia che dovrà garantire
il rispetto delle vigenti norme di legge, delle disposizioni del NUOVO P.R.G., delle prescrizioni
scaturenti dalle Relazioni sulle indagini geologiche, nonché delle prescrizioni dell’allegato Piano di
Zonizzazione Acustica.
Nelle zone oggetto di intervento diretto dovrà essere comunque garantito l’accesso da pubblica
strada ai singoli lotti; nel caso di lotti interclusi, l’accesso agli stessi sarà garantito attraverso la
predisposizione di un Programma Integrato di Riqualificazione Urbana redatto dal Comune su istanza
degli interessati. Tali piani non costituiranno variante di NUOVO P.R.G. e seguiranno le procedure di
approvazione previste dalla L.R. 3/96. Le zone con tali caratteristiche, in uno all’approvazione del
NUOVO P.R.G., si intendono individuate come zone di degrado ai sensi e per gli effetti della citata L.R.
3/96.
Art. 5 – Contenuti del Piano di Recupero
Il Piano di recupero (“P.d.R.”) di cui all’art.28 della Legge 05/08/1978 n°457 definisce,
nell’ambito delle norme e delle destinazioni d’uso previste dal NUOVO P.R.G., il disegno organico
dell’area assoggettata in relazione all’individuazione delle zone urbane come aree degradate e perciò
bisognevoli d’interventi volti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione od alla migliore
utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.
In particolare il P.d.R. deve contenere :
• La delimitazione del perimetro del territorio interessato;
• L’individuazione delle aree e degli edifici espropriati o da espropriare per la realizzazione degli
interventi pubblici, ivi compresi quelli eventualmente destinati all’edilizia sovvenzionata ed
agevolata;
• La destinazione d’uso delle singole aree e dei singoli edifici;
• L’individuazione delle unità minime d’intervento, con l’indicazione di quelle alle quali va applicata la
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
8
disciplina prevista dall’art. 23 della Legge 17/08/1942 n°1150 e successive modificazioni e delle
relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di quelle da attuare mediante rilascio di
concessione singola;
• L’individuazione degli eventuali edifici in cui vanno effettuati interventi di recupero edilizio e le
relative modalità esecutive;
• I termini di attuazione del Piano ed i termini di attuazione degli interventi previsti.
Il PdR è approvato dal Consiglio Comunale secondo le procedure definite dal citato art. 28 della
L. 457/78.
Art. 6 – Contenuto del Programma Integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale
Il Programma Integrato di Riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale (P.R.U.), in
attuazione dell’art. 16 della L. 179/92 e della L.R. n°3/96, è finalizzato ad una più organica
valorizzazione del territorio ed utilizzazione delle infrastrutture.
Il Programma Integrato è rivolto ad ambiti di edilizia preesistente ai fini della riqualificazione
urbanistica, edilizia ed ambientale di aree centrali urbanizzate e/o di periferie degradate.
Esso si basa su analisi del patrimonio edilizio, delle urbanizzazioni primarie e secondarie, nonché
delle funzioni urbane presenti nell’ambito di interventi al fine del riordino complessivo del sistema
insediativo preesistente e/o ripristino della qualità ambientale del territorio.
Il Programma Integrato è di iniziativa comunale; esso comunque può essere proposto anche da
soggetti pubblici o privati, singoli o riuniti in consorzio o associati tra loro, i quali lo propongono al
Comune.
Il Programma integrato deve essere costituito da:
a) il progetto urbanistico/ architettonico;
b) la normativa gestionale;
c) il piano di fattibilità finanziaria.
Il Programma è approvato dal Comune secondo le modalità fissate dalla L.R. n°3/96
Art. 7 – Contenuti del Piano Particolareggiato
Il Piano Particolareggiato Esecutivo (“P.P.E.”), di cui all’art. 13 della Legge 17/08/1942 n°1150
e successive modificazioni, definisce nell’ambito delle zone e delle destinazioni del NUOVO P.R.G., il
disegno urbano organico dell’area assoggettata in relazione alla individuazione della viabilità
automobilistica e/o pedonale, alla determinazione della gerarchia tra le strade, alla distribuzione e
quantificazione degli edifici e degli spazi pubblici, alla definizione degli allineamenti degli edifici e della
distanza tra di essi, alla qualità architettonica complessiva.
In particolare il P.P.E. deve contenere:
• La delimitazione del perimetro del territorio interessato;
• L’individuazione delle aree e degli edifici espropriati o da espropriare per la realizzazione degli
interventi pubblici, ivi compresi quelli relativi alla eventuale edilizia sovvenzionata ed agevolata;
• La destinazione d’uso delle singole aree e dei singoli edifici;
• L’individuazione delle unità minime d’intervento, con l’indicazione di quelle alle quali va applicata la
disciplina prevista dall’art. 23 della Legge 17/08/1942 n°1150 e successive modificazioni e delle
relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di quelle da attuare mediante rilascio di
concessione singola, con l’indicazione delle opere di urbanizzazione ad esse relative;
• Le definizioni delle tipologie edilizie e delle tipologie stradali, con le relative prescrizioni grafiche
plano-volumetriche.
• L’individuazione degli eventuali edifici in cui vanno effettuati interventi di recupero edilizio e le
relative modalità esecutive;
• I termini di attuazione del Piano ed i termini di attuazione degli interventi previsti.
Il PPE è redatto ed approvato ai sensi e con le modalità della Legge 1150/42 nonché della Legge
Regionale 20/03/1982, n°14 e successive modificazioni.
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
9
Art. 8 – Contenuti del Piano di Lottizzazione
Il Piano di Lottizzazione Convenzionato (“PdL”) può essere redatto e presentato dai proprietari,
singoli o riuniti in consorzio, o dal Comune, nei casi stabiliti dal penultimo ed ultimo comma dell’art. 28
della Legge 17/08/1942, n°1150 e successive modificazioni, solo per le zone di espansione residenziale
specificatamente individuate nel Titolo II delle presenti Norme.
Il PdL, oltre alle medesime indicazione stabilite per i PPE di cui al art.7, deve prevedere, a norma
del Capo III del Titolo II delle Direttive allegate alla L.R.14/82, anche una Convenzione da stipularsi con
il Comune e contenente le seguenti prescrizioni:
• Nei P.d.L. relativi ad aree residenziali
a) la cessione gratuita, entro termini stabiliti, delle aree per le opere di urbanizzazione primaria, come
indicate nell’art. 4 della legge 29/09/1964, n°847;
b) per quanto attiene alle aree per le opere di urbanizzazione secondaria, considerato che il PRG, nel suo
dimensionamento complessivo, già individua le aree per standards urbanistici, tali da soddisfare la
misura minima prevista dalla legge, dovrà essere prevista la cessione gratuita di:
- b1 un’area, non inferiore a 10 mq. per abitante da insediare o 100 metri cubi da costruire, da
utilizzarsi prevalentemente per aree a giardino, per lo sport e per il parcheggio;
- b2 nonché l’obbligo di versare al Comune una somma per la acquisizione di un’area equivalente
nelle apposite aree predisposte nel NUOVO PRG.
Qualora l’acquisizione delle aree di cui al capo b1 non venga ritenuta opportuna dal Comune in
relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi
comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione
che all’atto della stipula i lottizzanti corrispondano al Comune una somma comunque non inferiore al
costo di acquisizione delle aree.
c) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di quelle necessarie
per allacciare la zona ai pubblici servizi, nonché di una quota parte di quella secondaria;
All’Amministrazione comunale spetta, in ogni caso la possibilità, in alternativa alla realizzazione
diretta delle opere, di richiedere il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle
opere di urbanizzazione inerenti alla lottizzazione, nonché all’entità ed alle caratteristiche
dell’insediamento e comunque non inferiori agli oneri previsti dalla deliberazione comunale di cui
all’art. 1 della deliberazione del Consiglio Regionale n°119/1 del 28/07/1977.
d) le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
• Nei P.d.L. relativi alle aree di tipo produttivo
a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree per le opere di urbanizzazione primaria indicati
nell’art. 4 della legge 29/09/1964 n°847 nonché la cessione gratuita delle aree per le opere di
urbanizzazione secondaria, stabilite dall’art. 5 del DM 1444/68, cioè:
a) in misura non inferiore al 10% dell’intera superficie destinata all’insediamento produttivo o
artigianale previsto se nello stesso non viene svolta attività commerciale;
b) nel caso trattasi di insediamento commerciale o di servizi, in aggiunta a quanto stabilito dall’art.
18 della L. 765/967, come modificato dall’art. 2 comma 2 della L. 122/89 (1mq di parcheggio
per ogni 10 mc di costruzione) deve essere assicurata una quantità pari a 80 mq. per ogni 100
mq di superficie lorda di pavimento di edifici aventi tale destinazione, di cui almeno la metà
riservata a parcheggio (le superfici di cui sopra devono essere esterne all’intervento e possono
anche comprendere le aree di rispetto dei nastri stradali);
b) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di quelle necessarie
per allacciare la zona ai pubblici servizi, nonché di una quota parte di quella secondaria.
All’Amministrazione Comunale spetta in ogni caso la possibilità, in alternativa alla realizzazione
diretta delle opere, di richiedere il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle
opere di urbanizzazione inerenti alla lottizzazione, nonché all’entità ed alle caratteristiche
dell’insediamento e comunque non inferiori agli oneri previsti dalla deliberazione comunale di cui
all’art. 1 della deliberazione del Consiglio Regionale n°119/1 del 28/07/1977.
c) le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
a) la cessione gratuita, entro termini stabiliti, delle aree per le opere di urbanizzazione
Il PdL deve essere costituito dagli elaborati di cui ai commi a), b), c), d), e), f) e g) del CAPO III
stessa legge regionale 20/03/1982 n°14 e successive modificazioni e integrazioni.
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
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I contenuti e le modalità attuative del Pdl sono più compiutamente disciplinati dagli specifici
articoli contenuti nel Regolamento Edilizio Comunale.
Il PdL è approvato ai sensi e con le modalità della Legge 1150/42 nonché della Legge Regionale
20/03/1982, n°14 e successive modificazioni.
Art. 9 – Contenuti del Programma Costruttivo per interventi di Edilizia Economica e Popolare
Il Comune di Orta di Atella, ai sensi del 1° comma dell’art. 1 della L. 167/62, non è obbligato a
prevedere, nell’ambito del proprio strumento urbanistico, una specifica zona da destinare ad insediamenti
di Edilizia Residenziale Pubblica, pertanto il presente NUOVO P.R.G. non individua aree
specificatamente destinate alla formazione di Piano per la Edilizia Economica e Popolare (PEEP).
In presenza di iniziative concrete, sia da parte di Enti pubblici che di consorzi e/o cooperative
singole, tendenti a realizzare, sul territorio comunale, interventi di Edilizia Residenziale Pubblica
(agevolata o convenzionata) il Consiglio Comunale potrà individuare aree su cui localizzare specifici
Programmi Costruttivi, ai sensi dell’art. 51 della L. 865/71 nonché dell’art. 22 della L. 179/92.
Il Programma costruttivo, approvato con delibera di Consiglio Comunale, secondo le modalità
definite dal citato art. 51, costituisce un vero e proprio piano urbanistico esecutivo, alle cui prescrizioni
dovranno uniformarsi le successive Concessioni dei singoli interventi edilizi.
Il Programma Costruttivo deve contenere:
• la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
• l’individuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
• i parametri di intervento;
• la definizione delle tipologie edilizie e delle tipologie stradali, con le relative prescrizioni grafiche
plano-volumetriche;
• la destinazione d’uso delle singole aree e dei singoli edifici;
• l’individuazione degli eventuali edifici in cui vanno effettuati interventi di recupero edilizio e le
relative modalità esecutive;
• l’individuazione delle unità minime d’intervento.
