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Il Processo Civile Telematico: questioni di attualità ed evoluzione giurisprudenziale

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Il Processo Civile Telematico:

questioni di attualità ed evoluzione giurisprudenziale

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Processo civile telematico come «regola»

Cass. Civ. n. 9772/2016In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosiiniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina dell'art.16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dall'art. l, coma 19,numero 2), della legge n. 228 del 2012, anteriormente alle modificheapportate dal decreto-legge n. 83 del 2015 (che, con l'art. 19, comma 1,lettera a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per viatelematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo delgiudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decretoingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, maad una mera irregolarità, sicché ogniqualvolta l'atto sia stato inserito neiregistri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione dellaricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronicacertificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato ilraggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficiogiudiziario e della messa a disposizione delle altre parti».

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Cass. Sez. Lavoro n. 22479/2016

«Dal citato comma 1 dell' art.16-bis del d.l. 179 del 2012, nel testovalorizzato dalla Corte d'appello ed operante ratione temporis, nondiscende il divieto di utilizzare l'invio telematico per gli atti delprocesso diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriorea quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta ed ammessadall'ordinamento (v. l' art. 83, terzo comma, c.p.c., nel testomodificato dalla I. 18 giugno 2009, n. 69, che ha previsto latrasmissione in via telematica della procura alle liti conferita susupporto cartaceo, mediante copia informatica autenticata confirma digitale) ed in mancanza di una sanzione espressa di nullitàdel deposito degli atti introduttivi in via telematica»

Processo civile telematico come «regola»

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Interventi1. Cosa è la firma digitale

2. Come si conservano gli atti digitali

3. Come e cosa si deve notificare digitalmente

4. Dove si fanno le notifiche digitali e quali sono i “pubblici registri”

5. Le notifiche agli imprenditori

6. A chi si deve notificare e quali problematiche sorgono con la domiciliazione

7. Come notifica/comunica la cancelleria e con quali conseguenze

8. Come cambiano le tecniche di redazione degli atti e dei provvedimenti nel pct

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Cos’è la firma digitaleAvv. Luca Lamborizio

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1) Autenticità2) Integrità

3) Validità Legale

La Firma Digitale

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ART. 12 Provvedimento DGSIA 16 aprile 2014

2. La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) oCAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella bustacrittografica; è fatto divieto di inserire nella busta crittografica leinformazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario. Lamodalità di apposizione della firma digitale o della firmaelettronica qualificata è del tipo "firme multiple indipendenti" oparallele, e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con lapropria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto dellabusta). L'ordine di apposizione delle firme dei firmatari non èsignificativo e un'alterazione dell'ordinamento delle firme nonpregiudica la validità della busta crittografica; nel caso del formatoCAdES il file generato si presenta con un'unica estensione p7m. Ilmeccanismo qui descritto è valido sia per l'apposizione di unafirma singola che per l'apposizione di firme multiple.

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La firma CAdES(CMS Advanced Electronic Signatures)× Può essere apposta su qualsiasi tipo di

file

× Genera una file crittografato contenente il documento informatico originale

× Si caratterizza per il suffisso P7M che si aggiunge all’estensione del file

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La firma PAdES(PDF Advanced Electronic Signatures)× Può essere apposta solo su file PDF

× Lascia immutata l’estensione del documento

× La verifica della firma può essere effettuata aprendo il documento con il software Acrobat Reader

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C. Cass, sez. VI civ. - ordinanza 31 agosto 2017, n.20672

Va rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alleSezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolareimportanza, riguardante gli effetti della violazione delledisposizioni tecniche specifiche sulla forma degli “atti del processoin forma di documento informatico” (o, descrittivamente, nativiinformatici) da notificare e, in particolare, sull’estensione del “file”in cui essi si articolano, ove siano indispensabili per valutare la loroautenticità, dovendosi stabilire se esse prevedano, o meno, unanullità di forma e, quindi, se questa sia poi da qualificarsiindispensabile ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c., rendendosi -in caso di risposta affermativa del quesito - necessario altresìdefinire l’ambito di applicabilità alla fattispecie del principiogenerale di sanatoria degli atti nulli in caso di raggiungimento delloscopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.

