STATO FORME DI GOVERNO ORIGINI - … · liberale MONARCHIA COSTITUZIONALE GOVERNO PRESIDENZIALE...

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COSTITUZIONE

STATO

FORMENOZIONE

NOZIONEORIGINI

STORICHE

ELEMENTI

LA COSTITUZIONE

ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

ORIGINI STORICHE

GLI ORGANI COSTITUZIONALI

FORME DIGOVERNO

Definizione:

Per Stato si intende un’organizzazione politica

caratterizzata da un popolo che vive stanziato

su un dato territorio.

Tale organizzazione è sovrana, dotata di capacità

giuridica e regolata dal diritto.Ovvero:

una particolare forma di organizzazione del potere politico che esercita il

monopolio della forza legittimata, in un dato territorio, su una data popolazione e

attraverso un apparato amministrativo organizzato

Lo Stato moderno si afferma successivamente e come reazione al sistema feudale.

SISTEMA FEUDALE: dispersione del potere policentrismo

STATO MODERNO: apparato centralizzato monopolio

della forza

LO STATO

SOVRANITA’

STATO TERRITORIO

POPOLO

“è costituito da tutti coloro ai quali l’ordinamento giuridico assegna lo status di cittadino”.

Da tale status derivano situazioni giuridiche attive e passive (diritti e doveri) che pongono i cittadini in relazione con l’apparato autoritario.

I non cittadini (stranieri, apolidi) sono, solitamente, esclusi dal godimento di alcuni diritti e non sottoposti all’osservanza di alcuni doveri.

• terraferma

• acque interne

• spazio aereo

• sottosuolo

• acque territoriali

Interna potestà d’imperio sugli abitanti di un determinato territorio

Esterna indipendenza dagli altri Statioriginarietà della legittimazione dei poteri supremi

FORMA DI STATO:

“Il rapporto che corre tra i governanti e governati, cioè

tra chi detiene il potere politico e chi ne è

assoggettato.”

FORMA DI GOVERNO:

“I modi in cui il potere è suddiviso tra gli organi principali

dello Stato e l’insieme dei rapporti che intercorrono tra di

essi”

A seconda dell’obiettivo principale che esso si pone si hanno differenti forme di Stato:

• Stato assoluto

• Stato di diritto:

Stato Liberale e Stato democratico/costituzionale

• Stato totalitario:

Stato socialista e Stato fascista

A seconda del tipo di distribuzione dei poteri tra gli organi costituzionali abbiamo differenti forme di governo:

• Governo parlamentare

• Governo presidenziale

• Governo semipresidenziale

Il monopolio della forza riservato al potere politico garantisce contro il rischio di prevaricazione dei soggetti più forti sui più deboli.

Ma senza adeguate garanzie il potere politico potrebbe espandersi a dismisura, finendo per annullare le libertà che dovrebbe difendere.

RIMEDIO: il COSTITUZIONALISMO =

“la subordinazione del potere politico a limiti

giuridici”.

• il principio di legalità

• la separazione dei poteri

• riconoscimento e tutela

delle libertà costituzionali

Cardini degli “Stati

liberali” sorti dopo le

Rivoluzioni

statunitense e francese

Nel XX secolo, tali principi si sono uniti al principio di sovranità popolare,

producendo una sensibile democratizzazione delle strutture dello Stato.

Da quel momento il potere politico si è collegato al libero consenso popolare.

E’ la forma di

governo che si

afferma nel

passaggio dallo Stato

assoluto allo Stato

liberale

MONARCHIA COSTITUZIONALE

GOVERNO PRESIDENZIALE

GOVERNO PARLAMENTARE

A B C

E’ la forma di

governo che si

afferma allorché tra

il Re e il

Parlamento si

inserisce un terzo

organo: il Governo,

legato da un

rapporto fiduciario

con l’Assemblea

parlamentare

E’ la forma di governo

in cui il Capo dello

Stato:

• è eletto direttamente

dal corpo elettorale

• nomina, presiede e

dirige il Governo

• non sussiste rapporto

fiduciario con il

Parlamento

GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE

e’ un sistema ibrido che unisce caratteristiche della

forma di governo parlamentare con elementi

peculiari del governo presidenziale:

• il Capo dello Stato è eletto direttamente dal corpo

elettorale e dura in carica per un periodo

prestabilito.

