I RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO SPORTIVO … · Misura della contribuzione ENPALS Minimale di...
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SERVIZIO DECENTRAMENTO E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI PICCOLI COMUNI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA’ TURISTICHE E SPORTIVE
www.provincia.torino.gov.it
FORUM IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI
ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI
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I RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO SPORTIVO
DILETTANTISTICO
Ivrea il 29 maggio 2012
Pinerolo il 31 maggio 2012
Torino il 6 giugno 2012
Esperto: Dott. Enrico Maria Vidali
DEGLI UFFICI SPORT E FINANZIARI
SERVIZIO DECENTRAMENTO E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI PICCOLI COMUNI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA’ TURISTICHE E SPORTIVE
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Art. 67, co. 1, lett. m), D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) – Redditi diversi
Collaborazione prestata
nell’esercizio diretto
dell’attività sportiva
dilettantistica
Collaborazione coordinata
e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale
non professionale
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Collaborazione prestata nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica
L’art. 37 della L. 21.11.2000 n. 342 ha modificato l’art. 67, “Redditi diversi”, del TUIR
introducendo un particolare regime di favore per i compensi erogati dalle associazioni sportive
dilettantistiche.
Tipologia di compensi:
Indennità di trasferta,
Rimborsi forfetari di spesa,
Premi e compensi,
erogati nell’esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche
Soggetti eroganti:
C.O.N.I.
F.S.N.
U.N.I.R.E.
E.P.S.
da qualunque organismo che
persegua finalità sportive
dilettantistiche e che da essi sia
riconosciuto (Riconoscimento ai
fini sportivi).
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Definizione di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche:
In un primo tempo, con ris. 26.3.2001 n. 34, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta
specificando che sono riconducibili al particolare regime agevolato di cui all’art. 67 del TUIR i
compensi corrisposti a soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della
manifestazione sportiva dilettantistica cioè a tutti quei soggetti:
“le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica determinandone,
in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell’ambito e per effetto delle
funzioni di rappresentanza dell’associazione di norma presenziano all’evento sportivo”.
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NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 24.02.2009 N. 14
Conversione del DL 207/2008 “Milleproroghe”
Il co. 5 dell’art. 35 estende l’ambito oggettivo includendo nella definizione di “esercizio diretto
di attività sportive dilettantistiche” anche:
la formazione,
la didattica,
la preparazione,
l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
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La citata ris. 26.3.2001 n. 34 dell’Agenzia delle Entrate precisa ancora che sono da
considerare erogati nell’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica i compensi corrisposti a:
atleti dilettanti
allenatori, istruttori, massaggiatori, preparatori atletici o tecnici,
arbitri e i giudici di gara,
commissari speciali che durante la gara devono visionare o giudicare l’operato degli
arbitri
dirigenti dell’associazione o della società sportiva che di solito presenziano
direttamente a ciascuna manifestazione consentendone di fatto il regolare
funzionamento.
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Ambito soggettivo di applicazione
Collaborazione coordinata e continuativa
di carattere amministrativo-gestionale non professionale
L’art. 90 co. 3 della L. 27.12.2002 n. 289 ha modificato l’art. 67 facendo rientrare nel
particolare regime agevolato previsto da tale articolo:
le collaborazioni coordinate e continuative,
di carattere amministrativo-gestionale,
di natura non professionale,
resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
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La circ. 21/E del 22.4.2003 ha specificato che le collaborazioni devono avere le seguenti
caratteristiche:
continuità nel tempo,
coordinazione,
inserimento del collaboratore nell’organizzazione economica del committente,
assenza del vincolo di subordinazione (direzione del datore di lavoro).
Rientrano in tale categoria i compiti tipici di segreteria di un’associazione o società sportiva
dilettantistica, quali ad esempio:
la raccolta delle iscrizioni,
la tenuta della cassa,
la tenuta della contabilità.
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NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 24.02.2009 N. 14
Conversione del DL 207/2008 “Milleproroghe”
Il co. 6 dell’art. 35 estende l’ambito soggettivo disponendo l’applicazione del secondo periodo
dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR e dell’art. 61 co. 3 DLgs. 10.9.2003 n. 276 (Legge Biagi)
anche alle:
Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive Associate
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
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Trattamento fiscale delle collaborazioni sportive:
Art. 69 co. 2 del TUIR
Art. 25 co. 1 L. 13.5.99 n. 133
Ammontare compensi
Ritenuta applicata
Fino a euro 7.500,00
Oltre e fino ad € 28.158,28
Oltre € 28.158,28
Nessuna ritenuta
Ritenuta del 23,9% (1) a titolo di imposta
Ritenuta del 23,9% (1) a titolo di acconto
(1) Aliquota IRPEF prevista per il primo scaglione di reddito (23%) + aliquote di
compartecipazione delle addizionali comunali e regionali (oggi solo add. Reg. dello 0,9%)
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Ulteriori aspetti fiscali:
I percettori sono tenuti ad attestare, mediante apposita autocertificazione, l’ammontare dei
compensi della stessa natura già percepiti nell’anno da altri soggetti.
Il sostituto d’imposta dovrà rilasciare la relativa certificazione, anche per gli importi non
imponibili, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di corresponsione dei compensi,
in forma libera purché risultino tutti i dati necessari.
Il sostituto d’imposta dovrà presentare il modello 770 anche qualora siano stati erogati al
singolo percettore esclusivamente compensi non imponibili.
Gli importi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta concorrono alla determinazione
dell’aliquota IRPEF qualora i percettori siano titolari di altri redditi.
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Regime contributivo ed assicurativo:
La circolare INPS 7.2.2001 n. 32 specifica che non vi è obbligo di iscrizione alla gestione
separata, trattandosi di redditi diversi.
