Sentenza Tar sulle bancarelle
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Transcript of Sentenza Tar sulle bancarelle
N. 00456/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00753/2012 REG.RIC.
N. 01081/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2012, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Rosanna Landucci, Michele Fratianna, Rosanna Chesi, Mauro Mattii, Manuela
Staderini, Riccardo Staderini, Daniela Donati, Dario Caretti, Laura Mattii, Patrizio
Pezzi, Silvano Vallini, Ida Mazzaccaro, Ciro Perini, Claudia Di Prete, Maddalena
Giannotti, Michela Mazzoni, Simona Boni, Gianmarco Boni, Tatiana Poggianti,
Stefano Perini, Romolo Pardi, Annamaria Battaglia, Marzia Stefani, Lara Lupi,
Milla Bardelli, Anna Martelli, Alida Fiaschi, Guido Farese, Marisa Addobbati, Piera
Bartalucci, Beatrice Frassinesi, Gabriella Dolfi, Augusto Ulivieri, Roberto Tarabusi,
Giulio Martucci, Renzo Matteucci, Tiziana Renzoni, Paolo Mini, Patrizia Ferrari,
Daniele Veronese, Luciano Salvestroni, Monica Monaco, Veronica Sorienti, e
Luisella Liberatore, rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Verità, Carmelo
D'Antone, Duccio Maria Traina, con domicilio eletto presso Duccio Maria Traina
in Firenze, Via Lamarmora 14;
contro
Comune di Pisa in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avv. Gloria Lazzeri, Giuseppina Gigliotti, Susanna Caponi, con domicilio eletto
presso Graziella Ferraroni in Firenze, Via Duca D'Aosta 2;
Azienda Ospedaliera Pisana, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Viciconte,
con domicilio eletto presso Gaetano Viciconte in Firenze, viale G. Mazzini n. 60;
Opera della Primaziale Pisana, Fabbriceria della Cattedrale di Pisa, rappresentata e
difesa dagli avv. Stefano Borsacchi, Domenico Iaria, con domicilio eletto presso
Domenico Iaria in Firenze, Via dei Rondinelli 2;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri
4;
nei confronti di
Institutio Santoriana Fondazione Comel, rappresentata e difesa dagli avv.
Giancarlo Tanzarella, Fabio Colzi, con domicilio eletto presso Fabio Colzi in
Firenze, Via San Gallo 76;
sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2012, proposto da:
Rosanna Landucci, Michele Fratianna, Rosanna Chesi, Mauro Mattii, Manuela
Staderini, Riccardo Staderini, Daniela Donati, Dario Caretti, Laura Mattii, Patrizio
Pezzi, Silvano Vallini, Ida Mazzaccaro, Ciro Perini, Claudia Di Prete, Maddalena
Giannotti, Michela Mazzoni, Simona Boni, Gianmarco Boni, Luisella Liberatore,
Tatiana Poggianti, Stefano Perini, Romolo Pardi, Annamaria Battaglia, Lara Lupi,
Marzia Stefani, Milla Bardelli, Anna Martelli, Leonardo Marino, Guido Farese,
Marisa Addobbati, Piera Bartalucci, Beatrice Frassinesi, Gabriella Dolfi, Augusto
Ulivieri, Roberto Tarabusi, Giulio Martucci, Renzo Matteucci, Tiziana Renzoni,
Paolo Mini, Patrizia Ferrari, Daniele Veronese, Luciano Salvestroni, Monica
Monaco, rappresentati e difesi dagli avv. Carmelo D'Antone, Duccio Maria Traina,
Stefano Verità, con domicilio eletto presso Duccio Maria Traina in Firenze, Via
Lamarmora 14;
contro
Comune di Pisa in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avv. Giuseppina Gigliotti, Susanna Caponi, Gloria Lazzeri, con domicilio eletto
presso Graziella Ferraroni in Firenze, Via Duca D'Aosta 2;
Opera della Primaziale Pisana Fabbriceria della Cattedrale di Pisa, rappresentata e
difesa dagli avv. Stefano Borsacchi, Domenico Iaria, con domicilio eletto presso
Domenico Iaria in Firenze, Via dei Rondinelli 2;
Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso
Gaetano Viciconte in Firenze, viale G. Mazzini n. 60;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze,
domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
nei confronti di
Istituto Santoriana Fondazione Comel, rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo
Tanzarella, Fabio Colzi, con domicilio eletto presso Fabio Colzi in Firenze, Via
San Gallo 76;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 753 del 2012:
-della deliberazione 6 marzo 2012 n. 28 della Giunta comunale di Pisa avente ad
oggetto l’approvazione del progetto di riqualificazione complessiva del parcheggio
scambiatore di via Pietrasantina…e dell’area precedentemente destinata alla sosta
dei camper, <<al fine di destinare quest’ultima alla sistemazione delle strutture per
la vendita dei souvenir attualmente presenti in Piazza del Duomo ed in parte alla
