+ La privacy di Martina Fellin e Ylenia Nardelli Informatica Anno 2010-2011.
LA FORMAZIONE DEL REVISORE DEGLI ENTI …...Gabriella Nardelli – 8Torino 12 novembre 2015 Corte...
Transcript of LA FORMAZIONE DEL REVISORE DEGLI ENTI …...Gabriella Nardelli – 8Torino 12 novembre 2015 Corte...
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
LA FORMAZIONE DEL REVISORE DEGLI ENTI LOCALI CORSO BASE
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
L’affidamento in house a società di capitali dei servizi pubblici locali a rilevanza economica avviene alle seguenti condizioni:
• il capitale sociale delle Società è interamente pubblico;
• gli Enti, titolari dell’intero capitale sociale delle Società affidatarie, esercitano su di esse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
• le Società realizzano la parte più importante della propria attività con l’Ente o gli Enti pubblici che la controllano;
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 3
Servizi in House
Servizi in House
• L’apertura del capitale sociale, anche solo futura e potenziale, a soci privati ovvero ad altri soci pubblici diversi dalle amministrazioni affidanti in house, altera l’influenza dominante sulla società e fa venir meno il controllo analogo.
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 4
Sono stati recepiti gli elementi che configurano il
fenomeno in house, precisando rispetto ai principi
elaborati dalla giurisprudenza comunitaria:
• che il controllo analogo è compatibile con la partecipazione di privati al capitale, purché tale partecipazione non comporti controllo o potere di veto o un’influenza determinante sulla società (dunque, a patto che il privato non possa influire sulle decisioni strategiche);
• che l’attività prevalente in favore dell’ente affidante sussiste allorché oltre l’80% delle attività della società controllata siano effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre amministrazioni controllate dall’amministrazione aggiudicatrice.
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 5
DIRETTIVA N. 2014/24/UE DEL 26.02.2014 – ART. 12
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 6
Le indicazioni della Direttiva 2014/24/Ue anche se non
ancora recepite nell’ordinamento italiano possono essere
considerate “precettive” data la loro caratteristica
incondizionata e precisa
E’ quindi possibile l’affidamento in house da parte del
Ministero dell’Istruzione ad un Consorzio nel cui capitale
partecipano Università private con una quota pari al 2%
in quanto tale circostanza non comporta un un’influenza
dominante
I pareri anteriori all’entrata in vigore della Direttiva
risultano essere superati
PARERE CONSIGLIO DI STATO N. 298 DEL 30.01.2015
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 7
Vengono ribadite le due condizioni essenziali
il controllo analogo:
influenza dominante da parte dell’Ente affidante
(vincoli precisi indicati nello statuto del soggetto
affidatario)
la prevalenza delle prestazioni del soggetto affidatario a
favore dell’ente affidante che non può essere inferiore
all’80% del fatturato totale
PARERE CONSIGLIO DI STATO N. 298 DEL 30.01.2015
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 8
Corte Costituzionale Sentenza 50 del 25.03.2013
La sentenza che si fonda sui principi comunitari
espressi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea
afferma che il potere esercitato sull’ente controllato
consiste in un’influenza determinante sia sugli
obbiettivi strategici sia sulle decisioni importanti; la
possibilità di influenza determinante è incompatibile
con il rispetto dell’autonomia gestionale.
Il rapporto “in house” deve comportare che
l’amministrazione esprime pareri vincolanti sugli atti
dell’ente controllato (obiettivi strategici e decisioni
importanti).
Individuazione della natura pubblica delle società
E’ di natura pubblica (con responsabilità e regole gestionali degli
Enti) l’organismo che indipendentemente dalla forma giuridica
Assunta:
• utilizza per lo svolgimento della sua attività in prevalenza
risorse pubbliche;
• rende un servizio pubblico o persegue funzioni amministrative
di concerto con la pubblica amministrazione;
• ha l’affidamento del servizio, da parte dell’Ente territoriale, “in
house”.
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 9
Il servizio pubblico è costituito dalle prestazioni che
vengono fornite per soddisfare direttamente ed in via
immediata le esigenze della collettività o del singolo
utente.
In tal senso si sono pronunciati il TAR della Lombardia,
sez. Brescia, con la sentenza n. 1373 del 27.12.2007 e
il TAR del Lazio, sez. II con la sentenza n. 5192 del
05.06.2007.
Individuazione dei Servizi pubblici locali
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 10
Può essere:
• gratuito (servizio di illuminazione);
• con pagamento di una tariffa (servizio di raccolta
rifiuti);
• rivolto alla collettività nel suo insieme;
• rivolto a coloro che ne facciano specifica richiesta
(servizi a domanda individuale).
Individuazione dei Servizi pubblici locali
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 11
Il TAR Lazio, sez. II, con la sentenza n. 5192 del 05.06.2007
afferma che “possono definirsi strumentali all’attività di tali
enti in funzione della loro attività, […] tutti quei beni e servizi
erogati da società a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente di riferimento e
con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi
fini istituzionali.
Le società strumentali sono, quindi, strutture costituite per
svolgere attività strumentali rivolte essenzialmente alla
pubblica amministrazione e non al pubblico ….”
12
SERVIZI PUBBLICI STRUMENTALI
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
Il TAR del Veneto, sez. I, con la sentenza n. 788 del 2008
afferma che sussiste carattere di strumentalità quando le
attività che le società sono chiamate a svolgere sono rivolte
agli stessi enti promotori, o comunque azionisti della società,
per potenziare le funzioni di competenza degli enti locali
territoriali secondo l'ordinamento amministrativo.