Art. 10 – Contenuti del Piano per gli Insediamenti Produttivi
Il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di cui all’art. 27 della legge 22/10/1971, n°865,
definisce, nell’ambito delle aree e degli edifici destinati dal NUOVO P.R.G. ad insediamenti industriali,
artigianali, commerciali direzionali e turistico-alberghieri, il disegno organico del territorio in relazione
alle esigenze di sviluppo produttivo, di razionalizzazione degli impianti tecnologici e della viabilità,
anche al fine di garantire condizioni di lavoro soddisfacenti e di tutelare e salvaguardare la qualità
dell’ambiente dall’impatto connesso alla realizzazione di impianti produttivi.
In particolare il PIP deve contenere:
• l’estensione delle aree da comprendere nel piano;
• l’individuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
• i parametri di intervento;
• la definizione delle tipologie degli insediamenti produttivi, in riferimento al ciclo produttivo ed al
presunto numero di addetti;
• la definizione delle tipologie stradali e degli impianti tecnologici di approvvigionamento e di scarico;
• la definizione plano-volumetrice di tutte le opere;
• l’individuazione delle unità di intervento e degli stralci funzionali di attuazione;
• la previsione di massima di spesa, suddivisa per natura delle opere (acquisizione delle aree, strade,
impianti tecnologici, ecc.).
Il PIP, ad iniziativa pubblica, è approvato ai sensi e con le modalità dell’art. 27 della L. 865/71
della Legge 1150/42 nonché della Legge Regionale 20/03/1982, n°14 e successive modificazioni.
Art. 11 – Elaborati dei Piani esecutivi
Gli elaborati minimi di cui devono essere costituiti i piani esecutivi, descritti agli articoli che
precedono, sono, di norma, i seguenti:
• Relazione di progetto nella quale siano precisati il rispetto delle prescrizioni del NUOVO P.R.G. e
siano descritti i criteri generali di progettazione, lo stato dei luoghi nonché gli interventi pubblici e
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
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privati da realizzare, le modalità, i tempi ed i costi d’intervento;
• Planimetria dello stato di fatto, disegnata su fogli catastali, con la delimitazione dell’area oggetto di
piano, l’individuazione delle curve di livello e dei capisaldi altimetrici di riferimento, dei valori
ambientali e culturali da tutelare, degli eventuali vincoli, delle infrastrutture esistenti e di progetto, nel
rapporto non inferiore ad 1:1.000;
• Stralcio del NUOVO P.R.G. e delle relative norme di attuazione, comprensivo alle zone adiacenti e
quelle oggetto del piano;
• Planimetrie di progetto, nel rapporto non inferiore ad 1: 500, indicanti:
a) la rete viaria, automobilistica e pedonale, le aree di parcheggio e le piazze, con sezioni di
riferimento;
b) la delimitazione dei lotti edificabili, delle superfici massime d’ingombro e degli allineamenti di
tutti gli edifici di progetto ed esistenti, con le relative altezze, le tipologie edilizie e l’indicazione
della loro destinazione d’uso;
c) la individuazione e la specificazione degli edifici e degli spazi pubblici, nei rapporti indicati dalle
presenti norme, nonché delle aree da cedere al Comune;
d) la individuazione della piantumazione obbligatoria delle eventuali essenze arboree nonché delle
aree private da coltivare a giardino;
• Grafici nel rapporto non inferiore ad 1:500 delle tipologie edilizie e delle tipologie delle strade, con
indicazioni planovolumetriche ed in sezione;
• Profili regolatori, di cui almeno due perpendicolari tra di loro, indicanti il rapporto tra i principali
edifici, le strade e le aree libere, nel rapporto non inferiore ad 1:500;
Oltre agli elaborati di cui al primo comma, si deve presentare , inoltre:
• Estratto catastale con elenco delle proprietà comprese nel piano;
• Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture tecnologiche, nel
rapporto non inferiore ad 1:500.
Art.12 – Spazi ed Edifici pubblici
Il proporzionamento degli spazi pubblici e di quelli riservati ad attrezzature e servizi, alle attività
collettive, a parco, per lo sport ed a parcheggi, di cui all’art. 3 del D.M. 02/04/1968, n°1444, è stabilito in
misura superiore a 18 mq ad abitante così come previsto dalla L.R. 14/82;
Oltre che nelle Tavole di Zonizzazione, nello specifico elaborato Tav. 10 del presente NUOVO
PRG sono indicati gli spazi pubblici per attrezzature di livello comunale e sovracomunale e la relativa
destinazione specifica, con riferimento alla ripartizione stabilita al punto 1.4, titolo II, degli Indirizzi
Programmatici allegati alla L.R. 20/03/1982, n°14 e successive modificazioni.
Nelle norme relative alle diverse Z.T.O. vengono indicati gli ulteriori fabbisogni di aree per
attrezzature pubbliche da soddisfare nell’ambito delle zone stesse, in fase di pianificazione esecutiva.
Qualora i progetti di OO.PP. non siano conformi alle specifiche destinazioni del NUOVO PRG,
ai sensi del 4°c. dell’art. 1 della L.n°1/78, come modificato dalla L. 415/98, l’approvazione da parte del
Consiglio comunale non comporta necessità di variante allo strumento urbanistico nel caso in cui le
opere sono localizzate su aree comunque destinate ad attrezzature pubbliche (S o F) ed il mutamento non
determina il venir meno del rispetto dei parametri di dimensionamento delle diverse tipologie di
attrezzature; in tutti gli altri casi, invece, ai sensi del 5°c. dell’art. 1 della L. n°1/78, detta approvazione
costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico e viene approvata con le modalità previste
dagli art. 6 e seguenti della L. 167/62 e sue successive integrazioni e modifiche.
Ad esclusione delle aree destinate ad attrezzature scolastiche della fascia dell’obbligo, i
proprietari o gli aventi titolo delle aree vincolate nella variante del NUOVO P.R.G. ad attrezzature di
interesse comune, a parcheggio ed a verde, possono chiedere al Comune di realizzare, a propria cura e
spese, analoghe attrezzature pubbliche con l’obbligo della stipula, allegata alla concessione edilizia, di
una convenzione con le seguenti prescrizioni:
• le modalità di utilizzo delle attrezzature, con la riserva di una quota, non inferiore al 30 % dell’utenza
stimata, a disposizione di categorie di utenti indicati dal Comune;
• le modalità di prelazione da parte del Comune di acquisizione delle aree e delle attrezzature realizzate,
da esercitarsi non prima di dieci anni dalla ultimazione dei lavori, o la possibilità di cessione al
Comune da parte della proprietà;
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
12
• le modalità di locazione diretta da parte del Comune, per un periodo non superiore a dieci anni;
• le quote da cedere al Comune degli eventuali proventi derivanti dalla gestione delle attrezzature,
esclusivamente nel caso che dette attrezzature siano state realizzate con il contributo finanziario della
Regione, dello Stato o da altri Enti abilitati, sui quali sono esercitati il controllo o la vigilanza della
Regione o dello Stato.
Nelle aree con destinazione residenziale, previste dal presente NUOVO P.R.G., è consentita la
realizzazione di attrezzature scolastiche private, in dotazione aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dal
piano stesso; le aree di pertinenza delle sovracitate attrezzature scolastiche, dimensionate ai sensi della
Legge 05/08/1975, n°412, devono essere specificamente asservite e vincolate ad attrezzature pubbliche,
mediante trascrizione presso la competente Conservatoria Immobiliare.
Art. 13 – Definizioni Urbanistiche
L’edificazione e l’urbanizzazione, nel territorio comunale, sono regolate da indici e parametri
definiti come segue:
1) Superficie territoriale (St)
La superficie, di norma espressa in ettari, comprendente le aree edificabili di una stessa zona prevista
dallo strumento urbanistico vigente, comprensiva della viabilità interna alla zona e delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle già
specificatamente individuate dal Piano.
Nelle zone già parzialmente edificate, ai fini del computo della St vanno escluse, altresì, le aree di
pertinenza degli interventi edilizi esistenti.
2) Superficie fondiaria (Sf)
La superficie, di norma espressa in mq., costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza
degli edifici (esistenti o da realizzare). Si calcola sottraendo dalla superficie territoriale le aree
interessate dalla viabilità interna e dalle opere di urbanizzazione.
3) Indice di fabbricabilità territoriale (It)
Rappresenta il volume massimo costruibile sulla Superficie territoriale come innanzi definita;
di norma si esprime in mc/Ha oppure in mc/mq.
4) Indice di fabbricabilità fondiaria (If)
Rappresenta il volume massimo costruibile per ogni mq di Superficie fondiaria, come innanzi
definita; si esprime in mc/mq.
5) Superficie minima di intervento
a) del Piano Urbanistico Attuativo (U.M.I.)
Rappresenta la area territoriale minima per proporre un Piano urbanistico attuativo; si esprime in
mq. oppure in Ha.
b) del lotto (Lm)
Rappresenta la area fondiaria minima per operare un intervento edilizio diretto o, nell’ambito di un
Piano urbanistico esecutivo, l’area minima in cui è possibile frazionare la superficie fondiaria.
6) Rapporto di Copertura (Rc)
Rappresenta il rapporto percentuale che deve intercorrere tra la superficie coperta di tutte le opere
edificate e la superficie fondiaria di riferimento; si esprime in mq/mq.
7) Distanza minima dalle strade (Ds)
Rappresenta la lunghezza, misurata in proiezione orizzontale, del segmento che collega i punti più
vicini della superficie coperta del fabbricato al ciglio stradale; è espressa in ml.
Le distanze minime ammissibili per ciascuna zona sono imposte dal DM 1444/68-.
Per le zone del centro urbano (di tipo A e B) in cui è ammessa la costruzione in aderenza va rispettato
l’allineamento stradale o l’allineamento a fabbricati preesistenti o l’arretramento a ml.3,00 minimo.
8) Distanza minima dai confini (Dc)
Rappresenta la lunghezza, misurata in proiezione orizzontale, del segmento che collega i punti più
vicini della superficie coperta del fabbricato al perimetro della superficie fondiaria (lotto di
pertinenza); è espressa in ml.
APPENDICI
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13
Per le zone in cui è ammessa la costruzione in aderenza è considerato già impegnato anche il confine
solo parzialmente edificato.
9) Distanza fra pareti di fabbricati fronteggianti (Df)
Rappresenta la distanza tra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima
sporgenza; è espressa in ml.
Balconi, pensiline e simili, fino alla larghezza di ml 1,50-, sono esclusi dal conteggio della distanza.
Se le pareti fronteggiantisi non sono finestrate, ovvero sono interessate da sole finestre di wc o scale,
è consentita una distanza minima pari al rapporto H/L= 1.
Le distanze minime ammissibili per ciascuna zona sono conformi a quelle imposte dal DM 1444/68.
10) Edificio
Per edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi inedificati, oppure
separata da altre costruzioni mediante muri che si elevino senza soluzione di continuità dalle
fondazioni al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e possa avere una o più scale
autonome.
11) Ciglio stradale
Rappresenta la linea di limite della sede o piattaforma stradale, comprendente tutte le sedi viabili, sia
veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine ed altre strutture laterali alle predette sedi quando siano
transitabili , nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).