sosta dei bus turistici>>;
-della deliberazione 22 marzo 2012 n. 49 della Giunta comunale di Pisa;
e, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 20 luglio 2012:
-dell’Ordinanza dirigenziale prot. n. DN-19/132 del 30.04.2012, a firma del
Dirigente dell’Area Sviluppo Territorio – SUAP – Attività produttive e
successivamente notificata ai ricorrenti dal 04.05.2012, data della prima
notificazione al Sig. Stefano Perini ed avente ad oggetto lo spostamento
temporaneo di alcune attività di commercio su aree pubbliche e con la quale il
Comune di Pisa ha disposto il trasferimento di parte del Mercato del Duomo nella
nuova sede del parcheggio scambiatore di Via Pietrasantina;
- della successiva e conseguente Determinazione prot. n. DN-19/529 del
25.05.2012 a firma del Funzionario Responsabile dell’Area Sviluppo Territorio –
SUAP – Attività produttive, con la quale si è approvata la graduatoria provvisoria
degli operatori esercenti l’attività di commercio ambulante su posteggio nel
predetto Mercato, interessati dallo spostamento in Via Pietrasantina, al fine della
scelta da parte di questi ultimi dei posteggi nella nuova sede del parcheggio
scambiatore, nonché di ogni altro atto del procedimento o comunque connesso,
presupposto e conseguente;
- per quanto occorrer possa dell’art. 8, comma 2 del Regolamento comunale per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche nella parte in cui consente, nel caso
sussista un urgente interesse pubblico ostativo alla permanenza delle attività,
all’Amministrazione di disporre il trasferimento, prescindendo da ogni termine così
come nel caso di momentanea indisponibilità delle aree per comprovate cause di
necessità o di forza maggiore;
- per quanto occorrer possa, della comunicazione prot. n. 12237 del 03.08.2011
inviata al Sindaco di Pisa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, a firma del suo
Direttore Regionale, nella parte in cui non ritiene possibile, nel quadro dei vincoli
impressi sulla Piazza del Duomo, esprimere una valutazione positiva a qualsiasi
proposta che si sostanzi nella collocazione delle bancarelle nel contesto della
omonima Piazza;
quanto al ricorso n. 1081 del 2012:
-dell’Ordinanza dirigenziale prot. n. DN-19/132 del 30.04.2012, a firma del
Dirigente dell’Area Sviluppo Territorio – SUAP – Attività produttive e
successivamente notificata ai ricorrenti dal 04.05.2012, data della prima
notificazione al Sig. Stefano Perini ed avente ad oggetto lo spostamento
temporaneo di alcune attività di commercio su aree pubbliche e con la quale il
Comune di Pisa ha disposto il trasferimento di parte del Mercato del Duomo nella
nuova sede del parcheggio scambiatore di Via Pietrasantina;
- della successiva e conseguente Determinazione prot. n. DN-19/529 del
25.05.2012 a firma del Funzionario Responsabile dell’Area Sviluppo Territorio –
SUAP – Attività produttive, con la quale si è approvata la graduatoria provvisoria
degli operatori esercenti l’attività di commercio ambulante su posteggio nel
predetto Mercato, interessati dallo spostamento in Via Pietrasantina, al fine della
scelta da parte di questi ultimi dei posteggi nella nuova sede del parcheggio
scambiatore, nonché di ogni altro atto del procedimento o comunque connesso,
presupposto e conseguente;
- per quanto occorrer possa dell’art. 8, comma 2 del Regolamento comunale per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche nella parte in cui consente, nel caso
sussista un urgente interesse pubblico ostativo alla permanenza delle attività,
all’Amministrazione di disporre il trasferimento, prescindendo da ogni termine così
come nel caso di momentanea indisponibilità delle aree per comprovate cause di
necessità o di forza maggiore;
- per quanto occorrer possa, della comunicazione prot. n. 12237 del 03.08.2011
inviata al Sindaco di Pisa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, a firma del suo
Direttore Regionale, nella parte in cui non ritiene possibile, nel quadro dei vincoli
impressi sulla Piazza del Duomo, esprimere una valutazione positiva a qualsiasi
proposta che si sostanzi nella collocazione delle bancarelle nel contesto della
omonima Piazza;
e, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 8 gennaio 2013:
- della determinazione dirigenziale prot. n. DN-18/1105 del 10.12.2012, a firma del
Dirigente dell’Area Sviluppo Territorio – Direzione Urbanistica – Edilizia Privata
