1 IL PASSAGGIO DA TARSU A TARES COMUNE DI ATTIGLIANO Provincia di Terni.

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1 IL PASSAGGIO DA IL PASSAGGIO DA TARSU TARSU A A TARES TARES COMUNE DI ATTIGLIANO COMUNE DI ATTIGLIANO Provincia di Terni Provincia di Terni

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IL PASSAGGIO DA IL PASSAGGIO DA TARSUTARSU

A A TARESTARES

COMUNE DI ATTIGLIANOCOMUNE DI ATTIGLIANOProvincia di TerniProvincia di Terni

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• Le principali novità della TARESLe principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) sono : (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) sono :

1.1. Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo

smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi

relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) .relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) .

2. Il tributo è computato utilizzando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 e si compone di una quota fissa,

volta a coprire le componenti essenziali del servizio (costi generali di gestione) e di una quota variabile,

rapportata alla quantità di rifiuti prodotta.

3.3. Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili : alla tariffa determinata dal Comune si applica una Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili : alla tariffa determinata dal Comune si applica una

maggiorazione di 0,30 euro al mq (euro 0,30 al mq quota fissa stato - riduzione fondo sperimentale di maggiorazione di 0,30 euro al mq (euro 0,30 al mq quota fissa stato - riduzione fondo sperimentale di

riequilibrio e fondo perequativo)riequilibrio e fondo perequativo)

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti

urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci

degli enti comunali di assistenza.degli enti comunali di assistenza.

PRINCIPALI NOVITA’PRINCIPALI NOVITA’

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• Con l’entrata in vigore della TARES quindi, dal 1 gennaio 2013, è necessario che ogni comune preveda nel proprio Con l’entrata in vigore della TARES quindi, dal 1 gennaio 2013, è necessario che ogni comune preveda nel proprio

bilancio le entrate ed uscite tares, e la copertura totale dei costi con la riscossione del tributo ; Con il regime tarsu bilancio le entrate ed uscite tares, e la copertura totale dei costi con la riscossione del tributo ; Con il regime tarsu

era invece possibile coprire anche il minimo del 50% della spesa. era invece possibile coprire anche il minimo del 50% della spesa.

LA TARES SOSTITUISCE PERTANTOLA TARES SOSTITUISCE PERTANTO

- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507;- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507;

- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la tariffa di igiene ambientale denominata TIA1 e disciplinata dall’art. 49 del - la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la tariffa di igiene ambientale denominata TIA1 e disciplinata dall’art. 49 del

D.Lgs 22/97;D.Lgs 22/97;

- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la tariffa integrata ambientale denominata TIA2 e disciplinata dall’art. 238 del - la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la tariffa integrata ambientale denominata TIA2 e disciplinata dall’art. 238 del

D.Lgs 152/2006;D.Lgs 152/2006;

- la tariffa speciale per la gestione dei rifiuti assimilati, prevista dall’art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs 152/06;- la tariffa speciale per la gestione dei rifiuti assimilati, prevista dall’art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs 152/06;

- le addizionali e maggiorazioni EX-ECA- le addizionali e maggiorazioni EX-ECA

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PRONCIPALI NOVITA’PRONCIPALI NOVITA’

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DETTAGLIO PRELIEVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, SIA DI NATURA DETTAGLIO PRELIEVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, SIA DI NATURA PATRIMONIALE SIA DI NATURA TRIBUTARIAPATRIMONIALE SIA DI NATURA TRIBUTARIA CHE SONO SOPPRESSI A DECORRERE DAL 1 CHE SONO SOPPRESSI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2013GENNAIO 2013

TARSUTARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre

1993, n° 507), quindi a tributo,1993, n° 507), quindi a tributo,

• TIA1TIA1 (Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. (Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.

22)22)

• TIA2TIA2 (Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 (Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006

n.152)n.152)

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PRELIEVI SOPPRESSIPRELIEVI SOPPRESSI

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COME SI CALCOLAVA LA TARSU COME SI CALCOLAVA LA TARSU

"Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani""Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani"

UTENZE DOMESTICHE:UTENZE DOMESTICHE:

Per le utenze domestiche la tassa veniva calcolata sulla base dei metri quadri della superficie occupata Per le utenze domestiche la tassa veniva calcolata sulla base dei metri quadri della superficie occupata

dall'abitazione. I metri quadri venivano moltiplicati per la tariffa al metro quadro.dall'abitazione. I metri quadri venivano moltiplicati per la tariffa al metro quadro.

Il risultato di questa operazione veniva poi maggiorato del 10% di M.ECA ex ECA e del 5% per il tributo provinciale.Il risultato di questa operazione veniva poi maggiorato del 10% di M.ECA ex ECA e del 5% per il tributo provinciale.

