TAR della Campania - Sentenza Progressioni Verticali

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N. 02405/2016 REG.PROV.COLL. N. 05946/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5946 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: OMISSIS…………… contro Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso per legge dagli avv. Fabio Maria Ferrari, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, domiciliata in Napoli, piazza Municipio; nei confronti di OMISSIS……; per l'annullamento per l'annullamentodella disposizione dirigenziale n.608 dell'area amministrazione giuridica risorse umane del Comune di Napoli del 10.10.2014, della delibera n.670 della giunta comunale del Comune di Napoli del 18.09.2014, con la quale veniva integrato il piano delle assunzioni 2014/2016 previsto con delibera n.514 del 17.07.2014 e di ogni altro atto connesso e consequenziale; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2016 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

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TAR della Campania - Sentenza Progressioni Verticali relativa al ricorso RG 5946/2014 effettuato da alcuni idonei D1 alla selezione del Comune di Napoli del 24/10/2002....

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N. 02405/2016 REG.PROV.COLL. N. 05946/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5946 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto

da:

OMISSIS……………

contro

Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso per legge dagli avv.

Fabio Maria Ferrari, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora

Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna

Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, domiciliata in Napoli, piazza Municipio;

nei confronti di

OMISSIS……;

per l'annullamento

per l'annullamentodella disposizione dirigenziale n.608 dell'area amministrazione giuridica

risorse umane del Comune di Napoli del 10.10.2014, della delibera n.670 della giunta

comunale del Comune di Napoli del 18.09.2014, con la quale veniva integrato il piano delle

assunzioni 2014/2016 previsto con delibera n.514 del 17.07.2014 e di ogni altro atto

connesso e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2016 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le

parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

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FATTO

Con ricorso notificato in data 24 novembre 2014 e depositato in data 28 novembre

successivo, i ricorrenti, che avevano partecipato tutti alla selezione bandita dal Comune di

Napoli il 24 ottobre 2002 per la copertura di n.400 posti nel profilo professionale di Istruttore

Direttivo di Vigilanza, Categoria D1, collocandosi fra gli idonei, impugnavano chiedendone,

previa sospensiva, l’annullamento, la delibera meglio indicata in ricorso, con la quale veniva

integrato il piano delle assunzioni 2014/2016 prevedendosi la copertura dei posti destinati

alle procedure di progressione verticale. In particolare la predetta delibera riattivava una

procedura selettiva interna già avviata dall’ente locale nel 2009.

A tal proposito, esponevano le seguenti circostanze:

- l’efficacia della graduatoria della selezione cui avevano partecipato è stata prorogata nel

corso degli anni, fino a giungere al 31 dicembre del 2010, ciò nonostante il Comune di

Napoli in data 29 dicembre 2009 aveva bandito una nuova procedura selettiva per

progressione verticale di 100 posti, nel profilo di Istruttore Direttivo di Vigilanza, omettendo

di attingere il personale dalla graduatoria formatasi all’esito del suddetto concorso;

- la procedura concorsuale, avviatasi ripetesi nel 2009, non era però stata mai espletata;

- frattanto, il d.l. 78/2009 all’art.17 comma 19 e ss. modificazioni aveva limitato ulteriormente

la possibilità di bandire nuovi concorsi per le amministrazioni soggette a limitazione delle

assunzioni, conservando al contempo per compensare il divieto imposto l’efficacia delle

graduatorie correnti;

- il d.l. 228/20012, l’art.1 del DPCM 19 06 2013 che ne era attuazione ed il d.l. n. 101/2013

all’art.4 comma 4 disponevano che l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per

assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, era

prorogata al 31 dicembre del 2016;

- ancora al momento della presentazione del ricorso, deducevano dunque i ricorrenti, la

graduatoria approvata dal Comune di Napoli con delibera 74/2003 deve ritenersi efficace;

- nondimeno con delibera n.670 della Giunta Comunale di Napoli del 18 settembre 2014

l’ente resistente integrava il piano delle assunzioni 2014/2016 prevedendo la copertura dei

posti destinati alle procedure di progressione verticale, ripartita tra le annualità 2015 e 2016;