13
SERVIZI PUBBLICI STRUMENTALI
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 15
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLE AMMINSTRAZIONI PUBBLICHE
FINALITA’
CHIAREZZA E
SEMPLIFICAZIONE
NORMATIVA
TUTELA E
PROMOZIONE
CONCORRENZA
LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 - ART. 18
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 16
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLE AMMINSTRAZIONI PUBBLICHE
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
ATTIVITA’ SVOLTE E
INTERESSE
PUBBLICO
PERSEGUITO
MISURA E
QUALITA’ DELLA
PARTECIPAZIONE
LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 - ART. 18
DIFFERENZIAZIONE TIPOLOGIE SOCIETARIE
PARTECIPAZIONE
DIRETTA E
INDIRETTA
QUOTAZIONE
IN BORSA
MODALITA’
AFFIDAMENTO
(DIRETTO O
PROCEDURA A
EVIDENZA
PUBBLICA)
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 17
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLE AMMINSTRAZIONI PUBBLICHE
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA
“ASSUNZIONE”
LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 - ART. 18
RIDUZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
COSTITUZIONE MANTENIMENTO
SOLO PER COMPITI ISTITUZIONALI O AMBITI STRATEGICI PER LA
TUTELA DI INTERESSI PUBBLICI RILEVANTI
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 18
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLE AMMINSTRAZIONI PUBBLICHE
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
ORGANI DI GESTIONE, DI
CONTROLLO E
PERSONALE SOCIETA’
PARTECIPATE
LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 - ART. 18
DEFINIZIONE DEL REGIME DELLE RESPONSABILITA’
AMMINISTRATORI
DEGLI ENTI
PARTECIPANTI
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 19
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLE AMMINSTRAZIONI PUBBLICHE
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 - ART. 18
DEFINIZIONE DEI REQUISITI E DELLA GARANZIA DI ONORABILITA’
CANDIDATI E COMPONENTI DEGLI
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO DELLE SOCIETA’
TUTELA INTERESSI PUBBLICI-CORRETTA
GESTIONE DELLE RISORSE –SALVAGUARDIA
DELL’IMMAGINE DEL SOCIO PUBBLICO-
GARANTIRE L’AUTONOMIA RISPETTO AGLI ENTI
PROPRIETARI
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 20
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLE AMMINSTRAZIONI PUBBLICHE
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
RISULTATI ECONOMICI DI GESTIONE AGGANCIATI ALLA
PARTE VARIABILE DEI COMPENSI DEGLI AMMINSITRATORI
CONSIDERANDO: IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA’ DEL SERVIZIO, LA CONGRUITA’ DELLA TARIFFA
DEL SERVIZIO E IL SUO COSTO
LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 - ART. 18
RAZIONALIZZAZIONE DEI CRITERI PUBBLICISTICI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI (CRITERI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI RAPPORTATI ANCHE AL
VALORE ECONOMICO DEI RISULTATI)
ACQUISTI PERSONALE
RECLUTAMENTO-VINCOLI ALLE ASSUNZIONI-POLITICHE
RETRIBUTIVE
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 21
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLE AMMINSTRAZIONI PUBBLICHE
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 - ART. 18
PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA E DELL’EFFICIENZA
UNIFICAZIONE-COMPLETEZZA-INTELLIGIBILITA’ DEI DATI
ECONOMICO-PATRIMONIALI E DEI PRINCIPALI INDICATORI DI
EFFICIENZA
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 22
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLE AMMINSTRAZIONI PUBBLICHE
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 - ART. 18
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSOLIDAMENTO
DELLE PARTECIPAZIONI NEI BILANCI DEGLI ENTI PROPRIETARI
(ARTICOLO 151, COMMA 8, TUEL)
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 23
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLE AMMINSTRAZIONI PUBBLICHE
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 - ART. 18
ELIMINAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI TRA IL REGIME PRIVATISTICO E
QUELLO PUBBLICISTICO NELLA REGOLAMENTAZIONE DI ISTITUTI
ISPIRATI ALLE MEDESIME ESIGENZE DI DISCIPLINA E CONTROLLO
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 24
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLE AMMINSTRAZIONI PUBBLICHE
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 - ART. 18
POSSIBILITÀ DI PIANI DI RIENTRO ED EVENTUALE COMMISSARIAMENTO
PER LE SOCIETÀ CON DISAVANZO DI BILANCIO
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 25
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLE AMMINSTRAZIONI PUBBLICHE
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 - ART. 18
REGOLAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI TRA ENTE PARTECIPANTE E
SOCIETÀ PARTECIPATA SECONDO I CRITERI DI PARITA’ DI TRATTAMENTO
TRA IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE E OPERATORE DI MERCATO
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 26
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLE AMMINSTRAZIONI PUBBLICHE
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 - ART. 18
SPECIFICO CRITERIO DI DELEGA È RIVOLTO ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE
DA ENTI LOCALI ARTICOLATO IN SETTE DIVERSI PRINCIPI
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 27
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLE AMMINSTRAZIONI PUBBLICHE
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SOCIETA’ PARTECIPATE DA ENTI
LOCALI
LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 - ART. 18
SOCIETA’ CHE GESTISCONO SERVIZI STRUMENTALI E FUNZIONI
AMMINISTRATIVE
DEFINIZIONE
DEI CRITERI E
PROCEDURE
SCELTA MODELLO SOCIETARIO E INTERNALIZZAZIONE
ASSUNZIONE-CONSERVAZIONE-RAZIONALIZZAZIONE DI
PARTECIPAZIONI
IN RELAZIONE AL NUMERO DEI DIPENDENTI, AL
FATTURATO E AI RISULTATI DI GESTIONE
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 28
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLE AMMINSTRAZIONI PUBBLICHE
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SOCIETA’ PARTECIPATE DA ENTI
LOCALI
LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 - ART. 18
SOCIETA’ CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE
ECONOMICO GENERALE
EVITARE EFFETTI
DISTORSIVI
DELLA
CONCORRENZA
INDIVIDUAZIONE DI UN
NUMERO MASSIMO DI
ESERCIZI CON PERDITE DI
BILANCIO CHE
COMPORTINO OBBLIGHI DI
LIQUIDAZIONE DELLE
SOCIETA'
INDIVIDUZIONE DI CRITERI E
STRUMENTI DI GESTIONE PER
ASSICURARE IL
PERSEGUIMENTO
DELL’INTERESSE
PUBBLICO
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 29
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLE AMMINSTRAZIONI PUBBLICHE
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SOCIETA’ PARTECIPATE DA ENTI
LOCALI
LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 - ART. 18
RAFFORZAMENTO DELLE MISURE PER GARANTIRE
INCENTIVAZIONE DEI PROCESSI
DI AGGREGAZIONE
OBIETTIVI DI QUALITA', EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'
RIDUZIONE DELL'ENTITA' E DEL
NUMERO DELLE
PARTECIPAZIONI
INTERVENTO SULLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTE LOCALE
E SOCIETA' PARTECIPATE NEL RISPETTO DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA
PUBBLICA E AL FINE DI UNA MAGGIOR TRASPARENZA