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La conservazionedei documenti digitaliAvv. Elena Barbieri

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Cosa accade al documento informatico firmato digitalmente

quando il certificato di firma digitale scade?

×

E come assicurare la validità nel lungo termine dei documenti

firmati digitalmente?

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D.P.C.M. 22 febbraio 2013“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”

ARTICOLO 62“Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato”.

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Quali sonoi riferimenti temporali?

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D.P.C.M. 22 febbraio 2013

ARTICOLO 41, comma 4a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272;

b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti, ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione;

c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del Codice;

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c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata

Gli atti degli avvocati sottoscritti con firma digitale traggono beneficio dal fatto di essere per lo più inseriti all’interno di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce riferimento temporale opponibile ai terzi ed è pertanto in grado di perpetuare la validità del certificato di firma.

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La PEC è in grado di svolgere tale compito all’infinito, al pari di un sistema di conservazione, e sia

pertanto in grado di sopperire ad esso??

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× La PEC assicura piena validità ed opponibilità ai terzi delle firme digitali contenute tra i suo allegati fino alla scadenza dei certificati di firma che la assistono;

× Successivamente a tale scadenza questa funzione entra in crisi a causa del fatto che il messaggio non è più assistito dalle presunzioni di integrità e attendibilità;

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Per assicurare che le caratteristiche precipue della PEC siano garantite in tempi lunghi (e potenzialmente all’infinito) il messaggio dovrà essere versato in un sistema di conservazione, che sarà in grado a sua volta di cristallizzare nel tempo il valore della PEC soprattutto come messaggio integro ed attendibile ad ogni effetto di legge.

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Articolo 20, comma 3 D.M. 21 febbraio 2011 n. 44

Prescrive che l’avvocato è tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia.

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L’importanza del sistema di conservazione degli atti digitali è

fondamentale anche e soprattutto per quegli atti che NON sono destinati a confluire

nei fascicoli telematici di cancelleria e che non sono

allegati ad un messaggio PEC.

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Il codice dell'amministrazione digitale (d.lgs 82/2005) all'art. 21 dispone che «Il documento informatico, cui e'apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità».

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L’articolo 3 del D.P.C.M. 13.11.2014, dispone che uno dei metodi per assicurare l’integrità e l’immodificabilitàdi un documento informatico formato mediante mezzi di videoscrittura è proprio l’apposizione della firma digitale. Nel momento in cui questa scade e non è più considerata valida, viene meno anche tale funzione.

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× Il processo di conservazione, permettendo di associare una validazione temporale tramite una marca temporale all’impronta del documento informatico firmato digitalmente, ne estende la sua validità nel tempo e costituisce riferimento temporale opponibile ai terzi, che colloca la generazione di dette firme in un momento precedente alla scadenza.

× Dunque laddove vi siano documenti informatici ai quali non è associabile una registrazione di protocollo o la trasmissione a mezzo della posta elettronica certificata, il versamento di un documento in un sistema di conservazione si pone come unica alternativa per garantire la validità legale nel tempo di documenti informatici. 23

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Sulla rilevanza, ai fini processuali, di adottare per i documenti firmati digitalmente un sistema di conservazione a norma di legge, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12939 del 23/5/2017 stabilendo che l’utilizzo di servizi accreditati (o qualificati) ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale genera presunzioni di integrità dei documenti e di certezza delle date e firme di cui sono muniti. Pone dunque a carico della controparte l’onere di fornire la prova contraria.

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Chi si occupa della conservazione?× Il processo di conservazione degli atti firmati

digitalmente è un servizio prestato da certificatori accreditati.

× L'elenco è tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) che autorizza i certificatori a svolgere la propria attività conferendogli il ruolo di “certificatori accreditati” ed effettua la vigilanza sugli stessi.

