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TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3444

(LEGGE DI STABILITÀ)

Atti Parlamentari — 65 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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TESTOAPPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTODELLA COMMISSIONE

__ __

ART. 1. ART. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto dafinanziare e del ricorso al mercato finan-ziario, in termini di competenza, di cuiall’articolo 11, comma 3, lettera a), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni2016, 2017 e 2018, sono indicati nell’alle-gato n. 1 annesso alla presente legge. I li-velli del ricorso al mercato si intendono alnetto delle operazioni effettuate al fine dirimborsare prima della scadenza o di ri-strutturare passività preesistenti con am-mortamento a carico dello Stato.

1. Identico.

2. Nell’allegato n. 2 annesso alla pre-sente legge è indicato l’adeguamento degliimporti dei trasferimenti dovuti dalloStato, ai sensi rispettivamente dell’articolo37, comma 3, lettera c), della legge 9marzo 1989, n. 88, e successive modifica-zioni, dell’articolo 59, comma 34, dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, e succes-sive modificazioni, e dell’articolo 2,comma 4, della legge 12 novembre 2011,n. 183, per l’anno 2016. I predetti importisono ripartiti tra le gestioni interessate conil procedimento di cui all’articolo 14 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni.

2. Identico.

3. Nell’allegato n. 2 annesso alla pre-sente legge sono, inoltre, indicati gli im-porti complessivi dovuti per l’anno 2016 aisensi dell’articolo 2, comma 4, della legge12 novembre 2011, n. 183, nonché gliimporti che, prima del riparto tra legestioni interessate, sono attribuiti:

3. Identico.

a) alla gestione per i coltivatori di-retti, mezzadri e coloni a completamentodell’integrale assunzione a carico delloStato dell’onere relativo ai trattamentipensionistici liquidati anteriormente al 1o

gennaio 1989;

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b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenzae assistenza per i lavoratori dello spetta-colo già iscritti al soppresso ENPALS.

3-bis. Gli esperti contabili iscritti nellaSezione B Esperti contabili dell’Albo deidottori commercialisti e degli esperti con-tabili, istituito ai sensi della legge 24febbraio 2005, n. 34, e del decreto legi-slativo 28 giugno 2005, n. 139, che eser-citano la libera professione con caratteredi continuità, sono iscritti alla Cassa na-zionale di previdenza ed assistenza a fa-vore dei ragionieri e periti commerciali.

4. Il comma 430 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, è abro-gato.

4. Identico.

5. Al comma 718 dell’articolo 1 dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ap-portate le seguenti modifiche:

5. Identico.

a) alla lettera a), le parole: « di duepunti percentuali a decorrere dal 1o gen-naio 2016 e di un ulteriore punto percen-tuale dal 1o gennaio 2017 » sono sostituitedalle seguenti: « di tre punti percentualidal 1o gennaio 2017 »;

b) alla lettera b), le parole: « di duepunti percentuali a decorrere dal 1o gen-naio 2016, di un ulteriore punto percen-tuale dal 1o gennaio 2017 e di ulteriori 0,5punti percentuali dal 1o gennaio 2018 »sono sostituite dalle seguenti: « di duepunti percentuali dal 1o gennaio 2017 e diun ulteriore punto percentuale dal 1o

gennaio 2018 »;

c) alla lettera c), le parole: « 700milioni di euro per l’anno 2018 » sonosostituite dalle seguenti: « 350 milioni dieuro per l’anno 2018 ».

6. Al comma 632 dell’articolo 1 dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, al terzoperiodo, le parole da: « , con provvedi-mento del direttore dell’Agenzia delle do-gane e dei monopoli » fino alla fine delperiodo sono soppresse.

6. Identico.

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6-bis. Il comma 4-bis dell’articolo 51del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

7. Al fine di evitare un pregiudizio allacontinuità dell’azione amministrativa, aidipendenti dell’Amministrazione economi-co-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fi-scali, cui sono state affidate le mansionidella terza area sulla base dei contrattiindividuali di lavoro a tempo indetermi-nato stipulati in esito al superamento diconcorsi banditi in applicazione del con-tratto collettivo nazionale di comparto delquadriennio 1998-2001, continua ad esserecorrisposto, a titolo individuale e in viaprovvisoria, sino all’adozione di una spe-cifica disciplina contrattuale, il relativotrattamento economico e gli stessi conti-nuano ad esplicare le relative funzioni, neilimiti delle facoltà assunzionali a tempoindeterminato e delle vacanze di organicopreviste per le strutture interessate.

7. Al fine di evitare un pregiudizio allacontinuità dell’azione amministrativa, aidipendenti dell’Amministrazione economi-co-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fi-scali, cui sono state affidate le mansionidella terza area sulla base dei contrattiindividuali di lavoro a tempo indetermi-nato stipulati in esito al superamento diconcorsi banditi in applicazione del con-tratto collettivo nazionale di comparto delquadriennio 1998-2001, o del quadriennio2002-2005, continua ad essere corrisposto,a titolo individuale e in via provvisoria,sino all’adozione di una specifica disci-plina contrattuale, il relativo trattamentoeconomico e gli stessi continuano ad espli-care le relative funzioni, nei limiti dellefacoltà assunzionali a tempo indetermi-nato e delle vacanze di organico previsteper le strutture interessate.

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8. All’articolo 13 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214:

8. Identico:

a) al comma 2, le parole da: « ,nonché l’unità immobiliare » fino a: « nonsuperiore a 15.000 euro annui » sono sop-presse e dopo la lettera d) è aggiunta laseguente:

a) al comma 2, le parole da: « ,nonché l’unità immobiliare » fino a: « nonsuperiore a 15.000 euro annui » sono sop-presse;

« d-bis) alle unità immobiliari, esclusequelle classificate nelle categorie catastaliA/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dalsoggetto passivo ai parenti in linea rettaentro il primo grado che la destinano adabitazione principale e che non possiedanoun altro immobile ad uso abitativo inItalia e a condizione che il contratto siaregistrato, che il comodante abbia adibitonel 2015 lo stesso immobile come abita-zione principale e che non possieda unaltro immobile ad uso abitativo in Italia.La disposizione si applica anche ai casi incui l’immobile è concesso in comodato aparenti disabili entro il secondo grado siain linea retta sia in linea collaterale. Aifini dell’applicazione dell’esenzione, il sog-getto passivo attesta nel modello di dichia-razione di cui all’articolo 9, comma 6, deldecreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ilpossesso dei requisiti di cui alla presentelettera »;

a-bis) al comma 3, prima della let-tera a) è inserita la seguente:

« 0a) per le unità immobiliari, fattaeccezione per quelle classificate nelle ca-tegorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse incomodato dal soggetto passivo ai parentiin linea retta entro il primo grado che leutilizzano come abitazione principale, acondizione che il contratto sia registrato eche il comodante possieda un solo immo-bile in Italia e risieda anagraficamentenonché dimori abitualmente nello stessocomune in cui è situato l’immobile con-cesso in comodato; il beneficio si applicaanche nel caso in cui il comodante oltreall’immobile concesso in comodato pos-sieda nello stesso comune un altro immo-bile adibito a propria abitazione princi-pale, ad eccezione delle unità abitativeclassificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delledisposizioni della presente lettera, il sog-getto passivo attesta il possesso dei sud-detti requisiti nel modello di dichiarazionedi cui all’articolo 9, comma 6, del decretolegislativo 14 marzo 2011, n. 23 »;

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b) al comma 5, il secondo periodo èsoppresso;

b) identica;

c) il comma 8-bis è abrogato; c) identica;

d) al comma 13-bis, le parole: « 21ottobre » sono sostituite dalle seguenti:« termine perentorio del 14 ottobre ».

d) identica.

9. Al comma 8 dell’articolo 9 del de-creto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,l’ultimo periodo è soppresso.

9. Identico.

10. All’articolo 8, comma 1, del decretolegislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ag-giunto il seguente periodo: « Le disposi-zioni di cui al presente comma si appli-cano, dal periodo d’imposta 2014, ancheall’imposta municipale immobiliare dellaprovincia autonoma di Bolzano, istituitadalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3,ed all’imposta immobiliare semplice dellaprovincia autonoma di Trento, istituitadalla legge provinciale 30 dicembre 2014,n. 14 ».

10. Identico.

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11. A decorrere dall’anno 2016, l’esen-zione dall’imposta municipale propria(IMU) prevista dalla lettera h) del comma1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, si applica sullabase dei criteri individuati dalla circolaredel Ministero delle finanze n. 9 del 14giugno 1993, pubblicata nel supplementoordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficialen. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì,esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) pos-seduti e condotti dai coltivatori diretti edagli imprenditori agricoli professionali dicui all’articolo 1 del decreto legislativo 29marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenzaagricola, indipendentemente dalla loroubicazione; b) ubicati nei comuni delleisole minori di cui all’allegato A annessoalla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) aimmutabile destinazione agro-silvo-pasto-rale a proprietà collettiva indivisibile einusucapibile. A decorrere dall’anno 2016,sono abrogati i commi da 1 a 9-bis del-l’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio2015, n. 4, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

11. Identico.

12. All’articolo 1 della legge 27 dicem-bre 2013, n. 147:

12. Identico.

a) al comma 639, le parole: « a caricosia del possessore che dell’utilizzatore del-l’immobile » sono sostituite dalle seguenti:« a carico sia del possessore che dell’uti-lizzatore dell’immobile, escluse le unitàimmobiliari destinate ad abitazione prin-cipale dal possessore nonché dall’utilizza-tore e dal suo nucleo familiare, ad ecce-zione di quelle classificate nelle categoriecatastali A/1, A/8 e A/9 »;

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b) il comma 669 è sostituito dalseguente:

« 669. Il presupposto impositivo dellaTASI è il possesso o la detenzione, aqualsiasi titolo, di fabbricati e di areeedificabili, ad eccezione, in ogni caso, deiterreni agricoli e dell’abitazione principale,come definiti ai sensi dell’imposta muni-cipale propria di cui all’articolo 13,comma 2, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, escluse quelle classificate nelle ca-tegorie catastali A/1, A/8 e A/9 »;

c) al comma 678 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Per i fabbricaticostruiti e destinati dall’impresa costrut-trice alla vendita, fintanto che permangatale destinazione e non siano in ogni casolocati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 percento. I comuni possono modificare lasuddetta aliquota, in aumento, sino allo0,25 per cento o, in diminuzione, finoall’azzeramento »;

d) al comma 681 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Nel caso in cuil’unità immobiliare è detenuta da un sog-getto che la destina ad abitazione princi-pale, escluse quelle classificate nelle cate-gorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessoreversa la TASI nella percentuale stabilitadal comune nel regolamento relativo al-l’anno 2015. Nel caso di mancato inviodella delibera entro il termine del 10settembre 2014 di cui al comma 688ovvero nel caso di mancata determina-zione della predetta percentuale stabilitadal comune nel regolamento relativo al2015, la percentuale di versamento a ca-rico del possessore è pari al 90 per centodell’ammontare complessivo del tributo »;

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e) al comma 688, le parole: « 21ottobre » sono sostituite dalle seguenti:« termine perentorio del 14 ottobre ».

13. All’articolo 13, comma 2, lettera a),del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: « , ivi incluse leunità immobiliari appartenenti alle coo-perative edilizie a proprietà indivisa de-stinate a studenti universitari soci asse-gnatari, anche in deroga al richiesto re-quisito della residenza anagrafica ».

13. Identico.

14. Il comma 15-bis dell’articolo 19 delcitato decreto-legge n. 201 del 2011, con-vertito, con modificazioni, dalla leggen. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:

14. Identico.

« 15-bis. L’imposta di cui al comma 13non si applica al possesso dell’abitazioneprincipale e delle pertinenze della stessa ealla casa coniugale assegnata al coniuge, aseguito di provvedimento di separazionelegale, annullamento, scioglimento o ces-sazione degli effetti civili del matrimonio,ad eccezione delle unità immobiliari chein Italia risultano classificate nelle cate-gorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le qualisi applica l’aliquota nella misura ridottadello 0,4 per cento e la detrazione, fino aconcorrenza del suo ammontare, di euro200 rapportati al periodo dell’anno du-rante il quale si protrae tale destinazione;se l’unità immobiliare è adibita ad abita-zione principale da più soggetti passivi ladetrazione spetta a ciascuno di essi pro-porzionalmente alla quota per la quale ladestinazione medesima si verifica ».

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15. Al fine di tenere conto dell’esen-zione di cui ai commi da 8 a 14, 28 e 29del presente articolo prevista per l’IMU ela TASI, all’articolo 1 della legge 24 di-cembre 2012, n. 228, sono apportate leseguenti modifiche:

15. Identico:

a) al comma 380-ter, lettera a), dopoil primo periodo è inserito il seguente: « Adecorrere dall’anno 2016 la dotazione delFondo di solidarietà comunale di cui alprimo periodo è incrementata di 3.746,75milioni di euro » e il secondo e il terzoperiodo sono sostituiti dai seguenti: « Ladotazione del Fondo di cui al primo pe-riodo è assicurata attraverso una quotadell’imposta municipale propria, di spet-tanza dei comuni, di cui al citato articolo13 del decreto-legge n. 201 del 2011, paria 4.717,9 milioni di euro per ciascunodegli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milionidi euro per ciascuno degli anni 2016 eseguenti. Corrispondentemente, nei pre-detti esercizi è versata all’entrata del bi-lancio statale una quota di pari importodell’imposta municipale propria, di spet-tanza dei comuni. A seguito della ridu-zione della quota di imposta municipalepropria di spettanza comunale da versareal bilancio dello Stato per alimentare ilFondo di solidarietà comunale, a decor-rere dall’anno 2016, la dotazione del pre-detto Fondo è corrispondentemente ri-dotta in misura pari a 1.949,1 milioni dieuro annui »;

a) al comma 380-ter, lettera a), dopoil primo periodo è inserito il seguente: « Adecorrere dall’anno 2016 la dotazione delFondo di solidarietà comunale di cui alprimo periodo è incrementata di 3.767,45milioni di euro » e il secondo e il terzoperiodo sono sostituiti dai seguenti: « Ladotazione del Fondo di cui al primo pe-riodo è assicurata attraverso una quotadell’imposta municipale propria, di spet-tanza dei comuni, di cui al citato articolo13 del decreto-legge n. 201 del 2011, paria 4.717,9 milioni di euro per ciascunodegli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milionidi euro per ciascuno degli anni 2016 eseguenti. Corrispondentemente, nei pre-detti esercizi è versata all’entrata del bi-lancio statale una quota di pari importodell’imposta municipale propria, di spet-tanza dei comuni. A seguito della ridu-zione della quota di imposta municipalepropria di spettanza comunale da versareal bilancio dello Stato per alimentare ilFondo di solidarietà comunale, a decor-rere dall’anno 2016, la dotazione del pre-detto Fondo è corrispondentemente ri-dotta in misura pari a 1.949,1 milioni dieuro annui »;

a-bis) al comma 380-ter, lettera a),l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:« Al fine di incentivare il processo di rior-dino e semplificazione degli enti territoriali,una quota del Fondo di solidarietà comu-nale, non inferiore a 30 milioni di euro adecorrere dall’anno 2014, è destinata adincrementare il contributo spettante alleunioni di comuni ai sensi dell’articolo 53,comma 10, della legge 23 dicembre 2000,n. 388, e successive modificazioni, e unaquota non inferiore a 30 milioni di euro èdestinata, ai sensi dell’articolo 20 del decre-to-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, e successive modificazioni, ai co-muni istituiti a seguito di fusione; »;

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b) al comma 380-ter, lettera b), leparole: « per gli anni 2015 e successivi »sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno2015, entro il 30 aprile per l’anno 2016 edentro il 30 novembre dell’anno precedentea quello di riferimento per gli anni 2017e successivi »;

b) identica;

c) al comma 380-ter, la lettera d) èsostituita dalla seguente:

c) identica;

« d) con il decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui alla lettera b)può essere variata la quota di gettitodell’imposta municipale propria di spet-tanza comunale di cui alla lettera a) daversare al bilancio dello Stato e, corri-spondentemente, rideterminata la dota-zione del Fondo di cui alla medesimalettera a). Le modalità di versamento albilancio dello Stato sono determinate conil medesimo decreto del Presidente delConsiglio dei ministri. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio »;

d) al comma 380-quater: d) identico:

1) dopo le parole: « 20 per cento »sono inserite le seguenti: « per l’anno 2015,il 30 per cento per l’anno 2016, il 40 percento per l’anno 2017 e il 55 per cento perl’anno 2018 »;

1) identico;

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2) dopo il primo periodo è inseritoil seguente: « Per l’anno 2016, sono assuntia riferimento i fabbisogni standard appro-vati dalla predetta Commissione entro il31 marzo 2016 »;

2) le parole: « approvati dalla Com-missione tecnica paritetica per l’attuazionedel federalismo fiscale di cui all’articolo 4della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il31 dicembre dell’anno precedente a quellodi riferimento » sono sostituite dalle se-guenti: « approvati dalla Commissione tec-nica per i fabbisogni standard entro il 31dicembre dell’anno precedente a quello diriferimento. Per l’anno 2016, sono assuntia riferimento i fabbisogni standard appro-vati dalla predetta Commissione entro il31 marzo 2016 »;

3) le parole: « l’anno 2015 », ovun-que ricorrano, sono sostituite dalle se-guenti: « gli anni 2015 e 2016 »;

3) identico;

e) dopo il comma 380-quinquies sonoinseriti i seguenti:

e) identico:

« 380-sexies. Con il medesimo decretodel Presidente del Consiglio dei ministri dicui alla lettera b) del comma 380-ter,l’incremento di 3.746,75 milioni di europer gli anni 2016 e successivi della dota-zione del Fondo di solidarietà comunale,in deroga a quanto disposto dai commi380-ter e 380-quater, è ripartito tra icomuni interessati sulla base del gettitoeffettivo IMU e TASI derivante dagli im-mobili adibiti ad abitazione principale edai terreni agricoli, relativo all’anno 2015.

« 380-sexies. Con il medesimo decretodel Presidente del Consiglio dei ministri dicui alla lettera b) del comma 380-ter,l’incremento di 3.767,45 milioni di europer gli anni 2016 e successivi della dota-zione del Fondo di solidarietà comunale,in deroga a quanto disposto dai commi380-ter e 380-quater, è ripartito tra icomuni interessati sulla base del gettitoeffettivo IMU e TASI derivante dagli im-mobili adibiti ad abitazione principale edai terreni agricoli, relativo all’anno 2015.A decorrere dall’anno 2016, in deroga aquanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarietàcomunale, pari a 80 milioni di euro, èaccantonata per essere ripartita tra i co-muni per i quali il riparto dell’importo di3.767,45 milioni di euro, di cui al periodoprecedente, non assicura il ristoro di unimporto equivalente al gettito della TASIsull’abitazione principale stimato ad ali-quota di base. La quota di 80 milioni dieuro del Fondo di solidarietà comunale èripartita in modo da garantire a ciascunodei comuni di cui al precedente periodol’equivalente del gettito della TASI sull’abi-tazione principale stimato ad aliquota dibase.

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380-septies. A decorrere dall’anno 2016l’ammontare del Fondo di solidarietà co-munale di cui al comma 380-ter, al nettodegli importi erogati ai sensi del comma380-sexies, per ciascun comune:

380-septies. Identico.

a) della Regione siciliana e dellaregione Sardegna è determinato in modotale da garantire la medesima dotazionenetta del Fondo di solidarietà comunaleper l’anno 2015;

b) delle regioni a statuto ordinarionon ripartito secondo i criteri di cui alcomma 380-quater è determinato in modotale da garantire proporzionalmente ladotazione netta del Fondo di solidarietàcomunale per l’anno 2015.

380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si intende ladifferenza tra le assegnazioni di risorse, alnetto degli importi erogati ai sensi delcomma 380-sexies per ciascun comune, ela quota di alimentazione del fondo acarico di ciascun comune ».

380-octies. Identico ».

15-bis. All’articolo 20 del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. A decorrere dall’anno 2016 ilcontributo straordinario a favore degli entidi cui al comma 1 è commisurato al 40 percento dei trasferimenti erariali attribuitiper l’anno 2010, nel limite degli stanzia-menti finanziari previsti e comunque inmisura non superiore a 2 milioni di europer ciascun beneficiario. Con decreto dinatura non regolamentare del Ministro del-l’interno, sentita la Conferenza Stato-cittàed autonomie locali, sono disciplinate lemodalità di riparto del contributo, preve-dendo che in caso di fabbisogno eccedentele disponibilità sia data priorità alle fusionio incorporazioni aventi maggiori anzianitàe che le eventuali disponibilità eccedentirispetto al fabbisogno determinato ai sensidel primo periodo siano ripartite a favoredei medesimi enti in base alla popolazione eal numero dei comuni originari »;

Atti Parlamentari — 78 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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b) al comma 3, le parole: « di cui alcomma 1 » sono sostituite dalle seguenti:« di cui ai commi 1 e 1-bis ».

16. Per le medesime finalità di cui alcomma 15, per i comuni delle regioniFriuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta a cuila legge attribuisce competenza in materiadi finanza locale, la compensazione delminor gettito IMU e TASI avviene attra-verso un minor accantonamento di 85,478milioni di euro, a valere sulle quote dicompartecipazione ai tributi erariali, aisensi del comma 17 del citato articolo 13del decreto-legge n. 201 del 2011, conver-tito, con modificazioni, dalla legge n. 214del 2011, sulla base del gettito effettivoIMU e TASI derivante dagli immobili adi-biti ad abitazione principale e dai terreniagricoli, relativo all’anno 2015.

16. Per le medesime finalità di cui alcomma 15, per i comuni delle regioniFriuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta a cuila legge attribuisce competenza in materiadi finanza locale, la compensazione delminor gettito IMU e TASI avviene attra-verso un minor accantonamento di 85,978milioni di euro, a valere sulle quote dicompartecipazione ai tributi erariali, aisensi del comma 17 del citato articolo 13del decreto-legge n. 201 del 2011, conver-tito, con modificazioni, dalla legge n. 214del 2011, sulla base del gettito effettivoIMU e TASI derivante dagli immobili adi-biti ad abitazione principale e dai terreniagricoli, relativo all’anno 2015.

17. Per l’anno 2016 è attribuito aicomuni un contributo di complessivi 390milioni di euro da ripartire, con decretodel Ministro dell’interno, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, daadottare entro il 28 febbraio 2016, inproporzione alle somme attribuite, ai sensidel decreto del Ministro dell’economia edelle finanze 6 novembre 2014, pubblicatonel supplemento ordinario alla GazzettaUfficiale n. 271 del 21 novembre 2014,adottato ai sensi dell’articolo 1, comma731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.Le somme di cui al periodo precedentenon sono considerate tra le entrate finalivalide ai fini del vincolo del pareggio dibilancio di cui ai commi da 407 a 429 delpresente articolo. Le disponibilità in contoresidui iscritte in bilancio per l’anno 2015,relative all’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 10, del decreto-legge8 aprile 2013, n. 35, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,n. 64, e successive modificazioni, sonodestinate, nel limite di 390 milioni di euro,al finanziamento del contributo di cui alpresente comma, che entra in vigore ilgiorno stesso della pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della presente legge. Atal fine le predette somme sono versateall’entrata del bilancio dello Stato nel-l’anno 2016.

17. Identico.

Atti Parlamentari — 79 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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18. A decorrere dal 1o gennaio 2016, ladeterminazione della rendita catastale de-gli immobili a destinazione speciale eparticolare, censibili nelle categorie cata-stali dei gruppi D ed E, è effettuata,tramite stima diretta, tenendo conto delsuolo e delle costruzioni, nonché deglielementi ad essi strutturalmente connessiche ne accrescono la qualità e l’utilità, neilimiti dell’ordinario apprezzamento. Sonoesclusi dalla stessa stima diretta macchi-nari, congegni, attrezzature ed altri im-pianti, funzionali allo specifico processoproduttivo.

18. Identico.

19. A decorrere dal 1o gennaio 2016, gliintestatari catastali degli immobili di cui alcomma 18 possono presentare atti di ag-giornamento ai sensi del regolamento dicui al decreto del Ministro delle finanze 19aprile 1994, n. 701, per la ridetermina-zione della rendita catastale degli immobiligià censiti nel rispetto dei criteri di cui almedesimo comma 18.

19. Identico.

20. Limitatamente all’anno di imposi-zione 2016, in deroga all’articolo 13,comma 4, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, per gli atti di aggiornamento di cuial comma 19 presentati entro il 15 giugno2016 le rendite catastali rideterminatehanno effetto dal 1o gennaio 2016.

20. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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21. Entro il 30 settembre 2016, l’Agen-zia delle entrate comunica al Ministerodell’economia e delle finanze, con riferi-mento agli atti di aggiornamento di cui alcomma 20, i dati relativi, per ciascunaunità immobiliare, alle rendite proposte ea quelle già iscritte in catasto dal 1o

gennaio 2016; il Ministro dell’economia edelle finanze, di concerto con il Ministrodell’interno, emana, secondo una metodo-logia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31ottobre 2016, il decreto per ripartire ilcontributo annuo di 155 milioni di euroattribuito ai comuni a titolo di compen-sazione del minor gettito per l’anno 2016.A decorrere dall’anno 2017, il contributoannuo di 155 milioni di euro è ripartitocon decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, di concerto con il Ministrodell’interno e secondo una metodologiaadottata sentita la Conferenza Stato-cittàed autonomie locali, da emanare, entro il30 giugno 2017, sulla base dei dati comu-nicati, entro il 31 marzo 2017, dall’Agenziadelle entrate al Ministero dell’economia edelle finanze e relativi, per ciascuna unitàimmobiliare, alle rendite proposte nelcorso del 2016 ai sensi del comma 19 e aquelle già iscritte in catasto al 1o gennaio2016.

21. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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22. L’articolo 11 del decreto legislativo14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.

22. Identico.

23. Al fine di contenere il livello com-plessivo di pressione tributaria, in coe-renza con gli equilibri generali di finanzapubblica, per l’anno 2016 è fatto divietoalle regioni e agli enti locali di deliberareaumenti dei tributi nonché delle addizio-nali ad essi attribuiti con legge dello Statorispetto ai livelli di aliquote deliberate,entro la data del 30 luglio 2015, perl’esercizio 2015. Sono fatte salve, per ilsettore sanitario, le disposizioni di cuiall’articolo 1, comma 174, della legge 30dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2,commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23dicembre 2009, n. 191, nonché la possibi-lità di effettuare manovre fiscali incremen-tative ai fini dell’accesso alle anticipazionidi liquidità di cui agli articoli 2 e 3 deldecreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 giu-gno 2013, n. 64, e successivi rifinanzia-menti. Il divieto di cui al primo periodonon si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)di cui all’articolo 1, comma 639, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, nonchéper gli enti locali che deliberano il pre-dissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis deltesto unico di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensidegli articoli 246 e seguenti del medesimotesto unico di cui al decreto legislativon. 267 del 2000.

23. Al fine di contenere il livello com-plessivo della pressione tributaria, in coe-renza con gli equilibri generali di finanzapubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’effi-cacia delle leggi regionali e delle delibe-razioni degli enti locali nella parte in cuiprevedono aumenti dei tributi e delle ad-dizionali attribuiti alle regioni e agli entilocali con legge dello Stato rispetto ailivelli di aliquote o tariffe applicabili perl’anno 2015. Sono fatte salve, per il settoresanitario, le disposizioni di cui all’articolo1, comma 174, della legge 30 dicembre2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80,83 e 86, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, nonché la possibilità di effettuaremanovre fiscali incrementative ai fini del-l’accesso alle anticipazioni di liquidità dicui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8aprile 2013, n. 35, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,e successivi rifinanziamenti. La sospen-sione di cui al primo periodo non siapplica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cuiall’articolo 1, comma 639, della legge 27dicembre 2013, n. 147, né per gli entilocali che deliberano il predissesto, ai sensidell’articolo 243-bis del testo unico di cuial decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli246 e seguenti del medesimo testo unico dicui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

23-bis. All’articolo 1 della legge 27dicembre 2013, n. 147, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, leparole: « per gli anni 2014 e 2015 » sonosostituite dalle seguenti: « per gli anni2014, 2015, 2016 e 2017 »;

b) al comma 653, la parola: « 2016 »è sostituita dalla seguente: « 2018 ».

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24. Per l’anno 2016, limitatamente agliimmobili non esentati ai sensi dei commida 8 a 23, i comuni possono mantenere lamaggiorazione TASI di cui al comma 677dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2013, n. 147, ove deliberata, per l’anno2015, entro il 30 settembre 2015 nel ri-spetto delle condizioni previste dal pre-detto comma. In deroga a quanto dispostoall’articolo 1, comma 169, della legge 27dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2015sono valide le deliberazioni relative a re-golamenti, aliquote e tariffe di tributiadottate dai comuni entro il 30 settembre2015, per le quali siano state corretta-mente e compiutamente espletate le pro-cedure di pubblicazione di cui al quintoperiodo del comma 13-bis dell’articolo 13del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, al settimo pe-riodo del comma 688 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, e al primoperiodo del comma 8 dell’articolo 14 deldecreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

24. Per l’anno 2016, limitatamente agliimmobili non esentati ai sensi dei commida 8 a 23 del presente articolo, i comunipossono mantenere con espressa delibera-zione del consiglio comunale la maggiora-zione della TASI di cui al comma 677dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2013, n. 147, nella stessa misura applicataper l’anno 2015.

24-bis. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, da adottare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, è istituita, presso ilMinistero dell’economia e delle finanze,una Commissione tecnica per i fabbisognistandard di cui al decreto legislativo 26novembre 2010, n. 216. La Commissione èformata da undici componenti, di cui uno,con funzioni di presidente, designato dalPresidente del Consiglio dei ministri, tredesignati dal Ministro dell’economia edelle finanze, uno designato dal Ministrodell’interno, uno designato dal Ministroper gli affari regionali, uno designato dal-l’Istituto nazionale di statistica, tre desi-gnati dall’Associazione nazionale dei co-muni italiani, di cui uno in rappresentanzadelle aree vaste, e uno designato dalleregioni.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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24-ter. La Commissione di cui alcomma 24-bis è istituita senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica e siavvale delle strutture e dell’organizzazionedel Ministero dell’economia e delle fi-nanze. Ai componenti della Commissionenon è corrisposto alcun compenso, néindennità, né rimborso di spese. La Com-missione definisce, nella sua prima seduta,da convocare entro dieci giorni dalla suaistituzione, le modalità di organizzazione edi funzionamento e stabilisce i tempi e ladisciplina procedurale dei propri lavori.

24-quater. All’articolo 5, comma 1, deldecreto legislativo 26 novembre 2010,n. 216, la lettera e) è sostituita dallaseguente:

« e) le metodologie predisposte aisensi della lettera a) e le elaborazionirelative alla determinazione dei fabbisognistandard di cui alla lettera b) sono sot-toposte alla Commissione tecnica per ifabbisogni standard, anche separatamente,per l’approvazione; in assenza di osserva-zioni, le stesse si intendono approvatedecorsi quindici giorni dal loro ricevi-mento. Le metodologie e i fabbisogni ap-provati dalla Commissione tecnica sonotrasmessi dalla società Soluzioni per ilsistema economico – Sose Spa al Dipar-timento della Ragioneria generale delloStato e al Dipartimento delle finanze delMinistero dell’economia e delle finanze ».

24-quinquies. Il comma 1 dell’articolo6 del decreto legislativo 26 novembre 2010,n. 216, è sostituito dal seguente:

« 1. Con uno o più decreti del Presi-dente del Consiglio dei ministri, previadeliberazione del Consiglio dei ministri,sono adottati, anche separatamente, lanota metodologica relativa alla proceduradi calcolo di cui agli articoli precedenti eil fabbisogno standard per ciascun co-mune e provincia, previa verifica da partedel Dipartimento della Ragioneria generaledello Stato del Ministero dell’economia edelle finanze, ai fini del rispetto dell’arti-colo 1, comma 3. Lo schema di decreto ècorredato di una relazione tecnica redatta

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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ai sensi dell’articolo 17, comma 3, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, e succes-sive modificazioni, che ne evidenzia glieffetti finanziari. Sullo schema di decretoè sentita la Conferenza Stato-città ed au-tonomie locali. Nel caso di adozione deisoli fabbisogni standard, decorsi quindicigiorni dalla sua trasmissione alla Confe-renza, il decreto può essere comunqueadottato, previa deliberazione definitiva daparte del Consiglio dei ministri; esso èpubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nelcaso di adozione della nota metodologicarelativa alla procedura di calcolo, decorsiquindici giorni dalla trasmissione allaConferenza, lo schema è comunque tra-smesso alle Camere ai fini dell’espressionedel parere da parte della Commissioneparlamentare per l’attuazione del federa-lismo fiscale e da parte delle Commissioniparlamentari competenti per le conse-guenze di carattere finanziario. Decorsiquindici giorni dalla trasmissione alle Ca-mere da parte del Governo, il decreto puòessere comunque adottato, previa delibe-razione definitiva da parte del Consigliodei ministri; esso è pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale. Il Governo, se non intendeconformarsi ai pareri parlamentari, tra-smette alle Camere una relazione con cuiindica le ragioni per le quali non si èconformato ai citati pareri. Ciascuno deidecreti del Presidente del Consiglio deiministri recante determinazione dei fab-bisogni standard per i comuni e le pro-vince indica in allegato gli elementi con-siderati ai fini di tale determinazione ».

24-sexies. All’articolo 7, comma 2, deldecreto legislativo 26 novembre 2010,n. 216, le parole da: « , che si avvale » finoa: « federalismo fiscale » sono soppresse.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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24-septies. La Commissione tecnica pa-ritetica per l’attuazione del federalismofiscale, di cui all’articolo 4 della legge 5maggio 2009, n. 42, è soppressa a decor-rere dalla data di entrata in vigore dellapresente legge. Le funzioni di segreteriatecnica della Conferenza permanente peril coordinamento della finanza pubblicasvolte dalla predetta Commissione ai sensidegli articoli 4, comma 5, e 5, comma 1,lettera g), della legge n. 42 del 2009 sonotrasferite ai competenti uffici della Con-ferenza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,nell’ambito della quale opera.

24-octies. All’articolo 22 della tariffadelle tasse sulle concessioni governative,annessa al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopoil numero 8 è aggiunto il seguente: « 8-bis.Iscrizione all’albo di cui all’articolo 31,comma 4, del testo unico di cui al decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ». Latassa è dovuta per le iscrizioni successivealla data di entrata in vigore della presentelegge.

24-novies. Le funzioni di vigilanza suipromotori finanziari attribuite alla CON-SOB dal testo unico delle disposizioni inmateria di intermediazione finanziaria, dicui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, di seguito denominato « decreto le-gislativo n. 58 del 1998 », sono trasferiteall’organismo di cui all’articolo 31, comma4, del predetto decreto legislativo, cheassume anche le funzioni dell’organismodi cui agli articoli 18-bis, comma 6, e18-ter, comma 3, del medesimo decretolegislativo nonché la denominazione di« organismo di vigilanza e tenuta dell’albounico dei consulenti finanziari ». Tale or-ganismo opera nel rispetto dei princìpi edei criteri stabiliti dalla CONSOB conproprio regolamento e sotto la vigilanzadella medesima. I riferimenti all’organi-smo di tenuta dell’albo dei consulentifinanziari nonché alla CONSOB, contenutinegli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma7, 55 e 196, comma 2, del decreto legi-slativo n. 58 del 1998, si intendono sosti-tuiti da riferimenti all’organismo di cui alprimo periodo del presente comma. I

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commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 18-bis deldecreto legislativo n. 58 del 1998 sonoabrogati. Resta ferma la vigente regola-mentazione degli obblighi previdenziali de-gli iscritti all’albo di cui al citato articolo31, comma 4, del decreto legislativo n. 58del 1998.

24-decies. L’albo unico dei promotorifinanziari di cui all’articolo 31, comma 4,del decreto legislativo n. 58 del 1998 as-sume la denominazione di « albo unico deiconsulenti finanziari ». Nell’albo sonoiscritti, in tre distinte sezioni, i consulentifinanziari abilitati all’offerta fuori sede, iconsulenti finanziari autonomi e le societàdi consulenza finanziaria. I riferimentiall’albo dei consulenti finanziari, contenutinegli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter,comma 3, del decreto legislativo n. 58 del1998 si intendono sostituiti da riferimentiall’albo unico di cui al primo periodo delpresente comma.

24-undecies. Gli agenti di assicurazionepersone fisiche iscritti nel Registro unicodegli intermediari assicurativi e riassicu-rativi (RUI), Sezione A, su richiesta sonoiscritti nell’albo di cui al comma 24-deciesdel presente articolo, nella sezione deiconsulenti finanziari abilitati all’offertafuori sede, purché in possesso dei mede-simi requisiti di onorabilità e professiona-lità previsti per questi ultimi. A tal finel’organismo di cui all’articolo 31, comma4, del decreto legislativo n. 58 del 1998,con propria delibera, definisce, in coe-renza con il quadro normativo europeo enazionale di riferimento, il contenuto diuna prova valutativa semplificata che isoggetti di cui al primo periodo del pre-sente comma devono sostenere in consi-derazione dei requisiti di professionalitàgià posseduti. In tal caso si applica ilregime di vigilanza di cui al comma 24-novies e gli agenti di assicurazione di cuial presente comma sono soggetti alle re-gole di condotta vigenti per i consulentifinanziari abilitati all’offerta fuori sede.Con decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono disciplinati termini emodalità di attuazione delle disposizioni di

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cui al presente comma limitatamente agliaspetti di natura fiscale connessi alla re-munerazione dell’attività degli agenti diassicurazione persone fisiche iscritti al-l’albo di cui al comma 24-decies quandogli stessi operano in forma societaria.

24-duodecies. I promotori finanziari dicui all’articolo 31 del decreto legislativon. 58 del 1998 assumono la denomina-zione di « consulenti finanziari abilitatiall’offerta fuori sede ». I consulenti finan-ziari di cui all’articolo 18-bis del decretolegislativo n. 58 del 1998 assumono ladenominazione di « consulenti finanziariautonomi ». Agli articoli 30, 31, 55, 166,187-quater, 191 e 196 del decreto legisla-tivo n. 58 del 1998, le parole: « promotorefinanziario » e « promotori finanziari »,ovunque ricorrono, sono sostituite, rispet-tivamente, dalle seguenti: « consulente fi-nanziario abilitato all’offerta fuori sede » e« consulenti finanziari abilitati all’offertafuori sede » e all’articolo 18-bis del de-creto legislativo n. 58 del 1998, le parole:« consulenti finanziari » e « consulente fi-nanziario » sono sostituite, rispettiva-mente, dalle seguenti: « consulenti finan-ziari autonomi » e « consulente finanziarioautonomo ».

24-terdecies. L’organismo di cui alcomma 24-novies si avvale del propriopersonale e di un contingente di personaleanche con qualifica dirigenziale posto inposizione di distacco, comando o altroanalogo istituto da amministrazioni pub-bliche, incluse le autorità amministrativeindipendenti. L’organismo rimborsa alleamministrazioni di appartenenza gli onerirelativi al citato personale; resta a caricodell’organismo anche l’eventuale attribu-zione di un compenso aggiuntivo. Al ter-mine del periodo di distacco, comando oaltro analogo istituto e degli eventualirinnovi, il predetto personale rientra nel-l’amministrazione di appartenenza, salvoche, a richiesta del personale interessato,l’organismo non lo immetta nel proprioorganico a tempo indeterminato. A tal finele disposizioni occorrenti per l’attuazionedella disposizione di cui al primo periododel comma 1 dell’articolo 29-bis dellalegge 28 dicembre 2005, n. 262, sono sta-

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bilite, in coerenza con il provvedimento dicui al quarto periodo del comma 1 del citatoarticolo 29-bis della legge n. 262 del 2005,con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, da adottare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della presentelegge. Si applica l’articolo 17, comma 14,della legge 15 maggio 1997, n. 127.

24-quaterdecies. Entro sei mesi dal-l’adozione del regolamento di cui alcomma 24-novies, la CONSOB e l’organi-smo per la tenuta dell’albo unico deipromotori finanziari stabiliscono con pro-tocollo di intesa le modalità operative e itempi del trasferimento delle funzioni, gliadempimenti occorrenti per dare attua-zione al nuovo assetto statutario e orga-nizzativo, nonché le attività propedeuticheconnesse all’iscrizione con esonero dallaprova valutativa delle persone fisiche con-sulenti finanziari autonomi e delle societàdi consulenza finanziaria. I soggetti cherisultano iscritti, alla data di cui allalettera a) del presente comma, nell’albounico dei promotori finanziari tenuto dal-l’organismo di cui all’articolo 31, comma4, del decreto legislativo n. 58 del 1998sono iscritti di diritto nell’albo unico deiconsulenti finanziari. Con successive deli-bere da adottare, anche disgiuntamente, inconformità al predetto regolamento di cuial comma 24-novies e al protocollo diintesa di cui al primo periodo del presentecomma, la CONSOB stabilisce:

a) la data di avvio dell’operativitàdell’albo unico dei consulenti finanziari;

b) la data di avvio dell’operativitàdell’organismo di vigilanza e tenuta del-l’albo unico dei consulenti finanziari.

24-quinquiesdecies. Le entrate deri-vanti dalle disposizioni di cui al comma24-octies affluiscono, a decorrere dal-l’anno 2016, all’entrata del bilancio delloStato.

24-sexiesdecies. All’articolo 190-ter deldecreto legislativo n. 58 del 1998 sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere b) e c) del comma 1 sonoabrogate;

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b) dopo il comma 2 è aggiunto ilseguente:

« 2-bis. Su proposta della CONSOB, ilMinistro dell’economia e delle finanze puòsciogliere gli organi di gestione e di con-trollo dell’organismo di cui all’articolo 31qualora risultino gravi irregolarità nel-l’amministrazione, ovvero gravi violazionidelle disposizioni legislative, amministra-tive o statutarie che regolano l’attivitàdello stesso. Il Ministero dell’economia edelle finanze provvede agli adempimentinecessari alla ricostituzione degli organi digestione e controllo dell’organismo, assi-curandone la continuità operativa, se ne-cessario anche attraverso la nomina di uncommissario. La CONSOB può disporre larimozione di uno o più componenti degliorgani di gestione e controllo in caso digrave inosservanza dei doveri ad essi as-segnati dalla legge, dallo statuto o dalledisposizioni di vigilanza, nonché dei prov-vedimenti specifici e di altre istruzioniimpartite dalla CONSOB, ovvero in caso dicomprovata inadeguatezza, accertata dallaCONSOB, all’esercizio delle funzioni cuisono preposti ».

24-septiesdecies. L’articolo 8 del de-creto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, èsostituito dal seguente:

« ART. 8. – (Fondo per la tutela stra-giudiziale dei risparmiatori e degli inve-stitori). – 1. Al fine di agevolare l’accessodei risparmiatori e degli investitori alla piùampia tutela nell’ambito delle proceduredi risoluzione stragiudiziale delle contro-versie di cui all’articolo 2, commi 5-bis e5-ter, la CONSOB istituisce presso il pro-prio bilancio il Fondo per la tutela stra-giudiziale dei risparmiatori e degli inve-stitori, di seguito denominato “Fondo”. IlFondo è destinato a garantire ai rispar-miatori e agli investitori, diversi dai clientiprofessionali di cui all’articolo 6, commi2-quinquies e 2-sexies, del decreto legisla-tivo 24 febbraio 1998, n. 58, nei limitidelle disponibilità del Fondo medesimo, lagratuità dell’accesso alla procedura di ri-soluzione stragiudiziale delle controversie

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di cui al citato articolo 2, commi 5-bis e5-ter, del presente decreto, mediante eso-nero dal versamento della relativa quotaconcernente le spese amministrative perl’avvio della procedura, nonché, per l’even-tuale parte residua, a consentire l’adozionedi ulteriori misure a favore dei risparmia-tori e degli investitori, da parte dellaCONSOB, anche con riguardo alla tema-tica dell’educazione finanziaria.

2. Il Fondo è finanziato con il versa-mento della metà degli importi delle san-zioni amministrative pecuniarie riscosseper la violazione delle norme che discipli-nano le attività di cui alla parte II del de-creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,nonché, nel limite di 250.000 euro annui adecorrere dall’anno 2016, con le risorseiscritte in un apposito capitolo dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze in relazione ai versamenti ef-fettuati all’entrata del bilancio dello Statoper il pagamento della tassa sulle conces-sioni governative di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 641, per l’iscrizione nell’albo di cui al-l’articolo 31, comma 4, del medesimo de-creto legislativo n. 58 del 1998. L’impiegodelle somme affluite al Fondo, con riguardoa quelle relative alla violazione delle normeche disciplinano le attività di cui alla parteII del citato decreto legislativo n. 58 del1998, è condizionato all’accertamento, consentenza passata in giudicato o con lodoarbitrale non più impugnabile, della viola-zione sanzionata. Nel caso di incapienza delFondo resta fermo quanto previsto dall’ul-timo periodo del comma 5-ter dell’articolo2 del presente decreto. La CONSOB adottale occorrenti misure affinché gli importidelle sanzioni amministrative pecuniarie dicui al primo periodo affluiscano, nella mi-sura spettante, contestualmente al versa-mento da parte del soggetto obbligato, di-rettamente al bilancio della CONSOB, peressere destinate al Fondo ».

24-septiesdecies.1. Al decreto legislativo8 ottobre 2007, n. 179, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) nel titolo, le parole: « fondo digaranzia per i risparmiatori e gli investi-

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tori » sono sostituite dalle seguenti:« Fondo per la tutela stragiudiziale deirisparmiatori e degli investitori »;

b) la rubrica del capo II è sostituitadalla seguente: « Fondo per la tutela stra-giudiziale dei risparmiatori e degli inve-stitori ».

24-duodevicies. Nelle more del coordi-namento da effettuare ai sensi dell’articolo9, comma 1, lettera u), della legge 9 luglio2015, n. 114, e allo scopo di assicurare tem-pestivamente ai risparmiatori e agli investi-tori una procedura di effettiva tutela stra-giudiziale delle controversie, la CONSOB,rispetto agli oneri attualmente sostenuti peril funzionamento della Camera di concilia-zione e arbitrato di cui all’articolo 2, commida 1 a 5, del decreto legislativo 8 ottobre2007, n. 179, provvede alle maggiori spesedi funzionamento occorrenti per rendereoperativo l’organo di cui all’articolo 2,comma 5-ter, del citato decreto legislativon. 179 del 2007 mediante il ricorso, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica e fatto salvo quanto previsto dalledisposizioni di cui al comma 24-septiesde-cies del presente articolo, alle risorse di cuiall’articolo 40, comma 3, della legge 23 di-cembre 1994, n. 724, e successive modifica-zioni, nonché agli importi posti a caricodegli utenti delle procedure medesime.

24-undevicies. Gli articoli 2, commi da 1a 5, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalladata in cui diviene operativo l’organo deci-dente di cui al comma 5-ter dell’articolo 2del citato decreto legislativo n. 179 del2007. Il regolamento della CONSOB indi-cato al citato comma 5-ter dell’articolo 2del decreto legislativo n. 179 del 2007 pre-vede, altresì, le disposizioni transitorie perla definizione delle procedure di concilia-zione che risultano avviate e non ancoraconcluse alla data in cui diviene operativol’organo decidente di cui al primo periodo.

24-vicies. Dall’attuazione delle disposi-zioni di cui ai commi da 24-octies a24-undevicies non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

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24-vicies semel. Il termine di cui al-l’articolo unico del decreto del Ministrodell’interno 13 maggio 2015, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20maggio 2015, deve intendersi riferito al 31luglio 2015, in quanto ultimo giorno delmese di luglio.

25. Per l’intera durata del programma« Erasmus + », alle borse di studio per lamobilità internazionale erogate a favoredegli studenti delle università e delle isti-tuzioni di alta formazione artistica, musi-cale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’ar-ticolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7,paragrafo 1, lettera a), del regolamento(UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeoe del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, siapplicano le esenzioni previste all’articolo1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio2003, n. 105, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

25. Identico.

26. All’articolo 6 della legge 30 novem-bre 1989, n. 398, dopo il comma 6 èinserito il seguente:

26. Identico.

« 6-bis. Le somme corrisposte a titolo diborsa di studio per la frequenza dei corsidi perfezionamento e delle scuole di spe-cializzazione, per i corsi di dottorato diricerca, per lo svolgimento di attività diricerca dopo il dottorato e per i corsi diperfezionamento all’estero, erogate dallaprovincia autonoma di Bolzano, sonoesenti dall’imposta sul reddito delle per-sone fisiche nei confronti dei percipienti ».

27. Le disposizioni di cui al comma 26si applicano per i periodi d’imposta per iquali non siano ancora scaduti i termini diaccertamento e di riscossione ai sensi dellanormativa vigente.

27. Identico.

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28. All’articolo 13 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, dopo il comma 6 è inseritoil seguente:

28. Identico.

« 6-bis. Per gli immobili locati a canoneconcordato di cui alla legge 9 dicembre1998, n. 431, l’imposta, determinata appli-cando l’aliquota stabilita dal comune aisensi del comma 6, è ridotta al 75 percento ».

29. Al comma 678 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « Per gli im-mobili locati a canone concordato di cuialla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’im-posta, determinata applicando l’aliquotastabilita dal comune ai sensi del comma683, è ridotta al 75 per cento ».

29. Identico.

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30. All’articolo 1, nota II-bis), dellatariffa, parte prima, allegata al testo unicodelle disposizioni concernenti l’imposta diregistro, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, èaggiunto, in fine, il seguente comma:

30. Identico.

« 4-bis. L’aliquota del 2 per cento siapplica anche agli atti di acquisto per iquali l’acquirente non soddisfa il requisitodi cui alla lettera c) del comma 1 e per iquali i requisiti di cui alle lettere a) e b)del medesimo comma si verificano senzatener conto dell’immobile acquistato conle agevolazioni elencate nella lettera c), acondizione che quest’ultimo immobile siaalienato entro un anno dalla data dell’atto.In mancanza di detta alienazione, all’attodi cui al periodo precedente si applicaquanto previsto dal comma 4 ».

30-bis. Ai fini dell’imposta sul redditodelle persone fisiche, si detrae dall’impostalorda, fino alla concorrenza del suo am-montare, il 50 per cento dell’importo corri-sposto per il pagamento dell’IVA in rela-zione all’acquisto, effettuato entro il 31 di-cembre 2016, di unità immobiliari a desti-nazione residenziale, di classe energetica Ao B ai sensi della normativa vigente, cedutedalle imprese costruttrici delle stesse. Ladetrazione di cui al precedente periodo èpari al 50 per cento dell’imposta dovuta sulcorrispettivo d’acquisto ed è ripartita indieci quote costanti nell’anno in cui sonostate sostenute le spese e nei nove periodid’imposta successivi.

31. Tutti gli atti e i provvedimenti ema-nati in esecuzione dei piani di ricomposi-zione fondiaria e di riordino fondiario pro-mossi dalle regioni, dalle province, dai co-muni e dalle comunità montane sono esentida imposta di registro, ipotecaria, catastalee di bollo.

31. Identico.

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31-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2,della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo32, secondo comma, del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 601, si interpreta nel senso che l’impostadi registro in misura fissa e l’esenzionedalle imposte ipotecarie e catastali si appli-cano agli atti di trasferimento della pro-prietà delle aree previste al titolo III dellalegge 22 ottobre 1971, n. 865, indipenden-temente dal titolo di acquisizione della pro-prietà da parte degli enti locali.

32. L’articolo 13 della legge 9 dicembre1998, n. 431, è sostituito dal seguente:

32. Identico:

« ART. 13 – (Patti contrari alla legge) –1. È nulla ogni pattuizione volta a deter-minare un importo del canone di loca-zione superiore a quello risultante dalcontratto scritto e registrato. È fatto caricoal locatore di provvedere alla registrazionenel termine perentorio di trenta giorni,dandone documentata comunicazione, neisuccessivi sessanta giorni, al conduttore edall’amministratore del condominio, ancheai fini dell’ottemperanza agli obblighi ditenuta dell’anagrafe condominiale di cuiall’articolo 1130, numero 6), del codicecivile.

« ART. 13 – (Patti contrari alla legge) –1. Identico.

2. Nei casi di nullità di cui al comma1 il conduttore, con azione proponibile neltermine di sei mesi dalla riconsegna del-l’immobile locato, può chiedere la restitu-zione delle somme corrisposte in misurasuperiore al canone risultante dal con-tratto scritto e registrato.

2. Identico.

3. È nulla ogni pattuizione volta aderogare ai limiti di durata del contrattostabiliti dalla presente legge.

3. Identico.

4. Per i contratti di cui al comma 3dell’articolo 2 è nulla ogni pattuizionevolta ad attribuire al locatore un canonesuperiore a quello massimo definito dagliaccordi conclusi in sede locale per immo-bili aventi le medesime caratteristiche eappartenenti alle medesime tipologie. Per icontratti stipulati in base al comma 1dell’articolo 2, è nulla, ove in contrastocon le disposizioni della presente legge,qualsiasi pattuizione diretta ad attribuireal locatore un canone superiore a quellocontrattualmente stabilito.

4. Identico.

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5. Per i conduttori che, per gli effettidella disciplina di cui all’articolo 3, commi8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo2011, n. 23, prorogati dall’articolo 5,comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo2014, n. 47, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hannoversato, nel periodo intercorso dalla datadi entrata in vigore del decreto legislativon. 23 del 2011, al giorno 16 luglio 2015, ilcanone annuo di locazione nella misurastabilita dalla disposizione di cui al citatoarticolo 3, comma 8, del decreto legislativon. 23 del 2011, l’importo del canone dilocazione dovuto ovvero dell’indennità dioccupazione maturata, su base annua, èpari al triplo della rendita catastale del-l’immobile, nel periodo considerato.

5. Nei casi di nullità di cui al comma4 il conduttore, con azione proponibile neltermine di sei mesi dalla riconsegna del-l’immobile locato, può richiedere la resti-tuzione delle somme indebitamente ver-sate. Nei medesimi casi il conduttore puòaltresì richiedere, con azione proponibiledinanzi all’autorità giudiziaria, che la lo-cazione venga ricondotta a condizioni con-formi a quanto previsto dal comma 1dell’articolo 2 ovvero dal comma 3 del-l’articolo 2. Tale azione è, altresì, consen-tita nei casi in cui il locatore non abbiaprovveduto alla prescritta registrazione delcontratto nel termine di cui al comma 1del presente articolo. Nel giudizio cheaccerta l’esistenza del contratto di loca-zione il giudice determina il canone do-vuto, che non può eccedere quello delvalore minimo definito ai sensi dell’arti-colo 2 ovvero quello definito ai sensidell’articolo 5, commi 2 e 3, nel caso diconduttore che abiti stabilmente l’alloggioper i motivi ivi regolati. L’autorità giudi-ziaria stabilisce la restituzione dellesomme eventualmente eccedenti.

6. Identico.

6. Le disposizioni di cui al comma 5devono ritenersi applicabili a tutte le ipo-tesi ivi previste insorte sin dall’entrata invigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui al comma 6devono ritenersi applicabili a tutte le ipo-tesi ivi previste insorte sin dall’entrata invigore della presente legge.

7. I riferimenti alla registrazione delcontratto di cui alla presente legge nonproducono effetti se non vi è obbligo diregistrazione del contratto stesso ».

8. Identico ».

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32-bis. All’articolo 11, comma 1, delregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 13 settembre 2005,n. 296, dopo la lettera g) è aggiunta laseguente:

« g-bis) le associazioni sportive dilet-tantistiche, le quali:

1) non hanno fini di lucro;

2) sono affiliate alle federazionisportive nazionali o agli enti nazionali dipromozione sportiva riconosciuti ai sensidelle leggi vigenti;

3) svolgono attività sportiva dilet-tantistica, come definita dalla normativaregolamentare degli organismi affilianti ».

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33. All’articolo 77, comma 1, del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, le parole: « 27,5per cento » sono sostituite dalle seguenti:

a) « 24,5 per cento » a decorrere dal1o gennaio 2016, con effetto per il periodod’imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2015;

b) « 24 per cento » a decorrere dal 1o

gennaio 2017, con effetto per i periodid’imposta successivi a quello in corso al 31dicembre 2016.

33. All’articolo 77, comma 1, del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1o

gennaio 2017, con effetto per i periodid’imposta successivi a quello in corso al 31dicembre 2016, le parole: « 27,5 per cento »sono sostituite dalle seguenti: « 24 percento ».

34. All’articolo 27, comma 3-ter, deldecreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600, le parole:« dell’1,375 per cento » sono sostituitedalle seguenti:

a) « dell’1,225 per cento » a decorreredal 1o gennaio 2016, con effetto per ilperiodo d’imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2015;

b) « dell’1,20 per cento » a decorreredal 1o gennaio 2017, con effetto per iperiodi d’imposta successivi a quello incorso al 31 dicembre 2016.

34. All’articolo 27, comma 3-ter, deldecreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600, a decorreredal 1o gennaio 2017, con effetto per iperiodi d’imposta successivi a quello incorso al 31 dicembre 2016, le parole:« dell’1,375 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « dell’1,20 per cento ».

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35. L’efficacia delle disposizioni di cuial comma 33, lettera a), e al comma 34,lettera a), è condizionata al riconosci-mento in sede europea dei margini diflessibilità correlati all’emergenza deri-vante dai flussi di immigrazione e dellaconseguente coerenza con la disciplinaeuropea di un obiettivo di indebitamentoprogrammatico fissato in misura superioreal 2,2 per cento e, comunque, nella misuranecessaria alla loro copertura; in caso dimancato riconoscimento, in sede europea,dei suddetti margini di flessibilità per ilperiodo d’imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2015 continuano adapplicarsi le aliquote vigenti alla mede-sima data.

Soppresso.

36. In caso di mancato riconoscimento,in sede europea, dei margini di flessibilitàdi cui al comma 35, per l’anno 2017, lerisorse non più necessarie per la coperturadegli oneri derivanti dall’applicazione deicommi 33 e 34 confluiscono nel fondo dicui all’articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190, e ai maggiorioneri, valutati in 171,7 milioni di euro perl’anno 2018, si provvede mediante corri-spondente riduzione delle dotazioni finan-ziarie di parte corrente delle missioni dispesa di ciascun Ministero, di cui all’arti-colo 21, comma 5, lettera b), della legge 31dicembre 2009, n. 196.

36. Il fondo di cui all’articolo 1, comma200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,è rifinanziato nella misura di 632,5 milionidi euro per l’anno 2016 e di 854,53 milionidi euro per l’anno 2017 ed è ridotto nellamisura di 1,37 milioni di euro a decorreredall’anno 2018. Le dotazioni finanziarie diparte corrente delle missioni di spesa diciascun Ministero, di cui all’articolo 21,comma 5, lettera b), della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196, sono ridotte nella misuradi 171,7 milioni di euro a decorrere dal-l’anno 2018.

37. In relazione ai commi 33 e 34, condecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze sono proporzionalmente rideter-minate le percentuali di cui agli articoli47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68,comma 3, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, nonché la percentuale di cui al-l’articolo 4, comma 1, lettera q), del de-creto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.La rideterminazione delle percentuali dicui agli articoli 58, comma 2, e 68, comma3, del citato testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica n. 917 del1986 non si applica ai soggetti di cuiall’articolo 5 del medesimo testo unico.Con il medesimo decreto sono altresì de-terminate la normativa transitoria e lerelative decorrenze.

37. Identico.

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37-bis. Per gli enti creditizi e finanziaridi cui al decreto legislativo 27 gennaio1992, n. 87, e per la Banca d’Italia, l’ali-quota di cui all’articolo 77 del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, è applicata con unaaddizionale di 3,5 punti percentuali.

37-ter. I soggetti che hanno esercitatol’opzione per la tassazione di gruppo di cuiall’articolo 117 del testo unico delle im-poste sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e i soggetti che hanno eser-citato, in qualità di partecipati, l’opzioneper la trasparenza fiscale di cui all’articolo115 del citato testo unico assoggettanoautonomamente il proprio reddito impo-nibile all’addizionale prevista dal comma37-bis del presente articolo e provvedonoal relativo versamento; i soggetti chehanno esercitato, in qualità di parteci-panti, l’opzione per la trasparenza fiscaledi cui al citato articolo 115 del medesimotesto unico assoggettano il proprio redditoimponibile all’addizionale prevista dalcomma 37-bis del presente articolo senzatener conto del reddito imputato dallasocietà partecipata.

37-quater. All’articolo 96, comma 5-bis,del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, il primoperiodo è sostituito dal seguente: « Gliinteressi passivi sostenuti dalle imprese diassicurazione e dalle società capogruppodi gruppi assicurativi sono deducibili neilimiti del 96 per cento del loro ammon-tare ».

37-quinquies. All’articolo 6, comma 8,del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, il secondo periodo è soppresso.

37-sexies. Le disposizioni di cui aicommi da 37-bis a 37-quinquies si appli-cano a decorrere dal periodo d’impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre2016.

Atti Parlamentari — 101 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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38. Al decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, sono apportate le seguentimodificazioni:

38. Identico.

a) all’articolo 3:

1) al comma 1, la lettera d) èabrogata;

2) al comma 2, dopo la lettera c) èaggiunta la seguente:

« c-bis) i soggetti che esercitano unaattività agricola ai sensi dell’articolo 32 deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 18maggio 2001, n. 227, nonché le coopera-tive e loro consorzi di cui all’articolo 10del decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 601 »;

b) all’articolo 4, comma 2, primoperiodo, le parole: « e le imprese agricole »e le parole: « e all’estensione dei terreni »sono soppresse;

c) all’articolo 9:

1) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Determinazione del valore dellaproduzione netta per alcuni soggetti delsettore agricolo »;

2) al comma 1, le parole: « i soggettidi cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), eper » sono soppresse;

d) all’articolo 12, comma 2, primoperiodo, le parole: « , ovvero derivante daimprese agricole esercitate nel territoriostesso » sono soppresse;

e) all’articolo 45, il comma 1 è abro-gato.

39. All’articolo 1 della legge 24 dicem-bre 2007, n. 244, il comma 238 è abrogato.

39. Identico.

40. Le disposizioni del comma 38 siapplicano a decorrere dal periodo d’im-posta successivo a quello in corso al 31dicembre 2015.

40. Identico.

Atti Parlamentari — 102 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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40-bis. All’articolo 11, comma 4-octies,del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « La deduzione di cui al periodoprecedente è ammessa altresì, nei limitidel 70 per cento della differenza ivi pre-vista, calcolata per ogni lavoratore stagio-nale impiegato per almeno centoventigiorni nel periodo d’imposta, a decorreredal secondo contratto stipulato con lostesso datore di lavoro nell’arco temporaledi due anni a partire dalla data di cessa-zione del precedente contratto ».

41. Al decreto-legge 4 giugno 2013,n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportatele seguenti modificazioni:

41. Identico:

a) all’articolo 14, le parole: « 31 di-cembre 2015 », ovunque ricorrono, sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre2016 »;

a) all’articolo 14, le parole: « 31 di-cembre 2015 », ovunque ricorrono, sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre2016 » e dopo il comma 2-bis è inserito ilseguente:

« 2-ter. Per le spese sostenute dal 1o

gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 perinterventi di riqualificazione energetica diparti comuni degli edifici condominiali, isoggetti di cui all’articolo 11, comma 2, eall’articolo 13, comma 1, lettera a) ecomma 5, lettera a), del testo unico di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni, in luogo della detrazione dicui al comma 1 possono optare per lacessione del corrispondente credito ai for-nitori che hanno effettuato i predetti in-terventi, con modalità da definire conprovvedimento del direttore dell’Agenziadelle entrate, da emanare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione »;

b) all’articolo 15, comma 1, le parole:« 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalleseguenti: « 31 dicembre 2016 »;

b) identica;

c) all’articolo 16, le parole: « 31 di-cembre 2015 », ovunque ricorrono, sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre2016 ».

c) identica ».

Atti Parlamentari — 103 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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42. Le giovani coppie costituenti unnucleo familiare composto da coniugi o daconviventi more uxorio che abbiano costi-tuito nucleo da almeno tre anni, in cuialmeno uno dei due componenti non abbiasuperato i trentacinque anni, acquirenti diunità immobiliare da adibire ad abitazioneprincipale, beneficiano di una detrazionedall’imposta lorda, fino a concorrenza delsuo ammontare, per le spese documentatesostenute per l’acquisto di mobili ad ar-redo della medesima unità abitativa. Ladetrazione di cui al presente comma, daripartire tra gli aventi diritto in dieci quoteannuali di pari importo, spetta nella mi-sura del 50 per cento delle spese sostenutedal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016ed è calcolata su un ammontare comples-sivo non superiore a 16.000 euro. Il be-neficio di cui al presente comma non ècumulabile con quello di cui alla lettera c)del comma 41.

42. Identico.

42-bis. Con il contratto di locazionefinanziaria di immobile da adibire adabitazione principale, la banca o l’inter-mediario finanziario iscritto nell’albo dicui all’articolo 106 del testo unico delleleggi in materia bancaria e creditizia, dicui al decreto legislativo 1o settembre1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o afar costruire l’immobile su scelta e se-condo le indicazioni dell’utilizzatore, chese ne assume tutti i rischi, anche diperimento, e lo mette a disposizione perun dato tempo verso un determinato cor-rispettivo che tenga conto del prezzo diacquisto o di costruzione e della duratadel contratto. Alla scadenza del contrattol’utilizzatore ha la facoltà di acquistare laproprietà del bene a un prezzo prestabi-lito.

42-ter. All’acquisto dell’immobile og-getto del contratto di locazione finanziariasi applica l’articolo 67, terzo comma, let-tera a), del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267.

Atti Parlamentari — 104 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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42-quater. In caso di risoluzione delcontratto di locazione finanziaria per ina-dempimento dell’utilizzatore, il concedenteha diritto alla restituzione del bene ed ètenuto a corrispondere all’utilizzatorequanto ricavato dalla vendita o da altracollocazione del bene avvenute a valori dimercato, dedotta la somma dei canoniscaduti e non pagati fino alla data dellarisoluzione, dei canoni a scadere attualiz-zati e del prezzo pattuito per l’eserciziodell’opzione finale di acquisto. L’eventualedifferenza negativa è corrisposta dall’uti-lizzatore al concedente. Nelle attività divendita e ricollocazione del bene, di cui alperiodo precedente, la banca o l’interme-diario finanziario deve attenersi a criteridi trasparenza e pubblicità nei confrontidell’utilizzatore.

42-quinquies. Per il contratto di cui alcomma 42-bis l’utilizzatore può chiedere,previa presentazione di apposita richiestaal concedente, la sospensione del paga-mento dei corrispettivi periodici per nonpiù di una volta e per un periodo massimocomplessivo non superiore a dodici mesinel corso dell’esecuzione del contratto me-desimo. In tal caso, la durata del contrattoè prorogata di un periodo eguale alladurata della sospensione. L’ammissione albeneficio della sospensione è subordinataesclusivamente all’accadimento di almenouno dei seguenti eventi, intervenuti suc-cessivamente alla stipula del contratto dicui al comma 42-bis:

a) cessazione del rapporto di lavorosubordinato, ad eccezione delle ipotesi dirisoluzione consensuale, di risoluzione perlimiti di età con diritto a pensione divecchiaia o di anzianità, di licenziamentoper giusta causa o giustificato motivo sog-gettivo, di dimissioni del lavoratore nonper giusta causa;

b) cessazione dei rapporti di lavorodi cui all’articolo 409, numero 3), delcodice di procedura civile, ad eccezionedelle ipotesi di risoluzione consensuale, direcesso datoriale per giusta causa, di re-cesso del lavoratore non per giusta causa.

Atti Parlamentari — 105 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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42-sexies. Al termine della sospensione,il pagamento dei corrispettivi periodiciriprende secondo gli importi e con laperiodicità originariamente previsti dalcontratto, salvo diverso patto eventual-mente intervenuto fra le parti per larinegoziazione delle condizioni del con-tratto medesimo. Decorso il periodo disospensione, in caso di mancata ripresadei pagamenti si applicano le disposizionidel comma 42-quater. La sospensione noncomporta l’applicazione di alcuna com-missione o spesa di istruttoria e avvienesenza richiesta di garanzie aggiuntive.

42-septies. Per il rilascio dell’immobileil concedente può agire con il procedi-mento per convalida di sfratto di cui allibro IV, titolo I, capo II, del codice diprocedura civile.

42-octies. All’articolo 15, comma 1, deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, dopo la letterai-sexies) sono inserite le seguenti:

« i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneriaccessori, per un importo non superiore a8.000 euro, e il costo di acquisto a frontedell’esercizio dell’opzione finale, per unimporto non superiore a 20.000 euro,derivanti da contratti di locazione finan-ziaria su unità immobiliari, anche da co-struire, da adibire ad abitazione principaleentro un anno dalla consegna, sostenuti dagiovani di età inferiore a 35 anni con unreddito complessivo non superiore a55.000 euro all’atto della stipula del con-tratto di locazione finanziaria che nonsono titolari di diritti di proprietà suimmobili a destinazione abitativa; la de-trazione spetta alle condizioni di cui allalettera b);

Atti Parlamentari — 106 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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i-sexies.2) le spese di cui alla letterai-sexies.1), alle condizioni ivi indicate eper importi non superiori alla metà diquelli ivi indicati, sostenute da soggetti dietà non inferiore a 35 anni con un redditocomplessivo non superiore a 55.000 euroall’atto della stipula del contratto di loca-zione finanziaria che non sono titolari didiritti di proprietà su immobili a destina-zione abitativa ».

42-novies. Al testo unico delle disposi-zioni concernenti l’imposta di registro, cuial decreto del Presidente della Repubblica26 aprile 1986, n. 131, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 40, comma 1-bis, leparole: « immobili strumentali, anche dacostruire ed ancorché assoggettati all’im-posta sul valore aggiunto, di cui all’articolo10, primo comma, numero 8-ter) » sonosostituite dalle seguenti: « immobili abita-tivi e strumentali, anche da costruire edancorché assoggettati all’imposta sul va-lore aggiunto, di cui all’articolo 10, primocomma, numeri 8-bis) e 8-ter) »;

b) all’articolo 1 della tariffa, parteprima:

1) dopo il terzo capoverso è ag-giunto il seguente:

« Se il trasferimento è effettuato neiconfronti di banche e intermediari finan-ziari autorizzati all’esercizio dell’attività dileasing finanziario, e ha per oggetto casedi abitazione, di categoria catastale diversada A1, A8 e A9, acquisite in locazionefinanziaria da utilizzatori per i quali ri-corrono le condizioni di cui alle noteII-bis) e II-sexies): 1,5 per cento »;

2) è aggiunta, in fine, la seguentenota:

« II-sexies) Nell’applicazione della notaII-bis) ai trasferimenti effettuati nei con-fronti di banche e intermediari finanziariautorizzati all’esercizio dell’attività di lea-sing finanziario, si considera, in luogodell’acquirente, l’utilizzatore e, in luogodell’atto di acquisto, il contratto di loca-zione finanziaria »;

Atti Parlamentari — 107 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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c) all’articolo 8-bis della tariffa, parteprima:

1) dopo il comma 1 sono aggiunti iseguenti:

« 1-bis. Atti relativi alle cessioni, daparte degli utilizzatori, di contratti dilocazione finanziaria aventi ad oggettoimmobili a destinazione abitativa, di ca-tegoria catastale diversa da A1, A8 e A9,effettuate nei confronti di soggetti per iquali ricorrono le condizioni di cui allenote II-bis) e II-sexies) dell’articolo 1,ancorché assoggettati all’imposta sul va-lore aggiunto, di cui all’articolo 10, primocomma, numero 8-bis), del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633: 1,5 per cento.

1-ter. Atti, diversi da quelli cui alcomma 1-bis, relativi alle cessioni, daparte degli utilizzatori, di contratti dilocazione finanziaria aventi ad oggettoimmobili a destinazione abitativa, ancheda costruire ed ancorché assoggettati al-l’imposta sul valore aggiunto, di cui all’ar-ticolo 10, primo comma, numero 8-bis),del decreto del Presidente della Repub-blica 26 ottobre 1972, n. 633: 9 percento »;

2) alla nota I), le parole: « di cui alcomma 1 » sono sostituite dalle seguenti:« di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter ».

42-decies. Le disposizioni di cui aicommi 42-octies e 42-novies si applicanodal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Atti Parlamentari — 108 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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42-undecies. In attuazione del principiodi salvaguardia ambientale e al fine diincentivare la sostituzione, mediante de-molizione, dei veicoli di cui all’articolo 54,comma 1, lettera m), del codice dellastrada di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, di categoria « euro 0 »,« euro 1 » o « euro 2 » con veicoli nuovi,aventi classi di emissione non inferiore ad« euro 5 » della medesima tipologia, è ri-conosciuto un contributo fino ad un mas-simo di euro 8.000 per ciascun veicoloacquistato. A tale fine è autorizzata laspesa massima di 5 milioni di euro perl’anno 2016. Il contributo è anticipatoall’acquirente dal rivenditore sotto formadi sconto sul prezzo di vendita ed è aquesto rimborsato sotto forma di creditod’imposta di pari importo, da utilizzare incompensazione ai sensi dell’articolo 17 deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.Con decreto del Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,sono definite le modalità di attuazione,comprese quelle per usufruire del creditodi imposta, le modalità di comunicazionedelle spese effettuate ai fini della verificadella capienza dei fondi disponibili, ilregime dei controlli nonché ogni altradisposizione necessaria per il monitoraggiodell’agevolazione.

42-duodecies. Le disposizioni di cui alcomma 42-undecies si applicano per iveicoli nuovi acquistati con contratto sti-pulato tra il venditore e l’acquirente adecorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31dicembre 2016 e immatricolati entro il 31marzo 2017.

Atti Parlamentari — 109 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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43. Le detrazioni di cui all’articolo 14del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anchedagli Istituti autonomi per le case popo-lari, comunque denominati, per le spesesostenute, dal 1º gennaio 2016 al 31dicembre 2016, per interventi realizzati suimmobili di loro proprietà adibiti ad edi-lizia residenziale pubblica.

43. Identico.

43-bis. Le detrazioni fiscali di cui al-l’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno2013, n. 63, convertito, con modificazioni,dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si appli-cano anche alle spese sostenute per l’ac-quisto, l’installazione e la messa in operadi dispositivi multimediali per il controlloda remoto degli impianti di riscaldamentoo produzione di acqua calda o di clima-tizzazione delle unità abitative, volti adaumentare la consapevolezza dei consumienergetici da parte degli utenti e a garan-tire un funzionamento efficiente degli im-pianti. Tali dispositivi devono:

a) mostrare attraverso canali multi-mediali i consumi energetici, mediante lafornitura periodica dei dati;

b) mostrare le condizioni di funzio-namento correnti e la temperatura diregolazione degli impianti;

c) consentire l’accensione, lo spegni-mento e la programmazione settimanaledegli impianti da remoto.

Atti Parlamentari — 110 — Camera dei Deputati

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44. All’articolo 6 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis),dopo le parole: « e loro consorzi » sonoaggiunte le seguenti: « nonché enti aventile stesse finalità sociali dei predetti Istituti,istituiti nella forma di società che rispon-dono ai requisiti della legislazione del-l’Unione europea in materia di “in houseproviding” e che siano costituiti e operantialla data del 31 dicembre 2013 ».

44. Identico.

45. All’articolo 88 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, al comma 3, lettera b), dopole parole: « comunque denominati, » sonoinserite le seguenti: « e agli enti aventi lestesse finalità sociali dei predetti Istituti,istituiti nella forma di società che rispon-dono ai requisiti della legislazione del-l’Unione europea in materia di “in houseproviding” e che siano costituiti e operantialla data del 31 dicembre 2013, ».

45. Identico.

Atti Parlamentari — 111 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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46. Ai fini delle imposte sui redditi, peri soggetti titolari di reddito d’impresa e pergli esercenti arti e professioni che effet-tuano investimenti in beni materiali stru-mentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31dicembre 2016, con esclusivo riferimentoalla determinazione delle quote di ammor-tamento e dei canoni di locazione finan-ziaria, il costo di acquisizione è maggio-rato del 40 per cento.

46. Identico.

47. Fermo restando quanto disposto alcomma 46 e solo per gli investimentieffettuati nello stesso periodo ivi previsto,sono altresì maggiorati del 40 per cento ilimiti rilevanti per la deduzione dellequote di ammortamento e dei canoni dilocazione finanziaria dei beni di cui al-l’articolo 164, comma 1, lettera b), deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917.

47. Identico.

48. La disposizione di cui al comma 46non si applica agli investimenti in benimateriali strumentali per i quali il decretodel Ministro delle finanze 31 dicembre1988, pubblicato nel supplemento ordina-rio alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2febbraio 1989, stabilisce coefficienti di am-mortamento inferiori al 6,5 per cento, agliinvestimenti in fabbricati e costruzioni,nonché agli investimenti in beni di cuiall’allegato n. 3 annesso alla presentelegge.

48. Identico.

Atti Parlamentari — 112 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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49. Le disposizioni dei commi 46 e 47non producono effetti sulla determina-zione dell’acconto dovuto per il periodo diimposta in corso al 31 dicembre 2015. Ladeterminazione dell’acconto dovuto per ilperiodo di imposta in corso al 31 dicembre2016 è effettuata considerando, quale im-posta del periodo precedente, quella che sisarebbe determinata in assenza delle di-sposizioni dei citati commi 46 e 47.

49. Identico.

50. Al comma 10 dell’articolo 15 deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2, le parole: « nonsuperiore ad un decimo » sono sostituitedalle seguenti: « non superiore ad unquinto ».

50. Identico.

51. La disposizione di cui al comma 50si applica alle operazioni di aggregazioneaziendale poste in essere a decorrere dal-l’esercizio successivo a quello in corso al31 dicembre 2015.

51. Identico.

52. Le disposizioni di cui ai commi 46e 47 non producono effetti sui valoriattualmente stabiliti per l’elaborazione e ilcalcolo degli studi di settore previsti dal-l’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto1993, n. 331, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,e successive modificazioni.

52. Identico.

Atti Parlamentari — 113 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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52-bis. Alle imprese che effettuano l’ac-quisizione dei beni strumentali nuovi in-dicati nel comma 52-ter, destinati a strut-ture produttive ubicate nelle zone assistitedelle regioni Campania, Puglia, Basilicata,Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghepreviste dall’articolo 107, paragrafo 3, let-tera a), del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea, e nelle zone assistitedelle regioni Molise, Sardegna e Abruzzoammissibili alle deroghe previste dall’arti-colo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trat-tato sul funzionamento dell’Unione euro-pea, così come individuate dalla Cartadegli aiuti a finalità regionale 2014-2020C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014,a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al31 dicembre 2019 è attribuito un creditod’imposta nella misura massima del 20 percento per le piccole imprese, del 15 percento per le medie imprese e del 10 percento per le grandi imprese, nei limiti ealle condizioni previsti dalla citata Carta.Alle imprese attive nel settore della pro-duzione primaria di prodotti agricoli, nelsettore della pesca e dell’acquacoltura,disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Con-siglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settoredella trasformazione e della commercia-lizzazione di prodotti agricoli e della pescae dell’acquacultura, che effettuano l’acqui-sizione di beni strumentali nuovi, gli aiutisono concessi nei limiti e alle condizioniprevisti dalla normativa europea in mate-ria di aiuti di Stato nei settori agricolo,forestale e delle zone rurali e ittico.

52-ter. Per le finalità di cui al comma52-bis, sono agevolabili gli investimenti,facenti parte di un progetto di investi-mento iniziale come definito all’articolo 2,punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE)n. 651/2014 della Commissione, del 17giugno 2014, relativi all’acquisto, anchemediante contratti di locazione finanzia-ria, di macchinari, impianti e attrezzaturevarie destinati a strutture produttive giàesistenti o che vengono impiantate nelterritorio.

Atti Parlamentari — 114 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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52-quater. L’agevolazione non si ap-plica ai soggetti che operano nei settoridell’industria siderurgica, carbonifera,della costruzione navale, delle fibre sinte-tiche, dei trasporti e delle relative infra-strutture, della produzione e della distri-buzione di energia e delle infrastruttureenergetiche, nonché ai settori creditizio,finanziario e assicurativo. L’agevolazione,altresì, non si applica alle imprese indifficoltà come definite dalla comunica-zione della Commissione europea 2014/C249/01, del 31 luglio 2014.

52-quinquies. Il credito d’imposta ècommisurato alla quota del costo comples-sivo dei beni indicati nel comma 52-ter,nel limite massimo, per ciascun progettodi investimento, pari a 1,5 milioni di europer le piccole imprese, a 5 milioni di europer le medie imprese e a 15 milioni dieuro per le grandi imprese, eccedente gliammortamenti dedotti nel periodo d’im-posta, relativi alle medesime categorie deibeni d’investimento della stessa strutturaproduttiva, ad esclusione degli ammorta-menti dei beni che formano oggetto del-l’investimento agevolato. Per gli investi-menti effettuati mediante contratti di lo-cazione finanziaria, si assume il costosostenuto dal locatore per l’acquisto deibeni; detto costo non comprende le spesedi manutenzione.

52-sexies. Il credito d’imposta non ècumulabile con aiuti de minimis e conaltri aiuti di Stato che abbiano ad oggettoi medesimi costi ammessi al beneficio

52-septies. I soggetti che intendono av-valersi del credito d’imposta devono pre-sentare apposita comunicazione all’Agen-zia delle entrate. Le modalità, i termini dipresentazione e il contenuto della comu-nicazione sono stabiliti con provvedimentodel direttore dell’Agenzia medesima, daemanare entro sessanta giorni dalla datadi pubblicazione della presente legge nellaGazzetta Ufficiale. L’Agenzia delle entratecomunica alle imprese l’autorizzazionealla fruizione del credito d’imposta.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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52-octies. Il credito d’imposta è utiliz-zabile esclusivamente in compensazione aisensi dell’articolo 17 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241, e successive modi-ficazioni, a decorrere dal periodo d’impo-sta in cui è stato effettuato l’investimentoe deve essere indicato nella dichiarazionedei redditi relativa al periodo d’imposta dimaturazione del credito e nelle dichiara-zioni dei redditi relative ai periodi d’im-posta successivi fino a quello nel quale sene conclude l’utilizzo. Al credito d’impostanon si applica il limite di cui all’articolo 1,comma 53, della legge 24 dicembre 2007,n. 244.

52-novies. Se i beni oggetto dell’agevo-lazione non entrano in funzione entro ilsecondo periodo d’imposta successivo aquello della loro acquisizione o ultima-zione, il credito d’imposta è rideterminatoescludendo dagli investimenti agevolati ilcosto dei beni non entrati in funzione. Se,entro il quinto periodo d’imposta succes-sivo a quello nel quale sono entrati infunzione, i beni sono dismessi, ceduti aterzi, destinati a finalità estranee all’eser-cizio dell’impresa ovvero destinati a strut-ture produttive diverse da quelle chehanno dato diritto all’agevolazione, il cre-dito d’imposta è rideterminato escludendodagli investimenti agevolati il costo deibeni anzidetti; se nel periodo d’imposta incui si verifica una delle predette ipotesivengono acquisiti beni della stessa catego-ria di quelli agevolati, il credito d’impostaè rideterminato escludendo il costo nonammortizzato degli investimenti agevolatiper la parte che eccede i costi delle nuoveacquisizioni. Per i beni acquisiti in loca-zione finanziaria le disposizioni di cui alpresente comma si applicano anche se nonviene esercitato il riscatto. Il credito d’im-posta indebitamente utilizzato rispetto al-l’importo rideterminato secondo le dispo-sizioni del presente comma è versato entroil termine stabilito per il versamento asaldo dell’imposta sui redditi dovuta per ilperiodo d’imposta in cui si verificano leipotesi ivi indicate.

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52-decies. Qualora, a seguito dei con-trolli, sia accertata l’indebita fruizione,anche parziale, del credito d’imposta per ilmancato rispetto delle condizioni richiestedalla norma ovvero a causa dell’inammis-sibilità dei costi sulla base dei quali è statodeterminato l’importo fruito, l’Agenziadelle entrate provvede al recupero delrelativo importo, maggiorato di interessi esanzioni previsti dalla legge.

52-undecies. L’agevolazione di cui aicommi da 52-bis a 52-decies è concessanel rispetto dei limiti e delle condizioniprevisti dal regolamento (UE) n. 651/2014della Commissione, del 17 giugno 2014,che dichiara alcune categorie di aiuti com-patibili con il mercato interno in applica-zione degli articoli 107 e 108 del Trattatosul funzionamento dell’Unione europea, ein particolare dall’articolo 14 del mede-simo regolamento, che disciplina gli aiuti afinalità regionale agli investimenti.

52-duodecies. Gli oneri derivanti daicommi da 52-bis a 52-undecies sono va-lutati in 617 milioni di euro per ciascunodegli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; ilpredetto importo è corrispondentementeiscritto in apposito capitolo di spesa dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze. Ai predetti oneri sifa fronte per 250 milioni di euro annui,relativamente alle agevolazioni concessealle piccole e medie imprese, a valere sullerisorse europee e di cofinanziamento na-zionale previste nel programma operativonazionale « Imprese e Competitività 2014/2020 » e nei programmi operativi relativial Fondo europeo di sviluppo regionale(FESR) 2014/2020 delle regioni in cui siapplica l’incentivo. A tal fine le predetterisorse sono annualmente versate all’en-trata del bilancio dello Stato. Le ammini-strazioni titolari dei predetti programmicomunicano al Ministero dell’economia edelle finanze – Dipartimento della Ragio-neria generale dello Stato gli importi,europei e nazionali, riconosciuti a titolo dicredito d’imposta dall’Unione europea, daversare all’entrata del bilancio dello Stato.Nelle more della conclusione della proce-dura finalizzata all’individuazione delle ri-sorse, alla regolazione contabile delle com-

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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pensazioni esercitate ai sensi del presentecomma si provvede mediante anticipazionia carico delle disponibilità del Fondo dirotazione di cui all’articolo 5 della legge 16aprile 1987, n. 183. Le risorse così anti-cipate vengono reintegrate al Fondo, per laparte relativa all’Unione europea, a valeresui successivi accrediti delle corrispon-denti risorse dell’Unione europea in favoredei citati programmi operativi e, per laparte di cofinanziamento nazionale, a va-lere sulle corrispondenti quote di cofinan-ziamento nazionale riconosciute a seguitodelle predette rendicontazioni di spesa.

52-terdecies. Entro il 31 marzo 2016 siprovvede, con le procedure di cui all’ar-ticolo 4, comma 3, del decreto-legge 28giugno 2013, n. 76, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,alla ricognizione delle risorse del Fondo dirotazione di cui all’articolo 5 della legge 16aprile 1987, n. 183, già destinate agli in-terventi del Piano di Azione Coesione(PAC), non ancora oggetto di impegnigiuridicamente vincolanti rispetto ai cro-noprogrammi approvati. A tal fine, leamministrazioni titolari di interventi delPAC, approvati alla data di entrata invigore della presente legge, inviano al si-stema di monitoraggio nazionale, entro il31 gennaio 2016, i dati relativi alle risorseimpegnate e pagate per ciascuna linea diintervento.

52-quaterdecies. Con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri, adottatoentro il 31 marzo 2016 di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze econ il Ministro del lavoro e delle politichesociali, è determinato l’ammontare dellerisorse disponibili in esito alla ricognizionedi cui al comma 52-terdecies ed è dispostol’utilizzo delle stesse per l’estensione del-l’esonero contributivo di cui ai commi 83e 84 alle assunzioni a tempo indetermi-nato effettuate nell’anno 2017 in favore deidatori di lavoro privati, operanti nelleregioni Abruzzo, Molise, Campania, Basi-licata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,alle medesime condizioni previste dai pre-detti commi, eventualmente rimodulandola durata temporale e l’entità dell’esoneroe comunque assicurando una maggiora-

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zione della percentuale di decontribuzionee del relativo importo massimo per l’as-sunzione di donne di qualsiasi età, prive diun impiego regolarmente retribuito daalmeno sei mesi, in ragione delle risorseche si renderanno disponibili ai sensi delcomma 52-terdecies, la cui efficacia èsubordinata all’autorizzazione della Com-missione europea ai sensi dell’articolo 108,paragrafo 3, del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea.

53. All’articolo 1 della legge 23 dicem-bre 2014, n. 190, sono apportate le se-guenti modificazioni:

53. Identico.

a) la lettera d) del comma 54 èabrogata;

b) al comma 57, dopo la lettera d) èaggiunta la seguente:

« d-bis) i soggetti che nell’anno pre-cedente hanno percepito redditi di lavorodipendente e redditi assimilati a quelli dilavoro dipendente, di cui rispettivamenteagli articoli 49 e 50 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000euro; la verifica di tale soglia è irrilevantese il rapporto di lavoro è cessato »;

c) al comma 65, alinea, le parole: « eper i due successivi, il reddito determinatoai sensi del comma 64 è ridotto di unterzo » sono sostituite dalle seguenti: « eper i quattro successivi, l’aliquota di cui alcomma 64 è stabilita nella misura del 5per cento »;

d) il comma 77 è sostituito dal se-guente:

« 77. Il reddito forfetario determinatoai sensi dei precedenti commi costituiscebase imponibile ai sensi dell’articolo 1della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su talereddito si applica la contribuzione dovutaai fini previdenziali, ridotta del 35 percento. Si applica, per l’accredito dellacontribuzione, la disposizione di cui al-l’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto1995, n. 335 ».

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54. L’allegato n. 4 annesso alla legge 23dicembre 2014, n. 190, è sostituito dalseguente:

54. Identico.

« ALLEGATO 4Articolo 1, comma 54, lettera a)

(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

Pro-gressivo

Gruppo di settoreCodici attivitàATECO 2007

Valore sogliadei

ricavi/compensiRedditività

1 Industrie alimen-tari e delle

bevande

(10-11) 45.000 40%

2 Commercio all’in-grosso e al detta-glio

45 – (da 46.2 a46.9) – (da 47.1a 47.7) – 47.9

50.000 40%

3 Commercio ambu-lante di prodottialimentari e be-vande

47.81 40.000 40%

4 Commercio ambu-lante di altri pro-dotti

47.82 – 47.89 30.000 54%

5 Costruzioni e atti-vità immobiliari

(41 – 42 – 43) –(68)

25.000 86%

6 Intermediari delcommercio

46.1 25.000 62%

7 Attività dei servizidi alloggio e di ri-storazione

(55-56) 50.000 40%

8 Attività professio-nali, scientifiche,tecniche, sanitarie,di istruzione, ser-vizi finanziari edassicurativi

(64-65-66) –(69-70-71-72-73-74-75) – (85)– (86-87-88)

30.000 78%

9 Altre attività eco-nomiche

(01 – 02 – 03) –(05 – 06 – 07 –08 – 09) – (12 –13 – 14 – 15 – 16– 17 – 18 – 19 –20 – 21 – 22 – 23– 24 – 25 – 26 –27 – 28 – 29 – 30– 31 – 32 – 33) –(35) – (36 – 37 –38 – 39) – (49 –50 – 51 – 52 –53) – (58 – 59 –60 – 61 – 62 –63) – (77 – 78 –79 – 80 – 81 –82) – (84) – (90 –91 – 92 – 93) –(94 – 95 – 96) –(97 – 98) – (99)

30.000 67%

».

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55. Le disposizioni di cui alla lettera c)del comma 53 si applicano, per gli anni2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggettiche nel 2015 hanno iniziato una nuovaattività, avvalendosi delle disposizioni dicui all’articolo 1, comma 65, della citatalegge n. 190 del 2014, vigente anterior-mente alle modifiche di cui alla lettera c)del comma 53.

55. Identico.

55-bis. Fermo restando il trattamentoprevidenziale per i soci delle cooperativeartigiane che stabiliscono un rapporto dilavoro in forma autonoma ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 3, della legge 3 aprile2001, n. 142, ai fini dell’imposta sul red-dito si applica l’articolo 50 del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, e successive modifica-zioni.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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56. Le società in nome collettivo, inaccomandita semplice, a responsabilità li-mitata, per azioni e in accomandita perazioni che, entro il 30 settembre 2016,assegnano o cedono ai soci beni immobili,diversi da quelli indicati nell’articolo 43,comma 2, primo periodo, del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti inpubblici registri non utilizzati come benistrumentali nell’attività propria dell’im-presa, possono applicare le disposizionidei commi dal presente al comma 61 acondizione che tutti i soci risultino iscrittinel libro dei soci, ove prescritto, alla datadel 30 settembre 2015, ovvero che venganoiscritti entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, inforza di titolo di trasferimento avente datacerta anteriore al 1º ottobre 2015. Lemedesime disposizioni si applicano allesocietà che hanno per oggetto esclusivo oprincipale la gestione dei predetti beni eche entro il 30 settembre 2016 si trasfor-mano in società semplici.

56. Identico.

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57. Sulla differenza tra il valore nor-male dei beni assegnati o, in caso ditrasformazione, quello dei beni possedutiall’atto della trasformazione, e il loro costofiscalmente riconosciuto, si applica un’im-posta sostitutiva delle imposte sui redditi edell’imposta regionale sulle attività pro-duttive nella misura dell’8 per cento ov-vero del 10,5 per cento per le societàconsiderate non operative in almeno duedei tre periodi di imposta precedenti aquello in corso al momento della assegna-zione, cessione o trasformazione. Le ri-serve in sospensione d’imposta annullateper effetto dell’assegnazione dei beni aisoci e quelle delle società che si trasfor-mano sono assoggettate ad imposta sosti-tutiva nella misura del 13 per cento.

57. Identico.

58. Per gli immobili, su richiesta dellasocietà e nel rispetto delle condizioni pre-scritte, il valore normale può essere de-terminato in misura pari a quello risul-tante dall’applicazione all’ammontare dellerendite risultanti in catasto dei moltipli-catori determinati con i criteri e le mo-dalità previsti dal primo periodo delcomma 4 dell’articolo 52 del testo unicodelle disposizioni concernenti l’imposta diregistro, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Incaso di cessione, ai fini della determina-zione dell’imposta sostitutiva, il corrispet-tivo della cessione, se inferiore al valorenormale del bene, determinato ai sensidell’articolo 9 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, e successive modificazioni, o inalternativa, ai sensi del primo periodo, ècomputato in misura non inferiore ad unodei due valori.

58. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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59. Il costo fiscalmente riconosciutodelle azioni o quote possedute dai socidelle società trasformate va aumentatodella differenza assoggettata ad impostasostitutiva. Nei confronti dei soci assegna-tari non si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 47 del citato testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del1986. Tuttavia, il valore normale dei beniricevuti, al netto dei debiti accollati, riduceil costo fiscalmente riconosciuto delleazioni o quote possedute.

59. Identico.

60. Per le assegnazioni e le cessioni aisoci di cui ai commi da 56 a 59 soggetteall’imposta di registro in misura propor-zionale, le relative aliquote applicabilisono ridotte alla metà e le imposte ipo-tecarie e catastali si applicano in misurafissa.

60. Per le assegnazioni e le cessioni aisoci di cui ai commi da 56 a 59, le aliquotedell’imposta proporzionale di registroeventualmente applicabili sono ridotte allametà e le imposte ipotecarie e catastali siapplicano in misura fissa.

61. Le società che si avvalgono delledisposizioni di cui ai commi da 56 a 59devono versare il 60 per cento dell’impostasostitutiva entro il 30 novembre 2016 e larestante parte entro il 16 giugno 2017, coni criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsied il contenzioso si applicano le disposi-zioni previste per le imposte sui redditi.

61. Identico.

Atti Parlamentari — 124 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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62. L’imprenditore individuale che alladata del 31 ottobre 2015 possiede beniimmobili strumentali di cui all’articolo 43,comma 2, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, può, entro il 31 maggio 2016,optare per l’esclusione dei beni stessi dalpatrimonio dell’impresa, con effetto dalperiodo di imposta in corso alla data del1º gennaio 2016, mediante il pagamentodi una imposta sostitutiva dell’imposta sulreddito delle persone fisiche e dell’impostaregionale sulle attività produttive nellamisura dell’8 per cento della differenza trail valore normale di tali beni ed il relativovalore fiscalmente riconosciuto. Si appli-cano, in quanto compatibili, le disposizionidei commi da 56 a 61.

