SOLVENCY II

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SOLVENCY II Alessandro Acori, Andrea Castellani, Alessandro Eremita Mattia Mori, Leonardo Vantaggi

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SOLVENCY II. Alessandro Acori, Andrea Castellani, Alessandro Eremita, Mattia Mori, Leonardo Vantaggi. COS’E’ SOLVENCY II ?. È una direttiva dell ’ UE che ha lo scopo di estendere la normativa BASILEA II al settore assicurativo. . FINALITA’. - PowerPoint PPT Presentation

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SOLVENCY II

Alessandro Acori, Andrea Castellani, Alessandro Eremita, Mattia Mori, Leonardo Vantaggi

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COS’E’ SOLVENCY II ? È una direttiva dell’UE che ha lo scopo di estendere la

normativa BASILEA II al settore assicurativo.

Basilea II

Rischio di

credito

Rischio di

mercato Rischio operativ

o

Solvency II

Rischio di liquidità

Underwriting risk

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FINALITA’ Punta alla creazione di un nuovo sistema di controllo che fornisca alle

Autorità di Vigilanza gli strumenti adatti per poter valutare la solvibilità globale di un impresa di assicurazioni.

Maggiore trasparenza della gestione

Estendere il sistema di vigilanza quantitativa attraverso lo sviluppo di modelli e processi interni di gestione dei rischi propri della Compagnia

Aggiungere aspetti qualitativi al sistema di vigilanza grazie ai requisiti del sistema interno di gestione rischi

Creare un sistema di vigilanza armonizzato in tutta Europa

Tutela del cliente

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IMPLEMENTAZIONE NORMATIVA

Livello 1

direttiva quadro; definizione dei principi di base e scelte politiche che guidano il sistema di

solvibilità

Livello 2

misure tecniche di esecuzione; emanazione dei regolamenti attuativi (Commissione

Europea)

Livello 3

applicazione e armonizzazione; trasposizione e applicazione della normativa negli Stati

Membri da parte del CEIOPS

Livello 4

verifica di compliance; controllo da parte della Commissione della corretta attuazione della

normativa in tutta l’UE

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I TRE PILASTRI

REQUISITI FINANZIARI

MINIMI A COPERTURA DEI

RISCHI

REGOLE DI TRASPARENZA

PER IL RAFFORZAMENTO

DEL MERCATO

GOVERNANCE &

RISK MANAGEMENT

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PRIMO PILASTRO

Si basa sul mantenimento dei seguenti requisiti: Appropriate riserve tecniche Idonee attività a copertura degli impegni tecnici Ammontare minimo di capitale per ogni assicuratore

(stimato sulla base del complesso “full range of risk” che impattano sulla situazione finanziaria dell’impresa)

Due misure di capitale:

1. MCR (MINIMAL CAPITAL REQUIREMENT)

2. SCR (SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENT)

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TECHNICAL PREVISION“ Le riserve tecniche devono corrispondere all’importo attuale che le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pagare se dovessero trasferire immediatamente le loro obbligazioni di assicurazione o riassicurazione ad un’altra impresa di assicurazione o riassicurazione”.

BEST ESTIMAT

ERISK

MARGINRISERVE TECNICH

E

Art. 76:

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Art 78BEST ESTIMATE

Art 77RISK MARGIN

Spese sostenute per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione Inflazione, compresa quella delle spese e dei sinistri

Pagamenti ai contraenti/beneficiari comprese le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale che siano o meno garantiti da contratto

Valutazione effettuata mediante un approccio Cost of Capital;Il RM può essere interpretato come il costo derivante dall’obbligo di possedere fondi propri pari al SCR per supportare le obbligazioni fino a completa estinzione.

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Rischio assicurativo danni

Rischio assicurativo vita

Rischio salute (accident & healt short term e workers compensation)

Rischio di mercato (interest rate, equity, property, currency, spread)

Rischio di credito ( legato sia al default di controparti riassicurative che finanziarie)Rischio operativo

RISCHI

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SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENT

Il SCR è un capitale addizionale richiesto dalla direttiva tale da poter coprire eventuali perdite inattese (U) su un orizzonte temporale (unwinding period) di 1 anno con un livello di confidenza del 99.5%.

Il SRC deve obbligatoriamente coprire tutti i rischi quantificabili cui è esposta un impresa di assicurazione o riassicurazione.

SCR= BSCR+Adj+SCRop① BSCR : SCR prima degli aggiustamenti② Adj : aggiustamento per il rischio③ SCRop : requisito di capitale per il rischio

operativo

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MINIMUM CAPITAL REQUIREMENT

Viene calcolato con una formula standard lineare e oscilla tra un minimo del 25% ed un massimo del 45%

del SCR

Rappresenta il limite inferiore del capitale che un’impresa deve accantonare per essere solubile

E’ il livello di capitale al di sotto del quale l’operatività di un’impresa presenta un rischio per gli assicurati

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SECONDO PILASTRO

Un efficace funzione di Risk Management e un’adeguata Governance sono punti cardine di un solido sistema di solvibilità.

Organo amministrativ

o

Internal control

Governance (ORSA)

Risk manageme

nt

Disciplina delle attività, degli strumenti e dei poteri di vigilanza

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OWN RISK AND SOLVENCY

ASSESSMENT

Principi guida dell‘

ORSA

Integrazione con i

processi decisionali e di gestione

Visione prospettic

adella

Solvibilità

Regolarerevisione eapprovazio

ne

Documentazione

interne e valutazione indipendente

Profilo di rischio

specifico,limiti di

tolleranza al rischio

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SECONDO PILASTRO

TERZO PILASTRO OBIETTIVO : maggiore trasparenza a livello informativo per

facilitare la vigilanza delle imprese assicurative

Tipologia di informazion

i

Necessarie a valutare il sistema di governance

Riguardanti le attività svolte dalle impreseConcernenti i rischi e i sistemi di gestione

Riguardanti i principi di valutazione

Criteri informativi:

ACCURATEZZA (grado di affidabilità) COMPLETEZZA (registrazione di tutti gli

eventi rilevanti) ADEGUATEZZA (idoneità dei dati

rilevati)

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SOLVENCY NEL WEB

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Riguarda le regole presenti (Solvency I), le regole future (Solvency II) e gli ultimi sviluppi in ordine temporale

Nel menù a tendina sono riportate le differenti tipologie di assicurazione.In seguito vengono riportati in ordine:• Violazioni• Possibilità di reclami• Conclusioni

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European insurance and pension commettee; vengono riportati in ordine:• Impegni ed obiettivi• Membri• Meetings

Link concernente il servizio offerto ai consumatori suddiviso per tipologie di assicurazioni

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Studi, direttive e consultazioni per quello che riguarda l’ambito delle pensioni

Casella residuale che riguarda le autorità europee e le organizzazioni non trattate in quelle precedenti.