Il Processo Civile Telematico

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Il Processo Civile Telematico

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Il Processo Civile Telematico. DEPOSITO ATTI COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA NOTIFICHE. Collegamento internet. Certificato di autenticazione. P.E.C. DOMINIO GIUSTIZIA. P.D.A. SERVIZI TELEMATICI. Consultazione registri di cancelleria Consultazione del fascicolo informatico (documenti ) - PowerPoint PPT Presentation

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Il Processo Civile Telematico

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DOMINIO GIUSTIZIA

SERVIZI TELEMATICI

1) Consultazione registri di cancelleria

2) Consultazione del fascicolo informatico (documenti)

3) Richiesta copie

4) Pagamenti telematici

Certificato di autenticazione

Collegamento internet

Professionista

GestoreCentrale

5. DEPOSITO ATTI6. COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA7. NOTIFICHE

P.E.C.

Gestore P.E.C. del ministero

GestoreLocale

Milano

Cancelliere

Magistrato

GestoreLocaleRoma

GestoreLocale

Palermo GestoreLocale

Bari

P.D.A.

Puntodi accesso

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Obbligatorietà deposito atti

A partire dal 30 giugno 2014, il deposito degli atti

processuali civili e dei documenti di parte diverrà

effettuabile, obbligatoriamente, solo con la modalità

telematica.

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Il kit dell’Avvocato

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1 . Dotazione minima hardware e software

un Personal Computer con almeno una presa USB un collegamento ad Internet

un browser aggiornato che sia in grado di supportare il protocollo SSL

ConsiglioInternet Explorer

Mozilla interno alla chiavetta

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2. Certificati e firma digitale

I certificati digitali servono per essere riconosciuti dal PDA

La firma serve per firmare digitalmente gli atti Forniti sotto forma di chiavetta USB o smart card Conformi con il profilo previsto per la CNS (Carta

Nazionale dei Servizi) Correttamente installato con i relativi

driver – e con il relativo lettore in caso di smartcard.

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3. Posta Elettronica Certificata

Una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) censita

nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

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4. Un programma Redattore

Un programma ‘redattore’ capace di creare le buste

telematiche da inviare alle cancellerie, contenenti gli

atti di parte e tutti gli eventuali allegati.

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Il deposito telematico

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Il deposito generico di un atto

• L’atto da depositare e gli eventuali allegati devono essere inseriti in una struttura informatica denominata busta telematica

• Il file relativo all’atto deve essere firmato digitalmente dal soggetto che procede al deposito.

• La busta telematica deve essere inviata come allegato ad un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo telematico dell’ufficio giudiziario destinatario.

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Atto principale

L’atto principale devono essere redatto in formato PDF “testo”, mantenendo tutte le impostazioni grafiche del documento originale, ma eliminando ogni elemento “pericoloso” o in grado di modificarne il contenuto.Non deve essere scansionato, ma creato con un programma di videoscrittura e convertito in PDF.

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Conversione file in pdf

Usare le funzioni automatiche di Word se presenti

Installare sul PC un convertitore gratuito (es. PDF CREATOR).

Cliens trasforma automaticamente in PDF i file creati con

Word 2010 o successivi e Open Office o Libre Office.

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Allegati

Gli allegati possono essere scansionati, quindi inviati in formato PDF immagine.

I formati ammessi sono: pdf, odf, rtf, txt, jpg, gif, tiff o xml.

È anche consentito l'utilizzo di formati compressi zip, rar, arj purché contenenti file nei formati indicati in precedenza.

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Regola importante!!!

La denominazione dei file non deve contenere caratteri speciali!!

Per non sbagliare usiamo l’underscore (il trattino basso) _ Per abbreviazioni recanti la forma giuridica non utilizziamo i

punti (spa, snc, srl)

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Firma documenti

Il file PDF relativo all’atto deve essere firmato digitalmente dal soggetto che procede al deposito.

Deve essere obbligatoriamente firmato anche il file «dati atto XML», creato automaticamente dal redattore e contenente le informazioni fondamentali riferite all’atto.

Gli allegati, salvo eccezioni, non devono essere firmati.

