TIA Sentenza della Corte Costituzionale -...

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SENTENZA SENTENZA della Corte della Corte Costituzionale Costituzionale n. 238 n. 238 24 luglio 2009 24 luglio 2009

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SENTENZA SENTENZA della Corte della Corte CostituzionaleCostituzionale

n. 238n. 23824 luglio 200924 luglio 2009

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009

Tariffa di igiene Tariffa di igiene ambientale ambientale

(TIA)(TIA)art. 49 del art. 49 del D.LgsD.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. 5 febbraio 1997, n. 22

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009

La Corte Costituzionale ha dichiarato:La Corte Costituzionale ha dichiarato:la manifesta inammissibilitla manifesta inammissibilit delle questioni di legittimitdelle questioni di legittimitcostituzionale dellcostituzionale dellart. 2, comma 2, secondo periodo, del art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 come come modificato dallmodificato dallart. 3art. 3--bisbis, comma 1, lettera , comma 1, lettera bb), del decreto), del decreto--legge 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con legge 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dallmodificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 2 dicembre art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 2005, n. 248 , sollevate, in riferimento agli , sollevate, in riferimento agli arttartt. 25, primo . 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, nonchnonch alla VI disposizione transitoria della Costituzione, alla VI disposizione transitoria della Costituzione, dal Giudice di pace di Catania; dal Giudice di pace di Catania; non fondata la questione di legittimitnon fondata la questione di legittimit costituzionale della costituzionale della medesima disposizione del medesima disposizione del d.lgs.d.lgs. n. 546 del 1992, n. 546 del 1992, sollevata, in riferimento allsollevata, in riferimento allart. 102, secondo comma, art. 102, secondo comma, CostCost., dalla Commissione tributaria provinciale di Prato.., dalla Commissione tributaria provinciale di Prato.

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009

La questione prospettata dalla La questione prospettata dalla CtpCtp di di Prato non Prato non fondata, perchfondata, perch il giudice il giudice

rimettente muove rimettente muove dalldallerroneo erroneo presupposto interpretativo presupposto interpretativo

che la TIA ha natura di corrispettivo che la TIA ha natura di corrispettivo privatisticoprivatistico di prestazioni di prestazioni

contrattuali e non di tributocontrattuali e non di tributo

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009LLevoluzione normativa in materia evoluzione normativa in materia scandita da scandita da

quattro diversi principali interventi legislativi:quattro diversi principali interventi legislativi:1.1. il r.dil r.d.14.14 settembre 1931, n. 1175settembre 1931, n. 1175 (Testo unico (Testo unico

per la finanza locale), prevedeva la per la finanza locale), prevedeva la corresponsione al Comune di un corresponsione al Comune di un corrispettivo corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domesticheimmondizie domestiche ed attribuiva natura ed attribuiva natura privatisticaprivatistica al rapporto tra utente e servizio al rapporto tra utente e servizio comunale;comunale;llart. 10 della legge 20 marzo 1941, n. 366 art. 10 della legge 20 marzo 1941, n. 366 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani), ha attribuito ai Comuni la facoltsolidi urbani), ha attribuito ai Comuni la facolt di di istituire una istituire una tassatassa per la raccolta ed il per la raccolta ed il trasporto delle immondizie e dei rifiuti ordinari trasporto delle immondizie e dei rifiuti ordinari (interni ed esterni); (interni ed esterni);

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009llart. 21 del art. 21 del d.P.R.d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, 10 settembre 1982, n. 915, intervenuto (a decorrere dal 1intervenuto (a decorrere dal 1 gennaio 1984) sul r.d. n. gennaio 1984) sul r.d. n. 1175 del 1931 e, in particolare, con la nuova 1175 del 1931 e, in particolare, con la nuova formulazione dellformulazione dellart. 268 ha esteso e reso obbligatorie art. 268 ha esteso e reso obbligatorie sia lsia leffettuazione dei vari servizi relativi allo smaltimento effettuazione dei vari servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, sia ldei rifiuti solidi urbani interni, sia lapplicazione della applicazione della tassatassa;;llart. 9 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con art. 9 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ha modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ha previsto, con effetto dal 1previsto, con effetto dal 1 gennaio 1989, che mediante gennaio 1989, che mediante la la tassatassa venissero coperti (in tutto o in parte) anche i venissero coperti (in tutto o in parte) anche i costi dei servizi di smaltimento non solo dei rifiuti costi dei servizi di smaltimento non solo dei rifiuti interniinterni, ma anche di quelli , ma anche di quelli di qualunque natura e di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblicosoggette ad uso pubblico (cosiddetti (cosiddetti esterniesterni). ).

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 20092.2. Il Il D.LgsD.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 efficace a decorrere . 15 novembre 1993, n. 507 efficace a decorrere

dal 1dal 1 gennaio 1994, ha stabilito, allgennaio 1994, ha stabilito, allart. 58, che i art. 58, che i Comuni Comuni debbono istituire una tassa annualedebbono istituire una tassa annuale((TARSUTARSU), da applicarsi ), da applicarsi in base a tariffain base a tariffa, secondo , secondo appositi regolamenti comunali, a copertura (dal 50 al appositi regolamenti comunali, a copertura (dal 50 al 100%) del costo del servizio;100%) del costo del servizio;il comma 3il comma 3--bisbis delldellart. 61 del art. 61 del d.lgs.d.lgs. n. 507 del 1993, n. 507 del 1993, introdotto dallintrodotto dallart. 3, comma 68, lettera art. 3, comma 68, lettera bb), della legge 28 ), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha dato rilevanza ai rifiuti dicembre 1995, n. 549, ha dato rilevanza ai rifiuti esterniesterni, perch, perch tale disposizione stabilisce che dal tale disposizione stabilisce che dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale va dedotta una quota in regime di privativa comunale va dedotta una quota a a titolo di costo dello titolo di costo dello spazzamentospazzamento dei rifiuti solidi urbani dei rifiuti solidi urbani di cui alldi cui allart. 2, terzo comma, numero 3), del art. 2, terzo comma, numero 3), del d.P.R.d.P.R. 10 10 settembre 1982, n. 915settembre 1982, n. 915

