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Statuto e Regolamento

dell’A.I.D.O.Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule - ONLUS

Approvato il 10 giugno 2016, in occasione della VIII Assemblea Straordinaria Nazionale, tenutasi a Roma.

Depositato presso lo studio del Notaio Massimo Maria Panvini Rosati in data 10 giugno 2016 Repertorio n. 58616, Raccolta n. 21004

Registrato a Roma in data 21 settembre 2016, al numero 26413 serie 1T.

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ARTICOLO 1L’A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Do-nazione di Organi, Tessuti e Cellule – Orga-nizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale(ONLUS) – fondata a Bergamo il 26 febbraio1973, ha sede legale a Roma.È costituita tra i Cittadini favorevoli alla do-nazione volontaria, post mortem, anonima egratuita di organi, tessuti e cellule a scopodi trapianto terapeutico.1. È una organizzazione apartitica, aconfes-

sionale, interetnica, senza scopo di lu-cro, fondata sul lavoro volontario. Essaopera nel settore socio-sanitario ed hal’esclusivo perseguimento di finalità disolidarietà sociale.

2. L’Associazione è strutturata su tutto ilterritorio nazionale.

ARTICOLO 2Finalità dell’A.I.D.O. sono:1. promuovere, in base al principio della

solidarietà sociale, la cultura della dona-zione di organi, tessuti e cellule;

2. promuovere la conoscenza di stili di vitaatti a prevenire l’insorgere di patologieche possano richiedere come terapia iltrapianto di organi;

3. provvedere, per quanto di competenza,alla raccolta di dichiarazioni di volontàfavorevoli alla donazione di organi, tes-suti e cellule post mortem.

ARTICOLO 31. Per il raggiungimento delle finalità asso-

ciative l’A.I.D.O. svolge le seguenti atti-vità:

ATTIVITÀ

FINALITÀ

COSTITUZIONE E CARATTERE

STATUTO

ARTICOLO 11. L’Associazione è impegnata a vigilare sul-la volontarietà, l’anonimato e la gratuità del-la donazione.2. Il logo associativo è rappresentato da unaforma geometrica triangolare con angoli ar-rotondati, sfondo rosso e scritta “aido” inbianco.

ARTICOLO 21. L’Associazione assicura la propria colla-borazione alle Istituzioni nell’informazionee nella conoscenza ai Cittadini per una scel-ta consapevole relativa al prelievo di orga-ni, tessuti e cellule a fini di trapianto tera-peutico.2. L’A.I.D.O. svolge opera di sensibilizzazio-ne, stimolo e verifica verso le Istituzioni af-finché siano attuate nel modo migliore a li-vello locale le disposizioni di legge in meri-to alla organizzazione del prelievo e tra-pianto di organi, tessuti e cellule a fini tera-peutici.

ARTICOLO 31. Per il raggiungimento delle finalitàl’A.I.D.O.:

ATTIVITÀ

FINALITÀ

COSTITUZIONE E CARATTERE

REGOLAMENTO

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a. realizza intese operative in unitàd’azione con Enti ed altre Associazio-ni nazionali ed internazionali, nel ri-spetto dei compiti istituzionali del-l’Associazione;

b. cura all’interno dell’Associazione laformazione e l’aggiornamento per-manente dei Dirigenti;

c. progetta ed organizza, anche in col-laborazione con Enti pubblici e pri-vati, corsi di formazione e di aggior-namento per docenti, responsabili,animatori, ecc. sulle tematiche delprelievo di organi, tessuti e cellule ascopo di trapianto terapeutico.

2. L'Associazione, inoltre, ha facoltà - in re-lazione a specifiche esigenze determina-te dalle Istituzioni e dalle legislazioni lo-cali - di definire le modifiche di cui al-l'art.28 dello Statuto.

3. È fatto divieto ai Soci e alle Strutture as-sociative di raccogliere fondi finalizzati afini diversi da quelli espressamente pre-visti dallo Statuto ed in particolare per:- acquistare macchinari ed attrezzatu-

re per ospedali;- viaggi per trapianti in Italia e all’estero;- effettuare trapianti all’estero;- Istituzioni pubbliche o private, Enti

od Associazioni diverse dall’A.I.D.O.4. La conoscenza delle attività associative si

realizza attraverso il giornale ufficiale“L’Arcobaleno” e attraverso il sito Internet.

5. Il materiale promozionale e informativo,sia cartaceo che multimediale, è unicosu tutto il territorio nazionale e promos-so dal Consiglio Nazionale. Ogni derogadovrà avere, entro 90 giorni dalla richie-sta, il parere motivato della Giunta diPresidenza Nazionale.

6. È fatto divieto di utilizzare il nome ed il lo-go dell’A.I.D.O. per scopi non rispondentiai principi e alle finalità dell’Associazione.L’utilizzo del logo deve essere, in ogni ca-so, autorizzato dalla Struttura superiore.

7. Conserva le manifestazioni di volontà ele trasmette al SIT tramite il SIA.

segue ATTIVITÀ

a. promuove campagne di sensibilizza-zione ed informazione permanentedei cittadini su tutto il territorio na-zionale;

b. instaura rapporti e collaborazionicon Istituzioni ed Enti pubblici eprivati ed Associazioni italiane e in-ternazionali;

c. svolge attività di informazione nellematerie di propria competenza conparticolare riferimento al mondo dellavoro, della scuola, delle Forze Ar-mate, delle Confessioni religiose edelle Comunità sociali;

d. promuove e partecipa ad attività diformazione, informazione e sensibi-lizzazione e di sostegno alla ricercascientifica nel campo del prelievo etrapianto di organi, tessuti e cellule;

e. promuove la conoscenza delle finali-tà associative e delle attività svolteattraverso la stampa associativa emateriale multimediale;

f. provvede, per quanto di competen-za, alle formalità necessarie per l’ese-cuzione della volontà degli iscritti;

g. svolge attività di aggiornamento eformazione per i dirigenti associativial fine di armonizzare gli interventiformativi su tutto il territorio nazio-nale.

2. Al fine del perseguimento delle attivitàistituzionali e di quelle ad esse strumen-tali, conseguenti e, comunque, connes-se, l’A.I.D.O. può compiere, in osservan-za delle norme di legge, attività commer-ciali e produttive esclusivamente margi-nali, nel rispetto di quanto indicato dalD.M. 25 maggio 1995.

segue ATTIVITÀ

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ARTICOLO 41. Sono Soci dell’A.I.D.O. le persone fisiche

che sottoscrivono la domanda di adesio-ne e la dichiarazione di volontà favorevo-le alla donazione di organi, tessuti e cel-lule post mortem, e si impegnano a so-stenere l’A.I.D.O. per i fini istituzionali.

2. I Soci possono accedere a tutte le cari-che che sono elettive, quadriennali enon retribuite, fatta eccezione per icomponenti del Collegio dei Revisoridei Conti se esterni all’Associazione.L’attività degli aderenti non può essereretribuita in alcun modo, nemmeno daeventuali diretti beneficiari. Agli aderen-ti possono essere rimborsate unicamen-te le spese vive sostenute per l’attivitàprestata, previa presentazione della do-cumentazione giustificativa secondo leregole preventivamente stabilite dalConsiglio direttivo di ogni livello. Ogniforma di rapporto economico con l’As-sociazione, derivante da lavoro dipen-dente o autonomo, o qualsiasi altro rap-porto di contenuto patrimoniale, è in-compatibile con la qualità di socio.

3. La partecipazione alla vita associativanon può essere temporanea. La qualificadi Socio si perde per recesso, espulsioneo per decesso. L’associato può, in ognimomento, recedere senza oneri dall’As-sociazione dandone comunicazionescritta alla Sezione di appartenenza. Ilrecesso non comporta la restituzionedella quota associativa o di altre sommeeventualmente versate all’Associazionee diventa effettivo con la restituzionedell’atto olografo. Permangono in capoall’associato le obbligazioni eventual-mente assunte nei confronti dell’Asso-ciazione.Il consiglio direttivo, a tutti i livelli, puòdeliberare l’espulsione degli associatiper:

a) realizzazione di atti pregiudizievoli al-l’Associazione o contrastanti gli scopiassociativi;

SOCI

ARTICOLO 41. All’atto dell’iscrizione il Socio deve aver

compiuto il 18° anno di età e deve pren-dere conoscenza delle norme Statutariee del Regolamento dell’Associazione edimpegnarsi ad osservarle.

2. L’iscrizione all’A.I.D.O. deve essere ri-chiesta per iscritto compilando l’apposi-to modulo comprensivo della dichiara-zione di volontà in merito alla donazio-ne di organi, tessuti e cellule dopo lamorte. Tale modulo deve essere unifor-me per tutte le Strutture.

3. Ogni Socio, nell’ambito della comunità incui vive, deve operare con lealtà e probitàper il raggiungimento dei fini associativi ecollaborare al buon funzionamento dellastruttura associativa di appartenenza.

4. Le tessere sociali ed il simbolo identifi-cativo dell'Associazione sono uniformiper tutti gli iscritti e conformi al model-lo stabilito dal Consiglio Nazionale.

5. La domanda di iscrizione e la tessera de-vono recare il medesimo numero, che èprogressivo per ogni Socio ed è appostodalla Sezione competente, la quale ne ri-porta i dati nel SIA (Sistema InformativoA.I.D.O.) e rilascia la relativa tessera.