- e da qui, con disposizione dirigenziale n.608/2014, il Comune decideva di non attendere

allo scorrimento delle nuove graduatorie, di non pubblicare un nuovo bando, bensì di

riavviare la procedura del 2009, sebbene la stessa fosse riservata ai soli interni, così da

consentire lo svolgimento della prova soltanto a quanti, tra i soli interni, avessero presentato

la domanda cinque anni orsono, e senza permettere ad altri interessati di presentare una

nuova candidatura, nonostante il D. Lgs. 150/2009 impedisse, a quella data come oggi, una

selezione riservata al solo personale interno alla P.A.;

- con deliberazione n. 205 del 2014, il Comune approvava poi la dotazione organica

dell’Ente e con la successiva deliberazione n.670 del 2014 integrava il piano delle

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assunzioni prevedendo la copertura dei posti destinati alle procedure di progressione

verticale, già programmata nel Piano di fabbisogno 2009-11.

- Ancora, con la stessa delibera n. 670, la Giunta Comunale disponeva che lo svolgimento

delle selezioni avvenisse nelle more dell’approvazione (da parte della Commissione per la

stabilità finanziaria degli enti locali) della modifica della dotazione organica dell’Ente, fermo

restando che la concreta assunzione sarebbe rimasta subordinata all’esito positivo di tale

approvazione;

- l’Amministrazione rendeva noto altresì che l’inquadramento dei vincitori nel nuovo profilo

professionale sarebbe rimasto subordinato all’approvazione da parte della Commissione

per la stabilità finanziaria della modifica della dotazione organica;

- l’Amministrazione in tal modo, nella critica prospettazione dei ricorrenti, impegnava risorse

umane e mezzi in una procedura selettiva, distogliendogli dalle loro ordinarie funzioni,

sebbene vi fosse addirittura il rischio di diniego della competente Commissione Finanziaria;

- nondimeno, il Comune riteneva opportuno disporre la ripubblicazione dei bandi allo scopo

di ricordare a tutti gli originari partecipanti quali fossero i contenuti della selezione; per

contro, non riapriva la selezione, come forse avrebbe dovuto, al fine di consentire la

proposizione di una nuova domanda di partecipazione, al contrario, perseverando a dire dei

ricorrenti nell’errore pubblicava l’elenco nominativo dei candidati con l’esito dell’istruttoria;

- Il Comune rendeva altresì noto che, per effetto dell’art.24 comma 1 D. Lgs. 150/2009

l’utilizzo delle graduatorie è consentito al solo fine di assumere candidati vincitori e non

anche gli idonei alla procedura selettiva;

- tale Bando, pubblicato il 29 dicembre 2009 veniva tempestivamente impugnato innanzi al

Tribunale dagli attuali attori con ricorso dinanzi al TAR Campania che, con sentenza

n.868/2010 lo dichiarava inammissibile per carenza di interesse, per mancata definizione

dello specifico e differenziato interesse a ricorrere in capo alle singole posizioni ;

- tutti i ricorrenti hanno comunque presentato domanda di partecipazione alla selezione di

cui al Bando del 2009.

Tanto premesso deducevano i seguenti vizi avverso i provvedimenti impugnati: a) violazione

dell’art.4 comma 3 e 4 del d.l.101/2013 ed eccesso di potere per vizio di motivazione e

violazione del principio di affidamento ed economicità dell’azione amministrativa; violazione

dell’art.52 del D. lgs. 165/2001 e dell’art.91 D. Lgs. 267/00; b) violazione della L:285/77 e

dell’art.2 Com. 3 del Regolamento Comune di Napoli , eccesso di potere per

irragionevolezza; violazione CCNL Enti Locali del 19 aprile 2000, art.29.

Si costituiva il Comune di Napoli, contestando l’avverso dedotto e chiedendo dichiararsi

inammissibile il gravame, in subordine rigettarsi.

