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Studio Amministrativo e Tributario
CARLA BETTEGA GIANLUCA GUERCILENA DOTTORE COMMERCIALISTA DOTTORE COMMERCIALISTA
MARCO MAGNAGHI BARBARA MANTOVANI DOTTORE COMMERCIALISTA DOTTORE COMMERCIALISTA
circolare n. 3/2017 pagina 1 di 11
20122 M ILANO - V IA V ISCONTI DI MODRONE n. 33 - TEL 02 6693658 FAX 02 6693765
Milano, 1 marzo 2017
Contenuto della Circolare
1. Conversione del decreto “milleproroghe”: le
novità in materia fiscale
2. Dichiarazioni di intento: nuovo modello in
vigore dal 1° marzo 2017
3. La riforma dei Bilanci
3.1. Nuovi schemi di Stato Patrimoniale e
Conto Economico: l’eliminazione della
sezione straordinaria e dei conti
d’ordine
3.2. Modifiche alla Nota Integrativa
3.3. Modifiche al Bilancio Consolidato
(cenni)
3.4. Modifiche ai criteri di valutazione e
misurazione
3.5. I nuovi principi contabili nazionali
emessi dall’OIC
1. Conversione del decreto “milleproroghe”: le novità in materia
fiscale. Il decreto è stato convertito senza variazioni rispetto a quanto annunciato nelle nostre ultime
comunicazioni. Si è in attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
In sintesi le misure fiscali di interesse generali sono le seguenti.
▪ i modelli Intrastat Acquisti sono ripristinati per tutto il 2017, sia per gli acquisti di
beni sia per i servizi. Per il 2018 sono previste semplificazioni (tra cui l’abolizione del
listing per i servizi ricevuti);
▪ per il 2017 lo Spesometro diviene semestrale con scadenze 16 settembre 2017 (slitta
al 18 perché è un sabato) e 28 febbraio 2018.
NB: confermiamo che il rinvio non riguarda le comunicazioni delle liquidazioni Iva
che restano trimestrali.
▪ la sperimentazione della lotteria degli scontrini, prevista dalla legge di bilancio
2017, slitta dal 1° marzo al 1° novembre, sempre con riferimento alle sole operazioni
regolate con moneta elettronica;
▪ è abolita la comunicazione dei beni concessi in godimento dalle imprese ai soci e
ai familiari dell’imprenditore;
▪ è prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione ai fini Irpef del 50% dell’Iva
pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B,
cedute dalle imprese costruttrici;
▪ il cd criterio di derivazione rafforzata prima previsto solo per i soggetti che
redigono i bilanci con i principi internazionali (cd IAS adopter) è ora esteso a tutti i
soggetti. In sostanza le nuove regole di valutazione introdotte per i bilanci 2016 (v.
sezione 3 di questa circolare) sono riconosciute anche ai fini fiscali (IRES e IRAP)
senza necessità di attivare un “doppio binario” civilistico-fiscale.
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2. Dichiarazioni di intento: nuovo modello in vigore dal 1° marzo
2017.
Rammentiamo che dal 1° marzo 2017 la dichiarazione di intento deve essere presentata con
il nuovo modello, che non prevede più le caselle relative al “periodo di validità”.
Eventuali dichiarazioni già inviate con il “periodo di validità” devono essere sostituite e non
possono essere ritenute valide da marzo in poi. Alleghiamo un articolo de Il Sole.
Link utili:
www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiar
azioni+operazioni+intracomunitarie/Dichiarazioni+di+intento/InfoGen+Dichiarazioni+di+in
tento/
www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+r
isoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/dicembre+2016+risoluzioni/ris
oluzione+n+120+del+22+dicembre+2016/Risoluzione+n.120E+del+22-12-2016.pdf
3. La riforma dei Bilanci.
Come noto, le regole di predisposizione dei bilanci hanno subito delle modifiche di rilievo (1). Le nuove norme sono in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli
esercizi finanziari iniziati da tale data (art. 12 del D. Lgs. 139/15).