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009

3.3. llart. 49 del art. 49 del d.lgs.d.lgs. n. 22 del 1997 ha stabilito (dal 1n. 22 del 1997 ha stabilito (dal 1gennaio 1999) lgennaio 1999) lobbligo dei Comuni di effettuare, in obbligo dei Comuni di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani ed regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed ha previsto lassimilati ed ha previsto listituzione di una istituzione di una tariffatariffa per la per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale (tariffa di igiene ambientale (TIA)); comunale (tariffa di igiene ambientale (TIA)); Diversamente dalla normativa sulla TARSU, lDiversamente dalla normativa sulla TARSU, lart. 49 del art. 49 del decreto Ronchidecreto Ronchi evita di qualificare espressamente il evita di qualificare espressamente il prelievo come prelievo come tributotributo o o tassatassa, pur mantenendo il , pur mantenendo il riferimento testuale alla riferimento testuale alla tariffatariffa; ;

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 20094.4. llart. 238 del art. 238 del d.lgs.d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia

ambientale), in vigore dal 23 aprile 2006, ha soppresso la ambientale), in vigore dal 23 aprile 2006, ha soppresso la tariffa di cui alltariffa di cui allart. 49 del art. 49 del d.lgs.d.lgs. n. 22 del 1997, n. 22 del 1997, sostituendola con la diversa sostituendola con la diversa tariffa per la gestione dei tariffa per la gestione dei rifiuti urbanirifiuti urbani che una disposizione successiva (lche una disposizione successiva (lart. 5, art. 5, comma 2comma 2--quaterquater, del d.l. n. 208 del 2008) denomina , del d.l. n. 208 del 2008) denomina tariffa integrata ambientale (TIA)tariffa integrata ambientale (TIA). . La soppressione della precedente tariffa di igiene La soppressione della precedente tariffa di igiene

ambientale ha effetto dalla data di entrata in vigore dello ambientale ha effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso art. 238, ma, fino alla completa attuazione della stesso art. 238, ma, fino alla completa attuazione della nuova tariffa integrata (cionuova tariffa integrata (cio con lcon lemanazione del sopra emanazione del sopra menzionato regolamento ministeriale ed il compimento menzionato regolamento ministeriale ed il compimento degli adempimenti per ldegli adempimenti per lapplicazione della tariffa), applicazione della tariffa), continuano ad applicarsi le discipline regolamentari continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigentivigenti. Nel caso in cui il regolamento ministeriale non sia . Nel caso in cui il regolamento ministeriale non sia stato adottato entro il 30 stato adottato entro il 30 dicmbredicmbre 2009, i Comuni possono 2009, i Comuni possono ugualmente ugualmente adottare la tariffa integrata ambientale TIA adottare la tariffa integrata ambientale TIA [[] ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari ] ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigentivigenti..

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009

Dalla ricostruzione normativa emerge che: Dalla ricostruzione normativa emerge che: per il periodo dal 1999 a tutto il 2008, per il periodo dal 1999 a tutto il 2008, in alcuni Comuni in alcuni Comuni applicabile la TARSU ed applicabile la TARSU ed in altri la tariffa di igiene ambientale (TIA)in altri la tariffa di igiene ambientale (TIA)fino al 2009 non risulta, allo stato, ancora fino al 2009 non risulta, allo stato, ancora applicabile dai Comuni la tariffa integrata applicabile dai Comuni la tariffa integrata ambientale di cui allambientale di cui allart. 238 del art. 238 del d.lgs.d.lgs. n. n. 152 del 2006. 152 del 2006.

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009

Ne deriva che lo scrutinio di legittimitNe deriva che lo scrutinio di legittimitcostituzionale va limitato alla norma che costituzionale va limitato alla norma che attribuisce alla giurisdizione tributaria la attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie relative alla cognizione delle controversie relative alla debenzadebenza della tariffa di igiene ambientale della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall(TIA) prevista dallart. 49 del art. 49 del d.lgs.d.lgs. n. 22 del n. 22 del 1997 e non anche di quelle relative alla 1997 e non anche di quelle relative alla debenzadebenza della tariffa integrata ambientale della tariffa integrata ambientale (TIA) prevista dall(TIA) prevista dallart. 238 del art. 238 del d.lgs.d.lgs. n. 152 n. 152 del 2006 del 2006

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009La natura di corrispettivo La natura di corrispettivo privatisticoprivatistico, propria della TIA , propria della TIA erroneo ove si proceda al raffronto tra la sua disciplina erroneo ove si proceda al raffronto tra la sua disciplina positiva e la nozione di tributo, quale elaborata dalla positiva e la nozione di tributo, quale elaborata dalla giurisprudenza costituzionale. giurisprudenza costituzionale. Questa Corte, mediante numerose pronunce, ha indicato i Questa Corte, mediante numerose pronunce, ha indicato i criteri cui far riferimento per qualificare come tributari criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi. Tali criteri, indipendentemente dal alcuni prelievi. Tali criteri, indipendentemente dal nomennomeniurisiuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi, utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi, consistono nella consistono nella doverositdoverosit della prestazione;della prestazione;mancanza di un rapporto mancanza di un rapporto sinallagmaticosinallagmatico tra parti;tra parti;nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante in relazione ad un presupposto economicamente rilevante ((ex ex plurimisplurimis: : sentenze n. 141 del 2009sentenze n. 141 del 2009; ; n. 335n. 335 e e n. 64 del n. 64 del 20082008; ; n. 334 del 2006n. 334 del 2006 e e n. 73 del 2005n. 73 del 2005).).