62. Identico.

63. Gli oneri previsti dall’articolo 4,comma 14, della legge 12 novembre 2011,n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dal-l’amministrazione per il reclutamento delpersonale volontario per le esigenze deidistaccamenti volontari del Corpo nazio-nale dei vigili del fuoco di cui all’articolo9, comma 2, lettera b), del decreto legi-slativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a caricodella medesima.

63. Identico.

64. All’articolo 11, comma 4-bis, letterad-bis), del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, e successive modificazioni, leparole: « di euro 2.500, di euro 1.875, dieuro 1.250 e di euro 625 » sono sostituitedalle seguenti: « di euro 5.000, di euro3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250 ».

64. Identico.

65. Le disposizioni di cui al comma 64si applicano a decorrere dal periodo d’im-posta successivo a quello in corso al 31dicembre 2015.

65. Identico.

Atti Parlamentari — 125 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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65-bis. All’articolo 2 del decreto legi-slativo 15 dicembre 1997, n. 446, concer-nente il presupposto dell’imposta regionalesulle attività produttive, dopo il comma 1è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Non sussiste autonoma organiz-zazione ai fini dell’imposta nel caso di me-dici che abbiano sottoscritto specifiche con-venzioni con le strutture ospedaliere per losvolgimento della professione all’interno didette strutture, laddove gli stessi percepi-scano per l’attività svolta presso dette strut-ture più del 75 per cento del proprio redditocomplessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, aifini della sussistenza dell’autonoma organiz-zazione, l’ammontare del reddito realizzatoe le spese direttamente connesse all’attivitàsvolta. L’esistenza dell’autonoma organizza-zione è comunque configurabile in presenzadi elementi che superano lo standard e i pa-rametri previsti dalla convenzione con ilServizio sanitario nazionale ».

66. L’articolo 26 del decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, è sostituito dal seguente:

66. Identico.

« ART. 26. – (Variazioni dell’imponibile odell’imposta). – 1. Le disposizioni degliarticoli 21 e seguenti devono essere osser-vate, in relazione al maggiore ammontare,tutte le volte che successivamente all’emis-sione della fattura o alla registrazione dicui agli articoli 23 e 24 l’ammontareimponibile di un’operazione o quello dellarelativa imposta viene ad aumentare perqualsiasi motivo, compresa la rettifica diinesattezze della fatturazione o della re-gistrazione.

2. Se un’operazione per la quale siastata emessa fattura, successivamente allaregistrazione di cui agli articoli 23 e 24,viene meno in tutto o in parte, o se neriduce l’ammontare imponibile, in conse-guenza di dichiarazione di nullità, annul-lamento, revoca, risoluzione, rescissione esimili o in conseguenza dell’applicazionedi abbuoni o sconti previsti contrattual-mente, il cedente del bene o prestatore delservizio ha diritto di portare in detrazioneai sensi dell’articolo 19 l’imposta corri-spondente alla variazione, registrandola anorma dell’articolo 25.

Atti Parlamentari — 126 — Camera dei Deputati

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3. La disposizione di cui al comma 2non può essere applicata dopo il decorsodi un anno dall’effettuazione dell’opera-zione imponibile qualora gli eventi iviindicati si verifichino in dipendenza disopravvenuto accordo fra le parti e puòessere applicata, entro lo stesso termine,anche in caso di rettifica di inesattezzedella fatturazione che abbiano dato luogoall’applicazione dell’articolo 21, comma 7.

4. La disposizione di cui al comma 2 siapplica anche in caso di mancato paga-mento, in tutto o in parte, da parte delcessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui que-st’ultimo è assoggettato a una proceduraconcorsuale o dalla data del decreto cheomologa un accordo di ristrutturazionedei debiti di cui all’articolo 182-bis delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, odalla data di pubblicazione nel registrodelle imprese di un piano attestato ai sensidell’articolo 67, terzo comma, lettera d),del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutiveindividuali rimaste infruttuose.

5. Ove il cedente o prestatore si avvalgadella facoltà di cui al comma 2, il cessio-nario o committente, che abbia già regi-strato l’operazione ai sensi dell’articolo 25,deve in tal caso registrare la variazione anorma dell’articolo 23 o dell’articolo 24,nei limiti della detrazione operata, salvo ilsuo diritto alla restituzione dell’importopagato al cedente o prestatore a titolo dirivalsa. L’obbligo di cui al primo periodonon si applica nel caso di procedureconcorsuali di cui al comma 4, lettera a).

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6. Nel caso in cui, successivamente aglieventi di cui al comma 4, il corrispettivosia pagato, in tutto o in parte, si applicala disposizione di cui al comma 1. In talcaso, il cessionario o committente cheabbia assolto all’obbligo di cui al comma5 ha diritto di portare in detrazione aisensi dell’articolo 19 l’imposta corrispon-dente alla variazione in aumento.

7. La correzione di errori materiali o dicalcolo nelle registrazioni di cui agli arti-coli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni pe-riodiche di cui all’articolo 27, all’articolo 1del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 23 marzo1998, n. 100, e successive modificazioni, eall’articolo 7 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 14ottobre 1999, n. 542, e successive modifi-cazioni, deve essere fatta, mediante anno-tazione delle variazioni dell’imposta inaumento nel registro di cui all’articolo 23e delle variazioni dell’imposta in diminu-zione nel registro di cui all’articolo 25.Con le stesse modalità devono essere cor-retti, nel registro di cui all’articolo 24, glierrori materiali inerenti alla trascrizionedi dati indicati nelle fatture o nei registritenuti a norma di legge.

8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4e 5 e quelle per errori di registrazione dicui al comma 7 possono essere effettuatedal cedente o prestatore del servizio e dalcessionario o committente anche medianteapposite annotazioni in rettifica rispetti-vamente sui registri di cui agli articoli 23e 24 e sul registro di cui all’articolo 25.

Atti Parlamentari — 128 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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9. Nel caso di risoluzione contrattuale,relativa a contratti a esecuzione conti-nuata o periodica, conseguente a inadem-pimento, la facoltà di cui al comma 2 nonsi estende a quelle cessioni e a quelleprestazioni per cui sia il cedente o pre-statore che il cessionario o committenteabbiano correttamente adempiuto alleproprie obbligazioni.

10. La facoltà di cui al comma 2 puòessere esercitata, ricorrendo i presuppostidi cui a tale disposizione, anche dai ces-sionari e committenti debitori dell’impostaai sensi dell’articolo 17 o dell’articolo 74del presente decreto ovvero dell’articolo 44del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,convertito, con modificazioni, dalla legge29 ottobre 1993, n. 427, e successive mo-dificazioni. In tal caso, si applica ai ces-sionari o committenti la disposizione dicui al comma 5.

11. Ai fini del comma 4, lettera a), ildebitore si considera assoggettato a pro-cedura concorsuale dalla data della sen-tenza dichiarativa del fallimento o delprovvedimento che ordina la liquidazionecoatta amministrativa o del decreto diammissione alla procedura di concordatopreventivo o del decreto che dispone laprocedura di amministrazione straordina-ria delle grandi imprese in crisi.

12. Ai fini del comma 4, lettera b), unaprocedura esecutiva individuale si consi-dera in ogni caso infruttuosa:

a) nell’ipotesi di pignoramento pressoterzi, quando dal verbale di pignoramentoredatto dall’ufficiale giudiziario risulti chepresso il terzo pignorato non vi sono benio crediti da pignorare;

b) nell’ipotesi di pignoramento di be-ni mobili, quando dal verbale di pignora-mento redatto dall’ufficiale giudiziario ri-sulti la mancanza di beni da pignorare ov-vero l’impossibilità di accesso al domiciliodel debitore ovvero la sua irreperibilità;

c) nell’ipotesi in cui, dopo che per trevolte l’asta per la vendita del bene pigno-rato sia andata deserta, si decida di in-terrompere la procedura esecutiva pereccessiva onerosità ».

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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67. Le disposizioni di cui all’articolo 26,comma 4, lettera a), e comma 5, secondoperiodo, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, neltesto risultante dalle modifiche apportatedal comma 66, si applicano nei casi in cuiil cessionario o committente sia assogget-tato a una procedura concorsuale succes-sivamente al 31 dicembre 2016. Le altremodifiche apportate dal comma 66 alpredetto articolo 26, in quanto volte achiarire l’applicazione delle disposizionicontenute in tale ultimo articolo e quindidi carattere interpretativo, si applicanoanche alle operazioni effettuate anterior-mente alla data di cui al periodo precedente.

67. Identico.

67-bis. Al sesto comma dell’articolo 17del decreto del Presidente della Repub-blica 26 ottobre 1972, n. 633, e successivemodificazioni, dopo la lettera a-ter) èinserita la seguente:

« a-quater) alle prestazioni di servizirese dalle imprese consorziate nei confrontidel consorzio di appartenenza che, ai sensidelle lettere b), c) ed e) dell’articolo 34 delcodice di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, e successive modificazioni, siè reso aggiudicatario di una commessa neiconfronti di un ente pubblico al quale ilpredetto consorzio è tenuto ad emetterefattura ai sensi del comma 1 dell’articolo17-ter del presente decreto. L’efficacia delladisposizione di cui al periodo precedente èsubordinata al rilascio, da parte del Consi-glio dell’Unione europea, dell’autorizza-zione di una misura di deroga ai sensi del-l’articolo 395 della direttiva 2006/112/CEdel Consiglio, del 28 novembre 2006, e suc-cessive modificazioni ».

67-ter. Le disposizioni di cui all’articolo12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 di-cembre 2013, n. 145, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,si applicano anche nell’anno 2016 con lemodalità previste nel medesimo comma.Per l’anno 2016 il decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, di concerto conil Ministro dello sviluppo economico, previ-sto nel citato comma 7-bis, è adottato entronovanta giorni dalla data di entrata in vi-gore della presente legge.

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67-quater. L’articolo 57 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 57. – (Termine per gli accerta-menti). – 1. Gli avvisi relativi alle rettifi-che e agli accertamenti previsti nell’arti-colo 54 e nel secondo comma dell’articolo55 devono essere notificati, a pena didecadenza, entro il 31 dicembre del quintoanno successivo a quello in cui è statapresentata la dichiarazione.

2. Nei casi di omessa presentazionedella dichiarazione o di presentazione didichiarazione nulla l’avviso d’accerta-mento dell’imposta a norma del primocomma dell’articolo 55 può essere notifi-cato entro il 31 dicembre del settimo annosuccessivo a quello in cui la dichiarazioneavrebbe dovuto essere presentata.

3. Nel caso di richiesta di rimborsodell’eccedenza d’imposta detraibile risul-tante dalla dichiarazione annuale, se tra ladata di notifica della richiesta di docu-menti da parte dell’ufficio e la data dellaloro consegna intercorre un periodo su-periore a quindici giorni, il termine didecadenza, relativo agli anni in cui si èformata l’eccedenza detraibile chiesta arimborso, è differito di un periodo ditempo pari a quello compreso tra il sedi-cesimo giorno e la data di consegna.

4. Fino alla scadenza del termine sta-bilito nei commi precedenti le rettifiche egli accertamenti possono essere integrati omodificati, mediante la notificazione dinuovi avvisi, in base alla sopravvenutaconoscenza dell’Agenzia delle entrate dinuovi elementi. Nell’avviso devono esserespecificamente indicati, a pena di nullità,i nuovi elementi e gli atti o fatti attraversoi quali sono venuti a conoscenza dell’Uf-ficio dell’imposta sul valore aggiunto ».

67-quinquies. L’articolo 43 del decretodel Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« ART. 43. – (Termine per l’accerta-mento). – 1. Gli avvisi di accertamentodevono essere notificati, a pena di deca-denza, entro il 31 dicembre del quinto

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anno successivo a quello in cui è statapresentata la dichiarazione.

2. Nei casi di omessa presentazionedella dichiarazione o di presentazione didichiarazione nulla l’avviso di accerta-mento può essere notificato entro il 31dicembre del settimo uno successivo aquello in cui la dichiarazione avrebbedovuto essere presentata.

3. Fino alla scadenza del termine sta-bilito nei commi precedenti l’accertamentopuò essere integrato o modificato in au-mento mediante la notificazione di nuoviavvisi, in base alla sopravvenuta cono-scenza dell’Agenzia delle entrate di nuovielementi. Nell’avviso devono essere speci-ficamente indicati, a pena di nullità, inuovi elementi e gli atti o fatti attraversoi quali sono venuti a conoscenza dell’uf-ficio delle imposte ».

67-sexies. Le disposizioni di cui all’ar-ticolo 57, commi 1 e 2, del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, e all’articolo 43, commi 1 e2, del decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 600, comesostituiti dai commi 67-quater e 67-quin-quies del presente articolo, si applicanoagli avvisi relativi al periodo d’imposta incorso alla data del 31 dicembre 2016 e aiperiodi successivi. Per i periodi d’impostaprecedenti, gli avvisi di accertamento de-vono essere notificati, a pena di deca-denza, entro il 31 dicembre del quartoanno successivo a quello in cui è statapresentata la dichiarazione ovvero, neicasi di omessa presentazione della dichia-razione o di dichiarazione nulla, entro il31 dicembre del quinto anno successivo aquello in cui la dichiarazione avrebbedovuto essere presentata. Tuttavia, in casodi violazione che comporta obbligo didenuncia ai sensi dell’articolo 331 delcodice di procedura penale per uno deireati previsti dal decreto legislativo 10marzo 2000, n. 74, i termini di cui alperiodo precedente sono raddoppiati rela-tivamente al periodo di imposta in cui èstata commessa la violazione; il raddoppionon opera qualora la denuncia da partedell’Amministrazione finanziaria, in cui è

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ricompresa la Guardia di finanza, siapresentata o trasmessa oltre la scadenzaordinaria dei termini di cui al primoperiodo. Resta fermo quanto disposto dal-l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990,n. 167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n. 227, e successivemodificazioni.

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68. All’articolo 32, commi 1 e 2, deldecreto legislativo 24 settembre 2015,n. 158, le parole: « 1º gennaio 2017 » sonosostituite dalle seguenti: « 1o gennaio2016 ». Restano comunque ferme le san-zioni nella misura dovuta in base allenorme relative alla procedura di collabo-razione volontaria di cui alla legge 15dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data dipresentazione della relativa istanza.

68. All’articolo 32, commi 1 e 2, deldecreto legislativo 24 settembre 2015,n. 158, le parole: « 1º gennaio 2017 » sonosostituite dalle seguenti: « 1o gennaio2016 ». Restano comunque ferme le san-zioni nella misura dovuta in base allenorme relative alla procedura di collabo-razione volontaria di cui alla legge 15dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data dipresentazione della relativa istanza. Ai solifini della procedura di collaborazione vo-lontaria di cui al periodo precedente, tuttigli atti che per legge devono essere noti-ficati al contribuente, di cui agli articoli5-quater e 5-quinquies del decreto-legge28 giugno 1990, n. 167, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,n. 227, e successive modificazioni, possonoessere allo stesso notificati dal competenteufficio dell’Agenzia delle entrate, in derogaad ogni altra disposizione di legge, me-diante posta elettronica certificata, con lemodalità previste dal regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 11febbraio 2005, n. 68, all’indirizzo di postaelettronica certificata del professionistache lo assiste nell’ambito della proceduradi collaborazione volontaria. Per i fini dicui al periodo precedente il contribuentedeve manifestare la propria volontà diricevere gli atti della procedura all’indi-rizzo di posta elettronica certificata delprofessionista che lo assiste. La notifica siintende comunque perfezionata nel mo-mento in cui il gestore del servizio di postaelettronica certificata trasmette all’ufficiola ricevuta di accettazione con la relativaattestazione temporale che certifica l’av-venuta spedizione del messaggio; i terminiche hanno inizio dalla notificazione de-corrono dalla data di avvenuta consegnacontenuta nella ricevuta che il gestore delservizio di posta elettronica certificata delprofessionista trasmette all’ufficio. Se lacasella di posta elettronica del professio-nista risulta satura, ovvero nei casi in cuil’indirizzo di posta elettronica del profes-sionista non risulta valido o attivo, siapplicano le disposizioni in materia dinotificazione degli avvisi e degli altri attiche per legge devono essere notificati alcontribuente.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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68-bis. Nelle ipotesi di definizione degliaccertamenti o di omessa impugnazione dicui al decreto legislativo 19 giugno 1997,n. 218, i contribuenti che, nei trentaseimesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sonodecaduti dal beneficio della rateazione,sono riammessi al piano di rateazioneinizialmente concesso ai sensi dello stessodecreto legislativo n. 218 del 1997, limi-tatamente al versamento delle impostedirette, a condizione che entro il 31 mag-gio 2016 riprendano il versamento dellaprima delle rate scadute.

68-ter. Ai fini di cui al comma 68-bis,il contribuente interessato, nei dieci giornisuccessivi al versamento, trasmette copiadella relativa quietanza all’ufficio compe-tente affinché lo stesso proceda alla so-spensione dei carichi eventualmenteiscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensidell’articolo 19 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973,n. 602. Lo stesso ufficio:

a) ricalcola le rate dovute tenendoconto di tutti i pagamenti effettuati anchea seguito di iscrizione a ruolo, imputan-dole alle analoghe voci dell’originariopiano di rateazione;

b) verificato il versamento delle rateresidue, provvede allo sgravio degli stessicarichi iscritti a ruolo.

68-quater. Non sono ripetibili lesomme versate, ove superiori all’ammon-tare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensidel comma 68-ter.

68-quinquies. Il debitore decade dalpiano di rateazione a cui è stato riam-messo ai sensi del comma 68-bis in casodi mancato pagamento di due rate anchenon consecutive, esclusa ogni ulterioreproroga.

68-sexies. A seguito della trasmissionedella quietanza, non possono essere av-viate nuove azioni esecutive. Se la ratea-zione è richiesta dopo una segnalazioneeffettuata ai sensi dell’articolo 48-bis deldecreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, la stessa non puòessere concessa limitatamente agli importiche ne costituiscono oggetto.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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69. Al fine di garantire la stabilità delgettito tributario derivante dagli atti regi-strati dai notai, alla legge 16 febbraio1913, n. 89, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

69. Identico.

a) dopo il comma 3 dell’articolo 22sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. In caso di mancato versamentoda parte del notaio dei tributi riscossi inrelazione agli atti da lui rogati o autenti-cati, se il danno non è coperto da polizzaassicurativa, l’agente della riscossione puòrichiederne il pagamento direttamente alFondo. L’erogazione è subordinata:

a) all’esercizio dell’azione penale neiconfronti del notaio ed alla pronuncia delsuo rinvio a giudizio;

b) all’emissione, per il pagamento deitributi di cui al primo periodo, di un attoesecutivo dell’Agenzia delle entrate, nonsospeso dall’autorità giudiziaria o dall’Am-ministrazione finanziaria, nei confrontidel notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede alpagamento dei tributi di cui al comma3-bis, è legalmente surrogato nei confrontidel notaio in tutte le ragioni, azioni eprivilegi spettanti all’Amministrazione fi-nanziaria. Il Fondo può, esibendo il do-cumento attestante la somma pagata, ri-chiedere all’autorità giudiziaria l’ingiun-zione di pagamento. L’ingiunzione è prov-visoriamente esecutiva a norma del-l’articolo 642 del codice di proceduracivile. Non è ammissibile l’opposizionefondata sul motivo che le imposte pagatenon erano dovute o erano dovute in mi-sura minore. Il Fondo può agire esecuti-vamente sull’indennità dovuta dalla Cassanazionale del notariato al notaio alla suacessazione, nel limite di cui al quartocomma dell’articolo 545 del codice diprocedura civile, e, a tutela del propriocredito, può notificare alla Cassa un attodi opposizione al pagamento diretto alnotaio dell’indennità nello stesso limite.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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3-quater. Con decreto non regolamen-tare del Ministro dell’economia e dellefinanze, sentito il Consiglio nazionale delnotariato, sono disciplinate le modalitàprocedurali e l’erogazione delle somme daparte del Fondo all’Amministrazione fi-nanziaria, e per la successiva surroga adessa del Fondo medesimo.

3-quinquies. Se è accertato con deci-sione passata in giudicato che il notaionon ha commesso il fatto ovvero che ilfatto non costituisce reato, l’Agenzia delleentrate rimborsa senza indugio le sommepagate al Fondo o, se il Fondo ha recu-perato le somme dal notaio, al notaiomedesimo »;

b) al comma 4 dell’articolo 22 sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis,nel quale il danno è dimostrato con l’esi-bizione dell’atto esecutivo ed è quantifi-cato sulla base delle risultanze dello stessoatto »;

c) all’articolo 93-bis, comma 2, letteraa), sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: « nonché richiedere, anche perio-dicamente, informazioni e l’esibizione didocumenti, estratti repertoriali, atti, regi-stri e libri anche di natura fiscale »;

d) dopo il comma 2 dell’articolo 93-bis è inserito il seguente:

« 2-bis. L’Agenzia delle entrate tra-smette al Consiglio nazionale del nota-riato, esclusivamente con modalità telema-tiche entro il secondo mese successivo aquello di scadenza, le informazioni sugliomessi e ritardati versamenti richiesti ainotai con avviso di liquidazione »;

e) all’articolo 19:

1) al comma 1, le parole: « cononeri a carico del proprio bilancio » sonosostituite dalle seguenti: « con separatacontribuzione obbligatoria a carico di tuttigli iscritti al ruolo, da versare al Consiglionazionale del notariato. Il contributo èriscosso dal Consiglio nazionale del nota-riato con le modalità di cui all’articolo 21della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il28 febbraio di ciascun anno »;

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2) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. La misura dei contributi è de-terminata dal Consiglio nazionale del no-tariato entro il 31 ottobre di ciascun annoper l’anno successivo in misura corrispon-dente ai premi ed agli oneri da esso pagatied è ragguagliata ai parametri soggetti adannotamento nei repertori di ciascun no-taio secondo quanto stabilito dalla legge etenuto conto del numero e dell’ammontaredei sinistri liquidati per ciascun notaio apartire dal 1º febbraio 1999 »;

f) al comma 1 dell’articolo 142-bis èaggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ilnotaio è punito in ogni caso con la desti-tuzione quando commette un reato omet-tendo o ritardando il versamento di tributidovuti in relazione agli atti da lui rogati oautenticati »;

g) dopo il comma 1 dell’articolo 144è inserito il seguente:

« 1-bis. Nell’ipotesi di cui all’ultimo pe-riodo del comma 1 dell’articolo 142-bis, lasospensione per un anno è sostituita alladestituzione solo se il notaio ha riparatointeramente il danno e non è recidivonella stessa infrazione ».

70. Le disposizioni di cui al comma 69 siapplicano a decorrere dal 1º gennaio 2016.

70. Identico.

70-bis. All’articolo 14, comma 4, dellalegge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « In caso di viola-zione che comporta obbligo di denuncia aisensi dell’articolo 331 del codice di proce-dura penale per qualsiasi reato da cui possaderivare un provento o vantaggio illecito, an-che indiretto, le competenti autorità inqui-renti ne danno immediatamente notizia al-l’Agenzia delle entrate, affinché proceda alconseguente accertamento ».

70-ter. Al testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e suc-cessive modificazioni, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) i commi da 10 a 12-bis dell’arti-colo 110 sono abrogati;

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b) all’articolo 167:

1) al comma 1, le parole: « di cui aldecreto o al provvedimento emanati aisensi del comma 4 » sono sostituite dalleseguenti: « di cui al comma 4, diversi daquelli appartenenti all’Unione europea ov-vero da quelli aderenti allo Spazio econo-mico europeo con i quali l’Italia abbiastipulato un accordo che assicuri un ef-fettivo scambio di informazioni »;

2) il comma 4 è sostituito dalseguente:

« 4. I regimi fiscali, anche speciali, diStati o territori si considerano privilegiatiladdove il livello nominale di tassazionerisulti inferiore al 50 per cento di quelloapplicabile in Italia »;

3) al comma 6, le parole: « e, co-munque, non inferiore al 27 per cento »sono sostituite dalle seguenti: « e, comun-que, non inferiore all’aliquota ordinariadell’imposta sul reddito delle società »;

4) al comma 8-bis, alinea, dopo leparole: « localizzati in Stati o territoridiversi da quelli ivi richiamati » sono in-serite le seguenti: « o in Stati appartenentiall’Unione europea ovvero a quelli ade-renti allo Spazio economico europeo con iquali l’Italia abbia stipulato un accordoche assicuri un effettivo scambio di infor-mazioni ».

70-quater. Quando leggi, regolamenti,decreti o altre norme o provvedimentifanno riferimento agli Stati o territori dicui al decreto e al provvedimento emanatiai sensi dell’articolo 167, comma 4, deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento siintende agli Stati o territori individuati inbase ai criteri di cui all’articolo 167,comma 4, del citato testo unico, come daultimo modificato dal comma 70-ter delpresente articolo.

70-quinquies. Le disposizioni di cui aicommi 70-ter e 70-quater si applicano adecorrere dal periodo d’imposta successivoa quello in corso al 31 dicembre 2015.

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70-sexies. A fini di adeguamento alledirettive emanate dall’Organizzazione perla cooperazione e lo sviluppo economico inmateria di obbligo delle imprese multina-zionali di predisporre e presentare an-nualmente una rendicontazione Paese perPaese che riporti l’ammontare dei ricavi egli utili lordi, le imposte pagate e matu-rate, insieme con altri elementi indicatoridi un’attività economica effettiva, con de-creto del Ministro dell’economia e dellefinanze, da emanare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono stabiliti modalità, ter-mini, elementi e condizioni, coerentementecon le citate direttive, per la trasmissionedella predetta rendicontazione all’Agenziadelle entrate da parte delle società con-trollanti, residenti nel territorio dello Statoai sensi dell’articolo 73 del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, e successive modifica-zioni, che hanno l’obbligo di redazione delbilancio consolidato, con un fatturato con-solidato, conseguito dal gruppo di impresemultinazionali nel periodo d’imposta pre-cedente a quello di rendicontazione, dialmeno 750 milioni di euro e che non sonoa loro volta controllate da soggetti diversidalle persone fisiche. L’Agenzia delle en-trate assicura la riservatezza delle infor-mazioni contenute nella rendicontazionedi cui al primo periodo almeno nellastessa misura richiesta per le informazionifornite ai sensi delle disposizioni dellaConvenzione multilaterale sulla mutua as-sistenza amministrativa in materia fiscale.In caso di omessa presentazione dellarendicontazione di cui al primo periodo odi invio dei dati incompleti o non veritierisi applica la sanzione amministrativa pe-cuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

70-septies. Agli obblighi di cui alcomma 70-sexies sono tenute anche lesocietà, residenti nel territorio dello Stato,nel caso in cui la società controllante cheha l’obbligo di redazione del bilancio con-solidato sia residente in uno Stato che nonha introdotto l’obbligo di presentazionedella rendicontazione Paese per Paese ov-vero non ha in vigore con l’Italia un

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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accordo che consenta lo scambio delleinformazioni relative alla rendicontazionePaese per Paese ovvero è inadempienteall’obbligo di scambio delle informazionirelative alla rendicontazione Paese perPaese.

70-octies. Con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze sono stabiliti icriteri generali per la raccolta delle infor-mazioni relative agli acquisti di beni e alleprestazioni di servizi ricevute da soggettiresidenti fuori del territorio dello Stato,necessarie ad assicurare un adeguato pre-sidio al contrasto dell’evasione internazio-nale. Con provvedimento del direttore del-l’Agenzia delle entrate sono definite lemodalità tecniche di applicazione del pre-sente comma ed è disposta la contestualesoppressione di eventuali duplicazioni diadempimenti già esistenti.

70-novies. All’articolo 1 della legge 23dicembre 2014, n. 190, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 39, primo periodo, leparole: « opere dell’ingegno » sono sosti-tuite dalle seguenti: « software protetto dacopyright »;

b) dopo il comma 42-bis è inserito ilseguente:

« 42-ter. Qualora più beni tra quelli dicui al comma 39, appartenenti a un me-desimo soggetto, siano collegati da vincolidi complementarietà e vengano utilizzaticongiuntamente ai fini della realizzazionedi un prodotto o di una famiglia di pro-dotti o di un processo o di un gruppo diprocessi, tali beni possono costituire unsolo bene immateriale ai fini delle dispo-sizioni dei commi da 37 a 42-bis ».

Atti Parlamentari — 141 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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70-decies. Per assicurare il contributoal conseguimento degli obiettivi 2020 inmateria di fonti rinnovabili, agli esercentidi impianti per la produzione di energiaelettrica alimentati da biomasse, biogas ebioliquidi sostenibili che hanno cessato al1o gennaio 2016, o cessano entro il 31dicembre 2016, di beneficiare di incentivisull’energia prodotta, in alternativa all’in-tegrazione dei ricavi prevista dall’articolo24, comma 8, del decreto legislativo 3marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto difruire, fino al 31 dicembre 2020, di unincentivo sull’energia prodotta, con le mo-dalità e alle condizioni di cui ai commi70-undecies e 70-duodecies.

70-undecies. L’incentivo è pari all’80 percento di quello riconosciuto dal decreto delMinistro dello sviluppo economico 6 luglio2012, pubblicato nel supplemento ordinarion. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10luglio 2012, agli impianti di nuova costru-zione di pari potenza, ed è erogato dalGestore dei servizi energetici, con le moda-lità previste dal suddetto decreto, a partiredal giorno seguente alla data di cessazionedel precedente incentivo, qualora questa siasuccessiva al 31 dicembre 2015, ovvero apartire dal 1o gennaio 2016 se la data dicessazione del precedente incentivo è ante-cedente al 1o gennaio 2016. L’erogazionedell’incentivo è subordinata alla decisionefavorevole della Commissione europea inesito alla notifica del regime di aiuto aisensi del comma 70-duodecies.

70-duodecies. Entro il 31 dicembre 2016,i produttori interessati dalle disposizioni dicui ai commi 70-decies e 70-undecies comu-nicano al Ministero dello sviluppo econo-mico le autorizzazioni di legge possedute perl’esercizio dell’impianto, la perizia asseve-rata di un tecnico attestante il buono stato diuso e di produttività dell’impianto e il pianodi approvvigionamento delle materie prime,nonché gli altri elementi necessari per la no-tifica alla Commissione europea del regimedi aiuto di cui agli stessi commi, ai fini dellaverifica di compatibilità con la disciplina inmateria di aiuti di Stato a favore dell’am-biente e dell’energia per gli anni 2014-2020,di cui alla comunicazione 2014/C 200/01della Commissione, del 28 giugno 2014.

Atti Parlamentari — 142 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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71. Per l’anno 2016, la misura delcanone di abbonamento alla televisioneper uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertitodalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari,nel suo complesso, all’importo di euro 100.

71. Identico.

72. Al regio decreto-legge 21 febbraio1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giu-gno 1938, n. 880, sono apportate le se-guenti modificazioni:

72. Identico:

a) all’articolo 1, secondo comma,sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:« La detenzione o l’utilizzo di un apparec-chio si presumono altresì nel caso in cuiesista una utenza per la fornitura dienergia elettrica nel luogo in cui un sog-getto ha la sua residenza anagrafica. Alloscopo di superare le presunzioni di cui aiprecedenti periodi, a decorrere dall’anno2016, non è ammessa alcuna dichiarazionediversa da quelle rilasciate ai sensi deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445, la cui mendacia comporta gli ef-fetti, anche penali, di cui all’articolo 76 delmedesimo decreto, da presentare all’Agen-zia delle entrate competente per territo-rio »;

a) all’articolo 1, secondo comma,sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:« La detenzione di un apparecchio si pre-sume altresì nel caso in cui esistaun’utenza per la fornitura di energia elet-trica nel luogo in cui un soggetto ha la suaresidenza anagrafica. Allo scopo di supe-rare le presunzioni di cui ai precedentiperiodi, a decorrere dall’anno 2016 è am-messa esclusivamente una dichiarazionerilasciata ai sensi del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445, la cui mendaciacomporta gli effetti, anche penali, di cuiall’articolo 76 del medesimo testo unico.Tale dichiarazione è presentata all’Agenziadelle entrate – Direzione provinciale I diTorino – Ufficio territoriale di Torino I –Sportello S.A.T., con le modalità definitecon provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle entrate, e ha validità per l’annoin cui è stata presentata »;

b) all’articolo 1, dopo il secondocomma è aggiunto il seguente:

b) identica:

« Il canone di abbonamento è, in ognicaso, dovuto una sola volta in relazioneagli apparecchi di cui al primo commadetenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti apropria residenza o dimora, dallo stessosoggetto e dai soggetti appartenenti allastessa famiglia anagrafica, come indivi-duata dall’articolo 4 del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 30 maggio 1989, n. 223 »;

« Il canone di abbonamento è, in ognicaso, dovuto una sola volta in relazioneagli apparecchi di cui al primo commadetenuti, nei luoghi adibiti a propria re-sidenza o dimora, dallo stesso soggetto edai soggetti appartenenti alla stessa fami-glia anagrafica, come individuata dall’ar-ticolo 4 del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 30 maggio1989, n. 223 »;

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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c) all’articolo 3, dopo il primo commaè aggiunto il seguente:

c) identica.

« Per i titolari di utenza di fornitura dienergia elettrica di cui all’articolo 1, se-condo comma, secondo periodo, il paga-mento del canone avviene in dieci ratemensili, addebitate sulle fatture emessedall’impresa elettrica aventi scadenza delpagamento successiva alla scadenza dellerate. Le rate, ai fini dell’inserimento infattura, s’intendono scadute il primogiorno di ciascuno dei mesi da gennaio adottobre. L’importo delle rate è oggetto didistinta indicazione nel contesto della fat-tura emessa dall’impresa elettrica e non èimponibile ai fini fiscali. Le somme ri-scosse sono riversate direttamente all’Era-rio mediante versamento unitario di cuiall’articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, e successive modifica-zioni. Le imprese elettriche devono effet-tuare il predetto riversamento entro ilgiorno 20 del mese successivo a quello diincasso e, comunque, l’intero canone deveessere riscosso e riversato entro il 20dicembre. Sono in ogni caso esclusi ob-blighi di anticipazione da parte delle im-prese elettriche ».

73. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, sen-tita l’Autorità per l’energia elettrica, il gase il sistema idrico, da adottare entroquarantacinque giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, sonodefiniti termini e modalità per il riversa-mento all’Erario, e per le conseguenze dieventuali ritardi, anche in forma di inte-ressi moratori, dei canoni incassati dalleaziende di vendita dell’energia elettrica,che a tal fine non sono considerate sosti-tuti di imposta, eventualmente tramite unsoggetto unico individuato dal medesimodecreto, per l’individuazione e comunica-zione dei dati utili ai fini del controllo, perl’individuazione dei soggetti di cui alcomma 75, nonché le misure tecniche chesi rendano eventualmente necessarie perl’attuazione della presente norma.

73. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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74. In caso di violazione degli obblighidi comunicazione e di versamento deicanoni di cui al comma 73, si applicano,rispettivamente, le sanzioni di cui agliarticoli 5, comma 1, e 13, comma 1, deldecreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 471, e successive modificazioni.

74. Identico.

75. Per l’attuazione di quanto previstodai commi 72, 73 e 74 e limitatamente allefinalità di cui ai commi da 71 a 79,l’Anagrafe tributaria, l’Autorità per l’ener-gia elettrica, il gas e il sistema idrico,l’Acquirente Unico Spa, il Ministero del-l’interno, i comuni, nonché gli altri soggettipubblici o privati che ne hanno la dispo-nibilità sono autorizzati allo scambio eall’utilizzo dei dati relativi alle famiglieanagrafiche, alle utenze per la fornitura dienergia elettrica, ai soggetti tenuti al pa-gamento del canone di abbonamento allatelevisione, ai soggetti beneficiari delle age-volazioni di cui all’articolo 38, comma 8,del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggettiesenti dal pagamento del canone.

75. Per l’attuazione di quanto previstodai commi 72, 73 e 74 e limitatamente allefinalità di cui ai commi da 71 a 79,l’Anagrafe tributaria, l’Autorità per l’ener-gia elettrica, il gas e il sistema idrico,l’Acquirente Unico Spa, il Ministero del-l’interno, i comuni, nonché gli altri soggettipubblici o privati che ne hanno la dispo-nibilità sono autorizzati allo scambio eall’utilizzo di tutte le informazioni utili, ein particolare dei dati relativi alle famiglieanagrafiche, alle utenze per la fornitura dienergia elettrica, ai soggetti tenuti al pa-gamento del canone di abbonamento allatelevisione, ai soggetti beneficiari delle age-volazioni di cui all’articolo 38, comma 8,del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggettiesenti dal pagamento del canone.

76. Al fine di semplificare le modalitàdi pagamento del canone, le autorizzazioniall’addebito diretto sul conto correntebancario o postale ovvero su altri mezzi dipagamento, rilasciate a intermediari finan-ziari dai titolari di utenza per la fornituradi energia elettrica per il pagamento dellerelative fatture, si intendono in ogni casoestese al pagamento del canone di abbo-namento televisivo. La disposizione di cuial presente comma si applica anche allesuddette autorizzazioni all’addebito già ri-lasciate alla data di entrata in vigore dellapresente legge, fatta salva la facoltà direvoca dell’autorizzazione nel suo com-plesso da parte dell’utente.

76. Identico.

Atti Parlamentari — 145 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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77. Restano ferme la disciplina vigentein materia di accertamento e riscossionecoattiva e le disposizioni in materia dicanone di abbonamento speciale per ladetenzione fuori dall’ambito familiare.

77. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge non è piùesercitabile la facoltà di presentare ladenunzia di cessazione dell’abbonamentoradiotelevisivo per suggellamento, di cuiall’articolo 10, primo comma, del regiodecreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,convertito dalla legge 4 giugno 1938,n. 880. Restano ferme la disciplina vigentein materia di accertamento e riscossionecoattiva e le disposizioni in materia dicanone di abbonamento speciale per ladetenzione fuori dell’ambito familiare,salvo quanto disposto dal precedente pe-riodo.

78. In sede di prima applicazione diquanto disposto dai commi da 71 a 77:

78. Identico:

a) avuto riguardo ai tempi tecnicinecessari all’adeguamento dei sistemi difatturazione, nella prima fattura succes-siva al 1º luglio 2016 sono cumulativa-mente addebitate tutte le rate scadute;

a) identica;

b) l’Agenzia delle entrate mette adisposizione delle imprese elettriche, per iltramite del sistema informativo integratoistituito presso l’Acquirente Unico Spadall’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio2010, n. 105, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129,l’elenco dei soggetti esenti ai sensi delledisposizioni vigenti o che abbiano presen-tato l’autocertificazione di cui al comma72, lettera a), e fornisce ogni dato utile aindividuare i soggetti obbligati;

b) l’Agenzia delle entrate mette adisposizione delle imprese elettriche, per iltramite del sistema informativo integratoistituito presso l’Acquirente Unico Spadall’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio2010, n. 105, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129,l’elenco dei soggetti esenti ai sensi delledisposizioni vigenti o che abbiano presen-tato la dichiarazione di cui al comma 72,lettera a), e fornisce ogni dato utile aindividuare i soggetti obbligati;

c) le imprese elettriche all’atto dellaconclusione dei nuovi contratti di forni-tura acquisiscono la dichiarazione delcliente in ordine alla residenza anagraficanel luogo di fornitura. Il cliente è tenutoa comunicare ogni successiva variazione.

c) identica;

Atti Parlamentari — 146 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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79. Per gli anni dal 2016 al 2018, leeventuali maggiori entrate versate a titolodi canone di abbonamento alla televisionerispetto alle somme già iscritte a tale titolonel bilancio di previsione per l’anno 2016sono riversate all’Erario per essere desti-nate prioritariamente all’innalzamentosino ad euro 8.000 della soglia redditualeprevista dall’articolo 1, comma 132, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, ai finidella esenzione dal pagamento del canonedi abbonamento televisivo in favore disoggetti di età pari o superiore a settan-tacinque anni, nonché al Fondo per lariduzione della pressione fiscale, di cuiall’articolo 1, comma 431, della legge 27dicembre 2013, n. 147, e successive mo-dificazioni. Le quote delle entrate delcanone di abbonamento già destinate dallalegislazione vigente a specifiche finalitàsono attribuite sulla base dell’ammontaredelle predette somme iscritte nel bilanciodi previsione per l’anno 2016, ovvero del-l’ammontare versato al predetto titolo nel-l’esercizio di riferimento, se inferiore allaprevisione per il 2016.

79. Per gli anni dal 2016 al 2018, leeventuali maggiori entrate versate a titolodi canone di abbonamento alla televisionerispetto alle somme già iscritte a tale titolonel bilancio di previsione per l’anno 2016sono riversate all’Erario per una quotapari al 33 per cento del loro ammontareper l’anno 2016 e del 50 per cento perciascuno degli anni 2017 e 2018, per esseredestinate: a) all’ampliamento sino ad euro8.000 della soglia reddituale prevista dal-l’articolo 1, comma 132, della legge 24dicembre 2007, n. 244, ai fini della esen-zione dal pagamento del canone di abbo-namento televisivo in favore di soggetti dietà pari o superiore a settantacinque anni;b) al finanziamento, fino ad un importomassimo di 50 milioni di euro in ragioned’anno, di un Fondo per il pluralismo el’innovazione dell’informazione, da isti-tuire nello stato di previsione del Mini-stero dello sviluppo economico; c) alFondo per la riduzione della pressionefiscale, di cui all’articolo 1, comma 431,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, esuccessive modificazioni. Le somme di cuial presente comma sono ripartite condecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico, che stabilisce altresìle modalità di fruizione dell’esenzione dicui alla lettera a), ferma restando l’asse-gnazione alla società RAI-Radiotelevisioneitaliana Spa della restante quota delleeventuali maggiori entrate versate a titolodi canone di abbonamento. Le quote delleentrate del canone di abbonamento giàdestinate dalla legislazione vigente a spe-cifiche finalità sono attribuite sulla basedell’ammontare delle predette sommeiscritte nel bilancio di previsione perl’anno 2016, ovvero dell’ammontare ver-sato al predetto titolo nell’esercizio diriferimento, se inferiore alla previsioneper il 2016. Le somme di cui al presentecomma non impegnate in ciascun eserciziopossono esserlo in quello successivo.

Atti Parlamentari — 147 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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79-bis. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio, anche in conto dei residui. Allesuddette somme si applica quanto previstodall’articolo 34, comma 7, ultimo periodo,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, esuccessive modificazioni.

79-ter. Nel Fondo di cui al comma 79,lettera b), confluiscono altresì le risorseiscritte nello stato di previsione del Mini-stero dello sviluppo economico relative aicontributi in favore delle emittenti radio-foniche e televisive in ambito locale.

79-quater. Con regolamento da adot-tare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, e suc-cesive modificazioni, su proposta del Mi-nistro dello sviluppo economico, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, sono stabiliti i criteri di ripartotra i soggetti beneficiari e le procedure dierogazione delle risorse del Fondo di cuialla lettera b) del comma 79, da assegnarein favore delle emittenti radiofoniche etelevisive locali per la realizzazione diobiettivi di pubblico interesse, quali lapromozione del pluralismo dell’informa-zione, il sostegno dell’occupazione nel set-tore, il miglioramento dei livelli qualitatividei contenuti forniti e l’incentivazione del-l’uso di tecnologie innovative.

79-quinquies. Con effetto a decorreredalla data di entrata in vigore del rego-lamento di cui al comma 79-quater, sonoabrogate le disposizioni vigenti relative alleprovvidenze in favore delle emittenti ra-diofoniche e televisive operanti in ambitolocale, e in particolare le seguenti:

a) articolo 45, comma 3, della legge23 dicembre 1998, n. 448;

b) articolo 145, commi 18 e 19, dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) articolo 52, comma 18, della legge28 dicembre 2001, n. 448;

d) articolo 4, comma 190, della legge24 dicembre 2003, n. 350;

Atti Parlamentari — 148 — Camera dei Deputati

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e) articolo 1, comma 1247, ultimoperiodo, della legge 27 dicembre 2006,n. 296.

79-sexies. Le maggiori entrate derivantidalle procedure di assegnazione dei dirittid’uso delle frequenze in banda 3.6-3.8GHz, secondo quanto previsto dall’Auto-rità per le garanzie nelle comunicazioni,sono versati all’entrata del bilancio delloStato per essere riassegnati allo stato diprevisione del Ministero dello sviluppoeconomico per il perseguimento delle se-guenti finalità:

a) promuovere la digitalizzazione deicontenuti editoriali e incentivare, per glianni 2016 e 2017, nelle zone di consegnadei prodotti postali a giorni alterni, abbo-namenti ai quotidiani in forma digitale;

b) individuare idonee modalità diristoro di eventuali spese connesse al cam-bio di tecnologia (refarming) sostenutedagli attuali assegnatari della suddettabanda;

c) realizzare una consultazione pub-blica sugli obblighi del servizio pubblico,radiofonico, televisivo e multimediale, invista dell’affidamento della concessione delmedesimo servizio;

d) compiere interventi di infrastrut-turazione di reti di banda ultra larga perla connessione degli edifici scolastici eincentivare gli istituti scolastici che atti-vano il servizio di connettività su reti abanda ultraveloci.

Atti Parlamentari — 149 — Camera dei Deputati

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79-septies. Con decreto del Ministrodello sviluppo economico, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze,da adottare entro i trenta giorni successiviall’incasso delle entrate di cui al comma79-sexies, sono determinate le effettivemaggiori entrate rispetto a quelle previstenei saldi di finanza pubblica nonché laripartizione di tali risorse tra le finalitàindicate al medesimo comma. Con uno opiù successivi decreti del Ministro dellosviluppo economico sono individuate lemodalità operative e le procedure perl’attuazione delle suddette finalità. Il Mi-nistro dell’economia e delle finanze è au-torizzato ad apportare, con propri decreti,le occorrenti variazioni di bilancio nellostato di previsione del bilancio del Mini-stero dello sviluppo economico.

Atti Parlamentari — 150 — Camera dei Deputati

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80. Al fine di dare attuazione all’Ac-cordo tra l’Italia e la Santa Sede in materiadi radiodiffusione televisiva e sonora del 14e 15 giugno 2010, il Ministero dello sviluppoeconomico predispone entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge una procedura di gara con of-ferte economiche al ribasso a partire dallatariffa annuale massima per ogni M/bitsstabilita per abitante dall’articolo 27,comma 3, del regolamento di cui all’allegatoA alla delibera dell’Autorità per le garanzienelle comunicazioni n. 353/11/Cons del 23giugno 2011 per selezionare un operatore direte già titolare di diritto d’uso che metta adisposizione senza oneri per la Città delVaticano per un periodo pari alla duratadell’Accordo una capacità trasmissiva paria 4 M/bits su un multiplex televisivo prefe-ribilmente isocanale con copertura del ter-ritorio nazionale che raggiunga almeno il70 per cento della popolazione. Al fine dirimborsare gli importi di aggiudicazionecorrisposti dall’operatore di rete che mettea disposizione senza oneri per la Città delVaticano per un periodo pari alla duratadell’Accordo la capacità trasmissiva pari a 4M/bits ai sensi del primo periodo, è autoriz-zata la spesa di 2,724 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2016.

80. Identico.

81. A seguito dell’aggiudicazione restasalva la facoltà delle parti di stipulare pattiin deroga a quanto disposto dal comma 80.

81. Identico.

82. Al fine di realizzare attività di studio,verifiche tecniche ed interventi in tema diattribuzione di frequenze aggiuntive a spe-cifici servizi, propedeutiche alla liberazionedel broadcasting della banda 700 MHz, eper l’armonizzazione internazionale del-l’uso dello spettro, è costituito un appositoFondo per il riassetto dello spettro radiopresso il Ministero dello sviluppo econo-mico con una dotazione di euro 276.000annui a decorrere dal 2016. Con successivodecreto del Ministro dello sviluppo econo-mico, da emanare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono individuate le specifichemodalità di utilizzazione del Fondo e direalizzazione delle attività.

82. Al fine di realizzare attività di studio,verifiche tecniche ed interventi in tema diattribuzione di frequenze aggiuntive a spe-cifici servizi, propedeutiche alla razionaliz-zazione della banda 700 MHz, e per l’armo-nizzazione internazionale dell’uso dellospettro, è costituito un apposito Fondo peril riassetto dello spettro radio presso il Mi-nistero dello sviluppo economico con unadotazione di euro 276.000 annui a decor-rere dal 2016. Con successivo decreto delMinistro dello sviluppo economico, da ema-nare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonoindividuate le specifiche modalità di utiliz-zazione del Fondo e di realizzazione delleattività.

Atti Parlamentari — 151 — Camera dei Deputati

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82-bis. I maggiori o minori valori chederivano dalla riduzione o conversione distrumenti di capitale nei casi di cui al titoloIV, capo II, del decreto legislativo 16 no-vembre 2015, n. 180, e all’articolo 52,comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), delmedesimo decreto legislativo n. 180 del2015, non concorrono alla formazione delreddito complessivo ai fini delle imposte sulreddito e alla determinazione del valoredella produzione netta del soggetto che haemesso gli strumenti.

82-ter. Fermo restando quanto stabilitodal comma 82-bis, i maggiori o minori va-lori che derivano dall’attuazione di una mi-sura di risoluzione di cui all’articolo 39,comma 1, lettera d), del decreto legislativo16 novembre 2015, n. 180, i conferimentidel fondo di risoluzione, di cui all’articolo49, comma 5, del decreto legislativo n. 180del 2015, e le somme corrisposte dal si-stema di garanzia dei depositanti, di cuiall’articolo 86 del decreto legislativo n. 180del 2015, non concorrono alla formazionedel reddito complessivo ai fini delle impostesul reddito, per la parte che eccede le per-dite fiscali pregresse e di periodo, di cuiall’articolo 84 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,e alla determinazione del valore della pro-duzione netta dell’ente sottoposto a risolu-zione. Ai fini del presente comma non siconsidera il limite dell’80 per cento di cui alcitato articolo 84 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblican. 917 del 1986 e rilevano anche le perditetrasferite al consolidato nazionale di cuiall’articolo 117 del medesimo testo unico enon ancora utilizzate.

82-quater. L’importo dei contributi per idiritti d’uso delle frequenze televisive intecnica digitale, dovuto dagli operatori direte in ambito nazionale o locale, è deter-minato, con decreto del Ministero dello svi-luppo economico, da emanare entro ses-santa giorni dalla data di pubblicazionedella presente legge nella Gazzetta Uffi-ciale, in modo trasparente, proporzionatoallo scopo, non discriminatorio e obiettivosulla base dell’estensione geografica del ti-tolo autorizzato, del valore di mercato dellefrequenze, tenendo conto di meccanismi

Atti Parlamentari — 152 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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premianti finalizzati alla cessione di capa-cità trasmissiva a fini concorrenziali nonchéall’uso di tecnologie innovative. L’articolo3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2marzo 2012, n. 16, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, èabrogato.

82-quinquies. Il regime contributivo dicui al comma 82-quater si applica anche alleannualità per le quali i contributi dovuti nonsono stati determinati.

82-sexies. Dall’importo dei contributi dicui al comma 82-quater e dei diritti ammini-strativi per gli operatori nazionali e locali,titolari di autorizzazione generale per l’atti-vità di operatore di rete televisiva in tecnolo-gia digitale terrestre e per l’utilizzo di fre-quenze radioelettriche per i collegamenti inponte radio, calcolati in base all’allegaton. 10 del codice delle comunicazioni elettro-niche, di cui al decreto legislativo 1o agosto2003, n. 259, e successive modificazioni, de-vono derivare entrate complessive annualiper il bilancio dello Stato in misura non in-feriore a euro 32,8 milioni.

82-septies. Agli oneri derivanti dall’at-tuazione dei commi 82-quater, 82-quin-quies e 82-sexies, pari a 11 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2015, si prov-vede, per l’anno 2015, mediante utilizzodelle somme già versate, entro il 9 dicembre2015, all’entrata del bilancio dello Stato aisensi dell’articolo 148, comma 1, della legge23 dicembre 2000, n. 388, che restano acqui-site all’erario per il corrispondente importo,e, a decorrere dall’anno 2016, mediante cor-rispondente riduzione del Fondo di cui al-l’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190.

82-octies. Le disposizioni dei commi da82-quater a 82-septies, entrano in vigore ilgiorno successivo alla data di pubblicazionedella presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

82-novies. Per le finalità di cui all’arti-colo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicem-bre 2009, n. 194, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, èautorizzata la spesa di 10 milioni di euro perl’anno 2016. Agli oneri derivanti dal primoperiodo si provvede mediante corrispon-dente riduzione del fondo di cui all’articolo1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190.

Atti Parlamentari — 153 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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83. Al fine di promuovere forme di occu-pazione stabile, ai datori di lavoro privati,con esclusione del settore agricolo, e con ri-ferimento alle nuove assunzioni con con-tratto di lavoro a tempo indeterminato, conesclusione dei contratti di apprendistato edei contratti di lavoro domestico, decorrentidal 1º gennaio 2016 con riferimento a con-tratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016,è riconosciuto, per un periodo massimo diventiquattro mesi, ferma restando l’aliquotadi computo delle prestazioni pensionistiche,l’esonero dal versamento del 40 per cento deicomplessivi contributi previdenziali a caricodei datori di lavoro, con esclusione dei premie contributi dovuti all’INAIL, nel limite mas-simo di un importo di esonero pari a 3.250euro su base annua. L’esonero di cui al pre-sente comma spetta ai datori di lavoro inpresenza delle nuove assunzioni di cui alprimo periodo, con esclusione di quelle rela-tive a lavoratori che nei sei mesi precedentisiano risultati occupati a tempo indetermi-nato presso qualsiasi datore di lavoro, e nonspetta con riferimento a lavoratori per iquali il beneficio di cui al presente commaovvero di cui all’articolo 1, comma 118, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già statousufruito in relazione a precedente assun-zione a tempo indeterminato. L’esonero dicui al presente comma non è cumulabile conaltri esoneri o riduzioni delle aliquote di fi-nanziamento previsti dalla normativa vi-gente. L’esonero di cui al presente commanon spetta ai datori di lavoro in presenza diassunzioni relative a lavoratori in riferi-mento ai quali i datori di lavoro, ivi conside-rando società controllate o collegate ai sensidell’articolo 2359 del codice civile o facenticapo, anche per interposta persona, allostesso soggetto, hanno comunque già in es-sere un contratto a tempo indeterminato neitre mesi antecedenti la data di entrata invigore della presente legge. L’INPS provvede,con le risorse umane, strumentali e finanzia-rie disponibili a legislazione vigente, al mo-nitoraggio del numero di rapporti di lavoroattivati ai sensi del presente comma e delleconseguenti minori entrate contributive, in-viando relazioni mensili al Ministero del la-voro e delle politiche sociali e al Ministerodell’economia e delle finanze.

83. Identico.

Atti Parlamentari — 154 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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84. Per i datori di lavoro del settore agri-colo le disposizioni di cui al comma 83 siapplicano:

84. Identico.

a) nel limite di 1,1 milioni di euro perl’anno 2016, 2,8 milioni di euro per l’anno2017, 1,8 milioni di euro per l’anno 2018,0,1 milioni di euro per l’anno 2019 per ilavoratori con qualifica di impiegati edirigenti;

b) nel limite di 1,6 milioni di euro perl’anno 2016, 8,8 milioni di euro per l’anno2017, 7,2 milioni di euro per l’anno 2018,0,8 milioni di euro per l’anno 2019, conriferimento alle nuove assunzioni con con-tratto di lavoro a tempo indeterminato,con esclusione dei contratti di apprendi-stato, decorrenti dal 1º gennaio 2016 conriferimento a contratti stipulati non oltreil 31 dicembre 2016, con esclusione deilavoratori che nell’anno 2015 siano risul-tati occupati a tempo indeterminato erelativamente ai lavoratori occupati atempo determinato che risultino iscrittinegli elenchi nominativi per un numero digiornate di lavoro non inferiore a 250giornate con riferimento all’anno 2015.

85. L’esonero contributivo di cui alcomma 84 è riconosciuto dall’ente previ-denziale in base all’ordine cronologico dipresentazione delle domande e, nel caso diinsufficienza delle risorse indicate alcomma 84, valutata anche su base plu-riennale con riferimento alla durata del-l’esonero, l’ente previdenziale non prendein considerazione ulteriori domande, for-nendo immediata comunicazione ancheattraverso il proprio sito internet. L’enteprevidenziale provvede al monitoraggiodelle minori entrate valutate con riferi-mento alla durata dell’incentivo, inviandorelazioni mensili al Ministero del lavoro edelle politiche sociali, al Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali edal Ministero dell’economia e delle finanze.

85. Identico.

Atti Parlamentari — 155 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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86. Il datore di lavoro che subentranella fornitura di servizi in appalto e cheassume, ancorché in attuazione di unobbligo preesistente, stabilito da norme dilegge o della contrattazione collettiva, unlavoratore per il quale il datore di lavorocessante fruisce dell’esonero contributivodi cui ai commi 83 o 84, preserva il dirittoalla fruizione dell’esonero contributivomedesimo nei limiti della durata e dellamisura che residua computando, a tal fine,il rapporto di lavoro con il datore dilavoro cessante.

86. Identico.

87. Salva espressa rinuncia scritta delprestatore di lavoro, sono soggetti a unaimposta sostitutiva dell’imposta sul redditodelle persone fisiche e delle addizionaliregionali e comunali pari al 10 per cento,entro il limite di importo complessivo di2.000 euro lordi, i premi di risultato diammontare variabile la cui corresponsionesia legata ad incrementi di produttività,redditività, qualità, efficienza ed innova-zione, misurabili e verificabili sulla base dicriteri definiti con il decreto di cui alcomma 92, nonché le somme erogate sottoforma di partecipazione agli utili dell’im-presa.

87. Identico.

87-bis. Ai fini della determinazionedei premi di produttività, è computato ilperiodo obbligatorio di congedo di ma-ternità.

88. Le somme e i valori di cui alcomma 2 e all’ultimo periodo del comma3 dell’articolo 51 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, non concorrono,nel rispetto dei limiti ivi indicati, a for-mare il reddito di lavoro dipendente, nésono soggetti all’imposta sostitutiva disci-plinata dai commi da 87 a 95, anchenell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti,per scelta del lavoratore, in sostituzione, intutto o in parte, delle somme di cui alcomma 87.

88. Identico.

89. Per l’accertamento, la riscossione, lesanzioni e il contenzioso, si applicano, inquanto compatibili, le ordinarie disposi-zioni in materia di imposte dirette.

89. Identico.

Atti Parlamentari — 156 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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90. Le disposizioni di cui ai commi da87 a 89 trovano applicazione per il settoreprivato e con riferimento ai titolari direddito di lavoro dipendente di importonon superiore, nell’anno precedente quellodi percezione delle somme di cui alcomma 87, a euro 50.000. Se il sostitutod’imposta tenuto ad applicare l’impostasostitutiva non è lo stesso che ha rilasciatola certificazione unica dei redditi perl’anno precedente, il beneficiario attestaper iscritto l’importo del reddito di lavorodipendente conseguito nel medesimo anno.

90. Identico.

91. Ai fini dell’applicazione delle dispo-sizioni di cui ai commi da 87 a 95, lesomme e i valori di cui ai commi 87 e 88devono essere erogati in esecuzione deicontratti aziendali o territoriali di cuiall’articolo 51 del decreto legislativo 15giugno 2015, n. 81.

91. Identico.

92. Con decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, daemanare entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,sono stabiliti i criteri di misurazione degliincrementi di produttività, redditività,qualità, efficienza ed innovazione di cui alcomma 87 nonché le modalità attuativedelle previsioni contenute nei commi da 87a 95, compresi gli strumenti e le modalitàdi partecipazione all’organizzazione dellavoro, di cui al comma 93. Il decretoprevede altresì le modalità del monitorag-gio dei contratti aziendali o territoriali dicui al comma 91.

92. Identico.

Atti Parlamentari — 157 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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93. Il limite di cui al comma 87 èaumentato fino ad un importo non supe-riore a 2.500 euro per le aziende checoinvolgono pariteticamente i lavoratorinell’organizzazione del lavoro, con le mo-dalità specificate nel decreto di cui alcomma 92.

93. Identico.

94. All’articolo 51 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, sono apportate le seguentimodifiche:

94. Identico.

a) al comma 2:

1) la lettera f) è sostituita dallaseguente:

« f) l’utilizzazione delle opere e deiservizi riconosciuti dal datore di lavorovolontariamente o in conformità a dispo-sizioni di contratto o di accordo o diregolamento aziendale, offerti alla genera-lità dei dipendenti o a categorie di dipen-denti e ai familiari indicati nell’articolo 12per le finalità di cui al comma 1 dell’ar-ticolo 100 »;

2) la lettera f-bis) è sostituita dallaseguente:

« f-bis) le somme, i servizi e le pre-stazioni erogati dal datore di lavoro allageneralità dei dipendenti o a categorie didipendenti per la fruizione, da parte deifamiliari indicati nell’articolo 12, dei ser-vizi di educazione e istruzione anche inetà prescolare, compresi i servizi integra-tivi e di mensa ad essi connessi, nonchéper la frequenza di ludoteche e di centriestivi e invernali e per borse di studio afavore dei medesimi familiari »;

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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3) dopo la lettera f-bis) è inserita laseguente:

« f-ter) le somme e le prestazionierogate dal datore di lavoro alla generalitàdei dipendenti o a categorie di dipendentiper la fruizione dei servizi di assistenza aifamiliari anziani o non autosufficienti in-dicati nell’articolo 12 »;

b) dopo il comma 3 è inserito ilseguente:

« 3-bis. Ai fini dell’applicazione deicommi 2 e 3, l’erogazione di beni, presta-zioni, opere e servizi da parte del datoredi lavoro può avvenire mediante docu-menti di legittimazione, in formato carta-ceo o elettronico, riportanti un valorenominale ».

95. All’articolo 25, comma 1, del de-creto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, leparole: « al 10 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « a 38,3 milioni di euro perl’anno 2016, a 36,2 milioni di euro perl’anno 2017 e a 35,6 milioni di euro perl’anno 2018 ». Le risorse del Fondo di cuiall’articolo 1, comma 68, ultimo periodo,della legge 24 dicembre 2007, n. 247, esuccessive modificazioni, sono ridotte di344,7 milioni di euro per l’anno 2016,325,8 milioni di euro per l’anno 2017,320,4 milioni di euro per l’anno 2018, 344milioni di euro per l’anno 2019, 329 mi-lioni di euro per l’anno 2020, 310 milionidi euro per l’anno 2021 e 293 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2022.

95. Identico.

Atti Parlamentari — 159 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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96. Al fine di assicurare l’efficacia e lasostenibilità della strategia nazionale perla valorizzazione dei beni e delle aziendeconfiscate alla criminalità organizzata edil corretto funzionamento del sistema dimonitoraggio analitico sull’utilizzo di talibeni, in coerenza con quanto previsto dalProgramma nazionale di riforma conte-nuto nel Documento di economia e fi-nanza 2015, l’Agenzia nazionale per l’am-ministrazione e la destinazione dei benisequestrati e confiscati alla criminalitàorganizzata promuove specifiche azioni dirafforzamento e sviluppo delle compe-tenze, anche interne, necessarie per l’effi-cace svolgimento delle funzioni istituzio-nali.

96. Identico.

97. Alla realizzazione delle misure dicui al comma 96 concorrono, nel limitemassimo di 5 milioni di euro per ciascunodegli anni 2016, 2017 e 2018, le risorsepreviste nell’ambito dei programmi opera-tivi nazionali della Commissione europea2014/2020 « Governance e capacità istitu-zionale » e « Legalità », nonché dei pro-grammi di azione e coesione di cui alladelibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio2015, previa verifica di coerenza da partedelle rispettive Autorità di gestione con gliobiettivi dei predetti programmi.

97. Identico.

98. Nell’ambito dei programmi cofinan-ziati dall’Unione europea per il periodo2014/2020 e degli interventi complemen-tari alla programmazione dell’Unione eu-ropea di cui alla citata delibera CIPEn. 10/2015, a titolarità delle amministra-zioni regionali, gli enti interessati possonopianificare, di concerto con l’Agenzia na-zionale per l’amministrazione e la desti-nazione dei beni sequestrati e confiscatialla criminalità organizzata, specificheazioni rivolte all’efficace valorizzazione deipredetti beni.

98. Identico.

Atti Parlamentari — 160 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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99. Presso il Ministero dello sviluppoeconomico è istituito il Fondo per il cre-dito alle aziende sequestrate e confiscatealla criminalità organizzata nei procedi-menti penali per i delitti di cui all’articolo51, comma 3-bis, del codice di procedurapenale e nei procedimenti di applicazionedi misure di prevenzione patrimoniali,limitatamente ai soggetti destinatari di cuiall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), delcodice di cui al decreto legislativo 6 set-tembre 2011, n. 159, con una dotazione di10 milioni di euro annui per il triennio2016-2018, avente come finalità la conti-nuità del credito bancario e l’accesso almedesimo, il sostegno agli investimenti eagli oneri necessari per gli interventi diristrutturazione aziendale, la tutela deilivelli occupazionali, la promozione di mi-sure di emersione del lavoro irregolare, latutela della salute e della sicurezza dellavoro, il sostegno alle cooperative previstedall’articolo 48, comma 3, lettera c), ecomma 8, lettera a), del citato codice di cuial decreto legislativo n. 159 del 2011.

99. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa di 10 milionidi euro al fine di assicurare alle aziendesequestrate e confiscate alla criminalitàorganizzata nei procedimenti penali per idelitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis,del codice di procedura penale e neiprocedimenti di applicazione di misure diprevenzione patrimoniali, limitatamente aisoggetti destinatari di cui all’articolo 4,comma 1, lettere a) e b), del codice di cuial decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, la continuità del credito bancarioe l’accesso al medesimo, il sostegno agliinvestimenti e agli oneri necessari per gliinterventi di ristrutturazione aziendale, latutela dei livelli occupazionali, la promo-zione di misure di emersione del lavoroirregolare, la tutela della salute e dellasicurezza del lavoro, il sostegno alle coo-perative previste dall’articolo 48, comma 3,lettera c), e comma 8, lettera a), del citatocodice di cui al decreto legislativo n. 159del 2011. Per gli anni successivi al 2018 siprovvede ai sensi dell’articolo 11, comma3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009,n. 196.

100. Le risorse del Fondo di cui alcomma 99 sono utilizzate per alimentare:

100. Le risorse di cui al comma 99confluiscono:

a) nella misura di 3 milioni di euroannui, un’apposita sezione del fondo digaranzia per le piccole e medie imprese dicui all’articolo 2, comma 100, lettera a),della legge 23 dicembre 1996, n. 662, de-stinata alla concessione di garanzie peroperazioni finanziarie erogate in favore diimprese, di qualunque dimensione, seque-strate o confiscate alla criminalità orga-nizzata come individuate al comma 99,ovvero di imprese che rilevano i complessiaziendali di quelle sequestrate o confiscatealla criminalità organizzata come indivi-duate al comma 99;

a) nella misura di 3 milioni di euroannui, in un’apposita sezione del Fondo digaranzia per le piccole e medie imprese, dicui all’articolo 2, comma 100, lettera a),della legge 23 dicembre 1996, n. 662, de-stinata alla concessione di garanzie peroperazioni finanziarie erogate in favore diimprese, di qualunque dimensione, seque-strate o confiscate alla criminalità orga-nizzata, come individuate al comma 99,del presente articolo ovvero di imprese cherilevano i complessi aziendali di quellesequestrate o confiscate alla criminalitàorganizzata, come individuate al mede-simo comma 99;

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b) nella misura di 7 milioni di euroannui, un’apposita sezione del Fondo perla crescita sostenibile di cui all’articolo 23del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, per l’erogazione difinanziamenti agevolati in favore delle im-prese di cui alla lettera a).

b) nella misura di 7 milioni di euroannui, in un’apposita sezione del Fondoper la crescita sostenibile, di cui all’arti-colo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012,n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, per l’eroga-zione di finanziamenti agevolati in favoredelle imprese di cui alla lettera a).

101. Con decreto del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,sentito il Ministro della giustizia, sonodeterminati, nel rispetto delle vigenti di-sposizioni in materia di aiuti di Stato, ilimiti, i criteri e le modalità per la con-cessione delle garanzie e dei finanziamentidi cui al comma 100, lettere a) e b). Ipredetti criteri sono formulati avuto par-ticolare riguardo per le imprese che pre-sentano gravi difficoltà di accesso al cre-dito.

101. Identico.

102. In caso di revoca del provvedi-mento di sequestro, in qualunque stato egrado del procedimento, l’avente diritto,quale condizione per la restituzione del-l’azienda, è tenuto a rimborsare gli im-porti liquidati dalla sezione di cui alcomma 100, lettera a), a seguito dell’even-tuale escussione della garanzia. Con ildecreto di cui al comma 101 sono disci-plinate le modalità per la restituzione, conapplicazione di interessi a tassi di mer-cato, della quota residua del finanzia-mento erogato, per il caso di revoca delprovvedimento di sequestro.

102. Identico.

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103. Presso il Ministero dello sviluppoeconomico è istituito il Fondo per il cre-dito alle aziende vittime di mancati paga-menti, con una dotazione di 10 milioni dieuro annui per il triennio 2016-2018,avente come finalità il sostegno alle piccolee medie imprese che entrano in crisi acausa della mancata corresponsione didenaro da parte di altre aziende debitrici.

103. Identico.

104. Possono accedere al Fondo di cuial comma 103, con le modalità stabilite dalcomma 105, le piccole e medie impreseche risultano parti offese in un procedi-mento penale, in corso alla data di entratain vigore della presente legge, a caricodelle aziende debitrici imputate dei delittidi cui agli articoli 629 (estorsione), 640(truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) delcodice penale e di cui all’articolo 2621 delcodice civile (false comunicazioni sociali).

104. Identico.

105. Con decreto del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,sono determinati, nel rispetto delle vigentidisposizioni in materia di aiuti di Stato, ilimiti, i criteri e le modalità per la con-cessione dei finanziamenti agevolati daparte dello Stato nei confronti delle im-prese di cui al comma 104.

105. Identico.

106. In caso di assoluzione delleaziende imputate per i delitti di cui alcomma 104, i soggetti beneficiari dei fi-nanziamenti agevolati sono tenuti al rim-borso delle somme erogate secondo lemodalità stabilite dal decreto di cui alcomma 105.

106. Identico.

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107. Per i lavoratori autonomi, titolaridi posizione fiscale ai fini dell’imposta sulvalore aggiunto, iscritti alla gestione sepa-rata di cui all’articolo 2, comma 26, dellalegge 8 agosto 1995, n. 335, che non ri-sultino iscritti ad altre gestioni di previ-denza obbligatoria né pensionati, l’ali-quota contributiva di cui all’articolo 1,comma 79, della legge 24 dicembre 2007,n. 247, e successive modificazioni, è con-fermata al 27 per cento anche per l’anno2016.

107. Identico.

108. Al fine di favorire la tutela dellavoro autonomo non imprenditoriale el’articolazione flessibile nei tempi e neiluoghi del lavoro subordinato a tempoindeterminato, è istituito nello stato diprevisione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali un fondo con una dota-zione finanziaria di 10 milioni di euro perl’anno 2016 e di 50 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2017.

108. Identico.

Atti Parlamentari — 164 — Camera dei Deputati

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109. Il congedo obbligatorio per il pa-dre lavoratore dipendente, da fruire entroi cinque mesi dalla nascita del figlio,nonché il congedo facoltativo da utilizzarenello stesso periodo, in alternativa allamadre che si trovi in astensione obbliga-toria, previsti in via sperimentale per glianni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4,comma 24, lettera a), della legge 28 giugno2012, n. 92, sono prorogati sperimental-mente per l’anno 2016 ed il congedoobbligatorio è aumentato a due giorni, chepossono essere goduti anche in via noncontinuativa. Ai medesimi congedi, obbli-gatorio e facoltativo, si applica la disci-plina recata dal decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali 22 dicembre2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 37 del 13 febbraio 2013. Alla coperturadell’onere derivante dal presente comma,valutato in 24 milioni di euro per l’anno2016, si provvede quanto a 14 milioni dieuro mediante corrispondente riduzionedel Fondo sociale per occupazione e for-mazione di cui all’articolo 18, comma 1,lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

109. Identico.

109-bis. Il Fondo per il finanziamentoordinario delle università è incrementatodi 6 milioni di euro per l’anno 2016 e di10 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2017. A valere sulle risorse di cuial primo periodo, con decreto del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da emanare entro il31 gennaio di ciascun anno, è approvatoun piano straordinario per la chiamata diprofessori di prima fascia, inclusi coloroche hanno ottenuto l’idoneità ai sensi dellalegge 3 luglio 1998, n. 210, tenuto contoche, ai sensi dell’articolo 18, comma 4,della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al-meno il 20 per cento delle risorse deveessere destinato a soggetti esterni all’ate-neo chiamante. Le chiamate di cui alprecedente periodo sono effettuate se-condo le procedure di cui all’articolo 18,comma 1, ovvero di cui all’articolo 29,comma 4, della legge n. 240 del 2010.

Atti Parlamentari — 165 — Camera dei Deputati

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110. Al fine di accrescere l’attrattività ela competitività del sistema universitarioitaliano a livello internazionale, nel ri-spetto dell’autonomia degli atenei, nellostato di previsione del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca è isti-tuito, per finanziare chiamate dirette perelevato merito scientifico secondo le pro-cedure di cui al presente comma e aicommi da 111 a 115, il Fondo per lecattedre universitarie del merito, al qualesono assegnati 38 milioni di euro nell’anno2016 e 75 milioni di euro a decorreredall’anno 2017.

110. Al fine di accrescere l’attrattività ela competitività del sistema universitarioitaliano a livello internazionale, nel ri-spetto dell’autonomia degli atenei, nellostato di previsione del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca è isti-tuito, in via sperimentale per finanziarechiamate dirette di studiosi di elevato ericonosciuto merito scientifico previa-mente selezionati nel rispetto di criterivolti ad accertare l’eccellenza dei percorsiindividuali di ricerca scientifica esclusiva-mente secondo le procedure di cui alpresente comma e ai commi da 111 a 113,un fondo speciale denominato « Fondo perle cattedre universitarie del merito GiulioNatta », al quale sono assegnati 38 milionidi euro nell’anno 2016 e 75 milioni di euroa decorrere dall’anno 2017.

111. Il finanziamento di cui al comma110 è destinato al reclutamento di profes-sori universitari di prima e di secondafascia per chiamata diretta secondo pro-cedure nazionali e nel rispetto dei criteridi cui al comma 112 volti a valorizzarel’eccellenza e la qualificazione scientificadei candidati, con esclusione dei professoriuniversitari di atenei italiani già apparte-nenti, alla data di scadenza del termineper la presentazione delle domande, airuoli della medesima fascia per la quale èbandita la procedura.

111. In deroga alle norme sul recluta-mento dei professori universitari previstedalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, ilfondo di cui al comma 110 è destinato alreclutamento straordinario per chiamatadiretta di professori universitari di primae di seconda fascia selezionati secondoprocedure nazionali e ai sensi dell’articolo1, comma 9, secondo periodo, della legge4 novembre 2005, n. 230, come da ultimomodificato dal comma 111-bis del pre-sente articolo e nel rispetto dei criteri dicui al comma 112 volti a valorizzarel’eccellenza e la qualificazione scientificadei candidati, ivi inclusi professori univer-sitari già in servizio presso atenei italiani.Per i professori di prima e di secondafascia già in servizio in atenei italiani,l’eventuale chiamata nella stessa fascia aisensi della presente procedura comportaobbligatoriamente il cambiamento dellasede di appartenenza. Alle procedure dichiamata nella stessa fascia, e ai conse-guenti trasferimenti, è annualmente desti-nata una somma di 5,1 milioni di euronell’anno 2016 e di 10 milioni di euro adecorrere dal 2017, a valere sulle risorsedi cui al comma 110.

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111-bis. Ai fini delle chiamate dirette dicui al comma 111 della presente legge,all’articolo 1, comma 9, della legge 4novembre 2005, n. 230, al primo periodosono aggiunte, in fine, le parole: « ovverodi studiosi di elevato e riconosciuto meritoscientifico, previamente selezionati me-diante procedure nazionali, e nel rispettodi criteri volti ad accertare l’eccellenza deipercorsi individuali di ricerca scientifica »e al quarto periodo sono aggiunte, in fine,le parole: « o che siano studiosi di elevatoe riconosciuto merito scientifico previa-mente selezionati come indicato nel primoperiodo ».

112. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, da emanare entronovanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, di concerto conil Ministro dell’istruzione, dell’università edella ricerca e con il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, sono disciplinati:

112. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, da emanare entronovanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, di concerto conil Ministro dell’istruzione, dell’università edella ricerca e con il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, previo parere delleCommissioni parlamentari competenti permateria e per i profili finanziari, le qualisi esprimono entro trenta giorni dalla datadi trasmissione, sono disciplinati:

a) i requisiti diretti a dimostrarel’eccellenza dei percorsi individuali di ri-cerca scientifica secondo i migliori stan-dard valutativi nazionali e internazionalipropri del settore scientifico-disciplinaredi riferimento, con particolare riguardoalla qualità della produttività scientificaindividuale nei cinque anni precedenti allaprocedura;

a) i criteri per valutare l’eccellenzadei percorsi individuali di ricerca scienti-fica secondo i migliori standard valutativinazionali e internazionali propri dell’areascientifica di riferimento, con particolareriguardo alla qualità della produzionescientifica individuale nei cinque anni pre-cedenti alla procedura;

b) le procedure per l’individuazionedei soggetti meritevoli della chiamata di-retta da parte delle università;

b) le modalità per l’attivazione e losvolgimento della procedura di selezionedei soggetti di cui al comma 111;

c) l’individuazione della medesimaclasse stipendiale da attribuire ai soggettiselezionati;

c) l’inquadramento in una classe sti-pendiale che comporti un avanzamentonon inferiore a due classi rispetto a quellain godimento in caso di permanenza nellastessa fascia della qualifica di professore,e un inquadramento non inferiore allaseconda classe stipendiale della qualificadi riferimento in caso di promozione o diattribuzione della qualifica di professoredi prima o di seconda fascia;

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d) la partecipazione alle commissioniper lo svolgimento delle procedure di cuial comma 111, di studiosi nazionali einternazionali di alta qualificazione ope-ranti nei settori della ricerca scientifica etecnologica, nel limite delle risorse di cuial comma 110;

d) la nomina e il funzionamento dicommissioni di valutazione, formate perogni area disciplinare da studiosi italiani estranieri di alta qualificazione operanti nelcampo della ricerca scientifica e tecnolo-gica, con oneri a carico del Fondo di cuial comma 110;

e) il numero dei posti di professoreuniversitario destinati al reclutamento me-diante chiamata diretta, egualmente distri-buiti tra la prima e la seconda fascia, edi criteri per l’individuazione dei relativisettori scientifico-disciplinari di riferi-mento; i predetti criteri possono essereinformati a obiettivi di crescita e miglio-ramento di particolari aree della ricercascientifica e tecnologica italiana; almeno il50 per cento dei posti di professore uni-versitario di prima e seconda fascia desti-nati al reclutamento mediante chiamatadiretta deve essere attribuito entro unanno dalla data di indizione della relativaprocedura selettiva;

e) il numero dei posti di professoreuniversitario destinati al reclutamentostraordinario di cui al comma 111, egual-mente distribuiti tra la prima e la secondafascia, individuando altresì, all’interno diciascuna fascia, il numero dei posti desti-nati a professori di prima e seconda fasciagià in servizio in atenei italiani, che con-corrono per l’eventuale chiamata nellastessa fascia; i criteri per l’individuazionedelle aree scientifiche di riferimento: talicriteri possono essere anche informati aobiettivi di crescita e miglioramento diparticolari aree della ricerca scientifica etecnologica italiana; il 50 per cento deipasti di professore universitario di primae seconda fascia destinati al reclutamentostraordinario di cui al comma 111 è at-tribuito entro un anno dalla data di in-dizione della relativa procedura selettiva;

f) i criteri e le modalità mediante iquali le università italiane procedono allachiamata diretta dei professori universi-tari, all’esito delle procedure di cui alcomma 111, e l’eventuale concorso delleuniversità agli oneri finanziari derivantidalla assunzione in servizio dei medesimiprofessori;

f) le modalità di assegnazione all’ate-neo, a valere sul Fondo di cui al comma110 a decorrere dalla data di assunzionein servizio, delle risorse necessarie a co-prire gli oneri stipendiali, nonché l’even-tuale concorso dell’ateneo alla coperturadi tali oneri mediante risorse proprie; ilnumero massimo di chiamate dirette con-sentite ad ogni ateneo a valere sul Fondodi cui al comma 110.

g) la permanenza in servizio nelleuniversità italiane dei professori chiamatiall’esito delle procedure di cui al comma111.

g) soppressa.

113. Nel caso in cui i professori chia-mati ai sensi del comma 112, lettera f),cambino sede universitaria, le risorse fi-nanziarie occorrenti per il relativo tratta-mento stipendiale sono conseguentementetrasferite.

113. Nel caso in cui i professori chia-mati ai sensi del comma 111 cambino sedeuniversitaria in Italia, le risorse occorrentiper il relativo trattamento stipendiale, avalere sul Fondo di cui al comma 110,sono conseguentemente assegnate all’ate-neo di destinazione.

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114. Per favorire la mobilità dei pro-fessori di prima fascia tra sedi universi-tarie diverse, è destinata una somma nonsuperiore a 10 milioni di euro a valeresulle risorse di cui al comma 110.

114. Identico.

115. La quota parte delle risorse di cuial comma 110 eventualmente non utiliz-zata per le finalità di cui ai commi da 110a 114 confluisce, nel medesimo eserciziofinanziario, nel Fondo per il finanzia-mento ordinario delle università.

115. Identico.

115-bis. Per tutelare la funzione e leinfrastrutture di ricerca delle scienze reli-giose, per dare continuità alla formazionedi studiosi e strumenti di studio dell’ebrai-smo, per rivitalizzare la tradizione e il pa-trimonio di conoscenze sulla storia, le lin-gue e le culture dell’Africa e dell’Orienteattraverso il sostegno diretto ad istituzionidi riconosciuta competenza e adatte a pro-muovere la sicurezza del Paese attraversola formazione e l’impegno di studiose estudiosi in un sistema di relazioni scientifi-che internazionali, è autorizzata la spesa di3 milioni di euro annui a decorrere dal2016, da iscrivere in apposito fondo istituitonello stato di previsione del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca.

115-ter. Per il sostegno e l’attuazionedegli interventi di cui al comma 115-bis ilMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca stipula appositi accordi diprogramma con amministrazioni pubbli-che, enti pubblici, istituzioni scientifiche,infrastrutture e organismi di ricerca comedefiniti dall’articolo 2, punto 83, del re-golamento (UE) n. 651/2014 della Com-missione, del 17 giugno 2014 ».

116. Il termine del 31 dicembre 2015 dicui all’articolo 6, comma 6-bis, del decre-to-legge 31 dicembre 2014, n. 192, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2015, n. 11, è differito al 31dicembre 2016.

116. Il termine del 31 dicembre 2015 dicui all’articolo 6, comma 6-bis, del decre-to-legge 31 dicembre 2014, n. 192, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2015, n. 11, è differito al 31dicembre 2016. All’articolo 4, comma9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,n. 101, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 ottobre 2013, n. 125, al quartoperiodo, le parole: « per l’anno 2014 » sonosostituite dalle seguenti: « per l’anno2015 » e le parole: « fino al 31 dicembre2015 » sono sostituite dalle seguenti: « finoal 31 dicembre 2016 »; al quinto periodo le

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parole: « Per l’anno 2015 » sono sostituitedalle seguenti: « Per l’anno 2016 ».

117. Nell’ottica di favorire il ricambiogenerazionale e l’immissione nella pub-blica amministrazione di personale alta-mente qualificato, oltre al reclutamento diprofessori e ricercatori previsto dai commida 110 a 115 e dai commi da 133 a 138e dei dirigenti vincitori di procedure se-lettive già gestite dalla Scuola nazionaledell’amministrazione (SNA), le facoltà as-sunzionali nel triennio 2016-2018 delleamministrazioni dello Stato sono priorita-riamente finalizzate all’assunzione di cin-quanta dirigenti mediante apposita proce-dura selettiva gestita dalla SNA e di cin-quanta unità nei profili iniziali della car-riera prefettizia, nonché di dieci avvocatidello Stato e dieci procuratori dello Stato.Con decreto del Presidente del Consigliodei ministri, su proposta del Ministro perla semplificazione e la pubblica ammini-strazione, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, sono indivi-duati i criteri della procedura selettiva edella ripartizione tra le amministrazioniinteressate del personale dirigenziale.

117. Identico.

117-bis. Il comma 1 dell’articolo 29 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,è sostituito dal seguente:

« 1. Il reclutamento dei dirigenti sco-lastici si realizza mediante corso-con-corso selettivo di formazione bandito dalMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca, sentito il Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, per tutti i postivacanti nel triennio, fermo restando ilregime autorizzatorio in materia di as-sunzioni di cui all’articolo 39, comma3-bis, della legge 27 dicembre 1997,n. 449, e successive modificazioni. Al cor-so-concorso possono essere ammessi can-didati in numero superiore a quello deiposti, secondo una percentuale massimadel 20 per cento, determinata dal decretodi cui all’ultimo periodo del presentecomma. Al concorso per l’accesso al cor-so-concorso può partecipare il personaledocente ed educativo delle istituzioni sco-lastiche ed educative statali in possessodel relativo diploma di laurea magistrale

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ovvero di laurea conseguita in base alprevigente ordinamento, che abbia matu-rato un’anzianità complessiva nel ruolodi appartenenza di almeno cinque anni.È previsto il pagamento di un contributo,da parte dei candidati, per le spese dellaprocedura concorsuale. Il concorso puòcomprendere una prova preselettiva ecomprende una o più prove scritte, cuisono ammessi tutti coloro che superanol’eventuale preselezione, e una provaorale, a cui segue la valutazione dei titoli.Il corso-concorso si svolge in giorni eorari e con metodi didattici compatibilicon l’attività didattica svolta dai parteci-panti, con eventuale riduzione del lorocarico didattico. Le spese di viaggio ealloggio sono a carico dei partecipanti.Con decreto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca sono defi-nite le modalità di svolgimento delle pro-cedure concorsuali, la durata del corso ele forme di valutazione dei candidatiammessi al corso ».

117-ter. All’articolo 17 del decreto-legge12 settembre 2013, n. 104, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 novembre2013, n. 128, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Le risorse poste nella disponibilitàdella Scuola nazionale dell’amministra-zione per il reclutamento e la formazioneiniziale dei dirigenti scolastici sono trasfe-rite al Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca e costituiscono li-mite di spesa per l’organizzazione deicorsi-concorsi di cui all’articolo 29 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni ».

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118. Nelle more dell’adozione dei decretilegislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell’at-tuazione dei commi 422, 423, 424 e 425dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,n. 190, e successive modificazioni, sono resiindisponibili i posti dirigenziali di prima eseconda fascia delle amministrazioni pub-bliche di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni, come ridetermi-nati in applicazione dell’articolo 2 del de-creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, e successive modificazioni,vacanti alla data del 15 ottobre 2015, te-nendo comunque conto del numero dei di-rigenti in servizio senza incarico o con in-carico di studio e del personale dirigenzialein posizione di comando, distacco, fuoriruolo o aspettativa.

118. Nelle more dell’adozione dei decretilegislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell’at-tuazione dei commi 422, 423, 424 e 425dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,n. 190, e successive modificazioni, sono resiindisponibili i posti dirigenziali di prima eseconda fascia delle amministrazioni pub-bliche di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni, come ridetermi-nati in applicazione dell’articolo 2 del de-creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, e successive modificazioni,vacanti alla data del 15 ottobre 2015, te-nendo comunque conto del numero dei di-rigenti in servizio senza incarico o con in-carico di studio e del personale dirigenzialein posizione di comando, distacco, fuoriruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti acopertura dei posti dirigenziali di cui alprimo periodo dopo la data ivi indicata efino alla data di entrata in vigore dellapresente legge cessano di diritto alla mede-sima data di entrata in vigore, con risolu-zione dei relativi contratti. Sono fatti salvi icasi per i quali, alla data del 15 ottobre2015, sia stato avviato il procedimento peril conferimento dell’incarico e, anche dopola data di entrata in vigore della presentelegge, quelli concernenti i posti dirigenzialiin enti pubblici nazionali o strutture orga-nizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011,i posti dirigenziali specificamente previstidalla legge o appartenenti a strutture orga-nizzative oggetto di riordino negli anni 2014e 2015 con riduzione del numero dei postie, comunque, gli incarichi conferiti a diri-genti assunti per concorso pubblico banditoprima della data di entrata in vigore dellapresente legge o da espletare a norma delcomma 117, oppure in applicazione delleprocedure di mobilità previste dalla legge.In ogni altro caso, in ciascuna amministra-zione possono essere conferiti incarichi di-rigenziali solo nel rispetto del numero com-plessivo dei posti resi indisponibili ai sensidel presente comma.

119. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, da adottare entro il31 gennaio 2016, su proposta del Ministro

119. Identico.

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per la semplificazione e la pubblica am-ministrazione, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, è effettuatala ricognizione delle dotazioni organichedirigenziali delle amministrazioni delloStato, anche ad ordinamento autonomo,delle agenzie, degli enti pubblici non eco-nomici, degli enti di ricerca, nonché deglienti pubblici di cui all’articolo 70, comma4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni.

120. Le regioni e gli enti locali provve-dono alla ricognizione delle proprie dota-zioni organiche dirigenziali secondo i rispet-tivi ordinamenti, nonché al riordino dellecompetenze degli uffici dirigenziali, elimi-nando eventuali duplicazioni. Allo scopo digarantire la maggior flessibilità della figuradirigenziale nonché il corretto funziona-mento degli uffici, il conferimento degli inca-richi dirigenziali può essere attribuito senzaalcun vincolo di esclusività anche ai dirigentidell’avvocatura civica e della polizia munici-pale. Per la medesima finalità, non trovanoapplicazione le disposizioni adottate ai sensidell’articolo 1, comma 5, della legge 6 no-vembre 2012, n. 190, ove la dimensione del-l’ente risulti incompatibile con la rotazionedell’incarico dirigenziale.

120. Identico.

121. Per il comparto scuola e AFAM,nonché per le università, continuano atrovare applicazione le specifiche disci-pline di settore.

121. Identico.

122. All’articolo 1, comma 330, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole:« 2016/2017 » sono sostituite dalle se-guenti: « 2017/2018 ».

122. Identico.

123. Resta escluso dalle disposizioni dicui al comma 118 il personale di cuiall’articolo 3 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, delle città metropo-litane e delle province adibito all’eserciziodi funzioni fondamentali, degli uffici giu-diziari e dell’amministrazione della giusti-zia, dell’area medica e veterinaria e delruolo sanitario del Servizio sanitario na-zionale. È escluso altresì il personale delleagenzie di cui al decreto legislativo 24settembre 2015, n. 157.

123. Resta escluso dalle disposizioni dicui al comma 118 il personale di cuiall’articolo 3 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, delle città metropo-litane e delle province adibito all’eserciziodi funzioni fondamentali, degli uffici giu-diziari e dell’amministrazione della giusti-zia, dell’area medica e veterinaria e delruolo sanitario del Servizio sanitario na-zionale, il personale appartenente alla di-rigenza di seconda fascia con funzionetecnico-ispettiva del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca non-ché, per le funzioni specifiche attribuitedalla legge, il personale preposto ai posti

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dirigenziali del Dipartimento della prote-zione civile della Presidenza del Consigliodei ministri. È escluso altresì il personaledelle agenzie di cui al decreto legislativo24 settembre 2015, n. 157.

123-bis. Entro un anno dalla data di en-trata in vigore del decreto legislativo attua-tivo dell’articolo 8, comma 1, lettera e), dellalegge 7 agosto 2015, n. 124, ferme restandole riduzioni delle dotazioni organiche previ-ste dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b),del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7 ago-sto 2012, n. 135, e la conseguente ridetermi-nazione degli organici adottata con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 22maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 217 del 18 settembre 2015, il Mini-stero dell’interno provvede a predisporre ilregolamento di organizzazione di cui all’ar-ticolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ago-sto 2013, n. 101, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,intervenendo coerentemente con le disposi-zioni di cui al predetto decreto legislativo.Entro il predetto termine, il medesimo Mini-stero provvede a dare attuazione alle dispo-sizioni di cui all’articolo 2, comma 11, letterab), del citato decreto-legge n. 95 del 2012,con conseguente riassorbimento, entro ilsuccessivo anno, degli effetti derivanti dalleriduzioni di cui al citato articolo 2, comma 1,lettere a) e b). In caso di adozione del rego-lamento di cui al presente comma in dataantecedente alla data di entrata in vigore deldecreto legislativo attuativo dell’articolo 8,comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 2015,n. 124, il Ministero dell’interno provvedeesclusivamente agendo sugli uffici centrali.

124. Le regioni e gli enti locali chehanno conseguito gli obiettivi di finanzapubblica possono compensare le sommeda recuperare di cui al primo periodo delcomma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 6marzo 2014, n. 16, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,anche attraverso l’utilizzo dei risparmieffettivamente derivanti dalle misure dirazionalizzazione organizzativa adottate aisensi del comma 120, certificati dall’or-gano di revisione, comprensivi di quelliderivanti dall’applicazione del comma 126.

124. Identico.

Atti Parlamentari — 174 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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125. Le amministrazioni di cui all’ar-ticolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24giugno 2014, n. 90, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 114, possono procedere, per gli anni2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di per-sonale a tempo indeterminato di qualificanon dirigenziale nel limite di un contin-gente di personale corrispondente, perciascuno dei predetti anni, ad una spesapari al 25 per cento di quella relativa almedesimo personale cessato nell’anno pre-cedente. Per i ricercatori e tecnologi re-stano ferme le percentuali di turn overpreviste dall’articolo 3, comma 2, del de-creto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 11 ago-sto 2014, n. 114. Al fine di garantire lacontinuità nell’attuazione delle attività diricerca, tenuto conto di quanto dispostodall’articolo 2, comma 4, del decreto legi-slativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle moredella emanazione dei decreti di riordino dicui all’articolo 17, comma 1, della legge 7agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti diricerca possono continuare ad avvalersidel personale con contratto di collabora-zione coordinata e continuativa in esserealla data del 31 dicembre 2015, mediantel’attivazione, previa verifica di idoneità, dicontratti a tempo determinato a valeresulle risorse disponibili, ai sensi dell’arti-colo 1, comma 188, della legge 23 dicem-bre 2005, n. 266, e successive modifica-zioni, senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica. Per il per-sonale delle qualifiche dirigenziali, al nettodelle posizioni rese indisponibili ai sensidel comma 118, è assicurato nell’anno2016 il turn over nei limiti delle capacitàassunzionali. Resta escluso dalle disposi-zioni di cui al presente comma il perso-nale di cui all’articolo 3 del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono con-seguentemente ridotti gli stanziamenti dibilancio delle amministrazioni centrali.

125. Le amministrazioni di cui all’ar-ticolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24giugno 2014, n. 90, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 114, possono procedere, per gli anni2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di per-sonale a tempo indeterminato di qualificanon dirigenziale nel limite di un contin-gente di personale corrispondente, perciascuno dei predetti anni, ad una spesapari al 25 per cento di quella relativa almedesimo personale cessato nell’anno pre-cedente. Per i ricercatori e tecnologi re-stano ferme le percentuali di turn overpreviste dall’articolo 3, comma 2, del de-creto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 11 ago-sto 2014, n. 114. Al fine di garantire lacontinuità nell’attuazione delle attività diricerca, tenuto conto di quanto dispostodall’articolo 2, comma 4, del decreto legi-slativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle moredella emanazione dei decreti di riordino dicui all’articolo 17, comma 1, della legge 7agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti diricerca possono continuare ad avvalersidel personale con contratto di collabora-zione coordinata e continuativa in esserealla data del 31 dicembre 2015, mediantel’attivazione, previa verifica di idoneità, dicontratti a tempo determinato a valeresulle risorse disponibili, ai sensi dell’arti-colo 1, comma 188, della legge 23 dicem-bre 2005, n. 266, e successive modifica-zioni, nonché, nel limite del 30 per cento,sulle risorse derivanti dalle facoltà assun-zionali disponibili a legislazione vigente,senza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. Per il personale dellequalifiche dirigenziali, al netto delle posi-zioni rese indisponibili ai sensi del comma118, è assicurato nell’anno 2016 il turnover nei limiti delle capacità assunzionali.Resta escluso dalle disposizioni di cui alpresente comma il personale di cui all’ar-ticolo 3 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165. Sono conseguentemente ri-dotti gli stanziamenti di bilancio delleamministrazioni centrali.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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126. Le amministrazioni di cui all’ar-ticolo 3, comma 5, del decreto-legge 24giugno 2014, n. 90, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 114, e successive modificazioni, possonoprocedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018,ad assunzioni di personale a tempo inde-terminato di qualifica non dirigenziale nellimite di un contingente di personale cor-rispondente, per ciascuno dei predettianni, ad una spesa pari al 25 per cento diquella relativa al medesimo personale ces-sato nell’anno precedente. In relazione aquanto previsto dal primo periodo delpresente comma, al solo fine di definire ilprocesso di mobilità del personale deglienti di area vasta destinato a funzioni nonfondamentali, come individuato dall’arti-colo 1, comma 421, della citata leggen. 190 del 2014, restano ferme le percen-tuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quaterdell’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno2014, n. 90, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è di-sapplicato con riferimento agli anni 2017e 2018.