Per chi ha l’esercizio “solare”, il bilancio 2016 è dunque il primo bilancio da redigere con le
nuove regole.
Nel frattempo, l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), ha a sua volta aggiornato i
principi contabili di riferimento (2).
L’istituto XBRL ha pubblicato anch’esso la nuova tassonomia da utilizzare per le istanze
XBRL ( è la versione “2016-11-14”) per chi è tenuto ad adottare tale formato.
Di seguito proponiamo una sintesi delle nuove regole, con un taglio quanto più possibile
schematico ed operativo (lasciando eventuali richiami più specifici nelle note) e quindi
senza alcuna pretesa di completezza.
Le novità riguardano:
▪ i prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico (sia del bilancio di esercizio
sia del bilancio consolidato);
▪ l’obbligatorietà del rendiconto finanziario come schema primario del bilancio (3);
▪ i principi generali di redazione del bilancio, i metodi di valutazione;
▪ le informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
(1) Il D. Lgs. 139/15 ha recepito la Direttiva 2013/34 (che ha abrogato le precedenti IV e settima VII
direttiva). Le nuove disposizioni comunitarie sono state recepite in Italia attraverso la modifica a:
▪ alcuni articoli del codice civile relativi alla redazione dei bilanci di esercizio (artt. dal 2423 al
2428, art. 2435-bis e art. 2435-ter, art. 2478-bis e art. 2357-ter);
▪ gli articoli del D. Lgs. 127/91 relativi alla redazione del bilancio consolidato;
▪ gli articoli 2, 14, 16, e 23 del D. Lgs. 173/97 in materia di bilanci delle imprese assicuratrici;
▪ l’art. 2 c. 1 del D. Lgs. 38/2005 per la disciplina in materia di applicabilità degli IFRS a taluni
intermediari bancari;
▪ l’art. 14 del D. Lgs. 39/2010 per adeguare il giudizio di coerenza del revisore.
(2) L’art. 12 del D. lgs. 139/2015 prevede: “3. L’Organismo italiano di contabilita aggiorna i principi
contabili nazionali di cui all’articolo 9‐bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28.2.2005, n.
38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”.
(3) Articolo 2423 Cod. civ. - Redazione del bilancio: “Gli amministratori devono redigere il bilancio
di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e
dalla nota integrativa. …”
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In molti casi le novità consentono di allineare i bilanci italiani alla prassi internazionale,
tant’è che vi è spesso, sia nel codice civile sia nei principi contabili, un espresso rinvio ai
principi contabili internazionali.
3.1. Nuovi schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico: l’eliminazione
della sezione straordinaria e dei conti d’ordine.
Per quanto riguarda i conti patrimoniali, le principali novità sono le seguenti:
▪ i costi di ricerca e di pubblicità non sono più capitalizzabili (le parole “pubblicità e
ricerca” sono dunque eliminate dalla voce B.I.3. delle immobilizzazioni);
▪ sono introdotte specifiche voci crediti e debiti e partecipazioni verso imprese
sottoposte al controllo delle stesse controllanti (c.d. “sorelle” o “consociate”);
▪ derivati: sono aggiunte specifiche voci per i derivati attivi (compresi sia tra le
immobilizzazioni sia nel circolante) e passivi (tra i fondi per rischi ed oneri);
▪ azioni proprie: sono portate a diretta diminuzione del patrimonio netto (come riserva
negativa) e non più iscritte nell’attivo patrimoniale;
▪ Conti d’ordine: la voce è eliminata in toto e le informazioni sugli impegni e i rischi
dovranno essere commentate analiticamente nelle note al bilancio;
▪ riserva di copertura: è introdotta una voce specifica nelle poste del patrimonio netto
per la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;
▪ aggi e disaggi di emissione: queste voci sono eliminate perché è introdotto il metodo
del costo ammortizzato.
