TAR CAMPANIA SALERNO- SEZIONE I - Sentenza 16/2/2016 n ... · TAR CAMPANIA SALERNO- SEZIONE I -...
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TAR CAMPANIA SALERNO- SEZIONE I - Sentenza 16/2/2016 n. 358 Pres. Urbano, Est. Severini. Decisum: sull’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto per la
concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi di un Comune.
1. Contratti della P.A. – Appalto di servizi - Servizi ricreativi culturali e sportivi – Rientrante nell’allegato II B del Codice degli Appalti – Non si applicano gli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006 – Conseguenze – Legittimità dell’ammissione alla gara della ditta che non ha indicato i costi per la sicurezza. 2. Contratti della P.A. – Concessioni di servizi – Applicabilità dell’art. 30 D.lgs. 163/2006 – Conseguenze – Non sussiste l’obbligo di prestare la cauzione definitiva. 3. Contratti della P.A. – Appalto indetto da un Comune – Partecipazione alla gara di una ditta indebitata con una società partecipata dallo stesso Comune – Legittimità – Sussiste – Ragioni. 4. Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Assenza di una previsione della lex specialis sui requisiti di idoneità professionale – Conseguenza – Legittimità dell’ammissione alla gara della ditta che svolga un attività prevalente non inerente a quella oggetto dell’appalto. 5. Processo amministrativo – Impugnazione dei punteggi conferiti dalla Commissione esaminatrice di una gara d’appalto – Mancata dimostrazione della cd. prova di resistenza – Conseguenze. 6.Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Previsione della lex specialis recante apertura delle buste in giorni separati – Ha natura meramente organizzativa – Conseguenze – Derogabilità. 1. Nel caso di un appalto per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi di un Comune, deve ritenersi legittima l’ammissione alla gara della ditta che abbia omesso di indicare nell’offerta economica gli oneri aziendali per la sicurezza, atteso che la gestione degli impianti sportivi rientra nei servizi ricreativi culturali e sportivi di cui all’allegato II B del D.Lgs. 163/2006 e a norma dell’art. 20, sono sottoposti esclusivamente alle regole stabilite dall’art. 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati), con conseguente inapplicabilità degli artt. 86 e 87 in tema di omessa indicazione nell’offerta economica degli oneri aziendali di sicurezza. (1) 2. Deve ritenersi legittima l’ammissione alla gara della ditta che abbia omesso di indicare nell’offerta economica l’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva laddove l’oggetto dell’appalto rientri nelle concessioni di servizi previste dall’art. 30 D.lgs. 163/2006 per le quali non si applicano le previsioni del Codice degli Appalti. (2) 3. La circostanza che una ditta partecipante a una gara d’appalto indetta da un Comune, sia indebitata con una società a prevalente capitale pubblico, emanazione dello stesso Comune, non può comportare l’esclusione della ditta dalla gara per aver commesso grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o per aver dichiarato falsamente di trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 38, dovendo ritenersi la società partecipata in questione, un soggetto diverso dalla Stazione Appaltante. 4. Nell’ipotesi di una procedura per la concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi di un Comune, in assenza di una previsione della lex specialis che imponga il
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requisito dell’iscrizione nel registro delle imprese per attività corrispondenti a quelle oggetto dell’appalto, deve ritenersi legittima l’ammissione alla gara di una ditta che svolga un’attività prevalente non inerente a quella oggetto dell’appalto. 5. Deve essere respinto il motivo di ricorso volto a contestare l’attribuzione dei punteggi effettuata dalla Commissione Esaminatrice di una gara d’appalto, laddove la ricorrente abbia omesso di fornire la cd. prova di resistenza, per dimostrare che a seguito della rideterminazione dei punteggi la stessa sarebbe stata prima graduata. (3) 6. La disposizione del bando di una gara d’appalto che preveda l’apertura delle buste in giorni diversi, non è collegata a nessun principio generale e deve ritenersi una mera previsione di natura organizzativa, la cui violazione non può comportare nullità delle operazioni di gara. (1) cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11/12/2015 n. 5651. (2) cfr. T.A.R. Campania, Sez. I, 3/5/2012 n. 2014. (3) cfr. T.A.R. Campania, Sez. I, 2/12/2015 n. 5567.
N. 00358/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02058/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 2058 del 2015,
proposto dall’Associazione “A. S. D. Roberto Grimaldi Baronissi”, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avv. Angela Ferrara, con domicilio eletto, in Salerno, alla via A. Nifo,
2;
contro
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Comune di Pellezzano, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Armenante, con domicilio
eletto, in Salerno, al Largo Plebiscito, 6, presso l’Avv. Nicola Scarpa;
Responsabile pro tempore Area Pianificazione – Urbanistica, Edilizia
Privata e Tecnica del Comune di Pellezzano, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Wood & Rental Corporation s. a. s. di Gianpaolo Rizzo & C., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.
Gherardo Maria Marenghi, con domicilio eletto, in Salerno, via Velia, 15;
Pellezzano Servizi s. r. l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- a) della determinazione n. D. S. G. 00478/2015 del Responsabile Area
Pianificazione – Urbanistica – Edilizia Privata, Det Sett IV 62 – 15 del
3.09.2015, del Comune di Pellezzano, mai comunicata, avente a oggetto:
“Affidamento delle strutture sportive comunali. Struttura in Frazione
Capriglia. Aggiudicazione definitiva”, con cui sono state approvate le
operazioni di gara (i verbali della Commissione giudicatrice, dalla pagina 1
alla pagina 33, e la graduatoria finale), e s’è aggiudicata definitivamente la
gara alla società Wood & Rental Corporation s. a. s. di Gianpaolo Rizzo
& C., con affidamento della struttura sportiva sita in “via Medaglia d’oro
cap. V. Pastore della Frazione Capriglia”, con punti 78,55 e per un
importo, pari a € 12.388,00, esclusa IVA, e oneri;
- b) di tutti i verbali di gara della Commissione giudicatrice, preposta
all’espletamento delle operazioni “per l’affidamento in gestione degli
impianti sportivi comunali per anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di
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sottoscrizione della convenzione, più anni cinque, previa verifica
dell’Amministrazione della gestione effettuata con eventuale ulteriore
proroga di un anno – CIG 6081223FF5”, e, segnatamente, di quelli
relativi alla struttura sita alla frazione Capriglia, via Pastore e nella parte in
cui concernano tali impianti, e dunque dei verbali tutti di gara da pagina 1
a 33, della seduta pubblica dell’8.04.2015, delle sedute riservate del
15.04.2015, del 22.04.2015, del 29.04.2015, del 6.05.2015, del 13.05.2015,
del 20.05.2015, del 27.05.2015, del 3.06.2015, del 10.06.2015 e del
17.06.2015, della seduta pubblica del 14.07.2015, nella parte in cui non si
provvede all’esclusione della società Wood & Rental Corporation s. a. s.
di Gianpaolo Rizzo & C. e si ritiene di poter esaminare l’offerta dalla
stessa presentata, e si valuta la sua offerta come la migliore
attribuendo(le) punti 78,55; nonché nella parte in cui si valuta poziore
l’offerta presentata dalla ricorrente avendo conseguito appena punti
70,44; delle relative operazioni di approvazione di punteggio e della
pertinente graduatoria redatta, e infine nella parte in cui si procede
all’aggiudicazione del servizio in favore della soc. Wood & Rental
Corporation s. a. s. di Gianpaolo Rizzo & C.; del verbale della seduta
pubblica dell’8.04.2015, laddove s’é inteso procedere alle operazioni in
assenza della obbligatoria comunicazione di gara, nonché per aver
concentrato in un’unica seduta di gara, alla quale non é stato possibile
partecipare per l’omessa obbligatoria comunicazione, l’apertura della
documentazione amministrativa e di quella tecnica;
- c) della graduatoria finale, redatta all’esito delle operazioni di gara, nella
parte in cui contempla anche la soc. Wood & Rental Corporation s. a. s.
di Gianpaolo Rizzo & C. e nuovamente, per quanto possa occorrere, di
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entrambi i verbali di gara, recanti utile valutazione della offerta della
controinteressata, anziché la sua esclusione, e di quello di aggiudicazione
provvisoria in suo favore e dell’avviso, relativo al riepilogo
dell’aggiudicazione provvisoria, nonché degli altri che riportano la non
aggiudicazione dell’appalto in favore della ricorrente ed il punteggio
errato alla propria offerta;
- d) della determinazione n. D. S. G. 00394/2015 del Responsabile Area
Pianificazione – Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Pellezzano,
del 28.07.2015, Det. Sett. IV 52 – 15 del 28.07.15, mai comunicata,
avente ad oggetto: “Affidamento impianti sportivi comunali. Impianto
Sportivo in Frazione Capriglia. Aggiudicazione provvisoria”, con cui
sono state approvate le operazioni di gara (i verbali della Commissione
giudicatrice dalla pagina 1 alla pagina 33 e la relativa graduatoria
provvisoria e definitiva), e s’è aggiudicato provvisoriamente alla società
Wood & Rental Corporation s. a. s. di Gianpaolo Rizzo & C.
l’affidamento della struttura sportiva, sita in “via Medaglia d’oro cap. V.