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Non Non individuabile, allo stato, unindividuabile, allo stato, ununivoca giurisprudenza univoca giurisprudenza di legittimitdi legittimit sulla natura di tale tariffa, anche se sulla natura di tale tariffa, anche se pare pare maggiormente attestato lmaggiormente attestato lorientamento che le orientamento che le riconosce natura tributariariconosce natura tributaria. . Infatti, allInfatti, allordinanza n. 3274 del 2006 della Corte di ordinanza n. 3274 del 2006 della Corte di cassazione civile a Sezioni Unite che ha qualificato come cassazione civile a Sezioni Unite che ha qualificato come non tributarianon tributaria tale prestazione pecuniaria hanno fatto tale prestazione pecuniaria hanno fatto ssguito altre decisioni della stessa Corte che, con varie guito altre decisioni della stessa Corte che, con varie motivazioni e differenze linguistiche, hanno invece motivazioni e differenze linguistiche, hanno invece ricondotto detta prestazione nel novero dei tributiricondotto detta prestazione nel novero dei tributi(Cass. (Cass. S.US.U.: ordinanza n. 3171 del 2008, sentenze n. .: ordinanza n. 3171 del 2008, sentenze n. 13902 del 2007 e n. 4895 del 2006; 13902 del 2007 e n. 4895 del 2006; Cass. sezioni semplici: sentenze n. 5298 e n. 5297 del Cass. sezioni semplici: sentenze n. 5298 e n. 5297 del 2009, n. 17526 del 2007). 2009, n. 17526 del 2007).

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009

Al fine di determinare la natura (tributaria o Al fine di determinare la natura (tributaria o extratributaria) della TIA, extratributaria) della TIA, necessario necessario procedere ad un autonomo ed analitico procedere ad un autonomo ed analitico esame delle caratteristiche di tale prelievo. esame delle caratteristiche di tale prelievo. Al riguardo, non rilevano:Al riguardo, non rilevano:nn la formale denominazione di la formale denominazione di tariffatariffa;;nn la sua la sua alternativitalternativit rispetto alla TARSU;rispetto alla TARSU;nn la possibilitla possibilit di riscuoterla mediante di riscuoterla mediante ruolo.ruolo.

Infatti:Infatti:

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009ll art. 2 del art. 2 del d.lgs.d.lgs. n. 546 del 1992n. 546 del 1992 stabilisce chestabilisce che i tributi i tributi vanno individuati indipendentemente dal vanno individuati indipendentemente dal nomennomen iurisiuris((comunque denominaticomunque denominati); ); il termine il termine tariffatariffa ha un valore semantico neutro, nel ha un valore semantico neutro, nel senso che non si contrappone necessariamente a termini senso che non si contrappone necessariamente a termini quali quali tassatassa e e tributotributo, tanto che anche l, tanto che anche lart. 58 del art. 58 del d.lgs.d.lgs. n. 507 del 1993 prevede che la TARSU (cion. 507 del 1993 prevede che la TARSU (cio una una tassatassa e, quindi, un e, quindi, un tributotributo) si applica ) si applica in base a in base a tariffatariffa; ; il termine il termine corrispettivocorrispettivo non compare, con riguardo alla non compare, con riguardo alla TIA, nel TIA, nel decreto Ronchidecreto Ronchi, ma solo nell, ma solo nellart. 238, comma 1, art. 238, comma 1, secondo periodo, del secondo periodo, del d.lgs.d.lgs. n. 152 del 2006 ed n. 152 del 2006 ed riferito riferito esclusivamente alla tariffa integrata ambientale, estranea esclusivamente alla tariffa integrata ambientale, estranea alla questione di legittimitalla questione di legittimit in esame;in esame;

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009

quanto alla regola stabilita dallquanto alla regola stabilita dallart. 49 del art. 49 del d.lgs.d.lgs. n. 22 del 1997, secondo cui la TIA si n. 22 del 1997, secondo cui la TIA si applica in luogo della TARSU, va osservato applica in luogo della TARSU, va osservato che un tributo (come, nella specie, la che un tributo (come, nella specie, la TARSU) pu ben essere surrogato da un TARSU) pu ben essere surrogato da un altro tributo o sostituito da una entrata non altro tributo o sostituito da una entrata non tributaria, non incontrando il legislatore, al tributaria, non incontrando il legislatore, al riguardo, alcun vincolo logico o giuridico (nel riguardo, alcun vincolo logico o giuridico (nel limite della non manifesta irragionevolezza).limite della non manifesta irragionevolezza).

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009

Quanto alla possibilitQuanto alla possibilit per il Comune, per il Comune, prevista dallprevista dallart. 49 del art. 49 del d.lgs.d.lgs. n. 22 del 1997, n. 22 del 1997, di procedere alla riscossione della TIA di procedere alla riscossione della TIA mediante ruolo, deve sottolinearsi che il mediante ruolo, deve sottolinearsi che il ricorso a tale modalitricorso a tale modalit di riscossione di riscossione solo solo facoltativo, e, comunque, ancorchfacoltativo, e, comunque, ancorch tipico tipico delle entrate tributarie, delle entrate tributarie, consentito dalla consentito dalla legge anche per le entrate extratributarie.legge anche per le entrate extratributarie.