– SUAP – Attività produttive, avente ad oggetto lo “spostamento temporaneo di
alcune attività di commercio su aree pubbliche, svolte nell’ambito del mercato del
Duomo. Diffida a lasciare libere le aree e a rimuovere i manufatti”, con la quale il
Comune di Pisa ha diffidato gli operatori commerciali del Mercato del Duomo a
liberare il suolo pubblico in Via del Duomo ed in Via Cardinale Maffi entro e non
oltre trenta (30) giorni dalla notifica del provvedimento, oltre che a rimuovere le
bancarelle che insistono sulle aree demaniali indicate, cessandovi altresì le attività
commerciali sino ad oggi condotte, oltre che di ogni altro atto o provvedimento
comunque connesso, conseguente o presupposto in quanto lesivo degli interessi
dei ricorrenti.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pisa, Azienda Ospedaliera
Pisana, Opera della Primaziale Pisana e Fabbriceria della Cattedrale di Pisa,
Institutio Santoriana Fondazione Comel e Ministero per i Beni e le Attività
Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 il dott. Luigi Viola e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione 6 marzo 2012 n. 28, la Giunta comunale di Pisa approvava il
progetto di riqualificazione complessiva del parcheggio scambiatore di via
Pietrasantina…e dell’area precedentemente destinata alla sosta dei camper, <<al
fine di destinare quest’ultima alla sistemazione delle strutture per la vendita dei
souvenir attualmente presenti in Piazza del Duomo ed in parte alla sosta dei bus
turistici>> (strutture destinate al temporaneo trasferimento, per effetto di una
serie di lavori di restauro degli immobili di interesse storico-artistico retrostanti);
con la successiva deliberazione 22 marzo 2012 n. 49, erano poi disposte una serie
di integrazioni alla precedente deliberazione di Giunta comunale, tra cui una
precisazione (che qui interessa) relativa alla compatibilità, con la destinazione
urbanistica del parcheggio scambiatore di via Pietrasantina, dello <<spostamento
provvisorio delle bancarelle del mercato del Duomo, interessate per i necessari
lavori di restauro, ripristino e riqualificazione degli immobili prospicienti la Piazza
del Duomo (per i lavori al Museo delle Sinopie e al muro di separazione tra la
piazza e l’AOUP), e degli immobili di via Cardinale Maffi (per i lavori della
Fondazione COMEL e dell’OPA)>>.
Gli atti sopra specificati in epigrafe erano impugnati dai ricorrenti -tutti esercenti
attività di commercio interessati dallo spostamento provvisorio determinato dai
lavori di restauro, ripristino e riqualificazione degli immobili prospicienti la Piazza
del Duomo (per i lavori al Museo delle Sinopie e al muro di separazione tra la
piazza e l’AUOP) e degli immobili di via Cardinale Maffi (per i lavori della
Fondazione COMEL e dell’OPA)- con il ricorso R.G. n. 753/2012; a base del
ricorso erano poste censure di: 1) incompetenza, violazione art. 40 della l.r. 28 del
2005 (codice del commercio); 2) violazione e/o falsa applicazione del Piano di
commercio su aree pubbliche del Comune di Pisa, nella parte in cui prevede Piazza
del Duomo come sede del mercato di Piazza del Duomo e della Caserma “Bechi
Luserna” come futura sede definitiva, violazione e contrasto con il Piano del
Commercio del Comune di Pisa; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8
del Regolamento generale per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche del
Comune di Pisa; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1.4.7 delle N.T.A. del
Regolamento urbanistico del Comune di Pisa; 3) violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 3 l. 241 del 1990; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria,
illogicità manifesta, violazione e vizi del procedimento amministrativo avviato
d’ufficio per lo spostamento del mercato del Duomo; inosservanza del principio
generale di ragionevolezza dell’azione amministrativa, nonché dei principi di
economicità, efficacia e buon andamento della pubblica amministrazione.
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione comunale di Pisa, il Ministero per i
beni e le attività culturali, l’Opera della Primaziale Pisana, l’Azienda Ospedaliera-
Universitaria Pisana e l’Institutio Santoriana Fondazione COMEL,
controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezioni preliminari di
inammissibilità di alcuni motivi di gravame.
