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Studio Amministrativo e Tributario CARLA BETTEGA GIANLUCA GUERCILENA DOTTORE COMMERCIALISTA DOTTORE COMMERCIALISTA MARCO MAGNAGHI BARBARA MANTOVANI DOTTORE COMMERCIALISTA DOTTORE COMMERCIALISTA circolare n. 3/2017 pagina 1 di 11 20122 MILANO - V IA V ISCONTI DI MODRONE n. 33 - TEL 02 6693658 FAX 02 6693765 Milano, 1 marzo 2017 Contenuto della Circolare 1. Conversione del decreto “milleproroghe”: le novità in materia fiscale 2. Dichiarazioni di intento: nuovo modello in vigore dal 1° marzo 2017 3. La riforma dei Bilanci 3.1. Nuovi schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico: l’eliminazione della sezione straordinaria e dei conti d’ordine 3.2. Modifiche alla Nota Integrativa 3.3. Modifiche al Bilancio Consolidato (cenni) 3.4. Modifiche ai criteri di valutazione e misurazione 3.5. I nuovi principi contabili nazionali emessi dall’OIC 1. Conversione del decreto “milleproroghe”: le novità in materia fiscale. Il decreto è stato convertito senza variazioni rispetto a quanto annunciato nelle nostre ultime comunicazioni. Si è in attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In sintesi le misure fiscali di interesse generali sono le seguenti. i modelli Intrastat Acquisti sono ripristinati per tutto il 2017, sia per gli acquisti di beni sia per i servizi. Per il 2018 sono previste semplificazioni (tra cui l ’abolizione del listing per i servizi ricevuti); per il 2017 lo Spesometro diviene semestrale con scadenze 16 settembre 2017 (slitta al 18 perché è un sabato) e 28 febbraio 2018. NB: confermiamo che il rinvio non riguarda le comunicazioni delle liquidazioni Iva che restano trimestrali. la sperimentazione della lotteria degli scontrini, prevista dalla legge di bilancio 2017, slitta dal 1° marzo al 1° novembre, sempre con riferimento alle sole operazioni regolate con moneta elettronica; è abolita la comunicazione dei beni concessi in godimento dalle imprese ai soci e ai familiari dell’imprenditore; è prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione ai fini Irpef del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici; il cd criterio di derivazione rafforzata prima previsto solo per i soggetti che redigono i bilanci con i principi internazionali (cd IAS adopter) è ora esteso a tutti i soggetti. In sostanza le nuove regole di valutazione introdotte per i bilanci 2016 (v. sezione 3 di questa circolare) sono riconosciute anche ai fini fiscali (IRES e IRAP) senza necessità di attivare un “doppio binario” civilistico-fiscale.

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Studio Amministrativo e Tributario

CARLA BETTEGA GIANLUCA GUERCILENA DOTTORE COMMERCIALISTA DOTTORE COMMERCIALISTA

MARCO MAGNAGHI BARBARA MANTOVANI DOTTORE COMMERCIALISTA DOTTORE COMMERCIALISTA

circolare n. 3/2017 pagina 1 di 11

20122 M ILANO - V IA V ISCONTI DI MODRONE n. 33 - TEL 02 6693658 FAX 02 6693765

Milano, 1 marzo 2017

Contenuto della Circolare

1. Conversione del decreto “milleproroghe”: le

novità in materia fiscale

2. Dichiarazioni di intento: nuovo modello in

vigore dal 1° marzo 2017

3. La riforma dei Bilanci

3.1. Nuovi schemi di Stato Patrimoniale e

Conto Economico: l’eliminazione della

sezione straordinaria e dei conti

d’ordine

3.2. Modifiche alla Nota Integrativa

3.3. Modifiche al Bilancio Consolidato

(cenni)

3.4. Modifiche ai criteri di valutazione e

misurazione

3.5. I nuovi principi contabili nazionali

emessi dall’OIC

1. Conversione del decreto “milleproroghe”: le novità in materia

fiscale. Il decreto è stato convertito senza variazioni rispetto a quanto annunciato nelle nostre ultime

comunicazioni. Si è in attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In sintesi le misure fiscali di interesse generali sono le seguenti.

▪ i modelli Intrastat Acquisti sono ripristinati per tutto il 2017, sia per gli acquisti di

beni sia per i servizi. Per il 2018 sono previste semplificazioni (tra cui l’abolizione del

listing per i servizi ricevuti);

▪ per il 2017 lo Spesometro diviene semestrale con scadenze 16 settembre 2017 (slitta

al 18 perché è un sabato) e 28 febbraio 2018.