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Cosa e comenotificare digitalmenteAvv. Luca Lamborizio

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Cosa si può notificare telematicamente

•non ancora depositati in un fascicolo telematico o cartaceo

•già depositati in un fascicolo telematico o cartaceo

Atti o provvedimenti

in formato analogico

•non ancora depositati in un fascicolo telematico o cartaceo

•già depositati in un fascicolo telematico o cartaceo•duplicato informatico

•copia informatica

Atti o provvedimenti

in formato digitale

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Art. 3-bisLegge 21 gennaio 1994 n. 53

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in undocumento informatico, l'avvocato provvede adestrarre copia informatica dell'atto formato susupporto analogico, attestandone la conformità con lemodalità previste dall' articolo 16-undecies deldecreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 . Lanotifica si esegue mediante allegazione dell'atto danotificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

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Art. 16-undeciesD.L. 18 ottobre 2012, n. 179

1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni dellapresente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21gennaio 1994, n. 53 , si riferisce ad una copia analogica, l'attestazionestessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato,che sia però congiunto materialmente alla medesima.2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copiainformatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documentoinformatico.3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità puòalternativamente essere apposta su un documento informaticoseparato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogoesclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecnichestabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati delMinistero della giustizia. Se la copia informatica è destinata allanotifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione dinotificazione.3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono leattestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presentesezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n.53 , sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

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La prova della notifica telematicaTribunale e/o Corte d’AppelloESCLUSIVAMENTE attraverso il deposito delle email di ACCETTAZIONE e di CONSEGNA (formato .eml o .msg)

Corte di Cassazione e/o Giudice di PacePEC di invio, PEC di accettazione e PEC di consegna e relativi allegati in formato cartaceo

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Cassazione civile, sez. III, 14/07/2017, n. 17450

In tema di ricorso per cassazione, qualora lanotificazione della sentenza impugnata sia stataeseguita con modalità telematiche, per soddisfarel’onere di deposito della copia autentica della relazionedi notificazione, il difensore del ricorrente, destinatariodella suddetta notifica, deve estrarre copie cartaceedel messaggio di posta elettronica certificatapervenutogli e della relazione di notificazione redattadal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della l. n. 53 del1994, attestare con propria sottoscrizione autografa laconformità agli originali digitali delle copie analogicheformate e depositare nei termini queste ultime pressola cancelleria della Corte.

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Cass. civ, sez. VI – 3, ord. 12 ottobre – 29 novembre 2017, n. 28473

…la copia analogica della sentenza prodotta dal ricorrente presenta un’attestazione di conformità all’originale informatico che risulta priva della sottoscrizione autografa del difensore……ciò comporta l’inidoneità della copia depositata a tener luogo della copia autentica prevista dall’art. 369, co. 2, n. 2) cod. proc. civ. e -conseguentemente- l’improcedibilità del ricorso……va escluso, peraltro, che la circostanza che la sentenza sia stata trasmessa al difensore, a mezzo PEC, dalla Cancelleria della Corte di Appello possa equivalere ad attestazione di autenticità, esonerando il difensore dall’onere di attestazione (autografa) della conformità del documento all’originale digitale.

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Cassazione civile,sez. III, 09/11/2017, n. 26520

Fintanto che il processo civile telematico non sarà attivato anchepresso la Corte di cassazione, ai fini dell'osservanza dell'art. 369c.p.c., il difensore del ricorrente, che ha l'onere di depositare lacopia conforme all'originale del provvedimento impugnato,qualora non abbia disponibilità della copia con attestazione diconformità rilasciata dalla cancelleria, deve estrarre una copiaanalogica dall'originale digitale presente nel fascicolo informaticoe attestare con propria sottoscrizione autografa la conformitàdell'una all'altro, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis,comma 9-bis, non soddisfacendo invece le condizioni di leggel'attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia delprovvedimento eventualmente notificato con modalitàtelematiche.

