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TECNICO PER LA LOGISTICA INDUSTRIALE Corso IRECOOP/IAL Il trasporto: normativa e caratteristiche mezzi Criteri di scelta, rischi e termini di resa

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TECNICO PER LA LOGISTICA INDUSTRIALE

Corso IRECOOP/IAL

Il trasporto: normativa e caratteristiche mezzi

Criteri di scelta, rischi e termini di resa

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Gestire le attività legate al trasporto permette di: Fornire un servizio al cliente: trasmette un’immagine di

efficienza e professionalità Controllare la distribuzione Avere un reale controllo del prezzo finale (conoscere

l’effettivo prezzo delle proprie merci a destino) Trattenere il meno possibile le merci in magazzino Imballare in modo standardizzato

I TRASPORTI – DA COSTO A OPPORTUNITA’

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CONTRATTO DI TRASPORTO (Codice Civile, art. 1678 e seguenti): figura professionale del vettore: “con il contratto di trasporto il vettore si obbliga a trasferire dietro corrispettivo persone o cose da un luogo all’altro..”

VETTORE: soggetto incaricato della movimentazione fisica delle merci

MITTENTE: colui che chiede il servizio di trasporto RESPONSABILITA’ DEL VETTORE verso il mittente:

Per la mancata riscossione degli assegni da cui la cosa trasportata è gravata (art. 1689)

Per inadempimento della prestazione tipica del contratto di trasporto, cioè il trasferimento e la riconsegna della merce

Per la perdita o avaria delle cose trasportate, che grava sul vettore dal momento della consegna a quello della riconsegna al destinatario (art. 1693)

OBBLIGAZIONE DI RISULTATO

IL CONTRATTO DI TRASPORTO

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ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ DEL VETTORE: Può dimostrare che il danno, la perdita o l’avaria si sono verificate

per cause non imputabili a suoi comportamenti• CAUSE DERIVANTI DA FORZA MAGGIORE• CASO FORTUITO (evento imprevedibile ed inevitabile)• LA NATURA ED I VIZI DELLE COSE E DEL LORO IMBALLAGGIO• IL FATTO DEL MITTENTE O QUELLO DEL DESTINATARIO

IL CONTRATTO DI TRASPORTO

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CONTRATTO DI TRASPORTO: riguarda esclusivamente la movimentazione FISICA delle merci (a cura del vettore)

CONTRATTO DI SPEDIZIONE: comprende il trasporto più una serie di operazioni accessorie. LO SPEDIZIONIERE si impegna a stipulare in nome proprio, ma per conto del mandante (venditore o compratore a seconda dei termini di resa) un contratto di trasporto con un vettore e di svolgere le operazioni accessorie (ad es. disbrigo formalità doganali, operazioni di imballaggio, eventuale riscossione dei pagamenti ecc.)

OBBLIGAZIONE DI MEZZI, NON DI RISULTATO

Sarà sempre il vettore ad essere materialmente responsabile per la conservazione delle cose affidategli. Lo spedizioniere NON POTRA’ quindi essere ritenuto responsabile del danneggiamento o perdita delle merci, ma solo eventualmente delle cattive scelte operate (ad es. affidare le merci a vettori non in possesso dei requisiti tecnici e di professionalità richiesti)

IL CONTRATTO DI SPEDIZIONE

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SPEDIZIONIERE: unico referente agli occhi dell’azienda. Il mandato di spedizione, sarebbe opportuno venisse conferito in FORMA SCRITTA, sebbene non espressamente richiesta dalle norme, in modo da vincolare lo spedizioniere al rispetto di precise istruzioni impartite dal committente che avranno il tenore di vere e proprie obbligazioni contrattuali

SERVIZI NORMALMENTE OFFERTI DALLO SPEDIZIONIERE Scelta del sistema di trasporto più appropriato Fornitura del preventivo dei costi La prenotazione degli spazi presso i vettori Possibilità di raggruppare le merci di più committenti Assistenza nelle operazioni doganali Preparazione dei documenti di accompagnamento delle merci Scelta delle coperture assicurative

SPEDIZIONIERE-VETTORE: nel caso in cui lo spedizioniere assuma l’esecuzione del trasporto con mezzi propri o altrui e caricandosi anche pertanto degli obblighi e dei diritti del vettore (obbligazione di mezzi e di risultato). Art. 1741 Cod. Civ.