• Il Capo dello Stato non ha bisogno della fiducia del

Parlamento

• Il Capo dello Stato non ha funzioni di governo.

Tuttavia, nomina il Capo del Governo e i Ministri, che

devono ottenere la fiducia del Parlamento.

La genesi della Costituzione della Repubblica italiana:

La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1 gennaio 1948. La sua nascita, però, fu il frutto

di tappe successive:

25 giugno 1944: il decreto legislativo luogotenenziale n.151 dota lo Stato italiano di un ordinamento

provvisorio, caratterizzato dalla funzione esplicita di preparare la formazione di un rinnovato stabile

assetto costituzionale. Si decide che le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano, attraverso

un’Assemblea Costituente, eletta a suffragio universale, diretto e segreto. Alla consultazione

parteciperanno, per la prima volta, anche le donne.

16 marzo 1946: il decreto luogotenenziale n.98 stabilisce che a decidere la nuova forma istituzionale

dello Stato (monarchia o repubblica) sarà direttamente il popolo, mediante un referendum.

2 giugno 1946: si svolge il referendum istituzionale e le elezioni per l’Assemblea Costituente.

- 12.717.923 voti per la Repubblica (54,3 %)

- 10.719.284 voti per la Monarchia. (45,7 %)

28 giugno 1946: l’Assemblea Costituente elegge Enrico De Nicola Capo provvisorio dello Stato.

15 luglio 1946: l’Assemblea Costituente decide di nominare, al suo interno, una Commissione di 75

membri (presieduta da Meuccio Ruini) incaricata di elaborare e proporre un progetto di Costituzione.

22 dicembre 1947: l’Assemblea Costituente approva la Costituzione a scrutinio segreto (453 Si, 62

No).

La Costituzione italiana è:

scritta, votata, rigida in senso forte e “programmatica”

• E’ scritta perché i princìpi e gli istituti fondamentali della organizzazione dello Stato italiano

sono consacrati in un documento (il testo costituzionale).

• E’ votata perché è stata redatta ed approvata dai rappresentanti del popolo eletti all’Assemblea

costituente

•E’ rigida in senso forte perché, innanzitutto, alle norme in essa contenute è stata assegnata

una efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie, in modo che le leggi che modificano la

Costituzione e le leggi in materia costituzionale devono essere adottate dal Parlamento non con

il procedimento ordinario ma con procedura aggravata, secondo quanto prescritto dall’articolo

138 della Costituzione; e, in secondo luogo, è previsto un controllo di costituzionalità delle

leggi ordinarie, affidato ad un apposito organo giudiziario (la Corte Costituzionale)

• E’ una Costituzione-programma perché non si limita a “fotografare” la realtà esistente ma si

prefigge l’obiettivo di modificarla.

Infine, la Costituzione italiana può essere definita anche convenzionale perché essa è stata

redatta ed approvata da forze politiche fra loro in contrasto, per cui è stato necessario, al fine di

dare un nuovo assetto costituzionale allo Stato, che esse procedessero a reciproche concessioni.

GLI ORGANI COSTITUZIONALI

Presidente della

Repubblica Parlamento

Magistratura (C.S.M.)