Con ricorso per motivi aggiunti notificati il 16 febbraio 2015 e depositati il 13 marzo

successivo, gli attori reiteravano le originarie doglianze avverso gli atti impugnati,

rappresentando altresì che, in data 17 dicembre del 2015, la Commissione per la Stabilità

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Finanziaria degli Enti Locali non aveva dato la sua approvazione alle modifiche apportate

all’organico.

A fronte di questa nuova evenienza venivano dedotti i seguenti ulteriori vizi avverso gli atti

impugnati: violazione degli artt.243 e 259 TUEL, eccesso di potere per violazione della

delibera di G.M. n.670/2014.

Dopo un’ordinanza istruttoria resa dal Collegio all’udienza dell’11 giugno 2015, all’odierna

udienza la causa veniva spedita in decisione, dopo che le parti concludevano come da

verbale.

DIRITTO

I In via preliminare, va osservato che i ricorrenti non hanno impugnato la delibera di Giunta

Comunale n. 2147 del 18.12.2009. Da tale omesso gravame l’amministrazione convenuta

eccepisce l’inammissibilità dell’intero ricorso: l’eccezione non è fondata, atteso che, come

appresso si dirà, a parere del Collegio, sono fondate le sole censure sollevate con

riferimento agli atti effettivamente impugnati, vale a dire quelli emessi dal comune di Napoli

nel 2013 e nel 2014 (precisamente la Delibera di Giunta n.1034 del 2013 e la Delibera di

Giunta n.670 del 18 settembre del 2014 e della Disposizione Dirigenziale n.608 del 10

ottobre 2014, quest’ultima impugnata con i motivi aggiunti).

Per dar conto del rigetto della eccezione appena divisata, ma anche al fine di una

sistematicità della trattazione, occorre anticipare che il gravame si articola attorno a due

linee direttrici.

La prima raggruppa le censure con le quali si sostiene il diritto dei ricorrenti, in quanto idonei

all’esito della pubblica selezione bandita dal Comune il 24 ottobre del 2002, ad essere

assunti in luogo dei pretendenti invitati e selezionati/ndi sulla base della progressione

verticale interna successivamente disposta. La tesi attorea in questa prospettiva si fonda

sulla allegazione di una perdurante efficacia della graduatoria di concorso a seguito

dell’applicazione delle disposizioni di legge contenenti proroghe legali succedutesi nel

tempo per gli enti in situazione di dissesto economico.

La seconda linea direttrice del gravame si fonda invece sull’illegittimità/inopportunità del

riavvio di una procedura iniziata nel 2009, in un momento in cui diverse erano le disposizioni

regolative, nel frattempo sopravvenute, come pure diverse, da un punto di vista

amministrativo, le stesse esigenze del comune. Si tratta, in questo secondo caso, di un

gruppo di censure, come è agevole comprendere, che non pertengono a vizi dell’originario

provvedimento e che dunque bypassano, in ogni caso, la suddetta eccezione di

inammissibilità opposta da parte convenuta.

D’altro canto è indubbio, è bene osservarlo sempre in via preliminare, che sussista un

interesse a ricorrere in capo agli attori, radicato nella circostanza di avere costoro

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partecipato appunto alla procedura selettiva, bandita dal comune nel 2002 per la copertura

di 400 posti come Istruttore Direttivo di Vigilanza.

II Ciò detto per quel che riguarda le questioni preliminari, venendo al merito, come già

anticipato, mentre la prima parte del gravame è da reputarsi infondata, giudizio opposto va

riservato alla seconda, sotto plurimi motivi.

Partendo, in ogni caso, dalla prima linea di questioni di illegittimità, come sopra anticipato

gli attori sostengono che la graduatoria stilata dall’amministrazione a seguito della suddetta

selezione sarebbe tuttora efficace, in base alle reiterate proroghe intervenute ex lege. In

virtù di questo postulato i medesimi reclamano perciò il diritto all’assunzione, contestando

l’illegittimità della loro pretermissione conseguita alla scelta dell’ente locale di avviare, nel

2009, una progressione interna verticale per 100 posti nel medesimo profilo. E, con essa,

ovviamente, quella della stessa progressione così avviata.

