PROCESSO CIVILE TELEMATICO: SEMINARIO PRATICO
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PROCESSO CIVILE TELEMATICO:SEMINARIO PRATICO
avv. Valentina Carollo- avv. Andrea Pontecorvo
in videoconferenza avv. Maurizio Reale
Tutte le slide reperibili sul sito www.pergliavvocati.it
ScreenCast sul canale YouTube della FIIF - www.youtube.com/FIIFCNF
PREMESSA
ASPETTI NORMATIVI
QUADRO NORMATIVO ATTUALE PCT
DPR 68/2005(PEC)
Art. 16 D.L. 185/2008Art. 4 D.L. 193/2009
(obbligo PEC e comunicazioni)
D.P.C.M. 22 febbraio 2013(Firma digitale – regole
tecniche)Deliberazione CNIPA n. 45/2009 modificata dal determinazione DIGITPA
28/7/2010
Art. 4 Decreto Legge n. 193/2009
D.M. 44/2011 (Regolamento)
PROVVEDIMENTO 16/4/2014 (Specifiche
Tecniche)
CADDecreto Legislativo
n. 82/2005Modificato 2010
L. 53/1994(notificazioni in proprio)Art. 3 bis – notificazioni via PECArt. 149 bis c.p.c.
Art. 16, 16 bis, ter, quater, 17D.L. 179/2012 (decreto crescita)
Manca la conversione in legge del D.L. n. 90/2014
Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90
NOVITA’ NEL DECRETO CRESCITA D.L. 179/2012
• 19/12/2012 – depositi delle domande di insinuazione al passivo via PEC – gestione “telematica” da parte dei curatori
• 18/2/2013 – comunicazioni e notificazioni telematiche obbligatorie per CdA e Tribunali nei confronti di tutti I soggetti con obbligo di PEC
• 15/12/2013 – istituzione dei pubblici elenchi – notifica telematica da parte dell’avvocato
• 30/6/2014 – depositi telematici obbligatori degli atti di parte e dei CTU nel contenzioso, volontaria giurisdizione e procedure concorsuali – art. 16 bis D.L. 179/2012 come modificato D.L. 90/2014
NOVITA’ DEL D.L. n. 90/2014
1) PCT a partenza modulata
2) Eliminata la sottoscrizione del verbale di udienza
3) Obbligo di comunicazione della sentenza
4) Depositi telematici ammessi fino alle ore 24
5) Regolamentato l’invio di buste multiple
E’ POSSIBILE ANTICIPARE L’OBBLIGO
6) Disciplinato il potere di autentica delle copie da parte degli avvocati e ausiliari
7) Eliminato obbligo autorizzazione COA per notifiche in proprio via PEC
8) Eliminato obbligo pagamento marche da bollo per le notifiche in proprio via PEC
NOVITA’ DEL D.L. n. 90/2014
QUALI STRUMENTI USARE PER IL
DEPOSITO TELEMATICO
1) PC connesso ad Internet
2) indirizzo PEC
3) Firma digitale
4) Software c.d. “redattore”
Lista di controllo
POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
1) Comunicazioni a valore legale - art. 4 DPR n- 68/2005
2) Comunicazioni e notificazioni telematiche da parte della cancelleria – art. 4 D.L. n. 193/2009
3) Notifiche via PEC – L. 53/1994
4) Depositi – anche PEC collettiva – si attendono modifiche
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
UTILIZZI
Le conseguenze della non corretta gestione della PEC da parte degli avvocati – notifiche in cancelleria: art. 16 sexies D.L. 179/2012 (introdotto D.L. n. 90/2014) – DOMICILIO INFORMATICO
sul sito pst.giustizia.it previa autenticazione
Video tutorial sul canale YouTube della FIIFwww.youtube.com/FIIFCNF
oppure liberamente dal sito www.inipec.gov.it
Per n. 2-3-(4) utilizzare la PEC risultante dal ReGIndE
FIRMA DIGITALE
FIRMA DIGITALE 1tipologie ammesse nel
PCT
CAdES – genera file p7m PAdES – all’interno del PDF
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FIRMA DIGITALE 2efficacia
Stessa efficacia probatoria della scrittura privata ex art. 2702 c.c.
Requisiti di forma ad probationem e ad substantiam richiesti dalla legge
Certificati validi e non revocati
No macroistruzioni o codici eseguibili (es. campo data)
FIRMA DIGITALE 3disconoscimento?
Disconoscimento dell’uso – presunzione (art. 21, co. 2, CAD)
Disconoscimento della firma digitale (ex art. 214 c.p.c.)
Non conferisce data certa!
Qualunque sia il redattore scelto, per applicare la propria firma digitale sugli atti come sopra inseriti nella busta, questa sarà la relativa procedura: si aprirà la seguente finestra...
Sulla pratica applicazione della FIRMA
… e cliccando sul pulsante FIRMA, il software ci chiederà di inserire il P.I.N. del dispositivo (lo stesso che già inseriamo per visualizzare il PolisWeb)
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…oppure anche direttamente sul PDF utilizzando un programma come Adobe Acrobat
e utilizzando le firme con certificati
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REDATTORE atti telematici
Nella sezione Download del sito PST.GIUSTIZIA.IT è disponibile l'elenco di alcuni strumenti software – alcuni utilizzabili gratuitamente - per la redazione della "busta telematica" per il deposito degli atti nell'ambito del Processo Civile Telematico.