Pastore della Frazione Capriglia”, con punti 78,55 per un importo di €
12.388,00 esclusi IVA ed oneri;
- e) del contratto eventualmente stipulato con la soc. Wood & Rental
Corporation s. a. s. di Gianpaolo Rizzo & C., avente ad oggetto
l’affidamento de quo, in uno al verbale di consegna dell’impianto, atti
questi non conosciuti, con espressa richiesta di subentro da parte della
ricorrente;
- f) d’ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, ivi
compresi, ove mai esistenti, gli eventuali provvedimenti adottati in
seguito all’aggiudicazione definitiva, tra cui quello di verifica dei requisiti
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di cui all’art. 48, comma 2°, del D. Lgs. 163/2006, con riserva di motivi
aggiunti e dei seguenti atti, sempre se e per quanto occorra: della
determinazione n. D. S. G. 00006/2015 del 9.01.2015 del Responsabile
Area Pianificazione – Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di
Pellezzano, n. determina settore IV 00003 – 15 del 9.01.2015, avente ad
oggetto: “Affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali:
determinazione a contrattare”; della determinazione n. D. S. G.
00147/2015 del 23.03.2015, n. determina settore IV, 00018 – 15 del
23.03.2015, del Responsabile Area Pianificazione – Urbanistica – Edilizia
Privata del Comune di Pellezzano, avente ad oggetto: “Bando per
l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali – Nomina
Commissione di Gara”; del bando di gara e del capitolato speciale
d’appalto, nel caso in cui le relative disposizioni, ovvero qualunque altra
diversa previsione della lex specialis, possano essere interpretate, nel
senso di consentire la partecipazione a soggetti privi della specifica
attività;
nonché per l’accertamento e la conseguente declaratoria
del diritto della ricorrente, con ogni conseguente determinazione a carico
dell’Amministrazione, ivi compresa, quella d’aggiudicazione
dell’appalto de quo in suo favore, in quanto all’esito della doverosa
esclusione nei confronti della soc. Wood & Rental Corporation s. a. s. di
Gianpaolo Rizzo & C., la ricorrente risulta essere la concorrente prima in
graduatoria, con subentro nel contratto eventualmente stipulato, del quale
si chiede che venga dichiarata, ex art. 245 d. l.vo 163/2006, l’inefficacia;
nonché per la condanna
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dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica, ove possibile,
ovvero per equivalente, dei danni, subiti per effetto dell’illegittima
mancata aggiudicazione dell’appalto in questione;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale della Wood & Rental Corporation s. a. s. e i
motivi aggiunti allo stesso ricorso incidentale;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pellezzano e della
Wood & Rental Corporation s. a. s. di Gianpaolo Rizzo & C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2016, il dott. Paolo
Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La società ricorrente, premesso:
che il Comune di Pellezzano aveva indetto una procedura aperta “per
l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali per anni 5
(cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione più anni
cinque previo verifica dell’Amministrazione della gestione effettuata con
eventuale ulteriore proroga di un anno – CIG 6081223FF5”;
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che tra tali strutture era compreso l’impianto sportivo polivalente sito alla
frazione Capriglia, alla via V. Pastore (riportato al punto n. 6 della
tabella);
che negli atti di gara era previsto che la concessione della gestione degli
impianti, affidata ai sensi degli artt. 30 (concessione di servizi) e 83
(criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) del D. Lgs. n.
163/2006 e ss. mm. ii., nonché nel rispetto del d. P. R. n. 207/2010 e ss.
mm. ii, avrebbe avuto durata di anni 5, decorrenti dalla data di
sottoscrizione della convenzione, più anni 5, previa verifica
dell’Amministrazione della gestione effettuata, con eventuale ulteriore
proroga di un anno;
che l’importo posto a base di gara era pari a un’offerta annua a rialzo
(esclusa IVA e rivalutato annualmente, secondo l’indice ISTAT), per
l’impianto in oggetto, di € 10.000,00;
che, ai sensi dell’art. 4 del bando, rubricato “soggetti ammessi”, potevano
partecipare alla gara: - a) società e associazioni sportive dilettantistiche,
enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni
sportive nazionali, compresi eventuali raggruppamenti dei medesimi
soggetti (in quest’ultimo caso doveva essere costituito apposito comitato
di gestione il quale, in caso di aggiudicazione della gara, avrebbe dovuto
essere formalizzato, mediante apposito atto notarile) - b) gli
“imprenditori individuali e le società cooperative”; c) i raggruppamenti
temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alla lettera a) e b)
(...)”;
che, quale sistema d’aggiudicazione, era stato previsto quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n.
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163/2006, da valutarsi in base alle previsioni della lex specialis, e
segnatamente dall’art. 8 del bando, che prescriveva: A) l’assegnazione di
punti, da 1 a 70, per la presentazione di un “progetto di intervento
pluriennale”, che doveva illustrare l’organizzazione di attività a favore dei
giovani, dei diversamente abili e degli anziani, con un piano di intervento
pluriennale, evidenziando l’investimento imprenditoriale, nonché indicare
concetti e metodi per il raggiungimento delle finalità aggregative e di
inserimento in ambito sportivo ed il relativo sviluppo attuativo della
capacità (…) di fare rete con altre realtà del territorio; era precisato altresì
che “nella fase di valutazione del progetto la commissione terrà conto
prioritariamente delle associazioni accreditate ad enti di propaganda
sportiva ed iscritte all’albo nazionale registro CONI”, il tutto secondo la
seguente griglia: Manifestazione sociali/sportive: 35 punti; Capacità di
sinergie con altre realtà associative del territorio: 15 punti; Agevolazioni ai
disabili: 10 punti; Attività per terza età: 10 punti; nonché B)
l’assegnazione di punti, da 1 a 30, per l’offerta economica, secondo la
seguente griglia: offerta migliorativa (sul canone a base di gara) fino al
5%: da 0 a 10; migliorativa fino al 10%: da 10,01 a 15; migliorativa fino al
15%: da 15,01 a 20; migliorativa superiore al 15%: da 20,01 a 30;
che il bando prevedeva che le buste, contenenti le offerte, sarebbero state
aperte in distinti giorni e che delle relative operazioni sarebbe stata data
comunicazione ai concorrenti, onde consentire agli stessi di partecipare (a
tal fine, l’art. 11 del bando prevedeva: “Sono ammessi all’apertura delle
offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui all’art. 4, ovvero i
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
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conferita dai suddetti legali rappresentanti e di documento di
riconoscimento in corso di validità”);
che essa ricorrente era un’associazione iscritta all’albo nazionale registro
CONI ed era stata costituita, all’unico scopo dello ”esercizio di attività
sportive, la gestione di impianti sportivi privati o pubblici (...)”, e per
previsione statutaria aveva accettato “di conformarsi alle norme e alle
direttive del CONI e a tutte le disposizione statutarie della I. N. D.