126. Identico.

126-bis. A decorrere dall’anno 2016,fermi restando i vincoli generali sullaspesa di personale, i comuni istituiti adecorrere dall’anno 2011 a seguito di fu-sione nonché le unioni di comuni possonoprocedere ad assunzioni di personale atempo indeterminato nel limite del 100per cento della spesa relativa al personaledi ruolo cessato dal servizio nell’annoprecedente.

126-ter. Il Fondo per il funzionamentodelle istituzioni scolastiche, di cui all’arti-colo 1, comma 601, della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, e successive modifica-zioni, è incrementato di euro 23,5 milioniper l’anno 2016.

126-quater. All’articolo 1 della legge 13luglio 2015, n. 107, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 145, la parola: « 2014 »è sostituita dalla seguente: « 2015 » e laparola: « 2016 » dalla seguente: « 2017 »;

Atti Parlamentari — 176 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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b) al comma 150, le parole: « 2016 »,« 2017 », « 2018 », « 2019 » e « 2020 » sonosostituite rispettivamente dalle seguenti:« 2017 », « 2018 », « 2019 », « 2020 » e« 2021 ».

126-quinquies. Ai maggiori oneri deri-vanti dal comma 126-ter, pari ad euro 23,5milioni per l’anno 2016, si provvede,quanto a euro 7,5 milioni, mediante uti-lizzo dei risparmi di spesa derivanti dalcomma 126-quater e, quanto a euro 16milioni, mediante versamento all’entratadel bilancio dello Stato delle somme gia-centi nel conto corrente n. 53823530presso la società Poste italiane Spa. Gliulteriori risparmi di spesa derivanti dalcomma 126-quater, pari a 7,5 milioni dieuro per l’anno 2017 e a 5,8 milioni dieuro per l’anno 2018, confluiscono nelFondo di cui all’articolo 1, comma 202,della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nellemore del versamento delle somme di cui alprimo periodo, all’entrata del bilanciodello Stato, il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad accantonaree a rendere indisponibile per l’anno 2016,nello stato di previsione del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca e a valere sulle disponibilità di cuiall’articolo 1, comma 601, della legge 27dicembre 2006, n. 296, la somma di 16milioni di euro al netto di quanto effetti-vamente versato.

126-sexies. Agli oneri derivanti dalcomma 126-quater, pari a 7,5 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,nonché a 5,8 milioni di euro per l’anno2021, si provvede mediante corrispondenteriduzione del Fondo di cui all’articolo 1,comma 202, della legge 13 luglio 2015,n. 107.

Atti Parlamentari — 177 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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126-septies. Per le amministrazionipubbliche interessate ai processi di mobi-lità in attuazione dei commi 424 e 425dell’articolo 1 della legge 23 dicembre2014, n. 190, le ordinarie facoltà di as-sunzione previste dalla normativa vigentesono ripristinate nel momento in cui nelcorrispondente ambito regionale è statoricollocato il personale interessato allarelativa mobilità. Per le amministrazionidi cui al citato comma 424 dell’articolo 1della legge n. 190 del 2014, il completa-mento della predetta ricollocazione nelrelativo ambito regionale è reso noto me-diante comunicazione pubblicata nel por-tale « Mobilita.gov », a conclusione di cia-scuna fase del processo disciplinato daldecreto del Ministro per la semplificazionee la pubblica amministrazione 14 settem-bre 2015, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 227 del 30 settembre 2015. Per leamministrazioni di cui al comma 425dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014si procede mediante autorizzazione delleassunzioni secondo quanto previsto dallanormativa vigente.

127. All’articolo 4, comma 4, del de-creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, e successive modificazioni, leparole: « e, ove riassegnabili, in base allevigenti disposizioni, al fondo per il finan-ziamento del trattamento economico ac-cessorio » sono soppresse.

127. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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128. Nelle more dell’adozione dei de-creti legislativi attuativi degli articoli 11 e17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, conparticolare riferimento all’omogeneizza-zione del trattamento economico fonda-mentale e accessorio della dirigenza, te-nuto conto delle esigenze di finanza pub-blica, a decorrere dal 1o gennaio 2016l’ammontare complessivo delle risorse de-stinate annualmente al trattamento acces-sorio del personale, anche di livello diri-genziale, di ciascuna delle amministrazionipubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni, nonpuò superare il corrispondente importodeterminato per l’anno 2015 ed è, comun-que, automaticamente ridotto in misuraproporzionale alla riduzione del personalein servizio, tenendo conto del personaleassumibile ai sensi della normativa vi-gente.

128. Identico.

129. A decorrere dall’anno 2016, èautorizzata l’ulteriore spesa di 2 milioni dieuro annui in favore dei parchi nazionalidi cui all’articolo 1, comma 43, della legge28 dicembre 1995, n. 549.

129. Identico.

129-bis. All’allegato A della legge 28dicembre 2001, n. 448, è aggiunta, in fine,la seguente voce:

« Isola del lago d’Iseo

16-bis. Monte Isola ».

Atti Parlamentari — 179 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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129-ter. All’articolo 6, comma 17, deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ilsecondo e il terzo periodo sono sostituitidai seguenti: « Il divieto è altresì stabilitonelle zone di mare poste entro dodicimiglia dalle linee di costa lungo l’interoperimetro costiero nazionale e dal peri-metro esterno delle suddette aree marinee costiere protette. I titoli abilitativi giàrilasciati sono fatti salvi per la durata divita utile del giacimento, nel rispetto deglistandard di sicurezza e di salvaguardiaambientale. Sono sempre assicurate le at-tività di manutenzione finalizzate all’ade-guamento tecnologico necessario alla sicu-rezza degli impianti e alla tutela dell’am-biente, nonché le operazioni finali di ri-pristino ambientale ».

129-quater. All’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 11 no-vembre 2014, n. 164, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Le attività di prospezione, ricerca ecoltivazione di idrocarburi e quelle distoccaggio sotterraneo di gas naturale sonodi pubblica utilità. I relativi titoli abilitativicomprendono pertanto la dichiarazione dipubblica utilità »;

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal se-guente:

« 5. Le attività di ricerca e coltivazionedi idrocarburi liquidi e gassosi sono svoltecon le modalità di cui alla legge 9 gennaio1991, n. 9, o a seguito del rilascio di untitolo concessorio unico, sulla base di unprogramma generale di lavori articolato inuna prima fase di ricerca, per la durata disei anni, a cui seguono, in caso di rinve-nimento di un giacimento tecnicamente edeconomicamente coltivabile, riconosciutodal Ministero dello sviluppo economico, lafase di coltivazione della durata ditrent’anni salvo l’anticipato esaurimentodel giacimento, nonché la fase di ripristinofinale ».

Atti Parlamentari — 180 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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129-quinquies. All’articolo 57, comma3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012,n. 5, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: « conle modalità di cui all’articolo 1, comma8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239,nonché » sono soppresse.

129-sexies. All’articolo 1, comma 8-bis,della legge 23 agosto 2004, n. 239, leparole: « ai commi 7 e » sono sostituitedalle seguenti: « al comma ».

130. Nelle more dei processi di riordinoprevisti dall’articolo 8 della legge 7 agosto2015, n. 124, a decorrere dal 1º gennaio2016 lo stanziamento per il personale degliuffici di cui all’articolo 14, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, compresi gliincarichi di collaborazione coordinata econtinuativa, è ridotto in misura pari al 10per cento rispetto allo stanziamento del-l’anno 2015. Per le amministrazioni chedopo il 31 dicembre 2010 hanno dispostoriduzioni corrispondenti a quella pre-scritta dal presente comma, questa si in-tende già adempiuta.

130. Identico.

Atti Parlamentari — 181 — Camera dei Deputati

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131. All’articolo 4 del decreto-legge 1ºgennaio 2010, n. 1, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30,sono apportate le seguenti modificazioni:

131. Identico.

a) al comma 3, primo periodo, dopole parole: « nei cinque anni 2010-2014 »sono inserite le seguenti: « e nel triennio2016-2018 » e le parole da: « , comma102 » fino alla fine del periodo sono so-stituite dalle seguenti: « del decreto-legge24 giugno 2014, n. 90, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 114 »;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « È altresì autorizzata laspesa di euro 670.984 per l’anno 2016, dieuro 4.638.414 per l’anno 2017 e di euro6.205.577 a decorrere dall’anno 2018 ».

132. Il Ministero della giustizia è au-torizzato nell’anno 2016, in aggiunta allefacoltà assunzionali previste dalla norma-tiva vigente, ad assumere magistrati ordi-nari vincitori di concorso. A tal fine, èautorizzata la spesa nel limite di euro20.943.084 per l’anno 2016, di euro25.043.700 per l’anno 2017, di euro27.387.210 per l’anno 2018, di euro27.926.016 per l’anno 2019, di euro35.423.877 per l’anno 2020, di euro35.632.851 per l’anno 2021, di euro36.273.804 per l’anno 2022, di euro37.021.584 per l’anno 2023, di euro37.662.540 per l’anno 2024 e di euro38.410.320 annui a decorrere dall’anno2025.

132. Identico.

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132-bis. Per il finanziamento di inter-venti in favore dei collegi universitari dimerito legalmente riconosciuti di cui agliarticoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata unaspesa integrativa di 3 milioni di euro perciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

133. Al fine di sostenere l’accesso deigiovani alla ricerca, l’autonomia responsa-bile delle università e la competitività delsistema universitario e della ricerca ita-liano a livello internazionale, il Fondo peril finanziamento ordinario delle universitàè incrementato di 47 milioni di euro perl’anno 2016 e di 50,5 milioni di euro adecorrere dall’anno 2017, per l’assunzionedi ricercatori di cui all’articolo 24, comma3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,n. 240, e per il conseguente eventualeconsolidamento nella posizione di profes-sore di seconda fascia e il Fondo ordinarioper il finanziamento degli enti e istituzionidi ricerca è incrementato di 8 milioni dieuro per l’anno 2016 e di 9,5 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2017 per l’as-sunzione di ricercatori negli enti pubblicidi ricerca.

133. Identico.

134. L’assegnazione alle singole univer-sità dei fondi di cui al comma 133 èeffettuata con decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricercatenendo conto dei risultati della valuta-zione della qualità della ricerca (VQR).

134. Identico.

135. L’assegnazione agli enti pubblici diricerca dei fondi di cui al comma 133 èeffettuata con decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricercatenendo conto dei medesimi criteri diriparto del Fondo ordinario per il finan-ziamento degli enti e istituzioni di ricerca.

135. Identico.

136. La quota parte delle risorse di cuial comma 133 eventualmente non utiliz-zata per le finalità di cui ai commi da 133a 135 rimane a disposizione, nel medesimoesercizio finanziario, per le altre finalitàdel Fondo per il finanziamento ordinariodelle università e del Fondo ordinario peril finanziamento degli enti e istituzioni diricerca.

136. Identico.

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137. Per il medesimo fine di cui alcomma 133 e tenendo conto della situa-zione di bilancio delle singole università,all’articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133, le parole: « A decorrere dal-l’anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti:« Per l’anno 2015 » e dopo il terzo periodosono inseriti i seguenti: « A decorrere dal-l’anno 2016, alle sole università che sitrovano nella condizione di cui al periodoprecedente, è consentito procedere alleassunzioni di ricercatori di cui all’articolo24, comma 3, lettera a), della legge 30dicembre 2010, n. 240, senza che a questesiano applicate le limitazioni da turn over.Resta fermo quanto disposto dal decretolegislativo 29 marzo 2012, n. 49, e daldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 31 dicembre 2014, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo2015, con riferimento alle facoltà assun-zionali del personale a tempo indetermi-nato e dei ricercatori di cui all’articolo 24,comma 3, lettera b), della legge 30 dicem-bre 2010, n. 240 ».

137. Identico.

138. Al fine di aumentare il numero deicontratti di formazione specialistica deimedici di cui all’articolo 37 del decretolegislativo 17 agosto 1999, n. 368, e suc-cessive modificazioni, l’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 1, comma 424,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, èincrementata di 57 milioni di euro perl’anno 2016, di 86 milioni di euro perl’anno 2017, di 126 milioni di euro perl’anno 2018, di 70 milioni di euro perl’anno 2019 e di 90 milioni di euro adecorrere dall’anno 2020.

138. Identico.

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138-bis. All’articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,con modificazioni, dalla legge 9 agosto2013, n. 99, dopo il comma 2 è inserito ilseguente:

« 2-bis. Ferma restando la disposizionedi cui all’articolo 21 del decreto legislativodel Capo provvisorio dello Stato 13 set-tembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi dilaurea in medicina e chirurgia e in odon-toiatria, a partire dal quinto anno di corsoe sino all’iscrizione nel relativo albo pro-fessionale, al fine di rafforzare la propriaposizione previdenziale, possono facoltati-vamente provvedere all’iscrizione e al pa-gamento della relativa contribuzionepresso la “Quota A” del Fondo di previ-denza generale gestito dall’ente di previ-denza di cui all’elenco A, nono capoverso,annesso al decreto legislativo 30 giugno1994, n. 509. L’ammontare del contributoe le modalità del versamento vengonodeterminati dal consiglio di amministra-zione dell’ente di cui al primo periodo,tenendo conto della capacità redditualedegli interessati. Per le finalità di cui alpresente comma, l’ente può favorire l’iscri-zione e il pagamento della contribuzioneda parte degli studenti di cui al primoperiodo anche attraverso prestiti d’onore.Dall’applicazione delle disposizioni delpresente comma non devono derivarenuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica ».

Atti Parlamentari — 185 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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139. Al fine di sostenere l’accesso deigiovani all’università, e in particolare deigiovani provenienti da famiglie meno ab-bienti, il Fondo integrativo statale per laconcessione delle borse di studio iscrittonello stato di previsione del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca è incrementato di 5.000.000 di euroannui a decorrere dall’anno 2016.

139. Al fine di sostenere l’accesso deigiovani all’università, e in particolare deigiovani provenienti da famiglie meno ab-bienti, il Fondo integrativo statale per laconcessione delle borse di studio iscrittonello stato di previsione del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca è incrementato di 54.750.000 europer l’anno 2016 e di 4.750.000 euro annuia decorrere dall’anno 2017.

139-bis. A decorrere dall’anno 2016l’autorizzazione di spesa per gli interventidi cui all’articolo 4 della legge 23 novem-bre 1998, n. 407, è incrementata di250.000 euro annui.

140. All’articolo 1, comma 169, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole:« annui a decorrere dall’anno 2015 » sonosostituite dalle seguenti: « per l’anno 2015e di 225.000.000 di euro annui a decorreredall’anno 2016 ».

140. All’articolo 1, comma 169, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole:« annui a decorrere dall’anno 2015 » sonosostituite dalle seguenti: « per l’anno 2015e di 228.000.000 di euro annui a decorreredall’anno 2016 ».

140-bis. Al fine di assicurare continuitàalle attività previste negli accordi sotto-scritti con scuole o università dei Paesistranieri, il personale della scuola impe-gnato in innovativi e riconosciuti progettididattici internazionali svolti in linguastraniera, al raggiungimento dei requisitiper la quiescenza, può chiedere di essereautorizzato al trattenimento in servizioretribuito per non più di due anni. Ilmantenimento in servizio è autorizzato,con provvedimento motivato, dal dirigentescolastico e dal direttore generale dell’uf-ficio scolastico regionale. Dall’attuazionedel presente comma non devono derivarenuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

Atti Parlamentari — 186 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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141. Per concorrere alle spese sostenutee non coperte da contributi o sostegnipubblici di altra natura per l’acquisto dilibri di testo e di altri contenuti didattici,anche digitali, relativi ai corsi d’istruzionescolastica fino all’assolvimento dell’obbligodi istruzione scolastica, è istituito, presso ilMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca, un fondo con una dotazionedi 10 milioni di euro per ciascuno deglianni 2016, 2017 e 2018. Con decreto delMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca, da adottare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono stabiliti i criteri e lemodalità di individuazione dei destinataridel suddetto contributo sulla base dell’in-dicatore della situazione economica equi-valente (ISEE), nonché di assegnazione edi erogazione dello stesso.

141. Identico.

142. Al comma 4 dell’articolo 16 deldecreto legislativo 14 settembre 2015,n. 147, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « I soggetti di cui all’articolo 2,comma 1, della legge 30 dicembre 2010,n. 238, che si sono trasferiti in Italia finoal 6 ottobre 2015 applicano, per il periodoin corso al 31 dicembre 2016 e per quellosuccessivo, le disposizioni di cui alla me-desima legge nei limiti e alle condizioni iviindicati; in alternativa possono optare, conle modalità definite con provvedimento deldirettore dell’Agenzia delle entrate daemanare entro il 31 marzo 2016, per ilregime agevolativo di cui al presente ar-ticolo ».

142. Al comma 4 dell’articolo 16 deldecreto legislativo 14 settembre 2015,n. 147, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « I soggetti di cui all’articolo 2,comma 1, della legge 30 dicembre 2010,n. 238, che si sono trasferiti in Italia entroil 31 dicembre 2015 applicano, per ilperiodo d’imposta in corso al 31 dicembre2016 e per quello successivo, le disposi-zioni di cui alla medesima legge nei limitie alle condizioni ivi indicati; in alternativapossono optare, con le modalità definitecon provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle entrate da emanare entro tremesi dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, per il regime age-volativo di cui al presente articolo ».

143. All’articolo 60 del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,sono apportate le seguenti modificazioni:

143. Identico.

a) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

Atti Parlamentari — 187 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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« 3. Sono soggetti ammissibili agli in-terventi di cui al presente capo le imprese,le università, gli enti e gli organismi diricerca, le costituende società composte daprofessori, ricercatori universitari, perso-nale di ricerca dipendente dagli enti diricerca di cui all’articolo 8 del regola-mento di cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 30 dicembre 1993,n. 593, l’ENEA, l’ASI e i dottorandi diricerca e i titolari di assegni di ricerca dicui all’articolo 51, comma 6, della legge 27dicembre 1997, n. 449, anche congiunta-mente ad uno o più degli altri soggettiindicati dal presente comma, o qualsiasialtro soggetto giuridico in possesso deirequisiti minimi previsti dai bandi o daaltri interventi di sostegno su progetto oprogramma, purché residenti ovvero constabile organizzazione nel territorio nazio-nale »;

b) al comma 4, dopo la lettera f) èaggiunta la seguente:

« f-bis) le attività di ricerca indu-striale, sviluppo precompetitivo, diffusionedi tecnologie, fino all’avvio e comunquefinalizzate a nuove iniziative economichead alto contenuto tecnologico, per l’utiliz-zazione industriale dei risultati della ri-cerca da parte di soggetti assimilati in fased’avvio, su progetto o programma, ancheautonomamente presentato, da coloro chesi impegnano a costituire o a concorrerealla nuova società ».

144. Al fine di incrementare la quotapremiale di cui all’articolo 2, comma 1, deldecreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,convertito, con modificazioni, dalla legge 9gennaio 2009, n. 1, e successive modifica-zioni, il Fondo per il finanziamento ordi-nario delle università, di cui all’articolo 5,comma 1, lettera a), della legge 24 dicem-bre 1993, n. 537, è incrementato di 25milioni di euro per l’anno 2016 e di 30milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2017.

144. Identico.

Atti Parlamentari — 188 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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144-bis. Al fine di garantire lo sviluppocoordinato della formazione, ricerca e in-novazione in settori strategici orientato aldesign del prodotto, della comunicazione edei servizi nella regione Abruzzo e neiterritori adriatici ad essa viciniori è costi-tuito l’Istituto superiore per le industrieartistiche (ISIA) di Pescara, mediante tra-sformazione dell’attuale sede decentratadell’ISIA di Roma istituita con autorizza-zione del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca. Entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge è adottato lo statuto del-l’Istituto, secondo le procedure definite dalregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 28 febbraio 2003,n. 132. In sede di prima applicazione lostatuto è deliberato da un comitato costi-tuito dal presidente e dal direttore incarica dell’ISIA di Roma, integrato da unesperto nominato dal Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca. Insede di definizione del regolamento didat-tico dell’Istituto è sempre garantita lapossibilità agli studenti iscritti ai corsidecentrati a Pescara dell’ISIA di Roma delcompletamento del percorso di studi pre-visto dall’ordinamento in corso. Dall’attua-zione del presente comma non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a caricodel bilancio dello Stato.

Atti Parlamentari — 189 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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145. A seguito dell’attività di monito-raggio e verifica relativa alle misure disalvaguardia indicate nell’alinea delcomma 146 resa possibile in relazione allemisure per le quali la certificazione deldiritto al beneficio è da ritenersi conclusa,i complessivi importi indicati al quartoperiodo dell’articolo 1, comma 235, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, e succes-sive modificazioni, sono così rideterminati:243,4 milioni di euro per l’anno 2013,933,8 milioni di euro per l’anno 2014,1.871,4 milioni di euro per l’anno 2015,2.380,0 milioni di euro per l’anno 2016,2.051,1 milioni di euro per l’anno 2017,1.340,3 milioni di euro per l’anno 2018,583,3 milioni di euro per l’anno 2019,294,1 milioni di euro per l’anno 2020,138,0 milioni di euro per l’anno 2021, 73,0milioni di euro per l’anno 2022 e 8,9milioni di euro per l’anno 2023, cui cor-risponde la rideterminazione del limitenumerico massimo in 146.166 soggetti. Pereffetto delle rideterminazioni di cui alprimo periodo del presente comma, aimaggiori oneri pari a 122,1 milioni di europer l’anno 2020, 89,0 milioni di euro perl’anno 2021, 69,0 milioni di euro perl’anno 2022 e 8,9 milioni di euro perl’anno 2023 si provvede, quanto a 54,5milioni di euro per l’anno 2020, a 86,7milioni di euro per l’anno 2021, a 69milioni di euro per l’anno 2022 e a 8,9milioni di euro per l’anno 2023, mediantecorrispondente riduzione dell’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 1, comma235, primo periodo, della legge 24 dicem-bre 2012, n. 228, e successive modifica-zioni. La ripartizione dei complessivi limitidi spesa e numerici di cui al primoperiodo del presente comma è effettuata aisensi dell’articolo 1, comma 193, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi diquanto stabilito dall’articolo 1, comma235, della legge n. 228 del 2012, l’autoriz-zazione di spesa di cui al primo periododel predetto comma 235 è incrementata di497 milioni di euro per l’anno 2016, 369,9milioni di euro per l’anno 2017, 79,7milioni di euro per l’anno 2018 e 72,7milioni di euro per l’anno 2019.

145. Identico.

Atti Parlamentari — 190 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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145-bis. I lavoratori del compartoscuola e delle istituzioni di alta forma-zione artistica, musicale e coreutica(AFAM) i quali, a seguito dell’attività dimonitoraggio e verifica relativa alle misuredi salvaguardia che ha dato luogo allarideterminazione degli oneri di cui alcomma 145 del presente articolo e che, inapplicazione del procedimento di cui al-l’articolo 1, comma 193, della legge 27dicembre 2013, n. 147, che ha disposto ilriconoscimento dell’applicazione della sal-vaguardia anche ai titolari di congedo, aisensi dell’articolo 42, comma 5, del testounico di cui al decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, o di permessi, ai sensi del-l’articolo 33, comma 3, della legge 5 feb-braio 1992, n. 104, eccedenti il limitenumerico previsto dal decreto-legge 31agosto 2013, n. 102, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014,n. 147, hanno ricevuto la lettera di certi-ficazione del diritto a pensione con de-correnza dal 1o settembre 2015, possonoaccedere al trattamento pensionistico adecorrere dal primo giorno successivo allarisoluzione del rapporto di lavoro, anchein deroga alle disposizioni del testo unicodi cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297, e dell’articolo 59, comma 9, dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449.

Atti Parlamentari — 191 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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146. Le disposizioni in materia di re-quisiti di accesso e di regime delle decor-renze vigenti prima della data di entratain vigore dell’articolo 24 del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, ferme restando, nei limitidefiniti ai sensi del comma 145, le salva-guardie previste dall’articolo 24, comma14, del medesimo decreto-legge n. 201 del2011, e successive modificazioni, dall’arti-colo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, e successivemodificazioni, dall’articolo 1, commi da231 a 234, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, e successive modificazioni, dagliarticoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31agosto 2013, n. 102, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,n. 124, e successive modificazioni, dall’ar-ticolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 ottobre2013, n. 125, dall’articolo 1, commi da 194a 198, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, dall’articolo 2 della legge 10 otto-bre 2014, n. 147, e dai relativi decretiattuativi del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014,pubblicati, rispettivamente, nella GazzettaUfficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, conti-nuano ad applicarsi ai seguenti soggettiche maturano i requisiti per il pensiona-mento successivamente al 31 dicembre2011:

146. Identico.

a) nel limite di 6.300 soggetti, ailavoratori collocati in mobilità o in trat-tamento speciale edile ai sensi degli arti-coli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991,n. 223, e successive modificazioni, o aisensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16maggio 1994, n. 299, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,n. 451, a seguito di accordi governativi onon governativi, stipulati entro il 31 di-cembre 2011, o nel caso di lavoratoriprovenienti da aziende cessate o interes-

Atti Parlamentari — 192 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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sate dall’attivazione delle vigenti proce-dure concorsuali quali il fallimento, ilconcordato preventivo, la liquidazionecoatta amministrativa, l’amministrazionestraordinaria o l’amministrazione straor-dinaria speciale, anche in mancanza deipredetti accordi, cessati dall’attività lavo-rativa entro il 31 dicembre 2014 e cheperfezionano, entro il periodo di fruizionedell’indennità di mobilità o del tratta-mento speciale edile, ovvero, se cessatientro il 31 dicembre 2012, anche medianteil versamento di contributi volontari, entrododici mesi dalla fine dello stesso periodo,i requisiti vigenti prima della data dientrata in vigore del decreto-legge 6 di-cembre 2011, n. 201, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214. Il versamento volontario di cui allapresente lettera, anche in deroga alle di-sposizioni dell’articolo 6, comma 1, deldecreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,può riguardare anche periodi eccedenti isei mesi precedenti la domanda di auto-rizzazione stessa. Tale versamento, rela-tivo ai lavoratori cessati entro il 31 di-cembre 2012 di cui alla presente lettera,può comunque essere effettuato solo conriferimento ai dodici mesi successivi altermine di fruizione dell’indennità di mo-bilità o del trattamento speciale edile in-dicato dalla presente lettera. Eventualiperiodi di sospensione dell’indennità dimobilità, ai sensi dell’articolo 8, commi 6e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, edell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio1994, n. 299, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,per svolgere attività di lavoro subordinato,a tempo parziale, a tempo determinato,ovvero di lavoro parasubordinato mante-nendo l’iscrizione nella lista, si conside-rano rilevanti ai fini del prolungamentodel periodo di fruizione dell’indennitàstessa e non comportano l’esclusione dal-l’accesso alle salvaguardie di cui al pre-sente comma;

Atti Parlamentari — 193 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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b) nel limite di 9.000 soggetti, ailavoratori di cui all’articolo 1, comma 194,lettere a) e f), della legge 27 dicembre2013, n. 147, i quali perfezionano i requi-siti utili a comportare la decorrenza deltrattamento pensionistico, secondo la di-sciplina vigente prima della data di entratain vigore del citato decreto-legge n. 201del 2011, entro il sessantesimo mese suc-cessivo alla data di entrata in vigore delmedesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 6.000 soggetti, ailavoratori di cui all’articolo 1, comma 194,lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre2013, n. 147, i quali perfezionano i requi-siti utili a comportare la decorrenza deltrattamento pensionistico, secondo la di-sciplina vigente prima della data di entratain vigore del citato decreto-legge n. 201del 2011, entro il sessantesimo mese suc-cessivo alla data di entrata in vigore delmedesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 2.000 soggetti, ailavoratori di cui all’articolo 24, comma 14,lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, limitatamente ai lavoratori in con-gedo per assistere figli con disabilità graveai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testounico di cui al decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, i quali perfezionano i requi-siti utili a comportare la decorrenza deltrattamento pensionistico, secondo la di-sciplina vigente prima della data di entratain vigore del citato decreto-legge n. 201del 2011, entro il sessantesimo mese suc-cessivo alla data di entrata in vigore delmedesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

Atti Parlamentari — 194 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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e) nel limite di 3.000 soggetti, conesclusione del settore agricolo e dei lavo-ratori con qualifica di stagionali, ai lavo-ratori con contratto di lavoro a tempodeterminato e ai lavoratori in sommini-strazione con contratto a tempo determi-nato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupatia tempo indeterminato, i quali perfezio-nano i requisiti utili a comportare ladecorrenza del trattamento pensionistico,secondo la disciplina vigente prima delladata di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessante-simo mese successivo alla data di entratain vigore del medesimo decreto-leggen. 201 del 2011.

147. Per i lavoratori di cui al comma146, lettera a), che siano già stati autoriz-zati ai versamenti volontari in data ante-cedente a quella di entrata in vigore dellapresente legge e per i quali siano decorsii termini di pagamento, sono riaperti adomanda i termini dei versamenti relativiai dodici mesi successivi alla fine delperiodo di fruizione dell’indennità di mo-bilità come specificato nel medesimocomma 146.

147. Identico.

148. Il trattamento pensionistico, conriferimento ai soggetti di cui al comma146, non può avere decorrenza anteriorealla data di entrata in vigore della presentelegge.

148. Identico.

Atti Parlamentari — 195 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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149. Ai fini della presentazione delleistanze da parte dei lavoratori, da effet-tuare entro il termine di decadenza disessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, si applicanoper ciascuna categoria di lavoratori salva-guardati le specifiche procedure previstenei precedenti provvedimenti in materia disalvaguardia dei requisiti di accesso e diregime delle decorrenze vigenti primadella data di entrata in vigore dell’articolo24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimostabilite con decreto del Ministro del la-voro e delle politiche sociali 14 febbraio2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 89 del 16 aprile 2014. L’Istituto nazio-nale della previdenza sociale (INPS) prov-vede al monitoraggio delle domande dipensionamento inoltrate dai lavoratori dicui ai commi da 145 a 151 che intendonoavvalersi dei requisiti di accesso e delregime delle decorrenze vigenti primadella data di entrata in vigore del mede-simo decreto-legge n. 201 del 2011, sullabase della data di cessazione del rapportodi lavoro, e provvede a pubblicare nelproprio sito internet, in forma aggregata alfine di rispettare le vigenti disposizioni inmateria di tutela dei dati personali, i datiraccolti a seguito dell’attività di monito-raggio, avendo cura di evidenziare le do-mande accolte, quelle respinte e le relativemotivazioni. Qualora dal monitoraggio ri-sulti il raggiungimento del limite numericodelle domande di pensione e dei limiti dispesa anche in via prospettica determinatiai sensi dei commi 146 e 151, primoperiodo, l’INPS non prende in esame ul-teriori domande di pensionamento finaliz-zate ad usufruire dei benefìci previsti daicommi da 146 a 148.

149. Identico.

Atti Parlamentari — 196 — Camera dei Deputati

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150. I dati rilevati nell’ambito del mo-nitoraggio svolto dall’INPS ai sensi delcomma 149 sono utilizzati ai fini dellapredisposizione della relazione di cui al-l’articolo 2, comma 5, della legge 10 ot-tobre 2014, n. 147. All’articolo 2, comma5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, leparole da: « Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali » fino a: « 30 giugno » sonosostituite dalle seguenti: « Ministro del la-voro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, entro il 30 settembre »

150. Identico.

151. I benefìci di cui ai commi da 146a 148 sono riconosciuti nel limite di 26.300soggetti e nel limite massimo di 213 mi-lioni di euro per l’anno 2016, 387 milionidi euro per l’anno 2017, 336 milioni dieuro per l’anno 2018, 258 milioni di europer l’anno 2019, 171 milioni di euro perl’anno 2020, 107 milioni di euro per l’anno2021, 41 milioni di euro per l’anno 2022 e3 milioni di euro per l’anno 2023. Conse-guentemente, all’articolo 1, comma 235,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, esuccessive modificazioni, gli importi indi-cati al quarto periodo, come modificati aisensi del comma 145, sono corrisponden-temente incrementati degli importi di cuial precedente periodo, per una ridetermi-nazione pari a: 243,4 milioni di euro perl’anno 2013, 933,8 milioni di euro perl’anno 2014, 1.871,4 milioni di euro perl’anno 2015, 2.593 milioni di euro perl’anno 2016, 2.438,1 milioni di euro perl’anno 2017, 1.676,3 milioni di euro perl’anno 2018, 841,3 milioni di euro perl’anno 2019, 465,1 milioni di euro perl’anno 2020, 245 milioni di euro per l’anno2021, 114 milioni di euro per l’anno 2022e 11,9 milioni di euro per l’anno 2023, cuicorrisponde la rideterminazione del limitenumerico massimo in 172.466 soggetti.

151. Identico.

Atti Parlamentari — 197 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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152. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 235, primo periodo,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, esuccessive modificazioni, è altresì incre-mentata, sulla base dei risparmi accertatiai sensi del comma 145 per gli anni 2013e 2014 ammontanti a complessivi 485,8milioni di euro, nella misura di 100 mi-lioni di euro per ciascuno degli anni dal2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro perl’anno 2022. Conseguentemente il Fondoper la compensazione degli effetti finan-ziari non previsti a legislazione vigenteconseguenti all’attualizzazione di contri-buti pluriennali, di cui all’articolo 6,comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,n. 154, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2008, n. 189, e successivemodificazioni, è ridotto di 100 milioni dieuro per ognuno degli anni dal 2018 al2021 e di 85,8 milioni di euro per l’anno2022 e i predetti residui provenienti daglianni 2013 e 2014 iscritti in bilancio co-stituiscono economie da registrare in sededi rendiconto 2015.

152. Identico.

153. Al fine del concorso alla coperturadegli oneri derivanti dai commi da 145 a151 l’autorizzazione di spesa di cui all’ar-ticolo 1, comma 235, primo periodo, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, e succes-sive modificazioni, come rifinanziata an-che ai sensi dei commi 145 e 152, è ridottadi 213 milioni di euro per l’anno 2016, 387milioni di euro per l’anno 2017, 336 mi-lioni di euro per l’anno 2018, 215,7 milionidi euro per l’anno 2019, 100 milioni dieuro per l’anno 2020, 100 milioni di europer l’anno 2021, 41 milioni di euro perl’anno 2022 e 3 milioni di euro per l’anno2023.

153. Identico.

Atti Parlamentari — 198 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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154. Ai fini del concorso alla coperturadei maggiori oneri conseguenti al poten-ziamento delle misure di sostegno al red-dito per le situazioni di disagio previstedalla presente legge, l’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 1, comma 235,primo periodo, della legge 24 dicembre2012, n. 228, e successive modificazioni,come rifinanziata dalla presente legge, èridotta di 124 milioni di euro per l’anno2016.

154. Identico.

154-bis. All’articolo 1, comma 117,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, leparole: « nel corso dell’anno 2015 » sonosostituite dalle seguenti: « nel corso deglianni 2015, 2016, 2017 e 2018 ».

154-ter. Per i lavoratori indicati all’ar-ticolo 1, comma 117, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, le disposizioni ivipreviste si applicano anche ai lavoratoriche, in seguito alla cessazione del rapportodi lavoro, siano transitati in una gestionedi previdenza diversa da quella dell’INPSderogando al disposto dell’articolo 1,comma 115, della citata legge n. 190 del2014 e che non abbiano maturato il dirittoalla decorrenza del trattamento pensioni-stico nel corso degli anni 2015 e 2016.

154-quater. Nello stato di previsionedel Ministero del lavoro e delle politichesociali è istituito un fondo con una dota-zione pari a 2 milioni di euro per ciascunodegli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzatoall’accompagnamento alla quiescenza, en-tro l’anno 2018, dei lavoratori di cuiall’articolo 1, comma 117, della legge 23dicembre 2014, n. 190, che non maturinoi requisiti previsti da tale disposizione. Lerisorse del fondo sono ripartite tra ilavoratori di cui al presente comma sullabase di criteri e modalità stabiliti condecreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, da adot-tare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge.

Atti Parlamentari — 199 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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154-quinquies. Ai lavoratori del settoredella produzione di materiale rotabile fer-roviario che hanno prestato la loro attivitànel sito produttivo, senza essere dotatidegli equipaggiamenti di protezione ade-guati all’esposizione alle polveri diamianto, per l’intero periodo di duratadelle operazioni di bonifica dall’amiantoposte in essere mediante sostituzione deltetto, sono riconosciuti, nei limiti stabilitidal presente comma, i benefìci previden-ziali di cui all’articolo 13, comma 8, dellalegge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodocorrispondente alla medesima bonifica. Ibenefìci sono riconosciuti a domanda, dapresentare all’INPS, a pena di decadenza,entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, nei limitidelle risorse assegnate a un apposito fondoistituito nello stato di previsione del Mi-nistero del lavoro e delle politiche socialicon dotazione pari a 5,5 milioni di europer l’anno 2016, 7 milioni di euro perl’anno 2017, 7,5 milioni di euro per l’anno2018 e 10 milioni di euro annui a decor-rere dall’anno 2019. Con decreto del Mi-nistro del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono stabilite le modalità diattuazione del presente comma, con par-ticolare riferimento all’assegnazione deibenefìci ai lavoratori interessati e allemodalità di certificazione da parte deglienti competenti.

Atti Parlamentari — 200 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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154-sexies. È istituito nello stato diprevisione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali il Fondo per le vittimedell’amianto, in favore degli eredi di co-loro che sono deceduti a seguito di pato-logie asbesto-correlate per esposizione al-l’amianto nell’esecuzione delle operazioniportuali nei porti nei quali hanno trovatoapplicazione le disposizioni della legge 27marzo 1992, n. 257, con una dotazione di10 milioni di euro per ciascuno degli anni2016, 2017 e 2018. Le prestazioni delFondo non escludono la fruizione deidiritti derivanti dalle norme generali especiali dell’ordinamento e si cumulanocon essi. Il Fondo concorre al pagamento,in favore dei superstiti di coloro che sonodeceduti per le patologie asbesto-correlate,di quanto agli stessi superstiti è dovuto atitolo di risarcimento del danno, patrimo-niale e non patrimoniale, come liquidatocon sentenza esecutiva. Le procedure e lemodalità di erogazione delle prestazionisono stabilite con decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, da emanare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge.

154-septies. All’articolo 1, comma 115,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, leparole: « 30 giugno 2015 » sono sostituitedalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

154-octies. Il comma 18 dell’articolo 2della legge 8 agosto 1995, n. 335, si inter-preta nel senso che i lavoratori assuntisuccessivamente al 31 dicembre 1995 aiquali siano accreditati, a seguito di unaloro domanda, contributi riferiti a periodiantecedenti al 1o gennaio 1996 non sonosoggetti all’applicazione del massimale an-nuo della base contributiva e pensionabile,di cui alla medesima disposizione, a de-correre dal mese successivo a quello dipresentazione della domanda.

Atti Parlamentari — 201 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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155. Al fine di portare a conclusione lasperimentazione di cui all’articolo 1,comma 9, della legge 23 agosto 2004,n. 243, la facoltà prevista al predetto ar-ticolo 1, comma 9, è estesa anche allelavoratrici che hanno maturato i requisitiprevisti dalla predetta disposizione, ade-guati agli incrementi della speranza di vitaai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, e successive modificazioni, entro il31 dicembre 2015 ancorché la decorrenzadel trattamento pensionistico sia succes-siva a tale data, fermi restando il regimedelle decorrenze e il sistema di calcolodelle prestazioni applicati al pensiona-mento di anzianità di cui alla predettasperimentazione. Al fine del concorso allacopertura degli oneri derivanti dal primoperiodo del presente comma l’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 1, comma235, primo periodo, della legge 24 dicem-bre 2012, n. 228, e successive modifica-zioni, come rifinanziata anche ai sensidella presente legge, è ridotta di 160milioni di euro per l’anno 2016 e di 49milioni di euro per l’anno 2017.

155. Al fine di portare a conclusione lasperimentazione di cui all’articolo 1,comma 9, della legge 23 agosto 2004,n. 243, la facoltà prevista al predetto ar-ticolo 1, comma 9, è estesa anche allelavoratrici che hanno maturato i requisitiprevisti dalla predetta disposizione, ade-guati agli incrementi della speranza di vitaai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, e successive modificazioni, entro il31 dicembre 2015 ancorché la decorrenzadel trattamento pensionistico sia succes-siva a tale data, fermi restando il regimedelle decorrenze e il sistema di calcolodelle prestazioni applicati al pensiona-mento di anzianità di cui alla predettasperimentazione. Al fine del concorso allacopertura degli oneri derivanti dal primoperiodo del presente comma l’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 1, comma235, primo periodo, della legge 24 dicem-bre 2012, n. 228, e successive modifica-zioni, come rifinanziata anche ai sensidella presente legge, è ridotta di 160milioni di euro per l’anno 2016 e di 49milioni di euro per l’anno 2017. Sulla basedei dati di consuntivo e del monitoraggio,effettuato dall’INPS, il Ministro del lavoroe delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,entro il 30 settembre di ogni anno, tra-smette alle Camere una relazione sull’at-tuazione della sperimentazione di cui al-l’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto2004, n. 243, con particolare riferimento alnumero delle lavoratrici interessate e aglioneri previdenziali conseguenti e, in rela-zione alla conclusione della medesima spe-rimentazione, come disciplinata ai sensidel primo periodo del presente comma,anche al raffronto degli specifici oneriprevidenziali conseguenti all’attuazione delprimo periodo del presente comma con lerelative previsioni di spesa. Qualora dal-l’attività di monitoraggio di cui al prece-dente periodo risulti un onere previden-ziale inferiore rispetto alle previsioni dispesa di cui al primo periodo del presentecomma, anche avuto riguardo alla proie-zione negli anni successivi, con successivo

Atti Parlamentari — 202 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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provvedimento legislativo verrà dispostol’impiego delle risorse non utilizzate perinterventi con finalità analoghe a quelle dicui al presente comma, ivi compresa laprosecuzione della medesima sperimenta-zione.

156. Al fine di sostenere la genitorialità,il beneficio di cui all’articolo 4, comma 24,lettera b), della legge 28 giugno 2012,n. 92, è riconosciuto nel limite di 20milioni di euro per l’anno 2016, fermerestando le relative disposizioni attuative.All’onere derivante dal primo periodo delpresente comma si provvede, quanto a 10milioni di euro, mediante corrispondenteriduzione del Fondo sociale per occupa-zione e formazione di cui all’articolo 18,comma 1, lettera a), del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2.

156. Identico.

156-bis. Ai medesimi fini di cui alcomma 156, il beneficio di cui all’articolo4, comma 24, lettera b), della legge 28giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, in viasperimentale, nel limite di spesa di 2milioni di euro per l’anno 2016, anche allemadri lavoratrici autonome o imprendi-trici. I criteri di accesso e le modalità diutilizzo del beneficio sono stabiliti condecreto di natura non regolamentare delMinistro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

Atti Parlamentari — 203 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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157. I lavoratori dipendenti del settoreprivato iscritti all’assicurazione generaleobbligatoria e alle forme sostitutive dellamedesima con contratto di lavoro atempo pieno e indeterminato che matu-rano entro il 31 dicembre 2018 il dirittoal trattamento pensionistico di vecchiaia,di cui all’articolo 24, comma 6, del de-creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, e successive mo-dificazioni, possono, a condizione diavere maturato i requisiti minimi di con-tribuzione per il diritto al predetto trat-tamento pensionistico di vecchiaia, d’in-tesa con il datore di lavoro, per unperiodo non superiore al periodo inter-corrente tra la data di accesso al bene-ficio di cui al presente comma e la datadi maturazione del requisito anagraficoprevisto dal citato articolo 24, comma 6,del predetto decreto-legge n. 201 del2011, ridurre l’orario del rapporto dilavoro in misura compresa tra il 40 percento e il 60 per cento, ottenendo men-silmente dal datore di lavoro una sommacorrispondente alla contribuzione previ-denziale a fini pensionistici a carico deldatore di lavoro relativa alla prestazionelavorativa non effettuata. Tale importonon concorre alla formazione del redditoda lavoro dipendente e non è assoggettatoa contribuzione previdenziale. Per i pe-riodi di riduzione della prestazione la-vorativa è riconosciuta la contribuzionefigurativa commisurata alla retribuzionecorrispondente alla prestazione lavorativanon effettuata. Si applica l’articolo 41,comma 6, del decreto legislativo 14 set-tembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui alpresente comma è riconosciuto nel limitemassimo di 60 milioni di euro per l’anno2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017e 60 milioni di euro per l’anno 2018. Lafacoltà di cui al presente comma è con-cessa, a domanda e nei limiti delle ri-sorse di cui al precedente periodo, previaautorizzazione della Direzione territorialedel lavoro. Il datore di lavoro con rife-rimento al lavoratore che intende, diintesa con lo stesso datore di lavoro,

157. Identico.

Atti Parlamentari — 204 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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accedere alla facoltà di ricorso al lavoroa tempo parziale di cui al presentecomma deve dare comunicazione all’INPSe alla Direzione territoriale del lavorodella stipulazione del contratto e dellarelativa cessazione secondo le modalitàstabilite dal decreto di cui al successivoperiodo. Il beneficio di cui al presentecomma è riconosciuto dall’INPS, qualorane ricorrano i necessari presupposti erequisiti, nei limiti delle risorse di cui alquinto periodo del presente comma esecondo le modalità stabilite con decretodel Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, da emanareentro sessanta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge.L’INPS provvede al monitoraggio delledomande di accesso al beneficio di cui alpresente comma comunicate dalle im-prese. Qualora dal predetto monitoraggiorisulti il raggiungimento del limite dellerisorse anche in via prospettica, l’INPSnon prenderà in esame ulteriori domandefinalizzate all’accesso al beneficio inesame. Ai maggiori oneri derivanti dalpresente comma, pari a 60 milioni dieuro per l’anno 2016, a 120 milioni dieuro per l’anno 2017 e a 60 milioni dieuro per l’anno 2018, si provvede me-diante il versamento in entrata al bilan-cio dello Stato da parte dell’INPS, inderoga a quanto previsto dall’articolo 5del decreto legislativo 14 settembre 2015,n. 150, di una quota pari a 60 milioni dieuro per l’anno 2016, a 120 milioni dieuro per l’anno 2017 e a 60 milioni dieuro per l’anno 2018 delle entrate deri-vanti dall’aumento contributivo di cuiall’articolo 25 della legge 21 dicembre1978, n. 845, con esclusione delle sommedestinate al finanziamento dei fondi pa-ritetici interprofessionali nazionali per laformazione continua di cui all’articolo118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,e successive modificazioni. Le sommeversate in entrata al bilancio dello Statoai sensi del periodo precedente sonotrasferite all’INPS a copertura dei mag-giori oneri derivanti ai sensi del presente

Atti Parlamentari — 205 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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comma. In deroga a quanto dispostodall’articolo 5, comma 2, del decretolegislativo 14 settembre 2015, n. 150, laquota residua delle entrate derivanti dal-l’aumento contributivo di cui all’articolo25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,relative ai datori di lavoro non aderentiai fondi paritetici interprofessionali na-zionali per la formazione continua, de-dotte quelle utilizzate per la coperturadegli oneri della presente disposizione, èversata prioritariamente al Fondo di ro-tazione di cui all’articolo 9, comma 5, deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,convertito, con modificazioni, dalla legge19 luglio 1993, n. 236, fino alla concor-renza di un importo pari al 50 per centodella somma complessiva.

157-bis. All’articolo 41 del decretolegislativo 14 settembre 2015, n. 148,dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nei confronti dei lavoratoriinteressati da riduzione stabile dell’orariodi lavoro con riduzione della retribuzioneai sensi dei commi 1 e 2, con esclusionedei soggetti di cui al comma 5, i datoridi lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi disolidarietà di cui al titolo II del presentedecreto possono versare la contribuzioneai fini pensionistici correlata alla quotadi retribuzione persa, nei casi in cui talecontribuzione non venga già riconosciutadall’INPS. In relazione ai predetti versa-menti non sono riconosciute le agevola-zioni contributive di cui ai commi 1 e2 ».

Atti Parlamentari — 206 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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158. Al fine di concorrere alla coper-tura dei maggiori oneri derivanti dalcomma 155 nonché delle minori entratederivanti dalle misure di riduzione dellapressione fiscale in favore dei pensionatidi cui al comma 160, nel rispetto delprincipio dell’equilibrio di bilancio e degliobiettivi di finanza pubblica, assicurandola tutela dei livelli essenziali delle pre-stazioni concernenti i diritti civili e so-ciali, anche in funzione della salvaguardiadella solidarietà intergenerazionale, all’ar-ticolo 1, comma 483, della legge 27 di-cembre 2013, n. 147, sono apportate leseguenti modificazioni:

158. Identico.

a) all’alinea, le parole: « Per il trien-nio 2014-2016 » sono sostituite dalle se-guenti: « Per il periodo 2014-2018 »;

b) alla lettera e), le parole: « perciascuno degli anni 2015 e 2016 » sonosostituite dalle seguenti: « per ciascunodegli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ».

158-bis. Con riferimento alle presta-zioni previdenziali e assistenziali e ai pa-rametri ad esse connessi, la percentuale diadeguamento corrispondente alla varia-zione che si determina rapportando ilvalore medio dell’indice ISTAT dei prezzial consumo per famiglie di operai edimpiegati, relativo all’anno precedente ilmese di decorrenza dell’adeguamento, al-l’analogo valore medio relativo all’annoprecedente non può risultare inferiore azero.

158-ter. Con riferimento alla percen-tuale di variazione per il calcolo dellarivalutazione delle pensioni per l’anno2014 determinata in via definitiva condecorrenza dal 1o gennaio 2015, le ope-razioni di conguaglio di cui all’articolo 24,comma 5, della legge 28 febbraio 1986,n. 41, limitatamente ai ratei corrispostinell’anno 2015 non sono operate in sede dirivalutazione delle pensioni per l’anno2015; esse sono effettuate in sede di riva-lutazione delle pensioni per l’anno 2016,ferme restando le operazioni di conguagliocon riferimento alla rata corrente in sededi rivalutazione delle pensioni per l’anno2015.

Atti Parlamentari — 207 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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159. Al fine di concorrere alla coper-tura delle minori entrate derivanti dallemisure di riduzione della pressione fiscalein favore dei pensionati di cui al comma160:

159. Identico.

a) l’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 235, primo periodo,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, esuccessive modificazioni, come rifinanziatadalla presente legge, è ridotta di 58 milionidi euro per l’anno 2018;

b) il fondo di cui all’articolo 1,comma 3, lettera f), della legge 24 dicem-bre 2007, n. 247, è ridotto di 140 milionidi euro per l’anno 2017, 110 milioni dieuro per l’anno 2018, 76 milioni di europer l’anno 2019 e 30 milioni di euro perl’anno 2020 con conseguente corrispon-dente riduzione degli importi di cui all’ar-ticolo 7, comma 1, del decreto legislativo21 aprile 2011, n. 67, e successive modi-ficazioni.

160. All’articolo 13 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, sono apportate le seguentimodificazioni:

160. Identico.

a) al comma 3:

1) alla lettera a), le parole: « 1.725euro » e « 7.500 euro » sono sostituite,rispettivamente, dalle seguenti: « 1.783euro » e « 7.750 euro »;

2) la lettera b) è sostituita dallaseguente:

« b) 1.255 euro, aumentata del pro-dotto fra 528 euro e l’importo corrispon-dente al rapporto fra 15.000 euro, dimi-nuito del reddito complessivo, e 7.250euro, se l’ammontare del reddito comples-sivo è superiore a 7.750 euro ma non a15.000 euro »;

Atti Parlamentari — 208 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

Page 145: TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3444 (LEGGE DI STABILITÀ) · colo già iscritti al soppresso ENPALS. 3-bis. Gli esperti contabili iscritti nella ... nel 2015 lo stesso immobile come

b) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole: « 1.783euro » e « 7.750 euro » sono sostituite,rispettivamente, dalle seguenti: « 1.880euro » e « 8.000 euro »;

2) la lettera b) è sostituita dallaseguente:

« b) 1.297 euro, aumentata del prodottofra 583 euro e l’importo corrispondente alrapporto fra 15.000 euro, diminuito del red-dito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammon-tare del reddito complessivo è superiore a8.000 euro ma non a 15.000 euro ».

161. La disposizione di cui al comma160 si applica a decorrere dal 1° gennaio2017.

161. Il Fondo sociale per occupazione eformazione, di cui all’articolo 18, comma1, lettera a), del decreto-legge 29 novem-bre 2008, n. 185, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,come rifinanziato dal comma 164 delpresente articolo, è ridotto di 300 milionidi euro per l’anno 2016 e incrementato di89 milioni di euro per l’anno 2017.

161-bis. Le prestazioni assistenziali dicui all’articolo 1, comma 116, della legge23 dicembre 2014, n. 190, a favore deimalati di mesotelioma che abbiano con-tratto la patologia o per esposizione fa-miliare a lavoratori impiegati nella lavo-razione dell’amianto ovvero per esposi-zione ambientale comprovata e che sianodeceduti nel corso dell’anno 2015 possonoessere erogate agli eredi, nella misurafissata dal decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali 4 settembre 2015ripartita tra gli stessi, su domanda, cor-redata di idonea documentazione, presen-tata dai medesimi entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge. Le prestazioni di cui al pre-sente comma sono erogate a valere sulledisponibilità presenti nel Fondo per levittime dell’amianto, di cui all’articolo 1,comma 241, della legge 24 dicembre 2007,n. 244, istituito presso l’INAIL, nei limitidelle somme individuate dal citato decretodel Ministro del lavoro e delle politichesociali 4 settembre 2015 e destinate allacopertura delle spese per le prestazioni infavore degli aventi diritto per l’anno 2015.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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161-ter. Il Fondo per la compensazionedegli effetti finanziari non previsti a legi-slazione vigente conseguenti all’attualizza-zione di contributi pluriennali, di cui al-l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,n. 189, e successive modificazioni, è ri-dotto di 100 milioni di euro per l’anno2016 e incrementato di 36 milioni di europer l’anno 2017.

161-quater. Per l’anno 2016 l’INPSversa all’entrata del bilancio dello Stato, inderoga a quanto previsto dall’articolo 5 deldecreto legislativo 14 settembre 2015,n. 150, una quota, pari a 52 milioni dieuro, delle entrate derivanti dall’aumentocontributivo di cui all’articolo 25 dellalegge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclu-sione delle somme destinate al finanzia-mento dei fondi paritetici interprofessio-nali per la formazione professionale, di cuiall’articolo 118 della legge 23 dicembre2000, n. 388. Per le finalità di cui all’ar-ticolo 5 del decreto legislativo 14 settem-bre 2015, n. 150, il Fondo sociale peroccupazione e formazione, di cui all’arti-colo 18 del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, èincrementato di 52 milioni di euro perl’anno 2017.

161-quinquies. In deroga a quanto pre-visto dalla lettera g) del comma 1 dell’ar-ticolo 11 del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 28 ottobre2013, n. 157, le disposizioni vigenti alladata del 31 dicembre 2013 in materia direquisiti di accesso e di regime delledecorrenze dei trattamenti pensionisticicontinuano ad applicarsi ai lavoratori po-ligrafici collocati in cassa integrazioneguadagni straordinaria finalizzata al pre-pensionamento ai sensi dell’articolo 37,comma 1, lettera a), della legge 5 agosto1981, n. 416, in forza di accordi di pro-cedura sottoscritti entro il 31 dicembre2013, ancorché maturino i requisiti perl’accesso al pensionamento successiva-mente alla predetta data, nei limiti e allecondizioni di cui al comma 161-septies delpresente articolo.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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161-sexies. Per le finalità di cui alcomma 161-quinquies è autorizzata laspesa annua di 3 milioni di euro perciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

161-septies. I trattamenti di vecchiaiaanticipati di cui al comma 161-quinquiessono erogati, nell’ambito del limite dispesa di cui al comma 161-sexies, secondol’ordine di sottoscrizione del relativo ac-corcio di procedura presso l’ente compe-tente. L’INPS provvede al monitoraggio,sulla base dell’ordine cronologico di cui alprimo periodo del presente comma, delledomande di pensionamento presentate dailavoratori di cui al comma 161-quinquiesche intendono avvalersi dei requisiti diaccesso e del regime delle decorrenzevigenti alla data indicata al comma 161-quinquies. Qualora dal predetto monito-raggio risulti il raggiungimento, anche intermini prospettici, del limite di spesa dicui al comma 161-sexies, l’ente previden-ziale non prende in esame ulteriori do-mande di pensionamento finalizzate adusufruire dei benefìci previsti dalla dispo-sizione di cui al comma 161-quinquies.

161-octies. Il comma 2 dell’articolo 14del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 503, è abrogato. La conseguente cumu-labilità opera anche con riferimento aperiodi antecedenti alla data di entrata invigore della presente legge.

161-novies. Dopo il comma 113 dell’ar-ticolo 1 della legge 23 dicembre 2014,n. 190, è inserito il seguente:

« 113-bis. Le disposizioni di cui al se-condo periodo del comma 2-quater dell’ar-ticolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011,n. 216, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 febbraio 2012, n. 14, come sosti-tuito dal comma 113 del presente articolo,si applicano anche ai trattamenti pensioni-stici decorrenti negli anni 2012, 2013 e2014. La disposizione del presente commasi applica esclusivamente con riferimento airatei di pensione corrisposti a decorrere dal1o gennaio 2016 ».

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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161-decies. Ai fini dei concorso allacopertura degli oneri derivanti dai commi161-octies e 161-novies, il fondo di cuiall’articolo 1, comma 3, lettera f), dellalegge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridottodi 15,1 milioni di euro per l’anno 2016,15,4 milioni di euro per l’anno 2017, 15,8milioni di euro per l’anno 2018, 16,2milioni di euro per l’anno 2019, 16,5milioni di euro per l’anno 2020, 16,9milioni di euro per l’anno 2021, 17,2milioni di euro per l’anno 2022, 17,7milioni di euro per l’anno 2023, 18 milionidi euro per l’anno 2024 e 18,4 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2025, con con-seguente corrispondente riduzione degliimporti di cui all’articolo 7, comma 1, deldecreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, esuccessive modificazioni.

162. L’INPS e l’INAIL, al fine di pre-venire patologie che possano dar luogo ainvalidità o per evitare l’aggravamento diinvalidità dovute alle stesse patologie, daindividuare nell’accordo di cui all’articolo4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000,n. 323, e sulla base di specifici protocollida loro stessi definiti, riconoscono ai pro-pri assistiti che fruiscono di cicli di curetermali per le predette finalità le presta-zioni economiche accessorie di cui all’ar-ticolo 5, comma 1, ultimo periodo, dellalegge 24 ottobre 2000, n. 323.

162. Identico.

163. Nelle more dell’individuazione deiprotocolli di cui al comma 162, all’articolo1, comma 301, della legge 23 dicembre2014, n. 190, le parole: « 1o gennaio 2016 »sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio2019 ».

163. Identico.

163-bis. Con effetto dall’anno 2016, adecorrere dal 1o luglio di ciascun anno, gliimporti degli indennizzi del danno biolo-gico erogati dall’INAIL ai sensi dell’arti-colo 13 del decreto legislativo 23 febbraio2000, n. 38, e successive modificazioni,sono rivalutati, con decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, suproposta del Presidente dell’INAIL, sullabase della variazione dell’indice dei prezzial consumo per le famiglie di operai eimpiegati accertata dall’Istituto nazionaledi statistica rispetto all’anno precedente.Gli incrementi annuali di cui al primo

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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periodo del presente comma si aggiungonoa quello complessivo del 16,25 per cento dicui all’articolo 1, commi 23 e 24, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 247, nonchéall’articolo 1, comma 129, della legge 27dicembre 2013, n. 147, e relativi decretiattuativi, e si applicano agli indennizzidovuti dall’INAIL ai sensi della « Tabellaindennizzo danno biologico » di cui aldecreto del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale 12 luglio 2000, pubbli-cato nel supplemento ordinario alla Gaz-zetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.Per il triennio 2016-2018, ai fini dellacompensazione degli effetti finanziari de-rivanti dalle disposizioni di cui al primo eal secondo periodo del presente comma, ilFondo per la compensazione degli effettifinanziari non previsti a legislazione vi-gente conseguenti all’attualizzazione dicontributi pluriennali, di cui all’articolo 6,comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,n. 154, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2008, n. 189, e successivemodificazioni, è ridotto di 1 milione dieuro per l’anno 2016, di 5 milioni di europer l’anno 2017 e di 15 milioni di euro perl’anno 2018. A decorrere dall’anno 2019,alla copertura finanziaria degli oneri de-rivanti dalle disposizioni di cui al primo eal secondo periodo del presente comma siprovvede nell’ambito della revisione delletariffe dei premi per l’assicurazione controgli infortuni e le malattie professionali, dicui all’articolo 1, comma 128, della legge27 dicembre 2013, n. 147. A decorreredall’anno 2019 l’efficacia delle disposizionidi cui al primo e al secondo periodo delpresente comma, anche con riferimentoalle rivalutazioni relative agli anni 2016-2018, è subordinata all’attuazione dellapredetta revisione delle tariffe dei premiper l’assicurazione contro gli infortuni e lemalattie professionali.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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164. Al fine di favorire la transizioneverso il riformato sistema degli ammor-tizzatori sociali in costanza di rapporto dilavoro, ai sensi del decreto legislativo 14settembre 2015, n. 148, l’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 1, comma 7, deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 19luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondosociale per occupazione e formazione, dicui all’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, perl’anno 2016, di 250 milioni di euro peressere destinata al rifinanziamento degliammortizzatori sociali in deroga di cuiall’articolo 2, commi 64, 65 e 66, dellalegge 28 giugno 2012, n. 92. All’onerederivante dal primo periodo del presentecomma, pari a 250 milioni di euro perl’anno 2016, si provvede: quanto a 100milioni di euro mediante corrispondenteriduzione del fondo di cui all’articolo 1,comma 107, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, e quanto a 150 milioni di euromediante corrispondente riduzione delFondo di cui all’articolo 1, comma 3,lettera f), della legge 24 dicembre 2007,n. 247, con conseguente corrispondenteriduzione degli importi di cui all’articolo 7,comma 1, del decreto legislativo 21 aprile2011, n. 67, e successive modificazioni.Fermo restando quanto disposto dal de-creto del Ministro del lavoro e delle po-litiche sociali 1o agosto 2014, n. 83473, iltrattamento di integrazione salariale inderoga alla normativa vigente può essereconcesso o prorogato, a decorrere dal 1o

gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016,per un periodo non superiore a tre mesinell’arco di un anno. A decorrere dal 1o

gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016,a parziale rettifica di quanto stabilitodall’articolo 3, comma 5, del decreto delMinistro del lavoro e delle politiche socialin. 83473 del 2014, il trattamento di mo-bilità in deroga alla vigente normativa nonpuò essere concesso ai lavoratori che alladata di decorrenza del trattamento hannogià beneficiato di prestazioni di mobilità inderoga per almeno tre anni, anche non

164. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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continuativi. Per i restanti lavoratori iltrattamento può essere concesso per nonpiù di quattro mesi, non ulteriormenteprorogabili, più ulteriori due mesi nel casodi lavoratori residenti nelle aree indivi-duate dal testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 6 marzo 1978,n. 218. Per tali lavoratori il periodo com-plessivo non può comunque eccedere illimite massimo di tre anni e quattro mesi.Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano possono disporre laconcessione dei trattamenti di integrazionesalariale e di mobilità, anche in deroga aicriteri di cui agli articoli 2 e 3 del citatodecreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali n. 83473 del 2014, inmisura non superiore al 5 per cento dellerisorse ad esse attribuite, ovvero in ecce-denza a tale quota disponendo l’integralecopertura degli oneri connessi a caricodelle finanze regionali ovvero delle risorseassegnate alla regione nell’ambito dei pianio programmi coerenti con la specificadestinazione, ai sensi dell’articolo 1,comma 253, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, e successive modificazioni. Gli ef-fetti dei suddetti trattamenti non possonoprodursi oltre la data del 31 dicembre2016.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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164-bis. In attuazione dell’articolo 46,comma 3, del decreto legislativo 14 set-tembre 2015, n. 148, le disposizioni di cuiall’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,con modificazioni, dalla legge 19 luglio1993, n. 236, e successive modificazioni,trovano applicazione per l’intera duratastabilita nei contratti collettivi aziendaliqualora detti contratti siano stati stipulatiin data antecedente al 15 ottobre 2015, e,negli altri casi, esclusivamente sino al 31dicembre 2016, nel limite massimo di 60milioni di euro per l’anno 2016. All’onerederivante dal primo periodo del presentecomma, pari a euro 60 milioni per l’anno2016, si provvede a carico del Fondosociale per occupazione e formazione, dicui all’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2.

164-ter. Il comma 1 dell’articolo 26 deldecreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, è sostituito dal seguente:

« 1. Allo scopo di permettere il man-tenimento e lo sviluppo delle competenzeacquisite, i lavoratori che fruiscono distrumenti di sostegno del reddito in co-stanza di rapporto di lavoro nonché ilavoratori sottoposti a procedure di mo-bilità possono essere chiamati a svolgereattività a fini di pubblica utilità a beneficiodella comunità territoriale di apparte-nenza, sotto la direzione e il coordina-mento di amministrazioni pubbliche di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto legi-slativo n. 165 del 2001, e successive mo-dificazioni, nel territorio del comune ovesiano residenti ».

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165. Per l’anno 2016, nell’ambito dellerisorse del Fondo sociale per occupazionee formazione di cui all’articolo 18, comma1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,destinate al finanziamento degli ammor-tizzatori sociali in deroga di cui all’articolo2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno2012, n. 92, e successive modificazioni, èdestinata una somma fino a 18 milioni dieuro finalizzata al riconoscimento dellacassa integrazione guadagni in deroga peril settore della pesca.

165. Identico.

165-bis. All’articolo 1, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 14settembre 2015, n. 148, le parole: « nelsettore industriale » sono soppresse.

165-ter. All’articolo 46, comma 1, let-tera b), del decreto legislativo 14 settembre2015, n. 148, dopo le parole: « 12 agosto1947, n. 869 » sono inserite le seguenti: « ,ad eccezione dell’articolo 3 »;

165-quater. L’indennità di disoccupa-zione per i lavoratori con rapporto dicollaborazione coordinata e continuativa(DIS-COLL), di cui all’articolo 15 del de-creto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, èriconosciuta, nei limiti di cui al quintoperiodo del presente comma, anche perl’anno 2016, in relazione agli eventi didisoccupazione verificatisi a decorrere dal1o gennaio 2016 e sino al 31 dicembre2016. Ai fini del calcolo della durata nonsono computati i periodi contributivi chehanno già dato luogo ad erogazione dellaDIS-COLL. Per gli episodi di disoccupa-zione verificatisi a decorrere dal 1o gen-naio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nonsi applica la disposizione di cui all’articolo15, comma 2, lettera c), del citato decretolegislativo n. 22 del 2015. Ai fini dell’ap-plicazione dell’articolo 15 del citato de-creto legislativo n. 22 del 2015, le dispo-sizioni che hanno a riferimento l’annosolare sono da interpretarsi come riferiteall’anno civile. La DIS-COLL è ricono-sciuta, in relazione agli eventi di disoccu-pazione verificatisi a decorrere dal 1o

gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016,nel limite di 54 milioni di euro per l’anno

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2016 e di 24 milioni di euro per l’anno2017, salvo quanto stabilito dall’ultimoperiodo del presente comma. L’INPS rico-nosce il beneficio in base all’ordine cro-nologico di presentazione delle domande;nel caso di insufficienza delle risorse,valutata anche su base pluriennale conriferimento alla durata della prestazione,l’INPS non prende in considerazione ul-teriori domande, fornendo immediata co-municazione anche attraverso il propriosito internet. Le risorse stanziate dall’ar-ticolo 19, comma 1, del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, sono destinate al finanziamento degliinterventi previsti dal presente commanella misura di 54 milioni di euro perl’anno 2016 e di 24 milioni di euro perl’anno 2017. Il limite di cui al quintoperiodo del presente comma può essereincrementato in misura pari alle risorseresidue destinate nell’anno 2016 al finan-ziamento della DIS-COLL riconosciuta pereventi di disoccupazione verificatisi a de-correre dal 1o gennaio 2015 e sino al 31dicembre 2015 e non utilizzate, comeaccertate con il procedimento di cui al-l’articolo 14 della legge 7 agosto 1990,n. 241, e successive modificazioni, da con-cludersi entro il 31 maggio 2016, compu-tando le prestazioni in corso al 30 aprile2016, ai fini del predetto procedimentoaccertativo, per la loro intera durata teo-rica, calcolata ai sensi dell’articolo 15,comma 6, del citato decreto legislativon. 22 del 2015.

166. È prorogata, per l’anno 2016, l’ap-plicazione della disposizione di cui all’ar-ticolo 1, comma 315, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, nel limite di 12milioni di euro.

166. Identico.

166-bis. All’articolo 1, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 14settembre 2015, n. 148, le parole: « nelsettore industriale » sono soppresse.

166-ter. All’articolo 46, comma 1, let-tera b), del decreto legislativo 14 settembre2015, n. 148, dopo le parole: « 12 agosto1947, n. 869 » sono inserite le seguenti: « ,ad eccezione dell’articolo 3 ».

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167. In via sperimentale, per gli anni2016 e 2017, è istituito presso il Ministerodel lavoro e delle politiche sociali unFondo finalizzato a reintegrare l’INAILdell’onere conseguente alla copertura degliobblighi assicurativi contro le malattie egli infortuni, tenuto conto di quanto di-sposto dall’articolo 4 della legge 11 agosto1991, n. 266, in favore dei soggetti bene-ficiari di ammortizzatori e di altre formedi integrazione e sostegno del redditopreviste dalla normativa vigente, coinvoltiin attività di volontariato a fini di utilitàsociale in favore di comuni o enti locali,nonché in favore dei detenuti e degliinternati impegnati in attività volontarie egratuite ai sensi dell’articolo 21, comma4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, edegli stranieri richiedenti asilo in possessodel relativo permesso di soggiorno, tra-scorso il termine di cui all’articolo 22,comma 1, del decreto legislativo 18 agosto2015, n. 142.

167. Identico.

168. Una quota del Fondo di cui alcomma 167 non superiore a 100.000 euroannui è destinata a reintegrare gli oneriassicurativi di cui all’articolo 4 della legge11 agosto 1991, n. 266, relativi alle orga-nizzazioni di volontariato, già costituitealla data di entrata in vigore della presentelegge, che esercitano attività di utilitàsociale nei territori montani.

168. Identico.

169. Alla dotazione del Fondo di cui alcomma 167, cui è assegnato l’importo di 5milioni di euro per ciascuno degli anni2016 e 2017, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo sociale peroccupazione e formazione, di cui all’arti-colo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-naio 2009, n. 2. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, su propostadel Ministro del lavoro e delle politichesociali, sono apportate le necessarie varia-zioni di bilancio.

169. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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170. Al fine di promuovere la presta-zione di attività di volontariato da partedei soggetti di cui al comma 167, i comunie gli altri enti locali interessati promuo-vono le opportune iniziative informative epubblicitarie finalizzate a rendere noti iprogetti di utilità sociale, da realizzareanche in collaborazione con le organizza-zioni del terzo settore. La condizione disoggetto beneficiario di ammortizzatori edi altre forme di integrazione e sostegnodel reddito, di cui al comma 167, è veri-ficata dall’INPS, su richiesta dei comuni odegli altri enti locali, ovvero direttamentedagli enti locali erogatori.

170. Identico.

171. Con decreto del Ministro del la-voro e delle politiche sociali sono stabilitimodalità e criteri per la valorizzazione, aifini della certificazione dei crediti forma-tivi, dell’attività prestata ai sensi delcomma 167. Agli oneri derivanti dallacertificazione delle competenze si prov-vede mediante le risorse del Fondo di cuial comma 167, secondo limiti e modalitàstabilite con il decreto di cui al presentecomma.

171. Identico.

171-bis. All’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito,con modificazioni, dalla legge 21 febbraio2014, n. 10, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 3, l’ultimo periodo èsostituito dal seguente: « Ai componentidel Garante nazionale è attribuita un’in-dennità forfetaria annua, determinata inmisura pari al 40 per cento dell’indennitàparlamentare annua per il Presidente epari al 30 per cento per i membri delcollegio, fermo restando il diritto al rim-borso delle spese effettivamente sostenutedi vitto, alloggio e trasporto per gli spo-stamenti effettuati nello svolgimento delleattività istituzionali. »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto ilseguente:

« 5-bis. Per il funzionamento del Ga-rante nazionale è autorizzata la spesa dieuro 200.000 annui a decorrere dall’anno2016 ».

Atti Parlamentari — 220 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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172. Al comma 1 dell’articolo 1 deldecreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 29luglio 2014, n. 106, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

172. Identico.

a) al primo periodo, la parola: « tre »è soppressa;

b) le parole: « nella misura del: » sonosostituite dalle seguenti: « nella misura del65 per cento delle erogazioni effettuate » ele lettere a) e b) sono abrogate.

173. Per l’attuazione del comma 172, èautorizzata la spesa di 1,8 milioni di europer l’anno 2017, 3,9 milioni di euro perl’anno 2018, 11,7 milioni di euro perl’anno 2019 e 17,8 milioni di euro adecorrere dall’anno 2020.

173. Identico.

173-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo10 del decreto-legge 31 maggio 2014,n. 83, convertito con modificazioni, dallalegge 29 luglio 2014, n. 106, sono inseritii seguenti commi:

« 2-bis. Il credito d’imposta di cui alcomma 1 è riconosciuto anche nel caso incui la ristrutturazione edilizia di cui alcomma 2 comporti un aumento della cu-batura complessiva, nei limiti e secondo lemodalità previste dall’articolo 11 del de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, e successive modifi-cazioni. Entro tre mesi dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione sono stabilite le disposizioni appli-cative del presente comma, con riferi-mento, in particolare, a:

a) le tipologie di strutture alberghiereammesse al credito d’imposta;

b) le tipologie di interventi ammessial beneficio, nell’ambito di quelli di cui alcomma 2;

c) le procedure per l’ammissione albeneficio, che avviene secondo l’ordinecronologico di presentazione delle relativedomande, nel rispetto dei limiti di cui aicommi 1 e 7;

Atti Parlamentari — 221 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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d) le soglie massime di spesa ammis-sibile per singola voce di spesa sostenuta;

e) le procedure di recupero nei casidi utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta,secondo quanto stabilito dall’articolo 1,comma 6, del decreto-legge 25 marzo2010, n. 40, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

2-ter. Per le medesime finalità di cui alcomma 1, nonché per promuovere l’ado-zione e la diffusione della “progettazioneuniversale” e l’incremento dell’efficienzaenergetica, il Ministro dei beni e delleattività culturali e del turismo, con propriodecreto da emanare entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presentedisposizione, previa intesa in sede di Con-ferenza unificata, aggiorna gli standardminimi, uniformi in tutto il territorionazionale, dei servizi e delle dotazioni perla classificazione delle strutture ricettive edelle imprese turistiche, ivi compresi icondhotel e gli alberghi diffusi, tenendoconto delle specifiche esigenze connessealle capacità ricettiva e di fruizione deicontesti territoriali e dei sistemi di clas-sificazione alberghiera adottati a livelloeuropeo e internazionale ».

174. Per consentire al Ministero deibeni e delle attività culturali e del turismodi far fronte con interventi urgenti alverificarsi di emergenze che possano pre-giudicare la salvaguardia dei beni culturalie paesaggistici e di procedere alla realiz-zazione di progetti di gestione di modellimuseali, archivistici e librari, nonché diprogetti di tutela paesaggistica e archeo-logico-monumentale e di progetti per lamanutenzione, il restauro e la valorizza-zione di beni culturali e paesaggistici,l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo1, comma 1142, della legge 27 dicembre2006, n. 296, è incrementata di 5 milionidi euro a decorrere dall’anno 2017.

174. Identico.

174-bis. Al fine di assicurare risparmidella spesa pubblica e di razionalizzare lesocietà strumentali del Ministero dei benie delle attività culturali e del turismo, èdisposta la fusione per incorporazionedella « Società per lo sviluppo dell’arte,

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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della cultura e dello spettacolo – ARCUSSpa », di seguito denominata: « ARCUS »,nella società « ALES – Arte Lavoro eServizi S.p.A. », di seguito denominata:« ALES ». La struttura organizzativa dellasocietà ALES è conseguentemente artico-lata in due o più divisioni, una delle qualiprosegue le funzioni della società ARCUSdi cui all’articolo 10 della legge 8 ottobre1997, n. 352, e successive modificazioni.

174-ter. Con decreto del Ministro deibeni e delle attività culturali e del turismo,da emanare entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, è adottato il nuovo statuto dellasocietà ALES. Lo statuto prevede tra l’al-tro l’istituzione di un consiglio di ammi-nistrazione, con conseguente nomina deinuovi organi della società. Entro novantagiorni dall’insediamento, sulla base di re-quisiti oggettivi e in considerazione deinuovi compiti della società ALES, il con-siglio di amministrazione adotta un pianodi riorganizzazione aziendale e del perso-nale, definendo, compatibilmente con ledisponibilità di bilancio, la struttura or-ganizzativa come risultante dalla fusioneai sensi del comma 174-bis. Al fine diassicurare lo svolgimento dei servizi per ilpubblico negli istituti e nei luoghi dellacultura del Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo, alla societàALES non si applica l’articolo 9, comma29, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, e successivemodificazioni.

174-quater. La fusione disposta dalcomma 174-bis, in deroga agli articoli2501 e seguenti del codice civile, ha effettoa far data dal quindicesimo giorno suc-cessivo all’iscrizione del nuovo statutodella società ALES nel registro delle im-prese. In tale data, la società ARCUS siestingue, con contestuale cessazione deisuoi organi amministrativi e di controllodalla carica. La società ALES procede allacancellazione di tale società dal registrodelle imprese. Tutti gli atti connessi alleoperazioni di fusione tra le società ALESe ARCUS sono esenti da ogni tributo ediritto, comunque denominato, e vengonoeffettuati in regime di neutralità fiscale.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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174-quinquies. Il comma 1-ter dell’ar-ticolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2013,n. 69, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 agosto 2013, n. 98, e il decreto delMinistro per i beni e le attività culturali 24settembre 2008, n. 182, sono abrogati.

174-sexies. Dall’attuazione delle dispo-sizioni di cui ai commi da 174-bis a174-quinquies non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

174-septies. Nelle more dell’adozionedei decreti legislativi attuativi dell’articolo8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al finedi dare efficace attuazione alle disposi-zioni di cui all’articolo 17-bis, comma 3,della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchédi garantire il buon andamento dell’am-ministrazione di tutela del patrimonio cul-turale, entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, condecreto del Ministro dei beni e delle at-tività culturali e del turismo emanato aisensi dell’articolo 17, comma 4-bis, letterae), della legge 23 agosto 1988, n. 400, edell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del de-creto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, siprovvede, nel rispetto delle dotazioni or-ganiche del Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo di cui alletabelle A e B del regolamento di cui aldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 29 agosto 2014, n. 171, senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, alla riorganizzazione, anche me-diante soppressione, fusione o accorpa-mento, degli uffici dirigenziali, anche dilivello generale, del medesimo Ministero.

175. È autorizzata l’assunzione a tempoindeterminato presso il Ministero dei benie delle attività culturali e del turismo di500 funzionari, selezionati anche tra ilaureati nella classe delle lauree in beniculturali L 01, da inquadrare, nel rispettodella dotazione organica di cui alla TabellaB allegata al regolamento di cui al decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 29agosto 2014, n. 171, nella III area delpersonale non dirigenziale, posizione eco-

175. È autorizzata l’assunzione a tempoindeterminato presso il Ministero dei benie delle attività culturali e del turismo di500 funzionari da inquadrare, nel rispettodella dotazione organica di cui alla TabellaB allegata al regolamento di cui al decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 29agosto 2014, n. 171, nella III area delpersonale non dirigenziale, posizione eco-nomica F1, nei profili professionali diantropologo, archeologo, architetto, archi-

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nomica F1, nei profili professionali diantropologo, archeologo, architetto, archi-vista, bibliotecario, demoetnoantropologo,promozione e comunicazione, restauratoree storico dell’arte.

vista, bibliotecario, demoetnoantropologo,promozione e comunicazione, restauratoree storico dell’arte.

176. Il personale di cui al comma 175è assunto, in deroga all’articolo 1, comma425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,e successive modificazioni, all’articolo 4,comma 3, del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,e successive modificazioni, nonché ai limitidi cui all’articolo 66 del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133, e successive modificazioni, a se-guito di procedure di selezione pubblicadisciplinate con decreto del Ministro deibeni e delle attività culturali e del turismo,di concerto con il Ministro per la sempli-ficazione e la pubblica amministrazione,da emanare entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge. L’emanazione dei relativi bandi re-sta comunque subordinata, ove necessarioper escludere situazioni di eccedenza nel-l’ambito di ciascuno dei profili professio-nali di cui al comma 175 in relazione alleassunzioni da effettuare, alla rimodula-zione della ripartizione per profili delladotazione organica dell’area III di cui aldecreto del Ministro dei beni e delle at-tività culturali e del turismo 6 agosto 2015.

176. Identico.

177. Per l’attuazione delle disposizionidi cui ai commi 175 e 176 è autorizzata laspesa nel limite di 20 milioni di euroannui a decorrere dal 2017. Il Ministerodei beni e delle attività culturali e delturismo comunica alla Presidenza del Con-siglio dei ministri – Dipartimento dellafunzione pubblica ed al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze-Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato le assun-zioni effettuate ai sensi dei commi 175 e176 ed i relativi oneri.

177. Identico.

178. All’articolo 1 della legge 24 dicem-bre 2007, n. 244, sono apportate le se-guenti modifiche:

178. All’articolo 1 della legge 24 dicem-bre 2007, n. 244, sono apportate le se-guenti modificazioni:

Atti Parlamentari — 225 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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a) al comma 327: alla lettera b), alnumero 1), dopo la parola: « nazionale »sono inserite le seguenti: « e internazio-nale » e il numero 2) è abrogato; allalettera c), numero 1), le parole: « l’intro-duzione e acquisizione » sono sostituitedalle seguenti: « l’acquisizione e la sosti-tuzione »;

a) al comma 325:

1) al primo periodo, dopo le parole:« nella misura » è inserita la seguente:« massima » e dopo la parola: « produ-zione » sono inserite le seguenti: « e distri-buzione in Italia e all’estero »;

2) è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Il decreto previsto al comma333 provvede alla determinazione dellealiquote del beneficio in relazione anchealla cumulabilità con le diverse misure deibenefìci eventualmente spettanti, per lamedesima opera, ai sensi del comma 327,lettere a) e b). »;

b) al comma 326, dopo la parola:« apporti » sono inserite le seguenti: « allaproduzione »;

c) al comma 327, lettera a), le parole:« pari al 15 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « non inferiore al 15 percento e non superiore al 30 per cento, inrelazione anche alla cumulabilità e allamisura del beneficio spettante per la me-desima opera ai sensi del comma 325, » ela cifra: « 3.500.000 » è sostituita dallaseguente: « 6.000.000 »;

d) al comma 327, lettera b):

1) all’alinea, la parola: « pari » è so-stituita dalle seguenti: « non superiore »;

2) al numero 1), dopo la parola:« nazionale » sono inserite le seguenti: « einternazionale », le parole da: « ricono-sciute » a: « articolo 7 » sono sostituitedalle seguenti: « ammesse ai benefìci aisensi dell’articolo 9 », la cifra: « 1.500.000 »è sostituita dalla seguente: « 2.000.000 » esono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« ; il decreto previsto al comma 333 pre-vede l’aliquota massima con riferimentoalla distribuzione internazionale e, perquanto riguarda quella nazionale, in rela-zione ai piani distributivi che, per tipologiadi opera ovvero per modalità e tempi delpiano distributivo, presentino maggioredifficoltà a raggiungere un pubblico va-sto »;

3) il numero 2) è abrogato;

Atti Parlamentari — 226 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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e) al comma 327, lettera c), numero1), le parole: « al 30 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « a non oltre il 40per cento », le parole: « l’introduzione eacquisizione » sono sostituite dalle se-guenti: « l’acquisizione e la sostituzione » esono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« , nonché per la ristrutturazione e l’ade-guamento strutturale e tecnologico dellesale cinematografiche e dei relativi im-pianti e servizi accessori, per la realizza-zione di nuove sale o il ripristino di saleinattive secondo le specifiche e nei limiti diquanto indicato nel decreto previsto alcomma 333, avuto particolare riguardoall’esistenza o meno della sala cinemato-grafica in data anteriore al 1o gennaio1980 »;

b) il comma 328 è abrogato; f) identica;

g) al comma 332, secondo periodo, leparole da: « l’80 per cento » fino alla finedel periodo sono sostituite dalle seguenti:« la percentuale stabilita, in conformitàalla normativa europea, nel decreto pre-visto al comma 333 »;

c) al comma 335, la parola: « girati »è sostituita dalla seguente: « realizzati ».

h) identica.

178-bis. Al decreto legislativo 22 gen-naio 2004, n. 28, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 6 dell’ar-ticolo 2 è abrogata;

b) l’articolo 15 è abrogato.

178-ter. A decorrere dal 1o gennaio2016, sono abrogati i commi 2-bis, 2-ter,2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell’arti-colo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014,n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 luglio 2014, n. 106. Sono fattecomunque salve le procedure in corso diattuazione alla data di entrata in vigoredella presente legge, avviate ai sensi deldecreto del Ministro dei beni e delle at-tività culturali e del turismo 12 febbraio2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 69 del 24 marzo 2015.

Atti Parlamentari — 227 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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179. All’articolo 8 del decreto-legge 8agosto 2013, n. 91, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,n. 112, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

179. Identico.

a) al comma 3, le parole: « e di 115milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti:« , di 115 milioni di euro per l’anno 2015e di 140 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2016 »;

b) al comma 4, le parole da: « ,rispettivamente » fino a: « comma 2 » sonosostituite dalle seguenti: « a ciascuna delletipologie di beneficio fiscale previste daicommi 1 e 2 ».

179-bis. All’articolo 71-octies dellalegge 22 aprile 1941, n. 633, dopo ilcomma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Al fine di favorire la creativitàdei giovani autori, il 10 per cento di tuttii compensi incassati ai sensi dell’articolo71-septies, calcolato prima delle riparti-zioni effettuate dalla Società italiana degliautori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi1 e 3 del presente articolo, è destinatodalla Società, sulla base di apposito atto diindirizzo annuale del Ministro dei beni edelle attività culturali e del turismo, adattività di promozione culturale nazionalee internazionale ».

180. Per l’attuazione delle disposizionidi cui al comma 179 è autorizzata la spesadi 25 milioni di euro a decorrere dall’anno2016.

180. Identico.

Atti Parlamentari — 228 — Camera dei Deputati

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181. Per la realizzazione del Pianostrategico « Grandi Progetti Beni cultu-rali » di cui all’articolo 7 del decreto-legge31 maggio 2014, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,n. 106, è autorizzata la spesa di 70 milionidi euro per l’anno 2017 e di 65 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2018.

181. Identico.

181-bis. Al fine di potenziare gli inve-stimenti infrastrutturali nel settore dellacultura, una quota delle risorse destinateagli interventi infrastrutturali, pari a 30milioni di euro per ciascuno degli anni dal2016 al 2019, è destinata agli interventi diconservazione, manutenzione, restauro evalorizzazione dei beni culturali. Con de-creto del Ministro dei beni e delle attivitàculturali e del turismo, di concerto con ilMinistro delle infrastrutture e dei tra-sporti, sono approvati gli interventi dafinanziare ai sensi del primo periodo delpresente comma e le relative modalitàattuative, anche prevedendo il ricorso aiprovveditorati interregionali delle operepubbliche. Le risorse da destinare agliinterventi previsti dal presente commasono individuate con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, da emanare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

181-ter. All’articolo 60 della legge 27dicembre 2002, n. 289, i commi 4 e 4-bissono abrogati.

Atti Parlamentari — 229 — Camera dei Deputati

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182. Al comma 11-bis dell’articolo 11del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2015, n. 125, sono apportate leseguenti modificazioni:

182. Identico.

a) le parole: « che siano beni culturaliai sensi della parte seconda del codice dicui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42, » sono soppresse;

b) dopo le parole: « edifici di cui alperiodo precedente » sono inserite le se-guenti: « , che siano beni culturali ai sensidella parte seconda del codice di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42, »;

c) dopo il secondo periodo è inseritoil seguente: « Per i lavori di ricostruzioneo riparazione delle chiese o degli altriedifici di cui al primo periodo del presentecomma, la cui esecuzione non risalga adoltre cinquanta anni, la funzione di sta-zione appaltante di cui al periodo prece-dente è svolta dai competenti uffici terri-toriali del Provveditorato alle opere pub-bliche ».

183. In considerazione dello specificorilievo che lo svolgimento del Gran Premiod’Italia di Formula 1 presso l’autodromodi Monza riveste per il settore sportivo,turistico ed economico, nonché per l’im-magine del Paese in ambito internazionale,la Federazione sportiva automobilisticaitaliana-ACI è autorizzata a sostenere laspesa per costi di organizzazione e ge-stione della manifestazione per il periododi vigenza del rapporto di concessione conil soggetto titolare dei diritti di organiz-zazione e promozione del campionatomondiale di Formula 1 a valere sullerisorse proprie non rivenienti dalla suaattività di concessionario del pubblico re-gistro automobilistico, ma derivanti dallapropria attività di organizzatore di eventisportivi di rilievo nazionale ed internazio-nale, e fermo restando quanto dispostodall’articolo 8, comma 1, lettera d), dellalegge 7 agosto 2015, n. 124. Dall’attua-zione del presente comma non devonoderivare nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.

183. In considerazione dello specificorilievo che lo svolgimento del Gran Premiod’Italia di Formula 1 presso l’autodromodi Monza riveste per il settore sportivo,turistico ed economico, nonché per l’im-magine del Paese in ambito internazionale,la Federazione sportiva nazionale-ACI èautorizzata a sostenere la spesa per costidi organizzazione e gestione della mani-festazione per il periodo di vigenza delrapporto di concessione con il soggettotitolare dei diritti di organizzazione epromozione del campionato mondiale diFormula 1 a valere sulle risorse comples-sivamente iscritte nel proprio bilancio,anche attivando adeguate misure di con-tenimento dei costi generali di gestione esenza pregiudizio per gli equilibri di bi-lancio. Dall’attuazione del presentecomma non devono derivare nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica.

Atti Parlamentari — 230 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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184. Al fine di assicurare il rispettodell’Accordo di sede tra la Repubblicaitaliana e l’Autorità europea per la sicu-rezza alimentare, il Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca erogaal comune di Parma, successivamente al-l’avvenuta riassegnazione di cui al comma185, la somma di euro 3,9 milioni, a titolodi contributo per la costruzione dellanuova sede della Scuola per l’Europa diParma di cui all’articolo 2, comma 1, dellalegge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorsesono erogate al comune sulla base dellostato di avanzamento dei lavori. AllaScuola per l’Europa di Parma è attribuitoil diritto di superficie sull’area utilizzataper la costruzione dell’immobile realizzatoai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 115,fermo restando quanto previsto dall’arti-colo 2, comma 2, della medesima legge 3agosto 2009, n. 115.

184. Identico.

185. All’onere derivante dal comma184, si provvede mediante versamento al-l’entrata del bilancio dello Stato dellasomma di euro 3,9 milioni, da effettuareentro il 31 marzo 2016 a cura della Scuolaper l’Europa di Parma. La somma cosìversata alle entrate dello Stato è succes-sivamente riassegnata allo stato di previ-sione del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca per le finalità dicui al comma 184.

185. Identico.

186. La rappresentanza, il patrocinio el’assistenza in giudizio della Scuola perl’Europa di Parma spettano all’Avvocaturadello Stato, ai sensi del testo unico di cuial regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

186. Identico.

187. Per la realizzazione del pro-gramma di interventi della città designata« Capitale europea della cultura » perl’anno 2019 è autorizzata la spesa di 2milioni di euro per l’anno 2016, 6 milionidi euro per l’anno 2017, 11 milioni di europer l’anno 2018 e 9 milioni di euro perl’anno 2019. L’individuazione degli inter-venti di cui al precedente periodo è effet-tuata con decreto del Ministro dei beni edelle attività culturali e del turismo, previaintesa con il sindaco di Matera.

187. Identico.

Atti Parlamentari — 231 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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187-bis. Al fine di governare e di ge-stire il ruolo di « Capitale europea dellacultura » riconosciuto per il 2019, al co-mune di Matera non si applicano, fino al31 dicembre 2019, le norme di conteni-mento delle spese per l’acquisto di beni edi servizi nonché quelle limitative delleassunzioni di personale, anche con formecontrattuali flessibili, previste dalla legi-slazione vigente a carico dei soggetti in-clusi nell’elenco delle amministrazionipubbliche formato dall’Istituto nazionaledi statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1,comma 2, della legge 31 dicembre 2009,n. 196, e successive modificazioni. Per ga-rantire tale obiettivo, in favore del comunedi Matera è autorizzata la spesa di 500.000euro annui per gli anni dal 2016 al 2019.

187-ter. Per consentire il completa-mento del restauro urbanistico ambientaledei rioni Sassi e del prospiciente altopianomurgico di Matera, in esecuzione degliarticoli 5 e 13 della legge 11 novembre1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 5milioni di euro per ciascuno degli anni2016, 2017, 2018 e 2019.

187-quater. All’articolo 9 della legge 29luglio 2015, n. 115, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2), leparole: « 1o gennaio 2016 » sono sostituitedalle seguenti: « 30 giugno 2016 »;

b) alla lettera b), le parole: « 1o

gennaio 2016 » sono sostituite dalle se-guenti: « 30 giugno 2016 ».

188. Per il funzionamento degli istitutiafferenti al settore degli archivi e dellebiblioteche, nonché degli altri istituti cen-trali e dotati di autonomia speciale di cuiall’articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), delregolamento di cui al decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 29 agosto2014, n. 171, a decorrere dall’anno 2016 èautorizzata la spesa di 30 milioni di euroannui da iscrivere nello stato di previsionedella spesa del Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo.

188. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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188-bis. Per ciascuno degli istituti dicui all’articolo 2, comma 1, della legge 30marzo 2004, n. 92, è autorizzato un fi-nanziamento di 70.000 euro annui perciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

189. Per le finalità di cui all’articolo 3,comma 83, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, e successive modificazioni, è au-torizzata la spesa di 10 milioni di euroannui a decorrere dal 2016, incremen-tando il fondo di cui all’articolo 2, comma616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

189. Identico.

190. Per il funzionamento delle istitu-zioni culturali di cui all’elenco n. 1 alle-gato alla presente legge è autorizzata laspesa complessiva di euro 1,34 milioniannui a decorrere dall’anno 2016 secondola ripartizione ivi indicata.