Per quanto concerne il Conto economico le principali modifiche sono le seguenti:
▪ oneri e proventi finanziari: sono introdotte alcune specifiche voci nella classe C per i
proventi che derivano dai rapporti con consociate;
▪ oneri/proventi da derivati: sono introdotte nella classe D delle specifiche voci per gli
oneri/proventi derivanti dalle variazioni di fair value dei derivati (che non sono
trattati come operazioni di copertura);
▪ Classe D, Rettifiche di valore di attività finanziarie: è sostituita dalla Classe D,
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie;
▪ Oneri/proventi straordinari: la Classe E, Partite straordinarie è eliminata le voci prima
ritenute straordinarie devono essere classificate fra quelle ordinarie (4) ed illustrate
nella nota integrativa quando si tratta di voci eccezionali per entità o incidenza.
(4) Tabella di sintesi della riclassificazione delle componenti straordinarie secondo l’OIC:
Fattispecie Allocazione nei
bilanci 2016
Componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito. C.16.d
Plus/minusvalenze derivanti da: ▪ operazioni straordinarie, di riconversione
produttiva/ristrutturazione/ridimensionamento produttivo ▪ espropri/
nazionalizzazioni ▪ alienazione di immobili civili e altri beni non strumentali ▪
acquisizione gratuita di immobilizzazioni materiali
Liberalità ricevute che non siano contributi in c/esercizio
Multe, ammende, penalità per eventi non di gestione, imprevedibili e occasionali
Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre
Contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (es: calamità naturali).
A.5
B.14
Plus e minusvalenze derivanti dalla cessione (o permuta) di parte significativa
delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati.
C.15,
C.16.b, C.1
Per le poste per cui non è stato possibile individuare una univoca classificazione (*) è il redattore del
bilancio che, analizzando l’evento sottostante, deve individuare la corretta classificazione.
(*) come per gli oneri di ristrutturazioni aziendali; per le plus/minusvalenze da svalutazioni e
rivalutazioni straordinarie; per le perdite o danneggiamenti di beni a causa di eventi naturali
straordinari; per gli oneri da cause e controversie; ecc.
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3.2. Modifiche alla Nota Integrativa. Molte modidiche sono intese a compensare la perdita di informazioni dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico per l’eliminazione dei conti d’ordine e della sezione
straordinaria.
Sono poi aggiunte nuove informazioni obbligatorie.
In Sintesi:
▪ sono richieste specifiche informazioni per il fair value dei derivati (art. 2427 bis del
Codice civile);
▪ è stato introdotto uno specifico comma all’art. 2427 c.c. che richiede delle specifiche
informazioni per gli impegni, i rischi e le passività potenziali;
▪ le informazioni della Nota integrativa devono essere presentate secondo l’ordine delle
voci indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.
▪ gli eventi successivi alla chiusura del bilancio (Post-closing events) vanno segnalati in
Nota integrativa - e non più nella relazione sulla gestione (ove rimane però
l’informativa sull'evoluzione prevedibile della gestione) - indicandone la natura e
l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico;
▪ dovranno essere fornite maggiori informazioni circa il nome e la sede legale
dell’impresa che redige il bilancio consolidato e sul luogo ove lo stesso consolidato è
disponibile;
▪ dovrà essere indicata la proposta di destinazione dell’utile (prima usualmente
contenuta nella Relazione);
▪ nella Nota dovranno essere fornite informazioni circa la natura e l'obiettivo
economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro
effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici
da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per
valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società
(tale informativa sostituisce quella dei vecchi conti d’ordine);
Sintesi delle modifiche relative a Stato Patrimoniale e Conto Economico ed al
contenuto della Nota Integrativa
Fattispecie Voci eliminate Nuove voci / nuova informativa
Costi di ricerca e di
pubblicità non più
capitalizzabili
Costi di ricerca e pubblicità
dalla voce B.I.2 dell’attivo
patrimoniale
Rapporti con imprese
controllate dalla stessa
controllante (“sorelle”)
Sono previste apposite voci per crediti, debiti e
partecipazioni relative a imprese “sorelle”
Anche per la gestione finanziaria è proposta la
stessa suddivisione
Azioni proprie Azioni proprie dall’attivo
dello Stato patrimoniale
Riserva per azioni proprie
nel Patrimonio netto
“Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”
(Patrimonio netto - voce A.X)
Strumenti finanziari
derivati
– Derivati attivi: apposite voci tra le
immobilizzazioni finanziarie e tra le attività
finanziarie non immobilizzate;
Derivati passivi: fondo rischi per strumenti
finanziari derivati passivi (voce B.3);
Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi nel Patrimonio netto (voce A.VII)
Informativa ad hoc in Nota (art. 2427 bis c.c.)