(Federazione Italiana gioco calcio )”, oltre a vantare il possesso di
specifica esperienza, che le aveva consentito “di effettuare un’offerta
assolutamente superiore. E invero, la soc. Pellezzano s. r. l., alla quale era
stata affidata dall'Ente la gestione e manutenzione delle infrastrutture
sportive comunali, tra cui quella sita alla via Pastore Capriglia ha stipulato
convenzione in data 30.05.2013 con l’associazione, per la gestione del
medesimo impianto sportivo di cui si controverte, definito “Palazzetto
dello Sport”. A mente dell’art. 7 della detta Convenzione, rubricato
“validità e modalità di rinnovo della Convenzione”, si è espressamente
previsto che “la presente Convenzione è valida per periodo che va dal 1°
giugno 2013 al 31 maggio 2018 e rinnovabile per altri (cinque) anni”;
che, in virtù di tale atto, quindi, le era stata concessa la gestione
dell’impianto, che la stessa aveva svolto, conseguendo risultati importanti,
con eventi di risalto anche nazionale;
che, forte anche di tale specifica esperienza, aveva predisposto tutta la
propria organizzazione verso il concreto svolgimento delle attività
sportive, peraltro parametrando il tutto sulla prevista scadenza (2018, con
possibilità di proroga);
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che, indetta la procedura selettiva de qua, la ricorrente, pur sorpresa,
aveva comunque preso “parte alla stessa, ritenendo che le procedure di
gara sarebbero state parametrate al rispetto degli impegni assunti, e,
comunque, onde evitare l’inasprirsi dei rapporti, avendo quale scopo
quello di gestire l’impianto in contesto di serena collaborazione”, “ferma
comunque la stigmatizzazione del comportamento assunto
dall'Amministrazione”;
che, peraltro, a suo avviso, la gara era stata svolta “in violazione di ogni
più elementare regola, segnata da determinazioni errate anche nella scelta
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a detrimento dello stesso
interesse pubblico e della procedura selettiva”; in particolare, era stata
individuata, quale migliore offerta, quella del controinteressato, pur
essendo lo stesso un operatore, estraneo al settore della gestione di
impianti sportivi e privo di competenza specifica, a detrimento di quella
della ricorrente, la quale svolgeva “da sempre proprio attività sportiva e di
gestione di impianti sportivi, addirittura con riferimento alla medesima
struttura di quella messa a gara”;
che, come aveva appurato, all’esito di richiesta d’accesso, l’operato della
Commissione, indi approvato dall’Ente, sarebbe stato “connotato da
insanabili illegittimità”: in tali termini si poneva “l’illogicità di ammettere a
selezione un concorrente operatore, estraneo al settore della gestione di
impianti sportivi, che non ha mai esercitato un simile servizio e che,
addirittura, ha presentato un progetto talmente generico da risultare
inesistente”; era contestata, inoltre, la celebrazione delle sedute di gara,
senza la comunicazione ai concorrenti, il che le aveva impedito di
prendervi parte e di segnalare le ragioni che, a suo avviso, imponevano
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l’estromissione dalla gara della Wood & Rental Corporation s. a. s.; come
pure sarebbe stata “inammissibile” la concentrazione, in una sola seduta,
di operazioni che avrebbero dovuto essere effettuate necessariamente in
diverse sedute;
che, in ogni caso, all’esito delle operazioni di gara, l’appalto era stato
aggiudicato in favore della Wood & Rental Corporation s. a. s., avendo la
stessa riportato un punteggio totale pari a punti 78,55, di cui punti 54,67,
rispetto a 48,67 della ricorrente, per l’offerta tecnica e punti 23,88 per
l’offerta economica, a fronte di punti 21,77 dell’associazione ricorrente, la
quale – pur avendo svolto lo specifico servizio – aveva riportato, “del
tutto illogicamente”, un punteggio complessivo di appena punti 70,44.
Tanto premesso, avverso gli atti, in epigrafe specificati, la ricorrente
articolava le seguenti censure in diritto:
I) Violazione del d. l.vo n. 163/2006, della l. n. 241/1990 e del d. P. R. n.
270/2010; della lex specialis di gara; Eccesso di potere per difetto
d’istruttoria, carenza dì motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza e
ingiustizia manifesta; Violazione del principio della “par condicio”:
secondo la ricorrente, la società Wood & Rental Corporation s. a. s.
andava esclusa dalla selezione, per una duplice ragione: anzitutto, la
procedura era stata indetta per l’affidamento della “gestione degli impianti
sportivi comunali”, e alla stessa potevano partecipare operatori dello
specifico settore, ovvero “società e associazioni sportive dilettantistiche,
enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni
sportive nazionali, compresi eventuali raggruppamenti dei medesimi
soggetti”, laddove la controinteressata non era una società sportiva
dilettantistica e la locuzione “e” era “ontologicamente preposta a
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richiedere tale qualifica ad entrambi gli operatori che si sono intesi
congiungere”, tant’era vero che il bando non aveva utilizzato la stessa
qualifica per le altre categorie (quali le cooperative); del resto, la stessa
controinteressata era “operatore estraneo allo specifico settore della
gestione di impianti sportivi”, posto che, come risultava dalla visura
storica, la stessa svolgeva quale attività prevalente “fabbricazione di
imballaggi” in legno, e quale “attività secondaria esercitata dal
3/06/2014”, noleggio e montaggio di attrezzature per lo spettacolo
(scenografie, stand); consulenze artistiche e tecniche in campo musicale;
ma era all’attività principale, secondo la ricorrente, che occorreva far
riferimento, per verificare la conformità rispetto alle previsioni del bando
(seguiva l’esposizione di giurisprudenza a sostegno); in ogni caso, anche a
voler esaminare, in via di ipotesi, l’attività secondaria “noleggio e
montaggio di attrezzature per lo spettacolo (scenografie, stand);
consulenze artistiche e tecniche in campo musicale”, ugualmente la stessa
non risultava, ad avviso della ricorrente, pertinente; inoltre, “i codici
ATECO assegnati dal Registro delle Imprese, non riportano l’attivazione
di alcun’altra attività se non quella di imballaggio e montaggio di strutture
e noleggio impianti”, ovvero si era “in presenza di un operatore che
svolge tutt’altra attività”; in secondo luogo, anche nell’oggetto sociale
mancava la previsione di tale specifica attività, posto che
controinteressata presentava il seguente oggetto: “1 il noleggio,
installazione e trasporto di materiali vari per l’organizzazione e la
realizzazione di spettacoli musicali, di concerti e di manifestazioni teatrali,
nonché di manifestazioni di qualunque altro tipo; 2 la vendita di
strumenti musicali ed attrezzature elettroniche connesse, al minuto e/o
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all’ingrosso, e relativa assistenza tecnica; 3 le prestazioni e le consulenze
artistiche e tecniche in campo musicale; 4 l’organizzazione e la
promozione di spettacoli musicali di qualsiasi genere; 5 l’import e l’export
di attrezzature musicali; 6 la gestione di impianti, teatri tenda e/o qualsiasi
struttura idonea alla realizzazione di spettacoli musicali, teatrali,
cinematografici, televisivi, radiofonici, sportivi e di congressi, convegni di
qualsiasi tipo” era in definitiva illegittima, “sotto il profilo istruttorio e
motivazionale, l’ammissione alla gara disposta in mancanza di un giudizio
di inidoneità professionale che non può dirsi effettuato come risulta
anche dalla sua domanda dove non vi è alcun collegamento con l’oggetto
della prestazione messa a gara”; e detta circostanza ben si sarebbe potuta
evidenziare in sede di gara, “se solo l’Amministrazione avesse adempiuto
all’onere della comunicazione delle sedute”;
II) Violazione d. l.vo n. 16312006, l. n. 241/1990 e d. P. R. n. 270/2010;
della lex specialis di gara – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria,
carenza di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia
manifesta; Violazione del principio della par condicio: la controinteressata
andava esclusa, anche per la mancata dichiarazione da parte del socio
accomandatario (Fiorillo Manuel) dei requisiti di carattere generale ex art.