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Quindi…× per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica anche

della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente,destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copiecartacee del messaggio di posta elettronica certificatapervenutogli e della relazione di notificazione redatta dalmittente L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 5, attestare conpropria sottoscrizione autografa la conformità agli originalidigitali delle copie analogiche formate e depositare nei terminiqueste ultime presso la cancelleria della Corte

× per creare la copia cartacea conforme all'originale digitale, ildifensore deve accedere tramite il PCT al fascicolo informaticoed estrarre da lì la copia da asseverare

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Art. 16-septiesD. L. 18 ottobre 2012, n. 179

1. La disposizione dell'articolo 147 del codice diprocedura civile si applica anche alle notificazionieseguite con modalità telematiche. Quando è eseguitadopo le ore 21, la notificazione si consideraperfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

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Cassazione civile,sez. III, 21/09/2017, n. 21915Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario -che trova fondamento nell'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo - non trova applicazione in riferimento al disposto dell'art. 147 c.p.c., espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, atteso che questa norma, nel prevedere che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, ha inteso disciplinare espressamente i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela del diverso interesse di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, notificato dal difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, alle 23.47 dell'ultimo giorno utile, sul rilievo che, ai sensi del predetto art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, le notificazioni effettuate dopo le 21 debbono ritenersi perfezionate alle ore 7 del giorno successivo e che non era ipotizzabile la scissione degli effetti per il notificato e il notificante, in quanto quest'ultimo aveva iniziato a compiere l'attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato).

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Corte appello Milano,sez. II, 16/10/2017E’ rilevante e non manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale della normacontenuta nella l. 221/2012, per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che ladisposizione dell'articolo 147 del codice di proceduracivile si applichi anche alle notificazioni eseguite conmodalità telematiche e che la notificazione eseguitadopo le ore 21 si considera perfezionata alle ore 7 delgiorno successivo.

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Dove notificare e cosa sono i «pubblici registri»Avv. Daniela Pesce

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I pubblici elenchi per le notificazioni e comunicazioni× art. n.16 ter del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (in Suppl.

ordinario n. 194 alla Gazz. Uff., 19 ottobre 2012, n. 245). -Decreto convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (DECRETO SVILUPPO BIS) – vigente dal 19 agosto 2014

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art. n.16 ter d.l. 18 ottobre 2012 n.179“1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 (è l’articolo che prevede il domicilio digitale del cittadino; incidenter tantum, istituto di fatto ancor da mettere in pratica) e 16, comma 12 (è il REGINDE), del presente decreto; dall'articolo 16 , comma 6 (è il Registro Imprese), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis (è INI-PEC) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa”.

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Giurisprudenza× TAR Campania sez III sent. 13 ottobre 2017 n. 2401:

l’inadempienza dell’amministrazione non permette al difensore di estrarre l’indirizzo pec da altre fonti.

× TAR Catania sentenza 13 ottobre 2017 n. 2401 (che richiama TAR Sicilia sent. 13 luglio 2017 n. 1842): quando la legge impone di notificare all’Avvocatura dello Stato, va esclusa la possibilità di rimessione in termini in caso di erronea indicazione dell’indirizzo pec.

× Negli stessi termini TAR Basilicata sent. 21 settembre 2017 n. 607

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× TAR Molise ordinanza 13 novembre 2017 n. 420: qualora il ricorso sia stato notificato ad un indirizzo pec non inserito nel registro del Ministero della Giustizia, ma all’indirizzo pec risultante dal sito internet dell’Avvocatura dello Stato ed altresì da altre sentenze del medesimo TAR, rese in procedimenti nei quali l’amministrazione si era ritualmente costituita, l’errore è da ritenersi scusabile e la parte che ne fa richiesta può essere rimessa in termini.

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In senso contrario

Tribunale civile di Milano sez.V, ord. 8 dicembre 2016 n. 33200: (in un 702 bis c.p.c.) è valida la notificazione ad una p.a. all’indirizzo pec censito nel registro IPA, indicato fra i pubblici registri fino all’agosto 2014, ancora pubblicamente consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it: se imperativa ed esclusiva è la prescrizione di utilizzare un pubblico registro, non è esclusiva la elencazione dei pubblici registri, che deve ritenersi fondata più sul carattere della pubblica riconducibilità dell’indirizzo al soggetto, per sua dichiarazione, che su una elencazione tassativa. La indicazione nell’IPA, di carattere pubblico, è operata dalla p.a. che deve aver previamente aperto le caselle e con la pubblicazione ne assume la riferibilità.

