TAVOLA SINOTTICA RIFORMA GIUSTIZIA - Avv. Fabrizio Sigillò del Centro Studi Processo Telematico

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0) Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015 Art. 480. (Forma del precetto) Il precetto consiste nell'intimazione di adempie- re l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazio- ne del titolo esecutivo, se questa è fatta separata- mente, o la trascrizione integrale del titolo stes- so, quando è richiesta dalla legge. In quest'ulti- mo caso l'ufficiale giudiziario, prima della rela- zione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esat- tamente al titolo originale. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazio- ne di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le op- posizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personal- mente a norma degli articoli 137 e seguenti. Art. 480. (Forma del precetto) Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'auto- rizzazione di cui all'articolo 482, con l'avverti- mento che, in mancanza, si procederà a esecuzio- ne forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indi- cazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quan- do è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di no- tificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al ti- tolo originale. Il precetto deve altresì' contenere l'avverti- mento che il debitore puo', con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. VIGENZA: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Art. 23 sub 7) Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice com- petente per l'esecuzione. In mancanza le opposi- zioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notifica- zioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. Il precetto deve essere sottoscritto a norma del- l'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e se- guenti. Art. 490. (Pubblicità degli avvisi) Art. 490. (Pubblicità degli avvisi) Fabrizio Sigillò per 1/39

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0)

Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

Art. 480.(Forma del precetto)

Il precetto consiste nell'intimazione di adempie-re l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entroun termine non minore di dieci giorni, salval'autorizzazione di cui all'articolo 482, conl'avvertimento che, in mancanza, si procederà aesecuzione forzata.Il precetto deve contenere a pena di nullitàl'indicazione delle parti, della data di notificazio-ne del titolo esecutivo, se questa è fatta separata-mente, o la trascrizione integrale del titolo stes-so, quando è richiesta dalla legge. In quest'ulti-mo caso l'ufficiale giudiziario, prima della rela-zione di notificazione, deve certificare di avereriscontrato che la trascrizione corrisponde esat-tamente al titolo originale.Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazio-ne di residenza o l'elezione di domicilio dellaparte istante nel comune in cui ha sede il giudicecompetente per l'esecuzione. In mancanza le op-posizioni al precetto si propongono davanti algiudice del luogo in cui è stato notificato, e lenotificazioni alla parte istante si fanno presso lacancelleria del giudice stesso.Il precetto deve essere sottoscritto a normadell'articolo 125 e notificato alla parte personal-mente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Art. 480.(Forma del precetto)

Il precetto consiste nell'intimazione di adempierel'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro untermine non minore di dieci giorni, salva l'auto-rizzazione di cui all'articolo 482, con l'avverti-mento che, in mancanza, si procederà a esecuzio-ne forzata.Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indi-cazione delle parti, della data di notificazione deltitolo esecutivo, se questa è fatta separatamente,o la trascrizione integrale del titolo stesso, quan-do è richiesta dalla legge. In quest'ultimo casol'ufficiale giudiziario, prima della relazione di no-tificazione, deve certificare di avere riscontratoche la trascrizione corrisponde esattamente al ti-tolo originale.Il precetto deve altresì' contenere l'avverti-mento che il debitore puo', con l'ausilio di unorganismo di composizione della crisi o di unprofessionista nominato dal giudice, porrerimedio alla situazione di sovraindebitamentoconcludendo con i creditori un accordo dicomposizione della crisi o proponendo aglistessi un piano del consumatore.

VIGENZA:a decorrere dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presentedecreto.

Art. 23 sub 7)

Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazionedi residenza o l'elezione di domicilio della parteistante nel comune in cui ha sede il giudice com-petente per l'esecuzione. In mancanza le opposi-zioni al precetto si propongono davanti al giudicedel luogo in cui è stato notificato, e le notifica-zioni alla parte istante si fanno presso lacancelleria del giudice stesso.Il precetto deve essere sottoscritto a norma del-l'articolo 125 e notificato alla partepersonalmente a norma degli articoli 137 e se-guenti.

Art. 490.(Pubblicità degli avvisi)

Art. 490.(Pubblicità degli avvisi)

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Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

Quando la legge dispone che di un atto esecutivosia data pubblica notizia, un avviso contenentetutti i dati, che possono interessare il pubblico,deve essere affisso per tre giorni continuinell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al qualesi svolge il procedimento esecutivo.In caso di espropriazione di beni mobili registra-ti, per un valore superiore a 25.000 euro, e dibeni immobili, lo stesso avviso, unitamente a co-pia dell'ordinanza del giudice e della relazione distima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delledisposizioni di attuazione del presente codice, èaltresì inserito in appositi siti internet almenoquarantacinque giorni prima del termine per lapresentazione delle offerte o della datadell'incanto.Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inseritoalmeno quarantacinque giorni prima del termineper la presentazione delle offerte o della datadell'incanto una o più volte sui quotidiani di in-formazione locali aventi maggiore diffusionenella zona interessata o, quando opportuno, suiquotidiani di informazione nazionale e, quandooccorre, che sia divulgato con le forme dellapubblicità commerciale. La divulgazione degliavvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani diinformazione deve intendersi complementare enon alternativa.Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di infor-mazione locale, multisettimanali o settimanaliediti da soggetti iscritti al Registro operatori del-la comunicazione (ROC) e aventi caratteristicheeditoriali analoghe a quelle dei quotidiani chegarantiscono la maggior diffusione nella zonainteressata. Nell'avviso e' omessa l'indicazionedel debitore.

Quando la legge dispone che di un atto esecu-tivo sia data pubblica notizia, un avviso conte-nente tutti i dati, che possono interessare ilpubblico, deve essere inserito sul portale delMinistero della giustizia in un'area pubblicadenominata "portale delle vendite pubbliche.

VIGENZA:30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale delle specifiche tecniche previste dal-l'art. 161 quater delle disposizioni per l'attua-

zione del codice di procedura civile.

In caso di espropriazione di beni mobili registra-ti, per un valore superiore a 25.000 euro, e dibeni immobili, lo stesso avviso, unitamente a co-pia dell'ordinanza del giudice e della relazione distima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delledisposizioni di attuazione del presente codice, èaltresì inserito in appositi siti internet almenoquarantacinque giorni prima del termine per lapresentazione delle offerte o della datadell'incanto. (1)Su istanza del creditore procedente o dei cre-ditori intervenuti muniti di titolo esecutivo ilgiudice puo' disporre inoltre che l'avviso siainserito almeno quarantacinque giorni primadel termineper la presentazione delle offerte una o piu'volte sui quotidiani di informazione localiaventi maggiore diffusione nella zona interes-sata o, quando opportuno, sui quotidiani di in-formazione nazionali o chesia divulgato con le forme della pubblicita'commerciale. Sono equiparati ai quotidiani,i giornali di informazione locale, multiset-timanali o settimanali editi da soggetti iscrittial Registro operatori della comunicazione(ROC) e aventi caratteristiche editorialianaloghe a quelle dei quotidiani che garan-tiscono la maggior diffusione nella zona inte-ressata. Nell'avviso e' omessa l'indicazionedel debitore.

VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:anche ai procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto.

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0)

Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessaha comunque luogo con l'osservanza delle nor-

me precedentemente in vigore e le disposizioni dicui al presente decreto si applicano quando il giu-

dice dispone una nuova vendita.Art 23 sub 9

Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di infor-mazione locale, multisettimanali o settimanaliediti da soggetti iscritti al Registro operatori dellacomunicazione (ROC) e aventi caratteristicheeditoriali analoghe a quelle dei quotidiani che ga-rantiscono la maggior diffusione nella zona inte-ressata. Nell'avviso e' omessa l'indicazione deldebitore.

Art. 492-bis(Ricerca con modalità telematiche dei beni dapignorare)

Su istanza del creditore procedente, il presidentedel tribunale del luogo in cui il debitore ha la re-sidenza, il domicilio, la dimora o la sede, verifi-cato il diritto della parte istante a procedere adesecuzione forzata, autorizza la ricerca con mo-dalità telematiche dei beni da pignorare. L'istan-za deve contenere l'indicazione dell'indirizzo diposta elettronica ordinaria ed il numero di faxdel difensore nonché, ai fini dell'articolo 547,dell'indirizzo di posta elettronica certificata.Fermo quanto previsto dalle disposizioni in ma-teria di accesso ai dati e alle informazioni degliarchivi automatizzati del Centro elaborazionedati istituito presso il Ministero dell'interno aisensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, con l'autorizzazione di cui al primo commail presidente del tribunale o un giudice da lui de-legato dispone che l'ufficiale giudiziario accedamediante collegamento telematico diretto ai daticontenuti nelle banche dati delle pubbliche am-ministrazioni o alle quali le stesse possono acce-dere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria,compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nelpubblico registro automobilistico e in quelle de-gli enti previdenziali, per l'acquisizione di tuttele informazioni rilevanti per l'individuazione dicose e crediti da sottoporre ad esecuzione, com-

Art. 492-bis(Ricerca con modalità telematiche dei beni dapignorare)

Su istanza del creditore procedente, il presi-dente del tribunale del luogo in cui il debitore hala residenza, il domicilio, la dimora o la sede, ve-rificato il diritto della parte istante a procedere adesecuzione forzata, autorizza la ricerca con mo-dalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanzadeve contenere l'indicazione dell'indirizzo di po-sta elettronica ordinaria ed il numero di fax deldifensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'in-dirizzo di posta elettronica certificata. L'istanzanon puo' essere proposta prima che sia de-corso il termine di cui all'articolo 482. Se vie' pericolo nel ritardo, il presidente del tri-bunale autorizza la ricerca telematica dei benida pignorare prima della notificazione del pre-cetto.

VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:anche ai procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa

ha comunque luogo con l'osservanza delle nor-me precedentemente in vigore e le disposizioni dicui al presente decreto si applicano quando il giu-

dice dispone una nuova vendita.art. 23 sub 9

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Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

prese quelle relative ai rapporti intrattenuti daldebitore con istituti di credito e datori di lavoroo committenti. Terminate le operazioni l'ufficialegiudiziario redige un unico processo verbale nelquale indica tutte le banche dati interrogate e lerelative risultanze.Se l'accesso ha consentito di individuare coseche si trovano in luoghi appartenenti al debitorecompresi nel territorio di competenza dell'uffi-ciale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessiper provvedere d'ufficio agli adempimenti di cuiagli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sonocompresi nel territorio di competenza di cui alperiodo precedente, copia autentica del verbale èrilasciata al creditore che, entro quindici giornidal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, lapresenta, unitamente all'istanza per gli adempi-menti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'uffi-ciale giudiziario territorialmente competente.L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene unacosa individuata mediante l'accesso nelle banchedati di cui al secondo comma, intima al debitoredi indicare entro quindici giorni il luogo in cui sitrova, avvertendolo che l'omessa o la falsa co-municazione è punita a norma dell'articolo 388,sesto comma, del codice penale.Se l'accesso ha consentito di individuare creditidel debitore o cose di quest'ultimo che sono nel-la disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario no-tifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'artico-lo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al ter-zo il verbale, che dovrà anche contenere l'indica-zione del credito per cui si procede, del titoloesecutivo e del precetto, dell'indirizzo di postaelettronica certificata di cui al primo comma, delluogo in cui il creditore ha eletto domicilio o hadichiarato di essere residente, dell'ingiunzione,dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cuiall'articolo 492, primo, secondo e terzo comma,nonché l'intimazione al terzo di non disporredelle cose o delle somme dovute, nei limiti dicui all'articolo 546. Il verbale di cui al presentecomma è notificato al terzo per estratto, conte-nente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferi-bili.Quando l'accesso ha consentito di individuare

Fermo quanto previsto dalle disposizioni inmateria di accesso ai dati e alle informazioni de-gli archivi automatizzati del Centro elaborazionedati istituito presso il Ministero dell'interno aisensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, con l'autorizzazione di cui al primo commail presidente del tribunale o un giudice da lui de-legato dispone che l'ufficiale giudiziario accedamediante collegamento telematico diretto ai daticontenuti nelle banche dati delle pubbliche am-ministrazioni o alle quali le stesse possono acce-dere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria,compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nelpubblico registro automobilistico e in quelle de-gli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte leinformazioni rilevanti per l'individuazione dicose e crediti da sottoporre ad esecuzione, com-prese quelle relative ai rapporti intrattenuti daldebitore con istituti di credito e datori di lavoro ocommittenti. Terminate le operazioni l'ufficialegiudiziario redige un unico processo verbale nelquale indica tutte le banche dati interrogate e lerelative risultanze. L'ufficiale giudiziario proce-de a pignoramento munito del titolo esecuti-vo e del precetto, anche acquisendone copiadal fascicolo informatico. Nel caso di cui alprimo comma, quarto periodo il precetto e'consegnato o trasmesso all'ufficiale giudizia-rio prima che si proceda al pignoramento. Pergli interventi informatici connessi alla realiz-zazione del portale delle vendite pubbliche dicui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro900.000,00 per l'anno 2015 e, in relazioneagli interventi di manutenzione e di funziona-mento, e di euro 200.000,00 annui a decorre-re dall'anno 2016.

VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:anche ai procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa

ha comunque luogo con l'osservanza delle nor-me precedentemente in vigore e le disposizioni dicui al presente decreto si applicano quando il giu-

dice dispone una nuova vendita.art. 23 sub 9

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più crediti del debitore o più cose di quest'ultimoche sono nella disponibilità di terzi l'ufficialegiudiziario sottopone ad esecuzione i beni sceltidal creditore.Quando l'accesso ha consentito di individuaresia cose di cui al terzo comma che crediti o cosedi cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziariosottopone ad esecuzione i beni scelti dal credito-re.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose chesi trovano in luoghi appartenenti al debitore com-presi nel territorio di competenza dell'ufficialegiudiziario, quest'ultimo accede agli stessi perprovvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agliarticoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sonocompresi nel territorio di competenza di cui alperiodo precedente, copia autentica del verbale èrilasciata al creditore che, entro quindici giornidal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, lapresenta, unitamente all'istanza per gli adempi-menti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'uffi-ciale giudiziario territorialmente competente.L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene unacosa individuata mediante l'accesso nelle banchedati di cui al secondo comma, intima al debitoredi indicare entro quindici giorni il luogo in cui sitrova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comu-nicazione è punita a norma dell'articolo 388, se-sto comma, del codice penale.Se l'accesso ha consentito di individuare creditidel debitore o cose di quest'ultimo che sono nelladisponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifi-ca d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo ilverbale, che dovrà anche contenere l'indicazionedel credito per cui si procede, del titolo esecutivoe del precetto, dell'indirizzo di posta elettronicacertificata di cui al primo comma, del luogo incui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiaratodi essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito edell'avvertimento al debitore di cui all'articolo492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'in-timazione al terzo di non disporre delle cose odelle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo546. Il verbale di cui al presente comma è notifi-cato al terzo per estratto, contenente esclusiva-mente i dati a quest'ultimo riferibili.Quando l'accesso ha consentito di individuare piùcrediti del debitore o più cose di quest'ultimo chesono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudi-ziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dalcreditore.Quando l'accesso ha consentito di individuare siacose di cui al terzo comma che crediti o cose di

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cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sotto-pone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Art. 495.(Conversione del pignoramento)

Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazio-ne a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debi-tore può chiedere di sostituire alle cose o ai cre-diti pignorati una somma di denaro pari, oltrealle spese di esecuzione, all'importo dovuto alcreditore pignorante e ai creditori intervenuti,comprensivo del capitale, degli interessi e dellespese.Unitamente all'istanza deve essere depositata incancelleria, a pena di inammissibilità, una som-ma non inferiore ad un quinto dell'importo delcredito per cui è stato eseguito il pignoramento edei crediti dei creditori intervenuti indicati neirispettivi atti di intervento, dedotti i versamentieffettuati di cui deve essere data prova docu-mentale. La somma è depositata dal cancellierepresso un istituto di credito indicato dal giudice.La somma da sostituire al bene pignorato è de-terminata con ordinanza dal giudice dell'esecu-zione, sentite le parti in udienza non oltre trentagiorni dal deposito dell'istanza di conversione.Qualora le cose pignorate siano costituite dabeni immobili, il giudice con la stessa ordinanzapuò disporre, se ricorrono giustificati motivi, cheil debitore versi con rateizzazioni mensili entroil termine massimo di diciotto mesi la sommadeterminata a norma del terzo comma, maggio-rata degli interessi scalari al tasso convenzionalepattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.Qualora il debitore ometta il versamento dell'im-porto determinato dal giudice ai sensi del terzocomma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 gior-ni il versamento anche di una sola delle rate pre-viste nel quarto comma, le somme versate for-mano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'e-secuzione, su richiesta del creditore procedenteo creditore intervenuto munito di titolo esecuti-vo, dispone senza indugio la vendita di questi ul-timi.Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, ilgiudice dispone che le cose pignorate siano libe-

Art. 495.(Conversione del pignoramento)

Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazionea norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitorepuò chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pi-gnorati una somma di denaro pari, oltre alle spesedi esecuzione, all'importo dovuto al creditore pi-gnorante e ai creditori intervenuti, comprensivodel capitale, degli interessi e delle spese.Unitamente all'istanza deve essere depositata incancelleria, a pena di inammissibilità, una som-ma non inferiore ad un quinto dell'importo delcredito per cui è stato eseguito il pignoramento edei crediti dei creditori intervenuti indicati nei ri-spettivi atti di intervento, dedotti i versamenti ef-fettuati di cui deve essere data prova documenta-le. La somma è depositata dal cancelliere pressoun istituto di credito indicato dal giudice.La somma da sostituire al bene pignorato è deter-minata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione,sentite le parti in udienza non oltre trenta giornidal deposito dell'istanza di conversione.Quando le cose pignorate siano costituite dabeni immobili o cose mobili, il giudice con lastessa ordinanza puo' disporre, se ricorronogiustificati motivi, che il debitore versicon rateizzazioni mensili entro il termine mas-simo di trentasei mesi la somma determinataa norma del terzo comma, maggiorata degliinteressi scalari al tasso convenzionale pattuitoovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni seimesi il giudice provvede, a norma dell'articolo510, al pagamento al creditore pignorante oalla distribuzione tra i creditori delle sommeversate dal debitore.

VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:anche ai procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa

ha comunque luogo con l'osservanza delle nor-me precedentemente in vigore e le disposizioni dicui al presente decreto si applicano quando il giu-

dice dispone una nuova vendita.

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0)

Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

rate dal pignoramento e che la somma versata visia sottoposta in loro vece. I beni immobili sonoliberati dal pignoramento con il versamento del-l'intera somma.L'istanza può essere avanzata una sola volta apena di inammissibilità

art. 23 sub 9Qualora il debitore ometta il versamento dell'im-porto determinato dal giudice ai sensi del terzocomma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorniil versamento anche di una sola delle rate previ-ste nel quarto comma, le somme versate formanoparte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzion-e, su richiesta del creditore procedente o credito-re intervenuto munito di titolo esecutivo, disponesenza indugio la vendita di questi ultimi.Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, ilgiudice dispone che le cose pignorate siano libe-rate dal pignoramento e che la somma versata visia sottoposta in loro vece. I beni immobili sonoliberati dal pignoramento con il versamento del-l'intera somma.L'istanza può essere avanzata una sola volta apena di inammissibilità

Art. 497.(Cessazione dell'efficacia del pignoramento)

Il pignoramento perde efficacia quando dal suocompimento sono trascorsi novanta giorni senzache sia stata richiesta l'assegnazione o lavendita.

Art. 497.(Cessazione dell'efficacia del pignoramento)

Il pignoramento perde efficacia quando dal suocompimento sono trascorsi quarantacinquegiorni senza che sia stata richiesta l'assegnazioneo la vendita.

VIGENZA:si applicano esclusivamente alle procedure

esecutive iniziate successivamente alla data dientrata in vigore del presente decreto.

art. 23 sub 6

Art. 530.(Provvedimento per l'assegnazione o perl'autorizzazione della vendita)

Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudi-ce dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizionedelle parti.All'udienza le parti possono fare osservazionicirca l'assegnazione e circa il tempo e le modali-ta' della vendita, e debbono proporre, a pena didecadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, senon sono gia' decadute dal diritto di proporle.Se non vi sono opposizioni o se su di esse si rag-giunge l'accordo delle parti comparse, il giudicedell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegna-zione o la vendita.

Art. 530.(Provvedimento per l'assegnazione o per l'au-torizzazione della vendita)

Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudi-ce dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizionedelle parti.All'udienza le parti possono fare osservazioni cir-ca l'assegnazione e circa il tempo e le modalita'della vendita, e debbono proporre, a pena di de-cadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se nonsono gia' decadute dal diritto di proporle.Se non vi sono opposizioni o se su di esse si rag-giunge l'accordo delle parti comparse, il giudicedell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegna-zione o la vendita.

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0)

Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzionele decide con sentenza e dispone con ordinanzal'assegnazione o la vendita.Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondocomma dell'articolo 525, e non siano intervenuticreditori fino alla presentazione del ricorso, ilgiudice dell'esecuzione provvederà con decretoper l'assegnazione o la vendita; altrimenti prov-vederà a norma dei commi precedenti, ma saran-no sentiti soltanto i creditori intervenuti nel ter-mine previsto dal secondo comma dell'articolo525.Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versa-mento della cauzione, la presentazione delle of-ferte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti,ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamentodel prezzo, siano effettuati con modalità telema-tiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoliper gli interessi dei creditori o per il sollecitosvolgimento della procedura. In ogni caso il giudice dell'esecuzione può di-sporre che sia effettuata la pubblicità previstadall'articolo 490, secondo comma, almeno diecigiorni prima della scadenza del termine per lapresentazione delle offerte o della datadell'incanto.

Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzionele decide con sentenza e dispone con ordinanzal'assegnazione o la vendita.Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondocomma dell'articolo 525, e non siano intervenuticreditori fino alla presentazione del ricorso, ilgiudice dell'esecuzione provvederà con decretoper l'assegnazione o la vendita; altrimenti prov-vederà a norma dei commi precedenti, ma saran-no sentiti soltanto i creditori intervenuti nel ter-mine previsto dal secondo comma dell'articolo525.Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versa-mento della cauzione, la presentazione delle of-ferte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti,ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamentodel prezzo, siano effettuati con modalità telemati-che, salvo che le stesse siano pregiudizievoli pergli interessi dei creditori o per il sollecito svolgi-mento della procedura. In ogni caso il giudice dell'esecuzione può di-sporre che sia effettuata la pubblicità previstadall'articolo 490, secondo comma, almeno diecigiorni prima della scadenza del termine per lapresentazione delle offerte o della datadell'incanto. Il giudice dispone che sia sempreeffettuata la pubblicita' prevista dall'articolo490, primo comma, nel rispetto del termine dicui al periodo precedente.

VIGENZA:30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale delle specifiche tecniche previste dal-l'art. 161 quater delle disposizioni per l'attua-

zione del codice di procedura civile.art. 23 sub f)

Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo com-ma dell'articolo 525, il giudice dell'esecu-zione puo' disporre che il versamento delprezzo abbia luogo ratealmente ed entro untermine non superiore a dodici mesi; si appli-cano, in quanto compatibili, le disposizionidi cui agli articoli 569, terzo comma, terzoperiodo, 574, primo comma, secondo periodo,e 587, primo comma, secondo periodo.

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0)

Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

Art. 532.(Vendita a mezzo di commissionario)

Il giudice dell'esecuzione può disporre la venditasenza incanto o tramite commissionario dei benipignorati. Le cose pignorate devono essere affi-date all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, conprovvedimento motivato, ad altro soggetto spe-cializzato nel settore di competenza, affinchéproceda alla vendita in qualità di commissiona-rio. Nello stesso provvedimento di cui al primo com-ma il giudice, dopo avere sentito, se necessario,uno stimatore dotato di specifica preparazionetecnica e commerciale in relazione alla peculia-rità del bene stesso, fissa il prezzo minimo dellavendita e l'importo globale fino al raggiungi-mento del quale la vendita deve essere eseguita,e può imporre al commissionario una cauzione. Se il valore delle cose risulta dal listino di borsao di mercato, la vendita non può essere fatta aprezzo inferiore al minimo ivi segnato.