Nella prospettazione attorea, le proroghe sono contenute nelle seguenti disposizioni di

legge: art.35 comma 5 ter del d. lgs. n.165 del 2001 che ne aveva previsto originariamente

la durata triennale, art.34 comma 12 della legge n.289 del 2002, art.3 comma 61 della legge

350 del 2003, art.1 comma 100 della legge 311 del 2004, art.1 comma 536 della legge n.

296 del 2005, art.5 d.l. 207/2008, modificato dalla legge di conversione n.14 del 2009, art.2

comma 8 d.l. 194 del 2009 convertito dalla legge n.125 del 2010, art.4 comma 4 del d.l. 101

del 2013. In virtù di questo susseguirsi di norme – è sempre la tesi dei ricorrenti – la loro

idoneità in graduatoria avrebbe acquisito una vera e propria ultrattività, con conseguente

obbligo, configurabile a carico dell’amministrazione, ai sensi dell’art.4 comma 3 del d.l. 101

/2013, di assumere i medesimi prima di bandire un nuovo concorso. Tale ultima norma, nel

frattempo sopravvenuta, in particolare impone due pre-condizioni alle amministrazioni che

intendano bandire un nuovo concorso, ossia la previa immissione in ruolo di tutti i vincitori

di concorso delle graduatorie vigenti, nonché l’assenza di idonei nelle medesime

graduatorie. E poiché nel caso del comune di Napoli, in situazione di predissesto le

graduatorie de quibus sono quelle del 2003, successivamente prorogate, da tale fattispecie

discende la domanda di accertamento della situazione giuridica di aventi diritto

all’assunzione, pretesa dagli odierni ricorrenti.

A maggior ragione osterebbero ragioni di illegittimità considerando che, in questo caso, ad

essere stata bandita fu una mera progressione interna e non un concorso pubblico che, in

astratto, ma anche secondo il dettato costituzionale, rappresenta pur sempre la regola.

La resistente amministrazione eccepisce, per contro, la sopravvenuta inefficacia della

graduatoria di cui si discorre.

L’eccezione della parte convenuta è fondata. Trova conferma in quanto previsto dall'ultima

parte del comma 557 della legge n.296 del 2006. Questa norma, infatti, dal 1° gennaio 2007

rendeva non applicabili agli enti sottoposti al patto di stabilità interna “le disposizioni di cui

all’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, commi da

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198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”. In altre parole questa previsione,

disapplicando l’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, impediva

all’epoca, ed impedisce oggi di ritenere ricompresa nella proroga legale anche la procedura

selettiva alla quale hanno partecipato gli attuali ricorrenti, che dunque era da ritenere

scaduta alla data in cui è stata indetta la procedura contestata.

Invero il suddetto articolo abrogava le norme contenenti i limiti assunzionali originariamente

imposti agli enti locali, limiti assunzionali, i quali, a loro volta, giustificavano le suddette

proroghe; venendo meno i primi, sono da ritenersi cessati anche gli effetti prodotti dalle

seconde. Le graduatorie di cui si discute, almeno per quanto concerne gli enti locali tenuti

al rispetto del patto di stabilità interno, come il comune di Napoli, sono da reputarsi per

questi motivi non più operative.

Da tale stato di diritto consegue la legittimità della scelta operata dall’amministrazione nel

caso di specie nel 2009, di avviare una nuova procedura selettiva.

Tali considerazioni evidentemente rendono anche inutile l’invocazione dell’Adunanza

Plenaria n. 14 del 2011, dal momento che la presente fattispecie non rientra nello schema

contemplato dalla suddetta pronuncia.