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Per una corretta valutazione della TIA Per una corretta valutazione della TIA invece invece opportuno muovere dalla constatazione che opportuno muovere dalla constatazione che tale prelievo, pur essendo diretto a sostituire tale prelievo, pur essendo diretto a sostituire la TARSU, la TARSU, disciplinato in modo analogo a disciplinato in modo analogo a detta tassadetta tassa, la cui natura tributaria non , la cui natura tributaria non mai mai stata posta in dubbio nstata posta in dubbio n dalla dottrina ndalla dottrina n dalla dalla giurisprudenza. giurisprudenza. Deve, perci, Deve, perci, procedersiprocedersi ad una approfondita ad una approfondita comparazione tra il prelievo tributario sostituito e comparazione tra il prelievo tributario sostituito e quello che lo sostituisce, sotto i profili della :quello che lo sostituisce, sotto i profili della :struttura;struttura;funzione;funzione;disciplina complessiva della fattispecie dei disciplina complessiva della fattispecie dei prelievi.prelievi.

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009

Dalla comparazione tra la TARSU e la TIA Dalla comparazione tra la TARSU e la TIA emergono le forti analogie dei due prelievi. emergono le forti analogie dei due prelievi. Entrambi mostrano unEntrambi mostrano unidentica impronta identica impronta autoritativaautoritativa e somiglianze di contenuto con e somiglianze di contenuto con riguardo alla determinazione normativa, e riguardo alla determinazione normativa, e non contrattuale, della fonte del prelievo.non contrattuale, della fonte del prelievo.

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009La TARSU La TARSU dovuta da coloro che dovuta da coloro che occupano o detengono locali od occupano o detengono locali od aree scoperte a qualsiasi uso aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree adibiti, ad esclusione delle aree scoperte scoperte pertinenzialipertinenziali o o accessorie di civili abitazioni accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio comunale in cui il servizio istituito ed attivato o comunque istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa, e reso in maniera continuativa, e comprese le abitazioni coloniche comprese le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza anche se scoperta di pertinenza anche se nella zona in cui nella zona in cui attivata la attivata la raccolta dei rifiuti raccolta dei rifiuti situata solo la situata solo la strada di accesso (strada di accesso (arttartt. 62 e 63).. 62 e 63).

Analogamente, la TIA Analogamente, la TIA dovuta, dovuta, per i servizi relativi alla gestione per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o qualunque natura o provenienza giacenti sulle provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale, zone del territorio comunale, da da chiunque occupi oppure chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunaleterritorio comunale (art. 49, (art. 49, comma 3, del comma 3, del d.lgs.d.lgs. n. 22 del n. 22 del 1997).1997).

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009

Le differenze tra le due fattispecie sono, perci, minime: Le differenze tra le due fattispecie sono, perci, minime: la la occupazione o detenzioneoccupazione o detenzione di superfici ed il riferimento di superfici ed il riferimento ai soli rifiuti ai soli rifiuti interniinterni, per la TARSU; , per la TARSU; la la occupazione o conduzioneoccupazione o conduzione di superfici ed il di superfici ed il riferimento anche ai rifiuti riferimento anche ai rifiuti esterniesterni, per la TIA. , per la TIA.

Esse non sono, comunque, tali da far venir meno la Esse non sono, comunque, tali da far venir meno la comune circostanza che comune circostanza che il fatto generatore dellil fatto generatore dellobbligo obbligo di pagamento di pagamento legatolegatonon allnon alleffettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato obbligato e alle alleffettiva fruizione del servizio di smaltimento, effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente ma esclusivamente allallutilizzazione di superfici utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrrepotenzialmente idonee a produrre art. 49, comma 3, art. 49, comma 3, del del d.lgs.d.lgs. n. 22 del 1997).n. 22 del 1997).

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009

In relazione ad entrambi i pagamenti, sussiste una In relazione ad entrambi i pagamenti, sussiste una medesima strutturamedesima struttura autoritativaautoritativa e non e non sinallagmaticasinallagmatica, che , che emerge sotto svariati e concorrenti profili. In particolare:emerge sotto svariati e concorrenti profili. In particolare:

a) i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono a) i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata; fissata;

b) i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve b) i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi; avvalere dei suddetti servizi;

c) la legge non dc) la legge non d alcun sostanziale rilievo, genetico o alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontfunzionale, alla volont delle parti nel rapporto tra gestore delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio.ed utente del servizio.

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009La comune struttura La comune struttura autoritativaautoritativa dei prelievi non viene dei prelievi non viene meno per il fatto che per la TARSU, il meno per il fatto che per la TARSU, il d.lgs.d.lgs. n. 507 del n. 507 del 1993 individua quale 1993 individua quale soggetto attivo del tributo il soggetto attivo del tributo il ComuneComune e e disciplina specificamente la fase di disciplina specificamente la fase di accertamento e di liquidazione della tassa, accertamento e di liquidazione della tassa, prevedendo sanzioni e interessiprevedendo sanzioni e interessi ((arttartt. 71, 73 e 76); . 71, 73 e 76); mentre per la TIA, lmentre per la TIA, lart. 49 del art. 49 del d.lgs.d.lgs. n. 22 del 1997, n. 22 del 1997, da un lato identifica nel da un lato identifica nel gestore del servizio il gestore del servizio il soggetto che la applica e riscuotesoggetto che la applica e riscuote (commi 9 e 13) (commi 9 e 13) e, e, dalldallaltro, non reca alcuna disciplina specifica in altro, non reca alcuna disciplina specifica in tema di accertamento, di liquidazione della tema di accertamento, di liquidazione della prestazione dovuta, di contenzioso e di sanzioni e prestazione dovuta, di contenzioso e di sanzioni e interessi per omesso o ritardato pagamentointeressi per omesso o ritardato pagamento. .