Art. 532.(Vendita a mezzo di commissionario)

Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita sen-za incanto o tramite commissionario dei beni pi-gnorati. Le cose pignorate devono essere affidateall'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con prov-vedimento motivato, ad altro soggetto specializ-zato nel settore di competenza, iscritto nell'elen-co di cui all'articolo 169-sexies delle disposi-zioni per l'attuazione del presente codice, af-finché proceda alla vendita in qualità di commis-sionario.

VIGENZA:a decorrere dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presentedecreto.

art. 23 sub 7)

Nello stesso provvedimento di cui al primo com-ma il giudice, dopo avere sentito, se necessario,uno stimatore dotato di specifica preparazionetecnica e commerciale in relazione alla peculia-rità del bene stesso, fissa il prezzo minimo dellavendita e l'importo globale fino alraggiungimento del quale la vendita deve essereeseguita, e può imporre al commissionario unacauzione. Il giudice fissa altresi' il numerocomplessivo, non inferiore a tre, degli espe-rimenti di vendita, i criteri per determinarei relativi ribassi, le modalita' di deposito dellasomma ricavata dalla vendita e il termine fi-nale non inferiore a sei mesi e non superiore aun anno alla cui scadenza il soggetto incari-cato della vendita deve restituire gli atti incancelleria. Quando gli atti sono restituiti anorma del periodo precedente, il giudice, senon vi sono istanze a norma dell'articolo540-bis, dispone la chiusura anticipata delprocesso esecutivo, anche quando non sus-sistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presentecodice.

VIGENZA ex art. 23 sub 10 D.L. 83/2015:si applicano alle vendite disposte successiva-

mente alla data di entrata in vigore del presente

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0)

Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

decreto anche nelle procedure esecutive pendentialla medesima data.

art. 23 sub 10)

Se il valore delle cose risulta dal listino di borsao di mercato, la vendita non può essere fatta aprezzo inferiore al minimo ivi segnato.

Art. 533.(Obblighi del commissionario)

Il commissionario assicura agli interessati lapossibilità di esaminare, anche con modalità te-lematiche, le cose poste in vendita almeno tregiorni prima della data fissata per l'esperimentodi vendita e non può consegnare la cosaall'acquirente prima del pagamento integrale delprezzo. Egli è tenuto in ogni caso a documentarele operazioni di vendita mediante certificato, fat-tura o fissato bollato in doppio esemplare, unodei quali deve essere consegnato al cancellierecol prezzo ricavato dalla vendita, nel terminestabilito dal giudice dell'esecuzione nel suoprovvedimento.Qualora la vendita senza incanto non avvenganel termine di un mese dal provvedimento di au-torizzazione, il commissionario, salvo che il ter-mine sia prorogato su istanza di tutti i creditoriintervenuti, deve riconsegnare i beni, affinchésiano venduti all'incanto.Il compenso al commissionario è stabilito dalgiudice dell'esecuzione con decreto.

Art. 533.(Obblighi del commissionario)

Il commissionario assicura agli interessati la pos-sibilità di esaminare, anche con modalità telema-tiche, le cose poste in vendita almeno tre giorniprima della data fissata per l'esperimento di ven-dita e non può consegnare la cosa all'acquirenteprima del pagamento integrale del prezzo. Egli ètenuto in ogni caso a documentare le operazionidi vendita mediante certificato, fattura o fissatobollato in doppio esemplare, uno dei quali deveessere consegnato al cancelliere col prezzo rica-vato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudi-ce dell'esecuzione nel suo provvedimento.Qualora la vendita non avvenga nel terminefissato a norma dell'articolo 532, secondocomma, il commissionario restituisce gli attiin cancelleria e fornisce prova dell'attivita'specificamente svolta in relazione alla tipolo-gia del bene per reperire potenziali acqui-renti, oltre alla pubblicita' disposta dal giudi-ce.

VIGENZA ex art. 23 sub 10 D.L. 83/2015:si applicano alle vendite disposte successiva-

mente alla data di entrata in vigore del presentedecreto, anche nelle procedure esecutive pendenti

alla medesima data.art. 23 sub 10

Il compenso al commissionario è stabilito dalgiudice dell'esecuzione con decreto.

Art. 534-bis.(Delega delle operazioni di vendita)

Il giudice, con il provvedimento di cui all'artico-lo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'i-stituto di cui al primo comma dell'articolo 534,ovvero in mancanza a un notaio avente sede pre-feribilmente nel circondano o a un avvocato o a

Art. 534-bis.(Delega delle operazioni di vendita)

Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo530, delega all'istituto di cui al primo commadell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaioavente sede preferibilmente nel circondano o a unavvocato o a un commercialista, iscritti nei relati-

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Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

un commercialista, iscritti nei relativi elenchi dicui all'articolo 179-ter delle disposizioni di at-tuazione del presente codice, il compimento del-le operazioni di vendita con incanto ovvero sen-za incanto di beni mobili iscritti nei pubblici re-gistri. La delega e gli atti conseguenti sono rego-lati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis,in quanto compatibili con le previsioni della pre-sente sezione.

vi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposi-zioni di attuazione del presente codice, il compi-mento delle operazioni di vendita con incanto ov-vero senza incanto di beni mobili iscritti nei pub-blici registri. La delega e gli atti conseguentisono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo591-bis, in quanto compatibili con le previsionidella presente sezione.

VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:anche ai procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa

ha comunque luogo con l'osservanza delle nor-me precedentemente in vigore e le disposizioni dicui al presente decreto si applicano quando il giu-

dice dispone una nuova vendita.art. 23 sub 9

Art. 534-ter. (Ricorso al giudice dell'esecuzione).

Quando, nel corso delle operazioni di vendita in-sorgono difficolta' il professionista delegato puo'rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il qualeprovvede con decreto. Le parti e gli interessatipossono proporre reclamo avverso il predettodecreto ed avverso gli atti del professionista conricorso allo stesso giudice, il quale provvede conordinanza; il ricorso non sospende le operazionidi vendita salvo che il giudice, concorrendo gra-vi motivi, disponga la sospensione.Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo617.

Art. 534-ter.(Ricorso al giudice dell'esecuzione)

Quando, nel corso delle operazioni di vendita, in-sorgono difficoltà il professionista delegato o ilcommissionario possono rivolgersi al giudicedell'esecuzione, il quale provvede con decreto.Le parti e gli interessati possono proporre recla-mo avverso il predetto decreto ed avverso gli attidel professionista o del commissario con ricorsoallo stesso giudice, il quale provvede con ordi-nanza; il ricorso non sospende le operazioni divendita salvo che il giudice, concorrendo gravimotivi, disponga la sospensione.Contro il provvedimento del giudice e' am-messo il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Art. 545.(Crediti impignorabili)

Non possono essere pignorati i crediti alimenta-ri, tranne che per causa di alimenti, e sempre conl'autorizzazione del tribunale o di un giudice dalui delegato e per la parte dal medesimo determi-nata mediante decreto.Non possono essere pignorati crediti aventi peroggetto sussidi di grazia o di sostentamento apersone comprese nell'elenco dei poveri, oppuresussidi dovuti per maternità, malattie o funerali

Art. 545.(Crediti impignorabili)

VIGENZA:si applicano esclusivamente alle procedure

esecutive iniziate successivamente alla data dientrata in vigore del presente decreto.

art. 23 sub 6

Non possono essere pignorati i crediti alimentari,tranne che per causa di alimenti, e sempre conl'autorizzazione del tribunale o di un giudice dalui delegato e per la parte dal medesimo determi-

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0)

Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

da casse di assicurazione, da enti di assistenza oda istituti di beneficenza.Le somme dovute dai privati a titolo di stipen-dio, di salario o di altra indennità relative al rap-porto di lavoro o di impiego, comprese quelledovute a causa di licenziamento, possono esserepignorate per crediti alimentari nella misura au-torizzata dal tribunale o da un giudice da lui de-legato.Tali somme possono essere pignorate nella mi-sura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato,alle province e ai comuni, ed in eguale misuraper ogni altro credito.Il pignoramento per il simultaneo concorso dellecause indicate precedentemente non può esten-dersi oltre la meta' dell'ammontare delle sommepredette.Restano in ogni caso ferme le altre limitazionicontenute in speciali disposizioni di legge.

nata mediante decreto.Non possono essere pignorati crediti aventi peroggetto sussidi di grazia o di sostentamento apersone comprese nell'elenco dei poveri, oppuresussidi dovuti per maternità, malattie o funeralida casse di assicurazione, da enti di assistenza oda istituti di beneficenza.Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio,di salario o di altra indennità relative al rapportodi lavoro o di impiego, comprese quelle dovute acausa di licenziamento, possono essere pignorateper crediti alimentari nella misura autorizzata daltribunale o da un giudice da lui delegato.Tali somme possono essere pignorate nella mi-sura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato,alle province e ai comuni, ed in eguale misuraper ogni altro credito.Il pignoramento per il simultaneo concorso dellecause indicate precedentemente non può esten-dersi oltre la meta' dell'ammontare delle sommepredette.Restano in ogni caso ferme le altre limitazionicontenute in speciali disposizioni di legge.Le somme da chiunque dovute a titolo di pen-sione, di indennita' che tengono luogo di pen-sione o di altri assegni di quiescenza, nonpossono essere pignorate per un ammontarecorrispondente alla misura massima mensiledell'assegno sociale, aumentato della meta'. Laparte eccedente tale ammontare e'pignorabile nei limiti previsti da terzo,quarto e quinto comma nonche' dalle specialidisposizioni di legge. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario,altre indennita' relative al rapporto di lavoroo di impiego, comprese quelle dovute a causadi licenziamento, nonche' a titolo di pensione,di indennita' che tengono luogo di pensione, odi assegni di quiescenza, nel caso di accreditosu conto bancario o postale intestato al de-bitore, possono essere pignorate, per l'im-porto eccedente il triplo dell'assegno socia-le, quando l'accredito ha luogo in data ante-riore al pignoramento; quando l'accreditoha luogo alla data del pignoramento o suc-cessivamente, le predette somme possono es-

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0)

Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

sere pignorate nei limiti previsti dal terzo,quarto, quinto e settimo comma, nonche'dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui alpresente articolo in violazione dei divieti e ol-tre i limiti previsti dallo stesso e dalle specialidisposizioni di legge e' parzialmenteinefficace.L'inefficacia e' rilevata dal giudice anche d'uf-ficio.

VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:si applicano esclusivamente alle procedure

esecutive iniziate successivamente alla data dientrata in vigore del presente decreto.

art. 23 sub 6

Art. 546.(Obblighi del terzo)

Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previstonell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamentealle cose e alle somme da lui dovute e nei limitidell'importo del credito precettato aumentatodella metà, agli obblighi che la legge impone alcustode.Nel caso di pignoramento eseguito presso piùterzi, il debitore può chiedere la riduzione pro-porzionale dei singoli pignoramenti a normadell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inef-ficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzio-ne, convocate le parti, provvede con ordinanzanon oltre venti giorni dall'istanza.

Art. 546.(Obblighi del terzo)

Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previstonell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamentealle cose e alle somme da lui dovute e nei limitidell'importo del credito precettato aumentato del-la metà, agli obblighi che la legge impone al cu-stode. Nel caso di accredito su conto bancarioo postale intestato al debitore di somme a tito-lo di stipendio, salario, altre indennita' relati-ve al rapporto di lavoro o di impiego, com-prese quelle dovute a causa di licenziamento,nonche' a titolo di pensione, di indennita' chetengono luogo di pensione, o di assegni diquiescenza, gli obblighi del terzo pignoratonon operano, quando l'accredito ha luogo indata anteriore al pignoramento, per un im-porto pari al triplo dell'assegno sociale; quan-do l'accredito ha luogo alla data del pignora-mento o successivamente, gli obblighi del ter-zo pignorato operano nei limiti previsti dal-l'articolo 545 e dalle speciali disposizioni dilegge.Nel caso di pignoramento eseguito presso più ter-zi, il debitore può chiedere la riduzione propor-zionale dei singoli pignoramenti a norma dell'ar-ticolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficaciadi taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, con-vocate le parti, provvede con ordinanza non oltreventi giorni dall'istanza.