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 30
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLE AMMINSTRAZIONI PUBBLICHE
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SOCIETA’ PARTECIPATE DA ENTI
LOCALI
LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 - ART. 18
PROMOZIONE MAGGIOR TRASPARENZA
CONFRONTABILI TRA LORO
(RAFFORZAMENTO PROCESSI DI
ARMONIZZAZIONE)
PUBBLICAZIONE, NEL SITO INTERNET DEGLI ENTI LOCALI E DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE
DATI ECONOMICO-
PATRIMONIALI E DI INDICATORI
DI EFFICIENZA
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 31
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLE AMMINSTRAZIONI PUBBLICHE
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SOCIETA’ PARTECIPATE DA ENTI
LOCALI
LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 - ART. 18
INTRODUZIONE DI UN SISTEMA SANZIONATORIO
PER LA MANCATA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI RAZIONALIZZAZIONE
E RIDUZIONE
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI DELLO STATO ALLE AMMINISTRAZIONI
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 32
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLE AMMINSTRAZIONI PUBBLICHE
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SOCIETA’ PARTECIPATE DA ENTI
LOCALI
LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 - ART. 18
INTRODUZIONE DI STRUMENTI (ANCHE CONTRATTUALI)
PER FAVORIRE LA TUTELA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI NEI
PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 33
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLE AMMINSTRAZIONI PUBBLICHE
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SOCIETA’ PARTECIPATE DA ENTI
LOCALI
LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 - ART. 18
RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
DATI ECONOMICI E INDUSTRIALI DEL
SERVIZIO
REVISIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI RENDICONTAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI SOCI
FLUSSI INFORMATIVI CHE RENDANO ANALIZZABILI E CONFRONTABILI
GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO
IMPOSTI
GLI STANDARD DI QUALITA', PER CIASCUN SERVIZIO O
ATTIVITA' SVOLTA
SCHEMI CONTABILITA’ SEPARATA
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
Non possono svolgere
prestazioni a favore di altri
soggetti pubblici o privati,
né in affidamento diretto né
con gara
LIMITAZIONI per le Società a capitale interamente pubblico o
misto, costituite o partecipate dalle Regioni ed Enti Locali che
hanno quale attività la produzione di beni e servizi strumentali
all’attività di tali Enti con esclusione dei servizi pubblici locali
Operare con gli Enti
costituenti, partecipanti o
affidanti
Non possono partecipare ad
altre Società ed Enti aventi
sede nel territorio nazionale
Devono avere un oggetto
sociale esclusivo
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 35
ART. 13 DECRETO LEGGE 04.07.2006 N. 223 CONVERTITO NELLA LEGGE 04.08.06 N. 248 E
SUCCESSIVE MODIFICHE L. 23.07.2009 N. 99/2009
Le Società interessate
possono essere scorporate
anche costituendo una
separata Società
cessano le attività non
consentite
possono essere cedute,
nel rispetto delle
procedure ad evidenza
pubblica, a terzi
Scadenza 4 gennaio 2010
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 36
i contratti relativi alle attività non cedute o scorporate
perdono efficacia
ART. 13 DECRETO LEGGE 04.07.2006 N. 223 CONVERTITO NELLA LEGGE 04.08.06 N. 248 E
SUCCESSIVE MODIFICHE L. 23.07.2009 N. 99/2009
Vieta alle amministrazioni pubbliche
(di cui al comma 2, dell’articolo 1 del
D.Lgs. 30.03.01, N. 165) di costituire
società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e di servizi non
strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, e neanche mantenere o
assumere partecipazioni
direttamente anche di minoranza in
tali società.
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 37
Art. 3 comma 27 L. 244/2007
Nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società.
LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285
Art. 3 comma 28 L. 244/2007
L’assunzione di nuove o il mantenimento delle
attuali partecipazioni devono essere autorizzate
dall’organo competente con delibera motivata in
base ai presupposti del comma 27
LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285
Tale delibera deve essere trasmessa alla sezione
competente della Corte dei conti (art.19, co. 2,
lett. a) L. 03.08.09, n. 102)
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 38
Art. 3 comma 29 L. 244/2007 - Art. 1 comma 569 L. 147/2013
– Art. 2 D.L. 16/2014
Ove sussistono partecipazioni in società
“vietate” le amministrazioni devono entro 36
mesi (termine 31.12.10) 4 12 mesi dall’entrata in
vigore della L. 147/2013 cedere a terzi le società e
le partecipazioni citate con procedure a evidenza
pubblica.
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 39
LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285
LEGGE 27.12.2013 N. 147 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27.12.2013 - DECRETO LEGGE 06.03.2014 N. 16
Art. 1 comma 569 L. 147/2013
Le partecipazioni non alienate cessano ad ogni
effetto
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 40
LEGGE 27.12.2013 N. 147 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27.12.2013
Entro 12 mesi dalla cessazione la società liquida
in denaro il valore della quota in base ai criteri
stabiliti dall’art. 2437-ter, comma 2, codice civile
Legge 27.12.2013 n. 147 del 27.12.2013 Art. 1 comma 569 L. 147/2013
La fase di esperimento della procedura di evidenza pubblica è indefettibile per l’alienazione della
partecipazione - se infruttuosa - si procede alla liquidazione in denaro del valore della quota
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 41
Tale norma ha carattere di specialità, ritiene, il Collegio che non si appalesi pertinente il richiamo tout court all’istituto del recesso cui pure il legislatore fa rinvio
evocando – in maniera indifferenziata senza scriminare tra società per azioni e società a responsabilità limitata – il
disposto di cui all’art. 2437- ter comma 2 c.c.
CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO MARCHE PARERE 25 DEL 16.04.14
Legge 27.12.2013 n. 147 del 27.12.2013 Art. 1 comma 569 L. 147/2013
… giova evidenziare come l’iter procedimentale tratteggiato dalla legge 147/2013 – nel prevedere meccanismi preclusivi che ex lege inibiscono la
prosecuzione del rapporto societario – costituisca uno strumento assolutamente peculiare e non risulti
sovrapponibile alla distinta, e ben più articolata, sequenza prevista dal codice civile in materia di recesso
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 42
CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO MARCHE PARERE 25 DEL 16.04.14
dagli artt. 3 comma 29 L. 244/2007 e 1 comma 569 L. 147/2013
Fermo restando quanto previsto
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 43
DECRETO LEGGE 24.04.2014 n. 66 CONVERTITO NELLA LEGGE 23.06.2014 N. 89 – Art. 23
predispone un programma per la
razionalizzazione delle aziende speciali, delle
istituzioni e delle società direttamente e
indirettamente controllate dalle amministrazioni
pubbliche (di cui all’art. 1, comma 3, L.