III In ogni caso, ed a fortiori, alla fattispecie per cui è processo non sarebbe stato comunque

applicabile il ricordato articolo 4 del d.l. n.108 del 2013, cioè la disposizione contenente i

due pre-requisiti ( o pre-adempimenti) reclamati dagli attori, ( quelli che devono

necessariamente precedere la decisione di un ente di indire una nuova procedura), dal

momento che gli attuali ricorrenti non sono vincitori di una procedura selettiva, ma sono

risultati solamente idonei, e comunque hanno acquisito questa qualifica, per così dire, in

una data anteriore all'1 gennaio del 2007.

IV Così risolto il primo gruppo di eccezioni su cui si fonda il ricorso, ossia la prima linea

direttrice, conviene passare al secondo ordine di motivi pure esso rinvenibile nel gravame.

Con questa seconda serie di doglianze, in buona sostanza, i ricorrenti contestano la stessa

possibilità giuridica, per l'ente intimato, di indire una procedura avente ad oggetto una

progressione verticale interna. La contestata carenza di potere si fonda su disposizioni di

legge nel frattempo emanate, contenute nel d. lgs. 150 del 2009, che hanno definitivamente

interdetto, dopo il 1 gennaio 2010, agli enti pubblici in condizioni di dissesto, l'adozione di

procedure selettive, a maggior ragione concernenti progressioni verticali interne, in

presenza di graduatorie efficaci che andrebbero comunque preferite. Si aggiunge a tale

argomento, quello per cui, se è vero che la procedura qui contestata è iniziata in un

momento anteriore a quella data, la stessa sarebbe stata comunque artificiosamente

rivitalizzata dal comune di Napoli in data successiva attraverso la delibera n.270 del 2014.

Si deduce inoltre, e più in generale, l’inopportunità di siffatta scelta che fa rivivere

un’originaria determinazione in un contesto legale ed amministrativo del tutto mutato.

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Non da ultimo, si contesta che la progressione verticale era stata avviata a seguito della

modifica della dotazione organica, la quale, a sua volta, avrebbe dovuto essere approvata

dalla Commissione Finanziaria, che, viceversa, si è determinata sul punto in senso negativo

nelle more dello svolgimento di questo processo.

Dal canto suo, a confutazione della deduzione avversaria, il comune di Napoli allega le

seguenti disposizioni del d. lgs. 150 del 2009 :1) l' art. 24 che prevede che" ai sensi dell'art

. 52, comma l-bis del D.lgs . n. L.165/2OO1, come introdotto dall' art. 62 del presente

decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall’1 gennaio 2010, coprono i posti

disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici,con riserva non superiore al

5O% a favore del personale interno nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di

assunzioni".

E l'art. 31 ( Norme transitorie per gli enti locali) che invece al 1" comma stabilisce che " gli

enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti [...] nell' art.24" e al successivo

4" comma prevede che tale adeguamento debba avvenire entro il 31 dicembre 2010 e che,

nelle more si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

È evidente come quest'ultimo inciso in particolare, nella difesa dell'intimata, divenga

essenziale perché autorizza(va) gli enti locali a procedere ad assunzioni, in modo e con

modalità diverse da quelle imposte dall’art.52 comma 1 bis, solo fino al 31 dicembre del

2010.

A sua ulteriore difesa, il comune di Napoli cita il Parere richiesto il 29 ottobre del 2009, e

ricevuto dalla Funzione Pubblica solo il 29 ottobre del 2013, che si esprime in senso

favorevole alla possibilità di una selezione per progressione verticale, a condizione che sia

(stata) avviata prima dell'1 gennaio 2010, proprio perché si tratta di situazione

amministrativa pendente appunto in un momento in cui le suddette norme non erano ancora

vigenti, in linea con quanto previsto dal citato art.31 del d. lgs. 150/2009.

V.1 La difesa della parte pubblica, su questo specifico punto non è convincente per una

molteplicità di ragioni.