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0)

Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

VIGENZA:si applicano esclusivamente alle procedure

esecutive iniziate successivamente alla data dientrata in vigore del presente decreto.

art. 23 sub 6

Art. 567.(Istanza di vendita)

Decorso il termine di cui all'articolo 501, il cre-ditore pignorante e ognuno dei creditori interve-nuti muniti di titolo esecutivo possono chiederela vendita dell'immobile pignorato.Il creditore che richiede la vendita deve provve-dere, entro centoventi giorni dal deposito del ri-corso, ad allegare allo stesso l'estratto del cata-sto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascri-zioni relative all'immobile pignorato effettuatenei venti anni anteriori alla trascrizione del pi-gnoramento; tale documentazione può essere so-stituita da un certificato notarile attestante le ri-sultanze delle visure catastali e dei registri im-mobiliari.Il termine di cui al secondo comma può essereprorogato una sola volta su istanza dei creditorio dell'esecutato, per giusti motivi e per una dura-ta non superiore ad ulteriori centoventi giorni.Un termine di centoventi giorni è inoltre as-segnato al creditore dal giudice, quando lo stessoritiene che la documentazione da questi deposi-tata debba essere completata. Se la proroga nonè richiesta o non è concessa, oppure se la docu-mentazione non è integrata nel termine assegna-to ai sensi di quanto previsto nel periodo prece-dente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio,dichiara l'inefficacia del pignoramento relativa-mente all'immobile per il quale non è stata depo-sitata la prescritta documentazione. L'inefficaciaè dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Ilgiudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazio-ne della trascrizione del pignoramento. Si appli-ca l'articolo 562, secondo comma. Il giudice di-chiara altresì l'estinzione del processo esecutivose non vi sono altri beni pignorati.

Art. 567.(Istanza di vendita)

Decorso il termine di cui all'articolo 501, il cre-ditore pignorante e ognuno dei creditori interven-uti muniti di titolo esecutivo possono chiedere lavendita dell'immobile pignorato.Il creditore che richiede la vendita deve provve-dere, entro sessanta giorni dal deposito del ricor-so, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto,nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizionirelative all'immobile pignorato effettuate nei ven-ti anni anteriori alla trascrizione del pignorament-o; tale documentazione può essere sostituita daun certificato notarile attestante le risultanze del-le visure catastali e dei registri immobiliari.Il termine di cui al secondo comma può essereprorogato una sola volta su istanza dei creditori odell'esecutato, per giusti motivi e per una duratanon superiore ad ulteriori sessanta giorni. Un ter-mine di centoventi giorni è inoltre assegnato alcreditore dal giudice, quando lo stesso ritiene chela documentazione da questi depositata debba es-sere completata. Se la proroga non è richiesta onon è concessa, oppure se la documentazione nonè integrata nel termine assegnato ai sensi di quan-to previsto nel periodo precedente, il giudice del-l'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficaciadel pignoramento relativamente all'immobile peril quale non è stata depositata la prescritta docu-mentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordi-nanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza,dispone la cancellazione della trascrizione del pi-gnoramento. Si applica l'articolo 562, secondocomma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione delprocesso esecutivo se non vi sono altri beni pi-gnorati.

VIGENZA:si applicano esclusivamente alle procedure

esecutive iniziate successivamente alla data dientrata in vigore del presente decreto.

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0)

Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

art. 23 sub 6

Art. 568.(Determinazione del valore dell'immobile)

Agli effetti dell'espropriazione il valoredell'immobile si determina a norma dell'articolo15 primo comma.Per il diritto del direttario, il valore, agli effettiindicati, si determina in base agli otto decimi diquello calcolato a norma dell'articolo 13 ultimocomma.Se il bene non è soggetto a tributo diretto versolo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ri-tiene che il valore determinato a norma delle di-sposizioni precedenti sia manifestamente inade-guato, il valore è determinato dal giudice stessosulla base degli elementi forniti dalle parti e diquelli che gli può fornire un esperto da lui nomi-nato.

Art. 568.(Determinazione del valore dell'immobile)

Agli effetti dell'espropriazione il valore del-l'immobile e' determinato dal giudice avutoriguardo al valore di mercato sulla base deglielementi forniti dalle parti e dall'esperto no-minato ai sensi dell'articolo 569, primo com-ma. Nella determinazione del valore di mercatol'esperto procede al calcolo della superficiedell'immobile, specificando quella commer-ciale, del valore per metro quadro e del valo-re complessivo, esponendo analiticamente gliadeguamenti e le correzioni della stima, ivicompresa la riduzione del valore di mercatopraticata per l'assenza della garanzia per vizidel bene venduto, e precisando tali adegua-menti in maniera distinta per gli oneri di re-golarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e dimanutenzione, lo stato di possesso, i vincoli egli oneri giuridici non eliminabili nel corsodel procedimento esecutivo, nonche' per leeventuali spese condominiali insolute.

VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:anche ai procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa

ha comunque luogo con l'osservanza delle nor-me precedentemente in vigore e le disposizioni dicui al presente decreto si applicano quando il giu-

dice dispone una nuova vendita.art. 23 sub 9

Art. 569.(Provvedimento per l'autorizzazione dellavendita)

A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 ilgiudice dell'esecuzione, entro trenta giorni daldeposito della documentazione di cui al secondocomma dell'articolo 567, nomina l'esperto con-vocandolo davanti a sé per prestare il giuramen-to e fissa l'udienza per la comparizione delleparti e dei creditori di cui all'articolo 498 chenon siano intervenuti. Tra la data del provvedi-

Art. 569.(Provvedimento per l'autorizzazione della ven-dita)

A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giu-dice dell'esecuzione, entro quindici giorni daldeposito della documentazione di cui al secondocomma dell'articolo 567, nomina l'esperto chepresta giuramento in cancelleria mediante sot-toscrizione del verbale di accettazione e fissal'udienza per la comparizione delle parti e deicreditori di cui all'articolo 498 che non siano in-

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0)

Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

mento e la data fissata per l'udienza non possonodecorrere più di centoventi giorni.All'udienza le parti possono fare osservazionicirca il tempo e le modalità della vendita, e deb-bono proporre, a pena di decadenza, le opposi-zioni agli atti esecutivi, se non sono già decadutedal diritto di proporle.Se non vi sono opposizioni o se su di esse si rag-giunge l'accordo delle parti comparse, il giudicedispone con ordinanza la vendita, fissando untermine non inferiore a novanta giorni, e non su-periore a centoventi, entro il quale possono esse-re proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'artico-lo 571. Il giudice con la medesima ordinanzastabilisce le modalità con cui deve essere presta-ta la cauzione e fissa, al giorno successivo allascadenza del termine, l'udienza per la delibera-zione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti dicui all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensidell'articolo 576 solo quando ritiene probabileche la vendita con tale modalità possa aver luo-go ad un prezzo superiore della metà rispetto alvalore del bene, determinato a norma dell'artico-lo 568. Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilireche il versamento della cauzione, la presentazio-ne delle offerte, lo svolgimento della gara tra gliofferenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché ilpagamento del prezzo, siano effettuati con mo-dalità telematiche.Se vi sono opposizioni il tribunale le decide consentenza e quindi il giudice dell'esecuzione di-spone la vendita con ordinanza.Con la medesima ordinanza il giudice fissa iltermine entro il quale essa deve essere notificata,a cura del creditore che ha chiesto la vendita o diun altro autorizzato, ai creditori di cuiall'articolo 498 che non sono comparsi.

tervenuti. Tra la data del provvedimento e la datafissata per l'udienza non possono decorrere più dinovanta giorni.All'udienza le parti possono fare osservazioni cir-ca il tempo e le modalità della vendita, e debbonoproporre, a pena di decadenza, le opposizioni agliatti esecutivi, se non sono già decadute dal dirittodi proporle.Nel caso in cui il giudice disponga con ordi-nanza la vendita forzata, fissa un terminenon inferiore a novanta giorni, e non superiorea centoventi, entro il quale possono essere pro-poste offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo571. Il giudice con la medesima ordinanza sta-bilisce le modalita' con cui deve essere prestat-a la cauzione, se la vendita e' fatta in uno opiu' lotti, il prezzo base determinato anorma dell'articolo 568, il termine, non supe-riore a centoventi giorni dall'aggiudicazione,entro il quale il prezzo dev'essere depositato,con le modalita' del deposito e fissa, al gior-no successivo alla scadenza del termine, l'u-dienza per la deliberazione sull'offerta e perla gara tra gli offerenti di cui all'articolo573. Quando ricorrono giustificati motivi, ilgiudice dell'esecuzione puo' disporre che ilversamento del prezzo abbia luogo rateal-mente ed entro un termine non superiore adodici mesi. Il giudice provvede ai sensi del-l'articolo 576 solo quando ritiene probabileche la vendita con tale modalita' possa averluogo ad un prezzo superiore della meta' ri-spetto al valore del bene, determinato a normadell'articolo 568.Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilireche il versamento della cauzione, la presentazio-ne delle offerte, lo svolgimento della gara tra gliofferenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché ilpagamento del prezzo, siano effettuati con mo-dalità telematiche.Se vi sono opposizioni il tribunale le decide consentenza e quindi il giudice dell'esecuzione di-spone la vendita con ordinanza.Con la medesima ordinanza il giudice fissa il ter-mine entro il quale essa deve essere notificata, acura del creditore che ha chiesto la vendita o di

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0)

Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo498 che non sono comparsi.

VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:anche ai procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa

ha comunque luogo con l'osservanza delle nor-me precedentemente in vigore e le disposizioni dicui al presente decreto si applicano quando il giu-

dice dispone una nuova vendita.art. 23 sub 9

Art. 571. (Offerte d'acquisto)

Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrireper l'acquisto dell'immobile pignorato personal-mente o a mezzo di procuratore legale anche anorma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offe-rente deve presentare nella cancelleria dichiara-zione contenente l'indicazione del prezzo, deltempo e modo del pagamento e ogni altro ele-mento utile alla valutazione dell'offerta.L'offerta non è efficace se perviene oltre il ter-mine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzocomma, se è inferiore al prezzo determinato anorma dell'articolo 568 o se l'offerente non pre-sta cauzione, con le modalità stabilitenell'ordinanza di vendita, in misura non inferioreal decimo del prezzo da lui proposto.L'offerta è irrevocabile, salvo che:(...) 2) il giudice ordini l'incanto;3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua pre-sentazione ed essa non sia stata accolta.L'offerta deve essere depositata in busta chiusaall'esterno della quale sono annotati, a cura delcancelliere ricevente, il nome, previa identifica-zione, di chi materialmente provvede al deposi-to, il nome del giudice dell'esecuzione o del pro-fessionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bise la data dell'udienza fissata per l'esame delle of-ferte. Se è stabilito che la cauzione è da versaremediante assegno circolare, lo stesso deve essereinserito nella busta. Le buste sono aperteall'udienza fissata per l'esame delle offerte allapresenza degli offerenti.

Art. 571. (Offerte d'acquisto)

Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrireper l'acquisto dell'immobile pignorato personal-mente o a mezzo di procuratore legale anche anorma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offe-rente deve presentare nella cancelleria dichiara-zione contenente l'indicazione del prezzo, deltempo e modo del pagamento e ogni altro ele-mento utile alla valutazione dell'offerta.L'offerta non è efficace se perviene oltre il termi-ne stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo com-ma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzostabilito nell'ordinanza o se l'offerente non pre-sta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordi-nanza di vendita, in misura non inferiore al deci-mo del prezzo da lui proposto.L'offerta è irrevocabile, salvo che:(...) 2) il giudice ordini l'incanto;3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua pre-sentazione ed essa non sia stata accolta.L'offerta deve essere depositata in busta chiusaall'esterno della quale sono annotati, a cura delcancelliere ricevente, il nome, previa identifica-zione, di chi materialmente provvede al deposito,il nome del giudice dell'esecuzione o del profes-sionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e ladata dell'udienza fissata per l'esame delle offerte.Se è stabilito che la cauzione è da versare me-diante assegno circolare, lo stesso deve essere in-serito nella busta. Le buste sono aperte all'udien-za fissata per l'esame delle offerte alla presenzadegli offerenti.

