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1 Supplemento ordinario n. 136/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 176 31-7-2009 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 23 luglio 2009, n. 99. Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia. La Camera dei deputati ad il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

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Supplemento ordinario n. 136/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17631-7-2009

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 23 luglio 2009 , n. 99 .

Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia.

La Camera dei deputati ad il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

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l’accesso al credito, all’utilizzazione di stru-menti di promozione e tutela dei prodotti ita-liani ed allo sviluppo del sistema imprendito-riale nei processi di internazionalizzazione edi innovazione, previsti dall’ordinamento»;

b) dopo il comma 4-ter sono inseriti iseguenti:

«4-ter.1. Le disposizioni di attuazionedella lettera e) del comma 4-ter per le proce-dure attinenti alle pubbliche amministrazionisono adottate con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze di concerto conil Ministro dello sviluppo economico.

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di inter-venti agevolativi previsti dalle vigenti dispo-sizioni applicabili alle imprese aderenti alcontratto di rete, interessate dalle proceduredi cui al comma 4-ter, lettera e), secondo pe-riodo. Restano ferme le competenze regionaliper le procedure di rispettivo interesse»;

c) al comma 4-quinquies, le parole:«lettera b)» sono sostituite dalle seguenti:«lettere b), c) e d)» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, previa autorizza-zione rilasciata con decreto del Ministerodell’economia e delle finanze di concertocon il Ministero dello sviluppo economico,da adottare entro sei mesi dalla relativa ri-chiesta».

2. L’articolo 6-bis del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eabrogato.

Art. 2.

(Riforma degli interventi di reindustrializza-

zione, agevolazioni a favore della ricerca,dello sviluppo e dell’innovazione e altre

forme di incentivi)

1. Al fine di assicurare l’efficacia e latempestivita delle iniziative di reindustrializ-

zazione nelle aree o distretti in situazione di

crisi industriale, nei casi di situazioni com-

plesse nonche con impatto significativo sulla

politica industriale nazionale, nei quali si ri-

chieda l’attivita integrata e coordinata di re-

gioni, enti locali e altri soggetti pubblici e

privati e di amministrazioni statali, anche

ad ordinamento autonomo, ovvero la con-

fluenza di risorse finanziarie da bilanci di

istituzioni diverse e l’armonizzazione dei

procedimenti amministrativi, l’iniziativa e di-

sciplinata da appositi accordi di programma,

promossi anche ai sensi delle vigenti disposi-

zioni in materia.

2. L’accordo di programma e l’atto di re-

golamentazione concordata con il quale

sono regolati il coordinamento delle azioni

di rispettiva competenza dei soggetti sotto-

scrittori, le modalita di esecuzione degli in-

terventi da parte di ciascuna amministrazione

partecipante, il controllo dell’attuazione di

essi, la verifica del rispetto delle condizioni

fissate, l’individuazione di eventuali ritardi

o inadempienze, l’eventuale revoca totale o

parziale del finanziamento e l’attivazione di

procedure sostitutive, le modalita di promo-

zione del reimpiego delle risorse di lavoro ri-

maste inoccupate. Con riferimento alla speci-

fica iniziativa e nei limiti delle potesta pro-

prie delle istituzioni partecipanti, fermo re-

stando quanto stabilito al comma 10, l’ac-

cordo di programma costituisce fonte che re-

golamenta gli interventi e gli adempimenti

previsti.

3. All’attuazione degli interventi di agevo-

lazione degli investimenti produttivi nelle

aree o distretti in situazione di crisi, nel ri-

spetto della normativa comunitaria in materia

di aiuti di Stato, provvede, secondo le diret-

tive emanate dal Ministro dello sviluppo eco-

nomico ai sensi del comma 10, l’Agenzia na-

zionale per l’attrazione degli investimenti e

lo sviluppo d’impresa Spa, di seguito deno-

minata «Agenzia», mediante l’applicazione

del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8

del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, con-

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vertito, con modificazioni, dalla legge 15maggio 1989, n. 181.

4. Gli accordi di programma di cui alcomma 1 devono prevedere, tra l’altro, inter-venti al fine di promuovere iniziative di ri-qualificazione delle aree interessate da com-plesse situazioni di crisi con impatti signifi-cativi per la politica industriale nazionale,con particolare riferimento agli interventida realizzare nei territori ricadenti nellearee individuate nell’ambito dell’obiettivoconvergenza di cui al regolamento (CE)n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio2006.

5. La concessione di finanziamenti agevo-lati mediante contributo in conto interessi perl’incentivazione degli investimenti di cui aldecreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 mag-gio 1989, n. 181, e applicabile in tutto il ter-ritorio nazionale, fatte salve le soglie di in-tervento stabilite dalla disciplina comunitariaper i singoli territori, nei limiti degli stanzia-menti disponibili a legislazione vigente esenza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

6. Nell’ambito degli accordi di programmasi provvede, d’intesa, ove possibile, con entie organismi locali competenti, alla realizza-zione di interventi di infrastrutturazione edi ristrutturazione economica di aree o di-stretti industriali dismessi da destinare ainuovi investimenti produttivi.

7. All’individuazione delle aree o dei di-stretti in situazione di crisi in cui realizzaregli interventi di cui al presente articolo, peri quali si applicano le disposizioni di cui aldecreto del Ministro dello sviluppo econo-mico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede,con proprio decreto, il Ministro dello svi-luppo economico, sentiti il Ministro del la-voro, della salute e delle politiche sociali ela Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano. Le disposizioni vi-genti che prevedono modalita di individua-zione di aree o distretti in situazione di crisi

industriale diverse da quella prevista dal pre-sente comma sono abrogate.

8. Il Ministro dello sviluppo economico,nell’individuare, ai sensi del comma 7, learee o i distretti in situazioni di crisi, dapriorita ai siti che ricadono nelle aree indivi-duate nell’ambito dell’obiettivo convergenzadi cui al regolamento (CE) n. 1083/2006del Consiglio, dell’11 luglio 2006.

9. Il coordinamento dell’attuazione del-l’accordo di programma di cui al comma 2e assicurato dal Ministero dello sviluppoeconomico, sentito il Ministero dell’ambientee della tutela del territorio e del mare. A talfine il Ministero dello sviluppo economicopuo avvalersi dell’Agenzia.

10. Il Ministro dello sviluppo economico,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, con proprio decreto, da ema-nare entro sessanta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, definiscele modalita di attuazione degli interventi dicui al comma 3 e impartisce le direttive al-l’Agenzia al fine di garantire l’invarianza de-gli oneri per la finanza pubblica e nei limitidelle risorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente.

11. All’attuazione dei seguenti accordi diprogramma, eventualmente integrati ai finidella coerenza con le disposizioni di cui alpresente articolo, si provvede a valere sullerisorse finanziarie disponibili presso l’Agen-zia: accordo di programma sottoscritto il 26settembre 2007 per il riordino delle infra-strutture e dei servizi nell’area di crisi di Ot-tana; accordo di programma per la crisi indu-striale in Riva presso Chieri, sottoscritto il10 luglio 2005; accordo di programma perla crisi industriale nell’area di crisi diAcerra, sottoscritto il 15 luglio 2005 e suc-cessive integrazioni, per gli interventi inte-grativi, anche infrastrutturali, nell’ambitodelle iniziative di reindustrializzazione ivipreviste; accordo di programma sottoscrittoil 1º aprile 2008 per la reindustrializzazionedell’area di crisi industriale di Caserta; ac-cordo di programma sottoscritto il 1º aprile

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2008 per l’attuazione degli interventi nell’a-rea di crisi industriale ad elevata specializza-

zione nel settore tessile – abbigliamento –calzaturiero del PIT n. 9 – territorio salen-

tino-leccese.

12. Le risorse di cui all’articolo 2, comma

554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, esuccessive modificazioni, fatto salvo quanto

disposto dall’articolo 8 del decreto-legge 10febbraio 2009, n. 5, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, su-bordinatamente alla verifica, da parte del Mi-nistero dell’economia e delle finanze, della

provenienza delle stesse risorse, fermo re-stando il limite degli effetti stimati per cia-

scun anno in termini di indebitamento netto,ai sensi del comma 556 dell’articolo 2 della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono desti-nate agli interventi individuati dal Ministerodello sviluppo economico in relazione alle

seguenti aree o distretti di intervento:

a) dell’internazionalizzazione, con parti-

colare riguardo all’operativita degli sportelliunici all’estero e all’attivazione di misure

per lo sviluppo del «Made in Italy», per ilrafforzamento del piano promozionale dell’I-

stituto nazionale per il commercio estero eper il sostegno delle esportazioni da parte

di enti, consorzi e camere di commercio, in-dustria, artigianato e agricoltura all’estero;

b) degli incentivi, per l’attivazione dinuovi contratti di sviluppo, di iniziative rea-

lizzate in collaborazione tra enti pubblici diricerca, universita e privati, nonche di altriinterventi di incentivazione a sostegno delle

attivita imprenditoriali, comprese le inizia-tive produttive a gestione prevalentemente

femminile, anche in forma cooperativa;

c) dei progetti di innovazione industriale

di cui all’articolo 1, comma 842, della legge27 dicembre 2006, n. 296, e successive mo-

dificazioni;

d) degli interventi nel settore delle co-

municazioni, con particolare riferimento aesigenze connesse con lo svolgimento del

vertice tra gli otto maggiori Paesi industria-

lizzati (G8) da tenere in Italia nel 2009;

e) degli incentivi per la riorganizzazione

dei processi produttivi dei sistemi di impresa

nei distretti industriali, garantendo parita di

accesso alle piccole e medie imprese e ai

loro consorzi;

f) del sostegno alle aree industriali de-

stinate alla progressiva dismissione e per le

quali sia gia stato predisposto un nuovo pro-

getto di investimento finalizzato contempora-

neamente: all’internazionalizzazione dei pro-

dotti; alla ricerca e allo sviluppo per l’inno-

vazione del prodotto e di processo realizzati

in collaborazione con universita o enti pub-

blici di ricerca; all’integrazione delle attivita

economiche con le esigenze di massima tu-

tela dell’ambiente e di risparmio energetico;

g) dell’accrescimento della competiti-

vita, con particolare riferimento alle inizia-

tive per la valorizzazione dello stile e della

produzione italiana sostenute dal Ministero

dello sviluppo economico;

h) del sostegno, riqualificazione e rein-

dustrializzazione dei sistemi produttivi locali

delle armi di Brescia e dei sistemi di illumi-

nazione del Veneto mediante la definizione

di accordi di programma ai sensi dei commi

1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 2

milioni di euro per ciascuno dei due distretti

indicati.

13. Allo scopo di assicurare lo sviluppo

dei progetti di innovazione industriale a fa-

vore della crescita e della competitivita del

sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi

della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consi-

glio europeo dei Capi di Stato e di Governo

del 16 e 17 giugno 2005, in aggiunta alle

aree tecnologiche di cui alla lettera c) del

comma 12, sono individuate quelle relative

alla tecnologia dell’informazione e della co-

municazione, all’industria aerospaziale, al-

l’osservazione della terra e all’ambiente.

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Art. 3.

(Riordino del sistema degli incentivi, agevo-lazioni a favore della ricerca, dello sviluppo

e dell’innovazione e altre forme di incentivi)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribu-zioni costituzionali delle regioni, fermo re-stando quanto previsto dalla legge 21 dicem-bre 2001, n. 443, e dalla parte II, titolo III,capo IV, del codice dei contratti pubblici re-lativi a lavori, servizi e forniture, di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,determina le priorita, le opere e gli investi-menti strategici di interesse nazionale, com-presi quelli relativi al fabbisogno energetico,in coerenza con quanto previsto dalla strate-gia energetica nazionale, come definita aisensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133, da realizzare urgentementeper la crescita unitaria del sistema produttivonazionale, con particolare riferimento agli in-terventi da realizzare nei territori ricadentinelle aree individuate nell’ambito dell’obiet-tivo convergenza di cui al regolamento (CE)n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio2006. L’individuazione viene compiuta attra-verso un piano, inserito nel Documento diprogrammazione economico-finanziaria, pre-disposto dal Ministro dello sviluppo econo-mico, di concerto con i Ministri competentie d’intesa con le regioni o le province auto-nome interessate e previa intesa con la Con-ferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esuccessive modificazioni, e sottoposto all’ap-provazione del Comitato interministeriale perla programmazione economica (CIPE). IlMinistro dello sviluppo economico, nell’am-bito delle risorse finanziarie disponibili a le-gislazione vigente, predispone il piano infunzione di unitari obiettivi di sviluppo so-stenibile, assicurando l’integrazione delle at-tivita economiche con le esigenze di tutela

dell’ambiente, di sicurezza energetica e di ri-duzione dei costi di accesso. In sede di primaapplicazione del presente articolo, il piano eapprovato dal CIPE entro tre mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge sullabase della predetta procedura.

2. Al fine di rilanciare l’intervento delloStato a sostegno delle aree o distretti in si-tuazione di crisi, con particolare riferimentoa quelli del Mezzogiorno, in funzione dellacrescita unitaria del sistema produttivo na-zionale, il Governo e delegato ad adottare,senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica salvo quanto previsto dal comma3, entro un anno dalla data di entrata in vi-gore della presente legge, nel rispetto dellanormativa comunitaria in materia di aiuti diStato, su proposta del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze e con gli altriMinistri competenti per materia, sentita laConferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, uno o piu decreti legi-slativi recanti disposizioni per il riordinodella disciplina della programmazione nego-ziata e degli incentivi per lo sviluppo del ter-ritorio, degli interventi di reindustrializza-zione di aree di crisi, degli incentivi per laricerca, sviluppo e innovazione, limitata-mente a quelli di competenza del predettoMinistero, secondo i seguenti princıpi e cri-teri direttivi:

a) semplificazione delle norme stataliconcernenti l’incentivazione delle attivitaeconomiche, con particolare riferimento allachiarezza e alla celerita delle modalita diconcessione ed erogazione delle agevolazionie al piu ampio ricorso ai sistemi di informa-tizzazione, nonche attraverso sistemi qualibuoni e voucher;

b) razionalizzazione e riduzione dellemisure di incentivazione di competenza delMinistero dello sviluppo economico;

c) differenziazione e regolamentazionedelle misure di incentivazione ove necessario

Batt
Linea
Batt
Callout
trentaquattro mesi
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in funzione della dimensione dell’interventoagevolato, ovvero dei settori economici di ri-ferimento;

d) priorita per l’erogazione degli incen-tivi definiti attraverso programmi negoziaticon i soggetti destinatari degli interventi;

e) preferenza per le iniziative produttivecon elevato contenuto di innovazione di pro-dotto e di processo;

f) snellimento delle attivita di program-mazione con la soppressione o riduzionedelle fasi inutili ed eccessivamente gravose,con la fissazione di termini certi per la con-clusione dei relativi procedimenti ammini-strativi, conformemente ad un quadro norma-tivo omogeneo a livello nazionale;

g) razionalizzazione delle modalita dimonitoraggio, verifica e valutazione degli in-terventi;

h) adeguata diffusione di investimentiproduttivi sull’intero territorio nazionale, te-nuto conto dei livelli di crescita e di occupa-zione con particolare attenzione ai distrettiindustriali in situazione di crisi;

i) individuazione di princıpi e criteri perl’attribuzione degli aiuti di maggior favorealle piccole e medie imprese nonche destina-zione alle stesse piccole e medie imprese diquote di risorse, che risultino effettivamentedisponibili in quanto non gia destinate ad al-tre finalita, non inferiori al 50 per cento;

l) previsione, in conformita con il dirittocomunitario, di forme di fiscalita di sviluppocon particolare riguardo alla creazione dinuove attivita di impresa, da realizzare neiterritori ricadenti nelle aree individuate nel-l’ambito dell’obiettivo convergenza di cuial regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consi-glio, dell’11 luglio 2006.

3. L’attuazione del criterio di cui alcomma 2, lettera l), e condizionata al previoreperimento delle risorse con legge ordinaria.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cuial comma 2 sono trasmessi per l’acquisizionedei pareri alle Commissioni parlamentaricompetenti per materia e per le conseguenze

di carattere finanziario. I pareri sono espressientro sessanta giorni dalla data di trasmis-sione del relativo schema; decorsi tali ter-mini si procede anche in assenza dei pareri.Entro un anno dalla data di entrata in vigoredei decreti legislativi di cui al comma 2, coni medesimi criteri di delega, possono essereemanate disposizioni correttive e integrativedei medesimi decreti previo parere dellecompetenti Commissioni parlamentari conle medesime modalita di cui al presentecomma.

5. Il CIPE, nell’ambito delle risorse dispo-nibili per la programmazione del Fondo perle aree sottoutilizzate, fermi restando gli uti-lizzi di cui all’articolo 14, comma 1, del de-creto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 giugno2009, n. 77, destina una quota del Fondostrategico per il Paese a sostegno dell’econo-mia reale, di cui all’articolo 18, comma 1,lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e succes-sive modificazioni, fino al limite annuale di50 milioni di euro per le finalita di cui all’ar-ticolo 1, comma 340, della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296. Per l’utilizzo delle risorsestanziate ai sensi del presente comma, ilCIPE provvede, con le modalita di cui all’ar-ticolo 1, comma 342, della citata leggen. 296 del 2006, e successive modificazioni,ad aggiornare i criteri e gli indicatori perl’individuazione e la delimitazione dellezone franche urbane al fine di incrementareprogressivamente la loro distribuzione terri-toriale.

6. Per l’anno 2009 il fondo di cui all’arti-colo 13, comma 3-quater, del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133, e incrementato di 30 milioni dieuro. Al relativo onere si provvede ai sensidell’articolo 24, comma 1, della presentelegge.

7. Al comma 853 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le pa-

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role: «con delibera del CIPE,» e inserita laseguente: «adottata» e dopo le parole: «suproposta del Ministro dello sviluppo econo-mico,» sono inserite le seguenti: «previa in-tesa con la Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano,».

8. I commi 32 e 33 dell’articolo 24 dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivemodificazioni, si interpretano nel senso che ilprovvedimento di revoca delle agevolazionidisposte dal Ministero dell’industria, delcommercio e dell’artigianato, dal Ministerodelle attivita produttive e dal Ministero dellosviluppo economico in materia di incentivialle imprese costituisce titolo per l’iscrizionea ruolo degli importi corrisposti e dei relativiinteressi, rivalutazioni e sanzioni nei con-fronti di tutti gli obbligati e quindi anchenei confronti dei soggetti che hanno prestatogaranzia fideiussoria in relazione alle agevo-lazioni revocate.

9. Al fine di garantire migliori condizionidi competitivita sul mercato internazionalee dell’offerta di servizi turistici, nelle strut-ture turistico-ricettive all’aperto, le installa-zioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di per-nottamento, anche se collocati permanente-mente, per l’esercizio dell’attivita, entro ilperimetro delle strutture turistico-ricettive re-golarmente autorizzate, purche ottemperinoalle specifiche condizioni strutturali e di mo-bilita stabilite dagli ordinamenti regionali,non costituiscono in alcun caso attivita rile-vanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggi-stici.

Art. 4.

(Attuazione del capo II del regolamento (CE)n. 765/2008 del Parlamento europeo e delConsiglio, che pone norme in materia di ac-creditamento e vigilanza del mercato per la

commercializzazione dei prodotti)

1. Al fine di assicurare la pronta applica-zione del capo II del regolamento (CE)

n. 765/2008 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 9 luglio 2008, che pone normein materia di accreditamento e vigilanza delmercato per quanto riguarda la commercia-lizzazione dei prodotti e che abroga il rego-lamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dellosviluppo economico, di concerto con i Mini-stri interessati, provvede, entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presente legge,con uno o piu decreti di natura non regola-mentare, alla adozione delle prescrizioni re-lative alla organizzazione ed al funziona-mento dell’unico organismo nazionale auto-rizzato a svolgere attivita di accreditamentoin conformita alle disposizioni del regola-mento comunitario, alla definizione dei cri-teri per la fissazione di tariffe di accredita-mento, anche tenuto conto degli analoghi si-stemi tariffari eventualmente adottati daglialtri Paesi dell’Unione europea, nonche alladisciplina delle modalita di controllo dell’or-ganismo da parte dei Ministeri concertanti,anche mediante la previsione della partecipa-zione di rappresentanti degli stessi Ministeriai relativi organi statutari.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, diconcerto con i Ministri interessati, provvedecon decreto di natura non regolamentare, en-tro tre mesi dalla data di adozione del de-creto di cui al comma 1, alla designazionedell’unico organismo italiano autorizzato asvolgere attivita di accreditamento. Il Mini-stero dello sviluppo economico, per il tramitedel competente ufficio, e autorita nazionalereferente per le attivita di accreditamento,punto nazionale di contatto con la Commis-sione europea ed assume le funzioni previstedal capo II del citato regolamento non asse-gnate all’organismo nazionale di accredita-mento.

3. Per l’accreditamento delle strutture ope-ranti nei diversi settori per i quali sia previ-sto l’accreditamento, il Ministero dello svi-luppo economico e i Ministeri interessati di-sciplinano le modalita di partecipazione al-l’organismo di cui al comma 1 degli organi-smi di accreditamento, gia designati per isettori di competenza dei rispettivi Ministeri.

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4. Dall’attuazione delle disposizioni delpresente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri ne minori entrate a caricodella finanza pubblica. I Ministeri interessatiprovvedono all’attuazione del presente arti-colo con le risorse umane, finanziarie e stru-mentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Delega al Governo per il riassetto norma-tivo delle prescrizioni e degli adempimenti

procedurali applicabili alle imprese)

1. Il Governo e delegato ad adottare, entroun anno dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, uno o piu decreti legislativiper il riassetto delle prescrizioni normativee degli adempimenti procedurali applicabilialle imprese, con le modalita e secondo iprincıpi e criteri direttivi di cui all’articolo20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e suc-cessive modificazioni, nonche secondo i se-guenti princıpi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle dispo-sizioni legislative recanti le prescrizioni e gliadempimenti procedurali che devono essererispettati ai fini della realizzazione di im-pianti produttivi e dello svolgimento di atti-vita di impresa;

b) determinazione di tempi certi e inde-rogabili per lo svolgimento degli adempi-menti che fanno capo alle pubbliche ammini-strazioni, nel rispetto delle competenze pre-viste dal titolo V della parte seconda dellaCostituzione, ivi compresa l’erogazione di fi-nanziamenti o agevolazioni economiche co-munque definiti per i quali l’iter proceduralesia giunto a buon fine, che devono essere li-quidati nei termini previsti dalle disposizioniin base alle quali vengono concessi;

c) abrogazione, dalla data di entrata invigore dei decreti legislativi, di tutte le di-sposizioni di legge statale non individuateai sensi della lettera a).

2. Il Governo, nelle materie di competenza

esclusiva dello Stato, completa il processo di

riassetto emanando, anche contestualmente ai

decreti legislativi di cui al comma 1, una

raccolta organica delle norme regolamentari

che disciplinano la medesima materia, ove

necessario adeguandole alla nuova disciplina

di livello primario e semplificandole secondo

le modalita di cui all’articolo 20, comma 3-

bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2

non si applicano agli atti ed ai procedimenti

di competenza del Ministero dell’interno e

del Ministero della difesa, di cui agli articoli

19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7

agosto 1990, n. 241.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1

sono adottati su proposta del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con i Mini-

stri per la pubblica amministrazione e l’inno-

vazione, dell’economia e delle finanze, del-

l’interno, del lavoro, della salute e delle po-

litiche sociali, dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare e per i beni e le at-

tivita culturali. Gli schemi dei decreti legisla-

tivi di cui al comma 1, corredati di relazione

tecnica sugli effetti finanziari delle disposi-

zioni in essi contenute, ai sensi dell’articolo

11-ter, comma 2, della legge 5 agosto

1978, n. 468, e successive modificazioni,

sono trasmessi alle Camere per l’espressione

del parere da parte delle Commissioni parla-

mentari competenti per materia e per le con-

seguenze di carattere finanziario. Entro i due

anni successivi alla data di entrata in vigore

dei predetti decreti legislativi, possono essere

adottati ulteriori decreti correttivi e integra-

tivi, nel rispetto dei princıpi e criteri direttivi

e con la procedura previsti dal presente arti-

colo.5. Le regioni e gli enti locali si adeguano

ai princıpi del presente articolo, quanto ai

procedimenti amministrativi di loro compe-

tenza, entro il termine di sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge.

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6. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuove o maggiori spesene minori entrate per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Semplificazione e abolizione di alcune pro-

cedure e certificazioni dovute dalle imprese)

1. Ai fini dell’ottenimento di titoli autoriz-zatori o concessori da parte della pubblicaamministrazione o dei concessionari di ser-vizi pubblici e ai fini della partecipazione aprocedure di evidenza pubblica, l’impresa in-teressata puo allegare, in luogo delle richie-ste certificazioni, un’autocertificazione corre-data dell’autorizzazione ad acquisire pressole pubbliche amministrazioni i dati necessariper la verifica, ferme restando, in caso di di-chiarazione mendace, l’esclusione dalle pro-cedure per l’ottenimento di titoli autorizza-tori o concessori o dalle procedure di evi-denza pubblica e la responsabilita per falsoin atto pubblico.

2. Con decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri, da adottare entro un mesedalla data di entrata in vigore della presentelegge, sono individuate le certificazioni lacui presentazione puo essere sostituita aisensi del comma 1.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2non si applicano agli atti ed ai procedimentidi competenza del Ministero dell’interno edel Ministero della difesa, di cui agli articoli19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7agosto 1990, n. 241.

4. Al comma 6 dell’articolo 4-bis del de-creto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, esuccessive modificazioni, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e delle province,ai fini delle assunzioni obbligatorie».

5. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge12 marzo 1999, n. 68, e aggiunto, in fine,il seguente periodo: «Con decreto del Mini-stro del lavoro, della salute e delle politichesociali, d’intesa con la Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bol-zano, e definito il modello unico di prospettodi cui al presente comma».

Art. 7.

(Semplificazione e razionalizzazione della

riscossione della tassa automobilistica perle singole regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano)

1. Al fine di semplificare e razionalizzarela riscossione della tassa dovuta su veicoliconcessi in locazione finanziaria, le singoleregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano sono autorizzate a stabilire le mo-dalita con le quali le imprese concedenti pos-sono provvedere ad eseguire cumulativa-mente, in luogo dei singoli utilizzatori, ilversamento delle tasse dovute per i periodidi tassazione compresi nella durata dei ri-spettivi contratti.

2. All’articolo 5, ventinovesimo comma,del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo la parola:«proprietari» sono inserite le seguenti: «,usufruttuari, acquirenti con patto di riservatodominio, ovvero utilizzatori a titolo di loca-zione finanziaria,»;

b) nel terzo periodo, dopo le parole: «iproprietari» sono inserite le seguenti: «, gliusufruttuari, gli acquirenti con patto di riser-vato dominio, nonche gli utilizzatori a titolodi locazione finanziaria».

3. La competenza territoriale degli ufficidel pubblico registro automobilistico e deiregistri di immatricolazione e determinatain ogni caso in relazione al luogo di resi-denza del soggetto proprietario del veicolo.

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Art. 8.

(Modifiche in materia di ICI)

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, il comma 2 e sosti-tuito dal seguente:

«2. Nel caso di concessione su aree dema-niali, soggetto passivo e il concessionario.Per gli immobili, anche da costruire o incorso di costruzione, concessi in locazionefinanziaria, soggetto passivo e il locatario adecorrere dalla data della stipula e per tuttala durata del contratto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si ap-plicano ai contratti di locazione finanziariastipulati dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

Art. 9.

(Disciplina dei consorzi agrari)

1. Al fine di uniformarne la disciplina aiprincıpi del codice civile, i consorzi agrarisono costituiti in societa cooperative discipli-nate dalle disposizioni di cui agli articoli2511 e seguenti del medesimo codice. L’usodella denominazione di consorzio agrario eriservato esclusivamente alle societa coope-rative di cui al presente comma. I consorziagrari sono considerati cooperative a mutua-lita prevalente indipendentemente dai criteristabiliti dall’articolo 2513 del codice civilequalora rispettino i requisiti di cui all’arti-colo 2514 del medesimo codice. I consorziagrari adeguano i propri statuti alle disposi-zioni del codice civile entro dodici mesidalla data di entrata in vigore della presentelegge. Per i consorzi agrari in liquidazionecoatta amministrativa per i quali sia accertatala mancanza di presupposti per il supera-mento dello stato di insolvenza e, in ognicaso, in mancanza della presentazione e del-l’autorizzazione della proposta di concor-

dato, l’autorita amministrativa che vigilasulla liquidazione revoca l’esercizio provvi-sorio dell’impresa e provvede a rinnovarela nomina dei commissari liquidatori. Alleproposte di concordato dei consorzi agrarinon si applicano i termini di cui all’articolo124, primo comma, del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, e successive modifica-zioni.

2. Il comma 9-bis dell’articolo 1 del de-creto-legge 18 maggio 2006, n. 181, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio2006, n. 233, e abrogato.