IL CONTRATTO DI SPEDIZIONE

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Il mercato offre un numero enorme di soggetti capaci e ben organizzati, ma tuttavia non tutti fanno allo specifico caso di una qualsiasi impresa. CRITERI DI SCELTA: Specializzazione (merceologia, tipologia di trasporto, destinazioni

geografiche Imprese globali (elevato afflusso di capitali, concentrazione nel

settore, omologazione dei servizi nel mondo) Fiducia, professionalità Non solo economicità!

CRITERI DI SCELTA

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Normalmente chi vende cercherà di pagare meno spese di trasporto possibili e altrettanto cercherà di fare chi compera.

La scelta del termine di resa, però, non può e non deve essere solo vincolata al concetto di RISPARMIO, ma bensì elevarla a strumento importante nella determinazione del prezzo finale della merce

Due opposte tendenze: Chi intende controllare fino all’ultimo passo la propria merce

mantenendone la proprietà cercherà di stabilire non solo il prezzo di vendita al compratore intermedio, ma farà in modo che il suo articolo sia venduto ad un prezzo determinato e di conseguenza si accollerà tutte le spese affinchè il prezzo finale sia il più controllabile possibile

Chi non avendo particolari interessi di vendita a prezzo controllato tenderà a non far gravare sul costo del prodotto anche le spese di trasporto, lasciando al compratore il compito di provvedervi

SCELTA DEI TERMINI DI RESA

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Non solo COSTI quindi, ma attenta valutazione su RISCHI E RESPONSABILITA’, ad esempio: “Franco Confine” o “Rese spezzate”, molto spesso ci sono

imprecisioni o incomprensioni tra le parti che poi possono dare luogo a doppi addebiti per voci di spesa quali carico/scarico merce, movimentazioni, soste all’imbarco ecc..

“Franco Fabbrica”, il compratore potrebbe non stipulare alcuna assicurazione sulle merci: ciò significa consegnare il frutto del proprio lavoro a un trasportatore qualsiasi di cui non conosciamo affidabilità e onestà. Se a questa resa è stato abbinato un pagamento posticipato rischiamo che in caso di perdita o danno delle merci il compratore si sottragga all’obbligo di pagamento e non c’è alcuna assicurazione che possa permettere di recuperare il valore delle merci perdute

Offrire una resa generalmente più gradita ai compratori può rappresentare un concreto punto di vantaggio nei confronti della concorrenza meno aperta ed elastica

RISCHI E RESPONSABILITA’

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Specialmente con l’estero la scelta dei termini di resa è fondamentale per avere successo e non può essere lasciata solo nelle mani dei servizi commerciali come strumento finalizzato ad effettuare la vendita, in particolare rendendo la merce nel Paese estero si ottengono questi importanti obiettivi: Controllo dei prezzi dei propri prodotti nei mercati finali: analisi

precisa di mercato anche in funzione dei prezzi applicati dalla concorrenza e capacità di risposta tempestiva e precisa negli adeguamenti che il mercato impone

Vantaggi per il cliente finale (evita i calcoli della fluttuazione dei costi di trasporto internazionale, dalla gestione operativa dell’invio e da tutto quello che ne consegue)

Pagando il trasporto ne viene meglio analizzata l’incidenza

RISCHI E RESPONSABILITA’

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Sono termini commerciali rappresentati da sigle che determinano, nell’ambito di un contratto di vendita internazionale, le obbligazioni a carico delle parti, venditore e compratore, con particolare riferimento al trasferimento dei rischi e alla ripartizione dei costi, soprattutto quelli legati alla gestione dei trasporti

HANNO VALENZA TRA VENDITORE E COMPRATORE, MA COMPORTANO RIFLESSI ANCHE SUI RAPPORTI CHE QUESTI SOGGETTI METTONO IN PIEDI CON GLI OPERATORI DEL TRASPORTO. In caso però di contenzioso tra i committenti (venditore o compratore) ed esecutori del trasporto (vettori o spedizionieri) non influiranno, avendo valore quelli che sono i termini contrattuali assunti con questi soggetti