Con determinazione 30 aprile 2012 prot. n. DN-19/132, il Dirigente dello
Sportello unico per le attività produttive del Comune di Pisa disponeva il
trasferimento degli operatori commerciali titolari di posteggi siti nelle aree di via
del Duomo e di via Cardinale Maffi ed interessati dai lavori di restauro, nella nuova
sede temporanea del parcheggio scambiatore di via Pietrasantina, assegnando per il
trasferimento il termine del 31 ottobre 2012 e prevedendo, per l’ipotesi di
inottemperanza, lo spostamento coattivo dei relativi manufatti; con la successiva
determinazione 25 maggio 2012 prot. n. DN-19/529, era poi approvata la
graduatoria provvisoria dei commercianti interessati dallo spostamento, ai fini
dell’assegnazione della nuova sede nel parcheggio scambiatore di via Pietrasantina.
Gli atti sopra richiamati erano impugnati dai ricorrenti, unitamente all’art. 8, 2°
comma del Regolamento comunale per l’esercizio del Commercio su aree
pubbliche ed alla comunicazione 3 agosto 2011 prot. n. 12237 della Direzione
Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, con motivi aggiunti al
ricorso R.G. n. 753/2012 (depositati in data 11 luglio 2012) e con ricorso
autonomo, cui veniva assegnato il numero di ruolo R.G. n. 1081/2012; a base della
nuova impugnazione, erano poste censure di: 1) violazione art. 40 della l.r. 28 del
2005 (codice del commercio); 2) incompetenza, violazione e/o falsa applicazione
del Piano di commercio su aree pubbliche del Comune di Pisa, nella parte in cui
prevede Piazza del Duomo come sede del mercato di Piazza del Duomo e della
Caserma “Bechi Luserna” come futura sede definitiva, violazione e contrasto con il
Piano del Commercio del Comune di Pisa; illegittimità dell’art. 8, 2° comma del
Regolamento generale per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche del
Comune di Pisa, per violazione dell’art. 40 della l.r. n. 28 del 2005; violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 1.4.7 delle N.T.A. del Regolamento urbanistico del
Comune di Pisa; 3) eccesso di potere sotto i profili dello sviamento, difetto di
istruttoria, illogicità manifesta, violazione e vizi del procedimento amministrativo
avviato d’ufficio per lo spostamento del mercato del Duomo; inosservanza del
principio generale di ragionevolezza dell’azione amministrativa, nonché dei
principi di economicità, efficacia e buon andamento della pubblica
amministrazione; 4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21-ter della l. 241 del
1990; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti.
Anche nel ricorso R.G. n. 1081/2012, si costituivano in giudizio
l’Amministrazione comunale di Pisa, il Ministero per i beni e le attività culturali,
l’Opera della Primaziale Pisana, l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana e
l’Institutio Santoriana Fondazione COMEL, controdeducendo sul merito del
ricorso e formulando eccezioni preliminari di inammissibilità di alcuni motivi di
gravame.
Con motivi aggiunti al ricorso R.G. 1081/2012, regolarmente notificati e depositati
in giudizio in data 8 gennaio 2013, i ricorrenti impugnavano poi la determinazione
10 dicembre 2012 prot. n. DN-18/1105 del Dirigente dello Sportello unico per le
attività produttive di Pisa, avente ad oggetto l’assegnazione ai commercianti
interessati dal trasferimento di un nuovo termine di 30 giorni dal ricevimento del
provvedimento, per lasciare libere le aree interessate dai lavori di restauro; a base
dei motivi aggiunti erano poste censure di illegittimità derivata in relazione ai vizi
denunciati con il ricorso, sia in via autonoma, per violazione dell’art. 21-ter della l.
241 del 1990 e sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto assoluto dei
presupposti e dello sviamento.
Con ordinanza 1° febbraio 2013 n. 88, la Sezione respingeva l’istanza cautelare
proposta dai ricorrenti nel ricorso R.G. n. 1081/2013; il diniego di tutela cautelare
era poi definitivamente confermato dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato
che, con ordinanza 15 giugno 2013 n. 1756, rigettava l’appello proposto dai
ricorrenti avverso l’ordinanza della Sezione.
All'udienza del 26 febbraio 2015, i ricorsi passavano quindi in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, la Sezione deve procedere alla riunione, per evidenti ragioni
di connessione oggettiva e soggettiva, dei ricorsi oggi in decisione.
L’evidente infondatezza dei ricorsi e dei motivi aggiunti permette poi di
prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità e
improcedibilità (a seguito della modificazione della sede di temporanea
assegnazione delle strutture dal parcheggio di via Pietrasantina all’area di Piazza
Manin, disposta con provvedimento 4 marzo 2014 prot. DN-18/78 del Dirigente
SUAP del Comune di Pisa) sollevate dalle difese delle Amministrazioni e dei
controinteressati costituiti; così come l’evidente infondatezza meritale del ricorso
permette di prescindere dall’esame della più generale questione relativa alla
legittimità delle strutture commerciali in discorso, sotto i diversi profili
autorizzatori operativi nella vicenda in esame.