6. I numeri corrispondenti a Soci decedu-ti, dimissionari, trasferiti e irreperibili,non devono essere riutilizzati.

7. La tessera deve essere compilata in for-ma chiara e leggibile in ogni sua parte.

8. Il rilascio all’iscritto della tessera, com-pleta in ogni suo elemento, deve essereeffettuato entro trenta giorni dalla pre-sentazione della domanda.

9. Le domande di adesione, conservate inmobile adeguato presso la sede della Se-zione Provinciale, devono essere archi-viate in progressione numerica.

10. Ogni Socio deve comunicare sollecita-mente alla Struttura di base di apparte-nenza la variazione di residenza; se il tra-sferimento è fuori provincia la Sezioneprovvede immediatamente al trasferi-mento dell’iscrizione alla Sezione di

SOCI

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nuova residenza del Socio attraverso ilSIA.

11. La qualità di Socio risulta dalla registra-zione nel SIA.

12. L’iscrizione è revocabile solo in formascritta; in tal caso il modulo di iscrizioneè restituito al richiedente previa ricon-segna della tessera.

13. Il Consiglio direttivo nella prima riunio-ne utile prende atto dei recessi avvenuti.

14. Ai fini dei diritti associativi fa fede la da-ta di presentazione della domanda.

15. I Soci sono eleggibili alle cariche asso-ciative purché abbiano frequentato uncorso di formazione ai vari livelli e nonsiano stati condannati per condanne in-famanti.

16. Per l’elezione alle cariche nazionali e re-gionali è necessaria l’iscrizione da alme-no tre anni.

17. I Presidenti, a tutti i livelli, possono ri-chiedere le credenziali di accesso al SIAper la sola visualizzazione dei dati relati-vi agli iscritti del territorio di loro com-petenza.

ARTICOLO 5Gli Organi statutari:1. agiscono nell’ambito della propria com-

petenza e del mandato ricevuto dalle As-semblee;

2. impegnano l’Associazione solo se elettiregolarmente e come tali operanti nellascrupolosa osservanza dello Statuto edel Regolamento;

3. esercitano opera di sorveglianza e di sti-molo sugli organi rispettivamente infe-riori intervenendo direttamente e moti-vatamente, in quanto necessiti, con laconvocazione delle Assemblee, lo scio-glimento dei Consigli Direttivi e la no-mina di Commissari.

STRUTTURE

segue SOCI

b) inosservanza delle norme dello Statuto edel Regolamento, oltre che delle delibe-re adottate dagli organi associativi;

c) indegnità.Il provvedimento di espulsione motivatodeve essere comunicato per raccoman-data o consegnato a mano all’associatoespulso. Avverso l’espulsione, l’interes-sato può ricorrere al Collegio dei Probi-viri entro 30 giorni dal ricevimento del-la comunicazione.

ARTICOLO 51. L’Associazione si articola in:

- A.I.D.O. Nazionale- A.I.D.O. Regionali- Sezioni Provinciali- Gruppi ComunaliL’articolazione delle Strutture in ambitoRegionale è decisa dai singoli ConsigliRegionali in funzione della legislazioneregionale, della situazione locale e del-l'organizzazione socio-sanitaria in vigo-re, al fine di raggiungere nell'ambitodella Regione il risultato operativo otti-male per l'Associazione, anche preve-dendo la costituzione di Sezioni pluri-comunali, comprensoriali o territoriali ela costituzione di Gruppi intercomunalio rionali.

STRUTTURE

segue SOCI

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2. L’Associazione, a livello Nazionale, Re-gionale, di Sezione e di Gruppo ha i se-guenti organi:- Assemblea;- Consiglio Direttivo;- Giunta di Presidenza (limitatamente

al livello nazionale, regionale e pro-vinciale);

- Conferenza dei Presidenti (limitata-mente al livello nazionale e regionale);

- Collegio dei Revisori dei Conti;- Collegio dei Probiviri;- Collegio di appello nazionale dei

Probiviri.3. A livello Gruppo il Collegio dei Revisori

è facoltativo; ove non fosse stato eletto èsostituito dal corrispondente organo dellivello superiore.

4. A livello Gruppo il Collegio dei Probivirié sostituito dal corrispondente organodel livello superiore.

5. Ogni Struttura risponde in proprio circala responsabilità fiscale/civile. OgniStruttura si deve dotare di codice fiscaleal fine di assumere autonomia gestiona-le pur mantenendo il rispetto delle indi-cazioni dettate dalla Struttura superiore.

ARTICOLO 61. L’Assemblea rappresenta il massimo li-

vello della vita associativa.2. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria si distingue inelettiva e intermedia.

ARTICOLO 71. L’Assemblea elettiva è formata:

- a livello Gruppo da tutti i Soci;- ai livelli nazionale, regionale e pro-

vinciale dai Delegati nominati dalle

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA ELETTIVACOMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

segue STRUTTURE

ARTICOLO 61. Le Assemblee sono regolate dalle dispo-

sizioni di cui agli articoli successivi delpresente Regolamento.

2. Ad ogni Assemblea deve essere invitato unrappresentante del Consiglio Direttivo del-la Struttura immediatamente superiore.

ARTICOLO 71. Per le Assemblee provinciali, regionali e na-

zionale la rilevazione dei Soci per determi-nare il numero dei Delegati è fatta alla datadel 31 dicembre dell’anno precedente.

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA ELETTIVACOMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

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Ogni Assemblea al proprio livello puòmodificare i rapporti di rappresentanzaper la successiva convocazione.

2. Ogni Struttura, qualunque sia la sua con-sistenza numerica, deve essere rappre-sentata da almeno un Delegato.

3. I componenti in carica del Consiglio Di-rettivo, del Collegio dei Revisori deiConti e del Collegio dei Probiviri parte-cipano di diritto all’Assemblea con fa-coltà di parola, ma non di voto se nonDelegati.

4. L’ammissione ad ogni Assemblea Provin-ciale, Regionale e Nazionale è subordi-nata alla presentazione da parte dellaStruttura inferiore di:- verbale di Assemblea dell’anno in

corso;- relazione sull’attività svolta dal Con-

siglio Direttivo nell’ultimo anno;- relazione sull’esecuzione del pro-

gramma quadriennale;- bilancio consuntivo dell’ultimo anno

di attività, accompagnato dalla rela-zione dell’Amministratore e dalla re-lazione del Collegio dei Revisori deiConti;

- pagamento della quota associativaannuale con riferimento, per la quo-ta da versare, agli iscritti al 31 dicem-bre dell’anno precedente e delleeventuali quote pregresse.

L’esame della documentazione è di com-petenza della Giunta di Presidenza perla successiva trasmissione con le pro-prie osservazioni alla Commissione Veri-fica Poteri.

5. Ogni Socio o Delegato ha diritto ad unsolo voto; non sono ammesse deleghe.

6. L’Assemblea elegge fra i non candidati:- il Presidente;- uno o più Vice Presidenti;- uno o più Segretari;- uno o più Questori di sala;- tre o più membri per la Commissio-

ne Elettorale;

segue ASSEMBLEA ELETTIVACOMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

rispettive Assemblee inferiori secondo lemodalità fissate dal Regolamento.Ogni Socio o Delegato ha diritto a unvoto.

2. Ciascuna Assemblea è convocata dal ri-spettivo Consiglio Direttivo ogni quattroanni o più frequentemente su decisionedel Consiglio medesimo o su richiesta dialmeno un decimo dei membri delleStrutture immediatamente inferiori. Intale evenienza sono riconvocati i Dele-gati nominati nell’ultima Assemblea.

3. Le date delle Assemblee elettive devonoessere raccordate alle scadenze delle As-semblee elettive superiori.

4. Ogni Assemblea è validamente costitui-ta:- in prima convocazione con la pre-

senza della metà più uno degli aven-ti diritto al voto;

- in seconda convocazione, decorse al-meno ventiquattro ore dalla primaconvocazione, con qualsiasi numerodi presenti.

5. Hanno diritto al voto:- a livello Gruppo i Soci;- a livello Sezione, Regionale e Nazio-

nale i Delegati presenti ed ammessidalla Commissione Verifica Poteri.

segue ASSEMBLEA ELETTIVACOMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

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- tre o più membri per la CommissioneVerifica Poteri dell' Assemblea succes-siva. Nel caso la C.V.P. risulti totalmen-te dimissionaria, la nuova C.V.P. appe-na nominata ne assumerà le funzioni.

7. La Commissione Verifica Poteri, non ap-pena insediata, elegge il proprio Presi-dente che riferirà all’Assemblea sui lavo-ri compiuti.

8. La Commissione Verifica Poteri:a. accredita il Delegato previa verifica,

attraverso l’esame della documenta-zione già controllata dalla Giunta diPresidenza (art. 7 comma 4), ove pre-vista, della regolarità della Assembleadella Struttura di appartenenza e do-po l’accertamento della identità, an-che avvalendosi, per quest’ultima,della dichiarazione scritta del CapoDelegazione che garantisca l’identitàdel proprio Delegato;

b. con la collaborazione della Segreteriaaccerta – sulla scorta dei documentiassociativi o con propria inchiesta –la regolarità e la idoneità di ogni sin-golo Candidato ad essere eletto;

c. conferisce i documenti legittimatoridi Delegato all’Assemblea.