Allo stesso modo l’INAIL con propria nota del 2.5.2001 esclude l’iscrivibilità per tali redditi.
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Obblighi contributivi ENPALS
DM 15.3.2005
Circolare ENPALS n. 7 e 8 del 30.3.2006
Il Decreto 15.3.2005 ha adeguato le categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente
presso l’ente includendo le figure professionali tipiche del settore, tra cui in particolare ai
punti:
20) Impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere,
palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
22) Direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive.
Con riferimento al punto 20), la circolare n. 7 specifica che per gli istruttori e gli addetti agli
impianti e circoli sportivi l’obbligatorietà dell’iscrizione sussiste a prescindere dalla natura
giuridica – subordinata o autonoma – del rapporto di lavoro.
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Con precisazione del 27.11.2008 L’ENPALS, intervenendo in merito all’applicazione del
regime contributivo a istruttori, direttori tecnici e massaggiatori, evidenziando che non sono
soggette a contribuzione previdenziale i compensi che si configurino quali redditi
diversi ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. m) del TUIR.
Tuttavia si fini dell’individuazione di tali rapporti si deve comunque fare rifermento a quanto
previsto dalla circolare 7.8.2006 n. 13:
1. Obbligo del riconoscimento ai fini sportivi (art. 7 del DL 28.5.2004 n. 136),
2. Assenza del carattere professionale dell’attività emergente dai seguenti indici :
necessità di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse all’attività svolta;
abitualità dell’attività svolta, anche se non esercitata in via esclusiva o preminente:
ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità della prestazione;
non marginalità dei compensi percepiti (riferimento alla no tax area per i lavoratori
autonomi di cui all’art. 11 del TUIR – euro 4.500,00 annui);
esistenza di una committenza plurima (lavoratori autonomi con partita IVA).
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Quota a carico del committente Quota a carico del prestatore
23,81% 9,19%
Misura della contribuzione ENPALS
Minimale di retribuzione giornaliera imponibile ad oggi pari ad euro 45,70
Aliquota contributiva peri al 33%, di cui:
Contribuzione aggiuntiva INPS:
Lavoratori subordinati: 5,17%
Collaboratori: 1,28%
(interamente a carico del datore di lavoro)
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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Ai sensi dell’art. 61 co. 1 del DLgs. 276/2003 (Legge Biagi) i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c. devono essere:
“ricondotti ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto
del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo
impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”.
I rapporti non riconducibili ad un progetto o programma di lavoro possono essere le
collaborazioni coordinate e continuative rese ed utilizzate ai fini istituzionali in favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle FSN, DSA e EPS riconosciute dal
CONI, come individuate dall’art. 90 della L. 289/2002.
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Compensi ai soci e distribuzione indiretta di utili
Ris. 25.1.2007 n. 9/E
Con tale risoluzione l’Agenzia delle Entrate stabilisce la possibilità di corrispondere
compensi ai soci per l’attività prestata in qualità di amministratore ovvero di istruttore.
Tuttavia, affinché la corresponsione di emolumenti ai soci non possa configurarsi quale
distribuzione indiretta di utili, vietata dall’art. 90, co. 18, lett. d), della L. 27.12.2002 n. 289, è
necessario fare riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 10, co. 6, del DLgs. 4.12.97 n. 460 in
materia di ONLUS.
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In particolare:
La lett. b) del comma 6, del citato D. Lgs. n. 460 del 1997 dispone che costituisce in
ogni caso distribuzione indiretta di utili l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,
senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale.
la lett. c) del comma 6, dell’art. 10 del citato DLgs. 460/97 stabilisce che costituisce in
ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione la corresponsione ai
componenti degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali superiori
al compenso massimo previsto dal DPR 10.10.94 n. 645 (art. 37 della Tariffa
professionale) per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni (ad oggi il
compenso massimo è fissato in euro 41.316,55).
La lett. e) dello stesso c. 6 dell’art. 10 citato prevede che costituisce distribuzione
indiretta di utili anche la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi
superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche. Per espressa previsione il limite si applica anche ai compensi
erogati ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR (includendo il limite di esenzione di
euro 7.500,00).
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Il supermento dei singoli limiti quantitativi si può realizzare anche mediante il cumulo di più
incarichi o attività, che di fatto si traduce in un’elusione del divieto di distribuzione indiretta di
utili o avanzi di gestione.
La circ. 26.6.98 n. 168/E chiarisce che le disposizioni di cui all’art. 10
co. 6. del DLgs 460/97 assumono valore di presunzione assoluta, costituendo in ogni caso
indici di distribuzione indiretta di utili.
La ris. 10.9.2002 n. 294/E ha precisato che le disposizioni di cui all’art. 10 co. 6 del DLgs
460/97 costituiscono norma antielusiva di tipo sostanziale, della quale può essere richiesta la
disapplicazione ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 29.9.73 n. 600 (interpello).
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I rimborsi di spese documentate
Art. 69 co. 2 del TUIR
Non costituiscono componenti di reddito i rimborsi di spese documentate relative a:
vitto,
alloggio,
viaggio e trasporto,sostenute per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale.
Rientrano in questo ambito anche le indennità chilometriche nel caso in cui:
il prestatore utilizzi la propria autovettura e nel documento riepilogativo sia indicato il
luogo di partenza e di arrivo,
nonché l’importo rimborsabile per Km percorso.
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L’attività prestata dai dipendenti pubblici
Art. 90 co. 23 della L. 27.12.2002 n. 289
I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività a favore delle associazioni e società
sportive dilettantistiche alle seguenti condizioni:
fuori dall’orario di lavoro,
a titolo gratuito,
fatti salvi gli obblighi di servizio,
previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
A tali soggetti possono quindi essere riconosciuti esclusivamente le indennità ed i rimborsi di
cui all’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR.