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1 TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 1. MODULO: LA SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO 1.1. DEFINIZIONE DI SICUREZZA La sicurezza (dal latino "sine cura": senza preoccupazione) può essere definita come la "conoscenza che l'evoluzione di un sistema non produrrà stati indesiderati ". In termini più semplici è: sapere che quello che faremo non provocherà dei danni . Il presupposto della conoscenza è fondamentale poiché un sistema può evolversi senza dar luogo a stati indesiderati, ma non per questo esso può essere ritenuto sicuro. Solo una conoscenza di tipo scientifico, basata quindi su osservazioni ripetibili, può garantire una valutazione sensata della sicurezza. La sicurezza totale si ha in assenza di pericoli. In senso assoluto, si tratta di un concetto difficilmente traducibile nella vita reale anche se l'applicazione delle norme di sicurezza rende più difficile il verificarsi di eventi dannosi e di incidenti e si traduce sempre in una migliore qualità della vita. Nel termine italiano “sicurezza” coincidono due distinti concetti che in altre lingue sono espressi da parole differenti: Il termine inglese “security” corrisponde alla sicurezza intesa come protezione da atti intenzionali che potrebbero ledere cose o persone; fa riferimento alla protezione dei beni tangibili (edificio, macchinari..) e non tangibili (informazioni, progetti…) da eventi criminosi (violenza, furti, rapine..) volti a danneggiare beni e persone. La security è dotata di leggi autonome, che normano il dovere di autotutela in materia di prevenzione dei crimini stabilendo autonomamente “come” proteggersi e “cosa” realizzare per difendersi meglio. Il termine “safety” che riguarda la sicurezza delle persone, intesa come loro incolumità. Si riferisce alla realizzazione di misure per la prevenzione e protezione nei confronti di eventi di natura accidentale o casuale (calamità naturali, catastrofi, incidenti, infortuni…)e spesso assume anche un significato di cultura, di studio e gestione della sicurezza. La safety è regolata da Direttive Europee e norme nazionali che recepiscono tali direttive.

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TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI

PRODUTTIVI

1. MODULO: LA SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI

LAVORO

1.1. DEFINIZIONE DI SICUREZZA

La sicurezza (dal latino "sine cura": senza preoccupazione) può essere definita come la

"conoscenza che l'evoluzione di un sistema non produrrà stati indesiderati".

In termini più semplici è: sapere che quello che faremo non provocherà dei danni. Il

presupposto della conoscenza è fondamentale poiché un sistema può evolversi senza

dar luogo a stati indesiderati, ma non per questo esso può essere ritenuto sicuro. Solo

una conoscenza di tipo scientifico, basata quindi su osservazioni ripetibili, può

garantire una valutazione sensata della sicurezza.

La sicurezza totale si ha in assenza di pericoli. In senso assoluto, si tratta di un

concetto difficilmente traducibile nella vita reale anche se l'applicazione delle norme

di sicurezza rende più difficile il verificarsi di eventi dannosi e di incidenti e si

traduce sempre in una migliore qualità della vita.

Nel termine italiano “sicurezza” coincidono due distinti concetti che in altre lingue

sono espressi da parole differenti:

Il termine inglese “security” corrisponde alla sicurezza intesa come protezione da atti

intenzionali che potrebbero ledere cose o persone; fa riferimento alla protezione dei

beni tangibili (edificio, macchinari..) e non tangibili (informazioni, progetti…) da eventi

criminosi (violenza, furti, rapine..) volti a danneggiare beni e persone. La security è

dotata di leggi autonome, che normano il dovere di autotutela in materia di

prevenzione dei crimini stabilendo autonomamente “come” proteggersi e “cosa”

realizzare per difendersi meglio.

Il termine “safety” che riguarda la sicurezza delle persone, intesa come loro

incolumità. Si riferisce alla realizzazione di misure per la prevenzione e protezione nei

confronti di eventi di natura accidentale o casuale (calamità naturali, catastrofi,

incidenti, infortuni…)e spesso assume anche un significato di cultura, di studio e

gestione della sicurezza. La safety è regolata da Direttive Europee e norme nazionali

che recepiscono tali direttive.

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Un ulteriore termine che racchiude in sé il concetto di sicurezza è l’”emercency”: esso

fa riferimento a tutte quelle attività di sicurezza personali e sociali che devono

essere messe in atto nel caso in cui il compito della security sia sufficiente.

L'emergency riguarda quindi la protezione e il contenimento del pericolo. Strutture

che operano per fare "sicurezza" in senso di emergency (soccorso) sono la polizia, i

vigili del fuoco, il pronto soccorso e la protezione civile.

La ricerca scientifica in ambito tecnico, psicologico e sociale, ha definito come

pluridisciplinare il concetto di sicurezza, mettendone in luce gli aspetti squisitamente

tecnico-normativi da un lato e psicologici dall’altro e analizzandone, le forme e le

implicazioni sociali che coinvolgono ragioni di ordine etico, giuridico e politico.

La sicurezza è l’assenza di pericoli. La definizione individua quindi una condizione

utopistica, praticamente impossibile da trovare nel mondo lavorativo è più

generalmente in natura. Al contrario, è molto più frequente la condizione opposta

ovvero l'insicurezza, che potremmo definire come «presenza di potenziali danni».

La sicurezza (assoluta), caratterizzata dall’assenza di potenziali danni, non

esiste.

Trattandosi di una condizione utopistica, non è raggiungibile in nessuna attività umana,

qualunque siano le misure di prevenzione e protezione e l’impegno economico investito

per ottenerla.

Poiché non è tecnicamente ed economicamente possibile e conveniente raggiungere la

sicurezza assoluta occorre definire un “livello di sicurezza accettabile”.

In questo senso possiamo definire la sicurezza come lo “stato” in cui il rischio di danno

alle persone o alle cose è limitato ad un livello accettabile.

Definito il livello da raggiungere, è possibile stabilire quale sia il rischio residuo

considerato accettabile e quale invece si vuole ridurre con l’adozione di misure di

prevenzione e protezione.

La coscienza e la percezione

La conoscenza e la coscienza del rischio sono il primo passo verso la sicurezza. Spesso

si sa che c'è un rischio perché ci è stato detto, ma ci manca la percezione e la

coscienza del "rischio reale"; per fare un esempio, si può dire di non mettere la mano

sul fuoco ai bambini, ma se almeno una volta non ne fanno esperienza non hanno la

giusta percezione e coscienza.

Ci sono al contrario delle esperienze irreversibili come gli incidenti stradali; non si può

provare (fare esperienza) a correre guidando in stato di ebbrezza per essere

coscienti del rischio reale, perché il danno fisico, sociale, morale, economico che ne

deriva può essere irrecuperabile.

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La "percezione del rischio" coinvolge dei meccanismi di tipo psicologico: in genere la

mente umana tende a valutare come "più rischiose" le situazioni che hanno una

maggiore gravità (ovvero le situazioni che possono provocare la morte), mentre tende

a valutare come "meno rischiose" le situazioni a cui è associata una gravità minore (ad

esempio le situazioni che possono provocare un danno fisico non irreversibile).

Un altro meccanismo psicologico che altera la percezione del rischio è quello per cui

generalmente si valutano come meno rischiose le condizioni di cui si ha il controllo: ad

esempio in genere una persona tende ad essere meno preoccupata se è la persona

stessa a guidare rispetto alla situazione in cui l'autista è una seconda persona.

La scienza della sicurezza quindi non tiene conto della percezione del rischio, bensì del

rischio reale.

La conoscenza del rischio getta le basi per l'analisi del contesto operativo.

Dall'inconsapevolezza, dal non conoscere e dal non avere la giusta percezione del

rischio, nasce l'errore, inteso come situazione di rischio. La conoscenza preventiva è il

primo criterio assoluto di sicurezza.

L’analisi del rischio dà la possibilità di creare un piano di prevenzione in modo da

ridurre, contenere o evitare i danni.

Concetti chiave

Sicurezza: conoscenza che l'evoluzione di un sistema non produrrà stati

indesiderati.

Rischio: probabilità che si verifichi un dato evento caratterizzato da una

determinata gravità del danno sulle persone, sulle cose e/o sull'ambiente.

Pericolo: proprietà intrinseca di una sostanza, di una attrezzatura di lavoro o in

generale di un evento, avente potenziale di creare danno.

Analisi: studio della statistica, dell'ambiente in questione, delle persone che

operano e dell'attività che si svolge, al fine di produrre una valutazione del

rischio.

Prevenzione: messa in opera ed in esercizio di tutte le misure derivate

dall'analisi, per prevenire che accadano eventi pericolosi (e quindi dannosi).

Protezione: messa in opera ed in esercizio di tutte le misure per proteggere

persone e cose dal rischio residuo. La protezione si distingue in:

o collettiva e individuale, Le misure di protezione collettiva (ad esempio

aspiratori negli ambienti, impianto antincendio) hanno priorità rispetto a

quella individuale (DPI: Dispositivi di protezione individuale: mascherine,

caschi, scarpe antinfortunistiche..).

o attiva o passiva: La protezione attiva è quella che gli stessi operatori

devono attivare (predisporre caschi, scarpe, estintori), mentre quella

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passiva interviene anche senza il comando umano (un esempio è l'impianto

antincendio).

Gestione: insieme di attività che si realizzano in fase sia normale che critica. La

gestione in normale esercizio è quell'insieme di attività come la formazione,

l'informazione, le manutenzioni, le verifiche, le esercitazioni, gli adeguamenti

normativi e le procedure. La gestione in emergenza è la messa in atto delle

protezioni manuali, quindi le evacuazioni, le chiamate di emergenza, il

contenimento, lo spegnimento, il confinamento e l'allontanamento.

Il ciclo della sicurezza

Il ciclo della sicurezza è un "ciclo virtuoso" composto da tre momenti:

L'analisi: comprende lo studio legislativo, normativo, ambientale, personale,

professionale, delle attività e dei processi.

Le misure: prevedono due grandi famiglie: quelle relative alla prevenzione e

quelle relative alla protezione. Le misure possono essere attive, passive,

strutturali, impiantistiche, amministrative o disciplinari.

La gestione: è la parte che deve mantenere in vita la sicurezza con studi,

aggiornamenti, formazione, informazione, manutenzione, verifiche,

esercitazioni, piani di sicurezza e adeguamenti.

Il miglioramento della sicurezza deve fondarsi su basi tecniche, normative, con

confronti con altre realtà e non soltanto dopo l'analisi e lo studio di un evento.

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1.2. RISCHIO O PERICOLO?????

Rischio: probabilità che si verifichi un dato evento caratterizzato da una determinata

gravità del danno sulle persone, sulle cose e/o sull'ambiente.

Pericolo: proprietà intrinseca di una sostanza, di una attrezzatura di lavoro o in

generale di un evento, avente potenziale di creare danno.

PERICOLO ≠ RISCHIO

PERICOLO ≡ FATTORE DI RISCHIO

La piena conoscenza dei rischi può evitare infortuni e l'insorgere di malattie

professionali.

All'interno del proprio luogo di lavoro bisogna individuare i rischi specifici.

Ecco quindi una lista dei rischi maggiormente diffusi:

RISCHIO DA CADUTA, SCIVOLAMENTO E URTI

Rischi collegati direttamente all’ambiente di lavoro,

presenza di oggetti fuori posto, pavimenti scivolosi o

danneggiati e uso di scarpe non adatte;

RISCHIO DA TAGLIO:

Utilizzo scorretto di affettatrici, tritacarne, taglia

cotolette, sega ossi, coltelli, strumenti per spellare, e

per grattare;

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RISCHIO DA USTIONE:

Utilizzo scorretto di forni elettrici, a microonde, macchine bar;

RISCHIO CHIMICO:

Uso non corretto dei prodotti chimici durante le

operazioni di sanificazione di locali e attrezzature;

RISCHIO MOVIMENTI RIPETUTI A LUNGO:

Movimenti inidonei, imprecisi, improvvisati oppure

troppo bruschi in fase di lavorazione;

E questi che rischi sono????