Innanzitutto se è certo che, almeno fino all'1 gennaio 2010, fosse possibile per un ente locale

in dissesto scegliere tra scorrimento della precedente graduatoria, progressione verticale e

concorso vero e proprio, è altrettanto pacifico che questa decisione si potesse e dovesse

fondare sul modo in cui, postasi dalla parte di chi domanda lavoro, una PA intendesse

rivolgersi alla corrispondente platea di aspiranti, ossia al mercato dell'offerta: laddove

avesse ritenuto di valorizzare, economizzando, un precedente concorso, avrebbe scelto la

prima opzione, scorrendo la graduatoria; viceversa se avesse inteso orientare le sue

esigenze parametrandole sulla pregressa esperienza del personale già in servizio presso

se stessa, avrebbe potuto/dovuto adottare il secondo modulo (almeno prima del cd.

"Decreto Brunetta ", il citato d. lgs. 150 del 2009 che oggi lo vieta espressamente); infine,

ove avesse ritenuto preferibile sondare nuove forze sopraggiunte sul mercato del lavoro,

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avrebbe bandito un nuovo concorso. È altresì pacifico che questa scelta, almeno per quanto

riguarda la prima e la terza opzione, sia relativamente sindacabile dinanzi al G.A. .

V. 2 E’ vero però che il modo con cui il comune di Napoli ha esercitato il suddetto potere

non convince, in primo luogo in considerazione del notevole lasso temporale lasciato

trascorrere tra l’avvio della procedura e la sua riapertura; già questo dato, di per sé solo,

rende non convincente la fattispecie amministrativa per cui è processo.

L’intera legittimità di quest’ultima trova poi un’ulteriore confutazione in ragione dei principi di

efficienza e non contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Per quanto riguarda la violazione del primo, certamente non può dirsi a questo ispirata

un'azione dell'amministrazione che, dopo aver bandito una procedura nel 2009 pretenda di

riavviarla dopo ben quattro anni, senza peraltro dare adeguata contezza dei motivi per i

quali, attraverso la stessa, abbia preferito restringere la platea degli aspiranti a coloro che

erano in possesso dei requisiti, necessariamente vincolati dalla natura della procedura,

esclusivamente a quella data, senza riestendere l’invito a tutti i suoi dipendenti in quel

momento in servizio e con le qualifiche attuali, eventualmente nel frattempo maturate.

Lungi dal presentarsi come scelta coerente obiettivamente frustra invece in modo palese ed

inammissibile le esigenze che pure verosimilmente esistevano all'epoca connesse alle

scelte strategiche che si intendevano allora perseguire con la progressione verticale interna.

Questa scelta rinnovativa, in evidente contrasto con l'interesse della PA resistente, "tagliava

fuori" infatti il personale che, nel frattempo, e cioè in ben quattro anni, si era certamente

validamente formato professionalmente, e che rappresentava e rappresenta tutt’ora perciò

una platea di aspiranti altrettanto valida rispetto a quella originari, alla quale

l'amministrazione avrebbe potuto opportunamente attingere. Pare cioè evidente che questa

scelta sia irrimediabilmente viziata da inettitudine rispetto allo scopo che intendeva

perseguire.

V.3 Per i medesimi motivi questa scelta é altresì viziata sotto il profilo della sua intrinseca

contraddittorietà. Sembra infatti logico supporre che quel modus procedendi fosse

finalizzato e giustificato dall’intenzione del comune di procurarsi, con riferimento al tempo

di indizione della selezione, la miglior forza lavoro, per tale ritenuta, con esperienza maturata

all’interno dei suoi ranghi. E’ evidente che la stessa logica applicata oggi, si rivela

intrinsecamente contraddittoria dal momento che, in un contesto prevedibilmente mutato

per condizioni lavorative ed esigenze, si pretende di congelare la platea di riferimento ad

una data risalente nel tempo, precludendosi l’amministrazione, da sola e per sua stessa

scelta, la possibilità di rivolgersi a tutti quei lavoratori, potenziali aspiranti al profilo in esame,

che nelle more (periodo temporale protrattosi per più di cinque anni) tra la data di indizione

del concorso e la data del riavvio della procedura, abbiamo acquisito i requisiti di

partecipazione o comunque una valida e più robusta formazione alla luce dell’esperienza

lavorativa maturata.