Per quello che riguarda le diverse censure proposte con il ricorso R.G. n.
753/2012, appare utile partire da una precisazione di fatto relativa allo stato dei
luoghi ed all’effettiva necessità di procedere ai lavori di restauro <<degli immobili
prospicienti la Piazza del Duomo (per i lavori al Museo delle Sinopie e al muro di
separazione tra la piazza e l’AOUP), e degli immobili di via Cardinale Maffi (per i
lavori della Fondazione COMEL e dell’OPA)>>; comune a quasi tutte le censure
proposte dai ricorrenti è, infatti, la sostanziale contestazione della necessità di detti
lavori e la prospettazione di un sostanziale vizio di sviamento di potere che finisce
con l’attribuire alla prospettata necessità dei lavori il ruolo di un “paravento” per
un diverso risultato, costituito da un nuovo assetto della piazza, non comprensivo
delle attività commerciali finora svolte dai ricorrenti.
La documentazione depositata in giudizio dal Ministero per i beni e le attività
culturali nel ricorso R.G. n. 753/2012 (produzione del 23 ottobre 2012), dal
Comune di Pisa nel ricorso R.G. n. 1081/2012 (produzione del 23 gennaio 2013) e
la documentazione fotografica prodotta da più resistenti evidenziano però un
quadro ricostruttivo caratterizzato, con assoluta chiarezza, da uno stato di degrado
degli immobili in discorso, dall’evidente pericolosità dei luoghi e dall’urgente
necessità di procedere ad un restauro dei manufatti; la situazione degli immobili in
discorso ha poi talmente superato il “livello di guardia” da aver occasionato, non
solo una situazione di degrado e pericolo all’esterno della cinta muraria (e che è
nell’interesse degli stessi ricorrenti eliminare), ma anche un danneggiamento di
alcuni dei beni culturali conservati all’interno del Museo delle Sinopie, che è
primario interesse dell’intera collettività conservare.
A base dell’intera vicenda è quindi una situazione di obiettivo degrado e
pericolosità che doveva essere affrontata, anche attraverso il temporaneo
spostamento delle attività commerciali destinate ad interferire con i lavori e che
non ha niente a che fare con la definitiva sistemazione dei luoghi o con il
progettato trasferimento “a regime” delle attività commerciali in discorso nella
caserma “Bechi Luserna” previsto dal vigente Piano di commercio sulle aree
pubbliche del Comune di Pisa (trasferimento che appare ancora non attuale e che
non ha giocato alcun ruolo nella vicenda che ci occupa).
Passando poi dal profilo prettamente fattuale alla ricostruzione del contenuto
motivazionale e precettivo degli atti impugnati con i due ricorsi, la Sezione non
può mancare di rilevare come appaia sostanzialmente indiscutibile la stretta
aderenza dei provvedimenti impugnati alla già rilevata necessità di realizzare i
lavori di restauro degli immobili vincolati prospicienti le vie del Duomo e
Cardinale Maffi; la circostanza deriva, infatti, sia dalla stessa genesi degli atti (che
evidenziano la propria funzione servente rispetto alle necessità concrete del
restauro), sia dall’esame del contenuto dispositivo dei provvedimenti (esemplare, a
questo proposito, appare l’esame della determinazione 30 aprile 2012 prot. n. DN-
19/132 del Dirigente dello Sportello unico per le attività produttive del Comune di
Pisa che reca il calcolo preciso dei giorni occorrenti per l’esecuzione dei lavori,
circa 500, così confermando il carattere puramente temporaneo e non definitivo
del trasferimento).
In buona sostanza, è, quindi assente dal contenuto motivazionale e dispositivo
degli atti impugnati un qualche elemento che possa portare a concludere per il
carattere non temporaneo del trasferimento e, quindi, per la presenza di altre (e
dissimulate) finalità che potrebbero trovare considerazione in termini di sviamento
di potere; del resto, si tratta di una circostanza che ha trovato ampia
considerazione anche nell’ordinanza 15 giugno 2013 n. 1756, emessa dalla Quinta
Sezione del Consiglio di Stato nell’incidente cautelare (che ha confermato, in
motivazione, il carattere temporaneo del trasferimento) e che appare strettamente
attinente al contenuto dispositivo dei provvedimenti impugnati.
2. Una volta ricostruita nei termini essenziali la ratio fondamentale dei
provvedimenti impugnati, il rigetto dei motivi proposti dai ricorrenti appare
complessivamente necessitato.