9. Contro le decisioni della CommissioneVerifica Poteri è ammesso ricorso allaPresidenza la quale, in via prioritaria,ragguaglierà l’Assemblea demandando aquesta la decisione che è presa a mag-gioranza, previo un solo intervento a fa-vore e uno contrario.

10. La Commissione Verifica Poteri esauri-sce il suo compito con la rimessa delverbale al Presidente dell’Assemblea.

11. La Commissione elettorale provvede al-le operazioni di voto.

12. Le elezioni alle cariche associative av-vengono con voto segreto salvo chel’Assemblea decida alla unanimità per ilvoto palese.

13. L’Assemblea delibera validamente con lamaggioranza assoluta dei votanti, ove

segue ASSEMBLEA ELETTIVACOMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

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non diversamente previsto, e per votopalese, salvo che la stessa Assemblea di-sponga per il voto segreto come previ-sto per argomenti riguardanti operazio-ni elettorali o questioni personali.

14. Proclamati gli eletti il Presidente dell'As-semblea li convoca entro quindici giorniper l'insediamento.

15. Il verbale dell’Assemblea, anche nell’ipo-tesi di registrazione integrale, è redattodai Segretari, sottoscritto dal Presidentee dai Segretari, inserito nel libro dei ver-bali assembleari ed inviato al Consigliodella Struttura superiore entro quindicigiorni dalla data di svolgimento.

16. La Commissione elettorale deve conse-gnare tutti i documenti relativi alleoperazioni di voto alla segreteria com-petente.

ARTICOLO 81. Le Assemblee intermedie a tutti i livelli

discutono e approvano:- la relazione sull’attività svolta dal

Consiglio Direttivo nell’ultimo anno;- la relazione sull’esecuzione del pro-

gramma quadriennale;- il bilancio consuntivo dell’ultimo an-

no di attività, accompagnato dalla re-lazione dell’Amministratore e dallarelazione del Collegio dei Revisoridei Conti;

- il bilancio preventivo dell’anno incorso.

2. L’Assemblea intermedia, in particolare,redige un documento di valutazione del-l’attività svolta nell’anno trascorso e diindicazioni e proposte per l’anno suc-cessivo, sempre nel rispetto della mozio-ne finale della precedente Assembleaelettiva ed, in particolare, del program-ma quadriennale.

segue ASSEMBLEA ELETTIVACOMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

ASSEMBLEA INTERMEDIACOMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 81. L’Assemblea intermedia è formata:

- a livello Gruppo dai Soci;- a livello nazionale, regionale e pro-

vinciale dai Presidenti delle rispetti-ve strutture inferiori o da un loro de-legato.

2. Ciascuna Assemblea intermedia è convo-cata dal rispettivo Consiglio Direttivonegli anni intermedi secondo le modali-tà fissate dal Regolamento (artt. 9, 10, 11e 12 tutti comma 1).

ASSEMBLEA INTERMEDIACOMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

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ARTICOLO 91. L’Assemblea nazionale elettiva è convo-

cata dal Consiglio Nazionale ogni quat-tro anni e si svolge secondo le normestabilite dal Regolamento.

2. Negli anni intermedi il Consiglio Nazionaleconvoca l’Assemblea dei Presidenti dei Consi-gli Regionali o di un loro delegato, secondo lenorme stabilite dal Regolamento.

3. Spetta all’Assemblea Nazionale:a. l’approvazione della relazione sull’at-

tività svolta dal Consiglio Nazionale;

ASSEMBLEA NAZIONALE

3. L’Assemblea intermedia può trattare an-che argomenti di particolare interesseed urgenza proposti dal Consiglio Diret-tivo.

4. Il verbale dell'Assemblea, corredato de-gli allegati, deve essere inviato alla strut-tura superiore nei 15 giorni successivialla data della Assemblea stessa.

5. L’ammissione ad ogni Assemblea Provin-ciale, Regionale e Nazionale è subordi-nata alla presentazione da parte dellaStruttura inferiore di:- verbale di Assemblea dell’anno in

corso;- relazione sull’attività svolta dal Con-

siglio Direttivo nell’ultimo anno;- relazione sull’esecuzione del pro-

gramma quadriennale;- bilancio consuntivo dell’ultimo anno

di attività, accompagnato dalla rela-zione dell’Amministratore e dalla re-lazione del Collegio dei Revisori deiConti;

- pagamento della quota associativaannuale con riferimento, per la quo-ta da versare, agli iscritti al 31 dicem-bre dell’anno precedente e delleeventuali quote pregresse.L’esame della documentazione è di com-petenza della Giunta di Presidenza.

ARTICOLO 91. L’Assemblea Nazionale si svolge entro il

15 giugno ed è convocata con letteraraccomandata A.R. o con qualsiasi mez-zo di telecomunicazione scritta, da spe-dirsi ai Presidenti dei Consigli Regionalialmeno sessanta giorni prima della datafissata, con l’indicazione del luogo, delladata e dell’ora.

2. L’ordine del giorno deve essere inviatotrenta giorni prima dell’inizio dell’As-semblea.

segue ASSEMBLEA INTERMEDIACOMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

ASSEMBLEA NAZIONALE

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ASSEMBLEA REGIONALE ASSEMBLEA REGIONALE

segue ASSEMBLEA NAZIONALE

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3. All’Assemblea Nazionale elettiva ogni De-legato rappresenta 10.000 Soci o frazio-ne superiore a 5.000.

4. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaiodell'anno successivo e sono calcolatesul numero dei Soci al 31 dicembre del-l'anno precedente. La comunicazionedel numero degli iscritti deve essere in-viata alle strutture superiori entro il 31gennaio dell'anno successivo.

5. Per l’ammissione all’Assemblea elettivasi fa riferimento all’art. 7 comma 4 delRegolamento.

6. Per l’ammissione all’Assemblea interme-dia si fa riferimento all’art. 8 comma 5del Regolamento.

ARTICOLO 101. L’Assemblea regionale si svolge entro il

15 maggio ed è convocata con lettera ocon qualsiasi mezzo di telecomunicazio-ne scritta da spedirsi ai Presidenti delleSezioni, almeno trenta giorni prima delladata fissata e recante l’indicazione delluogo, data, ora di riunione e i vari puntiall’ordine del giorno.

2. All’Assemblea regionale elettiva ogniDelegato rappresenta un numero di 500Soci o frazione superiore a 250.

3. Ogni Assemblea può modificare il nu-mero dei Delegati per l’Assemblea suc-cessiva.

4. Quando elettiva, i Consigli Regionali de-vono inviare alla Giunta di Presidenzadella struttura superiore l’elenco dei De-legati e dei Candidati alle cariche asso-ciative assieme ai verbali delle assem-blee ed ai documenti per l’Assemblea.

b. l’approvazione del bilancio consunti-vo, accompagnato da una relazionedell’Amministratore e dalla relazionedel Collegio dei Revisori dei Conti;

c. l’approvazione del bilancio preventi-vo proposto dal Consiglio Nazionale;

d. l’approvazione di impegni economi-ci pluriennali;

e. l’approvazione degli indirizzi di poli-tica associativa cui dovranno attener-si tutte le Strutture inferiori;

f. l’approvazione del Regolamento as-sociativo e delle modifiche;

g. la determinazione delle quote socialia carico dei Consigli Regionali;

h. quando elettiva:- l’elezione dei componenti il Consiglio Na-

zionale e la Commissione Verifica Poteri;- l'elezione dei componenti il Collegio

dei Revisori dei Conti, del Collegiodei Probiviri e del Collegio di appel-lo nazionale dei Probiviri.

ARTICOLO 101. L’Assemblea elettiva regionale è convo-

cata dal rispettivo Consiglio Direttivoogni quattro anni secondo le norme sta-bilite dal Regolamento.

2. Negli anni intermedi è convocata l’As-semblea dei Presidenti Provinciali, o diun loro delegato, secondo le modalitàpreviste dal Regolamento.

3. Spetta all’Assemblea Regionale:a. l’approvazione della relazione sull’at-

tività svolta dal Consiglio Direttivo;b. l’approvazione del bilancio consunti-

vo, accompagnato da una relazionedell’Amministratore e dalla relazionedel Collegio dei Revisori dei Conti;

c. l’approvazione del bilancio preventi-vo proposto dal Consiglio Direttivo;

d. l’approvazione degli impegni econo-mici pluriennali;

e. l’approvazione degli indirizzi di

segue ASSEMBLEA NAZIONALE

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politica associativa regionale comeda indicazioni del Consiglio Nazio-nale adeguandoli alla situazioneterritoriale;

f. la determinazione delle quote socialia carico delle Sezioni Provinciali;

g. quando elettiva:- l'elezione dei componenti il Consi-

glio Direttivo Regionale e la Com-missione Verifica Poteri;

- l'elezione dei componenti il Collegiodei Revisori dei Conti ed il Collegiodei Probiviri;

- la nomina dei Delegati alla Assem-blea Nazionale e l’indicazione deiCandidati alle cariche nazionali.

ARTICOLO 111. L’Assemblea elettiva provinciale è con-

vocata ogni quattro anni dal rispettivoConsiglio Direttivo secondo le normestabilite dal Regolamento.