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Svalutazioni e rivalutazioni degli strumenti
finanziari derivati sono distintamente esposti tra le
“rettifiche di valore delle attività”
Aggi e disaggi di
emissione
Eliminati dalla voce “Ratei e
risconti” (a seguito
dell’introduzione del costo
ammortizzato)
–
Conti d’ordine Conti d’ordine in calce allo
Stato patrimoniale
In Nota integrativa vanno indicati:
▪ l’importo complessivo degli impegni, delle
garanzie e delle passività potenziali non
risultanti dallo stato patrimoniale, con
indicazione della natura delle garanzie reali
prestate;
▪ gli impegni esistenti in materia di trattamento di
quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti
nei confronti di imprese controllate, collegate,
nonché controllanti e imprese sottoposte al
controllo di quest’ultime, distintamente indicati.
Componenti di natura
straordinaria
Sono eliminate le voci E.20 e
E.21 relative ai proventi e
agli oneri straordinari
Le poste straordinarie sono comprese in quelle
ordinarie. Nella Nota deve essere fornita
indicazione dell’importo e della natura dei singoli
elementi di costo o di ricavo di entità o incidenza
eccezionali
3.3. Modifiche al Bilancio Consolidato (cenni). Queste in sintesi le modifiche relative al bilancio consolidato:
▪ sono modificati i limiti per l’obbligo di redazione del bilancio consolidato: ricavi
(aggregati) 40 milioni €, attivo 20 milioni €, 250 dipendenti;
▪ diventa possibile depositare il bilancio consolidato della capogruppo europea (nei casi
di esonero alla redazione del sub-consolidato in Italia) anche in inglese;
▪ il rendiconto finanziario diventa obbligatorio (come per il bilancio d’esercizio);
▪ schemi e criteri di valutazione vengono modificati come per il bilancio di esercizio;
▪ il termine “differenza di consolidamento” è sostituito con “avviamento”;
▪ sono introdotte alcune modifiche minori alle note al bilancio.
3.4. Modifiche ai criteri di valutazione e misurazione.
Queste, in estrema sintesi, le novità.
Prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form). Il principio internazionale di
prevalenza della sostanza (economica) sulla forma (giuridica) è recepito anche
per i bilanci italiani ed enunciato dall’Articolo 2423 bis Cod. Civ. (Principi di
redazione del bilancio): “1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”.
Amortized cost: i titoli di debito immobilizzati, i crediti e i debiti sono rappresentati con il
modello del costo ammortizzato: dal 2016 non saranno più iscritti
rispettivamente in base al costo storico, valore di realizzazione o al valore
nominale ma si dovrà tenere anche conto (tra l’altro) del “fattore temporale” e
del differenziale fra interessi impliciti e interessi di mercato (5) (6).
(5) Articolo 2426 del Codice civile - Criteri di valutazione:
“Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: …
8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo
conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.”
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La legge concede una deroga per i saldi del bilancio 2015 che non dovranno
essere ricalcolati.
Sono previste alcune deroghe per le piccole imprese e per i casi in cui
l’adozione del costo ammortizzato produca effetti non significativi (7).
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto: per la rilevazione iniziale
delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto è specificato
che la differenza iniziale si determina alla data di acquisizione della
partecipazione (come già avveniva per prassi).
Avviamento: l’avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa
non è determinabile si ammortizza al massimo in 10 anni. E’ concessa una
deroga per i saldi del bilancio 2015. È espressamente vietato il ripristino delle
svalutazioni dell’avviamento.
Costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è
determinabile si ammortizzano al massimo in 5 anni.
Operazioni in valuta: viene introdotto il concetto di poste monetarie/non monetarie al fine
delle conversioni in cambi, con rinvio ai principi internazionali (8).
(6) L’art. 2426, comma 2, cod. civ. prescrive che per la definizione di costo ammortizzato si deve fare
riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’UE. Lo IAS 39 (par. 9), fornisce le
seguenti definizioni con riferimento al criterio del costo ammortizzato di attività e passività
finanziarie (che comprendono crediti e debiti).
“Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui l’attività o la
passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di
capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse
effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione
… a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.
“Il criterio dell’interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di
un’attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli
interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo”.
“Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi
futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve
al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse
effettivo, un’entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini
contrattuali dello strumento finanziario …, ma non deve considerare perdite future su crediti. Il
calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte
integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si
presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari similari possano
essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in
modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario … l’entità deve
utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento …”.
“I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione,
all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un
costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo
strumento finanziario”.
(7) Le piccole imprese (art. 2435-bis c.c.), ossia quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, e
la nuova categoria delle micro-imprese hanno la facoltà di non applicare il “costo ammortizzato”.
Occorre inoltre considerare il nuovo postulato della rilevanza che prevede che “non occorre
rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro
osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta” (art.
2423, comma 4, c.c.).
(8) L’art. 2426, comma 2, del codice civile prescrive che per la definizione di ”attività monetaria” e
“passività monetaria” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione
europea. Per lo IAS 21 “Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere”
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Valutazione costante: è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature
industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.
Fair value: è introdotto uno specifico comma all’art. 2426 c.c. (n. 4) per i criteri di
determinazione. Il fair value è il criterio di base per la misurazione degli
strumenti finanziari derivati. Continua ad essere vietato per la misurazione
delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge
di rivalutazione.
Derivati: sono iscritti in bilancio in base al loro fair value, con la variazione del fair
value imputata al conto economico a meno che si tratti di operazioni di
copertura. L’art. 2426 c.c. (n. 2) rimanda agli IFRS per le “definizioni” (9).
Copertura del rischio dei flussi di cassa: se lo strumento derivato copre il rischio di
variazione dei flussi finanziari attesi o di un’operazione programmata, la
variazione di fair value è imputata a una riserva di patrimonio netto. Questa
riserva è “rigirata” a conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti
al verificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto.
Copertura del rischio di fair value: gli elementi oggetto di copertura dei rischi sulle
variazioni dei tassi di interesse, tassi di cambio, rischio prezzi e rischio di
credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura.
3.5. I nuovi principi contabili nazionali emessi dall’OIC. L’OIC ha pubblicato i nuovi principi contabili il 22 dicembre 2016.
I principi contabili sono di particolare importanza con riferimento alla prima applicazione
delle nuove disposizioni. Inoltre, ai principi OIC occorre fare riferimento per la declinazione
pratica delle novità, compresa la concreta attuazione dei principi ora espressamente
enunciati di “rilevanza” e della “sostanza economica” (10).
I principi pubblicati sono i seguenti:
▪ sono elementi monetari: crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi, i titoli di
debito;
▪ sono elementi non monetari: le immobilizzazioni materiali e immateriali, le partecipazioni e
altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell’emittente, le
rimanenze, gli anticipi per l’acquisto o la vendita di beni e servizi, i risconti attivi e passivi.
(9) Di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento
finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività
monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato”.
(10) La Relazione Illustrativa al D. Lgs 139/15 ha definito ancor meglio il ruolo attribuito ai principi
contabili nazionali disponendo che “… ai principi contabili occorrera fare riferimento per quanto
riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di
norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle
relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una
descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e
dei fatti gestionali a cui sono rivolte”.