38 del codice dei contratti pubblici, che esclude dalla partecipazione alle
procedure di affidamento alcune categorie di soggetti e prevede che il
concorrente attesti il possesso dei requisiti mediante dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del d. P. R. n. 445/2000; e le dichiarazioni di cui
all’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), in caso di società in accomandita
semplice, andavano rese individualmente anche dai soci e dal direttore
tecnico;
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III) Violazione d. l.vo n. 163/2006, l. n. 241/1990 e d. P. R. n. 270/2010;
della lex specialis di gara; Eccesso di potere per difetto d’istruttoria,
carenza di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia
manifesta; Violazione del principio della par condicio: l’attribuzione, alla
controinteressata, di un punteggio maggiore rispetto alla ricorrente,
costituiva per quest’ultima “una determinazione illogica e irrazionale”;
l’Amministrazione non avrebbe “analizzato minimamente l’offerta
essendosi limitata a riportare un punteggio senza svolgere alcuna analisi”;
la dedotta “inidoneità professionale”, oltre a rendere necessaria
l’estromissione da gara, in ogni caso doveva costituire “il presupposto
della valutazione dell'offerta tecnica”, laddove la commissione di gara, e
quindi l’amministrazione, “disattendendo le chiare prescrizioni di gara,
non ha nemmeno accordato la preferenza alle associazioni accreditate”,
come la ricorrente, essendo previsto che “nella fase di valutazione del
progetto la commissione terrà conto prioritariamente delle associazioni
accreditate ad enti di propaganda sportiva ed iscritte all’albo nazionale
registro CONI”; sicché la ricorrente aveva riportato un minor punteggio
per rapporti certificati con altre associazioni, mentre la controinteressata
aveva avuto un punteggio maggiore, per la sola manifestata volontà di
voler addivenire a rapporti con associazioni; era sufficiente l’esame della
relazione, allegata all’offerta tecnica da parte della controinteressata, per
appurare che la stessa, onde cercare d’ovviare alla sua totale estraneità
rispetto allo specifico settore, aveva “ancorato la propria offerta ad
elementi del tutto ipotetici (e) anche per questo non valutabili”; l’offerta,
in pratica, non sarebbe stata, dalla Commissione, “mai concretamente
analizzata”, tanto da venir aggiudicato l’appalto a un’offerta, “talmente
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carente da compromettere lo stesso svolgimento del servizio” (seguiva,
con riferimento ad ogni voce, attributiva di punteggio per l’offerta
tecnica, la relativa analisi, allo scopo di “evidenziarne la irragionevolezza”,
e per la quale, per ovvie ragioni di sintesi, si rinvia alla lettura dell’atto
introduttivo del giudizio);
IV) in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi che le precedenti
censure fossero state disattese, andava in ogni caso disposto, secondo la
ricorrente, l’annullamento dell’intera procedura concorsuale: e, infatti, la
prima seduta pubblica, dell’8.04.2015, iniziata alle ore 10 e conclusa alle
ore 13, nella quale s’era aperta e controllata tutta la documentazione
amministrativa, relativa a ben 41 domande di partecipazione, nonché
proceduto alla contestuale apertura anche delle offerte tecniche, era
“assolutamente nulla”, perché l’Amministrazione aveva omesso di
preavvertire i concorrenti del giorno stabilito, quale prima seduta di gara
pubblica, onde consentire agli stessi di parteciparvi; del resto, il bando
prevedeva espressamente la pubblicità, e tutta l’attività di apertura delle
buste, n. 1 e n. 2, non poteva essere svolta nel medesimo giorno; sicché
l’Amministrazione aveva errato, allorquando nella medesima seduta aveva
anche proceduto all’apertura della busta, contenente l’offerta tecnica: e il
non aver consentito alcuna reale partecipazione avrebbe fatto venir
meno, in particolare, secondo la ricorrente, la stessa natura pubblica della
seduta; di conseguenza, quest’ultima non aveva potuto “immediatamente
contestare le carenze in capo all’aggiudicataria, con sicura esclusione della
stessa” (in definitiva: “Anche in assenza di specifiche previsioni della lex
specialis, la mancata comunicazione ai concorrenti della data di
svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi, inducendo la
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violazione del principio di pubblicità, costituisce vizio insanabile della
procedura che si ripercuote sul provvedimento finale di aggiudicazione,
invalidandolo, trattandosi di adempimento posto a tutela non solo della
parità di trattamento, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed
all’imparzialità dell’azione amministrativa”).
Si costituiva in giudizio la Wood & Rental Corporation s. a. s.,
depositando ricorso incidentale, diretto avverso tutti i verbali di gara, in
particolare quello n. 1 dell’8.04.2015, nella parte in cui documentavano
l’ammissione alla gara della A. S. D. Roberto Grimaldi Baronissi, nella
procedura indetta dal Comune di Pellezzano per l’affidamento della
gestione della struttura sportiva di Via Medaglie D’Oro; evidenziava
come la ricorrente principale non avesse indicato gli oneri per la
sicurezza, nella propria offerta economica, omissione che costituiva causa
di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica, anche in assenza di
un’espressa previsione nel bando di gara, e articolava le seguenti censure
in diritto:
I) Violazione e falsa applicazione artt. 86 – 87 D. Lgs. 163/2006:
nell’allegata offerta economica della A. S. D. Grimaldi non vi era traccia
degli oneri per la sicurezza, e tale omissione, secondo un consolidato
indirizzo giurisprudenziale, doveva comportare l’esclusione dalla gara,
tanto più che nel bando (pag. 6 –rectius: 2 – punto 3) era previsto che: “La
gestione comprende la disciplina dell’affluenza del pubblico con
assunzione degli oneri di sicurezza e responsabilità civile per danni a terzi
di qualsiasi natura”;
II) Violazione e falsa applicazione art. 75 co. 8 D. lgs. 163/2006: l’offerta
economica della A. S. D. Grimaldi risultava altresì carente dell’impegno di
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un fideiussore al rilascio di una garanzia, per l’ipotesi in cui la ricorrente
principale fosse risultata aggiudicataria; la norma indicata disponeva, al
riguardo, che: “L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto di cui all'articolo 113, qualora l’offerente
risultasse affidatario”; e secondo la giurisprudenza, il solo fatto che sia
stato omesso a corredo dell’offerta, l’impegno di un fideiussore rilasciare
la cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti pubblici,
comporta la necessaria ed inderogabile esclusione dalla gara, senza che
possa residuare, in capo alla stazione appaltante, alcun potere
discrezionale.
Si costituiva in giudizio il Comune di Pellezzano, con memoria in cui
analiticamente controdeduceva alle doglianze di parte ricorrente; riguardo
alla prima, osservava che – diversamente da quanto sostenuto da
controparte – non era prevista, dal bando, alcuna specifica iscrizione
camerale, né alcuna specifica esperienza pregressa; del reso, ogni
eventuale limitazione dei soggetti, ammessi a partecipare alla procedura,
in base alla loro natura giuridica, sarebbe stata inammissibile; quanto alla
seconda, osservava come il bando non prevedesse un’espressa
dichiarazione, da parte del socio accomandatario, e come in ogni caso,
ove ritenuta necessaria, detta dichiarazione fosse emendabile, tramite il
soccorso istruttorio; quanto alla terza, opinava che le argomentazioni
della ricorrente impingevano nella sfera della discrezionalità valutativa
della Commissione di gara, come tale sottratta al sindacato
giurisdizionale, e come facesse difetto la prova di resistenza, nel senso
che non era dimostrato che una diversa valutazione dei progetti avrebbe
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consentito, alla stessa ricorrente, di colmare il divario di oltre otto punti,
che la separava dall’aggiudicataria; tanto più che si trattava, nella specie, di
una concessione di servizi, come tale sottratta alla puntuale disciplina del
diritto comunitario e del codice dei contratti pubblici; quanto alla quarta,
rilevava come la data e l’ora di svolgimento della seduta pubblica fossero
stati resi noti con avviso, pubblicato sul sito dell’ente, e come i
concorrenti fossero stati anche avvisati di tale seduta con una e-mail,
all’indirizzo, dalle stesse indicato in sede di partecipazione a gara.
Seguiva il deposito, nell’interesse della controinteressata, di un atto di
motivi aggiunti, diretto avverso gli stessi atti, gravati in sede di ricorso
incidentale; premesso che a quanto già evidenziato nell’incidentale,
occorreva aggiungere la carenza dei requisiti d’ammissione, di cui all’art.
38 d. lgs. 163/2006, da parte della ricorrente principale, atteso che la
certificazione allegata attestava che la A. S. D. Grimaldi aveva
un’esposizione debitoria, pari a € 17.813,99 con la Pellezzano Servizi s. r.
l., società a prevalente capitale pubblico del Comune di Pellezzano, la
Wood & REntal Corporation s. a. s. articolava le seguenti ulteriori
censure in diritto:
I) Violazione e falsa applicazione art. 38 comma 1 lett. f – g del D. 1gs.
163/2006: la ricorrente principale era debitrice di € 17.813,99 nei
confronti della Pellezzano Servizi s. r. l., sicché la sua consolidata
morosità costituiva causa d’esclusione, erroneamente ignorata dalla
stazione appaltante (la norma indicata attribuisce il potere di escludere i
concorrenti che, “secondo motivata valutazione della stazione appaltante
hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara”); e, ai
20
fini dell’applicazione della norma, era sufficiente che l’inadempienza del
concorrente fosse stata accertata, in sede amministrativa;
II) Violazione e falsa applicazione art. 7 disciplinare di gara: l’illegittimità,
denunziata nel precedente motivo di ricorso, rilevava anche quale
violazione della lex specialis di gara, posto che l’art. 7 del bando
richiedeva, infatti, ai concorrenti la dichiarazione “di non trovarsi nelle
situazioni previste come causa di esclusione dall’art. 38 d. lgs. 163/2006”;
sicché, nel rendere la suddetta dichiarazione, controparte aveva formulato
un’affermazione non veritiera, stante il debito accertato, che escludeva la
sussistenza del requisito di cui all’art. 38 comma 1 lett. f – g del d. lgs.
163/2006, e che doveva essere sanzionata con l’esclusione dalla gara.
Seguiva il deposito, nell’interesse delle ricorrenti, principale e incidentale,
di memorie difensive, in cui entrambe replicavano alle censure, svolte
rispettivamente nei loro confronti nei gravami, incidentale e principale.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 22.10.2015, la Sezione
pronunziava ordinanza, circa la domanda cautelare, presentata dalla
ricorrente principale, del seguente tenore: “Rilevato che sussistono, prima
facie, i requisiti di estrema gravità e urgenza del danno, tali da legittimare la
concessione dell’invocata – da parte ricorrente – tutela cautelare, atteso
che la stessa ricorrente gestisce ancora l’impianto per cui è causa, e tanto
nelle more della definizione del merito, per il quale si fissa sin d’ora
l’udienza, specificata in dispositivo; Rilevato che sussistono eccezionali
motivi per compensare tra le parti le spese di fase; P.Q.M. Il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima) Accoglie la domanda cautelare, nei sensi di cui in
21
motivazione,e per l’effetto sospende gli atti impugnati. Fissa per la
trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 26.01.2016”.
Dopo il deposito di documentazione, da parte della ricorrente, attinente
alla notificazione della suddetta ordinanza al Comune di Pellezzano,
all’odierna udienza pubblica il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Osserva il Tribunale come vadano prioritariamente esaminati il ricorso
incidentale della controinteressata (nonché aggiudicataria), Wood &
Rental Corporation s. a. s., e i successivi motivi aggiunti, depositati dalla
medesima, in conformità al piano insegnamento della giurisprudenza,
secondo cui: “Nei giudizi amministrativi di primo grado aventi ad oggetto
procedure di gara deve essere esaminato prioritariamente, rispetto al
ricorso principale, il ricorso incidentale (c.d. escludente), che sollevi
un’eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente principale non
aggiudicatario, in quanto soggetto che non ha mai partecipato alla gara o
vi ha partecipato ma è stato correttamente escluso ovvero sarebbe dovuto
essere escluso ma non lo è stato per un errore dell’Amministrazione”
(Consiglio di Stato, Sez. V, 11/12/2015, n. 5651).
Ciò posto, e iniziando dal ricorso incidentale, per così dire, principale
(perché seguito dai motivi, aggiunti allo stesso incidentale), e, in
particolare, dalla sua prima censura, rileva il Collegio che, ai sensi dell’art.
20, comma 1, del d. l.vo 163/2006: “L’aggiudicazione degli appalti aventi
per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata
esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65
(avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225
(avvisi relativi agli appalti aggiudicati)”; e l’all. II B al Codice degli appalti,
22
al n. 26, prevede, per l’appunto, gli appalti di “servizi ricreativi, culturali e
sportivi”, entro cui deve, evidentemente, ritenersi compreso quello in
esame.
Ne deriva l’inapplicabilità, alla specie, della disciplina legislativa,
asseritamente violata da parte della ricorrente principale, vale a dire degli
artt. 86 – 87 del d. l.vo 163/2006, in tema di necessaria indicazione,
nell’offerta economica, degli oneri aziendali di sicurezza; la soluzione si
ricava, del resto, anche dall’esame della giurisprudenza, nella quale s’è
affermato: “Nelle gare pubbliche aventi ad oggetto l’aggiudicazione di
appalti di servizi è obbligatoria l’indicazione, nell’offerta, degli oneri di
sicurezza c.d. interni/aziendali, dovendosi intendere sottratti a questo rigore, per
un verso, gli appalti di servizi di natura prettamente intellettuale e, per altro verso, in
caso di silenzio sul punto da parte della lex specialis, gli appalti di servizi rientranti
nelle tipologie di cui all’all. II B. d. lg. 12 aprile 2006, n. 163, atteso che l’art. 20
dello stesso Codice non rinvia alle regole sugli oneri di sicurezza; ma per
gli appalti di servizi, che non rientrano nelle succitate fattispecie
derogatorie e sono suscettibili di dar luogo a problematiche di sicurezza
sul lavoro, le regole da applicare sono le stesse, di carattere generale, che
l’Adunanza plenaria ha enunciato per le gare aventi ad oggetto appalti di
lavori, considerato anche che l’adempimento del succitato onere non
comporta una particolare onerosità o complessità per le aziende
interessate” (Consiglio di Stato, Sez. V, 11/12/2015, n. 5651).
Nella specie, dall’esame del bando di gara, non risulta alcuna prescrizione
in tal senso, in particolare per quanto concerne il contenuto della busta n.
3), dedicata all’offerta economica; né le superiori conclusioni possono
revocarsi in dubbio, come dedotto dalla controinteressata, perché la lex
23
specialis della pubblica selezione de qua, alla pag. 2, punto n. 3, prevedeva
come la gestione, tra gli altri, dell’impianto sportivo polivalente di via
Cap. Pastore in Capriglia, comprendesse “la disciplina dell’affluenza del
pubblico con assunzione degli oneri di sicurezza e responsabilità civile per
danni a terzi di qualsiasi natura”, la qual previsione si riferisce,
testualmente, agli oneri di sicurezza, relativi all’affluenza del pubblico
all’impianto, e quindi, senza dubbio, a un fenomeno di natura
assicurativa, diverso da quello, dell’indicazione degli oneri di sicurezza cd.
interni, nell’offerta economica (la necessità della cui indicazione, lo si
ribadisce, sarebbe comunque occorsa, nella sezione del bando,
specificamente riservata all’offerta economica).
Il tutto, senza considerare che, nella specie – come si ricava dall’art. 2
della lex specialis – la gara aveva ad oggetto “la concessione della gestione
degli impianti sportivi” comunali, “ai sensi degli artt. 30 (concessione di
servizi) e 83 (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa)”; ne
deriva che l’esplicita assimilazione (cfr. anche l’art. 13 del bando dove si
parla di “contratto di concessione”) della procedura de qua a una
concessione di servizi (del resto ricavabile anche dalle caratteristiche
specifiche del rapporto: pag. 3, art. 3: “le tariffe d’uso saranno concordate
con l’Amministrazione Comunale (…) e saranno introitate dal
concessionario” che si pone in correlazione con l’art. 30 cpv. del d. l.vo
163/2006: “Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e
di sfruttare economicamente il servizio”), postula l’applicazione dell’art.
30, comma primo, del Codice degli Appalti, secondo cui: “Salvo quanto
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disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano
alle concessioni di servizi”.
Tanto si riverbera, non soltanto sulla prima censura incidentale, sopra
esaminata, la quale viepiù viene smentita, fino a scolorarsi del tutto, in
virtù di tale assimilazione, ma anche sulla seconda doglianza dello stesso
ricorso incidentale, imperniata sulla mancata indicazione, nell’offerta
economica della ricorrente principale, dell’impegno del fideiussore al
rilascio della cauzione definitiva (art. 75, comma 8, d. l.vo 163/2006).
In giurisprudenza s’è, infatti, affermato: “Una concessione di servizi, in
linea di principio, resta assoggettata alla disciplina del Codice degli
Appalti solo nei limiti specificati dall’art. 30 che, per quanto qui interessa,
non pone di certo l’obbligo di prestare la cauzione definitiva di cui al
successivo art. 75” (T. A. R. Napoli (Campania), Sez. I, 3/05/2012, n.
2014).
Conforme anche la seguente, ulteriore, massima: “In tema di
aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale, va rilevato che non si
tratta di una gara d’appalto per l’affidamento di un servizio, bensì di una
concessione di servizi, per la quale opera l’art. 30, d. lg. n. 163 del 2006 e
quindi, salvo quanto ivi previsto, viene esclusa l’applicazione delle
disposizioni del Codice dei Contratti: infatti, tenuto conto dell’assunzione
dell’alea del servizio a carico del concessionario e non
dell’amministrazione affidante, trova applicazione l’art. 30, comma 2, d.
lg. n. 163 cit., trattandosi di gara in cui la controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e
di sfruttare economicamente il servizio, così restando esclusa la
riconducibilità della stessa all’appalto di servizi (nella specie, in
25
particolare, il Collegio ha rilevato come non potesse trovare applicazione
la norma dell’art. 75, comma 1 e comma 8, d. lg. n. 163 cit.)” (T. A. R.
Veneto, Sez. I, 13/02/2012, n. 224).
Stabilito, pertanto, che il ricorso incidentale, per così dire, “principale”,
non è fondato, e trascorrendo all’esame dei motivi aggiunti al gravame
incidentale in trattazione, s’osserva che le sue due censure, da trattarsi
unitariamente, neppure possono essere accolte.
La Wood & Rental Corporation s. a. s., in particolare, pretenderebbe che
fosse decretata l’esclusione, dalla gara, della ricorrente principale, perché
la stessa, avendo sottoscritto, nel 2013, un contratto con la Pellezzano
Servizi s. r. l., per la gestione del Palazzetto dello Sport di Capriglia, ed
essendo debitrice, nei confronti della stessa Pellezzano Servizi, di una
cifra pari, secondo calcoli effettuati – peraltro contestati dall’A. S. D.
Roberto Grimaldi – a € 17.813,99, sarebbe incorsa nella causa
d’esclusione, prevista dall’art. 38, comma 1, lett. f) – g), del d. l.vo
163/2006, per aver commesso grave negligenza nell’esecuzione delle
prestazioni, affidate dalla stazione appaltante (prima censura aggiuntiva),
ovvero per aver dichiarato falsamente di non trovarsi nelle situazioni,
previste come cause di esclusione dall’art. 38 cit., il che sarebbe stato
smentito, proprio dall’esistenza del suddetto debito, nei confronti della
Pellezzano Servizi s. r. l. (seconda censura aggiuntiva).