Es: abitazione di 284 mq:Es: abitazione di 284 mq:

(284 mq X “tariffa al mq) = tributo annuale(284 mq X “tariffa al mq) = tributo annuale

All'importo ottenuto occorre infine aggiungere :All'importo ottenuto occorre infine aggiungere :

- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene

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COME SI CALCOLAVA COME SI CALCOLAVA LA TARSULA TARSU

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- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a

copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo

speciale per il conferimento in discarica)speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai

Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del

tributo speciale per il conferimento in discarica)tributo speciale per il conferimento in discarica)

La cosiddetta «addizionale Eca» — originariamente istituita, nella misura del 2%, dall’articolo 1 del Rdl 2145 del 30 La cosiddetta «addizionale Eca» — originariamente istituita, nella misura del 2%, dall’articolo 1 del Rdl 2145 del 30

novembre 1937 — fu elevata al 5 per cento dal Dlgs Lgt. 100 del 18 febbraio 1946. Una maggiorazione di pari novembre 1937 — fu elevata al 5 per cento dal Dlgs Lgt. 100 del 18 febbraio 1946. Una maggiorazione di pari

importo (5 per cento: quella che il lettore chiama «maggiorazione tout court») fu introdotta dalla legge 346 del 10 importo (5 per cento: quella che il lettore chiama «maggiorazione tout court») fu introdotta dalla legge 346 del 10

dicembre 1961. L’addizionale e la maggiorazione spettavano inizialmente agli enti comunali di assistenza (Eca, dicembre 1961. L’addizionale e la maggiorazione spettavano inizialmente agli enti comunali di assistenza (Eca,

appunto), ora soppressi.Il potere dei comuni di prelevare dette maggiorazioni con la tassa sui rifiuti — malgrado la appunto), ora soppressi.Il potere dei comuni di prelevare dette maggiorazioni con la tassa sui rifiuti — malgrado la

soppressione degli Eca — è stato, da ultimo, ribadito dall’articolo 3, comma 39, della legge 549 del 28 dicembre soppressione degli Eca — è stato, da ultimo, ribadito dall’articolo 3, comma 39, della legge 549 del 28 dicembre

1995.1995.

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COME SI CALCOLAVA COME SI CALCOLAVA LA TARSULA TARSU

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UTENZE NON DOMESTICHE:UTENZE NON DOMESTICHE:

Per le utenze non domestiche la tassa veniva calcolata sulla base dei metri quadri della superficie Per le utenze non domestiche la tassa veniva calcolata sulla base dei metri quadri della superficie

occupata dall'edificio e alla categoria di attività che vi si svolge: i metri quadri venivano moltiplicati occupata dall'edificio e alla categoria di attività che vi si svolge: i metri quadri venivano moltiplicati

per la tariffa al metro quadro relativa alla categoria di attività indicata.per la tariffa al metro quadro relativa alla categoria di attività indicata.

Es: negozio di mq. 120:Es: negozio di mq. 120:

- (120 X “tariffa al mq” della categoria X giorni) = Tributo annuale- (120 X “tariffa al mq” della categoria X giorni) = Tributo annuale

All'importo ottenuto occorre infine aggiungere :All'importo ottenuto occorre infine aggiungere :

- (5%) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene - (5%) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene

ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

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COME SI CALCOLAVA COME SI CALCOLAVA LA TARSULA TARSU

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- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a

copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo

speciale per il conferimento in discarica)speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai

Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del

tributo speciale per il conferimento in discarica)tributo speciale per il conferimento in discarica)

La cosiddetta «addizionale Eca» — originariamente istituita, nella misura del 2%, dall’articolo 1 del Rdl 2145 del 30 La cosiddetta «addizionale Eca» — originariamente istituita, nella misura del 2%, dall’articolo 1 del Rdl 2145 del 30

novembre 1937 — fu elevata al 5 per cento dal Dlgs Lgt. 100 del 18 febbraio 1946. Una maggiorazione di pari novembre 1937 — fu elevata al 5 per cento dal Dlgs Lgt. 100 del 18 febbraio 1946. Una maggiorazione di pari

importo (5 per cento: quella che il lettore chiama «maggiorazione tout court») fu introdotta dalla legge 346 del 10 importo (5 per cento: quella che il lettore chiama «maggiorazione tout court») fu introdotta dalla legge 346 del 10

dicembre 1961. L’addizionale e la maggiorazione spettavano inizialmente agli enti comunali di assistenza (Eca, dicembre 1961. L’addizionale e la maggiorazione spettavano inizialmente agli enti comunali di assistenza (Eca,

appunto), ora soppressi.Il potere dei comuni di prelevare dette maggiorazioni con la tassa sui rifiuti — malgrado la appunto), ora soppressi.Il potere dei comuni di prelevare dette maggiorazioni con la tassa sui rifiuti — malgrado la

soppressione degli Eca — è stato, da ultimo, ribadito dall’articolo 3, comma 39, della legge 549 del 28 dicembre soppressione degli Eca — è stato, da ultimo, ribadito dall’articolo 3, comma 39, della legge 549 del 28 dicembre

1995.1995.