L’OIC ha presentato una serie di esempi pratici dei principi generali della rilevanza e della sostanza
economica sottolineando che, sulla base delle prassi operative, sicuramente saranno evidenziate
ulteriori fattispecie concrete di applicazione di tali principi generali, che potranno ampliare le
casistiche riflesse negli standards contabili pubblicati. Inoltre sarà necessario inquadrare a livello più
generale i principi della rilevanza e della sostanza economica.
OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di
valore delle immobilizzazioni
materiali e immateriali
OIC 10 Rendiconto finanziario
OIC 12 Composizione e schemi del bilancio
d’esercizio
OIC 13 Rimanenze
OIC 14 Disponibilità liquide
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OIC 15 Crediti
OIC 16 Immobilizzazioni materiali
OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del
patrimonio netto
OIC 18 Ratei e risconti
OIC 19 Debiti
OIC 20 Titoli di debito
OIC 21 Partecipazioni
OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
OIC 25 Imposte sul reddito
OIC 26 Operazioni, attività e passività in
valuta estera
OIC 28 Patrimonio netto
OIC 29 Cambiamenti di principi contabili,
cambiamenti di stime contabili,
correzione di errori, fatti intervenuti
dopo la chiusura dell’esercizio
OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento
di Fine Rapporto
OIC 32 Strumenti finanziari derivati
Sono inoltre stati abrogati l’OIC 22 Conti d’ordine e l’OIC 3 sulle informazioni sugli strumenti
finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
Analizziamo brevemente di seguito le modifiche recepite dai vari principi.
OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e
immateriali
Il principio ha recepito:
- l’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;
- la definizione di “fair value” che è “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività
ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra
operatori di mercato alla data di valutazione”;
- il riferimento normativo relativo al divieto di ripristino di valore dell’avviamento.
OIC 10 Rendiconto finanziario
Nei periodi precedenti al 2016, la disciplina del bilancio non richiedeva espressamente la
redazione del rendiconto finanziario come schema di bilancio, invece dal 1° gennaio 2016 il
rendiconto finanziario non va più incluso nella nota integrativa ma è un prospetto che
diventa obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria.
Sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario le società che redigono il bilancio in
forma abbreviata e le micro-imprese.
La risorsa finanziaria presa a riferimento per redigere il rendiconto sono le disponibilità liquide,
distinte a seconda che si riferiscano all’attività operativa, finanziaria o di investimento.
OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
La principale modifica ha riguardato l’eliminazione della sezione straordinaria. Nel l’OIC 12 gli
oneri e i proventi straordinari sono riallocati nelle voci di conto economico ritenute più corrette
in base alla tipologia della transazione da cui originano. Per i componenti straordinari per cui
non è possibile una classificazione univoca, il redattore del bilancio ha l’opportunità
di individuare la voce giusta, sulla base dell’analisi della tipologia di evento sottostante.
L’eliminazione della sezione straordinaria ha comportato anche un riesame della distinzione tra
attività caratteristica ed accessoria.
L’OIC ha deciso di mantenere tale distinzione nonostante non sia espressamente prevista dal
codice civile e non sia “standardizzabile”. Secondo l’OIC:
▪ nella voce A1 “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” vanno
iscritti i componenti positivi di reddito derivanti dall’attività caratteristica;
▪ nella voce A5 “Altri ricavi e proventi” vanno iscritti quei componenti positivi di reddito
che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono trattati come aventi
natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi, tale distinzione non può operare in quanto il criterio
classificatorio del conto economico normativamente previsto, è quello per natura. Si tratta
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peraltro di una delle principali differenze rispetto agli standard internazionali.”
OIC 13 Rimanenze
Con il nuovo principio sono state meglio formulate le regole da seguire al momento
della rilevazione iniziale delle rimanenze di magazzino.
In particolare sono fornite precisazioni in merito al cut-off di magazzino precisando che, se non
vi è coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi/benefici e la data in cui
viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data di trasferimento dei rischi/benefici (ciò in
armonia con i principi contabili internazionali).
Inoltre, l’OIC 13 prevede dei metodi alternativi al LIFO, FIFO e costo medio ponderato: il
metodo dei costi standard, il metodo del prezzo al dettaglio e il metodo del valore costante.