190. Identico.

191. All’articolo 2, comma 16-ter, deldecreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,convertito, con modificazioni, dalla legge26 febbraio 2011, n. 10, e successive mo-dificazioni, le parole: « Fino al 31 dicem-bre 2015 » sono sostituite dalle seguenti:« Fino al 31 dicembre 2018 ». Per l’attua-zione del presente comma è autorizzata laspesa di 3 milioni di euro annui per glianni 2016, 2017 e 2018.

191. Identico.

192. Per il funzionamento degli Istitutiafferenti al settore museale, a decorreredall’anno 2016, è autorizzata la spesa di10 milioni di euro annui da iscrivere nellostato di previsione del Ministero dei benie delle attività culturali e del turismo.

192. Identico.

192-bis. Le fondazioni lirico-sinfonicheche, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, hanno presentato il pianodi risanamento, ai sensi dell’articolo 11 deldecreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7ottobre 2013, n. 112, sono tenute al rag-giungimento dell’equilibrio strutturale dibilancio, sotto il profilo sia patrimonialesia economico-finanziario, entro l’eserciziofinanziario 2018, previa integrazione, en-tro novanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, del piano dirisanamento per il triennio 2016-2018. Ilpredetto piano di risanamento è approvatocon decreto del Ministro dei beni e delleattività culturali e del turismo, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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nanze. La mancata presentazione dell’in-tegrazione del piano nel termine di cui alprimo periodo del presente comma deter-mina la sospensione dell’erogazione allefondazioni lirico-sinfoniche inadempientidei contributi a valere sul Fondo unico perlo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile1985, n. 163.

192-ter. La procedura di cui all’articolo11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge 7ottobre 2013, n. 112, si applica anche allefondazioni lirico-sinfoniche che, alla datadi entrata in vigore della presente legge,non versino nelle condizioni indicate nelcomma 1 del medesimo articolo 11. Lefondazioni interessate possono presentare,entro il 30 giugno 2016, il piano triennaleper il periodo 2016-2018, dopo l’approva-zione del bilancio di esercizio per l’anno2015, secondo le disposizioni definite nelcitato articolo 11 del decreto-legge n. 91del 2013 e nelle linee guida adottate per laredazione dei piani di risanamento. Per ipiani di cui al presente comma, ai finidella definizione delle misure di cui allelettere a) e c) del comma 1 del citatoarticolo 11 del decreto-legge n. 91 del2013, si fa riferimento rispettivamente aldebito esistente al 31 dicembre 2015 e alladotazione organica in essere al 31 dicem-bre 2015. Ai fini dell’attuazione del pre-sente comma, il fondo di rotazione di cuial medesimo articolo 11, comma 6, deldecreto-legge n. 91 del 2013 è incremen-tato, per l’anno 2016, di 10 milioni di euro.Al fine dell’erogazione delle risorse di cuial presente comma si applicano le dispo-sizioni di cui al comma 7 dell’articolo 11del decreto-legge n. 91 del 2013.

192-quater. Al fine di consentire laprosecuzione del percorso di risanamentodelle fondazioni lirico-sinfoniche di cui alcomma 192-bis e di procedere all’appro-vazione e al monitoraggio dei nuovi pianidi risanamento in attuazione del comma192-ter del presente articolo, sono proro-gate fino al 31 dicembre 2018 le funzionidel commissario straordinario di cui alcomma 3 dell’articolo 11 del citato decre-to-legge n. 91 del 2013 e il relativo inca-rico è conferito con le modalità di cui al

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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medesimo articolo 11, commi 3 e 5, con lequali è determinata anche la misura delcompenso, non superiore a 100.000 euro.A supporto delle attività del commissario,la Direzione generale Spettacolo del Mi-nistero dei beni e delle attività culturali edel turismo può conferire fino ad unmassimo di tre incarichi di collaborazione,ai sensi dell’articolo 7, comma 6, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,a persone di comprovata qualificazioneprofessionale nella gestione amministra-tiva e contabile di enti che operano nelsettore artistico-culturale, per la duratamassima di ventiquattro mesi, entro illimite di spesa complessivo di 75.000 euroannui. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel presente comma, pari a 175.000 euroannui per ciascuno degli anni 2016, 2017e 2018, si provvede mediante corrispon-dente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 2, comma 1, dellalegge 30 aprile 1985, n. 163, concernente ilFondo unico per lo spettacolo.

192-quinquies. L’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 19, comma 5-bis,del decreto-legge 12 settembre 2013,n. 104, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 novembre 2013, n. 128, è incre-mentata di 4 milioni di euro annui adecorrere dal 2016.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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192-sexies. Al fine di tutelare un set-tore di significativo rilievo culturale e disalvaguardare le relative attività, anche inconsiderazione del loro apporto al patri-monio tradizionale del Paese, è autoriz-zata la spesa di 1 milione di euro perciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 peril finanziamento di festival, cori e bande.Ai fini dell’accesso alle relative risorse, isoggetti interessati trasmettono al Mini-stero dei beni e delle attività culturali e delturismo i propri progetti, nei termini esecondo le modalità e la procedura stabi-liti con apposito bando del Ministro deibeni e delle attività culturali e del turismo,da adottare entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge.Entro i successivi due mesi, con decretodel Ministro dei beni e delle attività cul-turali e del turismo, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, siprovvede all’individuazione dei progettiammessi al finanziamento e al ripartodelle relative risorse, nel rispetto del limitedi spesa di cui al primo periodo.

192-septies. Per gli anni 2016, 2017 e2018 è concesso un ulteriore contributostraordinario di 1 milione di euro annuoa favore della Fondazione EBRI (Euro-pean Brain Research Institute).

192-octies. All’articolo 1 della legge 23dicembre 2014, n. 190, il comma 524 èsostituito dal seguente:

« 524. La regione Friuli Venezia Giuliaè autorizzata a rimodulare gli interventi ele iniziative di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21della legge 23 febbraio 2001, n. 38, fermarestando la finalizzazione degli interventie delle iniziative stesse a favore dellaminoranza linguistica slovena. A decorreredall’anno 2016 le risorse per le attività dicui al presente comma sono stabilite in 10milioni di euro annui ».

192-novies. Per la prosecuzione degliinterventi di cui alla legge 16 marzo 2001,n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milionidi euro per ciascuno degli anni 2016, 2017e 2018. Per la prosecuzione degli interventidi cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, èautorizzata la spesa di 3,5 milioni di europer ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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193. Al fine di rilanciare le spese perinvestimenti degli enti locali, i comuni conpopolazione superiore a 20.000 abitanti,nel cui territorio ricadono interamente isiti di importanza comunitaria, come de-finiti dall’articolo 2, comma 1, lettera m),del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 8 settembre1997, n. 357, e successive modificazioni,effettuano le valutazioni di incidenza deiseguenti interventi minori: manutenzionestraordinaria, restauro e risanamento con-servativo, ristrutturazione edilizia, anchecon incrementi volumetrici o di superficicoperte inferiori al 20 per cento dellevolumetrie o delle superfici coperte esi-stenti, opere di sistemazione esterne, rea-lizzazione di pertinenze e volumi tecnici.L’autorità competente al rilascio dell’ap-provazione definitiva degli interventi di cuial presente comma provvede entro il ter-mine di sessanta giorni. Restano ferme ledisposizioni di cui agli articoli 1, comma 4,4 e 5, comma 8, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 8settembre 1997, n. 357, e successive mo-dificazioni.

193. Identico.

193-bis. Al fine della riqualificazione erigenerazione territoriale dell’ambito co-stiero della provincia di Barletta-Andria-Trani programmata dal Protocollo di in-tesa sottoscritto in data 13 novembre 2014tra la regione Puglia, la provincia di Bar-letta-Andria-Trani, i comuni di Barletta,Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani èautorizzata la spesa di 5 milioni di europer ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.Le risorse di cui al presente comma pos-sono essere utilizzate tramite accordo diprogramma sottoscritto dalla regione Pu-glia, dal Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare e dalMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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194. Al comma 1 dell’articolo 32 deldecreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,convertito, con modificazioni, dalla legge11 novembre 2014, n. 164, le parole:« dalla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto e finoal 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalleseguenti: « a decorrere dal 1o gennaio2016 ».

194. Identico.

194-bis. Il comma 2 dell’articolo 16 deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

194-ter. Dopo il comma 2 dell’articolo22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,convertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 2013, n. 98, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Fermo restando quanto previstoal comma 2, in via sperimentale per glianni 2016, 2017 e 2018, nei porti sede diautorità portuale presso i quali sia statoregistrato nell’anno precedente un volumedi traffico di contenitori movimentati inoperazioni di trasbordo superiore all’80per cento del volume complessivo deicontenitori movimentati in ciascuno didetti porti, alle navi porta contenitoriadibite a servizi regolari di linea impiegatein traffici internazionali che scalano iporti medesimi può essere ridotto o datal’esenzione del pagamento della tassa diancoraggio. Le autorità portuali delibe-rano annualmente l’applicazione e il limitedella misura. Alle autorità portuali cheadottano i suddetti provvedimenti di esen-zione è riconosciuto un contributo nonsuperiore alla metà dell’onere residuale aloro carico. A tal fine, con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasportida adottare entro sessanta giorni dall’ap-provazione del rendiconto generale delleautorità portuali interessate, è assegnataalle predette autorità portuali la quota acarico dello Stato di copertura degli oneridi esenzioni richiamati, nel limite massimocomplessivo di 3 milioni di euro annui.

Atti Parlamentari — 238 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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2-ter. Per i porti di cui al comma 2-bis,le accise sui prodotti energetici per le naviche fanno esclusivamente movimentazionedentro il porto e manovre strumentali aitrasbordo merci all’interno del porto sonoridotte nel limite di spesa di 1,8 milioni dieuro ».

194-quater. Le operazioni di rimborsodi cui al comma 2 dell’articolo 38-quaterdel decreto del Presidente della Repub-blica 26 ottobre 1972, n. 633, possonoessere effettuate da intermediari, purchéregolarmente iscritti all’albo degli istitutidi pagamento di cui all’articolo 114-septiesdel testo unico di cui al decreto legislativo1o settembre 1993, n. 385. Con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dei beni e delleattività culturali e del turismo, da emanareentro centottanta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, sonodeterminate in apposita tabella le percen-tuali minime di rimborso, suddivise perscaglioni con valori percentuali incremen-tali rispetto all’aumento dell’importo dellecessioni di cui al comma 1 del citatoarticolo 38-quater del decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, che gli intermediari del servizio, dicui al presente comma, devono applicare.

195. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 54, della legge 13luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5milioni di euro per l’anno 2016.

195. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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196. Per il potenziamento delle azionidell’ICE-Agenzia per la promozione al-l’estero e l’internazionalizzazione delle im-prese italiane relative al piano straordina-rio per la promozione del Made in Italy dicui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 11 no-vembre 2014, n. 164, sono stanziati ulte-riori 50 milioni di euro per l’anno 2016.

196. Per il potenziamento delle azionidell’ICE-Agenzia per la promozione al-l’estero e l’internazionalizzazione delle im-prese italiane relative al piano straordina-rio per la promozione del Made in Italy dicui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 11 no-vembre 2014, n. 164, sono stanziati ulte-riori 51 milioni di euro per l’anno 2016, dicui 1 milione di euro da assegnare all’As-sociazione delle camere di commercio ita-liane all’estero, di cui al comma 3 dell’ar-ticolo 5 della legge 31 marzo 2005, n. 56,per le finalità indicate all’articolo 1,comma 202, quinto periodo, della legge 23dicembre 2014, n. 190.

196-bis. Per assicurare il sostegno al-l’esportazione, la somma di 300 milioni dieuro delle disponibilità giacenti nel contocorrente di tesoreria di cui all’articolo 7,comma 2-bis, del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 143, e successive modifi-cazioni, è versata all’entrata del bilanciodello Stato nel 2016 a cura del titolare delmedesimo conto, per essere riassegnata alfondo di cui all’articolo 37, secondocomma, del decreto-legge 26 ottobre 1970,n. 745, convertito, con modificazioni, dallalegge 18 dicembre 1970, n. 1034, comesostituito dall’articolo 3 della legge 28maggio 1973, n. 295, per le finalità con-nesse all’attività di credito all’esportazionee di internazionalizzazione del sistemaproduttivo. Alla compensazione degli ef-fetti finanziari in termini di fabbisogno eindebitamento netto derivanti dall’attua-zione del presente comma, pari a 30milioni di euro annui dall’anno 2016 al-l’anno 2025, si provvede mediante corri-spondente utilizzo del Fondo per la com-pensazione degli effetti finanziari non pre-visti a legislazione vigente conseguenti al-l’attualizzazione di contributi pluriennali,di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n. 189.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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196-ter. Allo scopo di sostenere il set-tore aerospaziale e la realizzazione di unpiano nazionale per lo sviluppo dell’indu-stria italiana nel settore dei piccoli satellitiad alta tecnologia è autorizzata la spesa di19 milioni di euro per l’anno 2016, di 50milioni di euro per l’anno 2017 e di 30milioni di euro per l’anno 2018. A quotaparte degli oneri relativi all’anno 2016derivanti dal presente comma, pari a 10milioni di euro, si provvede medianteutilizzo delle risorse del fondo di cui alcomma 548-quinquies. Le misure di aiutodi cui al presente comma sono erogatesecondo le procedure previste dal regola-mento (UE) n. 651/2014 della Commis-sione, del 17 giugno 2014, e alle condizionifissate dagli articoli 25 e seguenti delmedesimo regolamento.

196-quater. La dotazione del fondoordinario per il finanziamento degli enti edegli istituti di ricerca, di cui all’articolo 7del decreto legislativo 5 giugno 1998,n. 204, è incrementata di 15 milioni dieuro per ciascuno degli anni dal 2016 al2018. Le predette somme sono destinateall’Istituto nazionale di fisica nucleare alloscopo di sostenere le attività di ricerca neicampi della fisica subnucleare, nucleare eastroparticellare.

196-quinquies. L’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 7 del decretolegislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridottadi 4 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2016, relativamente alla quotaconcernente le spese di natura corrente.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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197. Al fine di rafforzare l’azione del-l’Italia nell’ambito della cooperazione in-ternazionale per lo sviluppo, l’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 18,comma 2, lettera c), della legge 11 agosto2014, n. 125, è incrementata di euro 120milioni per l’anno 2016, di euro 240 mi-lioni per l’anno 2017 e di euro 360 milionia decorrere dall’anno 2018.

197. Identico.

198. Le disposizioni previste dai commidal presente al comma 204 hanno lo scopodi promuovere la costituzione e favorire ladiffusione di società, di seguito denomi-nate « società benefit », che nell’esercizio diuna attività economica, oltre allo scopo didividerne gli utili, perseguono una o piùfinalità di beneficio comune e operano inmodo responsabile, sostenibile e traspa-rente nei confronti di persone, comunità,territori e ambiente, beni ed attività cul-turali e sociali, enti e associazioni ed altriportatori di interesse.

198. Identico.

199. Le finalità di cui al comma 198sono indicate specificatamente nell’oggettosociale della società benefit e sono perse-guite mediante una gestione volta al bi-lanciamento con l’interesse dei soci e conl’interesse di coloro sui quali l’attivitàsociale possa avere un impatto. Le finalitàpossono essere perseguite da ciascunadelle società di cui al libro V, titoli V e VI,del codice civile, nel rispetto della relativadisciplina.

199. Identico.

200. Ai fini di cui ai commi da 198 a204, si intende per:

200. Identico.

a) « beneficio comune »: il persegui-mento, nell’esercizio dell’attività econo-mica delle società benefit, di uno o piùeffetti positivi, o la riduzione degli effettinegativi, su una o più categorie di cui alcomma 198;

Atti Parlamentari — 242 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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b) « altri portatori di interesse »: ilsoggetto o i gruppi di soggetti coinvolti,direttamente o indirettamente, dall’attivitàdelle società di cui al comma 198, qualilavoratori, clienti, fornitori, finanziatori,creditori, pubblica amministrazione e so-cietà civile;

c) « standard di valutazione esterno »:modalità e criteri di cui all’allegato 4annesso alla presente legge, che devonoessere necessariamente utilizzati per lavalutazione dell’impatto generato dalla so-cietà benefit in termini di beneficio co-mune;

d) « aree di valutazione »: ambiti set-toriali, identificati nell’allegato 5 annessoalla presente legge, che devono esserenecessariamente inclusi nella valutazionedell’attività di beneficio comune.

201. La società benefit, fermo restandoquanto previsto nel codice civile, deveindicare, nell’ambito del proprio oggettosociale, le finalità specifiche di beneficiocomune che intende perseguire. Le societàdiverse dalle società benefit, qualora in-tendano perseguire anche finalità di be-neficio comune, sono tenute a modificarel’atto costitutivo o lo statuto, nel rispettodelle disposizioni che regolano le modifi-cazioni del contratto sociale o dello sta-tuto, proprie di ciascun tipo di società; lesuddette modifiche sono depositate,iscritte e pubblicate nel rispetto di quantoprevisto per ciascun tipo di società dagliarticoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile.La società benefit può introdurre, accantoalla denominazione sociale, le parole: « So-cietà benefit » o l’abbreviazione: « SB » eutilizzare tale denominazione nei titoliemessi, nella documentazione e nelle co-municazioni verso terzi.

201. Identico.

Atti Parlamentari — 243 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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202. La società benefit è amministratain modo da bilanciare l’interesse dei soci,il perseguimento delle finalità di beneficiocomune e gli interessi delle categorie in-dicate nel comma 198, conformemente aquanto previsto dallo statuto. La societàbenefit, fermo quanto disposto dalla disci-plina di ciascun tipo di società prevista dalcodice civile, individua il soggetto o isoggetti responsabili a cui affidare fun-zioni e compiti volti al perseguimento dellesuddette finalità.

202. Identico.

203. L’inosservanza degli obblighi di cuial comma 202 può costituire inadempi-mento dei doveri imposti agli amministra-tori dalla legge e dallo statuto. In caso diinadempimento degli obblighi di cui alcomma 202, si applica quanto disposto dalcodice civile in relazione a ciascun tipo disocietà in tema di responsabilità degliamministratori.

203. Identico.

204. Ai fini di cui ai commi da 198 a206, la società benefit redige annualmenteuna relazione concernente il persegui-mento del beneficio comune, da allegare albilancio societario e che include:

204. Identico.

a) la descrizione degli obiettivi spe-cifici, delle modalità e delle azioni attuatidagli amministratori per il perseguimentodelle finalità di beneficio comune e delleeventuali circostanze che lo hanno impe-dito o rallentato;

Atti Parlamentari — 244 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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b) la valutazione dell’impatto gene-rato utilizzando lo standard di valutazioneesterno con caratteristiche descritte nel-l’allegato 4 annesso alla presente legge eche comprende le aree di valutazioneidentificate nell’allegato 5 annesso allapresente legge;

c) una sezione dedicata alla descri-zione dei nuovi obiettivi che la societàintende perseguire nell’esercizio succes-sivo.

205. La relazione annuale è pubblicatanel sito internet della società, qualoraesistente. A tutela dei soggetti beneficiari,taluni dati finanziari della relazione pos-sono essere omessi.

205. Identico.

206. La società benefit che non perse-gua le finalità di beneficio comune èsoggetta alle disposizioni di cui al decretolegislativo 2 agosto 2007, n. 145, in mate-ria di pubblicità ingannevole e alle dispo-sizioni del codice del consumo, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206. L’Autorità garante della concor-renza e del mercato svolge i relativi com-piti e attività, nei limiti delle risorse di-sponibili e senza nuovi o maggiori oneri acarico dei soggetti vigilati.

206. Identico.

207. A favore degli italiani nel mondosono disposti i seguenti interventi:

207. Identico:

a) per un ammontare pari a 100.000euro per l’anno 2016, per il funziona-mento del Consiglio generale degli italianiall’estero;

a) per un ammontare pari a 150.000euro per l’anno 2016, per il funziona-mento del Consiglio generale degli italianiall’estero;

b) per un ammontare pari a 100.000euro per l’anno 2016, per il funziona-mento dei Comitati degli italiani all’estero– Comites e dei comitati dei loro presi-denti;

b) identica;

c) per un ammontare pari a3.400.000 euro per l’anno 2016 per lapromozione della lingua e cultura italianaall’estero e per il sostegno degli enti gestoridi corsi di lingua e cultura italiana al-l’estero;

c) identica;

Atti Parlamentari — 245 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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d) per un ammontare pari a 500.000euro per l’anno 2016, per l’incrementodella dotazione finanziaria degli istitutiitaliani di cultura di cui alla legge 22dicembre 1990, n. 401;

d) identica;

e) per un ammontare pari a 650.000euro per l’anno 2016, ad integrazione delladotazione finanziaria per i contributi di-retti in favore della stampa italiana al-l’estero di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito,con modificazioni, dalla legge 16 luglio2012, n. 103;

e) identica;

f) per un ammontare pari a 100.000euro per l’anno 2016, in favore delleagenzie specializzate per i servizi stampadedicati agli italiani residenti all’estero;

f) identica;

g) per un ammontare pari a 150.000euro per l’anno 2016, per promuoverel’attrattività delle università attraverso ladiffusione dei corsi di lingua italianaonline e avviare campagne informative dicarattere didattico, amministrativo e logi-stico per favorire l’iscrizione di studentistranieri in Italia.

g) identica;

g-bis) per un ammontare pari a100.000 euro per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018 in favore della società DanteAlighieri per garantire la continuità dellesue iniziative di promozione del patrimo-nio culturale italiano all’estero e per unammontare pari a 250.000 euro per cia-scuno degli anni 2016, 2017 e 2018 infavore della Fondazione « I Lincei per lascuola » presso l’Accademia nazionale deiLincei.

Atti Parlamentari — 246 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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h) per un ammontare pari a 100.000euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e2018 in favore della Società Dante Ali-ghieri e per un ammontare pari a 250.000euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e2018 in favore dell’Accademia nazionaledei Lincei, per garantire la continuità delleloro iniziative di promozione del patrimo-nio culturale italiano all’estero;

i) per un ammontare pari a 1 milionedi euro per ciascuno degli anni 2016, 2017e 2018, per contributi alle scuole italianenon statali paritarie all’estero.

208. Al fine di garantire l’attuazione diun Piano nazionale per la lotta alla po-vertà e all’esclusione sociale, è istituitopresso il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali un fondo denominato« Fondo per la lotta alla povertà e al-l’esclusione sociale », al quale sono asse-gnate le risorse di 600 milioni di euro perl’anno 2016 e di 1.000 milioni di euro adecorrere dall’anno 2017, che costitui-scono i limiti di spesa ai fini dell’attua-zione dei commi dal presente al comma212. Il Piano, adottato con cadenza trien-nale mediante decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta delMinistro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, d’intesa con la Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, indivi-dua una progressione graduale, nei limitidelle risorse disponibili, nel raggiungi-mento di livelli essenziali delle prestazioniassistenziali da garantire su tutto il terri-torio nazionale per il contrasto alla po-vertà.

208. Identico.

209. Per l’anno 2016 le risorse di cui alcomma 208 sono destinate ai seguentiinterventi che costituiscono le priorità delPiano di cui al medesimo comma:

209. Identico:

a) avvio su tutto il territorio nazio-nale di una misura di contrasto alla po-vertà, intesa come estensione, rafforza-mento e consolidamento della sperimen-tazione di cui all’articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con

a) avvio su tutto il territorio nazio-nale di una misura di contrasto alla po-vertà, intesa come estensione, rafforza-mento e consolidamento della sperimen-tazione di cui all’articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con

Atti Parlamentari — 247 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,n. 35. Nelle more dell’adozione del Pianodi cui al comma 208, all’avvio del Pro-gramma si procede con rinnovati criteri eprocedure definiti ai sensi del citato arti-colo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012,garantendo in via prioritaria interventi pernuclei familiari con figli minori, con par-ticolare riguardo alle famiglie con figliminori inseriti nel circuito giudiziario, dadefinire con decreto del Ministro del la-voro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, da emanare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge. Nel 2016 al Programma sonodestinati 380 milioni di euro incremen-tando a tal fine in misura pari al predettoimporto il Fondo di cui all’articolo 81,comma 29, del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,oltre alle risorse già destinate alla speri-mentazione dall’articolo 3, comma 2, deldecreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 2013, n. 99, nonché dall’articolo 1,comma 216, della legge 27 dicembre 2013,n. 147. Conseguentemente l’autorizzazionedi spesa di cui al comma 208 è corrispon-dentemente ridotta di 380 milioni di europer l’anno 2016;

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,n. 35. Nelle more dell’adozione del Pianodi cui al comma 208, all’avvio del Pro-gramma si procede con rinnovati criteri eprocedure definiti ai sensi del citato arti-colo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012,garantendo in via prioritaria interventi pernuclei familiari in modo proporzionale alnumero di figli minori o disabili, tenendoconto della presenza, all’interno del nucleofamiliarie, di donne in stato di gravidanzaaccertata da definire con decreto del Mi-nistro del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da emanare entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge. Nel 2016 al Programmasono destinati 380 milioni di euro incre-mentando a tal fine in misura pari alpredetto importo il Fondo di cui all’arti-colo 81, comma 29, del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133, oltre alle risorse già destinate allasperimentazione dall’articolo 3, comma 2,del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,convertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 2013, n. 99, nonché dall’articolo 1,comma 216, della legge 27 dicembre 2013,n. 147. Conseguentemente l’autorizzazionedi spesa di cui al comma 208 è corrispon-dentemente ridotta di 380 milioni di europer l’anno 2016;

b) fermo restando quanto stabilitodall’articolo 43, comma 5, del decretolegislativo 14 settembre 2015, n. 148, al-l’ulteriore incremento dell’autorizzazionedi spesa di cui all’articolo 16, comma 7,del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,relativa all’assegno di disoccupazione(ASDI), per 220 milioni di euro con con-seguente corrispondente riduzione dell’au-torizzazione di spesa di cui al comma 208.

b) identica.

Atti Parlamentari — 248 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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210. Per gli anni successivi al 2016 lerisorse di cui al comma 208 sono destinateal finanziamento di uno o più provvedi-menti legislativi di riordino della norma-tiva in materia di trattamenti, indennità,integrazioni di reddito e assegni di naturaassistenziale o comunque sottoposti allaprova dei mezzi, anche rivolti a beneficiariresidenti all’estero, nonché in materia diaccesso alle prestazioni sociali, finalizzatiall’introduzione di un’unica misura nazio-nale di contrasto alla povertà, correlataalla differenza tra il reddito familiare delbeneficiario e la soglia di povertà assoluta,e alla razionalizzazione degli strumenti edei trattamenti esistenti.

210. Identico.

211. Al Fondo di cui al comma 208sono altresì destinate, a decorrere dal-l’anno 2016, le risorse stanziate dall’arti-colo 19, comma 1, del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, nella misura di 54 milioni di euroannui. Per l’anno 2016 tali risorse sonodestinate all’intervento di cui al comma209, lettera a). Conseguentemente il Fondodi cui all’articolo 81, comma 29, del de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, è ulteriormente in-crementato di 54 milioni di euro perl’anno 2016, al cui onere si provvedemediante corrispondente riduzione del-l’autorizzazione di spesa di cui al comma208 come rifinanziata ai sensi del primoperiodo del presente comma.

211. Al Fondo di cui al comma 208sono altresì destinate, a decorrere dal-l’anno 2017, le risorse stanziate dall’arti-colo 19, comma 1, del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, nella misura di 30 milioni di europer l’anno 2017 e di 54 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2018.

212. Sono abrogati i commi da 51 a 53dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012,n. 92.

212. Identico.

Atti Parlamentari — 249 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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213. In via sperimentale, per gli anni2016, 2017 e 2018, è istituito nello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze, per il successivo trasferi-mento al bilancio autonomo della Presi-denza del Consiglio dei ministri, un fondodenominato « Fondo per il contrasto dellapovertà educativa minorile », alimentatomediante riassegnazione dei versamentieffettuati, ad apposito capitolo di entratadel bilancio dello Stato, dalle fondazioni dicui al decreto legislativo 17 maggio 1999,n. 153, nell’ambito della propria attivitàistituzionale.

213. In via sperimentale, per gli anni2016, 2017 e 2018, è istituito il « Fondo peril contrasto della povertà educativa », ali-mentato dai versamenti effettuati su unapposito conto corrente postale dalle fon-dazioni di cui al decreto legislativo 17maggio 1999, n. 153, nell’ambito della pro-pria attività istituzionale. Le modalità digestione del conto di cui al presentecomma sono definite nel protocollo d’in-tesa di cui al comma 214.

214. Con protocollo d’intesa stipulatotra le fondazioni di cui al decreto legisla-tivo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenzadel Consiglio dei ministri, il Ministerodell’economia e delle finanze e il Ministerodel lavoro e delle politiche sociali sonodefinite le modalità di intervento di con-trasto alla povertà educativa minorile, conparticolare riguardo a progetti ed attivitàeducativi rivolti ai minori inseriti nel cir-cuito giudiziario, e sono individuate lecaratteristiche dei progetti da finanziare,le modalità di valutazione e selezione,anche con il ricorso a valutatori indipen-denti, e di monitoraggio, al fine di assi-curare la trasparenza, il migliore utilizzodelle risorse e l’efficacia degli interventi.Con il protocollo di cui al primo periodo,sono altresì regolate le modalità di orga-nizzazione e governo del Fondo di cui alcomma 213.

214. Con protocollo d’intesa stipulatotra le fondazioni di cui al decreto legisla-tivo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenzadel Consiglio dei ministri, il Ministerodell’economia e delle finanze e il Ministerodel lavoro e delle politiche sociali sonodefinite le modalità di intervento di con-trasto alla povertà educativa minorile esono individuate le caratteristiche dei pro-getti da finanziare, le modalità di valuta-zione e selezione, anche con il ricorso avalutatori indipendenti, e di monitoraggio,al fine di assicurare la trasparenza, ilmigliore utilizzo delle risorse e l’efficaciadegli interventi. Con il protocollo di cui alprimo periodo, sono altresì regolate lemodalità di organizzazione e governo delFondo di cui al comma 213.

Atti Parlamentari — 250 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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215. Agli enti di cui al comma 213 èriconosciuto un contributo, sotto forma dicredito d’imposta, pari al 75 per cento deiversamenti effettuati al Fondo di cui almedesimo comma 213, negli anni 2016,2017 e 2018. Il contributo è assegnato, finoad esaurimento delle risorse disponibili,pari ad euro 100 milioni per ciascun anno,secondo l’ordine temporale in cui le fon-dazioni comunicano l’impegno a finan-ziare i progetti individuati secondo il pro-tocollo d’intesa di cui al comma 214. Ilcredito è riconosciuto, con apposita certi-ficazione da parte del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, a seguito dall’avve-nuto versamento al Fondo da parte diciascuna fondazione, nei termini e secondole modalità previsti nel protocollo d’intesa.Il credito è indicato nella dichiarazione deiredditi relativa al periodo d’imposta diriconoscimento e può essere utilizzatoesclusivamente in compensazione ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, e successive modifica-zioni, a decorrere dal periodo d’impostanel quale lo stesso è stato riconosciuto. Ilcredito d’imposta di cui al presentecomma è cedibile dai soggetti di cui alcomma 213, nel rispetto delle disposizionidi cui agli articoli 1260 e seguenti delcodice civile e previa adeguata dimostra-zione dell’effettività del diritto al creditomedesimo, a intermediari bancari, finan-ziari e assicurativi. Al credito d’impostanon si applicano i limiti di cui all’articolo1, comma 53, della legge 24 dicembre2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge23 dicembre 2000, n. 388, e successivemodificazioni.

215. Agli enti di cui al comma 213 èriconosciuto un contributo, sotto forma dicredito d’imposta, pari al 75 per cento deiversamenti effettuati al Fondo di cui almedesimo comma 213, negli anni 2016,2017 e 2018. Il contributo è assegnato, finoad esaurimento delle risorse disponibili,pari ad euro 100 milioni per ciascun anno,secondo l’ordine temporale in cui le fon-dazioni comunicano l’impegno a finan-ziare i progetti individuati secondo il pro-tocollo d’intesa di cui al comma 214. Ilcredito è riconosciuto dall’Agenzia delleentrate con apposita comunicazione chedà atto della trasmissione della delibera diimpegno irrevocabile al versamento alFondo delle somme da ciascuna stanziate,nei termini e secondo le modalità previstinel protocollo d’intesa. Dell’eventualemancato versamento al Fondo dellesomme indicate nella delibera di impegnorispondono solidalmente tutte le fonda-zioni aderenti allo stesso. Il credito èindicato nella dichiarazione dei redditirelativa al periodo d’imposta di riconosci-mento e può essere utilizzato esclusiva-mente in compensazione ai sensi dell’ar-ticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, e successive modificazioni, adecorrere dal periodo d’imposta nel qualelo stesso è stato riconosciuto. Il creditod’imposta di cui al presente comma ècedibile dai soggetti di cui al comma 213,nel rispetto delle disposizioni di cui agliarticoli 1260 e seguenti del codice civile eprevia adeguata dimostrazione dell’effetti-vità del diritto al credito medesimo, aintermediari bancari, finanziari e assicu-rativi. La cessione del credito d’imposta èesente dall’imposta di registro. Al creditod’imposta non si applicano i limiti di cuiall’articolo 1, comma 53, della legge 24dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34della legge 23 dicembre 2000, n. 388, esuccessive modificazioni.

Atti Parlamentari — 251 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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216. Con decreto del Ministro del la-voro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sono definite le disposizioni appli-cative necessarie, ivi comprese le proce-dure per la concessione del contributo dicui al comma 215 nel rispetto del limite dispesa stabilito.

216. Identico.

217. All’articolo 2, comma 2, lettera a),ultimo periodo, del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 10 no-vembre 1997, n. 441, le parole: « superiore alire dieci milioni » sono sostituite dalle se-guenti: « superiore a euro quindicimila o sitratti di beni facilmente deperibili ».

217. Identico.

217-bis. Al decreto legislativo 28 set-tembre 2012, n. 178, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 2, è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « Fino allaconclusione delle procedure di cui al pre-sente comma non possono essere intra-prese o proseguite azioni esecutive, atti disequestro o di pignoramento presso ilconto di tesoreria della CRI dell’Ente ov-vero presso terzi, per la riscossione coat-tiva di somme liquidate ai sensi dellanormativa vigente in materia. Tutti gli attiesecutivi sono nulli »;

b) all’articolo 5, comma 5, primoperiodo, dopo le parole: « nel ruolo di cuial comma 3 » è aggiunto il seguente pe-riodo: « Resta ferma la non liquidazionedel trattamento di fine servizio in quantoil transito sopradetto interviene senza so-luzione di continuità nel rapporto di la-voro con CRI ovvero con l’Ente »;

c) all’articolo 5, comma 5, secondoperiodo, le parole: « , fino all’applicazionedelle disposizioni di cui all’articolo 6,commi 2 e 3, » sono soppresse e dopo leparole: « e il trattamento del corrispon-dente personale civile della CRI comeassegno ad personam riassorbibile in casodi adeguamenti retributivi » sono aggiuntele seguenti: « e di riconoscimento degliistituti del trattamento economico deter-minati dalla contrattazione collettiva cor-relati ad obiettivi »;

Atti Parlamentari — 252 — Camera dei Deputati

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d) all’articolo 6, i commi 6 e 7, sonosostituiti dai seguenti:

« 6. Al personale civile e militare dellaCRI e quindi dell’Ente, compreso quello dicui all’articolo 8, comma 2, assunto da altreamministrazioni si applica l’articolo, 5comma 5, secondo periodo. I processi dimobilità previsti dall’articolo 7, comma2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014,n. 192, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano alpersonale risultante eccedentario rispettoal fabbisogno definito ai sensi dell’articolo3, comma 4, terzo periodo, per ciascun pro-filo professionale nell’ambito territorialeregionale.

7. Gli enti e le aziende del Serviziosanitario nazionale, anche delle regionisottoposte ai piani di rientro dai deficitsanitari e ai programmi operativi in pro-secuzione degli stessi, sono tenuti ad as-sumere con procedure di mobilità, anchein posizione di sovrannumero e ad esau-rimento, il personale con rapporto di la-voro a tempo indeterminato della CRI equindi dell’Ente con funzioni di autistasoccorritore e autisti soccorritori senior,limitatamente a coloro che abbiano pre-stato servizio in attività convenzionate congli enti medesimi per un periodo noninferiore a cinque anni. Tali assunzionisono disposte senza apportare nuovi omaggiori oneri alla finanza pubblica inquanto finanziate con il trasferimentodelle relative risorse occorrenti al tratta-mento economico del personale assunto,derivanti dalla quota di finanziamento delServizio sanitario nazionale erogata an-nualmente alla CRI e quindi all’Ente. Lespese per il trattamento economico delpersonale trasferito al Servizio sanitarionazionale non sono considerate ai fini delrispetto dei limiti di spesa di cui all’arti-colo 2, comma 71, della legge 23 dicembre2009, n. 191. Agli enti e alle aziende so-pradette è fatto divieto di assunzione delpersonale corrispondente fino al totaleassorbimento del personale della CRI ov-vero dell’Ente sopradetto.

7-bis. I rapporti con gli enti previden-ziali derivanti dalle procedure di mobilità

Atti Parlamentari — 253 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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del personale della CRI ovvero dell’Entesono definiti in sede di applicazione delledisposizioni di cui all’articolo 8, comma 2,con relativo trasferimento della quota cor-rispondente dell’attivo patrimoniale »;

e) all’articolo 6, comma 9, terzo pe-riodo, dopo le parole: « 31 dicembre 2015 »sono aggiunte le seguenti: « ovvero finoalla conclusione delle procedure di cuiall’articolo 5, comma 6 »;

f) all’articolo 8, comma 2, secondoperiodo:

1) dopo le parole: « gestione liqui-datoria » è aggiunto il seguente periodo:« Il personale già individuato nella previ-sione di fabbisogno ai sensi dell’articolo 3,comma 4, come funzionale alle attivitàpropedeutiche alla gestione liquidatoriaverrà individuato con specifico provvedi-mento del presidente nazionale della CRIovvero dell’Ente entro il 30 marzo 2016 esuccessivamente aggiornato. Detto perso-nale non partecipa alle procedure previstedall’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2015, n. 11. Il 1° gennaio 2018 il suddettopersonale viene trasferito con corrispon-dente trasferimento delle risorse finanzia-rie, presso pubbliche amministrazioni chepresentano carenze in organico nei corri-spondenti profili professionali ovvero an-che in sovrannumero »;

2) le parole: « ; il predetto perso-nale, » sono sostituite dalle seguenti: « . Ilpersonale, ad eccezione di quello funzio-nale alle attività propedeutiche alla ge-stione liquidatoria di cui al precedentecapoverso, »;

3) sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: « Il personale della CRI ovverodell’Ente, nelle more della conclusionedelle procedure di cui all’articolo 7,comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicem-bre 2014, n. 192, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,n. 11, previa convenzione tra le parti, puòprestare temporaneamente la propria at-tività presso altre pubbliche amministra-

Atti Parlamentari — 254 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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zioni per garantire fini di interesse pub-blico di cui all’articolo 1, comma 4, anchecon oneri a carico del finanziamento pub-blico della CRI ovvero dell’Ente, che ri-mane esclusivamente responsabile nei con-fronti del lavoratore del trattamento eco-nomico e normativo ».

217-ter. All’articolo 7, comma 2-bis, deldecreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,convertito, con modificazioni, dalla legge27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « Ledisposizioni dei commi 425, 426, 427, 428e 429 » sono sostituite dalle seguenti: « Ledisposizioni dei commi 424, 425, 426, 427e 428 ».

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218. È istituito un Fondo presso ilMinistero dell’economia e delle finanze,con una dotazione di 90 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2016, desti-nato al finanziamento di misure per ilsostegno delle persone con disabilità grave,in particolare stato di indigenza e prive dilegami familiari di primo grado. Le mo-dalità di utilizzo del Fondo sono definitecon decreto di natura non regolamentaresul quale va acquisita l’intesa della Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano.

218. È istituito un Fondo presso ilMinistero del lavoro e delle politiche so-ciali, con una dotazione di 90 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2016,destinato alla copertura finanziaria di in-terventi legislativi recanti misure per ilsostegno di persone con disabilità grave,prive di sostegno familiare.

218-bis. Al fine di garantire la com-piuta attuazione della legge 18 agosto2015, n. 134, è istituito nello stato diprevisione del Ministero della salute ilFondo per la cura dei soggetti con di-sturbo dello spettro autistico, con unadotazione di 5 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2016.

218-ter. Con decreto del Ministro dellasalute, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, previa intesa in sededi Conferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, da adot-tare entro sessanta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, sonostabiliti i criteri e le modalità per l’utilizza-zione del Fondo di cui al comma 218-bis.

219. È autorizzata la spesa di un mi-lione di euro per l’anno 2016 in favoredell’ente « Ente Nazionale per la prote-zione e l’assistenza dei Sordi (Onlus) », dicui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, allalegge 21 agosto 1950, n. 698, e al decretodel Presidente della Repubblica 31 marzo1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 125 del 9 maggio 1979, con vincolo didestinazione alla creazione e funziona-mento annuale del costituendo Centro perl’autonomia della persona sorda (C.A.P.S.)con sede in Roma.

219. Identico.

219-bis. È autorizzata la spesa di 1milione di euro, per l’anno 2016, in favoredell’Istituto di studi politici, economici esociali – Eurispes, con vincolo di destina-zione alla creazione di progetti e iniziativeinformative finalizzate a sostenere l’atti-vità sociale ed economica nazionale.

Atti Parlamentari — 256 — Camera dei Deputati

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220. Lo stanziamento del Fondo per lenon autosufficienze, di cui all’articolo 1,comma 1264, della legge 27 dicembre2006, n. 296, anche ai fini del finanzia-mento degli interventi a sostegno dellepersone affette da sclerosi laterale amio-trofica, è incrementato di 150 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2016.

220. Identico.

220-bis. Al fine di potenziare i progettiriguardanti misure atte a rendere effetti-vamente indipendente la vita delle personecon disabilità grave come previsto dalledisposizioni di cui alla legge 21 maggio1998, n. 162, è stanziata la somma di 5milioni di euro per l’anno 2016.

221. A decorrere dall’anno 2016, al finedi favorire la realizzazione di progetti diintegrazione dei disabili mentali attraversolo sport, una quota pari a 500.000 euro delcontributo di cui all’articolo 1, comma580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,e successivi rifinanziamenti, è attribuita alprogramma internazionale di allenamentosportivo e competizioni atletiche per lepersone, ragazzi ed adulti, con disabilitàintellettiva, « Special Olympics Italia ».

221. Identico.

222. Ai fini dell’attuazione del comma221 il contributo al Comitato italiano pa-ralimpico di cui all’articolo 1, comma 580,della legge 23 dicembre 2005, n. 266, èincrementato di 0,5 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2016.

222. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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223. Il comma 2-bis dell’articolo 2 deldecreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 23maggio 2013, n. 57, è sostituito dal se-guente:

223. L’articolo 2 del decreto-legge 25marzo 2013, n. 24, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 23 maggio 2013.n. 57, è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Per lo svolgimento della speri-mentazione clinica di fase II basata sultrapianto di cellule staminali cerebraliumane in pazienti affetti da sclerosi late-rale amiotrofica, da condurre nel rispettodelle modalità e dei termini previsti daldecreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,nonché secondo la normativa internazio-nale vigente e in accordo con le vigentilinee guida europee, con cellule prodottesecondo il regime GMP (Good Manufactu-ring Practice) certificato dall’Agenzia ita-liana del farmaco (AIFA), il Comitatointerministeriale per la programmazioneeconomica, in attuazione dell’articolo 1,comma 34, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, vincola, per un importo fino a 1milione di euro per l’anno 2017 e fino a2 milioni di euro per l’anno 2018, unaquota del Fondo sanitario nazionale, suproposta del Ministro della salute, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, previa intesa in sede di Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio ».

« ART. 2. – (Sperimentazioni clinichecon l’impiego di medicinali per terapieavanzate a base di cellule staminali per lacura di malattie rare). – 1. Per lo svolgi-mento di una o più sperimentazioni cli-niche, concernenti l’impiego di medicinaliper terapie avanzate a base di cellulestaminali per la cura di malattie rare, dacondurre, nel rispetto delle modalità e deitermini previsti dal decreto legislativo 24giugno 2003, n. 211, nonché secondo lanormativa internazionale vigente e in ac-cordo con le vigenti linee guida europee,con cellule prodotte secondo il regimeGMP (Good Manufacturing Practice) certi-ficato dall’Agenzia italiana del farmaco, ilComitato interministeriale per la program-mazione economica, in attuazione dell’ar-ticolo 1, comma 34, della legge 23 dicem-bre 1996, n. 662, vincola una quota delFondo sanitario nazionale, per un importofino a 2 milioni di euro per l’anno 2017 efino a 4 milioni di euro per l’anno 2018,su proposta del Ministro della salute, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, previa intesa in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano. Il Ministro del-l’economia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.

2. Al fine di garantire il più elevatopotenziale terapeutico e il migliore livelloscientifico, la selezione delle sperimenta-zioni da finanziare ai sensi del comma 1avviene mediante procedura a evidenzapubblica, coordinata dall’Agenzia italianadel farmaco e dall’Istituto superiore disanità, che possono avvalersi di un comi-tato di esperti esterni ai fini della valuta-zione delle predette sperimentazioni ».

Atti Parlamentari — 258 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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223-bis. Il Fondo sanitario nazionale,determinato ai sensi dell’articolo 1,comma 556, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, è incrementato nella misura di 1milione di euro per l’anno 2017 e di 2milioni di euro per l’anno 2018.

224. Al fine di sostenere le politiche inmateria di adozioni internazionali e diassicurare il funzionamento della Commis-sione per le adozioni internazionali è isti-tuito, nello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze, per ilsuccessivo trasferimento al bilancio auto-nomo della Presidenza del Consiglio deiministri, un fondo denominato « Fondoper le adozioni internazionali » con unadotazione di 15 milioni di euro annui adecorrere dal 2016. In attesa della rior-ganizzazione delle strutture della Presi-denza del Consiglio dei ministri, di cuiall’articolo 8 della legge 7 agosto 2015,n. 124, la gestione delle risorse del Fondoe della Commissione di cui al presentecomma è assegnata al Centro di respon-sabilità del Segretariato generale dellaPresidenza del Consiglio dei ministri.

224. Identico.

225. La dotazione del Fondo per lepolitiche della famiglia di cui all’articolo19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio2006, n. 223, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,come rifinanziato dall’articolo 1, comma132, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,è ridotta nella misura di 15 milioni di euroannui a decorrere dal 2016.

225. Identico.

226. All’articolo 1, comma 1250, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e succes-sive modificazioni, le parole: « ; per soste-nere le adozioni internazionali e garantireil pieno funzionamento della Commissioneper le adozioni internazionali » sono sop-presse.

226. Identico.

226-bis. È istituito, in via sperimentale,nello stato di previsione del Ministerodella giustizia, con una dotazione di250.000 euro per l’anno 2016 e di 500.000euro per l’anno 2017, il Fondo di solida-rietà a tutela del coniuge in stato dibisogno.

Atti Parlamentari — 259 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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226-ter. A valere sulle risorse delFondo di cui al comma 226-bis, il coniugein stato di bisogno che non è in grado diprovvedere al mantenimento proprio e deifigli minori, oltre che dei figli maggiorenniportatori di handicap grave, conviventi,qualora non abbia ricevuto l’assegno de-terminato ai sensi dell’articolo 156 delcodice civile per inadempienza del coniugeche vi era tenuto, può rivolgere istanza dadepositare nella cancelleria del tribunaledel luogo ove ha residenza, per l’anticipa-zione di una somma non superiore all’im-porto dell’assegno medesimo. Il presidentedel tribunale o un giudice da lui delegato,ritenuti sussistenti i presupposti di cui alperiodo precedente, assumendo, ove oc-corra, informazioni, nei trenta giorni suc-cessivi al deposito dell’istanza, valuta l’am-missibilità dell’istanza medesima e la tra-smette al Ministero della giustizia ai finidella corresponsione della somma di cui alperiodo precedente. Il Ministero della giu-stizia si rivale sul coniuge inadempienteper il recupero delle risorse erogate.Quando il presidente del tribunale o ilgiudice da lui delegato non ritiene sussi-stenti i presupposti per la trasmissionedell’istanza al Ministro della giustizia,provvede al rigetto della stessa con decretonon impugnabile. Il procedimento intro-dotto con la presentazione dell’istanza dicui al primo periodo non è soggetto alpagamento del contributo unificato.

226-quater. Con decreto del Ministrodella giustizia, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, sono adot-tate, entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, ledisposizioni necessarie per l’attuazione deicommi 226-bis e 226-ter, con particolareriguardo all’individuazione dei tribunalipresso i quali avviare la sperimentazione,alle modalità per la corresponsione dellesomme e per la riassegnazione al Fondo dicui al comma 226-bis delle somme recu-perate ai sensi del terzo periodo delcomma 226-ter.

Atti Parlamentari — 260 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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226-quinquies. Per lo svolgimento delleazioni e degli interventi connessi alla rea-lizzazione del programma unico di emer-sione, assistenza e integrazione socialeprevisto dall’articolo 18, comma 3-bis, deltesto unico di cui al decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, attuativo del Pianonazionale d’azione contro la tratta e ilgrave sfruttamento degli esseri umani, dicui all’articolo 13, comma 2-bis, dellalegge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per larealizzazione delle correlate azioni di sup-porto e di sistema da parte della Presi-denza del Consiglio dei ministri – Dipar-timento per le pari opportunità, è desti-nata al bilancio della Presidenza del Con-siglio dei ministri una somma pari a 3milioni di euro per ciascuno degli anni2016, 2017 e 2018.

227. Il comma 466 dell’articolo 2 dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, è sosti-tuito dal seguente:

227. Identico.

« 466. Il contributo di cui alla legge 23settembre 1993, n. 379, è erogato, per l’85per cento, agli enti di formazione desti-natari e, per la restante parte, all’Associa-zione nazionale privi della vista e ipove-denti Onlus, per le esigenze del Centroautonomie e mobilità e dell’annessa Scuolacani guida per ciechi e al Polo tattilemultimediale della Stamperia regionaleBraille Onlus di Catania. La ripartizione èoperata dal Ministero dell’interno con pro-prio provvedimento adottato su propostadell’Unione italiana ciechi tenuto conto deiprogetti di attività presentati dagli enti dicui al periodo precedente. I medesimi entisono tenuti agli adempimenti di rendicon-tazione già previsti dall’articolo 2 dellamedesima legge n. 379 del 1993 perl’Unione italiana ciechi ».

227-bis. Al fine di contribuire al fun-zionamento dell’Istituto nazionale di ge-netica molecolare (INGM) di cui all’arti-colo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 maggio 2004,n. 138, è autorizzata a decorrere dall’anno2016 una spesa ulteriore di 1 milione dieuro annui.

Atti Parlamentari — 261 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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228. Il contributo in favore della Bi-blioteca italiana per i ciechi « Regina Mar-gherita » di Monza di cui all’articolo 1della legge 13 novembre 2002, n. 260, èincrementato dell’importo di 2 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e2018.

228. Identico.

229. Alla biblioteca italiana per ipove-denti « B.I.I. Onlus » è assegnato un con-tributo di 100.000 euro per ciascuno deglianni 2016, 2017 e 2018.

229. Identico.

Atti Parlamentari — 262 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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230. Al fine di dare avvio alle misureper fare fronte ai danni occorsi al patri-monio privato ed alle attività economichee produttive, in attuazione della lettera d)del comma 2 dell’articolo 5 della legge 24febbraio 1992, n. 225, e successive modi-ficazioni, relativamente alle ricognizionidei fabbisogni completate dai Commissaridelegati e trasmesse al Dipartimento dellaprotezione civile della Presidenza del Con-siglio dei ministri per la successiva istrut-toria si provvede, per le finalità e secondoi criteri da stabilire con apposite delibe-razioni del Consiglio dei ministri, assunteai sensi della lettera e) del citato articolo5, comma 2, della legge n. 225 del 1992mediante concessione, da parte delle Am-ministrazioni pubbliche indicate nelle me-desime deliberazioni, di contributi a fa-vore di soggetti privati e attività economi-che e produttive, con le modalità delfinanziamento agevolato.

230. Identico.

Atti Parlamentari — 263 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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231. Per le finalità di cui al comma 230,i soggetti autorizzati all’esercizio del cre-dito operanti nei territori individuati nelledeliberazioni del Consiglio dei ministriadottate ai sensi del medesimo comma,possono contrarre finanziamenti, secondocontratti tipo definiti con apposita con-venzione con l’Associazione bancaria ita-liana, assistiti dalla garanzia dello Stato, aisensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a),secondo periodo, del decreto-legge 30 set-tembre 2003, n. 269, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, al fine di concedere finanziamentiagevolati assistiti da garanzia dello Stato aisoggetti danneggiati dagli eventi calamitosirispettivamente indicati, nel limite mas-simo di 1.500 milioni di euro, e comunquenei limiti delle disponibilità di cui alcomma 235. Con decreti del Ministro del-l’economia e delle finanze è concessa lagaranzia dello Stato di cui ai commi da230 a 236 e sono definiti i criteri e lemodalità di operatività della stessa, non-ché le modalità di monitoraggio ai fini delrispetto dell’importo massimo di cui alperiodo precedente. La garanzia delloStato di cui al presente comma è elencatanell’allegato allo stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze dicui all’articolo 31 della legge 31 dicembre2009, n. 196.

231. Identico.

Atti Parlamentari — 264 — Camera dei Deputati

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232. In caso di accesso ai finanziamentiagevolati accordati dalle banche ai sensidei commi da 230 a 236, in capo albeneficiario del finanziamento matura uncredito di imposta, fruibile esclusivamentein compensazione, in misura pari, perciascuna scadenza di rimborso, all’importoottenuto sommando alla sorte capitale gliinteressi dovuti, nonché le spese stretta-mente necessarie alla gestione dei mede-simi finanziamenti. Le modalità di frui-zione del credito di imposta sono stabilitecon provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle entrate nel limite di 60 milioni dieuro annui a decorrere dal 2016. Il creditodi imposta è revocato, in tutto o in parte,nell’ipotesi di risoluzione totale o parzialedel contratto di finanziamento agevolato.

232. Identico.

233. Il soggetto che eroga il finanzia-mento agevolato comunica con modalitàtelematiche all’Agenzia delle entrate glielenchi dei soggetti beneficiari, l’ammon-tare del finanziamento concesso a ciascunbeneficiario, il numero e l’importo dellesingole rate. L’ammontare del finanzia-mento è erogato al netto di eventualiindennizzi per polizze assicurative stipu-late per le medesime finalità da dichiarareal momento della richiesta del finanzia-mento agevolato.

233. Identico.

Atti Parlamentari — 265 — Camera dei Deputati

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234. I finanziamenti agevolati, di du-rata massima venticinquennale, sono ero-gati e posti in ammortamento sulla basedegli stati di avanzamento lavori relativiall’esecuzione dei lavori, alle prestazioni diservizi e alle acquisizioni di beni necessariall’esecuzione degli interventi ammessi acontributo dalle amministrazioni pubbli-che di cui al comma 230. I contratti difinanziamento prevedono specifiche clau-sole risolutive espresse, anche parziali, peri casi di mancato o ridotto impiego delfinanziamento, ovvero di utilizzo ancheparziale del finanziamento per finalitàdiverse da quelle indicate nei commi da230 a 236. In tutti i casi di risoluzione delcontratto di finanziamento, il soggetto fi-nanziatore chiede al beneficiario la resti-tuzione del capitale, degli interessi e diogni altro onere dovuto. In mancanza ditempestivo pagamento spontaneo, lo stessosoggetto finanziatore comunica alle ammi-nistrazioni pubbliche di cui al comma 230,per la successiva iscrizione a ruolo, i datiidentificativi del debitore e l’ammontaredovuto, fermo restando il recupero daparte del soggetto finanziatore dellesomme erogate e dei relativi interessi non-ché delle spese strettamente necessariealla gestione dei finanziamenti, non rim-borsati spontaneamente dal beneficiario,mediante compensazione ai sensi dell’ar-ticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzoruolo sono versate in apposito capitolo dientrata del bilancio dello Stato per essereriassegnate al Fondo per le emergenzenazionali istituito presso la Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento dellaprotezione civile.

234. Identico.

Atti Parlamentari — 266 — Camera dei Deputati

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235. Al fine di assicurare l’invarianzafinanziaria degli effetti delle disposizionidi cui ai commi da 230 a 236, entro il 31marzo di ciascun anno, il Ministero del-l’economia e delle finanze verifica l’anda-mento della concessione di finanziamentiagevolati e del relativo tiraggio, con rife-rimento alle disposizioni vigenti riguar-danti la concessione di finanziamenti cononeri a carico dello Stato per interventiconnessi a calamità naturali, al fine divalutare l’importo dei finanziamenti di cuiai commi da 230 a 236 che possono essereannualmente concessi nel rispetto dei saldidi finanza pubblica, fermo restando illimite massimo di cui al comma 231. IlMinistero dell’economia e delle finanzecomunica al Dipartimento della protezionecivile l’esito della verifica effettuata entroil medesimo termine del 31 marzo.

235. Identico.

236. Le modalità attuative dei commida 230 a 235, anche al fine di assicurareuniformità di trattamento, un efficace mo-nitoraggio sull’utilizzo delle risorse, non-ché il rispetto del limite di 1.500 milioni dieuro di cui al comma 231, sono definitecon ordinanze adottate dal Capo del Di-partimento della protezione civile d’intesacon le regioni rispettivamente interessate edi concerto con il Ministero dell’economiae delle finanze, ai sensi dell’articolo 5 dellalegge 24 febbraio 1992, n. 225, e successivemodificazioni.

236. Identico.

236-bis. All’articolo 9 della legge 27luglio 2000, n. 212, dopo il comma 2 sonoaggiunti i seguenti:

« 2-bis. La ripresa dei versamenti deitributi sospesi o differiti ai sensi delcomma 2 avviene, senza applicazione disanzioni, interessi e oneri accessori relativial periodo di sospensione, anche medianterateizzazione fino a un massimo di di-ciotto rate mensili di pari importo, adecorrere dal mese successivo alla data discadenza della sospensione. Con decretodel Ministro dell’economia e delle finanzesono definiti le modalità e i termini dellaripresa dei versamenti, tenendo ancheconto della durata del periodo di sospen-sione.

Atti Parlamentari — 267 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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2-ter. Per i tributi non sospesi né dif-feriti ai sensi del comma 2, i contribuentiresidenti o aventi sede legale o sede ope-rativa nei territori colpiti da eventi cala-mitosi con danni riconducibili all’evento eindividuati con la medesima ordinanzadella Presidenza del Consiglio dei ministricon la quale è dichiarato lo stato diemergenza possono chiedere la rateizza-zione, fino a un massimo di diciotto ratemensili di pari importo, dei tributi chescadono nei sei mesi successivi alla dichia-razione dello stato di emergenza, conistanza da presentare al competente uffi-cio, secondo modalità e termini stabiliticon decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione ».

236-ter. Nello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze èistituito un fondo rotativo per far frontealle esigenze che derivano dal differimentodi riscossione a seguito di eventi calami-tosi, disposto ai sensi dell’articolo 9 dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, con unadotazione di 5 milioni di euro per l’anno2016. Con apposito decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, sono stabi-lite le modalità attuative e di alimenta-zione del medesimo fondo. Al relativoonere per l’anno 2016 si provvede me-diante riduzione di pari importo dell’au-torizzazione di spesa di cui all’articolo3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

236-quater. All’articolo 12, comma 1,ultimo periodo, del decreto legislativo 24settembre 2015, n. 159, le parole: « entrotrenta giorni dal » sono sostituite dalleseguenti: « entro il mese successivo al ».

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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237. Per gli anni 2016 e 2017, al fine dicompletare le attività finalizzate alla fasedi ricostruzione del tessuto urbano, socialee occupazionale dei territori colpiti dalsisma del 6 aprile 2009, i comuni delcratere sismico sono autorizzati a proro-gare o rinnovare, alle medesime condizionigiuridiche ed economiche, i contratti sti-pulati sulla base della normativa emergen-ziale, in deroga alle vigenti normative inmateria di vincoli alle assunzioni a tempodeterminato presso le amministrazionipubbliche. Alle proroghe o rinnovi deisuddetti contratti, eseguiti in deroga allalegge, non sono applicabili le sanzionipreviste dalla normativa vigente, ivi com-presa la sanzione della trasformazione delcontratto a tempo indeterminato.

237. Identico.

238. Agli oneri derivanti dall’applica-zione del comma 237, quantificati sullabase delle esigenze effettive documentatedalle amministrazioni centrali e locali isti-tuzionalmente preposte all’attività dellaricostruzione, si provvede mediante l’uti-lizzo delle somme stanziate con la legge 23dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell’am-bito della quota destinata dal CIPE alfinanziamento di servizi di natura tecnicae assistenza qualificata.

238. Identico.

Atti Parlamentari — 269 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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239. Il termine di un triennio, di cuiall’articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 134, relativo alla dotazione dirisorse umane a tempo determinato, nellimite massimo di 25 unità, assegnata agliUffici speciali per la ricostruzione di cuiall’articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 134, è prorogato di un ulterioretriennio.

239. Identico.

240. I contratti a tempo determinatostipulati con il personale in servizio pressogli Uffici speciali per la ricostruzione,selezionato all’esito della procedura com-parativa pubblica, di cui alle Intese sullacostituzione dell’Ufficio speciale per lacittà dell’Aquila, del 7 agosto 2012, e sullacostituzione dell’Ufficio speciale per i co-muni del cratere, del 9-10 agosto 2012,stipulate ai sensi dell’articolo 67-ter,comma 3, del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possonoessere prorogati per un ulteriore triennio,alle medesime condizioni giuridiche edeconomiche, anche in deroga alle vigentinormative in materia di vincoli alle as-sunzioni a tempo determinato presso leamministrazioni pubbliche. Alle proroghedei suddetti contratti, eseguite in derogaalla legge, non sono applicabili le sanzionipreviste dalla normativa vigente, ivi com-presa la sanzione della trasformazione delcontratto a tempo indeterminato.

240. Identico.

Atti Parlamentari — 270 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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241. Agli oneri derivanti dall’applica-zione delle previsioni di cui ai commi 239e 240, quantificati nel limite di spesa dieuro 2.320.000 per ciascuno degli anni2016, 2017 e 2018, si provvede mediantel’utilizzo delle somme stanziate con lalegge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E,recante il rifinanziamento dell’autorizza-zione di spesa dell’articolo 7-bis del de-creto-legge 26 aprile 2013, n. 43, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 giu-gno 2013, n. 71, nell’ambito della quotadestinata dal CIPE al finanziamento diservizi di natura tecnica e assistenza qua-lificata, ai sensi del comma 437 dell’arti-colo 1 della citata legge 23 dicembre 2014,n. 190.

241. Identico.

242. Agli oneri derivanti dalla prose-cuzione dell’attività dei titolari degli Ufficispeciali per la ricostruzione, di cui all’ar-ticolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 134, quantificati nel limite di spesa dieuro 400.000 per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018, ai sensi del citato articolo67-ter, si provvede mediante l’utilizzo dellesomme stanziate con la legge 23 dicembre2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinan-ziamento dell’autorizzazione di spesa del-l’articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile2013, n. 43, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell’am-bito e nei limiti della quota destinata dalCIPE al finanziamento di servizi di naturatecnica e assistenza qualificata, ai sensi delcomma 437 dell’articolo 1 della citatalegge 23 dicembre 2014, n. 190.

242. Gli oneri di cui al comma 241comprendono quelli derivanti dalla prose-cuzione dell’attività dei titolari degli Ufficispeciali per la ricostruzione, di cui all’ar-ticolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 134, quantificati nel limite di spesa dieuro 400.000 per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018.

Atti Parlamentari — 271 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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243. Al decreto-legge 6 giugno 2012,n. 74, convertito, con modificazioni, dallalegge 1o agosto 2012, n. 122, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

243. Identico.

a) all’articolo 1:

1) al comma 5, dopo la parola:« stessi » sono inserite le seguenti: « , non-ché delle strutture regionali competentiper materia »;

2) al comma 5-bis, dopo la parola:« normativa » sono inserite le seguenti:« nonché alle strutture regionali compe-tenti per materia »;

b) all’articolo 4, dopo il comma 5-bisè inserito il seguente:

« 5-bis.1. Nell’ambito del piano di cui alcomma 1, lettera a), i presidenti delleregioni di cui all’articolo 1, comma 2,possono destinare quota parte delle risorsemesse a disposizione per la ricostruzionedelle aree terremotate di cui al presentearticolo anche per gli interventi di ripa-razione e ripristino strutturale degli edificiprivati inclusi nelle aree cimiteriali edindividuati come cappelle private, al finedi consentire il pieno utilizzo delle strut-ture cimiteriali »;

Atti Parlamentari — 272 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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c) all’articolo 5, dopo il comma 1-bisè inserito il seguente:

« 1-ter. Nell’ambito del piano di cuiall’articolo 4, comma 1, lettera a), e neilimiti delle risorse messe a disposizionedai commi 1 e 1-bis del presente articolo,i Presidenti delle regioni di cui all’articolo1, comma 2, possono altresì destinarequota parte delle risorse messe a disposi-zione dal Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca per la realiz-zazione di interventi di miglioramento si-smico su edifici scolastici o utilizzati perattività educativa della prima infanzia eper l’università che abbiano subito dannilievi, nel limite delle risorse assegnate pergli interventi specifici ».

244. All’articolo 10 del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

244. Identico.

« 4-bis. I Commissari delegati consen-tono l’utilizzo a titolo gratuito a favoredelle amministrazioni pubbliche degli edi-fici temporanei destinati ad attività scola-stica ovvero a uffici pubblici e delle rela-tive aree di sedime e pertinenziali nonchédei prefabbricati modulari abitativi.

4-ter. I Commissari delegati provvedonoal trasferimento a titolo gratuito dei beniimmobili di cui al comma 4-bis a favoredelle amministrazioni pubbliche di riferi-mento. I trasferimenti sono operati me-diante adozione di atto ricognitivo conesenzione da ogni effetto fiscale.

Atti Parlamentari — 273 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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4-quater. Il termine di cui al comma 3dell’articolo 6-sexies del decreto-legge 26aprile 2013, n. 43, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,è prorogato al 31 dicembre 2016. Al re-lativo onere si provvede nel limite dellerisorse disponibili allo scopo finalizzatesulle contabilità dei Commissari di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6giugno 2012, n. 74, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 1o agosto 2012,n. 122 ».

245. Al fine di soddisfare le ulterioriesigenze delle popolazioni colpite dal si-sma del 20 e 29 maggio 2012, connesse allanecessità di completare e sostenere ulte-riormente la ripresa economica, in favoredei Presidenti delle regioni Lombardia edEmilia-Romagna, in qualità di commissaridelegati, per il 2016 sono autorizzati 160milioni di euro in favore dell’Emilia-Ro-magna e 30 milioni di euro in favore dellaLombardia a completamento delle attivitàconnesse al processo di ricostruzione pub-blica. Ai relativi oneri si provvede me-diante riduzione di pari importo dell’au-torizzazione di spesa di cui all’articolo3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

245. Identico.

Atti Parlamentari — 274 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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245-bis. Per l’anno 2016, nel saldoindividuato ai sensi del comma 409 nonsono considerate le spese sostenute daglienti locali individuati ai sensi dell’articolo1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno2012, n. 74, convertito, con modificazioni,dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e del-l’articolo 67-septies del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,con risorse proprie provenienti da eroga-zioni liberali e donazioni da parte dicittadini privati e imprese, nonché daindennizzi derivanti da polizze assicura-tive, puntualmente finalizzate a fronteg-giare gli eccezionali eventi sismici e laricostruzione, per un importo massimocomplessivo di 15 milioni di euro. L’am-montare delle spese da escludere dal saldodi cui al comma 409 ai sensi del periodoprecedente è determinato dalla regioneEmilia-Romagna nel limite di 12 milioni dieuro e dalle regioni Lombardia e Venetonel limite di 1,5 milioni di euro perciascuna regione. Le regioni comunicanoal Ministero dell’economia e delle finanzee ai comuni interessati, entro il 30 giugno2016, gli importi di cui al periodo prece-dente. Ai relativi oneri si provvede me-diante riduzione di pari importo dell’au-torizzazione di spesa di cui all’articolo3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

245-ter. Al comma 13 dell’articolo 10del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « deicapannoni e degli impianti industriali »sono aggiunte le seguenti: « , nonché dellestrutture destinate alla produzione agri-cola e alle attività connesse, ».

Atti Parlamentari — 275 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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245-quater. Al fine di soddisfare leulteriori esigenze derivanti dalla messa insicurezza, anche attraverso la loro rico-struzione, delle strutture destinate allaproduzione agricola situate nei territoridei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29maggio 2012, sono destinati ai presidentidelle regioni Lombardia e Veneto, in qua-lità di commissari delegati alla ricostru-zione, 3,5 milioni di euro alla regioneLombardia e 1,5 milioni di euro allaregione Veneto per l’anno 2016. Ai relativioneri si provvede mediante riduzione dipari importo dell’autorizzazione di spesadi cui all’articolo 3-bis, comma 6, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135.

245-quinquies. Al fine di soddisfare leulteriori esigenze delle popolazioni colpitedal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con-nesse alla necessità di completare il pro-cesso di ricostruzione, in favore del pre-sidente della regione Lombardia, in qualitàdi commissario delegato alla ricostruzione,è autorizzata la spesa di 70 milioni di europer il 2016 ai fini del completamento delleattività connesse alla ricostruzione privata.Ai relativi oneri si provvede medianteriduzione di pari importo dell’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 3-bis,comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135.

245-sexies. Nei comuni della regioneLombardia colpiti dal sisma del 20 e 29maggio 2012, con zone rosse nei centristorici, è istituita una zona franca ai sensidei commi 340 e seguenti dell’articolo 1della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Laperimetrazione della zona franca com-prende i centri storici o centri abitati deicomuni di San Giacomo delle Segnate,Quingentole, San Giovanni del Dosso, Qui-stello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga,Poggio Rusco e Suzzara.

Atti Parlamentari — 276 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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245-septies. Possono beneficiare delleagevolazioni di cui ai commi da 245-sexiesa 245-quaterdecies le imprese localizzateall’interno della zona franca di cui alcomma 245-sexies con le seguenti carat-teristiche:

a) rispettare la definizione di microimprese, ai sensi di quanto stabilito dallaraccomandazione 2003/361/CE della Com-missione, del 6 maggio 2003, e del decretodel Ministro delle attività produttive 18aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avereavuto nel 2014 un reddito lordo inferiorea 80.000 euro e un numero di addettiinferiore o uguale a cinque;

b) appartenere ai settori di attivitàindividuati dai codici ATECO 45, 46, 47,55, 56, 79, 93, 95 e 96;

c) essere già costituite alla data dipresentazione dell’istanza presentata inbase a quanto stabilito da decreto di cui alcomma 245-quaterdecies, purché la datadi costituzione dell’impresa non sia suc-cessiva al 31 dicembre 2014;

d) svolgere la propria attività all’in-terno della zona franca, ai sensi di quantoprevisto al comma 245-novies;

e) essere nel pieno e libero eserciziodei propri diritti civili, non essere inliquidazione volontaria o sottoposte a pro-cedure concorsuali.

245-octies. Gli aiuti di Stato corrispon-denti all’ammontare delle agevolazioni dicui ai commi da 245-sexies a 245-quater-decies sono concessi ai sensi e nei limitidel regolamento (UE) n. 1407/2013 dellaCommissione, del 18 dicembre 2013, rela-tivo all’applicazione degli articoli 107 e108 del Trattato sul funzionamento del-l’Unione europea agli aiuti « de minimis »e del regolamento (UE) n. 1408/2013 dellaCommissione, del 18 dicembre 2013, rela-tivo all’applicazione degli articoli 107 e108 del Trattato sul funzionamento del-l’Unione europea agli aiuti « de minimis »nel settore agricolo.

Atti Parlamentari — 277 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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245-novies. Per accedere alle agevola-zioni di cui ai commi da 245-sexies a245-quaterdecies, i soggetti individuati aisensi dei commi 245-sexies e 245-septiesdevono avere la sede principale o l’unitàlocale all’interno della zona franca e ri-spettare i limiti e le procedure previsti dairegolamenti dell’Unione europea di cui alcomma 245-octies.

245-decies. Il rispetto di quanto previ-sto al comma 245-novies è attestato me-diante dichiarazione sostitutiva dell’atto dinotorietà, ai sensi dell’articolo 47 del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

245-undecies. I soggetti di cui ai commi245-sexies e 245-septies possono benefi-ciare, nel rispetto del comma 245-octiesnonché del limite previsto al comma 245-duodecies e delle risorse finanziarie di cuial comma 245-terdecies, delle seguentiagevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditidel reddito derivante dallo svolgimentodell’attività svolta dall’impresa nella zonafranca fino a concorrenza dell’importo dieuro 100.000 per ciascun periodo d’impo-sta;

b) esenzione dall’imposta regionalesulle attività produttive del valore dellaproduzione netta derivante dallo svolgi-mento dell’attività svolta dall’impresa nellazona franca nel limite di euro 300.000 perciascun periodo d’imposta;

c) esenzione dalle imposte municipaliproprie per gli immobili siti nella zonafranca, posseduti e utilizzati dai soggetti dicui al comma 245-septies per l’eserciziodell’attività economica.

245-duodecies. Le esenzioni di cui alcomma 245-undecies sono concesse esclu-sivamente per il periodo d’imposta incorso alla data di entrata in vigore dellapresente legge.

Atti Parlamentari — 278 — Camera dei Deputati

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245-terdecies. Per le finalità di cui aicommi da 245-sexies a 245-quaterdecies,l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo22-bis, comma 1, del decreto-legge 24aprile 2014, n. 66, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,è incrementata di 5 milioni di euro nel-l’anno 2016. Al relativo onere, pari a 5milioni di euro per l’anno 2016, si prov-vede mediante corrispondente riduzione dipari importo dell’autorizzazione di spesadi cui all’articolo 3-bis, comma 6, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135.

245-quaterdecies. Per l’attuazione degliinterventi di cui ai commi da 245-sexies a245-terdecies, si applicano, in quanto com-patibili, le disposizioni del decreto delMinistro dello sviluppo economico 10aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 161 dell’11 luglio 2013.

245-quinquiesdecies. All’articolo 5 deldecreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 2luglio 2015, n. 91, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « entro iltermine perentorio di sessanta giorni dal-l’entrata in vigore del presente decreto »sono sostituite dalle seguenti: « entro iltermine perentorio del 29 febbraio 2016 »;

b) al comma 3-bis:

1) al secondo periodo, le parole da:« e la data di entrata in vigore del presentedecreto » fino a: « legge di conversione delpresente decreto » sono sostituite dalleseguenti: « e il 31 luglio 2015, individuati aisensi del comma 4 del citato articolo 14del decreto legislativo n. 154 del 2004, esuccessive modificazioni, possono presen-tare domanda, entro il 29 febbraio 2016 »;

Atti Parlamentari — 279 — Camera dei Deputati

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2) dopo il secondo periodo sonoinseriti i seguenti: « È data priorità alledomande delle imprese che hanno subitoun maggior danno. Con decreto del Mini-stro delle politiche agricole alimentari eforestali sono individuati i criteri di prio-rità per l’assegnazione del contributo alleaziende danneggiate ».

245-sexiesdecies. Al fine di coordinarele politiche di finanziamento nazionali delsettore ittico, le disposizioni di cui all’ar-ticolo 17 del decreto legislativo 29 marzo2004, n. 102, e all’articolo 1, comma 512,della legge 30 dicembre 2004, n. 311, siapplicano in favore delle imprese dellapesca e dell’acquacoltura anche a valeresulle risorse europee del Fondo europeoper gli affari marittimi e per la pesca(FEAMP) di cui al regolamento (UE)n. 508/2014 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 15 maggio 2014.

Atti Parlamentari — 280 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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245-septiesdecies. Per gli enti localicolpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,individuati ai sensi dell’articolo 1, comma1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,convertito, con modificazioni, dalla legge1o agosto 2012, n. 122, e dell’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, gli onerirelativi al pagamento delle rate dei mutuiconcessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa,trasferiti al Ministero dell’economia e dellefinanze in attuazione dell’articolo 5,commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settem-bre 2003, n. 269, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, da corrispondere nell’anno 2016,ad esclusione di quelle il cui pagamento èstato differito ai sensi dell’articolo 1,comma 426, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, e dell’articolo 1, comma 356, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, sono pa-gati, senza applicazione di sanzioni e in-teressi, a decorrere dall’anno 2017, in ratedi pari importo per dieci anni sulla basedella periodicità di pagamento prevista neiprovvedimenti e nei contratti regolanti imutui stessi. Ai relativi oneri, pari a 5,2milioni di euro per l’anno 2016 e a 4,5milioni di euro per l’anno 2017, si prov-vede con le risorse delle contabilità spe-ciali, di cui all’articolo 2, comma 6, deldecreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 1o

agosto 2012, n. 122, che sono versate al-l’entrata del bilancio dello Stato.

245-duodevicies. Al comma 436 dell’ar-ticolo 1 della legge 23 dicembre 2014,n. 190, le parole: « Per l’anno 2015 » sonosostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2015e 2016 ».

245-undevicies. Al capo del Diparti-mento della protezione civile presso laPresidenza del Consiglio dei ministri èassegnata la somma di 7,5 milioni di europer ciascuno degli anni 2016 e 2017 perspeciali elargizioni in favore dei familiaridelle vittime dell’alluvione verificatasi il 5maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzodella responsabilità civile a carico delloStato e del comune di Sarno.

Atti Parlamentari — 281 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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245-vicies. Il sindaco del comune diSarno, d’intesa con il capo del Diparti-mento della protezione civile, nei limitidell’autorizzazione di spesa di cui alcomma 245-undevicies, individua i fami-liari delle vittime e determina la sommaspettante, nel limite di euro 100.000 perciascuna delle vittime, nonché la quota dirimborso delle eventuali spese legali so-stenute e documentate.

245-vicies semel. Le elargizioni di cuicomma 245-undevicies spettanti ai fami-liari delle vittime sono assegnate e corri-sposte secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclu-sione del coniuge rispetto al quale sia statapronunciata sentenza anche non definitivadi scioglimento o di cessazione degli effetticivili del matrimonio e del coniuge cui siastata addebitata la separazione con sen-tenza passata in giudicato, e ai figli se acarico;

b) ai figli, in mancanza del coniugesuperstite o nel caso di coniuge rispetto alquale sia stata pronunciata sentenza anchenon definitiva di scioglimento o di cessa-zione degli effetti civili del matrimonio odi coniuge cui sia stata addebitata laseparazione con sentenza passata in giu-dicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se convi-venti a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimitre anni precedenti l’evento;

f) al convivente more uxorio.

245-vicies bis. Qualora sia intervenutoil decesso dei soggetti beneficiari ai sensidel comma 245-vicies semel, gli eredihanno diritto al pagamento della mede-sima somma, previa presentazione di do-cumentazione attestante la qualità dierede e la quota di partecipazione all’asseereditario, secondo le disposizioni vigentiin materia di successione legittima.

Atti Parlamentari — 282 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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245-vicies ter. Il capo del Dipartimentodella protezione civile, in conformità conl’atto del sindaco del comune di Sarno dicui al comma 245-vicies, adotta i provve-dimenti di elargizione.

245-vicies quater. L’indennizzo corri-sposto comprende tutte le somme dovute aqualsiasi titolo ai destinatari e tiene contodi quanto eventualmente già percepito aseguito di sentenze riguardanti la respon-sabilità civile dello Stato e del comune diSarno. I contenziosi aperti sono dichiaratiestinti a decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge.

245-vicies quinquies. Le elargizioni dicui al 245-undevicies sono esenti da ogniimposta o tassa e sono assegnate in ag-giunta ad ogni altra somma cui i soggettibeneficiari abbiano diritto a qualsiasi ti-tolo ai sensi della normativa vigente.

245-vicies sexies. Al comune di Sarnoè riconosciuto un trasferimento straordi-nario di 1 milione di euro per ciascunodegli anni 2016 e 2017, a compensazionedi quanto già erogato ai familiari dellevittime a seguito di sentenze riguardanti laresponsabilità civile dello Stato e del co-mune stesso.

Atti Parlamentari — 283 — Camera dei Deputati

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246. Per il triennio 2016-2018, in ap-plicazione dell’articolo 48, comma 1, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,gli oneri posti a carico del bilancio statalesono quantificati, complessivamente, in300 milioni di euro a decorrere dall’anno2016, di cui 74 milioni di euro per ilpersonale delle Forze armate e dei Corpidi polizia di cui al decreto legislativo 12maggio 1995, n. 195, e 7 milioni di europer il restante personale statale in regimedi diritto pubblico.

246. Identico.

247. Le somme di cui al comma 246,comprensive degli oneri contributivi ai finiprevidenziali e dell’imposta regionale sulleattività produttive (IRAP) di cui al decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con-corrono a costituire l’importo complessivomassimo di cui all’articolo 11, comma 3,lettera g), della legge 31 dicembre 2009,n. 196.

247. Identico.

247-bis. Al decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 41, comma 2, primoperiodo, le parole: « , per uno dei compartidi cui all’articolo 40, comma 2, » sonosoppresse;

b) all’articolo 41, comma 2, secondoperiodo, le parole: « , per uno dei compartidi cui all’articolo 40, comma 2, » sonosoppresse;

c) all’articolo 41, comma 5, dopo leparole: « istituti comuni a più comparti »sono inserite le seguenti: « o che si appli-cano a un comparto per il quale operanopiù comitati di settore ».

Atti Parlamentari — 284 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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248. Per il personale dipendente daamministrazioni, istituzioni ed enti pub-blici diversi dall’amministrazione statale,gli oneri per i rinnovi contrattuali per iltriennio 2016-2018, nonché quelli deri-vanti dalla corresponsione dei migliora-menti economici al personale di cui al-l’articolo 3, comma 2, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti acarico dei rispettivi bilanci ai sensi del-l’articolo 48, comma 2, del medesimodecreto legislativo n. 165 del 2001. Condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro per lasemplificazione e la pubblica amministra-zione, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono fissati i criteri dideterminazione dei predetti oneri in coe-renza con quanto previsto dal comma 246.

248. Identico.

249. Le disposizioni recate dal comma248 si applicano anche al personale con-venzionato con il Servizio sanitario nazio-nale.

249. Identico.

250. Al fine di assicurare l’omogeneaapplicazione sul territorio di riferimentodi quanto previsto, in materia di perso-nale, dall’articolo 5 dell’intesa concernentel’attribuzione di funzioni statali e dei re-lativi oneri finanziari riferiti al Parconazionale dello Stelvio, ai sensi dell’arti-colo 1, comma 515, della legge 27 dicem-bre 2013, n. 147, e dell’articolo 11, comma8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 116, la regione Lom-bardia o l’ente dalla stessa individuatoprovvede, nel rispetto delle limitazioni as-sunzionali e finanziarie vigenti in materiadi personale, ad attivare procedure con-corsuali pubbliche, prevedendo nei bandiil riconoscimento dell’esperienza maturatada parte del personale già dipendente al31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parconazionale dello Stelvio da almeno diecianni, con mansioni impiegatizie, ammini-strative, tecniche, scientifiche e didattichedi educazione ambientale, in esito a pro-cedure diverse da quelle previste per l’ac-cesso al pubblico impiego.

250. Identico.

Atti Parlamentari — 285 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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251. Al fine di assicurare, anche inrelazione alle straordinarie esigenze diprevenzione e contrasto alla criminalità edal terrorismo, la prosecuzione degli inter-venti di cui all’articolo 24, commi 74 e 75,del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2009, n. 102, nonché di quelli pre-visti dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 febbraio2014, n. 6, è prorogato, limitatamente aiservizi di vigilanza a siti ed obiettivi sen-sibili, fino al 31 dicembre 2016, l’impiegodi un contingente pari a 4.800 unità dipersonale delle Forze armate. Si applicanole disposizioni di cui all’articolo 7-bis,commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23maggio 2008, n. 92, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 luglio 2008,n. 125.

251. Identico.

252. Ai fini dell’attuazione del comma251, è autorizzata, per gli interventi di cuiall’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,n. 102, nonché di quelli di cui all’articolo3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre2013, n. 136, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, laspesa di euro 83.000.000 per l’anno 2016,con specifica destinazione di euro81.100.000 per il personale di cui alcomma 74 e di euro 1.900.000 per ilpersonale di cui al comma 75 dell’articolo24 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2009, n. 102, al cui onere si prov-vede, nel limite di 10 milioni di euro,mediante corrispondente riduzione del-l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo1, comma 199, della legge 23 dicembre2014, n. 190, già destinata alla prosecu-zione del concorso delle Forze armate alleoperazioni di sicurezza e di controllo delterritorio, per l’anno 2016.

252. Identico.

Atti Parlamentari — 286 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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252-bis. Entro il 31 marzo 2016 ilMinistro dell’interno provvede alla rico-gnizione del personale di polizia assegnatoa funzioni di carattere amministrativo ov-vero di scorta personale, onde valutarne,nel rispetto dell’ordinamento vigente epresso le sedi competenti, l’assegnazionead operazioni di sicurezza e controllo delterritorio, al fine di una gestione efficienteed efficace delle risorse organiche, anchein relazione alle contingenti esigenze disicurezza nazionale.

253. Nello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze, èistituito un fondo con una dotazione di150 milioni di euro per ciascuno degli anni2016 e 2017, finalizzato ad interventi dicarattere economico, sociale e ambientalenei territori della terra dei fuochi e, nellimite massimo di 3 milioni di euro perciascun anno considerato, di bonifica delsito inquinato dell’ex area industriale« Isochimica ». Con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, da emanareentro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono indi-viduati gli interventi e le amministrazionicompetenti cui destinare le predettesomme. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare conpropri decreti le occorrenti variazioni dibilancio.

253. Identico.

253-bis. Al fine di contribuire all’attua-zione dei necessari interventi di bonifica emessa in sicurezza dei siti di interessenazionale, nello stato di previsione delMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare è istituito un fondocon una dotazione di 10 milioni di europer ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018,di cui 5 milioni di euro per ciascuno deglianni 2016 e 2017 destinati agli interventidi bonifica del sito di interesse nazionaleValle del Sacco e i restanti 5 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2016 e 2017e 10 milioni di euro per l’anno 2018 dadestinare con priorità ai siti di interessenazionale per i quali è necessario provve-dere con urgenza al corretto adempimentodi obblighi europei.

Atti Parlamentari — 287 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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253-ter. Al fine di studiare e valutaregli effetti dei cambiamenti climatici, me-diante la realizzazione di modelli del si-stema climatico italiano e delle sue inte-razioni con la società e l’ambiente, attra-verso le attività di ricerca svolte dallagrande infrastruttura di ricerca, già deno-minata « Centro euro-mediterraneo per icambiamenti climatici », nonché per lavalorizzazione degli investimenti effettuaticon la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio2010, è autorizzato, a decorrere dall’anno2016, un contributo annuo di 5 milioni dieuro.

253-quater. All’articolo 39-bis, comma1, del decreto-legge 1o ottobre 2007,n. 159, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 novembre 2007, n. 222, dopo leparole: « della legge 24 dicembre 2003,n. 350, » sono inserite le seguenti: « e dicorrispettivi a carico delle società di ge-stione aeroportuale relativamente ai ser-vizi antincendi negli aeroporti, di cui al-l’articolo 1, comma 1328, della legge 25dicembre 2006, n. 296, ».

Atti Parlamentari — 288 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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254. Al fine di assicurare la piena edefficace realizzazione degli obiettivi istitu-zionali perseguiti, non si applicano allefederazioni sportive nazionali affiliate alComitato olimpico nazionale italiano(CONI) le norme di contenimento dellespese previste dalla legislazione vigente acarico dei soggetti inclusi nell’elenco del-l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)delle amministrazioni pubbliche di cuiall’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,n. 196, e successive modificazioni. All’at-tuazione della disposizione di cui al pre-cedente periodo si provvede nell’ambitodegli stanziamenti autorizzati a legisla-zione vigente.

254. Al fine di assicurare la piena edefficace realizzazione degli obiettivi istitu-zionali perseguiti, non si applicano allefederazioni sportive nazionali affiliate alComitato olimpico nazionale italiano(CONI) e all’ENIT-Agenzia nazionale delturismo le norme di contenimento dellespese previste dalla legislazione vigente acarico dei soggetti inclusi nell’elenco del-l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)delle amministrazioni pubbliche di cuiall’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,n. 196, e successive modificazioni. All’at-tuazione della disposizione di cui al pre-cedente periodo si provvede nell’ambitodegli stanziamenti autorizzati a legisla-zione vigente.

254-bis. Lo stanziamento di cui all’ar-ticolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91,è fissato in 1 milione di euro annui adecorrere dall’anno 2016.

255. Al fine di fare fronte alle spese perla costituzione e il funzionamento deicollegi arbitrali internazionali inseriti nelleclausole di arbitrato internazionale deitrattati sottoscritti dallo Stato italiano o,per esso, dall’Unione europea, a decorreredall’esercizio finanziario 2016, nello statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze è istituito un apposito fondodenominato « Fondo per le spese di costi-tuzione e funzionamento dei collegi arbi-trali internazionali ». A tal fine è autoriz-zata la spesa di 1 milione di euro adecorrere dall’anno 2016.

255. Al fine di fare fronte alle spese perla costituzione e il funzionamento deicollegi arbitrali internazionali inseriti nelleclausole di arbitrato internazionale deitrattati sottoscritti dallo Stato italiano o,per esso, dall’Unione europea, a decorreredall’esercizio finanziario 2016, nello statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze è istituito un apposito fondodenominato « Fondo per le spese di costi-tuzione e funzionamento dei collegi arbi-trali internazionali ». A tal fine è autoriz-zata la spesa di 1 milione di euro adecorrere dall’anno 2016. Il Ministro del-l’economia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.

256. Al fine di consentire la promo-zione e lo svolgimento delle iniziative fun-zionali alle celebrazioni del settantesimoanniversario della nascita della Repubblicaitaliana, del settantesimo anniversariodella Costituzione della Repubblica ita-liana e del riconoscimento dei diritti elet-torali delle donne nonché del centenariodella nascita di Aldo Moro è autorizzata laspesa di 3 milioni di euro per l’anno 2016e di 2,5 milioni di euro per ciascuno deglianni 2017 e 2018.

256. Identico.

Atti Parlamentari — 289 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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257. A decorrere dall’anno 2016 è au-torizzata l’ulteriore spesa di 1 milione dieuro annui in favore delle istituzioni cul-turali di cui all’articolo 1 della legge 17ottobre 1996, n. 534.

257. Identico.

257-bis. Fino alla data del 30 settembre2016, entro la quale si provvede al com-plessivo riordino della disciplina dei ca-noni demaniali marittimi, i procedimentiamministrativi pendenti alla data del 15novembre 2015, avviati dalle amministra-zioni competenti per il rilascio, la sospen-sione, la revoca e la decadenza di conces-sioni demaniali marittime con finalità tu-ristico-ricreative, con esclusivo riferimentoa quelle inerenti alla conduzione dellepertinenze demaniali, derivanti da proce-dure di contenzioso connesse all’applica-zione dei criteri per il calcolo dei canonidi cui all’articolo 03, comma 1, del decre-to-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 dicembre1993, n. 494, come sostituito dall’articolo1, comma 251, della legge 27 dicembre2006, n. 296, sono sospesi. La disposizionedi cui al presente comma non si applicaper i beni pertinenziali che risultano co-munque oggetto di procedimenti giudiziaridi natura penale.

258. All’articolo 8, comma 13-septies,del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Nelle more dell’attua-zione del primo periodo e, comunque, nonoltre il 30 giugno 2016, le risorse di cui alpresente comma possono essere utilizzatenel limite di 6,5 milioni di euro perassicurare i servizi di collegamento marit-timo attualmente convenzionato con laregione anche tramite la prosecuzione delcontratto con la marittima SAREMARS.p.A. ».

258. Identico.

Atti Parlamentari — 290 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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258-bis. Al fine di garantire un com-pleto ed efficace sistema di collegamentiaerei da e per la Sicilia, che consenta lariduzione dei disagi derivanti dalla condi-zione di insularità e assicuri la continuitàdel diritto alla mobilità anche ai passeg-geri non residenti, è attribuita alla Regionesiciliana una somma di 20 milioni di europer l’anno 2016. Le risorse di cui alpresente comma sono impiegate in con-formità alle vigenti disposizioni europee enazionali in materia di oneri di serviziopubblico nei collegamenti aerei infraco-munitari.

259. All’articolo 10, comma 1, del de-creto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2015, n. 11, le parole: « 31 di-cembre 2015 » sono sostituite dalle se-guenti: « 31 dicembre 2016 ».

259. Identico.

259-bis. La durata della contabilitàspeciale n. 5458 di cui all’articolo 1,comma 5, dell’ordinanza del Capo delDipartimento della protezione civile n. 43del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gaz-zetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013,come prorogata dal comma 364 dell’arti-colo 1 della legge 27 dicembre 2013,n. 147, è ulteriormente prorogata fino al31 dicembre 2016, anche al fine di attuareinterventi urgenti per la messa in sicu-rezza del territorio contro i rischi deri-vanti dal dissesto idrogeologico, cui prov-vede il commissario straordinario delegatoper il rischio idrogeologico nel Veneto, dicui all’articolo 10 del decreto-legge 24giugno 2014, n. 91, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 116.

Atti Parlamentari — 291 — Camera dei Deputati

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260. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 1063, della legge 27dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata perl’importo di 1 milione di euro per l’anno2016 e di 4 milioni di euro per l’anno2017, quale dotazione del fondo per larazionalizzazione e la riconversione dellaproduzione bieticolo-saccarifera in Italiaper il quinto anno del quinquennio pre-visto dalla normativa europea. Agli oneriderivanti dall’attuazione della disposizionedi cui al primo periodo si provvede,quanto a 1 milione di euro per l’anno 2016e a 4 milioni di euro per l’anno 2017,mediante utilizzo del fondo di conto ca-pitale iscritto nello stato di previsione delMinistero delle politiche agricole alimen-tari e forestali ai sensi dell’articolo 49,comma 2, lettera d), del decreto-legge 24aprile 2014, n. 66, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

260. Identico.

260-bis. Il Programma nazionale trien-nale della pesca e dell’acquacoltura vi-gente, di cui all’articolo 2, comma 5-de-cies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,n. 225, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato condecreto del Ministro delle politiche agri-cole alimentari e forestali 31 gennaio 2013,pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno2013, è prorogato al 31 dicembre 2016.

Atti Parlamentari — 292 — Camera dei Deputati

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261. Al fine di provvedere al migliora-mento delle condizioni di sicurezza, inparticolare sanitarie, per le specifiche esi-genze dei reparti operativi del Raggrup-pamento subacquei e incursori « TeseoTesei » (COMSUBIN) della Marina mili-tare, posto alle dipendenze del Comandointerforze operazioni forze speciali –CO.F.S. dello Stato maggiore della Difesa,è autorizzata una spesa di 1.000.000 dieuro per l’anno 2016.

261. Identico.

261-bis. All’articolo 19 del decreto le-gislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il 50 per cento dei proventi deri-vanti dalle singole aste è riassegnato con idecreti di cui al comma 3 ad appositocapitolo di spesa dello stato di previsionedel Ministero dello sviluppo economico, aifini di cui al comma 5 dell’articolo 2 deldecreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 19luglio 2010, n. 111, sino a concorrenza deicrediti previsti dal comma 3 dell’articolo 2del citato decreto-legge n. 72 del 2010. Aseguito del completamento dei rimborsi ditali crediti la quota di detti proventi èriassegnata, ai sensi dell’articolo 25,comma 1, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, al Fondo per l’ammortamento deititoli di Stato, di cui all’articolo 44 deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,e successive modificazioni ».

261-ter. Al fine di mantenere l’effi-cienza delle strutture della Marina mili-tare di Taranto è autorizzata la spesa di1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni2016, 2017 e 2018, da destinare ai servizidi pulizia e manovalanza.