12) Agli effetti dell’applicazione delle norme di NUOVO P.R.G. per costruzioni “a schiera”, “a sistema
lineare aperto” ed “a blocco isolato” si intendono le tipologie edilizie qui di seguito specificate:
- Costruzioni a schiera: edifici formati da due o più alloggi disposti in serie, con almeno un lato in
comune, ciascuno dotato di accesso diretto dall’esterno;
- Costruzione a sistema lineare aperto: edifici formati da due o più alloggi, con scale che servono
due o più alloggi per piano, disposti in serie e collegati anche mediante ballatoio o corridoio
interno;
- Costruzioni a blocco isolato: edifici formati da più di due alloggi, con scale che servono più alloggi
per piano non disposti in serie.
Art. 14 - Definizioni Edilizie
1) Superficie Coperta (Sc)
Rappresenta la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti dell’edificio delimitate dalle superfici
esterne delle murature perimetrali.
Non concorrono alla formazione della superficie coperta: le scale a vista, le pensiline, gli sporti di
gronda ed i balconi a sbalzo fino a ml 1,50-.
Gli elementi innanzi menzionati, per la parte eccedente ml. 1,50, nonché i bow-windows, concorrono
alla formazione della Sc.
Non concorrono alla formazione della Superficie Coperta anche le eventuali cabine per impianti ed i
box auto in misura di uno per ogni alloggio di dimensione max. 18 mq e di altezza media inferiore a
ml 2,50.
2) Altezza della fronte di un fabbricato (H)
E’ costituita dalla differenza di quota tra la linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa
sistemazione esterna del progetto, interessata dalla facciata che si considera ed il livello costituito
dalla linea superiore di gronda del tetto, considerata con una sporgenza massima di ml. 1,20; nel caso
in cui la pendenza del tetto superi il 35% l’altezza va misurata fino ai due terzi della proiezione
verticale del tetto stesso, indipendentemente dalla utilizzazione del sottotetto.
Essa non può superare i limiti fissati per le singole zone dagli strumenti urbanistici o da particolari
norme tecniche vigenti, ad eccezione dei volumi tecnici.
Se la costruzione è terrazzata l’altezza di ciascun fronte può essere calcolata separatamente per i
singoli corpi, sempreché questi siano individuabili sia architettonicamente che strutturalmente.
Il profilo del terreno, a sistemazione avvenuta, rispetto alla piano di campagna preesistente, non deve
superare ml 3,00 in sbancamento o ml 2,00 in riporto; tali interventi sono ammissibili solo se
necessari per la natura del terreno.
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
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Nel caso in cui la larghezza della strada o il rispetto dei distacchi non consenta di raggiungere la
massima altezza consentita per la zona, sono ammessi ritiri dei piani superiori dell’edificio.
3) Altezza dell’edificio
E’ costituita dalla media delle altezze delle fronti di un fabbricato.
4) Volume dell’edificio (V)
Ai fini della effettiva possibilità edificatoria esso va computato sommando i prodotti della superficie
lorda di ciascun piano, delimitata dal perimetro esterno delle murature, per l’altezza relativa al piano
stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti, con esclusione del volume entroterra misurato
rispetto alla superficie del terreno circostante secondo la sistemazione prevista dal progetto, salvo che
il volume seminterrato sia destinato a residenza, uffici o attività produttive, escluse quelle concernenti
la lavorazione di prodotti agricoli ad uso familiare.
Sono altresì esclusi dal calcolo del volume consentito le scale aperte almeno su tre lati, o su due negli
edifici edificati in aderenza, gli androni, i porticati o porzione di essi, se pubblici, o di uso pubblico, i
balconi, le tettoie al piano terra, i parapetti i cornicioni e gli elementi di carattere ornamentale, nonché
i volumi tecnici, come definiti dalla Circolare del Ministero LL.PP. n°2474 del 31/01/1973, e
strettamente necessari a contenere e consentire l’accesso ad impianti tecnici a servizio dell’edificio ed
emergenti dalla linea di gronda, quali extracorsa degli ascensori, vano scala chiuso, serbatoi idrici,
vasi di espansione, canne fumarie, e di ventilazione.
Qualora i porticati non siano di uso pubblico, essi vanno conteggiati nel calcolo del Volume solo per
la parte eccedente il 20% del volume totale.
Sono inoltre esclusi i sottotetti non praticabili e quelli non abitabili se l’altezza media non supera i ml
2,40.
Per i porticati o parte di essi, i sottotetti ed i volumi tecnici non conteggiati nel calcolo del Volume
deve essere, prima del rilascio della concessione, redatto apposito atto di notorietà che ne impedisca
la trasformazione.
5) Superficie Utile abitabile (Su)
E’ costituita dalla superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto delle murature, tramezzi,
pilastri, sguinci, e vani porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi, sono compresi
gli spazi per armadi a muro (secondo la definizione della L. 392/78 e art. 3 del DM 10/05/1977).
6) Superficie non Residenziale (SnR)
E’ costituita dalla superficie destinata a servizi ed accessori strettamente connessi con le residenze,
misurate al netto delle murature, pilastri, tramezzi sguinci e vani porte e finestre (art.2 DM 10/05/77).
Tali superfici riguardano:
- cantinole, soffitte, locali motore ascensori, lavatoi comuni, ed altri locali similari;
- autorimesse singole o collettive;
- androni di ingresso e porticati liberi non destinati ad uso pubblico;
- logge e balconi.
7) Numero dei Piani (Np)
Rappresenta il numero massimo dei piani abitabili di un edificio, compreso i piani in ritiro ed il
sottotetto se abitabile ad esclusione dei porticati pubblici o privati.
Art. 15 – Altre definizioni
1) Costruzioni - Ai fini del presente regolamento per “costruzioni” si intende:
- qualsiasi opera edilizia emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con
l’impiego di altro materiale;
- qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità e incorporazione al
suolo, sia in grado di costituire unità abitativa, ovvero unità utilizzabile in qualsivoglia maniera, la
quale non rientri espressamente nella categoria dei veicoli.
2) Ricostruzione - Per “ricostruzione” si intende qualsiasi intervento, anche parziale, che tende alla
riedificazione di una costruzione o di parte di essa demolita (senza aumento di volume). Se non
diversamente specificato dalle norme di zona, essa deve avvenire nel totale rispetto del preesistente
(sagoma, volumetria e S.U.).
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
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3) Ampliamento - Per “ampliamento” si intende l’aumento dell’estensione o delle dimensioni di una
costruzione esistente con la creazione di uno spazio supplementare.
4) Sopraelevazione - Per “sopraelevazione” si intende l’estensione in senso verticale di tutto, o di parte,
della costruzione esistente.
5) Manutenzione ordinaria - Per “manutenzione ordinaria” si intende qualsiasi intervento che riguardi
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
6) Manutenzione straordinaria - Per “manutenzione straordinaria” si intende l’insieme delle opere e
delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
7) Restauro e risanamento conservativo - Per “restauro e risanamento conservativo” si intendono tutti
quegli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei dell’organismo edilizio.
8) Ristrutturazione edilizia - Per “ristrutturazione edilizia” si intende il complesso degli interventi
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono
il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
9) Ristrutturazione urbanistica - Per “ristrutturazione urbanistica” si intende il complesso degli
interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale.
10) Adeguamento igienico-funzionale
L’intervento edilizio che tende, attraverso modifiche della distribuzione e/o aggiunte volumetriche, a
migliorare le condizioni igieniche e di abitabilità di un edificio o di un’unità abitativa, adeguandolo
anche a nuove funzioni.
11) Planovolumetrico
Esso serve a suddividere in comparti un’intera singola zona omogenea, nel caso in cui sia frazionata
in più proprietà, al fine di non residuare zone o lotti interclusi.
Esso è costituito da planimetrie, non inferiore alla scala 1:500, da cui risulta lo stato di fatto e le
previsioni di modifica.
12) Superficie per opere di urbanizzazione primaria - L.n. 847/64 art.4
Comprende le aree destinate alla viabilità (strade locali, strade interne e strade pedonali), spazi di
sosta e parcheggi, aree di verde primario, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia
elettrica e del gas, pubblica illuminazione.
13) Superficie per opere di urbanizzazione secondaria - L.n. 865/71 Art. 44
Comprende le aree per l’istruzione, per le attrezzature d’interesse comune e per gli spazi pubblici
attrezzati, nonché le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi ( acquedotti, elettricità, ecc.).
14) Parcheggio
Per “parcheggio” s’intende l’area di pertinenza delle costruzioni stesse riservata alla sosta, manovra
ed accesso degli autoveicoli (art. 18 della legge 06/08/1967 n°765, legge 24/03/1989 n°122).
15) Spazi interni agli edifici
Per “spazi interni agli edifici” si intendono le aree scoperte circondate da costruzioni. In particolare:
- Patio - si intende lo spazio interno di un edificio ad un sol piano, (o all’ultimo piano di un edificio
multipiani) con normali non inferiori a ml. 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a ml.
4.00;
APPENDICI
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16
- Chiostrina - si intende lo spazio interno di un edificio multipiani, di superficie minima superiore ad
1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali abbiano una normale minima di ml. 3,00.
- Cavedio - si intende lo spazio interno, per ventilazione dei bagni o locali di servizio e di passaggio
delle canalizzazioni interne; di superficie inferiore a quella minima della chiostrina ma comunque
superiore a 0,65 mq, non vi si aprono luci o finestre. Tale spazio deve essere percorribile per tutta
la sua altezza ed attrezzato con scala alla marinara ed avere areazione naturale.
16) Indice di Piantumazione
Rappresenta il numero di piante di alto fusto prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, con la
eventuale specificazione delle essenze arboree.
TITOLO 2 – Zonizzazione del Territorio Comunale e parametri d’intervento
Art.16 – Zonizzazione del Territorio Comunale
Le prescrizioni e le norme del presente NUOVO P.R.G. sono riferite a Zone Territoriali
Omogenee (Z.T.O.) delimitate e contrassegnate da idonea simbologia nella Tav. 8, in scala 1/5000, e
nella Tav. 9 , in scala 1/2000.
In particolare il Piano individua le seguenti zone:
zona A Edifici Vincolati
zona A1 Centro Storico
zona B1 Centro Urbano - Zona edificata satura
zona B2 Centro Urbano - Zona edificata con integrazioni
zona B3 Centro Urbano - Zona edificata di completamento
zona B4 Centro Urbano- Zona di completamento della recente espansione
zona C1 Residenziale di nuova espansione
zona C2 Residenziale di nuova espansione estensiva
zona D1 Insediamenti produttivi di tipo industriale o artigianale
zona D2 Insediamenti produttivi di tipo artigianale e commerciale
zona D3 Insediamenti produttivi di tipo commerciale e terziario
zona D4 Insediamenti produttivi d tipo turistico/alberghiero
zona D5 Insediamenti produttivi di tipo misto
zona E Agricola
zona F Attrezzature di livello superiore
F1 - impianto di depurazione consortile
F2 - centro polifunzionale per la cultura ed il tempo libero
F3 - centro direzionale di servizio alle aree produttive
F4 - aree destinate a situazioni di emergenza e protezione civile
F5 - aree cimiteriali
F6 - area destinata ad attrezzature e servizi tecnologici
zona S Attrezzature Pubbliche
di tipo a) scolastiche
di tipo b) interesse comune
di tipo c) verde e sport
di tipo d) parcheggi
Alle zone sopraelencate vanno aggiunte le fasce di rispetto, stradale e/o cimiteriale.
Le suddette Z.T.O. sono dettagliatamente descritte negli articoli che seguono.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della Legge 765/67, per ognuna delle zone individuate
dal NUOVO P.R.G. è rispettata la rispondenza alle zone territoriali omogenee di cui ai D.M.
02/04/1968, n°1444.
Art. 17 - Parametri di Intervento
APPENDICI
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17
Al fine di stabilire i limiti e le modalità di attuazione degli interventi edificatori per ogni singola
Z.T.O. negli articoli che seguono verranno specificati i seguenti dati:
• la descrizione delle aree assoggettate.