NON ESISTE UN OBBLIGO DI UTILIZZO DA PARTE DEGLI OPERATORI, che però sono consapevoli che un loro utilizzo può facilitare la comprensione delle obbligazioni assunte dall’uno e dall’altro

TERMINI DI RESA: GLI INCOTERMS

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Emanati nel 1936 dalla Camera del Commercio Internazionale di Parigi hanno poi subito una serie di rivisitazioni e modifiche, le ultime con cadenza decennale (del 2000 l’ultima versione), presentano i seguenti vantaggi: Universalità Precisione (si conoscono precisamente costi e rischi a carico delle

parti) Flessibilità (le parti possono modificare la portata delle

obbligazioni)

Nulla specificano in merito al passaggio di proprietà della merce tra venditore e compratore e la stessa flessibilità a volte può considerarsi un limite (lo stravolgimento iniziale ad opera delle parti può portare a incomprensioni molto forti)

Non andranno ricercate al loro interno soluzioni a problemi inerenti le forme e la moneta di pagamento, le violazioni contrattuali, ecc..

GLI INCOTERMS: vantaggi e limiti

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4 gruppi di clausole che si susseguono in un ordine ben stabilito e che tiene conto del progressivo aumento dei compiti (e dei costi) in capo al venditore

I gruppi sono E, F, C, D dalle iniziali delle clausole che a tali gruppi appartengono: nei primi 2 il trasporto principale è curato, pagato e organizzato dal compratore (che ne sopporta anche i rischi inerenti), mentre nei gruppi C e D sarà a carico del venditore

Nei gruppi C e D è sempre il venditore a gestire l’organizzazione del trasporto, ma nel gruppo C i rischi gravanti sulle merci si trasferiscono al compratore già alla partenza, mentre nel gruppo D il venditore sostiene (oltre ai costi) i rischi fino al luogo di destinazione convenuto

GLI INCOTERMS 2000: gruppi e clausole

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GLI INCOTERMS 2000

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GLI INCOTERMS 2000 – gruppo E

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GLI INCOTERMS 2000 – gruppo F

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GLI INCOTERMS 2000 – gruppo C

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GLI INCOTERMS 2000 – gruppo D

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GLI INCOTERMS 2000 – gruppo D

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Non è agevole identificare i rischi legati al trasporto in quanto: Si opera in uno spazio indefinito e spesso sconosciuto che non è più

il solo spazio dell’azienda e dei suoi depositi Assume rilievo la nozione di TEMPO: durata del viaggio, tempi

previsti per la consegna e, in caso di danni, i tempi per le riparazioni o ri-produzioni delle merci

Occorre considerare non solo i danni alle merci stesse, ma anche i pregiudizi subiti (dai mittenti, destinatari, terzi interessati)

In generale le assicurazioni trasporti coprono esclusivamente i danni materiali e diretti alle merci trasportate

Non è così scontato che gli operatori facciano ricorso alle assicurazioni, credendo di fatto che il vettore sia sempre e comunque responsabile per le merci che gli sono state affidate, invece gode di una responsabilità limitata, calcolata sul peso lordo della merce, che molto spesso non permette di recuperare l’effettivo pregiudizio subito

LE ASSICURAZIONI DELLE MERCI VIAGGIANTI

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VANTAGGI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA: Una compagnia assicurativa offre una garanzia finanziaria

(solvibilità) maggiore rispetto a un vettore o uno spedizioniere Generalmente copre il trasporto da magazzino a magazzino e

produce i suoi effetti anche per un periodo successivo all’arrivo delle merci a destino (varia a seconda della modalità di trasporto). Mentre il vettore è responsabile solo per il tempo in cui detiene le merci per il trasporto

Alcune situazioni lasciano il vettore indenne da responsabilità che in alcuni casi possono essere coperte con opportune clausole fornite dagli assicuratori

La responsabilità del vettore è limitata, mentre una copertura assicurativa permette di recuperare l’integrale importo del danno subito

I costi per tale forma di protezione non sono eccessivi, si possono stimare attorno ad una media dello 0,5% del valore della merce