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0)

Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:anche ai procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa

ha comunque luogo con l'osservanza delle nor-me precedentemente in vigore e le disposizioni dicui al presente decreto si applicano quando il giu-

dice dispone una nuova vendita.art. 23 sub 9

Art. 572. (Deliberazione sull'offerta)

Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente leparti e i creditori iscritti non intervenuti.Se l'offerta è superiore al valore dell'immobiledeterminato a norma dell'articolo 568, aumenta-to di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.Se l'offerta è inferiore a tale valore il giudicenon può far luogo alla vendita quando ritieneprobabile che la vendita con il sistemadell'incanto possa aver luogo ad un prezzo supe-riore della metà rispetto al valore del bene deter-minato a norma dell'articolo 568. In tali casi lostesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con itermini fissati con l'ordinanza pronunciata aisensi dell'articolo 569. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle con-dizioni e con i termini fissati con l'ordinanzapronunciata ai sensi dell'articolo 569.Si applicano le disposizioni degli articoli 573,574 e 577.

Art. 572. (Deliberazione sull'offerta)

Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le par-ti e i creditori iscritti non intervenuti.Se l'offerta e' pari o superiore al valoredell'immobile stabilito nell'ordinanza di ven-dita, la stessa e' senz'altro accolta. Se il prezzo offerto e' inferiore rispetto alprezzo stabilito nell'ordinanza di vendita inmisura non superiore ad un quarto, il giudi-ce puo' far luogo alla vendita quando ritieneche non vi sia seria possibilita' di conseguireun prezzo superiore con una nuova vendita enon sono state presentate istanze di assegna-zione ai sensi dell'articolo 588.In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle con-dizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pro-nunciata ai sensi dell'articolo 569.Si applicano le disposizioni degli articoli 573,574 e 577.

VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:anche ai procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa

ha comunque luogo con l'osservanza delle nor-me precedentemente in vigore e le disposizioni dicui al presente decreto si applicano quando il giu-

dice dispone una nuova vendita.art. 23 sub 9

Art. 573.(Gara tra gli offerenti)

Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzioneinvita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.Se la gara non può aver luogo per mancanza diadesione degli offerenti, il giudice può disporre

Art. 573.(Gara tra gli offerenti)

Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzioneinvita in ogni caso gli offerenti a una garasull'offerta più alta.Se la gara non puo' avere luogo per mancan-

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Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

la vendita a favore del maggiore offerente oppu-re ordinare l'incanto.

za di adesioni degli offerenti, il giudice,quando ritiene che non vi sia seria possibi-lita' di conseguire un prezzo superiore conuna nuova vendita, dispone la vendita a fa-vore del migliore offerente oppure, nel casodi piu' offerte dello stesso valore, dispone lavendita a favore di colui che ha presentatol'offerta per primo.Ai fini dell'individuazione della migliore of-ferta, il giudice tiene conto dell'entita' delprezzo, delle cauzioni prestate, delle forme,dei modi e dei tempi del pagamento nonche' diogni altro elemento utile indicato nell'offertastessa.

VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:anche ai procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa

ha comunque luogo con l'osservanza delle nor-me precedentemente in vigore e le disposizioni dicui al presente decreto si applicano quando il giu-

dice dispone una nuova vendita.art. 23 sub 9

Art. 574.(Provvedimenti relativi alla vendita)

Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo allavendita, dispone con decreto il modo del versa-mento del prezzo e il termine, dalla comunica-zione del decreto, entro il quale il versamentodeve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronun-cia il decreto previsto nell'articolo 586.Si applica anche a questa forma di vendita la di-sposizione dell'articolo 583.Se il prezzo non è depositato a norma del decre-to di cui al primo comma, il giudice provvede anorma dell'articolo 587.

Art. 574.(Provvedimenti relativi alla vendita)

Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo allavendita, dispone con decreto il modo del versa-mento del prezzo e il termine, dalla comunicazio-ne del decreto, entro il quale il versamento devefarsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia ildecreto previsto nell'articolo 586.Quando l'ordi-nanza che ha disposto la vendita ha previstoche il versamento del prezzo abbia luogo ra-tealmente, col decreto di cui al primo periodoil giudice dell'esecuzione puo' autorizzarel'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, adimmettersi nel possesso dell'immobile vendu-to, a condizione che sia prestata una fideius-sione, autonoma, irrevocabile e a prima richie-sta, rilasciata da banche, societa' assicuratri-ci o intermediari finanziari che svolgono invia esclusiva o prevalente attivita' di rilasciodi garanzie e che sono sottoposti a revisionecontabile da parte di una societa' di revisioneper un importo pari ad almeno il trenta per

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Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

cento del prezzo di vendita. Il giudicedell'esecuzione individua la categoriaprofessionale alla quale deve appartenere ilsoggetto che puo' rilasciare la fideiussione anorma del periodo precedente. Lafideiussione e' rilasciata a favore della pro-cedura esecutiva a garanzia del rilasciodell'immobile entro trenta giorni dall'adozionedel provvedimento di cui all'articolo 587,primo comma, secondo periodo, nonche' delrisarcimento dei danni eventualmente arre-cati all'immobile; la fideiussione e' escussadal custode o dal professionista delegato suautorizzazione del giudice.Si applica anche a questa forma di vendita la di-sposizione dell'articolo 583.Se il prezzo non è depositato a norma del decretodi cui al primo comma, il giudice provvede a nor-ma dell'articolo 587.

VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:anche ai procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa

ha comunque luogo con l'osservanza delle nor-me precedentemente in vigore e le disposizioni dicui al presente decreto si applicano quando il giu-

dice dispone una nuova vendita.art. 23 sub 9

Art. 587.(Inadempienza dell'aggiudicatario)

Se il prezzo non è depositato nel termine stabili-to, il giudice dell'esecuzione con decreto dichia-ra la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia laperdita della cauzione a titolo di multa e quindidispone un nuovo incanto.Per il nuovo incanto si procede a norma degli ar-ticoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne rica-va, unito alla cauzione confiscata, risulta inferio-re a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicata-rio inadempiente è tenuto al pagamento delladifferenza.

Art. 587.(Inadempienza dell'aggiudicatario)

Se il prezzo non è depositato nel termine stabili-to, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiarala decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia laperdita della cauzione a titolo di multa e quindidispone un nuovo incanto. La disposizione dicui al periodo precedente si applica altresi'nei confronti dell'aggiudicatario che non haversato anche una sola rata entro dieci giornidalla scadenza del termine; il giudice dell'ese-cuzione dispone la perdita a titolo di multaanche delle rate gia' versate. Con il decretoadottato a norma del periodo precedente, ilgiudice ordina altresi' all'aggiudicatario chesia stato immesso nel possesso di rilasciarel'immobile al custode; il decreto costituisce

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Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

titolo esecutivo per il rilascio.VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:

anche ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore del presente decreto.

Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessaha comunque luogo con l'osservanza delle nor-

me precedentemente in vigore e le disposizioni dicui al presente decreto si applicano quando il giu-

dice dispone una nuova vendita.art. 23 sub 9

Per il nuovo incanto si procede a norma degli ar-ticoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne rica-va, unito alla cauzione confiscata, risulta inferio-re a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicata-rio inadempiente è tenuto al pagamento della dif-ferenza.

Art. 588.(Termine per l'istanza di assegnazione)

Ogni creditore, nel termine di dieci giorni primadella data dell'incanto, può presentare istanza diassegnazione a norma dell'articolo 589 per ilcaso in cui la vendita all'incanto non abbia luogoper mancanza di offerte.

Art. 588.(Termine per l'istanza di assegnazione)

Ogni creditore, nel termine di dieci giorni primadella data dell'udienza fissata per la vendita,può presentare istanza di assegnazione a normadell'articolo 589 per il caso in cui la vendita nonabbia luogo.

VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:anche ai procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa

ha comunque luogo con l'osservanza delle nor-me precedentemente in vigore e le disposizioni dicui al presente decreto si applicano quando il giu-

dice dispone una nuova vendita.art. 23 sub 9

Art. 589.(Istanza di assegnazione)

L'istanza di assegnazione deve contenere l'offer-ta di pagamento di una somma non inferiore aquella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo de-terminato a norma dell'articolo 568.Fermo quanto previsto al primo comma, se nellaprocedura non risulta che vi sia alcuno dei credi-tori di cui all'articolo 498 e se non sono interve-nuti altri creditori oltre al procedente, questi può

Art. 589.(Istanza di assegnazione)

L'istanza di assegnazione deve contenere l'offertadi pagamento di una somma non inferiore a quel-la prevista nell'articolo 506 ed al prezzo basestabilito per l'esperimento di vendita per cui e'presentata.Fermo quanto previsto al primo comma, se nellaprocedura non risulta che vi sia alcuno dei credi-tori di cui all'articolo 498 e se non sono interve-

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Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

presentare offerta di pagamento di una sommapari alla differenza fra il suo credito in linea ca-pitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spe-se.

nuti altri creditori oltre al procedente, questi puòpresentare offerta di pagamento di una sommapari alla differenza fra il suo credito in lineacapitale e il prezzo che intende offrire, oltre lespese.

VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:anche ai procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa

ha comunque luogo con l'osservanza delle nor-me precedentemente in vigore e le disposizioni dicui al presente decreto si applicano quando il giu-

dice dispone una nuova vendita.art. 23 sub 9

Art. 590.(Provvedimento di assegnazione)

Se la vendita all'incanto non ha luogo per man-canza di offerte e vi sono domande di assegna-zione, il giudice provvede su di esse fissando iltermine entro il quale l'assegnatario deve versarel'eventuale conguaglio.Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia ildecreto di trasferimento a norma dell'articolo586.

Art. 590.(Provvedimento di assegnazione)

Se la vendita all'incanto non ha luogo per man-canza di offerte e vi sono domande di assegna-zione, il giudice provvede su di esse fissando iltermine entro il quale l'assegnatario deve versarel'eventuale conguaglio.Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia ildecreto di trasferimento a norma dell'articolo586.

VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:anche ai procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa

ha comunque luogo con l'osservanza delle nor-me precedentemente in vigore e le disposizioni dicui al presente decreto si applicano quando il giu-

dice dispone una nuova vendita.art. 23 sub 9

Art. 591.(Provvedimento di amministrazione giudizia-ria o di nuovo incanto)

Se non vi sono domande di assegnazione o sedecide di non accoglierle, il giudice dell'esecu-zione dispone l'amministrazione giudiziaria anorma degli articoli 592 e seguenti, oppure pro-nuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576perché si proceda a nuovo incanto.In quest'ultimo caso il giudice può altresì stabili-re diverse Condizioni di vendita e diverse forme

Art. 591.(Provvedimento di amministrazione giudizia-ria o di incanto)

Se non vi sono domande di assegnazione o se de-cide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzionedispone l'amministrazione giudiziaria a normadegli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncianuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perchési proceda a incanto , sempre che ritenga che lavendita con tale modalita' possa aver luogo adun prezzo superiore della meta' rispetto al

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di pubblicità, fissando un prezzo base inferioredi un quarto a quello precedente. Il giudice, sestabilisce nuove condizioni di vendita o fissa unnuovo prezzo, assegna altresi' un nuovo terminenon inferiore a sessanta giorni, e non superiore anovanta, entro il quale possono essere proposteofferte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.Si applica il terzo comma, secondo periodo,dell'articolo 569.

valore del bene, determinato a norma del-l'articolo 568.In quest'ultimo caso il giudice può altresì stabili-re diverse Condizioni di vendita e diverse formedi pubblicità, fissando un prezzo base inferiore alprecedente fino al limite di un quarto. Il giu-dice, se stabilisce nuove condizioni di vendita ofissa un nuovo prezzo, assegna altresi' un nuovotermine non inferiore a sessanta giorni, e non su-periore a novanta, entro il quale possono essereproposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo571.Se al secondo tentativo la vendita non ha luo-go per mancanza di offerte e vi sono doman-de di assegnazione, il giudice assegna il bene alcreditore o ai creditori richiedenti, fissandoil termine entro il quale l'assegnatariodeve versare l'eventuale conguaglio. Si appli-ca il secondo comma dell'articolo 590.

VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:anche ai procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa

ha comunque luogo con l'osservanza delle nor-me precedentemente in vigore e le disposizioni dicui al presente decreto si applicano quando il giu-

dice dispone una nuova vendita.