• i parametri di intervento edificatorio, definiti nei precedenti articoli 13, 14 e 15, dal Regolamento
Edilizio Comunale e specificati come segue:
UMI = Unità minima di intervento (mq)
It = Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)
If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq)
Lm = Lotto minimo di intervento (m)
Rc = Rapporto di copertura (mq/mq)
Hmax = Altezza massima (m)
Np = Numero di piani fuori terra (n)
Dc = Distanza dai confini (m)
Df = Distanza dai fabbricati (m)
• le destinazioni d’uso prevalenti e quelle escluse,
• le modalità per il soddisfacimento degli standards, ai sensi del precedente art. 12,
• le modalità di attuazione degli interventi edificatori (concessione edilizia diretta, autorizzazione,
obbligo e/o possibilità di ricorso a piani esecutivi),
• particolari prescrizioni o modalità di attuazione,
• vincoli o limitazioni particolari.
Art. 18 - Zona “A”
(Edifici Vincolati)
Edifici di particolare valore storico, architettonico e culturale, direttamente o indirettamente
sottoposti a vincoli di tutela, ai sensi delle leggi n°1089 e n°1497/39.
Su detti edifici sono consentiti, con concessione edilizia diretta, esclusivamente interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico, risanamento igienico e restauro
conservativo.
Ogni ipotesi di intervento dovrà, preventivamente, essere sottoposta al parere della competente
Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS.
Nella fascia di territorio urbano intorno a tali edifici, per una larghezza di almeno 50ml, i Piani
attuativi del NUOVO P.R.G. (P.d.R., P.R.U. o P.P.E.) dovranno prevedere particolari misure di tutela e
conservazione ambientale (salvaguardia dei prospetti esterni, inedificabilità dei suoli liberi, limitazioni
alla possibilità di sostituzione edilizia ecc.).
Art. 19 - Zona “A1”
(Centro Storico)
Comprende l’intera area del centro storico di Orta e della frazione Casapuzzano, caratterizzate da
connotazioni morfologiche e tipologiche che pur se non di elevato interesse storico/architettonico,
contribuiscono tuttavia a dare forma a due nuclei (in particolare la frazione) meritevoli di salvaguardia in
quanto memoria storica della comunità locale.
In tale area, da assoggettare a Piano di Recupero o Programma Integrato di Riqualificazione
Urbana, gli interventi saranno rivolti alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio esistente ed alla
riorganizzazione degli spazi e degli edifici pubblici, per la riqualificazione complessiva della zona.
• Destinazioni d’uso:
Residenza ed attività connesse, quali le attività commerciali al dettaglio, attività terziarie e quelle per il
tempo libero.
Sono escluse le attività produttive industriali, quelle artigianali con oltre cinque addetti per azienda, con
lavorazioni nocive e/o incompatibili con le prescrizioni del Piano di Zonizzazione Acustica.
• Attrezzature pubbliche:
Standards soddisfatti nelle zone al contorno.
Nell’ambito degli strumenti attuativi dovranno essere recuperate, anche con interventi di ristrutturazione
APPENDICI
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18
urbanistica, aree per almeno 6mq/ab, da destinare a verde di quartiere e parcheggi.
• Modalità d’attuazione:
P.d.r. esteso a tutta l’area ed alle zone di tipo B adiacenti, secondo la delimitazione riportata nella Tav.
11 del NUOVO P.R.G.
• Prescrizioni attuative :
I piani esecutivi potranno consentire interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia e, per le parti non significative, anche la sostituzione edilizia.
Nella fascia di territorio intorno agli edifici classificati come zona “A1”, per una larghezza di almeno 50
ml, i Piani attuativi dovranno prevedere particolari misure di tutela e conservazione ambientale
(salvaguardia dei prospetti esterni, inedificabilità dei suoli liberi, limitazioni alla possibilità di
sostituzione edilizia ecc.).
Nelle more dell’approvazione dei piani esecutivi, sono consentiti solo gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, risanamento igienico e consolidamento statico (art 31 lettere a, b, c della L.
457/78) ovvero finanziati dalla L. 219/81 o 363/84.
E’ consentito, altresì, (nel limite massimo di 50 mc e 10 mq per unità abitativa) la realizzazione di servizi
igienici per le abitazioni che ne risultassero prive e per le quali non è possibile reperire spazi interni per
la realizzazione di tali servizi; i nuovi volumi dovranno inserirsi senza produrre turbativa all’ ambiente ed
al decoro urbano.
Sono, inoltre, consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia con ridistribuzione degli spazi interni,
senza demolizione e con la salvaguardia delle cortine prospicienti le strade.
Non è consentito il cambio di destinazione d’uso.
Art. 20 - Zona “B 1”
(Centro Urbano - zona edificata satura)
Comprende il tessuto urbano della prima espansione di Orta e della frazione Casapuzzano, oramai
volumetricamente saturo, ed alcune aree di più recente espansione completamente edificate.
Gli interventi, oltre che a perseguire la riqualificazione urbana ed ambientale, sono rivolti alla
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edilizia esistente con l’eventuale completamento della
edificazione nei pochi lotti liberi.
• Parametri d’intervento:
UMI = mq. ******
I t = mc./mq. ******
I f = mc./mq. ******
L m = mq. ******
R c = mq./mq. ******
H = ml. ******
N p = n° ******
D c = ml. ******
D f = ml. ******
• Destinazioni d’uso:
Residenza ed attività connesse, quali le attività artigianali e commerciali al dettaglio, le attività terziarie e
quelle per il tempo libero.
Sono escluse le attività produttive industriali, quelle artigianali con oltre cinque addetti per azienda, con
lavorazioni nocive e/o incompatibili con le prescrizioni del Piano di Zonizzazione Acustica.
• Attrezzature pubbliche:
Soddisfatte nell’ambito della zona ed al contorno;
Nell’ambito degli eventuali strumenti attuativi proposti dai privati (P.R.U.) dovranno essere recuperate,
anche con interventi di ristrutturazione urbanistica, aree per almeno 6mq/ab, da destinare a verde di
quartiere e parcheggi.
• Modalità d’attuazione:
Rilascio di Concessione o di autorizzazione edilizia, anche ai sensi della Legge n°47/85.
L’Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su proposta di soggetti privati interessati, potrà
approvare dei Programmi Integrati di Riqualificazione Urbana estesi ad ambiti territoriali comprendenti
APPENDICI
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19
almeno un intero isolato. In tale caso, in relazione alla più razionale utilizzazione delle aree e delle
volumetrie ed al conseguimento di una riqualificazione urbana ed ambientale, la volumetria esistente
potrà complessivamente essere aumentata fino ad un massimo del 10%, destinando tali incrementi ad
attività commerciali, direzionali o terziarie.
Lo strumento urbanistico esecutivo fisserà i parametri di intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni
di legge mentre l’altezza massima consentita non potrà comunque superare i ml.13,00.
• Prescrizioni attuative:
A) Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e
di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione della volumetria
esistente, sempre ché sia nei limiti fissati dall’art. 7 punto 2 del DM 1444/68; sono consentiti i cambi di
destinazione d’uso; è consentito, altresì, (nel limite massimo di 50 mc e 10 mq per unità abitativa) la
realizzazione di servizi igienici per le abitazioni che ne risultassero prive e per le quali non è possibile
reperire spazi interni per la realizzazione di tali servizi; i nuovi volumi dovranno inserirsi senza produrre
turbativa all’ambiente ed al decoro urbano.
Nel caso di sostituzione edilizia è richiesto il rispetto delle norme di cui ai DD.MM. LL.PP. emanati in
attuazione della Legge 64/74 e vigenti all’atto dell’intervento.
Le aree libere di pertinenza degli edifici esistenti, dovranno essere sistemate a giardino o a parcheggio.
B) Nelle poche aree libere da costruzioni, individuate come lotti alla data di adozione del presente Piano
e non asservite ad edifici preesistenti, nonché sui pochi lotti edificati che, però, non raggiungono la
densità fondiaria di 1,9 mc/mq, è consentita l’edificazione nel rispetto dei parametri stabiliti per la zona
di tipo “B2” di cui al successivo art. 21.
Art. 21 - Zona “B 2”
(Centro Urbano - zona edificata con integrazioni)
Posizionata immediatamente a ridosso della zona di prima espansione, comprende, per la maggior parte,
aree quasi completamente edificate già dotate di infrastrutture primarie, interessate anche da fenomeni di
edificazione non autorizzate di case prevalentemente unifamiliari.
Gli interventi, oltre che a perseguire la riqualificazione urbana ed ambientale, sono rivolti alla
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edilizia esistente nonché alla edificazione dei lotti liberi, al
completamento degli edifici realizzati talvolta solo a rustico, alla sistemazione delle aree di pertinenza e
della viabilità anche in riferimento al recupero degli insediamenti abusivi, ai sensi dell’art. 29 della
Legge 28.02.1985, n°47.
• Parametri d’intervento :
UMI = mq. ******
I t = mc./mq. ******
I f = mc./mq. 1,75
L m = mq. 400
R c = mq./mq. 0,33
H = ml. 15,00
N p = n° 4
D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00 ) - oppure ml. 0,00
D f = ml. H (minimo ml.10,00) - oppure in aderenza
• Destinazioni d’uso:
Residenza ed attività connesse, quali le attività artigianali e commerciali al dettaglio, le attività terziarie e
quelle per il tempo libero.
Sono escluse le attività produttive industriali, quelle artigianali con oltre cinque addetti per azienda, con
lavorazioni nocive e/o incompatibili con le prescrizioni del Piano di Zonizzazione Acustica.
• Attrezzature pubbliche:
Soddisfatte nell’ambito della zona ed al contorno;
Nell’ambito degli eventuali strumenti attuativi proposti dai privati (P.R.U.) dovranno essere recuperate,
anche con interventi di ristrutturazione urbanistica, aree per almeno 6mq/ab, da destinare a verde di
quartiere e parcheggi.
• Modalità d’attuazione:
Rilascio di Concessione o di autorizzazione edilizia, anche ai sensi della Legge n°47/85.
APPENDICI
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20
L’Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su proposta di soggetti privati interessati, potrà
approvare dei Programmi Integrati di Riqualificazione Urbana estesi ad ambiti territoriali comprendenti
almeno un intero isolato. In tale caso, in relazione alla più razionale utilizzazione delle aree e delle
volumetrie ed al conseguimento di una riqualificazione urbana ed ambientale, la volumetria esistente
potrà complessivamente essere aumentata fino ad un massimo del 10%, destinando tali interventi ad
attività commerciali, direzionali o terziarie.
Lo strumento urbanistico esecutivo fisserà i parametri di intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni
di legge mentre l’altezza massima consentita non potrà comunque superare i ml. 12,50.
• Prescrizioni attuative:
Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione della volumetria
esistente, sempre ché sia nei limiti fissati dall’art. 7 punto 2 del DM 1444/68; sono consentiti i cambi di
destinazione d’uso; è consentito, altresì, (nel limite massimo di 50 mc e 10 mq per unità abitativa) la
realizzazione di servizi igienici per le abitazioni che ne risultassero prive e per le quali non è possibile
reperire spazi interni per la realizzazione di tali servizi; i nuovi volumi dovranno inserirsi senza produrre
turbativa all’ambiente ed al decoro urbano.
Nel caso di sostituzione edilizia è richiesto il rispetto delle norme di cui ai DD.MM. LL.PP. emanati in
attuazione della Legge 64/74 e vigenti all’atto dell’intervento.
Le aree libere di pertinenza degli edifici esistenti, dovranno essere sistemate a giardino o a parcheggio.