2. Negli anni intermedi è convocata l’As-semblea dei Presidenti dei Gruppi co-munali o di un loro Delegato o di un Re-ferente di zona, secondo le modalità sta-bilite dal Regolamento.

3. Spetta all’Assemblea Provinciale/pluri-comunale:a. l’approvazione della relazione sull’at-

tività svolta, elaborata dal ConsiglioDirettivo;

b. l’approvazione del bilancio consun-tivo, accompagnato da una relazio-ne dell’Amministratore e dalla rela-zione del Collegio dei Revisori deiConti;

c. l’approvazione del bilancio preventi-vo proposto dal Consiglio provinciale;

d. l'approvazione degli impegni econo-mici pluriennali;

ASSEMBLEA PROVINCIALEE PLURICOMUNALE

segue ASSEMBLEA REGIONALE

I Candidati al Consiglio Nazionale devo-no essere almeno due per ogni Regionepena l’esclusione dalle candidature econseguente mancanza del rappresentan-te della Regione nel Consiglio Nazionale.

5. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaiodell'anno successivo e sono calcolatesul numero dei Soci al 31 dicembre del-l'anno precedente. La comunicazionedel numero degli iscritti deve essere in-viata alle strutture superiori entro il 31gennaio dell'anno successivo.

6. Per l’ammissione all’Assemblea elettivasi fa riferimento all’art. 7 comma 4 delRegolamento.

7. Per l’ammissione all’Assemblea interme-dia si fa riferimento all’art. 8 comma 5del Regolamento.

ARTICOLO 111. L’Assemblea della Sezione Provinciale o

assimilata si svolge entro il 15 aprile ed èconvocata con lettera o con qualsiasimezzo di telecomunicazione scritta, daspedirsi ai Presidenti dei Gruppi almenotrenta giorni prima della data fissata e re-cante luogo, data e ora della riunione el’ordine del giorno.

2. All’Assemblea Provinciale elettiva ogniDelegato rappresenta 200 Soci o frazio-ne superiore a 100.

3. Ogni Assemblea può modificare il numerodei Delegati per l’Assemblea successiva.

4. Quando elettiva, le Sezioni dovranno in-viare alla Giunta di Presidenza l’elencodei Delegati e dei Candidati alle caricheassociative assieme ai verbali delle As-semblee ed ai documenti per l’Assem-blea. I Candidati al Consiglio Regionaledevono essere almeno due per Provin-cia pena l’esclusione dalle candidaturee la conseguente non rappresentanzadella Provincia nel Consiglio Regionale.

ASSEMBLEA PROVINCIALEE PLURICOMUNALE

segue ASSEMBLEA REGIONALE

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5. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaiodell'anno successivo e sono calcolatesul numero dei Soci al 31 dicembre del-l'anno precedente. La comunicazione del numero degliiscritti deve essere inviata alle strutturesuperiori entro il 31 gennaio dell'annosuccessivo.

6. Il Referente di zona partecipa all’Assem-blea Provinciale senza diritto di voto.

7. Per l’ammissione all’Assemblea elettivasi fa riferimento all’art. 7 comma 4 delRegolamento.

8. Per l’ammissione all’Assemblea interme-dia si fa riferimento all’art. 8 comma 5del Regolamento.

ARTICOLO 121. L’Assemblea del Gruppo, costituita dai

Soci, si svolge entro il 28 febbraio ed èconvocata con i mezzi più idonei alme-no quindici giorni prima della data fissa-ta e recante luogo, data e ora della riu-nione e l’ordine del giorno.

2. L’Assemblea del Gruppo elegge il Presi-dente e il Segretario che redigerà il ver-bale, copia del quale, con allegati rela-zioni e bilanci, deve essere inviata entro15 giorni alla Segreteria della Strutturasuperiore; quando elettiva anche con al-legati l'elenco degli eletti, dei delegati ecandidati alla Struttura superiore.

ASSEMBLEA DEL GRUPPO

segue ASSEMBLEA PROVINCIALEE PLURICOMUNALE

e. l’approvazione degli indirizzi di politi-ca associativa provinciale come da in-dicazioni del Consiglio Regionale ade-guandoli alla situazione territoriale;

f. la determinazione delle quote socialia carico dei Gruppi Comunali;

g. quando elettiva:- l’elezione dei componenti il Consi-

glio provinciale e la CommissioneVerifica Poteri;

- l'elezione dei componenti il Collegiodei Revisori dei Conti ed il Collegiodei Probiviri;

- la nomina dei Delegati alla Assem-blea regionale e l’indicazione deiCandidati alle cariche regionali.

ARTICOLO 121. L’Assemblea del Gruppo è l’espressione

fondamentale dell’Associazione ed è co-stituita dai Soci.È convocata annualmente dal ConsiglioDirettivo.

2. Spetta all’Assemblea:a. l’approvazione della relazione sull’at-

tività svolta elaborata dal ConsiglioDirettivo;

b. l’approvazione del bilancio consun-tivo accompagnato da una relazionedell’Amministratore e dalla Relazio-ne del Collegio dei Revisori deiConti;

c. l’approvazione del bilancio preven-tivo proposto dal Consiglio Diretti-vo;

d. la programmazione dell’attività an-nuale in applicazione delle linee po-litiche associative indicate dall’As-semblea Provinciale da attuare nel-l’ambito territoriale;

e. la definizione degli eventuali contri-buti a carico dei Soci.

3. Ogni quattro anni:

ASSEMBLEA DEL GRUPPO

segue ASSEMBLEA PROVINCIALEE PLURICOMUNALE

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a. elegge i membri del Consiglio Diret-tivo e del Collegio dei Revisori deiConti se previsto;

b. nomina i Delegati all’Assemblea pro-vinciale;

c. indica i Candidati alle cariche pro-vinciali.

ARTICOLO 13L’Assemblea costitutiva è convocata in qua-lunque data dal Presidente della Sezione supropria iniziativa, a seguito di delibera delConsiglio Direttivo, o per richiesta del Co-mitato promotore.

ARTICOLO 141. Ad ogni livello il Consiglio Direttivo dà

attuazione al Programma approvato dal-la rispettiva Assemblea.

2. Tutte le Strutture, a qualsiasi livello, so-no vincolate alla attuazione dei pro-grammi e delle iniziative approvate dal-l’Assemblea e dal Consiglio Direttivodelle Strutture superiori.

segue ASSEMBLEA DEL GRUPPO

CONSIGLI DIRETTIVI

ASSEMBLEA COSTITUTIVA DEL GRUPPO

ARTICOLO 131. L’Assemblea costitutiva del Gruppo può

essere convocata sotto la Presidenza delPresidente della Sezione o di un Consi-gliere da questi delegato.

2. L’Assemblea costitutiva deve:- redigere verbale di costituzione in

conformità al modello predispostodalla Segreteria Nazionale;

- eleggere gli Organi associativi cherestano in carica fino alla data delleAssemblee elettive;

- definire il programma di attività vali-do fino alla Assemblea annuale suc-cessiva.

3. Copia della documentazione (verbaledi costituzione, piani e programmi) de-ve essere inviata entro 15 giorni alla Se-zione provinciale/pluricomunale eConsiglio Regionale di appartenenza ealla Segreteria Nazionale con tutta ladocumentazione di cui all'art. 12 com-ma 2.

ARTICOLO 141. Il Consiglio, nell’ambito del territorio di

competenza, stabilisce la propria sedeoperativa nella località maggiormente ri-spondente ai criteri di funzionalità edeconomicità.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidentecon avviso inviato con almeno quindicigiorni di anticipo, recante l’ordine del

ASSEMBLEA COSTITUTIVA DEL GRUPPO

CONSIGLI DIRETTIVI

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giorno, la data, ora e luogo della riunio-ne con qualsiasi mezzo di telecomunica-zione scritta.

3. Il Consiglio è validamente costituito conla presenza della metà più uno dei mem-bri; le decisioni sono valide se adottatedalla metà più uno dei presenti al mo-mento del voto, a Consiglio sempre vali-damente costituito. In caso di parità pre-vale il voto del Presidente.

4. Non sono ammesse deleghe.5. Il Consigliere assente senza giustificato

motivo per tre sedute consecutive è di-chiarato decaduto e surrogato dal primodei non eletti.

6. Il Consigliere dimissionario, deceduto odecaduto è surrogato dal primo dei noneletti.

7. Ove i Consiglieri subentrati a deceduti,dimissionari o decaduti giungano a rap-presentare la metà più uno dei compo-nenti del Consiglio, il Presidente dichia-ra lo scioglimento dello stesso e convo-ca l’Assemblea per una nuova elezionedi tutto il Consiglio.

8. Le relazioni all’Assemblea sono fatteproprie dal Consiglio; se approvate amaggioranza devono contenere anchele istanze della minoranza.

9. In caso di impedimento il Presidente èsostituito dal Vice Presidente Vicario.

10. Il Consigliere Segretario redige il ver-bale che, dopo emendamenti ed ap-provazione del Consiglio alla riunionesuccessiva, è trascritto nell’apposito li-bro dei verbali e deve essere inviatoalla Struttura superiore entro 15 gior-ni; sovrintende al buon funzionamentodegli uffici e dà esecuzione alle deli-bere del Consiglio e della Giunta diPresidenza.