196/2009)
il Commissario straordinario entro il 31.07.2014
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 44
• per la liquidazione, trasformazione, fusione o incorporazione degli organismi in base agli
ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
• per l’efficientamento della gestione degli organismi anche confrontando operatori
nazionali e internazionali;
• per la cessione di rami d’azienda o di personale ad altre società a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi
Il programma dovrà contenere le misure
DECRETO LEGGE 24.04.2014 n. 66 CONVERTITO NELLA LEGGE 23.06.2014 N. 89 – Art. 23
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
45
A decorrere dall'esercizio 2017 i soggetti di cui al comma 554 (le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di
maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per
una quota superiore all'80% del valore della produzione) diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali
che hanno conseguito un risultato economico negativo per 4 dei cinque esercizi precedenti
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 555
sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio
In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro
adozione comporta responsabilità erariale dei soci
allo scioglimento della società o azienda
speciale controllata direttamente o indirettamente
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 46
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 568-BIS - LEGGE 23.12.2014 N. 190 - ARTICOLO 1
COMMA 616
Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente
o indirettamente possono procedere
all’alienazione delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla
contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º
gennaio 2014
I dipendenti avranno diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a
568 del presente articolo.
gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni sono esenti da imposizione
fiscale
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 47
Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre 12 24
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
Imposte sui redditi
IRAP
IVA
Imposte di registro, ipotecarie e catastali
SI
MISURA FISSA
SI
NO
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 568-BIS - LEGGE 23.12.2014 N. 190 - ARTICOLO 1
COMMA 616
le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante
non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 48
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 568-BIS
Per lo scioglimento di società controllata indirettamente
le minusvalenze in capo alla società controllante
sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro
successivi
le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione
netta
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 49
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 568-BIS
L’alienazione deve avvenire con procedura a evidenza pubblica
deliberata non oltre 12 mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in
vigore della presente disposizione
le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi
Società mista
diritto di prelazione al socio privato detentore, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, di una quota almeno del 30%
LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n.99 – ART. 1
COMMA 611
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 50
dagli artt. 3 commi da 27 a 29 L. 244/2007 e 1 comma 569 L. 147/2013 s.m.i.
A decorrere dal 1° gennaio 2015 fermo restando quanto previsto
Regioni Province autonome di Trento e Bolzano Enti Locali C.C.I.A.A.
Università e Istituti universitari pubblici
Autorità portuali
avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute per conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 51
Anche tenendo conto dei seguenti criteri
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di
internalizzazione delle funzioni
LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n.99 – ART. 1
COMMA 611
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 52
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la
riduzione delle relative remunerazioni
LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n.99 – ART. 1
COMMA 611
Anche tenendo conto dei seguenti criteri
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 53
definiscono e approvano: • un piano operativo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute
• le modalità e i tempi di attuazione • l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire
Il piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata
LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n.99 – ART. 1
COMMA 612
Entro il 31 marzo 2015 i Presidenti, i Sindaci e gli organi di
vertice delle amministrazioni di cui al comma 611
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 54
predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata (in
adempimento del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)
LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n.99 – ART. 1
COMMA 612
Entro il 31 marzo 2016 i Presidenti, i Sindaci e gli organi di
vertice delle amministrazioni di cui al comma 611
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 55
31.03.2015: definizione e approvazione di un piano operativo con
pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione e invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente
LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n.99 – ART. 1
COMMA 612
Riepilogo tempistiche
L’art. 42, del TUEL comprende tra le competenze del Consiglio Comunale l’organizzazione dei servizi pubblici e la
partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione
Competenza dell’approvazione del piano operativo
Incongruenza della norma rispetto al TUEL
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 56
31.12.2015: riduzione delle partecipazioni possedute
LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n.99 – ART. 1
COMMA 612
Riepilogo tempistiche
31.03.2016: relazione sui risultati conseguiti con pubblicazione sul sito
internet dell’Amministrazione e invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente
In considerazione della complessità delle operazioni da attuare, tali termini possono essere considerati ordinatori?
(parere n. 48 del 08.07.08 Corte dei Conti Sezione Controllo Lombardia)
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 57
Indispensabilità rispetto agli obiettivi che rientrano nelle finalità istituzionali (i beni o servizi forniti dalle
partecipate sono essenziali rispetto a essi?)
LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n.99 – ART. 1
COMMA 612
Indispensabilità della partecipazione
Indispensabilità rispetto ai mezzi (è essenziale che i beni o servizi siano forniti, direttamente o indirettamente, dagli enti
locali?
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 58
LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n.99 – ART. 1
COMMA 612
Soppressione
Attuabile solo nelle società in cui è presente la maggioranza pubblica al capitale sociale in misura sufficiente a deliberare
la liquidazione
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti
Liquidazione? =
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 59
Le deliberazioni di scioglimento e liquidazione delle partecipazioni acquisite in forza di legge sono disciplinate
unicamente dal codice civile e dunque non necessitano dell’abrogazione della previsione normativa che aveva
disposto espressamente l’acquisizione
LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n.99 – ART. 1
COMMA 613
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 60
Alle eccedenze di personale generate dalle operazioni di razionalizzazione si applica la disciplina introdotta dai commi da 563 a 568 e 568-ter, dell’art. 1 della legge
147/2013
LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n.99 – ART. 1
COMMA 614
Agli atti finalizzati all’attuazione dei piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015 si applica il regime
fiscale previsto dal comma 568-bis, dell’art. 1 della legge 147/2013
Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o i
loro enti strumentali
possono realizzare processi di mobilità sulla base di un accordo tra
di esse in relazione al proprio fabbisogno
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 61
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 563
previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso
la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo
NO consenso del lavoratore
NO mobilità
Società
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 62
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 563
Escluse società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati e le società dalle stesse controllate
Pubbliche
amministrazioni
Preliminarmente all’avvio di nuove procedure di reclutamento di
risorse umane da parte delle società di cui al comma 563
in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei
servizi esternalizzati, di razionalizzazione delle spese e di
risanamento economico-finanziario secondo appositi piani
industriali
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 63
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 564
gli enti che controllano le medesime società
adottano atti di indirizzo per gestire i processi di mobilità
Le società di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di personale,
in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564,
nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari
o superiore al 50 per cento delle spese correnti
un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la
collocazione aziendale e i profili professionali del personale in
eccedenza
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 64
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 565
inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società, alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica
Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate
nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni
Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma
565
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 65
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 566
l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del
personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il
ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero
presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti
strumentali con le modalità previste dal comma 563
Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 66
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 567
possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni
sindacali, comparativamente più rappresentative, di forme di
trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre
società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio
della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di
personale
gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563
Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono
rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 67
Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il
personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o
all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via
subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in
altra società
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 567-BIS
DECRETO LEGGE 24.06.2014 N. 90 - ART. 5 COMMA 2
Le società che cedono il personale
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 68
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 568
nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica
possono farsi carico per massimo 3 anni di una percentuale non
superiore al 30% del trattamento economico del personale
interessato dalla mobilità
Tali somme, per la società cessionaria, non concorrono a formare la
base imponibile ai fini IRES e IRAP
Il personale in esubero delle società di cui al comma 563
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 69
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 568-ter
ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito
di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro
stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro
enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.