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Dimensione busta

Le regole ministeriali fissano a 30 Mb il limite massimo della busta

Se gli allegati superano il limite massimo si deve depositare la busta con solo alcuni allegati in modo tale da rimanere nel limite di 30Mb. Il cancelliere nell’esaminare il contenuto della busta verificherà la mancanza di alcuni allegati, iscriverà la causa a ruolo e genererà una comunicazione (biglietto di cancelleria inviato a mezzo PEC) in cui chiederà all’Avvocato di produrre i documenti mancanti. A questo punto l’Avvocato creerà una seconda busta di tipo “Produzione documentazione richiesta” allegando o l’atto originario o un nuovo atto come semplice nota integrativa e gli allegati mancanti. Per questa nuova busta non sarà necessario creare la Nota di iscrizione a ruolo nè allegare la procura alle liti, sarà invece indispensabile indicare il numero di ruolo assegnato al fascicolo dal cancelliere all’accettazione del primo invio.

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Deposito iscrizione a ruolo Nel caso di deposito telematico di una Iscrizione a Ruolo, la

busta telematica sarà formata come nel caso di deposito generico ma una particolare menzione deve essere fatta per gli allegati.

Sarà necessario inserire tra gli allegati del deposito, oltre ad altri documenti di pertinenza del procedimento:

1) copia per immagine di procura alle liti, ove prevista; 2) relata di notifica, nel caso di citazione; 3) NIR; 4)ricevuta del pagamento del contributo unificato e dei diritti

di cancelleria, nei casi in cui previsto .

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Relata di notifica

Al deposito telematico viene allegata la copia per immagine (scansione) delle relazioni di notificazione restituite in formato cartaceo dall’ufficio UNEP. L’iscrizione a ruolo si intende eseguita ‘con velina’ con l’obbligo da parte del depositante di presentare, alla prima udienza, l’originale dell’atto di citazione notificato e le relazioni di notificazione.Il cancelliere provvederà alla verifica della corrispondenza tra atto di citazione originale notificato e atto depositato telematicamente e all’esito ne dichiarerà la conformità tramite “asseverazione dell’atto di citazione”

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I pagamenti e i termini

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Contributo unificatoRicevuta di pagamento

Pagamento eseguito in maniera tradizionale: Al deposito viene allegata la copia per immagine (scansione) della ricevuta di

pagamento in formato cartaceo. L’originale della ricevuta sarà consegnato successivamente alla cancelleria.

Pagamento eseguito in modalità telematica: Al deposito deve essere allegata la Ricevuta Telematica (RT), attestante

l’avvenuto pagamento, come file di dati firmato digitalmente dal soggetto Prestatore di Servizio di Pagamento.

Qualora non fosse possibile, la RT può essere inserita anche come allegato generico in formato PDF.

Nel caso di pagamento eseguito con più operazioni, si allegano tutte le Ricevute Telematiche.

E’ possibile pagare telematicamente con una unica operazione, e quindi ottenendo un’unica Ricevuta Telematica, contributo unificato e diritti di cancelleria.

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1° - Ricevuta di Accettazione (RdA) del proprio gestore PEC che conferma l’avvenuto invio della busta.

2° - Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC): la data e l’ora della RdAC determina il

momento della ricezione ai fini dei termini processuali. Nel caso in cui la RdAC sia rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

Avviso Mancata Consegna (AMC) in alternativa alla RdAC: equivale all’impossibilità a consegnare la PEC di deposito alla casella di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario adito. In questo caso si consiglia di ritentare l’invio della PEC di deposito o di rivolgersi al proprio gestore di PEC

3° - Esito controlli automatici è un messaggio di PEC in cui viene riportato l’esito dei controlli inerenti le verifiche formali del messaggio e della busta telematica

4° - Esito intervento della cancelleria è un messaggio di PEC in cui viene riportato l’esito dell’intervento di accettazione dell’atto da parte della cancelleria o della segreteria dell’Ufficio Giudiziario.

Che cosa succede dopo un deposito?

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Termini legali

L’atto si considera depositato nel momento in cui perviene all’Avvocato il messaggio PEC di “Avvenuta consegna” (2° messaggio) che corrisponde alla cosiddetta RDAC (ricevuta di avvenuta consegna) in cui viene riportato il momento esatto della ricezione della busta telematica da parte del gestore PEC del Ministero della Giustizia.

Attenzione: Se il momento della consegna è dopo le ore 14, considerare il giorno successivo!

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