11. Il Presidente deve convocare il Consi-glio con la frequenza prevista dallo Sta-tuto, in difetto, ciascun componente ilConsiglio medesimo può notificare l’ina-dempienza al Presidente del Collegiodei Probiviri.

segue CONSIGLI DIRETTIVI

3. I singoli Consigli devono svolgere operadi controllo sul rispetto delle norme sta-tutarie da parte delle rispettive Struttureinferiori.

4. Ogni Consiglio può programmare ed at-tuare iniziative limitatamente al territo-rio di competenza. Per iniziative che in-teressino Strutture al di fuori del pro-prio territorio ne dovrà essere preventi-vamente richiesta autorizzazione allaGiunta di Presidenza della Struttura dicompetenza (Regionale per l’interessa-mento di più province della stessa Re-gione, Nazionale per più province di dif-ferenti Regioni).

5. I Consigli intrattengono rapporti con gliorganismi pubblici e privati del propriolivello.

6. In caso di inadempienza alle norme sta-tutarie o persistente inattività da partedi un Consiglio Direttivo, il Consigliodella Struttura superiore ne dichiara loscioglimento e nomina un Commissario,che resta in carica per la durata – proro-gabile una sola volta per uguale periodo– di tre mesi, cura l’ordinaria ammini-strazione e convoca l’Assemblea perl’elezione dei nuovi organi associativi.

segue CONSIGLI DIRETTIVI

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ARTICOLO 151. Il Consiglio Direttivo Nazionale

a. mette in atto gli indirizzi di politicaassociativa indicati dall’AssembleaNazionale, coordinandone e control-landone l’applicazione da parte deiConsigli Regionali;

b. organizza e gestisce attività e manife-stazioni che interessano tutto il terri-torio nazionale o più Regioni;

c. instaura e tiene rapporti con gli or-ganismi pubblici e privati del livellonazionale.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale si com-pone di almeno un rappresentante perogni Consiglio Regionale a condizioneche lo stesso abbia fornito non meno didue Candidati.

3. Il numero dei Consiglieri, sempre dispa-ri, viene definito di volta in volta dall’As-semblea.

4. Il Consiglio si riunisce almeno due voltel’anno e dura in carica quattro anni.

5. Il Consiglio elegge al suo interno il Pre-sidente, tre Vice Presidenti dei quali unoVicario, un Amministratore e un Segreta-rio. Tutti questi costituiscono la Giuntadi Presidenza.

6. Spetta tra l’altro al Consiglio:a. la partecipazione senza diritto di vo-

to alle sedute dell’Assemblea Nazio-nale;

b. l’indicazione dei progetti per l’attua-zione degli indirizzi di politica asso-ciativa approvati dall’Assemblea;

c. la proposizione di attività finalizzatealla promozione della Donazione;

d. la promozione di convegni su temispecifici;

CONSIGLIO DIRETTIVONAZIONALE

12. Il Consiglio è responsabile per ogni spe-sa deliberata.

ARTICOLO 151. In assenza di precisa indicazione della

Struttura periferica a cui è destinato illascito, è il Consiglio Nazionale ad eser-citare il potere di accettare lasciti, eredi-tà, legati, donazioni; allo stesso compete,in particolare la gestione e l'utilizzo dellascito stesso.

2. La Giunta di Presidenza ha facoltà di no-minare un Addetto stampa tra personeesperte nel campo della comunicazione,anche non iscritte all’Associazione.

segue CONSIGLI DIRETTIVI

CONSIGLIO DIRETTIVONAZIONALE

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ARTICOLO 161. In presenza dell'indicazione della Sezio-

ne periferica a cui è destinato il lascitoma in assenza della città o regione di ri-ferimento, la competenza ad esercitareil potere di accettare lasciti, eredità, lega-ti, donazioni è di spettanza della Sezionedel luogo in cui si apre la successione;alla stessa compete la gestione e l'utiliz-zo del lascito stesso.

2. La Giunta di Presidenza ha facoltà di no-minare un Addetto stampa tra personeesperte nel campo della comunicazione,anche non iscritte all’Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVOREGIONALE

e. l’accettazione di lasciti, eredità, legatie donazioni, nonché l’acquisto e lavendita di beni immobili.

7. La mancata approvazione del bilancioconsuntivo da parte dell’Assemblea, de-termina l’automatica decadenza delConsiglio.

ARTICOLO 161. Il Consiglio Direttivo Regionale, oltre a

mantenere rapporti con gli organismipubblici e privati della Regione:a. individua le linee guida dell’attività

associativa in ambito regionale sullabase delle indicazioni dell’Assem-blea Regionale;

b. coordina l’attività delle Sezioni conparticolare riferimento ai rapporticon le Strutture socio-sanitarie;

c. organizza e gestisce manifestazionied attività che interessano tutto ilterritorio regionale o più province.

2. Il Consiglio Direttivo Regionale si com-pone di almeno un rappresentante perogni Sezione Provinciale a condizioneche la stessa abbia fornito non meno didue Candidati.

3. Il numero dei Consiglieri, sempre dispa-ri, viene definito di volta in volta dall’As-semblea.

4. Il Consiglio si riunisce almeno due voltel’anno e dura in carica quattro anni.

5. Il Consiglio elegge al suo interno il Pre-sidente, non più di tre Vice Presidentidei quali uno Vicario, un Amministratoree un Segretario. Tutti questi costituisco-no la Giunta di Presidenza.

6. Spetta tra l’altro al Consiglio:a. la partecipazione senza diritto di vo-

to alle sedute dell’Assemblea Regio-nale;

segue CONSIGLIO DIRETTIVONAZIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVOREGIONALE

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b. l’indicazione dei progetti per l’attua-zione degli indirizzi di politica asso-ciativa approvati dall’Assemblea;

c. la proposizione di attività finalizzatealla promozione della Donazione;

d. la promozione di convegni su temispecifici;

e. l’accettazione di lasciti, eredità, legatie donazioni, nonché l’acquisto e lavendita di beni immobili.

7. La mancata approvazione del bilancioconsuntivo da parte dell’Assemblea, de-termina l’automatica decadenza delConsiglio.

ARTICOLO 171. Il Consiglio Direttivo della Sezione Pro-

vinciale:a. intrattiene e mantiene rapporti con

gli organismi pubblici e privati dellaProvincia, in particolare con leASL/ASO. Ove nel territorio provin-ciale esistano più ASL/ASO coordinale attività svolte dai Gruppi nei rap-porti con le singole ASL/ASO;

b. coordina l’attività dei singoli Gruppicontrollandone il rispetto delle nor-me statutarie;

c. organizza e gestisce manifestazionied attività che coinvolgono tutto oin parte il territorio provinciale;

d. conserva e tiene aggiornati gli AttiOlografi dei residenti nella provin-cia, rilascia le relative tessere, inseri-sce i dati nel Sistema InformativoA.I.D.O. secondo le disposizioni ed icriteri indicati nel Regolamento.

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale si com-pone di un numero da un minimo di 5 aun massimo di 15 membri, sempre innumero dispari.

CONSIGLIO DIRETTIVOPROVINCIALE

segue CONSIGLIO DIRETTIVOREGIONALE

ARTICOLO 171. Tutti i dati degli associati devono essere

inseriti, tramite collegamento internet,nell’archivio del SIA (Sistema Informati-vo A.I.D.O.), appositamente predisposto.Il Presidente provinciale è tenuto, appe-na insediato nella carica, a richiederel’accreditamento presso il SIA, in sostitu-zione del suo predecessore. É inoltre ob-bligato a indicare alla Giunta di Presi-denza Nazionale il nominativo della per-sona che, dopo aver frequentato il corsodi formazione per operatori SIA, predi-sposto dalla Giunta di presidenza mede-sima, sarà abilitato a inserire i nominati-vi dei Soci nel sistema.

2. Il Presidente Provinciale è responsabiledella corretta gestione delle dichiarazio-ni di volontà dei Soci. Inoltre, garantiscel’accessibilità agli atti per tutti i giornidell’anno e in qualunque ora al Presi-dente Nazionale A.I.D.O., al Centro Na-zionale Trapianti, al Coordinamento Re-gionale Trapianti e a quello locale.

3. In presenza dell'indicazione della Se-zione periferica cui è destinato il lasci-to, ma in assenza della città o regione

CONSIGLIO DIRETTIVOPROVINCIALE

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di riferimento, la competenza ad eserci-tare il potere di accettare lasciti, eredi-tà, legati, donazioni è di spettanza dellaSezione del luogo in cui si apre la suc-cessione; alla stessa compete la gestio-ne e l'utilizzo del lascito stesso.

4. La Giunta di Presidenza ha facoltà di no-minare un Addetto stampa tra personeesperte nel campo della comunicazione,anche non iscritte all’Associazione.

ARTICOLO 181. In presenza dell'indicazione del Gruppo

Comunale cui é destinato il lascito, lacompetenza di accettare lasciti, eredità,legati, donazioni é di spettanza delGruppo Comunale indicato.

segue CONSIGLIO DIRETTIVOPROVINCIALE

CONSIGLIO DIRETTIVOCOMUNALE

3. Si riunisce almeno quattro volte l’annoe dura in carica quattro anni.

4. Il Consiglio elegge al suo interno il Pre-sidente, due Vice Presidenti dei qualiuno Vicario, un Amministratore, un Se-gretario. Tutti questi costituiscono laGiunta di Presidenza.