privo di occupazione anche dopo l’applicazione dei commi 565,
566, 567 e 568
Nel caso di costituzione di società o enti e di assunzione o
partecipazione in società, consorzi ed altri organismi, nel
rispetto del comma 27, l’ente deve adottare i
provvedimenti di trasferimento delle risorse umane
(sentite le organizzazioni sindacali), finanziarie e
strumentali in misura adeguata alle funzioni
esternalizzate e provvedere alla corrispondente riduzione
della propria dotazione organica.
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 70
LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285
Art. 3 comma 30
Trasferimento di risorse e rideterminazione delle piante organiche
Le dotazioni organiche nell’attesa del perfezionamento del provvedimento di rideterminazione, sono individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell’anno precedente alla costituzione o assunzione di partecipazioni, diminuito delle unità di personale trasferito.
Nel numero di posti coperti al 31 dicembre di riferimento si tiene conto dei posti per i quali risultino in corso, alla stessa data, procedure di reclutamento, di mobilità o riqualificazione del personale.
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 71
LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285
Art. 3 comma 31
Individuazione provvisoria delle piante organiche
Art. 3 comma 32
Relazione dei revisori e del controllo interno
I Collegi dei revisori e gli organi di controllo interno
alle amministrazioni asseverano il trasferimento delle
risorse umane e finanziarie e trasmettono una
relazione alla presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministro
dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato e segnalano
eventuali inadempimenti alle competenti sezioni della
corte dei conti.
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 72
LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285
I controlli e gli adempimenti necessari sono in sintesi i seguenti: • verifica se le previsioni di business plan sono conciliabili
con le previsioni annuali e pluriennali dell’ente;
• verifica nel contratto di servizio del corretto e puntuale inquadramento dei rapporti finanziari e fiscali tra le parti;
• verifica l’adeguatezza delle risorse umane da trasferire sulla base del piano di fattibilità economico- finanziario allegato ai documenti di costituzione del nuovo organismo o di acquisto di partecipazione in organismo esistente;
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 73
Art. 3 comma 32
Relazione dei revisori e del controllo interno
LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285
• verifica l’adeguatezza e la compatibilità di bilancio delle risorse finanziarie e strumentali da trasferire sulla base del piano di fattibilità economico- finanziario allegato ai documenti di costituzione del nuovo organismo o di acquisto di partecipazione in organismo esistente;
• verifica dell’effettivo trasferimento di personale all’organismo partecipato;
• verifica della corretta provvisoria rideterminazione della dotazione organica sulla base del personale trasferito;
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 74
Art. 3 comma 32
Relazione dei revisori e del controllo interno
LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285
• verifica della rideterminazione definitiva della
dotazione organica;
• verifica del trasferimento delle risorse finanziarie in
misura non superiore a quelle individuate nell’atto
di costituzione o di acquisto di partecipazioni.
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 75
Art. 3 comma 32
Relazione dei revisori e del controllo interno
LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
CORTE DEI CONTI SEZIONE RIUNITE DELIBERA 8/2010
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 77
Le condizioni per l’ammissione in servizio del personale trasferito alla
società in house sono:
- persistenza di una carenza organica nei ruoli e per le funzioni di
competenza dei dipendenti già trasferiti presso la società
concessionaria;
- disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri
connessi al reinquadramento;
- espressa volontà dell’amministrazione di procedere alla
copertura dei posti scoperti mediante la riammissione dei
dipendenti;
- inquadramento dei dipendenti nella medesima posizione
giuridico – economica – rivestita anteriormente al trasferimento
presso la società concessionaria.
CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO PIEMONTE DELIBERA 19 GENNAIO 2012 N.3
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 78
E’ possibile la riassunzione del personale che era stato
precedentemente trasferito alla società in house solo se:
- l’ente aveva lasciato vacanti in organico i posti del
personale trasferito;
- aveva ridotto il proprio organico e lo riespande in
conseguenza della reinternalizzazione dei servizi
CORTE DEI CONTI SEZIONE RIUNITE PARERI 3 FEBBRAIO 2012 NUMERI 3 E 4
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 79
Gli Enti locali che optano per reinternalizzare servizi affidati in
precedenza a società partecipate non possono assumere il
personale di tali società in deroga ai limiti di contenimento
della spesa per il personale.
Nel caso di trasferimento all’ente locale di personale assunto
direttamente dalla società affidataria di servizi, non può essere
derogato il principio costituzionale del pubblico concorso (art.
35 d.lgs.165/2001).
La disciplina di salvaguardia posta dagli artt. 31 del d.lgs
165/2001 e 2112 C.C. non può trovare applicazione nei
confronti del personale assunto direttamente dalla società a
totale partecipazione pubblica locale senza il ricorso alla
procedure aperte di selezione pubblica, a pena di violazione del
principio sancito dall’art. 97 comma 3, della Costituzione
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
Le Pubbliche amministrazioni
salvo quanto previsto dall’art. 2447 C.C.
non possono effettuare a favore di Società non quotate:
- aumenti di capitale
- trasferimenti straordinari
- apertura di credito
- rilasciare garanzie
se le Società hanno registrato per TRE esercizi consecutivi:
a) perdite di esercizio
b) copertura perdite con utilizzo di riserve disponibili (anche infrannuali)
DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78 CONVERTITO NELLA LEGGE 30.07.2010 N. 122
ART. 6 COMMA 19
Riduzione dei costi degli apparati amministrativi
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 81
Sono invece consentiti i trasferimenti a fronte di:
convenzioni
contratti di servizio o di programma relativi allo
svolgimento di servizi di pubblico interesse
realizzazione di investimenti
Autorizzazioni
Al fine di salvaguardare la continuità della
prestazione di servizi di pubblico interesse a fronte
di gravi pericoli per la sicurezza pubblica ….
DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78 CONVERTITO NELLA LEGGE 30.07.2010 N. 122
ART. 6 COMMA 19
Riduzione dei costi degli apparati amministrativi
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 82
S.P.A.
Art. 2447 c.c. riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale
€. 50.000
S.R.L.
Art. 2482 ter c.c. riduzione del capitale per perdite
al di sotto del minimo legale
€. 10.000
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 83
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
84
Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si
applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società
partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196
Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché
le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 550
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 85
Obbligo degli Enti proprietari dei soggetti di cui al comma 550
di accantonare nell’anno successivo in un fondo vincolato, in misura
proporzionale alla quota di partecipazione, un importo pari al
risultato di esercizio o saldo finanziario negativo non
immediatamente ripianato
Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio
Società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti,
differenza tra valore e costi della produzione ai sensi
dell'articolo 2425 del codice civile
Risultato di esercizio
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 551
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
86
L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla
quota di partecipazione nel caso
di ripiano della perdita di esercizio o di esercizi precedenti
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 551
di dismissione della partecipazione
di messa in liquidazione del soggetto partecipato
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
87
Decorrenza accantonamenti di cui al comma 551: anno 2015. In sede di prima applicazione per gli anni 2015, 2016 e 2017
RISULTATO MEDIO 2011-2013 NEGATIVO ACCANTONAMENTO
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 552
SOMMA PARI ALLA DIFFERENZA TRA IL RISULTATO CONSEGUITO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E IL
RISULTATO MEDIO 2011-2013 MIGLIORATO
=
25%
50%
75%
ANNO DI
ACCANTONAMENTO
ANNO DI
CALCOLO
2015
2016
2017
2014
2015
2016
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
88
Decorrenza accantonamenti di cui al comma 551: anno 2015. In sede di prima applicazione per gli anni 2015, 2016 e 2017
RISULTATO MEDIO 2011-2013 POSITIVO ACCANTONAMENTO
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 552
SOMMA PARI AL RISULTATO NEGATIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE IN MISURA PARI ALLE SEGUENTI
PERCENTUALI
=
25%
50%
75%
ANNO DI
ACCANTONAMENTO
2015
2016
2017
ANNO DI
CALCOLO
2014
2015
2016
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
89
A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle
pubbliche amministrazioni locali
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di
economicità e di efficienza
Per i servizi pubblici
parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti
nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di
cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 553
Per i servizi strumentali prezzi di mercato
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
LEGGE 27.12.2006 N. 296 - ART. 1 COMMI DA 587 A 590
Entro il 30 aprile di ogni anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali devono comunicare per via telematica o con supporto magnetico al Dipartimento della Funzione Pubblica:
• l’elenco dei Consorzi a cui l’Ente partecipa; • l’elenco delle società totalmente o parzialmente
partecipate; • la ragione sociale; • la quota di partecipazione; • la durata dell’impegno; • l’onere che grava sul bilancio dell’ente; • il numero dei rappresentanti dell’ente negli organi di
governo dell’organismo; • il trattamento economico relativo a ciascun
rappresentante.
91 Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
In caso di mancata o incompleta comunicazione scatta il
divieto di destinare somme, a qualsiasi titolo, all’organismo
partecipato o ai propri rappresentanti negli organismi.
In caso di inosservanza delle precedenti disposizioni viene
decurtata una somma nei trasferimenti a qualsiasi titolo
all’Ente dallo Stato pari alla spesa sostenuta nell’anno.
LEGGE 27.12.2006 N. 296 - ART. 1 COMMI DA 587 A 590
92 Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
Gli Enti e gli Organismi pubblici
Inseriscono sul proprio sito istituzionale entro il 6 ottobre 2011 e curando successivamente
l’aggiornamento periodico
DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2011 N. 98 CONVERTITO NELLA LEGGE 15.07.2011 N. 111
ART. 8 - Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica
Una rappresentazione grafica che evidenzia i
collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società e tra le società controllate
L'elenco delle società partecipate
direttamente o indirettamente, anche
di minoranza indicandone l'entità
Se tali società hanno raggiunto il pareggio nell’ultimo triennio
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 93
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 94
DECRETO LEGGE 06.07.2012 N.95 CONVERTITO NELLA LEGGE 07.08.2012 N.135
ART. 6 COMMI 1 E 2
Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 della
Legge 296/2006
Si applicano anche alle fondazioni, associazioni, aziende speciali,
agenzie, enti strumentali, organismi e altre unità istituzionali non
costituite in forma di società o consorzio controllati da
amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali
Capacità di determinare la politica generale o il programma di una
unità istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i
dirigenti
CONTROLLO
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 95
Le modalità di trasmissione delle informazioni saranno definite dal
decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione
DECRETO LEGGE 06.07.2012 N.95 CONVERTITO NELLA LEGGE 07.08.2012 N.135
ART. 6 COMMI 1 E 2
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 96
DECRETO LEGISLATIVO 14.03.2013 N. 33 - ART. 22
Enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati
dalla amministrazione medesima ovvero per i quali
l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori
dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività
svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio
pubblico affidate
Società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche
minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico affidate
Ciascuna amministrazione pubblica (sul sito istituzionale) e
aggiorna annualmente l’elenco di
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 97
DECRETO LEGISLATIVO 14.03.2013 N. 33 - ART. 22
Enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo
dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e
delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività
di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni
sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto
privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni
pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche
amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in
assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei
vertici o dei componenti degli organi
Ciascuna amministrazione pubblica aggiorna annualmente
l’elenco di
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 98
DECRETO LEGISLATIVO 14.03.2013 N. 33 - ART. 22
Ciascuna amministrazione pubblica aggiorna annualmente i dati
degli Enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo
dell'amministrazione relativi
alla ragione sociale alla misura della eventuale
partecipazione
dell'amministrazione
al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi
spettante
all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per
l'anno sul bilancio dell'amministrazione
alla durata dell'impegno
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 99
DECRETO LEGISLATIVO 14.03.2013 N. 33 - ART. 22
ai risultati di bilancio
degli ultimi tre esercizi
finanziari
agli incarichi di
amministratore dell'ente
e il relativo trattamento
economico complessivo
Inoltre una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i
rapporti tra l'amministrazione e gli organismi
Ciascuna amministrazione pubblica aggiorna annualmente i dati
degli Enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo
dell'amministrazione relativi
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 100
DECRETO LEGISLATIVO 14.03.2013 N. 33 - ART. 22
Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati indicati in
precedenza è vietata l'erogazione in loro favore di somme a
qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata
La disposizione non si applica nei confronti delle società,
partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati
regolamentati e loro controllate
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
DETERMINAZIONE N. 8 DEL 17.06.2015 A.N.AC.