Atti Parlamentari — 293 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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262. All’articolo 1, comma 7, del de-creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, il terzo e il quarto periodosono sostituiti dai seguenti: « È fatta salvala possibilità di procedere ad affidamenti,nelle indicate categorie merceologiche, an-che al di fuori delle predette modalità, acondizione che gli stessi conseguano adapprovvigionamenti da altre centrali dicommittenza o a procedure di evidenzapubblica, e prevedano corrispettivi infe-riori almeno del 10 per cento rispetto aimigliori corrispettivi indicati nelle conven-zioni e accordi quadro messi a disposi-zione da Consip SpA e dalle centrali dicommittenza regionali. Tutti i contrattistipulati ai sensi del precedente periododevono essere trasmessi all’Autorità nazio-nale anticorruzione. In tali casi i contrattidovranno comunque essere sottoposti acondizione risolutiva con possibilità per ilcontraente di adeguamento ai migliori cor-rispettivi nel caso di intervenuta disponi-bilità di convenzioni Consip e delle cen-trali di committenza regionali che preve-dano condizioni di maggior vantaggio eco-nomico in percentuale superiore al 10 percento rispetto ai contratti già stipulati. Alfine di concorrere al raggiungimento degliobiettivi di finanza pubblica attraversouna razionalizzazione delle spese dellepubbliche amministrazioni riguardanti lecategorie merceologiche di cui al primoperiodo del presente comma, in via spe-rimentale, dal 1o gennaio 2017 al 31dicembre 2019 non si applicano le dispo-sizioni di cui al terzo periodo del presentecomma ».

262. All’articolo 1, comma 7, del de-creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, il terzo e il quarto periodosono sostituiti dai seguenti: « È fatta salvala possibilità di procedere ad affidamenti,nelle indicate categorie merceologiche, an-che al di fuori delle predette modalità, acondizione che gli stessi conseguano adapprovvigionamenti da altre centrali dicommittenza o a procedure di evidenzapubblica, e prevedano corrispettivi infe-riori almeno del 10 per cento per lecategorie merceologiche telefonia fissa etelefonia mobile e del 3 per cento per lecategorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gase combustibili per il riscaldamento ri-spetto ai migliori corrispettivi indicatinelle convenzioni e accordi quadro messia disposizione da Consip SpA e dallecentrali di committenza regionali. Tutti icontratti stipulati ai sensi del precedenteperiodo devono essere trasmessi all’Auto-rità nazionale anticorruzione. In tali casi icontratti dovranno comunque essere sot-toposti a condizione risolutiva con possi-bilità per il contraente di adeguamento aimigliori corrispettivi nel caso di interve-nuta disponibilità di convenzioni Consip edelle centrali di committenza regionali cheprevedano condizioni di maggior vantaggioeconomico in percentuale superiore al 10per cento rispetto ai contratti già stipulati.Al fine di concorrere al raggiungimentodegli obiettivi di finanza pubblica attra-verso una razionalizzazione delle spesedelle pubbliche amministrazioni riguar-danti le categorie merceologiche di cui alprimo periodo del presente comma, in viasperimentale, dal 1o gennaio 2017 al 31dicembre 2019 non si applicano le dispo-sizioni di cui al terzo periodo del presentecomma ».

Atti Parlamentari — 294 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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263. All’articolo 1 della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, sono apportate le se-guenti modificazioni:

263. Identico.

a) al comma 449, dopo le parole: « leistituzioni universitarie, » sono inserite leseguenti: « nonché gli enti nazionali diprevidenza e assistenza sociale pubblici ele agenzie fiscali di cui al decreto legisla-tivo 30 luglio 1999, n. 300, »;

b) al comma 450, dopo le parole:« delle istituzioni universitarie, » sono in-serite le seguenti: « nonché gli enti nazio-nali di previdenza e assistenza socialepubblici e le agenzie fiscali di cui aldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ».

264. All’articolo 2, comma 573, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole:« , i soggetti aggiudicatori di cui all’articolo3, comma 25, » sono sostituite dalle se-guenti: « , le stazioni appaltanti di cuiall’articolo 3, comma 33, ».

264. Identico.

265. All’articolo 2 della legge 23 dicem-bre 2009, n. 191, sono apportate le se-guenti modificazioni:

265. Identico.

a) al comma 225, primo periodo, leparole: « le amministrazioni pubbliche dicui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-cessive modificazioni, e le amministrazioniaggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma25 » sono sostituite dalle seguenti: « lestazioni appaltanti di cui all’articolo 3,comma 33 » e, al secondo periodo, leparole: « medesime amministrazioni » sonosostituite dalle seguenti: « medesime sta-zioni appaltanti »;

Atti Parlamentari — 295 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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b) al comma 225, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e comunquequanto previsto dalla normativa in tema diobblighi di approvvigionarsi attraverso glistrumenti messi a disposizione da ConsipSpA ».

266. Le società controllate dallo Stato edagli enti locali che siano organismi didiritto pubblico ai sensi dell’articolo 3,comma 26, del codice di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad ec-cezione di quelle che emettono strumentifinanziari quotati nei mercati regolamen-tati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui all’articolo 26, comma 3,della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

266. Identico.

267. All’articolo 9, comma 3, del de-creto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 23 giu-gno 2014, n. 89, sono apportate le seguentimodificazioni:

267. All’articolo 9 del decreto-legge 24aprile 2014, n. 66, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 2, dopo il primo pe-riodo, è inserito il seguente: « I soggettiaggregatori di cui al presente comma pos-sono stipulare, per gli ambiti territoriali dicompetenza, le convenzioni di cui all’ar-ticolo 26, comma 1, della legge 23 dicem-bre 1999, n. 488, e successive modifica-zioni. L’ambito territoriale di competenzadei soggetti di cui al presente commacoincide con la regione di riferimentoesclusivamente per le categorie merceolo-giche e le soglie individuate con il decretodel Presidente del Consiglio dei ministri dicui al comma 3 »;

a) le parole: « Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano » sono sostituite dalle seguenti:« Conferenza unificata »;

a) al comma 3, le parole: « Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano » sono sostituite dalleseguenti: « Conferenza unificata »;

b) le parole: « l’Autorità per la vigi-lanza sui contratti pubblici di lavori, ser-vizi e forniture » sono sostituite dalle se-guenti: « l’Autorità nazionale anticorru-zione »;

b) al comma 3, le parole: « l’Autoritàper la vigilanza sui contratti pubblici dilavori, servizi e forniture » sono sostituitedalle seguenti: « l’Autorità nazionale anti-corruzione »;

Atti Parlamentari — 296 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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c) dopo le parole: « gli enti regionali, »sono inserite le seguenti: « gli enti locali dicui all’articolo 2 del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, »;

c) al comma 3, dopo le parole: « glienti regionali, » sono inserite le seguenti:« gli enti locali di cui all’articolo 2 deldecreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, »;

d) le parole: « di cui al periodo pre-cedente, l’Autorità per la vigilanza suicontratti pubblici di lavori, servizi e for-niture » sono sostituite dalle seguenti: « dicui al periodo precedente, l’Autorità na-zionale anticorruzione ».

d) al comma 3, le parole: « di cui alperiodo precedente, l’Autorità per la vigi-lanza sui contratti pubblici di lavori, ser-vizi e forniture » sono sostituite dalle se-guenti: « di cui al periodo precedente,l’Autorità nazionale anticorruzione ».

268. All’articolo 3 del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,dopo il comma 4 è inserito il seguente:

268. Identico:

« 4-bis. Al fine di garantire la sicurezzapubblica, per le caserme delle Forze del-l’ordine ospitate presso proprietà private, icomuni appartenenti al territorio di com-petenza delle stesse possono contribuire alpagamento del canone di locazione comedeterminato dall’Agenzia delle entrate ».

« 4-bis. Per le caserme delle Forzedell’ordine e del Corpo nazionale dei vigilidel fuoco ospitate presso proprietà private,i comuni appartenenti al territorio dicompetenza delle stesse possono contri-buire al pagamento del canone di loca-zione come determinato dall’Agenzia delleentrate ».

269. All’articolo 23-ter, comma 3, deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n. 114, sono apportate leseguenti modificazioni:

269. Identico.

a) sono premesse le seguenti parole:« Fermi restando l’articolo 26, comma 3,della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’ar-ticolo 1, comma 450, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma3, del decreto-legge 24 aprile 2014,n. 66, »;

b) le parole: « con popolazione supe-riore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

Atti Parlamentari — 297 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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270. All’articolo 1, comma 450, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

270. Identico.

a) le parole: « Dal 1o luglio 2007, »sono soppresse;

b) al primo periodo, dopo le parole:« per gli acquisti di beni e servizi » sonoinserite le seguenti: « di importo pari osuperiore a 1.000 euro e »;

c) al secondo periodo, dopo le parole:« per gli acquisti di beni e servizi diimporto » sono inserite le seguenti: « pari osuperiore a 1.000 euro e ».

271. All’articolo 15, comma 13, letterad), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, dopo le parole: « perl’acquisto di beni e servizi » sono aggiuntele seguenti: « di importo pari o superiorea 1.000 euro ».

271. Identico.

272. All’articolo 4, comma 3-ter, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, dopo il primo periodo èinserito il seguente: « Ferme restando ledisposizioni di cui all’articolo 12, commida 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumentidi acquisto e di negoziazione messi adisposizione da Consip S.p.A. possonoavere ad oggetto anche attività di manu-tenzione ».

272. Identico.

273. Al fine di favorire la trasparenza,l’efficienza e la funzionalità dell’azioneamministrativa, le amministrazioni pubbli-che approvano, entro il mese di ottobre diciascun anno, il programma biennale esuoi aggiornamenti annuali degli acquistidi beni e di servizi di importo stimatosuperiore a 1 milione di euro. Il pro-gramma biennale, predisposto sulla basedei fabbisogni di beni e servizi, indica leprestazioni oggetto dell’acquisizione, laquantità, ove disponibile, il numero diriferimento della nomenclatura, le relativetempistiche. L’aggiornamento annuale in-dica le risorse finanziarie relative a cia-scun fabbisogno quantitativo degli acquisti

273. Al fine di favorire la trasparenza,l’efficienza e la funzionalità dell’azioneamministrativa, le amministrazioni pubbli-che approvano, entro il mese di ottobre diciascun anno, il programma biennale esuoi aggiornamenti annuali degli acquistidi beni e di servizi di importo unitariostimato superiore a 1 milione di euro. Ilprogramma biennale, predisposto sullabase dei fabbisogni di beni e servizi, indicale prestazioni oggetto dell’acquisizione, laquantità, ove disponibile, il numero diriferimento della nomenclatura, le relativetempistiche. L’aggiornamento annuale in-dica le risorse finanziarie relative a cia-scun fabbisogno quantitativo degli acquisti

Atti Parlamentari — 298 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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per l’anno di riferimento. Il programmabiennale e gli aggiornamenti sono comu-nicati alle strutture e agli uffici preposti alcontrollo di gestione, nonché pubblicati sulprofilo del committente dell’amministra-zione e sul sito informatico presso l’Os-servatorio dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture presso l’Autoritànazionale anticorruzione. La violazionedelle previsioni di cui ai precedenti periodiè valutabile ai fini della responsabilitàamministrativa e disciplinare dei dirigenti,nonché ai fini dell’attribuzione del tratta-mento accessorio collegato alla perfor-mance. Le acquisizioni non comprese nelprogramma e nei suoi aggiornamenti nonpossono ricevere alcuna forma di finan-ziamento da parte di pubbliche ammini-strazioni. Sono fatte salve le acquisizioniimposte da eventi imprevedibili o calami-tosi, nonché le acquisizioni dipendenti dasopravvenute disposizioni di legge o rego-lamentari. Le amministrazioni pubblichetrasmettono i dati di programmazione dicui ai periodi precedenti al Tavolo tecnicodei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2,del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai finidello svolgimento dei compiti e delle atti-vità ad esso attribuiti. È abrogato l’articolo271 del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 5 ottobre2010, n. 207.

per l’anno di riferimento. Il programmabiennale e gli aggiornamenti sono comu-nicati alle strutture e agli uffici preposti alcontrollo di gestione, nonché pubblicati sulprofilo del committente dell’amministra-zione e sul sito informatico presso l’Os-servatorio dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture presso l’Autoritànazionale anticorruzione. La violazionedelle previsioni di cui ai precedenti periodiè valutabile ai fini della responsabilitàamministrativa e disciplinare dei dirigenti,nonché ai fini dell’attribuzione del tratta-mento accessorio collegato alla perfor-mance. Le acquisizioni non comprese nelprogramma e nei suoi aggiornamenti nonpossono ricevere alcuna forma di finan-ziamento da parte di pubbliche ammini-strazioni. Sono fatte salve le acquisizioniimposte da eventi imprevedibili o calami-tosi, nonché le acquisizioni dipendenti dasopravvenute disposizioni di legge o rego-lamentari. Le amministrazioni pubblichetrasmettono i dati di programmazione dicui ai periodi precedenti al Tavolo tecnicodei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2,del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai finidello svolgimento dei compiti e delle atti-vità ad esso attribuiti. Sono altresì comu-nicati e pubblicati con le medesime mo-dalità nel loro testo integrale tutti i con-tratti stipulati in esecuzione del pro-gramma biennale e suoi aggiornamenti,fatta salva la tutela delle informazioniriservate di proprietà del committente odel fornitore di beni e servizi. La dispo-sizione del precedente periodo si applicaanche ai contratti in corso alla data dientrata in vigore della presente leggeaventi ad oggetto la fornitura alle ammi-nistrazioni pubbliche di beni e servizi diimporto unitario superiore a 1 milione dieuro. Resta fermo quanto previsto dall’ar-ticolo 271 del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 5ottobre 2010, n. 207, limitatamente agliacquisti di beni e servizi di importo uni-tario stimato inferiore a 1 milione di euro.

Atti Parlamentari — 299 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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274. Il versamento al capitolo dell’en-trata del bilancio dello Stato previsto peri risparmi conseguiti a seguito dell’appli-cazione delle norme che prevedono ridu-zioni di spesa per le amministrazioni in-serite nel conto economico consolidatodella pubblica amministrazione, come in-dividuate dall’Istituto nazionale di stati-stica (ISTAT) ai sensi del comma 3 del-l’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,n. 196, con riferimento alle società è daintendersi come versamento da effettuarein sede di distribuzione del dividendo, ovenel corso dell’esercizio di riferimento lasocietà abbia conseguito un utile e neilimiti dell’utile distribuibile ai sensi dilegge. Ai fini di cui al precedente periodo,in sede di approvazione del bilancio diesercizio, i soggetti che esercitano i poteridell’azionista deliberano, in presenza diutili di esercizio, la distribuzione di undividendo almeno corrispondente al ri-sparmio di spesa evidenziato nella rela-zione sulla gestione ovvero per un importoinferiore qualora l’utile distribuibile nonrisulti capiente.

274. Identico.

275. Il Ministro dell’economia e dellefinanze definisce, con proprio decreto,sentita l’Autorità nazionale anticorruzione,tenendo conto degli aspetti maggiormenteincidenti sul prezzo della prestazione non-ché degli aspetti qualificanti ai fini delsoddisfacimento della domanda pubblica,le caratteristiche essenziali delle presta-zioni principali che saranno oggetto delleconvenzioni stipulate da Consip SpA aisensi dell’articolo 26 della legge 23 dicem-bre 1999, n. 488. Conseguentemente all’at-tivazione delle convenzioni di cui al pe-riodo precedente, sono pubblicati nel sitoistituzionale del Ministero dell’economia e

275. Identico.

Atti Parlamentari — 300 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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delle finanze e nel portale degli acquisti inrete i valori delle caratteristiche essenzialie i relativi prezzi, che costituiscono iparametri di prezzo-qualità di cui all’ar-ticolo 26, comma 3, della legge 23 dicem-bre 1999, n. 488.

276. Nei casi di indisponibilità dellaconvenzione stipulata da Consip SpA aisensi dell’articolo 26 della legge 23 dicem-bre 1999, n. 488, ed in mancanza deiprezzi di riferimento forniti dall’Autoritànazionale anticorruzione ai sensi dell’ar-ticolo 9, comma 7, del decreto-legge 24aprile 2014, n. 66, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,la predetta Autorità, sentito il Ministerodell’economia e delle finanze, individua,con proprio provvedimento, le modalitàper l’elaborazione adeguativa dei prezzidella precedente edizione della conven-zione stipulata da Consip SpA. I prezziforniti dall’Autorità ai sensi del periodoprecedente costituiscono prezzo massimodi aggiudicazione per il periodo temporaleindicato dall’Autorità medesima.

276. Identico.

277. All’articolo 9, comma 7, del de-creto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 23 giu-gno 2014, n. 89, le parole da: « nelle moredel perfezionamento » fino a: « la predettaAutorità, » sono sostituite dalle seguenti:« l’Autorità nazionale anticorruzione, ».

277. Identico.

278. Le amministrazioni pubbliche ob-bligate ad approvvigionarsi attraverso leconvenzioni di cui all’articolo 26 dellalegge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulateda Consip SpA, ovvero dalle centrali dicommittenza regionali, possono procederead acquisti autonomi esclusivamente aseguito di apposita autorizzazione specifi-camente motivata resa dall’organo di ver-tice amministrativo e trasmessa al com-petente ufficio della Corte dei conti, qua-lora il bene o il servizio oggetto di con-venzione non sia idoneo al soddi-sfacimento dello specifico fabbisogno del-l’amministrazione per mancanza di carat-teristiche essenziali.

278. Identico.

Atti Parlamentari — 301 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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278-bis. A decorrere dalla data di en-trata in vigore della presente legge, anchecon riferimento ai contratti in corso a taledata, nei contratti pubblici relativi a ser-vizi e forniture ad esecuzione continuata operiodica stipulati da un soggetto aggre-gatore di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,n. 89, per l’adesione dei singoli soggetticontraenti, in cui la clausola di revisione eadeguamento dei prezzi sia collegata oindicizzata al valore di beni indifferenziati,qualora si sia verificata una variazione nelvalore dei predetti beni, che abbia deter-minato un aumento o una diminuzione delprezzo complessivo in misura non infe-riore al 10 per cento e tale da alteraresignificativamente l’originario equilibriocontrattuale, come accertato dall’autoritàindipendente preposta alla regolazione delsettore relativo allo specifico contrattoovvero, in mancanza, dall’Autorità garantedella concorrenza e del mercato, l’appal-tatore o il soggetto aggregatore hannofacoltà di richiedere, con decorrenza dalladata dell’istanza presentata ai sensi delpresente comma, una riconduzione adequità o una revisione del prezzo mede-simo. In caso di raggiungimento dell’ac-cordo, i soggetti contraenti possono, neitrenta giorni successivi a tale accordo,esercitare il diritto di recesso ai sensidell’articolo 1373 del codice civile. Nelcaso di mancato raggiungimento dell’ac-cordo le parti possono consensualmenterisolvere il contratto, fermo restandoquanto previsto dall’articolo 1467 del co-dice civile. Le parti possono chiedere al-l’autorità che provvede all’accertamento dicui al presente comma di fornire, entrotrenta giorni dalla richiesta, le indicazioniutili per il ripristino dell’equilibrio con-trattuale ovvero, in caso di mancato ac-cordo, per la definizione di modalità at-tuative della risoluzione contrattuale fina-lizzate a evitare disservizi.

Atti Parlamentari — 302 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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279. Al fine di garantire l’ottimizza-zione e la razionalizzazione degli acquistidi beni e servizi informatici e di connet-tività, fermi restando gli obblighi di ac-quisizione centralizzata previsti per i benie servizi dalla normativa vigente, le am-ministrazioni pubbliche e le società inse-rite nel conto economico consolidato dellapubblica amministrazione, come indivi-duate dall’Istituto nazionale di statistica(ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge31 dicembre 2009, n. 196, provvedono aipropri approvvigionamenti esclusivamentetramite Consip SpA o i soggetti aggrega-tori, ivi comprese le centrali di commit-tenza regionali, per i beni e i servizidisponibili presso gli stessi soggetti.

279. Al fine di garantire l’ottimizza-zione e la razionalizzazione degli acquistidi beni e servizi informatici e di connet-tività, fermi restando gli obblighi di ac-quisizione centralizzata previsti per i benie servizi dalla normativa vigente, le am-ministrazioni pubbliche e le società inse-rite nel conto economico consolidato dellapubblica amministrazione, come indivi-duate dall’Istituto nazionale di statistica(ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge31 dicembre 2009, n. 196, provvedono aipropri approvvigionamenti esclusivamentetramite Consip SpA o i soggetti aggrega-tori, ivi comprese le centrali di commit-tenza regionali, per i beni e i servizidisponibili presso gli stessi soggetti. Leregioni sono autorizzate ad assumere per-sonale strettamente necessario ad assicu-rare la piena funzionalità dei soggettiaggregatori di cui all’articolo 9 del decre-to-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,con modificazioni, dalla legge 23 giugno2014, n. 89, in deroga ai vincoli previstidalla normativa vigente, nei limiti delfinanziamento derivante dal Fondo di cuial comma 9 del medesimo articolo 9 deldecreto-legge n. 66 del 2014.

280. L’Agenzia per l’Italia digitale(Agid) predispone il Piano triennale perl’informatica nella pubblica amministra-zione che è approvato dal Presidente delConsiglio dei ministri o dal Ministro de-legato. Il Piano contiene, per ciascunaamministrazione o categoria di ammini-strazioni, l’elenco dei beni e servizi infor-matici e di connettività e dei relativi costi,suddivisi in spese da sostenere per inno-vazione e spese per la gestione corrente,individuando altresì i beni e servizi la cuiacquisizione riveste particolare rilevanzastrategica.

280. Identico.

Atti Parlamentari — 303 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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281. Ai fini di cui al comma 279,Consip SpA o il soggetto aggregatore in-teressato sentita l’Agid per l’acquisizionedei beni e servizi strategici indicati nelPiano triennale per l’informatica nellapubblica amministrazione di cui al comma280, programma gli acquisti di beni eservizi informatici e di connettività, incoerenza con la domanda aggregata di cuial predetto Piano. Agid, Consip SpA e isoggetti aggregatori, sulla base di analisidelle informazioni in loro possesso relativeai contratti di acquisto di beni e servizi inmateria informatica, propongono alle am-ministrazioni e alle società di cui alcomma 279 iniziative e misure, ancheorganizzative e di processo, volte al con-tenimento della spesa. Consip SpA e glialtri soggetti aggregatori promuovono l’ag-gregazione della domanda funzionale al-l’utilizzo degli strumenti messi a disposi-zione delle pubbliche amministrazioni subase nazionale, regionale o comune a piùamministrazioni.

281. Identico.

Atti Parlamentari — 304 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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282. La procedura di cui ai commi 279e 281 ha un obiettivo di risparmio di spesaannuale, da raggiungere alla fine del trien-nio 2016-2018, pari al 50 per cento dellaspesa annuale media per la gestione cor-rente del solo settore informatico, relativaal triennio 2013-2015, al netto dei canoniper servizi di connettività e della spesaeffettuata tramite Consip SpA o i soggettiaggregatori documentata nel Piano trien-nale di cui al comma 280. Sono escluse dalpredetto obiettivo di risparmio le societàdi cui all’articolo 83, comma 15, del de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, la Consip SpA per leprestazioni e i servizi erogati dalle stessesocietà, nonché l’amministrazione dellagiustizia in relazione alle spese di investi-mento necessarie al completamento del-l’informatizzazione del processo civile epenale negli uffici giudiziari. I risparmiderivanti dall’attuazione del presentecomma sono utilizzati dalle medesime am-ministrazioni prioritariamente per investi-menti in materia di innovazione tecnolo-gica.

282. La procedura di cui ai commi 279e 281 ha un obiettivo di risparmio di spesaannuale, da raggiungere alla fine del trien-nio 2016-2018, pari al 50 per cento dellaspesa annuale media per la gestione cor-rente del solo settore informatico, relativaal triennio 2013-2015, al netto dei canoniper servizi di connettività e della spesaeffettuata tramite Consip SpA o i soggettiaggregatori documentata nel Piano trien-nale di cui al comma 280, nonché tramitela società di cui all’articolo 83, comma 15,del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal pre-detto obiettivo di risparmio gli enti disci-plinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88,nonché, per le prestazioni e i servizierogati alle amministrazioni committenti,la società di cui all’articolo 83, comma 15,del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, la società di cuiall’articolo 10, comma 12, della legge 8maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA,nonché l’amministrazione della giustizia inrelazione alle spese di investimento neces-sarie al completamento dell’informatizza-zione del processo civile e penale negliuffici giudiziari. I risparmi derivanti dal-l’attuazione del presente comma sono uti-lizzati dalle medesime amministrazioniprioritariamente per investimenti in ma-teria di innovazione tecnologica.

283. Le amministrazioni e le società dicui al comma 279 possono procedere adapprovvigionamenti al di fuori delle mo-dalità di cui ai commi 279 e 281 esclusi-vamente a seguito di apposita autorizza-zione motivata dell’organo di vertice am-ministrativo, qualora il bene o il servizionon sia disponibile o idoneo al soddisfa-cimento dello specifico fabbisogno dell’am-ministrazione ovvero in casi di necessitàed urgenza comunque funzionali ad assi-curare la continuità della gestione ammi-nistrativa. Gli approvvigionamenti effet-tuati ai sensi del presente comma sonocomunicati all’Autorità nazionale anticor-ruzione e all’Agid.

283. Identico.

Atti Parlamentari — 305 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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284. La mancata osservanza delle di-sposizioni dei commi da 279 a 283 rilevaai fini della responsabilità disciplinare eper danno erariale.

284. Identico.

285. Il comma 3-quinquies dell’articolo4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, è abrogato.

285. Identico.

286. Nelle acquisizioni di beni e servizidi cui ai commi da 279 al presentecomma, gli organi costituzionali adottanole misure idonee a realizzare le economiepreviste nella rispettiva autonomia, se-condo le modalità stabilite nel proprioordinamento.

286. Identico.

287. Per le finalità di cui al comma 279,al fine di consentire l’interoperabilità deisistemi informativi degli enti del Serviziosanitario nazionale e garantire omogeneitàdei processi di approvvigionamento sulterritorio nazionale, con accordo sancitoin sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,previo parere dell’Agid e della Consip SpA,sono definiti criteri uniformi per gli ac-quisti di beni e servizi informatici e diconnettività da parte degli enti del Serviziosanitario nazionale.

287. Identico.

288. Entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, conproprio decreto, il Ministro dell’economiae delle finanze, di concerto con il Ministroper la semplificazione e la pubblica am-ministrazione, adotta le misure finalizzateall’attuazione dei commi da 279 a 287.

288. Soppresso.

Atti Parlamentari — 306 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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289. Al fine di favorire la corretta edappropriata allocazione delle risorse pro-grammate per il finanziamento del Servi-zio sanitario nazionale e per l’erogazionedei livelli essenziali di assistenza (LEA), ledisposizioni di cui ai commi dal presentecomma al comma 306 disciplinano le pro-cedure per conseguire miglioramenti nellaproduttività e nell’efficienza degli enti delServizio sanitario nazionale, nel rispettodell’equilibrio economico-finanziario e nelrispetto della garanzia dei LEA.

289. Identico.

290. Fermo restando quanto previstodall’articolo 29 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33, e successive modifica-zioni, dall’articolo 32, comma 7, del de-creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,nonché dall’articolo 7 del decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri 22 set-tembre 2014, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 265 del 14 novembre 2014, glienti del Servizio sanitario nazionale, di cuiall’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), deldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,assicurano la massima trasparenza deidati di bilancio pubblicando integralmentenel proprio sito internet il bilancio d’eser-cizio entro sessanta giorni dalla data direlativa approvazione. Gli enti del Serviziosanitario nazionale, senza nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica,attivano, altresì, un sistema di monitorag-gio delle attività assistenziali e della loroqualità, in raccordo con il sistema dimonitoraggio regionale di cui all’articolo 4,comma 4, del decreto-legge 13 settembre2012, n. 158, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,e in coerenza con il programma nazionalevalutazione esiti, pubblicando entro il 30giugno di ogni anno i relativi esiti.

290. Identico.

Atti Parlamentari — 307 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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291. Il mancato rispetto delle disposi-zioni di cui al comma 290 costituisceillecito disciplinare ed è causa di respon-sabilità amministrativa del direttore gene-rale e del responsabile per la trasparenzae la prevenzione della corruzione.

291. Identico.

292. Ciascuna regione, entro il 30 giu-gno di ciascun anno, individua, con appo-sito provvedimento della Giunta regionale,ovvero del Commissario ad acta, ove no-minato ai sensi dell’articolo 2, commi 79 e83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,e dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito,con modificazioni, dalla legge 29 novem-bre 2007, n. 222, le aziende ospedaliere(AO), le aziende ospedaliere universitarie(AOU), gli istituti di ricovero e cura acarattere scientifico pubblici (IRCCS) o glialtri enti pubblici che erogano prestazionidi ricovero e cura, ad esclusione degli entidi cui al comma 304, che presentano unao entrambe le seguenti condizioni:

292. Identico.

a) uno scostamento tra costi rilevatidal modello di rilevazione del conto eco-nomico (CE) consuntivo e ricavi determi-nati come remunerazione dell’attività, aisensi dell’articolo 8-sexies del decreto le-gislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-cessive modificazioni, pari o superiore al10 per cento dei suddetti ricavi, o, invalore assoluto, pari ad almeno 10 milionidi euro. Le modalità di individuazione deicosti e di determinazione dei ricavi sonoindividuate dal decreto di cui al comma294;

Atti Parlamentari — 308 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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b) il mancato rispetto dei parametrirelativi a volumi, qualità ed esiti dellecure, valutato secondo la metodologia pre-vista dal decreto di cui al comma 294.

293. In sede di prima applicazione, perl’anno 2016, entro il 31 marzo le regioniindividuano, con apposito provvedimentodella Giunta regionale, ovvero del Com-missario ad acta, ove nominato ai sensidell’articolo 2, commi 79 e 83, della legge23 dicembre 2009, n. 191, e dell’articolo 4,commi 1 e 2, del decreto-legge 1o ottobre2007, n. 159, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 29 novembre 2007,n. 222, gli enti del proprio Servizio sani-tario regionale che presentano una o en-trambe le condizioni di cui al comma 292,lettere a) e b). Per la verifica delle con-dizioni di cui al comma 292, lettera a),sono utilizzati i dati dei costi relativi alquarto trimestre 2015 e dei ricavi comedeterminati ai sensi del decreto di cui alcomma 294; per la verifica delle condi-zioni di cui al comma 292, lettera b), sonoutilizzati i dati relativi all’anno 2014 in-dicati dal medesimo decreto di cui alcomma 294.

293. Identico.

Atti Parlamentari — 309 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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294. Con decreto del Ministro dellasalute, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sentita la Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, da adottare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, è definita la metodo-logia di valutazione dello scostamento dicui al comma 292, lettera a), in coerenzacon quanto disposto dall’articolo 8-sexiesdel decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modificazioni, in ma-teria di modalità di remunerazione delleprestazioni sanitarie, tenendo conto deidiversi assetti organizzativi ed erogativiregionali. Con il medesimo decreto sonodefiniti anche gli ambiti assistenziali e iparametri di riferimento relativi a volumi,qualità ed esiti delle cure, anche tenendoconto di quanto previsto dal regolamentodi cui al decreto del Ministro della salute2 aprile 2015, n. 70, recante la definizionedegli standard qualitativi, strutturali, tec-nologici e quantitativi relativi all’assistenzaospedaliera. Il decreto definisce, altresì, lelinee guida per la predisposizione dei pianidi cui ai commi 297 e 298.

294. Identico.

295. Ai sensi dell’articolo 34 del decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il31 dicembre 2016, con apposito decretodel Ministro della salute, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze,d’intesa con la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,sono apportati i necessari aggiornamentiagli schemi allegati al medesimo decretolegislativo, al fine di dare evidenza etrasparenza del risultato di esercizio neidocumenti di bilancio degli enti del Ser-vizio sanitario nazionale delle voci di costoe di ricavo coerentemente con quantoprevisto dall’articolo 8-sexies del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, esuccessive modificazioni.

295. Identico.

Atti Parlamentari — 310 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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296. Gli enti individuati ai sensi deicommi 292 e 293 presentano alla regione,entro i novanta giorni successivi all’ema-nazione del provvedimento di individua-zione, il piano di rientro di durata nonsuperiore al triennio, contenente le misureatte al raggiungimento dell’equilibrio eco-nomico-finanziario e patrimoniale e almiglioramento della qualità delle cure oall’adeguamento dell’offerta, al fine di su-perare ciascuno dei disallineamenti rile-vati.

296. Identico.

297. Le regioni non in piano di rientroregionale, entro trenta giorni dalla presen-tazione del piano da parte dell’ente, valu-tano l’adeguatezza delle misure previstedai piani, la loro coerenza con la pro-grammazione sanitaria regionale e con lelinee guida di cui al comma 294, e ap-provano i piani di rientro degli enti conprovvedimento della Giunta regionale. Ipiani di rientro degli enti approvati dallaGiunta regionale sono immediatamente ef-ficaci ed esecutivi per l’ente interessato.

297. Identico.

Atti Parlamentari — 311 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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298. Le regioni in piano di rientroregionale, anche commissariate per l’at-tuazione dello stesso, entro trenta giornidalla presentazione del piano da partedell’ente, valutano l’adeguatezza delle mi-sure previste dai piani di rientro, la lorocoerenza con il piano di rientro regionalee con le linee guida di cui al comma 294,e approvano i piani di rientro degli enticon provvedimento della Giunta o delCommissario ad acta, ove nominato. Leregioni medesime evidenziano, in appositasezione del programma operativo di pro-secuzione del piano di rientro regionale,predisposto ai sensi dell’articolo 2, comma88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,e successive modificazioni, e ai sensi del-l’articolo 15, comma 20, del decreto-legge6 luglio 2012, n. 95, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, e successive modificazioni, l’even-tuale sussistenza di piani di rientro di entidel proprio Servizio sanitario regionale,nonché dei relativi obiettivi di riequilibrioeconomico-finanziario e di miglioramentodell’erogazione dei LEA. I piani di rientrodegli enti approvati dalla Giunta regionale,o dal Commissario ad acta ove nominato,sono immediatamente efficaci ed esecutiviper l’ente interessato. Restano ferme levalutazioni dei tavoli tecnici di cui agliarticoli 9 e 12 dell’Intesa sancita in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano in data 23 marzo2005, pubblicata nel supplemento ordina-rio alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7maggio 2005, e dei Ministeri della salute edell’economia e delle finanze nell’ambitodell’attività di monitoraggio ed affianca-mento nell’attuazione del piano di rientroregionale.

298. Identico.

Atti Parlamentari — 312 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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299. Fermo restando quanto previstodall’articolo 1, comma 174, della legge 30dicembre 2004, n. 311, e successive mo-dificazioni, e quanto previsto dall’articolo2, commi 77 e 86, della legge 23 dicem-bre 2009, n. 191, al fine di garantirel’equilibrio del Servizio sanitario regio-nale nel suo complesso, la Gestione sa-nitaria accentrata, di cui all’articolo 19,comma 2, lettera b), punto i), del decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivenel proprio bilancio una quota di fondosanitario regionale corrispondente allasomma degli eventuali scostamenti nega-tivi di cui ai piani di rientro degli entidel Servizio sanitario regionale. Nel casoin cui si verifichino le condizioni di cuiai commi 292 e 293, le regioni che sisono avvalse della facoltà di cui all’arti-colo 23 del decreto legislativo 23 giugno2011, n. 118, sono tenute ad istituire laGestione sanitaria accentrata, di cui al-l’articolo 19, comma 2, lettera b), puntoi), del medesimo decreto legislativon. 118 del 2011. I tavoli tecnici di cuiagli articoli 9 e 12 dell’Intesa sancita insede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bol-zano in data 23 marzo 2005 verificano ilrispetto del presente comma. A tal finele regioni comunicano ai suddetti tavolitecnici l’avvenuta approvazione dei pianidi rientro degli enti del proprio Serviziosanitario regionale entro cinque giornidall’adozione del provvedimento di ap-provazione e l’importo degli scostamentinegativi di cui ai medesimi piani dirientro.

299. Identico.

Atti Parlamentari — 313 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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300. Fermo restando quanto previstodall’articolo 2, comma 80, della legge 23dicembre 2009, n. 191, gli interventi in-dividuati dai piani di cui ai commi 297e 298 sono vincolanti per gli enti inte-ressati e le determinazioni in essi previstepossono comportare effetti di variazionedei provvedimenti amministrativi giàadottati dagli stessi in materia di pro-grammazione e pianificazione aziendale,per renderli coerenti con i contenuti deipiani.

300. Identico.

301. La regione, ovvero il Commissarioad acta ove nominato, verifica trimestral-mente l’adozione e la realizzazione dellemisure previste dai piani di rientro di cuiai commi 297 e 298 nel rispetto dellatempistica ivi indicata. In caso di verificatrimestrale positiva, la Gestione sanitariaaccentrata può erogare a titolo di anti-cipazione una quota parte delle risorseiscritte, ai sensi del comma 299, nelproprio bilancio, al fine di salvaguardarel’equilibrio finanziario degli enti territo-riali interessati. In caso di verifica tri-mestrale negativa, la regione ovvero ilCommissario ad acta ove nominato,adotta le misure per la riconduzione inequilibrio della gestione, nel rispetto deilivelli di assistenza, come individuati nelpiano di rientro dell’ente. Al termine diogni esercizio la regione pubblica nelproprio sito internet i risultati economiciraggiunti dai singoli enti interessati, raf-frontati agli obiettivi programmati nelpiano di rientro.

301. Identico.

Atti Parlamentari — 314 — Camera dei Deputati

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302. Per garantire il pieno rispettodelle disposizioni di cui ai commi da 289a 306, tutti i contratti dei direttori ge-nerali, ivi inclusi quelli in essere, preve-dono la decadenza automatica del diret-tore generale degli enti di cui all’articolo19, comma 2, lettera c), del decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118, in casodi mancata trasmissione del piano dirientro all’ente interessato, ovvero in casodi esito negativo della verifica annualedello stato di attuazione del medesimopiano di rientro.

302. Identico.

303. A decorrere dal 2017, le dispo-sizioni di cui ai commi da 289 a 306,coerentemente con le previsioni norma-tive di cui agli articoli 2, comma 2-sexies,lettera d), e 4, commi 8 e 9, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, esuccessive modificazioni, e nel rispettodelle modalità e dei criteri stabiliti daldecreto di cui al comma 304, primoperiodo, si applicano alle aziende sani-tarie locali e ai relativi presìdi a gestionediretta, ovvero ad altri enti pubblici cheerogano prestazioni di ricovero e cura,individuati da leggi regionali, che presen-tano un significativo scostamento tra co-sti e ricavi ovvero il mancato rispetto deiparametri relativi a volumi, qualità edesiti delle cure.

303. Identico.

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304. Con decreto del Ministro dellasalute, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, sentita laConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano, da adottareentro il 30 giugno 2016, sono definiti icriteri di valutazione, i dati da prenderein considerazione, le modalità di calcoloe i relativi parametri di riferimento perl’individuazione, da parte delle regioni,delle aziende, dei presìdi e degli enti dicui al comma 303, da sottoporre ad unpiano di rientro, in caso di mancatoconseguimento dell’equilibrio di bilancioo di disallineamento rispetto ai parametridi qualità ed esiti delle cure. Con suc-cessivo decreto del Ministro della salute,di concerto con il Ministro dell’economiae delle finanze, d’intesa con la Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, da adottare entroil 31 dicembre 2016, sono apportati inecessari aggiornamenti ai modelli di ri-levazione dei costi dei presìdi ospedalieria gestione diretta delle aziende sanitarie,anche al fine di valutare l’equilibrio dellagestione dei presìdi ospedalieri in rap-porto alla loro remunerazione, tariffariaed extra-tariffaria, in coerenza conquanto previsto dall’articolo 4, commi 8e 9, del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, e successive modificazioni.

304. Identico.

304-bis. Al fine di garantire una piùefficace ed efficiente attività di program-mazione sanitaria, con particolare ri-guardo alle specifiche funzioni di moni-toraggio, di verifica e di affiancamentonell’attuazione dei piani di rientro regio-nali è autorizzata, a favore del Ministerodella salute, la spesa di 1,2 milioni dieuro per l’anno 2016, di 1 milione dieuro per l’anno 2017 e di 0,8 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2018.

304-ter. La realizzazione delle attivitàdi prevenzione e gestione del rischiosanitario rappresenta un interesse prima-rio del sistema sanitario nazionale perchéconsente maggiore appropriatezza nel-l’utilizzo delle risorse disponibili e ga-rantisce la tutela del paziente.

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304-quater. Per la realizzazione del-l’obiettivo di cui al comma 304-ter, ai finidi cui all’articolo 3-bis del decreto-legge13 settembre 2012, n. 158, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 novembre2012, n. 189, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano di-spongono che tutte le strutture pubblichee private che erogano prestazioni sani-tarie attivino un’adeguata funzione dimonitoraggio, prevenzione e gestione delrischio sanitario (risk management), perl’esercizio dei seguenti compiti:

a) attivazione dei percorsi di audit oaltre metodologie finalizzati allo studio deiprocessi interni e delle criticità più fre-quenti, con segnalazione anonima del qua-si-errore e analisi delle possibili attivitàfinalizzate alla messa in sicurezza deipercorsi sanitari. Ai verbali e agli atticonseguenti all’attività di gestione azien-dale del rischio clinico, svolta in occasionedel verificarsi di un evento avverso, siapplica l’articolo 220 delle norme di at-tuazione, di coordinamento e transitoriedel codice di procedura penale, di cui aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

b) rilevazione del rischio di inappro-priatezza nei percorsi diagnostici e tera-peutici e facilitazione dell’emersione dieventuali attività di medicina difensivaattiva e passiva;

c) predisposizione e attuazione diattività di sensibilizzazione e formazionecontinua del personale finalizzata alla pre-venzione del rischio sanitario;

d) assistenza tecnica verso gli ufficilegali della struttura sanitaria nel caso dicontenzioso e nelle attività di stipulazionedi coperture assicurative o di gestione dicoperture auto-assicurative.

304-quinquies. L’attività di gestione delrischio sanitario è coordinata da personalemedico dotato delle specializzazioni inigiene, epidemiologia e sanità pubblica oequipollenti ovvero con comprovata espe-rienza almeno triennale nel settore.

Atti Parlamentari — 317 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

Page 254: TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3444 (LEGGE DI STABILITÀ) · colo già iscritti al soppresso ENPALS. 3-bis. Gli esperti contabili iscritti nella ... nel 2015 lo stesso immobile come

304-sexies. Nell’ambito della cornicefinanziaria programmata per il Serviziosanitario nazionale e in relazione allemisure di accrescimento dell’efficienza delsettore sanitario previste dai commi da289 a 311 e alle misure di prevenzione egestione del rischio sanitario di cui aicommi da 304-ter a 304-quinquies, al finedi assicurare la continuità nell’erogazionedei servizi sanitari, nel rispetto delle di-sposizioni dell’Unione europea in materiadi articolazione dell’orario di lavoro, leregioni e le province autonome:

a) ove non abbiano ancora adem-piuto a quanto previsto dall’articolo 1,comma 2, del regolamento di cui al de-creto del Ministro della salute 2 aprile2015 n. 70, adottano il provvedimento ge-nerale di programmazione di riduzionedella dotazione dei posti letto ospedalieriaccreditati ed effettivamente a carico delServizio sanitario regionale nonché i re-lativi provvedimenti attuativi. Le regionisottoposte ai piani di rientro, in coerenzacon quanto definito dall’articolo 1, comma4, del medesimo decreto, adottano i rela-tivi provvedimenti nei tempi e con lemodalità definiti nei programmi operatividi prosecuzione dei piani di rientro;

b) predispongono un piano concer-nente il fabbisogno di personale, conte-nente l’esposizione delle modalità organiz-zative del personale, tale da garantire ilrispetto delle disposizioni dell’Unione eu-ropea in materia di articolazione dell’ora-rio di lavoro attraverso una più efficienteallocazione delle risorse umane disponi-bili, in coerenza con quanto disposto dal-l’articolo 14 della legge 30 ottobre 2014,n. 161;

Atti Parlamentari — 318 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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c) trasmettono entro il 29 febbraio2016 i provvedimenti di cui alle lettere a)e b) al Tavolo di verifica degli adempi-menti e al Comitato permanente per laverifica dell’erogazione dei LEA, di cuirispettivamente agli articoli 12 e 9 dell’in-tesa 23 marzo 2005, sancita dalla Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, pubblicata nel sup-plemento ordinario n. 83 alla GazzettaUfficiale n. 105 del 7 maggio 2005, nonchéal Tavolo per il monitoraggio dell’attua-zione del regolamento di cui al decreto delMinistro della salute 2 aprile 2015, n. 70,istituito ai sensi della lettera C.5 dell’intesasancita dalla Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanonella seduta del 2 luglio 2015;

d) il Tavolo di verifica degli adem-pimenti e il Comitato permanente per laverifica dell’erogazione dei LEA valutanocongiuntamente, entro il 31 marzo 2016, iprovvedimenti di cui alle lettere a) e b),anche sulla base dell’istruttoria condottadal Tavolo di cui alla lettera C.5 dell’intesasancita dalla Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanonella seduta del 2 luglio 2015;

e) ferme restando le disposizioni vi-genti in materia sanitaria, ivi compresequelle in materia di contenimento delcosto del personale e quelle in materia dipiani di rientro, se sulla base del piano delfabbisogno del personale emergono criti-cità, si applicano i commi 304-octies e304-novies.

Atti Parlamentari — 319 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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304-septies. Nelle more della predispo-sizione e della verifica dei piani di cui alcomma 304-sexies, lettera b), nel periododal 1o gennaio 2016 al 31 luglio 2016, leregioni e le province autonome, previaattuazione delle modalità organizzative delpersonale al fine di garantire il rispettodelle disposizioni dell’Unione europea inmateria di articolazione dell’orario di la-voro, qualora si evidenzino criticità nel-l’erogazione dei livelli essenziali di assi-stenza, possono ricorrere, in deroga aquanto previsto dall’articolo 9, comma 28,del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122, e successive modi-ficazioni, a forme di lavoro flessibile, nelrispetto delle disposizioni vigenti in mate-ria sanitaria, ivi comprese quelle relativeal contenimento del costo del personale ein materia di piani di rientro. Se altermine del medesimo periodo temporalepermangono le predette condizioni di cri-ticità, i contratti di lavoro, stipulati aisensi del precedente periodo possono es-sere prorogati fino al termine massimo del31 ottobre 2016. Del ricorso a tali formedi lavoro flessibile nel rispetto delle di-sposizioni vigenti in materia sanitaria, ivicomprese quelle relative al contenimentodel costo del personale e in materia dipiani di rientro, è data tempestiva comu-nicazione ai Ministeri della salute e del-l’economia e delle finanze.

Atti Parlamentari — 320 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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304-octies. In deroga a quanto previstodal decreto del Presidente del Consiglio deiministri 6 marzo 2015, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015,in attuazione dell’articolo 4, comma 10,del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,convertito, con modificazioni, dalla legge30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Ser-vizio sanitario nazionale possono indire,entro il 31 dicembre 2016, e concludere,entro il 31 dicembre 2017, procedure con-corsuali straordinarie per l’assunzione dipersonale medico e infermieristico, neces-sario a far fronte alle eventuali esigenzeassunzionali emerse in relazione alle va-lutazioni operate sul piano di fabbisognodel personale secondo quanto previsto dalcomma 304-sexies. Nell’ambito delle me-desime procedure concorsuali, gli enti delServizio sanitario nazionale possono riser-vare i posti disponibili, nella misura mas-sima del 50 per cento, al personale medicoe infermieristico in servizio alla data dientrata in vigore della presente legge, cheabbia maturato alla data di pubblicazionedel bando almeno tre anni di servizio,anche non continuativi, negli ultimi cinqueanni con contratti a tempo determinato,con contratti di collaborazione coordinatae continuativa o con altre forme di rap-porto di lavoro flessibile con i medesimienti. Nelle more della conclusione dellemedesime procedure, gli enti del Serviziosanitario nazionale continuano ad avva-lersi del personale di cui al precedenteperiodo, anche in deroga ai limiti di cuiall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122. In relazione a tale deroga, gli entidel Servizio sanitario nazionale, oltre allaprosecuzione dei rapporti di cui al prece-dente periodo, sono autorizzati a stipularenuovi contratti di lavoro flessibile esclusi-vamente ai sensi del comma 304-septiesfino al termine massimo del 31 ottobre2016.

Atti Parlamentari — 321 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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304-novies. Le previsioni di cui alcomma 304-octies, per il biennio 2016-2017, sono comunque attuate nel rispettodella cornice finanziaria programmata edelle disposizioni di cui all’articolo 2,comma 71, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, e dell’articolo 17, commi 3, 3-bis e3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111, e successive modifica-zioni, e, per le regioni sottoposte a piani dirientro, degli obiettivi previsti in detti piani.È autorizzata a decorrere dal 1o gennaio2016, nel limite massimo di spesa di400.000 euro annui, la stipulazione di unaconvenzione tra il Dipartimento dell’ammi-nistrazione penitenziaria del Ministerodella giustizia, il Dipartimento per la giusti-zia minorile e le aziende sanitarie e comuniper l’integrazione socio-sanitaria, ANCI-Fe-dersanità, per la realizzazione all’internodel servizio sanitario nazionale di una piat-taforma informatica di trasmissione deidati sanitari delle persone detenute svilup-pata dalla Direzione generale per i sistemiinformativi automatizzati del Ministerodella giustizia cui sono assegnate le risorse.La piattaforma è finalizzata alla gestione diun servizio di telemedicina in ambito carce-rario, sia adulto che minorile. Per l’attua-zione delle disposizioni di cui al periodoprecedente è autorizzata la spesa di euro400.000 a decorrere dall’anno 2016.

304-decies. Il comma 10 dell’articolo 4del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,convertito, con modificazioni, dalla legge 30ottobre 2013, n. 125, si applica anche al-l’Istituto nazionale per la promozione dellasalute delle popolazioni migranti e per ilcontrasto della povertà, che opera nell’am-bito del Servizio sanitario nazionale ed èassoggettato alla disciplina per questo pre-vista. Conseguentemente il Fondo per lacompensazione degli effetti finanziari nonprevisti a legislazione vigente conseguentiall’attualizzazione di contributi pluriennali,di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,n. 189, e successive modificazioni, è ridottodi 780.983 euro a decorrere dall’anno 2016.

Atti Parlamentari — 322 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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305. Al fine di perseguire una piùefficace e sinergica integrazione tra leattività di prevenzione, cura e riabilita-zione e le attività di didattica e diricerca, nonché allo scopo di conseguirerisparmi di spesa, nelle regioni che nelbiennio antecedente alla data di entratain vigore della presente legge hanno rior-ganizzato il proprio Servizio sanitarioregionale, o ne hanno avviato la riorga-nizzazione, attraverso processi di accor-pamento delle aziende sanitarie preesi-stenti, la collaborazione tra Servizio sa-nitario nazionale e università può rea-lizzarsi anche mediante la costituzione diaziende sanitarie uniche, risultanti dal-l’incorporazione delle aziende ospedaliereuniversitarie nelle aziende sanitarie locali,secondo modalità definite preventiva-mente con protocolli di intesa tra leregioni e le università interessate, dastipulare ai sensi del decreto legislativo21 dicembre 1999, n. 517.

305. Al fine di perseguire una piùefficace e sinergica integrazione tra leattività di prevenzione, cura e riabilita-zione e le attività di didattica e diricerca, nonché allo scopo di conseguirerisparmi di spesa, nelle regioni a statutospeciale che nel biennio antecedente alladata di entrata in vigore della presentelegge hanno riorganizzato il proprio Ser-vizio sanitario regionale, o ne hannoavviato la riorganizzazione, attraversoprocessi di accorpamento delle aziendesanitarie preesistenti, la collaborazionetra Servizio sanitario nazionale e univer-sità può realizzarsi anche mediante lacostituzione di aziende sanitarie uniche,risultanti dall’incorporazione delleaziende ospedaliere universitarie nelleaziende sanitarie locali, secondo modalitàdefinite preventivamente con protocolli diintesa tra le regioni e le università in-teressate, da stipulare ai sensi del decretolegislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

306. Le disposizioni di cui al comma305 non si applicano alle regioni sotto-poste a piani di rientro dal disavanzosanitario.

306. Identico.

Atti Parlamentari — 323 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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307. Al fine di garantire la effettivarealizzazione degli interventi di raziona-lizzazione della spesa mediante aggrega-zione degli acquisti di beni e servizi, glienti del Servizio sanitario nazionale sonotenuti ad approvvigionarsi, relativamentealle categorie merceologiche del settoresanitario, come individuate dal decretodel Presidente del Consiglio dei ministridi cui all’articolo 9, comma 3, del de-creto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 23giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in viaesclusiva, delle centrali regionali di com-mittenza di riferimento, ovvero dellaConsip SpA.

307. Identico.

308. Qualora le centrali di commit-tenza individuate sulla base del comma307 non siano disponibili ovvero opera-tive, gli enti del Servizio sanitario nazio-nale sono tenuti ad approvvigionarsi, re-lativamente alle categorie merceologichedel settore sanitario di cui al comma 307,avvalendosi, in via esclusiva, delle centralidi committenza iscritte nell’elenco deisoggetti aggregatori, di cui all’articolo 9,comma 1, del decreto-legge 24 aprile2014, n. 66, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In taleipotesi, spetta alla centrale regionale dicommittenza di riferimento l’individua-zione, ai fini dell’approvvigionamento, dialtra centrale di committenza. La viola-zione degli adempimenti previsti dal pre-sente comma costituisce illecito discipli-nare ed è causa di responsabilità perdanno erariale.

308. Identico.

Atti Parlamentari — 324 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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309. I singoli contratti relativi allecategorie merceologiche individuate daldecreto di cui al comma 307, in esserealla data di entrata in vigore della pre-sente legge, non possono essere prorogatioltre la data di attivazione del contrattoaggiudicato dalla centrale di committenzaindividuata ai sensi dei commi da 307 a311. Le proroghe disposte in violazionedella presente disposizione sono nulle ecostituiscono illecito disciplinare e sonocausa di responsabilità amministrativa.

309. Identico.

310. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, leregioni adottano provvedimenti volti agarantire che gli enti del Servizio sani-tario nazionale non istituiscano unità or-ganizzative di valutazione delle tecnologieovvero sopprimano quelle esistenti, ricor-rendo a strutture di valutazione istituitea livello regionale o nazionale.

310. Identico.

311. A livello nazionale la Cabina diregia istituita con decreto del Ministrodella salute 12 marzo 2015, in attuazionedell’articolo 26 del Patto per la salute2014-2016, provvede a:

311. Identico.

a) definire le priorità per la valuta-zione tecnica multidimensionale dei dispo-sitivi medici sulla base dei criteri di rile-vanza del problema di salute nonché dirilevanza, sicurezza, efficacia, impatto eco-nomico ed impatto organizzativo dei di-spositivi medici, in coerenza con le lineeguida europee in materia (EUnetHTA);

Atti Parlamentari — 325 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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b) promuovere e coordinare le atti-vità di valutazione multidimensionale rea-lizzate dall’Agenzia nazionale per i servizisanitari regionali (AGENAS) e dai presìdiregionali e dai soggetti pubblici e privati dicomprovata esperienza di HTA (HealthTechnology assesment) operanti nel Pro-gramma nazionale di HTA dei dispositivimedici;

c) validare gli indirizzi metodologiciche verranno applicati per la produzionedei rapporti di valutazione tecnica multi-dimensionale nel Programma nazionale diHTA;

d) curare la pubblicazione, la diffu-sione e la verifica degli impatti a livellonazionale degli esiti delle valutazioni di cuialla lettera b) secondo i metodi validati dicui alla lettera c), promuovendone l’uti-lizzo da parte delle regioni e delle aziendesanitarie per informare le decisioni inmerito all’adozione e all’introduzione deidispositivi medici e al disinvestimento.

Atti Parlamentari — 326 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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312. In attuazione dell’articolo 1,comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, approvato con l’Intesa tra lo Stato,le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nelrispetto di quanto previsto dall’articolo 1,comma 556, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, e dall’articolo 9-septies del decre-to-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2015, n. 125, e in misura non superiore a800 milioni di euro annui, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge si provvede all’aggiorna-mento del decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 29 novembre 2001, pub-blicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio2002, recante « Definizione dei livelli es-senziali di assistenza », nel rispetto degliequilibri programmati della finanza pub-blica.

312. Identico.

313. La definizione e l’aggiornamentodei LEA di cui all’articolo 1, comma 7, deldecreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, sono effettuati con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri suproposta del Ministro della salute, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, d’intesa con la Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano e previo parere delle com-petenti Commissioni parlamentari nonchécon la procedura di cui al comma 318. IlMinistro della salute, entro il 31 dicembredi ogni anno, presenta alle Camere unarelazione sullo stato di attuazione deicommi da 312 a 324. L’articolo 5 deldecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,convertito, con modificazioni, dalla legge 8novembre 2012, n. 189, è abrogato.

313. Identico.

Atti Parlamentari — 327 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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314. Per l’attuazione del comma 312,per l’anno 2016 è finalizzato l’importo di800 milioni di euro, a valere sulla quotaindistinta del fabbisogno sanitario stan-dard nazionale, di cui all’articolo 26 deldecreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.L’erogazione della quota è condizionataall’adozione del provvedimento di cui alcomma 312.

314. Identico.

315. Nel rispetto degli equilibri pro-grammati di finanza pubblica, al fine digarantire l’efficacia e l’appropriatezza cli-nica e organizzativa delle prestazioni ero-gate dal Servizio sanitario nazionale nel-l’ambito dei LEA, anche in relazione al-l’evoluzione scientifica e tecnologica, è isti-tuita, presso il Ministero della salute, laCommissione nazionale per l’aggiorna-mento dei LEA e la promozione dell’ap-propriatezza nel Servizio sanitario nazio-nale, nominata e presieduta dal Ministrodella salute e composta dal direttore dellaDirezione generale della programmazionesanitaria del Ministero della salute e daquindici esperti qualificati e da altrettantisupplenti, di cui quattro designati dalMinistro della salute, uno dall’Istituto su-periore di sanità (ISS), uno dall’AGENAS,uno dall’Agenzia italiana del farmaco(AIFA), uno dal Ministero dell’economia edelle finanze e sette dalla Conferenza delleregioni e delle province autonome. LaCommissione dura in carica tre anni. Surichiesta del presidente, alle riunioni dellaCommissione possono partecipare, perfornire il proprio contributo tecnico-scien-tifico, rappresentanti del Consiglio supe-riore di sanità, delle società scientifiche,delle Federazioni dei medici ed espertiesterni competenti nelle specifiche materietrattate.

315. Identico.

Atti Parlamentari — 328 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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316. La Commissione di cui al comma315, nel rispetto degli equilibri program-mati di finanza pubblica, nonché degliobblighi di pubblicità, trasparenza e dif-fusione di informazioni di cui al decretolegislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche suproposta dei suoi componenti, svolge inparticolare le seguenti attività:

316. Identico.

a) procede ad una valutazione siste-matica delle attività, dei servizi e delleprestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi neiLEA, per valutarne il mantenimento ov-vero per definire condizioni di erogabilitào indicazioni di appropriatezza;

a) identica;

b) acquisisce e valuta le proposte diinserimento nei LEA di nuovi servizi, at-tività e prestazioni;

b) identica;

c) per l’aggiornamento dei LEA el’individuazione di condizioni di erogabi-lità o indicazioni di appropriatezza, siavvale delle valutazioni di HTA su tecno-logie sanitarie e biomediche e su modellie procedure organizzativi;

c) identica;

d) valuta l’impatto economico dellemodifiche ai LEA;

d) identica;

e) valuta le richieste, provenienti dastrutture del Servizio sanitario nazionale,di autorizzazione all’esecuzione di presta-zioni innovative nell’ambito di programmidi sperimentazione, ai sensi dell’articolo 1,comma 8, del decreto legislativo 30 dicem-bre 1992, n. 502, e successive modifica-zioni.

e) identica;

e-bis) valuta che l’applicazione deiLEA avvenga in tutte le regioni con lostesso standard di qualità e includa tuttele prestazioni previste dagli specifici LEA.

Atti Parlamentari — 329 — Camera dei Deputati

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317. Sulla base dell’attività svolta aisensi del comma 316, la Commissione dicui al comma 315 formula annualmenteuna proposta di aggiornamento dei LEA.

317. Identico.

318. Se la proposta attiene esclusiva-mente alla modifica degli elenchi di pre-stazioni erogabili dal Servizio sanitarionazionale ovvero alla individuazione dimisure volte ad incrementare l’appropria-tezza della loro erogazione e la sua ap-provazione non comporta ulteriori oneri acarico della finanza pubblica, l’aggiorna-mento dei LEA è effettuato con decreto delMinistro della salute, adottato di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sentita la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,previo parere delle competenti Commis-sioni parlamentari, da pubblicare nellaGazzetta Ufficiale previa registrazione dellaCorte dei conti.

318. Identico.

319. La partecipazione alla Commis-sione di cui al comma 315 è onorifica; essapuò dar luogo esclusivamente al rimborsodelle spese sostenute, ove spettante, nelrispetto della disciplina prevista in materiadalla legislazione vigente.

319. Identico.

Atti Parlamentari — 330 — Camera dei Deputati

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320. Per lo svolgimento delle attività dicui ai commi da 312 a 319, la Commis-sione è supportata da una segreteria tec-nico-scientifica operante presso la Dire-zione generale della programmazione sa-nitaria del Ministero della salute, che puòavvalersi di personale messo a disposi-zione, in posizione di comando o distacco,da ISS, AIFA, AGENAS, regioni, enti delServizio sanitario nazionale ed altri entirappresentati nell’ambito della Commis-sione, nel numero massimo di cinqueunità.

320. Identico.

321. Per le attività di supporto di cui alcomma 320 che richiedono specifiche at-tività di ricerca, il Ministero della salutepuò avvalersi, anche tramite specificheconvenzioni, della collaborazione di istitutidi ricerca, società scientifiche e strutturepubbliche o private, anche non nazionali,nonché di esperti, nel numero massimo dicinque.

321. Identico.

322. Gli oneri derivanti dai commi 315,320 e 321 ammontano ad euro 1 milione.

322. Identico.

323. Al comma 3 dell’articolo 54 dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo leparole: « Consiglio dei Ministri, » sono in-serite le seguenti: « su proposta del Mini-stro della salute, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, ».

323. Identico.

Atti Parlamentari — 331 — Camera dei Deputati

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324. A decorrere dalla costituzionedella Commissione di cui al comma 315, èabrogato il comma 10 dell’articolo 4-bisdel decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,convertito, con modificazioni, dalla legge15 giugno 2002, n. 112, e al regolamentodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 28 marzo 2013, n. 44, sonoapportate le seguenti modifiche:

324. Identico.

a) all’articolo 2, comma 1, la letteraa) è abrogata;

b) all’articolo 3, comma 1:

1) alla lettera a), la parola: « ses-santadue » è sostituita dalla seguente:« cinquantanove »;

2) alla lettera b), la parola: « quat-tro » è sostituita dalla seguente: « due »;

3) alla lettera n), la parola: « tren-tanove » è sostituita dalla seguente: « tren-taquattro »;

c) all’allegato 1, il punto 22 è sop-presso.

324-bis. Nell’ambito delle risorse desti-nate al finanziamento del Servizio sanita-rio nazionale, per la revisione delle tariffemassime delle prestazioni di assistenzatermale, ai sensi di quanto previsto all’ar-ticolo 1, comma 170, della legge 30 di-cembre 2004, n. 311, e successive modifi-cazioni, è autorizzata la spesa di 5 milionidi euro per ciascuno degli anni 2016, 2017e 2018.

Atti Parlamentari — 332 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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324-ter. A decorrere dal 1o gennaio2016, i cittadini che usufruiscono dellecure termali, con esclusione dei soggettiindividuati dall’articolo 8, comma 16, dellalegge 24 dicembre 1993, n. 537, e succes-sive modificazioni, dei soggetti individuatidal regolamento di cui al decreto delMinistro della sanità 28 maggio 1999,n. 329, degli invalidi di guerra titolari dipensione diretta vitalizia, dei grandi inva-lidi per servizio, degli invalidi civili al 100per cento e dei grandi invalidi del lavoro,sono tenuti a partecipare alla spesa aisensi dell’articolo 52, comma 2, della legge27 dicembre 2002, n. 289, in misura paria 55 euro o nella misura superiore chepotrà essere individuata in sede di accordodi cui all’articolo 4, comma 4, della legge24 ottobre 2000, n. 323.

325. Il livello del finanziamento delfabbisogno sanitario nazionale standardcui concorre lo Stato, come stabilito dal-l’articolo 1, commi 167 e 556, della legge23 dicembre 2014, n. 190, e dall’articolo9-septies, comma 1, del decreto-legge 19giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,è rideterminato, per l’anno 2016, in111.000 milioni di euro. Sono sterilizzatigli effetti derivanti dal periodo precedentesugli obiettivi di finanza pubblica delleautonomie speciali.

325. Identico.

Atti Parlamentari — 333 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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326. Ai fini di consentire la regolaresomministrazione dei farmaci innovativinel rispetto della cornice finanziaria pro-grammata per il Servizio sanitario nazio-nale e in relazione alle misure di efficien-tamento del settore sanitario previste daicommi da 289 a 311 e dalle disposizioni dicui all’articolo 9-ter, commi 10 e 11, deldecreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015 e2016, la spesa per l’acquisto di farmaciinnovativi concorre al raggiungimento deltetto di spesa per l’assistenza farmaceuticaterritoriale di cui all’articolo 15, comma 3,del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, per l’ammontare ec-cedente annualmente, per ciascuno deglianni 2015 e 2016, l’importo del fondo dicui all’articolo 1, comma 593, della legge23 dicembre 2014, n. 190. Il presentecomma entra in vigore il giorno successivoa quello della pubblicazione della presentelegge nella Gazzetta Ufficiale.

326. Identico.

327. Allo scopo di consentire l’accessoai trattamenti innovativi in una prospet-tiva di sostenibilità del sistema e di pro-grammazione delle cure, il Ministero dellasalute, sentita l’AIFA, in coerenza con lacornice finanziaria programmata per ilServizio sanitario nazionale, predisponeannualmente un programma strategicovolto a definire le priorità di intervento, lecondizioni di accesso ai trattamenti, iparametri di rimborsabilità sulla base dirisultati clinici significativi, il numero deipazienti potenzialmente trattabili e le re-lative previsioni di spesa, le condizioni diacquisto, gli schemi di prezzo condizionatoal risultato e gli indicatori di performancedegli stessi, gli strumenti a garanzia etrasparenza di tutte le procedure, le mo-dalità di monitoraggio e valutazione degliinterventi in tutto il territorio nazionale. Ilprogramma è approvato annualmented’intesa con la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovincie autonome di Trento e di Bol-zano.

327. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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328. È istituito, nello stato di previsionedel Ministero della salute, il fondo perfinanziare la prima applicazione da partedelle farmacie del servizio di revisionedell’uso dei medicinali (Medicine Use Re-view), finalizzato, in via sperimentale, adassicurare l’aderenza farmacologica alleterapie con conseguente riduzione dei co-sti per le spese sanitarie relative ai pa-zienti affetti da asma.

328. Identico.

329. Il fondo di cui al comma 328 èassegnato alle regioni e alle province au-tonome di Trento e di Bolzano in propor-zione alla popolazione residente ed è de-stinato in via esclusiva e diretta a finan-ziare la remunerazione del servizio resodal farmacista.

329. Identico.

330. Per il finanziamento del fondo dicui al comma 328 è stanziata, per l’anno2016, la somma di euro 1.000.000.

330. Identico.

330-bis. All’articolo 15, comma 14, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Atutti i singoli contratti e a tutti i singoliaccordi » sono sostituite dalle seguenti:« Ai contratti e agli accordi » e le parole:« percentuale fissa, » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, sono inse-riti i seguenti: « A decorrere dall’anno2016, in considerazione del processo diriorganizzazione del settore ospedalieroprivato accreditato in attuazione di quantoprevisto dal regolamento di cui al decretodel Ministro della salute 2 aprile 2015,n. 70, al fine di valorizzare il ruolo del-l’alta specialità all’interno del territorionazionale, le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano possonoprogrammare l’acquisto di prestazioni diassistenza ospedaliera di alta specialità,nonché di prestazioni erogate da partedegli istituti di ricovero e cura a caratterescientifico (IRCCS) a favore di cittadiniresidenti in regioni diverse da quelle diappartenenza ricomprese negli accordi dicui ai commi 330-ter e 330-quater inderoga ai limiti previsti dal primo periodo.Al fine di garantire, in ogni caso, l’inva-

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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rianza dell’effetto finanziario connessoalla deroga di cui al periodo precedente, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano provvedono ad adottare mi-sure alternative, volte, in particolare, aridurre le prestazioni inappropriate dibassa complessità erogate in regime am-bulatoriale, di pronto soccorso, in ricoveroordinario e in riabilitazione e lungode-genza, acquistate dagli erogatori privatiaccreditati, in misura tale da assicurare ilrispetto degli obiettivi di riduzione di cuial primo periodo, nonché gli obiettivi pre-visti dall’articolo 9-quater, comma 7, deldecreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2015, n. 125; possono contribuireal raggiungimento del predetto obiettivofinanziario anche misure alternative a va-lere su altre aree della spesa sanitaria. Leprestazioni di assistenza ospedaliera dialta specialità e i relativi criteri di appro-priatezza sono definiti con successivo ac-cordo sancito in sede di Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano. In sede di prima applica-zione sono definite prestazioni di assi-stenza ospedaliera di alta specialità i ri-coveri individuati come “ad alta comples-sità” nell’ambito del vigente Accordo in-terregionale per la compensazione dellamobilità sanitaria, sancito in sede di Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano ».

330-ter. Gli accordi per la compensa-zione della mobilità interregionale di cuiall’articolo 9 del Patto per la salute, san-cito in sede di Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanocon Intesa del 10 luglio 2014 (atto rep.82/CSR), sono sanciti dalla medesima Con-ferenza, nel rispetto degli equilibri di bi-lancio programmati.

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330-quater. Dalla data di entrata invigore della presente legge, gli accordibilaterali fra le regioni per il governo dellamobilità sanitaria interregionale, di cuiall’articolo 19 del Patto per la salutesancito con intesa del 3 dicembre 2009(rep. 243/CSR), devono essere obbligato-riamente conclusi.

330-quinquies. Le strutture sanitarieche erogano prestazioni a carico del Ser-vizio sanitario nazionale applicano ai pa-zienti, residenti in regioni diverse daquella in cui insistono le strutture, lemedesime regole di accesso e di eroga-zione delle prestazioni previste per i pa-zienti residenti nella regione in cui sonoubicate le strutture. Le regioni indivi-duano, nell’ambito del contratto stipulatocon le strutture sanitarie, le misure san-zionatorie da applicare alle strutture chenon rispettano la presente disposizione.

330-sexies. All’articolo 1, comma 171,della legge 30 dicembre 2004, n. 311, leparole: « importi tariffari diversi » sonosostituite dalle seguenti: « livelli di remu-nerazione complessivi diversi ».

330-septies. Il Ministero della salute, diconcerto con il Ministero dell’economia edelle finanze, avvalendosi dell’Agenzia na-zionale per i servizi sanitari regionali(AGENAS), assicura, su richiesta della re-gione interessata, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica, ilnecessario supporto agli enti interessatidai piani di rientro di cui ai commi da 296a 304 e mette a disposizione, ove neces-sario, strumenti operativi per la presenta-zione del piano ed il perseguimento deisuoi obiettivi, nonché per l’affiancamento,da parte dell’AGENAS con oneri a caricodel bilancio della medesima Agenzia, deglienti del Servizio sanitario nazionale pertutta la durata dei piani di rientro. Allacompensazione degli effetti finanziari intermini di fabbisogno e indebitamentonetto derivanti dal presente comma, pari a3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni2016, 2017 e 2018, si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo per lacompensazione degli effetti finanziari nonprevisti a legislazione vigente conseguentiall’attualizzazione di contributi plurien-

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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nali, di cui all’articolo 6, comma 2, deldecreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2008, n. 189, e successive mo-dificazioni.

331. Al fine di dotare il Paese di unainfrastruttura dedicata ad un progetto na-zionale di genomica applicata alla sanitàpubblica, denominato « Progetto genomiItalia », volto alla realizzazione di un pianonazionale di implementazione medico-sa-nitaria delle conoscenze e tecnologie geno-miche con particolare riguardo al sequen-ziamento, all’analisi e alla valorizzazionescientifica delle sequenze genomiche dellapopolazione italiana, è istituito presso ilMinistero della salute un fondo denominato« Progetto genomi Italia », al quale è asse-gnata la somma di 5 milioni di euro perciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

331. Identico.

332. Gli atti e i provvedimenti concer-nenti l’utilizzazione del fondo, la progetta-zione e gestione del « Progetto genomi Ita-lia », di cui al comma 331, sono adottati dauna Commissione, denominata « Commis-sione nazionale genomi italiani », istituitacon decreto di natura non regolamentaredel Ministero della salute. La Commissione,di durata triennale, individua entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge il soggetto o i soggetti,pubblici o privati, che si impegnano a cofi-nanziare il progetto, con lettera di intentida acquisire entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, nellamisura non inferiore alle risorse destinateannualmente dallo Stato come individuatedal comma 331. Decorsi sei mesi dalla datadi entrata in vigore della presente leggesenza l’individuazione di cofinanziatori delprogetto, la Commissione di cui al presentecomma cessa le proprie funzioni relazio-nando al Ministro della salute sulle circo-stanze che hanno impedito la realizzazionedel progetto.

332. Identico.

332-bis. Le risorse di cui all’articolo2-ter, comma 3, del decreto-legge 29marzo 2004, n. 81, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 26 maggio 2004,n. 138, e le risorse di cui all’articolo 2,comma 307, della legge 24 dicembre 2007,n. 244, annualmente stanziate sui perti-

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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nenti capitoli dello stato di previsione delMinistero della salute, sono assegnate dalMinistero della salute direttamente al Cen-tro nazionale trapianti per lo svolgimentodelle attività di coordinamento della retetrapiantologica.

332-ter. Le risorse di cui all’articolo 12del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 207, e all’articolo 5 del decreto legisla-tivo 9 novembre 2007, n. 208, annual-mente stanziate sui pertinenti capitolidello stato di previsione del Ministerodella salute, sono equamente ripartite de-stinando il 50 per cento alle regioni e il 50per cento al Centro nazionale sangue perle attività di coordinamento della retetrasfusionale.

332-quater. A seguito dell’effettivo tra-sferimento al Servizio sanitario regionaledelle funzioni in materia di assistenzasanitaria ai soggetti ospitati presso le re-sidenze per l’esecuzione delle misure disicurezza (REMS), alle regioni a statutospeciale sono trasferite le somme loroassegnate in sede di riparto della quotavincolata di Fondo sanitario nazionale pergli anni 2012, 2013, 2014, 2015, di cuiall’articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 febbraio2012, n. 9.

332-quinquies. È autorizzata la spesadi 1 milione di euro per l’anno 2016, di 2milioni di euro per ciascuno degli anni2017 e 2018 e di 1 milione di euro annuia decorrere dall’anno 2019 in favore del-l’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

332-sexies. Gli indennizzi dovuti allepersone danneggiate da trasfusioni, sommi-nistrazioni di emoderivati o vaccinazioni, inbase alla legge 25 febbraio 1992, n. 210,riconosciuti dopo il 1o maggio 2001, deman-dati alle regioni, in attesa del trasferimentodallo Stato delle somme dovute, vengonoanticipati da ogni regione agli aventi diritto.

333. A decorrere dall’anno 2016, ledotazioni di bilancio in termini di com-petenza e di cassa relative alle missioni eai programmi di spesa degli stati di pre-visione dei Ministeri sono ridotte per gliimporti indicati nell’elenco n. 2, allegatoalla presente legge.

333. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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334. Ai fini del concorso al raggiungi-mento degli obiettivi programmati di fi-nanza pubblica, gli stanziamenti di bilan-cio iscritti a favore della Presidenza delConsiglio dei ministri sono ridotti perl’importo di 23.002.000 euro per l’anno2016, di 21.756.000 euro per l’anno 2017e di 18.006.000 euro a decorrere dall’anno2018, come indicato nell’elenco n. 3, alle-gato alla presente legge.

334. Identico.

334-bis. Al fine di razionalizzare eridurre i costi delle strutture tecniche delDipartimento per la programmazione e ilcoordinamento della politica economicadella Presidenza del Consiglio dei ministri,l’Unità tecnica Finanza di progetto, di cuiall’articolo 7 della legge 17 maggio 1999,n. 144, è soppressa e le relative funzioni ecompetenze sono trasferite al medesimoDipartimento. Il Dipartimento, per lo svol-gimento delle funzioni trasferite e diquelle esercitate a supporto del Nucleo diconsulenza per l’attuazione delle lineeguida per la regolazione dei servizi dipubblica utilità, previste dal decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 25novembre 2008, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 42 del 20 febbraio 2009, puòavvalersi complessivamente di un massimodi diciotto esperti in materia di investi-menti pubblici e finanza di progetto. Condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, da emanare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono definiti i requisiti pro-fessionali, i criteri per l’attribuzione degliincarichi, la durata, le cause di incompa-tibilità e il trattamento economico degliesperti. I richiami all’Unità tecnica Fi-nanza di progetto contenuti in atti nor-mativi devono intendersi riferiti al Dipar-timento per la programmazione e il coor-dinamento della politica economica. Dal-l’attuazione della presente disposizionenon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

334-ter. Al fine di garantire, senzasoluzione di continuità, la prosecuzionedelle attività concernenti l’allertamento, ilmonitoraggio e il coordinamento operativodel sistema nazionale di protezione civilenonché l’adempimento degli impegni de-

Atti Parlamentari — 340 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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rivanti dall’articolo 3 del decreto-legge 28gennaio 2014, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50,nelle more del rinnovo della contratta-zione integrativa riguardante il personaledella Presidenza del Consiglio dei ministri,continuano a produrre effetti le disposi-zioni in materia di riconoscimento delleintegrazioni al trattamento economico ac-cessorio di cui al comma 7 del medesimoarticolo 3 del decreto-legge n. 4 del 2014,nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro,a valere sui pertinenti stanziamenti delbilancio della Presidenza del Consiglio deiministri.

335. Nell’ambito del programma « Re-golazione giurisdizione e coordinamentodel sistema della fiscalità » della missionedi spesa « Politiche economico-finanziariee di bilancio », le dotazioni finanziarieiscritte sul capitolo 3845 dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze sono ridotte di 40 milioni dieuro per l’anno 2016, di 70 milioni di europer ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di100 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2019. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono rideter-minati i compensi spettanti ai centri au-torizzati di assistenza fiscale in misuratale da realizzare i risparmi di spesa di cuial periodo precedente.

335. Identico.

336. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 47, secondo comma, della legge20 maggio 1985, n. 222, relativamente allaquota destinata allo Stato dell’otto permille dell’imposta sul reddito delle personefisiche (IRPEF), è ridotta di 10 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2016.

336. Identico.

337. L’articolo 41, comma 16-sexiesde-cies, del decreto-legge 30 dicembre 2008,n. 207, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.

337. Identico.

337-bis. Al comma 90 dell’articolo 1della legge 23 dicembre 2014, n. 190, leparole: « per ciascuno degli anni 2015 e2016 » sono sostituite dalle seguenti: « adecorrere dall’anno 2016 ».

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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338. A decorrere dall’anno 2016 ces-sano i trasferimenti erariali in favore delleregioni a statuto speciale previsti dall’ar-ticolo 34, comma 4, del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e dall’articolo 72,comma 3, del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 16dicembre 1992, n. 495, concernenti gliindennizzi di usura derivanti dall’uso deimezzi d’opera.

338. Identico.

338-bis. All’articolo 201, comma 1-bis,del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, la letterag-bis) è sostituita dalla seguente:

« g-bis) accertamento delle violazionidi cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214,per mezzo di appositi dispositivi o appa-recchiature di rilevamento; ».

339. A titolo di ristoro per le maggiorispese sostenute dagli enti locali della Re-gione siciliana in relazione all’accoglienzadi profughi e rifugiati extracomunitari, èautorizzata la spesa di 3 milioni di europer l’anno 2016. Con decreto del Ministrodell’interno, da adottare di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze en-tro novanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono definite lemodalità di riparto delle risorse di cui alpresente comma.

339. Identico.

339-bis. Al comma 1 dell’articolo 1-bisdel decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,convertito, con modificazioni, dalla legge24 marzo 2015, n. 34, le parole: « 15dicembre 2015 » sono sostituite dalle se-guenti: « 15 dicembre 2016 ».

339-ter. Al fine di assicurare la razio-nalizzazione delle risorse finanziarie di-sponibili e l’ottimizzazione dell’impiegodel personale nei procedimenti in materiadi cittadinanza, immigrazione e asilo,quota parte delle risorse di cui all’articolo9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91,connesse alle attività istruttorie di compe-tenza del Dipartimento per le libertà civilie l’immigrazione e resesi disponibili aseguito di riassegnazioni nel corso del-l’anno, individuata con decreto del Mini-stro dell’interno di concerto con il Mini-

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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stro dell’economia e delle finanze, puòessere destinata alla corresponsione deicompensi per prestazioni di lavoro straor-dinario del personale del Dipartimento perle libertà civili del Ministero dell’interno,anche in deroga alla normativa vigente.Con il medesimo decreto si provvede al-l’autorizzazione delle prestazioni di lavorostraordinario del personale interessato.

340. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 431, della legge 27dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondoper la riduzione della pressione fiscale, èridotta di 809.608.622 euro per l’anno2016, di 413.413.755 euro per l’anno 2017,di 410.985.329 euro per l’anno 2018 e di387.985.329 euro a decorrere dall’anno2019.

340. Identico.

341. All’articolo 12, comma 4, del de-creto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2014, n. 13, le parole: « 27,7 mi-lioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1milioni di euro » sono sostituite dalle se-guenti: « 17,7 milioni di euro per l’anno2016 e di 25,1 milioni di euro ».

341. Identico.

342. Fermo restando quanto previstodagli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge19 giugno 2015, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,n. 125, le risorse disponibili sull’autoriz-zazione di spesa di cui all’articolo 22-bisdel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89, sono destinate alfinanziamento delle agevolazioni nelle solezone franche urbane individuate dalla de-libera CIPE n. 14/2009 dell’8 maggio 2009ricadenti nelle regioni non comprese nel-l’obiettivo « Convergenza ».

342. Identico.

Atti Parlamentari — 343 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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343. Nelle zone franche urbane giàfinanziate ai sensi dell’articolo 37, comma1, del decreto-legge 18 ottobre 2012,n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi inclusala zona franca del comune di Lampedusa,istituita dall’articolo 23, comma 45, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, il Ministero dello svi-luppo economico adotta nuovi bandi fi-nanziati con le risorse rivenienti da ri-nunce e da revoche relative alleagevolazioni già concesse nelle predettezone franche ai sensi dell’articolo 37 delcitato decreto-legge n. 179 del 2012, non-ché da eventuali ulteriori risorse apportatedalle regioni.

343. Identico.

344. Con riferimento all’esercizio finan-ziario 2016 gli specifici stanziamentiiscritti nello stato di previsione del Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali peril finanziamento degli istituti di cui alcomma 1 dell’articolo 13 della legge 30marzo 2001, n. 152, sono complessiva-mente e proporzionalmente ridotti di 28milioni di euro. I risparmi derivanti dalprimo periodo conseguono a maggiorisomme effettivamente affluite al bilanciodello Stato in deroga a quanto previsto dalcitato articolo 13, comma 1, della legge 30marzo 2001, n. 152. Con effetto dall’eser-cizio finanziario 2017, la percentuale, aifini della determinazione degli stanzia-menti in sede previsionale, di cui ai commi4 e 5 dell’articolo 13 della legge 30 marzo2001, n. 152, è stabilita nella misura del65 per cento, restando ferma la proceduradi rideterminazione degli stanziamentimedesimi sulla base delle entrate affluiteal bilancio dello Stato in relazione aiversamenti degli enti previdenziali. A va-lere sul gettito dei contributi previdenzialiobbligatori incassati dall’anno 2015, l’ali-quota di prelevamento di cui al comma 1dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001,n. 152, è rideterminata nella misura dello0,193 per cento.

344. Con riferimento all’esercizio finan-ziario 2016 gli specifici stanziamentiiscritti nello stato di previsione del Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali peril finanziamento degli istituti di cui alcomma 1 dell’articolo 13 della legge 30marzo 2001, n. 152, sono complessiva-mente e proporzionalmente ridotti di 15milioni di euro. I risparmi derivanti dalprimo periodo conseguono a maggiorisomme effettivamente affluite al bilanciodello Stato in deroga a quanto previsto dalcitato articolo 13, comma 1, della legge 30marzo 2001, n. 152. Con effetto dall’eser-cizio finanziario 2017, la percentuale, aifini della determinazione degli stanzia-menti in sede previsionale, di cui ai commi4 e 5 dell’articolo 13 della legge 30 marzo2001, n. 152, è stabilita nella misura del68 per cento, restando ferma la proceduradi rideterminazione degli stanziamentimedesimi sulla base delle entrate affluiteal bilancio dello Stato in relazione aiversamenti degli enti previdenziali. A va-lere sul gettito dei contributi previdenzialiobbligatori incassati dall’anno 2015, l’ali-quota di prelevamento di cui al comma 1dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001,n. 152, è rideterminata nella misura dello0,199 per cento.

Atti Parlamentari — 344 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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344-bis. Al comma 5 dell’articolo 13della legge 30 marzo 2001, n. 152, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « e unaulteriore erogazione pari all’80 per centodell’eventuale assegnazione disposta con lalegge di assestamento del bilancio delloStato di cui al comma 4 ».

344-ter. A seguito dell’entrata in vigoredella riforma complessiva degli istituti dipatronato, anche al fine di garantire lacorretta organizzazione dell’attività deglistessi, all’articolo 1, comma 310, lettera e),capoverso c-bis), secondo periodo, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola:« 2014 » è sostituita dalla seguente:« 2016 ».

345. Ferme restando le misure di con-tenimento della spesa già previste dallalegislazione vigente, gli enti nazionali diprevidenza e assistenza sociale pubblici,nell’ambito della propria autonomia orga-nizzativa, adottano ulteriori interventi dirazionalizzazione per la riduzione delleproprie spese correnti diverse da quelleper le prestazioni previdenziali e assisten-ziali, in modo da conseguire, per il trien-nio 2016-2018, risparmi aggiuntivi com-plessivamente non inferiori a 53 milioni dieuro annui, anche attraverso l’attuazionedelle misure previste dai commi da 262 a278, da versare entro il 30 giugno diciascun anno ad apposito capitolo dell’en-trata del bilancio dello Stato. Con decretodel Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, da adottareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, è stabilito ilriparto dell’importo di cui al primo pe-riodo tra gli enti ivi citati.

345. Ferme restando le misure di con-tenimento della spesa già previste dallalegislazione vigente, gli enti nazionali diprevidenza e assistenza sociale pubblici,nell’ambito della propria autonomia orga-nizzativa, adottano ulteriori interventi dirazionalizzazione per la riduzione delleproprie spese correnti diverse da quelleper le prestazioni previdenziali e assisten-ziali, in modo da conseguire, per il trien-nio 2016-2018, risparmi aggiuntivi com-plessivamente non inferiori a 53 milioni e500.000 euro annui, anche attraverso l’at-tuazione delle misure previste dai commida 262 a 278, da versare entro il 30 giugnodi ciascun anno ad apposito capitolo del-l’entrata del bilancio dello Stato. Condecreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, da adot-tare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, èstabilito il riparto dell’importo di cui alprimo periodo tra gli enti ivi citati.

346. Il Ministero della giustizia adottamisure volte alla razionalizzazione e allariduzione delle indennità da corrispondereai giudici di pace, ai giudici onorari ag-gregati, ai giudici onorari di tribunale e aivice procuratori onorari, in modo da as-sicurare risparmi non inferiori a euro6.650.275 per l’anno 2016 e a euro7.550.275 a decorrere dall’anno 2017.

346. Identico.

Atti Parlamentari — 345 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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347. I giudici onorari di tribunale e ivice procuratori onorari il cui mandatoscade il 31 dicembre 2015 e per i qualinon è consentita un’ulteriore conferma anorma dell’articolo 42-quinquies, primocomma, dell’ordinamento giudiziario, dicui al regio decreto 30 gennaio 1941,n. 12, nonché i giudici di pace il cuimandato scade entro il 31 dicembre 2015e per i quali non è consentita un’ulterioreconferma a norma dell’articolo 7, comma1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esuccessive modificazioni, sono ulterior-mente prorogati nell’esercizio delle rispet-tive funzioni a far data dal 1o gennaio2016 fino alla riforma organica della ma-gistratura onoraria e, comunque, non oltreil 31 maggio 2016.

347. I giudici onorari di tribunale e ivice procuratori onorari il cui mandatoscade il 31 dicembre 2015 e per i qualinon è consentita un’ulteriore conferma anorma dell’articolo 42-quinquies, primocomma, dell’ordinamento giudiziario, dicui al regio decreto 30 gennaio 1941,n. 12, nonché i giudici di pace il cuimandato scade entro il 31 maggio 2016 eper i quali non è consentita un’ulterioreconferma a norma dell’articolo 7, comma1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esuccessive modificazioni, sono ulterior-mente prorogati nell’esercizio delle rispet-tive funzioni a far data dal 1o gennaio2016 fino alla riforma organica della ma-gistratura onoraria e, comunque, non oltreil 31 maggio 2016.

347-bis. All’articolo 3, comma 79, dellalegge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo leparole: « presso la Corte di cassazione e larelativa Procura generale, » sono inserite leseguenti: « nonché a quelli in serviziopresso la Direzione nazionale antimafia eantiterrorismo, ».

347-ter. Per le finalità di cui al comma347-bis è autorizzata la spesa di euro193.515,35 annui a decorrere dall’anno2016.

348. All’articolo 245, comma 1, deldecreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,le parole: « non oltre il 31 dicembre 2015 »sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il31 maggio 2016 ».

348. Identico.

349. Il Fondo di cui all’articolo 1,comma 96, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, è ridotto di 4 milioni di euro perl’anno 2016.

349. Identico.

Atti Parlamentari — 346 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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350. All’articolo 19 della legge 30marzo 1981, n. 119, dopo il secondocomma è aggiunto il seguente:

350. Identico.

« I mutui suddetti possono essere altresìimpiegati, nel caso in cui il finanziamentoè stato concesso ma non ancora erogato outilizzato, per la realizzazione di opere diricostruzione, ristrutturazione, sopraeleva-zione, ampliamento, restauro o rifunzio-nalizzazione di edifici pubblici da desti-nare a finalità anche differente dall’edili-zia giudiziaria e il cui riuso, a seguito diintese tra le amministrazioni interessate eil Ministero della giustizia, è funzionalealla realizzazione di progetti di ediliziagiudiziaria. In questo caso, gli enti locali aiquali è stato concesso il finanziamentodevono presentare alla Cassa depositi eprestiti, previo parere favorevole del Mi-nistero della giustizia, istanza di autoriz-zazione all’impiego degli importi ancheper le destinazioni diverse da quelle per lequali era stato concesso il finanziamento.Nel caso in cui i mutui concessi sianostati estinti per essere stati gli obblighiderivanti dal finanziamento interamenteassolti nei confronti della Cassa depositie prestiti, l’immobile può essere destinatodall’amministrazione interessata a finalitàdiverse dall’edilizia giudiziaria previo pa-rere favorevole del Ministero della giu-stizia ».

351. All’articolo 1, comma 99-bis, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

351. Identico.

a) al primo periodo, le parole: « 31dicembre 2015 » sono sostituite dalle se-guenti: « 31 dicembre 2016 »;

Atti Parlamentari — 347 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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b) al secondo periodo, le parole: « 30settembre 2015 » sono sostituite dalle se-guenti: « 28 febbraio 2016 ».

352. All’articolo 21-quinquies del de-creto-legge 27 giugno 2015, n. 83, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2015, n. 132, sono apportate le seguentimodificazioni:

352. Identico.

a) al comma 1, le parole: « 31 dicem-bre 2015 » sono sostituite dalle seguenti:« 31 dicembre 2016 »;

b) al comma 3, dopo le parole: « 15per cento » sono aggiunte le seguenti: « ,per l’anno 2015 e del 20 per cento perl’anno 2016 ».

352-bis. All’articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto2015, n. 132, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Alle parti che corrispondono o chehanno corrisposto il compenso agli avvo-cati abilitati ad assisterli nel procedimentodi negoziazione assistita ai sensi del capoII del decreto-legge 12 settembre 2014,n. 132, convertito, con modificazioni, dallalegge 10 novembre 2014, n. 162, nonchéalle parti che corrispondono o che hannocorrisposto il compenso agli arbitri nelprocedimento di cui al capo I del mede-simo decreto, è riconosciuto, in caso disuccesso della negoziazione, ovvero di con-clusione dell’arbitrato con lodo, un creditodi imposta commisurato al compenso finoa concorrenza di 250 euro, nel limite dispesa di 5 milioni di euro annui a decor-rere dall’anno 2016 »;

b) al comma 2, le parole: « sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto »sono sostituite dalle seguenti: « il 30 marzo2016 »;

Atti Parlamentari — 348 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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c) al comma 3, le parole: « dell’anno2016 » sono sostituite dalle seguenti: « diciascun anno successivo a quello di cor-responsione dei compensi di cui al comma1 »;

d) al comma 4, le parole: « perl’anno 2015 » sono soppresse;

e) al comma 5, le parole: « agli oneriderivanti dall’attuazione del presente ar-ticolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno2016, » sono sostituite dalle seguenti: « perl’attuazione del presente articolo è auto-rizzata la spesa di 5 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2016. Agli oneri perl’anno 2016 ».

353. Il Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale prov-vede agli adempimenti eventualmente ne-cessari, anche sul piano internazionale,per rinegoziare i termini degli accordiinternazionali concernenti la determina-zione dei contributi volontari e obbligatorialle organizzazioni internazionali di cuil’Italia è parte, per un importo comples-sivo pari a 1.000.198 euro per l’anno 2016e a 2.700.528 euro a decorrere dall’anno2017. Le relative autorizzazioni di spesa siintendono ridotte per gli importi indicatinell’allegato n. 6 annesso alla presentelegge, per cui, a decorrere dall’anno 2016,non è ammesso il ricorso all’articolo 26della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

353. Il Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale prov-vede agli adempimenti eventualmente ne-cessari, anche sul piano internazionale,per rinegoziare i termini degli accordiinternazionali concernenti la determina-zione dei contributi volontari e obbligatorialle organizzazioni internazionali di cuil’Italia è parte, per un importo comples-sivo pari a 198 euro per l’anno 2016 e a200.198 euro a decorrere dall’anno 2017.Le relative autorizzazioni di spesa si in-tendono ridotte per gli importi indicatinell’allegato n. 6 annesso alla presentelegge, per cui, a decorrere dall’anno 2016,non è ammesso il ricorso all’articolo 26della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

353-bis. In deroga a quanto previstodall’allegato 8 di cui all’articolo 1, comma318, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,dall’anno 2016 è autorizzato il pagamentodel contributo obbligatorio per la con-ferma dell’adesione dell’Italia all’Accordoparziale del Consiglio d’Europa istitutivodel Gruppo Pompidou. Al relativo onere,pari a 225.000 euro annui a decorreredall’anno 2016, si provvede mediante cor-rispondente utilizzo delle risorse disponi-bili nel bilancio autonomo della Presi-denza del Consiglio dei ministri.

Atti Parlamentari — 349 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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354. Alla tabella dei diritti consolari dariscuotere dagli uffici diplomatici e con-solari, allegata al decreto legislativo 3febbraio 2011, n. 71, sono apportate leseguenti modificazioni:

354. Identico.

a) gli importi dei diritti fissi di cuialle sezioni I, IV e VII, eccetto quelloprevisto dall’articolo 7-bis, sono aumentatidel 20 per cento con arrotondamentoall’importo intero superiore;

b) gli importi dei diritti fissi di cuialle sezioni II, VI, VIII e IX sono aumen-tati del 40 per cento con arrotondamentoall’importo intero superiore;

c) alla sezione III, all’articolo 29 èaggiunta, in fine, la seguente voce: « vistonazionale (tipo D) per motivi di studio:euro 50 »;

d) alla sezione VI gli articoli 39, 41,43 e 52 sono abrogati.