3. Per consentire la chiusura delle proce-dure di liquidazione coatta amministrativadei consorzi agrari entro il termine previstodal comma 1 dell’articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2009, n. 14, i consorzi agrari entro il 30 set-tembre 2009 devono sottoporre all’autoritaamministrativa che vigila sulla liquidazionegli atti di cui all’articolo 213 del regio de-creto 16 marzo 1942, n. 267, e successivemodificazioni. L’omessa trasmissione degliatti nel termine indicato o il diniego di auto-rizzazione al deposito da parte dell’autoritaamministrativa comporta la sostituzione deicommissari liquidatori e di tutti i componentidei comitati di sorveglianza. Si provvede allasostituzione anche in presenza dell’avvenutodeposito degli atti di cui agli articoli 213 e214 del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, e successive modificazioni, qualorail tribunale, alla data di entrata in vigoredella presente legge, abbia accolto l’opposi-zione, per motivi connessi alla attivita delcommissario, indipendentemente dalla propo-sizione dell’eventuale reclamo.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valu-tati in 500.000 euro a decorrere dall’anno2009, si provvede mediante corrispondenteriduzione del Fondo per interventi strutturalidi politica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Mi-

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nistro dell’economia e delle finanze prov-vede al monitoraggio degli oneri derivantidall’applicazione del comma 1, anche aifini dell’applicazione dell’articolo 11-ter,comma 7, della legge 5 agosto 1978,n. 468, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Societa cooperative)

1. All’articolo 2511 del codice civile,dopo le parole: «con scopo mutualistico»sono aggiunte le seguenti: «iscritte pressol’albo delle societa cooperative di cui all’ar-ticolo 2512, secondo comma, e all’articolo223-sexiesdecies delle disposizioni per l’at-tuazione del presente codice».

2. La presentazione della comunicazioneunica di cui all’articolo 9 del decreto-legge31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al-l’ufficio del registro delle imprese determina,nel caso di impresa cooperativa, l’automaticaiscrizione nell’albo delle societa cooperative,di cui all’articolo 2512, secondo comma, delcodice civile e all’articolo 223-sexiesdeciesdelle disposizioni per l’attuazione del codicecivile e disposizioni transitorie, di cui al re-gio decreto 30 marzo 1942, n. 318, comemodificato dal comma 6 del presente arti-colo.

3. Per i fini di cui al comma 2, l’ufficiodel registro delle imprese trasmette immedia-tamente all’albo delle societa cooperative lacomunicazione unica, nonche la comunica-zione della cancellazione della societa coo-perativa dal registro o della sua trasforma-zione in altra forma societaria per l’imme-diata cancellazione dal suddetto albo.

4. Le societa cooperative, ai fini della di-mostrazione del possesso del requisito dicui all’articolo 2513 del codice civile, comu-nicano annualmente le notizie di bilancio al-l’amministrazione presso la quale e tenutol’albo delle societa cooperative con gli stru-

menti informatici di cui all’articolo 223-se-

xiesdecies delle disposizioni per l’attuazione

del codice civile e disposizioni transitorie,

di cui al regio decreto 30 marzo 1942,

n. 318, come modificato dal comma 6 del

presente articolo.

5. Il terzo comma dell’articolo 2515 del

codice civile e abrogato.

6. All’articolo 223-sexiesdecies, primo

comma, delle disposizioni per l’attuazione

del codice civile e disposizioni transitorie,

di cui al regio decreto 30 marzo 1942,

n. 318, le parole: «depositare i bilanci attra-

verso strumenti di comunicazione informa-

tica» sono sostituite dalle seguenti: «comuni-

care annualmente attraverso strumenti di co-

municazione informatica le notizie di bilan-

cio, anche ai fini della dimostrazione del

possesso del requisito di cui all’articolo

2513 del codice, all’amministrazione presso

la quale e tenuto l’albo. L’omessa comunica-

zione comporta l’applicazione della sanzione

amministrativa della sospensione semestrale

di ogni attivita dell’ente, intesa come divieto

di assumere nuove eventuali obbligazioni

contrattuali».

7. All’articolo 1 della legge 17 luglio

1975, n. 400, e aggiunto, in fine, il seguente

comma:

«La vidimazione del registro di cui all’ar-

ticolo 38, primo comma, del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267, e successive modifica-

zioni, e effettuata in forma semplificata dalla

camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura territorialmente competente».

8. All’articolo 2545-octies del codice ci-

vile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Qualora la cooperativa abbia perso la

qualifica di cooperativa a mutualita preva-

lente per il mancato rispetto della condizione

di prevalenza di cui all’articolo 2513, l’ob-

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bligo di cui al secondo comma si applica sol-tanto nel caso in cui la cooperativa mede-sima modifichi le previsioni statutarie dicui all’articolo 2514 o abbia emesso stru-menti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata quali-fica, la cooperativa e tenuta a segnalareespressamente tale condizione attraverso glistrumenti di comunicazione informatica pre-visti dall’articolo 223-sexiesdecies delle di-sposizioni per l’attuazione del presente co-dice.

Lo stesso obbligo sussiste per la coopera-tiva nel caso in cui le risultanze contabili re-lative al primo anno successivo alla perditadella detta qualifica evidenzino il rientronei parametri della mutualita prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l’am-ministrazione presso la quale e tenuto l’albodelle societa cooperative provvede alla varia-zione della sezione di iscrizione all’albo me-desimo senza alcun ulteriore onere istrutto-rio.

L’omessa o ritardata comunicazione dellaperdita della qualifica di cooperativa a mu-tualita prevalente e segnalata all’amministra-zione finanziaria e comporta l’applicazionedella sanzione amministrativa della sospen-sione semestrale di ogni attivita dell’ente, in-tesa come divieto di assumere nuove even-tuali obbligazioni contrattuali».

9. All’articolo 1 del decreto legislativo 2agosto 2002, n. 220, dopo il comma 4 e inse-rito il seguente:

«4-bis. Ferme le specifiche disposizioni ci-vilistiche, gli uffici amministrativi prepostialla vigilanza cooperativa ai sensi dei commiprecedenti assolvono i compiti loro affidatidalla legge esclusivamente nell’interessepubblico».

10. Al fine di favorire la formazione, lapromozione e la vigilanza in tema di coope-razione, l’Istituto italiano di studi cooperativiLuigi Luzzatti e trasformato nell’Associa-zione italiana di studi cooperativi Luigi Luz-

zatti avente personalita giuridica, con sede in

Roma, ed avente quale socio unico il Mini-

stero dello sviluppo economico, che ne assi-

cura la vigilanza ed a supporto del quale

l’ente opera, seguendo le direttive impartite.

I mezzi finanziari e patrimoniali dell’Asso-

ciazione sono costituiti, oltreche dal patrimo-

nio gia facente capo all’Istituto al momento

della trasformazione, da una quota dello

stanziamento di bilancio derivante dall’arti-

colo 29-bis del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,

n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla

legge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri ag-

giuntivi per la finanza pubblica. L’entita

della predetta quota e fissata annualmente

con decreto del Ministro dello sviluppo eco-

nomico all’atto dell’approvazione del pro-

gramma annuale di attivita.

11. Al comma 2, secondo periodo, dell’ar-

ticolo 1 del decreto legislativo 2 agosto

2002, n. 220, la parola: «amministrativa» e

sostituita dalla seguente: «esclusiva» e le pa-

role: «anche in occasione di interventi ispet-

tivi di altre amministrazioni pubbliche» sono

soppresse.

12. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 del

decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e

aggiunto il seguente:

«5-bis. Agli enti cooperativi che senza

giustificato motivo non ottemperano, entro

il termine prescritto, anche parzialmente

alla diffida impartita in sede di vigilanza,

salva l’applicazione di ulteriori sanzioni, e

irrogata la sanzione della sospensione seme-

strale di ogni attivita dell’ente, intesa come

divieto di assumere nuove eventuali obbliga-

zioni contrattuali».

13. All’articolo 223-septiesdecies delle di-

sposizioni per l’attuazione del codice civile e

disposizioni transitorie, di cui al regio de-

creto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «en-

tro il 31 dicembre 2004» sono soppresse.

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Art. 11

(Internazionalizzazione delle imprese)

1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 2, le parole da:«e con il Ministro dell’istruzione» fino a:«Conferenza permanente» sono sostituitedalle seguenti: «, sentiti il Ministro dell’istru-zione, dell’universita e della ricerca e laConferenza permanente»;

b) all’articolo 5, comma 3, le parole: «,di concerto con il Ministro per gli italiani nelMondo, d’intesa con il Ministro delle politi-che agricole e forestali e con il Ministro pergli affari regionali,» sono soppresse.

Art. 12.

(Commercio internazionale e incentivi

per l’internazionalizzazione delle imprese)

1. Il Governo e delegato ad adottare, senzanuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica, entro diciotto mesi dalla data di en-trata in vigore della presente legge, previoparere della Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, acquisito ilparere delle Commissioni parlamentari com-petenti per materia, un decreto legislativo re-cante norme per il riassetto delle disposizionivigenti in materia di internazionalizzazionedelle imprese, secondo le modalita e i prin-cıpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20della legge 15 marzo 1997, n. 59, e succes-sive modificazioni, nonche nel rispetto deiseguenti princıpi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposi-zioni legislative vigenti in materia di interna-zionalizzazione delle imprese, considerando,oltre a quelle relative alle esportazioni, anchequelle concernenti gli investimenti in gradodi promuovere l’internazionalizzazione delle

produzioni italiane e prevedendo la delegifi-cazione dei procedimenti in materia;

b) prevedere accordi tra enti pubblici eil sistema bancario per l’utilizzo dei servizie delle sedi estere degli istituti di credito.

2. Il Governo e delegato ad adottare, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica, entro diciotto mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, acquisito ilparere delle Commissioni parlamentari com-petenti per materia, previo parere della Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, uno o piu decreti legi-slativi ai fini della ridefinizione, del riordinoe della razionalizzazione degli enti operantinel settore dell’internazionalizzazione delleimprese, di cui all’allegato 1, nonche deglistrumenti di incentivazione per la promo-zione all’estero e l’internazionalizzazionedelle imprese erogati direttamente dagli entidi cui all’allegato 1, secondo i seguenti prin-cıpi e criteri direttivi:

a) rispetto dei compiti attribuiti al Mini-stero dello sviluppo economico, al Ministerodegli affari esteri e al Ministero dell’econo-mia e delle finanze dal decreto legislativo30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legisla-tivo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamentodelle disposizioni legislative che regolano isingoli enti al quadro delle competenze deli-neato dal citato decreto legislativo n. 143 del1998, nonche all’assetto costituzionale deri-vante dalla legge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli enti ope-ranti nel settore dell’internazionalizzazionedelle imprese, secondo princıpi ispirati allamaggiore funzionalita dei medesimi in rela-zione alle rinnovate esigenze imposte dall’at-tuale quadro economico-finanziario, nonchea obiettivi di coerenza della politica econo-mica e commerciale estera e della promo-zione del sistema economico italiano in am-bito internazionale con le funzioni svolte dal-

Batt
Callout
ventotto mesi
Batt
Linea
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l’amministrazione centrale degli affari esteri,dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uf-fici consolari in materia di rappresentanza, dicoordinamento e di tutela degli interessi ita-liani in sede internazionale;

c) compatibilita con gli obiettivi di rias-setto della normativa in materia di interna-zionalizzazione delle imprese di cui alcomma 1;

d) semplificazione della procedura di ri-partizione dello stanziamento annuale per ilfinanziamento dei programmi promozionaliall’estero di enti, istituti, associazioni, con-sorzi export multiregionali, camere di com-mercio italiane all’estero, erogato ai sensidelle leggi di settore;

e) complementarita degli incentivi ri-spetto ad analoghe misure di competenza re-gionale.

3. Entro un anno dalla data di entrata invigore di ciascuno dei decreti legislativi dicui ai commi 1 e 2, possono essere emanatedisposizioni correttive e integrative dei de-creti stessi, nel rispetto delle modalita e deiprincıpi e criteri direttivi stabiliti dai mede-simi commi.

4. Per le finalita di cui all’articolo 1 dellalegge 27 febbraio 2006, n. 105, sono asse-gnati all’apposito Fondo istituito presso ilMinistero dello sviluppo economico 2 mi-lioni di euro per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011, da ripartire secondo le modalitadi cui al comma 3 del medesimo articolo. Alrelativo onere si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2009-2011, nel-l’ambito del programma «Fondi di riserva especiali» della missione «Fondi da ripartire»dello stato di previsione del Ministero dell’e-conomia e delle finanze per l’anno 2009, alloscopo parzialmente utilizzando, per l’anno2009, quanto a euro 500.000 l’accantona-mento relativo al Ministero dell’economia edelle finanze e quanto a euro 1.500.000 l’ac-cantonamento relativo al Ministero del la-

voro, della salute e delle politiche sociali,per l’anno 2010, quanto a euro 2.000.000l’accantonamento relativo al Ministero del-l’interno e, per l’anno 2011, quanto a euro2.000.000 l’accantonamento relativo al Mini-stero dell’economia e delle finanze.

Art. 13.

(Fondi regionali con finalitadi venture capital gestiti dalla SIMEST Spa)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 14marzo 2005, n. 35, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ilcomma 6-bis e sostituito dal seguente:

«6-bis. Al fine di potenziare l’attivita dellaSIMEST Spa a supporto dell’internazionaliz-zazione delle imprese, le regioni possono as-segnare in gestione alla societa stessa proprifondi rotativi con finalita di venture capital,per l’acquisizione di quote aggiuntive di par-tecipazione fino a un massimo del 49 percento del capitale o fondo sociale di societao imprese partecipate da imprese operantinel proprio territorio. Tali fondi sono auto-nomi e restano distinti dal patrimonio dellaSIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi sianoassegnati da regioni del Mezzogiorno, lequote di partecipazione complessivamentedetenute dalla SIMEST Spa possono rag-giungere una percentuale fino al 70 per centodel capitale o fondo sociale. I fondi rotativiregionali con finalita di venture capital pre-visti dal presente comma possono anche con-fluire, ai fini della gestione, nel fondo unicodi cui all’articolo 1, comma 932, della legge27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi aglistessi la competenza del Comitato di indi-rizzo e di rendicontazione di cui al decretodel Vice Ministro delle attivita produttiven. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dellosviluppo economico provvede, con propriodecreto, all’integrazione della composizionedel Comitato di indirizzo e di rendiconta-zione con un rappresentante della regione as-

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segnataria del fondo per le specifiche deli-

bere di impiego del medesimo, senza nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica».

Art. 14.

(Utilizzo della quota degli utili

della SIMEST Spa)

1. Per il raggiungimento delle finalita di

cui all’articolo 3, comma 5, della legge 24

aprile 1990, n. 100, come da ultimo modifi-

cato dall’articolo 1, comma 934, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, e istituito presso

la Tesoreria dello Stato, con apposita conta-

bilita speciale, il Fondo rotativo per favorire

la fase di avvio (start-up) di progetti di inter-

nazionalizzazione di imprese singole o ag-

gregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi

dell’articolo 25 del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 143.

2. Sono assegnate al Fondo, con decreto

del Ministero dello sviluppo economico, le

disponibilita finanziarie derivanti da utili di

spettanza del Ministero stesso in qualita di

socio della SIMEST Spa, gia finalizzate, ai

sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 143, a interventi per lo sviluppo delle

esportazioni.

3. Gli interventi del Fondo hanno per og-

getto investimenti transitori e non di con-

trollo nel capitale di rischio di societa appo-

sitamente costituite da singole piccole e me-

die imprese, o da loro raggruppamenti, per

realizzare progetti di internazionalizzazione.

4. Il Ministro dello sviluppo economico,

entro un mese dalla data di entrata in vigore

della presente legge, stabilisce, con decreto

emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condi-

zioni e le modalita operative del Fondo.

Art. 15.

(Tutela penale dei dirittidi proprieta industriale)

1. Al codice penale sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) l’articolo 473 e sostituito dal se-guente:

«Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o

uso di marchi o segni distintivi ovvero dibrevetti, modelli e disegni). – Chiunque, po-tendo conoscere dell’esistenza del titolo diproprieta industriale, contraffa o altera mar-chi o segni distintivi, nazionali o esteri, diprodotti industriali, ovvero chiunque, senzaessere concorso nella contraffazione o altera-zione, fa uso di tali marchi o segni contraf-fatti o alterati, e punito con la reclusioneda sei mesi a tre anni e con la multa daeuro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da unoa quattro anni e della multa da euro 3.500 aeuro 35.000 chiunque contraffa o altera bre-vetti, disegni o modelli industriali, nazionalio esteri, ovvero, senza essere concorso nellacontraffazione o alterazione, fa uso di talibrevetti, disegni o modelli contraffatti o alte-rati.

I delitti previsti dai commi primo e se-condo sono punibili a condizione che sianostate osservate le norme delle leggi interne,dei regolamenti comunitari e delle conven-zioni internazionali sulla tutela della pro-prieta intellettuale o industriale»;

b) l’articolo 474 e sostituito dal se-guente:

«Art. 474. - (Introduzione nello Stato ecommercio di prodotti con segni falsi). –

Fuori dei casi di concorso nei reati previstidall’articolo 473, chiunque introduce nel ter-ritorio dello Stato, al fine di trarne profitto,prodotti industriali con marchi o altri segnidistintivi, nazionali o esteri, contraffatti o al-

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terati e punito con la reclusione da uno aquattro anni e con la multa da euro 3.500 aeuro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffa-zione, alterazione, introduzione nel territoriodello Stato, chiunque detiene per la vendita,pone in vendita o mette altrimenti in circola-zione, al fine di trarne profitto, i prodotti dicui al primo comma e punito con la reclu-sione fino a due anni e con la multa fino aeuro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e se-condo sono punibili a condizione che sianostate osservate le norme delle leggi interne,dei regolamenti comunitari e delle conven-zioni internazionali sulla tutela della pro-prieta intellettuale o industriale»;

c) dopo l’articolo 474 sono inseriti i se-guenti:

«Art. 474-bis. - (Confisca). – Nei casi dicui agli articoli 473 e 474 e sempre ordinata,salvi i diritti della persona offesa alle restitu-zioni e al risarcimento del danno, la confiscadelle cose che servirono o furono destinate acommettere il reato e delle cose che ne sonol’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, achiunque appartenenti.

Quando non e possibile eseguire il provve-dimento di cui al primo comma, il giudiceordina la confisca di beni di cui il reo hala disponibilita per un valore corrispondenteal profitto. Si applica il terzo comma dell’ar-ticolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell’articolo240, commi terzo e quarto, se si tratta dicose che servirono o furono destinate a com-mettere il reato, ovvero che ne sono l’og-getto, il prodotto, il prezzo o il profitto, ap-partenenti a persona estranea al reato mede-simo, qualora questa dimostri di non avernepotuto prevedere l’illecito impiego, ancheoccasionale, o l’illecita provenienza e dinon essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si os-servano anche nel caso di applicazione della

pena su richiesta delle parti a norma del ti-tolo II del libro sesto del codice di procedurapenale.

Art. 474-ter. - (Circostanza aggravante). –

Se, fuori dai casi di cui all’articolo 416, i de-litti puniti dagli articoli 473 e 474, primocomma, sono commessi in modo sistematicoovvero attraverso l’allestimento di mezzi eattivita organizzate, la pena e della reclu-sione da due a sei anni e della multa daeuro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino atre anni e della multa fino a euro 30.000 sesi tratta dei delitti puniti dall’articolo 474,secondo comma.

Art. 474-quater. - (Circostanza atte-nuante). – Le pene previste dagli articoli473 e 474 sono diminuite dalla meta a dueterzi nei confronti del colpevole che si ado-pera per aiutare concretamente l’autorita dipolizia o l’autorita giudiziaria nell’azione dicontrasto dei delitti di cui ai predetti articoli473 e 474, nonche nella raccolta di elementidecisivi per la ricostruzione dei fatti e perl’individuazione o la cattura dei concorrentinegli stessi, ovvero per la individuazione de-gli strumenti occorrenti per la commissionedei delitti medesimi o dei profitti da essi de-rivanti»;

d) all’articolo 517, le parole: «fino a unanno o» sono sostituite dalle seguenti: «finoa due anni e»;

e) al libro secondo, titolo VIII, capo II,dopo l’articolo 517-bis sono aggiunti i se-guenti:

«Art. 517-ter. - (Fabbricazione e commer-cio di beni realizzati usurpando titoli di pro-

prieta industriale). – Salva l’applicazione de-gli articoli 473 e 474 chiunque, potendo co-noscere dell’esistenza del titolo di proprietaindustriale, fabbrica o adopera industrial-mente oggetti o altri beni realizzati usur-pando un titolo di proprieta industriale o inviolazione dello stesso e punito, a querela

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della persona offesa, con la reclusione fino adue anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine ditrarne profitto, introduce nel territorio delloStato, detiene per la vendita, pone in venditacon offerta diretta ai consumatori o mette co-munque in circolazione i beni di cui al primocomma.

Si applicano le disposizioni di cui agli ar-ticoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e se-condo sono punibili sempre che siano stateosservate le norme delle leggi interne, dei re-golamenti comunitari e delle convenzioni in-ternazionali sulla tutela della proprieta intel-lettuale o industriale.

Art. 517-quater. - (Contraffazione di indi-cazioni geografiche o denominazioni di ori-

gine dei prodotti agroalimentari). – Chiun-que contraffa o comunque altera indicazionigeografiche o denominazioni di origine diprodotti agroalimentari e punito con la reclu-sione fino a due anni e con la multa fino aeuro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine ditrarne profitto, introduce nel territorio delloStato, detiene per la vendita, pone in venditacon offerta diretta ai consumatori o mette co-munque in circolazione i medesimi prodotticon le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli ar-ticoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e se-condo sono punibili a condizione che sianostate osservate le norme delle leggi interne,dei regolamenti comunitari e delle conven-zioni internazionali in materia di tutela delleindicazioni geografiche e delle denomina-zioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 517-quinquies. - (Circostanza atte-nuante). – Le pene previste dagli articoli517-ter e 517-quater sono diminuite dallameta a due terzi nei confronti del colpevoleche si adopera per aiutare concretamente

l’autorita di polizia o l’autorita giudiziarianell’azione di contrasto dei delitti di cui aipredetti articoli 517-ter e 517-quater, nonchenella raccolta di elementi decisivi per la rico-struzione dei fatti e per l’individuazione o lacattura dei concorrenti negli stessi, ovveroper la individuazione degli strumenti occor-renti per la commissione dei delitti medesimio dei profitti da essi derivanti».

2. Con effetto dalla data di entrata in vi-gore delle disposizioni di cui al comma 1,lettera e), all’articolo 127 del codice dellaproprieta industriale, di cui al decreto legi-slativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1e abrogato.

3. All’articolo 12-sexies, comma 1, primoperiodo, del decreto-legge 8 giugno 1992,n. 306, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 1992, n. 356, e successive mo-dificazioni, dopo le parole: «416, sestocomma,» sono inserite le seguenti: «416, realiz-zato allo scopo di commettere delitti previstidagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater,».

4. All’articolo 51, comma 3-bis, del codicedi procedura penale, dopo le parole: «416,sesto comma,» sono inserite le seguenti:«416, realizzato allo scopo di commetteredelitti previsti dagli articoli 473 e 474,».

5. La disposizione di cui al comma 4 siapplica solo ai procedimenti iniziati successi-vamente alla data di entrata in vigore dellapresente legge.

6. All’articolo 4-bis, comma 1-ter, dellalegge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole:«ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del me-desimo testo unico,» sono inserite le se-guenti: «all’articolo 416, primo e terzocomma, del codice penale, realizzato alloscopo di commettere delitti previsti dagli ar-ticoli 473 e 474 del medesimo codice,».

7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001,n. 231, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) all’articolo 25-bis:

1) al comma 1, alinea, le parole: «ein valori di bollo» sono sostituite dalle se-

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guenti: «, in valori di bollo e in strumenti osegni di riconoscimento»;

2) al comma 1, dopo la lettera f), eaggiunta la seguente:

«f-bis) per i delitti di cui agli articoli473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cin-quecento quote»;

3) al comma 2, le parole: «e 461»sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e474»;

4) la rubrica e sostituita dalla se-guente: «Falsita in monete, in carte di pub-blico credito, in valori di bollo e in strumentio segni di riconoscimento»;

b) dopo l’articolo 25-bis e inserito il se-guente:

«Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l’industria

e il commercio). – 1. In relazione alla com-missione dei delitti contro l’industria e ilcommercio previsti dal codice penale, si ap-plicano all’ente le seguenti sanzioni pecunia-rie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513,515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la san-zione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bise 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocentoquote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cuialla lettera b) del comma 1 si applicano al-l’ente le sanzioni interdittive previste dall’ar-ticolo 9, comma 2»;

c) dopo l’articolo 25-octies e inserito ilseguente:

«Art. 25-novies. - (Delitti in materia di

violazione del diritto d’autore). – 1. In rela-zione alla commissione dei delitti previstidagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile1941, n. 633, si applica all’ente la sanzionepecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cuial comma 1 si applicano all’ente le sanzioniinterdittive previste dall’articolo 9, comma 2,per una durata non superiore ad un anno. Re-sta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del1941».

Art. 16.

(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel

corso di operazioni di polizia giudiziaria per larepressione di reati di cui agli articoli 473, 474,

517-ter e 517-quater del codice penale)

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri,le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aero-mobili sequestrati nel corso di operazioni dipolizia giudiziaria per la repressione di reatidi cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale sono affidati dal-l’autorita giudiziaria in custodia giudizialeagli organi di polizia che ne facciano richie-sta per essere utilizzati in attivita di poliziaovvero possono essere affidati ad altri organidello Stato o ad altri enti pubblici non eco-nomici, per finalita di giustizia, di protezionecivile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni eall’assicurazione obbligatoria dei veicoli, deinatanti e degli aeromobili sono a carico del-l’ufficio o comando usuario.

3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanzadi affidamento in custodia giudiziale ai sensidel comma 1, l’autorita giudiziaria compe-tente dispone la distruzione dei beni seque-strati secondo le modalita indicate all’arti-colo 83 delle norme di attuazione, di coordi-namento e transitorie del codice di procedurapenale, di cui al decreto legislativo 28 luglio1989, n. 271. In caso di distruzione, la can-cellazione dei veicoli dai pubblici registri eeseguita in esenzione da qualsiasi tributo odiritto.

4. I beni mobili di cui al comma 1, acqui-siti dallo Stato a seguito di provvedimento

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definitivo di confisca, sono assegnati, a ri-chiesta, agli organi o enti che ne hanno avutol’uso. Qualora tali enti od organi non presen-tino richiesta di assegnazione, i beni sono di-strutti ai sensi del comma 3.

5. Per quanto non disposto dai commi 1,2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili,le disposizioni dell’articolo 301-bis del testounico delle disposizioni legislative in materiadoganale, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.

Art. 17.

(Contrasto della contraffazione)

1. All’articolo 9, comma 1, lettera a), dellalegge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole:«in ordine ai delitti previsti dagli articoli»sono inserite le seguenti: «473, 474,».

2. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,n. 80, e successive modificazioni, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo:

1) le parole: «Salvo che il fatto costi-tuisca reato,» sono soppresse;

2) le parole: «da 500 euro fino a10.000 euro l’acquisto o l’accettazione, senzaaverne prima accertata la legittima prove-nienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sosti-tuite dalle seguenti: «da 100 euro fino a7.000 euro l’acquirente finale che acquistaa qualsiasi titolo cose»;

3) la parola: «intellettuale» e sosti-tuita dalla seguente: «industriale»;

b) il secondo periodo e soppresso;

c) nel quinto periodo prima delle parole:«Qualora l’acquisto sia effettuato da un ope-ratore commerciale» sono inserite le se-guenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,».

3. Fermo restando quanto previsto dall’ar-ticolo 1, comma 7, del decreto-legge 14

marzo 2005, n. 35, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,come modificato, da ultimo, dal comma 2del presente articolo, e salvo che il fatto co-stituisca reato, e prevista la confisca ammini-strativa dei locali ove vengono prodotti, de-positati, detenuti per la vendita o venduti imateriali contraffatti, salvaguardando il di-ritto del proprietario in buona fede.

4. All’articolo 4, comma 49, della legge24 dicembre 2003, n. 350, e successive mo-dificazioni, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) al secondo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero l’uso dimarchi di aziende italiane su prodotti omerci non originari dell’Italia ai sensi dellanormativa europea sull’origine senza l’indi-cazione precisa, in caratteri evidenti, delloro Paese o del loro luogo di fabbricazioneo di produzione, o altra indicazione suffi-ciente ad evitare qualsiasi errore sulla loroeffettiva origine estera»;

b) e aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: «Le false e le fallaci indicazioni diprovenienza o di origine non possono co-munque essere regolarizzate quando i pro-dotti o le merci siano stati gia immessi in li-bera pratica».

Art. 18.

(Azioni a tutela della qualita delle produzioniagroalimentari, della pesca e dell’acquacol-

tura e per il contrasto alla contraffazionedei prodotti agroalimentari ed ittici)

1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tu-telare la qualita delle produzioni agroalimen-tari, della pesca e dell’acquacoltura e a con-trastare le frodi in campo agroalimentare enella filiera ittica nonche la commercializza-zione di specie ittiche protette ovvero privedelle informazioni obbligatorie a tutela delconsumatore, per gli anni 2009-2011 il Mini-stero delle politiche agricole alimentari e fo-

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restali promuove le iniziative necessarie perassicurare la qualita delle produzioni e deiprodotti immessi al consumo nel territorionazionale.

2. All’attuazione del comma 1 il Ministeroprovvede ai sensi dei commi 4-bis e 4-terdell’articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio2006, n. 2, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e, limitata-mente alle attivita di controllo, con il coordi-namento dell’Ispettorato centrale per il con-trollo della qualita dei prodotti agroalimen-tari, attraverso il Comando carabinieri politi-che agricole e alimentari, il Corpo forestaledello Stato e il Corpo delle capitanerie diporto-guardia costiera, nell’ambito delle ri-spettive competenze.

3. Al fine di garantire la qualita e una mi-gliore valorizzazione commerciale dei pro-dotti della pesca e dell’acquacoltura italianinon destinati all’esportazione devono esserefornite, per tutte le partite, da soggetti d’im-presa esercenti la pesca, almeno le seguentiinformazioni:

a) il numero di identificazione di ognipartita;

b) il nome commerciale e il nome scien-tifico di ogni specie;

c) il peso vivo espresso in chilogrammi;

d) la data della cattura, della raccoltaovvero la data d’asta del prodotto;

e) il nome del peschereccio ovvero ilsito di acquacoltura;

f) il nome e l’indirizzo dei fornitori;

g) l’attrezzo da pesca.

4. A ciascuna partita e applicato, a curadei soggetti esercenti la pesca, un sistemaspecifico di marcatura ed etichettatura, indi-viduato con successivo decreto ministeriale,contenente le informazioni di cui al comma3, adottato previa comunicazione alla Com-missione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 22 giugno 1998.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 nonsi applicano ai soggetti e alle imprese titolaridi licenze di imbarcazioni inferiori a 15 me-tri e comunque alle partite di peso inferiore a15 chilogrammi.

6. Dall’applicazione dei commi 3, 4 e 5non derivano nuovi o maggiori oneri a caricodel bilancio dello Stato.

7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Mini-stero delle politiche agricole alimentari e fo-restali trasmette alle Camere una relazionenella quale illustra, con riferimento all’annoprecedente, le iniziative assunte a tutela dellaqualita delle produzioni agroalimentari, dellapesca e dell’acquacoltura, con specifico ri-guardo:

a) alle iniziative di formazione e di in-formazione;

b) alle attivita di controllo effettuate, di-stinguendo quelle rivolte alle produzioni diqualita regolamentata e quelle effettuate neisingoli settori produttivi;

c) agli illeciti riscontrati nelle attivita dicontrollo, indicando le contestazioni ammini-strative sollevate, i sequestri effettuati e lenotizie di reato inviate, anche con specificoriguardo al reato di cui all’articolo 517-qua-ter del codice penale, introdotto dall’articolo15, comma 1, lettera e), della presente legge.

8. Nella relazione di cui al comma 7, ilMinistero da un quadro complessivo delletendenze del settore agroalimentare italianonel contesto internazionale, prospettando lemodifiche alla normativa vigente che ritenganecessarie per garantire la qualita delle pro-duzioni e dei prodotti.

9. Per potenziare l’azione di contrasto allefrodi e di monitoraggio della produzione del-l’olio di oliva e delle olive da tavola, tenutoconto di quanto previsto nel regolamento(CE) n. 2153/2005 della Commissione, del23 dicembre 2005, i frantoi oleari hannol’obbligo di comunicare all’Agenzia per leerogazioni in agricoltura (AGEA), nell’am-bito di quanto previsto dall’articolo 20 della

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legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le infor-mazioni relative all’origine del prodotto tra-sformato.

10. L’AGEA, quale organismo di coordi-namento e controllo ai sensi del regolamento(CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giu-gno 2005, definisce il dettaglio dei dati dafornire per ciascuna azienda agricola nonchele regole di registrazione e di controllo delleinformazioni di cui al comma 9 e, nell’am-bito dei servizi del Sistema informativo agri-colo nazionale (SIAN), realizza e mette a di-sposizione dei soggetti della filiera interes-sati alla tracciabilita del prodotto le funzionidi alimentazione e fruizione dei dati sopraindividuati, provvedendo, anche mediantespecifici accordi di servizio con le unioni ri-conosciute dei frantoiani e dei produttori,alla diffusione dei servizi.

11. Per l’attuazione dei commi 1 e 2 sonoautorizzate la spesa di 7 milioni di euro perl’anno 2009 per iniziative volte a garantirela qualita e il monitoraggio delle produzioniagroalimentari e la spesa di 2 milioni di europer l’anno 2009 per iniziative volte a garan-tire le attivita di controllo per la qualita e dimonitoraggio della filiera ittica. Le suddetterisorse vengono assegnate dall’AGEA se-condo le modalita di cui al comma 4-ter del-l’articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio2006, n. 2, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

12. Per l’attuazione dei commi 9 e 10 eistituito, nello stato di previsione dell’AGEA,un fondo denominato «Fondo per la traccia-bilita dei prodotti olio d’oliva e olive da ta-vola», con una dotazione di 5 milioni dieuro per l’anno 2009.

13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e12, pari a 14 milioni di euro per l’anno2009, si provvede mediante corrispondenteutilizzo delle risorse di cui all’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio2006, n. 2, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12possono essere incrementate mediante corri-

spondente riassegnazione all’AGEA dei con-tributi versati all’entrata del bilancio delloStato da parte delle regioni e di altri enti eorganismi pubblici, secondo modalita stabi-lite con apposite convenzioni.

15. Per attivita di controllo sulla pesca esull’acquacoltura e autorizzata la spesa di 2milioni di euro per ciascuno degli anni2010 e 2011, da destinare a favore del Corpodelle capitanerie di porto-guardia costiera alfine di garantire lo svolgimento delle relativeattivita operative. Al relativo onere si prov-vede a valere sul fondo di cui all’articolo5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio2008, n. 93, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come ri-determinato ai sensi dell’articolo 60, comma8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133.

Art. 19.

(Proprieta industriale)

1. All’articolo 47 del codice della pro-prieta industriale, di cui al decreto legislativo10 febbraio 2005, n. 30, e aggiunto, in fine,il seguente comma:

«3-bis. Per i brevetti di invenzione e peri modelli di utilita, il deposito nazionale inItalia da luogo al diritto di priorita anche ri-spetto a una successiva domanda nazionaledepositata in Italia, in relazione a elementigia contenuti nella domanda di cui si riven-dica la priorita».

2. All’articolo 120 del citato codice di cuial decreto legislativo 10 febbraio 2005,n. 30, il comma 1 e sostituito dal seguente:

«1. Le azioni in materia di proprieta in-dustriale i cui titoli sono concessi o in corsodi concessione si propongono avanti l’auto-rita giudiziaria dello Stato, qualunque sia lacittadinanza, il domicilio o la residenza delleparti. Se l’azione di nullita o quella di con-

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traffazione sono proposte quando il titolonon e stato ancora concesso, la sentenzapuo essere pronunciata solo dopo che l’Uffi-cio italiano brevetti e marchi ha provvedutosulla domanda di concessione, esaminandolacon precedenza rispetto a domande presen-tate in data anteriore. Il giudice, tenuto contodelle circostanze, dispone la sospensione delprocesso, per una o piu volte, fissando con ilmedesimo provvedimento l’udienza in cui ilprocesso deve proseguire».

3. All’articolo 122 del citato codice di cuial decreto legislativo 10 febbraio 2005,n. 30, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo il disposto dell’articolo118, comma 4, l’azione diretta ad ottenerela dichiarazione di decadenza o di nullita diun titolo di proprieta industriale puo essereesercitata da chiunque vi abbia interesse epromossa d’ufficio dal pubblico ministero.In deroga all’articolo 70 del codice di proce-dura civile l’intervento del pubblico mini-stero non e obbligatorio»;

b) ai commi 6 e 8, la parola: «diritti» esostituita dalla seguente: «titoli».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si ap-plicano anche ai procedimenti in corso alladata di entrata in vigore della presente legge.

5. L’articolo 134 del citato codice di cui aldecreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, esostituito dal seguente:

«Art. 134. - (Norme in materia di com-

petenza). – 1. Sono devoluti alla cognizionedelle sezioni specializzate previste dal de-creto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:

a) i procedimenti giudiziari in materiadi proprieta industriale e di concorrenzasleale, con esclusione delle sole fattispecieche non interferiscono, neppure indiretta-mente, con l’esercizio dei diritti di proprietaindustriale, nonche in materia di illeciti affe-

renti all’esercizio dei diritti di proprieta indu-striale ai sensi della legge 10 ottobre 1990,n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattatoche istituisce la Comunita europea, la cui co-gnizione e del giudice ordinario, e in gene-rale in materie che presentano ragioni di con-nessione, anche impropria, con quelle dicompetenza delle sezioni specializzate;

b) le controversie nelle materie discipli-nate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del pre-sente codice;

c) le controversie in materia di inden-nita di espropriazione dei diritti di proprietaindustriale, di cui conosce il giudice ordina-rio;

d) le controversie che abbiano ad og-getto i provvedimenti del Consiglio dell’or-dine di cui al capo VI di cui conosce il giu-dice ordinario».

6. L’articolo 239 del citato codice di cui aldecreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, esostituito dal seguente:

«Art. 239. - (Limiti alla protezione ac-cordata dal diritto d’autore). – 1. La prote-zione accordata ai disegni e modelli ai sensidell’articolo 2, numero 10), della legge 22aprile 1941, n. 633, non opera nei soli con-fronti di coloro che, anteriormente alla datadel 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fab-bricazione, l’offerta o la commercializza-zione di prodotti realizzati in conformitacon disegni o modelli che erano oppureerano divenuti di pubblico dominio. L’atti-vita in tale caso puo proseguire nei limitidel preuso. I diritti di fabbricazione, di of-ferta e di commercializzazione non possonoessere trasferiti separatamente dall’azienda».

7. All’articolo 245 del citato codice di cuial decreto legislativo 10 febbraio 2005,n. 30, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) il comma 2 e sostituito dal seguente:

«2. Le controversie in grado d’appellonelle materie di cui all’articolo 134, iniziate

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dopo la data di entrata in vigore del presentecodice, restano devolute alla cognizione dellesezioni specializzate di cui al decreto legisla-tivo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giu-dizio di primo grado o il giudizio arbitralesono iniziati o si sono svolti secondo lenorme precedentemente in vigore, a menoche non sia gia intervenuta nell’ambito diessi una pronuncia sulla competenza»;

b) il comma 3 e sostituito dal seguente:

«3. Le procedure di reclamo e le cause dimerito nelle materie di cui all’articolo 134,iniziate dopo la data di entrata in vigoredel presente codice, restano devolute alla co-gnizione delle sezioni specializzate di cui aldecreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,anche se riguardano misure cautelari con-cesse secondo le norme precedentemente invigore».

8. La disposizione di cui all’articolo 120,comma 1, del citato codice di cui al decretolegislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come so-stituito dal comma 2 del presente articolo, siapplica anche ai procedimenti in corso alladata di entrata in vigore della presente legge.La disposizione di cui all’articolo 134 del ci-tato codice di cui al decreto legislativo 10febbraio 2005, n. 30, come sostituito dalcomma 5 del presente articolo, si applica an-che ai procedimenti in corso alla data di en-trata in vigore della presente legge, a menoche non sia gia intervenuta nell’ambito diessi una pronuncia sulla competenza.

9. L’articolo 3 del decreto del Ministrodello sviluppo economico 3 ottobre 2007,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250del 26 ottobre 2007, e abrogato.

10. Presso il Ministero dello sviluppo eco-nomico e istituito il Consiglio nazionale anti-contraffazione, con funzioni di indirizzo, im-pulso e coordinamento delle azioni strategi-che intraprese da ogni amministrazione, alfine di migliorare l’insieme dell’azione dicontrasto della contraffazione a livello nazio-nale.

11. Il Consiglio nazionale anticontraffa-

zione e presieduto dal Ministro dello svi-luppo economico o da un rappresentante da

lui designato. Al fine di garantire la rappre-

sentanza degli interessi pubblici e privati e

assicurare le necessarie sinergie tra ammini-

strazione pubblica e imprese, il Consiglio e

composto da un rappresentante del Ministerodello sviluppo economico, da un rappresen-

tante del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, da un rappresentante del Ministero

degli affari esteri, da un rappresentante del

Ministero della difesa, da un rappresentante

del Ministero delle politiche agricole alimen-tari e forestali, da un rappresentante del Mi-

nistero dell’interno, da un rappresentante del

Ministero della giustizia, da un rappresen-

tante del Ministero per i beni e le attivita

culturali e da un rappresentante del Ministerodel lavoro, della salute e delle politiche so-

ciali. Il Consiglio puo invitare a partecipare

ai propri lavori, in ragione dei temi trattati,

rappresentanti di altre amministrazioni pub-

bliche nonche delle categorie di imprese, la-

voratori e consumatori.

12. Le modalita di funzionamento del

Consiglio nazionale anticontraffazione sono

definite con decreto del Ministro dello svi-

luppo economico, di concerto con i Ministri

dell’economia e delle finanze, degli affariesteri, della difesa, delle politiche agricole

alimentari e forestali, dell’interno, della giu-

stizia, per i beni e le attivita culturali e del

lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Le attivita di segreteria sono svolte dalla Di-rezione generale per la lotta alla contraffa-

zione – Ufficio italiano brevetti e marchi.

13. La partecipazione al Consiglio nazio-

nale anticontraffazione non da luogo alla

corresponsione di compensi, emolumenti, in-dennita o rimborsi spese. All’attuazione dei

commi da 10 a 12 si provvede nell’ambito

delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente.

14. L’articolo 7 della legge 10 marzo1969, n. 96, e abrogato.

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15. Il Governo e delegato ad adottare, en-tro un anno dalla data di entrata in vigoredella presente legge, disposizioni correttiveo integrative, anche con riferimento all’a-spetto processuale, del citato codice di cuial decreto legislativo 10 febbraio 2005,n. 30, come modificato dalla presente legge,secondo le modalita e i princıpi e criteri di-rettivi di cui all’articolo 20 della legge 15marzo 1997, n. 59, e successive modifica-zioni, e previo parere delle competenti Com-missioni parlamentari, nonche nel rispettodei seguenti princıpi e criteri direttivi:

a) correggere gli errori materiali e idifetti di coordinamento presenti nel codice;

b) armonizzare la normativa con ladisciplina comunitaria e internazionale, inparticolare con quella intervenuta successiva-mente all’emanazione del medesimo codicedi cui al decreto legislativo n. 30 del 2005,e definire le sanzioni da applicare in casodi violazione delle disposizioni recate in ma-teria di protezione giuridica delle invenzionibiotecnologiche dall’articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 febbraio2006, n. 78;

c) introdurre strumenti di semplifica-zione e di riduzione degli adempimenti am-ministrativi;

d) prevedere che, nel caso di invenzionirealizzate da ricercatori universitari o di altrestrutture pubbliche di ricerca, l’universita ol’amministrazione attui la procedura di bre-vettazione, acquisendo il relativo diritto sul-l’invenzione;

e) riconoscere ai comuni la possibilitadi ottenere il riconoscimento di un marchioe utilizzarlo per fini commerciali per identi-ficare con elementi grafici distintivi il patri-monio culturale, storico, architettonico, am-bientale del relativo territorio; lo sfrutta-mento del marchio a fini commerciali puoessere esercitato direttamente dal comune an-che attraverso lo svolgimento di attivita dimerchandising, vincolando in ogni caso la

destinazione dei proventi ad esso connessial finanziamento delle attivita istituzionali oalla copertura dei disavanzi pregressi del-l’ente.

16. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Agli adempi-menti previsti dal presente articolo si prov-vede nell’ambito delle risorse umane, stru-mentali e finanziarie disponibili a legisla-zione vigente.

Art. 20.

(Bollo virtuale)

1. La lettera a) del comma 1-quater del-l’articolo 1 della tariffa dell’imposta di bollo,parte I, allegata al decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,come sostituita dal decreto del Ministro dellefinanze 20 agosto 1972, n. 642, come sosti-tuita dal decreto del Ministro delle finanze20 agosto 1992, pubblicato nel supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del21 agosto 1992, e successive modificazioni,e sostituita dalla seguente:

«a) per ogni domanda di concessione odi registrazione di marchi d’impresa, novitavegetali, certificati complementari di prote-zione e topografie di prodotti per semicon-duttori:

euro 42,00».

2. Dopo la lettera a) del comma 1-quaterdell’articolo 1 della citata tariffa dell’impostadi bollo, parte I, e inserita la seguente:

«a-bis) per ogni domanda di conces-sione o di registrazione di brevetto per in-venzione, modello di utilita, disegno e mo-dello ove alla stessa risulti allegato uno opiu dei seguenti documenti:

1) lettera di incarico a consulente diproprieta industriale o riferimento alla stessa;

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2) richiesta di copia autentica del ver-bale di deposito;

3) rilascio di copia autentica del ver-bale di deposito:

euro 20,00».

Art. 21.

(Iniziative a favore dei consumatorie della trasparenza dei prezzi)

1. I gestori dei servizi dell’energia elet-trica, del gas naturale e delle telecomunica-zioni forniscono all’utente indicazioni traspa-renti circa le offerte proposte sul mercato, af-finche sia possibile per il cliente interessatodall’offerta di servizi effettuare valutazionie confronti, anche in relazione ad eventualiofferte alternative di altri gestori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, l’Autorita perl’energia elettrica e il gas e l’Autorita perle garanzie nelle comunicazioni predispon-gono le disposizioni regolamentari necessarieper l’attuazione delle misure di cui alcomma 1.

3. Al primo comma dell’articolo 1899 delcodice civile, il secondo periodo e sostituitodai seguenti: «L’assicuratore, in alternativaad una copertura di durata annuale, puo pro-porre una copertura di durata poliennale afronte di una riduzione del premio rispettoa quello previsto per la stessa copertura dalcontratto annuale. In questo caso, se il con-tratto supera i cinque anni, l’assicurato, tra-scorso il quinquennio, ha facolta di recederedal contratto con preavviso di sessanta giornie con effetto dalla fine dell’annualita nelcorso della quale la facolta di recesso e stataesercitata».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si ap-plicano ai contratti stipulati successivamentealla data di entrata in vigore della presentelegge.

Art. 22.

(Introduzione dell’articolo 22-bis del codice

del consumo, in materia di tutela dei consu-

matori contro la pubblicita ingannevole delle

compagnie marittime)

1. Dopo l’articolo 22 del codice del con-

sumo, di cui al decreto legislativo 6 settem-

bre 2005, n. 206, e inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (Pubblicita ingannevole

delle tariffe marittime). – 1. E considerata in-

gannevole la pubblicita che, riguardando le

tariffe praticate da compagnie marittime

che operano sul territorio italiano diretta-

mente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo

del biglietto dovuto alla compagnia marit-

tima separatamente dagli oneri accessori,

dalle tasse portuali e da tutti gli oneri co-

munque destinati a gravare sul consumatore,

dovendo la compagnia marittima pubbliciz-

zare un unico prezzo che includa tutte queste

voci».

Art. 23.

(Modifica alla legge

24 dicembre 2007, n. 244)

1. Al comma 199 dell’articolo 2 della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive

modificazioni, dopo il primo periodo e inse-

rito il seguente: «Nell’ambito delle indagini

conoscitive avviate dal Garante, la Guardia

di finanza agisce con i poteri di indagine

ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento

dell’imposta sul valore aggiunto e delle im-

poste dirette, anche ai sensi del combinato

disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell’ar-

ticolo 2 del decreto legislativo 19 marzo

2001, n. 68».

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Art. 24.

(Iniziative a favore dei consumatorie dell’emittenza locale)

1. Le risorse di cui all’articolo 148 dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivemodificazioni, mantenute nella disponibilitadel fondo di cui al medesimo articolo 148della predetta legge n. 388 del 2000, ai sensidell’articolo 17 del decreto-legge 30 dicem-bre 2008, n. 207, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,al netto di quanto previsto dal comma 2del presente articolo nonche dall’articolo 3,comma 6, della presente legge, sono desti-nate ad incrementare il Fondo di cui all’arti-colo 81, comma 30, del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Gli incentivi previsti dall’articolo 52,comma 18, della legge 28 dicembre 2001,n. 448, e successive rideterminazioni, sonoincrementati di 40 milioni di euro, a valeresulle risorse iscritte nello stato di previsionedella spesa in attuazione dell’articolo 148della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e suc-cessive modificazioni, mantenute nella di-sponibilita del fondo di cui al medesimo ar-ticolo 148 della predetta legge n. 388 del2000 ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2009, n. 14.

Art. 25.

(Delega al Governo in materia nucleare)

1. Il Governo e delegato ad adottare, entrosei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, nel rispetto delle norme intema di valutazione di impatto ambientale edi pubblicita delle relative procedure, uno opiu decreti legislativi di riassetto normativorecanti la disciplina della localizzazione nel

territorio nazionale di impianti di produzionedi energia elettrica nucleare, di impianti difabbricazione del combustibile nucleare, deisistemi di stoccaggio del combustibile irrag-giato e dei rifiuti radioattivi, nonche dei si-stemi per il deposito definitivo dei materialie rifiuti radioattivi e per la definizione dellemisure compensative da corrispondere e darealizzare in favore delle popolazioni interes-sate. I decreti sono adottati, secondo le mo-dalita e i princıpi direttivi di cui all’articolo20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e suc-cessive modificazioni, nonche nel rispettodei princıpi e criteri direttivi di cui al comma2 del presente articolo, su proposta del Mini-stro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare e con il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, previa ac-quisizione del parere della Conferenza unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legisla-tivo 28 agosto 1997, n. 281, e successivemodificazioni, e successivamente delle Com-missioni parlamentari competenti per materiae per le conseguenze di carattere finanziario.I pareri delle Commissioni parlamentari sonoespressi entro sessanta giorni dalla data ditrasmissione degli schemi dei decreti legisla-tivi. Con i medesimi decreti sono altresı sta-biliti le procedure autorizzative e i requisitisoggettivi per lo svolgimento delle attivitadi costruzione, di esercizio e di disattiva-zione degli impianti di cui al primo periodo.

2. La delega di cui al comma 1 e eserci-tata nel rispetto dei seguenti princıpi e criteridirettivi:

a) previsione della possibilita di dichia-rare i siti aree di interesse strategico nazio-nale, soggette a speciali forme di vigilanzae di protezione;

b) definizione di elevati livelli di sicu-rezza dei siti, che soddisfino le esigenze ditutela della salute della popolazione e del-l’ambiente;

c) riconoscimento di benefıci diretti allepersone residenti, agli enti locali e alle im-

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prese operanti nel territorio circostante ilsito, con oneri a carico delle imprese coin-volte nella costruzione o nell’esercizio degliimpianti e delle strutture, alle quali e fattodivieto di trasferire tali oneri a carico degliutenti finali;

d) previsione delle modalita che i tito-lari di autorizzazioni di attivita devono adot-tare per la sistemazione dei rifiuti radioattivie dei materiali nucleari irraggiati e per losmantellamento degli impianti a fine vita;

e) acquisizione di dati tecnico-scientificipredisposti da enti pubblici di ricerca, ivi in-cluso l’Istituto superiore per la protezione ela ricerca ambientale (ISPRA), e universita;

f) determinazione delle modalita di eser-cizio del potere sostitutivo del Governo incaso di mancato raggiungimento delle neces-sarie intese con i diversi enti locali coinvolti,secondo quanto previsto dall’articolo 120della Costituzione;

g) previsione che la costruzione e l’e-sercizio di impianti per la produzione dienergia elettrica nucleare e di impianti perla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivio per lo smantellamento di impianti nuclearia fine vita e tutte le opere connesse sianoconsiderati attivita di preminente interessestatale e, come tali, soggette ad autorizza-zione unica rilasciata, su istanza del soggettorichiedente e previa intesa con la Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decreto le-gislativo 28 agosto 1997, n. 281, e succes-sive modificazioni, con decreto del Ministrodello sviluppo economico, di concerto conil Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare e con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti;

h) previsione che l’autorizzazione unicasia rilasciata a seguito di un procedimentounico al quale partecipano le amministra-zioni interessate, svolto nel rispetto dei prin-cıpi di semplificazione e con le modalita dicui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l’auto-rizzazione deve comprendere la dichiara-zione di pubblica utilita, indifferibilita e ur-genza delle opere, l’eventuale dichiarazione

di inamovibilita e l’apposizione del vincolopreordinato all’esproprio dei beni in essacompresi; l’autorizzazione unica sostituisceogni provvedimento amministrativo, autoriz-zazione, concessione, licenza, nulla osta,atto di assenso e atto amministrativo, comun-que denominati, ad eccezione delle proce-dure di valutazione di impatto ambientale(VIA) e di valutazione ambientale strategica(VAS) cui si deve obbligatoriamente ottem-perare, previsti dalle norme vigenti, costi-tuendo titolo a costruire ed esercire le infra-strutture in conformita del progetto appro-vato;

i) previsione che le approvazioni rela-tive ai requisiti e alle specifiche tecniche de-gli impianti nucleari, gia concesse negli ul-timi dieci anni dalle Autorita competenti diPaesi membri dell’Agenzia per l’energia nu-cleare dell’Organizzazione per la coopera-zione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorita competenti di Paesicon i quali siano definiti accordi bilateralidi cooperazione tecnologica e industrialenel settore nucleare, siano considerate validein Italia, previa approvazione dell’Agenziaper la sicurezza nucleare;

l) previsione che gli oneri relativi aicontrolli di sicurezza e di radioprotezione,che devono comunque assicurare la massimatrasparenza nei confronti dei cittadini e delleamministrazioni locali, siano a titolo onerosoa carico degli esercenti le attivita nucleari epossano essere svolti, in tempi certi e com-patibili con la programmazione complessivadelle attivita, avvalendosi anche del supportoe della consulenza di esperti di analoghe or-ganizzazioni di sicurezza europee;

m) individuazione degli strumenti di co-pertura finanziaria e assicurativa contro il ri-schio di prolungamento dei tempi di costru-zione per motivi indipendenti dal titolare del-l’autorizzazione unica;

n) previsione delle modalita attraversole quali i produttori di energia elettrica nu-cleare dovranno provvedere alla costituzionedi un fondo per il «decommissioning»;

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o) previsione di opportune forme di in-formazione diffusa e capillare per le popola-zioni, e in particolare per quelle coinvolte, alfine di creare le condizioni idonee per l’ese-cuzione degli interventi e per la gestione de-gli impianti;

p) previsione di sanzioni per la viola-zione delle norme prescrittive previste neidecreti legislativi;

q) previsione, nell’ambito delle risorsedi bilancio disponibili allo scopo, di una op-portuna campagna di informazione alla popo-lazione italiana sull’energia nucleare, conparticolare riferimento alla sua sicurezza ealla sua economicita.

3. Nei giudizi davanti agli organi di giusti-zia amministrativa che comunque riguardinole procedure di progettazione, approvazionee realizzazione delle opere, infrastrutture einsediamenti produttivi concernenti il settoredell’energia nucleare e relative attivita diespropriazione, occupazione e asservimentosi applicano le disposizioni di cui all’articolo246 del codice dei contratti pubblici relativia lavori, servizi e forniture, di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Al comma 4 dell’articolo 11 del decretolegislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le pa-role: «fonti energetiche rinnovabili» sono in-serite le seguenti: «, energia nucleare pro-dotta sul territorio nazionale».

5. Disposizioni correttive e integrative deidecreti legislativi di cui al comma 1 possonoessere emanate, nel rispetto delle modalita edei princıpi e criteri direttivi di cui ai commi1 e 2, entro un anno dalla data della loro en-trata in vigore.

6. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Ai relativiadempimenti si provvede con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponibilia legislazione vigente.

7. All’articolo 3 del decreto legislativo 6febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 e in-serito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, sentito il Mi-nistro dell’ambiente e della tutela del territo-rio e del mare, e regolamentata la garanziafinanziaria di cui al numero 1) della letterad) del comma 2».

Art. 26.

(Energia nucleare)

1. Con delibera del CIPE, da adottare en-tro sei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge e previo parere dellaConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, su propo-sta del Ministro dello sviluppo economico,sentito il Ministro dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare, sentite le Com-missioni parlamentari competenti, sono defi-nite le tipologie degli impianti per la produ-zione di energia elettrica nucleare che pos-sono essere realizzati nel territorio nazionale.La Conferenza unificata si esprime entro ses-santa giorni dalla richiesta, trascorsi i quali ilparere si intende acquisito.

2. Con delibera del CIPE, su proposta delMinistro dello sviluppo economico, sono in-dividuati, senza nuovi o maggiori oneri neminori entrate a carico della finanza pub-blica, i criteri e le misure atti a favorire lacostituzione di consorzi per la costruzione el’esercizio degli impianti di cui al comma1, formati da soggetti produttori di energiaelettrica e da soggetti industriali anche riunitiin consorzi.

Art. 27.

(Misure per la sicurezza e il potenziamentodel settore energetico)

1. Per lo svolgimento dei servizi speciali-stici in campo energetico, le amministrazioni

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di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto le-gislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, possono rivolgersi, nell’am-bito delle risorse disponibili, al Gestore deiservizi elettrici Spa e alle societa da essocontrollate. Il Gestore dei servizi elettriciSpa e le societa da esso controllate forni-scono tale supporto secondo modalita stabi-lite con atto di indirizzo del Ministro dellosviluppo economico e, entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della presentelegge, adeguano lo statuto societario.

2. L’Autorita per l’energia elettrica e ilgas si avvale del Gestore dei servizi elettriciSpa e dell’Acquirente unico Spa per il raffor-zamento delle attivita di tutela dei consuma-tori di energia, anche con riferimento alle at-tivita relative alle funzioni di cui all’articolo2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14novembre 1995, n. 481, nonche per l’espleta-mento di attivita tecniche sottese all’accerta-mento e alla verifica dei costi posti a caricodei clienti come maggiorazioni e ulterioricomponenti del prezzo finale dell’energia.Dall’avvalimento del Gestore dei servizielettrici Spa e dell’Acquirente unico Spa daparte dell’Autorita per l’energia elettrica eil gas non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

3. Al fine di consentire la razionalizza-zione e l’efficienza delle strutture di naturapubblicistica operanti nei settori dell’energiaelettrica e del gas naturale e la loro semplifi-cazione gestionale mediante l’accorpamentofunzionale con altre strutture a totale parteci-pazione pubblica esistenti, il fondo bomboleper metano, di cui alla legge 8 luglio 1950,n. 640, e l’Agenzia nazionale delle scortedi riserva, di cui all’articolo 8 del decreto le-gislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono sop-pressi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

4. Per incentivare l’utilizzazione dell’ener-gia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, icomuni con popolazione fino a 20.000 resi-denti possono usufruire del servizio di scam-bio sul posto dell’energia elettrica prodotta,

secondo quanto stabilito dall’articolo 2,comma 150, lettera a), della legge 24 dicem-bre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sonoproprietari di potenza non superiore a 200kW, a copertura dei consumi di proprieutenze, senza tener conto dell’obbligo dicoincidenza tra il punto di immissione e ilpunto di prelievo dell’energia scambiatacon la rete e fermo restando il pagamentodegli oneri di rete.

5. Il Ministero della difesa, ai fini diquanto previsto dal comma 1 dell’articolo39, puo usufruire per l’energia elettrica pro-dotta da fonti rinnovabili del servizio discambio sul posto dell’energia elettrica pro-dotta secondo le modalita di cui al comma4, anche per impianti di potenza superiorea 200 kW.

6. La gestione in regime di separazionecontabile ed amministrativa del fondo bom-bole per metano, di cui alla legge 8 luglio1950, n. 640, e le funzioni dell’Agenzia na-zionale delle scorte di riserva, di cui all’arti-colo 8 del decreto legislativo 11 febbraio1998, n. 32, sono attribuite alla cassa con-guaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), dicui al provvedimento del Comitato intermini-steriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre1977.

7. Il soggetto indicato al comma 6 succedea titolo universale agli enti soppressi in ognirapporto, anche controverso, e ne acquisiscele risorse finanziarie, strumentali e di perso-nale, senza oneri per la finanza pubblica.

8. Con atto di indirizzo strategico del Mi-nistro dello sviluppo economico e del Mini-stro dell’economia e delle finanze sono ride-finiti i compiti e le funzioni della societa So-gin Spa, prevedendo le modalita per disporreil conferimento di beni o rami di aziendadella societa Sogin Spa ad una o piu societa,partecipate dallo Stato in misura non infe-riore al 20 per cento, operanti nel settoreenergetico.

9. Ai fini dell’attuazione dell’atto di indi-rizzo strategico di cui al comma 8 e finoalla sua completa esecuzione, con decreto

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del Presidente del Consiglio dei ministri, daadottare entro trenta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, si prov-vede alla nomina di un commissario e didue vicecommissari per la societa SoginSpa, mantenendo in capo ad essa in fasetransitoria gli attuali compiti, dipendenze efonti di finanziamento, che saranno ridefinitial fine di assicurare una maggiore efficienzanel settore. Il consiglio di amministrazionedella societa Sogin Spa in carica alla datadi entrata in vigore della presente legge de-cade alla medesima data.

10. Al fine di accelerare e assicurare l’at-tuazione dei programmi per l’efficienza e ilrisparmio energetico, nei limiti di stanzia-mento a legislazione vigente, il Ministrodello sviluppo economico, di concerto conil Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare e con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti e d’intesa conla Conferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, predi-spone un piano straordinario per l’efficienzae il risparmio energetico entro il 31 dicembre2009 e lo trasmette alla Commissione euro-pea. Il piano straordinario, predisposto conl’apporto dell’Agenzia di cui all’articolo 4del decreto legislativo 30 maggio 2008,n. 115, contiene in particolare:

a) misure per favorire il coordinamentoe l’armonizzazione tra le funzioni e i compitiin materia di efficienza energetica svoltidallo Stato, dalle regioni, dalle provinceautonome e dagli enti locali;

b) misure volte ad assicurare la promo-zione di nuova edilizia a rilevante risparmioenergetico e la riqualificazione energeticadegli edifici esistenti;

c) valutazioni di efficacia dei pro-grammi e delle iniziative attuati e in fasedi avvio, con definizione di strumenti perla raccolta centralizzata delle informazioni;

d) meccanismi e incentivi per l’offertadi servizi energetici da parte di categorie

professionali, organismi territoriali, impresee loro associazioni, ESCO e soggetti fornitoridi servizi energetici come definiti dall’arti-colo 2 del decreto legislativo 30 maggio2008, n. 115, e grandi centri commerciali;

e) meccanismi e incentivi per lo svi-luppo dei sistemi di microcogenerazione edi piccola cogenerazione;

f) sostegno e sviluppo della domanda dititoli di efficienza energetica e dei certificativerdi attraverso un ampliamento ed in soste-gno della domanda;

g) misure di semplificazione ammini-strativa tali da permettere lo sviluppo realedel mercato della generazione distribuita;

h) definizione di indirizzi per l’acquistoe l’installazione di prodotti nuovi e per la so-stituzione di prodotti, apparecchiature e pro-cessi con sistemi ad alta efficienza, ancheestendendo l’applicazione dei certificati bian-chi e di standard di efficienza, anche preve-dendo forme di detassazione e l’istituzione difondi di rotazione per il finanziamento tra-mite terzi nei settori dell’edilizia per uso ci-vile abitativo o terziario, delle infrastrutture,dell’industria e del trasporto;

i) misure volte a favorire le piccole emedie imprese e agevolare l’accesso dellemedesime all’autoproduzione, con particolareriferimento alla microgenerazione distribuita,all’utilizzo delle migliori tecnologie per l’ef-ficienza energetica e alla cogenerazione.

11. Dall’attuazione delle lettere e) e f) delcomma 10 non devono derivare nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica ne mi-nori entrate per l’erario.

12. Al comma 152 dell’articolo 2 dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole:«31 dicembre 2008» sono sostituite dalle se-guenti: «30 giugno 2009, termine non proro-gabile».

13. All’attuazione della disposizione di cuial comma 12 si provvede, nel limite mas-simo di 300.000 euro per l’anno 2009, me-diante corrispondente riduzione dell’autoriz-zazione di spesa prevista dall’articolo 10,

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comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, rela-tiva al Fondo per interventi strutturali di po-litica economica.

14. All’articolo 2, comma 41, della legge24 dicembre 2007, n. 244, l’ultimo periodoe sostituito dai seguenti: «I criteri per l’ero-gazione del Fondo di sviluppo delle isole mi-nori sono stabiliti con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro per i rapporti con le regioni, di con-certo con il Ministro dell’interno e con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, sentitel’Associazione nazionale dei comuni delleisole minori (ANCIM) e la Conferenza unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legisla-tivo 28 agosto 1997, n. 281, e successivemodificazioni. Con decreto del Ministro peri rapporti con le regioni, di concerto con iMinistri dell’interno e dell’economia e dellefinanze, sono individuati gli interventi am-messi al relativo finanziamento, previa intesacon gli enti locali interessati».

15. All’articolo 81, comma 18, secondoperiodo, del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: «e dispone perl’adozione di meccanismi volti a semplifi-care sostanzialmente gli adempimenti cuisono chiamate le imprese con fatturato infe-riore a quello previsto dall’articolo 16,comma 1, prima ipotesi, della legge 10 otto-bre 1990, n. 287».

16. Entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge, al fine di agevo-lare e promuovere lo sviluppo delle fonti rin-novabili di energia, il Ministro dello sviluppoeconomico, di concerto con il Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare e con il Ministro delle infrastrutture edei trasporti e d’intesa con la Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decreto le-gislativo 28 agosto 1997, n. 281, e succes-sive modificazioni, con proprio decreto, defi-nisce norme, criteri e procedure standardiz-

zate che le amministrazioni responsabiliadottano ai fini dell’individuazione delle ri-sorse rinnovabili disponibili e dell’autorizza-zione alla costruzione e all’esercizio delle di-verse tipologie di impianti che utilizzano lefonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli im-pianti idroelettrici e geotermoelettrici conpotenza superiore a 10 MWe. Il decreto sta-bilisce criteri e meccanismi per migliorare laraccolta e lo scambio delle informazioni. Lenorme e le procedure standardizzate sono de-finite nel rispetto dei princıpi della semplifi-cazione, della certezza e della trasparenzadell’azione amministrativa e della salvaguar-dia della salute dei cittadini e della tutelaambientale, nonche nel rispetto delle compe-tenze delle regioni e delle amministrazionilocali.

17. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il se-gno zonale non concorre alla determinazionedei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche,gia effettuate in corso d’anno, degli oneri didispacciamento dovuti al gestore della reteelettrica nazionale.

18. Allo scopo di rendere piu efficiente ilsistema di incentivazione delle fonti rinnova-bili, l’obbligo, di cui all’articolo 11, commi1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo1999, n. 79, e trasferito ai soggetti che con-cludono con la societa Terna Spa uno o piucontratti di dispacciamento di energia elet-trica in prelievo ai sensi della deliberazionedell’Autorita per l’energia elettrica e il gas9 giugno 2006, n. 111/06.

19. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, da adottare entro seimesi dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono definite le modalita concui, a decorrere dall’anno 2011 e sulla basedell’energia elettrica prelevata nell’anno pre-cedente, si procede all’attuazione di quantostabilito dal comma 18. Con il medesimo de-creto sono rimodulati gli incrementi dellaquota minima di cui all’articolo 11, comma2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,n. 79, sulla base degli effetti del trasferi-mento di cui al comma 18 e coerentemente

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con gli impegni di sviluppo delle fonti rinno-vabili assunti a livello nazionale e comunita-rio.

20. L’installazione e l’esercizio di unita dimicrocogenerazione cosı come definite dal-l’articolo 2, comma 1, lettera e), del decretolegislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono as-soggettati alla sola comunicazione da presen-tare alla autorita competente ai sensi del te-sto unico delle disposizioni legislative e re-golamentari in materia edilizia, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 6 giu-gno 2001, n. 380. L’installazione e l’eserci-zio di unita di piccola cogenerazione, cosıcome definite dall’articolo 2, comma 1, let-tera d), del decreto legislativo 8 febbraio2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplinadella denuncia di inizio attivita di cui agli ar-ticoli 22 e 23 del citato testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380.

21. Allo scopo di promuovere l’utilizzo difonti rinnovabili per la produzione di energiae di incentivare la costruzione di impianti fo-tovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del de-creto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, edelle relative disposizioni di attuazione, i co-muni possono destinare aree appartenenti alproprio patrimonio disponibile alla realizza-zione degli impianti per l’erogazione in«conto energia» e dei servizi di «scambiosul posto» dell’energia elettrica prodotta, dacedere a privati cittadini che intendono acce-dere agli incentivi in «conto energia» e sotto-scrivere contratti di scambio energetico conil gestore della rete.

22. Al comma 2 dell’articolo 26 dellalegge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituitodall’articolo 7 del decreto legislativo 29 di-cembre 2006, n. 311, dopo le parole: «mag-gioranza semplice delle quote millesimali»sono aggiunte le seguenti: «rappresentate da-gli intervenuti in assemblea».

23. Il termine previsto dall’articolo 14 deldecreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,per l’entrata in esercizio degli impianti di co-generazione e prorogato di un anno, al fine

di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensidell’articolo 1, comma 71, della legge 23agosto 2004, n. 239.

24. All’articolo 1-sexies del decreto-legge29 agosto 2003, n. 239, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,n. 290, e successive modificazioni, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo leparole: «sono soggetti a un’autorizzazioneunica» sono inserite le seguenti: «compren-dente tutte le opere connesse e le infrastrut-ture indispensabili all’esercizio degli stessi»,dopo le parole: «la quale sostituisce autoriz-zazioni, concessioni, nulla osta e atti di as-senso comunque denominati previsti dallenorme vigenti» sono inserite le seguenti: «ecomprende ogni opera o intervento necessarialla risoluzione delle interferenze con altreinfrastrutture esistenti» e dopo le parole:«costituendo titolo a costruire e ad eserciretali infrastrutture» sono inserite le seguenti:«, opere o interventi,»;

b) al comma 3, dopo il secondo periodosono inseriti i seguenti: «Dalla data della co-municazione dell’avviso dell’avvio del pro-cedimento ai comuni interessati, e sospesaogni determinazione comunale in ordinealle domande di permesso di costruire nel-l’ambito delle aree potenzialmente impe-gnate, fino alla conclusione del procedimentoautorizzativo. In ogni caso la misura di sal-vaguardia perde efficacia decorsi tre annidalla data della comunicazione dell’avviodel procedimento»;

c) il comma 4-bis e sostituito dal se-guente:

«4-bis. In caso di mancata definizionedell’intesa con la regione o le regioni interes-sate per il rilascio dell’autorizzazione, entro inovanta giorni successivi al termine di cui alcomma 3, si provvede al rilascio della stessaprevia intesa da concludere in un appositocomitato interistituzionale, i cui componentisono designati, in modo da assicurare unacomposizione paritaria, rispettivamente dai

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ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW (art. 6 d.lgs. n. 56 del 2010)
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Ministeri dello sviluppo economico, dell’am-biente e della tutela del territorio e del maree delle infrastrutture e dei trasporti e dallaregione o dalle regioni interessate. Ove nonsi pervenga ancora alla definizione dell’in-tesa, entro i sessanta giorni successivi al ter-mine di cui al primo periodo, si provvede al-l’autorizzazione con decreto del Presidentedella Repubblica, previa deliberazione delConsiglio dei ministri, integrato con la parte-cipazione del presidente della regione o delleregioni interessate, su proposta del Ministrodello sviluppo economico, di concerto conil Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare e con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesidalla data di entrata in vigore della presentedisposizione, con decreto del Ministro dellosviluppo economico, previo parere dellaConferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, sono definite le regoledi funzionamento del comitato di cui al pre-sente comma. Ai componenti del comitatointeristituzionale non spetta alcun compensoo rimborso spese comunque denominati. Dal-l’attuazione del presente comma non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica»;

d) dopo il comma 4-quater sono inseritii seguenti:

«4-quinquies. Non richiedono alcuna auto-rizzazione gli interventi di manutenzione suelettrodotti esistenti, consistenti nella ripara-zione, nella rimozione e nella sostituzionedi componenti di linea, quali, a titolo esem-plificativo, sostegni, conduttori, funi di guar-dia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di se-gnalazione, impianti di terra, con elementi dicaratteristiche analoghe, anche in ragionedelle evoluzioni tecnologiche.

4-sexies. Sono realizzabili mediante de-nuncia di inizio attivita gli interventi suglielettrodotti che comportino varianti di lun-ghezza non superiore a metri lineari 1.500e che utilizzino il medesimo tracciato, ov-

vero se ne discostino per un massimo di 40metri lineari, e componenti di linea, quali,a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori,funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria,sfere di segnalazione, fondazioni, impianti diterra, aventi caratteristiche analoghe, anchein ragione delle evoluzioni tecnologiche.Sono altresı realizzabili mediante denunciadi inizio attivita varianti all’interno delle sta-zioni elettriche che non comportino aumentidella cubatura degli edifici. Tali interventisono realizzabili mediante denuncia di inizioattivita a condizione che non siano in contra-sto con gli strumenti urbanistici vigenti e ri-spettino le norme in materia di elettromagne-tismo e di progettazione, costruzione ed eser-cizio di linee elettriche, nonche le norme tec-niche per le costruzioni.

4-septies. La denuncia di inizio attivita co-stituisce parte integrante del provvedimentodi autorizzazione alla costruzione e all’eser-cizio dell’opera principale.

4-octies. Il gestore dell’elettrodotto, al-meno trenta giorni prima dell’effettivo iniziodei lavori, presenta al Ministero dello svi-luppo economico e, in copia, ai comuni inte-ressati la denuncia di inizio attivita, accom-pagnata da una dettagliata relazione, sotto-scritta da un progettista abilitato, e dal pro-getto definitivo, che assevera la conformitadelle opere da realizzare agli strumenti urba-nistici approvati e non in contrasto con quelliadottati e ai regolamenti edilizi vigenti, non-che il rispetto della normativa in materia dielettromagnetismo e di progettazione, costru-zione ed esercizio delle linee elettriche edelle norme tecniche per le costruzioni.

4-novies. Qualora la variante interessi areesottoposte ad un vincolo, il termine di trentagiorni decorre dalla data del rilascio del rela-tivo atto di assenso. Ove tale atto non sia fa-vorevole, la denuncia e priva di effetti.

4-decies. La sussistenza del titolo e pro-vata con la copia della denuncia di inizio at-tivita da cui risultino la data di ricevimentodella denuncia stessa, l’elenco dei documentipresentati a corredo del progetto, l’attesta-

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zione del professionista abilitato, nonche gliatti di assenso eventualmente necessari.

4-undecies. Il comune interessato, ove en-tro il termine indicato al comma 4-octies ri-scontri l’assenza di una o piu delle condi-zioni stabilite, informa il Ministero dello svi-luppo economico e notifica all’interessatol’ordine motivato di non effettuare il previstointervento.

4-duodecies. E fatta salva la facolta di ri-presentare la denuncia di inizio attivita, conle modifiche o le integrazioni necessarieper renderla conforme alla normativa urbani-stica ed edilizia.

4-terdecies. Ultimato l’intervento, il sog-getto incaricato del collaudo rilascia un cer-tificato di collaudo finale, da presentare alMinistero dello sviluppo economico, con ilquale attesta la conformita dell’opera al pro-getto presentato con la denuncia di inizio at-tivita.

4-quaterdecies. Le varianti da apportare alprogetto definitivo approvato, sia in sede diredazione del progetto esecutivo sia in fasedi realizzazione delle opere, ove non assu-mano rilievo sotto l’aspetto localizzativo,sono sottoposte al regime di inizio attivitagia previsto al comma 4-sexies. Non assu-mono rilievo localizzativo le varianti di trac-ciato contenute nell’ambito del corridoio in-dividuato in sede di approvazione del pro-getto ai fini urbanistici. In mancanza di di-versa individuazione costituiscono corridoiodi riferimento a fini urbanistici le fasce di ri-spetto previste dalla normativa in materia dielettromagnetismo. Non assumono rilievo lo-calizzativo, inoltre, le varianti all’internodelle stazioni elettriche che non comportinoaumenti della cubatura degli edifici. Leeventuali modificazioni del piano di espro-prio connesse alle varianti di tracciato privedi rilievo localizzativo sono approvate aifini della dichiarazione di pubblica utilitadall’autorita espropriante ai sensi del testounico delle disposizioni legislative e regola-mentari in materia di espropriazione per pub-blica utilita, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, enon richiedono nuova apposizione del vin-colo preordinato all’esproprio. Ove assumanorilievo localizzativo, le varianti sono appro-vate dal Ministero dello sviluppo economico,di concerto con il Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti e con il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, con il consenso dei presidenti delle re-gioni e province autonome interessate. Sonofatte salve le norme in tema di pubblicita».

25. All’articolo 1, comma 1, primo pe-riodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002,n. 7, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le parole:«la costruzione e l’esercizio degli impiantidi energia elettrica di potenza superiore a300 MW termici, gli interventi di modificao ripotenziamento, nonche le opere connessee le infrastrutture indispensabili all’eserciziodegli stessi» sono inserite le seguenti: «, ivicompresi gli interventi di sviluppo e adegua-mento della rete elettrica di trasmissione na-zionale necessari all’immissione in rete del-l’energia prodotta».

26. All’articolo 179, comma 6, del codicedei contratti pubblici relativi a lavori, servizie forniture, di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, e aggiunto, in fine, il se-guente periodo: «Le predette funzioni com-prendono anche quelle relative all’eserciziodei poteri espropriativi previsti dal testounico delle disposizioni legislative e regola-mentari in materia di espropriazione per pub-blica utilita, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, equelle relative alle autorizzazioni delle va-rianti da apportare al progetto definitivo ap-provato dal CIPE, sia in sede di redazionedel progetto esecutivo sia in fase di realizza-zione delle opere, che non assumono rilievosotto l’aspetto localizzativo ai sensi dell’arti-colo 169, comma 3, quarto periodo, del pre-sente codice e non comportano altre sostan-ziali modificazioni rispetto al progetto appro-vato».

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27. Agli impianti di produzione di energiaelettrica alimentati con carbon fossile dinuova generazione, se allocati in impianti in-dustriali dismessi, nonche agli impianti diproduzione di energia elettrica a carbon fos-sile, qualora sia stato richiesto un aumentodella capacita produttiva, si applicano, allecondizioni ivi previste, le disposizioni dicui all’articolo 5-bis del decreto-legge 10febbraio 2009, n. 5, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

28. Il Governo e delegato ad adottare, en-tro centottanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, su proposta delMinistro dello sviluppo economico, di con-certo con il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare e d’intesacon la Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano, uno o piu de-creti legislativi al fine di determinare unnuovo assetto della normativa in materia diricerca e coltivazione delle risorse geotermi-che che garantisca, in un contesto di svi-luppo sostenibile del settore e assicurandola protezione ambientale, un regime concor-renziale per l’utilizzo delle risorse geotermi-che ad alta temperatura e che semplifichi iprocedimenti amministrativi per l’utilizzodelle risorse geotermiche a bassa e mediatemperatura. La delega e esercitata, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica, e con le risorse umane, strumentali efinanziarie previste a legislazione vigente,secondo i seguenti princıpi e criteri direttivi:

a) garantire, in coerenza con quanto giaprevisto all’articolo 10, comma 3, della legge9 dicembre 1986, n. 896, l’allineamentodelle scadenze delle concessioni in essere fa-cendo salvi gli accordi intercorsi tra regionied operatori, gli investimenti programmati ei diritti acquisiti;

b) stabilire i requisiti organizzativi e fi-nanziari da prendere a riferimento per losvolgimento, da parte delle regioni, delleprocedure concorrenziali ad evidenza pub-

blica per l’assegnazione di nuovi permessidi ricerca e per il rilascio di nuove conces-sioni per la coltivazione di risorse geotermi-che ad alta temperatura;

c) individuare i criteri per determinare,senza oneri ne diretti ne indiretti per la fi-nanza pubblica, l’indennizzo del concessio-nario uscente relativamente alla valorizza-zione dei beni e degli investimenti funzionaliall’esercizio delle attivita oggetto di per-messo o concessione, nel caso di subentrodi un nuovo soggetto imprenditoriale;

d) definire procedure semplificate per losfruttamento del gradiente geotermico o difluidi geotermici a bassa e media tempera-tura;

e) abrogare regolamenti e norme stataliin materia di ricerca e coltivazione di risorsegeotermiche incompatibili con la nuova nor-mativa.

29. Con effetto dalla data di entrata in vi-gore dei decreti legislativi di cui al comma28, sono abrogati gli articoli 3, commi 3 e6, e 10, comma 2, secondo periodo, dellalegge 9 dicembre 1986, n. 896.

30. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,n. 55, dopo il primo periodo e inserito il se-guente: «L’eventuale rifiuto regionale del-l’intesa deve essere espresso con provvedi-mento motivato, che deve specificatamentetenere conto delle risultanze dell’istruttoriaed esporre in modo chiaro e dettagliato le ra-gioni del dissenso dalla proposta ministerialedi intesa».

31. L’articolo 46 del decreto-legge 1º otto-bre 2007, n. 159, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 29 novembre 2007,n. 222, e sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (Procedure di autorizzazioneper la costruzione e l’esercizio di terminali

di rigassificazione di gas naturale lique-fatto). – 1. Gli atti amministrativi relativialla costruzione e all’esercizio di terminali

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di rigassificazione di gas naturale liquefatto e

delle opere connesse, ovvero all’aumento

della capacita dei terminali esistenti, sono ri-

lasciati a seguito di procedimento unico ai

sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,

con decreto del Ministro dello sviluppo eco-

nomico, di concerto con il Ministro dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare

e con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti e d’intesa con la regione interessata,

previa valutazione di impatto ambientale ai

sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152. Il procedimento di autorizzazione si

conclude nel termine massimo di duecento

giorni dalla data di presentazione della rela-

tiva istanza. L’autorizzazione, ai sensi del-

l’articolo 14-ter, comma 9, della legge 7

agosto 1990, n. 241, e successive modifica-

zioni, sostituisce ogni autorizzazione, con-

cessione o atto di assenso comunque denomi-

nato, ivi compresi la concessione demaniale

e il permesso di costruire, fatti salvi la suc-

cessiva adozione e l’aggiornamento delle re-

lative condizioni economiche e tecnico-ope-

rative da parte dei competenti organi del Mi-

nistero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 so-

stituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi,

fatti salvi gli adempimenti previsti dalle

norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione,

concessione, approvazione, parere e nulla

osta comunque denominati necessari alla rea-

lizzazione e all’esercizio dei terminali di ri-

gassificazione di gas naturale liquefatto e

delle opere connesse o all’aumento della ca-

pacita dei terminali esistenti. L’intesa con la

regione costituisce variazione degli strumenti

urbanistici vigenti o degli strumenti di piani-

ficazione e di coordinamento comunque de-

nominati o sopraordinati alla strumentazione

vigente in ambito comunale. Per il rilascio

della autorizzazione, ai fini della verifica

della conformita urbanistica dell’opera, e

fatto obbligo di richiedere il parere motivato

degli enti locali nel cui territorio ricadono le

opere da realizzare.

3. Nei casi in cui gli impianti di cui alcomma 1 siano ubicati in area portuale o inarea terrestre ad essa contigua e la loro rea-lizzazione comporti modifiche sostanziali delpiano regolatore portuale, il procedimentounico di cui al comma 1 considera conte-stualmente il progetto di variante del pianoregolatore portuale e il progetto di terminaledi rigassificazione e il relativo complessivoprovvedimento e reso anche in mancanzadel parere del Consiglio superiore dei lavoripubblici, di cui all’articolo 5, comma 3, dellalegge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessicasi, l’autorizzazione di cui al comma 1 e ri-lasciata di concerto anche con il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti e costitui-sce anche approvazione della variante delpiano regolatore portuale».

32. Le disposizioni del presente articolo siapplicano, su richiesta del proponente, dapresentare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, ai pro-cedimenti amministrativi in corso alla mede-sima data.

33. L’articolo 8 della legge 24 novembre2000, n. 340, e abrogato, fatta salva la suaapplicazione ai procedimenti in corso alladata di entrata in vigore della presente leggeper i quali non e esercitata l’opzione di cui alcomma 32 del presente articolo.

34. I commi da 77 a 82 dell’articolo 1della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono so-stituiti dai seguenti:

«77. Il permesso di ricerca di idrocar-buri liquidi e gassosi in terraferma, di cui al-l’articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9,e successive modificazioni, e rilasciato a se-guito di un procedimento unico al quale par-tecipano le amministrazioni statali e regio-nali interessate, svolto nel rispetto dei prin-cıpi di semplificazione e con le modalita dicui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Essoconsente lo svolgimento di attivita di prospe-zione consistente in rilievi geologici, geofi-sici e geochimici, eseguiti con qualunque

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metodo o mezzo, e ogni altra operazionevolta al rinvenimento di giacimenti, esclusele perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rila-scio del permesso di ricerca e data comuni-cazione ai comuni interessati.

78. L’autorizzazione alla perforazione delpozzo esplorativo, alla costruzione degli im-pianti e delle opere necessari, delle opereconnesse e delle infrastrutture indispensabiliall’attivita di perforazione, che sono dichia-rati di pubblica utilita, e concessa, previa va-lutazione di impatto ambientale, su istanzadel titolare del permesso di ricerca, da partedell’ufficio territoriale minerario per gli idro-carburi e la geotermia competente, a seguitodi un procedimento unico, al quale parteci-pano la regione e gli enti locali interessati,svolto nel rispetto dei princıpi di semplifica-zione e con le modalita di cui alla legge 7agosto 1990, n. 241.

79. Il permesso di ricerca di idrocarburi li-quidi e gassosi in mare, di cui all’articolo 6della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e succes-sive modificazioni, e rilasciato a seguito diun procedimento unico al quale partecipanole amministrazioni statali interessate, svoltonel rispetto dei princıpi di semplificazionee con le modalita di cui alla legge 7 agosto1990, n. 241. Esso consente lo svolgimentodi attivita di prospezione consistente in ri-lievi geologici, geofisici e geochimici, ese-guiti con qualunque metodo o mezzo, eogni altra operazione volta al rinvenimentodi giacimenti, escluse le perforazioni deipozzi esplorativi.

80. L’autorizzazione alla perforazione delpozzo esplorativo, alla costruzione degli im-pianti e delle opere necessari, delle opereconnesse e delle infrastrutture indispensabiliall’attivita di perforazione e concessa, previavalutazione di impatto ambientale, su istanzadel titolare del permesso di ricerca di cui alcomma 79, da parte dell’ufficio territorialeminerario per gli idrocarburi e la geotermiacompetente.

81. Nel caso in cui l’attivita di prospe-zione di cui al comma 79 non debba essere

effettuata all’interno di aree marine a qual-siasi titolo protette per scopi di tutela am-bientale, di ripopolamento, di tutela biolo-gica o di tutela archeologica, in virtu di legginazionali o in attuazione di atti e conven-zioni internazionali, essa e sottoposta a veri-fica di assoggettabilita alla valutazione diimpatto ambientale, di cui all’articolo 20del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, e successive modificazioni.

82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78si applicano le disposizioni dell’articolo 8,comma 1, del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

82-bis. Qualora le opere di cui al comma78 comportino variazione degli strumenti ur-banistici, il rilascio dell’autorizzazione di cuial medesimo comma 78 ha effetto di varianteurbanistica.

82-ter. La concessione di coltivazione diidrocarburi liquidi e gassosi, di cui all’arti-colo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, esuccessive modificazioni, e rilasciata a se-guito di un procedimento unico al quale par-tecipano le amministrazioni competenti aisensi del comma 7, lettera n), del presentearticolo, svolto nel rispetto dei princıpi disemplificazione e con le modalita di cuialla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decretodei Ministri dello sviluppo economico, delleinfrastrutture e dei trasporti e dell’ambientee della tutela del territorio e del mare sonoindividuate le attivita preliminari che noncomportano effetti significativi e permanentisull’ambiente che, in attesa della determina-zione conclusiva della conferenza di servizi,l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocar-buri e la geotermia e competente ad autoriz-zare.

82-quater. La concessione di coltivazionedi idrocarburi in terraferma costituisce titoloper la costruzione degli impianti e delleopere necessari, degli interventi di modifica,delle opere connesse e delle infrastrutture in-dispensabili all’esercizio, che sono conside-

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rati di pubblica utilita ai sensi della legisla-zione vigente.

82-quinquies. Qualora le opere di cui alcomma 82-quater comportino variazioni de-gli strumenti urbanistici, il rilascio della con-cessione di cui al medesimo comma 82-qua-ter ha effetto di variante urbanistica. Nelprocedimento unico di cui ai commi da 77a 82-ter, e indetta la conferenza di serviziai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,nell’ambito della quale si considera acquisitol’assenso dell’amministrazione convocata sequesta non partecipa o se il suo rappresen-tante non ne esprime in tale sede definitiva-mente la volonta.

82-sexies. Le attivita finalizzate a miglio-rare le prestazioni degli impianti di coltiva-zione di idrocarburi, compresa la perfora-zione, se effettuate a partire da opere esi-stenti e nell’ambito dei limiti di produzioneed emissione dei programmi di lavoro giaapprovati, sono soggette ad autorizzazione ri-lasciata dall’Ufficio nazionale minerario pergli idrocarburi e la geotermia».

35. Le disposizioni di cui ai commi da 77a 82-sexies dell’articolo 1 della legge 23agosto 2004, n. 239, come sostituiti dalcomma 34 del presente articolo, si applicanoanche ai procedimenti in corso alla data dientrata in vigore della presente legge, noncheai procedimenti relativi ai titoli minerari vi-genti, eccetto quelli per i quali sia comple-tata la procedura per il rilascio dell’intesada parte della regione competente.

36. Il Comitato centrale metrico istituitodall’articolo 7 del regio decreto 9 gennaio1939, n. 206, e successive modificazioni, esoppresso.

37. Laddove per disposizione di legge o diregolamento e previsto che debba essere ac-quisito il parere tecnico del Comitato cen-trale metrico, il Ministero dello sviluppo eco-nomico puo chiedere un parere facoltativoagli istituti metrologici primari, di cui all’ar-ticolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273,ovvero ad istituti universitari, con i quali sti-

pula convenzioni senza oneri aggiuntivi a ca-rico del bilancio dello Stato.

38. Lo svolgimento di attivita di analisi estatistiche nel settore dell’energia, previstedalla proposta di regolamento del Parlamentoeuropeo e del Consiglio COM(2006)850 def.,nonche l’avvio e il monitoraggio, con il Mi-nistero dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare, dell’attuazione della strate-gia energetica nazionale di cui all’articolo 7del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal Mini-stero dello sviluppo economico entro il li-mite massimo di 3 milioni di euro per il2009. Al relativo onere si provvede, perl’anno 2009, mediante corrispondente ridu-zione dell’autorizzazione di spesa previstadall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge29 novembre 2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307, relativa al Fondo per interventistrutturali di politica economica.

39. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, il Ministro dellosviluppo economico, di concerto con il Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorioe del mare e con il Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti, di intesa con la Confe-renza unificata di cui all’articolo 8 del de-creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,emana un decreto volto a definire le prescri-zioni relative alla posa in opera degli im-pianti di produzione di calore da risorsa geo-termica, ovvero sonde geotermiche, destinatial riscaldamento e alla climatizzazione diedifici, per cui e necessaria la sola dichiara-zione di inizio attivita.

40. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge9 dicembre 1986, n. 896, e sostituito dal se-guente:

«1. L’esecuzione dei pozzi di profonditafino a 400 metri per ricerca, estrazione e uti-lizzazione di acque calde, comprese quellesgorganti da sorgenti, per potenza termicacomplessiva non superiore a 2.000 chilowatt

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termici, anche per eventuale produzione dienergia elettrica con impianti a ciclo binarioad emissione nulla, e autorizzata dalla re-gione territorialmente competente con le mo-dalita previste dal testo unico delle disposi-zioni di legge sulle acque e impianti elettrici,di cui al regio decreto 11 dicembre 1933,n. 1775».

41. All’articolo 1 della legge 9 dicembre1986, n. 896, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al comma 4, le parole: «25 gradi cen-tigradi» sono sostituite dalle seguenti: «15gradi centigradi»;

b) al comma 5, le parole: «25 gradi cen-tigradi» sono sostituite dalle seguenti: «15gradi centigradi».

42. All’articolo 12 del decreto legislativo29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma4 e inserito il seguente:

«4-bis. Per la realizzazione di impianti ali-mentati a biomassa e per impianti fotovol-taici, ferme restando la pubblica utilita e leprocedure conseguenti per le opere connesse,il proponente deve dimostrare nel corso delprocedimento, e comunque prima dell’auto-rizzazione, la disponibilita del suolo su cuirealizzare l’impianto».

43. All’allegato IV alla Parte seconda deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esuccessive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al numero 2, lettera c), dopo le pa-role: «energia, vapore ed acqua calda» sonoaggiunte le seguenti: «con potenza comples-siva superiore a 1 MW»;

b) al numero 2, lettera e), dopo le pa-role: «sfruttamento del vento» sono aggiuntele seguenti: «con potenza complessiva supe-riore a 1 MW».

44. Il secondo periodo del comma 4 del-l’articolo 12 del decreto legislativo 29 di-

cembre 2003, n. 387, e successive modifica-

zioni, e soppresso.

45. Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e sosti-

tuito dal seguente:

«2. Nell’ambito della disciplina di cui al

comma 1, l’energia elettrica prodotta puo es-

sere remunerata a condizioni economiche di

mercato per la parte immessa in rete e nei li-

miti del valore eccedente il costo sostenuto

per il consumo dell’energia».

46. Ai fini del miglior perseguimento delle

finalita di incremento della produzione di

energia elettrica da fonti rinnovabili sull’in-

tero territorio nazionale nel rispetto delle at-

tribuzioni costituzionali delle regioni, l’arti-

colo 9-ter del decreto-legge 6 novembre

2008, n. 172, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e so-

stituito dal seguente:

«Art. 9-ter. - (Coordinamento dei piani re-

gionali degli impianti di incenerimento dei

rifiuti urbani). – 1. Ai fini di prevenire le

emergenze nel settore dello smaltimento dei

rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli

obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e

di incrementare la produzione di energia

elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto

delle attribuzioni delle regioni e della norma-

tiva europea sulla gestione dei rifiuti, e isti-

tuita la Cabina di regia nazionale per il coor-

dinamento dei piani regionali degli inceneri-

tori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta

differenziata, la cui organizzazione e il cui

funzionamento sono disciplinati con decreto

del Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Mini-

stro dello sviluppo economico e d’intesa con

la Conferenza unificata di cui all’articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, utilizzando allo scopo le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente».

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47. Al fine di contribuire al raggiungi-

mento degli obiettivi derivanti dal Protocollo

di Kyoto e per il miglior perseguimento delle

finalita di incremento della produzione di

energia elettrica da fonti rinnovabili, all’arti-

colo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006,

n. 216, e successive modificazioni, sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

«1. E istituito il Comitato nazionale per la

gestione della direttiva 2003/87/CE e per il

supporto nella gestione delle attivita di pro-

getto del Protocollo di Kyoto, come definite

dall’articolo 3. Il Comitato ha sede presso il

Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare che ne assicura l’adeguato

supporto logistico e organizzativo»;

b) il comma 1-bis e sostituito dal se-

guente:

«1-bis. Il Comitato di cui al comma 1

svolge la funzione di Autorita nazionale

competente»;

c) al comma 2, la lettera t-quater) e so-

stituita dalla seguente:

«t-quater) svolgere attivita di supporto al

Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare attraverso la partecipa-

zione, con propri componenti all’uopo dele-

gati, alle riunioni del Comitato di cui all’ar-

ticolo 23 della direttiva 2003/87/CE e alle

riunioni in sede comunitaria o internazionale

concernenti l’applicazione del Protocollo di

Kyoto»;

d) al comma 2-bis, alinea, le parole:

«svolge, altresı, attivita di indirizzo al fine

di coordinare» sono sostituite dalle seguenti:

«propone al Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare»;

e) il comma 5-ter e abrogato.

Art. 28.

(Ridefinizione dei poteri dell’Autoritaper l’energia elettrica e il gas)

1. All’articolo 2, comma 5, della legge 14novembre 1995, n. 481, e aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «Per i settori dell’energiaelettrica e del gas, al fine di tutelare i clientifinali e di garantire mercati effettivamenteconcorrenziali, le competenze ricomprendonotutte le attivita della relativa filiera».

2. All’articolo 1, comma 12, della legge23 agosto 2004, n. 239, e aggiunto, in fine,il seguente periodo: «L’Autorita per l’energiaelettrica e il gas riferisce, anche in relazionealle lettere c) ed i) del comma 3, entro il 30gennaio di ogni anno alle Commissioni par-lamentari competenti sullo stato del mercatodell’energia elettrica e del gas naturale esullo stato di utilizzo ed integrazione degliimpianti alimentati da fonti rinnovabili».

3. Ai compiti attribuiti ai sensi del pre-sente articolo l’Autorita per l’energia elet-trica e il gas provvede con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legisla-zione vigente.

4. Alla lettera c) del comma 20 dell’arti-colo 2 della legge 14 novembre 1995,n. 481, le parole: «lire 50 milioni» sono so-stituite dalle seguenti: «euro 2.500».

Art. 29.

(Agenzia per la sicurezza nucleare)

1. E istituita l’Agenzia per la sicurezza nu-cleare. L’Agenzia svolge le funzioni e i com-piti di autorita nazionale per la regolamenta-zione tecnica, il controllo e l’autorizzazioneai fini della sicurezza delle attivita concer-nenti gli impieghi pacifici dell’energia nu-cleare, la gestione e la sistemazione dei ri-fiuti radioattivi e dei materiali nucleari pro-venienti sia da impianti di produzione dielettricita sia da attivita mediche ed indu-

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striali, la protezione dalle radiazioni, nonche

le funzioni e i compiti di vigilanza sulla co-

struzione, l’esercizio e la salvaguardia degli

impianti e dei materiali nucleari, comprese

le loro infrastrutture e la logistica.

2. L’Agenzia e composta dalle strutture

dell’attuale Dipartimento nucleare, rischio

tecnologico e industriale dell’ISPRA e dalle

risorse dell’Ente per le nuove tecnologie, l’e-

nergia e l’ambiente (ENEA), attualmente

preposte alle attivita di competenza dell’A-

genzia che le verranno associate.

3. L’Agenzia svolge le funzioni di cui al

comma 1 senza nuovi o maggiori oneri ne

minori entrate a carico della finanza pubblica

e nel limite delle risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vi-

gente di cui al comma 17.

4. L’Agenzia vigila sulla sicurezza nu-

cleare e sulla radioprotezione nel rispetto

delle norme e delle procedure vigenti a li-

vello nazionale, comunitario e internazionale,

applicando le migliori efficaci ed efficienti

tecniche disponibili, nell’ambito di priorita

e indirizzi di politica energetica nazionale e

nel rispetto del diritto alla salute e all’am-

biente ed in ossequio ai princıpi di precau-

zione suggeriti dagli organismi comunitari.

L’Agenzia presenta annualmente al Parla-

mento una relazione sulla sicurezza nucleare.

L’Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con

le analoghe agenzie di altri Paesi e con le or-

ganizzazioni europee e internazionali d’inte-

resse per lo svolgimento dei compiti e delle

funzioni assegnati, anche concludendo ac-

cordi di collaborazione.

5. L’Agenzia e la sola autorita nazionale

responsabile per la sicurezza nucleare e la ra-

dioprotezione. In particolare:

a) le autorizzazioni rilasciate da ammi-

nistrazioni pubbliche in riferimento alle atti-

vita di cui al comma 1 sono soggette al pre-

ventivo parere obbligatorio e vincolante del-

l’Agenzia;

b) l’Agenzia ha la responsabilita delcontrollo e della verifica ambientale sulla ge-stione dei rifiuti radioattivi;

c) l’Agenzia svolge ispezioni sugli im-pianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,al fine di assicurare che le attivita non pro-ducano rischi per le popolazioni e l’ambientee che le condizioni di esercizio siano rispet-tate;

d) gli ispettori dell’Agenzia, nell’eserci-zio delle loro funzioni, sono legittimati adaccedere agli impianti e ai documenti e apartecipare alle prove richieste;

e) ai fini della verifica della sicurezza edelle garanzie di qualita, l’Agenzia richiedeai soggetti responsabili del progetto, dellacostruzione e dell’esercizio degli impiantinucleari, nonche delle infrastrutture pertinen-ziali, la trasmissione di dati, informazioni edocumenti;

f) l’Agenzia emana e propone regola-menti, standard e procedure tecniche e pub-blica rapporti sulle nuove tecnologie e meto-dologie, anche in conformita alla normativacomunitaria e internazionale in materia di si-curezza nucleare e di radioprotezione;

g) l’Agenzia puo imporre prescrizioni emisure correttive, diffidare i titolari delleautorizzazioni e, in caso di inosservanza deipropri provvedimenti, o in caso di mancataottemperanza da parte dei medesimi soggettialle richieste di esibizione di documenti edaccesso agli impianti o a quelle connesse al-l’effettuazione dei controlli, ovvero nel casoin cui le informazioni o i documenti acquisitinon siano veritieri, irrogare, salvo che il fattocostituisca reato, sanzioni amministrative pe-cuniarie non inferiori nel minimo a 25.000euro e non superiori nel massimo a 150 mi-lioni di euro, nonche disporre la sospensionedelle attivita di cui alle autorizzazioni e pro-porre alle autorita competenti la revoca delleautorizzazioni medesime. Alle sanzioni nonsi applica quanto previsto dall’articolo 16della legge 24 novembre 1981, n. 689, e suc-cessive modificazioni. Gli importi delle san-zioni irrogate dall’Agenzia sono versati, per

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il funzionamento dell’Agenzia stessa, alconto di tesoreria unica, ad essa intestato,da aprire presso la tesoreria dello Stato aisensi dell’articolo 1, primo comma, dellalegge 29 ottobre 1984, n. 720. L’Agenzia co-munica annualmente all’Amministrazione vi-gilante e al Ministero dell’economia e dellefinanze gli importi delle sanzioni complessi-vamente incassati. Il finanziamento ordinarioannuale a carico del bilancio dello Stato dicui ai commi 17 e 18 del presente articoloe corrispondentemente ridotto per pari im-porti. L’Agenzia e tenuta a versare, nel me-desimo esercizio, anche successivamente al-l’avvio dell’ordinaria attivita, all’entrata delbilancio dello Stato le somme rivenienti dalpagamento delle sanzioni da essa incassateed eccedenti l’importo del finanziamento or-dinario annuale ad essa riconosciuto a legi-slazione vigente;

h) l’Agenzia informa il pubblico contrasparenza circa gli effetti sulla popolazionee sull’ambiente delle radiazioni ionizzantidovuti alle operazioni degli impianti nuclearied all’utilizzo delle tecnologie nucleari, siain situazioni ordinarie che straordinarie;

i) l’Agenzia definisce e controlla le pro-cedure che i titolari dell’autorizzazione all’e-sercizio o allo smantellamento di impiantinucleari o alla detenzione e custodia di mate-riale radioattivo devono adottare per la siste-mazione dei rifiuti radioattivi e dei materialinucleari irraggiati e lo smantellamento degliimpianti a fine vita nel rispetto dei miglioristandard internazionali, fissati dall’Agenziainternazionale dell’energia atomica (AIEA);

l) l’Agenzia ha il potere di proporre adaltre istituzioni l’avvio di procedure sanzio-natorie.

6. Nell’esercizio delle proprie funzioni,l’Agenzia puo avvalersi, previa la stipula diapposite convenzioni, senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica, della col-laborazione delle agenzie regionali per l’am-biente.

7. Per l’esercizio delle attivita connesse ai

compiti ed alle funzioni dell’Agenzia, gli

esercenti interessati sono tenuti al versa-

mento di un corrispettivo da determinare,

sulla base dei costi effettivamente sostenuti

per l’effettuazione dei servizi, con decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico e con il Ministro dell’ambiente

e della tutela del territorio e del mare, sentito

il parere delle competenti Commissioni par-

lamentari.

8. L’Agenzia e organo collegiale compo-

sto dal presidente e da quattro membri. I

componenti dell’Agenzia sono nominati con

decreto del Presidente della Repubblica, su

proposta del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri. Il Presidente del Consiglio dei mini-

stri designa il presidente dell’Agenzia, due

membri sono designati dal Ministro dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare

e due dal Ministro dello sviluppo economico.

Prima della deliberazione del Consiglio dei

ministri, le competenti Commissioni parla-

mentari esprimono il loro parere e possono

procedere all’audizione delle persone indivi-

duate. In nessun caso le nomine possono es-

sere effettuate in mancanza del parere favo-

revole espresso dalle predette Commissioni.

Il presidente e i membri dell’Agenzia sono

scelti tra persone di indiscusse moralita e in-

dipendenza, di comprovata professionalita ed

elevate qualificazione e competenza nel set-

tore della tecnologia nucleare, della gestione

di impianti tecnologici, della sicurezza nu-

cleare, della radioprotezione, della tutela del-

l’ambiente e della sicurezza sanitaria. La ca-

rica di componente dell’Agenzia e incompa-

tibile con incarichi politici elettivi, ne pos-

sono essere nominati componenti coloro

che abbiano interessi di qualunque natura

in conflitto con le funzioni dell’Agenzia. Il

Governo trasmette annualmente al Parla-

mento una relazione sulla sicurezza nucleare

predisposta dall’Agenzia.

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9. Il presidente dell’Agenzia ha la rappre-sentanza legale dell’Agenzia, ne convoca epresiede le riunioni. Per la validita delle riu-nioni e richiesta la presenza del presidente edi almeno due membri. Le decisioni dell’A-genzia sono prese a maggioranza dei pre-senti.

10. Sono organi dell’Agenzia il presidentee il collegio dei revisori dei conti. Il direttoregenerale e nominato collegialmente dall’A-genzia all’unanimita dei suoi componenti esvolge funzioni di direzione, coordinamentoe controllo della struttura. Il collegio dei re-visori dei conti, nominato dal Ministro del-l’economia e delle finanze, e composto datre componenti effettivi, di cui uno con fun-zioni di presidente scelto tra dirigenti del Di-partimento della Ragioneria generale delloStato del Ministero dell’economia e delle fi-nanze, e da due componenti supplenti. Il col-legio dei revisori dei conti vigila, ai sensidell’articolo 2403 del codice civile, sull’os-servanza delle leggi e verifica la regolaritadella gestione.

11. I compensi spettanti ai componentidell’Agenzia e dei suoi organi sono determi-nati con decreto del Presidente del Consigliodei ministri, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare e con il Ministro dello sviluppoeconomico. Con il medesimo decreto e defi-nita e individuata anche la sede dell’Agen-zia. Gli oneri derivanti dall’attuazione delpresente comma sono coperti con le risorsedell’ISPRA e dell’ENEA allo stato disponi-bili ai sensi del comma 18.

12. Gli organi dell’Agenzia e i suoi com-ponenti durano in carica sette anni.

13. A pena di decadenza il presidente, imembri dell’Agenzia e il direttore generalenon possono esercitare, direttamente o indi-rettamente, alcuna attivita professionale o diconsulenza, essere amministratori o dipen-denti di soggetti pubblici o privati ne rico-prire altri uffici pubblici di qualsiasi natura,ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappre-

sentanza nei partiti politici, ne avere interessidiretti o indiretti nelle imprese operanti nelsettore. I dipendenti delle amministrazionipubbliche sono collocati fuori ruolo o inaspettativa, in ogni caso senza assegni, perl’intera durata dell’incarico.

14. Per almeno dodici mesi dalla cessa-zione dell’incarico, il presidente, i membridell’Agenzia e il direttore generale non pos-sono intrattenere, direttamente o indiretta-mente, rapporti di collaborazione, di consu-lenza o di impiego con le imprese operantinel settore di competenza, ne con le relativeassociazioni. La violazione di tale divieto epunita, salvo che il fatto costituisca reato,con una sanzione amministrativa pecuniariapari ad un’annualita dell’importo del corri-spettivo percepito. All’imprenditore che ab-bia violato tale divieto si applica la sanzioneamministrativa pecuniaria pari allo 0,5 percento del fatturato e, comunque, non infe-riore a euro 150.000 e non superiore a euro10 milioni, e, nei casi piu gravi o quandoil comportamento illecito sia stato reiterato,la revoca dell’atto autorizzativo. I limiti mas-simo e minimo di tali sanzioni sono rivalutatisecondo il tasso di variazione annuo dell’in-dice dei prezzi al consumo per le famiglie dioperai e impiegati rilevato dall’ISTAT.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, su pro-posta del Ministro dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare e del Ministrodello sviluppo economico, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze eil Ministro per la pubblica amministrazionee l’innovazione, e approvato lo statuto del-l’Agenzia, che stabilisce i criteri per l’orga-nizzazione, il funzionamento, la regolamen-tazione e la vigilanza della stessa in funzionedei compiti istituzionali definiti dalla legge.

16. Entro tre mesi dalla data di emana-zione del decreto di cui al comma 15 e se-condo i criteri da esso stabiliti, con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro dell’ambiente e della

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tutela del territorio e del mare, di concertocon il Ministro dello sviluppo economico,con il Ministro dell’economia e delle finanzee con il Ministro per la pubblica amministra-zione e l’innovazione, e approvato il regola-mento che definisce l’organizzazione e ilfunzionamento interni dell’Agenzia.

17. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare sono individuate le risorse di personaledell’organico del Dipartimento nucleare, ri-schio tecnologico e industriale dell’ISPRA,che verranno trasferite all’Agenzia nel limitedi 50 unita. Con decreto del Ministro dellosviluppo economico sono individuate le ri-sorse di personale dell’organico dell’ENEAe di sue societa partecipate, che verranno tra-sferite all’Agenzia nel limite di 50 unita. Ilpersonale conserva il trattamento giuridicoed economico in godimento all’atto del tra-sferimento. Con decreto del Ministro dell’e-conomia e delle finanze, di concerto con ilMinistro per la pubblica amministrazione el’innovazione, il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare e il Mi-nistro dello sviluppo economico, sono trasfe-rite all’Agenzia le risorse finanziarie, attual-mente in dotazione alle amministrazioni ce-denti, necessarie alla copertura degli oneriderivanti dall’attuazione del presente comma,assicurando in ogni caso l’invarianza dellaspesa mediante corrispondente riduzionedelle autorizzazioni di spesa di cui al comma18. Con lo stesso decreto sono apportate lecorrispondenti riduzioni della dotazione or-ganica delle amministrazioni cedenti.

18. Nelle more dell’avvio dell’ordinariaattivita dell’Agenzia e del conseguente af-flusso delle risorse derivanti dai diritti chel’Agenzia e autorizzata ad applicare e introi-tare in relazione alle prestazioni di cui alcomma 5, agli oneri relativi al funziona-mento dell’Agenzia, determinati in 500.000euro per l’anno 2009 e in 1.500.000 europer ciascuno degli anni 2010 e 2011, si prov-vede, quanto a 250.000 euro per l’anno 2009e a 750.000 euro per ciascuno degli anni

2010 e 2011, mediante corrispondente ridu-

zione dell’autorizzazione di spesa di cui al-

l’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300, e successive modificazioni,

come rideterminata dalla Tabella C allegata

alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e,

quanto a 250.000 euro per l’anno 2009 e a

750.000 euro per ciascuno degli anni 2010

e 2011, mediante corrispondente riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge

25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata

dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicem-

bre 2008, n. 203.

19. Per l’amministrazione e la contabilita

dell’Agenzia si applicano le disposizioni del

regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I

bilanci preventivi, le relative variazioni e i

conti consuntivi sono trasmessi al Ministero

dell’economia e delle finanze. Il rendiconto

della gestione finanziaria e approvato entro

il 30 aprile dell’anno successivo ed e sog-

getto al controllo della Corte dei conti. Il bi-

lancio preventivo e il rendiconto della ge-

stione finanziaria sono pubblicati nella Gaz-

zetta Ufficiale.

20. Fino alla data di pubblicazione del re-

golamento di cui al comma 16, le funzioni

trasferite all’Agenzia per la sicurezza nu-

cleare per effetto del presente articolo conti-

nuano ad essere esercitate dal Dipartimento

nucleare, rischio tecnologico e industriale

dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente

e per i servizi tecnici gia disciplinata dall’ar-

ticolo 38 del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300, e successive modificazioni, o

dall’articolazione organizzativa dell’ISPRA

nel frattempo eventualmente individuata

con il decreto di cui all’articolo 28, comma

3, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi

gli atti adottati e i procedimenti avviati o

conclusi dallo stesso Dipartimento o dall’ar-

ticolazione di cui al precedente periodo

sino alla medesima data.

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21. L’Agenzia puo essere sciolta per gravie motivate ragioni, inerenti al suo correttofunzionamento e al perseguimento dei suoifini istituzionali, con decreto del Presidentedella Repubblica, su proposta del Presidentedel Consiglio dei ministri, di concerto con iMinistri dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare e dello sviluppo economico.In tale ipotesi, con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, e nominato un com-missario straordinario, per un periodo nonsuperiore a diciotto mesi, che esercita le fun-zioni del presidente e dei membri dell’Agen-zia, eventualmente coadiuvato da due vicecommissari.

22. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze e autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

(Misure per l’efficienzadel settore energetico)

1. La gestione economica del mercato delgas naturale e affidata in esclusiva al Gestoredel mercato elettrico di cui all’articolo 5 deldecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. IlGestore organizza il mercato del gas naturalesecondo criteri di neutralita, trasparenza,obiettivita, nonche di concorrenza. La disci-plina del mercato del gas naturale, predispo-sta dal Gestore, e approvata con decreto delMinistro dello sviluppo economico, sentitele competenti Commissioni parlamentari el’Autorita per l’energia elettrica e il gas.

2. Il Gestore del mercato elettrico, entrosei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, assume la gestione delle of-ferte di acquisto e di vendita del gas naturalee di tutti i servizi connessi secondo criteri dimerito economico.

3. Le garanzie a copertura delle obbliga-zioni assunte dagli operatori ammessi ai mer-cati organizzati e gestiti dal Gestore del mer-cato elettrico, in qualunque forma prestate,

non possono essere distratte dalla destina-zione prevista, ne essere soggette ad azioniordinarie, cautelari o conservative da partedei creditori dei singoli partecipanti o delGestore del mercato elettrico, anche in casodi apertura di procedure concorsuali. Nonopera, nei confronti dell’ammontare garan-tito, la compensazione legale e giudiziale enon puo essere pattuita la compensazione vo-lontaria.

4. Il Gestore del mercato elettrico defini-sce le modalita e i tempi di escussione dellegaranzie prestate nonche il momento in cui icontratti conclusi sui mercati, la compensa-zione e i conseguenti pagamenti diventanovincolanti tra i partecipanti ai mercati orga-nizzati e gestiti dal Gestore e, nel caso diapertura di una procedura concorsuale neiconfronti di un partecipante, opponibili aiterzi, compresi gli organi preposti alla proce-dura medesima. Nessuna azione, compresaquella di nullita, puo pregiudicare la definiti-vita di cui al periodo precedente. Le societadi gestione di sistemi di garanzia di cui agliarticoli 69 e 70 del testo unico delle disposi-zioni in materia di intermediazione finanzia-ria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, e successive modificazioni, pos-sono svolgere i servizi di compensazione, ga-ranzia e liquidazione anche con riferimentoai contratti conclusi nelle piattaforme di mer-cato organizzate e gestite dal Gestore ai sensidel presente comma.

5. Al fine di assicurare elevati livelli di tu-tela per i clienti finali del settore del gas, lasocieta Acquirente unico Spa quale fornitoredi ultima istanza garantisce la fornitura digas ai clienti finali domestici con consumiannui fino a 200.000 metri cubi in condizionidi continuita, sicurezza ed efficienza del ser-vizio.

6. Al fine di garantire la competitivita deiclienti industriali finali dei settori dell’indu-stria manifatturiera italiana caratterizzati daelevato e costante utilizzo di gas, il Governoe delegato ad adottare, entro un anno dalladata di entrata in vigore della presente legge,

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un decreto legislativo nel rispetto dei se-

guenti princıpi e criteri direttivi:

a) procedere alla revisione delle norme

previste ai commi 2 e 3 dell’articolo 19 del

decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,

al fine di rendere il mercato del gas naturale

maggiormente concorrenziale;

b) definire misure che promuovano l’in-

contro della domanda di gas dei clienti finali

industriali e di loro aggregazioni con l’of-ferta, al fine di garantire l’effettivo trasferi-

mento dei benefıci della concorrenzialita

del mercato anche agli stessi clienti finali in-

dustriali.

7. Entro nove mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, lo schema del

decreto legislativo di cui al comma 6 e tra-

smesso alle Camere per l’espressione del pa-

rere da parte delle competenti Commissioniparlamentari. In caso di ritardo nella trasmis-

sione, il termine per l’esercizio della delega

e differito di un periodo corrispondente al ri-

tardo medesimo, comunque non eccedente i

tre mesi dalla scadenza del termine di cui

al comma 6. Le competenti Commissioni

parlamentari esprimono il parere entro ses-

santa giorni dalla data di trasmissione. Qua-

lora il termine per l’espressione del parere

decorra inutilmente, il decreto legislativo

puo comunque essere emanato.

8. Entro sessanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, il Mini-

stro dello sviluppo economico, sentita l’Au-

torita per l’energia elettrica e il gas, adotta

gli indirizzi ai quali si attiene la societa Ac-

quirente unico Spa al fine di salvaguardare la

sicurezza e l’economicita degli approvvigio-

namenti di gas per i clienti finali di cui al

comma 5. Con successivo decreto del Mini-

stro dello sviluppo economico e stabilita la

data di assunzione da parte della societa Ac-

quirente unico Spa della funzione di garante

della fornitura di gas per i clienti finali di cuial medesimo comma 5.

9. Al fine di elevare il livello di concor-renza del mercato elettrico nella regione Sar-degna, l’Autorita per l’energia elettrica e ilgas, entro trenta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge e sulla basedi indirizzi emanati dal Ministro dello svi-luppo economico, adotta misure temporaneefinalizzate ad ampliare l’offerta di energianella medesima regione mediante l’indivi-duazione di un meccanismo di mercato checonsenta l’acquisizione e la cessione di capa-cita produttiva virtuale sino alla completarealizzazione delle infrastrutture energetichedi integrazione con la rete nazionale.

10. Trascorsi novanta giorni dall’avvio delmeccanismo di cui al comma 9, l’Autoritaper l’energia elettrica e il gas determina lemodalita per la cessazione, entro il 31 di-cembre 2009, dell’applicazione delle condi-zioni tariffarie per le forniture di energiaelettrica di cui ai commi 11 e 12 dell’articolo11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,convertito, con modificazioni, dalla legge14 maggio 2005, n. 80.

11. Il regime di sostegno previsto per lacogenerazione ad alto rendimento di cui alsecondo periodo del comma 1 dell’articolo6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007,n. 20, e riconosciuto per un periodo non in-feriore a dieci anni, limitatamente alla nuovapotenza entrata in esercizio dopo la data dientrata in vigore del medesimo decreto legi-slativo, a seguito di nuova costruzione o rifa-cimento nonche limitatamente ai rifacimentidi impianti esistenti. Il medesimo regime disostegno e riconosciuto sulla base del rispar-mio di energia primaria, anche con riguardoall’energia autoconsumata sul sito di produ-zione, assicurando che il valore economicodello stesso regime di sostegno sia in lineacon quello riconosciuto nei principali Statimembri dell’Unione europea al fine di perse-guire l’obiettivo dell’armonizzazione ed evi-tare distorsioni della concorrenza. Con de-creto del Ministro dello sviluppo economico,da emanare entro sei mesi dalla data di en-trata in vigore della presente legge, sono de-

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finiti i criteri e le modalita per il riconosci-mento dei benefıci di cui al presente commae all’articolo 14 del decreto legislativo 8 feb-braio 2007, n. 20, garantendo la non cumula-bilita delle forme incentivanti.

12. Sono prorogati di un anno i terminiprevisti dall’articolo 14, comma 1, lettereb) e c), del decreto legislativo 8 febbraio2007, n. 20, per l’entrata in esercizio degliimpianti di cogenerazione, al fine di salva-guardare i diritti acquisiti ai sensi dell’arti-colo 1, comma 71, della legge 23 agosto2004, n. 239. Per effetto di detta proroga, idiritti acquisiti da soggetti titolari di impiantirealizzati, o in fase di realizzazione, in attua-zione dell’articolo 1, comma 71, della legge23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente al31 dicembre 2006, sono fatti salvi purche imedesimi impianti:

a) siano gia entrati in esercizio nel pe-riodo intercorrente tra la data di entrata in vi-gore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e ladata del 31 dicembre 2006;

b) siano stati autorizzati dopo la data dientrata in vigore della legge 23 agosto 2004,n. 239, e prima della data del 31 dicembre2006 ed entrino in esercizio entro il 31 di-cembre 2009;

c) entrino in esercizio entro il 31 dicem-bre 2009, purche i lavori di realizzazionesiano stati effettivamente iniziati prima delladata del 31 dicembre 2006.

13. All’articolo 2, comma 152, della legge24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «assegnati dopo il 31dicembre 2007». All’articolo 2, comma 173,della medesima legge n. 244 del 2007, dopole parole: «enti locali» sono inserite le se-guenti: «o regioni».

14. Alla lettera d) del numero 1 della se-zione 4 della parte II dell’allegato X allaParte quinta del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, dopo le parole: «esclusiva-mente meccanica» sono inserite le seguenti:

«e dal trattamento con aria, vapore o acquaanche surriscaldata».

15. In conformita a quanto previsto dal-l’articolo 2, comma 141, della legge 24 di-cembre 2007, n. 244, a decorrere dall’anno2009, con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, su proposta dell’Autoritaper l’energia elettrica e il gas, e aggiornatotrimestralmente il valore della componentedel costo evitato di combustibile di cui alprovvedimento del Comitato interministerialedei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12marzo 1992, da riconoscere in acconto finoalla fissazione del valore annuale di congua-glio. Tali aggiornamenti sono effettuati sullabase di periodi trimestrali di registrazionedelle quotazioni dei prodotti del paniere diriferimento della componente convenzionalerelativa al valore del gas naturale di cui alpunto 3 della deliberazione dell’Autoritaper l’energia elettrica e il gas n. 154/08 del21 ottobre 2008 per tener conto delle dinami-che di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendoaltresı conto dell’evoluzione dell’efficienzadi conversione e fermi restando i criteri dicalcolo del costo evitato di combustibile dicui alla deliberazione della medesima Auto-rita n. 249/06 del 15 novembre 2006.

16. Per gli impianti di microcogenerazionead alto rendimento ai sensi della normativavigente, con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con il Mini-stro dello sviluppo economico, sono stabilitenorme per la semplificazione degli adempi-menti relativi all’installazione dei dispositivie alle misure di carattere fiscale e per la de-finizione di procedure semplificate in mate-ria di versamento delle accise e degli altrioneri tributari e fiscali.

17. Il decreto di cui al comma 16 nondeve comportare minori entrate o maggiorioneri a carico del bilancio dello Stato.

18. Anche in deroga alle disposizioni dicui all’articolo 32, comma 8, l’Autorita perl’energia elettrica e il gas definisce entrosei mesi dalla data di entrata in vigore della

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presente legge i criteri e le modalita per l’as-segnazione delle risorse interrompibili istan-taneamente e interrompibili con preavviso,da assegnare con procedure di gara a ribasso,cui partecipano esclusivamente le societautenti finali. Le maggiori entrate eventual-mente derivanti dall’applicazione del pre-sente comma sono destinate all’ammoderna-mento della rete elettrica. Le assegnazioni ri-mangono in capo agli attuali beneficiari per isei mesi successivi alla data di entrata in vi-gore della presente legge.

19. I clienti finali che prestano servizi diinterrompibilita istantanea o di emergenzasono esentati, relativamente ai prelievi dienergia elettrica nei siti che hanno contrat-tualizzato una potenza interrompibile non in-feriore a 40 MW per sito e solo per la quotaparte sottesa alla potenza interrompibile, dal-l’applicazione dei corrispettivi di cui agli ar-ticoli 44, 45, 48 e 73 dell’allegato A delladeliberazione dell’Autorita per l’energia elet-trica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.

20. Entro novanta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, l’Auto-rita per l’energia elettrica e il gas proponeal Ministro dello sviluppo economico ade-guati meccanismi per la risoluzione antici-pata delle convenzioni CIP 6/92, da disporrecon decreti del medesimo Ministro, con iproduttori che volontariamente aderiscono adetti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla ri-soluzione anticipata da liquidare ai produttoriaderenti devono essere inferiori a quelli chesi realizzerebbero nei casi in cui non si risol-vano le convenzioni.

21. La validita temporale dei bolli metricie della marcatura «CE» apposti sui misura-tori di gas con portata massima fino a 10metri cubi/h e di quindici anni, decorrentidall’anno della loro apposizione, in sede diverificazione o accertamento della confor-mita prima della loro immissione in commer-cio.

22. Con proprio decreto di natura non re-golamentare il Ministro dello sviluppo eco-nomico, sentita l’Autorita per l’energia elet-

trica e il gas, puo stabilire una maggiore va-

lidita temporale rispetto a quella di cui alcomma 21, comunque non superiore a venti

anni, per particolari tipologie di misuratori

di gas che assicurano maggiori efficienza e

garanzie per i consumatori rispetto a quelli

attualmente installati in prevalenza.

23. Non puo essere apposto un nuovo

bollo recante l’anno di verificazione o di fab-

bricazione o di apposizione della marcatura

«CE» ai misuratori di gas sottoposti a verifi-

cazione dopo la loro riparazione o rimozione.

24. Con decreto di natura non regolamen-

tare, il Ministro dello sviluppo economico

stabilisce, con riferimento alle diverse tipolo-

gie di misuratori e alla relativa normativa na-

zionale e comunitaria, le modalita di indivi-

duazione dell’anno di apposizione dei bollimetrici e della marcatura «CE».

25. Ai fini di una graduale applicazione

della prescrizione sul limite temporale dei

bolli metrici, l’Autorita per l’energia elettrica

e il gas stabilisce, con proprio provvedi-mento, le modalita e i tempi per procedere

alla sostituzione dei misuratori volumetrici

di gas a pareti deformabili soggetti a rimo-

zione, assicurando che i costi dei misuratori

da sostituire non vengano posti a carico deiconsumatori ne direttamente ne indiretta-

mente. Al fine di consentire l’innovazione

tecnologica del parco contatori gas, l’Auto-

rita per l’energia elettrica e il gas potra pre-

vedere la sostituzione dei misuratori volume-

trici di gas a pareti deformabili mediantecontatori elettronici che adottino soluzioni

tecnologicamente avanzate quali la telelet-

tura e la telegestione, che assicurino vantaggi

ai consumatori finali quali una maggiore in-

formazione al cliente circa l’andamento realedei propri consumi nonche riduzioni tariffa-

rie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle

imprese. Con il medesimo provvedimento

sono determinate le sanzioni amministrative

pecuniarie che l’Autorita puo irrogare in

caso di violazioni, nella misura minima emassima di cui all’articolo 2, comma 20, let-

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tera c), della legge 14 novembre 1995,

n. 481.26. Al comma 1 dell’articolo 23-bis del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-

sto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «Sono fatte salve le disposi-

zioni del decreto legislativo 23 maggio 2000,

n. 164, e dell’articolo 46-bis del decreto-

legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 novembre

2007, n. 222, in materia di distribuzione di

gas naturale. Gli ambiti territoriali minimi

di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis

sono determinati dal Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro per i

rapporti con le regioni, sentite la Conferenza

unificata di cui all’articolo 8 del decreto le-

gislativo 28 agosto 1997, n. 281, e succes-

sive modificazioni, e l’Autorita per l’energia

elettrica e il gas, tenendo anche conto delle

interconnessioni degli impianti di distribu-

zione e con riferimento alle specificita terri-

toriali e al numero dei clienti finali. In ogni

caso l’ambito non puo essere inferiore al ter-

ritorio comunale».

27. Al fine di garantire e migliorare la

qualita del servizio elettrico ai clienti finali

collegati, attraverso reti private con even-

tuale produzione interna, al sistema elettrico

nazionale di cui all’articolo 2 del decreto le-

gislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero

dello sviluppo economico determina, entro

centoventi giorni dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, nuovi criteri per

la definizione dei rapporti intercorrenti fra

il gestore della rete, le societa di distribu-

zione in concessione, il proprietario delle

reti private ed il cliente finale collegato a

tali reti. L’Autorita per l’energia elettrica e

il gas e incaricata dell’attuazione dei suddetti

criteri al fine del contemperamento e della

salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con

riferimento alla necessita di un razionale uti-

lizzo delle risorse esistenti.

28. Il comma 1 dell’articolo 8 del decretolegislativo 30 maggio 2005, n. 128, e sosti-tuito dal seguente:

«1. Le miscele combustibili diesel-biodie-sel con contenuto in biodiesel inferiore ouguale al 7 per cento, che rispettano le carat-teristiche del combustibile diesel previstedalla norma CEN prEN 590 – Settembre2008, possono essere immesse in consumosia presso utenti extra rete che in rete. Lemiscele con contenuto in biodiesel in misurasuperiore al 7 per cento possono essere av-viate al consumo solo presso utenti extrarete e impiegate esclusivamente in veicoliomologati per l’utilizzo di tali miscele».

29. Nel regolamento di cui al decreto delMinistro dell’economia e delle finanze 3 set-tembre 2008, n. 156, recante la disciplina perl’applicazione dell’accisa agevolata sul bio-diesel, il limite del 5 per cento del contenutosul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 e ele-vato al 7 per cento.

Art. 31.

(Semplificazione di procedure)

1. All’articolo 1, comma 24, lettera c),della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le pa-role: «e al comma 346 del medesimo articolo1» sono sostituite dalle seguenti: «e aicommi 346 e 347 del medesimo articolo 1».

Art. 32.

(Impulso alla realizzazione del mercatounico dell’energia elettrica attraverso lo svi-

luppo di interconnector con il coinvolgimentodi clienti finali energivori)

1. Al fine di contribuire alla realizzazionedel mercato unico dell’energia elettrica, lasocieta Terna Spa provvede, a fronte di spe-cifico finanziamento da parte di soggetti in-vestitori terzi, a programmare, costruire ed

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esercire a seguito di specifici mandati deimedesimi soggetti uno o piu potenziamentidelle infrastrutture di interconnessione conl’estero nella forma di «interconnector» aisensi del regolamento (CE) n. 1228/2003del Parlamento europeo e del Consiglio, del26 giugno 2003, nonche le necessarie operedi decongestionamento interno della rete ditrasmissione nazionale, in modo che vengaposto in essere un incremento globale finoa 2000 MW della complessiva capacita ditrasporto disponibile con i Paesi esteri, inparticolare con quelli confinanti con il norddell’Italia.

2. Terna Spa comunica un elenco di mas-sima di possibili infrastrutture da realizzareai sensi del comma 1 e delle relative opereal Ministro dello sviluppo economico ed al-l’Autorita per l’energia elettrica e il gas en-tro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-gore della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dal termine di cuial comma 2, Terna Spa organizza una proce-dura concorsuale per la selezione dei soggettiche intendono sostenere il finanziamento deisingoli interconnector, specificando nelbando le misure ed i corrispettivi di cui alcomma 6 per il singolo interconnector, lecondizioni del contratto di mandato da stipu-lare con i soggetti aggiudicatari per la pro-grammazione e la progettazione dell’operae l’impegno che i medesimi soggetti devonoassumere a stipulare un successivo contrattodi mandato per la costruzione e l’eserciziodell’interconnector, il cui perfezionamentoe subordinato al rilascio di apposita esen-zione, per una durata pari a venti anni, dal-l’accesso a terzi sulla capacita di trasportoche tali infrastrutture rendono disponibile,secondo le modalita di cui al decreto del Mi-nistro delle attivita produttive 21 ottobre2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 256 del 3 novembre 2005.

4. Ciascun interconnector che ottiene l’e-senzione di cui al comma 3 deve entrare inservizio entro trentasei mesi dalla data dipubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del

decreto di rilascio dell’esenzione stessa; indifetto, e riconosciuto il diritto, da esercitareentro i sessanta giorni successivi alla sca-denza del suddetto termine, a ciascuno deisoggetti selezionati di rinunciare alla realiz-zazione dell’infrastruttura ed ai relativi dirittidi utilizzazione della connessa capacita ditrasporto, fermo restando il pagamento deglioneri gia sostenuti da Terna Spa in esecu-zione dei contratti di mandato di cui alcomma 3.

5. In considerazione dell’impatto che il si-gnificativo incremento della capacita com-plessiva di interconnessione indotto dalle di-sposizioni del presente articolo puo averesulla gestione del sistema elettrico italianoe sui relativi livelli di sicurezza, alle proce-dure concorsuali di cui al comma 3 possonopartecipare esclusivamente clienti finali, an-che raggruppati in forma consortile fra loro,che siano titolari di punti di prelievo cia-scuno con potenza impegnata non inferiorea 10 MW, caratterizzati da un fattore di uti-lizzazione della potenza impegnata media-mente nel triennio precedente non inferioreal 40 per cento escludendo i quindici giornidi minori prelievi di energia elettrica subase annua e che si impegnino a riduzionidel proprio prelievo dalla rete, secondo mo-dalita definite da Terna Spa, nelle situazionidi criticita in relazione al potenziamento delsistema di interconnessione. Ciascun clienteche soddisfa i requisiti di cui al precedenteperiodo puo partecipare alle procedure con-corsuali di cui al comma 3 per una quotanon superiore al valore della potenza dispo-nibile complessiva dei predetti punti di pre-lievo. La perdita di titolarita di punti di pre-lievo di cui al presente comma comporta ladecadenza dai relativi diritti, ferme restandole eventuali obbligazioni assunte nei con-fronti di Terna Spa.

6. L’Autorita per l’energia elettrica e ilgas, con provvedimenti da adottare entrotrenta giorni dal termine di cui al comma2, disciplina misure volte a consentire, a par-tire dalla conclusione del contratto di man-

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dato per la programmazione e la progetta-zione di cui al comma 3 e fino alla messain servizio dell’interconnector e comunqueper un periodo non superiore a sei anni, l’e-secuzione, nei limiti della capacita di tra-sporto oggetto della richiesta di esenzionedi cui al comma 3, degli eventuali contrattidi approvvigionamento all’estero di energiaelettrica per la fornitura ai punti di prelievodei clienti finali selezionati. A tal fine, l’Au-torita per l’energia elettrica e il gas deter-mina i corrispettivi che i clienti finali sele-zionati sono tenuti a riconoscere, in ragionedel costo efficiente per la realizzazione e lagestione di efficaci infrastrutture di potenzia-mento, a Terna Spa a fronte delle predettemisure, individuando nel contempo la moda-lita di riequilibrio, a favore dei clienti finalidiversi da quelli selezionati, degli eventualivantaggi originati dalle predette misure nel-l’ambito del periodo ventennale di esenzionedi cui al comma 3, nonche le modalita per lacopertura delle eventuali differenze maturatein capo a Terna Spa tra detti corrispettivi edi costi conseguenti al rendere possibile l’ese-cuzione dei contratti di approvvigionamentoall’estero nell’ambito delle medesime mi-sure.

7. Per i casi in cui i soggetti selezionatiesercitano il diritto di rinunciare alla realiz-zazione dell’infrastruttura ai sensi delcomma 4, i provvedimenti dell’Autorita perl’energia elettrica e il gas di cui al comma6 prevedono il diritto dei soggetti stessi diavvalersi delle misure di cui al medesimocomma, a fronte dei relativi corrispettivi,non oltre l’esercizio del diritto di rinuncia.

8. Ai clienti finali selezionati nelle proce-dure di cui al presente articolo vengono ri-dotte, se esistenti, le obbligazioni di eroga-zione dei servizi di interrompibilita istanta-nea e con preavviso resi a Terna Spa nellamisura del 20 per cento rispetto agli ammon-tari vigenti alla data di entrata in vigore dellapresente legge, con conseguente riduzionedel corrispettivo cui i medesimi clienti hannodiritto per il periodo rimanente sotteso alle

succitate obbligazioni. Le quote non copertedei servizi di interrompibilita a seguito dellesuddette riduzioni vengono eventualmenteriallocate da Terna Spa, esperita una rivalu-tazione delle necessita di sistema, a soggettidiversi dai predetti clienti finali. Con l’estin-guersi delle suddette obbligazioni, i clientifinali selezionati non sono ammessi all’ero-gazione dei servizi di interrompibilita istan-tanea e con preavviso eventualmente richiestida Terna Spa che potranno invece essereresi, con le medesime modalita attualmentein vigore, da clienti finali diversi da quelliselezionati.

9. Terna Spa provvede ad assegnare le ob-bligazioni di erogazione dei servizi di inter-rompibilita, che si rendessero eventualmentedisponibili, ai migliori offerenti selezionatimediante un’asta al ribasso a valere sul cor-rispettivo per il servizio da rendere, discipli-nata dall’Autorita per l’energia elettrica e ilgas che opera per minimizzare il corrispet-tivo di dispacciamento imposto all’utenza fi-nale a remunerazione del complessivo servi-zio di interrompibilita, anche ai fini dellariallocazione di cui al comma 8.

Art. 33.

(Reti interne di utenza)

1. Nelle more del recepimento nell’ordina-mento nazionale della normativa comunitariain materia, e definita Rete interna di utenza(RIU) una rete elettrica il cui assetto e con-forme a tutte le seguenti condizioni:

a) e una rete esistente alla data di en-trata in vigore della presente legge, ovveroe una rete di cui, alla medesima data, sianostati avviati i lavori di realizzazione ovverosiano state ottenute tutte le autorizzazionipreviste dalla normativa vigente;

b) connette unita di consumo industriali,ovvero connette unita di consumo industrialie unita di produzione di energia elettrica fun-zionalmente essenziali per il processo pro-

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duttivo industriale, purche esse siano ricom-prese in aree insistenti sul territorio di nonpiu di tre comuni adiacenti, ovvero di nonpiu di tre province adiacenti nel solo casoin cui le unita di produzione siano alimentateda fonti rinnovabili;

c) e una rete non sottoposta all’obbligodi connessione di terzi, fermo restando il di-ritto per ciascuno dei soggetti ricompresinella medesima rete di connettersi, in alter-nativa alla rete con obbligo di connessionedi terzi;

d) e collegata tramite uno o piu punti diconnessione a una rete con obbligo di con-nessione di terzi a tensione nominale non in-feriore a 120 kV;

e) ha un soggetto responsabile che agi-sce come unico gestore della medesimarete. Tale soggetto puo essere diverso daisoggetti titolari delle unita di consumo o diproduzione, ma non puo essere titolare diconcessioni di trasmissione e dispacciamentoo di distribuzione di energia elettrica.

2. Ai fini della qualita del servizio elet-trico e dell’erogazione dei servizi di trasmis-sione e di distribuzione, la responsabilita delgestore di rete con obbligo di connessione diterzi e limitata, nei confronti delle unita diproduzione e di consumo connesse alleRIU, al punto di connessione con la retecon obbligo di connessione di terzi, fermarestando l’erogazione, da parte della societaTerna Spa, del servizio di dispacciamentoalle singole unita di produzione e di con-sumo connesse alla RIU. Resta in capo alsoggetto responsabile della RIU il compitodi assicurare la sicurezza di persone e cose,in relazione all’attivita svolta.

3. Entro sessanta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, l’Auto-rita per l’energia elettrica e il gas:

a) individua i casi di cui al comma 1 eli comunica al Ministero dello sviluppo eco-nomico;

b) stabilisce le modalita con le quali eassicurato il diritto dei soggetti connessialla RIU di accedere direttamente alle reticon obbligo di connessione di terzi;

c) fissa le condizioni alle quali le sin-gole unita di produzione e di consumo con-nesse nella RIU fruiscono del servizio di di-spacciamento;

d) definisce le modalita con le quali ilsoggetto responsabile della RIU provvedealle attivita di misura all’interno della mede-sima rete, in collaborazione con i gestori direte con obbligo di connessione di terzi de-putati alle medesime attivita;

e) ai sensi dell’articolo 2, comma 12,lettere a) e b), della legge 14 novembre1995, n. 481, formula proposte al Ministerodello sviluppo economico concernenti even-tuali esigenze di aggiornamento delle vigenticoncessioni di distribuzione, trasmissione edispacciamento.

4. L’Autorita per l’energia elettrica e ilgas effettua il monitoraggio ai fini del ri-spetto delle condizioni di cui al presente ar-ticolo.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6,a decorrere dalla data di entrata in vigoredella presente legge i corrispettivi tariffaridi trasmissione e di distribuzione, nonchequelli a copertura degli oneri generali di si-stema di cui all’articolo 3, comma 11, deldecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, edegli oneri ai sensi dell’articolo 4, comma1, del decreto-legge 14 novembre 2003,n. 314, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 dicembre 2003, n. 368, sono deter-minati facendo esclusivo riferimento al con-sumo di energia elettrica dei clienti finali oa parametri relativi al punto di connessionedei medesimi clienti finali.

6. Limitatamente alle RIU di cui alcomma 1, i corrispettivi tariffari di cui alcomma 5 si applicano esclusivamente all’e-nergia elettrica prelevata nei punti di connes-sione.

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7. Entro novanta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, l’Auto-rita per l’energia elettrica e il gas adeguale proprie determinazioni tariffarie per dareattuazione a quanto disposto dai commi 5 e6 del presente articolo.

Art. 34.

(Misure per il risparmio energetico)

1. Al fine di adeguare la normativa nazio-nale in tema di risparmio energetico a quellacomunitaria, alla parte II dell’allegato IX allaParte quinta del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al numero 2.7, dopo le parole: «feno-meni di condensa» sono inserite le seguenti:«con esclusione degli impianti termici ali-mentati da apparecchi a condensazione con-formi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,relativa ai requisiti di rendimento, noncheda generatori d’aria calda a condensazionea scambio diretto e caldaie affini come defi-nite dalla norma UNI 11071»;

b) al numero 2.10 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Le presenti disposi-zioni non si applicano agli impianti termici acondensazione conformi ai requisiti previstidalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del29 giugno 1990, concernente gli apparecchia gas»;

c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: «Le presenti disposizioninon si applicano agli impianti termici ali-mentati da apparecchi a condensazione con-formi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,relativa ai requisiti di rendimento, noncheda generatori d’aria calda a condensazionea scambio diretto e caldaie affini come defi-nite dalla norma UNI 11071»;

d) al numero 3.6 sono soppresse le pa-role: «esclusivamente metallici,».

Art. 35.

(Efficienza energetica degli edifici)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 192, all’allegato A sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al numero 14, sono soppresse le pa-role: «, scaldacqua unifamiliari»;

b) dopo il numero 14 e inserito il se-guente:

«14-bis. Impianto tecnologico idrico sani-tario e un impianto di qualsiasi natura o spe-cie destinato al servizio di produzione di ac-qua calda sanitaria non incluso nel numero14 e comprendente sistemi di accumulo, di-stribuzione o erogazione dell’acqua calda sa-nitaria».

Art. 36.

(Misure per lo sviluppodella programmazione negoziata)

1. Le richieste di rimodulazione, presen-tate dai patti territoriali entro il 31 dicembre2008 ai sensi dell’articolo 2, comma 191,della legge 24 dicembre 2007, n. 244, de-vono riguardare iniziative comprese nel me-desimo patto sentito il parere, sul bando dirimodulazione, della regione o provinciaautonoma interessata, che si deve esprimereentro trenta giorni dalla richiesta del Mini-stero dello sviluppo economico.

2. All’articolo 8-bis, comma 6, lettera b),del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 3 ago-sto 2007, n. 127, e successive modificazioni,le parole: «31 dicembre 2008» sono sosti-tuite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

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Art. 37.

(Istituzione dell’Agenzia nazionale per le

nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppoeconomico sostenibile – ENEA)

1. E istituita, sotto la vigilanza del Mini-stro dello sviluppo economico, l’Agenzia na-zionale per le nuove tecnologie, l’energia elo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L’Agenzia nazionale per le nuove tec-nologie, l’energia e lo sviluppo economicosostenibile (ENEA) e un ente di diritto pub-blico finalizzato alla ricerca e all’innova-zione tecnologica nonche alla prestazione diservizi avanzati nei settori dell’energia, conparticolare riguardo al settore nucleare, edello sviluppo economico sostenibile.

3. L’Agenzia nazionale per le nuove tec-nologie, l’energia e lo sviluppo economicosostenibile (ENEA) opera in piena autonomiaper lo svolgimento delle funzioni istituzio-nali ad essa assegnate, secondo le disposi-zioni previste dal presente articolo e sullabase degli indirizzi definiti dal Ministro dellosviluppo economico, d’intesa con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare e con il Ministro dell’istruzione,dell’universita e della ricerca. L’Agenzia na-zionale per le nuove tecnologie, l’energia elo sviluppo economico sostenibile (ENEA)svolge le rispettive funzioni con le risorse fi-nanziarie, strumentali e di personale del-l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia el’ambiente (ENEA) di cui al decreto legisla-tivo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decor-rere dalla data di insediamento dei commis-sari di cui al comma 5 del presente articolo,e soppresso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppoeconomico, da adottare di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, conil Ministro per la pubblica amministrazionee l’innovazione, con il Ministro dell’istru-zione, dell’universita e della ricerca e conil Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare, sentite le Commissioniparlamentari competenti, che si esprimonoentro venti giorni dalla data di trasmissione,sono determinati, in coerenza con obiettividi funzionalita, efficienza ed economicita,le specifiche funzioni, gli organi di ammini-strazione e di controllo, la sede, le modalitadi costituzione e di funzionamento e le pro-cedure per la definizione e l’attuazione deiprogrammi per l’assunzione e l’utilizzo delpersonale, nel rispetto del contratto collettivonazionale di lavoro del comparto degli entidi ricerca e della normativa vigente, noncheper l’erogazione delle risorse dell’Agenzianazionale per le nuove tecnologie, l’energiae lo sviluppo economico sostenibile(ENEA). In sede di adozione di tale decretosi tiene conto dei risparmi conseguenti allarazionalizzazione delle funzioni amministra-tive, anche attraverso l’eliminazione delleduplicazioni organizzative e funzionali, e alminor fabbisogno di risorse strumentali e lo-gistiche.

5. Per garantire l’ordinaria amministra-zione e lo svolgimento delle attivita istituzio-nali fino all’avvio del funzionamento dell’A-genzia nazionale per le nuove tecnologie,l’energia e lo sviluppo economico sostenibile(ENEA), il Ministro dello sviluppo econo-mico, con proprio decreto, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, nomina un commissarioe due subcommissari.

6. Dall’attuazione del presente articolo,compresa l’attivita dei commissari di cui alcomma 5, non devono derivare nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 38.

(Promozione dell’innovazionenel settore energetico)

1. Al fine di promuovere la ricerca e lasperimentazione nel settore energetico, conparticolare riferimento allo sviluppo del nu-

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cleare di nuova generazione e delle tecnolo-gie per la cattura e il confinamento dell’ani-dride carbonica emessa dagli impianti ter-moelettrici, nonche per lo sviluppo della ge-nerazione distribuita di energia e di nuovetecnologie per l’efficienza energetica, e sti-pulata un’apposita convenzione tra l’Agenziaper l’attrazione degli investimenti e lo svi-luppo d’impresa Spa, il Ministero dello svi-luppo economico e il Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, nella quale sono individuate le risorsedella stessa Agenzia disponibili per la realiz-zazione del piano di cui al terzo periodo delpresente comma, per ciascun anno del trien-nio. La convenzione e approvata con decretodel Ministro dello sviluppo economico, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze. Per i fini di cui al presentecomma il CIPE, su proposta del Ministrodello sviluppo economico, provvede all’ap-provazione di un piano operativo che, fermorestando quanto disposto al comma 2, defini-sce obiettivi specifici, priorita, modalita diutilizzo delle risorse e tipologia dei soggettiesecutori.

2. Il piano di cui al comma 1 persegue inparticolare le seguenti finalita:

a) realizzazione di progetti dimostrativisulla cattura e sullo stoccaggio definitivodel biossido di carbonio emesso dagli im-pianti termoelettrici nonche realizzazione,anche in via sperimentale, dello stoccaggiodefinitivo del biossido di carbonio in forma-zioni geologiche profonde e idonee, anche afini di coltivazione, con sostegno finanziariolimitato alla copertura dei costi addizionaliper lo sviluppo della parte innovativa a mag-giore rischio del progetto;

b) partecipazione attiva, con ricostru-zione della capacita di ricerca e di sviluppodi ausilio alla realizzazione sia di apparatidimostrativi sia di futuri reattori di potenza,ai programmi internazionali sul nucleare de-nominati «Generation IV International Fo-

rum» (GIF), «Global Nuclear Energy Part-

nership» (GNEP), «International Project onInnovative Nuclear Reactors and Fuel Cy-

cles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica», «Interna-

tional Thermonuclear Experimental Reactor»(ITER) e «Broader Approach», ad accordibilaterali, internazionali di cooperazioneenergetica e nucleare anche finalizzati allarealizzazione sia di apparati dimostrativi siadi futuri reattori di potenza, nonche parteci-pazione attiva ai programmi di ricerca, conparticolare attenzione a quelli comunitari,nel settore del trattamento e dello stoccaggiodel combustibile esaurito, con specifica at-tenzione all’area della separazione e trasmu-tazione delle scorie;

c) adozione di misure di sostegno e fi-nanziamento per la promozione di interventiinnovativi nel settore della generazione dienergia di piccola taglia, in particolare dafonte rinnovabile, nonche in materia di ri-sparmio ed efficienza energetica e microco-generazione;

d) partecipazione ai progetti per la pro-mozione delle tecnologie «a basso contenutodi carbonio» secondo quanto previsto dal-l’Accordo di collaborazione Italia-USA suicambiamenti climatici del luglio 2001 e dallaDichiarazione congiunta sulla cooperazioneper la protezione dell’ambiente tra l’Agenziaper la protezione dell’ambiente degli StatiUniti d’America e il Ministero dell’ambientee della tutela del territorio e del mare.

3. Al fine di garantire la continuita delleiniziative intraprese nel settore della ricercadi sistema elettrico, il Ministro dello svi-luppo economico attua le disposizioni in ma-teria di ricerca e sviluppo di sistema previstedall’articolo 3, comma 11, del decreto legi-slativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decretodel Ministro delle attivita produttive 8 marzo2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio2009-2011 anche attraverso la stipula di spe-cifici accordi di programma.

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4. Al fine di promuovere l’innovazionetecnologica, la sicurezza energetica e la ridu-zione di emissione di gas effetto serra, all’ar-ticolo 11, comma 14, del decreto-legge 14marzo 2005, n. 35, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo e sostituito dal se-guente: «Fermo restando quanto dispostodall’articolo 8, comma 1, del decreto del Pre-sidente della Repubblica 28 gennaio 1994pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del9 marzo 1994, la regione Sardegna assegnauna concessione integrata per la gestionedella miniera di carbone del Sulcis e la pro-duzione di energia elettrica con la cattura elo stoccaggio dell’anidride carbonica pro-dotta»;

b) al terzo periodo, le parole: «entro unanno dalla data di entrata in vigore del pre-sente decreto» sono sostituite dalle seguenti:«entro il 31 dicembre 2010»;

c) le lettere d) ed e) sono sostituite dalleseguenti:

«d) definizione di un piano industrialequinquennale per lo sfruttamento della mi-niera e la realizzazione e l’esercizio dellacentrale di produzione dell’energia elettrica;

e) presentazione di un programma di at-tivita per la cattura ed il sequestro dell’ani-dride carbonica emessa dall’impianto».

Art. 39.

(Valorizzazione ambientale

degli immobili militari e penitenziari

1. Il Ministero della difesa, nel rispetto delcodice dei beni culturali e del paesaggio, dicui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esi-genze energetiche, nonche per conseguire si-gnificative misure di contenimento deglioneri connessi e delle spese per la gestionedelle aree interessate, puo, fatti salvi i dirittidei terzi, affidare in concessione o in loca-

zione, o utilizzare direttamente, in tutto oin parte, i siti militari, le infrastrutture e ibeni del demanio militare o a qualunque ti-tolo in uso o in dotazione alle Forze armate,compresa l’Arma dei carabinieri, con la fina-lita di installare impianti energetici destinatial miglioramento del quadro di approvvigio-namento strategico dell’energia, della sicu-rezza e dell’affidabilita del sistema, nonchedella flessibilita e della diversificazione del-l’offerta, nel quadro degli obiettivi comuni-tari in materia di energia e ambiente. Restaferma l’appartenenza al demanio dello Stato.

2. Il Ministero della giustizia, nel rispettodel codice dei beni culturali e del paesaggio,di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esi-genze energetiche, nonche per conseguire si-gnificative misure di contenimento deglioneri connessi e delle spese per la gestionedelle aree interessate, puo, fatti salvi i dirittidei terzi, utilizzare direttamente gli istitutipenitenziari con le medesime finalita di cuial comma 1.

3. Non possono essere utilizzati ai fini delcomma 1 i beni immobili di cui all’articolo27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 set-tembre 2003, n. 269, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, e successive modificazioni.

4. Ai fini di cui al comma 1, il Ministerodella difesa, di concerto con il Ministerodello sviluppo economico, con il Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare e con il Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, sentita la regione interes-sata, nel rispetto dei princıpi e con le moda-lita previsti dal codice dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture, di cuial decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, anche con particolare riferimento al-l’articolo 17 del medesimo codice, e succes-sive modificazioni, puo stipulare accordi conimprese a partecipazione pubblica o private.All’accordo devono essere allegati un pro-getto preliminare e uno studio di impatto am-bientale che attesti la conformita del progetto

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medesimo alla normativa vigente in materiadi ambiente.

5. Il proponente, contemporaneamente allapresentazione del progetto preliminare al Mi-nistero della difesa e al Ministero dello svi-luppo economico, presenta al Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, ovvero alla regione territorialmentecompetente, istanza per la valutazione di im-patto ambientale, ovvero per la verifica diassoggettabilita a valutazione di impatto am-bientale, se previste dalla normativa vigente.

6. Il Ministero della difesa, quale ammini-strazione procedente, convoca una confe-renza di servizi per l’acquisizione delle in-tese, dei concerti, dei nulla osta o degli as-sensi comunque denominati delle altre am-ministrazioni, che svolge i propri lavori se-condo le modalita di cui agli articoli da 14a 14-quater della legge 7 agosto 1990,n. 241, e successive modificazioni, anchecon riferimento alle disposizioni concernentiil raccordo con le procedure di valutazionedi impatto ambientale. Restano ferme lecompetenze del Ministero delle infrastrutturee dei trasporti in merito all’accertamentodella conformita delle opere alle prescrizionidelle norme di settore e dei piani urbanisticied edilizi. Il parere del Consiglio superioredei lavori pubblici, qualora previsto, e resoin base alla normativa vigente.

7. La determinazione finale della confe-renza di servizi di cui al comma 6 costituisceprovvedimento unico di autorizzazione, con-cessione, atto amministrativo, parere o attodi assenso comunque denominato.

Art. 40.

(Elettrodotti aerei)

1. Alla lettera z) dell’allegato III alla parteseconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, e successive modificazioni, dopo laparola: «elettrodotti» e inserita la seguente:«aerei».

Art. 41.

(Tutela giurisdizionale)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclu-siva del giudice amministrativo e attribuitealla competenza del tribunale amministrativoregionale del Lazio, con sede in Roma, tuttele controversie, anche in relazione alla fasecautelare e alle eventuali questioni risarcito-rie, comunque attinenti alle procedure e aiprovvedimenti dell’amministrazione pubblicao dei soggetti alla stessa equiparati concer-nenti la produzione di energia elettrica dafonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti diimportazione, le centrali termoelettriche dipotenza termica superiore a 400 MW nonchequelle relative ad infrastrutture di trasportoricomprese o da ricomprendere nella rete ditrasmissione nazionale o rete nazionale digasdotti.

2. Per le controversie di cui al presente ar-ticolo trovano applicazione le disposizioniprocessuali di cui all’articolo 23-bis dellalegge 6 dicembre 1971, n. 1034.

3. Le questioni di cui al comma 1 sono ri-levate d’ufficio.

4. Sono fatte salve le disposizioni in mate-ria di competenza territoriale di cui alcomma 25 dell’articolo 2 della legge 14 no-vembre 1995, n. 481.

5. Le norme del presente articolo si appli-cano anche ai processi in corso alla data dientrata in vigore della presente legge e l’ef-ficacia delle misure cautelari emanate daun’autorita giudiziaria diversa da quella dicui al comma 1 permane fino alla loro modi-fica o revoca da parte del tribunale ammini-strativo regionale del Lazio, con sede inRoma, dinanzi al quale la parte interessataha l’onere di riassumere il ricorso e l’istanzacautelare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge.

6. Nelle ipotesi di riassunzione del ricorsodi cui al comma 5, non e dovuto il contri-buto unificato di cui all’articolo 9 del testo

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Rettangolo
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Casella di testo
Articolo abrogato dall'allegato 4, articolo 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010
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unico delle disposizioni legislative e regola-mentari in materia di spese di giustizia, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 30 maggio 2002, n. 115, e successivemodificazioni.

7. Dall’attuazione delle disposizioni delpresente articolo non derivano nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica.Agli adempimenti previsti dal presente arti-colo si provvede nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponibilia legislazione vigente.

Art. 42.

(Impianti eolici per la produzione di energia

elettrica ubicati in mare e altre disposizioniin materia di fonti per la produzione di

energia elettrica)

1. Nell’allegato II alla parte seconda deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esuccessive modificazioni, dopo il numero 7)e inserito il seguente:

«7-bis) Impianti eolici per la produzionedi energia elettrica ubicati in mare».

2. Alla lettera c-bis) dell’allegato III allaparte seconda del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, e successive modificazioni,dopo le parole: «energia elettrica» sono inse-rite le seguenti: «sulla terraferma».

3. In relazione ai progetti di cui al numero7-bis) dell’allegato II alla parte seconda deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in-trodotto dal comma 1 del presente articolo,le procedure di valutazione di impatto am-bientale avviate prima della data di entratain vigore della presente legge sono concluseai sensi delle norme vigenti al momento delloro avvio. Per le medesime procedure av-viate prima della data di entrata in vigoredella presente legge e fatta salva la facoltadei proponenti di richiedere al Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, che la proce-dura di valutazione di impatto ambientalesia svolta in conformita a quanto dispostodal comma 1.

4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 di-cembre 2007, n. 244, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al numero 1-bis, fonte eolica off-

shore, il coefficiente: «1,10» e sostituitodal seguente: «1,50»;

b) al numero 6, rifiuti biodegradabili,biomasse diverse da quelle di cui al puntosuccessivo, il coefficiente: «1,10» e sostituitodal seguente: «1,30».

5. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296, il comma 382-ter e abrogato.

6. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 di-cembre 2007, n. 244, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) il numero 6 e sostituito dal seguente:

«6. Biogas e biomasse, esclusi i biocom-bustibili liquidi ad eccezione degli oli vege-tali puri tracciabili attraverso il sistema inte-grato di gestione e di controllo previsto dalregolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio,del 19 gennaio 2009: 28»;

b) il numero 7 e abrogato;

c) il numero 8 e sostituito dal seguente:

«8. Gas di discarica, gas residuati dai pro-cessi di depurazione e biocombustibili liquidiad eccezione degli oli vegetali puri traccia-bili attraverso il sistema integrato di gestionee di controllo previsto dal regolamento (CE)n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio2009: 18».

7. All’articolo 2, comma 150, lettera c),della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le pa-role: «di cui alle tabelle 2 e 3» sono sosti-tuite dalle seguenti: «di cui alla tabella 2».

8. All’articolo 2, comma 152, della legge24 dicembre 2007, n. 244, e aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per gli impianti,di proprieta di aziende agricole o gestiti in

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connessione con aziende agricole, agro-ali-mentari, di allevamento e forestali, alimentatidalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3allegata alla presente legge, l’accesso, a de-correre dall’entrata in esercizio commerciale,alla tariffa fissa onnicomprensiva e cumula-bile con altri incentivi pubblici di natura na-zionale, regionale, locale o comunitaria inconto capitale o in conto interessi con capita-lizzazione anticipata, non eccedenti il 40 percento del costo dell’investimento».

Art. 43.

(Tassa automobilistica dei veicoli

alimentati a GPL o a metano)

1. L’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 novembre2006, n. 286, e sostituito dal seguente:

«61. Le regioni possono esentare dal paga-mento della tassa automobilistica regionaleper cinque annualita successive i veicoli ap-partenenti alle categorie internazionali M1 eN1 su cui viene installato un sistema di ali-mentazione a GPL o a metano, collaudatoin data successiva alla data di entrata in vi-gore del presente decreto. I suddetti veicolidevono essere conformi ad una delle se-guenti direttive o regolamenti del Parlamentoeuropeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE,del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 nondevono comportare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica.

3. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,con modificazioni, dalla legge 9 aprile2009, n. 33, nei limiti delle risorse ivi dispo-nibili, le parole: «, sugli autoveicoli di cate-goria "euro 0", "euro 1" e "euro 2"» sonosoppresse.

Art. 44.

(Diritto annuale per le imprese esercenti

attivita di distribuzione di carburanti)

1. Fatta salva la possibilita di successive

disposizioni di portata piu generale e di du-

rata non limitata, anche nell’ambito dell’or-

dinaria potesta regolamentare in materia di

accertamento, riscossione e liquidazione del

diritto annuale di cui al comma 3 dell’arti-

colo 18 della legge 29 dicembre 1993,

n. 580, e successive modificazioni, limitata-

mente al versamento del diritto annuale rela-

tivo all’anno 2009, per le imprese esercenti

attivita di distribuzione di carburanti, il fattu-

rato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f),

numero 4), del regolamento di cui al decreto

del Ministro dell’industria, del commercio e

dell’artigianato 11 maggio 2001, n. 359,

deve essere inteso al netto delle accise. Le

conseguenti minori entrate per il sistema ca-

merale sono compensate nella misura di 1,5

milioni di euro da trasferire all’Unione ita-

liana delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura per essere successi-

vamente ripartite tra le singole camere di

commercio, industria, artigianato e agricol-

tura in proporzione alle minori entrate valu-

tate per ciascuna di esse sulla base dei dati

relativi alla riscossione del diritto annuale

per l’anno 2008. All’onere derivante dalle di-

sposizioni di cui al presente comma, pari a

1,5 milioni di euro per l’anno 2009, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del-

l’autorizzazione di spesa prevista dall’arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307, relativa al Fondo per interventi strut-

turali di politica economica.

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Art. 45.

(Istituzione del Fondo per la riduzione del

prezzo alla pompa dei carburanti nelleregioni interessate dalla estrazione di

idrocarburi liquidi e gassosi)

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidie gassosi ottenute in terraferma, ivi compresii pozzi che partono dalla terraferma, a decor-rere dal 1º gennaio 2009, l’aliquota di pro-dotto che il titolare di ciascuna concessionedi coltivazione e tenuto a corrispondere an-nualmente, ai sensi dell’articolo 19, comma1, del decreto legislativo 25 novembre1996, n. 625, e elevata dal 7 per cento al10 per cento. Il titolare unico o contitolaredi ciascuna concessione e tenuto a versarele somme corrispondenti al valore dell’incre-mento di aliquota ad apposito capitolo del-l’entrata del bilancio dello Stato. Tali sommesono interamente riassegnate al Fondo di cuial comma 2.

2. Nello stato di previsione del Ministerodello sviluppo economico e istituito il Fondopreordinato alla riduzione del prezzo allapompa dei carburanti per i residenti nelle re-gioni interessate dalla estrazione di idrocar-buri liquidi e gassosi nonche dalle attivitadi rigassificazione anche attraverso impiantifissi offshore.

3. Il Fondo e alimentato:

a) dagli importi rivenienti dalle maggio-razioni di aliquota di cui al comma 1;

b) dalle erogazioni liberali da parte deititolari di concessione di coltivazione e dieventuali altri soggetti, pubblici e privati.

4. Con decreto del Ministro dell’economiae delle finanze, di concerto con il Ministrodello sviluppo economico, da adottare entronovanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono definiti le moda-lita procedurali di utilizzo da parte dei resi-denti nelle regioni interessate dei benefıciprevisti dal presente articolo e i meccanismi

volti a garantire la compensazione finalizzataall’equilibrio finanziario del Fondo.

5. Con decreto del Ministro dell’economiae delle finanze, di concerto con il Ministrodello sviluppo economico, sono annualmentedestinate, sulla base delle disponibilita delFondo, le somme spettanti per le iniziativea favore dei residenti in ciascuna regione in-teressata, calcolate in proporzione alle produ-zioni ivi ottenute. Tali somme dovrannocompensare il minor gettito derivante dalleriduzioni delle accise disposte con il mede-simo decreto.

Art. 46.

(Progetti di innovazione industriale e misureper il riordino del sistema delle stazioni

sperimentali per l’industria)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, al fine di pro-muovere e sostenere la competitivita del si-stema produttivo, il Ministro dello sviluppoeconomico, di concerto con il Ministro del-l’istruzione, dell’universita e della ricerca,sentiti il Ministro per la semplificazione nor-mativa e il Ministro per la pubblica ammini-strazione e l’innovazione, d’intesa con laConferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, puo aggiornare o modi-ficare le aree tecnologiche per i progetti diinnovazione industriale indicate all’articolo1, comma 842, della legge 27 dicembre2006, n. 296, e successive modificazioni, ov-vero individuare nuove aree tecnologiche. Adecorrere dall’anno 2009, l’aggiornamento ol’individuazione di nuove aree tecnologichepuo intervenire entro il 30 giugno di ognianno.

2. Il Governo e delegato ad adottare, entroun anno dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, previa acquisizione del pareredella Conferenza unificata di cui all’articolo8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

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n. 281, e successive modificazioni, e, succes-sivamente, dei pareri delle Commissioni par-lamentari competenti, che sono resi entro iltermine di sessanta giorni dal ricevimentodella richiesta, un decreto legislativo per ilriordino del sistema delle stazioni sperimen-tali per l’industria con riattribuzione dellecompetenze e conseguente soppressione del-l’Istituto nazionale per le conserve alimen-tari, nel rispetto dei seguenti princıpi e criteridirettivi:

a) definizione del sistema delle stazionisperimentali in termini di organicita delle re-lazioni tra gli enti e il Ministero dello svi-luppo economico, in funzione di obiettivi dipolitica economica generale di migliora-mento della competitivita del sistema produt-tivo nazionale attraverso la promozione e ilsostegno all’innovazione, alla ricerca e allaformazione del personale qualificato;

b) qualificazione delle stazioni speri-mentali come enti pubblici economici, sotto-posti alla vigilanza del Ministero dello svi-luppo economico, considerati nell’espleta-mento delle loro attivita di ricerca e sviluppoprecompetitivo anche come organismi di ri-cerca secondo la disciplina comunitaria;

c) razionalizzazione organizzativa e fun-zionale mediante la trasformazione, la fu-sione, lo scorporo o la soppressione delle sta-zioni sperimentali gia esistenti in relazionealle esigenze di promozione e sostegno delsistema produttivo nazionale attraverso l’in-dividuazione o il riordino dei settori produt-tivi di riferimento per la relativa attivita, inconsiderazione delle capacita ed esperienzespecifiche maturate dalle stazioni sperimen-tali nei tradizionali campi di attivita e inquelli connessi o funzionali alle capacitaoperative, professionali e tecniche, definendole modalita operative per il trasferimento dirisorse umane e finanziarie, sentite le orga-nizzazioni sindacali in relazione alla destina-zione del personale;

d) previsione dell’adozione di un rego-lamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su propo-sta del Ministro dello sviluppo economico, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze e con il Ministro per la pub-blica amministrazione e l’innovazione, sen-tite le organizzazioni sindacali in relazionealla destinazione del personale in caso di tra-sformazione, fusione, scorporo o soppres-sione delle stazioni sperimentali gia esistenti,con individuazione di modalita operative perl’articolazione delle attivita di riferimentodelle stazioni sperimentali secondo gli obiet-tivi di cui alle lettere a) e c);

e) riconoscimento dell’autonomia statu-taria delle stazioni sperimentali, con previ-sione dell’adozione della deliberazione di ap-provazione dello statuto e delle relative mo-difiche a maggioranza dei due terzi dei com-ponenti del consiglio di amministrazionedella stazione sperimentale e relativa appro-vazione da parte del Ministero dello sviluppoeconomico, con determinazione del limitemassimo di componenti per la composizionedel consiglio di amministrazione in funzionedell’articolazione rappresentativa del nuovoo diverso settore di competenza individuatosecondo gli obiettivi di cui alle lettere a) ec) e comunque in misura non superiore a do-dici;

f) previsione che ogni stazione speri-mentale provveda alla gestione delle spesee al finanziamento delle proprie attivita me-diante i proventi e i contributi a carico delleimprese, ai sensi dell’articolo 8 del decretolegislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senzanuovi o maggiori oneri a carico dello Stato,nonche previsione della stipulazione di con-venzioni tra il Ministero dello sviluppo eco-nomico, l’Agenzia delle entrate e le altre am-ministrazioni competenti, per la regolazionedei rapporti finanziari e delle modalita di ri-scossione dei contributi previsti;

g) previsione della possibilita di stipula-zione, da parte delle stazioni sperimentali, diconvenzioni e accordi di programma con am-ministrazioni, enti pubblici e privati, nazio-nali, comunitari e internazionali, per le fina-

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lita di cui al comma 2 dell’articolo 2 del de-creto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, se-condo le modalita e i criteri definiti nellostatuto;

h) riassetto e semplificazione della nor-mativa vigente sulle stazioni sperimentali,fatto salvo quanto previsto alla lettera d),modificando le disposizioni contenute nel de-creto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, se-condo i princıpi e criteri direttivi di cui alpresente articolo e all’articolo 20 della legge15 marzo 1997, n. 59, e successive modifica-zioni, e individuando espressamente lenorme abrogate;

i) previsione che i rapporti di lavoro deidipendenti delle stazioni sperimentali sianodisciplinati dalle disposizioni del capo I deltitolo II del libro quinto del codice civile edalle leggi sui rapporti di lavoro subordinatonell’impresa;

l) definizione delle misure transitorieper assicurare la continuita operativa degliorganismi nel processo di riordino, anchestabilendo che i consigli di amministrazionesiano costituiti entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore del decreto legisla-tivo di cui al presente comma, che gli statutisiano deliberati dal consiglio di amministra-zione entro due mesi dalla data di insedia-mento e che, in caso di inutile decorso deltermine, con decreto del Ministro dello svi-luppo economico sia nominato un commissa-rio straordinario per l’adozione degli atti ri-chiesti.

3. Entro un anno dalla data di entrata invigore del decreto legislativo di cui alcomma 2, il Governo puo adottare, nel ri-spetto degli oggetti e dei princıpi e criteri di-rettivi nonche della procedura di cui al me-desimo comma 2, uno o piu decreti legisla-tivi recanti disposizioni integrative e corret-tive.

4. Nelle more dell’adozione e dell’attua-zione del decreto legislativo di cui al comma2, sono prorogate le gestioni commissariali

in essere relative alle stazioni sperimentaliper l’industria.

5. Dall’attuazione delle disposizioni di cuiai commi 2, 3 e 4 non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pub-blica.

Art. 47.

(Legge annuale per il mercatoe la concorrenza)

1. Il presente articolo disciplina l’adozionedella legge annuale per il mercato e la con-correnza, al fine di rimuovere gli ostacoli re-golatori, di carattere normativo o ammini-strativo, all’apertura dei mercati, di promuo-vere lo sviluppo della concorrenza e di ga-rantire la tutela dei consumatori.

2. Entro sessanta giorni dalla data di tra-smissione al Governo della relazione annualedell’Autorita garante della concorrenza e delmercato, ai sensi dell’articolo 23 della legge10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dalcomma 5 del presente articolo, il Governo,su proposta del Ministro dello sviluppo eco-nomico, sentita la Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modifica-zioni, tenendo conto anche delle segnalazionieventualmente trasmesse agli stessi fini dicui al comma 1 del presente articolo dall’Au-torita garante della concorrenza e del mer-cato, presenta alle Camere il disegno dilegge annuale per il mercato e la concor-renza.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, alfine, anche in relazione ai pareri e alle se-gnalazioni dell’Autorita garante della concor-renza e del mercato, espressi ai sensi degliarticoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre1990, n. 287, nonche alle indicazioni conte-nute nelle relazioni annuali dell’Autoritaper le garanzie nelle comunicazioni e delle

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altre autorita amministrative indipendenti, dirimuovere gli ostacoli all’apertura dei mer-cati, di promuovere lo sviluppo della concor-renza, anche con riferimento alle funzionipubbliche e ai costi regolatori condizionantil’esercizio delle attivita economiche private,nonche di garantire la tutela dei consumatori;

b) una o piu deleghe al Governo per l’e-manazione di decreti legislativi, da adottarenon oltre centoventi giorni dalla data di en-trata in vigore della legge, ai fini di cui alcomma 1;

c) l’autorizzazione all’adozione di rego-lamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai finidi cui al comma 1;

d) disposizioni recanti i princıpi fonda-mentali nel rispetto dei quali le regioni e leprovince autonome esercitano le propriecompetenze normative, quando vengano inrilievo profili attinenti alla tutela della con-correnza, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera e), della Costituzione;

e) norme integrative o correttive di di-sposizioni contenute in precedenti leggi peril mercato e la concorrenza, con esplicita in-dicazione delle norme da modificare o abro-gare.

4. Il Governo allega al disegno di legge dicui al comma 2 una relazione di accompa-gnamento che evidenzi:

a) lo stato di conformita dell’ordina-mento interno ai princıpi comunitari in mate-ria di libera circolazione, concorrenza e aper-tura dei mercati, nonche alle politiche euro-pee in materia di concorrenza;

b) lo stato di attuazione degli interventiprevisti nelle precedenti leggi per il mercatoe la concorrenza, indicando gli effetti che nesono derivati per i cittadini, le imprese e lapubblica amministrazione;

c) l’elenco delle segnalazioni e dei pa-reri dell’Autorita garante della concorrenzae del mercato, espressi ai sensi degli articoli21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,

indicando gli ambiti in cui non si e ritenutoopportuno darvi seguito.

5. All’articolo 23, comma 1, primo pe-riodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,le parole: «entro il 30 aprile di ogni anno»sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31marzo di ogni anno».

Art. 48.

(Modifiche al decreto-leggen. 223 del 2006)

1. All’articolo 13, comma 1, primo pe-riodo, del decreto-legge 4 luglio 2006,n. 223, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole:«degli operatori» sono inserite le seguenti:«nel territorio nazionale», la parola: «esclusi-vamente» e soppressa e dopo le parole: «so-cieta o enti» sono aggiunte le seguenti:«aventi sede nel territorio nazionale».

Art. 49.

(Modifica dell’articolo 140-bis del codice delconsumo, di cui al decreto legislativo

6 settembre 2005, n. 206)

1. L’articolo 140-bis del codice del con-sumo, di cui al decreto legislativo 6 settem-bre 2005, n. 206, e sostituito dal seguente:

«Art. 140-bis. - (Azione di classe). – 1. Idiritti individuali omogenei dei consumatorie degli utenti di cui al comma 2 sono tutela-bili anche attraverso l’azione di classe, se-condo le previsioni del presente articolo. Atal fine ciascun componente della classe, an-che mediante associazioni cui da mandato ocomitati cui partecipa, puo agire per l’accer-tamento della responsabilita e per la con-danna al risarcimento del danno e alle resti-tuzioni.

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2. L’azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralita diconsumatori e utenti che versano nei con-fronti di una stessa impresa in situazioneidentica, inclusi i diritti relativi a contrattistipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342del codice civile;

b) i diritti identici spettanti ai consuma-tori finali di un determinato prodotto neiconfronti del relativo produttore, anche aprescindere da un diretto rapporto contrat-tuale;

c) i diritti identici al ristoro del pregiu-dizio derivante agli stessi consumatori eutenti da pratiche commerciali scorrette oda comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendonoavvalersi della tutela di cui al presente arti-colo aderiscono all’azione di classe, senzaministero di difensore. L’adesione comportarinuncia a ogni azione restitutoria o risarcito-ria individuale fondata sul medesimo titolo,salvo quanto previsto dal comma 15. L’attodi adesione, contenente, oltre all’elezione didomicilio, l’indicazione degli elementi costi-tutivi del diritto fatto valere con la relativadocumentazione probatoria, e depositato incancelleria, anche tramite l’attore, nel ter-mine di cui al comma 9, lettera b). Gli effettisulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943e 2945 del codice civile decorrono dalla no-tificazione della domanda e, per coloro chehanno aderito successivamente, dal depositodell’atto di adesione.