Art. 591-bis.(Delega delle operazioni di vendita)

Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con laquale provvede sull'istanza di vendita ai sensidell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gliinteressati, delegare ad un notaio avente preferi-bilmente sede nel circondario o a un avvocatoovvero a un commercialista, iscritti nei relativielenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposi-zioni di attuazione del presente codice, il compi-mento delle operazioni di vendita secondo lemodalità indicate al terzo comma del medesimoarticolo 569. Con la medesima ordinanza il giu-dice stabilisce il termine per lo svolgimento del-le operazioni delegate, le modalità della pubbli-cità, il luogo di presentazione delle offerte aisensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procedeall'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti

Art. 591-bis.(Delega delle operazioni di vendita)

Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previ-sto al secondo comma, con l'ordinanza con laquale provvede sull'istanza di vendita ai sensidell'articolo 569, terzo comma, delega ad un no-taio avente preferibilmente sede nel circondario oa un avvocato ovvero a un commercialista, iscrit-ti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-terdelle disposizioni di attuazione del presente codi-ce, il compimento delle operazioni di vendita se-condo le modalità indicate al terzo comma delmedesimo articolo 569. Con la medesima ordi-nanza il giudice stabilisce il termine per lo svol-gimento delle operazioni delegate, le modalitàdella pubblicità, il luogo di presentazione delleofferte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove siprocede all'esame delle offerte, alla gara tra gli

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Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

e alle operazioni dell'eventuale incanto. Si appli-ca l'articolo 569, quarto comma.Il professionista delegato provvede:1) alla determinazione del valore dell'immobilea norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendoanche conto della relazione redatta dall'espertonominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569,primo comma, e delle eventuali note depositatedalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quartocomma, delle disposizioni di attuazione del pre-sente codice;2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e,ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo com-ma;3) alla deliberazione sull'offerta a normadell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti dicui agli articoli 573 e 574;4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazio-ne dell'immobile a norma dell'articolo 581;5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di no-mina di cui all'articolo 583;6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'arti-colo 584 e sul versamento del prezzo nella ipote-si di cui all'articolo 585, secondo comma;7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo590;8) alla fissazione del nuovo incanto e del termi-ne per la presentazione di nuove offerte d'acqui-sto ai sensi dell'articolo 591;9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel casoprevisto dall'articolo 587;10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da par-te dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a normadell'articolo 508;11) alla esecuzione delle formalita' di registra-zione, trascrizione e voltura catastale del decretodi trasferimento, alla comunicazione dello stessoa pubbliche amministrazioni negli stessi casiprevisti per le comunicazioni di atti volontari ditrasferimento nonche' all'espletamento delle for-malita' di cancellazione delle trascrizioni dei pi-gnoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conse-guenti al decreto di trasferimento pronunciatodal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo586;12) alla formazione del progetto di distribuzione

offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.Si applica l'articolo 569, quarto comma.Il giudice non dispone la delega ove, sentiti icreditori, ravvisi l'esigenza di procedere di-rettamente alle operazioni di vendita a tu-tela degli interessi delle parti.Il professionista delegato provvede:1) alla determinazione del valore dell'immobile anorma dell'articolo 568, primo comma, tenendoanche conto della relazione redatta dall'espertonominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569,primo comma, e delle eventuali note depositatedalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quartocomma, delle disposizioni di attuazione del pre-sente codice;2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e,ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo com-ma;3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'arti-colo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agliarticoli 573 e 574;4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazio-ne dell'immobile a norma dell'articolo 581;5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di no-mina di cui all'articolo 583;6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'arti-colo 584 e sul versamento del prezzo nella ipote-si di cui all'articolo 585, secondo comma;7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo590 e 591, terzo comma;8) alla fissazione del nuovo incanto e del termineper la presentazione di nuove offerte d'acquisto aisensi dell'articolo 591;9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel casoprevisto dall'articolo 587;10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da partedell'aggiudicatario o dell'assegnatario a normadell'articolo 508;11) alla esecuzione delle formalita' di registrazio-ne, trascrizione e voltura catastale del decreto ditrasferimento, alla comunicazione dello stesso apubbliche amministrazioni negli stessi casi previ-sti per le comunicazioni di atti volontari di trasfe-rimento nonche' all'espletamento delle formalita'di cancellazione delle trascrizioni dei pignora-menti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al

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Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzio-ne che, dopo avervi apportato le eventuali varia-zioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale larestituzione delle cauzioni e di ogni altra sommadirettamente versata mediante bonifico o deposi-to intestato alla procedura dagli offerenti non ri-sultati aggiudicatari. La restituzione ha luogonelle mani del depositante o mediante bonifico afavore degli stessi conti da cui sono pervenute lesomme accreditate.Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificatoche tutte le attività, che, a norma degli articoli571 e seguenti, devono essere compiute in can-celleria o davanti al giudice dell'esecuzione, odal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione,sono eseguite dal professionista delegato pressoil suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordi-nanza di cui al primo comma. All'avviso si ap-plica l'articolo 173-quater delle disposizioni diattuazione del presente codice.Il professionista delegato provvede altresì allaredazione del verbale delle operazioni di vendi-ta, che deve contenere le circostanze di luogo edi tempo nelle quali le stesse si svolgono, le ge-neralità delle persone presenti, la descrizionedelle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiu-dicazione provvisoria con l'identificazionedell'aggiudicatario.Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal pro-fessionista delegato ed allo stesso non deve esse-re allegata la procura speciale di cui all'articolo579, secondo comma.Se il prezzo non è stato versato nel termine, ilprofessionista delegato ne dà tempestivo avvisoal giudice, trasmettendogli il fascicolo.Avvenuto il versamento del prezzo con le moda-lità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e590, secondo comma, il professionista delegatopredispone il decreto di trasferimento e trasmettesenza indugio al giudice dell'esecuzione il fasci-colo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve es-sere allegato il certificato di destinazione urbani-stica dell'immobile quale risultante dal fascicoloprocessuale. Il professionista delegato provvedealla trasmissione del fascicolo al giudice

decreto di trasferimento pronunciato dal giudicedell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;12) alla formazione del progetto di distribuzioneed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzio-ne che, dopo avervi apportato le eventuali varia-zioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale larestituzione delle cauzioni e di ogni altra sommadirettamente versata mediante bonifico o deposi-to intestato alla procedura dagli offerenti non ri-sultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nel-le mani del depositante o mediante bonifico a fa-vore degli stessi conti da cui sono pervenute lesomme accreditate.Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificatoche tutte le attività, che, a norma degli articoli571 e seguenti, devono essere compiute in can-celleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dalcancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sonoeseguite dal professionista delegato presso il suostudio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza dicui al primo comma. All'avviso si applical'articolo 173-quater delle disposizioni di attua-zione del presente codice.Il professionista delegato provvede altresì alla re-dazione del verbale delle operazioni di vendita,che deve contenere le circostanze di luogo e ditempo nelle quali le stesse si svolgono, le gene-ralità delle persone presenti, la descrizione delleattività svolte, la dichiarazionedell'aggiudicazione provvisoria con l'identifica-zione dell'aggiudicatario.Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal pro-fessionista delegato ed allo stesso non deve esse-re allegata la procura speciale di cui all'articolo579, secondo comma.Se il prezzo non è stato versato nel termine, ilprofessionista delegato ne dà tempestivo avvisoal giudice, trasmettendogli il fascicolo.Avvenuto il versamento del prezzo con le moda-lità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590,secondo comma, il professionista delegato predi-spone il decreto di trasferimento e trasmette sen-za indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo.Al decreto, se previsto dalla legge, deve essereallegato il certificato di destinazione urbanistica

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0)

Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogoall'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensidell'articolo 591. Contro il decreto previsto nelpresente comma è proponibile l'opposizione dicui all'articolo 617.Le somme versate dall'aggiudicatario sono depo-sitate presso una banca o su un conto postale in-dicati dal giudice.I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano ri-servati al giudice dell'esecuzione in ogni caso didelega al professionista delle operazioni di ven-dita.

dell'immobile quale risultante dal fascicolo pro-cessuale. Il professionista delegato provvede allatrasmissione del fascicolo al giudice dell'esecu-zione nel caso in cui non faccia luogo all'asse-gnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'artico-lo 591. Contro il decreto previsto nel presentecomma è proponibile l'opposizione di cui all'arti-colo 617.Le somme versate dall'aggiudicatario sono depo-sitate presso una banca o su un conto postale in-dicati dal giudice.I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano ri-servati al giudice dell'esecuzione in ogni caso didelega al professionista delle operazioni divendita.Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessa-to, dispone la revoca della delega delle ope-razioni di vendita se non vengono rispettatii termini e le direttive per lo svolgimento delleoperazioni, salvo che il professionista delegatodimostri che il mancato rispetto dei terminio delle direttive sia dipeso da causa a lui nonimputabile.

VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:anche ai procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa

ha comunque luogo con l'osservanza delle nor-me precedentemente in vigore e le disposizioni dicui al presente decreto si applicano quando il giu-

dice dispone una nuova vendita.art. 23 sub 9

Art. 615.(Forma dell'opposizione)

Quando si contesta il diritto della parte istante aprocedere ad esecuzione forzata e questa non e'ancora iniziata, si puo' proporre opposizione alprecetto con citazione davanti al giudice compe-tente per materia o valore e per territorio a nor-ma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravimotivi, sospende su istanza di parte l'efficaciaesecutiva del titolo.Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione dicui al comma precedente e quella che riguarda lapignorabilita' dei beni si propongono con ricorso

Art. 615.(Forma dell'opposizione)

Quando si contesta il diritto della parte istante aprocedere ad esecuzione forzata e questa non e'ancora iniziata, si puo' proporre opposizione alprecetto con citazione davanti al giudice compe-tente per materia o valore e per territorio a normadell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravimotivi, sospende su istanza di parte l'efficaciaesecutiva del titolo. Se il diritto della parteistante e' contestato solo parzialmente, il giu-dice procede alla sospensione dell'efficacia ese-cutiva del titolo esclusivamente in relazione

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0)

Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2015

al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissacon decreto l'udienza di comparizione delle partidavanti a se' e il termine perentorio per la notifi-cazione del ricorso e del decreto.

alla parte contestata.VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:

anche ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore del presente decreto.

Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessaha comunque luogo con l'osservanza delle nor-

me precedentemente in vigore e le disposizioni dicui al presente decreto si applicano quando il giu-

dice dispone una nuova vendita.art. 23 sub 9

Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione dicui al comma precedente e quella che riguarda lapignorabilita' dei beni si propongono con ricorsoal giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa condecreto l'udienza di comparizione delle parti da-vanti a se' e il termine perentorio per la notifica-zione del ricorso e del decreto.

Art. 631-bis (Omessa pubblicita' sul portaledelle vendite pubbliche) - NUOVO

Se la pubblicazione sul portale delle venditepubbliche non e' effettuata nel termine stabi-lito dal giudice, il giudice dichiara con ordi-nanza l'estinzione del processo esecutivo esi applicano le disposizioni di cui all'articolo630, secondo e terzo comma. La disposizionedi cui al presente articolo non si applicaquando la pubblicita' sul portale non e' stataeffettuata perche' i sistemi informatici deldominio giustizia non sono funzionanti, acondizione che tale circostanza sia attestata anorma dell'articolo 161-quater delle disposi-zione per l'attuazione del presente codice.

VIGENZA:30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale delle specifiche tecniche previste dal-l'art. 161 quater delle disposizioni per l'attua-

zione del codice di procedura civile.art. 23 sub 2

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E NORME TRANSITORIEArt. 155-quinquies(Accesso alle banche dati tramite i gestori)

Art. 155-quinquies(Accesso alle banche dati tramite i gestori)

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0)

Quando le strutture tecnologiche, necessarie aconsentire l'accesso diretto da parte dell'ufficialegiudiziario alle banche dati di cui all'articolo492-bis del codice e a quelle individuate con ildecreto di cui all'articolo 155-quater, primocomma, non sono funzionanti, il creditore proce-dente, previa autorizzazione a norma dell'artico-lo 492-bis, primo comma, del codice, può otte-nere dai gestori delle banche dati previste dalpredetto articolo e dall'articolo 155-quater diqueste disposizioni le informazioni nelle stessecontenute.