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1.3. COME SI MISURA IL RISCHIO?

Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento

capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l’esistenza di una

sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno.

Il pericolo è una proprietà intrinseca (della situazione, oggetto,sostanza, ecc.) non

legata a fattori esterni; è una situazione, oggetto, sostanza, etc. che per le sue

proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle persone.

Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità capace di causare danni per la

salute e/o la sicurezza.

Stima del rischio:

Definizione della probabile gravità del danno e della probabilità del suo accadimento:

R = f (P, D)

R = P x D

R = rischio

P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze

D = danno o magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori)

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Danno: Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell’evento:

Lesione fisica o danno alla salute

Gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo

La magnitudo delle conseguenze M può essere espressa come una funzione del

numero di soggetti coinvolti in quel tipo di pericolo e del livello di danno ad essi

provocato.

Associazione in termini probabilistici di “causa” (pericolo ) ed “effetto” ( danno ).

Uno dei metodi per esprimere P e D utilizza scale di probabilità ed una analisi per

mezzo di matrici, utilizzando una scala delle probabilità e una scala del danno. La

combinazione delle due si realizza una matrice utile al fine della stima del rischio. La

matrice diventa così uno strumento utile per adottare sistemi di prevenzione e

protezione per quel determinato fattore di rischio preso in considerazione:

SCALA DELLE PROBABILITA’

P Livello di probabilità Criterio di valutazione

4 Altamente probabile

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori Si sono già verificati danni per la stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda

3 Probabile

La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo automatico o diretto. È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.

2 Poco probabile

La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.

1 Improbabile

La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

Rischio

Esposizione Pericolo Danno

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SCALA DELLA GRAVITA’ DEL DANNO

D Livello del Danno Criterio di valutazione

4 Gravissimo

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

3 Grave

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o parzialmente invalidanti.

2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.- Esposizione cronica con effetti reversibili.

1 Lieve

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

STIMA DEL RISCHIO

VERDE: Rischio lieve

GIALLO: Rischio medio

ARANCIO: Rischio alto

ROSSO: Rischio altissimo

Gli interventi devono quindi ridurre il rischio fino a:

Rischio tollerabile : rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio. Il

rischio tollerabile è anche detto “rischio non significativo” o “rischio accettabile”. Il

rischio tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento.

Rischio residuo: Rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio. Il rischio

residuo comprende anche i rischi non identificabili.

Azioni di riduzione del rischio

Prevenzione: agisce riducendo la probabilità di accadimento

Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo, come:

L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori;

La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine,

attrezzature e impianti;

L'evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio);

L'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate.

Definizione di Prevenzione art. 2, lettera n, D.Lgs. 81/08

PROBABILITA’

DA

NN

O

1 2 3 4

1 1 2 3 4

2 2 4 6 8

3 3 6 9 12

4 4 8 12 16

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Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del

lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel

rispetto della salute della popolazione e dell'integrità' dell'ambiente esterno

Protezione: agisce diminuendo la gravità del danno.

Difesa contro ciò che potrebbe recare danno. Elemento che si interpone tra qualcuno

che può subire un danno e ciò che lo può causare. La protezione attiva è quella che gli

stessi operatori devono attivare (Estintori, Arresti di emergenza), indossare (caschi,

scarpe).

La protezione passiva interviene anche senza il comando umano (impianto rilevazione

incendio).

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1.4. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Secondo la Definizione tratte dal D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza

nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi è “una valutazione globale e

documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti

nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad

individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il

programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute

e sicurezza”.

La valutazione del rischio è lo strumento fondamentale che permette al datore di

lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificarne

l'attuazione, il miglioramento ed il controllo. In tale contesto si potrà confermare le

misure di sicurezza già in atto o apportare delle modifiche al fine di migliorarle in

relazione alle innovazioni di carattere tecnico e/o organizzativo introdotte in materia

di sicurezza.