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Le notifiche agli imprenditoriDott.ssa Enrica Bertolotto

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Cass. sez. VI, 6 luglio 2016, n. 13817

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E’ onere della parte che eserciti l'attività d'impresa, normativamente obbligata (D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6 convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2; L. 28 gennaio 2009, n. 2; D.L. n. 179 del 2012, art. 5 convertito nella L. n. 221 del 2012) a munirsi di un indirizzo PEC, assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, se del caso delegando tale controllo, manutenzione o assistenza a persone esperte del ramo, senza che tali problematiche possano integrare materia rilevante ai fini di un sospetto di illegittimità costituzionale della relativa disciplina.

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Cass. Civ, sez. I, 8/92016, n. 17767

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L’iniziativa per la dichiarazione di fallimento può essere notificata dal creditore in via diretta dal suo avvocato sia mediante l'ausilio degli uffici postali sia con la PEC.

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Cass. Civ. n. 31/2017

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«La pec costituisce l'indirizzo pubblico informatico, che deve esser attivo e rinnovato nel tempo, la cui responsabilità sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale».

«La notifica telematica del ricorso di fallimento e del decreto ex art. 15, 3 ° comma, 1.f., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art.17 del d.l. 179 del 2012, convertito dalla l. 221/2012, si perfeziona nel momento in cui perviene all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, precedentemente comunicato dal medesimo al momento della sua iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art.16, 6 °comma del d.l. 185/2008, convertito dalla 1. 2/2009 e dell'art.5, comma 1, del d.l. 179/2012, convertito dalla 1. 221/2012, salva la prova che l'indirizzo Pec risultante dal detto registro sia erroneo per fatto non imputabile all'imprenditore che ha effettuato la comunicazione»

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Cass. civ. 26276/2017

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«In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi della L. Fall, art. 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese" (Cass. 17946/2016, 26333/2016, 602/2017);

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A chi notificare e i problemi della domiciliazioneAvv. Elena Barbieri

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Domiciliazione e “domicilio digitale”L’Art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

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Le Sezioni Unite della S.C. con la sentenza n. 10143 del 20/06/2012 hanno affermato il principio secondo il quale a partire dal 1 febbraio 2012, data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, “alla domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale era in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, potesse farsi luogo soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non avesse indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”.

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Successivamente il D.L. 90/2014 convertito con la l. 11 agosto 2014, n. 114, con l'articolo 52, comma 1, lettera b) ha introdotto nel dl 179/2012 l'articolo 16-sexies, disciplinando compiutamente il c.d. domicilio digitale ed ha chiarito definitivamente che "salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».

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× Se l'avvocato extra districtum ha indicato la PEC, allora tutte le comunicazioni e notificazioni di causa devono essergli fatte a quell'indirizzo e non in Cancelleria.Cassazione civile sez. VI 11/10/2017 n. 23919

× In caso di mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio al di fuori della circoscrizione del tribunale a cui sono assegnati, opera la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente solo se il difensore non ha indicato il proprio indirizzo PEC, in violazione dell'art. 125 c.p.c.. Cassazione civile sez. III 29/09/2017 n. 22838

× La domiciliazione in cancelleria si integra solamente qualora il difensore non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente comunicato all'ordine. Cassazione civile sez. VI 14/09/2017 n. 21335

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Resta ovviamente valida la facoltà di eleggere domicilio presso avvocato iscritto all’Ordine che ha sede nella circoscrizione del tribunale adito.In tal caso la notifica dell'atto di impugnazione all'avvocato che, esercente fuori dalla circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio presso altro legale, assegnato alla circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto ai sensi degli artt. 141 e 340 c.p.c.. Cassazione civile sez. VI 19/10/2017 n. 24660.