In particolare non può trovare accoglimento la prima censura proposta con il
ricorso R.G. n. 753/2012, relativa all’incompetenza della Giunta comunale nei
confronti del Consiglio, in considerazione del carattere asseritamente definitivo del
trasferimento del mercato e della conseguente lesione dei tradizionali principi in
materia di riserva della potestà programmatoria all’organo consiliare.
Come già rilevato, la complessiva operazione di trasferimento di parte del mercato
di Piazza del Duomo contestata in questa sede è, infatti, chiaramente caratterizzata
dal carattere contingente e dalla stretta attinenza ai lavori da realizzarsi sulla cinta
esterna del Museo delle sinopie e della Fondazione COMEL; è pertanto
completamente assente quel carattere di modificazione definitiva della
programmazione in materia di commercio sulle aree pubbliche che imporrebbe la
modificazione del regolamento attualmente vigente nel Comune di Pisa e la riserva
delle relative decisioni al Consiglio comunale.
Anche sotto il diverso angolo visuale della programmazione urbanistica, la
decisione di allocare le strutture commerciali trasferite nel parcheggio scambiatore
di via Pietrasantina, oltre a presentarsi astrattamente in linea con la strumentazione
urbanistica (la previsione 1.4.7-aree a parcheggi delle N.T.A. al Regolamento
Urbanistico del Comune di Pisa, ammette, infatti, la localizzazione nell’area in
discorso di esercizi di commercio al dettaglio), non può venire ad integrare una
modificazione della destinazione dell’area rilevante a livello urbanistico, proprio in
considerazione della propria natura temporanea e non definitiva.
Nel caso di specie, non si è poi verificata alcuna violazione dell’ordine delle
competenze previsto dall’art. 40 della l.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (codice del
commercio); come rilevato dagli stessi ricorrenti, la previsione in discorso non
prevede, infatti, precise attribuzioni di competenza, ma solo un generico
riferimento al <<Comune>> e deve pertanto ritenersi, in applicazione dei principi
generali, che siano riservate all’organo consiliare l’emanazione e la modificazione
della disciplina caratterizzate dal carattere programmatorio generale, mentre
debbano essere esercitate da altri organi comunali le competenze, come quella in
discorso, che si esauriscono in modificazioni dell’assetto del commercio
caratterizzate dal carattere puntuale e transitorio e che si esauriscono, in buona
sostanza, in modificazioni necessitate dalla necessità di coordinare
temporaneamente l’assetto programmatorio con le esigenze derivanti
dall’interferenza con altri interessi pubblici (nel caso di specie, i vari interessi
sottesi agli interventi di recupero sulla cinta esterna dei beni di interesse culturale).
2.1. Alla luce di quanto precisato al § 1, il secondo motivo del ricorso R.G. n.
753/2012 non richiede poi una particolare confutazione e la censura può essere
rigettata, anche a prescindere dall’eccezione di inammissibilità per difetto di
interesse sollevata da alcune delle Amministrazioni resistenti; ai fini del rigetto è,
infatti, sufficiente richiamare quanto già rilevato in ordine al carattere transitorio
del trasferimento e, quindi, alla sostanziale insussistenza di una modificazione
dell’assetto definitivo del mercato di via del Duomo previsto dal Regolamento per
l’esercizio del Commercio su aree pubbliche approvato con delib. C.C. 12 ottobre
2001 n. 49 (e, questo, con riferimento, sia alla sede “storica” del mercato, sia alla
sede definitiva prevista nella Caserma “Bechi Luserna”).
Una volta escluso il carattere programmatorio e generale del trasferimento, è poi
abbastanza facile rilevare come il trasferimento temporaneo del mercato trovi una
propria giustificazione, anche a livello regolamentare, nella previsione dell’art. 8, 2°
comma del citato Regolamento che prevede, nel caso di <<urgente interesse
pubblico ostativo alla permanenza delle attività in un determinato luogo dichiarato
dagli organi dell’amministrazione>> (fattispecie che si attaglia perfettamente al
caso che ci occupa), la possibilità, per l’amministrazione comunale, di procedere al
trasferimento del mercato, in assenza di concertazione con le associazioni sindacali
e con gli operatori interessati (che devono solo essere sentiti) e senza la necessità di
rispettare un termine predeterminato a livello regolamentare per l’operatività dello
spostamento.