In disparte quanto sopra osservato, dell’essere annoverato, il servizio in
questione, tra quelli sportivi, con la conseguente limitatissima applicabilità
delle disposizioni del codice degli appalti, discendente dal suo
inserimento tra i servizi esclusi, di cui all’all. II B al codice degli appalti, il
ragionamento non può, in ogni caso, essere condiviso: premesso che,
26
nella specie, evidentemente non viene in rilievo – per non essere stata
neppure dedotta – l’ipotesi di cui alla lett. g) dell’art. 38 comma 1 cod.
app. (aver commesso “violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”), con
conseguente irrilevanza d’ogni richiamo alla tematica del “debito” di
natura contributiva e tributaria, e alla sua valenza ostativa, ai fini del
contrarre con la P. A., occorre porre in risalto che la lett. f) dell’art., 38
cit., prevede che siano esclusi dalla partecipazione alle procedure
contrattuali a evidenza pubblica le imprese che “secondo motivata
valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza
o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara”: occorrerebbe, pertanto, per l’operatività
della norma, un duplice presupposto, vale a dire di aver agito negligentemente
nell’esecuzione di prestazioni “affidate dalla stazione appaltante”, nonché una
“motivata valutazione” della medesima stazione appaltante, circa tale negligenza.
Orbene, tali requisiti fanno entrambi difetto: le prestazioni di cui s’è
denunziata l’imperfetta esecuzione, da parte dell’A. S. D. Roberto
Grimaldi, sono intercorse, anziché con la stazione appaltante (Comune di
Pellezzano), con la Pellezzano Servizi s r. l., soggetto diverso dal
Comune, sia pure società a prevalente capitale pubblico, emanazione di
detto Comune (come affermato dalla ricorrente incidentale); il che spiega,
del resto, perché la stazione appaltante non abbia affatto tenuto conto di
tale rapporto di credito/debito, proprio perché sorto tra la concorrente e
un soggetto, diverso dall’ente (il quale, quindi, non poteva effettuare
alcuna “motivata valutazione” circa lo stesso).
27
In pratica, dai principi del divieto dell’analogia in malam partem e da quello
della tassatività delle cause di esclusione, discende che giammai – nel caso
prospettato dalla ricorrente incidentale – si sarebbe potuta disporre
l’estromissione della concorrente per un debito, qualora sussistente,
tuttavia sorto nei confronti di un soggetto giuridico, diverso dalla stazione
appaltante (sia pur sua diretta emanazione); e che, pertanto,
correlativamente, alcun deficit dichiarativo può scorgersi, nell’attestazione
sostitutiva d’atto notorio resa, sul punto, dal legale rappresentante della
ricorrente principale, ai sensi dell’art. 38 cpv. del d. l.vo 163/2006; e
tanto, a prescindere da qualsiasi considerazione circa le contestazioni
mosse, dalla ricorrente principale, circa la stessa esistenza, e l’ammontare,
del debito in questione (cfr. il documento, allegato alla memoria difensiva
del 22.10.2015).
Accertato, dunque, definitivamente che il ricorso incidentale, e i
correlativi motivi aggiunti, vanno respinti, occorre ora passare all’esame
del ricorso principale, proposto dall’A. S. D. Roberto Grimaldi Baronissi,
avente di mira (secondo le sue due prime doglianze) l’estromissione
dell’aggiudicataria Wood & Rental Corporation s. a. s. dalla gara; la critica
ai punteggi assegnati dal seggio di gara a quest’ultima, e quindi la
sostituzione della ricorrente alla controinteressata, nell’aggiudicazione
della medesima gara (terza censura); la nullità dell’intera procedura (e
quindi la ripetizione della gara), per violazione degli obblighi di pubblicità
delle sedute, giusta quanto affermato nel quarto, e ultimo, motivo di
ricorso.
La prima censura, impingente nell’illegittima ammissione a gara della
controinteressata, estranea allo specifico settore della gestione degli
28
impianti sportivi, in quanto svolgente quale attività primaria, attestata dal
certificato camerale, quella di fabbricazione d’imballaggi in legno, e come
attività secondarie, comunque, compiti non congruenti, rispetto al
concreto contenuto del servizio da svolgere, non è fondata; valgano, per
disattenderla, le considerazioni, espresse nella memoria difensiva
dell’Amministrazione Comunale di Pellezzano, la quale, sul punto, ha
osservato: “La procedura in esame concerne l’affidamento in gestione di
impianti sportivi. Non si versa in tema di affidamento di servizi, bensì di
concessione di servizi, ai sensi dell’art. 30 del codice dei contratti, come
richiamato dalla lex specialis. Tanto premesso, alla luce dell’art. 4 del
bando, la partecipazione era consentita, oltre che alle società e alle
associazioni sportive, anche agli imprenditori individuali e società
cooperative (con previsione ampia ed estensiva). In altri termini,
contrariamente a quanto ipotizzato ex adverso, la partecipazione non era
limitata a mere forme associative, tantomeno ai soli operatori sportivi.
Del resto, un’impropria limitazione sul punto sarebbe stata censurabile e
viziante. Al contempo, non erano previsti una specifica iscrizione
camerale, un preciso codice ATECO, né lo svolgimento di attività
analoghe o una comprovata esperienza. Nulla in tal senso si rinviene negli
atti indittivi della procedura. Per la selezione delle proposte era prevista
l’attribuzione di massimo 100 pt., ripartiti tra l’offerta economica (max 30
punti – busta C) e la proposta tecnica (recte: un progetto di intervento
pluriennale – busta B), con attribuzione di max 70 pt. Per il progetto
d’intervento l’art. 8 del bando indicava anche i subpunteggi, ovvero: a)
punti 35: organizzazione di manifestazione sociali e sportive; b) punti 15:
capacità di sinergie con altre realtà associative del territorio; c) punti 10:
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agevolazioni ai disabili; d) punti 10: attività per la terza età. Com’è agevole
evincere, l’attribuzione del punteggio riguardava, correttamente e
unicamente, le attività proposte e le iniziative, previste in fase di gestione.
Non rilevavano, cioè, le esperienze pregresse o le attività già svolte, onde
evitare una commistione tra requisiti storici ed elementi della proposta
negoziale da valutarsi”. (…) “Con il primo motivo controparte contesta
l’ammissione a gara dell’aggiudicataria, per una supposta diversità tra
l’iscrizione camerale posseduta da quest’ultima e quella, asseritamente
richiesta dalla lex specialis. Tale censura si fonda su una petizione di
principio. Il bando di gara non prescriveva alcuna specifica iscrizione
camerale. Non era prevista alcuna pregressa esperienza specifica nel
settore. In tale ottica, la partecipazione era consentita ai soggetti
individuati dal bando, indipendentemente dall’attività già concretamente
esercitata. Né, sul punto, vi è un’espressa e puntuale censura della lex
specialis. Né può revocarsi in dubbio che la natura societaria del
concorrente sia di maggiore garanzia (rispetto ad una mera associazione
non riconosciuta) per l’Ente proprietario. Soprattutto, il dato è dirimente,
una limitazione dei soggetti ammissibili (in base alla loro natura giuridica)
sarebbe risultata illegittima”.
Le suddette considerazioni possono sottoscriversi, perché adeguate alla
realtà della documentazione di gara, con l’ulteriore osservazione che, se
effettivamente la lett. a) dell’art. 4, sui soggetti ammessi, sembrerebbe
limitare la platea dei concorrenti alle sole “società (…) sportive
dilettantistiche”, l’ampiezza della previsione della lett. b) fa giustizia di
tale restrittiva tesi, mercé il suo ampio riferimento a “imprenditori
individuali e società cooperative” (senza specificazioni di sorta); ed è, del
30
resto, ovvio che sarebbe stato illogico, oltre che discriminatorio, un
bando, che avesse ammesso soltanto gli imprenditori individuali e le
società cooperative, estromettendo, dalla partecipazione alla selezione in
oggetto, le imprese, costituite non in forma individuale, bensì associata,
ovvero ogni altra società, che non avesse assunto forma di cooperativa.
Sicché, in tale prospettiva, si scolorano, sino a perdere di rilievo, le
osservazioni, contenute in ricorso, circa l’oggetto primario, e quello
secondario, dell’attività del controinteressato (in disparte che, nell’oggetto
sociale del medesimo, era comunque compresa “la gestione di impianti
(...) e/o qualsiasi struttura, idonea alla realizzazione di spettacoli (…)
sportivi”).
Del resto, se, per la giurisprudenza, è vero che: “In conformità con
quanto previsto dall’art. 39, d. lg. 12 aprile 2006 n. 163, per “attività
inerente” si deve intendere l’attività prevalente o principale esercitata e
non quella secondaria, essendo la prima l’unica che rileva ai fini
dell’iscrizione nel Registro delle imprese e ciò anche in ossequio alla
“ratio” del cit. art. 39, e cioè garantire l’effettivo possesso dei requisiti di
idoneità professionale”, è altrettanto vero che ciò vale, secondo la stessa
massima, esclusivamente: “Nel caso in cui il bando di gara pubblica
richieda il possesso dell’iscrizione nel Registro delle imprese per attività
inerenti all’affidamento pubblico” (Consiglio di Stato, sez. IV,
2/12/2013, n. 5729).
Si rientra, cioè, nell’ambito dell’argomentazione, spesa dalla difesa della
stazione appaltante, circa l’assenza, nella lex specialis di gara, del requisito
del possesso dell’iscrizione nel Registro delle Imprese per attività,
corrispondenti a quelle, oggetto dell’appalto; ciò, in disparte la, pur
31
dirimente, considerazione secondo la quale, trattandosi di concessione di
servizi, l’oggetto della stessa – e la sua rimuneratività, fondata, come detto
sopra, sull’incameramento delle tariffe d’uso dell’impianto sportivo –
appare senz’altro compatibile con una gestione, dell’impianto medesimo,
svolto in forma societaria e con criteri imprenditoriali, sia pur ovviamente
non disgiunta da logiche di promozione dei giovani, dei diversamente
abili e degli anziani, oltre che da finalità d’aggregazione sociale e
d’inserimento in ambito sportivo, della tensione verso le quali testimonia,
peraltro, piuttosto che la qualifica soggettiva della singola impresa od
associazione concorrente, la validità del progetto pluriennale, proposto ai
sensi dell’art. 8 – lett. A) del bando.
Ne deriva, in conclusione, l’infondatezza della prima censura.
Quanto alla seconda, dalla già rilevata inapplicabilità, alla procedura di
selezione pubblica in argomento, della disciplina, di cui all’art. 38 d. l.vo
163/2006, in conseguenza della sua riconducibilità ai “servizi sportivi”, di
cui all’allegato II B al codice degli appalti, e comunque dalla sua
configurabilità, quale concessione di servizi (con conseguente operatività
dell’art. 30 del d. l.vo cit.), discende l’irrilevanza della censura, in assenza
di una specifica previsione della lex specialis, che pretenda la dichiarazione
in oggetto, da parte del socio accomandatario di una società in
accomandita semplice (il bando di gara, limitandosi a richiedere la
dichiarazione, di non trovarsi nelle cause di esclusione, previste dall’art.
38 del d. lgs. 163/2006, esclusivamente al legale rappresentante della
società, o associazione, concorrente).
Tanto, in disparte – in ultima analisi – la possibile applicazione, nel caso
d’omessa dichiarazione, ex art. 38 d. l.vo cit., relativamente a un socio –
32
non legale rappresentante – della società, dell’istituto del soccorso
istruttorio, trattandosi di completare una dichiarazione già presente e non
di acquisire una dichiarazione, assolutamente mancante.
Quanto alla terza doglianza, e alla pretesa, in essa manifestata, che il
Tribunale si sostituisca al seggio di gara, rimettendo in discussione
l’attribuzione dei punteggi, dallo stesso effettuata, in modo da
determinare, in senso favorevole alla ricorrente, lo stravolgimento degli
esiti di gara, valga anzitutto, per disattenderla, il riferimento all’indirizzo
giurisprudenziale prevalente, espresso, da ultimo, nelle massime seguenti:
“Nelle gare pubbliche la commissione esaminatrice gode, per quanto
concerne la valutazione delle caratteristiche e della qualità delle offerte, di
un’ampia discrezionalità tecnica, sindacabile da parte del giudice
amministrativo solo nei casi di manifesta erroneità, illogicità o
irragionevolezza della procedura valutativa e dei relativi esiti” (Consiglio
di Stato, sez. III, 20/01/2016, n. 194); “Nelle gare pubbliche di appalto il
giudizio espresso dalla commissione aggiudicatrice sulla completezza
degli elaborati progettuali riguardanti l’offerta, che si traduca
nell’attribuzione di un punteggio numerico, costituisce attività riservata
all’Amministrazione in quanto altamente discrezionale e sindacabile in
sede giurisdizionale esclusivamente in presenza di macroscopici errori di
fatto ovvero di illogicità ed irragionevolezza manifesta, con la
conseguenza che il ricorrente, che impugni tale giudizio, deve indicare
specifiche circostanze ed elementi di fatto non opinabili da cui sia
possibile desumere che la commissione è effettivamente incorsa in
macroscopici vizi logici e di irragionevolezza” (Consiglio di Stato, Sez.
III, 7/03/2014, n. 1072).
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Né può sottacersi il rilievo dirimente dell’argomento difensivo, speso
dalla stazione appaltante, secondo cui, nella specie, la ricorrente principale
non ha ottemperato all’onere di fornire la cd. prova di resistenza, non
offrendo al giudicante la dimostrazione che, dall’auspicata operazione di
riparametrazione dei punteggi, assegnati in corso di gara, la stessa sarebbe
risultata effettivamente prima graduata e, quindi, aggiudicataria della
selezione pubblica in oggetto (sulla necessità di tale prova, si legga, ex
multis, la decisione che segue: “Nel processo amministrativo, la
sussistenza dell’interesse all’impugnativa implica la necessità che lo stesso
sia valutato in concreto, al fine di accertare l’effettiva util ità che può
derivare al ricorrente dall’annullamento degli atti impugnati, sì che deve
essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione
dell’aggiudicazione di una gara pubblica, non afferente ad aspetti
sostanziali o formali mirati alla rinnovazione della gara stessa, se da una
verifica a priori (cd. prova di resistenza) non risulti con certezza che
l’impresa ricorrente possa risultare aggiudicataria in caso di accoglimento
del ricorso” – T. A. R. Napoli (Campania), Sez. I, 2/12/2015, n. 5567).
In ogni caso, se è vero, poi, che il bando di gara prevedeva (all’art. 8, lett.
A) che, nella fase di valutazione dei punteggi, la Commissione avrebbe
tenuto “conto prioritariamente delle associazioni accreditate ad enti di
propaganda sportiva ed iscritte all’albo nazionale registro CONI”, è pur
vero che la controinteressata, nella memoria depositata il 20.10.2015, ha
fatto presente, con deduzione rimasta incontrastata, di essere iscritta, dal
14.01.2015, presso il Centro Nazionale Sportivo Libertas, ente di
promozione sportiva, regolarmente riconosciuto dal CONI.
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In realtà, osserva il Tribunale, la ricorrente principale, conscia
dell’impossibilità, per il G. A., di sostituire il proprio apprezzamento
discrezionale a quello, espresso dal seggio di gara, ha tentato di spostare il
fulcro della censura, nel difetto di motivazione e d’istruttoria, che avrebbe
caratterizzato l’agire della Commissione, e, di conseguenza, della stazione
appaltante; ma è evidente che un’operazione di tale genere, in ogni caso,
sarebbe destinata, inevitabilmente, a scontrarsi con l’orientamento
giurisprudenziale prevalente, secondo cui: “Nel caso di gara pubblica da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
una volta fissati i parametri idonei a garantire la trasparenza e
l’imparzialità dell'Amministrazione, il punteggio numerico assegnato a
ciascun partecipante è di per sé valutazione sufficiente a giustificare la
scelta della P. A., senza alcuna necessità di esplicitare in maniera
discorsiva le ragioni che supportano ciascun punteggio che, peraltro,
possono per relationem riferirsi proprio ai descrittori verbali già indicati nel
bando e nel disciplinare. In questo caso, il punteggio assegnato permette
senz’altro di ricostruire il filo logico che lo collega alla proposta
progettuale (come più o meno rispondente a quanto richiesto con
riferimento alle singole migliorie) e di risalire dunque agli elementi utili a
suffragare la coerenza e l’attendibilità delle conclusioni raggiunte dalla
Commissione, posto che le indicazioni numeriche non possono essere
esaminate isolatamente, ma vanno associate al sub/criterio di riferimento,
alla sua descrizione e alle esplicitazioni dei documenti di gara sul punto,
che costituiscono il veicolo per enucleare e analizzare il pertinente
capitolo dell’offerta” (T. A. R. L’Aquila (Abruzzo), Sez. I, 21/11/2013, n.
978).