Art. 22 - Zona “B 3”
(Centro Urbano - zona di completamento)
Posizionata in una frangia periferica del territorio quasi completamente dotata di infrastrutture primarie,
comprende aree parzialmente edificate di recente o interessate da costruzioni in corso di esecuzione.
Gli interventi, oltre che a perseguire la riqualificazione urbana ed ambientale, sono rivolti alla
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edilizia esistente nonché alla edificazione dei lotti liberi, al
completamento degli edifici realizzati talvolta solo a rustico, alla sistemazione delle aree di pertinenza e
della viabilità.
• Parametri d’intervento:
UMI = mq. ******
I t = mc./mq. ******
I f = mc./mq. 1,60
L m = mq. 400
R c = mq./mq. 0,33
H = ml. 11,00
N p = n° 3
D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00 ) - oppure ml. 0,00
D f = ml. H (minimo ml.10,00) - oppure in aderenza
• Destinazioni d’uso:
Residenza ed attività connesse, quali le attività artigianali e commerciali al dettaglio, le attività terziarie e
quelle per il tempo libero.
Sono escluse le attività produttive industriali, quelle artigianali con oltre cinque addetti per azienda, con
lavorazioni nocive e/o incompatibili con le prescrizioni del Piano di Zonizzazione Acustica.
• Attrezzature pubbliche:
Soddisfatte nell’ambito della zona ed al contorno;
Nell’ambito degli eventuali strumenti attuativi proposti dai privati (P.R.U.) dovranno essere recuperate,
anche con interventi di ristrutturazione urbanistica, aree per almeno 6mq/ab, da destinare a verde di
quartiere e parcheggi.
• Modalità d’attuazione:
Rilascio di Concessione o di autorizzazione edilizia, anche ai sensi della Legge n°47/85.
L’Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su proposta di soggetti privati interessati, potrà
approvare dei Programmi Integrati di Riqualificazione Urbana estesi ad ambiti territoriali comprendenti
almeno un intero isolato. In tale caso, in relazione alla più razionale utilizzazione delle aree e delle
volumetrie ed al conseguimento di una riqualificazione urbana ed ambientale, la volumetria esistente
APPENDICI
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potrà complessivamente essere aumentata fino ad un massimo del 10%, destinando tali interventi ad
attività commerciali, direzionali o terziarie.
Lo strumento urbanistico esecutivo fisserà i parametri di intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni
di legge mentre l’altezza massima consentita non potrà comunque superare i ml.13,00.
• Prescrizioni attuative:
Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione della volumetria
esistente, sempre ché sia nei limiti fissati dall’art. 7 punto 2 del DM 1444/68; sono consentiti i cambi di
destinazione d’uso; è consentito, altresì, (nel limite massimo di 50 mc e 10 mq per unità abitativa) la
realizzazione di servizi igienici per le abitazioni che ne risultassero prive e per le quali non è possibile
reperire spazi interni per la realizzazione di tali servizi; i nuovi volumi dovranno inserirsi senza produrre
turbativa all’ambiente ed al decoro urbano.
Nel caso di sostituzione edilizia è richiesto il rispetto delle norme di cui ai DD.MM. LL.PP. emanati in
attuazione della Legge 64/74 e vigenti all’atto dell’intervento.
Le aree libere di pertinenza degli edifici esistenti, dovranno essere sistemate a giardino o a parcheggio.
Art. 23 - Zona “B 4”
(Centro Urbano - zona di completamento della recente espansione)
Comprende aree già classificate residenziali nello strumento urbanistico precedente che sono state
parzialmente interessate da interventi edilizi già completati o in corso di attuazione.
Gli interventi, oltre all’edificazione sui lotti liberi, sono rivolti alla manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’edilizia esistente nonché, al completamento degli edifici realizzati talvolta solo a
rustico, alla sistemazione delle aree di pertinenza e della viabilità.
• Parametri d’intervento:
UMI = mq. ******
I t = mc./mq. 1,15
I f = mc./mq. 1,50
L m = mq. 400
R c = mq./mq. 0,33
H = ml. 11,00
N p = n° 3
D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00 ) - oppure ml. 0,00
D f = ml. H (minimo ml.10,00) - oppure in aderenza
• Destinazioni d’uso:
Residenza ed attività connesse, quali le attività artigianali e commerciali al dettaglio, le attività terziarie e
quelle per il tempo libero.
Sono escluse le attività produttive industriali, quelle artigianali con oltre cinque addetti per azienda, con
lavorazioni nocive e/o incompatibili con le prescrizioni del Piano di Zonizzazione Acustica.
• Attrezzature pubbliche:
Soddisfatte nell’ambito della zona ed al contorno;
Nell’ambito degli eventuali strumenti attuativi proposti dai privati (P.R.U.) dovranno essere recuperate,
anche con interventi di ristrutturazione urbanistica, aree per almeno 6mq/ab, da destinare a verde di
quartiere e parcheggi.
• Modalità d’attuazione:
Rilascio di Concessione o di autorizzazione edilizia, anche ai sensi della Legge n°47/85, sempre che
ricorrano le circostanze di cui al 5°c. dell’art. 31 della L. 1150/42 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
• Prescrizioni attuative:
Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione della volumetria
esistente; sono consentiti i cambi di destinazione d’uso.
Nel caso di sostituzione edilizia è richiesto il rispetto delle norme di cui ai DD.MM. LL.PP. emanati in
attuazione della Legge 64/74 e vigenti all’atto dell’intervento.
Le aree libere di pertinenza degli edifici esistenti, dovranno essere sistemate a giardino o a parcheggio.
APPENDICI
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Art. 24 - Zona “C 1”
(residenziale di nuova espansione)
Comprende le aree destinate alla nuova espansione residenziale ubicate ad integrazione del tessuto
urbano parzialmente edificato, secondo direttrici di sviluppo già consolidate.
Tali aree, prevalentemente frazionate in piccoli appezzamenti, sono anche caratterizzate dalla sporadica
presenza di edifici, singoli o a piccoli gruppi, di entità tale da non consentirne la classificazione in zona
B.
Gli interventi sono rivolti alla realizzazione, previa approvazione di piani attuativi (P.d.L.), la futura
espansione del centro urbano secondo una tipologia insediativa simile a quella esistente.
• Parametri d’intervento:
UMI = mq. 3.000
I t = mc./mq. 1,05
I f = mc./mq. 1,50
L m = mq. 400
R c = mq./mq. 0,33
H = ml. 11,00
N p = n° 3
D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00)
D f = ml. H (minimo ml.10,00)
• Destinazioni d’uso:
Residenza ed attività connesse, quali le attività commerciali al dettaglio, le attività terziarie e quelle per il
tempo libero.
Sono escluse le attività produttive industriali, quelle artigianali con oltre cinque addetti per azienda, con
lavorazioni nocive e/o incompatibili con le prescrizioni del Piano di Zonizzazione Acustica.
• Attrezzature pubbliche:
Sono soddisfatte in parte nelle zone destinate a standards adiacenti, ed in parte dovranno essere previste
negli strumenti attuativi, così come previsto dalle norme specifiche.
•Modalità d’attuazione:
A) L’edificazione generalmente è subordinata alla formazione di piani attuativi (P.d.L.) estesi all’intero
ambito o, in subordine, estesi ad ambiti aventi superficie territoriale minima pari a 3.000 mq.
B) Nei casi in cui ricorrono le circostanze di cui al 5° c. dell’art. 31 della L. 1150/42 e sue successive
modifiche ed integrazioni, è consentito l’intervento edilizio diretto.
• Prescrizioni attuative:
Le aree non edificate di pertinenza dei fabbricati devono essere attrezzate a giardino o per il parcheggio
Nei casi in cui è consentito l’intervento diretto mediante Concessione edilizia essa potrà essere rilasciata
previa assunzione da parte del proprietario e titolare della Concessione dell’obbligo di eseguire
contemporaneamente all’edificio, quella parte di opere di urbanizzazione primaria eventualmente
mancante, con cessione gratuite al Comune nei modi e termini da determinarsi a mezzo di apposita
convenzione;
Nelle more del rilascio delle concessioni edilizie, anche in attuazione dei P.d.L., è consentito l’uso del
suolo ai soli fini agricoli.
Art. 25 - Zona “C 2”
(residenziale di nuova espansione estensiva)
Comprende aree non ancora interessate da fenomeni di edificazione ma posizionate, sul territorio, in
maniera tale da costituire la naturale futura zona di espansione residenziale del paese.
Gli interventi sono rivolti alla realizzazione, previa approvazione di piani attuativi (P.d.L.), di
insediamenti ad alta qualità ambientale, con tipologie residenziali di tipo estensivo, caratterizzate da
abitazioni unifamiliari ( singole a blocco o a schiera) , con giardini ed aree attrezzate.
• Parametri d’intervento:
UMI = mq. 6.000
I t = mc./mq. 0,90
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
23
I f = mc./mq. 1,40
L m = mq. 500
R c = mq./mq. 0,33
H = ml. 11,00
N p = n° 3
D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00)
D f = ml. H (minimo ml.10,00)
• Destinazioni d’uso:
Residenza ed attività connesse, quali le attività commerciali al dettaglio, le attività terziarie e quelle per il
tempo libero.
Sono escluse le attività produttive industriali, quelle artigianali con oltre cinque addetti per azienda, con
lavorazioni nocive e/o incompatibili con le prescrizioni del Piano di Zonizzazione Acustica.
• Attrezzature pubbliche:
Sono soddisfatte in parte nelle zone destinate a standard adiacenti, ed in parte dovranno essere previste
negli strumenti attuativi, così come previsto dalle norme specifiche.
• Modalità d’attuazione:
L’edificazione è subordinata alla formazione di piani attuativi (P.d.L.) estesi all’intero ambito o, in
subordine, estesi ad ambiti aventi superficie territoriale minima pari a 6.000 mq.
• Prescrizioni attuative:
Le aree non edificate di pertinenza dei fabbricati devono essere attrezzate a giardino ed a parcheggio
Nelle more del rilascio delle concessioni edilizie, in attuazione dei P.d.L., è consentito l’uso del suolo ai
soli fini agricoli.
Art. 26 – Zona “D1”
(Insediamenti Produttivi di tipo Industriale o Artigianale)
Comprende aree localizzate a nord dell’Asse di supporto destinate all’insediamento di attività piccolo
industriali e/o artigianali di medio livello, anche connesse alla trasformazione dei prodotti agricoli.
• Parametri d’intervento:
UMI = mq. 15.000
It = mc./mq. *****
If = mc./mq. *****
Lm = mq. 3.000
Rc = mq./mq. 0,50
H = ml. 15,00
Np = n° *****
Dc = ml. H (minimo ml.7,50)
Df = ml. 2H (minimo ml.15,00)
• Destinazioni d’uso:
Sono consentite esclusivamente le attività produttive, industriali ed artigianali come definite dall’art.2
della L.R. 26/75.
Per ogni azienda installata è consentita la realizzazione, anche in fabbricati autonomi ma comunque entro
il limite di un quinto del volume complessivo, di spazi destinati a servizi, uffici amministrativi e
commerciali; è consentita, inoltre, la realizzazione di un alloggio di custodia o di servizio, con volume
non superiore a 400 mc.
• Attrezzature pubbliche:
Nel rispetto del Titolo II-punto 1.6 della L.R. 14/82 e del punto 1) dell’art. 5 del D.M. 1444 il Piano
attuativo dovrà prevedere, oltre alle sedi viarie, spazi per attività collettive per verde attrezzato e per
parcheggi nella misura non inferiore al 10% della superficie totale dell’area di intervento.