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COME SI CALCOLAVA COME SI CALCOLAVA LA TARSULA TARSU

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Dal Dal 1 gennaio 20131 gennaio 2013 si applica : si applica :

1.1. IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES), determinato :IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES), determinato :

a)a) dal costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimento per le opere e relativi ammortamenti)dal costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimento per le opere e relativi ammortamenti)

b)b) dalla quantità di rifiuti conferiti;dalla quantità di rifiuti conferiti;

c)c) dai costi dello smaltimento dei rifiuti.dai costi dello smaltimento dei rifiuti.

distinto in distinto in utenze domesticheutenze domestiche e e utenze non domesticheutenze non domestiche e composto da una e composto da una quota fissaquota fissa ed una ed una quota variabilequota variabile

La TARES potrà avere la caratteristica di La TARES potrà avere la caratteristica di “Tributo”“Tributo” o di o di “Corrispettivo”“Corrispettivo”

La natura di corrispettivoLa natura di corrispettivo, che potrà essere prevista con regolamento, , che potrà essere prevista con regolamento, potrà applicarsi esclusivamente nel potrà applicarsi esclusivamente nel

caso in cui i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al caso in cui i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al

servizio pubblico.servizio pubblico.

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TARES – dal 1 gennaio 2013TARES – dal 1 gennaio 2013

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La Tares, come la tia, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre la La Tares, come la tia, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre la maggiorazione per i servizi indivisibili dei comuni, senza applicazione diretta dell’iva al maggiorazione per i servizi indivisibili dei comuni, senza applicazione diretta dell’iva al contribuente.contribuente.

- La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di - La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)

- La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, - La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumbilmente trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumbilmente prodottiprodotti

a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHEa) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i mq.) per la tariffa fissa unitaria Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i mq.) per la tariffa fissa unitaria e poi si aggiunge la tariffa variabilee poi si aggiunge la tariffa variabile

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CALCOLO TARESCALCOLO TARES

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- Tributo- Tributo

Es: abitazione di 284 mq con 4 persone residenti nel Comune di Attigliano: Es: abitazione di 284 mq con 4 persone residenti nel Comune di Attigliano:

(284 mq X “tariffa fissa unitaria” € 0,454493/mq X giorni / 365) + (nucleo familiare di 4 componenti X “tariffa (284 mq X “tariffa fissa unitaria” € 0,454493/mq X giorni / 365) + (nucleo familiare di 4 componenti X “tariffa

variabile” pari a € 134,88/nucleo familiare X giorni / 365 = Tariffavariabile” pari a € 134,88/nucleo familiare X giorni / 365 = Tariffa

- - Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad € 0,30/mqMaggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad € 0,30/mq

(284 mq X “maggiorazione standard” € 0,30/mq X giorni / 365) = Maggiorazione quota stato(284 mq X “maggiorazione standard” € 0,30/mq X giorni / 365) = Maggiorazione quota stato

-All'importo del Tributo,All'importo del Tributo, escluse le maggiorazioni escluse le maggiorazioni,, occorre infine aggiungere : occorre infine aggiungere :

(5 %) per (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALETRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto

dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

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CALCOLO TARESCALCOLO TARES

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b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (classificate in base alle 21/30 b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (classificate in base alle 21/30

categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali per la tariffa fissa unitaria della categoria di Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali per la tariffa fissa unitaria della categoria di

appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di

appartenenzaappartenenza

- Tributo- Tributo

Es: negozio di mq. 120:Es: negozio di mq. 120:

(120 X “tariffa fissa unitaria” della categoria *Euro 0,897989 x giorni / 365*) + (120 X “tariffa (120 X “tariffa fissa unitaria” della categoria *Euro 0,897989 x giorni / 365*) + (120 X “tariffa

variabile unitaria” della categoria *Euro 1,954283 X giorni / 365*)= Tariffa variabile unitaria” della categoria *Euro 1,954283 X giorni / 365*)= Tariffa

- Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad € 0,30/mq- Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad € 0,30/mq

(120 mq X “maggiorazione standard” € 0,30/mq X giorni / 365) = Maggiorazione quota stato(120 mq X “maggiorazione standard” € 0,30/mq X giorni / 365) = Maggiorazione quota stato

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CALCOLO TARESCALCOLO TARES

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All'importo del Tributo,All'importo del Tributo, escluse le maggiorazioni, escluse le maggiorazioni, occorre infine aggiungere : occorre infine aggiungere :

- (5 %) per - (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALETRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.504.

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CALCOLO TARESCALCOLO TARES

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SCADENZE DI VERSAMENTOSCADENZE DI VERSAMENTO

I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

•RATA UNICA: dal 30/12/2013 al 15/01/2014 (Pagamento totale del

documento)

•PRIMA RATA: dal 30/12/2013 al 15/01/2014 (33% quota Comune e 100%

quota statale)

•SECONDA RATA: 31/01/2014 (33% quota Comune)

•TERZA RATA: 28/02/2014 (34% quota Comune)

MODALITA’ DI VERSAMENTO 2013MODALITA’ DI VERSAMENTO 2013

TARES TRIBUTOTARES TRIBUTO : : Il tributo, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del Il tributo, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versato esclusivamente al comune e la maggiorazione allo Stato.1997, è versato esclusivamente al comune e la maggiorazione allo Stato.

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SUPERFICIE IMPONIBILESUPERFICIE IMPONIBILE

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la superficie delle 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n . 152 (TIA 2).1997, n. 22 (TIA1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n . 152 (TIA 2).

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