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009

Non pu negarsi, infatti, che, sia per la TARSU che per la Non pu negarsi, infatti, che, sia per la TARSU che per la TIA, il TIA, il soggetto attivo del prelievo soggetto attivo del prelievo il Comuneil Comune; e ci ; e ci anche nel caso in cui il regolamento comunale affidi a anche nel caso in cui il regolamento comunale affidi a

terzi lterzi laccertamento e la riscossione dei due prelievi e la accertamento e la riscossione dei due prelievi e la relativa legittimazione a stare in giudizio. relativa legittimazione a stare in giudizio.

La normativa riguardante la TIA si differenzia sul punto La normativa riguardante la TIA si differenzia sul punto solo per il fatto che essa solo per il fatto che essa

pone un collegamento pone un collegamento ex ex legelege tra la gestione del tra la gestione del servizio e i poteri di accertamento,servizio e i poteri di accertamento,

con la conseguenza che il solo fatto dellcon la conseguenza che il solo fatto dellaffidamento a affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a terzi della gestione del servizio comporta la delega a

questi dei poteri di accertamento e del potere di stare in questi dei poteri di accertamento e del potere di stare in giudizio in luogo del Comune, analogamente a quanto giudizio in luogo del Comune, analogamente a quanto

avviene per la TARSU.avviene per la TARSU.

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Con riguardo alla disciplina dellCon riguardo alla disciplina dellaccertamento e della accertamento e della liquidazione della TIA, la lacunositliquidazione della TIA, la lacunosit delle statuizioni contenute delle statuizioni contenute nel comma 9 dellnel comma 9 dellart. 49 del art. 49 del d.lgs.d.lgs. n. 22 del 1997 (il quale si n. 22 del 1997 (il quale si limita a prevedere che limita a prevedere che la tariffa la tariffa applicata dai soggetti gestori applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinarenel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare) pu ) pu essere colmata con lessere colmata con lesercizio del potere regolamentare esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate comunale previsto per le entrate anche tributarieanche tributarie dal citato art. dal citato art. 52 del 52 del d.lgs.d.lgs. n. 446 del 1997 o in via di interpretazione n. 446 del 1997 o in via di interpretazione sistematica. sistematica. Analogamente, nulla osta a che, per le sanzioni ed interessi Analogamente, nulla osta a che, per le sanzioni ed interessi relativi allrelativi allomesso o ritardato pagamento della TIA, possano omesso o ritardato pagamento della TIA, possano applicarsi le norme generali in tema di sanzioni amministrative applicarsi le norme generali in tema di sanzioni amministrative tributarie. tributarie. CosCos come, con riguardo al contenzioso, come, con riguardo al contenzioso, evidente che ad evidente che ad entrambi i prelievi si applica il comma 2 dellentrambi i prelievi si applica il comma 2 dellart. 2 del art. 2 del d.lgs.d.lgs. n. n. 546 del 1992, che attribuisce, appunto, alla giurisdizione 546 del 1992, che attribuisce, appunto, alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie relative, in generaltributaria la cognizione delle controversie relative, in generale, e, alla alla debenzadebenza dei tributi e, specificamente del dei tributi e, specificamente del canone [canone [] per lo ] per lo smaltimento dei rifiuti urbanismaltimento dei rifiuti urbani..

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009

Non contraddice tale conclusione il fatto che fonti secondarie Non contraddice tale conclusione il fatto che fonti secondarie prevedano, per il pagamento della TIA, prevedano, per il pagamento della TIA, llemissione di emissione di semplici semplici bollette che tengono luogo delle fatture [bollette che tengono luogo delle fatture [] ] semprechsemprech contengano tutti gli elementi di cui allcontengano tutti gli elementi di cui allart. 21art. 21del del d.P.R.d.P.R. n. 633 del 1972n. 633 del 1972 e cioe cio llemissione di atti emissione di atti formalmente diversi da quelli espressamente indicati dallformalmente diversi da quelli espressamente indicati dallart. art. 19 del 19 del d.lgs.d.lgs. n. 546 del 1992 come impugnabili davanti alle n. 546 del 1992 come impugnabili davanti alle Commissioni tributarie. Commissioni tributarie. In tale caso, infatti, In tale caso, infatti, possibile, in via interpretativa possibile, in via interpretativa come, del come, del resto, ha giresto, ha gi affermato la Corte di cassazione con la sentenza affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 17526 del 2007, con specifico riferimento alla TIA n. 17526 del 2007, con specifico riferimento alla TIA , , ununapplicazione estensiva dellapplicazione estensiva dellelenco di cui al citato art. 19, al elenco di cui al citato art. 19, al fine di considerare impugnabili anche atti che, pur con un fine di considerare impugnabili anche atti che, pur con un diverso diverso nomennomen iurisiuris, abbiano la stessa funzione di , abbiano la stessa funzione di accertamento e di liquidazione di tributi svolta dagli atti accertamento e di liquidazione di tributi svolta dagli atti compresi in detto elenco; con lcompresi in detto elenco; con lovvio corollario che le suddette ovvio corollario che le suddette bollettebollette, avendo natura tributaria, debbono possedere i , avendo natura tributaria, debbono possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositiviimpositivi. .

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009

La TIA, in forza dellLa TIA, in forza dellart. 49, art. 49, comma 4, del comma 4, del d.lgs.d.lgs. n. 22 del n. 22 del 1997, 1997, suddivisa suddivisa in una parte fissa in una parte fissa (concernente le componenti (concernente le componenti essenziali del costo del essenziali del costo del servizio servizio ivi compreso quello ivi compreso quello dello dello spazzamentospazzamento delle delle strade strade , riferite in particolare , riferite in particolare agli investimenti per le opere agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti) ed ai relativi ammortamenti) ed una parte variabile ed una parte variabile (rapportata alle quantit(rapportata alle quantit di di rifiuti conferiti, al servizio rifiuti conferiti, al servizio fornito, e allfornito, e allentitentit dei costi di dei costi di gestione). gestione).