• Modalità d’attuazione:
Piano P.I.P di iniziativa comunale esteso a tutta l’area secondo la delimitazione riportata nella Tav. 11
del PRG, ovvero P.d.L. di iniziativa privata estesi ad UMI di 15.000 mq.
Prescrizioni attuative:
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
24
Previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale è consentito l’accorpamento di più lotti contigui
nell’ambito dello stesso Piano attuativo.
Oltre agli spazi per attrezzature pubbliche, nell’ambito di ogni lotto, dovranno essere previsti spazi per
parcheggio interno nella misura di almeno 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione (art. 18 L. 765/67);
inoltre lungo i confini di norma dovranno essere previste fasce attrezzate a verde con piantumazione di
essenze arboree ad alto fusto.
Nelle more del rilascio delle concessioni edilizie, in attuazione dei P.I.P., è consentito l’uso del suolo ai
soli fini agricoli.
Art. 27 - Zona “D 2”
(Insediamenti Produttivi di tipo Artigianale e Commerciale)
Comprende aree localizzate a sud dell’Asse di supporto destinate all’insediamento di attività piccolo
artigianali e commerciali (all’ingrosso o di grande distribuzione).
• Parametri d’intervento:
UMI = mq. 10.000
I t = mc./mq. *****
I f = mc./mq. *****
L m = mq. 2000
R c = mq./mq. 0,50
H = ml. 12,00
N p = n° *****
D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00)
D f = ml. H (minimo ml.10,00)
Destinazioni d’uso:
Sono consentite esclusivamente le attività produttive artigianali e commerciali all’ingrosso o di grande
distribuzione, come definite dall’art.2 della L.R. 26/75.
Per ogni azienda installata è consentita la realizzazione, anche in fabbricati autonomi ma comunque entro
il limite di un quinto del volume complessivo, di spazi destinati a servizi, uffici amministrativi e
commerciali; è consentita, inoltre, la realizzazione di un alloggio di custodia o di servizio, con volume
non superiore a 400 mc.
• Attrezzature pubbliche:
Nel rispetto del Titolo II-punto 1.6 della L.R. 14/82 e del punto 1) e 2) dell’art. 5 del D.M. 1444 il Piano
attutivo, oltre alle sedi viarie, dovrà prevedere:
- per l’aliquota destinata ad attività artigianali, spazi per attività collettive per verde attrezzato e per
parcheggi nella misura non inferiore al 10% della superficie totale dell’area di intervento;
- per l’aliquota destinata ad attività commerciali, 80 mq di spazio per ogni 100 mq di superficie lorda di
pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà destinata a parcheggi.
• Modalità d’attuazione:
Piano P.I.P di iniziativa comunale esteso a tutta l’area secondo la delimitazione riportata nella Tav. 11
ovvero P.d.L. di iniziativa privata estesi ad UMI di 10.000 mq.
• Prescrizioni attuative:
Previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale è consentito l’accorpamento di più lotti contigui
nell’ambito dello stesso Piano attuativo.
Oltre agli spazi per attrezzature pubbliche, nell’ambito di ogni lotto, dovranno essere previsti spazi per
parcheggio interno nella misura di almeno 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione (art. 18 L. 765/67);
inoltre lungo i confini di norma dovranno essere previste fasce attrezzate a verde con piantumazione di
essenze arboree ad alto fusto.
Nelle more del rilascio delle concessioni edilizie, in attuazione dei P.I.P., è consentito l’uso del suolo ai
soli fini agricoli.
Art. 28 - Zona “D 3”
(Insediamenti Produttivi di tipo Commerciale e Direzionale e Servizi)
Comprende aree localizzate nell’ambito del tessuto urbano di nuova espansione e destinate
all’insediamento di attività commerciali al dettaglio e terziarie in genere (direzionali e servizi).
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
25
• Parametri d’intervento:
UMI = mq. 8000
I t = mc./mq. *****
I f = mc./mq. *****
L m = mq. 1000
R c = mq./mq. 0,50
H = ml. 10,00
N p = n° 3
D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00)
D f = ml. H (minimo ml.10,00)
Destinazioni d’uso:
Sono consentite esclusivamente le attività produttive commerciali al dettaglio e terziarie in genere,
(direzionali e servizi), come definite dall’art.2 della L.R. 26/75.
Per ogni azienda installata è consentita la realizzazione, anche in fabbricati autonomi ma comunque entro
il limite di un quinto del volume complessivo, di spazi destinati a servizi, uffici amministrativi e
commerciali; è consentita, inoltre, la realizzazione di un alloggio di custodia o di servizio, con volume
non superiore a 400 mc.
• Attrezzature pubbliche:
Nel rispetto del Titolo II-punto 1.6 della L.R. 14/82 e del punto 2) dell’art. 5 del D.M. 1444 il Piano
attuativo dovrà prevedere, oltre alle sedi viarie, 80 mq di spazio per ogni 100 mq di superficie lorda di
pavimento degli edifici previsti , di cui almeno la metà destinata a parcheggi.
• Modalità d’attuazione:
Piano P.I.P, di iniziativa comunale, o PdL, di iniziativa privata, esteso a tutta l’area secondo la
delimitazione riportata nella Tav. 11 del NUOVO P.R.G.; oppure Concessione Edilizia diretta nel caso di
intervento unitario, relativo anche ad un sub-ambito, purché autonomamente definibile, e nel rispetto
delle condizioni di cui al 5° c. dell’art.31 della L.1150/42 e successive integrazioni e modifiche.
• Prescrizioni attuative:
Previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale è consentito l’accorpamento di più lotti contigui
nell’ambito dello stesso Piano attuativo.
Oltre agli spazi per attrezzature pubbliche, nell’ambito di ogni lotto, dovranno essere previsti spazi per
parcheggio interno nella misura di almeno 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione (art. 18 L. 765/67);
inoltre lungo i confini di norma dovranno essere previste fasce attrezzate a verde con piantumazione di
essenze arboree ad alto fusto.
Nelle more del rilascio delle concessioni edilizie, in attuazione dei P.I.P., è consentito l’uso del suolo ai
soli fini agricoli.
Art. 29 - Zona “D 4”
(Insediamenti Produttivi di tipo Turistico-Alberghiero)
Comprende un’area localizzata in prossimità dello svincolo dell’Asse di Supporto destinata a strutture
ricettive e per il tempo libero in relazione allo sviluppo produttivo e turistico della zona.
• Parametri d’intervento:
UMI = mq. *****
I t = mc./mq. *****
I f = mc./mq. *****
L m = mq. *****
R c = mq./mq. 0,20
H = ml. 18,50
N p = n° 6
D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00)
D f = ml. H (minimo ml.10,00)
• Destinazioni d’uso:
Sono consentite esclusivamente le attività turistico ricettive e per il tempo libero come definite dall’art.2
punto f) della L.R. 26/75.
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
26
Per ogni azienda installata è consentita la realizzazione, anche in fabbricati autonomi ma comunque entro
il limite di un quinto del volume complessivo, di spazi destinati a servizi, uffici amministrativi e
commerciali; è consentita, inoltre, la realizzazione di un alloggio di custodia o di servizio, con volume
non superiore a 400 mc.
• Attrezzature pubbliche:
Nel rispetto del Titolo II-punto 1.6 della L.R. 14/82 e del punto 2) dell’art. 5 del D.M. 1444 il Piano
attuativo dovrà prevedere, oltre alle sedi viarie, 80 mq di spazio per ogni 100 mq di superficie lorda di
pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà destinata a parcheggi; inoltre, ai sensi del punto
1.9 del Titolo II della L.R. 14/82, almeno il 70% delle superfici scoperte deve essere sistemata a verde e
ad ogni posto letto devono corrispondere n°8 mq di parcheggio.
• Modalità d’attuazione:
Piano P.I.P, di iniziativa comunale, o PdL di iniziativa privata, esteso a tutta l’area secondo la
delimitazione riportata nella Tav. 11, ovvero Concessione Edilizia diretta, nel caso di intervento unitario
e nel rispetto delle condizioni di cui al 5° c. dell’art. 31 della L. 1150/42 e successive integrazioni e
modifiche.
• Prescrizioni attuative:
Previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale è consentito l’accorpamento di più lotti contigui
nell’ambito dello stesso Piano attuativo.
Oltre agli spazi per attrezzature pubbliche, nell’ambito di ogni lotto, dovranno essere previsti spazi per
parcheggio interno nella misura di almeno 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione (art. 18 L. 765/67);
inoltre lungo i confini di norma dovranno essere previste fasce attrezzate a verde con piantumazione di
essenze arboree ad alto fusto.
Nelle more del rilascio delle concessioni edilizie, in attuazione dei P.I.P., è consentito l’uso del suolo ai
soli fini agricoli.
Art. 30 - Zona “D 5”
(Insediamenti Produttivi di tipo Misto)
(Artigianale-Commerciale-Direzionale-Turistico ricettivo-Servizi per il Tempo Libero)
Comprende un’area localizzata in prossimità dello svincolo dell’Asse di Supporto e lungo la Provinciale
per Marcianise destinate all’insediamento di attività produttive di tipo misto: piccolo artigianali,
commerciali (all’ingrosso o di grande distribuzione), direzionali, turistico/ricettive e di servizi per il
tempo libero.
• Parametri d’intervento:
(artigianato) (attività terziarie) (turistico ricettive)
UMI = mq. 8000 8000 8000
I t = mc./mq. ***** ***** *****
I f = mc./mq. ***** ***** *****
L m = mq. 2000 2000 5000
R c = mq./mq. 0,50 0,50 0,50
H = ml. 12,00 12,00 18,50
N p = n° ***** 3 5
D c = ml. H/2( min. ml. 5.00) H/2( min. ml. 5.00) H/2( min. ml. 5.00)
D f = ml. H ( min. ml. 10.00) H ( min. ml. 10.00) H ( min. ml. 10.00)
Destinazioni d’uso:
Sono consentite esclusivamente le attività produttive artigianali e commerciali all’ingrosso o di grande
distribuzione, come definite dall’art.2 della L.R. 26/75.
Per ogni azienda installata è consentita la realizzazione, anche in fabbricati autonomi ma comunque entro
il limite di un quinto del volume complessivo, di spazi destinati a servizi, uffici amministrativi e
commerciali; è consentita, inoltre, la realizzazione di un alloggio di custodia o di servizio, con volume
non superiore a 400 mc.
• Attrezzature pubbliche:
Nel rispetto del Titolo II-punto 1.6 della L.R. 14/82 e del punto 1) e 2) dell’art. 5 del D.M. 1444 il Piano
attuativo dovrà prevedere:
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
27
- per l’aliquota destinata ad attività artigianali, spazi per attività collettive per verde attrezzato e per
parcheggi nella misura non inferiore al 10% della superficie totale dell’area di intervento;
- per l’aliquota destinata ad attività commerciali, mq. 80 di spazio per ogni 100 mq. di superficie lorda di
pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà destinata a parcheggi;
- per l’aliquota destinata ad insediamenti ricettivi, ai sensi del punto 1.9 del Titolo II della L.R. 14/82
almeno il 70% delle superfici scoperte deve essere sistemate a verde, e ad ogni posto letto devono
corrispondere n°8 mq. di parcheggio.
• Modalità d’attuazione:
Piano P.I.P, di iniziativa comunale, esteso a tutta l’area secondo la delimitazione riportata nella Tav. 11,
ovvero P.d.L. di iniziativa privata estesi ad UMI di 10.000 mq.
• Prescrizioni attuative:
Previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale è consentito l’accorpamento di più lotti contigui
nell’ambito dello stesso Piano attuativo.