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Nella specie, all’art. 8 del bando sono stati, giusta quanto ampiamente
riferito in narrativa, sufficientemente dettagliati i criteri e punteggi di
aggiudicazione, per i settanta punti, legati al progetto d’intervento
pluriennale, da presentarsi a cura dei concorrenti, sicché – in conformità
all’indirizzo giurisprudenziale che precede – il collegamento tra tali criteri
di valutazione e il punteggio numerico, attribuito alle singole offerte
tecniche dal seggio di gara, implica come non sia ravvisabile, nell’operato
dello stessa commissione, il deficit motivazionale e istruttorio, denunziato,
invece, come presente, dall’A. S. D. Roberto Grimaldi, nell’atto
introduttivo del giudizio.
In definitiva, la terza doglianza, in trattazione, non è accoglibile, per i
motivi dianzi espressi, e ciò indipendentemente dall’analisi delle
incongruenze, rilevate dalla ricorrente rispetto ai punteggi, ascritti dalla
commissione giudicatrice ai sub – criteri e ai sub – punteggi enucleati dal
bando, analisi comunque irrimediabilmente inficiata – come osservato in
precedenza – dalla mancata puntuale prova di resistenza, in assenza della
quale ogni approfondimento, in proposito, si rivelerebbe superfluo.
Né, del resto, il superamento della rilevata assenza, nell’atto introduttivo
del giudizio, della prova in questione può derivare, ad avviso del Collegio,
dalla sopravvenuta relazione tecnica, a firma dell’ing. Postiglione, del
16.10.2015, allegata alla memoria difensiva della ricorrente, del
20.10.2015: ciò in quanto, un eventuale valore integrativo, sul punto, delle
censure, espresse in sede di ricorso, si scontrerebbe con la violazione del
contradditorio, discendente dall’essere richiamata, la stessa relazione,
all’interno di uno scritto difensivo, non notificato alle controparti (in
disparte ogni profilo di tardività); tanto, a prescindere dalla circostanza
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che la stessa relazione, con il pretendere di sostituire – alla valutazione
della Commissione – una diversa e alternativa ricostruzione dei punteggi,
assegnati ai progetti di intervento pluriennale, rispettivamente presentati
dalla stessa ricorrente e della controinteressata, finirebbe con lo scontrarsi
con la stessa tendenza della giurisprudenza, riferita sopra, secondo la
quale nelle gare pubbliche la Commissione aggiudicatrice, chiamata ad
individuare l’offerta tecnica economicamente più vantaggiosa, mediante
l’attribuzione di punteggi ai diversi elementi della stessa, gode di un’ampia
discrezionalità, che non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale, se
è in linea con i criteri predefiniti nella lex specialis di gara e non presenta
macroscopiche irrazionalità ed incongruenze, atteso che il riscontro del
giudice amministrativo, su tali valutazioni discrezionali, deve essere svolto
in modo estrinseco, nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di
legittimità dedotti, essendo preclusa una sostituzione
dell’Amministrazione, che costituirebbe ipotesi di sconfinamento vietato
della giurisdizione di legittimità nella sfera, ad essa riservata (in tali sensi,
da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 15/01/2016, n. 112).
Quanto alla quarta, e ultima, doglianza, sollevata nell’atto introduttivo del
giudizio, implicante la richiesta di declaratoria di nullità delle operazioni
di gara, per la dedotta violazione del principio di pubblicità delle sedute
della commissione aggiudicatrice, il Collegio, nel rinviare alla narrativa per
il dettaglio della censura, osserva:
il bando di gara, all’art. 10, prevedeva, tanto per la verifica della
documentazione amministrativa, quanto per l’apertura della busta
contenente l’offerta economica, entrambe da svolgersi in seduta pubblica,
che sarebbe stata data comunicazione della data, attraverso il sito
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istituzionale dell’ente, laddove lo stesso bando non prevedeva alcuna
comunicazione individuale, da inviarsi alle ditte concorrenti;
la difesa del Comune ha allegato, alla propria costituzione in giudizio, la
documentazione, comprovante la pubblicazione, sulla prima pagina del
sito istituzionale dell’ente, sia, in data 31.03.2015, dell’avviso, circa la data
di svolgimento della prima seduta di gara (pubblica), fissata per il giorno
8.04.2015, sia, in data 6.07.2015, dell’avviso, circa la data di svolg imento
della seduta per l’apertura della busta n. 3) – offerta economica, fissata
per il giorno 14.07.2015.
Conformemente a tali osservazioni, se ne desume l’infondatezza della
censura, nella parte in cui la stessa tende a stigmatizzare la violazione del
principio della pubblicità delle sedute, ogni altra considerazione al
riguardo, contenuta nella stessa censura, presentandosi come non
dirimente.
Ci si riferisce, in particolare, all’osservazione, secondo cui il bando è stato
violato, nella parte in cui lo stesso prevedeva che “le buste saranno aperte
in distinte giornate, come appresso specificato”, laddove, in data
8.04.2015, la Commissione procedeva sia all’apertura delle buste,
contenenti la documentazione amministrativa di ben 41 ditte partecipanti,
sia alla contestuale apertura delle buste, contenenti l’offerta tecnica;
l’osservazione è senz’altro pertinente, e suffragata dall’esame del verbale
dell’8.04.2015: ma, ciò nonostante, il Tribunale ritiene che da tale
violazione, puramente formale, della lex specialis, non possa farsi
discendere alcuna nullità del procedimento di gara, come preteso dalla
ricorrente, posto che la prescrizione dell’apertura delle buste, in giorni
diversi, non pare ricollegarsi a nessun principio generale, di carattere
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inderogabile, costituendo una mera previsione di natura organizzativa,
finalizzata alla disciplina dell’attività del seggio di gara, palesemente
derogabile; quel che piuttosto contava, era che l’esame del contenuto
delle buste, contenenti le offerte tecniche, si svolgesse (non nella seduta
pubblica dell’8.04.2015, bensì) in un successiva seduta riservata, il che è
stato (per quanto concerne l’impianto sportivo in frazione Capriglia, ciò
avveniva, in particolare, nelle sedute riservate del 6 e del 13 maggio 2015).
La dedotta circostanza, poi, che l’avviso del 31.03.2015, pubblicato sul
sito dell’ente, facesse riferimento solo all’apertura delle buste contenenti
la documentazione amministrativa, e non anche all’apertura di quelle,
contenenti l’offerta tecnica, non trova rispondenza nel tenore letterale del
suddetto avviso, nel quale si legge che: “In data 8.04.2015 si terrà (…) la
prima seduta di Commissione” (senza specificazione delle attività, da
compiersi in tale data).
Del resto, la ricorrente non ha prospettato alcun pregiudizio, che le
sarebbe derivato dal poter presenziare all’apertura delle buste, contenenti
l’offerta tecnica, che non fosse quello, di poter “contestare le carenze in
capo all’aggiudicataria, con sicura esclusione della stessa”; ma s’è visto
che le relative censure, indi formalizzate nell’atto introduttivo del
giudizio, non sono state ritenute, dal Tribunale, meritevoli
d’accoglimento.
La circostanza, inoltre, valorizzata dalla difesa della ricorrente, secondo
cui l’aver comunicato, da parte del Comune, a mezzo e-mail, in data
8.07.2015 e 15.07.2015, lo svolgimento di successive sedute della
commissione, significherebbe che tale adempimento era necessario, non
trova rispondenza, lo si ribadisce, nella lex specialis di gara, che tale forma
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di comunicazione individuale non prevedeva, essendosi quindi trattato di
un eccesso di zelo, da parte della stessa Amministrazione.
Infine, l’osservazione di parte ricorrente, secondo cui non sarebbe stata
sufficiente la pubblicazione degli avvisi, sulla prima pagina del sito
istituzionale dell’ente, essendo necessaria anche quella all’Albo Pretorio,
in disparte la sua inammissibilità (essendo stata tardivamente formulata,
per la prima volta, nella memoria difensiva del 20.10.2015, non notificata
alle controparti), la stessa si scontra, ancora una volta, con il tenore
letterale del bando, che tale necessità inderogabile non ha affatto previsto.
In conclusione, anche la quarta censura si presenta, complessivamente,
infondata.
Dal rigetto del gravame principale deriva che non può proprio scendersi
all’esame delle istanze risarcitorie di parte ricorrente.
Stabilito, quindi, che tanto il ricorso incidentale (e i correlativi motivi
aggiunti), quanto il ricorso principale vanno respinti, ritiene il Collegio
che, sia per la soccombenza reciproca tra ricorrente e controinteressata,
sia per le peculiarità della specie, sussistono eccezionali motivi per
disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata
di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti,
principale e incidentale, e sui motivi aggiunti all’incidentale, così
provvede:
respinge il ricorso principale e le connesse istanze risarcitorie;
respinge il ricorso incidentale, e i motivi aggiunti al medesimo;
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compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio
2016, con l’intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Francesco Gaudieri, Consigliere
Paolo Severini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)