TARSU, TIA1, TIA2, TARES

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TARSU, TIA1, TIA2, TARES Infn Giugno 2013

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TARSU, TIA1, TIA2, TARES. Infn Giugno 2013. La storia dei prelievi per lo smaltimento dei rifiuti (coesistenti in Italia fino al 31.12.2012). Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani  artt.58 e seguenti d.lgs 507/1993 - PowerPoint PPT Presentation

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TARSU, TIA1, TIA2, TARES

InfnGiugno 2013

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La storia dei prelievi per lo smaltimento dei rifiuti (coesistenti in Italia fino al

31.12.2012)Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani artt.58 e

seguenti d.lgs 507/1993Tariffa di igiene ambientale (cosidetta TIA1) art.49 d.lgs

5 febbraio 1997 n.22Tariffa integrata (cosidetta TIA2) art. 238 d.lgs 3 Aprile

2006 nr.152 Infine: TARES , NUOVO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E

SUI SERVIZI, DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 46 DL 201/2011 con le modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012 nr.228 art. 1 comma 387 e il DL 35 del 29 Aprile 2013 art. 10

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Qualche semplice definizione sul concetto di “rifiuto”

Per rifiuti solidi urbani si intendono i rifiuti urbani come definiti dall'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti definiti tali dal Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Sono rifiuti speciali, al netto di quelli assimilati di cui al comma precedente, quelli definiti tali aisensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

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TARESAcronimo di “Tariffa rifiuti e servizi”Entrato in vigore il 1^ gennaio 2013 ma rinviato attualmente a

luglio con possibilità dei comuni di scadenzare differentemente le scadenze (ma solo per il 2013). Il Comune di Roma, ad es., ha stabilito al 30 maggio il versamento della prima rata.

Natura palesemente tributaria e non corrispettiva con superamento dei problemi che aveva provocato la TIA1 e 2 considerata da molti Comuni come servizio sinallagmatico e quindi gravato da IVA . Molto contribuenti ed associazioni di consumatori, dopo la Sentenza 24 luglio 2009 della Corte Costituzionale

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Presupposto del tributo

• Ai sensi di quanto previsto dall’ art. 14, comma 3, del D.L. 201/2011, presupposto del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,suscettibili di produrre rifiuti urbani.

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Cosa copre la TARES

Il nuovo tributo copre due tipologie di costi:– Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati – I servizi indivisibili resi dai Comuni (ad es.illuminazione pubblica et.) A regime la tariffa si baserà: per la componente “rifiuti”: sulle quantità e qualità medie ordinarie

di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte ed al numero di componenti del nucleo familiare per gli usi abitativi. Tutto questo sarà disciplinato da un Decreto Ministeriale. Per le unità immmobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al NCEU la superficie assoggettabile a TARES è l’80% della superficie catastale

La tariffa terrà conto dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento agli investimenti ed agli ammortamenti, alla qualità ed all’entità dei costi di gestione

per la componente “servizi” sarà applicata una maggiorazione pari allo 0,30%/mq elevabile allo 0,40% dai Comuni che, sulla base del DL 35/2013 sarà devoluta allo Stato. La maggiorazione sarà pagata sull’ultima rata.

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La Tariffa

• In assenza del decreto governativo (co.12 art.14 del DL 101/2011) la tariffa è stabilita facendo al dpr 158/1999 (legge Ronchi) – metodo normalizzato per la determinazione della tariffa)

• Per l’anno 2013 – fino alla determinazione delle tariffe di cui sopra – l’importo delle rate di TARES è determinato in acconto commisurandolo all’importo versato l’anno precedente, a titolo di TARSU, di TIA1 o di TIA2.

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Quota fissa e variabile per utenze domestiche (desunta da un regolamento comunale)

• La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’abitazione le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

• 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

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Quota fissa e variabile per utenze domestiche (desunta da un regolamento comunale)

• La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

• 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del D.P.R. 158/1999

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Riduzioni

• Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo e’ dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata odi fatto servita.(c.16 dl 201/2011) o al 20% in caso di servizio non svolto o interrotto con pericoli alla salute attestati dall’autorità sanitaria competente.

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La tariffa puntuale

• Per i comuni dotati di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti sarà consentito di istituire al posto del tributo una tariffa di natura corrispettiva, applicata e riscossa dall’affidatario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, ma comunque rimarrà la parte di tributo che copre costi indivisibili. (0,30% o 0,40%) (co.29 dl 201/2011)

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Il gestore del servizio

Per l’anno 2013 il gestore del servizio potrà riscuotere l’intero introito della TARES.

Successivamente potrà gestire , in regime IVA, il servizio ma l’introito del tributo sarà dei Comuni, stante la natura tributaria della TARES.

Solo i comuni che introdurranno la tariffa puntuale potranno deliberare l’affidamento anche della riscossione alla Ditta affidataria.

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Potestà dei comuni

• Il comune ha potestà tariffaria sulla base della legislazione tariffaria e potestà di gestione attiva del tributo ai sensi dell’ dall’art. 52 del

• D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.• Può deliberare agevolazioni ed esenzioni e

porre la disciplina applicativa con apposito regolamento.

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Il Decreto con l’istituzione del bollettino di c/c ed i codici F24 (ordinario) per il versamento della tassa

• http://www.lettera43.it/economia/personal/tares-2013-la-guida-alla-nuova-tassa-sui-rifiuti_4367589878.htm

• http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/da105a004fc6aa6296a3bf5aa776101a/ris37e+del+27+05+13.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=da105a004fc6aa6296a3bf5aa776101a