AMBITO SOGGETTIVO NORMA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
SOCIETA’ DIRETTAMENTE E
INDIRETTAMENTE
CONTROLLATE AI SENSI
DELL’ART. 2359, COMMI 1 E 2 C.C.
101
SOCIETA’ A
PARTECIPAZIONE
PUBBLICA NON
MAGGIORITARIA
NO
SOCIETA’ CONTROLLATE AI SENSI
DELL’ART. 2359, COMMA 3 C.C.
(CONTROLLO CONTRATTUALE)
OBBLIGO CONNESSO ALLA
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE
SOCIALE O AL POTERE DI NOMINA
DEI VERTICI E DEI COMPONENTI
GLI ORGANI
OBBLIGO PER
L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DI INSERIRE NEL PROPRIO
PIANO TRIENNALE MISURE
ANCHE DI VIGILANZA PER LE
ATTIVITA’ SVOLTE DA QUESTE
SOCIETA’
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
Fermo quanto previsto dai vicoli di finanza pubblica
Lo statuto di Società non quotate partecipate dallo Stato o
altri enti pubblici
può conferire al socio pubblico la facoltà di nominare un
numero di amministratori proporzionale alla
partecipazione al capitale sociale
Gli amministratori hanno gli stessi diritti e gli stessi
obblighi dei membri di nomina assembleare
ARTICOLO 2449 CODICE CIVILE
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 103
Nelle società partecipate da Comuni e Province la nomina e
la revoca degli amministratori espressione dell’Ente
locale compete, rispettivamente, al Sindaco e al
Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio
ARTICOLO 50 COMMA 8 TUEL
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 104
Art. 1 comma 729 (Finanziaria 2007)
Riduzione Componenti dei Consigli di Amministrazione
Il numero dei componenti dei consigli di amministrazione
dovrà essere:
● per le Società a totale partecipazione pubblica non superiore
a tre elevabile a cinque per le Società con capitale sociale
superiore a 2 milioni di euro;
● per le Società a partecipazione mista il numero dei
componenti designati dal Socio Pubblico non superiore a
cinque.
LEGGE 27.12.2006 N. 296, PUBBLICATA SULLA G.U. N.299 DEL 27.12.2006 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 244
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 105
La disciplina in materia di riduzione dei componenti i Consigli
di Amministrazione e dei relativi emolumenti non si applicano
alle Società quotate in borsa.
Art. 1 comma 733 (Finanziaria 2007)
Società non Soggette
LEGGE 27.12.2006 N. 296, PUBBLICATA SULLA G.U. N.299 DEL 27.12.2006 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 244
106 Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
L’automatica cessazione dell’amministratore, per
adeguamento dello statuto o dell’atto costitutivo ai limiti
dimensionali e di composizione dell’organo amministrativo
stabiliti dalla Finanziaria 2007, non dà diritto ad alcun
risarcimento danni in quanto dovuta al rispetto di una
disposizione legislativa e non a una scelta discrezionale dei
soci.
La fattispecie non può essere considerata revoca senza giusta
causa ai sensi dell’art. 2383, co. 3, c.c.
107
CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO LOMBARDIA DELIBERA 18 OTTOBRE 2007 N. 46
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
Il limite stabilito dall’articolo 1, comma 719, Finanziaria 2007
è applicabile anche nel caso in cui ci siano componenti
all’interno del Consiglio di Amministrazione che non
percepiscono alcun emolumento
108
CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO PIEMONTE DELIBERA 5 DICEMBRE 2007 N. 19
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
Art. 61 commi 12 e 13 Ulteriori misure di riduzione della spesa
DECRETO LEGGE 25.06.2008 N. 112 CONVERTITO NELLA LEGGE 06.08.2008 N. 133
A decorrere dal 1° gennaio 2009 nelle Società interamente
partecipate da Comuni o Province e loro controllate ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile
il compenso lordo annuale attribuito ai Presidenti e ai
Componenti del Consiglio di Amministrazione non potrà
superare:
• per il Presidente il 70% dell’indennità spettante al Sindaco
o Presidente della Provincia;
• per i Consiglieri il 60% dell’indennità indicata in
precedenza.
Modifica L. 27 dicembre 2006, n. 296
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 109
Art. 61 commi 12 e 13
Ulteriori misure di riduzione della spesa
DECRETO LEGGE 25.06.2008 N. 112 CONVERTITO NELLA LEGGE 06.08.2008 N. 133
L’indennità di risultato vincolata al conseguimento di utili:
• non potrà superare il doppio del compenso calcolato con le
percentuali precedentemente indicate;
• deve essere deliberata dall’assemblea dei soci dopo
l’approvazione del bilancio d’esercizio;
• può essere concessa solo ad alcuni amministratori (Presidente
e Amministratore Delegato).
Modifica L. 27 dicembre 2006, n. 296
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 110
Art. 61 commi 12 e 13
Ulteriori misure di riduzione della spesa
DECRETO LEGGE 25.06.2008 N. 112 CONVERTITO NELLA LEGGE 06.08.2008 N. 133
Con il parere 4/08 la sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti della Liguria ha ritenuto che
il parametro sul quale commisurare il compenso sia
l’indennità in atto e in concreto attribuita al sindaco
o presidente della provincia che detiene la
partecipazione.
Modifica L. 27 dicembre 2006, n. 296
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 111
Art. 61 commi 12 e 13
Ulteriori misure di riduzione della spesa
DECRETO LEGGE 25.06.2008 N. 112 CONVERTITO NELLA LEGGE 06.08.2008 N. 133
Con il parere 220/08 la sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti della Lombardia
sostiene che il limite massimo del compenso
riconosciuto agli amministratori è comprensivo
anche della remunerazione speciale riconosciuta
all’amministratore delegato.