NB: confermiamo che il rinvio non riguarda le comunicazioni delle liquidazioni Iva

che restano trimestrali.

▪ la sperimentazione della lotteria degli scontrini, prevista dalla legge di bilancio

2017, slitta dal 1° marzo al 1° novembre, sempre con riferimento alle sole operazioni

regolate con moneta elettronica;

▪ è abolita la comunicazione dei beni concessi in godimento dalle imprese ai soci e

ai familiari dell’imprenditore;

▪ è prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione ai fini Irpef del 50% dell’Iva

pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B,

cedute dalle imprese costruttrici;

▪ il cd criterio di derivazione rafforzata prima previsto solo per i soggetti che

redigono i bilanci con i principi internazionali (cd IAS adopter) è ora esteso a tutti i

soggetti. In sostanza le nuove regole di valutazione introdotte per i bilanci 2016 (v.

sezione 3 di questa circolare) sono riconosciute anche ai fini fiscali (IRES e IRAP)

senza necessità di attivare un “doppio binario” civilistico-fiscale.

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2. Dichiarazioni di intento: nuovo modello in vigore dal 1° marzo

2017.

Rammentiamo che dal 1° marzo 2017 la dichiarazione di intento deve essere presentata con

il nuovo modello, che non prevede più le caselle relative al “periodo di validità”.

Eventuali dichiarazioni già inviate con il “periodo di validità” devono essere sostituite e non

possono essere ritenute valide da marzo in poi. Alleghiamo un articolo de Il Sole.

Link utili:

www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiar

azioni+operazioni+intracomunitarie/Dichiarazioni+di+intento/InfoGen+Dichiarazioni+di+in

tento/

www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+r

isoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/dicembre+2016+risoluzioni/ris

oluzione+n+120+del+22+dicembre+2016/Risoluzione+n.120E+del+22-12-2016.pdf

3. La riforma dei Bilanci.

Come noto, le regole di predisposizione dei bilanci hanno subito delle modifiche di rilievo (1). Le nuove norme sono in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli

esercizi finanziari iniziati da tale data (art. 12 del D. Lgs. 139/15).

Per chi ha l’esercizio “solare”, il bilancio 2016 è dunque il primo bilancio da redigere con le

nuove regole.

Nel frattempo, l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), ha a sua volta aggiornato i

principi contabili di riferimento (2).

L’istituto XBRL ha pubblicato anch’esso la nuova tassonomia da utilizzare per le istanze

XBRL ( è la versione “2016-11-14”) per chi è tenuto ad adottare tale formato.

Di seguito proponiamo una sintesi delle nuove regole, con un taglio quanto più possibile

schematico ed operativo (lasciando eventuali richiami più specifici nelle note) e quindi

senza alcuna pretesa di completezza.

Le novità riguardano:

▪ i prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico (sia del bilancio di esercizio

sia del bilancio consolidato);

▪ l’obbligatorietà del rendiconto finanziario come schema primario del bilancio (3);

▪ i principi generali di redazione del bilancio, i metodi di valutazione;

▪ le informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

(1) Il D. Lgs. 139/15 ha recepito la Direttiva 2013/34 (che ha abrogato le precedenti IV e settima VII

direttiva). Le nuove disposizioni comunitarie sono state recepite in Italia attraverso la modifica a:

▪ alcuni articoli del codice civile relativi alla redazione dei bilanci di esercizio (artt. dal 2423 al

2428, art. 2435-bis e art. 2435-ter, art. 2478-bis e art. 2357-ter);

▪ gli articoli del D. Lgs. 127/91 relativi alla redazione del bilancio consolidato;

▪ gli articoli 2, 14, 16, e 23 del D. Lgs. 173/97 in materia di bilanci delle imprese assicuratrici;

▪ l’art. 2 c. 1 del D. Lgs. 38/2005 per la disciplina in materia di applicabilità degli IFRS a taluni

intermediari bancari;

▪ l’art. 14 del D. Lgs. 39/2010 per adeguare il giudizio di coerenza del revisore.

(2) L’art. 12 del D. lgs. 139/2015 prevede: “3. L’Organismo italiano di contabilita aggiorna i principi

contabili nazionali di cui all’articolo 9‐bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28.2.2005, n.