5. Spetta tra l’altro al Consiglio:a. la partecipazione senza diritto di vo-

to alle sedute dell’Assemblea Provin-ciale;

b. la realizzazione dei progetti per l’at-tuazione degli indirizzi di politica as-sociativa indicati dall’Assemblea Pro-vinciale;

c. la realizzazione di attività finalizzatealla promozione della Donazione inambito provinciale;

d. la promozione di convegni su temispecifici;

e. l’accettazione di lasciti, eredità, legatie donazioni, nonché l’acquisto e lavendita di beni immobili.

6. La mancata approvazione del bilancioconsuntivo da parte dell’Assemblea, de-termina l’automatica decadenza delConsiglio.

7. Nel caso di inattività di un Gruppo Co-munale o di impossibilità di costituzio-ne, ove non sia possibile aggregarlo adaltra Struttura vicina, il Consiglio Pro-vinciale può nominare un referenteper lo svolgimento dell’attività associa-tiva.

ARTICOLO 181. A livello Gruppo Comunale il Consiglio

Direttivo:a. intrattiene e mantiene rapporti con

gli organismi pubblici e privati esi-stenti al proprio livello;

segue CONSIGLIO DIRETTIVOPROVINCIALE

CONSIGLIO DIRETTIVOCOMUNALE

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b. svolge opera di informazione e sensi-bilizzazione della cittadinanza;

c. organizza attività e manifestazioninel territorio di competenza;

d. può accettare lasciti, eredità, legati edonazioni e acquistare e vendere be-ni immobili.

2. Il Consiglio Direttivo del Gruppo sicompone di un numero da un minimodi 5 a un massimo di 15 componenti,sempre in numero dispari.

3. Il Consiglio si riunisce almeno una voltaogni due mesi e dura in carica quattroanni.

4. Elegge al suo interno il Presidente, dueVice Presidenti, un Amministratore, unSegretario; é facoltativo un Vice Presi-dente Vicario.

5. La mancata approvazione del bilancioconsuntivo da parte dell’Assemblea, de-termina l’automatica decadenza delConsiglio.

ARTICOLO 19La Giunta di Presidenza elabora e mette inatto il programma e le iniziative approvatedal rispettivo Consiglio Direttivo. È organodi raccordo con la Conferenza dei Presiden-ti delle Strutture inferiori.In particolare:1. a livello Nazionale:

a. predispone gli schemi di bilancioconsuntivo e preventivo da sottopor-re al Consiglio Nazionale per la suc-cessiva approvazione dell’AssembleaNazionale;

b. in caso di urgenza delibera sui se-guenti argomenti:

- generale promozione e coordina-mento delle attività associative a li-vello nazionale e internazionale;

- elaborazione di sistemi, criteri opera-tivi e mezzi di comunicazione volti

GIUNTA DI PRESIDENZA

segue CONSIGLIO DIRETTIVOCOMUNALE

ARTICOLO 191. Gli schemi di bilancio devono essere

presentati ai rispettivi Consigli Diretti-vi entro il 15 aprile per il Nazionale,entro il 30 marzo per il livello regiona-le, entro il 28 febbraio per il livelloprovinciale.

2. Le delibere adottate dalla Giunta devo-no essere inviate entro 15 giorni ai ri-spettivi Consigli Direttivi.

3. È compito della Giunta di Presidenza, inoccasione di ciascuna Assemblea annua-le, l’esame della documentazione pre-sentata dalla Struttura inferiore per l’am-missione all’Assemblea stessa (art. 7comma 4 e art. 8 comma 5 del Regola-mento).

GIUNTA DI PRESIDENZA

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alla promozione ed allo sviluppo dellacultura della donazione; le relative de-libere dovranno essere ratificate suc-cessivamente dal Consiglio Nazionale.

c. delibera inoltre sui seguenti argo-menti:

- acquisto di beni e servizi nei limiti dispesa fissati dal bilancio preventivo;

- acquisto di beni ammortizzabili neilimiti di spesa previsti dal bilanciopreventivo;

- la scelta del personale che dovràprestare la propria opera in favoredel Consiglio Nazionale a titolo di la-voro subordinato o autonomo o altreforme di collaborazione previste dal-le vigenti leggi e la risoluzione deicontratti stessi;

- la decisione di agire e resistere ingiudizio, di transigere o di rinunciarealle azioni, di compromettere in arbi-tri, anche amichevoli compositori edi nominare avvocati e consulenti;

- su tutti gli argomenti ad essa delega-ti dal Consiglio Nazionale, del qualeesegue le delibere;

d. attende all’ordinaria amministrazione.2. a livello Regionale:

a. predispone gli schemi di bilancioconsuntivo e preventivo da sottopor-re al Consiglio Regionale per la suc-cessiva approvazione dell’AssembleaRegionale;

b. in caso di urgenza delibera sui se-guenti argomenti:

- generale promozione e coordina-mento delle attività associative inambito Regione; le relative deliberedovranno essere ratificate successi-vamente dal Consiglio Regionale.

c. delibera inoltre sui seguenti argo-menti:

- acquisto di beni e servizi nei limiti dispesa fissati dal bilancio preventivo;

- acquisto di beni ammortizzabili neilimiti di spesa previsti dal bilanciopreventivo;

segue GIUNTA DI PRESIDENZA

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- la scelta del personale che dovràprestare la propria opera in favoredel Consiglio Regionale a titolo di la-voro subordinato o autonomo o altreforme di collaborazione previste dal-le vigenti leggi e la risoluzione deicontratti stessi;

- su tutti gli argomenti ad essa delega-ti dal Consiglio Regionale, del qualeesegue le delibere;

d. attende all’ordinaria amministrazione.3. a livello Provinciale/pluricomunale:

a. predispone gli schemi di bilancioconsuntivo e preventivo da sottopor-re al Consiglio Provinciale per la suc-cessiva approvazione dell’Assem-blea Provinciale;

b. in caso di urgenza delibera sui se-guenti argomenti:

- generale promozione e coordina-mento delle attività associative inambito Provincia; le relative deliberedovranno essere ratificate successi-vamente dal Consiglio Provinciale.

c. delibera inoltre sui seguenti argo-menti:

- acquisto di beni e servizi nei limiti dispesa fissati dal bilancio preventivo;

- acquisto di beni ammortizzabili neilimiti di spesa previsti dal bilanciopreventivo;

- la scelta del personale che dovràprestare la propria opera in favoredel Consiglio Provinciale a titolo dilavoro subordinato o autonomo o al-tre forme di collaborazione previstedalle vigenti leggi e la risoluzionedei contratti stessi;

- su tutti gli argomenti ad essa delega-ti dal Consiglio Provinciale, del qualeesegue le delibere;

d. attende all’ordinaria amministrazio-ne;

e. vigila e garantisce la corretta organiz-zazione nella raccolta, conservazionee trasmissione dei dati dei Soci nelSIA (Sistema Informativo A.I.D.O.).

segue GIUNTA DI PRESIDENZA

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ARTICOLO 201. La Conferenza, ove accerti motivatamen-

te che il Consiglio Direttivo di riferi-mento non si attiene al programma qua-driennale, può richiedere la verifica at-traverso l’Assemblea Intermedia da con-vocarsi entro sessanta giorni dal provve-dimento.

2. Le funzioni di Segreteria della Conferen-za sono assolte dalla Segreteria di riferi-mento.

ARTICOLO 211. Il Presidente presiede il Consiglio, la

Giunta di Presidenza e la Conferenza deiPresidenti e fissa, d’intesa con la Giunta,la data delle riunioni ed il luogo dellestesse.

2. Convoca l’Assemblea, su deliberazionedel Consiglio, e coordina l’attività di esso.

3. Quando lo ritiene opportuno, previo pa-rere della Giunta di Presidenza, intervie-ne in sede giudiziaria a tutela dell’imma-gine dell’Associazione.

4. In caso di impedimento il Presidente èsostituito dal Vice Presidente Vicario o,

CONFERENZA DEI PRESIDENTI

PRESIDENTE

ARTICOLO 201. La Conferenza dei Presidenti, costituita

dai Presidenti di Strutture di pari livello,è organo di raccordo con la Giunta diPresidenza dell’organo superiore. È co-stituita a livello Nazionale e Regionale. IlPresidente, in caso di indisponibilità,può essere sostituito da un componentedella Giunta di Presidenza.

2. È la sede dove le linee unitarie di indi-rizzo politico, definite dall’A.I.D.O. Na-zionale/Regionale, vengono declinatesulle singole realtà regionali/provincialie dove si concordano le modalità perl’attuazione dei programmi delle attivitàdi interesse sovraregionale/interprovin-ciale nonché dei protocolli di intesa edelle azioni di sostegno a favore dellerealtà carenti.

3. È convocata dal Presidente Nazio -nale/Regionale almeno tre volte l’anno;è convocata, altresì, ogni qualvolta ri-chiesto da almeno un terzo dei Presi-denti che la costituiscono.

4. Per le votazioni ogni Presidente ha votopari ad uno.

5. Alle sedute della Conferenza partecipa,senza diritto di voto, la Giunta di Presi-denza dello stesso livello.

ARTICOLO 211. Il Presidente è il rappresentante legale

dell’Associazione nell’ambito territoria-le di competenza.