La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza assume un'importanza

fondamentale tra le misure generali di tutela costituendo il presupposto dell'intero

sistema di prevenzione.

Il datore di lavoro deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle

sostanze e dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di

lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti

i gruppi dei lavoratori esposti a rischi particolari.

La valutazione del rischio deve dunque riguardare tutti i rischi, secondo le modifiche

introdotte dalla Comunità europea e deve, di conseguenza, tradursi in un documento

contenente:

1. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il

lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

2. l'individuazione delle misure di protezione e prevenzione e dei dispositivi di

protezione individuale;

3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel

tempo dei livelli di sicurezza.

Attraverso la valutazione del rischio si possono delineare gli interventi necessari per

eliminare o/e ridurre al minimo il possibile potenziale di danno (prevenzione attiva e

passiva e protezione dei lavoratori).

Seguendo le linee di lavoro suggerite dal D.Lgs. 81/2008 sono possibili le seguenti

azioni:

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eliminazione del pericolo;

modificazione delle circostanze e delle cause che determinano le situazioni di

pericolo che non possono essere eliminate al fine di poterle controllare e poter

prevenire il potenziale di rischio;

eliminazione del danno e/o sua riduzione a bassi valori di gravità.

Misure di prevenzione

Una volta individuato un determinato pericolo e i relativi rischi connessi, bisogna

individuare tutte le misure necessarie atte a prevenire il verificarsi di un determinato

evento e/o modificarne le cause.

Esse possono suddividersi in misure di prevenzione tecnologica (attrezzature,

protezioni collettive) e misure di prevenzione organizzativa (informazione e

formazione dei lavoratori, redazione di documentazione).

Nelle misure di prevenzione è importante, inoltre, considerare la presenza di

differenti organizzazioni lavorative all'interno di un medesimo ambiente di lavoro.

Misure di prevenzione per singolo lavoratore

Attuare misure di prevenzione al fine di ridurre la possibilità di danno subito dal

singolo lavoratore attraverso specifiche misure di protezione individuali necessarie.

Misure di verifica

Consistono in azioni preventive di programmazione ed esecuzione di verifiche del

sistema di gestione adottato per verificare le conformità a norma di legge. Vi è una

“non conformità” quando vi è uno scostamento del prodotto rispetto ai requisiti fissati

dalle norme di qualità.

Passi fondamentali per redigere una valutazione del rischio:

individuare tutti i pericoli (fonti: strumenti di lavoro, situazioni: utilizzo degli

strumenti di lavoro);

stimare il rischio di ciascun pericolo e la probabilità e gravità del danno

potenziale.

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L'importanza della valutazione del rischio

La finalità principale della valutazione del rischio è quella di determinare se le misure

di prevenzione adottate siano adeguate o meno, in modo tale da controllare i rischi

prima che si verifichi il danno.

Al fine di ottenere una completa valutazione del rischio è necessario utilizzare un

approccio partecipativo, vale a dire coinvolgere il personale nel rilevare e comprendere

le problematiche presenti nell'ambiente di lavoro e poter poi attuare delle migliorie a

livello di sicurezza e salute per il lavoratore e la struttura lavorativa interessata.

Tipologia del rischio

L'obbiettivo principale della valutazione del rischio è quello di prevenire due tipologie

di rischio:

Rischio infortunistico: rischio di incorrere in un danno che ha cause da

ricercarsi all'interno del posto di lavoro e che si manifesta nell'immediato o

comunque entro l'orario di lavoro stesso;

Rischio igienistico: rischio di incorrere in un danno dovuto ad un'esposizione

prolungata e a livelli elevati ad un agente chimico, fisico, biologico che causa

danni che si manifestano a distanza di tempo.