Oltre agli spazi per attrezzature pubbliche, nell’ambito di ogni lotto, dovranno essere previsti spazi per
parcheggio interno nella misura di almeno 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione (art. 18 L. 765/67);
inoltre lungo i confini di norma dovranno essere previste fasce attrezzate a verde con piantumazione di
essenze arboree ad alto fusto.
Nelle more del rilascio delle concessioni edilizie, in attuazione dei P.I.P., è consentito l’uso del suolo ai
soli fini agricoli.
Art. 31 - Zona “E”
(Zona Agricola)
Comprende le aree agricolo produttive del territorio di Orta di Atella disposte prevalentemente ad Nord
del territorio comunale.
Gli Interventi in queste zone devono essere rivolti allo sviluppo delle attività agricolo-produttive ed alla
tutela del territorio non edificato.
• Parametri d’intervento:
UMI = mq. *****
I t = mc./mq. *****
I f = mc./mq. 0,030 (nelle aree coltivate a seminativo irriguo e/o frutteto)
0,050 (nelle aree coltivate a colture pregiate,orti e produzioni cicliche intensive)
L m = mq. 3000
R c = mq./mq. *****
H = ml. 7,50
N p = n° 2
D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00)
D f = ml. H (minimo ml.10,00)
Nel computo dei volumi abitativi non sono da conteggiare: stalle, silos, magazzini e locali per la
lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche
colturali e aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero -
caseari; per tali realizzazioni è consentito un indice di fabbricabilità territoriale di 0,10 mc / mq.
Per gli allevamenti zootecnici, che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e
pascolive, ad eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque, non vanno superati i
seguenti limiti:
- rapporto di copertura mq./mq 0,05
- distanza dai confini m 20
L’utilizzazione dei parametri, qualora variabili in funzione della utilizzazione dei suoli, avverrà sulla
base delle indicazioni della Carta dell’Uso del Suolo ai fini Agricoli allegata al presente NUOVO P.R.G.;
nel caso in cui la effettiva coltura in atto dovesse risultare diversa da quella riportata sulla Carta
innanzidetta, farà fede una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio resa dal conduttore agricolo, dalla
quale risulti la effettiva coltura in atto da almeno un triennio.
• Destinazioni d’uso:
Sono consentite esclusivamente le attività di coltivazione agricola, quelle residenziali connesse, nonché le
attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di produzione propria.
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
28
Sono consentite, altresì, le attività di tipo agrituristico, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
• Attrezzature pubbliche:
Standard urbanistici soddisfatti nell’ambito delle previsioni del NUOVO P.R.G.
• Modalità d’attuazione:
Concessione edilizia diretta esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in
economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al
proprietario nella esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi
dell’art. 12 della Legge 09/05/1975, n°153
• Prescrizioni attuative:
Le costruzioni a destinazione agricola esistenti possono essere ampliate fino ad un massimo del 20% del
loro volume, purché tale volumetria sia direttamente utilizzata per la conduzione del fondo,
adeguatamente documentata, e destinata esclusivamente alle necessità connesse agli adeguamenti
igienico-sanitari.
Per le necessita abitative dell’imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l’accorpamento di lotti
di terreni non contigui a condizione che sull’area asservita venga trascritto, presso la competente
Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su
apposita mappa catastale depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
In ogni caso l’asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.
Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l’accorpamento dei volumi nell’area
del Comune di Orta di Atella.
Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono
evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.
Nelle zone agricole la concessione può essere rilasciata, per la conduzione del fondo, esclusivamente ai
proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia , ovvero ai proprietari concedenti, ovvero
agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell’esecuzione delle opere e considerati
imprenditori agricoli a titolo principale (ai sensi dell’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n°153).
Art. 32 - Zone “F”
(Impianti Pubblici a Scala Urbana e Territoriale)
Comprendono le aree destinate ad impianti ed attrezzature pubbliche a scala urbana o territoriale, ai sensi
dell’art. 4 punto 5 del D.M. 1444/68, già esistenti o da realizzare.
In generale, nelle zone “F” la realizzazione degli impianti e delle attrezzature deve ispirarsi ad un criterio
di attento inserimento ambientale, sia attraverso una ricercata qualità progettuale degli interventi sia
attraverso la creazione di ampie zone verdi, con alberature ad alto fusto.
Nel NUOVO P.R.G. sono state individuate n.6 zone, di tipo “F”, per ognuna delle quali, in particolare si
precisa quanto segue:
Zona “F 1” - Impianto di Depurazione Consortile
Comprende l’area, posta all’estremo nord del territorio comunale, a confine con il comune di
Marcianise, sulla quale è già realizzato l’impianto d Depurazione Consortile.
Zona “F 2” - Centro Polifunzionale le per attività culturali ed il tempo libero
Area destinata alla realizzazione di una o più strutture polifunzionali per attività culturali ed il tempo
libero (Auditorium, sala cinematografica e/o teatrale, sala convegni, centro multimediale, discoteca,
ecc.); tali strutture collocate in una zona facilmente accessibile sia dal centro urbano che dall’intero
interland, costituiranno un polo di attrazione ed interscambio con i paesi della cinta atellana.
La realizzazione delle diverse strutture, anche ad iniziativa di soggetti privati previa stipula di
apposita convenzione, è subordinata all’approvazione di un Piano Particolareggiato di esecuzione, di
iniziativa comunale, esteso all’intera zona, finalizzato alla definizione dell’organizzazione
planovolumetrica, della viabilità e delle tipologie edilizie; in caso di intervento unico il Comune, in
luogo del P.P.E., potrà approvare uno specifico progetto.
• Parametri d’intervento:
UMI = mq. *****
I t = mc./mq. 0,75
I f = mc./mq. *****
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
29
L m = mq. *****
R c = mq./mq. 0,40
H = ml. 15,00
N p = n° 4
D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00)
D f = ml. H (minimo ml.10,00)
Almeno il 40% dell’area deve essere sistemata a verde, il 10% a parcheggi.
Nelle more della attuazione dell’intervento è consentito l’uso del suolo ai soli fini agricoli.
Zona “F 3” - Centro direzionale di servizi annesso alle aree produttive.
Area destinata alla realizzazione di un Centro direzionale di servizi annesso al comprensorio per
impianti produttivi e commerciali, appositamente collocato in zona baricentrica rispetto alle zone di
tipo produttivo ed in prossimità dello svincolo dell’Asse di Supporto.
Sono previsti: edifici per assistenza import-export per l’artigianato ed il commercio; servizi contabili,
in senso lato, accentrati, con sistemi di collegamento multimediale con gli apparati produttivi
nazionali ed esteri; centri di ricerca scientifica, applicata e di mercato, al servizio dell’apparato
produttivo locale e dell’hinterland casertano; strutture sociali (di svago, di riposo, di studi e convegni,
di ristoro, etc.) centro bancario ed altre strutture similari.
La realizzazione delle diverse strutture, anche ad iniziativa di soggetti privati previa stipula di
apposita convenzione, è subordinata all’approvazione di un Piano Particolareggiato di Esecuzione, di
iniziativa comunale, esteso alla intera zona, finalizzato alla definizione dell’organizzazione
planovolumetrica, della viabilità e delle tipologie edilizie; in caso di intervento unico il Comune, in
luogo del P.P.E., potrà approvare uno specifico progetto.
• Parametri d’intervento:
UMI = mq. *****
I t = mc./mq. 0,75
I f = mc./mq. *****
L m = mq. 3.000
R c = mq./mq. 0,40
H = ml. 15,00
N p = n° 4
D c = ml. H/2 (minimo ml.5,00)
D f = ml. H (minimo ml.10,00)
Nelle more dell’attuazione dell’intervento è consentito l’uso del suolo ai soli fini agricoli.
Zona “F 4” -Area destinata a situazione di emergenza e di protezione civile.
Comprende delle aree destinate ad essere attrezzate per far fronte a situazioni di emergenza e di
protezione civile per l’ammassamento di forze e risorse, nonché per l’installazione di moduli abitativi
e sociali.
Tali aree, posizionate al margine del centro urbano, in zone già parzialmente urbanizzate e facilmente
accessibili dalla grande viabilità, saranno attrezzate con la predisposizione di opere di urbanizzazione
primaria in maniera da essere utilizzabili, in caso di necessità, per insediamenti provvisori di media
e/o lunga durata.
Nelle more dell’attuazione dell’intervento è consentito l’uso del suolo ai soli fini agricoli.
Zone “F 5” - Aree cimiteriali.
Comprende le aree destinate dal NUOVO P.R.G. ai cimiteri. In particolare:
- La zona F5.a - è relativa al cimitero esistente completamente inglobato nell’ambito urbano e quasi
completamente saturo:
- La zona F5.b - è destinata alla realizzazione di un nuovo cimitero localizzato lontano dal centro
cittadino.
Il nuovo intervento è subordinato all’approvazione di un Progetto/Piano Regolatore Cimiteriale
redatto nel rispetto della vigente normativa in materia (D.P.R. 10/09/1990 n°285).
Zona “F6” - Area destinata ad attrezzature e servizi tecnologici.
Su tale area, posizionata vicino al confine con il Comune di Marcianise, lontano dal centro abitato ed
in prossimità della zona ASI, dovrà essere realizzata la Centrale Termoelettrica di cui al protocollo di
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
30
intesa approvato dal C.C. di Orta con delibera n°46 del 25/10/1999; oltre all’impianto ed ai servizi
connessi dovrà essere realizzata un’ampia fascia a verde, attrezzata a parco.
La realizzazione delle diverse strutture, anche ad iniziativa di soggetti privati previa stipula di
apposita convenzione, è subordinata all’approvazione di un Piano Particolareggiato di Esecuzione, di
iniziativa comunale, esteso alla intera zona, finalizzato alla definizione dell’organizzazione
planovolumetrica, della viabilità e delle tipologie edilizia; in caso di intervento unico, il Comune, in
luogo del P.P.E., potrà approvare uno specifico progetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 c. 1 della
L. 1/78.
Parametri d’intervento :
UMI = mq. *****
I t = mc./mq. *****
I f = mc./mq. *****
L m = mq. *****
R c = mq/mq. *****
H = ml. *****
N p = n° *****
D c = ml. *****
D f = ml. *****
Nelle more dell’attuazione dell’intervento è consentito l’uso del suolo ai soli fini agricoli.
Art. 33 - Zone “S”
(Attrezzature Pubbliche a Scala Urbana - Standard)
Comprende le aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria a scala urbana, come definite dalla
legge 29/09/1964, n°847 e successive modificazioni, e destinate al soddisfacimento degli standards di cui
al DM 02/04/1968 n°1444 ed al punto 1.4 del Titolo II delle Direttive allegate alla L.R.14/82.
In generale, in tutte le tipologie di zona S, la realizzazione degli impianti e delle attrezzature deve
ispirarsi ad un criterio di attento inserimento ambientale, sia attraverso una ricercata qualità progettuale
degli interventi sia attraverso la creazione di ampie zone verdi, con alberature ad alto fusto.
Nelle more dell’attuazione degli interventi è consentito l’uso del suolo ai soli fini agricoli.
Zona omogenea S.a - Istruzione d’obbligo.
Territorio destinato alla realizzazione di strutture pubbliche per l’istruzione d’obbligo distribuite sul
territorio secondo criteri di facile accessibilità.
Gli interventi dovranno essere realizzati secondo le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale
18/12/1975 relativo alle norme tecniche per la edilizia scolastica.
• Parametri di intervento
UMI = mq. intero ambito
I t = mc./mq. *****
I f = mc./mq. *****
L m = mq. *****
R c = mq./mq. 0,40
H = ml. 15,00
N p = n° *****
D c = ml. H/2 (minimo ml. 5,00)
D f = ml. H (minimo ml.10,00)
Zona omogenea S.b- Attrezzature di interesse comune (culturali, sociali, assistenziali, sanitarie,
amministrative).