A questo proposito, appare anzi significativo che la previsione in discorso sia stata
individuata, nel motivo in discorso, come parametro di legittimità violato
dall’Amministrazione e, nei motivi aggiunti depositati in data 20 luglio 2012,
impugnata in quanto ritenuta in contrasto con la normativa regionale; un simile
comportamento evidenzia pertanto come la stessa parte ricorrente si sia resa conto
del fatto che il provvedimento impugnato affonda la propria giustificazione, a
livello regolamentare, proprio nella citata previsione dell’art. 8, 2° comma del
Regolamento per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche approvato con
delib. C.C. 12 ottobre 2001 n. 49.
La problematica relativa alla destinazione urbanistica del parcheggio scambiatore di
via Pietrasantina è poi già stata affrontata al § 2 ed è pertanto sufficiente richiamare
quanto in quella sede rilevato in ordine alla compatibilità urbanistica della
destinazione ed al carattere temporaneo del trasferimento.
2.2. Il terzo motivo del ricorso R.G. n. 753/2012 si limita poi a reiterare la tesi
della natura definitiva del trasferimento ed è pertanto sufficiente richiamare quanto
sostenuto in via generale al § 1, in ordine all’infondatezza della ricostruzione.
3. I motivi aggiunti al ricorso R.G. 753/2012 depositati in data 11 luglio 2012 ed il
ricorso autonomo R.G. n. 1081/2012 sono poi assolutamente identici e possono
pertanto essere decisi unitariamente.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Sezione deve rilevare come i
provvedimenti impugnati trovino una base normativa, a livello di normativa
regionale, nell’art. 40, 7° comma della l.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (codice del
commercio) e, a livello regolamentare, nella già citata previsione dell’art. 8, 2°
comma del Regolamento per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche
approvato con delib. C.C. 12 ottobre 2001 n. 49.
In particolare, la previsione dell’art. 40, 7° comma della l.r. 7 febbraio 2005, n. 28
(codice del commercio) prevede la facoltà del comune di trasferire o modificare
l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere, <<per motivi di
pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica>>
prevedendo, a questo fine, il solo obbligo di consultare le organizzazioni e le
associazioni rappresentative e di prefissare congrui termini per le nuove
collocazioni.
Con tutta evidenza, si tratta di una fonte normativa che si attaglia perfettamente
alla fattispecie che ci occupa e che è riportabile alle due previsioni relative ai
<<motivi di pubblico interesse>> (l’interesse alla conservazione dei beni culturali
rientra, infatti, perfettamente nei più ampi motivi di pubblico interesse contemplati
dalla disposizione) e di <<sicurezza>> (come immediatamente percepibile, lo
stato di degrado delle strutture è foriero di situazioni pericolose anche per i
passanti e per chi eserciti il commercio nelle aree circostanti) previste
nell’articolato.
Contrariamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, la previsione di cui al
settimo comma dell’art. 40 della l.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (codice del commercio)
viene poi ad integrare un potere sostanzialmente diverso da quello previsto dal
sesto comma (che non è inutile riportare integralmente: <<ai fini della tutela e
valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune,
previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3, può
provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli
operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento
nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di
accordi>>); il sesto comma viene, infatti, ad integrare un potere di sostanziale
modificazione della programmazione commerciale e, proprio per questo, è
soggetto all’obbligo della concertazione e della previsione di un termine
amplissimo (un anno) per il trasferimento; al contrario, il settimo comma appare
destinato a soddisfare esigenze temporanee e che possono essere caratterizzate dal
carattere di urgenza o emergenza; proprio per questo, si tratta di un potere che non
può essere limitato da vincoli attinenti alla concertazione ed al termine “lungo” per
il trasferimento.
In buona sostanza, la distinzione tra le due previsioni non attiene per nulla
all’attinenza o meno degli interessi tutelati alla tutela del patrimonio artistico (come
prospettato da parte ricorrente), ma al diverso discrimine costituito dalla natura
programmatoria/definitiva o temporanea del trasferimento; in questa prospettiva è
pertanto ben possibile che il trasferimento temporaneo ex art. 40, 7° comma della
l.r. 7 febbraio 2005, n. 28, sia giustificato da esigenze di restauro di un bene
culturale, soprattutto se finalizzate alla rimozione di una situazione potenzialmente
pericolosa anche per la sicurezza pubblica.
3.1. Nella prospettiva sopra richiamata, tra la previsione dell’art. 40, 7° comma
della l.r. 7 febbraio 2005, n. 28 e la disposizione dell’art. 8, 2° comma del
Regolamento per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche approvato con
delib. C.C. 12 ottobre 2001 n. 49 non sussiste pertanto alcun contrasto (come
prospettato dai ricorrenti con il secondo motivo), ma un sostanziale rapporto di
piena compatibilità logica; la norma regolamentare, si limita, infatti, a prevedere un
potere unilaterale di trasferimento temporaneo delle aree mercatali che oggi è
giustificato, a livello normativo più generale, proprio dalla previsione dell’art. 40,
7° comma della l.r. 7 febbraio 2005, n. 28 e che pertanto potrebbe trovare
estrinsecazione, anche in assenza della disposizione di livello regolamentare.