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× Peraltro la Suprema Corte ha altresì affermato che: “La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all’art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte, sicché all'eventuale elezione di domicilio, realizzata all'atto di costituzione in giudizio da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo e dunque nel caso di notifica effettuata presso lo studio del non domiciliatario decorre il termine breve ex art. 325 c.p.c..”Cassazione civile sez. I 31/08/2017 n. 20625

× Ai fini della validità della notifica a mezzo PEC al domiciliatario, non è richiesta la previa trascrizione del suo indirizzo PEC nell'atto di elezione di domicilio, atteso che tale modalità di notifica è condizionata unicamente al fatto che l'indirizzo del destinatario risulti da pubblici elenchi.Cassazione civile sez. VI 11/05/2017 n. 11759 55

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× Una volta ammessa la possibilità di procedere alla notifica a mezzo PEC ed escluso l'onere dell'avvocato esercente extra districtum di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, non vi è alcuna giustificazione o base normativa per l'esecuzione della notifica presso la cancelleria. (Cassazione Civile 26403/2017)

× Tuttavia, nel caso in cui la notifica venga eseguita presso la cancelleria anziché a mezzo PEC tale notifica è semplicemente nulla, e non giuridicamente inesistente, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916 - Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017 n. 18694.)

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La disciplina del domicilio nel giudizio di CassazioneIn tema di ricorso in Cassazione, il secondo comma dell’art. 366 c.p.c. stabilisce che “se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione”.In altre parole, nel giudizio in Cassazione il difensore può alternativamente o congiuntamente:× eleggere domicilio in Roma;× indicare il proprio indirizzo PEC.

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La disciplina del domicilio nel giudizio di Cassazione

La circostanza che in mancanza di indicazione dell’indirizzo PEC e di elezione di domicilio in Roma si possa procedere alla notifica in Cancelleria non significa però che la notifica effettuata all’indirizzo PEC del difensore risultante da pubblici elenchi debba considerarsi nulla: la norma autorizza semplicemente la notifica di provvedimenti o di atti presso la cancelleria, in assenza congiunta dell’elezione di domicilio in Roma e dell’indicazione dell’indirizzo PEC

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Notificazioni in forme ordinarie o presso la cancelleria

Residua, tuttavia, un ristretto margine di applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82. Si tratta del caso in cui l'uso della PEC è impossibile per causa non imputabile al destinatario. In tale ipotesi, le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni degli atti vanno effettuate nelle forme ordinarie, ai sensi degli artt. 136 e seguenti c.p.c.

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In materia di notificazioni al difensore, ove il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, non è più possibile procedere, ai sensi dell'articolo 82 del Regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. Cassazione civile sez. III 11/07/2017 n. 17048

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Quali sono le cause, imputabili al

destinatario, che impongono di procedere

alla notifica con il deposito presso la

cancelleria?

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Mancata notifica a mezzo PEC in quanto:

× avvocato privo di indirizzo PEC

× avvocato non ha comunicato indirizzo PEC all’Ordine presso il quale è iscritto

ovvero ha comunicato indirizzo PEC errato

×spazio esaurito nella casella PEC

×mancato rinnovo casella PEC

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In tal caso la causa è imputabile al destinatario che non ha osservato le disposizioni di cui all'art. 20 decreto 21 febbraio 2011, n. 44 il quale dispone che × Il gestore di posta elettronica certificata del soggetto abilitato

esterno (avvocato) è tenuto ad adottare software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati.

× Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati.

× La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34.

× Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.

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Casella di pec non idoneaIl fatto che il gestore di posta certificata attesti che «la casella dell'utente destinatario non è in grado di accettare il messaggio» sottende un evento che dipende dallo stato della casella dell'utente e, quindi, oggettivamente riferibile alla sfera di controllo dello stesso. Ciò legittima l'esecuzione delle comunicazioni e delle notificazioni mediante deposito in cancelleria.Cassazione civile sez. VI 15/12/2016 n. 25968

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Mancata adozione di strumenti per decodificare files con estensione .p7mL'autorizzazione all'impiego della notifica col mezzo telematico implica l'onere che il suo destinatario si doti degli strumenti minimali per leggere una notifica che quei requisiti rispetti. Ciò significa che l'avvocato deve dotarsi degli strumenti più adeguati per il processo telematico. Lo afferma la Cassazione che respinge il ricorso di un avvocato che contestava l'attribuzione di responsabilità per non essersi dotato degli strumenti idonei a decodificare documenti sottoscritti in Cades con estensione "p7m".