Come valutare il rischio

Nella valutazione del rischio sono coinvolte varie fasi che richiedono il contributo di

discipline differenti. La valutazione inoltre, deve tenere conto del tipo di ambiente di

lavoro, dei processi che intervengono al suo interno e della loro complessità. Tuttavia,

possiamo riassumere il processo di valutazione nei seguenti passaggi:

individuazione delle sorgenti di pericolo: è finalizzata ad individuare gli elementi

in grado di causare un effetto avverso (mediante monitoraggio ambientale e/o

biologico e sorveglianza sanitaria), definendone la dose-risposta e valutando la

possibilità di esposizione. In pratica si procede alla caratterizzazione del

rischio ovvero si considera la dose di esposizione e la sua correlazione con la

tipologia, severità e prevalenza dell'effetto avverso nella popolazione in

oggetto. Poiché diversi fattori possono influenzare la quantità di contaminante

che viene ricevuta, viene prodotta una distribuzione dello spettro dei possibili

valori. Particolare cura viene data alla determinazione dell'esposizione dei

lavoratori suscettibili;

individuazione dei soggetti esposti: mira ad identificare i soggetti che potranno

essere esposti ad un particolare pericolo, tenendo conto delle differenze di

sesso, età, etnia..; in questo modo si caratterizza il personale permettendo di

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individuare coloro che possiedono le caratteristiche fisiche-psicologiche adatte

(mediante visita medica);

stabilire la priorità dei rischi: i risultati delle due fasi vengono poi combinati

per produrre una stima del rischio (Risk Assessment). In questo modo si è in

grado di stilare una classifica in base a cui si stabilisce l'ordine degli interventi

da eseguire;

scelta degli interventi: in base alle priorità stabilite in precedenza, alle

informazioni che si possono acquisite dalle esperienze passate o dalla

bibliografia e alle informazioni relative al luogo oggetto della valutazione, si

scelgono degli interventi che devono essere efficaci, efficienti e adatti al

contesto in cui devono essere applicati, facendo anche una valutazione costo-

beneficio. Da notare che si devono preferire interventi alla fonte del pericolo,

alle misure collettive, che comunque sono preferibili alle misure individuali;

attuare le misure di controllo sugli interventi: una volta messi in pratica gli

interventi, deve essere controllata periodicamente la loro effettiva

funzionalità, con controlli statistici, ambientali, biologici.. Il controllo è migliore

se programmato e descritto minuziosamente così da poter verificare

successivamente eventuali modifiche;

valutare l'efficacia dell'intervento: una volta acquisiti i dati relativi ai controlli

sugli interventi, è necessario discutere della loro efficacia ed efficienza così da

poter prendere in considerazione eventuali miglioramenti o altri accorgimenti

da prendere. Nel caso di cambiamenti interni, è necessario valutare se gli

interventi che erano stati attuati inizialmente, siano ancora efficaci con le

nuove modifiche.

Chi deve svolgere la valutazione del rischio

La valutazione del rischio, e quindi la successiva stesura del Documento di Valutazione

del Rischio (DVR), è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro. Con esso

dovranno partecipare anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

(RSPP), il Medico Competente (nei casi previsti) e il Rappresentante dei Lavoratori per

la Sicurezza (RLS). A tal fine poi, potranno partecipare anche figure professionali

specifiche che potranno collaborare nella definizione dei rischi.

È importante sottolineare l'importanza delle quattro figure principali che compongono

l'azienda e che devono avere un ruolo attivo e consapevole nell'attuazione della

valutazione del rischio.

Il Datore di Lavoro: colui che esegue la valutazione del rischio, che sceglie e acquista

le misure di prevenzione e protezione e che decide le misure organizzative e

procedurali da adottare.

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Il Dirigente: colui che attua le direttive del datore di lavoro organizza le mansioni del

personale e con esso sceglie e acquista le attrezzature per la prevenzione e

protezione.

Il Preposto: colui che è incaricato di sorvegliare i lavoratori affinché questi lavorino

al meglio seguendo le norme di sicurezza stabilite.

Il Lavoratore: colui che opera all'interno dell'azienda e che ha il compito di

rispettare le norme di sicurezza, utilizzare e/o indossare gli appositi dispositivi di

protezione e operare nel modo corretto.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) collabora con il DL

alla progettazione e alla realizzazione dell’intero processo di valutazione dei rischi. Al

fine di adempiere efficacemente a tale compito il RSPP deve possedere un’adeguata

formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.