Corte Costituzionale

Governo

Organi di garanzia dell’ordinamento

Caratteri Attribuzioni

Caratteri Poteri

Organi di democrazia

rappresentativa

Organi di tutela dei diritti e delle

libertà

Rapporto fiduciario

Funzioni proprie

Funzioni e poteri condivisi

Principi costituzionali sulla giurisdizione

Consiglio Superiore della Magistratura

ISTITUTI DIDEMOCRAZIA

DIRETTA

Formazione

e struttura

Formazione

e struttura

DEMOCRAZIA DIRETTA

E

DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA:

In tutti i sistemi di democrazia rappresentativa permangono alcuni istituti di democrazia diretta. Questi strumenti affidano al corpo

elettorale la possibilità di prendere direttamente le decisioni riguardanti l’ordinamento statale.

Principali strumenti di democrazia

diretta

• iniziativa legislativa popolare: si possono presentare proposte di legge in Parlamento se sono firmate da un numero congruo di cittadini.

• petizione: i cittadini possono in tal modo avanzare richieste agli organi istituzionali con l’obiettivo di sensibilizzarli su determinati argomenti

• referendum: è una consultazione che coinvolge l’intero corpo elettorale ed è produttiva di effetti giuridici.

GLI ORGANI COSTITUZIONALI

Si definiscono organi costituzionali quegli organi

dello Stato che, posti al vertice dell’organizzazione

statale, si trovano in una posizione di indipendenza e

di parità giuridica fra loro.

Gli organi costituzionali sono indefettibili : la loro presenza nell’ordinamento

vale a caratterizzare la forma di Stato o la forma di governo.

Il loro venir meno provocherebbe un mutamento dell’assetto costituzionale dei

poteri.

ORGANI

COSTITUZIONALI

ITALIANI:

• il Presidente della Repubblica

• il Parlamento

• il Governo

• la Corte Costituzionale

• la Magistratura

La forma di Governo italianaIn Italia è in vigore una forma di

governo parlamentare

Come in tutti i sistemi parlamentari vige un rapporto fiduciario che lega

Governo e Parlamento, che nasce con l’approvazione di una mozione di fiducia

e cessa se viene approvata, da una delle due Camere, una mozione di sfiducia.

MOZIONE DI SFIDUCIA

(ART. 94 Cost.)

motivata

votata per appello nominale

firmata da almeno un decimo dei membri della Camera

discussa non prima di tre giorni dalla sua presentazione

I SISTEMI ELETTORALI

“Il sistema elettorale è il meccanismo attraverso cui i voti espressi

dagli elettori si trasformano in seggi”.

Caratteristiche di un sistema elettorale

1- Il tipo di scelta dell’elettore

2- La dimensione del collegio

• Categorica: si può esprimere una scelta secca

• Ordinale: si può esprimere un ordine di

preferenza (voto trasferibile irlandese)

• Unico collegio: il Paese

forma un unico grande

collegio elettorale (Israele).

• Più collegi: ciascun

collegio elegge solo un certo

numero di parlamentari.

• Uninominali

• Plurinominali

3- La formula elettorale: è il meccanismo attraverso cui si ripartiscono i seggi.

Si distinguono sistemi elettorali maggioritari e proporzionali.

Nel sistema maggioritario il seggio in palio è attribuito a chi ottiene la maggioranza dei voti.

Assicura governabilità

Minore rappresentatività

Sistema a turno unico o a doppio turno (ballottaggio)

Nel sistema proporzionale i seggi in palio sono distribuiti a seconda della percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista.

√ assicura maggiore rappresentatività

√Facilita il pluripartitismo, generando instabilità politica

√ Voto di preferenza o lista bloccata

√Correttivi: clausole di sbarramento e premio di maggioranza

Bicameralismo perfettoCamera e Senato hanno le stesse funzioni e uguali poteri

Durata normale della legislatura: 5 anni salvo scioglimento anticipato

1. Camera dei

deputati

(630 deputati)

2. Senato della Repubblica

(315 senatori

più i senatori a vita)

Parlamento

in seduta

comune

Elezione e Giuramento del Presidente della RepubblicaElezione di 5 giudici costituzionali Elezione 1/3 membri del Consiglio superiore della magistraturaMessa in stato d’accusa del Presidente della RepubblicaCompilazione elenco cittadini per sorteggio giudici aggregati per giudizi di accusa contro P.d.R.