38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”.

(3) Articolo 2423 Cod. civ. - Redazione del bilancio: “Gli amministratori devono redigere il bilancio

di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e

dalla nota integrativa. …”

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circolare n. 3/2017 pagina 3 di 11

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In molti casi le novità consentono di allineare i bilanci italiani alla prassi internazionale,

tant’è che vi è spesso, sia nel codice civile sia nei principi contabili, un espresso rinvio ai

principi contabili internazionali.

3.1. Nuovi schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico: l’eliminazione

della sezione straordinaria e dei conti d’ordine.

Per quanto riguarda i conti patrimoniali, le principali novità sono le seguenti:

▪ i costi di ricerca e di pubblicità non sono più capitalizzabili (le parole “pubblicità e

ricerca” sono dunque eliminate dalla voce B.I.3. delle immobilizzazioni);

▪ sono introdotte specifiche voci crediti e debiti e partecipazioni verso imprese

sottoposte al controllo delle stesse controllanti (c.d. “sorelle” o “consociate”);

▪ derivati: sono aggiunte specifiche voci per i derivati attivi (compresi sia tra le

immobilizzazioni sia nel circolante) e passivi (tra i fondi per rischi ed oneri);

▪ azioni proprie: sono portate a diretta diminuzione del patrimonio netto (come riserva

negativa) e non più iscritte nell’attivo patrimoniale;

▪ Conti d’ordine: la voce è eliminata in toto e le informazioni sugli impegni e i rischi

dovranno essere commentate analiticamente nelle note al bilancio;

▪ riserva di copertura: è introdotta una voce specifica nelle poste del patrimonio netto

per la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;

▪ aggi e disaggi di emissione: queste voci sono eliminate perché è introdotto il metodo

del costo ammortizzato.

Per quanto concerne il Conto economico le principali modifiche sono le seguenti:

▪ oneri e proventi finanziari: sono introdotte alcune specifiche voci nella classe C per i

proventi che derivano dai rapporti con consociate;

▪ oneri/proventi da derivati: sono introdotte nella classe D delle specifiche voci per gli

oneri/proventi derivanti dalle variazioni di fair value dei derivati (che non sono

trattati come operazioni di copertura);

▪ Classe D, Rettifiche di valore di attività finanziarie: è sostituita dalla Classe D,

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie;

▪ Oneri/proventi straordinari: la Classe E, Partite straordinarie è eliminata le voci prima

ritenute straordinarie devono essere classificate fra quelle ordinarie (4) ed illustrate

nella nota integrativa quando si tratta di voci eccezionali per entità o incidenza.

(4) Tabella di sintesi della riclassificazione delle componenti straordinarie secondo l’OIC:

Fattispecie Allocazione nei

bilanci 2016

Componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito. C.16.d

Plus/minusvalenze derivanti da: ▪ operazioni straordinarie, di riconversione

produttiva/ristrutturazione/ridimensionamento produttivo ▪ espropri/

nazionalizzazioni ▪ alienazione di immobili civili e altri beni non strumentali ▪

acquisizione gratuita di immobilizzazioni materiali

Liberalità ricevute che non siano contributi in c/esercizio

Multe, ammende, penalità per eventi non di gestione, imprevedibili e occasionali

Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre

Contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (es: calamità naturali).

A.5

B.14

Plus e minusvalenze derivanti dalla cessione (o permuta) di parte significativa

delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati.

C.15,

C.16.b, C.1

Per le poste per cui non è stato possibile individuare una univoca classificazione (*) è il redattore del

bilancio che, analizzando l’evento sottostante, deve individuare la corretta classificazione.

(*) come per gli oneri di ristrutturazioni aziendali; per le plus/minusvalenze da svalutazioni e

rivalutazioni straordinarie; per le perdite o danneggiamenti di beni a causa di eventi naturali

straordinari; per gli oneri da cause e controversie; ecc.

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3.2. Modifiche alla Nota Integrativa. Molte modidiche sono intese a compensare la perdita di informazioni dello Stato

Patrimoniale e del Conto Economico per l’eliminazione dei conti d’ordine e della sezione

straordinaria.

Sono poi aggiunte nuove informazioni obbligatorie.