354-bis. Per le rappresentanze diplo-matiche e gli uffici consolari è autorizzatala spesa di 2 milioni di euro per l’anno2016 da destinare alle seguenti tipologie dispesa:

a) manutenzione degli immobili;

b) attività di istituto, su iniziativadella rappresentanza diplomatica o del-l’ufficio consolare interessati;

c) assistenza alle comunità di italianiresidenti nella circoscrizione consolare diriferimento.

355. Le maggiori entrate rispetto al-l’esercizio finanziario 2015 derivanti dalcomma 354, pari ad euro 6 milioni perciascuno degli anni dal 2016 al 2018,rimangono acquisite all’entrata e non siapplicano le disposizioni di cui all’articolo1, comma 568, della legge 27 dicembre2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 58,della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

355. Identico.

Atti Parlamentari — 350 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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356. Le maggiori entrate derivanti dalleoperazioni di dismissione immobiliare rea-lizzate nel triennio 2016-2018 dal Mini-stero degli affari esteri e della coopera-zione internazionale in attuazione dell’ar-ticolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27dicembre 2006, n. 296, per euro 20 milioniper l’anno 2016 ed euro 10 milioni perciascuno degli anni 2017 e 2018, riman-gono acquisite all’entrata e non si appli-cano le disposizioni di cui all’articolo 1,comma 1314, della legge 27 dicembre2006, n. 296.

356. Identico.

357. La spesa relativa al trattamentoeconomico del personale supplente delleistituzioni scolastiche all’estero, di cui al-l’articolo 651 del testo unico di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,è ridotta di euro 2.000.000 per ciascunodegli anni 2016, 2017 e 2018.

357. Identico.

358. Le somme assegnate alle istituzioniscolastiche per le supplenze brevi e sal-tuarie prima del passaggio al sistema dipagamento di cui all’articolo 4, comma4-septies, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e gia-centi sui bilanci delle medesime istituzioni,pari a 60 milioni di euro, sono versateall’entrata del bilancio dello Stato nel-l’anno 2016 e sono acquisite all’Erario.Nelle more del versamento delle predettesomme all’entrata del bilancio dello Stato,il Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad accantonare e a rendereindisponibile per l’anno 2016, nello statodi previsione del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca e a valeresulle disponibilità di cui all’articolo 1,comma 601, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, la somma di 60 milioni di euro alnetto di quanto effettivamente versato.

358. Identico.

Atti Parlamentari — 351 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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359. Le risorse finanziarie dei soppressiIstituti regionali di ricerca educativa(IRRE) confluite nel bilancio dell’Istitutonazionale di documentazione, innovazionee ricerca educativa (INDIRE), relative aprogetti in affidamento agli ex IRRE nonattuati, pari a 1 milione di euro per l’anno2016, sono versate all’entrata del bilanciodello Stato nell’anno 2016 e sono acquisiteall’Erario. Nelle more del versamento dellepredette risorse all’entrata del bilanciodello Stato, il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad accantonaree a rendere indisponibile per l’anno 2016,nello stato di previsione del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca e a valere sulle disponibilità di cuiall’articolo 7 del decreto legislativo 5 giu-gno 1998, n. 204, la somma di 1 milionedi euro al netto di quanto effettivamenteversato.

359. Identico.

360. Le risorse finanziarie assegnate etrasferite alle università, nell’ambito deifinanziamenti per l’attuazione degli inter-venti di edilizia universitaria negli anni dal1998 al 2008 a valere sugli stanziamentidisponibili nel bilancio dello Stato e per iquali gli atenei hanno provveduto alladefinizione degli interventi da realizzare,per ciascun tipo di edilizia generale, di-partimentale o sportiva, che al 31 dicem-bre 2014 risultano ancora non totalmentespese, sono versate all’entrata del bilanciodello Stato nell’esercizio finanziario 2016.

360. Identico.

Atti Parlamentari — 352 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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361. Con apposito decreto, il Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca procede alla individuazione degliatenei interessati, alla definizione dellemodalità di recupero delle somme, ancheeventualmente a valere sul Fondo per ilfinanziamento ordinario delle universitàper l’esercizio finanziario 2016, alla quan-tificazione delle somme non spese finoall’importo massimo di 30 milioni di euro.Al fine di assicurare il versamento degliimporti individuati, il Ministero provvedeal versamento in apposito capitolo dell’en-trata del bilancio dello Stato a valere sul« Fondo per il finanziamento ordinariodelle università e dei consorzi interuniver-sitari » per l’esercizio finanziario 2016.

361. Identico.

362. Nelle more del versamento dellesomme di cui al comma 361 all’entrata delbilancio dello Stato, il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adaccantonare e a rendere indisponibile perl’anno 2016, nello stato di previsione delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca e a valere sulle disponibilitàdi cui all’articolo 5, comma 1, della legge24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30milioni di euro al netto di quanto effetti-vamente versato.

362. Identico.

363. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 19-ter, comma 16, lettera e), deldecreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,convertito, con modificazioni, dalla legge20 novembre 2009, n. 166, è ridotta di7.900.000 euro a decorrere dal 2016.

363. Identico.

Atti Parlamentari — 353 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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364. Le risorse di cui all’articolo 39,comma 2, della legge 1o agosto 2002,n. 166, sono ridotte di 2.700.000 euro perciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

364. Identico.

365. Le risorse di cui all’articolo 1,comma 1230, della legge 27 dicembre2006, n. 296, sono ridotte di 3.765.800euro per il 2016 e di 3.700.000 euro adecorrere dal 2017.

365. Identico.

366. All’articolo 1, comma 38, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondoperiodo è soppresso.

366. Identico.

367. All’articolo 1, comma 374, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

367. Identico.

a) al primo periodo, le parole: « e a100 milioni di euro annui negli anni 2016e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , a300 milioni di euro nell’anno 2016 e a 100milioni di euro nell’anno 2017 »;

b) il secondo periodo è sostituito dalseguente: « A tal fine, i proventi delledismissioni sono versati all’entrata del bi-lancio dello Stato e non si dà luogo ariassegnazione »;

c) al terzo periodo, le parole: « e di100 milioni di euro annui per ciascunodegli anni 2016 e 2017 » sono sostituitedalle seguenti: « , di 300 milioni di europer l’anno 2016 e di 100 milioni di europer l’anno 2017 ».

367-bis. Il termine di cui all’articolo 1,comma 1, primo periodo, del decreto-legge31 agosto 2013, n. 101, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2016.

Atti Parlamentari — 354 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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368. All’articolo 1, comma 667, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

368. Identico.

a) la parola: « libri » è sostituita dalleseguenti: « giornali, notiziari quotidiani,dispacci delle agenzie di stampa, libri eperiodici »;

b) dopo le parole: « codice ISBN »sono inserite le seguenti: « o ISSN ».

369. Il Fondo per interventi strutturalidi politica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307, è incrementato di 134,340 milionidi euro per l’anno 2016, di 142,610 milionidi euro per l’anno 2017, di 139,610 milionidi euro per l’anno 2018, di 184,110 milionidi euro per l’anno 2019, di 181,510 milionidi euro per ciascuno degli anni dal 2020 al2026, di 210,510 milioni di euro per l’anno2027 e di 199,100 milioni di euro a de-correre dall’anno 2028.

369. Il Fondo per interventi strutturalidi politica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307, è ridotto di 18,750 milioni di europer l’anno 2016 ed è incrementato di70,134 milioni di euro per l’anno 2017, di129,334 milioni di euro per l’anno 2018, di220,984 milioni di euro per l’anno 2019, di224,324 milioni di euro per l’anno 2020, di221,424 milioni di euro per l’anno 2021, di230,624 milioni di euro per l’anno 2022, di241,124 milioni di euro per ciascuno deglianni 2023 e 2024, di 256,124 milioni dieuro per l’anno 2025, di 257,525 milioni dieuro per l’anno 2026, di 305,125 milioni dieuro per l’anno 2027, di 286,315 milioni dieuro per ciascuno degli anni dal 2028 al2036, di 311,515 milioni di euro per l’anno2037, di 319,415 milioni di euro per l’anno2038, di 327,015 milioni di euro per l’anno2039, di 334,615 milioni di euro per l’anno2040, di 342,215 milioni di euro per l’anno2041 e di 336,515 milioni di euro a de-correre dall’anno 2042.

370. Il fondo di cui all’articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, è rifinanziato nella misura di 13milioni di euro annui a decorrere dal2016.

370. Il fondo di cui all’articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, è rifinanziato nella misura di 10milioni di euro annui a decorrere dal2016.

Atti Parlamentari — 355 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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371. Per la progettazione e la realizza-zione di ciclovie turistiche, di ciclostazioninonché per la progettazione e la realizza-zione di interventi concernenti la sicu-rezza della ciclabilità cittadina e la valo-rizzazione e il recupero di percorsi ferro-viari dismessi da destinare ad itineraricicloturistici, è autorizzata la spesa di 5milioni di euro per l’anno 2016, 13 milionidi euro per l’anno 2017 e 15 milioni dieuro per l’anno 2018. I progetti e gliinterventi sono individuati con appositodecreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti e, per quanto concerne quellirelativi alle ciclovie turistiche, con decretodel Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministro deibeni e delle attività culturali e del turismo.

371. Per la progettazione e la realizza-zione di un sistema nazionale di ciclovieturistiche, con priorità per i percorsi Ve-rona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO) e Grande rac-cordo anulare delle biciclette (GRAB diRoma), nonché per la progettazione e larealizzazione di ciclostazioni e di inter-venti concernenti la sicurezza della circo-lazione ciclistica cittadina, è autorizzata laspesa di 17 milioni di euro per l’anno 2016e 37 milioni di euro per ciascuno deglianni 2017 e 2018. Per la progettazione e larealizzazione di itinerari turistici a piedi,denominati « cammini », è autorizzata laspesa di un milione di euro per ciascunodegli anni 2016, 2017 e 2018. I progetti egli interventi sono individuati con decretodel Ministro delle infrastrutture e deitrasporti e, per quanto concerne quellirelativi alle ciclovie turistiche, con decretodel Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministro deibeni e delle attività culturali e del turismo.

371-bis. Al comma 56 dell’articolo 1della legge 27 dicembre 2013, n. 147, leparole: « composte da almeno quindiciindividui che si uniscono » sono sostituitedalle seguenti: « che si uniscono in numeroalmeno pari a cinque ».

371-ter. Al comma 57 dell’articolo 1della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l’ali-nea è sostituito dal seguente: « Le risorsedel fondo sono destinate ai soggetti di cuial comma 56, ammessi attraverso proce-dure selettive indette dal Ministero dellosviluppo economico in grado anche divalorizzare il coinvolgimento di istituti diricerca pubblici, università, istituzioni sco-lastiche autonome ed enti autonomi confunzioni di rappresentanza del tessutoproduttivo nella realizzazione dei pro-grammi proposti, ovvero nella fruizionedei relativi risultati. Ai fini della loroammissibilità, i programmi devono averedurata almeno biennale e essere finalizzatia sviluppare i seguenti princìpi e conte-nuti: ».

Atti Parlamentari — 356 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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371-quater. Con decreto del Ministrodello sviluppo economico sono apportatele modificazioni necessarie per l’attua-zione delle disposizioni di cui ai commi371-bis e 371-ter alle previsioni di cui aldecreto del Ministro dello sviluppo econo-mico 17 febbraio 2015, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015.

372. Agli oneri derivanti dal comma371 si provvede:

372. Identico.

a) quanto a 5 milioni di euro perl’anno 2016, mediante riduzione dell’auto-rizzazione di spesa di cui all’articolo 18,comma 1, del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

a) identica;

b) quanto a 10,4 milioni di euro perl’anno 2017 e a 10,4 milioni di euro perl’anno 2018, mediante corrispondente ri-duzione delle risorse destinate all’eroga-zione del contributo per le spese di tra-sporto delle piccole e medie imprese sici-liane di cui all’articolo 133 della legge 23dicembre 2000, n. 388;

b) identica;

c) quanto a 2,6 milioni di euro perl’anno 2017 e a 4,6 milioni di euro perl’anno 2018, mediante corrispondente uti-lizzo del fondo di parte corrente iscrittonello stato di previsione del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti ai sensidell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b),del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89.

c) identica;

Atti Parlamentari — 357 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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c-bis) quanto a 13 milioni di euro perl’anno 2016, a 25 milioni di euro perl’anno 2017 e a 23 milioni di euro perl’anno 2018, a valere sui risparmi derivantidall’attuazione del comma 372-bis.

372-bis. A decorrere dal 1o gennaio2016 il credito d’imposta relativo all’age-volazione sul gasolio per autotrazione de-gli autotrasportatori, di cui all’elenco 2allegato alla legge 27 dicembre 2013,n. 147, non spetta per i veicoli di categoriaeuro 2 o inferiore. I risparmi conseguentiall’attuazione del primo periodo sono va-lutati in 160 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2016 al 2020, in 80 milionidi euro per l’anno 2021 e in 40 milioni dieuro per l’anno 2022. Con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti, sono stabilite, entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, le modalità di moni-toraggio delle risorse derivanti dall’attua-zione della misura di cui al primo periodo.Qualora si verifichino o siano in procintodi verificarsi scostamenti rispetto agli im-porti stimati, l’Agenzia delle dogane, entroil 31 ottobre di ciascun anno, comunica ilvalore dello scostamento al Ministero del-l’economia e delle finanze e al Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti. Talisomme sono quantificate con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei tra-sporti, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze. Qualora si verifi-chino maggiori risparmi rispetto a quantostimato, i corrispondenti importi sono as-segnati, anche mediante riassegnazione,allo stato di previsione del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti. Qualora siverifichino minori risparmi rispetto aquanto stimato, il Ministro dell’economia edelle finanze, sentito il Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, provvede, conproprio decreto, alla rideterminazionedelle dotazioni finanziarie delle risorseassegnate agli interventi di cui ai commi371, 372-quater, 372-quinquies, 372-sep-ties, 372-octies, 372-undecies, 372-duode-cies e 496, oppure di altre spese rimodu-labili iscritte nello stato di previsione del

Atti Parlamentari — 358 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti, in modo da assicurare la neutralitàrispetto ai saldi di finanza pubblica. IlMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

372-ter. Gli eventuali maggiori risparmiaccertati di cui al comma 372-bis sonoassegnati:

a) fino al 15 per cento a interventiper favorire l’acquisto di mezzi di ultimagenerazione destinati al servizio dell’auto-trasporto di merci su strada. Con decretodel Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, sono stabilite lemodalità attuative della disposizione di cuialla presente lettera. L’efficacia di taledisposizione è subordinata alla preventivanotifica alla Commissione europea, aisensi dell’articolo 108 del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea;

b) fino all’85 per cento al Fondo cuial comma 496.

372-quater. Il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti è autorizzato aconcedere contributi per l’attuazione diprogetti per migliorare la catena intermo-dale e decongestionare la rete viaria, ri-guardanti l’istituzione, l’avvio e la realiz-zazione di nuovi servizi marittimi per iltrasporto combinato delle merci o il mi-glioramento dei servizi su rotte esistenti,in arrivo e in partenza da porti situati inItalia, che collegano porti situati in Italiao negli Stati membri dell’Unione europeao dello Spazio economico europeo. A talfine è autorizzata la spesa annua di 45,4milioni di euro per l’anno 2016, di 44,1milioni di euro per l’anno 2017 e di 48,9milioni di euro per l’anno 2018.

372-quinquies. Per il completo sviluppodel sistema di trasporto intermodale, ilMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti è altresì autorizzato a concederecontributi per servizi di trasporto ferro-viario intermodale in arrivo e in partenzada nodi logistici e portuali in Italia. A talfine è autorizzata la spesa annua di 20milioni di euro per ciascuno degli anni

Atti Parlamentari — 359 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini puòessere utilizzata quota parte delle risorsedi cui all’articolo 1, comma 150, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190.

372-sexies. L’individuazione dei benefi-ciari, la commisurazione degli aiuti, lemodalità e le procedure per l’attuazionedegli interventi di cui ai commi 372-quatere 372-quinquies sono disciplinate con re-golamento adottato, ai sensi dell’articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, da sottoporre, entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, a notifica preventiva alla Com-missione europea, ai sensi dell’articolo 108del Trattato sul funzionamento del-l’Unione europea.

372-septies. Per consentire l’operativitàdella sezione speciale per l’autotrasportoistituita nell’ambito del Fondo di garanziaper le piccole e medie imprese con ildecreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti 27 luglio 2009, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 otto-bre 2009, per l’anno 2016 è autorizzata laspesa di 10 milioni di euro.

372-octies. A decorrere dal 1o gennaio2016, a titolo sperimentale per un periododi tre anni, per i conducenti che esercitanola propria attività con veicoli a cui si ap-plica il regolamento (CE) n. 561/2006 delParlamento europeo e del Consiglio, del 15marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo di-gitale e prestanti la propria attività in ser-vizi di trasporto internazionale per almeno100 giorni annui, è riconosciuto, a do-manda, l’esonero dai complessivi contributiprevidenziali a carico dei datori di lavoro,con esclusione dei premi e contributi dovutiall’INAIL, nella misura dell’80 per cento neilimiti di quanto stabilito dal presentecomma. A tal fine è autorizzata la spesa di65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni2016, 2017 e 2018. L’esonero contributivodi cui al primo periodo è riconosciuto dal-l’ente previdenziale in base all’ordine cro-nologico di presentazione delle domande;nel caso di insufficienza delle risorse indi-cate al secondo periodo, valutata anche su

Atti Parlamentari — 360 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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base pluriennale con riferimento alla du-rata dell’esonero, l’ente previdenziale nonprende in considerazione ulteriori do-mande, fornendo immediata comunica-zione anche attraverso il proprio sito inter-net. L’ente previdenziale provvede al moni-toraggio delle minori entrate, valutate conriferimento alla durata dell’incentivo, in-viando relazioni mensili al Ministero dellavoro e delle politiche sociali, al Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti e al Mi-nistero dell’economia e delle finanze.

372-novies. A decorrere dal 1o gennaio2016 le deduzioni forfetarie delle spese nondocumentate disposte dall’articolo 66,comma 5, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal-l’articolo 1, comma 106, della legge 23 di-cembre 2005, n. 266, spettano in un’unicamisura per i trasporti effettuati personal-mente dall’imprenditore oltre il territoriodel comune in cui ha sede l’impresa e, nellamisura del 35 per cento dell’importo cosìdefinito, per i trasporti personalmente effet-tuati dall’imprenditore all’interno del co-mune in cui ha sede l’impresa, nei limiti delledotazioni di bilancio previste per lo scopo.

372-decies. Dopo l’articolo 46-bis dellalegge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito ilseguente:

« ART. 46-ter. — (Documentazione rela-tiva allo svolgimento di trasporti interna-zionali). — 1. Fermo restando quantoprevisto dall’articolo 46-bis, chiunque, du-rante l’effettuazione di un trasporto inter-nazionale di merci, non è in grado diesibire agli organi di controllo la provadocumentale relativa al trasporto stesso, èpunito con la sanzione amministrativapecuniaria del pagamento di una sommada euro 400 a euro 1.200. All’atto dell’ac-certamento della violazione è sempre di-sposto il fermo amministrativo del veicolo,che è restituito al conducente, al proprie-tario o al legittimo detentore, ovvero apersona da essi delegata, solo dopo che siastata esibita la predetta documentazione e,comunque, trascorsi sessanta giorni dalladata dell’accertamento. Il veicolo sottopo-sto a fermo amministrativo è affidato in

Atti Parlamentari — 361 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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custodia, a spese del responsabile dellaviolazione, a uno dei soggetti individuati aisensi del comma 1 dell’articolo 214-bis delcodice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si ap-plicano le disposizioni degli articoli 207 e214 del medesimo codice.

2. La prova documentale di cui alcomma 1 può essere fornita mediantel’esibizione di qualsiasi documento di ac-compagnamento delle merci previsto, per itrasporti internazionali, dalle vigentinorme nazionali o internazionali.

3. Fatta salva l’applicazione degli arti-coli 44 e 46, qualora il veicolo sia statoposto in circolazione privo della provadocumentale di cui ai commi 1 e 2, ovveroquesta sia stata compilata non conforme-mente alle norme di cui al comma 2, siapplica la sanzione amministrativa pecu-niaria del pagamento di una somma daeuro 2.000 a euro 6.000. Se l’omessa oincompleta compilazione determina l’im-possibilità di verificare la regolarità deltrasporto internazionale di merci oggettodel controllo, si applicano le sanzioni dicui all’articolo 46, commi primo e se-condo. Si osservano le disposizioni dell’ar-ticolo 207 del codice della strada, di cui aldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

372-undecies. Per la copertura deglioneri connessi al funzionamento dell’Au-tostrada ferroviaria alpina attraverso iltunnel del Fréjus, è autorizzata la spesacomplessiva di euro 29.026.383 per il pe-riodo dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno2018, di cui euro 2.226.383 a coperturadell’ultimo periodo della fase sperimentaledal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2013, giàautorizzato dalla Commissione europea, e26,8 milioni di euro per il periodo tran-sitorio a decorrere dal 1o luglio 2013 al 30giugno 2018, di cui 2,6 milioni di euro dal1o luglio 2013 al 31 dicembre 2013, 5,4milioni di euro per ciascuno degli anni dal2014 al 2017 e 2,6 milioni di euro per ilperiodo dal 1o gennaio 2018 al 30 giugno2018. L’onere di cui al primo periodo èconseguentemente pari a 21.026.383 europer l’anno 2016, a 5,4 milioni di euro perl’anno 2017 e a 2,6 milioni di euro per

Atti Parlamentari — 362 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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l’anno 2018. Il Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti provvede a stipularel’accordo di programma con l’impresa fer-roviaria Trenitalia Spa, beneficiaria delcontributo per l’Autostrada ferroviaria al-pina, per tutto l’arco temporale di cui alprimo periodo, nonché a modificare laconvenzione stipulata con la società Cassadepositi e prestiti Spa al fine di provve-dere, a condizioni più vantaggiose, all’ero-gazione da parte di quest’ultima dei rela-tivi finanziamenti all’impresa ferroviariaTrenitalia Spa, secondo le modalità indi-cate dal citato Ministero in un appositoaddendum alla convenzione già stipulata.Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022è, altresì, autorizzato un contributo di 10milioni di euro finalizzato alla compensa-zione totale o parziale degli oneri derivantidallo svolgimento dei servizi ferroviari diAutostrada ferroviaria alpina, effettuati at-traverso il valico fra Italia e Francia, inparticolare attraverso il Fréjus. I predetticontributi sono concessi alle imprese ag-giudicatarie dei servizi di Autostrada fer-roviaria alpina mediante gara ad evidenzapubblica. Le compensazioni sono erogate aconsuntivo, una volta all’anno, sulla basedelle rendicontazioni fornite dall’aggiudi-catario del servizio ferroviario, sia essoun’impresa ferroviaria, un operatore in-termodale o un altro soggetto giuridico, ivicompresi i raggruppamenti d’impresa. Larendicontazione delle somme erogate èeffettuata annualmente, entro il mese diaprile dell’anno successivo, dal soggettoaggiudicatario della gara per la presta-zione del servizio di Autostrada ferroviariaalpina, secondo i meccanismi previsti dal-l’accordo di programma firmato fra leparti.

372-duodecies. Al fine di avviare unprogramma straordinario di prove su vei-coli nuovi di fabbrica e su veicoli circo-lanti, tese a verificare l’effettività dei livellidi emissioni inquinanti su strada compa-rati con i valori rilevati durante le provedi omologazione sui rulli, nonché di in-crementare le verifiche di conformità suveicoli e dispositivi a tutela della sicurezzastradale e della salute pubblica, è auto-rizzata la spesa di 5 milioni di euro per

Atti Parlamentari — 363 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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l’anno 2016. Le modalità tecniche e leprocedure per l’attuazione delle disposi-zioni del primo periodo sono stabilite condecreto dirigenziale del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti.

Atti Parlamentari — 364 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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373. Nelle more del completamentodell’attuazione delle disposizioni di cuiall’articolo 21 del decreto-legge 24 giugno2014, n. 90, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e del-l’emanazione del decreto legislativo di at-tuazione dell’articolo 11 della legge 7 ago-sto 2015, n. 124, e in particolare di quantodisposto dal comma 1, lettera d), del citatoarticolo 11, si provvede alla riorganizza-zione della Scuola nazionale dell’ammini-strazione in modo da assicurare una ri-duzione dei servizi strumentali, una ridu-zione del numero complessivo dei docentie un risparmio di spesa non inferiore al 10per cento dei trasferimenti dal bilanciodello Stato. A tal fine, entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, il Presidente del Consiglio deiministri nomina un commissario straordi-nario. Conseguentemente, a far data dallanomina del commissario, decadono il Co-mitato di gestione e il Presidente in carica.Entro i successivi trenta giorni il commis-sario straordinario propone al Ministrodelegato per la semplificazione e la pub-blica amministrazione e al Ministro del-l’economia e delle finanze un piano diriorganizzazione diretto a realizzare gliobiettivi di cui al primo periodo. Il pianoacquista efficacia mediante l’approvazionecon apposito decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta delMinistro delegato per la semplificazione ela pubblica amministrazione e del Mini-stro dell’economia e delle finanze, e ri-mane efficace fino all’adozione del decretolegislativo di cui al primo periodo. Finoalla data di entrata in vigore del medesimodecreto legislativo, rimane fermo quantoprevisto dall’articolo 21, comma 4, delcitato decreto-legge n. 90 del 2014, con-vertito, con modificazioni, dalla leggen. 114 del 2014, e l’adeguamento dei trat-tamenti economici ivi previsto ha comun-que effetto a decorrere dalla data dientrata in vigore della presente legge.

373. Identico.

Atti Parlamentari — 365 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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374. All’articolo 4-bis del decreto-legge20 giugno 2012, n. 79, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 131, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

374. Identico.

a) al comma 1, lettera b), le parole:« della Scuola superiore dell’Amministra-zione dell’interno » sono sostituite dalleseguenti: « della sede didattico-residenzialedel Dipartimento per le politiche del per-sonale dell’amministrazione civile e per lerisorse strumentali e finanziarie del Mi-nistero dell’interno »;

b) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. Le convenzioni previste alcomma 1, lettera b), possono avere adoggetto, in luogo del versamento del cor-rispettivo, la fornitura di un servizio inmisura corrispondente al costo sostenutoper l’utilizzazione delle strutture dellasede didattico-residenziale di cui alcomma 1, lettera b) ».

Atti Parlamentari — 366 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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375. Al fine di razionalizzare e aumen-tare l’efficacia degli interventi pubblici peril finanziamento degli investimenti e l’ac-cesso al credito e al mercato dei capitalidelle imprese agricole e agroalimentari,nonché al fine di razionalizzare e conte-nere la spesa pubblica, la società Istitutosviluppo agroalimentare (ISA) Spa e laSocietà gestione fondi per l’agroalimentare(SGFA) s.r.l. sono incorporate di diritto,alla data di entrata in vigore della presentelegge, nell’Istituto di servizi per il mercatoagricolo alimentare (ISMEA), che conservala natura di ente pubblico economico, el’Ufficio del registro delle imprese prov-vede alla iscrizione delle incorporazioni diISA e SGFA su semplice richiesta diISMEA. Le incorporazioni di cui al pre-sente comma e le altre operazioni ad esseconnesse sono esenti da tasse, nonché daimposte dirette o indirette. Per la gestionedelle garanzie, l’Istituto può costituire pa-trimoni separati ai sensi delle disposizionidi cui al libro quinto, titolo V, capo V,sezione XI, del codice civile.

375. Identico.

Atti Parlamentari — 367 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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376. L’ISMEA subentra nei rapportigiuridici attivi e passivi delle società di cuial comma 375, ivi inclusi i compiti e lefunzioni ad esse attribuiti dalle disposi-zioni vigenti. Il personale a tempo inde-terminato in servizio presso le medesimesocietà e da esse dipendente alla data del15 ottobre 2015 è trasferito, a domanda,alle dipendenze di ISMEA ed inquadratoin base al contratto collettivo nazionale dilavoro applicato dallo stesso. L’inquadra-mento del personale dipendente a tempoindeterminato di ISA Spa è disposto conprovvedimento del commissario di cui alcomma 377, assicurando che la spesamassima sostenuta per il medesimo per-sonale non ecceda quella prevista alla datadel 15 ottobre 2015 e garantendo l’alli-neamento ai livelli retributivi del contrattocollettivo nazionale di lavoro applicatodall’ISMEA. Fino all’emanazione del prov-vedimento di cui al terzo periodo, alpredetto personale è corrisposto il tratta-mento economico fondamentale in godi-mento alla data del 15 ottobre 2015. Entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, il bilancio dichiusura delle società di cui al comma 375è deliberato dagli organi in carica alla datadi incorporazione e trasmesso per l’appro-vazione al Ministero delle politiche agri-cole alimentari e forestali e al Ministerodell’economia e delle finanze. Ai compo-nenti degli organi delle società di cui alcomma 375 sono corrisposti compensi,indennità o altri emolumenti comunquedenominati soltanto fino alla data di in-corporazione. Per gli adempimenti di cuial quinto periodo, ai componenti dei pre-detti organi spetta esclusivamente, ove do-vuto, il rimborso delle spese sostenute,entro il termine di cui al medesimo pe-riodo, nella misura prevista dal rispettivoordinamento.

376. Identico.

Atti Parlamentari — 368 — Camera dei Deputati

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377. Ai fini dell’attuazione delle dispo-sizioni di cui ai commi 375 e 376 ènominato un commissario straordinariocon le modalità di cui al comma 378. Ilcommissario predispone, entro centoventigiorni dalla data della sua nomina, unpiano triennale per il rilancio, la raziona-lizzazione e lo sviluppo delle attività fina-lizzate al finanziamento degli investimentie all’accesso al credito, al mercato deicapitali delle imprese agricole e agroali-mentari e alla gestione del rischio, dellepolitiche per l’internazionalizzazione, lapromozione e la competitività delle filiereagricole e agroalimentari e delle start-up edelle reti di imprese, nonché delle attivitàdi monitoraggio dei prezzi dei prodottiagricoli, dei costi dei fattori di produzionee dell’andamento congiunturale dell’econo-mia agricola e agroalimentare e delle fi-liere, lo statuto dell’ISMEA e gli interventidi incremento dell’efficienza organizzativaed economica finalizzati alla riduzionedelle spese di gestione pari ad almeno il 10per cento. In caso di inottemperanza,entro il termine di cui al quinto periododel comma 376, degli organi in carica alladata dell’incorporazione, il commissarioprovvede altresì all’adozione del bilanciodi chiusura delle società di cui al comma375 entro il termine di cui al secondoperiodo del presente comma e ferme re-stando le responsabilità gestorie dei pre-detti organi. Il Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, con uno opiù decreti di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, tenuto contodelle proposte del commissario, approva ilpiano degli interventi necessari ad assicu-rare il contenimento della spesa del-l’ISMEA e adotta lo statuto dell’ISMEA.

377. Ai fini dell’attuazione delle dispo-sizioni di cui ai commi 375 e 376 ènominato un commissario straordinariocon le modalità di cui al comma 378. Ilcommissario predispone, entro centoventigiorni dalla data della sua nomina, unpiano triennale per il rilancio, la raziona-lizzazione e lo sviluppo delle attività fina-lizzate al finanziamento degli investimentie all’accesso al credito, al mercato deicapitali delle imprese agricole e agroali-mentari e alla gestione del rischio, dellepolitiche per l’internazionalizzazione, lapromozione, la competitività e l’innova-zione tecnologica anche finalizzata allatracciabilità dei prodotti delle filiere agri-cole e agroalimentari e delle start-up edelle reti di imprese, nonché delle attivitàdi monitoraggio dei prezzi dei prodottiagricoli, dei costi dei fattori di produzionee dell’andamento congiunturale dell’econo-mia agricola e agroalimentare e delle fi-liere, lo statuto dell’ISMEA e gli interventidi incremento dell’efficienza organizzativaed economica finalizzati alla riduzionedelle spese di gestione pari ad almeno il 10per cento. In caso di inottemperanza,entro il termine di cui al quinto periododel comma 376, degli organi in carica alladata dell’incorporazione, il commissarioprovvede altresì all’adozione del bilanciodi chiusura delle società di cui al comma375 entro il termine di cui al secondoperiodo del presente comma e ferme re-stando le responsabilità gestorie dei pre-detti organi. Il Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, con uno opiù decreti di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, tenuto contodelle proposte del commissario, approva ilpiano degli interventi necessari ad assicu-rare il contenimento della spesa del-l’ISMEA e adotta lo statuto dell’ISMEA.

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378. Il commissario di cui al comma377 è nominato con decreto del Ministrodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, edura in carica un anno, prorogabile, permotivate esigenze, una sola volta. Con ilmedesimo decreto sono stabiliti il man-dato del commissario, che si sostituisce alpresidente e al consiglio di amministra-zione di ISMEA, assumendone le funzionie i poteri statutariamente previsti, e l’am-montare del suo compenso. Con il decretodi cui al primo periodo, il Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestalipuò nominare anche due subcommissari,che affiancano il commissario nell’eserci-zio delle sue funzioni, fissandone il rela-tivo compenso, che non può comunqueeccedere l’80 per cento di quello del com-missario. Il compenso per il commissarioe i subcommissari non può comunqueeccedere il 50 per cento della spesa cu-mulativamente prevista per gli organi sta-tutari sostituiti o soppressi ai sensi delledisposizioni di cui ai commi da 375 a 380.Al trattamento economico del commissarioe dei subcommissari si provvede a valeresui capitoli di bilancio dell’ISMEA.

378. Identico.

379. In attuazione delle disposizioni dicui ai commi da 375 a 380, il contributoordinario annuo a carico dello Stato infavore di ISMEA è soppresso e l’Istitutoversa annualmente all’entrata del bilanciodello Stato la somma di 1 milione di euro.

379. Identico.

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380. Relativamente alle disposizioni dicui ai commi da 375 a 379, il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le oc-correnti variazioni di bilancio.

380. Identico.

380-bis. Al fine di garantire il rilanciodelle attività di ricerca e sperimentazionein agricoltura ai sensi dell’articolo 1,comma 381, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, e favorire lo sviluppo di nuovetecnologie a supporto delle produzioniagricole, nonché per accrescere il sistemadelle conoscenze a sostegno dello sviluppodel sistema agricolo nazionale e dellatutela del made in Italy, il Consiglio per laricerca in agricoltura e l’analisi dell’eco-nomia agraria (CREA) promuove un pianotriennale di ricerca straordinario per losviluppo di un sistema informatico inte-grato di trasferimento tecnologico, analisie monitoraggio delle produzioni agricoleattraverso strumenti di sensoristica, dia-gnostica, meccanica di precisione, biotec-nologie e bioinformatica.

380-ter. Entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, ilCREA presenta al Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali il piano dicui al comma 380-bis, individuando i set-tori e le filiere di maggiore interesse su cuiconcentrare le risorse, gli enti di ricerca ele università da coinvolgere, le tecnologieda sviluppare e i risultati attesi. Entrosessanta giorni dalla ricezione del piano dicui al comma 380-bis, il Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali loapprova, con proprio decreto di naturanon regolamentare, sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano e previo parere delle Com-missioni parlamentari competenti per ma-teria, che si esprimono entro il termine ditrenta giorni dalla richiesta, decorso ilquale il decreto può comunque essereadottato.

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380-quater. Per le finalità di cui aicommi 380-bis e 380-quater è autorizzatala spesa di 5 milioni di euro per l’anno2016 e di 8 milioni di euro per ciascunodegli anni 2017 e 2018.

380-quinquies. All’articolo 1, comma381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al decimo periodo, le parole: « , lostatuto del Consiglio » sono soppresse;

2) dopo il decimo periodo, è inseritoil seguente: « Lo statuto del Consiglio èadottato con regolamento del Ministrodelle politiche agricole alimentari e fore-stali emanato ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, anche in deroga alle disposizioni dicui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,n. 454, che sono abrogate a decorreredalla data di entrata in vigore del mede-simo regolamento, previo parere delleCommissioni parlamentari competenti, chesi pronunciano entro il termine di trentagiorni dalla richiesta, decorso il quale ilregolamento può comunque essere adot-tato. ».

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381. Nelle more dell’adozione del de-creto legislativo di attuazione dell’articolo8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e inparticolare del criterio direttivo di cui alcomma 1, lettera a), del citato articolo 8,l’associazione Formez PA, di cui al decretolegislativo 25 gennaio 2010, n. 6, persegueper l’anno 2016 obiettivi di riduzione dellespese di funzionamento. A tal fine ilCommissario straordinario di cui all’arti-colo 20 del decreto-legge 24 giugno 2014,n. 90, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014, n. 114, realizza unariduzione delle spese di struttura in mi-sura non inferiore al 20 per cento diquelle sostenute nell’esercizio 2015, daottenere anche attraverso il contenimentodel costo del personale e la fissazione dilimiti alla retribuzione dei dirigenti, fermarestando l’applicazione dei limiti di cuiagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, e successive modificazioni, eall’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile2014, n. 66, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al finedella rapida realizzazione delle suddetteriduzioni di spesa, nelle more dell’ado-zione del decreto legislativo di cui al primoperiodo, si procede alle conseguenti mo-difiche dello statuto della suddetta asso-ciazione, anche in deroga a quanto pre-visto dal decreto legislativo n. 6 del 2010.

381. Identico.

Atti Parlamentari — 373 — Camera dei Deputati

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382. Al fine di migliorare i saldi difinanza pubblica e di razionalizzare epotenziare le attività di servizio svolte afavore delle imprese nei settori dell’energiaelettrica, del gas e del sistema idrico e, inparticolare, allo scopo di valorizzare iricavi delle prevalenti attività economichedi accertamento, riscossione, versamento,supporto finanziario, informatico e ammi-nistrativo, la Cassa conguaglio per il set-tore elettrico, a decorrere dalla data dientrata in vigore della presente legge, ètrasformata in ente pubblico economico,denominato « Cassa per i servizi energeticie ambientali » (CSEA), operante con au-tonomia organizzativa, tecnica e gestionalee sottoposto alla vigilanza del Ministerodell’economia e delle finanze e dell’Auto-rità per l’energia elettrica, il gas e ilsistema idrico. Il patrimonio iniziale del-l’ente, pari a 100 milioni di euro, è costi-tuito, con provvedimento del Ministerodell’economia e delle finanze, da unasomma prelevata dai conti gestiti dallaCassa conguaglio per il settore elettrico eversata all’entrata del bilancio dello Statoper essere riassegnata ad apposito capitolodi spesa dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanzeper le finalità di cui al presente comma. Adecorrere dal 2016, gli eventuali utili de-rivanti dalla gestione economica dell’entesono versati all’entrata del bilancio delloStato. Restano organi dell’ente il presi-dente, il comitato di gestione e il collegiodei revisori; i relativi procedimenti dinomina continuano ad essere disciplinatidalle norme vigenti per gli omologhi or-gani della Cassa conguaglio per il settoreelettrico. Entro quarantacinque giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, sentita l’Auto-rità per l’energia elettrica, il gas e ilsistema idrico, è approvato lo statuto, èstabilita la dotazione organica dell’ente inmisura non superiore a sessanta unità esono apportate al regolamento di organiz-zazione e funzionamento le modifiche ne-cessarie a dare attuazione al presentecomma. Allo scopo di assicurare la con-tinuità nell’esercizio delle funzioni del-

382. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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l’ente, in sede di prima applicazione, laCSEA, entro quarantacinque giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, avvia procedure di selezione pub-blica, per titoli ed esami, finalizzate allacopertura del proprio fabbisogno di orga-nico; allo scopo di consolidare le specifi-che esperienze professionali maturate al-l’interno dell’ente e non agevolmente ac-quisibili all’esterno, è considerato titolopreferenziale, ma non essenziale, il servi-zio prestato presso la Cassa conguaglio peril settore elettrico per un periodo di al-meno dodici mesi antecedente alla data discadenza del termine utile per la presen-tazione della candidatura. Il rapporto dilavoro del personale dipendente dellaCSEA è disciplinato dalle norme di dirittoprivato e dalla contrattazione collettiva disettore. Tutti gli atti connessi alle opera-zioni di trasformazione in ente pubblicoeconomico sono esclusi da ogni tributo ediritto e sono effettuati in regime di neu-tralità fiscale. Dall’attuazione del presentecomma non devono derivare nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica.

Atti Parlamentari — 375 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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382-bis. A seguito delle sentenze dellaCorte costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio2008, e n. 205 del 4-13 luglio 2011, alcomma 6-quinquies dell’articolo 15 deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, le parole: « e dalloStato », ovunque ricorrono, sono sop-presse. Al fine di completare la restitu-zione delle somme trattenute dallo Stato aiconcessionari delle grandi derivazioniidroelettriche è autorizzata la spesa di 12milioni di euro. Le disponibilità iscrittenello stato di previsione del Ministerodello sviluppo economico per l’anno 2015,ai sensi dell’articolo 19, comma 2, deldecreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,sono destinate, nel limite di 12 milioni dieuro, alla restituzione ai concessionaridelle somme trattenute dallo Stato di cuial periodo precedente. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato a talefine a predisporre, con propri decreti, leoccorrenti variazioni di bilancio in terminidi residui, di competenza e di cassa. Ladisposizione di cui al presente commaentra in vigore il giorno stesso della pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale dellapresente legge.

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383. All’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dalseguente:

383. Identico.

« 1. Fatto salvo quanto previsto dall’ar-ticolo 19, comma 6, del decreto-legge 1ºluglio 2009, n. 78, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,con decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, da emanare entro il 30aprile 2016, sentita la Conferenza unificataper i profili di competenza, previo pareredelle Commissioni parlamentari compe-tenti, le società direttamente o indiretta-mente controllate da amministrazionidello Stato e dalle altre amministrazionipubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni, adesclusione delle società emittenti strumentifinanziari quotati nei mercati regolamen-tati e loro controllate, sono definiti indi-catori dimensionali quantitativi e qualita-tivi al fine di individuare fino a cinquefasce per la classificazione delle suddettesocietà. Per ciascuna fascia è determinato,in proporzione, il limite dei compensimassimi al quale i consigli di amministra-zione di dette società devono fare riferi-mento, secondo criteri oggettivi e traspa-renti, per la determinazione del tratta-mento economico annuo onnicomprensivoda corrispondere agli amministratori, aidirigenti ed ai dipendenti, che non potràcomunque eccedere il limite massimo dieuro 240.000 annui al lordo dei contributiprevidenziali ed assistenziali e degli onerifiscali a carico del beneficiario, tenutoconto anche dei compensi corrisposti daaltre pubbliche amministrazioni. Le so-cietà di cui al primo periodo verificano ilrispetto del limite massimo del tratta-mento economico annuo onnicomprensivodei propri amministratori e dipendentifissato con il decreto di cui al presentecomma. Sono in ogni caso fatte salve ledisposizioni legislative e regolamentari cheprevedono limiti ai compensi inferiori aquelli previsti dal decreto di cui al pre-sente comma ».

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384. Il regolamento di cui al decreto delMinistro dell’economia e delle finanze 24dicembre 2013, n. 166, continua a pro-durre i propri effetti fino all’adozione deldecreto previsto dall’articolo 23-bis,comma 1, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, come sostituito dal comma 383 delpresente articolo.

384. Identico.

385. I commi 5-bis e 5-ter dell’articolo23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abro-gati dalla data di adozione del decreto dicui all’articolo 23-bis, comma 1, del de-creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalcomma 383 del presente articolo.

385. Identico.

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386. Le società controllate direttamenteo indirettamente dallo Stato e dalle altreamministrazioni pubbliche di cui all’arti-colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modifi-cazioni, nonché le società in regime diamministrazione straordinaria, ad esclu-sione delle società emittenti strumenti fi-nanziari quotati nei mercati regolamentatie loro controllate, pubblicano, entro trentagiorni dal conferimento di incarichi dicollaborazione, di consulenza o di incari-chi professionali, inclusi quelli arbitrali, eper i due anni successivi alla loro cessa-zione, le seguenti informazioni:

386. Identico:

a) gli estremi dell’atto di conferi-mento dell’incarico, l’oggetto della presta-zione, la ragione dell’incarico e la durata;

a) identica;

b) il curriculum vitae; b) identica;

c) i compensi, comunque denominati,relativi al rapporto di consulenza o dicollaborazione, nonché agli incarichi pro-fessionali, inclusi quelli arbitrali.

c) identica;

c-bis) il tipo di procedura seguito perla selezione del contraente e il numero dipartecipanti alla procedura.

387. La pubblicazione delle informa-zioni di cui al comma 386, relativamentead incarichi per i quali è previsto uncompenso, è condizione di efficacia per ilpagamento stesso. In caso di omessa oparziale pubblicazione, il soggetto respon-sabile della pubblicazione ed il soggettoche ha effettuato il pagamento sono sog-getti ad una sanzione pari alla sommacorrisposta.

387. Identico.

387-bis. Nelle more della stipulazionedel contratto di programma tra il Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti ela società Ferrovie dello Stato Italiane Spa,le risorse già destinate alla realizzazionedella nuova linea ferroviaria Torino-Lionesono direttamente trasferite alla societàFerrovie dello Stato Italiane Spa. Il pre-sente comma entra in vigore il giorno dellapubblicazione della presente legge nellaGazzetta Ufficiale.

Atti Parlamentari — 379 — Camera dei Deputati

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387-ter. Al fine di valorizzare ENAVSpa, assicurando maggiore certezza e sta-bilità nei rapporti giuridici, nonché lacoerenza dell’assetto regolatorio nazionaledella fornitura dei servizi della naviga-zione aerea al quadro normativo europeodi riferimento, anche nella prospettivadell’apertura del capitale della società aiprivati:

a) all’articolo 9 della legge 23 dicem-bre 1996, n. 665, sono apportate le se-guenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dalseguente:

« 1. Il contratto di programma tra loStato ed ENAV Spa ha durata coincidentecon il periodo di riferimento di cui all’ar-ticolo 8 del regolamento di esecuzione(UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3maggio 2013, ed è stipulato tra ENAV Spae il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze e, per quanto dicompetenza, con il Ministro della difesa.Entro il 30 giugno dell’anno precedentel’inizio del periodo di riferimento, il Mi-nistero delle infrastrutture e dei trasporti,d’intesa con ENAV Spa, trasmette unoschema di contratto di programma aisoggetti di cui al periodo precedente, chesi esprimono entro il 30 settembre delmedesimo anno e sottoscrivono il con-tratto entro il 31 dicembre. Qualora entrotale termine non si pervenga al perfezio-namento del nuovo contratto, continua adapplicarsi il contratto relativo al periododi riferimento precedente »;

Atti Parlamentari — 380 — Camera dei Deputati

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2) al comma 2, lettera a), le parole:« anche di rilevanza sociale o comunqueresi in condizione di non remunerazionedei costi » sono sostituite dalle seguenti:« nonché gli standard di sicurezza e diqualità dei servizi erogati anche in basealla normativa europea » ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Lo Stato garan-tisce a ENAV Spa il rimborso delle risorsenecessarie per la fornitura dei servizi dellanavigazione aerea prestati in favore deivoli esonerati, in conformità dell’articolo10, paragrafo 5, del regolamento di ese-cuzione (UE) n. 391/2013 della Commis-sione, del 3 maggio 2013 »;

3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abro-gati;

b) in sede di prima applicazione delcomma 1 dell’articolo 9 della legge 23dicembre 1996, n. 665, come sostituitodalla lettere a) del presente comma, ilcontratto di programma tra lo Stato edENAV Spa ha durata quadriennale e re-gola il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31dicembre 2019. Il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, d’intesa conENAV Spa, trasmette lo schema di con-tratto di programma relativo al predettoperiodo ai soggetti di cui al citato comma1 dell’articolo 9 della legge n. 665 del 1996entro il termine del 29 febbraio 2016, aifini della sua definitiva sottoscrizione en-tro il 30 aprile 2016;

c) qualora sopraggiunte variazionidello scenario economico e strategico na-zionale e, in ogni caso, il verificarsi dieventi indipendenti da ENAV Spa impli-chino la riduzione o cessazione dell’ope-ratività aeroportuale, ENAV Spa, previoparere favorevole dell’Ente nazionale perl’aviazione civile e del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, rivede illivello dei servizi di navigazione aereaprestati, da comunicare al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti e al Ministerodell’economia e delle finanze.

Atti Parlamentari — 381 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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388. Le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, in conseguenzadell’adeguamento dei propri ordinamentiai princìpi di coordinamento della finanzapubblica di cui alla presente legge e avalere sui risparmi derivanti dalle dispo-sizioni ad esse direttamente applicabili aisensi dell’articolo 117, secondo comma,della Costituzione, assicurano un contri-buto alla finanza pubblica pari a 3.980milioni di euro per l’anno 2017 e a 5.480milioni di euro per ciascuno degli anni2018 e 2019, in ambiti di spesa e perimporti proposti, nel rispetto dei livelliessenziali di assistenza, in sede di auto-coordinamento dalle regioni e provinceautonome medesime, da recepire con in-tesa sancita dalla Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,entro il 31 gennaio di ciascun anno. Inassenza di tale intesa entro i predettitermini, con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, da adottare, previadeliberazione del Consiglio dei ministri,entro venti giorni dalla scadenza dei pre-detti termini, i richiamati importi sonoassegnati ad ambiti di spesa ed attribuitialle singole regioni e province autonome,tenendo anche conto della popolazioneresidente e del PIL, e sono rideterminati ilivelli di finanziamento degli ambiti indi-viduati e le modalità di acquisizione dellerisorse da parte dello Stato, considerandoanche le risorse destinate al finanziamentocorrente del Servizio sanitario nazionale.Fermo restando il concorso complessivo dicui al primo periodo, il contributo diciascuna autonomia speciale è determinatoprevia intesa con ciascuna delle stesse. Leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano assicurano il finanziamentodei livelli essenziali di assistenza comeeventualmente rideterminato ai sensi deicommi da 388 a 392 del presente articoloe dell’articolo 1, commi da 400 a 417, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190. Per laregione Trentino-Alto Adige e per le pro-vince autonome di Trento e di Bolzanol’applicazione del presente comma avvienenel rispetto dell’Accordo sottoscritto tra ilGoverno e i predetti enti in data 15

388. Identico.

Atti Parlamentari — 382 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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ottobre 2014, e recepito con legge 23dicembre 2014, n. 190, con il concorso agliobiettivi di finanza pubblica previsto daicommi da 406 a 413 dell’articolo 1 dellamedesima legge.

389. Al comma 6 dell’articolo 46 deldecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 23giugno 2014, n. 89, e successive modifica-zioni, al primo e al terzo periodo, laparola: « 2018 » è sostituita dalla seguente:« 2019 ».

389. Identico.

390. Il concorso agli obiettivi di finanzapubblica delle regioni a statuto ordinariodi cui all’articolo 46, comma 6, del decre-to-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,con modificazioni, dalla legge 23 giugno2014, n. 89, come modificato dal comma389 del presente articolo, al netto delcontenimento della spesa sanitaria e dellacorrispondente riduzione del livello delfinanziamento del Servizio sanitario na-zionale per le regioni a statuto ordinariodi cui agli articoli da 9-bis a 9-septies deldecreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2015, n. 125, è realizzato per l’anno2016 secondo modalità da stabilire me-diante intesa sancita dalla Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016. Incaso di mancata intesa, si applica quantoprevisto dal secondo periodo del predettoarticolo 46, comma 6. Per gli anni dal 2017al 2019 si provvede secondo le modalità dicui al comma 388.

390. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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391. Ai fini della riduzione del debito,nell’anno 2016 è attribuito alle regioni astatuto ordinario un contributo di com-plessivi 1.300 milioni di euro, ripartito fraciascuna regione come indicato nell’alle-gato n. 7 annesso alla presente legge. Gliimporti di ciascun contributo possono es-sere modificati a invarianza del contributocomplessivo, mediante accordo da sancire,entro il 31 gennaio 2016, in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano. Il contributo nonrileva ai fini del pareggio di bilancio di cuiai commi da 407 a 429.

391. Ai fini della riduzione del debito,nell’anno 2016 è attribuito alle regioni astatuto ordinario un contributo di com-plessivi 1.900 milioni di euro, ripartito fraciascuna regione come indicato nell’alle-gato n. 7 annesso alla presente legge. Gliimporti di ciascun contributo possono es-sere modificati a invarianza del contributocomplessivo, mediante accordo da sancire,entro il 31 gennaio 2016, in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano. Il contributo nonrileva ai fini del pareggio di bilancio di cuiai commi da 407 a 429.

392. Le disponibilità in conto residuiiscritte in bilancio per l’anno 2015, relativeall’autorizzazione di spesa di cui all’arti-colo 1, comma 10, del decreto-legge 8aprile 2013, n. 35, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,e successive modificazioni, sono destinate,nel limite di 1.300 milioni di euro, alfinanziamento del contributo di cui alcomma 391. La disposizione di cui alpresente comma entra in vigore il giornostesso della pubblicazione nella GazzettaUfficiale della presente legge. A tal fine lepredette somme sono versate all’entratadel bilancio dello Stato nell’anno 2016.

392. Identico.

Atti Parlamentari — 384 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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392-bis. Nelle more dell’adeguamentodelle norme di attuazione dello statutodella Regione siciliana alle modifiche in-tervenute nella legislazione tributaria, alfine di omogeneizzare il comparto delleautonomie speciali, in modo da addivenire,tra l’altro, a un chiarimento sulla com-partecipazione regionale e sulla revisionedella percentuale di compartecipazione algettito tributario, alla ridefinizione dellecompetenze secondo il principio della lealecollaborazione istituzionale, nonché allaluce dell’adempimento, nel 2015, da partedella Regione, degli impegni in materia dicontenimento delle spese e a condizione diun aggiornamento dell’intesa tra lo Stato ela Regione siciliana in materia di obiettividi contenimento della spesa per l’anno2016, sono assegnati alla Regione siciliana900 milioni di euro per il medesimo anno2016.

392-ter. Nelle more dell’attuazione delpunto 7 dell’Accordo del 25 luglio 2015 trail Presidente della regione Valle d’Aosta eil Ministro dell’economia e delle finanze, acompensazione della perdita di gettito su-bita, per gli anni 2011/2014, dalla regioneValle d’Aosta nella determinazione dell’ac-cisa di cui all’articolo 4, comma 1, letterea) e b), della legge 26 novembre 1981,n. 690, è corrisposto alla medesima re-gione l’importo di 50 milioni di euro perl’anno 2016.

392-quater. Le somme giacenti sullacontabilità speciale di cui all’articolo 45,comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzateper le finalità di cui al medesimo articolo,sono versate all’entrata del bilancio delloStato, nell’anno 2016, per un importo paria 1.550 milioni di euro.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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392-quinquies. L’importo di 6,6 milionidi euro per l’anno 2016, di 9,8 milioni dieuro per l’anno 2017, di 12,1 milioni dieuro per l’anno 2018 e di 14,2 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2019 èrecuperato all’erario tramite versamentoall’entrata del bilancio dello Stato da partedi ciascuna regione e, in caso di mancatoversamento, attraverso corrispondente ri-duzione dei trasferimenti a qualunquetitolo dovuti alle regioni interessate. Ilpredetto importo è ripartito tra le regioniinteressate in proporzione agli importi dicui all’allegato 7, ovvero mediante l’ac-cordo di cui al secondo periodo delcomma 391.

392-sexies. L’importo di 9,9 milioni dieuro per l’anno 2016, di 14,8 milioni dieuro per l’anno 2017, di 18,2 milioni dieuro per l’anno 2018 e di 21,2 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2019 èrecuperato all’erario attraverso un mag-giore accantonamento nei confronti dellaRegione siciliana a valere sulle quote dicompartecipazione ai tributi erariali ed ècorrispondentemente migliorato per cia-scun anno l’obiettivo di finanza pubblicadella Regione siciliana.

392-septies. All’articolo 1, comma 462,lettera d), della legge 24 dicembre 2012,n. 228, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Alle regioni di cui al comma12-sexiesdecies, secondo periodo, dell’arti-colo 10 del decreto-legge 31 dicembre2014, n. 192, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,si applicano esclusivamente le disposizionipreviste dal comma 12-septiesdecies delmedesimo articolo ».

392-octies. All’articolo 9, comma 5, deldecreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2015, n. 125, la parola: « sette » èsostituita dalla seguente: « dieci ».

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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393. Le regioni contabilizzano le anti-cipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,n. 64, e successivi rifinanziamenti, incas-sate a decorrere dall’esercizio 2015, se-condo le seguenti modalità anche alterna-tive:

393. Identico.

a) iscrivendo, nel titolo di spesa ri-guardante il rimborso dei prestiti, unfondo anticipazione di liquidità, di im-porto pari alle anticipazioni di liquiditàincassate nell’esercizio, non impegnabile epagabile, destinato a confluire nel risultatodi amministrazione, come quota accanto-nata definita dall’articolo 42 del decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) nel rispetto di quanto previsto dalcomma 398.

394. Il fondo anticipazione di liquiditàcostituito ai sensi del comma 393 è an-nualmente utilizzato secondo le seguentimodalità:

394. Identico.

a) in caso di disavanzo al 31 dicem-bre dell’esercizio di incasso dell’anticipa-zione, applicando in entrata del bilancio diprevisione dell’esercizio successivo, come« Utilizzo fondo anticipazione di liqui-dità », la quota del fondo di cui al comma393, corrispondente all’importo del disa-vanzo 2014, anche nelle more dell’appro-vazione del rendiconto dell’esercizio pre-cedente. La medesima quota del fondo èiscritta in spesa al netto del rimborsodell’anticipazione effettuato nell’esercizio.Negli esercizi successivi, fino al completoutilizzo del fondo, in entrata del bilanciodi previsione è applicato il fondo stanziatoin spesa dell’esercizio precedente, e inspesa è stanziato il medesimo fondo alnetto del rimborso dell’anticipazione ef-fettuato nell’esercizio;

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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b) la quota del fondo eccedente ildisavanzo al 31 dicembre 2014 di cui allalettera a) è utilizzata secondo le modalitàpreviste dall’articolo 2, comma 6, del de-creto-legge 19 giugno 2015, n. 78, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2015, n. 125.

395. L’eventuale disavanzo risultantenell’esercizio di erogazione dell’anticipa-zione, per un importo pari al fondo di cuial comma 394, lettera a), è annualmenteripianato per un importo pari all’ammon-tare del rimborso dell’anticipazione stessa,effettuato nel corso dell’esercizio.

395. Identico.

396. Con riferimento alle anticipazionierogate a decorrere dall’esercizio 2015 aisensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a),del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,convertito, con modificazioni, dalla legge 6giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanzia-menti, il fondo anticipazione di liquiditàcostituito ai sensi del comma 393 è an-nualmente utilizzato secondo le seguentimodalità:

396. Identico.

a) in caso di disavanzo nell’eserciziodi incasso dell’anticipazione, il fondo dicui al comma 393 è applicato in entratadel bilancio di previsione dell’eserciziosuccessivo, come « Utilizzo fondo anticipa-zione di liquidità », anche nelle more del-l’approvazione del rendiconto dell’eserci-zio precedente, per un importo non supe-riore al predetto disavanzo. La medesimaquota del fondo è iscritta in spesa al nettodel rimborso dell’anticipazione effettuatonell’esercizio. Negli esercizi successivi, finoal completo utilizzo del fondo, in entratadel bilancio di previsione è applicato ilfondo stanziato in spesa dell’esercizio pre-cedente, e in spesa è stanziato il medesimofondo al netto del rimborso dell’anticipa-zione effettuato nell’esercizio;

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b) la quota del fondo eccedente l’im-porto del disavanzo formatosi nell’eserci-zio di erogazione dell’anticipazione è uti-lizzata secondo le modalità previste dal-l’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

397. Con riferimento alle anticipazionierogate a decorrere dall’esercizio 2015 aisensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a),del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,convertito, con modificazioni, dalla legge 6giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanzia-menti, il disavanzo formatosi nel corsodell’esercizio di erogazione dell’anticipa-zione, per un importo non superiore aquello dell’anticipazione, è annualmenteripianato per un importo pari all’ammon-tare del rimborso dell’anticipazione che loha determinato, effettuato nel corso del-l’esercizio.

397. Identico.

398. Le disposizioni di cui agli articoli2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 giugno 2013, n. 64, e successivemodificazioni, si interpretano nel sensoche le anticipazioni di liquidità possonoessere registrate contabilmente riducendogli stanziamenti di entrata, riguardanti ilfinanziamento del disavanzo di ammini-strazione derivante dal debito autorizzatoe non contratto per finanziare spesa diinvestimento, di un importo pari a quellodell’anticipazione di liquidità.

398. Identico.

Atti Parlamentari — 389 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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399. Le regioni che, nei casi diversi dalcomma 398, a seguito dell’incasso delleanticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonhanno stanziato in bilancio, tra le spese,un fondo diretto ad evitare il finanzia-mento di nuove e maggiori spese e nonhanno accantonato tale fondo nel risultatodi amministrazione, previo parere dell’or-gano di revisione economico-finanziaria,provvedono a rideterminare, alla data del1o gennaio 2015, con deliberazione dellaGiunta regionale da trasmettere al Consi-glio regionale:

399. Identico.

a) il proprio risultato di amministra-zione disponibile al 31 dicembre 2014definito ai fini del rendiconto 2014, anchese approvato dal Consiglio, riferendolo al1o gennaio 2015, accantonandone unaquota al fondo anticipazione di liquidità,per un importo pari alle anticipazioniacquisite nel 2013 e nel 2014, al netto dellequote già rimborsate, se hanno partecipatoalla sperimentazione prevista dall’articolo78 del decreto legislativo 23 giugno 2011,n. 118, e non hanno effettuato il riaccer-tamento straordinario dei residui di cuiall’articolo 3, comma 17-bis, del predettodecreto legislativo n. 118 del 2011;

Atti Parlamentari — 390 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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b) il proprio risultato di amministra-zione disponibile al 1o gennaio 2015, de-finito nell’ambito del riaccertamentostraordinario dei residui, accantonandoneuna quota al fondo anticipazione di liqui-dità, per un importo pari alle anticipazioniacquisite nel 2013 e nel 2014, al netto dellequote già rimborsate, se non hanno par-tecipato alla sperimentazione prevista dal-l’articolo 78 del decreto legislativo 23 giu-gno 2011, n. 118, o hanno effettuato ilriaccertamento straordinario dei residui dicui all’articolo 3, comma 17-bis, del pre-detto decreto legislativo n. 118 del 2011.

400. L’eventuale disavanzo di ammini-strazione derivante dall’accantonamento alfondo anticipazione di liquidità di cui alcomma 399 è ripianato annualmente, adecorrere dal 2016, per un importo pariall’ammontare dell’anticipazione rimbor-sata nel corso dell’esercizio precedente. Ilrisultato di amministrazione presunto insede di bilancio di previsione 2016-2018 ècalcolato considerando, tra le quote ac-cantonate, anche il fondo anticipazione diliquidità previsto dal comma 399 e quelloderivante dalle anticipazioni di liquiditàincassate nell’esercizio 2015 contabilizzateai sensi del comma 393, lettera a).

400. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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401. Il fondo anticipazione di liquiditàcostituito ai sensi del comma 399 è an-nualmente utilizzato secondo le seguentimodalità:

401. Identico.

a) la quota del fondo accantonata nelrisultato di amministrazione, per un im-porto pari al maggiore disavanzo di am-ministrazione formatosi in attuazione delcomma 399, è applicata in entrata delbilancio di previsione dell’esercizio 2016come « Utilizzo fondo anticipazioni di li-quidità » anche nelle more dell’approva-zione del rendiconto dell’esercizio prece-dente. Il medesimo fondo è iscritto inspesa al netto del rimborso dell’anticipa-zione effettuato nell’esercizio precedente.Dall’esercizio 2017, fino al completo uti-lizzo del fondo, in entrata del bilancio diprevisione è applicato il fondo stanziato inspesa dell’esercizio precedente, e in spesaè stanziato il medesimo fondo al netto delrimborso dell’anticipazione effettuato nel-l’esercizio precedente;

b) la quota del fondo eccedente l’im-porto del disavanzo di amministrazioneformatosi in attuazione del comma 399 èutilizzata secondo le modalità previste dal-l’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Atti Parlamentari — 392 — Camera dei Deputati

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402. La regione Piemonte ridetermina ipropri risultati di amministrazione nelrispetto della sentenza della Corte costi-tuzionale n. 181 del 2015 secondo le mo-dalità individuate dalla Corte dei conti –sezione regionale di controllo per il Pie-monte e, a decorrere dal 2016, ripianaannualmente il conseguente maggiore di-savanzo per un importo pari al contributoerogato nell’esercizio precedente ai sensidell’articolo 1, comma 456, della legge 23dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio diprevisione 2016, la regione applica in en-trata il fondo vincolato costituito nel ri-sultato di amministrazione in applicazionedella sentenza, come « Utilizzo fondo vin-colato da anticipazioni di liquidità » anchenelle more dell’approvazione del rendi-conto dell’esercizio precedente. Il mede-simo fondo è iscritto in spesa al netto delcontributo erogato nell’esercizio prece-dente ai sensi dell’articolo 1, comma 456,della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dal-l’esercizio 2017, fino al completo utilizzodel fondo, in entrata del bilancio di pre-visione è applicato il fondo stanziato inspesa dell’esercizio precedente, e in spesaè stanziato il medesimo fondo al netto delcontributo erogato nell’esercizio prece-dente ai sensi dell’articolo 1, comma 456,della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Laregione Piemonte accantona nel propriorisultato di amministrazione anche unfondo di importo pari alle passività tra-sferite alla gestione commissariale, ai sensidell’articolo 1, comma 454, lettera a), dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale fondoè utilizzato con le stesse modalità previsteper l’utilizzo del fondo vincolato da anti-cipazione di liquidità. Il conseguente di-savanzo aggiuntivo è ripianato, dopo averecoperto il disavanzo determinato dall’ap-plicazione della sentenza, con le medesimemodalità.

402. Identico.

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403. Nelle more della conclusione, daparte dell’Agenzia italiana del farmaco(AIFA), delle procedure di ripiano del-l’eventuale sfondamento del tetto dellaspesa farmaceutica territoriale ed ospeda-liera per gli anni 2013 e 2014 e al fine digarantire il rispetto degli equilibri di fi-nanza pubblica, le regioni, in coerenza conquanto disposto dall’articolo 20 del de-creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, esuccessive modificazioni, accertano ed im-pegnano nel bilancio regionale dell’anno2015, nella misura del 90 per cento e alnetto degli importi eventualmente già con-tabilizzati, le somme indicate nella tabelladi cui all’allegato A alla presente legge atitolo di ripiano per ciascuno degli anni2013 e 2014. I predetti accertamenti eimpegni sono effettuati nel bilancio finan-ziario dell’anno 2015, entro dieci giornidalla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179. Conse-guentemente, gli enti del Servizio sanitarionazionale, di cui all’articolo 19, comma 2,lettere b) e c), del decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118, iscrivono le predettesomme nel proprio conto economico dan-done evidenza nel modello CE IV trimestre2015, di cui al decreto del Ministro dellasalute 15 giugno 2012, pubblicato nel sup-plemento ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci rela-tive ai codici AA0900 e AA0910.

403. Identico.

404. A conclusione delle procedure diripiano, da parte dell’AIFA, dell’eventualesfondamento del tetto della spesa farma-ceutica territoriale ed ospedaliera per glianni 2013 e 2014, ove si verifichi unadifferenza tra l’importo che ha formatooggetto di accertamento e di impegno aisensi del comma 403 e quello risultantedalle determinazioni AIFA, pubblicatenella Gazzetta Ufficiale, conclusive dellepredette procedure con riferimento a cia-scuno degli anni 2013 e 2014, le regioniprocedono alle relative regolazioni conta-bili, ai sensi di quanto disposto dal decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118.

404. Identico.

Atti Parlamentari — 394 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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405. All’articolo 32 del decreto-legge24 giugno 2014, n. 90, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 114, sono apportate le seguenti mo-difiche:

405. Identico.

a) al comma 1, alinea, dopo le parole:« servizi o forniture, » sono inserite leseguenti: « nonché ad una impresa cheesercita attività sanitaria per conto delServizio sanitario nazionale in base agliaccordi contrattuali di cui all’articolo8-quinquies del decreto legislativo 30 di-cembre 1992, n. 502, »;

b) al comma 1, lettera a), la parola:« appaltatrice » è soppressa e dopo le pa-role: « d’appalto » sono inserite le seguenti:« ovvero dell’accordo contrattuale »;

c) al comma 1, lettera b), la parola:« appaltatrice » è soppressa e dopo le pa-role: « d’appalto » sono inserite le seguenti:« ovvero dell’accordo contrattuale »;

d) al comma 2, dopo le parole: « delcontratto » sono inserite le seguenti: « ov-vero dell’accordo contrattuale »;

e) dopo il comma 2 è inserito ilseguente:

« 2-bis. Nell’ipotesi di impresa che eser-cita attività sanitaria per conto del Servi-zio sanitario nazionale in base agli accordicontrattuali di cui all’articolo 8-quinquiesdel decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, il decreto del Prefetto di cui alcomma 2 è adottato d’intesa con il Mini-stro della salute e la nomina è conferita asoggetti in possesso di curricula che evi-denzino qualificate e comprovate profes-sionalità ed esperienza di gestione sanita-ria »;

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f) al comma 10, al primo periodo,dopo la parola: « contratto » sono inseritele seguenti: « ovvero dell’accordo contrat-tuale » e dopo il secondo periodo è inseritoil seguente: « Nei casi di cui al comma2-bis, le misure sono disposte con decretodel Prefetto, d’intesa con il Ministro dellasalute »;

g) dopo il comma 10 è aggiunto ilseguente:

« 10-bis. Le misure di cui al presentearticolo, nel caso di accordi contrattualicon il Servizio sanitario nazionale di cuiall’articolo 8-quinquies del decreto legisla-tivo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicanoad ogni soggetto privato titolare dell’ac-cordo, anche nei casi di soggetto diversodall’impresa, e con riferimento a condotteillecite o eventi criminosi posti in essere aidanni del Servizio sanitario nazionale ».

406. Il decreto-legge 13 novembre 2015,n. 179, è abrogato. Restano validi gli attie i provvedimenti adottati e sono fatti salvigli effetti prodottisi ed i rapporti giuridicisorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 179 del 2015.

406. Identico.

406-bis. All’articolo 41, comma 5, deldecreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,convertito, con modificazioni, dalla legge11 novembre 2014, n. 164, la parola:« 2015 » è sostituita dalla seguente:« 2016 ».

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407. A decorrere dall’anno 2016 ces-sano di avere applicazione l’articolo 31della legge 12 novembre 2011, n. 183, etutte le norme concernenti la disciplinadel patto di stabilità interno degli entilocali nonché i commi 461, 463, 464, 468,469 e i commi da 474 a 483 dell’articolo1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.Restano fermi gli adempimenti degli entilocali relativi al monitoraggio e alla cer-tificazione del patto di stabilità interno2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bisdell’articolo 31 della legge 12 novembre2011, n. 183, nonché l’applicazione dellesanzioni in caso di mancato rispetto delpatto di stabilità interno relativo all’anno2015 o relativo agli anni precedenti ac-certato ai sensi dei commi 28, 29 e 31dell’articolo 31 della legge 12 novembre2011, n. 183. Restano altresì fermi gliadempimenti delle regioni relativi al mo-nitoraggio e alla certificazione del pareggiodi bilancio per l’anno 2015, di cui aicommi da 470 a 473 dell’articolo 1 dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, nonchél’applicazione delle sanzioni in caso dimancato rispetto dell’obiettivo del pareggiorelativo all’anno 2015. Sono fatti salvi glieffetti connessi all’applicazione negli anni2014 e 2015 dei patti orizzontali recati alcomma 141 dell’articolo 1 della legge 13dicembre 2010, n. 220, al comma 483dell’articolo 1 della legge 23 dicembre2014, n. 190, e al comma 7 dell’articolo4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012,n. 16, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 aprile 2012, n. 44.

407. Identico.

407-bis. Il termine per l’invio delledeliberazioni, esclusivamente in via tele-matica, fissato al 10 settembre 2014 dal-l’articolo 1, comma 688, della legge 27dicembre 2013, n. 147, si applica ai solicomuni che non hanno inviato in viatelematica, entro il 23 maggio 2014, ledeliberazioni di approvazione delle ali-quote e delle detrazioni ai fini del versa-mento della prima rata TASI entro il 16giugno 2014.

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408. Ai fini della tutela dell’unità eco-nomica della Repubblica, gli enti di cui alcomma 1 dell’articolo 9 della legge 24dicembre 2012, n. 243, concorrono allarealizzazione degli obiettivi di finanzapubblica nel rispetto delle disposizioni dicui ai commi da 407 a 429 del presentearticolo, che costituiscono princìpi fonda-mentali di coordinamento della finanzapubblica, ai sensi degli articoli 117, terzocomma, e 119, secondo comma, della Co-stituzione.

408. Identico.

409. Ai fini del concorso al conteni-mento dei saldi di finanza pubblica, glienti di cui al comma 408 devono conse-guire un saldo non negativo, in termini dicompetenza, tra le entrate finali e le spesefinali, come eventualmente modificato aisensi dei commi 424, 425 e 426.

409. Identico.

410. Ai fini dell’applicazione delcomma 409, le entrate finali sono quelleascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 delloschema di bilancio previsto dal decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118, e lespese finali sono quelle ascrivibili ai titoli1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.Limitatamente all’anno 2016, nelle entratee nelle spese finali in termini di compe-tenza è considerato il fondo pluriennalevincolato, di entrata e di spesa, al nettodella quota riveniente dal ricorso all’inde-bitamento.

410. Identico.

Atti Parlamentari — 398 — Camera dei Deputati

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411. A decorrere dall’anno 2016, albilancio di previsione è allegato un pro-spetto obbligatorio contenente le previ-sioni di competenza triennali rilevanti insede di rendiconto ai fini della verifica delrispetto del saldo di cui al comma 409,come declinato al comma 410. A tal fine,il prospetto allegato al bilancio di previ-sione non considera gli stanziamenti delfondo crediti di dubbia esigibilità e deifondi spese e rischi futuri concernentiaccantonamenti destinati a confluire nelrisultato di amministrazione. Il prospettoconcernente il rispetto del predetto saldoè definito secondo le modalità previstedall’articolo 11, comma 11, del decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118. Conriferimento all’esercizio 2016, il prospettoè allegato al bilancio di previsione giàapprovato mediante delibera di variazionedel bilancio approvata dal Consiglio entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore del decreto di cui all’articolo 11,comma 11, del decreto legislativo 23 giu-gno 2011, n. 118.

411. Identico.

Atti Parlamentari — 399 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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412. Per l’anno 2016, nel saldo indivi-duato ai sensi del comma 409 non sonoconsiderate le spese sostenute dagli entilocali per interventi di edilizia scolasticaeffettuati a valere sull’avanzo di ammini-strazione e su risorse rivenienti dal ricorsoal debito. L’esclusione opera nel limitemassimo di 500 milioni di euro. A tal finegli enti locali comunicano, entro il termineperentorio del 1o marzo, alla Presidenzadel Consiglio dei ministri – Struttura dimissione per il coordinamento e impulsonell’attuazione di interventi di riqualifica-zione dell’edilizia scolastica, secondo mo-dalità individuate e pubblicate nel sitoistituzionale della medesima Struttura, glispazi finanziari di cui necessitano persostenere interventi di edilizia scolasticanel rispetto del vincolo di cui ai commi409 e 410. Gli spazi finanziari sono attri-buiti secondo il seguente ordine priorita-rio: a) spese sostenute per gli interventi diedilizia scolastica avviati dai comuni aseguito dell’articolo 48, comma 1, del de-creto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 23 giu-gno 2014, n. 89, nonché spese sostenutedai comuni a compartecipazioni e finan-ziamenti della Banca europea degli inve-stimenti (B.E.I.) destinati ad interventi diedilizia scolastica esclusi dal beneficio dicui al citato articolo 48, comma 1, deldecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

412. Per l’anno 2016, nel saldo indivi-duato ai sensi del comma 409 non sonoconsiderate le spese sostenute dagli entilocali per interventi di edilizia scolasticaeffettuati a valere sull’avanzo di ammini-strazione e su risorse rivenienti dal ricorsoal debito. L’esclusione opera nel limitemassimo di 480 milioni di euro. A tal finegli enti locali comunicano, entro il termineperentorio del 1o marzo, alla Presidenzadel Consiglio dei ministri – Struttura dimissione per il coordinamento e impulsonell’attuazione di interventi di riqualifica-zione dell’edilizia scolastica, secondo mo-dalità individuate e pubblicate nel sitoistituzionale della medesima Struttura, glispazi finanziari di cui necessitano persostenere interventi di edilizia scolasticanel rispetto del vincolo di cui ai commi409 e 410. Gli spazi finanziari sono attri-buiti secondo il seguente ordine priorita-rio: a) spese sostenute per gli interventi diedilizia scolastica avviati dai comuni aseguito dell’articolo 48, comma 1, del de-creto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 23 giu-gno 2014, n. 89, spese sostenute dalleprovince e dalle città metropolitane perinterventi di edilizia scolastica, nell’ambitodelle risorse assegnate ai sensi dell’articolo1, comma 467, della legge 23 dicembre2014, n. 190, nonché spese sostenute daicomuni a compartecipazioni e finanzia-menti della Banca europea degli investi-menti (B.E.I.) destinati ad interventi diedilizia scolastica esclusi dal beneficio dicui al citato articolo 48, comma 1, deldecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

Atti Parlamentari — 400 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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b) spese sostenute dagli enti locali a valeresu stanziamenti di bilancio ovvero su ri-sorse acquisite mediante contrazione dimutuo, per interventi di edilizia scolasticafinanziati con le risorse di cui all’articolo10 del decreto-legge 12 novembre 2013,n. 104, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 novembre 2013, n. 128, e succes-sive modificazioni; c) spese per interventidi edilizia scolastica sostenute da partedegli enti locali. Gli enti locali beneficiaridell’esclusione e l’importo dell’esclusionestessa sono individuati, sentita la Confe-renza Stato-città ed autonomie locali, condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, da emanare entro il 15 aprile2016. Qualora la richiesta complessiva ri-sulti superiore agli spazi finanziari dispo-nibili, gli stessi sono attribuiti in misuraproporzionale alle singole richieste. Il mo-nitoraggio degli interventi di edilizia sco-lastica avviene ai sensi del decreto legisla-tivo 29 dicembre 2011, n. 229. L’esclusionedi cui al presente comma non si applicaove non fossero riconosciuti in sede eu-ropea i margini di flessibilità correlatiall’emergenza immigrazione.

b) spese sostenute dagli enti locali a valeresu stanziamenti di bilancio ovvero su ri-sorse acquisite mediante contrazione dimutuo, per interventi di edilizia scolasticafinanziati con le risorse di cui all’articolo10 del decreto-legge 12 novembre 2013,n. 104, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 novembre 2013, n. 128, e succes-sive modificazioni; c) spese per interventidi edilizia scolastica sostenute da partedegli enti locali. Gli enti locali beneficiaridell’esclusione e l’importo dell’esclusionestessa sono individuati, sentita la Confe-renza Stato-città ed autonomie locali, condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, da emanare entro il 15 aprile2016. Qualora la richiesta complessiva ri-sulti superiore agli spazi finanziari dispo-nibili, gli stessi sono attribuiti in misuraproporzionale alle singole richieste. Il mo-nitoraggio degli interventi di edilizia sco-lastica avviene ai sensi del decreto legisla-tivo 29 dicembre 2011, n. 229.

Atti Parlamentari — 401 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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412-bis. Gli enti locali che nel corso del2013 o del 2014 hanno presentato, il pianodi riequilibrio finanziario pluriennale o nehanno conseguito l’approvazione ai sensidell’articolo 243-bis del testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali, dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, possono ripianare la quota di di-savanzo applicato al piano di riequilibrio,secondo le modalità previste dal decretodel Ministero dell’economia e delle finanze2 aprile 2015, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Entrosei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, i medesimi enti,ferma restando la durata massima delpiano di riequilibrio come prevista dall’ar-ticolo 243-bis, comma 5, del citato testounico di cui al decreto legislativo n. 267del 2000, possono provvedere a rimodulareo riformulare il precedente piano in coe-renza con l’arco temporale di trenta anniprevisto per il riaccertamento straordina-rio dei residui attivi e passivi di cuiall’articolo 3 del decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118. La restituzione delleanticipazioni di liquidità erogate agli entidi cui ai periodi precedenti, ai sensi degliarticoli 243-ter e 243-quinquies del citatotesto unico di cui al decreto legislativon. 267 del 2000, è effettuata in un periodomassimo di trenta anni decorrente dal-l’anno successivo a quello in cui vieneerogata l’anticipazione.

412-ter. Gli enti locali che hanno con-seguito l’approvazione del piano di riequi-librio finanziario pluriennale ai sensi del-l’articolo 243-bis del citato testo unico dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, per il periodo della durata delpiano possono utilizzare le risorse deri-vanti da operazioni di rinegoziazione dimutui nonché dal riacquisto dei titoliobbligazionari emessi senza vincoli di de-stinazione.

Atti Parlamentari — 402 — Camera dei Deputati

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412-quater. Per l’anno 2016 nel saldoindividuato ai sensi del comma 409 nonsono considerate le spese sostenute daglienti locali per interventi di bonifica am-bientale, conseguenti ad attività minerarie,effettuati a valere sull’avanzo di ammini-strazione e su risorse rivenienti dal ricorsoal debito. L’esclusione opera nel limitemassimo di 20 milioni di euro. A tale finegli enti locali comunicano, entro il termineperentorio del 1o marzo, alla Presidenzadel Consiglio dei ministri – Struttura dimissione contro il dissesto idrogeologico eper lo sviluppo delle infrastrutture idriche,secondo modalità individuate e pubblicatesul sito istituzionale della medesima Strut-tura, gli spazi finanziari di cui necessitanoper sostenere gli interventi di cui al pre-sente comma nel rispetto del vincolo di cuiai commi 409 e 410. Gli enti locali bene-ficiari dell’esclusione e l’importo del-l’esclusione stessa sono individuati, sentitala Conferenza Stato-città ed autonomielocali, con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, da emanare entro il 15aprile 2016. Qualora la richiesta comples-siva risulti superiore agli spazi finanziaridisponibili, gli stessi sono attribuiti inmisura proporzionale alle singole richie-ste.

Atti Parlamentari — 403 — Camera dei Deputati

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413. L’Istituto nazionale per l’assicura-zione contro gli infortuni sul lavoro(INAIL), nell’ambito degli investimenti im-mobiliari previsti dal piano di impiego deifondi disponibili di cui all’articolo 65 dellalegge 30 aprile 1969, n. 153, e successivemodificazioni, destina ulteriori 50 milionidi euro rispetto alle somme indicate al-l’articolo 18, comma 8, del decreto-legge21 giugno 2013, n. 69, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, per la realizzazione delle scuoleinnovative, ivi compresa l’acquisizionedelle relative aree di intervento di cuiall’articolo 1, comma 153, della legge 13luglio 2015, n. 107. Rispetto alle citaterisorse i canoni di locazione da corrispon-dere all’INAIL sono posti a carico delloStato nella misura di euro 1,5 milioniannui a decorrere dall’anno 2018, me-diante corrispondente riduzione del Fondo« La Buona Scuola » per il miglioramentoe la valorizzazione dell’istruzione scola-stica di cui all’articolo 1, comma 202, dellalegge 13 luglio 2015, n. 107. Le sommeincassate dagli enti locali attraverso lacessione delle aree di loro proprietà infavore dell’INAIL sono vincolate alla rea-lizzazione delle ulteriori fasi progettualifinalizzate alla cantierizzazione dell’inter-vento oggetto del concorso di cui alcomma 155 dell’articolo 1 della citatalegge n. 107 del 2015, in deroga a quantoprevisto dal decreto-legge 19 giugno 2015,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2015, n. 125. Le eventualisomme residue sono trasferite dagli entilocali al bilancio dello Stato per la ridu-zione dei canoni di cui al comma 158dell’articolo 1 della citata legge n. 107 del2015.

413. Identico.

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414. Al fine di assicurare lo svolgimentodelle attività di cui all’articolo 1, comma153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, equelle di cui all’articolo 1, comma 317, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi adoggetto principalmente investimenti instrutture scolastiche, l’Istituto nazionaleper l’assicurazione contro gli infortuni sullavoro (INAIL) è autorizzato a reclutare unapposito contingente di 20 unità di perso-nale delle amministrazioni pubbliche inpossesso delle necessarie competenze tecni-co-amministrative in materia di investi-menti immobiliari e di appalti pubblici, se-lezionato con apposito bando di mobilità ea valere sulle facoltà assunzionali dell’Isti-tuto previste dalla legislazione vigente.

414. Identico.

415. Per il monitoraggio degli adempi-menti relativi a quanto disposto dai commida 407 a 429 e per l’acquisizione di ele-menti informativi utili per la finanza pub-blica, gli enti di cui al comma 408 trasmet-tono al Ministero dell’economia e delle fi-nanze – Dipartimento della Ragioneria ge-nerale dello Stato le informazioniriguardanti le risultanze del saldo di cui alcomma 409, con tempi e modalità definiticon decreti del predetto Ministero sentite,rispettivamente, la Conferenza Stato-cittàed autonomie locali e la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e di Bol-zano.

415. Identico.

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416. Ai fini della verifica del rispettodell’obiettivo di saldo, ciascun ente è tenutoa inviare, utilizzando il sistema web apposi-tamente previsto nel sito « http://pareggio-bilancioentiterritoriali.tesoro.it », entro iltermine perentorio del 31 marzo di cia-scun anno, al Ministero dell’economia edelle finanze – Dipartimento della Ragio-neria generale dello Stato una certifica-zione dei risultati conseguiti, firmata di-gitalmente, ai sensi dell’articolo 24 delcodice di cui al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, dal rappresentante legale, dalresponsabile del servizio finanziario e dal-l’organo di revisione economico-finanzia-ria, ove previsto, secondo un prospetto econ le modalità definiti dai decreti di cuial comma 415. La trasmissione per viatelematica della certificazione ha valoregiuridico ai sensi dell’articolo 45, comma1, del codice di cui al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82. La mancata trasmis-sione della certificazione entro il termineperentorio del 31 marzo costituisce ina-dempimento all’obbligo del pareggio dibilancio. Nel caso in cui la certificazione,sebbene in ritardo, sia trasmessa entrotrenta giorni dal termine stabilito perl’approvazione del rendiconto della ge-stione e attesti il conseguimento dell’obiet-tivo di saldo di cui al comma 409, siapplicano le sole disposizioni di cui alcomma 419, lettera e).

416. Identico.

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417. Decorsi trenta giorni dal terminestabilito per l’approvazione del rendicontodi gestione, in caso di mancata trasmis-sione da parte dell’ente locale della certi-ficazione, il presidente dell’organo di re-visione economico-finanziaria nel caso diorgano collegiale, ovvero l’unico revisorenel caso di organo monocratico, in qualitàdi commissario ad acta, provvede, pena ladecadenza dal ruolo di revisore, ad assi-curare l’assolvimento dell’adempimento ea trasmettere la predetta certificazioneentro i successivi trenta giorni. Nel caso incui la certificazione sia trasmessa dalcommissario ad acta entro sessanta giornidal termine stabilito per l’approvazionedel rendiconto di gestione e attesti ilconseguimento dell’obiettivo di saldo di cuial comma 409, si applicano le sole dispo-sizioni di cui al comma 419, lettere e) e f).Sino alla data di trasmissione da parte delcommissario ad acta, le erogazioni di ri-sorse o trasferimenti da parte del Mini-stero dell’interno relative all’anno succes-sivo a quello di riferimento sono sospese e,a tal fine, il Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato provvede a trasmet-tere apposita comunicazione al predettoMinistero. Ferma restando l’applicazionedelle sanzioni di cui al comma 419, decorsisessanta giorni dal termine stabilito perl’approvazione del rendiconto della ge-stione, l’invio della certificazione non dàdiritto all’erogazione da parte del Mini-stero dell’interno delle risorse o trasferi-menti oggetto di sospensione.

417. Identico.

Atti Parlamentari — 407 — Camera dei Deputati

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418. Decorsi sessanta giorni dal terminestabilito per l’approvazione del rendicontodella gestione, gli enti di cui al comma 408non possono trasmettere nuove certifica-zioni a rettifica di quelle precedenti. Sonocomunque tenuti ad inviare una nuovacertificazione, a rettifica della precedente,solo gli enti che rilevano, rispetto a quantogià certificato, un peggioramento del pro-prio posizionamento rispetto all’obiettivodi saldo di cui al comma 409.

418. Identico.

419. In caso di mancato conseguimentodel saldo di cui al comma 409, nell’annosuccessivo a quello dell’inadempienza:

419. Identico.

a) l’ente locale è assoggettato ad unariduzione del fondo sperimentale di rie-quilibrio o del fondo di solidarietà comu-nale in misura pari all’importo corrispon-dente allo scostamento registrato. Le pro-vince della Regione siciliana e della re-gione Sardegna sono assoggettate allariduzione dei trasferimenti erariali nellamisura indicata al primo periodo. Gli entilocali delle regioni Friuli Venezia Giulia eValle d’Aosta e delle province autonome diTrento e di Bolzano sono assoggettati aduna riduzione dei trasferimenti correntierogati dalle medesime regioni o provinceautonome in misura pari all’importo cor-rispondente allo scostamento registrato. Incaso di incapienza gli enti locali sonotenuti a versare all’entrata del bilanciodello Stato le somme residue presso lacompetente sezione di tesoreria provin-ciale dello Stato, al Capo X dell’entrata delbilancio dello Stato, al capitolo 3509, ar-ticolo 2. In caso di mancato versamentodelle predette somme residue nell’annosuccessivo a quello dell’inadempienza, ilrecupero è operato con le procedure di cuiai commi 128 e 129 dell’articolo 1 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228;

Atti Parlamentari — 408 — Camera dei Deputati

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b) la regione è tenuta a versareall’entrata del bilancio dello Stato, entrosessanta giorni dal termine stabilito per latrasmissione della certificazione relativa alrispetto del pareggio di bilancio, l’importocorrispondente allo scostamento regi-strato. In caso di mancato versamento siprocede al recupero di detto scostamentoa valere sulle giacenze depositate a qual-siasi titolo nei conti aperti presso la teso-reria statale. Trascorso inutilmente il ter-mine dei trenta giorni dal termine diapprovazione del rendiconto della gestioneper la trasmissione della certificazione daparte della regione, si procede al blocco diqualsiasi prelievo dai conti della tesoreriastatale sino a quando la certificazione nonè acquisita;

c) l’ente non può impegnare spesecorrenti, per le regioni al netto delle speseper la sanità, in misura superiore all’im-porto dei corrispondenti impegni effettuatinell’anno precedente a quello di riferi-mento;

d) l’ente non può ricorrere all’inde-bitamento per gli investimenti; i mutui e iprestiti obbligazionari posti in essere conistituzioni creditizie o finanziarie per ilfinanziamento degli investimenti o le aper-ture di linee di credito devono esserecorredati da apposita attestazione da cuirisulti il conseguimento dell’obiettivo dicui al primo periodo relativo all’annoprecedente. L’istituto finanziatore o l’in-termediario finanziario non può procedereal finanziamento o al collocamento delprestito in assenza della predetta attesta-zione;

Atti Parlamentari — 409 — Camera dei Deputati

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e) l’ente non può procedere ad as-sunzioni di personale a qualsiasi titolo,con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivicompresi i rapporti di collaborazionecoordinata e continuativa e di sommini-strazione, anche con riferimento ai pro-cessi di stabilizzazione in atto. È fattoaltresì divieto agli enti di stipulare con-tratti di servizio con soggetti privati che siconfigurino come elusivi della presentedisposizione;

f) l’ente è tenuto a rideterminare leindennità di funzione ed i gettoni di pre-senza del presidente, del sindaco e deicomponenti della giunta in carica nel-l’esercizio in cui è avvenuta la violazione,con una riduzione del 30 per cento ri-spetto all’ammontare risultante alla datadel 30 giugno 2014. Gli importi di cui alperiodo precedente sono acquisiti al bi-lancio dell’ente.

420. Agli enti per i quali il mancatoconseguimento del saldo di cui al comma409 sia accertato successivamente all’annoseguente a quello cui la violazione siriferisce, le sanzioni di cui al comma 419si applicano nell’anno successivo a quellodella comunicazione del mancato conse-guimento del predetto saldo. La rideter-minazione delle indennità di funzione edei gettoni di presenza di cui al comma419, lettera f), è applicata al presidente, alsindaco e ai componenti della giunta incarica nell’esercizio in cui è avvenuto ilmancato conseguimento. Gli importi di cuial periodo precedente sono acquisiti albilancio dell’ente.

420. Identico.

Atti Parlamentari — 410 — Camera dei Deputati

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421. Gli enti di cui al comma 420 sonotenuti a comunicare l’inadempienza entrotrenta giorni dall’accertamento della vio-lazione mediante l’invio di una nuovacertificazione al Ministero dell’economia edelle finanze – Dipartimento della Ragio-neria generale dello Stato.

421. Identico.

422. I contratti di servizio e gli altri attiposti in essere dagli enti, che si configu-rano elusivi delle regole di cui ai commida 407 a 429, sono nulli.

422. Identico.

423. Qualora le sezioni giurisdizionaliregionali della Corte dei conti accertinoche il rispetto delle regole di cui ai commida 407 a 429 è stato artificiosamenteconseguito mediante una non corretta ap-plicazione dei princìpi contabili di cui aldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,o altre forme elusive, le stesse irrogano,agli amministratori che hanno posto inessere atti elusivi delle predette regole, lacondanna ad una sanzione pecuniaria finoa un massimo di dieci volte l’indennità dicarica percepita al momento di commis-sione dell’elusione e, al responsabile am-ministrativo individuato dalla sezione giu-risdizionale regionale della Corte dei conti,una sanzione pecuniaria fino a tre men-silità del trattamento retributivo, al nettodegli oneri fiscali e previdenziali. Gli im-porti di cui al periodo precedente sonoacquisiti al bilancio dell’ente.

423. Identico.

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424. Le regioni possono autorizzare glienti locali del proprio territorio a peggio-rare il saldo di cui al comma 409 perconsentire esclusivamente un aumento de-gli impegni di spesa in conto capitale,purché sia garantito l’obiettivo comples-sivo a livello regionale mediante un con-testuale miglioramento, di pari importo,del medesimo saldo dei restanti enti localidella regione e della regione stessa. Per glianni 2016 e 2017, la Regione siciliana e leregioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Ao-sta operano la compensazione mediante lariduzione dell’obiettivo del patto di stabi-lità in termini di competenza eurocompa-tibile di cui all’articolo 1, comma 454,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e laregione Trentino-Alto Adige e le provinceautonome di Trento e di Bolzano medianteil contestuale miglioramento, di pari im-porto, del proprio saldo programmaticoriguardante il patto di stabilità interno.

424. Identico.

424-bis. Gli spazi finanziari cedutidalla regione sono assegnati tenendo contoprioritariamente delle richieste avanzatedai comuni con popolazione fino a 1.000abitanti e dai comuni istituiti per fusionea partire dall’anno 2011.

Atti Parlamentari — 412 — Camera dei Deputati

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425. Ai fini della rideterminazione degliobiettivi di cui al comma 424, le regioni ele province autonome definiscono criteridi virtuosità e modalità operative, previoconfronto in sede di Consiglio delle auto-nomie locali e, ove non istituito, con irappresentanti regionali delle autonomielocali. Per i medesimi fini, gli enti localicomunicano all’Associazione nazionale deicomuni italiani (ANCI), all’Unione delleprovince d’Italia (UPI) e alle regioni e alleprovince autonome, entro il 15 aprile edentro il 15 settembre, gli spazi finanziaridi cui necessitano per effettuare esclusi-vamente impegni in conto capitale ovverogli spazi finanziari che sono disposti acedere. Entro i termini perentori del 30aprile e del 30 settembre, le regioni e leprovince autonome comunicano agli entilocali interessati i saldi obiettivo rideter-minati e al Ministero dell’economia e dellefinanze, con riferimento a ciascun entelocale e alla stessa regione o provinciaautonoma, gli elementi informativi occor-renti per la verifica del mantenimentodell’equilibrio dei saldi di finanza pubblicaanche con riferimento a quanto dispostodal comma 426. Gli spazi finanziari attri-buiti e non utilizzati per impegni in contocapitale non rilevano ai fini del consegui-mento del saldo di cui al comma 409.