Il Parlamento italiano

Le funzioni del Parlamento

funzione legislativa: art.70 cost.“La funzione legislativa è esercitata collettivamente

dalle due Camere”.

funzione di indirizzo politico: i regolamenti parlamentari prevedono :

-la mozione: può essere presentata da un capogruppo o da 10 deputati o da 8

senatori. La mozione viene presentata per spingere il Parlamento a discutere e a

deliberare su questioni inerenti l’attività di Governo.

- la risoluzione: può essere proposta anche in Commissione anche da singoli

deputati. Ha l’obiettivo di manifestare un orientamento o di definire un indirizzo.

funzione di controllo: le Camere devono essere poste in grado di conoscere nei

minimi particolari l’attività del Governo: esse, infatti, devono verificare se essa

corrisponde all’indirizzo politico concordato. Gli strumenti a disposizione delle

Camere per esercitare il potere di controllo sono:

- l’interrogazione

- l’interpellanza

- le inchieste parlamentari

Il procedimento legislativo2. Discussione ed approvazione

Procedimento normale

Commissione

in sede referente

L’Assemblea plenaria

discute ed approva la

legge.

Procedimento speciale

La Commissione in sede

deliberante

La legge deve essere approvata sullo stesso testo da entrambe le Camere

3. Promulgazione

Presidente della

Repubblica (potere di

veto)

4. Pubblicazione

Gazzetta Ufficiale

1. Governo (disegni di

legge)

2. Deputati e senatori

3. Consigli Regionali

4. Consigli comunali

5. C.N.E.L.

6. Iniziativa popolare

1. Iniziativa

(progetti di legge)

Fasi di formazione del Governo:

1- Dimissioni del precedente esecutivo e apertura della crisi di Governo

2- Consultazioni presidenziali (Presidenti Camere, ex Presidenti della Repubblica, esponenti

forze politiche)

3- Conferimento dell’incarico

4- Accettazione dell’incarico da parte del soggetto incaricato

5- Scioglimento della “riserva”

6- Nomina del Presidente del Consiglio e giuramento del Governo

7- Approvazione della fiducia parlamentare (entro dieci giorni dalla sua nomina)

Crisi

parlamentare

Crisi extra-

parlamentare

positivo

negativo

Fine legislatura

La struttura del Governo

Il Governo è un organo costituzionale complesso, formato dal Presidente del Consiglio, dai Ministri e

dal Consiglio dei Ministri.

Sono invece organi governativi non necessari:

Il Vicepresidente del ConsiglioI Ministri senza portafoglio

I Sottosegretari di StatoI Comitati interministeriali

Il Consiglio di Gabinetto.

“Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del

Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed

amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei

ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri […]”. Art. 95 Cost.

•la direzione dell’amministrazione pubblica

•i poteri normativi di cui è direttamente titolare il Governo (DL, DLGS e Regolamenti)

• La politica di bilancio e finanziaria

• La politica estera

• La politica comunitaria

• La politica militare

Il Governo attua il proprio indirizzo politico attraverso:

Il Presidente della Repubblica

Nei sistemi parlamentari, il Capo dello Stato può assumere ruoli politico-

costituzionali differenti

Organo governante: la sfera di intervento del Presidente

della Repubblica è ampliata. Quando i

partiti non sanno trovare ai grandi

problemi (formazione dei Governi,

ricorso alle elezioni anticipate, ecc) egli

assume il ruolo di decisione politico di

ultima istanza.

Organo di garanzia costituzionale: il Presidente della Repubblica è

rigorosamente estraneo alle scelte di

indirizzo politico, che sono riservate

a partiti, Governo e Parlamento. I

suoi poteri devono garantire solo il

corretto funzionamento del sistema

costituzionale.

La Costituzione italiana ha previsto un Presidente della Repubblica distinto e

autonomo dal Governo, dotato di poteri propri.