Sono analoghi i criteri di commisurazione dei due prelievi

La TARSU La TARSU quantomeno per i Comuni quantomeno per i Comuni con popolazione non inferiore con popolazione non inferiore a 35.000 abitanti a 35.000 abitanti commisurata commisurata in base alla quantitin base alla quantit e qualite qualitmedie ordinarie per unitmedie ordinarie per unit di di superficie imponibile dei rifiuti superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani [solidi urbani [] producibili ] producibili nei locali ed aree per il tipo di nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello destinati, e al costo dello smaltimentosmaltimento(art. 65, comma 1, del (art. 65, comma 1, del d.lgs.d.lgs. n. n. 507 del 1993)507 del 1993)

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009I criteri di determinazione delle due parti della TIA sono I criteri di determinazione delle due parti della TIA sono contenuti nel citato contenuti nel citato d.P.R.d.P.R. n. 158 del 1999, che prevede n. 158 del 1999, che prevede indici costruiti, tra lindici costruiti, tra laltro, sulla quantitaltro, sulla quantit totale dei rifiuti totale dei rifiuti prodotti nel Comune, sulla superficie delle utenze, sul prodotti nel Comune, sulla superficie delle utenze, sul numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche, su coefficienti di potenziale produzione di domestiche, su coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le varie attivitrifiuti secondo le varie attivit esercitate nellesercitate nellmbitombito delle delle utenze non domestiche. utenze non domestiche. Risulta evidente, pertanto, che Risulta evidente, pertanto, che il il metodo normalizzatometodo normalizzatoper la determinazione della TIA per la determinazione della TIA pienamente coerente pienamente coerente con i criteri fissati dalla legge per la commisurazione con i criteri fissati dalla legge per la commisurazione della TARSUdella TARSU, la quale, certamente, non pu definirsi , la quale, certamente, non pu definirsi corrispettivocorrispettivo, neppure in relazione ai criteri stabiliti , neppure in relazione ai criteri stabiliti dalldallart. 117, comma 1, del art. 117, comma 1, del d.lgs.d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 18 agosto 2000, n. 267, per le tariffe dei servizi pubblici resi dagli enti locali. per le tariffe dei servizi pubblici resi dagli enti locali.

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Per entrambi i prelievi, infatti, rileva la potenziale prodPer entrambi i prelievi, infatti, rileva la potenziale produzione dei rifiuti, uzione dei rifiuti, valutata per tipo di uso delle superfici tassabili. Per quanto rvalutata per tipo di uso delle superfici tassabili. Per quanto riguarda la iguarda la TIA, va sottolineato che, ai sensi dellTIA, va sottolineato che, ai sensi dellart. 49, comma 14, del art. 49, comma 14, del d.lgs.d.lgs. n. 22 n. 22 del 1997, perfino ldel 1997, perfino lautonomo avviamento a recupero dei rifiuti, da parte autonomo avviamento a recupero dei rifiuti, da parte del produttore di essi, non comporta ldel produttore di essi, non comporta lesclusione dal pagamento, ma esclusione dal pagamento, ma determina una riduzione proporzionale della sola parte variabiledetermina una riduzione proporzionale della sola parte variabile di tale di tale tariffa. tariffa. Questa disposizione Questa disposizione , per alcuni aspetti, analoga al comma 2 dell, per alcuni aspetti, analoga al comma 2 dellart. art.

67 del 67 del d.lgs.d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui il regolamento comunale n. 507 del 1993, secondo cui il regolamento comunale pupu prevedere riduzioni della TARSU nel caso in cui gli prevedere riduzioni della TARSU nel caso in cui gli utenti utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnicodimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico--organizzativi organizzativi comportanti uncomportanti unaccertata minore produzione di rifiuti od un accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamentopretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del serviziosmaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio..I due prelievi, pertanto, sono dovuti, sia pure in misura ridottI due prelievi, pertanto, sono dovuti, sia pure in misura ridotta, a, anche nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di aver anche nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di aver adeguatamente provveduto allo smaltimento.adeguatamente provveduto allo smaltimento.Il che esclude per entrambi la sussistenza di un rapporto dIl che esclude per entrambi la sussistenza di un rapporto di i sinallagmaticitsinallagmaticit tra pagamento e servizio di smaltimento dei rifiuti.tra pagamento e servizio di smaltimento dei rifiuti.

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009

La TIA La TIA analogamente alla analogamente alla TARSUTARSU ha la ha la funzione di coprire il costo dei servizi di funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo smaltimento concernenti i rifiuti non solo interniinterni(cio(cio prodotti o producibili dal singolo soggetto prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che pu avvalersi del servizio), ma anche passivo che pu avvalersi del servizio), ma anche esterniesterni (cio(cio rifiuti di qualunque natura o rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblicopubbliche e soggette ad uso pubblico. .

Ha la funzione, cioHa la funzione, cio, di coprire anche le , di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio pubbliche spese afferenti a un servizio

indivisibile, reso a favore della collettivitindivisibile, reso a favore della collettivit e, e, quindi, non riconducibili a un rapporto quindi, non riconducibili a un rapporto sinallagmaticosinallagmatico con il singolo utente.con il singolo utente.