LE ASSICURAZIONI DELLE MERCI VIAGGIANTI

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TASSO DI RISCHIO TASSO DI PREMIO In funzione di questo rapporto l’assicurato è tenuto a fornire

indicazioni precise e veritiere in merito alla spedizione per la quale di richiede la copertura: FORNIRE INFORMAZIONI CORRETTE è un altro cardine introno al quale ruota la tecnica assicurativa

Impossibilità di recuperare un valore superiore all’importo del danno subito

Necessità dell’esistenza di un pregiudizio economico subito in conseguenza del verificarsi del rischio

BASI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

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DANNI DIRETTI: perdita fisica totale o parziale delle merci assicurate

DANNI INDIRETTI: perdita di un guadagno derivante da una successiva rivendita delle merci perdute, dalla perdita di un ulteriore valore aggiunto grazie ad un loro impiego in un ulteriore ciclo di produzione, dalla perdita di quote di mercato (generalmente non coperti)

DANNI APPARENTI: sono quelli immediatamente evidenti (merce danneggiata, colli mancanti ecc.) che vanno contestati al vettore al momento della riconsegna a destino

DANNI OCCULTI: si evidenziano solo in un momento successivo alla riconsegna da parte del vettore (convenzioni internazionali individuano termini precisi per reclamare questi ultimi al vettore): il rispetto dei termini per la reclamazione del danno occulto permetterà alla compagnia assicurativa di legittimarsi nei confronti del vettore

BASI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

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ESCLUSIONI: non coprono i rischi che si possono produrre durante lo spostamento fisico delle merci: Danni occasionati da colpa del mittente (imballaggio insufficiente,

cattivo caricamento a bordo del mezzo ecc.) o del destinatario (operazioni di scarico difettose), né i danni derivanti da vizio proprio della merce o cattivo imballaggio

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: 3 clausole riconosciute a livello internazionale che individuano 3 diversi livelli di copertura. Clausolario C definisce le coperture minime, mentre quello A identifica la copertura definita “all risks”

La polizza italiana merci trasportate in gran parte si rifà alle clausole internazionali e ricomprende: Polizze a viaggio (esauriscono i loro effetti al termine della

spedizione per la quale sono state predisposte): distinzione a seconda dei diversi livelli di copertura

Polizze a tempo (producono i loro effetti per un arco di tempo stabilito contrattualmente e quindi coprono tutte le spedizioni che avvengono durante quel periodo): tra le altre si distingue l’assicurazione sul fatturato industriale

BASI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

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ASSICURAZIONE SUL FATTURATO INDUSTRIALE: premio annuo calcolato in % sul fatturato dell’anno precedente: vantaggi: L’azienda sa già quanto spenderà per l’esercizio in corso per premi

assicurativi e, se distribuito sul listino di vendita, permette all’azienda di recuperare il costo sostenuto

I servizi di trasporto costeranno meno (il nolo marittimo sarà quotato CFR piuttosto che CIF) procurando un risparmio immediato e si potrà eventualmente riversare questo vantaggio sul compratore (per le rese del gruppo E ed F) che non dovrà preoccuparsi di richiedere anche la copertura assicurativa

Nel caso di merci con condizioni di resa “di partenza” le stesse viaggiano a rischio del compratore, ma questo non è sempre sufficiente perché il venditore non possa essere interessato alla stipula di un contratto assicurativo (nel caso di pagamento posticipato il venditore è esposto ancora ad un pregiudizio economico: mancato pagamento per merci non arrivate o giunte in cattive condizioni, pertanto potrebbe essere utile blindare il contratto di assicurazione inserendo formule di garanzia anche per situazioni in cui la merce viaggia a rischio della controparte)

BASI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

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IN CASO DI DANNO: generalmente si riscontrano a destino da parte del destinatario, le procedure da seguire sono molto chiare: Occorre far presente le riserve al vettore all’istante (se il danno è

apparente) o con una lettera di protesta successiva alla riconsegna (se il danno è occulto e comunque entro i termini temporali previsti dalle convenzioni)

Occorre convocare il Commissario di avaria, indicato da subito dalla compagnia di Assicurazione (indagine peritale che evidenzi cause, natura, entità epoca del danno): redige un certificato di avaria

La perizia, insieme ad altri documenti, costituisce la base per la valutazione del liquidatore

BASI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO