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Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, 40123 Bologna, Tel.051/602.15.17, Fax.051/042.06.47 email: [email protected] La perizia bancaria L‘USURA SOPRAVVENUTA E LE FORMULE DI DETERMINAZIONE DEL TASSO GLOBALE DI UN CONTO CORRENTE da pag. 16 a pag. 41 “l’Usura Bancaria”

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La perizia bancaria

L‘USURA SOPRAVVENUTA E LE FORMULE DI DETERMINAZIONE

DEL TASSO GLOBALE DI UN CONTO CORRENTEda pag. 16 a pag. 41 “l’Usura Bancaria”

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Istruzioni Banca Italia per la rilevazione del

tasso ai fini dell’usura.Caso matematico

l’art. 1815 c.c.L’usura

sopravvenuta nei c/c

L’art.644 c.p. modificato

dalla l.7/3/96 n.108 – il calcolo del tasso di un

c/c

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Art.1815 l’usurasopravvenuta

Il legislatore del 1942 stabilì la nullità della clausola usuraria e l’applicazione del saggio legale. Con l’art.4 della L.7/3/96 n.ro 108, il secondo comma veniva modificato e attualmente prevede: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. In dottrina, si considera la gratuità una sanzione civile dell’usura.L’art.1, c.1 Dl. 394/2000, con norma di interpretazione autentica, stabilisce: “Ai fini dell’applicazione dell’art.644 del codice penale e dell’art.1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.Quindi la verifica del tasso soglia riguarda il momento in cui l’interesse viene convenuto.

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Art.1815 l’usuraSopravvenuta . 2

La norma di interpretazione autentica non esclude che un interesse in origine lecito risulti in epoca successiva usurario.Con rif. a un c/c acceso prima dell’entrata in vigore della L.108/96, la Cass. afferma: “la disciplina di cui alla l.108/96 si applica ai contratti di conto corrente contenenti tassi usurari, anche se stipulati prima della sua entrata in vigore, ove i rapporti non siano esauriti. Ne consegue che, in applicazione dell’art.1 l.108/96 e degli art. 1319 e 1419, comma 2, c.c. opera la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia applicabili in relazione ai diversi periodi” (Cass.602 del 11/1/13). Espandendo tale principio, elaborato per un rapporto sorto in mancanza della norma penale, diversi tribunali di merito considerano usura sopravvenuta anche quella prodotta da tassi usurari su conti correnti stipulati dopo l’entrata in vigore della l.108/96, purché, al momento della stipula, il contratto non prevedesse esplicitamente un tasso usurario (Cfr Trib.Torino, Sez. VI del 31/10/2014), con la conseguenza di ricondurre il tasso al valore soglia.

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Art.1815 l’usuraSopravvenuta . 3

Altre pronunce, applicano l’art. 1815 secondo comma a tutti i periodi di sforamento del tasso soglia. Per il Trib. Roma del 3/7/14 sez.IX n.ro 14443: “In ossequio a quanto previsto dall’art. 1815 c.c. – applicabile ai rapporti di c/c benché previsto in tema di mutuo, attesa la analoga natura di finanziamento dei rapporti bancari con cui è concesso al correntista di operare con scoperto – non deve riconoscersi alla banca alcuna somma a titolo di interessi, in caso di superamento dei tassi-soglia previsti dalla l.n. 108 del 1996, per cui va eliminata dal conto la relativa annotazione”.

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Art.1815 l’usuraSopravvenuta . 4

Altra giurisprudenza, ritiene che “Nel caso in cui invece il tasso applicato venga a superare il tasso soglia in seguito a modificazioni unilaterali della banca o anche a pattuizioni concluse successivamente all’entrata in vigore della legge 108/96 la sanzione non potrà che essere quella del comma 2 dell’art.1815 c.c., con la conseguenza che nessun interesse sarà dovuto. Diversamente opinando non solo la norma si presterebbe a facili elusioni – basterebbe pattuire un tasso non usurario e il giorno dopo modificarlo, ma si finirebbe per premiare e trattare diversamente modifiche unilaterali ugualmente contrastanti con il dettato normativo……. qualora il nuovo vincolo obbligatorio sorga per il cliente nel corso del rapporto, si debba comunque fare riferimento a questo momento e non a quello dell’originaria pattuizione per il raffronto con il tasso soglia e la verifica del suo superamento”(Cfr. Tribunale di Padova 12/8/2014).

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Art.1815 l’usuraSopravvenuta . 5

In conclusione, risulta controversa la situazione dei conti correnti bancari, nelle ipotesi (assolutamente maggioritarie) in cui il superamento della soglia avvenga nel corso del rapporto. Per i trimestri di sforamento, parte della giurisprudenza ritiene di dover ricondurre i tassi alla soglia, annullando solo l’eccedenza, altra parte, ritiene non dovuto alcun interesse.

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L’art.644 c.p. modificato dalla l.7/3/96 n.108 – il

calcolo del tasso di un c/c

L’art. 644, c.4, recita: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del

credito”.

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L’art.644 c.p. modificato dalla l.7/3/96 n.108 – il

calcolo del tasso di un c/c.2

Art.2 L. 108/96: “Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio

italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio,

comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,

escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati

dalle banche…..”

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L’art.644 c.p. modificato dalla l.7/3/96 n.108 – il

calcolo del tasso di un c/c.3

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 dicembre 2014 - Tassi effettivi globali medi – Art.3, c.2: Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ….., si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

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L’art.644 c.p. modificato dalla l.7/3/96 n.108 – il

calcolo del tasso di un c/c.4

ISTRUZIONI BANCA D’ITALIA 2006 Al punto C4 sono esclusi dagli oneri e quindi dalla rilevazione: il recupero di spese (perizie), gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento, interessi di mora e penali, le commissioni di massimo scoperto.

Quindi differenza sostanziale tra istruzioni e 644 c.p., tra la formula proposta da Banca d’Italia e le prescrizioni normative.

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L’art.644 c.p. modificato dalla l.7/3/96 n.108 – il

calcolo del tasso di un c/c.5DIFFERENZA MODALITA’ CALCOLO TASSO GLOBALE TRA ISTRUZIONI BANCA ITALIA E ART.644 CP. – LA GIURISPRUDENZA:Per Cass. Penale ( n. 46669 del 23/11/11, e conforme n.12028/10, n.28743/10): “La materia penale è dominata esclusivamente dalla legge e la legittimità si verifica solo mediante il confronto con la norma di legge (art. 644 c.p., comma 4) che disciplina la determinazione del tasso soglia che deve ricomprendere le remunerazioni a qualsiasi titolo", ricomprendendo tutti gli oneri che l'utente sopporti in connessione con il credito ottenuto e, in particolare, anche la CMS che va considerata quale elemento potenzialmente produttivo di usura”. “Questa Corte, superando un precedente orientamento contrario (Cass. 26.11.2008,n. 8551) ha affermato che In tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usuraio del tasso effettivo globale di interesse (TEG) praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile” (Sentenza n. 28743 del 14/05/2010).

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L’art.644 c.p. modificato dalla l.7/3/96 n.108 – il

calcolo del tasso di un c/c.6

DIFFERENZA MODALITA’ CALCOLO TASSO GLOBALE TRA ISTRUZIONI BANCA ITALIA E ART.644 CP. – LA GIURISPRUDENZA:

Per Trib.di Milano (Sent.21/10/2014): “È inammissibile una consulenza tecnica d’ufficio volta alla verifica del rispetto dei tassi soglia previsti dalla normativa antiusura, quando l’allegata violazione di tale normativa sia fondata su calcoli effettuati in base a formule differenti da quella indicata nelle “Istruzioni” della Banca d’Italia”.

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Le istruzioni di Banca d’Italia

La formula per determinare il tasso globale di aperture di credito in c/c, anticipi su crediti, sconto di portafoglio, credito revolving e factoring era, fino al 31/12/2009:

TEG = INTERESSI X 36.500 / NUMERI DEBITORI + ONERI X 100 / ACCORDATO

Dal 1/1/2010 diventa:

TEG = INTERESSI X 36.500 / NUMERI DEBITORI + ONERI ANNUI X 100 / ACCORDATO

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Le istruzioni di Banca d’Italia.2Si analizzano 2 aspetti: 1. CMS - escluse dal calcolo fino al 2009, dal 2010 le

(parzialmente diverse) commissioni disponibilità fondi rientrano negli oneri.

Le cms vengono così definite nelle istruzioni del 2006:

“il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.”

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Le istruzioni di Banca d’Italia.3

Risulta evidente che se le cms fossero il compenso per la disponibilità di fondi, dovrebbero essere remunerate non sullo scoperto, ma sul mancato utilizzo. Il correntista che obbliga la banca a tenere a disposizione del denaro, dovrà remunerare la banca per questo servizio. Invece, la remunerazione in base all’utilizzo, è una forma di interesse. Si ha, pertanto, un palese contrasto tra la definizione e la remunerazione, remunerazione che palesa come le cms siano in realtà un onere finanziario.

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Le istruzioni di Banca d’Italia.4

Altro aspetto sono i numeri debitori. Nelle istruzioni 2006 sono definiti come il prodotto tra capitali e giorni. Nelle istruzioni del 2009, invece, viene aggiunto ”nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall’estratto conto trimestrale cd scalare”.Si ricorda che i numeri sono il prodotto del debito per i giorni mancanti alla fine del periodo (trimestre). Si segnala che la variabile debito non è l’importo indicato in c/c, perché la valuta bancaria riportata negli estratti conto anticipa il debito di alcuni giorni, come da condizioni contrattuali. Occorre determinare il giorno da camera di compensazione, quando la Banca perde la disponibilità del denaro, per rilevare la componente implicita degli interessi.

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Le istruzioni di Banca d’Italia.5

La formula base per rilevare un tasso è: i=oneri/debito,quindi al crescere del debito, cala il tasso. La valuta bancaria produce l’effetto di accrescere il debito nominale, con conseguente riduzione del tasso effettivo, che può essere rilevante.Si segnala, infine, che dal 2010, applicando le istruzioni di Banca d’Italia, non sarà più consentito ricalcolare i numeri “effettivi”, con le modalità sopra esposte, ma si dovranno, necessariamente, applicare quelli con la valuta bancaria, in contrasto con l’art.644 c.p..

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Grazie per l’attenzione