Territorio destinato alla realizzazione di strutture pubbliche di interesse comune, secondo le
indicazioni di Piano, quali opere culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, annonarie
(mercatini coperti e scoperti); per pubblici servizi come uffici postali, telefoni, sicurezza civile,
ambulatorio veterinario, cabina di trasformazione enel, etc.
• Parametri di intervento
UMI = mq. intero ambito
I t = mc./mq. *****
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
31
I f = mc./mq. *****
L m = mq. *****
R c = mq./mq. 0,40
H = ml. 15,00
N p = n° *****
D c = ml. H/2 (minimo ml. 5,00)
D f = ml. H (minimo ml.10,00)
Nell’ambito di tali zone è stata individuata una specifica area da destinare ad attrezzature religiose
secondo quanto previsto dalla L.R. 9 del 05/03/1990.
Gli interventi di cui al comma precedente potranno essere realizzati, previo atto di convenzione con il
Comune, direttamente dagli enti religiosi nel rispetto dei seguenti parametri:
Oltre ai locali per il culto sarà consentita la realizzazione di attrezzature sociali, assistenziali e per il
tempo libero nonché la realizzazione di un alloggio di servizio, con volume non superiore a 400 mc. Il
progetto, esteso a tutta l’area secondo la delimitazione riportata nella Tav. 11 del NUOVO P.R.G.,
dovrà prevedere, tra l’altro, spazi da destinare a parcheggi pari ad almeno il 10% della superficie
complessiva.
Zona omogenea S.c- Verde pubblico , attrezzato e sport.
Territorio inedificabile destinato a verde pubblico e alla realizzazione di spazi pubblici per il gioco e
lo sport. In particolare:
1) Verde pubblico
Territorio inedificabile, destinato alla realizzazione di giardini pubblici, con i relativi arredi fissi
richiesti per la loro più completa fruizione da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai
bambini, agli adulti ed agli anziani.
Sono consentiti manufatti di modesto volume, gradevoli alla vista, non necessariamente in
muratura, destinati a chiosco bar o per la vendita di quotidiani;
V massimo 50 mc
H massimo 2.70 ml
2) Attrezzature sportive
Aree destinate alla realizzazione di attrezzature pubbliche sportive sia di base che polivalenti.
I volumi realizzabili dovranno essere strettamente connessi e correlati alla pratica dello sport.
Le aree libere saranno sistemate a verde e/o parcheggio ed adeguatamente piantumate.
Zona omogenea Sd - Per parcheggi pubblici
Aree destinate alla realizzazione di superfici pavimentate da utilizzarsi per parcheggi pubblici.
Nella realizzazione si dovrà aver cura di prevedere adeguate alberature, in particolare lungo le fasce
perimetrali.
Art. 34 – Fascia di rispetto
Comprende le aree vincolate a tutela e salvaguardia dei nastri stradali, delle sponde dei fiumi e degli
alvei di bonifica ed irrigazione e dei cimiteri, nonché le aree da proteggere per impedire la degradazione
dell’ambiente del suolo e delle risorse naturali, secondo le seguenti prescrizioni:
• Nastri stradali:
Al di fuori dei centri abitati sono previste le distanze minime a protezione del nastro stradale, ai sensi del
D.M. 01/04/1968, n°1404; nelle aree di espansione urbana, invece, è prevista la distanza minima di 10,00
m. fissata dal Titolo secondo punto 1.7 degli “Indirizzi e direttive” allegati alla Legge Regionale
20/03/1982, n°14.
Per le altre strade in progetto, da realizzare o da ampliare, va rispettate la distanza minima (D) fissata
nelle norme delle Z.T.O. prospicienti.
Nelle fasce di rispetto stradale è vietata ogni edificazione; è consentita la realizzazione di percorsi
pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole, parcheggi pubblici.
Le fasce di rispetto limitrofe a zone di standards o “F” saranno utilizzate ad estensione delle destinazioni
previste nelle norme relative; con esclusione di qualsiasi edificazione, anche di interesse pubblico.
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
32
Per gli edifici esistenti è consentita solo la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione a parità di
volume, purché non in contrasto con i progetti di ampliamento, modificazione o nuovi allacciamenti in
corso.
Gli impianti per la distribuzione del carburante per autotrazione, possono essere autorizzati per un
periodo non superiore a 20 (venti) anni, eventualmente prorogabili, e purché siano intervallati ad una
distanza non inferiore a 700 m.
In alcune zone residenziali, in prossimità di snodi viari di particolare importanza, è prevista una fascia di
arretramento dal ciglio stradale al fine di assicurare un’adeguata visibilità.
• Cimiteri
a) relativamente al nuovo Cimitero, la fascia di rispetto, ai sensi del comma 1) dell’art.338 del R.D.
n°1265 del 27/07/1934, confermato dall’art.57 del D.P.R. n°285/90, è stata dimensionata pari a ml 200.
b) relativamente al vecchio Cimitero, invece, in considerazione della procedura di deroga posta in essere
dal Comune di Orta, la fascia di rispetto è stata dimensionata in ml 100.
Nelle fasce di rispetto dei cimiteri vige il divieto assoluto di edificazione.
Oltre all’uso per fini agricoli, in tali fasce possono essere realizzate strade, parcheggi ed impianti a verde.
E’ consentita solo la manutenzione ordinaria o straordinaria degli edifici esistenti.
• Alvei di bonifica
Nelle fasce di rispetto previste lungo l’alveo di bonifica possono essere esclusivamente autorizzate opere
di consolidamento degli argini, di regimentazione delle acque, parchi pubblici, percorsi pedonali e
ciclabili o la coltivazione agricola.
E’ consentita sola la manutenzione ordinaria o straordinaria degli edifici esistenti.
TITOLO 3 - PRESCRIZIONI GENERALI
Art. 35 – Destinazioni d’uso
Per ognuna delle singole zone omogenee di cui al Titolo II vengono indicate le destinazioni d’uso
compatibili e quelle escluse.
In particolare per le zone “B” e “C” destinate prevalentemente a residenza sono altresì escluse le seguenti
destinazioni d’uso:
• Locali di deposito che comportino il carico e lo scarico delle merci con autocarri di peso a vuoto
superiore a 10 quintali;
• Locali per il deposito, la trasformazione o l’erogazione di gas combustibili;
• Le attività rumorose o nocive ai sensi delle vigenti norme in materia di inquinamento ambientale;
• Le attività comprese nell’elenco del D.M. 23/12/1986 in applicazione all’art.216 del R.D. 27/07/1934,
n°1265 (T.U.L.S.);
• I depositi allo scoperto di materiali ferrosi, di merci marcescibili e/o maleodoranti, di materiali
polverosi, di liquami di scarico contenenti sostanze inquinanti o velenose;
• L’allevamento o la macellazione di animali;
• Ogni altra attività che possa comportare molestia o pericolosità per l’abitato.
Le variazioni di destinazione d’uso, se compatibili con le prescrizioni di zona, devono comunque essere
denunciate e preventivamente autorizzate ai sensi dell’art. 26 della Legge 28/02/1985, n°47 e successive
modificazioni, o ai sensi della Legge 28/01/1977, n°10 relativamente al tipo di opere edilizie da eseguire.
Entro 36 mesi dall’approvazione definitiva del presente NUOVO P.R.G. le attività già esistenti e non
compatibili con le prescrizioni delle singole zone dovranno essere adeguate o delocalizzate.
Nei casi di mutamento di destinazione d’uso o di decorso dei termini del comma precedente, il Sindaco
applica le sanzioni previste dalla legge 28/02/1985, n°47.
Art. 36 – Norme Tecniche antisismiche e prescrizioni di carattere geologico.
Tutti gli interventi edilizi ricadenti nel territorio Comunale sono disciplinati dalla Legge Regionale
07/01/1982, n°9 e successive modificazioni.
APPENDICI
Piano Urbanistico Comunale PUC Norme Tecniche di Attuazione
33
Fermo restando l’obbligo per la denuncia dei lavori e dei contenuti dei progetti di cui all’art. 2 della
citata Legge Regionale 9/1983, i grafici allegati alla richiesta di autorizzazione o di concessione edilizia
devono chiaramente esplicitare gli interventi tecnici che saranno adottati per ridurre gli effetti delle
azioni sismiche ed aumentare il grado complessivo di sicurezza dell’organismo edilizio a tali azioni.
L’altezza massima e la distanza minima tra gli edifici sono prescritte nelle norme delle singole zone di
cui al Titolo II, che sono comunque subordinate alla rispondenza delle prescrizioni contenute nei vigenti
decreti emanati dal Ministero LL.PP. in applicazione della Legge 02/02/1974 n°64.
In tutte le nuove costruzioni, negli ampliamenti e/o sopraelevazione degli edifici esistenti nonché in
occasioni di interventi di manutenzione straordinaria devono essere rispettate le prescrizioni contenute
nel capitolo 6.4 dello studio geologico allegato al NUOVO PRG.
Art. 37- Recupero urbanistico degli insediamenti abusivi
Il presente NUOVO P.R.G. è stato redatto anche ai sensi dell’art. 29 della legge 28/02/1985, n°47 ai fini
del recupero edilizio degli insediamenti abusivi in riferimento alla sistemazione della rete viaria interna
ed al collegamento con quella esterna ed all’adeguamento delle area per attrezzature pubbliche.
Nell’atto di autorizzazione o di concessione edilizia devono essere specificate le modalità ed i termini per
l’adeguamento o il completamento delle opere abusive secondo le prescrizioni specifiche di zona.
Art. 38 – Rinvio e compatibilità
Per tutto quanto non previsto e per la compatibilità delle presenti norme con le leggi regionali e nazionali
si rinvia, in quanto applicabili, alle seguenti leggi:
• Legge Regionale 20/01/1982, n°14 “Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative
all’esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell’art. 1 - comma II - della
Legge regionale 01/09/1981, n°65”
• Legge 14/05/1981, n°219 “Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori
colpiti” ;
• Legge Regionale 07/01/1983, n°9 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa
del territorio da rischio sismico”;
• Legge 28/02/1985, n°47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere abusive”,
• Legge 17/08/1942, n°1150 “Legge Urbanistica”;
• Legge 18/04/1962, n°167 “Disposizioni per favorire l’acquisizione di area fabbricabili per l’edilizia
economica e popolare”;
• Legge 22/07/1971, n°865 “Legge sulla Casa”;
• Legge Regionale 05/03/1990 n°9 “Riserva di standards per attrezzature religiose”.
Art. 39 – Misure di salvaguardia
Ai sensi e per gli effetti della legge 03/11/1952 n°1902 , e successive modificazioni ed integrazioni, a
decorrere dalla data di adozione del presente NUOVO P.R.G. e fino al Decreto del Presidente della
Amministrazione Provinciale di Caserta di approvazione definitiva dello stesso, ogni richiesta di
concessione o autorizzazione edilizia è sospesa.
Sono fatte salve dalle misure di salvaguardia:
- le concessioni o autorizzazioni richieste ai sensi del vigente P.d.F. e non in contrasto con quelle del
presente Piano;
- la realizzazione di opere in attuazione di provvedimenti concessori (C.E. o L.C.) , perfetti a termini di
legge e rilasciati prima dell’adozione del presente Piano, e sempre che i relativi lavori vengano
eseguiti nel rispetto dei termini temporali dei provvedimenti stessi;
- la realizzazione di opere pubbliche;
- la realizzazione di opere di somma urgenza per eliminare pericoli per la pubblica e privata incolumità ,
sulla base di ordinanza sindacale.