2. Il Presidente Nazionale lo è anche incampo internazionale.

3. Il Presidente convoca l’Assemblea, con-voca e presiede il Consiglio Direttivo,la Giunta di Presidenza e la Conferenzadei Presidenti, formula l’ordine delgiorno in accordo con la Giunta di Pre-sidenza.

4. In caso di assenza o di impedimento, ilPresidente è sostituito dal Vice Presidente

CONFERENZA DEI PRESIDENTI

PRESIDENTE

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Vicario o da uno dei Vice Presidenti se-condo quanto previsto dal Regolamento.

5. In caso di commissariamento di unaStruttura a livello inferiore, il Presidentedella Struttura superiore adotta i provve-dimenti urgenti ed indilazionabili nonascrivibili a normale amministrazione adessa riferiti.

6. Il Presidente cura l’esecuzione e l’attua-zione delle delibere della Giunta di Pre-sidenza.

7. Assume, solo in casi di urgenza, i provve-dimenti straordinari nelle materie dicompetenza della Giunta di Presidenza,con l’obbligo di sottoporli alla ratificadella Giunta stessa in occasione di unariunione che dovrà essere convocata en-tro i dieci giorni lavorativi successivi.

8. Nell’espletamento dei suoi compiti ilPresidente è coadiuvato dal Segretario.

ARTICOLO 221. È costituito da tre componenti effettivi e

due supplenti eletti dall’Assemblea tra per-sone di provata esperienza contabile e am-ministrativa. Dura in carica quattro anni.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolgele funzioni previste dagli articoli 2403 e2406 del Codice Civile e quindi control-la, al competente livello, l’amministrazio-ne dell’Associazione, accerta la regolaretenuta della contabilità e vigila sul cor-retto utilizzo dei mezzi finanziari ai finiassociativi.

3. Redige apposita relazione da allegare alrendiconto annuale, con cui è espressoun parere di merito e di contenuto.

4. Elegge al suo interno il Presidente nellaprima riunione di insediamento.

5. Su mandato del Consiglio del livello diappartenenza, in conseguenza di fonda-ti motivi atti ad accertare la regolarità

COLLEGIO DEI REVISORIDEI CONTI

segue PRESIDENTE

in assenza di questo, dal Vice Presidentepiù anziano di iscrizione.

5. Nel caso di adozione di provvedimentiurgenti straordinari relativi ad una Strut-tura commissariata, il Presidente dellaStruttura superiore ne riferisce alla Giun-ta di Presidenza di riferimento per l’ado-zione degli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 221. Ogni membro è rieleggibile per non più

di due mandati consecutivi e può esserericusato solo per giusta causa.

2. Al Presidente è demandato il compito diredigere il verbale di ogni seduta da farsottoscrivere a ciascun componente.

3. Il Presidente del Collegio dei Revisoridei Conti ha l’obbligo della convocazio-ne del Collegio ed è responsabile dellatenuta dei verbali.

4. Non può assumere la carica di Revisoredei Conti colui che si trova nelle condi-zioni previste dall’articolo 2382 del Co-dice Civile.

5. In caso di decesso, rinuncia o decaden-za di un componente del Collegio su-bentra il primo dei supplenti per nume-ro di voti.

6. Qualora il numero dei supplenti fosse in-sufficiente per assicurare la composizione

COLLEGIO DEI REVISORIDEI CONTI

segue PRESIDENTE

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del Collegio, lo stesso è integrato nellaprima Assemblea utile.

7. La prestazione di Revisore dei Conti èsvolta secondo le modalità previste dal-l’articolo 2404 del Codice Civile, in mo-do volontario e gratuito, salvo il rimbor-so delle spese sostenute per l’espleta-mento delle mansioni svolte fuori sede.

8. Le responsabilità dei Revisori dei Contisono quelle previste dall’articolo 2407del Codice Civile.

9. Il Presidente del Collegio dei Revisoridei Conti o un suo Delegato, può assiste-re alle riunioni del Consiglio Direttivo edalle Assemblee cui deve essere invitato.

10. Le cariche del Collegio dei Revisori deiConti a livello provinciale e regionalenon sono compatibili con le cariche delCollegio dei Revisori dei Conti e dellaGiunta di Presidenza di livello immedia-tamente superiore e nell'ipotesi di cuiall'art. 23 comma 12 punti c,d, e.

ARTICOLO 231. Ogni componente resta in carica per

un quadriennio, è r ieleggibile pernon più di due mandati consecutivi epuò essere ricusato solo per giustacausa.

2. Il Presidente ha l’obbligo di convocare ilCollegio ove abbia materia di che giudi-care. Al Presidente è demandato il com-pito di redigere il verbale di ogni sedutada far sottoscrivere a ciascun compo-nente.

3. In caso di decesso, rinuncia o decaden-za di un componente del Collegio su-bentra il primo dei supplenti per nume-ro di voti.

4. Ogni componente del Collegio può es-sere ricusato per gravi motivi, in analo-gia a quanto disposto dall’articolo 52del Codice di Procedura Civile.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

segue COLLEGIO DEI REVISORIDEI CONTI

amministrativa, effettua verifiche sullagestione della contabilità delle Strutturedel livello inferiore.

ARTICOLO 231. Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’As-

semblea di riferimento, è composto datre membri effettivi e due supplenti scel-ti fra persone dotate di adeguata profes-sionalità in materia giuridica. Nell'esercizio delle sue funzioni il Colle-gio può avvalersi di esperti esterni all'As-sociazione.

2. Il Collegio dei Probiviri giudica al pro-prio livello i comportamenti antistatuta-ri o non in linea con i dettati associativisu denuncia del Presidente o del Consi-glio Direttivo.

3. Il Collegio nella prima riunione di inse-diamento elegge al suo interno il Presi-dente.

4. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia suiricorsi contro membri del Consiglio Di-rettivo e sulle controversie tra Soci su

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

segue COLLEGIO DEI REVISORIDEI CONTI

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argomenti di carattere associativo.5. Il Collegio dei Probiviri, in grado di ap-

pello, decide sui ricorsi presentati avver-so le pronunce dei Collegi dei Probiviridelle Strutture inferiori.

6. La decisione del Collegio nazionale deiProbiviri è inoppugnabile ed esecutiva,salvo per i giudizi promossi nei confron-ti dei Consiglieri Nazionali, i quali hannofacoltà di ricorso in ultima istanza alCollegio di Appello Nazionale.

7. Gli eventuali provvedimenti stabiliti dalCollegio dei Probiviri devono essere at-tuati dal Consiglio Direttivo della Strut-tura competente.

segue COLLEGIO DEI PROBIVIRI

5. La prestazione dei Probiviri è svolta inmodo volontario e gratuito, salvo il rim-borso delle spese sostenute per l’espleta-mento delle mansioni svolte fuori sede.

6. Il Collegio giudica a maggioranza sia inprimo che in secondo grado, sulleistanze pervenutegli per iscritto, corre-date dai mezzi di prova, a pena di nulli-tà; deposita la decisione non oltre ilnovantesimo giorno dall’apertura delgiudizio.

7. I ricorsi al Collegio dei Probiviri Nazio-nale devono essere spediti a mezzo rac-comandata A.R. indirizzata al Presiden-te del Collegio dei Probiviri Nazionalepresso la Segreteria Nazionale e alleparti.

8. Il Collegio dei Probiviri giudicherà se-condo equità con il rispetto del contrad-dittorio, previo esperimento del tentati-vo di componimento della vertenza e/ocontroversia.

9. Le parti devono comparire personal-mente, con facoltà di farsi assistere dapatrocinatori. La decisione è comunica-ta per iscritto alle parti.

10. Su mandato del Consiglio Direttivo dellastruttura di appartenenza, è dovere delCollegio dei Probiviri intervenire nelleStrutture inferiori, relazionando allaStruttura di appartenenza e, per cono-scenza, alla Struttura interessata.

11. Sono illeciti associativi:a. la non osservanza delle norme statu-

tarie e regolamentari;b. ogni comportamento che evidenzia

la mancanza di reciproco rispetto frai responsabili.

12. Le sanzioni applicabili, in base al livellodi gravità sono:a. richiamo o censura;b. sospensione temporanea dall’incarico;c. destituzione dall’incarico;d. destituzione completa da ogni inca-

rico istituzionale e rappresentativo;e. interdizione perpetua dagli incarichi

associativi.

segue COLLEGIO DEI PROBIVIRI

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Alle sanzioni di cui alle lettere b, c, d, e,si applica la pena accessoria della tra-smissione del provvedimento ai ConsigliRegionali per la comunicazione alle rela-tive Strutture inferiori.

ARTICOLO 241. Ogni componente resta in carica per un

quadriennio, è rieleggibile e può esserericusato solo per giusta causa.

2. Le decisioni del Collegio di appello so-no inappellabili.

3. Il ricorso deve essere inviato per letteraraccomandata A.R. al Presidente del Col-legio presso la Segreteria Nazionale.

4. Il Collegio giudica a maggioranza sulleistanze pervenutegli per iscritto, corre-date dagli elementi di prova, a pena dinullità; deposita la decisione non oltre ilnovantesimo giorno dall’apertura delgiudizio.