In Sintesi:

▪ sono richieste specifiche informazioni per il fair value dei derivati (art. 2427 bis del

Codice civile);

▪ è stato introdotto uno specifico comma all’art. 2427 c.c. che richiede delle specifiche

informazioni per gli impegni, i rischi e le passività potenziali;

▪ le informazioni della Nota integrativa devono essere presentate secondo l’ordine delle

voci indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.

▪ gli eventi successivi alla chiusura del bilancio (Post-closing events) vanno segnalati in

Nota integrativa - e non più nella relazione sulla gestione (ove rimane però

l’informativa sull'evoluzione prevedibile della gestione) - indicandone la natura e

l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico;

▪ dovranno essere fornite maggiori informazioni circa il nome e la sede legale

dell’impresa che redige il bilancio consolidato e sul luogo ove lo stesso consolidato è

disponibile;

▪ dovrà essere indicata la proposta di destinazione dell’utile (prima usualmente

contenuta nella Relazione);

▪ nella Nota dovranno essere fornite informazioni circa la natura e l'obiettivo

economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro

effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici

da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per

valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società

(tale informativa sostituisce quella dei vecchi conti d’ordine);

Sintesi delle modifiche relative a Stato Patrimoniale e Conto Economico ed al

contenuto della Nota Integrativa

Fattispecie Voci eliminate Nuove voci / nuova informativa

Costi di ricerca e di

pubblicità non più

capitalizzabili

Costi di ricerca e pubblicità

dalla voce B.I.2 dell’attivo

patrimoniale

Rapporti con imprese

controllate dalla stessa

controllante (“sorelle”)

Sono previste apposite voci per crediti, debiti e

partecipazioni relative a imprese “sorelle”

Anche per la gestione finanziaria è proposta la

stessa suddivisione

Azioni proprie Azioni proprie dall’attivo

dello Stato patrimoniale

Riserva per azioni proprie

nel Patrimonio netto

“Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”

(Patrimonio netto - voce A.X)

Strumenti finanziari

derivati

– Derivati attivi: apposite voci tra le

immobilizzazioni finanziarie e tra le attività

finanziarie non immobilizzate;

Derivati passivi: fondo rischi per strumenti

finanziari derivati passivi (voce B.3);

Riserva per operazioni di copertura dei flussi

finanziari attesi nel Patrimonio netto (voce A.VII)

Informativa ad hoc in Nota (art. 2427 bis c.c.)

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Svalutazioni e rivalutazioni degli strumenti

finanziari derivati sono distintamente esposti tra le

“rettifiche di valore delle attività”

Aggi e disaggi di

emissione

Eliminati dalla voce “Ratei e

risconti” (a seguito

dell’introduzione del costo

ammortizzato)

Conti d’ordine Conti d’ordine in calce allo

Stato patrimoniale

In Nota integrativa vanno indicati:

▪ l’importo complessivo degli impegni, delle

garanzie e delle passività potenziali non

risultanti dallo stato patrimoniale, con

indicazione della natura delle garanzie reali

prestate;

▪ gli impegni esistenti in materia di trattamento di

quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti

nei confronti di imprese controllate, collegate,

nonché controllanti e imprese sottoposte al

controllo di quest’ultime, distintamente indicati.

Componenti di natura

straordinaria

Sono eliminate le voci E.20 e

E.21 relative ai proventi e

agli oneri straordinari

Le poste straordinarie sono comprese in quelle

ordinarie. Nella Nota deve essere fornita

indicazione dell’importo e della natura dei singoli

elementi di costo o di ricavo di entità o incidenza

eccezionali

3.3. Modifiche al Bilancio Consolidato (cenni). Queste in sintesi le modifiche relative al bilancio consolidato:

▪ sono modificati i limiti per l’obbligo di redazione del bilancio consolidato: ricavi

(aggregati) 40 milioni €, attivo 20 milioni €, 250 dipendenti;

▪ diventa possibile depositare il bilancio consolidato della capogruppo europea (nei casi

di esonero alla redazione del sub-consolidato in Italia) anche in inglese;

▪ il rendiconto finanziario diventa obbligatorio (come per il bilancio d’esercizio);

▪ schemi e criteri di valutazione vengono modificati come per il bilancio di esercizio;

▪ il termine “differenza di consolidamento” è sostituito con “avviamento”;

▪ sono introdotte alcune modifiche minori alle note al bilancio.

3.4. Modifiche ai criteri di valutazione e misurazione.

Queste, in estrema sintesi, le novità.

Prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form). Il principio internazionale di

prevalenza della sostanza (economica) sulla forma (giuridica) è recepito anche

per i bilanci italiani ed enunciato dall’Articolo 2423 bis Cod. Civ. (Principi di

redazione del bilancio): “1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”.

Amortized cost: i titoli di debito immobilizzati, i crediti e i debiti sono rappresentati con il

modello del costo ammortizzato: dal 2016 non saranno più iscritti

rispettivamente in base al costo storico, valore di realizzazione o al valore

nominale ma si dovrà tenere anche conto (tra l’altro) del “fattore temporale” e

del differenziale fra interessi impliciti e interessi di mercato (5) (6).

(5) Articolo 2426 del Codice civile - Criteri di valutazione:

“Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: …

8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo

conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.”

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La legge concede una deroga per i saldi del bilancio 2015 che non dovranno

essere ricalcolati.

Sono previste alcune deroghe per le piccole imprese e per i casi in cui

l’adozione del costo ammortizzato produca effetti non significativi (7).

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto: per la rilevazione iniziale

delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto è specificato

che la differenza iniziale si determina alla data di acquisizione della

partecipazione (come già avveniva per prassi).

Avviamento: l’avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa

non è determinabile si ammortizza al massimo in 10 anni. E’ concessa una

deroga per i saldi del bilancio 2015. È espressamente vietato il ripristino delle

svalutazioni dell’avviamento.

Costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è

determinabile si ammortizzano al massimo in 5 anni.

Operazioni in valuta: viene introdotto il concetto di poste monetarie/non monetarie al fine

delle conversioni in cambi, con rinvio ai principi internazionali (8).

(6) L’art. 2426, comma 2, cod. civ. prescrive che per la definizione di costo ammortizzato si deve fare

riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’UE. Lo IAS 39 (par. 9), fornisce le

seguenti definizioni con riferimento al criterio del costo ammortizzato di attività e passività

finanziarie (che comprendono crediti e debiti).

“Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui l’attività o la

passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di

capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse

effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione

… a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.

“Il criterio dell’interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di

un’attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli

interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo”.

“Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi

futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve

al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse

effettivo, un’entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini

contrattuali dello strumento finanziario …, ma non deve considerare perdite future su crediti. Il

calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte

integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si

presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari similari possano

essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in

modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario … l’entità deve

utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento …”.

“I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione,

all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un

costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo

strumento finanziario”.

(7) Le piccole imprese (art. 2435-bis c.c.), ossia quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, e

la nuova categoria delle micro-imprese hanno la facoltà di non applicare il “costo ammortizzato”.

Occorre inoltre considerare il nuovo postulato della rilevanza che prevede che “non occorre

rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro

osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta” (art.

2423, comma 4, c.c.).

(8) L’art. 2426, comma 2, del codice civile prescrive che per la definizione di ”attività monetaria” e

“passività monetaria” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione

europea. Per lo IAS 21 “Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere”

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Valutazione costante: è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature

industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.

Fair value: è introdotto uno specifico comma all’art. 2426 c.c. (n. 4) per i criteri di

determinazione. Il fair value è il criterio di base per la misurazione degli

strumenti finanziari derivati. Continua ad essere vietato per la misurazione

delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge

di rivalutazione.

Derivati: sono iscritti in bilancio in base al loro fair value, con la variazione del fair

value imputata al conto economico a meno che si tratti di operazioni di

copertura. L’art. 2426 c.c. (n. 2) rimanda agli IFRS per le “definizioni” (9).

Copertura del rischio dei flussi di cassa: se lo strumento derivato copre il rischio di

variazione dei flussi finanziari attesi o di un’operazione programmata, la

variazione di fair value è imputata a una riserva di patrimonio netto. Questa

riserva è “rigirata” a conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti

al verificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto.

Copertura del rischio di fair value: gli elementi oggetto di copertura dei rischi sulle

variazioni dei tassi di interesse, tassi di cambio, rischio prezzi e rischio di

credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura.

3.5. I nuovi principi contabili nazionali emessi dall’OIC. L’OIC ha pubblicato i nuovi principi contabili il 22 dicembre 2016.

I principi contabili sono di particolare importanza con riferimento alla prima applicazione

delle nuove disposizioni. Inoltre, ai principi OIC occorre fare riferimento per la declinazione

pratica delle novità, compresa la concreta attuazione dei principi ora espressamente

enunciati di “rilevanza” e della “sostanza economica” (10).