3.2. La residua parte del secondo ed il terzo motivo di ricorso appaiono poi come
meramente riproduttivi della tesi relativa alla natura definitiva e non transitoria del
trasferimento; è pertanto sufficiente il richiamo di quanto esaurientemente
sostenuto in ordine alla diversa ricostruzione dell’intera operazione che emerge
dagli atti di causa.
Mantengono autonomia solo due considerazioni relative alla non percorribilità
delle soluzioni alternative proposte dai commercianti interessati al trasferimento.
Con riferimento alla proposta di acquistare alcune aree ricadenti nel comprensorio
dell’Ospedale “Santa Chiara”, appare pienamente valida la volontà
dell’Amministrazione comunale di non pregiudicare l’attività didattico-assistenziale
ancora in corso nell’area ed in futuro, il riutilizzo del complesso, secondo una
progettazione organica (e che sarebbe pregiudicata dall’insediamento “episodico”
di attività commerciali, in assenza di una programmazione definita); ed a questo
proposito, del tutto generiche ed insufficienti appaiono le considerazioni articolate
dai ricorrenti, per contestare una soluzione che non si presenta viziata sotto il
profilo della legittimità.
Per quello che riguarda la proposta di procedere al semplice “avanzamento” dei
banchi di vendita sulla sede stradale, è sufficiente il richiamo della nota 4 gennaio
2012 prot. n. 0000071 (doc. n. 19 del deposito dell’Amministrazione comunale di
Pisa) del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa (peraltro non
espressamente impugnata dai ricorrenti) che ha concluso per la non praticabilità
della soluzione, in considerazione del particolare affollamento dell’area e della
necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di sicurezza; del resto, analoga
valutazione negativa della soluzione alternativa era stato operata anche dalla
Questura di Pisa con la nota 20 dicembre 2011 prot. Cat. A4/2011 Div. Gab. (doc.
n. 25 del deposito dell’Amministrazione comunale di Pisa), anche in questo caso,
non espressamente impugnata dai ricorrenti.
3.3. Per quello che riguarda, poi, il quarto motivo di ricorso (violazione dell’art. 21-
ter della l. 7 agosto 1990, n. 241, non essendo presente, nell’ordinamento, una
qualche norma che possa abilitare l’Amministrazione comunale all’esecuzione
d’ufficio dell’ordine di lasciare libera l’area) è sufficiente rilevare come, trattandosi
di aree di proprietà pubblica indiscutibilmente ricadenti nel demanio stradale, il
potere di autotutela esecutiva trovi indiscutibile fondamento nella previsione
dell’art. 823, 2° comma c.c. (in questo senso: T.A.R. Sardegna sez. II 17 marzo
2010 n. 312) e non possa pertanto essere utilmente contestato.
4. I motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1081/2012 si limitano poi a reiterare le
censure già proposte avverso i precedenti atti adottati dall’Amministrazione
comunale di Pisa; con riferimento alle stesse, è pertanto sufficiente richiamare
quanto già esaurientemente rilevato in sentenza in ordine all’infondatezza delle
censure.
In definitiva i ricorsi e i motivi aggiunti devono essere riuniti e rigettati; le spese
seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Seconda)definitivamente pronunciando sui ricorsi e sui motivi aggiunti in premessa
li riunisce e:
a) respinge il ricorso R.G. 753/2012 e i motivi aggiunti depositati in data 11 luglio
2012;
b) respinge il ricorso R.G. 1081/2012 e i motivi aggiunti depositati in data 8
gennaio 2013.
Condanna i ricorrenti alla corresponsione, in favore del Ministero per i beni e le
attività culturali, della somma di € 2.000,00 (duemila/00), a titolo di spese del
giudizio.
Condanna i ricorrenti alla corresponsione, in favore dell’Amministrazione
comunale di Pisa, della somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP, a
titolo di spese del giudizio.
Condanna i ricorrenti alla corresponsione, in favore dell’Opera della Primaziale
Pisana, della somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di
spese del giudizio.
Condanna i ricorrenti alla corresponsione, in favore dell’Azienda Ospedaliera-
Universitaria Pisana, della somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP,
a titolo di spese del giudizio.
Condanna i ricorrenti alla corresponsione, in favore dell’Institutio Santoriana
Fondazione COMEL, della somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e
CAP, a titolo di spese del giudizio.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)