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× L'avvocato non può mai eccepire la propria impossibilità materiale ad aprire i documenti '.p7m' allegati alla notifica telematica riferendo di essere privo degli strumenti informatici necessari per la lettura e decodifica di notifiche/comunicazioni trasmesse via pec. Cassazione civile sez. VI 28/09/2017 n. 22756

× In sostanza, essere in possesso di strumenti adeguati e aggiornati sotto il profilo tecnico deve essere ormai considerato un elemento insostituibile per l'esercizio della professione forense. Cassazione civile sez. VI 25/09/2017 n. 22320

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Ritardata apertura del messaggio pecLa notifica del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione, pacificamente avvenuta a mezzo PEC nei termini previsti ma conosciuta dalla fallenda solo dopo la data della comparizione (avendo solo tardivamente questa provveduto all'effettiva apertura della casella di posta certificata), non compromette il diritto di difesa della fallenda atteso che sia la notifica al domicilio sia quella telematica si fondano sullo stesso principio di fondo che è quello della conoscibilità dell'atto secondo un criterio di ordinaria diligenza del destinatario (circa il costante controllo degli atti ricevuti presso il domicilio reale o telematico). Cassazione civile sez. VI 22/03/2017 n. 7390 67

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Notificazioni e comunicazioni di CancelleriaAvv. Daniela Pesce

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Art. 16 d.l. n. 179/12 conv. con modif. dalla L. n. 221/12

Comma 4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

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Comma 6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

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Art. 16 d.l. n. 179/12 conv. con modif. dalla L. n. 221/12

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L’art. 16 comma 3 d.l. n. 179/12 conv. con modif. dalla L. n. 221/12 ha modificato l’art. 45 disposizioni attuazione c.p.c. che disciplina la

forma delle comunicazioni del cancelliere ; in particolare è stato modificato il comma 2, talché il

biglietto di cancelleria deve contenere anche “il testo integrale”

del provvedimento comunicato.

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Art. 133 c.p.c.(Pubblicazione e comunicazione della sentenza) 1. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella

cancelleria del giudice che l'ha pronunciata .2. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi

appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite [136]. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325.

3. (abrogato)

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GiurisprudenzaCass. sez. lav. 4 novembre 2016 n. 22486 pronunciata in relazione ad una fattispecie nella quale, ratione temporis, si applicava il nuovo art. 45 dis. att. c.p.c. ma non il 133 c.p.c. riformato.

“Il principio secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è, di regola, idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., salve specifiche norme processuali, derogatorie e speciali che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria vale pure per i procedimenti ai quali si applica il nuovo testo dell'art. 45 disp. att. cod. proc. civ. - introdotto dall'art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - e non anche il nuovo testo dell'art. 133 cod. proc. civ., di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (in vigore dal 25 giugno 2014), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (vigente dal 19 agosto 2014). Deve, infatti, escludersi che il nuovo tenore della suddetta disposizione di attuazione possa aver stabilito una efficacia così stringente alla comunicazione effettuata dalla cancelleria a mezzo PEC, da farla risultare come una vera e propria notificazione”. 73

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Il principio non incide sulle norme processuali derogatorie

× Cass. civ. sez. II 27/09/2017 n. 22674 (pronunciata a proposito di procedimento sommario): “La comunicazione telematica (del testo integrale) di un provvedimento del giudice emesso in formato cartaceo, effettuata in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 79 del 12, seppur priva della firma digitale del cancelliere, deve ritenersi validamente avvenuta ai fini della decorrenza del termine perentorio di 30 giorni di cui all'art. 702 -quater c.p.c.”.

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× Idem: Cass. civ. 9 ottobre 2017 n. 23575 - Cassazione civile sez. VI 30/01/2017 n. 2315: La comunicazione via pec da parte della cancelleria della sentenza che rigetta il reclamo previsto dall’art. 18, comma 13, l. fall. è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione indicato dall’art. 18, comma 14, l. fall.

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Processo telematico e tecniche di redazione degli attiDott.ssa Enrica Bertolotto

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Cass. Civ. 15074/2017

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La firma del giudice è avvenuta in forma digitale (attraverso l'inserimento di una personale «smart-card» nell'apposito lettore e successiva digitazione di un "pin" o codice segreto, consistente, come previsto nell'art. 1 lett. s) del d.lgs. 7.3.05 n. 82 (Codice Amministrazione Digitale, cd. CAD) in "un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al giudice titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici".