I principi pubblicati sono i seguenti:

▪ sono elementi monetari: crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi, i titoli di

debito;

▪ sono elementi non monetari: le immobilizzazioni materiali e immateriali, le partecipazioni e

altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell’emittente, le

rimanenze, gli anticipi per l’acquisto o la vendita di beni e servizi, i risconti attivi e passivi.

(9) Di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento

finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività

monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato”.

(10) La Relazione Illustrativa al D. Lgs 139/15 ha definito ancor meglio il ruolo attribuito ai principi

contabili nazionali disponendo che “… ai principi contabili occorrera fare riferimento per quanto

riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di

norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle

relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una

descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e

dei fatti gestionali a cui sono rivolte”.

L’OIC ha presentato una serie di esempi pratici dei principi generali della rilevanza e della sostanza

economica sottolineando che, sulla base delle prassi operative, sicuramente saranno evidenziate

ulteriori fattispecie concrete di applicazione di tali principi generali, che potranno ampliare le

casistiche riflesse negli standards contabili pubblicati. Inoltre sarà necessario inquadrare a livello più

generale i principi della rilevanza e della sostanza economica.

OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di

valore delle immobilizzazioni

materiali e immateriali

OIC 10 Rendiconto finanziario

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio

d’esercizio

OIC 13 Rimanenze

OIC 14 Disponibilità liquide

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OIC 15 Crediti

OIC 16 Immobilizzazioni materiali

OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del

patrimonio netto

OIC 18 Ratei e risconti

OIC 19 Debiti

OIC 20 Titoli di debito

OIC 21 Partecipazioni

OIC 23 Lavori in corso su ordinazione

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

OIC 25 Imposte sul reddito

OIC 26 Operazioni, attività e passività in

valuta estera

OIC 28 Patrimonio netto

OIC 29 Cambiamenti di principi contabili,

cambiamenti di stime contabili,

correzione di errori, fatti intervenuti

dopo la chiusura dell’esercizio

OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento

di Fine Rapporto

OIC 32 Strumenti finanziari derivati

Sono inoltre stati abrogati l’OIC 22 Conti d’ordine e l’OIC 3 sulle informazioni sugli strumenti

finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Analizziamo brevemente di seguito le modifiche recepite dai vari principi.

OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e

immateriali

Il principio ha recepito:

- l’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;

- la definizione di “fair value” che è “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività

ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra

operatori di mercato alla data di valutazione”;

- il riferimento normativo relativo al divieto di ripristino di valore dell’avviamento.

OIC 10 Rendiconto finanziario

Nei periodi precedenti al 2016, la disciplina del bilancio non richiedeva espressamente la

redazione del rendiconto finanziario come schema di bilancio, invece dal 1° gennaio 2016 il

rendiconto finanziario non va più incluso nella nota integrativa ma è un prospetto che

diventa obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario le società che redigono il bilancio in

forma abbreviata e le micro-imprese.

La risorsa finanziaria presa a riferimento per redigere il rendiconto sono le disponibilità liquide,

distinte a seconda che si riferiscano all’attività operativa, finanziaria o di investimento.

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio

La principale modifica ha riguardato l’eliminazione della sezione straordinaria. Nel l’OIC 12 gli

oneri e i proventi straordinari sono riallocati nelle voci di conto economico ritenute più corrette

in base alla tipologia della transazione da cui originano. Per i componenti straordinari per cui

non è possibile una classificazione univoca, il redattore del bilancio ha l’opportunità

di individuare la voce giusta, sulla base dell’analisi della tipologia di evento sottostante.

L’eliminazione della sezione straordinaria ha comportato anche un riesame della distinzione tra

attività caratteristica ed accessoria.

L’OIC ha deciso di mantenere tale distinzione nonostante non sia espressamente prevista dal

codice civile e non sia “standardizzabile”. Secondo l’OIC:

▪ nella voce A1 “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” vanno

iscritti i componenti positivi di reddito derivanti dall’attività caratteristica;

▪ nella voce A5 “Altri ricavi e proventi” vanno iscritti quei componenti positivi di reddito

che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono trattati come aventi

natura accessoria.