Dove reperire il c.d. REDATTORE
…o quello in convenzione con l’Ordine
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_28.wp
al termine della procedura, avremo creato una BUSTA (leggi: un vero e proprio fascicolo digitale), contenente tutti i dati del procedimento (Curia, Nrg, Avvocato difensore, Parti, tipo atto depositando, documenti, allegati generici, ecc.).
N.B.: tramite il redattore firmeremo gli atti che necessitano di tale adempimento
A cosa serve il REDATTORE
Tale software è sostanzialmente identico a quello con cui si genera la NOTA DI ISCRIZIONE CON IL CODICE A BARREA differenza di quest'ultimo, però, dovremo inserire anche gli atti e i documenti che intendiamo depositare telematicamente.
Sul funzionamento del REDATTORE
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BUSTA TELEMATICA
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Prodotta la busta (fascicolo digitale) contenente l'atto firmato, la nota di deposito firmata (c.d. Dati Atto .XML) e i documenti eventualmente allegati, un ultimo click ci consentirà il deposito vero e proprio, tramite PEC, presso L'Ufficio giudiziario competente
Sul DEPOSITO della Busta Telematica
Poiché il deposito avviene tramite la nostra PEC, con messaggio inviato alla PEC dell'Ufficio Giudiziario (con allegato il fascicolo digitale, c.d. BUSTA), riceveremo praticamente in tempo reale le seguenti comunicazioni:
Sulle successive RICEVUTE
1) una PRIMA pec denominata ACCETTAZIONE
generata dal nostrogestore di PostaElettronica Certificata
Come dire:
si tratta delle R.D.A.C. generata dal gestore diP.E.C. dell'Ufficio Giudiziario destinatario.
Come dire:
2) una SECONDA pec denominata CONSEGNA
La seconda PEC ricevuta, quella che attesta l'avvenuta consegna del vostro messaggio (RDAC) al destinatario, costituisce il “timbro di depositato” e attesta la data e l'ora di deposito. E' bene conservarla con cura !!!
ATTENZIONE
Questa terza comunicazione viene generata in automatico dai sistemi informatici del Ministero e conterrà la seguente dicitura:
3) una TERZA pec denominata ESITO DEI CONTROLLI AUTOMATICI
quest'ultima pec viene generata dal sistema a seguito dell'intervento del cancelliere, che accetta il deposito (da questo momento è possibile la visibilità dell’atto nel fascicolo informatico). Ecco il contenuto:
4) una QUARTA pec denominata ACCETTAZIONE DEPOSITO
SERVIZI ATTIVICONSULTAZIONE
DEPOSITOPAGAMENTI TELEMATICI
ON LINE!
SERVIZI ATTIVIPortale PST
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PST.GIUSTIZIA.IT
TRIBUNALE DI VERBANIADAL 11/7/2011- Comparse di risposta- Comparse di intervento- Comparsa conclusionale e
memoria di replica- Memorie autorizzate dal
Giudice- Correzione di errore
materiale- Elaborati CTUNei procedimenti contenziosi e Volontaria Giurisdizione
CONSULTAZIONEPortale PST
pst.giustizia.itPOLISWEB
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PST.GIUSTIZIA.IT
Da maggio 2014 – le nuove regole tecniche prevedono anche diverse modalità di autenticazione
Accedere ai SERVIZI RISERVATI
Selezionare l’Ufficio Giudiziario
Selezionare la funzione AGENDA
Impostato il criterio di ricerca, il sistema restituisce un ELENCO
Cliccando sull’evento desiderato, si accede al DETTAGLIO FASCICOLO
Cliccando su DOCUMENTI FASCICOLOaccediamo agli ATTI e ai Documenti
Si aprirà una finestra di dialogo, attraverso la quale potremo:
1) Visualizzare il documento oppure
2) salvarlo nella cartella desiderata
N.B.: il documento, un PDF TESTUALE,appare senza firma grafica!
Art. 16 bis, co. 9 bis. D.L. n. 90/2014copia informatica in fascicolo telematico = originale
Come verificare una procedura dove si è costituiti come difensori
Potremo accedere solo se la cancelleria ci ha indicato nei registri come difensori
DEPOSITODIMOSTRAZIONE
PRATICA
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PAGAMENTI TELEMATICI
pst.giustizia.it
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PAGAMENTI TELEMATICI 1
PAGAMENTI TELEMATICI 2
IL PAGAMENTO TELEMATICO PUO’ ESSERE ESEGUITO:
1) Punto di accesso: funzionalità e modalità messe a disposizione del gestore
2) Portale PST Giustizia: - il soggetto esterno (Avvocato) deve
preventivamente essere registrato Registro Generale degli Indirizzi Telematici
- autenticazione a mezzo smart card
PAGAMENTI TELEMATICI 3
CANALI DI PAGAMENTO
1) POSTE ITALIANE: carta di credito o c/c 2) UNICREDIT BANK: bonifico alla Tesoreria dello Stato ( bisogna essere titolari di c/c)3) BANCA convenzionata con il gestore del Punto di Accesso
PAGAMENTI TELEMATICI 4
RICEVUTA DI PAGAMENTOLa RT ( ricevuta telematica ) può essere
utilizzata può essere utilizzata sia in modalità tradizionale che nell’ambito del flusso telematico ( DM 44/2011):
- allegata nella busta telematica - può essere stampata ed allegata
all’iscrizione a ruolo “cartacea”
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