Il Medico Competente Aziendale (MCA) collabora con il DL e con il Servizio di

Prevenzione e Protezione nell’intero processo di valutazione dei rischi, compreso il

rischio SLC, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria. Il MCA

deve possedere un’adeguata formazione in materia di rischi psicosociali in relazione

alla metodologia adottata per la valutazione.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) partecipano in prima

persona ai vari step del percorso di valutazione del rischio SLC, è consigliabile, quindi,

che facciano parte del team di valutazione. Al fine di collaborare efficacemente

nell’intero percorso di valutazione, il RLS deve possedere un’adeguata formazione in

materia di rischi psicosociali e alla metodologia adottata per la valutazione.

Il Documento di Valutazione del Rischio

Il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è la relazione stesa a seguito della

valutazione del rischio. Questo documento deve riguardare tutti i rischi per la

sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori

esposti a rischi particolari come stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di

gravidanza, nonché quelli connessi a differenze di genere, età, etnia e tipologia

contrattuale.

Il documento può presentarsi in formato cartaceo o informatico ma deve sempre

essere custodito all'interno dell'azienda (in caso di supporto informatico è necessario

possedere anche l'applicazione per poter aver accesso al documento); il documento

inoltre, per essere valido, deve essere munito di data certa o attestata dalla

sottoscrizione, oltre che del datore di lavoro, anche del responsabile del servizio di

prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e/o del

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rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, e dal medico competente

(ove nominato).

I contenuti obbligatori per la stesura di un DVR completo sono:

la relazione sulla valutazione del rischio nell'ambiente di lavoro, facendo

riferimento ai criteri utilizzati;

un elenco delle misure di prevenzione e protezione utilizzati (misure collettive,

misure organizzative, dispositivi di protezione individuale..);

un programma di azioni di miglioramento sui sistemi di prevenzione e protezione

per innalzare via via il livello di sicurezza;

la descrizione delle procedure di attuazione dei sistemi di prevenzione e

protezione e l'indicazione dei soggetti coinvolti in tali procedure, con

definizione di incarichi specifici;

indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del

Responsabile dei Lavoratori e del Medico Competente;

l'indicazione e la descrizione delle mansioni a rischio che richiedono un'idoneità

professionale.

La valutazione dei rischi, e quindi la stesura del relativo documento, devono essere

fatti entro novanta giorni dall'apertura di una nuova attività lavorativa; inoltre, ogni

qualvolta intervenga una qualsiasi modifica all'interno del ciclo produttivo e/o

nell'organizzazione aziendale, il DVR deve essere aggiornato e adeguato alla nuova

realtà lavorativa.

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1.5. Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’infortunio sul lavoro è “qualsiasi evento dannoso che incide sulla capacità

lavorativa del lavoratore ed è cagionato da una causa violenta in occasione di

lavoro”. L’INAIL (ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO) ha, come scopo istituzionale, quello di esercitare,

per conto dello Stato, l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali sia nell’industria che nell’agricoltura.

L’incidente è un “evento non pianificato che ha la potenzialità di produrre un

infortunio. Un incidente in cui non accadono malattie professionali, lesioni, danni o

altre perdite è anche chiamato “quasi incidente”.

Con il termine malattia professionale si prende in considerazione la malattia

contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore

a seguito e ad esito del quale residua una definitiva alterazione dell’organismo

stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa.

Particolare rilevante, inerente al termine di malattia professionale, risulta essere

la prova del nesso causale, del quale costituiscono una valida fonte gli elenchi delle

malattie professionali, contenute in tabelle allegate ad una specifica normativa di

questa materia. Per le malattie invece diverse da quelle tabellate, spetta al

lavoratore dimostrare la causa di lavoro.

La malattia professionale può essere scaturita, quindi, sia da proprietà nocive delle

sostanze utilizzate sia da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, ai quali la

struttura corporea risulta adattarsi.

La malattia professionale si distingue dall’infortunio, in quanto, a differenza di

quest’ultimo, non avviene per causa violenta ma secondo un’azione graduale nel

tempo.