Diversamente, dal lato dei costi, tale distinzione non può operare in quanto il criterio

classificatorio del conto economico normativamente previsto, è quello per natura. Si tratta

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peraltro di una delle principali differenze rispetto agli standard internazionali.”

OIC 13 Rimanenze

Con il nuovo principio sono state meglio formulate le regole da seguire al momento

della rilevazione iniziale delle rimanenze di magazzino.

In particolare sono fornite precisazioni in merito al cut-off di magazzino precisando che, se non

vi è coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi/benefici e la data in cui

viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data di trasferimento dei rischi/benefici (ciò in

armonia con i principi contabili internazionali).

Inoltre, l’OIC 13 prevede dei metodi alternativi al LIFO, FIFO e costo medio ponderato: il

metodo dei costi standard, il metodo del prezzo al dettaglio e il metodo del valore costante.

OIC 14 Disponibilità liquide

La principale novità ha riguardato la classificazione dei crediti che si generano nell’ambito

della gestione accentrata della tesoreria (cash pooling) che devono essere iscritti in una voce

aggiuntiva tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione liquide”.

OIC 15 Crediti

Queste le novità del principio:

- l’introduzione del criterio del costo;

- l’introduzione delle regole conseguenti all’obbligo, previsto per crediti e debiti (ma non per i

titoli di debito), di tenere conto del “fattore temporale” nella valutazione al costo ammortizzato;

- la disposizione che quando un credito nasce da uno scambio di beni e servizi, esso rimane

iscritto tra i crediti dell'attivo circolante anche se la scadenza è postergata oltre l'anno.

OIC 16 Immobilizzazioni materiali

La nuova versione dell’OIC 16 recepisce principalmente:

- l’eliminazione dei riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico;

- la riformulazione del principio della sostanza economica.

Sono state perciò chiarite le regole da seguire al momento dell’iscrizione iniziale delle

immobilizzazioni materiali. Inoltre ponendo attenzione alla classificazione delle voci in

bilancio, nella voce BII1 “terreni e fabbricati” è stato sostituito il termine “fabbricati industriali”

con “fabbricati strumentali” ed il termine “fabbricati civili” con “fabbricati non strumentali”.

È stata eliminata la facoltà di non ammortizzare i fabbricati non strumentali.

OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

Nella nuova formulazione il principio prevede l’ampliamento dei casi di esonero dalla redazione

del bilancio consolidato e, fra i documenti che lo compongono, l’introduzione del rendiconto

finanziario consolidato come documento obbligatorio del bilancio.

Oltre ad un adeguamento terminologico, nel principio si è proceduto con:

- l’eliminazione della voce delle immobilizzazioni immateriali “differenza da consolidamento”,

sostituita dalla voce “avviamento”;

- l’eliminazione della possibilità di imputare il residuo della differenza da annullamento positiva

non allocabile sulle attività e passività separatamente identificabili e sull’avviamento della

controllata a detrazione della riserva di consolidamento e, quindi, alla conseguente imputazione

di tale residuo interamente a conto economico.

OIC 18 Ratei e risconti

L’aggiornamento riguarda l’indicazione dei ratei e risconti nel Bilancio in forma abbreviata e

nel bilancio delle micro-imprese (ove possono essere compresi nelle voci CII dell’attivo

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“Crediti” e D del passivo “Debiti”).

OIC 19 Debiti

Le novità riguardano:

- la rilevazione e la valutazione dei debiti per cui è introdotto il criterio del costo ammortizzato;

- l’importanza del “fattore temporale” nella valutazione al costo ammortizzato.

OIC 20 Titoli di debito

La nuova versione del principio recepisce:

- l’introduzione del criterio del costo ammortizzato;

- l’eliminazione dei riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico;

- il riordino della forma della trattazione, ove necessario, in relazione alle novità e ad un miglior

coordinamento con le disposizioni degli altri principi OIC.

OIC 21 Partecipazioni

È stata modificata la disciplina delle azioni proprie a seguito della diversa classificazione nello

stato patrimoniale.

Inoltre nel contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico sono state introdotte

specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi tra la società e le imprese sottoposte al

controllo di controllanti (cd. imprese sorelle).

OIC 23 Lavori in corso su ordinazione

Il principio nel confermare la possibilità di utilizzare a propria scelta uno dei due criteri indicati

nella determinazione dei lavori in corso su ordinazione, cioè quello:

- della percentuale di completamento

- o della commessa completata,

rileva che la scelta terrà conto anche dell’impatto fiscale che la stessa potrà avere.