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009LLunica sostanziale differenzaunica sostanziale differenza sul punto tra i due prelievi si riduce al sul punto tra i due prelievi si riduce al fatto che:fatto che:mentre per la TARSU il gettito deve corrispondere ad un ammontarmentre per la TARSU il gettito deve corrispondere ad un ammontare e compreso tra lcompreso tra lintero costo del servizio ed un minimo costituito da una intero costo del servizio ed un minimo costituito da una percentuale di tale costo determinata in funzione della situaziopercentuale di tale costo determinata in funzione della situazione ne finanziaria del Comune (art. 61, comma 1, del finanziaria del Comune (art. 61, comma 1, del d.lgs.d.lgs. n. 507 del 1993); n. 507 del 1993); per la TIA il gettito deve, invece, assicurare sempre lper la TIA il gettito deve, invece, assicurare sempre lintegrale integrale copertura del costo dei servizi.copertura del costo dei servizi.Tale differenza non Tale differenza non sufficiente a caratterizzare in senso sufficiente a caratterizzare in senso privatisticoprivatisticola TIA, perchla TIA, perch nulla esclude che una pubblica spesa (come il costo di nulla esclude che una pubblica spesa (come il costo di un servizio utile alla collettivitun servizio utile alla collettivit) possa essere integralmente finanziata ) possa essere integralmente finanziata da un tributo. Anche la TARSU pu coprire il cento per cento delda un tributo. Anche la TARSU pu coprire il cento per cento del costo costo del servizio di smaltimento dei rifiuti ed in tal caso essa non del servizio di smaltimento dei rifiuti ed in tal caso essa non muta, per muta, per

ci solo, la sua natura da pubblicistica a ci solo, la sua natura da pubblicistica a privatisticaprivatistica. . In altri termini, la mera circostanza che la legge assegni a un In altri termini, la mera circostanza che la legge assegni a un pagamento la funzione di coprire integralmente i costi di un pagamento la funzione di coprire integralmente i costi di un

servizio non servizio non sufficiente ad attribuire al medesimo pagamento sufficiente ad attribuire al medesimo pagamento la natura di prezzo la natura di prezzo privatisticoprivatistico. .

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Un ulteriore elemento di omogeneitUn ulteriore elemento di omogeneit e continuite continuit tra la tra la TARSU e la TIA TARSU e la TIA rappresentato dal fatto cherappresentato dal fatto chellart. 49, comma 17, del art. 49, comma 17, del d.lgs.d.lgs. n. 22 del 1997 ha n. 22 del 1997 ha espressamente tenuto ferma lespressamente tenuto ferma lapplicabilitapplicabilit del tributo del tributo provinciale provinciale per lper lesercizio delle funzioni di tutela, esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dellprotezione ed igiene dellambienteambiente previsto dallprevisto dallart. 19 del art. 19 del d.lgs.d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (cosiddetto TEFU), anche 30 dicembre 1992, n. 504 (cosiddetto TEFU), anche dopo la soppressione della TARSU e la sua sostituzione dopo la soppressione della TARSU e la sua sostituzione con la TIA. con la TIA. PoichPoich il TEFU il TEFU stato configurato dal legislatore come stato configurato dal legislatore come ununaddizionale della TARSU, ne consegue che, una volta addizionale della TARSU, ne consegue che, una volta soppressa soppressa questquestultima, esso deve necessariamente ultima, esso deve necessariamente determinarsi con riferimento ai criteri di quantificazione determinarsi con riferimento ai criteri di quantificazione della TIA e della TIA e deve, perci, essere qualificato come un deve, perci, essere qualificato come un tributo addizionale della TIA stessa. tributo addizionale della TIA stessa.

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Un altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSUn altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU U costituito dal fatto che costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei ambedue i prelievi sono estranei allallmbitombito di applicazione delldi applicazione dellIVA. IVA. La rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio eLa rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e llentitentitdel prelievo del prelievo questquestultima commisurata, come si ultima commisurata, come si visto, a mere visto, a mere presunzioni forfetarie di presunzioni forfetarie di producibilitproducibilit dei rifiuti interni e al costo dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni porta porta ad escludere la sussistenza del rapporto ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmaticosinallagmatico

posto alla base dellposto alla base dellassoggettamento ad IVAassoggettamento ad IVA ai sensi degli ai sensi degli arttartt. 3 e 4 del . 3 e 4 del d.P.R.d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal n. 633 del 1972 e caratterizzato dal

pagamento di un pagamento di un corrispettivocorrispettivo per la prestazione di servizi.per la prestazione di servizi.Non esiste, del resto, una norma che assoggetti ad IVA le Non esiste, del resto, una norma che assoggetti ad IVA le

prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti, quale, ad prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti, quale, ad esempio, esempio, quella prevista dalla lettera quella prevista dalla lettera bb) del comma 5 dell) del comma 5 dellart. 4 art. 4

del del d.P.R.d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui, ai fini delln. 633 del 1972, secondo cui, ai fini dellIVA, IVA, sono sono considerate in ogni caso commerciali, ancorchconsiderate in ogni caso commerciali, ancorch esercitate da esercitate da enti pubblicienti pubblici, le attivit, le attivit di di erogazione di acqua e servizi di erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vaporefognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore. .

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009

TARSU e TIA debbono essere ricondotte nel TARSU e TIA debbono essere ricondotte nel novero di quei novero di quei diritti, canoni, contributidiritti, canoni, contributi che la che la normativa comunitaria esclude in via generale normativa comunitaria esclude in via generale dalldallassoggettamento ad IVA, perchassoggettamento ad IVA, perch percepiti da percepiti da enti pubblici enti pubblici per le attivitper le attivit od operazioni che od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autoritesercitano in quanto pubbliche autorit, sempre , sempre che il mancato assoggettamento allche il mancato assoggettamento allimposta non imposta non comporti una distorsione della concorrenza comporti una distorsione della concorrenza (distorsione, nella specie, non sussistente, in (distorsione, nella specie, non sussistente, in quanto il servizio di smaltimento dei rifiuti quanto il servizio di smaltimento dei rifiuti svolto svolto dal Comune in regime di privativa). dal Comune in regime di privativa).