425. Identico.

426. Agli enti locali che cedono spazifinanziari è riconosciuta, nel biennio suc-cessivo, una modifica migliorativa delsaldo di cui al comma 409, commisurata alvalore degli spazi finanziari ceduti, fermorestando l’obiettivo complessivo a livelloregionale. Agli enti locali che acquisisconospazi finanziari, nel biennio successivo,sono attribuiti saldi obiettivo peggioratiper un importo complessivamente pari aglispazi finanziari acquisiti. La somma deimaggiori spazi finanziari concessi e attri-buiti deve risultare, per ogni anno diriferimento, pari a zero.

426. Identico.

Atti Parlamentari — 413 — Camera dei Deputati

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427. Gli enti locali che prevedono diconseguire, nell’anno di riferimento, undifferenziale negativo rispetto al saldo dicui al comma 409 possono richiedere, perla quota di spazi finanziari non soddi-sfatta tramite il meccanismo di cui alcomma 424, al Ministero dell’economia edelle finanze – Dipartimento della Ragio-neria generale dello Stato, mediante ilsito web « http://pareggiobilancioentiterri-toriali.tesoro.it » appositamente predispo-sto, entro il termine perentorio del 15 giu-gno, gli spazi di cui necessitano nell’eserci-zio in corso per sostenere impegni di spesain conto capitale. Gli enti locali che preve-dono di conseguire, nell’anno di riferi-mento, un differenziale positivo rispetto alsaldo di cui al comma 409, possono comu-nicare al Ministero dell’economia e dellefinanze – Dipartimento della Ra-gioneria generale dello Stato, mediante ilsito web « http://pareggiobilancioentiterri-toriali.tesoro.it » appositamente predispo-sto, entro il termine perentorio del 15 giu-gno, gli spazi che intendono cedere nel-l’esercizio in corso. Qualora l’entità dellerichieste pervenute dagli enti superi l’am-montare degli spazi finanziari resi disponi-bili, l’attribuzione è effettuata in misuraproporzionale agli spazi finanziari richiesti.Il Dipartimento della Ragioneria generaledello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gliobiettivi degli enti interessati dalla acquisi-zione e cessione di spazi finanziari di cui alpresente comma, con riferimento all’annoin corso e al biennio successivo. Agli entiche acquisiscono spazi finanziari è peggio-rato, nel biennio successivo, l’obiettivo perun importo annuale pari alla metà dellaquota acquisita, mentre agli enti che ce-dono spazi finanziari l’obiettivo di ciascunanno del biennio successivo è migliorato inmisura pari alla metà del valore degli spazifinanziari ceduti. La somma dei maggiorispazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti,per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

427. Identico.

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428. Qualora risultino, anche sulla basedei dati del monitoraggio di cui al comma415, andamenti di spesa degli enti non coe-renti con gli impegni finanziari assunti conl’Unione europea, il Ministro dell’economiae delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, propone adeguate misure dicontenimento della predetta spesa.

428. Identico.

429. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioniFriuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Trenti-no-Alto Adige, alla Regione siciliana e alleprovince autonome di Trento e di Bolzanonon si applicano le disposizioni di cui alcomma 419 del presente articolo e restaferma la disciplina del patto di stabilitàinterno recata dall’articolo 1, commi 454 eseguenti, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, come attuata dagli accordi sotto-scritti con lo Stato.

429. Identico.

429-bis. All’articolo 1, comma 466, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo ilnumero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-bis) nei saldi di competenza, gliimpegni del perimetro sanitario del bilan-cio, finanziati dagli utilizzi del risultato diamministrazione relativo alla gestione sa-nitaria formatosi negli esercizi antecedentil’anno 2015 ».

429-ter. La disposizione di cui alcomma 429-bis entra in vigore dalla datadi pubblicazione della presente legge nellaGazzetta Ufficiale.

429-quater. Per gli anni 2016 e 2017, iproventi delle concessioni edilizie e dellesanzioni previste dal testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari inmateria edilizia, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, possono essere utilizzati per unaquota pari al 100 per cento per spese dimanutenzione ordinaria del verde, dellestrade e del patrimonio comunale, nonchéper spese di progettazione delle operepubbliche.

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429-quinquies. All’articolo 2, comma3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014,n. 4, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 marzo 2014, n. 50, le parole:« sino alla data del 31 dicembre 2015 »sono sostituite dalle seguenti: « sino alladata del 31 dicembre 2016 ».

429-sexies. L’articolo 23, comma 7, deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, nella parte in cuiabroga l’articolo 11, comma 10, della legge27 dicembre 1997, n. 449, relativo allafacoltà dei comuni di aumentare le tariffedell’imposta comunale sulla pubblicità, aisensi e per gli effetti dell’articolo 1 dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, si interpretanel senso che l’abrogazione non ha effettoper i comuni che si erano già avvalsi ditale facoltà prima della data di entrata invigore del predetto articolo 23, comma 7,del decreto-legge n. 83 del 2012.

429-septies. Al comma 19 dell’articolo6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122, le parole: « a favoredelle società partecipate non quotate cheabbiano registrato » sono sostituite dalleseguenti: « a favore delle società parteci-pate, con esclusione delle società quotate edegli istituti bancari, che abbiano regi-strato ».

429-octies. Al fine di consentire il fi-nanziamento degli interventi di cui all’ar-ticolo 6 della legge 29 novembre 1984,n. 798, e successive modificazioni, è au-torizzata la spesa di 5 milioni di euro perl’anno 2016 e di 10 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2017 al 2022destinati ai comuni di Venezia, Chioggia eCavallino-Treporti, previa ripartizione ese-guita dal Comitato di indirizzo, coordina-mento e controllo di cui all’articolo 4 dellamedesima legge n. 798 del 1984.

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430. L’Autorità di regolazione dei tra-sporti, l’Autorità per l’energia elettrica, ilgas e il sistema idrico, l’Istituto per la vigi-lanza sulle assicurazioni e il Garante per laprotezione dei dati personali sono assogget-tati alla normativa di tesoreria unica di cuialla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e inseritinella tabella A allegata alla stessa legge.

430. Identico.

431. Alla data del 1o marzo 2016 i cas-sieri delle Autorità di cui al comma 430provvedono a versare le disponibilità li-quide depositate presso gli stessi sulle ri-spettive contabilità speciali, sottocontofruttifero, aperte presso la tesoreria statale.Restano escluse dall’applicazione della pre-sente disposizione le disponibilità liquiderivenienti da operazioni di mutuo, prestitoe ogni altra forma di indebitamento nonsorrette da alcun contributo in conto capi-tale o in conto interessi da parte dello Stato,delle regioni o di altre pubbliche ammini-strazioni.

431. Identico.

432. I cassieri delle Autorità di cui alcomma 430 adeguano l’operatività dei ser-vizi di cassa intrattenuti con le stesse Auto-rità alle disposizioni di cui all’articolo 1della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e rela-tive norme amministrative di attuazione.

432. Identico.

Atti Parlamentari — 417 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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433. Le Autorità di cui al comma 430provvedono a smobilizzare gli eventuali in-vestimenti finanziari entro il 30 giugno2016, riversando le relative risorse sullecontabilità speciali aperte presso la tesore-ria statale. Sono esclusi dallo smobilizzo ititoli di Stato italiani e le altre tipologie diinvestimento individuate dal decreto delMinistero dell’economia e delle finanze 27aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 100 del 30 aprile 2012. Le Autoritàpossono non smobilizzare gli investimentiin strumenti finanziari, come definiti daltesto unico di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui illoro valore di mercato in uno dei giornicompresi tra il 16 e il 31 maggio 2016 siainferiore al prezzo di acquisto.

433. Identico.

434. Sono considerate assoggettabili alregime di tesoreria unica, con la proceduradi cui all’articolo 2, quarto comma, dellacitata legge n. 720 del 1984, le Autoritàamministrative indipendenti, quali enti eorganismi di diritto pubblico, che riscuo-tono diritti o contributi obbligatori aventivalore di tributi statali, pur in assenza ditrasferimenti provenienti dal bilancio delloStato.

434. Identico.

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435. Per il triennio 2016-2018 conti-nuano ad applicarsi le disposizioni di cuiall’articolo 1, commi 637, 638 e 642, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296.

435. Identico.

436. In considerazione dell’adozione delbilancio unico d’ateneo, previsto dal de-creto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, ilfabbisogno finanziario programmato perl’anno 2016 del sistema universitario, di cuiall’articolo 1, comma 637, della legge 27dicembre 2006, n. 296, è determinato in-crementando del 3 per cento il fabbisognoprogrammato per l’anno 2015.

436. Identico.

437. Il comma 639 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituitodal seguente:

437. Identico.

« 639. Il fabbisogno programmato diciascuno degli enti di ricerca indicati alcomma 638 è determinato annualmentedal Ministero dell’economia e delle finanzenella misura inferiore tra il fabbisognoprogrammato e quello realizzato nell’annoprecedente, incrementato del 4 per cento.Non concorrono alla determinazione delfabbisogno finanziario annuale: a) i paga-menti derivanti dagli accordi di pro-gramma e convenzioni per effetto dei qualigli enti medesimi agiscono in veste diattuatori dei programmi e delle attività perconto e nell’interesse dei Ministeri che lifinanziano, nei limiti dei finanziamenticoncessi; b) i pagamenti dell’Agenzia spa-ziale italiana (ASI) relativi alla contribu-zione annuale dovuta all’Agenzia spazialeeuropea (ESA), in quanto correlati adaccordi internazionali, nonché i pagamentiper programmi in collaborazione con lamedesima ESA e i programmi realizzaticon leggi speciali, ivi compresa la parte-cipazione al programma “Sistema satelli-tare di navigazione globale GNSS-Galileo”ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10,e dell’articolo 15, comma 2, del decretolegislativo 4 giugno 2003, n. 128; c) ipagamenti del Consorzio per l’area diricerca scientifica e tecnologica di Triesterelativi alla contribuzione annuale dovutaalla Società consortile Elettra Sincrotronedi Trieste, di interesse nazionale, di cuiall’articolo 10, comma 4, della legge 19

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ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorziodetiene la maggioranza del capitale so-ciale. Al fine di consentire il monitoraggiodell’utilizzo del fabbisogno finanziarioprogrammato, gli enti di ricerca indicati alcomma 638 comunicano al Ministero del-l’economia e delle finanze – Dipartimentodella Ragioneria generale dello Stato, en-tro il quindicesimo giorno del mese suc-cessivo a quello di riferimento, i paga-menti di cui alle lettere a), b) e c). IMinisteri vigilanti, ciascuno per i proprienti di ricerca, comunicano al Ministerodell’economia e delle finanze – Diparti-mento della Ragioneria generale delloStato, entro il 20 gennaio dell’anno succes-sivo a quello di riferimento, l’ammontarecomplessivo dei finanziamenti concessi aciascun ente di ricerca, erogati a fronte deipagamenti di cui alla lettera a) ».

438. Per l’anno 2016, nel saldo indivi-duato ai sensi del comma 409 non sonoconsiderate le spese sostenute da RomaCapitale per la realizzazione del Museonazionale della Shoah, effettuate a valeresull’avanzo di amministrazione e su ri-sorse rivenienti dal ricorso al debito.L’esclusione opera nel limite massimo di 3milioni di euro.

438. Identico.

438-bis. Il Commissario straordinariodel Governo per la gestione del piano dirientro, entro il 31 maggio e il 30 novem-bre di ciascun anno, propone alla Presi-denza del Consiglio dei ministri l’aggior-namento del piano di rientro di cui al-l’articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, e successive modificazioni.Con decreto del Presidente del Consigliodei ministri, sentiti il Ministro dell’econo-mia e delle finanze e il Ministro dell’in-terno, entro i successivi trenta giorni èapprovato l’aggiornamento del piano dirientro. Per l’anno 2016, l’aggiornamentodel piano, secondo le modalità di cui alperiodo precedente, è proposto entro il 31gennaio, il 31 maggio e il 30 novembre.

Atti Parlamentari — 420 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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438-ter. Restano validi gli atti e i prov-vedimenti adottati e sono fatti salvi glieffetti prodottisi e i rapporti giuridici sortisulla base del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 27 agosto 2015,relativo alla nomina del Commissariostraordinario del Governo per la gestionedel piano di rientro di cui all’articolo 78del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, e successive modifi-cazioni, e del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 21 settembre 2015,avente ad oggetto, tra l’altro, la ricogni-zione della attuale consistenza e dellacomposizione della massa attiva e dellamassa passiva comprese nel predettepiano.

438-quater. Sono abrogati o soppressi:

a) l’articolo 16, comma 4-ter, deldecreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, con-vertito con modificazioni, dalla legge 2maggio 2014, n. 68;

b) l’articolo 78, comma 2, lettera b),del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133;

c) il quinto e il sesto periodo dell’ar-ticolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122.

Atti Parlamentari — 421 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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439. Alle province e alle città metropoli-tane delle regioni a statuto ordinario è at-tribuito un contributo complessivo di 400milioni di euro annui a decorrere dall’anno2016, di cui 150 milioni di euro a favoredelle province e 250 milioni di euro a favoredelle città metropolitane, finalizzato al fi-nanziamento delle spese connesse alle fun-zioni relative alla viabilità e all’edilizia sco-lastica. Con decreto del Ministro dell’in-terno, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze e il Ministro delegatoper gli affari regionali e le autonomie, daadottare entro il 28 febbraio 2016, sentita laConferenza Stato-città ed autonomie locali,è stabilito il riparto del contributo di cui alperiodo precedente, tenendo anche contodegli impegni desunti dagli ultimi tre rendi-conti disponibili relativi alle voci di spesa dicui al primo periodo.

439. Alle province e alle città metropoli-tane delle regioni a statuto ordinario è at-tribuito un contributo complessivo di 495milioni di euro nel 2016, 470 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e400 milioni di euro annui a decorrere dal2021, di cui 245 milioni di euro per l’anno2016, 220 milioni di euro per ciascuno deglianni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euroannui a decorrere dal 2021 a favore delleprovince e 250 milioni di euro a favore dellecittà metropolitane, finalizzato al finanzia-mento delle spese connesse alle funzionirelative alla viabilità e all’edilizia scolastica.Con decreto del Ministro dell’interno, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze e il Ministro delegato per gliaffari regionali e le autonomie, da adottareentro il 28 febbraio 2016, sentita la Confe-renza Stato-città ed autonomie locali, è sta-bilito il riparto del contributo di cui alperiodo precedente, tenendo anche contodegli impegni desunti dagli ultimi tre rendi-conti disponibili relativi alle voci di spesa dicui al primo periodo.

439-bis. Al comma 540 della legge 23dicembre 2014, n. 190, le parole: « con unadotazione di 125 milioni di euro per l’anno2016 e di 100 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2017 al 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « con una dotazione di 30milioni di euro per ciascuno degli anni dal2016 al 2020 ».

439-ter. Per l’esercizio 2016, le provincee le città metropolitane:

a) possono predisporre il bilancio diprevisione per la sola annualità 2016;

b) al fine di garantire il manteni-mento degli equilibri finanziari, possonoapplicare al bilancio di previsione l’avanzolibero e destinato.

439-quater. Al comma 3 dell’articolo1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2015, n. 125, sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: « riclassificatosecondo lo schema di cui all’allegato 9 deldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,e successive modificazioni ».

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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439-quinquies. Al fine di garantirel’equilibrio della situazione corrente perl’anno 2016 dei bilanci delle città metro-politane e delle province, le regioni, previaintesa in sede di Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modifi-cazioni, possono operare lo svincolo deitrasferimenti correnti e in conto capitalegià attribuiti ai predetti enti e affluitinell’avanzo di amministrazione vincolatodell’anno 2015. Le quote dell’avanzo diamministrazione dell’anno 2015 così svin-colate sono applicate al bilancio di previ-sione per l’anno 2016 delle città metro-politane e delle province dopo l’approva-zione del rendiconto dell’esercizio 2015. Itrasferimenti oggetto di svincolo possonoessere rifinanziati a valere sulle annualitàsuccessive all’anno 2015 del bilancio delleregioni.

439-sexies. All’articolo 1, comma 430,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nell’anno 2015 » sonosostituite dalle seguenti: « negli anni 2015e 2016 »;

b) dopo la parola: « richiedente »sono aggiunte le seguenti: « che potrà uti-lizzare gli eventuali risparmi di rata, non-ché quelli provenienti dal riacquisto deititoli obbligazionari emessi senza vincoli didestinazione. Le operazioni di rinegozia-zione di cui al primo periodo possonoessere effettuate anche nel corso dell’eser-cizio provvisorio di cui all’articolo 163 deltesto unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali, di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, fermo restandol’obbligo, per gli enti, di effettuare lerelative iscrizioni nel bilancio di previ-sione ».

439-septies. All’articolo 4, comma 1, deldecreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2015, n. 215, le parole: « per l’anno2014 » sono sostituite dalle seguenti: « pergli anni 2014 e 2015 ».

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439-octies. Il Fondo nazionale per lamontagna di cui all’articolo 2 della legge31 gennaio 1994, n. 97, è finanziato per unimporto di 5 milioni di euro per ciascunodegli anni 2016, 2017 e 2018.

439-novies. Le norme finalizzate alcontenimento della spesa di personale chefanno riferimento al patto di stabilitàinterno si intendono riferite agli obiettividi finanza pubblica recati dai commi da407 a 429. Restano ferme le disposizioni dicui all’articolo 1, comma 562, della legge27 dicembre 2006, n. 296, e le altre di-sposizioni in materia di spesa di personaleriferite agli enti che nell’anno 2015 nonerano sottoposti alla disciplina del patto distabilità interno.

439-decies. In considerazione delle par-ticolari condizioni geo-politiche del co-mune di Campione d’Italia, anche a se-guito degli effetti finanziari negativi con-nessi al tasso di cambio del franco sviz-zero, è attribuito al medesimo comune uncontributo di 12 milioni di euro per l’anno2016.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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440. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’interno è istituito, per l’anno2016, un fondo con la dotazione di 100milioni di euro. Il fondo è costituito me-diante l’utilizzo delle risorse delle ammini-strazioni centrali disponibili per le assun-zioni di cui all’articolo 1, comma 425, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, che sonoconseguentemente ridotte. Nelle more delcompletamento del processo di riordinodelle funzioni da parte delle regioni e deltrasferimento definitivo del personale so-prannumerario nelle amministrazioni pub-bliche, il fondo è finalizzato esclusivamentea concorrere alla corresponsione del tratta-mento economico al medesimo personale.Con decreto del Ministro dell’interno, suproposta del Ministro per la semplifica-zione e la pubblica amministrazione, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze e il Ministro delegato per gliaffari regionali e le autonomie, il predettofondo è ripartito tra le amministrazioniinteressate in proporzione alle unità di per-sonale dichiarato in soprannumero, e nonancora ricollocato, secondo le risultanzedel monitoraggio attivato ai sensi dell’arti-colo 1, commi 424 e 425, della legge 23dicembre 2014, n. 190, e del relativo de-creto del Ministro per la semplificazione ela pubblica amministrazione 14 settembre2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 227 del 30 settembre 2015.

440. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’interno è istituito, per l’anno2016, un fondo con la dotazione di 100milioni di euro. Il fondo è costituito me-diante l’utilizzo delle risorse delle ammini-strazioni centrali disponibili per le assun-zioni di cui all’articolo 1, comma 425, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, che sonoconseguentemente ridotte. Una quota parial 30 per cento del predetto fondo è destinataalle province delle regioni a statuto ordina-rio che non riescono a garantire il manteni-mento della situazione finanziaria correnteper l’anno 2016, ed è ripartita entro il 28febbraio 2016, con decreto del Ministro del-l’interno, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze e con il Ministrodelegato per gli affari regionali e le autono-mie, secondo le modalità e i criteri definiti insede di Conferenza Stato-città ed autonomielocali. Nelle more del completamento delprocesso di riordino delle funzioni da partedelle regioni e del trasferimento definitivodel personale soprannumerario nelle ammi-nistrazioni pubbliche, la restante quota del70 per cento del fondo è finalizzata esclusi-vamente a concorrere alla corresponsionedel trattamento economico al medesimopersonale. Con decreto del Ministro dell’in-terno, su proposta del Ministro per la sem-plificazione e la pubblica amministrazione,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze e il Ministro delegato per gliaffari regionali e le autonomie, la predettaquota del 70 per cento del fondo di cui alpresente comma è ripartita tra le ammini-strazioni interessate in proporzione alleunità di personale dichiarato in soprannu-mero, e non ancora ricollocato, secondo lerisultanze del monitoraggio attivato ai sensidell’articolo 1, commi 424 e 425, della legge23 dicembre 2014, n. 190, e del relativo de-creto del Ministro per la semplificazione e lapubblica amministrazione 14 settembre2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 227 del 30 settembre 2015. In caso dimancata totale assegnazione delle risorse dicui al periodo precedente alle province e allecittà metropolitane, le risorse che eventual-mente residuano, previa verifica da operareentro il 30 giugno 2016, sono attribuite alleprovince entro il 30 settembre 2016 con

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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decreto del Ministro dell’interno, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze e con il Ministro delegato per gliaffari regionali e le autonomie, secondo lemodalità e i criteri definiti in sede di Con-ferenza Stato-città ed autonomie locali.

441. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, aisensi dell’articolo 1, comma 95, della legge 7aprile 2014, n. 56, con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, previa deli-berazione del Consiglio dei ministri, sentitala Conferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, è nominato un commissario al finedi assicurare, nelle regioni che a tale datanon hanno provveduto a dare attuazioneall’accordo tra Stato e regioni sancito insede di Conferenza unificata l’11 settembre2014, il completamento degli adempimentinecessari a rendere effettivo, entro il 30giugno 2016, il trasferimento delle risorseumane, strumentali e finanziarie relativealle funzioni non fondamentali delle pro-vince e delle città metropolitane, in attua-zione della riforma di cui alla citata leggen. 56 del 2014. Al commissario di cui alpresente comma non è corrisposto alcuncompenso, indennità, rimborso spese oemolumento comunque denominato; ilcommissario può avvalersi, ai predetti fini,degli uffici e delle strutture di amministra-zioni pubbliche, centrali, regionali e locali.All’attuazione del presente comma si prov-vede con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vigentenell’ambito del bilancio autonomo dellaPresidenza del Consiglio dei ministri e co-munque senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

441. Identico.

Atti Parlamentari — 426 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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442. Il commissario, sentite le regioniinteressate, adotta gli atti necessari per iltrasferimento delle risorse di cui al comma441, come quantificate ai sensi dell’articolo1, comma 421, della legge 23 dicembre2014, n. 190, intendendosi che, in assenzadi disposizioni legislative regionali e fattasalva la loro successiva adozione, sono at-tribuite alla regione le funzioni non fonda-mentali delle province e città metropoli-tane. Per il trasferimento del personale, ilcommissario opera secondo i criteri indivi-duati ai sensi della legge n. 56 del 2014, neilimiti della capacità di assunzione e dellerelative risorse finanziarie della regione ov-vero della capacità di assunzione e dellerelative risorse finanziarie dei comuni cheinsistono nel territorio della provincia ocittà metropolitana interessata, avvalendosidelle procedure previste dal decreto del Mi-nistro per la semplificazione e la pubblicaamministrazione 14 settembre 2015, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30settembre 2015.

442. Identico.

443. Per le regioni che hanno adottato invia definitiva la legge attuativa dell’accordotra Stato e regioni sancito in sede di Confe-renza unificata l’11 settembre 2014 ma nonhanno completato il trasferimento delle ri-sorse, il commissario opera d’intesa con ilPresidente della regione, secondo le moda-lità previste dalla legge regionale.

443. Identico.

Atti Parlamentari — 427 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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444. Il personale delle città metropoli-tane e delle province che si è collocato inposizione utile nelle graduatorie redatte dalMinistero della giustizia a seguito del bandodi mobilità adottato con ricorso al fondo dicui all’articolo 30, comma 2.3, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inqua-drato, entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli delMinistero della giustizia con assegnazionenegli uffici giudiziari secondo le risultanzedelle medesime graduatorie, a prescinderedal nulla osta dell’ente di provenienza.

444. Identico.

445. L’acquisizione di personale dellecittà metropolitane e delle province ai sensidell’articolo 1, comma 425, settimo e ottavoperiodo, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, è effettuata prescindendo dall’as-senso dell’ente di provenienza.

445. Identico.

445-bis. All’articolo 5, comma 3, del de-creto-legge 19 giugno 2015, n. 78, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Qualora le leggi regionali riallo-chino le funzioni di polizia amministrativalocale e il relativo personale presso le cittàmetropolitane e le province per l’eserciziodelle funzioni di vigilanza connesse allefunzioni non fondamentali oggetto di rior-dino, con copertura dei relativi oneri, ladotazione organica degli enti di area vasta,ridotta ai sensi dell’articolo 1, comma 421,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ri-determinata in aumento in misura corri-spondente al personale riallocato ».

Atti Parlamentari — 428 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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446. Al fine di supportare il processo didigitalizzazione in corso presso gli ufficigiudiziari e per dare compiuta attuazione altrasferimento al Ministero della giustiziadelle spese obbligatorie per il funziona-mento degli uffici giudiziari effettuato aisensi dell’articolo 1, commi da 526 a 530,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ilMinistero della giustizia acquisisce un con-tingente massimo di 1.000 unità di perso-nale amministrativo proveniente dagli entidi area vasta, nel biennio 2016 e 2017, dainquadrare nel ruolo dell’amministrazionegiudiziaria, attingendo prioritariamentealla graduatoria, in corso di validità, ove siautilmente collocato il personale di cui alcomma 445 del presente articolo, ovveromediante il portale di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 29 set-tembre 2014. Qualora entro novanta giornidall’avvio del procedimento di acquisizionedel personale per mobilità non sia possibileprocedere con le modalità di cui al periodoprecedente, l’acquisizione del personaleproveniente dagli enti di area vasta è effet-tuata mediante procedure di mobilità vo-lontaria semplificate prescindendo dall’as-senso dell’amministrazione di apparte-nenza.

446. Identico.

447. Le unità di personale che transi-tano presso il Ministero della giustizia aisensi dei commi 444, 445 e 446 sono portatea scomputo del personale soprannumerarioadibito alle funzioni non fondamentali deglienti di area vasta.

447. Identico.

447-bis. All’articolo 21-quater, comma1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2015, n. 132, al primo periodo, leparole: « a indire le procedure di contratta-zione collettiva ai fini della definizione diprocedure interne », sono sostituite dalleseguenti: « a indire una o più procedureinterne, nel rispetto del citato CCNL com-parto Ministeri 1998/2001 e successivi con-tratti integrativi dello stesso ».

448. È fatto salvo quanto previsto dal-l’articolo 7, comma 9-quinquies, del decre-to-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto2015, n. 125.

448. Identico.

Atti Parlamentari — 429 — Camera dei Deputati

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448-bis. All’articolo 1, comma 49, ultimoperiodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, leparole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituitedalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

448-ter. All’articolo 1, comma 529, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « già inservizio alla data di entrata in vigore dellapresente legge e che comunque abbia matu-rato il requisito entro il 31 dicembre 2015,ferma restando la necessità di assicurare lacompatibilità dell’intervento con il raggiun-gimento dei propri obiettivi di finanza pub-blica ».

449. Al fine di razionalizzare i costi con-seguenti alla violazione del termine di ra-gionevole durata dei processi, al capo IIdella legge 24 marzo 2001, n. 89, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

449. Identico:

a) all’articolo 2 sono premessi i se-guenti:

a) identico:

« ART. 1-bis. – (Rimedi all’irragionevoledurata del processo). – 1. La parte di unprocesso ha diritto a esperire rimedi pre-ventivi alla violazione della Convenzioneper la salvaguardia dei diritti dell’uomo edelle libertà fondamentali, ratificata aisensi della legge 4 agosto 1955, n. 848,sotto il profilo del mancato rispetto deltermine ragionevole di cui all’articolo 6,paragrafo 1, della Convenzione stessa.

« ART. 1-bis. – (Rimedi all’irragionevoledurata del processo). Identico.

2. Chi, pur avendo esperito i rimedipreventivi di cui all’articolo 1-ter, ha su-bìto un danno patrimoniale o non patri-moniale a causa dell’irragionevole duratadel processo ha diritto ad una equa ripa-razione.

ART. 1-ter. – (Rimedi preventivi). – 1. Aifini della presente legge, nei processi civilicostituisce rimedio preventivo a normadell’articolo 1-bis, comma 1, l’introduzionedel giudizio nelle forme del procedimentosommario di cognizione di cui agli articoli702-bis e seguenti del codice di proceduracivile. Costituisce altresì rimedio preven-tivo formulare richiesta di passaggio dalrito ordinario al rito sommario a normadell’articolo 183-bis del codice di proce-dura civile, entro l’udienza di trattazione ecomunque almeno sei mesi prima che

ART. 1-ter. – (Rimedi preventivi). – 1. Aifini della presente legge, nei processi civilicostituisce rimedio preventivo a normadell’articolo 1-bis, comma 1, l’introduzionedel giudizio nelle forme del procedimentosommario di cognizione di cui agli articoli702-bis e seguenti del codice di proceduracivile. Costituisce altresì rimedio preven-tivo formulare richiesta di passaggio dalrito ordinario al rito sommario a normadell’articolo 183-bis del codice di proce-dura civile, entro l’udienza di trattazione ecomunque almeno sei mesi prima che

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siano trascorsi i termini di cui all’articolo2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non siapplica il rito sommario di cognizione, ivicomprese quelle in grado di appello, co-stituisce rimedio preventivo proporreistanza di decisione a seguito di tratta-zione orale a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, al-meno sei mesi prima che siano trascorsi itermini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.

siano trascorsi i termini di cui all’articolo2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non siapplica il rito sommario di cognizione, ivicomprese quelle in grado di appello, co-stituisce rimedio preventivo proporreistanza di decisione a seguito di tratta-zione orale a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, al-meno sei mesi prima che siano trascorsi itermini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.Nelle cause in cui il tribunale giudica incomposizione collegiale, il giudice istrut-tore quando ritiene che la causa puòessere decisa a seguito di trattazione orale,a norma dell’articolo 281-sexies del codicedi procedura civile, rimette la causa alcollegio fissando l’udienza collegiale per laprecisazione delle conclusioni e per ladiscussione orale.

2. L’imputato e le altre parti del pro-cesso penale hanno diritto di depositare,personalmente o a mezzo di procuratorespeciale, un’istanza di accelerazione al-meno sei mesi prima che siano trascorsi itermini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.

2. Identico.

3. Nei giudizi dinanzi al giudice ammi-nistrativo costituisce rimedio preventivo lapresentazione dell’istanza di prelievo dicui all’articolo 71, comma 2, del codice delprocesso amministrativo, di cui al decretolegislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno seimesi prima che siano trascorsi i termini dicui all’articolo 2, comma 2-bis.

3. Identico.

4. Nel procedimento contabile davantialla Corte dei conti il presunto responsa-bile ha diritto di depositare, personal-mente o a mezzo di procuratore speciale,un’istanza di accelerazione, almeno seimesi prima che siano trascorsi i termini dicui all’articolo 2, comma 2-bis.

4. Identico.

5. La parte dei giudizi di natura pen-sionistica dinanzi alla Corte dei conti hadiritto di depositare, personalmente o amezzo di procuratore speciale, un’istanzadi accelerazione, almeno sei mesi primache siano trascorsi i termini di cui all’ar-ticolo 2, comma 2-bis.

5. Identico.

6. Nei giudizi davanti alla Corte dicassazione la parte ha diritto a depositareun’istanza di accelerazione almeno duemesi prima che siano trascorsi i termini dicui all’articolo 2, comma 2-bis.

6. Identico.

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7. Restano ferme le disposizioni chedeterminano l’ordine di priorità nella trat-tazione dei procedimenti »;

7. Identico »;

b) all’articolo 2, il comma 1 è sosti-tuito dal seguente:

b) identica;

« 1. È inammissibile la domanda diequa riparazione proposta dal soggetto chenon ha esperito i rimedi preventivi all’ir-ragionevole durata del processo di cuiall’articolo 1-ter »;

c) all’articolo 2, il comma 2-quinquiesè sostituito dal seguente:

c) identica;

« 2-quinquies. Non è riconosciuto alcunindennizzo:

a) in favore della parte che ha agitoo resistito in giudizio consapevole dellainfondatezza originaria o sopravvenutadelle proprie domande o difese, anchefuori dai casi di cui all’articolo 96 delcodice di procedura civile;

b) nel caso di cui all’articolo 91,primo comma, secondo periodo, del codicedi procedura civile;

c) nel caso di cui all’articolo 13,comma 1, primo periodo, del decreto le-gislativo 4 marzo 2010, n. 28;

d) in ogni altro caso di abuso deipoteri processuali che abbia determinatouna ingiustificata dilazione dei tempi delprocedimento »;

d) all’articolo 2, dopo il comma2-quinquies sono aggiunti i seguenti:

d) identica;

« 2-sexies. Si presume insussistente ilpregiudizio da irragionevole durata delprocesso, salvo prova contraria, nel ca-so di:

a) dichiarazione di intervenuta pre-scrizione del reato, limitatamente all’im-putato;

b) contumacia della parte;

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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c) estinzione del processo per ri-nuncia o inattività delle parti ai sensi degliarticoli 306 e 307 del codice di proceduracivile e dell’articolo 84 del codice delprocesso amministrativo, di cui al decretolegislativo 2 luglio 2010, n. 104;

d) perenzione del ricorso ai sensidegli articoli 81 e 82 del codice del pro-cesso amministrativo, di cui al decretolegislativo 2 luglio 2010, n. 104;

e) mancata presentazione della do-manda di riunione nel giudizio ammini-strativo presupposto, in pendenza di giu-dizi dalla stessa parte introdotti e ricor-rendo le condizioni di cui all’articolo 70del codice del processo amministrativo, dicui al decreto legislativo 2 luglio 2010,n. 104;

f) introduzione di domande nuove,connesse con altre già proposte, con ri-corso separato, pur ricorrendo i presup-posti per i motivi aggiunti di cui all’arti-colo 43 del codice del processo ammini-strativo, di cui al decreto legislativo 2luglio 2010, n. 104, salvo che il giudiceamministrativo disponga la separazionedei processi;

g) irrisorietà della pretesa o delvalore della causa, valutata anche in re-lazione alle condizioni personali dellaparte.

2-septies. Si presume parimenti insus-sistente il danno quando la parte haconseguito, per effetto della irragionevoledurata del processo, vantaggi patrimonialieguali o maggiori rispetto alla misuradell’indennizzo altrimenti dovuto »;

e) all’articolo 2-bis, il comma 1 èsostituito dal seguente:

e) identica;

« 1. Il giudice liquida a titolo di equariparazione, di regola, una somma di de-naro non inferiore a euro 400 e nonsuperiore a euro 800 per ciascun anno, ofrazione di anno superiore a sei mesi, cheeccede il termine ragionevole di durata delprocesso. La somma liquidata può essereincrementata fino al 20 per cento per gli

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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anni successivi al terzo e fino al 40 percento per gli anni successivi al settimo »;

f) all’articolo 2-bis, dopo il comma 1sono inseriti i seguenti:

f) identica;

« 1-bis. La somma può essere diminuitafino al 20 per cento quando le parti delprocesso presupposto sono più di dieci efino al 40 per cento quando le parti delprocesso sono più di cinquanta.

1-ter. La somma può essere diminuitafino a un terzo in caso di integrale rigettodelle richieste della parte ricorrente nelprocedimento cui la domanda di equariparazione si riferisce.

1-quater. L’indennizzo è riconosciutouna sola volta in caso di riunione di piùgiudizi presupposti che coinvolgono lastessa parte. La somma liquidata puòessere incrementata fino al 20 per centoper ciascun ricorso riunito, quando lariunione è disposta su istanza di parte »;

g) all’articolo 3, il comma 1 è sosti-tuito dal seguente:

g) identica;

« 1. La domanda di equa riparazione sipropone con ricorso al presidente dellacorte d’appello del distretto in cui ha sedeil giudice innanzi al quale si è svolto ilprimo grado del processo presupposto. Siapplica l’articolo 125 del codice di proce-dura civile »;

h) all’articolo 3, comma 4, dopo ilprimo periodo è inserito il seguente: « Nonpuò essere designato il giudice del pro-cesso presupposto »;

h) identica;

i) al comma 7 dell’articolo 3, dopo leparole: « delle risorse disponibili » sonoaggiunte le seguenti: « nel relativo capitolo,fatto salvo il ricorso al conto sospeso »;

i) identica;

l) dopo l’articolo 5-quinquies è inse-rito il seguente:

l) identica;

« ART. 5-sexies. – (Modalità di paga-mento). – 1. Al fine di ricevere il paga-mento delle somme liquidate a normadella presente legge, il creditore rilasciaall’amministrazione debitrice una dichia-razione, ai sensi degli articoli 46 e 47 deltesto unico di cui al decreto del Presidente

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della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445, attestante la mancata riscossionedi somme per il medesimo titolo, l’eserci-zio di azioni giudiziarie per lo stessocredito, l’ammontare degli importi chel’amministrazione è ancora tenuta a cor-rispondere, la modalità di riscossione pre-scelta ai sensi del comma 9 del presentearticolo, nonché a trasmettere la docu-mentazione necessaria a norma dei decretidi cui al comma 3.

2. La dichiarazione di cui al comma 1ha validità semestrale e deve essere rin-novata a richiesta della pubblica ammini-strazione.

3. Con decreti del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze e del Ministero dellagiustizia, da emanare entro il 30 ottobre2016, sono approvati i modelli di dichia-razione di cui al comma 1 ed è individuatala documentazione da trasmettere all’am-ministrazione debitrice ai sensi del pre-detto comma 1. Le amministrazioni pub-blicano nei propri siti istituzionali la mo-dulistica di cui al periodo precedente.

4. Nel caso di mancata, incompleta oirregolare trasmissione della dichiarazioneo della documentazione di cui ai commiprecedenti, l’ordine di pagamento non puòessere emesso.

5. L’amministrazione effettua il paga-mento entro sei mesi dalla data in cuisono integralmente assolti gli obblighi pre-visti ai commi precedenti. Il termine di cuial periodo precedente non inizia a decor-rere in caso di mancata, incompleta oirregolare trasmissione della dichiarazioneovvero della documentazione di cui aicommi precedenti.

6. L’amministrazione esegue, ove pos-sibile, i provvedimenti per intero. L’ero-gazione degli indennizzi agli aventi dirittoavviene nei limiti delle risorse disponibilisui pertinenti capitoli di bilancio, fattosalvo il ricorso ad anticipazioni di tesore-ria mediante pagamento in conto sospeso,la cui regolarizzazione avviene a carico delfondo di riserva per le spese obbligatorie,di cui all’articolo 26 della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196.

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7. Prima che sia decorso il termine dicui al comma 5, i creditori non possonoprocedere all’esecuzione forzata, alla no-tifica dell’atto di precetto, né proporrericorso per l’ottemperanza del provvedi-mento.

8. Qualora i creditori di somme liqui-date a norma della presente legge propon-gano l’azione di ottemperanza di cui altitolo I del libro quarto del codice delprocesso amministrativo, di cui al decretolegislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudiceamministrativo nomina, ove occorra, com-missario ad acta un dirigente dell’ammi-nistrazione soccombente, con esclusionedei titolari di incarichi di Governo, deicapi dipartimento e di coloro che rico-prono incarichi dirigenziali generali. Icompensi riconosciuti al commissario adacta rientrano nell’onnicomprensività dellaretribuzione dei dirigenti.

9. Le operazioni di pagamento dellesomme dovute a norma della presentelegge si effettuano mediante accredita-mento sui conti correnti o di pagamentodei creditori. I pagamenti per cassa o pervaglia cambiario non trasferibile sono pos-sibili solo se di importo non superiore a1.000 euro.

10. Nei casi di riscossione per cassa otramite vaglia cambiario il creditore puòdelegare all’incasso un legale rappresen-tante con il rilascio di procura speciale.

11. Nel processo di esecuzione forzata,anche in corso, non può essere disposto ilpagamento di somme o l’assegnazione dicrediti in favore dei creditori di sommeliquidate a norma della presente legge incaso di mancato, incompleto o irregolareadempimento degli obblighi di comunica-zione. La disposizione di cui al presentecomma si applica anche al pagamentocompiuto dal commissario ad acta.

12. I creditori di provvedimenti notifi-cati anteriormente all’emanazione dei de-creti di cui al comma 3 trasmettono ladichiarazione e la documentazione di cuiai commi precedenti avvalendosi della mo-dulistica presente nei siti istituzionali delleamministrazioni. Le dichiarazioni com-plete e regolari, già trasmesse alla data dientrata in vigore del presente articolo,

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conservano validità anche in deroga aldisposto dei commi 9 e 10 »;

m) all’articolo 6, dopo il comma 2sono aggiunti i seguenti:

m) identica.

« 2-bis. Nei processi la cui durata al 31ottobre 2016 ecceda i termini ragionevolidi cui all’articolo 2, comma 2-bis, e inquelli assunti in decisione alla stessa datanon si applica il comma 1 dell’articolo 2.

2-ter. Il comma 2 dell’articolo 54 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, come modificato dal-l’articolo 3, comma 23, dell’allegato 4 aldecreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, siapplica solo nei processi amministrativi lacui durata al 31 ottobre 2016 ecceda itermini di cui all’articolo 2, comma 2-bis ».

449-bis. A decorrere dall’anno 2016,entro il limite di spesa massimo di 10milioni di euro annui, i soggetti che van-tano crediti per spese, diritti e onorari diavvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 eseguenti del testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia dispese di giustizia, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115, e successive modificazioni, inqualsiasi data maturati e non ancora sal-dati, sono ammessi alla compensazionecon quanto da essi dovuto per ogni im-posta e tassa, compresa l’imposta sul va-lore aggiunto (IVA), nonché al pagamentodei contributi previdenziali per i dipen-denti mediante cessione, anche parziale,dei predetti crediti entro il limite massimopari all’ammontare dei crediti stessi, au-mentato dell’IVA e del contributo previ-denziale per gli avvocati (CPA). Tali ces-sioni sono esenti da ogni imposta di bolloe di registro. Ai fini della presente leggepossono essere compensati o ceduti tutti icrediti per i quali non è stata propostaopposizione ai sensi dell’articolo 170 deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,e successive modificazioni. La compensa-zione o la cessione dei crediti può essereeffettuata anche parzialmente ed entro un

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limite massimo pari all’ammontare deicrediti stessi, aumentato dell’IVA e delcontributo previdenziale per gli avvocati(CPA).

449-ter. Per le finalità di cui al comma449-bis è autorizzata la spesa di 10 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2016.

449-quater. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, di concertocon il Ministro della giustizia, da emanareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono stabiliticriteri, priorità e modalità per l’attuazionedelle misure di cui al comma 449-bis e pergarantire il rispetto del limite di spesa dicui al comma 449-ter.

450. Al codice del processo ammini-strativo, di cui al decreto legislativo 2luglio 2010, n. 104, sono apportate le se-guenti modificazioni:

450. Identico.

a) all’articolo 114, comma 4, letterae), sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-role: « . Nei giudizi di ottemperanza aventiad oggetto il pagamento di somme didenaro, la penalità di mora di cui al primoperiodo decorre dal giorno della comuni-cazione o notificazione dell’ordine di pa-gamento disposto nella sentenza di ottem-peranza; detta penalità non può conside-rarsi manifestamente iniqua quando è sta-bilita in misura pari agli interessi legali »;

b) dopo l’articolo 71 è inserito ilseguente:

« ART. 71-bis. – (Effetti dell’istanza diprelievo). – 1. A seguito dell’istanza di cuial comma 2 dell’articolo 71, il giudice,accertata la completezza del contradditto-rio e dell’istruttoria, sentite sul punto leparti costituite, può definire, in camera diconsiglio, il giudizio con sentenza in formasemplificata ».

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451. Al decreto-legge 21 giugno 2013,n. 69, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportatele seguenti modificazioni:

451. Identico.

a) all’articolo 62, comma 2, dopo leparole: « in unico grado » sono aggiunte leseguenti: « , fatta eccezione per quelli dicui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 »;

b) all’articolo 68, comma 2, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Ildecreto di cui all’articolo 3, comma 5,della legge 24 marzo 2001, n. 89, è com-putato nella misura di un ottavo di prov-vedimento ai fini del raggiungimento dellasoglia di cui al periodo precedente »;

c) all’articolo 72, comma 2, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo:« Quando il provvedimento è costituito daldecreto di cui all’articolo 3, comma 5,della legge 24 marzo 2001, n. 89, l’inden-nità è dovuta nella misura di euro 25 perciascun decreto ».

451-bis. All’articolo 83 testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari inmateria di spesa di giustizia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3, èaggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Il decreto di pagamento èemesso dal giudice contestualmente allapronuncia del provvedimento che chiudela fase cui si riferisce la relativa richie-sta ».

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451-ter. Al fine di consentire la realiz-zazione e la piena operatività di sistemiinformatici idonei ad assicurare la com-pleta automatizzazione di tutte le attivitàamministrative relative ai settori del pa-gamento delle spese di giustizia e deicrediti liquidati a norma della legge 24marzo 2001, n. 89, i capi degli ufficigiudiziari possono stipulare apposite con-venzioni, autorizzate dal Ministero dellagiustizia e senza oneri a carico dellafinanza pubblica, con i consigli dell’ordinecircondariale forense per consentire chealcune unità di personale dei predetticonsigli dell’ordine vengano distaccatepresso gli uffici giudiziari a supporto delleattività di cancelleria o di segreteria esclu-sivamente nei settori di cui al presentecomma. Le convenzioni sono stipulate inconformità e nei limiti di una convenzionequadro, previamente stipulata tra il Mini-stero della giustizia e il Consiglio nazio-nale forense. La convenzione quadro in-dividua le procedure di controllo necessa-rie a impedire che i soggetti di cui alpresente comma siano adibiti a supportodi attività diverse da quelle previste dalpresente comma e che agli stessi sia con-sentito l’accesso a dati sensibili e giudiziaridiversi e ulteriori rispetto a quelli stret-tamente connessi con lo svolgimento dellepredette attività di supporto. La conven-zione quadro prevede l’obbligo dei consiglidell’ordine circondariale forense di stipu-lare adeguate polizze di assicurazione perla responsabilità per danno erariale conmassimale non inferiore a quello stabilitodalla medesima convenzione, al fine ditutelare il personale di cancelleria o disegreteria dalle eventuali conseguenze de-rivanti dalle condotte del personale distac-cato presso l’ufficio giudiziario.

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451-quater. Per tutta la durata delperiodo durante il quale i soggetti di cui alcomma 451-ter sono distaccati presso gliuffici giudiziari, i consigli dell’ordine daiquali dipendono sono tenuti a corrispon-dere loro i trattamenti retributivi, i con-tributi previdenziali, assicurativi e assi-stenziali previsti dalle vigenti disposizionilegislative. Per l’intera durata del mede-simo periodo, agli stessi soggetti non com-pete alcuna forma di compenso, di inden-nità, di rimborso spese o di trattamentoprevidenziale, assistenziale o assicurativoda parte della pubblica amministrazione,con la quale non si instaura alcun rap-porto di lavoro subordinato o autonomo.

451-quinquies. Le disposizioni di cui aicommi 451-ter e 451-quater hanno effica-cia per i tre anni successivi alla data dellaloro entrata in vigore. Le convenzionistipulate a norma dei predetti commicessano di avere efficacia decorso il ter-mine di cui al periodo precedente.

451-sexies. Le convenzioni, anche di-verse da quelle di cui ai commi 451-ter e451-quater, stipulate dai capi degli ufficigiudiziari con le amministrazioni pubbli-che devono essere preventivamente auto-rizzate, a pena di inefficacia, dal Ministerodella giustizia e devono essere realizzatesenza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica.

451-septies. All’articolo 1, comma 250,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ilprimo periodo è sostituito dal seguente:« All’esecuzione delle pronunce di con-danna al pagamento di somme di denaroemesse nei confronti delle amministra-zioni dello Stato per mancato o ritardatorecepimento nell’ordinamento di direttiveo di altri provvedimenti dell’Unione euro-pea provvede ciascuna delle predette am-ministrazioni, in relazione alla soccom-benza nel giudizio, nell’ambito delle ri-sorse iscritte in bilancio a legislazionevigente ».

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452. All’articolo 10, comma 12-vicies,del decreto-legge 31 dicembre 2014,n. 192, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole:« dalla conclusione del procedimento pe-nale instaurato per i medesimi fatti edefinito con sentenza anteriore alla datadi entrata in vigore del decreto legislativo29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coin-volgimento del medesimo soggetto obbli-gato a titolo di dolo o colpa » sono sosti-tuite dalle seguenti: « dal procedimentopenale instaurato per i medesimi fattiaccaduti anteriormente alla data di en-trata in vigore del decreto legislativo 29marzo 2010, n. 48, non sia derivata unasentenza di condanna passata in giudicatoin cui sia riconosciuto dolo o colpa graveper il medesimo soggetto obbligato ».

452. Identico.

452-bis. In attuazione dei princìpi dicui alla direttiva 29/2012/UE del Parla-mento europeo e del Consiglio del 25ottobre 2012, in materia di diritti, assi-stenza e protezione delle vittime di reato,nonché in attuazione della Convenzionedel Consiglio d’Europa sulla prevenzione ela lotta contro la violenza nei confrontidelle donne e la violenza domestica, rati-ficata ai sensi della legge 27 giugno 2013,n. 77, nonché in attuazione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,n. 119, è istituito, nelle aziende sanitarie eospedaliere, un percorso di protezionedenominato « Percorso di tutela delle vit-time di violenza », con la finalità di tute-lare le persone vulnerabili vittime dellaaltrui violenza, con particolare riferimentoalle vittime di violenza sessuale, maltrat-tamenti o atti persecutori (stalking).

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452-ter. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, di concerto con iMinistri della giustizia, della salute e del-l’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, tenuto conto delle esperienze giàoperative a livello locale, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono definite a livello na-zionale le linee guida volte a rendereoperativo il Percorso di tutela delle vittimedi violenza, di cui al comma 452-bis,anche in raccordo con le previsioni delPiano d’azione straordinario contro la vio-lenza sessuale e di genere, di cui all’arti-colo 5, comma 1, del decreto-legge 14agosto 2013, n. 93, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,n. 119. L’attuazione delle linee guida av-viene attraverso l’istituzione di gruppimultidisciplinari finalizzati a fornire assi-stenza giudiziaria, sanitaria e sociale, ri-guardo ad ogni possibile aspetto legatoall’emersione e al tempestivo riconosci-mento della violenza e a ogni tipo di abusocommesso ai danni dei soggetti di cui alcomma 452-bis, garantendo contestual-mente la rapida attivazione del citatoPercorso di tutela delle vittime di violenza,nel caso in cui la vittima intenda proce-dere a denuncia, e la presa in carico, daparte dei servizi di assistenza, in collabo-razione con i centri antiviolenza.

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453. Per favorire la gestione finanziariadegli interventi finanziati dalle risorse eu-ropee, dal 1° gennaio 2016 le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanopossono istituire un proprio organismostrumentale di cui all’articolo 1, comma 2,lettera b), del decreto legislativo 23 giugno2011, n. 118, dotato di autonomia gestio-nale e contabile, denominato « organismostrumentale per gli interventi europei »,avente ad oggetto esclusivo la gestionedegli interventi europei.

453. Identico.

454. La legge regionale e provincialeche provvede all’istituzione dell’organismostrumentale per gli interventi europei di-sciplina i rapporti tra la regione e leprovince autonome di Trento e di Bolzanoe l’organismo strumentale nel rispettodelle disposizioni del decreto legislativon. 118 del 2011 e dispone il trasferimentoall’organismo di tutti i crediti regionaliriguardanti le risorse europee e di cofi-nanziamento nazionale e di tutti i debitiregionali agli aventi diritto riguardanti gliinterventi europei, risultanti da obbliga-zioni giuridicamente perfezionate. L’even-tuale differenza positiva tra i debiti e icrediti trasferiti costituisce debito dellaregione o della provincia autonoma neiconfronti dell’organismo regionale.

454. Identico.

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455. Il patrimonio degli organismi stru-mentali di cui al comma 453 è costituitosolo dall’eventuale fondo di cassa, da cre-diti e da debiti concernenti gli interventieuropei. Per lo svolgimento della propriaattività gli organismi strumentali si avval-gono dei beni e del personale delle regionio delle province autonome che garanti-scono l’equilibrio finanziario, economico epatrimoniale del proprio organismo stru-mentale per gli interventi europei.

455. Identico.

456. La gestione degli organismi stru-mentali per gli interventi europei si avvaledi conti di tesoreria unica appositamenteistituiti, intestati agli organismi e funzio-nanti secondo le modalità di cui all’arti-colo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997,n. 279, e successive modificazioni, e dicorrispondenti conti correnti istituitipresso i tesorieri delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano.

456. Identico.

457. Il Fondo di rotazione per l’attua-zione delle politiche comunitarie di cuiall’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,n. 183, versa le risorse europee e quelle dicofinanziamento nazionale destinate alleregioni o alle province autonome di Trentoe di Bolzano, nonché le altre risorse aproprio carico, nei conti di tesoreria unicadi cui al comma 456. Fino al perduraredella sospensione della tesoreria unicamista, disposta dall’articolo 35, comma 8,del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge24 marzo 2012, n. 27, e prorogata dall’ar-ticolo 1, comma 395, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, nei medesimi contidi tesoreria unica affluiscono le risorserelative al cofinanziamento regionale deglistessi interventi.

457. Identico.

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458. Gli organismi strumentali per gliinterventi europei trasmettono quotidiana-mente alla banca dati SIOPE di cui all’ar-ticolo 14, comma 6, della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196, tramite i propri tesorieri,i dati codificati concernenti tutti gli incassie i pagamenti effettuati, secondo le mo-dalità previste per le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano. I teso-rieri non possono accettare disposizioni dipagamento prive della codificazione uni-forme.

458. Identico.

459. In attuazione della legge regionalee provinciale di cui al comma 454, laregione e la provincia autonoma registranonelle proprie scritture patrimoniali e fi-nanziarie il trasferimento dei debiti e deicrediti trasferiti all’organismo strumentaleper gli interventi europei. Il trasferimentodei crediti e dei debiti esigibili al 31dicembre 2015 è registrato nel bilancio diprevisione 2016-2018, iscrivendo tra glistanziamenti relativi all’esercizio 2016 leentrate e le spese per trasferimenti da everso l’organismo strumentale, per lostesso importo, pari al maggior valore trai residui attivi e passivi trasferiti, ed ef-fettuando le necessarie regolarizzazionicontabili con i residui attivi e passivi.

459. Identico.

Atti Parlamentari — 446 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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L’eventuale differenza tra i residui passivie attivi concorre alla determinazione deldebito o del credito della regione o dellaprovincia autonoma nei confronti dell’or-ganismo strumentale, esigibile nell’eserci-zio 2016. Al fine di garantire il rispetto delprincipio della competenza finanziaria dicui all’allegato 1 al decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118, il trasferimento deicrediti e dei debiti regionali esigibili nel-l’esercizio 2016 e nei successivi è registratocancellando dalle scritture contabili ri-guardanti ciascun esercizio i relativi ac-certamenti e impegni e registrando l’im-pegno per trasferimenti all’organismostrumentale per gli interventi europei, diimporto pari alla differenza tra gli impe-gni e gli accertamenti cancellati nell’eser-cizio. I crediti e i debiti cancellati dallaregione o dalla provincia autonoma sonoregistrati dall’organismo strumentale pergli interventi europei. L’organismo stru-mentale per gli interventi europei accertale entrate derivanti dai trasferimenti dallaregione e dalla provincia autonoma a se-guito dei correlati impegni della regione edella provincia autonoma.

Atti Parlamentari — 447 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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460. I controlli delle sezioni regionalidella Corte dei conti previsti dall’articolo 1del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,convertito, con modificazioni, dalla legge 7dicembre 2012, n. 213, si estendono ancheagli organismi strumentali delle regioni dicui all’articolo 1, comma 2, lettera b), deldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

460. Identico.

461. I fondi esistenti sulle contabilitàaperte ai sensi del comma 456, nonchésulle contabilità presso la tesoreria stataleintestate al Ministero dell’economia e dellefinanze, destinati in favore degli interventicofinanziati dall’Unione europea, degli in-terventi complementari alla programma-zione europea, ivi compresi quelli di cui alPiano di azione coesione, degli interventifinanziati con il Fondo per lo sviluppo e lacoesione di cui all’articolo 1, comma 703,della legge n. 190 del 2014, nonché i fondidepositati sulle contabilità speciali di cuiall’articolo 1, comma 671, della predettalegge 23 dicembre 2014, n. 190, a dispo-sizione delle Amministrazioni centralidello Stato e delle agenzie dalle stessevigilate, non sono soggetti ad esecuzioneforzata. Sui fondi depositati sui conti ditesoreria e sulle contabilità speciali, comeindividuati dal comma 456, non sono am-messi atti di sequestro o di pignoramentopresso le sezioni di tesoreria dello Stato, apena di nullità rilevabile anche d’ufficio.Gli atti di sequestro o di pignoramentoeventualmente notificati non determinanoobbligo di accantonamento da parte dellesezioni medesime.

461. Identico.

462. All’articolo 1 della legge 23 dicem-bre 2014, n. 190, il comma 671 è sostituitodal seguente:

462. Identico.

Atti Parlamentari — 448 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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« 671. Al fine di accelerare e semplifi-care l’iter dei pagamenti riguardanti gliinterventi cofinanziati dall’Unione europeae gli interventi di azione e coesione com-plementari alla programmazione del-l’Unione europea, a titolarità delle Ammi-nistrazioni centrali dello Stato ovvero diagenzie dalle stesse vigilate, il Fondo dirotazione di cui all’articolo 5 della legge 16aprile 1987, n. 183, provvede alle eroga-zioni a proprio carico, riguardanti i pre-detti interventi, anche mediante versa-menti nelle apposite contabilità specialiistituite presso ciascuna amministrazioneo agenzia titolare degli interventi stessi ».

463. All’articolo 1, comma 243, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo leparole: « a titolarità delle Amministrazionicentrali dello Stato » sono inserite le se-guenti: « nonché delle regioni e delle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano ».Alle anticipazioni concesse dalle ammini-strazioni titolari di interventi cofinanziatidall’Unione europea in favore di soggettiprivati, a valere sulle quote di cofinanzia-mento nazionale, si applica il dispostodell’articolo 131, paragrafo 4, lettera a),del regolamento (UE) n. 1303/2013 delParlamento europeo e del Consiglio, del 17dicembre 2013, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.L’articolo 56, comma 2, della legge 6febbraio 1996, n. 52, è abrogato.

463. Identico.

Atti Parlamentari — 449 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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464. Al recupero delle somme dovuteda beneficiari situati sul territorio italianoriguardanti i programmi di cooperazioneterritoriale europea aventi Autorità di ge-stione estera si provvede ai sensi dell’ar-ticolo 6, comma 3, della legge 16 aprile1987, n. 183. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, previa intesacon la Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, daadottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonostabilite le modalità di recupero di cui alprecedente periodo.

464. Identico.

465. Al fine di assicurare il completa-mento dei progetti inseriti nella program-mazione dei fondi strutturali europei2007/2013, non conclusi alla data del 31dicembre 2015, sentita l’Agenzia per lacoesione territoriale, la Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento perle politiche di coesione, di concerto con ilMinistero dell’economia e delle finanze,previa ricognizione delle esigenze di finan-ziamento presso le amministrazioni tito-lari dei progetti stessi, presenta al CIPE,entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, una propo-sta di utilizzo delle risorse previste dalladelibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio2015, per l’attuazione dei programmi diazione e coesione, complementari alla pro-grammazione europea. L’assegnazione di-sposta in favore di amministrazioni chenon dispongono di risorse per l’attuazionedei programmi di azione e coesione èreintegrata alla dotazione dei medesimiprogrammi, da parte del CIPE, a valeresulle risorse del Fondo per lo sviluppo e lacoesione per gli anni successivi al 2016.

465. Identico.

Atti Parlamentari — 450 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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465-bis. All’articolo 4 del decreto legi-slativo 29 dicembre 2011, n. 229, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, da pubblicare nellaGazzetta Ufficiale, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze e conil Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, adottato previo parere del CIPE,sono stabiliti i criteri per la definizione diun sistema di verifica dell’utilizzo deifinanziamenti per la realizzazione di in-terventi e programmi pubblici. Fermo re-stando quanto previsto dall’articolo 32 deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, con il medesimo decretosi provvede altresì alla definizione delleprocedure e delle modalità di definanzia-mento degli interventi e dei programmipubblici, considerando anche parametritemporali di riferimento distinti per livelloprogettuale, tipologia di aggiudicazione,classificazione di opere, costo complessivo,procedura di spesa sin dall’impegno con-tabile, volti a incentivare una maggioretempestività delle procedure di spesa re-lative ai finanziamenti. Il definanziamentosi applica esclusivamente alle quote difinanziamento a carico del bilancio delloStato »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti iseguenti:

Atti Parlamentari — 451 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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« 1-bis. Le quote annuali dei limiti diimpegno, dei contributi e delle sommerelative ai finanziamenti revocati ai sensidel comma 1 sono versate, previo versa-mento all’entrata del bilancio dello Statoqualora iscritte in conto residui, a unospecifico fondo per la riprogrammazionedegli investimenti per la crescita, da isti-tuire nello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze. Ledisposizioni di cui al comma 1 non siapplicano ai residui perenti. Nell’ambitodel fondo di cui al primo periodo èistituita una apposita sezione in cui sonoiscritte le risorse finanziarie provenientidal Fondo per lo sviluppo e la coesione, acui continuano ad applicarsi le disposi-zioni di cui all’articolo 10, comma 10, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111.

1-ter. Le risorse del fondo per la ri-programmazione degli investimenti per lacrescita, di cui al comma 1-bis, sonoassegnate dal CIPE per spese in contocapitale, su proposta del Presidente delConsiglio dei ministri, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze econ il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, senza vincoli programmatici, set-toriali o territoriali ad eccezione dellerisorse provenienti dal Fondo per lo svi-luppo e la coesione territoriale, che ri-mangono vincolate alla chiave di ripartoterritoriale vigente al momento dellanuova assegnazione delle risorse. L’asse-gnazione delle somme revocate può svi-lupparsi su un arco temporale pluriennale,in modo tale da assicurarne la neutralitàrispetto ai saldi di finanza pubblica. IlMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancioanche in conto residui »;

c) al comma 2, le parole: « operepubbliche nei tempi previsti » sono sosti-tuite dalle seguenti: « interventi e pro-grammi pubblici »;

Atti Parlamentari — 452 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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d) al comma 3, le parole: « singoleopere » sono sostituite dalle seguenti: « sin-goli interventi e programmi pubblici ».

465-ter. Al fine di migliorare il funzio-namento del CIPE:

a) all’articolo 18, comma 1, alinea,del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole:« presieduto in maniera non delegabile dalPresidente del Consiglio dei ministri, »sono soppresse;

b) all’articolo 4, comma 142, dellalegge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:« presieduto in maniera non delegabile dalPresidente del Consiglio dei ministri » sonosoppresse;

c) all’articolo 60, comma 1, dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’ar-ticolo 1, comma 355, alinea, della legge 30dicembre 2004, n. 311, le parole: « presie-duto dal Presidente del Consiglio dei mi-nistri in maniera non delegabile » sonosoppresse;

d) l’articolo 2 della legge 17 maggio1999, n. 144, è abrogato.

466. Qualora nell’ambito della pro-grammazione del Fondo per lo sviluppo ela coesione 2007-2013 si renda necessarial’approvazione di una variante urbanistica,ovvero l’espletamento di procedure VAS oVIA, il termine del 31 dicembre 2015 perl’assunzione di obbligazioni giuridica-mente vincolanti è prorogato al 31 dicem-bre 2016.

466. Identico.

467. Il regime di proroga di cui alcomma 466 non comporta sanzioni qua-lora l’obbligazione giuridicamente vinco-lante sia assunta entro il termine del 30giugno 2016. L’assunzione di obbligazionigiuridicamente vincolanti nel semestre 1o

luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece,la sanzione complessiva dell’1,5 per centodel finanziamento totale concesso.

467. Identico.

Atti Parlamentari — 453 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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468. La mancata assunzione di obbli-gazioni giuridicamente vincolanti nel ter-mine prorogato di cui al comma 466determina la definitiva revoca del finan-ziamento.

468. Identico.

469. La dotazione del fondo di cuiall’articolo 41-bis, comma 1, della legge 24dicembre 2012, n. 234, è incrementata di50 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100milioni di euro annui per il periodo 2017-2020.

469. Identico.

469-bis. L’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 1, comma 13, della legge 27dicembre 2013, n. 147, come modificatadall’articolo 1, comma 674, della legge 23dicembre 2014, n. 190, a valere sulledotazioni del Fondo di rotazione di cuialla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativaagli interventi a favore dello sviluppo dellearee interne, è incrementata di 10 milionidi euro per il triennio 2016-2018.

469-ter. Per effetto di quanto dispostodal precedente comma, l’autorizzazione dispesa a favore delle aree interne, a valeresulle dotazioni del Fondo di rotazionedella citata legge n. 183 del 1987, è pari,complessivamente, a 190 milioni di euro,ripartiti come segue: 16 milioni di europer l’anno 2015, 60 milioni di euro perl’anno 2016, 94 milioni di euro per l’anno2017 e 20 milioni di euro per l’anno 2018.

470. All’articolo 43 della legge 24 di-cembre 2012, n. 234, il comma 9-bis èsostituito dal seguente:

470. Identico.

« 9-bis. Ai fini della tempestiva esecu-zione delle sentenze di condanna resedalla Corte di giustizia dell’Unione euro-pea ai sensi dell’articolo 260, paragrafi 2 e3, del Trattato sul funzionamento del-l’Unione europea, al pagamento degli onerifinanziari derivanti dalle predette sentenzesi provvede a carico del fondo di cuiall’articolo 41-bis, comma 1, della presentelegge, nel limite massimo di 50 milioni dieuro per l’anno 2016 e di 100 milioni dieuro annui per il periodo 2017-2020. Afronte dei pagamenti effettuati, il Mini-stero dell’economia e delle finanze attiva ilprocedimento di rivalsa a carico delleamministrazioni responsabili delle viola-zioni che hanno determinato le sentenze

Atti Parlamentari — 454 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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di condanna, anche con compensazione-con i trasferimenti da effettuare da partedello Stato in favore delle amministrazionistesse ».

471. All’articolo 41 della legge 24 di-cembre 2012, n. 234, dopo il comma 2sono aggiunti i seguenti:

471. Identico:

« 2-bis. Nel caso di violazione dellanormativa europea accertata con sentenzadella Corte di giustizia dell’Unione euro-pea di condanna al pagamento di sanzionia carico della Repubblica italiana, ove perprovvedere ai dovuti adempimenti si rendanecessario procedere all’adozione di unamolteplicità di atti anche collegati tra loro,il Presidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro competente per ma-teria, sentiti gli enti inadempienti, assegnaa questi ultimi termini congrui per l’ado-zione di ciascuno dei provvedimenti e attinecessari. Decorso inutilmente anche unosolo di tali termini, il Consiglio dei mini-stri, sentito il soggetto interessato, su pro-posta del Presidente del Consiglio dei mi-nistri e del Ministro competente per ma-teria, adotta i provvedimenti necessari,anche normativi, ovvero nomina un appo-sito commissario. Alla riunione del Con-siglio dei ministri è invitato il Presidentedella Giunta regionale della regione inte-ressata al provvedimento.

« 2-bis. Nel caso di violazione dellanormativa europea accertata con sentenzadella Corte di giustizia dell’Unione euro-pea di condanna al pagamento di sanzionia carico della Repubblica italiana, ove perprovvedere ai dovuti adempimenti si rendanecessario procedere all’adozione di unamolteplicità di atti anche collegati tra loro,il Presidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro competente per ma-teria, sentiti gli enti inadempienti, assegnaa questi ultimi termini congrui per l’ado-zione di ciascuno dei provvedimenti e attinecessari. Decorso inutilmente anche unosolo di tali termini, il Consiglio dei mini-stri, sentito il soggetto interessato, su pro-posta del Presidente del Consiglio dei mi-nistri e del Ministro competente per ma-teria, adotta i provvedimenti necessari,anche normativi, ovvero nomina un appo-sito commissario. Alla riunione del Con-siglio dei ministri è invitato il Presidentedella Giunta regionale della regione inte-ressata al provvedimento. Le disposizionidi cui al presente comma si applicano ancheagli inadempimenti conseguenti alle diffideeffettuate in data anteriore alla data di en-trata in vigore della presente disposizioneche si fondino sui presupposti e abbiano lecaratteristiche di cui al primo periodo.

2-ter. Al commissario, nominato aisensi del comma 2-bis, è attribuita, oveoccorra, la facoltà di avvalersi delle strut-ture e degli uffici regionali, degli ufficitecnici e amministrativi dei comuni, delleprovince e delle città metropolitane ».

2-ter. Il commissario di cui al comma2-bis esercita le facoltà e i poteri di cui aicommi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto2014, n. 116.

2-quater. Le disposizioni di cui aicommi precedenti si applicano anche neicasi in cui sono in corso procedure euro-pee di infrazione ».

Atti Parlamentari — 455 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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471-bis. Il Commissario delegato di cuiall’ordinanza del Presidente del Consigliodei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, prov-vede entro il 30 giugno 2016 ad avviare,sulla base di appositi bandi di gara, gliinterventi finalizzati alle attività di boni-fica e messa in sicurezza del sito diinteresse nazionale « Bussi sul Tirino »,secondo le priorità e gli scopi di reindu-strializzazione di cui all’articolo 2, comma3-octies, del decreto-legge 29 dicembre2010, n. 225, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,utilizzando le somme giacenti sulla con-tabilità speciale di cui alla citata ordi-nanza n. 3614 del 2007. Decorso il pre-detto termine, il capo del Dipartimentodella protezione civile, con propria ordi-nanza, adottata ai sensi dell’articolo 5,commi 4-ter e 4-quater, della legge 24febbraio 1992, n. 225, disciplina le moda-lità della cessazione delle funzioni delCommissario delegato, fissando altresì untermine per la chiusura della contabilitàspeciale intestata al medesimo Commissa-rio. Eventuali risorse residue sono versateall’entrata del bilancio dello Stato peressere riassegnate ad apposito capitolo dispesa del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare al fine diessere utilizzate, sulla base di appositoaccordo di programma, per interventi dibonifica del sito di interesse nazionale« Bussi sul Tirino », individuati anche aisensi e con il procedimento di cui all’ar-ticolo 252-bis del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152.

471-ter. In deroga all’articolo 1, commi424 e 425, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, il Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare è autoriz-zato ad assumere nell’anno 2016, a tempodeterminato, per un periodo massimo ditre mesi, un contingente di personale dicomplessive 30 unità, mediante l’utilizzo digraduatorie di concorsi pubblici a tempodeterminato, con validità in corso, banditidall’Istituto superiore per la protezione ela ricerca ambientale (ISPRA). Terminatoil periodo di tre mesi, al fine di dare vitaad apposito ruolo tecnico del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, il medesimo Ministero ha la

Atti Parlamentari — 456 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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facoltà di assumere il suddetto personalemediante contratti a tempo indeterminato,da inquadrare nell’Area III, posizione eco-nomica F, nel rispetto della propria do-tazione organica.

471-quater. Al fine di garantire il ne-cessario supporto alle attività istituzionali,anche in deroga all’articolo 1, commi 424e 425, della citata legge 23 dicembre 2014,n. 190, il Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare è autoriz-zato nell’anno 2016 ad assumere a tempoindeterminato un contingente di personaledi complessive 11 unità nel rispetto dellapropria dotazione organica, mediante l’uti-lizzo di graduatorie di concorsi pubblicinazionali a tempo indeterminato banditied espletati dall’ISPRA, in corso di vali-dità. Il suddetto personale, corrispondentea 6 unità di collaboratore amministrativoe 5 unità di collaboratore tecnico, è in-quadrato nell’Area II, posizione economicaF1.

471-quinquies. Il Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare può procedere al reclutamento di cuiall’articolo 471-ter e 471-quater senza ilprevio espletamento delle procedure di cuiall’articolo 34-bis del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165.

472. Piena e diretta esecuzione è dataalla decisione 2014/335/UE, Euratom delConsiglio, del 26 maggio 2014, relativa alsistema delle risorse proprie dell’Unioneeuropea, a decorrere dalla data della suaentrata in vigore, in conformità a quantodisposto dall’articolo 11, terzo comma,della decisione stessa.

472. Identico.

Atti Parlamentari — 457 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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473. All’articolo 36, comma 1, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole:« decreto adottato ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, dal Ministro competente per ma-teria » sono sostituite dalle seguenti: « de-creto del Ministro competente per mate-ria ».

473. Identico.

474. I Piani operativi POR e PON delFondo sociale europeo (FSE) e del Fondoeuropeo di sviluppo regionale (FESR),rientranti nella programmazione dei fondistrutturali europei 2014/2020, si intendonoestesi anche ai liberi professionisti, inquanto equiparati alle piccole e medieimprese come esercenti attività economica,a prescindere dalla forma giuridica rive-stita, dal titolo I dell’allegato alla racco-mandazione 2013/361/CE della Commis-sione, del 6 maggio 2013, e dall’articolo 2,punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 17 dicembre 2013, ed espressa-mente individuati, dalle Linee d’azione perle libere professioni del Piano d’azioneimprenditorialità 2020, come destinatari atutti gli effetti dei fondi europei stanziatifino al 2020, sia diretti che erogati tramiteStati e regioni.

474. Identico.

Atti Parlamentari — 458 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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475. Al fine di contribuire alla costitu-zione delle piattaforme di investimentopreviste dal regolamento (UE) 2015/1017del Parlamento europeo e del Consiglio,del 25 giugno 2015, le operazioni finan-ziarie delle piattaforme di investimentoammissibili al Fondo europeo per gli in-vestimenti strategici (FEIS) promosse dal-l’istituto nazionale di promozione di cui alcomma 479, possono essere assistite dallagaranzia dello Stato. La garanzia delloStato è onerosa, a prima richiesta, espli-cita, incondizionata e irrevocabile.

475. Identico.

476. Le piattaforme di investimentoammissibili alla garanzia dello Stato sonoapprovate con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, d’intesa con iMinistri interessati.

476. Identico.

477. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze sono stabiliti criteri,modalità e condizioni per la concessionedella garanzia di cui ai commi da 475 a482.

477. Identico.

478. È istituito nello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanzeun fondo a copertura delle garanzie delloStato concesse ai sensi dei commi da 475a 482, con una dotazione iniziale di 200milioni di euro per l’anno 2016. È auto-rizzata allo scopo l’istituzione di un ap-posito conto corrente di tesoreria. La do-tazione del fondo può essere incrementatamediante versamento di contributi daparte delle amministrazioni statali e deglienti territoriali secondo modalità stabilitecon il decreto di cui al comma 477, ovveroattraverso la procedura prevista dalcomma 497.

478. Identico.

Atti Parlamentari — 459 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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479. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.ha la qualifica di istituto nazionale dipromozione, come definito dall’articolo 2,numero 3), del citato regolamento (UE)2015/1017, relativo al FEIS, secondoquanto previsto nella comunicazione(COM (2015) 361 final) della Commissione,del 22 luglio 2015.

479. Identico.

480. In ragione della qualifica di cui alcomma 479, la Cassa depositi e prestitiS.p.A. è abilitata a svolgere le attività degliistituti nazionali di promozione previstedal regolamento (UE) 2015/1017, nonché icompiti previsti dal regolamento (UE)n. 1303/2013 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 17 dicembre 2013, re-cante disposizioni comuni sui fondi strut-turali e di investimento europei (FondiSIE), e dal regolamento (UE, EURATOM)n. 966/2012 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 25 ottobre 2012, recante leregole finanziarie applicabili al bilanciogenerale dell’Unione.

480. Identico.

481. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.può impiegare le risorse della gestioneseparata di cui all’articolo 5, comma 8, deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2003, n. 326, per contribuirea realizzare gli obiettivi del FEIS, tral’altro, mediante il finanziamento di piat-taforme d’investimento e di singoli progettiai sensi del regolamento (UE) 2015/1017,nel rispetto della disciplina dell’Unioneeuropea sugli aiuti di Stato.

481. Identico.

482. Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.e a società dalla stessa controllate possonoessere affidati i compiti di esecuzione deglistrumenti finanziari destinatari dei FondiSIE, di cui al regolamento (UE,EURATOM) n. 966/2012 e al regolamento(UE) n. 1303/2013, in forza di un mandatodella Commissione europea ovvero me-diante affidamenti da parte delle autoritàdi gestione.

482. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.o le società da essa controllate possonoesercitare i compiti di esecuzione deglistrumenti finanziari destinatari dei FondiSIE, di cui al regolamento (UE,EURATOM) n. 966/2012 e al regolamento(UE) n. 1303/2013, in forza di un mandatodella Commissione europea ovvero su ri-chiesta delle autorità di gestione.

482-bis. Le attività di cui al comma 482possono essere condotte anche con ap-porto finanziario da parte di amministra-zioni ed enti pubblici o privati, anche avalere su risorse europee. Le risorse delleamministrazioni statali possono es-

Atti Parlamentari — 460 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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sere individuate con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, sentito il Mini-stro dell’economia e delle finanze, nell’am-bito delle risorse disponibili a legislazionevigente.

483. È istituito presso Terna Spa unfondo di garanzia nel quale confluisconole somme, determinate in misura pari a 1euro/MWh per anno, che i soggetti aggiu-dicatari ovvero cessionari della potenzaassegnata che abbiano assunto l’impegnocon Terna Spa di finanziamento delleopere di cui all’articolo 32 della legge 23luglio 2009, n. 99, sono tenuti a versarefino all’entrata in servizio di ciascun in-terconnector, in aggiunta ai corrispettivi,determinati dall’Autorità per l’energiaelettrica, il gas e il sistema idrico ai sensidell’articolo 32, comma 6, della legge 23luglio 2009, n. 99, che gli stessi ricono-scono a Terna Spa per l’esecuzione deicontratti di approvvigionamento. Dettofondo interviene esclusivamente a garanziadegli impegni assunti per il finanziamentodi ciascun interconnector. Le somme ver-sate nel fondo di garanzia non possonoessere distratte dalla destinazione prevista,né essere soggette ad azioni ordinarie,cautelari o conservative da parte dei cre-ditori dei soggetti di cui al presentecomma ovvero di Terna Spa. Rispetto adette somme non opera la compensazionelegale e giudiziale e non può essere pat-tuita la compensazione volontaria. In casodi mancato utilizzo, in tutto o in parte, delfondo, al termine del periodo di esenzione,lo stesso è redistribuito, per la parteresidua, ai soggetti di cui al presentecomma, in proporzione alle quote di ri-spettiva competenza. I criteri e le modalitàdi gestione del fondo sono disciplinati condecreto del Ministro dello sviluppo econo-mico.

483. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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484. Al fine di completare la realizza-zione delle nuove infrastrutture di inter-connessione con l’estero nella forma diinterconnector di cui all’articolo 32 dellalegge 23 luglio 2009, n. 99, il periodofissato al comma 6 dello stesso articolo èesteso al 31 dicembre 2021, secondo lemodalità di cui ai commi da 485 a 488, afavore dei soggetti aggiudicatari ovverocessionari, di cui al comma 483, a pre-scindere dalla originaria frontiera di as-segnazione, per la capacità di interconnes-sione di cui all’articolo 32, comma 1, dellalegge 23 luglio 2009, n. 99, come incre-mentata ai sensi dell’articolo 2 del decre-to-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 marzo2010, n. 41, e limitatamente alla quota dicapacità non ancora in esercizio.

484. Al fine di completare la realizza-zione delle nuove infrastrutture di inter-connessione con l’estero nella forma diinterconnector di cui all’articolo 32 dellalegge 23 luglio 2009, n. 99, il periodofissato al comma 6 dello stesso articolo èesteso al 31 dicembre 2021, secondo lemodalità di cui ai commi da 485 a 488, afavore dei soggetti aggiudicatari ovverocessionari, di cui al comma 483, a pre-scindere dalla originaria frontiera di as-segnazione, per la capacità di interconnes-sione di cui all’articolo 32, comma 1, dellalegge 23 luglio 2009, n. 99, e successivemodificazioni, come incrementata ai sensidell’articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio2010, n. 3, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e limi-tatamente alla quota di capacità non an-cora in esercizio.

485. I soggetti di cui al comma 483sono tenuti a sottoscrivere il contratto dimandato per la costruzione e l’eserciziodell’interconnector di cui al medesimocomma entro novanta giorni dal rilasciodell’esenzione, ai sensi del decreto delMinistro delle attività produttive 21 otto-bre 2005, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 256 del 3 novembre 2005, a penadi decadenza dal diritto di cui al comma484, con obbligo di restituire quanto go-duto e ferme restando le eventuali obbli-gazioni assunte nei confronti di Terna Spa.

485. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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486. Al comma 3 dell’articolo 32 dellalegge 21 luglio 2009, n. 99, le parole:« durata pari a venti anni » sono sostituitedalle seguenti: « durata fino a venti anni ».Al comma 6 dello stesso articolo 32, laparola: « ventennale » è soppressa.

486. Identico.

487. Al comma 4 dell’articolo 32 dellalegge 23 luglio 2009, n. 99, le parole:« trentasei mesi » sono sostituite dalle se-guenti: « quarantotto mesi ».

487. Identico.

488. Per tutto quanto non espressa-mente previsto dai commi da 483 a 487,trova applicazione l’articolo 32 della leggen. 99 del 2009.

488. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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489. L’organo commissariale di ILVAS.p.A., al fine esclusivo dell’attuazione edella realizzazione del piano delle misuree delle attività di tutela ambientale esanitaria dell’impresa in amministrazionestraordinaria e, nei limiti delle disponi-bilità residue, di interventi volti alla tu-tela della sicurezza e della salute, nonchédi ripristino e di bonifica ambientale, nelrispetto della normativa dell’Unione eu-ropea in materia, è autorizzato a con-trarre finanziamenti per un ammontarecomplessivo fino a 800 milioni di euro,assistiti dalla garanzia dello Stato. Ilpredetto finanziamento costituisce antici-pazione finanziaria sui fondi raccolti aseguito della emissione del prestito ob-bligazionario di cui all’articolo 3 del de-creto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4marzo 2015, n. 20, in prededuzione ri-spetto agli altri debiti, ai sensi dell’arti-colo 111, primo comma, numero 1), delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, esuccessive modificazioni. La garanziadello Stato è onerosa, a prima richiesta,esplicita, incondizionata e irrevocabile.Allo scopo, la dotazione del Fondo di cuiall’articolo 3, comma 1-ter, del citatodecreto-legge n. 1 del 2015 è incremen-tata di 400 milioni di euro medianteutilizzo delle disponibilità in conto resi-dui del fondo di cui all’articolo 37,comma 6, del decreto-legge 24 aprile2014, n. 66, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Ladisposizione di cui al presente commaentra in vigore il giorno stesso dellapubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella presente legge. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adapportare le occorrenti variazioni di bi-lancio anche in conto residui.

489. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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489-bis. Le risorse assegnate al Mini-stero dello sviluppo economico e al Mi-nistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare con il decretointerministeriale n. 231 del 26 settembre2014, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e3, del decreto legislativo 13 marzo 2013,n. 30, sono destinate, nei limiti dellesomme non impegnate alla data di en-trata in vigore del presente comma, aifini di cui al comma 5 dell’articolo 2 deldecreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 19luglio 2010, n. 111. Con i decreti di cuial comma 3 dell’articolo 19 del decretolegislativo 13 marzo 2013, n. 30, si prov-vede negli esercizi successivi ad operaregli opportuni conguagli al fine di assi-curare complessivamente il rispetto delleproporzioni indicate nel predetto articolo19 del citato decreto legislativo n. 30 del2013 e del vincolo di destinazione ainvestimenti con finalità ambientali deri-vante dalla direttiva 2009/29/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 23aprile 2009. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti varia-zioni di bilancio. Il presente comma en-tra in vigore il giorno stesso della pub-blicazione della presente legge nella Gaz-zetta Ufficiale.

489-ter. La dotazione del fondo, di cuiall’articolo 1, comma 113, della legge 27dicembre 2013, n. 147, istituito nellostato di previsione del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare per il finanziamento di un pianostraordinario di bonifica delle discaricheabusive individuate dalle competenti au-torità statali in relazione alla proceduradi infrazione comunitaria n. 2003/2007, èaumentata di 10 milioni di euro perciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. IlMinistero provvede ad individuare e ren-dere pubblico nel sito internet istituzio-nale un cronoprogramma degli interventiattuativi previsti nel piano e provvede aindicare progressivamente quelli effettiva-mente realizzati.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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490. All’articolo-2-bis, comma 2-bis,del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge4 marzo 2015, n. 20, sono apportate leseguenti modificazioni:

490. Identico.

a) al primo periodo sono premessi iseguenti: « Con decreto del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,possono essere definiti, ai fini dell’accessoalla garanzia del Fondo, appositi criteri divalutazione economico-finanziaria dellepiccole e medie imprese di cui al comma1, che tengano conto delle caratteristiche edei particolari fabbisogni delle predetteimprese. Gli specifici criteri di valutazione,che escludono il rilascio della garanzia perle imprese che non presentino adeguatecapacità di rimborso del finanziamentobancario da garantire nonché per le im-prese in difficoltà ai sensi di quanto pre-visto dalla vigente disciplina dell’Unioneeuropea, sono applicati per un periodonon superiore a dodici mesi dalla data dipubblicazione del citato decreto, fermorestando il limite di euro 35.000.000 di cuial comma 1 »;

b) l’ultimo periodo è soppresso.

491. All’articolo 27 del decreto legisla-tivo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma2 è aggiunto, in fine, il seguente:

491. Identico.

« 2-bis. Per le imprese di cui all’articolo2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre2003, n. 347, convertito, con modificazioni,dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la du-rata dei programmi di cui al comma 2 delpresente articolo può essere autorizzata dalMinistro dello sviluppo economico fino adun massimo di quattro anni ».

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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491-bis. Sono costituite, con effetto dalleore 00,00 del 23 novembre 2015, quattrosocietà per azioni, denominate Nuova Cassadi risparmio di Ferrara Spa, Nuova Bancadelle Marche Spa, Nuova Banca dell’Etruriae del Lazio Spa, Nuova Cassa di risparmiodi Chieti Spa, di seguito denominate « lesocietà », tutte con sede in Roma, via Nazio-nale, 91, aventi per oggetto lo svolgimentodell’attività di ente-ponte ai sensi dell’arti-colo 42 del decreto legislativo 16 novembre2015, n. 180, con riguardo rispettivamentealla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, allaBanca delle Marche Spa, alla Banca popo-lare dell’Etruria e del Lazio – Società coo-perativa e alla Cassa di risparmio di ChietiSpa, in risoluzione, con l’obiettivo di man-tenere la continuità delle funzioni essen-ziali precedentemente svolte dalle mede-sime banche e, quando le condizioni dimercato sono adeguate, cedere a terzi lepartecipazioni al capitale o i diritti, le atti-vità o le passività acquistate, in conformitàcon le disposizioni del medesimo decretolegislativo.

491-ter. Alle società di cui al comma491-bis possono essere trasferiti azioni,partecipazioni, diritti, nonché attività e pas-sività delle banche sottoposte a risoluzionedi cui al comma 491-bis, ai sensi dell’arti-colo 43 del decreto legislativo 16 novembre2015, n. 180.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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491-quater. Il capitale sociale dellaNuova Cassa di risparmio di Ferrara Spaè stabilito in euro 191.000.000 ed è ripar-tito in dieci milioni di azioni; il capitalesociale della Nuova Banca delle MarcheSpa è stabilito in euro 1.041.000.000 ed èripartito in dieci milioni di azioni; ilcapitale sociale della Nuova Banca del-l’Etruria e del Lazio Spa, è stabilito ineuro 442.000.000 ed è ripartito in diecimilioni di azioni; il capitale sociale dellaNuova Cassa di risparmio della provinciadi Chieti Spa è stabilito in euro141.000.000 ed è ripartito in dieci milionidi azioni. Le azioni sono interamente sot-toscritte dal Fondo di risoluzione nazio-nale; nel rispetto dell’articolo 42, comma2, del decreto legislativo 16 novembre2015, n. 180, il capitale di nuova emis-sione della società potrà essere sottoscrittoanche da soggetti diversi dal Fondo dirisoluzione nazionale.

491-quinquies. La Banca d’Italia conproprio provvedimento adotta lo statutodelle società, nomina i primi componentidegli organi di amministrazione e con-trollo e ne determina i compensi. Restafermo, per la fase successiva alla costitu-zione, quanto stabilito dall’articolo 42,comma 3, del decreto legislativo 16 no-vembre 2015, n. 180. Se già adottati alladata di entrata in vigore del decreto-legge22 novembre 2015, n. 183, tali atti siintendono convalidati.

491-sexies. La pubblicazione nella Gaz-zetta Ufficiale del decreto-legge 22 novem-bre 2015, n. 183, tiene luogo di tutti gliadempimenti di legge richiesti per la co-stituzione delle società. Dalla medesimadata per le obbligazioni sociali rispondonosoltanto le società con il proprio patrimo-nio.

491-septies. Fermo restando quanto di-sposto dal comma 491-sexies, gli adempi-menti societari sono perfezionati dagli am-ministratori delle società nel più brevetempo possibile dall’atto del loro insedia-mento.

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491-octies. Dopo l’avvio del Meccani-smo di risoluzione unico ai sensi dell’ar-ticolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 15 luglio 2014, fermi restando gliobblighi di contribuzione al Fondo dirisoluzione unico previsti dagli articoli 70e 71 del medesimo regolamento (UE)n. 806/2014, le banche aventi sede legalein Italia e le succursali italiane di bancheextracomunitarie, qualora i contributi or-dinari e straordinari già versati al Fondodi risoluzione nazionale, al netto dei re-cuperi derivanti da operazioni di dismis-sione poste in essere dal Fondo, non sianosufficienti alla copertura delle obbliga-zioni, perdite, costi e altre spese a caricodel Fondo di risoluzione nazionale inrelazione alle misure previste dai Provve-dimenti di avvio della risoluzione, versanocontribuzioni addizionali al Fondo di ri-soluzione nazionale nella misura determi-nata dalla Banca d’Italia, comunque entroil limite complessivo, inclusivo delle con-tribuzioni versate al Fondo di risoluzioneunico, previsto dagli articoli 70 e 71 delregolamento (UE) n. 806/2014. Solo perl’anno 2016, tale limite complessivo è in-crementato di due volte l’importo annualedei contributi determinati in conformitàall’articolo 70 del regolamento (UE)n. 806/2014 e al relativo regolamento diesecuzione (UE) n. 2015/81 del Consiglio,del 19 dicembre 2014.

491-novies. In caso di inadempimentodell’obbligo di versare al Fondo di risolu-zione nazionale le risorse ai sensi delcomma 491-octies, si applicano le sanzionipreviste dall’articolo 96 del decreto legi-slativo 16 novembre 2015, n. 180, per laviolazione degli articoli 82 e 83 del me-desimo decreto legislativo.

Atti Parlamentari — 469 — Camera dei Deputati

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491-decies. Nel caso in cui siano adot-tate azioni di risoluzione, come definitedall’articolo 1, comma 1, lettera f), deldecreto legislativo 16 novembre 2015,n. 180, la trasformazione in credito d’im-posta delle attività per imposte anticipaterelative ai componenti negativi di cui alcomma 55 dell’articolo 2 del decreto-legge29 dicembre 2010, n. 225, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio2011, n. 10, iscritte nella situazione con-tabile di riferimento dell’ente sottoposto arisoluzione decorre dalla data di avviodella risoluzione e opera sulla base deidati della medesima situazione contabile.Con decorrenza dal periodo d’imposta incorso alla data di avvio della risoluzionenon sono deducibili i componenti negativicorrispondenti alle attività per imposteanticipate trasformate in credito d’impostaai sensi del presente comma.

491-undecies. Il comma 491-decies siapplica a decorrere dalla data di entratain vigore del decreto legislativo 16 novem-bre 2015, n. 180.

491-duodecies. Al comma 2 dell’arti-colo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015,n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: « incorso al 31 dicembre 2015 » sono sostituitedalle seguenti: « successivo a quello incorso al 31 dicembre 2014 ».

491-terdecies. Ai fini delle imposte suiredditi, i versamenti effettuati dal Fondodi risoluzione nazionale all’ente-ponte nonsi considerano sopravvenienze attive.

491-quaterdecies. Il decreto-legge 22novembre 2015, n. 183, è abrogato. Re-stano validi gli atti e i provvedimentiadottati e sono fatti salvi gli effetti pro-dottisi e i rapporti giuridici sorti sulla basedel medesimo decreto-legge n. 183 del2015.

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491-quinquiesdecies. È istituito ilFondo di solidarietà per l’erogazione diprestazioni in favore degli investitori chealla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detene-vano strumenti finanziari subordinatiemessi dalla Banca delle Marche Spa,dalla Banca popolare dell’Etruria e delLazio – Società cooperativa, dalla Cassa dirisparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa dirisparmio della provincia di Chieti Spa.L’accesso alle prestazioni è riservato agliinvestitori che siano persone fisiche, im-prenditori individuali, nonché imprendi-tori agricoli o coltivatori diretti.

491-sexiesdecies. Il Fondo di solidarietàè alimentato, sulla base delle esigenzefinanziarie connesse alla corresponsionedelle prestazioni e sino ad un massimo di100 milioni di euro, dal Fondo interban-cario di tutela dei depositi istituito ai sensidell’articolo 96 del testo unico delle leggiin materia bancaria e creditizia, di cui aldecreto legislativo 1o settembre 1993,n. 385, secondo le modalità e i terminidefiniti con i decreti di cui al comma491-septiesdecies. Il Fondo di solidarietàopera nei limiti delle risorse disponibili ein conformità al quadro normativo euro-peo sugli aiuti di Stato.

491-septiesdecies. Con uno o più de-creti del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro dellagiustizia, da emanare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono definiti:

a) le modalità di gestione del Fondodi solidarietà;

b) le modalità e le condizioni diaccesso al Fondo di solidarietà, ivi inclusile modalità e i termini per la presenta-zione delle istanze di erogazione delleprestazioni;

c) i criteri di quantificazione delleprestazioni, determinate in importi corri-spondenti alla perdita subita, fino a unammontare massimo;

d) le procedure da esperire, che pos-sono essere in tutto o in parte anche dinatura arbitrale;

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e) le ulteriori disposizioni per l’at-tuazione dei commi da 491-quinquiesde-cies a 491-duodevicies.

491-duodevicies. In caso di ricorso aprocedura arbitrale, la corresponsionedelle prestazioni è subordinata all’accer-tamento della responsabilità per violazionedegli obblighi di informazione, diligenza,correttezza e trasparenza previsti dal testounico delle disposizioni in materia di in-termediazione finanziaria, di cui al de-creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,nella prestazione dei servizi e delle attivitàdi investimento relativi alla sottoscrizioneo al collocamento degli strumenti finan-ziari subordinati di cui al comma 491-quinquiesdecies.

491-undevicies. Nei casi di cui alcomma 491-duodevicies, con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro dell’economia edelle finanze, previa deliberazione delConsiglio dei ministri, sentite le compe-tenti Commissioni parlamentari, sono no-minati gli arbitri, scelti tra persone dicomprovata imparzialità, indipendenza,professionalità e onorabilità, ovvero pos-sono essere disciplinati i criteri e le mo-dalità di nomina dei medesimi e sonodisciplinate le modalità di funzionamentodel collegio arbitrale, nonché quelle per ilsupporto organizzativo alle procedure ar-bitrali, che può essere prestato ancheavvalendosi di organismi o camere arbi-trali già esistenti, e per la copertura deicosti delle medesime procedure a caricodel Fondo di solidarietà.