Infatti l’art. 93 TUIR stabilisce che la valutazione dei lavori di durata ultrannuale deve avvenire

esclusivamente sulla base dei corrispettivi pattuiti, o dei corrispettivi liquidati per la parte di

opere, forniture e servizi coperte dallo stato di avanzamento dei lavori. Nel caso fosse applicato

il criterio della percentuale di completamento, si renderebbe necessaria dunque una variazione

in diminuzione della base imponibile nella dichiarazione dei redditi.

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

Le modifiche sono connesse all’eliminazione dei riferimenti ai costi di ricerca e pubblicità e alle

modifiche alla norma per determinare la vita utile dell’avviamento e dei costi di sviluppo.

OIC 25 Imposte sul reddito

Oltre ad integrare la classificazione delle imposte includendo quelle relative ad esercizi

precedenti, il principio chiarisce la metodologia di rilevazione delle imposte nei bilanci

abbreviati e nei bilanci delle micro-imprese. In particolare, è chiarito che in questi bilanci, le

imposte saranno indicate secondo lo schema previsto per il bilancio in forma ordinaria e non

sarà richiesta la separata indicazione delle imposte relative agli esercizi precedenti nella voce

E21.

OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera

Sono stati aggiornati i riferimenti normativi in tema di conversione delle poste in valuta estera

ed individuati dei conti ad hoc per la redazione dei bilanci abbreviati e per quelli delle micro-

imprese.

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Inoltre è stata inserita la disciplina delle coperture del rischio di cambio di operazioni

programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso strumenti non derivati.

OIC 28 Patrimonio netto

La principale modifica riguarda l’eliminazione di passaggi non strettamente pertinenti alla

redazione del bilancio e una sostanziale riorganizzazione e revisione degli aspetti

contabili rimanenti, relativi prevalentemente alla classificazione e al contenuto delle voci di

patrimonio netto e alla rilevazione e movimentazione delle voci di patrimonio netto in occasione

di operazioni tra società e soci.

Inoltre ha tenuto conto della nuova disciplina delle azioni proprie.

OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di

errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Il principio è di immediata applicazione poiché guiderà anche la transizione ai nuovi criteri.

In particolare il principio ha stabilito che i cambiamenti obbligatori di principi contabili sono

contabilizzati in base alle disposizioni transitorie contenute nelle nuove norme o nei nuovi

principi contabili. Pertanto tali cambiamenti di principio sono contabilizzati:

- come previsto dall’OIC 29 solo se non vi sono specifiche disposizioni transitorie;

- sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui avviene il cambiamento di

principio.

Inoltre è stato richiesto di rettificare i dati comparativi dell’esercizio precedente come se il

nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato. Infine sono state riviste le informazioni

da fornire in nota integrativa.

OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto

Il principio commenta la nuova voce per la rilevazione del fair value negativo per gli strumenti

derivati. Inoltre è eliminata la disposizione che precludeva l’attualizzazione dei fondi rischi e

oneri in quanto il modello dell’attualizzazione è previsto esclusivamente per crediti e debiti.

OIC 32 Strumenti finanziari derivati

Sono disciplinate alcune regole contabili per integrare le previsioni del disposto normativo (11).

Per salvaguardare il principio della comparabilità delle voci (sancito dall’art. 2423-ter comma

5 c.c.) sarà necessario intervenire anche sui dati del 2015. Indicazioni di carattere generale a tale

riguardo sono fornite nella nuova versione dell’OIC 29 mentre regole attinenti alle singole voci

sono riscontrabili nei corrispondenti principi contabili.

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i migliori saluti.

Studio Amministrativo & Tributario

(11) Alcune di queste regole sono: ▪ linee guida per la valutazione al fair value di un contratto derivato ▪

modalità di scorporo del derivato incorporato in uno strumento finanziario ▪ identificazione di elementi

coperti e strumenti di copertura ammissibili ▪ identificazione dei criteri di ammissibilità delle coperture

contabili e loro successiva valutazione ▪ modalità di attivazione, contabilizzazione e cessazione delle

coperture di fair value ▪ modalità di attivazione, contabilizzazione e cessazione delle coperture di flussi

finanziari attesi ▪ modalità di copertura di un insieme di operazioni attraverso un insieme di contratti

derivati ▪ identificazione di un metodo semplificato per le cd relazioni di copertura semplici.