Quando le strutture tecnologiche, necessarie aconsentire l'accesso diretto da parte dell'ufficialegiudiziario alle banche dati di cui all'articolo492-bis del codice e a quelle individuate con ildecreto di cui all'articolo 155-quater, primocomma, non sono funzionanti, il creditore pro-cedente, previa autorizzazione a norma dell'arti-colo 492-bis, primo comma, del codice, può ot-tenere dai gestori delle banche dati previste dalpredetto articolo e dall'articolo 155-quater diqueste disposizioni le informazioni nelle stessecontenute.La disposizione di cui al primo comma siapplica, limitatamente alle banche dati pre-viste dall'articolo 492-bis del codice, anchesino all'adozione di un decreto dirigenzialedel Ministero della giustizia, che attesta lapiena funzionalita' delle strutture tecnolo-giche necessarie a consentire l'accesso allemedesime banche dati. Il decreto di cui al pe-riodo precedente e' adottato entro tre mesidall'entrata in vigore del decreto di cui al-l'articolo 155-quater. La disposizione di cui alpresente comma perde efficacia se il decretodirigenziale non e' adottato entro dodicimesi dall'entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto.

Art. 161-ter.(Vendite con modalità telematiche)

Il Ministro della giustizia stabilisce con propriodecreto le regole tecnico-operative per lo svolgi-mento della vendita di beni mobili e immobilimediante gara telematica nei casi previsti dal co-dice, nel rispetto dei princìpi di competitività,trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurez-za, esattezza e regolarità delle procedure telema-tiche. Con successivi decreti le regole tecnico-o-perative di cui al primo comma sono adeguateall’evoluzione scientifica e tecnologica.

Art. 161-ter.(Vendite con modalità telematiche)

Il Ministro della giustizia stabilisce con propriodecreto le regole tecnico-operative per lo svolgi-mento della vendita di beni mobili e immobilimediante gara telematica nei casi previsti dal co-dice, nel rispetto dei princìpi di competitività,trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurez-za, esattezza e regolarità delle procedure telema-tiche. Con successivi decreti le regole tecnico-o-perative di cui al primo comma sono adeguateall’evoluzione scientifica e tecnologica. Se oc-corre, le medesime regole tecnico-opera-tive sono integrate al fine di assicurare unagevole collegamento tra il portale delle ven-dite pubbliche e i portali dei gestori dellevendite telematiche.

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0)

VIGENZA:30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale delle specifiche tecniche previstedall' art. 161 quater delle disposizioni per

l'attuazione del codice di procedura civile.

161-quaterModalità di pubblicazione sul portale dellevendite pubbliche

rif.: art. #490 c.p.c.- NUOVO

La pubblicazione sul portale delle venditepubbliche e' effettuata a cura del professioni-sta delegato per le operazioni di vendita odel commissionario o, in mancanza, del credi-tore procedente ed in conformita' alle specifi-che tecniche, che possono determinare anchei dati e i documenti da inserire. Le specifichetecniche sono stabilite dal responsabile per isistemi informativi automatizzati del Mini-stero della giustizia entro sei mesi dall'entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto e sono rese disponibilimediante pubblicazione nel portale dellevendite pubbliche. Quando la pubblicita' ri-guarda beni immobili o beni mobili registrati,la pubblicazione non puo' essere effettuata inmancanza della prova dell'avvenuto paga-mento del contributo per la pubblicazio-ne, previsto dall'articolo 18-bis del decre-to del Presidente della Repubblica 30 mag-gio 2002, n. 115. Il portale delle vendite pubbliche deve invia-re all'indirizzo di posta elettronica ordinariao certificata, ad ogni interessato che ne ha fat-to richiesta e si e' registrato mediante un'ap-posita procedura disciplinata dalle specifichetecniche di cui al primo comma, un avvisocontenente le informazioni relative alle ven-dite di cui e' stata effettuata la pubblicita'. Il portale delle vendite pubbliche provvedeall'archiviazione e alla gestione dei dati rela-tivi alle vendite in esso pubblicate. Il mancato funzionamento dei sistemi infor-matici e' attestato dal responsabile dei siste-mi informativi automatizzati del Ministero

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0)

della giustizia.VIGENZA:

si applicano esclusivamente alle procedureesecutive iniziate successivamente alla data di

entrata in vigore del presente decreto.

169-sexies.Elenco dei soggetti specializzati per la custo-dia e la vendita dei mobili pignorati.

- NUOVO

Presso ogni tribunale e' istituito un elencodei soggetti specializzati di cui all'articolo532 del codice per la custodia e la venditadei beni mobili pignorati. Alle domande e'allegata la documentazione comprovante lecompetenze maturate, anche relativamente aspecifiche categorie di beni. L'elenco e' for-mato dal presidente del tribunale, che prov-vede sentito il procuratore della Repubblica.Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quan-to compatibili.

Art. 173-bis. (Contenuto della relazione di stima e compitidell'esperto)

L'esperto provvede alla redazione della relazionedi stima dalla quale devono risultare:1) l'identificazione del bene, comprensiva deiconfini e dei dati catastali;2) una sommaria descrizione del bene;3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazio-ne, se occupato da terzi, del titolo in base al qua-le è occupato, con particolare riferimento allaesistenza di contratti registrati in data anteceden-te al pignoramento;4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anchedi natura condominiale, gravanti sul bene che re-steranno a carico dell'acquirente, ivi compresi ivincoli derivanti da contratti incidenti sulla atti-tudine edificatoria dello stesso o i vincoli con-nessi con il suo carattere storico-artistico;5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anchedi natura condominiale, che saranno cancellati oche comunque risulteranno non opponibili all'ac-quirente;6) la verifica della regolarità edilizia e urbanisti-ca del bene nonché l'esistenza della dichiarazio-

Art. 173-bis. (Contenuto della relazione di stima e compitidell'esperto)

L'esperto provvede alla redazione della relazionedi stima dalla quale devono risultare:1) l'identificazione del bene, comprensiva deiconfini e dei dati catastali;2) una sommaria descrizione del bene;3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazio-ne, se occupato da terzi, del titolo in base al qua-le è occupato, con particolare riferimento allaesistenza di contratti registrati in data anteceden-te al pignoramento;4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anchedi natura condominiale, gravanti sul bene che re-steranno a carico dell'acquirente, ivi compresi ivincoli derivanti da contratti incidenti sulla atti-tudine edificatoria dello stesso o i vincoli con-nessi con il suo carattere storico-artistico;5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anchedi natura condominiale, che saranno cancellati oche comunque risulteranno non opponibili all'ac-quirente;6) la verifica della regolarità edilizia e urbanisti-ca del bene nonché l'esistenza della dichiarazio-

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0)

ne di agibilità dello stesso previa acquisizione oaggiornamento del certificato di destinazione ur-banistica previsto dalla vigente normativa.L'esperto, prima di ogni attività, controlla lacompletezza dei documenti di cui all'articolo567, secondo comma, del codice, segnalandoimmediatamente al giudice quelli mancanti oinidonei.L'esperto, terminata la relazione, ne invia copiaai creditori procedenti o intervenuti e al debitore,anche se non costituito, almeno quarantacinquegiorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'ar-ticolo 569 del codice, a mezzo posta elettronicacertificata ovvero, quando ciò non è possibile, amezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.Le parti possono depositare all'udienza note allarelazione purché abbiano provveduto, almenoquindici giorni prima, ad inviare le predette noteal perito, secondo le modalità fissate al terzocomma; in tale caso l'esperto interviene all'u-dienza per rendere i chiarimenti.

ne di agibilità dello stesso previa acquisizione oaggiornamento del certificato di destinazione ur-banistica previsto dalla vigente normativa.7) in caso di opere abusive, il controllo dellapossibilita' di sanatoria ai sensi dell'articolo36 del decreto del Presidente della Repubbli-ca 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costidella stessa;altrimenti, la verifica sull'eventuale presenta-zione di istanze di condono, indicando ilsoggetto istante e la normativa in forza dellaquale l'istanza sia stata presentata, lo statodel procedimento, i costi per il conseguimen-to del titolo in sanatoria e le eventuali obla-zioni gia' corrisposte o da corrispondere; inogni altro caso, la verifica, ai fini della istanzadi condono che l'aggiudicatario possa even-tualmente presentare, che gli immobili pigno-rati si trovino nelle condizioni previste dal-l'articolo 40, sesto comma, della legge 28febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46,comma 5 del decreto del Presidente della Re-pubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificandoil costo per il conseguimento del titolo in sa-natoria; 8) la verifica che i beni pignorati siano gravatida censo, livello o uso civico e se vi sia stataaffrancazione da tali pesi, ovvero che il dirittosul bene del debitore pignorato sia di pro-prieta' ovvero derivante da alcuno dei sud-detti titoli; 9) l'informazione sull'importo annuo dellespese fisse di gestione o di manutenzione, sueventuali spese straordinarie gia' deliberateanche se il relativo debito non sia ancorascaduto, su eventuali spese condominiali nonpagate negli ultimi due anni anteriori alladata della perizia, sul corso di eventuali pro-cedimenti giudiziari relativi al bene pignora-to."L'esperto, prima di ogni attività, controlla lacompletezza dei documenti di cui all'articolo567, secondo comma, del codice, segnalandoimmediatamente al giudice quelli mancanti oinidonei.L'esperto, terminata la relazione, ne invia copiaai creditori procedenti o intervenuti e al debitore,anche se non costituito, almeno trenta giorni

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D.L. 83/2015 – Le disposizioni in tema di procedure esecutive e processo civile telematico (2.0)

prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo569 del codice, a mezzo posta elettronica certifi-cata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzotelefax o a mezzo posta ordinaria.Le parti possono depositare all'udienza note allarelazione purché abbiano provveduto, almenoquindici giorni prima, ad inviare le predette noteal perito, secondo le modalità fissate al terzocomma; in tale caso l'esperto interviene all'u-dienza per rendere i chiarimenti.

VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:anche ai procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa

ha comunque luogo con l'osservanza delle nor-me precedentemente in vigore e le disposizionidi cui al presente decreto si applicano quando il

giudice dispone una nuova vendita.

Art. 173-quinquies. (Ulteriori modalità di presentazione delle of-ferte d'acquisto, di prestazione della cauzionee di versamento del prezzo)

Il giudice, con l’ordinanza di vendita di cui al-l’articolo 569, terzo comma, del codice, può di-sporre che la presentazione dell’offerta d’acqui-sto e la prestazione della cauzione ai sensi degliarticoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codi-ce possano avvenire con sistemi telematici di pa-gamento ovvero con carte di debito, di credito oprepagate o con altri mezzi di pagamento conmoneta elettronica disponibili nei circuiti banca-rio e postale e mediante la comunicazione, amezzo posta elettronica certificata ovvero, quan-do ciò non è possibile, a mezzo telefax, di unadichiarazione contenente le indicazioni prescrittedai predetti articoli.Il versamento del prezzo può essere effettuatocon le stesse modalità di cui al primo comma.

Art. 173-quinquies. (Ulteriori modalità di presentazione delle of-ferte d'acquisto, di prestazione della cauzionee di versamento del prezzo)

Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui al-l'articolo 569, terzo comma, del codice, puo'disporre che la presentazione dell'offertad'acquisto e la prestazione della cauzione aisensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 delmedesimo codice possano avvenire con siste-mi telematici di pagamento ovvero con cartedi debito, di credito o prepagate o con altrimezzi di pagamento disponibili nei circuitibancario e postale. E' consentita la presta-zione della cauzione anche mediante fideius-sione autonoma, irrevocabile e a prima ri-chiesta, rilasciata da banche, societa' assicu-ratrici o intermediari finanziari che svolgonoin via esclusiva o prevalente attivita' di rila-scio di garanzie e che sono sottoposti a revi-sione contabile da parte di una societa' direvisione. Il giudice dell'esecuzione, con l'or-dinanza di vendita, individua la categoriaprofessionale alla quale deve appartenere ilsoggetto che puo' rilasciare la fideiussione anorma del periodo precedente. La fideiussio-ne e' rilasciata in favore della procedura ese-cutiva ed e' escussa dal custode o dal profes-

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sionista delegato su autorizzazione del giudi-ce. In ogni caso, e' stabilito che l'offerente co-munichi, a mezzo posta elettronica certificat-a, la dichiarazione contenente le indicazioniprescritte dall'articolo 571.