5. Le parti devono comparire personal-mente, con facoltà di farsi assistere dapatrocinatori.

ARTICOLO 251. Le Assemblee nazionale, regionali e pro-

vinciali, sulla base dei rispettivi bilanci,determinano la misura delle quote so-ciali a carico delle Strutture inferiori.

2. I Consigli Direttivi comunali, sulla scortadelle richieste delle Strutture superiorie delle attività proprie, stabiliscono l’en-tità dell'eventuale contributo annuo acarico degli associati da sottoporre al-l’approvazione dell’Assemblea.

3. Gli oneri derivanti dal commissaria-mento di una Struttura sono a caricodella Struttura stessa nella misura dellecapacità economiche che le sono pro-prie.

COLLEGIO DI APPELLO NAZIONALE

RISORSE ECONOMICHE

segue COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 241. Si compone di tre membri eletti dall’As-

semblea Nazionale fra persone laureatein giurisprudenza non iscritte all’Asso-ciazione.

2. Giudica in ultima istanza sui ricorsi deiConsiglieri Nazionali avverso le decisio-ni adottate dal Collegio dei Probiviri na-zionale.

3. Il Collegio nella prima riunione di inse-diamento elegge al suo interno il Presi-dente.

ARTICOLO 251. L’A.I.D.O. trae le risorse finanziarie per il

suo funzionamento e per lo svolgimentodella sua attività da:a. contributi dei Soci e di privati;b. contributi dello Stato, di Enti e di Isti-

tuzioni pubbliche e private finalizzatiesclusivamente a sostegno di specifi-che e documentate attività e proget-ti, anche pervenuti da convenzione;

c. contributi di Organismi internazionali;d. donazioni e lasciti testamentari;e. rimborsi derivanti da convenzioni;f. entrate derivanti da attività commer-

ciali e produttive marginali, comedefinite dal D.M. 25 maggio 1995;

COLLEGIO DI APPELLO NAZIONALE

RISORSE ECONOMICHE

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g. reddito del patrimonio;h. altre entrate consentite.

2. Il funzionamento delle Strutture supe-riori è assicurato dalle quote sociali diquelle inferiori secondo le modalità sta-bilite dal Regolamento.

ARTICOLO 261. Ogni anno devono essere redatti, a cura

del Consiglio Direttivo, i bilanci preventi-vo e consuntivo predisposti dalla Giuntadi Presidenza (ove prevista) e da sotto-porre all'approvazione dell'Assemblea.

2. I bilanci devono essere portati a cono-scenza del Collegio dei Revisori deiConti almeno 15 giorni prima della pre-sentazione all'Assemblea.

3. I proventi derivanti da attività commer-ciali o produttive marginali sono inseri-ti in apposita voce del rendiconto del-l’Associazione; l’Assemblea deliberasull’utilizzazione dei proventi che, ob-bligatoriamente, devono essere destina-ti per la realizzazione delle attività isti-tuzionali e di quelle ad esse diretta-mente connesse.

4. È vietata la distribuzione, in qualsiasiforma anche indiretta di utili o avanzidi gestione, nonché fondi, riserve o ca-pitali, a meno che la destinazione o ladistribuzione non siano imposte dallalegge.

5. È fatto obbligo di impiegare gli utili e gliavanzi di gestione per la realizzazionedelle attività istituzionali e di quelle di-rettamente connesse.

6. È fatto obbligo di redigere il bilancio an-nuale. L'esercizio finanziario deve coin-cidere con l'anno solare.

BILANCIO

segue RISORSE ECONOMICHE

4. Le spese sostenute dai Soci, nell’adempi-mento di mandati specifici ricevuti dairispettivi Consigli, sono a carico deiConsigli stessi.

ARTICOLO 261. Il Consiglio provvede, su indicazione

della Giunta di Presidenza (ove previ-sta), alle variazioni necessarie e/o op-portune tra i capitoli di spesa del bilan-cio preventivo già approvato dall'Assem-blea, nel rispetto della somma comples-siva delle uscite ovvero alla variazioneper nuove o maggiori spese compensa-te da nuove o maggiori entrate.

2. Dal bilancio consuntivo devono risulta-re i beni, i contributi e lasciti ricevuti ele spese per capitoli e voci analitiche.

3. Ogni Struttura deve tenere e conservareuna chiara ed aggiornata documentazio-ne dei movimenti economici risponden-te ai requisiti di chiarezza e di aderenzaalle vigenti normative di legge.

4. Ogni Struttura al proprio livello deveprovvedere alla iscrizione al Registrodel Volontariato (ove previsto) al fine diacquisire la qualifica di ONLUS.

BILANCIO

segue RISORSE ECONOMICHE

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ARTICOLO 281. Le norme dell’articolo 28 dello Statuto

sono estese alle Province autonome diTrento e Bolzano.

AUTONOMIE REGIONALI

INCOMPATIBILITÀ

ARTICOLO 271. La carica di Presidente a tutti i livelli

non è compatibile con l’appartenenzaad associazioni segrete.

2. Le cariche di Giunta di Presidenza a li-vello Provinciale e Regionale non sonocompatibili con incarichi di Giunta diPresidenza e del Collegio dei Revisoridel livello immediatamente superiore.

3. I membri del Consiglio Direttivo a qualsia-si livello sono incompatibili con la caricadi Revisore dei Conti del livello superiore.

4. Le cariche di Presidente e Segretario dellaGiunta di Presidenza sono incompatibilicon l’incarico di Presidente e Segretariodell’Assemblea del livello di riferimento.

5. Le cariche di Presidente e Vice Presiden-te a tutti i livelli non possono essere ri-coperte per più di due mandati conse-cutivi. Nel computo dei mandati si in-tendono compresi anche quelli iniziati epoi interrotti per qualsiasi motivo.

6. Le cariche del Collegio dei Revisori deiConti a tutti i livelli non sono compati-bili con le cariche del Collegio dei Revi-sori dei Conti e della Giunta di Presiden-za di livello immediatamente superioree nell'ipotesi di cui all'art. 23 comma 12punti c, d, e del Regolamento.

7. La carica di membro del Collegio dei Pro-biviri è incompatibile con qualunque altracarica o funzione nell’ambito degli organie organismi associativi a qualsiasi livello.

ARTICOLO 281. I Consigli Direttivi Regionali possono inte-

grare le norme del Regolamento per ade-guarle alle leggi della Regione di apparte-nenza, previo parere favorevole della Giun-ta di Presidenza nazionale e successiva ap-provazione dell’Assemblea Regionale.

2. I Consigli Regionali definiscono l’organiz-zazione associativa nel territorio di com-petenza in funzione della legislazione

AUTONOMIE REGIONALI

INCOMPATIBILITÀ

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regionale, dell’organizzazione socio-sanita-ria della Regione e delle situazioni locali.

ARTICOLO 291. L’A.I.D.O. ha durata illimitata; il suo scio-

glimento può essere deliberato esclusiva-mente dall’Assemblea Nazionale convoca-ta in via straordinaria, con la maggioranzadei tre quarti degli aventi diritto al voto.

2. L’Assemblea Nazionale Straordinaria,che delibera lo scioglimento dell’Asso-ciazione, delibera inoltre, dopo averprovveduto alla liquidazione di tutte lepassività e pendenze, la devoluzione del-le eventuali attività residue ad altre orga-nizzazioni di volontariato che operanoin identico o analogo settore.

ARTICOLO 301. Le modifiche al presente Statuto sono

deliberate dall’Assemblea NazionaleStraordinaria con la maggioranza deidue terzi degli aventi diritto al voto adeccezione della maggioranza richiestadall'articolo 29 dello Statuto circa la de-liberazione di scioglimento.

ARTICOLO 311. Le norme di attuazione del presente Sta-

tuto sono contenute nel Regolamento diesecuzione, che è approvato, a maggio-ranza, dall’Assemblea Nazionale Ordina-ria.

NORME DI ATTUAZIONE

DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

MODIFICHE DELLO STATUTO

segue AUTONOMIE REGIONALI

ARTICOLO 291. In caso di scioglimento dell’Associazio-

ne, il Presidente e la Giunta di Presiden-za restano in carica per gli adempimen-ti relativi alla liquidazione dell’Associa-zione.

ARTICOLO 301. Le proposte di modifica dello Statuto

devono essere sottoposte al parere pre-ventivo della Giunta di Presidenza e del-la Conferenza dei Presidenti riuniti inseduta congiunta.

2. Successivamente le modifiche devonoessere sottoposte al Consiglio Nazionaleche, con motivato parere, convocheràl’Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 311. Il testo dello Statuto associativo, appro-

vato dall’Assemblea Nazionale Straordi-naria e quello del presente Regolamen-to, approvato dall’Assemblea NazionaleOrdinaria, sono immediatamente tra-smessi dal Consiglio Nazionale alleStrutture inferiori.

2. Le norme in essi contenute entrano invigore subito dopo la loro approvazione

NORME DI ATTUAZIONE

MODIFICHE DELLO STATUTO

DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

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Finito di stampare nel mese di Ottobre 2016

TRULLO COMUNICAZIONE s.r.l.

Cell. 335.5762727 - 335.7166301

ARTICOLO 321. La Giunta di Presidenza Nazionale è l’or-

gano deputato ad esprimere pareri inmateria statutaria e regolamentare.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 321. Per quanto non previsto dal presente

Statuto valgono le norme stabilite dalCodice Civile.

NORME TRANSITORIE E FINALI