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009

Non osta a tali conclusioni il secondo periodo del comma Non osta a tali conclusioni il secondo periodo del comma 13 dell13 dellart. 6 della legge n. 133 del 1999, il quale art. 6 della legge n. 133 del 1999, il quale stabilisce, con una formula meramente negativa, che stabilisce, con una formula meramente negativa, che Non costituiscono, Non costituiscono, altresaltres, corrispettivi agli effetti , corrispettivi agli effetti delldellIVA le somme dovute ai comuni per il servizio di IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entrosmaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la data del la data del 31 dicembre 1998 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dellsensi dellarticolo 31, comma 7, secondo periodo, della articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448legge 23 dicembre 1998, n. 448. . Questa disposizione non pu interpretarsi nel senso Questa disposizione non pu interpretarsi nel senso che, a partire dal 1999, sia la TARSU sia la tariffa che, a partire dal 1999, sia la TARSU sia la tariffa sperimentale entrino nellsperimentale entrino nellmbitombito di applicazione di applicazione delldellIVAIVA. .

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009

Si deve escludere, infatti, che tali prelievi, pur restando Si deve escludere, infatti, che tali prelievi, pur restando invariata la loro disciplina sostanziale, mutino natura, invariata la loro disciplina sostanziale, mutino natura, divenendo entrambi corrispettivi, solo in forza di una divenendo entrambi corrispettivi, solo in forza di una norma dagli effetti meramente temporali. norma dagli effetti meramente temporali. Tale norma, ragionevolmente interpretata, ha il solo Tale norma, ragionevolmente interpretata, ha il solo effetto di ribadire la non effetto di ribadire la non assoggettabilitassoggettabilit ad IVA dei due ad IVA dei due prelievi fino a tutto il 1998 e non quello di provvedere prelievi fino a tutto il 1998 e non quello di provvedere anche per il periodo successivo, per il quale non pu che anche per il periodo successivo, per il quale non pu che trovare applicazione la disciplina generale in tema di IVA. trovare applicazione la disciplina generale in tema di IVA. Non rileva, al riguardo, la diversa prassi amministrativa, Non rileva, al riguardo, la diversa prassi amministrativa, perchperch la natura tributaria della TIA va desunta dalla sua la natura tributaria della TIA va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa.complessiva disciplina legislativa.

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009

La riscontrata omogeneitLa riscontrata omogeneit tra i due prelievi in esame tra i due prelievi in esame compatibile:compatibile:sia con le direttive comunitarie di cui il sia con le direttive comunitarie di cui il d.lgs.d.lgs. n. 22 del 1997 istitutivo n. 22 del 1997 istitutivo della TIA costituisce attuazione;della TIA costituisce attuazione;sia con il principio comunitario sia con il principio comunitario chi inquina pagachi inquina paga (ribadito dall(ribadito dallart. 15 art. 15 della direttiva comunitaria 2006/12/CE),;della direttiva comunitaria 2006/12/CE),;sia con le leggi di delegazione in forza delle quali il suddettosia con le leggi di delegazione in forza delle quali il suddetto decreto decreto legislativo legislativo stato emanato stato emanato Nessuna di tali disposizioni, infatti, impone al legislatorNessuna di tali disposizioni, infatti, impone al legislatore di configurare e di configurare in termini in termini privatisticiprivatistici il rapporto tra utente e gestore del servizio di il rapporto tra utente e gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti. smaltimento dei rifiuti. Quanto al diritto comunitario, esso si limita a richiedere Quanto al diritto comunitario, esso si limita a richiedere che la che la legislazione nazionale garantisca un ragionevole collegamento trlegislazione nazionale garantisca un ragionevole collegamento tra la a la produzione di rifiuti e la copertura del costo per il loro smaltproduzione di rifiuti e la copertura del costo per il loro smaltimento, imento, secondo un principio di proporzionalitsecondo un principio di proporzionalit, in modo che tale costo sia , in modo che tale costo sia posto a carico, per una parte significativa, del produttore dei posto a carico, per una parte significativa, del produttore dei rifiuti. rifiuti. Ed ove questa attribuzione di costi sia rispettata, resta indiffEd ove questa attribuzione di costi sia rispettata, resta indifferente per erente per il diritto comunitario se essa sia realizzata dal legislatore meil diritto comunitario se essa sia realizzata dal legislatore mediante diante llistituzione di un tributo o la previsione di un corrispettivo istituzione di un tributo o la previsione di un corrispettivo privatisticoprivatistico. .

Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009Le caratteristiche strutturali e funzionali della TIA rendonLe caratteristiche strutturali e funzionali della TIA rendono o evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo e che, pertanto, non del tributo e che, pertanto, non inquadrabile tra le entrate inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce non tributarie, ma costituisce una mera variante della una mera variante della TARSU conservando la qualifica di tributo propria di TARSU conservando la qualifica di tributo propria di questquestultimaultima. . A tale conclusione, del resto, si giunge anche A tale conclusione, del resto, si giunge anche considerando che, tra le possibili interpretazioni della considerando che, tra le possibili interpretazioni della censurata disposizione e dellcensurata disposizione e dellart. 49 del art. 49 del d.lgs.d.lgs. n. 22 del n. 22 del 1997, deve essere preferita quella che, negando la 1997, deve essere preferita quella che, negando la violazione del secondo comma dellviolazione del secondo comma dellart. 102 art. 102 CostCost., appare ., appare conforme a Costituzione.conforme a Costituzione.Le controversie aventi ad oggetto la Le controversie aventi ad oggetto la debenzadebenza della TIA, della TIA, dunque, hanno natura tributaria e la loro attribuzione dunque, hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie, ad opera alla cognizione delle commissioni tributarie, ad opera

della disposizione denunciata, rispetta ldella disposizione denunciata, rispetta levocato evocato parametro costituzionale.parametro costituzionale.