VIGENZA ex art. 23 sub 9 D.L. 83/2015:anche ai procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa

ha comunque luogo con l'osservanza delle nor-me precedentemente in vigore e le disposizionidi cui al presente decreto si applicano quando il

giudice dispone una nuova vendita.

Il versamento del prezzo può essere effettuatocon le stesse modalità di cui al primo comma.

NORME COLLEGATE ALLE DISPOSIZIONI CHE PRECEDONOAl decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo16-octies e' inserito il seguente: «Art. 16-novies (Modalita' informatiche per le domande diiscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici,dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggettispecializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati edell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alleoperazioni di vendita) - 1. Le domande di iscrizione all'albo deiconsulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delledisposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile,all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei periti pressoil tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme diattuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura dicoloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche inconformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con lemedesime modalita' sono inseriti i documenti allegati alle domande. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alledomande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi deiprofessionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dicui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delledisposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui alpresente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti oaltre somme a qualsiasi titolo, il versamento e' effettuatoesclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con cartedi debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento conmoneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, anorma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009,n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispettodella normativa, anche regolamentare, concernente i pagamentitelematici nel processo civile. 4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati anorma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a curadel presidente del tribunale, con modalita' esclusivamente

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informatiche in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi e'consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e dellesegreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria.Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater, terzo comma, delledisposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, ladisposizione di cui al periodo precedente si applica anche aglielenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle medesimedisposizioni. 5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchidi cui al presente articolo sono effettuate in conformita' allespecifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemiinformativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispettodella disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Lespecifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica Italiana e sul sito internet del Ministero dellagiustizia. 6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficaciadecorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet delMinistero della giustizia delle specifiche tecniche previste dalcomma 5. 7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto diefficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscrittinegli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono ipropri dati, con modalita' telematiche e in conformita' allespecifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio dinovanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministerodella giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalladata di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albied elenchi gia' formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi edelenchi previsti dal presente articolo.». 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,n. 1229, all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso e' postoa carico del creditore procedente ed e' liquidato dal giudicedell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma,calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore,sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusuraanticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delledisposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o anorma dell'articolo 530, quarto comma, del codice di proceduracivile, il compenso previsto dal secondo comma non e' dovuto. Neglialtri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applicala disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede condecreto che costituisce titolo esecutivo.»; b) al quinto comma dopo le parole: «per cui si procede» sonoaggiunte le seguenti: «e comunque non puo' eccedere l'importo di euro3.000,00»; c) al sesto comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:«La residua quota del quaranta per cento e' distribuitadall'ufficiale giudiziario coordinatore l'ufficio, in parti uguali,tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenentiall'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.». 4. Per l'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per lacustodia e la vendita dei beni mobili pignorati, di cui al comma 1,

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lett. d), e' autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2015.

Art. 15 Portale delle vendite pubbliche 1. Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica30 maggio 2002, n. 115 e' inserito il seguente: «Art. 18-bis (Pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche) - 1.Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascunatto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblicanotizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, e' dovutoun contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a caricodel creditore procedente. Quando la vendita e' disposta in piu'lotti, il contributo per la pubblicazione e' dovuto per ciascuno diessi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalita' previstedall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, conimputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio delloStato. Quando la parte e' stata ammessa al patrocinio a spese delloStato, il contributo per la pubblicazione e' prenotato a debito, anorma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Perla pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al periodoprecedente, il contributo per la pubblicazione non e' dovuto. 2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, diconcerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importodel contributo per la pubblicazione e' adeguato ogni tre anni inrelazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice deiprezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cuial comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma,sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministerodella giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonche'per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.».

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE TELEMATICONorma di riferimento Disposizioni ex D.L. 83/2015

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179Art. 16 bis

dopo il comma 1 dell'art. 16 bis e' inserito ilseguente:

- NUOVO

1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili,contenziosi e di volontaria giurisdizione in-nanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giu-gno 2015, innanzi alle Corti d'Appello e'sempre ammesso il deposito telematico del-

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l'atto introduttivo o del primo atto difensivo edei documenti che si offrono in comunica-zione, da parte del difensore o del dipen-dente di cui si avvale la pubblica ammi-nistrazione per stare in giudizio personal-mente, nel rispetto della normativa anche re-golamentare concernente la sottoscrizione latrasmissione e la ricezione dei documenti in-formatici. In tal caso il deposito si perfezionaesclusivamente con tali modalita'.

« 9-bis. Le copie informatiche, anche perimmagine, di atti processuali di parte e degliausiliari del giudice nonche' dei provvedimen-ti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informa-tici dei procedimenti indicati nel presentearticolo, equivalgono all'originale anche se pri-ve della firma digitale del cancelliere. Il difenso-re, il consulente tecnico, il professionista dele-gato, il curatore ed il commissario giudizialepossono estrarre con modalita' telematiche du-plicati, copie analogiche o informatiche degliatti e dei provvedimenti di cui al periodo pre-cedente ed attestare la conformita' delle copieestratte ai corrispondenti atti contenuti nel fasci-colo informatico. Le copie analogiche ed infor-matiche, anche per immagine, estratte dal fasci-colo informatico e munite dell'attestazione diconformita' a norma del presente comma,equivalgono all'originale. Per i duplicati ri-mane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presentecomma non si applicano agli atti processualiche contengono provvedimenti giudiziali cheautorizzano il prelievo di somme di denaro vin-colate all'ordine del giudice.

9-bis. Le copie informatiche, anche per im-magine, di atti processuali di parte e degli au-siliari del giudice nonche' dei provvedimentidi quest'ultimo, presenti nei fascicoli informaticidei procedimenti indicati nel presente arti-colo, equivalgono all'originale anche se privedella firma digitale del cancelliere. Il difensore,il dipendente di cui si avvale la pubblica am-ministrazione per stare in giudizio personal-mente, il consulente tecnico, il professionistadelegato, il curatore ed il commissario giudizia-le possono estrarre con modalita' telematicheduplicati, copie analogiche o informatiche degliatti e dei provvedimenti di cui al periodo pre-cedente ed attestare la conformita' delle copieestratte ai corrispondenti atti contenuti nel fasci-colo informatico. Le copie analogiche ed infor-matiche, anche per immagine, estratte dal fasci-colo informatico e munite dell'attestazione diconformita' a norma del presente comma,equivalgono all'originale. Per i duplicati ri-mane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presentecomma non si applicano agli atti processualiche contengono provvedimenti giudiziali cheautorizzano il prelievo di somme di denaro vin-colate all'ordine del giudice.

Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformita' del-le copie degli atti notificati)

- NUOVO

1. Il difensore, il dipendente di cui si avvalela pubblica amministrazione per stare ingiudizio personalmente, il consulente tecnico,

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il professionista delegato, il curatore ed ilcommissario giudiziale, quando depositanocon modalita' telematiche la copia informati-ca, anche per immagine, di un atto formato susupporto analogico e notificato, con modali-ta' non telematiche, dall'ufficiale giudiziarioovvero a norma della legge 21 gennaio 1994,n. 53, attestano la conformita' della copia alpredetto atto. La copia munita dell'attesta-zione di conformita' equivale all'originaledell'atto notificato. Le disposizioni del pre-sente articolo si applicano anche all'attoconsegnato all'ufficiale giudiziario o all'uffi-cio postale per la notificazione.

Art. 16-undecies (Modalita' dell'attestazionedi conformita')

- NUOVO

1. Quando l'attestazione di conformita' pre-vista dalle disposizioni della presente sezio-ne, dal codice di procedura civile e dal-l'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gen-naio 1994, n. 53, si riferisce ad una copiaanalogica, l'attestazione stessa e' apposta incalce o a margine della copia o su foglio sepa-rato, che sia pero' congiunto materialmentealla medesima. 2. Quando l'attestazione di conformita' si ri-ferisce ad una copia informatica, l'attesta-zione stessa e' apposta nel medesimo docu-mento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attesta-zione di conformità può alternativamente es-sere apposta su un documento informaticoseparato e contenente l'indicazione deidati essenziali per individuare univocamen-te la copia a cui si riferisce; il predetto do-cumento e' allegato al messaggio di postaelettronica certificata mediante il quale la co-pia stessa e' depositata telematicamente. Sela copia informatica e' destinata alla notifica,l'attestazione di conformita' e' inserita nellarelazione di notificazione.

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE Art. 23 Disposizioni transitorie e finali

• Art. 480 (Forma del precetto)• Art. 490 (Pubblicità degli

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2. Le disposizioni di cui all'articolo….. 13, comma 1, letterab), numero 1), lettera e), numero 1, lettera ee) e all'artico-lo 14, comma 1, lettere b) e c) si applicano decorsi trentagiorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle spe-cifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle di-sposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 12 (n.d.r. forse 13 ?),comma 1, lettera b), 13, comma 1, lettere d), l), m), n), siapplicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziatesuccessivamente alla data di entrata in vigore del presentedecreto.

7. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, letterea), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quel-le indicate nel presente articolo, si applicano anche ai pro-cedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presen-te decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessaha comunque luogo con l'osservanza delle norme prece-dentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente de-creto si applicano quando il giudice dispone una nuova ven-dita.

10. Le disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, letteraf), numero 2) e lettera g), si applicano alle venditedisposte successivamente alla data di entrata in vigore delpresente decreto, anche nelle procedure esecutive pendentialla medesima data.

11. La disposizione di cui all'articolo 503 del codice di pro-cedura civile, nel testo modificato dall'articolo 19, com-ma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 12 settembre 2014,n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 no-vembre 2014, n. 162, si applica, a far data dall'entrata invigore del presente decreto, anche ai procedimenti pen-denti alla data di entrata in vigore della legge n. 162 del2014.

avvisi)• Art. 492-bis (Ricerca con

modalità telematiche dei benida pignorare)

• Art. 495 (Conversione delpignoramento)

• Art. 497 (Cessazionedell'efficacia delpignoramento)

• Art. 530 (Provvedimento perl'assegnazione o perl'autorizzazione della vendita)

• Art. 532 (Vendita a mezzo dicommissionario)

• Art. 533 (Obblighi delcommissionario)

• Art. 545 (Creditiimpignorabili)

• Art. 567 (Istanza di vendita)• Art. 568 (Determinazione del

valore dell'immobile)• Art. 569 (Provvedimento per

l'autorizzazione della vendita)• Art. 571 (Offerte d'acquisto)• Art. 572• Art. 573• Art. 574• Art. 587• Art. 588.(Termine per

l'istanza di assegnazione)• Art. 590 (Provvedimento di

assegnazione)• Art. 591 (Provvedimento di

amministrazione giudiziaria odi nuovo incanto)

• Art. 591-bis (Delega delleoperazioni di vendita)

• Art. 615 (Formadell'opposizione)

• Art. 631-bis (Omessapubblicita' sul portale dellevendite pubbliche)

• Art. 155-quinquies(Accessoalle banche dati tramite igestori)

• 161-quater (Modalita' di

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pubblicazione sul portaledelle vendite pubbliche)

• 169-sexies Elenco deisoggetti specializzati per lacusto dia e la vendita deimobili pignorati.

• Art. 173-quinquies. (Ulteriorimodalità di presentazionedelle offerte)

REVISIONI

1.0 (con la collaborazione degli avv.ti Luca Sileni e Fabrizio Testa)1.1 (con la collaborazione dell'avv. Carla Secchieri)

• La vigenza dell'art. 530 c.p.c. è differenziata nel tempo e solo la prima parte necessita dell'emanazionedelle regole tecniche.

• Inserito il titolo dell'art. 161 quater disp. att. c.p.c. in precedenza omesso• Formattazione generale del testo.

1.2 (con la collaborazione dell'avv. Valentina Carollo)• Rettificata intestazione colonna (DL 83/2012 – DL 83/2015)• Eliminazione collegamenti ipertestuali sulla colonna norme vigenti al 27 giugno 2015

1.3• Rettificato riferimento all'art. 23 in relazione all'art. 490 c.p.c.

2.0 (con la collaborazione della dott.ssa Angelica Carnevale)• A causa di una imprecisa formattazione alcune norme non risultavano correttamente inserite• Correzione piccoli refusi di stampa

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