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Cass. Civ. 17278/2017

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Dal momento in cui il documento, conforme al modello normativo (art. 132 cod. proc. civ., e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), è consegnato ufficialmente in cancelleria - ovvero è trasmesso in formato elettronico per via telematica mediante PEC (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48) – il procedimento della decisione si completa e si esterna e dalla relativa data la sentenza diviene irretrattabile dal giudice che l'ha pronunziata; è legalmente nota a tutti; inizia a decorrere il termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all'art. 327 cod. proc. civ., comma 1; produce tutti i suoi effetti giuridici" - cfr. Cass., Sez. Un., 10 agosto 2012, n. 13794

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Cass. Civ. 9562/2017La sentenza redatta -come nella specie- in formato elettronico dal giudice, a norma dell'art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44 (nella formulazione risultante dalla sostituzione operata dall'art. 2, comma I, lett. a), del D.M. 15 ottobre 2012 n. 209), e depositata telematicamente nel fascicolo informatico in base alle norme sul processo civile telematico, non è nulla per mancanza di sottoscrizione, sia perché è garantita l'identificabilità dell'autore, l'integrità del documento e l'immodificabilità del provvedimento (se non dal suo autore e sempre che non sia intervenuta la pubblicazione), sia perchè la firma digitale è equiparata alla sottoscrizione autografa in base ai principi del d.lgs. n. 82 del 2005, resi applicabili al processo civile dall'art. 4 del d.l. n. 193 del 2009, convertito dalla I. n. 24 del 2010, "ratione temporis" applicabile.

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Dovere di sintesi e chiarezza del giudice

art. 132 c.p.c. «la sentenza deve contenere la concisaesposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione»

art. 134 c.p.c. «l’ordinanza è succintamente motivata»

art. 118 disp. att. c.p.c. sulla motivazione della sentenza: succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione; esposizione concisa e in ordine delle questioni discusse e decise

art. 281 sexies c.p.c. concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

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Dovere di sintesi negli atti telematici

art. 16 bis co. 9 octies d.l. 179/12

«gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica»

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Atti dei difensori avanti ai giudici europei

× Corte E.D.U. formulario per il ricorso e memoria di massimo 20 pagine oltre indice dei documenti

× Corte U.E. ricorsi massimo 20 o 30 pagg. secondo tipo di procedura

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Riferimenti giurisprudenziali su dovere sintesi e chiarezza

della sentenza× Cass. 24508/06: non è viziata per omessa o insufficiente

motivazione la sentenza redatta su modulo predisposto, se adattato in modo che la motivazione sia aderente alla concretezza del caso concreto

× Cass. 22801/2009: il giudice non deve dare atto di tutte le prove dedotte o acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo sufficiente che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione

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Cass. SSUU 642/2015 «Non può ritenersi nulla la sentenzache esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurreil contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processualio provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nullaaggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultinocomunque attribuibili al giudicante ed esposte in manierachiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione èfondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delledisposizioni contenute nel codice di rito civile e nellaCostituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto diimparzialità del giudice il fatto che la motivazione di unprovvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente,costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti»

Conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016

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Riferimenti giurisprudenziali del dovere di sinteticità

degli atti di parteCass. 21297/2016 «In tema di ricorso per cassazione, il mancatorispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli attiprocessuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a, esprime tuttaviaun principio generale del diritto processuale, destinato ad operareanche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di unadeclaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già perl'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativasanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità dellequestioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse lecensure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delleprescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c, assistite - queste sì - dauna sanzione testuale di inammissibilità»

Conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17698 del 06/08/2014

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E quindi:Esiste quantomeno un onere per i

difensori di agevolare il compito del giudice, affinché comprenda

velocemente e chiaramente quale sia la materia del contendere.

La chiarezza e la sinteticità costituiscono, pertanto, il modo

migliore e più efficace di esercitare il diritto di difesa.