OIC 14 Disponibilità liquide
La principale novità ha riguardato la classificazione dei crediti che si generano nell’ambito
della gestione accentrata della tesoreria (cash pooling) che devono essere iscritti in una voce
aggiuntiva tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione liquide”.
OIC 15 Crediti
Queste le novità del principio:
- l’introduzione del criterio del costo;
- l’introduzione delle regole conseguenti all’obbligo, previsto per crediti e debiti (ma non per i
titoli di debito), di tenere conto del “fattore temporale” nella valutazione al costo ammortizzato;
- la disposizione che quando un credito nasce da uno scambio di beni e servizi, esso rimane
iscritto tra i crediti dell'attivo circolante anche se la scadenza è postergata oltre l'anno.
OIC 16 Immobilizzazioni materiali
La nuova versione dell’OIC 16 recepisce principalmente:
- l’eliminazione dei riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico;
- la riformulazione del principio della sostanza economica.
Sono state perciò chiarite le regole da seguire al momento dell’iscrizione iniziale delle
immobilizzazioni materiali. Inoltre ponendo attenzione alla classificazione delle voci in
bilancio, nella voce BII1 “terreni e fabbricati” è stato sostituito il termine “fabbricati industriali”
con “fabbricati strumentali” ed il termine “fabbricati civili” con “fabbricati non strumentali”.
È stata eliminata la facoltà di non ammortizzare i fabbricati non strumentali.
OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
Nella nuova formulazione il principio prevede l’ampliamento dei casi di esonero dalla redazione
del bilancio consolidato e, fra i documenti che lo compongono, l’introduzione del rendiconto
finanziario consolidato come documento obbligatorio del bilancio.
Oltre ad un adeguamento terminologico, nel principio si è proceduto con:
- l’eliminazione della voce delle immobilizzazioni immateriali “differenza da consolidamento”,
sostituita dalla voce “avviamento”;
- l’eliminazione della possibilità di imputare il residuo della differenza da annullamento positiva
non allocabile sulle attività e passività separatamente identificabili e sull’avviamento della
controllata a detrazione della riserva di consolidamento e, quindi, alla conseguente imputazione
di tale residuo interamente a conto economico.
OIC 18 Ratei e risconti
L’aggiornamento riguarda l’indicazione dei ratei e risconti nel Bilancio in forma abbreviata e
nel bilancio delle micro-imprese (ove possono essere compresi nelle voci CII dell’attivo
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“Crediti” e D del passivo “Debiti”).
OIC 19 Debiti
Le novità riguardano:
- la rilevazione e la valutazione dei debiti per cui è introdotto il criterio del costo ammortizzato;
- l’importanza del “fattore temporale” nella valutazione al costo ammortizzato.
OIC 20 Titoli di debito
La nuova versione del principio recepisce:
- l’introduzione del criterio del costo ammortizzato;
- l’eliminazione dei riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico;
- il riordino della forma della trattazione, ove necessario, in relazione alle novità e ad un miglior
coordinamento con le disposizioni degli altri principi OIC.
OIC 21 Partecipazioni
È stata modificata la disciplina delle azioni proprie a seguito della diversa classificazione nello
stato patrimoniale.
Inoltre nel contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico sono state introdotte
specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi tra la società e le imprese sottoposte al
controllo di controllanti (cd. imprese sorelle).
OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
Il principio nel confermare la possibilità di utilizzare a propria scelta uno dei due criteri indicati
nella determinazione dei lavori in corso su ordinazione, cioè quello:
- della percentuale di completamento
- o della commessa completata,
rileva che la scelta terrà conto anche dell’impatto fiscale che la stessa potrà avere.
Infatti l’art. 93 TUIR stabilisce che la valutazione dei lavori di durata ultrannuale deve avvenire
esclusivamente sulla base dei corrispettivi pattuiti, o dei corrispettivi liquidati per la parte di
opere, forniture e servizi coperte dallo stato di avanzamento dei lavori. Nel caso fosse applicato
il criterio della percentuale di completamento, si renderebbe necessaria dunque una variazione
in diminuzione della base imponibile nella dichiarazione dei redditi.
OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
Le modifiche sono connesse all’eliminazione dei riferimenti ai costi di ricerca e pubblicità e alle
modifiche alla norma per determinare la vita utile dell’avviamento e dei costi di sviluppo.
OIC 25 Imposte sul reddito
Oltre ad integrare la classificazione delle imposte includendo quelle relative ad esercizi
precedenti, il principio chiarisce la metodologia di rilevazione delle imposte nei bilanci
abbreviati e nei bilanci delle micro-imprese. In particolare, è chiarito che in questi bilanci, le
imposte saranno indicate secondo lo schema previsto per il bilancio in forma ordinaria e non
sarà richiesta la separata indicazione delle imposte relative agli esercizi precedenti nella voce
E21.
OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera
Sono stati aggiornati i riferimenti normativi in tema di conversione delle poste in valuta estera
ed individuati dei conti ad hoc per la redazione dei bilanci abbreviati e per quelli delle micro-
imprese.
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Inoltre è stata inserita la disciplina delle coperture del rischio di cambio di operazioni
programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso strumenti non derivati.
OIC 28 Patrimonio netto
La principale modifica riguarda l’eliminazione di passaggi non strettamente pertinenti alla
redazione del bilancio e una sostanziale riorganizzazione e revisione degli aspetti
contabili rimanenti, relativi prevalentemente alla classificazione e al contenuto delle voci di
patrimonio netto e alla rilevazione e movimentazione delle voci di patrimonio netto in occasione
di operazioni tra società e soci.
Inoltre ha tenuto conto della nuova disciplina delle azioni proprie.
OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di
errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Il principio è di immediata applicazione poiché guiderà anche la transizione ai nuovi criteri.
In particolare il principio ha stabilito che i cambiamenti obbligatori di principi contabili sono
contabilizzati in base alle disposizioni transitorie contenute nelle nuove norme o nei nuovi
principi contabili. Pertanto tali cambiamenti di principio sono contabilizzati:
- come previsto dall’OIC 29 solo se non vi sono specifiche disposizioni transitorie;
- sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui avviene il cambiamento di
principio.
Inoltre è stato richiesto di rettificare i dati comparativi dell’esercizio precedente come se il
nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato. Infine sono state riviste le informazioni
da fornire in nota integrativa.
OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
Il principio commenta la nuova voce per la rilevazione del fair value negativo per gli strumenti
derivati. Inoltre è eliminata la disposizione che precludeva l’attualizzazione dei fondi rischi e
oneri in quanto il modello dell’attualizzazione è previsto esclusivamente per crediti e debiti.
OIC 32 Strumenti finanziari derivati
Sono disciplinate alcune regole contabili per integrare le previsioni del disposto normativo (11).
Per salvaguardare il principio della comparabilità delle voci (sancito dall’art. 2423-ter comma
5 c.c.) sarà necessario intervenire anche sui dati del 2015. Indicazioni di carattere generale a tale
riguardo sono fornite nella nuova versione dell’OIC 29 mentre regole attinenti alle singole voci
sono riscontrabili nei corrispondenti principi contabili.
A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i migliori saluti.
Studio Amministrativo & Tributario
(11) Alcune di queste regole sono: ▪ linee guida per la valutazione al fair value di un contratto derivato ▪
modalità di scorporo del derivato incorporato in uno strumento finanziario ▪ identificazione di elementi
coperti e strumenti di copertura ammissibili ▪ identificazione dei criteri di ammissibilità delle coperture
contabili e loro successiva valutazione ▪ modalità di attivazione, contabilizzazione e cessazione delle
coperture di fair value ▪ modalità di attivazione, contabilizzazione e cessazione delle coperture di flussi
finanziari attesi ▪ modalità di copertura di un insieme di operazioni attraverso un insieme di contratti
derivati ▪ identificazione di un metodo semplificato per le cd relazioni di copertura semplici.