Egli “è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità

nazionale” (art.87 comma 1)

Classificazione degli atti presidenziali

Gli atti presidenziali possono classificarsi in tre categorie

Atti formalmente presidenziali e

sostanzialmente governativi:

• DPR contenenti DL, DLGS, regolamenti e atti che siano espressione della funzione amministrativa.

•indice le elezioni delle Camere e referendum abrogativi e costituzionali

•ratifica i trattati internazionali

• dichiara lo stato di guerra

Atti formalmente e sostanzialmente

presidenziali:

• nomina di 5 senatori a vita

• nomina di 5 giudici costituzionali

• nomina di 8 esperti del CNEL

• rinvio di una legge alle Camere

• promulgazione delle leggi

• messaggi presidenziali

Atti sostanzialmente complessi:

• nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

• scioglimento delle Camere

• concessione della grazia

Sono poteri propri del P.d.R.:Presidenza del C.S.M.

Presidenza del Consiglio Supremo di Difesa

La “giustizia costituzionale”

Sistema di controllo

giurisdizionale del rispetto della

Costituzione

Modello italiano• successivo: investe leggi già in vigore

• accentrato: è svolto da un unico organo (la Corte costituzionale)

• incidentale: i cittadini non possono ricorrere direttamente alla Corte. Essa può essere investita solo da un giudice. Il giudizio in via diretta è uno strumento riservato solo allo Stato, quando impugna una legge regionale e alle Regioni, che impugnano una legge statale o di un’altra Regione

La Corte costituzionale

FUNZIONI (ART. 134 Cost.)

• sulle controversie relative alla legittimità

costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di

legge, dello Stato e delle Regioni

• sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello

Stato

• sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le

Regioni e tra le Regioni

• sulle accuse promosse contro il Presidente della

Repubblica, a norma della Costituzione (altro

tradimento e attentato alla Costituzione)

• sull’ammissibilità dei quesiti referendari.

COMPOSIZIONE

E’ composta da 15 giudici

(5 nominati dalle supreme

magistrature dello Stato,

5 nominati dal

Parlamento in seduta

comune, 5 nominati dal

P.d.R.) che restano in

carica 9 anni e non

possono essere rieletti

Giurisdizione ordinaria

• Organi giudicanti civili:

organi di primo grado: giudici di pace e

Tribunale

organi di secondo grado: Corte d’appello.

• Organi giudicanti penali:

organi di primo grado: giudici di pace,

Tribunale, Tribunale dei minorenni, Corte

d’Assise

organi di secondo grado: Corte d’appello,

Corte d’assise d’appello e Tribunale della

libertà.

Ultimo grado: Corte di Cassazione

La MagistraturaGiurisdizione speciale

• I giudici amministrativi, T.A.R.

(Tribunali Amministrativi

Regionali) e Consiglio di Stato

• I giudici contabili: Corte dei

Conti

• I giudici tributari: Commissioni

tributarie

• I giudici militari: Tribunali

militari

• I giudici delle acque pubbliche:

Tribunali regionali delle acque

pubbliche e Tribunale superiore

della acque pubbliche

Il Consiglio Superiore della Magistratura

organo di “autogoverno”della magistratura ordinaria

Composizione: 27 membri

• 3 membri di diritto: Presidente della Repubblica, Primo Presidente della Cassazione e Procuratore

generale della Corte di Cassazione.

• 16 membri togati: eletti dai magistrati ordinari.

• 8 membri laici: eletti dal Parlamento in seduta comune, fra : - professori universitari in materie

giuridiche

- avvocati che esercitano la professione da

almeno 15 anni.

PRINCIPI COSTITUZIONALI IN TEMA DI GIURISDIZIONE

ORGANIZZAZIONE

Art.24 Cost. - Diritto di difesa

Art.25 Cost. - Principio del “giudice naturale”

Art.101 Cost. - “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”

Art.111 Cost. - “Giusto processo”

Ecc…