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E che le esigenze produttive ed amministrative all’interno dell’ente siano profondamente

mutate lo dimostra la necessità, avvertita dalla stessa amministrazione, prima di procedere

alla selezione per la progressione verticale, di modificare la pianta organica soggetta

all’approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria, che peraltro l’ha negata.

V. 4 Sotto altro versante quella scelta é in contrasto anche con il principio di imparzialità,

atteso che i destinatari della stessa, in considerazione della platea - come detto individuata

attraverso i requisiti e la limitazione temporale della loro sussistenza – erano (e sono) tutti

agevolmente identificabili, appartenendo ad una precisa fascia generazionale e lavorativa.

V. 5 Vi è un’ulteriore considerazione che proietta illegittimità sulla scelta per cui è processo:

l’eccessiva protrazione del periodo temporale intercorso tra la prima decisione di avviare la

progressione e la sua ripartenza, laddove superasse il vaglio di legittimità di questo

Tribunale, obiettivamente consentirebbe infatti all’amministrazione, in modo inammissibile,

di eludere la previsione imperativa di cui all’art.52 comma 1 bis del d. lgs. 165 del 2001, il

quale, come sopra ricordato impone alle amministrazioni, come regola inderogabile anche

nelle procedure di progressione interna, la selezione pubblica. E’ evidente infatti che il

potere concesso ai comuni dall’art.31 comma 4 del decreto Brunetta dovesse essere

esercitata, per la tenuta della ratio legis, entro un ragionevole lasso temporale e non poteva

consentire una protrazione a tempo indeterminato della sua titolarità. A voler diversamente

opinare, infatti, dovrebbe ritenersi quel testo intrinsecamente contraddittorio visto che al

combinato disposto degli artt. 24 e 52 bis esso contiene chiaramente norme imperative.

Ragionevole lasso di tempo che, in questo caso, e non è rilevante stabilire se per colpa del

comune o meno, come ripetutamente detto, non è stato rispettato.

V. 6 Ad ulteriore sostegno di quanto appena dedotto, va da un lato considerato che

l’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 ha puntualmente sostenuto, come qui ritenuto (vedasi

in particolare il punto 43 della suddetta decisione) che la scelta di far scorrere la graduatoria

è legittima, purché sia giustificata ed avvenga in un ragionevole lasso temporale. Quanto al

parere delle Funzione Pubblica, pure allegato quale elemento di difesa dal comune, in

disparte che nulla osserva in ordine all’eccessivo prolungamento del suddetto lasso

temporale, esso è apodittico e non motivato, dunque la sua allegazione non è conducente

per la difesa dell’intimata.

Del resto, altro Parere della Funzione Pubblica, di cui vi è cenno nella determinazione della

Commissione per la Stabilità Finanziaria del 17 dicembre 2014, sottolinea, in modo

perfettamente coerente con quanto ritenuto da questo giudice “l’anomalia di procedure

concorsuali, che, avviate ante 1° gennaio 2010, non abbiano seguito uno sviluppo ed una

conclusione fisiologica e vengano invece riattivate solo a distanza di anni.”

VI Merita, infine, un accenno anche l’ulteriore profilo di illegittimità segnalato dai ricorrenti

relativo alla mancata approvazione del piano di ridefinizione della Pianta Organica da parte

della Commissione per la stabilità. Quest’ultimo organo, con la determinazione appena

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ricordata, ha deliberato di non approvare due delle tre delibere impugnate con il ricorso

introduttivo del presente giudizio. Tale mancata approvazione riverbera in ennesimo vizio

del provvedimento impugnato, rendendolo privo di contenuto e causa, e dunque viepiù

affetto da eccesso di potere per sviamento.

VII Questi motivi inducono all’accoglimento del ricorso, e, per l’effetto, all’annullamento degli

atti. L’infondatezza della prima parte del gravame suggerisce la compensazione integrale

delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla gli

atti impugnati.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 con l'intervento

dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente FF

Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)