4. La domanda e proposta al tribunale or-dinario avente sede nel capoluogo della re-gione in cui ha sede l’impresa, ma per laValle d’Aosta e competente il tribunale diTorino, per il Trentino-Alto Adige e ilFriuli-Venezia Giulia e competente il tribu-nale di Venezia, per le Marche, l’Umbria,l’Abruzzo e il Molise e competente il tribu-nale di Roma e per la Basilicata e la Cala-bria e competente il tribunale di Napoli. Il

tribunale tratta la causa in composizione col-legiale.

5. La domanda si propone con atto di cita-zione notificato anche all’ufficio del pub-blico ministero presso il tribunale adıto, ilquale puo intervenire limitatamente al giudi-zio di ammissibilita.

6. All’esito della prima udienza il tribu-nale decide con ordinanza sull’ammissibilitadella domanda, ma puo sospendere il giudi-zio quando sui fatti rilevanti ai fini del deci-dere e in corso un’istruttoria davanti a un’au-torita indipendente ovvero un giudizio da-vanti al giudice amministrativo. La domandae dichiarata inammissibile quando e manife-stamente infondata, quando sussiste un con-flitto di interessi ovvero quando il giudicenon ravvisa l’identita dei diritti individualitutelabili ai sensi del comma 2, nonchequando il proponente non appare in gradodi curare adeguatamente l’interesse dellaclasse.

7. L’ordinanza che decide sulla ammissibi-lita e reclamabile davanti alla corte d’appellonel termine perentorio di trenta giorni dallasua comunicazione o notificazione se ante-riore. Sul reclamo la corte d’appello decidecon ordinanza in camera di consiglio non ol-tre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Ilreclamo dell’ordinanza ammissiva non so-spende il procedimento davanti al tribunale.

8. Con l’ordinanza di inammissibilita, ilgiudice regola le spese, anche ai sensi del-l’articolo 96 del codice di procedura civile,e ordina la piu opportuna pubblicita a curae spese del soccombente.

9. Con l’ordinanza con cui ammette l’a-zione il tribunale fissa termini e modalitadella piu opportuna pubblicita, ai fini dellatempestiva adesione degli appartenenti allaclasse. L’esecuzione della pubblicita e condi-zione di procedibilita della domanda. Con lastessa ordinanza il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti indivi-duali oggetto del giudizio, specificando i cri-teri in base ai quali i soggetti che chiedono

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di aderire sono inclusi nella classe o devonoritenersi esclusi dall’azione;

b) fissa un termine perentorio, non su-periore a centoventi giorni dalla scadenzadi quello per l’esecuzione della pubblicita,entro il quale gli atti di adesione, anche amezzo dell’attore, sono depositati in cancel-leria. Copia dell’ordinanza e trasmessa, acura della cancelleria, al Ministero dello svi-luppo economico che ne cura ulteriori formedi pubblicita, anche mediante la pubblica-zione sul relativo sito internet.

10. E escluso l’intervento di terzi ai sensidell’articolo 105 del codice di procedura ci-vile.

11. Con l’ordinanza con cui ammette l’a-zione il tribunale determina altresı il corsodella procedura assicurando, nel rispetto delcontraddittorio, l’equa, efficace e sollecitagestione del processo. Con la stessa o consuccessiva ordinanza, modificabile o revoca-bile in ogni tempo, il tribunale prescrive lemisure atte a evitare indebite ripetizioni ocomplicazioni nella presentazione di proveo argomenti; onera le parti della pubblicitaritenuta necessaria a tutela degli aderenti; re-gola nel modo che ritiene piu opportuno l’i-struzione probatoria e disciplina ogni altraquestione di rito, omessa ogni formalitanon essenziale al contraddittorio.

12. Se accoglie la domanda, il tribunalepronuncia sentenza di condanna con cui li-quida, ai sensi dell’articolo 1226 del codicecivile, le somme definitive dovute a coloroche hanno aderito all’azione o stabilisce ilcriterio omogeneo di calcolo per la liquida-zione di dette somme. In caso di accogli-mento di un’azione di classe proposta neiconfronti di gestori di servizi pubblici o dipubblica utilita, il tribunale tiene conto diquanto riconosciuto in favore degli utenti edei consumatori danneggiati nelle relativecarte dei servizi eventualmente emanate. Lasentenza diviene esecutiva decorsi centot-tanta giorni dalla pubblicazione. I pagamentidelle somme dovute effettuati durante tale

periodo sono esenti da ogni diritto e incre-

mento, anche per gli accessori di legge matu-

rati dopo la pubblicazione della sentenza.

13. La corte d’appello, richiesta dei prov-

vedimenti di cui all’articolo 283 del codice

di procedura civile, tiene altresı conto del-

l’entita complessiva della somma gravante

sul debitore, del numero dei creditori, non-

che delle connesse difficolta di ripetizione

in caso di accoglimento del gravame. La

corte puo comunque disporre che, fino al

passaggio in giudicato della sentenza, la

somma complessivamente dovuta dal debi-

tore sia depositata e resti vincolata nelle

forme ritenute piu opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fa

stato anche nei confronti degli aderenti. E

fatta salva l’azione individuale dei soggetti

che non aderiscono all’azione collettiva.

Non sono proponibili ulteriori azioni di

classe per i medesimi fatti e nei confronti

della stessa impresa dopo la scadenza del ter-

mine per l’adesione assegnato dal giudice ai

sensi del comma 9. Quelle proposte entro

detto termine sono riunite d’ufficio se pen-

denti davanti allo stesso tribunale; altrimenti

il giudice successivamente adıto ordina la

cancellazione della causa dal ruolo, asse-

gnando un termine perentorio non superiore

a sessanta giorni per la riassunzione davanti

al primo giudice.

15. Le rinunce e le transazioni intervenute

tra le parti non pregiudicano i diritti degli

aderenti che non vi hanno espressamente

consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi

anche nei casi di estinzione del giudizio o

di chiusura anticipata del processo».

2. Le disposizioni dell’articolo 140-bis del

codice del consumo, di cui al decreto legisla-

tivo 6 settembre 2005, n. 206, come sosti-

tuito dal comma 1 del presente articolo, si

applicano agli illeciti compiuti successiva-

mente alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge.

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Art. 50.

(Verifica della liberalizzazione dei servizia terra negli aeroporti civili)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, ogni sei mesi, presenta alle Camereuna relazione sul grado di liberalizzazionedei servizi a terra negli aeroporti civili, conparticolare riferimento:

a) al mercato dei servizi aeroportuali aterra;

b) al miglioramento del servizio di ven-dita dei biglietti aerei in termini di reperibi-lita, informazione in tempo reale all’utenza,minori costi per i consumatori;

c) ai rapporti fra scali aeroportuali, tra-sporti intermodali, infrastrutture di trasportoe territorio;

d) alle misure e ai correttivi concretiadottati per un’effettiva liberalizzazione nelsettore;

e) agli ulteriori eventuali provvedimentivolti a garantire un’effettiva concorrenzialitadel mercato.

Art. 51.

(Misure per la conoscibilita

dei prezzi dei carburanti)

1. Al fine di favorire la piu ampia diffu-sione delle informazioni sui prezzi dei carbu-ranti praticati da ogni singolo impianto di di-stribuzione di carburanti per autotrazione sul-l’intero territorio nazionale, e fatto obbligo achiunque eserciti l’attivita di vendita al pub-blico di carburante per autotrazione per usocivile di comunicare al Ministero dello svi-luppo economico i prezzi praticati per ognitipologia di carburante per autotrazione com-mercializzato.

2. Il Ministro dello sviluppo economico,con proprio decreto da adottare entro seimesi dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, individua secondo criteri di gra-

dualita e sostenibilita le decorrenze dell’ob-bligo di cui al comma 1 e definisce i criterie le modalita per la comunicazione delle in-formazioni di prezzo da parte dei gestori de-gli impianti, per l’acquisizione ed il tratta-mento dei suddetti prezzi dei carburanti, non-che per la loro pubblicazione sul sito internetdel Ministero medesimo ovvero anche attra-verso altri strumenti di comunicazione attia favorire la piu ampia diffusione di tali in-formazioni presso i consumatori. Dall’appli-cazione delle disposizioni di cui al presentecomma non devono derivare nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica e le atti-vita ivi previste devono essere svolte con lerisorse umane, strumentali e finanziarie di-sponibili a legislazione vigente.

3. In caso di omessa comunicazione oquando il prezzo effettivamente praticatosia superiore a quello comunicato dal singoloimpianto di distribuzione di cui al comma 1,si applica la sanzione amministrativa pecu-niaria di cui all’articolo 22, comma 3, deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,da irrogare con le modalita ivi previste.

Art. 52.

(SACE Spa)

1. Al fine di ottimizzare l’efficienza del-l’attivita della societa SACE Spa a sostegnodell’internazionalizzazione dell’economiaitaliana e la sua competitivita rispetto agli al-tri organismi che operano con le stesse fina-lita sui mercati internazionali, il Governo edelegato ad adottare, sentito il parere delleCommissioni parlamentari competenti permateria, entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, uno o piu de-creti legislativi secondo i seguenti princıpi ecriteri direttivi:

a) separazione tra le attivita che la so-cieta SACE Spa svolge a condizioni di mer-cato dall’attivita che, avendo ad oggetto ri-

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schi non di mercato, beneficia della garanziadello Stato secondo la normativa vigente;

b) possibilita che le due attivita di cuialla lettera a) siano esercitate da organismidiversi, determinandone la costituzione e irapporti;

c) possibilita che all’organismo desti-nato a svolgere l’attivita a condizioni di mer-cato partecipino anche soggetti interessati al-l’attivita o all’investimento purche non inevidente conflitto di interessi;

d) previsione, nell’ambito della separa-zione delle attivita della societa, e anchenelle ipotesi di cui alla lettera a), di oppor-tune forme di trasparenza, ed eventuali pro-cedure di verifica e controllo indipendente,delle attivita svolte sia dal suddetto organi-smo che dalle imprese assicurate.

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica.

Art. 53.

(Delega al Governo per la riforma

della disciplina in materia di camere dicommercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Il Governo e delegato ad adottare, entrosei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, un decreto legislativo, aisensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto1988, n. 400, su proposta del Ministro dellosviluppo economico, d’intesa con la Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, per la riforma della disciplinain materia di camere di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura, nel rispettodei seguenti princıpi e criteri direttivi:

a) riordino della disciplina in materia divigilanza sulle camere di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura, al fine di assi-curare uniformita e coerenza nelle funzioni enei compiti esercitati, nel rispetto del riparto

di competenze tra lo Stato e le regioni, e re-

visione della disciplina relativa ai segretari

generali delle camere di commercio;

b) semplificazione e rafforzamento delle

procedure di nomina degli organi camerali al

fine di consentire un efficace funzionamento

degli stessi;

c) previsione di una maggiore traspa-

renza nelle procedure relative alla rileva-

zione del grado di rappresentativita delle or-

ganizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle

associazioni di consumatori, ai fini della de-

signazione dei componenti delle stesse nei

consigli camerali;

d) valorizzazione del ruolo delle camere

di commercio quali autonomie funzionali

nello svolgimento dei propri compiti di inte-

resse generale per il sistema delle imprese

nell’ambito delle economie locali, nel conte-

sto del sistema regionale delle autonomie lo-

cali;

e) previsione di limitazioni per la costi-

tuzione di nuove camere di commercio ai

fini del raggiungimento di un sufficiente

equilibrio economico;

f) valorizzazione e rafforzamento del

ruolo delle camere di commercio a sostegno

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,

in materia di alternanza scuola-lavoro e di

orientamento al lavoro e alle professioni;

g) miglioramento degli assetti organiz-

zativi in coerenza con i compiti assegnati

alle camere di commercio sul territorio, non-

che valorizzazione del ruolo dell’Unionca-

mere con conseguente razionalizzazione e

semplificazione del sistema contrattuale;

h) previsione che all’attuazione del pre-

sente comma si provveda nei limiti delle ri-

sorse umane, finanziarie e strumentali dispo-

nibili a legislazione vigente.

2. Al comma 1 dell’articolo 23-bis della

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la let-

tera g) e aggiunta la seguente:

BG_07
Casella di testo
Comma 2: abrogato dall'allegato 4, articolo 4, del decreto legislarivo n. 104 del 2010
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«g-bis) i provvedimenti adottati ai sensidell’articolo 12, comma 3, della legge 29 di-cembre 1993, n. 580».

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1e emanato previa acquisizione dei pareridelle competenti Commissioni parlamentari.

4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica.

Art. 54.

(Internazionalizzazione delle imprese

e sostegno alla rete esteradell’Istituto nazionale per il commercio estero)

1. Le risorse di cui all’articolo 2, comma554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,e successive modificazioni, fatto salvoquanto previsto dal comma 12 dell’articolo2 della presente legge, sono altresı destinateagli interventi individuati dal Ministro dellosviluppo economico per garantire il manteni-mento dell’operativita della rete estera degliuffici dell’Istituto nazionale per il commer-cio estero, subordinatamente alla verifica,da parte del Ministero dell’economia e dellefinanze, della provenienza delle stesse ri-sorse, fermo restando il limite degli effettistimati per ciascun anno in termini di indebi-tamento netto, ai sensi del comma 556 del-l’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,n. 244.

Art. 55.

(Interpretazione autentica in materia di

esercizio di autotrasporto in forma associata)

1. L’espressione «in forma associata» dicui all’articolo 2, comma 227, della legge24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nelsenso che le imprese, in possesso dei requi-siti di onorabilita, capacita finanziaria e pro-fessionale ed iscritte all’albo degli autotra-

sportatori per conto di terzi, che intendonoesercitare la professione di autotrasportatoredi cose per conto di terzi attraverso tale tipo-logia di accesso al mercato, devono aderire,ferme le condizioni di dettaglio stabilitecon provvedimento del Dipartimento per itrasporti terrestri e il trasporto intermodale– Direzione generale per il trasporto stradaledel Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti, a un consorzio o a una cooperativaa proprieta divisa, esistente o di nuova costi-tuzione, che:

a) sia iscritto o venga iscritto alla se-zione speciale, prevista dal regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 19 aprile 1990, n. 155, dell’albo degliautotrasportatori per conto di terzi;

b) gestisca e coordini effettivamente alivello centralizzato e in tutte le sue fasi l’e-sercizio dell’autotrasporto da parte delle im-prese aderenti.

Art. 56.

(Editoria)

1. Il regolamento di delegificazione previ-sto dal comma 1 dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133, entra in vigore, relativamenteai contributi previsti dalla legge 7 agosto1990, n. 250, a decorrere dal bilancio diesercizio delle imprese beneficiarie succes-sivo a quello in corso alla data di pubblica-zione nella Gazzetta Ufficiale del regola-mento stesso.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a70 milioni di euro per ciascuno degli anni2009 e 2010, si provvede mediante quotaparte delle maggiori entrate derivanti dalledisposizioni di cui ai commi 3 e 4.

3. All’articolo 81, comma 16, del citatodecreto-legge n. 112 del 2008, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 133 del2008, le parole: «5,5 punti percentuali»

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Rettangolo
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sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti per-centuali».

4. Nelle more della liberalizzazione deiservizi postali, e fino alla rideterminazionedelle tariffe agevolate per la spedizione diprodotti editoriali di cui ai decreti del Mini-stro delle comunicazioni in data 13 novem-bre 2002, a decorrere dalla data di entratain vigore della presente legge il costo unita-rio cui si rapporta il rimborso in favore dellasocieta Poste italiane Spa nei limiti dei fondistanziati sugli appositi capitoli di bilancioautonomo della Presidenza del Consigliodei ministri, di cui all’articolo 3 del de-creto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2004, n. 46, e pari a quello rive-niente dalla convenzione in essere in analogamateria piu favorevole al prenditore.

Art. 57.

(Distruzione delle

armi chimiche)

1. E autorizzata, a decorrere dall’anno2009 e fino all’anno 2023, la spesa di euro1.200.000 annui per la distruzione dellearmi chimiche, in attuazione della Conven-zione sulla proibizione dello sviluppo, produ-zione, immagazzinaggio ed uso di armi chi-miche e sulla loro distruzione, con annessi,fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificataai sensi della legge 18 novembre 1995,n. 496.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazionedella disposizione di cui al comma 1, paria 1.200.000 euro annui a decorrere dall’anno2009 e fino all’anno 2023, si provvede me-diante corrispondente riduzione dello stanzia-mento del fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi diriserva e speciali» della missione «Fondi daripartire» dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze per

l’anno 2009, allo scopo parzialmente utiliz-zando gli accantonamenti indicati nell’Alle-gato 2.

3. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze e autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 58.

(Requisiti per lo svolgimento di servizi

ferroviari passeggeri in ambito nazionale)

1. Per lo svolgimento di servizi ferroviaripasseggeri aventi origine e destinazione nelterritorio nazionale, per i quali sia necessariol’accesso alla infrastruttura ferroviaria nazio-nale, le imprese ferroviarie devono essere inpossesso di apposita licenza valida in ambitonazionale rilasciata con le procedure previstedal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

2. Con decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, da adottare entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono individuati i requi-siti in termini di capacita finanziaria e pro-fessionale che le imprese richiedenti devonopossedere ai fini del rilascio della licenza,nonche i servizi minimi che le stesse devonoassicurare in termini di servizi complemen-tari all’utenza.

3. Il rilascio della licenza per i servizi na-zionali passeggeri puo avvenire esclusiva-mente nei confronti di imprese aventi sedelegale in Italia e, qualora siano controllate,ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre1990, n. 287, da imprese aventi sede all’e-stero, nei limiti dei medesimi princıpi di re-ciprocita previsti per il rilascio del titoloautorizzatorio di cui all’articolo 131, comma1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Le imprese che alla data di entrata invigore della presente legge siano gia in pos-sesso del titolo autorizzatorio di cui all’arti-colo 131, comma 1, della legge 23 dicembre2000, n. 388, entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore del decreto di cui al comma

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2 possono richiedere la conversione dellostesso in licenza nazionale, previa dimostra-zione dell’avvio delle attivita finalizzate al-l’ottenimento del certificato di sicurezza.

5. Le imprese gia in possesso di titoloautorizzatorio e che abbiano gia iniziato laloro attivita continuano ad avere accesso al-l’infrastruttura nazionale, ferma restando lanecessita di richiedere entro il termine dicui al comma 4 la conversione dello stessoin licenza nazionale.

Art. 59.

(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeriin ambito nazionale)

1. Dal 1º gennaio 2010, le imprese ferro-viarie che forniscono servizi di trasporto in-ternazionale di passeggeri hanno il dirittodi far salire e scendere passeggeri tra stazioninazionali situate lungo il percorso del servi-zio internazionale, senza il possesso della li-cenza nazionale di cui all’articolo 58, a con-dizione che la finalita principale del serviziosia il trasporto di passeggeri tra stazioni si-tuate in Stati membri diversi. Il rispetto ditale condizione e valutato in base a criteri,determinati con provvedimento dell’Organi-smo di regolazione di cui all’articolo 37del decreto legislativo 8 luglio 2003,n. 188, quali la percentuale del volume di af-fari e di carico, rappresentata rispettivamentedai passeggeri sulle tratte nazionali e sulletratte internazionali, nonche la percorrenzacoperta dal servizio.

2. Lo svolgimento di servizi ferroviari pas-seggeri in ambito nazionale, ivi compresa laparte di servizi internazionali svolta sul terri-torio italiano, puo essere soggetto a limita-zioni nel diritto di far salire e scendere pas-seggeri in stazioni situate lungo il percorsodel servizio, nei casi in cui il loro eserciziopossa compromettere l’equilibrio economicodi un contratto di servizio pubblico in ter-mini di redditivita di tutti i servizi coperti

da tale contratto, incluse le ripercussioni sulcosto netto per le competenti autorita pubbli-che titolari del contratto, domanda dei pas-seggeri, determinazione dei prezzi dei bi-glietti e relative modalita di emissione, ubi-cazione e numero delle fermate, orario e fre-quenza del nuovo servizio proposto.

3. L’Organismo di regolazione di cui alcomma 1, entro due mesi dal ricevimentodi tutte le informazioni necessarie, stabiliscese un servizio ferroviario rispetta le condi-zioni ed i requisiti di cui ai commi 1 e 2e, se del caso, dispone le eventuali limita-zioni al servizio, in base ad un’analisi econo-mica oggettiva e a criteri prestabiliti, previarichiesta:

a) del Ministero delle infrastrutture edei trasporti;

b) del gestore dell’infrastruttura;

c) della o delle regioni titolari del con-tratto di servizio pubblico;

d) della impresa ferroviaria che fornisceil servizio pubblico.

4. L’Organismo di regolazione motiva lasua decisione e ne informa tutte le parti inte-ressate, precisando il termine entro il qualele medesime possono richiedere il riesamedella decisione e le relative condizioni cuiquesto e assoggettato.

Art. 60.

(Modifiche al decreto legislativo19 novembre 1997, n. 422)

1. Al decreto legislativo 19 novembre1997, n. 422, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) all’articolo 18:

1) dopo il comma 1, e inserito il se-guente:

«1-bis. I servizi di trasporto pubblico fer-roviario, qualora debbano essere svolti anchesulla rete infrastrutturale nazionale, sono af-

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fidati dalle regioni ai soggetti in possesso deltitolo autorizzatorio di cui all’articolo 3,comma 1, lettera r), del decreto legislativo8 luglio 2003, n. 188, ovvero della appositalicenza valida in ambito nazionale rilasciatacon le procedure previste dal medesimo de-creto legislativo n. 188 del 2003»;

2) al comma 2, lettera a), dopo il se-condo periodo e inserito il seguente: «Taleesclusione non si applica alle imprese ferro-viarie affidatarie di servizi pubblici relativa-mente all’espletamento delle prime gareaventi ad oggetto servizi gia forniti dallestesse»;

3) al comma 2, e aggiunta, in fine, laseguente lettera:

«g-bis) relativamente ai servizi di tra-sporto pubblico ferroviario, la definizionedi meccanismi certi e trasparenti di aggiorna-mento annuale delle tariffe in coerenza conl’incremento dei costi dei servizi, che tengaconto del necessario miglioramento dell’effi-cienza nella prestazione dei servizi, del rap-porto tra ricavi da traffico e costi operativi,di cui all’articolo 19, comma 5, del tassodi inflazione programmato, nonche del recu-pero di produttivita e della qualita del servi-zio reso»;

b) all’articolo 19, comma 3, lettera d),sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«ed i criteri di aggiornamento annuale dicui all’articolo 18, comma 2, lettera g-bis)».

Art. 61.

(Ulteriori disposizioni in materiadi trasporto pubblico locale)

1. Al fine di armonizzare il processo di li-beralizzazione e di concorrenza nel settoredel trasporto pubblico regionale e localecon le norme comunitarie, le autorita compe-tenti all’aggiudicazione di contratti di servi-zio, anche in deroga alla disciplina di settore,possono avvalersi delle previsioni di cui al-l’articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all’arti-

colo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE)n. 1370/2007 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 23 ottobre 2007. Alle societache, in Italia o all’estero, risultino aggiudica-tarie di contratti di servizio ai sensi delleprevisioni del predetto regolamento (CE)n. 1370/2007 non si applica l’esclusione dicui all’articolo 18, comma 2, lettera a), deldecreto legislativo 19 novembre 1997,n. 422.

Art. 62.

(Modifiche al decreto legislativo8 luglio 2003, n. 188)

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003,n. 188, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) all’articolo 3, comma 1, lettera r),sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 otto-bre 1990, n. 287»;

b) all’articolo 6, comma 2, la lettera a)e abrogata e alla lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «limitatamente aiservizi a committenza pubblica»;

c) all’articolo 9, dopo il comma 7 e in-serito il seguente:

«7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Mi-nistero delle infrastrutture e dei trasporti ve-rifica altresı la permanenza delle condizioniper il rilascio del titolo autorizzatorio di cuiall’articolo 131, comma 1, della legge 23 di-cembre 2000, n. 388, con particolare riferi-mento alla condizione di reciprocita qualorasi tratti di imprese aventi sede all’estero oloro controllate ai sensi dell’articolo 7 dellalegge 10 ottobre 1990, n. 287»;

d) all’articolo 12, dopo il comma 1 e in-serito il seguente:

«1-bis. Il gestore dell’infrastruttura ferro-viaria mette a disposizione delle imprese fer-roviarie, nei termini e con le modalita previ-ste dal presente decreto, l’infrastruttura ferro-

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viaria e presta i servizi di cui all’articolo 20,nel rispetto dei princıpi di non discrimina-zione e di equita, allo scopo di garantireun’efficiente gestione della rete, nonche diconseguire la massima utilizzazione della re-lativa capacita»;

e) all’articolo 17:

1) al comma 3, primo periodo, le pa-role: «di circolazione» sono sostituite dalleseguenti: «dei servizi di gestione d’infrastrut-tura forniti»;

2) al comma 10, le parole: «e comun-que non oltre il 31 dicembre 2008» sonosoppresse;

3) dopo il comma 11, e aggiunto ilseguente:

«11-bis. Relativamente alla corrente di tra-zione di cui alla lettera e) del comma 5, ilrelativo prezzo di fornitura e determinato se-condo i seguenti princıpi:

a) applicazione delle condizioni di ap-provvigionamento a minor costo ai servizioggetto di contratti di servizio pubblico, alfine di minimizzare il costo del servizio uni-versale;

b) computo dei consumi medi per tipo-logia di treno;

c) calcolo del costo dell’energia per fa-sce orarie;

d) applicazione di meccanismi di ade-guamento alle condizioni del mercato dell’e-nergia elettrica, anche tramite conguagli alleimprese ferroviarie, sulla base dei costi diapprovvigionamento effettivamente sostenutidal gestore dell’infrastruttura e comunicatialle imprese ferroviarie»;

f) all’articolo 20:

1) al comma 2, le lettere g), h) e i)sono abrogate;

2) al comma 5, dopo la lettera c)sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) servizi di manovra;

c-ter) controllo della circolazione ditreni che effettuano trasporti di merci perico-

lose, previa sottoscrizione di contratti speci-fici con il gestore dell’infrastruttura;

c-quater) assistenza alla circolazione ditreni speciali, previa sottoscrizione di con-tratti specifici con il gestore dell’infrastrut-tura»;

3) dopo il comma 5, e inserito il se-guente:

«5-bis. Il gestore dell’infrastruttura, ovedecida di fornire alcuni dei servizi di cui alcomma 5 ma non intenda prestarli diretta-mente, provvede ad affidarne la gestione asue societa controllate ovvero, con proceduretrasparenti nel rispetto della normativa nazio-nale e comunitaria, a soggetti terzi, nel ri-spetto delle esigenze di accesso equo, traspa-rente e non discriminatorio da parte delle im-prese ferroviarie»;

4) il comma 8 e sostituito dal se-guente:

«8. I raccordi ferroviari di accesso e, ovedisponibile, la prestazione di servizi connessicon attivita ferroviarie nei terminali, nei portie negli interporti che servono o potrebberoservire piu di un cliente finale, sono fornitia tutte le imprese ferroviarie in manieraequa, non discriminatoria e trasparente e lerichieste da parte delle imprese ferroviariepossono essere soggette a restrizioni soltantose esistono alternative valide a condizioni dimercato»;

g) all’articolo 23:

1) al comma 1, secondo periodo,dopo le parole: «delle tracce orarie richieste»sono inserite le seguenti: «e degli eventualiservizi connessi»;

2) al comma 5, al terzo periodo, leparole: «, e comunque non superiore a diecianni,» sono soppresse ed e aggiunto, in fine,il seguente periodo: «Un periodo superiore aidieci anni e possibile solo in casi particolari,in presenza di cospicui investimenti a lungotermine e soprattutto se questi costituisconol’oggetto di impegni contrattuali»;

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3) al comma 7, secondo periodo,dopo le parole: «sotto forma di tracce orarie»sono inserite le seguenti: «e dei servizi con-nessi»;

h) all’articolo 24, comma 1, le parole:«sotto forma di tracce orarie» sono soppressee sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«sotto forma di tracce orarie e dei connessiservizi di cui all’articolo 20, comma 2, let-tere b) e c)»;

i) all’articolo 25, dopo il comma 4 e ag-giunto il seguente:

«4-bis. Le imprese ferroviarie e le associa-zioni internazionali di imprese ferroviarie de-vono, preliminarmente alla sottoscrizione delcontratto per la concessione dei diritti di uti-lizzo, essere in possesso del certificato di si-curezza».

Art. 63.

(Ulteriori misure in materiadi trasporti ferroviari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vi-gore della presente legge i servizi ferroviaridi interesse locale di cui all’articolo 9 del de-creto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,svolti nelle regioni a statuto speciale e nelleprovince autonome di Trento e di Bolzanosono attribuiti, anche in attesa dell’adozionedelle norme di attuazione degli statuti dicui all’articolo 1, comma 3, del citato de-

creto legislativo n. 422 del 1997, alla compe-tenza delle medesime regioni e provinceautonome. A tal fine il Ministro dell’econo-mia e delle finanze provvede al trasferimentodelle risorse, in conformita agli ordinamentifinanziari delle singole regioni e provinceautonome, nei limiti degli stanziamenti di bi-lancio, utilizzando le risorse gia destinate atale titolo al pagamento dei corrispettivi infavore di Trenitalia Spa derivanti dal con-tratto di servizio in essere con lo Stato, sullabase di un piano di riparto predisposto condecreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, sentite le regionie le province autonome interessate.

Art. 64.

(Disposizioni in materia di farmaci)

1. La disposizione di cui alla lettera g) delcomma 796 dell’articolo 1 della legge 27 di-cembre 2006, n. 296, si applica, fino al 31dicembre 2009, su richiesta delle imprese in-teressate, anche ai farmaci immessi in com-mercio dopo il 31 dicembre 2006. Entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge l’Agenzia italiana delfarmaco (AIFA) definisce le modalita tecni-che applicative della disposizione di cui alprimo periodo.

IL PRESIDENTE