Modifica L. 27 dicembre 2006, n. 296
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 112
Art. 61 commi 12 e 13
Ulteriori misure di riduzione della spesa
DECRETO LEGGE 25.06.2008 N. 112 CONVERTITO NELLA LEGGE 06.08.2008 N. 133
Con il parere 29/09 la sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti del Piemonte oltre a
confermare il parere 220/08 della sezione regionale
di controllo della Corte dei Conti della Lombardia
sostiene che non contrasta con la ratio della norma
l’ipotesi di compensi calcolati nel rispetto del
limite massimo, ma erogati individualmente in
misura differenziata, sia inferiore che superiore allo
stesso limite massimo posto dalla norma.
Modifica L. 27 dicembre 2006, n. 296
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 113
Art. 61 COMMA 10
Ulteriori misure di riduzione della spesa
DECRETO LEGGE 25.06.2008 N. 112 CONVERTITO NELLA LEGGE 06.08.2008 N. 133
A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli Enti Locali
che non hanno rispettato il Patto di stabilità
per l’anno precedente devono ridurre del 30%
le indennità di funzione e i gettoni di presenza
spettanti agli amministratori alla data del 30
giugno 2008.
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 114
LEGGE 27.12.2006 N. 296, PUBBLICATA SULLA G.U. N.299 DEL 27.12.2006 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 244
Restano invariate le limitazioni disposte
dalla legge 296/06
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 115
Art. 1 comma 718
Corresponsione emolumento a fronte di doppio
incarico
È vietata la corresponsione di emolumenti
all’amministratore di un ente locale componente
dell’organo amministrativo di società di capitale
partecipate dallo stesso ente
LEGGE 27.12.2006 N. 296, PUBBLICATA SULLA G.U. N. 299 DEL 27.12.2006 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 244
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 116
Art. 1 commi 725-728
Compensi società pubbliche
Nelle Società a totale partecipazione pubblica di più Enti Locali i
compensi indicati al comma 725 sono calcolati:
• sulla base dell’indennità spettante al rappresentante del Socio
pubblico maggioritario;
• nel caso di quote paritarie su quella di maggiore importo tra
le indennità spettanti ai rappresentanti dei Soci Pubblici.
LEGGE 27.12.2006 N. 296, PUBBLICATA SULLA G.U. N. 299 DEL 27.12.2006 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 244
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 117
Art. 1 commi 725-728
Compensi società pubbliche
Al Presidente e ai componenti il Consiglio di
Amministrazione spettano i rimborsi spese e le indennità
previsti dall’articolo 84 del T.U.E.L..
LEGGE 27.12.2006 N. 296, PUBBLICATA SULLA G.U. N. 299 DEL 27.12.2006 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 244
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 118
Art. 1 commi 725-728
Compensi società pubbliche
Al Presidente e ai componenti il Consiglio di Amministrazione
nelle Società a partecipazione mista di Enti Locali e altri
soggetti pubblici o privati
i compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione
possono essere elevati in proporzione alla partecipazione dei
soggetti “privati” nella misura:
• dell’1% ogni 5% di partecipazione dei soggetti privati
(quota di partecipazione pubblica pari o superiore al 50%);
• del 2% ogni 5% di partecipazione dei soggetti privati
(quota di partecipazione pubblica inferiore al 50%).
LEGGE 27.12.2006 N. 296, PUBBLICATA SULLA G.U. N.299 DEL 27.12.2006 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 244
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 119
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 120
I consigli di amministrazione delle Società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell'intero
fatturato
Devono essere composti da non più di 3 membri
ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39
Fatta salva la facoltà di nomina di un Amministratore Unico
DECRETO LEGGE 06.07.2012 N.95 CONVERTITO NELLA LEGGE 07.08.2012 N.135
ART. 4 COMMA 4 - LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ART. 1 COMMA 562 - DECRETO LEGGE
24.06.2014 N. 90 ART. 16 COMMA 2 CONVERTITO NELLA LEGGE 11.08.2014 N. 114
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 121
I consigli di amministrazione delle Società a totale partecipazione
pubblica diretta e indiretta ad esclusione di quelle indicate al comma 4
devono essere composti da 3 o 5 membri
in base alla rilevanza e complessità delle attività svolte
DECRETO LEGGE 06.07.2012 N.95 CONVERTITO NELLA LEGGE 07.08.2012 N.135
ART. 4 COMMA 5 - DECRETO LEGGE 24.06.2014 N. 90 ART. 16 COMMA 2 CONVERTITO NELLA
LEGGE 11.08.2014 N. 114
Fatta salva la facoltà di nomina di un Amministratore Unico
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 122
A decorrere dal 1° gennaio 2015
Il compenso dell’intero Consiglio di amministrazione (compreso
quello spettante ai Consiglieri investiti di particolari cariche)
non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto
nell'anno 2013
DECRETO LEGGE 06.07.2012 N.95 CONVERTITO NELLA LEGGE 07.08.2012 N.135
ART. 4 COMMA 4 E 5 - DECRETO LEGGE 24.06.2014 N. 90 ART. 16 COMMA 2 CONVERTITO
NELLA LEGGE 11.08.2014 N. 114
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 123
Se nominati
DECRETO LEGGE 06.07.2012 N.95 CONVERTITO NELLA LEGGE 07.08.2012 N.135
ART. 4 COMMA 5 - DECRETO LEGGE 24.06.2014 N. 90 ART. 16 COMMA 2 CONVERTITO NELLA
LEGGE 11.08.2014 N. 114
Dipendenti
dell’Amministrazione titolare
della partecipazione
Dipendenti della Società
controllante o del titolare dei
poteri di indirizzo e vigilanza
Obbligo di riversamento dei compensi all’amministrazione o
alla società di appartenenza
Fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle
spese documentate
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015 124
La presente disposizione, fatto salvo quanto previsto per i
compensi, si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei
consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto
DECRETO LEGGE 06.07.2012 N.95 CONVERTITO NELLA LEGGE 07.08.2012 N.135
ART. 4 COMMA 5 - DECRETO LEGGE 24.06.2014 N. 90 ART. 16 COMMA 2 CONVERTITO NELLA
LEGGE 11.08.2014 N. 114
Gabriella Nardelli – Torino 12 novembre 2015
125
A decorrere dall'esercizio 2015 le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da
parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione
che hanno un risultato economico negativo per 3 esercizi consecutivi riducono del 30% il compenso degli organi di amministrazione
LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 554
Giusta causa per revoca degli amministratori
conseguimento di un risultato economico negativo per 2
esercizi consecutivi
Esclusi i soggetti che conseguono
un risultato negativo coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato
dall'ente controllante