491-vicies. Resta salvo il diritto al ri-sarcimento del danno. Il Fondo di solida-rietà è surrogato nel diritto dell’investitoreal risarcimento del danno, nel limite del-l’ammontare della prestazione corrisposta.

491-vicies semel. La gestione del Fondodi solidarietà è attribuita al Fondo inter-bancario di tutela dei depositi istituito aisensi dell’articolo 96 del testo unico di cuial decreto legislativo 1o settembre 1993,n. 385. Ai relativi oneri e spese di gestionesi provvede esclusivamente con le risorsefinanziarie del Fondo di solidarietà.

Atti Parlamentari — 472 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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492. Al fine di favorire il miglioramentodelle condizioni di salute e sicurezza neiluoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio2016, presso l’Istituto nazionale per l’assi-curazione contro gli infortuni sul lavoro(INAIL) è istituito un fondo con la dota-zione di 45 milioni di euro per l’anno 2016 edi 35 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2017. Il fondo è destinato a finan-ziare gli investimenti per l’acquisto o il no-leggio con patto di acquisto di trattori agri-coli o forestali o di macchine agricole eforestali, caratterizzati da soluzioni innova-tive per l’abbattimento delle emissioni in-quinanti, la riduzione del rischio rumore, ilmiglioramento del rendimento e della so-stenibilità globali delle aziende agricole, nelrispetto del regolamento (UE) n. 702/2014della Commissione, del 25 giugno 2014, e vipossono accedere le micro e le piccole im-prese operanti nel settore della produzioneagricola primaria dei prodotti agricoli.

492. Identico.

493. Nel primo semestre di ciascun annol’INAIL pubblica nel proprio sito istituzio-nale l’avviso pubblico con l’indicazionedelle modalità, dei termini e delle condi-zioni di ammissibilità di presentazionedelle domande e rende noti i parametriassociati sia all’oggetto della domanda siaalle caratteristiche proprie dell’impresa, nelrispetto della normativa europea sugli aiutidi Stato. Nello stesso avviso sono definiti gliobblighi dei beneficiari e le cause di deca-denza e di revoca del contributo.

493. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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494. Agli oneri derivanti dall’attuazionedelle disposizioni di cui al comma 492 siprovvede:

494. Identico.

a) quanto a 20 milioni di euro annuia decorrere dal 2016, a valere sulle risorsegià previste dall’articolo 1, comma 60,della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

b) quanto a 25 milioni di euro per il2016 e a 15 milioni di euro annui adecorrere dal 2017, mediante quota partedelle risorse programmate dall’INAIL peril finanziamento dei progetti di cui all’ar-ticolo 11, comma 5, del decreto legislativo9 aprile 2008, n. 81, e successive modifi-cazioni, fermo restando l’equilibrio delbilancio dell’ente.

495. All’articolo 1 della legge 24 dicem-bre 2007, n. 247, il comma 60 è abrogato.

495. Identico.

496. Per il concorso dello Stato alraggiungimento degli standard europei delparco mezzi destinato al trasporto pub-blico locale e regionale, e in particolareper l’accessibilità per persone a mobilitàridotta, presso il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti è istituito unFondo finalizzato all’acquisto diretto, ov-vero per il tramite di società specializzate,degli automezzi adibiti al trasporto pub-blico locale e regionale. Al Fondo conflui-scono, previa intesa con le regioni, lerisorse disponibili di cui all’articolo 1,comma 83, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, e successivi rifinanziamenti. Condecreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti sono individuate modalitàinnovative e sperimentali, anche per ga-rantire l’accessibilità alle persone a mobi-lità ridotta, per l’attuazione delle disposi-zioni di cui al presente comma. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad effettuare le occorrenti variazioni dibilancio.

496. Per il concorso dello Stato alraggiungimento degli standard europei delparco mezzi destinato al trasporto pub-blico locale e regionale, e in particolareper l’accessibilità per persone a mobilitàridotta, presso il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti è istituito unFondo finalizzato all’acquisto diretto, ov-vero per il tramite di società specializzate,nonché alla riqualificazione elettrica o alnoleggio dei mezzi adibiti al trasportopubblico locale e regionale. Al Fondo con-fluiscono, previa intesa con le regioni, lerisorse disponibili di cui all’articolo 1,comma 83, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, e successivi rifinanziamenti. AlFondo sono altresì assegnati, per le me-desime finalità, 210 milioni di euro perciascuno degli anni 2019 e 2020, 130milioni di euro per l’anno 2021 e 90milioni di euro per l’anno 2022. Condecreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti sono individuate modalitàinnovative e sperimentali, anche per ga-rantire l’accessibilità alle persone a mobi-lità ridotta, per l’attuazione delle disposi-zioni di cui al presente comma. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad effettuare le occorrenti variazioni dibilancio.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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496-bis. In considerazione della gravesituazione finanziaria concernente la so-cietà Ferrovie del Sud Est e servizi auto-mobilistici, con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, è disposto ilcommissariamento della suddetta società esono nominati il commissario ed eventualisub-commissari. Il commissario provvede,entro novanta giorni dal suo insediamento,a predisporre un piano industriale per ilrisanamento che preveda, tra l’altro, lariduzione dei costi di funzionamento. Ilcommissario è incaricato altresì di predi-sporre e presentare al socio unico, nelpredetto termine di novanta giorni, unadettagliata e documentata relazione, pub-blicata nel sito web del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, nel sito webdella medesima società nonché in quellodell’Agenzia per il trasporto e la mobilitàdella regione Puglia, in merito allo statofinanziario e patrimoniale della società,nonché alle cause che hanno determinatola grave situazione finanziaria della me-desima società, anche al fine di consentireal socio unico di valutare le condizioni perl’esercizio dell’azione di responsabilità aisensi dell’articolo 2393 del codice civile. Ilcommissario, a seguito della ricognizionecontabile, provvede, se necessario, dan-done preventiva comunicazione al socio eal Ministero dell’economia e delle finanze,ad attivare le procedure di ristruttura-zione dei debiti di cui al regio decreto 16marzo 1942, n. 267. Su proposta del com-missario, la società può, altresì, esseretrasferita o alienata secondo criteri e mo-dalità individuati con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti. Nellemore dell’attuazione del predetto piano dirisanamento, al fine di assicurare la con-tinuità operativa della predetta società, èautorizzata la spesa di 70 milioni di europer l’anno 2016.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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496-ter. Al fine di migliorare la capa-cità di programmazione e di spesa perinvestimenti dell’ANAS Spa e per garantireun flusso di risorse in linea con le esigenzefinanziarie, a decorrere dal 1o gennaio2016 le risorse iscritte nel bilancio delloStato, a qualunque titolo destinate al-l’ANAS Spa, confluiscono in un appositofondo da iscrivere nello stato di previsionedel Ministero delle infrastrutture e deitrasporti. Per l’attuazione di quanto pre-visto al primo periodo, il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, su propostadel Ministro competente, le opportune va-riazioni di bilancio in termini di residui,competenza e cassa.

496-quater. Le risorse del fondo di cuial comma 496-ter confluiscono sul contodi tesoreria intestato all’ANAS Spa, inquanto società a totale partecipazionepubblica, entro il decimo giorno di ciascuntrimestre sulla base delle previsioni dispesa. Le risorse del conto di tesoreriasono utilizzate per il pagamento direttodelle obbligazioni relative ai quadri eco-nomici delle opere previste e finanziate nelcontratto di programma – parte investi-menti di cui al comma 496-quinquies,sulla base dell’effettivo avanzamento delcronoprogramma delle stesse. Gli utilizzidelle risorse sono rendicontati trimestral-mente dall’ANAS Spa al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, anche conspecifica indicazione degli stati di avanza-mento delle opere realizzate, riscontrabilidal monitoraggio sullo stato di attuazionedelle opere pubbliche ai sensi del decretolegislativo 29 dicembre 2011, n. 229, edalla relazione di cui al comma 496-sexiesdel presente articolo. Il bilancio annualedell’ANAS Spa dà evidenza della gestionedel conto di tesoreria. Con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti, sono definite le mo-dalità di attuazione del presente comma,anche al fine di prevedere adeguati mec-canismi di supervisione e controllo, anchedi carattere preventivo, da parte dell’am-ministrazione.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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496-quinquies. Il contratto di pro-gramma tra l’ANAS Spa e il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti ha du-rata quinquennale e riguarda le attività dicostruzione, manutenzione e gestione dellarete stradale e autostradale non a pedag-gio in gestione diretta e in convenzionecon l’ANAS Spa nonché di servizi diinterconnessione, decongestione, salva-guardia e sicurezza del traffico che l’ANASSpa garantisce in tutto il territorio nazio-nale. Il contratto di programma definisceil corrispettivo annuale a fronte delleopere da realizzare e dei servizi da ren-dere sulla base di un piano pluriennale diopere e di un programma di servizi sullarete stradale. Il contratto di programmastabilisce, altresì, gli standard qualitativi ele priorità, il cronoprogramma di realiz-zazione delle opere, le sanzioni e le mo-dalità di verifica da parte del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti. Loschema di contratto di programma è ap-provato dal CIPE, su proposta del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze per quanto attiene agli aspettifinanziari.

496-sexies. Entro il 30 settembre diciascun anno l’ANAS Spa trasmette alMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti una relazione sullo stato di attua-zione del contratto di programma di cui alcomma 496-quinquies, ivi compreso lostato di avanzamento delle opere, sullarelativa situazione finanziaria complessiva,nonché sulla qualità dei servizi resi. IlMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti, validata la suddetta relazione, latrasmette tempestivamente al CIPE, al Mi-nistero dell’economia e delle finanze e allecompetenti Commissioni parlamentari.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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496-septies. Entro il 31 gennaio diciascun anno del periodo contrattuale, ilCIPE, su proposta del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, approvaeventuali aggiornamenti del contratto diprogramma di cui al comma 496-quin-quies e, in particolare, del piano plurien-nale di opere, in coerenza con l’articolo 2,comma 4, del decreto legislativo 29 dicem-bre 2011, n. 228, sulla base delle risorsedisponibili a legislazione vigente, dell’an-damento delle opere e dell’evoluzione dellaprogrammazione di settore, nonché delpiano dei servizi in relazione all’anda-mento della qualità degli stessi.

496-octies. Qualora dovessero sorgereimpedimenti nelle diverse fasi del processorealizzativo delle opere o eventi ed emer-genze che incidano sulla programmazioneprevista dal contratto di programma, sullabase di motivate esigenze, l’ANAS Spa puòutilizzare le risorse del fondo di cui alcomma 496-ter in relazione agli effettivifabbisogni, per realizzare le opere inclusenel piano pluriennale di opere ovvero leulteriori opere aventi carattere di emer-genza. A tal fine l’ANAS Spa dà preventivacomunicazione al Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, che rilascia larelativa autorizzazione nei successivitrenta giorni, decorrenti dalla ricezionedella comunicazione. Decorso infruttuosa-mente tale termine, l’ANAS Spa può co-munque procedere, dandone tempestivacomunicazione al predetto Ministero. Levariazioni confluiscono nell’aggiornamentoannuale del piano pluriennale di opere.

496-novies. Nelle more della stipula delcontratto di programma 2016-2020 in at-tuazione dei commi da 496-ter a 496-octies, le disposizioni dei commi 496-ter e496-quater si applicano alle opere giàapprovate o finanziate nonché a quellecontenute nel contratto di programma perl’anno 2015 sottoposto al CIPE nella riu-nione del 6 agosto 2015.

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496-decies. Nei territori per i quali èstato dichiarato lo stato di emergenza edè stata completata la procedura di rico-gnizione ai sensi dell’articolo 5, comma 2,lettera d), della legge 24 febbraio 1992,n. 225, l’ANAS Spa è autorizzata, me-diante apposita delibera del Consiglio deiministri adottata su proposta del Ministerodell’economia e delle finanze e del Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti,sentita la Protezione civile, ad effettuareinterventi di manutenzione straordinariasulle strade provinciali, come classificatedall’articolo 2, commi 5 e 6, del codicedella strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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497. Al fine di assicurare il più effi-ciente e tempestivo utilizzo delle risorsepubbliche, il Ministro dell’economia e dellefinanze, sentito il Ministro o i Ministricompetenti in materia, è autorizzato, conpropri decreti, a disporre variazioni com-pensative tra capitoli del bilancio delloStato, anche in conto residui, o ad auto-rizzare il trasferimento di risorse me-diante giro fondo tra conti aperti presso latesoreria dello Stato, relativi a fondi digaranzia. I predetti decreti sono emanatiprevia verifica dell’assenza di nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblicanonché delle esigenze attuali e prospetti-che dei fondi di origine e di destinazione.

497. Identico.

498. L’articolo 11-bis del decreto-legge6 giugno 2012, n. 74, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,n. 122, è abrogato.

498. Identico.

499. Il fondo di cui all’articolo 37,comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 giugno 2014, n. 89, è rifinanziatoper l’importo di 1,5 miliardi di euro perciascuno degli anni 2016 e 2017, di 1,7miliardi di euro per l’anno 2018 e di 2miliardi di euro per l’anno 2019.

499. Il fondo di cui all’articolo 37,comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 giugno 2014, n. 89, è rifinanziatoper l’importo di 350 milioni di euro perl’anno 2016, di 1,5 miliardi di euro perl’anno 2017, di 1,7 miliardi di euro perl’anno 2018 e di 2 miliardi di euro perl’anno 2019.

499-bis. La dotazione del Fondo di cuiall’articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 no-vembre 2003, n. 326, è incrementata di150 milioni di euro per l’anno 2016.

499-ter. Il Ministero dell’economia edelle finanze è autorizzato a stipulare conil Comitato di risoluzione unico di cui alregolamento (UE) n. 806/2014 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 15luglio 2014, gli accordi necessari a dareattuazione alla dichiarazione dell’Ecofindel 18 dicembre 2013 che prevede, tral’altro, che durante il periodo transitorio,come definito dall’articolo 3, paragrafo 1,numero 37), del regolamento (UE) n. 806/2014, gli Stati membri partecipanti al-l’Unione bancaria assicurino finanziamentiponte al Fondo di risoluzione unico pre-visto dal predetto regolamento, nel caso diinsufficienza delle risorse dello stesso.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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499-quater. Al fine di assicurare ladisponibilità delle risorse eventualmenterichieste, in conformità agli accordi di cuial comma 499-ter, dal Comitato di riso-luzione unico, con decreti del Ministrodell’economia e delle finanze è dispostal’erogazione di finanziamenti ponte alFondo di risoluzione unico previsto dalregolamento (UE) n. 806/2014 fino all’im-porto complessivo massimo di 5.753 mi-lioni di euro.

499-quinquies. Qualora non si rendapossibile procedere mediante le ordinarieprocedure di gestione dei pagamenti, idecreti del Ministro dell’economia e dellefinanze che dispongono l’erogazione deipredetti finanziamenti autorizzano il ri-corso ad anticipazioni di tesoreria la cuiregolarizzazione è effettuata medianteemissione di ordini di pagamento sul per-tinente capitolo di spesa.

499-sexies. Per le finalità di cui alcomma 499-quater, è istituito nello statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze un apposito fondo con unadotazione iniziale di 2.500 milioni di europer l’anno 2016. A tal fine è autorizzatal’istituzione di apposita contabilità spe-ciale.

499-septies. Le somme giacenti sullacontabilità speciale di cui all’articolo 45,comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzateper le finalità di cui al medesimo articolo,sono versate all’entrata del bilancio delloStato, nell’anno 2016, per un importo paria 1.500 milioni di euro.

499-octies. I rimborsi del capitale de-rivanti dalle operazioni di finanziamentodi cui al comma 499-quater sono versatiall’entrata del bilancio dello Stato, peressere destinati al Fondo per l’ammorta-mento dei titoli di Stato. I relativi interessisono versati all’entrata del bilancio delloStato, per essere riassegnati ai pertinenticapitoli di bilancio ai fini del pagamentodegli interessi passivi sui titoli di Stato.

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499-novies. È riservata ad imprese, in-terventi e programmi localizzati nelle re-gioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-pania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegnauna quota non inferiore al 20 per centodelle risorse assegnate:

a) in attuazione dell’articolo 2 deldecreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 2013, n. 98, per l’acquisto di nuovimacchinari, impianti e attrezzature daparte delle piccole e medie imprese;

b) dal fondo di garanzia costituito ilMediocredito Centrale Spa, di cui all’arti-colo 2, comma 100, lettera a), della legge23 dicembre 1996, n. 662;

c) in attuazione delle misure perl’internazionalizzazione delle imprese dicui:

1) all’articolo 6 del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133;

2) all’articolo 6 della legge 26 feb-braio 1987, n. 49;

3) all’articolo 4 della legge 21 feb-braio 1989, n. 83;

d) in attuazione degli articoli da 22 a35 del decreto-legge 18 ottobre 2012,n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, di sostegnoalla nascita e allo sviluppo di impresestart-up innovative.

499-decies. Qualora all’esito della veri-fica da effettuare entro il 30 settembre,risulti utilizzata una quota inferiore al 20per cento delle risorse di cui al comma499-novies, la differenza tra la quota mi-nima del 20 per cento e quella utilizzataè riassegnata al Fondo di garanzia di cuialla lettera b) del medesimo comma 499-novies.

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500. Al comma 2 dell’articolo 2 deldecreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge21 febbraio 2003, n. 27, e successive mo-dificazioni, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

500. Identico.

a) al primo periodo, le parole: « 1°gennaio 2015 » sono sostituite dalle se-guenti: « 1° gennaio 2016 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30giugno 2015 » sono sostituite dalle se-guenti: « 30 giugno 2016 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30giugno 2015 » sono sostituite dalle se-guenti: « 30 giugno 2016 ».

501. Sui valori di acquisto delle parte-cipazioni non negoziate in mercati rego-lamentati e dei terreni, edificabili o condestinazione agricola, rideterminati con lemodalità e nei termini indicati nel comma2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 di-cembre 2002, n. 282, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,n. 27, come modificato dal comma 500 delpresente articolo, le aliquote delle impostesostitutive di cui all’articolo 5, comma 2,della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sonopari entrambe all’8 per cento, e l’aliquotadi cui all’articolo 7, comma 2, della me-desima legge è raddoppiata.

501. Identico.

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502. I soggetti indicati nell’articolo 73,comma 1, lettere a) e b), del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, che non adottano iprincìpi contabili internazionali nella re-dazione del bilancio, possono, anche inderoga all’articolo 2426 del codice civile ead ogni altra disposizione di legge vigentein materia, rivalutare i beni d’impresa e lepartecipazioni di cui alla sezione II delcapo I della legge 21 novembre 2000,n. 342, ad esclusione degli immobili allacui produzione o al cui scambio è direttal’attività di impresa, risultanti dal bilanciodell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014.

502. Identico.

503. La rivalutazione deve essere ese-guita nel bilancio o rendiconto dell’eser-cizio successivo a quello di cui al comma502, per il quale il termine di approva-zione scade successivamente alla data dientrata in vigore della presente legge, deveriguardare tutti i beni appartenenti allastessa categoria omogenea e deve essereannotata nel relativo inventario e nellanota integrativa.

503. Identico.

504. Il saldo attivo della rivalutazionepuò essere affrancato, in tutto o in parte,con l’applicazione in capo alla società diun’imposta sostitutiva delle imposte suiredditi, dell’imposta regionale sulle attivitàproduttive e di eventuali addizionali nellamisura del 10 per cento, da versare con lemodalità indicate al comma 507.

504. Identico.

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505. Il maggior valore attribuito ai beniin sede di rivalutazione si considera rico-nosciuto ai fini delle imposte sui redditi edell’imposta regionale sulle attività pro-duttive a decorrere dal terzo eserciziosuccessivo a quello con riferimento alquale la rivalutazione è stata eseguita,mediante il versamento di un’imposta so-stitutiva delle imposte sui redditi e del-l’imposta regionale sulle attività produttivee di eventuali addizionali nella misura del16 per cento per i beni ammortizzabili edel 12 per cento per i beni non ammor-tizzabili.

505. Identico.

506. Nel caso di cessione a titolo one-roso, di assegnazione ai soci, di destina-zione a finalità estranee all’esercizio del-l’impresa ovvero al consumo personale ofamiliare dell’imprenditore dei beni riva-lutati in data anteriore a quella di iniziodel quarto esercizio successivo a quello nelcui bilancio la rivalutazione è stata ese-guita, ai fini della determinazione delleplusvalenze o minusvalenze si ha riguardoal costo del bene prima della rivaluta-zione.

506. Identico.

507. Le imposte sostitutive di cui aicommi 504 e 505 sono versate in un’unicarata entro il termine di versamento delsaldo delle imposte sui redditi dovute peril periodo di imposta con riferimento alquale la rivalutazione è eseguita. Gli im-porti da versare possono essere compen-sati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241.

507. Identico.

Atti Parlamentari — 485 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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508. Si applicano, in quanto compati-bili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342,quelle del regolamento di cui al decretodel Ministro delle finanze 13 aprile 2001,n. 162, nonché le disposizioni del regola-mento di cui al decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze 19 aprile 2002,n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 del-l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,n. 311.

508. Identico.

509. Limitatamente ai beni immobili, imaggiori valori iscritti in bilancio ai sensidell’articolo 14 della legge 21 novembre2000, n. 342, si considerano riconosciuticon effetto dal periodo d’imposta in corsoalla data del 1° dicembre 2017.

509. Identico.

510. Le previsioni di cui all’articolo 14,comma 1, della legge 21 novembre 2000,n. 342, si applicano anche ai soggetti cheredigono il bilancio in base ai princìpicontabili internazionali di cui al regola-mento (CE) n. 1606/2002 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,anche con riferimento alle partecipazioni,in società ed enti, costituenti immobiliz-zazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85,comma 3-bis, del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917. Per tali soggetti, per l’importocorrispondente ai maggiori valori oggettodi riallineamento, al netto dell’impostasostitutiva di cui al comma 505, è vincolatauna riserva in sospensione di imposta aifini fiscali che può essere affrancata aisensi del comma 504.

510. Identico.

Atti Parlamentari — 486 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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511. All’articolo 49, comma 1, del de-creto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,le parole: « euro mille » sono sostituitedalle seguenti: « euro tremila » ed è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Per ilservizio di rimessa di denaro di cui all’ar-ticolo 1, comma 1, lettera b), numero 6),del decreto legislativo 27 gennaio 2010,n. 11, la soglia è di euro mille ».

511. Identico.

512. All’articolo 49, comma 1-bis, deldecreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231, le parole: « è di 2.500 euro » sonosostituite dalle seguenti: « è di euro tre-mila ».

512. Identico.

512-bis. All’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: « cartedi debito » sono inserite le seguenti: « ecarte di credito; tale obbligo non trovaapplicazione nei casi di oggettiva impos-sibilità tecnica »;

b) dopo il comma 4 sono inseriti iseguenti:

« 4-bis. Al fine di promuovere l’effet-tuazione di operazioni di pagamento ba-sate su carta di debito o di credito e inparticolare per i pagamenti di importocontenuto, ovvero quelli di importo infe-riore a 5 euro, entro il 1o febbraio 2016,il Ministero dell’economia e delle finanzeprovvede con proprio decreto, di concertocol Ministero dello sviluppo economico,sentita la Banca d’Italia, ad assicurare lacorretta e integrale applicazione del rego-lamento (UE) n. 751/2015, del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015,esercitando in particolare le opzioni di cuiall’articolo 3 del regolamento stesso. Taledecreto prevede altresì:

a) in conformità alle definizioni, alladisciplina e alle finalità del regolamento(UE) n. 751/2015, le modifiche, abroga-zioni, integrazioni e semplificazioni allanormativa vigente necessarie a realizzareun pieno coordinamento del regolamentostesso con ogni altra disposizione vigentein materia;

Atti Parlamentari — 487 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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b) la designazione della Banca d’Ita-lia quale autorità competente per lo svol-gimento delle funzioni previste dal rego-lamento (UE) n. 751/2015 e dell’Autoritàgarante della concorrenza e del mercatoquale autorità competente a verificare ilrispetto degli obblighi posti dal medesimoregolamento in materia di pratiche com-merciali.

4-ter. I prestatori di servizi di paga-mento, i gestori di schemi di carte dipagamento e ogni altro soggetto che in-terviene nell’effettuazione di un paga-mento mediante carta applicano le regolee le misure, anche contrattuali, necessariead assicurare l’efficace traslazione deglieffetti delle disposizioni del decreto di cuial comma 4-bis, tenuto conto della neces-sità di assicurare trasparenza, chiarezzaed efficienza della struttura delle commis-sioni e la loro stretta correlazione e pro-porzionalità ai costi effettivamente soste-nuti dai prestatori di servizi di pagamentoe dai gestori di circuiti e di schemi dipagamento, nonché di promuovere l’effi-cienza dei circuiti e degli schemi di rife-rimento delle carte nel rispetto delle re-gole di concorrenza e dell’autonomia con-trattuale delle parti »;

b) al comma 5, le parole: « gli even-tuali importi minimi, le modalità e i ter-mini » sono sostituite dalle seguenti « lemodalità, i termini e l’importo delle san-zioni amministrative pecuniarie » e le pa-role: « di cui al comma precedente » sonosostituite dalle seguenti: « di cui al comma4 anche con riferimento alle fattispeciecostituenti illecito e alle relative sanzionipecuniarie amministrative ».

512-ter. Dal 1o luglio 2016 le disposi-zioni di cui al comma 4 dell’articolo 15 deldecreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221, si applicano ancheai dispositivi di cui alla lettera f) delcomma 1 dell’articolo 7 del codice dellastrada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285.

Atti Parlamentari — 488 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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513. All’articolo 12 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, il comma 1.1 è abrogato.

513. Identico.

514. All’articolo 32-bis del decreto-legge12 settembre 2014, n. 133, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 novembre2014, n. 164, il comma 4 è abrogato.

514. Identico.

514-bis. Resta fermo per le pubblicheamministrazioni l’obbligo di procedere alleoperazioni di pagamento degli emolumentia qualsiasi titolo erogati di importo supe-riore a mille euro, esclusivamente mediantel’utilizzo di strumenti telematici, ai sensidell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 148.

515. All’articolo 1, comma 1, terzo pe-riodo, della tariffa, parte prima, allegata altesto unico delle disposizioni concernentil’imposta di registro, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 26 aprile 1986,n. 131, le parole: « 12 per cento » sono so-stituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

515. Identico.

515-bis. Al comma 4-bis dell’articolo 2del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 2010, n. 25, dopo il primo periodoè inserito il seguente: « Le agevolazioni pre-viste dal periodo precedente si applicanoaltresì agli atti di trasferimento a titolooneroso di terreni agricoli e relative perti-nenze, posti in essere a favore di proprietaridi masi chiusi di cui alla legge della provin-cia autonoma di Bolzano 28 novembre2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati ».

515-ter. Le disposizioni di cui all’arti-colo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30dicembre 2009, n. 194, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,n. 25, sono applicabili anche a favore delconiuge o dei parenti in linea retta, purchécoltivatori diretti e conviventi, di soggettiaventi i requisiti di cui al medesimo articolo2, comma 4-bis.

Atti Parlamentari — 489 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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516. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di concerto con ilMinistro delle politiche agricole alimentarie forestali, da adottare entro il 31 gennaio2016 ai sensi dell’articolo 34, comma 1, deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, sono innalzate lepercentuali di compensazione applicabili ataluni prodotti del settore lattiero-casearioin misura non superiore al 10 per cento.

516. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di concerto con ilMinistro delle politiche agricole alimentarie forestali, da adottare entro il 31 gennaio2016 ai sensi dell’articolo 34, comma 1, deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, sono innalzate lepercentuali di compensazione applicabili ataluni prodotti del settore lattiero-casearioin misura non superiore al 10 per cento.Con lo stesso decreto e con le medesimemodalità sono innalzate, per l’anno 2016,le percentuali di compensazione applica-bili agli animali vivi della specie bovina esuina rispettivamente in misura non su-periore al 7,7 per cento e all’8 per cento.L’attuazione delle disposizioni di cui alpresente comma non può comportare mi-nori entrate superiori a 20 milioni di euro.

517. All’articolo 1, comma 512, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, e succes-sive modificazioni, le parole: « 7 percento » sono sostituite dalle seguenti: « 30per cento ».

517. Identico.

Atti Parlamentari — 490 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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518. All’articolo 1 della legge 23 dicem-bre 2005, n. 266, il comma 423 è sostituitodal seguente:

518. Identico.

« 423. Ferme restando le disposizionitributarie in materia di accisa, la produ-zione e la cessione di energia elettrica ecalorica da fonti rinnovabili agroforestali,sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche,sino a 260.000 kWh anno, nonché di carbu-ranti e prodotti chimici di origine agrofore-stale provenienti prevalentemente dalfondo, effettuate dagli imprenditori agri-coli, costituiscono attività connesse ai sensidell’articolo 2135, terzo comma, del codicecivile e si considerano produttive di redditoagrario. Per la produzione di energia, oltre ilimiti suddetti, il reddito delle persone fisi-che, delle società semplici e degli altri sog-getti di cui all’articolo 1, comma 1093, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è determi-nato, ai fini IRPEF ed IRES, applicandoall’ammontare dei corrispettivi delle opera-zioni soggette a registrazione agli effettidell’imposta sul valore aggiunto, relativa-mente alla componente riconducibile allavalorizzazione dell’energia ceduta, conesclusione della quota incentivo, il coeffi-ciente di redditività del 25 per cento, fattasalva l’opzione per la determinazione delreddito nei modi ordinari, previa comuni-cazione all’ufficio secondo le modalità pre-viste dal regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 10 novembre1997, n. 442 ».

518-bis. L’articolo 52, comma 3, letterab), del decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, si applica anche all’energia elet-trica prodotta con impianti azionati dafonti rinnovabili ai sensi della normativavigente in materia, con potenza disponibilesuperiore a 20 kw, consumata dai socidelle società cooperative di produzione edistribuzione dell’energia elettrica di cuiall’articolo 4, numero 8), della legge 6dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghidiversi dalle abitazioni.

519. Le disposizioni del comma 518 siapplicano a decorrere dal periodo di im-posta successivo a quello in corso al 31dicembre 2015.

519. Identico.

Atti Parlamentari — 491 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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520. All’articolo 22 del decreto-legge 24aprile 2014, n. 66, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,il comma 1 è abrogato.

520. Identico.

521. A valere sulle risorse di cui alFondo di investimento nel capitale di ri-schio previsto dal regolamento di cui aldecreto del Ministro delle politiche agri-cole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, pergli interventi previsti all’articolo 66,comma 3, della legge 27 dicembre 2002,n. 289, l’ISMEA versa all’entrata del bi-lancio dello Stato la somma di 45 milionidi euro per l’anno 2016.

521. Identico.

522. La dotazione del fondo per gliincentivi all’assunzione dei giovani lavora-tori agricoli di cui all’articolo 5, comma 2,del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 116, è ridotta di 8,3milioni di euro per l’anno 2016, di 7,9milioni di euro per l’anno 2017 e di 8milioni di euro per l’anno 2018.

522. Identico.

523. A quota parte degli oneri derivantidall’attuazione delle disposizioni di cui aicommi da 33 a 40 si provvede, quanto a75 milioni di euro per l’anno 2016, a 18milioni di euro per l’anno 2017 e a 22,5milioni di euro per l’anno 2018, medianteutilizzo del fondo di conto capitale iscrittonello stato di previsione del Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali ai sensi dell’articolo 49, comma 2,lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014,n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 giugno 2014, n. 89.

523. Identico.

523-bis. Il comma 3 dell’articolo 35della legge 24 novembre 2000, n. 340, èsostituito dai seguenti:

« 3. Tutti gli atti, i documenti e iprovvedimenti relativi ai procedimenti, an-che esecutivi, cautelari e tavolari relativialle controversie in materia di masi chiusi,nonché quelli relativi all’assunzione delmaso chiuso, in seguito all’apertura dellasuccessione, sono esenti dall’imposta dibollo, di registro, da ogni altra imposta etassa e dal contributo unificato.

Atti Parlamentari — 492 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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3-bis. Le disposizioni del comma 3 siapplicano per i periodi di imposta per iquali non siano ancora scaduti i termini diaccertamento e di riscossione ai sensi dellanormativa vigente ».

524. La misura del prelievo erarialeunico sugli apparecchi di cui all’articolo110, comma 6, lettera a), del testo unico dicui al regio decreto 18 giugno 1931,n. 773, e successive modificazioni, è fissatain misura pari al 15 per cento dell’am-montare delle somme giocate, a decorreredal 1o gennaio 2016.

524. La misura del prelievo erarialeunico sugli apparecchi di cui all’articolo110, comma 6, lettera a), del testo unico dicui al regio decreto 18 giugno 1931,n. 773, e successive modificazioni, è fissatain misura pari al 17,5 per cento dell’am-montare delle somme giocate, a decorreredal 1o gennaio 2016. A decorrere dallastessa data, la percentuale destinata allevincite (pay-out) è fissata in misura noninferiore al 70 per cento.

525. La misura del prelievo erarialeunico sugli apparecchi di cui all’articolo110, comma 6, lettera b), del testo unico dicui al regio decreto 18 giugno 1931,n. 773, e successive modificazioni, è fissatain misura pari al 5,5 per cento dell’am-montare delle somme giocate, a decorreredal 1o gennaio 2016.

525. Identico.

525-bis. Il comma 649 dell’articolo 1della legge 23 dicembre 2014, n. 190, èabrogato.

525-ter. Il comma 649 dell’articolo 1della legge 23 dicembre 2014, n. 190, siinterpreta nel senso che la riduzione subase annua delle risorse statali a disposi-zione, a titolo di compenso, dei conces-sionari e dei soggetti che, secondo lerispettive competenze, operano nella ge-stione e raccolta del gioco praticato me-diante apparecchi di cui all’articolo 110,comma 6, del testo unico delle leggi dipubblica sicurezza, di cui al regio decreto18 giugno 1931, n. 773, si applica a cia-scun operatore della filiera in misuraproporzionale alla sua partecipazione alladistribuzione del compenso, sulla base deirelativi accordi contrattuali, tenuto contodella loro durata nell’anno 2015.

525-quater. A decorrere dal 1o gennaio2016 è precluso il rilascio di nulla osta pergli apparecchi di cui all’articolo 110,comma 6, lettera a), del citato testo unicodi cui al regio decreto 18 giugno 1931,n. 773, che non siano sostitutivi di nullaosta di apparecchi in esercizio.

Atti Parlamentari — 493 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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525-quinquies. Ferma restando l’appli-cazione dell’articolo 1, comma 646, letterab), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incaso di violazione dell’articolo 7, comma3-quater, del decreto-legge 13 settembre2012, n. 158, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,il titolare dell’esercizio è punito con lasanzione amministrativa di euro 20.000; lastessa sanzione si applica al proprietariodell’apparecchio. Il divieto di cui al pre-cedente periodo e la sanzione ivi previstasi applicano, altresì, nell’ipotesi di offertadi giochi promozionali di cui al decretolegislativo 9 aprile 2003, n. 70, per iltramite di qualunque tipologia di appa-recchi situati in esercizi pubblici idonei aconsentire la connessione telematica alweb. Il titolare della piattaforma dei giochipromozionali è punito con la sanzioneamministrativa da euro 50.000 a euro100.000. Le sanzioni sono irrogate dall’uf-ficio dell’Agenzia delle dogane e dei mo-nopoli – area monopoli, territorialmentecompetente; per i soggetti con sede al-l’estero è competente l’ufficio dei mono-poli del Lazio.

525-sexies. All’articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto ilseguente:

« 1-bis. Le sanzioni previste dal comma1, lettera o), e dal relativo decreto diattuazione del Ministero dell’economia edelle finanze – Amministrazione auto-noma dei monopoli di Stato, si applicanoesclusivamente ai concorsi a premio per iquali è stata accertata la coincidenza conattività di gioco riservate allo Stato o l’elu-sione del monopolio statale dei giochi. Perle altre violazioni resta ferma la disciplinasanzionatoria anteriormente vigente in ma-teria ».

525-septies. Le norme di cui al comma525-sexies si applicano anche in riferi-mento alle sanzioni già irrogate, ma nondefinitive alla data di entrata in vigoredella presente legge, in quanto impugnateo ancora suscettibili di impugnativa. Lerelative sanzioni sono rideterminate d’uf-ficio da parte dell’autorità competente.

Atti Parlamentari — 494 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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526. Ai soggetti indicati dall’articolo 1,comma 643, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, che non hanno aderito entro il 31gennaio 2015 alla procedura di regolariz-zazione di cui al medesimo comma, non-ché a quelli attivi successivamente alladata del 30 ottobre 2014, che comunqueoffrono scommesse con vincite in denaroin Italia, per conto proprio ovvero disoggetti terzi, anche esteri, senza esserecollegati al totalizzatore nazionale del-l’Agenzia delle dogane e dei monopoli,fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso,il giocatore è l’offerente e che il contrattodi gioco è pertanto perfezionato in Italia econseguentemente regolato secondo la le-gislazione nazionale, è consentito regola-rizzare la propria posizione alle condizionidi cui ai commi 643, 644 e 645 delmedesimo articolo 1 della legge n. 190 del2014, ai quali, a tale fine, sono apportatele seguenti modificazioni:

526. Identico.

a) alle lettere a) e b) del comma 643,le parole: « 31 gennaio 2015 » e « 5 gennaio2015 » sono sostituite, rispettivamente,dalle seguenti: « 31 gennaio 2016 » e « 5gennaio 2016 »;

b) alla lettera c) del comma 643, leparole: « 28 febbraio 2015 » sono sostituitedalle seguenti: « 29 febbraio 2016 »;

c) alle lettere e) e i) del comma 643,la parola: « 2015 », ovunque ricorre, èsostituita dalla seguente: « 2016 » e le pa-role: « 30 giugno » sono sostituite dalleseguenti: « 31 marzo »;

d) alla lettera g) del comma 644, leparole: « 1o gennaio 2015 » sono sostituitedalle seguenti: « 1o gennaio 2016 ».

Atti Parlamentari — 495 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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527. Qualora un soggetto residentesvolga, per conto di soggetti esteri nonresidenti o comunque sulla base di con-tratti di ricevitoria o intermediazione coni soggetti terzi, le attività tipiche del ge-store, anche sotto forma di centro tra-smissione dati, quali, ad esempio, raccoltascommesse, raccolta delle somme puntate,pagamento dei premi, e metta a disposi-zione dei fruitori finali del servizio stru-menti per effettuare la giocata, quali leapparecchiature telematiche e i localipresso cui scommettere, e allorché i flussifinanziari, relativi alle suddette attività edintercorsi tra il gestore e il soggetto nonresidente, superino, nell’arco di sei mesi,500.000 euro, l’Agenzia delle entrate, rile-vati i suddetti presupposti dall’informativadell’intermediario finanziario e degli altrisoggetti esercenti attività finanziaria indi-cati nell’articolo 11, commi 1 e 2, deldecreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231, e successive modificazioni, da ef-fettuare secondo i criteri stabiliti dal Mi-nistero dell’economia e delle finanze, entrosessanta giorni dalla medesima informa-tiva convoca in contraddittorio il gestore eil soggetto estero, i quali possono fornireprova contraria circa la presenza in Italiadi una stabile organizzazione, ai sensidell’articolo 162 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917.

527. Qualora uno o più soggetti resi-denti, operanti nell’ambito di un’unica retedi vendita, svolgano, per conto di soggettiesteri non residenti o comunque sulla basedi contratti di ricevitoria o intermedia-zione con i soggetti terzi, le attività tipichedel gestore, anche sotto forma di centrotrasmissione dati, quali, ad esempio, rac-colta scommesse, raccolta delle sommepuntate, pagamento dei premi, e mettanoa disposizione dei fruitori finali del ser-vizio strumenti per effettuare la giocata,quali le apparecchiature telematiche e ilocali presso cui scommettere, e allorché iflussi finanziari, relativi alle suddette at-tività ed intercorsi tra i gestori e il soggettonon residente, superino, nell’arco di seimesi, 500.000 euro, l’Agenzia delle entrate,rilevati i suddetti presupposti dall’infor-mativa dell’intermediario finanziario e de-gli altri soggetti esercenti attività finanzia-ria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2,del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231, e successive modificazioni, da ef-fettuare secondo i criteri stabiliti dal Mi-nistero dell’economia e delle finanze, entrosessanta giorni dalla medesima informa-tiva convoca in contraddittorio i gestori eil soggetto estero, i quali possono fornireprova contraria circa la presenza in Italiadi una stabile organizzazione, ai sensidell’articolo 162 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917.

527-bis. Le attività svolte dai gestoripossono essere desunte dai dati, dallenotizie e dalle informazioni comunicatedal Corpo della guardia di finanza ai finidell’instaurazione del contraddittorio dicui al comma 527.

528. Laddove, all’esito del procedi-mento in contraddittorio di cui al comma527, da concludere entro novanta giorni,sia accertata in Italia la stabile organiz-zazione del soggetto estero, l’Agenzia delleentrate emette motivato accertamento, li-quidando la maggiore imposta e le san-zioni dovute.

528. Identico.

Atti Parlamentari — 496 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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529. A seguito di segnalazione del-l’Agenzia delle entrate dei contribuenti neiconfronti dei quali sia stata accertata lastabile organizzazione, gli intermediari fi-nanziari e gli altri soggetti esercenti atti-vità finanziaria indicati nell’articolo 11,commi 1 e 2, del decreto legislativo 21novembre 2007, n. 231, e successive mo-dificazioni, ai fini della disciplina in ma-teria di antiriciclaggio, sono tenuti adapplicare una ritenuta a titolo d’accontonella misura del 25 per cento sugli importidelle transazioni verso il beneficiario nonresidente, con versamento del prelievo en-tro il sedicesimo giorno del mese succes-sivo a quello di effettuazione del paga-mento.

529. Identico.

530. Il contribuente può comunquepresentare, entro sessanta giorni dall’iniziodi ciascun periodo di imposta, specificaistanza di interpello disapplicativo, ai sensidell’articolo 11, comma 2, della legge 27luglio 2000, n. 212, con la quale dimostriil venir meno dei presupposti di cui aicommi da 524 a 529 del presente articolo.

530. Identico.

Atti Parlamentari — 497 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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531. In vista della scadenza delle con-cessioni vigenti, per garantire la tuteladegli interessi pubblici nelle attività diraccolta delle scommesse su eventi spor-tivi, anche ippici, e non sportivi, l’Agenziadelle dogane e dei monopoli, nel rispettodei princìpi e delle regole europee e na-zionali, attribuisce con gara da indire dal1o maggio 2016, mediante proceduraaperta, competitiva e non discriminatoria,tutte le concessioni per la raccolta dellepredette scommesse nel rispetto dei se-guenti criteri:

531. Identico.

a) durata della concessione di noveanni, non rinnovabile, per la raccolta,esclusivamente in rete fisica, di scommessesu eventi sportivi, anche ippici, e nonsportivi, ivi inclusi le scommesse su eventisimulati ed i concorsi pronostici su basesportiva ed ippica, presso punti di venditaaventi come attività prevalente la commer-cializzazione di prodotti di gioco pubblici,fino a un numero massimo di 10.000diritti, e presso punti di vendita aventicome attività accessoria la commercializ-zazione dei prodotti di gioco pubblici, finoad un massimo di 5.000 diritti, di cui finoa un massimo di 1.000 diritti negli eserciziin cui si effettua quale attività principalela somministrazione di alimenti e bevande;

b) base d’asta non inferiore ad euro32.000 per ogni punto di vendita aventecome attività principale la commercializ-zazione dei prodotti di gioco pubblici e adeuro 18.000 per ogni punto di venditaavente come attività accessoria la com-mercializzazione dei prodotti di gioco pub-blici;

Atti Parlamentari — 498 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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c) in caso di aggiudicazione, versa-mento della somma offerta entro la datadi sottoscrizione della concessione;

d) possibilità di partecipazione per isoggetti che già esercitano attività di rac-colta di gioco in uno degli Stati delloSpazio economico europeo, avendovi lasede legale ovvero operativa, sulla base divalido ed efficace titolo abilitativo rila-sciato secondo le disposizioni vigenti nel-l’ordinamento di tale Stato.

532. All’articolo 12, comma 2, dellalegge 18 ottobre 2001, n. 383, e successivemodificazioni, il quarto periodo è sosti-tuito dal seguente: « Le modalità tecnichedei giochi, delle scommesse e dei concorsia premi sono stabilite con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze suproposta del direttore dell’Agenzia delledogane e dei monopoli ».

532. I concessionari per la raccoltadelle scommesse di cui al comma 531 eper la raccolta del gioco a distanza di cuial comma 534, in scadenza alla data del 30giugno 2016, proseguono le loro attività diraccolta fino alla data di sottoscrizionedelle concessioni accessive alle concessioniaggiudicate ai sensi dei predetti commi, acondizione che presentino domanda dipartecipazione.

533. All’articolo 1 della legge 27 dicem-bre 2013, n. 147, sono apportate le se-guenti modificazioni:

533. Identico.

a) al comma 636:

1) all’alinea, le parole: « anni 2013e 2014 » e « 2014 » sono sostituite, rispet-tivamente, dalle seguenti: « anni dal 2013al 2016 » e « 2016 a una gara per l’attri-buzione di 210 concessioni per il predettogioco » e le parole: « alla riattribuzionedelle medesime concessioni » sono sop-presse;

2) alla lettera a), le parole: « euro200.000 » sono sostituite dalle seguenti:« euro 350.000 »;

3) alla lettera b), le parole: « seianni » sono sostituite dalle seguenti: « noveanni, non rinnovabile »;

Atti Parlamentari — 499 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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4) alla lettera c), le parole: « euro2.800 » e « euro 1.400 » sono sostituite,rispettivamente, dalle seguenti: « euro5.000 » e « euro 2.500 » e dopo le parole:« concessione riattribuita » sono aggiuntele seguenti: « , fermi in ogni caso lasottoscrizione dell’atto integrativo previstodall’articolo 1, comma 79, della legge 13dicembre 2010, n. 220, e il divieto ditrasferimento dei locali per tutto il periododella proroga »;

5) la lettera d) è sostituita dallaseguente:

« d) all’atto dell’aggiudicazione, versa-mento della somma offerta ai sensi dellalettera a) entro la data di sottoscrizionedella concessione »;

6) dopo la lettera d) è inserita laseguente:

« d-bis) possibilità di partecipazioneper i soggetti che già esercitano attività diraccolta di gioco in uno degli Stati delloSpazio economico europeo, avendovi lasede legale ovvero operativa, sulla base divalido ed efficace titolo abilitativo rila-sciato secondo le disposizioni vigenti nel-l’ordinamento di tale Stato »;

b) al comma 637, le parole: « , daadottare entro la fine del mese di maggio2014, » sono soppresse.

Atti Parlamentari — 500 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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534. In considerazione dell’approssi-marsi della scadenza di un gruppo diconcessioni relative alla raccolta a di-stanza dei giochi di cui all’articolo 24,comma 11, lettere da a) ad f), della legge7 luglio 2009, n. 88, al fine di garantire lacontinuità delle entrate erariali, nonché latutela dei giocatori e della fede pubblicaattraverso azioni che consentano il con-trasto al gioco illegale, ed un allineamentotemporale, al 31 dicembre 2022, di tutte leconcessioni aventi ad oggetto la commer-cializzazione dei giochi a distanza di cui alcitato articolo 24, comma 11, l’Agenziadelle dogane e dei monopoli bandisceentro il 31 luglio 2016 una gara per laselezione, mediante procedura aperta,competitiva e non discriminatoria, di 120concessioni per la commercializzazionedei suddetti giochi a distanza nel rispettodei criteri previsti dall’articolo 24, comma15, lettere da a) a e) e g), della citata leggen. 88 del 2009 e previo versamento di uncorrispettivo una tantum, per la duratadella concessione, pari ad euro 200.000.

534. Identico.

534-bis. Entro il 30 aprile 2016, in sededi Conferenza unificata di cui all’articolo8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, sono definite le caratteristiche deipunti di vendita ove si raccoglie giocopubblico, nonché i criteri per la lorodistribuzione e concentrazione territoriale,al fine di garantire i migliori livelli disicurezza per la tutela della salute, del-l’ordine pubblico e della pubblica fede deigiocatori e di prevenire il rischio di ac-cesso dei minori di età. Le intese raggiuntein sede di Conferenza unificata sono re-cepite con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sentite le Commis-sioni parlamentari competenti.

Atti Parlamentari — 501 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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534-ter. Fermo restando quanto previ-sto dall’articolo 7, commi da 4 a 5, deldecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,convertito, con modificazioni, dalla legge 8novembre 2012, n. 189, e fermo il divietodi pubblicità di cui all’articolo 4, comma 2,della legge 13 dicembre 1989, n. 401, percontrastare l’esercizio abusivo dell’attivitàdi gioco o scommessa e per garantire aiconsumatori, ai giocatori e ai minori unelevato livello di tutela, inteso a salvaguar-dare la salute e a ridurre al minimo glieventuali danni economici che possonoderivare da un gioco compulsivo o ecces-sivo, la propaganda pubblicitaria audiovi-siva di marchi o prodotti di giochi convincite in denaro è effettuata tenendoconto dei princìpi previsti dalla raccoman-dazione 2014/478/UE della Commissionedel 14 luglio 2014. Con decreto del Mini-stro dell’economia e delle finanze da adot-tare, di concerto con il Ministro dellasalute, sentita l’Autorità per le garanzienelle comunicazioni, entro centoventigiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono individuati i criteriper l’attuazione della citata raccomanda-zione.

534-quater. In ogni caso, è vietata lapubblicità:

a) che incoraggi il gioco eccessivo oincontrollato;

b) che neghi che il gioco possa com-portare dei rischi;

c) che ometta di rendere esplicite lemodalità e le condizioni per la fruizione diincentivi o bonus;

d) che presenti o suggerisca che ilgioco sia un modo per risolvere problemifinanziari o personali, ovvero che costitui-sca una fonte di guadagno o di sostenta-mento alternativa al lavoro, piuttosto cheuna semplice forma di intrattenimento edi divertimento;

e) che induca a ritenere che l’espe-rienza, la competenza o l’abilità del gio-catore permetta di ridurre o eliminarel’incertezza della vincita o consenta divincere sistematicamente;

Atti Parlamentari — 502 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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f) che si rivolga o faccia riferimento,anche indiretto, ai minori e rappresentiquesti ultimi, ovvero soggetti che appaianoevidentemente tali, intenti al gioco;

g) che utilizzi segni, disegni, perso-naggi e persone, direttamente e primaria-mente legati ai minori, che possano gene-rare un diretto interesse su di loro;

h) che induca a ritenere che il giococontribuisca ad accrescere la propria au-tostima, considerazione sociale e successointerpersonale;

i) che rappresenti l’astensione dalgioco come un valore negativo;

l) che induca a confondere la facilitàdel gioco con la facilità della vincita;

m) che contenga dichiarazioni infon-date sulla possibilità di vincita o sul ren-dimento che i giocatori possono aspettarsidi ottenere dal gioco;

n) che faccia riferimento a servizi dicredito al consumo immediatamente uti-lizzabili ai fini del gioco.

534-quinquies. È altresì vietata la pub-blicità di giochi con vincita in denaro nelletrasmissioni radiofoniche e televisive ge-neraliste, nel rispetto dei princìpi sancitiin sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 diogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cuial presente comma i media specializzatiindividuati con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, di concerto conil Ministro dello sviluppo economico, non-ché le lotterie nazionali a estrazione dif-ferita di cui all’articolo 21, comma 6, deldecreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2009, n. 102. Sono altresì escluse leforme di comunicazione indiretta deri-vanti dalle sponsorizzazioni nei settoridella cultura, della ricerca, dello sport,nonché nei settori della sanità e dell’assi-stenza.

Atti Parlamentari — 503 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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534-sexies. La violazione dei divieti di cuiai commi 534-quater e 534-quinquies e delleprescrizioni del decreto di cui al comma 534-ter è punita con la sanzione amministrativapecuniaria di cui all’articolo 7, comma 6, deldecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,convertito, con modificazioni, dalla legge 8novembre 2012, n. 189. Le sanzioni sono ir-rogate dall’Autorità per le garanzie nelle co-municazioni, secondo i princìpi di cui allalegge 24 novembre 1981, n. 689, al soggettoche commissiona la pubblicità, al soggettoche la effettua, nonché al proprietario delmezzo con il quale essa è diffusa.

534-septies. Il Ministero della salute, diconcerto con il Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca, anche attra-verso l’utilizzo dei propri siti web, predi-spone campagne di informazione e sensi-bilizzazione, con particolare riferimentoalle scuole di ogni ordine e grado, suifattori di rischio connessi al gioco d’az-zardo, al fine di aumentare la consapevo-lezza sui fenomeni di dipendenza corre-lati, nonché sui rischi che ne derivano perla salute, fornendo informazioni sui servizipredisposti dalle strutture pubbliche e delterzo settore per affrontare il problemadella dipendenza da gioco d’azzardo.

534-octies. Al fine di semplificare il pro-cesso di certificazione dei sistemi del gioco dicui all’articolo 110, comma 6, lettera b), deltesto unico delle leggi di pubblica sicurezza,di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,e dei relativi giochi, anche per incrementareil corrispondente gettito erariale, all’articolo12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28aprile 2009, n. 39, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, leparole: « nonché le modalità di verifica dellaloro conformità » sono soppresse ed è ag-giunto, in fine, il seguente numero:

Atti Parlamentari — 504 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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« 5-bis) l’Agenzia delle dogane e deimonopoli stipula convenzioni per l’effet-tuazione delle verifiche di conformità deisistemi di gioco e dei giochi offerti e affidaal partner tecnologico la verifica di partedei sistemi e giochi già sottoposti a verificadi conformità in attuazione delle conven-zioni stesse. La presente disposizione siapplica a partire dal primo giorno delmese successivo a quello in cui, con de-creto del direttore dell’Agenzia delle do-gane e dei monopoli, sono emanate lerelative disposizioni attuative di caratteretecnico e quelle necessarie per l’effettua-zione dei controlli ».

534-novies. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze è disciplinatoil processo di evoluzione tecnologica degliapparecchi di cui all’articolo 110, comma6, lettera a), del testo unico delle leggi dipubblica sicurezza, di cui al regio decreto18 giugno 1931, n. 773. I nulla osta per gliapparecchi di cui al citato articolo 110,comma 6, lettera a), non possono piùessere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017;tali apparecchi devono essere dismessientro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1o

gennaio 2017 possono essere rilasciati solonulla osta per apparecchi che consentonoil gioco pubblico da ambiente remoto,prevedendo la riduzione proporzionale, inmisura non inferiore al 30 per cento, delnumero dei nulla osta di esercizio relativiad apparecchi attivi alla data del 31 luglio2015, riferibili a ciascun concessionario.Le modalità di tale riduzione, anche te-nuto conto della diffusione territorialedegli apparecchi, il costo dei nuovi nullaosta e le modalità, anche rateali, delrelativo pagamento sono definiti con ilcitato decreto ministeriale.

534-decies. A decorrere dal 1o gennaio2016 per i giochi di abilità a distanza convincita in denaro l’imposta unica di cui aldecreto legislativo 23 dicembre 1998,n. 504, è stabilita nella misura del 20 percento delle somme che, in base al rego-lamento di gioco, non risultano restituiteal giocatore.

Atti Parlamentari — 505 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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534-undecies. A decorrere dal 1o gen-naio 2016, alle scommesse a quota fissa,escluse le scommesse ippiche, l’impostaunica di cui al decreto legislativo 23 di-cembre 1998, n. 504, si applica sulla dif-ferenza tra le somme giocate e le vincitecorrisposte, nelle misure del 18 per cento,se la raccolta avviene su rete fisica, e del22 per cento, se la raccolta avviene adistanza. Al gioco del Bingo a distanza siapplica l’imposta unica di cui al citatodecreto legislativo n. 504 del 1998; a de-correre dal 1o gennaio 2017 l’impostaunica è stabilita nella misura del 20 percento delle somme che, in base al rego-lamento di gioco, non risultano restituiteal giocatore.

534-duodecies. Al fine di garantire leprestazioni di prevenzione, cura e riabili-tazione rivolte alle persone affette dalgioco d’azzardo patologico (GAP), comedefinito dall’Organizzazione mondialedella sanità, presso il Ministero della sa-lute è istituito il Fondo per il gioco d’az-zardo patologico (GAP). Il Fondo è ripar-tito tra le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano sulla base di criterideterminati con decreto del Ministro dellasalute, da emanare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sentita la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano. Per la dotazione del Fondo di cuial periodo precedente è autorizzata laspesa di 50 milioni di euro annui a de-correre dall’anno 2016.

Atti Parlamentari — 506 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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534-terdecies. Ai fini del completa-mento del processo di riordino delle fun-zioni delle province, di cui all’articolo 1,comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56,le funzioni relative all’assistenza per l’au-tonomia e la comunicazione personaledegli alunni con disabilità fisiche o sen-soriali, di cui all’articolo 13, comma 3,della legge 5 febbraio 1992, n. 104, erelative alle esigenze di cui all’articolo 139,comma 1, lettera c), del decreto legislativo31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alleregioni a decorrere dal 1o gennaio 2016,fatte salve le disposizioni legislative regio-nali che alla predetta data già prevedonol’attribuzione delle predette funzioni alleprovince, alle città metropolitane o aicomuni, anche in forma associata. Perl’esercizio delle predette funzioni è attri-buito un contributo di 70 milioni di europer l’anno 2016. Con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, su pro-posta del Ministro per gli affari regionali,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze e con il Ministro dell’interno,previa intesa in sede di Conferenza unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, si provvede alriparto del contributo di cui al periodoprecedente tra gli enti territoriali interes-sati, anche frazionandolo, per l’anno 2016,sulla base dell’anno scolastico di riferi-mento, in due erogazioni, tenendo contodell’effettivo esercizio delle funzioni di cuial primo periodo.

535. Il numero 26) della lettera b) delcomma 78 dell’articolo 1 della legge 13dicembre 2010, n. 220, è abrogato.

535. Identico.

Atti Parlamentari — 507 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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536. Al decreto legislativo 21 novembre2014, n. 175, sono apportate le seguentimodificazioni:

536. Identico:

a) all’articolo 3, comma 3, al primoperiodo, le parole: « prestazioni erogatenel 2015 » sono sostituite dalle seguenti:« prestazioni erogate dal 2015 » e dopo ilsecondo periodo è aggiunto il seguente: « Idati relativi alle prestazioni sanitarie ero-gate a partire dal 1o gennaio 2016 sonoinviati al Sistema tessera sanitaria, con lemedesime modalità di cui al presentecomma, anche da parte delle struttureautorizzate per l’erogazione dei servizisanitari e non accreditate »;

a) identica;

b) all’articolo 3, dopo il comma 3 èinserito il seguente:

b) identica;

« 3-bis. Tutti i cittadini, indipendente-mente dalla predisposizione della dichia-razione dei redditi precompilata, possonoconsultare i dati relativi alle proprie spesesanitarie acquisiti dal Sistema tessera sa-nitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediantei servizi telematici messi a disposizione dalSistema tessera sanitaria »;

c) all’articolo 3, comma 4, dopo ilprimo periodo è aggiunto il seguente: « Nelcaso di omessa, tardiva o errata trasmis-sione dei dati di cui al periodo precedente,si applica la sanzione prevista dall’articolo78, comma 26, della legge 30 dicembre1991, n. 413, e successive modificazioni »;

c) identica;

d) all’articolo 3, comma 5, le parole:« commi 2 e 3 » sono sostituite dalle se-guenti: « commi 2, 3 e 3-bis »;

d) identica;

Atti Parlamentari — 508 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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d-bis) all’articolo 3, dopo il comma5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. Per le trasmissioni da effettuarenell’anno 2015, relative all’anno 2014, e co-munque per quelle effettuate nel primoanno previsto per la trasmissione all’Agenziadelle entrate dei dati e delle certificazioniuniche utili per la predisposizione della di-chiarazione precompilata, non si fa luogoall’applicazione delle sanzioni di cui alcomma 5-bis del presente articolo, all’arti-colo 78, comma 26, della legge 30 dicembre1991, n. 413, e successive modificazioni, al-l’articolo 4, comma 6-quinquies, del regola-mento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 luglio 1998, n. 322, e succes-sive modificazioni, nei casi di lieve tardività odi errata trasmissione dei dati stessi, se l’er-rore non determina un’indebita fruizione didetrazioni o deduzioni nella dichiarazioneprecompilata di cui all’articolo 1 »;

e) all’articolo 5, dopo il comma 3 èaggiunto il seguente:

e) identica;

« 3-bis. Nel caso di presentazione delladichiarazione direttamente ovvero tramiteil sostituto d’imposta che presta l’assi-stenza fiscale, con modifiche rispetto alladichiarazione precompilata che incidonosulla determinazione del reddito o dell’im-posta e che presentano elementi di incoe-renza rispetto ai criteri pubblicati conprovvedimento del direttore dell’Agenziadelle entrate ovvero determinano un rim-borso di importo superiore a 4.000 euro,l’Agenzia delle entrate può effettuare con-trolli preventivi, in via automatizzata omediante verifica della documentazionegiustificativa, entro quattro mesi dal ter-mine previsto per la trasmissione delladichiarazione, ovvero dalla data della tra-smissione, se questa è successiva a dettotermine. Il rimborso che risulta spettanteal termine delle operazioni di controllopreventivo è erogato dall’Agenzia delleentrate non oltre il sesto mese successivoal termine previsto per la trasmissionedella dichiarazione, ovvero dalla data dellatrasmissione, se questa è successiva a dettotermine. Restano fermi i controlli previstiin materia di imposte sui redditi »;

Atti Parlamentari — 509 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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f) all’articolo 1, comma 4, le parole:« 5, comma 3 » sono sostituite dalle se-guenti: « 5, commi 3 e 3-bis »;

f) identica;

g) all’articolo 5, comma 1, la letterab) è abrogata con effetto per le dichiara-zioni dei redditi presentate a decorreredall’anno 2016, relative al periodo di im-posta 2015;

g) identica;

h) all’articolo 35, comma 3, le parole:« è trasmesso annualmente un numero didichiarazioni pari all’uno per cento, conuno scostamento massimo del 10 percento, del rapporto risultante tra le di-chiarazioni trasmesse dal centro in cia-scuno dei tre anni e la media delle di-chiarazioni complessivamente trasmessedai soggetti che svolgono attività di assi-stenza fiscale nel triennio precedente,compreso quello considerato » sono sosti-tuite dalle seguenti: « la media delle di-chiarazioni validamente trasmesse dalcentro nel primo triennio sia almeno pariall’uno per cento della media delle dichia-razioni complessivamente trasmesse daisoggetti che svolgono attività di assistenzafiscale nel medesimo triennio, con unoscostamento massimo del 10 per cento ».

h) identica;

i) all’articolo 35, comma 3, le parole:« 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalleseguenti: « 2015, 2016 e 2017 ».

Atti Parlamentari — 510 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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537. All’articolo 78 della legge 30 di-cembre 1991, n. 413, sono apportate leseguenti modificazioni:

537. Identico:

a) il comma 25-bis è sostituito dalseguente:

a) identico:

« 25-bis. Ai fini della elaborazione delladichiarazione dei redditi da parte del-l’Agenzia delle entrate, nonché dei con-trolli sugli oneri deducibili e sugli oneridetraibili, entro il 28 febbraio di ciascunanno, gli enti, le casse e le società dimutuo soccorso aventi esclusivamente fineassistenziale e i fondi integrativi del Ser-vizio sanitario nazionale che nell’annoprecedente hanno ottenuto l’attestazionedi iscrizione nell’Anagrafe dei fondi inte-grativi del servizio sanitario nazionale dicui all’articolo 9, comma 9, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non-ché gli altri fondi comunque denominati,trasmettono all’Agenzia dell’entrate, pertutti i soggetti del rapporto, una comuni-cazione contenente i dati relativi alle spesesanitarie rimborsate per effetto dei con-tributi versati di cui alla lettera a) delcomma 2 dell’articolo 51 e di quelli di cuialla lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo10 del testo unico delle imposte sui redditi,di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917,nonché i dati relativi alle spese sanitarierimborsate che comunque non sono rima-ste a carico del contribuente ai sensidell’articolo 10, comma 1, lettera b), edell’articolo 15, comma 1, lettera c), dellostesso testo unico »;

« 25-bis. Ai fini della elaborazione delladichiarazione dei redditi da parte del-l’Agenzia delle entrate, a partire dall’annod’imposta 2015, nonché dei controlli suglioneri deducibili e sugli oneri detraibili,entro il 28 febbraio di ciascun anno, glienti, le casse e le società di mutuo soc-corso aventi esclusivamente fine assisten-ziale e i fondi integrativi del Serviziosanitario nazionale che nell’anno prece-dente hanno ottenuto l’attestazione diiscrizione nell’Anagrafe dei fondi integra-tivi del servizio sanitario nazionale di cuiall’articolo 9, comma 9, del decreto legi-slativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonchégli altri fondi comunque denominati, tra-smettono all’Agenzia dell’entrate, per tuttii soggetti del rapporto, una comunicazionecontenente i dati relativi alle spese sani-tarie rimborsate per effetto dei contributiversati di cui alla lettera a) del comma 2dell’articolo 51 e di quelli di cui allalettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 10del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché idati relativi alle spese sanitarie rimborsateche comunque non sono rimaste a caricodel contribuente ai sensi dell’articolo 10,comma 1, lettera b), e dell’articolo 15,comma 1, lettera c), dello stesso testounico »;

b) il comma 25-ter è abrogato; b) identica;

c) al comma 26: c) identica.

1) il primo periodo è soppresso;

2) le parole: « al comma 25 », ovun-que ricorrono, sono sostituite dalle se-guenti: « ai commi 25 e 25-bis ».

538. Al regolamento di cui al decretodel Ministro delle finanze 31 maggio 1999,n. 164, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

538. Identico:

Atti Parlamentari — 511 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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0a) agli articoli 6 e 22 è aggiunto, infine, il seguente comma:

« 2-bis. In luogo della polizza di cui alcomma 1, la garanzia può essere prestatasotto forma di cauzione in titoli di Statoo garantiti dallo Stato, al valore di borsa,ovvero di fideiussione rilasciata da unabanca o da una impresa di assicurazioneper un periodo di quattro anni successivia quello di svolgimento dell’attività diassistenza. Con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze possono essereindividuate modalità alternative che of-frano adeguate garanzie »;

a) all’articolo 17, comma 1, dopo lalettera c) è inserita la seguente:

a) identica;

« c-bis) comunicare all’Agenzia delleentrate in via telematica, entro il termineprevisto alla lettera c), il risultato finaledelle dichiarazioni. Si applicano, ove com-patibili, le disposizioni di cui all’articolo16, comma 4-bis »;

b) all’articolo 7, comma 2-ter, le pa-role: « che il numero delle dichiarazionivalidamente trasmesse da ciascun centrosia almeno pari all’uno per cento delrapporto risultante tra la media delledichiarazioni trasmesse dal centro neltriennio precedente e la » sono sostituitedalle seguenti: « annualmente che la mediadelle dichiarazioni validamente trasmesseda ciascun centro nel triennio precedentesia almeno pari all’uno per cento della ».

b) identica.

Atti Parlamentari — 512 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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539. All’articolo 4 del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 luglio 1998, n. 322, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

539. Identico.

a) il comma 3-bis è sostituito dalseguente:

« 3-bis. Salvo quanto previsto al comma6-quinquies, i sostituti d’imposta, com-prese le Amministrazioni dello Stato, an-che con ordinamento autonomo, di cui alcomma 1 dell’articolo 29 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600, e successive modificazioni,che effettuano le ritenute sui redditi anorma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis,25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del1973 nonché dell’articolo 21, comma 15,della legge 27 dicembre 1997, n. 449, edell’articolo 11 della legge 30 dicembre1991, n. 413, tenuti al rilascio della cer-tificazione di cui al comma 6-ter delpresente articolo, trasmettono in via tele-matica all’Agenzia delle entrate, diretta-mente o tramite gli incaricati di cui al-l’articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiara-zione di cui al comma 1 del presentearticolo, relativa all’anno solare prece-dente, entro il 31 luglio di ciascun anno »;

Atti Parlamentari — 513 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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b) al comma 6-quinquies, il primoperiodo è sostituito dai seguenti: « Le cer-tificazioni di cui al comma 6-ter sonotrasmesse in via telematica all’Agenziadelle entrate direttamente o tramite gliincaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bise 3, entro il 7 marzo dell’anno successivoa quello in cui le somme e i valori sonostati corrisposti. Entro la stessa data sonoaltresì trasmessi in via telematica gli ul-teriori dati fiscali e contributivi e quellinecessari per l’attività di controllo del-l’Amministrazione finanziaria e degli entiprevidenziali e assicurativi, i dati contenutinelle certificazioni rilasciate ai soli finicontributivi e assicurativi nonché quellirelativi alle operazioni di conguaglio effet-tuate a seguito dell’assistenza fiscale pre-stata ai sensi del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedi-mento del direttore dell’Agenzia delle en-trate. Le trasmissioni in via telematicaeffettuate ai sensi del presente commasono equiparate a tutti gli effetti allaesposizione dei medesimi dati nella dichia-razione di cui al comma 1 ».

Atti Parlamentari — 514 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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540. All’articolo 21 del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

540. Identico:

« 1-quater. Al fine di semplificare gliadempimenti dei contribuenti, l’obbligo dicomunicazione delle operazioni di cui alcomma 1 è escluso in relazione ai datitrasmessi al Sistema tessera sanitaria aisensi dell’articolo 3, comma 3, del decretolegislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lemodalità e i termini di acquisizione deidati dal Sistema tessera sanitaria sonostabiliti con provvedimento del direttoredell’Agenzia delle entrate ».

« 1-quater. Al fine di semplificare gliadempimenti dei contribuenti, in via spe-rimentale, per l’anno 2016, l’obbligo dicomunicare le operazioni di cui al comma1 è escluso per coloro i quali trasmettonoi dati al Sistema tessera sanitaria ai sensidell’articolo 3, comma 3, del decreto legi-slativo 21 novembre 2014, n. 175 ».

541. Al testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

541. Identico:

a) all’articolo 15, comma 1, la letterad) è sostituita dalla seguente:

a) identica;

« d) le spese funebri sostenute indipendenza della morte di persone, perimporto non superiore a euro 1.550 perciascuna di esse »;

Atti Parlamentari — 515 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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b) all’articolo 15, comma 1, la letterae) è sostituita dalla seguente:

b) identica;

« e) le spese per frequenza di corsi diistruzione universitaria presso universitàstatali e non statali, in misura non supe-riore, per le università non statali, a quellastabilita annualmente per ciascuna facoltàuniversitaria con decreto del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca da emanare entro il 31 dicembre,tenendo conto degli importi medi delletasse e contributi dovuti alle universitàstatali ».

b-bis) all’articolo 24, comma 3-bis),le parole: « nei confronti dei soggetti re-sidenti in uno degli Stati membri del-l’Unione europea o in uno Stato aderenteall’Accordo sullo Spazio economico euro-peo » sono sostituite dalle seguenti: « neiconfronti dei soggetti non residenti nelterritorio italiano ».

541-bis. Le disposizioni di cui alcomma 541, lettere a) e b), si applicano apartire dall’anno d’imposta 2015. Per ilprimo anno di applicazione, il decreto dicui al comma 541, lettera b), è adottatoentro il 31 gennaio 2016.

542. Con effetto per le dichiarazioni deiredditi presentate a decorrere dall’anno2016, relative al periodo di imposta 2015,all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,n. 147, i commi 586 e 587 sono abrogati.

542. Identico.

542-bis. All’articolo 39, comma 1-bis,del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, le parole: « di una somma parialla sanzione irrogata » sono sostituitedalle seguenti: « di un importo pari allasanzione irrogata e alle altre sommeindicate al comma 1 ».

Atti Parlamentari — 516 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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543. Le maggiori entrate per l’anno2016 derivanti dalla proroga di terminiprevista dall’articolo 2 del decreto-legge 30settembre 2015, n. 153, sono quantificatenell’importo di 2.000 milioni di euro.

543. Identico.

544. Qualora dal monitoraggio delleentrate di cui al comma 543 emerga unandamento che non consenta la realizza-zione integrale dell’importo di cui al me-desimo comma 543, il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, con proprio de-creto, da emanare entro il 31 marzo 2016,stabilisce l’aumento, a decorrere dal 1ºmaggio 2016, delle accise di cui alla di-rettiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16dicembre 2008, in misura tale da assicu-rare il conseguimento del predetto am-montare di maggiori entrate.

544. Identico.

Atti Parlamentari — 517 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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545. Al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sonoapportate le seguenti modifiche:

545. Identico:

a) all’articolo 16, il primo ed il se-condo comma sono sostituiti dai seguenti:

a) identica;

« L’aliquota dell’imposta è stabilitanella misura del ventidue per cento dellabase imponibile dell’operazione.

L’aliquota è ridotta al quattro, al cin-que e al dieci per cento per le operazioniche hanno per oggetto i beni e i servizielencati, rispettivamente, nella parte II,nella parte II-bis e nella parte III dell’al-legata tabella A, salvo il disposto dell’ar-ticolo 34 »;

b) alla tabella A, parte II, il numero41-bis) è abrogato;

b) identica;

c) alla tabella A, dopo la parte II èinserita la seguente:

c) identico:

« Parte II-bis « Parte II-bis

BENI E SERVIZI SOGGETTIALL’ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO

BENI E SERVIZI SOGGETTIALL’ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO

1) Le prestazioni di cui ai numeri 18),19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10,primo comma, rese in favore dei soggettiindicati nello stesso numero 27-ter) dacooperative sociali e loro consorzi in ese-cuzione di contratti di appalto e di con-venzioni in generale ».

1) Le prestazioni di cui ai numeri 18),19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10,primo comma, rese in favore dei soggettiindicati nello stesso numero 27-ter) dacooperative sociali e loro consorzi ».

546. All’articolo 1, comma 331, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo eil secondo periodo sono soppressi.

546. Identico.

547. Le disposizioni dei commi 545 e546 si applicano alle operazioni effettuatesulla base di contratti stipulati, rinnovati oprorogati successivamente alla data di en-trata in vigore della presente legge.

547. Identico.

Atti Parlamentari — 518 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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548. Al fine di contrastare l’elusionedella tassa automobilistica alla quale sonotenuti i proprietari dei veicoli circolantisul territorio nazionale, ai sensi del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonchédegli oneri e delle spese connessi al tra-sferimento di proprietà del veicolo, all’ar-ticolo 103, comma 1, del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:« del veicolo stesso » sono inserite le se-guenti: « per reimmatricolazione, compro-vata dall’esibizione della copia della do-cumentazione doganale di esportazione,ovvero, nel caso di cessione intracomuni-taria, dalla documentazione comprovantela radiazione dal PRA ».

548. Identico.

Atti Parlamentari — 519 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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548-bis. Per il potenziamento degli in-terventi e delle dotazioni strumentali inmateria di protezione cibernetica e disicurezza informatica nazionali nonchéper le spese correnti connesse ai suddettiinterventi, è istituito nello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze un fondo con una dotazione fi-nanziaria di 150 milioni di euro per l’anno2016.

548-ter. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, previa deliberazionedel Comitato interministeriale per la sicu-rezza della Repubblica (CISR), sentiti ilMinistro dell’interno, il Comitato parla-mentare per la sicurezza della Repubblica,nonché i responsabili del Dipartimentodelle informazioni per la sicurezza (DIS),dell’Agenzia informazioni e sicurezzaesterna (AISE) e dell’Agenzia informazionie sicurezza interna (AISI), lo stanziamentodel fondo di cui al comma 548-bis èripartito in via prioritaria tra tali organi-smi anche ai fini dell’attuazione, in coe-renza con le direttive impartite ai sensidell’articolo 1, comma 3-bis, della legge 3agosto 2007, n. 124, di specifiche misuredi rafforzamento delle attività di preven-zione e di contrasto con mezzi informaticidel crimine di matrice terroristica nazio-nale e internazionale. Di tale ripartizioneè data comunicazione al Comitato parla-mentare per la sicurezza della Repubblica.Resta fermo, con riferimento alle risorsefinanziarie assegnate ai predetti organismi,quanto disposto dai regolamenti adottati aisensi dell’articolo 29 della citata leggen. 124 del 2007, e successive modifica-zioni. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

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XVII LEGISLATURA A.C. 3445-A-3444-A

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548-quater. Per l’ammodernamentodelle dotazioni strumentali e delle attrez-zature anche di protezione personale inuso alle Forze di polizia e al Corponazionale dei vigili del fuoco, è istituitonello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze un fondo conuna dotazione finanziaria di 50 milioni dieuro per l’anno 2016. Con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sentiti il Ministro dell’in-terno, il Ministro della difesa e il Ministrodella giustizia, da adottare entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono individuati gli inter-venti e le amministrazioni competenti cuidestinare le predette somme. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le oc-correnti variazioni di bilancio.

548-quinquies. Al fine di sostenere in-terventi straordinari per la difesa e lasicurezza nazionale in relazione alla mi-naccia terroristica, è istituito nello stato diprevisione del Ministero della difesa unfondo con una dotazione finanziaria di245 milioni di euro per l’anno 2016.

548-sexies. Fermo restando quanto di-sposto dal comma 196-ter, con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze e con il Ministro della difesa,da adottare entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,sono individuati gli interventi e gli orga-nismi cui destinare le risorse del fondo dicui al comma 548-quinquies, con partico-lare riguardo a quelli diretti a potenziarei sistemi di difesa territoriale e dellospazio aereo e di intervento delle forzespeciali e delle forze per operazioni spe-ciali nell’intero dominio di azione terre-stre, marittimo, aereo e spaziale, a svilup-pare il sistema di sorveglianza satellitare edi comunicazione, ad ammodernaremezzi, sistemi ed equipaggiamenti di di-fesa, nonché a rafforzare i supporti logi-stici e i sistemi per la protezione delleinfrastrutture sensibili e di rilevanza stra-tegica. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, con

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propri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

548-sexies.1. Il Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionaleè autorizzato, per l’anno 2016, alla spesadi 15 milioni di euro per investimentidestinati ad accrescere il livello di sicu-rezza delle sedi istituzionali in Italia eall’estero.

548-septies. Nelle more dell’attuazionedella delega sulla revisione dei ruoli delleForze di polizia, del Corpo nazionale deivigili del fuoco e delle Forze armate e peril riconoscimento dell’impegno profuso alfine di fronteggiare le eccezionali esigenzedi sicurezza nazionale, per l’anno 2016 alpersonale appartenente ai corpi di polizia,al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ealle Forze armate non destinatario di untrattamento retributivo dirigenziale è ri-conosciuto un contributo straordinariopari a 960 euro su base annua, da corri-spondere in quote di pari importo a par-tire dalla prima retribuzione utile e inrelazione al periodo di servizio prestatonel corso dell’anno 2016. Il contributo nonha natura retributiva, non concorre allaformazione del reddito complessivo ai finidell’imposta sul reddito delle persone fi-siche, dell’imposta regionale sulle attivitàproduttive e non è assoggettato a contri-buzione previdenziale e assistenziale. Aisoggetti destinatari del contributo straor-dinario si applicano altresì, ricorrendonele condizioni, le disposizioni contenutenell’articolo 13, comma 1-bis, del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive mo-dificazioni. Per le finalità di cui al pre-sente comma è autorizzata la spesa di 500milioni di euro per l’anno 2016. Al fine digarantire il rispetto degli obiettivi pro-grammatici di finanza pubblica, il Mini-stero dell’economia e delle finanze – Di-partimento dell’amministrazione generale,del personale e dei servizi effettua ilmonitoraggio mensile dei maggiori oneriderivanti dal presente comma. Nelle moredel monitoraggio, è accantonato e resoindisponibile l’importo di 50 milioni dieuro per l’anno 2016 a valere sulle risorse

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del fondo di cui all’articolo 1, comma 200,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comerifinanziato ai sensi del comma 36 dellapresente legge. In relazione agli esiti delmonitoraggio, con decreti del Ministro del-l’economia e delle finanze si provvede aldisaccantonamento ovvero alla riduzionedelle risorse necessarie per assicurare lacopertura degli eventuali maggiori oneriaccertati. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazionicompensative tra gli stanziamenti iscrittiin bilancio ai sensi del presente commaanche tra stati di previsione diversi. L’au-torizzazione di spesa di cui all’articolo 2,comma 3, del decreto-legge 28 dicembre1998, n. 451, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 26 febbraio 1990, n. 40,e successivi rifinanziamenti, è ridotta di5,5 milioni di euro per l’anno 2016.

548-septies.1. All’articolo 3, comma155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Èaltresì autorizzata la spesa di 944.958 europer l’anno 2016, di 973.892 euro perl’anno 2017 e di 1.576.400 euro annui adecorrere dall’anno 2018, da destinare aprovvedimenti normativi diretti all’equipa-razione, nell’articolazione delle qualifiche,nella progressione di carriera e nel trat-tamento giuridico ed economico, del per-sonale direttivo del Corpo di polizia pe-nitenziaria ai corrispondenti ruoli direttividella Polizia di Stato di cui al decretolegislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ognicaso, restano ferme le disposizioni di cuiall’articolo 8 della legge 7 agosto 2015,n. 124 ».

548-octies. Per l’anno 2016 è istituito ilProgramma straordinario di interventoper la riqualificazione urbana e la sicu-rezza delle periferie delle città metropo-litane e dei comuni capoluogo di provincia,di seguito denominato « Programma », fi-nalizzato alla realizzazione di interventiurgenti per la rigenerazione delle areeurbane degradate attraverso la promo-zione di progetti di miglioramento dellaqualità del decoro urbano, di manuten-zione, riuso e rifunzionalizzazione dellearee pubbliche e delle strutture edilizie

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esistenti, rivolti all’accrescimento della si-curezza territoriale e della capacità diresilienza urbana, al potenziamento delleprestazioni urbane anche con riferimentoalla mobilità sostenibile, allo sviluppo dipratiche, come quelle del terzo settore edel servizio civile, per l’inclusione sociale eper la realizzazione di nuovi modelli diwelfare metropolitano, anche con riferi-mento all’adeguamento delle infrastrutturedestinate ai servizi sociali e culturali, edu-cativi e didattici, nonché alle attività cul-turali ed educative promosse da soggettipubblici e privati.

548-novies. Ai fini della predisposi-zione del Programma, entro il 1o marzo2016 gli enti interessati trasmettono iprogetti di cui al comma 548-octies allaPresidenza del Consiglio dei ministri, se-condo le modalità e la procedura stabilitecon apposito bando, approvato, entro il 31gennaio 2016, con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze,con il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti e con il Ministro dei beni e delleattività culturali e del turismo, sentita laConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281.

548-decies. Con il decreto di cui alcomma 548-novies sono altresì definiti:

a) la costituzione, la composizione ele modalità di funzionamento, presso laPresidenza del Consiglio dei ministri, di unNucleo per la valutazione dei progetti diriqualificazione, il quale ha facoltà dioperare anche avvalendosi del supportotecnico di enti pubblici o privati ovvero diesperti dotati delle necessarie competenze;

b) la documentazione che gli entiinteressati devono allegare ai progetti e ilrelativo cronoprogramma di attuazione;

c) i criteri per la valutazione deiprogetti da parte del Nucleo, in coerenzacon le finalità del Programma, tra i qualila tempestiva esecutività degli interventi ela capacità di attivare sinergie tra finan-ziamenti pubblici e privati.

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548-undecies. Sulla base dell’istruttoriasvolta, il Nucleo seleziona i progetti incoerenza con i criteri definiti dal decretodi cui al comma 548-novies, con le relativeindicazioni di priorità. Con uno o piùdecreti del Presidente del Consiglio deiministri sono individuati i progetti dainserire nel Programma ai fini della sti-pulazione di convenzioni o accordi diprogramma con gli enti promotori deiprogetti medesimi. Tali convenzioni o ac-cordi di programma definiscono i soggettipartecipanti alla realizzazione dei progetti,le risorse finanziarie, ivi incluse quelle avalere sul Fondo di cui al comma 548-duodecies, e i tempi di attuazione deiprogetti medesimi, nonché i criteri per larevoca dei finanziamenti in caso di inerziarealizzativa. Le amministrazioni che sot-toscrivono le convenzioni o gli accordi diprogramma forniscono alla Presidenza delConsiglio dei ministri i dati e le informa-zioni necessari allo svolgimento dell’atti-vità di monitoraggio degli interventi. Ilmonitoraggio degli interventi avviene aisensi del decreto legislativo 29 dicembre2011, n. 229, ove compatibile. L’insiemedelle convenzioni e degli accordi stipulaticostituisce il Programma.

548-duodecies. Per l’attuazione delledisposizioni di cui ai commi da 548-octiesa 548-undecies, per l’anno 2016 è istituitonello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze un fondodenominato « Fondo per l’attuazione delProgramma straordinario di interventoper la riqualificazione urbana e la sicu-rezza delle periferie », da trasferire albilancio autonomo della Presidenza delConsiglio dei ministri. A tale fine è auto-rizzata la spesa di 500 milioni di euro perl’anno 2016.

548-terdecies. Al fine di promuovere losviluppo della cultura e la conoscenza delpatrimonio culturale, a tutti i cittadiniitaliani o di altri Paesi membri dell’Unioneeuropea residenti nel territorio nazionale,i quali compiono diciotto anni di etànell’anno 2016, è assegnata, nel rispettodel limite di spesa di cui al comma 548-quaterdecies, una Carta elettronica. La

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Carta, dell’importo nominale massimo dieuro 500 per l’anno 2016, può essereutilizzata per assistere a rappresentazioniteatrali e cinematografiche, per l’acquistodi libri nonché per l’ingresso a musei,mostre ed eventi culturali, monumenti,gallerie, aree archeologiche, parchi natu-rali e spettacoli dal vivo. Le somme asse-gnate con la Carta non costituiscono red-dito imponibile del beneficiario e nonrilevano ai fini del computo del valoredell’indicatore della situazione economicaequivalente. Con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, di concerto conil Ministro dei beni e delle attività culturalie del turismo e con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da adottare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono definiti i criterie le modalità di attribuzione e di utilizzodella Carta e l’importo da assegnare nel-l’ambito delle risorse disponibili.

548-quaterdecies. Per le finalità di cuial comma 548-terdecies è autorizzata laspesa di 290 milioni di euro per l’anno2016, da iscrivere nello stato di previsionedel Ministero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo.

548-quaterdecies.1. Al fine di assicu-rare la piena ed efficace realizzazionedegli obiettivi istituzionali perseguiti, nonsi applicano alla Fondazione MAXXI –Museo nazionale delle arti del XXI secolole norme di contenimento delle spese pre-viste a legislazione vigente a carico deisoggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto na-zionale di statistica (ISTAT) delle ammi-nistrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, della legge 31 dicembre 2009,n. 196, e successive modificazioni. Aglioneri derivanti dall’attuazione del presentecomma, pari a 500.000 euro annui adecorrere dall’anno 2016, si provvede me-diante riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 25, comma 2, dellalegge 18 giugno 2009, n. 69.

548-quinquiesdecies. Per le spese so-stenute da persone fisiche non nell’eser-cizio di attività di lavoro autonomo o diimpresa ai fini dell’installazione di sistemidi videosorveglianza digitale o allarme,nonché per quelle connesse ai contratti

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stipulati con istituti di vigilanza, direttealla prevenzione di attività criminali, èriconosciuto un credito d’imposta ai finidell’imposta sul reddito, nel limite mas-simo complessivo di 15 milioni di euro perl’anno 2016. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, da adottareentro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono definitii criteri e le procedure per l’accesso albeneficio di cui al presente comma e peril suo recupero in caso di illegittimo uti-lizzo, nonché le ulteriori disposizioni aifini del contenimento della spesa comples-siva entro i limiti di cui al presentecomma.

548-sexiesdecies. Il contributo all’Orga-nizzazione europea per le ricerche astro-nomiche nell’emisfero australe di cui allalegge 10 marzo 1982, n. 127, è ridetermi-nato in 17 milioni di euro annui a decor-rere dall’anno 2016. La quota eccedente ilcontributo obbligatorio può essere desti-nata a programmi di ricerca realizzati incollaborazione con la predetta organizza-zione internazionale.

548-septiesdecies. Per l’anno 2016, aglistudenti dei conservatori di musica e degliistituti musicali pareggiati, iscritti ai corsidi strumento secondo il precedente ordi-namento e ai corsi di laurea di primolivello secondo il nuovo ordinamento, èconcesso un contributo una tantum di1.000 euro, non eccedente il costo dellostrumento, per l’acquisto di uno strumentomusicale nuovo, coerente con il corso distudi, nel limite complessivo di 15 milionidi euro. Lo strumento musicale oggetto diagevolazione deve essere acquistato pressoun produttore o un rivenditore, dietropresentazione di un certificato di iscri-zione rilasciato dal conservatorio o dagliistituti musicali pareggiati da cui risultinocognome, nome, codice fiscale e corso distrumento cui lo studente è iscritto. Ilcontributo è anticipato all’acquirente dellostrumento dal rivenditore sotto forma disconto sul prezzo di vendita ed è a questorimborsato sotto forma di credito d’impo-sta di pari importo, da utilizzare in com-pensazione ai sensi dell’articolo 17 deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e

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successive modificazioni. Con provvedi-mento del direttore dell’Agenzia delle en-trate, da emanare entro trenta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, sono definiti le modalità attuative,comprese le modalità per usufruire delcredito d’imposta, il regime dei controllinonché ogni altra disposizione necessariaper il monitoraggio dell’agevolazione.

548-duodevicies. Per l’anno finanziario2016, con riferimento al precedente pe-riodo d’imposta, ciascun contribuente puòdestinare il due per mille della propriaimposta sul reddito delle persone fisiche afavore di un’associazione culturale iscrittain un apposito elenco istituito presso laPresidenza del Consiglio dei ministri. Condecreto di natura non regolamentare delPresidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro dei beni e delleattività culturali e del turismo, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, da adottare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono stabiliti i requisiti e icriteri per l’iscrizione delle associazioninell’elenco nonché le cause e le modalitàdi revoca o di decadenza. I contribuentieffettuano la scelta di destinazione di cuial precedente periodo in sede di dichia-razione annuale dei redditi ovvero, seesonerati dall’obbligo di presentare la di-chiarazione, mediante la compilazione diun’apposita scheda approvata dall’Agenziadelle entrate e allegata ai modelli di di-chiarazione. Con il decreto di cui al se-condo periodo sono stabiliti i criteri e lemodalità per il riparto e la corresponsionedelle somme spettanti alle associazioniculturali sulla base delle scelte operate daicontribuenti, in modo da garantire la tem-pestività e l’economicità di gestione, non-ché le ulteriori disposizioni applicative delpresente comma. Le somme non impe-gnate nell’esercizio 2016 possono esserloin quello successivo. Per le finalità di cuial presente comma è autorizzata la spesadi 110 milioni di euro per l’anno 2016.

548-undevicies. In relazione alle con-tingenti esigenze di prevenzione e di con-trollo del territorio e di tutela dell’ordinee della sicurezza pubblica, all’articolo 16-

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ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno2015, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole:« con decorrenza non anteriore al 1o ot-tobre 2015 e al 1o ottobre 2016 » sonosostituite dalle seguenti: « con decorrenzanon anteriore al 1o ottobre 2015 e al 1o

marzo 2016 » ed è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « La Polizia di Stato èaltresì autorizzata, nei limiti degli even-tuali ulteriori posti residui, a bandire, perl’anno 2016, un concorso ai sensi dellostesso articolo 2199, comma 4, lettera a),del decreto legislativo n. 66 del 2010 ».

548-vicies. All’articolo 100, comma 2,del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo lalettera o-bis) è aggiunta la seguente:

« o-ter) le somme corrisposte, anchesu base volontaria al fondo istituito, conmandato senza rappresentanza, pressouno dei consorzi cui le imprese aderisconoin ottemperanza a obblighi di legge, inconformità alle disposizioni di legge ocontrattuali, indipendentemente dal trat-tamento contabile ad esse applicato, acondizione che siano utilizzate in confor-mità agli scopi di tali consorzi ».

548-vicies semel. All’articolo 11,comma 1, lettera a), del decreto legislativo15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero1) è inserito il seguente:

« 1-bis) le somme corrisposte, anchesu base volontaria al fondo istituito, conmandato senza rappresentanza, pressouno dei consorzi cui le imprese aderisconoin ottemperanza a obblighi di legge, inconformità alle disposizioni di legge ocontrattuali, indipendentemente dal trat-tamento contabile ad esse applicato, acondizione che siano utilizzate in confor-mità agli scopi di tali consorzi ».

548-vicies bis. Le disposizioni di cui aicommi 548-vicies e 548-vicies semel siapplicano a decorrere dall’esercizio incorso al 31 dicembre 2015.

548-vicies ter. All’articolo 1, comma269, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

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le parole: « per l’anno 2015 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « per gli anni 2015 e2016 ».

548-vicies quater. È assegnato al CONI,con vincolo di destinazione in favore delleattività del Comitato promotore per leolimpiadi « Roma 2024 », un contributopari a 2 milioni di euro per l’anno 2016 edi 8 milioni di euro per l’anno 2017.

549. Le disposizioni della presente leggesono applicabili nelle regioni a statutospeciale e nelle province autonome diTrento e di Bolzano compatibilmente conle disposizioni dei rispettivi statuti e lerelative norme di attuazione, anche conriferimento alla legge costituzionale 18ottobre 2001, n. 3.

549. Identico.

550. Gli importi da iscrivere nei fondispeciali di cui all’articolo 11, comma 3,lettera c), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, per il finanziamento dei provvedi-menti legislativi che si prevede possanoessere approvati nel triennio 2016-2018restano determinati, per ciascuno deglianni 2016, 2017 e 2018, nelle misureindicate nelle Tabelle A e B allegate allapresente legge, rispettivamente per ilfondo speciale destinato alle spese correntie per il fondo speciale destinato alle spesein conto capitale.

550. Identico.

551. Le dotazioni da iscrivere nei sin-goli stati di previsione del bilancio 2016 edel triennio 2016-2018 in relazione a leggidi spesa permanente la cui quantificazioneè rinviata alla legge di stabilità, ai sensidell’articolo 11, comma 3, lettera d), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, sono in-dicate nella Tabella C allegata alla pre-sente legge.

551. Identico.

552. Gli importi delle quote destinate agravare su ciascuno degli anni 2016, 2017e 2018 per le leggi che dispongono spese acarattere pluriennale in conto capitale,con le relative aggregazioni per pro-gramma e per missione e con distinta eanalitica evidenziazione dei rifinanzia-menti, delle riduzioni e delle rimodula-zioni, ai sensi dell’articolo 11, comma 3,lettera e), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, sono indicati nella Tabella E alle-gata alla presente legge.

552. Identico.

Atti Parlamentari — 530 — Camera dei Deputati

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553. Gli importi delle riduzioni, perciascuno degli anni del triennio 2016-2018per le leggi che dispongono spese di partecorrente, con le relative aggregazioni perprogramma e per missione, ai sensi del-l’articolo 11, comma 3, lettera f), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, sono in-dicati nella Tabella D allegata alla pre-sente legge.

553. Identico.

554. A valere sulle autorizzazioni dispesa, riportate nella Tabella di cui alcomma 552, le amministrazioni pubbliche,ai sensi dell’articolo 30, comma 2, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, possonoassumere impegni nell’anno 2016, a caricodi esercizi futuri, nei limiti massimi diimpegnabilità indicati per ciascuna dispo-sizione legislativa in apposita colonnadella stessa Tabella, ivi compresi gli im-pegni già assunti nei precedenti esercizi avalere sulle autorizzazioni medesime.

554. Identico.

555. Per gli esercizi finanziari 2016,2017 e 2018, la copertura della presentelegge per le nuove o maggiori spese cor-renti, per le riduzioni di entrata e per lenuove finalizzazioni nette da iscrivere nelfondo speciale di parte corrente è assicu-rata, ai sensi dell’articolo 11, comma 6,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, se-condo il prospetto allegato alla presentelegge.

555. Identico.

556. La presente legge, salvo quantodiversamente previsto, entra in vigore il 1o

gennaio 2016.

556. Identico.

Atti Parlamentari — 531 — Camera dei Deputati

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